CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 19 maggio 2020
370.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Conversione in legge del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020 (C. 2471 Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera b), sostituire le parole: tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2020 con le seguenti: tra il 1o ottobre e il 15 novembre 2020;
   b) alla lettera c), sostituire le parole: 27 luglio 2020 con le seguenti: 11 agosto 2020;
   c) alla lettera d) sostituire le parole: cinque anni e tre mesi con le seguenti: cinque anni e quattro mesi e sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: quarantacinque giorni.
1. 1. Sisto, Calabria, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 15 settembre con le seguenti: 15 ottobre.
1. 2. Magi.

  Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera b), dopo le parole 15 dicembre 2020 aggiungere le seguenti: e, in deroga all'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, sono esonerati dalla presentazione delle sottoscrizioni di cui al medesimo articolo i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare presso la Camera dei deputati ovvero il Senato della Repubblica ovvero presso un Consiglio regionale alla data di entrata in vigore del presente decreto; per le altre liste di candidati il numero delle sottoscrizioni è ridotto a un quarto. In tali casi, la presentazione della lista deve essere sottoscritta dal Presidente o dal segretario del partito o gruppo politico;
   b) alla lettera d), dopo le parole: nei sei giorni ulteriori; aggiungere le seguenti: e, in deroga alle disposizioni contenute nelle leggi elettorali delle regioni interessate, sono esonerati dalla presentazione delle sottoscrizioni previste dalle medesime per l'elezione dei consigli regionali e dei presidenti di regione i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare presso la Camera dei deputati ovvero il Senato della Repubblica ovvero presso un Consiglio regionale alla data di entrata in vigore del presente decreto; per le altre liste di candidati il numero delle sottoscrizioni è ridotto a un quarto. In tali casi, la presentazione della lista deve essere sottoscritta dal Presidente o dal segretario del partito o gruppo politico;
1. 3. Marco Di Maio, Bendinelli.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ad eccezione delle elezioni per il rinnovo degli organi delle circoscrizioni dei comuni in cui il mandato del sindaco e del consiglio comunale scade nel 2021, che sono inserite nel turno annuale ordinario dell'anno 2021, di cui Pag. 16all'articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182;
1. 4. Mancini, Madia, Ceccanti, Orfini, Piccoli Nardelli, Prestipino, Francesco Silvestri, Nobili, Giachetti, Marco Di Maio, Fassina, Daga, Baldino.

  Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
   c-bis) in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 79, della legge 7 aprile 2014, n. 56, le elezioni dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali in scadenza tra il mese di agosto e il mese di dicembre dell'anno 2020 si svolgono contestualmente entro novanta giorni dalla data di svolgimento delle elezioni comunali; la durata del mandato degli organi elettivi provinciali è prorogata fino al relativo rinnovo;.
1. 5. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
   c-bis) in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 79, della legge 7 aprile 2014, n. 56, le elezioni dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali in scadenza nel 2020 si svolgono contestualmente entro novanta giorni dalla data di svolgimento delle elezioni comunali, prorogando la durata del relativo mandato fino al rinnovo degli organi;
1. 6. Prisco, Donzelli, Silvestroni.

  Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
   c-bis) in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 79, della legge 7 aprile 2014, n. 56, le elezioni dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali in scadenza nel 2020 si svolgono entro novanta giorni dalle elezioni dei consigli comunali. Conseguentemente, il mandato degli organi provinciali è prorogato fino al loro rinnovo.
1. 7. Baldino, Ceccanti, Marco Di Maio, Fornaro, Magi.

  Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
   c-bis) in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 79, della legge 7 aprile 2014, n. 56, le elezioni dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali in scadenza tra il mese di agosto e il mese di dicembre dell'anno 2020 si svolgono contestualmente il 31 gennaio 2021; la durata del mandato dei relativi organi elettivi provinciali è prorogata fino a tale data;.
1. 8. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 1 dopo la lettera c), inserire la seguente:
   c-bis) in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 79, della legge 7 aprile 2014, n. 56, le elezioni dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali in scadenza nel 2020 si svolgono il 31 gennaio 2021, prorogando la durata del relativo mandato fino al rinnovo degli organi fino a tale data.
1. 9. Prisco, Donzelli, Silvestroni.

  Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) su parere del dipartimento di prevenzione sanitaria regionale, le regioni a statuto ordinario, i cui organi elettivi sono in scadenza entro il 2 agosto 2020, possono procedere regolarmente all'indizione delle elezioni in ottemperanza all'articolo 5, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, nel rispetto delle misure di distanziamento sociale previste per il contenimento del contagio da Covid-19.
1. 10. Stefani, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Tonelli, Vinci.

Pag. 17

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: nei sessanta giorni, fino alla fine della lettera, con le seguenti: in una delle otto domeniche precedenti la nuova scadenza del mandato o nei sessanta giorni successivi al termine della durata del mandato. La data di svolgimento delle elezioni, nell'ambito di tale arco temporale, è stabilita dal Presidente della regione, d'intesa con il Ministro della salute.

  Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  1-bis. Al fine di garantire la massima rappresentatività, in considerazione della presente situazione emergenziale, ai fini delle consultazioni elettorali di cui alla lettera d) del comma 1 è disposta:
   a) la riduzione del 50 per cento del numero delle sottoscrizioni necessarie, sulla base delle disposizioni elettorali vigenti, per la presentazione di tutte le liste, circoscrizionali o regionali, di candidati alla Presidenza della Giunta regionale e ai Consigli regionali in caso di perdurare della situazione emergenziale COVID-19;
   b) l'esenzione dall'obbligo di raccolta delle sottoscrizioni previste dalle disposizioni elettorali vigenti per le liste di candidati che abbiano ottenuto una dichiarazione di collegamento con partiti o movimenti già rappresentati nel Consiglio regionale al momento dell'indizione delle elezioni. A tale fine la dichiarazione rilasciata dal Capogruppo dovrà pervenire entro il termine finale di presentazione delle sottoscrizioni previsto dalle disposizioni elettorali vigenti;
   c) l'esenzione dall'obbligo di raccolta delle sottoscrizioni previste dalle disposizioni elettorali vigenti per le liste di candidati espressione di partiti rappresentati in una o in entrambe le Camere, comprese le componenti politiche costituite all'interno del gruppo misto;
   d) l'estensione delle disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) agli adempimenti relativi alle elezioni amministrative per il rinnovo dei consigli comunali ove il procedimento preveda sottoscrizioni per la presentazione delle liste.

  1-ter. Al fine di garantire l'efficacia delle misure di contenimento del contagio da Covid-19, con particolare riferimento alle necessità di rispettare la distanza interpersonale e di evitare assembramenti, soprattutto in luoghi chiusi, tutte le pubbliche amministrazioni, compresi gli uffici giudiziari, competenti all'emissione di atti, certificati e comunque ogni documento utile alle varie fasi del procedimento elettorale, trasmettono quanto di loro competenza, qualora l'interessato ne faccia richiesta, a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo del medesimo.
1. 11. Silli, Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Sorte.

  Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: sessanta con la seguente: novanta.
1. 12. Magi.

  Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Durante gli ultimi tre mesi del mandato e fino alle relative elezioni, gli organi di cui al periodo precedente adottano gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili.
1. 13. Sisto, Calabria, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. In considerazione dell'eccezionalità della situazione determinata dall'emergenza sanitaria, che non rende praticabile con le misure di distanziamento sociale la raccolta di firme per la presentazione delle liste elettorali, e al fine di garantire il diritto di elettorato attivo e passivo, in base a criteri di rappresentatività reale delle forze politiche, l'esenzione dalla raccolta di sottoscrizioni previsto nelle leggi elettorali delle regioni, le Pag. 18cui elezioni sono disciplinate dal presente decreto, è esteso anche ai partiti nazionali che siano in possesso dei requisiti per l'esonero dalla raccolta delle firme per le elezioni europee in base all'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, o che risultino formalmente collegate con un partito politico europeo rappresentato nel Parlamento europeo con un proprio gruppo parlamentare indipendentemente se abbiano conseguito eletti sul territorio nazionale.
1. 14. Magi.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. In considerazione dell'eccezionalità della situazione determinata dall'emergenza sanitaria, che non rende praticabile con le misure di distanziamento sociale la raccolta di sottoscrizioni per la presentazione delle liste elettorali, e al fine di garantire il diritto di elettorato attivo e passivo, il Governo acquisisce un'intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o un parere sull'esenzione o la diminuzione del numero di sottoscrizioni previsto nelle leggi elettorali regionali limitatamente alle elezioni di cui al comma 1, lettera d).
1. 15. Magi.

  Sopprimere il comma 2.
*1. 16. Baldino, Ceccanti, Marco Di Maio, Fornaro, Magi.
*1. 17. Prisco, Donzelli, Silvestroni.
*1. 18. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Per le medesime considerazioni di cui ai commi 1 e 2 e allo scopo di favorire un più agile ed efficace svolgimento delle operazioni di autenticazione relative alle consultazioni elettorali previste dal presente articolo, all'articolo 14, comma 1, secondo periodo, della legge 21 marzo 1990, n. 53, le parole: «i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco», sono sostituite dalle seguenti: «gli avvocati che comunichino la propria disponibilità all'ordine professionale, i consiglieri regionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della regione, al presidente della provincia e al sindaco».
1. 19. Vinci.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine di garantire l'adozione e l'attuazione delle misure necessarie a fronteggiare la situazione emergenziale, nel caso previsto dal comma 2, le giunte e i consigli regionali e comunali mantengono, sino allo svolgimento della consultazione elettorale, tutti i poteri loro attribuiti, siano essi di ordinaria o di straordinaria amministrazione, anche in deroga alle previsioni degli statuti.
1. 20. Silli, Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Sorte.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Protocollo di sicurezza per lo svolgimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020)

  1. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, i ministeri competenti emanano, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un Protocollo di sicurezza Pag. 19per lo svolgimento delle consultazioni elettorali che individui le modalità operative e precauzionali per assicurare il ritiro delle tessere elettorali scadute o smarrite, il controllo degli accessi ai seggi con le risorse umane e strumentali disponibili, la predisposizione dei dispositivi sanitari per la prevenzione del contagio presso ogni sezione elettorale, al fine di prevenire situazioni di assembramento e condizioni di contiguità sociale.
1. 01. Amitrano, Baldino, Alaimo, Elisa Tripodi, Sabrina De Carlo, Dieni.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure in materia di elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero)

  1. All'articolo 14, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «il 31 dicembre 2021», sono sostituite dalle seguenti: «il 31 luglio 2021».
  2. Al fine di introdurre, in via sperimentale, modalità di espressione del voto elettronico anche in riferimento alle elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero:
   a) all'articolo 1, comma 627, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la parola «europee» sono inserite le seguenti: «, per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES)»;
   b) con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sono stabilite le modalità di sperimentazione del voto elettronico per le prossime elezioni di rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero.
1. 02. Siragusa, Baldino, Alaimo, Elisa Tripodi, Sabrina De Carlo, Dieni.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure eccezionali in materia di cauzione per il deposito delle liste)

  1. In deroga a quanto stabilito dalle disposizioni legislative vigenti, per le elezioni regionali e comunali che si terranno nell'anno 2020, partiti, movimenti o gruppi politici organizzati iscritti nel registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al momento della convocazione dei comizi elettorali, per la presentazione delle liste di candidati in occasione di consultazioni per l'elezione del presidente della regione, del consiglio regionale, del sindaco e del consiglio comunale, in luogo delle sottoscrizioni, possono depositare una cauzione pecuniaria. L'entità della cauzione è stabilita con decreto del Presidente della regione per le elezioni regionali e con decreto del Ministro dell'interno per quelle comunali. Con tali decreti sono fissati anche i casi e le modalità di rimborso della cauzione.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai partiti, movimenti o gruppi politici organizzati non iscritti nel registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, costituiti in gruppo consiliare nei consigli regionali o comunali chiamati al rinnovo.
  3. Ove necessario, le regioni adeguano le proprie leggi elettorali entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.Pag. 20
  4. Restano in vigore eventuali forme di esenzione dalla raccolta delle sottoscrizioni già disposte dalle singole normative elettorali regionali.
1. 03. Sisto, Calabria, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Proroga del termine di trasmissione del rendiconto dei partiti e movimenti politici di cui all'articolo 9, comma 4 della legge 6 luglio 2012, n. 96)

  1. In considerazione della situazione epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, il termine previsto dall'articolo 9, comma 4, della legge 6 luglio 2012, n. 96, entro cui i rappresentanti legali o i tesorieri dei partiti e dei movimenti politici sono tenuti a trasmettere il rendiconto, gli allegati e i relativi atti alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, è prorogato al 15 settembre 2020.
1. 04. Sisto, Gregorio Fontana, Calabria, Milanato, Sarro, Tartaglione.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Semplificazione in materia di autenticazione delle sottoscrizioni)

  1. All'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, al secondo periodo, le parole: «che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco» sono soppresse.
1. 05. Sisto, Calabria, Milanato, Sarro, Tartaglione.
(Inammissibile)

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ALLEGATO 2

Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – «Un'Unione più ambiziosa» (COM(2020)37 final)
e
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2020 (Doc. LXXXVI, n. 3).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni),
   esaminati, per gli aspetti di propria competenza, il Programma di lavoro della Commissione europea per il 2020 – «Un'Unione più ambiziosa» (COM(2020)37 final) e la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2020 (Doc. LXXXVI, n. 3);
   sottolineato innanzitutto come, rispetto al momento nel quale sono stati predisposti i documenti in esame, il quadro complessivo sia radicalmente e drammaticamente mutato a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, la quale sta avendo un enorme impatto, oltre che a livello mondiale, sui singoli Paesi dell'Unione europea e sull'Unione nel suo complesso, non solo sotto il profilo sanitario, ma anche sotto il profilo economico e sociale;
   sottolineato come tale emergenza costituisca una sfida gigantesca sia per le istituzioni nazionali, sia per le istituzioni dell'Unione europea, rispetto alla quale occorre fornire risposte adeguate alla gravità dei problemi e alle legittime aspettative dei cittadini europei e al tempo stesso rispettose dello Stato di diritto con interventi adeguati, proporzionati e limitati nel tempo;
   preso atto che le difficoltà affrontate dall'Unione europea nel rispondere alla pandemia sono aggravate dalla recente sentenza della Corte costituzionale tedesca che, in violazione dei trattati, pretenderebbe di arrogarsi il potere di sindacato su una precedente sentenza della Corte di Giustizia europea e, nel caso, di dichiarare illegale il programma di politica monetaria della Banca centrale europea noto come PSPP;
   sottolineato come un miglioramento dell'architettura istituzionale dell'Unione che ne rafforzi la capacità d'azione sia la migliore risposta all'introversione nazionalistica messa in luce dalla predetta, recente sentenza della Corte costituzionale tedesca sui poteri della BCE, e l'unica garanzia per consentire all'Unione di esercitare i suoi poteri negli interessi di tutti i suoi stati membri;
   evidenziato infatti come l'unica strada per consentire ai Paesi membri di superare tale crisi e per salvaguardare le prospettive dell'Unione europea come organismo politico, sia quella di rafforzare decisamente l'architettura istituzionale dell'edificio europeo, superando gli egoismi nazionali e ponendo in essere un pacchetto integrato di politiche europee in grado di superare l'emergenza sanitaria e, al contempo, di sostenere con forza il rilancio delle economie europee, nonché valorizzando sempre più il Parlamento eletto direttamente dai cittadini e il suo raccordo con la Commissione europea e prevedendo la costruzione di un bilancio Pag. 22autonomo della Zona euro, quale logica conseguenza del principio di solidarietà e di compartecipazione;
   rilevato quindi, in linea generale, come l'esame congiunto di tali documenti consenta al Parlamento di essere partecipe della «fase ascendente» di definizione delle politiche e degli atti dell'Unione europea, dedicata alla valutazione e al confronto tra le priorità delle Istituzioni europee e quelle del Governo per l'anno in corso;
   preso atto con favore degli intendimenti illustrati nel Programma di lavoro della Commissione europea per il 2020, per quanto riguarda le materie che investono direttamente le competenze della I Commissione;
   preso atto, in particolare, che la Commissione europea intende elaborare insieme al Consiglio dell'UE un piano d'azione per i diritti umani e la democrazia (1o trimestre 2020), nonché presentare un piano d'azione sulla parità di genere e l'emancipazione femminile nelle relazioni esterne e che, conformemente a tali intendimenti, il complesso delle istituzioni europee dovrà necessariamente vigilare sul rispetto degli standard dello Stato di diritto;
   considerato poi che la Commissione ha annunciato la presentazione di una nuova strategia dell'Unione in materia di sicurezza dell'UE, che conferma le priorità perseguite negli ultimi anni: lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata, prevenzione e individuazione delle minacce ibride, cyber sicurezza (2o trimestre 2020);
   preso atto con favore degli impegni assunti dalla Commissione europea in materia di semplificazione, riduzione degli oneri, digitalizzazione e verifica dell'adeguatezza della legislazione;
   considerate le linee di azione tracciate al Governo nell'ambito della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2020, in particolare nelle materie che investono direttamente le competenze della I Commissione;
   rilevato, in particolare, al riguardo, l'intendimento del Governo di fornire nuovo slancio al dialogo con le Istituzioni europee e con gli altri Stati membri sul tema della gestione dei flussi migratori, con particolare riferimento a quelli che utilizzano le rotte via mare, ponendo in primo piano l'esigenza di evitare la perdita di vite umane in mare, ma anche l'esigenza che, a seguito dello sbarco sul territorio europeo, siano garantiti adeguati e rapidi meccanismi di ripartizione dei migranti tra tutti gli Stati membri;
   osservato come il Governo si impegni nel corso del 2020 a rilanciare il dialogo nell'Unione europea per la costruzione di un sistema di gestione dei flussi migratori che concretizzi i principi di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità di cui all'articolo 80 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
   sottolineato positivamente come l'Esecutivo intenda adoperarsi per raggiungere un accordo sulla riforma del Sistema comune europeo d'asilo, ed in particolare del cosiddetto regolamento Dublino, in grado di superare il principio di responsabilità dello Stato di primo ingresso sulle domande di protezione internazionale;
   preso atto degli intendimenti preannunciati dal Governo in ordine alla collaborazione con i Paesi terzi di origine e transito dei flussi, al fine di favorire i rimpatri e prevenire le partenze e garantire un maggior controllo delle rotte della migrazione irregolare;
   rilevato l'intendimento di sostenere l'esigenza di prevedere strategie europee analoghe ai canali umanitari già avviati dal nostro Paese per consentire l'ingresso legale ed in sicurezza di richiedenti protezione in situazione di particolare vulnerabilità;
   preso atto altresì delle priorità indicate dall'Esecutivo in materia di sicurezza dei cittadini, con particolare riferimento al Pag. 23contrasto del terrorismo e dei fenomeni di radicalizzazione ed estremismo violento;
   sottolineata positivamente l'intenzione del Governo di proseguire l'azione di sostegno alle iniziative volte a rendere più efficienti le pubbliche amministrazioni, riducendo gli oneri amministrativi e semplificando la regolamentazione e rilevato come tale strategia complessiva di semplificazione e riduzione degli oneri burocratici costituisca uno snodo essenziale ed irrinunciabile per consentire all'Italia e all'Unione europea nel suo complesso di superare la gravissima crisi legata all'emergenza epidemiologica da Covid-19;
   preso infine atto della recente iniziativa franco-tedesca, tesa positivamente a rafforzare gli interventi europei nei Paesi più colpiti dalla pandemia e preso altresì atto della consapevolezza, espressa dalla Presidente della BCE, secondo cui tale pandemia non potrà essere solo una parentesi, per cui al termine della stessa anche le regole del Fiscal Compact non potranno essere puramente e semplicemente ripristinate,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) si sottolinea l'esigenza, urgente e imprescindibile, che il Governo ponga in essere ogni sforzo, in tutte le sedi europee, nonché in ogni interlocuzione bilaterale con gli altri Stati membri, per fare in modo che l'Unione europea definisca un insieme integrato di misure, sia sotto il profilo sanitario, sia sotto quello economico e sociale, in grado di dare risposte efficaci e tempestive alla gigantesca sfida posta dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, attraverso il rafforzamento dei legami di cooperazione e solidarietà posti a base dell'edificio europeo, dando in tal modo risposte adeguate alla gravità dei problemi e alle aspettative dei cittadini europei nei confronti dell'Unione stessa, vigilando puntualmente sul rispetto dello Stato di diritto in ogni Stato membro dell'Unione e, nel caso, promuovendo le iniziative necessarie contro ogni forma di violazione;
   b) si sottolinea altresì l'esigenza di utilizzare proprio il periodo di crisi, tradizionalmente il più adatto a promuovere riforme, per migliorare gli standard democratici dell'Unione, attribuendo un maggior peso al Parlamento eletto dai cittadini, attraverso il rafforzamento dell'importanza del suo raccordo con la Commissione europea, nonché per costruire un bilancio della zona Euro; in tal senso si auspica la convocazione al più presto della Conferenza sul Futuro dell'Europa congiuntamente prevista da Commissione europea, Parlamento europeo e Consiglio europeo e si ritiene che tale iniziativa debba essere aperta alla riforma dei trattati europei, al fine di aumentare l'efficienza e la legittimità dell'Unione.