CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 26 maggio 2020
375.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO

ALLEGATO

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da Coronavirus. C. 2451 Mulè, C. 2479 Murelli, C. 2480 Martina e C. 2484 Mammì.

TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAI RELATORI, ADOTTATO COME TESTO BASE DALLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da Coronavirus)

  1. La Repubblica riconosce il giorno 18 marzo di ciascun anno quale Giornata nazionale in memoria di tutte le vittime dell'epidemia da Coronavirus, di seguito denominata «Giornata nazionale», al fine di conservare e rinnovare la memoria di tutte le persone decedute a causa di tale epidemia.
  2. In occasione della Giornata nazionale, in tutti i luoghi pubblici e privati è osservato un minuto di silenzio dedicato alle vittime dell'epidemia.
  3. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 2.
(Sostegno alla ricerca scientifica)

  1. In occasione della Giornata nazionale, al fine di commemorare le lavoratrici e i lavoratori deceduti in servizio durante l'epidemia, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono delegare l'amministrazione di appartenenza ad effettuare una trattenuta dell'importo corrispondente alla retribuzione loro spettante per una o più ore di lavoro in favore del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine di sostenere la ricerca scientifica.
  2. La facoltà di cui al comma 1 è riconosciuta anche ai lavoratori del settore privato.
  3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto di sua competenza, con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

Art. 3.
(Iniziative per la celebrazione della Giornata nazionale)

  1. Al fine di celebrare la Giornata nazionale, lo Stato, le regioni, le province e i comuni possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni interessate, iniziative specifiche, manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri e momenti comuni di ricordo, volti a commemorare la memoria di coloro che sono deceduti a causa dell'epidemia da Coronavirus, favorendo in particolare le attività e le iniziative rivolte alle giovani generazioni.

Art. 4.
(Celebrazione della Giornata nazionale negli istituti scolastici di ogni ordine e grado)

  1. Nella Giornata nazionale, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, Pag. 50nell'ambito della loro autonomia, promuovono iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi dedicati alla comprensione e all'apprendimento dei temi relativi alla diffusione dell'epidemia da Coronavirus e all'impegno nazionale e internazionale profuso per il suo contenimento e per garantire assistenza alle comunità e alle persone colpite.

Art. 5.
(Informazione radiofonica, televisiva e multimediale nella Giornata nazionale)

  1. La società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio, assicura adeguati spazi a temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.

Art. 6.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. All'attuazione delle disposizioni previste dalla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.