CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 20 maggio 2020
371.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2020. Doc. LXXXVI, n. 3.

Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un'Unione più ambiziosa (COM(2020)37 final e relativi allegati).

PARERE APPROVATO

  La IV Commissione (Difesa),
  esaminati, per le parti di competenza, la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2020 e il Programma di lavoro della Commissione europea per l'anno 2020 e relativi allegati, nelle sedute del 4 marzo e del 20 maggio 2020, ai cui resoconti si rinvia;
  premesso che:
   tali documenti sono stati redatti prima della crisi pandemica del Coronavirus;
   la procedura del loro esame rappresenta un passaggio cruciale per la partecipazione del Parlamento alla definizione delle linee di azione della politica europea dell'Italia e – generalmente – assume rilevanza strategica: Tanto più in questa occasione, poiché si tratta del primo Programma di lavoro della nuova Commissione europea;
   per quanto attiene alla politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), nella Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2020, il Governo indicava tra le priorità per l'anno in corso sia l'esigenza di adoprarsi affinché le regole di assegnazione e impiego dei finanziamenti del Fondo europeo della difesa corrispondessero alle aspettative italiane di sviluppo di una base industriale europea solida, in cui le capacità dell'industria italiana della difesa potessero trovare adeguato spazio, sia l'opportunità di sostenere l'operazione EUNAVFOR MED connotandola maggiormente quale strumento di sicurezza marittima e di contrasto delle attività che costituissero una minaccia alla stabilità internazionale;
   negli ultimi 3 mesi la situazione è completamente mutata, dal punto di vista sia squisitamente economico – con l'allentamento del Patto di stabilità e crescita e la comunicazione della Commissione europea sugli aiuti di Stato – sia sotto quello della situazione strategico militare, per l'avvio della missione IRINI di fronte alle coste libiche (su cui v. anche le dichiarazioni del Ministro Luigi Di Maio durante la seduta di interrogazioni a risposta immediata del 13 maggio 2020);
   è pertanto verosimile che la Commissione europea redigerà in tempi non lunghi un nuovo Programma di lavoro e – di conseguenza – lo stesso Governo presenterà alle Camere una nuova Relazione programmatica. Nelle more,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo. C. 875-1060-1702-2330/A.

NUOVO FASCICOLO
EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI

ART. 3.

  All'emendamento 3. 100, Art. 3, sostituire il capoverso comma 1 con il seguente:
  1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, ai fini della loro costituzione, devono ottenere il preventivo assenso del Ministro della difesa. Per le associazioni professionali a carattere sindacale tra appartenenti del Corpo della guardia di finanza l'assenso è rilasciato dal Ministro dell'economia e delle finanze.
0. 3. 100. 1. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

  All'emendamento 3. 100, Art. 3, capoverso comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: « Per le associazioni professionali a carattere sindacale riferite a personale di una o più Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza è accertato dal Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. ».
0. 3. 100. 3. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

  Nell'emendamento 3. 100, Art. 3, sostituire il capoverso comma 2 con il seguente:
  2. Il Ministro competente accerta, entro novanta giorni dalla data della richiesta di assenso preventivo, la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 2 e ne verifica la permanenza ogni tre anni. L'esito motivato dell'istruttoria è comunicato ai richiedenti, entro i successivi trenta giorni, con l'indicazione delle eventuali parti dello statuto incompatibili o contrastanti con i princìpi generali di cui all'articolo 2.
0. 3. 100. 2. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Costituzione delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

  1. In deroga a quanto previsto all'articolo 1475, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, codice dell'ordinamento militare, le associazioni professionali tra militari a carattere sindacale, entro e non oltre cinque giorni lavorativi dalla loro costituzione, depositano lo statuto presso il Ministero della difesa o, per le associazioni professionali a carattere sindacale tra appartenenti al Corpo della guardia di finanza, presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Il competente dicastero, accertata, entro e non oltre i sessanta giorni successivi, la sussistenza dei requisiti previsti dalla presente legge, ne dispone la trascrizione in apposito albo ai fini dell'esercizio delle attività previste dallo statuto e della raccolta dei contributi sindacali nelle forme previste Pag. 69dall'articolo 7. Non è consentito, nelle more del predetto procedimento, l'esercizio delle attività sindacali né la raccolta dei contributi sindacali.
  2. In caso di accertate previsioni statutarie in contrasto con le disposizioni vigenti, il Ministero ne dà tempestiva comunicazione all'associazione che può presentare, entro e non oltre dieci giorni e per iscritto, formali osservazioni. Entro e non oltre i successivi trenta giorni, il Ministero competente adotta il provvedimento finale.
  3. Le associazioni professionali tra militari a carattere sindacale comunicano entro e non oltre cinque giorni ogni successiva modifica statutaria al competente Ministero che ne valuta, ai sensi di quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2, la conformità ai requisiti previsti.
  4. In caso di successivo accertamento della perdita anche di uno solo dei requisiti o di violazione delle prescrizioni di legge, il Ministero competente ne dà tempestiva comunicazione all'associazione, che può presentare, entro e non oltre dieci giorni e per iscritto, le proprie osservazioni. Entro e non oltre i successivi trenta giorni, il Ministero competente adotta il provvedimento finale, informandone, nel caso di un provvedimento di cancellazione dall'albo di cui al comma 1, il Ministro della pubblica amministrazione.
  5. L'associazione incorsa nel provvedimento di cancellazione di cui al precedente comma decade dalle prerogative sindacali e non può esercitare alcuna delle attività previste. Conseguentemente, perdono efficacia le deleghe rilasciate dagli associati per il pagamento dei contributi sindacali ai sensi dell'articolo 7 della presente legge.
3. 100. La relatrice.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Requisiti per la costituzione e operatività)

  1. Al fine di svolgere la loro regolare attività, le associazioni sindacali dovranno procedere a registrazione in apposito elenco istituito presso il Ministero della Difesa. Contestualmente alla registrazione dovranno essere depositati l'atto costitutivo e lo statuto, oltre che ogni altro eventuale atto, con riguardo all'apparato organizzativo, al sistema di finanziamento, alle finalità, alle attività e alle modalità di funzionamento delle associazioni stesse.   2. È istituita presso il Ministero della difesa un'unità organizzativa preposta al monitoraggio del mantenimento dei requisiti previsti dalla presente legge da parte dei sindacati militari.
  3. Con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate la composizione e le modalità di funzionamento dell'unità di cui al comma 2, prevedendo la partecipazione di delegati del Ministro della difesa e di delegati del Ministro dell'economia e delle finanze.
  4. In caso di accertamento della perdita di anche uno solo dei requisiti o di violazione delle prescrizioni contenute nella presente legge, l'unità di cui al comma 1 trasmette comunicazione al Ministro della difesa ovvero al Ministro dell'economia e delle finanze che, verificato quanto sopra ne dà informazione al Ministro della pubblica amministrazione per i conseguenti provvedimenti di competenza.
  5. Per i sindacati militari riferiti al solo personale del Corpo della Guardia di finanza la comunicazione di cui al comma che precede viene effettuata dal Ministro dell'economia e delle finanze.
3. 1. Deidda, Ferro, Galantino.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Costituzione delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

  1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, si costituiscono Pag. 70liberamente secondo i principi e i limiti fissati dalla presente legge.
  2. Entro e non oltre cinque giorni lavorativi consecutivi dall'atto di costituzione, le associazioni devono depositare lo Statuto presso i rispettivi ministeri di competenza, che ne rilasciano idonea attestazione.
  3. Nel caso di accertamento di disposizioni statutarie in violazioni delle prescrizioni di cui alla presente legge, il Ministro competente avvisa in forma scritta l'associazione sindacale della necessità di adeguarsi alla normativa e in caso di mancata ottemperanza, entro novanta giorni, informa il ministro della pubblica amministrazione per i conseguenti provvedimenti di sua competenza.
3. 2. Del Monaco, Chiazzese, Aresta, D'Uva, Ermellino, Frusone, Giarrizzo, Iorio, Iovino, Misiti, Rizzo, Roberto Rossini, Giovanni Russo.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:
  1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sottopongono i propri Statuti al vaglio del Ministro della Difesa. Per le associazioni professionali a carattere sindacale tra appartenenti del Corpo della Guardia di Finanza il vaglio è effettuato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze.
3. 3. Orfini.

  Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Per le associazioni professionali a carattere sindacale riferite a personale di una o più Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza l'assenso è rilasciato dal Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
3. 4. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

  Sopprimere i commi 2 e 3.
3. 5. Orfini.

  Al comma 4, le parole da: revoca fino ad: articolo con le seguenti: con decreto motivato esclude l'Associazione come controparte sindacale.
3. 6. Orfini.

ART. 5.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Competenze delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

  1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari curano la tutela individuale e collettiva dei diritti e degli interessi dei propri rappresentati nelle materie di cui al comma 2, garantendone l'assolvimento dei compiti propri delle Forze armate e senza interferire con il regolare svolgimento dei servizi istituzionali.
  2. Sono di competenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari le materie afferenti:
   a) ai contenuti del rapporto di impiego del personale militare indicate agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;
   b) all'assistenza fiscale e consulenza relativamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali a favore dei propri iscritti;
   c) alla conservazione dei posti di lavoro durante il servizio militare, la qualificazione professionale, l'inserimento nell'attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare;
   d) alle provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermità contratte in servizio e per causa di servizio;
   e) all'integrazione del personale militare femminile;
   f) all'organizzazione delle sale convegno e delle mense; Pag. 71
   g) alle condizioni igienico-sanitarie sui luoghi di lavoro;
   h) alle condizioni di accasermamento del personale;
   i) alle attività culturali, assistenziali, ricreative e di promozione del benessere personale e dei familiari;

  3. È comunque esclusa dalla competenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari la trattazione di materie afferenti all'ordinamento militare, all'addestramento, alle operazioni, al settore logistico-operativo, al rapporto gerarchico-funzionale nonché all'impiego del personale in servizio.
  4. In relazione alle materie di cui al comma 2, le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, possono:
   a) presentare ai Ministeri competenti osservazioni e proposte sull'applicazione delle leggi e dei regolamenti e segnalare le iniziative di modifica da essi eventualmente ritenute opportune;
   b) stipulare accordi nazionali quadro con le amministrazioni dello Stato;
   c) essere ascoltati dalle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, secondo le norme dei rispettivi regolamenti;
   d) chiedere di essere ricevuti dai Ministri competenti, dagli organi di vertice delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, dai rappresentanti delle regioni e delle amministrazioni locali;
   e) intrattenere rapporti con organismi che svolgono analoga attività in altri Stati membri dell'Unione europea, con associazioni professionali nazionali, con associazioni di militari in servizio o in congedo o di pensionati e con le altre organizzazioni aventi finalità professionali o culturali, nonché con le organizzazioni sindacali del personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile.
5. 1. Ermellino, D'Uva, Del Monaco, Chiazzese, Aresta, Frusone, Giarrizzo, Iorio, Iovino, Misiti, Rizzo, Roberto Rossini, Giovanni Russo.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Competenze delle associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari)

  1. Le associazioni professionali a carattere militare rappresentano, promuovono, tutelano in ogni sede, sindacale, sociale, storica, giurisdizionale e amministrativa, gli interessi morali, economici, normativi, professionali, previdenziali e assistenziali degli appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare di ogni ruolo e categoria, nel rispetto del divieto di sciopero.
  2. I soggetti di cui al comma che precede partecipano all'attività di contrattazione, formulano pareri e proposte, trattano la tutela individuale e collettiva dei militari in relazione alle seguenti materie:
   a) trattamento economico fondamentale ed accessorio;
   b) la durata massima dell'orario di lavoro settimanale;
   c) licenze, aspettative e permessi;
   d) i criteri di massima per l'aggiornamento professionale ai fini dei servizi istituzionali e per la qualificazione professionale più in generale;
   e) l'alloggiamento del personale;
   f) attività assistenziali, culturali, ricreative, di promozione sociale nonché del benessere del personale e dei familiari;
   g) vigilanza sull'applicazione delle norme relativa alla sicurezza sul lavoro e alla tutela della salute;
   h) la condizione, il trattamento, la tutela di natura giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale e morale dei militari; Pag. 72
   i) la conservazione dei posti di lavoro durante la ferma breve o in caso di richiamo alle armi;
   j) il trattamento di fine servizio;
   k) l'inserimento nell'attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare;
   l) le provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermità contratte in servizio e per causa di servizio;
   m) i servizi erogati dalle sale convegno e delle mense;
   n) le condizioni igienico-sanitarie;
   o) l'integrazione del personale militare femminile;
   p) i criteri per l'istituzione di organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa e degli spacci, per lo sviluppo delle attività di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo, nonché per la gestione degli enti di assistenza del personale;
   q) l'istituzione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;
   r) le aspettative, i permessi e i distacchi sindacali;
   s) la contrattazione di IIo livello.

  2. Restano comunque escluse dalla competenza delle associazioni previste dalla presente legge le materie concernenti l'ordinamento, l'addestramento, le operazioni, il settore logistico-operativo, il rapporto gerarchico funzionale e l'impiego del personale.
5. 2. Deidda, Ferro, Galantino.

  Al comma 1, sopprimere la lettera f).
5. 3. Orfini.

ART. 6.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.
(Articolazioni periferiche)

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, gli statuti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari possono prevedere articolazioni periferiche di livello regionale o territoriale.   2. Gli statuti definiscono le competenze delle articolazioni periferiche, nei limiti dei rispettivi ambiti regionali o territoriali, nelle seguenti materie:
   a) informazione e consultazione degli iscritti;
   b) esercizio delle prerogative sindacali, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni, sulle misure di tutela della salute e sicurezza del personale militare nei luoghi di lavoro;
   c) rispetto e applicazione della contrattazione nazionale di comparto relazionandosi con l'amministrazione centrale di riferimento;
   d) formulazione di pareri e proposte agli organismi elettivi direttivi delle associazioni professionali a carattere sindacali tra militari.
6. 1. (Nuova formulazione) La relatrice.

  Al comma 1, sostituire le parole: definendone l'ambito territoriale di operatività con le seguenti: a livello non inferiore a quello regionale o paritetico.
6. 2. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

ART. 7.

  Al comma 5, sostituire le parole: di esercizio, con la seguente: preventivo.

Pag. 73

  Conseguentemente, al medesimo comma sopprimere le parole da:, nonché depositati fino alla fine del comma.
7. 1. Frusone, Ermellino, D'Uva, Del Monaco, Chiazzese, Aresta, Giarrizzo, Iorio, Iovino, Misiti, Rizzo, Roberto Rossini, Giovanni Russo.

ART. 8.

  Al comma 1 sostituire le parole: nei corpi di polizia, con le seguenti: nelle Forze di polizia.

  Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. È eleggibile il personale militare in servizio purché in possesso dei seguenti requisiti: non avere riportato condanne per delitti non colposi o sanzioni disciplinari di stato; non essere imputato in procedimenti penali per delitti non colposi.
8. 1. Frusone, Ermellino, D'Uva, Del Monaco, Chiazzese, Aresta, Giarrizzo, Iorio, Iovino, Misiti, Rizzo, Roberto Rossini, Giovanni Russo.

  Sostituire il comma 2, con il seguente:
  2. Ai fini dell'eleggibilità alle cariche di cui al comma 1 i militari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
   a) non aver riportato condanne per delitti non colposi o sanzioni disciplinari di stato;
   b) non essere sottoposto a misure cautelari personali;
   c) non trovarsi in stato di sospensione dall'impiego o di aspettativa;
   d) non essere imputato in un procedimento penale per alcuno dei delitti non colposi contemplati dagli articoli 51 e 407 dei codice di procedura penale nonché dal libro secondo del titolo secondo del codice penale nonché dagli articoli 215 e 234 del codice penale militare di pace;
   e) non essere frequentatore dei corsi di formazione di base.
8. 2. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Non possono iscriversi ad associazioni professionali a carattere sindacale tra militari né ricoprirne le cariche elettive i militari che ricoprono i gradi di vertice di cui agli articoli 25, 32 e 40 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e il Comandante generale del Corpo della guardia di finanza.
8. 3. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

  Al comma 3, primo periodo, la parola: quattro è sostituita dalla seguente: tre.
8. 4. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

  Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.
8. 5. Orfini.

  Sostituire il comma 4, con il seguente:
  4. Alle associazioni professionali di carattere sindacale sono riconosciuti:
   a) distacchi sindacali assegnati nel numero stabilito dal Regolamento di cui all'articolo 16, comma 3 sulla base della effettiva rappresentanza del personale;
   b) permessi sindacali assegnati nel numero stabilito dal Regolamento di cui all'articolo 16, comma 3 sulla base della effettiva rappresentanza del personale.
8. 6. Orfini.

Pag. 74

  Al comma 4, la parola: cinque è sostituita dalla seguente: quattro.
8. 7. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

ART. 9.

  Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 9.
(Svolgimento dell'attività a carattere sindacale e delega al Governo per la disciplina dell'esercizio dei diritti sindacali da parte del personale impiegato in luogo di operazioni)

  1. I rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari svolgono le attività sindacali fuori dell'orario di servizio.
  2. Ai fini dello svolgimento dell'attività sindacale, alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 13 sono riconosciuti distacchi e permessi sindacali retribuiti nonché permessi e aspettativa sindacale non retribuiti.
  3. Con la contrattazione di cui all'articolo 11, è fissato:
   a) il contingente massimo di distacchi autorizzabili per ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare, nonché il numero massimo annuo di permessi retribuiti per i rappresentanti delle associazioni rappresentative;
   b) la misura dei permessi e delle aspettative sindacali non retribuiti che possono essere concesse ai rappresentanti sindacali.

  4. La ripartizione tra le associazioni sindacali militari del contingente dei distacchi sindacali e dei permessi retribuiti è effettuata con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione in proporzione al grado di rappresentatività accertata ai sensi dell'articolo 13 della presente legge.   5. Le richieste di distacco o di aspettativa sindacale non retribuita sono presentate dalle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative alla Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare cui appartiene il personale interessato che, accertati i requisiti oggettivi previsti dalla presente legge, provvedono, entro il termine massimo di trenta giorni dalla richiesta, a darne comunicazione al Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero della difesa o, per il personale della Guardia di finanza, al Ministero dell'economia e delle finanze, per i conseguenti provvedimenti di stato.
  6. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari possono procedere alla revoca dei distacchi e delle aspettative in ogni momento, comunicandola alla Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento, nonché al Ministero della difesa o al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della funzione pubblica per i provvedimenti di conseguenza. Le variazioni ai distacchi e alle aspettative devono essere comunicate entro il 31 gennaio di ogni anno.
  7. È vietato l'utilizzo in forma compensativa della ripartizione dei distacchi, nonché l'utilizzo degli stessi in forma frazionata.
  8. Nessun militare in servizio può essere posto in distacco o in aspettativa sindacale non retribuita per più di cinque volte e ogni distacco o aspettativa sindacale non retribuita può avere una durata massima di tre anni e deve essere intervallato da almeno tre anni di servizio effettivo.
  9. I dirigenti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 13 che intendono fruire dei permessi sindacali di cui al presente articolo devono darne comunicazione scritta al proprio comandante, individuato nell'autorità deputata alla concessione della licenza, almeno cinque giorni prima e in casi eccezionali almeno 48 ore prima, tramite l'associazione di appartenenza avente titolo. Il predetto comandante autorizza il permesso sindacale salvo che non ostino prioritarie Pag. 75e improcrastinabili esigenze di servizio e venga garantita la regolare funzionalità del servizio.
  10. È vietata ogni forma di cumulo dei permessi sindacali, giornalieri o orari.
  11. L'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali di cui al presente articolo deve essere certificata entro tre giorni all'autorità individuata ai sensi del comma 10 da parte della associazione professionale a carattere sindacale tra militari che ha richiesto ed utilizzato il permesso.
  12. I permessi sindacali di cui al presente articolo sono equiparati al servizio. Tenuto conto della specificità delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, i permessi sono autorizzati in misura corrispondente al turno di servizio giornaliero e non possono superare mensilmente per ciascun rappresentante sindacale nove turni giornalieri di servizio.
  13. Per i permessi sindacali retribuiti di cui al presente articolo, è corrisposto il trattamento economico corrispondente a quello di servizio, con esclusione delle indennità e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.
  14. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare le particolari limitazioni all'esercizio dell'attività a carattere sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente, secondo il seguente principio e criterio direttivo: consentire l'esercizio e la tutela dei diritti sindacali del personale militare salvaguardando le preminenti esigenze di funzionalità, sicurezza e prontezza operativa correlate alle specifiche operazioni militari.
  15. Il decreto legislativo di cui al comma 14 è adottato su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della funzione pubblica, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato e sentite le associazioni professionali a carattere sindacale rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13, da rendersi nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 14 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.
9. 100. La relatrice.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:
  1. Sono autorizzate riunioni, durante l'orario di servizio, nel limite di dodici ore annue, salvo ulteriori incrementi eventualmente previsti dalla contrattazione, previa comunicazione ai comandanti delle unità o dei reparti interessati da parte delle rappresentanze unitarie di base. Le modalità di tempo e di luogo per lo svolgimento delle riunioni sono concordate con i comandanti al fine di renderle compatibili con le esigenze di istituto e di servizio. È vietato limitare, direttamente o indirettamente, lo svolgimento delle attività Pag. 76sindacali e di verifica previste dalla normativa vigente. I comandanti o i responsabili di unità devono garantire il rispetto del diritto sindacale di riunione.;

  Conseguentemente:
   sopprimere il comma 2;
   al comma 3, sostituire le parole: dentro tre mesi con le seguenti: entro sei mesi.
9. 1. Iorio, Giarrizzo, Frusone, Ermellino, D'Uva, Del Monaco, Chiazzese, Aresta, Iovino, Misiti, Rizzo, Roberto Rossini, Giovanni Russo.

  Al comma 1, sopprimere le parole da: fuori dell'orario di servizio, fino a: articolo 10.
9. 2. Orfini.

  Al comma 1, dopo la parola: autorizzati, aggiungere le seguenti: dai comandanti delle unità o dei reparti interessati.
9. 3. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

  Al comma 3, sostituire la parola: tre con la seguente: sei.
9. 4. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 3, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.
9. 5. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

ART. 10.

  Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:
   a) anche in uniforme, nei locali dell'amministrazione o in locali diversi messi gratuitamente a disposizione dalla stessa per lo svolgimento delle consuete attività funzionali.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: dieci ore annue individuali, con le seguenti: dodici ore annue individuali e comunque nel limite massimo complessivo di cui all'articolo 9, comma 1,.
10. 1. Iovino, Iorio, Giarrizzo, Frusone, Ermellino, D'Uva, Del Monaco, Chiazzese, Aresta, Misiti, Rizzo, Roberto Rossini, Giovanni Russo.

  Al comma 2, dopo le parole: previa comunicazione, aggiungere le seguenti: con almeno cinque giorni di anticipo.
10. 2. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. I comandanti o i responsabili di unità, a qualsiasi livello, devono garantire il rispetto dei diritti sindacali e favorire l'esercizio delle funzioni.
10. 3. Deidda, Ferro, Galantino.

ART. 11.

  Al comma 1, sostituire le parole: di settore, con le seguenti: di comparto.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: La medesima procedura si applica alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare negli ambiti riservati all'amministrazione di appartenenza, per tutto il personale militare in servizio e in particolare con l'osservanza delle disposizioni di cui al Pag. 77decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 e all'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.
   ai commi 2 e 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: dei corpi di polizia, con le seguenti: delle Forze di polizia;
   al comma 4, lettera b), sostituire le parole: per i corpi di polizia, con le seguenti: per le Forze di polizia.
11. 1. Misiti, Iovino, Iorio, Giarrizzo, Frusone, Ermellino, D'Uva, Del Monaco, Chiazzese, Aresta, Rizzo, Roberto Rossini, Giovanni Russo.

  Al comma 5, dopo le parole: in quanto compatibili, aggiungere le seguenti: limitatamente al periodo transitorio necessario all'adozione dei decreti legislativi di cui all'articolo 16.
11. 2. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Formano oggetto di concertazione l'impiego del personale, qualora esso investe le materie di contrattazione nonché i criteri generali relativi ai trasferimenti di autorità del personale, alle licenze, alle aspettative ed ai permessi.
11. 3. Orfini.

ART. 12.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 12.
(Obblighi delle amministrazioni)

  1. Le iniziative, che modificano il rapporto d'impiego del personale militare in servizio, in particolare con riferimento alle direttive interne di Forza armata o di Forza di polizia ad ordinamento militare di appartenenza, ovvero le direttive di carattere generale, direttamente o indirettamente riguardanti la condizione lavorativa, incluse nelle materie di cui all'articolo 5, comma 2, della presente legge, sono negoziate tra le amministrazioni competenti e le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale.
  2. Le iniziative, di cui al comma 1, sono disciplinate secondo le modalità concordate nell'ambito degli accordi di contrattazione previsti dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 e dall'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.
12. 1. Misiti, Rizzo, Iovino, Iorio, Giarrizzo, Frusone, Ermellino, D'Uva, Del Monaco, Chiazzese, Aresta, Roberto Rossini, Giovanni Russo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le amministrazioni del Ministero della difesa e del Ministero dell'economia e delle finanze pongono a disposizione delle Associazioni sindacali a carattere militare idonei locali presso le caserme per l'espletamento delle attività al fine di consentire il corretto esercizio delle relazioni sindacali.
12. 2. Orfini.

ART. 13.

  All'emendamento 13.100, dopo le parole: della forza effettiva complessiva della Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare, aggiungere le seguenti: e al due per cento della forza effettiva di ogni categoria.
0. 13. 100. 1. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

  All'emendamento 13.100, dopo le parole: in ragione della singola forza armata o forza di polizia a ordinamento militare, Pag. 78 aggiungere le seguenti:; in via transitoria, limitatamente ai primi tre anni dalla data in vigore della presente legge, le quote percentuali di cui al presente articolo sono ridotte di un punto.
0. 13. 100. 2. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

  Al comma 1, sostituire le parole: almeno pari al 5 per cento della forza effettiva complessiva della Forza armata o del Corpo di polizia ad ordinamento militare e al 3 per cento della forza effettiva di ogni categoria, con le seguenti: almeno pari al 4 per cento della forza effettiva complessiva della Forza armata o della Forza di polizia ad ordinamento militare. Qualora l'associazione professionale a carattere sindacale sia invece costituita da militari appartenenti a due o più Forze armate o Forze di polizia ad ordinamento militare, la stessa dovrà avere una rappresentatività in misura non inferiore al 3 per cento della forza effettiva, in ragione della singola Forza armata o Forza di polizia ad ordinamento militare,.
13. 100. La relatrice.

  Al comma 1, sostituire la parola: 5 con la seguente: 4.

  Conseguentemente, al medesimo comma sostituire la parola: 3 con la seguente: 2.
13. 2. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

  Al comma 1 sostituire le parole da: iscritti almeno pari al 5 per cento fino a: ogni categoria, rilevata con le seguenti: mille iscritti, rilevati.
13. 3. Dall'Osso.

  Al comma 1, sostituire le parole: almeno pari al 5 per cento della forza effettiva complessiva della Forza armata o del corpo di polizia ad ordinamento militare e al 3 per cento della forza effettiva di ogni categoria con le seguenti: almeno pari al 3 per cento della forza effettiva complessiva della Forza armata o del corpo di polizia ad ordinamento militare.
13. 4. Deidda, Ferro, Galantino.

  Al comma 1, sostituire le parole: al 3 per cento della forza effettiva di ogni categoria con le seguenti: per i sindacati interforze, quando raggiungono un numero di iscritti almeno pari al 3 per cento della somma delle forze effettive delle Forze Armate o dei Corpi di Polizia ad ordinamento militare eventualmente rappresentate nel sindacato medesimo,.
13. 5. Orfini.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, di natura interforze, le percentuali di cui al periodo precedente sono tutte ridotte di un punto.
13. 6. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

ART. 14.

  Al comma 1, dopo la parola: elettive, aggiungere la seguente: direttive.

  Conseguentemente:
   alla lettera a), sopprimere le parole: della correttezza formale e i doveri e sopprimere, in fine, le parole da:, dal grado fino a: istituzionale;
   alla lettera d), sostituire le parole: ai corpi di polizia, con le seguenti: alle Forze di polizia.
14. 1. Roberto Rossini, Rizzo, Misiti, Iovino, Iorio, Giarrizzo, Frusone, Ermellino, D'Uva, Del Monaco, Chiazzese, Aresta, Giovanni Russo.

Pag. 79

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  2. Sono vietati gli atti in qualsiasi modo diretti a condizionare o limitare l'esercizio dell'attività dei militari che ricoprono cariche sindacali.

  3. Nel periodo in cui il delegato rimane in carica è sospesa la normale redazione della documentazione caratteristica.
14. 2. Deidda, Ferro, Galantino.

  Aggiungere in fine i seguenti articoli:

Art. 14-bis.
(Distacchi sindacali)

  1. È previsto un limite massimo dei distacchi sindacali autorizzabili a favore del personale di ciascuna Forza Armata o Forza di polizia a ordinamento militare.

  2. Alla ripartizione degli specifici contingenti complessivi dei distacchi sindacali di cui al comma 1 tra le organizzazioni sindacali del personale maggiormente rappresentative sul piano nazionale, provvede il Ministro della Difesa, sentite le organizzazioni sindacali interessate, entro il primo trimestre di ciascun quadriennio, La ripartizione è effettuata in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale alle rispettive Amministrazioni, accertate per ciascuna delle citate organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione.

  3. Le richieste di distacco sindacale sono presentate dalle organizzazioni sindacali nazionali aventi titolo alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato, le quali curano gli adempimenti istruttori – acquisendo per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso del Ministero per la funzione pubblica – ed emanano il decreto di distacco sindacale entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. L'assenso del Ministero per la funzione pubblica – finalizzato esclusivamente all'accertamento dei requisiti di cui al comma 4 ed alla verifica del rispetto dello specifico contingente e relativo riparto di cui al precedente comma 2 – è considerato acquisito qualora il Ministero per la funzione pubblica non provveda entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ciascun distacco sindacale in atto; possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca è comunicata alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato ed al Ministero per la funzione pubblica, che adottano i conseguenziali provvedimenti nel solo caso di revoca.

  4. Possono essere autorizzati distacchi sindacali, nell'ambito di ciascun contingente indicato nei commi 1 e 2, soltanto in favore rispettivamente dei dipendenti delle Forze Armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, che ricoprono cariche di dirigenti sindacali in seno agli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2.

  5. I periodi di distacco per motivi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario. I predetti periodi sono retribuiti con esclusione dei compensi e delle indennità per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.

Art. 14-ter.
(Permessi sindacali)

  1. Per l'espletamento del loro mandato, i militari che ricoprono cariche di dirigenti sindacali in seno agli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali aventi titolo alla contrattazione decentrata, nonché i dirigenti sindacali che, pur avendone titolo, non sono collocati in distacco sindacale ai sensi dell'articolo che precede, possono fruire di permessi sindacali con le modalità e nei limiti di quanto previsto dai commi successivi.Pag. 80
  2. Il limite massimo del monte ore annuo dei permessi sindacali retribuiti autorizzabili a favore del personale di ciascuna Forza armata o Forza di polizia ad ordinamento militare è determinato con decreto ai sensi dell'articolo 17 comma 3 lettera b) della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministero della Difesa, entro 120 dall'entrata in vigore della presente legge. In riferimento a quanto indicato nel comma 7, i rispettivi monti ore annui dei permessi sindacali sono rapportati in turni giornalieri di servizio.
  3. Alla ripartizione degli specifici monti ore annui complessivi di permessi sindacali indicati nel comma 2 tra le organizzazioni sindacali del personale maggiormente rappresentative sul piano nazionale, provvedono, nell'ambito di ciascuna Forza Armata o di polizia ad ordinamento militare, le Amministrazioni di appartenenza del personale interessato, sentite le rispettive organizzazioni sindacali aventi titolo entro il primo trimestre di ciascun anno. Nella ripartizione del monte ore dei permessi sindacali in ciascuna Forza la quota pari al 10 per cento è attribuita in parti uguali a tutte le predette organizzazioni sindacali e la parte restante è attribuita alle medesime organizzazioni sindacali in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale alle rispettive Amministrazioni, accertate per ciascuna delle citate organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione.
  4. Oltre ai permessi sindacali di cui ai commi 2 e 3, tenuto conto della specificità delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze Armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, in favore del personale di cui al comma 1, possono essere autorizzati ulteriori permessi sindacali retribuiti, non computabili nel contingente complessivo di cui ai medesimi commi 2 e 3, esclusivamente per la partecipazione a riunioni sindacali su convocazione dell'Amministrazione.
  5. I dirigenti sindacali che intendono fruire dei permessi sindacali di cui al presente articolo devono darne comunicazione scritta almeno tre giorni prima ed in casi eccezionali almeno 24 ore prima, tramite la struttura sindacale di appartenenza avente titolo. L'Amministrazione autorizza il permesso sindacale salvo che non ostino eccezionali e motivate esigenze di servizio. È vietata ogni forma di cumulo dei permessi sindacali, giornalieri o orari.
  6. L'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali di cui al presente articolo deve essere certificata entro tre giorni al dirigente dell'ufficio di appartenenza del dipendente in permesso sindacale da parte della organizzazione sindacale che ha richiesto ed utilizzato il permesso. Il predetto dirigente provvederà ad informare il capo del personale.
  7. I permessi sindacali di cui al presente articolo sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione. Tenuto conto della specificità delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze Armate e delle Forza di polizia ad ordinamento militare, essi sono autorizzati in misura corrispondente al turno di servizio giornaliero e non possono superare mensilmente per ciascun dirigente sindacale nove turni giornalieri di servizio.
  8. I permessi sindacali di cui al presente articolo sono retribuiti, con esclusione delle indennità e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.

Art. 14-quater.
(Aspettative e permessi sindacali non retribuiti)

  1. I militari che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi delle proprie organizzazioni sindacali possono fruire di aspettative sindacali non retribuite.
  2. Le richieste di aspettative sindacali di cui al comma 1 sono presentate dalle organizzazioni sindacali aventi titolo alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato, le quali curano gli Pag. 81adempimenti istruttori – acquisendo per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso del Ministero per la funzione pubblica – ed emanano il decreto di aspettativa entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. L'assenso del Ministero competente – finalizzato esclusivamente all'accertamento dei requisiti soggettivi – è considerato acquisito qualora lo stesso non provveda entro trenta giorni dalla data della ricezione della richiesta. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ciascuna aspettativa sindacale in atto; possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca è comunicata alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato ed al Ministero per la funzione pubblica, che adottano i conseguenziali provvedimenti nel solo caso di revoca.
  3. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 14-ter possono usufruire – con le modalità di cui ai commi 5, 6 e 7 del medesimo articolo 14-ter – di permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a congressi e convegni di natura sindacale nonché alle riunioni degli organi collegiali statutari, nazionali, centrali e periferici, delle rispettive organizzazioni sindacali, oltre i rispettivi monti ore annuali di cui ai commi 2 e 3 del citato articolo 14-ter.
14. 01. Deidda, Ferro, Galantino.

ART. 15.

  Sopprimere il comma 3.
15. 1. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

  Aggiungere in fine i seguenti commi:
  3-bis. Nelle unità e reparti centrali e periferici delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare è concesso ai sindacati ed associazioni sindacali tra militari l'uso gratuito di appositi spazi per l'affissione di giornali murali, notiziari, circolari, manifesti e altri scritti o stampati conformi alle disposizioni generali sulla stampa e concernenti notizie esclusivamente sindacali, in locali distinti da quelli in cui è generalmente ammesso il pubblico.

  3-ter. A ciascuno dei sindacati a carattere nazionale, maggiormente rappresentativi, è altresì concesso, nella sede centrale, regionale, provinciale o territoriale, l'uso gratuito di un locale e delle relative utenze, da adibire ad ufficio sindacale, tenuto conto delle disponibilità obiettive, secondo le modalità determinate dall'amministrazione e sentiti i sindacati.
15. 2. Deidda, Ferro, Galantino.

ART. 16.

  Al comma 1, sostituire le parole: entro tre mesi, con le seguenti: entro sei mesi.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   «c-bis) semplificare e rendere più efficienti le procedure di contrattazione del comparto sicurezza e difesa, attraverso la previsione di un primo livello di negoziazione nel quale regolare gli aspetti comuni a tutte le Forze armate e Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché un secondo livello attraverso cui regolare gli aspetti più caratteristici delle singole Forze armate e Forze di polizia ad ordinamento militare, ivi compresi la distribuzione della retribuzione accessoria e di produttività;»;
   al comma 4, sostituire le parole: entro tre mesi, con le seguenti: entro sei mesi;
   al comma 4, sostituire le parole: corpo di polizia, con le seguenti: Forza di polizia.
16. 1. Aresta, Roberto Rossini, Rizzo, Misiti, Iovino, Iorio, Giarrizzo, Frusone, Ermellino, D'Uva, Del Monaco, Chiazzese, Giovanni Russo.

Pag. 82

  Al comma 1, sostituire la parola: tre con la seguente: sei.
16. 2. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

  Al comma 3, sostituire la parola: centoventi con la seguente: centocinquanta.
16. 3. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

  Sopprimere il comma 4.
16. 4. Deidda, Ferro, Galantino.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 3, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.
16. 5. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Procedure di raffreddamento e conciliazione)

  1. Le controversie particolarmente complesse sono sottoposte a procedura di raffreddamento e di conciliazione da definire nell'ambito di codici di autoregolamentazione adottati dalle associazioni in accordo con le autorità di riferimento di cui all'articolo 3, comma 1, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I soggetti incaricati di svolgere le procedure di cui al presente comma sono:
   a) in caso di conflitto sindacale di rilievo nazionale, i ministri competenti per la Forza armata o Forza di polizia ad ordinamento militare;
   b) in caso di conflitto di livello regionale o territoriale, il Comando Regione Militare di Forza armata, il Comando Legione competente o ente di livello equiparato individuato con decreto del Ministro della Difesa per l'Arma dei Carabinieri, il Comando Legione competente o ente di livello equiparato individuato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per il Corpo della Guardia di finanza, nonché con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per il Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera.

  2. Nel caso di controversia nazionale, i Ministri competenti per la Forza armata o Forza di polizia ad ordinamento militare, ovvero le autorità politiche da essi delegate, entro un termine di tre giorni lavorativi decorrente dalla comunicazione scritta che chiarisca le motivazioni e gli obiettivi della formale richiesta di procedura conciliativa, provvedono a convocare le parti in controversia al fine di tentare la conciliazione. I medesimi soggetti possono chiedere alle parti notizie e chiarimenti per l'utile conduzione del tentativo di conciliazione. Il tentativo deve esaurirsi entro l'ulteriore termine di tre giorni lavorativi dall'apertura del confronto, decorso il quale si considera comunque espletato.
  3. Con le medesime procedure e modalità di cui al comma precedente, nel caso di livello regionale o territoriale, i soggetti di cui alle lettere a) e b), comma 1, provvedono alla convocazione delle parti per l'espletamento del tentativo di conciliazione entro un termine di tre giorni lavorativi. Il tentativo deve esaurirsi entro l'ulteriore termine di cinque giorni dall'apertura del confronto.
  4. Il tentativo di conciliazione si considera altresì esplicato ove i soggetti di cui al comma 3 non abbiano provveduto a convocare le parti in controversia entro il Pag. 83termine stabilito per la convocazione, decorrente dalla formale comunicazione scritta della richiesta di avvio della procedura.
  5. Il periodo di espletamento della procedura conciliativa, prevista al comma 2, ha durata massima di sei giorni lavorativi consecutivi, decorrenti dalla comunicazione di cui al comma 4. La procedura disciplinata al comma 3 ha una durata massima di otto giorni lavorativi consecutivi.
  6. Del tentativo di conciliazione di cui al comma 1 viene redatto verbale che, sottoscritto dalle parti, è inviato allo Stato Maggiore della Forza armata o Forza di polizia ad ordinamento militare interessata dalla procedura medesima.
  7. Se la conciliazione riesce, il verbale indica le motivazioni. In caso di esito negativo, il verbale riporta le ragioni del mancato accordo e le parti si riterranno libere di procedere nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge e del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.   8. Nel tentativo di conciliazione, di cui al presente articolo, le parti possono essere assistite da soggetti di comprovata competenza tecnico giuridica. Le amministrazioni della Forza armata o Forza di polizia ad ordinamento militare interessate dalla procedura, individuano i soggetti di cui al presente comma tra il personale militare in servizio presso l'amministrazione medesima.
16. 01. Aresta, Roberto Rossini, Rizzo, Misiti, Iovino, Iorio, Giarrizzo, Frusone, Ermellino, D'Uva, Del Monaco, Chiazzese, Giovanni Russo.

ART. 17.

  All'emendamento 17.100, Art. 17, sopprimere il capoverso comma 3.
0. 17. 100. 1. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

  All'emendamento 17.100, Art. 17, sostituire il capoverso comma 4 con il seguente:
  4. Per i procedimenti giurisdizionali amministrativi di cui al comma 2, l'importo del contributo unificato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, è pari a quello, eventualmente dovuto, per analoghe controversie, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

  Conseguentemente:
   all'Art. 17, sopprimere i capoversi commi 5, 6 e 7;
   sopprimere l'Art. 17-bis.
0. 17. 100. 2. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

  All'emendamento 17.100, Art. 17, capoverso comma 5, primo periodo, sostituire le parole: è consegnata o spedita con le seguenti: è notificata tramite posta elettronica certificata, sottoscritta digitalmente, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni, oppure.
0. 17. 100. 3. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

  All'emendamento 17.100, Art. 17, capoverso comma 5, primo periodo, dopo la parola: copia aggiungere la seguente: digitale.
0. 17. 100. 4. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

  All'emendamento 17.100, Art. 17, capoverso comma 6, secondo periodo, dopo la parola: fissa aggiungere le seguenti: nei successivi trenta giorni.
0. 17. 100. 5. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

Pag. 84

  All'emendamento 17.100, Art. 17, capoverso comma 7, sostituire il primo periodo con il seguente: « Se la conciliazione esperita ai sensi dei commi 4, 5 e 6 riesce, viene redatto separato processo verbale che riporta il contenuto dell'accordo. Detto atto, sottoscritto dalle parti e dal Presidente della Commissione di conciliazione, costituisce titolo esecutivo. ».
0. 17. 100. 6. Aresta.

  All'emendamento 17. 100, Art. 17-bis, capoverso comma 3, lettera a), sostituire le parole da: scelto fino alla fine della lettera, con le seguenti: scelto tra gli iscritti nell'elenco appositamente istituito presso i citati Ministeri e comprendente magistrati, avvocati iscritti all'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinnanzi le giurisdizioni superiori o professori universitari in materie giuridiche. Tale incarico di presidente è svolto a titolo gratuito e non dà luogo ad alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate;.
*0. 17. 100. 7. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

  All'emendamento 17. 100, Art. 17-bis, capoverso comma 3, lettera a), sostituire le parole da: scelto fino alla fine della lettera, con le seguenti: scelto tra gli iscritti nell'elenco appositamente istituito presso i citati Ministeri e comprendente magistrati, avvocati iscritti all'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinnanzi le giurisdizioni superiori o professori universitari in materie giuridiche. Tale incarico di presidente è svolto a titolo gratuito e non da luogo ad alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate;.
*0. 17. 100. 8. Maria Tripodi.

  All'emendamento 17. 100, Art. 17-bis, capoverso comma 3, lettera b), primo periodo dopo le parole: composte da aggiungere la seguente: due; e dopo le parole: ordinamento militare di riferimento e da aggiungere la seguente: due.
0. 17. 100. 9. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

  Sostituirlo con i seguenti:

Art. 17.
(Giurisdizione)

  1. Sono riservate alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie promosse nell'ambito disciplinato dalla presente legge, anche quando la condotta antisindacale incide sulle prerogative dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari.
  2. I giudizi in questa materia sono soggetti al rito abbreviato di cui all'articolo 119, codice del processo amministrativo, con le relative norme di attuazione, di cui agli allegati 1 e 2 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
  3. All'articolo 119, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo la lettera m-sexies), è aggiunta la seguente: «  m-septies) i provvedimenti che si assumono lesivi di diritti sindacali del singolo militare o dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari che li rappresenti».
  4. Per le controversie nelle materie di cui alla presente legge, la parte ricorrente è tenuta al versamento, indipendentemente dal valore della causa, del contributo unificato di importo fisso di cui all'articolo 13, comma 6-bis, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. Se la controversia è relativa a condotte antisindacali consistenti in diniego ingiustificato dei diritti e delle prerogative sindacali di cui alla presente legge, l'associazione professionale a carattere sindacale tra militari legittimata ad agire ai sensi del comma 2 può promuovere un previo tentativo di conciliazione presso la commissione individuata ai sensi dell'articolo 17-bis. Pag. 85
  5. La richiesta del tentativo di conciliazione di cui al comma 4, sottoscritta da chi ha la rappresentanza legale dell'associazione stessa, è consegnata o spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla commissione di conciliazione competente, che ne cura l'invio di copia all'articolazione della Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare interessata. La richiesta deve precisare:
   a) denominazione e sede dell'associazione, nonché nome del legale rappresentante e indicazione dell'atto statutario che gli conferisce i poteri rappresentativi;
   b) luogo dove è sorta la controversia;
   c) esposizione dei fatti e delle ragioni posti a fondamento della pretesa.

  6. L'articolazione della Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare interessata dalla controversia deposita presso la commissione di conciliazione, entro dieci giorni dal ricevimento della copia della richiesta, una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto. Entro i dieci giorni successivi a tale deposito, la commissione fissa la comparizione dell'associazione e dell'articolazione dell'amministrazione interessata per il tentativo di conciliazione. Dinanzi alla commissione per l'associazione professionale a carattere sindacale tra militari deve presenziare il legale rappresentante ovvero altro militare ad essa appartenente appositamente delegato. Non è ammessa la partecipazione di soggetti non appartenenti all'associazione stessa.
  7. Se la conciliazione esperita ai sensi dei commi 4, 5 e 6 riesce, viene redatto separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti della commissione di conciliazione. Se non si raggiunge l'accordo, la medesima controversia può costituire oggetto di ricorso avanti al giudice amministrativo ai sensi dei commi 1 e 2.
  8. Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari è attribuita legittimazione attiva in giudizio in sede civile, penale e amministrativa quando sussiste interesse diretto in relazione alle materie di competenza di cui all'articolo 5 della presente legge.

Art. 17-bis.
(Procedure di conciliazione)

  1. È istituita presso il Ministero della difesa, senza oneri e nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, la commissione centrale di conciliazione per la risoluzione in via bonaria delle controversie individuate dall'articolo 17, comma 4, della presente legge aventi rilievo nazionale. Per la conciliazione di tali controversie riferite al personale della Guardia di finanza è istituita analoga commissione presso il Ministero dell'economia e delle finanze.
  2. Sono altresì istituite, presso unità organizzative di livello non inferiore a quello regionale o paritetico delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, senza oneri e nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, almeno cinque commissioni periferiche di conciliazione, per la risoluzione in via bonaria delle controversie individuate dall'articolo 17, comma 4, della presente legge aventi rilievo locale.
  3. Le commissioni di cui ai commi 1 e 2, le cui modalità di costituzione e funzionamento sono definite con regolamento ai sensi della legge 23 agosto 1988 n. 400 da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono:
   a) presiedute, con funzione di garanzia, da un presidente nominato con decreto del Ministro della difesa o, per le commissioni riferite al personale della Guardia di finanza, dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, scelto tra magistrati, avvocati iscritti all'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinnanzi le giurisdizioni superiori o professori universitari in materie giuridiche;
   b) composte da appartenenti alla Forza armata o Forza di polizia a ordinamento Pag. 86militare di riferimento e da militari individuati nell'ambito dei propri iscritti dalle associazioni considerate rappresentative ai sensi dell'articolo 13 della presente legge. I militari appartenenti alle commissioni di conciliazione svolgono tale attività per servizio e sono individuati, con incarico non esclusivo, fra coloro che sono impiegati nell'ambito della Regione amministrativa sede della commissione di cui sono componenti.

  4. Per promuovere il tentativo di conciliazione, la parte ricorrente è tenuta al versamento, con modalità da definirsi con il regolamento di cui al comma 3, di un contributo pari ad euro 155,00 per le procedure di cui al comma 1 e pari ad euro 105,00 per le procedure di cui al comma 2.
17. 100. La relatrice.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 17.
(Giurisdizione)

  1. Sono assoggettate alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie promosse nell'ambito disciplinato dalla presente legge, anche quando la condotta antisindacale incida non solo sulle prerogative dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari ricorrente ma anche su situazioni giuridiche soggettive di carattere individuale, comprese le pretese di natura patrimoniale consequenziale.   2. I giudizi in questa materia sono soggetti al rito abbreviato di cui all'articolo 119, codice del processo amministrativo, con le relative norme di attuazione, di cui agli allegati 1 e 2 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.  
  3. All'articolo 119, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo la lettera m-sexies), è aggiunta la seguente: «m-septies) i provvedimenti che si assumono lesivi di diritti sindacali del singolo militare o dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari che li rappresenti. ».
  4. Le controversie di cui al comma precedente, devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, possono essere risolte, su istanza unilaterale delle parti interessate, mediante arbitrato rituale di diritto ai sensi degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile.   
  5. Per le controversie nelle materie di cui alla presente legge, la parte ricorrente è tenuta al versamento, indipendentemente dal valore della causa, di un contributo unificato in misura fissa pari a euro seicentocinquanta.   
  6. Gli onorari liquidati dal Collegio arbitrale non possono, in ogni caso, essere superiori alla metà di quelli previsti dalle tabelle dei parametri forensi, allegate al decreto ministeriale 10 marzo 2014 n. 55, e successive modificazioni.
17. 1. Aresta, Roberto Rossini, Rizzo, Misiti, Iovino, Iorio, Giarrizzo, Frusone, Ermellino, D'Uva, Del Monaco, Chiazzese, Giovanni Russo.

  Al comma 3 sostituire le parole: di cui ai commi 1 e 2 con le seguenti: di cui al comma 2.
17. 2. Deidda, Ferro, Galantino.

  Al comma 3 sostituire il primo periodo con il seguente: In deroga all'articolo 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le controversie di cui al comma 1 del presente articolo sono attribuite alla giurisdizione degli organi giurisdizionali militari. Le controversie di cui al comma 2 del presente articolo sono attribuite alla giurisdizione ordinaria.
17. 4. Orfini.

  Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: Si applica il rito abbreviato, di cui all'articolo 119 del Titolo V del Libro Quarto e le relative Norme di attuazione, di cui agli Allegati 1 e 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, Pag. 87n. 104, recante il codice del processo amministrativo.
17. 3. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma:
  3-bis. Per i procedimenti giurisdizionali amministrativi di cui al comma 3, l'importo del contributo unificato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, è pari a quello, eventualmente dovuto, per analoghe controversie, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
17. 5. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

ART. 18.

  Al comma 2, sopprimere le parole da: e comunque, fino alla fine del periodo.

  Conseguentemente:
   sostituire il comma 3, con il seguente:
  « 3. Allo scopo di garantire una piena funzionalità della presente legge e dell'effettiva capacità di operare da parte delle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, il Governo entro due anni dalla promulgazione può adottare uno o più decreti correttivi. »;
   sopprimere il comma 4.
18. 1. Giovanni Russo, Aresta, Roberto Rossini, Rizzo, Misiti, Iovino, Iorio, Giarrizzo, Frusone, Ermellino, D'Uva, Del Monaco, Chiazzese.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. In via transitoria, limitatamente ai primi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la quota percentuale di iscritti prevista dal comma 1 dell'articolo 13 è ridotta al 2 per cento mentre la percentuale relativa alla forza effettiva di ogni categoria è ridotta all'1 per cento.
18. 2. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e, per i sindacati interforze, è ridotta al 2 per cento.
18. 3. Orfini.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. Al fine di garantire e agevolare la nascita e la regolare costituzione delle associazioni sindacali di cui alla presente legge, il dato del 3 per cento relativo alla rappresentatività di cui all'articolo 13, verrà calcolato a decorrere dal terzo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge.
18. 4. Deidda, Ferro, Galantino.

Pag. 88

ALLEGATO 3

Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo. C. 875-1060-1702-2330/A.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI APPROVATI

ART. 3.

  All'emendamento 3. 100, Art. 3, capoverso comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «Per le associazioni professionali a carattere sindacale riferite a personale di una o più Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza l'accertamento è svolto dal Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.».
0. 3. 100. 3. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Costituzione delle associazioniprofessionali a carattere sindacale tra militari)

  1. In deroga a quanto previsto all'articolo 1475, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, codice dell'ordinamento militare, le associazioni professionali tra militari a carattere sindacale, entro e non oltre cinque giorni lavorativi dalla loro costituzione, depositano lo statuto presso il Ministero della difesa o, per le associazioni professionali a carattere sindacale tra appartenenti al Corpo della guardia di finanza, presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Il competente dicastero, accertata, entro e non oltre i sessanta giorni successivi, la sussistenza dei requisiti previsti dalla presente legge, ne dispone la trascrizione in apposito albo ai fini dell'esercizio delle attività previste dallo statuto e della raccolta dei contributi sindacali nelle forme previste dall'articolo 7. Non è consentito, nelle more del predetto procedimento, l'esercizio delle attività sindacali né la raccolta dei contributi sindacali.
  2. In caso di accertate previsioni statutarie in contrasto con le disposizioni vigenti, il Ministero ne dà tempestiva comunicazione all'associazione che può presentare, entro e non oltre dieci giorni e per iscritto, formali osservazioni. Entro e non oltre i successivi trenta giorni, il Ministero competente adotta il provvedimento finale.
  3. Le associazioni professionali tra militari a carattere sindacale comunicano entro e non oltre cinque giorni ogni successiva modifica statutaria al competente Ministero che ne valuta, ai sensi di quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2, la conformità ai requisiti previsti.
  4. In caso di successivo accertamento della perdita anche di uno solo dei requisiti o di violazione delle prescrizioni di legge, il Ministero competente ne dà tempestiva comunicazione all'associazione, che può presentare, entro e non oltre dieci giorni e per iscritto, le proprie osservazioni. Entro e non oltre i successivi trenta giorni, il Ministero competente adotta il provvedimento finale, informandone, nel caso di un provvedimento di cancellazione dall'albo di cui al comma 1, il Ministro della pubblica amministrazione.Pag. 89
  5. L'associazione incorsa nel provvedimento di cancellazione di cui al precedente comma decade dalle prerogative sindacali e non può esercitare alcuna delle attività previste. Conseguentemente, perdono efficacia le deleghe rilasciate dagli associati per il pagamento dei contributi sindacali ai sensi dell'articolo 7 della presente legge.
3. 100. La relatrice.

ART. 5.

  Sostituirlo con il seguente:

«Art. 5.
(Competenze delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

  1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, curano la tutela individuale e collettiva dei diritti e degli interessi dei propri rappresentati nelle materie di cui al comma 2, garantendone l'assolvimento dei compiti propri delle Forze Armate e senza interferire con il regolare svolgimento dei servizi istituzionali.

  2. Sono di competenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari le materie afferenti:
   a) ai contenuti del rapporto di impiego del personale militare indicate agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;
   b) all'assistenza fiscale e consulenza relativamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali a favore dei propri iscritti;
   c) all'inserimento nell'attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare;
   d) alle provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermità contratte in servizio e per causa di servizio;
   e) alle pari opportunità;
   f) alle prerogative sindacali, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni, sulle misure di tutela della salute e sicurezza del personale militare nei luoghi di lavoro;
   g) agli spazi e alle attività culturali, assistenziali, ricreative e di promozione del benessere personale e dei familiari.

  3. È comunque esclusa dalla competenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari la trattazione di materie afferenti all'ordinamento militare, all'addestramento, alle operazioni, al settore logistico-operativo, al rapporto gerarchico-funzionale nonché all'impiego del personale in servizio.
  4. In relazione alle materie di cui al comma 2, le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, possono:
   a) presentare ai Ministeri competenti osservazioni e proposte sull'applicazione delle leggi e dei regolamenti e segnalare le iniziative di modifica da essi eventualmente ritenute opportune;
   b) essere ascoltati dalle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, secondo le norme dei rispettivi regolamenti;
   c) chiedere di essere ricevuti dai ministri competenti, dagli organi di vertice delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare.»
5.1. (Nuova formulazione) Ermellino, D'Uva, Del Monaco, Chiazzese, Aresta, Frusone, Giarrizzo, Iorio, Iovino, Misiti, Rizzo, Roberto Rossini, Giovanni Russo.

ART. 6.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.
(Articolazioni periferiche)

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, gli statuti delle associazioni Pag. 90professionali a carattere sindacale tra militari possono prevedere articolazioni periferiche di livello regionale o territoriale.
  2. Gli statuti definiscono le competenze delle articolazioni periferiche, nei limiti dei rispettivi ambiti regionali o territoriali, nelle seguenti materie:
   a) informazione e consultazione degli iscritti;
   b) esercizio delle prerogative sindacali, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni, sulle misure di tutela della salute e sicurezza del personale militare nei luoghi di lavoro;
   c) rispetto e applicazione della contrattazione nazionale di comparto relazionandosi con l'amministrazione centrale di riferimento;
   d) formulazione di pareri e proposte agli organismi elettivi direttivi delle associazioni professionali a carattere sindacali tra militari.
6. 1. (Nuova formulazione) La relatrice.

ART. 7.

  Al comma 5, sostituire le parole: di esercizio, con la seguente: preventivo.

  Conseguentemente, al medesimo comma sopprimere le parole da:, nonché depositati fino alla fine del comma.
7. 1. Frusone, Ermellino, D'Uva, Del Monaco, Chiazzese, Aresta, Giarrizzo, Iorio, Iovino, Misiti, Rizzo, Roberto Rossini, Giovanni Russo.

ART. 8.

  Al comma 1 sostituire le parole: corpi di polizia, con le seguenti: Forze di polizia.

  Conseguentemente sostituire il comma 2 con il seguente:
  «2. È eleggibile il personale militare in servizio che non si trovi in stato di sospensione dall'impiego o di aspettativa non sindacale e che non sia impiegato in funzioni di comando obbligatorio o incarico equipollente per l'avanzamento al grado superiore, in attribuzione specifica o che non rivesta l'incarico di comandante di Corpo, che non risulti frequentatore o allievo delle scuole o delle accademie militari, purché in possesso dei seguenti requisiti: non avere riportato condanne per delitti non colposi o sanzioni disciplinari di stato; non essere imputato in procedimenti penali per delitti non colposi.»
8.1. (Nuova formulazione) Frusone, Ermellino, D'Uva, Del Monaco, Chiazzese, Aresta, Giarrizzo, Iorio, Iovino, Misiti, Rizzo, Roberto Rossini, Giovanni Russo.

ART. 9.

  Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 9.
(Svolgimento dell'attività a carattere sindacale e delega al Governo per la disciplina dell'esercizio dei diritti sindacali da parte del personale impiegato in luogo di operazioni)

  1. I rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari svolgono le attività sindacali fuori dell'orario di servizio.
  2. Ai fini dello svolgimento dell'attività sindacale, alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 13 sono riconosciuti distacchi e permessi sindacali retribuiti nonché permessi e aspettativa sindacale non retribuiti.
  3. Con la contrattazione di cui all'articolo 11, è fissato:
   a) il contingente massimo di distacchi autorizzabili per ciascuna Forza armata e Pag. 91Forza di polizia a ordinamento militare, nonché il numero massimo annuo di permessi retribuiti per i rappresentanti delle associazioni rappresentative;
   b) la misura dei permessi e delle aspettative sindacali non retribuiti che possono essere concesse ai rappresentanti sindacali.

  4. La ripartizione tra le associazioni sindacali militari del contingente dei distacchi sindacali e dei permessi retribuiti è effettuata con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione in proporzione al grado di rappresentatività accertata ai sensi dell'articolo 13 della presente legge.
  5. Le richieste di distacco o di aspettativa sindacale non retribuita sono presentate dalle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative alla Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare cui appartiene il personale interessato che, accertati i requisiti oggettivi previsti dalla presente legge, provvedono, entro il termine massimo di trenta giorni dalla richiesta, a darne comunicazione al Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero della difesa o, per il personale della Guardia di finanza, al Ministero dell'economia e delle finanze, per i conseguenti provvedimenti di stato.
  6. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari possono procedere alla revoca dei distacchi e delle aspettative in ogni momento, comunicandola alla Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento, nonché al Ministero della difesa o al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della funzione pubblica per i provvedimenti conseguenti. Le variazioni ai distacchi e alle aspettative devono essere comunicate entro il 31 gennaio di ogni anno.
  7. È vietato l'utilizzo in forma compensativa della ripartizione dei distacchi, nonché l'utilizzo degli stessi in forma frazionata.
  8. Nessun militare in servizio può essere posto in distacco o in aspettativa sindacale non retribuita per più di cinque volte e ogni distacco o aspettativa sindacale non retribuita può avere una durata massima di tre anni e deve essere intervallato da almeno tre anni di servizio effettivo.
  9. I dirigenti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 13 che intendono fruire dei permessi sindacali di cui al presente articolo devono darne comunicazione scritta al proprio comandante, individuato nell'autorità deputata alla concessione della licenza, almeno cinque giorni prima e in casi eccezionali almeno 48 ore prima, tramite l'associazione di appartenenza avente titolo. Il predetto comandante autorizza il permesso sindacale salvo che non ostino prioritarie e improcrastinabili esigenze di servizio e venga garantita la regolare funzionalità del servizio.
  10. È vietata ogni forma di cumulo dei permessi sindacali, giornalieri o orari.
  11. L'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali di cui al presente articolo deve essere certificata entro tre giorni all'autorità individuata ai sensi del comma 9 da parte della associazione professionale a carattere sindacale tra militari che ha richiesto ed utilizzato il permesso.
  12. I permessi sindacali di cui al presente articolo sono equiparati al servizio. Tenuto conto della specificità delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, i permessi sono autorizzati in misura corrispondente al turno di servizio giornaliero e non possono superare mensilmente per ciascun rappresentante sindacale nove turni giornalieri di servizio.
  13. Per i permessi sindacali retribuiti di cui al presente articolo, è corrisposto il trattamento economico corrispondente a quello di servizio, con esclusione delle indennità e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.
  14. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto Pag. 92legislativo per disciplinare le particolari limitazioni all'esercizio dell'attività a carattere sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente, secondo il seguente principio e criterio direttivo: consentire l'esercizio e la tutela dei diritti sindacali del personale militare salvaguardando le preminenti esigenze di funzionalità, sicurezza e prontezza operativa correlate alle specifiche operazioni militari.
  15. Il decreto legislativo di cui al comma 14 è adottato su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della funzione pubblica, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato e sentite le associazioni professionali a carattere sindacale rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13, da rendersi nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 14 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.
9. 100. La relatrice.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 3, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.
9. 5. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

ART. 10.

  Al comma 2, dopo le parole: previa comunicazione, aggiungere le seguenti: con almeno cinque giorni di anticipo.
10. 2. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

ART. 11.

  Al comma 1, sostituire le parole: di settore, con le seguenti: di comparto.

  E, al medesimo comma, aggiungere, infine, il seguente periodo: «La medesima procedura si applica alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare negli ambiti riservati all'amministrazione di appartenenza, per tutto il personale militare in servizio e in particolare con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 e all'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95»;

Pag. 93

  Conseguentemente:
   ai commi 2 e 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: dei corpi di polizia, con le seguenti: delle Forze di polizia;
   al comma 3, lettera a), dopo le parole: Il capo di Stato Maggiore della Difesa aggiungere le seguenti: o suo rappresentante, accompagnato dai Capi di Stato Maggiore delle Forze Armate o loro rappresentanti;
   al comma 4, lettera b), sostituire le parole: per i corpi di polizia, con le seguenti: per le Forze di polizia.
11.1.  (Nuova formulazione) Misiti, Iovino, Iorio, Giarrizzo, Frusone, Ermellino, D'Uva, Del Monaco, Chiazzese, Aresta, Rizzo, Roberto Rossini, Giovanni Russo.

ART. 13.

  Al comma 1, sostituire le parole: almeno pari al 5 per cento della forza effettiva complessiva della Forza armata o del Corpo di polizia ad ordinamento militare e al 3 per cento della forza effettiva di ogni categoria, con le seguenti: almeno pari al 4 per cento della forza effettiva complessiva della Forza armata o della Forza di polizia ad ordinamento militare. Qualora l'associazione professionale a carattere sindacale sia invece costituita da militari appartenenti a due o più Forze armate o Forze di polizia ad ordinamento militare, la stessa dovrà avere una rappresentatività in misura non inferiore al 3 per cento della forza effettiva, in ragione della singola Forza armata o Forza di polizia ad ordinamento militare,.
13. 100. La relatrice.

ART. 14.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: obblighi di comando, aggiungere le seguenti: le attribuzioni specifiche di servizio e, per il personale della Marina, d'imbarco;

  Conseguentemente:
   alla lettera c), dopo le parole: in territorio estero, aggiungere le seguenti: singolarmente, fatte salve le esigenze delle unità di appartenenza;
   alla lettera d), sostituire le parole: ai corpi di polizia, con le seguenti: alle forze di polizia;
   alla medesima lettera d), dopo le parole: vita militare, aggiungere le seguenti: nei limiti previsti dalla presente legge e nelle materie di cui all'articolo 5.
14.1.  (Nuova formulazione) Roberto Rossini, Rizzo, Misiti, Iovino, Iorio, Giarrizzo, Frusone, Ermellino, D'Uva, Del Monaco, Chiazzese, Aresta, Giovanni Russo.

ART. 16.

  Al comma 1, sostituire le parole: entro tre mesi, con le seguenti: entro sei mesi.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
  «c-bis) semplificare e rendere più efficienti le procedure di contrattazione del comparto sicurezza e difesa, attraverso la previsione di un primo livello di negoziazione nel quale regolare gli aspetti comuni a tutte le Forze armate e Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché un secondo livello attraverso cui regolare gli aspetti più caratteristici delle singole Forze armate e Forze di polizia ad ordinamento militare, ivi compresi la distribuzione della retribuzione accessoria e di produttività;»;
   al comma 4, sostituire le parole: entro tre mesi, con le seguenti: entro sei mesi;Pag. 94
   al comma 4, sostituire le parole: corpo di polizia, con le seguenti: Forza di polizia.
16. 1. Aresta, Roberto Rossini, Rizzo, Misiti, Iovino, Iorio, Giarrizzo, Frusone, Ermellino, D'Uva, Del Monaco, Chiazzese, Giovanni Russo.

  Al comma 3, sostituire la parola: centoventi con la seguente: centocinquanta.
16. 3. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 3, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.
16. 5. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

ART. 17.

  All'emendamento 17.100, Art. 17, capoverso comma 5, primo periodo, sostituire le parole: è consegnata o spedita con le seguenti: è notificata tramite posta elettronica certificata, sottoscritta digitalmente, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni, oppure.
0. 17. 100. 3. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

  All'emendamento 17.100, Art. 17, capoverso comma 5, primo periodo, dopo la parola: copia aggiungere la seguente: digitale.
0. 17. 100. 4. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

  All'emendamento 17.100, Art. 17, capoverso comma 6, secondo periodo, dopo la parola: fissa aggiungere le seguenti: nei successivi trenta giorni.
0. 17. 100. 5. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

  All'emendamento 17.100, Art. 17, capoverso comma 7, sostituire il primo periodo con i seguenti: Se la conciliazione esperita ai sensi dei commi 4, 5 e 6 riesce, viene redatto separato processo verbale che riporta il contenuto dell'accordo. Detto atto, sottoscritto dalle parti e dal Presidente della Commissione di conciliazione, costituisce titolo esecutivo.
0. 17. 100. 6. Aresta.

  All'emendamento 17. 100, Art. 17-bis, capoverso comma 3, lettera a), sostituire le parole da: scelto fino alla fine della lettera, con le seguenti: scelto tra gli iscritti nell'elenco appositamente istituito presso i citati Ministeri e comprendente magistrati, avvocati iscritti all'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinnanzi le giurisdizioni superiori o professori universitari in materie giuridiche. Tale incarico di presidente è svolto a titolo gratuito e non dà luogo ad alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate;
*0. 17. 100. 7. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

  All'emendamento 17. 100, Art. 17-bis, capoverso comma 3, lettera a), sostituire le parole da: scelto fino alla fine della lettera, con le seguenti: scelto tra gli iscritti nell'elenco appositamente istituito presso i citati Ministeri e comprendente magistrati, Pag. 95avvocati iscritti all'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinnanzi le giurisdizioni superiori o professori universitari in materie giuridiche. Tale incarico di presidente è svolto a titolo gratuito e non da luogo ad alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate;
*0. 17. 100. 8. Maria Tripodi.

  Sostituirlo con i seguenti:

Art. 17.
(Giurisdizione)

  1. Sono riservate alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie promosse nell'ambito disciplinato dalla presente legge, anche quando la condotta antisindacale incide sulle prerogative dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari.
  2. I giudizi in questa materia sono soggetti al rito abbreviato di cui all'articolo 119, codice del processo amministrativo, con le relative norme di attuazione, di cui agli allegati 1 e 2 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
   3. All'articolo 119, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo la lettera m-sexies), è aggiunta la seguente: «m-septies) i provvedimenti che si assumono lesivi di diritti sindacali del singolo militare o dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari che li rappresenti».
   4. Per le controversie nelle materie di cui alla presente legge, la parte ricorrente è tenuta al versamento, indipendentemente dal valore della causa, del contributo unificato di importo fisso di cui all'articolo 13, comma 6-bis, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. Se la controversia è relativa a condotte antisindacali consistenti in diniego ingiustificato dei diritti e delle prerogative sindacali di cui alla presente legge, l'associazione professionale a carattere sindacale tra militari legittimata ad agire ai sensi del comma 2 può promuovere un previo tentativo di conciliazione presso la commissione individuata ai sensi dell'articolo 17-bis.
   5. La richiesta del tentativo di conciliazione di cui al comma 4, sottoscritta da chi ha la rappresentanza legale dell'associazione stessa, è consegnata o spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla commissione di conciliazione competente, che ne cura l'invio di copia all'articolazione della Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare interessata. La richiesta deve precisare:
   a) denominazione e sede dell'associazione, nonché nome del legale rappresentante e indicazione dell'atto statutario che gli conferisce i poteri rappresentativi;
   b) luogo dove è sorta la controversia;
   c) esposizione dei fatti e delle ragioni posti a fondamento della pretesa.

  6. L'articolazione della Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare interessata dalla controversia deposita presso la commissione di conciliazione, entro dieci giorni dal ricevimento della copia della richiesta, una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto. Entro i dieci giorni successivi a tale deposito, la commissione fissa la comparizione dell'associazione e dell'articolazione dell'amministrazione interessata per il tentativo di conciliazione. Dinanzi alla commissione per l'associazione professionale a carattere sindacale tra militari deve presenziare il legale rappresentante ovvero altro militare ad essa appartenente appositamente delegato. Non è ammessa la partecipazione di soggetti non appartenenti all'associazione stessa.
   7. Se la conciliazione esperita ai sensi dei commi 4, 5 e 6 riesce, viene redatto separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti della commissione di conciliazione. Se non si raggiunge l'accordo, la medesima controversia può costituire oggetto di ricorso avanti al giudice amministrativo ai sensi dei commi 1 e 2.Pag. 96
   8. Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari è attribuita legittimazione attiva in giudizio in sede civile, penale e amministrativa quando sussiste interesse diretto in relazione alle materie di competenza di cui all'articolo 5 della presente legge.

Art. 17-bis.
(Procedure di conciliazione)

  1. È istituita presso il Ministero della difesa, senza oneri e nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, la commissione centrale di conciliazione per la risoluzione in via bonaria delle controversie individuate dall'articolo 17, comma 4, della presente legge aventi rilievo nazionale. Per la conciliazione di tali controversie riferite al personale della Guardia di finanza è istituita analoga commissione presso il Ministero dell'economia e delle finanze.
   2. Sono altresì istituite, presso unità organizzative di livello non inferiore a quello regionale o paritetico delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, senza oneri e nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, almeno cinque commissioni periferiche di conciliazione, per la risoluzione in via bonaria delle controversie individuate dall'articolo 17, comma 4, della presente legge aventi rilievo locale.
   3. Le commissioni di cui ai commi 1 e 2, le cui modalità di costituzione e funzionamento sono definite con regolamento ai sensi della legge 23 agosto 1988 n. 400 da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono:
   a) presiedute, con funzione di garanzia, da un presidente nominato con decreto del Ministro della difesa o, per le commissioni riferite al personale della Guardia di finanza, dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, scelto tra magistrati, avvocati iscritti all'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinnanzi le giurisdizioni superiori o professori universitari in materie giuridiche;
   b) composte da appartenenti alla Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento e da militari individuati nell'ambito dei propri iscritti dalle associazioni considerate rappresentative ai sensi dell'articolo 13 della presente legge. I militari appartenenti alle commissioni di conciliazione svolgono tale attività per servizio e sono individuati, con incarico non esclusivo, fra coloro che sono impiegati nell'ambito della Regione amministrativa sede della commissione di cui sono componenti.

  4. Per promuovere il tentativo di conciliazione, la parte ricorrente è tenuta al versamento, con modalità da definirsi con il regolamento di cui al comma 3, di un contributo pari ad euro 155,00 per le procedure di cui al comma 1 e pari ad euro 105,00 per le procedure di cui al comma 2.
17. 100. La relatrice.