CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 23 aprile 2020
353.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/692, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (Atto n. 147).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/692, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (Atto n. 147);
   rilevato che le modifiche introdotte dalla direttiva (UE) 2019/692 sono volte ad assicurare che le norme applicabili ai gasdotti di trasporto che collegano due o più Stati membri siano applicabili all'interno dell'Unione anche ai gasdotti di trasporto che collegano l'Unione con i Paesi terzi;
   considerato che lo schema di decreto è stato predisposto ai sensi della delega legislativa contenuta nella legge 4 ottobre 2019, n. 117 (legge di delegazione europea 2018) e che l'articolo 25 della medesima legge dispone che il Governo, con riferimento ai gasdotti di trasporto tra uno Stato membro e un Paese terzo completati prima del 23 maggio 2019 per le sezioni dei gasdotti di trasporto situate sul territorio nazionale e nelle acque territoriali italiane, definisca le deroghe previste all'articolo 14 e all'articolo 49-bis della direttiva 2009/73/CE , come modificata dalla direttiva (UE) 2019/692, relativamente alla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi, l'applicazione delle rispettive tariffe regolamentate, nonché l'esecuzione delle disposizioni relative alla separazione proprietaria (c.d. unbundling);
   sottolineata l'esigenza di un'integrazione dei mercati del gas a livello europeo e l'importanza di rafforzare ogni azione a livello comunitario per favorire la simmetria e la coerenza del mercato interno ed evitare ogni forma di discriminazione tariffaria nei transiti intra-unione e attraverso Paesi collegati;
   considerato che il termine per il recepimento della direttiva, entrata in vigore il 23 maggio 2019, è scaduto il 24 febbraio 2020 e che il termine per l'esercizio della delega, per effetto dello scorrimento dei termini necessario a consentire l'espressione dei pareri parlamentari, verrà a scadere il 2 maggio prossimo,

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PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro (Atto n. 153).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro. (atto n. 153);
   ricordato che la direttiva oggetto di recepimento è diretta a garantire ai lavoratori un livello elevato di protezione contro i rischi derivanti da agenti cancerogeni o mutageni e che a tal fine le modifiche apportate dalla direttiva prevedono: precisazioni circa la relazione quinquennale che gli Stati membri devono presentare alla Commissione europea sull'attuazione della direttiva; l'obbligo di proseguire la sorveglianza sanitaria anche dopo l'esposizione agli agenti cancerogeni; l'obbligo di notifica, all'autorità responsabile, di tutti i casi di cancro causati dall'esposizione durante l'attività lavorativa; l'introduzione della polvere di silice cristallina respirabile tra le sostanze cancerogene di cui all'Allegato I; l'aggiornamento dell'Allegato III recante i valori limite di esposizione alle sostanze cancerogene; l'incarico alla Commissione europea di valutare la possibilità di modificare l'ambito di applicazione della direttiva per includervi sostanze tossiche per la riproduzione;
   rilevato che lo schema di decreto legislativo provvede a modificare il decreto legislativo n. 81 del 2008, in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, al fine di recepire, con l'articolo 1, la previsione concernente la necessità di proseguire la sorveglianza sanitaria anche dopo la cessazione dell'esposizione e, con l'articolo 2, l'integrazione dei due Allegati con la polvere di silice e con gli altri aggiornamenti, mentre altre prescrizioni della direttiva non sono oggetto di recepimento da parte dello schema di decreto legislativo nel presupposto che, secondo quanto riportato nella Relazione illustrativa e in base a quanto si evince nella tabella di concordanza allegata allo schema di decreto medesimo, esse sono già assicurate dalla normativa nazionale vigente dettata dal citato decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di cui vengono ora modificati solo l'articolo 242, comma 6, e gli allegati XLII e XLIII relativi, rispettivamente, all'elenco delle sostanze, miscele e processi classificati come agenti cancerogeni ed ai valori limite di esposizione dei lavoratori ai medesimi agenti;
   rilevato che la Commissione europea ha avviato, il 4 febbraio 2020, una consultazione pubblica tra i Paesi membri dell'Unione in vista della presentazione, entro la fine dell'anno, di un piano europeo di lotta contro il cancro diretto a ridurre l'onere che la malattia impone ai pazienti, alle loro famiglie e ai sistemi sanitari e aiutare gli Stati membri a combatterla più efficacemente e a migliorare le cure, al fine di invertire l'attuale tendenza – in base alla quale ogni anno a 3,5 milioni di persone nell'UE viene diagnosticato Pag. 50il cancro – ed evitare che tale malattia possa divenire la principale causa di morte nell'Unione europea;
   considerato che il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 17 gennaio 2020 e che il termine per l'esercizio della delega, per effetto dello scorrimento dei termini necessario a consentire l'espressione dei pareri parlamentari, verrà a scadere il 2 maggio prossimo;
   sottolineata, pertanto, l'urgenza di procedere all'emanazione dello schema di decreto legislativo, che provvede a dare compiuta attuazione alla direttiva (UE) 2017/2398,

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PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (Atto n. 157).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante l'attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e il riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117;
   osservato che la direttiva oggetto di recepimento stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, con riferimento sia all'esposizione medica, sia alle persone soggette ad esposizione professionale, sia alla popolazione e che la stessa ha aggiornato e raccolto in un quadro unitario le disposizioni in materia contenute in cinque precedenti direttive, che vengono contestualmente abrogate, introducendo al contempo ulteriori profili di tutela in precedenza contemplati solo nell'ambito di raccomandazioni europee – come nel caso del controllo dell'esposizione al radon nelle abitazioni – ovvero non considerati, come nel caso delle esposizioni volontarie per motivi non medici ovvero del controllo delle esposizioni dovute ai materiali da costruzione;
   rilevato che lo schema di decreto legislativo è stato predisposto in attuazione della disciplina di delega di cui agli articoli 1 e 20 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (legge di delegazione europea 2018), e che oltre ai princìpi e criteri direttivi generali, posti dagli articoli 31 e 32 della legge n. 234/2012, vengono previsti norme procedurali, princìpi e criteri direttivi specifici;
   ricordato che la legge 9 luglio 2015, n. 114, aveva già conferito al Governo la delega a recepire la direttiva 2013/59 Euratom entro il termine del 6 dicembre 2018 e che tuttavia la stessa non è stata esercitata in ragione del mancato accordo delle amministrazioni coinvolte su alcuni aspetti centrali del testo allora elaborato;
   considerato che il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 6 febbraio 2018 e che la Commissione europea ha avviato, il 17 maggio 2018, una procedura d'infrazione (n. 2018/2044) per mancato recepimento della direttiva che attualmente si trova allo stadio di ricorso ex articolo 258 TFUE innanzi la Corte di giustizia dell'Unione europea (causa C-744/19);
   valutato che lo schema di decreto provvede a dare compiuta attuazione alla direttiva 2013/59/EURATOM e che la sua adozione consentirà l'archiviazione della procedura d'infrazione n. 2018/2044,

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PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   a) valuti il Governo l'opportunità di sopprimere la Tabella I-1B all'Allegato I, applicando conseguentemente i valori di concentrazione indicati nella Tabella I-1A per i livelli di esenzione anche ai livelli di allontanamento, nonché valuti la soppressione del punto 8.5;
   b) valuti il Governo l'opportunità di estendere la categoria degli esperti in interventi di risanamento da radon, di cui all'articolo 15 e all'Allegato II dello schema di decreto, anche ai soggetti in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di perito industriale e perito industriale laureato e geologo, nonché di prevedere, tra i requisiti minimi degli esperti, anche quello dell'iscrizione al relativo albo professionale;
   c) valuti il Governo l'opportunità di sopprimere la lettera c) all'articolo 54 comma 7, nonché di eliminare ogni riferimento a materiali o scarichi di liquidi e aeriformi;
   d) verifichi il Governo che il decreto legislativo in esame non comporti ambiti di esclusione rispetto a quanto previsto dalla direttiva 2013/59/EURATOM per ciò che concerne, in particolare, la previsione dell'articolo 76 recante la disciplina europea in materia di designazione dell'autorità nazionale competente a svolgere i compiti previsti dalla direttiva medesima.

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ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (Atto n. 158).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (atto n. 158);
   premesso che:
    lo schema di decreto legislativo reca l'attuazione della direttiva 2018/844/UE sulla prestazione energetica degli edifici (Energy Performance of Buildings Directive – EPBD III), che provvede ad un riesame e ad una implementazione delle disposizioni fondamentali sulla prestazione energetica nell'edilizia contenute nella direttiva 2010/31/UE (EPBD II), nonché ad una trasposizione in quest'ultima direttiva, per motivi di omogeneità, delle norme prima contenute nella direttiva 2012/27/UE relative alla Strategia di ristrutturazione a lungo termine del parco immobiliare;
    il provvedimento è stato adottato ai sensi dell'articolo 23 della legge n. 117 del 2019 (legge di delegazione europea 2018), che reca i princìpi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega in questione;
    lo schema di decreto legislativo novella il decreto legislativo n. 192/2005, di recepimento della precedente normativa europea in materia di rendimento energetico nell'edilizia contenuta nella direttiva 2002/91/CE (EPBD I), che è stata successivamente abrogata dalla citata direttiva 2010/31/UE (EPBD II);
   considerato che:
    le modifiche e gli aggiornamenti apportati dalla direttiva 2018/844/UE, il cui termine per il recepimento è scaduto il 10 marzo 2020, afferiscono al pacchetto di misure legislative adottato a livello europeo – noto come Clean Energy Package – che fissa il quadro regolatorio per il raggiungimento degli obiettivi europei al 2030 in materia di energia e clima;
    la direttiva 2018/844/UE si pone come obiettivo generale quello di promuovere una maggiore diffusione dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili negli edifici, al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi unionali di riduzione delle emissioni di gas serra e di contribuire ad aumentare la sicurezza energetica, nella prospettiva di un sistema energetico decarbonizzato e ad alta efficienza entro il 2050;
    per raggiungere tale obiettivo, gli Stati membri e gli investitori devono dotarsi entro il 2050 di misure tese a raggiungere l'obiettivo di lungo termine relativo alle emissioni di gas a effetto serra e a decarbonizzare il parco immobiliare, cui è riconducibile circa il 36 per cento di tutte le emissioni di CO2 nell'Unione;
    nella comunicazione sul Green Deal (COM(2019)640), oltre a preannunciare l'ulteriore revisione al rialzo dell'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, la Commissione europea precisa che applicherà rigorosamente la normativa relativa alla prestazione energetica Pag. 54nel settore dell'edilizia, a partire da una valutazione delle strategie nazionali di ristrutturazione a lungo termine degli Stati membri;
    nell'ambito del Green Deal, la Commissione inoltre preannuncia la possibilità di includere le emissioni degli edifici negli scambi di quote di emissioni, nel contesto di un'azione di più ampio respiro intesa a garantire che i prezzi relativi delle diverse fonti di energia forniscano segnali adeguati per l'efficienza energetica;
    nel nuovo piano d'azione per l'economia circolare dell'11 marzo 2020 (COM(2020) 98 final), è altresì prospettato l'intendimento della Commissione di varare una nuova strategia generale per un ambiente edificato sostenibile volta, per un verso, a garantire la coerenza tra i settori strategici interessati (clima, efficienza energetica e delle risorse, gestione dei rifiuti di costruzione e demolizione, accessibilità, digitalizzazione e competenze) e, per l'altro, a promuovere i principi di circolarità lungo l'intero ciclo di vita degli edifici;
   segnalato che:
    la Commissione europea, nell'esercizio dei poteri ad essa delegati dalla direttiva (UE) 2018/844 (d'ora in avanti «direttiva»), ha adottato la raccomandazione (UE) n. 2019/786, dell'8 maggio 2019, sulla ristrutturazione degli edifici e la raccomandazione n. 2019/1019, del 7 giugno 2019, sull'ammodernamento degli edifici;
    nella relazione illustrativa il Governo specifica che lo schema di decreto è stato predisposto ponendo particolare attenzione alle indicazioni fornite dalla Commissione europea in tali raccomandazioni;
   osservato che:
    l'articolo 5 dello schema introduce un nuovo articolo 3-bis nel D.Lgs. n. 192/2005, che disciplina la Strategia di ristrutturazione a lungo termine del parco immobiliare nazionale, che diventa parte integrante del Piano nazionale integrato per l'energia ed il clima (PNIEC);
    il PNIEC italiano, presentato alla Commissione europea a gennaio 2020, già illustra, in attesa del recepimento della direttiva, alcuni dati della nuova Strategia italiana di lungo termine per la ristrutturazione del parco immobiliare;
    tra i contenuti specifici della Strategia, che ricalcano quelli elencati nell'articolo 1, punto 2), della direttiva 2018/844/UE, si prevede l'introduzione del sistema facoltativo di «passaporto» di ristrutturazione degli edifici, sulla base delle risultanze dello studio della Commissione europea di cui all'articolo 19-bis della direttiva 2010/31/UE;
    l'articolo 6 dello schema demanda a decreti ministeriali la definizione delle modalità per l'integrazione delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici, sulla base di alcuni criteri ivi elencati nell'ambito dei quali si prevede che entro il 1o gennaio 2025, negli edifici non residenziali dotati di più di venti posti auto, dovrà essere installato almeno un punto di ricarica, mentre la direttiva fa riferimento ad un «numero minimo» di punti di ricarica;
    la direttiva demanda agli Stati membri il compito di facilitare l'accesso a meccanismi appropriati per sostenere la mobilitazione degli investimenti nella ristrutturazione necessaria a conseguire gli obiettivi di efficienza energetica: a tale proposito, l'articolo 7 dello schema attribuisce all'ENEA e al Gestore Servizi Energetici S.p.a. (GSE) il compito di predisporre congiuntamente, e trasmettere al Ministero dello sviluppo economico, un rapporto contenente proposte finalizzate a introdurre tali previsioni;
    l'articolo 8 dello schema prevede che per l'istituzione del Portale nazionale Pag. 55sulla prestazione energetica degli edifici è stanziata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, cui si provvede attraverso la corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234,

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PARERE FAVOREVOLE.