CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 27 febbraio 2020
334.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-00779 Paita: Sul programma pluriennale di ammodernamento militare per l'acquisto dei missili CAMM-ER.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Il Decreto interministeriale di approvazione del programma pluriennale di Ammodernamento e Rinnovamento SMD 35/2019, relativo allo sviluppo e alla omologazione di un sistema di difesa aerea di corto-medio raggio, dopo aver ricevuto i previsti pareri parlamentari, è stato firmato dai Ministri della difesa e dell'Economia e finanze lo scorso 17 dicembre 2019.
  Il 23 dicembre è stato registrato dalla Corte dei conti e, successivamente, trasmesso allo Stato Maggiore della difesa per le discendenti attività tecnico amministrative.
  Il Programma, che comprende lo sviluppo di una componente di Comando e Controllo, di sensori e di attuatori, è di prevista conclusione nel 2023, con l'omologazione e con l'integrazione nei sistemi nazionali.
  L'onere previsionale del Programma, relativo alla fase di sviluppo, qualifica e integrazione, è stimato in circa 95 milioni di euro, finanziati, secondo quanto previsto nel Documento Programmatico Pluriennale della Difesa per il 2019-2021, con gli stanziamenti tratti dai capitoli di investimento dello stato di previsione del Ministero della difesa per mezzo delle risorse recate dal Fondo istituito dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019).
  In merito all'aspetto economico-industriale, è prevista l'interazione con molteplici imprese del settore metalmeccanico, elettrico ed elettronico, con conseguenti positive ricadute sul sistema Paese, sia in termini di capacità operativa, sia di work-share industriale.
  Non ultimo, va rappresentato che le prospettive di export evidenziano altresì consistenti benefici in termini occupazionali, correlati alla fase di produzione del prodotto una volta omologato.

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ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-02755 De Menech: Sul fenomeno dei suicidi nelle Forze armate.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Desidero, in primo luogo, rivolgere un pensiero ossequioso alla giovane militare per la sua prematura e tragica scomparsa ed esprimere i più sinceri sentimenti di vicinanza e solidarietà ai familiari.
  Come sottolineato dal Ministro Guerini nell'ambito dell'esposizione delle linee programmatiche del Dicastero «la salute del personale e la tutela della sicurezza negli ambienti di lavoro restano temi al centro dell'attenzione della Difesa... È mio intendimento porre la giusta attenzione al preoccupante fenomeno dei suicidi».
  Sul piano generale, da tempo è in atto una mirata attività di prevenzione per contrastare tale fenomeno e, oltre alle azioni volte a individuare eventuali soggetti a rischio nelle prime fasi dell'incorporazione – le procedure selettive vengono costantemente monitorate e aggiornate – vengono realizzate molteplici attività per la tutela dell'integrità fisica e morale del personale durante l'intero percorso di carriera.
  Tra i requisiti per l'arruolamento vengono sempre inclusi la capacità dell'individuo di adattarsi al contesto militare, la capacità di reagire alle difficoltà e di gestire lo stress.
  L'attività di prevenzione è finalizzata anche a individuare quei comportamenti che possono apparire indicatori di un presunto stato di disagio, in modo da poter intervenire – con ogni possibile tempestività – ponendo in atto adeguate misure di sostegno psicologico.
  Agli esiti dei lavori del Tavolo Tecnico (interforze) costituito con il compito di affrontare in maniera dettagliata una tematica così delicata e complessa, sono state definite specifiche misure precauzionali da porre in essere a breve e medio/lungo termine: la prima azione è stata quella di aggiornare la Scheda di notifica degli Atti Suicidari, per acquisire ulteriori dettagliati elementi utili per analizzare il fenomeno e migliorare l’audit per poter attuare adeguati correttivi.
  Al fine di prevenire il fenomeno attraverso l'informazione e la sensibilizzazione di tutto il personale militare/civile, dei Comandanti e degli operatori sanitari sui principali fattori di rischio e la loro gestione, sono state redatte e distribuite tre brochure che offrono una serie di raccomandazioni per percepire/affrontare situazioni che possano preludere ad atti di autolesionismo ed è stata anche creata una pagina web internet sul sito della Difesa per divulgare la promozione del benessere psicologico.
  Nel marzo 2019, presso il Dipartimento Scientifico del Policlinico Militare Celio, si è svolto un «Corso per formatori sulla prevenzione dei suicidi nelle Forze armate» che ha portato alla costituzione del primo team di professionisti, psicologi e psichiatri.
  È in via di definizione un'applicazione per smartphone che possa dare, in maniera intuitiva e immediata, indicazioni sulle attività e i presìdi attivi in ambito Difesa; in questa applicazione è consultabile l'elenco dei consultori/servizi sanitari operativi sul territorio, afferenti alle diverse Forze armate/Arma dei Carabinieri, a cui il personale può rivolgersi per ricevere supporto professionale.
  Tra le azioni a lungo termine sono in corso, da parte dei competenti organi della Pag. 46Difesa, il rafforzamento del Centro Veterani della Difesa, con specifico riferimento al potenziamento dell'area che interessa il supporto psicologico ai veterani e alle famiglie.
  Inoltre, il potenziamento della rete di monitoraggio del personale presso i reparti e le unità delle Forze armate, anche attraverso la ricerca di possibili collaborazioni con gli organi della sanità «civile» presenti sul territorio, nonché la definizione di nuove e più efficaci procedure d'intervento nell'individuazione, nella prevenzione e nella risoluzione delle situazioni di possibile rischio, sia sistemico che individuale.
  Relativamente all'indagine sulle motivazioni alla base di gesti estremi, in linea generale emerge, dall'esame dei casi per i quali è stata conclusa l'inchiesta interna, che le cause sono riconducibili prevalentemente alla sfera personale.
  Quanto, poi, alle notizie diffuse a mezzo stampa e di cui è cenno in premessa all'atto, non risulta, come riportato nella relazione del Comandante del 7o reggimento alpini, che la commissione medico-ospedaliera di Padova – tantomeno altro organo sanitario – abbia proposto di sottoporre la giovane a un trattamento sanitario obbligatorio.
  Concludo questo mio intervento richiamando le parole del Ministro Guerini che, riguardo al preoccupante fenomeno dei suicidi, ha assicurato «la particolare attenzione del Governo nella valutazione delle eventuali iniziative parlamentari che saranno presentate al riguardo».

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TESTO AGGIORNATO AL 31 MARZO 2020

ALLEGATO 3

Disposizioni concernenti l'integrazione della composizione della Commissione medico-ospedaliera per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio e le funzioni di rappresentanza dell'Unione nazionale mutilati per servizio (Nuovo testo C. 1339 Locatelli).

PARERE APPROVATO

  La IV Commissione Difesa,
   esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 1339;
   constatato che esso riguarda le commissioni mediche ospedaliere interforze, di prima istanza, le quali esprimono i giudizi sanitari sulla dipendenza da causa di servizio degli infortuni nell'ordinamento militare;
   rilevato che vi si prevede che tali Commissioni siano integrate, nella loro composizione, da un membro medico nominato dall'Unione Nazionale Mutilati per Servizio;
   osservato come, in punto di tecnica legislativa, la proposta di legge in questione ometta di incidere chiaramente (novellandolo) il testo di riferimento in materia di commissioni mediche ospedaliere interforze di cui è parola all'articolo 193 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 «Codice dell'ordinamento militare». Detta omissione non consente, conseguentemente, una corretta interpretazione del contenuto dell'articolato integralmente considerato, sì da determinare palesi perplessità interpretative e applicative del dispositivo in esame;
   rilevato nel merito come, una approfondita disamina della relazione illustrativa, all'opposto di quanto sostenuto dal deputato proponente, rilevi per la oggettiva impossibilità di comparare, perché su piani assolutamente dissimili, la compartecipazione di «rappresentanti» le associazioni consorelle nella composizione di organismi di tipo amministrativo (nella fattispecie, il Consiglio di indirizzo e vigilanza presso l'Istituto Nazionale per le Assicurazioni e gli Infortuni sul Lavoro) con la previsione delle diverse articolazioni organizzative aventi funzioni tipicamente valutative;
   evidenziato come le commissioni mediche collegiali istituite con decreto del presidente della giunta regionale, dislocate sul territorio regionale, diversamente da quanto previsto per le attività delle commissioni mediche ospedaliere interforze, connotate da una distinta pianificazione-organizzazione degli ambiti territoriali e competenze medico-legali, non consentono di parificare il ruolo ricoperto dagli equivalenti enti morali nello svolgimento di accertamenti sanitari concernenti gli stati di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo e handicap (pure espressamente richiamati dal proponente) rispetto a quanto disciplinato dagli istituti normativi militari;
   rilevato che le commissioni mediche collegiali, oltre al medico specialista in medicina legale ovvero apicale del ruolo medico legale degli enti previdenziali, con funzioni di presidente, si compongono da tre medici membri effettivi, di cui uno rispettivamente designato dalle associazioni allorquando occorra pronunciarsi su Pag. 48soggetti appartenenti a specifiche «tipologie» di invalidità (invalidi civili, ciechi civili, sordomuti);
   osservato, poi, come la rievocata partecipazione all'interno di organismi valutativi di tale ente morale con personalità giuridica di diritto privato, denominato «Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra», pure individuato nel corpo della rubrica dell'articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978 n. 915, sia delimitata – con carattere di esclusività – ai soli accertamenti sanitari relativi alle cause e all'entità delle menomazioni dell'integrità fisica del militare e del civile finalizzate alla concessione del beneficio della pensione di guerra;
   considerato come per «pensione di guerra» si intenda il trattamento economico costituente mero atto risarcitorio di «riconoscimento» e di «solidarietà» dello Stato, che è ben distinto dalla individuazione di una «causa di servizio» in dipendenza di infermità o di lesioni fisiche contratte a causa del servizio prestato, cui è evidentemente orientata la proposta di legge in esame;
   osservato che la prefata «Unione Nazionale» è ente morale a carattere privatistico facente parte del più generale complesso delle associazioni di promozione sociale e della Federazione delle associazioni nazionali delle persone con disabilità e che, pertanto, appare ingiustificata la previsione che solamente ad essa – e non anche agli altri enti associati – spetti di nominare un membro nelle commissioni mediche ospedaliere interforze;
   considerato che l'integrazione ordinativa della commissione medico ospedaliera interforze di cui all'articolo 193 del codice dell'ordinamento militare, così come disposta dall'articolato in esame, implicherebbe una sostanziale «alterazione» della natura stessa della Commissione che si compone esclusivamente da tre ufficiali medici e che, elevando il numero di membri a quattro, potrebbe determinare la difficoltà della verifica di una maggioranza in circostanze di procedimento di riconoscimento delle cause di servizio;
   tenuto altresì conto che, l'insieme degli istituti garantistici, per effetto della previsione di cui all'articolo 198 del d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 (rubricato «accertamento dell'idoneità al servizio e delle infermità da causa di servizio»), in ogni caso sanciscano come «la Commissione, per esigenze legate alla complessità dell'accertamento sanitario, può richiedere la partecipazione alla visita, con voto consultivo, di un medico specialista» (comma 2) e che la parte privata reclamante la causa di servizio «può essere assistita durante la visita, senza oneri per l'amministrazione, da un medico di fiducia» nella procedura di verifica e di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio (comma 3);
   osservato come, per tutto quanto sopra premesso e considerato, la proposta di legge appare portare un contenuto irragionevole,
  esprime

PARERE CONTRARIO.