CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 27 febbraio 2020
334.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari esteri e comunitari (III)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Istituzione della Giornata nazionale degli italiani nel mondo (C. 223 La Marca e abb. C. 2008 Siragusa, C. 2219 Fitzgerald Nissoli e C. 2200 Formentini).

EMENDAMENTO APPROVATO

ART. 2.

  Al comma 1 sostituire le parole: sono con le seguenti: possono essere.

  Conseguentemente all'articolo 3, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. 1. La Relatrice.

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ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica, tecnologica e innovazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Australia, fatto a Canberra il 22 maggio 2017 (C. 1676 Governo).

EMENDAMENTO APPROVATO

ART. 3.

  Sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all'articolo X dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in euro 7.200 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2020, e agli oneri derivanti dalle restanti spese di cui all'articolo IV dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, pari a euro 461.000 annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
3. 1. Il Relatore.

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ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-03526 Quartapelle Procopio: Sugli accordi in merito al tribunale unificato dei brevetti.
Interrogazione n. 5-03591 Billi: Sugli accordi in merito al tribunale unificato dei brevetti.
Interrogazione n. 5-03592 Billi: Sugli accordi in merito al tribunale unificato dei brevetti.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alle interrogazioni n. 5-03526 dell'On. Lia Quartapelle Procopio e n. 5-03592 dell'On. Simone Billi, dopo il recesso del Regno Unito dalla UE il primo febbraio scorso, torna di attualità il tema della sorte della sede di Londra della sezione del Tribunale di primo grado del Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB) su cui, come noto, circola da tempo la proposta di presentare una candidatura italiana. La questione presenta complessi risvolti giuridici e istituzionali.
  Il Tribunale si articolerà in un Tribunale di primo grado e in una Corte d'Appello. Mentre quest'ultima ha un'unica sede, in Lussemburgo, il Tribunale di primo grado ha una divisione centrale, a Parigi, con sezioni a Monaco di Baviera e Londra, come sancito dall'articolo 7 dell'Accordo istitutivo. È prevista inoltre per gli Stati parte la possibilità di istituire divisioni secondarie del Tribunale di primo grado, con competenza geografica limitata al territorio nazionale («divisione locale») o estesa ad un gruppo di Paesi («divisione regionale»).
  L'Accordo istitutivo del Tribunale non è, come noto, ancora in vigore, mancando la ratifica della Germania, sospesa in attesa di una pronuncia della Corte Costituzionale tedesca. Non è dunque possibile definire con precisione una chiara tempistica per l'entrata in funzione del Tribunale.
  A tale elemento si lega inevitabilmente il recesso del Regno Unito dall'Unione Europea. Come infatti chiarito dalla stessa Commissione europea, l'Accordo sul TUB, derivante da una cooperazione rafforzata di diritto UE ex articolo 20 del Trattato sull'Unione europea, è aperto solo agli Stati Membri e il sistema del brevetto unificato è parte dell'acquis comunitario. Il Regno Unito decadrà dall'intero sistema del brevetto unificato al termine del periodo transitorio il 31 dicembre 2020. Una parte degli Stati membri e del panorama imprenditoriale europeo, tuttavia, auspicherebbe la permanenza del Regno Unito nel sistema brevettuale unitario anche dopo la Brexit, possibilità che potrebbe realizzarsi solo con una modifica del Trattato istitutivo del TUB.
  Di conseguenza, sia che la Germania ratifichi l'Accordo prima della fine del periodo transitorio, sia che la ratifica avvenga successivamente a tale scadenza, il sistema brevettuale unitario e l'Accordo istitutivo del TUB entrerebbero comunque in vigore. Nel primo caso col Regno Unito ancora dentro fino a dicembre, nel secondo caso col Regno Unito già fuori. A fine 2020 la sezione di Londra andrebbe quindi trasferita, a meno della conclusione di un nuovo Accordo istitutivo che preveda la partecipazione al TUB della Gran Bretagna in qualità di Stato terzo e il conseguente mantenimento della sede nella Pag. 37capitale britannica. Questo scenario potrebbe essere preso in considerazione soltanto una volta definito il quadro delle future relazioni fra l'Unione e il Regno Unito.
  Già al momento dell'entrata in vigore del Trattato istitutivo del TUB, l'Italia ospiterà a Milano una divisione locale del Tribunale di primo grado. Il capoluogo lombardo ha già predisposto le infrastrutture necessarie. A tal fine il nostro Paese è chiamato, per un periodo transitorio iniziale di sette anni, a destinare al TUB personale di supporto amministrativo. La preparazione è seguita in Italia da un gruppo di lavoro interministeriale (Dipartimento Politiche Europee, Dipartimento Funzione Pubblica, Esteri, Giustizia, Economia e Finanze) che si riunisce regolarmente e che partecipa anche ai lavori del Comitato Preparatorio («PrepCom»), organismo in cui sono rappresentati i 25 Stati firmatari dell'Accordo TUB.
  Come ricordato dagli interroganti, nell'aprile 2019 la nostra Camera dei deputati ha approvato una mozione, accolta dall'Esecutivo allora in carica, in cui impegnava il Governo a rivendicare «per l'Italia» una sede del TUB. Nel luglio 2019 Milano, che già ospiterà la sede locale del TUB, ha presentato formalmente alla Presidenza del Consiglio la propria candidatura ad accogliere la sezione della divisione centrale oggi prevista a Londra. Il 5 febbraio 2020 anche Torino ha avanzato la propria disponibilità ad accogliere la sede in questione.
  Va considerato che il Paese che ospita una sezione della divisione centrale ha l'obbligo di sostenere per i primi sette anni tutti i costi legati alla sede (locali comprensivi di attrezzature e personale amministrativo) e, in seguito, di continuare a sostenere i costi delle strutture. Ciò a fronte di un sicuro valore aggiunto per la Città (e per il Paese) ospitante, in particolare per quanto riguarda l'indotto di competenze di alto livello che una tale struttura è capace di generare.
  Allo stato attuale, data l'incertezza dei tempi di entrata in vigore dell'Accordo istitutivo del TUB e l'impossibilità di escludere una permanenza del Regno Unito nel sistema brevettuale europeo, non è stata ancora avviata tra gli Stati parte alcuna procedura di selezione per un'eventuale nuova sede e non vi è dunque la possibilità di formalizzare una candidatura italiana.
  Con riferimento all'interrogazione n. 5-03591 Billi, come ho avuto modo di sottolineare nella precedente risposta, l'Accordo sul Tribunale unificato dei brevetti (TUB) non è ancora entrato in vigore a causa della mancata ratifica da parte della Germania, sospesa in attesa degli esiti di un giudizio di legittimità costituzionale pendente presso la Corte federale tedesca dal 2017. Non sono al momento prevedibili i tempi della sua entrata in vigore. All'Accordo TUB aderiscono 24 Stati membri UE su 27; non vi partecipano Polonia, Spagna, Croazia.
  Per quanto riguarda la rappresentanza in giudizio, il testo dell'Accordo prevede che le parti siano rappresentate da avvocati abilitati al patrocinio dinanzi a un organo giurisdizionale di uno Stato membro contraente. Le parti possono in alternativa essere rappresentate da mandatari abilitati dall'Ufficio europeo dei brevetti, a norma dell'articolo 134 della Convenzione sul brevetto europeo di Monaco di Baviera (cui aderiscono 38 Stati, tra i quali tutti i Paesi UE), e in possesso di adeguate qualifiche quali un certificato europeo per le controversie brevettuali. Non vi sono limiti in base alla cittadinanza. È utile ricordare che nel nostro ordinamento il riconoscimento delle qualifiche professionali è disciplinato dal Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, che recepisce la Direttiva 2005/36/CE e dal Decreto legislativo 28 gennaio 2016 n. 15, recante l'attuazione della Direttiva 2013/55/UE. Quest'ultima, che modifica la Direttiva 2005/36/CE, disciplina l'esercizio – negli Stati membri diversi da quello in cui l'abilitazione è stata rilasciata – delle professioni per le quali è necessario il possesso del relativo titolo professionale.
  Le Direttive citate prevedono il riconoscimento automatico per un numero limitato di professioni sulla base di requisiti minimi di formazione armonizzati, un sistema Pag. 38generale di riconoscimento dei titoli legati alla formazione e un riconoscimento automatico dell'esperienza professionale. La direttiva 2005/36/CE ha inoltre istituito un nuovo sistema di libera prestazione di servizi.
  Per quanto riguarda i consulenti in proprietà industriale, il Codice della proprietà industriale (Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30) prevede che «il mandato può anche essere conferito a cittadini dell'Unione europea in possesso di una qualifica corrispondente a quella dei mandatari abilitati in materia di brevetti o di marchi iscritti all'Albo italiano dei consulenti in proprietà industriale, riconosciuta ufficialmente nello Stato membro dell'Unione europea ove essi hanno il loro domicilio professionale» e indica tra i requisiti per l'iscrizione all'Albo la circostanza che il professionista sia cittadino italiano, degli Stati membri dell'Unione Europea o di Stati esteri nei cui confronti vige un regime di reciprocità.
  Non risulta che alcuno Stato membro abbia finora presentato una richiesta di modifica del Trattato volta all'introduzione di una limitazione della rappresentanza dinanzi al TUB solo in favore di professionisti, avvocati o consulenti, cittadini di uno degli Stati aderenti al TUB.
  Considerato che il Trattato, ancora non in vigore, è stato già stato firmato e ratificato da parte italiana nel 2016, una richiesta in tal senso rischierebbe di giungere tardiva e di impattare ulteriormente sulle tempistiche di operatività dell'Accordo. Essa necessiterebbe in ogni caso – sentiti i competenti Ministeri dello Sviluppo Economico e della Giustizia – di un attento esame di compatibilità con le disposizioni della Convenzione sul brevetto europeo di Monaco di Baviera e con il diritto dell'Unione europea, in particolare con le direttive citate in precedenza e con la direttiva UE 2006/123/CE (c.d. Bolkestein). Questa direttiva disciplina infatti l'eliminazione degli ostacoli alla libertà di stabilimento, con conseguente divieto di ogni forma di discriminazione basata sulla nazionalità per coloro che intendono prestare servizi in un altro Stato membro.

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ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-03590 Billi: Sugli esiti della sperimentazione della Carta di identità elettronica (CIE).

TESTO DELLA RISPOSTA

  La sperimentazione del processo di emissione della carta di identità elettronica (CIE) all'estero è stata avviata il 16 ottobre 2019 presso tre Sedi pilota: Ambasciata a Vienna, Ambasciata ad Atene e Consolato Generale a Nizza. Ad oggi sono state già ricevute 832 richieste di rilascio ed emesse 565 CIE.
  La sperimentazione sta dando buoni risultati, pur essendo emerse alcune criticità, per quanto attiene all'integrazione e all'interconnessione dei sistemi informativi in uso presso la rete diplomatico consolare all'estero con gli analoghi sistemi nazionali. Queste difficoltà riguardano in particolare i sistemi di attribuzione e validazione dei codici fiscali gestiti dall'Agenzia delle Entrate, la gestione degli allineamenti dati con Anagrafe Nazionale Popolazione Residente ed anagrafi comunali, nonché la predisposizione del sistema di verifica delle cause ostative al rilascio. Sono tutti aspetti oggetto di concertazione con le altre autorità competenti. Si rende ora necessario procedere ad ulteriori attività tecniche per risolvere le criticità rilevate, che sono all'attenzione della competente Commissione interministeriale permanente sulla CIE.
  Dallo scorso 10 febbraio sono state abilitate al rilascio della carta di identità elettronica tutte le Sedi consolari operanti in Francia e, nel corso del 2020, si procederà ad estendere gradualmente la procedura a tutte le altre Sedi coinvolte nel progetto, ovvero quelle dei Paesi UE e degli altri Paesi europei nei quali la CIE garantisce la libertà di circolazione [al momento Svizzera, Principato di Monaco, San Marino, Norvegia, Città del Vaticano nonché Liechtenstein, Andorra, Islanda, ove la CIE potrà essere richiesta presso la Sede di accreditamento principale rispettivamente a Berna, Barcellona e Oslo].
  L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha peraltro già iniziato, a partire dal 2 dicembre scorso, la distribuzione delle attrezzature necessarie per l'emissione della CIE fornite dal Ministero dell'Interno, operazione che si concluderà il 18 marzo prossimo. Laddove non emergano ulteriori criticità, si ritiene che entro la fine del 2020 l'intero circuito di emissione CIE possa essere attivo e funzionante.