CAMERA DEI DEPUTATI
Venerdì 29 maggio 2020
378.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 22/2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato (C. 2525 Governo).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della Commissione Affari costituzionali,
   esaminato il disegno di legge C. 2525, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;
   rilevato, per quanto attiene al rispetto degli ambiti di competenza costituzionalmente definiti, come la maggior parte delle disposizioni recate dal decreto-legge attenga alla materia dell'istruzione, la quale, in base all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, rientra tra le materie di competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione dell'istruzione e della formazione professionale, che rientra invece nella competenza legislativa residuale delle regioni;
   rilevato inoltre come, in base al secondo comma, lettera n), dell'articolo 117 della Costituzione, le norme generali sull'istruzione rientrino tra le materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato;
   considerato altresì che le norme sulla disciplina del personale scolastico rientrano anche nella materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», affidata anch'essa alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dallo stesso secondo comma, lettera g), dell'articolo 117;
   rilevato, con riferimento all'edilizia scolastica, come la Corte costituzionale, con sentenze n. 62 del 2013, n. 284 del 2016 e, da ultimo, n. 71 del 2018, abbia chiarito che nel relativo ambito si intersecano più materie, quali quelle «governo del territorio», «energia» e «protezione civile», tutte rientranti in ambiti di competenza legislativa concorrente;
   rilevato come l'articolo 7-bis preveda l'istituzione di un VI quadrimestre nella tornata di abilitazione scientifica nazionale (ASN) 2018-2020, intervenendo su quanto da ultimo previsto dall'articolo 101, comma 6, del decreto-legge n. 18 del 2020;
   segnalata al riguardo l'opportunità, a fini di chiarezza normativa, di operare mediante una novella diretta al citato articolo 101, comma 6, del decreto-legge n. 18 del 2020;
   rilevato come l'articolo 7-ter, al comma 1 consenta, fino al 31 dicembre 2020, ai sindaci e ai presidenti delle province e delle città metropolitane, al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica, di operare con i poteri dei commissari straordinari, previsti per interventi infrastrutturali ritenuti prioritari, secondo la disciplina dell'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 32 del 2019 (sblocca cantieri), prevedendo specifiche deroghe al Codice dei contratti pubblici;
   segnalato in proposito come, in base all'ordinamento in materia di enti locali, la legge n. 56 del 2014 preveda i sindaci delle Pag. 16città metropolitane, mentre non è contemplata la figura del Presidente di tali enti;
   segnalata inoltre, sempre in merito alla formulazione dell'articolo 7-ter, l'opportunità di approfondire, anche al fine di assicurare una maggiore determinatezza nella definizione dei poteri in deroga, il coordinamento tra il predetto richiamo all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 32 del 2019, che consente di derogare a tutte le norme del codice dei contratti pubblici, e le specifiche deroghe indicate dal comma 1, lettera a), nonché di operare un coordinamento con le disposizioni sulla medesima materia da ultimo inserite nell'articolo 232 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto «decreto-legge rilancio») attualmente all'esame della Camera,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE