CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 16 giugno 2020
388.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (C. 2500 Governo).

NUOVA PROPOSTA DI PARERE

  La II Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (AC 2500 Governo);
   apprezzato l'obiettivo del provvedimento volto ad assicurare l'unitarietà, l'organicità e la compiutezza delle misure volte alla tutela delle famiglie e dei lavoratori, alla salvaguardia e al sostegno delle imprese, degli artigiani e dei liberi professionisti, al consolidamento, snellimento e velocizzazione degli istituti di protezione e coesione sociale;
   valutate favorevolmente le disposizioni che investono ambiti di competenza della Commissione Giustizia;
   considerato in particolare che:
    l'articolo 103 introduce due forme di regolarizzazione dei lavoratori, italiani e stranieri, impiegati in agricoltura, nella cura della persona e nel lavoro domestico, al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute dei singoli e della collettività intera, in conseguenza della emergenza sanitaria connessa alla diffusione del contagio da Covid 19 e di favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari;
     il comma 22 prevede, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, che sia punito ai sensi dell'articolo 76 del testo unico in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, chiunque presenta false dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorre al fatto e che sia punito con la reclusione da 1 a sei anni chiunque commette tali fatti attraverso la contraffazione o l'alterazione di documenti oppure con l'utilizzazione di uno di tali documenti;
    lo stesso comma 22 prevede un aggravio di pena (aumentata fino ad un terzo) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale;
    già l'articolo 61, n. 9, del codice penale prevede una aggravante comune, che comporta un aumento della pena fino ad un terzo, quando il fatto è commesso con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio;
    andrebbe coordinata la disposizione recante l'aggravante di cui al comma 22 dell'articolo 103 del decreto-legge con quella comune prevista dall'articolo 61 del codice penale, oltre che andrebbe specificato se l'aggravante per fatto commesso da pubblico ufficiale si riferisca solo alla contraffazione di documenti oppure anche alle false dichiarazioni o attestazioni;
    l'articolo 252 prevede le modalità di avviamento delle procedure, già autorizzate, per il reclutamento di personale non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria, in particolare prevedendo concorsi per titoli ed esame orale, da tenersi su base distrettuale;Pag. 23
    andrebbe attentamente valutata l'effettiva opportunità delle modalità di reclutamento delle previsioni di cui all'articolo 252;
    l'articolo 253 reca misure urgenti in tema di concorso per magistrato ordinario, in particolare disponendo, al comma 4, che fino al 30 settembre 2020 il presidente della commissione esaminatrice, con provvedimento motivato, può autorizzare lo svolgimento delle prove orali del concorso mediante videoconferenza, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità delle stesse prove, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità;
    andrebbe valutata l'opportunità della disposizione sopra richiamata, anche considerato che l'articolo 254, per il concorso notarile e per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, prevede che i presidenti delle due commissioni possono autorizzare, per gli esami orali delle due procedure programmati sino al 30 settembre 2020, lo svolgimento mediante videoconferenza, ferma restando la presenza, presso la sede della prova di esame, del presidente della commissione notarile o di altro componente da questi delegato, del presidente della sottocommissione per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato, nonché del segretario della seduta e del candidato da esaminare;
    sottolineate l'importanza e la centralità di una specifica politica di reclutamento del personale nel settore giustizia, anche in considerazione della attuale presenza di idonei nei vari concorsi per l'amministrazione giudiziaria e per la polizia penitenziaria e della valorizzazione ai fini assunzionali dei tirocinanti;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 103, valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare la disposizione recante l'aggravante di cui al comma 22 con l'aggravante comune prevista dall'articolo 61 del codice penale e di specificare se l'aggravante per fatto commesso da pubblico ufficiale si riferisca solo alla contraffazione di documenti oppure anche alle false dichiarazioni o attestazioni;
   b) all'articolo 252, valuti la Commissione di merito l'effettiva opportunità delle modalità di reclutamento ivi previste.