CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 25 giugno 2020
395.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. C. 2500 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione Finanze,
   esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 2500, di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19
   ricordato che il provvedimento reca numerose misure in tema di sanità per il complessivo rafforzamento del Servizio sanitario nazionale; a sostegno del lavoro, principalmente mediante la proroga degli ammortizzatori sociali; in favore degli enti territoriali, con l'obiettivo di far fronte alla riduzione delle entrate connessa alla crisi economica; rivolte all'attività delle pubbliche amministrazioni, accelerando e semplificando i procedimenti amministrativi, in particolare quelli aventi ad oggetto l'erogazione di benefici economici; a sostegno dei settori della cultura, dello spettacolo e dello sport, nonché del trasporto aereo, della mobilità sostenibile e del trasporto pubblico locale; in materia di immigrazione vengono introdotte nuove procedure di regolarizzazione dei lavoratori, italiani e stranieri, impiegati nei settori dell'agricoltura, della cura della persona e del lavoro domestico;
   evidenziati inoltre gli interventi in favore del sistema scolastico, volti alla ripresa delle attività nell'anno scolastico 2020/2021; in particolare, l'articolo 231 del decreto-legge dispone lo stanziamento, per le istituzioni scolastiche statali e paritarie, sede di esame di Stato, di risorse finanziarie – pari a 39,23 milioni di euro nel 2020 – per il corretto svolgimento degli esami di Stato per l'anno scolastico 2019/2020, al fine di assicurare la pulizia degli ambienti e l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale durante le attività in presenza; in precedenza l'articolo 77 del decreto-legge 18/2020 (L. 27/2020) ha autorizzato la spesa di 43,5 milioni di euro nel 2020 per consentire alle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione di dotarsi di materiali per la pulizia straordinaria dei locali nonché di dispositivi di protezione e igiene personali; tali risorse, con il decreto ministeriale 20 marzo 2020, n. 186, sono state destinate a tutte le scuole (e non solo a quelle pubbliche) del sistema nazionale di istruzione, indicando i criteri di riparto; evidenziata in tale quadro l'opportunità che le risorse stanziate per la scuola siano destinate con assoluta priorità alle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche, concentrando altresì la quota degli stanziamenti destinata alle scuole paritarie sul segmento 0-6 anni degli asili nido e della scuola dell'infanzia;
   ricordato altresì che il provvedimento contiene un complesso e articolato sistema di misure fiscali e di sostegno finanziario alle imprese, tra cui l'esenzione dal versamento del saldo IRAP 2019 e della prima rata dell'acconto dell'IRAP 2020; un credito d'imposta per gli interventi di adeguamento alle prescrizioni sanitarie; la definitiva soppressione delle c.d. clausole di salvaguardia e dei relativi aumenti IVA Pag. 96e accise; l'esonero, fino al 31 ottobre 2020, per gli esercizi di ristorazione, dal pagamento della tassa o del canone dovuti per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap e Cosap); l'incremento del Fondo per le garanzie rilasciate da SACE; il rifinanziamento del Fondo di garanzia per le PMI; il recepimento della nuova disciplina degli aiuti di Stato; un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività d'impresa, variabile in relazione al fatturato; misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese; misure specifiche per il sostegno del turismo;
   rammentato che, nell'anno d'imposta 2019, con il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, c.d. «Crescita», convertito, con modificazioni, nella legge 28 giugno 2019, n. 58, la scadenza ordinaria per il pagamento di saldo e primo acconto Irpef è stata prorogata al 30 settembre per i titolari di partita IVA che esercitavano attività per le quali erano stati approvati gli ISA; la proroga si applica anche a cosiddetti «minimi» e ai forfettari;
   considerato che tale proroga fu disposta lo scorso anno per il ritardo dell'amministrazione finanziaria nell'individuazione dei nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), in sostituzione dei precedenti studi di settore; a fortiori, dato l'eccezionale stato di emergenza, e considerato che le imprese, e in generale tutti i contribuenti, nel corso del primo semestre 2020 hanno subìto una significativa riduzione di liquidità, si ritiene essenziale replicare le proroghe e le modalità di versamento di saldo e acconto IRPEF e IRES previste nel 2019, al fine di non pregiudicare, in particolare, la continuità aziendale con inevitabile ricadute sul gettito e quindi sui saldi di finanza pubblica;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE
  con la seguente osservazione:
   in relazione alla grave crisi economica e di liquidità delle imprese e in generale di tutti i contribuenti, conseguente all'emergenza epidemiologica in corso, valuti la Commissione di merito l'opportunità di disporre la proroga dei termini di versamento relativi alle dichiarazioni dei redditi ai fini del calcolo delle imposte dovute a saldo per il 2019 e per il primo acconto relativo all'anno 2020.

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ALLEGATO 2

Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un'Unione più ambiziosa. (COM(2020)37 final).

Programma di lavoro adattato 2020 della Commissione. (COM(2020)440 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2020. (Doc. LXXXVI, n. 3).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione Finanze,
   esaminati congiuntamente il Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un'Unione più ambiziosa (COM(2020)37 final), il Programma di lavoro adattato 2020 della Commissione (COM(2020)440 final), e la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2020 (Doc. LXXXVI, n. 3);
   evidenziato che i documenti affrontano ambiti di diretto interesse della Commissione Finanze, quali la materia della fiscalità e dell'unione doganale, le politiche macroeconomiche e le politiche per il mercato dell'Unione;
   in tali ambiti la Relazione programmatica del Governo individua alcune priorità, tra le quali meritano di essere segnalate:
    contribuire alle attività dell'Unione europea volte a riformare le regole attuali di tassazione, con la finalità di rispondere alle sfide poste dalla digitalizzazione e globalizzazione dell'economia;
    proseguire nella direzione di una sempre maggiore aderenza dell'ordinamento interno a quello dell'UE in materia fiscale;
    provvedere a rafforzare il contrasto alle frodi all'IVA nel settore delle imposte indirette, adoperando strumenti quali il network «Eurofisc» e i controlli multilaterali con le Amministrazioni fiscali degli altri Paesi membri dell'UE;
    sostenere la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale;
    giocare un ruolo propositivo e propulsivo e nella definizione delle politiche economiche dell'Unione europea, con l'obiettivo di promuovere riforme e strategie che rilancino crescita economica e occupazione, favoriscano uno sviluppo economico inclusivo e sostenibile, riducendo diseguaglianze e favorendo la convergenza economica tra Paesi e regioni dell'UE;
    partecipare attivamente al dibattito sull'istituzione di un Bilancio dell'Area Euro che favorisca la crescita di lungo termine e la convergenza tra i Paesi, auspicando un'adeguata ambizione in termini di risorse e di obiettivi;
    sostenere la continuazione del confronto sulla creazione di una funzione di stabilizzazione macroeconomica comune, per esempio tramite uno schema di assicurazione europeo contro la disoccupazione;Pag. 98
    rispetto alla riforma dell'architettura dell'Area Euro, continuare a fornire il proprio contributo ai lavori finalizzati al completamento dell'Unione bancaria in particolare rispetto allo Schema di Tutela dei Depositi Europeo, contribuendo inoltre alla riflessione sulle attuali regole fiscali nell'ambito della più ampia discussione sul completamento dell'UEM e del miglioramento del quadro di governance economica dell'UE;
   sottolineato come il Governo ritenga, in particolare, altamente auspicabile l'introduzione di regole fiscali omogenee in tutti gli stati membri, per evitare le paradossali situazioni di elusione fiscale da parte dei colossi del web, che si avvalgono degli inaccettabili vantaggi fiscali stabiliti da alcuni dei Paesi membri;
   segnalato, infine, con riferimento alle priorità indicate dalla Relazione programmatica del Governo per il 2020, che, in materia di tutela degli interessi finanziari e lotta contro la frode, per quanto concerne la revisione del regolamento UE 883/2013 relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) il Governo, ha svolto e continuerà a svolgere un'azione di fondamentale supporto nei confronti della Commissione europea, contribuendo con proprie specifiche e puntuali proposte al difficile percorso del negoziato tuttora in corso, volto ad emendare l'attuale quadro normativo, concernente le indagini svolte dall'Ufficio europeo lotta antifrode in collaborazione con le competenti Autorità dei vari stati membri,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE
  con la seguente osservazione:
   valuti il Governo l'opportunità di considerare in sede comunitaria, nell'ambito delle attività dell'Unione europea volte a rivedere le regole attuali di tassazione, interventi in grado di uniformare in tutti gli Stati membri l'imposizione fiscale delle transazioni finanziarie, includendo tra queste anche la cosiddetta operatività intraday (transazioni, la cui durata non supera un giorno), attualmente esente dall'imposta sulle transazioni finanziarie c.d. tobin tax e, al contempo, valuti altresì l'esigenza di introdurre criteri di progressività nelle imposizioni fiscali applicate alle attività finanziarie finalizzate alla difesa del risparmio, distinguendole da quelle invece aventi carattere speculativo, al fine di premiare i comportamenti finanziari maggiormente ancorati ai fondamentali dell'economia e differenziarli rispetto a quelli altamente speculativi governati talvolta anche da algoritmi automatici, garantendo dunque un'applicazione uniforme in tutto il contesto comunitario.

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ALLEGATO 3

5-04240 Bitonci: Misure per la definizione agevolata dei debiti tributari.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli fanno riferimento allo stralcio delle cosiddette «minicartelle» previsto dall'articolo 4 del decreto-legge n.  119 del 2018 che dispone l'annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro, comprensivo di capitali, interessi e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.
  In particolare, gli Onorevoli interroganti richiamano l'ordinanza 11187/202 con cui la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che il cennato stralcio delle cd. mini-cartelle opera per singola partita e «non con riferimento all'ammontare della cartella».
  Tanto premesso, gli interroganti chiedono «se in quali termini il Governo intenda dare attuazione all'ordinanza della Cassazione provvedendo alla cancellazione delle cartelle di importo complessivo superiore ai mille euro ma contenenti singole partite inferiori ed a quanto ammonti tale stralcio in termini di gettito e di contribuenti coinvolti, nonché quali intendimenti il Governo abbia in merito al concepimento di una seconda pacificazione fiscale, ad iniziare con uno stralcio delle mini cartelle 2011/2015.
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  L'articolo 4 del decreto-legge n. 119 del 2018 ha disposto l'annullamento automatico (cosiddetto stralcio) dei debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del citato decreto (24 ottobre 2018), fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.
  In merito alla richiesta degli Onorevoli interroganti di dare attuazione alla richiamata ordinanza della Corte di Cassazione con cui si chiarisce che conformemente alla ratio del legislatore del 2018 «lo stralcio delle cd. mini-cartelle debba operare per singola partita, giova, peraltro, richiamare la circolare n. 2 del 2017 dell'Agenzia delle entrate emanata con riferimento alla prima definizione agevolata prevista dall'articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016 (cui hanno fatto seguito le definizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 148 del 2017 e all'articolo 3 del decreto-legge n. 119 del 2018).
  Nel menzionato documento di prassi si precisa che «per singolo carico deve intendersi la singola partita di ruolo. La «partita» costituisce dunque l'unità non frazionabile di riferimento per la definizione».
  Il singolo carico si identifica non con la cartella di pagamento ma con la singola partita di ruolo formata dall'ente creditore al fine di affidare all'Agente della riscossione la riscossione coattiva delle somme dovute dal contribuente sulla base di uno specifico presupposto (ad esempio liquidazione articolo 36-bis decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, avvisi di accertamento, avvisi di liquidazione ed altre tipologie di attività di controllo).
  Tale affermazione appare, del resto, coerente anche con la circostanza che la cartella di pagamento, per sua natura, può Pag. 100contenere debiti relativi a diversi enti creditori e quindi diverse partite riferibili ad enti creditori diversi.
  Coerentemente con il contesto normativo e con la prassi indicata dall'Agenzia delle Entrate, l'Agente della riscossione – nell'esercizio dei suoi compiti istituzionali – ha provveduto ad annullare le partite di importo non superiore a mille euro indipendentemente dall'inserimento in una cartella contenente la sola partita o più partite e dalla circostanza che in tale ultimo caso la cartella risultasse di importo superiore a mille euro.

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ALLEGATO 4

5-04237 Topo: Prossimi interventi legislativi di riforma del sistema fiscale.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti evidenziano che la riduzione del cuneo fiscale è un primo passo verso la complessiva riforma del sistema impositivo, ormai necessaria e improrogabile, anche alla luce della pesante crisi economica determinata dal Covid-19, al fine di restituire equità e progressività al sistema di tassazione e rilanciare produttività e sviluppo.
  Al riguardo, gli Onorevoli interroganti chiedono pertanto di sapere quali siano i tempi per l'emanazione dell'annunciato disegno di legge del sistema fiscale volto a contrastando seriamente l'evasione, che produce effetti distorsivi tali da scoraggiare innovazione e nuovi investimenti, anche attraverso l'incentivo alla diffusione di mezzi di pagamento tracciabili e l'utilizzo delle nuove tecnologie.
  Al riguardo, si rappresenta quanto segue.
  Occorre anzitutto sottolineare come l'attività dell'Amministrazione finanziaria sia contrassegnata dall'impegno nel consolidamento del nuovo modello di cooperazione tra l'Amministrazione stessa e il contribuente, basato su una maggiore trasparenza, una più incisiva semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti nonché una maggiore qualità dei servizi erogati nell'ottica di innalzare il livello di adempimento spontaneo.
  In tal senso, l'Amministrazione finanziaria sta proseguendo con il processo di riassetto dei servizi di assistenza, di consulenza e controllo attraverso procedure telematiche innovative e forme di comunicazione più avanzate, assicurando adeguate forme di semplificazione delle procedure amministrative al fine di attribuire maggiore competitività alle imprese italiane e favorire l'attrattività di investimenti delle imprese estere nel territorio nazionale.
  Il contrasto all'evasione fiscale verrà rafforzato promuovendo l'uso di pagamenti digitali e migliorando ulteriormente le risorse tecnologiche, organizzative e umane delle agenzie fiscali e delle autorità di controllo.
  Grazie anche alla valorizzazione del patrimonio informativo a disposizione dell'Amministrazione finanziaria, l'attività di prevenzione e contrasto all'evasione e all'elusione fiscale è caratterizzata da un miglioramento qualitativo verso controlli più mirati e finalizzati a far emergere la reale capacità contributiva dei soggetti attraverso l'utilizzo di sistemi di analisi e valutazione funzionali ad una mirata scelta delle tipologie di controllo da effettuare nei confronti dei contribuenti meno collaborativi e trasparenti che strutturano complessi sistemi di evasione e frode, o comunque ritenuti maggiormente a rischio.
  Tali linee di intervento sono azioni importanti per stimolare la crescita e per costruire un Paese più moderno ed equo.
  Punti chiave della riforma saranno la semplificazione e la riduzione e rimodulazione delle aliquote fiscali. Allo stesso tempo le scelte fiscali dovranno supportare la politica industriale nel processo di riconversione successivo alla crisi sanitaria e accompagnare il cambiamento, agevolando le produzioni in quei settori dove l'emergenza epidemiologica ha evidenziato una carenza produttiva a fronte di una evidente necessità per gli approvvigionamenti nazionali.

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ALLEGATO 5

5-04238 Martino: Possibile proroga del meccanismo dello split payment.
5-04239 Osnato: Possibile proroga del meccanismo dello split payment.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, con riferimento al meccanismo dello split payment, chiedono di sapere se non si intenda escluderne un'ulteriore proroga nell'applicazione anche in considerazione della crescita dei crediti IVA in capo alle imprese e dei ritardi con i quali vengono erogati i rimborsi con conseguente perdita di liquidità per le imprese, situazione peraltro in contrasto con la necessità di sostenere le imprese danneggiate dall'emergenza Covid-19.
  Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.
  Le analisi ex-post effettuate dall'Agenzia delle entrate con riferimento al meccanismo della scissione dei pagamenti hanno dimostrato che il recupero strutturale complessivo di gettito evaso conseguito mediante lo split payment è di circa 4,6 miliardi di euro.
  L'efficacia della misura nel generare un significativo aumento dei versamenti IVA deriva dallo spostamento dell'obbligo del versamento dai fornitori, che hanno un «tasso di inadempimento fiscale» elevato, agli acquirenti, più affidabili dal punto di vista fiscale.
  Grazie all'introduzione dello split payment, il tasso di «inadempimento fiscale», stimato prima dell'introduzione della misura tra il 16,24 per cento e il 33,02 per cento, si è ridotto al 5,7 per cento.
  In un momento così difficile per l'Italia, non si è ritenuto opportuno rinunciare al gettito aggiuntivo assicurato dall'elevata efficacia della misura nel contrasto all'evasione, anche perché il costo in termini di minore liquidità per le imprese fornitrici della PA è stato ridotto fin dall'introduzione della misura, prevedendo che le imprese fornitrici di soggetti in split payment abbiano diritto a ricevere in via prioritaria il rimborso dei relativi crediti IVA. Mediamente una richiesta di rimborso è istruita in circa 67 giorni e il tempo medio per l'effettiva erogazione a favore del beneficiario è di 7 giorni.
  In riferimento all'osservazione degli Onorevoli interroganti secondo la quale l'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria, consentendo di individuare celermente eventuali frodi IVA o altre forme di abusi o evasione fiscale, renderebbe non necessaria la proroga dello split payment, si precisa che l'efficacia dello split payment risiede nel fatto che lo strumento agisce in modo preventivo rispetto ai fenomeni di evasione, assicurando un recupero di gettito maggiore rispetto alla fatturazione elettronica, la quale, al contrario, richiede un'attività di controllo ex-post e offre al contribuente un maggior lasso temporale nel quale porre in essere ulteriori azioni elusive degli obblighi.
  Sebbene la fatturazione elettronica obbligatoria consenta di controllare tempestivamente la corrispondenza tra il fatturato e l'IVA dichiarata sfruttando le potenzialità di incrocio di dati e informazioni su larga scala, non è detto che il gettito sia effettivamente recuperato perché Pag. 103il contribuente può rendersi irrintracciabile cessando l'attività d'impresa o rendere difficile l'effettiva riscossione a causa della propria incapienza patrimoniale. In ogni caso, il costo di un'attività di controllo pervasiva e tempestiva sarebbe troppo oneroso per l'Amministrazione fiscale.
  Lo split payment, invece, imponendo l'obbligo del versamento dell'imposta al soggetto fiscalmente più affidabile, impedisce direttamente il mancato versamento, escludendo del tutto che l'IVA dovuta possa essere sottratta e resa di fatto irrecuperabile.
  I due strumenti, in sintesi, agiscono su due fenomeni di evasione differenti: l'evasione da omessa dichiarazione per la fatturazione elettronica obbligatoria, l'evasione da omesso versamento per lo split payment.
  Mentre quindi la fatturazione elettronica contribuisce alla lotta alle frodi IVA, rappresentando, altresì uno strumento di semplificazione degli adempimenti fiscali, di efficientamento della riscossione nonché di modernizzazione del settore produttivo italiano con conseguente riduzione dei costi amministrativi per le imprese, diversamente il meccanismo della scissione dei pagamenti garantisce che l'IVA dovuta sulle operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni o di soggetti da esse partecipate, nonché nei confronti di società quotate affluisca tempestivamente alle casse erariali.
  In ultimo, con riferimento alla disciplina della scissione dei pagamenti, si fa presente che il 22 giugno 2020 è stata pubblicata la «Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2017/784 che autorizza la Repubblica italiana ad applicare una misura speciale di deroga agli articoli 206 e 226 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto», COM (2020) 242.
  La proposta accoglie la richiesta dell'Italia di proroga integrale della misura di deroga in scadenza differendo il termine al 30 giugno 2023. La proposta dovrà essere ora adottata dal Consiglio.

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ALLEGATO 6

5-04241 Currò: Chiarimenti in ordine alle nuove disposizioni in materia di riscatto dei periodi relativi ai corsi di laurea.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame l'Onorevole interrogante, con riferimento alla deducibilità dell'onere corrisposto per il riscatto del corso legale di laurea di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 184 del 1997 chiede di sapere, con particolare riferimento agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, in quali casi di accoglimento di una domanda di riscatto sia applicabile la deducibilità dell'onere, determinato ai sensi delle nuove disposizioni introdotte dal decreto-legge n. 4 del 2019.
  Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.
  Il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 2019, n. 26, ha introdotto per alcune categorie di soggetti la facoltà di riscattare, in tutto o in parte, i periodi non coperti da contribuzione antecedenti alla data di entrata in vigore del decreto stesso, estendendo tale facoltà anche ai periodi compresi tra l'anno del primo e quello dell'ultimo contributo, parificandoli a periodi di lavoro non soggetti a obbligo contributivo e che non siano già coperti da contribuzione.
  Lo stesso decreto-legge n. 4, con riferimento ai corsi di studio universitari, prevede che è consentita la facoltà di riscatto dei periodi da valutare con il sistema contributivo. In tal caso, «l'onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda».
  In relazione alle novità introdotte dalle disposizioni in commento, l'INPS, con circolare del 25 luglio 2019, n. 106, ha precisato che il comma 5-quater dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 184 del 1997, introdotto dall'articolo 20 del decreto-legge n. 4 del 2019, non ha istituito una nuova tipologia di riscatto, ma ha soltanto introdotto un diverso criterio di calcolo dell'onere di riscatto del corso di studi universitari, che si colloca nel sistema contributivo della futura pensione.
  Resta immutato il quadro normativo di riferimento per tutti gli altri profili non interessati dal citato comma 5-quater e sono, quindi, confermate le istruzioni fornite dall'istituto con le circolari e i messaggi pubblicati in materia di riscatto del corso legale di studi effettuato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 184 del 1997.
  Ai fini fiscali, pertanto, in via ordinaria, si fa presente che gli oneri contributivi sostenuti per il riscatto degli anni di laurea possono essere interamente dedotti dal reddito complessivo fino a concorrenza del medesimo, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).
  Come chiarito con la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 29/E del 20 marzo 2001, sono compresi tra i contributi versati facoltativamente, a partire dal 1o gennaio 2001, quelli versati per il riscatto degli anni di laurea, per la prosecuzione volontaria e quelli per la ricongiunzione di Pag. 105differenti periodi assicurativi, qualunque sia la causa da cui origina il versamento.
  Se i contributi, invece, sono versati a favore degli «inoccupati» da familiari di cui gli stessi risultino «fiscalmente a carico», a tali contribuenti spetta una detrazione nella misura del 19 per cento dei contributi medesimi (cfr. la circolare 31 maggio 2019, n. 13/E).
  Per completezza, si segnala che, nell'ipotesi in cui si eserciti l'opzione per il cosiddetto regime forfettario di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni ed integrazioni, non è ammessa nessuna deduzione o detrazione dell'onere contributivo sostenuto. Espressamente, l'articolo 1, comma 64, della stessa legge n. 190 del 2014 dispone che sono deducibili dal reddito forfettario «i contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge» escludendo, pertanto, i contributi versati facoltativamente.
  Tuttavia, se il soggetto beneficiario, oltre che del reddito derivante dall'attività in regime forfettario, risulti titolare anche di altri redditi soggetti ad IRPEF, lo stesso potrebbe fruire della deduzione (ex articolo 10, comma 1, lettera e), del TUIR) o della detrazione dell'onere sostenuto dall'imposta lorda.

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ALLEGATO 7

5-04242 Ungaro: Sospensione del versamento dei canoni concessori da parte degli operatori del settore del vending.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti fanno riferimento al servizio di ristoro tramite distributori automatici situati presso istituti scolastici, università e uffici ed in particolare, chiedono se il Ministro dell'economia e delle finanze intenda adottare iniziative volte a sospendere l'obbligo di versamento dei canoni concessori da parte degli operatori di tale comparto per tutto il periodo di efficacia delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  L'affidamento a soggetti terzi da parte delle amministrazioni pubbliche di tutti servizi funzionali e strumentali alle attività istituzionali, ivi compreso il servizio di distribuzione automatica di alimenti e bevande, avviene generalmente, previo espletamento di procedura selettiva per la individuazione del contraente ai sensi del predetto decreto legislativo n. 50 del 2016, mediante sottoscrizione di un contratto di concessione di servizi e contestuale concessione in uso temporaneo degli spazi all'interno dell'immobile condotto dalle pubbliche amministrazioni, a fronte del pagamento di un canone.
  Non sono state adottate con i decreti legge emanati per fronteggiare l'emergenza Covid-19, disposizioni speciali che regolamentino tale specifica fattispecie prevedendo la sospensione o esenzione del canone concessorio per gli operatori economici titolari dei contratti di concessione di che trattasi.
  Tanto premesso, l'Agenzia del Demanio ritiene opportuno evidenziare che, per quanto riguarda gli immobili di proprietà dello Stato assegnati in uso governativo ad amministrazioni statali ovvero per gli immobili di proprietà privata in locazione passiva ad amministrazioni statali per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, sono le singole Amministrazioni usuarie/conduttrici che procedono autonomamente alla stipula dell'atto di concessione con i singoli concessionari (individuati tramite procedura di gara) ai fini dell'affidamento di servizi di varia natura all'interno dei medesimi immobili, tra i quali quelli erogati tramite distributori automatici.
  Le stesse Amministrazioni concedenti potranno attivare la procedura di revisione del piano economico finanziario di cui all'articolo 165, comma 6 del decreto legislativo n. 50 del 2016 al fine di rideterminare, per il solo periodo interessato dall'emergenza sanitaria in corso, le condizioni di equilibrio economico delle concessioni qualora ritengano sussistere i presupposti e previa valutazione del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità.
  L'Agenzia del demanio segnala, infine, che la misura di favore auspicata dagli Onorevoli interroganti è comunque suscettibile di recare una disparità di trattamento rispetto ad altre categorie di concessionari che potrebbero trovarsi nelle medesime difficoltà correlate alla riduzione del loro fatturato generatosi nei periodi interessati dall'emergenza epidemiologica Covid-19.