CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 11 giugno 2020
386.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-03785 Rizzetto: Collegamento tra l'emergenza sanitaria da COVID-19 e il «super virus» creato nei laboratori cinesi.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Si risponde all'interrogazione parlamentare in esame, a seguito di delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
  I primi casi della patologia in questione sono stati segnalati all'Organizzazione Mondiale della Sanità dalla Cina il 31 dicembre 2019.
  Da allora è stato identificato l'agente eziologico, un nuovo Coronavirus denominato SARS-CoV-2, e le relative modalità di trasmissione.
  In relazione a quanto richiesto circa il possibile collegamento tra l'infezione da COVID-19 e il cosiddetto «super virus» creato in laboratorio dai cinesi, si segnala che diversi studi scientifici internazionali (tra cui in particolare ricordo: « Genomic characterisation and epidemiology of 2019 novel coronavirus: implications for virus origins and receptor binding», apparso in «The Lancet» (2020)), hanno effettuato un'analisi filogenetica del SARS-CoV-2.
  Dallo studio è emerso che i SARS-CoV-2 hanno avuto origine da una stessa fonte in un lasso di tempo molto breve.
  A tale conclusione lo studio è giunto sulla scorta delle seguenti considerazioni:
   Come è tipico per i virus a RNA (acido ribonucleico), il tasso di evoluzione dei Coronavirus è intorno al «10 sostituzioni nucleotidiche» per sito per anno, con mutazioni che compaiono durante ogni ciclo di replicazione.
   È stato rilevato che le sequenze di SARS-CoV-2 da pazienti differenti sono pressoché identiche, con una sovrapposizione superiore al 99,9 per cento.

  Si ipotizza che i primi casi umani in Cina siano derivati da una fonte animale e che non si tratti di un virus costruito in laboratorio.
  Tuttavia la fonte animale del nuovo Coronavirus non è stata ancora identificata.
  Il serbatoio (reservoir) probabilmente è rappresentato dai pipistrelli, ma non si conosce al momento attuale l'ospite intermedio che ha trasmesso il virus dal pipistrello all'uomo.
  Lo studio pubblicato sulla rivista scientifica «Lancet» riporta in effetti che nel mese di dicembre i pipistrelli sono in letargo e non sono in vendita nei mercati; inoltre, la presenza di zone di genoma differenti suggeriscono la presenza di un altro ospite intermedio, e non un passaggio diretto all'uomo.
  In altri casi di Coronavirus, i pipistrelli risultano essere il reservoir naturale con un altro animale, il quale agisce da ospite intermedio.
  Allo stato attuale, come si è detto, il cosiddetto ospite intermedio che ha veicolato il nuovo Coronavirus Sars Cov 2 è sconosciuto.
  L'Istituto Superiore di Sanità ha precisato che il genoma del virus SARS-CoV-2 è stato analizzato a livello internazionale: gli studi effettuati sono giunti alla conclusione, in modo inequivocabile, che il nuovo Coronavirus ha avuto un'origine naturale, in particolare nella fauna selvatica, e le attuali evidenze scientifiche dimostrano che il SARS-CoV-2 non è un virus manipolato di proposito in laboratorio.
  L'Istituto segnala che il virus citato nel servizio televisivo riportato nell'atto ispettivo in esame, è senza dubbio diverso dal SARS-CoV-2, in quanto presenta oltre Pag. 886.000 differenze nei nucleotidi dell'intero genoma, e che la redazione del Tgr Rai Leonardo ha precisato, rispetto al servizio mandato in onda nel 2015, che si tratta di due virus totalmente diversi.
  Per completezza, desidero ricordare che, dall'inizio dell'epidemia COVID-19 e dall'identificazione del virus pandemico, i laboratori di tutto il mondo stanno generando dati sulla sequenza del genoma virale con una velocità senza precedenti, consentendo progressi in tempo reale nella comprensione della nuova patologia e nella ricerca e sviluppo di adeguate contromisure mediche.
  Le piattaforme scientifiche – ad esempio GISAID – garantiscono la condivisione dei dati in tempo reale.
  In effetti, sono oggi disponibili migliaia di genomi completi di SARS-CoV-2, ed essi aumentano di giorno in giorno, consentendo di seguire l'evoluzione del virus e le sue caratteristiche di patogenesi.
  La comunità scientifica internazionale, dunque, esclude che il virus in questione sia stato generato in laboratorio mentre proseguono a livello internazionale gli studi per comprendere il passaggio del virus dal mondo animale all'uomo.

Pag. 89

ALLEGATO 2

5-04003 Noja: Iniziative per assicurare la prevenzione e il controllo dei contagi da COVID-19 nelle strutture residenziali sociosanitarie.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Il nostro Paese, come noto, è tra i più colpiti dall'infezione da COVID-19.
  Per fronteggiare l'emergenza sono state adottate immediate misure di sanità pubblica finalizzate alla protezione della salute della popolazione, attraverso la predisposizione da parte del Ministero della salute di linee guida omogenee, valevoli su tutto il territorio nazionale e sottoposte a continua revisione in base alle evidenze scientifiche e all'evoluzione dell'epidemia.
  Nell'ambito delle strategie di prevenzione e controllo dell'epidemia da virus SARS CoV-2 fin da subito è emersa la necessità di prestare la massima attenzione nei confronti della popolazione anziana.
  Le persone anziane sono la popolazione fragile per eccellenza, che dev'essere protetta con ogni cautela possibile, soprattutto nel corso di un'epidemia come quella da COVID-19.
  Inoltre, nelle strutture residenziali socio-sanitarie sono ospitati anche pazienti con patologie croniche, affetti da disabilità di varia natura o con altre problematiche di salute: anche queste persone sono da considerarsi fragili e potenzialmente esposte a maggior rischio di evoluzione grave, se colpite da COVID-19.
  Nel merito del quesito posto si rammenta che nell'ambito delle strategie di prevenzione, assistenza e controllo del contagio, il Ministero della salute ha diramato la Circolare del 25 marzo 2020 recante « Aggiornamento delle linee di indirizzo organizzative dei servizi ospedalieri e territoriali in corso di emergenza COVID-19», in cui viene segnalata l'emergenza connessa agli ospiti/pazienti ricoverati nelle Residenze Sanitarie Assistite, per i quali è necessario attivare una stretta sorveglianza ed un costante monitoraggio, nonché il rafforzamento dei «setting» assistenziali. La circolare, tra l'altro, sottolinea l'esigenza di prevedere percorsi formativi e di prevenzione specifica per tutto il personale operante nelle strutture residenziali in questione. Inoltre, viene raccomandato che tutti gli operatori sanitari coinvolti in ambito assistenziale, siano opportunamente formati e aggiornati in merito ai rischi di esposizione professionale, alle misure di prevenzione e protezione disponibili, nonché alle caratteristiche del quadro clinico della patologia da COVID-19.
  Con la medesima circolare sono state, altresì, fornite specifiche indicazioni a tutela degli ospiti delle residenze sanitarie assistenziali, proprio in quanto considerati pazienti fragile, esposti al maggior rischio di complicanze fatali associate all'infezione da COVID-19.
  Si è inoltre ritenuto necessario segnalare la necessità di individuare prioritariamente strutture residenziali assistenziali dedicate ove trasferire i pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero, per evitare il diffondersi del contagio e potenziare il relativo setting assistenziale.
  È stato raccomandato, infine, di effettuare in maniera sistematica tamponi per la diagnosi precoce dell'infezione a carico degli operatori sanitari e socio-sanitari e di dotarli dei dispositivi di protezione individuale, nonché di garantire la continuità dei servizi di mensa, lavanderia, pulizie e servizi connessi, estendendo anche Pag. 90a questi operatori le misure mirate a definire una eventuale infezione da SARS-CoV-2.
  Sul versante dell'effettuazione dei test, la circolare n. 11715 del 3 aprile 2020 recante Pandemia di COVID-19 – aggiornamento delle indicazioni sui test diagnostici e sui criteri da adottare nella determinazione delle priorità – ha raccomandato che l'esecuzione dei test venga assicurata agli operatori sanitari e al personale assimilato in quanto esposti a maggior rischio, sulla base di una definizione operata dalle aziende sanitarie, quali datori di lavoro. Inoltre, tra gli operatori esposti a maggior rischio, cui effettuare il test per tutelare loro stessi e per ridurre il rischio di trasmissione nosocomiale, sono stati individuati anche quelli delle RSA e delle altre strutture residenziali per anziani, sebbene asintomaci.
  Va anche precisato che, seguendo le raccomandazioni dell'OMS e del Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie, il Ministero della salute già dal 22 gennaio 2020 – tramite la Circolare n. 1997 – aveva diramato le indicazioni sull'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale in ambito sanitario, poi aggiornate con la Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020, che ha individuato i dispositivi di cui deve essere dotato il personale sanitario, non solo in ambito ospedaliero, ma anche nel territorio, a beneficio dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta, impegnati anche nelle attività di sorveglianza attiva domiciliare.
  Inoltre, atteso che la salute dei lavoratori della sanità costituisce una priorità assoluta, è stato sottoscritto il 14 marzo 2020, tra il Governo e le Parti Sociali, il «Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro», che prevede la fornitura, in via prioritaria e in quantità adeguata, di dispositivi di protezione individuale di efficienza modulata rispetto al rischio professionale a cui sono esposti, e di test diagnostici.
  Sono stati definiti percorsi di sorveglianza omogenei in tutto il territorio nazionale a cui devono essere sottoposti i lavoratori, soprattutto se siano venuti in contatto con casi confermati, e vengono garantite appropriate attività di sanificazione nei luoghi di lavoro.
  Per favorire la disponibilità dei dispositivi per la protezione individuale, il Ministero della salute, in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità, ha messo a punto una procedura semplificata per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale, descritta nella Circolare n. 3572 del 18 marzo 2020.
  Il recente decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, tra le disposizioni urgenti in materia di assistenza territoriale, dispone che le regioni e province Autonome adottino piani di potenziamento e riorganizzazione della rete assistenziale, anche con l'obiettivo di rafforzare il sistema di accertamento diagnostico, monitoraggio e sorveglianza della circolazione virale.
  Detti piani territoriali dovranno contenere misure di identificazione e gestione dei contatti, nonché di organizzazione della sorveglianza, effettuata a cura dei Dipartimenti di Prevenzione aziendali, in collaborazione con i Medici di Medicina Generale, i Pediatri di Libera Scelta, i Medici di continuità assistenziale, nonché con le Unità speciali di continuità assistenziale, allo scopo di tracciare i casi ed i contatti e consentirne l'isolamento ed il trattamento.
  Inoltre, per quanto di maggiore interesse alla luce della odierna interrogazione, le regioni e province Autonome saranno tenute ad organizzare le attività di sorveglianza e monitoraggio anche presso le Residenze Sanitarie Assistite e le altre strutture residenziali.
  Il Ministero della salute, con la recente Circolare n. 11408 del 1o giugno 2020, ha diramato le «Linee di indirizzo per la progressiva riattivazione delle attività programmate considerate differibili in corso di emergenza da COVID-19», finalizzate alla ripresa, in sicurezza, della erogazione dei servizi socio-sanitari negli ambiti di livelli essenziali di assistenza.Pag. 91
  Da ultimo, si ricorda che il Ministro della salute ha disposto l'attivazione di una «task force» per verificare in maniera puntuale quanto è realmente occorso in talune RSA del nostro Paese al fine di accertare la corretta applicazione delle linee guida adottate per garantire la prevenzione del contagio. Tali verifiche sono ancora in corso.
  Da ultimo, come diffusamente rammentato dall'Onorevole interrogante, anche l'istituto superiore di sanità ha avviato una indagine «Survey» per monitorare le modalità di gestione delle RSA nella fase emergenziale, al fine di fornire raccomandazioni finalizzate a sviluppare iniziative di formazione per la prevenzione e il controllo della infezione da SARS COV-2.
  Il medesimo Istituto ha avviato lo sviluppo di una procedura per il monitoraggio della diffusione del virus nelle strutture residenziali in accordo con la circolare del Ministero della salute del 29 aprile 2020.
  I risultati delle verifiche in corso e le valutazioni dell'istituto Superiore di Sanità costituiranno un ulteriore contributo per adeguare e migliorare le procedure di sicurezza per la popolazione anziana e per tutto il personale delle strutture di ricovero assistenziale.

Pag. 92

ALLEGATO 3

Indagine conoscitiva in materia di politiche di prevenzione ed eliminazione dell’epatite C.

DOCUMENTO CONCLUSIVO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

Pag. 93

Pag. 94

Pag. 95

Pag. 96

Pag. 97

Pag. 98

Pag. 99

Pag. 100

Pag. 101

Pag. 102

Pag. 103

Pag. 104

Pag. 105

Pag. 106

Pag. 107

Pag. 108

Pag. 109

Pag. 110

Pag. 111

Pag. 112

Pag. 113

Pag. 114

Pag. 115

Pag. 116

Pag. 117

Pag. 118

Pag. 119

Pag. 120

Pag. 121

Pag. 122

ALLEGATO 4

DL 34/2020 recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologia da COVID-19. C. 2500 Governo.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La XII Commissione,
  esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (C. 2500);
  premesso che sono particolarmente numerose e rilevanti le disposizioni recate dal provvedimento in oggetto che afferiscono a materie di competenza della Commissione Affari sociali, con riferimento sia ai loro contenuti che alle risorse stanziate;
  richiamate, in particolare, le norme concernenti i seguenti aspetti:
   il rafforzamento dell'assistenza territoriale (articolo 1), che assume particolare importanza nel contesto attuale in cui, passata la fase dell'emergenza, che si è concentrata sugli interventi di contenimento per mettere in sicurezza il sistema sanitario, soprattutto nel setting ospedaliero, occorre puntare sulla gestione dell'infezione e del contagio attraverso l'isolamento precoce dei pazienti affetti e dei contatti stretti, la protezione delle popolazioni più vulnerabili e l'offerta assistenziale territoriale. Il rafforzamento dell'assistenza territoriale si basa su vari strumenti e misure tra cui: l'incremento delle azioni terapeutiche e assistenziali a livello domiciliare; il potenziamento del servizio di assistenza infermieristica sul territorio, anche con l'introduzione della figura professionale dell'infermiere di famiglia o di comunità; il potenziamento delle Unità speciali di continuità assistenziale (USCA) nella valutazione multidimensionale dei bisogni dei pazienti e nell'integrazione con i servizi sociali e socio-sanitari territoriali;
   il rafforzamento strutturale della rete ospedaliera del Servizio sanitario nazionale (SSN) mediante l'incremento dei posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva (articolo 2). Nel corso della discussione in Commissione, sono state espresse alcune perplessità a proposito della scelta di rendere strutturale un'ulteriore dotazione di 3.500 posti letto di terapia intensiva per i costi che il relativo mantenimento comporterebbe, soprattutto in termini di fabbisogno di personale;
   l'incremento delle risorse per i contratti di formazione specialistica destinati ai medici specializzandi – fino a circa 4.200 ulteriori contratti (articolo 5) –, ritenuto di fondamentale importanza al fine di fare fronte alle necessità di organico del SSN. Al riguardo, nel corso della discussione svoltasi presso la Commissione Affari sociali è stata sottolineata l'esigenza di prevedere ulteriori risorse, destinate anche all'aumento dei contratti di formazione per i medici di medicina generale;
   il potenziamento dell'infrastruttura del Fascicolo sanitario elettronico (FSE) (articolo 11), prevedendo in particolare, tramite il Portale nazionale FSE, l'accesso diretto online al Fascicolo da parte dell'assistito e degli operatori sanitari autorizzati nonché l'integrazione tra i sistemi del Fascicolo e della Tessera sanitaria e la definizione di regole volte a rendere disponibili Pag. 123al FSE informazioni dal Sistema informativo trapianti, dalle Anagrafi vaccinali, dai Centri unici di prenotazioni delle regioni e delle province autonome;
   l'incremento di 100 milioni di euro per il 2020 per il Fondo per il Terzo settore, con la finalità di sostenere ulteriormente gli interventi delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del Terzo settore a causa delle emergenze sociali e assistenziali determinate dall'epidemia COVID-19 (articolo 67);
   l'aumento dell'importo massimo del bonus per i servizi di baby-sitting per quanto concerne i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio-sanitari, nonché per i dipendenti della Polizia di Stato e per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per l'emergenza epidemiologica (articolo 72, comma 2, lettera a)). Al riguardo, durante il dibattito in Commissione è stata sollevata l'esigenza di includere gli assistenti sociali tra le categorie di coloro che hanno diritto al predetto bonus;
   l'istituzione del Reddito di emergenza (REM), un sostegno straordinario al reddito rivolto ai nuclei familiari in condizione di necessità economica a causa dell'emergenza epidemiologica, che viene erogato sulla base di determinati presupposti (articolo 82). Per quanto riguarda le incompatibilità tra REM e ulteriori indennità (comma 3 dell'articolo 82), è stata evidenziata l'opportunità di non prevedere l'incompatibilità tra REM e pensione di reversibilità, che in molti casi è di un ammontare assai modesto;
   il rafforzamento dei servizi e dei progetti di supporto alla domiciliarità per le persone disabili e non autosufficienti e per il sostegno di coloro che se ne prendono cura attraverso l'incremento di 90 milioni di euro del Fondo per le non autosufficienze e di ulteriori 20 milioni di euro del Fondo «Dopo di Noi», nell'ottica di rafforzare i predetti interventi, anche attraverso la realizzazione di soluzioni alloggiative innovative, nonché l'istituzione del «Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità», nel limite di spesa di 40 milioni per il 2020, quale riconoscimento di indennità agli enti gestori delle strutture semiresidenziali per persone disabili che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica, hanno dovuto affrontare oneri non previsti per l'adozione di sistemi di protezione individuale del personale e degli utenti (articolo 104);
   l'incremento di 150 milioni di euro per l'anno 2020 del Fondo per le politiche della famiglia allo scopo di destinare una quota di risorse ai Comuni per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa, durante il periodo estivo, per i bambini di età compresa tra i 3 ed i 14 anni, nonché allo scopo di contrastare con iniziative mirate la povertà educativa e ad implementare le opportunità culturali e educative dei minori (articolo 105);
   l'incremento della liquidità disponibile presso gli enti del SSN, al fine di favorire una tempestiva gestione dei pagamenti durante il periodo di emergenza epidemiologica, attraverso la previsione di alcune deroghe rispetto alla normativa vigente in materia di erogazione del finanziamento del SSN a cui concorre ordinariamente lo Stato, a riparto già definito e in attesa dell'adozione delle delibere annuali del CIPE (articolo 117, commi 1-4);
   espresso, in generale, apprezzamento per l'attenzione accordata dal provvedimento in oggetto ai temi della sanità e delle politiche sociali attraverso l'erogazione di ingenti finanziamenti, seguendo un'impostazione che si ritiene condivisibile, soprattutto nelle parti in cui si propone il rafforzamento dei servizi territoriali e l'integrazione tra «sanità e sociale», Pag. 124ponendosi quindi in conformità con la linea di pensiero seguita dalla Commissione Affari sociali;
   apprezzata, in particolare, l'attenzione posta dal decreto in esame al tema della disabilità attraverso l'incremento dei fondi già esistenti e l'istituzione di un fondo ad hoc per sostenere le strutture semiresidenziali che ospitano persone con disabilità che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica, hanno dovuto affrontare oneri non previsti per l'adozione di sistemi di protezione individuale del personale e degli utenti;
   evidenziata, tuttavia, l'esigenza di non perdere la presente occasione per porre le fondamenta per la realizzazione di una riforma sociosanitaria di carattere organico, che prescinda dall'emergenza connessa all'epidemia in corso, anche compiendo la scelta di rendere stabili le USCA, delle quali sarebbero chiamati a fare parte medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e altri professionisti sanitari, in un'ottica di integrazione a beneficio dell'incremento della funzionalità;
   rilevata, alla luce delle considerazioni svolte, l'opportunità di apportare determinate modifiche e integrazioni al provvedimento in oggetto, in considerazione della rilevanza che assumono i temi da esso trattati per le politiche della salute e sociali,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
  valuti la Commissione di merito l'opportunità di:
   a) all'articolo 1, al fine di garantire una più ampia funzionalità delle USCA e rafforzare in maniera stabile il sistema assistenziale territoriale, prevedere che ne facciano parte i medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni oltreché i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, gli infermieri di famiglia o di comunità, gli assistenti sociali, gli psicologi, al fine di garantire un'assistenza integrata nell'ambito delle cure primarie ai pazienti cronici, come ad esempio i malati oncologici;
   b) all'articolo 1, comma 7, prevedere che il conferimento degli incarichi ai professionisti affinché supportino le USCA nella valutazione multidimensionale dei bisogni dei pazienti e nell'integrazione con i servizi sociali e sociosanitari territoriali comprenda anche gli psicologi regolarmente iscritti all'albo professionale, considerato il disagio creatosi a seguito di mesi di contenimento, nonché altre figure professionali, volte a favorire, in particolare, la riabilitazione motoria, della deglutizione e del linguaggio, per consentire un recupero delle funzionalità perdute;
   c) all'articolo 1, prevedere che siano emanate linee d'indirizzo finalizzate all'adozione, su tutto il territorio nazionale, di un protocollo uniforme di tipo informatico, in materia di telemedicina, per la gestione terapeutica, del rischio clinico e la presa in carico dei pazienti o di sospetti casi di SARS-COV-2, nonché dei pazienti con malattie croniche e delle persone con disabilità;
   d) prevedere all'articolo 1 che l'infermiere di famiglia o di comunità partecipi all'attuazione dei piani di assistenza territoriale per l'identificazione e la gestione dei contatti, l'organizzazione dell'attività di sorveglianza attiva, ricoprendo altresì un ruolo di responsabilità nell'ambito dei processi infermieristici a livello distrettuale;
   e) all'articolo 2, riconsiderare la previsione del rafforzamento strutturale della rete ospedaliera del SSN attraverso l'aumento di un numero così elevato di posti letto per la terapia intensiva, anche in considerazione delle conseguenze che ciò determinerebbe in tema di fabbisogni di personale sanitario, assicurando che il detto aumento sia accompagnato da un piano di assunzione e ricollocazione del personale sanitario;
   f) estendere anche al personale del Servizio sanitario nazionale il possesso del Pag. 125requisito dei tre anni di servizio alla data del 31 dicembre 2020 per accedere alla stabilizzazione, come già previsto dalla legge di bilancio 2020 per tutti gli altri dipendenti della PA, senza tuttavia pregiudicare coloro che avevano già maturato la stessa anzianità al 31 dicembre 2017, termine previsto prima della modifica apportata all'articolo 20, comma 1, lettera c) dalla legge di bilancio 2020, consentendo anche a coloro che sono impegnati nell'emergenza di accedere alle procedure di stabilizzazione o alle procedure concorsuali riservate;
   g) all'articolo 4 circoscrivere il riconoscimento delle funzioni assistenziali e dell'incremento tariffario per le strutture private alle attività effettivamente svolte, ai costi sostenuti, con delimitazione oggettiva delle voci di spesa in riferimento esclusivo all'emergenza, prevedendo altresì che lo schema di decreto di cui al comma 2 sia sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti, e riportando la remunerazione in misura al 70 per cento del budget, tenuto conto che il 90 per cento del budget è palesemente sganciato da qualsiasi criterio di proporzionalità in ordine alla reale disponibilità accordata da ogni singola struttura sanitaria;
   h) all'articolo 5, prevedere, accanto a un ulteriore incremento delle risorse per ulteriori contratti di formazione specialistica per i medici specializzandi, che sia calibrato in relazione alle esigenze territoriali, l'estensione di tali finanziamenti anche alla formazione dei medici di medicina generale, ampliando la rete formativa delle scuole di specializzazione da svolgersi non soltanto presso i dipartimenti universitari ma anche presso le strutture ospedaliere del territorio;
   i) all'articolo 7, sopprimere il riferimento ai dati reddituali dei nuclei familiari tra gli elementi che il Ministero della salute deve raccogliere al fine di stimare il fabbisogno di salute della popolazione;
   j) all'articolo 72, comma 2, lettera a), includere gli assistenti sociali tra le categorie di coloro che hanno diritto al bonus per i servizi di baby-sitting, che altrimenti rischiano di subire un'ingiustificata discriminazione;
   k) all'articolo 82, comma 3, laddove si prevede che il Rem non è altresì compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano, al momento della domanda, titolari di pensione diretta o indiretta, introdurre un riferimento all'entità della pensione, che spesso, soprattutto con riferimento alle pensioni di reversibilità, è molto modesto;
   l) introdurre una disposizione volta a modificare l'articolo 22-bis del decreto cosiddetto cura Italia, assicurando che i destinatari del Fondo di solidarietà per i familiari di sanitari vittime del COVID-19 siano tutte le professioni sanitarie e socio-sanitarie, inclusi gli assistenti sociali, eventualmente facendo riferimento alle professioni di cui alla legge 3 del 2018;
   m) introdurre una disposizione che preveda interventi di sostegno per le residenze sanitarie per le persone non autosufficienti che, soprattutto in alcune regioni d'Italia, si sono trovate a gestire situazioni particolarmente complicate;
   n) inserire una disposizione volta a istituire finanziamenti per le sperimentazioni terapeutiche, anche sulla base di quanto sta emergendo dalle audizioni che la XII Commissione sta svolgendo sul tema delle sperimentazioni per il trattamento dei pazienti affetti da COVID-19;
   o) inserire una disposizione volta a introdurre un codice speciale di esenzione per coloro i quali sono stati affetti dal virus e che, conseguentemente, hanno la necessità di sottoporsi ad esami e controlli complessi e costosi.