CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 12 maggio 2020
365.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 23/2020: Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali. (C. 2461 Governo).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della Commissione Affari costituzionali,
   esaminato il disegno di legge C. 2461, di conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali;
   rilevato, quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il decreto-legge appaia riconducibile alle materie «sistema tributario e contabile dello Stato», «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», «ordinamento civile e penale e giustizia amministrativa», «previdenza sociale» e «profilassi internazionale», di competenza legislativa esclusiva, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), g), l), o) e q) della Costituzione, nonché e alle materie «sostegno all'innovazione dei sistemi produttivi» e «tutela della salute» di competenza legislativa concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
   rilevato come l'articolo 13, introducendo, fino al 31 dicembre 2020, un potenziamento e un'estensione dell'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, in deroga alla disciplina ordinaria, al comma 3, anticipi dal 31 dicembre 2020 al 10 aprile 2020 l'abrogazione – disposta dal decreto-legge n. 34 del 2019 (cosiddetto «decreto crescita») – della disposizione dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 112 del 1998, che consentiva, con delibera della Conferenza unificata, di limitare l'intervento del Fondo centrale di controgaranzia nel territorio di regioni in cui fossero coesistenti fondi regionali di garanzia;
   richiamato che, sulla richiamata norma del decreto-legge n. 34 del 2019, la Commissione per le questioni regionali, nel parere reso nella seduta del 14 maggio 2019 su tale provvedimento, aveva formulato un'osservazione con cui invitava a valutare «modalità per assicurare forme di coinvolgimento delle regioni nella gestione del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, alternative» a quelle della norma abrogata;
   rilevata l'esigenza di apportare alcune correzioni formali all'articolo 29, che reca norme volte alla semplificazione e alla digitalizzazione del processo tributario, e all'articolo 32, che disciplina il riconoscimento alle strutture sanitarie inserite nei piani per incrementare la dotazione dei posti letto in terapia intensiva, di una remunerazione di una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti ed alla gestione dell'emergenza;
   richiamato che l'articolo 33, al comma 1, primo periodo, proroga il termine Pag. 374del mandato degli organi amministrativi e di controllo di alcune tipologie di enti ed organismi pubblici «fino al termine dello stato di emergenza e comunque fino alla loro ricomposizione», senza indicare un termine massimo per tale proroga, e che il secondo periodo del medesimo comma 1 prevede una diversa proroga, limitata alla fine dello stato d'emergenza, per «enti e organismi pubblici a base associativa», senza definire puntualmente i soggetti ricompresi in tale fattispecie;
   rilevato quindi come diverse norme del provvedimento (in particolare, l'articolo 2, comma 11, l'articolo 13, comma 12, l'articolo 19, comma 2, l'articolo 31, comma 2 e l'articolo 40, comma 8) abroghino talune disposizioni del decreto-legge n. 18 del 2020, ancora in corso di conversione al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge in esame (il 9 aprile 2020);
   osservato come il testo del decreto-legge in esame – come già rilevato da questo medesimo Comitato nel parere espresso nella seduta del 15 aprile 2020 sul disegno di legge C. 2463, di conversione del decreto-legge n. 18 del 2020 – non specifichi se l'abrogazione operi a decorrere dalla data della sua entrata in vigore o anche retroattivamente;
   ribadita dunque l'opportunità di approfondire tale aspetto, prendendo in considerazione che se, da un lato, l'abrogazione di una norma da parte di un successivo atto normativo opera usualmente, salvo che sia diversamente indicato, pro futuro, dall'altro, ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione, le disposizioni dei decreti-legge non convertiti perdono efficacia sin dall'inizio, potendosi in tal caso porre l'esigenza, sempre ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione, di disciplinare con legge gli effetti delle disposizioni non convertite, in particolare chiarendo se sia necessario fare salvi gli effetti prodotti nel periodo della loro vigenza;
   evidenziato come numerose disposizioni del decreto-legge in esame (si tratta, in particolare: dell'articolo 12; dell'articolo 21; dell'articolo 29, comma 3; dell'articolo 30; dell'articolo 34; dell'articolo 36, comma 1; dell'articolo 37; dell'articolo 41) integrino non testualmente, interpretino o modifichino implicitamente il contenuto di alcune norme del decreto-legge n. 18 del 2020;
   rilevato, in particolare, come l'articolo 36, comma 1, del decreto-legge in esame proroghi fino all'11 maggio 2020 il termine concernente il rinvio d'ufficio delle udienze e la sospensione dei termini per il compimento di atti nei procedimenti civili, tributari, penali e di competenza dei tribunali militari, termine fissato al 15 aprile 2020 dall'articolo 83, commi 1 e 2, del predetto decreto-legge n. 18;
   rilevato altresì come l'articolo 37 del decreto-legge in esame proroghi fino al 15 maggio 2020 la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza, prevista invece fino al 15 aprile 2020 dai commi 1 e 5 dell'articolo 103 del decreto-legge n. 18;
   richiamata quindi l'esigenza di chiarire – come già rilevato da questo Comitato, nel già richiamato parere del 15 aprile 2020 sul disegno di legge C. 2463, di conversione del decreto-legge n. 18 del 2020 – il rapporto tra le previsioni di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del predetto decreto-legge n. 18 e l'articolo 36, comma 1, del decreto-legge in esame, nonché il rapporto tra le previsioni di cui all'articolo 103, commi 1 e 5, del medesimo decreto-legge n. 18 e l'articolo 37 del provvedimento in esame, considerato che l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 18 del 2020 è intervenuta successivamente all'entrata in vigore del presente decreto-legge n. 23 del 2020, in corso di conversione;Pag. 375
   ribadita l'opportunità di evitare interventi con ulteriori strumenti normativi su decreti-legge in corso di conversione,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) con riferimento al comma 3 dell'articolo 13 – che anticipa al 10 aprile 2020 l'abrogazione della disposizione dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 112 del 1998 – valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento delle regioni nella gestione del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, alternative a quelle della norma abrogata;
   b) con riferimento al comma 3 dell'articolo 29, valutino le Commissioni di merito l'esigenza di sostituire le parole: «all'articolo 73, comma 1», con le seguenti: «all'articolo 36, comma 1»;
   c) con riferimento all'articolo 32, comma 2, valutino le Commissioni di merito l'opportunità, dal punto di vista formale, di sostituire le parole: «previa intesa con la Conferenza permanente» con le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza permanente»;
   d) con riferimento al comma 1, primo periodo, dell'articolo 33, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di indicare un termine massimo – dopo la fine dello stato d'emergenza – per la proroga del termine del mandato degli organi amministrativi e di controllo di alcune tipologie di enti ed organismi pubblici;
   e) con riferimento al secondo periodo del comma 1 del medesimo articolo 33, valutino altresì le Commissioni di merito l'opportunità di definire più puntualmente i soggetti ricompresi nella proroga – limitata alla fine dello stato d'emergenza – prevista per gli organi degli «enti e organismi pubblici a base associativa»;
   f) in tema di coordinamento tra le fonti normative, valutino le Commissioni di merito l'esigenza di precisare i termini di decorrenza delle abrogazioni di talune norme del decreto-legge n. 18 del 2020 – convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 – disposte, rispettivamente, dall'articolo 2, comma 11, dall'articolo 13, comma 12, dall'articolo 19, comma 2, dall'articolo 31, comma 2 e dall'articolo 40, comma 8, del provvedimento in esame, eventualmente facendo salvi gli effetti prodotti nel periodo di vigenza delle norme abrogate e disciplinando gli effetti delle disposizioni non convertite;
   g) valutino le Commissioni di merito l'opportunità, anche tenendo conto di ragioni di coerenza sistematica e di chiarezza normativa, di chiarire il rapporto tra le previsioni dell'articolo 36, comma 1, del decreto-legge in esame e quelle di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di rinvio d'ufficio delle udienze e di sospensione dei termini per il compimento di atti nei procedimenti civili e penali, nonché il rapporto tra le previsioni recate all'articolo 37 del decreto-legge in esame e quelle di cui all'articolo 103, commi 1 e 5, del predetto decreto-legge n. 18 del 2020, per quanto concerne la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza.

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ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione della Convenzione istitutiva dell'osservatorio Square Kilometre Array, con Allegati.
(C. 2360 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 2360, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione istitutiva dell'osservatorio Square Kilometre Array, con Allegati, fatta a Roma il 12 marzo 2019»;
   evidenziato come l'infrastruttura SKA si configuri come un progetto d'avanguardia a livello planetario, destinato ad aprire la strada allo sviluppo, sia sul piano delle scienze astronomiche, sia sul piano delle innovazioni tecnologiche potenzialmente ad alto impatto sociale;
   evidenziato altresì come la Convenzione di cui al disegno di legge in esame provveda alla costituzione dell'Osservatorio SKA, un'organizzazione intergovernativa che subentra alla precedente società privata di diritto britannico SKA Organisation, ponendosi quale nuovo soggetto giuridico responsabile della costruzione e della gestione dei telescopi SKA in Australia e in Sudafrica;
   rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE