CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 11 febbraio 2020
322.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e V)
ALLEGATO

ALLEGATO

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica (C. 2325 Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 3.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. All'articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera i) è sostituita dalla seguente:
   «i) le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2021, previa presentazione, al Comando provinciale dei vigili del fuoco entro il 30 giugno 2020 della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito. Per le strutture ricettive turistico-alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, così come individuati dalla delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri 8 novembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2018, nonché nei territori colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia nel 2016 e 2017, individuati dagli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, il termine per il completamento dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi, di cui al primo periodo della presente lettera, è prorogato al 30 giugno 2022, previa presentazione al Comando provinciale dei vigili del fuoco entro il 31 dicembre 2020 della SCIA parziale. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2020.
*3. 12. (Nuova formulazione) Nardi.
*3. 13. (Nuova formulazione) Schullian, Gebhard, Plangger.
*3. 15. (Nuova formulazione) De Menech.
*3. 18. (Nuova formulazione) Andreuzza, Binelli, Fogliani, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
*3. 20. (Nuova formulazione) Zucconi, Donzelli, Lucaselli.

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ART. 4.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3-bis. Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
4. 156. Il Governo.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1, comma 1061, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «, 2019, 2020, 2021 e 2022».
4. 155. I Relatori.

ART. 5.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  5-bis. All'articolo 18, comma 1, alinea, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: «e 2019», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «2019 e 2020».
  5-ter. All'articolo 38, comma 1-novies, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «Per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2019 e 2020».
5. 22. Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Guidesi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:
  5-bis. Gli enti locali che hanno stipulato contratti a tempo determinato per le assunzioni di assistenti sociali e altro personale ai sensi dell'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché per le assunzioni finanziate con le risorse del Programma operativo nazionale Inclusione, ai sensi dell'articolo 12, comma 12, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, nonché ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, per i patti di inclusione sociale, possono procedere alla proroga di tali contratti, utilizzando le risorse già previste dal citato articolo 1, comma 200, della legge n. 205 del 2017, per un ulteriore periodo, fino a un massimo di ventiquattro mesi e comunque non oltre il periodo di vigenza della misura.
*5. 38. (Nuova formulazione) Rizzo Nervo, Carnevali, Siani, Schirò, Pini.
*5. 42. (ex 11. 49) (Nuova formulazione) Ubaldo Pagano.
*5. 43. (ex 11. 60) (Nuova formulazione) Epifani, Fassina, Fornaro, Pastorino.

ART. 6.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. In considerazione della particolare situazione linguistica delle scuole in lingua tedesca e delle località ladine della provincia autonoma di Bolzano, le disposizioni in materia di requisiti di ammissione all'esame di Stato di cui agli articoli 13, comma 2, lettera b), e 14, comma 3, sesto periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, si applicano a decorrere dal 1o settembre 2022 per le scuole in lingua tedesca, limitatamente alla prova INVALSI nella disciplina «tedesco», e per Pag. 27le scuole delle località ladine, limitatamente alle prove INVALSI nelle discipline «italiano» e «tedesco».
6. 7. (Nuova formulazione) Schullian, Gebhard, Plangger

  All'articolo 6, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
  5-bis. L'applicazione dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, è differita al 1o settembre 2020.
  5-ter. All'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, il secondo periodo è soppresso e al terzo periodo le parole: «Sono altresì indicate» sono sostituite dalle seguenti: «In un'apposita sezione sono indicate».
  5-quater. Per l'anno scolastico 2019/2020, le istituzioni scolastiche applicano l'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, come modificato dal comma 5-ter del presente articolo, su base sperimentale e facoltativa.
6. 31. (Nuova formulazione) Fratoianni, Fassina, Fornaro.

  Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
  5-bis. L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono pertanto autorizzati, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:
   a) nell'anno 2020, l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 96,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università;
   b) nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo quanto di seguito indicato:
    1) per almeno il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
    2) per non più del 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

  5-ter. Per le finalità di cui al comma 5-bis, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 96,5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 111,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede:
   a) quanto a 96,50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 240, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
   b) quanto a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6. 50. Il Governo.

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ART. 7.

  Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: di 750.000 euro con le seguenti: di 1.200.000 euro.
*7. 7. Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Prestipino, Rossi, Ciampi, Orfini.
*7. 6. Rospi.

  Al comma 9, lettera a), sostituire le parole: e di 1 milione di euro a decorrere dal 2020 con le seguenti: e di 2 milioni di euro a decorrere dal 2020.

  Conseguentemente, al comma 10, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Agli oneri derivanti dal comma 9, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
7. 20. Mollicone, Frassinetti, Rampelli, Prisco, Lucaselli.

  Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
  10-bis. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
7. 22. Masi, Scanu, Macina, Donno.

  Sopprimere il secondo, il terzo e il quarto periodo.
0. 7. 54. 1. (Nuova formulazione) Carbonaro, Di Giorgi, Lattanzio, Nitti.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
  Ai fini del risanamento e del rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza, il contributo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, assegnato per l'anno 2020 a ciascuna fondazione lirico-sinfonica non dotata di forma organizzativa speciale non può avere un valore percentuale superiore o inferiore del 10 per cento rispetto alla media aritmetica dei contributi ricevuti dalla medesima fondazione nei tre anni precedenti. A decorrere dall'anno 2021, non trovano applicazione i commi 20 e 21 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e la quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche non dotate di forma organizzativa speciale è assegnata secondo i criteri e le modalità definite dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Tali criteri prevedono l'assegnazione in base alla programmazione pluriennale e tengono conto dell'importanza culturale della produzione svolta, dei livelli quantitativi, degli indici di affluenza del pubblico nonché della regolarità gestionale e contabile degli organismi. Il decreto di cui al terzo periodo stabilisce, inoltre, che i pagamenti a saldo sono disposti a chiusura di esercizio a fronte di attività già svolte e rendicontate.
7. 54. I Relatori.

  Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
  10-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 608, della legge 30 dicembre Pag. 292018, n. 145, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro anche per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 371, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
7. 55. I Relatori.

ART. 8.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. All'articolo 8, comma 1 del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, le parole: «di durata annuale» sono sostituite dalle seguenti: «di durata non superiore a 12 mesi e comunque fino al 31 dicembre 2020», le parole: «800 unità» sono sostituite dalle seguenti: «1095 unità»; le parole: «200 unità di area I/F2» sono sostituite dalle seguenti: «340 unità di area I/F1» e le parole: «600 unità di area II/F2» sono sostituite dalle seguenti: «755 unità di area II/F1».
  6-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 6-bis si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
*8. 1. (Nuova formulazione) Marco Di Maio, Versace, Carnevali, Villani, Trizzino, Scutellà, Saitta, Di Stato.
*8. 61. (ex 8. 02) (Nuova formulazione) Prisco, Lucaselli, Furgiuele.

  Al comma 5, sostituire le parole: diciotto mesi con le seguenti: diciannove mesi e aggiungere le seguenti parole: e all'articolo 1 della predetta legge n. 31 del 2019, capoverso 840-septies, al quarto comma, dopo le parole: «articolo 65» sono inserite le seguenti: «lettere b) e c-bis)»
8. 12. (Nuova formulazione) Cattaneo

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116)

  1. Al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 30, comma 1, le parole: «Sino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 15 agosto 2025»;
   b) all'articolo 32, il comma 3, è sostituito dal seguente: «Le disposizioni dell'articolo 27 entrano in vigore il 31 ottobre 2025».
*8. 012. (ex 8. 18) (Nuova formulazione) Siracusano.
*8. 013. (ex 8. 53) (Nuova formulazione) Colletti.
*8. 08. D'Orso, Macina, Donno, Dori.