CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 23 aprile 2020
353.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/692, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale. Atto n. 147.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La X Commissione,
   esaminato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/692, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (Atto n. 147);
   rilevato che il contenuto dello schema di decreto legislativo è coerente con la ratio della Direttiva 2019/692 e che, pertanto, non si ravvisano particolari profili di rischio in merito alla possibilità da parte del Governo di derogare dall'applicazione dei princìpi generali (in particolare accesso a terze parti, unbundling e regolazione tariffaria) ai gasdotti esistenti provenienti da Sud che arrivano in Italia (TMPC dalla Tunisia e Greenstream dalla Libia), come previsto dalla Direttiva stessa;
   sottolineato che, nel contesto europeo, il mercato italiano del gas è penalizzato dalla mancata integrazione dei mercati a livello europeo e, in particolare, dalla regolazione delle tariffe di trasporto a livello nazionale e dalla stratificazione dei costi di transito relativi alla rotta di approvvigionamento dal Nord Europa al nostro Paese,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   consideri il Governo – nelle more dell'adozione dell'attuale disposizione tesa ad armonizzare le strategie di importazione del gas intervenendo sulla direttiva 2009/73/CE relativa alle norme comuni per il mercato interno – l'opportunità di rafforzare per quanto di sua competenza ogni azione a livello comunitario per favorire la simmetria e la coerenza del mercato interno e per evitare ogni forma di discriminazione tariffaria nei transiti intra-unione e attraverso paesi collegati quali la Svizzera.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica. Atto n. 158.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La X Commissione,
   esaminato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (Atto n. 158);
   ricordato che:
    Il decreto legislativo n. 192 del 2005 ha introdotto nell'ordinamento nazionale le prescrizioni europee relative alla prestazione energetica degli edifici, secondo quanto disposto dalla direttiva 2002/91/CE (Energy Performance of Buildings Directive o EPBD);
    la direttiva su citata è stata, successivamente, aggiornata dalla Direttiva 2010/31/UE (EPBD II), che è stata trasposta nell'ordinamento nazionale dal decreto-legge n. 63 del 2013, convertito dalla legge n. 90 del 2013, che ha modificato il decreto legislativo n. 192 del 2005;
    lo schema di decreto legislativo in oggetto è ora volto a recepire nell'ordinamento giuridico nazionale le disposizioni introdotte dalla Direttiva 2018/844/UE sulla prestazione energetica degli edifici (Energy Performance of Buildings Directive – EPBD III), modificativa della precedente Direttiva in materia, Direttiva 2010/31/UE (cd. EPBD II) e della Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
    la Direttiva (UE) 2018/844 provvede dunque ad un riesame e ad una implementazione delle disposizioni fondamentali sulla prestazione energetica nell'edilizia contenute nella direttiva 2010/31/UE, nonché ad una trasposizione in quest'ultima direttiva, per motivi di omogeneità, delle disposizioni prima contenute nella Direttiva 2012/27/UE, relative alla Strategia di ristrutturazione a lungo termine del parco immobiliare;
    lo schema di decreto legislativo è stato adottato ai sensi della delega legislativa contenuta nell'articolo 23 della legge n. 117 del 2019 (legge di delegazione europea 2018), che disciplina i princìpi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega in questione;
   preso atto che:
    le modifiche e gli aggiornamenti apportati dalla direttiva in oggetto afferiscono al pacchetto di misure legislative adottato a livello europeo – noto come Clean Energy Package – che fissa il quadro regolatorio per il raggiungimento dei nuovi obiettivi europei al 2030 in materia di energia e clima;
    gli interventi individuati nello schema di decreto si collocano in linea e in continuità con le iniziative europee e nazionali che mirano alla tutela dell'ambiente e al conseguimento dell'obiettivo di decarbonizzazione;Pag. 29
   rilevato che:
    l'articolo 2, comma 1, lettera f), capoverso h-quater) prevede, al fine di favorire la conoscenza dettagliata del parco immobiliare nazionale, della sua prestazione energetica e dei suoi consumi e di sviluppare strumenti che incrementino il tasso di riqualificazione energetica degli edifici, di mettere tali informazioni a disposizione dei cittadini, delle imprese e della pubblica amministrazione;
    relativamente alla nuova definizione introdotta dallo schema di decreto legislativo concernente i sistemi alternativi ad alta efficienza, l'articolo 3, comma 1, lettera d), capoverso l-triciesquinquies) li definisce quali «sistemi tecnici per l'edilizia ad alta efficienza tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i sistemi di produzione di energia rinnovabile, la cogenerazione, il teleriscaldamento e il teleraffrescamento, le pompe di calore, i sistemi ibridi e i sistemi di monitoraggio e controllo attivo dei consumi»;
    in materia di sicurezza dagli incendi, le modifiche apportate dall'articolo 5, comma 1, capoverso «f)», e dall'articolo 6, comma 1, lett. a), n. 2, capoverso «3-quinquies)» prevedono:
     a) un'analisi della possibile integrazione degli interventi di efficientamento energetico degli edifici con gli interventi per la riduzione del rischio di incendio all'interno della «Strategia di ristrutturazione a lungo termine»;
     b) per i nuovi edifici e gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti, la predisposizione di requisiti che rispettino i parametri della sicurezza in caso di incendi attraverso l'aggiornamento quinquennale del decreto 26 giugno 2015 recante: «Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici»;
    all'articolo 7, comma 1, lettera a), capoverso 1-bis) dispone che il monitoraggio dei risparmi energetici perseguiti o conseguiti, è effettuato dalla medesima autorità che concede gli incentivi di cui al comma 1, dell'articolo 4-ter del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, tenendo conto di vari criteri tra cui «la prestazione energetica dell'apparecchiatura o del materiale utilizzato per la ristrutturazione»;
    in materia di uso di dati e informazioni anche per «finalità statistiche e di studio», l'articolo 8 dello schema di decreto introduce il nuovo articolo 4-quater al D.Lgs. n. 192/2005, che istituisce il Portale Nazionale sulla prestazione energetica degli edifici e demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico la disciplina delle opportune forme di collaborazione e raccordo tra le amministrazioni interessate per assicurare l'afflusso per via telematica dei dati presenti anche nel Sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas (articolo 8, comma 1, punto 4, capoverso e) dello schema di decreto),

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) si valuti all'articolo 2, comma 1, lettera f), capoverso h-quater) in materia di informazioni a disposizione dei cittadini, delle imprese e della PA, l'opportunità di avviare campagne istituzionali su base nazionale per informare i suddetti soggetti relativamente ai risparmi finanziari, al maggiore benessere e comfort e al minor consumo di energia degli interventi di riqualificazione;
   b) si valuti, all'articolo 3, comma 1, lettera d), capoverso l-triciesquinquies) di aggiungere, infine, le seguenti parole: «, free cooling aerotermico, geotermico o idrotermico»;
   c) si valuti all'articolo 5, comma 1, capoverso articolo 3-bis, lettera «f)» e all'articolo 6, comma 1, lett. a), n. 2, capoverso «3-quinquies)», in materia di requisiti per la sicurezza dagli incendi, l'opportunità di apportare modifiche volte Pag. 30a intervenire sul livello di reazione al fuoco dei materiali isolanti utilizzati negli interventi sugli involucri di edifici, nuovi o oggetto di ristrutturazione, aventi altezza superiore a 18 metri e sugli involucri degli edifici che ospitano le persone con capacità motoria ridotta quali ospedali, asili, case di riposo, oppure altri luoghi frequentati da un numero elevato di persone, prevedendo che essi debbano essere obbligatoriamente incombustibili;
   d) si valuti all'articolo 7, comma 1, lettera a), capoverso 1-bis), di aggiungere, infine, il seguente numero: «6) la riduzione dell'impronta di carbonio generata dal ciclo di vita del materiale impiegato o il minore livello di energia grigia degli inerti riciclati utilizzati per la ristrutturazione»;
   e) si valuti all'articolo 8, comma 1, capoverso articolo 4-quater, comma 4, lettera e), di aggiungere dopo le parole «e) nel Sistema informatico integrato di cui al decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129» le seguenti parole: «alle utenze intestate agli utenti privati e alle Pubbliche amministrazioni, previa stipula di un protocollo d'intesa tra l'ENEA e l'Acquirente Unico S.p.A., sentiti l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente e il Garante per la protezione dei dati personali», al fine di tutelare dati ed informazioni sensibili e scongiurare significative alterazioni delle dinamiche concorrenziali, oltreché gravi lesioni della privacy dei soggetti titolari dei dati medesimi.

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ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Atto n. 157.

RILIEVI APPROVATI DALLA COMMISSIONE

  La X Commissione,
   esaminato – per quanto di competenza ed ai sensi dell'articolo 96-ter del Regolamento – lo «Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117» (Atto n. 157);
   ricordato che l'AIEA (Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica), nel suo rapporto finale di International Peer Review (2017) sul programma di decommissioning e gestione dei rifiuti radioattivi di Sogin s.p.a., ha espressamente rivolto al Governo italiano la raccomandazione di adottare «i livelli di allontanamento forniti nella Direttiva 2013/59/EURATOM del 5 dicembre 2013 per il rilascio incondizionato, così come i valori dei livelli di allontanamento forniti nelle raccomandazioni della Commissione Europea RP 89 e RP 113, per il rilascio di rottami metallici destinati a riciclo, per la demolizione di edifici o il riutilizzo di detriti cementizi»;
   sottolineato, al riguardo, che, nello schema di decreto legislativo in esame, sono riscontrabili alcune previsioni contenute nell'articolato e nell'Allegato I difformi dai contenuti della sopra citata direttiva sui criteri di esenzione e di allontanamento;
   evidenziato che l'articolo 54, comma 7, lettera a) prevede che lo scarico di effluenti radioattivi liquidi ed aeriformi soddisfi i requisiti dell'Allegato I, ovverosia il rispetto del criterio di non rilevanza radiologica come esplicitato nel punto 8.5 dell'Allegato I medesimo;
   rilevato altresì che la citata direttiva indica che i livelli di allontanamento dell'Allegato VII della stessa non sono applicabili agli scarichi di effluenti radioattivi, ma solo ai materiali solidi prevedendo, invece, che lo scarico degli effluenti liquidi ed aeriformi sia determinato nel rispetto di una frazione del limite di dose efficace per gli individui della popolazione;
   rilevato, inoltre, che l'articolo 72, in attuazione dell'articolo 93 della direttiva, prevede disposizioni che, specie per quanto riguarda il settore delle importazioni di prodotti semilavorati metallici, potrebbero causare alle imprese uno svantaggio competitivo ed economico rilevante nei confronti delle concorrenti dell'Unione europea, imponendo onerosi adempimenti da parte degli importatori nazionali in dogana per l'effettuazione dei controlli radiometrici sui semilavorati metallici già da tempo individuati, Pag. 32
   delibera i seguenti rilievi:
    a) appare necessario che la Commissione, nel proprio parere, chieda al Governo di valutare l'allineamento di quanto previsto nell'Allegato 1 e le relative Tabelle con i livelli di allontanamento previsti della Direttiva 2013/59/EURATOM;
    b) appare necessario che la Commissione, nel proprio parere, chieda al Governo di valutare l'opportunità di una modifica dell'articolo 54 per risolvere l'incongruenza con quanto previsto dalla direttiva in merito ai materiali liquidi ed aeriformi come indicato in premessa;
    c) appare necessario che la Commissione, nel proprio parere, chieda al Governo di valutare l'opportunità della attuale formulazione dell'articolo 72 e dell'allegato XIX dello schema di decreto, al fine di realizzare un più attento bilanciamento tra l'interesse alla salute e alla sicurezza dei prodotti in metallo e l'interesse delle imprese italiane operanti nel settore a non subire svantaggi competitivi rispetto ai competitor europei.