CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 25 giugno 2020
395.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura. Nuovo testo C. 982 Gallinella e abb.

PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis
(Sostegno al reddito degli agricoltori)

  1. Tutte le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n.  9 soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, beneficiano delle agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti. La presente disposizione ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
  2. Le agevolazioni in materia di Imu, riconosciute ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, si applicano anche nel caso in cui il terreno sia concesso in godimento a favore del coniuge o dei parenti entro il terzo grado in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto, iscritti alla relativa previdenza agricola.
  3. Il comma 11, dell'articolo 2 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, è sostituito dal seguente: «Il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi ed accessori di legge, dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, ove previsto dalle disposizioni vigenti, può essere concesso dagli enti medesimi fino a trentasei mesi. Le rateazioni superiori a ventiquattro mesi e fino a trentasei mesi sono disposte con provvedimento motivato e sono comunicate trimestralmente ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, secondo modalità stabilite, con apposito decreto, dai Ministri medesimi; in casi eccezionali, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere consentite rateazioni fino a centoventi mesi.».
  4. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 45 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni, le parole: «coltivata direttamente», sono sostituite dalle seguenti: «coltivata o condotta».
  5. Al comma 1 dell'articolo 42 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni, le parole: «direttamente coltivata», sono sostituite dalle seguenti: «coltivata o condotta».

  Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:
  2020: – 2.000.000;
  2021: – 2.000.000.
1.017. Ciaburro, *1.08. Dal Moro, *1.09. Gadda, **1.07. Gagnarli, **1.01. Schullian, **1.05. Golinelli, **1.06. Nevi, **1.018. Cenni, **1.019. Gadda (Nuova formulazione)

Pag. 188

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Sostegno ai giovani agricoltori)

  1. Al fine di favorire la sicurezza sul lavoro agricolo e di promuovere la diffusione dell'innovazione sostenibile nel settore agricolo ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quarant'anni, sono concessi mutui agevolati di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile per il finanziamento di iniziative finalizzate all'acquisto di nuove trattrici e macchine operatrici per l'uso agricolo e forestale.
  2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le modalità e le procedure per l'erogazione del sostegno di cui al comma precedente.
  3. Gli interventi finanziati per il sostegno di cui al primo comma, sono erogati alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.
  4. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020 da intendere come limite massimo di spesa.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020.
*1.014. Incerti, *1.015. Gadda, *1.016. Schullian (Nuova formulazione)

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche alla legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»)

  1. Alla legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 31, il comma 5 è sostituito dal seguente:
  5. La menzione «superiore» non può essere abbinata alla menzione «novello», fatte salve le denominazioni preesistenti.»
   b) all'articolo 33, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Il riconoscimento della DOCG è riservato ai vini già riconosciuti a DOC da almeno sette anni, che siano ritenuti di particolare pregio, per le caratteristiche qualitative intrinseche e per la rinomanza commerciale acquisita, e che siano stati rivendicati, nell'ultimo biennio, da almeno il 66 per cento, inteso come media, dei soggetti che conducono vigneti dichiarati allo schedario viticolo di cui all'articolo 8, che rappresentino almeno il 66 per cento della superficie totale dichiarata allo schedario viticolo idonea alla rivendicazione della relativa denominazione e che, negli ultimi cinque anni, siano state certificate e imbottigliate dal 51 per cento degli operatori autorizzati che rappresentano almeno il 66 per cento della produzione certificata di quella DOC».
   c) all'articolo 41, il comma 5 è sostituito dal seguente:
  5. Le attività di cui alla lettera e) del comma 1 e alla lettera e) del comma 4 sono distinte dalle attività effettuate dagli organismi di controllo e sono svolte, nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea, sotto il coordinamento dell'ICQRF e in raccordo con le regioni. L'attività di vigilanza di cui alla lettera e) del comma 1 e alla lettera e) del comma 4 è esplicata prevalentemente nella fase Pag. 189del commercio e consiste nella verifica che le produzioni certificate rispondano ai requisiti previsti dai disciplinari e che prodotti similari non ingenerino confusione nei consumatori e non rechino danni alle produzioni a DOP e IGP. Agli agenti vigilatori incaricati dai consorzi, nell'esercizio di tali funzioni, può essere attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza nelle forme di legge ad opera dell'autorità competente; i consorzi possono richiedere al Ministero il rilascio degli appositi tesserini di riconoscimento, sulla base della normativa vigente. Gli agenti vigilatori già in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza mantengono la qualifica stessa, salvo che intervenga espresso provvedimento di revoca. Gli agenti vigilatori in nessun modo possono effettuare attività di vigilanza sugli organismi di controllo nè possono svolgere attività di autocontrollo sulle produzioni.
   d) all'articolo 64, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  2. Gli organismi di controllo devono essere accreditati in base alla Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 o ad ogni modo nella versione più aggiornata. Gli esistenti organismi di controlli aventi natura pubblica devono adeguarsi a tali disposizioni entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.»
3.05. Nevi, **3.012. Incerti, **3.013. Lombardo, *3.014. Cenni, *3.015. Lombardo, 3.016. Incerti, 3.017. Lombardo, 3.018. Gallinella, 3.019. Cenni (Nuova Formulazione)

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di agriturismo)

  1. All'articolo 2, comma 2, secondo periodo, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, dopo le parole: «assicurativa e fiscale» sono inserite le seguenti: «e le prestazioni di lavoro svolte dagli stessi nell'ambito dell'attività agrituristica sono considerate agricole ai fini della valutazione del rapporto di connessione, fatto salvo il rispetto della dimensione dell'attività agrituristica determinata con i criteri di cui all'articolo 4, comma 2.»
  2. All'articolo 1, comma 659, lettera e), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché destinati all'agriturismo».
5.1. Viviani e 5.02. Cenni (Nuova Formulazione)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni in materia di controllo e certificazione delle macchine agricole e forestali)

  1. Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di sviluppare le conoscenze tecniche indispensabili ad assicurare la competitività del settore meccanico agrario, può avvalersi dell'assistenza tecnica di Enama (Ente Nazionale Meccanizzazione Agricola).
  2. In particolare, rientrano nell'attività di assistenza tecnica:
   a) il coordinamento ed il controllo delle operazioni di certificazione OCSE dei trattori agricoli e forestali condotte dai centri prova operanti in Italia;
   b) lo sviluppo e il controllo delle macchine agricole per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 22 gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2014;
   c) lo studio e la realizzazione di nuove tecnologie nel settore della meccanica agraria, dell'agricoltura di precisione e della produzione di energia sostenibile nell'ambito delle imprese agricole, anche Pag. 190in collaborazione con gli Enti di ricerca vigilati dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

  2. Agli eventuali oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, si provvede nell'ambito delle correnti disponibilità finanziarie del Ministero delle politiche Agricole, Alimentari e Forestali.
*10.01. Nevi, *10.02. Cillis (Nuova formulazione).

Pag. 191

ALLEGATO 2

Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura. Nuovo testo C. 982 Gallinella e abb.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

  Sopprimerlo.
1. 1. Viviani, Patassini, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato.

ART. 3.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
   1-bis. All'articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 dopo il comma 3, aggiungere il seguente 3-bis:
   «3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 74 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 si applicano anche a soggetti che offrono aiuto e sostegno nella vendemmia alle aziende agricole situate nelle zone montane».
3. 3. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disciplina della lombricoltura)

  1. Il Governo, nell'esercizio della potestà regolamentare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a disciplinare l'attività di lombricoltura sulla base delle seguenti norme generali regolatrici della materia:
   a) prevedere espressamente l'equiparazione, a tutti gli effetti di legge, del lombricoltore – inteso come colui che si dedica professionalmente all'attività di allevamento di lombrichi sia per la commercializzazione degli stessi come animali vivi sia per la vendita come vermicompost – all'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile;
   b) specificare che il lombricoltore è titolato ad acquistare, in qualità di agricoltore e ai fini della relativa disciplina fiscale, ogni strumentazione meccanica, incluse le macchine agricole, e tecnologica di cui necessita per l'attività di allevamento;
   c) articolare per la lombricoltura quanto richiesto dall'articolo 32, comma 2, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 (TUIR), laddove prevede che sono considerate attività agricole quelle attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dell'allevamento di animali;
   d) introdurre un codice ATECO e una tabella ULA (Unità lavorative in agricoltura) specifici per l'attività in esame;Pag. 192
   e) definire, in allegato, un disciplinare di produzione unico che includa, tra l'altro, le modalità di stoccaggio e di lavorazione del prodotto finito;
   f) stabilire, se necessario, alcune norme specifiche per permettere che l'iscrizione nei Registri relativi, rispettivamente, ai fabbricanti dei fertilizzanti e ai prodotti stessi, di cui al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, avvenga in tempi rapidi e certi, prevedendo, tra l'altro, l'obbligo di allegare le analisi di laboratorio svolte al fine di poter comprovare il rispetto dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente.
3. 04. Fornaro.

ART. 5.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Tariffe relative allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani applicate alle strutture di ricezione turistico alberghiera)

  1. All'articolo 1, comma 659, lettera e), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché destinati all'agriturismo».
5. 03. Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Semplificazione in materia di digitalizzazione)

  1. All'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo il comma 4, inserire il seguente comma:
   4-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle imprese agricole di cui all'articolo 34, comma 6 del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
5. 01. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

ART. 9.

  Sopprimerlo.
9. 10. Il Relatore.