CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 6 maggio 2020
361.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 23/2020: Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali (C. 2461 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,
   esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali»;
   premesso che:
    il provvedimento in esame si fonda sugli attuali orientamenti assunti dall'Unione europea, che, alla luce degli effetti dell'emergenza in corso, consentono agli Stati membri di adottare misure dirette a salvaguardare le imprese da una potenziale e grave crisi di liquidità;
    in particolare, il 19 marzo 2020 la Commissione europea ha adottato un Quadro temporaneo in materia di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'emergenza del COVID-19 (Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak), basato sull'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che consente alla Commissione europea di approvare misure di sostegno nazionali supplementari, volte a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia;
    il predetto Quadro temporaneo in materia di aiuti di Stato, che resterà in vigore almeno fino al 31 dicembre 2020, prevede cinque categorie di aiuto ammissibili: sovvenzioni dirette, o agevolazioni fiscali, fino a 800 mila euro per impresa; garanzie statali sotto forma di prestiti bancari; prestiti pubblici e privati con tassi di interesse sovvenzionati; uso delle capacità di prestito esistenti delle banche come canale di sostegno alle imprese, in particolare alle piccole e medie imprese; una maggiore flessibilità per consentire, ove necessario, l'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine da parte dello Stato;
    il 3 aprile 2020 la Commissione europea ha esteso il citato Quadro temporaneo, individuando ulteriori cinque misure temporanee di aiuti di Stato, che ritiene compatibili con le disposizioni del TFUE e che riguardano il sostegno: per attività di ricerca e sviluppo concernenti il coronavirus, per la costruzione e l'ammodernamento di strutture per la sperimentazione medica, per la fabbricazione di prodotti pertinenti per contrastare la pandemia (vaccini, prodotti medici, dispositivi di protezione), per il differimento mirato dei pagamenti fiscali e/o la sospensione dei contributi sociali a carico dei datori di lavoro e per sussidi salariali mirati per i dipendenti;
    la Commissione ha inoltre presentato due proposte per modificare ulteriormente il campo di applicazione del Quadro temporaneo, che sono in consultazione presso gli Stati membri; la proposta del 9 aprile è volta a prevedere la possibilità di Pag. 95varare misure di ricapitalizzazione per le imprese in difficoltà; la proposta del 24 aprile è finalizzata ad inserire nel Quadro anche i «debiti subordinati»;
   considerato che, per quanto riguarda l'Italia:
    la Commissione europea, in virtù del predetto Quadro temporaneo, ha autorizzato i regimi di aiuti straordinari a sostegno dell'economia nel contesto dell'emergenza del Coronavirus contemplati dal provvedimento in esame;
    in particolare, la Commissione europea: il 22 marzo ha approvato un regime di aiuti per sostenere la produzione e la fornitura di dispositivi medici, come i ventilatori, e di dispositivi di protezione individuale, come mascherine, occhiali, camici e tute di sicurezza; il 25 marzo 2020 ha approvato la garanzia dello Stato a sostegno di una moratoria dei debiti contratti presso le banche da parte delle piccole e medie imprese (PMI) colpite dalla pandemia di coronavirus; il 14 aprile ha approvato: un regime di aiuti a sostegno dei lavoratori autonomi e delle imprese con un massimo di 499 dipendenti interessate dalla pandemia di coronavirus con l'obiettivo di aiutare le imprese a sopperire al fabbisogno immediato di capitale di esercizio e per gli investimenti, garantendo in tal modo che possano portare avanti le loro attività; un regime di aiuti a sostegno dell'economia nel contesto dell'emergenza del coronavirus: l'Italia ha notificato alla Commissione una misura di garanzia per i nuovi prestiti per gli investimenti e per il capitale di esercizio concessi dalle banche a sostegno delle imprese colpite dall'emergenza del coronavirus; il 21 aprile ha approvato: un regime italiano per un importo di 50 milioni di euro a sostegno dei settori dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca nella regione Friuli-Venezia Giulia nel contesto della pandemia di coronavirus; un regime italiano di aiuti di Stato a sostegno delle piccole e medie imprese (PMI) nei settori dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca e dell'acquacoltura nel contesto della pandemia di coronavirus. Inoltre, il 1o aprile 2020 la Commissione europea ha pubblicato degli orientamenti su come gli acquirenti pubblici degli Stati membri possono utilizzare la flessibilità offerta dal quadro dell'UE in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza causata dalla pandemia di coronavirus per soddisfare rapidamente bisogni urgenti, quali l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, farmaci e ventilatori;
   rilevato che:
    l'articolo 1 del decreto-legge in oggetto, al fine assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia COVID-19, dispone che SACE S.p.A. conceda, fino al 31 dicembre 2020, garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese; si dispone pertanto un impegno finanziario di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi destinati al supporto delle PMI, comprendendo tra queste i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA; le garanzie sono concesse in conformità con la disciplina europea in tema di aiuti di Stato precedentemente richiamata e sulla base di specifiche condizioni; si prevede, inoltre, in caso di modifiche della citata Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, le condizioni e i requisiti indicati per il rilascio delle garanzie possano essere conseguentemente adeguati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;
    il successivo articolo 2, recante misure per il sostegno all'esportazione, all'internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese, riforma il sistema della garanzia dello Stato sugli impegni assicurativi assunti da SACE S.p.A., intervenendo sui compiti della stessa Società, che vengono estesi e potenziati;
    l'articolo 13 introduce, fino al 31 dicembre 2020, un potenziamento e un'estensione Pag. 96dell'intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, in deroga alla disciplina ordinaria, al fine di rafforzare ulteriormente – alla luce della citata nuova disciplina temporanea sugli aiuti di Stato – le misure di sostegno all'accesso al credito necessario per contrastare gli effetti negativi prodotti sull'economia dalla diffusione del COVID-19, riproducendo l'impianto e parte dei contenuti dell'articolo 49 del decreto-legge n. 18 del 2020, che viene, per coordinamento, abrogato; oltre a interventi di carattere strutturale e non straordinario sul Fondo di garanzia PMI, si eleva da 25 mila euro a 40 mila euro l'importo massimo delle operazioni di micro credito e, per l'anno 2020, si rifinanzia il Fondo di 1.729 milioni di euro;
   rilevato, altresì, che:
    gli articoli da 15 a 17 recano disposizioni urgenti in materia di esercizio di poteri speciali del Governo (c.d. golden power), al fine di estendere il perimetro dei settori strategici cui tali poteri di si applicano ed assoggettare allo scrutinio governativo anche acquisizioni del controllo da parte di investitori esteri europei;
    in particolare, l'articolo 15 estende l'ambito di applicazione degli obblighi di notifica relativi all'acquisto, da parte di un soggetto esterno all'Unione europea, di partecipazioni tali da determinare il controllo di imprese che detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale ulteriori rispetto a quelli nei settori della difesa, della sicurezza nazionale, dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, includendovi tutti i fattori critici richiamati dall'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e) del regolamento (UE) 2019/452; segnatamente, le disposizioni dell'articolo estendono temporaneamente – fino al 31 dicembre 2020 – l'ambito di applicazione dell'obbligo di notifica di specifiche delibere, atti od operazioni e del relativo potere di veto esercitabile dal Governo, sia con riferimento agli attivi strategici – includendo tutti quelli connessi ai fattori critici richiamati dal citato regolamento, compresi quelli relativi ai settori finanziario, creditizio e assicurativo –, sia con riferimento all'oggetto di delibere, atti od operazioni, includendo tutte quelle che abbiano per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità di detti attivi o il cambiamento della loro destinazione, a prescindere dal fatto che ciò avvenga a favore di un soggetto esterno all'Unione europea; si estende inoltre, fino al 31 dicembre 2020, l'ambito di applicazione dell'obbligo di notifica dell'acquisto di partecipazioni e dei relativi poteri esercitabili dal Governo (imposizione di impegni e condizioni e opposizione all'acquisto) sia con riferimento agli attivi strategici, includendo tutti quelli connessi ai già menzionati fattori critici, compresi quelli relativi ai settori finanziario, creditizio e assicurativo, sia con riferimento alle operazioni di acquisto di partecipazioni, includendo quelle che abbiano per effetto l'assunzione del controllo da parte di qualunque soggetto estero, anche appartenente all'Unione europea, nonché quelle che attribuiscano una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10, 15, 20, 25 e 50 per cento da parte di soggetti esteri non appartenenti all'Unione europea, a prescindere dall'assunzione del controllo societario; si prevede, infine, l'inclusione, fino al 31 dicembre 2020, fra i criteri per determinare se un investimento estero possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico, la circostanza che l'acquirente della partecipazione sia direttamente o indirettamente controllato dall'amministrazione pubblica, compresi organismi statali o forze armate, di un Paese appartenente all'Unione europea, anche attraverso l'assetto proprietario o finanziamenti consistenti;
    considerato che le citate disposizioni in materia di poteri speciali, che ricomprendono, ancorché transitoriamente, i settori finanziario, creditizio e assicurativo nel novero degli ambiti in cui gli stessi sono esercitabili, appaiono connesse al ruolo fondamentale che tali settori svolgono nel quadro dell'emergenza epidemiologica, la quale comporta motivi imperativi di interesse generale consentono di limitare temporaneamente, secondo Pag. 97principi di necessità e proporzionalità, le libertà fondamentali del diritto europeo, quali la libertà di stabilimento e quella di circolazione dei capitali;
   valutato con favore l'impianto complessivo del provvedimento in esame, che risulta coerente con il Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato delineato dalla Commissione europea, ed evidenziata al contempo l'esigenza di rafforzare e rendere più efficaci e tempestivi, pur nel rispetto del predetto Quadro, gli interventi a sostegno della liquidità delle imprese e dei lavoratori autonomi, con particolare riferimento all'esigenza di ampliare il termine di restituzione in sei anni dei finanziamenti garantiti da SACE e dal Fondo di garanzia per le PMI,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE
   con le seguenti osservazioni:
    a) con riferimento alle misure in materia di accesso al credito per le imprese, di cui agli articoli 1 e 2, e Fondo di garanzia per le Piccole e Medie Imprese, di cui all'articolo 13, si valuti l'opportunità di prevedere, nel rispetto del nuovo Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato definito dalla Commissione europea:
    l'estensione della platea dei soggetti che possono richiedere i finanziamenti assistiti dalle garanzie alle associazioni tra liberi professionisti e a tutti coloro che svolgono attività professionale nella forma del lavoro autonomo con partita IVA;
    un allungamento della durata dei finanziamenti assistiti da garanzia statale da 6 a 10 anni, oltre il termine di preammortamento, previa notifica ed autorizzazione della Commissione europea, tenuto conto di quanto previsto dalla nuova disciplina temporanea sugli aiuti di Stato, che consente agli Stati membri di definire, entro i limiti definiti dalla medesima disciplina, regimi di aiuto per i quali è possibile modulare la durata della garanzia, i premi di garanzia e la copertura della garanzia per ciascun prestito individuale;
    una elevazione della percentuale di garanzia pubblica in favore delle imprese che accedono a finanziamenti fino a 800 mila euro;
    l'armonizzazione della disciplina tra le due tipologie di finanziamento previste (SACE e Fondo di garanzia PMI) onde evitare l'utilizzo delle garanzie pubbliche per la mera ristrutturazione di debiti pregressi;
    la previsione dell'obbligo di costituire, per ogni nuovo finanziamento assistito da garanzia pubblica, un conto corrente appositamente dedicato per tracciare i relativi flussi;
    con riferimento al divieto di distribuzione dei dividendi nel 2020 di cui all'articolo 1, comma 2), lettera i), una modifica volta a salvaguardare le PMI a conduzione familiare, il cui prelievo degli utili è, di norma, in conto stipendi;
    al fine di accelerare l'erogazione dei finanziamenti garantiti, rendere più chiari i presupposti per la loro concessione del finanziamento, riducendo gli ambiti di discrezionalità dei finanziatori e velocizzando l'erogazione, in modo da arginare il rischio legale per la banca; al fine di definire una migliore tempistica per lo svolgimento dell'istruttoria da parte degli intermediari, snellire le procedure per la verifica dei presupposti per l'accesso al credito da parte delle banche, in particolare mediante l'uso dell'istituto dell'autocertificazione, ferma restando la procedura sostanzialmente automatica prevista per le richieste di finanziamenti alle PMI fino a venticinque mila euro; in particolare, il possesso dei requisiti potrebbe essere oggetto di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, in analogia a quanto avvenuto nelle esperienze di altri Paesi europei, dove l'erogazione dei finanziamenti assistiti dalla garanzia dello Stato è subordinata esclusivamente all'accertamento da parte dell'istituto di credito del possesso delle condizioni soggettive di accesso da effettuare sulla base della documentazione fornita dall'impresa, senza ulteriore valutazione del merito creditizio, la Pag. 98quale si intenderebbe assolta con la sola verifica formale della sussistenza dei requisiti previsti dal decreto-legge;
   b) con riferimento alle disposizioni in materia di esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica, di cui agli articoli da 15 a 17, si valuti l'opportunità di individuare preventivamente le singole imprese destinatarie degli obblighi legislativi in quanto considerate strategiche; si valuti altresì l'opportunità di precisare le modalità di esercizio dei poteri speciali nel settore bancario e assicurativo, al fine di effettuare un coordinamento con la disciplina prudenziale che demanda alla Banca centrale europea, su proposta della Banca d'Italia, l'autorizzazione all'acquisto di partecipazioni rilevanti;
   c) con riferimento ai versamenti tributari e contributivi, si valuti l'opportunità di una ulteriore proroga della sospensione dei termini per i versamenti, estendendone anche l'ambito di applicazione e prevedendo, per le imprese di minori dimensioni, modalità di sospensione dei versamenti modulate in modo differenziato in funzione della entità della riduzione del fatturato registrata in ragione dell'emergenza epidemiologica;
   d) quanto alla sanificazione degli ambienti di lavoro, si valuti l'opportunità di un ulteriore rafforzamento del credito imposta previsto dall'articolo 30, nonché una sua estensione ad ulteriori tipologie di costi affrontati dalle imprese per garantire la salute sui luoghi di lavoro attraverso presidi anti-Covid.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/410, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato (Atto n. 156).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/410, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato (atto n. 156);
   considerato che:
    la direttiva (UE) 2018/410 modifica la direttiva 2003/87/CE (d'ora in avanti «direttiva»), che ha disciplinato a partire dal 2005 il sistema europeo di scambio di quote d'emissione (EU Emission Trading System – EU ETS) per alcuni settori e impianti, a motivo della necessità di adempiere ai nuovi e più stringenti impegni in termini di riduzione delle emissioni assunti nell'ambito dell'Accordo di Parigi e recepiti dall'UE con il «Quadro Clima-Energia 2030»;
    nella comunicazione sul Green Deal (COM(2019)640) la Commissione preannuncia, tra l'altro, l'intendimento di definire un più ambizioso obiettivo di riduzione delle emissioni, superando quello già stabilito dal Quadro 2030 per il clima e l'energia, e di procedere a un'ulteriore revisione della direttiva anche al fine di estenderne l'applicazione a settori quali il trasporto marittimo o l'edilizia;
    lo schema di decreto legislativo in esame abroga il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30;
   segnalato altresì che:
    è in corso una revisione degli orientamenti relativi a determinati aiuti di Stato nell'ambito del sistema ETS, che dovrebbero sostituire dal 1o gennaio 2021 gli orientamenti pubblicati il 5 giugno 2012;
    lo scorso 21 gennaio, in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999, è stato pubblicato ed inviato alla Commissione europea il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), con il quale vengono stabiliti gli obiettivi nazionali al 2030 sull'efficienza energetica, sulle fonti rinnovabili e sulla riduzione delle emissioni di CO2, nonché gli obiettivi in tema di sicurezza energetica, interconnessioni, mercato unico dell'energia e competitività, sviluppo e mobilità sostenibile, delineando per ciascuno di essi le misure che saranno attuate per assicurarne il raggiungimento;
    preso atto del parere reso, il 31 marzo, dalla Conferenza permanente per i Pag. 100rapporti fra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano recante alcune proposte emendative allo schema di decreto legislativo in esame,
    valutato che il termine per il recepimento della direttiva (UE) 2018/410 è scaduto il 9 ottobre 2019 e che è stata avviata la procedura d'infrazione n. 2019/0329,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE
   con le seguenti osservazioni:
    a) valuti il Governo l'opportunità di richiedere in sede europea il riesame dell'allegato I della direttiva 2003/87/CE, prevedendo l'estensione della disciplina sullo scambio delle quote di gas a effetto serra agli impianti di incenerimento di rifiuti urbani e pericolosi»;
    b) si valuti altresì l'opportunità di interloquire con la Commissione europea al fine di prorogare, limitatamente al 2020, i termini degli adempimenti previsti a carico degli operatori dalla direttiva 2003/87/CE, alla luce dell'emergenza sanitaria in corso;
    c) valuti infine il Governo l'opportunità di proseguire le necessarie interlocuzioni con la Commissione europea al fine di incrementare ulteriormente gli sforzi, anche finanziari, per l'adozione di strumenti in grado di realizzare gli obiettivi del Green Deal europeo e per il raggiungimento della transizione dell'UE verso la neutralità climatica, di cui l'EU ETS rappresenta un contributo fondamentale, anche attraverso l'individuazione, già a partire dal prossimo quadro finanziario pluriennale 2021-2027, di nuove risorse proprie per il bilancio dell'UE generate dall'attuazione di iniziative dell'Unione per la protezione dell'ambiente, come quelle basate sui proventi del sistema di scambio delle quote di emissione.

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ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo concernente l'utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivati o loro sinonimi e la relativa disciplina sanzionatoria (Atto n. 164).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione politiche dell'Unione europea,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivati o loro sinonimi e la relativa disciplina sanzionatoria, predisposto in attuazione della delega legislativa di cui all'articolo 7 della legge 3 maggio 2019, n. 37 (legge europea 2018), al fine di disciplinare l'utilizzo dei citati termini e di quelli da essi derivati o loro sinonimi, nel rispetto della legislazione dell'Unione europea nei settori armonizzati e dei pertinenti princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
   ricordato che la materia è disciplinata dalla legge 16 dicembre 1966, n. 1112, temporaneamente abrogata e sostituita dalla legge 14 gennaio 2013, n. 8, a sua volta abrogata dall'articolo 26, comma 1, della legge 30 ottobre 2014, n. 161 (legge europea 2013-bis), che ha contestualmente disposto la riviviscenza della citata legge n. 1112 del 1966 a seguito all'apertura di una procedura di pre-infrazione (Caso EU Pilot n. 4971/13/ENTR) nell'ambito della quale la Commissione aveva evidenziato molteplici motivi di contrasto con le norme dell'Unione della legge del 2013;
   considerato che la riviviscenza della legge n. 1112 del 1966 ha mantenuto intatti i profili di contrasto con il diritto dell'Unione europea sostanzialmente per i medesimi motivi espressi dalla Commissione europea in merito alla legge n. 8 del 2013, con riferimento, tra l'altro, alla mancata previsione, per i prodotti importati dall'estero, della clausola del mutuo riconoscimento all'interno del mercato dell'UE che deve essere introdotta nei settori non armonizzati dall'UE, onde evitare l'imposizione di misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione vietate ai sensi dell'articolo 34 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e non giustificate da una delle ragioni riconducibili all'articolo 36 del medesimo Trattato;
   ricordato, altresì, che il 6 luglio 2015, è intervenuta una pronuncia della Corte di giustizia UE (causa C-95/14), secondo la quale, gli articoli 3 e 5 della direttiva 94/11/CE in materia di etichettatura delle calzature (recepita con il decreto ministeriale 11 aprile 1996), devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa di uno Stato membro che vieti, fra l'altro, il commercio degli elementi in cuoio delle calzature provenienti da altri Stati membri o da Paesi terzi e che siano già stati posti in commercio in un altro Stato membro o nello Stato membro interessato, quando questi prodotti non riportino le indicazioni relative al loro Paese d'origine;
   considerato che lo schema di decreto pone rimedio ai rilievi di incompatibilità sollevati dalla Commissione europea nella citata procedura EU-Pilot con riferimento all'abrogata legge n. 8 del 2013, ma riferibili anche alla vigente legge n. 1112 del Pag. 1021966, e dalla Corte di giustizia UE nella citata sentenza, prevedendo, tra l'altro: l'abrogazione della legge n. 1112 del 1966; la previsione della clausola del mutuo riconoscimento, che fa salva la commercializzazione dei prodotti in questione, provenienti dagli altri Stati membri, che utilizzano le medesime denominazioni, nonché la previsione della non applicazione del decreto ai prodotti definiti dalla direttiva 94/11/CE in materia di etichettatura dei materiali usati nelle calzature, al fine di eliminare la possibilità di interferenza della nuova disciplina nazionale con un settore già armonizzato dall'Unione europea;
   rilevato che lo schema di decreto prevede altresì l'espletamento della procedura di notifica ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 sulle regolamentazioni tecniche e che lo stesso è stato notificato alla Commissione europea il 29 dicembre 2016 e il relativo procedimento si è concluso positivamente il 30 giugno 2017;
   considerato che risulta altresì espletata positivamente la procedura OTC di notifica all'Organizzazione Mondiale del Commercio, ai sensi dell'Accordo sugli ostacoli tecnici al commercio;
   rilevata infine la necessità dell'intervento normativo di riordino della disciplina di settore anche al fine di dare certezza al consumatore circa la reale composizione dei materiali utilizzati per la produzione dei prodotti disponibili sul mercato, a garanzia di una migliore informazione e tutela del consumatore;
   evidenziata l'urgenza di procedere tempestivamente all'emanazione dello schema di decreto legislativo,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-03907 Bianchi: Sulla programmazione dei fondi europei alla luce dell'emergenza Covid-19.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Ringrazio gli Onorevoli interroganti per avermi dato l'opportunità di confrontarmi con voi su una questione così dirimente in questo complesso momento storico, quale la possibile esigenza di prolungamento del ciclo di programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020 e contestuale rifinanziamento e revisione degli attuali programmi, per adeguarli a rispondere all'emergenza sanitaria in corso.
  In primo luogo occorre evidenziare come nell'attuale contesto di emergenza sanitaria innescata dalla pandemia COVID-19, i Fondi strutturali e di investimenti europei sono stati chiamati a dare un importante contributo per fronteggiare le ripercussioni che l'emergenza sta producendo sui sistemi economico e sociali delle regioni europee e per contribuire al rilevante fabbisogno di spesa nel settore sanitario.
  In questo ambito, il Governo è intervenuto con un'azione di costante raccordo con le Istituzioni dell'Unione europea per contribuire con proprie proposte all'elaborazione delle modifiche regolamentari, che hanno condotto all'adozione di iniziative legislative in ambito UE volte a rendere l'azione dei fondi più efficace e tempestiva, recependo diverse istanze avanzate da parte italiana.
  In particolare, con i regolamenti recentemente adottati per dare attuazione all'iniziativa d'investimento in risposta al Coronavirus (Coronavirus response investment initiative – c.d. regolamenti CRII e CRII PLUS), che modificano il regolamento recante disposizioni comuni sull'uso dei fondi della coesione (Reg. UE n. 1303/2013) e il regolamento relativo al Fondo FESR (Reg. UE 1301/2013), è stata riconosciuta maggiore flessibilità nell'uso delle risorse della politica di coesione ed è stata messa a disposizione degli Stati membri liquidità aggiuntiva con la quale fronteggiare sin da subito gli effetti della crisi sanitaria. I fiondi non ancora utilizzati potranno, in tal modo, essere prontamente reindirizzati sui crescenti fabbisogni del settore sanitario e sul sostegno al tessuto produttivo e sociale. Al contempo, si sta provvedendo anche ad una generale riprogrammazione delle risorse potenzialmente disponibili nell'ambito della programmazione 2014-2020 affinché queste possano essere massimamente efficaci nel fronteggiare l'emergenza in atto e nel minimizzare le conseguenze socio economiche della crisi da Covid-19.
  Pur esprimendo apprezzamento per le nuove disposizioni regolamentari e per la tempestività della loro predisposizione, il Governo ha, altresì, rappresentato, nelle sedi competenti delle Istituzioni europee, la necessità di predisporre ulteriori ed ancora più incisive misure in considerazione della portata dell'attuale emergenza e degli effetti negativi attesi nel medio-lungo termine. Tali misure aggiuntive potrebbero trovare accoglimento proprio nell'ambito del negoziato in corso sul prossimo Quadro Finanziario Pluriennale, che pertanto riveste una importanza notevole e sul quale il Governo sta concentrando i proprio sforzi costanti.
  Al riguardo, è noto che su richiesta del Presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Lyen, ha confermato Pag. 104che una risposta appropriata alla crisi sanitaria potrà avvenire soltanto mobilitando il prossimo Bilancio dell'Unione europea, quale base riconosciuta di intervento diretto da collegare ad ulteriori strumenti di finanziamento. Al riguardo il Governo promuoverà ogni azione utile a livello europeo affinché il negoziato sul pacchetto legislativo coesione sia completato rapidamente per consentirne l'avvio dal 1o gennaio 2021 e al contempo affinché l'accordo sul Bilancio sia coraggioso e consenta una programmazione incisiva.
  Pertanto, fermo restando l'impegno del Governo perché il Quadro Finanziario Pluriennale 2021-2027 sia all'altezza della sfida in atto, potrebbe altresì trovare spazio di discussione l'ipotesi di prolungamento della programmazione 2014-2020 e di rifinanziamento degli attuali programmi per adeguarli all'emergenza in corso al fine di consentire continuità e di fornire il massimo supporto possibile. Tale ipotesi verrebbe incontro alle difficoltà attuative rappresentate da diverse autorità di gestione dei programmi cofinanziati dai fondi della politica di coesione e consentirebbe di specializzare l'attuale programmazione, nella sua fase finale, nel mettere a disposizione di imprese e cittadini forme di aiuto urgenti volte ad immettere liquidità nel sistema in funzione delle esigenze più immediate derivanti dal rallentamento dell'economia. Una tale ipotesi potrebbe beneficiare delle iniziative della Commissione europea CRII e CRII Plus, che hanno consentito di adeguare opportunamente gli strumenti esistenti.
  Il Governo esprimerà, dunque, la propria priorità per strumenti complementari ed esterni al prossimo Bilancio UE, che consentano di prolungare le annualità della vigente programmazione attraverso l'erogazione di sovvenzioni da indirizzare sulle misure per i settori più colpiti dalla crisi quali, in primo luogo, sanità, PMI, mercato del lavoro. La chiave di riparto di tali risorse addizionali dovrà, inoltre, essere definita in modo tale da privilegiare i Paesi più colpiti dalla pandemia.
  Accanto all'obiettivo del superamento dell'emergenza, sarà, infatti, indispensabile garantire la ripresa delle attività economiche nel medio-lungo termine. In Italia il rallentamento dell'economia rischia di accentuare le debolezze strutturali del Paese e i divari regionali se non adeguatamente affrontata. L'azione della politica di coesione 2021-2027 potrà consentire di fronteggiare tali effetti, promuovendo uno sviluppo delle economie regionali in chiave sostenibile, concorrendo al contempo ad affrontare altre rilevanti sfide, quali quella della trasformazione digitale, resasi sempre più prioritaria in seguito all'emergenza.

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ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-03908 Berti: Sulla concorrenza fiscale aggressiva nell'Unione europea nel contesto dell'emergenza Covid-19.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Grazie Presidente, e grazie agli Onorevoli interroganti.
  La crisi sanitaria ed economica dovuta al Covid ha accentuato le asimmetrie sociali ed economiche degli Stati membri dell'Unione europea. La politica fiscale europea, e internazionale, rileva ancora oggi una importante diseguaglianza tra gli Stati e necessita di una urgente armonizzazione per assicurare un corretto funzionamento del mercato interno ed evitare distorsioni della concorrenza.
  Riguardo la questione posta dagli Onorevoli interroganti si osserva che la legislazione italiana ha di recente introdotto norme di matrice sovranazionale finalizzate a migliorare il patrimonio informativo dell'amministrazione finanziaria in tema di analisi dei fenomeni di pianificazione fiscale aggressiva, come nel caso dei lavori OC-SE/G20 in tema di BEPS (Base erosion and profit Shifting) o in sede di recepimento di direttive dell'Unione europea, tra cui quelle aventi ad oggetto il Country by country reporting (GBCR) e i tax ruling.
  In particolare, il tema delle misure di contrasto alla pianificazione fiscale aggressiva, attuata soprattutto dalla grandi imprese multinazionali, è stato al centro dei lavori BEPS, in ambito OCSE e gli esiti di tali lavori sono stati recepiti, a livello UE, con le Direttive ATAD1 e ATAD2.
  Con riferimento ai CBCR si osserva che il Report OCSE sull'Action 13, pubblicato nell'ambito del Progetto BEPS, ha rivisitato il Capitolo V delle Linee Guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento, introducendo – ai fini della relativa documentazione – un approccio su tre livelli.
  In particolare, in aggiunta al Master File e al Country File, è stato previsto per i gruppi multinazionali di rilevanti dimensioni un nuovo meccanismo di Rendicontazione Paese per Paese (Country-by-Country Reporting, di seguito anche CbCR) che integra la documentazione da fornire in tema di prezzi di trasferimento e che è oggetto di scambio tra le amministrazioni fiscali.
  Le raccomandazioni del Report OC SE sono state recepite in ambito europeo con la Direttiva 2016/88l/EU del 25/3/2016 (c.d. «DAC4»), sull'obbligo dello scambio automatico obbligatorio di informazioni in materia di Rendicontazione Paese per Paese, ed attuate in ambito nazionale con la legge di Stabilità 2016, cui hanno fatto seguito il decreto ministeriale del 23 febbraio 2017 ed il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 novembre 2017.
  Quest'anno dovrebbero inoltre essere attuate le disposizioni della Direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio, del 25 maggio 2018 (c.d. DAC 6), recante la modifica della Direttiva 2011/16/UE per quanto concerne lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica.
  Vale comunque la pena osservare che la pubblicità delle informazioni che i Gruppi multinazionali scambiano con le amministrazioni fiscali attraverso l'invio della rendicontazione CBCR non è parte del minimum standard previsto dall'Action 13 BEPS.
  Rispetto alla proposta della Commissione per l'introduzione a livello europeo Pag. 106di una rendicontazione pubblica Paese per Paese dei gruppi multinazionali, l'Italia ha votato a favore della proposta nella sessione ministeriale del Consiglio del 28 novembre 2019. Tuttavia, la proposta della Commissione non ha ottenuto la necessaria maggioranza qualificata.
  Con riferimento alle misure oggetto di valutazione in ambito UE per il superamento dell'attuale disomogeneità tra i regimi fiscali nazionali e la conseguente concorrenza fiscale aggressiva sembra opportuno evidenziare l'importante lavoro compiuto negli anni recenti nell'ambito del Gruppo Codice di Condotta per il contrasto alle pratiche fiscali dannose (di seguito, il Gruppo) costituito presso il Consiglio UE.
  Il Gruppo ha definito criteri e standard per valutare i regimi fiscali preferenziali introdotti dagli Stati membri. Questo al fine di individuare eventuali profili di concorrenza fiscale dannosa che incentivino la pianificazione fiscale aggressiva.
  Al momento, i lavori del Gruppo Codice di Condotta sono finalizzati, fra l'altro, a verificare la conformità delle normative degli Stati membri alle diverse linee Guida sulle norme antiabuso definite dal Gruppo. Alcune di queste linee Guida rivolte agli Stati membri, il Gruppo ha favorito interventi legislativi comunitari come la Direttiva antielusione che ha determinato l'introduzione negli ordinamenti degli Stati membri di nome di contrasto all'elusione fiscale, o la Direttiva per lo scambio informazione sugli accordi fiscali (ruling) concessi dagli Stati Membri ai contribuenti, favorendo così la trasparenza di pratiche amministrative che potrebbero dare luogo a fenomeni elusivi.
  L'Italia rimane in prima linea nel contrasto all'elusione fiscale e nell'instaurazione di un sistema fiscale europeo e internazionale equo, adeguato alla profondità dell'integrazione delle filiere produttive e commerciali, che consenta una giusta contribuzione allo sviluppo complessivo dell'Unione. In questo contesto il Governo è intenzionato ad impegnare il massimo sforzo per raggiungere una armonizzazione delle politiche fiscali a livello europeo anche, qualora necessario, attraverso il ricorso alla cooperazione rafforzata prevista dall'articolo 116 del Trattato per correggere le distorsioni della concorrenza in materia fiscale.

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ALLEGATO 6

Interrogazione n. 5-03909 De Luca: Sull'utilizzo dei fondi strutturali per fronteggiare l'emergenza sanitaria.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Ringrazio innanzitutto l'On. De Luca.
  La crisi pandemica da COVID-19 richiede un'azione coordinata e incisiva per il contrasto e la mitigazione degli effetti sanitari, economici e sociali, e per il rilancio economico nel prossimo futuro, mobilitando tutte le risorse disponibili.
  La Commissione europea il 13 marzo ha varato un primo pacchetto di misure già convertite in atti legislativi denominato Iniziativa di Investimento in risposta al Coronavirus (CRII) con risorse pari a 37 miliardi di euro. Questa misura consente di promuovere investimenti attraverso la mobilizzazione delle risorse di liquidità disponibili dei fondi strutturali e di investimento europei.
  Il 2 aprile la stessa Commissione attraverso lo strumento CRII plus ha stabilito la completa flessibilità dei fondi strutturali.
  Il nuovo framework favorisce l'utilizzo dei fondi in funzione di contrasto all'emergenza sanitaria, economica e sociale attraverso la temporanea possibilità di innalzare il tasso di cofinanziamento UE al 100 per cento per il periodo 2020-21; l'ampliamento della possibilità di trasferimento di risorse tra i Fondi e programmi; l'eliminazione degli obblighi di concentrazione tematica; le misure di semplificazione con riferimento alla valutazione ex ante sugli strumenti finanziari e sui controlli; la piena coerenza con le misure del quadro temporaneo sugli aiuti di Stato, in particolare con riferimento alle imprese che stanno soffrendo più di altre la crisi economica prodotta dalle misure di contenimento dell'epidemia.
  Il Governo, le Regioni e Province Autonome si sono prontamente attivati al fine di sfruttare appieno l'opportunità di utilizzare i fondi strutturali europei (FESR e FSE) come una delle principali fonti finanziarie da attivare nell'immediato in funzione anticrisi, sia con riferimento alle spese per l'emergenza sanitaria, sia con riferimento alle esigenze di intervento per far fronte alle difficoltà economiche, occupazionali e sociali del Paese.
  L'analisi delle risorse potenzialmente disponibili relative alla programmazione 2014-2020 mostra ampi margini per operare una sostanziale riprogrammazione, in coerenza con le recenti disposizioni dell'articolo 126 del decreto-legge 18/2020.
  Questa riprogrammazione consentirà non solo di rafforzare l'utilizzo delle risorse europee in funzione di contrasto all'emergenza, ma anche di adeguare finalità, modalità e tempistiche degli interventi della politica di coesione originariamente programmati alla luce delle oggettive complessità di attuazione che la crisi per la pandemia sta comportando.
  Nell'ottica di salvaguardare i princìpi di riequilibrio territoriale e di addizionalità delle risorse proprie della politica di coesione, nel rispetto degli attuali criteri di allocazione territoriale delle risorse, il Governo, le Regioni e le Province Autonome hanno avviato una interlocuzione al fine stabilire una strategia coordinata di intervento che preveda da un lato, gli interventi orizzontali su cui concentrare le risorse riprogrammate, sulla base delle loro caratteristiche di efficacia nel contrasto alla crisi e di più semplice rendicontabilità sui programmi europei e, dall'altro lato, il Pag. 108contributo tangibile di ciascun Programma regionale e nazionale da destinare alle priorità dell'emergenza COVID-19.
  La riprogrammazione dei fondi si baserà inoltre sull'individuazione di alcune priorità su cui concentrare gli sforzi di attuazione. L'emergenza in atto ne ha fatti emergere alcuni, che erano già previsti ma che appare necessario potenziare. Ad esempio, il tema dell'infrastrutturazione sociale, scuola e sanità in primis, con un'attenzione ai territori e al sostegno alle aree marginalizzate, i contesti urbani degradati, le misure per le imprese e il lavoro e l'infrastrutturazione digitale, per colmare il digital divide, tutto ovviamente coerentemente con le priorità che questo Governo si è sempre dato, quali ad esempio la priorità ad investimenti green. Inoltre si punta su una generale semplificazione nel rispetto della legalità.
  Su queste priorità di intervento il Governo ha promosso un intenso dialogo interistituzionale con le regioni per arrivare quanto prima ad un accordo. Si tratta di una riprogrammazione imponente, che prevede un'opera di tessitura istituzionale difficile in accordo con le regioni. È anche importante sottolineare come la riprogrammazione avviene all'interno dei programmi, quindi non vi è uno spostamento di risorse da una regione all'altra.
  Poiché è obiettivo del Governo contemperare il contributo dei programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali agli sforzi per gestire l'emergenza con il rispetto del principio costituzionale dell'aggiuntività delle risorse destinate alla coesione e alla rimozione degli squilibri economici e sociali, l'assegnazione delle risorse supplementari a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione alle regioni del Centro Nord che hanno già impegnato e quindi completato l'assegnazione delle risorse messe a disposizione dei programmi (ai fini di «liberare» la rispettiva quota dei programmi FESR e FSE 2014-2020) è effettuata nel rispetto dell'attuale vincolo di destinazione 80 per cento Mezzogiorno – 20 per cento Centro Nord.
  Infine, la ripresa dei lavori sul negoziato del prossimo QFP vedrà impegnato il Governo ad avviare una adeguata interlocuzione con la Commissione europea volta a consentire la finanziabilità dei progetti avviati nel periodo di programmazione 2014-2020 e non completati nel prossimo periodo di programmazione 2021-2027 e a valutare l'opportunità di prolungare di una o più annualità l'attuale ciclo di programmazione.

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ALLEGATO 7

Interrogazione n. 5-03910 Mantovani: Sul dumping fiscale nel contesto dell'emergenza Covid.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Ringrazio gli onorevoli interroganti per aver posto una questione di assoluta rilevanza non solo per il nostro Paese ma per tutti gli Stati europei che si ritrovano ad operare in un contesto internazionale frammentato e poco regolamentato.
  La creazione di un nuovo sistema fiscale europeo e internazionale, adeguato alla profondità dell'integrazione delle filiere produttive e commerciali che caratterizza il ventunesimo secolo, è una delle sfide di policy chiave del nostro tempo.
  La pandemia globale sta ponendo una minaccia simmetrica alle nostre economie; si intravedono segnali di risposta da parte dei partner europei che per la prima volta mettono in discussione alcuni tabù.
  Uno di questi, è una maggiore integrazione nei sistemi fiscali europei che, come si sa, non è materia attualmente parte dei Trattati, ma che è oramai elemento ineludibile di confronto politico. L'emergenza sanitaria e la conseguente crisi economica che ha travolto il continente europeo ci impongono di accelerare l'identificazione di possibili soluzioni anche su questa materia.
  I profitti delle multinazionali digitali globali non sono tassati in modo adeguato e come sottolineato dall'Onorevole interrogante il disallineamento delle politiche fiscali dei singoli Stati procura un danno all'economia europea dovuto agli effetti distorsivi di una «concorrenza fiscale» che secondo il citato rapporto «Tax Justice Network» ammonta a più di 27 miliardi di euro.
  La dimensione di queste aziende e la concorrenza portata alle imprese locali non trovano alcun riscontro sul piano di un adeguato contributo fiscale che esse forniscono. Anzi, le società più profittevoli spesso sono quelle che pagano le imposte più basse. Questa situazione è stata da più parti segnalata come inaccettabile e insostenibile.
  Un sistema internazionale di tassazione digitale ci permetterebbe di affrontare questo problema, stabilendo un prelievo equo e stabile, «tailormade» per i nuovi modelli di economia digitale.
  Proprio al fine di rendere più equo ed efficace il sistema tributario globale, la Commissione europea nel gennaio 2016 ha proposto una strategia esterna per un'imposizione effettiva, approvata dal Consiglio nel maggio 2016, che mira a promuovere i principi di buona governance fiscale a livello mondiale. Finalità di questa strategia è un approccio più coerente ed efficace inteso a promuovere una buona governance fiscale a livello internazionale. In questo modo l'Unione europea chiederà alle giurisdizioni dei paesi terzi di applicare gli stessi standard che gli Stati membri si sono già impegnati ad attuare in materia di trasparenza fiscale, concorrenza fiscale sleale e misure per affrontare l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili.
  Si sottolinea inoltre come tutti gli Stati membri hanno confermato il proprio impegno a portare avanti in via prioritaria la lotta alla frode, all'evasione e all'elusione fiscali nonché al riciclaggio di denaro, che erodono le basi imponibili degli stessi Stati.
  Recentemente la rinnovata attenzione internazionale al tema della pianificazione fiscale aggressiva ha prodotto, tra le altre Pag. 110cose, una lista europea delle giurisdizioni non cooperative ai fini fiscali, che comprende ad oggi 12 Paesi, come da pubblicazione della Gazzetta Ufficiale UE del 27.02.2020.
  Il processo di screening delle giurisdizioni ha, sin dal principio, escluso i Paesi membri dell'Unione europea dalla valutazione sulla qualità della loro governance fiscale nazionale.
  Questa scelta ha permesso ad almeno cinque giurisdizioni europee (Cipro, Irlanda, Lussemburgo, Malta e Paesi Bassi) di evitare l'inclusione tra le giurisdizioni listed. Su tali giurisdizioni pendono importanti pronunciamenti comunitari.
  Nei Rapporti Paese del 2018, la Commissione europea ha espresso rilievi critici sulle caratteristiche dei sistemi fiscali di tali Paesi in grado di favorire, secondo l'esecutivo europeo, un tax planning societario aggressivo, minando così l'integrità del mercato unico europeo.
  Appena un anno fa il Parlamento europeo, in seduta plenaria, ha inoltre approvato una risoluzione che proponeva l'inclusione di sopracitati cinque Paesi UE tra i «paradisi fiscali» dell'Unione.
  In questa direzione il Governo italiano sostiene da tempo le istituzioni europee affinché si giunga ad una soluzione entro la fine del 2020. Parimenti il Governo italiano sta lavorando instancabilmente per raggiungere un accordo in sede Ocse.
  È intenzione del nostro Governo agire in modo deciso, veloce ed in modo coeso. In questo contesto ricordo infatti che lo scorso febbraio il Ministro dell'economia e delle finanze Gualtieri, la Vicepresidente e Ministro spagnolo per economia e trasformazione digitale Nadia Calvino, il Ministro francese dell'economia e delle finanze Bruno Le Maire ed il Ministro tedesco delle finanze, Olaf Scholz abbiano sottoscritto una lettera di intenti alla Commissione per sollecitare l'Unione a dotarsi di un sistema fiscale armonizzato.