CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 15 giugno 2020
387.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e la dote unica per i servizi. C. 687 Delrio, C. 2155 Gelmini e C. 2249 Locatelli.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

  Sostituire gli articoli 1 e 2 con i seguenti:

Art. 1.
(Assegno per ogni figlio a carico)

  1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, per ogni figlio nato o adottato è riconosciuto un assegno mensile di 150 euro per dodici mensilità, fino al compimento del ventunesimo anno di età. Ai fini del beneficio di cui al presente comma, il figlio non deve avere un reddito superiore a 4 mila euro.
  2. Ai fini dell'erogazione dell'assegno di cui al comma 1, il nucleo familiare del genitore richiedente il beneficio deve possedere un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 70.000 euro annui in caso un figlio, e 90.000 euro in caso di più figli o in presenza di un figlio con disabilità certificata.
  3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti criteri e modalità di erogazione dell'assegno, nei limiti delle risorse di cui al comma 5. Il medesimo decreto definisce altresì le condizioni e le cause di decadenza del beneficio di cui al presente articolo, nonché le modalità di recupero delle eventuali somme indebitamente percepite.
  4. Il contributo di cui al comma 1, non è conteggiato:
   a) ai fini dell'imposta sul reddito di cui all'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
   b) ai fini del calcolo dell'ISEE, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;

  5. Ai beneficiari dell'assegno di cui alla presente legge, non si applicano le seguenti disposizioni:
   a) decreto del Presidente della Repubblica n. 797 del 1955;
   b) articolo 12, comma 1, lettera c) e comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fatte salve le previste detrazioni per ciascun figlio con disabilità certificata;
   c) articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153;
   d) articolo 65, legge 23 dicembre 1998, n. 448;
   e) legge 23 dicembre 2014, n. 190, commi 12-15.

  6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in Pag. 37vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'integrazione dell'assegno di cui al comma 1, nel caso in cui il suo importo annuo risulti inferiore a quello dei benefici che spetterebbero, nel medesimo anno, ai sensi delle disposizioni indicate al comma 5, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a concorrenza dell'importo di questi ultimi.

Art. 2.
(Copertura finanziaria)

  1. A copertura delle disposizioni di cui all'articolo 1, si provvede mediante le risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui al comma 5 del medesimo articolo 1, nonché, nei limiti di 4.000 milioni di euro annui, mediante riduzione delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 3, sostituire il comma 1, alinea, con il seguente:
  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a riordinare e potenziare le misure finalizzate a favorire la fruizione di servizi a sostegno della genitorialità, nel rispetto dei seguenti princìpi e i criteri direttivi specifici;
   b) all'articolo 4, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di cui all'articolo 1 con le seguenti: di cui all'articolo 3;
   c) all'articolo 4, comma 2, sostituire le parole: di cui all'articolo 1 con le seguenti: di cui all'articolo 3;
   d) modificare il titolo della proposta di legge con il seguente: Introduzione dell'assegno unico per ogni figlio a carico e delega al Governo per l'introduzione della dote unica per i servizi a sostegno dei figli e della genitorialità.
1. 29. Palmieri, Bagnasco, Bond, Mugnai, Novelli, Versace, Brambilla, Labriola.

  Al comma 1, alinea, dopo la parola: genitorialità aggiungere le seguenti: , anche adottiva,.
1. 38. Bellucci, Varchi.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: nove mesi con le seguenti: sei mesi e le parole: uno o più decreti legislativi volti con le seguenti: un decreto legislativo volto.
1. 15. Rostan.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: nove mesi con le seguenti: un anno.

  Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1:
   a) sopprimere il terzo periodo;
   b) sostituire il quarto periodo con il seguente: Il Governo, entro trenta giorni dalla data di espressione dei pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione, perché su di esso sia espresso il parere definitivo delle competenti Commissioni parlamentari, entro trenta giorni dalla data della nuova assegnazione.
1. 41. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello.

  Al comma 1, alinea, sostituire la parola: nove con la seguente: dodici.
1. 11. Schirò, Siani, Rizzo Nervo, Carnevali, Pini.

Pag. 38

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   c) le misure volte ad aumentare il tasso di occupazione femminile, favorire il lavoro delle donne, riducendo il gap retributivo, e ad implementare le politiche di conciliazione che favoriscano l'equilibrio tra vita lavorativa e vita familiare, secondo i criteri direttivi specifici di cui all'articolo 3-bis.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Sostegno alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro)

  1. Il decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:
   a) riconoscimento, a richiesta, per un periodo massimo di trentasei mesi, dell'esonero integrale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
   b) riconoscimento di specifiche agevolazioni fiscali per le lavoratrici residenti nei territori con minore capacità fiscale, per sostenere il lavoro femminile anche nelle realtà più svantaggiate dal punto di vista economico e sociale, dove il divario occupazionale tra i sessi è ancora maggiore;
   c) introduzione in via sperimentale della possibilità di accedere a regimi di lavoro agevolato temporaneo, secondo quanto deciso in sede di contrattazione collettiva e aziendale. Nello specifico, prevedere un regime temporaneo di lavoro a tempo parziale, a termine, agile o ripartito legato a specifiche esigenze familiari delle lavoratrici, disponendo per tali periodi reversibili, legati alle esigenze familiari della madre lavoratrice, una contribuzione figurativa, e, per i datori di lavoro privati che avviano percorsi di sperimentazione del regime di lavoro agevolato, di poter beneficiare di un'esenzione dai contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore per le mensilità di lavoro agevolato concesso, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL;
   d) messa a regime del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, introdotto in via sperimentale dall'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 92 del 2012, e sua estensione a dieci giorni;
   e) destinazione per le finalità di cui al presente articolo, di parte delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
1. 25. Palmieri, Bagnasco, Bond, Mugnai, Novelli, Versace, Brambilla, Labriola.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   c) le misure volte a promuovere l'occupazione, in particolare femminile, secondo i principi e i criteri direttivi specifici di cui all'articolo 3-bis.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Incentivi fiscali a favore dell'occupazione, in particolare femminile)

  1. Il decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), è adottato nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
   a) riconoscimento di agevolazioni fiscali per il datore di lavoro che assume a tempo indeterminato donne entro i 45 anni di età o con figli entro i tre anni di età;Pag. 39
   b) riconoscimento di forme agevolate di accesso a regimi di lavoro part time per le lavoratrici con figli fino a tre anni di età;
   c) riconoscimento di agevolazioni fiscali per il datore di lavoro che realizza spazi aziendali dedicati ad asili nido e doposcuola.
1. 35. Lucaselli, Bellucci, Varchi.

  Al comma 2, sostituire le lettere da a) a g) con le seguenti:
   a) l'accesso ai benefìci di cui al comma 1 lettera a) è assicurato per ogni figlio a carico, nei limiti individuati nella presente legge;
   b) l'ammontare dei benefìci di cui al comma 1 lettera a) è determinato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, come individuata dall'ISEE o da sue componenti e tenendo conto dei possibili effetti di disincentivo all'offerta di lavoro del secondo percettore di reddito nel nucleo familiare;
   c) l'accesso e l'ammontare dei benefìci di cui al comma 1 lettera b) sono determinati sulla base della condizione economica del nucleo familiare, come individuata dall'ISEE o da sue componenti;
   d) gli indicatori di valutazione della condizione economica e le soglie per l'accesso possono essere individuati in maniera differente tra i benefìci di cui al comma 1, lettere a) e b);
   e) ai fini dell'accesso e per il calcolo delle prestazioni sociali agevolate diverse da quelle della presente legge, il computo dei benefìci di cui al comma 1 può essere differenziato nell'ambito dell'ISEE fino eventualmente ad azzerarsi;
   f) i benefìci di cui al comma 1, lettera a), sono ripartiti tra i genitori secondo i criteri indicati all'articolo 12, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sono concessi in forma di detrazione fiscale ovvero, in caso di incapienza, di erogazione in denaro;
   g) i benefìci concessi ai sensi del comma 1 non sono considerati per il computo dei benefìci previsti in altre norme per i figli con disabilità;
   h) i benefìci di cui al comma 1 lettera b) sono erogati mediante carta acquisti o con altra forma di pagamento elettronico;
   i) individuazione di risparmi di spese pubblica, per un ammontare non inferiore a 3,2 miliardi di euro nel primo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, a 6,4 miliardi di euro nel secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge e a 9,6 miliardi di euro a decorrere dal terzo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, da destinare a incremento delle attuali dotazioni per gli interventi di cui al comma 1. I risparmi di spesa di cui alla presente lettera non possono derivare dal Fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
1. 17. Nappi, Massimo Enrico Baroni, D'Arrando, Ianaro, Lapia, Lorefice, Mammì, Menga, Nesci, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Troiano, Bologna.

  Al comma 2, sostituire le lettere a), b), c) e d) con le seguenti:
   a) l'accesso ai benefìci di cui al comma 1, lettera a), è assicurato per ogni figlio a carico, nei limiti individuati nella presente legge;
   b) l'ammontare dei benefìci di cui al comma 1, lettera a), è determinato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, come individuata dall'ISEE o da sue componenti e tenendo conto dei possibili effetti di disincentivo all'offerta di lavoro del secondo percettore di reddito nel nucleo familiare;
   c) l'accesso e l'ammontare dei benefìci di cui al comma 1, lettera b), sono Pag. 40determinati sulla base della condizione economica del nucleo familiare, come individuata dall'ISEE o da sue componenti;
   d) gli indicatori di valutazione della condizione economica e le soglie per l'accesso possono essere individuati in maniera differente tra i benefìci di cui al comma 1, lettere a) e b);
   d-bis) ai fini dell'accesso e per il calcolo delle prestazioni sociali agevolate diverse da quelle della presente legge, il computo dei benefìci di cui al comma 1 può essere differenziato nell'ambito dell'ISEE fino eventualmente ad azzerarsi;
   d-ter) limitatamente al beneficio per i figli a carico previsto agli articoli 1 e 2 comma 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 261 è possibile optare per esso ovvero per quello concesso ai sensi del comma 1, lettera a);
   d-quater) i benefìci concessi ai sensi del comma 1 non sono considerati per il computo dei benefìci previsti in altre norme per i figli con disabilità.
1. 12. Il Relatore.

  Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente: a) i benefìci previsti dal comma 1 non sono considerati ai fini della determinazione del reddito complessivo ai sensi dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   a) sostituire la lettera b) con la seguente: b) i benefìci concessi ai sensi del comma 1 non sono considerati ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente;
   b) sostituire la lettera g) con la seguente: g) individuazione di risparmi di spesa pubblica per un ammontare non inferiore a 3,4 miliardi di euro per il primo anno successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge, a 6,5 miliardi di euro per il secondo anno successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge e a 9,6 miliardi di euro a decorrere dal terzo anno successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge, da destinare a incremento delle attuali dotazioni per gli interventi di cui al comma 1.
1. 30. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello.

  Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) i requisiti per l'accesso e l'ammontare dei benefìci di cui al comma 1 sono determinati sulla base della condizione economica del nucleo familiare, come individuata dall'ISEE o da sue componenti.
1. 20. D'Arrando, Massimo Enrico Baroni, Ianaro, Lapia, Lorefice, Mammì, Menga, Nappi, Nesci, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Troiano, Bologna.

  Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) i benefìci concessi ai sensi del comma 1 non sono considerati per la richiesta e per il calcolo delle prestazioni sociali agevolate, dei trattamenti assistenziali e di altri benefìci e prestazioni sociali previsti da altre norme in favore dei figli con disabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per quelle a sostegno del reddito previste dalla legge 28 gennaio 2019, n. 4.
1. 2. De Filippo, Noja.

  Al comma 2, sopprimere la lettera b).
1. 3. De Filippo, Noja.

Pag. 41

  Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) gli indicatori di valutazione della condizione economica e le soglie per l'accesso possono essere individuati in maniera differente tra i benefìci di cui al comma 1, lettere a) e b).
1. 21. Lapia, D'Arrando, Massimo Enrico Baroni, Ianaro, Lorefice, Mammì, Menga, Nappi, Nesci, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Troiano, Bologna.

  Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole:, ad eccezione delle maggiorazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), e all'articolo 3, comma 1, lettera c), della presente legge.
*1. 16. Rostan.

  Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole:, ad eccezione delle maggiorazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), e all'articolo 3, comma 1, lettera c), della presente legge.
*1. 39. Bellucci, Varchi.

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) ai fini dell'accesso ai benefìci concessi ai sensi del comma 1, lettera a), le prestazioni di natura assistenziale erogate dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali sono da considerarsi integrative e non sono computate per il calcolo dei benefìci medesimi.
1. 1. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Al comma 2, sopprimere la lettera c).

  Conseguentemente:
   a) al medesimo comma, sostituire la lettera g) con la seguente: g) individuazione di risparmi di spesa pubblica per un ammontare non inferiore a 3,4 miliardi di euro per il primo anno successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge, a 6,5 miliardi di euro per il secondo anno successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge e a 9,6 miliardi di euro a decorrere dal terzo anno successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge, da destinare all'incremento delle dotazioni per gli interventi di cui al comma 1;
   b) all'articolo 2, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: a) riconoscimento di un assegno universale unico per ciascun figlio minorenne a carico, per un importo mensile pari a 200 euro per il primo anno di applicazione della misura, aumentato a 250 euro mensili a decorrere dal tredicesimo mese di erogazione; si considera figlio a carico anche il nascituro dal settimo mese di gravidanza;
   c) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente: a-bis) erogazione dell'assegno di cui alla lettera a) secondo un principio di universalità, a prescindere dal reddito e dalle condizioni occupazionali dei genitori;
   d) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: b-bis) erogazione dell'assegno di cui alla lettera b) facendo riferimento al genitore con il reddito più elevato con progressiva riduzione fino all'azzeramento quando il suddetto reddito superi 100.000 euro annui lordi.
1. 40. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello.

  Al comma 2, sopprimere la lettera c).
1. 5. De Filippo, Noja.

Pag. 42

  Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) nella disciplina dei benefìci di cui al comma 1 sono considerati i possibili effetti di disincentivo all'offerta di lavoro del secondo percettore di reddito nel nucleo familiare.
1. 22. Menga, Lapia, D'Arrando, Massimo Enrico Baroni, Ianaro, Lorefice, Mammì, Nappi, Nesci, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Troiano, Bologna.

  Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) i benefìci di cui al comma 1, lettera a), si applicano facendo riferimento all'ISEE o ad altra misura equivalente nonché al numero dei figli.
1. 4. De Filippo, Noja.

  Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) i benefìci di cui al comma 1, lettera a), si applicano facendo riferimento prioritariamente alla composizione familiare, nonché al genitore con il reddito più elevato e sono progressivamente ridotti all'aumentare del reddito, garantendo comunque che detti benefìci siano sensibilmente superiori, per ciascun percettore, a quelli percepiti prima dell'entrata in vigore della presente legge.
1. 26. Palmieri, Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Versace, Labriola.

  Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: e sono progressivamente ridotti fino all'azzeramento quando il suddetto reddito superi 100.000 euro annui lordi.
1. 28. Palmieri, Bagnasco, Novelli, Bond, Mugnai, Versace, Brambilla, Labriola.

  Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: Detto limite di reddito è elevato di 20.000 euro per ogni figlio a partire dal terzo.
1. 27. Palmieri, Bagnasco, Mugnai, Novelli, Bond, Brambilla, Versace, Labriola.

  Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) ai fini dell'accesso e per il calcolo delle prestazioni sociali agevolate diverse da quelle di cui al comma 1, il computo dei benefìci di cui al comma 1 può essere differenziato nell'ambito dell'ISEE fino eventualmente ad azzerarsi.
1. 23. Provenza, Menga, Lapia, D'Arrando, Massimo Enrico Baroni, Ianaro, Lorefice, Mammì, Nappi, Nesci, Sapia, Sarli, Sportiello, Troiano, Bologna.

  Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: ovvero altre forme rivelatrici della situazione economica dei richiedenti.
1.6. De Filippo, Noja.

  Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) le misure di cui al comma 1, lettere a) e b), devono essere strutturate in modo da favorire e incentivare il lavoro del secondo percettore di reddito.
1. 7. De Filippo, Noja.

  Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:
   e) i benefìci di cui al comma 1, lettera a), sono ripartiti tra i genitori secondo i criteri indicati all'articolo 12, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e Pag. 43sono concessi in forma di detrazione fiscale ovvero, in caso di incapienza, di erogazione in denaro.
1. 19. Sarli, Sportiello, Troiano, Massimo Enrico Baroni, D'Arrando, Ianaro, Lapia, Lorefice, Mammì, Menga, Nappi, Nesci, Provenza, Sapia, Bologna.

  Al comma 2, lettera e), dopo la parola: concessi aggiungere le seguenti: a entrambi i genitori in egual misura, salvo che sia diversamente disposto dall'autorità giudiziaria,.
1. 13. Pini, Carnevali, Rizzo Nervo, Siani, Schirò.

  Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole: detrazione fiscale ovvero di.
1. 34. Ferro, Bellucci, Varchi.

  Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: ovvero di erogazione mensile di una somma in denaro con le seguenti: , credito di imposta, carta acquisti e bonus.
1. 8. De Filippo, Noja.

  Al comma 2, lettera f), sostituire le parole: sono erogati mediante la carta acquisti con le seguenti: sono concessi anche in forma di detrazione fiscale, credito di imposta, carte acquisti e bonus.
1. 9. De Filippo, Noja.

  Al comma 2, lettera f), sostituire le parole: sono erogati mediante la carta acquisti con le seguenti: sono concessi in forma di erogazione mensile di una somma in denaro.
1. 36. Lucaselli, Bellucci, Varchi.

  Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 113, o con altra forma di pagamento elettronico.
1. 24. Troiano, Sarli, Sportiello, Sapia, Provenza, Menga, Lapia, D'Arrando, Massimo Enrico Baroni, Ianaro, Lorefice, Mammì, Nappi, Nesci, Bologna.

  Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: o altre forme di pagamento elettronico.
1. 14. Bologna.

  Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
   f-bis) i benefìci di cui al comma 1 sono erogati unicamente per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo previsto dall'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Il richiedente i benefìci di cui al comma 1 deve essere altresì residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione dei benefìci, in modo continuativo.
1. 31. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello.

  Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
   f-bis) istituzione di un tavolo tecnico aperto alla partecipazione delle associazioni a tutela della famiglia maggiormente Pag. 44rappresentative, al fine di monitorare l'attuazione e verificare l'impatto degli interventi di cui al comma 1.
1. 32. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello.

  Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
   f-bis) tutela delle autonomie regionali e locali e cumulabilità delle misure di sostegno da queste eventualmente previste con i benefìci di cui al comma 1.
1. 33. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello.

  Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: 3,2 miliardi di euro con le seguenti: 5 miliardi di euro, le parole: 6,4 miliardi di euro con le seguenti: 8 miliardi di euro e le parole: 9,6 miliardi di euro con le seguenti: 12 miliardi di euro.
1. 37. Lucaselli, Bellucci, Varchi.

  Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, il seguente periodo: I risparmi di spesa di cui alla presente lettera non possono derivare dal Fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
1. 18. Nesci, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Troiano, Massimo Enrico Baroni, D'Arrando, Ianaro, Lapia, Lorefice, Mammì, Menga, Nappi, Bologna.

  Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
   h) i benefìci di cui al comma 1, lettere a) e b), devono essere finalizzati a favorire una crescita armoniosa del bambino quale destinatario principale e soggetto attorno a cui costruire il sistema delle agevolazioni, sia nei primi anni di vita, sia nei successivi.
1. 10. De Filippo, Noja.

ART. 2.

  Al comma 1, premettere la seguente lettera:
   0a) riconoscimento di un assegno unico per ciascun figlio fino a sei anni di età, per un importo di 400 euro per dodici mensilità.
2. 27. Lucaselli, Bellucci, Varchi.

  Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
   a) riconoscimento di un assegno unico per ciascun figlio a carico fino al compimento del sesto anno di età, per un importo pari a 400 euro per dodici mensilità; si considera figlio a carico anche il nascituro dal settimo mese di gravidanza;
   b) riconoscimento di un assegno unico per ciascun figlio a carico fino al compimento del ventiseiesimo anno di età, per un importo pari a 250 euro per dodici mensilità.
2. 29. Meloni, Varchi, Bellucci.

  Al comma 1, lettera a), e ovunque esse ricorrano, dopo le parole: assegno unico aggiungere le seguenti: e universale.

  Conseguentemente, modificare il titolo della proposta di legge con il seguente: Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale e la dote unica per i servizi.
2. 3. Il Relatore.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: per ciascun figlio minorenne a carico con le seguenti: per ciascun figlio a carico fino al compimento del suo ventunesimo anno di età.

Pag. 45

  Conseguentemente al medesimo comma:
   a) alla lettera b), sostituire le parole: figlio maggiorenne a carico fino al compimento del ventiseiesimo anno di età, per un importo fino a 80 euro con le seguenti: figlio a carico di età maggiore di 21 anni e fino al compimento del ventiseiesimo anno di età, per un importo fino a 160 euro;
   b) alla lettera q), dopo le parole: lettere e), f), g), h), i) e l) aggiungere le seguenti:, nonché le ulteriori risorse eventualmente necessarie a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,.
2. 19. Bagnasco, Palmieri, Bond, Versace, Novelli, Mugnai, Brambilla, Labriola.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 240 euro con le seguenti: 200 euro.
2. 4. Il Relatore.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole:; si considera figlio a carico anche il nascituro dal settimo mese di gravidanza;
2. 17. Nappi, D'Arrando, Ianaro, Sportiello, Sarli, Troiano, Massimo Enrico Baroni, Lapia, Lorefice, Mammì, Menga, Nesci, Provenza, Sapia, Bologna.

  Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: si considera figlio a carico anche il nascituro dal settimo mese di gravidanza con le seguenti: il beneficio decorre a partire dal settimo mese di gravidanza e viene erogato successivamente alla nascita.
2. 5. Siani, Carnevali, Rizzo Nervo, Pini, Schirò.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   a) alle lettere c) e d), sostituire le parole: alle lettere a) e b) con le seguenti: alla lettera a);
   b) sopprimere la lettera p);
   c) alla lettera q), sostituire le parole: alle lettere a), b) e c) con le seguenti: alle lettere a) e c).
2. 18. Sportiello, Sarli, Troiano, Massimo Enrico Baroni, D'Arrando, Ianaro, Lapia, Lorefice, Mammì, Menga, Nappi, Nesci, Provenza, Sapia, Bologna.

  Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: ventiseiesimo con la seguente: ventiduesimo.
2. 6. Il Relatore.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: , con possibilità di corresponsione dell'importo direttamente al figlio maggiorenne al fine di favorire percorsi di autonomia.
2. 7. Carnevali, Rizzo Nervo, Siani, Pini, Schirò.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) riconoscimento dell'assegno di cui alle lettere a) e b) anche per i nuclei orfanili di entrambi i genitori o di nuclei in cui vivano persone con disabilità accudite e a carico fiscale di parenti fino al quarto grado.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c), sostituire le parole: lettere a) e b) con le seguenti: lettere a), b) e b-bis).
2. 21. Versace, Bagnasco, Palmieri, Bond, Novelli, Mugnai, Brambilla, Dall'Osso, Labriola.

Pag. 46

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) riconoscimento di un assegno maggiorato in misura del 30 per cento rispetto agli importi di cui alle lettere a) e b) per il nucleo familiare con figli, qualora iscritto nello stato di famiglia di un altro nucleo familiare e ne condivida la medesima residenza.
2. 20. Bond, Bagnasco, Novelli, Mugnai, Palmieri, Brambilla, Versace, Labriola.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, almeno un genitore richiedente i benefìci di cui alle lettere a) e b) deve essere congiuntamente:
    1) cittadino dell'Unione europea o titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
    2) residente in Italia, in via continuativa, da almeno cinque anni al momento di presentazione della domanda.
2. 8. Il Relatore.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) riconoscimento per ciascun figlio con disabilità, ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un assegno maggiorato rispetto agli importi di cui alle lettere a) e b), in misura non inferiore al 40 per cento e senza il limite del compimento del ventiseiesimo anno di età per l'importo di cui alla lettera b).
2. 35. Bellucci, Varchi.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) riconoscimento di un assegno unico per ciascun figlio con disabilità, ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con possibilità di prevedere forme di corresponsione dell'importo direttamente al figlio maggiorenne, nell'ambito di percorsi volti a favorirne l'autonomia e progetti di vita indipendente.
2. 1. De Filippo, Noja.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) riconoscimento di un assegno maggiorato rispetto agli importi di cui alla lettera a) in misura non inferiore al 40 per cento per ciascun figlio con disabilità a carico fino al compimento del ventiseiesimo anno di età, maggiorazione graduata secondo le classificazioni di condizione di disabilità media, grave e di non autosufficienza di cui all'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
*2. 15. Rostan.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) riconoscimento di un assegno maggiorato rispetto agli importi di cui alla lettera a) in misura non inferiore al 40 per cento per ciascun figlio con disabilità a carico fino al compimento del ventiseiesimo anno di età, maggiorazione graduata secondo le classificazioni di condizione di disabilità media, grave e di non autosufficienza di cui all'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
*2. 22. Versace, Bagnasco, Palmieri, Bond, Mugnai, Novelli, Brambilla, Dall'Osso, Labriola.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) riconoscimento di un assegno maggiorato rispetto agli importi di cui alla Pag. 47lettera a) in misura non inferiore al 40 per cento per ciascun figlio con disabilità a carico fino al compimento del ventiseiesimo anno di età, maggiorazione graduata secondo le classificazioni di condizione di disabilità media, grave e di non autosufficienza di cui all'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
*2. 34. Bellucci, Varchi.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: non inferiore al 40 per cento con le seguenti: pari al 100 per cento.
2. 26. Ferro, Bellucci, Varchi.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: non inferiore al 40 per cento con le seguenti: pari al 60 per cento.
2. 36. Lucaselli, Bellucci, Varchi.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: senza il limite del compimento del ventiseiesimo anno di età per l'importo di cui alla lettera b).
2. 16. Rostan.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) riconoscimento di un assegno ulteriore pari a 150 euro per dodici mensilità per ciascun nucleo familiare in cui siano presenti tre o più figli a carico.
2. 12. Rostan.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) riconoscimento di un assegno ulteriore pari a 150 euro per dodici mensilità per ciascun nucleo familiare in cui siano presenti quattro o più figli a carico.
2. 9. Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schirò.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) riconoscimento di un assegno maggiorato rispetto agli importi di cui alle lettere a) e b), in misura pari al 60 per cento in caso di nucleo familiare monogenitoriale.
2. 28. Lucaselli, Bellucci, Varchi.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) riconoscimento di un'aliquota IVA agevolata sui prodotti per la prima infanzia.
2. 30. Meloni, Varchi, Bellucci.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) inserimento tra le spese sanitarie deducibili dall'imposta sui redditi delle persone fisiche delle spese per la frequenza di corsi di ginnastica posturale e delle spese sostenute per consulenza psicologica e psicoterapia individuale e/o di coppia entro i ventiquattro mesi successivi alla data del parto.
2. 31. Bellucci.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) inserimento tra le spese deducibili dall'imposta sui redditi delle persone fisiche delle spese sostenute dai genitori o dal genitore esercente la responsabilità genitoriale per la l'iscrizione dei figli ai centri estivi.
2. 32. Varchi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera l).
2. 37. Lucaselli, Bellucci, Varchi.

Pag. 48

  Al comma 1, sostituire la lettera o) con la seguente:
   o) adozione di strumenti di compensazione qualora il beneficio sia valutato inferiore al beneficio complessivo fruito prima della data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto dei vantaggi derivanti dalla continuità nell'erogazione dell'assegno unico e universale, nonché di altre eventuali provvidenze che potrebbero essere riconosciute.
2. 10. Il Relatore.

  Al comma 1, sopprimere la lettera p).
*2. 2. De Filippo, Noja.

  Al comma 1, sopprimere la lettera p).
*2. 13. Rostan.

  Al comma 1, sopprimere la lettera p).
*2. 11. Sarli.

  Al comma 1, sostituire la lettera p) con la seguente:
   p) coordinamento con le disposizioni recate dal comma 1-bis dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dai commi 13 e 15 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, assicurando l'equilibrio e l'integrazione nell'applicazione tra le misure.
2. 25. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   r) considerare fra i redditi esenti da imposizione, disciplinandone le modalità e i limiti, i compensi derivanti dalla corresponsione di borse lavoro, o comunque denominate, volte all'inclusione o all'avvicinamento in attività lavorative di persone con disabilità.
*2. 14. Rostan.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   r) considerare fra i redditi esenti da imposizione, disciplinandone le modalità e i limiti, i compensi derivanti dalla corresponsione di borse lavoro, o comunque denominate, volte all'inclusione o all'avvicinamento in attività lavorative di persone con disabilità.
*2. 23. Versace, Bagnasco, Palmieri, Novelli, Bond, Mugnai, Brambilla, Dall'Osso, Labriola.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   r) considerare fra i redditi esenti da imposizione, disciplinandone le modalità e i limiti, i compensi derivanti dalla corresponsione di borse lavoro, o comunque denominate, volte all'inclusione o all'avvicinamento in attività lavorative di persone con disabilità.
*2. 33. Bellucci, Varchi.

ART. 3.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) gratuità dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, indipendentemente dal reddito del nucleo familiare.
3. 25. Meloni, Varchi, Bellucci.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: fino a un massimo.
3. 29. Lucaselli, Bellucci, Varchi.

Pag. 49

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: di servizi per l'infanzia fino alla fine della lettera con le seguenti: di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, micronidi e sezioni primavera, nonché per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche;.
3. 1. De Filippo, Noja.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: quali asili nido fino alla fine della lettera con le seguenti: erogati da personale direttamente incaricato dalla famiglia, da asili nido, ovvero nell'ambito di modelli alternativi all'asilo nido, compresi, tra gli altri, micronidi, servizi di custodia oraria, asili familiari e nidi famiglia.
3. 19. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: baby parking e personale direttamente incaricato con le seguenti: sezioni primavera, servizi integrativi. Tali servizi devono essere accreditati e controllati sulla base di standard nazionali e regionali e sono concessi indipendentemente dalla condizione occupazionale dei genitori.
3. 9. Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schirò.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine i seguenti periodi: La metà del valore della dote unica deve essere riconosciuta al beneficiario, al fine di ridurre o eliminare la contribuzione diretta al costo dei servizi. La Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva annualmente le quote di riparto dell'altra metà del valore della dote unica da assegnare ai Comuni e alle Regioni, in applicazione del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 65. Tali assegnazioni sono destinate a copertura di nuova spesa corrente e nuovi investimenti, al fine di ampliare l'offerta di servizi per l'infanzia a gestione pubblica o di enti di terzo settore, e sono ripartite in base al fabbisogno dei singoli Comuni.
3. 15. Ianaro, Sportiello, Sarli, Troiano, Massimo Enrico Baroni, Lapia, Lorefice, Mammì, Menga, Nesci, Provenza, Sapia, Nappi, D'Arrando, Bologna.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) al fine di potenziare lo sviluppo socio-educativo del bambino, in un'ottica che consenta anche ai genitori di conciliare il lavoro con i compiti di cura dell'infanzia, l'accesso ai benefìci di cui al presente articolo deve essere garantito indipendentemente dallo status occupazionale dei genitori e in particolare della madre.
3. 2. De Filippo, Noja.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
3. 11. Rizzo Nervo, Carnevali, Siani, Pini, Schirò.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) riconoscimento di benefìci fiscali per le spese sostenute per attività educative e formative per i figli a carico dopo il compimento del terzo anno mediante forme di fiscalità agevolata.
3. 3. De Filippo, Noja.

  Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: quattordicesimo con la seguente: sedicesimo.
3. 30. Lucaselli, Bellucci, Varchi.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) riconoscimento di forme di credito agevolato per i giovani al fine di Pag. 50incentivare una crescita responsabile e la solidarietà intergenerazionale.
3. 4. De Filippo, Noja.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) riconoscimento di specifici benefìci per ciascun figlio con disabilità, ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con possibilità di prevedere forme di corresponsione dell'importo direttamente al figlio maggiorenne, nell'ambito di percorsi volti a favorirne l'autonomia e progetti di vita indipendente.
3. 5. De Filippo, Noja.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) riconoscimento di una dote unica maggiorata rispetto agli importi di cui alla lettera a) in misura non inferiore al 40 per cento per ciascun figlio con disabilità a carico fino al compimento del ventesimo anno di età, maggiorazione graduata secondo le classificazioni di condizione di disabilità media, grave e di non autosufficienza di cui all'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
*3. 13. Rostan.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) riconoscimento di una dote unica maggiorata rispetto agli importi di cui alla lettera a) in misura non inferiore al 40 per cento per ciascun figlio con disabilità a carico fino al compimento del ventesimo anno di età, maggiorazione graduata secondo le classificazioni di condizione di disabilità media, grave e di non autosufficienza di cui all'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
*3. 17. Versace, Bagnasco, Palmieri, Bond, Mugnai, Novelli, Brambilla, Dall'Osso, Labriola.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) riconoscimento di una dote unica maggiorata rispetto agli importi di cui alla lettera a) in misura non inferiore al 40 per cento per ciascun figlio con disabilità a carico fino al compimento del ventesimo anno di età, maggiorazione graduata secondo le classificazioni di condizione di disabilità media, grave e di non autosufficienza di cui all'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
*3. 20. Bellucci, Varchi.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: non inferiore al 40 per cento con le seguenti: del 100 per cento.

  Conseguentemente, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) riconoscimento di una dote unica maggiorata del 60 per cento rispetto agli importi di cui alle lettere a) e b) in favore dei nuclei familiari monogenitoriali.
3. 24. Meloni, Varchi, Bellucci.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: non inferiore al 40 per cento con le seguenti: pari al 100 per cento.
3. 23. Ferro, Bellucci, Varchi.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: non inferiore al 40 per cento con le seguenti: pari al 60 per cento.
3. 31. Lucaselli, Bellucci, Varchi.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: fermi restando tutti i servizi previsti dalla normativa vigente in maniera specifica per la disabilità.
*3. 21. Bellucci, Varchi.

Pag. 51

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: fermi restando tutti i servizi previsti dalla normativa vigente in maniera specifica per la disabilità.
*3. 16. Versace, Bagnasco, Palmieri, Bond, Mugnai, Novelli, Brambilla, Dall'Osso, Labriola

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: fatta salva l'erogazione di tutti i servizi previsti dalla normativa vigente per i figli con disabilità.
3. 12. Rostan.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) individuazione delle risorse finanziare per consentire e sostenere l'espansione, su tutto il territorio nazionale, dei servizi socio-educativi per l'infanzia, al fine di garantire pari opportunità di crescita dei bambini e parità di condizioni di accesso alle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).
3. 6. De Filippo, Noja.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) riconoscimento di una dote unica maggiorata rispetto agli importi di cui alle lettere a) e b), in misura pari al 60 per cento per ciascun figlio in caso di nucleo familiare monogenitoriale.
3. 32. Lucaselli, Bellucci, Varchi.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) riconoscimento della dote di cui alle lettere a), b) e c) anche per i nuclei orfanili di entrambi i genitori o di nuclei in cui vivano persone con disabilità accudite e a carico fiscale di parenti fino al quarto grado.
3. 18. Versace, Bagnasco, Palmieri, Bond, Novelli, Mugnai, Brambilla, Dall'Osso, Labriola.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) riconoscimento di agevolazioni fiscali in favore delle imprese che istituiscono asili nido aziendali.
3. 26. Meloni, Varchi, Bellucci.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) riconoscimento di agevolazioni contributive in favore delle imprese che effettuano assunzioni per la sostituzione dei lavoratori in congedo per maternità o paternità.
3. 27. Meloni, Varchi, Bellucci.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) aumento del periodo di congedo di maternità post partum e del periodo di congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti e incremento delle somme corrisposte nei medesimi periodi.
3. 28. Meloni, Varchi, Bellucci.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis), la metà del valore della dote unica è riconosciuta al beneficiario, al fine di ridurre o eliminare la contribuzione diretta al costo dei servizi. La Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva annualmente le quote di riparto dell'altra metà del valore della dote unica da assegnare ai Comuni e alle Regioni, in applicazione del decreto legislativo 13 aprile Pag. 522017, n. 65, con particolare riferimento alla distribuzione territoriale pro capite dei minori potenzialmente beneficiari. Tali assegnazioni sono destinate a copertura di nuova spesa corrente e nuovi investimenti, al fine di ampliare l'offerta di servizi per l'infanzia a gestione pubblica o di enti di terzo settore, a condizione che ogni Comune e ogni Regione non applichi riduzioni alla spesa storica, calcolata sulla media dell'ultimo triennio.
3. 10. Il Relatore.

  Al comma 1, sopprimere la lettera f).
*3. 7. De Filippo, Noja.

  Al comma 1, sopprimere la lettera f).
*3. 14. Rostan.

  Al comma 1, sopprimere la lettera g).
3. 8. De Filippo, Noja.

  Dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
   i) qualsiasi tipo di contributo legato al bambino allontanato dalla famiglia di origine deve seguire il bambino ed essere spostato sulla famiglia o struttura accogliente che si fa carico del suo progetto di vita, nel tempo stabilito dalla legge.
3. 22. Bellucci, Varchi.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Clausola di salvaguardia)

  1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
3. 01. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Delega al Governo per la revisione del trattamento tributario del reddito della famiglia)

  1. Il Governo, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche per le pari opportunità e la famiglia, è delegato ad adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo concernente la revisione del trattamento tributario del reddito della famiglia, secondo i princìpi e i criteri direttivi di cui ai commi seguenti.
  2. Il reddito familiare è determinato sommando i redditi prodotti dai coniugi, non legalmente o effettivamente separati, dai figli legittimi o legittimati, naturali riconosciuti, adottivi, affiliati ed affidati, minori di età o perennemente invalidi al lavoro, e da quelli di età non superiore a ventisei anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito, nonché dalle altre persone indicate nell'articolo 433 del codice civile purché conviventi e a condizione che non posseggano redditi propri di importo superiore a quello dell'assegno sociale vigente nell'anno di produzione del reddito. Non si considerano i redditi esclusi nella valutazione del diritto all'assegno sociale.
  3. Il reddito familiare, come determinato ai sensi dell'articolo 2, è diviso per la somma dei coefficienti attribuiti ai componenti della famiglia nelle seguenti misure:
   a) 1 per il primo percettore di reddito;
   b) 0,65 per il coniuge;
   c) 0,5 per il primo figlio;Pag. 53
   d) 1 per il secondo e il terzo figlio;
   e) 0,5 per i figli seguenti e per le altre persone di cui all'articolo 433 del codice civile.

  4. L'imposta familiare è calcolata applicando al reddito, come determinato ai sensi del comma 2, le aliquote vigenti e moltiplicando l'importo ottenuto per la somma dei coefficienti attribuiti ai componenti della famiglia.
  5. Il decreto legislativo di cui al comma 1 individua, tenendo conto delle peculiari esigenze di tutela fiscale dei nuclei familiari con figli le soglie di esenzione da applicare al reddito familiare e l'importo delle detrazioni applicabili all'imposta familiare come determinata ai sensi del comma 4, con riferimento alle fattispecie già previste per il trattamento fiscale a base individuale.
  6. I contribuenti hanno facoltà di optare, per ogni dichiarazione dei redditi, per il trattamento fiscale a base individuale. Il decreto legislativo di cui al comma 1 definisce le modalità di esercizio della facoltà di opzione, con particolare riguardo alle modalità di accesso al trattamento tributario sulla base del quoziente familiare per i lavoratori dipendenti i cui redditi sono assoggettati a tassazione tramite ritenuta alla fonte.
  7. Lo schema di decreto legislativo è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del parere.
3. 02. Meloni, Varchi, Bellucci.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Dote unica per l'adozione internazionale di minori)

  1. È istituita una dote per ogni famiglia che procede all'adozione di minori stranieri, ai sensi del Titolo III della legge n. 184 del 1983, nella misura di euro 10.000 per ogni bambino adottato, a valere sul Fondo nazionale per le adozioni internazionali istituito dall'articolo 1, comma 411, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  2. Nei confronti dei beneficiari della dote di cui al precedente comma, non si applica la deducibilità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera 1-bis), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
  3. Nei confronti dei beneficiari della dote di cui al comma 1, non si rinnova per gli anni successivi il rimborso di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 maggio 2018, concernente la concessione del rimborso delle spese sostenute dai genitori adottivi residenti nel territorio nazionale nonché per i cittadini italiani adottivi residenti all'estero per l'adozione per gli anni 2012/2017.
  4. È autorizzata la spesa di euro 15 milioni annui a valere sul Fondo nazionale per le adozioni internazionali istituito all'articolo 1, comma 152, della legge n. 311 del 2004.
3. 03. Bellucci, Varchi.

ART. 4.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Procedimento per l'adozione dei decreti legislativi)

  1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1, sono adottati su proposta del Ministro della famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Se il Pag. 54termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni.
  2. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con la procedura previsti dai commi 1 e 2, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.
4. 1. De Filippo, Noja.

Pag. 55

ALLEGATO 2

Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e la dote unica per i servizi. C. 687 Delrio, C. 2155 Gelmini e C. 2249 Locatelli.

NUOVI EMENDAMENTI DEL RELATORE

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: il Governo aggiungere le seguenti:, su proposta del Ministro con delega alla famiglia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, e sostituire le parole: volti a riordinare e potenziare con le seguenti: volti a riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale.

  Conseguentemente:
   a) al medesimo comma, sopprimere le lettere a) e b);
   b) al comma 2, alinea, sostituire le parole: di cui agli articoli 2 e 3 con le seguenti: di cui all'articolo 2;
   c) al comma 2, sopprimere le lettere d) e f);
   d) sopprimere l'articolo 3;
   e) sostituire il titolo della proposta di legge con il seguente: Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale.
1. 50. Il Relatore.

  Al comma 2, sostituire le lettere da a) a g) con le seguenti:
   a) l'accesso all'assegno di cui al comma 1 è assicurato per ogni figlio a carico con criteri di universalità e progressività, nei limiti individuati nella presente legge;
   b) l'ammontare dell'assegno di cui al comma 1 è modulato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, come individuata dall'ISEE o da sue componenti, tenendo conto dell'età dei figli a carico e dei possibili effetti di disincentivo all'offerta di lavoro del secondo percettore di reddito nel nucleo familiare;
   c) ai fini dell'accesso e per il calcolo delle prestazioni sociali agevolate diverse da quelle della presente legge, il computo dell'assegno di cui al comma 1 può essere differenziato nell'ambito dell'ISEE fino eventualmente ad azzerarsi;
   d) l'assegno di cui al comma 1 è pienamente compatibile con la fruizione del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e versato congiuntamente nelle modalità di erogazione del reddito di cittadinanza. L'ammontare complessivo tiene eventualmente conto della quota del beneficio economico del reddito di cittadinanza attribuibile ai componenti di minore età presenti nel nucleo familiare sulla base di parametri della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 4 del 2019;
   e) l'assegno di cui al comma 1 non è considerato per la richiesta e per il calcolo delle prestazioni sociali agevolate, dei trattamenti Pag. 56assistenziali e di altri benefìci e prestazioni sociali previsti da altre norme in favore dei figli con disabilità. Le borse lavoro volte all'inclusione o all'avvicinamento in attività lavorative di persone con disabilità non sono considerate ai fini dell'accesso e per il calcolo dell'assegno;
   f) l'assegno di cui al comma 1 è ripartito nella misura del cinquanta per cento tra i genitori. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso l'assegno è ripartito, in mancanza di accordo, nella misura del cinquanta per cento tra i genitori;
   g) l'assegno di cui al comma 1 è concesso in forma di credito d'imposta, ovvero di erogazione mensile di una somma in denaro.
1. 51. Il Relatore.

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ALLEGATO 3

DL 34/2020 recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologia da Covid-19. C. 2500 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XII Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2500, di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
   premesso che sono particolarmente numerose e rilevanti le disposizioni recate dal provvedimento in oggetto che afferiscono a materie di competenza della Commissione Affari sociali, con riferimento sia ai loro contenuti che alle risorse stanziate;
   richiamate, in particolare, le norme concernenti i seguenti aspetti:
    il rafforzamento dell'assistenza territoriale (articolo 1), che assume particolare importanza nella fase attuale in cui, passata la fase dell'emergenza, che si è concentrata sugli interventi di contenimento per mettere in sicurezza il sistema sanitario, soprattutto nel setting ospedaliero, occorre puntare sulla gestione dell'infezione e del contagio attraverso l'isolamento precoce dei pazienti affetti e dei contatti stretti, la protezione delle popolazioni più vulnerabili e l'offerta assistenziale territoriale. Il rafforzamento dell'assistenza territoriale si basa su vari strumenti e misure tra cui: l'incremento delle azioni terapeutiche e assistenziali a livello domiciliare; il potenziamento del servizio di assistenza infermieristica sul territorio, anche con l'introduzione della figura professionale dell'infermiere di famiglia o di comunità; il potenziamento delle Unità speciali di continuità assistenziale (USCA) nella valutazione multidimensionale dei bisogni dei pazienti e nell'integrazione con i servizi sociali e socio-sanitari territoriali;
    il rafforzamento strutturale della rete ospedaliera del Servizio sanitario nazionale (SSN) mediante l'incremento dei posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva (articolo 2). Nel corso della discussione in Commissione, sono state espresse alcune perplessità a proposito della scelta di rendere strutturale un'ulteriore dotazione di 3.500 posti letto di terapia intensiva per i costi che il relativo mantenimento comporterebbe, soprattutto in termini di fabbisogni di personale;
    l'incremento delle risorse destinate ai contratti di formazione specialistica destinati ai medici specializzandi – fino a 4.200 circa ulteriori contratti (articolo 5) –, ritenuto di fondamentale importanza al fine di fare fronte alle necessità di organico del SSN. Al riguardo, nel corso della discussione svoltasi presso la Commissione Affari sociali è stata sottolineata l'esigenza di prevedere ulteriori risorse, destinate anche all'aumento dei contratti di formazione per i medici di medicina generale;
    il potenziamento dell'infrastruttura del Fascicolo sanitario elettronico (FSE) (articolo 11), prevedendo in particolare, tramite il Portale nazionale FSE, l'accesso diretto online al Fascicolo da parte dell'assistito e degli operatori sanitari autorizzati Pag. 58nonché l'integrazione tra i sistemi del Fascicolo e della Tessera sanitaria e la definizione di regole volte a rendere disponibili al FSE informazioni dal Sistema informativo trapianti, dalle Anagrafi vaccinali, dai Centri unici di prenotazioni delle regioni e delle province autonome;
    l'incremento di 100 milioni di euro per il 2020 per il Fondo per il Terzo settore, con la finalità di sostenere ulteriormente gli interventi delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del Terzo settore a causa delle emergenze sociali e assistenziali determinate dall'epidemia COVID-19 (articolo 67);
    l'aumento dell'importo massimo del bonus per i servizi di baby-sitting per quanto concerne i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio-sanitari, nonché per i dipendenti della Polizia di Stato e per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per l'emergenza epidemiologica (articolo 72, comma 2, lettera a)). Al riguardo, durante il dibattito in Commissione è stata sollevata l'esigenza di includere gli assistenti sociali tra le categorie di coloro che hanno diritto al predetto bonus;
    l'istituzione del Reddito di emergenza (REM), un sostegno straordinario al reddito rivolto ai nuclei familiari in condizione di necessità economica a causa dell'emergenza epidemiologica, che viene erogato sulla base di determinati presupposti (articolo 82). Per quanto riguarda le incompatibilità tra REM e ulteriori indennità (comma 3 dell'articolo 82), è stata evidenziata l'opportunità di non prevedere l'incompatibilità tra REM e pensione di reversibilità, che in molti casi è di un ammontare assai modesto;
    il rafforzamento dei servizi e dei progetti di supporto alla domiciliarità per le persone disabili e non autosufficienti e per il sostegno di coloro che se ne prendono cura attraverso l'incremento di 90 milioni di euro del Fondo per le non autosufficienze e di ulteriori 20 milioni di euro del Fondo «Dopo di Noi», nell'ottica di rafforzare i predetti interventi, anche attraverso la realizzazione di soluzioni alloggiative innovative, nonché l'istituzione del «Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità», nel limite di spesa di 40 milioni per il 2020, quale riconoscimento di indennità agli enti gestori delle strutture semiresidenziali per persone disabili che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica, hanno dovuto affrontare oneri non previsti per l'adozione di sistemi di protezione individuale del personale e degli utenti (articolo 104);
    l'incremento di 150 milioni di euro per l'anno 2020 del Fondo per le politiche della famiglia allo scopo di destinare una quota di risorse ai Comuni per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa, durante il periodo estivo, per i bambini di età compresa tra i 3 ed i 14 anni, nonché allo scopo di contrastare con iniziative mirate la povertà educativa e ad implementare le opportunità culturali ed educative dei minori (articolo 105);
    l'incremento della liquidità disponibile presso gli enti del SSN, al fine di favorire una tempestiva gestione dei pagamenti durante il periodo di emergenza epidemiologica, attraverso la previsione di alcune deroghe rispetto alla normativa vigente in materia di erogazione del finanziamento del SSN a cui concorre ordinariamente lo Stato, a riparto già definito e in attesa dell'adozione delle delibere annuali del CIPE (articolo 117, commi 1-4);
   espresso, in generale, apprezzamento per l'attenzione accordata dal provvedimento in oggetto ai temi della sanità e delle politiche sociali attraverso l'erogazione di ingenti finanziamenti, seguendo un'impostazione che si ritiene condivisibile, Pag. 59soprattutto nelle parti in cui si propone il rafforzamento dei servizi territoriali e l'integrazione tra «sanità e sociale», ponendosi quindi in conformità con la linea di pensiero seguita dalla Commissione Affari sociali;
   apprezzata, in particolare, l'attenzione posta dal decreto in esame al tema della disabilità attraverso l'incremento dei fondi già esistenti e l'istituzione di un fondo ad hoc per sostenere le strutture semiresidenziali che ospitano persone con disabilità che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica, hanno dovuto affrontare oneri non previsti per l'adozione di sistemi di protezione individuale del personale e degli utenti;
   evidenziata, tuttavia, l'esigenza di non perdere la presente occasione per porre le fondamenta per la realizzazione di una riforma socio-sanitaria di carattere organico, che prescinda dall'emergenza connessa all'epidemia in corso, anche compiendo la scelta di rendere stabili le USCA, delle quali sarebbero chiamati a fare parte i medici specialisti convenzionati interni, in un'ottica di integrazione, a beneficio dell'incremento della funzionalità;
   rilevata, alla luce delle considerazioni svolte, l'opportunità di apportare determinate modifiche e integrazioni al provvedimento in oggetto, in considerazione della rilevanza che assumono i temi da esso trattati per le politiche della salute e sociali,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di:
    a) all'articolo 1, al fine di garantire una più ampia funzionalità delle USCA, rafforzare in maniera stabile il sistema assistenziale territoriale, prevedendo che ne facciano parte, stabilmente, anche i medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni;
    b) all'articolo 1, comma 7, prevedere che il conferimento degli incarichi ai professionisti affinché supportino le USCA nella valutazione multidimensionale dei bisogni dei pazienti e nell'integrazione con i servizi sociali e socio-sanitari degli ambiti territoriali (legge n. 328 del 2000) comprenda anche gli psicologi regolarmente iscritti all'albo professionale, considerato il disagio creatosi a seguito di mesi di contenimento, nonché altre figure professionali, come ad esempio gli assistenti sociali;
    c) all'articolo 1, prevedere che siano emanate linee d'indirizzo finalizzate all'adozione, su tutto il territorio nazionale, di un protocollo uniforme di tipo informatico, in materia di telemedicina, per la gestione terapeutica, del rischio clinico e la presa in carico dei pazienti o di sospetti casi di SARS-CoV-2, nonché dei pazienti con malattie croniche e delle persone con disabilità;
    d) prevedere, sempre all'articolo 1, che l'infermiere di famiglia o comunità partecipi all'attuazione dei piani di assistenza territoriale per l'identificazione e la gestione dei contatti e l'organizzazione dell'attività di sorveglianza attiva, ricoprendo altresì un ruolo di responsabilità e coordinamento nell'ambito dei processi infermieristici a livello distrettuale;
    e) all'articolo 2, riconsiderare la previsione del rafforzamento strutturale della rete ospedaliera del SSN attraverso il ripristino di un'adeguata disponibilità di posti letto per la terapia intensiva (14 posti letto ogni 100.000 abitanti), anche in considerazione delle conseguenze che ciò determinerebbe in tema di fabbisogni di personale sanitario, assicurando che tale ripristino sia accompagnato da un piano di fabbisogno assunzionale anche in altri ambiti della rete ospedaliera, calibrati inoltre sul reale bisogno assistenziale;
    f) introdurre una disposizione volta ad estendere anche al personale del Servizio sanitario nazionale il requisito dei tre anni di servizio alla data del 31 dicembre 2020 per poter accedere alla stabilizzazione, Pag. 60come già previsto dalla legge di bilancio 2020 per tutti gli altri dipendenti della pubblica amministrazione, consentendo anche a coloro che sono impegnati nell'emergenza di accedere alle procedure di stabilizzazione o alle procedure concorsuali riservate;
    g) all'articolo 4, circoscrivere il riconoscimento delle funzioni assistenziali e dell'incremento tariffario per le strutture private alle attività effettivamente svolte e in riferimento esclusivo all'emergenza, prevedendo altresì che lo schema di decreto di cui al comma 2 sia sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti;
    h) all'articolo 5, prevedere un maggiore incremento delle risorse per ulteriori contratti di formazione specialistica per i medici specializzandi nonché l'estensione alla formazione dei medici di medicina generale;
    i) all'articolo 7, sopprimere il riferimento ai dati reddituali dei nuclei familiari tra gli elementi che il Ministero della salute deve raccogliere al fine di stimare il fabbisogno di salute della popolazione;
    j) all'articolo 72, comma 2, lettera a), includere tutte le professioni di cui alla legge n. 3 del 2018 che operano nel settore sanitario tra coloro che hanno diritto al bonus per i servizi di baby-sitting, che rischiano altrimenti di subire un'ingiustificata discriminazione;
    k) all'articolo 82, comma 3, laddove si prevede che il Rem non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano, al momento della domanda, titolari di pensione diretta o indiretta, introdurre un riferimento all'entità della pensione, che spesso, soprattutto con riferimento alle pensioni di reversibilità, è molto modesto;
    l) introdurre una disposizione volta a modificare l'articolo 22-bis del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, assicurando che destinatari del Fondo di solidarietà per i familiari di sanitari vittime del COVID-19 siano i familiari di tutti coloro che svolgono professioni sanitarie e socio-sanitarie, inclusi gli assistenti sociali, eventualmente facendo riferimento alle professioni di cui alla legge n. 3 del 2018;
    m) introdurre una disposizione che preveda interventi di sostegno per le residenze sanitarie per le persone non autosufficienti che, soprattutto in alcune regioni d'Italia, si sono trovate a gestire situazioni particolarmente complicate;
    n) inserire una disposizione volta a istituire finanziamenti per le sperimentazioni terapeutiche, anche sulla base di quanto sta emergendo dalle audizioni che la XII Commissione sta svolgendo sul tema delle sperimentazioni per il trattamento dei pazienti affetti da COVID-19;
    o) inserire una disposizione volta a introdurre un codice speciale di esenzione per coloro i quali sono stati affetti dal virus e che, conseguentemente, hanno la necessità di sottoporsi ad esami e controlli complessi e costosi.