CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 17 febbraio 2020
325.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e V)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica (C. 2325-A Governo).

EMENDAMENTI E RELATIVI SUBEMENDAMENTI ESAMINATI A SEGUITO DEL RINVIO IN COMMISSIONE

ART. 11-ter.

  Aggiungere, in fine, le seguenti parole:, fermo restando che rimangono acquisiti i contributi esonerativi versati.
11-ter. 400. Le Commissioni.
(Approvato)

ART. 12.

  Sopprimere i commi 2-ter e 2-quater.
12. 400. Le Commissioni.
(Approvato)

ART. 15.

  Al comma 5, sostituire le parole: entro il 31 dicembre 2020 con le seguenti: entro il 30 giugno 2020.
15. 200. Fiano.
(Approvato)

ART. 18-quater.

Subemendamenti all'emendamento 18-quater.400 delle Commissioni

  Sopprimere il comma 1.
0. 18-quater. 400. 3. Occhiuto, Mandelli.

  Al comma 1 sopprimere le parole da: A richiesta fino a: dell'articolo 68.
*0. 18-quater. 400. 1. Prisco, Trancassini, Lucaselli, Lollobrigida.
*0. 18-quater. 400. 5. Occhiuto, Mandelli.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: senza con la seguente: con e dopo le parole: delle formalità inserire la seguente: imprescindibili.
0. 18-quater. 400. 2. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 1 sopprimere il secondo periodo.
0. 18-quater. 400. 6. Occhiuto, Mandelli.

  Al comma 1 sopprimere il terzo periodo.
0. 18-quater. 400. 7. Occhiuto, Mandelli.

  Al comma 1 sopprimere il quarto periodo.
0. 18-quater. 400. 8. Occhiuto, Mandelli.

  Al comma 1 sopprimere il quinto periodo.
0. 18-quater. 400. 9. Occhiuto, Mandelli.

Pag. 11

  Al comma 1 sopprimere il sesto periodo.
0. 18-quater. 400. 10. Occhiuto, Mandelli.

  Al comma 1 sopprimere il settimo periodo.
0. 18-quater. 400. 11. Occhiuto, Mandelli.

  Sopprimere il comma 2.
0. 18-quater. 400. 4. Occhiuto, Mandelli.

  Al comma 2 sopprimere il primo periodo.
0. 18-quater. 400. 12. Occhiuto, Mandelli.

  Al comma 2 sopprimere il secondo periodo.
0. 18-quater. 400. 13. Occhiuto, Mandelli.

ART. 18-quater.

  Sostituire l'articolo 18-quater con il seguente:

Art. 18-quater.
(Modifiche al codice di procedura civile e all'articolo 4 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019 n. 12)

  1. All'articolo 560, sesto comma, del codice di procedura civile, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A richiesta dell'aggiudicatario, l'ordine di liberazione può essere attuato dal custode senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti e il giudice può autorizzarlo ad avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68. Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non devono essere consegnati, il custode intima alla parte tenuta al rilascio di asportarli, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza da provarsi con giustificati motivi. Quando vi sono beni mobili di provata o evidente titolarità di terzi l'intimazione è rivolta anche a questi ultimi, con le stesse modalità di cui al periodo precedente. Dell'intimazione viene dato atto a verbale. Se uno dei soggetti intimati non è presente, l'intimazione gli viene notificata dal custode. Se l'asporto non viene eseguito entro il termine assegnato, i beni mobili sono considerati abbandonati e il custode, salvo diversa disposizione del giudice dell'esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione. Dopo la notifica o comunicazione del decreto di trasferimento il custode, su istanza dell'aggiudicatario o dell'assegnatario, provvede all'attuazione del provvedimento di cui all'articolo 586, secondo comma, decorsi sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla predetta istanza, con le modalità definite nei periodi dal secondo al settimo».
   2. In deroga a quanto previsto al comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019 n. 12, le disposizioni introdotte con il comma 2 del predetto articolo si applicano anche alle procedure di espropriazione immobiliare pendenti alla data di entrata in vigore della citata legge di conversione nelle quali non sia stato pronunciato provvedimento di aggiudicazione del bene. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle procedure di espropriazione immobiliare pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
18-quater. 400. Le Commissioni.
(Approvato)

ART. 24.

Subemendamenti all'emendamento 24.400

  Sostituire le parole: 2 milioni con le seguenti: 5 milioni e le parole: 45 milioni con le seguenti: 48 milioni.
0. 24. 400. 1. Prisco, Trancassini, Lucaselli, Lollobrigida.

Pag. 12

  Sostituire le parole: 2 milioni con le seguenti: 4 milioni e le parole: 45 milioni con le seguenti: 47 milioni.
0. 24. 400. 2. Prisco, Trancassini, Lucaselli, Lollobrigida.

  Sostituire le parole: 2 milioni con le seguenti: 3 milioni e le parole: 45 milioni con le seguenti: 46 milioni.
0. 24. 400. 3. Prisco, Trancassini, Lucaselli, Lollobrigida.

  Sostituire le parole: 2 milioni con le seguenti: 2,5 milioni e le parole: 45 milioni con le seguenti: 45 milioni e 500.000 euro.
0. 24. 400. 4. Prisco, Trancassini, Lucaselli, Lollobrigida.

  All'articolo 24, comma 5-quater, dopo le parole: 5-ter aggiungere le seguenti:, pari a 2 milioni di euro per gli anni dal 2020 al 2022 e a 45 milioni di euro annui dall'anno 2023 all'anno 2034.
24. 400. Le Commissioni.
(Approvato)

ART. 25.

  Dopo il comma 4-octies aggiungere i seguenti:
  4-novies
. In relazione ai rapporti tra le università statali e il Servizio sanitario nazionale, instaurati attraverso la costituzione di aziende ospedaliero-universitarie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2029 è autorizzato un finanziamento di 8 milioni di euro annui in favore delle università statali, a titolo di concorso alla copertura degli oneri connessi all'uso dei beni destinati alle attività assistenziali di cui all'articolo 8, comma 4, del citato decreto legislativo n. 517 del 1999. L'attribuzione del predetto finanziamento è condizionata alla costituzione dell'azienda ospedaliero-universitaria con legge regionale nonché alla sottoscrizione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale, del relativo protocollo d'intesa di cui all'articolo 1 del medesimo decreto legislativo n. 517 del 1999, comprensivo della regolazione consensuale di eventuali contenziosi pregressi.
  4-decies. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede alla ripartizione del finanziamento di cui al comma 4-novies.
  4-undecies. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 4-novies, pari a 8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2029, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  4-duodecies. Al fine di promuovere le attività di ricerca scientifica e di favorire la stabilizzazione di figure professionali nell'ambito clinico e della ricerca attraverso l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato presso le strutture sanitarie che svolgono attività di ricerca e didattica, ai policlinici universitari non costituiti in azienda è attribuito, nell'ambito delle attività istituzionali esercitate non in regime d'impresa, un contributo, nella forma di credito d'imposta, per gli anni dal 2020 al 2023, nel limite massimo di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, a condizione che i predetti enti si avvalgano di personale assunto a tempo indeterminato in misura non inferiore all'85 per cento del personale in servizio in ciascun periodo d'imposta nel quale è utilizzato il credito d'imposta. Pag. 13
  4-terdecies. Il credito d'imposta di cui al comma 4-duodecies è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  4-quaterdecies. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di concessione e di fruizione del credito d'imposta, che garantiscono anche il rispetto del limite di spesa di cui al comma 4-duodecies, tenendo conto del carattere non lucrativo del beneficiario. La sussistenza dei requisiti per l'ammissione a fruire del credito d'imposta è certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o da altro soggetto iscritto nel Registro dei revisori legali.
  4-quinquiesdecies. All'onere di cui al comma 4-duodecies, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute.
  4-sexiesdecies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
25. 70. Fiano.
(Approvato)

ART. 39.

  Al comma 12-ter, sostituire le parole: di cui al presente articolo con le seguenti: di cui ai commi 12 e 12-bis.
39. 400. Le Commissioni.
(Approvato)

ART. 39-ter.

Subemendamento all'emendamento 39-ter.400.

  Sopprimere le parole da: sostituire le parole fino a: anticipazioni di liquidato e.
0. 39-ter. 400. 1. I Relatori.
(Approvato)

  Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: anticipazione di liquidità con le seguenti: anticipazioni di liquidato e dopo le parole: nel titolo 4 aggiungere le seguenti: della missione 20 – programma 03.
39-ter. 400. Le Commissioni.
(Approvato)

Pag. 14