CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 16 giugno 2020
388.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un'Unione più ambiziosa (COM(2020) 37 final).

Programma di lavoro adattato 2020 della Commissione (COM(2020)440 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2020 (Doc. LXXXVI, n. 3).

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,
   esaminati, per quanto di competenza, il Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un'Unione più ambiziosa (COM(2020)37 final), il Programma di lavoro adattato 2020 della Commissione (COM(2020)440 final) e la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2020 (Doc. LXXXVI, n. 3);
   considerata preliminarmente la rilevanza dei documenti della Commissione europea, che individuano gli obiettivi della Commissione appena insediata;
   apprezzata la tempestività con la quale tali obiettivi sono stati rivisti e aggiornati alla luce dell'emergenza sanitaria, il cui impatto ha fortemente condizionato la vita e l'economia dell'Unione europea;
   preso atto dell'avvio, da parte della Commissione europea, di un processo di dialogo e consultazione per dare piena attuazione del Pilastro europeo dei diritti sociali, con la presentazione della comunicazione «Un'Europa forte per transizioni giuste» (COM(2020)14);
   considerata l'attenzione sulla materia dei salari minimi equi per i lavoratori dell'UE, sulla quale la Commissione preannuncia la presentazione di uno specifico strumento giuridico, nel rispetto delle tradizioni nazionali e della contrattazione collettiva;
   rilevato che nel Programma di lavoro si fa riferimento alla presentazione, nel corso dell'anno, di una proposta di regime europeo di riassicurazione contro la disoccupazione, che mirerà a sostenere chi lavora e a proteggere chi ha perso il posto di lavoro a causa di shock esterni, in particolare favorendone la riqualificazione;
   considerato che nell'Allegato alla Comunicazione che aggiorna il programma di lavoro si dà conto dell'adozione dello strumento temporaneo del Regime europeo di riassicurazione contro la disoccupazione (SURE);
   preso atto dell'intenzione della Commissione europea, superata la fase drammatica dell'emergenza, di favorire e guidare la ripresa anche con un piano specifico (COM(2020)456), che comprende un nuovo strumento nell'ambito del quadro finanziario pluriennale rinnovato, come preannunciato nell'aggiornamento del programma di lavoro;
   osservato che la Commissione intende presentare una relazione sull'impatto dei cambiamenti demografici, che esaminerà il modo in cui le nuove realtà demografiche incidono su tutti gli aspetti, Pag. 84dalla politica sociale e regionale alla sanità, alla finanza, alla connettività digitale, alle competenze e all'integrazione, nonché un Libro verde sull'invecchiamento;
   apprezzata l'intenzione della Commissione di rafforzare l'iniziativa Garanzia giovani, per aiutarli ad accedere alle opportunità di istruzione, formazione e lavoro;
   preso atto dell'impegno della Commissione a integrare il programma di lavoro per il 2021 con le proposte anticipate nella Lettera di intenti della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, in occasione del discorso sullo stato dell'Unione che la presidente von der Leyen pronuncerà in settembre;
   considerato, al paragrafo 11.1 della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2020, l'impegno che il Governo italiano intende assumersi nell'attuazione della «Nuova agenda per le competenze per l'Europa», in coerenza con la Raccomandazione sul «Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente», nonché nell'attuazione della Raccomandazione relativa a un Quadro europeo per apprendistati efficaci e di qualità, mediante la convocazione dell'Organismo tecnico per l'apprendistato, al fine di armonizzare le diverse qualifiche e qualificazioni professionali acquisite in apprendistato e di affrontare gli aspetti normativi che ne riducono l'utilizzo;
   condivise, al paragrafo 11.2, le intenzioni del Governo per migliorare l'accesso al mercato del lavoro delle persone in cerca di occupazione, in particolare dei soggetti più fragili e svantaggiati e delle donne, anche attraverso la promozione di forme di conciliazione del lavoro e della vita privata;
   rilevato che, come risulta al paragrafo 11.3 sulla salute e sicurezza sul lavoro, il Governo intende continuare ad assicurare il suo contributo nell'ambito dell'Autorità europea per il lavoro, in particolare con riferimento alla promozione del coordinamento delle attività ispettive tese a contrastare il lavoro sommerso e i fenomeni di sfruttamento lavorativo di manodopera straniera;
   preso atto della riapertura del negoziato sulle modifiche ai regolamenti n. 883/2004 e n. 987/2009, sul coordinamento della sicurezza sociale, in relazione al quale il Governo, come si legge nel paragrafo 11.4, intende impegnarsi affinché la revisione sia mirata a garantire adeguate tutele ai cittadini che si spostano in Europa e a rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri;
   considerato che il Governo, come risulta al paragrafo 12.3, intende avviare il monitoraggio e l'accompagnamento dell'attuazione delle linee di azione adottate a livello UE per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, nonché il monitoraggio quali-quantitativo degli effetti della normativa delle quote di genere e della presenza femminile negli organi collegiali di amministrazione e controllo delle società commerciali;
   apprezzata, nel quadro dell'impegno del Governo a intraprendere azioni di integrazione socio-lavorativa per prevenire e contrastare il caporalato e per favorire condizioni di regolarità lavorativa con particolare attenzione alle fasce vulnerabili di migranti, di cui al paragrafo 12.4, la previsione dell'organizzazione di task force ispettive straordinarie, nell'ambito delle quali il personale ispettivo sarà affiancato da mediatori culturali dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 85

ALLEGATO 2

Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo (Nuovo testo C. 875-1060-1702-2330-A).

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,
   esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo delle proposte di legge C. 875-A e abbinate, recante norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo, come risultante dall'esame in sede referente;
   ricordato che la XI Commissione aveva già espresso, in data 15 maggio 2019, parere favorevole sul testo del provvedimento approvato dalla Commissione di merito, rinviato alla Commissione medesima dall'Assemblea nella seduta del 28 maggio 2019;
   apprezzato che l'articolo 1, superando il divieto disposto dall'articolo 1475, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, riconosce il diritto dei militari di costituire associazioni professionali a carattere sindacale per singola Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare o Interforze;
   rilevato che, sulla base dell'articolo 2, le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari operano nel rispetto dei princìpi di democrazia, trasparenza e partecipazione e nel rispetto dei princìpi di coesione interna, neutralità, efficienza e prontezza operativa delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare;
   preso atto delle limitazioni all'attività delle associazioni sindacali dei militari individuate dall'articolo 4;
   considerate le competenze delle associazioni sindacali del personale militare, che, sulla base dell'articolo 5, curano la tutela individuale e collettiva dei diritti e degli interessi dei propri rappresentati, garantendo che essi assolvano ai compiti propri delle Forze armate e che l'adesione alle associazioni non interferisca con il regolare svolgimento dei servizi istituzionali;
   preso atto, all'articolo 9, della disciplina delle modalità di svolgimento dell'attività sindacale da parte dei rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, le cui tutele e i cui diritti sono individuati dall'articolo 14,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 86

ALLEGATO 3

DL n. 34/2020: misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (C. 2500 Governo).

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,
   esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 2500 Governo, di conversione del decreto-legge n. 34 del 2020, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
   preso atto delle misure a favore dei lavoratori autonomi, recate dagli articoli 24 e 25, che dispongono, rispettivamente, l'esonero dal versamento del saldo 2019 e dell'acconto 2020 dell'IRAP e il riconoscimento di un contributo a fondo perduto;
   apprezzata, all'articolo 36, l'autorizzazione al Ministero dell'economia e delle finanze a stipulare l'accordo con la Commissione europea concernente le modalità di pagamento della controgaranzia che gli Stati membri possono prestare quale contributo dello strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell'epidemia da COVID-19 e a rilasciare la relativa garanzia dello Stato;
   considerato che l'articolo 43 dispone l'istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, del Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa, finalizzato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale e delle società di capitali, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in uno stato di difficoltà economico-finanziaria;
   rilevato che l'articolo 60, nel quadro del complesso di disposizioni che, agli articoli da 53 a 64, introducono diverse forme di aiuti alle imprese secondo discipline derogatorie al regime europeo degli aiuti di Stato, ai sensi e nella vigenza della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863, prevede la possibilità per le regioni di adottare misure di aiuto alle imprese, compresi i lavoratori autonomi, di determinati settori o regioni o di determinate dimensioni, particolarmente colpite dalla pandemia di COVID-19, al fine di contribuire ai costi salariali, ivi comprese le quote contributive e assistenziali, e di evitare i licenziamenti durante la pandemia da COVID-19;
   considerato che l'articolo 68 prevede, per i datori di lavoro che abbiano interamente fruito del periodo di trattamento ordinario di integrazione salariale o di assegno ordinario concesso ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, l'aumento della durata massima dei trattamenti di ulteriori cinque settimane, fino alla durata massima di nove settimane, fino al 31 agosto 2020, cui si aggiunge un ulteriore eventuale periodo, di durata massima di quattro settimane, per periodi decorrenti dal 1o settembre al 31 ottobre 2020;
   rilevato che l'articolo 69 dispone l'aumento da nove a diciotto settimane del periodo massimo di trattamento ordinario di integrazione salariale concesso ai datori di lavoro che già fruivano della cassa Pag. 87integrazione straordinaria, cui si aggiunge un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane, per periodi decorrenti dal 1o settembre al 31 ottobre 2020;
   osservato che l'articolo 70 prevede la concessione di un eventuale ulteriore periodo di cassa integrazione in deroga, di durata massima di quattro settimane, per periodi decorrenti dal 1o settembre al 31 ottobre 2020;
   considerate le modifiche introdotte dall'articolo 71 alla procedura per il riparto delle risorse, la concessione e il monitoraggio dei trattamenti di cassa integrazione in deroga, nonché per il pagamento diretto da parte dell'INPS dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria e di assegno ordinario;
   apprezzati, all'articolo 72, l'aumento del numero dei giorni di congedo per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato per i figli di età non superiore ai 12 anni, l'estensione ai genitori dipendenti del settore privato di figli fino a 16 anni della possibilità di fruire del congedo non retribuito nonché il raddoppio del bonus per l'acquisto di servizi di baby sitting e la possibilità di spenderlo, in alternativa, per la comprovata iscrizione ai servizi integrativi per l'infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia;
   preso atto dell'incremento del periodo di permesso retribuito per l'assistenza di familiari disabili, coperto da contribuzione figurativa, disposto dall'articolo 73;
   rilevato che l'articolo 74 dispone l'estensione al 31 luglio 2020 del periodo nel quale l'assenza dal lavoro per i lavoratori, pubblici e privati, rientranti in determinate condizioni di fragilità e rischio è equiparato al ricovero ospedaliero;
   considerato che gli articoli 75 e 86 consentono di cumulare con l'assegno ordinario di invalidità alcune delle prestazioni riconosciute per i mesi di marzo e aprile dal decreto-legge n. 18 del 2020;
   osservato che l'articolo 78 dispone, tra l'altro, l'aumento del limite di spesa per il finanziamento del reddito di ultima istanza per i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, finalizzato a estendere ai mesi di marzo e aprile 2020 il beneficio di 600 euro;
   apprezzate, all'articolo 80, l'estensione fino a cinque mesi della preclusione per il datore di lavoro della possibilità di avviare le procedure di licenziamento collettivo e della sospensione anche delle procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, nonché la previsione della possibilità di revocare l'eventuale recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, purché contestualmente il datore di lavoro faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale, con il ripristino del rapporto di lavoro senza soluzione di continuità e senza oneri né sanzioni;
   considerate le misure recate dall'articolo 84 in favore dei liberi professionisti titolari di partita IVA e dei lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, dei lavoratori autonomi iscritti all'INPS, dei lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali, compresi i lavoratori in somministrazione, degli operai agricoli a tempo determinato, dei lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, dei lavoratori intermittenti, dei lavoratori autonomi, privi di partita IVA, degli incaricati alle vendite a domicilio, nonché dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo;
   considerata la previsione, di cui all'articolo 85, di un'indennità mensile di 500 euro per i mesi di aprile e maggio 2020 per i lavoratori domestici, non conviventi con il datore di lavoro, che abbiano in essere, alla data del 23 febbraio 2020, Pag. 88uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali;
   preso atto che l'articolo 87 proroga fino al 31 dicembre 2020 la possibilità di accedere alla mobilità in deroga per i lavoratori che abbiano cessato il trattamento di integrazione salariale in deroga per il periodo 1o dicembre 2017 – 31 dicembre 2018 e contestualmente non abbiano diritto alla fruizione della NASpI;
   rilevato che l'articolo 88 dispone l'istituzione, presso l'ANPAL, del Fondo Nuove Competenze, destinato al finanziamento di specifici percorsi formativi, realizzati nell'ambito di misure di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa;
   condiviso, all'articolo 90, il riconoscimento, fino alla cessazione dell'emergenza sanitaria, del diritto dei lavoratori dipendenti del settore privato, genitori di almeno un figlio minore di quattordici anni, di effettuare la propria prestazione lavorativa in modalità agile, anche in assenza degli accordi individuali;
   osservato che l'articolo 92 proroga di due mesi la fruizione delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL che terminano nel periodo compreso tra il 1o marzo e il 30 aprile 2020;
   considerato che l'articolo 93 prevede, in via transitoria, la possibilità di rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
   rilevate le misure in favore dei lavoratori del settore dello sport disposte dall'articolo 98, tra cui l'erogazione di un'indennità di 600 euro per i mesi di aprile e maggio 2020 ai lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso gli enti e le società del settore, nonché la possibilità per i lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti, con retribuzione annua lorda non superiore a 50.000 euro, di accedere al trattamento di integrazione salariale in deroga, per un periodo massimo di nove settimane;
   preso atto che l'articolo 99 prevede l'istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'Osservatorio nazionale per il mercato del lavoro, con il compito di verificare gli effetti sul mercato del lavoro dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contenimento adottate e di elaborare efficaci strategie occupazionali;
   considerata la disciplina recata dall'articolo 103 per consentire ai datori di lavoro di presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri;
   rilevato che il medesimo articolo 103 consente ai cittadini stranieri, presenti sul territorio nazionale alla data dell'8 marzo 2020, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, di richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di sei mesi;
   rilevato che l'articolo 199 prevede, tra l'altro, l'istituzione di un fondo per il finanziamento di interventi da parte delle Autorità portuali, tra i quali l'erogazione al soggetto fornitore di lavoro portuale di un contributo pari a 60 euro per ogni dipendente in relazione a ciascuna giornata di lavoro in meno rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019, riconducibile alle mutate condizioni economiche degli scali del sistema portuale italiano conseguenti all'emergenza COVID-19, nonché la proroga della durata delle autorizzazioni alla fornitura del lavoro portuale temporaneo;
   considerato che l'articolo 203 condiziona il rilascio di concessioni, autorizzazioni Pag. 89o certificazioni previste dalla normativa EASA o dalla normativa nazionale all'applicazione ai dipendenti dei vettori aerei e delle imprese che operano sul territorio italiano nonché di terzi utilizzati per lo svolgimento delle proprie attività di trattamenti retributivi comunque non inferiori a quelli minimi stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale del settore, stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
   preso atto che l'articolo 204 destina al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale il 50 per cento delle maggiori somme derivanti dall'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco, con il conseguente dimezzamento delle risorse che, a legislazione vigente, sono assegnate alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali dell'INPS;
   osservato che gli articoli 247, 248 e 249 introducono una disciplina sperimentale per le procedure concorsuali per reclutamento del personale non dirigenziale, da bandire o già bandite, ma non ancora iniziate o in relazione alle quali è stata svolta una sola prova;
   rilevato che gli articoli da 250 a 262 introducono disposizioni specifiche per la velocizzazione dei concorsi e per la conclusione delle procedure sospese di concorsi ed esami di abilitazione;
   considerato che l'articolo 263 introduce disposizioni per disciplinare le modalità di svolgimento del lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni, che organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, assicurando adeguate forme di aggiornamento professionale alla dirigenza;
   condiviso, infine, l'impegno annunciato dal Governo – e concretizzatosi nel decreto-legge recante ulteriori misure urgenti in materia di trattamenti di integrazione salariale, in corso di pubblicazione, approvato nella riunione del Consiglio dei ministri del 15 giugno – di approntare ulteriori risorse e soluzioni normative per assicurare a tutti i lavoratori e a tutte le imprese le dovute forme di tutela del reddito in caso di mancato o parziale riavvio delle attività produttive,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 90

ALLEGATO 4

DL n. 30/2020: misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2 (C. 2537 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,
   esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 2537 Governo, di conversione del decreto-legge n. 30 del 2020, recante misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2, approvato dal Senato;
   preso atto che il provvedimento è finalizzato a rendere possibile l'acquisizione e il trattamento dei dati necessari all'effettuazione di studi epidemiologici e di statistiche affidabili e complete sullo stato immunitario della popolazione, indispensabili per garantire la protezione dall'emergenza sanitaria in atto;
   considerato che il comma 14 dell'articolo 1 autorizza l'ISTAT a conferire fino ad un massimo di dieci incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, della durata di sei mesi;
   rilevato che l'articolo 1-bis, modificando l'articolo 8 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, dispone l'aumento da sei a quindici unità del numero di incarichi individuali a tempo determinato che il Ministero della difesa può conferire, previo avviso pubblico, a funzionari tecnici per la biologia la chimica e la fisica da destinare alle strutture sanitarie militari,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.