CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 aprile 2020
348.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 19/2020: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2447 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni con le seguenti: motivati da esigenze lavorative, da motivi di salute, dalla necessità di prendersi cura di una persona non autosufficiente, dall'approvvigionamento di generi alimentari e di prima necessità o da altre specifiche e circostanziate ragioni strettamente connesse alle predette necessità.
1. 20. Baldino, Alaimo, Berti, Bilotti, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, Sabrina De Carlo, Dieni, Forciniti, Macina, Parisse, Francesco Silvestri, Suriano, Elisa Tripodi, Bologna, Massimo Enrico Baroni, D'Arrando, Ianaro, Lapia, Mammì, Menga, Nappi, Nesci, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Troiano, Trizzino.

  Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alle persone che presentano grave disabilità intellettiva, disturbi dello spettro autistico e problematiche psichiatriche e comportamentali ad elevata necessità di supporto, documentalmente certificata, sono consentite limitate uscite dall'ambiente domestico come indispensabile azione di prevenzione e gestione delle crisi comportamentali connesse alle relative condizioni psicopatologiche.
1. 21. Bellucci.

  Al comma 2, lettera d), sostituire le parole:, ubicate al di fuori del territorio italiano con le seguenti: a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità o dal Ministro della salute.

  Conseguentemente, alla lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: da test di laboratorio o da diagnosi effettuata su base clinica o epidemiologica, secondo la classificazione ICD-10 del COVID-19 fornita dall'Organizzazione mondiale della sanità.
1. 18. Nesci, Bologna, Massimo Enrico Baroni, D'Arrando, Ianaro, Lapia, Mammì, Menga, Nappi, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Troiano, Trizzino.

  Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, per le quali le regioni prevedono strategie terapeutiche domiciliari. A tal fine, i farmaci individuati con determina Aifa 17 marzo 2020 sono distribuiti dalle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale con le medesime modalità previste per l'erogazione dei farmaci in regime convenzionale e per il tempo strettamente correlato al perdurare dell'emergenza determinata dall'epidemia dal virus SARS-COV-2.
1. 25. Bellucci.

  Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le regioni e le province individuano, all'interno delle aree sanitarie temporanee o all'interno di altre Pag. 290strutture appositamente individuate, aree idonee per il personale sanitario, socio-sanitario, il personale delle forze dell'ordine e i volontari della protezione civile in quarantena con sorveglianza attiva, qualora impossibilitati a trascorrere tale periodo presso il proprio domicilio o residenza.
1. 27. Bellucci.

  Al comma 2, sopprimere la lettera f).

  Conseguentemente:
   a) alla lettera g), sostituire le parole: forma di riunione in luogo pubblico o privato con le seguenti: forma di riunione o di assembramento in luogo pubblico, aperto al pubblico o privato;
   b) alla lettera l), sopprimere le parole: di ogni tipo di riunione o;
   c) alla lettera o), sostituire le parole da: possibilità di disporre fino a: soppressione di servizi di trasporto con le seguenti: limitazione, riduzione o sospensione di servizi di trasporto;
   d) alla lettera u), dopo le parole: al dettaglio aggiungere le seguenti: o all'ingrosso;
   e) alla lettera aa), sostituire le parole: limitazione allo svolgimento con le seguenti: limitazione o sospensione.
1. 19. Sportiello, Bologna, Massimo Enrico Baroni, D'Arrando, Ianaro, Lapia, Mammì, Menga, Nappi, Nesci, Provenza, Sapia, Sarli, Troiano, Trizzino.

  Al comma 2, sopprimere la lettera h).
1. 1. Meloni, Bellucci, Varchi, Gemmato.

  Al comma 2, sostituire la lettera h) con la seguente:
   h) la sospensione delle cerimonie civili o religiose, salvo che si svolgano in collegamento da remoto, e l'ingresso nei luoghi destinati al culto con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del titolare del luogo di culto di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio, e con inserimento nell'autocertificazione dello spostamento verso il luogo di culto prossimo al proprio domicilio.
1. 3. Meloni, Bellucci, Varchi, Gemmato.

  Al comma 2, lettera h), sopprimere le seguenti parole:, limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al culto.
1. 2. Meloni, Bellucci, Varchi, Gemmato.

  Al comma 2, lettera o), aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso, la prosecuzione del servizio di trasporto delle persone è consentita solo se il gestore predispone le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio.
1. 32. Varchi, Maschio.

  Al comma 2, lettera p), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Durante la sospensione dei servizi educativi, laddove sia stata disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti la sospensione delle attività socio-sanitarie e socio-assistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, nonché dei servizi ambulatoriali e diurni per persone con dipendenze patologiche e disturbi psichiatrici, le pubbliche amministrazioni forniscono prestazioni in forme individuali domiciliari e/o a distanza, resi nel rispetto delle direttive sanitarie, e/o negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione e sempre nel rispetto delle direttive sanitarie garantendo, altresì, la dotazione di presidi di protezione individuale per operatori ed utenti. Tali servizi devono essere svolti, Pag. 291secondo priorità individuate dall'amministrazione competente, in particolare nei confronti delle persone non autosufficienti, con disagio psichiatrico, con disabilità intellettivo-relazionale, con dipendenze patologiche, anziani ultrasettantacinquenni, persone in condizioni di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapia salvavita, che vivono sole, con familiari minorenni o con familiari nelle stesse condizioni precedentemente indicate, prive di adeguato sostegno familiare nelle vicinanze, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti.
1. 22. Bellucci.

  Al comma 2, lettera p), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di consentire la didattica a distanza e sostenere l'accesso agli strumenti digitali per le famiglie meno abbienti, quota parte delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015 n. 107, pari ad euro 120 milioni, è destinata all'acquisto di dispositivi digitali e della necessaria connettività di rete da parte delle famiglie meno abbienti, nel limite massimo di spesa di 350 euro a studente. Il Ministero dell'istruzione assicura che le Piattaforme per la didattica a distanza siano idonee a garantire la fruizione e l'utilizzo da parte degli studenti con disabilità e, laddove non sia possibile, deve garantire l'attività didattica mediante apposita programmazione o prestazioni domiciliari individuali.
1. 28. Lucaselli.

  Al comma 2, lettera p), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministero dell'istruzione assicura che le Piattaforme per la didattica a distanza siano idonee a garantire la fruizione e l'utilizzo da parte degli studenti con disabilità e, laddove non sia possibile, deve garantire l'attività didattica mediante apposita programmazione o prestazioni domiciliari individuali.
1. 29. Lucaselli.

  Al comma 2, lettera p), aggiungere, in fine, il seguente periodo: I comuni potenziano e garantiscono l'accesso al wifi pubblico gratuito senza limiti di orario e di traffico da tutti gli hotspot, anche attraverso l'adesione al progetto WiFi Italia del Ministero dello sviluppo economico.
1. 34. Ferro.

  Al comma 2, lettera t), dopo le parole: sospensione delle procedure concorsuali e selettive aggiungere le seguenti:, ad esclusione dei concorsi per il personale sanitario e socio-sanitario,.
1. 36. Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schirò.

  Al comma 2, dopo la lettera t), aggiungere la seguente:
   t-bis) in considerazione della sospensione di tutte le procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego e per ridurre il ricorso a contratti a tempo determinato, per l'anno scolastico 2020/2021 è autorizzato con successivo decreto del Ministero dell'istruzione, un percorso telematico abilitante con graduatoria per titoli, riservato ai docenti e personale educativo con almeno 36 mesi di servizio, ai fini dell'immissione in ruolo sui posti rimasti vacanti e disponibili dopo le operazioni di assunzione dalle graduatorie dei concorsi vigenti del 2016 e del 2018.
1. 4. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Bellucci.

  Al comma 2, dopo la lettera t), aggiungere la seguente:
   t-bis) per sopperire agli effetti del differimento delle procedure concorsuali e Pag. 292ridurre il ricorso ai contratti a tempo determinato per l'anno scolastico 2020/2021, è autorizzata con successivo decreto del Ministero dell'istruzione, la costituzione di una graduatoria per titoli, riservata all'immissione in ruolo di insegnanti di religione cattolica con almeno 36 mesi di servizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche del servizio nazionale d'istruzione, sui posti vacanti e disponibili, nelle more delle assunzioni di cui alla legge 20 dicembre 2019, n. 159.
1. 5. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Bellucci.

  Al comma 2, dopo la lettera t), aggiungere la seguente:
   t-bis) in considerazione della sospensione del concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura di 2004 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 28 dicembre 2018, dal 1o settembre 2020 i posti vacanti e disponibili sono assegnati al personale idoneo inserito nelle graduatorie della mobilità professionale dall'Area B all'Area D, profilo professionale direttore dei servizi generali e amministrativi, ai sensi del D.D. n. 979 del 28 gennaio 2010.
1. 6. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Bellucci.

  Al comma 2, lettera u), dopo le parole: generi agricoli, alimentari e di prima necessità aggiungere le seguenti:, ivi inclusi librari.

  Conseguentemente, all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, dopo il codice: 46.71 – Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento aggiungere il seguente: 47.61.00 – Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati.
1. 13. Vizzini.

  Al comma 2, lettera u), aggiungere, in fine i seguenti periodi: Sono, in ogni caso, consentite tutte le attività di manutenzione del verde nei condomini, nonché la cura e manutenzione del paesaggio inclusi parchi, giardini e aiuole. A tal fine, l'allegato 1 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 è aggiornato con i codici Ateco 81.30 e 47.76.10.
1. 35. Rampelli, Varchi.

  Al comma 2, sostituire la lettera cc) con la seguente:
   cc) specifici divieti o limitazioni all'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative, strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, strutture semiresidenziali e residenziali per minori e per persone con disabilità o non autosufficienza, persone con disturbi mentali e per persone con dipendenza patologica così come definito dal Capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017.
1. 37. Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schirò.

  Al comma 2, lettera cc), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Comuni e Regioni devono individuare apposite strutture idonee a consentire l'esecuzione della misura della quarantena in caso di accertata positività di un ospite della struttura residenziale per anziani.
1. 33. Varchi, Maschio.

  Al comma 2, lettera ee), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché di misure volte ad una corretta gestione della comunicazione al fine di contrastare le false notizie che possono creare allarmismo nella popolazione.
1. 38. Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schirò.

Pag. 293

  Al comma 2, dopo la lettera ee), aggiungere la seguente:
   ee-bis) incentivazione e predisposizione di operazioni di sanificazione quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, delle strutture sanitarie, incluse le RSA, i luoghi pubblici e gli spazi urbani nonché le strutture private di pubblico accesso.
1. 7. Baldini.

  Al comma 2, dopo la lettera ee), aggiungere la seguente:
   ee-bis) individuazione di misure volte ad agevolare la celerità dell'operatività del personale medico sanitario anche attraverso l'autorizzazione di aree di sosta straordinaria dei veicoli del personale medico-sanitario nelle aree urbane.
1. 8. Baldini.

  Al comma 2, dopo la lettera ee), aggiungere la seguente:
   ee-bis) previsione dell'istituzione di cellule sanitarie mobili sul territorio nazionale, presso le quali attuare la distribuzione gratuita di mascherine e di soluzioni idroalcoliche disinfettanti e altri dispositivi di protezione personale atti al contenimento della propagazione del COVID-19, al fine di contenere la speculazione commerciale correlata all'emergenza e garantire adeguata sicurezza ai cittadini.
1. 9. Baldini.

  Al comma 2, lettera gg), aggiungere, in fine, le seguenti parole: per i servizi residenziali, non residenziali e semi residenziali per i minorenni, nonché per gli spazi neutri, è obbligatoria l'adozione di protocolli di sicurezza anti contagio da parte del titolare o gestore della struttura, al fine di garantire la continuità degli incontri protetti genitori figli già autorizzati dal tribunale.
1. 39. Giannone.

  Al comma 2, dopo la lettera gg), aggiungere la seguente:
   gg-bis) previsione, in conseguenza della situazione oggettiva e della difficoltà di vedere rispettato il necessario distanziamento sociale, di idonee misure per l'assistenza e il controllo, e l'effettuazione di tamponi e test di screening per le diagnosi COVID-19, per le persone senza fissa dimora.
1. 16. Bagnasco, Novelli, Mugnai, Bond, Versace, Brambilla.

  Al comma 2 dopo la lettera hh), aggiungere la seguente:
   hh-bis) fermo restando l'autonomia delle regioni, si stabilisce l'obbligo di utilizzo su tutto il territorio nazionale, di mascherina ovvero di ogni altra protezione utile a coprire le principali vie aeree quali naso e bocca. Tale protezione deve essere prevista se si transita in luoghi pubblici e in spazi fruibili e condivisi da più persone, al fine di limitare la diffusione del virus, dati gli innumerevoli casi di asintomatici.
1. 17. Frate.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Al fine di prevedere e regolamentare adeguate misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 nei luoghi di afflusso pubblico, è fatto obbligo alle autorità competenti di distribuire gratuitamente i dispositivi di protezione individuale, prioritariamente maschere filtranti di protezione respiratoria e guanti chirurgici monouso, in tutti i luoghi pubblici e nei luoghi di pubblico accesso.

Pag. 294

  2-ter. Per le finalità di cui al comma precedente, è fatto obbligo di installare adeguate barriere di protezione in vetro o altri materiali conformi, nelle seguenti aree:
   a) sportelli degli uffici relazioni con il pubblico della pubblica amministrazione;
   b) banchi cassa degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio.

  2-quater. Al fine di agevolare l'installazione delle barriere nei casi di cui alla lettera b) del comma precedente, per il periodo di imposta 2020 è riconosciuto un credito d'imposta ai fini dell'imposta sul reddito, pari alla spesa sostenuta per l'installazione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le procedure per l'accesso al beneficio di cui al presente comma.
1. 10. Baldini.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Al fine di prevedere e regolamentare adeguate misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 nei luoghi di afflusso pubblico, è fatto obbligo alle autorità competenti di distribuire gratuitamente i dispositivi di protezione individuale, prioritariamente maschere filtranti di protezione respiratoria e guanti chirurgici monouso, in tutti i luoghi pubblici e nei luoghi di pubblico accesso.

  2-ter. Per le finalità di cui al comma precedente, gli esercizi commerciali al dettaglio, di cui è consentita l'apertura ai sensi dell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, mettono a disposizione dei clienti guanti monouso e idonee soluzioni idroalcoliche per le mani, al fine di garantire la loro disinfezione prima dell'accesso all'esercizio.
1. 12. Baldini.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. È fatto obbligo a chiunque si rechi fuori dalla propria abitazione o da qualsiasi altro luogo, di indossare una mascherina filtrante di protezione respiratoria, o altro dispositivo atto a coprire naso e bocca per finalità protettive, e guanti chirurgici monouso. Con un provvedimento da adottare con le modalità di cui all'articolo 2, sono disciplinate le modalità attuative del presente comma.
1. 11. Baldini.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine di prevenire e contrastare la violenza contro le donne e fornire assistenza alle vittime, presso le attività commerciali di vendita al dettaglio di generi alimentari e presso le farmacie sono istituiti sistemi di allarme d'emergenza, che garantiscano il rispetto della riservatezza e la tutela dei dati sensibili degli utenti.
1. 26. Bellucci.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Sono, in ogni caso, consentiti gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l'altro genitore o comunque presso l'affidatario, oppure per condurli presso di sé, secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o secondo le diverse modalità che il giudice riterrà opportuno adottare al fine di ridurre la necessità degli spostamenti.
1. 31. Varchi, Maschio.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine di assicurare la continuità dei rapporti affettivi, sono, in ogni caso, garantiti gli incontri protetti tra minori e genitori nell'ambito delle strutture che ospitano minori fuori famiglia, assicurando e predisponendo le necessarie misure Pag. 295strutturali e organizzative che consentano il rispetto della distanza di sicurezza e la dotazione dei presidi di protezione individuale per il personale e gli ospiti.
1. 23. Bellucci.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. La situazione di indigenza dei genitori o del genitore esercente la responsabilità genitoriale conseguente o, comunque, legata all'emergenza epidemiologica da COVID-19, non può costituire valido motivo per l'intervento della pubblica autorità ai sensi dell'articolo 403 del codice civile. Al fine di assicurare il pieno esercizio dei diritti dei minori, ogni Comune prevede la costituzione di un'unità di pronto intervento, composta da rappresentanti delle istituzioni scolastiche, autorità giudiziarie minorili, servizi sociali, sanitari e terzo settore, compreso un rappresentante delle associazioni familiari, per monitorare quotidianamente, segnalare e intervenire tempestivamente nelle situazioni più fragili e a rischio al fine di prendersi cura delle stesse e supportare dal punto di vista economico, sociale e psicologico il nucleo familiare.
1. 24. Bellucci.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. A parziale deroga alle limitazioni di cui al comma 2, lettera a), nel pieno rispetto delle condizioni di sicurezza sanitaria, sono consentite, qualora necessarie e utili, uscite controllate dall'ambiente domestico con un familiare, per quei soggetti affetti da disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva e sensoriale, o problematiche psichiatriche e comportamentali a necessità di supporto, certificate dall'attestazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104.
1. 14. Spena, Bagnasco, Versace, Mugnai, Novelli, Bond, Brambilla.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Anche in conseguenza delle limitazioni di cui al comma 2, e in particolare di quelle previste dalla lettera a), e in considerazione anche della sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche delle scuole di cui alla lettera p) del medesimo comma 2, Stato ed enti territoriali provvedono al rafforzamento dell'assistenza domiciliare diretta e indiretta alle persone in situazione di maggiore disagio, con particolare riferimento ai soggetti con disabilità e con riguardo alla disabilità cognitiva e motoria. L'assistenza deve avvenire ed essere garantita in piena sicurezza per gli operatori e gli utenti, anche attraverso l'obbligo di utilizzo di adeguati dispositivi di protezione individuale.
1. 15. Spena, Bagnasco, Mugnai, Novelli, Bond, Versace, Brambilla.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di consentire l'accesso agli strumenti digitali a tutti i cittadini, sono adottati per il 2020, conformemente al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», interventi per il finanziamento a fondo perduto ai clienti finali per l'attivazione di servizi di connessione internet in postazione fissa stabile o mobile. Gli interventi di finanziamento di cui al primo periodo sono riconosciuti in forma di voucher di importo non superiore a 250 euro, erogati agli utenti finali per il tramite degli operatori che offrono i citati servizi, anche attraverso compensazione dei costi a carico di utenti, secondo i criteri e le modalità stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia finanze, da adottarsi entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1. 30. Lucaselli.

Pag. 296

ART. 2.

  Al comma 1, ultimo periodo, sopprimere le parole:, di norma,.
2. 3. Baldino, Alaimo, Berti, Bilotti, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, Sabrina De Carlo, Dieni, Forciniti, Macina, Parisse, Francesco Silvestri, Suriano, Elisa Tripodi, Bologna, Massimo Enrico Baroni, D'Arrando, Ianaro, Lapia, Mammì, Menga, Nappi, Nesci, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Troiano, Trizzino.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e ogniqualvolta sia necessario e le Camere ne ravvisino la necessità.
2. 1. Bagnasco, Bond, Versace, Novelli, Mugnai, Brambilla.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia in via eccezionale e limitatamente alla durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, come stabilito dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.
2. 2. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Sarro, Tartaglione, Bagnasco, Novelli, Bond, Versace, Mugnai, Brambilla.

ART. 3.

  Al comma 1, dopo le parole: ulteriormente restrittive aggiungere le seguenti: rispetto a quelle attualmente vigenti.
3. 1. Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schirò.

  Al comma 1, sostituire le parole: competenza e senza incisione delle con le seguenti: diretta e stretta competenza e senza incidere direttamente sulla.
3. 2. Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schirò.

  Al comma 2, dopo le parole: in contrasto con le misure statali aggiungere le seguenti: e regionali.
3. 4. De Luca, Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schirò, Miceli.

  Al comma 2, dopo le parole: in contrasto con le misure statali aggiungere le seguenti: adottate in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
3. 3. Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schirò.

ART. 4.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: ai sensi dell'articolo 2, comma 1 con le seguenti: ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2.

  Conseguentemente, al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: di cui all'articolo 2, comma 1, con le seguenti: di cui all'articolo 2, commi 1 e 2.
4. 10. Miceli, Bazoli, Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schirò.

  Al comma 3, dopo le parole: della legge 24 novembre 1981, n. 689 aggiungere le seguenti:; salve le disposizioni specifiche introdotte ai sensi del presente decreto in relazione al pagamento in misura ridotta e all'autorità competente all'irrogazione, l'intero procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente decreto avviene ai sensi della citata legge n. 689 del 1981.
4. 14. Miceli, Bazoli.

Pag. 297

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: pagamento in misura ridotta aggiungere le seguenti: e i proventi derivanti dall'accertamento delle violazioni sono attribuiti all'ente da cui dipende l'organo accertatore.
4. 4. Pella, Bagnasco.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto sono devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.
4. 8. Cavandoli, Boldi, Foscolo, Locatelli, Tiramani.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: l'autorità procedente con le seguenti: l'organo accertatore.
4. 5. Pella, Bagnasco.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. In caso di ulteriore violazione di una qualsiasi delle misure di cui all'articolo 1, comma 2, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
4. 15. Miceli, Bazoli.

  Al comma 7, sostituire le parole: con l'arresto da 3 mesi a 18 mesi e con le seguenti: con l'arresto da 3 mesi a 18 mesi o.
4. 3. Macina, Baldino, Alaimo, Berti, Bilotti, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, Sabrina De Carlo, Dieni, Forciniti, Parisse, Francesco Silvestri, Suriano, Elisa Tripodi, Dori, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Di Stasio, Palmisano, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà, Bologna, Massimo Enrico Baroni, D'Arrando, Ianaro, Lapia, Mammì, Menga, Nappi, Nesci, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Troiano, Trizzino.

  Al comma 8, secondo periodo, dopo le parole: in quanto compatibili aggiungere le seguenti: a cura di ciascuna Prefettura.
4. 6. Pella, Bagnasco.

  Al comma 9, primo periodo, dopo le parole: delle Forze di polizia aggiungere le seguenti:, della Polizia locale.
*4. 7. Pella, Bagnasco.

  Al comma 9, primo periodo, dopo le parole: delle Forze di polizia aggiungere le seguenti:, della Polizia locale.
*4. 9. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello.

  Al comma 9, primo periodo, dopo le parole: ove occorra, aggiungere le seguenti: anche su richiesta dei sindaci del territorio di propria competenza.
4. 2. Lapia, Bologna, Massimo Enrico Baroni, D'Arrando, Ianaro, Mammì, Menga, Nappi, Nesci, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Troiano, Trizzino.

  Al comma 9, primo periodo, dopo le parole: competenti comandi territoriali aggiungere le seguenti: nonché avvalendosi, ove necessario, anche delle Forze di polizia locale.
4. 11. Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schirò.

Pag. 298

  Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Prefetto assicura l'esecuzione delle misure di contenimento nei luoghi di lavoro avvalendosi anche del personale ispettivo della Azienda sanitaria locale competente per territorio e dell'Ispettorato nazionale del lavoro.
4. 12. Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schirò.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
  9-bis. Al fine di effettuare gli opportuni controlli su tutto il territorio nazionale per contenere e contrastare i rischi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, nel rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, è fatto obbligo di dichiarare la sussistenza delle situazioni che consentono la possibilità di spostamento producendo una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attraverso la compilazione di un modulo appositamente predisposto e in dotazione agli operatori delle Forze dell'ordine, delle Forze armate e della polizia municipale.

  9-ter. Le autorità competenti procedono, entro quarantotto ore dalla compilazione della dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui al comma 9-bis, al controllo sulla veridicità delle informazioni dichiarate.
  9-quater. Sono esentati dall'obbligo di cui al comma 9-bis i medici, gli infermieri, gli operatori sanitari e sociosanitari e tutti i dipendenti delle strutture pubbliche impiegate nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
4. 1. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Sarro, Tartaglione, Bagnasco, Novelli, Bond, Versace, Mugnai, Brambilla.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Articolo 4-bis.
(Semplificazioni gestione organi collegiali e nomina Presidente collegio dei revisori)

  1. All'articolo 57-ter del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è aggiunto il seguente comma:
   «3. Al fine di contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, l'elezione del componente dell'organo di revisione con funzioni di presidente di cui al precedente comma 1, lettera b), avviene a maggioranza assoluta dei membri mediante votazione palese, su proposta del sindaco».
4. 01. Pella, Bagnasco.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Attribuzione di competenza speciale all'AGCOM per il contrasto alle fake news sanitarie sull'emergenza COVID-19)

  1. In merito alla comprovata di necessità di garantire una informazione corretta e trasparente in relazione all'attuale emergenza sanitaria, in aggiunta alle competenze individuate all'articolo 1, comma 6 della legge 31 luglio 1997, n. 249, è attribuita all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la specifica competenza atta al controllo ed al contrasto della diffusione sulle reti di comunicazione elettroniche, stampa e servizi media di fake news sanitarie, direttamente collegate alla pandemia da COVID-19.
  2. Per fake news sanitarie si intende la diffusione attraverso reti di comunicazione elettroniche, stampa e servizi media, di messaggi e informazioni, in parte o del tutto non corrispondenti al vero, non fondate Pag. 299su ricerche riconosciute dalla comunità scientifica e/o da istituzioni sanitarie competenti, capaci di arrecare disorientamento, allarmismo e plausibili danni alla salute fisica e psicologica dei cittadini. La caratteristica principale è la loro notevole verosimiglianza, circostanza che le rende più accettabili da un largo pubblico, soprattutto di base culturalmente meno attrezzato.
  3. Per la competenza di cui al comma 1, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha la facoltà di creare un presidio stabile per il monitoraggio, il controllo, il contrasto della diffusione di fake news sanitarie relative alla attuale emergenza, assistito da riconosciuti esperti del mondo accademico, del Servizio Sanitario Nazionale e della preposta unità di crisi. È inoltre prevista la possibilità per l'Autorità di ordinare la rimozione di contenuti contenenti fake news sanitarie da piattaforme digitali, siti internet e tutti i canali di diffusione, sia digitali che analogici. Salvo che il fatto non costituisca reato, in caso di mancato rispetto dell'ordine di rimozione, l'Agenzia, nel quadro delle disposizioni contenute all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, può applicare sanzioni amministrative pecuniarie da euro 100.000,00 a euro 5.000.000,00.
  4. L'Autorità, così come disposto all'articolo 1, comma 13 della legge 31 luglio 1997, n. 249 di alcune delle funzioni proprie dell'Autorità, potrà avvalersi dei Comitati regionali per le comunicazioni per assicurare le esigenze di decentramento sul territorio ed un adeguato coordinamento delle iniziative, anche per lo studio e la condivisione di possibili soluzioni ai fenomeni di disinformazione online.
  5. Le disposizioni previste dal presente articolo non comportano ulteriori oneri a carico dello Stato.
4. 02. Lattanzio.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Linee guida per la gestione dell'epidemia presso le strutture per anziani, persone con disabilità e altri soggetti in condizione di fragilità)

  1. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, adotta linee guida per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 presso le strutture pubbliche e private, accreditate, convenzionate e non, comunque siano denominate dalle normative regionali, che durante l'emergenza ospitano ovvero erogano prestazioni di carattere sanitario, riabilitativo, sociosanitario o socioassistenziale per anziani, persone con disabilità e altri soggetti in condizione di fragilità.
  2. Le linee guida di cui al comma 1 sono adottate nel rispetto dei seguenti principi:
   a) garantire la sicurezza e il benessere psicofisico delle persone ospitate o ricoverate presso le strutture di cui al comma 1;
   b) garantire la sicurezza di tutto il personale, sanitario e non, impiegato presso le medesime strutture di cui al comma 1, anche attraverso la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale idonei a prevenire il rischio di contagio;
   c) prevedere protocolli specifici per la tempestiva diagnosi dei contagi e per l'attuazione delle misure di contenimento;
   d) disciplinare le misure di igiene fondamentali alle quali il personale in servizio è tenuto ad attenersi;
   e) prevedere protocolli specifici per la sanificazione periodica degli ambienti.

  3. Le strutture di cui al comma 1 sono equiparate ai presidi ospedalieri ai fini dell'accesso, con massima priorità, alle forniture dei dispositivi di protezione individuale e di ogni altro dispositivo o Pag. 300strumento utile alla gestione e al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
4. 03. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di fornitura di dispositivi di protezione individuale)

  1. I dispositivi di protezione individuale sono forniti in via prioritaria ai medici e agli operatori sanitari e sociosanitari dei servizi pubblici e privati, accreditati, convenzionati e non, ognuno con idoneo livello di protezione, che durante l'emergenza erogano prestazioni ospedaliere, domiciliari, residenziali e ambulatoriali, nonché ai volontari dei medesimi servizi. Tale fornitura è garantita attraverso la Regione o Provincia autonoma di riferimento, anche attraverso modalità individuate dalle unità di crisi, se costituite.
4. 04. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Prorogabilità del rapporto dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta convenzionati con il servizio sanitario nazionale)

  1. Al fine di fronteggiare le straordinarie esigenze correlate all'emergenza epidemiologica da COVID-19, fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, i medici convenzionati di medicina generale e i pediatri di libera scelta possono prorogare, a domanda, il rapporto convenzionato con il Servizio sanitario nazionale anche oltre il settantesimo anno di età, in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente per la cessazione del rapporto medesimo.
4. 05. Patelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello.

Pag. 301

ALLEGATO 2

DL 19/2020: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2447 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

  Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: Nel pieno rispetto delle condizioni di sicurezza sanitaria sono consentite, qualora necessarie al benessere psico-fisico della persona, uscite controllate dall'ambiente domestico con un accompagnatore, per quei soggetti con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva e sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali a necessità di supporto, certificate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
*1. 21. (Nuova formulazione) Bellucci, Baroni, Bologna, D'Arrando, Ianaro, Lapia, Lorefice, Mammì, Menga, Nappi, Nesci, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Troiano, Carnevali, De Filippo, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Sutto, Tiramani, Ziello.
*1. 14. (Nuova formulazione) Spena, Bagnasco, Versace, Mugnai, Novelli, Bond, Brambilla.

  Al comma 2, sopprimere la lettera f).

  Conseguentemente:
   a) alla lettera g), sostituire le parole: forma di riunione in luogo pubblico o privato con le seguenti: forma di riunione o di assembramento in luogo pubblico o privato;
   b) alla lettera l), sostituire le parole: di ogni tipo di riunione o evento sociale con le seguenti: di ogni tipo di evento sociale;
   c) alla lettera o), sopprimere le parole: o la soppressione;
   d) alla lettera u), dopo le parole: al dettaglio aggiungere le seguenti: o all'ingrosso;
   e) alla lettera aa), sostituire le parole: limitazione allo svolgimento con le seguenti: limitazione o sospensione.
1. 19. (Nuova formulazione) Sportiello, Bologna, Massimo Enrico Baroni, D'Arrando, Ianaro, Lapia, Mammì, Menga, Nappi, Nesci, Provenza, Sapia, Sarli, Troiano, Trizzino.

  Al comma 2, lettera t), dopo le parole: sospensione delle procedure concorsuali e selettive aggiungere le seguenti:, ad esclusione dei concorsi per il personale sanitario e socio-sanitario,.
1. 36. Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schirò.

  Al comma 2, sostituire la lettera cc) con la seguente:
   cc) divieto o limitazione all'accesso di parenti e visitatori in strutture di ospitalità e lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative, strutture residenziali per persone con disabilità o per anziani, autosufficienti e non, nonché istituti penitenziari e penitenziari Pag. 302per minori; sospensione dei servizi nelle strutture semiresidenziali e residenziali per minori e per persone con disabilità o non autosufficienza, per persone con disturbi mentali e per persone con dipendenza patologica.
1. 37. (Nuova formulazione) Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schirò.

ART. 3.

  Al comma 1, dopo le parole: ulteriormente restrittive aggiungere le seguenti: rispetto a quelle attualmente vigenti.
3. 1. Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schirò.

  Al comma 2, dopo le parole: in contrasto con le misure statali aggiungere le seguenti: e regionali.
3. 4. De Luca, Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schirò, Miceli.

ART. 4.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: ai sensi dell'articolo 2, comma 1 con le seguenti: ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2.

  Conseguentemente, al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: di cui all'articolo 2, comma 1, con le seguenti: di cui all'articolo 2, commi 1 e 2.
4. 10. Miceli, Bazoli, Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schirò.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: l'autorità procedente con le seguenti: l'organo accertatore.
4. 5. Pella, Bagnasco.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. In caso di reiterata violazione della disposizione di cui al comma 1, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
4. 15. (Nuova formulazione) Miceli, Bazoli, Carnevali.

  Al comma 9, primo periodo, dopo le parole: delle Forze di polizia aggiungere le seguenti:, del personale delle polizie municipali munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza.
*4. 7. (Nuova formulazione) Pella, Bagnasco. Novelli.
*4. 9. (Nuova formulazione) Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello.
*4. 11. (Nuova formulazione) Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schirò.

  Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Prefetto assicura l'esecuzione delle misure di contenimento nei luoghi di lavoro avvalendosi anche del personale ispettivo della Azienda sanitaria locale competente per territorio e dell'Ispettorato nazionale del lavoro.
4. 12. Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schirò.