CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 19 febbraio 2020
327.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) nell'anno 2021 e che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 229/2013 e (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la loro distribuzione nell'anno 2021 e i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le loro risorse e la loro applicabilità nell'anno 2021, corredata dai relativi allegati. COM(2019) 581 final.

DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIII Commissione (Agricoltura),
   esaminata, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, la proposta di regolamento (COM(2019)581);
   richiamato il parere espresso in data 20 febbraio 2020 dalla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea;
   preso atto delle considerazioni emerse durante le audizioni svolte in Commissione;
   premesso che:
    il prolungarsi dei negoziati sulle proposte legislative sulla nuova Politica agricola comune (PAC) 2021-2027, a causa delle posizioni discordanti che sono emerse su diverse questioni, potrebbe ritardarne l'approvazione e l'avvio del nuovo regime a partire dal 2021;
    contestualmente, appare ancora lungi dal pervenire ad un esito condiviso il negoziato relativo al Quadro finanziario pluriennale (QFP) per le diverse posizioni emerse in seno al Consiglio, anche per quanto concerne le risorse assegnate alla PAC;
    per l'Italia è necessario che vengano garantite adeguate dotazioni per il finanziamento della PAC, considerato il ruolo che l'agricoltura riveste dal punto di vista economico, con particolare riguardo alla tutela dei redditi degli operatori del settore, nonché sotto il profilo della salvaguardia del territorio, della difesa della biodiversità e del presidio del territorio contro il dissesto idrogeologico e contro l'abbandono delle aree interne;
    una riduzione delle risorse della PAC risulterebbe altresì incoerente e irragionevole alla luce del fatto che la Commissione europea ha individuato nel Green New Deal l'obiettivo prioritario della sua azione nei prossimi anni;
    la proposta di regolamento in oggetto si pone l'obiettivo di garantire la continuità di alcuni elementi della PAC 2014-2020 anche per l'anno 2021, in attesa dell'entrata in vigore delle norme relative al nuovo quadro finanziario e legislativo della PAC per il periodo 2021-2027;
    a tal fine, la Commissione ha proposto l'adozione di norme transitorie che, per un verso, prorogano l'applicazione del quadro giuridico attuale e, per altro verso, introducono innovazioni in parziale discontinuità con il regime esistente e che anticipano gli esiti dei negoziati in corso sul QFP,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

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  con le seguenti osservazioni:
   1) con riferimento all'articolo 1, merita apprezzamento la proroga dei programmi sostenuti dal Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR) fino al 31 dicembre 2021. Tuttavia, nel caso in cui non si giunga in tempi brevi alla positiva conclusione dei negoziati sulla nuova PAC e più in generale sul QFP, appare necessario prevedere una proroga automatica fino al 31 dicembre 2022, senza ulteriori vincoli o adempimenti;
   2) relativamente all'articolo 7, che reca la proroga dell'applicazione del regime di aiuti di cui agli articoli da 29 a 60 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e al regolamento (UE) n. 1306/2013, appare preferibile prevedere che per tutti i settori (olio di oliva e olive da tavola, ortofrutticolo, vitivinicolo e apicoltura) si possano estendere le attuali disposizioni fino al 31 dicembre 2021, con estensione fino al 2022 in caso non si giunga alla conclusione dei negoziati;
   3) relativamente all'articolo 10, relativo ai massimali nazionali e netti dei pagamenti diretti fino all'anno civile 2020, al fine di combattere le attuali disuguaglianze nel valore dei titoli, appare opportuno prevedere la continuazione del processo di convergenza interna fino al 31 dicembre 2021, con estensione fino al 2022 in caso non si giunga alla conclusione dei negoziati. Appare, al contempo, opportuno introdurre un tetto massimo al valore del titolo, nonché una soglia per il pagamento minimo, in modo che il valore del pagamento sia superiore, in termini di oneri finanziari, al costo del procedimento amministrativo necessario ad erogarlo;
   4) dovrebbe essere valutata l'opportunità di differire il termine, attualmente fissato al 31 dicembre 2020, per la richiesta di conversione in autorizzazioni dei diritti di impianto concessi ai produttori fino al 31 dicembre 2023;
   5) appare opportuno valutare la possibilità di dedicare maggiore attenzione alla gestione del rischio degli agricoltori, sia modificando l'attuale sistema di calcolo delle rese, sia abbassando la soglia di accesso al pagamento dal 30 per cento al 20 per cento per i fondi mutualistici;
   6) dovrebbe essere valutata la possibilità che tra gli interventi allo studio per la lotta ai cambiamenti climatici siano incluse anche misure a sostegno della resilienza delle imprese agricole esposte agli effetti di fenomeni meteorologici e di dissesto particolarmente gravi.

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ALLEGATO 2

Riconoscimento del pomodoro San Marzano dell'agro sarnese-nocerino a denominazione di origine protetta e dei siti di relativa produzione quali patrimonio culturale nazionale. C. 229 Paolo Russo.

NUOVO TESTO ADOTTATO COME TESTO BASE

Interventi a favore del pomodoro San Marzano

Art. 1.
(Finalità)

  1. La presente legge reca norme per la valorizzazione dei territori sui quali insistono le coltivazioni del pomodoro San Marzano, tutelando il razionale sfruttamento del suolo, favorendo la creazione o la prosecuzione di nuove iniziative imprenditoriali, sostenendo il ricambio generazionale, promuovendo l'innovazione varietale e tecnologica e incentivando la definizione di intese di filiera, anche al fine di garantire alle imprese che operano nel settore maggiore redditività e propensione all'internazionalizzazione.

Art. 2.
(Patrimonio culturale nazionale)

  1. Il pomodoro San Marzano dell'agro sarnesenocerino a denominazione di origine protetta (DOP) e i territori della relativa produzione sono la rilevante espressione nazionale di tradizioni e di pratiche secolari, di processi storici di industrializzazione legati all'elevata vocazione agroambientale di un territorio, dell'insieme di saperi, competenze e tecniche umane, della laboriosità e della creatività popolare, nonché delle straordinarie qualità e attrattività a livello mondiale dei prodotti agroalimentari italiani e rappresentano un patrimonio culturale nazionale che è necessario salvaguardare, valorizzare e promuovere.

Art. 3.
(Utilizzazione delle terre destinate alla produzione del pomodoro San Marzano)

  1. I Comuni dell'agro sarnese-nocerino, come identificati nel disciplinare del Consorzio di tutela del pomodoro San Marzano, attivano un piano per favorire l'utilizzazione produttiva agricola dei terreni agricoli al fine di incentivare la coltivazione del pomodoro San Marzano.
  2. I Comuni di cui al comma 1 provvedono, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, ad una ricognizione complessiva dei terreni a destinazione agricola ricadenti nell'area, in modo da evidenziarne la proprietà e lo stato più o meno produttivo degli stessi. L'elenco dei beni di cui al precedente periodo è aggiornato con cadenza annuale.
  3. Nel caso in cui i Comuni siano titolari dei terreni, essi adottano le procedure necessarie per l'affidamento in concessione degli stessi. La concessione potrà essere disposta, previa presentazione di un progetto imprenditoriale, anche a titolo gratuito e per un periodo non inferiore a dieci anni. I comuni, nell'ambito dell'esame delle domande pervenute sono tenuti a privilegiare le domande di coloro che abbiano una età compresa tra i 18 e i 46 anni.Pag. 122
  4. Nel caso in cui i terreni appartengano ai privati, il comune promuove la stipula di un contratto di affitto con canone d'uso indicizzato a fronte della presentazione da parte del locatario di un progetto di valorizzazione del bene.

Art. 4.
(Le strade e le terre del Pomodoro San Marzano)

  1. In ragione della valenza culturale nazionale della produzione del pomodoro San Marzano è istituito il circuito delle strade e delle terre del Pomodoro San Marzano, che comprende i comuni dell'agro sarnese-nocerino, come identificati ai sensi dell'articolo 3, comma 1.
  2. Nell'ambito del circuito di cui al comma 1, le aziende agricole singole e associate possono divulgare la storia e la tradizione del prodotto sfuso e lavorato e disporne la vendita, richiedendo, ai sensi dell'articolo 16, lettera c) del Regolamento (UE) 1305/2013, il riconoscimento di un regime facoltativo di certificazione.
  3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestale, da emanarsi d'intesa con la regione interessata, sono definite le modalità attuative dell'istituzione delle «Strade e delle terre del Pomodoro San Marzano», inclusa la definizione dei percorsi e della relativa segnaletica.

Art. 5.
(Sostegno alla filiera)

  1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, compatibilmente con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, destina annualmente una quota delle risorse disponibili a valere sui piani nazionali di settore o di filiera di propria competenza, nel limite massimo di 500 mila euro, per favorire il miglioramento delle condizioni di produzione e trasformazione nel settore del pomodoro San Marzano.
  2. Una quota delle risorse iscritte annualmente nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, può essere destinata, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo per la produzione e i processi di prima trasformazione del pomodoro San Marzano.

Art. 6.
(Incentivi alla ricerca)

  1. Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria prevede un'apposita linea di ricerca nell'ambito del Piano triennale 2018/2021 finalizzata a studi e ricerche sul miglioramento genetico e l'innovazione agronomica relativi alla coltivazione del pomodoro San Marzano.

Art. 7.
(Campagne di promozione e di informazione)

  1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili promuove specifiche campagne di informazione sulle qualità del pomodoro San Marzano, sulla storia del prodotto, sulle sue caratteristiche nutritive, anche in relazione alla dieta mediterranea, e sulle tecniche secolari di lavorazione e di trasformazione del prodotto.