CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 17 giugno 2020
389.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e la dote unica per i servizi. C. 687 Delrio, C. 2155 Gelmini e C. 2249 Locatelli.

SUBEMENDAMENTI AGLI EMENDAMENTI 1.50 E 1.51 DEL RELATORE

ART. 1.

Subemendamento all'emendamento 1.50 del Relatore

  All'emendamento 1.50 del Relatore, sopprimere le parole: da: e sostituire le parole: volto a riordinare e potenziare fino alla fine dell'emendamento.
0. 1. 50. 1. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: il Governo aggiungere le seguenti: , su proposta del Ministro con delega alla famiglia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, e sostituire le parole: volti a riordinare e potenziare con le seguenti: volti a riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale.

  Conseguentemente:
   a) al medesimo comma, sopprimere le lettere a) e b);
   b) al comma 2, alinea, sostituire le parole: di cui agli articoli 2 e 3 con le seguenti: di cui all'articolo 2;
   c) al comma 2, sopprimere le lettere d) e f);
   d) sopprimere l'articolo 3;
   e) sostituire il titolo della proposta di legge con il seguente: Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale.
1. 50. Il Relatore.

Subemendamenti all'emendamento 1.51 del Relatore

  All'emendamento 1.51 del Relatore, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a), sostituire le parole: con criteri di universalità e progressività, nei limiti individuati nella presente legge con le seguenti: con criteri di universalità, a prescindere dal reddito familiare e dalle condizioni occupazionali dei genitori;
   b) sopprimere la lettera b).
0. 1. 51. 10. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello.

  All'emendamento 1.51 del Relatore, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a) sopprimere le parole: e progressività;
   b) sostituire la lettera b) con la seguente: gli assegni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 2 sono riconosciuti in favore delle famiglie con reddito familiare annuo fino a 90.000 euro, anche tenendo conto dei possibili effetti di Pag. 159disincentivo all'offerta di lavoro del secondo percettore di reddito nel nucleo familiare;
   c) alla lettera c) sostituire le parole da: può essere fino a: ad azzerarsi con le seguenti: non è considerato;
   d) alla lettera g), sopprimere le parole: di credito d'imposta, ovvero.
0. 1. 51. 17. Bellucci, Gemmato.

  All'emendamento 1.51 del Relatore, lettera a), sopprimere le parole: e progressività.
0. 1. 51. 18. Bellucci, Gemmato.

  All'emendamento 1.51 del Relatore, al comma 2, lettera a), aggiungere in fine, le seguenti parole: , e riconosciuto anche ai nuclei orfanili, di entrambi i genitori, o ai nuclei in cui vivano persone con disabilità accudite e a carico fiscale di parenti fino al quarto grado.
0. 1. 51. 1. Versace, Palmieri, Bagnasco, Mugnai, Novelli, Bond, Spena, Brambilla, Dall'Osso, Labriola.

  All'emendamento 1.51 del Relatore, al comma 2, sostituire la lettera b), con la seguente:
   b)
l'ammontare dell'assegno di cui al comma 1 è modulato facendo riferimento prioritariamente alla composizione familiare, tenendo conto del numero e dell'età dei figli a carico e dei possibili effetti di disincentivo all'offerta di lavoro del secondo percettore di reddito nel nucleo familiare, nonché anche in base alla condizione economica del nucleo familiare, come individuata dall'ISEE o da sue componenti. Va comunque garantito che i benefici siano sensibilmente superiori, per ciascun percettore, a quelli percepiti prima dell'entrata in vigore della presente legge;
0. 1. 51. 3. Palmieri, Bagnasco, Mugnai, Novelli, Bond, Versace, Spena, Brambilla, Labriola.

  All'emendamento 1.51 del Relatore, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b)
gli assegni, di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 2 sono riconosciuti in favore delle famiglie con reddito familiare annuo fino a 90.000 euro, anche tenendo conto dei possibili effetti di disincentivo all'offerta di lavoro del secondo percettore di reddito nel nucleo familiare.
0. 1. 51. 19. Bellucci, Gemmato.

  All'emendamento 1.51 del Relatore, al comma 2, lettera b), dopo le parole: è modulato sulla base, aggiungere le seguenti: del numero dei figli e.
0. 1. 51. 4. Palmieri, Bagnasco, Mugnai, Novelli, Bond, Brambilla, Versace, Spena, Labriola.

  All'emendamento 1.51 del Relatore, al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'eventuale limite ISEE, qualora introdotto ai fini della concessione dell'assegno, non deve comunque essere inferiore a 70.000 euro annui in caso di un figlio, e a 90.000 euro in caso di più figli o in presenza di un figlio con disabilità.
0. 1. 51. 2. Palmieri, Bagnasco, Mugnai, Novelli, Bond, Versace, Spena, Brambilla, Labriola.

  All'emendamento 1.51 del Relatore, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire la lettera c) con la seguente: c) l'ammontare dell'assegno non è considerato ai fini della determinazione del reddito complessivo ai sensi dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto dei Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;Pag. 160
   b) sostituire la lettera d) con la seguente: d) l'ammontare dell'assegno non è considerato ai fini del calcolo dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, e ai fini dell'accesso e per il calcolo delle prestazioni assistenziali diverse da quelle previste dalla presente legge.
0. 1. 51. 9. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello.

  All'emendamento 1.51 del Relatore, al comma 2, lettera c), sostituire le parole: può essere differenziato nell'ambito dell'ISEE fino eventualmente ad azzerarsi con le seguenti: non è considerato.
0. 1. 51. 20. Bellucci, Gemmato.

  All'emendamento 1.51 del Relatore, al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: fino eventualmente ad azzerarsi.
0. 1. 51. 5. Palmieri, Bagnasco, Versace, Mugnai, Novelli, Bond, Brambilla, Spena, Labriola.

  All'emendamento 1.51 del Relatore, al comma 2, lettera d), dopo le parole: l'assegno di cui al comma 1 aggiungere le seguenti:, erogato mensilmente,.

  Conseguentemente, sopprimere la lettera g).
0. 1. 51. 6. Palmieri, Bagnasco, Versace, Mugnai, Novelli, Bond, Brambilla, Spena, Labriola.

  All'emendamento 1.51 del Relatore, al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: d-bis) l'assegno di cui al comma 1 è altresì pienamente compatibile con tutte le misure di sostegno economico previste dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, e dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Tali misure di sostegno non rilevano in alcun modo ai fini dell'ammontare dell'assegno.
0. 1. 51. 14. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  All'emendamento 1.51 del Relatore, al comma 2, lettera e), secondo periodo, dopo le parole: Le borse lavoro aggiungere le seguenti: , o comunque denominate,.
0. 1. 51. 8. Versace, Palmieri, Bagnasco, Mugnai, Novelli, Bond, Brambilla, Spena, Labriola, Dall'Osso.

  All'emendamento 1.51 del Relatore, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: ovvero, nel caso in cui i figli vivono stabilmente con uno dei genitori, l'assegno spetta interamente al genitore collocatario.
0. 1. 51. 15. Menga.

  All'emendamento 1.51 del Relatore, al comma 2, lettera g), sopprimere le parole: di credito d'imposta, ovvero.
0. 1. 51. 7. Palmieri, Bagnasco, Versace, Mugnai, Novelli, Bond, Brambilla, Spena, Labriola.

  All'emendamento 1.51 del Relatore, al comma 2, lettera g), sopprimere le parole: di credito d'imposta, ovvero.
0. 1. 51. 13. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  All'emendamento 1.51 del Relatore, al comma 2, lettera g), sopprimere le parole: di credito d'imposta, ovvero.
0. 1. 51. 21. Bellucci, Gemmato.

  All'emendamento 1.51 del Relatore, dopo la lettera g), aggiungere la seguente: h) le prestazioni di natura assistenziale erogate Pag. 161dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali sono pienamente compatibili con i benefìci previsti dalla presente legge e non sono computate ai fini dell'accesso e per il calcolo dei benefìci medesimi.
0. 1. 51. 11. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello.

  All'emendamento 1.51 del Relatore, dopo la lettera g), aggiungere la seguente: h) ai fini dell'accesso all'assegno di cui al comma 1, le prestazioni di natura assistenziale erogate dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali sono da considerarsi integrative e non sono computate per il calcolo dell'assegno medesimo.
0. 1. 51. 16. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  All'emendamento 1.51 del Relatore, al comma 2, dopo la lettera g) aggiungere la seguente: h) l'ammontare dell'assegno non potrà in ogni caso essere inferiore al 130 per cento della somma di tutti i benefìci, di qualsiasi natura, eliminati con i decreti legislativi adottati in relazione alla presente legge delega.
0. 1. 51. 12. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Al comma 2, sostituire le lettere da a) a g) con le seguenti:
   a) l'accesso all'assegno di cui al comma 1 è assicurato per ogni figlio a carico con criteri di universalità e progressività, nei limiti individuati nella presente legge;
   b) l'ammontare dell'assegno di cui al comma 1 è modulato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, come individuata dall'ISEE o da sue componenti, tenendo conto dell'età dei figli a carico e dei possibili effetti di disincentivo all'offerta di lavoro del secondo percettore di reddito nel nucleo familiare;
   c) ai fini dell'accesso e per il calcolo delle prestazioni sociali agevolate diverse da quelle della presente legge, il computo dell'assegno di cui al comma 1 può essere differenziato nell'ambito dell'ISEE fino eventualmente ad azzerarsi;
   d) l'assegno di cui al comma 1 è pienamente compatibile con la fruizione del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e versato congiuntamente nelle modalità di erogazione del reddito di cittadinanza. L'ammontare complessivo tiene eventualmente conto della quota del beneficio economico del reddito di cittadinanza attribuibile ai componenti di minore età presenti nel nucleo familiare sulla base di parametri della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 4 del 2019;
   e) l'assegno di cui al comma 1 non è considerato per la richiesta e per il calcolo delle prestazioni sociali agevolate, dei trattamenti assistenziali e di altri benefìci e prestazioni sociali previsti da altre norme in favore dei figli con disabilità. Le borse lavoro volte all'inclusione o all'avvicinamento in attività lavorative di persone con disabilità non sono considerate ai fini dell'accesso e per il calcolo dell'assegno;
   f) l'assegno di cui al comma 1 è ripartito nella misura del cinquanta per cento tra i genitori. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso l'assegno è ripartito, in mancanza di accordo, nella misura del cinquanta per cento tra i genitori;
   g) l'assegno di cui al comma 1 è concesso in forma di credito d'imposta, ovvero di erogazione mensile di una somma in denaro.
1. 51. Il Relatore.

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ALLEGATO 2

Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e la dote unica per i servizi. C. 687 Delrio, C. 2155 Gelmini e C. 2249 Locatelli.

  PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: il Governo aggiungere le seguenti: , su proposta del Ministro con delega alla famiglia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, e sostituire le parole: volti a riordinare e potenziare con le seguenti: volti a riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale.

  Conseguentemente:
   a) al medesimo comma, sopprimere le lettere a) e b);
   b) al comma 2, alinea, sostituire le parole: di cui agli articoli 2 e 3 con le seguenti: di cui all'articolo 2;
   c) al comma 2, sopprimere le lettere d) e f);
   d) sopprimere l'articolo 3;
   e) sostituire il titolo della proposta di legge con il seguente: Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale.
1. 50. Il Relatore.

  Al comma 1, alinea, sostituire la parola: nove con la seguente: dodici.
1. 11. Schirò, Siani, Rizzo Nervo, Carnevali, Pini.

  All'emendamento 1.51 del Relatore, al comma 2, lettera f), primo periodo, dopo le parole: tra i genitori aggiungere le seguenti: ovvero, in loro assenza, è assegnato a chi esercita la responsabilità genitoriale.
0. 1. 51. 1.  (Nuova formulazione) Versace, Palmieri, Bagnasco, Mugnai, Novelli, Bond, Spena, Brambilla, Dall'Osso, Labriola.

  Al comma 2, sostituire le lettere da a) a g) con le seguenti:
   a) l'accesso all'assegno di cui al comma 1 è assicurato per ogni figlio a carico con criteri di universalità e progressività, nei limiti individuati nella presente legge;
   b) l'ammontare dell'assegno di cui al comma 1 è modulato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, come individuata dall'ISEE o da sue componenti, tenendo conto dell'età dei figli a carico e dei possibili effetti di disincentivo all'offerta di lavoro del secondo percettore di reddito nel nucleo familiare;
   c) ai fini dell'accesso e per il calcolo delle prestazioni sociali agevolate diverse da quelle della presente legge, il computo dell'assegno di cui al comma 1 può essere differenziato nell'ambito dell'ISEE fino eventualmente ad azzerarsi;
   d) l'assegno di cui al comma 1 è pienamente compatibile con la fruizione Pag. 163del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e versato congiuntamente nelle modalità di erogazione del reddito di cittadinanza. L'ammontare complessivo tiene eventualmente conto della quota del beneficio economico del reddito di cittadinanza attribuibile ai componenti di minore età presenti nel nucleo familiare sulla base di parametri della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 4 del 2019;
   e) l'assegno di cui al comma 1 non è considerato per la richiesta e per il calcolo delle prestazioni sociali agevolate, dei trattamenti assistenziali e di altri benefici e prestazioni sociali previsti da altre norme in favore dei figli con disabilità. Le borse lavoro volte all'inclusione o all'avvicinamento in attività lavorative di persone con disabilità non sono considerate ai fini dell'accesso e per il calcolo dell'assegno;
   f) l'assegno di cui al comma 1 è ripartito nella misura del cinquanta per cento tra i genitori. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso l'assegno è ripartito, in mancanza di accordo, nella misura del cinquanta per cento tra i genitori;
   g) l'assegno di cui al comma 1 è concesso in forma di credito d'imposta, ovvero di erogazione mensile di una somma in denaro.
1. 51. Il Relatore.

  Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
   h)
è istituito un organismo aperto alla partecipazione delle associazioni a tutela della famiglia maggiormente rappresentative, al fine di monitorare l'attuazione e verificare l'impatto del beneficio di cui al comma 1.
1. 32.  (Nuova formulazione) Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello.

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ALLEGATO 3

5-04173 Menga: Accreditamento delle Scuole di specializzazione di area sanitaria.

TESTO DELLA RISPOSTA

  È noto che al Ministero della salute compete, di concerto con il MUR, l'accreditamento delle strutture della rete formativa facenti parte di ogni singola scuola di specializzazione di area sanitaria.
  Per l'anno accademico 2019/2020, non si ravvisa il rischio di una possibile perdita dell'accreditamento delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici, in quanto, tra le misure emergenziali in materia di COVID-19, l'articolo 237, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, reca la proroga « ex lege» di un anno per le scuole accreditate, in modo pieno o provvisorio.
  Tale articolo prevede in particolare che, nelle more della ricostituzione dell'Osservatorio nazionale, l'accreditamento definitivo o provvisorio concesso per l'anno accademico 2018/2019 alle scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici sia prorogato, senza alcuna valutazione, per l'anno accademico 2019/2020 e che le scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici che non hanno superato tale l'accreditamento nel precedente anno accademico, possano ripresentare istanza di accreditamento per l'anno accademico 2019/2020 secondo le modalità ed i tempi comunicati dal MUR.
  Inoltre, si rammenta che, al momento, «l'indicatore ANVUR» è tuttora stabilito dal vigente decreto del Miur, di concerto con il Ministero della salute, n. 402/2017, cui ci si deve attenere. Si rammenta, in proposito che l'articolo 43 del decreto legislativo n. 368/1999 prevede che gli standard e i requisiti di qualità per l'accreditamento delle Scuole di specializzazione di area sanitaria siano determinati dall'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica, Organo tecnico che al momento è in fase di ricostituzione.
  Colgo l'occasione per ricordare che il MUR ha garantito a tutti gli Atenei l'apertura della banca dati sulla offerta formativa per la presentazione delle domande di accreditamento, a partire dal 9 giugno 2020 e fino a ieri 16 giugno 2020.
  Le istanze che perverranno saranno sottoposte ad una Commissione di esperti, costituita dai componenti dell'Osservatorio nazionale alla data del 29 settembre 2018, con il compito di verificare standard e requisiti di idoneità delle scuole, delle loro reti formative e delle singole strutture che le compongono, e di formulare le conseguenti proposte di accreditamento.
  Il sistema descritto è finalizzato a consentire, in questo periodo di oggettiva difficoltà per l'attività amministrativa, modalità semplificate per l'accreditamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici, in ragione della mancata costituzione dell'Osservatorio nazionale, che come noto è l'organo competente per la formulazione della proposta al Ministro della salute ed al MUR per l'accreditamento delle singole strutture universitarie e ospedaliere facenti parte della rete formativa di ogni singola scuola, e da parte del MUR di ogni singola scuola.
  Le oggettive difficoltà generate dall'emergenza sanitaria e l'urgenza determinata dalla necessità di non limitare l'offerta formativa, per il prossimo anno accademico, Pag. 165sono alla base della proroga degli accreditamenti (definiti o provvisori) già disposti per il decorso anno accademico.
  Preciso, inoltre, che per consentire la valutazione delle scuole di specializzazione, che hanno ricevuto una valutazione non favorevole per il passato, si è disposto che, nelle more della costituzione del nuovo Osservatorio – il cui iter è incompatibile con la necessità di un celere avvio delle attività richieste – venga costituita una commissione di esperti formata dai componenti del preesistente Osservatorio.
  È stato ritenuto equo, infatti, garantire una valutazione aggiornata delle menzionate scuole, proprio per verificare se le stesse, sulla base del pregresso giudizio, medio tempore abbiano proseguito nell'attività di adeguamento organizzativo, investendo nel raggiungimento degli standard richiesti, anche perché si ritiene che la possibilità di accreditamento di nuove scuole comporta l'effetto positivo di ampliare la rete formativa a beneficio della ricettività di un maggior numero di contratti di specializzazione.

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ALLEGATO 4

5-04174 Novelli: Stima del numero dei ricoveri di pazienti positivi al Sars-Cov-2 e dei decessi.

TESTO DELLA RISPOSTA

  I primi casi di polmonite da Coronavirus SARS-CoV-2 sono stati segnalati all'Organizzazione Mondiale della Sanità dalla Cina il 31 dicembre 2019.
  Il Ministero della salute ha indicato, a partire dalla Circolare n. 1997 del 22 gennaio 2020, i criteri e le modalità di segnalazione dei casi di infezione da SARS-CoV-2, sentito il Dipartimento di Malattie Infettive dell'istituto Superiore di Sanità.
  Con l'evolversi della situazione epidemiologica, sono state emanate ulteriori Circolari ministeriali contenenti integrazioni e aggiornamenti.
  Le fonti di informazione sull'epidemia da COVID-19 in Italia, sono attualmente rappresentate da:
   Sistema informativo Ministero della salute/Protezione Civile (dati aggregati);
   Piattaforma nazionale di Sorveglianza COVID-19 dell'istituto Superiore di Sanità (dati individuali).

  Queste due fonti analizzano i dati sui casi di COVID-19 diagnosticati dai laboratori di riferimento regionali.
  La fonte Ministero della salute/Protezione Civile raccoglie quotidianamente informazioni sul numero totale di test positivi, decessi, ricoveri in ospedale e ricoveri in terapia intensiva in ogni Provincia d'Italia.
  La fonte dell'istituto Superiore di Sanità prevede che le Regioni forniscano dettagli individuali su tutti i casi, compresi i dati demografici, lo stato clinico e le comorbidità.
  I dati aggregati hanno il vantaggio di essere più rapidi e facili da raccogliere, i dati individuali richiedono più tempo ma permettono un'analisi più dettagliata.
  Più in particolare, preciso che dal 28 febbraio (ordinanza n. 640 del 27 febbraio 2020) l'istituto Superiore di Sanità coordina un sistema di sorveglianza che integra a livello individuale i dati microbiologici ed epidemiologici forniti dalle Regioni e Province Autonome e dal Laboratorio nazionale di riferimento per SARS-CoV-2 dell'ISS.
  La sorveglianza comprende tutti i casi di COVID-19 diagnosticati dai laboratori di riferimento regionali, come indicato dalla Circolare del Ministero della salute n. 5443 del 22 febbraio 2020.
  I dati vengono raccolti tramite una piattaforma web dedicata e vengono aggiornati da ciascuna Regione/P.A. con cadenza giornaliera.
  Un'infografica dedicata riporta – con grafici, mappe e tabelle – una descrizione della diffusione nel tempo e nello spazio dell'epidemia di COVID-19 in Italia e una descrizione delle caratteristiche delle persone affette.
  Una volta alla settimana viene pubblicato anche un bollettino che, in maniera più estesa, approfondisce le informazioni raccolte.
  Tali dati sono resi pubblici tramite i seguenti indirizzi:
   https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/bollettino/Bollettino-sorveglianza-integrata-COVID-19_9-giugno-2020.pdf Pag. 167
   https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/bollettino/Bollettino-sorveglianza-integrata-COVID-19_9-giugno-2020 appendix.pdf

  Inoltre, la Circolare n. 15279 del 30 aprile 2020 «Emergenza COVID-19: attività di monitoraggio del rischio sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2A di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020», definisce alcuni indicatori, con valori di soglia e di allerta, da monitorare attraverso sistemi di sorveglianza coordinati a livello nazionale, al fine di ottenere dati nazionali, regionali, locali per poter effettuare una classificazione del rischio e di conseguenza valutare la necessità di modulazioni nelle attività di risposta all'epidemia.
  Il monitoraggio comprende, tra gli altri, indicatori di processo sulla capacità di accertamento diagnostico, indagine e gestione dei contatti (tra cui la percentuale di tamponi positivi, escludendo per quanto possibile tutte le attività di screening e il «re-testing» degli stessi soggetti, complessivamente e per macro-setting, territoriale, PS/Ospedale, altro, per mese).
  Il Ministero della salute, tramite apposita cabina di regia, coinvolgendo le Regioni/PP.AA. e l'istituto Superiore di Sanità, raccoglie le informazioni necessarie e realizza una classificazione settimanale del livello di rischio per ciascuna Regione/P.A.
  Per gli approfondimenti, rimando alla seguente pagina web: http://www.salute. gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglio ContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=ita- liano&id=5351&area=nuovoCoronavirus& menu=vuoto
  Il rapporto sulle caratteristiche dei pazienti deceduti positivi a COVID-19 in Italia viene pubblicato ogni venerdì sul portale dell'ISS https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-decessi-italia.
  Il 15 giugno 2020 è stato pubblicato il rapporto «Impatto dell'epidemia COVID-19 sulla mortalità totale della popolazione residente primo quadrimestre 2020», realizzato da ISS e ISTAT per fornire una lettura integrata dei dati epidemiologici di diffusione dell'epidemia di COVID-19 e dei dati di mortalità totale acquisiti e validati da ISTAT.
  Detto documento presenta un'analisi della mortalità totale e dei soggetti positivi al COVID-19 deceduti nel mese di aprile 2020 e un aggiornamento delle analisi relative al periodo gennaio-marzo 2020, già oggetto del primo Rapporto.

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ALLEGATO 5

5-04175 Carnevali: Iniziative per garantire la sicurezza di alcuni punti nascita a causa della presenza del batterio Citrobacter.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Inizio riferendo che il Ministero della salute pone tra le priorità istituzionali di sanità pubblica la sicurezza dei punti nascita, nel rispetto di questo principio la competente Direzione generale del Ministero in ordine a quanto accaduto nel Punto nascita dell'ospedale della Donna e del Bambino di Verona Borgo Trento nella giornata di ieri 16 giugno 2020 ha chiesto alla Regione Veneto una relazione dettagliata sugli eventi accaduti. Qualora dall'analisi di detta relazione, emergano criticità di natura clinico/organizzativa che possano aver agevolato l'insorgenza degli eventi avversi in esame, sarà valutata, d'ordine del Ministro, l'eventualità di successive iniziative, in condivisione con la stessa Regione Veneto e con i vertici aziendali ed i professionisti operanti presso il Punto nascita.
  Quanto all'esposizione dei fatti, riassumo gli elementi che in occasione del presente atto ispettivo la Regione Veneto ha inviato ieri sera al Ministero.
  L'infezione causata da un germe detto Citrobacter Koseri viene considerata rarissima dai sanitari ed attualmente vi sono scarse conoscenze scientifiche.
  Nel Reparto di Terapia Intensiva Neonatale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata (AOUI) di Verona il primo caso si è verificato nel novembre 2018 con il decesso di un neonato. Purtroppo, come accade generalmente data l'eccezionalità della malattia, l'infezione sepsi con interessamento cerebrale è stata ricondotta solo successivamente all'azione del Citrobacter Koseri.
  Nell'aprile 2019 si è presentato il caso di una grave bimba prematura che ha manifestato un quadro inizialmente settico, salvo poi veder coinvolto il sistema nervoso centrale. In quel caso, il genoma del germe è stato isolato dall'Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer di Firenze.
  La madre della neonata ha deciso in presenza di malaria avanzata di rivolgersi all'istituto Gaslini di Genova, dove la piccola è poi deceduta.
  Segnalato l'accaduto alla Procura della Repubblica, le indagini hanno accertato che l'infezione era stata contratta nell'Azienda Ospedaliera Universitaria integrata di Verona.
  Nel giugno 2019 un altro neonato con quadro di sepsi è stato trasferito dall'Ospedale San Bonifacio di Verona all'Azienda Ospedaliera. Gli accertamenti sanitari hanno evidenziato un coinvolgimento del sistema nervoso centrale causato dal Citrobacter, isolato dopo la puntura delle cisti cerebrali post ascessuali.
  Un ulteriore neonato è stato trasferito nell'ottobre 2019 presso l'Ospedale di Villafranca in buone condizioni generali, ma dopo 24/36 ore ha manifestato sintomi neurologici ed è stato trasferito presso la Terapia Intensiva di Verona dove è stato isolato il Citrobacter dal liquido cefalo-rachidiano. Purtroppo il piccolo è deceduto a domicilio nel marzo 2020.
  L'infezione è ricomparsa nel Reparto nel gennaio 2020, mettendo in allarme i sanitari con 3 bimbi che presentavano Pag. 169coinvolgimento neurologico rispettivamente nel gennaio, nel marzo e nel maggio 2020.
  Innanzi a questi eventi, l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona si è attivata con numerosi interventi di sanificazione e di ricerca mirata del germe. Alla fine dell'anno 2019 è stata predisposta anche una specifica relazione dal Risk Management coadiuvato da un gruppo di esperti dell'AOUI.
  Da novembre 2018 ad oggi risultano dunque:
   n. 3 pazienti deceduti (uno nel 2018, uno nel 2019 e uno nel 2020);
   n. 4 pazienti con esiti neurologici (due nel 2019 e due nel 2020);
   vari pazienti colonizzati asintomatici senza conseguenze.

  Dal punto di vista clinico, l'infezione si è diffusa senza un'apparente spiegazione nel Reparto di Terapia Intensiva Neonatale e nel Reparto di Terapia Intensiva Pediatrica. Nella letteratura scientifica sono descritte pochissime e rarissime situazioni analoghe per contemporaneità di casi. Non si conosce, pertanto, con precisione come questo germe si diffonda, anche se è appurato che la trasmissione non avviene per via aerea, come per il Covid-19, ma per contatto.
  Nel maggio 2020 l'AOUI ha disposto la ripetizione delle misure già adottate e l'attuazione di nuovi interventi.
  È stata nominata una Commissione esterna all'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona composta dai principali esperti di Neonatologia, Microbiologia, Epidemiologia della Regione del Veneto che, analizzando i casi avvenuti, hanno predisposto una relazione al fine di coadiuvare i sanitari dell'AOUI nella comprensione del complesso meccanismo di diffusione del germe.
  Nel contempo, il Direttore Generale dell'Azienda ha precauzionalmente deciso di chiudere il punto nascita di Verona, al fine di ridurre il numero di neonati ricoverati presso le Terapie Intensive dell'AOUI e favorire il loro trasferimento alle Terapie Intensive Neonatali e Pediatriche esterne alla zona veronese e quindi meno soggette al rischio di contaminazione. Nel frattempo i neonati attualmente ricoverati nell'Ospedale della Donna e del Bambino dell'AOUI verranno monitorati fino alla negativizzazione dei tamponi e dunque dimessi riducendo la possibilità di contagiare altri bimbi.
  Grazie alla collaborazione dei sanitari e delle Direzioni dei Punti nascita/Reparti di Terapie Intensive Neonatali degli Ospedali di Villafranca, Negrar, San Bonifacio, Peschiera Legnago, Vicenza, Padova, Treviso e Trento è stato rapidamente predisposto ed organizzato un sistema territoriale per garantire l'espletamento del parto e l'assistenza neonatale in sicurezza, con l'istituzione di trasporto materno (STAM) e neonatale (STEN) dedicati alla situazione di emergenza urgenza.
  In conclusione ribadisco che, acquisite le necessarie informazioni, il Ministero attiverà tutte le iniziative necessarie per acclarare i fatti e fornire il necessario supporto, ove richiesto, per giungere ad una rapida risoluzione della problematica.

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ALLEGATO 6

5-04176 Cecconi: Effetti del tabacco riscaldato sulla salute dell'uomo.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Il consumo di prodotti del tabacco (da fumo e non da fumo) è tuttora nel nostro Paese la principale causa di morbosità e mortalità prevenibile.
  La prevenzione e la cura del tabagismo sono obiettivi prioritari da perseguire attraverso interventi normativi, attività di educazione e promozione della salute, sviluppo di metodologie e farmaci per favorirne la cessazione e per ottenere una progressiva diminuzione dei consumi, la riduzione della prevalenza dei consumatori e la conseguente riduzione delle gravissime patologie correlate.
  Sebbene nel tempo il calo dei fumatori sia quasi raddoppiato – passando da una diminuzione di circa lo 0,7 per cento annuo tra il 1993 e il 2003 all'1,3 per cento annuo tra il 2003 e il 2019 – occorre segnalare la rapidissima crescita delle vendite dei prodotti a tabacco riscaldato («Heat non Burn») che, introdotti nel mercato a fine 2014, hanno costantemente raddoppiato le vendite ogni trimestre e nel 2019 sono diventati il terzo prodotto più consumato in Italia, arrivando a rappresentare oltre il 4 per cento del mercato.
  La comparsa sul mercato dei prodotti a tabacco riscaldato come alternativa alle sigarette tradizionali, è motivo di preoccupazione per la salute pubblica.
  Al riguardo si ricorda che, in base alla normativa vigente (decreto legislativo n. 6/2016; decreto interministeriale 7 agosto 2017) nel corso del 2018 è stata espletata la procedura prevista per l'esame della istanza della «Philip Morris International s.r.l.» (PMI), presentata il 17 aprile 2018, per la valutazione della documentazione relativa al sistema di riscaldamento del tabacco «THS 2.2».
  Il Dossier fornito da PMI e i relativi Allegati (per un totale di oltre 8.300 pagine) sono stati consegnati dal Ministero della salute all'istituto Superiore di Sanità (ISS) che ha valutato le evidenze fornite da PMI sul prodotto IQOS/THS 2.2.
  Dagli studi di preclinica l'ISS evince che «l'esposizione a fumo da sigaretta tradizionale e ad aerosol da THS2.2 comporta l'induzione di effetti tossici di varia natura e anche se in molti casi l'entità dell'effetto è maggiore per la sigaretta tradizionale, questa conclusione non è generalizzabile. Particolare attenzione dovrebbe essere data al fatto che il livello di nicotina inalata attraverso aerosol da THS2.2 è maggiore a parità di dose esterna».
  Il rapporto di valutazione conclude che:
   1) non sia possibile, allo stato attuale e sulla base della documentazione fornita dal proponente, riconoscere la riduzione delle sostanze tossiche del prodotto in esame rispetto ai prodotti da combustione, a parità di condizioni di utilizzo;
   2) i dati scientifici presentati dal proponente non permettono di stabilire il potenziale di riduzione del rischio del prodotto in esame rispetto ai prodotti da combustione a parità di condizioni di utilizzo, sia per quello che riguarda l'impatto nei fumatori relativamente alla riduzione della mortalità e morbilità fumo correlate, sia per quanto riguarda l'impatto nei non fumatori e negli ex-fumatori Pag. 171relativamente alla capacità del prodotto in esame di indurre al consumo di prodotti contenenti nicotina.

  Nonostante le conclusioni dell'ISS sul prodotto in esame, le aziende produttrici ne sostengono l'uso in un'ottica di «riduzione del danno».
  Allo stato attuale delle conoscenze tale approccio non può essere adottato quale strategia di salute pubblica, che mira invece alla disassuefazione dal fumo e dall'utilizzo di prodotti del tabacco o contenenti nicotina.
  Sarebbe, pertanto, auspicabile poter disporre di studi indipendenti, pur tenendo conto che non è possibile ad oggi avere informazioni circa gli effetti di un uso prolungato a lungo termine di tali prodotti, data la relativamente recente introduzione degli stessi sul mercato, come sottolineato anche dal citato rapporto dell'ISS.

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ALLEGATO 7

5-04177 Bellucci: Iniziative per garantire il diritto di accesso alle cure a tutti i pazienti.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Garantire il diritto alle cure sull'intero territorio nazionale, in modo uniforme e universale, è la mission del Ministero della salute in attuazione del precetto costituzionale di cui all'articolo 32. Il SSN italiano è un sistema «universalistico», nel senso che offre prestazioni di cura e assistenza a tutta la popolazione, senza distinzioni di genere, residenza, età, reddito, lavoro.
  Un sistema che si ispira al principio universalistico implica come noto:
   la gratuità di accesso a prestazioni appropriate, uniformemente assicurate, di massimo livello e di eccellenza per tutti;
   il rispetto della libera scelta del medico curante;
   il pluralismo erogativo, basato sulla sinergia tra strutture pubbliche, strutture private accreditate non profit e strutture private accreditate profit coordinate dal potere di programmazione delle regioni in una rete multilivello che rappresenta il vero punto di forza del sistema di cura e assistenza.

  La consapevolezza della necessità di una adeguata risposta territoriale pronta, efficace, e di qualità, per rispondere ai bisogni sanitari della popolazione ha ispirato l'azione del Ministero della salute sin dall'insediamento del Governo in carica: in particolare tale necessità è stata valutata e condivisa con le Regioni e le Province Autonome in occasione della predisposizione del Patto per la salute 2019-2021 – Intesa in Conferenza Stato-Regioni del 18 dicembre 2019 – che dedica la scheda n. 8 allo sviluppo della rete territoriale.
  In linea con quanto convenuto con le Regioni, pertanto, già nell'ambito della legge di bilancio per il 2020, sono state destinate specifiche risorse alle regioni per consentire di dotare i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta delle apparecchiature sanitarie necessarie per migliorare il processo di presa in cura dei pazienti, prevenendo gli accessi impropri al Pronto soccorso e contribuendo al contrasto delle liste di attesa.
  Di seguito, e in sintesi, ricordo le ulteriori misure normative d'urgenza che l'emergenza sanitaria da COVID-19 ha reso improcrastinabili, mi riferisco:
   a) al decreto-legge n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, che ha disposto l'istituzione sul territorio nazionale di unità speciali di continuità assistenziale, per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19. La funzionalità delle predette unità – che devono operare in sinergia con i medici di medicina generale e con i pediatri di libera scelta – è stata poi ulteriormente incrementata con il decreto-legge n. 34 del 2020 – di cui dirò dopo – che ha stanziato a tal fine ulteriori specifiche risorse, prevedendo altresì che ne facciano parte anche medici specialisti ambulatoriali convenzionati, nonché assistenti sociali per garantire la valutazione complessiva dei bisogni dei pazienti e l'integrazione con i servizi socio-sanitari;
   b) all'articolo 38 del decreto-legge n. 23 del 2020 cosiddetto Liquidità, che ha disposto ulteriori specifiche misure per Pag. 173garantire la reperibilità a distanza dei medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera scelta per tutta la giornata, in modo da contenere il contatto diretto, prevedendo al contempo che questi si dotino di piattaforme digitali per garantire il contatto ordinario e prevalente con i pazienti fragili e cronici gravi, nonché, ove richiesto, per la sorveglianza clinica dei pazienti in quarantena o isolamento o in fase di guarigione;
   c) al decreto-legge 9 maggio 2020, n. 34 – in questi giorni all'esame della Camera dei deputati – che ha stanziato risorse pari a 10 milioni di euro per garantire la disponibilità del personale infermieristico a supporto delle forme associative dei medici di medicina generale. È stato altresì disegnato un generale rafforzamento dei servizi infermieristici territoriali, per potenziare in modo strutturato e a regime l'assistenza domiciliare integrata ai pazienti in isolamento domiciliare e ai soggetti cronici, disabili, con disturbi mentali o in situazioni di fragilità. A tal fine è stato previsto – stanziando ulteriori apposite risorse – che le regioni provvedano a reclutare 8 infermieri ogni 50 mila abitanti, anche a supporto delle stesse Unità speciali di continuità assistenziale (USCA) e dei servizi offerti dalle cure primarie, per complessivi n. 9.600 infermieri. È un punto di svolta. Ora è possibile un potenziamento significativo delle attività di assistenza domiciliare integrata, una necessità da molto tempo avvertita sul territorio; sarà utile monitorare con attenzione l'efficacia, i risultati e i tempi di realizzazione delle misure previste anche in sede di monitoraggio dei LEA;
   d) più in generale, con il decreto-legge n. 34 del 2020 è stato previsto un rafforzamento strutturale – pertanto non limitato al periodo dell'emergenza – dell'offerta sanitaria e sociosanitaria territoriale per assicurare una presa in carico precoce dei pazienti, prescrivendo che le regioni e le province autonome adottino piani di potenziamento e riorganizzazione della rete assistenziale con l'obiettivo di implementare e rafforzare l'assistenza domiciliare, anche al fine di garantire il distanziamento sociale e l'isolamento domiciliare, che richiedono azioni terapeutiche e assistenziali sempre più a livello domiciliare.

  Concludo osservando che l'emergenza COVID-19 ha contribuito ad aumentare la consapevolezza che il principio di equità dell'accesso alle cure si realizza anche attraverso un adeguato governo del territorio. Sarà, pertanto, necessario continuare a lavorare, insieme a tutti gli attori del sistema, per mettere il territorio nelle condizioni di assicurare risposte tempestive al fine di garantire diagnosi precoci, il contrasto dell'aggravamento delle patologie e, con un monitoraggio proattivo e continuo delle condizioni cliniche, il trasferimento, quando necessario, in tempi rapidissimi agli appropriati livelli di cura più complessi.
  È affidata alle ASL, fin dalla riforma del 1978, la funzione, a livello territoriale, di garanzia dei livelli di assistenza e di tutela della salute delle persone.
  Il territorio non è solo dunque il luogo di un'offerta di singole prestazioni ma la sede di un governo intelligente dei bisogni di salute della popolazione, di una presa in carico delle persone fragili, di una programmata ripresa di obiettivi di sanità pubblica.
  È la lezione di questi mesi diffìcili ed è la strada su cui intendiamo camminare.

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ALLEGATO 8

5-04178 Boldi: Tutela dei professionisti sanitari e dei pazienti danneggiati dalla chiusura dei Centri odontoiatrici Dentix.

TESTO DELLA RISPOSTA

  La possibilità di esercizio delle attività odontoiatriche da parte di Società di capitali ovvero da parte di Società in cui i soci non siano esclusivamente professionisti del settore è stata introdotta dalla legge 4 agosto 2017, n. 124, «Legge annuale per il mercato e la concorrenza».
  La normativa in questione contempla delle misure di tutela dei pazienti con particolare riferimento alla previsione della obbligatorietà della figura del Direttore Sanitario iscritto all'Albo dei Medici Odontoiatri presso ogni struttura che eroghi prestazioni di odontoiatria.
  Sebbene non vi siano elementi che possano indurre, in astratto, a preferire un modello organizzativo rispetto all'altro, con specifico riferimento alla precipua finalità di tutela della salute dei pazienti, è indubbio che la maggiore complessità organizzativa del modello societario imponga delle cautele.
  Il Ministero della salute ha più volte evidenziato l'esigenza di prestare attenzione alla crescente complessità dell'organizzazione delle attività odontoiatriche in relazione:
   all'intervento, nei percorsi di cura, di figure professionali diverse dagli odontoiatri;
   alla molteplicità dei luoghi di cura presso cui si svolge il percorso terapeutico;
   alla complessità dei sistemi di registrazione e di conservazione dei dati clinici del paziente con le relative evidenze documentali e di « imaging».

  Sono consapevole che tale nuova situazione renda necessaria una particolare attenzione nonché l'adozione di iniziative mirate in relazione alla sicurezza delle cure – a partire dalla qualità ed appropriatezza degli interventi – alla necessità di identificare le responsabilità nella programmazione e nella realizzazione delle cure stesse – in particolare di quelle più complesse ed articolate – alle misure di tutela del paziente, con specifico riguardo alla necessità di garantire la continuità della figura professionale responsabile della presa in carico.
  Alla luce delle rilevate criticità risulta indubbiamente auspicabile un intervento normativo per completare ed aggiornare il percorso avviato con la legge n. 124/2017 e ciò con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
   l'introduzione dell'obbligatorietà della «Cartella clinica odontoiatrica», in forme adeguate allo sviluppo tecnologico e che consentano al paziente di avere la disponibilità continua dei propri dati sanitari odontoiatrici;
   la precisazione delle responsabilità del Direttore Sanitario Odontoiatrico rispetto ai programmi di cura dei singoli pazienti ed alla necessità di assicurare la qualità e la sicurezza delle cure erogate nelle strutture presso cui opera;
   la definizione di adeguati protocolli di sicurezza rispetto ai profili di maggior rischio, compresi i protocolli idonei a garantire la qualità e la sicurezza delle cure negli ambienti multi-professionali.

  Assicuro, in definitiva, la piena disponibilità del Ministero della salute, ferme le competenze regionali, a supportare ogni iniziativa normativa finalizzata a rafforzare le misure di tutela degli utenti dei servizi di cura odontoiatrici.