CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 27 maggio 2020
376.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Conversione in legge del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020 (C. 2471 Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle elezioni degli organi circoscrizionali nei comuni il cui consiglio rimane in carica fino alla scadenza naturale prevista nell'anno 2021.
1. 4. (Ulteriore nuova formulazione) Mancini, Madia, Ceccanti, Orfini, Piccoli Nardelli, Prestipino, Francesco Silvestri, Nobili, Giachetti, Marco Di Maio, Fassina, Baldino, Daga.

  Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:
   d-bis) in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 79, lettera b), della legge 7 aprile 2014, n. 56, limitatamente all'anno 2020, le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali si svolgono entro novanta giorni dalle elezioni dei consigli comunali di cui alla lettera b) del presente comma; fino al rinnovo degli organi è prorogata la durata del mandato di quelli in carica.
*1. 5. (Nuova formulazione) Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
*1. 6. (Nuova formulazione) Prisco, Donzelli, Silvestroni.
*1. 7. (Nuova formulazione) Baldino, Ceccanti, Marco Di Maio, Fornaro, Magi.

  Sopprimere il comma 2.
*1. 16. Baldino, Ceccanti, Marco Di Maio, Fornaro, Magi.
*1. 17. Prisco, Donzelli, Silvestroni.
*1. 18. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  All'articolo aggiuntivo 1.06 della Relatrice, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, sostituire le parole da: Si applicano fino a: ottobre 2019, con le seguenti: Per le consultazioni elettorali di cui all'articolo 1 del presente decreto resta fermo il principio di concentrazione delle scadenze elettorali di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che si applica, altresì, al referendum confermativo del testo di legge costituzionale recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019. A tale fine si applicano;
   b) al comma 3, sopprimere le lettere b) e c).
0. 1. 06. 7. Macina.

  All'articolo aggiuntivo 1.06 della Relatrice, al comma 3, lettera a), sostituire le parole: alla metà con le seguenti: a un terzo.
0. 1. 06. 11. Prisco, Donzelli.

Pag. 40

  All'articolo aggiuntivo 1.06 della Relatrice, dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
  3-bis. In considerazione della situazione epidemiologica derivante dalla diffusione del COVID-19 e tenuto conto dell'esigenza di assicurare il necessario distanziamento sociale per prevenire il contagio da COVID-19 nel corso del procedimento elettorale, nonché di garantire il pieno esercizio dei diritti civili e politici nello svolgimento delle elezioni delle regioni a statuto ordinario del 2020, il numero minimo di sottoscrizioni richiesto per la presentazione delle liste e delle candidature è ridotto a un terzo.
  3-ter. È fatta salva per ciascuna regione la possibilità di prevedere, per le elezioni regionali del 2020, disposizioni diverse da quelle di cui al comma 3-bis, ai fini della prevenzione e della riduzione del rischio di contagio da COVID-19.
0. 1. 06. 8. (Ulteriore nuova formulazione) Marco Di Maio, Bendinelli.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modalità di svolgimento delle operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020)

  1. Al fine di assicurare il necessario distanziamento sociale, le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020 si svolgono, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella giornata di domenica, dalle ore 7,00 alle ore 23,00, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7,00 alle ore 15,00.
  2. Si applicano, nell'ipotesi di contestuale svolgimento, nell'anno 2020, delle consultazioni elettorali di cui all'articolo 1 e del referendum confermativo del testo di legge costituzionale recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019, le disposizioni previste per le elezioni politiche relativamente agli adempimenti comuni, compresi quelli concernenti la composizione, il funzionamento e i compensi degli uffici elettorali di sezione. Appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione si procede, nell'ordine, allo scrutinio relativo alle elezioni politiche suppletive, a quello relativo al referendum confermativo e successivamente, senza interruzione, a quello relativo alle elezioni regionali. Lo scrutinio relativo alle elezioni amministrative è rinviato alle ore 9 del martedì, dando la precedenza alle elezioni comunali e poi a quelle circoscrizionali. Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati in base al numero delle rispettive consultazioni.
  3. Limitatamente alle elezioni comunali e circoscrizionali dell'anno 2020:
   a) il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste e delle candidature è ridotto alla metà;
   b) in deroga agli articoli 28 e 32 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, le liste e le candidature sono presentate dalle ore 8 del quarantaquattresimo giorno alle ore 12 del quarantatreesimo giorno antecedente la data della votazione;
   c) il termine per la riunione della Commissione elettorale circondariale di cui al terzo comma dell'articolo 33 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è fissato al quarantesimo giorno antecedente la votazione.
1. 06. La Relatrice.

Pag. 41

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Protocolli sanitari e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali)

  1. Al fine di prevenire il rischio di contagio da COVID-19, le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020 si svolgono nel rispetto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo.
1. 01. (Ulteriore nuova formulazione) Amitrano, Baldino, Alaimo, Elisa Tripodi, Sabrina De Carlo, Dieni.

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ALLEGATO 2

Conversione in legge del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020 (C. 2471 Governo).

PROPOSTA DI CORREZIONI DI FORMA

  All'articolo 1 del decreto-legge, al comma 1, lettera c), la parola: «inseriti» è sostituita dalla seguente: «inserite».