CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 17 giugno 2020
389.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (C. 2500 Governo).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La Commissione XIII,
   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (A.C.2500);
   apprezzato lo sforzo senza precedenti che il Governo ha messo in atto con il provvedimento in esame per far fronte all'emergenza economica e sociale in atto nel Paese e per delineare un programma di rilancio, destinando, a tal fine, circa 55 miliardi di risorse per il 2020;
   considerata con favore la centralità che il comparto agricolo e della pesca assume nel provvedimento, non solo per le disposizioni ad esso specificamente dedicate, ma anche in ragione delle ulteriori misure di carattere trasversale che risultano, comunque, applicabili anche alle imprese e ai lavoratori del settore dell'agricoltura e della pesca;
   sottolineato, al riguardo, che il comparto primario ha retto uno sforzo senza precedenti da quando il Paese è entrato in emergenza a causa della pandemia, sostenendo, insieme al sistema sanitario, i bisogni essenziali della popolazione;
   rilevato, in merito, che nonostante l'aver continuato ad operare, il settore ha avuto forti ripercussioni sia dalla diminuzione degli scambi commerciali internazionali, avendo la pandemia interessato i nostri principali partner commerciali, sia dalla chiusura della canale c.d HORECA che rifornisce ristoranti, mense, bar, hotel, con effetti molto rilevanti sulle produzioni legate al fresco e ai prodotti di qualità; molti settori, inoltre, quali quelli legati al florovivaismo e alle attività agrituristiche hanno subito un'interruzione di ogni loro attività;
   considerato, con favore, quindi, quanto previsto al Capo VI, recante Misure per l'agricoltura, la pesca e l'acquacoltura e, in particolare, quanto disposto dall'articolo 222, che ha istituito il Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi, con una dotazione di 500 milioni per il 2020, dall'articolo 223, che ha destinato 100 milioni di euro per il 2020 per la riduzione volontaria della produzione di uve, dall'articolo 224, che ha recato diverse misure – tra le quali l'innalzamento al 70 per cento dei contributi PAC richiesti nell'ambito della procedura ordinaria, il riconoscimento del codice ATECO alla coltivazione idroponica e acquaponica, la definizione della resa produttiva massima ad ettaro, fissata in 30 tonnellate – dall'articolo 225, che ha previsto la concessione di mutui a favore dei consorzi di bonifica per un importo di 500 milioni di euro e, infine, dall'articolo 226 che ha attribuito al Fondo emergenza alimentare un importo di 250 milioni di euro;
   preso atto, inoltre, che numerose altre disposizioni arrecano vantaggi e tutela al settore, tra le quali: l'articolo 31, comma 3, che assegna a ISMEA ulteriori Pag. 184250 milioni di euro per l'anno 2020; l'articolo 25, che prevede l'elargizione di un contributo a fondo perduto a favore, tra gli altri, dei percettori di reddito agrario; l'articolo 26, che detta disposizioni per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni, incluse, quindi, le aziende agricole; l'articolo 28, che istituisce un credito d'imposta del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione per gli immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento, tra l'altro, dell'attività agricola; l'articolo 30, che prevede una riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche a bassa tensione diverse dagli usi domestici; l'articolo 38, che rafforza il sostegno pubblico alla nascita e allo sviluppo delle start-up innovative; l'articolo 42, che istituisce il Fondo per il trasferimento tecnologico, chiamando ENEA ad un compito di progettazione; l'articolo 48, che rifinanzia per ulteriori 250 milioni il fondo di promozione dell'internazionalizzazione delle imprese; l'articolo 68, che riconosce la cassa integrazione in favore degli operai agricoli (CISOA); l'articolo 70, che modifica i termini della concessione della CIG in deroga, disposta anche a favore delle imprese agricole e della pesca; l'articolo 84, che prevede un'indennità di 1000 euro per il mese di aprile 2020 a favore dei coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali e di 500 euro, sempre per il mese di aprile, per gli operai agricoli a tempo determinato che nel 2019 hanno svolto almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo; l'articolo 94, che prevede la possibilità per i percettori di ammortizzatori sociali e di reddito di cittadinanza di stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine senza subire la perdita o la riduzione dei predetti benefici previsti; l'articolo 95, che prevede incentivi in favore delle imprese che hanno realizzato interventi per la riduzione del rischio di contagio nei luoghi di lavoro; l'articolo 103, che introduce due forme di regolarizzazione dei lavoratori, italiani e stranieri, impiegati, tra l'altro, in agricoltura; l'articolo 123, che dispone la definitiva soppressione delle c.d. clausole di salvaguardia e dei relativi aumenti IVA e accise; l'articolo 125, che prevede un nuovo, più ampio, credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro; gli articoli 126 e 127, che dispongono una ulteriore sospensione dei versamenti al 16 settembre 2020; l'articolo 133, che differisce al 2021 la prevista entrata in vigore della cd. plastic tax e della cd. sugar tax; l'articolo 177, che stabilisce, per il 2020, l'abolizione della prima rata IMU per i possessori, tra gli altri, di agriturismi; l'articolo 137, che proroga la facoltà di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni (sia agricoli sia edificabili); l'articolo 199, infine, che istituisce un Fondo per la promozione del turismo in Italia, con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2020, allo scopo di favorire la ripresa dei flussi turistici in ambito nazionale;
   preso atto di quanto emerso nel corso del ciclo di audizioni svolto presso la Commissione Agricoltura sul provvedimento in esame, che ha visto coinvolti i principali attori della filiera, sia sul versante delle imprese sia su quello dei lavoratori;
   considerato che gli strumenti finanziari messi a disposizione del settore agricolo e della pesca – il fondo emergenziale filiere in crisi e il fondo emergenza alimentare – devono essere utilizzati in modo da evitare sovrapposizioni negli interventi ed assicurare ad ogni comparto in difficoltà il sostegno dovuto, senza dimenticare la necessità di rilancio delle filiere;
   preso atto che dal lavoro istruttorio svolto dalla Commissione è emerso che:
    il settore floricolo versa in una situazione di difficoltà ancora maggiore di quella registrata del comparto vivaistico in generale, richiedendo, almeno, un ristoro proporzionale alle spese sostenute per la distruzione dei fiori o calcolato in base al fatturato dell'anno precedente;
    particolare attenzione deve essere, poi, riservata alle imprese di pesca delle Pag. 185acque marittime e interne e di acquacoltura che, a causa della chiusura del circuito c.d. HORECA, hanno visto annullato ogni margine di guadagno, rendendosi pertanto necessarie iniziative di riattivazione di quel canale;
    il settore della suinicoltura necessita di numerose misure, quali il ritiro e l'ammasso dei prodotti invenduti, per le quali potrebbe essere utilizzato il Fondo indigenti e il sostegno per il controllo dell'offerta, attraverso un rafforzamento della filiera;
    il comparto lattiero-caseario avendo subito una forte contrazione della domanda a partire dal latte e dai prodotti freschi necessita di un'attività di ritiro diretto del latte UHT, potendo interessare, altresì, i formaggi a maggiore assorbimento di prodotto quali il parmigiano, il grana padano o il provolone, per i quali potrebbe essere utilizzato il Fondo alimentare, mentre per le altre produzioni, come la mozzarella di bufala, si potrebbe configurare anche il congelamento delle cagliate o del latte stesso Resta, comunque, essenziale configurare per il futuro una strategia per gestire il prodotto fresco;
    particolarmente bisognosa di ristoro è la produzione di birra artigianale che, in quanto non pastorizzata, richiede di essere consumata nell'immediato;
    necessita di un sostegno la carne bianca e di vitello, per la quale, utilizzando il Fondo filiere, dovrebbe essere disposto l'ammasso, mentre per l'olio a denominazione garantita, che, allo stato, registra 18 mila tonnellate di giacenza, occorre disporre misure di ritiro, destinando poi specifiche sovvenzioni per il rifinanziamento del piano olivicolo;
    il Fondo indigenti potrebbe, invece, essere utilizzato per acquistare la produzione nazionale di riso, di zucchero, di succhi di frutta, di verdura liofilizzata, di carne in scatola di vitello o omogeneizzato di agnello (IGP), mentre per il pesce, data l'esistenza dell'unico canale legato alla commercializzazione del fresco, si potrebbe valutare il ritiro del tonno rosso;
    occorre, poi, prestare attenzione alle filiere minori come la canapa, l'apicoltura, la frutta a guscio e il settore brassicolo che non dispongono di fondi specifici;
    le importanti misure adottate dai precedenti provvedimenti per imprese e lavoratori del settore, pur adeguate, fanno registrare criticità nei tempi di accesso e di fruizione;
   considerato, nel merito del provvedimento, che:
    il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25, richiedendo un raffronto, relativamente all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi tra i soli mesi di aprile 2019 e aprile 2020, può risultare di difficile applicazione per il settore agricolo a causa del carattere stagionale dell'attività;
    gli agriturismo che svolgono attività di agrinido, agriasilo, ippoturismo, equitazione e, in generale, attività legate ai servizi socioeducativi e socio-ricreativi dovrebbero essere inclusi tra i centri estivi di cui all'articolo 72, comma 1, lettera c) per i quali è possibile utilizzare il bonus baby-sitting; dovrebbe, inoltre, essere consentita alle aziende agrituristiche la prosecuzione dell'attività di asporto consentita durante il lockdown;
    i lavoratori autonomi della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, necessitano di essere compresi tra i lavoratori del settore agricolo beneficiari del contributo disposto dall'articolo 84, comma 7, prevedendo a loro favore, per il mese di aprile 2020, un'indennità di 600 euro;
    occorrerebbe includere, tra i soggetti destinatari del finanziamento dei centri estivi 2020 da parte dei comuni di cui all'articolo 105, anche le aziende agricole con servizio di agriasilo, fattorie didattiche, ippoturismo, equitazione e che svolgano, comunque, un servizio socio-educativo; Pag. 186
    occorrerebbe completare il processo di copertura attraverso ammortizzatori dei lavoratori del settore ad oggi non compresi, estendendoli ai lavoratori forestali del settore della PA, ai lavoratori dei consorzi di bonifica, e a tutti gli stagionali, nonché rimuovere alcune evidenti disparità tra il settore agricolo ed altri settori nell'erogazione dei bonus;
    al fine di fornire una prospettiva di rilancio ai territori e di intercettare la sfida della sostenibilità ambientale ed energetica, le agevolazioni di cui all'articolo 119 dovrebbero essere estese anche ai fabbricati rurali utilizzati per l'attività agricola, con particolare riferimento alle strutture agrituristiche;
    sarebbe opportuno inserire i lavori di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti e la realizzazione di coperture a verde e giardini pensili (cosiddetto bonus verde) di cui all'articolo 1, commi 12-14, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 tra gli interventi che danno diritto alla trasformazione della detrazione in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito di imposta cedibile di cui all'articolo 121;
    risulterebbe, poi, particolarmente importante inserire tra i crediti per i quali può essere disposta la cessione di cui all'articolo 122: il credito di imposta Industria 4.0, in modo da incentivare il ricambio del parco macchine agricole; e il credito relativo ai lavori di sostituzione delle coperture di amianto, previsto dalla legge di bilancio per il 2019;
    di particolare interesse per il settore risulterebbe l'estensione del credito di imposta per la sanificazione di cui all'articolo 125 agli agriturismi e alle imprese agricole che svolgono servizi socioeducativi, incluse le fattorie sociali, nonché agli interventi svolti per allestimento di alloggi in sicurezza per i braccianti stagionali;
    il settore italiano delle bevande alcoliche, considerata la particolare crisi in cui versa, necessita di una sospensione, fino al 31 agosto 2020, dei versamenti sull'accisa sui prodotti immessi in consumo, con conseguente possibilità di chiedere la rateizzazione, in tempi adeguati, del debito di imposta e senza, al contempo, escludere la possibilità di rimodulare i relativi importi;
    gli agriturismo beneficiari della tax credit vacanze di cui all'articolo 176 dovrebbero essere intesi in modo da includere quelli che svolgono attività di ippoturismo, ittiturismo e attività di fattoria sociale;
    la ripartizione del Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi di cui articolo 222 dovrebbe essere effettuata prevedendo un coinvolgimento del Parlamento e delle parti sociali;
    all'articolo 225 occorre sostituire il riferimento all'articolo 62 con quello all'articolo 68, quale presupposto normativo richiamato come giustificativo della sospensione dei tributi dovuti ai consorzi, specificando, inoltre, che nel divieto di assunzioni non rientrino l'utilizzo di operai stagionali o la sostituzione di personale collocato in quiescenza;
    all'articolo 226, risulta importante specificare che nel riparto del Fondo indigenti si tenga in debito conto delle filiere in difficoltà e delle esigenze delle diverse aree geografiche del Paese, fermo restando il soddisfacimento dell'interesse primario consistente nel fornire assistenza alimentare alle persone bisognose;
   ritenuto opportuno che:
    il contributo di cui all'articolo 84, comma 7, sia previsto sia per il mese di aprile che per quello di maggio e che lo stesso sia incrementato da 500 a 600 euro, in linea con quanto disposto per gli altri lavoratori;
    gli impiegati forestali, gli operai agricoli, forestali e dei consorzi di bonifica, con contratto di lavoro privato a tempo determinato, alle dipendenze, di enti pubblici economici e pubbliche amministrazioni debbano essere inclusi tra i Pag. 187beneficiari della Cassa integrazione in deroga, prevista dall'articolo 22, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020;
    occorrerebbe sospendere le procedure di recupero dei contributi INPS conseguenti all'adozione di atti di disconoscimento delle giornate lavorative;
    dovrebbero essere inclusi i lavoratori stagionali della pesca ed i lavoratori sbarcati per malattia e infortunio nel beneficio del bonus previsto dall'articolo 30 del decreto-legge n. 18 del 2020;
   considerato, inoltre, particolarmente rilevante per il settore:
    il rifinanziamento della misura relativa alla concessione di prestiti cambiari a tasso zero da parte di ISMEA, dato il particolare interesse riscontrato dalla misura;
    assicurare un ristoro ad alcune filiere minori, quali in particolare l'apistica, la brassicola, quelle riferite alla coltivazione della canapa e della frutta a guscio, anche in ragione del ruolo fondamentale che le stesse svolgono per il mantenimento e l'arricchimento biodiversità;
    fornire un contributo ai piccoli birrifici artigianali che hanno subito un forte contraccolpo dalla chiusura del circuito c.d HORECA e non possono conservare l'invenduto in ragione del fatto che il prodotto non è pastorizzato ed è, quindi, facilmente deperibile;
    modificare le modalità di calcolo del danno alle produzioni ai fini dell'intervento del Fondo di solidarietà nazionale prevedendo che, nel caso di danni occorsi a causa di organismi nocivi sui vegetali, il calcolo dell'incidenza del danno sulla produzione lorda vendibile venga effettuato con riferimento alla sola produzione della coltivazione oggetto del danno;
    esonerare i pescatori della piccola pesca di cui di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250 dall'obbligo di fatturazione elettronica per la vendita diretta del pescato;
    prevedere un intervento per sostenere presso la distribuzione e la ristorazione il cibo italiano, introducendo, se del caso, sgravi fiscali, crediti di imposta o l'emissione di voucher, nell'ambito di una campagna di promozione indirizzata al consumo di prodotti italiani;
    istituire, in linea con gli obiettivi di Agenda 2030, un sistema unico per l'individuazione dell'indice di sostenibilità delle produzioni agricole – che possa aiutare a prevenire le pratiche commerciali sleali e a promuovere il comparto sui mercati internazionali – insieme con la previsione di nuovo sistema informativo denominato «ClassyFarm» per la raccolta e l'elaborazione dei dati ai fini di una migliore programmazione dei controlli sugli alimenti e sugli animali;
    sospendere il pagamento per l'anno in corso dei canoni concessori per le imprese di acquacoltura;
    valutare una estensione delle agevolazioni contributive già in essere per le aree montane alle filiere agricole più colpite dalla pandemia;
    elaborare una strategia nazionale urgente per la gestione della fauna selvatica, da predisporre in collaborazione con le regioni e gli altri Ministeri competenti;
    approfondire ogni aspetto legato al lavoro occasionale in agricoltura anche al fine di rivedere la normativa già esistente sui voucher per l'utilizzo di manodopera nel settore;
    intervenire a favore del comparto produttivo dello zucchero, considerata la situazione di incertezza finanziaria in cui versa il settore a causa della richiesta di restituzione di parte degli aiuti per la ristrutturazione disposti a livello europeo e le pesanti ricadute che una mancata risoluzione della questione potrebbe determinare in termini di occupazione e di reddito;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

Pag. 188

  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 25, comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura il contributo è calcolato facendo riferimento alla media del fatturato dei mesi da gennaio ad aprile 2020, in confronto ai corrispondenti mesi dell'anno 2019»;
   2) all'articolo 84, comma 7, sostituire le parole: «per il mese di aprile» con le seguenti: «per i mesi di aprile e maggio», e, in fine, dopo la parola: «euro,» aggiungere le seguenti: «per ciascuna mensilità»;
   3) all'articolo 84, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 è riconosciuta un'indennità mensile di 600 euro ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, iscritti alla legge 13 marzo 1958, n. 250, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, esclusi gli iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. L'indennità è erogata con le modalità di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
   4) all'articolo 119, comma 9, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
  d-bis) dagli imprenditori agricoli per interventi sui fabbricati rurali, con riferimento prioritariamente a quelli utilizzati per l'attività agrituristica;
   5) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
  f-bis) interventi di sistemazione a verde di singole unità immobiliari e/o spazi comuni condominiali, aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili, ivi incluse le attività di progettazione e manutenzione se connesse all'esecuzione di questi interventi, così come indicati dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 e nei successivi provvedimenti;
   6) all'articolo 122, comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
  d-bis) credito di imposta per gli investimenti aventi a oggetto beni ricompresi nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, di cui all'articolo 1, comma 189, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
   7) dopo l'articolo 125, inserire il seguente:

«Art. 125-bis.
(Credito di imposta per la sostituzione delle coperture in amianto delle aziende agricole)

  1. Al fine di un complessivo efficientamento energetico ed una maggiore sostenibilità ambientale delle attività, è riconosciuto un credito di imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per le imprese agricole che effettuino la sostituzione delle coperture in amianto delle aziende agricole.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 265.»;

  Conseguentemente, all'articolo 122, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
  «d-bis) credito di imposta per la sostituzione di coperture in amianto di cui all'articolo 125-bis»;
   8) all'articolo 176, aggiungere, al comma 1 e al comma 3, lettera a) dopo le parole: «agriturismo» le seguenti: «incluse quelle svolte nella forma di ippoturismo, ittiturismo e fattoria sociale»;
   9) all'articolo 222, comma 2, dopo le parole: «la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano» aggiungere le seguenti: «sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia»;Pag. 189
   10) all'articolo 224, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  «5-bis. All'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, aggiungere, in fine: Fermo restando il limite di cui sopra, nel caso di danni alle coltivazioni dovuti da organismi nocivi ai vegetali, il calcolo dell'incidenza del danno sulla produzione lorda vendibile è effettuato con riferimento alla sola produzione della coltivazione oggetto del danno stesso»;
   11) all'articolo 225, sostituire, al comma 1, le parole «dall'articolo 62» con le seguenti: «dall'articolo 68» e da «con esclusione» fino alla fine del comma con le seguenti: «con l'esclusione, per l'intera durata di tali mutui, della possibilità di assunzioni di personale che non siano connesse all'utilizzo di operai stagionali o alla sostituzione di personale collocato in quiescenza»;
   12) siano incrementate le risorse finanziarie per la concessione da parte di ISMEA di prestiti cambiari a tasso zero in favore delle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca e dell'acquacoltura;
   13) sia previsto che, nel riparto del Fondo indigenti di cui all'articolo 226, si possa tener conto delle filiere in difficoltà e delle esigenze delle diverse aree geografiche del Paese, con particolare riferimento alle filiere che hanno subito più danni dal rallentamento del mercato;
   14) sia prevista la realizzazione di un sistema di promozione dei prodotti italiani che interessi la distribuzione e la ristorazione in modo da incentivare, anche attraverso l'utilizzo di appositi ticket e corner di vendita o l'introduzione di vantaggi di carattere fiscale, quali crediti di imposta sugli acquisti di materie prime agricole, della pesca e di prodotti agroalimentari, il consumo di cibo italiano;
   15) siano previsti anche sgravi contributivi per le imprese agricole operanti nelle filiere produttive maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica «Covid-19», quali, in particolare, quelle vitivinicole, florovivaistiche, agrituristiche, brassicole, apistiche e della pesca e dell'acquacoltura;
   16) sia previsto che le imprese agricole che abbiano subito danni determinati da eventi atmosferici eccezionali, per le produzioni per le quali non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possano accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del predetto decreto legislativo;
   17) sia prevista, per il settore italiano delle bevande alcoliche, considerata la particolare crisi in cui versa, una sospensione, fino al 31 agosto 2020, dei versamenti sull'accisa sui prodotti immessi in consumo, con conseguente possibilità di chiedere la rateizzazione, in tempi adeguati, del debito di imposta, e non escludendo, al contempo, la possibilità di rimodulare i relativi importi;

  e con le seguenti osservazioni:
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di:
   a) disciplinare lo strumento della «cambiale agraria» quale modalità ulteriore di accesso al credito da parte delle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, accessibile in futuro anche in via ordinaria, una volta cessata l'emergenza;
   b) considerare gli agriturismo che svolgono attività di agrinido, agriasilo, ippoturismo, equitazione e, in generale, attività legate ai servizi socioeducativi e socio-ricreativi tra i centri estivi di cui all'articolo 72, comma 1, lettera c) dove è possibile utilizzare il bonus baby-sitting ed estendere la possibilità di vendita per asporto;
   c) prevedere che la disciplina di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18 si applichi anche Pag. 190agli impiegati forestali nonché agli operai agricoli, forestali e dei consorzi di bonifica alle dipendenze, con contratto di lavoro privato a tempo determinato, di enti pubblici economici e pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
   d) sospendere, dall'1 febbraio 2020 al 15 settembre 2020, i provvedimenti di disconoscimento delle giornate lavorative adottati e notificati dall'INPS ai sensi dell'articolo 38, commi 6 e 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, insieme alle procedure di recupero nei confronti del lavoratore e prorogare di 60 giorni dalla naturale scadenza il termine per l'impugnazione dei suddetti provvedimenti;
   e) includere nel beneficio del bonus previsto dall'articolo 30 del decreto-legge n. 18 del 2020 anche i lavoratori stagionali della pesca ed i lavoratori sbarcati per malattia e infortunio che ne rimanevano iniquamente esclusi;
   f) valutare una estensione delle agevolazioni contributive già in essere per le aree montane alle filiere agricole più colpite dalla crisi pandemica;
   g) specificare, all'articolo 105, comma 1, lettera a), che, tra i servizi socioeducativi territoriali, sono comprese le aziende agricole che svolgono attività di agrinido, agriasilo, ippoturismo, equitazione e, in generale, attività legate ai servizi socioeducativi e socio-ricreativi;
   h) precisare che il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione, di cui all'articolo 125, si applichi anche alle aziende agricole che svolgono attività agrituristica e socioeducativa e comprenda anche gli investimenti per allestimento di alloggi in sicurezza destinati ai braccianti stagionali;
   i) istituire, in linea con gli obiettivi di Agenda 2030, un sistema unico per l'individuazione dell'indice di sostenibilità delle produzioni agricole, demandando ad un decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali la definizione dei criteri attuativi, e prevedendo, al contempo, un nuovo sistema informativo denominato «ClassyFarm» per la raccolta e l'elaborazione dei dati, al fine di una migliore programmazione dei controlli sugli alimenti e sugli animali;
   l) introdurre una sospensione per l'anno 2020 dei canoni dovuti per le concessioni demaniali per lo svolgimento di attività di acquacoltura;
   m) istituire un Fondo per la tutela e il rilancio delle filiere minori, tra le quali la filiera apistica, quella brassicola, della canapa e della frutta a guscio;
   n) prevedere misure specifiche per le imprese agroalimentari che si rivolgono prevalentemente a mercati caratterizzati da stagionalità e che abbiano subito un grave pregiudizio in termini di riduzione delle vendite a causa dell'emergenza «Covid-19»;
   o) prevedere misure a sostegno del settore suinicolo, a partire dalla ristrutturazione delle filiere e dalla gestione dell'offerta, al fine di migliorare la qualità e sviluppare nuovi prodotti;
   p) elaborare per le produzioni lattiero-casearie una strategia di gestione delle eccedenze, che parta da una migliore gestione dell'offerta e preveda, poi, la possibilità per lo Stato di procedere a ritiri di emergenza, stoccaggi di burro, congelamento delle cagliate, nonché polverizzazione di tutte le tipologie di latte, al fine di facilitare lo stoccaggio e rendere possibile l'utilizzo nella produzione alimentare e in quella zootecnica, oltre a poter rispondere più facilmente alle domanda esistente sui mercati internazionali;
   q) prevedere l'istituzione di un apposito Fondo destinato a garantire un ristoro ai piccoli birrifici artigianali, calcolato sulla base dei dati di giacenza reperibili dal bilancio di produzione annuale trasmesso all'Agenzia delle Dogane, dai carichi per confezionamento nonché dalle vendite del periodo nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020Pag. 191
   r) istituire un Tavolo per la revisione della normativa già esistente sui voucher in agricoltura – che in tale occasione ha mostrato tutti i suoli limiti – in modo da rendere più efficiente l'incontro tra domanda e offerta della prestazione di lavoro occasionale nel settore, anche attraverso l'utilizzo di piattaforme informatiche;
   s) elaborare, in collaborazione con le regioni, una strategia nazionale urgente per la gestione della fauna selvatica problematica, con particolare riferimento agli ungulati, individuando altresì modalità di tracciabilità per la commercializzazione dei derivati;
   t) introdurre ulteriori misure di ristoro per gli agricoltori danneggiati dalla Xylella, all'esito di un attento monitoraggio;
   u) prevedere l'esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica per i lavoratori autonomi della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250;
   v) considerare una misura, concordata con gli enti locali che possa fornire un ristoro alle piccole aziende agricole che, nel periodo di chiusura dei mercati locali, non hanno potuto beneficiare della fonte integrativa di reddito derivante dalla vendita diretta svolta in tali sedi;
   v1) introdurre ulteriori strumenti volti a favorire una maggiore produzione di grano duro, incentivando i contratti di filiera e introducendo specifiche premialità legate alla qualità del prodotto;
   z) prevedere, al fine di garantire la continuità produttiva e salvaguardare l'operatività delle imprese di trasformazione della barbabietola da zucchero coltivata, che, agli esiti del contenzioso in essere sulla decisione di esecuzione 2015/103 della Commissione europea del 16 gennaio 2015, in ipotesi di condanna definitiva, gli effetti della sentenza restino a carico dello Stato.

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ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di agricoltura contadina. C. 1269 Cenni, C. 1825 Cunial e C. 1968 Fornaro.

TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE C. 1269 CENNI, C. 1825 CUNIAL E C. 1968 FORNARO ELABORATO DAL RELATORE ADOTTATO COME TESTO BASE

Art. 1.
(Oggetto e finalità)

  1. La presente legge reca norme per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina.
  2. La Repubblica sostiene l'agricoltura contadina per contrastare e prevenire lo spopolamento delle zone marginali di pianura e periurbane, delle aree montane e collinari, anche mediante l'individuazione, il recupero e l'utilizzazione dei terreni agricoli abbandonati.
  3. A tal fine, conformemente ai principi contenuti nell'articolo 44 della Costituzione e alla Dichiarazione per i diritti dei contadini e delle persone che lavorano in ambito rurale, adottata dall'Assemblea Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 18 dicembre 2018, in conformità con la Convenzione sulla biodiversità, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e resa esecutiva dalla legge 14 febbraio 1994, n. 124, dal Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, adottato a Roma il 3 novembre 2001 e reso esecutivo dalla legge 6 aprile 2004, n. 101, nonché con le Linee guida volontarie sulla gestione responsabile della terra, dei territori di pesca e delle foreste approvate dal Comitato sulla sicurezza alimentare mondiale delle Nazioni Unite l'11 maggio 2012, la presente legge ha la finalità di:
   a) promuovere la custodia della terra quale fonte primaria originaria di cibo per i suoi abitanti, preservando con ciò anche i valori delle culture tradizionali per la produzione e la trasformazione del bene primario;
   b) riconoscere e valorizzare la ricchezza della diversità delle agricolture come fondamento di politiche agricole differenziate, fornendo tutela alle aziende che generano occupazione e valore aggiunto sul piano sociale, dell'ambiente e della salute;
   c) agevolare la conoscenza, attraverso campagne di informazione e specifici programmi educativi e di formazione nelle scuole e nelle università, di modelli di produzione agroecologica attenti alla salvaguardia dei terreni, alla biodiversità animale e vegetale, al rispetto e alla protezione del suolo;
   d) contrastare lo spopolamento delle aree rurali interne e montane anche mediante l'individuazione, il recupero e l'utilizzazione dei terreni agricoli abbandonati, garantendo l'effettiva sostenibilità degli insediamenti e delle attività umane, valorizzando il legame tra aziende agricole contadine, famiglia, economia e territorio, promuovendo il trasferimento delle aziende agricole contadine alle nuove generazioni e sostenendo l'uso collettivo delle terre finalizzato, tra l'altro, alla difesa del suolo e alla tutela della biodiversità ed alla manutenzione idrogeologica.
   e) favorire e valorizzare il ruolo di chi svolge agricoltura contadina quale soggetto naturalmente attivo nella protezione e tutela dell'ambiente.

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Art. 2.
(Definizioni)

  1. Ai sensi della presente legge sono considerate aziende agricole contadine quelle che:
   a) sono gestite prevalentemente dal titolare, dai relativi suoi familiari attraverso un loro apporto di lavoro maggioritario rispetto ad altre forme di impiego e di collaborazione;
   b) favoriscono la biodiversità animale e vegetale, la diversificazione e gli avvicendamenti colturali, le tecniche di allevamento attraverso l'utilizzo prevalente o parziale della pratica del pascolo o, in caso di impossibilità del pascolo, seguano elevati standard di benessere animale, in conformità con le linee guida volontarie sulla gestione responsabile della terra, dei territori di pesca e delle foreste approvate dal Comitato sulla sicurezza alimentare mondiale delle Nazioni Unite l'11 maggio 2012;
   c) trasformano le materie prime prodotte in azienda, con esclusione di qualsiasi processo di carattere industriale, privilegiando forme di economia solidale e partecipata;
   d) producono quantità limitate di beni agricoli e alimentari finalizzati principalmente all'autoconsumo e alla vendita diretta svolta nell'ambito della provincia dove ha sede l'azienda o nelle province vicine;
   e) rientrano nella disciplina del coltivatore diretto.

  2. L'azienda agricola contadina non può concedere ad altri, a qualsiasi titolo, l'uso dei terreni coltivati.
  3. Le aziende agricole contadine possono collaborare con consorzi agricoli, istituti di formazione, università e fondazioni.
  4. Ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione le aziende agricole contadine sono equiparate alle aziende dei coltivatori diretti.

Art. 3.
(Registro delle aziende agricole contadine)

  1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a istituire il Registro delle aziende agricole contadine aventi la sede principale nei rispettivi territori, di seguito denominato «Registro».
  2. L'iscrizione al Registro è gratuita e avviene a seguito di autocertificazione da parte del titolare dell'azienda contadina del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2. L'iscrizione ha una durata di tre anni e, permanendo le condizioni, può essere rinnovata.
  3. Nel caso in cui, a seguito di controlli ispettivi, risulti la non sussistenza ovvero la cessazione dei requisiti di cui all'articolo 2, l'iscrizione al Registro è revocata d'ufficio e può essere nuovamente chiesta dall'interessato una sola volta.
  4. Per l'istituzione e la manutenzione del Registro nonché per l'esecuzione dei relativi controlli ispettivi è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2021. Le risorse sono ripartite annualmente fra le Regioni interessate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro a decorrere dal 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 11.

Art. 4.
(Semplificazione delle norme in materia di produzione, trasformazione e vendita dei prodotti dell'agricoltura contadina)

  1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e Pag. 194le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano la produzione, trasformazione e vendita dei prodotti dell'agricoltura contadina, individuando:
   a) l'elenco dei prodotti tipici della tradizione locale;
   b) i limiti qualitativi e quantitativi di produzione entro i quali considerare applicabili le deroghe consentite dai regolamenti (CE) n. 852/2004 in materia di igiene dei prodotti alimentari e n. 853/2004 in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004;
   c) le materie prime di esclusiva produzione propria oggetto di trasformazione;
   d) i requisiti urbanistici e igienici richiesti per le lavorazioni dei prodotti provenienti da agricoltura contadina;
   e) le modalità semplificate di esercizio della vendita diretta e dell'attività di ospitalità e le verifiche richieste da parte dell'autorità sanitaria, anche ai fini del rispetto delle disposizioni in materia di etichettatura e tracciabilità degli alimenti prodotti;
   f) le modalità di organizzazione di corsi per assicurare alle aziende agricole contadine la preparazione necessaria in merito alla trasformazione e alla somministrazione degli alimenti e delle bevande;
   g) procedure semplificate per lo svolgimento, anche in economia diretta, di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici rurali, sia per uso abitativo proprio sia come annessi agricoli.

  2. Le aziende agricole iscritte nel Registro di cui all'articolo 3 sono esonerate dal pagamento del diritto annuale per l'iscrizione alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e sono registrate gratuitamente nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e in un apposito elenco che le regioni istituiscono entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'elenco è pubblicato nei siti internet istituzionali delle regioni, delle province e dei comuni.
  3. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 3, valutate in 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 11.

Art. 5.
(Agevolazioni per le aziende che svolgono agricoltura contadina)

  1. Nell'ambito delle risorse disponibili per il Piano strategico nazionale applicativo della politica agricola comune può essere individuata una misura nazionale specifica a favore dell'agricoltura contadina a far valere nei PSR, attribuendo un punteggio premiale alle aziende ubicate in terreni montuosi e svantaggiati e nelle aree interne, il cui ammontare e piano di riparto sono concordati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 6.
(Norme per la tutela della terra, il recupero e la valorizzazione dei terreni e dei beni agricoli abbandonati e la manutenzione idrogeologica)

  1. Al fine della migliore conservazione del suolo ai fini agricoli, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono censire, basandosi sui dati forniti dal Registro di cui all'articolo 3, i terreni coltivati a qualsiasi titolo da aziende iscritte nel medesimo Registro.
  2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i liberi consorzi e le città metropolitane possono redigere protocolli, piani di manutenzione e di salvaguardia idrogeologica e paesaggistica che valorizzino e promuovano la presenza diffusa delle aziende che praticano agricoltura contadina nei rispettivi territori.Pag. 195
  3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei dati forniti dalle Banche delle terre esistenti possono assegnare i terreni incolti o abbandonati da almeno cinque annate agrarie.
  4. Ai fini di cui al comma 3 le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano terranno conto dei seguenti criteri e principi direttivi:
   a) la presentazione da parte del richiedente di un progetto attinente allo svolgimento di un'attività agricola produttiva di durata non inferiore a cinque anni, decorrenti dal giorno di assegnazione del terreno;
   b) in presenza di più richieste di utilizzazione per il medesimo terreno, preferenza per quelle presentate dalle aziende iscritte nel Registro di cui all'articolo 3 e, in tale ambito, a quelle il cui titolare abbia meno di 40 anni.

  5. Il possesso continuato del terreno incolto o abbandonato non assegnato non costituisce presupposto ai fini dell'usucapione.
  6. Al fine di favorire l'utilizzo dei terreni di ridotta estensione, gli avvocati possono procedere al rogito degli atti di compravendita dei terreni agricoli di valore, come dichiarato nell'atto, inferiore o pari ad euro 5.000,00.
  7. Le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, i liberi consorzi e le città metropolitane ed i comuni, possono istituire dei protocolli, affinché le aziende agricole e gli enti di cui all'articolo 7 ricadenti nel proprio territorio possano provvedere ad effettuare opere di manutenzione ordinaria o miglioramento delle infrastrutture afferenti al fondo delle aziende agricole.

Art. 7.
(Associazioni di promozione sociale e fondiarie)

  1. Al fine di valorizzare le potenzialità del territorio, recuperare e utilizzare i terreni abbandonati o incolti, effettuare piccole opere di manutenzione ordinaria delle infrastrutture i comuni, singoli o associati, possono incentivare la creazione di unità gestionali volte ad agevolare i soggetti che praticano l'agricoltura, inclusa quella contadina, attraverso l'accorpamento di terreni gestibili in modo omogeneo, costituite nella forma di associazioni di promozione fondiaria o associazioni di promozione sociale, di cui all'articolo 4, comma 1, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, tra i proprietari dei terreni medesimi.
  2. Le finalità di tale accorpamento possono essere:
   a) il rilancio o la conservazione del potenziale produttivo agricolo con particolare riguardo all'agricoltura contadina, all'allevamento allo stato brado e alla pastorizia;
   b) la conservazione e gestione della biodiversità;
   c) la tutela e la gestione del territorio nei suoi aspetti ambientali e paesaggistici fondamentali;
   d) la sicurezza dei cittadini con particolare riguardo alla prevenzione degli incendi boschivi e del dissesto idrogeologico.

  3. Le associazioni di cui al comma 1, di seguito denominate «associazioni», possono operare sulla base di un'apposita convenzione stipulata con il comune.
  4. Le associazioni, nel rispetto del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 possono:
   a) essere patrocinate da uno o più enti locali;
   b) essere costituite dai proprietari di un determinato territorio o aperte a tutti i cittadini che ne condividono gli obiettivi statutari;
   c) partecipare, in accordo con i comuni o con le unioni dei comuni, all'individuazione dei terreni agricoli per i quali Pag. 196non è noto il proprietario e al loro recupero produttivo ai sensi della legge 4 agosto 1978, n. 440;
   d) redigere ed attuare piani di gestione dei terreni conferiti dai soci o assegnati dai comuni non aderenti ad alcuna unione o dalle unioni comunali, nel quale sono individuate le migliori soluzioni tecniche ed economiche in funzione degli obiettivi di produzione agricola e forestale nonché di conservazione dell'ambiente e del paesaggio;
   e) svolgere la manutenzione ordinaria e straordinaria dei terreni e delle opere di miglioramento fondiario;
   f) gestire attività economiche connesse alle attività agricole e di gestione del territorio;
   g) stipulare contratti di affitto o comodato d'uso a favore di coloro che sono interessati a utilizzare i terreni dell'associazione, impegnandosi nella manutenzione dei terreni utilizzati e delle strade di accesso;
   h) attivare servizi e realizzare produzioni rivolti ai propri soci purché tali attività non siano finalizzate alla realizzazione di utili;
   i) gestire in maniera associata i terreni conferiti dai soci o assegnati dai comuni non aderenti ad alcuna unione o dalle unioni comunali per i territori di propria competenza;
   l) includere persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private.

  5. I comuni, singoli o associati, possono incentivare la costituzione delle associazioni allo scopo di creare occasioni occupazionali attraverso la valorizzazione agricola dei terreni, la conservazione ambientale e paesaggistica del territorio, la prevenzione degli incendi, la falciatura periodica dei terreni incolti e abbandonati nonché il presidio e la manutenzione idrogeologici dei terreni medesimi.

Art. 8.
(Presidio agricolo di prossimità)

  1. Chi svolge l'agricoltura contadina, nell'ambito degli immobili e delle proprietà di cui ha disponibilità in forza di un titolo legittimo, può riservare appositi spazi per lo svolgimento di attività, compresa l'erogazione di servizi di varia natura, al fine di rispondere alle necessità quotidiane delle persone, di aumentare il presidio antropico dello spazio rurale e di contrastare lo spopolamento delle aree rurali.

Art. 9.
(Istituzione della Giornata nazionale dedicata alla cultura dell'agricoltura contadina)

  1. La Repubblica riconosce il giorno 11 novembre come Giornata nazionale dedicata alla cultura dell'agricoltura contadina.
  2. In occasione della Giornata nazionale di cui al comma 1 possono essere organizzati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, cerimonie, convegni, incontri e momenti comuni di ricordo e di riflessione, anche nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università, al fine di diffondere e di sviluppare la conoscenza del mondo dell'agricoltura contadina nella sua dimensione antropologica, economica, sociale e storica, di favorire l'incontro e la collaborazione tra associazioni, fondazioni, enti e istituti pubblici e privati, a vario titolo impegnati su tali temi e di promuovere attività di formazione, di informazione e di sensibilizzazione.
  3. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 10.
(Istituzione della Rete italiana della civiltà dell'agricoltura contadina)

  1. È istituita la Rete italiana della civiltà dell'agricoltura contadina, composta dai centri di documentazione, di ricerca e Pag. 197di raccolta delle testimonianze orali e materiali del mondo contadino e dalle associazioni, dalle fondazioni e dagli enti e istituti pubblici e privati il cui scopo sociale ha attinenza all'attività agricola. La Rete italiana della civiltà dell'agricoltura contadina può collaborare con i comuni e le associazioni di promozione sociale e fondiarie che ne facciano richiesta al fine di elaborare politiche di sviluppo agricolo.
  2. La Rete di cui al comma 1 è coordinata dal Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e dal Ministro per i beni e le attività culturali, che, con indirizzi condivisi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvedono, nell'ambito dei rispettivi siti internet, a istituire un sito dedicato ad essa.

Art. 11.
(Disposizioni finali e finanziarie)

  1. La presente legge entra in vigore il 1o gennaio 2021.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3 e 4 si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nella misura di 11 milioni annui a decorrere dal 2021.
  3. Dalle restanti disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.