CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 25 maggio 2020
374.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VI e X)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 23/2020: Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali. C. 2461-A Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

  Al comma 2, alinea, sostituire le parole: al comma 1 con le seguenti: ai commi 1 e 1-bis.
1.600. I Relatori.

  Al comma 6, sostituire le parole: inferiore a con le seguenti: fino a.
1.700. Le Commissioni.

ART. 1-bis.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1-bis.600. I Relatori.

ART. 6.

  Sopprimere il comma 1-bis.
6.600. I Relatori.

ART. 6-bis.

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
  9-bis. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutate in 0,85 milioni di euro per il 2021, 2,59 milioni di euro per il 2022, 1,78 milioni di euro per il 2023, 1,87 milioni di euro per il 2024 e 1,81 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.
6-bis.600. I Relatori.

ART. 12-bis.

  Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:
  1. Il credito di imposta di cui all'articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, spetta, per l'anno 2020, anche per le spese sostenute dalle imprese per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali all'estero che siano state disdette in ragione dell'emergenza legata alla situazione epidemiologica in atto.
12-bis.600. I Relatori.

ART. 12-ter.

  Al comma 1, sostituire le parole da: Le operazioni fino a: possono essere effettuate con le seguenti: La rivalutazione dei Pag. 6beni d'impresa e delle partecipazioni di cui all'articolo 1, comma 696 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alle condizioni ivi stabilite, può essere effettuata.
12-ter.600. I Relatori.

ART. 13-bis.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   sostituire la parola: destinato con la seguente: riassegnato;
   dopo le parole: 1996, n. 108, aggiungere le seguenti: previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato.
13-bis.600. I Relatori.

ART. 18-bis.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono comunque fatti salvi i pagamenti già eseguiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
18-bis.600. I Relatori.

ART. 27-bis.

  Sopprimerlo.
27-bis.500. Le Commissioni.

ART. 27-ter.

  Al comma 1, dopo le parole: possono essere distribuiti agli assistiti aggiungere le seguenti: , senza nuovi o maggiori oneri a carico del Servizio sanitario nazionale,.
27-ter.600. I Relatori.

ART. 33-bis.

  Sopprimerlo.
33-bis.600. I Relatori.