CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 30 giugno 2020
399.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2500 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 38

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni transitorie in materia di princìpi di redazione del bilancio)

  1. Nella predisposizione dei bilanci il cui esercizio è stato chiuso entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, primo comma, numero 1), del codice civile è effettuata non tenendo conto delle incertezze e degli effetti derivanti dai fatti successivi alla data di chiusura del bilancio. Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale sono fornite nelle politiche contabili di cui all'articolo 2427, primo comma, numero 1), del codice civile. Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e alla relazione sulla gestione, comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze concernenti gli eventi successivi, nonché alla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.
  2. Nella predisposizione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, primo comma, numero 1), del codice civile può comunque essere effettuata sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020. Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale sono fornite nelle politiche contabili di cui all'articolo 2427, primo comma, numero 1), del codice civile anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente. Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e alla relazione sulla gestione, comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze derivanti dagli eventi successivi, nonché alla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.
  3. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è limitata ai soli fini civilistici.
38. 020. (Nuova formulazione) D'Alessandro.

ART. 68.

  Alla lettera a), numero 2), capoverso d), capoverso 2-bis, secondo periodo, sostituire le parole: per i datori di lavoro con le seguenti: i datori di lavoro e le parole: resta possibile con le seguenti: possono.
0. 68. 137. 25. Ubaldo Pagano.

  Alla lettera a), numero 3), capoverso e), capoverso 3-bis, secondo periodo, sostituire Pag. 124le parole: sono neutralizzati con le seguenti: non sono computati.
0. 68. 137. 27. Ubaldo Pagano.

  Alla lettera a), numero 4), capoverso 1-bis, sostituire le parole: ai sensi del comma 1, lettere c) ed e) con le seguenti: ai sensi dei commi 2 e 3-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificati dalle lettere c) ed e) del comma 1 del presente articolo.
0. 68. 137. 32. Ubaldo Pagano.

ART. 81.

Sopprimere il comma 1.
81. 9. (Nuova formulazione) Donno, Faro.

Pag. 125

ALLEGATO 2

Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2500 Governo.

EMENDAMENTO 68.137 DEL GOVERNO E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

ART. 68.

Subemendamenti all'emendamento 68.137 del Governo

  All'emendamento 68.137 sono apportate le seguenti modifiche:
   la lettera a) è sostituita dalle seguenti:
   « a) l'articolo 68, è sostituito dal seguente:

Art. 68.

  1. I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per una durata massima di 27 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020. Ai beneficiari di assegno ordinario di cui al presente articolo e limitatamente alla causale ivi indicata spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 500 milioni per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.
   a-bis) all'articolo 70, sono apportate le seguenti modifiche:
    1) al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   “a) al comma 1, primo periodo, le seguenti parole: ‘per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato un periodo di nove settimane. Le predette ulteriori cinque settimane sono riconosciute secondo le modalità di cui all'articolo 22-ter e tenuto conto di quanto disciplinato dall'articolo 22-quater. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1o settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter. Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi precedenti al 1o settembre a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane”, sono sostituite dalle seguenti: ‘27 settimane per Pag. 126periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020’”;
    2) al comma 1 sostituire la lettera g) con la seguente:
   “g) il secondo periodo del comma 6 è sostituito dal seguente: ‘Il trattamento può essere concesso con le modalità di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 148 del 2015’”;
    3) sostituire il comma 2 con il seguente:
  “2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 2.142,9 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265, commi 5 e 7”».

  Conseguentemente, sopprimere la lettera a) della parte consequenziale.
0. 68. 137. 1. Fassina, Epifani.

  Alla lettera a) numero 1) premettere il seguente:
    01) Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per una durata massima di diciotto settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020. Fino all'esaurimento del suddetto periodo massimo, ogni nuova domanda presentata anche a seguito di temporanea ripresa dell'attività è considerata una proroga della domanda iniziale. Ai beneficiari di assegno ordinario di cui al presente articolo e limitatamente alla causale ivi indicata spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153».
0. 68. 137. 10. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Alla lettera a), numero 1) premettere il seguente:
   01) al comma 1, la lettera a), sostituire le parole: per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1o settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter. Esclusivamente per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1o settembre 2020 a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane. con le seguenti: per una durata massima di quarantacinque settimane, anche continuative, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 e al comma 1, lettera i) e al comma 2 sostituire le parole: 11.599,1 milioni di euro con le seguenti: 28.997,75 milioni di euro.

  Conseguentemente:
   a) dopo la lettera a) aggiungere la seguente: a-bis) All'articolo 70, comma 1, lettera a), le parole: «per una durata massima di nove settimane per i periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 Pag. 127agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato un periodo di nove settimane. Le predette ulteriori cinque settimane sono riconosciute secondo le modalità di cui all'articolo 22-ter e tenuto conto di quanto disciplinato dall'articolo 22-quater. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1o settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter. Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi precedenti al 1o settembre a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane.» sono sostituite dalle seguenti: «per una durata massima di quarantacinque settimane, anche continuative, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020».
   e alla lettera b) sostituire le parole: 4.936,1 milioni di euro con le seguenti: 12.340,25 milioni di euro.
   b) sopprimere la lettera a) della parte consequenziale.
0. 68. 137. 2. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Alla lettera a), numero 1), premettere il seguente:
   01) Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: per una durata massima di nove settimane con le seguenti: per una durata massima di diciotto settimane.
0. 68. 137. 4. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.

  Alla lettera a), numero 1) premettere il seguente:
   01) Al comma 1, lettera a), dopo le parole: fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter. aggiungere il seguente periodo: I datori di lavoro iscritti all'Albo dei soggetti abilitati alla gestione delle attività liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, ai sensi del decreto Ministero delle finanze 11 settembre 2000, n. 289, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale «emergenza COVID-19» per tutto il periodo di sospensione del versamento delle entrate tributarie e non tributarie di cui all'articolo 154 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
0. 68. 137. 22. Labriola, D'Attis.

  Alla lettera a), numero 1) premettere il seguente:
   01) Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: Esclusivamente per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1o settembre 2020 a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane con le seguenti: Esclusivamente per i datori di lavoro di cui all'articolo 61 comma 2, lettere a), b), c), e), f), g), l), m), n), o), p), q), r) è possibile fruire del trattamento ordinario di integrazione salariale o di assegno ordinario con causale «emergenza COVID-19» per un periodo complessivo massimo, fruibile anche continuativamente, di 27 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020.
0. 68. 137. 5. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.

Pag. 128

  Alla lettera a), numero 1) premettere il seguente:
   01) Al comma 1, lettera a) sostituire il terzo periodo con il seguente: In deroga a quanto previsto nel precedente periodo ed esclusivamente per i datori di lavoro dei settori turismo, termale, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di ventisei settimane, da fruire entro il 31 dicembre 2020, e a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane.
0. 68. 137. 7. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.

  Alla lettera a), numero 1), premettere il seguente:
   01) Al comma 1, lettera a) dopo le parole: Esclusivamente per i datori di lavoro aggiungere le seguenti: dei servizi educativi per l'infanzia, nel caso di sospensione dell'attività regolarmente prevista,.
0. 68. 137. 20. Carinelli, Barzotti, Invidia.

  Alla lettera a), numero 1) premettere il seguente:
   01) Al comma 1, lettera a), terzo periodo, dopo le parole: Esclusivamente per i datori di lavoro dei settori turismo aggiungere le seguenti:, ivi incluso il trasporto di gruppi mediante noleggio di autobus con conducente.
0. 68. 137. 8. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.

  Alla lettera a), numero 1), premettere i seguenti:
   01) alla lettera a), terzo periodo, dopo la parola: turismo aggiungere le seguenti: e stabilimenti termali e dopo la parola: cinematografiche aggiungere le seguenti:, ristorazione.
   01-bis) dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì ai datori di lavoro che, nell'anno 2020, sospendono o riducono l'attività lavorativa a causa dell'impossibilità di raggiungere il luogo di lavoro da parte dei lavoratori alle proprie dipendenze, domiciliati o residenti in comuni per i quali la pubblica autorità abbia emanato provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento dal proprio territorio, disponendo l'obbligo di permanenza domiciliare in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per la durata delle misure previste dai predetti provvedimenti e comunque nei limiti temporali previsti al comma 1. Alle domande presentate ai sensi del primo periodo sono allegati i provvedimenti della pubblica autorità che interessano i comuni ove sono domiciliati o residenti i lavoratori beneficiari.».
0. 68. 137. 18. Invidia, Cubeddu, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Barzotti, Pallini, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Amitrano, Villani, Tripiedi.

  Alla lettera a), numero 1), premettere il seguente:
   01) Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, con le seguenti: spettacolo dal vivo, sale cinematografiche e termale.
*0. 68. 137. 6. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.

Pag. 129

  Alla lettera a), numero 1), premettere il seguente:
   01) Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, con le seguenti: spettacolo dal vivo, sale cinematografiche e termale.
*0. 68. 137. 16. Lazzarini, Lucchini, Andreuzza, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini, Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Alla lettera a), numero 1), premettere il seguente:
   01) alla lettera a), terzo periodo, dopo le parole: spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, aggiungere le seguenti: e per le imprese che forniscono beni di supporto e prestazioni di servizi a favore soggetti operanti nei settore dello spettacolo e del cinema.
0. 68. 137. 19. Alaimo, Davide Aiello, Invidia, Cubeddu, Cominardi, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Barzotti, Pallini, Ciprini, Piera Aiello, Tucci, Amitrano, Villani, Tripiedi.

  Alla lettera a), numero 1), premettere il seguente:
   01) Al comma 1, lettera a), dopo le parole: sale cinematografiche, aggiungere le seguenti: del settore della ristorazione, dei musei e degli altri luoghi della cultura, nonché per i datori di lavoro che operano in ambito educativo e scolastico, scuole private e paritarie, servizi socio educativi per l'infanzia, servizi educativi di sostegno, servizi pre e post scuola, servizi di trasporto persone del settore turistico, ivi compresi tutti i servizi ad essi connessi.
0. 68. 137. 11. Guidesi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Alla lettera a), numero 1), premettere il seguente:
   01) Al comma 1, lettera a), terzo periodo, dopo le parole: spettacolo dal vivo e sale cinematografiche aggiungere le seguenti:, nonché per i datori di lavoro dei servizi di trasporto effettuati con autobus.
0. 68. 137. 13. Belotti, Rixi, Maccanti, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zordan.

  Alla lettera a), numero 1), premettere il seguente:
   01) Al comma 1, lettera a), terzo periodo, dopo le parole: e sale cinematografiche aggiungere le seguenti:, nonché del settore del trasporto di passeggeri con autobus,.
0. 68. 137. 21. Torto, Scagliusi, Faro, Invidia.

  Alla lettera a), numero 1), premettere il seguente:
   01) Al comma 1, lettera a), terzo periodo, dopo le parole: spettacolo dal vivo e sale cinematografiche aggiungere le seguenti:, nonché per i datori di lavoro degli autoservizi pubblici non di linea.
0. 68. 137. 14. Maccanti, Rixi, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zordan.

  Alla lettera a), numero 1), premettere il seguente:
   01) Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nella domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di Pag. 130accesso all'assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, di cui al comma precedente, possono optare per una fruizione su base oraria ordinaria settimanale, calcolata in rapporto alla sospensione o alla riduzione dell'attività lavorativa del singolo lavoratore dipendente».
0. 68. 137. 15. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli.

  Alla lettera a), numero 1), premettere il seguente:
   01) Al comma 1, sopprimere la lettera b).
0. 68. 137. 9. Guidesi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Caffaratto, Durigon, Murelli, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

  Alla lettera a), numero 1), premettere il seguente:
   01) Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello e sostituire le parole: della comunicazione preventiva con le seguenti: la comunicazione preventiva, anche in via telematica.
0. 68. 137. 12. Vanessa Cattoi, Garavaglia, Comaroli, Frassini, Tomasi, Bellachioma, Gava, Cestari.

  Alla lettera a), numero 1), premettere il seguente:
   01) Al comma 1, lettera b), dopo le parole: comunicazione preventiva aggiungere le seguenti: Tali oneri procedimentali non sono richiesti per i datori di lavoro che occupano fino a quindici dipendenti.
0. 68. 137. 3. Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

  Alla lettera a), numero 1), capoverso c), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ed è aggiunto, in fine il seguente periodo: «Per i fondi di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, qualora, durante lo stato di emergenza dichiarato dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, siano intervenuti accordi collettivi volti a modificare, ai sensi del comma 3 del citato articolo 26, l'atto istitutivo del Fondo ma al momento della presentazione della domanda di accesso alle prestazioni del Fondo non sia ancora stato emanato il decreto di cui al medesimo articolo 26, le modifiche apportate all'atto istitutivo producono effetti a decorrere da periodi di sospensione ovvero riduzione dell'attività lavorativa oggetto della suddetta domanda, anche se antecedenti alla medesima.».
0. 68. 137. 24. Benamati, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Mura, Viscomi.

  Alla lettera a), numero 2), capoverso d), capoverso 2-bis, secondo periodo, sostituire le parole: per i datori di lavoro con le seguenti: i datori di lavoro e le parole: resta possibile con le seguenti: possono.
0. 68. 137. 25. Ubaldo Pagano.

  Alla lettera a), numero 3), capoverso e), capoverso 3-bis), apportare le seguenti modifiche:
   a) dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Le forme di integrazione salariale, comprensive delle relative coperture figurative, di cui al periodo precedente sono estese ai settore della pesca professionale in favore dei lavoratori imbarcati su navi adibite alla pesca marittima nonché in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita.Pag. 131
   b) Al quinto periodo dopo le parole: del settore agricolo aggiungere le seguenti: e della pesca professionale.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui al comma 200, articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
0. 68. 137. 28. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

  Alla lettera a), numero 3), capoverso e), capoverso 3-bis, secondo periodo, sostituire le parole: sono neutralizzati con le seguenti: non sono computati.
0. 68. 137. 27. Ubaldo Pagano.

  Alla lettera a), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:
   3-bis) Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:
   « g-bis) al comma 7 sono inserite infine le seguenti parole: “esclusivamente a valere sulle risorse previste dai commi 9 e 10 del presente articolo.”».
*0. 68. 137. 30. Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Sutto.

  Alla lettera a) dopo il numero 3), aggiungere il seguente:
   3-bis) Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:
   « g-bis) al comma 7 sono inserite infine le seguenti parole: “esclusivamente a valere sulle risorse previste dai commi 9 e 10 del presente articolo.”».
*0. 68. 137. 31. Emanuela Rossini, Schullian, Gebhard, Plangger.

  Alla lettera a) dopo il numero 3), aggiungere il seguente:
   3-bis) Dopo il comma 1 inserire il seguente:
  «1-bis. L'incremento di cui al comma precedente è assegnato alle regioni sulla base del seguente riparto: per il 50 per cento in misura proporzionale al numero di cittadini residenti, e per il 50 per cento in misura proporzionale al numero di cittadini positivi al COVID-19 al 30 aprile 2020, secondo i dati diffusi dal Ministero della salute».
0. 68. 137. 29. Parolo, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Alla lettera a), numero 4), capoverso 1-bis, sostituire le parole: ai sensi del comma 1, lettere c) ed e) con le seguenti: ai sensi dei commi 2 e 3-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dalle lettere c) ed e) del comma 1 del presente articolo.
0. 68. 137. 32. Ubaldo Pagano.

  Alla lettera a), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:
   4-bis) Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  «2-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2021 sono estese al settore della pesca professionale le forme di integrazione salariale, comprensive delle relative coperture figurative, previste per i lavoratori agricoli dalla legge 8 agosto 1972, n. 457, in favore dei lavoratori imbarcati su navi adibite alla pesca marittima nonché in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, al fine di:
   a) sostenere il reddito dei lavoratori in tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca derivante da misure di arresto temporaneo Pag. 132conseguente all'adozione di provvedimenti delle autorità pubbliche competenti, all'indisponibilità per malattia del comandante o di altri membri d'equipaggio, certificata dall'Autorità sanitaria marittima, tale da rendere l'imbarcazione inidonea alla navigazione, a periodi di fermo volontario disposti dalle organizzazioni di produttori o consorzi di gestione riconosciuti ai sensi della pertinente normativa europea, nazionale o regionale in materia di pesca, ad avversità meteomarine o ad ogni altra circostanza connessa alla gestione delle risorse marine;
   b) garantire stabilità occupazionale per tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca connessi ad interventi straordinari di manutenzione, ammodernamento e messa in sicurezza del peschereccio, a fenomeni di inquinamento ambientale, alla presenza di agenti patogeni che colpiscono la risorsa ittica compromettendone la commercializzazione, a crisi strutturali di mercato, a ristrutturazioni aziendali, cessazione dell'attività ed ogni altra causa, organizzativa o ambientale, non imputabile al datore di lavoro, prevista dagli accordi e contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni datoriali e sindacali del settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
  2-ter. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 2-bis nell'ambito della “CISOA – Cassa Integrazione Salariale Operai dell'Agricoltura” di cui alla citata legge n. 457 del 1972 è istituito il “Fondo Pesca CISOA”, con una dotazione iniziale di 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. A tal fine, è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.
  2-quater. Le risorse del “Fondo Pesca CISOA” che risultano eccedenti ogni anno sono destinate ad incrementare la dotazione del Fondo di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, nonché a sostenere le misure di tutela dell'ecosistema marino e della concorrenza e competitività delle imprese, di pesca nazionali di cui all'articolo 2, comma 5-decies del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.
  2-quinquies. I termini e le modalità di attuazione dei commi 2-bis e 2-ter sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze.
  I datori di lavoro del settore della pesca professionale che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di concessione di trattamento di integrazione salariale per una durata massima di ...90 giorni. I termini e le modalità di attuazione del presente comma sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
  2-sexies. All'onere relativo ai commi da 2-bis a 2-quinquies si provvede ai sensi dell'articolo 265.».
0. 68. 137. 26. Benedetti.
(Inammissibile)

  Dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

Art. 68-bis.

(Proroga periodo di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario per lavoratori presso impianti sportivi)

  1. All'articolo 41 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni Pag. 133dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, i datori di lavoro operanti nelle federazioni sportive nazionali, negli enti di promozione sportiva, nelle società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario dell'integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per l'intera durata del periodo di chiusura degli impianti relativi alla loro attività.».
0. 68. 137. 44. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Ribolla, Murelli, Durigon, Caffaratto, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

  Dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

Art. 68-bis.
(Estensione ricorso al Fondo di integrazione salariale)

  1. I datori di lavoro del settore turismo possono presentare domanda di accesso all'assegno ordinario con causale «emergenza COVID-19», per un periodo aggiuntivo a quello previsto dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non superiore a sei mesi. L'assegno ordinario di cui al primo periodo è concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Al predetto trattamento non si applica il tetto aziendale di cui all'articolo 29, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo n. 148 del 2015.
  2. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui al comma precedente sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 1.305 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio dei limiti di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
  3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 1.350 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
0. 68. 137. 48. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.

  Dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) all'articolo 69, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  «2-bis. All'articolo 20 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 7-ter, è aggiunto il seguente:
  7-quater. Per le imprese di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), comma 2, lettera b), comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 i periodi di trattamento straordinario di Pag. 134integrazione salariale concessi per periodi compresi tra il 23 febbraio 2020 ed il 23 febbraio 2021, nel limite della durata massima prevista per il trattamento ordinario di integrazione salariale con causale “emergenza COVID-19” di cui all'articolo 19, non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dall'articolo 22, commi 2 e 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste. Nel periodo di cui sopra al trattamento straordinario di integrazione salariale non si applica il limite di cui all'articolo 22, comma 4 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Nel periodo di cui sopra al trattamento straordinario di integrazione salariale non si applica quanto previsto dagli articoli 5, 29, comma 8, secondo periodo, e 33, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148».
0. 68. 137. 47. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.

  Dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) all'articolo 70, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   « a) al comma 1, primo periodo, le parole: “nove settimane” sono sostituite dalle seguenti: “27 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020” e, all'ultimo periodo, le parole: “né per i datori di lavoro che hanno chiuso l'attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19” sono soppresse».
0. 68. 137. 40. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

  Dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) all'articolo 70, comma 1, lettera a), sostituire le parole: «primo periodo, le parole “nove settimane” sono sostituite dalle seguenti: “per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato un periodo di nove settimane. Le predette ulteriori cinque settimane sono riconosciute secondo le modalità di cui all'articolo 22-ter e tenuto conto di quanto disciplinato dall'articolo 22-quater. E altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1o settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter” con le seguenti: “per una durata massima di diciotto settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020”».
0. 68. 137. 38. Colmellere, Durigon, Lorenzo Fontana, Murelli.

  Dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) all'articolo 70, comma 1, lettera a), sostituire il terzo periodo con il seguente: «In deroga a quanto previsto nel precedente periodo ed esclusivamente per i datori di lavoro dei settori turismo termale, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche è altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di ventisei settimane, da fruire entro il 31 dicembre 2020, e a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane».
*0. 68. 137. 36. Lucchini, Andreuzza, Lazzarini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini, Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Pag. 135

  Dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) all'articolo 70, comma 1, lettera a), sostituire il terzo periodo con il seguente: «In deroga a quanto previsto nel precedente periodo ed esclusivamente per i datori di lavoro dei settori turismo termale, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche è altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di ventisei settimane, da fruire entro il 31 dicembre 2020, e a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane».
*0. 68. 137. 39. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.

  Dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) all'articolo 70, comma 1, lettera a), sostituire le parole: «Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi precedenti al 1o settembre a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane» con le seguenti: «Per i datori di lavoro di cui all'articolo 61, comma 2, lettere a), b), c), e), f), g), l), m), n), o), p), q), r) è possibile fruire dei trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga per un periodo complessivo massimo, fruibile anche continuativamente, di 27 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020».
0. 68. 137. 45. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.

  Dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) all'articolo 70, comma 1, lettera a), dopo le parole: «dei settori turismo,» aggiungere le seguenti: «delle terme, di trasporto di gruppi mediante noleggio di autobus con conducente, di attività di musei, di gestione di luoghi e monumenti storici ed attrazioni simili,».
0. 68. 137. 42. Bellachioma, Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi, Belotti, Racchella, Fogliani, Patelli, Sasso, Furgiuele.

  Dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) all'articolo 70, comma 1, lettera a), dopo le parole: «turismo, fiere e congressi», aggiungere le seguenti: «servizi educativi e scolastici».
0. 68. 137. 35. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

  Dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) all'articolo 70, comma 1, lettera a), dopo le parole: «sale cinematografiche», aggiungere le seguenti: «nonché delle scuole paritarie».
0. 68. 137. 41. Belotti, Bellachioma, Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi, Racchella, Fogliani, Patelli, Sasso, Furgiuele.

  Dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) all'articolo 70, comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   « a-bis) gli accordi di cui al presente comma possono essere stipulati a livello regionale dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro a livello nazionale e possono individuare le imprese Pag. 136e le unità produttive del settore marittimo per le quali è consentito l'accesso alla cassa integrazione in deroga, in alternativa al ricorso alle prestazioni del fondo di solidarietà del comparto marittimo».
0. 68. 137. 33. Gariglio, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Mura, Viscomi.

  Dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) all'articolo 70, comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   « a-bis) I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nella domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale con causale “emergenza COVID-19” possono optare per una fruizione su base oraria ordinaria settimanale, calcolata in rapporto alla sospensione o alla riduzione dell'attività lavorativa del singolo lavoratore dipendente».
0. 68. 137. 37. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli.

  Dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) all'articolo 70, comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:
   «e-bis) dopo il comma 5-quater è inserito il seguente:
  “5-quinquies. In deroga a quanto previsto dal comma 4-bis, le risorse assegnate ai sensi del presente articolo ai fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148, non corrispondenti ad autorizzazioni riconosciute per le finalità del presente articolo, possono essere utilizzate dai predetti fondi per le finalità previste dagli statuti dei medesimi nei limiti delle risorse finanziarie degli stessi certificate nel bilancio al 31 dicembre 2019”.».
*0. 68. 137. 34. Emanuela Rossini, Schullian, Gebhard, Plangger.

  Dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) all'articolo 70, comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:
   «e-bis) dopo il comma 5-quater è inserito il seguente:
  “5-quinquies. In deroga a quanto previsto dal comma 4-bis, le risorse assegnate ai sensi del presente articolo ai fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148, non corrispondenti ad autorizzazioni riconosciute per le finalità del presente articolo, possono essere utilizzate dai predetti fondi per le finalità previste dagli statuti dei medesimi nei limiti delle risorse finanziarie degli stessi certificate nel bilancio al 31 dicembre 2019”.»
*0. 68. 137. 43. Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Sutto.

  Alla lettera b), capoverso f), capoverso 6, settimo periodo, sostituire le parole: è collocato con la seguente: inizia.

  Conseguentemente, alla lettera c), capoverso 4, sesto periodo, sostituire le parole: è collocato con la seguente: inizia.
0. 68. 137. 49. Ubaldo Pagano.

  Dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:

Art. 70-bis.
(Estensione ricorso alla cassa integrazione salariale in deroga)

  1. I datori di lavoro del settore turismo possono presentare domanda di cassa integrazione Pag. 137salariale in deroga, per un periodo aggiuntivo a quello previsto dall'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non superiore a sei mesi, in base alla procedura prevista dall'articolo 22-quater del medesimo decreto-legge.
  2. Il trattamento di cui al comma precedente è riconosciuto nel limite massimo di spesa pari a 915 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
0. 68. 137. 50. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.

  Dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) Al fine di limitare gli impatti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai lavoratori frontalieri coinvolti in procedimenti di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza, è riconosciuta un'indennità di integrazione salariale pari all'ottanta per cento della retribuzione spettante, fermo restando il limite di cui alla circolare INPS n. 20/2020 relativo ai trattamenti di integrazione salariale. L'indennità di cui al presente comma è riconosciuta per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 e per una durata massima di quarantacinque settimane, anche continuative, comunque entro il mese di dicembre 2020. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui al presente articolo sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS disciplina le modalità operative di richiesta della prestazione da parte dei lavoratori e di erogazione della stessa. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, non sono prese in considerazione ulteriori domande.
0. 68. 137. 51. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Alla lettera c), capoverso comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: 40 per cento con le seguenti: 80 per cento.
0. 68. 137. 56. Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Musella.

  Alla lettera c), capoverso comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: 40 per cento, con le seguenti: 50 per cento.
0. 68. 137. 52. Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Mura, Viscomi.

  Dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art.71-bis.

   1. A sostegno e ristoro dei titolari di imprese commerciali in crisi costretti alla chiusura dell'attività, nonché al fine di mitigare gli effetti economici su tali soggetti derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, a decorrere dalla data in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'indennizzo di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, nella misura e secondo le modalità ivi previste, spetta ai soggetti di cui all'articolo 1 del medesimo decreto che, nel periodo compreso tra l'1o gennaio 2009 ed il 31 dicembre 2016, si trovavano nelle condizioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), dello stesso decreto e che, entro il 31 dicembre 2018, hanno perfezionato i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, e le condizioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c), del medesimo decreto.

Pag. 138

  Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: 795 milioni per l'anno 2020.
0. 68. 137. 53. Murelli, Durigon, Bordonali, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile)

  Dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.

   1. L'articolo 40 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è abrogato.
0. 68. 137. 54. Durigon, Murelli, Bordonali, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile)

  Dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.

   1. La sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori di cui all'articolo 67 e la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione di cui all'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogate fino al 31 dicembre 2020 relativamente alle richieste di contribuzione previdenziale formulate a seguito di accertamento ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, nei confronti dei liberi professionisti tenuti alla iscrizione in albi professionali con Cassa di previdenza di categoria già esistente alla data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1995 n. 335, e dunque esclusi dalla Gestione di cui all'articolo 2, comma 2, legge n. 335 del 1995, fermo il diritto al Durc provvisorio ex articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 30 gennaio 2015 per tutto il periodo di sospensione.
0. 68. 137. 55. Durigon, Murelli, Bordonali, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile)

  Nella parte conseguenziale alla lettera a) premettere la seguente:
   0a) all'articolo 43, apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, sostituire le parole: «non inferiore a 250» con le seguenti: «non inferiore a 100»;
   b) dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 5, per le imprese che intendono avvalersi della possibilità offerta dal comma 4, lettera c), il Fondo di cui al presente articolo adotta le stesse modalità di gestione e di funzionamento del Fondo di cui alla legge 27 febbraio 1985, n. 52 e successive modificazioni».
0. 68. 137. 58. Gribaudo, Serracchiani, Carla Cantone, Lepri, Mura, Viscomi, Bruno Bossio.
(Inammissibile)

  Nella parte conseguenziale, alla lettera a), capoverso Art. 70-bis, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: fino alla durata massima di quattordici settimane.
0. 68. 137. 59. Serracchiani, Viscomi, Gribaudo, Carla Cantone, Lepri, Mura, Bonomo.

Pag. 139

  Nella parte consequenziale, lettera a) capoverso Art. 70-bis, comma 1, primo periodo, sostituire la parola: quattro con la seguente: otto, e al secondo periodo sostituire la parola: diciotto con la seguente: ventidue e la parola: quattro con la seguente: otto.
0. 68. 137. 60. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Nella parte consequenziale, lettera a), capoverso Art. 70-bis, comma 1, primo periodo, sostituire la parola: quattro con la seguente: cinque, e al secondo periodo sostituire la parola: diciotto con la seguente: diciannove e la parola: quattro con la seguente: cinque.
0. 68. 137. 61. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Nella parte consequenziale, alla lettera a) capoverso Art. 70-bis, comma 1, sostituire le parole da: Resta ferma fino a: 1.162,2 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: La durata massima dei trattamenti riconosciuti ai sensi degli articoli 19, 20, 21 e 22 e del presente comma è estesa a complessive 45 settimane dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020, nel limite di ulteriori 24.000 milioni di euro per l'anno 2020. I medesimi trattamenti sono riconosciuti altresì ai lavoratori frontalieri e sostituire le parole: Ai maggiori oneri derivanti dal primo e dal secondo periodo del presente comma, pari a 1.162,2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, introdotto dall'articolo 71 del presente decreto con le seguenti: ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 24.000 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
0. 68. 137. 63. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Nella parte consequenziale, alla lettera a) capoverso Art. 70-bis, comma 1, sostituire le parole: 1.162,2 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: di 2.262,2 milioni di euro per l'anno 2020. Ai datori di lavoro del settore turismo è comunque garantita la concessione dei suddetti trattamenti per un periodo aggiuntivo di 27 settimane da usufruire entro il 31 dicembre 2020 e sostituire le parole: Ai maggiori oneri derivanti dal primo e dal secondo periodo del presente comma, pari a 1.162,2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalle legge 24 aprile 2020, n. 27, introdotto dall'articolo 71 del presente decreto con le seguenti: ai maggiori oneri derivanti dai primi tre periodi del presente comma, pari a 2.262,2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
0. 68. 137. 64. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Nella parte consequenziale, alla lettera a), capoverso Art. 70-bis, comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: I predetti periodi di fruizione dei trattamenti di cui agli articoli 19, 20, 21 e 22, pari complessivamente a 18 settimane, devono intendersi ulteriormente estensibili, fino a concorrenza degli oneri, qualora siano stati utilizzati per una riduzione parziale dell'orario di lavoro.
0. 68. 137. 62. Serracchiani, Viscomi, Gribaudo, Carla Cantone, Lepri, Mura.

  Nella parte consequenziale, alla lettera a), capoverso Art. 70-bis, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di favorire la ripresa delle attività economiche e consentire un cospicuo risparmio delle risorse impiegate per gli ammortizzatori sociali con contestuale salvaguardia dei livelli occupazionali, ai datori di lavoro che non ricorrono ai Pag. 140trattamenti integrativi del reddito connessi all'emergenza COVID-19 di cui alla presente legge e non applicano procedure di licenziamento, è riconosciuta per ciascuno degli anni 2020 e 2021 la completa defiscalizzazione e decontribuzione di ciascun contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge a valere sulle risorse di cui all'articolo 265, nonché sulle risorse rinvenienti dalla riprogrammazione del Fondo Sviluppo e Coesione ai sensi dell'articolo 241.
0. 68. 137. 65. Giacomoni, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro.

  Nella parte consequenziale, alla lettera a), capoverso Art. 70-bis, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
   1-bis. Ai datori di lavoro delle strutture turistico ricettive è riconosciuto un periodo aggiuntivo di ulteriori 9 settimane complessive per l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli 19, 20, 21 e 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nel limite di spesa di 1.000 milioni di euro per l'anno 2020. All'onere di cui al presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 265 del presente decreto-legge.
0. 68. 137. 66. Della Frera.

  Nella parte consequenziale, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) dopo l'articolo 70-bis, aggiungere il seguente:

Art. 70-ter.

  1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 491, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono stanziate ulteriori risorse pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020. Le risorse di cui al presente comma sono finalizzate prioritariamente ad incrementare gli importi dell'assegno di mobilità in deroga nei casi di terza e quarta proroga. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni.
0. 68. 137. 69. Mura, Viscomi, Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lepri.
(Inammissibile)

  Nella parte consequenziale, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) dopo l'articolo 70-bis, aggiungere il seguente:

Art. 70-ter.

  1. All'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il primo comma è sostituito dal seguente:
   «Fermi restando gli obblighi di contribuzione gravanti sul datore di lavoro in base alla normativa vigente e ai contratti collettivi, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati le indennità di malattia e di maternità di cui all'articolo 74, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono corrisposte agli aventi diritto a cura dell'Istituto nazionale della previdenza sociale»;
   b) il sesto comma è abrogato.
0. 68. 137. 70. Mura, Viscomi, Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lepri.
(Inammissibile)

Pag. 141

  Nella parte consequenziale, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) dopo l'articolo 70-bis, aggiungere il seguente:

Art. 70-ter.

  1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle conseguenti ricadute economiche ed occupazionali, per l'anno 2020, il limite dei compensi di cui all'articolo 54-bis, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, si intendono incrementati del 50 per cento.
0. 68. 137. 71. Serracchiani, Viscomi, Mura, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri.
(Inammissibile)

  Nella parte consequenziale, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) dopo l'articolo 70-bis, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia di NASPI)

  1. Le prestazioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22 sono riconosciute ai lavoratori con contratto part time ciclico di aziende operanti nelle mense e nei servizi di pulizia in ambito scolastico, per il periodo legato alla sospensione annuale del ciclo scolastico stesso, anche in costanza di rapporto di lavoro e che abbiano fruito, all'atto della sospensione, dei trattamenti dell'assegno ordinario emergenza COVID-19.
0. 68. 137. 68. Fassina.
(Inammissibile)

  Nella parte consequenziale, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) all'articolo 74, comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
   0a) al comma 1, dopo le parole: «dipendenti del settore privato», sono aggiunte le seguenti: «nonché i periodi di quarantena applicati in ragione delle ordinanze regionali» e dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Ai lavoratori autonomi, per i periodi di quarantena applicati ai sensi del presente comma, sono riconosciute le indennità di cui agli articoli 27, 28, 38 e 44».
0. 68. 137. 72. Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Mura, Viscomi.
(Inammissibile)

  Nella parte consequenziale, dopo la lettera a) inserire la seguente:
   a-bis) all'articolo 78, comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, salvo i casi di percezione di trattamenti pensionistici indiretti inferiori alla somma mensile di 1.000 euro».
0. 68. 137. 57. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
(Inammissibile)

  Nella parte consequenziale, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) all'articolo 80, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   « b) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, può, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 18, comma 10, della legge 20 maggio 1970, n. 300, revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale, di cui agli articoli da 19 a 22, a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende Pag. 142ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.
  1-ter. In ogni caso le limitazioni al recesso dal rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo previste dal comma 1 non si applicano nei casi di cessazione definitiva dell'attività del datore di lavoro e nelle procedure concorsuali».
0. 68. 137. 84. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.
(Inammissibile)

  Nella parte consequenziale, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) all'articolo 81, sopprimere il comma 1.

  Conseguentemente, alla rubrica sopprimere le parole da: Modifiche fino a: amministrative ed.
0. 68. 137. 67. Pezzopane.
(Inammissibile)

  Nella parte consequenziale, alla lettera b), aggiungere, in fine le seguenti parole: e al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: «e fino ad un massimo di euro 20.000».
0. 68. 137. 73. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Nella parte consequenziale, alla lettera b), aggiungere, in fine le seguenti parole: e al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «euro 20.000» con le seguenti: «euro 30.000».
0. 68. 137. 74. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Nella parte consequenziale, alla lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: e, al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:
   « a) Qualora il richiedente sia titolare di pensione diretta o indiretta, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità, il Rem spetta per la differenza tra la pensione percepita e le quote di cui al comma 5».
0. 68. 137. 75. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Nella parte consequenziale, alla lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: e, dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. I titolari di pensione di reversibilità con ammontare inferiore alle quote previste dal comma 5, hanno diritto ad una quota integrativa di Rem fino all'ammontare previsto nel medesimo comma 5.
0. 68. 137. 76. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Nella parte consequenziale alla lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: e sostituire il comma 5 con il seguente:
  « 5. Ciascuna quota del Rem è determinata in un ammontare pari a 600 euro, il parametro della scala di equivalenza per l'erogazione della misura è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente, fino ad un indice massimo di 3 della scala di equivalenza, corrispondente a 2.040 euro, ovvero fino ad un massimo di 4,4 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE».
0. 68. 137. 77. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Nella parte consequenziale, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) all'articolo 84 dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
  «14-bis. Le indennità, i bonus e i contributi straordinari a fondo perduto Pag. 143riconosciuti a imprese, lavoratori autonomi e professionisti nel corso del 2020, da parte delle regioni nell'ambito di misure per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il contributo a fondo perduto riconosciuto dalle regioni a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, colpiti dall'emergenza epidemiologica COVID-19 non rilevano altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non concorrono alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446.».
0. 68. 137. 79. D'Attis, Casino, Mandelli, Occhiuto, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, Prestigiacomo, D'Ettore.
(Inammissibile)

  Nella parte consequenziale dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) dopo l'articolo 87 inserire il seguente:

«Art. 87-bis.
(Non imponibilità delle indennità, sussidi occasionali ed erogazioni liberali ai dipendenti)

   1. Non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, di cui all'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i sussidi occasionali, le indennità di qualsiasi genere o le erogazioni liberali, in denaro o in natura, concessi a decorrere dal 1o marzo al 31 dicembre 2020, dai datori di lavoro privati ai lavoratori in relazione a loro esigenze personali o familiari straordinarie oppure in occasione di eventi riconosciuti come eccezionali e di grave turbamento economico o sociale.».
0. 68. 137. 80. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, Prestigiacomo, D'Ettore.
(Inammissibile)

  Nella parte consequenziale, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) dopo l'articolo 90 è inserito il seguente:

Art. 90-bis.
(Disposizioni in materia di lavoratori socialmente utili)

  1. All'articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto il seguente periodo: «I lavoratori che alla data del 31 dicembre 2016 erano impiegati in progetti di lavori socialmente utili ai sensi dell'articolo 4, commi 6 e 21, e dell'articolo 9, comma 25, lettera b), del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni alla legge 28 novembre 1996, n. 608, possono essere assunti dalle pubbliche amministrazioni che ne erano utilizzatrici a quella data, a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, per il solo anno 2020 in qualità di lavoratori sovrannumerari, alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale e ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa limitatamente alle risorse di cui all'articolo 1 comma 497, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».
0. 68. 137. 110. Del Sesto, Buompane.
(Inammissibile)

  Nella parte consequenziale, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) all'articolo 93, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 1, sostituire le parole «rinnovare o prorogare fino al 30 agosto Pag. 1442020», con le seguenti: «stipulare contratti di rinnovo o proroga fino al 31 dicembre 2020».
    2) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. Ai lavoratori apprendisti di cui agli articoli 43 e 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e ai lavoratori titolari di contratti a termine, anche in somministrazione, il termine dei loro contratti è prorogato nella misura equivalente al periodo per i quali gli stessi sono stati sospesi dall'attività lavorativa in ragione delle misure di emergenza epidemiologica.».
0. 68. 137. 78. Viscomi, Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lepri, Mura.
(Inammissibile)

  Nella parte consequenziale, sopprimere la lettera c).
0. 68. 137. 81. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Nella parte consequenziale, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) dopo l'articolo 103 inserire il seguente:

«Art. 103-bis.

   1. All'articolo 51, comma 3, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: “a lire 500.000” sono sostituite dalle seguenti: “a euro 600.”».
0. 68. 137. 82. Cubeddu.
(Inammissibile)

  Nella parte consequenziale, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) dopo l'articolo 103, inserire il seguente:

«Art. 103-bis.

   1. All'articolo 51, comma 3, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: “a lire 500.000” sono sostituite dalle seguenti: “a euro 600 per ciascuno degli anni 2020 e 2021”».
0. 68. 137. 83. Costanzo, Invidia.
(Inammissibile)

  Nella parte consequenziale, alla lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e, al fine di consentire la stabilizzazione di lavoratori precari del settore sanità, garantendo adeguati livelli di tutela, soprattutto in seguito contingente ed eccezionale emergenza sanitaria connessa alla calamità derivante dalla diffusione del contagio da COVID-19, aggiungere il seguente articolo:

Art. 103-bis.
(Misure per la stabilizzazione del personale addetto all'attività di assistenza socio-sanitaria)

  1. Le aziende sanitarie locali, titolari o meno di partecipazioni di controlli di società, di concerto con la regione di appartenenza, in caso di reinternalizzazione di funzioni o di servizi esternalizzati a società, cooperative o altri soggetti privati, a società a partecipazione pubblica o a società in house, procedono all'assorbimento e internalizzazione delle unità di personale, già dipendenti e/o soci lavoratori delle cooperative, o comunque in forza a tempo indeterminato, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, dei predetti soggetti cui erano affidate le funzioni o servizi oggetti di reinternalizzazione.
  2. Il suddetto assorbimento e internalizzazione del personale, deve avvenire prima di effettuare nuove assunzioni, mediante l'utilizzo delle procedure di mobilità di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica e può essere disposto nei Pag. 145limiti dei posti occupazionali risultanti nelle dotazioni organiche dell'ente medesimo e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili e di cui è necessario il mantenimento organico e strutturale, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto.
0. 68. 137. 85. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
(Inammissibile)

  Nella parte consequenziale, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
   c-bis) all'articolo 199, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Al fine di contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul piano occupazionale e garantire la tutela delle posizioni lavorative nel settore portuale, nell'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016 n. 243, convertito dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, confluiscono, altresì, i lavoratori in esubero delle imprese che operano ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84.
0. 68. 137. 86. Tucci.
(Inammissibile)

  Nella parte consequenziale, dopo la lettera c), inserire la seguente:
   c-bis) all'articolo 262, apportare le seguenti modificazioni:
    1) al comma 1, sostituire le parole «nonché allo» con le parole «nonché a quelle inerenti la contabilità e il bilancio anche ai fini dello»;
    2) comma 2, lettera b), sostituire le parole: «in un grado non inferiore al livello di competenza B2 di cui al “Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (CEFR)”, con le seguenti “in un grado non inferiore al livello stabilito nel bando di concorso in relazione al profilo da ricoprire”».
0. 68. 137. 87. Buratti.
(Inammissibile)

  Nella parte consequenziale sopprimere la lettera d).
*0. 68. 137. 88. Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

  Nella parte consequenziale sopprimere la lettera d).
*0. 68. 137. 89. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Nella parte consequenziale, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) all'articolo 265, apportare le seguenti modificazioni:
    1) al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli importi indicati nel predetto Allegato 1 sono al netto degli effetti derivanti sui saldi del bilancio dello Stato dall'evoluzione del quadro macroeconomico e finanziario, previsto nel Documento di economia e finanza 2020, che saranno aggiornati con il provvedimento di assestamento al bilancio dello Stato per il corrente anno finanziario»;
    2) sostituire il comma 8 con il seguente:
  «8. Le risorse destinate a ciascuna delle misure previste dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, e dal presente decreto, sono soggette ad un monitoraggio effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base degli esiti del monitoraggio di cui al periodo precedente, al fine Pag. 146di ottimizzare l'allocazione delle risorse disponibili, è autorizzato limitatamente all'esercizio finanziario in corso, in deroga all'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sentiti i Ministri competenti, ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio, anche mediante versamento all'entrata e successiva riassegnazione alla spesa di somme gestite su conti di tesoreria, provvedendo a rimodulare le predette risorse tra le misure di cui al primo periodo, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 169, comma 6, secondo periodo, ad invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica. La proposta di variazione di bilancio è trasmessa alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che si esprimono secondo le modalità e termini previsti dall'articolo 17, comma 12-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Resta in ogni caso fermo quanto stabilito dal comma 8 dell'articolo 126 decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dal comma 9. Qualora le rimodulazioni si riferiscano ad esercizi successivi, alle stesse si provvede con la legge di bilancio.»;
    3) sostituire il comma 11 con il seguente:
  «11. Le risorse erogate all'Italia dall'Unione europea o dalle sue istituzioni per prestiti e contributi finalizzate ad affrontare la crisi per l'emergenza sanitaria connessa alla epidemia da COVID-19 e le relative conseguenze sul sistema economico sono accreditate:
   a) su apposito conto corrente dedicato, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze, RGS-IGRUE, da istituire presso la tesoreria centrale dello Stato, quanto alle risorse versate sotto forma di prestiti;
   b) sul conto corrente di Tesoreria n. 23211 intestato a “Ministero del Tesoro – Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti CEE” quanto alle risorse versate a titolo di contributo.».
0. 68. 137. 90. Ceccanti.
(Inammissibile limitatamente
al numero 1 e al numero 3)

  Nella parte consequenziale, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) all'articolo 265, sopprimere i commi 8 e 9;.

  Conseguentemente, dopo la medesima lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
  «9-bis. all'articolo 126 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, i commi 7 e 8 sono abrogati.».
0. 68. 137. 92. Fassina.

  Nella parte consequenziale, alla lettera d), capoverso comma 8, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: Le risorse con le seguenti: Per l'esercizio finanziario 2020, le risorse;
   b) all'ultimo periodo, dopo le parole: per l'espressione del parere aggiungere la seguente: vincolante;
   c) inserire, in fine, il seguente periodo: Per gli esercizi finanziari successivi si provvede mediante approvazione del bilancio di previsione annuale dello Stato e del bilancio pluriennale.
0. 68. 137. 93. Gava, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Tomasi.

  Nella parte consequenziale, alla lettera d), dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Quota parte delle risorse rinvenienti Pag. 147ai sensi del presente comma, nella misura di 30 milioni di euro per l'anno 2020, sono impiegate, ove disponibili, per l'incremento del Fondo nazionale per il servizio civile, di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, come rifinanziato dall'articolo 15 del presente decreto.
0. 68. 137. 96. Marin, Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro.

  Nella parte consequenziale, alla lettera d), dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Quota parte delle risorse rinvenienti ai sensi del presente comma, nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2020, sono impiegate, ove disponibili, per l'incremento del Fondo nazionale per il servizio civile, di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, come rifinanziato dall'articolo 15 del presente decreto.
0. 68. 137. 94. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro.

  Nella parte consequenziale, alla lettera d), dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Quota parte delle risorse rinvenienti ai sensi del presente comma, nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2020, sono impiegate, ove disponibili, per l'incremento del Fondo nazionale per il servizio civile, di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, come rifinanziato dall'articolo 15 del presente decreto.
0. 68. 137. 95. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro.

  Nella parte consequenziale, alla lettera d), sopprimere il secondo, il terzo e il quarto periodo.
0. 68. 137. 97. Tomasi, Ceccanti, Corneli, Dori, Ferri, Giovanni Russo.

  Nella parte consequenziale, alla lettera d), capoverso comma 8, secondo periodo, dopo le parole: è autorizzato aggiungere le seguenti: in via eccezionale in relazione allo stato di emergenza e limitatamente all'esercizio finanziario in corso ed escluse comunque le rimodulazioni di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e sostituire il terzo periodo con i seguenti: La proposta di variazione di bilancio è trasmessa alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono nel termine di quindici giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti sono espressi entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati.
0. 68. 137. 98. Brunetta.

  Nella parte consequenziale, alla lettera d), capoverso comma 8, secondo periodo, dopo le parole: è autorizzato aggiungere le seguenti: in via eccezionale in relazione allo stato di emergenza e limitatamente all'esercizio finanziario in corso ed escluse comunque le rimodulazioni di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e al terzo periodo sostituire le parole: per i profili finanziari, che si esprimono secondo le modalità e termini previsti dall'articolo 17, comma 12-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con le seguenti: che si esprimono a maggioranza dei due terzi entro quindici giorni.
0. 68. 137. 99. Brunetta.

  Nella parte consequenziale, alla lettera d), secondo periodo, dopo le parole: è autorizzato inserire le seguenti: fino al 30 settembre 2020.
0. 68. 137. 101. Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

Pag. 148

  Nella parte consequenziale, alla lettera d), capoverso 8, secondo periodo, dopo le parole: è autorizzato aggiungere le seguenti: limitatamente all'esercizio finanziario in corso, in deroga all'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,.
0. 68. 137. 100. Ceccanti.

  Nella parte consequenziale, alla lettera d), secondo periodo, capoverso 8, sostituire le parole:, sentiti i Ministri competenti, con le seguenti: dal Consiglio dei ministri.
0. 68. 137. 103. Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

  Nella parte consequenziale, alla lettera d), secondo periodo, capoverso 8, dopo le parole: sentiti i Ministri competenti inserire le seguenti: e ferma restando l'allocazione tra programmi, come prevista dall'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,.
0. 68. 137. 102. Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

  Nella parte consequenziale, alla lettera d), secondo periodo, capoverso 8, sopprimere le parole: anche mediante versamento all'entrata e successiva riassegnazione alla spesa di somme gestite su conti di tesoreria,.
0. 68. 137. 104. Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

  Nella parte consequenziale, alla lettera d), apportare le seguenti modificazioni:
   a) al secondo periodo, inserire, in fine, le seguenti parole: per ogni singolo esercizio finanziario;
   b) al terzo periodo, sostituire le parole: La proposta di variazione di bilancio è trasmessa con le seguenti: Lo schema di decreto di variazione di bilancio, corredato dalla rispettiva relazione tecnica, è trasmesso.
0. 68. 137. 105. Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

  Nella parte consequenziale, alla lettera d), capoverso 8, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per ogni singolo esercizio finanziario;
   b) al terzo periodo, sostituire le parole: La proposta di variazione di bilancio è trasmessa con le seguenti: Lo schema di decreto è trasmesso.
0. 68. 137. 91. Invidia.

  Nella parte consequenziale, alla lettera d), capoverso 8, sostituire il terzo periodo con i seguenti: Gli schemi dei decreti ministeriali di cui al secondo periodo sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che deve essere reso entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro dieci giorni dalla data di trasmissione.

  Conseguentemente, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) all'articolo 265, dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
  «9-bis. All'articolo 126, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 Pag. 149aprile 2020, n. 27, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Gli schemi dei decreti ministeriali di cui al secondo periodo sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che deve essere reso entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro dieci giorni dalla data di trasmissione.”».
0. 68. 137. 106. Tomasi, Ceccanti, Corneli, Dori, Ferri, Giovanni Russo.

  Nella parte consequenziale, alla lettera d), capoverso 8, terzo periodo, sostituire le parole: La proposta di variazione di bilancio è trasmessa con le seguenti: Lo schema del decreto di variazione del bilancio, corredato di una relazione che esponga gli esiti del monitoraggio nelle misure interessate dalle proposte di variazione e i motivi delle medesime, è trasmesso.
0. 68. 137. 107. Ubaldo Pagano.

  Nella parte consequenziale, alla lettera d), capoverso 8, terzo periodo, dopo le parole è trasmessa alle Camere per l'espressione del parere inserire la seguente: vincolante.
0. 68. 137. 108. Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

  Nella parte consequenziale, alla lettera d), capoverso 8, inserire, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente comma hanno efficacia fino al 30 settembre 2020.
0. 68. 137. 109. Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

  a) All'articolo 68, apportare le seguenti modificazioni:
  1) al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) al comma 2, secondo periodo, le parole: «in ogni caso» sono sostituite dalle seguenti: «a pena di decadenza» e la parola «quarto» è soppressa;

  2) al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  « 2-bis. Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. Indipendentemente dal periodo di riferimento, per i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l'accettazione resta possibile presentare la domanda nelle modalità corrette, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'errore nella precedente istanza da parte dell'amministrazione di riferimento, anche nelle more della revoca dell'eventuale provvedimento di concessione emanato dall'amministrazione competente. La predetta domanda, presentata nelle modalità corrette, è considerata comunque tempestiva se presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52»;

  3) al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
   e) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  « 3-bis. Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), Pag. 150richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457. I periodi di trattamento sono concessi per una durata massima di novanta giorni, dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020 e comunque con termine del periodo entro il 31 dicembre 2020, e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste. Per assicurare la celerità delle autorizzazioni, le integrazioni salariali a carico del trattamento di CISOA con causale “emergenza COVID-19” sono concesse dalla sede dell'INPS territorialmente competente, in deroga a quanto previsto dall'articolo 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457. La domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell'attività lavorativa. Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. Per i lavoratori dipendenti di aziende del settore agricolo, ai quali non si applica il trattamento di CISOA, può essere presentata domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga, ai sensi dell'articolo 22»;

  4) dopo il comma 1, inserire il seguente:
  «1-bis. In sede di prima applicazione, i termini per la presentazione delle domande fissati, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa, ai sensi del comma 1, lettere c) ed e), se posteriori alla data così determinata, sono stabiliti al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52»;
   b) all'articolo 70, comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:
   f) il comma 6 è sostituito dal seguente:
  « 6. Per il trattamento di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 2, primo periodo, del presente decreto. Il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS. Le domande devono essere presentate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In sede di prima applicazione, il termine di cui al terzo periodo è stabilito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno, n. 52, se tale ultimo termine è posteriore a quello determinato ai sensi del terzo periodo. Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. Indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l'accettazione possono presentare la domanda nelle modalità corrette, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'errore nella precedente istanza da parte dell'amministrazione di riferimento, anche nelle more della revoca dell'eventuale provvedimento di concessione emanato dall'amministrazione competente; la predetta domanda, presentata nelle modalità corrette, è considerata comunque tempestiva se presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il datore di lavoro è obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall'Istituto, entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il Pag. 151termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, il termine di cui al settimo periodo è stabilito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, se tale ultimo termine è posteriore a quello determinato ai sensi del settimo periodo. Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente»;
   c) all'articolo 71, capoverso Art. 22-quater (Trattamento di integrazione salariale in deroga «Emergenza Covid-19» all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale), sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:
  « 3. La domanda di concessione del trattamento di cui al comma 1 deve essere presentata, a pena di decadenza, alla sede dell'INPS territorialmente competente, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In sede di prima applicazione, il termine di cui al primo periodo è stabilito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno, n. 52, se tale ultimo termine è posteriore a quello determinato ai sensi del primo periodo. Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020.
  4. Il datore di lavoro che si avvale del pagamento diretto da parte dell'INPS trasmette la domanda di concessione del trattamento di cui al comma 1, entro il quindicesimo giorno dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, unitamente ai dati essenziali per il calcolo e l'erogazione di una anticipazione della prestazione ai lavoratori, con le modalità indicate dall'INPS. L'INPS autorizza l'accoglimento della domanda e dispone l'anticipazione del pagamento del trattamento entro quindici giorni dal ricevimento della domanda stessa. La misura dell'anticipazione è calcolata sul 40 per cento delle ore autorizzate nell'intero periodo. A seguito della successiva trasmissione completa dei dati da parte del datore di lavoro, l'INPS provvede al pagamento del trattamento residuo o al recupero nei confronti del datore di lavoro degli eventuali importi indebitamente anticipati. L'INPS disciplina le modalità operative del procedimento previsto dalla presente disposizione. Il datore di lavoro è obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall'Istituto, entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, il termine di cui al sesto periodo è stabilito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno, n. 52, se tale ultimo termine è posteriore a quello determinato ai sensi del sesto periodo. Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente. Per le domande dei datori di lavoro che richiedono il pagamento diretto della presentazione riferita a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, già autorizzate dalle amministrazioni competenti, i datori di lavoro, ove non abbiano già provveduto, comunicano all'INPS i dati necessari per il pagamento delle prestazioni con le modalità indicate dall'Istituto entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

Pag. 152

  Conseguentemente:
   a) dopo l'articolo 70, inserire il seguente:

Articolo 70-bis.
(Norme speciali in materia di trattamenti di integrazione salariale)

  l. In deroga a quanto previsto dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal presente decreto, esclusivamente per i datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane, è consentito usufruire di ulteriori quattro settimane di erogazione dei trattamenti di cui ai medesimi articoli anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1o settembre 2020. Resta ferma la durata massima di diciotto settimane, da computare considerando cumulativamente i trattamenti riconosciuti sia ai sensi dei citati articoli 19, 20, 21 e 22, sia ai sensi del presente articolo mediante il riconoscimento delle ulteriori quattro settimane massime da parte dell'INPS ai sensi degli articoli 22-quater e 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, introdotti dall'articolo 71 del presente decreto, nel limite di spesa di 1.162,2 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, trasmettendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa, l'INPS non potrà in ogni caso emettere altri provvedimenti di concessione dei trattamenti. Ai maggiori oneri derivanti dal primo e dal secondo periodo del presente comma, pari a 1.162,2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, introdotto dall'articolo 71 del presente decreto.
   b) all'articolo 82, comma 1, alinea, sostituire la parola: giugno con la seguente: luglio;
   c) all'articolo 103, comma 5, sostituire le parole: L'istanza di cui ai commi 1 e 2, è presentata dal 1o giugno al 15 luglio 2020 con le seguenti: Le istanze di cui ai commi 1 e 2 sono presentate dal 1o giugno 2020 al 15 agosto 2020;
   d) all'articolo 265, sostituire il comma 8 con il seguente:
  8. Le risorse destinate a ciascuna delle misure previste dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 e dal presente decreto sono soggette ad un monitoraggio effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, sentiti i Ministri competenti, sulla base degli esiti del monitoraggio di cui al periodo precedente e al fine di ottimizzare l'allocazione delle risorse disponibili, le occorrenti variazioni di bilancio, anche mediante versamento all'entrata e successiva riassegnazione alla spesa di somme gestite su conti di tesoreria, provvedendo a rimodulare le predette risorse tra le misure di cui al primo periodo, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 169, comma 6, secondo periodo, del presente decreto ad invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica. La proposta di variazione di bilancio è trasmessa alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che si esprimono secondo le modalità e nei termini previsti dall'articolo 17, comma 12-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Resta in ogni caso fermo quanto stabilito dal comma 8 Pag. 153dell'articolo 126 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dal comma 9 del presente articolo.
   e) all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Il decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52.
68. 137. Il Governo.