CAMERA DEI DEPUTATI
Domenica 28 giugno 2020
397.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (C. 2500 Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Ai fini di cui al comma 1, le regioni e le province autonome costituiscono le reti dei laboratori di microbiologia per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, individuandoli tra i laboratori dotati di idonei requisiti infrastrutturali e di adeguate competenze specialistiche del personale addetto, a copertura dei fabbisogni di prestazioni generati dall'emergenza epidemiologica. A tale scopo, le regioni e le province autonome, sulla base delle indicazioni tecniche fornite dal Ministero della salute, identificano un laboratorio pubblico di riferimento regionale che opera in collegamento con l'Istituto superiore di sanità e individua, con compiti di coordinamento a livello regionale, ai fini dell'accreditamento, i laboratori pubblici e privati operanti nel territorio di riferimento, in possesso dei requisiti prescritti.
  1-ter. I laboratori di microbiologia individuati dal laboratorio pubblico di riferimento regionale ai sensi del comma 1-bis hanno l'obbligo di trasmettere i referti positivi dei test molecolari per infezione da SARS-CoV-2 al dipartimento di prevenzione territorialmente competente. Le regioni e le province autonome, ricevuti i dati relativi ai casi positivi in tal modo riscontrati, li trasmettono all'Istituto superiore di sanità, mediante la piattaforma istituita ai fini della sorveglianza integrata del COVID-19, ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile 27 febbraio 2020, n. 640. Per la comunicazione dei dati di cui al presente comma sono adottate adeguate misure tecniche e organizzative idonee a tutelare la riservatezza dei dati stessi.
  1-quater. L'Istituto superiore di sanità, le regioni e le province autonome provvedono agli adempimenti di cui ai commi 1-bis e 1-ter con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
*1. 12. (Ulteriore nuova formulazione) Nappi, Mammì, Nesci, Ianaro, Sportiello, D'Arrando, Lorefice, Sarli, Sapia, Lapia, Menga, Massimo Enrico Baroni Adelizzi, Buompane, Donno, Faro, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Raduzzi, Sodano, Torto, Trizzino, Trancassini, Lupi.
*2. 33. (Ulteriore nuova formulazione) Rizzo Nervo, Carnevali, Siani, Pini, Schirò, Pezzopane.

  Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: emergenza in corso, aggiungere le seguenti: qualora non lo abbiano già fatto,.
1. 21. Provenza, Nesci, Mammì, Ianaro, Sportiello, Nappi, D'Arrando, Lorefice, Sarli, Sapia, Lapia, Massimo Enrico Baroni, Adelizzi, Buompane, Donno, Faro, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Raduzzi, Sodano, Torto, Trizzino.

Pag. 17

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui ai commi 3 e 4, il Ministero della salute, sulla base di un atto di intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, coordina la sperimentazione, per il biennio 2020-2021, di strutture di prossimità per la promozione della salute e per la prevenzione, nonché per la presa in carico e la riabilitazione delle categorie di persone più fragili, ispirate al principio della piena integrazione socio-sanitaria, con il coinvolgimento delle istituzioni presenti nel territorio, del volontariato locale e degli enti del Terzo settore senza scopo di lucro. I progetti proposti devono prevedere modalità di intervento che riducano le scelte di istituzionalizzazione, favoriscano la domiciliarità e consentano la valutazione dei risultati ottenuti, anche attraverso il ricorso a strumenti innovativi quale il budget di salute individuale e di comunità.

  Conseguentemente, al comma 11:
   al primo periodo, sostituire le parole:
Per l'attuazione dei commi 2, 3, 4, e 8 è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di 838.737.983 euro con le seguenti: Per l'attuazione dei commi 2, 3, 4, 4-bis e 8 è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di 838.737.983 euro, di cui 25 milioni di euro per la sperimentazione di cui al comma 4-bis;
   sostituire il penultimo periodo con i seguenti: Per le finalità di cui ai commi 4, 4-bis e 8, a decorrere dall'anno 2021, all'onere complessivo di 766.466.017 euro, di cui 25 milioni di euro per la sperimentazione di cui al comma 4-bis, si provvede a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno di riferimento. Al termine del periodo di sperimentazione di cui al comma 4-bis, le regioni e le province autonome provvedono a trasmettere ai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze una relazione illustrativa delle attività messe in atto e dei risultati raggiunti.
1. 83. (Nuova formulazione) Carnevali, Rizzo Nervo, Siani, Pini, Schirò, Pezzopane.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Nel rispetto dei limiti della spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, e ai fini di una corretta gestione delle implicazioni psicologiche e dei bisogni delle persone conseguenti alla pandemia di COVID-19, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a supporto delle unità speciali di continuità assistenziale di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, possono conferire, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 31 dicembre 2021, incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a soggetti appartenenti alla categoria professionale degli psicologi di cui alla legge 18 febbraio 1989, n. 56, regolarmente iscritti al relativo albo professionale, in numero non superiore a uno psicologo per due unità e per un monte ore settimanale massimo di ventiquattro ore.
*1. 9. (Nuova formulazione) Di Lauro, Massimo Enrico Baroni, D'Arrando, Nesci, Sportiello, Lapia, Lorefice, Sarli, Menga, Adelizzi, Buompane, Donno, Faro, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Raduzzi, Sodano, Torto, Trizzino.
*1. 79. (Nuova formulazione) Siani, Carnevali, Rizzo Nervo, Pini, Schirò, Pezzopane, Lattanzio.

Pag. 18

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Borse di studio per medici)

  1. Al fine di attivare ulteriori borse di studio per i medici che partecipano ai corsi di formazione specifica in medicina generale, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, nonché di concorrere al finanziamento delle spese di organizzazione dei corsi di formazione specifica di medicina generale, a decorrere dall'anno 2021 sono accantonati 20 milioni di euro annui a valere sulle disponibilità finanziarie ordinarie destinate al fabbisogno sanitario standard nazionale al quale concorre lo Stato, fermo restando il livello di finanziamento fissato a legislazione vigente.
1. 010. (Nuova formulazione) Carnevali, Rizzo Nervo, Pezzopane.

ART. 2.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Al fine di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale, anche in deroga alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché a ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero, possono avviare, con le modalità e nei limiti di cui all'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, procedure selettive per l'assunzione di personale a tempo indeterminato per le categorie A, B, BS e C, valorizzando le esperienze professionali maturate nello svolgimento anche di prestazioni di lavoro flessibile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
2. 31. (Nuova formulazione) Pastorino, Fornaro, Orlando, Nesci, Paita.

  Al comma 6, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: A valere sulle risorse di cui al presente comma destinate a incrementare i fondi incentivanti, le regioni e le province autonome possono riconoscere al personale di cui al comma 1 un premio, commisurato al servizio effettivamente prestato nel corso dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, di importo non superiore a 2.000 euro al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente e comunque per una spesa complessiva, al lordo dei contributi e degli oneri a carico dell'amministrazione, non superiore all'ammontare delle predette risorse destinate a incrementare i fondi incentivanti.
2. 1. (Nuova formulazione) Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi, Lorenzin, Madia, Mancini, Navarra, Padoan, Ubaldo Pagano, Adelizzi, Buompane, Donno, Faro, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Raduzzi, Sodano, Torto, Trizzino, Boschi.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. Ai fini del monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 626, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, anche con riferimento alle opere necessarie a perseguire le finalità di cui al presente articolo realizzate mediante il ricorso al partenariato pubblico-privato, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è autorizzato ad avvalersi, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel limite complessivo di spesa di 100.000 euro per l'anno 2020 e di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, di esperti individuati all'esito di una selezione comparativa effettuata mediante avviso pubblico tra persone di comprovata esperienza ed elevata professionalità da destinare al potenziamento dell'attività e delle strutture del citato Dipartimento Pag. 19della Ragioneria generale dello Stato. Al relativo onere, pari a 100.000 euro per l'anno 2020 e a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. 15. (Ulteriore nuova formulazione) Mancini.

ART. 3.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 547, le parole: «i medici e i medici veterinari» sono sostituite dalle seguenti: «i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi»;
   b) al comma 548, le parole: «dei medici e dei medici veterinari» sono sostituite dalle seguenti: «dei medici, dei medici veterinari, degli odontoiatri, dei biologi, dei chimici, dei farmacisti, dei fisici e degli psicologi»;
   c) al comma 548-bis:
    1) le parole: «di formazione medica specialistica», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «di formazione specialistica»;
    2) al quarto periodo, le parole: «I medici e i medici veterinari» sono sostituite dalle seguenti: «I medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi» e le parole: «del personale della dirigenza medica e veterinaria» sono sostituite dalle seguenti: «del personale della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria».
*3. 01. Rizzo Nervo, Carnevali, Siani, Pini, Schirò, Topo, Pezzopane.
*3. 09. Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.

ART. 4.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75)

  1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, lettera b), le parole: «alla data del 31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2020»;
   b) al comma 11-bis, l'ultimo periodo è soppresso.
*1. 03. (Nuova formulazione) Fassina, Stumpo.
*2. 37. (Nuova formulazione) Cecconi, Tasso.
*2. 43. (Nuova formulazione) Ubaldo Pagano, Lacarra, Bruno Bossio, Pezzopane.
*10. 05. (Nuova formulazione) Donno, Adelizzi, Buompane, Faro, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Raduzzi, Sodano, Torto, Trizzino.

Pag. 20

*10. 07. (Nuova formulazione) Nesci, Lorefice, Sarli, Sapia, Mammì, Ianaro, Sportiello, Nappi, D'Arrando, Lapia, Menga, Villani.

ART. 5.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di formazione continua in medicina)

  1. I crediti formativi del triennio 2020-2022, da acquisire, ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell'articolo 2, commi da 357 a 360, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, attraverso l'attività di formazione continua in medicina, si intendono già maturati in ragione di un terzo per tutti i professionisti sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell'emergenza derivante dal COVID-19.
5. 06. (Nuova formulazione) Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Cavandoli.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Istituzione della scuola di specializzazione in medicina e cure palliative)

  1. A decorrere dell'anno accademico 2021/2022, è istituita la scuola di specializzazione in medicina e cure palliative, cui possono accedere i laureati in medicina e chirurgia.
  2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati i profili specialistici, gli obiettivi formativi e i relativi percorsi didattici funzionali al conseguimento delle necessarie conoscenze culturali e abilità professionali della scuola di specializzazione di cui al comma 1.
  3. Con il decreto di cui al comma 2 è altresì introdotto il corso di cure palliative pediatriche nell'ambito dei corsi obbligatori delle scuole di specializzazione in pediatria.
  4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 1,8 milioni di euro per l'anno 2021, in 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, in 5,4 milioni di euro per l'anno 2023 e in 7,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
5. 08. (Nuova formulazione) Trizzino, Nesci, Sarli, Sportiello, Lapia, Ianaro, Menga, Massimo Enrico Baroni, Faro, Carnevali, Siani, Alessandro Pagano, Adelizzi, Buompane, Donno, Faro, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Raduzzi, Sodano, Torto, Lorenzin, Madia, Mancini, Navarra, Padoan, Ubaldo Pagano, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Lupi.

ART. 7.

  Al comma 1, sopprimere le parole: nonché dati reddituali riferiti all'interessato e al suo nucleo familiare.
*7. 1. Vitiello.
*7. 3. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Pag. 21Ziello, Bianchi, Bazzaro, Bordonali, Rixi, Di Muro, Latini, Gastaldi, Billi, Patelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Fogliani, De Angelis, Iezzi, Valbusa, Colmellere, Comencini, Zordan, Giacometti, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
*7. 4. D'Alessandro.
*7. 8. Roberto Rossini, Parisse, Cecconi, Elisa Tripodi, Nesci, D'Arrando, Sportiello, Lapia, Lorefice, Sarli, Olgiati, Massimo Enrico Baroni.
*7. 17. Varchi, Bellucci, Ferro, Bignami, Trancassini.
*7. 19. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
*7. 22. De Menech, Rotta, Pellicani, Pezzopane.
*7. 23. Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schirò.
*7. 24. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
*7. 25. Bologna, Rospi, Zennaro, Nitti, De Toma, Rachele Silvestri, Vizzini.
*7. 26. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.
*7. 29. Zennaro, Rospi, Nitti.

ART. 8.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. A decorrere dal 1o ottobre 2020, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono provvedere a distribuire, nell'ambito dei limiti della spesa farmaceutica programmata, con la modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, i medicinali ordinariamente distribuiti con le modalità di cui alle lettere b) e c) del citato comma 1 dell'articolo 8, secondo condizioni, modalità di remunerazione e criteri stabiliti, senza nuovi o maggiori oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie e gli ordini professionali.
*8. 1. (Nuova formulazione) Trizzino, Sportiello, Nesci, Lapia, Ianaro, Massimo Enrico Baroni, Adelizzi, Buompane, Donno, Faro, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Raduzzi, Sodano, Torto, Lorenzin, Madia, Mancini, Navarra, Padoan, Ubaldo Pagano, Tabacci.
*8. 2. (Nuova formulazione) Gemmato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
*8. 3. (Nuova formulazione) Mandelli, Saccani Jotti.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 27-bis, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Agenzia italiana del farmaco, con propria determina, individua l'elenco dei medicinali di cui al comma 1, inclusi quelli soggetti a registro di monitoraggio, per cui ritenga che le funzioni di appropriatezza e controllo dei profili di sicurezza possano essere svolte attraverso Piani terapeutici.
8. 4. (Nuova formulazione) De Filippo.

Pag. 22

ART. 10.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: infermieristico inserire la seguente: e, dopo le parole: seguenti: «degli esercenti le professioni sanitarie aggiungere le seguenti: , degli esercenti la professione di assistente sociale e degli e sostituire le parole: degli esercenti le professioni sanitarie e operatori socio-sanitari con le seguenti: degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e operatori socio-sanitari.
10. 14. (Nuova formulazione) Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schirò, Pezzopane.

ART. 13.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo le parole: epidemiologici e ambientali aggiungere le seguenti: , nonché ai fini di ricerche di mercato, sociali e di opinioni;
   b) al comma 5, dopo le parole: per finalità scientifiche aggiungere le seguenti: , nonché ai fini di ricerche di mercato, sociali e di opinioni e dopo le parole: del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 aggiungere le seguenti: , in deroga alle previsioni della legge 11 gennaio 2018, n. 5.
13. 5. D'Ettore.

ART. 17.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Proroga della sospensione dell'esecuzione degli sfratti di immobili ad uso abitativo e non abitativo)

  1. Al comma 6 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «1o settembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
17. 01. Fassina, Muroni, Pezzopane.

ART. 18.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122)

  1. In considerazione delle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, delle norme di contenimento e della riduzione dei servizi a essa collegate, il Fondo di cui all'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2020. Per l'anno 2020, nell'ambito delle risorse stanziate ai sensi del primo periodo e nei limiti delle stesse, deve essere assicurato un maggiore ristoro alle vittime dei reati di violenza sessuale e di omicidio commesso contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva, anche ove cessata.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
18. 01. (Nuova formulazione) Boldrini, Martinciglio, Annibali, Aprile, Ascari, Baldini, Barbuto, Barzotti, Benedetti, Berlinghieri, Bologna, Bonomo, Bruno Bossio, Cancelleri, Carinelli, Carnevali, Casa, Cenni, Ciampi, De Lorenzo, Deiana, Pag. 23Di Giorgi, Ehm, Fitzgerald Nissoli, Frate, Giordano, Gribaudo, Muroni, Noja, Occhionero, Papiro, Pezzopane, Pini, Quartapelle Procopio, Emanuela Rossini, Sarli, Schirò, Serracchiani, Suriano, Elisa Tripodi, Villani, Termini, Gagnarli.

ART. 19.

  Dopo il comma 3 inserire i seguenti:
  3-bis. I medici arruolati ai sensi del presente articolo nonché quelli arruolati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, qualora iscritti all'ultimo o al penultimo anno di corso di una scuola universitaria di specializzazione in medicina e chirurgia, restano iscritti alla scuola con sospensione del trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica. Il periodo di attività, svolto esclusivamente durante lo stato di emergenza, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, tecniche e assistenziali necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.
  3-ter. In ragione dell'eccezionalità e della limitata durata della ferma di cui al comma 1, agli ufficiali medici arruolati in servizio temporaneo nell'Arma dei carabinieri non sono attribuite le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e di ufficiale di pubblica sicurezza.
19. 7 (Nuova formulazione) Pagani, Enrico Borghi, De Menech, Frailis, Losacco, Lotti, Pezzopane.

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ALLEGATO 2

Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (C. 2500 Governo).

RIFORMULAZIONE DELL'EMENDAMENTO NAPPI 1.12 E RIZZO NERVO 2.33

  All'articolo 1, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Ai fini di cui al comma 1, le regioni e le province autonome costituiscono le reti dei laboratori di microbiologia per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, tra i laboratori dotati di requisiti infrastrutturali e di adeguate competenze specialistiche del personale addetto, a copertura dei fabbisogni prestazionali generati dall'emergenza epidemiologica. A tale scopo, le regioni e le province autonome, sulla base delle indicazioni tecniche fornite dal Ministero della salute, identificano un laboratorio pubblico di riferimento regionale che opera in collegamento con e individua, con compiti di coordinamento a livello regionale, ai fini dell'accreditamento, i laboratori pubblici e privati operanti nel territorio di riferimento, in possesso dei requisiti prescritti.
  1-ter. I laboratori di microbiologia individuati dal laboratorio pubblico di riferimento regionale ai sensi del comma 1-bis hanno l'obbligo di trasmettere i referti positivi dei test molecolari per infezione da SARS-CoV-2 al Dipartimento di prevenzione territorialmente competente. Le regioni e le province autonome, ricevuti i dati relativi ai casi positivi in tal modo riscontrati, li trasmettono all'istituto Superiore di Sanità, mediante la piattaforma istituita ai fini della sorveglianza integrata del COVID-19, ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 27 febbraio 2020, n. 640. Per la comunicazione dei dati di cui al presente comma vengono adottate adeguate misure tecniche e organizzative idonee a tutelare la riservatezza del dato.
  1-quater. Agli adempimenti di cui ai commi 1-bis e 1-ter, l'Istituto Superiore di Sanità, le regioni e le province autonome provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
*1. 12. (Nuova formulazione) Nappi, Mammì, Nesci, Ianaro, Sportiello, D'Arrando, Lorefice, Sarli, Sapia, Lapia, Menga, Massimo Enrico Baroni Adelizzi, Buompane, Donno, Faro, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Raduzzi, Sodano, Torto, Trizzino, Trancassini, Lupi.
*2. 33. (Nuova formulazione) Rizzo Nervo, Carnevali, Siani, Pini, Schirò, Pezzopane.

Pag. 25

ALLEGATO 3

Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (C. 2500 Governo).

RIFORMULAZIONE DELL'EMENDAMENTO MANCINI 2.15

  All'articolo 2, dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. Ai fini dello svolgimento delle verifiche di cui all'articolo 1, comma 626, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, anche con riferimento alle opere necessarie a perseguire le finalità di cui al presente articolo realizzate mediante il ricorso al partenariato pubblico privato, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è autorizzato ad avvalersi, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel limite complessivo di spesa di 100.000 euro per l'anno 2020 e di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, di esperti individuati all'esito di una selezione. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. 15. (Nuova formulazione) Mancini.