CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 20 aprile 2020
350.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 18/2020: Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.
C. 2463 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Le regioni e le province autonome possono incrementare le risorse per la valorizzazione delle risorse umane anche per le finalità di cui al comma 1 fino al triplo dell'ammontare indicato nella tabella A in deroga ai vincoli di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
1. 1. Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Per l'anno 2020 è disposta la completa e automatica defiscalizzazione delle risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro del personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dalla diffusione del COVID-19.

  3-ter. Per l'anno 2020 è altresì disposta la completa e automatica defiscalizzazione dei premi aziendali per i lavoratori che operano nel comparto sanitario.
  3-quater. Agli oneri derivanti dai commi 3-bis e 3-ter si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 126, comma 4, nonché mediante utilizzo, sino al limite massimo di 3 miliardi di euro per l'anno 2020, delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
1. 3. Paolo Russo, D'Ettore, Prestigiacomo, Mandelli, Occhiuto, Cannizzaro, Pella, D'Attis.

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  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Disposizioni per la definizione e l'equilibrata limitazione delle responsabilità degli operatori del servizio sanitario durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19)
   1. Per tutti gli eventi avversi che si siano verificati o abbiano trovato causa durante l'emergenza epidemiologica COVID-19 di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, le strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private e gli esercenti le professioni sanitarie-professionali-tecniche amministrative del Servizio sanitario non rispondono civilmente, o per danno erariale all'infuori dei casi in cui l'evento dannoso sia riconducibile:
   a) a condotte intenzionalmente finalizzate alla lesione della persona;
   b) a condotte caratterizzate da colpa grave consistente nella macroscopica e ingiustificata violazione dei principi basilari che regolano la professione sanitaria o dei protocolli o programmi emergenziali predisposti per fronteggiare la situazione in essere;
   c) a condotte gestionali o amministrative poste in essere in palese violazione dei principi basilari delle professioni del Servizio sanitario nazionale in cui sia stato accertato il dolo del funzionario o dell'agente che le ha poste in essere o che vi ha dato esecuzione.
   2. Ai fini della valutazione della sussistenza della colpa grave di cui al comma 1, lettera b), vanno anche considerati la proporzione tra le risorse umane e materiali disponibili e il numero di pazienti su cui è necessario intervenire nonché il carattere eterogeneo della prestazione svolta in emergenza rispetto al livello di esperienza e di specializzazione del singolo operatore.
   3. Fermo quanto previsto dall'articolo 590-sexies del codice penale, per tutti gli eventi avversi che si siano verificati od abbiano trovato causa durante l'emergenza epidemiologica COVID-19 di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, la punibilità penale è limitata ai soli casi di colpa grave. La colpa si considera grave unicamente laddove consista nella macroscopica e ingiustificata violazione dei principi basilari che regolano la professione sanitaria o dei protocolli o programmi emergenziali eventualmente predisposti per fronteggiare la situazione in essere, tenuto conto di quanto stabilito dal comma 2.
1. 01. Angiola.

ART. 2-bis.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) con le medesime modalità di cui alla lettera a), procedere al reclutamento dei farmacisti specializzandi iscritti all'ultimo e penultimo anno alle scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 febbraio 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 25 alla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2015.

  Conseguentemente, all'articolo 2-ter, apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1, dopo le parole: lettera a), aggiungere le seguenti: lettera a-bis);
   dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. A decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai laureati in farmacia ammessi e iscritti alle scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 febbraio 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 25 alla Gazzetta Ufficiale n. 126 del Pag. 373 giugno 2015, si applica, per l'intera durata del corso, il trattamento contrattuale di formazione specialistica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 3.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi da ripartire» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2-bis. 1. Saccani Jotti, Mandelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Gli incarichi di cui al comma 1, lettera a), possono essere conferiti anche a coloro che sono in possesso del diploma professionale quinquennale in servizi socio-sanitari, sebbene sprovvisti della qualifica di operatore socio-sanitario.
2-bis. 2. Frate.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è incrementata di 150 milioni di euro nell'anno 2020, di 200 milioni di euro in ciascuno degli anni 2021 e 2022, e di 300 milioni di euro dall'anno 2023. L'incremento dell'autorizzazione di spesa è finalizzato ad aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica in ambito sanitario, con particolare riguardo alle specializzazioni in anestesiologia, geriatria, chirurgia d'urgenza, medicina d'emergenza-urgenza, malattie infettive e tropicali, microbiologia e virologia, patologia clinica e biochimica clinica, radiodiagnostica, igiene e farmacia ospedaliera.

  5-ter. All'onere di cui al comma 5-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2-bis. 4. Calabria, Paolo Russo, Novelli, Bagnasco, Mandelli, Spena, Maria Tripodi, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Ruffino, Giacometto.

  Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.1

  1. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è autorizzata l'ulteriore spesa di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
  2. All'onere di cui al presente articolo, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del suddetto Reddito di cittadinanza, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite Pag. 38di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
2-bis. 01. Maria Tripodi, Paolo Russo, Calabria, Novelli, Bagnasco, Mandelli, Spena, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Ruffino, Giacometto.

ART. 2-ter.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Gli incarichi di cui al presente articolo possono essere conferiti anche ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e penultimo anno di corso della scuola di specializzazione per la durata di 6 mesi. Tali incarichi sono prorogabili, previa definizione dell'accordo di cui al settimo periodo dell'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e in ragione del perdurare dello stato di emergenza, sino al 31 dicembre 2020. Nei casi di cui al precedente periodo, l'accordo tiene conto delle eventuali e particolari esigenze di recupero, all'interno della ordinaria durata legale del corso di studio, delle attività formative teoriche e assistenziali necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti. Il periodo di attività svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. I medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti in proporzione all'attività lavorativa svolta.
2-ter. 1. Madia, Pezzopane.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Al personale sanitario e tecnico assunto in strutture sanitarie pubbliche o private, con contratto a tempo parziale per la gestione dell'emergenza da COVID-19, è riconosciuta la retribuzione minima che non può essere inferiore a quella prevista dal contratto di categoria.
2-ter. 2. Labriola, Bagnasco.

ART. 2-septies.

  Dopo l'articolo 2-septies, aggiungere il seguente:

Art. 2-octies.
(Disposizioni in materia di contratti di formazione medico specialistica)

  1. Il numero dei posti complessivamente disponibili per l'ammissione dei medici alle Scuole di specializzazione di area sanitaria, riordinate ed accreditate ai sensi dei Decreti ministeriali di riordino 4 febbraio 2015, n. 68 e 13 giugno 2017 n. 402, è fissato, annualmente, in un numero non inferiore a quello programmato per l'ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia.
  2. All'esito della selezione, i posti che si dovessero rendere disponibili per qualunque motivo verranno conteggiati nella disponibilità dell'anno accademico successivo.
  3. Al fine di consentire ai laureati in Medicina e Chirurgia che non abbiano avuto la possibilità di accedere ad una scuola di specializzazione, i posti disponibili per i bandi di ammissione dei medici alle Scuole di Specializzazione di Area sanitaria per gli Anni Accademici 2021/2022 e 2022/2023 sono determinati in 15.000 per ciascun anno accademico.
2-septies. 03. Gemmato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

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  Dopo l'articolo 2-septies, aggiungere il seguente:

Art. 2-octies.
(Contribuzione aggiuntiva per medici e personale sanitario ospedaliero)

  1. Al personale sanitario ospedaliero impiegato nei reparti di terapia intensiva a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sono riconosciuti ai fini pensionistici dodici mesi di contribuzione figurativa aggiuntiva della gestione separata di cui all'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, nel limite di spesa di 1.000 milioni di euro per l'anno 2020.
  2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da adottare di concerto con il Ministro della salute, individua le modalità attuative di cui al presente articolo.
  3. All'onere di cui al comma 1, pari ad euro 1.000 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
2-septies. 02. Tartaglione.

  Dopo l'articolo 2-septies, aggiungere il seguente:

Art. 2-octies.
(Linee guida per la gestione dell'epidemia presso le strutture per anziani, persone con disabilità e altri soggetti in condizione di fragilità)

  1. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, adotta linee guida per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 presso le strutture pubbliche e private, accreditate, convenzionate e non, comunque siano denominate dalle normative regionali, che durante l'emergenza ospitano ovvero erogano prestazioni di carattere sanitario, riabilitativo, socio sanitario o socio-assistenziale per anziani, persone con disabilità e altri soggetti in condizione di fragilità.
  2. Le linee guida di cui al comma 1 sono adottate nel rispetto dei seguenti principi:
   a) garantire la sicurezza e il benessere psicofisico delle persone ospitate o ricoverate presso le strutture di cui al comma 1;
   b) garantire la sicurezza di tutto il personale, sanitario e non, impiegato presso le medesime strutture di cui al comma 1, anche attraverso la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale idonei a prevenire il rischio di contagio;
   c) prevedere protocolli specifici per la tempestiva diagnosi dei contagi e per l'attuazione delle misure di contenimento;
   d) disciplinare le misure di igiene fondamentali alle quali il personale in servizio è tenuto ad attenersi;
   e) prevedere protocolli specifici per la sanificazione periodica degli ambienti.

Pag. 40

  3. Le strutture di cui al comma 1 sono equiparate ai presidi ospedalieri ai fini dell'accesso, con massima priorità, alle forniture dei dispositivi di protezione individuale e di ogni altro dispositivo o strumento utile alla gestione e al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
2-septies. 04. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo l'articolo 2-septies, aggiungere il seguente:

Art. 2-octies.
(Ripristino degli istituti della dipendenza da causa di servizio e conseguenti benefici per il personale sanitario e sociosanitario)

  1. Per il personale sanitario e socio-sanitario impegnato nell'ambito dell'emergenza epidemiologica di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, trovano applicazione, a domanda degli interessati, gli istituti dell'accertamento della dipendenza da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata, in relazione a tutti gli eventi dannosi verificatisi nelle more e nell'ambito dello stato di emergenza medesimo.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2-septies. 05. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo l'articolo 2-septies, aggiungere il seguente:

Art. 2-octies.
(Disposizioni in materia di lavoro usurante)

  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
   « d-bis) personale medico e sanitario impiegato presso i reparti di pronto soccorso delle strutture del Servizio Sanitario nazionale».
2-septies. 01. Tartaglione.

ART. 3.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) alle strutture private accreditate potrà essere chiesto dalla regione per mezzo della Azienda Sanitaria Locale di riferimento di interrompere la propria attività programmata per mettere a disposizione la loro organizzazione, personale sanitario, locali, sale operatorie, posti letto e tutto quello compreso nel proprio accreditamento contrattualizzato con la USL a favore di attività congiunte con le strutture pubbliche.

  Conseguentemente:
   all'articolo 6, comma 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) in caso di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera b-bis) alle strutture private accreditate verrà riconosciuto, in corso dello stato di emergenza, il volume di budget riconosciuto nell'anno 2019 suddiviso in dodicesimi per la quota parte spettante e comunque fino al ripristino dell'attività programmata e contrattualizzata;
   all'articolo 61 comma 2, lettera h), aggiungere, in fine, le parole: nonché assistenza sanitaria di ricovero e cura.
3. 1. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

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  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. Fatte salve le ordinarie fattispecie di reato, vengono esentate dalle responsabilità professionali i medici e gli operatori sanitari prestanti opera nelle aziende sanitarie coinvolte nell'emergenza COVID-19. È altresì esentato dalle responsabilità amministrative e contabili il personale delle stesse aziende sanitarie impegnato nelle procedure straordinarie di carattere amministrativo (acquisti, reclutamento del personale).
3. 2. Lollobrigida, Osnato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 20, comma 11-bis, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, la parola «2019» è sostituita dalla seguente: «2020».
3. 3. Ubaldo Pagano, Madia, Pezzopane.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. Per far fronte all'emergenza epidemiologica COVID-19, limitatamente al periodo dello stato di emergenza, anche in deroga al limite di spesa di cui all'articolo 45, comma 1-ter, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e in deroga all'articolo 8-sexies, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le regioni, ivi comprese quelle in piano di rientro, e le province autonome di Trento e Bolzano possono riconoscere, avvalendosi delle risorse di cui al precedente comma 6 nonché di quelle provenienti dalla rimodulazione dei rispettivi fondi sanitari regionali, alle strutture inserite nei piani adottati in attuazione del comma 1, lettera b), la remunerazione di una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti e alla gestione dell'emergenza COVID-19 secondo le disposizioni dei predetti piani e/o un incremento tariffario per le attività rese a pazienti COVID-19, per i costi riferiti all'assistenza ospedaliera per consentire il mantenimento dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici tenuto conto del ruolo assunto nella rete per supportare l'emergenza.

  6-ter. Nella vigenza dell'accordo rinegoziato ai sensi del comma 6-bis, gli enti del Servizio sanitario nazionale corrispondono agli erogatori privati, a titolo di acconto e salvo conguaglio a seguito di apposita rendicontazione delle attività da parte degli erogatori privati, un corrispettivo, su base mensile, per le prestazioni rese ai sensi del presente articolo, nel limite del 90 per cento dei dodicesimi corrisposti o comunque dovuti per l'anno 2020.
3. 4. Ubaldo Pagano, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Rafforzamento delle attività di prevenzione collettiva e potenziamento delle attività assistenziali e di ricerca dell'Istituto Superiore di Sanità)

  1. Al fine di rafforzare le attività di prevenzione collettiva e sanità pubblica nei confronti di fumatori con patologia polmonare acclarata (BPCO), bambini con fibrosi cistica ed immunodepressi, anche in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le regioni incrementano le prestazioni di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, le regioni sono autorizzate ad avviare un piano straordinario triennale di intervento pari ad un incremento di spesa, a valere sul finanziamento sanitario corrente, di 200 milioni di euro per l'anno 2020, di 400 Pag. 42milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro per l'anno 2022. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente, rilevate per l'anno 2019. L'assegnazione delle quote avviene secondo le quote percentuali definite nella tabella A dell'allegato 1.
  3. Al fine di incrementare le attività assistenziali e di ricerca già in essere, l'Istituto Superiore di Sanità predispone un piano straordinario triennale di potenziamento delle proprie attività di coordinamento scientifico nei confronti dei centri antifumo presenti su tutto il territorio nazionale. Lo stanziamento di parte corrente dell'Istituto Superiore di Sanità è incrementato di 100 milioni di euro.
  4. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, all'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, primo periodo, la parola «venticinque» è sostituita dalla seguente: «ottanta».
  5. Ai fini della attuazione delle disposizioni recate dal presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

  Conseguentemente:
   a) il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, cui all'articolo 18 del presente decreto, è incrementato di 200 milioni per l'anno 2020, di 400 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro per l'anno 2022;
   b) all'articolo 18 comma 1, dopo le parole: per l'anno 2020 inserire le seguenti:, di 400 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro per l'anno 2022.;
   c) si provvede nel modificare la tabella A di cui all'allegato 1, inserendo la colonna riferita al presente articolo, con l'indicazione degli importi corrispondenti alle quote di accesso regionali al fabbisogno sanitario, come rilevate nell'anno 2019.
*3. 02. Rotondi.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Rafforzamento delle attività di prevenzione collettiva e potenziamento delle attività assistenziali e di ricerca dell'Istituto Superiore di Sanità)

  1. Al fine di rafforzare le attività di prevenzione collettiva e sanità pubblica nei confronti di fumatori con patologia polmonare acclarata (BPCO), bambini con fibrosi cistica ed immunodepressi, anche in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le regioni incrementano le prestazioni di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, le regioni sono autorizzate ad avviare un piano straordinario triennale di intervento pari ad un incremento di spesa, a valere sul finanziamento sanitario corrente, di 200 milioni di euro per l'anno 2020, di 400 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro per l'anno 2022. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente, rilevate per l'anno 2019. L'assegnazione delle quote avviene secondo le quote percentuali definite nella tabella A dell'allegato 1.
  3. Al fine di incrementare le attività assistenziali e di ricerca già in essere, l'Istituto Superiore di Sanità predispone un piano straordinario triennale di potenziamento delle proprie attività di coordinamento scientifico nei confronti dei centri antifumo presenti su tutto il territorio Pag. 43nazionale. Lo stanziamento di parte corrente dell'Istituto Superiore di Sanità è incrementato di 100 milioni di euro.
  4. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, all'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, primo periodo, la parola «venticinque» è sostituita dalla seguente: «ottanta».
  5. Ai fini della attuazione delle disposizioni recate dal presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

  Conseguentemente:
   a) il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, cui all'articolo 18 del presente decreto, è incrementato di 200 milioni per l'anno 2020, di 400 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro per l'anno 2022;
   b) all'articolo 18 comma 1, dopo le parole: per l'anno 2020 inserire le seguenti:, di 400 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro per l'anno 2022.;
   c) si provvede nel modificare la tabella A di cui all'allegato 1, inserendo la colonna riferita al presente articolo, con l'indicazione degli importi corrispondenti alle quote di accesso regionali al fabbisogno sanitario, come rilevate nell'anno 2019.
*3. 03. Saccani Jotti, Mandelli.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Rafforzamento delle attività di prevenzione collettiva e potenziamento delle attività assistenziali e di ricerca dell'Istituto Superiore di Sanità)

  1. Al fine di rafforzare le attività di prevenzione collettiva e sanità pubblica nei confronti di fumatori con patologia polmonare acclarata (BPCO), bambini con fibrosi cistica ed immunodepressi, anche in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le regioni incrementano le prestazioni di cui al Capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, le regioni sono autorizzate ad avviare un piano straordinario triennale di intervento pari ad un incremento di spesa, a valere sul finanziamento sanitario corrente, di 200 milioni di euro per l'anno 2020, di 400 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro per l'anno 2022. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente, rilevate per l'anno 2019. L'assegnazione delle quote avviene secondo le quote percentuali definite nella tabella A dell'allegato 1.
  3. Al fine di incrementare le attività assistenziali e di ricerca già in essere, l'Istituto Superiore di Sanità predispone un piano straordinario triennale di potenziamento delle proprie attività di coordinamento scientifico nei confronti dei centri antifumo presenti su tutto il territorio nazionale. Lo stanziamento di parte corrente dell'Istituto Superiore di Sanità è incrementato di 100 milioni di euro.
  4. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, all'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, primo periodo, la parola «venticinque» è sostituita con «ottanta».
  5. Ai fini della attuazione delle disposizioni recate dal presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

  Conseguentemente, all'articolo 18, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:Pag. 44
   sostituire le parole: 1.410 milioni, 750 milioni, 660 milioni, con le seguenti: 1.610 milioni, 850 milioni, 760 milioni;
   aggiungere, in fine, le seguenti parole:, nonché di 400 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro per l'anno 2022.
3. 06. Rotondi.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Rafforzamento delle attività di prevenzione collettiva e sanità pubblica)

  1. Al fine di rafforzare le attività di prevenzione collettiva e sanità pubblica nei confronti di fumatori con patologia polmonare acclarata (BPCO), bambini con fibrosi cistica ed immunodepressi, anche in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le regioni incrementano le prestazioni di cui al Capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, le regioni sono autorizzate ad avviare un piano straordinario triennale di intervento pari ad un incremento di spesa, a valere sul finanziamento sanitario corrente, di 300 milioni di euro per l'anno 2020, di 400 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro per l'anno 2022. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente, rilevate per l'anno 2019. L'assegnazione delle quote avviene secondo le quote percentuali definite nella tabella A dell'allegato 1.
  3. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, all'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, primo periodo, la parola «venticinque» è sostituita con «cento».
  4. Ai fini della attuazione delle disposizioni recate dal presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

  Conseguentemente:
   a) il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, cui all'articolo 18 del presente decreto, è incrementato di 200 milioni per l'anno 2020, di 400 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro per l'anno 2022;
   b) all'articolo 18 comma 1, dopo le parole: per l'anno 2020 inserire le seguenti: , di 400 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro per l'anno 2022.;
   c) si provvede nel modificare la tabella A di cui all'allegato 1, inserendo la colonna riferita al presente articolo, con l'indicazione degli importi corrispondenti alle quote di accesso regionali al fabbisogno sanitario, come rilevate nell'anno 2019.
3. 09. Silvestroni, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Rafforzamento delle prestazioni sanitarie socio-assistenziali e domiciliari)

  1. Al fine di rafforzare il sostegno sanitario e socio-assistenziale ai malati cronici, agli acuti non ospedalizzati nonché alle persone disabili non autosufficienti, gli immunodepressi in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le regioni incrementano le prestazioni di cui al Capo IV del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, le regioni sono autorizzate ad avviare un Pag. 45piano straordinario triennale di intervento pari ad un incremento di spesa, a valere sul finanziamento sanitario corrente, di 300 milioni di euro per l'anno 2020, di 400 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro per l'anno 2022. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente, rilevate per l'anno 2019. L'assegnazione dell'importo di cui al presente comma avviene secondo le quote percentuali definite nella tabella di cui alla tabella A dell'allegato 1.
  3. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, all'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, primo periodo, la parola: «venticinque» è sostituita dalla seguente: «ottanta».
  4. Ai fini della attuazione delle disposizioni recate dal presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

  Conseguentemente:
   a) il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, di cui all'articolo 18 del presente decreto, è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2020, di 400 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro per l'anno 2022;
   b) all'articolo 18, comma 1, dopo le parole: per l'anno 2020, inserire le seguenti:, di 400 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro per l'anno 2022.;
   c) si provvede nel modificare la tabella A di cui all'allegato 1, inserendo la colonna riferita al presente articolo, con l'indicazione degli importi corrispondenti alle quote d'accesso regionali al fabbisogno sanitario, come rilevate nell'anno 2019.
3. 04. Mandelli, Saccani Jotti.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Potenziamento e rimodulazione funzionale della Rete Nazionale delle Cure Palliative)

  1. Al fine di assicurare, in conformità alle disposizioni di cui alla legge 15 marzo 2010, n. 38, cure e assistenza qualificate e il controllo fino alla morte della sofferenza e dei gravi sintomi, soprattutto respiratori, a tutti i pazienti affetti da infezione SARS-COV2, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano istituiscono, entro dieci giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, un nuovo modello organizzativo emergenziale che rimodula l'offerta di cure palliative, oltre che alla tipologia di malati di cui agli articoli 1 e 2 della legge 15 marzo 2010, n. 38, anche a favore dei pazienti affetti da infezione SARS-COV2.
  2. Il modello organizzativo di cui al comma 1 prevede l'istituzione di una unità speciale per le cure palliative che opera su due livelli:
   a) l'Unità speciale centrale delle cure palliative, da costituirsi presso l'Unità di crisi SARS-COV2 o, ove non istituita, presso l'Assessorato competente. L'Unità speciale centrale opera in stretta dipendenza con le Unità di crisi ed in integrazione con le Unità speciali periferiche per le cure palliative di cui alla successiva lettera b) del presente comma ed ha le seguenti funzioni:
    1) fornisce all'Unità di crisi tutti gli elementi tecnici finalizzati all'analisi del bisogno, al suo monitoraggio, ai modelli di riorganizzazione e rimodulazione del sistema di offerta, in particolare per ciò che riguarda l'ampliamento della rete di posti letto residenziali hospice e la presa in carico domiciliare dei pazienti affetti da infezione SARS-COV2 e di quelli affetti da patologie complesse, croniche e condizionanti uno stato di fragilità come descritte alla lettera b), alle risorse necessarie, agli aspetti tecnologici ed a quelli relativi alla informazione e formazione del personale. Pag. 46Il supporto tecnico è finalizzato anche a fornire modalità operative riferite alla presa in carico domiciliare dei pazienti assistiti dalle UCP-Dom, così come definita alla lettera b) e alla consulenza specialistica da parte degli enti erogatori accreditati per le cure palliative, come indicato alla lettera b) del presente comma;
    2) definisce i modelli organizzativi e operativi di integrazione con le attività già fornite dai soggetti che operano all'interno delle Reti sanitarie e socio-sanitarie, in attuazione delle specifiche indicazioni regionali;
    3) monitora le attività periferiche conseguenti al processo di riconversione funzionale emergenziale delle Reti locali di cure palliative, di cui all'Intesa della Conferenza Stato Regioni del 25 luglio 2012;
    4) coordina e garantisce la continuità dei flussi di comunicazione e informazione con le Unità speciali periferiche delle cure palliative di cui alla successiva lettera b) del presente comma;
    5) definisce le tipologie di attività per il volontariato specificamente attivo nella Rete delle cure palliative di cui alla successiva lettera b) del presente comma;
   b) l'Unità speciale periferica delle cure palliative, da costituirsi presso ciascuna Rete locale di cure palliative e, qualora non istituite o funzionanti, presso ciascuna ASL. L'Unità speciale periferica opera in collaborazione e in sinergia con l'Unità centrale e con le direzioni strategiche delle ASL ed ha le seguenti funzioni:
    1) identifica, per far fronte alla emergenza in atto e sulla base di specifici standard strutturali e di esercizio nonché dei volumi pregressi di attività erogata, i soggetti accreditati nel setting domiciliare, le UCP-DOM di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 eroganti cure palliative domiciliari, idonei a garantire la cura e l'assistenza alle seguenti tipologie di pazienti affetti da SARS-COV2:
   pazienti SARS-COV2 che hanno necessità di interventi continuativi al domicilio in quanto complessi, cronici e fragili da parte del medico di medicina generale o dell’équipe curante attivata;
   pazienti SARS-COV2 che necessitino di un intervento palliativo al fine della vita in quanto non responsivi alle terapie farmacologiche e per i quali un intervento di supporto, non invasivo od invasivo, viene giudicato sproporzionato;
    2) definisce, in base alle indicazioni fornite dall'Unità speciale centrale delle cure palliative, i criteri di identificazione dei pazienti complessi, cronici e fragili, in dimissione dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie oppure quelli già precedentemente in carico presso le unità di cura domiciliare, segnalati alle UCP-Dom dagli specialisti di riferimento o dai medici dei servizi territoriali, con diagnosi certa e terapia impostata;
    3) provvede all'allocazione delle risorse economiche, strumentali, tecnologiche, farmaceutiche e di supporto, ampliando e potenziando l'offerta di cura alla popolazione, anche in riferimento alla tecnologia indispensabile, software e hardware, per integrare con modalità da remoto le attività delle équipe domiciliari e quelle consulenziali, di cui al punto seguente;
    4) stabilisce modalità e modelli organizzativi finalizzati a garantire l'attività consulenziale specialistica per il controllo dei sintomi difficili o refrattari e per la analogo-sedazione da parte dei nodi della rete locale delle cure palliative o, se non costituita, da parte dei soggetti accreditati per le cure palliative in ambito residenziale-hospice o domiciliare a favore di strutture sanitarie e sociosanitarie, e dei medici di medicina generale;
    5) definisce le modalità di coinvolgimento operativo e funzionale dei volontari delle Associazioni di volontariato, specificamente formati e dedicati alle cure palliative, sia nelle attività da «remoto» sia in quelle di supporto diretto, nella Pag. 47massima tutela della protezione personale per escludere il rischio infettivo di esposizione;
    6) svolge le attività di formazione continua e di informazione, definite a livello regionale dall'Unità speciale centrale delle cure palliative di cui alla lettera a) del presente comma, privilegiando quelle con modalità FAD o con tele-videoconferenza.

  3. L'Unità speciale periferica, in collaborazione con le Direzioni strategiche di tutte le strutture e aziende ospedaliere e degli IRCCS, già accreditate per il setting residenziale hospice o domiciliare, secondo le indicazioni fornite dall'amministrazione regionale, in accordo con le indicazioni dell'Unità di Crisi e dell'Unità speciale centrale delle cure palliative, svolge altresì le seguenti funzioni:
   a) identifica, per la gestione del fine vita dei pazienti SARS-COV2, nuove unità logistico-strutturali ed organizzative definite Ricovero-Covid-Hospice (RIC-C-Ho), dotate di posti letto dedicati con un minimo di 15 posti letto, aggregati in aree ben delimitati all'interno di strutture ospedaliere o extraospedaliere, anche attraverso meccanismi di riconversione funzionale, finalizzandoli al ricovero parificato alle modalità attualmente previste per le strutture residenzali-hospice, secondo le seguenti caratteristiche:
    1) numero di posti letto pari ad almeno 1/10.000 abitanti e comunque rivalutato sulla base dell'andamento dell'epidemia a livello regionale e provinciale;
    2) direzione dirigenziale di un medico con esperienza almeno triennale in cure palliative e coordinamento infermieristico da parte di un coordinatore infermieristico di hospice oppure di un infermiere operanti nell'ambito delle cure palliative da almeno tre anni;
    3) risorse umane e strumentali secondo standard da definirsi da parte del Ministero della salute, in accordo con i soggetti collettivi maggiormente rappresentativi del mondo delle cure palliative a livello nazionale.
   b) predispone modalità formalizzate per garantire attività consulenziale specialistica di cure palliative, da remoto o con accesso diretto delle équipe di cure palliative, finalizzate all'applicazione dei protocolli di controllo dei sintomi e di sedo-analgesia per tutti i pazienti SARS-COV2 curati e assistiti in setting non specifici di cure palliative, quali quelli delle Unità organizzative situate presso le Strutture di degenza per pazienti acuti, compresi i Pronto soccorso, e presso le Strutture socio-sanitarie.

  4. Per l'attuazione delle finalità di cui al comma 1 e per rispondere al progressivo e rapido aumento dei malati affetti da SARS-COV2 e dei loro bisogni, nonché per sostenere l'impegno delle famiglie, si ritiene indispensabile provvedere ad un rapido incremento del numero di professionisti nelle Reti Regionali di Cure Palliative e nelle Reti Locali di Cure Palliative:
   a) di almeno 500 medici, pari ad un incremento del 25 per cento rispetto alla dotazione attuale, abilitandoli ad operare nelle RLCP sia nelle Strutture del Servizio Sanitario Regionale con la qualifica di Dirigente Medico sia nelle équipe di Cure Palliative degli Enti accreditati da reperire attraverso:
    1) il superamento emergenziale e temporaneo, sino alla risoluzione dell'emergenza in atto, di quanto previsto dell'articolo 1, comma 522, della legge n. 145, del 30 dicembre 2018 e della normativa attualmente vigente per l'autorizzazione dei medici ad operare nei setting assistenziali delle Reti di Cure Palliative;
    2) la immissione della quota mancante di medici sino al raggiungimento del 25 per cento complessivo attraverso arruolamento diretto dei medici provenienti:
   a) dalle Scuole di Specialità equipollenti nella Disciplina di Cure Palliative, di cui alla normativa vigente;Pag. 48
   b) dai medici in possesso di diploma di Master di primo o secondo livello, di alta specializzazione e qualificazione in CP o comunque ad essi iscritti;
   c) dai medici diplomati dalle scuole di formazione dei MMG o ad esse iscritti;
   d) da tutti i medici formati a livello regionale sulle cure palliative, in particolare con i Programmi regionali di cui all'accordo in CSR n. 87/10 luglio 2014;
   e) da tutti i neolaureati, percorso di formazione di base in CP di almeno 16 ore, definito a livello regionale ed effettuato in modo preferenziale con modalità di formazione a distanza, specificamente orientato al controllo dei sintomi ed alla analgo-sedazione oltre che agli aspetti etici e psicologici, distanza.
   b) di almeno 2.000 infermieri, incrementando il numero di quelli già attivi nelle RLCP purché abbiano conseguito il diploma di Master di 1o Livello in CP, ovvero abbiano partecipato ai Programmi di formazione regionale di cui all'accordo in Conferenza Stato Regioni n. 82 del 10 luglio 2014, ovvero che siano stati formati attraverso un percorso di formazione di base in CP di almeno 16 ore, definito a livello regionale ed effettuato in modo preferenziale con modalità di formazione a distanza, specificamente orientato al controllo dei sintomi ed alla analgo-sedazione oltre che agli aspetti etici e psicologici.
3. 07. Trizzino.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di telemedicina per il potenziamento delle reti territoriali)

  1. Al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, il Ministero dell'innovazione tecnologica di concerto col Ministero della salute, entro sei giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sentito l'Istituto Superiore di Sanità e il Comitato tecnico scientifico del Dipartimento della protezione civile, emana le linee d'indirizzo finalizzate all'adozione, su tutto il territorio nazionale, di un protocollo uniforme di tipo informatico, in materia di gestione terapeutica, del rischio clinico e di presa in carico dei pazienti o di sospetti casi di SARS-COV2, nonché dei pazienti con malattie croniche e delle persone con disabilità che prevedano:
   a) modalità di esecuzione della quarantena e dell'isolamento a domicilio per uno stretto monitoraggio sanitario a distanza;
   b) identificazione del momento appropriato per il ricovero ospedaliero anche attraverso la dotazione, sia ai medici sia ai pazienti, delle piattaforme informatiche e degli strumenti diagnostici adeguati per tali finalità;
   c) ulteriori strumentazioni di tipo informatico per un corretto compendio dei piani terapeutici individualizzati.
3. 08. Provenza, Bologna, Massimo Enrico Baroni, D'Arrando, Ianaro, Lapia, Lorefice, Mammì, Menga, Nappi, Nesci, Sapia, Sarli, Sportiello, Troiano, Donno.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Misure urgenti per distribuzione dei medicinali)

  1. In considerazione della situazione di emergenza da COVID-19, le regioni e le province autonome, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, sono tenute a distribuire attraverso la modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, i medicinali ordinariamente distribuiti secondo le modalità di cui alle lettere b) e c) del suddetto articolo, secondo condizioni, modalità Pag. 49di remunerazione e criteri stabiliti nei vigenti accordi convenzionali locali stipulati con le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie.
3. 05. Mandelli, Saccani Jotti.

ART. 4-ter.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sostituire le parole: «gli enti locali possono fornire» con le seguenti: «gli enti locali forniscono»;
   b) al comma 2, sostituire le parole: «hanno facoltà di istituire» con le seguenti: «istituiscono»;
   c) sostituire il comma 3, con il seguente:
  «3. Quale contributo a favore degli enti locali per le attività di assistenza e sostegno di cui al presente articolo, sono stanziati 10 milioni di euro per l'anno 2020. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2020, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».
4-ter. 2. Bond, Spena, Versace, Bagnasco.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine di mantenere i pazienti affetti da malattie croniche e da malattie rare al proprio domicilio e impedirne o comunque ridurne il rischio di contagio, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie, anche in attuazione delle misure previste dal Piano nazionale della cronicità in materia di cure domiciliari in favore delle persone non autosufficienti e in condizioni di fragilità, con patologie in atto o esiti delle stesse, si avvalgono delle società attive nell'erogazione di Programmi di supporto ai pazienti e, in particolare, delle cure domiciliari di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 che tali società somministrano gratuitamente sulla base di accordi con le aziende farmaceutiche.
4-ter. 3. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. A integrazione delle misure di cui al presente articolo, e al fine di rafforzare e garantire la piena efficacia dei servizi territoriali di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, con particolare riguardo alle persone più fragili, indispensabili alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in sede di Conferenza unificata sono individuate le iniziative e le risorse finalizzate:
   a) a garantire una capillare assistenza domiciliare diretta e indiretta alle persone in situazione di maggiore disagio e maggiormente deboli, con particolare riguardo a quelle anziane e ai soggetti con disabilità. L'assistenza deve avvenire ed essere garantita in piena sicurezza per gli operatori e gli utenti, anche attraverso l'obbligo di utilizzo di adeguati dispositivi di protezione individuale;
   b) a implementare sensibilmente le visite sanitarie domiciliari da parte di personale medico e infermieristico a persone con sintomi compatibili al COVID-19, al fine di effettuare i tamponi e i necessari ulteriori esami di indagine, e consentire in tempi rapidi l'eventuale trasferimento alla struttura ospedaliera;

  3-ter. Per la durata dello stato di emergenza le Comunità alloggio e le strutture residenziali per anziani e persone con disabilità, sono equiparate alle strutture del Servizio sanitario nazionale, riguardo al rispetto degli standard minimi di sicurezza e prevenzione, anche con riferimento all'obbligo tassativo per gli operatori e il personale impiegato di utilizzo dei Pag. 50necessari dispositivi di protezione individuale.
*4-ter. 4. Spena, Versace, Bagnasco, Dall'Osso, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Ruffino, Giacometto.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. A integrazione delle misure di cui al presente articolo, e al fine di rafforzare e garantire la piena efficacia dei servizi territoriali di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, con particolare riguardo alle persone più fragili, indispensabili alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in sede di Conferenza unificata sono individuate le iniziative e le risorse finalizzate:
   a) a garantire una capillare assistenza domiciliare diretta e indiretta alle persone in situazione di maggiore disagio e maggiormente deboli, con particolare riguardo a quelle anziane e ai soggetti con disabilità. L'assistenza deve avvenire ed essere garantita in piena sicurezza per gli operatori e gli utenti, anche attraverso l'obbligo di utilizzo di adeguati dispositivi di protezione individuale;
   b) a implementare sensibilmente le visite sanitarie domiciliari da parte di personale medico e infermieristico a persone con sintomi compatibili al COVID-19, al fine di effettuare i tamponi e i necessari ulteriori esami di indagine, e consentire in tempi rapidi l'eventuale trasferimento alla struttura ospedaliera;

  3-ter. Per la durata dello stato di emergenza le Comunità alloggio e le strutture residenziali per anziani e persone con disabilità, sono equiparate alle strutture del Servizio sanitario nazionale, riguardo al rispetto degli standard minimi di sicurezza e prevenzione, anche con riferimento all'obbligo tassativo per gli operatori e il personale impiegato di utilizzo dei necessari dispositivi di protezione individuale.
*4-ter. 5. Battilocchio, Spena, Versace, Bagnasco, Dall'Osso, Mandelli, Prestigiacomo.

  Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente.

Art. 4-quater.
(Proroga piani terapeutici)

  1. I piani terapeutici che includono la fornitura di ausili, dispositivi monouso e altri dispositivi protesici, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, per incontinenza, stomie e alimentazione speciale, laringectomizzati, per la prevenzione e trattamento delle lesioni cutanee, per patologie respiratorie e altri prodotti correlati a qualsivoglia ospedalizzazione a domicilio, in scadenza durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sono prorogati per ulteriori 90 giorni. Le Regioni adottano procedure accelerate ai fini delle prime autorizzazioni dei nuovi piani terapeutici.
  2. La consegna della fornitura periodica dei beni di cui al comma 1 viene effettuata presso il domicilio del paziente con modalità finalizzate alla prevenzione del contagio, come definite dal Ministero della salute. Le Regioni sono autorizzate a prevedere accordi quadro con uno o più fornitori.
4-ter. 01. Noja, De Filippo, Rostan, Carnevali, Pezzopane.

ART. 5.

  All'articolo 5, premettere il seguente:

Art. 05.
(Contributo per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinati alla ricerca scientifica nel campo biomedico)

  1. Al fine di promuovere la ricerca scientifica nel campo bio-medico, a decorrere Pag. 51dal 2020 è riconosciuto alle Università, agli Enti pubblici di Ricerca, agli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico e agli Enti di Ricerca privati senza finalità di lucro, un contributo per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinate alle proprie attività di ricerca medico-scientifica.
  2. Il contributo è versato agli enti di cui al comma 1, individuati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, entro il 30 settembre di ciascun anno, in misura pari al 50 per cento dell'imposta sul valore aggiunto versata da ciascun ente nell'anno precedente per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinate alle proprie attività di ricerca medico-scientifica.
  3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 75 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede, a partire dalla ripartizione relativa ai redditi 2016 da effettuare nel 2020, a valere sulla disponibilità complessiva annua della quota di otto per mille a diretta gestione statale di cui all'articolo 47, comma 2, della legge 20 maggio 1985, n. 222.
  4. All'articolo 47, comma 2, della legge 20 maggio 1985, n. 222, dopo le parole: «a scopo di» sono inserite le seguenti: «incentivazione della ricerca scientifica nel campo biomedico,».
05. 01. Magi.

  All'articolo 5, premettere il seguente:

Art. 05.
(Contributo per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinati alla ricerca scientifica nel campo bio-medico)

  1. Al fine di promuovere la ricerca scientifica nel campo bio-medico, a decorrere dal 2020 è riconosciuto alle Università, agli Enti pubblici di Ricerca, agli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico e agli Enti di Ricerca privati senza finalità di lucro, un contributo per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinate alle proprie attività di ricerca medico-scientifica.
  2. Il contributo è versato agli enti di cui al comma 1, individuati con decreto dei Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, entro il 30 settembre di ciascun anno, in misura pari al 50 per cento dell'imposta sul valore aggiunto versata da ciascun ente nell'anno precedente per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinate alle proprie attività di ricerca medico-scientifica.
  3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 75 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
05. 02. Magi.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 sostituire le parole: di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale, con le seguenti: di dispositivi medici e di sanificazione, di dispositivi di protezione individuale, di farmaci e prodotti chimici impiegati nel settore sanitario,;
   b) al comma 1, sostituire le parole: alle imprese produttrici di tali dispositivi con le seguenti: alle imprese produttrici dei dispositivi e dei beni di cui al presente comma, nonché a sovrintendere agli adempimenti necessari alla riconversione industriale delle aziende che avviano la produzione e la fornitura dei dispositivi e dei beni di cui al presente comma.;
   c) sostituire il comma 4 con i seguenti:
  «4-bis. I finanziamenti possono essere erogati anche alle aziende che rendono Pag. 52disponibili i dispositivi di cui agli articoli 5-bis, comma 3, 5-ter e 5-quinquies nonché alle aziende che avviano percorsi di riconversione industriale per assicurare e garantire la produzione e la fornitura di dispositivi medici e di sanificazione, di dispositivi di protezione individuale, di farmaci e prodotti chimici impiegati nel settore sanitario di cui al comma 1.
   4-ter. Alle aziende che avviano percorsi di riconversione industriale ai sensi del comma 4 è altresì riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 100 per cento delle spese sostenute e documentate per la riconversione, industriale fino ad un massimo di 100.000 euro per ciascun beneficiario, utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in 5 quote annuali di pari importo, nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi,»;
   d) al comma 6 sostituire le parole: per le finalità di cui al presente articolo, con le seguenti: Per le finalità di cui ai commi 1 e 4;
   g) dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  «7-bis. Per le finalità di cui al comma 4-bis, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.».
5. 1. Rixi, Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Ai produttori di dispositivi di protezione individuale che forniranno a titolo gratuito alle aziende sanitarie provinciali o alle aziende ospedaliere detti dispositivi, previa comunicazione alla direzione amministrativa del soggetto beneficiato, dopo il rilascio di apposita certificazione ed effettuate le opportune verifiche, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 18 per cento del costo di mercato del dispositivo in listino per gli anni finanziari 2020-2021.
5. 2. Giannetta, Occhiuto, D'Ettore.

  Sostituire il comma 5, con il seguente:
  5. I dispositivi di protezione individuale sono forniti in via prioritaria ai medici, compresi quelli con rapporto convenzionale o comunque impegnati nell'emergenza da COVID-19, e agli infermieri, ai farmacisti, ai pediatri, alle ostetriche, agli operatori sanitari e sociosanitari, nonché a tutto il personale paramedico in servizio nelle strutture pubbliche, private e private convenzionate aperte durante tutto il periodo dell'emergenza sanitaria.
5. 3. Saccani Jotti, Mandelli.

  Al comma 5, dopo le parole: in via prioritaria ai medici e agli operatori sanitari e sociosanitari aggiungere le seguenti: nonché agli operatori che svolgono servizi di sanificazione in ambito sanitario.
5. 4. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. Alla tabella A, parte II allegata al Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, dopo il numero 41-quater, è aggiunto il seguente:
  «41-quinquies. filtranti facciali di protezione individuale, filtranti per la protezione delle vie respiratorie, certificati FFP2 o superiori, in base alla EN 149-2001 e secondo quanto previsto dalla Direttiva Europea 89/686/CEE».

  5-ter. Alla copertura degli oneri previsti dal comma 5-bis si provvede entro il limite Pag. 53massimo di spesa pari a 3.000 miliardi di euro per l'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
5. 5. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Spena, Saccani Jotti, Giacometto, Porchietto, Fiorini.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Al fine di supportare l'ampliamento delle analisi delle siero prevalenze, dei test ematici, dei tamponi e dei test di screening rapidi, la rete dei laboratori pubblici ospedalieri, è integrata dai laboratori di ricerca universitari, nonché dai laboratori degli IRCCS e degli istituti zoo profilattici.
   È possibile avvalersi anche dei laboratori privati attraverso percorsi standardizzati in conformità alle linee guida nazionali previste. Detti laboratori sono tenuti a garantire le crescenti maggiori analisi cliniche necessarie e conseguenti al potenziamento della sorveglianza attiva che deve essere realizzato da una programmazione crescente di tamponi e di test di screening rapidi, volti a verificare tempestivamente la diffusione da contagio da Sars-Cov2 e costruire una mappatura capillare del contagio su tutto il territorio nazionale.
5. 6. Calabria, Novelli, Bagnasco, Mandelli.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Fondo a sostegno delle Rsa e centri diurni)

  1. Al fine di recuperare le somme relative all'acquisto di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale e di sopperire alle minori entrate derivanti dai mancati ricoveri delle Residenze Socio-sanitarie per anziani e per disabili psichici e dalla chiusura temporanea dei centri diurni, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo a sostegno degli operatori delle Rsa-Residenze Socio-sanitarie per anziani e per disabili psichici Istituti socio-sanitari e dei centri diurni.
  2. Per le finalità di cui al presente articolo, è prevista a favore del Fondo di cui al presente articolo una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020, per contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati, secondo modalità compatibili con la normativa europea, allo scopo di fronteggiare la situazione di emergenza connessa all'infezione epidemiologica COVID-19.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, sono definite le modalità attuative del commi 1 e 2 e i criteri e le modalità di riparto del Fondo di cui al presente articolo.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Pag. 54Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5. 01. Comaroli, Locatelli, Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Esenzione IVA e blocco dei prezzi per l'acquisto di respiratori polmonari e di dispositivi di protezione individuale)

  1. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il n. 19 è aggiunto il seguente:
  «19-bis. Le operazioni di acquisto di ventilatori, respiratori polmonari e ogni altro ausilio, apparecchio o dispositivo per il trattamento dei pazienti con insufficienza respiratoria nonché dispositivi di protezione individuale».

  2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutate in 300 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa, di cui all'articolo 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  3. In ogni caso è fatto divieto dei beni di cui al comma 1, a prezzo superiore a quello in commercio alla data del 31 gennaio 2020 e fino alla durata dell'emergenza sanitaria. A chi viola il divieto si applica la sanzione amministrativa fino a 250.000 euro.
5. 03. Montaruli, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Esenzione IVA per l'acquisto di respiratori polmonari e di dispositivi di protezione individuale)

  1. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il n. 19, è aggiunto il seguente:
  «19-bis. Le operazioni di acquisto di ventilatori, respiratori polmonari e ogni altro ausilio, apparecchio o dispositivo per il trattamento dei pazienti con insufficienza respiratoria nonché dispositivi di protezione individuale.».

  2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutate in 300 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa, di cui all'articolo 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
5. 02. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

ART. 5-bis

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Ai sensi dell'articolo 83, comma 10, terzo periodo, l'ANAC nell'ambito della propria competenza di definizione dei requisiti reputazionali e dei criteri di valutazione degli stessi, relativamente alle procedure di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 connesse alla gestione dell'emergenza COVID-19, nell'ambito della valutazione dell'impatto generato di cui all'articolo 1, comma 382, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, anche qualora l'offerente sia un soggetto diverso dalle società benefit, valuta l'introduzione di elementi premiali connessi alla riconversione industriale per la produzione di dispositivi, macchinari e prodotti connessi all'emergenza sanitaria.

  3-ter. Ai sensi dell'articolo 95, il comma 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, Pag. 55n. 50, compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito, i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell'offerta in relazione al maggior rating di legalità e di impresa, alla valutazione dell'impatto generato di cui all'articolo 1, comma 382, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, anche qualora l'offerente sia un soggetto diverso dalle società benefit, nonché per agevolare la partecipazione delle imprese con sede legale e operativa sul territorio italiano, ivi connesse le microimprese, le piccole e medie imprese, che abbiano avviato procedure di riconversione industriale finalizzata alla produzione di dispositivi, macchinari e prodotti connessi all'emergenza sanitaria, alle procedure di affidamento, indicano altresì il maggior punteggio relativo all'offerta concernente i beni o prodotti connessi all'emergenza sanitaria che presentano un minore impatto sulla salute e sull'ambiente, da filiera corta o a chilometro zero.
5-bis. 2. Porchietto.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. In conseguenza della grave emergenza sanitaria legata alla pandemia del COVID-19, a causa della scarsità di materie prime quali l'alcool denaturato e al fine di consentire ai laboratori galenici di produrre disinfettante a più basso costo, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per la durata dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, sono sospese le accise per l'alcool alimentare utile alla produzione galenica di gel disinfettante.
5-bis. 1. Germanà.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di incrementare le strutture destinate all'emergenza e assicurare una più rapida diagnosi dei soggetti affetti da COVID-19, ciascuna regione individua i laboratori autorizzati di diagnostica privati, da includere nella rete dei laboratori dedicati per l'effettuazione delle analisi sui tamponi, test ematici, test seriologici e ulteriori screening rapidi per le diagnosi COVID-19, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
5-bis. 3. Spena, Calabria, Novelli, Bagnasco.

ART. 5-quinquies.

  Dopo l'articolo 5-quinquies aggiungere il seguente:

Art. 5-quinquies.1.
(Aliquota agevolata dell'imposta sul valore aggiunto sugli apparecchi di respirazione)

  1. Alla tabella A, parte II-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 1-quinquies, è aggiunto il seguente;
   «1-sexies. Apparecchi respiratori di rianimazione, altri apparecchi di terapia respiratoria e i dispositivi di protezione individuale (DPI)».

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-Pag. 56legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
  3. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo, è subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, relativa alla verifica del profilo di compatibilità delle norme nazionali introdotte con la disciplina europea in materia di concorrenza.
5-quinquies. 01. Comaroli, Gava, Boldi, Garavaglia, Cavandoli, Centemero, Dara, Locatelli, Bordonali, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Tomasi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Sutto, Tiramani, Ziello.

ART. 5-sexies.

  Al comma 1, premettere il seguente comma:
  1. Le regioni costituiscono le reti dei laboratori di microbiologia per la diagnosi di infezione da SARS-COV-2, tra i laboratori dotati dei requisiti infrastrutturali e di adeguate competenze specialistiche del personale addetto, a copertura dei fabbisogni prestazionali generati dall'emergenza infettivologica.
5-sexies. 1. Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schirò, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 5-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 5-septies.
   1. All'articolo 13 del decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
  «2-bis. Per far fronte all'emergenza epidemiologica COVID-19, limitatamente al periodo dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, anche in deroga al limite di spesa di cui all'articolo 45, comma 1-ter, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e in deroga all'articolo 8-sexies, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le regioni, ivi comprese quelle in piano di rientro, e le province autonome di Trento e Bolzano possono riconoscere alle strutture inserite nei piani adottati in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, la remunerazione di una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti e alla gestione dell'emergenza COVID-19 secondo le disposizioni dei predetti piani e/o un incremento tariffario per le attività rese a pazienti COVID-19, per i costi riferiti all'assistenza ospedaliera per consentire il mantenimento dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici tenuto conto del ruolo assunto nella rete per supportare l'emergenza.
   2-ter. Nella vigenza dell'accordo rinegoziato ai sensi del comma 3 gli enti del servizio sanitario nazionale corrispondono agli erogatori privati, a titolo di acconto e salvo conguaglio a seguito di apposita rendicontazione delle attività da parte degli erogatori privati, un corrispettivo, su base mensile, per le prestazioni rese ai sensi del presente articolo, nel limite del 90 per cento dei dodicesimi corrisposti o comunque dovuti per l'anno 2020».
5-sexies. 02. Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

Pag. 57

  Dopo l'articolo 5-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 5-septies.
   «1. Le strutture residenziali e le strutture pubbliche e private, che erogano prestazioni ospedaliere, domiciliari, residenziali e ambulatoriali per persone anziane o con disabilità, e altri soggetti in condizione di particolare fragilità, sono equiparate ai presìdi ospedalieri ai fini della priorità nell'accesso alle forniture dei dispositivi medici, dispositivi di protezione individuale e degli altri dispositivi utili alla prevenzione dei contagio da COVID-19.
   2. Per la durata dello stato di emergenza, le Comunità alloggio e le strutture residenziali per anziani e per persone con disabilità, sono equiparate alle strutture del Servizio sanitario nazionale, riguardo al rispetto degli standard minimi di sicurezza e prevenzione, anche con riferimento all'obbligo tassativo per gli operatori e il personale impiegato di utilizzo dei necessari e idonei dispositivi di protezione individuale.
   3. Quale contributo a favore delle RSA e delle altre strutture di cui al comma 1, per la dotazione obbligatoria di dispositivi di protezione individuale e di dispositivi utili alla prevenzione del contagio, nonché per gli interventi di sanificazione degli ambienti, sono stanziati 5 milioni di euro per l'anno 2020.
   4. All'onere di cui al comma 3, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del testo specifiche di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2020, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».
5-sexies. 04. Bagnasco, Versace, Bond, Mandelli, Novelli, Mugnai, Brambilla, Spena, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Ruffino, Giacometto.

  Dopo l'articolo 5-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 5-septies.

  1. All'articolo 32 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, il comma 2 è soppresso.
5-sexies. 01. Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

ART. 6.

  Al comma 7, dopo le parole: strutture alberghiere, inserire le seguenti: cliniche private.
6. 1. Cunial, Giannone.

ART. 7.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, può essere, altresì, impiegato, per l'anno 2020, nel ruolo di infermiere militare, il personale volontario in ferma annuale e in ferma quadriennale, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettera b), fermi restando il trattamento economico di cui al Libro sesto, Titolo III, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e il grado e la qualifica rivestiti al momento dell'effettivo impiego.
7. 1. Iovino, Donno.

ART. 8.

  Al comma 1, premettere i seguenti:
  01. All'articolo 16, comma 1-bis, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «Per le sole unità immobiliari a destinazione produttiva o commerciale, l'ammontare complessivo, in deroga all'importo suindicato, è calcolato sul valore di 200 euro a metro quadrato relativo alla superficie dell'immobile. Qualora Pag. 58si provveda all'applicazione sull'immobile di sistemi di monitoraggio per il controllo strumentale costante delle condizioni di sicurezza del medesimo immobile, la detrazione di cui al presente comma nonché ai commi da 1-ter a 1-quinquies, spetta in misura maggiore e pari al 90 per cento.».

  01-bis. Agli oneri di cui al comma 01, nel limite di 400 milioni annui, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
8. 1. Fiorini.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Dall'anno 2019, la Cassa Depositi e Prestiti mette a disposizione uno specifico finanziamento a tasso agevolato per l'erogazione, attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento antisismico sugli immobili, di cui all'articolo 16, commi da 1 a 1-septies del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione della presente disposizione. Dalla presente disposizione non derivano oneri a carico della finanza pubblica.
8. 2. Fiorini.
(Inammissibile)

ART. 9.

  Al comma 1, sostituire le parole: 34,6 milioni di euro, con le seguenti: 44,33 milioni di euro.

  Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: 35,304 milioni di euro, con le seguenti: 45,034 milioni di euro.
9. 1. Maria Tripodi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. È autorizzata per l'anno 2020 la spesa di 440.000 euro per la temporanea riconfigurazione di tre locali non utilizzati del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Messina in organo di quarantena, isolamento e trattamento di casi lievi e moderati.
   All'onere di cui al comma 1-bis, pari a 440.000 euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9. 2. Siracusano, Prestigiacomo, Mandelli, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo.

  Al comma 2, sostituire le parole: nel limite di spesa di 704.000 euro, con le seguenti: nonché di farmaci generici da destinare alle Strutture del Servizio Sanitario Nazionale, nel limite di spesa di 100 milioni di euro.

  Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 134,600 milioni per l'anno 2020, si provvede, quanto a 35,304 milioni, ai sensi dell'articolo 126 e quanto a 99,296 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020.
9. 3. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

Pag. 59

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Misure straordinarie per la realizzazione di nuovi complessi ospedalieri sul territorio nazionale)

  1. Al fine di contrastare gli effetti derivanti dall'emergenza sanitaria causata dalla diffusione su tutto il territorio nazionale del virus da COVID-19, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e di intesa con i Presidenti delle regioni interessate, possono essere nominati uno più Commissari straordinari per la realizzazione, a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 126, comma 4 e del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, di nuovi complessi ospedalieri entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  2. La durata dell'incarico di ogni Commissario straordinario è di un anno e a titolo gratuito.
  3. Entro trenta giorni dalla nomina, il Commissario straordinario predispone il piano di attuazione degli interventi necessari.
  4. Per la realizzazione dei complessi ospedalieri di cui al comma 1, il Commissario straordinario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e degli obblighi internazionali.
  5. Al fine di consentire la massima autonomia finanziaria per la realizzazione degli obiettivi connessi alla realizzazione dei complessi ospedalieri di cui al comma 1, al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale su cui sono assegnate le risorse disponibili e possono confluire inoltre le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla realizzazione del suddetto complesso ospedaliero.
9. 02. Prestigiacomo, Mandelli, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Bartolozzi, Germanà, Siracusano, Scoma.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Misure straordinarie per la realizzazione di nuovi complessi ospedalieri nelle regioni del Mezzogiorno)

  1. Al fine di contrastare gli effetti derivanti dall'emergenza sanitaria causata dalla diffusione su tutto il territorio nazionale del virus da COVID-19, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e di intesa con i Presidenti delle regioni interessate, possono essere nominati uno più Commissari straordinari per la realizzazione, a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 126, comma 4 e del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, di nuovi complessi ospedalieri nelle regioni del Mezzogiorno entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  2. La durata dell'incarico di ogni Commissario straordinario è di un anno e a titolo gratuito.
  3. Entro trenta giorni dalla nomina, il Commissario straordinario predispone il piano di attuazione degli interventi necessari.
  4. Per la realizzazione dei complessi ospedalieri di cui al comma 1, il Commissario straordinario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e degli obblighi internazionali.
  5. Al fine di consentire la massima autonomia finanziaria per la realizzazione degli obiettivi connessi alla realizzazione Pag. 60dei complessi ospedalieri di cui al comma 1, al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale su cui sono assegnate le risorse disponibili e possono confluire inoltre le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla realizzazione del suddetto complesso ospedaliero.
9. 03. Prestigiacomo, Mandelli, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Bartolozzi, Germanà, Siracusano, Scoma.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Misure straordinarie per la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa)

  1. Al fine di contrastare gli effetti derivanti dall'emergenza sanitaria causata dalla diffusione su tutto il territorio nazionale del virus da COVID-19, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e di intesa con il Presidente della regione Sicilia, è nominato Commissario straordinario per la realizzazione, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e a valere sulle risorse disponibili previste a legislazione vigente, del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  2. La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di un anno. L'incarico è a titolo gratuito.
  3. Entro trenta giorni dalla nomina, il Commissario straordinario predispone il piano di attuazione degli interventi necessari.
  4. Per la realizzazione del complesso ospedaliero di cui al comma 1, il Commissario straordinario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e degli obblighi internazionali.
  5. Al fine di consentire la massima autonomia finanziaria per la realizzazione degli obiettivi connessi alla realizzazione del complesso ospedaliero di cui al comma 1, al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale su cui sono assegnate le risorse disponibili e possono confluire inoltre le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla realizzazione del suddetto complesso ospedaliero.
9. 01. Prestigiacomo, Mandelli, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Bartolozzi, Germanà, Siracusano, Scoma.

ART. 10.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. All'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  «9-bis. Al fine di favorire gli investimenti sul patrimonio edilizio esistente volti alla mitigazione del rischio sismico degli immobili a destinazione produttiva e commerciale, per gli investimenti per i cui si è attivato l’iter di cui al comma 1-bis e 1-ter del presente articolo, il valore dei costi portati in ammortamento sul bene immobile oggetto d'intervento è maggiorato del 150 per cento. La disposizione di cui al presente comma si applica agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2021 come indicato al comma 1-bis del presente articolo. Per la fruizione dei benefici di cui al presente comma, il beneficiario è tenuto a produrre la documentazione attestante la diminuzione dell'indice di rischio e conseguentemente la percentuale di beneficio fiscale spettante come definito ai commi 1-bis e seguenti Pag. 61del presente articolo; accompagnata da una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445».

  2-ter. Agli oneri conseguenti alle disposizioni di cui al comma 2-bis, si provvede nei limiti di 400 milioni annui, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
10. 1. Fiorini.
(Inammissibile)

ART. 12.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di fronteggiare le straordinarie esigenze correlate all'emergenza epidemiologica da COVID-19, fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, i medici convenzionati di medicina generale e i pediatri di libera scelta possono prorogare, a domanda, il rapporto convenzionato con il Servizio sanitario nazionale anche oltre il settantesimo anno di età, in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente per la cessazione del rapporto medesimo.
12. 1. Patelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Sostituire il comma 2 con i seguenti:
  2. Ai medesimi fini e per il medesimo periodo di cui al comma 1, il personale del settore sanitario della Polizia di Stato può essere trattenuto in servizio anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza.

  2-bis. Ai medesimi fini e fino a completa correzione delle carenze di specialisti di area sanitaria sul territorio nazionale può essere trattenuto in servizio, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza, e per almeno un biennio dopo il raggiungimento dell'età pensionabile, il personale di ruolo medico e del settore sanitario delle scuole di medicina. Tale deroga è limitata a:
   professori ordinari che possiedano le mediane necessarie a partecipare alle commissioni di valutazione dell'abilitazione scientifica nazionale (ASN);
   professori associati che abbiano conseguito l'abilitazione al ruolo di professori ordinari.
  Nel periodo di ulteriore mantenimento in servizio non sono previsti scatti stipendiali.
12. 2. Paolo Russo, Novelli, Bagnasco, Calabria, Mandelli, Spena, Maria Tripodi, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Ruffino, Giacometto.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere i seguenti:

Art. 12-bis.
(Contribuzione figurativa)

  1. Al personale a qualsiasi titolo impiegato nell'ambito di strutture sanitarie coinvolte nella gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 è riconosciuto, ai fini pensionistici, un periodo di contribuzione figurativa aggiuntivo pari alla durata del servizio effettivo prestato durante lo stato di emergenza.

Art. 12-ter.
(Contribuzione Medici della continuità assistenziale)

  1. Al personale medico non dipendente che presta servizio nell'ambito della cosiddetta continuità assistenziale sono riconosciuti, Pag. 62per l'attività effettivamente prestata in tale ambito, tutti gli istituti retributivi, contributivi e benefici pensionistici tipici del rapporto di lavoro subordinato.
12. 01. Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Silli, Sorte.

ART. 13.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: di un certificato di iscrizione all'albo del Paese di provenienza aggiungere le seguenti: o di domanda di riconoscimento dei titoli da parte del Ministero della salute per i professionisti abilitati nel territorio europeo.
13. 1. Rampelli, Trancassini, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

  1. Per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, e provvedimenti attuativi, la responsabilità penale dei medici, dei soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 102 del presente decreto e del personale sanitario che siano a diretto contatto con il virus ovvero con i pazienti affetti dal virus è limitata, per i reati di cui agli articoli 590-sexies e 452 del codice penale, alle ipotesi di colpa grave.
  2. Per colpa grave deve intendersi quella riconducibile ad evidenti violazioni delle buone pratiche della scienza medica, tenendo altresì conto della proporzione specificamente esistente fra disponibilità di luoghi e strumenti e il numero dei pazienti da curare, nonché della specializzazione del personale, oltre che della volontarietà della prestazione.
  3. Per gli stessi fatti, anche laddove ricorra l'ipotesi di colpa grave, i soggetti di cui al comma 1 ferma la responsabilità disciplinare, non possono essere chiamati, a qualsiasi titolo, a rispondere in sede civile o contabile del loro operato.
  4. Per tutte le azioni risarcitorie relative ai fatti di cui agli articoli 590-sexies e 452 del codice penale, inerenti a condotte poste in essere, a qualsiasi titolo, nel periodo di cui al comma 1, è previsto, ove ne fosse stabilita la fondatezza, un indennizzo pari al risarcimento del danno patrimoniale determinato come dovuto.
13. 03. Sisto, Paolo Russo, Bartolozzi, D'Ettore, Ferraioli, Pittalis, Rossello.

ART. 14

  Sostituire il comma 2 con i seguenti:
  2. Ai lavoratori di cui al presente articolo, si applica la sospensione della attività e l'obbligo di isolamento fiduciario per almeno settantadue ore, e rientro in servizio solo previa effettuazione di tampone che attesti la negatività al COVID-19, nonché controlli diagnostici successivi.

  2-bis. Per il personale sanitario continuano a valere le previgenti disposizioni di legge in materia di sicurezza sul lavoro, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ivi comprese le norme sui dispositivi di protezione individuale (DPI) idonei, così come disciplinate dai regolamenti e dalle direttive comunitarie in materia, assicurando agli operatori sanitari dispositivi almeno FFP2 per assistenza dei pazienti COVID-19, e FFP3 in corso di procedure invasive.
14. 1. Mugnai, Bagnasco, Spena, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Ruffino, Giacometto, Giacomoni.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Al fine di contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, a tutti i soggetti di cui al presente articolo, nonché a tutti i professionisti e gli operatori sanitari operanti Pag. 63in strutture pubbliche, private convenzionate e private che, anche potenzialmente, possano venire in contatto con persone affette da COVID-19, è effettuato un test con tampone oro-faringeo, anche in assenza di sintomi specifici.

  2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis è assicurata nell'ambito delle aree di attività di sorveglianza della prevenzione collettiva e sanità pubblica di cui all'articolo 2, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, recante definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, comma 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
  2-quater. Per l'attuazione dei commi precedenti è autorizzata la spesa complessiva di 50 milioni di euro per l'anno 2020 al cui onere si provvede a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per il medesimo anno. Ai relativi finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2019. Con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze sono assegnate le risorse di cui al presente comma.
14. 3. Mandelli, Saccani Jotti, Marin.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Sono disposte misure di sorveglianza specifiche per individui fragili, anche residenti in residenze sanitarie assistenziali (RSA), affetti da patologie croniche, al fine di tutelarne la salute e il rischio di contrarre il virus SARS-CoV-2.
14. 4. Marin, Mandelli.

ART. 15.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Le imprese produttrici di dispositivi medici, di protezione individuale e di prodotti per la sanificazione utilizzati per l'emergenza da COVID-19 che donano tali dispositivi agli enti, alle strutture, alle forze dell'ordine e ai corpi volontari impegnati a fronteggiare l'emergenza, sono esonerate dal versamento delle accise e dell'imposta sul valore aggiunto relative ai beni e alle materie prime necessarie per la loro produzione.
15. 1. Sorte, Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Silli.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. Il servizio prestato, per almeno 3 anni consecutivi, da operatori socio sanitari presso strutture del Servizio Sanitario Nazionale, ancorché formalmente dipendenti da cooperative sociali o di lavoro, costituisce titolo per l'assunzione presso strutture del medesimo Servizio Sanitario Nazionale prevista da piani di assunzione straordinari conseguenti all'emergenza COVID-19, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti dalle procedure concorsuali.
15. 01. Sarro, Paolo Russo, Pentangelo.

ART. 16.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Ai dispositivi di protezione individuale è applicata l'aliquota IVA pari al 4 per cento ed uno sconto fiscale alle imprese acquirenti in sede di dichiarazione dei redditi per un importo pari al doppio del valore degli acquisti.

Pag. 64

  2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, valutati in 500 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.
16. 2. Ruffino, Mazzetti, Fiorini.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le regioni e le province autonome predispongono le misure atte ad assicurare un approvvigionamento idrico di emergenza, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, per fornire acqua potabile nella quantità necessaria a rendere possibile l'adozione delle misure di prevenzione connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, negli insediamenti urbani e rurali che siano privi di tale approvvigionamento, anche in caso di occupazione senza titolo, fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020.
16. 1. Magi.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Disposizioni per la tutela della salute e lo screening epidemiologico della popolazione e delle categorie di lavoratori più esposte al rischio di contagio)

  1. In considerazione dell'acclarata esigenza, ai fini del contenimento dell'epidemia da COVID-19, di procedere al più ampio monitoraggio e screening epidemiologico della popolazione, a cominciare dalle categorie più esposte al rischio di contagio, quali operatori del Sistema Sanitario Nazionale, addetti alle attività commerciali e più in generale gli operatori e lavoratori esposti al pubblico, nonché addetti alla sicurezza e alla protezione civile, allo scopo di individuare e porre in isolamento i soggetti affetti da COVID-19, anche qualora esenti da sintomatologie, è autorizzata la spesa complessiva di euro 250 milioni, a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, di cui all'articolo 18, che è a tal fine incrementato pari importo.
  2. Le risorse di cui al comma precedente sono ripartite tra le regioni e assegnate per la realizzazione di interventi finalizzati all'acquisto ed alla somministrazione di test rapidi immunologici o sierologici, coerentemente a linee guida ministeriali emanate entro tre giorni dalla conversione del presente decreto dal Ministro della salute.
  3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
16. 01. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Disposizioni in materia di distribuzione dei farmaci agli assistiti)

  1. I farmaci di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 347 del 2001, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, sono distribuiti agli assistiti dalle farmacie convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale con le medesime modalità previste per l'erogazione dei farmaci Pag. 65in regime convenzionale e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica determinata dal virus SARS-COV-2.
16. 02. Lollobrigida, Gemmato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

ART. 17-bis.

  Dopo l'articolo 17-bis, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.1.
(Misure urgenti in favore delle strutture sanitarie, per personale medico e infermieristico)

  1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale delle Regioni interessate, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, possono procedere ad assunzioni straordinarie di personale medico, infermieristico e sanitario, anche in deroga ai tetti di spesa e ai limiti imposti dalla normativa vigente:
  2. Al fine di permettere alle strutture sanitarie di cui al comma 1, di dotarsi di nuovi strumenti, attrezzature e strutture idonee a garantire le cure e l'assistenza dei soggetti contagiati e di continuare la normale attività di cura e assistenza della restante popolazione, è autorizzata in favore delle medesime Regioni la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2020.

  3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché i Presidenti delle regioni competenti, da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di erogazione delle risorse finanziarie.
  4 . Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa indicati dal presente comma.
17-bis. 01. Benigni, Pedrazzini, Gagliardi, Silli, Sorte.

ART. 17-quater.

  Dopo l'articolo 17-quater, aggiungere il seguente:

Art. 17-quinquies.
(Diritto all'iscrizione anagrafica e all'accesso all'acqua)

  1. Il comma 1-quater dell'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, è sostituito dal seguente:
  «1-quater. L'applicazione della norma è esclusa, previa autocertificazione, in presenza di persone minori di età o meritevoli di tutela quali individui malati gravi, portatori di handicap, in difficoltà economica e senza dimora, in deroga a quanto previsto ai commi 1 e 1-bis, a tutela del diritto all'acqua e delle condizioni igienico-sanitarie».

  2. All'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Il divieto di cui al comma 1 non si applica agli allacci del servizio idrico e igienico sanitario negli insediamenti informali».
17-quater. 01. Fassina.
(Inammissibile)

Pag. 66

ART. 18.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 47, comma 3, della legge 20 maggio 1985, n. 222, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «A decorrere dalla ripartizione relativa ai redditi 2016 da effettuare nell'anno 2020, in caso di scelte non espresse dai contribuenti, le relative risorse sono destinate al Fondo sanitario nazionale.»
18. 1. Magi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18.1.
(IVA agevolata in favore del personale sanitario)

  1. Per l'anno 2020, eventualmente prorogabile in ragione del perdurare dello stato di emergenza, e comunque non oltre il 31 marzo 2021, al personale sanitario impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, titolare di posizione fiscale, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritto alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui, all'articolo 19-bis del Decreto del Presidente della Repubblica, 26 ottobre 1972, n. 633 è riconosciuta l'aliquota agevolata pari al 4 per cento, per l'acquisto di beni strumentali effettuati nell'anno in corso e fino alla data di scadenza indicata dal medesimo comma.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede nel limite massimo di 100 milioni di euro, per gli anni 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine di garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.
18. 01. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

ART. 18-bis.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Gli enti locali sono tenuti a garantire la disponibilità di tamponi e a dotare le case rifugio e i centri antiviolenza dei necessari mezzi di protezione atti a garantire l'accoglienza in condizioni di sicurezza sanitaria, degli operatori e delle donne che ad essi si rivolgono.
18-bis. 1. Versace, Prestigiacomo, Calabria.

ART. 19.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale di cui al presente articolo spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153;
   al comma 8 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Si considerano alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione anche i lavoratori che hanno stipulato contratti di lavoro intermittente Pag. 67di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, a prescindere dalla pattuizione della garanzia di disponibilità a rispondere alle chiamate.
19. 4. Cubeddu, Siragusa, Cominardi, De Lorenzo, Pallini, Amitrano, Tucci, Tripiedi, Villani, Davide Aiello, Invidia, Ciprini, Barzotti, Donno.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1, sostituire la parola: nove con la seguente: venticinque e la parola: agosto con la seguente: dicembre;
   al comma 9, sostituire la parola: 1.347,2 con la seguente: 3.000;
   al comma 10, dopo la parola: 126 aggiungere le seguenti: quanto a 1.347,2 milioni di euro per l'anno 2020, quanto ad euro 1.652,8 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
19. 2. Polverini, Zangrillo, Cannatelli, Musella, Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Spena, Giacometto.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La percezione dell'assegno ordinario non concorre alla formazione del reddito ai fini dell'accesso alla prestazione dell'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.
19. 3. Rampelli, Trancassini, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Limitatamente agli eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 all'elenco dei soggetti a cui si applica la disciplina delle integrazioni salariali e relativi obblighi contributivi sono aggiunte le seguenti categorie:
   a) le cooperative sociali di tipo A, limitatamente agli eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
   b) le società degli enti locali nel caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica, limitatamente agli eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
19. 5. De Luca, Pezzopane.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: del medesimo decreto legislativo aggiungere le seguenti:, per l'assegno ordinario, fermo restando l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.
19. 7. Fornaro, Fassina.

Pag. 68

  Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché, per l'assegno ordinario, dall'obbligo di accordo, ove previsto.
19. 6. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

  Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: è concesso aggiungere le seguenti:, anche in mancanza di regolarità contributiva, e dopo il secondo periodo inserire il seguente: Per i lavoratori di cui al presente comma è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.
19. 8. Bartolozzi, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
   Ai fini del riconoscimento delle prestazioni di cui al presente comma, non rileva se l'azienda sia in regola con il versamento della contribuzione ai suddetti Fondi, né il periodo di iscrizione agli stessi.
19. 12. Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Mura, Viscomi, Pezzopane.

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:
  6-bis. Le erogazioni del datore di lavoro ad integrazione del trattamento ordinario e dell'assegno ordinario previsti dal presente articolo fino a concorrenza della retribuzione percepita in servizio, in cumulo con le indennità stesse non sono computabili ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153. La medesima non computabilità si applica alle erogazioni ad integrazione delle indennità di cui all'articolo 23, comma 1, del presente decreto.

  Conseguentemente, all'articolo 55, capoverso articolo 44-bis, apportare le seguenti modificazioni:
    1) al comma 1, penultimo periodo, sostituire le parole: alla data di efficacia della cessione dei crediti con le seguenti: alla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti o all'entrata in vigore del presente decreto per le cessioni avvenute precedentemente.;
    2) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 inserire le seguenti: senza applicazione dei vincoli di cui al terzo periodo del primo comma del citato articolo.
    3) al comma 6, sostituire le parole: cessioni di crediti con le seguenti: cessioni intermedie di crediti e alla fine del periodo, dopo le parole: stesso soggetto aggiungere le seguenti:, ma rilevano allorché detti crediti sono ceduti a soggetti terzi. Ai fini della disciplina di cui al presente articolo, le cessioni intermedie di cui al periodo precedente non ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.
*19. 10. D'Attis, D'Ettore.

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:
  6-bis. Le erogazioni del datore di lavoro ad integrazione del trattamento ordinario e dell'assegno ordinario previsti dal presente articolo fino a concorrenza della retribuzione percepita in servizio, in cumulo con le indennità stesse non sono computabili ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153. La medesima non computabilità si applica alle erogazioni ad integrazione delle indennità di cui all'articolo 23, comma 1, del presente decreto.

Pag. 69

  Conseguentemente, all'articolo 55, capoverso articolo 44-bis, apportare le seguenti modificazioni:
    1) al comma 1, penultimo periodo, sostituire le parole: alla data di efficacia della cessione dei crediti con le seguenti: alla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti o all'entrata in vigore del presente decreto per le cessioni avvenute precedentemente.;
    2) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 inserire le seguenti: senza applicazione dei vincoli di cui al terzo periodo del primo comma del citato articolo.
    3) al comma 6, sostituire le parole: cessioni di crediti con le seguenti: cessioni intermedie di crediti e alla fine del periodo, dopo le parole: stesso soggetto aggiungere le seguenti:, ma rilevano allorché detti crediti sono ceduti a soggetti terzi. Ai fini della disciplina di cui al presente articolo, le cessioni intermedie di cui al periodo precedente non ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.
*19. 13. D'Ettore, Cattaneo, Zanettin, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Le erogazioni del datore di lavoro ad integrazione del trattamento ordinario e dell'assegno ordinario previsti dal presente articolo fino a concorrenza della retribuzione percepita in servizio, in cumulo con le indennità stesse non sono computabili ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153. La medesima non computabilità si applica alle erogazioni ad integrazione delle indennità di cui all'articolo 23, comma 1, del presente decreto.
19. 11. Topo, Mancini, Pezzopane.

  Sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. I fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1 secondo la disciplina dettata dal presente articolo a valere sulle risorse di cui al comma 9 e nel limite delle somme assegnate per tale scopo con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'assegno ordinario di cui al comma 1 è concesso con riferimento a tutti i datori di lavoro aderenti ai fondi medesimi alla data del 23 febbraio 2020.
19. 14. Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Maturi, Piccolo, Sutto, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: 23 febbraio 2020 con le seguenti: 11 marzo 2020.
19. 1. Angiola.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Flessibilità per le aziende che hanno attivato procedure di cassa integrazione guadagni e sospensione dell'obbligo di causale per i rinnovi e le proroghe contrattuali e sospensione limiti contratti somministrazione per attività produttive del settore sanitario nonché alle attività non sospese durante l'emergenza sanitaria)

  1. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per i dodici mesi successivi alla cessazione della medesima emergenza, non trovano applicazione le seguenti disposizioni del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81:
   a) articolo 19, comma 1, con riferimento alle condizioni di apposizione del Pag. 70termine di contratto di lavoro a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione;
   b) articolo 20, comma 1, lettera c), con riferimento al divieto di contratto a tempo determinato presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni;
   c) articolo 21, comma 01, con riferimento alle condizioni di apposizione del termine in caso di rinnovo e proroga del contratto di lavoro a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione;
   d) articolo 32, comma 1, lettera c), con riferimento al divieto di somministrazione presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni.

  2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, non trova applicazione l'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, con riferimento alle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in caso di somministrazione di lavoro.
  3. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, limitatamente alle imprese produttrici di apparecchiature elettromedicali e dispositivi di protezione individuale, con riferimento al ruolo strategico da esse svolto nell'ambito dell'approvvigionamento di strumenti sanitari di contrasto all'emergenza epidemiologica, non trova applicazione l'articolo 31 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con riferimento ai limiti quantitativi di ricorso alla forza lavoro mediante somministrazione di lavoro a tempo indeterminato e determinato.
  4. La sospensione di cui al precedente comma 3 vale anche per tutte le attività produttive, industriali e commerciali indicate nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 marzo 2020, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 marzo 2020, non soggette alla sospensione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
19. 01. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

  1. Per le imprese di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, i periodi di trattamento straordinario di integrazione salariale (nel limite della durata massima prevista per le integrazioni salariali ordinarie con causale «emergenza COVID-19») concessi alle aziende che, a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 18 del 2020, hanno fatto ricorso agli strumenti di integrazione salariale di cui al Titolo I, Capo III del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dall'articolo 22, commi 2 e 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste. Nel periodo di cui sopra al trattamento straordinario di integrazione salariale non si applica il limite di cui all'articolo 22, comma 4 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
  2. Limitatamente ai periodi di trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 1 e in considerazione della relativa fattispecie non si applica quanto previsto dagli articoli 5, 29, comma 8, secondo periodo, e 33, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Anche in deroga agli accordi sindacali già sottoscritti, il predetto trattamento su istanza del datore di lavoro può essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS.
19. 02. Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

Pag. 71

ART. 19-bis.

  Al comma 1, sopprimere le parole: che accedono agli ammortizzatori sociali di cui agli articoli da 19 a 22 del presente decreto, nei termini ivi indicati, sostituire le parole: 21, comma 2, con le seguenti: 21, commi 1 e 2 e aggiungere, in fine, le seguenti parole: fino al 31 dicembre 2010.
19-bis. 1. Gribaudo, Orfini, Bruno Bossio, Pini, Raciti, Rizzo Nervo, Schirò, Pezzopane.

ART. 22.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1, dopo le parole: «civilmente riconosciuti» inserire le seguenti: e le società sportive professionistiche;
   al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e lavoratori iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti con un reddito annuale lordo superiore ai 50.000 euro».
22. 6. Morrone, Belotti, Ribolla, Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Tomasi.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: civilmente riconosciuti, aggiungere le seguenti: nonché degli enti e degli istituti con scuole paritarie dell'infanzia,.
22. 9. Raduzzi, Donno, Adelizzi, Buompane, Faro, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Torto, Trizzino, Zennaro.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: in costanza di rapporto di lavoro inserire le seguenti: nonché con riferimento alle aziende di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
22. 1. Angiola.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1, sopprimere le parole da: «previo accordo» sino a: «per i datori di lavoro»;
   dopo il comma 1, inserire i seguenti:
  «1-bis. Con riferimento alle imprese fino a 5 dipendenti, i datori di lavoro che presentano domanda di cui al comma 1, sono dispensati dall'obbligo di accordo con le organizzazioni sindacali, ove previsto.
   1-ter. Con riferimento alle imprese con numero di dipendenti superiore a 5, i datori di lavoro che presentano domanda di cui al comma 1, sono dispensati dall'obbligo dell'esame congiunto, ferma restando la mera informativa.
   1-quater. Per usufruire del trattamento di cui al comma 1, i lavoratori beneficiari non sono tenuti ad esaurire la disponibilità del totale delle ferie residue;
   1-quinquies. Per usufruire del trattamento di cui al comma 1, le aziende non iscritte ai fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono esonerate dall'obbligo di iscrizione ai predetti fondi, e accedono direttamente ai trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga di cui al medesimo comma 1.».

  Conseguentemente, all'articolo 19, comma 6, primo periodo, dopo le parole: di cui al presente articolo, inserire le seguenti:, in favore dei datori di lavoro iscritti ai predetti fondi. Con riferimento ai datori di lavoro non iscritti ai predetti fondi, si applica quando disposto dall'articolo 22, comma 1-quinquies del presente decreto.
22. 7. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

Pag. 72

  Apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1, sostituire la parola: nove con la seguente: venticinque;
   al comma 3, sostituire la parola: 3293,2 con la seguente: 5.293,2;
   al comma 8, dopo la parola: 126 aggiungere le seguenti:, quanto a 3.293,2 milioni di euro per l'anno 2020, quanto a 2.000 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
22. 5. Cannatelli, Zangrillo, Polverini, Musella, Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Spena, Giacometto.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sostituire le parole: «nove settimane» con le seguenti: «dodici settimane»;
   b) al comma 6, dopo le parole: «presente decreto» aggiungere le seguenti: «L'accesso al trattamento è possibile anche in presenza di periodi di ferie o di permesso maturati e non goduti da parte dei lavoratori».
22. 14. Gagliardi, Pedrazzini, Benigni, Silli, Sorte.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1, sostituire le parole: fino a cinque dipendenti con le seguenti: fino a dieci dipendenti;
   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. L'INPS verifica la procedura di concessione del trattamento di cui al comma 1, raccordandosi con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
22. 4. Lucaselli, Trancassini, Rampelli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I trattamenti di cui al presente articolo si applicano anche ai lavoratori che abbiano stipulato contratti di lavoro intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, a prescindere dalla pattuizione della garanzia di disponibilità a rispondere alle chiamate;
   dopo il comma 6, inserire il seguente:
  6-bis. Per i datori di lavoro di cui all'ultimo periodo del comma 4 il trattamento di cui al comma 1 può, altresì, essere concesso anche con la modalità di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148.
22. 10. Segneri, Siragusa, Cominardi, De Lorenzo, Pallini, Amitrano, Tucci, Tripiedi, Villani, Davide Aiello, Invidia, Ciprini, Barzotti, Donno.

  Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Limitatamente al periodo compreso tra l'entrata in vigore della legge Pag. 73di conversione del presente decreto e il 31 luglio 2020 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 8 del decreto interministeriale n. 83473 del 1o agosto 2014 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze .
22. 8. Cappellacci, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano a tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato in servizio alla data del 23 febbraio 2020, anche a tempo determinato e prescindendo dall'anzianità lavorativa richiesta ai sensi del decreto legislativo n. 148 del 2015.
22. 12. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 23 febbraio 2020 con le seguenti: 11 marzo 2020.
22. 2. Angiola.

  Dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:
  5-quater. Le risorse di cui al comma 5-ter possono essere utilizzate anche per la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispettosa prestazioni connesse a trattamenti di integrazione salariale ordinaria, straordinaria e in deroga previsti dalla normativa vigente. Resta fermo quanto previsto dal comma 5-ter.
22. 13. Schullian, Gebhard, Plangger.

ART. 22-bis.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1, sostituire le parole: di medici, personale infermieristico con le seguenti:, degli esercenti le professioni sanitarie;
   dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis: Il Fondo di cui al comma 1 è incrementato delle 1 somme riscosse in violazione del divieto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena in quanto risultate positive al COVID-19.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Iniziativa di solidarietà in favore dei famigliari degli esercenti le professioni sanitarie e operatori socio-sanitari.
22-bis. 2. Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schirò, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 22-bis, aggiungere il seguente:

Art. 22-ter.
(Trattamento di Cassa integrazione straordinaria speciale)

  1. Le aziende di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale con causale «Emergenza COVID-19» per periodi dal 23 febbraio 2020 per una durata di nove settimane.
  2. La causale di cui al comma precedente non necessita del piano di risanamento di cui al comma 3 dell'articolo 21 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
  3. I periodi concessi ai sensi del comma 1 non sono conteggiati ai fini dei limiti di cui agli articoli 4 e 22 e in relazione ad essi non si applica l'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.Pag. 74
  4. Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale concessi ai sensi del comma 1 e in considerazione della relativa fattispecie non si applica quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
  5. In considerazione della limitata operatività conseguente alle misure di contenimento per l'emergenza sanitaria, in via transitoria, all'espletamento dell'esame congiunto e alla presentazione delle relative istanze per l'accesso ai trattamenti straordinari di integrazione salariale non si applicano gli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, limitatamente ai termini procedimentali.
22-bis. 01. Angiola.

  Dopo l'articolo 22-bis, aggiungere il seguente:

Art. 22-ter.
(Estensione dei benefici previsti per le vittime del dovere ai medici, agli operatori sanitari, agli infermieri, agli operatori socio sanitari e agli altri lavoratori di strutture sanitarie e sociosanitarie deceduti in conseguenza del contagio da COVID-19)

  1. All'articolo 1, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 563 è inserito il seguente: «563-bis. Sono altresì considerate vittime del dovere, i medici, gli operatori sanitari, gli infermieri, i farmacisti, gli operatori socio sanitari e gli altri lavoratori di strutture sanitarie e sociosanitarie impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che nel corso della durata dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020 abbiano contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, un'invalidità permanente o una patologia alla quale sia conseguita la morte per effetto diretto, o come concausa, del contagio da COVID-19».
  2. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo, pari a 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
22-bis. 02. Gelmini, Occhiuto, Paolo Russo, Mandelli, Prestigiacomo, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Spena, Giacometto.

  Dopo l'articolo 22-bis, inserire il seguente:

Art. 22-ter.
(Norme in materia di lavoro occasionale)

  1. Al fine di favorire il rilancio del sistema economico e produttivo, in deroga a quanto previsto dall'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, come convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, per un periodo decorrente dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al 31 dicembre 2021, i datori di lavoro privati con un numero di dipendenti inferiore a dieci possono ricorrere a prestazioni di lavoro occasionale tramite l'utilizzo di buoni orari dal valore Pag. 75nominale di 10 euro per ogni ora di lavoro prestata.
  2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, individua i settori di attività nei quali si può ricorre a prestazioni di lavoro occasionale ai sensi del comma 1, nonché le modalità attuative del presente articolo.
22-bis. 03. Zangrillo, Cannatelli, Musella, Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Spena, Giacometto.

  Dopo l'articolo 22-bis, inserire il seguente:

Art. 22-ter.
(Modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2015)

  1. Al comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 81 del 2015, dopo la lettera b), è inserita la seguente: « b-bis) fino ai sei mesi successivi alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020».
22-bis. 04. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 22-bis, aggiungere il seguente:

Art. 22-ter.
(Sospensione delle norme in materia di contributi associativi e delle quote di iscrizione in favore delle associazioni sindacali dei lavoratori)

  1. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con riferimento ai lavoratori dipendenti di aziende che accedono alla Cassa Integrazione Guadagni, è sospesa l'efficacia dell'articolo 18, comma 2 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in materia di ritenute salariali o sulle prestazioni erogate per conto degli enti previdenziali da parte delle associazioni sindacali dei lavoratori.
  2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, è vietato alle associazioni sindacali dei lavoratori di richiedere, in qualsiasi forma, compensi o quote di iscrizione a lavoratori o aziende che accedono alla Cassa Integrazione Guadagni.
22-bis. 05. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 22-bis, inserire il seguente:

Art. 22-ter.
(Integrazione salariale lavoratori frontalieri)

  1. Al fine di limitare gli impatti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai lavoratori frontalieri coinvolti in procedimenti di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza, è riconosciuta un'indennità di integrazione salariale pari all'80 per cento della retribuzione spettante, fermo restando il limite di cui alla circolare INPS n. 20 del 2020 relativo ai trattamenti di integrazione salariale. L'indennità di cui al presente comma è riconosciuta per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 e per una durata massima di nove settimane, comunque entro il mese di agosto 2020.
  2. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui al presente articolo sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 337,5 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS disciplina le modalità operative di richiesta della prestazione da parte dei lavoratori e di erogazione della stessa. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto Pag. 76anche in via prospettica il limite di spesa, non sono prese in considerazione ulteriori domande.
  3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come rifinanziato dal comma 3 dell'articolo 18 del presente decreto.
*22-bis. 06. Molteni, Garavaglia, Bianchi, Di Muro, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Tomasi.

  Dopo l'articolo 22-bis, inserire il seguente:

Art. 22-ter.
(Integrazione salariale lavoratori frontalieri)

  1. Al fine di limitare gli impatti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai lavoratori frontalieri coinvolti in procedimenti di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza, è riconosciuta un'indennità di integrazione salariale pari all'80 per cento della retribuzione spettante, fermo restando il limite di cui alla circolare INPS n. 20 del 2020 relativo ai trattamenti di integrazione salariale. L'indennità di cui al presente comma è riconosciuta per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 e per una durata massima di nove settimane, comunque entro il mese di agosto 2020.
  2. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui al presente articolo sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 337,5 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS disciplina le modalità operative di richiesta della prestazione da parte dei lavoratori e di erogazione della stessa. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, non sono prese in considerazione ulteriori domande.
  3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come rifinanziato dal comma 3 dell'articolo 18 del presente decreto.
*22-bis. 07. Gagliardi, Pedrazzini, Benigni, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 22-bis, inserire il seguente:

Art. 22-ter.
(Tutela del lavoro stagionale nelle imprese turistico ricettive e nelle imprese termali)

  1. In deroga a quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 18 e dal comma 3 dell'articolo 22, l'accesso alle prestazioni di integrazione salariale con causale «emergenza COVID-19» è riconosciuto anche in relazione ai dipendenti assunti dopo il 23 febbraio 2020 dalle imprese turistico ricettive e dalle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, sino a concorrenza con il numero di dipendenti in forza presso la stessa azienda nel corrispondente mese del 2019. Tale limitazione non si applica alle attività che hanno avuto inizio nel 2020.
  2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte ai sensi dell'articolo 126.
22-bis. 08. Benigni, Pedrazzini, Gagliardi, Silli, Sorte.

ART. 23.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sostituire le parole: «comunque non superiore a quindici giorni» con le seguenti: «comunque non superiore a venti giorni»;Pag. 77
   b) al comma 4, sostituire le parole: «per un totale complessivo di quindici giorni» con le seguenti: «per un totale complessivo di venti giorni»;
   c) sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Ferma restando l'estensione della durata dei permessi retribuiti di cui all'articolo 24, il limite di età di cui ai commi 1 e 3 non si applica in riferimento ai figli con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, indipendentemente dal riconoscimento della connotazione di gravità, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati nei centri di cui all'articolo 47 del presente decreto;
   d) sostituire il comma 6 con il seguente:
  6. Fermo restando quanto previsto nei commi da 1 a 5, i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico o privato con figli di età inferiore ai 16 anni, inclusi quelli che hanno esaurito il congedo retribuito di cui al comma 1, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. Il beneficio di cui al primo periodo si applica a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario, per il medesimo periodo, di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia altro genitore non lavoratore. Per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico si applica l'articolo 25;
   e) al comma 11, sostituire le parole: «1.261,1 milioni di euro», con le seguenti: «1.361,1 milioni di euro»;
   f) al comma 12, sostituire le parole: «si provvede ai sensi dell'articolo 126» con le seguenti: «si provvede, quanto a 1.261,1 milioni di euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 126 e, quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come “reddito di cittadinanza” di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».
23. 2. Vanessa Cattoi, Binelli, Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sostituire le parole: «non superiore a quindici giorni» con le parole: «non superiore a trenta giorni lavorativi»;
   b) al comma 4, sostituire le parole: «totale complessivo di quindici giorni» con le seguenti: «totale complessivo di trenta giorni lavorativi»;
   c) al comma 8, sostituire le parole: «600 euro» con le seguenti: «800 euro»;Pag. 78
   d) al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Eventuali scostamenti sono coperti a valere mediante utilizzo delle risorse destinate alla misura “Reddito di cittadinanza” di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate»;
   e) al comma 12, premettere le parole: «fatto salvo quanto previsto dal comma 11,».
23. 4. Novelli, Mandelli, Bagnasco.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: trenta giorni.
23. 3. Meloni, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 sostituire le parole: «di età non superiore ai 12 anni» con le seguenti: «di età non superiore ai 16 anni»;
   b) al comma 3 sostituire le parole: «di età non superiore ai 12 anni» con le seguenti: «di età non superiore ai 16 anni»;
   c) sopprimere il comma 6.

  Conseguentemente, all'articolo 25, comma 3, sostituire le parole: fino ai 12 anni con le seguenti: fino ai 16 anni.
23. 1. Bignami, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

  Al comma 8, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «L'importo del bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1.000 euro per il personale operativo dipendente delle aziende che erogano servizi essenziali.
23. 5. Rampelli, Trancassini, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Al fine di sostenere il sistema nazionale di istruzione e di servizi per la prima infanzia nella sua interezza, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, viene garantita ai nuclei familiari la detraibilità integrale delle rette pagate alle scuole paritarie e ai servizi per la prima infanzia maturate a decorrere dal 5 marzo 2020.
23. 6. Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Silli, Sorte.

  Al comma 9, sostituire le parole: l'INPS procede al rigetto delle domande presentate con le seguenti: il Ministro dell'economia e delle finanze apporta, con propri decreti, sentito il Ministro competente, le occorrenti variazioni di bilancio ai sensi dell'articolo 126».
23. 7. Lollobrigida, Bignami, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

ART. 24.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il beneficio di cui al comma 1 è altresì riconosciuto al personale di attività e settori produttivi ritenuti essenziali e che continuano a prestare i loro servizi durante l'emergenza COVID-19 compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende e dei datori di lavoro.
24. 1. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Caretta, Ciaburro.

ART. 25

  Al comma 3, dopo la parola: medici aggiungere le seguenti: dei biologi, dei chimici, Pag. 79degli odontoiatri, dei farmacisti, dei fisici, degli psicologi,.
25. 2. Mandelli, Gelmini, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Spena, Saccani Jotti, Giacometto, Fiorini.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al personale esercente l'attività di medico specialista ambulatoriale interno, odontoiatra, medico veterinario ed altre professionalità sanitarie – biologi, chimici, psicologi – ambulatoriali, le cui attività professionali sono disciplinate da ACN 30 luglio 2015 e ACN 29 marzo 2018 ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
25. 3. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi.

  Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 72 ore con le seguenti: 100 ore e i permessi non retribuiti previsti dall'articolo 79, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono essere rideterminati in 40 ore.
25. 4. Sandra Savino.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Contributo per il lavoro di cura al Caregiver Familiare)

  1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nelle more della definizione di una più organica disciplina del caregiver familiare, al fine di sostenere e riconoscere il ruolo ed il lavoro di cura e di assistenza svolto dal caregiver familiare, è riconosciuto, ad un solo caregiver familiare per nucleo familiare, purché convivente alla data del 23 febbraio 2020 con la persona assistita che si trovi in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, come individuata ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, un contributo pari a 600 euro mensili per la durata dello stato di emergenza.
  2. Il contributo di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e all'incremento valore del patrimonio mobiliare ai fini dell'individuazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.
  3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo delle somme accantonate a legislazione vigente, per gli anni 2018, 2019, 2020 sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 254 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ovvero all'autorità politica da questi delegata alla gestione del Fondo, e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

  Conseguentemente, all'articolo 31, comma 1, sostituire le parole: 27, 28, 29, 30 con le seguenti: 27, 28, 29, 30, 30-bis.
25. 02. Carfagna, Casciello, Versace, Bagnasco, Bond, Mandelli, Novelli, Mugnai, Brambilla, Gelmini, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Ruffino, Giacometto, Dall'Osso.

Pag. 80

ART. 26.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i periodi di assenza dal servizio, su espressa richiesta degli interessati, sono equiparati al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 87, comma 1, primo periodo, del presente decreto. Analogo trattamento è riservato ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai medici certificatori di malattia, attestante una patologia cronica, o immunodepressione o esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita e condizioni tali da farle ritenere persone con necessità di isolamento o altri rischi potenziali di malattie e misure profilattiche. I periodi di assenza di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comporto né ai fini della diminuzione dell'erogazione delle indennità di accompagnamento per minorazioni civili.
26. 2. Brunetta.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, nonché dai medici di assistenza primaria e dagli specialisti, attestante una condizione di maggior rischio di infezione da agenti virali derivante da patologie autoimmuni o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 87, comma 1, primo periodo, del presente decreto ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna responsabilità, neppure contabile è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi.
26. 1. Carnevali, Madia, Pezzopane.

  Al comma 2, dopo le parole: rilasciata dai competenti organi medico-legali, aggiungere le seguenti: o dal medico di medicina generale o dallo specialista che ha in carico l'assistito,.
26. 5. Mugnai, Bond, Bagnasco, Mandelli.

  Al comma 2, sostituire le parole: condizione di rischio derivante da immunodepressione con le seguenti: condizione di maggior rischio di infezione per paziente affetto da patologia autoimmune.
26. 4. Mugnai, Bond, Bagnasco, Mandelli.

ART. 27.

  Al comma 1, dopo le parole: n. 335 aggiungere le seguenti: o a ordini e casse previdenziali diverse dall'INPS e sopprimere le parole: e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma 1, sostituire le parole: 600 con le seguenti: 1.000;
   al comma 2, dopo le parole: erogata dall'INPS aggiungere le seguenti: e dagli ordini e casse previdenziali diverse dall'INPS e sostituire le parole: 203,4 milioni con le seguenti: 600 milioni;Pag. 81
   al medesimo comma 2, sostituire le parole: L'INPS provvede con le seguenti: L'INPS e, per quanto di competenza, le casse previdenziali dei professionisti provvedono e sostituire la parola: comunica con la seguente: comunicano.
27. 4. Rospi.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sostituire le parole: «e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie» con le seguenti: «nonché ai professionisti iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie» e le parole: «il mese di marzo pari a 600 euro», con le seguenti: «ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno pari a 1.000 euro»;
   b) al comma 2, sostituire le parole: «203,4 milioni» con le seguenti: «1.000 milioni»;
   c) al comma 3, dopo la parola: «126» aggiungere le seguenti: «quanto ad euro 203, milioni per l'anno 2020, quanto ad euro 796,6 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come “Reddito di cittadinanza” di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».
27. 2. Carfagna, Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Spena, Ruffino, Giacometto, Fiorini.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1:
    1) al primo periodo, dopo le parole: «non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie,» aggiungere le seguenti: «nonché ai liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020, iscritti alle Casse di previdenza e di assistenza autonome di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103»;
    2) al secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, né alla formazione del valore della produzione netta ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.».
   b) dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, né alla formazione del valore della produzione netta ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 anche le indennità riconosciute dalle Casse di previdenza e di assistenza autonome di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 in esecuzione delle delibere assunte per interventi assistenziali a fronte dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
27. 1. Angiola.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
    1) dopo la parola: «indennità» aggiungere: «mensile»;Pag. 82
    2) le parole: «il mese di marzo» sono sostituite con: «i mesi da marzo a giugno»;
    3) le parole: «600 euro» sono sostituite con: «780 euro»;
    4) dopo le parole: «previdenziali obbligatorie» inserire le seguenti: «nonché ai soggetti residenti nel territorio dello stato italiano che prestano lavoro dipendente all'estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto».
   b) al comma 2, le parole: «203,4 milioni di euro» sono sostituite con le seguenti: «1.057 milioni di euro».

  Conseguentemente, dopo l'articolo 27 aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

(Indennità professionisti iscritti alle casse previdenziali private)
   1. In favore dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 è riconosciuta un'indennità mensile pari a 780 euro per i mesi da marzo a giugno 2020. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
   2. L'indennità di cui al presente articolo è erogata in accordo con le associazioni delle Casse professionali nel limite di spesa complessivo di 3.120 milioni di euro per l'anno 2020.
   3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126, nonché a valere sul Fondo per il reddito di ultima istanza di cui all'articolo 44 e sui fondi stanziati ai sensi degli articoli 79 e 94.

  Conseguentemente sopprimere gli articoli 79 e 94.
27. 3. Gagliardi, Pedrazzini, Benigni, Silli, Sorte.

  Al comma 1, sostituire le parole: 600 euro con le seguenti: 1.000 euro.

  Conseguentemente, al comma 2 sostituire le parole: 203,4 milioni con le seguenti: 339 milioni.
27. 5. Rospi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. I liberi professionisti titolari di partita Iva alla data di entrata in vigore del presente decreto iscritti a forme previdenziali obbligatorie possono rinunciare, previa comunicazione alle gestioni previdenziali di rispettiva appartenenza, al versamento dei contributi previdenziali previsti per l'anno 2020, con effetti conseguenti sul trattamento di quiescenza. È fatta salva la possibilità di integrare negli anni successivi il contributo non versato per l'anno 2020.
27. 6. Lollobrigida, Bignami, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

  1. L'articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
27. 01. Ruffino, Napoli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

Art. 27-bis.
(Misure per il personale del pubblico impiego)

  1. Le risorse destinate al finanziamento del trattamento economico accessorio del Pag. 83personale dei comuni, delle unioni di comuni e delle città metropolitane impegnato per le esigenze conseguenti ai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, adottati ai sensi dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, non sono soggette al vincolo di finanza pubblica stabilito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e, con riferimento al lavoro straordinario, non sono soggetti alle limitazioni finanziarie e quantitative stabilite nei contratti collettivi di riferimento.
  2. Al fine di garantire gli interventi straordinari e urgenti finalizzati al contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, gli enti locali possono effettuare assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  3. Le medesime disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano agli Enti locali che hanno rinnovato i propri organismi nel triennio 2016, 2017 e 2018 e sono risultati inadempienti al rispetto del patto di stabilità interno, di cui all'articolo 31, comma 26, lettera d) della legge 12 novembre 2011, n. 183 e dell'articolo 40, comma 3-quinquies, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a condizione che abbiano conseguito il saldo di finanza pubblica non negativo nel medesimo ultimo triennio.
27. 02. D'Ettore, Mugnai, Prestigiacomo, Mandelli, Occhiuto, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo.

ART. 28.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
    1) dopo la parola: indennità aggiungere la seguente: mensile;
    2) le parole: il mese di marzo sono sostituite con le seguenti: i mesi da marzo a giugno;
    3) le parole: 600 euro sono sostituite con le seguenti: 780 euro;
   b) al comma 2, le parole: 2.160 milioni di euro sono sostituite con le seguenti: 11.232 milioni di euro.

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli 79 e 94.
28. 1. Gagliardi, Pedrazzini, Benigni, Silli, Sorte.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. L'indennità di cui al comma 1 è riconosciuta anche ai titolari di rapporti di lavoro domestico.
28. 2. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. L'indennità di cui al comma 1 è riconosciuta anche ai titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale (Agenti e Rappresentanti di Commercio e in attività finanziaria).
28. 3. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Indennità per professionisti e lavoratori autonomi con fatturato pari a zero)

  1. Per i liberi professionisti di cui all'articolo 27 e per i lavoratori autonomi di cui all'articolo 28, il cui fatturato per il mese di marzo 2020 è pari a zero, l'indennità di cui agli articoli 27 e 28 è Pag. 84determinata nella misura dell'80 per cento di 1/12 del reddito da lavoro autonomo risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata, e non può comunque essere inferiore a euro 600 né superare gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015.
  2. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo, valutati nel limite di spesa complessivo pari a euro 1.500 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente di cui alla allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
28. 01. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Iniziative straordinarie degli enti privati di previdenza obbligatoria)

  1. Gli enti privati di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono prevedere, in via straordinaria e limitatamente all'esercizio 2020, iniziative specifiche a sostegno del reddito dei propri iscritti che abbiano subito una riduzione della propria attività per effetto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
  2. Le indennità di natura assistenziale, erogate ai sensi del predetto articolo, non concorrono alla formazione del reddito imponibile, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1996, n. 917.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, gli enti provvedono utilizzando una somma massima corrispondente al 5 per cento dell'utile di esercizio del bilancio consuntivo 2018 ovvero al 5 per cento dei rendimenti medi del patrimonio annuo, rilevati nei bilanci consuntivi del quinquennio 2014/2018.
  4. Con riferimento alle misure straordinarie adottate ai sensi del comma 1 del presente articolo, l'importo corrispondente al 50 per cento di ogni singola prestazione erogata, con un tetto massimo di euro 300 per prestazione, è posto a carico del bilancio dello Stato, sotto forma di rimborso di oneri sociali nei confronti degli enti erogatori.
28. 02. Pittalis, Siracusano.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

  1. Al fine di tutelare i lavoratori residenti nel territorio dello Stato italiano che prestano servizio all'estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per il mese di marzo e per il mese di aprile, il limite di reddito di cui all'articolo 1, comma 175, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è fissato in 8.100 euro.
  2. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo Pag. 852019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
28. 03. Mulè.

  Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

Art. 28-bis.
(Indennità lavoratori domestici)

  1. Ai lavoratori domestici assunti con contratto di lavoro alla data del 23 febbraio 2020 e che nel mese di marzo hanno sospeso la propria attività su richiesta del datore di lavoro è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  2. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda alla quale deve essere allegata una dichiarazione del datore di lavoro dal quale risulti la sospensione dell'attività lavorativa per il mese di marzo, nel limite di spesa complessivo di 519 milioni di euro per l'anno 2020. L'erogazione dell'indennità di cui al presente articolo esenta il datore di lavoro dalla corresponsione dello stipendio per il mese di marzo 2020, fermo restando l'obbligo di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
  3. Agli oneri previsti dal presente articolo, pari a euro 519 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero del nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
28. 04. Polverini, Zangrillo, Cannatelli, Musella, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo.

ART. 29.

  Al comma 1, sostituire le parole: del settore turismo e degli stabilimenti termali con le seguenti: titolari di un contratto per prestazioni di lavoro connesse al turismo che si svolgono nei soli comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte.
29. 2. Battilocchio.

  Al comma 1, sostituire le parole: per il mese di marzo 2020 con le seguenti: per i Pag. 86mesi di marzo, aprile e maggio 2020 e sostituire le parole: 600 con le seguenti: 1000.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 103,8 milioni con le seguenti: 300 milioni.
29. 3. Rospi.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «La medesima indennità è riconosciuta altresì ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno esaurito la fruizione dell'indennità mensile di disoccupazione, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, agli stessi riconosciuta»;
   b) al comma 2, sostituire le parole: «103,8 milioni di euro» con le seguenti: «223,8 milioni di euro»;
   c) al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: «, e, per la parte eccedente, a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185».
29. 1. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

  Dopo il comma 2 inserire il seguente:
  2-bis. Per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali è prorogata la prestazione di NASPI fino alla data di nuova assunzione e comunque non oltre tre mesi dalla originaria scadenza.
29. 4. Benigni, Pedrazzini, Gagliardi, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

Art. 29-bis.
(Incentivi per la riassunzione dei lavoratori del settore turismo)
  Al fine di promuovere la ripresa delle attività del settore turismo e la ricostituzione delle relative posizioni lavorative, alle imprese turistico ricettive è riconosciuta, sino al 30 settembre 2021, una riduzione del 100 per cento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 600 euro mensili per ciascun lavoratore assunto dopo il 23 febbraio 2020, anche a tempo determinato. La riduzione non è dovuta per i periodi in cui il lavoratore è ammesso alle prestazioni di integrazione salariale.
29. 01. Silli, Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Sorte.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Misure a sostegno dei lavoratori stagionali)

  1. Al fine di limitare gli effetti negativi prodotti dalla crisi epidemiologica da COVID-19 sul settore del turismo presso lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020 da destinare ad iniziative volte al sostegno al reddito dei lavoratori stagionali del settore turismo.
  2. il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individua le iniziative di cui al comma 1.
  3. All'onere di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio Pag. 87sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
29. 02. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Spena, Giacometto, Fiorini.

ART. 30.

  Al comma 1, sostituire le parole: pari a 600 euro con le seguenti: pari a 1.000 euro.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri previsti dalla presente disposizione, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
30. 3. Cunial, Giannone.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Alle aziende florovivaistiche in cui l'attività sia eseguita in via prevalente dal lavoro dell'imprenditore e dei suoi parenti ed affini entro il quarto grado, ancorché organizzati in forma di società semplice o in nome collettivo, è attribuito un sussidio straordinario di euro 780 mensili per ciascun componente del nucleo familiare impiegato in azienda, sino al termine delle misure restrittive;
   b) sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Le indennità di cui al presente articolo sono erogate dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 1.200 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere adottati altri provvedimenti concessori.
30. 1. Benigni, Pedrazzini, Gagliardi, Silli, Sorte.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Agli armatori singoli anche non imbarcati, titolari di partita Iva, non titolari di pensione e non iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

  Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: e agli armatori titolari di partita Iva.
30. 2. Galizia, Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Daga, Del Sesto, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Donno.

Pag. 88

  Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

Art. 30-bis.

  1. Per tutto il periodo della durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, come stabilito dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, concernente il «Finanziamento delle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali», non si applicano ai soggetti iscritti per la prima volta alle gestioni di cui al comma 1 successivamente al 31 dicembre 1995 o che, se già iscritti a tale data, hanno optato o optano per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
  2. Ai fini della determinazione del trattamento pensionistico dei soggetti di cui al precedente comma, si applica quanto già previsto per i soggetti iscritti alla gestione separata dell'Istituto Nazionale della previdenza sociale (INPS).
30. 01. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

ART. 31.

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Disposizioni in materia di contratti di lavoro a tempo determinato)

  1. Al fine di favorire il rilancio del sistema economico e produttivo i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati nei dodici mesi successivi all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, in deroga all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, hanno una durata massima di trentasei mesi. Il termine dei medesimi contratti, in deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo nel caso in cui la durata iniziale del contratto sia inferiore a trentasei mesi e, comunque, per un massimo di 5 volte nell'arco di trentasei mesi a prescindere dal numero dei contratti, fermo restando che le proroghe possono essere stipulate esclusivamente entro il periodo temporale di cui al primo periodo.
  2. Il regime derogatorio di cui al comma 1, per il medesimo periodo temporale, si applica anche ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
31. 01. Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Musella, Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Spena, Giacometto, Fiorini.

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Disposizioni in materia di contratti di lavoro a tempo determinato)

  1. Al fine di favorire il rilancio del sistema economico e produttivo, nei dodici mesi successivi all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge per l'eventuale prolungamento oltre i 12 mesi della durata dei contratti di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non sono richieste le condizioni di cui al comma 1 del medesimo articolo.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1, per il medesimo periodo temporale, si applicano anche ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
31. 02. Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Musella, Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Pag. 89Prestigiacomo, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Spena, Giacometto, Fiorini.

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Semplificazione delle procedure di accesso agli strumenti di sostegno al reddito dei lavoratori)
  1. Al fine di semplificare e velocizzare la procedura relativa all'invio delle domande per l'accesso alle misure di cui agli articoli 23, 27, 28, 29 e 30, di cui al presente decreto-legge, l'INPS, entro 5 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, pubblica sul proprio sito internet appositi modelli di domanda scaricabili da parte degli utenti. La domanda di accesso alle misure di cui agli articoli 23, 27, 28 e 29, in alternativa alle modalità telematiche già previste dall'INPS, può essere effettuata tramite l'invio per posta elettronica certificata, dei modelli di cui al primo periodo adeguatamente compilati.

  2. Al fine di semplificare e velocizzare la procedura di accesso alle misure di cui agli articoli 19 e 22 del presente decreto-legge, la richiesta può essere inoltrata esclusivamente all'INPS, tramite l'invio a mezzo posta elettronica certificata di un apposito modello che l'INPS mette a disposizione sul proprio sito internet entro 5 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. L'INPS, una volta ricevute le richieste, provvede al coinvolgimento delle altre istituzioni competenti.
31. 03. Polverini, Zangrillo, Cannatelli, Musella, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Disposizioni in materia di lavoro occasionale e a tempo determinato)

  1. Al fine di favorire l'occupazione ed in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sino al 31 dicembre 2020 e comunque per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica:
   a) non hanno efficacia le disposizioni di cui all'articolo 54-bis, comma 14, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in materia di divieto di ricorso al contratto di prestazione occasionale, nonché le disposizioni di cui all'articolo 54-bis, comma 17, lettera e), del medesimo decreto-legge, in materia di durata massima giornaliera della prestazione lavorativa;
   b) ai contratti di lavoro a tempo determinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
   c) non hanno efficacia le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 28, secondo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di incremento di 0,5 punti percentuali del contributo addizionale in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione.
31. 04. Durigon, Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Tomasi, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli.

ART. 33.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Per le domande di NASPI e DIS-COLL presentate entro i termini di cui al precedente comma, è fatta salva la decorrenza Pag. 90della prestazione dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.
33. 1. Silli, Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Sorte.

ART. 34.

  Dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.

  1. All'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 28 sono soppressi il secondo e il terzo periodo;
   b) il comma 29 è soppresso.
34. 01. Lollobrigida, Rizzetto, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Disposizioni in materia di concessioni per servizio di ristoro tramite distributori automatici)

  1. In relazione ai contratti di concessione aventi come oggetto il servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado e le università, le amministrazioni concedenti attivano la procedura di revisione del piano economico finanziario prevista dall'articolo 165, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di rideterminare le condizioni di equilibrio delle singole concessioni in considerazione delle perdite di fatturato causate dalla chiusura dei medesimi istituti ed università per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
34. 02. Squeri.

ART. 35.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3.1. Limitatamente all'anno 2020, al fine di far fronte alle difficoltà legate all'emergenza COVID-19, la quota di spettanza del 5 per mille 2018 sarà erogata a tutti i soggetti beneficiari, come indicati dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze, nel mese di aprile 2020.

  3.2. In conseguenza dell'emergenza COVID-19, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, nella ripartizione delle risorse del 5 per mille 2019 non si tiene conto delle dichiarazioni dei redditi integrative presentate ai sensi dell'articolo 2, commi 7, 8 e 8-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
35. 3. Fassina, Muroni, Palazzotto, Tabacci.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3.1. Al fine di provvedere entro il 1o giugno 2020 all'erogazione del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche degli enti destinatari del contributo relativo all'anno 2018 e di almeno il 50 per cento dell'ammontare del contributo relativo all'anno 2019, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, sono definite le modalità e i termini per l'accesso al riparto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche degli enti destinatari del contributo, nonché le modalità e i termini per la formazione, l'aggiornamento Pag. 91e la pubblicazione dell'elenco permanente degli enti iscritti e per la pubblicazione degli elenchi annuali degli enti ammessi.
35. 2. Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3.1. Al fine di garantire l'effettività del diritto all'istruzione, i tributi locali di cui all'articolo 82, comma 5, del decreto legislativo 2 agosto 2017, n. 117, sono azzerati per tutte le realtà educative e scoutistiche no profit.
35. 1. Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Silli, Sorte.
(Inammissibile)

  Sopprimere il comma 3-ter.
35. 4. Gadda.

  Dopo il comma 3-quater, aggiungere il seguente:
  3-quinquies. Agli Enti del Terzo Settore, comprese le Cooperative Sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, che svolgono attività in modalità residenziale comprese tra quelle indicate alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, si applica, sino al 1o giugno 2020, il beneficio della riduzione del 50 per cento dei contributi previdenziali a carico datoriale per tutti i lavoratori dipendenti.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 43, comma 1, dopo le parole: dei processi produttivi delle imprese aggiungere le seguenti: e degli Enti del Terzo Settore di cui all'articolo 35, comma 3-quinquies;
   b) all'articolo 49, comma 1, lettere c), k) ed l) e comma 4, dopo la parola: impresa, ovunque ricorra, aggiungere le seguenti: e degli Enti del Terzo Settore di cui all'articolo 35, comma 3-quinquies e al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'esclusione del precedente capoverso non si applica agli Enti del Terzo Settore di cui all'articolo 35, comma 3-quinquies in ragione dell'assenza di lucro che le caratterizza;
   c) all'articolo 56, comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché gli Enti del Terzo Settore di cui all'articolo 35, comma 3-quinquies.
35. 6. Lollobrigida, Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

ART. 36.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Gli intermediari abilitati ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, i commercialisti e gli avvocati, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono autorizzati a inoltrare per conto dei beneficiari assistiti la domanda telematica all'INPS, secondo le istruzioni fornite da quest'ultimo, delle indennità di cui agli articoli 27 e 28.
36. 3. Gribaudo, Serracchiani, Carla Cantone, Lepri, Mura, Viscomi, Pezzopane.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Gli intermediari abilitati ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono autorizzati a inoltrare per conto del beneficiari assistiti la domanda telematica all'INPS, secondo le istruzioni fornite da quest'ultimo, delle indennità di cui agli articoli 27 e 28.
36. 1. Angiola.

Pag. 92

ART. 38.

  Apportare le seguenti modificazioni:
  1) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: per il mese fino alla fine del periodo con le seguenti: per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, pari a 780 euro.;

  2) al comma 4, dopo la parola: 126 aggiungere le seguenti: quanto a 48,6 milioni di euro per l'anno 2020, quanto a 140,9 milioni di euro si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
38. 1. Marrocco.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Misure a sostegno di famiglie con genitori separati)

  1. Presso lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020 da destinare a iniziative a sostegno di genitori separati che sono stati licenziati ovvero hanno dovuto interrompere la propria attività lavorativa a seguito dell'emergenza prodotta dall'epidemia da COVID-19. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da adottare di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individua le iniziative di cui al primo periodo.
  2. Le iniziative di cui al comma 1 sono cumulabili alle misure di integrazione e sostegno al reddito previste dal presente decreto-legge.
  3. All'onere di cui al presente articolo, pari a euro 50 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
38. 01. Marrocco, Rossello, Spena.

ART. 39.

  Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
  2-ter. Al comma 4 dell'articolo 4 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, dopo la parola: Pag. 93«telelavoro» sono inserite le seguenti: «o lavoro in modalità agile».
39. 1. Palmieri, Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Cannizzaro, Pella, D'Attis

ART. 40.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 40.
(Nuove disposizioni in materia di misure di condizionalità)

  1. Ferma restando la fruizione dei benefici economici, considerata la situazione di emergenza sul territorio nazionale relativa al rischio di diffondersi del virus COVID-19 decretata per la durata di 6 mesi con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, i fruitori del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, e i percettori di NASPI e di DISCOLL dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, nell'ambito degli obblighi e delle misure di condizionalità previste dai benefici summenzionati, sono adibiti alle opere di sanificazione o ad altro impiego di utilità sociale nell'ambito dello stato di emergenza dovuto alla diffusione del coronavirus, per il periodo coincidente tra la durata della summenzionata emergenza e la fruizione dei sussidi indicati nel presente comma. Le categorie indicate dal presente comma sono messe a disposizione dei comuni di residenza che hanno facoltà anche di inviarli presso operatori pubblici o privati incaricati di tali operazioni.
  2. I beneficiari di integrazioni salariali dagli articoli 8 e 24-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 prima del 23 febbraio 2020 sono messi nelle disponibilità del Commissario per l'emergenza per il periodo coincidente tra la durata della summenzionata emergenza e la fruizione dei trattamenti indicati nel presente comma, e impiegati nella produzione di Dispositivi di Protezione Individuale o in operazioni di Protezione civile nell'ambito della provincia di residenza.
40. 1. Meloni, Lollobrigida, Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

  Al comma 1-bis aggiungere, in fine, il seguente periodo: I beneficiari di reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, possono essere impiegati gratuitamente dal comune di appartenenza per lo svolgimento di attività di pubblica utilità attinenti all'emergenza prodotta dall'epidemia da COVID-19.
40. 2. Ruggieri.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Disposizioni finalizzate a facilitare le attività necessarie alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 mediante l'impiego di percettori di Reddito di cittadinanza non ancora occupati)

  1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 40, in relazione alle attività straordinarie connesse alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che si renderanno necessarie sul territorio nazionale, quali, a titolo esemplificativo, attività di sostegno alle categorie fragili, ovvero operazioni di bonifica, sanificazione e igienizzazione degli ambienti e spazi pubblici, nonché dei pubblici uffici e degli spazi di fruizione dei servizi pubblici da parte dei cittadini, i comuni, in collaborazione con ANPAL, sono autorizzati a procedere all'assunzione di percettori di Reddito di cittadinanza non ancora occupati, da impiegare in Progetti Utili alla Collettività (PUC) volti all'espletamento di tali attività.
  2. Al fine di assicurare l'inclusione delle attività straordinarie di cui al comma 1 nei Pag. 94Progetti Utili alla Collettività (PUC), il Ministero del lavoro e delle politiche sociali emana, entro dieci giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto precise direttive in ordine alle tipologie di prestazioni e attività di pubblica utilità e linee guida in ordine alla tutela della salute e sicurezza degli operatori da impiegare, nonché alle modalità corrette di svolgimento delle operazioni.
  3. L'ANPAL assicura che i percettori di Reddito di cittadinanza effettivamente impiegati nei progetti di cui al comma 1 siano a conoscenza delle linee guida e direttive ministeriali di cui al comma precedente.

  Conseguentemente, all'articolo 40, comma 1, premettere le seguenti parole: Fatta eccezione per le deroghe previste dalla legge di conversione del presente decreto.
40. 01. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

ART. 41.

  Dopo l'articolo 41 aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Modifiche e sospensioni alla disciplina delle prestazioni occasionali ed estensione dei voucher INPS a tutti i settori produttivi)

  1. Al fine di sostenere la continuità delle attività delle imprese operanti in ogni settore produttivo, per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, non trovano applicazione le seguenti disposizioni:
   a) comma 1, lettere b) e c);
   b) comma 8-bis;
   c) comma 14, lettere a) e b).

  2. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera a), le parole: «5.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «12.000 euro»;
   b) dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:
  «10-bis. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le disposizioni di cui al comma 10 trovano applicazione anche per le imprese operanti in settori produttivi diversi, inclusi professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni ed altri enti di natura privata, pubbliche amministrazioni, enti locali, aziende alberghiere e strutture ricettive e del turismo, Onlus, nonché imprese agricole»;
   c) al comma 16, primo periodo, le parole: «9 euro» sono sostituite dalle seguenti: «10 euro».

  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in euro 50 milioni per l'anno 2020, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente di cui alla allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
41. 01. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

ART. 42.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Per i procedimenti di infortunio già aperti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, l'INAIL trasmette i relativi dati all'INPS, che si occuperà di erogare le prestazioni previste a beneficio del lavoratore in caso di astensione per malattia.
42. 2. Silli, Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Sorte.

Pag. 95

  Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, sostituire le parole: Nei casi accertati con le seguenti: Per i soggetti che nello svolgimento delle loro funzioni lavorative sono a contatto diretto con pazienti acclaratamente affetti da coronavirus (SARS-CoV2), nei casi accertati;
   b) al secondo periodo, dopo le parole: in occasione di lavoro aggiungere le seguenti: per i soggetti sopra individuati.
42. 1. Angiola.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In considerazione dell'emergenza in atto, la certificazione di infezione da coronavirus da parte dell'INAIL è volta a consentire la sollecita erogazione delle prestazioni assicurativa al lavoratore e non comporta attribuzione di responsabilità civile e penale a carico del datore di lavoro, salvo che non sia dimostrata l'inosservanza delle disposizioni in materia di tutela dei lavoratori emanate dalle Autorità preposte.
42. 3. Porchietto, Spena, Occhiuto, Paolo Russo, Mandelli, Prestigiacomo, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Giacometto.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dispone, tramite le direzioni territoriali del lavoro, ispezioni straordinarie, al fine di certificare l'applicazione da parte delle aziende, nonché dei datori di lavoro, delle disposizioni prescritte dal Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto dalle parti sociali in data 14 marzo 2020 e successive modificazioni.

  2-ter. In caso di infezione del personale dipendente da COVID-19 di cui al comma 2, le condotte dei datori di lavoro non determinano, in caso di danni agli stessi dipendenti, responsabilità personale di ordine penale, civile, contabile e da rivalsa, se l'azienda sia in possesso della certificazione di cui al comma 2-bis.
42. 4. Porchietto, Gelmini, Spena, Occhiuto, Paolo Russo, Mandelli, Prestigiacomo, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Giacometto, Rossello.

ART. 43.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Tavoli per la sicurezza, il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro)

  1. Al fine di definire un processo di graduale ripresa in sicurezza delle attività produttive sospese per effetto della decretazione adottata a fronte dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, si possono istituire, presso ciascuna città metropolitana e provincia del territorio nazionale, appositi Tavoli sulla sicurezza, il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, con il compito di promuovere la cultura e la diffusione della sicurezza e vigilare sulla corretta applicazione delle disposizioni vigenti a tutela della sicurezza dei lavoratori e del «Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro» sottoscritto tra Governo e parti sociali il 14 marzo 2020, nonché di concertare soluzioni tecniche a supporto dei lavoratori e delle imprese. I prefetti adottano i rispettivi provvedimenti in materia di autorizzazione alla ripresa produttiva in conformità alle elaborazioni e alle indicazioni Pag. 96dei Tavoli provinciali di cui al presente comma.
  2. I Tavoli di cui al comma 1 sono istituiti e coordinati dall'assessore competente provinciale o metropolitano e sono composti da:
   a) l'assessore regionale competente o suo delegato;
   b) l'assessore provinciale o metropolitano competente o suo delegato;
   c) l'assessore del comune capoluogo competente o suo delegato
   d) i direttori o presidenti delle Aziende sanitarie locali o loro delegati;
   e) il direttore dell'Ispettorato del lavoro territorialmente competente o suo delegato;
   f) il direttore dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro territorialmente competente o suo delegato;
   g) i componenti effettivi e i supplenti, designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello regionale;
   h) i componenti effettivi e i supplenti, designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello regionale;
   i) il tavolo potrà avvalersi anche di esperti in materia di sicurezza e tutela della salute sul lavoro.

  3. All'atto della costituzione, ogni tavolo dovrà definire un documento che sancisca le finalità, obiettivi, ruoli e le modalità di funzionamento, in coerenza alle norme e alle leggi vigenti.
  4. Alla costituzione e al funzionamento dei tavoli di cui al comma 1, le singole amministrazioni provvedono a valere sulle risorse dei rispettivi bilanci. Ai componenti dei tavoli non è riconosciuta alcuna indennità o gettone di presenza.
43. 01. Soverini, De Maria, Serracchiani, Pezzopane.

ART. 44.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Lo Stato provvederà entro dieci giorni al saldo di tutti i crediti, già liquidati, vantati dagli avvocati per l'attività svolta a titolo di patrocinio a spese dello Stato, sia nel settore penale sia nel settore civile, nonché di tutti i crediti vantati dagli ausiliari del magistrato, come individuati all'articolo 3, lettera n), del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Le pubbliche amministrazioni, ivi compresi i comuni, le città metropolitane e gli altri Enti locali, devono provvedere all'immediata liquidazione dei crediti maturati dai professionisti nei confronti delle medesime e riconosciuti da sentenze, da contratti e/o da accordi stragiudiziali. Per tutti i liberi professionisti, iscritti in albi o registri, viene disposto la sospensione dei versamenti da effettuare a titolo di tasse e imposte ancora da versare per l'anno 2019 e per quelle che dovranno essere versate per l'anno 2020. Tali somme saranno versate in numero 120 rate mensili a decorrere dal 1o ottobre 2021 senza aggiunta di interessi. Cassa Depositi e Prestiti provvederà al pagamento di quanto dovuto dai medesimi professionisti a titolo di canone di locazioni ed utenze relativi agli studi professionali per il periodo intercorrente dal 1o marzo 2020 al 31 ottobre 2020, salvo prorogarsi della situazione emergenziale, con obbligo di restituzione da parte del professionista beneficiario in 60 rate con cadenza mensile a decorrere dal mese di gennaio 2021. Qualora il professionista decidesse di non avvalersi di tale possibilità sarà comunque al medesimo garantito il credito d'imposta già previsto dal presente decreto.
  Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 126, comma 4.
44. 3. Lollobrigida, Varchi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

Pag. 97

  Al comma 2, sostituire le parole: professionisti iscritti con le seguenti: professionisti, iscritti in via esclusiva, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e non titolari di trattamento pensionistico diverso dalla pensione di invalidità civile.

  Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. L'articolo 34 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, è abrogato.
44. 4. D'Alessandro.

  Al comma 2, aggiungere in fine, il seguente periodo: Sono esclusi da tale misura i percettori di pensione, di vecchiaia o anzianità.
44. 5. Colletti.

  Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44.1.
(Contributo una tantum)

  1. Ad ogni persona fisica che nell'anno 2019 abbia conseguito redditi in misura non superiore a 60.000 euro, è riconosciuta un'indennità esente da prelievi fiscali e contributivi, nella misura del 10 per cento del reddito dichiarato in tale periodo di imposta e, comunque, non inferiore ad euro 1.000.
  2. Alle persone fisiche non destinatarie dell'indennità prevista dal comma 1 del presente articolo, in quinto prive di occupazione o iscritte ad istituti scolastici o universitari nell'anno 2019, è comunque garantita l'indennità minima di euro 1.000.
44. 01. Silli, Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Sorte.

ART. 46.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Le previsioni di cui al comma 1 non riguardano le procedure di licenziamento collettivo concluse con accordo sindacale in cui l'unico criterio di scelta, quale parametro di cui all'articolo 5 della legge n. 223 del 1991, sia la non opposizione al licenziamento.

  1-ter. Fino al 31 dicembre 2020 i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, sono esentanti dal riprendere servizio presso la sede aziendale.
  1-quater. I lavoratori di cui al comma 1-ter, ove non sia possibile l'espletamento della prestazione lavorativa anche solo parzialmente in modalità lavoro agile, in caso di sospensione o riduzione oraria accedono alle prestazioni di cui agli articoli da 19 a 22 del presente decreto.
  1-quinquies. In sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori assenti dal lavoro ai sensi del comma 1-ter, il datore di lavoro può assumere personale con contratto a tempo determinato o con contratto di somministrazione con l'applicazione di un esonero contributivo del 50 per cento della quota a carico dell'azienda. Quando la sostituzione avviene con contratto di somministrazione, l'impresa utilizzatrice recupera dall'agenzia per il lavoro le somme corrispondenti all'esonero da questa ottenuto.
46. 2. Durigon, Garavaglia, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Tomasi.

Pag. 98

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Restano salvi gli effetti dei licenziamenti di cui al comma 1 intimati con preavviso prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

  1-ter. Restano salvi gli effetti dei licenziamenti all'esito delle procedure di cui al comma 1, per i quali si sia raggiunto un accordo sindacale anche in forma telematica ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, di interruzione dei rapporti con incentivo all'esodo su base volontaria.
46. 1. Angiola.

ART. 47.

  Sostituire gli articoli 47 e 48 con il seguente:

Art. 47.
(Strutture per le persone con disabilità e misure compensative di sostegno anche domiciliare)

  1. Sull'intero territorio nazionale, allo scopo di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e tenuto conto della difficoltà di far rispettare le regole di distanziamento sociale, nei Centri diurni a carattere semiresidenziale, comunque siano denominati dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, poli funzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario e ad essi similari, nonché nei servizi ambulatoriali e domiciliari di riabilitazione estensiva e ad essi similari, qualunque ne sia la tipologia, per persone con disabilità, ivi comprese quelle con diagnosi dello spettro autistico di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, per minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo e per persone con disturbi mentali, l'attività dei medesimi è sospesa dalla data del presente decreto e fino alla data di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 o altra successiva data disposta dalle competenti autorità. In ogni caso, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, le assenze dalle attività dei centri di cui al periodo precedente, indipendentemente dal loro numero, non sono causa di dimissioni o di esclusione dalle medesime.
  2. Gli enti locali, incluse le aziende sanitarie locali provvedono, avvalendosi anche degli enti gestori dei centri diurni in regime semiresidenziale di cui al primo comma e di concerto con essi, ad attivare interventi, servizi e prestazioni non differibili in favore delle persone con disabilità ad alta necessità di sostegno, ove la tipologia delle prestazioni e l'organizzazione delle strutture stesse consentano il rispetto delle previste misure di contenimento e delle linee guida emanate dall'istituto superiore della sanità.
  3. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e durante la sospensione delle attività di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni forniscono, anche autorizzando gli enti, gestori che propongono specifici progetti ai fini del presente articolo e con particolare riferimento a quelli assistenziali, terapeutici e riabilitativi, col personale disponibile, ove possibile, già impiegato in tali servizi, prestazioni in forme individuali domiciliari, a distanza o rese in luogo idoneo a garantire distanziamento ed utilizzo esclusivo e contingentato degli spazi nel rispetto delle direttive sanitarie, con la preferenza per gli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi sospesi. Tali servizi si possono svolgere secondo priorità individuate dall'amministrazione competente di concerto con gli enti gestori, tramite coprogettazioni con gli stessi enti, alle stesse condizioni assicurative sinora previsti, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessione, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti.Pag. 99
  4. Fermo restando quanto previsto nei precedenti commi, accedono prioritariamente alle prestazioni di cui ai commi 2 e 3 le persone non autosufficienti, con disagio psichiatrico, con disabilità intellettivo relazionale, anziani ultrasessantacinquenni, persone in condizioni di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita, che vivono sole, con familiari minorenni o con familiari nelle stesse condizioni precedentemente indicate, prive di adeguato sostegno familiare nelle vicinanze.
  5. Devono altresì essere garantiti dalla Protezione Civile e/o delle Pubbliche Amministrazioni sanitarie, la fornitura e la consegna dei dispositivi di protezione individuale a beneficio del personale degli enti erogatori nonché l'esecuzione dei tamponi agli operatori ed agli utenti dei servizi e delle prestazioni di cui ai commi 2 e 3.
  6. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei servizi sanitari, sociosanitari e socioassistenziali di cui al comma 1 del presente articolo, per effetto delle disposizioni del presente decreto o di altri provvedimenti regionali o locali, le pubbliche amministrazioni sono autorizzate e tenute al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione, sulla base di quanto iscritto nel bilancio preventivo ovvero a riconoscere integralmente gli importi secondo quanto autorizzato oppure in base agli accordi e convenzioni sottoscritti o, in difetto, secondo la spesa dell'anno precedente. Il tutto al fine di garantire i livelli occupazionali e gli standard strutturali, organizzativi e tecnologici, nonché i necessari interventi di sanificazione e di incremento dei livelli di protezione individuale e collettiva. Fermo restando quanto corrisposto ai sensi del precedente periodo ed al fine di non penalizzare l'utenza titolare delle singole prestazioni è data facoltà alle Amministrazioni Regionali, una volta terminata la sospensione delle attività per COVID-19, di introdurre, di concerto con le Organizzazioni rappresentative degli enti erogatori, sistemi compensativi di tutto o parte delle prestazioni sospese e di flessibilità dell'organizzazione dei servizi a tal fine.
  7. Oltre a quanto dovuto secondo il comma precedente, le prestazioni convertite in altra forma, previo accordo tra le parti secondo le modalità indicate ai commi 2 e 3 del presente articolo, saranno retribuite ai gestori con un'ulteriore quota aggiuntiva, corrispondente ai servizi effettivamente prestati. Tali prestazioni possono essere rese anche nei confronti di utenti dei centri autorizzati/accreditati, ma non coperti da precedente contrattualizzazione.
  8. I trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga laddove riconosciuti per la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dei servizi degli educatori nella scuola primaria, o di servizi sanitari, sociosanitari e socioassistenziali resi in convenzione, nell'ambito dei provvedimenti assunti in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e con ordinanze regionali o altri provvedimenti che dispongano la sospensione dei centri diurni per anziani e persone con disabilità cessano anche con effetto retroattivo dal momento dell'effettivo ricevimento da parte degli enti gestori dei pagamenti di cui al comma 2. In tal caso, gli enti gestori sono tenuti, anche rivalendosi sui lavoratori che abbiano ricevuto direttamente la prestazione, a restituire o conguagliare, entro 60 giorni, le corrispondenti somme. È data facoltà agli enti gestori di richiedere i trattamenti di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga per la generalità dei propri dipendenti, o parte di essi, ove non rientranti tra le prestazioni per le quali sono stati riconosciuti i pagamenti di cui al comma 3.
  9. Rientrano tra le attività compensative a sostegno della lunga permanenza a domicilio per la persona con disabilità, le uscite dal proprio domicilio e/o comune di residenza insieme ad un accompagnatore che, sulla base di idonea certificazione rilasciata da un medico del Servizio sanitario Pag. 100nazionale, o con esso convenzionato, attestante che tale attività sia indispensabile per la tutela dell'equilibrio psico-fisico della persona con disabilità da allegare all'autocertificazione prevista per gli spostamenti fuori domicilio, assuma nella medesima autocertificazione anche la dichiarazione di responsabilità nell'impegnarsi a porre in essere tutti i prescritti accorgimenti a tutela della propria e dell'altrui salute, in ossequio alle vigenti disposizioni in materia di contenimento del rischio di contagio di COVID-19.
  10. Al fine di prevenire il rischio isolamento delle persone con disabilità e dei loro familiari nella fase di emergenza COVID-19, il Fondo per la non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 1265, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aumentato di 150 milioni per l'annualità in corso, per rafforzare l'assistenza alle persone con disabilità e il supporto ai loro caregiver familiari, attraverso l'assistenza domiciliare diretta, l'assistenza autogestita in modalità indiretta, sia mediante trasferimenti monetari sostitutivi di servizi, anche ad integrazione di contributi economici già attivati, sia per il supporto ai caregiver familiari, anche con una indennità una tantum. Nei progetti già in essere di cui all'articolo 4 comma 1 lettera b) del decreto ministeriale 26 settembre 2016, è autorizzata anche l'assistenza a distanza di emergenza. Con apposito decreto il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede al tempestivo riparto fra le regioni della somma integrativa definita dal presente comma applicando i medesimi criteri dell'ultima ripartizione dello stesso Fondo adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 novembre 2019.
  11. Le regioni attivano tempestivamente una ricognizione sistematica delle eventuali condizioni c necessità sanitarie e assistenziali di persone anziane o con disabilità che vivono sole, di persone con disabilità che vivono con un caregiver familiare o con un assistente personale e avviano eventuali azioni di supporto o di sostegno anche in forma diretta indiretta attivando i servizi sanitari e sociali, anche di pronto intervento sociale e di assistenza domiciliate. Attivano altresì verifiche su particolari esigenze sorte presso strutture residenziali che ospitano persone con disabilità o non autosufficienti, predisponendo eventuali adeguate soluzioni di ospitalità alternativa per profilassi o cura e ogni altro intervento utile. Per le finalità di cui al presente comma sono destinati alle regioni 100 milioni di euro da ripartire con i medesimi criteri e modalità di cui al comma precedente.
  12. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 250 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
47. 1. Locatelli, Vanessa Cattoi, Binelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: e socio-sanitario aggiungere le seguenti: e nei Centri riabilitativi ambulatoriali.

  Conseguentemente all'articolo 48 apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1, primo periodo, dopo le parole: e per persone con disabilità aggiungere le seguenti: nonché dell'attività riabilitativa ambulatoriale;
   al comma 2, primo periodo, dopo le parole: e socioassistenziali aggiungere le seguenti: nonché dell'attività riabilitativa ambulatoriale;
   al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché dell'attività riabilitativa ambulatoriale.
47. 2. D'Arrando, Bologna, Massimo Enrico Baroni, Ianaro, Lapia, Lorefice, Mammì, Menga, Nappi, Nesci, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Sut, Troiano, Donno, Torto.

Pag. 101

  Al comma 2, sostituire le parole: fino alla data del 30 aprile con le seguenti: fino alla data del 30 giugno e sostituire le parole: non può costituire giusta causa di recesso dal contratto di lavoro ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile con le seguenti: è equiparata a giornate di assenza per causa di malattia ed è giustificata per tutta la durata della sospensione delle attività dei Centri di cui al comma 1,.
47. 3. Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

Art. 47-bis.
(Bonus per persone con disabilità)

  1. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in concomitanza alle misure di restrizione della mobilità personale, è riconosciuta, con cadenza mensile, la corresponsione di un bonus pari ad euro 600 euro per i nuclei familiari con ISEE non superiore ad euro 35.000 annui, in cui è presente almeno un componente con disabilità riconosciuta in misura pari o superiore all'80 per cento.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, stimati in euro 2,5 miliardi per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
47. 01. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

ART. 48.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 48.
(Prestazioni individuali domiciliari)

  1. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dei servizi degli educatori nella scuola primaria e secondaria disposta con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, e durante la sospensione delle attività socio-sanitarie e socio-assistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, dei centri diurni e semi-residenziali per minori, per la salute mentale, per le dipendenze e per persone senza fissa dimora, servizi sanitari differibili, laddove disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti, considerata l'emergenza di protezione civile e il conseguente stato di necessità, le pubbliche amministrazioni forniscono, anche su proposta degli enti gestori di specifici progetti per il fine di cui al presente articolo, avvalendosi del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto, prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o resi nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione. Tali servizi si possono svolgere secondo priorità individuate dall'amministrazione competente, tramite coprogettazioni e/o di concerto con gli enti gestori, impiegando i medesimi operatori e i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previsti, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori e utenti.
  2. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei servizi socio- sanitari e socio-assistenziali di cui al comma 1 del presente articolo, le pubbliche amministrazioni sono autorizzate e tenute al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi, anche ove non direttamente resi alla persona, per il periodo della sospensione, sulla base di quanto iscritto nel bilancio preventivo. Le prestazioni Pag. 102convertite in altra forma, previo accordo tra le parti, secondo le modalità indicate al comma 1 del presente articolo, saranno retribuite ai gestori con quota parte dell'importo dovuto per l'erogazione del servizio secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione a fronte della presentazione della documentazione relativa allo svolgimento dei servizi e subordinatamente alla verifica. Sarà inoltre corrisposta un'ulteriore quota che, sommata alla precedente, darà luogo, in favore dei soggetti cui è affidato il servizio, a una corresponsione complessiva di entità pari all'importo già previsto, al netto delle eventuali minori entrate connesse alla diversa modalità di effettuazione del servizio stesso. La corresponsione di una ulteriore quota, sarà corrisposta previa verifica dell'effettivo mantenimento, a cura degli affidatari di tali attività, delle strutture attualmente interdette, tramite il personale a ciò preposto, fermo restando che le stesse dovranno risultare immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento del contagio da COVID-19, all'atto della ripresa della normale attività.
  3. I pagamenti di cui al comma 2 comportano la cessazione, in tutto o in parte dei trattamenti del Fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga laddove riconosciuti per la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dei servizi degli educatori nella scuola primaria e secondaria, o di servizi socio-sanitari e socio-assistenziali resi in convenzione, appalto o concessione, nell'ambito dei provvedimenti assunti in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e con ordinanze regionali o altri provvedimenti che dispongano la sospensione dei servizi di cui al comma 1.
48. 1. Noja, De Filippo, Rostan.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire il comma 1 con il seguente: Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici di ogni ordine e grado, compresi i centri di formazione professionale, disposta con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, e durante la sospensione delle attività socio-sanitarie, socio-assistenziali, socio-educativo e socio-aggregativo in tutti i centri per anziani, per persone con disabilità e per minori, comunque siano denominati dalle normative regionali, laddove disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti, considerata l'emergenza di protezione civile e il conseguente stato di necessità, le pubbliche amministrazioni forniscono, avvalendosi del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione, appalto o accreditamento, prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o resi nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione. Tali servizi si possono svolgere secondo priorità individuate dalle amministrazioni competenti tenendo conto delle diverse situazioni individuali a cui tali servizi si rivolgono e in particolare con particolare rilevanze ai minori con disabilità e agli anziani, tramite coprogettazioni con gli enti gestori, impiegando i medesimi operatori e i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previsti, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti;
   b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  «1-bis. Al fine di sostenere economicamente la rete dei servizi educativi per la prima infanzia (nidi d'infanzia, servizi integrativi al nido d'infanzia, servizi educativi domiciliari, sezioni primavera) e le scuole dell'infanzia afferenti a titolari privati accreditati e/o parificati, in considerazione dell'importanza sociale di detti servizi per le famiglie, è previsto un contributo Pag. 103straordinario una tantum pari a euro 100 al mese per ogni posto bambino di cui alla capacità ricettiva delle strutture in oggetto a decorrere dal 5 di marzo 2020 e fino al perdurare della situazione di emergenza sanitaria collegata al COVID-19.»;
   c) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: le pubbliche amministrazioni sono autorizzate con le seguenti: Durante la sospensione dei servizi di cui al comma 1 del presente articolo, le pubbliche amministrazioni provvedono;
   d) il comma 3 è sostituito dal seguente: 3. I pagamenti di cui al comma 2 comportano la cessazione dei trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga laddove riconosciuti per la sospensione dei servizi di cui al primo comma del presente articolo, nell'ambito dei provvedimenti assunti in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e con ordinanze regionali o altri provvedimenti che dispongano la sospensione dei centri diurni per anziani e persone con disabilità.;
   e) dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Le risorse impiegate dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2, non costituenti corrispettivo di servizi effettivamente prestati sono rimborsate dallo Stato entro 2 mesi dal termine del dichiarato stato di emergenza, previa rendicontazione.
48. 4. Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Silli, Sorte.

  Al comma 1, sostituire le parole: di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 con le seguenti: di ogni ordine e grado.
48. 5. Lollobrigida, Montaruli, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali di cui al comma 1 del presente articolo, le pubbliche amministrazioni sono autorizzate al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione, sulla base delle risorse disponibili e delle prestazioni rese in altra forma. Le prestazioni educative convertite in altra forma previo accordo tra le parti secondo le modalità indicate al comma 1 del presente articolo, saranno retribuite ai gestori con quota parte dell'importo dovuto per l'erogazione del servizio secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione e subordinatamente alla verifica dell'effettivo svolgimento dei servizi. Potrà inoltre essere corrisposta un'ulteriore quota per il mantenimento delle strutture attualmente interdette che sarà ad esclusiva cura degli affidatari di tali attività, tramite il personale a ciò preposto, fermo restando che le stesse dovranno risultare immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento del contagio da COVID-19, all'atto della ripresa della normale attività. Gli enti locali potranno, infine, riconoscere, ai gestori, un contributo a copertura delle spese residue incomprimibili, tendendo anche in considerazione le entrate residue mantenute, dagli stessi gestori, a seguito dei corrispettivi derivanti dai pagamenti delle quote di cui al presente comma e di altri contributi a qualsiasi titolo ricevuti.
*48. 6. Fragomeli, Topo, Pezzopane.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali di cui al comma 1 del presente articolo, le pubbliche amministrazioni sono autorizzate al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione, sulla base delle risorse disponibili e delle prestazioni rese in altra forma. Le prestazioni educative convertite in altra forma Pag. 104previo accordo tra le parti secondo le modalità indicate al comma 1 del presente articolo, saranno retribuite ai gestori con quota parte dell'importo dovuto per l'erogazione del servizio secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione e subordinatamente alla verifica dell'effettivo svolgimento dei servizi. Potrà inoltre essere corrisposta un'ulteriore quota per il mantenimento delle strutture attualmente interdette che sarà ad esclusiva cura degli affidatari di tali attività, tramite il personale a ciò preposto, fermo restando che le stesse dovranno risultare immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento del contagio da COVID-19, all'atto della ripresa della normale attività. Gli enti locali potranno, infine, riconoscere, ai gestori, un contributo a copertura delle spese residue incomprimibili, tendendo anche in considerazione le entrate residue mantenute, dagli stessi gestori, a seguito dei corrispettivi derivanti dai pagamenti delle quote di cui al presente comma e di altri contributi a qualsiasi titolo ricevuti.
*48. 7. Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Cannizzaro, D'Attis.

  Sopprimere il comma 3.
48. 8. Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Cannizzaro, D'Attis.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Alle scuole paritarie private, che svolgono in via continuativa i servizi educativi e scolastici di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, che, a seguito della sospensione disposta in via di urgenza per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di dare sostegno economico e finanziario, è riconosciuto, a copertura del mancato versamento delle rette da parte dei fruitori, un contributo straordinario una tantum per il 2020 pari a 250 milioni di euro.

  3-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tenendo conto del numero di studenti di ciascuna istituzione scolastica.
  3-quater. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis si provvede ai sensi dell'articolo 126.
48. 9. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Ferro, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

Art. 48-bis.
(Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione per esodati)

  1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con le successive leggi di salvaguardia, ferme restando le salvaguardie previste dall'articolo 24, comma 14, del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, e successive modificazioni, dall'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dall'articolo 1, commi da 231 a 234, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, dagli articoli 11 e 11-bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, dall'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dall'articolo 1, commi da 194 a 198, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dai relativi decreti ministeriali attuativi del 1o giugno 2012, 8 ottobre 2012, 22 aprile 2013 e 14 febbraio 2014, pubblicati, rispettivamente, nella Pag. 105Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012, n. 17 del 21 gennaio 2013, n. 123 del 28 maggio 2013 e n. 89 del 16 aprile 2014, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dai commi 263 a 273, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dai commi 212 a 221, continuano ad applicarsi, nel limite complessivo di 9.000 unità, fino all'utilizzo totale delle risorse per 9.000 unità, ai seguenti soggetti i quali, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, perfezionano i requisiti pensionistici successivamente alla data del 31 dicembre 2011:
   a) ai lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile, ovvero provenienti da aziende cessate o interessate dall'attivazione, entro la data del 31 dicembre 2011, delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, gli accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sodali anche su base volontaria;
   b) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione della contribuzione volontaria anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possono far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditarle alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
   c) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione della contribuzione volontaria entro il 4 dicembre 2011, ancorché alla data del 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato derivante da effettiva attività lavorativa o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che, alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa a tempo indeterminato;
   d) ai lavoratori cessati:
    1) il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 410-bis, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, così come modificati dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, con certificazione ITL, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato;
    2) il cui rapporto di lavoro si sia risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 410-bis 411 e 412-ter del codice di procedura civile, così come modificati dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, con certificazione ITL, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato;
    3) il cui rapporto sia cessato per decisione unilaterale nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, con certificazione ITL, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato;
   e) ai lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, dei decreto legislativo n. 151 del 2001, a condizione che il congedo risulti attribuito per assistere figli e parenti con disabilità grave;
   f) con esclusione dei lavoratori del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, ai lavoratori con contratto Pag. 106di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato.

  2. Per i soggetti che hanno versato in due o più casse contributive è prevista l'estensione dell'istituto del cumulo anche alle pensioni di anzianità. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 2-bis che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa, anche in via prospettica, determinati ai sensi dei commi 1 e 4, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate a usufruire dei benefici previsti dai commi da 1 a 4 del presente articolo.
  3. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147.
  4. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite di 9.000 soggetti e nel limite massimo di 62,7 milioni di euro per l'anno 2020, di 93,6 milioni di euro per l'anno 2021, di 100,2 milioni di euro per l'anno 2022, di 84,8 milioni di euro per l'anno 2023, di 67,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 48,2 milioni di euro per l'anno 2025, di 29,9 milioni di euro per l'anno 2026, di 15,6 milioni di euro per l'anno 2027, di 4,0 milioni di euro per l'anno 2028, di 1,6 milioni di euro per l'anno 2029, di 0,8 milioni di euro per l'anno 2030, di 0,5 milioni di euro per l'anno 2031.
  5. All'onere di cui al comma 4, pari ad euro 62,7 milioni per l'anno 2020, di 93,6 milioni di euro per l'anno 2021, di 100,2 milioni di euro per l'anno 2022, di 84,8 milioni di euro per l'anno 2023, di 67,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 48,2 milioni di euro per l'anno 2025, di 29,9 milioni di euro per l'anno 2026, di 15,6 milioni di euro per l'anno 2027, di 4,0 milioni di euro per l'anno 2028, di 1,6 milioni di euro per l'anno 2029, di 0,8 milioni di euro per l'anno 2030, di 0,5 milioni di euro per l'anno 2031 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono Pag. 107adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
48. 01. Bergamini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

Art. 48-bis.
(Disposizioni in favore degli enti privati di previdenza obbligatoria)

  1. Gli enti privati di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, possono prevedere, anche in deroga all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 509 del 1994 per le diverse gestioni obbligatorie da loro amministrate, con apposita delibera consiliare corredata da una nota che specifichi il relativo impatto attuariale da inviare ai ministeri competenti per la dovuta informativa, iniziative specifiche di assistenza ai propri iscritti che si trovino in condizioni di quarantena o di isolamento su indicazione del dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente ovvero che abbiano subito una comprovata riduzione della propria attività per effetto della emergenza epidemiologica. Le indennità di natura assistenziale erogate ai sensi del presente articolo non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1996, n. 917.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo gli enti possono provvedere anche mediante utilizzo di ulteriori somme fino al 5 per cento dei rendimenti medi annui rilevati nel bilancio consuntivo del quinquennio precedente, fermo restando il rispetto del requisito della riserva legale di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 509, e salva la verifica di sostenibilità attuariale prevista dalla normativa vigente.
48. 02. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

Art. 48-bis.
(Facoltà di proroga di contratti e convenzioni)

  1. Sono in ogni caso prorogabili, una o più volte, sino al 31 dicembre 2022, anche in deroga alle normative in materia di contratti pubblici, tutti i seguenti atti qualora già scaduti o in scadenza prima di tale data:
   a) contratti per la fornitura di servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e socio-educativi;
   b) contratti che comportino l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 381 del 1991 o dell'articolo 112 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
   c) accreditamenti in ambito socio-assistenziale, socio-sanitario e socio-educativo, fatto salvo il mantenimento, da parte degli enti accreditati, dei requisiti previsti per l'accreditamento;
   d) convenzioni con enti del Terzo settore per la realizzazione delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 117 del 2017.

  2. È facoltà dell'ente pubblico che dispone la proroga di cui al comma 1 avviare un procedimento di coprogettazione per ridefinire l'oggetto delle attività al fine di adattarle ai nuovi bisogni e alle trasformazioni sociali connessi all'emergenza sanitaria.Pag. 108
  3. Nell'ambito dei procedimenti di cui al comma 2 è possibile prevedere:
   a) la ridefinizione di attività che abbiano dovuto essere sospese o modificate a causa dell'emergenza sanitaria;
   b) lo spostamento di quote di budget su voci diverse da quelle originarie;
   c) la sospensione di scadenze per la rendicontazione dei progetti e la previsione di modalità di rendicontazione semplificate;
   d) la modifica, in termini di maggior favore per gli enti contraenti, dei tempi di liquidazione di corrispettivi o contributi, anche prevedendo l'anticipo parziale rispetto alle attività non ancora svolte.

  3. Le proroghe di cui al comma 1 e l'eventuale riprogettazione delle attività da svolgere nelle modalità di cui ai commi 2 e 3 si svolgono a condizioni invariate, fatti salvi eventuali adeguamenti derivanti da rinnovi contrattuali e gli ampliamenti di attività derivanti dalle risorse di cui al comma 4.
  4. Gli enti pubblici possono istituire fondi, gestiti in proprio o tramite un soggetto intermediario, da alimentare con risorse dello stesso ente, risorse di origine filantropica, risorse derivanti da fondi comunitari o da altre disponibilità, al fine di potenziare gli interventi relativi ad attività di interesse generale, comprese quelle prorogate ai sensi del presente articolo. Nel caso di disponibilità di risorse aggiuntive, le coprogettazioni di cui al comma 2 possono includere anche soggetti diversi.
48. 03. Lepri, Pezzopane.

ART. 49.

  Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
   d-bis) per le aziende che alla predetta data non avessero con l'istituto di credito alcuna linea di credito è disposto in via automatica un credito pari al 5 per cento del fatturato dell'anno 2019 con un minimo di euro 10.000 ed un massimo di euro 150.000. La percentuale di copertura è pari all'80 per cento per interventi di garanzia diretta. Tali interventi possono essere concessi anche in deroga alle normative bancarie vigenti.
49. 2. Zennaro.
(Inammissibile)

  Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le PMI innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, e per le start-up innovative di cui alla Sezione IX del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, la percentuale di copertura è pari al 100 per cento in garanzia diretta.
49. 3. Zennaro.
(Inammissibile)

  Al comma 1, lettera k), sostituire le parole: 3 mila con le seguenti: 10 mila.
49. 5. Zennaro.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per PMI si intende qualsiasi entità, a prescindere della forma giuridica rivestita, che svolga attività economica, comprese le entità che svolgono attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che svolgono regolarmente un'attività economica, secondo la definizione fornita dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003.
49. 6. Lollobrigida, Lucaselli, Trancassini, Rampelli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.
(Inammissibile)

Pag. 109

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49.1.
(Modifica operatività della Sezione speciale PMI creditrici della PA e del settore edile)

  1. All'articolo 1 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 6-bis le parole: «inadempienze probabili (UTP)» sono sostituite dalle seguenti: « default ai sensi dell'articolo 178 del Regolamento UE n. 575/2013 e del Regolamento delegato (UE) n. 171/2018 secondo quanto contenuto nel 27mo aggiornamento della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 “Disposizioni di vigilanza per le banche” della Banca d'Italia, incluse le “sofferenze”, come risultanti dalla Centrale Rischi della Banca d'Italia. Sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “scaduti” o “sconfinamenti”»;
   b) al comma 6-bis le parole: «entro la data dell'11 febbraio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro la data del 1o marzo 2020».
49. 01. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

Art. 49.1.
(Estensione per le BCC di aderire a un sistema di tutela istituzionale)

  1. All'articolo 2-bis del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Tale obbligo è altresì assolto dalle banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 37-bis, comma 1-bis del decreto legislativo 12 settembre 1993, n. 385, che, in alternativa alla costituzione del gruppo bancario cooperativo, hanno esercitato la facoltà di adottare sistemi di tutela istituzionale, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013, fino alla data di adesione ad un sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013, dall'adesione delle stesse al Fondo temporaneo di cui al presente comma.»;
   b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. L'adesione al Fondo avviene entro trenta giorni dalla data di approvazione del relativo statuto. L'adesione di una banca di credito cooperativo al Gruppo bancario cooperativo, ovvero, per una banca di credito cooperativo avente sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, al sistema di tutela istituzionale, non comporta il venir meno dell'adesione della stessa al Fondo temporaneo. Al più tardi alla data dell'adesione dell'ultima banca di credito cooperativo al gruppo bancario cooperativo o al sistema di tutela istituzionale, gli organi del Fondo, previa consultazione con le capogruppo dei gruppi bancari cooperativi e con l'ente gestore del sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 37-bis, comma 1-bis, del decreto legislativo 19 settembre 1993, n. 385, convocano l'Assemblea per deliberare sulle modalità di scioglimento dello stesso.».

  2. All'articolo 150-ter, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 4-bis sono aggiunte, dopo le parole: «anche dalla capogruppo del gruppo bancario cooperativo a cui appartiene l'emittente», le seguenti: «o dall'ente gestore del sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 37-bis, comma 1-bis, del presente decreto a cui aderisce l'emittente»; e dopo le parole: «della singola Pag. 110banca di credito cooperativo emittente e del gruppo», le seguenti: «bancario cooperativo o del sistema di tutela istituzionale»;
   b) al comma 4-ter, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le maggioranze richieste per la costituzione delle assemblee delle banche di credito cooperativo emittenti azioni di finanziamento e per la validità delle deliberazioni sono determinate dallo statuto e sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci cooperatori e ai soci finanziatori. Alle modifiche statutarie necessarie per l'adeguamento degli statuti delle banche di credito cooperativo emittenti azioni di finanziamento ai fini del presente comma non si applica l'articolo 2437, primo comma, lettera g) del codice civile.»;
   c) dopo il comma 4-ter, è aggiunto il seguente:
  «4-quater. Ai fini di cui all'articolo 57 e di cui agli articoli 2501-ter e 2506 del codice civile, in caso di fusioni o scissioni alle quali partecipano banche di credito cooperativo che abbiano emesso azioni di finanziamento, le banche di credito cooperativo incorporanti, risultanti dalla fusione o beneficiarie del trasferimento per scissione possono emettere azioni di finanziamento ai sensi del comma 4-bis quando le azioni di finanziamento precedentemente emesse non siano state oggetto di rimborso ai sensi del comma 4. I diritti patrimoniali e amministrativi spettanti ai soci finanziatori sono stabiliti dallo statuto, anche in deroga a quanto previsto dal comma 3».

  3. Al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, all'articolo 37-bis, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
  «1-ter. Le banche di credito cooperativo non aventi sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano hanno la facoltà di adottare, in alternativa alla costituzione del Gruppo bancario cooperativo, sistemi di tutela istituzionale, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 113, paragrafo 7, del Regolamento n. 575 del 2013. Tali sistemi prevedono un soggetto gestore costituito in forma di società per azioni o di società cooperativa in caso di sistemi a valenza provinciale. Nel primo caso, il soggetto gestore è autorizzato all'esercizio dell'attività bancaria e il capitale è detenuto per almeno il sessanta per cento dalle banche di credito cooperativo aderenti al sistema di tutela istituzionale. Nel secondo caso, il soggetto gestore è affiancato da una società per azioni autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria il cui capitale è detenuto per almeno il 60 per cento dalle banche di credito cooperativo aderenti al sistema di tutela istituzionale.».

  4. Al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, all'articolo 37, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
  «2-bis. Una quota fino a un massimo del dieci per cento degli utili netti annuali può essere corrisposta al sistema di tutela istituzionale a cui la banca di credito cooperativo aderisce.»

  5. Al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, dopo l'articolo 37-ter, è aggiunto il seguente:

«Art. 37-ter. 1.

(Trasformazione dei Gruppi Bancari Cooperativi in sistemi di tutela istituzionale)
   1. La Banca d'Italia autorizza la trasformazione in sistemi di tutela istituzionale dei Gruppi Bancari Cooperativi già autorizzati e operativi purché la Capogruppo assuma il ruolo di soggetto gestore del sistema, siano adottati meccanismi di contribuzione analoghi ai dispositivi di determinazione della garanzia incrociata vigenti all'epoca della trasformazione e siano rispettati gli stessi obblighi di fornire prontamente i mezzi finanziari necessari per gli interventi di sostegno alle banche aderenti al sistema.
   2. I sistemi di tutela istituzionale nascenti dalla trasformazione dei Gruppi Bancari Cooperativi mantengono i medesimi Pag. 111processi di classificazione, monitoraggio e controllo dei rischi delle banche aderenti. Esse affidano all'ente gestore l'esercizio delle funzioni aziendali di controllo sulla base di appositi contratti di esternalizzazione.
   3. L'ente gestore esercita poteri di intervento proporzionati alla rischiosità delle banche aderenti, incluso il potere di nominare, opporsi alla nomina e revocare uno o più componenti, fino a concorrenza della maggioranza, degli organi di amministrazione e controllo delle banche aderenti.
   4. Al fine di assicurare la sostenibilità e la stabilità del sistema di tutela istituzionale, economie di scopo ed efficaci processi di gestione, l'ente gestore indica alle banche aderenti gli indirizzi strategici e le politiche di gestione e assunzione dei rischi cui debbono adeguarsi. Stabilisce altresì per le stesse banche aderenti comuni standard organizzativi, ivi compresi quelli inerenti al sistema informativo e fornisce indirizzi vincolanti in ordine agli assetti di governo societario, ai modelli operativi e alle tipologie di prodotti che esse possono offrire. Le banche aderenti al sistema di tutela istituzionale che, sulla base del sistema di classificazione del rischio adottato dall'ente gestore, si collocano nelle classi di rischio migliori: a) definiscono in autonomia i propri piani strategici e operativi, nel quadro degli indirizzi impartiti dall'ente gestore è sulla base delle metodologie da quest'ultimo definite; b) comunicano tali piani all'ente gestore; nominano i componenti dei propri organi di amministrazione e controllo e, in caso di mancato gradimento dell'ente gestore, sottopongono alla stessa, ai fini della sostituzione di ogni componente non gradito, una lista di tre candidati diversi da quelli già indicati nella medesima procedura di nomina, fermi restando i requisiti di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 26. L'ente gestore emette disposizioni in ordine alle misure organizzative a presidio dei conflitti d'interesse.
   5. Le decisioni di rilievo strategico quali fusioni, scissioni, investimenti partecipativi e immobiliari, apertura, trasferimento o chiusura di dipendenze, vanno preventivamente comunicate all'ente gestore che, nel caso di nocumento agli equilibri economici e patrimoniali delle banche aderenti, può motivatamente negarne l'attuazione.
   6. La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione del presente articolo, con particolare riferimento alle modalità di esercizio dei poteri di revoca e opposizione alla nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società aderenti di cui al comma 2, alle previsioni attinenti agli indirizzi del comma 4 e alle comunicazioni del comma 5».
49. 02. Zennaro.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49.1.
(Istituzione del fondo di solidarietà per l'accesso al credito delle micro e piccole imprese attraverso donazioni)

  1. Al fine di sostenere e garantire l'accesso al credito e garantire lo sviluppo delle imprese e la tutela del Made in Italy all'estero, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito presso Unioncamere il Fondo di solidarietà e sostegno ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione.
  2. La dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 è costituito dalle donazioni di qualsiasi soggetto pubblico o privato.
  3. Il Fondo viene utilizzato da Unioncamere tramite le Camere di Commercio per l'erogazione di contributi in conto capitale alle imprese sino al massimo del 50 per cento dell'importo richiesto, per interventi finalizzati alla realizzazione di Pag. 112progetti di investimento, sviluppo, consolidamento e per le connesse necessità di scorte.
  4. Entro trenta giorni dalla data di istituzione del Fondo, l'Unioncamere adotta un apposito regolamento per il suo funzionamento, per la gestione della dotazione finanziaria dello stesso e per gli strumenti atti alla sua operatività, che viene approvato dal Ministero dello sviluppo economico.
  5. Tali risorse sono destinate ai progetti e alle iniziative presentate da soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con un numero di dipendenti inferiore o uguale a dieci e che abbiano dichiarato ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso.
  6. Unioncamere, in qualità di soggetto attuatore, presenta annualmente una relazione al Ministero dello sviluppo economico circa l'andamento ed i risultati del Fondo e, a valere su una quota parte delle risorse, realizza iniziative promozionali e di marketing finalizzate alla pubblicizzazione e alla valorizzazione delle attività realizzate, allo scopo di incrementare le adesioni all'iniziativa, la raccolta e la dotazione finanziaria del fondo.
49. 03. Rachele Silvestri, De Toma.

ART. 49-bis.

  Dopo l'articolo 49-bis, aggiungere il seguente:

Art. 49-ter.
(Rimborso alle imprese per mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali internazionali)

  1. Per l'anno 2020, è riconosciuto un credito di imposta pari al 30 per cento delle spese sostenute dalle imprese per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali all'estero, come individuate ai sensi dell'articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che siano state disdette, in ragione dell'emergenza legata alla situazione epidemiologica in atto.
  2. Si applicano le disposizioni del medesimo articolo 49 del decreto-legge n. 34 del 2019. La misura è riconosciuta nei limiti delle somme stanziate per l'anno 2020.
49-bis. 01. Fiorini, Porchietto.

ART. 50.

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:
  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 496 dopo le parole: «comma 499» sono aggiunte le seguenti: «L'azionista, allo scadere del termine di presentazione della domanda, potrà richiedere presso l'istituto bancario ove presente l'IBAN per l'accredito dell'indennizzo la liquidazione sino all'importo di euro 50.000 con addebito al Fondo indennizzo risparmiatori, esibendo:
   a) ID Codice identificativo;
   b) numero di protocollo;
   c) copia e-mail della presentazione della domanda a CONSAP inviata correttamente.
  Qualora a seguito del completamento dell'esame istruttorio le domande risultino respinte, totalmente o parzialmente, dalla Commissione tecnica, il Fondo indennizzo risparmiatori procede all'emissione di cartella esattoriale per il recupero dell'importo»;
   b) al comma 497 dopo le parole: «comma 499» sono aggiunte le seguenti: «L'obbligazionista, allo scadere del termine di presentazione della domanda, potrà richiedere presso l'istituto bancario ove presente l'IBAN per l'accredito dell'indennizzo Pag. 113la liquidazione sino all'importo di euro 50.000 con addebito al Fondo indennizzo risparmiatori, esibendo:
   a) ID Codice identificativo;
   b) numero di protocollo;
   c) copia e-mail della presentazione della domanda a CONSAP inviata correttamente».

  1-bis. Gli indennizzi e i relativi anticipi di cui al presente articolo sono liquidati a seguito della delibera della Commissione tecnica in esito al completamento dell'esame istruttorio. Successivamente, i dati dichiarati dal beneficiario dell'indennizzo di cui all'articolo 46 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre del 2000 ai fini dell'ottenimento dell'indennizzo, nonché quelli relativi all'importo pagato sono trasmessi all'Agenzia delle entrate per i controlli di competenza. Nel caso di falsità, l'Agenzia delle entrate, oltre a quanto previsto dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, è autorizzata a procedere con il recupero delle somme pagate dal Fondo indennizzo risparmiatori attraverso l'Agenzia della Riscossione.
50. 2. Zanettin, Prestigiacomo, Mandelli, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 496 dopo le parole: «comma 499» sono aggiunte le seguenti: «L'azionista, allo scadere del termine di presentazione della domanda potrà richiedere presso l'istituto bancario ove presente l'IBAN per l'accredito dell'indennizzo la liquidazione sino all'importo di euro 50.000 con addebito al Fondo indennizzo risparmiatori, esibendo:
   a) ID Codice identificativo;
   b) numero di protocollo;
   c) copia e-mail della presentazione della domanda a CONSAP inviata correttamente.
  Qualora a seguito del completamento dell'esame istruttorio le domande risultino respinte, totalmente o parzialmente, dalla Commissione tecnica, il Fondo indennizzo risparmiatori procede all'emissione di cartella esattoriale per il recupero dell'importo»;
   b) al comma 497 dopo le parole: «comma 499» sono aggiunte le seguenti: «L'obbligazionista, allo scadere del termine di presentazione della domanda, potrà richiedere presso l'istituto bancario ove presente l'IBAN per l'accredito dell'indennizzo la liquidazione sino all'importo di euro 50.000 con addebito al Fondo indennizzo risparmiatori, esibendo:
   a) ID Codice identificativo;
   b) numero di protocollo;
   c) copia e-mail della presentazione della domanda a CONSAP inviata correttamente.
  Qualora a seguito del completamento dell'esame istruttorio le domande risultino respinte, totalmente o parzialmente, dalla Commissione tecnica, il Fondo indennizzo risparmiatori procederà all'emissione di cartella esattoriale per il recupero dell'importo; in attesa della predisposizione del piano di riparto, può essere corrisposto un anticipo nel limite massimo del 40 per cento dell'importo dell'indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica a seguito del completamento dell'esame istruttorio».
50. 1. Zanettin, Prestigiacomo, Mandelli, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) al comma 502-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «I cittadini residenti nel territorio della Repubblica, Pag. 114attestano, tramite dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente espressa dichiarazione di consapevolezza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti a norma dell'articolo 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica, n. 445 del 2000:
    la consistenza del patrimonio mobiliare inferiore a 100.000 euro al 31 dicembre 2018 ovvero l'ammontare del reddito complessivo del risparmiatore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro nell'anno 2018, al netto di eventuali prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita;
    che dal 1o gennaio 2007 non hanno avuto, nelle banche in liquidazione emittente gli strumenti finanziari oggetto della istanza di indennizzo o loro controllate, incarichi negli organi di amministrazione, di controllo e vigilanza, di gestione del rischio e revisione interna previsti dall'articolo 1, comma 505, della legge n. 145 del 2018, nonché di non essere parente o affine di primo e di secondo grado di tali soggetti esclusi;
    di non essere controparte qualificata né cliente professionale previsti dall'articolo 1, comma 495, della legge n. 145 del 2018.
  La Commissione, a seguito della delibera con la quale riconosce l'indennizzo, procede al pagamento in base ai soli dati comunicati ai sensi del presente comma e non è responsabile per erronei pagamenti dovuti a errori e/o omissioni imputabili ad altri soggetti.
  Successivamente, i dati dichiarati dal beneficiario ex articoli 46 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 unitamente a quelli relativi all'importo pagato vengono trasmessi all'Agenzia delle entrate per i relativi controlli finalizzati all'eventuale recupero di competenza per le somme non dovute.
  Per i risparmiatori che non possono accedere alla procedura di cui al presente comma, a seguito della verifica dell'Agenzia delle entrate, per il superamento delle condizioni di patrimonio mobiliare o reddito complessivo del risparmiatore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la Commissione tecnica assegna un termine per consentire di assolvere le formalità previste dal comma 501».
50. 3. Grimaldi, Donno, Raduzzi, Martinciglio.

ART. 51.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 112, comma 1, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I confidi di cui al presente articolo possono detenere partecipazioni nei soggetti di cui all'articolo 111.».
51. 1. Mancini, Pezzopane.

ART. 54.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) all'alinea sostituire le parole: Per un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto-legge con le seguenti: Per l'anno 2020;
   b) alla lettera b), sostituire il secondo periodo con il seguente: La sospensione del pagamento delle rate può essere concessa sempre e comunque anche a mutui già ammessi ai benefici del Fondo per i quali non sia ripreso il regolare ammortamento delle rate.
54. 7. Marrocco, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo.

Pag. 115

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 sostituire le parole: 9 mesi con le seguenti: 12 mesi;
   b) al comma 1, lettera a):
    1) dopo le parole: «ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti» aggiungere le seguenti: «, ivi compresi quelli che svolgono l'attività o la professione in forma associata nell'ambito di uno dei soggetti di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,»;
    2) sostituire le parole: «un calo del proprio fatturato, superiore al 33 per cento del fatturato» con le seguenti: «un calo dei propri compensi incassati, superiore al 25 per cento dei compensi incassati».
54. 1. Angiola.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: legge 24 dicembre 2007, n. 244 aggiungere le seguenti: e successive disposizioni di attuazione;
   b) dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) per l'accesso al Fondo non è richiesto che il mutuo sia in ammortamento da almeno un anno.
54. 3. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Caretta, Ciaburro.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1, lettera a), dopo le parole: liberi professionisti aggiungere le seguenti: ivi inclusi i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1991, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, dopo le parole: 21 febbraio 2020 aggiungere le seguenti: rispetto alla media trimestrale dell'anno 2019, dopo le parole: della domanda aggiungere le seguenti: e il 21 febbraio 2020 e sopprimere le parole: del fatturato dell'ultimo trimestre 2019;
   al comma 2, dopo le parole: intermediari bancari o finanziari aggiungere le seguenti: per l'acquisto di prima casa o per l'acquisto di un immobile di cat. A/10 adibito a studio per lo svolgimento dell'attività professionale;
   alla rubrica, dopo le parole: Fondo Gasparrini aggiungere le seguenti: ed estensione dei benefici del Fondo ai mutui accesi da persone fisiche esercenti arti e professioni per l'acquisto di immobili di categoria catastale A/10.
54. 4. Silli, Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Sorte.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) i benefici del Fondo sono estesi a tutti i contratti di finanziamento o di mutuo, stipulati con le banche diversi da quelli finalizzati all'acquisto della prima casa di abitazione, che prevedono il rimborso mediante un piano rateale, nonché ai finanziamenti e/o mutui erogati dagli altri intermediari finanziari di cui agli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, rientranti nelle fattispecie di «credito al consumo», rimborsati con un piano rateale, anche mediante la cessione del quinto dello stipendio.
54. 5. Lollobrigida, Prisco, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

  Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
   a-bis) l'ammissione ai benefìci del Fondo è estesa alle quote di mutuo relative alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari che si trovino Pag. 116nelle condizioni di cui all'articolo 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
54. 2. Mancini, Pezzopane.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 400.000 con le seguenti: 500.000.
54. 6. Maria Tripodi, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo.

  Al comma 1, dopo la lettera b-bis), inserire la seguente:
   b-ter) il limite di importo erogato di 250.000 euro, previsto dal requisito soggettivo di accesso al Fondo, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 giugno 2010, n. 132, emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 480, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si intende riferito all'importo residuo del mutuo alla richiesta di sospensione di cui all'articolo 2, comma 476, della citata legge.
54. 8. Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. La sospensione del pagamento delle rate dei mutui è comprensiva di quota capitale e interessi.

  1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 126, comma 4.

  Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 800 milioni.
54. 9. Rampelli, Trancassini, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

  Al comma 2, sostituire le parole: pari al 50 per cento con le seguenti: pari al 100 per cento e le parole: sul debito residuo con le seguenti: sulla sorte capitale residua.
54. 11. Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

  Al comma 2, sostituire le parole: sul debito residuo con le seguenti: sulla sorte capitale residua.
54. 10. Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

  Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
  2-ter. Al Fondo di cui all'articolo 2, comma 475, della legge n. 244 del 2007 sono ammessi tutti i mutui contratti entro la data del 17 marzo 2020.
54. 12. Bignami, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

ART. 54-quater.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 54-quater.
(Interventi a sostegno della liquidità di famiglie e imprese e di contrasto al fenomeno dell'usura)

  1. Per la durata di nove mesi a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono sospese le rate dei mutui, concessi in favore delle vittime dell'usura, di cui all'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Le rate sospese sono rimborsate prolungando di nove mesi il piano di ammortamento originariamente stabilito. Sono altresì sospese e possono essere rimborsate alla scadenza del predetto piano le rate, con scadenza nei mesi di febbraio e marzo 2020, non pagate.Pag. 117
  2. Per la durata di nove mesi a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono sospese le rate dei finanziamenti concessi con la garanzia del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Le rate sospese sono rimborsate prolungando di nove mesi il piano di ammortamento originariamente stabilito. Sono a carico del Fondo gli interessi maturati nel corso della sospensione di cui al presente comma. Sono, altresì, sospese le rate, con scadenza nei mesi di febbraio e marzo 2020, non pagate. Queste ultime sono rimborsate dai soggetti garantiti, beneficiari del Fondo, al termine del piano di ammortamento, con pagamenti da versarsi direttamente sui conti di giacenza dei Fondi di garanzia in gestione alle fondazioni e associazioni riconosciute di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108.
  3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 83, fino al 31 dicembre 2020 sono sospesi i procedimenti esecutivi relativi ai mutui e ai finanziamenti di cui ai commi precedenti.
  4. Al fine di garantire un sostegno alla liquidità delle famiglie, durante la vigenza dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e sino a un anno dalla sua cessazione, fermo restando quanto previsto dai commi 7 e 8 dell'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, l'accesso al Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura di cui al medesimo articolo è concesso altresì alle vittime del delitto di usura, che risultino parti offese nel relativo procedimento penale, non rientranti nelle categorie individuate ai commi 2 e 2-bis dell'articolo 14.
  5. Per l'esercizio relativo all'anno 2020, in acconto sul saldo di fine esercizio, vengono destinati al Fondo di prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, il 20 per cento dell'attivo di esercizio del Fondo per interventi di solidarietà alle vittime dell'usura, di cui all'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, risultante alla data del 30 giugno 2020.
54-quater. 1. Francesco Silvestri, Baldino, Alaimo, Berti, Bilotti, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, Sabrina De Carlo, Dieni, Forciniti, Macina, Parisse, Suriano, Elisa Tripodi, Piera Aiello, Davide Aiello, Ascari, Caso, Lattanzio, Migliorino, Nesci, Salafia.

  Dopo l'articolo 54-quater, aggiungere il seguente:

Art. 54-quinquies.
(Sospensione mutui per alberghi e strutture estive)

  1. È concessa, a richiesta, la sospensione del pagamento delle rate di mutui concessi per l'acquisto ovvero la ristrutturazione di immobili adibiti a strutture alberghiere e ricettive, per un periodo di 9 mesi decorrenti dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2. Al termine del periodo di cui al comma 1 il pagamento delle rate riprende dal versamento della prima rata non pagata con conseguente slittamento di tutte le rate successive.
  3. Ai mutuanti è riconosciuto un indennizzo a seguito dei mancati introiti di cui al presente articolo nel limite complessivo di spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2020.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individua le modalità attuative del comma 3.
  5. All'onere di cui al presente articolo, pari ad euro 500 milioni per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione Pag. 118del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
54-quater. 01. Zucconi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Caretta, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 54-quater, aggiungere il seguente:

Art. 54-quinquies.

  1. Per l'anno 2020, è sospesa l'esecuzione degli accordi di composizione, dei piani del consumatore e delle procedure di liquidazione di cui agli articoli 12, 12-bis e 14-ter della legge 27 gennaio 2012, n. 3, pendenti presso i competenti tribunali alla data del 31 dicembre 2019.
  2. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
54-quater. 02. Zanettin.

  Dopo l'articolo 54-quater, aggiungere il seguente:

Art. 54-quinquies.
(Sospensione rate dei finanziamenti bancari per i beneficiari della misura «Resto al sud»)

  1. Per un periodo di 4 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono sospesi i termini per la realizzazione dei progetti già ammessi ai benefici, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto 9 novembre 2017, n. 174, del Ministero per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, e i pagamenti delle rate del finanziamento bancario di cui all'articolo 7, comma 3, lettera b), del medesimo decreto.
54-quater. 05. Bellachioma, Cantalamessa, Castiello, D'Eramo, Furgiuele, Sasso, Tateo, De Martini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo l'articolo 54-quater, inserire il seguente:

Art. 54-quinquies.
(Misure a sostegno delle vittime delle richieste estorsive)

  1. All'articolo 20 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, dopo il comma 7-ter è aggiunto il seguente:
  «7-quater. Per i soggetti cui è stato riconosciuto il diritto all'elargizione ai sensi della presente legge, la ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto delle sospensioni e proroghe disposte dal presente articolo avviene contestualmente alla corresponsione dell'elargizione. I medesimi soggetti versano le somme oggetto di sospensione senza applicazione Pag. 119di sanzioni e interessi e con la possibilità di rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili.».

  2. All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede nell'ambito delle risorse disponibili del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.
54-quater. 03. Verini, Pellicani, Pezzopane.
(Inammissibile)

ART. 55

  Al comma 1, capoverso «Art. 44-bis» sono apportate le seguenti modificazioni:
   al comma 1:
    all'alinea, primo periodo, sostituire le parole: «fruito tramite» con le seguenti: «trasformato in»;
    all'alinea, dopo il quarto periodo aggiungere il seguente: «In caso di crediti acquistati da società con le quali non sussiste un rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o che non sono controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto, per valore nominale si intende il valore di acquisto del credito.»;
    sostituire le parole: «data di efficacia», ovunque ricorrano, con le seguenti: «data di efficacia giuridica»;
    alle lettere a) e b) sostituire la parola: «trasformabili» con la seguente: «trasformate»;
   dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  1-bis. In caso di opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da parte della società che cede i crediti di cui al comma 1, rilevano prioritariamente, se esistenti, le eccedenze del rendimento nozionale della società cedente e le perdite fiscali della stessa relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione di gruppo; a seguire, le perdite complessivamente riportate a nuovo dal soggetto controllante ai sensi dell'articolo 118 del medesimo testo unico. A decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti, per il soggetto controllante non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 118 del testo unico delle imposte sui redditi, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta al sensi del presente articolo.

  1-ter. In caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, se la cessione dei crediti di cui al comma 1 è effettuata dalla società partecipata, rilevano, prioritariamente, se esistenti, le eccedenze di rendimento nozionale e le perdite fiscali relative agli esercizi anteriori all'inizio della trasparenza della società partecipata congiuntamente a quelle non attribuite ai soci ai sensi dell'articolo 115, comma 3, del medesimo testo unico e, a seguire, le perdite fiscali attribuite ai soci partecipanti e non ancora computate in diminuzione dei loro redditi, avendo riguardo al valore dei crediti ceduti dalla società trasparente nella medesima proporzione di attribuzione delle perdite. A decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti, per i soci partecipanti non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo e non sono deducibili né fruibili tramite credito d'imposta le eccedenze del rendimento nozionale rispetto al reddito Pag. 120complessivo di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo;
   al comma 2 sostituire le parole: Essi possono essere utilizzati con le seguenti: A decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione essi possono essere utilizzati;
   al comma 3:
    al secondo periodo, dopo le parole: «deve essere esercitata» aggiungere le seguenti: «tramite la comunicazione di cui al punto 1 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 luglio 2016».
    sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Ai fini dell'applicazione del citato articolo 11 del decreto-legge n. 59 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2016, nell'ammontare delle attività per imposte anticipate sono comprese anche le attività per imposte anticipate trasformate in crediti d'imposta ai sensi del presente articolo.»;
    al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente articolo, inoltre, possono essere applicate una sola volta con riferimento alla cessione dei medesimi crediti».
55. 2. Mancini, Fragomeli, Topo, Buratti, Pezzopane.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1, capoverso «Art. 44-bis», alinea, dopo le parole: « credito d'imposta alla data della cessione», inserire le seguenti: «  ; interessi passivi e oneri finanziari assimilati non ancora computati in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla data della cessione»;
   dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
    b-bis) non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili gli interessi passivi e oneri finanziari assimilati di cui all'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, relativi alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformabili in credito d'imposta ai sensi del presente articolo;
   dopo il comma 6, inserire il seguente:
  6-bis. In caso di partecipazione al consolidato fiscale di cui agli articoli da 117 a 129 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, qualora una società partecipante ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti a norma del comma 5, è anche possibile trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate riferite ai componenti di cui al comma 1, diversi dalle eccedenze del rendimento nozionale, realizzati da altri soggetti partecipanti al consolidato, purché non anteriormente all'ingresso nel consolidato medesimo. Nel caso di cui al periodo precedente, il credito d'imposta può essere unicamente utilizzato, senza limiti d'importo, per la liquidazione dell'imposta di gruppo a norma dell'articolo 122 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
55. 1. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

Art. 55-bis
(Imposte sugli immobili destinati allo svolgimento dell'attività imprenditoriale)

  1. Per gli immobili destinati allo svolgimento dell'attività imprenditoriale di cui Pag. 121risulti accertata la chiusura a seguito dell'emanazione dei provvedimenti connessi all'emergenza derivante dalla diffusione sul territorio nazionale del virus COVID-19, non sono dovuti i pagamenti da effettuare alle scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre 2020 a titolo di:
   a) imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e successive modifiche ed integrazioni;
   b) imposta municipale immobiliare (IMI) di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni;
   c) imposta immobiliare semplice (IMIS) di cui alla legge della provincia autonoma di Trento 30 dicembre 2014, n. 14, e successive modifiche ed integrazioni.

  2. I pagamenti di cui al comma 1 sono dovuti nella misura del 30 per cento del valore normale per le scadenze 16 giugno e del 16 dicembre 2021 e del 60 per cento del valore normale per le scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre 2022.
  3. Nel caso in cui il soggetto obbligato al pagamento dell'imposta di cui al comma 1 non sia il medesimo soggetto che gestisce l'impresa turistico ricettiva, l'agevolazione è subordinata alla rinegoziazione del contratto di locazione o del contratto di affitto d'azienda o altro contratto similare, al fine di assicurare una corrispondente riduzione del canone o del corrispettivo dovuto dal soggetto che gestisce l'impresa turistico ricettiva.
  4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:
   a) quanto a 70 milioni di euro mediante la riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014;
   b) quanto a 30 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
   c) quanto a 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28, comma 1, della legge n. 196 del 2009;
   d) quanto a 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27, comma 1, della legge n. 196 del 2009.
   e) quanto a 700 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
55. 01. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Pag. 122D'Attis, Paolo Russo, Spena, Ruffino, Giacometto.

  Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

Art. 55-bis
(Deroghe per l'utilizzo del fondo crediti di dubbia esigibilità)

  1. Sino al 31 dicembre 2022, al fine di adottare iniziative finalizzate al sostegno delle imprese, i comuni sono autorizzati a utilizzare una quota non superiore al 50 per cento del fondo crediti di dubbia esigibilità, in deroga ai limiti stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2011.
55. 02. Lollobrigida, Ferro, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

Art. 55-bis.
(Cessione dei crediti d'imposta erariali)

  1. I crediti di imposta richiesti a rimborso divenuti certi, liquidi ed esigibili, ma non ancora liquidati, iscritti nelle sezioni erario delle dichiarazioni dei redditi, delle dichiarazioni IVA, delle denunce periodiche o provenienti da istanze di rimborso, possono essere ceduti, ai sensi dell'articolo 1260 e seguenti del codice civile, dalla data di accertamento degli stessi da parte dell'Agenzia delle entrate.
  2. L'Agenzia delle entrate provvede a contabilizzare gli importi di cui al comma 1 del presente articolo in una sezione apposita del cassetto fiscale del contribuente il quale ha facoltà di utilizzare il saldo attivo del credito quale corrispettivo per il pagamento delle fatture elettroniche di cui è destinatario e previo consenso del fornitore.
  3. La cessione del credito di cui al comma 2 è consentita entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi disciplinati dall'articolo 43-bis, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dall'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze 30 settembre 1997, n. 384, e dall'articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154.
  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai soli contribuenti titolari di partita IVA. Il presente articolo non si applica ai soggetti identificati nell'elenco dell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 come modificato dal decreto ministeriale 25 marzo 2020.
55. 03. Ruggiero, Donno, Martinciglio.

  Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

Art. 55-bis.
(Incentivo all'aggregazione tra banche di medie e piccole dimensioni e scissioni bancarie)

  1. In caso di aggregazioni bancarie, realizzate entro il 31 dicembre 2020, soggette ad autorizzazione della BCE ai sensi del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013, ad esito delle quali si crei una banca con non oltre 30 miliardi di euro di attivo di bilancio, le attività per imposte anticipate (DTA) risultanti dalle situazioni patrimoniali delle aziende bancarie partecipanti all'aggregazione, approvate dai rispettivi organi amministrativi per le finalità dell'aggregazione e in osservanza delle norme applicabili per la realizzazione di essa, possono essere trasformate in credito di imposta dalle banche in seno alle quali si sono generate, che si obbligano a corrispondere un canone annuo a decorrere dall'esercizio in cui avviene l'aggregazione e per i 10 esercizi successivi.Pag. 123
  2. Il canone è determinato per ciascun esercizio di applicazione della disciplina applicando l'aliquota dell'1,5 per cento alla differenza tra l'ammontare delle attività per imposte anticipate e le imposte versate come risultante alla data di chiusura dell'esercizio precedente, calcolata con le modalità di cui all'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, nonché alle DTA non iscritte in bilancio.
  3. Il versamento del canone è effettuato per ciascun esercizio entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d'imposta precedente. Il canone è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP nell'esercizio in cui avviene il pagamento.
  4. Al credito d'imposta generato per effetto della trasformazione di cui al comma 1 si applica la disciplina di cui all'articolo 2, comma 57, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, fatta eccezione per il diritto al rimborso, che non è consentito neppure in via parziale o residuale.
  5. Ai conferimenti di aziende o rami di azienda bancarie, effettuati in società esistenti o di nuova costituzione che ne proseguano l'attività, si applicano le disposizioni dell'articolo 173 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
55. 04. Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile)

ART. 56.

  Al comma 2, alinea, dopo le parole: Al fine di sostenere le attività aggiungere le seguenti: professionali ed.

  Conseguentemente:
   al comma 5 dopo le parole: aventi sede in Italia aggiungere le seguenti: nonché i professionisti iscritti agli albi professionali e i relativi ordini e collegi professionali, in applicazione del principio di cui all'articolo 101 Tfue;
   alla rubrica, dopo le parole: Misure di sostegno finanziario aggiungere le parole: ai professionisti.
56. 2. Benigni, Pedrazzini, Gagliardi, Silli, Sorte.

  Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:
   1) all'alinea dopo le parole: attività imprenditoriali aggiungere le seguenti: e professionali;
   2) alle lettere a), b) e c), sostituire le parole: 30 settembre 2020, ovunque ricorrano, con le seguenti: 30 marzo 2021.

  Conseguentemente, al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: , ivi compresi gli esercenti arti e professioni, in quanto equiparati alle piccole e medie imprese ai sensi dell'articolo 1, comma 821, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
56. 1. Angiola.

  Al comma 2, alinea, dopo le parole: dall'epidemia di COVID-19 le Imprese, come definite al comma 5, inserire le seguenti: e le scuole paritarie.

  Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: (Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese, e alle scuole paritarie colpite dall'epidemia di COVID-19).
56. 6. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Ferro, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

  Al comma 2, alinea, dopo le parole: le imprese come definite dal comma 5, aggiungere le seguenti: gli organismi di investimento Pag. 124collettivo del risparmio, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, il cui patrimonio sia direttamente o indirettamente investito in beni immobili aventi destinazione d'uso non residenziale oggetto delle misure di contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,.

  Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: (Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese e organismi di investimento collettivo del risparmio colpite dall'epidemia di COVID-19).
56. 7. Cattaneo, Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Cannizzaro, Pella, D'Attis.

  Al comma 2, alinea, dopo le parole: comma 5 aggiungere le seguenti: , nonché le strutture extralberghiere organizzate anche non in forma d'impresa secondo la legislazione vigente.
56. 14. Trano.

  Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a), sostituire le parole: fino al 30 settembre 2020 con le seguenti: fino al 31 dicembre 2020;
   b) alla lettera b), sostituire le parole: prima del 30 settembre 2020 con le seguenti: prima del 31 dicembre 2020 e sostituire le parole: sino al 30 settembre 2020 con le seguenti: sino al 31 dicembre 2020;
   c) alla lettera c), sostituire le parole: prima del 30 settembre 2020 con le seguenti: prima del 31 dicembre 2020 e sostituire le parole: sino al 30 settembre 2020 con le seguenti: sino al 31 dicembre 2020.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri previsti dalla presente disposizione, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
56. 4. Cunial, Giannone.

  Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a) dopo le parole: fino al 30 settembre 2020 inserire le seguenti: alle stesse attività imprenditoriali, su loro esplicita richiesta, sarà concesso un ampliamento della linea di credito a revoca fino alla metà dell'importo concesso alla data del 29 febbraio 2020. Tale ampliamento non potrà essere revocato prima del 30 settembre 2020;
   b) alla lettera c) le parole: 30 settembre 2020 sono sostituite dalle seguenti: 30 giugno 2021.

  Conseguentemente, dopo il comma 12, inserire il seguente:
  12-bis. La Banca d'Italia vigilerà sull'operato delle banche e degli intermediari finanziari previsti dall'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1o settembre 1993, per verificare la corretta applicazione di quanto stabilito nel comma 2 del presente articolo. In caso di mancata concessione delle agevolazioni richieste da parte delle attività imprenditoriali aventi i requisiti richiesti dal comma 4 e 5 del presente articolo, verranno erogate sanzioni da euro 10.000 a euro 50.000 per ogni singola violazione accertata.
56. 3. Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Silli, Sorte.

  Al comma 2 apportare le seguenti modifiche:
   a) alla lettera b) aggiungere in fine le seguenti parole: È facoltà delle imprese Pag. 125richiedere la sospensione anche dei pagamenti dovuti da entrambe le parti per i contratti derivati a copertura dei rischi di tasso eventualmente esistenti in relazione a tali prestiti;
   b) alla lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: Per gli eventuali contratti derivati a copertura dei rischi di tasso, in relazione ai mutui e finanziamenti per i quali sono sospesi i rimborsi in conto interessi, è facoltà delle imprese richiedere la sospensione sino al 30 settembre 2020 dei pagamenti dovuti da entrambe le parti.
*56. 5. Fragomeli, Topo, Buratti, Pezzopane.

  Al comma 2 apportare le seguenti modifiche:
   a) alla lettera b) aggiungere in fine le seguenti parole: È facoltà delle imprese richiedere la sospensione anche dei pagamenti dovuti da entrambe le parti per i contratti derivati a copertura dei rischi di tasso eventualmente esistenti in relazione a tali prestiti;
   b) alla lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: Per gli eventuali contratti derivati a copertura dei rischi di tasso, in relazione ai mutui e finanziamenti per i quali sono sospesi i rimborsi in conto interessi, è facoltà delle imprese richiedere la sospensione sino al 30 settembre 2020 dei pagamenti dovuti da entrambe le parti.
*56. 16. Zennaro, Berardini.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Possono beneficiare delle misure di cui al comma 2 anche le imprese le cui esposizioni debitorie siano, al momento della data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.
56. 12. Rospi.

  Al comma 4, dopo le parole: comma 2 aggiungere la seguente: anche e sopprimere la parola: non.
56. 13. Rospi.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. L'attuazione delle misure di cui al comma 2 non comporta variazioni nella classificazione, da parte di banche ed intermediari finanziari, della qualità del credito dei soggetti richiedenti.
56. 8. Squeri, Mandelli.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Ai fini del presente articolo, si intendono per Imprese, qualora aventi sede in Italia, le microimprese e le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, nonché tutte le cooperative sociali.
56. 9. Gagliardi, Pedrazzini, Benigni, Silli, Sorte.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Possono beneficiare delle misure di cui al comma 2 anche le imprese che svolgono attività di noleggio di veicoli non aventi i requisisti di cui al comma 5 relativamente alle esposizioni debitorie su veicoli concessi a noleggio alle Imprese di cui al comma 5. Il beneficio è subordinato alla sospensione delle rate di noleggio a favore delle medesime imprese di cui al comma 5.
56. 15. Colletti.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. Possono beneficiare delle misure di cui al comma 2 anche le imprese che svolgono attività di noleggio di veicoli non aventi i requisisti di cui al comma 5, relativamente alle esposizioni debitorie su veicoli concessi a noleggio alle Imprese di Pag. 126cui al comma 5. Il beneficio è concesso previa attestazione della disponibilità delle richiedenti a estendere a loro volta alle Imprese di cui al comma 5 la medesima misura di cui al comma 2.
*56. 10. Sarro.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. Possono beneficiare delle misure di cui al comma 2 anche le imprese che svolgono attività di noleggio di veicoli non aventi i requisisti di cui al comma 5, relativamente alle esposizioni debitorie su veicoli concessi a noleggio alle Imprese di cui al comma 5. Il beneficio è concesso previa attestazione della disponibilità delle richiedenti a estendere a loro volta alle Imprese di cui al comma 5 la medesima misura di cui al comma 2.
*56. 11. D'Ettore.

  Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.
(Misure a sostegno della liquidità delle imprese di intermediazione immobiliare)

  1. Per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare nonché per quelli che gestiscono portali telematici, qualora incassino i canoni per i contratti di locazione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, o intervengano nel pagamento degli stessi, sono sospesi sino al 31 dicembre 2020 i versamenti relativi all'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011.
  2. I versamenti di cui al comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 gennaio 2021.
56. 01. Polidori, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.
(Misure per gli organismi di investimento collettivo del risparmio colpiti dall'epidemia di COVID-19)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 56 si applicano altresì alle operazioni finanziarie descritte al medesimo articolo 56, comma 2, che abbiano quali beneficiari gli organismi di investimento collettivo del risparmio, così come definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera k), del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, il cui patrimonio sia direttamente o indirettamente investito in beni immobili aventi destinazione d'uso non residenziale e che siano oggetto delle misure di contenimento di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e alle relative disposizioni di esecuzione e attuazione ovvero ad altre disposizioni aventi medesima finalità e volte a contrastare l'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19.
  2. Le previsioni di cui all'articolo 56 trovano altresì applicazione anche agli organismi di investimento collettivo del risparmio il cui patrimonio sia direttamente o indirettamente investito in diritti reali immobiliari, inclusi quelli derivanti da contratti di leasing con natura traslativa e da rapporti concessori, relativi ad immobili aventi destinazione d'uso non residenziale affetti dalle suddette misure contenitive.
56. 02. Cattaneo, Prestigiacomo, Mandelli, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.

  1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, Pag. 127e fino alla fine della durata dello stato di emergenza, sono sospese le commissioni interbancarie applicate al prelievo automatico di contante.
56. 03. Elvira Savino.

  Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.

  1. Il procedimento di protesto di cambiali e assegni – emessi da imprese, società, partite IVA nel periodo antecedente i centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, è sospeso fino al 31 dicembre 2020. È fatto altresì divieto ai medesimi soggetti l'emissione di nuovi titoli nel medesimo periodo.
56. 04. Meloni, Lollobrigida, Osnato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.
(Strumenti finanziari regionali nel settore agroalimentare)

  1. In considerazione della necessità di intervenire con la massima urgenza nel settore agroalimentare nell'attuale situazione di difficoltà economica e finanziaria conseguente all'emergenza COVID-19, è favorito l'utilizzo da parte delle Regioni di strumenti finanziari che, operando nella forma di organismi strumentali che non applicano il decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, risultano maggiormente efficaci e tempestivi nell'attuazione delle misure di sostegno a favore dalle imprese.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dal decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 l'accertamento dei rientri di anticipazioni disposte a favore degli strumenti finanziari è consentito nello stesso esercizio di concessione delle medesime, seppure esigibile negli esercizi successivi.
56. 05. Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Moschioni, Panizzut.

  Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.

  1. Al fine di supportare la liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da «COVID-19», gli Istituti bancari concedono alle aziende nuove linee di fido di cassa nella misura del 20 per cento rispetto a quelle già attive, allocando tali risorse su un conto corrente transitorio, che le medesime imprese potranno utilizzare esclusivamente per il pagamento di dipendenti e fornitori, con scadenza al 30 giugno 2021. Parimenti per le aziende non affidate ma con credibilità dimostrabile attraverso bilanci in positivo e regolarità contributiva si provvede all'affidamento pari ad 1/12 del fatturato riferito all'ultimo bilancio depositato.
  2. Sono da considerare rinnovate in automatico, quindi da non ritenersi insolute, le ricevute bancarie dei mesi di marzo e aprile 2020 per le quali vi è stato il mancato pagamento.
  3. Lo Stato, anche per mezzo di enti dallo stesso partecipati, presta garanzia totale e sovrana agli istituti di credito.
  4. Al fine della classificazione da parte degli istituti di credito dei requisiti delle aziende si opera mediante autocertificazione senza ulteriori procedure di accertamento restando valide le istruttorie precedenti. Per le società non affidate la autocertificazione è sostituita dalla presentazione dell'ultimo bilancio depositato Pag. 128nonché della regolarità contributiva. Le dichiarazioni mendaci sono soggette alle normali fattispecie di punibilità.
56. 06. Lollobrigida, Osnato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.
(Finanziamento virtuale per adempimenti fiscali delle imprese)

  1. Alle microimprese, piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, è riconosciuto a richiesta un finanziamento virtuale pari al 15 per cento del fatturato registrato nell'anno 2019, nel limite complessivo di spesa 500 milioni di euro per l'anno 2020. L'importo di cui al primo periodo è utilizzato a compensazione per gli adempimenti fiscali relativi al versamento di imposte, contributi e tasse dell'anno 2020.
  2. Il finanziamento virtuale di cui al comma 1 è riportato nel cassetto fiscale di ciascun soggetto avente diritto e il suo importo è decurtato ad ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 1.
  3. Sulla base dell'importo residuo al 1o gennaio 2021 nel cassetto fiscale si calcola il finanziamento di cui ha usufruito ciascun avente diritto. Detto finanziamento è restituito allo stato con pagamenti rateali senza interessi.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce le modalità attuative del presente articolo, prevedendo che le restituzioni di cui al comma 3 siano effettuate con un numero minimo di rate non inferiore a cinque.
  5. All'onere di cui al presente articolo, pari ad euro 500 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
56. 07. Zucconi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Caretta, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.
(Mutui agevolati)

  1. I soggetti beneficiari dei mutui agevolati concessi dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (Invitalia) possono beneficiare della sospensione di dodici mesi del pagamento delle rate con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 e di un corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento. I suddetti benefici si applicano anche nel caso in cui sia stata già adottata da Invitalia la risoluzione del contratto di finanziamento agevolato in ragione della morosità nella restituzione delle rate, purché il relativo credito non risulti già iscritto a ruolo ovvero non siano incardinati contenziosi per il recupero dello stesso. Invitalia, su richiesta dei soggetti beneficiari, da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, procede, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, alla ricognizione del debito, comprensivo di sorte capitale e interessi, da rimborsare al tasso di interesse legale e con rate semestrali posticipate.
  2. Le disposizioni del comma 1 sono riferite a tutto il territorio nazionale e si applicano anche alle rate di pagamento con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 relative alle transazioni già perfezionate con Invitalia alla data di entrata in vigore del presente decreto.
56. 08. Sorte, Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Silli.

Pag. 129

  Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.
(Misure a sostegno delle scuole dell'infanzia private)

  1. Gli enti privati gestori, in qualsiasi forma, di scuole dell'infanzia provvedono al rimborso a favore degli utenti, e su richiesta dei medesimi, dei corrispettivi versati per la frequenza durante il periodo di interruzione dell'attività scolastica per effetto dei provvedimenti relativi al contenimento del contagio da COVID-19.
  2. Agli enti gestori è riconosciuto un credito di imposta pari al 30 per cento dell'ammontare dei rimborsi previsti dal comma 1.
56. 09. Gagliardi, Pedrazzini, Benigni, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.
(Abolizione dell'IRAP per le Cooperative Sociali)

  1. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 446 del 1997, dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente:
   « d) le cooperative sociali».
56. 010. Gagliardi, Pedrazzini, Benigni, Silli, Sorte.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.
(Tavolo tecnico per l'individuazione e la definizione di meccanismi per facilitare l'accesso al credito delle cooperative sociali)

  1. Al fine di individuare e definire misure che consentano alle Cooperative Sociali un più semplice accesso al credito è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un tavolo tecnico con la partecipazione di organismi di rappresentanza di tali enti e delle istituzioni bancarie e creditizie. Il tavolo si occuperà, in particolare, dello studio di un sistema di rating specificamente dedicato alla realtà delle Cooperative Sociali che sia in grado di descrivere, tenendo conto delle peculiarità del settore, la solidità ed il merito creditizio di tali enti.
56. 011. Gagliardi, Pedrazzini, Benigni, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.
(Ulteriori disposizioni in favore delle micro piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19)

  1. Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall'epidemia di COVID-19, le imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, possono a loro scelta:
   a) utilizzare in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, i crediti tributari risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP, dei sostituti di imposta e dell'IVA anche infrannuali, oltre il limite di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, previa comunicazione all'Agenzia delle Entrate. I soggetti IVA, che vantano crediti tributari in attesa di rimborso e regolarmente liquidati dalla Agenzia delle Entrate, possono utilizzare i predetti crediti in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, previa comunicazione all'Agenzia delle Entrate;
   b) comunicare mediante messaggio di posta elettronica certificata all'amministrazione Pag. 130finanziaria la propria intenzione di appoggiare il pagamento presso una banca; quest'ultima, messa in copia nella comunicazione via Pec, effettuerà l'operazione di anticipo senza possibilità di diniego e diventerà creditrice dell'Amministrazione finanziaria quale cessionaria del credito fiscale percependo gli interessi che matureranno nel tempo intercorrente fino all'effettivo incasso da parte dell'amministrazione finanziaria. Le somme in questo modo anticipate sono intangibili per qualunque successivo credito da parte dell'amministrazione finanziaria stessa o di terzi nei confronti dell'impresa e quindi inopponibile alla banca qualunque eccezione del pagamento del credito ceduto.
56. 012. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

ART. 57.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Misure di rilancio per le aziende)

  1. I commi da 634 a 676 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019 sono abrogati.
57. 01. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.

  1. Fino al 31 dicembre 2020, in ragione dell'emergenza epidemiologica legata al COVID-19, non si dà luogo alla dichiarazione di fallimento quando l'insolvenza è determinata da causa di forza maggiore.
57. 02. Zanettin.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Differimento dell'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

  1. All'articolo 389, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «1o settembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «15 febbraio 2022».
57. 03. Lollobrigida, Donzelli, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Disposizioni volte a tutelare le imprese operanti in settori di rilevanza strategica e le aziende rilevanti nella produzione nazionale)

  1. Al fine di tutelare le imprese nazionali attive nei settori di rilevanza strategica, di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, e quelle nei settori sottoposti alla normativa vigente sul « Golden power» da scalate ostili o da operazioni di speculazione connesse alla grave crisi sociale ed economica determinata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, Cassa depositi e prestiti S.p.a. è autorizzata, anche in deroga a ogni limite statutario, ad acquistare titoli, obbligazioni e capitale sociale delle suddette imprese e, su indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, delle aziende il cui marchio sia stato definito «marchio storico» nonché di quelle di alto valore per le filiere produttive italiane, al fine di preservarne la produzione in Italia.
  2. Le esposizioni assunte da Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai fini delle operazioni Pag. 131di cui al comma 1 sono assistite dalla garanzia dello Stato, nella misura dell'80 per cento. A tal fine è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione iniziale pari a 1.000 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa, di cui all'articolo 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  3. Cassa depositi e prestiti S.p.a. procede alla vendita dei titoli, delle obbligazioni ovvero del capitale sociale acquisiti ai sensi del presente articolo, entro tre anni dalla data della loro acquisizione, in modo da non alterare le normali condizioni di concorrenzialità nel mercato.
57. 04. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.
(Inammissibile)

ART. 59.

  Dopo l'articolo 59 aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.
(Sospensione segnalazioni alla Centrale dei Rischi e ai Sistemi di informazioni creditizie)

  1. Al fine di sostenere le famiglie e le imprese colpiti dagli effetti negativi conseguenti all'emergenza o epidemiologica da COVID-19 attraverso un più efficace e agevole accesso al credito, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 settembre 2020, sono sospese da parte degli intermediari partecipanti alla centrale dei rischi tutte le segnalazioni a sofferenza al servizio di centralizzazione dei rischi creditizi tenuto presso la Banca D'Italia, denominato «Centrale dei rischi», di cui alla Delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994 così come modificata dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 luglio 2012, n. 663 – Centrale dei rischi.
  2. Fino al termine di cui al comma 1, sono altresì sospese tutte le segnalazioni a sofferenza in tutti gli altri Sistemi di informazioni creditizie (SIC) del quale fanno parte altri archivi sul credito gestiti da soggetti privati e ai quali gli intermediari partecipano su base volontaria.
59. 01. Berardini, Alemanno, Carabetta, Fantinati, Giarrizzo, Masi, Papiro, Paxia, Perconti, Rizzone, Scanu, Sut, Vallascas, De Girolamo, Zennaro, Donno, Serritella, Torto.

  Dopo l'articolo 59 aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.
(Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito)

  1. Al fine di garantire la continuità dell'attività delle imprese colpite dagli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e fermo restando quanto previsto ai commi 2 e 3, i termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al 30 settembre 2020, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.
  2. L'assegno presentato al pagamento durante il periodo di sospensione è pagabile nel giorno di presentazione. La sospensione di cui al comma 1 opera su:
   a) i termini per la presentazione al pagamento;
   b) i termini per la levata del protesto o delle constatazioni equivalenti;Pag. 132
   c) i termini previsti all'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), della legge 15 dicembre 1990, n. 386, nonché all'articolo 9-bis, comma 2, della medesima legge n. 386 del 1990;
   d) il termine per il pagamento tardivo dell'assegno previsto dall'articolo 8, comma 1, della stessa legge n. 386 del 1990.

  3. I protesti o le constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo 2020 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono trasmessi dai pubblici ufficiali alle Camere di Commercio; ove già pubblicati le Camere di commercio provvedono d'ufficio alla loro cancellazione. Con riferimento allo stesso periodo sono sospese le informative al Prefetto di cui all'articolo 8-bis, commi 1 e 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 386.
59. 02. Berardini, Alemanno, Carabetta, Fantinati, Giarrizzo, Masi, Papiro, Paxia, Perconti, Rizzone, Scanu, Sut, Vallascas, De Girolamo, Zennaro, Donno, Serritella, Torto.

  Dopo l'articolo 59 aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.
(Proroga della validità dei titoli di credito)

  1. Per gli assegni presentati per il pagamento, a partire dal 10 marzo 2020 e fino alla data indicata nell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 o successivamente prorogata, nonché per i soggetti indicati dall'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, presentato per il pagamento a far data dal 22 febbraio 2020, per i quali sia stato levato il protesto perché privi di provvista:
   a) non si applicano le sanzioni pecuniarie, le sanzioni accessorie e la penale, previste rispettivamente dagli articoli 2, 5 e 3 della legge 15 dicembre 1990 n. 386;
   b) il termine previsto dall'articolo 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 3, è fissato al 31 ottobre 2020;
   c) il termine previsto dall'articolo 3 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, è prorogato al giorno successivo alla data del 31 ottobre 2020; qualora l'elenco sia stato già presentato la pubblicazione eventualmente effettuata viene cancellata d'ufficio;
   d) l'iscrizione del protesto nell'archivio informatico previsto dall'articolo 10-bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386 è sospesa sino al 31 ottobre 2020. Qualora l'iscrizione sia stata già effettuata, il soggetto segnalatore ne richiede la cancellazione;
   e) sino alla data del 31 ottobre 2020 è vietata la pubblicazione del protesto in registri di qualunque tipo, tenuti da soggetti pubblici o privati e, ove effettuata, deve essere cancellata ad opera del soggetto gestore dell'archivio.

  2. Al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, le parole: «31 marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2020». ’ *

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 126, comma 4, è ridotto di 5 milioni di euro per l'anno 2020.
59. 03. Casciello, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 59 aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.
(Disposizioni volte ad agevolare le prospettive di recupero dei crediti in sofferenza e a favorire e accelerare il ritorno in bonis del debitore ceduto)

  1. Il presente articolo reca disposizioni volte ad agevolare le prospettive di recupero dei crediti in sofferenza e a favorire Pag. 133e accelerare il ritorno in bonis del debitore ceduto, al fine di contribuire allo sviluppo e alla competitività del sistema economico produttivo nazionale – anche attraverso misure che favoriscano la ripresa dell'accesso al credito per le famiglie, i liberi professionisti e le piccole e medie imprese, nel rispetto della normativa europea in materia.
  2. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cessioni di crediti, qualificati come deteriorati in base alle disposizioni dell'autorità competente e ceduti a terzi, di seguito denominati «società cessionarie», da banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, di seguito denominati «soggetti cedenti», quando:
   a) il credito ceduto sia classificato come deteriorato tra il 1o gennaio 2015 e il 31 dicembre 2018, secondo quanto previsto dalla circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008, e relativi aggiornamenti;
   b) il titolare della posizione debitoria ceduta, di seguito denominato «debitore», sia una persona fisica o un'impresa rientrante nella categoria delle microimprese e delle piccole e medie imprese (PMI), ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che risultano essere debitrici nei confronti dei soggetti cedenti di una o più posizioni debitorie classificate ai sensi della lettera a);
   c) la posizione debitoria sia ceduta dal soggetto cedente alla società cessionaria nell'ambito di una cessione di portafoglio o di operazioni di cartolarizzazione, sia in sede volontaria che nel corso di procedure di risoluzione o di altra procedura concorsuale, entro il 31 dicembre 2020.

  3. Al ricorrere dei requisiti di cui al comma 2, il debitore ha il diritto di estinguere una o più delle proprie posizioni debitorie, di valore non superiore, singolarmente o complessivamente, a euro 3.000.000 se persona fisica ovvero 25.000.000 se impresa ai sensi del comma 2, lettera b), in essere presso una singola società cessionaria, mediante pagamento, a saldo di quanto dovuto, di un importo pari al prezzo di acquisto della posizione da parte della società cessionaria, aumentato del 20 per cento.
  4. Ai fini di cui al comma 3:
   a) il valore delle posizioni debitorie è determinato dall'ammontare complessivo lordo e nominale della singola posizione, quale risultante dalle scritture contabili della società cessionaria all'atto dell'acquisto del credito, ovvero dall'ultimo saldo comunicato al debitore dalla società cessionaria;
   b) il prezzo di acquisto della posizione da parte della società cessionaria è determinato dal rapporto percentuale tra valore nominale lordo del credito e prezzo effettivamente pagato per il portafoglio dei crediti in cui rientra la posizione debitoria di cui si chiede l'estinzione.

  5. Il soggetto cedente e la società cessionaria sono tenuti a comunicare tempestivamente per iscritto al debitore l'avvenuta cessione della sua posizione debitoria, comunque non oltre dieci giorni dalla stessa. La comunicazione deve contenere l'indicazione del prezzo di acquisto, come determinato ai sensi del comma 4, lettera b), e, in allegato, idonea documentazione atta a comprovare la completezza e la veridicità di quanto dichiarato. In mancanza della predetta comunicazione il soggetto cedente e la società cessionaria non possono, a pena di nullità, avviare azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore.
  6. L'esercizio del diritto di opzione deve essere comunicato per iscritto dal debitore alla società cessionaria, o ai suoi successivi aventi causa, entro trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al comma 5. La comunicazione deve contenere l'impegno irrevocabile ad effettuare il pagamento di cui al comma 3, entro il termine massimo Pag. 134di dodici mesi, salvo diverso accordo tra le parti, nonché l'indicazione dell'indirizzo cui inviare le successive comunicazioni.
  7. Per le cessioni già effettuate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:
   a) la comunicazione di cui al comma 5 deve essere effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione del presente decreto e il diritto di opzione può essere esercitato dal debitore nei successivi trenta giorni dalla comunicazione stessa; in assenza della comunicazione si applica il disposto di cui al citato comma 5, terzo periodo;
   b) qualora la società cessionaria, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto abbia già notificato al debitore un atto introduttivo del giudizio ovvero un primo atto stragiudiziale, il diritto di opzione può essere esercitato dal debitore entro trenta giorni dalla data della notifica;
   c) qualora il termine di cui alla lettera b) sia scaduto o il procedimento giudiziario o la procedura stragiudiziale siano già in corso, la maggiorazione di cui al comma 3 è del 40 per cento, salvo diverso accordo tra le parti.

  8. L'avvenuto pagamento del debito ai sensi del presente articolo comporta l'automatica cancellazione della posizione debitoria in sofferenza dalla Centrale dei rischi della Banca d'Italia.
59. 04. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 59 aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.
(Disposizioni volte ad agevolare la rinegoziazione di mutui ipotecari concessi per l'acquisto di immobili destinati a prima casa ed oggetto di procedura esecutiva immobiliare)

  1. Il presente articolo reca disposizioni volte a favorire la rinegoziazione del contratto di mutuo immobiliare per l'acquisto della prima casa, qualora sia in corso una procedura esecutiva immobiliare per il recupero di un credito ipotecario di primo grado e oggetto dell'esecuzione sia la prima casa di abitazione del debitore.
  2. Nel corso di una procedura esecutiva immobiliare sul bene oggetto di garanzia ipotecaria di primo grado, qualora il mutuo sia stato concesso per l'acquisto di un immobile che rispetti i requisiti previsti dalla nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e sia stato già rimborsato almeno il 10 per cento del capitale originariamente finanziato, il debitore mutuatario può richiedere la sospensione del processo esecutivo e presentare al creditore bancario ipotecario la richiesta di rinegoziazione del credito ipotecario. La rinegoziazione del credito ipotecario avviene nei limiti e nelle forme di seguito indicati:
   a) l'offerta deve indicare un importo non inferiore al minore tra il valore del bene come determinato nella consulenza tecnica d'ufficio ovvero il prezzo base della prossima asta fissata nella procedura e, nel caso in cui il debito complessivo sia inferiore a tali valori, deve fare riferimento al debito per capitale e interessi calcolati ai sensi dell'articolo 2855 del codice civile;
   b) l'importo determinato secondo i parametri di cui alla lettera a) deve essere versato con una dilazione non superiore a venti anni decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'accordo di rinegoziazione e comunque non superiore ad una durata in anni che, sommata all'età del debitore, superi il numero di ottanta;
   c) la garanzia ipotecaria prestata in favore del creditore bancario è confermata Pag. 135e mantenuta ai patti e alle condizioni originarie che devono intendersi integralmente richiamati e confermati;
   d) alla dilazione dei pagamenti è applicato un tasso fisso non superiore al tasso medio di mercato rilevato dalla Banca d'Italia nel trimestre di riferimento per operazioni di mutui ipotecari della medesima specie a tasso fisso.

  3. Il comma 2 si applica in presenza delle seguenti condizioni:
   a) il pignoramento a seguito del quale si procede all'esecuzione immobiliare sul bene oggetto di ipoteca deve essere stato notificato tra la data del 1o gennaio 2010 e quella del 31 dicembre 2018;
   b) non devono essere intervenuti altri creditori oltre al creditore bancario titolare del credito;
   c) la richiesta di rinegoziazione deve essere stata presentata per la prima volta nell'ambito del processo esecutivo;
   d) alla data di presentazione il debito complessivo per capitale e interessi anche di mora calcolati ai sensi dell'articolo 2855 del codice civile non deve essere complessivamente superiore a euro 500.000.

  4. Il creditore bancario svolge un'istruttoria in merito alla richiesta di rinegoziazione del credito entro novanta giorni dalla richiesta medesima, sulla base dell'attuale situazione reddituale e della solidità finanziaria e patrimoniale del debitore e, in assenza di elementi ostativi, formalizza con il debitore l'accordo di rinegoziazione.
  5. Ai fini della valutazione di cui al comma 4 non rileva l'inadempimento che ha determinato l'avvio della procedura esecutiva immobiliare pendente.
  6. Ai sensi del comma 4, l'incapacità reddituale si presume qualora il complessivo impegno finanziario annuale derivante dal pagamento delle rate del mutuo rinegoziato sia superiore ad un terzo del reddito netto del debitore; qualora l'importo della rata sia inferiore ad un terzo del reddito netto del debitore, il creditore non può rifiutare la proposta se non per giusta causa o giustificati motivi.
59. 05. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

ART. 60.

  Sopprimerlo.
60. 1. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 60.
(Rimessione in termini per i versamenti)

  1. I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati sino alla fine dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
  2. La proroga di cui al comma 1 è applicabile ai versamenti dovuti a qualsiasi titolo dalla generalità dei contribuenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, in scadenza alla data del 16 marzo 2020.
  3. I versamenti sospesi potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione o mediante rateizzazione fino a un massimo di trentasei rate mensili di pari importo dalla data del diciottesimo mese successivo alla fine dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono disciplinate le modalità applicative del presente comma.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante le risorse rinvenienti dall'articolo 126, comma 4.
60. 2. Prestigiacomo, Mandelli, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo.

Pag. 136

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. I versamenti di cui al comma 1 possono essere integrati senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 30 giugno 2020.
60. 3. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Riduzione compensata della tassa automobilistica)

  1. Per l'anno 2020 le regioni possono stabilire una riduzione della tassa automobilistica di cui all'articolo 181 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fino a un massimo del 10 per cento ulteriore rispetto al limite minimo previsto dal comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, anche graduando la riduzione rispetto a specifici tipologie o utilizzi dei veicoli. Lo Stato provvede alle minori entrate di cui al presente comma nella misura massima di 340 milioni di euro per l'anno 2020, da ripartire con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei provvedimenti di riduzione della tassa automobilistica da queste adottati entro il mese di settembre 2020. Nei casi in cui la tassa automobilistica per l'anno 2020 sia stata in tutto o in parte pagata, la riduzione adottata dalla regione è scomputata dai successivi pagamenti. Le regioni regolano, con proprie norme, l'applicazione dell'agevolazione nei casi di acquisto o cessione o radiazione dal Pubblico registro dei veicoli.
  2. All'onere di cui al presente articolo, pari a 340 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportarle occorrenti variazioni di bilancio.
60. 01. Giacometto.

ART. 61.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 61.
(Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria)

  1. All'articolo 8 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, al comma 1, le parole: «30 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto».
  2. All'articolo 8 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, al comma 1, lettera a), le parole: «24 e 29» sono sostituite dalle parole: «24, 25 e 25-bis».
  3. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, si applicano a tutti i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.
  4. I versamenti sospesi ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal 30 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
61. 2. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 30 aprile 2020 con le seguenti: 31 ottobre 2020;Pag. 137
   al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 30 aprile 2020 con le seguenti: 31 ottobre 2020;
   al comma 1, lettera c), sostituire le parole: nel mese di marzo con le seguenti: nei mesi da marzo ad ottobre;
   al comma 4, sostituire le parole: maggio 2020 ovunque ricorrano con le seguenti: ottobre 2020.
61. 3. Della Frera, Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Cannizzaro, Pella, D'Attis.

  Al comma 1, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 30 aprile 2020 con le seguenti: 30 settembre 2020.

  Conseguentemente,
   al comma 4, sostituire le parole: entro il 31 maggio 2020 con le seguenti: entro il 31 dicembre 2020 e sostituire le parole: dal mese di maggio 2020 con le seguenti: dal mese di dicembre 2020;
   al comma 5, sostituire le parole: 31 maggio 2020 con le seguenti: 30 settembre 2020, sostituire le parole: entro il 30 giugno 2020 con le seguenti: entro il 31 dicembre 2020 e sostituire le parole: giugno 2020 con le seguenti: dicembre 2020.
61. 4. Rospi.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1, lettere a) e b), sostituire le parole: 30 aprile 2020 con le seguenti: 30 giugno 2020;
   al comma 1, lettera c), sostituire le parole: nel mese di marzo 2020 con le seguenti: nel periodo da marzo 2020 a giugno 2020;
   al comma 4, sostituire le parole: entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020 con le seguenti: entro il 30 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di dodici rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020;
   sopprimere il comma 5.
61. 1. Angiola.

  Al comma 2, dopo la lettera s), aggiungere la seguente:
   s-bis) le imprese agricole.
61. 5. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

  Al comma 2, dopo la lettera s), aggiungere la seguente:
   s-bis) soggetti che gestiscono servizi di call center sul territorio nazionale;.
61. 6. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

  Al comma 2, dopo la lettera t), aggiungere la seguente:
   t-bis) soggetti che operano nel settore dell'industria navalmeccanica e nel relativo indotto.
61. 7. Gagliardi, Pedrazzini, Benigni, Silli, Sorte.

  Al comma 2, aggiungere la seguente lettera:
   t-bis) imprese rientranti nella definizione di start-up innovative, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e nella definizione di PMI innovative, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.
61. 8. Palmieri, Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Cannizzaro, Pella, D'Attis.

Pag. 138

  Al comma 3, dopo la parola: turistico-ricettive inserire le seguenti: e turistico-ricreative.
61. 9. Lollobrigida, Zucconi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Caretta, Ciaburro.

  Sostituire il comma 4 con i seguenti:
  4. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3 e dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a far data dal 1o gennaio 2021, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

  Conseguentemente al comma 5, sostituire le parole: in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. con le seguenti: a far data dal 1o gennaio 2021, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo.
61. 10. Benigni, Pedrazzini, Gagliardi, Silli, Sorte.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti entro il 30 aprile 2020 relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi.
61. 11. Lollobrigida, Osnato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 61-bis.
(Fondo a sostegno delle scuole paritarie)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito il fondo denominato «Fondo per la parità scolastica», con una dotazione iniziale di 800 milioni di euro per l'anno 2020, volto alla erogazione di contributi aggiuntivi alle scuole pubbliche paritarie del sistema nazionale di istruzione, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 62 del 2000, per l'anno scolastico 2019/2020, a tutela del servizio pubblico che erogano.
  2. Con decreto del Ministro dell'istruzione le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le scuole paritarie in proporzione al numero degli alunni iscritti a ciascuna istituzione scolastica.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad 800 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui 126, comma 4.
61. 01. Rampelli, Ferro, Trancassini, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:

Art. 61-bis.
(Sospensione di termini per versamenti assicurativi e alle camere di commercio)

  1. Sono sospesi:
   a) fino al 30 aprile 2020, i termini per i versamenti riferiti al diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
   b) fino al 30 aprile 2020, i termini di pagamento delle sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo:
    1) le domande di iscrizione alle camere di commercio;
    2) le denunce di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;Pag. 139
    3) il modello unico di dichiarazione previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70;
    4) la richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della relativa tariffa.

  2. I pagamenti sospesi ai sensi del comma 1, sono effettuati in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
  3. Nei confronti dei contraenti delle polizze di assicurazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è disposta la temporanea sospensione del termine per la corresponsione dei premi in scadenza nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 30 settembre 2020.
  4. I versamenti dei premi o delle rate di premi oggetto di sospensione ai sensi del comma 3 sono effettuati in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ovvero mediante rateizzazione, comunque entro l'anno 2020, secondo le modalità previste dal contratto o diversamente concordate. Le imprese assicurano la copertura dei rischi ed il pagamento dei sinistri per gli eventi accaduti durante il periodo di sospensione anche in assenza del pagamento del premio durante il medesimo periodo di sospensione, fatto salvo il conguaglio con il premio dovuto in sede di liquidazione del sinistro se il soggetto che ha diritto alla prestazione assicurativa coincide con il soggetto tenuto al pagamento del premio.
  5. La sospensione di cui al comma 3 non riguarda i nuovi contratti stipulati durante il periodo di sospensione e il pagamento dei relativi premi, nonché i premi unici ricorrenti per i quali non sussiste l'obbligo di versamento.
  6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano ai contratti stipulati con le imprese di assicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica italiana, alle sedi secondarie di imprese di assicurazione aventi sede legale in Stati terzi per l'attività svolta nel territorio della Repubblica, alle imprese di altri Stati dell'Unione europea che operano nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.
61. 02. Sorte, Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Silli.

ART. 62.

  Apportare le seguenti modificazioni:
  1. Al comma 1:
   a) al primo periodo, sostituire le parole: «31 maggio 2020» con le seguenti: «30 giugno 2020»;
   b) sostituire il secondo periodo con il seguente: «Per l'anno 2020, non trovano applicazione le disposizioni relative alla dichiarazione dei redditi precompilata di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e non deve essere effettuata la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate da parte dei soggetti terzi dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell'anno precedente e alle spese sanitarie rimborsate di cui all'articolo 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché dei dati relativi alle spese individuate dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175.»;
   c) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  «1-bis. Sono sospesi i termini dei versamenti anche rateali, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 30 giugno 2020, delle somme dovute ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, degli articoli 8 e 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nonché derivanti dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati, Pag. 140secondo le regole ordinarie, a decorrere dal mese di settembre 2020. Non si procede al rimborso di quanto già versato».

  2. Al comma 2:
   a) all'alinea sostituire le parole: «31 marzo 2020», con le seguenti: «31 maggio 2020».
   sostituire le parole: «23 e 24» con le seguenti: «24, 25, 25-bis, e 25-ter»;
   al comma 5, sostituire le parole: «entro il 31 marzo 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020» con le seguenti: «entro il 30 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 6 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020»;
   al comma 6 sostituire le parole: «30 giugno 2020», con le seguenti: «30 settembre 2020»;
   b) dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:
  «6-bis. Per tutti i contribuenti i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, nonché dell'imposta sul valore aggiunto, che scadono dall'8 marzo 2020 al 30 settembre 2020, sono prorogati al 30 settembre 2020.
   6-ter. L'articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020, è abrogato».
62. 1. Angiola.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere i seguenti: «Sono altresì sospesi, per la medesima durata, i termini di versamento dell'imposta di registro, dell'imposta di bollo, dell'imposta ipotecaria e catastale, ad essi correlati, nonché i termini di versamento dell'imposta di registro e dell'imposta di bollo relative a contratti di locazione, già registrati alla data del 17 marzo 2020»;
   b) al comma 6, dopo le parole: «Gli adempimenti» aggiungere le seguenti: «e i versamenti»;
   c) dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6-bis. Il termine di cui alla nota II-bis dell'articolo 1 della tariffa parte prima allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, commi 4 e 4-bis, è prorogato di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il termine di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge n. 448 del 1998 è prorogato di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
62. 4. Lollobrigida, Bignami, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

  Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: La medesima sospensione si applica ai soggetti identificati ai fini IVA nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o che hanno nominato un rappresentante fiscale nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 17 del medesimo decreto.
62. 6. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

  Apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere i seguenti:
   «In relazione agli adempimenti sospesi a norma del periodo precedente, sono altresì sospesi, per la stessa durata, i termini di versamento dell'imposta di registro, dell'imposta di bollo, dell'imposta Pag. 141ipotecaria e catastale, ad essi correlati. Sono altresì sospesi, per la stessa durata, i termini di versamento dell'imposta di registro e dell'imposta di bollo relative a contratti di locazione, già registrati alla data del 17 marzo 2020».
   b) al comma 6, dopo le parole: «Gli adempimenti» aggiungere le seguenti: «ed i versamenti».
*62. 5. Cortelazzo, Mazzetti, Giacometto.

  Apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere i seguenti:
   «In relazione agli adempimenti sospesi a norma del periodo precedente, sono altresì sospesi, per la stessa durata, i termini di versamento dell'imposta di registro, dell'imposta di bollo, dell'imposta ipotecaria e catastale, ad essi correlati. Sono altresì sospesi, per la stessa durata, i termini di versamento dell'imposta di registro e dell'imposta di bollo relative a contratti di locazione, già registrati alla data del 17 marzo 2020».
   b) al comma 6, dopo le parole: «Gli adempimenti» aggiungere le seguenti: «ed i versamenti».
*62. 3. Cestari, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui all'articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si applicano a partire dal 1o novembre 2020.
62. 7. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.
(Inammissibile)

  Apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  «1-bis. Sono sospesi i termini dei versamenti anche rateali, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 30 giugno 2020, delle somme dovute ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, degli articoli 8 e 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nonché derivanti dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati, secondo le regole ordinarie, a decorrere dal mese di settembre 2020. Non si procede al rimborso di quanto già versato.»
   b) dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  «6-bis. In deroga alla vigente normativa, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ed in considerazione della situazione emergenziale sanitaria causata dalla diffusione del coronavirus, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, in ogni caso, la compensazione dei crediti relativi al comparto delle imposte dirette, può essere effettuato anche prima della presentazione della relativa dichiarazione annuale, previo rilascio da parte dei professionisti abilitati di uno specifico visto di conformità.
   6-ter. Per l'anno 2020, il termine di versamento del 16 giugno di cui ai commi 762 e 763 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è differito al 30 settembre, senza applicazione di sanzioni ed interessi».
62. 2. Lollobrigida, Foti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

Pag. 142

  Al comma 2, alinea, sopprimere le parole: con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
62. 11. D'Attis.

  Al comma 2, alinea, sostituire le parole: 2 milioni di euro con le seguenti: 5 milioni di euro.
62. 9. Ferro, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 2, alinea, sostituire le parole: «tra l'8 marzo e il 31 marzo», con le seguenti: «tra l'8 marzo ed il 31 maggio»;
   al comma 5, sostituire le parole: «entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020» con le seguenti: «entro i termini di versamento relativi al saldo delle imposte di cui alla dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2020. Il versamento potrà avvenire con le stesse modalità previste per il saldo delle imposte di cui alla dichiarazione dei redditi»;
   al comma 6, sostituire le parole: «entro il 30 giugno 2020» con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2020».
62. 8. Sorte, Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Silli.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: 23 e 24 con le seguenti: 23, 24, 25 e 25-bis.
62. 10. Anna Lisa Baroni, Fitzgerald Nissoli.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Per i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i versamenti del saldo, della prima rata e della seconda rata dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, sono effettuati, per quanto riguarda il saldo e il primo acconto, entro il 30 settembre 2020 e, per quanto riguarda il secondo acconto, entro il 16 dicembre 2020. Le sanzioni applicabili ai versamenti effettuati secondo il metodo previsionale, sono escluse per il versamento del primo acconto e sono ridotte alla metà per il versamento del secondo acconto.

  2-ter. In materia di rivalutazione di beni d'impresa e partecipazioni di cui all'articolo 1, commi 696 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i soggetti indicati all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono posti nella facoltà di eseguire la rivalutazione di cui all'articolo 1, comma 696, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 o al 31 dicembre 2021. Resta ferma, in tal caso, la scadenza del versamento della prima rata delle imposte sostitutive di cui ai commi 698 e 699 entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, e le altre due con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi. Resta, parimenti, fermo il riconoscimento dei maggiori valori iscritti in bilancio a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita.

Pag. 143

  Conseguentemente, all'articolo 126 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Il Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, come incrementato dall'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è ridotto di 6 milioni di euro per l'anno 2020.
62. 12. Porchietto, Fiorini, Perego Di Cremnago.

  Al comma 3, sostituire le parole: Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, con le seguenti: Alessandria, Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza.
62. 13. Benigni, Pedrazzini, Gagliardi, Silli, Sorte.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Per i soggetti che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno sospeso l'attività ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, sono sospesi fino al 31 maggio 2020 gli adempimenti e gli accertamenti relativi alla verificazione periodica dei misuratori fiscali, di cui al decreto ministeriale 23 marzo 1983 e successive modificazioni, concernente norme di attuazione delle disposizioni di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18.
62. 14. Buompane, Donno, Adelizzi, Faro, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Raduzzi, Sodano, Torto, Trizzino, Zordan.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 5 inserire il seguente:
  5-bis. Per le imprese di commercio su suolo pubblico sono rinviate al 1o gennaio 2021 le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, come modificato dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, nonché le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 540 a 544, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e la relativa applicazione di cui al provvedimento della Agenzia delle entrate prot. n. 739122/2019;
   b) dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6-bis. L'articolo 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è sostituito dal seguente:
  «1180. Al fine di garantire che le procedure per rassegnazione delle concessioni di commercio su aree pubbliche siano realizzate in un contesto temporale e regolatorio omogeneo, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2022 è prorogato fino a tale data».
62. 15. Fassina.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. La sospensione degli adempimenti di cui al presente articolo si estende anche agli enti esonerati dalla trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate, mediante apposito modello, dei dati e delle notizie rilevanti ai fini fiscali come le quote e i contributi associativi nonché, per determinate attività, i corrispettivi percepiti dagli enti associativi privati, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa tributaria, non imponibili secondo la normativa vigente.

  6-ter. Ai sensi del comma 6-bis, sono sospesi gli adempimenti dei seguenti soggetti:
   a) enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del CONI che non svolgono attività commerciale;
   b) associazioni pro-loco che hanno esercitato l'opzione per il regime agevolativo Pag. 144in quanto nel periodo d'imposta precedente hanno realizzato proventi inferiori a 250.000 euro ai quali si applica il regime speciale IVA ed imposte dirette ai sensi della legge n. 398 del 1991;
   c) organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate dal decreto ministeriale 25 maggio 1995;
   d) patronati che non svolgono al posto delle associazioni sindacali promotrici le loro proprie attività istituzionali;
   e) Onlus, di cui al decreto legislativo n. 460 del 1997;
   f) enti destinatari di una specifica disciplina fiscale.

  6-quater. Sono sospesi gli adempimenti dei seguenti soggetti, già autorizzati dalla normativa vigente a trasmettere i propri dati all'Agenzia delle entrate con modalità semplificate:
   a) associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI, diverse da quelle espressamente esonerate;
   b) associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui alla legge n. 383 del 2000;
   c) organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge n. 266 del 1991, diverse da quelle esonerate per la presentazione del modello;
   d) associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche tenuto dalle prefetture, dalle regioni o dalle province autonome ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 361 del 2000;
   e) associazioni religiose riconosciute dal Ministero dell'interno come enti che svolgono in via preminente attività di religione e di culto, nonché le associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali io Stato ha stipulato patti, accordi o intese;
   f) movimenti e i partiti politici tenuti alla presentazione del rendiconto di esercizio per la partecipazione al piano di riparto dei rimborsi per le spese elettorali ai sensi della legge n. 2 del 1997 o che hanno comunque presentato proprie liste nelle ultime elezioni del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo;
   g) associazioni sindacali e di categoria rappresentate nel CNEL nonché le associazioni per le quali la funzione di tutela e rappresentanza degli interessi della categoria risulti da disposizioni normative o dalla partecipazione presso amministrazioni e organismi pubblici di livello nazionale o regionale, le loro articolazioni territoriali e funzionali gli enti bilaterali costituiti dalle anzidette associazioni gli istituti di patronato che svolgono, in luogo delle associazioni sindacali promotrici, le attività istituzionali proprie di queste ultime;
   h) l'Anci, comprese le articolazioni territoriali;
   i) associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione della ricerca scientifica individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
   l) associazioni combattentistiche e d'arma iscritte nell'albo tenuto dal Ministero della difesa;
   m) le federazioni sportive nazionale riconosciute dal CONI.
62. 23. Fassina, Muroni, Tabacci.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. A sostegno delle famiglie, è sospeso il versamento dei contributi e delle rate universitarie per il corrente anno accademico. Per il pagamento dei canoni di affitto degli studenti fuori sede, provvisti di un regolare contratto di affitto ed in regola con gli esami universitari o di master, sono previste detrazioni una tantum pari a euro 1.000.
62. 16. Scoma, Germanà.

Pag. 145

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. I crediti professionali vantati dagli avvocati e derivanti dall'attività di patrocinio a spese dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, senza limiti di importo e di tempo, possono essere posti in compensazione ai sensi dell'articolo 1, comma 778, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
62. 17. Cassinelli, Pittalis, Siracusano.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Al comma 59 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «stipulati nell'anno 2019,» sono soppresse.
*62. 18. Lollobrigida, Foti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Al comma 59 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «stipulati nell'anno 2019,» sono soppresse.
*62. 21. Mazzetti.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Per l'anno 2020, il termine di versamento del 16 giugno di cui ai commi 762 e 763 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è differito al 30 settembre, senza applicazione di sanzioni ed interessi.
**62. 19. Ruffino, Mazzetti.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Per l'anno 2020, il termine di versamento del 16 giugno di cui ai commi 762 e 763 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è differito al 30 settembre, senza applicazione di sanzioni ed interessi.
**62. 20. Cestari, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Gli effetti dell'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi per tutta la durata della crisi legata all'emergenza della diffusione del COVID-19 e per i dodici mesi di calendario che seguono.
62. 22. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 62 aggiungere il seguente:

Art. 62-bis.
(Contributo straordinario ai comuni della Zona Rossa Covid della Regione Abruzzo)

  1. Ai comuni di Arsita, Bisenti, Castiglione Messer Raimondo, Castilenti, Montefino, Civitella Casanova, Elice, Farindola, Montebello di Bertona, Penne, per l'anno 2020 è previsto un contributo straordinario di euro 300.000. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 3,3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
62. 01. Zennaro, Berardini, Colletti, Pezzopane.

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  Dopo l'articolo 62 inserire il seguente:

Art. 62-bis.
(Canoni locazioni studenti universitari fuori sede)

  1. Per il periodo di vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 per fronteggiare la diffusione del virus COVID-19 è sospeso il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari di immobili di proprietà privata, derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative, dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi.
  2. Ai proprietari degli immobili oggetto delle disposizioni di cui al comma 1 è riconosciuto l'esonero totale dal pagamento di qualsiasi tipologia di imposta o tributo dovuti per detto immobile relativi al periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 per fronteggiare la diffusione del virus COVID-19.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 150 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
62. 02. Marrocco, Nevi, Aprea, Casciello, D'Attis, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:

Art. 62-bis.

  1. I versamenti relativi all'anno 2020 dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, cui sono tenuti i gestori delle strutture ricettive o dell'immobile destinato alle locazioni brevi, ivi compresi i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, sono sospesi sino alla data del 31 dicembre 2020.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
62. 03. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

Pag. 147

  Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:

Art. 62-bis.
(Sospensione dei termini di scadenza di obbligazioni cambiarie e di ogni altro titolo di credito avente efficacia esecutiva)

  1. Nei riguardi dei soggetti residenti sul territorio nazionale, i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo che va dall'11 marzo 2020 al 30 giugno 2020, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.
62. 04. D'Ettore, Mugnai, Prestigiacomo, Mandelli, Occhiuto, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 62 aggiungere il seguente:

Art. 62-bis.
(Causa di forza maggiore)

  1. Per un periodo corrispondente a quello per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, sussiste la causa di forza maggiore in caso di mancato rispetto di termini o condizioni previste da norme a carattere agevolativo ovvero relative all'accesso a regimi particolari di applicazione di imposte o altri tributi.
62. 05. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Spena, Giacometto, Fiorini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 62 aggiungere il seguente:

Art. 62-bis.
(Istituzione di una zona economica speciale nelle province maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)

  1. Al fine di agevolare la creazione di condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi, economici, finanziari ed amministrativi, che consentano il rilancio occupazionale e lo sviluppo delle imprese che abbiano stabilito o intendano stabilire la sede, anche solo operativa, nei territori delle regioni Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna, maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, viene istituita una zona a fiscalità privilegiata denominata Zona Economica Speciale (ZES), cui si applica la disciplina contenuta nel decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro della salute di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti per materia, nonché i Presidenti delle regioni interessate, sono individuati i territori delle regioni Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna, maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui al comma 1.
  3. Le misure straordinarie di sostegno di cui al comma 1 hanno lo scopo di garantire la tenuta sociale delle comunità, della storia e della identità dei territori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica, nonché rilanciare il tessuto produttivo che costituisce un fattore fondamentale contro lo spopolamento ed evitare la dispersione del patrimonio culturale ed economico di quelle aree.
  4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta Pag. 148giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, su proposta delle regioni interessate, sono stabilite le modalità di funzionamento e governo della ZES tra cui anche la misura di esenzione dalle imposte dirette, indirette e tributi locali e, nel rispetto e in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono definiti i criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area ricadente all'interno della ZES, le condizioni che disciplinano l'accesso per ogni soggetto ai benefici previsti per la ZE5, l'ente deputato al coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo strategici, insieme alle regole per la sua composizione e funzionamento, e la durata della ZES.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
62. 06. Frassini, Belotti, Bianchi, Boniardi, Bordonali, Capitanio, Cecchetti, Centemero, Colla, Comaroli, Andrea Crippa, Dara, Donina, Ferrari, Formentini, Galli, Garavaglia, Giorgetti, Gobbato, Grimoldi, Guidesi, Iezzi, Invernizzi, Locatelli, Eva Lorenzoni, Lucchini, Maggioni, Molteni, Morelli, Parolo, Ribolla, Tarantino, Toccalini, Raffaele Volpi, Zoffili, Benvenuto, Boldi, Caffaratto, Gastaldi, Giaccone, Giglio Vigna, Gusmeroli, Liuni, Maccanti, Molinari, Patelli, Pettazzi, Tiramani, Andreuzza, Badole, Bazzaro, Bisa, Bitonci, Coin, Colmellere, Comencini, Covolo, Fantuz, Fogliani, Lorenzo Fontana, Giacometti, Lazzarini, Manzato, Paternoster, Pretto, Racchella, Stefani, Turri, Valbusa, Vallotto, Zordan, Cavandoli, Cestari, Golinelli, Morrone, Murelli, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Gava.

ART. 62-bis.

  Sostituire l'articolo 62-bis con il seguente:

Art. 62-bis.
(Proroga dei termini degli adempimenti tecnici e amministrativi relativi agli impianti a fune, ascensori e scale mobili in servizio pubblico e agli impianti di sollevamento di persone e/o cose in servizio privato)

  1. Al fine di garantire la continuità del servizio nel tempo, i termini relativi allo svolgimento delle attività di cui al decreto ministeriale n. 203 del 1o dicembre 2015 «Regolamento recante norme regolamentari in materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone», al decreto dirigenziale 17 aprile 2012 «Proroghe dei termini di scadenza previsti dal decreto ministeriale 2 gennaio 1985, n. 23, relativi agli impianti a fune» e del decreto dirigenziale n. 144 del 18 maggio 2016, recante «Impianti aerei e terrestri. Prescrizioni tecniche riguardanti le funi» e del decreto ministeriale 2 gennaio 1985, n. 23, relativo alle scadenze revisionali di ascensori e scale mobili, sono prorogati di dodici mesi, ferma restando la dichiarazione da parte del direttore o del responsabile dell'esercizio della sussistenza delle condizioni di sicurezza per l'esercizio pubblico.
*62-bis. 2. Parolo, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Pag. 149

  Sostituire l'articolo 62-bis con il seguente:

Art. 62-bis.
(Proroga dei termini degli adempimenti tecnici e amministrativi relativi agli impianti a fune, ascensori e scale mobili in servizio pubblico e agli impianti di sollevamento di persone e/o cose in servizio privato)

  1. Al fine di garantire la continuità del servizio nel tempo, i termini relativi allo svolgimento delle attività di cui al decreto ministeriale n. 203 del 1o dicembre 2015 «Regolamento recante norme regolamentari in materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone», al decreto dirigenziale 17 aprile 2012 «Proroghe dei termini di scadenza previsti dal decreto dirigenziale 2 gennaio 1985, n. 23, relativi agli impianti a fune» e del decreto dirigenziale n. 144 del 18 maggio 2016, recante «Impianti aerei e terrestri. Prescrizioni tecniche riguardanti le funi» e del decreto ministeriale 2 gennaio 1985, n. 23, relativo alle scadenze revisionali di ascensori e scale mobili, sono prorogati di dodici mesi, ferma restando la dichiarazione da parte del direttore o del responsabile dell'esercizio della sussistenza delle condizioni di sicurezza per l'esercizio pubblico.
*62-bis. 3. Bergamini.

  Dopo l'articolo 62-bis aggiungere il seguente:

Art. 62-ter.
(Sospensione dei termini di adempimento dei piani del consumatore)

  1. All'articolo 9 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  «6-bis. I termini di adempimento dei piani del consumatore, o degli accordi di composizione della crisi omologati ai sensi della legge 27 gennaio 2012, n. 3, aventi le scadenze dei ratei nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, sono sospesi di sei mesi.
   6-ter. La sospensione di cui al comma 6-bis produce effetto nei confronti dei debitori con contratto di lavoro subordinato che abbiano subito una riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 25 marzo 2020, nonché per i debitori lavoratori autonomi, liberi professionisti o che svolgano attività di impresa che autocertifichino, a causa dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di aver subito una riduzione del fatturato medio giornaliero dal 23 febbraio 2020 alla data dell'istanza di sospensione superiore al 33 per cento rispetto al fatturato medio giornaliero dell'ultimo trimestre 2019.»
62-bis. 04. Berardini, Rizzone, De Girolamo, Zennaro, Serritella.

  Dopo l'articolo 62-bis aggiungere il seguente:

Art. 62-ter.
(Sospensione dei termini di adempimento dei piani del consumatore)

  1. I termini di adempimento dei piani del consumatore, o degli accordi di composizione della crisi omologati ai sensi della legge 27 gennaio 2012, n. 3, aventi le scadenze dei ratei nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, sono sospesi di sei mesi.
  2. La sospensione di cui al comma 1 produce effetto nei confronti dei debitori con contratto di lavoro subordinato che abbiano subito una riduzione o sospensione dell'attività lavorativa così come previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 25 marzo 2020, nonché per i debitori lavoratori autonomi, liberi professionisti o che svolgano attività di impresa che autocertifichino, a causa dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di aver subito una Pag. 150riduzione del fatturato medio giornaliero dal 23 febbraio 2020 alla data dell'istanza di sospensione superiore al 33 per cento rispetto al fatturato medio giornaliero dell'ultimo trimestre 2019.
62-bis. 02. Berardini, Rizzone, De Girolamo, Zennaro, Serritella.

  Dopo l'articolo 62-bis aggiungere il seguente:

Art. 62-ter.
(Mancata esecuzione delle obbligazioni contrattuali assunte causa di forza maggiore)

  1. Al fine di impedire il rischio del contenzioso giuridico, con annesso l'onere probatorio dell'impossibilità di adempiere, nel periodo di emergenza COVID-19, le aziende nei confronti delle quali sono state assunte misure limitative e/o restrittive, a livello nazionale e regionale, della libertà di impresa per motivi di profilassi sanitaria e che alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno stipulato contratti ad esecuzione differita, continuata o periodica, non sono tenute a corrispondere alcun indennizzo da risarcimento del danno, perdita o mancato guadagno, causa di forza maggiore, per impossibilità sopravvenuta della prestazione.
62-bis. 06. Meloni, Lollobrigida, Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 62-bis aggiungere il seguente:

Art. 62-ter.
(Causa di forza maggiore)

  1. Per un periodo corrispondente a quello per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, sussiste la causa di forza maggiore in caso di mancato rispetto di termini o condizioni previste da norme a carattere agevolativo ovvero relative all'accesso a regimi particolari di applicazione di imposte o altri tributi.
62-bis. 01. Angiola.

  Dopo l'articolo 62-bis aggiungere il seguente:

Art. 62-ter.
(Disposizioni in materia di DURC)

  1. Tenuto conto delle difficoltà all'esercizio delle attività imprenditoriali, derivanti dalla diffusione del contagio da coronavirus, fino al 31 dicembre 2020 non si applicano le disposizioni relative alla richiesta e al rilascio del documento unico di regolarità contributiva in tutti i settori in cui lo stesso è richiesto.
62-bis. 03. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 62-bis aggiungere il seguente:

Art. 62-ter.
(Proroga dei termini relativi al cambio delle gomme invernali dei veicoli in relazione all'emergenza COVID-19)

  1. In considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, la circolazione dei veicoli che montano pneumatici invernali è autorizzata fino al 15 giugno 2020.
  2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, autorizza le disposizioni di cui al comma 1.
62-bis. 05. Marco Di Maio.

Pag. 151

  Dopo l'articolo 62-bis aggiungere il seguente:

Articolo 62-ter.
(Sospensione dei versamenti delle ritenute relative alle locazioni brevi)

  1. Per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché per quelli che gestiscono portali telematici, qualora incassino i canoni per i contratti di locazione di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 50 del 2017 o intervengano nel pagamento degli stessi, sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020 i versamenti di cui al comma 5 del predetto articolo 4 del decreto-legge n. 50 del 2017.
  2. I versamenti di cui al comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 gennaio 2021.
62-bis. 07. Polidori, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 62-bis aggiungere il seguente:

Art. 62-ter.
(Esenzione fiscale e contributiva straordinaria in favore del settore turistico-ricettivo)

  1. Le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, le attività di ristorazione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono esentate dai versamenti e dagli adempimenti tributari e contributivi, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dall'agente della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 30 giugno 2020.
  2. I medesimi soggetti di cui al comma 1 sono esentati dal versamento di tributi, imposte, tasse e addizionali di pertinenza degli enti territoriali, nonché delle tariffe applicate per servizi di raccolta e smaltimento rifiuti, riferiti al periodo di chiusura forzata di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1o marzo 2020 e successive modificazioni.
  3. Con apposito decreto, emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, entro il 15 maggio 2020, si provvede alla regolazione finanziaria degli effetti dell'esenzione dal versamento di cui al comma 2, relativamente agli enti territoriali interessati, nel rispetto dei limiti di spesa complessivamente fissati ai sensi del comma 4 del presente articolo.
  4. Per i medesimi soggetti di cui al comma 1, è sospeso fino a dodici mesi il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a.
  5. Alle minori entrate derivanti dai commi da 1 a 3, nei limiti di 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
62-bis. 08. Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Silli, Sorte.

Pag. 152

  Dopo l'articolo 62-bis, aggiungere il seguente:

Art. 62-ter.
(Sospensione applicazione Indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo d'imposta 2020 e abolizione limite all'uso del contante)

  1. Al fine di fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, con riferimento agli indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni, di cui all'articolo 9-bis decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 21 giugno 2017, n. 96, approvati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 marzo 2018 e del 28 dicembre 2018, per il periodo d'imposta 2020, non trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 14 del citato articolo 9-bis.
  2. Con la medesima finalità di cui al comma 1, sono abrogati i commi 1, 3-bis e 14 dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e i commi 1, 2 e 2-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.
62-bis. 09. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.
(Inammissibile limitatamente al comma 2)

  Dopo l'articolo 62-bis, aggiungere il seguente:

Art. 62-ter.
(Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia UE del 14 marzo 2019, causa C-449/17)

  1. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, così come convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è differita al 1o gennaio 2021.
62-bis. 010. Novelli.
(Inammissibile)

ART. 63.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Al personale medico, sanitario e tecnico, compresi i medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, nonché agli operatori socio-sanitari dipendenti del settore sanitario pubblico, direttamente impegnati nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, è riconosciuta una mensilità aggiuntiva per l'anno 2020.

  4-ter. Il beneficio di cui al comma 4-bis, è aggiuntivo alle misure di favore previste dal presente decreto, e non concorre alla formazione del reddito complessivo, nonché ai fini dell'indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
  4-quater. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti criteri e modalità di erogazione della mensilità aggiuntiva di cui al comma 4-bis.
  4-quinquies. All'onere derivante dal comma 4-bis, si provvede mediante riduzione per l'anno 2020, delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
*63. 1. Bagnasco, Bond, Versace, Mandelli, Novelli, Mugnai, Brambilla, Maria Tripodi, Paolo Russo, Calabria, Spena, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Ruffino, Giacometto, Labriola.

Pag. 153

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Al personale medico, sanitario e tecnico, compresi i medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, nonché agli operatori socio-sanitari dipendenti del settore sanitario pubblico, direttamente impegnati nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, è riconosciuta una mensilità aggiuntiva per l'anno 2020.

  4-ter. Il beneficio di cui al comma 4-bis, è aggiuntivo alle misure di favore previste dal presente decreto, e non concorre alla formazione del reddito complessivo, nonché ai fini dell'indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
  4-quater. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti criteri e modalità di erogazione della mensilità aggiuntiva di cui al comma 4-bis.
  4-quinquies. All'onere derivante dal comma 4-bis, si provvede mediante riduzione per l'anno 2020, delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
*63. 2. Bagnasco, Bond, Versace, Mandelli, Novelli, Mugnai, Brambilla.

  Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

Art. 63-bis.
(Pensionamento anticipato del personale sanitario addetto all'emergenza epidemiologica da COVID-19)

  1. È consentito, a domanda, ai medici, agli infermieri e a tutto il personale sanitario addetto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, un anticipo di età, rispetto al requisito anagrafico di accesso alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata, pari a dodici mesi.
  2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 150 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 3.
  3. All'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la parola: «venticinque» è sostituita dalla seguente: «cento».
63. 01. Siracusano, Prestigiacomo, Mandelli, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

Art. 63-bis.
(Disposizioni reddituali per il personale sanitario)

  1. Per il personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, i redditi di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per il periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2021, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30 per cento del loro ammontare.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
63. 03. Belotti, Garavaglia, Bordonali, Guidesi, Locatelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Tomasi, Parolo.

Pag. 154

  Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

Art. 63-bis.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante testo unico delle imposte sui redditi)

  1. Dopo l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è inserito il seguente:

«Art. 15-bis.

(Detrazione delle spese sostenute per servizi ricettivi e ricreativi)
   1. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di porre rimedio ai conseguenti gravi turbamenti dell'economia, limitatamente ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, dall'imposta lorda si detraggono le spese, per un importo non superiore a euro 250 per persona e nel limite di spesa di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, sostenute per l'acquisto di servizi erogati da imprese turistiche, ubicate nel territorio dello Stato, che esercitano attività ricettive, termali e balneari e dai parchi a tema e acquatici. Analoga detrazione spetta in relazione alle spese sostenute nell'interesse di ciascuna delle persone indicate nell'articolo 12.
   2. Ai fini dell'applicazione della detrazione di cui al comma 1, la fattura o il documento commerciale rilasciato dall'impresa turistico ricettiva deve attestare l'identità dei soggetti che hanno usufruito dei servizi, l'importo pagato e la località italiana in cui è stata resa la prestazione.
   3. Il lavoratore dipendente può chiedere che la detrazione di cui al comma 1 venga applicata dal sostituto d'imposta, che vi provvede fino a concorrenza dell'imposta lorda, a decorrere dal mese successivo alla presentazione della richiesta.».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
63. 04. Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo l'articolo 63 aggiungere il seguente:

Art. 63-bis.

  1. Dopo l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserito il seguente:

«Art. 15-bis.
(Detrazione per servizi ricettivi)

  1. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemiologica da COVID- 19 e di porre rimedio ai conseguenti gravi turbamenti dell'economia, limitatamente ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, dall'imposta lorda si detraggono le spese, per un importo non superiore a euro 250 per persona, sostenute per l'acquisto di servizi erogati da imprese turistico ricettive ubicate nel territorio dello Stato. Analoga detrazione spetta in relazione alle spese sostenute nell'interesse di ciascuna delle persone indicate nell'articolo 12.
  2. Ai fini dell'applicazione della detrazione di cui al comma 1, la fattura o il documento commerciale rilasciato dall'impresa turistico ricettiva deve attestare l'identità dei soggetti che hanno usufruito dei servizi, l'importo pagato e la località italiana in cui è stata resa la prestazione.
  3. Il lavoratore dipendente può chiedere che la detrazione di cui al comma 1 venga applicata dal sostituto d'imposta, che vi provvede fino a concorrenza dell'imposta lorda, a decorrere dal mese successivo alla presentazione della richiesta.».
63. 02. Zucconi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Caretta, Ciaburro.

Pag. 155

ART. 64.

  Sostituire l'articolo 64 con il seguente:

Art. 64.
(Sanificazione degli ambienti di lavoro)

  1. Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione è corrisposto un contributo diretto da parte dello Stato per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, pari alle spese a tal fine sostenute e documentate.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede, per una quota pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 126, e per una ulteriore quota pari a 50 milioni di euro nel 2020 a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
64. 1. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione e ai condominii è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

  Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: Credito d'imposta per le spese di sanificazione.
*64. 2. Foti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione e ai condominii è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

  Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: Credito d'imposta per le spese di sanificazione.
*64. 3. Labriola, Mazzetti.

  Al comma 1, dopo le parole: ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione inserire le seguenti: e agli enti del terzo settore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 117 del 2017.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Credito di imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro esercenti attività d'impresa, arte o professione e agli enti del terzo settore.
64. 5. Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Parolo.

Pag. 156

  Al comma 1 sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 100 per cento.
64. 4. Gagliardi, Pedrazzini, Benigni, Silli, Sorte.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
64. 6. Melilli, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.

  1. Allo scopo di incentivare la sicurezza dei luoghi di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, per le spese documentate sostenute dai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione per l'acquisto e l'esecuzione del tampone ai propri dipendenti per la diagnosi del COVID-19 spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del cento per cento, secondo le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
64. 01. Meloni, Lollobrigida, Lucaselli, Trancassini, Rampelli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.

  1. In relazione all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, per le spese documentate sostenute dai singoli cittadini per l'acquisto di dispositivi di protezione e igiene personali spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 100 per cento, secondo le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
64. 02. Maschio, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

ART. 65.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 65.
(Sostegno alle imprese e alle professioni in materia di locazioni)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai locatari è riconosciuta la facoltà di corrispondere il canone di locazione relativo al mese di marzo 2020 nella misura del 40 per cento. Per il restante 60 per cento dell'importo ai locatori è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a tutti i contratti d'affitto di immobili rientranti nelle categorie catastali A/10, C/1, C/2, C/3, D/6 e D/8, nonché agli affitti di azienda o di parte d'azienda.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126, nonché a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
65. 3. Lollobrigida, Caiata, Ferro, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

Pag. 157

  Apportare le seguenti modificazioni:
   sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i soggetti conduttori di immobili rientranti nella categoria catastale C/1, possono avvalersi della facoltà di non provvedere al pagamento del canone di locazione, nella misura del 60 per cento dell'ammontare, relativo al mese di marzo 2020 e sino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, a fronte del riconoscimento di un credito d'imposta di pari importo in favore del locatore.;
   dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2.1. Per il mancato pagamento del canone di locazione di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 5 della legge 27 luglio 1978, n. 392, in materia di inadempimento del conduttore.
65. 4. Nardi, Benamati, Bonomo, Lacarra, Gavino Manca, Zardini, Pezzopane.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa economiche o commerciali è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese corrisposto in relazione ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020, di immobili strumentali siti in Italia e rientranti nella categoria catastale C/1 nei gruppi catastali C/1, D/2, D/3, D/6 e D/8 concessi in locazione o compresi in aziende oggetto di affitto.;
   dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2.1. I conduttori e gli affittuari che beneficiano del credito di imposta di cui al presente articolo ne danno comunicazione al proprietario dell'immobile.

  2.2. I conduttori e gli affittuari che beneficiano del credito di imposta di cui al presente articolo non possono addurre le misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 o i relativi effetti o conseguenze al fine di:
   a) pretendere dai rispettivi locatori e affittanti ulteriori riduzioni del canone;
   b) motivare l'esercizio di diritti di recesso dai relativi contratti di locazione o affitto;
   c) sostenere l'eccessiva onerosità sopravvenuta o l'impossibilità sopravvenuta di tali contratti di locazione o affitto o delle obbligazioni previste negli stessi o il verificarsi di gravi motivi ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 392 del 27 luglio 1978;
   sostituire la rubrica con la seguente: Credito d'imposta per botteghe e negozi e fabbricati strumentali.
65. 5. Cattaneo, Prestigiacomo, Mandelli, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione corrisposto, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nelle categorie catastali A/10, C/1, C/3, C/4, D/2, D/3, D/6 e D/8 utilizzati per lo svolgimento delle attività oggetto dei provvedimenti Pag. 158restrittivi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020. Nel caso di affitto dei predetti immobili mediante affitto di aziende il cui valore complessivo sia prevalentemente costituito dal valore normale dei medesimi immobili, il credito d'imposta di cui al periodo precedente spetta nella misura del 60 per cento dell'ammontare complessivo del canone di affitto di azienda.
65. 6. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa e agli enti non commerciali è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione di immobili relativo al mese di marzo 2020.
65. 12. Mazzetti, Ruffino.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1:
    dopo le parole: attività d'impresa aggiungere le seguenti:, arti o professioni;
    sostituire le parole: del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 con le seguenti: dei canoni di locazione, relativi al periodo dal 1o marzo 2020 al 30 giugno 2020, di immobili, anche a destinazione abitativa, strumentali all'esercizio dell'attività;
   sostituire la rubrica con la seguente: Credito d'imposta per botteghe, negozi e studi professionali.
65. 1. Angiola.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1:
    dopo le parole: soggetti esercenti attività di impresa aggiungere le seguenti: ed esercenti attività professionale;
    sostituire le parole: relativo al mese di marzo 2020 con le seguenti: per un periodo pari a 6 mensilità;
    dopo le parole: categoria catastale C/1 aggiungere le seguenti: e categoria A/10;
   alla rubrica dopo le parole: Credito d'imposta per aggiungere le seguenti: canoni di locazione di e dopo la parola: negozi aggiungere le seguenti: e studi professionali Cat. A/10.
65. 13. Benigni, Pedrazzini, Gagliardi, Silli, Sorte.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1:
    dopo le parole: attività d'impresa aggiungere le seguenti:, ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti;
    aggiungere, in fine, le seguenti parole:, C/3, A/10 e D/2.
65. 14. Moretto, Mor, D'Alessandro.

  Al comma 1, dopo le parole: dell'ammontare del canone di locazione, inserire le seguenti: corrisposto, ivi incluso il canone relativo ai contratti di affitto di aziende, e, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e D/8, purché questi ultimi siano destinati alla vendita al dettaglio, alla prestazione di servizi nonché alla somministrazione di alimenti e bevande.
65. 7. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1:
    sostituire le parole:, relativo al mese di marzo 2020, con le seguenti:, Pag. 159anche sotto forma di affitto di ramo d'azienda, relativo a ciascun mese di sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio disposta con provvedimenti di prevenzione e contenimento, nonché un credito d'imposta nella misura del 30 per cento dell'ammontare del canone di locazione, anche sotto forma di affitto di ramo d'azienda, relativo ai due mesi successivi alta cessazione dell'efficacia dei suddetti provvedimenti;
    sostituire le parole: di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 con le seguenti: in relazione agli immobili adibiti ad attività commerciali di vendita al dettaglio rientranti nelle categorie catastali C/1, C/2 e D/8;
   al comma 2, dopo le parole: decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 aggiungere le seguenti: a decorrere dal mese successivo al pagamento del canone di locazione;
   alla rubrica sostituire le parole: botteghe e negozi con le seguenti: immobili adibiti ad attività commerciali.

  Conseguentemente, all'articolo 126, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Il Fondo destinato all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è ridotto di 570 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sulle risorse rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
65. 15. Porchietto, Fiorini, Perego Di Cremnago.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1, sostituire le parole: rientranti nella categoria catastale C/1 con le seguenti: rientranti nelle categorie catastali A/10 e C/1;
   al comma 2, sostituire le parole: agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 con le seguenti: all'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 nonché alle attività professionali di cui al predetto decreto e ai servizi di cui al medesimo allegato 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio ministri 10 aprile 2020.
65. 11. Polidori, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo.

  Al comma 1, sostituire le parole: rientranti nella categoria catastale C/1 con le seguenti: nei quali si esercitano attività commerciali o professionali individuate mediante l'iscrizione presso la relativa Camera di commercio o albo professionale.

  Conseguentemente:
   alla rubrica sostituire le parole: botteghe e negozi con le seguenti: gli immobili adibiti ad attività commerciali o professionali.
   all'articolo 126, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, come incrementato Pag. 160dall'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è ridotto di 150 milioni di euro per l'anno 2020.
65. 16. Spena.

  Al comma 1, sostituire le parole: rientranti nella categoria catastale C/1 con le seguenti: rientranti nelle categorie catastali C/1 e C/3.
65. 9. Donzelli, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

  Al comma 1, dopo le parole: immobili rientranti nella categoria catastale C/1 aggiungere le seguenti: e nella categoria catastale PS.
65. 8. Battilocchio.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e E/1.

  Conseguentemente è ridotto di 50 milioni di euro il Fondo di cui all'articolo 126, comma 4.
65. 10. Pentangelo, Sarro, Paolo Russo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il beneficio previsto dal comma 1 è altresì esteso ai servizi educativi per la prima infanzia e alle scuole dell'infanzia paritarie.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Credito d'imposta per botteghe, negozi, servizi educativi per la prima infanzia e scuole dell'infanzia paritarie.
65. 17. Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Silli, Sorte.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «ad uso abitativo» sono soppresse.

  1-ter. Al comma 2, dell'articolo 3-quinquies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto per i contratti stipulati a decorrere dal 1o gennaio 2020» sono soppresse.
*65. 18. Foti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «ad uso abitativo» sono soppresse.

  1-ter. Al comma 2, dell'articolo 3-quinquies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto per i contratti stipulati a decorrere dal 1o gennaio 2020» sono soppresse.
*65. 21. Mazzetti, Cortelazzo.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso non abitativo, se non percepiti da persone fisiche o da enti e società di qualsiasi tipo a far data dal 1o marzo 2020, non concorrono a formare il reddito, purché la mancata percezione sia comprovata da costituzione in mora ai sensi dell'articolo 1219 del codice civile tramite lettera raccomandata o altro mezzo equipollente. Ai canoni non riscossi dal locatore nei periodi di imposta di riferimento e percepiti in periodi di imposta successivi si applica, per le persone fisiche anche se esercenti attività di Pag. 161impresa, l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in relazione ai redditi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera n-bis), del decreto medesimo, e la tassazione ordinaria per gli altri soggetti.
65. 20. Giacometto, Mazzetti.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso non abitativo, se non percepiti a far data dal 1o febbraio 2020, non concorrono a formare il reddito, purché la mancata percezione sia comprovata da costituzione in mora ai sensi dell'articolo 1219 del codice civile tramite lettera raccomandata o altro mezzo equipollente.
65. 19. Mazzetti, Cortelazzo.
(Inammissibile)

  Al comma 2, dopo le parole: 11 marzo 2020 aggiungere le seguenti:, salvo che tali attività non dimostrino, mediante autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, di aver subito, quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19, una riduzione del fatturato non inferiore al 60 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

  Conseguentemente, all'articolo 126, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Il Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, come incrementato dall'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è ridotto di 36 milioni di euro per l'anno 2020.
65. 23. Giacometto, Nevi.

  Al comma 2, dopo le parole: 11 marzo 2020 aggiungere le seguenti:, salvo che tali attività non dimostrino, mediante autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, di aver subito, quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19, una riduzione del fatturato non inferiore al 75 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

  Conseguentemente, all'articolo 126, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Il Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, è ridotto di 36 milioni di euro per l'anno 2020.
65. 22. D'Ettore, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Giacometto.

  Dopo il comma 2-quater, aggiungere il seguente:
  2-quinquies. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto altresì alle associazioni sportive dilettantistiche non aventi scopo di lucro, per i canoni di locazione di immobili rientranti nelle categorie catastali C/4 e D/6. Al relativo onere, valutato in 120 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili connesse a interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3.

  Conseguentemente alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché fabbricati e locali per esercizi sportivi senza fine di lucro.
65. 24. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

Pag. 162

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.
(Credito d'imposta per le scuole paritarie)

  1. In relazione all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, alle scuole paritarie private di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, è riconosciuto per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1 e B/5.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.
65. 017. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Ferro, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.
(Credito di imposta per le imprese radiofoniche locali e per le imprese televisive locali)

  1. Alle imprese radiofoniche locali e alle imprese televisive locali è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 50 per cento dell'ammontare dei canoni di locazione per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 relativi agli immobili ove sono ubicate proprie sedi e proprie postazioni di trasmissione.
  2. Alle imprese di cui al comma 1 è inoltre riconosciuto un credito di imposta nella misura del 50 per cento dell'ammontare dei pagamenti per utenze di energia elettrica in scadenza nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020.
  3. Il credito di imposta di cui ai commi 1 e 2 è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
65. 01. Angiola.

  Dopa l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.

  1. Alle scuole paritarie, senza fini di lucro, che abbiano i requisiti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997, è riconosciuto l'esonero totale dal pagamento di qualsiasi tipologia di imposta e tributo locale dovuto relativi al periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 per fronteggiare la diffusione del virus COVID-19.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 150 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, Pag. 163sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
65. 02. Gelmini, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Spena, Occhiuto, Paolo Russo, Mandelli, Prestigiacomo, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Ruffino, Giacometto.

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.
(Ulteriori disposizioni per contenere gli effetti negativi delle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa di natura commerciale, artigianale o produttiva in genere, nonché ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti è riconosciuta la possibilità, per l'anno 2020, di sospendere i versamenti relativi all'ammontare del canone di locazione, relativi ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 relativi agli immobili rientranti nelle seguenti categorie catastali: A10, C e D.
  2. Le disposizioni del cui al comma 1 si applicano qualora i soggetti ivi indicati autocertifichino di aver registrato entro il mese di luglio 2020 un calo del proprio fatturato superiore al 10 per cento del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza da COVID-19.
  3. In virtù di quanto previsto al comma 1 per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 ai titolari di immobili rientranti nelle categorie catastali A10, C e D si applica l'esenzione integrale dell'imposizione locale e, in sede di dichiarazione dei redditi per l'anno 2021, l'esenzione delle imposte sul reddito in ragione del periodo in cui non è percepito il canone mensile dell'affittuario.
  4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le necessarie disposizioni di attuazione del comma 3 del presente articolo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse rinvenienti dall'articolo 126, comma 4, e mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
65. 03. Giacomoni, Spena, Giacometto, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Della Frera, Ruffino, Fiorini.

Pag. 164

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.
(Ulteriori disposizioni per contenere gli effetti negativi delle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19)

  1. Ai soggetti conduttori titolari di un contratto di locazione di beni immobili adibiti ad abitazione principale non di lusso classificata nella categoria catastale A, ad esclusione delle categorie A1, A8 e A9, che autocertifichino di non percepire reddito fisso o altro reddito e che abbiano perduto il lavoro a causa delle disposizioni adottate dall'autorità competente connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è riconosciuta la possibilità, per l'anno 2020, di sospendere i versamenti relativi all'ammontare del canone di locazione, relativi ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020.
  2. In virtù di quanto previsto al comma 1, dal mese di marzo 2020 al mese di giugno 2020, ai soggetti locatari del relativo contratto di locazione si applica l'esenzione integrale dell'imposizione locale e, in sede di dichiarazione dei redditi per l'anno 2021, l'esenzione delle imposte sul reddito in ragione del periodo in cui non risulta percepito il canone mensile del conduttore.
  3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le necessarie disposizioni di attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede entro il limite massimo di 1 miliardo di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
65. 04. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Spena, Ruffino, Giacometto, Fiorini.

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.

  1. Alle società sportive dilettantesche e alle associazioni sportive dilettantistiche che hanno interrotto la propria attività a seguito dell'emergenza causata dall'epidemia da COVID-19 è riconosciuto un credito di imposta pari al 60 per cento delle spese sostenute per la restituzione agli associati delle quote di iscrizione relative ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020, e comunque nel limite massimo di spesa complessiva pari a euro 50 milioni.
  2. All'onere derivante dal comma 1, pari ad euro 50 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor Pag. 165numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
65. 05. Zanella.

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.

  1. Agli operatori del settore sportivo dilettantistico, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, che hanno subito una riduzione del reddito a seguito dei provvedimenti emessi in relazione alle disposizioni emanate per fronteggiare il COVID-19, è prevista la ricontrattazione del canone di locazione con il proprietario degli immobili strumentali allo svolgimento dell'attività sportiva dilettantistica, per il periodo di «emergenza COVID-19»;
  2. Nel caso previsto dal comma 1, il locatore che aderisce alla richiesta di ricontrattazione con una diminuzione superiore al 50 per cento dell'ammontare è esentato dal pagamento dell'imposta sul canone di locazione.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede ai sensi dell'articolo 126.
65. 016. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Ferro, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il credito d'imposta di cui all'articolo 65, è riconosciuto anche al locatore o sublocatore di immobili adibiti ad uso abitativo di studenti universitari, oggetto di contratti di locazione di natura transitoria di cui all'articolo 5 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.
65. 06. Trano.

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.
(Esenzione da IMU e riduzione dei canoni di locazione per i fabbricati strumentali)

  1. Al fine di ridurre gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento dell'emergenza da virus COVID-19 e di sostenere le attività economiche, per l'anno 2020 sono esenti dall'imposta municipale propria (IMU) i fabbricati rientranti nei gruppi catastali C/1, D/2, D/3, D/6 e D/8 qualora il proprietario abbia subito una riduzione dei ricavi per canoni di locazione superiore al 30 per cento rispetto al periodo d'imposta precedente. A tal fine, si considera la variazione percentuale intervenuta nel periodo d'imposta in corso alla data del 23 febbraio 2020 rispetto al precedente. La riduzione è da intendersi sia per disdetta, recesso o risoluzione contrattuale anche parziale e riduzione consensuale del canone che in caso di mancata corresponsione da parte del conduttore dei canoni dovuti. Per i suddetti immobili la rata di acconto dell'IMU del 16 giugno 2020 è sospesa al fine di consentire la verifica dei presupposti dell'esenzione.Pag. 166
  2. Ai conduttori degli immobili indicati nel comma 1 e agli affittuari di aziende che li comprendano spetta una riduzione del canone per la locazione di detti immobili o l'affitto di dette aziende per l'anno 2020 in misura pari all'IMU esentata al locatore ai sensi del comma 1, in relazione agli stessi immobili o alle porzioni di immobili oggetto di locazione o comprese nell'affitto, ai sensi del comma 1. I relativi contratti di locazione o affitto di azienda sono integrati di conseguenza ai sensi dell'articolo 1339 del codice civile. La riduzione del canone si applica in ragione d'anno in proporzione ai canoni dovuti dal locatore e corrisposti al proprietario e viene imputata convenzionalmente ai canoni dovuti per primi in ordine temporale dalla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero se successivo dalla data di efficacia del contratto di locazione. Il proprietario comunica al conduttore e agli affittuari l'importo attribuibile in diminuzione del canone di locazione.
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applica ai fabbricati relativi alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020.
  4. I conduttori e gli affittuari che beneficiano delle riduzioni di canone di cui al presente articolo non possono addurre le misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 o i relativi effetti o conseguenze al fine di:
   a) pretendere dai rispettivi locatori e affittanti ulteriori riduzioni del canone;
   b) motivare l'esercizio di diritti di recesso dai relativi contratti di locazione o affitto;
   c) sostenere l'eccessiva onerosità sopravvenuta o l'impossibilità sopravvenuta di tali contratti di locazione o affitto o delle obbligazioni previste negli stessi o il verificarsi di gravi motivi ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 392 del 27 luglio 1978.

  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.
65. 013. Cattaneo, Prestigiacomo, Mandelli, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.

  1. Al fine di ridurre gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento dell'emergenza da virus COVID-19 e di sostenere le attività economiche, per l'anno 2020 sono esenti dall'imposta municipale propria (IMU) i fabbricati rientranti nei gruppi catastali C/1, C/2, D/1, D/7 e D/8 qualora il proprietario abbia subito una riduzione dei ricavi per canoni di locazione superiore al 30 per cento rispetto al periodo d'imposta precedente. A tal fine, si considera la variazione percentuale intervenuta nel periodo d'imposta in corso alla data del 23 febbraio 2020 rispetto al precedente. La riduzione è da intendersi sia per disdetta, recesso o risoluzione contrattuale anche parziale e riduzione consensuale del canone che in caso di mancata corresponsione da parte del conduttore dei canoni dovuti. Per i suddetti immobili la rata di acconto dell'IMU del 16 giugno 2020 è sospesa al fine di consentire la verifica dei presupposti dell'esenzione.
65. 015. Lucaselli, Trancassini, Rampelli, Caretta, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.
(Sospensione del versamento dell'imposta municipale unica)

  1. In relazione agli immobili adibiti ad attività commerciali di vendita al dettaglio rientranti nelle categorie catastali C/1, C/2 e D/8, nonché agli alberghi rientranti nelle categorie catastali D/1, E e D/2 interessati dalle misure di sospensione delle attività Pag. 167economiche disposta con provvedimenti di prevenzione e contenimento, i soggetti passivi dell'imposta municipale unica possessori dei predetti immobili effettuano il versamento dell'imposta dovuta per l'anno d'imposta 2020 in un'unica rata da liquidarsi il 16 dicembre 2020.

  Conseguentemente, all'articolo 126, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Il Fondo destinato all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è ridotto di 1.490 milioni di euro per l'anno 2020 rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminare dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
65. 07. Porchietto, Fiorini, Perego Di Cremnago.

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.
(Indennità per il pagamento degli affitti di botteghe e negozi per i mesi di aprile e maggio 2020)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, è corrisposta, per l'anno 2020, una indennità parametrata sull'ammontare dei canoni di locazione, relativi ai mesi di aprile e maggio 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1. L'indennità non è corrisposta agli esercenti di alimentari.
  2. L'indennità di cui al presente articolo è riconosciuta nel limite di spesa complessivo di 1.000 milioni di euro per l'anno 2020 ed è erogata, previa domanda, dall'INPS, entro quindici giorni dalla richiesta.
  3. La misura dell'indennità di cui al comma 1 è stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ed è determinata in modo che il minor gettito non sia superiore al limite di spesa di cui al comma 2.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede tramite un contributo straordinario cui sono soggette le società assicuratrici nella misura di 30 euro per ogni contratto di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore in essere al 10 aprile 2020, con l'esclusione dei natanti. Il contributo straordinario è corrisposto dalle società assicuratrici entro il 31 maggio 2020.
65. 08. Novelli.

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.
(Estensione della cedolare secca sugli affitti)

  1. A decorrere dall'anno 2020 il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento di unità immobiliari abitative locate ad uso abitativo può avvalersi del regime di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, come modificato dall'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, anche Pag. 168quando venga esercitata attività di impresa nell'ambito delle predette unità immobiliari.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 126.
65. 010. Baldelli, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.
(Art Bonus)

  1. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo le parole: «di distribuzione» sono inserite le seguenti: «, dei complessi strumentali e di altri soggetti finanziati dal Fondo unico per lo spettacolo».
65. 09. Fassina.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.
(Allargamento Art Bonus)

  1. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo le parole: «di distribuzione» sono inserite le seguenti: «e di tutti i soggetti finanziati dal Fondo unico dello spettacolo».
65. 011. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Cannizzaro, D'Attis.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.
(Stato di crisi per il settore del turismo)

  1. Ai fini del presente articolo l'epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come calamità naturale ed evento eccezionale, ai sensi dell'articolo 107, comma 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  2. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore del turismo a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID-19, alle imprese operanti nel settore alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono riconosciute misure a compensazione dei danni subiti come diretta conseguenza dell'evento eccezionale al fine di consentire la prosecuzione dell'attività. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo da adottare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è istituito un Fondo con una dotazione di 1.000 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti gli importi da destinare alle finalità di cui al presente articolo.
  4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 1.000 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
65. 012. Zucconi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Caretta, Ciaburro.

Pag. 169

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.

  1. Dopo l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserito il seguente:
  «Art. 15-bis. – (Detrazione per servizi turistico-ricettivi e ristorazione)1. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di porre rimedio ai conseguenti gravi turbamenti dell'economia, limitatamente ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, dall'imposta lorda si detraggono le spese, per un importo non superiore a euro 500 per persona, sostenute per l'acquisto di servizi erogati da imprese turistico-ricettive e attività di ristorazione ubicate nel territorio dello Stato. Analoga detrazione spetta in relazione alle spese sostenute nell'interesse di ciascuna delle persone indicate nell'articolo 12.
   2. Ai fini dell'applicazione della detrazione di cui al comma 1, la fattura o il documento commerciale rilasciato dall'impresa turistico-ricettiva deve attestare l'identità dei soggetti che hanno usufruito dei servizi, l'importo pagato e la località italiana in cui è stata resa la prestazione.
   3. Il lavoratore dipendente può chiedere che la detrazione di cui al comma 1 venga applicata dal sostituto d'imposta, che vi provvede fino a concorrenza dell'imposta lorda, a decorrere dal mese successivo alla presentazione della richiesta».
65. 018. Silli, Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Sorte.

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.
(Credito d'imposta per riduzione di fatturato delle imprese turistico-ricettive)

  1. Alle imprese turistico-ricettive che subiscano, in ciascun mese del 2020, una riduzione dell'ammontare delle operazioni attive superiore al 30 per cento dell'ammontare delle operazioni attive effettuate nel corrispondente mese del 2019 è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50 per cento della riduzione subita. La misura del credito d'imposta è aumentata al 70 per cento se la riduzione di attività è superiore al 50 per cento.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.
65. 019. Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.
(Misure a sostegno dell'economia finalizzate al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti)

  1. Al comma 219 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «nell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2020 e 2021».
  2. A comma 224 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «dall'anno 2022 all'anno 2030» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2023 all'anno 2031».
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 126, comma 4.
65. 014. Rosso, Paolo Russo, D'Ettore, Prestigiacomo, Mandelli, Occhiuto, Cannizzaro, Pella, D'Attis.

Pag. 170

ART. 66.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  «1-bis. In deroga alle disposizioni e ai vincoli eventualmente previsti dai rispettivi ordinamenti, regolamenti e statuti, gli enti e gli organismi pubblici diversi dalle società di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono autorizzati ad effettuare le erogazioni liberali di cui al comma 1»;
   al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dell'Imposta sul valore aggiunto, le erogazioni in natura di cui al presente articolo costituiscono cessioni di cui all'articolo 10, primo comma, n. 13), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».
66. 1. Angiola.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 2, dopo le parole: «reddito d'impresa» inserire le seguenti: «e di reddito di lavoro autonomo»;
   dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  «3-bis. Le erogazioni in natura di beni non sono considerate cessioni di beni ai fini IVA e a tali cessioni non si applicano le presunzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. Se l'erogazione liberale è costituita da servizi la stessa non si intende eseguita per finalità estranee all'attività di impresa o di lavoro autonomo».
66. 2. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
(Inammissibile limitatamente al capoverso comma 3-bis)

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, gli acquisti dei beni ceduti a titolo di erogazione liberale in natura ai sensi dei commi 1 e 2 si considerano effettuati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione ai fini della disposizione di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
66. 3. Fiorini, Porchietto, Perego Di Cremnago.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 66, inserire il seguente:

Art. 66-bis.
(Detrazione per le spese connesse a periodi di vacanza trascorsi in Italia)

  1. Limitatamente al periodo d'imposta 2020 e 2021, per le spese documentate sostenute per il pagamento di spese relative a periodi di vacanza trascorsi in Italia, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
  2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dal 1o gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2022, un Fondo per la detrazione delle spese connesse a periodi di vacanza trascorsi in Italia. Il Fondo ha una dotazione annuale pari a 1.000 milioni di euro.
  3. Il decreto di cui al comma 1, è adottato, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, determinando la misura della detrazione in modo che il minor gettito non sia superiore alla dotazione del Fondo di cui al comma 2.
  4. Il decreto di cui al comma 1 deve prevedere che:
   a) per accedere alle detrazioni ogni spesa sia documentata;Pag. 171
   b) siano detraibili le spese alberghiere relative ad almeno tre pernottamenti consecutivi, anche in strutture diverse;
   c) siano detraibili le spese di viaggio e di ristorazione compiute nei giorni per cui sono documentate le spese alberghiere, per il giorno precedente e per il giorno successivo.

  5. Dalla detrazione sono esclusi i contribuenti con reddito lordo pari o superiore ad euro 80.000.
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
66. 01. Sandra Savino.

ART. 67.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1 sostituire le parole: , di riscossione e di contenzioso con le seguenti: e di riscossione;
   dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Sono sospesi dall'8 marzo al 30 giugno 2020 i termini di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e, per l'effetto, il termine per lo svolgimento del contraddittorio nell'ambito del procedimento di accertamento con adesione di cui al medesimo decreto legislativo;
   sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione che scadono entro la chiusura del periodo d'imposta in corso alla data dell'8 marzo 2020 sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per un periodo corrispondente alla durata della sospensione di cui al comma 1.
67. 1. Angiola.

  Al comma 1, sostituire le parole: , di riscossione e di contenzioso con le seguenti: e di riscossione.
67. 2. Anna Lisa Baroni, Fitzgerald Nissoli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Allo scopo di incentivare ogni forma di espletamento di attività lavorativa a distanza o in remoto, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, è parimenti riconosciuto, per il periodo di imposta 2020, il credito di imposta a favore dei soggetti indicati al comma 1 del presente articolo, entro i limiti e nel rispetto delle misure riportati nel medesimo comma 1, con riferimento a tutte quelle spese sostenute per l'acquisto di beni, hardware e software, strumentali a modalità lavorative a distanza o in remoto.
67. 3. Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

  Al comma 3, sopprimere le parole: nonché nelle risposte alle istanze formulate ai sensi dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

  Conseguentemente all'articolo 103, dopo il comma 3 inserire seguente:
  3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per i procedimenti amministrativi ai sensi dell'articolo 22 Pag. 172della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
67. 9. Magi.

  Sopprimere il comma 4.
*67. 4. Giacomoni, Gelmini, Bergamini, Ruggieri, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Spena, Giacometto, Fiorini.

  Sopprimere il comma 4.
*67. 5. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione riguardanti debitori per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno in corso, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 marzo dell'anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
67. 7. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impostori che scadono nell'anno 2020 sono prorogati di un anno.
67. 8. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione che scadono entro la chiusura del periodo d'imposta in corso alla data dell'8 marzo 2020 sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per un periodo corrispondente alla durata della sospensione di cui al comma 1.
67. 6. Giacomoni, Gelmini, Bergamini, Ruggieri, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Spena, Giacometto, Fiorini.

ART. 68.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122, notificati alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche se non ancora divenuti titolo esecutivo a norma dei citati articoli 29 e 30 e anche se non ancora affidati in carico agli agenti della riscossione, nonché dalle comunicazioni inviate per la liquidazione automatica a norma dall'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e dalle comunicazioni derivanti dal controllo formale di cui all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Sono altresì sospesi i termini, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, dei versamenti di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e agli articoli Pag. 17317-bis, comma 6, e 48-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in un'unica soluzione entro il 30 giugno o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal 30 giugno 2020. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
68. 2. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

  Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 30 giugno 2020, derivanti da cartelle di pagamento o ingiunzioni emesse dagli agenti della riscossione, dalle società iscritte nell'albo dei gestori dell'accertamento e della riscossione dei tributi locali di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dai soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del medesimo decreto legislativo e all'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, 21 dalla legge 31 luglio 2010, n. 122 e dall'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, anche se le somme risultanti da tali avvisi non sono ancora state affidate all'agente della riscossione.
68. 1. Angiola.

  Al comma 1 dopo le parole: periodo di sospensione aggiungere le seguenti: ferma restando la facoltà di presentare nello stesso termine, se non già effettuato, domanda di rateazione relativamente agli atti notificati la cui scadenza di pagamento ricadeva nel predetto periodo di sospensione.
68. 3. Fitzgerald Nissoli.

  Al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: di cui all'articolo 12 inserire le seguenti: commi 1 e 3,.
68. 4. Garavaglia, Bitonci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Tomasi, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali e dai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché agli atti cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
68. 5. Schullian, Gebhard, Plangger.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. I contratti in corso alla data dell'8 marzo 2020 tra gli enti affidatari ed i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono rinegoziati anche in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
68. 6. Fragomeli, Topo, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

Art. 68-bis.
(Depenalizzazione delle sanzioni applicabili in caso di ritardato versamento dell'imposta di soggiorno)

  1. Il gestore della struttura ricettiva o dell'immobile destinato alle locazioni brevi Pag. 174è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, anche per gli importi dovuti in riferimento alle prestazioni rese prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino al triplo dell'importo dovuto. Per i versamenti relativi all'anno 2020, la sanzione si applica solo in caso di ritardo superiore a nove mesi.
68. 01. Della Frera, Paolo Russo, D'Ettore, Prestigiacomo, Mandelli, Occhiuto, Cannizzaro, Pella, D'Attis.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 68, inserire il seguente:

Art. 68-bis.
(Differimento dei termini di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto alle prestazioni didattiche per il conseguimento delle patenti di guida di categoria B e C1)

  1. All'articolo 32, comma 1 del decreto-legge n. 124 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 157 del 2019, prima delle parole: «le prestazioni di cui al periodo precedente non comprendono» sono inserite le seguenti: «a far data dal 1o gennaio 2021.».
  2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 aprile 2020, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 40 milioni di euro per l'anno 2020, Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 maggio 2020, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari all'importo di 40 milioni di euro per il 2020, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
68. 02. Pentangelo, Sarro, Paolo Russo.
(Inammissibile)

ART. 69.

  Dopo l'articolo 69, aggiungere il seguente:

Art. 69-bis.
(Modifiche all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2019, n. 160)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 651, la parola: «2020» e sostituita dalla seguente: «2021»;
   b) al comma 675, la parola: «2020» e sostituita dalla seguente: «2021».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020 e a 850 milioni di euro nel 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura Pag. 175nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero di nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
69. 01. Prestigiacomo, Gelmini, Porchietto, Mandelli, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Fiorini, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Spena, Giacometto.

ART. 70.

  Dopo l'articolo 70 aggiungere il seguente:

Art. 70-bis.
(Ulteriori misure fiscali urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19)

  1. In ragione dell'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, la disciplina di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e quella di cui all'articolo 2, commi 36-decies e 36-undecies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, non si applicano per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto e per quello precedente.
  2. Per le ragioni di cui al comma 1, la disciplina dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, e dell'articolo 62-bis e seguenti del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, non si applica per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per quello precedente.
  3. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al comma 694, le parole: «le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all'11 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge è aumentata all'11 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge sono pari al 7 per cento».
  4. Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 31 ottobre 2020, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, possono applicare le disposizioni del comma presente e di quelli successivi a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 31 dicembre 2019, ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione al presente decreto, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1o gennaio 2020. Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 31 ottobre 2020 si trasformano in società semplici.
  5. Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto Pag. 176della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 7 per cento. Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura dell'8 per cento.
  6. Per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo del comma 4 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di cessione, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'articolo 9 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, o in alternativa, ai sensi del primo periodo, è computato in misura non inferiore ad uno dei due valori.
  7. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, secondo periodo, e da 5 a 8 dell'articolo 47 del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. Tuttavia, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute.
  8. Per le assegnazioni e le cessioni ai soci di cui ai commi da 4 a 7, le aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.
  9. Le società che si avvalgono delle disposizioni di cui ai commi da 4 a 7 devono versare il 60 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 31 dicembre 2020 e la restante parte entro il 30 giugno 2021, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
70. 01. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.
(Inammissibile limitatamente ai commi da 3 a 9)

ART. 71.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 71.
(Premio per la rinuncia alle sospensioni)

  1. Per i contribuenti che non si avvalgono di una o più tra le sospensioni di versamenti previste dal presente titolo e dall'articolo 37 sarà applicato uno sconto pari al 15 per cento dell'importo da pagare quale premio per la rinuncia alle sospensioni.
  2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 126.
71. 1. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.
(Nuove disposizioni in materia di cedolare secca sugli affitti commerciali)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 59 è sostituito dal seguente:
  «59. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell'anno 2020, aventi ad Pag. 177oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, applicata nell'anno 2020 e si applica in ragione di un'aliquota del 10 per cento. Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell'anno 2020, qualora alla data del 15 ottobre 2019 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede entro il limite massimo di spesa di 3.000 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
71. 01. Gelmini, Giacomoni, Carfagna, Rosso, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Spena, Giacometto, Fiorini.

  Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.
(Sospensione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive integrazioni e modifiche)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sino al 31 dicembre 2020 è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive integrazioni e modifiche.
71. 02. Giacomoni, Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Spena, Giacometto.

  Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.
(Misure fiscali a sostegno del mantenimento del valore dei marchi d'impresa)

  1. L'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, si interpreta nel senso che le imprese che al 31 dicembre 2016 abbiano presentato istanza per la procedura di ruling di cui all'articolo 1, comma 39, legge 23 dicembre 2014, n. 190, in quanto in possesso di tutti i requisiti sostanziali come accertati dall'Amministrazione finanziaria, possono beneficiare del regime opzionale di tassazione per i redditi derivanti dall'utilizzo dei marchi d'impresa fino alla data del 31 giugno 2020.
  2. La medesima disposizione trova applicazione anche al caso di utilizzo indiretto Pag. 178con determinazione del reddito agevolabile senza previa presentazione dell'istanza di ruling di cui all'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

  Conseguentemente, all'articolo 126 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Il Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, come incrementato dall'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è ridotto di 37,6 milioni di euro per l'anno 2020.
71. 03. Fiorini, Perego Di Cremnago, Porchietto.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.
(Agevolazione acquisto prima casa)

  1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, nota 4-bis), della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, per i casi in cui il termine annuale di alienazione dell'immobile ivi indicato risulti ancora pendente alla data del 17 marzo 2020, detto termine si intende prorogato al 17 marzo 2021.
71. 04. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

ART. 71-bis.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso d-bis) con il seguente:
   d-bis) dei prodotti tessili e di abbigliamento, dei mobili e dei complementi di arredo, dei giocattoli, dei materiali per l'edilizia inclusi i materiali per la pavimentazione, degli elettrodomestici ad uso civile ed industriale, nonché dei televisori, personal computer, tablet, e-reader e altri dispositivi per la lettura in formato elettronico, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi similari;.
71-bis. 1. Gadda.

  Dopo l'articolo 71-bis aggiungere il seguente:

Art. 71-ter.
   I costi per gli acquisti di beni e servizi ivi inclusi gli appalti finalizzati alla realizzazione di reparti COVID-19 sia all'interno di strutture ospedaliere esistenti sia all'esterno anche se temporanei o amovibili sono equiparati ai costi sostenuti per la realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria. Tale equiparazione opera anche in relazione ai beni e attrezzature necessari per ti loro allestimento e funzionamento.
71-bis. 01. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

  Dopo l'articolo 71-bis, inserire il seguente:

Art. 71-bis.
(Applicazione del regime forfettario alle professioni regolamentate)

  1. Per gli anni d'imposta 2020, 2021 e 2022 i contribuenti esercenti professioni regolamentate e soggette a controllo ministeriale a partire dal 1o aprile 2020 e sino al 31 dicembre 2022, possono applicare il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, se nell'anno 2019 Pag. 179abbiano conseguito ricavi ovvero abbiano percepito compensi non superiori a euro 100.000.
  2. La facoltà di cui al comma 1 è estesa alle associazioni professionali con due o più professionisti esercenti professioni regolamentate e soggetti a controllo ministeriale purché nell'anno 2019 l'associazione abbia conseguito ricavi ovvero abbia percepito compensi, non superiori a euro 200.000.
  3. Il reddito imponibile cui applicare il regime speciale di cui al presente articolo è pari alla quota di partecipazione del singolo associato. Non si applica l'articolo 50, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 91, limitatamente alle spese per lavoratori dipendenti c per collaboratori.
71-bis. 02. Pittalis, Siracusano, Cassinelli.

  Dopo l'articolo 71-bis aggiungere il seguente:

Art. 71-ter.
(Misure a sostegno della libertà di scelta educativa delle famiglie)

  1. Per l'anno 2020 in relazione all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, al fine di assicurare la qualità e la continuità del servizio scolastico ed educativo offerto dalle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, è prevista la detraibilità integrale del costo delle rette versate per alunno o per studente alle scuole pubbliche paritarie dalle famiglie nei mesi di sospensione della didattica tenendo conto del «costo medio per studente» come definito dal Ministero dell'economia e delle finanze.
  2. Ai fini della erogazione della misura di cui al comma 1 rileva la natura non commerciale dell'attività educativa o didattica svolta.
  3. Fatto salvo quanto disposto dalla legge 10 marzo 2000, n. 62, in materia di parità scolastica l'attività didattica si ritiene svolta con modalità non commerciale se è svolta a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con lo stesso.
  4. Per la verifica del rispetto di quanto disposto al comma 3 costituisce parametro di riferimento il rapporto tra il corrispettivo medio percepito dall'ente (CM) e il costo medio per studente (CMS) individuato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e pubblicato sul sito del Ministero dell'istruzione. L'attività didattica si ritiene svolta con modalità non commerciali se il corrispettivo medio (CM) risulta non superiore al costo medio per studente (CM).
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 1.500 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, tal fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
71-bis. 03. Gelmini, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Spena, Occhiuto, Paolo Russo, Mandelli, Prestigiacomo, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Ruffino, Giacometto.

Pag. 180

  Dopo l'articolo 71-bis aggiungere il seguente:

Art. 71-ter.
(Pagamento dei crediti dei professionisti nei confronti delle pubbliche amministrazioni)

  1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le pubbliche amministrazioni provvedono al pagamento dei crediti certi, liquidi ed esigibili, maturati dai liberi professionisti in relazione a prestazioni rese nei confronti delle stesse. Decorso infruttuosamente il termine di cui al primo periodo, i crediti potranno essere ceduti pro-soluto ad un istituto di credito, con notifica all'amministrazione interessata che nel termine di trenta giorni dovrà far pervenire l'opposizione all'esecuzione per eventuali ipotesi di inesigibilità. Decorso tale ulteriore termine l'istituto di credito provvederà ad accreditare le somme al cedente e l'amministrazione ceduta pagherà gli interessi di mora sulla base del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito dalla legge 2 luglio 2015 n. 91.
71-bis. 04. Siracusano, Pittalis.

  Dopo l'articolo 71-bis aggiungere il seguente:

Art. 71-ter.
(Detrazione per servizi ricettivi e bonus per vacanze in Italia)

  1. Al fine di fronteggiare ai danni arrecati al settore del turismo dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 sono adottate le seguenti misure:
   a) limitatamente ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche determinata ai sensi dell'articolo 11, del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dall'imposta lorda si detraggono le spese, per un importo non superiore a euro 250 per persona, sostenute per l'acquisto di servizi erogati da imprese turistico-ricettive come definite ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, ubicate nel territorio dello Stato. Analoga detrazione spetta in relazione alle spese sostenute nell'interesse di ciascuna delle persone indicate nell'articolo 12 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. Ai fini dell'applicazione della detrazione, la fattura o il documento commerciale rilasciato dall'impresa turistico ricettiva deve attestare l'identità dei soggetti che hanno usufruito dei servizi, l'importo pagato e la località italiana in cui è stata resa la prestazione. Il lavoratore dipendente può chiedere che la detrazione venga applicata dal sostituto d'imposta, che vi provvede fino a concorrenza dell'imposta lorda, a decorrere dal mese successivo alla presentazione della richiesta;
   b) per gli anni 2020 e 2021 è riconosciuto alle persone fisiche non residenti in Italia, un bonus di 250 euro da utilizzare presso le imprese turistico-ricettive come definite ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, ubicate nel territorio dello Stato. Il bonus è riconosciuto a ciascuna persona in ingresso sul territorio dello Stato con visto turistico ed è rimborsato alle imprese sulla base di criteri e modalità definite con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Il beneficio è riconosciuto nel limite di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

  2. All'onere di cui al presente articolo, valutato in 500 milioni di euro per ciascuno Pag. 181degli anni 2020 e 2021. Si provvede mediante utilizzo delle risorse collocate, per i medesimi anni nel Fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 4, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 dei decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
71-bis. 05. Carfagna, Bagnasco, Fiorini, Porchietto, Giacometto, Spena, Occhiuto, Paolo Russo, Mandelli, Prestigiacomo, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis.

ART. 72.

  Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: 150 milioni con le seguenti: 250 milioni, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) apertura di showroom permanenti nelle maggiori città del mondo, con assegnazione prioritaria dei fondi alle imprese del settore moda e, successivamente, a tutte le imprese manifatturiere; l'apertura di showroom permanenti verrà valutata con priorità nel riparto dei fondi rispetto al finanziamento di partecipazioni alle manifestazione fieristiche all'estero.
72. 3. Silli, Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Sorte.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1:
    alla lettera a) dopo le parole: per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane inserire le seguenti: e delle Camere di commercio italiane all'estero (CCIE);
    alla lettera b) dopo le parole: per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane inserire le seguenti:, nonché mediante le camere di commercio italiane all'estero (CCIE);
   al comma 4-ter aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i cittadini residenti nella circoscrizione consolare i sussidi sono erogati non necessariamente per le spese di rimpatrio ma per sopperire in loco a gravi difficoltà di natura economica, sociale o sanitaria collegata alla crisi del COVID-19.
72. 5. Ungaro, Carè.

  Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
   alla lettera a), dopo le parole: l'internazionalizzazione delle imprese italiane aggiungere le seguenti: e delle Camere di commercio italiane all'estero (CCIE);
   alla lettera b), dopo le parole: l'internazionalizzazione delle imprese italiane aggiungere le seguenti: nonché mediante le Camere di commercio italiane all'estero (CCIE).
72. 1. La Marca, Schirò, Pezzopane.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) compensazione finanziaria pari a quanto eventualmente corrisposto da Pag. 182imprese nazionali in conseguenza dell'applicazione di eventuali penali connesse a ritardati o omessi adempimenti, nei confronti di committenti esteri, determinati dal rispetto delle misure di contenimento degli effetti, dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
*72. 4. Siracusano, Prestigiacomo, Mandelli, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) compensazione finanziaria pari a quanto eventualmente corrisposto da imprese nazionali in conseguenza dell'applicazione di eventuali penali connesse a ritardati o omessi adempimenti, nei confronti di committenti esteri, determinati dal rispetto delle misure di contenimento degli effetti, dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
*72. 6. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

  Al comma 4-bis, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) la spesa di euro 1 milione, per agevolare il rimpatrio urgente dei cittadini italiani all'estero e dei loro congiunti, impossibilitati a tornare nel territorio dello Stato dall'improvvisa interruzione delle comunicazioni aeree, marittime e terrestri determinata dalle misure adottate per fronteggiare l'epidemia da COVID-19. Lo stanziamento è destinato prioritariamente al potenziamento dei servizi di assistenza espletati dall'Unità di Crisi del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ovvero al rafforzamento della sala operativa istituita presso la Farnesina, per incrementarne il personale e le dotazioni, nonché alla copertura delle spese necessarie al pagamento dei voli da effettuare per rimpatriare i cittadini italiani che si trovassero in condizioni comprovate di particolare necessità.
72. 7. Zoffili, Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Tomasi, Billi, Comencini, Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Formentini, Giorgetti, Grimoldi, Picchi, Ribolla.

  Dopo il comma 4-ter sono aggiunti i seguenti:
  4-ter.1. Nei limiti dell'importo complessivo di cui al comma 4-bis, lettera a), è autorizzata la spesa per l'istituzione del Portale unico per gli italiani all'estero, di seguito denominato «Portale». Il Portale è destinato agli italiani residenti all'estero, a quelli rimpatriati e a coloro che intendono trasferire la loro residenza all'estero e contiene tutte le informazioni a loro utili, compresa la disciplina in materia di agevolazioni, e di partecipazione alle lezioni nonché aggiornamenti sulla normativa di riferimento e tutte le informazioni utili connesse dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

  4-ter.2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, disciplina i servizi offerti dal Portale di cui al comma 4-ter.1 il suo funzionamento e le modalità di accesso ad esso, in modo da favorire la fruizione delle informazioni in esso pubblicate da parte dei soggetti indicati al medesimo comma 4-ter.1.

  Conseguentemente, al comma 4-quater, sostituire le parole: commi 4-bis e 4-ter con le seguenti: commi 4-bis, 4-ter e 4-ter.1.
72. 8. Siragusa, Donno.

Pag. 183

ART. 72-bis.

  Dopo l'articolo 72-bis aggiungere il seguente:

Art. 72-bis.1.
(Estensione dell'applicazione del patent box ai marchi funzionalmente equivalenti che fanno parte del Made in Italy, ai brevetti e alle opere di ingegno)

  1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il primo periodo del comma 39, è sostituito dal seguente: «I redditi dei soggetti indicati al comma 37 derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, di software protetto da copyright, da brevetti industriali, da marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, non concorrono a formare il reddito complessivo in quanto esclusi per il 50 per cento del relativo ammontate»;
   b) il comma 44, è sostituito dal seguente:
  «44. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni attuative dei commi da 37 a 43, anche al fine di individuare le tipologie di marchi escluse dall'ambito di applicazione del comma 39 e di definire gli elementi del rapporto di cui al comma 42».

  2. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 56 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è soppressa. Il comma 42-ter dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, riacquista efficacia nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 50 del 2017.
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 entrano in vigore a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020.1 soggetti che usufruiscono del regime agevolato vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono chiederne la revisione, mantenendo, sino a quando questa venga concessa, il regime precedente. In caso di revisione del regime agevolato, l'estensione dell'agevolazione si applica sino alla scadenza del regime precedente.
  4. Al fine di favorire l'applicazione del regime agevolativo previsto dai commi da 37 a 45 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al settore delle ricerca, nonché alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, relative all'ampliamento del regime all'utilizzo di opere dell'ingegno e di marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, con individuazione delle tipologie di marchi escluse dall'ambito di applicazione del comma 39, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla modifica del decreto di natura non regolamentare previsti al comma 44 dell'articolo 1 della citata legge n. 190 n. 2014, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  5. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 60 milioni di euro per l'anno 2021 e 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 26, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 4, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
72-bis. 01. Fiorini, Porchietto.
(Inammissibile)

Pag. 184

ART. 72-quater.

  Dopo l'articolo 72-quater, aggiungere il seguente:

Art. 72-quinquies.

(Disposizioni in materia di sicurezza nazionale volte a rafforzare la tutela degli interessi strategici economici ed estensione del golden power al settore del credito, assicurativo e finanziario)
   1. Alla legge 3 agosto 2007, n. 124 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole «, ove istituita,» ovunque ricorrano sono soppresse;
   b) all'articolo 3, comma 1, le parole «ove lo ritenga opportuno, può delegare» sono sostituite dalla seguente: «delega» e dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: «1-ter. L'Autorità delegata partecipa alle riunioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica quando vengano trattate questioni che incidono, anche in maniera indiretta, sulla sicurezza nel campo economico produttivo»;
   c) all'articolo 5, comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dell'università e della ricerca e dal Ministro o Sottosegretario con delega al Cipe quando vengano trattate questioni inerenti la sicurezza nel campo economico produttivo»;
   d) dopo l'articolo 8 aggiungere i seguenti:

Art. 8-bis.

(Tavolo interistituzionale di coordinamento con il sistema economico produttivo)
   1. A fine di creare una rete integrata che garantisca il massimo scambio di informazioni con funzioni di consulenza, proposta e confronto stabile nel perseguimento dell'interesse nazionale e volto a promuovere e tutelare le imprese nazionali, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un tavolo interistituzionale di coordinamento con il sistema economico produttivo, di seguito denominato «tavolo».
   2. Il tavolo, le cui modalità di composizione, organizzazione e funzionamento sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è composto da rappresentanti dei membri che partecipano alla composizione del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica di cui all'articolo 5 integrati dai presidenti della Commissione nazionale per le società e la borsa, dell'Autorità di regolazione dei trasporti, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dell'Autorità di regolazione per Energia, reti e ambiente elettrica, dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, del Comandante Generale della Guardia di Finanza, del Presidente e del vice Presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica nonché dai rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie economiche e produttive e delle Camere di commercio e, ove necessario, dai rappresentanti delle principali aziende definite nel perimetro di sicurezza nazionale di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56.
   3. Ai componenti del tavolo non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza e altri emolumenti comunque denominati, né rimborsi delle spese.

Art. 8-ter.

(Tavolo strategico per la promozione della cultura dell'interesse nazionale e della sicurezza nazionale)
   1. A fine della promozione della cultura dell'interesse nazionale e della sicurezza nazionale, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Pag. 185tavolo interistituzionale di coordinamento integrato, di seguito denominato «tavolo».
   2. Il tavolo, le cui modalità di composizione, organizzazione e funzionamento sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è composto da rappresentanti dei membri che partecipano alla composizione del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica di cui all'articolo 5 integrati dal Presidente e dal vicepresidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, dai rappresentanti delle Università e degli enti di ricerca, della Conferenza dei Rettori delle Università italiane, del Consiglio nazionale delle ricerche, della Scuola Nazionale dell'Amministrazione e, ove necessario, dai rappresentanti di associazioni o enti di ricerca di carattere nazionale competenti per le materie trattate.
   3. Ai componenti del tavolo non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza e altri emolumenti comunque denominati, né rimborsi delle spese.
   2. All'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, apportare le seguenti modifiche:
   a) alla rubrica aggiungere le seguenti parole: «nonché del credito, assicurativo e finanziario»;
   b) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «dei trasporti e delle comunicazioni» aggiungere le seguenti: «e del credito assicurativo e finanziario»;
   c) dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:
  «9-bis. È soggetta ad autorizzazione preventiva e al parere favorevole delle medesime imprese, l'acquisizione a qualsiasi titolo di partecipazioni in imprese che operano nel settore del credito, assicurativo e finanziario e che comportano il controllo o la possibilità di esercitare un'influenza notevole o che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già possedute. Sono altresì soggette ad autorizzazione preventiva le variazioni delle partecipazioni quando la quota dei diritti di voto o del capitale raggiunge o supera il 15 per cento, il 20 per cento, il 30 per cento o 50 per cento anche tenuto conto delle azioni o quote già possedute.
   9-ter. Nel caso di banche, la proposta della Banca d'Italia alla BCE ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, deve essere preliminarmente autorizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero dello sviluppo economico con provvedimento congiunto; nel caso di assicurazioni l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero dello sviluppo economico con provvedimento congiunto sentito il parere dell'IVASS; in tutti gli altri casi è rilasciata con provvedimento congiunto del Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero dello sviluppo economico.
   9-quater. Non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulle società di cui al comma 10 inerenti le partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dai precedenti commi non sono state ottenute ovvero sono state sospese o revocate. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione o il diverso atto, adottato con il voto o il contributo determinanti delle partecipazioni previste dai precedenti commi sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. L'impugnazione può essere proposta dagli altri azionisti, dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalla Banca d'Italia entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dall'iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto non sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea. Non possono essere esercitati i diritti derivanti dai contratti o da strumenti Pag. 186derivati per le partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dal presente articolo non sono state ottenute ovvero sono state sospese o revocate.
   9-quinquies. Le partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dai commi 10 e 11 del presente articolo non sono state ottenute o sono state revocate devono essere alienate entro il termine di centottanta giorni dall'acquisizione».

  3. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e seguenti, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, si applicano anche nei confronti dei soggetti interni all'Unione europea per un periodo non superiore a dodici mesi.
  4. L'articolo 38 della legge 3 agosto 2007, n. 124, è sostituito dal seguente:

Art. 38.

(Relazione al Parlamento e legge annuale per la sicurezza nazionale)
   1. Entro il mese di gennaio di ogni anno il Governo trasmette al Parlamento una relazione scritta, riferita all'anno precedente, sulla politica dell'informazione per la sicurezza e sui risultati ottenuti.
   2. Alla relazione di cui al comma 1 è allegato il documento di sicurezza nazionale, concernente le attività relative alla protezione delle infrastrutture critiche materiali e immateriali nonché alla protezione cibernetica e alla sicurezza informatica.
   3. Le Camere tempestivamente si pronunciano con appositi atti di indirizzo, secondo le norme dei rispettivi Regolamenti.
   4. Entro il mese di aprile di ogni anno il Governo presenta al Parlamento il disegno di legge annuale per la sicurezza nazionale al fine di rispondere alle esigenze emerse dalla relazione annuale, tenendo anche conto degli atti approvati dalle Camere, volte a garantire la piena funzionalità del sistema di sicurezza nazionale.
   5. Il disegno di legge annuale per la sicurezza nazionale reca ai fini di cui al comma 4:
   a) norme di immediata applicazione;
   b) una o più deleghe al Governo per l'emanazione di decreti legislativi, da adottare non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge;
   c) l'autorizzazione all'adozione di regolamenti, decreti ministeriali e altri atti;
   d) norme integrative o correttive di disposizioni contenute in precedenti leggi con esplicita indicazione delle norme da modificare o abrogare.
72-quater. 01. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 72-quater, aggiungere il seguente:

Art. 72-quinquies.
(Misure in favore degli studenti fuori sede)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per il periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1256 e 1463 del codice civile, ricorre l'impossibilità della prestazione in relazione ai contratti di locazione stipulati da studenti universitari residenti in luogo diverso da quello ove è ubicato l'immobile locato.
72-quater. 02. Zennaro, Berardini.

  Dopo l'articolo 72-quater, aggiungere il seguente:

Art. 72-quinquies.
(Disposizioni in materia condominiale)

  1. Per prevenire la diffusione del COVID-19 a tutela dei condomini e di chi Pag. 187lavora all'interno del condominio, è fatto obbligo all'amministratore in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di effettuare ogni due settimane fino a cessata emergenza, la sanificazione delle parti comuni e di lavoro del condominio con prodotti specifici.
  2. L'attività di amministratore immobiliare e condominiale, codice ATECO 68.32.00, può svolgersi nel rispetto di tutte le misure di sicurezza previste per la prevenzione della diffusione del COVID-19. La protezione civile e le Autorità competenti sono tenute ad informare l'amministratore di eventuali casi di positività al COVID-19 all'interno del condominio o all'obbligo di quarantena. In tal caso la sanificazione di cui al comma precedente deve essere effettuata settimanalmente.
  3. Al fine di consentire all'amministratore di riscuotere le quote condominiali per il normale pagamento dei fornitori e delle utenze condominiali, al comma 7 dell'articolo 1129 del codice civile è apportata la seguente modifica relativa alle modalità di pagamento delle rate condominiali: dopo l'ultimo capoverso è inserito il seguente: «È fatto divieto all'amministratore di riscuotere le quote condominiali presso il proprio studio o presso il condominio», sempre al comma 7 sostituire: «far tramite» con «riscuotere e pagare» e «su uno specifico conto corrente» con: «esclusivamente tramite uno specifico conto corrente».
  4. Nel caso il mandato dell'amministratore fosse scaduto o in scadenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per consentire il prosieguo dell'attività ordinaria e straordinaria necessaria al buon funzionamento del condominio, in deroga all'articolo 1129, commi 8 e 10, del codice civile, questi si intende rinnovato con pieni poteri fino a quando non sarà esplicitamente revocato dall'assemblea e avrà diritto ai compensi approvati all'atto della nomina.
  5. In deroga al primo comma, numero 10), dell'articolo 1130, del codice civile, la redazione e la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto consuntivo con data di chiusura successiva al 31 luglio 2019 è posticipata a dodici mesi dalla data di chiusura dell'esercizio contabile.
  6. Per eventuali necessità urgenti e indifferibili l'amministratore è tenuto ad esercitare i poteri conferitigli al momento dell'accettazione del mandato e dall'articolo 1130 e successivi del codice civile, emanando anche regolamenti idonei a garantire le necessarie norme di sicurezza dell'edificio e per consentire un adeguato proseguimento dell'attività condominiale, continuando a disciplinare l'uso delle cose comuni. Può emettere quote condominiali corrispondenti alle rate della gestione ordinaria e riscaldamento relative all'ultimo preventivo di spesa approvato, oltre eventuali e ulteriori impegni di spesa ordinari e straordinari, ivi compresi gli oneri per la sanificazione di cui al comma 1, che possono essere riscosse a norma dell'articolo 63 delle disposizioni di attuazione al codice civile. Il rendiconto delle spese straordinarie sarà reso disponibile nella prima assemblea utile.
  7. Nel caso all'interno del condominio non si possano garantire idonee misure sanitarie per prevenire il contagio del COVID-19, anche nel rispetto del Testo Unico n. 81 del 2008, l'attività di portierato, di sorveglianza e di giardinaggio da parte di dipendenti del condominio viene sospesa fino a cessata emergenza.
  8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
72-quater. 03. Rosso, Paolo Russo, D'Ettore, Prestigiacomo, Mandelli, Occhiuto, Cannizzaro, Pella, D'Attis.

  Dopo l'articolo 72-quater, aggiungere il seguente:

Art. 72-quinquies.

  1. All'articolo 1, comma 602, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono inserite, in Pag. 188fine, le seguenti parole: «né alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, relativamente alle spese per interventi di promozione economica».
72-quater. 04. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.
(Inammissibile)

ART. 73.

  Ai commi 1, 2, 2-bis e 4, sostituire le parole: in videoconferenza, ovunque ricorrano, con le seguenti: con mezzi di telecomunicazione.

  Conseguentemente, all'articolo 35, comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Per tali adempimenti si applica l'articolo 73, comma 4.
73. 1. Angiola.

ART. 73-bis.

  Dopo l'articolo 73-bis, aggiungere il seguente:

Art. 73-ter

  1. Per consentire lo svolgimento da parte degli appartenenti alle Forze Armate, compreso il contingente di cui all'articolo 1, comma 132, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e le unità incrementate ai sensi dell'articolo 74, comma 01, impiegati per le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19, è garantita la tempestiva fornitura di dispositivi di protezione individuale (DPI) al fine di assicurare le opportune misure precauzionali volte a tutelare la salute del predetto personale.
73-bis. 01. Perego Di Cremnago.

ART. 74.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 01, primo periodo, sostituire le parole: «euro 4.111.000» con le seguenti: «euro 11.540.485.60» e dopo le parole: «Forze armate» inserire le parole: «, compreso il personale impiegato ai sensi del comma 132 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e alle unità di personale incrementate dal presente comma,»;
   al comma 1 sostituire le parole: «euro 59.938.776» e «34.380.936», rispettivamente, con le seguenti: «euro 78.843.833.01» e «euro 52.285.993,01»;
   dopo il comma 1 inserire i seguenti:
  1-bis. Il personale delle Forze armate impiegato ai sensi dell'articolo 1, comma 132, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 nell'ambito dell'operazione Strade Sicure, nel periodo di emergenza sanitaria e fino al termine dell'esigenza, con apposito decreto dei Ministro della difesa, è ammesso a percepire il trattamento economico previsto per il medesimo personale delle Forze di polizia impiegato in attività COVlD-19.

  1-ter. Nei riguardi del personale del Comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso pubblico, durante il periodo dell'emergenza COVID-19, in deroga alle normative di settore, non si applicano i tetti individuati di spesa per il pagamento delle ore di lavoro straordinario.
   al comma 8, sostituire le parole: «euro 110.044.367» con le seguenti: «euro 128.949.424,01» e le parole: «4.676.000» con le seguenti: «23.581.057,01».

  Conseguentemente all'articolo 126, apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 6-bis alinea, sostituire le parole: 414,966 milioni di euro con le seguenti: 433.871.057,01 euro. Pag. 189
   al comma 6-bis lettera c), sostituire le parole: 360 milioni di euro con le seguenti: 378.905.057,01 euro.
74. 1. Maria Tripodi, Vito, Fascina, Gregorio Fontana, Dall'Osso, Perego Di Cremnago, Ripani, Occhiuto, Paolo Russo, Mandelli, Prestigiacomo, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Spena, Giacometto, Fiorini.

  Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Al personale militare impegnato, in concorso alle Forze di polizia, nel controllo del rispetto delle restrizioni sui comportamenti sociali assunti dal Governo è corrisposto, per le attività svolte oltre il normale orario di servizio, il compenso straordinario nella misura intera stabilita per il grado rivestito. A tal fine al Ministero della difesa è assegnata una dotazione finanziaria pari ad euro 8.470.000. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per il finanziamento delle esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 2014, n. 190.
74. 2. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire lo svolgimento dei maggiori compiti demandati alle Forze armate in relazione alla citata emergenza epidemiologica, verificata l'impossibilità di procedere al reclutamento del nuovo personale, è autorizzata la conferma e/o il trattenimento in servizio, per almeno un anno e a richiesta, in deroga a tutte le vigenti disposizioni di legge, del personale di complemento o in ferma prefissata, ufficiali e militari di truppa, anche prossimi al congedo.

  1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dalla presente disposizione.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione 3 (Diritti sociali e politiche sociali per la famiglia), programma 3.2, azione 9, Reddito di cittadinanza, apportare le seguenti modificazioni:
   2020:
    CP: –10.000.000
    CS: –10.000.000
   2021:
    CP: –10.000.000
    CS: –10.000.000
   2022:
    CP: –10.000.000
    CS: –10.000.000
74. 3. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

  Al comma 3, sostituire le parole: euro 900.000 per i richiami del personale volontario con le seguenti: l'assunzione straordinaria dei primi 3.000 vigili del fuoco dei 9.000 della graduatoria ruolo precari.
74. 4. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6-bis. In relazione all'attuazione delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, al fine di garantire la migliore applicazione Pag. 190delle correlate misure precauzionali attraverso la piena efficienza operativa degli Uffici della Polizia di Stato, si autorizza l'immediata immissione nei ruoli dei 1.589 concorsisti che, alla data di pubblicazione del presente decreto hanno superato la prima delle due prove del «Concorso interno, per titoli ed esami, per la copertura di n. 263 posti per vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato», bando del Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 31 dicembre 2018, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), n. 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, assicurando così l'immediato supporto e la più rapida copertura di posti vacanti in organico. Tale immissione, che dovrà comunque essere preceduta dall'incremento dei posti a disposizione al fine di poter includere tutti i candidati attualmente idonei alla prova scritta, avverrà in deroga a quanto previsto dal decreto ministeriale 28 aprile 2005, n. 129, «Regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato», emanato ai sensi dell'articolo 27 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, così come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 53 del 2001.
74. 5. Frate, D'Ettore.

  Al comma 7, aggiungere il seguente periodo: al fine di rimediare alla carenza di organico negli istituti penitenziari, di incrementare l'efficienza, i servizi di prevenzione e sicurezza al loro interno connessi alla emergenza epidemiologica della diffusione del COVID-19, sono autorizzate assunzioni aggiuntive degli allievi agenti Polizia Penitenziaria mediante scorrimento fino ad esaurimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico bandito con decreto del 29 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 98 del 13 dicembre 2011, previo accertamento dei requisiti psicofisici e attitudinali di cui agli articoli 11 e 12 del predetto decreto.
74. 6. Cirielli, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

  Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
  8-bis. In relazione alla attuazione delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, allo scopo di assicurare la tempestiva copertura delle sedi di segreteria comunale:
   a) l'esame finale per il conseguimento dell'idoneità a Segretario generale a conclusione del Corso di specializzazione di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997, denominato Spe.s. 2019, di cui al decreto del dirigente dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali del 13 giugno 2019 è svolto in una sola prova attraverso la discussione a distanza in modalità telematica di una tesi elaborata dai candidati su uno degli argomenti oggetto dei 4 moduli del corso;
   b) l'esame finale per il conseguimento dell'idoneità a Segretario generale a conclusione del Corso di Specializzazione di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997, denominato Se.F.A. 2019, di cui al decreto del dirigente dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali del 13 giugno 2019 è svolto in modalità telematica attraverso la discussione a distanza della tesi elaborata dai candidati.
74. 7. Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:

Art. 74-bis.
(Potenziamento operazione «Strade sicure»)

  1. Al fine di rafforzare il dispositivo di controllo, vigilanza e sicurezza e assicurare Pag. 191l'esecuzione delle misure urgenti adottate in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il contingente di personale militare di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato da un minimo di 5.000 e fino ad un massimo di 20.000 unità, da destinare a servizi di perlustrazione e pattuglia sia a piedi che motorizzati del territori interessati, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al termine dello stato di emergenza. Il numero complessivo dei militari assegnati alla missione non potrà essere inferiore a 12.000.
  2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di euro fino a 370.000.000, comprensiva anche dell'onere connesso all'aumento fino al 50 per cento delle ore di straordinario consentite a normativa vigente. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa, di cui all'articolo 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
74. 01. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

ART. 74-ter

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 2, inserire i seguenti:
  2-bis. Il personale delle Forze Armate impiegato ai sensi dei commi 1 e 2, nel periodo di emergenza sanitaria e fino al termine dell'esigenza, con apposito decreto del Ministro della difesa, è ammesso a percepire il trattamento economico previsto per il medesimo personale delle Forze di polizia impiegato in attività COVID-19.

  2-ter. Nei riguardi del personale del Comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso pubblico, durante il periodo dell'emergenza COVID-19, in deroga alle normative di settore, non si applicano i tetti individuali di spesa per il pagamento delle ore di lavoro straordinario;
   b) al comma 3, sostituire le parole: euro 10.163.058 con le seguenti: euro 29.068.115,01 e le parole: euro 8.032.564 con le seguenti: euro 26.937.621,01;
   c) sostituire il comma 4 con il seguente: 4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a euro 29.068.115,01 per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 126, comma 6-bis, lettera c).

  Conseguentemente, all'articolo 126, comma 6-bis, dopo le parole: 74-bis aggiungere le seguenti: 74-ter e, alla lettera c) del medesimo comma 6-bis sostituire le parole: 360 milioni di euro con le seguenti: 389.068.115,01 euro.
74-ter.1. Ferrari, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo l'articolo 74-ter, aggiungere il seguente:

Art. 74-quater.
(Arruolamento straordinario degli Allievi Agenti della Polizia di Stato e degli Allievi della Guardia di finanza)

  1. Per consentire lo svolgimento da parte delle Forze di Polizia dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione da COVID-19 e di garantirne il potenziamento dell'organico per le operazioni di controllo e presidio del territorio necessarie al rispetto delle disposizioni in atto, è autorizzato, per l'anno 2020, l'arruolamento straordinario dei soggetti idonei del concorso pubblico per l'assunzione Pag. 192di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia del 18 maggio 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – 4o serie speciale – n. 40 e dei soggetti idonei del concorso pubblico per l'assunzione dei 380 allievi della Guardia di finanza bandito con decreto del Generale della Guardia di Finanza, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – n. 38 del 15 maggio 2018 – 4o serie speciale – n. 38.
  2. Al reclutamento degli allievi di cui al comma 1 si provvede, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, anche mediante procedure semplificate di formazione.
  3. Le procedure di cui al comma 2 si applicano anche per il reclutamento degli allievi agenti della Polizia di Stato risultati idonei, anche con riserva, alle prove fisiche e psico-attitudinali di cui alla procedura di assunzione del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito con legge n. 12 del 2019, mediante lo scorrimento della graduatoria del concorso di cui al comma 1.
  4. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
74-ter. 01. Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 74-ter, aggiungere il seguente:

Art. 74-quater.
(Arruolamento straordinario Allievi Agenti Polizia di Stato)

  1. Al fine di garantire il potenziamento di organico della Polizia di Stato e consentire l'eventuale supporto alle operazioni future di controllo e presidio necessarie al rispetto delle disposizioni in atto, è autorizzato, per l'anno 2020, l'arruolamento straordinario dei soggetti idonei del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia del 18 maggio 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – 4a serie speciale – n. 40, in possesso dei requisiti stabiliti dal medesimo bando di concorso.
  2. Al reclutamento si provvede, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge, anche mediante procedure semplificate di formazione per gli aspiranti allievi agenti di polizia risultati idonei, anche con riserva, alle prove fisiche e psico-attitudinali di cui alla procedura di assunzione del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2019, mediante lo scorrimento della graduatoria del concorso di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 126.
74-ter. 03. Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Ferro, Deidda, Galantino, Cirielli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

Pag. 193

  Dopo l'articolo 74-ter, aggiungere il seguente:

Art. 74-quater.
(Potenziamento risorse umane nei Comparti Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico)

  1. Al fine di incrementare l'efficienza delle risorse umane dei Comparti Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico e garantire una maggiore azione di prevenzione e controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, all'emergenza sanitaria in corso a causa della diffusione del COV1D-19, è autorizzata l'assunzione straordinaria di personale nei comparti richiamati, mediante scorrimento fino ad esaurimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, assicurando la precedenza sulla base del concorso più risalente nel tempo.
74-ter. 04. Cirielli, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 74-ter, aggiungere il seguente:

Art. 74-quater.
(Riduzione dell'IVA per i tour operator)

  1. All'articolo 74-ter del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:
  «5-ter. Per le prestazioni di cui ai commi 5 e 5-bis, alle agenzie di viaggio e turismo è consentito, in base alle modalità stabilite con decreto del Ministero delle finanze, di determinare l'imposta dovuta in proporzione all'aliquota applicata sugli acquisti di beni e servizi erogati da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori».

  2. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede entro il limite massimo di spesa pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguite di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
74-ter. 02. D'Attis.
(Inammissibile)

ART. 75.

  Al comma 1, dopo la parola: cittadini inserire le seguenti: liberi professionisti.
75. 2. Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

  Al comma 1, dopo le parole: in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale inserire le seguenti: e da quelle in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica di cui al decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133.
75. 1. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

Pag. 194

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. Oltre a quanto previsto dal comma 1, gli ordini e collegi professionali, in quanto non inserite nel conto economico consolidato e nella contabilità generale dello Stato, possono acquistare beni e servizi informatici, selezionando l'affidatario tra almeno due operatori economici, senza ulteriori condizioni e applicando, in via preferenziale, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, e, a tal fine, beneficiare dei finanziamenti agevolati per l'acquisto delle attrezzature necessarie per consentire ai dipendenti.
75. 3. Benigni, Pedrazzini, Gagliardi, Silli, Sorte.
(Inammissibile)

ART. 76.

  Dopo l'articolo 76, aggiungere il seguente:

Art. 76-bis
(Servizio di consulenza e supporto psicologico)

  1. Presso i presidi ospedalieri è istituito un servizio di consulenza e supporto psicologico destinato al personale sanitario e socio-sanitario per tutta la durata dell'emergenza e per i 6 mesi successivi alla fine della stessa.
  2. Con decreto del Ministero della salute, da adottare entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 1.
76. 01. Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

ART. 77.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 77. 1.

  1. In relazione all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, al fine di consentire alle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione, ivi incluse le scuole paritarie, i servizi educativi per la prima infanzia privati accreditati, le istituzioni formative accreditate ai sensi del Capo III del decreto legislativo n. 226/2005, e le fondazioni ITS di dotarsi dei materiali per la pulizia straordinaria dei locali, nonché di dispositivi di protezione e igiene personali, sia per il personale sia per gli studenti, è autorizzata la spesa di 45 milioni di euro nel 2020. Le predette risorse finanziarie sono ripartite tra le istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione, ivi incluse le scuole paritarie e istituzioni formative accreditate ai sensi del Capo III del decreto legislativo n. 226/2005, con il decreto di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.
77. 1. Silli, Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Sorte.

  Dopo l'articolo 77, inserire il seguente:

Art. 77-bis.
(Pulizia straordinaria degli ambienti delle istituzioni formative)

  1. In relazione all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, al fine di consentire alle istituzioni formative accreditate dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 di dotarsi dei materiali per la pulizia straordinaria dei locali, nonché di dispositivi di protezione e igiene personali, sia per il personale sia per gli studenti, è autorizzata la spesa di 809.740 euro nel 2020. Le risorse di cui al periodo precedente, sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, da adottarsi entro 30 giorni dalla legge di conversione del presente decreto-legge, previa intesa della Conferenza Pag. 195permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base del numero degli allievi iscritti presso le istituzioni di cui al presente articolo nell'anno formativo 2019/2020.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
77. 01. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Cannizzaro, D'Attis.

  Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:

Art. 77-bis.
(Misure volte a consentire la tracciabilità e la ricostruzione della catena del contagio)

  1. La mancata iscrizione al sistema di comunicazione telematica delle generalità degli alloggiati di cui all'articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è punita con la sospensione dell'attività sino a completa regolarizzazione e con le medesime sanzioni previste per la mancata comunicazione.
77. 02. Della Frera, Paolo Russo, D'Ettore, Prestigiacomo, Mandelli, Occhiuto, Cannizzaro, Pella, D'Attis.

ART. 78.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1, capoverso 4-bis, sostituire le parole: 15 giugno con le seguenti: 15 maggio;
   al comma 3-ter, sostituire l'ultimo periodo con i seguente: Fatta salva l'autorizzazione dell'autorità sanitaria competente, rilasciata entro sette giorni dalla presentazione della richiesta, per la durata dell'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del COVID-19, è altresì consentito, ai soggetti di cui all'articolo 2135 del codice civile, l'utilizzo agronomico delle acque reflue addizionate con siero, scotta, latticello e acque di processo delle paste filate, nonché l'utilizzo di siero puro o in miscela con gli effluenti di allevamento su tutti i tipi di terreno e in deroga all'articolo 15 comma 3 del decreto interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2016. Nel caso di utilizzo agronomico di siero puro, la gestione del prodotto viene equiparata a quella prevista dalla normativa per gli effluenti da allevamento;
   dopo il comma 3-novies aggiungere i seguenti:
  3-decies. Tutti gli adempimenti, comprese le visite mediche, dei pescatori esercenti la pesca professionale in acque marittime, interne e lagunari, scaduti da non oltre dodici mesi o in scadenza alla data Pag. 196di entrata in vigore del presente decreto-legge e fino al 30 settembre 2020, sono prorogati al 31 dicembre 2020.

  3-undecies. All'articolo 8 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, il comma 10 è sostituito dai seguenti:
  10. La resa massima di uva a ettaro delle unità vietate iscritte nello schedario viticolo diverse da quelle rivendicate per produrre vini a DOP e a IGP è pari o inferiore a 30 tonnellate;
   10-bis. In deroga al comma 10, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono definite le aree vietate ove è ammessa una resa massima di uva a ettaro fino a 40 tonnellate, tenendo conto dei dati degli ultimi cinque anni come risultante dalle dichiarazioni di produzione. Con lo stesso decreto sono definite la durata temporale e le modalità della deroga.

  3-duodecies. All'articolo 2 della legge 13 maggio 2011, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «2. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, non necessitano delle fasi di lavaggio e asciugatura i prodotti di cui al comma 1, il cui intero ciclo produttivo si svolge all'interno di un sito chiuso, in ambiente a clima controllato e con livelli di filtrazione dell'aria adeguati per la limitazione delle particelle aerotrasportate, che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi.».

  3-terdecies. All'articolo 8 del decreto ministeriale 20 giugno 2014, n. 3746, recante «Attuazione dell'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, recante disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma» la lettera a) è sostituita dalla seguente:
   a) in un punto evidente dell'etichetta, in modo da essere facilmente visibili e chiaramente leggibili:
    i. «prodotto lavato e pronto per il consumo», o;
    ii. «prodotto lavato e pronto da cuocere»;
    iii. «prodotto pulito e pronto per il consumo», o «prodotto pulito e pronto da cuocere», per i prodotti di cui all'articolo 2, comma 2 della legge 13 maggio 2011, n. 77.

  3-quaterdecies. Considerata la particolare situazione di emergenza del settore agricolo, ed il maggiore conseguente sviluppo di nuove pratiche colturali fuori suolo applicate alle coltivazioni idroponica e acquaponica, per le quali è necessaria valorizzazione e promozione, il Governo è delegato a definire, nel breve periodo, una specifica classificazione merceologica delle attività di coltivazione idroponica e acquaponica ai fini dell'attribuzione del codice ATECO.
  3-quinquiesdecies. Al sesto comma dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni, le parole: «entro il termine di tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine di sei mesi». Tali disposizioni si applicano a tutti i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  3-sexiesdecies. Al fine di favorire l'emersione di prestazioni da lavoro dipendente in agricoltura non denunciate, per ogni operaio agricolo a tempo determinato impiegato per almeno 182 giornate di lavoro annue è riconosciuto, per ogni giornata di lavoro denunciata oltre il numero di 182, lo sgravio totale dei contributi previdenziali a suo carico. Alle retribuzioni relative alle giornate lavorative denunciate oltre il numero di 182, si applica un'imposta sostituiva dell'imposta sul reddito Pag. 197delle persone fisiche e delle addizionali regionale e comunale pari al 10 per cento.
  3-septiesdecies. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di applicazione del comma 3-sexiesdecies.
  3-duodevicies. Allo scopo di consentire il monitoraggio delle produzioni lattiero casearie realizzate sul territorio nazionale, i primi acquirenti di latte crudo vaccino e ovi-caprino, così come definiti all'articolo 151, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, i commercianti dello stesso e i titolari dei caseifici dove si producono formaggi ottenuti con latte della stessa origine, sono tenuti a registrare tutte le operazioni di carico e scarico della materia prima latte in apposito registro telematico istituito, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, nell'ambito dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). Sia le entrate che le uscite per vendita o trasformazione della materia prima latte, nonché di semilavorati a base di latte destinati alla fabbricazione di prodotti lattiero caseari, sia di provenienza nazionale che comunitaria da Paesi terzi, devono essere registrate nel supporto telematico entro sette giorni lavorativi dall'effettuazione delle operazioni stesse.
  3-undevices. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
  3-vices. Chiunque, essendo obbligato, non istituisce il registro previsto dal comma 3-duodevicies, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 60.000; si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro a chiunque non rispetti le modalità di tenuta telematica del predetto registro stabilite dal decreto di cui al comma 3. Nel caso in cui le violazioni di cui al presente comma riguardino quantitativi di latte ovicaprino non registrati superiori a 500 ettolitri si applica la sanzione accessoria della chiusura dello stabilimento da sette a trenta giorni. L'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è incaricato dell'irrogazione delle relative sanzioni, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.
  3-vicies semel. Al fine di preservare l'immagine, la reputazione e il valore dei prodotti di cui al Regolamento UE 1151/2012, con particolare riferimento alla fase di commercializzazione e vendita al consumo, sono vietate le pratiche commerciali svalorizzanti dei prodotti DOP, IGP, STG agricoli e alimentari. È in particolare vietato:
   a) il posizionamento di vendita di prodotti DOP e IGP nella gamma «primo prezzo», ovvero nelle linee commerciali « low cost»;
   b) porre in vendita prodotti DOP e IGP a un prezzo normalmente praticato (quindi non ridotto per effetto di promozioni o campagne temporalmente limitate) inferiore a quelli medi di mercato dei prodotti generici (non DOP e IGP) paragonabili per merceologia, formato di vendita e caratteristiche, facendo anche riferimento ai prezzi rilevati dalle principali Camere di Commercio italiane (prezzo di cessione all'ingrosso) per questi prodotti;
   c) prevedere per le DOP e IGP «da ricorrenza» o comunque che hanno campagne di vendita molto limitate nell'arco dell'anno, una regolamentazione delle promozioni basate sul prezzo, limitandone sia la durata in termini relativi e assoluti sia l'entità a livello di percentuale di riduzione del prezzo.

  3-vicies-bis. Le modalità attuative del presente articolo sono definite con decreto Pag. 198non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
78. 1. Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Daga, Del Sesto, Galizia, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Donno.

  Dopo il comma 1-sexies, aggiungere il seguente:
  1-septies. Al fine di ridurre gli impatti dell'emergenza da COVID-19 sulle imprese interessate al fermo biologico di pesca, sono adottate le seguenti misure:
   a) per l'anno 2020 le giornate di fermo delle attività per l'emergenza sanitaria sono considerate nel computo delle giornate di fermo biologico della pesca;
   b) in sede di attuazione del regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio le imprese provvedono a determinare un plafond di giornate di pesca annuali consentite, la cui gestione avviene in base alla responsabile autodeterminazione aziendale, preventivamente e puntualmente comunicata;
   c) in sede di attuazione del regolamento (UK) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio i divieti di pesca, ivi compresi quelli settimanali, tengono conto dei tempi di trasferimento delle imbarcazioni al di fuori delle aree di divieto o del GSA di riferimento.
78. 2. Rossello, Ripani, Nevi.

  Dopo il comma 1-sexies, aggiungere il seguente:
  1-septies. Alle imprese del settore florovivaistico che hanno dovuto ridurre o interrompere l'attività produttiva e commerciale a seguito dell'applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 è concesso un contributo straordinario calcolato in proporzione al minor volume di affari realizzato rispetto agli stessi periodi temporali dell'anno precedente. All'indicazione del minor volume di affari si procede mediante autocertificazione resa dai titolari delle imprese ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Il contributo di cui al presente comma, sul quale può essere prevista anche un'anticipazione, è concesso nel limite di spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2020, sulla base di criteri e modalità definire con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle disposizioni stabilite del Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il Regolamento (UE) n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti « de minimis» nel settore agricolo, come temporaneamente modificate dal Quadro temporaneo adottato dalla Commissione europea con le comunicazioni 13 e 19 marzo 2020. Al relativo onere, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 4, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Pag. 199Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
78. 3. Nevi, Spena, Paolo Russo.

  Dopo il comma 1-sexies, aggiungere il seguente:
  1-septies. Alle imprese agricole autorizzate all'esercizio dell'attività agrituristica e risultanti regolarmente inserite e attive sul Repertorio nazionale dell'agriturismo istituito con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 giugno 2014, è concesso un contributo straordinario per ogni mancata presenza determinata dalla differenza tra le presenze effettive del periodo gennaio- giugno 2019 e quelle del medesimo periodo del 2020. Le mancate presenze sono quantificate sulla base delle comunicazioni effettuate alle competenti Questure ai sensi della normativa sulla sicurezza pubblica. È, altresì concesso un contributo straordinario per mancata presenza alle altre aziende agrituristiche che non offrono servizio di alloggio. In quest'ultimo caso, per il calcolo della mancata presenza, si adotta la percentuale di riduzione media a livello regionale rilevata per le strutture con alloggio. Il contributo di cui al presente comma può essere finalizzato allo sviluppo di azioni di multifunzionalità nel settore dell'ospitalità agrituristica, con particolare riferimento allo sviluppo di modalità di fruizione alternative dei servizi scolastici, nonché per strutture rurali di Pronto soccorso sanitario. Il contributo di cui al presente comma, sul quale può essere prevista anche un'anticipazione, è concesso nel limite di spesa di 55 milioni di euro per l'anno 2020, sulla base di criteri e modalità definite con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle disposizioni stabilire del Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il Regolamento (UE) n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti « de minimis» nel settore agricolo, come temporaneamente modificate dal Quadro temporaneo adottato dalla Commissione europea con le comunicazioni 13 e 19 marzo 2020. Al relativo onere, pari a 55 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico. Il Ministro dell'economia e delle finanze e autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
78. 4. Spena, Nevi, Paolo Russo.

  Dopo il comma 1-sexies, aggiungere il seguente:
  1-septies. A far data dall'8 marzo 2020 e sino al 30 aprile 2020 le regioni Campania, Pag. 200Lazio e Puglia provvedono al ritiro del latte di bufala eccedente presso gli allevamenti che riforniscono caseifici concessionari del marchio comunitario DOP Mozzarella di bufala campana, per destinarlo ad alimento per le filiere animali o ad altra finalità che ne consenta un utile impiego, secondo modalità previste da un decreto che il Ministro delle politiche alimentari e forestali da adottare entro tre giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Gli acquisti di prodotto da parte dei trasformatori a prezzi inferiori di oltre il 10 per cento rispetto al prezzo contrattualmente stabilito costituiscono pratica commerciale sleale vietata nelle relazioni tra acquirenti e fornitori ai sensi della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019. Per le finalità del presente comma sono stanziate risorse nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2020 da erogare alle citate regioni in proporzione alle quantità di prodotto ritirato. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136. Come incrementato dall'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.
78. 5. Paolo Russo, Spena, Nevi.

  Dopo il comma 1-sexies, aggiungere i seguenti:
  1-septies. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, la cifra: «5.000», ovunque ricorra è sostituita dalla seguente: «10.000» ;
   b) al comma 14, lettera a), dopo le parole: «strutture ricettive» sono inserite le seguenti: «e delle imprese turistiche» e le parole: «di cui al comma 8, e che hanno alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori» sono sostituite dalle seguenti: «che hanno alle proprie dipendenze fino a quindici lavoratori e delle imprese del settore agricolo»;
   c) al comma 14, la lettera b) è soppressa.

  1-octies. All'articolo 2, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, dopo le parole: «assicurativa e fiscale» sono inserite le seguenti: «e le prestazioni di lavoro svolte dagli stessi nell'ambito dell'attività agrituristica sono considerate agricole ai fini della valutazione del rapporto di connessione».
78. 6. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1-sexies, aggiungere il seguente:
  1-septies. Ai fini del contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in considerazione della sua elevata capacità mutagenica e per impedire la diffusione di ceppi derivati in ambito zootecnico, sono adottate le seguenti misure:
   a) sono sospese sino al 30 giugno 2020 le visite presso gli allevamenti degli ispettori del Corpo Veterinario e della Aziende sanitarie locali, nonché dei veterinari liberi professionisti. Se gli interventi di cui al precedente periodo non possono essere derogati o sia richiesta la presenza costante del veterinario, è fatto obbligo agli incaricati di sottoporsi ad esame preventivo per l'individuazione del COVID-19;Pag. 201
   b) il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in concorso con gli enti di ricerca competenti, individua batteri appartenenti alla classe dei firmicutes (B, Licheniformis, B, subtilis) da somministrare negli allevamenti quali batteri bersaglio idonei ad impedire in tali ambiti la diffusione di forme mutate del COVID-19.
78. 7. Caon.

  Dopo il comma 1-sexies, aggiungere i seguenti:
  1-septies. Al fine di garantire liquidità alle imprese della pesca e dell'acquacoltura, colpite dall'emergenza COVID-19, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono concluse le procedure di erogazione degli aiuti di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento (UE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca, riferiti agli anni 2017-2018-2019, per le giornate di arresto temporaneo obbligatorio.

  1-octies. Gli aiuti di cui al comma 1-decies sono corrisposti a favore dei soggetti beneficiari, individuati all'interno della graduatoria adottata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito «Ministero» attraverso il sistema bancario. A tal fine, il Ministero provvede a definire tempestivamente, d'intesa con le associazioni di rappresentanza del sistema bancario, i criteri le modalità per assicurare la fruizione di tali aiuti da parte dei soggetti beneficiari.
  1-novies. Entro trenta giorni dalla presentazione delle domande, sono altresì concluse le procedure di erogazione delle indennità per le giornate di arresto temporaneo dell'attività di pesca, di cui al presente articolo causate dall'emergenza COVID-19 per l'annualità 2020.
  1-decies. Tutte le somme che, in seguito ai controlli effettuati successivamente all'erogazione, non risultano certificabili secondo le disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, sono coperte mediante il corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo di cui al presente articolo.
78. 8. Galizia, Berti, Bruno, De Giorgi, Giordano, Grillo, Ianaro, Papiro, Penna, Scerra, Spadoni, Torto, Leda Volpi, Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Daga, Del Sesto, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Donno.

  Sostituire il comma 3-ter, con il seguente:
  3-ter. In relazione allo stato di emergenza da COVID-19 ed al fine di garantire la più ampia operatività delle filiere agricole ed agroindustriali italiane, le regioni e le province autonome agevolano l'uso di latte italiano anche nella lavorazione di prodotti a base di latte, di prodotti derivati dal latte e nei sottoprodotti del latte derivanti da processi di trattamento e trasformazione negli impianti di digestione anaerobica del proprio territorio, derogando, limitatamente al periodo di crisi, alle ordinarie procedure di autorizzazione definite ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, per l'uso e la modifica delle biomasse utilizzabili. In attuazione del presente comma, le regioni e le province autonome definiscono specifiche disposizioni temporanee e le relative modalità di attuazione a cui devono attenersi i gestori degli impianti a biogas.
78. 12. Ferraioli.

  Al comma 3-ter sopprimere le parole da: «Fatta salva l'autorizzazione» fino alla fine del comma.
78. 14. Benedetti.

  Dopo il comma 3-ter, aggiungere il seguente:
  3-ter.1. Nel rispetto di quanto previsto da COVID-19 sono consentite, anche in Pag. 202funzione di prevenzione da incendi boschivi e di allerta di eventuali rischi idrogeologici, in fondi agricoli e in orti privati, attività di allevamento di animali da cortile e coltivazione di prodotti agricoli destinati al consumo familiare.
78. 13. Ferraioli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3-novies, aggiungere il seguente:
  3-decies. Alle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura è riconosciuto per l'anno 2020 un contributo, in forma di voucher, di importo non superiore ad euro 10.000 finalizzato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per l'espletamento degli adempimenti periodici di natura contabile e fiscale, per gli adempimenti inerenti ai lavoratori dipendenti nonché per quelli relativi a servizi tecnici di supporto alla gestione dall'attività agricola, per i quali si ricorra alla prestazione di servizi da parte di soggetti a ciò abilitati e sulla base di un rapporto contrattuale già in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il contributo è erogato, a fronte della presentazione del documento fiscale relativo allo specifico servizio ricevuto e della documentazione che ne attesti il regolare pagamento, sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle disposizioni stabilite del Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il Regolamento (UE) n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti « de minimis» nel settore agricolo. Per l'attuazione del presente comma è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un Fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020.
78. 15. Zennaro.

  Dopo il comma 3-novies, aggiungere il seguente:
  3-decies. Per gli anni 2020 e 2021 è sospeso il pagamento dei canoni delle concessioni demaniali marittime per le attività di pesca e acquacoltura da parte di imprese, cooperative e loro consorzi. Ai relativi oneri, pari a 66 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
78. 16. Zennaro.

  Dopo il comma 4-novies, aggiungere i seguenti:
  4-decies. Al fine di assicurare la continuità aziendale delle imprese della pesca e di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, il contributo riconosciuto per il periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio, per l'anno 2018, di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 27 dicembre 217, n. 215, e per l'anno 2019 di cui all'articolo 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è erogato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

  4-undecies. Per i lavoratori dipendenti da imprese di cui al comma 4-octies, il contributo riconosciuto per il periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, per l'anno 2018, di cui Pag. 203all'articolo 1, comma 346, della legge 11 dicembre 2016, come modificato dall'articolo 1, comma 135, della legge 27 dicembre 2017, n. 215, e per l'anno 2019 di cui all'articolo 1, comma 674, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è erogato con le modalità di cui al comma 4-octies.
78. 11. Mulè.

  Dopo il comma 4-novies, inserire il seguente:
  4-decies. Attesa l'impossibilità di svolgere l'attività di pesca per effetto della difficoltà di garantire a bordo delle imbarcazioni il rispetto dell'adeguata distanza di sicurezza, in considerazione delle perdite economiche riscontrate nel settore, al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, è riconosciuta in loro favore, per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'indennità di cui all'articolo 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, riguardante il periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio delle annualità 2018 e 2019.
78. 17. Lollobrigida, Acquaroli, Luca De Carlo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

  Dopo il comma 4-novies, aggiungere il seguente:
  4-decies. Attesa l'impossibilità di svolgere l'attività di pesca vista la difficoltà a mantenere a bordo l'adeguata distanza di sicurezza e considerate le perdite economiche riscontrate nel settore, al fine di garantire il sostegno all'attività della pesca per l'anno 2020 sono sospese le disposizioni stabilite dal decreto ministeriale n. 13128 del 30 dicembre 2019 con cui è stabilita l'interruzione temporanea delle attività di pesca.
78. 10. Acquaroli, Luca De Carlo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.
(Proroga delle concessioni di beni demaniali marittimi)

  1. Alle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative, a quelle destinate alla pesca, alla acquacoltura, alle attività produttive ad essa connesse, alle attività sportive, nonché a quelle destinate ad approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto, attualmente in essere, è riconosciuta l'estensione della durata della concessione per trenta anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2. Il comune deve comunicare ai titolari delle concessioni demaniali di cui al comma 1 l'estensione della durata della concessione demaniale per il periodo di cui al medesimo comma 1.
78. 01. Zennaro.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.

(Proroga della durata delle concessioni balneari)
   1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 682 sono inseriti i seguenti:
   682-bis. Al fine di garantire la continuità nella tutela e nella custodia delle coste italiane affidate in concessione, i provvedimenti di anticipata occupazione di cui all'articolo 38 del regio decreto 30 Pag. 204marzo 1942, n. 327, rilasciati per la stagione balneare 2019 sono validi ed efficaci sino al 30 ottobre 2023, a condizione che il titolare del provvedimento di anticipata occupazione abbia depositato entro il 31 dicembre 2018 una istanza di rinnovo o di rilascio di nuove concessioni demaniali marittime disciplinate dal comma 1 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e che il relativo procedimento amministrativo non si sia concluso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
   682-ter. Le subconcessioni di cui all'articolo 45-bis del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, vigenti alla data del 31 dicembre 2019, sono valide ed efficaci sino al 31 dicembre 2023, salvo diversa volontà del concessionario.
78. 09. Bergamini, Spena, Occhiuto, Paolo Russo, Mandelli, Prestigiacomo, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Giacometto.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.

(Misure per la maggiore tutela del latte, della mozzarella di bufala DOP, della mozzarella di latte di bufala e della bufala mediterranea italiana)
  1. Ai fini della maggiore tutela del patrimonio zootecnico nazionale della bufala mediterranea italiana di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 292, nonché per assicurare maggiore tutela del consumatore sulla salubrità e sulla tracciabilità del latte e della mozzarella di bufala campana DOP e della mozzarella di latte di bufala, nell'ambito dei regimi di garanzia della salute e della qualità disposti dal Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ed il Ministro della salute provvedono ad adottare, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della citata legge 27 dicembre 2002, n. 292, ed attraverso l'applicazione delle specifiche disposizioni di cui: a) all'articolo 1, comma 1073 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, al Regolamento (CE) n. 852/2004; b) al Regolamento UE 2016/429; c) al Regolamento UE 2017/625, nuovi piani straordinari di intervento per il contenimento e l'eradicazione delle patologie infettive ed infestive del bestiame bufalino, con la piena applicazione dei Regolamenti UE e prevedendo l'uso dei vaccini per la lotta alla brucellosi della bufala mediterranea italiana.
  2. Ai fini della lotta alla contraffazione ed alla frode in commercio nel settore del latte di bufala e dei prodotti lattiero caseari bufalini, nell'ambito delle norme di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 e del regime di cui al Regolamento UE 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede alla definizione di nuovi piani straordinari d'intervento e di controlli incrociati sul latte e sulla mozzarella di bufala campana DOP e di tutti i prodotti lattiero caseari bufalini anche non dop.
78. 02. Sarro.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.

(Misure in favore del settore florovivaistico)
   1. In favore dei produttori florovivaisti, gravemente danneggiati dall'emergenza Pag. 205epidemiologica COVID-19 e per assicurare la continuità aziendale delle imprese del medesimo comparto produttivo, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello politiche agricole alimentari e forestali un fondo denominato «Fondo per il sostegno al settore florovivaistico», con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2020, le cui risorse sono destinate a interventi volti a fare fronte ai danni diretti e indiretti e alla perdita di reddito causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.
   2. Con uno o più decreti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione dell'indennità di cui al comma 1.
   3. Agli oneri previsti dal presente articolo, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
78. 03. Mulè.

  Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.

(Misure straordinarie a sostegno del settore florovivaistico)
   1. Sono sospesi, in deroga alla normativa vigente, i costi dello smaltimento di rifiuti derivanti da lotti invenduti di fiori recisi e di piante prodotte nei complessi di serre e di vivai a fini commerciali tra il 21 febbraio 2020 ed il 31 dicembre 2020.
   2. È istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un Fondo nazionale, con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2020, le cui risorse sono destinate a interventi indirizzati a sostenere i danni diretti e indiretti e la perdita di reddito dei produttori florovivaistici derivante dall'emergenza epidemiologica COVID-19 e per assicurare la continuità aziendale delle imprese del medesimo comparto produttivo.
   3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo di cui al comma 2, nell'ambito di un apposito piano di interventi.
   4. Alla copertura degli oneri previsti dal comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 126. Alla copertura degli oneri di cui al comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
78. 06. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi.

Pag. 206

  Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.
   1. Al fine di sostenere adeguatamente la ripresa dell'attività del comparto agricolo, ed in particolare del settore florovivaistico, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il fondo da ripartire, denominato «Fondo per il rilancio dell'attività agricola in seguito all'emergenza COVID-19», con una dotazione iniziale di 1,5 milioni di euro per l'anno 2020, volto al finanziamento di una campagna promozionale presso i consumatori, i dettaglianti e la filiera professionale.
   2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte ai sensi dell'articolo 126.
78. 012. Benigni, Pedrazzini, Gagliardi, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 78, aggiungere i seguenti:

Art. 78-bis.

(Misure urgenti di sostegno al settore ippico in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19)
   1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, che ha imposto la sospensione delle gare ippiche sull'intero territorio nazionale, e della conseguente necessità di intervento a supporto della filiera ippico nazionale, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato, fino alla conclusione dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e comunque non oltre al 31 dicembre 2020, limitatamente al periodo di mancato e/o ridotto svolgimento delle corse ippiche, ad erogare, nel rispetto della Comunicazione C(2020)1863 della Commissione europea, un contributo mensile ai proprietari dei cavalli, agli allevatori, agli allenatori, quantificato forfettariamente per cavallo attivo nel biennio 2018-2019. La ripartizione fra gli aventi diritto che saranno individuati terrà conto delle percentuali di ripartizioni previste dai vigenti regolamenti delle discipline di corsa. Un contributo forfettario potrà essere dato anche ai fantini e ai driver, se in attività, secondo il livello dei premi percepiti nel medesimo biennio e se non beneficiano di altre forme di sostegno. I contributi assegnati ai sensi del presente comma sono sottoposti al medesimo regime fiscale vigente per l'assegnazione dei premi. L'individuazione dei cavalli in attività ai sensi del primo periodo, la determinazione concreta dei contributi da erogare ai singoli aventi diritto e le ulteriori modalità di attribuzione del contributo, anche tramite l'utilizzo dello strumento di cui al comma 2, sono stabilite con decreto del competente direttore generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
   2. In considerazione della necessità di semplificare le procedure per una rapida attuazione delle misure di intervento per il settore ippico il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 dicembre 2020, limitatamente alle operazioni di pagamento e riscossione dei premi, delle provvidenze e delle sovvenzioni destinate agli operatori ippici, ad effettuare le operazioni di pagamento, mediante l'utilizzo di conti correnti bancari da attivarsi presso uno o più istituti bancari, che assumono la qualifica di enti tesorieri, operativi sul mercato internazionale, da selezionarsi ai sensi della comunicazione della Commissione «Orientamenti della Commissione europea sull'utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della COVID-19 (2020/C 108 I/01)», attraverso un dirigente delegato. Le operazioni effettuate sono oggetto di rendicontazione al termine dell'esercizio finanziario.
   3. All'onere derivante dal comma 1 del presente articolo, non inferiore ad euro 6 milioni di euro per ciascun mese di Pag. 207inattività, o pro-quota, a partire dal mese di marzo 2020, e per il periodo di sospensione delle gare ippiche nazionali, e comunque non oltre al 31 dicembre 2020, per un massimo quindi di 60 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione, in ragione di mese, delle risorse già appostate alla Missione 9 – Agricoltura, programma 9.6 – Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione, azione 5 – Interventi a favore del settore ippico, Capitoli 2295 e 2298 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno finanziario 2020. Il Ministro delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le necessarie variazioni di bilancio.

Art. 78-ter.

(Disposizioni urgenti per la valorizzazione del settore dell'olio di oliva di qualità artigianale)
   1. Al fine di consentire la distinzione commerciale delle imprese olearie a carattere artigianale, è definita come impresa artigiana olearia, l'unità produttiva avente i requisiti di cui al comma 2 ed in cui si procede all'estrazione dell'olio dalle olive in conformità alle normative comunitarie e nazionali vigenti ed in particolare a quelle relative all'igiene degli alimenti, alla sicurezza del lavoro, alla tutela dell'ambiente, al fine di fornire le necessarie informazioni sull'identità, la qualità e la tracciabilità del prodotto.
   2. Nell'impresa artigiana olearia deve essere collocato il frantoio, la centrifuga o i sistemi equivalenti per il processo estrattivo, gli idonei contenitori per lo stoccaggio del prodotto, nonché le appropriate attrezzatura necessarie per la collocazione dell'olio nei contenitori, per l'imbottigliamento e per il confezionamento, ai fini della commercializzazione del prodotto.
   3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le caratteristiche tecniche dei locali adibiti alla lavorazione delle olive e degli oli.
   4. Nelle imprese olearie artigiane il responsabile della conduzione tecnica del frantoio è il mastro oleario. Esso può coincidere con il titolare dell'impresa. In caso di persona diversa dal titolare dell'impresa, questa si adegua alle direttive del titolare, operando nei limiti delle deleghe conferitegli.
   5. Il mastro oleario coordina:
   a) la gestione del magazzino e dei registri;
   b) la fase di molitura;
   c) la fase di confezionamento;
   d) la gestione, l'utilizzo e lo smaltimento dei sottoprodotti della lavorazione, in particolare dell'acqua di vegetazione e della sansa.
   6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad istituire e gestire gli Albi regionali dei mastri oleari.
   7. Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito l'albo nazionale dei mastri oleari in cui confluiscono i dati degli albi regionali.
   8. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle proprie competenze e dei principi generali previsti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845, favoriscono la formazione dei mastri oleari e curano lo svolgimento di specifici corsi di formazione. Detti corsi sono a carattere propedeutico per i possessori di un diploma di istruzione media di secondo grado e carattere tecnico-pratico per coloro che hanno ottenuto l'attestato finale di frequenza del corso propedeutico o che siano in possesso di uno dei titoli di studio indicati all'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 23 giugno 1999, ad esclusione del diploma della scuola dell'obbligo. Per la partecipazione ai corsi deve essere posseduto, in ogni caso, il requisito dell'idoneità morale di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 23 giugno 1999.Pag. 208
   9. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono la durata dei corsi, le modalità di svolgimento ed i relativi programmi. Ai bandi per la realizzazione delle attività formative di cui al comma 8, possono partecipare consorzi di imprese o loro associazioni professionali, temporaneamente associate con enti di formazione accreditati, nel rispetto della vigente normativa in materia, con specifiche e documentate competenze nella trasformazione dei prodotti agricoli e dotati di laboratori ed apparecchiature per le specifiche attività formative. Lo svolgimento della parte tecnico-pratica dei corsi deve, comunque, essere effettuata presso le imprese olearie. L'attestato rilasciato al termine del corso tecnico-pratico costituisce titolo per la iscrizione nell'Albo regionale del mastri oleari.
   10. Fatte salve le disposizioni europee e nazionali vigenti in materia di denominazione di vendita e di informazioni delle categorie di olio da utilizzare nelle etichette degli oli di oliva, in particolare le norme di cui al Regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 della Commissione del 13 gennaio 2012 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva, gli oli di oliva realizzati secondo le disposizioni recate dal presente articolo possono utilizzare nelle etichette di vendita, la qualifica «Artigianale» unita alla categoria cui l'olio di oliva appartiene.
   11. Il termine «artigianale» e la denominazione formata dalla categoria dell'olio di oliva e della menzione «artigianale», sono riservati ai soli oli di oliva che rispettano le norme dal presente articolo.
   12. L'utilizzo della denominazione riservata di cui al comma 11 è concessa, su richiesta degli interessati, ai soggetti iscritti nell'albo nazionale di cui al comma 7.
   13. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le autorità regionali competenti sono incaricate di effettuare i controlli sul corretto utilizzo della denominazione riservata di cui al presente articolo.
   14. Per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo, possono chiedere l'iscrizione all'Albo regionale dei mastri oleari, i soggetti che negli ultimi cinque anni precedenti hanno svolto i compiti attribuiti al mastro oleario ai sensi del comma 4.

Art. 78-quater.

(Introduzione della denominazione olio extravergine di oliva di qualità eccellente)
   1. Al fine di fornire ai consumatori maggiori opportunità di scelta per prodotti agricoli ed alimentari aventi caratteristiche qualitative oggettivamente più elevate rispetto ai requisiti di base previsti dalla loro appartenenza alle categorie merceologiche di riferimento, nonché per contribuire al rafforzamento delle produzioni di qualità e migliorare la competitività dei produttori primari, è istituito, anche per gli scopi di cui all'articolo 16 del Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013, un regime di qualità dell'olio extravergine di oliva, denominato «sistema nazionale di gestione per l'eccellenza dell'olio extravergine di oliva».
   2. Il sistema di gestione di cui al comma 1 si conforma ai seguenti criteri:
   a) la specificità dell'olio tutelato dal regime deriva da obblighi tassativi che garantiscono:
    1) caratteristiche specifiche dell'olio, segnatamente per quanto concerne gli aspetti nutrizionali e salutistici;
    2) particolari metodi di produzione;
    3) determinate qualità dell'olio sono significativamente superiori alle norme commerciali correnti in termini salute delle piante, risparmio di risorse, tutela ambientale;
   b) il regime è aperto a tutti i produttori;Pag. 209
   c) il regime prevede un disciplinare nazionale di produzione vincolante esteso dalla coltivazione delle olive alla messa in commercio dell'olio extravergine tutelato dal sistema, il cui rispetto è verificato dalle autorità pubbliche competenti o da un organismo di controllo indipendente;
   d) il regime è trasparente e assicura una tracciabilità completa del prodotto.
   2. Nel disciplinare di cui al comma 1, lettera c), devono essere contenuti anche i criteri per consentire che, in caso di vigenza di ulteriori regimi di certificazione applicati al medesimo prodotto, così come disposto dalle norme internazionali di normazione per i sistemi di gestione della qualità, si possa pervenire ad un sistema di gestione integrato e se le verifiche di conformità ai relativi disciplinari sono condotte da una unica autorità pubblica o un unico organismo di controllo, tali verifiche possano essere eseguite secondo i principi della «verifica ispettiva congiunta». In caso le verifiche sono effettuate per i differenti disciplinari, da due o più autorità pubbliche o da due o più organismi di verifica ispettiva, questi possano collaborare solidalmente effettuando i controlli secondo i criteri della «verifica ispettiva collegiale».
   3. Gli oli extravergine di oliva che soddisfano i requisiti previsti dal disciplinare nazionale di produzione possono recare sulle etichette di vendita il marchio di qualità «olio extravergine di oliva di qualità eccellente». Il marchio è di proprietà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed è rilasciato, su richiesta, ai produttori che adottano il sistema di gestione di cui al comma 1.
   4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disposte le misure attuative del presente articolo, in particolare sono disposti l'adozione del disciplinare nazionale di cui al comma 1, lettera c) ed i criteri attuativi dei principi di cui al comma 2.

Art. 78-quinquies.

(Misure di semplificazione nei rapporti socio-cooperativa)
   1. Ai rapporti tra socio imprenditore agricolo e cooperativa agricola si applicano le disposizioni stabilite dall'articolo 30, comma 4-ter, e 31, comma 3-ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, secondo le regole stabilite nello statuto e nei regolamenti della cooperativa.
78. 04. Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Daga, Del Sesto, Galizia, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Donno.
(Inammissibile limitatamente ai capoversi Art. 78-ter e successivi)

  Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.
   1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'AGEA, nonché tutti gli altri organismi pagatori regionali, sono autorizzati al pagamento, nella misura massima del 60 per cento di tutti i premi connessi alle misure a superficie, ivi compresi quelli relativi alle annualità 2017-2018-2019, anche in deroga agli eventuali codici ostativi eventualmente riscontrati nell'elaborazione di ogni singola richiesta.
78. 05. Deidda, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.
(Inammissibile)

Pag. 210

  Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.

(Taglio del cuneo fiscale per le imprese che non ricorrono alla CIG)
   1. Al fine di incentivare le imprese a proseguire la propria attività produttiva mantenendo intatta la forza lavoro impiegata, i datori di lavoro che non ricorrono alla cassa integrazione guadagni o all'assegno ordinario beneficiano di una riduzione del carico fiscale sul lavoro gravante sulle imprese nella misura dell'80 per cento del trattamento di integrazione salariale che lo Stato avrebbe corrisposto complessivamente ai dipendenti dell'impresa beneficiaria, nel caso in cui quest'ultima avesse fatto ricorso generalizzato agli ammortizzatori sociali della CIG o dell'assegno ordinario.
   2. Possono richiedere di accedere al beneficio di cui al comma 1, nell'anno 2020:
   a) le imprese con dipendenti che, per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, autocertifichino di aver registrato nel trimestre precedente un calo del proprio fatturato superiore al 20 per cento del fatturato medio mensile dello stesso trimestre dell'anno 2019;
   b) le imprese costituite da meno di 18 mesi che autocertifichino di aver registrato nel mese precedente un calo del proprio fatturato superiore al 20 per cento del fatturato medio mensile del trimestre novembre 2019-gennaio 2020.
   3. Il beneficio di cui al presente articolo ha una durata massima di nove settimane.
   4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono determinate le misure di riduzione del carico fiscale gravante sulle imprese di cui al comma 1.
   5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in euro 3.000 milioni per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
78. 07. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.

(Proroga dell'efficacia dei decreti sull'indicazione del paese d'origine di alimenti)
   1. I termini previsti dall'articolo 7 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 9 dicembre 2016, recante «Indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattiero-caseari» sono prorogati fino alla data di entrata in vigore dei successivi decreti da adottare entro sei mesi dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto-legge, nel rispetto e secondo le procedure di cui all'articolo 39 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011.
   2. I termini previsti dall'articolo 7 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 26 luglio 2017, recante «Indicazione dell'origine in etichetta del riso», sono prorogati fino alla data di entrata in vigore dei successivi decreti da adottare entro sei mesi dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto-legge, nel rispetto e secondo le procedure di cui all'articolo 39 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011.Pag. 211
   3. I termini previsti dall'articolo 7 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 26 luglio 2017, recante «Indicazione dell'origine, in etichetta, del grano duro per paste di semola di grano duro» sono prorogati fino alla data di entrata in vigore dei successivi decreti da adottare entro sei mesi dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto-legge, nel rispetto e secondo le procedure di cui all'articolo 39 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011.
   4. I termini previsti dall'articolo 7 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 16 novembre 2017, recante «Indicazione dell'origine in etichetta del pomodoro», sono prorogati fino alla data di entrata in vigore dei successivi decreti da adottare entro sei mesi dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto-legge, nel rispetto e secondo le procedure di cui all'articolo 39 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre pubblica.
   5. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
78. 08. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.

(Ampliamento della flessibilità in materia di lavoro nei settori agricolo e agroalimentare)
   1. Limitatamente alle imprese del comparto agricolo e del sistema agroalimentare, al fine di sostenere l'impatto che l'emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale, nonché per assicurare, in particolare nel settore della distribuzione agroalimentare l'opportuno ricambio dei lavoratori, anche ai fini della tutela della loro salute, mediante ampliamento degli strumenti di flessibilità in materia di lavoro, fino al 31 dicembre 2020 i limiti in materia di ricorso al contratto di prestazione occasionale, previsti dall'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come modificati dall'articolo 2-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, sono così derogati:
   a) per il prestatore il limite di cui alla lettera c) del comma 1 è innalzato a 5.000 euro;
   b) per l'utilizzatore il limite dei compensi di cui alla lettera b) del comma 1 è sospeso;
   c) i divieti di cui alle lettere a) e b) del comma 14 sono sospesi.
   2. Le misure di cui al comma 1 si applicano esclusivamente alla manodopera aggiuntiva rispetto a quella presente nelle aziende individuate ai sensi del comma 1 alla data del 28 febbraio 2020. Restano ferme le limitazioni previste dall'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, non derogate dal comma 1.
   3. Per l'anno 2020, i soggetti titolari di Reddito di cittadinanza (RDC) di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, possono essere avviati al lavoro agricolo anche nei casi in cui tale attività non sia inserita nel proprio patto per il lavoro, secondo le modalità previste dall'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come modificato dal presente articolo. In caso reiterato diniego, non adeguatamente motivato, si applicano le disposizioni per l'esclusione del RDC previste per legge. L'impiego nel lavoro agricolo, secondo le Pag. 212modalità previste dal presente articolo non comporta la riduzione o l'esclusione dal RDC.
   4. Per l'anno 2020, gli stranieri titolari di permesso di soggiorno a seguito di richiesta di asilo, anche in attesa del riesame della relativa domanda, possono essere avviati al lavoro agricolo secondo le modalità previste dall'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come modificato dal presente articolo. Il diniego all'esecuzione della prestazione, se non adeguatamente motivato, è valutato ai fini della concessione o della proroga della misura dell'asilo.
78. 010. Spena, Nevi, Anna Lisa Baroni, Zangrillo, Tartaglione, Occhiuto, Paolo Russo, Mandelli, Prestigiacomo, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Ruffino, Giacometto, Fiorini.

  Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.

(Semplificazione in materia di vertical farming)
   1. All'articolo 2 della legge 13 maggio 2011, n. 77, è aggiunto il seguente comma:
  «2. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, non necessitano delle fasi di lavaggio e asciugatura i prodotti di cui al comma 1, il cui intero ciclo produttivo si svolge all'interno di un sito chiuso, in ambiente a clima controllato e con livelli di filtrazione dell'aria adeguati per la limitazione delle particelle aerotrasportate, che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi.».
   2. All'articolo 8 del decreto ministeriale dei 20 giugno 2014, n. 3746, recante «Attuazione dell'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, recante disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma» la lettera a) è sostituita dalla seguente:
   a) in un punto evidente dell'etichetta, in modo da essere facilmente visibili e chiaramente leggibili:
    i. «prodotto lavato e pronto per il consumo», o;
    ii. «prodotto lavato e pronto da cuocere»;
    iii. «prodotto pulito e pronto per il consumo», o «prodotto pulito e pronto da cuocere», per i prodotti di cui all'articolo 2, comma 2 della legge 13 maggio 2011, n. 77.
78. 011. Martina, Incerti, Cenni, Critelli, Dal Moro, Pezzopane.
(Inammissibile)

ART. 79.

  Sopprimere i commi da 3 a 6 e l'ultimo periodo del comma 7.
79. 1. Zanella.

  Sopprimere i commi 3, 4, 5 e 6.

  Conseguentemente, al comma 7 sostituire la parola: 500 milioni con la seguente: 50 milioni.
79. 2. Magi.

  Al comma 4, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: La nuova società prevista dal comma 3 dovrà farsi carico dei debiti nei confronti degli operatori turistici e dei clienti per biglietteria già emessa dalle precedenti società e dei crediti vantati dagli Agenti Alitalia IATA su somme anticipate per acquisto Travelpass.
79. 3. Donzelli, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

Pag. 213

  Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:

Art. 79-bis.
(Differimenti di termini a salvaguardia degli investimenti nel settore delle energie rinnovabili)

  1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19:
   a) il termine di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale FER 4 luglio 2019 per l'entrata in esercizio impianti di produzione cui viene riconosciuta la tariffa incentivante di cui al decreto FER 23 giugno 2016 è prorogato di 240 giorni;
   b) i termini di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto ministeriale FER 23 giugno 2016 per l'entrata in esercizio impianti di produzione sono prorogati di 240 giorni;
   c) le date delle procedure di asta e registro dal numero 3 al numero 7 della tabella n. 1 dell'articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale FER 4 luglio 2019 sono prorogate di 240 giorni;
   d) le scadenze dei provvedimenti autorizzativi finali, dei pareri, nulla osta e ogni termine di scadenza e decadenza di titoli e sub procedimenti di ogni tipo già rilasciati o/e assentiti alla data dell'entrata. In vigore del presente decreto, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dal decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, per la realizzazione dei progetti in essi previsti, sono prorogate di 12 mesi.
79. 01. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

ART. 81.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , garantendo in ogni caso che la campagna elettorale si svolga in un periodo in cui è consentita la massima partecipazione dei cittadini.
81. 1. Cunial, Giannone.

ART. 82.

  Sopprimerlo.
82. 1. Cunial.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. Al fine di velocizzare la messa a disposizione della rete pubblica del Piano Banda Ultra Larga nelle aree bianche, il concessionario, anche nelle more del collaudo del singolo progetto da parte del concedente, mette immediatamente a disposizione degli operatori, secondo procedure conformi all'articolo 3 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, tutte le infrastrutture che, seppur non collaudate, risultino comunque completate, garantisce l'accesso pienamente disaggregato alle porzioni di rete realizzate e avvia la commercializzazione, nelle aree comunali ove sia già tecnicamente possibile, dei servizi wholesale, anche passivi.

  6-ter. Al fine di velocizzare i lavori nelle aree bianche del Piano Banda Ultra Larga, la Presidenza del Consiglio dei ministri può nominare il Presidente della regione o della provincia autonoma come commissario straordinario anche per l'acquisizione di permessi concessori da parte di enti e società.
  6-quater. Al fine di velocizzare i lavori e l'avvio del servizio, il concessionario per la realizzazione e la gestione del Piano Banda Ultra Larga nelle aree bianche, può affidare anche ad altri soggetti, oltre a quello individuato in sede di gara, i servizi di progettazione a livello territoriale, individuando Pag. 214in forma diretta o con modalità semplificate almeno un soggetto in ogni regione o provincia autonoma.
  6-quinquies. Al fine di velocizzare i lavori e l'avvio del servizio, il concedente per la realizzazione e la gestione del Piano Banda Ultra Larga nelle aree bianche in deroga a quanto disposto dalla convenzione con il concessionario autorizza lo stesso a concludere accordi con altri operatori per l'utilizzo della tecnologia fixed wireless access.
  6-sexies. Le installazioni di apparati con tecnologia LTE o sue evoluzioni o altre tecnologie utili allo sviluppo delle reti di banda ultra-larga mobile e Fixed Wireless Access su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche radioelettriche degli impianti di cui all'articolo 87-bis del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, effettuate al fine di adempiere alle disposizioni di cui al presente articolo, sono soggette ad autocertificazione di attivazione, da inviare contestualmente all'attuazione dell'intervento all'ente locale e agli organismi competenti ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.
  6-septies. All'articolo 87-ter, comma 1, del decreto legislativo 1°agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «nel coso di modifiche delle caratteristiche degli impianti già provvisti di titolo abilitativo,», sono inserite le seguenti: «che modifichino le caratteristiche radioelettriche e»;
   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I medesimi organismi di cui al primo periodo si pronunciano entro trenta giorni dal ricevimento dell'autocertificazione.».

  6-octies. Terminata l'emergenza e comunque entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dello sviluppo economico, presenta un piano per la costituzione di una rete unica di banda ultralarga a livello nazionale, anche prevedendo la convergenza delle reti esistenti. Sul piano di cui al precedente periodo è acquisita l'intesa in sede di Conferenza Unificata.
  6-novies. Al fine di dare avviare l'intervento di infrastrutturazione nelle aree grigie servite da almeno un operatore e delle aree dichiarate grigie in fase di consultazione pubblica ma non ancora servite dagli operatori, il Ministero dello sviluppo economico richiede il parere positivo per aiuti di stato alla Commissione europea in forma urgente, vista l'attuale emergenza sanitaria in atto.
  6-decies. Al fine di garantire la piena operatività di tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, sono trasferite alle Regioni e alle Province autonome le risorse ad esse dedicate per connettività e fibra ottica, previste dalla delibera 10 luglio 2017, n. 47, del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), affinché sia garantita una connessione a banda ultralarga a tutte le scuole entro l'avvio dell'anno scolastico 2020/2021, assicurando una gestione anche da remoto dell'offerta didattica.
  6-undecies. Nel caso in cui l'emergenza epidemiologica da CODIV-19 si ripercuota negativamente sui tempi di attuazione del Piano Banda Ultra Larga nelle aree bianche del Paese, già pesantemente compromesse dai ritardi in essere, il Governo tutela le amministrazioni regionali da ogni pregiudizio economico derivante da tali ritardi dell'esecuzione, in particolare rispetto alle risorse cofinanziate dalla regione con fondi europei, e a rendere disponibile identiche somme compensative per la prosecuzione dell'infrastruttura per la banda ultralarga, al fine di garantire il completamento delle sue opere secondo la originaria dotazione di spesa prevista.
  6-duocecies. Terminata l'emergenza e comunque entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, procede all'assunzione alla rimozione degli ostacoli ingiustificati allo sviluppo delle reti 5G, in particolare adottando iniziative, di semplificazione normativa. Pag. 215Procede alla definizione di un piano di indirizzo a livello nazionale al fine di uniformare l’iter autorizzativo da seguire in caso di realizzazione di impianti di telecomunicazione, definendo chiaramente le procedure e i moduli da utilizzare ed assumendo iniziative per chiarire le disposizioni che possono dar luogo a dubbi interpretativi e applicativi idonei a rallentare gli implementare il coinvolgimento degli enti territoriali, nella fase operativa di realizzazione delle infrastrutture digitali. Predispone – per il tramite di forme di «pubblicità progresso» insieme alla Rai, società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo – una adeguata campagna informativa che abbracci la conoscenza delle nuove tecnologie ma anche che fornisca adeguata e oggettiva informazione sull'impatto ambientale e su eventuali effetti dei campi elettromagnetici sulla salute dei cittadini. Adotta, di conseguenza, le opportune iniziative di monitoraggio dei livelli di esposizione, per verificare eventuali rischi sanitari.
  6-terdecises. All'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo il comma 31 è inserito il seguente:
  «31-bis. Le disposizioni di cui al comma 31, primo e terzo periodo, si applicano anche nel caso di inottemperanza agli ordini impartiti dall'Autorità nell'esercizio delle sue funzioni di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi sulle reti di comunicazione elettronica».
82. 3. Capitanio, Maccanti, Cecchetti, Donina, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zordan.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. La installazione di apparati con tecnologia LTE o sue evoluzioni o altre tecnologie utili allo sviluppo delle reti di banda ultra-larga mobile e Fixed Wireless Access su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche radioelettriche degli impianti di cui all'articolo 87-bis del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, effettuate al fine di adempiere alle disposizioni di cui al presente articolo, sono soggette ad autocertificazione di attivazione, da inviare contestualmente all'attuazione dell'intervento all'ente locale e agli organismi competenti ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.

  6-ter. All'articolo 87-ter, comma 1, del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «nel caso di modifiche delle caratteristiche degli impianti già provvisti di titolo abitativo,» sono inserite le seguenti «che modifichino le caratteristiche radioelettriche e»;
   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I medesimi organismi di cui al primo periodo si pronunciano entro trenta giorni dal ricevimento dell'autocertificazione.».

  6-quater. Al fine di dare esecuzione ai commi 2, 3, 4 e 5, anche in deroga a quando disposto dal decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, e dai regolamenti adottati dagli enti locali, è consentito, alle imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche, effettuare gli interventi di scavo, installazione e manutenzione di reti di comunicazione mediante presentazione di apposita autocertificazione all'amministrazione locale competente e agli organismi competenti ad effettuare i controlli. A tutti i procedimenti amministrativi necessari per potenziare le infrastrutture e garantire il funzionamento delle reti e l'operatività e continuità dei servizi non si applica l'articolo 103 del presente decreto e si intendono assunti con il silenzio assenso dell'amministrazione competente decorsi cinque giorni dalla data di presentazione dell'autocertificazione o di qualunque altro atto di avvio del procedimento. Tali interventi dovranno essere effettuati nel rispetto delle norme di sicurezza e del Codice della Pag. 216Strada relativamente alla viabilità, previa comunicazione alla polizia locale.
82. 4. Bruno Bossio, Cantini, Gariglio, Giacomelli, Pizzetti, Andrea Romano, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:

Art. 82-bis.
(Trasmissione telematica)

  1. Per le attività commerciali, artigianali o agricole, comprese quelle che effettuano attività di distribuzione ambulante o a domicilio, gestite da titolari di partita IVA con sede operativa in zone svantaggiate, come individuate dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale, il termine di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è differito al 1o gennaio 2022.
  2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014.
82. 01. Cunial, Giannone.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:

Art. 82-bis
(Modifiche al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, in materia di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G)

  1. All'articolo 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, le parole da: «quando posti in essere» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «sospesa fino al 31 gennaio 2022».
   b) i commi 2-bis, 3, 3-bis e 4 sono sostituiti dai seguenti:
  3. È istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, una Commissione composta da esperti del settore, volta a:
   a) promuovere uno studio preliminare sugli effetti biologici delle radiofrequenze 4G e 5G sulla sicurezza della salute pubblica;
   b) promuovere iniziative normative dirette a disciplinare e modificare la normativa vigente relativa alla protezione della salute pubblica dalle radiazioni non ionizzanti ispirata alle raccomandazioni della Commissione internazionale per la protezione delle radiazioni non ionizzanti ed in particolare della raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio del 12 luglio 1999 relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz;
   c) promuovere un monitoraggio degli effetti dei campi elettromagnetici sulla sicurezza della salute pubblica per ridurre il rischio sanitario;
   d) promuovere lo studio e la ricerca di tecnologie più sicure meno pericolose ed alternative al wireless come il cablaggio ed il «Li–Fi».

  4. Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta ogni anno una relazione al Parlamento sullo stato dell'attuazione del presente articolo, elencando gli interventi effettuati ed i poteri esercitati per assicurare la tutela degli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale nonché della sicurezza della salute pubblica.

  Conseguentemente, la lettera o) è soppressa.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri previsti dalla presente disposizione, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale Pag. 217di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
82. 02. Cunial, Giannone.

  Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:

Art. 82-bis.

(Misure urgenti per garantire l'accesso all'acqua e ai servizi igienico sanitari)

  1. Al fine di garantire l'accesso all'acqua e ai servizi igienico sanitari su tutto il territorio nazionale, a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al termine di cui al comma 1, fatte salve le ulteriori proroghe dello stato di emergenza, per le utenze domestiche di erogazione del servizio idrico integrato il soggetto gestore sospende le procedure di limitazione, sospensione o disattivazione della fornitura idrica già avviate o in fase di attivazione e provvede ad informare immediatamente le utenze interessate. Il soggetto gestore, a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta tutte le misure necessarie al ripristino entro 24 ore della regolare alimentazione delle utenze per cui abbia predisposto il distacco o la limitazione della fornitura.
82. 03. Daga, Deiana, Ilaria Fontana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Micillo, Ricciardi, Terzoni, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Donno.

ART. 83.

  Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 15 aprile 2020 con le seguenti: 30 giugno 2020.

  Conseguentemente:
   all'articolo 84, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 15 aprile 2020 con le seguenti: 30 giugno 2020;
   all'articolo 85, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 15 aprile 2020 con le seguenti: 30 giugno 2020;
   all'articolo 103, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 15 aprile 2020 con le seguenti: 30 giugno 2020;
   i termini indicati negli articoli 83, 84, 88 e 103 collegati alla data del 15 aprile 2020 sono conseguentemente differiti al 15 settembre 2020.
83. 14. Angiola.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1, sostituire le parole: 15 aprile 2020 con le seguenti: 31 maggio 2020;
   al comma 2, sostituire le parole: 15 aprile 2020 con le seguenti: 31 maggio 2020;
   al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Si intendono anche sospesi, per la stessa durata indicata nel primo periodo, i termini per la comunicazione delle osservazioni e richieste di cui al comma 7 dell'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nonché per la produzione delle deduzioni difensive di cui al comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;
   dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. I termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, si intendono sempre cumulabili Pag. 218con il periodo di sospensione dei termini di cui al comma 2.
83. 1. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1 sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 15 aprile 2020 con le seguenti: 11 maggio 2020;
   al comma 2 sostituire le parole: 15 aprile 2020 con le seguenti: 11 maggio 2020;
   al comma 6, primo periodo, sostituire le parole 16 aprile con le seguenti: 12 maggio;
   al comma 20 sostituire le parole: 15 aprile 2020 con le seguenti: 11 maggio 2020:
   al comma 3, lettera b), sostituire le parole: procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale con le seguenti: procedimenti nei quali nel periodo di sospensione o nei sei mesi successivi scadono i termini di cui all'articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale.

  Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Sono abrogati, dalla data di entrata in vigore della presente legge i commi 1 e 2 dell'articolo 36 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle predette disposizioni.
83. 2. Ceccanti, Pezzopane.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1, dopo le parole: procedimenti civili e penali aggiungere le seguenti:, ivi comprese quelle prefallimentari e fallimentari di cui al regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, nonché i procedimenti di omologa dei piani di cui alla legge 27 gennaio 2012 n. 3;
   al comma 2, dopo le parole: procedimenti civili e penali aggiungere le seguenti:, ivi comprese quelle prefallimentari e fallimentari di cui al regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, nonché i procedimenti di omologa dei piani di cui alla legge 27 gennaio 2012 n. 3;
   dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Sono consentiti gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l'altro genitore o comunque presso l'affidatario, oppure per condurli presso di sé, secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio, o di modifica degli stessi, evitando di esporre il minore al rischio di contagio, adottando tutte le misure necessarie previste dalla normativa emanata a seguito della dichiarazione di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.
83. 3. Maschio, Varchi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

  Al comma 2, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per 1'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali ad eccezione di quelli ordinatori del giudice relativi a processi civili. Sono altresì sospesi i termini di decadenza o prescrizione nonché i termini per la validità degli effetti di qualsiasi atto.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 8.
83. 4. Colletti.

Pag. 219

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Fino al 31 dicembre 2020, è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti amministrativi e penali, anche esecutivi, per violazioni delle norme edilizie, paesaggistiche e dei vincoli demaniali, relative all'area demaniale del comprensorio denominato «Falconera» nel Comune di Caorle.
83. 5. Fogliani, Andreuzza, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: cause relative ad alimenti con le seguenti: cause relative alla tutela dei minori, ad alimenti.
83. 6. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea;
83. 7. Magi.

  Al comma 3, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) in deroga alle previsioni del codice di procedura civile, tutte le udienze fissate per la precisazione delle conclusioni a norma degli articoli 189 e 352 del codice di procedura civile passano in decisione sulla base degli atti con concessione delle comparse conclusionali a norma dell'articolo 190 del codice di procedura civile, salvo che almeno una delle parti abbia chiesto la discussione in udienza pubblica con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione; anche nei casi in cui non sia stata richiesta la discussione, i difensori sono comunque considerati presenti a tutti gli effetti. Nel caso in cui sia stata chiesta la discussione ai sensi del presente comma i capi degli uffici giudiziari, per le cause che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti ed al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale,
83. 8. Colletti.
(Inammissibile)

  Al comma 3-bis, sopprimere il secondo periodo.
83. 9. Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Rossello, Siracusano, Sisto, Zanettin.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7.1. Per l'attività di udienza di cui alle lettere f) e h) del comma 7, nonché per le udienze calendarizzate e per le quali è stato necessario disporre il rinvio d'ufficio di cui alla lettera g) del medesimo comma 7, ai giudici onorari vengono corrisposte le indennità previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 273.
83. 10. Siracusano.

  Sostituire il comma 7-bis con il seguente:
  7-bis. Per i servizi residenziali, non residenziali e semi residenziali per i minorenni, Pag. 220nonché per gli spazi neutri, è obbligatoria l'adozione di protocolli di sicurezza enti contagio da parte del titolare o gestore della struttura, al fine di garantire la continuità degli incontri protetti genitori figli con le modalità autorizzate, prima dell'emergenza sanitaria, dal tribunale. Salvo che il giudice disponga diversamente, gli incontri in spazio neutro disposti in pendenza di procedimento penale per reati di cui all'articolo 1 legge n. 69 del 2019, sono sostituiti con collegamenti audio video da remoto fino ai 31 maggio 2020.
83. 11. Giannone.

  Al comma 7-bis, apportare le seguenti modificazioni:
   sostituire le parole: per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 31 maggio con le seguenti: fino al 31 maggio 2020;
   dopo le parole: disposti con provvedimento giudiziale, aggiungere le seguenti: in pendenza di procedimento penale per reati di cui all'articolo 1 della legge n. 69 del 2019.
83. 12. Giannone.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso, tutti i termini che comportino prescrizioni o decadenze dell'esercizio di un diritto o di un'azione, nonché i termini previsti, a pena di inefficacia, di atti anche non processuali la cui scadenza ricada nel periodo compreso dal 9 marzo all'11 maggio sono prorogati, di diritto, sino al 30 giugno 2020;
   dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:
  21-bis. Per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento delle assemblee condominiali, quanto a quelle da tenersi nell'anno 2020, ne è possibile la relativa convocazione esclusivamente per oggettivi motivi di urgenza e con garanzia di partecipazione di tutti i condomini nel rispetto delle vigenti misure di contenimento epidemiologico.

  21-ter. Il termine di cui all'articolo 1130, n. 10, del codice civile è sospeso fino al 31 dicembre 2020. L'amministratore condominiale provvede in ogni caso ad inviare ai condomini entro il 30 giugno 2020 il rendiconto di cui all'articolo 1130-bis del codice civile, nonché il preventivo delle spese occorrenti per l'esercizio successivo con la relativa ripartizione tra i condomini, di cui all'articolo 1135, primo comma, n. 2 del codice civile. Il preventivo di cui al periodo precedente non può prevedere una previsione di spesa superiore alle uscite documentate per l'anno 2019 oltre il limite del 5 per cento ed il relativo stato di ripartizione ad esso allegato è efficace nei confronti dei condomini ed allo stesso si applica la disposizione di cui all'articolo 63 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318.
83. 13. D'Orso, Dori, Perantoni, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Giuliano, Palmisano, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà, Donno.

  Sopprimere i commi 12-bis, 12-ter, 12-quater e 12-quinquies.
83. 15. Annibali, Vitiello.

  Sopprimere i commi da 12-bis a 12-quater.
83. 16. Costa, Gelmini, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Rossello, Siracusano, Sisto, Zanettin.

  Dopo il comma 15 è aggiunto il seguente:
  15-bis. Dal 9 marzo al 30 giugno 2020, per i procedimenti già pendenti in ogni Pag. 221stato e grado e per quelli iscritti nel predetto periodo, i difensori possono procedere al deposito di atti per il tramite degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui all'indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi, pubblicati sul sito internet www.indicepa.gov.it, ovvero degli indirizzi di posta elettronica certificata comunicati dagli Uffici giudiziari.
83. 17. Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Rossello, Siracusano, Sisto, Zanettin.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. Il Ministro della giustizia individua all'interno degli istituti penitenziari aree sanitarie temporanee per l'esecuzione della misura di isolamento quarantenario obbligatorio per i soggetti detenuti. Qualora non sia possibile adibire apposite aree dell'istituto penitenziario, i soggetti detenuti, nel caso di esito positivo per COVID, devono essere trasferiti presso idonea struttura per l'esecuzione della misura della quarantena obbligatoria, appositamente individuata dal Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro della salute, tra le caserme militari dismesse.
83. 18. Ferro, Varchi, Maschio, Deidda, Galantino, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
  21-bis. Al fine di contenere gli effetti negativi connessi alle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è possibile sospendere fino al 30 novembre 2020, su domanda del debitore esecutato, la rateazione degli importi mensili dovuti al Tribunale mediante libretto bancario vincolato dal giudice, relativi a procedure di conversione del pignoramento che abbiano ad oggetto beni immobili ad uso abitativo, anche di carattere residenziale, di proprietà di persone.
83. 19. Gelmini, Prestigiacomo, Mandelli, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  21-bis. L'articolo 650 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 650.
   1. Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica o di ordine pubblico o di igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto da tre mesi a un anno e con l'ammenda da euro 1.000 a euro 5.000».
83. 20. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 83, aggiungere il seguente:

Art. 83-bis.

  1. In relazione ai compensi in favore di difensori, ausiliari del magistrato e consulenti tecnici di parte liquidati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 e divenuti definitivi entro la data del 5 marzo 2020, ogni ente previdenziale privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, su istanza di parte ed a favore dei propri iscritti, è tenuto a garantire la cessione del credito pro-soluto nella misura massima di euro 20.000 per ogni iscritto.Pag. 222
  2. I costi che gli enti di cui al comma 1 possono applicare non possono essere superiori al 3 per cento del credito ceduto. Ai cedenti è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, pari ai costi sostenuti per la cessione del credito.
83. 01. Colletti.

  Dopo l'articolo 83, aggiungere il seguente:

Art. 83-bis.

Proroga del termine di entrata in vigore della disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19)

  1. All'articolo 9 del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «30 aprile 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;
   b) al comma 2, le parole: «1o maggio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2021».
83. 03. Costa, Gelmini, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Rossello, Siracusano, Sisto, Zanettin.

  Dopo l'articolo 83, aggiungere il seguente:

Art. 83-bis.

Proroga del termine di entrata in vigore della disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19)

  1. All'articolo 9 del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «30 aprile 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto 2020»;
   b) al comma 2, le parole: «1o maggio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1o settembre 2020».
83. 02. Costa, Gelmini, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Rossello, Siracusano, Sisto, Zanettin.

  Dopo l'articolo 83, aggiungere il seguente:

Art. 83-bis.

  1. L'esecuzione delle procedure di concordato preventivo di cui agli articoli 160 e seguenti della legge 16 marzo 1942, n. 267, nonché degli accordi di ristrutturazione dei debiti omologati ai sensi degli articoli 182-bis e 182-ter, su richiesta di parte, può essere sospesa per la durata di dodici mesi al fine di acquisire un nuovo piano di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e), ovvero una nuova relazione di cui all'articolo 182-bis, primo comma, della stessa legge, aggiornati al mutato contesto determinato dall'emergenza COVID-19. Allo stesso fine, restano sospese per la durata di dodici mesi le procedure di cui all'articolo 182-bis, settimo e ottavo comma, e quella di cui all'articolo 186-bis.
  2. Fino al termine della sospensione di cui al comma 1, ai creditori di procedure di concordato ai sensi degli articoli 160 e seguenti e degli accordi di cui all'articolo 182-bis spetta un credito di imposta corrispondente all'importo dei crediti oggetto di omologazione la cui esecuzione è sospesa. Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal mese successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in rate costanti di pari importo fino al termine della sospensione di cui al comma 1, e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello in cui se ne conclude l'utilizzo. Il credito Pag. 223di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il predetto credito di imposta può essere ceduto a terzi con l'osservanza delle modalità stabilite dall'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze 30 settembre 1997, n. 384,
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede nel limite delle risorse finanziarie rese disponibili ai sensi dell'articolo 126 e degli ulteriori provvedimenti che saranno adottati previa adozione della procedura prevista ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. A tal fine, l'attuazione del presente articolo, per la parte eccedente le risorse finanziarie rese disponibili ai sensi dell'articolo 126, è subordinata alla previa adozione della procedura prevista ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 243.
83. 04. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

ART. 84.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Tutti i termini relativi al processo amministrativo inserire le seguenti: nonché quelli riferiti al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica di cui agli articoli 8 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199,.

  Conseguentemente all'articolo 103, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1-bis, dopo le parole: ricorsi giurisdizionali aggiungere le seguenti: diversi da quelli di cui all'articolo 84, comma 1, secondo periodo;
   b) al comma 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La medesima sospensione trova applicazione in relazione ai termini per la presentazione di ricorsi in sede amministrativa;
   c) al comma 2, sostituire le parole: i novanta con le seguenti: i centoventi.
84. 1. Schullian.

  Al comma 6, apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo è premesso il seguente: istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare entro cinque giorni liberi prima della data fissata per la trattazione, possono richiedere lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante collegamenti da remoto con modalità idonee a salvaguardate il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei difensori alla trattazione dell'udienza assicurando in ogni caso la sicurezza e la funzionalità del sistema informatico della giustizia amministrativa e dei relativi apparati e comunque nei limiti delle risorse attualmente assegnate ai singoli uffici. In tal caso è assicurato congruo avviso dell'ora e delle modalità di collegamento. Si dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e la libera volontà delle parti. Anche il Collegio, nel medesimo termine sopra indicato, può disporre la discussione orale, previa apposita comunicazione alle parti;
   b) sostituire l'ultimo periodo con il seguente: I luoghi da cui si collegano i magistrati il personale addetto e i difensori delle patri è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge.
84. 2. D'Ettore, Bartolozzi.

Pag. 224

ART. 85.

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:
Art. 85-bis.
(Norme in materia di esame all'abilitazione della professione forense)

  1. In considerazione delle eccezionali difficoltà organizzative connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per la sessione 2019/2020 tutti i candidati all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense che abbiano sostenuto le prove scritte sono ammessi alla prova orale. La correzione delle prove scritte in corso, per gli effetti, è sospesa.
  2. Le materie e le competenze oggetto di valutazione nelle prove scritte sono valutate nell'ambito e secondo i criteri della prova orale. Fermo quanto previsto per la prova orale, ai fini del positivo superamento dell'esame il candidato dovrà riportare almeno la sufficienza in due delle valutazioni relative alle materie e competenze in questione.
  3. Con proprio decreto, il Ministro della giustizia provvede alla adeguata riorganizzazione delle Commissioni incaricate della valutazione delle prove orali su tutto il territorio nazionale. Al fine di assicurare la terzietà e imparzialità degli organi, il Presidente e due Vice Presidenti sono designati all'interno del Foro competente per la valutazione delle prove scritte, con facoltà di delega e sub-delega.
  4. Per tutto quanto non espressamente derogato dal presente articolo, si applica, in quanto compatibile, la disciplina degli articoli 46 e 47 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
85. 01. Sisto, Ferraioli, Pittalis, Rossello, Siracusano.

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:
Art. 85-bis.
(Notificazioni alle pubbliche amministrazioni)

  1. Le notificazioni alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che non abbiano effettuato le comunicazioni previste dall'articolo 16, comma 12, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito nella legge n. 221 del 2012, sono validamente effettuate agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati presso i Registri IPA e/o presso i siti istituzionali delle amministrazioni stesse.
85. 02. D'Ettore, Bartolozzi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.

  1. Fino al 30 giugno 2020, le notificazioni in materia di giustizia civile, penale, tributaria, contabile, amministrativa, militare e arbitrati rituali, possono essere effettuate presso gli indirizzi PEC delle pubbliche amministrazioni presenti sul sito delle stesse, ovvero sull'Indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici registri (IPA), utilizzando i pubblici elenchi previsti dagli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall'articolo 16, comma 12, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia.
85. 03. Giuliano, Dori, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Di Stasio, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà, Donno, Martinciglio.

Pag. 225

ART. 86

  Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:

Art. 86.1.
(Misure per l'accelerazione dei pagamenti di compensi professionali)

  1. I presidenti dei tribunali e delle Corti d'appello nell'ambito delle proprie prerogative, adottano, immediatamente, misure utili ed efficaci al fine di accelerare le procedure per le pratiche relative ai pagamenti in favore di difensori, ausiliari del magistrato e consulenti tecnici di parte dei compensi liquidati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e divenuti definitivi entro la data del 5 marzo 2020, fermo restando quanto disposto dall'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), e al comma 2 del presente decreto.
  2. Le pubbliche amministrazioni, ivi compresi i comuni, le città metropolitane e gli altri enti locali, devono provvedere, entro il 30 settembre 2020, alla liquidazione di tutti i crediti maturati dai professionisti nei confronti delle medesime e riconosciuti da decreti e sentenze resi sino al 5 marzo 2020 o da contratti o da accordi stragiudiziali stipulati prima del 5 marzo 2020 e relativi a prestazioni professionali già espletate. Decorso infruttuosamente il termine di cui al primo periodo, i crediti potranno essere ceduti pro soluto a un istituto di credito, con notifica all'amministrazione interessata che nel termine di 30 giorni dovrà far pervenire l'opposizione all'esecuzione per eventuali ipotesi di inesigibilità. In caso di perfezionamento del contratto di cessione del credito, decorso tale ulteriore termine, l'istituto di credito provvederà ad accreditare le somme al cedente e l'amministrazione ceduta pagherà gli interessi di mora sulla base del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito dalla legge 2 luglio 2015, n. 91. Le pubbliche amministrazioni provvedono al pagamento nei limiti degli stanziamenti all'uopo già iscritti nei rispettivi bilanci. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, anche alle somme liquidate a carico dell'erario dall'autorità giudiziaria in favore degli ausiliari del magistrato ai sensi del Titolo VII della Parte II del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e a favore del difensore, dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte a norma dell'articolo 83 del medesimo decreto.
  3. Il difensore distrattario in favore del quale siano stati liquidati, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 93 del codice di procedura civile, con sentenza divenuta definitiva entro il 5 marzo 2020, onorari e spese, posti a carico della parte soccombente, può cedere pro soluto il proprio credito a un istituto di credito o a un intermediario assicurativo o finanziario, il quale, in caso di perfezionamento del contratto di cessione, provvederà a corrispondere all'avvocato un importo non inferiore all'ottanta per cento dell'intero valore del credito. Cassa depositi e prestiti è autorizzata al rilascio di garanzie su singole operazioni finanziarie, pari all'importo totale delle spese legali affrontate in via giudiziaria per il recupero del credito, quando il recupero sia risultato impossibile o insufficiente, nel limite di spesa complessiva pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020. Il presente comma non si applica quando il procuratore distrattario abbia già intrapreso una procedura esecutiva diretta al recupero del credito in via coattiva.
86. 01. Bazoli, Verini, Bordo, Vazio, Miceli, Zan, Soverini, Pezzopane, Dori, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Di Stasio, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

Pag. 226

ART. 87.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 147 è sostituito dal seguente:
  147. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, nel rispetto dei seguenti limiti:
   a) le graduatorie approvate negli anni dal 2011 al 2017 sono utilizzabili fino al 31 dicembre 2021;
   b) le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019 sono utilizzabili entro tre anni dalla loro approvazione.
87. 1. Fassina.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, da emanarsi entro quindici giorni dalla conversione in legge del presente decreto, si provvede alla riduzione delle premialità previste nel Sistema di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni che non osservino le misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio di cui al presente articolo.

  5-ter. In deroga al comma 5 del presente articolo, le procedure concorsuali di cui all'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme restando le misure previste dall'articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56, al fine di ridurre gli spostamenti delle persone fisiche nel rispetto del distanziamento sociale, sono svolte in ambito territoriale secondo il principio di cui all'articolo 35, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
  5-quater. Al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, le procedure concorsuali di cui al comma 1-bis e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate in deroga all'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In via sperimentale, e fino al 31 dicembre 2020, il requisito di accesso alle qualifiche e ai profili professionali, reclutati secondo le modalità di cui al primo periodo, è individuato esclusivamente in base all'ordinamento professionale definito dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro, anche in deroga agli ordinamenti professionali delle pubbliche amministrazioni.
  5-quinquies. Al fine di garantire il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione, alle procedure concorsuali non si applicano gli articoli 35, comma 3-bis, e 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  5-sexies. Le domande di partecipazione alle procedure concorsuali di cui al comma 5-bis sono presentate entro dieci giorni dalla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale – 4a Serie speciale Concorsi ed esami, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
  5-septies. La domanda di partecipazione alle procedure concorsuali di cui al comma 5-bis è presentata esclusivamente tramite Sistema pubblico di identità digitale (SPID). La convocazione per lo svolgimento delle prove deve essere inviata al candidato almeno entro dieci giorni dalla data stabilita per lo svolgimento delle prove, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
87. 2. Alaimo, Baldino, Berti, Bilotti, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, Sabrina De Carlo, Dieni, Forciniti, Macina, Parisse, Francesco Silvestri, Suriano, Elisa Tripodi, Donno.

Pag. 227

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.1.
(Assunzioni straordinarie nelle carriere iniziali del Corpo della Guardia di Finanza, in deroga all'articolo 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66)

  1. Al fine di ottemperare ai princìpi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, nonché incrementare i servizi di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della pubblica sicurezza connessi anche all'esigenza di contrastare l'evasione fiscale e le frodi in ambito economico-finanziario, alle assunzioni straordinarie, previste per l'anno 2020, nelle carriere iniziali del Corpo della Guardia di Finanza autorizzate ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 287, lettera b), nonché della legge 30 dicembre 2018, n. 145 articolo 1, comma 381, lettera a), si provvede, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2199, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori del concorso per 380 allievi finanzieri bandito nell'anno 2018 e fino ad esaurimento delle stesse.
87. 01. Giovanni Russo, Grimaldi, Buompane, Donno.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.

  1. Al fine di assicurare l'espletamento dei compiti assegnati dalla legge ai rispettivi servizi di preminente interesse generale e di contenere il numero di vacanze di organico, su domanda dell'interessato, da presentare entro il 31 maggio 2020, è aumentata di tre anni l'età di collocamento d'ufficio a riposo per raggiunti limiti di età, come prevista dai rispettivi ordinamenti, dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari, degli avvocati e procuratori dello Stato, nonché dei medici e chirurghi universitari od ospedalieri che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano attività clinica presso strutture pubbliche o convenzionate con il Servizio sanitario nazionale.
87. 02. Prisco, Zucconi, Caretta, Ciaburro.
(Inammissibile)

ART. 87-bis.

  Dopo l'articolo 87-bis, aggiungere il seguente:

Art. 87-ter.
(Rimborso rette scolastiche)

  1. In considerazione della sospensione dei servizi educativi per l'infanzia nonché delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado – a seguito della situazione di emergenza sul territorio nazionale relativa al rischio del diffondersi del virus COVID-19 – alle famiglie è riconosciuto il rimborso delle rette già versate, secondo quanto stabilito al comma 2 del presente articolo.
  2. Nel caso di pagamenti a cadenza periodica ovvero di pagamenti anticipati in un'unica soluzione già effettuati, ai nuclei familiari interessati è corrisposto, in proporzione ai giorni di mancato svolgimento ovvero di mancata fruizione dei singoli servizi e delle singole attività nei periodi di sospensione:
   a) il rimborso integrale di quanto versato agli asili nido e alle scuole dell'infanzia statali, comunali e paritarie;
   b) il rimborso di quanto versato agli asili nido e alle scuole dell'infanzia privati, a condizione che abbiano un indicatore economico equivalente ISEE non superiore Pag. 228all'importo di euro 60.000, e per un importo massimo non superiore a 500 euro su base mensile;
   c) il rimborso integrale di quanto versato alle scuole di ogni ordine e grado statali, comunali e paritarie, a condizione che abbiano un indicatore economico equivalente ISEE non superiore all'importo di euro 60.000;
   d) il rimborso di quanto versato alle scuole di ogni ordine e grado private, a condizione che abbiano un indicatore economico equivalente ISEE non superiore all'importo di euro 60.000, e per un importo massimo non superiore a 300 euro su base mensile.

  3. Con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e della finanze, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati i requisiti e le modalità per l'accesso ai rimborsi di cui al comma 2, ivi compresi i criteri per l'individuazione degli importi da corrispondere ai singoli nuclei familiari beneficiari.
  4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di euro 200 milioni per l'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili connesse a interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3.
87-bis. 01. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Caretta, Ciaburro.

ART. 88.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. In deroga all'articolo 106, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le stazioni appaltanti concordano la temporanea modifica dei contratti pubblici in corso con le imprese culturali e creative di cui all'articolo 1, comma 57, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che non possono effettuare le proprie prestazioni a causa delle misure straordinarie di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ovvero di quelle previste da altri provvedimenti normativi o amministrativi di urgenza, anche regionali o locali, aventi ad oggetto il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, fermo restando il limite previsto dall'articolo 106, comma 7, del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50. Le presenti disposizioni, per quanto compatibili, si applicano anche ai contratti di concessione, come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera vv), del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, in corso con le imprese culturali e creative.

  Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, con le seguenti: Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 2-bis.
88. 1. Gallo, Donno.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI, a seguito di richiesta presentata dai frequentatori delle attività ai sensi e nei termini del comma 3, entro trenta giorni dalla presentazione della citata richiesta provvedono all'emissione di un voucher per il periodo di chiusura obbligatoria, da utilizzare trascorsi dodici mesi dalla riapertura.
88. 2. Mancini, Pezzopane.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, con le modalità ivi previste, anche ai titoli di accesso relativi ad eventi sportivi organizzati da associazioni, Pag. 229società sportive, agli altri enti riconosciuti e ai gestori degli impianti sportivi.
88. 3. Barelli, Marin.

ART. 88-bis

  All'articolo 88-bis apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, alinea, dopo le parole: «all'organizzatore di pacchetti turistici» aggiungere le seguenti: «e di soggiorni presso le strutture ricettive»;
   b) al comma 3 dopo le parole: «Il vettore o la struttura ricettiva» aggiungere le seguenti: «oppure l'organizzatore di pacchetti turistici e di soggiorni presso le strutture ricettive».
88-bis. 1. Zennaro.

  Al comma 8, quarto periodo, dopo le parole: l'iniziativa di istruzione aggiungere le seguenti: con destinazione in Italia.
88-bis. 2. Squeri.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Ai soggetti che provvedono al rimborso e/o all'emissione di voucher è riconosciuto un credito di imposta pari al 20 per cento del valore del rimborso o del voucher emesso, da utilizzarsi entro il terzo periodo di imposta successivo al termine dello stato di emergenza.
88-bis. 3. Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 88-bis, aggiungere il seguente:

Art. 88-ter.
(Misure di tutela per i pendolari di trasporto ferroviario e TPL)

  1. Possono accedere alla richiesta di ristoro di cui al comma 2 i soggetti, pendolari per motivi di lavoro o di studio, utenti di aziende erogatrici di servizi di trasporto ferroviario ovvero di servizi di trasporto pubblico locale, per cui ricorrono le seguenti condizioni:
   a) possiedono un abbonamento ferroviario o di trasporto pubblico locale in corso di validità durante il periodo interessato dalle misure governative di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19;
   b) possono dichiarare, sotto propria responsabilità, previa autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che non hanno potuto utilizzare, del tutto o in parte, il titolo di viaggio di cui alla lettera a) a causa delle misure governative ivi citate.

  2. I soggetti di cui al comma 1, al fine di procedere alla richiesta di ristoro, comunicano al vettore il ricorrere delle situazioni di cui al medesimo comma 1, allegando la documentazione comprovante il possesso del titolo di viaggio di cui al comma 1, lettera a) e l'autocertificazione di cui al comma 1, lettera b).
  3. Entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2, il vettore procede al ristoro, optando per una delle seguenti modalità:
   a) rimborso dell'ammontare del titolo di cui al comma 1, lettera a), per la parte non utilizzata;
   b) emissione di un voucher di importo pari all'ammontare di cui alla lettera a) del presente comma, da utilizzare entro un anno dall'emissione.
88-bis. 01. Paita, Nobili.

ART. 89

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: Al fine di sostenere i settori dello spettacolo, del cinema e Pag. 230dell'audiovisivo inserire le seguenti: e della filiera del libro;
   b) dopo le parole: per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo inserire le seguenti: e della filiera del libro;
   c) sostituire la parola: 130 con la seguente: 205, la parola: 80 con la seguente: 130 e la parola: 50 con la seguente: 75.

  Conseguentemente:
   al comma 2 sostituire le parole: Con decreto con le seguenti: Con uno o più decreti;
   al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:
    a) all'alinea sostituire la parola: 130 con la seguente: 205;
    b) dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   «c-bis) il fondo di cui all'articolo 126, comma 4, è ridotto di 75 milioni di euro per l'anno 2020».
   alla rubrica sostituire le parole: e audiovisivo con le seguenti: audiovisivo e filiera del libro.
89. 2. Casciello, Aprea, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Cannizzaro, D'Attis.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo le parole: settori dello spettacolo, ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti: dell'industria libraria, dell'industria fonografica, delle fondazioni lirico-sinfoniche, degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi;
   b) al comma 2, sostituire le parole: Con decreto con le seguenti. Con uno o più decreti e le parole: trenta giorni con le seguenti: quindici giorni;
   c) al comma 2, inserire, in fine, le seguenti parole: e prevedendo il coinvolgimento e la consultazione degli attori dell'intera filiera dell'industria culturale e dello spettacolo in una sede istituzionalizzata e a sentire i suddetti attori sia in fase preventiva, durante il processo di scrittura dei regolamenti, sia in generale per la valutazione delle misure economiche da porre in essere per limitare l'impatto delle misure sanitarie di contenimento del COVID-19 e valutando inoltre misure straordinarie come l'istituzione di un reddito di ultima istanza per i lavoratori dello spettacolo e il riconoscimento ai soggetti che gestiscono teatri, sale cinematografiche o per concerti e spettacoli o simile di un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dell'ammontare del canone di locazione per il mese di marzo 2020 di immobili rientranti nella categoria catastale D/3.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Fondo emergenza spettacolo, musica, cinema, industria libraria, industria fonografica, fondazioni lirico-sinfoniche, spettacoli viaggianti, attività circensi.
89. 1. Lollobrigida, Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

  Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: La ripartizione dovrà assicurare una equa suddivisione delle risorse tra i settori interessati.

  Conseguentemente, al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: la rimodulazione sarà operata su finanziamenti concessi per interventi allo stato non cantierabili o per il riutilizzo di economie.
89. 3. Sorte, Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Silli.

Pag. 231

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'erogazione dei fondi di cui al presente comma si considerano prioritari gli interventi in favore delle istituzioni culturali di carattere permanente aventi sede nelle regioni interessate dagli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017.
89. 4. Silli, Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Sorte.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Gli operatori dello spettacolo dal vivo cui siano stati concessi contributi per progetti triennali di attività musicali, teatrali, di danza, circensi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, sono esonerati dal rispetto dei requisiti minimi di attività annuale e alle specifiche condizioni richieste nei Capi da II a VII del decreto ministeriale n. 332 del 27 luglio 2017, qualora la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa sia dovuta all'applicazione delle misure di contenimento di cui alla lettera c), comma 1, dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1o marzo 2020, come successivamente modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020. La misura di cui al presente comma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
89. 5. Benigni, Pedrazzini, Gagliardi, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:

Art. 89-bis.
(Fondazioni lirico-sinfoniche)

  1. Per le Fondazioni lirico-sinfoniche il rimborso delle quote per i piani di risanamento di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, come convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, è differito di un anno, a partire dall'anno 2020.
89. 01. Sorte, Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Silli.

  Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:

Art. 89-bis.
(Misure a sostegno dell'emittenza televisiva e radiofonica locale)

  1. Al fine di consentire alla emittenti radiotelevisive locali informative di continuare a svolgere servizio di pubblico interesse attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, è autorizzato in via straordinaria lo stanziamento di 80 milioni di euro per l'anno 2020, aggiuntivo rispetto agli stanziamenti già previsti dalla legislazione vigente nel Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, da far confluire nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e da erogare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Il riparto delle risorse di cui al presente comma è effettuato con decreti direttoriali del direttore generale del Ministero dello sviluppo economico – DGSCRP – divisione V sulla base delle graduatorie per l'anno 2019 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146. All'onere di cui al presente comma, pari a euro 80 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari Pag. 232richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
89. 02. Zanella, D'Attis, Tartaglione, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, Rossello.

  Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:

Art. 89-bis.
(Misure urgenti per il rilancio del settore turismo)

  1. Al fine di limitare i danni economici, diretti e indiretti, prodotti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, e rilanciare l'attività turistica, presso lo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è istituito un Fondo con una dotazione di 1.000 milioni di euro per l'anno 2020. Le risorse del Fondo sono finalizzate al sostegno delle imprese e degli operatori del settore e al finanziamento di iniziative e strumenti volti a rilanciare la domanda di turismo in Italia. Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede all'attuazione del presente comma.
  2 Agli oneri di cui al comma 1, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
89. 03. Zucconi, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Caretta, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:

Art. 89-bis.
(Fondo nazionale di garanzia – Rimborsi viaggi d'istruzione e altre esperienze di studio e formazione comunque denominate)

  1. Al fine di assicurare un adeguato supporto economico alle famiglie, alle istituzioni scolastiche e alle imprese operanti nel comparto turistico, a seguito della sospensione dei viaggi d'istruzione, scambi culturali, gemellaggi, visite didattiche o culturali ovvero di qualsiasi iniziativa ed esperienza di studio o formazione, anche all'estero, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il Fondo nazionale di garanzia – Rimborsi viaggi d'istruzione e altre esperienze di studio e formazione comunque denominate, di seguito denominato Fondo, con una dotazione finanziaria pari a 500.000 euro per l'anno 2020.
  2. Possono accedere alle risorse del Fondo di cui al comma 1:
   a) le agenzie e gli organizzatori di viaggi di cui all'articolo 18 del codice del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;
   b) le strutture turistico-ricettive;
   c) le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
   d) le famiglie e gli studenti interessati.

  3. I soggetti di cui al comma 2, lettere c) ed d), possono accedere alle risorse del Fondo solo qualora non abbiano già ottenuto il rimborso delle somme versate ovvero l'erogazione di un voucher di pari importo, o altre forme di indennizzo comunque assimilate.Pag. 233
  4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'istruzione e per i beni e le attività culturali e per il turismo, da emanarsi entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati i criteri e le modalità di gestione e di funzionamento del predetto Fondo, ivi compresi i requisiti per l'accesso alle relative risorse e le modalità di individuazione, riparto ed erogazione degli importi ai singoli beneficiari.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500.000 di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
89. 05. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

ART. 90

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 675, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è adottato nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

  2-ter. Per le medesime finalità di cui al precedente comma, è sospeso, come anticipazione risarcitoria in favore delle imprese balneari, il canone demaniale fino all'avvenuta erogazione del risarcimento o comunque nel limite massimo di ventiquattro mesi.
  2-quater. Al fine di porre rimedio ai gravi turbamenti dell'economia indotti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è sospesa, per un periodo di ventiquattro mesi, l'applicazione su tutto il territorio nazionale della disciplina di cui all'articolo 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97.
  2-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 2-ter, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

  Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole: della cultura inserire le seguenti: e del turismo.
90. 1. Andreuzza, Raffaelli, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  2-bis. La quota del Fondo unico dello spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche per l'anno 2020 e per l'anno 2021 è ripartita sulla base della media dei punteggi assegnati nel triennio 2017-2019, in deroga ai criteri generali e alle percentuali di ripartizione previsti dall'articolo 1 del decreto ministeriale 3 febbraio 2014 che, per l'anno 2022, sono adeguati in ragione dell'attività svolta a fronte dell'emergenza sanitaria da COVID-19, delle esigenze di tutela dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli. Per l'anno 2020, agli organismi finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo per il triennio 2018-2020, diversi dalle fondazioni lirico-sinfoniche, è erogato un anticipo del contributo pari al 70 per cento dell'importo riconosciuto per l'anno 2019. Con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono stabilite le modalità per l'erogazione della restante quota, tenendo conto dell'attività svolta a fronte dell'emergenza sanitaria da COVID-Pag. 23419, della tutela dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli, nonché, in deroga alla durata triennale della programmazione, le modalità per l'erogazione dei contributi per l'anno 2021, anche sulla base delle attività effettivamente svolte e rendicontate nell'intero anno 2020. Decorso il primo periodo di applicazione pari a nove settimane previsto dall'articolo 19, gli organismi dello spettacolo dal vivo possono utilizzare le risorse loro erogate per l'anno 2020 a valere sul Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, anche per integrare le misure di sostegno del reddito dei propri dipendenti, in misura comunque non superiore alla parte fissa della retribuzione continuativamente erogata prevista dalla contrattazione collettiva nazionale.

  2-ter. Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo può adottare, limitatamente agli stanziamenti relativi all'anno 2020, uno o più decreti ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge 14 novembre 2016, n. 220, anche in deroga alle percentuali previste per i crediti di imposta di cui alla Sezione II del Capo III della suddetta legge e al limite massimo stabilito dall'articolo 21, comma 1, della medesima legge. Nel caso in cui dall'attuazione del primo periodo derivino nuovi o maggiori oneri alla relativa copertura si provvede nei limiti delle risorse disponibili del Fondo di conto capitale di cui all'articolo 89, comma 1, secondo periodo. Alle finalità di mitigazione degli effetti subiti dal settore cinematografico possono essere finalizzati anche i contributi previsti dalle Sezioni III, IV e V del Capo III della legge di 14 novembre 2016, n. 220.
  2-quater. Il titolo di «capitale italiana della cultura» conferito alla città di Parma per l'anno 2020 è riferito anche all'anno 2021. La procedura di selezione relativa al conferimento del titolo di «Capitale italiana della cultura» per l'anno 2021, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intende riferita all'anno 2022.
  2-quinquies. Il credito di imposta di cui all'articolo 65, comma 1 si applica ai soggetti esercenti in via esclusiva o prevalente attività di commercio al dettaglio di libri, anche in deroga a quanto stabilito dal comma 2 del medesimo articolo.
  2-sexies. La quota relativa all'annualità 2018 del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente, di cui all'articolo 1 comma 154 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è erogata ai soggetti beneficiari entro il primo semestre del 2020.
  2-septies. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i Commissari liquidatori dell'IMAIE in liquidazione, di cui all'articolo 7, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, depositano il bilancio finale di liquidazione. Nel bilancio finale di liquidazione è indicata, come voce distinta del residuo attivo, l'entità dei crediti vantati da artisti, interpreti ed esecutori e sono altresì indicati i nominativi dei creditori dell'ente e i crediti complessivamente riferibili ad artisti, interpreti, esecutori dell'area musicale e quelli riferibili ad artisti, interpreti, esecutori dell'area audiovisiva, come risultanti dagli stati passivi esecutivi per i quali sia stato autorizzato il pagamento dei creditori. I termini di prescrizione dei crediti di cui al presente comma, come stabiliti dall'articolo 5, commi 3 e 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 93, decorrono dalla pubblicazione ufficiale dei nominativi dei creditori sul sito istituzionale di IMAIE in liquidazione, di cui all'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Parte Seconda, n. 130 del 3 novembre 2016. Approvato il bilancio finale, le somme corrispondenti alla voce di residuo attivo di cui al secondo periodo sono trasferite al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e ripartite in favore degli artisti, interpreti ed esecutori, secondo le modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, anche tenendo conto dell'impatto economico conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19. Al Pag. 235termine della procedura di esecuzione dell'ultimo piano di riparto, l'eventuale ulteriore residuo attivo è trasferito al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e ripartito in favore dei medesimi soggetti secondo le modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo adottato ai sensi del quarto periodo. È abrogato il comma 2 dell'articolo 47 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.
*90. 2. Piccoli Nardelli, Sensi, Di Giorgi, Prestipino, Ciampi, Rossi, Orfini, Pezzopane.

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  2-bis. La quota del Fondo unico dello spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche per l'anno 2020 e per l'anno 2021 è ripartita sulla base della media dei punteggi assegnati nel triennio 2017-2019, in deroga ai criteri generali e alle percentuali di ripartizione previsti dall'articolo 1 del decreto ministeriale 3 febbraio 2014 che, per l'anno 2022, sono adeguati in ragione dell'attività svolta a fronte dell'emergenza sanitaria da COVID-19, delle esigenze di tutela dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli. Per l'anno 2020, agli organismi finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo per il triennio 2018-2020, diversi dalle fondazioni lirico-sinfoniche, è erogato un anticipo del contributo pari al 70 per cento dell'importo riconosciuto per l'anno 2019. Con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono stabilite le modalità per l'erogazione della restante quota, tenendo conto dell'attività svolta a fronte dell'emergenza sanitaria da COVID-19, della tutela dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli, nonché, in deroga alla durata triennale della programmazione, le modalità per l'erogazione dei contributi per l'anno 2021, anche sulla base delle attività effettivamente svolte e rendicontate nell'intero anno 2020. Decorso il primo periodo di applicazione pari a nove settimane previsto dall'articolo 19, gli organismi dello spettacolo dal vivo possono utilizzare le risorse loro erogate per l'anno 2020 a valere sul Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, anche per integrare le misure di sostegno del reddito dei propri dipendenti, in misura comunque non superiore alla parte fissa della retribuzione continuativamente erogata prevista dalla contrattazione collettiva nazionale.

  2-ter. Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo può adottare, limitatamente agli stanziamenti relativi all'anno 2020, uno o più decreti ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge 14 novembre 2016, n. 220, anche in deroga alle percentuali previste per i crediti di imposta di cui alla Sezione II del Capo III della suddetta legge e al limite massimo stabilito dall'articolo 21, comma 1, della medesima legge. Nel caso in cui dall'attuazione del primo periodo derivino nuovi o maggiori oneri alla relativa copertura si provvede nei limiti delle risorse disponibili del Fondo di conto capitale di cui all'articolo 89, comma 1, secondo periodo. Alle finalità di mitigazione degli effetti subiti dal settore cinematografico possono essere finalizzati anche i contributi previsti dalle Sezioni III, IV e V del Capo III della legge di 14 novembre 2016, n. 220.
  2-quater. Il titolo di «capitale italiana della cultura» conferito alla città di Parma per l'anno 2020 è riferito anche all'anno 2021. La procedura di selezione relativa al conferimento del titolo di «Capitale italiana della cultura» per l'anno 2021, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intende riferita all'anno 2022.
  2-quinquies. Il credito di imposta di cui all'articolo 65, comma 1 si applica ai soggetti esercenti in via esclusiva o prevalente attività di commercio al dettaglio di libri, anche in deroga a quanto stabilito dal comma 2 del medesimo articolo.Pag. 236
  2-sexies. La quota relativa all'annualità 2018 del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente, di cui all'articolo 1 comma 154 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è erogata ai soggetti beneficiari entro il primo semestre del 2020.
  2-septies. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i Commissari liquidatori dell'IMAIE in liquidazione, di cui all'articolo 7, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, depositano il bilancio finale di liquidazione. Nel bilancio finale di liquidazione è indicata, come voce distinta del residuo attivo, l'entità dei crediti vantati da artisti, interpreti ed esecutori e sono altresì indicati i nominativi dei creditori dell'ente e i crediti complessivamente riferibili ad artisti, interpreti, esecutori dell'area musicale e quelli riferibili ad artisti, interpreti, esecutori dell'area audiovisiva, come risultanti dagli stati passivi esecutivi per i quali sia stato autorizzato il pagamento dei creditori. I termini di prescrizione dei crediti di cui al presente comma, come stabiliti dall'articolo 5, commi 3 e 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 93, decorrono dalla pubblicazione ufficiale dei nominativi dei creditori sul sito istituzionale di IMAIE in liquidazione, di cui all'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Parte Seconda, n. 130 del 3 novembre 2016. Approvato il bilancio finale, le somme corrispondenti alla voce di residuo attivo di cui al secondo periodo sono trasferite al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e ripartite in favore degli artisti, interpreti ed esecutori, secondo le modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, anche tenendo conto dell'impatto economico conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19. Al termine della procedura di esecuzione dell'ultimo piano di riparto, l'eventuale ulteriore residuo attivo è trasferito al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e ripartito in favore dei medesimi soggetti secondo le modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo adottato ai sensi del quarto periodo. È abrogato il comma 2 dell'articolo 47 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.
*90. 3. Vacca, Gallo, Lattanzio, Carbonaro, Tuzi, Villani, Testamento, Casa, Melicchio, Bella, Valente, Acunzo, Mariani, Donno, Torto.

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  2-bis. La quota del Fondo unico dello spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche per l'anno 2020 e per l'anno 2021 è ripartita sulla base della media dei punteggi assegnati nel triennio 2017-2019, in deroga ai criteri generali e alle percentuali di ripartizione previsti dall'articolo 1 del decreto ministeriale 3 febbraio 2014 che, per l'anno 2022, sono adeguati in ragione dell'attività svolta a fronte dell'emergenza sanitaria da COVID-19, delle esigenze di tutela dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli. Per l'anno 2020, agli organismi finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo per il triennio 2018-2020, diversi dalle fondazioni lirico-sinfoniche, è erogato un anticipo del contributo pari al 70 per cento dell'importo riconosciuto per l'anno 2019. Con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono stabilite le modalità per l'erogazione della restante quota, tenendo conto dell'attività svolta a fronte dell'emergenza sanitaria da COVID-19, della tutela dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli, nonché, in deroga alla durata triennale della programmazione, le modalità per l'erogazione dei contributi per l'anno 2021, anche sulla base delle attività effettivamente svolte e rendicontate nell'intero anno 2020. Decorso il primo periodo di applicazione pari a nove settimane previsto dall'articolo 19, gli organismi dello spettacolo Pag. 237dal vivo possono utilizzare le risorse loro erogate per l'anno 2020 a valere sul Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, anche per integrare le misure di sostegno del reddito dei propri dipendenti, in misura comunque non superiore alla parte fissa della retribuzione continuativamente erogata prevista dalla contrattazione collettiva nazionale.

  2-ter. Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo può adottare, limitatamente agli stanziamenti relativi all'anno 2020, uno o più decreti ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge 14 novembre 2016, n. 220, anche in deroga alle percentuali previste per i crediti di imposta di cui alla Sezione II del Capo III della suddetta legge e al limite massimo stabilito dall'articolo 21, comma 1, della medesima legge. Nel caso in cui dall'attuazione del primo periodo derivino nuovi o maggiori oneri alla relativa copertura si provvede nei limiti delle risorse disponibili del Fondo di conto capitale di cui all'articolo 89, comma 1, secondo periodo. Alle finalità di mitigazione degli effetti subiti dal settore cinematografico possono essere finalizzati anche i contributi previsti dalle Sezioni III, IV e V del Capo III della legge di 14 novembre 2016, n. 220.
  2-quater. Il titolo di «capitale italiana della cultura» conferito alla città di Parma per l'anno 2020 è riferito anche all'anno 2021. La procedura di selezione relativa al conferimento del titolo di «Capitale italiana della cultura» per l'anno 2021, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intende riferita all'anno 2022.
  2-quinquies. Il credito di imposta di cui all'articolo 65, comma 1 si applica ai soggetti esercenti in via esclusiva o prevalente attività di commercio al dettaglio di libri, anche in deroga a quanto stabilito dal comma 2 del medesimo articolo.
  2-sexies. La quota relativa all'annualità 2018 del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente, di cui all'articolo 1 comma 154 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è erogata ai soggetti beneficiari entro il primo semestre del 2020.
  2-septies. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i Commissari liquidatori dell'IMAIE in liquidazione, di cui all'articolo 7, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, depositano il bilancio finale di liquidazione. Nel bilancio finale di liquidazione è indicata, come voce distinta del residuo attivo, l'entità dei crediti vantati da artisti, interpreti ed esecutori e sono altresì indicati i nominativi dei creditori dell'ente e i crediti complessivamente riferibili ad artisti, interpreti, esecutori dell'area musicale e quelli riferibili ad artisti, interpreti, esecutori dell'area audiovisiva, come risultanti dagli stati passivi esecutivi per i quali sia stato autorizzato il pagamento dei creditori. I termini di prescrizione dei crediti di cui al presente comma, come stabiliti dall'articolo 5, commi 3 e 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 93, decorrono dalla pubblicazione ufficiale dei nominativi dei creditori sul sito istituzionale di IMAIE in liquidazione, di cui all'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Parte Seconda, n. 130 del 3 novembre 2016. Approvato il bilancio finale, le somme corrispondenti alla voce di residuo attivo di cui al secondo periodo sono trasferite al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e ripartite in favore degli artisti, interpreti ed esecutori, secondo le modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, anche tenendo conto dell'impatto economico conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19. Al termine della procedura di esecuzione dell'ultimo piano di riparto, l'eventuale ulteriore residuo attivo è trasferito al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e ripartito in favore dei medesimi soggetti secondo le modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo adottato Pag. 238ai sensi del quarto periodo. È abrogato il comma 2 dell'articolo 47 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.
*90. 4. Fusacchia.

  Dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente:

Art. 90.1.
(Ulteriori disposizioni urgenti per il sostegno economico delle imprese e disposizioni in materia di crediti commerciali nei confronti della pubblica amministrazione)

  1. Dopo il comma 2-ter dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è aggiunto il seguente:
  «2-quater. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e appositamente certificati da parte delle stesse amministrazioni pubbliche debitrici possono essere compensati con i debiti relativi alle imposte, ai contributi e alle altre somme di cui al comma 2 del presente articolo».

  2. Dopo il comma 1 dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è inserito il seguente:
  «1-bis. Il limite massimo di compensazione di cui al comma 1 del presente articolo non si applica ai crediti maturati nei confronti della pubblica amministrazione compensabili ai sensi dell'articolo 17, comma 2-quater, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».

  3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
  4. Ai fini del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 3, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è disciplinata la procedura informatica per la registrazione e l'attestazione dell'esigibilità del credito per la compensazione di cui al presente articolo in conformità a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
  5. Le disposizioni di cui al presente articolo producono effetti a decorrere dal quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede entro il limite massimo di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
90. 01. Gelmini, Baldelli, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Spena, Ruffino, Giacometto, Fiorini.
(Inammissibile)

Pag. 239

  Dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente:

Art. 90.1.
(Misure per supportare la liquidità alle imprese nei rapporti commerciali pubblici e privati)

  1. I pagamenti derivanti da crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e appositamente certificati da parte delle amministrazioni pubbliche debitrici sono corrisposti nei confronti delle imprese creditrici entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
  2. Le imprese creditrici destinano in via prioritaria le risorse rinvenienti dall'attuazione del comma 1 per il pagamento dei loro fornitori. In caso di accertata violazione delle disposizioni di cui al presente comma decadono automaticamente dai benefici fiscali riconosciuti dalla presente legge in caso di accertata violazione delle disposizioni di cui al presente comma nonché di ogni beneficio finalizzato a supportare la liquidità delle imprese stabilito dalla normativa vigente in favore delle imprese colpite dall'emergenza da COVID-19.
  3. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, gli istituti bancari possono concedere con garanzia supportata dallo Stato, alle imprese, qualunque tipologia e dimensione appartengano, nuove linee di fido di cassa nella misura del 20 per cento rispetto a quelle già attive, allocando tali risorse su un conto corrente transitorio, che le medesime imprese potranno utilizzare esclusivamente per il pagamento dei fornitori, con scadenza al 30 giugno 2021. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono disciplinate le modalità attuative del presente comma.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.
90. 02. Fiorini, Gelmini, Baldelli, Giacomoni, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Spena, Ruffino, Giacometto.

ART. 90-bis.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per l'anno 2020, alle famiglie con figli che frequentano scuole secondarie di primo e secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui alla legge n. 62 del 2000 e il sistema dell'istruzione e formazione professionale è assegnato un bonus finalizzato all'acquisto di ausili tecnologici diretti a favorire la didattica a distanza, nonché a sostenere i costi della connessione alla rete internet veloce. La misura si applica a nuclei familiari il cui ISEE è inferiore o uguale a 50.000 euro nel limite di spesa di 30 milioni di euro a valere sulle risorse volte a finanziare la carta della famiglia.

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizione di cui al comma 1-bis si provvede per l'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo Pag. 2402019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
90-bis. 1. Ruffino, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Cannizzaro, D'Attis.

ART. 91.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Le pubbliche amministrazioni provvedono al pagamento dei corrispettivi dovuti ai professionisti, ivi compresi i compensi dovuti agli avvocati per l'attività prestata in regime di patrocinio a spese dello Stato, in un termine non superiore a 60 giorni, sia per i lavori completati e consegnati sia per gli acconti stabiliti nei contratti.

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: contratti pubblici aggiungere le seguenti:. Disposizioni in materia di pagamenti di prestazioni professionali da parte della PA.
91. 1. Sorte, Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Silli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 91, aggiungere il seguente:

Art. 91-bis.
(Pagamenti della P.A.)

  1. Le stazioni appaltanti pubbliche provvedono in ogni caso, con riferimento ai cantieri di lavori sospesi in relazione all'emergenza COVID-19, ed entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, al pagamento del corrispettivo dei lavori eseguiti alla data della sospensione e non ancora liquidati, previa attestazione da parte del direttore dei lavori dell'importo dovuto.
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche in relazione ai professionisti che prestino la loro attività nell'ambito dei suddetti cantieri.
91. 01. Sorte, Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Silli.

  Dopo l'articolo 91, aggiungere il seguente:

Art. 91-bis.
(Modifica all'articolo 12-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. Al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 12-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, le parole: «conformità edilizia e urbanistica» sono sostituite con le seguenti: «consistenza edilizia».
91. 02. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.
(Inammissibile)

ART. 92.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di mitigare gli effetti derivanti dalle misure di restrizione COVID-19, nonché al fine di far ripartire il turismo, le attività ricettive e allo stesso tempo introdurre norme volte a mitigare l'inquinamento ambientale, al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, recante disposizioni per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, comma 1, al numero 21, dopo le parole: «motore endotermico» Pag. 241sono inserite le seguenti: «o elettrico o combinazione degli stessi»;
   b) all'articolo 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) alla rubrica è soppressa la parola: «liquido»;
    2) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Nelle navi e motonavi che effettuano il trasporto pubblico locale lagunare di linea e non di linea, esclusivamente all'interno delle acque protette della laguna di Venezia, l'eventuale impiego di combustibile allo stato gassoso a temperatura ambiente in pressione è effettuato con sistemazioni conformi alle disposizioni da emanarsi con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».
92. 1. Spessotto, Scagliusi, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, Chiazzese, De Girolamo, De Lorenzis, Ficara, Grippa, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Termini, Donno.
(Inammissibile)

  Al comma 4 sostituire le parole: 31 ottobre con le seguenti: 30 giugno e le parole: 31 luglio con le seguenti: 30 aprile.
92. 2. Bergamini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo.

  Sostituire il comma 4 con i seguenti:
  4. In considerazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è autorizzata fino al 30 giugno 2020 la circolazione dei veicoli da sottoporre entro il 31 maggio 2020 alle attività di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ovvero alle attività di revisione di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo. Per i veicoli adibiti al servizio di trasporto di cose, l'autorizzazione di cui al primo periodo del presente comma s'intende valida anche per il territorio europeo.

  4.1. Al fine di accelerare le procedure di revisione periodica dei veicoli a motore, all'articolo 80 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 8, è sostituito con il seguente:
  «8. Alle revisioni periodiche dei veicoli provvedono:
   a) per i veicoli a motore capaci di contenere al massimo 16 persone, compreso il conducente, o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate e i loro rimorchi, gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri e le officine autorizzate ai sensi dell'articolo 105, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Le officine autorizzate devono soddisfare i requisiti di cui al successivo comma 9 e devono garantire che i controlli tecnici siano eseguiti da un ispettore autorizzato per la categoria del veicolo in revisione e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale di recepimento, delle disposizioni comunitarie di settore, conformemente al comma 2;
   b) per i veicoli a motore con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate non destinati al trasporto di persone o di merci pericolose e i loro rimorchi, gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri e le imprese operanti in regime di concessione quinquennale. Ai fini della concessione, le imprese concessionarie devono soddisfare i requisiti di cui al comma 9-bis e devono garantire che i controlli tecnici siano eseguiti da un ispettore autorizzato per la categoria del veicolo in revisione e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale di recepimento delle disposizioni comunitarie di settore, conformemente al comma 2.»;Pag. 242
   b) il comma 9 è sostituito dal seguente:
  «9. Le imprese di cui al comma 8, lettera a), devono essere in possesso di requisiti tecnici, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni, precisati nel regolamento; tali imprese devono essere iscritte in tutte le sezioni del registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce con proprio decreto i requisiti di imparzialità, in accordo alle pertinenti sezioni della normativa internazionale ISO, le modalità tecniche e amministrative per le revisioni effettuate dalle imprese autorizzate, nonché il termine per adeguarsi. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo dell'autorizzazione.»;
   c) dopo il comma 9 è inserito il seguente:
  «9-bis. Le imprese di cui al comma 8, lettera b), devono essere in possesso di requisiti tecnici, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni e ne garantiscono l'imparzialità. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce con proprio decreto le dotazioni minime, i requisiti di imparzialità, in accordo alle pertinenti sezioni della normativa internazionale ISO, nonché le modalità tecniche e amministrative per le revisioni effettuate in regime di concessione. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo della concessione.»;
   d) il comma 10 è sostituito dal seguente:
  «10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale effettua periodici controlli sulle officine e sulle imprese di cui al comma 8 del presente articolo e controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti a revisione presso le medesime. I controlli periodici sono effettuati, con le modalità di cui alla legge 1o dicembre 1986, n. 870, da personale del medesimo Dipartimento appositamente formato o abilitato. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono determinate le modalità dei controlli, dei rimborsi e dei compensi, anche forfetari in ragione della complessità dei controlli, da riconoscere al personale che esegue l'ispezione. Con il medesimo decreto sono determinate le modalità e gli importi da porre a carico delle imprese di cui al comma 8 del presente articolo, che dovranno essere versati annualmente e affluire alle entrate dello Stato con imputazione al capitolo 3566 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»;
   e) il comma 11 è sostituito dal seguente:
  «11. Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si accerti che l'impresa non sia più in possesso delle necessarie attrezzature, oppure che le revisioni siano state effettuate in difformità dalle prescrizioni vigenti, le concessioni o le autorizzazioni relative ai compiti di revisione sono, in misura proporzionale alla gravità della violazione accertata, sospese o revocate secondo modalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»;
   f) il comma 13 è sostituito dal seguente:
  «13. Le imprese di cui al comma 8, al termine della revisione, rilasciano la documentazione prevista dai decreti di attuazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dall'autorità competente individuata dalla normativa nazionale di recepimento delle disposizioni dell'Unione europea di settore, conformemente al comma 2»;
   g) al comma 15, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Se nell'arco di due anni decorrenti dalla prima vengono accertate tre violazioni, le imprese sono soggette alla sospensione o alla revoca delle autorizzazioni o delle concessioni Pag. 243secondo modalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»;
   h) al comma 17, le parole: «produce agli organi competenti attestazione di revisione falsa» sono sostituite dalle seguenti: «alteri o falsifichi la documentazione di cui al comma 13».

  4.2. Le disposizioni di cui all'articolo 80, comma 9, del codice della strada, come modificato dal comma 4.2, lettera b), del presente articolo, si applicano anche alle imprese autorizzate prima dell'entrata in vigore della presente disposizione.
92. 3. Maccanti, Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Tomasi, Rixi, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Tombolato, Zordan, Paternoster, Di Muro.
(Inammissibile limitatamente ai commi 4.1 e 4.2)

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. In considerazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è autorizzata la circolazione fino al 30 giugno 2020 dei veicoli da sottoporre, entro il 30 maggio 2020, alle attività di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78, ovvero alle attività di revisione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e rispettivamente è autorizzata la circolazione fino al 30 agosto 2020 dei veicoli da sottoporre ai medesimi controlli entro il 31 luglio 2020, nonché la circolazione fino al 31 ottobre 2020 dei veicoli da sottoporre agli stessi controlli entro il 30 settembre 2020.
92. 4. Ficara, Grippa, Scagliusi, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, Chiazzese, De Girolamo, De Lorenzis, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini, Donno.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4.1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalle restrizioni alla circolazione dei veicoli introdotte per contrastare la diffusione del contagio da COVID-19, nonché per garantire la prosecuzione del servizio di soccorso stradale meccanico sulla rete viaria ordinaria e autostradale, è riconosciuto un contributo alle imprese che svolgono attività di soccorso stradale e di depositeria giudiziaria. A tal fine è istituito un apposito fondo con la dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2020 presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le agevolazioni consistono in un contributo nella misura indicata al comma successivo.

  4.2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, viene determinata l'entità massima del contributo riconoscibile e sono disciplinati i criteri di individuazione dei destinatari, le modalità di presentazione delle domande di contributo nonché di erogazione dello stesso.

  Conseguentemente è ridotto di 30 milioni di euro il fondo di cui all'articolo 126, comma 4.
92. 9. Pentangelo, Sarro, Paolo Russo.

  Sostituire il comma 4-bis con i seguenti:
  4-bis. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus sui gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale e di trasporto scolastico, non possono essere applicate dai committenti dei predetti servizi, anche laddove negozialmente previste, sanzioni e penali in ragione delle minori corse effettuate e delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020.

Pag. 244

  4-bis. 1. Per compensare le decurtazioni di corrispettivo, negozialmente previste ed eventualmente applicate dai committenti ai gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale e di trasporto scolastico per minori percorrenze, ai medesimi gestori è attribuita la facoltà di ottenere ristoro dei costi fissi ugualmente sostenuti per il mantenimento del servizio, a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 2 e con le modalità definite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio provvedimento, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo. Per il fine di cui al presente comma, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un apposito fondo da ripartire con una dotazione iniziale di 600 milioni di euro per l'anno 2020.
  4-bis. 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, pari a 600 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

  Conseguentemente, al comma 4-quater sostituire le parole: di cui ai commi 4-bis e 4-ter con le seguenti: di cui ai commi da 4-bis a 4-ter.
92. 5. Maccanti, Frassini, Guidesi, Cavandoli, Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Gava, Tomasi, Rixi, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Tombolato, Zordan.

  Al comma 4-bis, primo periodo, sopprimere le parole: e di trasporto scolastico.
*92. 6. Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Cannizzaro, D'Attis.

  Al comma 4-bis, primo periodo, sopprimere le parole: e di trasporto scolastico.
*92. 7. Marattin.

  Al comma 4-bis, primo periodo, sopprimere le parole: e di trasporto scolastico.
*92. 8. Fragomeli, Topo, Pezzopane.

  Dopo il comma 4-sexies, aggiungere il seguente:
  4-septies. L'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, si applica anche ai contratti di trasporto su strada conclusi ai sensi del decreto legislativo n. 286 del 21 novembre 2005 e successive modifiche e integrazioni.
92. 10. Versace.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 92, aggiungere il seguente:

Art. 92-bis.
(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale e regionale e di trasporto scolastico)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus in relazione ai gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale e di trasporto scolastico, non possono essere applicate dai committenti dei predetti servizi, anche laddove negozialmente previste, decurtazioni di corrispettivo, né sanzioni o penali in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al termine della fase di emergenza.
  2. Al fine di assicurare l'equilibrio economico-finanziario degli operatori del trasporto pubblico locale e regionale, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione iniziale di 600 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari nell'anno 2020 rispetto alla media del precedente Pag. 245triennio, nonché che abbiano sostenuto maggiori costi direttamente imputabili alla gestione della crisi per mettere in atto azioni di contrasto anche prescritte dagli enti competenti.
  3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 15 giorni dalla conversione definitiva in legge del presente decreto, emanato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità per la compensazione alle imprese di trasporto pubblico locale e regionale. Tali criteri sono definiti secondo principi di correlazione e gradualità rispetto alla incidenza delle perdite subite dagli operatori del settore sul rispettivo fatturato e nel rispetto del divieto di sovra-compensazione.
  4. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per i gestori di servizi di trasporto pubblico regionale e locale favorendone gli investimenti, nonché per il perseguimento più rapido ed efficace degli obiettivi di rinnovo del parco degli autobus destinati ai servizi stessi, le risorse del Piano strategico della mobilità sostenibile di cui all'articolo 1, commi 613 e 615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, possono essere impiegate, limitatamente al primo quinquennio 2019-2023, anche per il cofinanziamento di investimenti in materiale rotabile ad alimentazione tradizionale di Classe Euro 6 o successiva o ibrida. Per l'intera durata del Piano le relative risorse possono essere altresì impiegate per il cofinanziamento dei canoni relativi al materiale rotabile acquisito in leasing o locazione dalle imprese esercenti i servizi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 27, comma 9, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
  5. All'articolo 24-ter, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate a partire dal 1o ottobre 2020 le seguenti modificazioni:
   a) all'alinea le parole: «ad eccezione di quelli di categoria euro 2 o inferiore» sono soppresse;
   b) alla lettera a) dopo le parole: «veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate,» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione di quelli di categoria euro 3 o inferiore e, a decorrere dal 1o gennaio 2021, ad eccezione di quelli di categoria euro 4 o inferiore»;
   c) alla lettera b) dopo le parole: «attività di trasporto di persone svolta» aggiungere le seguenti: «, con veicoli diversi da quelli di categoria euro 2 ed inferiori».

  A partire dal 1o gennaio 2022 all'articolo 24-ter, comma 2, lettera b), del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «, con veicoli diversi da quelli di categoria euro 2 ed inferiori» sono sostituite dalle seguenti: «, con veicoli diversi da quelli di categoria euro 4 ed inferiori». L'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è abrogato.
  6. In considerazione dei danni subiti dalle imprese esercenti servizi di trasporto turistico con autobus e servizi di autolinea commerciali in regime di autorizzazione ministeriale o locale a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID-19, alle stesse imprese sono riconosciute misure a compensazione dei danni subiti al fine di consentire la prosecuzione dell'attività. A tal fine è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione iniziale di 250 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a compensare gli operatori del settore che abbiano subito una riduzione di fatturato dal 23 febbraio 2020 e sino al termine della fase Pag. 246di emergenza rispetto alla media relativa al medesimo periodo del precedente triennio.
  7. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per la compensazione alle imprese di trasporto di cui al comma 3-quinquies secondo princìpi di correlazione e gradualità rispetto alla incidenza delle perdite subite dagli operatori del settore sul rispettivo fatturato.
  8. All'articolo 28, comma 7, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «Qualora alla data di entrata in vigore dell'articolo 1, comma 2, lettera f), del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, non sia stato ancora corrisposto al vettore o all'organizzatore del viaggio il corrispettivo per un servizio di trasporto con autobus o per un viaggio affidato a seguito di aggiudicazione, fermi restando gli effetti dell'aggiudicazione stessa, il servizio di trasporto con autobus o il viaggio s'intendono rinviati alla data che sarà concordata dalle parti e comunque entro un anno da quella inizialmente prevista, fermi le parti contraenti, l'oggetto e il corrispettivo. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti trovano applicazione anche nel caso in cui, venute meno le condizioni di cui al citato articolo 1, comma 2, lettera f), del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e ai successivi decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del medesimo decreto i committenti scelgano unilateralmente di recedere dal contratto».
  9. Per gli autobus turistici e in servizio di linea, nazionale ed internazionale, da qualsiasi ente autorizzati è sospesa l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 7, comma 9, quarto periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Sono rimborsate pro-quota le somme già versate alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni per l'acquisto di abbonamenti, carnet di permessi e permessi giornalieri di accesso alle zone a traffico limitato non utilizzati per effetto della sospensione o riduzione dei servizi di trasporto connessa all'emergenza determina dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19.
  10. Nei confronti delle imprese di trasporto di cui al comma 4 del presente articolo è altresì sospesa l'applicazione dei pedaggi autostradali.
92. 01. Lollobrigida, Gemmato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.
(Inammissibile limitatamente
al comma 5)

ART. 93.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore degli autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 7 della legge 15 gennaio 1992 n. 21, del decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422, alla legge 11 agosto 2003 n. 218, e al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285 fortemente colpito dallo stato emergenziale in corso, è riconosciuto un contributo, una tantum e a fondo perduto in conto capitale, per l'anno in corso, pari al 25 per cento del fatturato dichiarato nell'ultimo bilancio depositato e o nell'ultima dichiarazione dei redditi prestata. Analogamente è riconosciuto alle imprese neocostituite, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge un contributo pari al 25 per cento del fatturato presunto ai fini degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).

  1-ter. Al fine di sostenere la crisi economica nonché il rilancio del comparto del trasporto pubblico non di linea, è riconosciuto un contributo una tantum per ogni titolare di licenza taxi, un'indennità mensile di euro 600, per l'annualità 2020.Pag. 247
  1-quater. Agli oneri derivanti dai commi 1-bis e 1-ter si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione dei successivi 1-quinquies e 1-sexies.
  1-quinquies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;
   b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «5 per cento».

  1-sexies. Le risorse rinvenienti dall'attuazione del comma 1-quinquies, opportunamente accertate, affluiscono, sino ad un limite massimo di 2,5 miliardi di euro annui, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate all'attuazione dei commi 1-bis e 1-ter.
93. 1. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Spena, Giacometto, Fiorini.

ART. 94-bis.

  Dopo l'articolo 94-bis, aggiungere il seguente:

Art. 94-ter

  1. Per le imprese di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, i periodi di trattamento straordinario di integrazione salariale, nel limite della durata massima prevista per le integrazioni salariali ordinarie con causale «emergenza COVID-19», concessi alle imprese che, a seguito delle disposizioni di cui al presente decreto-legge hanno fatto ricorso agli strumenti di integrazione salariale di cui al Titolo I, Capo III del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dell'articolo 22, commi 2 e 5, del medesimo decreto legislativo, e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste. Nel medesimo periodo al trattamento straordinario di integrazione salariale non si applica il limite di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
  2. Limitatamente ai periodi di trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 1 e in considerazione della relativa fattispecie non si applica quanto previsto dagli articoli 5, 29, comma 8, secondo periodo, e 33, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
  3. Anche in deroga agli accordi sindacali già sottoscritti, il predetto trattamento, su istanza del datore di lavoro, può essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS.
94-bis. 01. Versace, Mulè.

ART. 95.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e privati.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 95, aggiungere il seguente:

Art. 95-bis.
(Sospensione pagamenti utenze imprese turistico-ricettive e sportive)

  1. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, e al ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani, con propri provvedimenti, prevede la sospensione temporanea, fino al 30 giugno 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere, per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i Pag. 248tour operator, le attività di ristorazione, nonché per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.
  2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui termini di pagamento sono stati sospesi ai sensi del comma 1, individuando, ove opportuno, anche le modalità per la relativa copertura nell'ambito delle componenti tariffarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il versamento delle somme oggetto di sospensione relative al pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, avviene, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica rata o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili a partire dalla prima fattura dell'energia elettrica successiva al termine del periodo di sospensione.
95. 2. Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Silli, Sorte.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero di impianti sportivi di proprietà privata.
95. 1. Gagliardi, Pedrazzini, Benigni, Silli, Sorte.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. I termini di scadenza previsti delle concessioni relative all'affidamento di impianti sportivi di cui al comma 1 sono posticipati di 6 mesi anche in deroga delle previsioni contenute nel Codice dei Contratti pubblici.
95. 3. Barelli, Marin.

  Dopo l'articolo 95, aggiungere il seguente:

Art. 95.
(Credito d'imposta per canoni impianti sportivi)

  1. Ai locali utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 95, comma 1, si applica il credito d'imposta nella misura prevista all'articolo 65 comma 1 del presente decreto a favore dei proprietari degli immobili con categoria catastale C4 e D6 in relazione alla riduzione del canone accordato al conduttore per il mese di marzo 2020.
  2. All'onere di cui al presente articolo, nel limite di spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2020, provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
95. 01. Barelli, Marin.

  Dopo l'articolo 95, aggiungere il seguente:

Art. 95-bis.
(Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali, dei premi dell'associazione obbligatoria e dei termini degli adempimenti fiscali e contributivi per lo sport)

  1. Ai soggetti di cui all'articolo 95, comma 1, ai quali è applicato quanto previsto dagli articoli 61 e 62, la prevista sospensione dei versamenti, premi e termini è da intendersi al 31 agosto 2020. I versamenti sospesi sono effettuati in unica soluzione entro il 31 settembre 2020 o mediante 8 rate a partire dal 31 settembre 2020. Pag. 249
  2. All'onere di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
95. 02. Barelli, Marin.

  Dopo l'articolo 95 aggiungere il seguente:

Art. 95-bis.
(Fondo centrale di garanzia PMI per Io Sport)

  1. Ai soggetti di cui all'articolo 95 comma 1, in applicazione a quanto previsto all'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, e a valere sulle risorse ivi previste, il Credito Sportivo o altro istituto bancario con garanzia del Fondo Centrale di garanzia PMI, deroga un finanziamento con rimborso a 60 mesi e con pre-ammortamento di un 1 anno.
  2. La domanda per l'ottenimento del finanziamento da parte dei soggetti di cui al comma 1, deve essere determinata ed evasa dall'Istituto del Credito Sportivo o da altro istituto bancario entro 30 giorni dal ricevimento formale della domanda.
  3. L'entità finanziabile di cui a comma 1 è stabilita:
   a) per un importo massimo relativo all'80 per cento delle somme non incassate dall'associazione o società sportiva per l'inattività sportiva-gestionale risultante dalle scritture contabili e dall'auto certificazione redatta a norma di legge da parte del soggetto interessato;
   b) per un ulteriore importo relativo alla riduzione del fatturato preventivato e inerente al periodo successivo alla riapertura e ripresa dell'attività risultante dalle scritture contabili dell'anno precedente e dall'autocertificazione redatta a norma di legge da parte del soggetto interessato.
95. 03. Barelli, Marin.

  Dopo l'articolo 95, inserire il seguente:

Art. 95-bis.

  1. Al fine di sostenere le imprese facenti parte della filiera turistica e, nello specifico, I titolari di attività operanti nella ricettività alberghiera ed extralberghiera, i titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di agenzie di viaggi, i tour operator, i titolari di stabilimenti balneari, le guide e gli accompagnatori turistici, i noleggiatori di bus e autovetture, che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la propria attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, un fondo denominato «Fondo emergenza turismo», volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di un'indennità. Il Fondo ha una dotazione complessiva di 2,5 miliardi per l'anno 2020.
  2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori dei settori sopra menzionati ed il limite dell'indennità per ciascuna impresa avente diritto, tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.
  3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede, per il 2020, mediante anticipazione da coprire, a valere dal 2021, mediante prelievo in percentuale da operare sull'imposta di soggiorno, di assicurazione di responsabilità civile versato dai soggetti della filiera e Pag. 250sulle transazioni relative a prenotazioni online effettuate mediante OTA.
95. 04. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Fiorini, Bagnasco, Giacometto, Spena, Carfagna.

  Dopo l'articolo 95, aggiungere il seguente:

Art. 95-bis.
(Misure a sostegno dello Sport)

  1. Le spese effettuate nel 2020, per un importo non superiore a 500 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in deroga a quanto disposto dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono detraibili nella misura pari all'80 per cento dagli oneri sostenuti.
  2. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle società del settore sportivo, con o senza scopo di lucro, associazioni (ASD) e lavoratori autonomi (con codice ATECO 85.51, 93.11, 93.12, 93.13) è riconosciuto, per i mesi di chiusura obbligatoria dell'anno 2020, la sospensione integrale del canone di locazione. La misura è applicabile in riferimento agli immobili rientranti nelle categorie catastali C/2, D/6 e D/8. Agli stessi soggetti e per la stessa categoria degli immobili di cui al precedente periodo è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare dei residui crediti di locazione.
95. 05. Gagliardi, Pedrazzini, Benigni, Silli, Sorte.

ART. 96.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Fondo per le associazioni e le società sportive dilettantistiche)

  1. Al fine di sostenere l'attività delle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro tenuto presso il CONI, delle federazioni sportive nazionali e delle altre istituzioni sportive riconosciute dal CONI impossibilitate ad operare nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito un apposito fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2020.
  2. 1 criteri, le procedure e le modalità di erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  3. All'onere di cui al presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun Pag. 251anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
96. 01. Marin, Barelli.

ART. 97.

  Dopo l'articolo 97 inserire il seguente:

Art. 97-bis.
(Misure straordinarie sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE))

  1. Limitatamente alle sospensioni delle attività didattiche e formative dovute ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e di quelli emanati dalle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, il caso di mancato raggiungimento dei livelli qualitativi o quantitativi, non rileva ai fini dell'applicazione dei meccanismi di riduzione del contributo, anche nella forma di percentuali di riduzione forfettaria, prevista dall'articolo 4, comma 7 del decreto dei Presidente della Repubblica del 5 febbraio 2018, n. 22.
97. 01. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Cannizzaro, D'Attis.

  Dopo l'articolo 97 aggiungere il seguente:

Art. 97-bis.
(Misure straordinarie urgenti a sostegno dei comuni, province e città metropolitane in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale)

  1. Limitatamente all'anno 2020, al fine di mitigare gli effetti economici negativi derivanti dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, comuni, province e città metropolitane, che si trovino in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, seppur non ancora approvata dal Ministero dell'interno e dalla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, hanno facoltà di proporre una rimodulazione/riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, anche in termini di aumento della durata del piano medesimo.
97. 02. D'Attis.

ART. 98.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 490, terzo comma, del codice di procedura civile, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Il giudice dispone inoltre che l'avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte una o più volte sui quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata e, quando opportuno, sui quotidiani di informazione nazionali. La divulgazione degli avvisi con altri mezzi diversi dai quotidiani di informazione deve intendersi complementare e non alternativa».
*98. 3. Casciello, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 490, terzo comma, del codice di procedura civile, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Il giudice dispone inoltre che l'avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte una o più volte sui quotidiani di informazione Pag. 252locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata e, quando opportuno, sui quotidiani di informazione nazionali. La divulgazione degli avvisi con altri mezzi diversi dai quotidiani di informazione deve intendersi complementare e non alternativa».
*98. 6. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Per l'anno 2020, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione è riconosciuto un credito d'imposta pari al 10 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2019 per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, entro il limite di 30 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce tetto di spesa. Per il riconoscimento del credito d'imposta si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 182, 183, 184, 185 e 186 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2004, n. 318. Il credito di cui al presente comma non è computato nei limiti di compensazione di cui all'articolo 34 della legge n. 388 del 2000. Le risorse necessarie ai fini dell'attuazione del presente comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021, sono individuate mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge n. 198 del 2016. Per le predette finalità il Fondo è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2020.

  2-ter. Alla copertura degli oneri di cui al comma 2-bis di provvede ai sensi dell'articolo 126.
98. 4. Casciello, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Limitatamente all'anno 2020, per il commercio di quotidiani e di periodici e dei relativi supporti integrativi, l'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1974, n. 633, può applicarsi, in deroga alla suddetta disposizione, in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione della resa del 100 per cento per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi.

  2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, valutati in 15,2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 126.
98. 5. Casciello, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 98, aggiungere il seguente:

Art. 98-bis.
(Misure per il settore televisivo locale)

  1. All'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, aggiungere il seguente periodo: «Per l'anno 2020, in deroga a quanto previsto dal presente articolo 1, lettera b), l'impegno di non trasmettere programmi di televendita nella fascia oraria 7-24 si intende per il limite del 30 per cento e non del 20 per cento».
98. 01. Angiola.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 98, aggiungere il seguente:

Art. 98-bis.
(Emergenza per il settore radiotelevisivo locale)

  1. Al fine di consentire alle emittenti radiofoniche e alle emittenti televisive in Pag. 253ambito locale di continuare a svolgere servizio di pubblico interesse sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, viene eccezionalmente stanziato l'importo di 80 milioni di euro, aggiuntivi rispetto agli stanziamenti già previsti dalle leggi vigenti nel Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, da far confluire nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e da erogare entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Lo stanziamento verrà erogato alle emittenti, previ decreti direttoriali del direttore generale del Ministero dello sviluppo economico — DGSCERP — Divisione V, in base alle graduatorie per l'anno 2019 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
98. 02. Angiola.

  Dopo l'articolo 98, aggiungere il seguente:

Art. 98-bis.
(Misure straordinarie urgenti per il sostegno all'editoria)

  1. È riconosciuto, per l'anno 2021, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione un credito d'imposta pari al 10 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2020 per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, entro il limite di 30 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa. Per il riconoscimento del credito d'imposta si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 182 e seguenti, della legge n. 350 del 24 dicembre 2003, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 318 del 21 dicembre 2004. Il credito di cui al presente comma non è computato nei limiti di compensazione di cui all'articolo 34 della legge 388 del 23 dicembre 2000. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge n. 198 del 2016. Per le predette finalità il Fondo è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. All'articolo 490, terzo comma, del codice di procedura civile, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Il giudice dispone inoltre che l'avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte una o più volte sui quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata e, quando opportuno, sui quotidiani di informazione nazionali. La divulgazione degli avvisi con altri mezzi diversi dai quotidiani di informazione deve intendersi complementare e non alternativa.».
  3. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 181 e seguenti, della legge n. 350 del 24 dicembre 2003, limitatamente alle imprese editrici di libri e alla stampa utilizzata per la stampa di libri, sono estese alle spese sostenute nell'anno 2020. Il relativo limite di spesa per l'anno 2020 è fissato in 25 milioni di euro.
98. 04. Lollobrigida, Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 98, aggiungere il seguente:

Art. 98-bis.
(Misure a sostegno delle emittenti televisive e radiofoniche locali)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il Pag. 254Fondo per il sostegno alle emittenti televisive locali colpite dall'emergenza COVID-19 con una dotazione di euro 80 milioni per l'anno 2020, finalizzato a garantire il mantenimento del livello occupazionale in tale settore.
  2. Con decreto ministeriale di natura non regolamentare sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse di cui al comma 1, con la finalità di distribuire le risorse a tutte le emittenti televisive locali in relazione al numero di abitanti delle regioni in cui svolgono la loro attività e al numero dei lavoratori dipendenti impiegati alla data del 31 dicembre 2019.
  3. I dipendenti delle imprese radiofoniche locali e delle imprese televisive locali che accedono alla cassa integrazione prevista dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono comunque computati ai fini del calcolo per i requisiti di ammissione e ai fini del calcolo dei punteggi di cui ai criteri di valutazione previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, recante Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali.
98. 07. Gagliardi, Pedrazzini, Benigni, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 98, aggiungere il seguente:

Art. 98-bis.
(Esonero dal pagamento delle tariffe di pedaggio autostradale per le aziende che operano nel settore dell'autotrasporto)

  1. Al fine di sostenere settori strategici della filiera produttiva nazionale e facilitare la circolazione delle merci, per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 le aziende italiane che operano nel settore dell'autotrasporto sono esonerate dal pagamento ai concessionari delle tariffe di pedaggio sull'intera rete autostradale nazionale, i cui oneri restano a carico del concessionario.
98. 05. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 98, aggiungere il seguente:

Art. 98-bis.
(Misure per sostenere la filiera della canapa)

  1. Al fine di sostenere la filiera agroalimentare della canapa e di garantire l'integrità del gettito tributario derivante dalle attività di commercializzazione e vendita di prodotti a base di canapa operanti nel territorio nazionale, nonché di salvaguardare i livelli occupazionali del settore, alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente: « a) alla coltivazione, alla trasformazione e all'immissione in commercio»;
   b) all'articolo 2, comma 2, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente: « g-bis) prodotti e preparati, destinati a qualsiasi uso, contenenti cannabidiolo, il cui contenuto di tetraidrocannabinolo non è superiore allo 0,5 per cento, derivanti da infiorescenze fresche ed essiccate e oli».

  2. All'articolo 14, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a), il numero 6) è abrogato;Pag. 255
   b) alla lettera b), il numero 1) è sostituito dal seguente: «1) la cannabis, compresi i prodotti da essa ottenuti, con una percentuale di tetraidrocannabinolo superiore allo 0,5 per cento, i prodotti ad essi analoghi e le sostanze ottenute per sintesi o per semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmacologico».
98. 03. Magi.
(Inammissibile)

ART. 99.

  Apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 3 dopo le parole: aziende, agenzie, inserire le seguenti: regioni e province autonome e loro enti, società e fondazioni,
   b) al comma 5 dopo le parole: per la quale aggiungere la seguente: anche.
*99. 1. Silli, Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Sorte.

  Apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 3 dopo le parole: aziende, agenzie, inserire le seguenti: regioni e province autonome e loro enti, società e fondazioni,
   b) al comma 5 dopo le parole: per la quale aggiungere la seguente: anche.
*99. 2. Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Tomasi.

ART. 100.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  Al fine di far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, è istituito per l'anno 2020 un fondo denominato «Fondo per le esigenze emergenziali del sistema ITS» con una dotazione pari a 1 milione di euro da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione. Con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione sono individuati i criteri di riparto. Agli oneri previsti dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 126.
100. 1. Silli, Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Sorte.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. È attribuita a carico del bilancio del Ministero dell'università e della ricerca scientifica una quota parte pari al 60 per cento del canone di locazione per le mensilità di marzo e aprile 2020 dovuto da parte degli studenti universitari fuori sede che sono dovuti rientrare nel loro comune di origine, a causa del grave stato di emergenza COVID-19. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica sono stabiliti i criteri e le modalità per l'applicazione del presente comma. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
100. 3. Toccalini, Andrea Crippa, Comencini, Frassini, Gastaldi, Gobbato, Golinelli, Eva Lorenzoni, Lucchini, Marchetti, Maturi, Piastra, Pretto, Ribolla, Stefani, Valbusa, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Gava, Tomasi, Trano.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. In deroga alle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 aprile 2001, per l'anno Pag. 256accademico 2019/2020, fermo restando il possesso dei requisiti relativi alla condizione economica, hanno diritto alla borsa di studio gli studenti, che, per motivate ragioni attinenti all'emergenza COVID-19 non abbiano potuto acquisire, al 10 agosto 2020, i CFU necessari per conseguire i requisiti di merito per l'accesso alle borse di studio. Il numero dei CFU computati nell'anno accademico 2019/2020, ai sensi del periodo precedente, saranno decurtati dal computo dei CFU richiesti per gli anni successivi, ai fini del conseguimento dei requisiti di merito per l'accesso delle borse di studio. Questa misura vale anche per l'accesso alla No Tax Area per lo stesso anno accademico 2019/2020.
100. 4. Iovino, Donno, Torto.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. L'articolo 6, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, è sostituito dal seguente:
   «Il Ministro della salute, il Ministro dell'università e della ricerca e le regioni prioritariamente promuovono il coinvolgimento e la collaborazione della Fondazione per la ricerca scientifica termale e delle aziende termali che la finanziano per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica, di rilevazione statistico-epidemiologica e di educazione sanitaria, mirati anche ad obiettivi di interesse sanitario generale, ivi inclusa la prevenzione ed il controllo dei rischi epidemiologici attraverso l'utilizzo delle acque minerali e termali, ed alla formazione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, ferme restando le competenze del Ministro dell'università e della ricerca di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.».
100. 5. Fasano, Paolo Russo, Sarro.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 100 aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.

(Misure fiscali a sostegno delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione da parte delle imprese)
   1. Al fine di favorire le attività di ricerca, sviluppo e innovazione da parte delle imprese, anche allo scopo di incentivare studi e sperimentazioni utili per fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, all'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 198, dopo le parole: «31 dicembre 2019» sono inserite le seguenti parole: «e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024»;
   b) al comma 199, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Possono altresì accedere al credito d'imposta le imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività ammissibili definite nei commi 200 e 201 nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996.»;
   c) al comma 203, dopo l'ultimo periodo è inserito il seguente: «Per le attività ammissibili definite nei commi 200 e 201, il credito d'imposta è attribuito in misura del cinquanta per cento della base di calcolo indicata nei precedenti periodi; in favore delle imprese rientranti nella definizione di start-up innovative, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e nella definizione di PMI innovative, di cui all'articolo 4 del decreto-legge Pag. 25724 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.»;
   d) al comma 204, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il credito d'imposta spettante è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, ovvero a mezzo rimborso diretto da parte dell'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 38, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal comma 205.».
   e) al comma 206, dopo l'ultimo periodo inserire il seguente: «Il precedente periodo non si applica alle imprese che ricevono risposta favorevole da parte dell'Agenzia delle entrate all'istanza di interpello presentata ai sensi dell'articolo 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, indipendentemente dai requisiti d'investimento di cui al comma 1 del menzionato articolo 2, ed avente ad oggetto l'ammissibilità delle attività e l'eleggibilità dei costi ai fini del credito d'imposta. L'Agenzia delle entrate acquisisce il parere del Ministero dello sviluppo economico in relazione ai quesiti che comportano accertamenti di natura tecnica. Alle istanze di interpello di cui ai precedenti periodi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, con esclusione del disposto di cui al comma 2, secondo periodo.».
100. 01. Palmieri, Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Cannizzaro, Pella, D'Attis.

  Dopo l'articolo 100, inserire il seguente:

Art. 100-bis.
(Misure a sostegno degli Istituti tecnici superiori)

  1. Per l'anno 2020 è istituito un fondo denominato «Fondo per le esigenze emergenziali del sistema ITS» con una dotazione pari a 1.122.235 euro da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione con le seguenti finalità:
   a) provvedere all'acquisto dei materiali per la pulizia straordinaria dei locali;
   b) provvedere all'acquisto di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità.

  2. Con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono ripartite le risorse di cui al precedente comma tra le Fondazioni di cui al Capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2008, secondo i seguenti criteri;
   a) 5 euro pro capite per studente per l'acquisto dei materiali per la pulizia straordinaria dei locali di cui al comma 1 lettera a) del presente articolo nel limite massimo di 82.235 euro;
   b) 10.000 euro per ciascuna Fondazione per l'acquisto di piattaforme digitali di cui al comma 1, lettera b) del presente articolo nel limite massimo di 1.040.000 euro. Le risorse di cui alla presente lettera sono trasferite alle Fondazioni previa rendicontazione delle spese sostenute, secondo modalità definite con provvedimento del Ministero dell'istruzione.

  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di Pag. 258spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
100. 02. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Cannizzaro, D'Attis.

ART. 101.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche ai fini della valutazione dei criteri per l'assegnazione di borse di studio.
101. 1. Nevi, Saccani Jotti, Aprea, Palmieri, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Cannizzaro, D'Attis.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Non è dovuto il pagamento dell'ultima rata delle tasse universitarie per l'anno accademico 2019/2020 per i corsi di laurea e di laurea magistrale per i quali, nel periodo di sospensione della frequenza delle attività didattiche disposta ai sensi degli articoli 1 e 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e per tutto il periodo dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le università non hanno attivato le prescritte attività formative agli studenti, incluso il tutorato, nonché le attività di verifica dell'apprendimento svolte o erogate con modalità a distanza. Agli oneri derivanti dalla presente misura le singole università rispondono nei limiti di disponibilità dei loro bilanci.
101. 2. Nevi, Saccani Jotti, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Cannizzaro, D'Attis.

ART. 102.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il periodo di tirocinio da svolgersi, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 58 del 2018 ovvero dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 19 ottobre 2001, n. 445, presso l'ambulatorio di un medico di medicina generale avente i requisiti previsti dell'articolo 27, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 può essere effettuato, qualora non sia reperibile per l'ateneo un numero adeguato di medici di medicina generale convenzionati, anche presso le strutture di cui alla lettera a), comma 2, dell'articolo 26, del citato decreto legislativo n. 368 del 1999.
102. 1. Madia, Pezzopane.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. In deroga alle previsioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 38 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, i medici specializzandi, i dottorandi e gli assegnisti di ricerca che operano nei policlinici o in strutture convenzionate con le Università, sono abilitati al lavoro in corsia ed allo svolgimento di tutte le mansioni specifiche della propria specialità, previa valutazione positiva del direttore di scuola di specializzazione o dipartimento e/o delle UOC dove svolgono la loro attività assistenziale. Gli stessi possono svolgere la loro attività, anche quella di guardia, senza necessariamente Pag. 259la presenza fisica del loro tutor, che deve restare sempre e in ogni caso reperibile per ogni necessità o altra richiesta dello specializzando, del dottorando o dell'assegnista di ricerca.
102. 2. Lollobrigida, Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 102 inserire il seguente:

Art. 102-bis.

  1. All'articolo 39-quater del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni con legge 28 febbraio 2020, n. 8, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nel caso in cui la differenza di cui al comma 1 si determini con riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto 2018, calcolato sulla base del metodo ordinario».
102. 01. Tartaglione, Pella.

  Dopo l'articolo 102 aggiungere il seguente:

Art. 102-bis.
(Abilitazione all'esercizio di operatore socio-sanitario)

  1. Per affrontare l'emergenza COVID-19, è riconosciuta la qualifica di operatore socio-sanitario a tutti coloro che sono in possesso del diploma conseguito presso un Istituto professionale socio-sanitario della durata di cinque anni. Suddetto diploma risulta essere titolo valido per tutta la durata dell'emergenza. In termini di riconoscimento della qualifica, per quanto di competenza delle regioni, è possibile il rilascio di un certificato di idoneità alla professione secondo le procedure previste per ogni regolamento regionale, fermo restando le disposizioni adottate dal presente decreto. Ad ogni modo, gli incarichi di lavoro devono essere considerati validi ai fini del perfezionamento della formazione professionale.
102. 02. Frate.

ART. 103.

  Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:
  1-ter. Le previsioni del comma 1 non si applicano alle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché ai procedimenti amministrativi inerenti ai medesimi. I termini di tali procedimenti, già sospesi ai sensi del comma 1, riprendono a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
*103. 3. Bellachioma, Cavandoli, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:
  1-ter. Le previsioni del comma 1 non si applicano alle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché ai procedimenti amministrativi inerenti ai medesimi. I termini di tali procedimenti, già sospesi ai sensi del comma 1, riprendono a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
*103. 4. Ruffino, Mazzetti, Cortelazzo.

  Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:
  1-ter. Le previsioni del comma 1 non si applicano alle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché ai procedimenti amministrativi inerenti ai medesimi. I termini di tali procedimenti, Pag. 260già sospesi ai sensi del comma 1, riprendono a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
*103. 5. Mazzetti.

  Al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo: Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conserva la sua validità fino al 15 giugno 2020.
103. 6. Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Mura, Viscomi, Pezzopane.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 5, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo la parola: «445» sono aggiunte le seguenti: «e pertanto costituiscono documento di riconoscimento ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), dello stesso».
103. 7. Magi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. I permessi di soggiorno di cui agli articoli 9, 22, 22 comma 11, 24, 26, 30, 39-bis e 39-bis.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al momento della scadenza sono rinnovati secondo le disposizioni vigenti e a prescindere dal possesso di un reddito almeno pari all'importo dell'assegno sociale ovvero dei mezzi di sussistenza sufficienti ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. La presente norma si applica anche alle richieste di conversione.
103. 8. Magi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
  2-bis.1. In deroga alla normativa vigente, al fine di sostenere le ditte individuali, le imprese anche operanti in regime di appalto e subappalto di qualsiasi ambito, dimensione e tipo di lavoro, incluse le microimprese, le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività, sono validi fino al 31 dicembre 2020 i Documenti unici di regolarità contributiva di cui all'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, già rilasciati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono escluse dalle disposizioni di cui al presente comma le ditte individuali e le imprese aventi contratti con la pubblica amministrazione, anche in subappalto.
103. 9. Donno, Adelizzi, Buompane, Faro, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Raduzzi, Sodano, Torto, Trizzino, Zennaro, Martinciglio.

  Al comma 2-quater, alinea, sostituire le parole: 31 agosto 2020 con le seguenti: 31 dicembre 2020.
103. 10. Magi.

  Dopo il comma 2-quinquies, aggiungere il seguente:
  2-sexies. In sede di rinnovo del permesso di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi, ai fini di cui all'articolo 22, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, non si tiene conto del periodo di disoccupazione dal 31 gennaio 2020 al 31 luglio 2020.
103. 11. Magi.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano, altresì, Pag. 261ai termini dei procedimenti di affidamento di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, se svolti da centrali di committenza o da soggetti aggregatori ovvero se individuati da amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori, quali procedimenti aventi il fine prioritario di garantire la continuità e l'efficienza di attività essenziali ed indispensabili per l'esercizio di proprie funzioni istituzionali. Il precedente periodo si applica anche ai termini pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
103. 12. D'Attis.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. I termini di presentazione delle dichiarazioni e certificazioni dei sostituti d'imposta di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, previsti per gli edifici in condominio, nonché per gli adempimenti obbligatori previsti dall'articolo 1130, comma 1, numero 10 e dall'articolo 1129, comma 9 del codice civile sono interrotti, nel caso di emergenza nazionale o locale dichiarata con apposito decreto, fino alla dichiarazione di cessazione dell'emergenza medesima.
103. 14. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 103, aggiungere il seguente:

Art. 103-bis.
(Disposizioni in materia di regolare soggiorno e impiego degli stranieri non comunitari)

  1. I datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, che intendano occupare alle proprie dipendenze lavoratori non comunitari, comunque presenti sul territorio nazionale al 31 dicembre 2019, possono richiedere, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il nulla osta alla stipula di un contratto per lavoro subordinato alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo competente per territorio, mediante la presentazione di apposita dichiarazione di regolarizzazione attraverso gli uffici postali.
  2. Nei sessanta giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo, verifica l'ammissibilità e la ricevibilità della dichiarazione e la comunica al centro per l'impiego competente per territorio. La questura accerta se sussistono motivi ostativi di natura penale all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
  3. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto per lavoro subordinato e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno, previo pagamento da parte del datore di lavoro di un contributo forfettario pari a 200 euro per ciascun lavoratore assunto. Contestualmente alla stipula del contratto, il datore di lavoro deve effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione al centro per l'impiego ovvero, in caso di rapporto di lavoro domestico, all'INPS.
  4. Il Ministro dell'interno d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina, con proprio decreto, le modalità operative relative alle procedure di cui ai commi precedenti, incluse le informazioni che devono essere contenute nella dichiarazione di cui al comma 1, i casi di esclusione, le modalità con cui agevolare il cittadino straniero momentaneamente privo di documento di riconoscimento e le modalità di destinazione del contributo di Pag. 262cui al comma 3 alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo e alla predisposizione di controlli adeguati ed efficaci sull'impiego di cittadini di Paesi terzi assunti in seguito alla procedura di cui ai commi precedenti.
  5. Le risorse derivanti dal maggior gettiti IRPEF conseguenti alla stipula dei contratti di cui al comma 3 sono destinate al Fondo Sanitario Nazionale.
103. 01. Magi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 103, aggiungere il seguente:

Art. 103-bis.
(Procedimenti e opere connesse alla rigenerazione del patrimonio immobiliare scolastico)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 103, commi da 1 a 2-ter, non si applicano ai procedimenti connessi alla rigenerazione integrata del patrimonio immobiliare scolastico, di qualsiasi tipo, anche attraverso la realizzazione di nuovi complessi scolastici.
  2. Ogni attività edilizia connessa alla rigenerazione integrata del patrimonio immobiliare scolastico non è sospesa e può procedere nel rispetto del protocollo di sicurezza nei luoghi di lavoro sottoscritto da Governo e parti sociali il 14 marzo 2020, ove applicabile.
103. 02. Sandra Savino.

ART. 103-bis.

  Dopo l'articolo 103-bis, aggiungere il seguente:

Art. 103-ter.
(Sospensione adempimenti a carico delle attività ricettive in materia di prevenzione incendi)

  1. Le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, ed in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi entro il 31 dicembre 2023, previa presentazione, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 31 dicembre 2021 della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito.
  2. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 96, è prorogato al 31 dicembre 2021.
*103-bis. 01. Della Frera, Paolo Russo, D'Ettore, Prestigiacomo, Mandelli, Occhiuto, Cannizzaro, Pella, D'Attis.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 103-bis, aggiungere il seguente:

Art. 103-ter.
(Sospensione adempimenti a carico delle attività ricettive in materia di prevenzione incendi)

  1. Le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla Pag. 263data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, ed in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi entro il 31 dicembre 2023, previa presentazione, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 31 dicembre 2021 della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito.
  2. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 96, è prorogato al 31 dicembre 2021.
*103-bis. 02. Gagliardi, Pedrazzini, Benigni, Silli, Sorte.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 103-bis, aggiungere il seguente:

Art. 103-ter.
(Regolarizzazioni cittadini stranieri presenti in Italia alla data del 31 dicembre 2019)

  1. Per i cittadini stranieri che dimostrino, mediante idonea documentazione, la presenza in Italia alla data del 31 dicembre 2019 è rilasciato, salvo che non abbiamo diritto a un permesso di soggiorno per altro titolo, un permesso di soggiorno per ricerca occupazione valido fino al 31 dicembre 2020, rinnovabile e convertibile alle condizioni di legge, ovvero un permesso di soggiorno per lavoro qualora alla predetta data del 31 dicembre 2019 o alla data della domanda il richiedente abbia in corso un rapporto di lavoro; tale permesso ha la durata minima di un anno dalla data del rilascio o quella maggiore secondo le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 286 del 1998. Sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro che abbia riconosciuto la sussistenza del predetto rapporto di lavoro e comunque del lavoratore per le violazioni delle norme relative all'ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale ed all'impiego di lavoratori, anche se rivestano carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale. Il datore di lavoro assolve agli obblighi di natura fiscale, previdenziale e assistenziale relativi al pregresso periodo di lavoro tramite il versamento di un contributo forfettario pari ad euro 500 per ogni lavoratore.
103-bis. 03. Palazzotto, Muroni, Lattanzio, Fusacchia, Quartapelle Procopio, Rizzo Nervo, Fratoianni, Pastorino, Fassina.
(Inammissibile)

ART. 104.

  Dopo l'articolo 104, aggiungere il seguente:

Art. 104-bis
(Contrasto all'emergenza abitativa)

  1. L'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, è abrogato.
104. 01. Orfini, Pezzopane.
(Inammissibile)

Pag. 264

ART. 105.

  Al comma 1-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al proprietario, al conduttore o al detentore di terreni coltivati è altresì consentito lo spostamento scadenzato in un comune diverso rispetto a quello in cui si trova attualmente qualora l'attività agricola sia svolta in forma amatoriale con destinazione dei prodotti all'esclusivo autoconsumo familiare.
105. 1. Fornaro, Fassina.

  Dopo il comma 1-quinquies aggiungere il seguente:
  1-sexies. L'esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, si applica anche alle imprese agricole che in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 abbiano subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile.
105. 2. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

  Dopo il comma 1-quinquies aggiungere il seguente:
  1-sexies. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, al comma 14, la lettera b) è soppressa.
105. 3. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1-quinquies aggiungere il seguente:
  1-sexies. All'articolo 8 della legge 29 ottobre 2016, n. 199 al comma 2, le parole: «dal mese di aprile 2020» sono sostituite dalle seguenti: «dal mese di gennaio 2021».
105. 4. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1-quinquies aggiungere il seguente:
  1-sexies. È autorizzato lo spostamento del proprietario del conduttore o del detentore di terreni all'interno del proprio comune o di un comune diverso per lo svolgimento di attività agricole in forma amatoriale e per la conduzione di allevamenti di animali da cortile con destinazione dei prodotti agricoli all'autoconsumo familiare.
105. 5. Benedetti.

  Dopo il comma 1-quinquies, aggiungere il seguente:
  1-sexies. Al fine di fronteggiare le conseguenze dello stato di crisi sul mercato di lavoro agricolo per l'annata agricola 2020 le prestazioni di sostegno del reddito, ivi inclusa la cassa integrazione e altre forme di sussidi comunque denominati, le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparate sono cumulabili, e non soggette a decurtazioni, riduzioni o sospensioni, al reddito di lavoro degli operai agricoli a tempo determinato.
105. 6. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 105 aggiungere il seguente:

Art. 105-bis.
(Imposta sulle infiorescenze di canapa)

  1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla Pag. 265produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo l'articolo 62-quater è inserito il seguente:

«Art. 62-quinquies.

(Imposta sulle infiorescenze di canapa)
   1. A decorrere dal 1o gennaio 2020, la commercializzazione di infiorescenze di canapa (Cannabis sativa L.) è sottoposta ad imposta applicando al prezzo di vendita le aliquote indicate nell'allegato 1.
   2. L'imposta è applicata con le seguenti modalità:
   a) l'imposta è dovuta sui prodotti di cui al comma 1, immessi in consumo nel territorio dello Stato ed è esigibile con l'aliquota vigente alla data in cui viene effettuata l'immissione in consumo di cui alla lettera c);
   b) obbligato al pagamento dell'imposta è il soggetto che effettua la prima immissione in consumo dei prodotti provenienti dal territorio nazionale o dai Paesi dell'Unione europea;
   c) l'immissione al consumo si verifica:
    1) per i prodotti nazionali, all'atto della cessione sia ai diretti consumatori o utilizzatori sia a ditte esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;
    2) per i prodotti provenienti da Paesi dell'Unione europea, all'atto del ricevimento da parte del soggetto acquirente ovvero nei momento in cui si considera effettuata, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, la cessione, da parte del venditore residente in altro Stato membro, a privati consumatori o a soggetti che agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione;
    3) per i prodotti che risultano mancanti alle verifiche e per i quali non è possibile accertare il regolare esito, all'atto della loro constatazione;
   d) i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta devono essere muniti di una licenza fiscale, che li identifica, rilasciata dal competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Gli stessi soggetti sono tenuti al pagamento di un diritto annuale nella misura di euro 258,00 e a prestare una cauzione di importo pari all'imposta dovuta mediamente per il periodo di tempo cui si riferisce la dichiarazione presentata ai fini del pagamento dell'Imposta;
   e) l'imposta dovuta viene determinata sulla base dei dati e degli elementi richiesti dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, che devono essere indicati nelle dichiarazioni ai fini dell'accertamento. Per la presentazione delle dichiarazioni e per il pagamento della relativa imposta si applicano le modalità e i termini previsti dalle vigenti disposizioni.
   3. Per i prodotti d'importazione l'imposta di cui al comma 1 è dovuta dall'importatore e viene accertata e riscossa dall'Ufficio competente dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli con le modalità previste per i diritti di confine.
   4. L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di procedere a verifiche e riscontri presso i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di cui al comma 1 e presso i commercianti ed i destinatari dei prodotti soggetti a tassazione.
   5. Per l'imposta di cui al comma 1, si applicano le disposizioni degli articoli 14 e 17.
   6. Per le violazioni all'obbligo del pagamento dell'imposta di cui al comma 1 sui prodotti provenienti da Paesi dell'Unione europea si applicano le penalità previste per il contrabbando dal testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.
   7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sono stabilite le condizioni e le modalità di applicazione del presente articolo anche relativamente ai prodotti Pag. 266acquistati all'estero da privati e da essi trasportati.
   8. I termini per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, lettera d), e per il pagamento dell'imposta di cui al comma 1, possono essere modificati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
   9. L'imposta di cui al comma 1, non si applica a semi, fibra, foglie o canapulo di canapa»;
   b) all'allegato I, dopo le parole: «Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg.» sono inserite le seguenti: «infiorescenze di canapa:
   a) fresche: euro 0,05 per grammo;
   b) essiccate: euro 0,10 per grammo.».

  2. All'articolo 2 della legge 2 dicembre 2016 n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo la lettera a), sono aggiunte le seguenti lettere:
   « a-bis) infiorescenze fresche ed essiccate e i loro derivati per uso inalatorio;
   a-ter) infiorescenze fresche ed essiccate destinate alla distillazione di oli essenziali e alla estrazione di terreni;»;
   b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  «3-bis. Il contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) di cui ai prodotti delle lettere a-bis) e a-ter) non deve risultare superiore allo 0,6 per cento. Le etichettature dei prodotti di cui alla lettera a-bis) soddisfano i requisiti di cui alla Direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014».

  3. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di cui all'articolo 62-quinquies, comma 7, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come introdotto dal presente articolo, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  4. Con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità applicative del presente articolo.
  5. Le maggiori entrate derivanti dall'imposta di cui all'articolo 62-quinquies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come introdotto dal presente articolo, sono destinate al finanziamento del Fondo sanitario nazionale.
105. 01. Magi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 105 aggiungere il seguente:

Art. 105-bis.
(Sostegno al lavoro stagionale mediante l'impiego di percettori di Reddito di cittadinanza non ancora occupati)

  1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 40, comma 1, al fine di sopperire alla contrazione del personale stagionale di provenienza estera, determinata dalla limitazione della mobilità internazionale connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese operanti nel settore agricolo che si avvalgono abitualmente di prestazioni di natura occasionale rese da cittadini stranieri con carattere di stagionalità e che registrano significative contrazioni della manodopera proveniente dall'estero, procedono, in collaborazione con ANPAL, alla somministrazione di offerte di lavoro stagionale ai percettori di reddito di cittadinanza non ancora occupati.
  2. I percettori del Reddito di cittadinanza, che accettano le proposte di lavoro somministrate ai sensi del comma 1, sono assunti dall'azienda con regolare contratto di lavoro stagionale, e percepiscono per il periodo di durata del medesimo contratto, Pag. 267un regolare compenso non cumulabile con il reddito di cittadinanza, che viene sospeso.
  3. In concomitanza della durata del contratto stagionale somministrato ai sensi del presente articolo, si applicano le seguenti disposizioni:
   a) è sospesa la decorrenza del periodo di 18 mesi di percezione del reddito di cittadinanza, che riprende a decorrere per il periodo non fruito al termine del contratto di lavoro stagionale;
   b) l'assegno destinato al percettore del reddito di cittadinanza è percepito dall'impresa agricola che lo assume a titolo di incentivo all'assunzione.

  4. Con successivi provvedimenti normativi, si provvede a rideterminare i limiti di spesa, i importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza a valere sulle risorse residue e non spese per lo stesso reddito, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente articolo.

  Conseguentemente, all'articolo 40, comma 1 premettere le seguenti parole: Fatta eccezione per le deroghe previste dalla presente legge.
105. 02. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

ART. 106.

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:
  1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria può essere convocata entro duecentosettanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

  1-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino alla chiusura dell'esercizio sociale in corso non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto e 2482-ter del codice civile, qualora l'organo di amministrazione attesti che le perdite dipendono dalla situazione di emergenza sanitaria di cui al presente decreto. Per lo stesso periodo e negli stessi casi non opera la causa di scioglimento di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545-duodecies del codice civile.
106. 1. Angiola.

  Sostituire il comma 8-bis con i seguenti:
  8-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle associazioni e alle fondazioni diverse dagli enti di cui all'articolo 104, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

  8-ter. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche alle associazioni, riconosciute e non riconosciute, alle fondazioni, ai comitati di cui al primo libro del codice civile, nonché agli enti di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
*106. 2. Gadda.

  Sostituire il comma 8-bis con i seguenti:
  8-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle associazioni e alle fondazioni diverse dagli enti di cui all'articolo 104, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

  8-ter. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche alle associazioni, riconosciute e non riconosciute, alle fondazioni, ai comitati di cui al primo libro del codice civile, nonché agli enti di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
*106. 3. Versace.

  Dopo il comma 8-bis, aggiungere il seguente:
  8-ter. Per i verbali di approvazione del bilancio approvati, nonché di ogni altro Pag. 268atto degli organi sociali verbalizzato nel termine indicato al comma 1, gli adempimenti di trascrizione sui registri di cui agli articoli 2421 e 2478 del codice civile si riterranno correttamente adempiuti se effettuati entro il 31 dicembre 2020.
106. 4. Fitzgerald Nissoli.

  Dopo l'articolo 106, aggiungere il seguente:

Art. 106-bis.
(Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi)

  1. Le previsioni di cui all'articolo 389, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, entrano in vigore alla data del 15 febbraio 2021.
106. 01. Angiola.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 106, aggiungere il seguente:

Art. 106-bis.

  1. Al comma 2 dell'articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la parola «379» è soppressa ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'articolo 379 entra in vigore dopo la conclusione del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022».
106. 02. Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Silli, Sorte.
(Inammissibile)

ART. 107.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Il termine di approvazione del bilancio consolidato 2019 degli enti destinatari delle disposizioni del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011 è rinviato al 30 novembre 2020.
*107. 1. Sorte, Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Silli.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Il termine di approvazione del bilancio consolidato 2019 degli enti destinatari delle disposizioni del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011 è rinviato al 30 novembre 2020.
*107. 2. Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Tomasi.

  Al comma 4, sostituire le parole: 30 giugno 2020 con le seguenti: 31 dicembre 2021.

  Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per gli anni 2020 e 2021, provvedendo entro il 31 dicembre 2021 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2021. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2021 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2022.
107. 3. Ruffino, Mazzetti, Prestigiacomo, Cortelazzo.

  Al comma 5, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, al fine di garantire la continuità dei servizi essenziali e a tutela degli utenti del ciclo integrato dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, disciplina le condizioni in base alle quali i comuni possono Pag. 269usufruire delle deroghe nonché i criteri e le modalità di attuazione del presente comma.
107. 5. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. I termini per l'affidamento, l'avvio, l'avanzamento o il collaudo dei lavori, nonché per l'affidamento dei servizi di progettazione, previsti dalle norme vigenti in materia di contributi statali e regionali all'effettuazione di investimenti degli enti locali, sono prorogati di centoventi giorni.
107. 6. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Al fine di fronteggiare l'emergenza sanitaria legata al COVID-19 e la successiva ripresa economica dei propri territori, le regioni possono sospendere il piano di rientro di cui ai commi da 779 a 782 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per il periodo 2020/2022. In tal caso è altresì sospeso l'impegno a riqualificare la propria spesa attraverso il progressivo incremento degli investimenti con le modalità di cui al comma 780 della stessa norma.

  10-ter. Con apposita variazione di bilancio da parte della Giunta Regionale, le somme allocate sul bilancio 2020/2022 per la copertura della quota annuale di disavanzo di cui al comma 11, dovranno essere iscritte in appositi stanziamenti del titolo 1 e titolo 2 della spesa, identificati con la dicitura «COVID 2020-2022», al fine di una eventuale rendicontazione, e dovranno essere destinate a spese correlate all'emergenza sanitaria al rilancio dell'economia locale attraverso iniziate rivolte alle imprese, alle famiglie ed ai comuni.
  10-quater. Le quote di disavanzo non imputate ai tre esercizi 2020, 2021 e 2022 di cui ai commi precedenti dovranno essere rimodulate con apposita variazione del piano di rientro da parte del Consiglio regionale prima della variazione di cui al comma 10-ter, in quote costanti, sugli esercizi residui successivi al 2022, senza prevedere alcun allungamento temporale del piano di rientro.

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: amministrativo contabili aggiungere le seguenti: e sospensione del piano di rientro.
107. 7. Occhiuto, Paolo Russo, Mandelli, Prestigiacomo, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Spena, Giacometto.

  Dopo l'articolo 107, aggiungere il seguente:

Art. 107-bis.
(Differimento di termini in materia di personale degli enti locali)

  1. All'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) alla lettera a), le parole: «fino al 30 marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 settembre 2020»;
    2) alla lettera b), le parole: «fino al 30 settembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 marzo 2021».
107. 01. Angiola.
(Inammissibile)

ART. 108.

  Al comma 1, dopo le parole: decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261, aggiungere le seguenti: nonché per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 Pag. 270e all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 1-bis.
108. 1. Mancini, Melilli, Pezzopane.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 16-ter, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: «comma 6» sono soppresse.
108. 2. Navarra, Pezzopane.
(Inammissibile)

ART. 109.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Per il triennio 2020-2022, per far fronte alla crisi economica derivante dall'emergenza sanitaria COVID-19 e finanziare interventi di sostegno al reddito e per il rilancio del sistema produttivo, è sospesa l'applicazione dell'equilibrio di bilancio delle regioni e provincie autonome di cui all'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo n. 118 del 2011. I predetti enti possono approvare il bilancio di previsione in disavanzo, ciascuno per un importo massimo di 500 milioni di euro. Il disavanzo è ripianato in trent'anni dallo Stato con un contributo straordinario erogato alle regioni in rate costanti.
109. 1. Pittalis.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1.1. In sede di approvazione del rendiconto 2019 da parte della Giunta, le regioni e le province autonome sono autorizzate allo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione che ciascuna regione o provincia autonoma individua, anche riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative ai livelli essenziali delle prestazioni. Le risorse svincolate, previa comunicazione all'amministrazione statale che ha erogato le somme, sono utilizzate da ciascuna regione o provincia autonoma per interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico regionale derivante dagli effetti diretti e indiretti del coronavirus.
109. 2. Pittalis.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1.1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 871, della legge del 27 dicembre 2019, n. 160, possono essere utilizzate dalla regione Sardegna nelle annualità 2020-2024 per il finanziamento di spese correnti destinate a fronteggiare la crisi delle famiglie e del sistema economico regionale connessa all'emergenza epidemiologica COVID-19.
109. 3. Pittalis.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1.1. Per l'anno 2020, le Autonomie speciali che finanziano il Servizio sanitario regionale con risorse provenienti interamente dal proprio bilancio accedono, al pari delle altre regioni italiane, a ogni incremento del livello annuale del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato deciso per far fronte alla spesa aggiuntiva connessa all'emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19.
109. 4. Pittalis.

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1.1. Per l'anno 2020 è sospesa l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 9, commi da 1-quinquies a 1-octies, del Pag. 271decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.
109. 5. Pittalis.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera e della quota destinata agli investimenti dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare le predette quote dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso, nonché per fronteggiare eventuali squilibri di bilancio derivanti dal calo delle entrate proprie dovuto all'emergenza stessa. Agli stessi fini e fermo restando il rispetto del principio di equilibrio di bilancio, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono:
   a) utilizzare, anche integralmente, per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza in corso, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fatta eccezione per le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico;
   b) utilizzare, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 193, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i proventi delle alienazioni di beni patrimoniali disponibili;
   c) disporre, in deroga ai limiti disposti dall'articolo 1, comma 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'utilizzo dell'avanzo vincolato di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto di gestione approvato, limitatamente alle quote derivanti da mutui e prestiti contratti o da trasferimenti di terzi sottoposti, a pena di revoca, a termini perentori di scadenza;
   d) fare ricorso alle anticipazioni di liquidità di cui al comma 556 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. La relativa richiesta può essere formulata entro il 31 maggio 2020 e gli interessi dovuti per le anticipazioni di cui alla presente lettera sono a carico dello Stato. Resta fermo che le spese sostenute attraverso l'acquisizione di tali anticipazioni costituiscono onere da considerare ai fini della valutazione del fabbisogno eccezionale degli enti locali connesso all'emergenza in corso.
   Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nel corso dell'esercizio provvisorio, previo parere dell'organo di revisione, mediante deliberazione dell'organo esecutivo.
109. 6. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

  Al comma 2, dopo le parole: spese correnti aggiungere le seguenti: e minori entrate.
109. 7. Parolo, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 2-bis, aggiungere i seguenti:
  2-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituito un Tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica presieduto dal Ragioniere generale dello Stato o suo delegato, composto da tre rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e tre rappresentanti della Conferenza delle regioni e province autonome. Il Tavolo effettua una ricognizione sulle entrate e Pag. 272sulle spese dei bilanci delle regioni e delle province autonome ai fini di valutare gli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 con l'obiettivo della salvaguardia degli equilibri dei bilanci stessi.

  2-quater. Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quella applicato al bilancio, determinato dall'anticipo delle attività previste nel relativo piano di rientro riguardanti maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 109 aggiungere il seguente:

Art. 109-bis.
(Regioni a statuto ordinano in disavanzo di amministrazione a causa dell'accantonamento del Fondo Anticipazione di Liquidità)

  1. Per le regioni a statuto ordinario che hanno fatto ricorso all'anticipazione di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e che siano in disavanzo di amministrazione per effetto della applicazione dell'articolo 1, commi 700 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il disavanzo risultante dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione di cui all'allegato 10/a dello schema di Rendiconto della gestione – totale parte disponibile lettera E) – da ripianare ai sensi dell'articolo 42, comma 12, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è costituito dalla differenza, se positiva, tra l'ammontare del disavanzo di amministrazione risultante dal predetto prospetto, totale parte disponibile lettera E), e l'ammontare del fondo anticipazione di liquidità accantonato nel prospetto medesimo.
  2. Non costituisce in ogni caso disavanzo di amministrazione da ripianare ai sensi dell'articolo 42, comma 12, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 l'eventuale maggior disavanzo dell'esercizio rispetto a quello dell'esercizio finanziario precedente qualora l'ammontare del disavanzo di amministrazione dell'esercizio risultante dal prospetto dimostrativo di cui al comma 1, totale parte disponibile lettera E), sia di importo pari o inferiore all'ammontare del fondo anticipazione di liquidità accantonato nel prospetto medesimo.
109. 8. Silli, Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Sorte.
(Inammissibile limitatamente al comma 2-quater dell'articolo 109 e all'articolo 109-bis)

  Dopo l'articolo 109, aggiungere il seguente:

Art. 109-bis.
(Incremento dei contributi agli investimenti degli Enti Locali)

  1. Per favorire la ripresa degli investimenti degli Enti Locali, i contributi agli investimenti di cui all'articolo 1, comma 29 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono incrementati di 1.500 milioni di euro.
  2. Conseguentemente, l'articolo 1 comma 30 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 è sostituito dal seguente:
  «30. I contributi di cui al comma 29 sono attribuiti ai comuni, sulla base della popolazione residente alla data del 1o gennaio 2018, entro il 31 gennaio 2020, con decreto del Ministero dell'interno, come di seguito indicato:
   a) ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 150.000;
   b) ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 210.000;Pag. 273
   c) ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 270.000;
   d) ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 300.000;
   e) ai comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 400.000;
   f) ai comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 500.000;
   g) ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 600.000.».
109. 01. Sorte, Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Silli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 109, aggiungere il seguente:

Art. 109-bis.
(Riduzione quota minima di accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità)

  1. Per l'anno 2020, in considerazione degli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali, in deroga al punto 3.3 dell'allegato 4/2, recante il «Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria», annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione 2020 e 2021 a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al 60 per cento dell'importo totale. Al citato paragrafo 3.3 dell'allegato 4/2, dopo le parole: «salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018» sono aggiunte le seguenti: «per gli esercizi 2020 e 2021, in base alle norme pro tempore vigenti».
109. 02. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 109, aggiungere il seguente:

Art. 109-bis.
(Iniziative in favore dei piccoli comuni)

  1. Al fine di fronteggiare le particolari esigenze emergenziali connesse all'epidemia da COVID-19 e di supportare le amministrazioni comunali, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020, volto a garantire ai comuni con una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti le opportune misure di sostegno per le spese connesse alle assenze lavorative del Sindaco e dei componenti della giunta comunale.
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate le modalità di attuazione del comma 1.
  3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati Pag. 274appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
109. 03. Sandra Savino.

ART. 110.

  Dopo l'articolo 110, aggiungere il seguente:

Art. 110-bis
(Anticipazione straordinaria di liquidità)

  1. Nelle more della determinazione dei ristori da corrispondere agli enti locali in relazione a perdite di gettito non recuperabili dovute all'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, per l'anno 2020 le anticipazioni di cui al comma 556, articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, possono essere concesse agli enti locali, per un ammontare non superiore ai due dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 2018 afferenti i primi tre titoli di entrata del bilancio, al fine di far fronte alle carenze di liquidità derivanti dalla posposizione dei termini di pagamento dei tributi di competenza degli enti stessi. A tal fine, la richiesta può essere formulata entro il 31 maggio 2020 con le stesse modalità, ove compatibili, di cui all'articolo 4, commi 7-bis e seguenti, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come introdotti dal citato comma 556. Gli interessi dovuti per le anticipazioni di cui al presente comma sono a carico dello Stato.
110. 01. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

ART. 111.

  Dopo l'articolo 111 aggiungere il seguente:

Art. 111-bis.
(Commissari straordinari per opere di interesse locale)

  1. Al fine di assicurare la prosecuzione delle attività di investimento da parte degli enti locali, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono individuate le opere di prioritario interesse locale di pertinenza delle città metropolitane, delle province e dei comuni capoluogo di provincia, tra quelle di valore unitario previsto non inferiore a un milione di euro. I decreti di cui periodo precedente individuano nel sindaco competente per territorio o amministrazione il Commissario straordinario preposto alla realizzazione delle opere. Con uno o più decreti successivi, da adottare con le modalità di cui al primo periodo entro il 31 dicembre 2020, il Presidente del Consiglio dei ministri può individuare ulteriori interventi prioritari per i quali disporre la nomina di Commissari straordinari.
  2. Per le finalità di cui al comma 1 ed allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione dei lavori, i Commissari straordinari, cui spetta l'assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, provvedono all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, anche operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche. L'approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti Pag. 275per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. Nel caso in cui l'autorità competente ravvisi l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, ne dà preventiva comunicazione al Commissario straordinario e il termine di trenta giorni di cui al presente comma è sospeso, fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e, comunque, per un periodo massimo di quindici giorni, decorsi i quali si procede comunque all’iter autorizzativo.
  3. Per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.
  4. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere stabiliti i termini, le modalità, le tempistiche, le eventuali attività connesse alla realizzazione dell'opera, nonché l'eventuale supporto tecnico ritenuto necessario. Gli oneri aggiuntivi eventualmente necessari a supporto di ciascun commissario straordinario sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare. I commissari possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e sulla base di apposite convenzioni, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, nonché di società controllate dallo Stato o dagli enti territoriali.
111. 01. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

ART. 112.

  Al comma 1, sostituire le parole: delle quote capitale con le seguenti: delle rate comprensive di quota capitale e quota interessi, le parole: trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 sono soppresse.

  Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Il risparmio di spesa di cui al comma 1 è utilizzato prioritariamente per il finanziamento di interventi utili a far fronte all'emergenza COVID-19.
112. 1. Sorte, Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Silli.

  All'articolo 112, comma 1, sostituire le parole: è differito all'anno con le seguenti: nonché i piani di ammortamento di tutti i mutui concessi agli enti locali, sono differiti all'anno.
112. 2. Lollobrigida, Caretta, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Ciaburro.

Pag. 276

  Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:

Art. 112-bis.

  1. In considerazione dello stato di emergenza sanitaria COVID-19 tutti i termini di scadenza delle procedure di edilizia scolastica, previsti per le diverse linee di finanziamento, compresi i termini per la proposta di aggiudicazione con riferimento agli interventi autorizzati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 1o febbraio 2019, n. 87, sono prorogati di 12 mesi.
  2. All'articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021». Restano fermi i termini di conservazione di residui previsti a legislazione vigente.
112. 01. Ruffino, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Cannizzaro, D'Attis.

  Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:

Art. 112-bis.

  1. Al comma 830 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo le parole: «Dal 2018 al 2022» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2018» e le parole: «per ciascun anno» sono soppresse;
   b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Dal 2021 al 2025 l'incremento per ciascun anno rispetto all'anno precedente è del 2 per cento».

  2. Il comma 884 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 è abrogato.
  3. Al comma 886 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 le parole: «i commi da 779 a 781» sono sostituite dalle seguenti: «il comma 779».
  4. All'articolo 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 le parole: «non potranno essere ripianate oltre il limite massimo di dieci esercizi» sono sostituite con le parole: «potranno essere ripianate in dieci esercizi, fermo restando quando disposto dal periodo successivo» e dopo le parole: «dieci esercizi» sono inserite le seguenti parole: «Per far fronte agli effetti negativi derivanti dall'epidemia di COVID-19 le quote di copertura di disavanzo applicate nell'esercizio 2020 sono rinviate all'amo successivo a quello di conclusione di ciascun riparto»;
   b) al comma 2 le parole: «entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo» sono sostituite con le seguenti: «entro il 31 ottobre 2020» e la parola: «2020» è sostituita con la parola: «2021».
112. 02. Bartolozzi.

  Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:

Art. 112-bis.
(Riduzione quota minima di accantonamento al Fondo crediti dubbia esigibilità)

  1. Per l'anno 2020, in considerazione degli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali, in deroga al punto 3.3 dell'allegato 4/2, recante il «Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria», annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione 2020 e 2021 a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al 40 per cento dell'importo totale. Al citato paragrafo 3.3 dell'allegato Pag. 2774/2, dopo le parole: «salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018» sono aggiunte le seguenti: «e per gli esercizi 2020 e 2021, in base alle norme pro tempore vigenti».
112. 03. Lollobrigida, Prisco, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:

Art. 112-bis.
(Salvaguardia dei bilanci regionali)

  1. Ai fini della salvaguardia degli equilibri dei bilanci delle Regioni e delle Province autonome, le minori entrate per effetto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 del bilancio di previsione vigente sono integralmente compensate attraverso il minore concorso della finanza pubblica, il Ministero dell'economia e finanze con apposito decreto quantifica sulla base della ricognizione formulata dalle regioni e dalle province autonome in sede di auto-coordinamento, tenendo conto delle elaborazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, le minori entrate e definisce il riparto della compensazione da approvare entro il 30 giugno 2020 mediante intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  2. All'onere si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalla maggiore flessibilità in termini di indebitamento netto e saldo netto da finanziare sul piano di rientro verso l'Obiettivo di medio termine (OMT) presentato all'UE.
112. 04. Bartolozzi.

  Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:

Art. 112-bis.
(Strumenti finanziari regioni)

  1. In considerazione della necessità di intervenire con la massima urgenza nell'attuale situazione di difficoltà economica e finanziaria conseguente all'emergenza COVID-19, è favorito l'utilizzo da parte delle Regioni di strumenti finanziari che, operando nella forma di organismi strumentali che non applicano il decreto legislativo 118/2011 risultano maggiormente efficaci e tempestivi nell'attuazione delle misure di sostegno a favore dalle imprese.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dal decreto legislativo 118/2011 l'accertamento dei rientri di anticipazioni disposte a favore degli strumenti finanziari è consentito nello stesso esercizio di concessione delle medesime, seppure esigibile negli esercizi successivi.
112. 05. Bartolozzi.

  Dopo l'articolo 112, è aggiunto il seguente:

Art. 112-bis.
(Modifiche articolo 36 decreto legislativo n. 50 del 2016)

  1. All'articolo 36 del decreto legislativo n. 50 del 2016 comma 2, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) alla lettera a), le parole: «40.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «100.000 euro»;
   b) alla lettera b), le parole: «40.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «100.000 euro» e le parole: «150.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «350.000 euro»;
   c) la lettera c) è soppressa.
112. 06. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.
(Inammissibile)

Pag. 278

  Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:

Art. 112-bis.
(Sostegno ai comuni delle isole minori)

  1. Nei comuni delle isole minori aderenti all'ANCIM, per sopperire alla mancata riscossione del contributo di sbarco o dell'imposta di soggiorno a causa delle misure di contenimento del COVID-19, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 553, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è ripartito ed erogato, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, secondo i seguenti criteri: il 30 per cento a ciascun comune insulare con un identico importo ed il restante 70 per cento a ciascun comune, pesando la popolazione residente e l'estensione del territorio insulare.
  2. Con il medesimo criterio sono ripartiti ed erogati i finanziamenti non impegnati e non spesi di tutti i Fondi destinati alle isole minori, di cui al precedente comma 1.
112. 07. Gagliardi, Pedrazzini, Benigni, Silli, Sorte.

ART. 113.

  Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2020 con le seguenti: 30 ottobre 2020 e aggiungere, in fine, le seguenti lettere:
   d-bis) presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi al registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti ai sensi dell'articolo 4, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 157 del 2011 che regola l'esecuzione del Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio;
   d-ter) tutte le scadenze relative ad obblighi di comunicazione in campo ambientale disposti da norme regionali o locali (quali ad esempio la comunicazione annuale riferibile all'applicativo ORSo).
113. 1. Casino, Mazzetti.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Sino al 31 dicembre 2020, per i centri di raccolta dei rifiuti urbani di cui al decreto 8 aprile 2008, la durata del deposito di cui all'Allegato I, punto 7.1 del medesimo decreto è raddoppiata, fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi nonché degli altri requisiti e condizioni previsti dal citato decreto.

  1-ter. Sino al 31 dicembre 2020, fatto salvo il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e in materia di elaborazione dei piani di emergenza di cui all'articolo 26-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito nella legge 1o dicembre 2018 n. 132, in deroga ai vigenti atti autorizzativi rilasciati ai sensi degli articoli 208 e 213, nonché del titolo III-bis della parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i titolari degli impianti già autorizzati alle operazioni di gestione dei rifiuti D15 (Deposito preliminare) e R13 (Messa in riserva) possono aumentare la capacità annua di stoccaggio, nonché quella istantanea, nel limite massimo del 30 per cento. La suddetta disposizione si applica anche ai titolari delle operazioni di recupero sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.1 titolari dei suddetti impianti e delle operazioni di recupero che intendono avvalersi di tale possibilità inviano apposita comunicazione all'autorità competente, in cui vengono indicati i quantitativi aggiuntivi dei rifiuti oggetto della deroga, nonché gli adeguamenti temporanei dell'impianto che, in deroga a quanto previsto nell'autorizzazione, si rendono a tal fine necessari. Detta comunicazione ha efficacia costitutiva e non necessita di approvazione Pag. 279da parte dell'autorità competente.
113. 3. Casino, Mazzetti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. L'obbligo di vidimazione previsto dall'articolo 190, comma 6, e dall'articolo 193 comma 6, lettera b) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sospeso fino al 30 settembre 2020.
113. 2. Casino, Mazzetti, Cortelazzo.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Fino al 31 luglio 2020 sono sospese le sanzioni amministrative e penali in caso di motivata mancata o parziale esecuzione degli adempimenti previsti nell'autorizzazione e nei piani di monitoraggio periodico finalizzati al monitoraggio ed al controllo dei parametri di qualità ambientale, compresi quelli relativi alle emissioni dell'impianto ed al campionamento ed analisi dei rifiuti, nonché delle sostanze e materiali da questi ottenuti. Le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 210 e 213 del decreto legislativo n. 152 del 2000 in scadenza fino al 31 luglio 2020 si intendono automaticamente prorogate di ulteriori 6 mesi.
113. 4. Cortelazzo, Mazzetti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. I termini previsti dai commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sospesi sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020.
113. 5. Cortelazzo, Mazzetti, Labriola.

ART. 113-bis.

  Al comma 1, dopo le parole: è consentito aggiungere le seguenti: con cadenza semestrale ovvero.
113-bis. 1. Fregolent, Occhionero.

  Dopo l'articolo 113-bis, aggiungere il seguente:

Art. 113-ter.
(Disposizioni urgenti per assicurare continuità alle attività di gestione dei rifiuti)

  1. Fino al 31 marzo 2021, si attuano le seguenti disposizioni:
   a) i produttori e i nuovi produttori di rifiuti urbani, sentite le regioni e le autorità d'ambito ove costituite, che certificano l'indisponibilità di impianti a ricevere rifiuti nel territorio di riferimento, conferiscono i rifiuti in impianti di destinazione autorizzati allo stoccaggio e al trattamento dei rifiuti posti sul territorio nazionale anche oltre il limite dell'ambito o confine regionale, in deroga del principio di autosufficienza ma nel rispetto del principio di prossimità tra gli impianti di destinazione disponibili;
   b) le singole regioni, in deroga ai titoli abilitativi esistenti, possono autorizzare gli impianti di stoccaggio, di recupero e smaltimento definitivo di rifiuti urbani e speciali a ricevere rifiuti per cui sono autorizzati, in misura superiore a quella consentita dall'autorizzazione dell'impianto e nei limiti della durata dell'emergenza. Le regioni possono autorizzare gli impianti di recupero e smaltimento finale a ricevere rifiuti diversi da quelli autorizzati nei limiti degli stessi capitoli e famiglie EER dell'Allegato D del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006;
   c) i rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria sono considerati indifferenziati e pertanto sono conferiti e raccolti insieme. Il successivo trattamento seguirà le regole previste dal decreto del Presidente Pag. 280della Repubblica n. 254 del 2003 per i rifiuti sanitari a rischio infettivo;
   d) la raccolta dei rifiuti proveniente da soggetti infetti da COVID-19 può avvenire in deroga alle autorizzazioni in appositi scarrabili collocati all'interno di aree recintate nella disponibilità dei gestori competenti, che devono essere adeguatamente attrezzate e presidiate e comunicate alla regione, alla provincia, alla ASL, all'ARPA e all'Autorità d'ambito territorialmente competenti;
   e) i rifiuti da COVID-19 destinati a trattamento termico o a discarica dovranno essere conservati in appositi contenitori nel rispetto delle norme di sicurezza indicare dall'Istituto Superiore di Sanità e possono essere conferiti a recupero o smaltimento senza alcun trattamento preliminare decorsi dieci giorni dalla raccolta;
   f) il conferimento dei rifiuti ai singoli impianti è comunicato giornalmente, il giorno prima per il giorno successivo, di concerto tra i gestori del servizio e i gestori degli impianti prevedendo apposita comunicazione all'Autorità d'ambito ove esistente, all'ASL, all'ARPA e alla regione territorialmente competente;
   g) Nel caso di indisponibilità degli impianti, le regioni, sentite le Autorità d'ambito, dispongono, all'occorrenza, la redistribuzione dei flussi di rifiuti urbani da gestire nei territori di competenza, al fine di assicurare il conferimento e la corretta gestione dei rifiuti in oggetto;
   h) al fine di assicurare le condizioni igieniche essenziali per gli operatori ecologici e altri addetti raccoglitori e separatori di rifiuti nello svolgimento delle proprie mansioni, è assicurata la messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali essenziali, quali mascherine per la protezione delle vie respiratorie e i guanti per la protezione da rischi chimici e biologici.

  2. Fino al 30 settembre 2020 è consentito l'uso di registri di carico e scarico dei rifiuti e di formulari di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non vidimati, previo invio di apposita comunicazione alla Camera di commercio competente per territorio con i riferimenti dell'impresa e dei registri o formulari in uso.
  3. Fino al 30 settembre 2020 si applicano le seguenti tempistiche di annotazione sul registro di carico e scarico di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
   a) per i produttori, almeno entro trenta giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;
   b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro trenta giorni lavorativi dal compimento del trasporto;
   c) per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno entro trenta giorni lavorativi dalla effettuazione della transazione relativa;
   d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro dieci giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.

  4. Al fine di consentire la continuità dei servizi essenziali da parte di aziende che operano nel settore dei servizi di pubblica utilità nel campo delle bonifiche, di recupero di materia da rifiuto e di produzione di energia elettrica da biomassa, è assicurato il recupero di liquidità immediata attraverso il riconoscimento dei crediti maturati da parte delle imprese verso la Pubblica Amministrazione per mezzo di un canale di prestito a tasso zero erogato dagli istituti di credito a fronte delle garanzie dei contratti in essere con le Pubbliche Amministrazioni. A tal fine:
   a) gli istituti di credito garantiscono l'immediata erogazione del prestito, inclusa la possibilità di compensazione dei crediti certificati ed accumulati nei confronti di Pubbliche Amministrazioni per le spese correnti e gli investimenti;Pag. 281
   b) i soggetti devono presentare specifica istanza entro il 31 agosto 2020, correlata della dimostrazione del contratto in essere e del bilancio in positivo dell'azienda, come forma di garanzia; il diniego, anche parziale, da parte dell'istituto di credito deve essere puntualmente motivato entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza.
113-bis. 01. Gava, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Tomasi.

ART. 114.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo il primo periodo, inserire il seguente: Al fine di contenere il rischio infettivo, il fondo di cui al presente comma è finalizzato altresì a concorrere alle spese di acquisto di tecnologie per la sterilizzazione dei rifiuti sanitari effettuata, utilizzando i criteri e i parametri previsti nella norma Uni 10384/94 Parte prima, in situ, presso le strutture sanitarie pubbliche. A tale fine, sino al termine dello stato di emergenza sanitaria deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, in deroga all'articolo 198, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti sanitari trattati ai sensi del presente periodo sono assimilati ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento.;
   b) sostituire il secondo periodo con il seguente: Il fondo è destinato per 60 milioni di euro ai Comuni, per 5 milioni di euro alle province e alle città metropolitane e per 5 milioni di euro alle Regioni per destinarle alle strutture sanitarie pubbliche per le finalità di cui al presente comma.

  Conseguentemente, alla Rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: e per la sterilizzazione dei rifiuti sanitari.
114. 1. Zolezzi, Deiana, Ilaria Fontana, Daga, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Terzoni, Varrica, Vianello, Vignaroli, Donno.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Il personale delle imprese che svolgono i servizi e gli interventi cui al comma 1 presso le strutture ospedaliero e i presidi sanitari è assimilato agli operatori sanitari nelle garanzie di prevenzione dal rischio di contagio od accede senza oneri alle forniture dei mezzi idonei di protezione. Rispetto alle classificazioni contrattuali in uso è considerato zona a rischio l'insieme delle superfici ad uso sanitario.

  1-ter. Per le finalità di cui al presente articolo, è prorogato fino alla durata dello stato di emergenza, il termine entro il quale le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato degli stessi, a valere sulle risorse già stanziate per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e per le iniziative connesse alle politiche attive per il lavoro.
114. 2. Labriola.

  Dopo l'articolo 114 aggiungere il seguente:

Art. 114-bis.
(Fondo di sostegno comunale per riduzione tassa rifiuti)

  1. In relazione all'emergenza COVID-19, è costituito presso il Ministero dell'interno un fondo con una datazione di un miliardo di euro destinato agli enti locali e destinato a finanziare la riduzione di gettito delle entrate locali determinata dalla rimodulazione selettiva della tassa sui rifiuti in favore delle categorie economiche maggiormente penalizzate dalla pandemia.Pag. 282
  2. L'utilizzo delle disponibilità del fondo avviene sulla base di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali.
114. 01. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

ART. 115.

  Dopo l'articolo 115, aggiungere il seguente:

Art. 115-bis.

  1. Al personale della Polizia locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane direttamente impegnato per le esigenze conseguenti ai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, è assicurata la tempestiva fornitura di dispositivi di protezione individuale e di ogni altro strumento utile a tutelare la salute del predetto personale nonché a prevenire il rischio di contagio.
115. 01. Calabria.

  Dopo l'articolo 115, aggiungere il seguente:

Art. 115-bis.
(Disposizioni in materia di assunzioni a tempo determinato di personale negli enti locali)

  1. In considerazione dei maggiori compiti connessi all'emergenza sanitaria e socio-economica in atto e al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio nonché di garantire tutti gli interventi straordinari e urgenti finalizzati al contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, gli enti locali possono, in via eccezionale, effettuare assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, per l'anno 2020, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e dall'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
115. 02. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 115 aggiungere il seguente:

Art. 115-bis.
(Disposizioni in materia di assunzioni a tempo determinato di personale della Polizia Locale)

  1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio finalizzati alla cessazione della diffusione del COVID-19, pertanto connessi all'emergenza sanitaria in corso, è autorizzata, in via eccezionale, l'assunzione straordinaria, a tempo determinato, di agenti di Polizia Locale per l'anno 2020.
  2. Con provvedimenti dei Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative del comma 1, tenendo conto dell'urgenza connessa all'assunzione straordinaria di cui al presente articolo, anche ai fini della definizione delle rispettive graduatorie, assicurando la precedenza sulla base del concorso più risalente nel tempo e della migliore posizione nelle rispettive graduatorie.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 126.
115. 03. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

Pag. 283

ART. 117.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo il comma 31, è inserito il seguente:
  «31-bis. Le disposizioni di cui al comma 31, primo e terzo periodo, si applicano anche nel caso di inottemperanza agli ordini impartiti dall'Autorità nell'esercizio delle sue funzioni di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi sulle reti di comunicazione elettronica».
117. 1. Lattanzio.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 117 inserire il seguente:

Art. 117-bis.
(Attribuzione di competenza speciale all'AGCOM per il contrasto alle fake news sanitarie sull'emergenza COVID-19)

  1. In merito alla comprovata di necessità di garantire una informazione corretta e trasparente in relazione all'attuale emergenza sanitaria, in aggiunta alle competenze individuate all'articolo 1, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, è attribuita all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la specifica competenza atta al controllo ed al contrasto della diffusione sulle reti di comunicazione elettroniche, stampa e servizi media di fake news sanitarie, direttamente collegate alla pandemia da COVID-19.
  2. Per fake news sanitarie si intende la diffusione attraverso reti di comunicazione elettroniche, stampa e servizi media, di messaggi e informazioni, in parte o del tutto non corrispondenti al vero, non fondate su ricerche riconosciute dalla comunità scientifica e/o da istituzioni sanitarie competenti, capaci di arrecare disorientamento, allarmismo e plausibili danni alla salute fisica e psicologica dei cittadini. La caratteristica principale è la loro notevole verosimiglianza, circostanza che le rende più accettabili da un largo pubblico, soprattutto di base culturalmente meno attrezzato.
  3. Per la competenza di cui al comma 1, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha la facoltà di creare un presidio stabile per il monitoraggio, il controllo, il contrasto della diffusione di fake news sanitarie relative alla attuale emergenza, assistito da riconosciuti esperti del mondo accademico, del Servizio Sanitario Nazionale e della preposta unità di crisi. È inoltre prevista la possibilità per l'Autorità di ordinare la rimozione di contenuti contenenti fake news sanitarie da piattaforme digitali, siti internet e tutti i canali di diffusione, sia digitali che analogici. Salvo che il fatto non costituisca reato, in caso di mancata rispetto dell'ordine di rimozione, l'Agenzia, nel quadro delle disposizioni contenute all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, può applicare sanzioni amministrative pecuniarie da euro 100.000 a euro 5.000.000.
  4. L'Autorità, così come disposto all'articolo 1, comma 13 della legge 31 luglio 1997, n. 249 di alcune delle funzioni proprie dell'Autorità, potrà avvalersi dei Comitati regionali per comunicazioni per assicurare le esigenze di decentramento sul territorio ed un adeguato coordinamento delle iniziative, anche per lo studio e la condivisione di possibili soluzioni ai fenomeni di disinformazione online.
  5. Le disposizioni previste dal presente articolo non comportano ulteriori oneri a carico dello Stato.
117. 01. Lattanzio.

ART. 119.

  Al comma 1, dopo le parole: decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, inserire le seguenti: e dei magistrati onorari ausiliari di cui all'articolo 63 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito nella legge 9 agosto 2013, n. 98.

Pag. 284

  Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Alla copertura degli ulteriori oneri previsti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito dei suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 dei decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
119. 2. Elvira Savino, Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Cannizzaro, Pella, D'Attis.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1:
   a) le parole: 600 euro sono sostituite dalle seguenti: 1.500 euro;
   b) le parole: per un massimo di tre mesi e parametrato al periodo effettivo di sospensione di cui all'articolo 83 sono sostituite dalle seguenti: per tutta la durata dell'incarico ed è dovuto quale indennizzo per aggiornamento, assistenza sanitaria e indennità di rischio.

  Conseguentemente:
   sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Il contributo è indipendentemente dalla presenza in udienza o in ufficio, anche nel periodo di sospensione feriale;
   al comma 3:
   a) dopo le parole: Ministero della Giustizia aggiungere le seguenti: con modalità che assicurino periodicità su base ministeriale;
   b) sopprimere le parole: nel limite complessivo di 9,72 milioni di euro per l'anno 2020.
   al comma 4, sopprimere le parole: nell'anno 2020.
119. 3. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

ART. 120.

  Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
  1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di euro 70 milioni per l'anno 2020.

  2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate:
   a) per 7 milioni di euro nel 2020, a consentire alle istituzioni scolastiche statali di dotarsi immediatamente di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità;
   b) per 60 milioni di euro nel 2020, a mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme di cui alla lettera a), nonché per la necessaria connettività di rete;
   c) per 3 milioni di euro nel 2020, a formare il personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a Pag. 285distanza. A tal fine, può essere utilizzato anche il fondo di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

  2-bis. Vengono assegnati a favore del Ministero del lavoro e delle politiche sociali euro 15 milioni per l'anno 2020, al fine di consentire alle istituzioni formative accreditate ai sensi del Capo III del decreto legislativo n. 226 del 2005 di dotarsi immediatamente di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Viene istituito presso il Ministero dell'istruzione un fondo di 25 milioni di euro per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado, in possesso del riconoscimento di parità per l'anno scolastico 2019-2020. Il fondo è onnicomprensivo degli interventi di cui al comma 2 e al comma 4. Con decreto del Ministro dell'istruzione le suddette risorse sono ripartite tra le istituzioni scolastiche, tenuto conto della distribuzione per reddito nella relativa regione e del numero di studenti di ciascuna.
   sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 110 milioni di euro per l'anno 2020, e a 9,30 milioni di euro per l'anno 2020 con riguardo al comma 4, si provvede ai sensi dell'articolo 126.
120. 1. Gagliardi, Pedrazzini, Benigni, Silli, Sorte.

  Al comma 2, lettera a), dopo le parole: dotarsi immediatamente di piattaforme e di strumenti digitali, inserire le seguenti:, da mettere a disposizione prioritariamente dei docenti titolari di contratti di supplenza annuale, breve o saltuaria,.
120. 2. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

  Al comma 6-bis, sostituire le parole: 2 milioni con le seguenti: 8 milioni.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
120. 3. Gelmini, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Spena, Occhiuto, Paolo Russo, Mandelli, Prestigiacomo, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Ruffino, Giacometto.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
  7-bis. In considerazione della diminuzione dei servizi resi agli studenti dalle scuole paritarie a causa del perdurare stato di emergenza epidemica COVID-19, Pag. 286l'ammontare delle quote per il doposcuola, la mensa ed eventuali altri servizi accessori non erogati nell'anno scolastico 2019/2020 deve essere restituito o, a scelta delle famiglie, scontato dai pagamenti previsti per la frequenza del prossimo anno scolastico quali rette o servizi accessori. Nel caso di rette onnicomprensive, il rimborso sarà pari al 30 per cento dell'importo annuale. Lo Stato provvede a ristorare le singole scuole delle somme restituite.

  7-ter. Allo scopo di consentire agli asili nido e a tutte le strutture pubbliche e private che si occupano dei servizi per l'infanzia di fronteggiare le complesse problematiche connesse all'emergenza dell'epidemia COVID-19 è istituito presso il Ministero della salute un apposito fondo di 80 milioni di euro destinato a finanziare le regioni e gli enti locali che ne facciano specifica richiesta.
  7-quater. Il suddetto fondo è finalizzato prioritariamente a garantire i servizi alle famiglie e a fornire agli educatori professionali tutti gli strumenti idonei per lo svolgimento in regime di massima sicurezza dei servizi erogabili in regime di emergenza epidemica.
  7-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Agli oneri derivanti dal comma 7-ter, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
120. 4. Lorenzo Fontana, Sasso, Ribolla, Lucchini, Guidesi, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo l'articolo 120, aggiungere il seguente:

Art. 120-bis.
(Piattaforme per la didattica a distanza per le istituzioni formative)

  1. Al fine di favorire la didattica a distanza e la digitalizzazione delle istituzioni formative accreditate dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituto un Fondo con una dotazione pari a 11.370.000 euro per il 2020.
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate:
   a) a consentire alle istituzioni formative di cui al comma 1 di dotarsi di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità;
   b) a mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme di cui alla lettera a), nonché per la necessaria connettività di rete;
   c) a formare il personale sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza.

  3. Nei limiti di spesa di cui al presente articolo, le istituzioni formative di cui al comma 1 accedono al finanziamento da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per le spese relative alle finalità di cui al comma 2. A tal fine, entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede alla emanazione di un avviso pubblico rivolto alle istituzioni formative accreditate di cui al comma 1 consentendo anche la rendicontazione delle spese effettuate dall'avvio della sospensione delle attività didattiche.Pag. 287
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata dei bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo dei benefìcio economico.
120. 01. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Cannizzaro, D'Attis.

  Dopo l'articolo 120 aggiungere il seguente:

Art. 120-bis.
(Misure per contrastare la povertà educativa)

  1. Al fine di contrastare l'emergenza sociale da COVID-19 e in considerazione della sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche delle scuole, è istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero dell'istruzione, una Cabina di regia composta dai rappresentanti del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dei servizi sociali, della rappresentanza studentesca e del personale docente con il compito di definire specifici piani operativi strategici, soprattutto nelle aree a maggiore rischio di evasione dell'obbligo scolastico, con l'indicazione degli interventi e delle misure da adottare al fine di promuovere una rete territoriale volta a favorire progetti educativi di inclusione sociale nonché adeguate misure di contrasto alla povertà educativa.
120. 02. Anna Lisa Baroni, Spena, Marrocco, Versace.

  Dopo l'articolo 120 aggiungere il seguente:

Art. 120-bis.
(Detrazione fiscale per acquisto strumenti informatici per lo smart working o per l'insegnamento a distanza)

  1. In considerazione dell'emergenza sanitaria in atto, per l'anno 2020 la detrazione prevista dal comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica alle spese effettuate dalle persone fisiche finalizzate all'acquisto degli strumenti tecnologici e dei sussidi informatici necessari a consentire il lavoro agile di cui all'articolo 18 delle legge 22 maggio 2017, n. 81, nonché la didattica a distanza, prevista presente decreto per gli studenti di ogni ordine e grado. La misura è usufruibile, nel limite di importo 250 euro per ciascun avente diritto:
   a) da ciascun lavoratore sotto qualsiasi forma contrattualizzato. In tale ambito gli accordi previsti dal comma 1 dell'articolo 18 delle legge 22 maggio 2017, n. 81, possono prevedere che il lavoro sia svolto, per tutto il periodo dell'emergenza sanitaria in atto, anche esclusivamente al di fuori dei locali aziendali e che il lavoratore si doti autonomamente degli strumenti tecnologici e dei sussidi informatici, Pag. 288in deroga al comma 2 del medesimo articolo 18 della legge n. 81 del 2017;
   b) da ciascuno studente regolarmente iscritto nelle scuole di ogni ordine e grado o presso gli istituti universitari, le istituzioni AFAM e le scuole di specializzazione postuniversitaria.

  2. La detrazione di cui al comma 1 spetta ai contribuenti con un reddito fino a 40.000 euro annui, incrementato di 5.000 euro per ciascun avente diritto facente parte di un medesimo nucleo familiare. Per gli acquisti effettuati su piattaforme informatiche sono adottate misure, anche di inversione contabile, volte ad assicurare il regolare versamento dell'IVA. Le modalità applicative e del presente comma sono disciplinate con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze adottati di concetto con il ministro del lavoro e della previdenza sociale, nonché con il Ministro dell'istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  3. All'onere di cui al presente articolo nel limite di spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
120. 03. Giacometto.

  Dopo l'articolo 120, aggiungere il seguente:

Art. 120-bis.
(Adeguamento delle Piattaforme per la didattica a distanza alle esigenze delle persone con disabilità e previsione programmazione didattica e insegnamenti speciali)

  1. Il Ministero dell'istruzione assicura che le Piattaforme per la didattica a distanza di cui all'articolo 120 siano idonee a garantire la fruizione e l'utilizzo da parte degli studenti con disabilità.
  2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, assicurano che, laddove, le Piattaforme per la didattica a distanza non siano fruibili o utilizzabili dagli studenti con disabilità, il diritto all'istruzione sia comunque ad essi garantito mediante apposita programmazione didattica ed erogazione di insegnamenti speciali, eventualmente mediante prestazioni in forme individuali domiciliari.
120. 04. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

ART. 121.

  Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: provvisto di propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell'attività lavorativa.
121. 1. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

Pag. 289

  Dopo l'articolo 121, aggiungere il seguente:

Art. 121.1.

  1. In considerazione della sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche delle scuole, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020, le cui risorse sono destinate ad interventi volti a favorire la ripresa delle attività educative e ludiche nonché a garantire adeguate misure di sostegno alle famiglie e ai lavoratori delle predette strutture.
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate le modalità di attuazione del comma 1.
  3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
121. 01. Ruffino.

ART. 121-ter.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Qualora, a seguito di provvedimenti del Governo finalizzati al contenimento del COVID-19, i sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeF.P.), i sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) e gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) non possano realizzare il numero minimo di ore previsto dalla vigente normativa per il percorso formativo, l'anno formativo 2019- 2020 conserva comunque validità.

  1-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22, non si applicano in caso di interruzione delle attività, a seguito di provvedimenti del Governo finalizzati al contenimento del COVID-19 che comportino riduzioni dei livelli qualitativi e quantitativi in relazione alle attività svolte presso i percorsi formativi di Istruzione e Formazione Professionale (IeF.P.). di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) e presso gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.).
121-ter. 2. Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Prestipino, Ciampi, Rossi, Orfini, Pezzopane.

  Dopo il comma aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di assicurare la continuità didattica nelle scuole di ogni ordine e grado la Rai –Radiotelevisione italiana S.p.A. provvede a rafforzare i contenuti didattici previsti dall'articolo 3, comma 3, lettere c) ed e) del Contratto Nazionale di Servizio stipulato con il Ministero dello sviluppo economico, pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale 7 marzo 2018 n. 55. A tal fine con specifica convenzione, stipulata entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tra il Ministro dell'istruzione e la Concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo sono individuati gli spazi e i contenuti della programmazione dedicata.
121-ter. 1. Giacometto.

Pag. 290

  Dopo l'articolo 121-ter, aggiungere il seguente:

Art. 121-quater.
(Proroga termini in materia di reclutamento e abilitazione del personale docente nella scuola secondaria)

  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159 e successivamente modificato dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «entro il 30 aprile 2020» sono sostituite dalla seguenti: «31 dicembre 2020».
121-ter. 01. Fratoianni, Fassina, Orfini.

  Dopo l'articolo 121-ter, aggiungere il seguente:

Art. 121-quater.
(Fondo per le esigenze emergenziali delle scuole paritarie)

  1. Al fine di far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, è istituito per l'anno 2020 un fondo denominato «Fondo per le esigenze emergenziali delle scuole paritarie» con una dotazione pari a 150 milioni di euro da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione. Con decreto del Ministro dell'istruzione sono individuati i criteri e le modalità per l'accesso e il riparto delle risorse di cui al precedente periodo tra le istituzioni scolastiche ed educative.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
121-ter. 02. Gelmini, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Spena, Occhiuto, Paolo Russo, Mandelli, Prestigiacomo, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Ruffino, Giacometto.

ART. 122.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, il commissario collabora con la regione con le province autonome e le supporta nell'esercizio delle relative competenze in materia di salute e, anche su richiesta delle regioni e province autonome, può adottare in via d'urgenza, nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1, i provvedimenti necessari a fronteggiare una situazione eccezionale. Tali provvedimenti, di natura normativa, sono immediatamente comunicati alla conferenza Stato-regioni e alle singole regioni e province autonome su cui il provvedimento incide, che possono chiederne il riesame. I provvedimenti possono essere adottati in deroga a ogni disposizione vigente, nel rispetto della Costituzione, dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico, e delle norme dell'Unione Europea. Le misure adottate devono essere in ogni caso adeguatamente proporzionate alle finalità Pag. 291perseguite. Per i territori delle province autonome di Bolzano e di Trento le misure di cui al comma 1 sono disposte, d'intesa con il commissario, dalla provincia autonoma competente nel rispetto dello Statuto di autonomia e delle relative norme di attuazione.
122. 1. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

ART. 123.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 123.
(Commissario straordinario del Governo per l'organizzazione e il coordinamento delle attività ordinarie e straordinarie degli Istituti penitenziari)

  1. Al fine di gestire uniformemente su tutto il territorio nazionale l'emergenza epidemiologica del COVID-19, il Ministro della giustizia nomina un Commissario straordinario del Governo per l'organizzazione e il coordinamento delle attività ordinarie e straordinarie degli Istituti penitenziari, ivi inclusi gli interventi di cui all'articolo 86. Al Commissario straordinario del Governo sono assegnati i seguenti compiti:
   a) fornire a tutti gli operatori degli istituti penitenziari, ai detenuti nonché ai visitatori esterni, i dispositivi medici di sicurezza al fine di evitare i contagi del virus COVID-19;
   b) messa in sicurezza degli istituti penitenziari al fine di evitare i contagi del virus COVID-19, prevedendo zone dedicate degli stessi istituti per eventuali detenuti contagiati;
   c) programmazione dell'attività di edilizia penitenziaria;
   d) manutenzione straordinaria, ristrutturazione, completamento, ampliamento delle strutture penitenziarie esistenti;
   e) realizzazione di nuovi istituti penitenziari c di alloggi di servizio per la polizia penitenziaria;
   f) destinazione e valorizzazione dei beni immobili penitenziari anche mediante acquisizione, cessione, permuta e forme di partenariato pubblico-privato ovvero tramite la costituzione di uno o più fondi immobiliari, articolati in un sistema integrato nazionale e locale;
   g) individuazione di immobili, nella disponibilità dello Stato o degli enti pubblici territoriali e non territoriali, dismessi e atti alla riconversione, alla permuta o alla valorizzazione al fine della realizzazione di strutture carcerarie, anche secondo le modalità di cui alla lettera f);
   h) raccordo con il capo Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e con il capo Dipartimento per la giustizia minorile.

  2. Gli atti del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie, di cui al comma 1, lettere f) e g), sono adottati d'intesa con l'Agenzia del demanio.
  3. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, esercita le funzioni di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie di cui al comma 1. Il Commissario straordinario del Governo riferisce trimestralmente al Ministro della giustizia e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sull'attività svolta.
  4. Gli atti del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie di cui al comma 1 sono soggetti al controllo di regolarità amministrativa e contabile nei termini e con le modalità previsti dalla legislazione vigente. Il medesimo Commissario trasmette annualmente al Ministro della giustizia ed alla competente sezione di controllo della Corte dei conti una relazione sullo stato di attuazione dei compiti di cui al comma 1, a norma dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 giugno 2011 n. 123.Pag. 292
  5. Al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie non spetta alcun tipo di compenso. Alla struttura amministrativa posta alle sue dipendenze si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
  6. Agli oneri derivanti dall'espletamento dei compiti di cui al comma 1 si provvede a valere sui fondi indicati dal comma 3 dell'articolo 86.
123. 2. Turri, Morrone, Bisa, Cantalamessa, Tateo, Potenti, Paolini, Marchetti, Di Muro.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: diciotto mesi con le seguenti: trentasei mesi.
123. 3. Magi.

  Al comma 1, sopprimere le lettere d) ed e).
123. 4. Magi.

  Sopprimere i commi 3, 4 e 5.
123. 5. Magi.

  Il comma 3 è sostituito dal seguente:
  3. Salvo si tratti di condannati minorenni o di condannati la cui pena da eseguire non è superiore a sei mesi è applicata la procedura di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici non appena si rendano disponibili, anche successivamente all'esecuzione della misura della detenzione domiciliare. In tali casi le Autorità deputate al controllo sono rese edotte della circostanza per poter intensificare l'attività di sorveglianza.

  Conseguentemente, sostituire il secondo periodo del comma 5 con il seguente: L'applicazione della procedura di controllo che non avvenga contestualmente all'esecuzione della misura, avviene progressivamente a partire dai detenuti che devono scontare la pena residua superiore.
123. 6. Bazoli, Verini, Bordo, Vazio, Miceli, Zan, Soverini, Pezzopane.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Qualora tali mezzi non fossero disponibili o di non pronta applicazione, il giudice di sorveglianza decide in merito all'istanza tenendo conto del percorso carcerario del richiedente.
123. 8. Conte, Fassina.

  Dopo l'articolo 123, aggiungere il seguente:

Art. 123-bis.
(Disposizioni in materia di arresti domiciliari)

  1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2020, la custodia cautelare in carcere è sostituita dalla misura di cui all'articolo 284 del codice di procedura penale, fatti salvi gli articoli 285-bis e 286 del medesimo codice.
  2. Il giudice applica la misura di cui al comma 1, ovvero la sostituisce, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza e vi siano comprovati elementi, autonomamente motivati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 181 del codice di procedura penale, per ritenere che la custodia cautelare in carcere possa essere eseguita senza pregiudizio per la salute del soggetto e di quella degli altri detenuti.
  3. Salvo che si tratti di minorenni, la misura di cui al comma 1 è subordinata all'applicazione della procedura di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici resi disponibili per i singoli istituti penitenziari.Pag. 293
  4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nel caso in cui si proceda:
   a) per soggetti sottoposti a procedimento per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni e dagli articoli 572 e 612-bis del codice penale;
   b) delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale;
   c) per soggetti privi di un domicilio effettivo e idoneo anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato.

  5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 123, commi da 5 a 9.
123. 03. Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Rossello, Siracusano, Sisto, Zanettin.

  Dopo l'articolo 123, aggiungere il seguente:

Art. 123-bis.
(Disposizioni in materia di arresti domiciliari)

  1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2020, la custodia cautelare in carcere è sostituita dalla misura di cui all'articolo 284 del codice di procedura penale, fatti salvi gli articoli 285-bis e 286 del medesimo codice.
  2. Il giudice applica la misura di cui al comma 1, ovvero la sostituisce, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza e vi siano comprovati elementi, autonomamente motivati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 181 del codice di procedura penale, per ritenere che la custodia cautelare in carcere possa essere eseguita senza pregiudizio per la salute del soggetto e di quella degli altri detenuti.
  3. In caso di trasgressione alle prescrizioni imposte, il giudice dispone la custodia cautelare in carcere.
  4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nel caso in cui si proceda:
   a) per soggetti sottoposti a procedimento per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni e dagli articoli 572 e 612-bis del codice penale;
   b) delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi articoli 102,105 e 108 del codice penale;
   c) per soggetti privi di un domicilio effettivo e idoneo anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato.
123. 04. Ferraioli.

  Dopo l'articolo 123, aggiungere il seguente:

Art. 123-bis.
(Procedure per la prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19 e per la relativa diagnosi in ambito penitenziario)

  1. Con decreto del Ministro della salute, da adottare di concerto con il Ministro della giustizia, sono stabilite le procedure per la prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19, nonché quelle diagnostiche e medico-legali per l'accertamento del medesimo in ambito penitenziario.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono redatte sul modello di quanto previsto dall'articolo 286-bis del codice di procedura penale in tema di accertamento dei casi di Aids conclamata o di grave deficienza immunitaria.
123. 02. Giachetti.

Pag. 294

  Dopo l'articolo 123, aggiungere il seguente:

Art. 123-bis.
(Istituzione del ruolo tecnico dei Medici del Corpo di Polizia penitenziaria)

  1. È istituito il ruolo dei medici della carriera dei funzionari tecnici del Corpo di Polizia penitenziaria. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno e della salute, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, sono definiti, nel rispetto del principio di equiordinazione del personale appartenente alle Forze di polizia, la consistenza massima del ruolo pari a venti unità, il riconoscimento al personale del ruolo dei medici di attribuzioni analoghe a quelle previste all'articolo 44 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, l'individuazione delle sedi di servizio del personale del ruolo dei medici presso il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e i relativi provveditorati regionali, l'istituzione, presso il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, della divisione di sanità del personale del Corpo alla quale viene preposto un primo dirigente medico.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede con una corrispondente riduzione della consistenza della dotazione organica del personale dei ruoli del Corpo di Polizia penitenziaria.
123. 01. Morrone, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Paolini, Potenti, Tateo, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile)

ART. 124.

  Dopo il comma 1, aggiungere seguenti:
  1-bis. All'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 comma 1, dopo la lettera e) è inserita la seguente:
   « e-bis): persona che riporti problemi sanitari tali da rischiare aggravamenti a causa del virus COVID-19».

  1-ter. All'articolo 54, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, le parole: «quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata» sono sostituite con le seguenti: «settantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata, applicabili retroattivamente fino all'intero 2018».
  1-quater. All'articolo 280 del codice di procedura penale, al comma 2, è aggiunto infine il seguente periodo: «Non può essere disposta per la persona che riporti problemi sanitari tali da rischiare aggravamenti a causa del virus COVID-19, salvo che il giudice motivi con eccezionali ragioni di sicurezza».
  1-quinquies. All'articolo 650 del codice di procedura penale, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Salvo motivati casi eccezionali, i provvedimenti di esecuzione delle sentenze emesse nei confronti di persone che si trovano a piede libero sono trasformati dalla magistratura in provvedimenti di detenzione domiciliare».
124. 1. Magi.
(Inammissibile limitatamente ai commi 1-ter e 1-quinquies)

  Dopo l'articolo 124 aggiungere il seguente:

Art. 124-bis.
(Proroga entrata in vigore dell'articolo 11 del Reg. CE 883 del 2004)

  1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici interessati anche mediante la dilazione degli adempimenti, il termine per l'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 11 del Regolamento Pag. 295(CE) N. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, è prorogato di tre mesi.
  2. Al fine di garantire l'attuazione della proroga di cui al comma 1, il Governo attua gli opportuni interventi in sede Europea finalizzati alla rettifica dei termini di entrata in vigore delle disposizioni del Reg. CE 883/2004.
124. 01. Fitzgerald Nissoli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 124 aggiungere il seguente:

Art. 124-bis.
(Decadenza dai benefici fiscali)

  1. Il contribuente decade dai benefìci fiscali riconosciuti ai sensi della presente legge in caso di accertata violazione delle misure relative al contenimento del contagio del virus COVID-19 vigenti sull'intero territorio nazionale.
124. 02. Gelmini, Giacomoni, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Spena, Giacometto, Fiorini.

ART. 125

  Sostituire il comma 2 con i seguenti:
  2. Per i contratti scaduti e non ancora rinnovati e per i contratti che scadono nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e la data di conversione del presente decreto-legge il termine di cui all'articolo 170-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, entro cui l'impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza, è prorogato fino al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione. Per i contratti che scadono tra il giorno successivo alla data di conversione del presente decreto-legge e il 31 luglio 2020 il termine di cui all'articolo 170-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 è prorogato di ulteriori 15 giorni.

  2.1. Su richiesta dell'assicurato possono essere sospesi, per il periodo richiesto dall'assicurato stesso e sino al 31 luglio 2020, i contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. La sospensione opera dal giorno in cui l'assicurato ha inviato la richiesta all'impresa di assicurazione e sino al termine indicato dall'assicurato o, in mancanza, sino al 31 luglio 2020. Le società assicuratrici non possono applicare penali o oneri di qualsiasi tipo in danno dell'assicurato richiedente la sospensione e la durata dei contratti è prorogata di un numero di giorni pari a quelli di sospensione senza oneri per l'assicurato. La sospensione del contratto conseguita in applicazione del presente articolo è aggiuntiva e non sostitutiva di analoghe facoltà contrattualmente previste in favore dell'assicurato che restano pertanto esercitabili.
125. 1. Caso, Donno, Grimaldi, Martinciglio.

  Sostituire il comma 2-bis con il seguente:
  2-bis. La durata del contratto assicurativo per la R.C. auto è automaticamente prorogata di un numero di giorni pari alla durata delle misure che riducono la mobilità adottate per il contrasto al contagio da COVID-19, ridotti di un coefficiente parametrato alla riduzione di percorrenza derivante dai dati medi di tutte le scatole nere. Laddove il Ministro dello sviluppo economico, entro tre giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, non adotta un decreto che disciplini la procedura di proroga del valore contrattuale, il coefficiente di riduzione applicato è del 10 per cento.
125. 2. Paolo Russo, Casciello, Sibilia, Pentangelo.

Pag. 296

  Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
  2-ter. Le società assicuratrici, per ogni contratto di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, con l'esclusione dei natanti, in essere al 10 aprile 2020, erogano, su richiesta dell'assicurato, un voucher pari ad una mensilità del premio pagato da poter essere utilizzato per il rinnovo della polizza.
125. 3. Novelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al fine di garantire una maggiore liquidità alle imprese del settore edilizio, e al fine di non penalizzare le iniziative che mirano a uno sviluppo sostenibile, viene portata al 4 per cento la ritenuta sui bonifici bancari prevista dalla legge n. 190 del 2014 per gli interventi tesi all'efficientamento energetico di cui all'articolo 1, commi 347 e seguenti della legge n. 296 del 2006.
125. 4. Lollobrigida, Mantovani, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. I termini previsti dall'articolo 1, commi 32 e 34, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativamente all'annualità 2020, sono prorogati di 6 mesi. I termini previsti dal comma 5 dell'articolo 30 del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificati per effetto del comma 8-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, sono prorogati di 6 mesi.
125. 5. Parolo, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo l'articolo 125, aggiungere il seguente:

Art. 125.1.

  1. Per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i soggetti beneficiari della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
125. 01. Rospi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 125, aggiungere il seguente:

Art. 125.1.

  1. Per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica e/o di miglioramento sismico di parti comuni degli edifici condominiali di cui ai commi 2-quater e 2-quater.1 dell'articolo 14 e 1-quater dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, i condomini che optano per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, possono beneficiare a titolo gratuito di una garanzia dello Stato pari al 100 per cento sulla quota non coperta dagli incentivi fiscali per la quale viene richiesto un finanziamento ad istituti di credito o ad intermediari finanziari. La medesima garanzia viene resa anche sui finanziamenti diretti al condominio per le medesime finalità.
125. 02. Rospi.
(Inammissibile)

Pag. 297

  Dopo l'articolo 125, aggiungere il seguente:

Art. 125.1.

  1. Il comma 2-quater dell'articolo 14, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, è sostituito dal seguente:
  2-quater. Per le spese sostenute dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2023 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo, la detrazione di cui al comma 1 spetta nella misura del 90 per cento. La medesima detrazione spetta, per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015. Le detrazioni di cui al presente comma sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.
125. 09. Rospi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 125, aggiungere il seguente:

Art. 125.1.

  1. Il comma 2-quater.1 dell'articolo 14, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, è sostituito dal seguente:
  2-quater.1. Per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta, in alternativa alle detrazioni previste rispettivamente dal comma 2-quater del presente articolo e dal comma 1-quinquies dell'articolo 16, una detrazione nella misura del 90 per cento, ove gli interventi determinino il passaggio almeno ad una classe di rischio inferiore. La predetta detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a euro 136.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.
125. 08. Rospi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 125, aggiungere il seguente:

Art. 125.1.

  1. Il comma 3.1 dell'articolo 14, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, è sostituito dal seguente:
  3.1. A partire dal 1o gennaio 2020, unicamente per gli interventi di cui al presente articolo effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di Pag. 298questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.
125. 07. Rospi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 125, aggiungere il seguente:

Art. 125.1.

  1. Il comma 1-ter dell'articolo 16, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, è sostituito dal seguente:
  1-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2023, le disposizioni del comma 1-bis si applicano anche agli edifici ubicati nella zona sismica 3 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003.
125. 06. Rospi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 125, aggiungere il seguente:

Art. 125.1.

  1. Il comma 1-quater dell'articolo 16, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, è sostituito dal seguente:
  1-quater. Qualora dalla realizzazione degli interventi di cui ai commi 1-bis e 1-ter derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio almeno ad una classe di rischio inferiore, la detrazione dall'imposta spetta nella misura del 90 per cento della spesa sostenuta. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 28 febbraio 2017, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono stabilite le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati.
125. 05. Rospi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 125, aggiungere il seguente:

Art. 125.1.

  1. Il comma 1-quinquies dell'articolo 16, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, è sostituito dal seguente:
  1-quinquies. Qualora gli interventi di cui al comma 1-quater siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, la detrazione d'imposta di cui al comma 1-quater si applica su un ammontare delle spese non superiore a euro 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. Per tali interventi, a decorrere dal 1o gennaio 2017, in luogo della detrazione i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
125. 04. Rospi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 125, aggiungere il seguente:

Art. 125.1.

  1. Il comma 1-septies dell'articolo 16, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, è sostituito dal seguente:
  1-septies. Qualora gli interventi di cui al comma 1-quater siano realizzati nei comuni Pag. 299ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile, la detrazione d'imposta del comma 1-quater spetta all'acquirente delle unità immobiliari, nella misura del 90 per cento del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. I soggetti beneficiari di cui al periodo precedente possono optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione a istituti di credito e intermediari finanziari.
125. 03. Rospi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 125, aggiungere il seguente:

Art. 125.1.
(Misure di sostegno ai consumi)

  1. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, e al ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani, con propri provvedimenti, prevede agevolazioni tariffarie, anche per fasce orarie, da applicare ai pagamenti relativi alle fatture e avvisi di pagamento da emettere a decorrere dal 30 aprile 2020 e fino al 31 dicembre 2020 e comunque comprendenti i consumi del mese di marzo.
  2. Entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, introduce con propri provvedimenti le agevolazioni di cui al comma 1 e disciplina le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno a strumenti di tipo perequativo.
125. 010. Paita, Nobili.

  Dopo l'articolo 125, aggiungere il seguente:

Art. 125.1.
(Cessione crediti sanitari)

  1. I crediti sanitari, certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale derivanti dalla stipula di accordi contrattuali ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, possono essere eventualmente ceduti, anche ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, solo a seguito di espressa notifica all'ente debitore. L'Ente debitore, effettuate le dovute verifiche, rende esplicita accettazione o rifiuto alla cessione del credito entro 15 giorni dalla notifica.
  2. L'atto di cessione dovrà avere una validità non superiore ai 24 mesi e comunque fino e non oltre il termine di vigenza del contratto di fornitura.
  3. Non possono essere ceduti crediti relativi a prestazioni, contratti e forniture antecedenti l'atto di cessione dei crediti.
  4. L'ente debitore non risponde per i pagamenti effettuati al cedente antecedentemente alla notifica dell'atto di cessione.
  5. In ogni caso, la cessione dei crediti a qualsiasi titolo vantati nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale diviene Pag. 300efficace solo previa certificazione degli stessi mediante la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35. Ai fini dell'efficacia della cessione, altresì, il cedente dovrà richiedere all'Ente debitore l'accettazione espressa alla cessione del credito che contenga l'esplicito riferimento all'inesistenza di situazioni di inadempimento a proprio carico.
125. 011. Melilli, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 125, aggiungere il seguente:

Art. 125.1.
(Proroga entrata in vigore plastic tax e sugar tax)

  1. Al comma 652 dell'articolo 1 legge 27 dicembre 2019, n. 160 le parole: «dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di cui al comma 651» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o gennaio 2022».
  2. Al comma 676 dell'articolo 1 legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione del decreto di cui al comma 675» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o gennaio 2022».
125. 013. Sorte, Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Silli.

ART. 125-bis.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 125-bis.
(Disposizioni in materia di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico)

  1. In relazione alto stato di emergenza dichiarato a seguito della diffusione epidemiologica del virus COVID-19, al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, all'articolo 12, i commi 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-sexies sono sostituiti dai seguenti:
  «1. Le regioni e le province autonome, cinque anni prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico e nei casi di decadenza, rinuncia e revoca, o, nel caso di concessioni già scadute o con scadenza anteriore ai cinque anni, all'entrata in vigore delle norme nazionali di attuazione delle disposizioni europee che detteranno le linee guida per la riassegnazione delle concessioni idroelettriche di grande derivazione, nel rispetto dei principi di concorrenza, reciprocità e parità di condizioni tra gli operatori, ove non ritengano sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell'utilizzo idroelettrico, indicono una gara ad evidenza pubblica, in conformità alle succitate norme nazionali di recepimento delle disposizioni europee nonché ai principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza, non discriminazione, reciprocità e assenza di conflitto di interessi.
   1-bis. Le norme nazionali di attuazione delle disposizioni europee recanti le linee guida per la riassegnazione delle concessioni idroelettriche di grande derivazione saranno adottate sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

  2. L'esercizio delle concessioni idroelettriche di grande derivazione già scadute nonché di quelle in scadenza prima dell'entrata in vigore delle norme nazionali di attuazione delle disposizioni europee in tema di riassegnazione, in attesa dell'entrata in vigore delle predette norme nazionali attuative e fino alla conseguente riassegnazione mediante gara, viene proseguito dai titolari attuali per garantire la continuità della produzione elettrica da fonte rinnovabile sino al subentro dell'aggiudicatario e alle stesse condizioni stabilite dagli atti concessori vigenti, fatto salvo Pag. 301quanto previsto ai successivi commi del presente articolo.
  3. Fino alla riassegnazione della concessione di grande derivazione ad uso idroelettrico, il titolare della concessione scaduta è tenuto a versare annualmente all'Amministrazione concedente un canone aggiuntivo, ulteriore al canone demaniale, come previsto dal comma 1-septies dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, modificato dal presente articolo. Tale canone aggiuntivo, dovuto per le concessioni scadute con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, è determinato in misura pari a 20 euro per ogni kw di potenza nominale media di concessione per ogni annualità, o proporzionalmente per frazione di annualità.
  4. Il canone aggiuntivo di cui al comma 3 viene obbligatoriamente destinato al miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di riferimento, nonché come misura di compensazione territoriale a favore degli enti locali interessati, da definirsi mediante Accordo di Programma di cui al decreto legislativo 15 agosto 2000, n. 267, fra i Comuni montani del bacino imbrifero interessato e le Regioni di pertinenza. È fatto obbligo di impiegare integralmente le risorse del canone aggiuntivo di cui al comma 3 nel perimetro dei territori del Comuni montani del bacino imbrifero di riferimento.
  5. In conseguenza di quanto previsto nel comma 4 del presente articolo, al comma 1-septies dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le parole: «tale canone aggiuntivo è destinato per un importo non inferiore al 60 per cento alle province e alle città metropolitane il cui territorio è interessato dalle derivazioni» sono soppresse.
  6. È stabilita con legge regionale la quota della componente variabile del canone demaniale di cui al comma 1-quinquies dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, da destinare alle Province rivierasche per lo svolgimento delle funzioni ad esse attribuite. Alle Province montane di cui all'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, deve essere in ogni caso riversata da parte delle rispettive Regioni una quota, da stabilirsi con legge regionale, non inferiore all'ottanta per cento dell'ammontare complessivo dei canoni demaniali percepiti per le concessioni di grande derivazione idroelettrica ubicate nelle predette province montane. Dev'essere comunque fatta salva l'esigenza di rispettare l'equilibrio economico-finanziario della gestione degli impianti.
  7. Fatti salvi i criteri e le modalità di ripartizione interna del gettito stabiliti dai commi 4 e 6 del presente articolo, al comma 1-septies dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le parole da: «sono determinati il valore minimo della componente fissa del canone di cui al comma 1-quinquies» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «è determinato il valore minimo della componente fissa del canone di cui al comma 1-quinquies, in caso di mancata adozione del decreto entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le regioni possono determinare l'importo della componente fissa del canone di cui al comma 1-quinquies in misura non inferiore a 30 euro per ogni kw di potenza nominale media di concessione per ogni annualità, ferma l'esigenza di rispettare l'equilibrio economico finanziario della gestione degli impianti.».
  8. I titolari di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, anche scadute, prima dell'entrata in vigore delle norme nazionali di attuazione di cui all'articolo 12, comma 1-bis, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come modificato dal presente articolo, fermi restando tutti gli obblighi ed i vincoli gravanti sui medesimi ai sensi della vigente normativa, sono tenuti a realizzare, con oneri a proprio carico a fronte della rideterminazione della durata della concessione, un piano di investimenti che dovrà principalmente riguardare interventi di manutenzione, anche straordinaria, nonché di miglioramento tecnologico e strutturale, necessari per assicurare la maggiore efficienza dei beni di cui all'articolo 25, primo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, nonché gli interventi, secondo un Pag. 302programma sottoposto alla preventiva autorizzazione dell'amministrazione concedente, necessari per assicurare la migliore conservazione dei volumi di invaso e ottimizzare la funzionalità degli organi di servizio e di manovra. Al fine di garantire l'adozione di procedure uniformi su tutto il territorio nazionale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, e con il Ministro degli affari regionali e delle autonomie locali, e previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il termine di 6 mesi dall'entrata in vigore della presente norma, sono definiti i criteri e i parametri tecnico-economici per consentire all'amministrazione concedente di rideterminare la durata delle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico per un periodo congruo, non inferiore a dieci anni, in funzione dell'entità e del valore degli investimenti proposti dal concessionario. Il concessionario, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del predetto decreto, è tenuto, pena la decadenza della relativa facoltà, a comunicare all'ente concedente la richiesta di rideterminazione della durata della concessione ed il programma degli interventi da effettuare, impegnandosi ad eseguire il predetto piano entro il nuovo periodo di validità del titolo per come rideterminato. In caso di mancato rispetto del termine per l'adozione del decreto di cui sopra, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) può definire i criteri e parametri per consentire la rideterminazione della durata delle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico in funzione dell'entità e del valore degli investimenti.
  9. Al comma 1-octies dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e degli accordi internazionali, nonché dei principi fondamentali dell'ordinamento statale, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con legge le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni per grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, stabilendo in particolare modalità di affidamento, norme procedurali per lo svolgimento delle gare, i termini di indizione delle stesse, i criteri di ammissione e di aggiudicazione, i requisiti finanziari, organizzativi e tecnici dei partecipanti. La legge disciplina inoltre la durata delle concessioni, i criteri per la determinazione dei canoni di concessione per l'utilizzo e la valorizzazione del demanio idrico e dei beni patrimoniali costituiti dagli impianti afferenti le grandi derivazioni idroelettriche, i parametri di sviluppo degli impianti nonché le modalità di valutazione degli aspetti paesaggistici e di impatto ambientale, determinando le conseguenti misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario. Alla scadenza delle concessioni disciplinate dal presente comma, i beni di cui all'articolo 25, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, in stato di regolare funzionamento, passano senza compenso in proprietà degli enti locali di competenza per il rispettivo territorio. Al concessionario che abbia eseguito, a proprie spese e nel periodo di validità della concessione, investimenti sui beni di cui al precedente periodo, purché previsti dall'atto di concessione o comunque autorizzati dal concedente, spetta alla scadenza della concessione, o nei casi di decadenza o rinuncia, un indennizzo pari al valore della parte di bene non ammortizzato, secondo quanto previsto dalla legge di cui al secondo periodo del presente comma. Per i beni diversi da quelli previsti dai periodi precedenti si applica la disciplina stabilita dall'articolo 25, secondo comma e seguenti, del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, intendendosi sostituiti gli organi statali ivi indicati con i corrispondenti organi degli enti locali di competenza per i rispettivi territori».
  10. Al fine di omogeneizzare la disciplina italiana con quella prevalente in altri Stati membri dell'Unione europea, il limite Pag. 303di 3.000 kw di potenza nominale media annua di cui alla lettera a), comma 2, articolo 6 regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è elevato a 10.000 kw.
125-bis. 1. Enrico Borghi, Pezzopane.
(Inammissibile)

ART. 125-ter.

  Dopo l'articolo 125-ter, aggiungere il seguente:

Art. 125-quater.
(Modifiche alla disciplina in materia di fondazioni bancarie)

  1. Al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, comma 1, è aggiunta in fine la seguente lettera: «1-bis) “Attività istituzionale”: l'attività svolta dalle Fondazioni per scopi di utilità sociale e promozione dello sviluppo economico, con esclusione delle attività di cui all'articolo 7-bis»;
   b) all'articolo 2:
    1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché le attività di cui all'articolo 7-bis.»;
    2) al comma 2, dopo le parole: «indirizzano la propria attività», è inserita la seguente: «istituzionale», e, le parole: «destinazione delle risorse e» sono sostituite con le seguenti: «destinazione delle risorse utilizzate per l'attività istituzionale,»;
   c) all'articolo 3, è aggiunto in fine il seguente comma: «4-bis. Le attività di cui all'articolo 7-bis non soggiacciono alle limitazioni ed ai divieti previsti dal presente articolo.»;
   d) all'articolo 5:
    1) al comma 1, dopo le parole: «degli scopi statutari», sono inserite le seguenti: «e delle attività di cui all'articolo 7-bis» e, dopo le parole: «una redditività adeguata» sono inserite le seguenti: «, tenuto conto delle attività di cui all'articolo 7-bis,»;
    2) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; sono sempre salve le disposizioni di cui all'articolo 7-bis»;
   e) all'articolo 6:
    1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e negli enti e società di cui all'articolo 7-bis.»;
    2) al comma 4, le parole: «né conservare le partecipazioni di controllo già detenute nelle società stesse, fatta salva l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 25» sono soppresse;
   f) all'articolo 7, al comma 1, dopo le parole: «in particolare con lo sviluppo del territorio», sono inserite le seguenti: «, salva in ogni caso la possibilità di effettuare le operazioni di cui all'articolo 7-bis» e, al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; sono sempre salve le disposizioni di cui all'articolo 7-bis»;
   g) dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis.

(Operazioni di rilevante interesse nazionale)
   1. Le Fondazioni investono in enti e società dichiarati di rilevante interesse nazionale da parte del Governo della Repubblica, agendo di volta in volta in concerto con l'Autorità di vigilanza.
   2. La gestione, ivi inclusi gli eventuali finanziamenti e capitalizzazioni, e la dismissione delle partecipazioni di cui al comma precedente è fatta di volta in volta in concerto con l'Autorità di vigilanza.
   3. Le operazioni di cui ai commi precedenti possono essere fatte sia sui mercati regolamentati nazionali ed esteri sia al di fuori da detti mercati, anche Pag. 304mediante veicoli societari appositamente costituiti, organismi collettivi di investimento e contratti derivati non speculativi.
   4. In caso di urgenza o opportunità l'Autorità di vigilanza può emanare istruzioni vincolanti alle Fondazioni per le attività di cui ai commi precedenti e per la dismissione di attività finanziarie detenute le quali rendano più difficoltosa o impediscano l'applicazione del presente articolo.
   5. Sono nulle le eventuali operazioni di cui al presente articolo fatte non in concerto con Autorità di vigilanza.
   6. L'Autorità di vigilanza dispone di illimitati poteri di accesso e controllo per vigilare sulle operazioni di cui al presente articolo.
   7. La redditività minima di cui all'articolo 10 comma 3 tiene conto, per le singole Fondazioni, delle attività di cui al presente articolo.
   8. Le previsioni del presente articolo prevalgono, in caso di conflitto, su qualsiasi norma di questo decreto o degli statuti delle Fondazioni nonché su quanto previsto in qualsiasi accordo, protocollo, atto di indirizzo e simili.».
   h) all'articolo 8, comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente: « c-bis) l'ammontare di reddito necessario per le attività di cui all'articolo 7-bis;»;
   i) all'articolo 9, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'Autorità di vigilanza può dettare norme contabili specifiche relative ai risultati delle attività di cui all'articolo 7-bis, sentite le Fondazioni interessate.»;
   j) all'articolo 10, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, il rispetto di quanto previsto al comma 7-bis.» e, al comma 3, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: « k-ter) agisce e vigila ai sensi dell'articolo 7-bis e delle altre disposizioni di questo decreto.»;
   k) all'articolo 11, comma 1, le parole: «, che regolano l’» sono sostituite dalla seguente: «nell’» e, il comma 9 è sostituito dal seguente: «9. L'Autorità di vigilanza può sospendere temporaneamente gli organi di presidenza, amministrazione e di controllo, e se del caso annullare o sospendere le loro decisioni, e nominare un commissario per il compimento di atti specifici necessari per il rispetto delle norme di legge, dello statuto, delle regole di buon governo, e delle disposizioni ed atti di indirizzo di carattere generale emanati dalla stessa Autorità, al fine di assicurare il regolare andamento dell'attività della fondazione ed il rispetto delle previsioni di cui all'articolo 7-bis.»;
   l) l'articolo 25 è sostituito dal seguente:

«Art. 25.

(Incrementi ai Fondi di dotazione)
   1. Al fine di favorire le operazioni di cui all'articolo 1-bis, lo Stato o gli enti e le società da esso indicati possono fare conferimenti gratuiti al fondo di dotazione o equivalente delle Fondazioni senza per ciò acquisire alcun diritto patrimoniale, di gestione o controllo.».
125-ter. 01. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 125-ter aggiungere il seguente:

Art. 125-quater.

  1. Per i sindaci dei comuni sotto i 3.000 abitanti che concludono il naturale mandato elettorale negli anni 2021, 2022, 2023, 2024 il limite previsto dall'articolo 1, comma 138, della legge n. 56 del 2014, è aumentato di un mandato.
125-ter. 02. Silvestroni, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.
(Inammissibile)

Pag. 305

  Dopo l'articolo 125-ter, aggiungere il seguente:

Art. 125-quater.

  1. All'articolo 1, comma 678, della legge 27 dicembre 2019, n. 145, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera b):
    1) sostituire le parole «precedente a quello di cui al comma 35-bis» con le seguenti: «precedente a quello di riferimento»;
    2) aggiungere alla fine le seguenti parole: , e nella lettera b) sostituire le parole: «euro 5.500.000» con le seguenti: «euro 3.000.000»;
   b) dopo la lettera b) inserire la seguente:
   b-bis) nel comma 37 sostituire le parole: «L'imposta si applica ai ricavi derivanti dalla fornitura dei seguenti servizi» con le seguenti: «L'imposta si applica in ragione del numero degli utenti serviti nel territorio dello Stato. A tal fine, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si assume l'indice univoco di utenza digitale sulla base dell'analisi dei dati riferiti agli utenti di tutti i servizi digitali considerati ai fini della presente imposta, tenuto conto delle attività di gestione di piattaforme digitali di selezione, ricerca e acquisizione di informazioni e contenuti digitali, servizi di pagamento, interconnessione e comunicazione, posta elettronica, esercizio di funzioni di intermediazione per l'acquisizione di beni o servizi e gli altri servizi che possono essere determinati con il predetto decreto. L'indice univoco di utenza digitale è determinato nel rispetto delle regole relative al trattamento dei dati personali e della localizzazione nel territorio dello Stato del dispositivo utilizzato per l'accesso, ai sensi del comma 40-bis, in misura tale da garantire maggiori entrate non inferiori a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2020. A decorrere dal 1o gennaio 2020 e fino all'effettiva applicazione del criterio di imposizione fondato sull'indice univoco di utenza digitale di cui al presente comma, l'imposta si applica in ragione del numero degli utenti serviti nel territorio dello Stato determinato secondo l'indirizzo di protocollo internet (IP) del dispositivo o altro l'idoneo sistema di geolocalizzazione, nel rispetto delle regole relative al trattamento dei dati personali, come stabilito ai sensi del comma 40-bis, con l'applicazione di un'imposta annua, per ciascun indirizzo di protocollo internet (IP) connesso, nella misura fissata con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in maniera da garantire le maggiori entrate di cui al terzo periodo, in presenza della fornitura dei seguenti servizi»;
   c) alla lettera c), capoverso comma 37-bis, sopprimere le lettere a), c), d) ed e);
   d) dopo la lettera c) inserire la seguente:
   c-bis) nel comma 38 sostituire le parole: «Non sono tassabili i ricavi derivanti dai servizi di cui al comma 37» con le seguenti: «L'imposta non si applica in relazione alla prestazione dei servizi di cui al comma 37»;
   e) dopo la lettera d) inserire la seguente:
   d-bis) Nel comma 40, al secondo periodo sostituire le parole: «Un ricavo» con le seguenti: «L'attività»;
   f) alla lettera e), sopprimere il comma 40-ter;
   g) sostituire la lettera f) con la seguente: «sopprimere il comma 41»;
   h) alla lettera i), capoverso comma 44-bis, sostituire le parole da «sui ricavi dei servizi imponibili» fino alla fine del periodo con le seguenti: «sui servizi imponibili».
   i) sopprimere la lettera n).
125-ter. 03. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.
(Inammissibile)

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ART. 126.

  Dopo l'articolo 126, aggiungere il seguente:

Art. 126-bis.
(Autorizzazione al Governo per l'emissione di titoli di Stato denominati «Orgoglio italiano»)

  1. Il Governo è autorizzato all'emissione di titoli di Stato dedicati al rilancio dell'Italia, denominati «orgoglio italiano», riservati a persone fisiche italiane, e/o a imprese ed enti riconducibili a soci italiani, da rimborsarsi mediante compensazione a partire dal terzo anno con i debiti di imposta scaturenti dalla propria dichiarazione modello UNICO con tasso di interesse del 3 per cento esenti da imposta.
  2. L'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 deve avvenire entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
126. 01. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

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ALLEGATO 2

DL 18/2020: Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi. C. 2463 Governo, approvato dal Senato.

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