CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 23 giugno 2020
393.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (C. 2500 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,
   esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (C. 2500 Governo);
   premesso che:
    il provvedimento in oggetto consta di 266 articoli e 1091 commi, suddivisi in tredici Capi, recante una serie di interventi urgenti connessi all'emergenza epidemiologica che incidono su diversi in ambiti settoriali: sostegno del lavoro; fiscalità; misure finanziarie; sanità e politiche sociali; protezione civile e difesa; regioni, enti locali e coesione territoriale; pubblica amministrazione e giustizia; scuola, università e ricerca; cultura, spettacolo e sport; infrastrutture, trasporti e comunicazioni; agricoltura e immigrazione;
    al fine di affrontare le conseguenze sanitarie, economiche e sociali dell'emergenza Covid-19, il decreto-legge dispone un ventaglio molto articolato di misure, finanziarie, fiscali, organizzative, ordinamentali e di semplificazione, che configura nel complesso un intervento espansivo di ulteriori 55 miliardi di euro in termini di disavanzo – che si sommano ai circa 20 miliardi euro stanziati con precedenti provvedimenti di urgenza – che oltre ad arginare il contagio, mira a far ripartire in sicurezza e a rilanciare l'economia del Paese, salvaguardando le famiglie, i lavoratori e le imprese, con particolare attenzione anche ai settori in cui gli effetti immediati della pandemia sono stati più intensi;
   rilevato, in particolare, che:
    il provvedimento in esame non intende soltanto dare continuità alle misure di sostegno già adottate con i decreti-legge «Cura Italia» e «Liquidità», bensì gettare le basi per il rilancio dell'economia, riparando i danni a breve termine causati dalla crisi in modo da investire anche nel futuro a medio-lungo termine, secondo una prospettiva sinergica con quella adottata dalla Commissione europea nella definizione delle recenti proposte in tema di piano per la ripresa e bilancio a lungo termine dell'Ue; in questa direzione il decreto-legge reca misure per rafforzare in modo strutturale la sanità, estendere le tutele a talune categorie finora escluse dai vari strumenti di protezione (quali colf, badanti e altri soggetti in particolari condizioni di fragilità) e salvaguardare al contempo la struttura del nostro sistema produttivo con nuovi contributi a fondo perduto e misure di rilancio delle imprese strategiche, e ciò nell'ambito di una strategia complessiva di riforma rivolta anche al futuro del paese, come testimoniano ad esempio i significativi stanziamenti in favore della scuola e dell'università e le altre misure di accompagnamento verso un modello di sviluppo maggiormente sostenibile, resiliente e innovativo;
    questa ampia mole di interventi di sostegno non avrebbe potuto vedere la luce Pag. 138senza le novità che sono nel frattempo intervenute in sede europea per attutire il colpo che la crisi del coronavirus ha inferto all'economia, quali la sospensione del Patto di Stabilità e Crescita e il nuovo regime temporaneo sugli aiuti di Stato, cui si sono aggiunti nuovi strumenti quali, tra gli altri, il nuovo fondo SURE per mitigare i rischi di disoccupazione e l'ampliamento della leva finanziarie della BEI, e a cui si sommeranno le risorse del nuovo strumento europeo per la ripresa (Next Generation EU), che saranno reperite grazie all'innalzamento temporaneo del massimale delle risorse proprie al 2 per cento del reddito nazionale lordo dell'UE che consentirà alla Commissione di contrarre sui mercati finanziari i prestiti necessari;
    il decreto-legge, oltre a sfruttare, nei diversi ambiti settoriali, tutti i margini di manovra offerti dal predetto nuovo quadro temporaneo per gli aiuti di Stato, pone le basi per l'utilizzo delle nuove risorse di matrice europea, autorizzando il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 36, sia a stipulare con la Banca europea per gli Investimenti gli accordi necessari a consentire la partecipazione italiana al Fondo di garanzia pan europeo costituito per gli investimenti a sostegno degli Stati membri per fronteggiare la crisi da COVID-19, sia a stipulare l'accordo con la Commissione europea concernente la controgaranzia che gli Stati membri possono prestare quale contributo del SURE e a rilasciare la relativa garanzia dello Stato;
   evidenziato, altresì, che:
    numerose misure recate dal provvedimento potranno in futuro essere integrate o risultare complementari a interventi connessi alla risposta europea alla pandemia e a quelli che saranno adottati nell'ambito dei programmi proposti dalla Commissione europea per il prossimo Quadro Finanziario Pluriennale 2021-2027. In tal senso:
    gli stanziamenti disposti per il rafforzamento della rete dell'assistenza territoriale e del sistema sanitario, possono essere inquadrati alla luce della proposta relativa al nuovo programma comunitario per la salute EU4Health, operativo dal 1o gennaio 2021 e con una dotazione di 9,4 miliardi di euro, finalizzato a potenziare la sicurezza sanitaria onde non farsi trovare impreparati dinanzi ad eventuali crisi sanitarie del futuro;
    analogamente, gli stanziamenti previsti a favore della Protezione civile nazionale possono essere inquadrati nell'ambito del potenziato meccanismo di protezione civile dell'Unione RescEU, cui dovrebbe essere destinato un finanziamento aggiuntivo di 2 miliardi di euro utilizzabili nella forma di sovvenzioni o appalti per infrastrutture di risposta ad emergenze, capacità di trasporto e infrastrutture logistiche;
    parimenti, gli stanziamenti disposti dal decreto-legge per sostenere l'occupazione e garantire i redditi e le condizioni di vita delle famiglie, potranno essere in futuro potenziati in virtù delle novità che si stanno perfezionando in sede europea, quali, in particolare, il citato regime europeo a breve termine di riassicurazione dell'indennità di disoccupazione (SURE), che metterà a disposizione 100 miliardi di euro per sostenere lavoratori e imprese, nonché, più in generale, gli interventi per favorire la ripresa economica e sociale nell'ambito di Next Generation Eu e quelli in materia di politica di coesione, i cui attuali programmi, secondo quanto proposto dalla Commissione europea, riceveranno, principalmente a titolo di sovvenzione, 55 miliardi di euro in più da qui al 2022 nell'ambito dell'iniziativa REACT-UE, a cui si accompagneranno, nell'ambito dell'adeguamento del prossimo Quadro finanziario pluriennale, la revisione dei futuri nuovi programmi di coesione che partiranno il 1o gennaio 2021 e che opereranno in parallelo con l'assegnazione di fondi aggiuntivi ai programmi attuali fino alla fine del 2022, con l'obiettivo di renderli più flessibili e coerenti con le priorità di ripresa;
    larga parte degli interventi adottati per salvaguardare e potenziare il tessuto Pag. 139imprenditoriale del Paese – attraverso misure per la liquidità, il sostegno, il ristoro, gli investimenti, l'innovazione, la crescita dimensionale e la sostenibilità ambientale – si riconnettono direttamente al nuovo Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, adottato dalla Commissione europea il 19 marzo 2020 e poi modificato il 3 aprile e l'8 maggio 2020, in base al quale in favore dell'Italia sono stati approvati, secondo quanto riportato nella Comunicazione della Commissione del 27 maggio scorso (COM(2020)456), 10 regimi di aiuti per un totale di 302 miliardi di euro; gli interventi adottati in favore del sistema produttivo potranno essere implementati sia in virtù del potenziamento della Banca europea degli investimenti (BEI) – che ha approvato l'istituzione di una garanzia europea da 25 miliardi di euro (Fondo di garanzia paneuropeo) allo scopo di mobilitare fino a 200 miliardi di euro a sostegno dell'economia reale e in particolare alle PMI e alle c.d. mid cap – sia alla luce del piano per la ripresa dell'Europa (Next generation Eu), che prevede, tra l'altro, un nuovo «strumento di sostegno alla solvibilità» che mobiliterà risorse private al fine di aiutare le imprese europee economicamente sostenibili che operano nei settori, nelle regioni e nei paesi più colpiti dalla pandemia, che si sommerà ad un nuovo dispositivo per gli investimenti strategici, incorporato in InvestEU, che genererà una mole significativa di investimenti nel miglioramento della resilienza dei settori strategici, specie quelli collegati alla transizione verde e digitale, e nelle catene fondamentali del valore nel mercato interno;
    anche gli interventi disposti dal decreto-legge in tema di sostenibilità ambientale – quali, tra, gli altri, la nuova detrazione del 110 per cento per l'efficienza energetica degli edifici (c.d. ecobonus) – si innestano perfettamente nella strategia dell'UE per la ripresa fondata sul Green Deal europeo, la quale intende promuovere, come annunciato dalla Commissione, una imponente ondata di ristrutturazioni del parco immobiliare e delle infrastrutture, da abbinare a un maggiore impegno per l'economia circolare, alla realizzazione di progetti basati sulle energie rinnovabili, tra cui la partenza in Europa di un'economia pulita dell'idrogeno, nonché a interventi per i trasporti e la logistica sostenibili;
    infine, anche le misure contemplate nel provvedimento in tema di istruzione, formazione e ricerca, tra cui lo stanziamento aggiuntivo di circa 1,4 miliardi destinato alle università e agli enti di ricerca, anche ai fini dell'assunzione di ricercatori, risultano coerenti con gli indirizzi europei e, in particolare, con la raccomandazione sul programma nazionale di riforma 2020 dell'Italia, presentata il 20 maggio scorso (COM(2020)512 final), che ancora una volta evidenzia come sia fondamentale «investire nell'istruzione e nelle competenze per promuovere una ripresa intelligente e inclusiva», ponendo altresì l'accento su come un sistema di ricerca e innovazione ben funzionante sia il risultato di un sostegno continuo, coerente, accompagnato da investimenti e capitale umano adeguati; anche in tal caso, gli interventi adottati in tale ambito dal provvedimento potranno essere implementati integrandosi nelle politiche europee, che prevedono un significativo potenziamento del programma Orizzonte Europa – cui saranno destinati 94,4 miliardi di euro – al fine di finanziare attività essenziali di ricerca nel campo della salute, per la resilienza e la transizione verde e digitale;
   considerato che l'articolo 53 prevede che ai regimi di aiuto concessi, a livello nazionale o territoriale, ai sensi del Quadro temporaneo europeo sugli aiuti di Stato nell'emergenza da COVID-19, accedono anche le imprese sulle quali grava l'obbligo di rimborsare aiuti giudicati illegali e incompatibili già ricevuti, in ciò derogando espressamente al divieto di cui all'articolo 46, comma 1, della legge n. 234 del 2012, che in via ordinaria vieta ai soggetti beneficiari di aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione Pag. 140di una decisione della Commissione europea, di ricevere nuovi aiuti; preso atto altresì che la norma precisa come i nuovi aiuti siano corrisposti al netto dell'importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione, e che la relazione illustrativa al decreto-legge ricorda come la non applicazione di tale divieto sia stata prevista dalla Commissione europea in ragione delle circostanze specifiche dell'epidemia COVID-19 e del relativo impatto sull'economia;
    preso atto che gli articoli 54, in materia di aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, 55, in materia di aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese, 56, in materia di aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese, 57, in materia di aiuti alle imprese per la ricerca e lo sviluppo in materia di COVID-19, 58, in materia di aiuti alle imprese per gli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling, 59, in materia di aiuti alle imprese agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19, e 60, in materia di aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia, traspongono sostanzialmente nell'ordinamento interno i contenuti della Comunicazione della Commissione europea (C (2020) 1863 final) concernente il quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID, definendo una cornice normativa entro la quale – previa notifica in via generale e conseguente autorizzazione della Commissione UE – le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio hanno la facoltà di adottare le predette misure di aiuto, a valere su risorse proprie e sulla base di quanto previsto dal successivo articolo 61, recante disposizioni comuni alle richiamate norme in materia di aiuti di Stato, che prevedono tra l'altro che tali aiuti siano concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2020 nei limiti delle soglie massime per beneficiario previste dalla disciplina europea;
    valutato che l'articolo 115, che istituisce un Fondo, con una dotazione di 12 miliardi di euro per il 2020, per assicurare un'anticipazione di liquidità destinata al pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili di Regioni, province autonome, enti locali ed enti del Servizio sanitario nazionale, appare coerente con l'obbligo di adempiere con puntualità le obbligazioni scadute della PA previsto dalla direttiva 2011/7/UE, in relazione alla quale la Corte di giustizia dell'Unione europea ha recentemente riconosciuto (Causa C-122/18 del 28 gennaio 2020) che «la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti» in forza della citata direttiva poiché non ha assicurato «che le sue pubbliche amministrazioni rispettino effettivamente i termini di pagamento» pari a 30 o 60 giorni;
    considerato che l'articolo 202 reca disposizioni concernenti, tra l'altro, la costituzione di una nuova società interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze ovvero da una società a prevalente partecipazione pubblica anche indiretta, per l'esercizio dell'attività d'impresa nel settore del trasporto aereo di persone e merci, che novellano a tal fine quanto già previsto con espresso riferimento ad Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e di Alitalia Cityliner S.p.A., dall'articolo 79 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, prevedendo al contempo uno stanziamento di 3 miliardi di euro per l'anno 2020; rilevato, al riguardo, che l'efficacia di tali disposizioni è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea e che seppur rispetto al testo del precedentemente vigente comma 3 del citato articolo 79 viene escluso un collegamento tra la costituzione della nuova società e la situazione determinatisi per l'emergenza COVID 19 e non vengono più menzionate le società del gruppo Alitalia, appare essenziale rafforzare il rispetto del Pag. 141requisito della discontinuità tra le due compagini societarie ai fini del superamento del vaglio della Commissione europea, tenuto conto anche che non è ancora intervenuta una pronuncia in esito all'indagine approfondita avviata dalla Commissione sui finanziamenti pubblici in precedenza concessi alle società del gruppo Alitalia;
    valutate con favore le misure in favore della filiera agroalimentare, che prevedono, tra l'altro, l'aumento dal 50 per cento al 70 per cento della percentuale di anticipo di contributi nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (articolo 224, comma 1), nonché le misure previste in materia di ambiente, con particolare riferimento a quelle finalizzate a incentivare forme di mobilità sostenibile alternativa al trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 229, che appaiono coerenti con gli indirizzi in materia di Green deal europeo e potranno contribuire a migliorare la qualità dell'area nei comuni interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015, legate al superamento, in alcune zone, dei valori limite di biossido di azoto (N02) e di polveri sottili (PM10);
    valutate altresì con favore, in ragione della coerenza con le politiche dell'Ue, le misure volte al rafforzamento delle attività di ricerca, tra cui la definizione di un nuovo programma per lo sviluppo dei Progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN) e l'incremento del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), finalizzati anche, ai sensi dell'articolo 238, comma 4, a favorire la partecipazione italiana alle iniziative relative ai Programmi quadro dell'Unione europea;
    considerata la rilevanza strategica, anche nell'ottica di una auspicata accelerazione delle procedure di impegno e spesa dei fondi europei, delle disposizioni concernenti le politiche di coesione territoriale e, in particolare, quelle di cui all'articolo 241 – che autorizzano per gli anni 2020 e 2021, l'utilizzo in via eccezionale delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) rinvenienti dai cicli programmatori 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 per qualsiasi tipologia di intervento connesso a fronteggiare l'emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente alla pandemia, in coerenza con la riprogrammazione che, per le stesse finalità, le amministrazioni nazionali, regionali o locali operano nell'ambito dei Programmi operativi dei Fondi strutturali e di investimento europei (SIE) ai sensi del Regolamento (UE) 2020/460 del 30 marzo 2020 e del regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 –, nonché quelle di cui al successivo articolo 242, che in attuazione delle modifiche introdotte dal predetto regolamento (UE) 2020/558 autorizzano le Autorità di gestione di Programmi Operativi 2014-2020, attuativi dei fondi strutturali europei, a richiedere l'applicazione del tasso di cofinanziamento fino al 100 per cento a carico dei fondi europei per le spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo decorrente dal 1o luglio 2020 fino al 30 giugno 2021, anche a valere sulle spese emergenziali anticipate a carico dello Stato destinate a contrastare e mitigare gli effetti sanitari, economici e sociali generati dall'epidemia Covid-19;
    sottolineata, in relazione alle predette misure in materia di utilizzo in via eccezionale del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), l'esigenza che la riprogrammazione delle relative risorse sia predisposta coerentemente con il tradizionale vincolo di destinazione territoriale al fine di salvaguardare la percentuale di risorse assicurata alle aree del Mezzogiorno;
    evidenziata infine, in via generale, l'esigenza di prevedere che anche taluni atti di normazione secondaria previsti dal provvedimento in relazione alle misure di sostegno ivi contenute siano adottati in coerenza con il diritto dell'Unione europea e, segnatamente, con la disciplina in materia di aiuti di Stato;

Pag. 142

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 27, recante disposizioni che consentono a Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. di costituire un patrimonio destinato, denominato «Patrimonio Rilancio», allo scopo di attuare interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico produttivo italiano in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 15, avente il compito di integrare e modificare i termini e le condizioni contenuti nelle norme in oggetto al fine di tenere conto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato tempo per tempo applicabile, sia adottato previa espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, onde valutarne la compatibilità con l'ordinamento europeo;
   b) all'articolo 42, che istituisce presso il Ministero dello sviluppo economico, «Fondo per il trasferimento tecnologico» con una dotazione di 500 milioni di euro per il 2020, autorizzando il medesimo ministero, a valere sulle disponibilità del Fondo, ad intervenire attraverso la partecipazione indiretta in capitale di rischio e di debito, anche di natura subordinata, nel rispetto tra l'altro della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, valuti la Commissione di merito di prevedere che il decreto di cui al comma 3, con cui sono individuati i possibili interventi, i criteri, le modalità e le condizioni per la partecipazione indiretta in capitale di rischio e di debito, sia adottato previa espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, onde valutarne la compatibilità con l'ordinamento europeo; valuti altresì l'opportunità di mantenere la vigente formulazione del comma 8, che esclude espressamente l'applicabilità degli oneri di analitica motivazione previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica – TUSP) in relazione a taluni atti concernenti le società a partecipazione pubblica, atteso che tale articolo, al comma 2, dispone che l'atto deliberativo di società a partecipazione pubblica, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da partecipazioni, dia atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese;
   c) all'articolo 57, relativo agli aiuti alle imprese per la ricerca e lo sviluppo in materia di COVID-19 che possono essere adottati da Regioni, Provincie autonome, altri enti territoriali e Camere di commercio a valere sulle proprie risorse, valuti la Commissione di merito di ampliare il beneficio concesso a determinati tipi di partnership anche alla collaborazione tra università e imprese, prevedendo, al comma 4, che l'intensità di aiuto per ciascun beneficiario rientra nei limiti imposti dal punto 35 lettera d) della Comunicazione recante il quadro temporaneo sugli aiuti di Stato e può essere aumentata di 15 punti percentuali se più di uno Stato membro sostiene il progetto di ricerca o se il progetto di ricerca è realizzato attraverso la collaborazione tra università e imprese o in collaborazione transfrontaliera con organismi di ricerca o altre imprese;
   d) all'articolo 133, recante, al comma 1, il differimento al 2021 dell'efficacia della cosiddetta «plastic tax», valuti la Commissione di merito l'opportunità di raccordare la previsione in esame con quanto previsto dalla direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, che dovrebbe essere tempestivamente recepita, nonché di tenere conto di quanto previsto dalla Proposta di Decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (SWD(2018) 172 final), che la Commissione europea ha recentemente Pag. 143proposto di emendare (COM(2020)445), in ordine all'istituzione di un contributo nazionale calcolato in base alla quantità di rifiuti non riciclati di imballaggi in plastica di ciascuno Stato membro;
   e) con riferimento al Titolo VII, Capo II, recante di disposizioni in materia di regime di sostegno pubblico per l'ordinato svolgimento delle procedure di liquidazione coatta amministrativa di banche di ridotte dimensioni, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 173, che la relazione annuale sul funzionamento del regime di aiuti di Stato previsto nel medesimo Capo ai sensi del paragrafo 6.5 della comunicazione della Commissione Europea 2013/C-216/01, che il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base degli elementi forniti dalla Banca d'Italia, presenta alla Commissione Europea, sia altresì trasmessa alle Camere;
   f) con riferimento al Titolo VIII, Capo I, recante misure per il turismo e la cultura, valuti la Commissione, in via generale, che la nuova disciplina europea in risposta alla pandemia consente agli Stati membri di riorientare con notevole flessibilità i finanziamenti per la coesione al fine di fornire liquidità immediata alle PMI del settore del turismo e aiutarle a prepararsi per la stagione estiva/invernale del 2020; in particolare, secondo quanto affermato nella Comunicazione della Commissione «Turismo e trasporti nel 2020 e oltre» (COM(2020)550 final), il finanziamento del capitale circolante delle PMI può coprire i costi del lavoro, gli input operativi e materiali, le giacenze e le spese generali, gli affitti e le utenze; ciò includerebbe anche la possibilità, sia per le imprese sia per le autorità regionali, di ricevere finanziamenti per rispettare i protocolli di salute pubblica, compreso per la pulizia, i dispositivi di protezione, l'adattamento degli spazi pubblici e delle capacità mediche e sanitarie per accogliere un maggior numero di visitatori;
   g) con riferimento all'articolo 184, recante l'istituzione di un fondo finalizzato alla promozione di investimenti e altri interventi per la tutela, la fruizione, la valorizzazione e la digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare, che gli interventi di promozione del fondo e l'eventuale destinazione di una quota delle sue risorse al finanziamento di un fondo di garanzia per la concessione di contributi in conto interessi e di mutui per interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale, siano adottati nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato;
   h) con riferimento all'articolo 202, valuti la Commissione di merito l'opportunità che, nella definizione dell'assetto della nuova società in mano pubblica ivi prevista per l'esercizio dell'attività d'impresa nel settore del trasporto aereo di persone e merci, sia adottata ogni cautela utile, anche con riferimento alla discontinuità tra la nuova società e le società del gruppo Alitalia, affinché le nuove disposizioni possano superare il prescritto vaglio della Commissione europea, tenuto conto anche che non è ancora intervenuta una pronuncia in esito all'indagine approfondita avviata dalla medesima Commissione sui finanziamenti pubblici in precedenza concessi alle società del gruppo Alitalia;
   i) con riferimento all'articolo 241, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che la riprogrammazione del Fondo Sviluppo e coesione sia definita nel rispetto del vincolo di destinazione territoriale di ripartizione delle risorse pari all'80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e al 20 per cento nelle aree del Centro-Nord di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e della conseguente ripartizione regionale, e che gli esiti delle riprogrammazioni siano oggetto di una apposita relazione da parte dell'Autorità politica delegata per le politiche di coesione da trasmettere alle Camere.