CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 17 giugno 2020
389.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. (C. 2500 Governo).

PARERE APPROVATO

  La IV Commissione Difesa,
   esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Rilancio) nelle sedute del 3, 4, 9, 10 e 17 giugno 2020, ai cui resoconti si rinvia;
   uditi, in videoconferenza, per le parti di competenza il brigadiere generale Giovanni Sanzullo, dell'ufficio legislativo del Ministero; il generale di brigata Lorenzo Santella, della direzione generale per il personale militare e il contrammiraglio Antonio Dondolini Poli, dell'ispettorato generale della sanità militare;
   preso atto dell'ampiezza e dell'ambizione del provvedimento, il quale reca una gamma amplissima di misure di sostegno all'economia, intervenendo sul lato sia dell'offerta, sia della domanda;
   considerato che tra le molte disposizioni introdotte ve n’è una pluralità che interessa, sotto diversi aspetti, il settore della difesa;
   tra gli articoli di più diretto interesse per la IV Commissione, si possono distinguere quelle relative al personale e alla sanità militare, da un lato, e quelle attinenti ai mezzi e al patrimonio, dall'altro; apprezzate le finalità delle norme considerate;
   constatata – quanto in particolare alla valorizzazione del patrimonio immobiliare della Difesa – l'esigenza di assicurare coerenza tra le disposizioni contenute nel decreto-legge e la linea di politica legislativa seguita sinora e i contenuti della risoluzione Frusone recentemente approvata dalla Commissione difesa della Camera (seduta del 28 gennaio 2020);
   preso atto che il programma di dismissioni del patrimonio immobiliare del Ministero della difesa viene periodicamente sottoposto all'attenzione degli organi parlamentari, pur mancando da 5 anni la presentazione del piano di gestione;
   considerata la necessità di dare adeguata pre-informazione al pubblico dell'avvio delle procedure amministrative di dismissione degli immobili individuati con decreto del Ministro della difesa nell'ambito dei programmi di dismissione già sottoposti all'esame del Parlamento;
   valutato che, nell'ambito della valorizzazione degli immobili, la previsione della durata massima di cinquant'anni per gli affidamenti in uso temporaneo di aree e immobili del Ministero della difesa è coerente con il limite temporale stabilito al comma 4 dell'articolo 3-bis del decreto legge. 25 settembre 2001, n. 351 per le concessioni e le locazioni del patrimonio immobiliare pubblico e costituisce un periodo di tempo massimo entro il quale perseguire il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e, comunque, nel rispetto dei vincoli urbanistici e ambientali applicabili;
   considerato che, nell'ambito dell'attività amministrativa propria della Pubblica Amministrazione, le convenzioni costituiscono uno strumento giuridico flessibile, necessariamente oneroso, i cui elementi Pag. 94essenziali sono rimodulabili anche nel corso di esecuzione sulla base delle esigenze sia dell'Amministrazione della difesa sia del soggetto concessionario e che, comunque, in ogni accordo o convenzione, il Ministero della difesa agisce nel perseguimento dell'interesse pubblico,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   il Ministero della difesa si impegni ad alienare, con la procedura di cui al comma 2 dell'articolo 164, solo gli alloggi liberi già inclusi nei decreti biennali di gestione del patrimonio immobiliare su cui le competenti Commissioni parlamentari si siano già espresse;
   l'articolo 164, comma 2, venga modificato come segue:
  2. All'articolo 306 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
  «5-bis. Nel rispetto delle finalità del programma pluriennale di cui all'articolo 297 ed allo scopo di rendere più celeri le procedure di alienazione degli alloggi di cui al comma 3, il Ministero della difesa, in caso di gare deserte, può procedere alla dismissione unitaria di più immobili liberi inseriti in un unico fabbricato ovvero comprensorio abitativo, già individuati con il decreto di cui al comma 2, mediante la procedura ad evidenza pubblica di cui all'articolo 307, comma 10. Il valore dei beni da porre a base d'asta è decretato dal Ministero della difesa – Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa sulla base del valore dei singoli alloggi costituenti il lotto in vendita. Le dismissioni di cui al presente comma sono oggetto di preventiva comunicazione, almeno 30 giorni prima dell'avvio della procedura, sul sito istituzionale del Ministero della difesa e sono effettuate senza il riconoscimento del diritto di preferenza per il personale militare e civile del Ministero della difesa di cui al comma 3»;
   l'articolo 211, commi 2 e 3, venga modificato come segue:
  2. Fatte salve le prioritarie esigenze operative e manutentive delle Forze armate e al fine di favorire la più ampia valorizzazione delle infrastrutture industriali e logistiche militari, il Ministero della difesa, per il tramite di Difesa servizi S.p.A., ai sensi dell'articolo 535 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, può stipulare convenzioni ovvero accordi comunque denominati con soggetti pubblici o privati, volti ad affidare in uso temporaneo e a titolo oneroso zone, impianti o parti di essi, bacini, strutture, officine, capannoni, costruzioni e magazzini, inclusi nei comprensori militari, per finalità compatibili con le citate esigenze prioritarie del Ministero della difesa.
  3. Le convenzioni e gli accordi di cui al comma 2 definiscono le zone, le strutture e gli impianti oggetto dell'affidamento in uso temporaneo e stabiliscono le obbligazioni, le garanzie, le opzioni per il rinnovo, le penali, i termini economici nonché le condivise modalità di gestione e di ogni altra clausola ritenuta necessaria alla regolazione dei discendenti rapporti tra le parti stipulanti. Delle attività svolte dal Ministero della difesa in attuazione del precedente comma 2 è data informazione al Parlamento nell'ambito della relazione annuale di cui all'articolo 548 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ovvero con altro atto, previa richiesta formulata dalle competenti Commissioni parlamentari,

  e con le seguenti osservazioni:
   con riferimento all'articolo 19 comma 5 si prosegua il potenziamento dei servizi sanitari militari delle forze armate, prevedendo il coordinamento dell'attività acquisitiva al fine di migliorare l'impiego della sanità militare in chiave interforze;
   con riferimento all'articolo 260, comma 3, si prosegua con le attività già poste in essere dalla Difesa e finalizzate ad assicurare il regolare svolgimento dei percorsi formativi anche attraverso l'impiego di strumenti e piattaforme tecnologiche e digitali a distanza.

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ALLEGATO 2

DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. (C. 2500 Governo).

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO PRESENTATO DALL'ONOREVOLE ERMELLINO

  La IV Commissione Difesa,
   esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Rilancio) nelle sedute del 3, 4, 9, 10 e 17 giugno 2020, ai cui resoconti si rinvia,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   siano soppressi i commi 2 e 3 dell'articolo 211.