CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 3 marzo 2020
336.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca (C. 2407 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente sopprimere gli articoli 2, 3, 3-bis, 4 e 5.
1. 1. Prisco, Frassinetti, Mollicone, Bucalo, Caiata, Maschio, Varchi, Caretta, Lucaselli, Ferro, Bellucci, Rampelli, Mantovani, Ciaburro.

  Sopprimerlo.
1. 2. Sisto.

  Al comma 1, sostituire le parole: Ministero dell'università e della ricerca, con le seguenti: Ministero dell'università, della ricerca e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

  Conseguentemente, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: Ministero dell'università e della ricerca, con le seguenti: Ministero dell'università, della ricerca e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e le parole: Ministro dell'università e della ricerca, con le seguenti: Ministro dell'università, della ricerca e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.
1. 3. Mollicone, Prisco.

  Al comma 2, lettera b) sostituire la parola: sessantacinque con la seguente: sessanta.
1. 4. Sisto.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Per la finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 1.486.000 euro per l'anno 2020 e 1.242.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, dei quali 686.000 per l'anno 2020 e 556.000 annui a decorrere dall'anno 2021 per il Ministero dell'Università e della ricerca.
1. 5. Sisto.

ART. 2.

  Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 51» con il seguente:

Art. 51.
(Ordinamento)

  1. Il Ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a tre, in relazione alle aree funzionali di cui all'articolo 50.
2. 1. Sisto.

Pag. 10

  Al comma 1, capoverso «Art. 51» sostituire la parola: venticinque con la seguente: quindici.
2. 2. Sisto.

  Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 51-quater» con il seguente:

Art. 51-quater.
(Ordinamento)

  1. Il Ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a tre, in relazione alle aree funzionali di cui all'articolo 51-ter.

  Conseguentemente, all'articolo 4 sopprimere il comma 3-bis.
2. 3. Sisto.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 325.000 euro per l'anno 2020 e di 221.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021.
2. 4. Sisto.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Istituzione del Ministero del cibo)

  1. È istituito il Ministero del cibo, di seguito denominato «Ministero», che succede in tutti i rapporti attivi e passivi, compresi quelli finanziari, facenti capo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.
  2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è soppresso.

Art. 2-ter.
(Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300)

  1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2, comma 1, il numero 7) è sostituito dal seguente:
  «7) Ministero del cibo»;
   b) al titolo IV, il capo VII è sostituito dal seguente:

«CAPO VII
MINISTERO DEL CIBO

Art. 33.
(Attribuzioni)

  1. Fatte in ogni caso salve, ai sensi degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni e agli enti locali, al Ministero sono attribuiti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 25 e 26 del presente decreto legislativo, nonché le funzioni e i compiti concernenti il settore agroalimentare, già spettanti al Ministero dello sviluppo economico.
  2. Il Ministero svolge in particolare, nei limiti stabiliti dall'articolo 2 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, le funzioni e i compiti nelle seguenti aree funzionali:
   a) agricoltura e pesca: elaborazione e coordinamento, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, delle linee di politica agricola e forestale, in coerenza con quella europea; trattazione, cura e rappresentanza Pag. 11degli interessi della pesca e acquacoltura nell'ambito della politica di mercato in sede europea e internazionale; disciplina generale e coordinamento delle politiche relative all'attività di pesca e acquacoltura, in materia di gestione delle risorse ittiche marine di interesse nazionale, di importazione e di esportazione dei prodotti ittici, nell'applicazione della regolamentazione europea e di quella derivante dagli accordi internazionali e l'esecuzione degli obblighi comunitari e internazionali riferibili a livello statale; adempimenti relativi al Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), a livello nazionale ed europeo, compresa la verifica della regolarità delle operazioni; riconoscimento e vigilanza sugli organismi pagatori statali di cui al regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;
   b) qualità dei prodotti agricoli e dei servizi: riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione per la qualità; trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari come definiti dall'articolo 38 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli e ittici; agricoltura biologica; promozione e tutela della produzione ecocompatibile e delle attività agricole nelle aree protette; certificazione delle attività agricole e forestali ecocompatibili; elaborazione del codex almentarius; valorizzazione economica dei prodotti agricoli e ittici; riconoscimento e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli; accordi interprofessionali di dimensione nazionale; prevenzione e repressione, attraverso l'ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari di cui all'articolo 1, comma 1047, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e ad uso agrario; controllo sulla qualità delle merci di importazione, nonché lotta alla concorrenza sleale;
   c) industria agroalimentare: elaborazione e attuazione di politiche e interventi per lo sviluppo e la competitività dei settori agroalimentari; partecipazione all'elaborazione di norme di settore e in materia di etichettatura in sede nazionale, di Unione europea e internazionale; rapporti con le altre amministrazioni e con gli organismi dell'Unione europea e internazionali attivi nei settori di riferimento; elaborazione e attuazione di azioni e di interventi per lo sviluppo e la competitività delle industrie nei settori di riferimento; organizzazione, partecipazione e supporto a tavoli settoriali; attività di raccordo con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per le funzioni trasferite dagli enti soppressi, di cui all'allegato 2 annesso al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; attuazione dei regolamenti dell'Unione europea nei settori di riferimento e in materia di etichettatura; vigilanza sui controlli nei settori di riferimento ove previsti dalla normativa dell'Unione europea; gestione e coordinamento del punto di contatto per le imprese per le attività di promozione e sostegno del settore agroalimentare, con particolare riferimento a eventi nazionali e internazionali; tutela del consumatore e normativa tecnica nelle materie di interesse per i settori dell'industria agroalimentare; rapporti con le altre amministrazioni e con le associazioni di categoria per i settori industriali di riferimento;
   d) marchi e certificazioni di qualità e di origine: diffusione, tutela e valorizzazione dei marchi e delle certificazioni di qualità e di origine dei prodotti agroalimentari; sostegno alla penetrazione dei prodotti italiani nei mercati esteri, anche attraverso appositi accordi con le reti di distribuzione; realizzazione di un segno distintivo unico, per le iniziative di promozione all'estero, delle produzioni agricole e agroalimentari rappresentative della qualità e del patrimonio enogastronomico italiano; realizzazione di campagne di promozione strategica nei mercati più rilevanti Pag. 12e di contrasto del fenomeno dell’italian sounding riguardante i prodotti agroalimentari.

Art. 34.
(Ordinamento)

  1. Il Ministero si articola in dipartimenti disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore al numero delle aree funzionali di cui all'articolo 33.
   2. Al Ministero sono trasferite le risorse finanziarie, strumentali e di personale inerenti alle funzioni già attribuite al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e al Ministero dello sviluppo economico nelle aree funzionali di cui all'articolo 33, comma 2».
2. 01. Paolo Russo, Sisto.
(Inammissibile)

ART. 3.

  Al comma 1, sostituire le parole: e la valorizzazione con le seguenti:, la valorizzazione e il sostegno.
3. 1. Mollicone, Prisco.

  Sopprimere il comma 3-bis.
3. 2. Sisto.

  Al comma 3-bis sostituire le parole: di tre posizioni dirigenziali di prima fascia, di tre posizioni dirigenziali di seconda fascia, di dodici posti della III area funzionale, di nove posti della II area funzionale e di sei posti della I area funzionale. A tal fine l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 2, è incrementata di 435.000 euro per l'anno 2020 e di 1.302.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021 con le seguenti: di una posizione dirigenziale di prima fascia, di una posizione dirigenziale di seconda fascia, di cinque posti della III area funzionale, di cinque posti della II area funzionale e di due posti della I area funzionale. A tal fine l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 2, è incrementata di 125.000 euro per l'anno 2020 e di 502.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021.
3. 3. Sisto.

  Al comma 3-bis aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Al fine di consentire una maggiore efficacia dell'azione amministrativa svolta a livello periferico dal Ministero dell'istruzione, la dotazione organica del medesimo Ministero è incrementata di tre posti dirigenziali di livello generale, da assegnare uno per ciascun Ufficio Scolastico Regionale della Basilicata, del Molise e dell'Umbria. Agli oneri derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al precedente periodo, pari a trecentomila euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero per l'anno 2020.
3. 4. Prisco, Frassinetti.

  Sopprimere il comma 9-ter.
3. 5. Sisto.

  Al comma 9-ter sostituire le parole: in sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2022 con le seguenti: e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.
3. 6. Sisto.

Pag. 13

ART. 3-ter.

  Sopprimere il comma 1.
3-ter. 1. Fioramonti.

ART. 3-quater.

  Sostituire il comma 3, con il seguente:
  3. All'articolo 1, comma 655, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «nelle istituzioni di cui al comma 653» sono sostituite dalle seguenti: «nelle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica»;
   b) le parole: «fino all'anno accademico 2017-2018 incluso» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno accademico 2020/2021 incluso».
3-quater. 1. Fioramonti, Nitti.

  Dopo l'articolo 3-quater, aggiungere il seguente:

Art. 3-quinquies.
(Disposizioni urgenti in materia di digitalizzazione dell'apprendimento)

  1. All'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 2-quater è inserito il seguente:
  «2-quinquies) Al fine di garantire la corretta applicazione, senza ulteriori ritardi, a decorrere dall'anno scolastico 2020-2021, di quanto disposto dall'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è fatto obbligo a tutte le istituzioni di istruzione secondaria di secondo grado, di utilizzare libri di testo e strumenti didattici per la disciplina di riferimento, esclusivamente nella versione digitale, nel rispetto e in esecuzione di quanto predisposto dal Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

  2. Al fine di promuovere il passaggio dall'infrastruttura della stampa all'infrastruttura del digitale e della rete è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni digitali e della rete, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Il Fondo è destinato a finanziare iniziative per lo sviluppo della cultura digitale e per i servizi digitali, nonché iniziative atte a favorire la ricerca e l'innovazione tecnologiche, nel settore della digitalizzazione della carta stampata.».
3-quater. 01. Mollicone, Prisco.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 3-quater inserire il seguente:

Art. 3-quinquies.

  1. Al fine di agevolare l'accesso alla formazione universitaria, nella prospettiva di consentire la promozione della metodologia dello studio a distanza, con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca da emanarsi entro 3 mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento è disciplinata la totale equivalenza dei corsi di laurea nonché dei titoli accademici di livello universitario rilasciati dalle università telematiche a quelli rilasciati dalle altre istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici, fermo restando il rispetto dei criteri di accreditamento di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 17 aprile 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2003, n. 98.
3-quater. 02. Lollobrigida, Bellucci, Frassinetti, Mollicone, Bucalo.
(Inammissibile)

Pag. 14

ART. 4.

  Sopprimere il comma 2.
4. 1. Sisto.

  Al comma 2, dopo le parole: Nelle more dell'adozione dei regolamenti di organizzazione inserire le seguenti: e nei limiti delle risorse disponibili,.
4. 2. Sisto.

  Al comma 3 sostituire la parola: tempestivamente con le seguenti:, entro il 31 marzo 2020,.
4. 3. Sisto.