CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 10 febbraio 2020
321.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e V)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica (C. 2325).

PROPOSTE EMENDATIVE DEI RELATORI E DEL GOVERNO E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

ART. 1.

Subemendamenti all'emendamento 1.124 del Governo

  Sostituire il capoverso comma 5-bis con il seguente:
  5-bis. Al fine di fronteggiare la grave carenza di personale amministrativo in cui versano gli uffici giudiziari e la relativa necessità di immettere tempestivamente personale, per l'anno 2020 il Ministero della giustizia provvede ad effettuare, anche in soprannumero, le assunzioni ordinarie relative al profilo di «assistente giudiziario» già autorizzate, di cui all'articolo 14, comma 10-sexies, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, individuate in 600 unità nel Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2019-2021 regolarmente adottato, nonché delle altre 297 unità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2019 recante autorizzazione ad assumere per varie pubbliche amministrazioni come da Tabella 7, per un totale di 837 unità residue con assorbimento in relazione alle cessazioni del personale di ruolo e comunque fino all'esaurimento totale della graduatoria ministeriale in corso di validità relativa al profilo di «assistente giudiziario» formata all'esito del concorso pubblico a 800 posti a tempo indeterminato, area funzionale II, fascia economica F2, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia di cui al bando 18 novembre 2016.
0. 1. 124. 1. Bartolozzi, Prestigiacomo, Mandelli, Occhiuto, Paolo Russo, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Novelli.

  Sostituire il capoverso comma 5-bis con il seguente:
  5-bis. All'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
   «b-bis) la graduatoria relativa al concorso pubblico a 800 posti a tempo indeterminato, area funzionale II, fascia economica F2, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia di cui al bando 18 novembre 2016 è utilizzabile fino al 31 marzo 2021 in deroga ai limiti di cui alla lettera b)».
0. 1. 124. 2. Bartolozzi, Prestigiacomo, Mandelli, Occhiuto, Paolo Russo, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Novelli.

Aggiungere in fine il seguente comma:
  «5-quinquies. Al fine di assicurare l'espletamento dei compiti assegnati dalla legge ai rispettivi servizi di preminente interesse generale e di contenere il numero di vacanze in organico, è aumentata di un anno l'età di collocamento a riposo d'ufficio per raggiunti limiti di età prevista Pag. 18dai rispettivi ordinamenti per: i magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari, gli avvocati e procuratori dello Stato, i medici e chirurghi universitari e ospedalieri che esercitano attività clinica presso strutture pubbliche o convenzionate con il servizio sanitario nazionale nonché per i professori universitari ordinari e associati che ne facciano richiesta. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
0. 1. 124. 3. D'Ettore.
(Inammissibile)

ART. 1.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le graduatorie dei concorsi per l'assunzione di personale dell'amministrazione giudiziaria con la qualifica di assistente giudiziario, già inserite nei piani assunzionali approvati e finanziati per il triennio 2019-2021, possono essere utilizzate fino al 30 giugno 2021.
  5-ter. Il Ministero della salute è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, senza il previo espletamento delle procedure di mobilità e in deroga all'obbligo di adozione del piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere a tempo indeterminato, mediante appositi concorsi pubblici per esami, tredici dirigenti di livello non generale, di cui cinque medici e un chimico, da imputare all'aliquota dei dirigenti sanitari, due economisti sanitari, due statistici, un ingegnere biomedico, un ingegnere industriale e un ingegnere ambientale, da imputare all'aliquota dei dirigenti non sanitari, nonché cinquanta unità di personale non dirigenziale con professionalità tecniche, appartenenti all'area III, posizione economica F1, del comparto funzioni centrali. La dotazione organica del Ministero della salute è corrispondentemente incrementata di 13 unità con qualifica dirigenziale di livello non generale e di 50 unità di personale non dirigenziale appartenenti all'area III. Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 2.240.000 per l'anno 2020 e di euro 4.480.000 annui a decorrere dall'anno 2021. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. I pertinenti fondi per l'incentivazione del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero della salute sono corrispondentemente incrementati. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  5-quater. Al fine di semplificare e accelerare il riordino dell'organizzazione degli uffici del Ministero della giustizia, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ivi compresi quelli di diretta collaborazione, è autorizzata per i medesimi, fino al 31 ottobre 2020, l'utilizzazione delle procedure di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1. 124. Il Governo.

Subemendamenti all'emendamento 1.125 del Governo

  Al comma 10-bis, capoverso 147-bis, aggiungere in fine le seguenti parole: nonché del personale delle scuole e degli asili comunali.
0. 1. 125. 2. Madia.

Pag. 19

  Dopo il comma 10-bis aggiungere, in fine, i seguenti:
  10-ter. Al fine di consentire la piena e più efficace attuazione delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, garantendo il pieno allineamento con le norme contenute nell'articolo 1 commi 653 e seguenti della legge n. 205 del 2017, i termini di cui all'articolo 8, comma 3, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica sono prorogati di un anno.
  10-quater. Ai fini di cui al precedente comma 2-bis, il comma 3 dell'articolo 8 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica è sostituito dal seguente:
  «3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dall'anno accademico 2021/2022. In sede di prima attuazione la programmazione del reclutamento del personale di cui all'articolo 2 è approvata dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio accademico entro il 31 dicembre 2020».

  10-quinquies. All'articolo 1, comma 654, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il terzo periodo è sostituito con il seguente: «Una quota di detto importo, pari ad almeno il 10 per cento e non superiore al 20 per cento, è destinata al reclutamento di docenti di prima fascia cui concorrono i soli docenti di seconda fascia in servizio a tempo indeterminato da almeno tre anni accademici. Le procedure di reclutamento di cui al periodo precedente sono disciplinate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».
  10-sexies. Analogamente e per le stesse finalità di cui ai precedenti commi 2-bis e 2-ter, all'articolo 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, primo periodo, le parole: «fino all'anno accademico 2017-2018 incluso,», sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno accademico 2019/2020 incluso».
  10-septies. Ai fini di cui ai precedenti commi da 2-bis a 2-quater, il Ministero dell'università e della ricerca con atto ricognitivo aggiorna le graduatorie nazionali redatte in esecuzione di quanto disposto dal richiamato articolo 1, comma 655, della legge n. 205 del 2017, procedendo all'inserimento del personale docente che alla data del 31 ottobre 2020 abbia maturato i requisiti di accesso previsti dal decreto ministeriale n. 597 del 14 agosto 2018.
0. 1. 125. 3. Fratoianni, Piccoli Nardelli, Lattanzio.
(Inammissibile)

  Dopo il capoverso comma 10-bis, aggiungere i seguenti:
  10-ter. Al fine di favorire interventi volti all'apertura di nuove sedi di accademie di belle arti, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, in edifici di particolare pregio storico-artistico, è autorizzata la spesa fino al massimo di 5 milioni di euro per l'anno 2020.
  10-quater. Il Ministero dell'istruzione promuove, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apposito bando di gara destinato agli istituti di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 che abbiano rilevanza internazionale.
  10-quinquies. Agli oneri di cui al comma 10-ter, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
0. 1. 125. 1. Frassini.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 10-bis, aggiungere, in fine, i seguenti:
  10-ter. Al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 le parole: «bandito nell'anno 2016» sono soppresse.
  10-quater. All'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: Pag. 20«Con decreto del Ministro dell'istruzione è costituita una commissione nazionale di esperti per la definizione delle prove scritte e delle relative griglie di valutazione».
0. 1. 125. 4. Villani, Lattanzio.

  Dopo il comma 10-bis, aggiungere, in fine, i seguenti:
  10-ter. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2020, ed è destinata agli oneri di organizzazione dei concorsi per il reclutamento del personale docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i compensi per i componenti e i segretari delle commissioni d'esame dei concorsi banditi nel 2020, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo.
  10-quater. All'onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, con riferimento alla quota di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
0. 1. 125. 5. Casa, Lattanzio.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 10-bis, aggiungere il seguente:
  10-ter. Sono nulle le clausole previste da bandi o selezioni delle pubbliche amministrazioni, relative a servizi professionali, qualora prevedano la gratuità della prestazione professionale o corrispettivi dal valore simbolico e non proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione. In tali casi il compenso del professionista è determinato dal giudice tenendo conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, e per i professionisti di cui all'articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81, anche iscritti agli ordini e collegi, tenendo conto dei parametri definiti dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
0. 1. 125. 6. Orlando.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Dopo il comma 147 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è inserito il seguente:
  «147-bis. Le disposizioni del comma 147, in materia di utilizzo delle graduatorie dei concorsi pubblici da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, non si applicano alle assunzioni del personale scolastico, compresi i dirigenti, e del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica».
1. 125. Il Governo.

ART. 4.

Subemendamenti all'emendamento 4.156
del Governo

  Al comma 3-bis, sostituire le parole: all'anno 2020 con le parole: agli anni 2020 e 2021,.

  Conseguentemente, dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:
  3-ter. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al comma 816, sostituire la parola: «2021» con la parola: «2022».
0. 4. 156. 1. Paolo Russo, Mandelli.

Pag. 21

  Aggiungere, in fine, le seguenti parole: Le tariffe del nuovo canone unico di cui all'articolo 816 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 non potranno eccedere quelle attualmente applicate dai comuni per i tributi e i canoni abrogati relativi, alle singole fattispecie.
0. 4. 156. 2. Paolo Russo, Mandelli.

  Dopo il comma 3-bis aggiungere i seguenti:
  3-ter. Al comma 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono soppresse le parole: «da adottare ai sensi del comma 779,» e le parole: «l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «le aliquote massime pari allo 0,6 per cento di cui al comma 748, allo 0,25 per cento di cui al comma 751 e all'1,06 per cento di cui ai commi 753 e 754 sino, rispettivamente, allo 0,68 per cento, allo 0,33 per cento e all'1,14 per cento».
  3-quater. All'articolo 1, comma 786, lettera c), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sostituire le parole: «numero 4)» con le seguenti parole: «numero 3)».

  Conseguentemente, al comma 788 del medesimo articolo 1, sostituire le parole: numeri 1), 2) e 3) con le seguenti parole: numeri 1), 2) e 4).
0. 4. 156. 3. Mancini.
(Inammissibile)

ART. 4.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3-bis. Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
4. 156. Il Governo.

Subemendamenti all'emendamento 4.155 dei Relatori

  Dopo il capoverso comma 3-bis inserire il seguente:
  3-ter. All'articolo 2, comma 126, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «31 luglio 2009» sono sostituite con le seguenti: «31 luglio 2021».
0. 4. 155. 1. Cabras, Cadeddu, Corda, Deiana, Lapia, Alberto Manca, Marino, Perantoni, Scanu.
(Inammissibile)

  Dopo il capoverso comma 3-bis inserire il seguente:
  3-ter. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 586, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementata di 22 milioni di euro per l'anno 2021. Al relativo onere si provvede, quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e quanto a 12 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze Pag. 22per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

  Conseguentemente, all'articolo 28 sopprimere il comma 1.
0. 4. 155. 2. Cabras.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1, comma 1061, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole «e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «, 2019, 2020, 2021 e 2022».
4. 155. I Relatori.

ART. 5.

Subemendamenti all'emendamento 5.03 del Governo

  All'articolo aggiuntivo 5.03, comma 1, lettera a), sostituire dalle parole: i medici e i medici veterinari fino alla fine della lettera con le seguenti: i medici, i medici veterinari, i laureati magistrali che hanno accesso alle scuole di specializzazione del settore medico, regolarmente iscritti.
0. 5. 03. 9. Cabras.

  All'articolo aggiuntivo 5.03, comma 1, lettera a), sostituire le parole da: i medici e i medici veterinari fino alla fine della lettera con le seguenti: i medici, i medici veterinari nonché i farmacisti specializzandi in farmacia ospedaliera con esclusione delle equipollente, regolarmente iscritti.
0. 5. 03. 6. Mandelli.

  All'articolo aggiuntivo 5.03, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) dopo il comma 548-ter, inserire il seguente:
  «548-quater. Al fine di garantire l'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza e di fronteggiare la carenza di medici specialisti, fino al 31 dicembre 2022, in deroga al comma 1 dell'articolo 15-novies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, i dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale possono permanere in servizio, a domanda, anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo e comunque non oltre il settantesimo anno di età. L'amministrazione di appartenenza, può autorizzare la prosecuzione del rapporto di servizio sino alla conclusione delle procedure di reclutamento di nuovi dirigenti medici specialisti; tali procedure devono essere indette contestualmente alla adozione del provvedimento di proroga.».
0. 5. 03. 3. Garavaglia, Comaroli.
(Inammissibile)

  All'articolo aggiuntivo 5.03, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 22, decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
  «Sono prorogati, senza soluzione di continuità ad esaurimento, gli incarichi dei medici inseriti nelle liste di cui all'articolo 4, comma 10-bis, decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e successive modificazioni e integrazioni, in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, utilizzati dall'INPS ad esaurimento per lo svolgimento in via prioritaria di tutte le attività previste all'articolo 55-septies, comma 2-bis, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante l'utilizzo delle risorse esclusivamente all'uopo destinate, come stabilito dal successivo comma 3, lettera a), ai quali si continuano ad applicare le disposizioni emanate con il decreto Pag. 23ministeriale 12 ottobre 2000, come modificate dall'articolo 3 del decreto ministeriale 8 maggio 2008».
0. 5. 03. 1. Moretto, Marattin, Marco Di Maio.
(Inammissibile)

  All'articolo aggiuntivo 5.03, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di assicurare l'espletamento dei compiti assegnati dalla legge ai rispettivi servizi, di preminente interesse generale e di contenere il numero di vacanze in organico, è aumentata di un anno l'età di collocamento a riposo d'ufficio per raggiunti limiti di età prevista dai rispettivi ordinamenti per: i magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari, gli avvocati e Procuratori dello Stato, i medici e chirurghi universitari e ospedalieri che esercitano attività clinica presso strutture pubbliche o convenzionate con il servizio sanitario nazionale nonché per i professori universitari ordinari e associati che ne facciano richiesta. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
0. 5. 03. 4. D'Ettore.
(Inammissibile)

  All'articolo aggiuntivo 5.03, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. I termini previsti dalla disposizione transitoria di cui all'articolo 13 commi 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 febbraio 2018 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 2018, n. 80 sulla «Individuazione del profilo professionale dell'Assistente di studio odontoiatrico» sono prorogati di ulteriori dodici mesi.
0. 5. 03. 5. Nevi, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, Paolo Russo, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis.
(Inammissibile)

  All'articolo aggiuntivo 5.03, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. L'entrata in vigore dei commi 679 e 680 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è prorogata dal 1o gennaio 2020 al 1o gennaio 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 215 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018.
0. 5. 03. 7. Nevi, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, Paolo Russo, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis.
(Inammissibile)

  All'articolo aggiuntivo 5.03, al comma 2, dopo le parole: i dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale aggiungere le seguenti:, ad esclusione dei dirigenti di struttura complessa e dei direttori di dipartimento,.
0. 5. 03. 2. Bologna.

  All'articolo aggiuntivo 5.03, aggiungere in fine il seguente comma:
  2-bis. All'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, dopo le parole: «l'assistito» sono inserite le seguenti parole: «, riferiti anche alle prestazioni erogate al di fuori del Servizio sanitario nazionale»;
   b) al comma 2, dopo la lettera c), è inserita la lettera «d) monitoraggio della spesa sanitaria»;
   c) al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: «comma 7», sono aggiunte le parole: «ovvero tramite il Portale nazionale di cui al comma 15-ter»;
   d) il comma 3 è sostituito dal seguente: «Il FSE è alimentato con i dati degli eventi clinici presenti e trascorsi di Pag. 24cui al comma 1 in maniera continuativa e tempestiva, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, dai soggetti e dagli esercenti le professioni sanitarie che prendono in cura l'assistito sia nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e dei servizi socio-sanitari regionali sia al di fuori degli stessi, nonché, su iniziativa dell'assistito, con i dati medici in possesso dello stesso. Il sistema del FSE aggiorna contestualmente anche l'indice di cui al comma 15-ter»;
   e) al comma 4, dopo la parola: «regionali», sono inserite le seguenti parole: «e da tutti gli esercenti le professioni sanitarie» e, dopo le parole: «l'assistito», sono aggiunte le seguenti parole: «secondo le modalità di accesso da parte di ciascuno dei predetti soggetti e da parte degli esercenti le professioni sanitarie, nonché nel rispetto delle misure di sicurezza definite ai sensi del comma 7»;
   f) al comma 6, le parole: «FSE,» sono sostituite dalle seguenti: «FSE. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato persegue la finalità di cui alla lettera d), nei limiti delle competenze attribuitegli dalla legge, senza l'utilizzo dei dati identificativi degli assistiti nonché dei dati clinici presenti nel FSE, in forma aggregata a livello regionale e per tipologia di prestazione, attraverso le funzionalità rese disponibili dall'Infrastruttura Nazionale di cui al comma 15-ter. Le finalità di cui al presente comma sono perseguite»;
   g) al comma 15-ter, punto 3), sono apportate le seguenti modificazioni:
    dopo le parole: «per la trasmissione telematica», sono inserite le seguenti parole: «, la codifica e la firma remota»;
    le parole: «alimentazione e consultazione» sono sostituite con le seguenti parole: «alimentazione, consultazione e conservazione, di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni»;
   h) al comma 15-ter, dopo il punto 4), sono aggiunti i seguenti:
  «4-bis) l'istituzione dell'Anagrafe Nazionale dei consensi e relative revoche, da associarsi agli assistiti risultanti in ANA, comprensiva delle informazioni relative all'eventuale soggetto delegato dall'assistito secondo la normativa vigente in materia e nel rispetto delle modalità e delle misure di sicurezza stabilite, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, dal decreto di cui al punto 3) del presente comma;
  4-ter) la realizzazione dell'indice Nazionale dei documenti dei FSE, da associarsi agli assistiti risultanti in ANA, al fine di assicurare in interoperabilità le funzioni del FSE, secondo le modalità e le misure di sicurezza stabilite, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, dal decreto di cui al punto 3) del presente comma;
  4-quater) la realizzazione del Portale Nazionale FSE, secondo le modalità e le misure di sicurezza stabilite, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, dal decreto di cui al punto 3) del presente comma, anche attraverso l'interconnessione con i corrispondenti portali delle regioni e province autonome, per consentire, tramite le funzioni dell'indice Nazionale, l'accesso on line al FSE da parte dell'assistito e degli operatori sanitari autorizzati, secondo modalità determinate ai sensi del comma 7. Tale accesso è fornito in modalità aggregata, secondo quanto disposto dalla Determinazione n. 80 del 2018 dell'Agenzia per l'Italia Digitale.»;
   i) al comma 15-septies, dopo le parole: «di farmaceutica» sono inserite le seguenti parole: «comprensivi dei relativi piani terapeutici,» e, dopo la parola: «integrativa», sono aggiunte le seguenti parole: «, nonché i dati di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e successive modificazioni, comprensivi dei dati relativi alla prestazione erogata e al relativo referto, secondo le modalità e le misure di sicurezza stabilite, previo parere del Garante per la protezione Pag. 25dei dati personali, dal decreto di cui al punto 3) del comma 15-ter. I dati di cui al presente comma sono resi accessibili esclusivamente all'interessato»;
   j) dopo il comma 15-septies, è aggiunto il seguente comma:
  «15-octies. Ai fini dell'alimentazione dei FSE attraverso l'infrastruttura nazionale di cui al comma 15-ter, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, con il decreto di cui al punto 3) del comma 15-ter, sono stabilite le modalità tecniche con le quali:
   a) il Sistema Informativo Trapianti del Ministero della salute di cui alla legge 1o aprile 1999, n. 91 rende disponibile ai FSE i dati relativi al consenso o al diniego alla donazione degli organi e tessuti;
   b) le Anagrafi vaccinali regionali rendono disponibili ai FSE i dati relativi alla situazione vaccinale;
   c) il Centro Unico di prenotazione di ciascuna regione e provincia autonoma rende disponibili ai FSE i dati relativi alle prenotazioni.

  I dati di cui al presente comma sono resi accessibili esclusivamente all'interessato».
0. 5. 03. 10. Fassina.
(Inammissibile)

  All'emendamento 5.03 aggiungere in fine il seguente comma:
  2-bis. I componenti degli organi nazionali e locali di ordini professionali, collegi e loro federazioni, che prestano attività lavorativa presso enti pubblici o privati, hanno diritto a disporre di dodici giorni all'anno per lo svolgimento delle funzioni connesse al proprio incarico, fruendo a tal fine di permessi non retribuiti pari a dodici giorni annuali e con il diritto al mantenimento del proprio posto di lavoro.
0. 5. 03. 8. Carnevali.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di medici specializzandi e dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 547, le parole: «I medici e i medici veterinari iscritti all'ultimo anno del corso di formazione specialistica nonché, qualora questo abbia durata quinquennale, al penultimo anno del relativo corso» sono sostituite dalle seguenti: «A partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici e i medici veterinari regolarmente iscritti»;
   b) al comma 548-bis, al primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022» e, al settimo periodo, dopo le parole: «sono definite» sono inserite le seguenti: «, sulla base dell'accordo quadro adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,».

  2. Al fine di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e di fronteggiare la carenza di medici specialisti, fino al 31 dicembre 2022, in deroga al comma 1 dell'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, i dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale possono presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo e comunque non oltre il settantesimo anno di età. L'amministrazione di appartenenza, nel rispetto dei criteri organizzativi predeterminati con apposito atto aziendale, può autorizzare la prosecuzione del rapporto di servizio fino all'assunzione di nuovi dirigenti Pag. 26medici specialisti. Le relative procedure di reclutamento sono indette senza ritardo e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di adozione del provvedimento di trattenimento in servizio.
5. 03. Il Governo.

ART. 6.

Subemendamenti all'emendamento 6.50 del Governo

  Al capoverso 6-bis, sostituire la lettere a) e b) con le seguenti:
   a) nell'anno 2021 assunzioni di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 48,25 milioni di euro per l'anno 2021 e di 60,25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, le risorse sono ripartite tra le università.
   b) Nell'anno 2020 la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 12,4 milioni di euro per l'anno 2020 e di 48,25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire procedure per la chiamata diretta di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercati universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale per il 100 per cento dei posti ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010 n. 240.
0. 6. 50. 1. Nevi, Angiola.

  Al capoverso 6-bis, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) nell'anno 2020, assunzioni di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 12,4 milioni di euro per l'anno 2020 e di 96,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. A decorrere dall'anno 2021, mediante piano pluriennale, i ricercatori a tempo determinato, di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a) della citata legge n. 240 del 2010, che abbiano maturato almeno tre anni di contratto nell'ottennio precedente all'approvazione della legge di conversione del presente decreto, in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale o che la conseguano nel triennio successivo all'approvazione della legge di conversione sono convertiti nel ruolo di professore di seconda fascia.

  Conseguentemente, dopo la lettera a) inserire la seguente lettera:
   a-bis) Gli assegnisti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che abbiano maturato almeno tre anni di contratto, anche con borse di ricerca, o altre forme di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nell'ottennio precedente all'approvazione della legge di conversione del presente decreto, in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale o che la conseguono nel triennio successivo all'approvazione della legge di conversione, sono convertiti dalle università statali nella posizione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le risorse nel limite di spesa di 300 milioni annui di cui alla lettera a) e alla presente lettera sono ripartite tra le università.
0. 6. 50. 2. Fassina.

Pag. 27

ART. 6.

  Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
  5-bis. L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono pertanto autorizzati, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:
   a) nell'anno 2020, l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 96,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università;
   b) nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento alle risorse di cui alla presente lettera, le università statali sono autorizzate a bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo quanto di seguito indicato:
    1) per almeno il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
    2) per non più del 50 per cento dei posti, ed entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

  6-ter. Per le finalità di cui al comma 6-bis, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 96,5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 111,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede:
   a) quanto a 96,50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 240, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
   b) quanto a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6. 50. Il Governo.

ART. 7.

Subemendamenti all'emendamento 7.54 dei Relatori

  Sopprimere il secondo e terzo periodo.
0. 7. 54. 1. Carbonaro, Di Giorgi, Lattanzio, Nitti.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  Il commissario straordinario delle Fondazioni Lirico Sinfoniche, congiuntamente ai sovrintendenti delle Fondazioni Lirico Sinfoniche che risultano inadempienti rispetto gli obblighi contabili, presenta alle commissioni parlamentari competente la rendicontazione dell'attività svolta ogni tre mesi. Il report illustra i dati di carattere quantitativo e qualitativo sullo stato delle Fondazioni Lirico Sinfoniche.
0. 7. 54. 3. Mollicone, Prisco, Lucaselli.

Pag. 28

  Dopo il comma 1 dell'articolo 7, aggiungere i seguenti commi:
  1-bis. Al fine di favorire interventi volti all'apertura di nuove sedi di accademie di belle arti, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, in edifici di particolare pregio storico-artistico, è autorizzata la spesa 5 milioni di euro per l'anno 2020.
  1-ter. Il Ministero dell'istruzione promuove, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apposito bando di gara destinato agli istituti di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 che abbiano rilevanza internazionale.
  1-quater. Agli oneri di cui al comma 1.bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
0. 7. 54. 2. Frassini.
(Inammissibile)

  Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
  Ai fini del risanamento e del rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza, il contributo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, assegnato per l'anno 2020 a ciascuna fondazione lirico-sinfonica non dotata di forma organizzativa speciale non può avere un valore percentuale superiore o inferiore del 10 per cento rispetto alla media aritmetica dei contributi ricevuti dalla medesima fondazione nei tre anni precedenti. A decorrere dall'anno 2021, non trovano applicazione i commi 20 e 21 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e la quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche non dotate di forma organizzativa speciale è assegnata secondo i criteri e le modalità definite dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Tali criteri prevedono l'assegnazione in base alla programmazione pluriennale e tengono conto dell'importanza culturale della produzione svolta, dei livelli quantitativi, degli indici di affluenza del pubblico nonché della regolarità gestionale e contabile degli organismi. Il decreto di cui al terzo periodo stabilisce, inoltre, che i pagamenti a saldo sono disposti a chiusura di esercizio a fronte di attività già svolte e rendicontate.
7. 54. I Relatori.

Subemendamenti all'emendamento 7.55 dei Relatori

  Sostituire il primo periodo con il seguente: Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 608, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e di cui all'articolo 2, camma 132, del decreto-legge 3 ottobre, 2006 n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono prorogate, rispettivamente, nella misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 e di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

  Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole da: pari a 1 milione di euro fino alla fine del periodo con le seguenti: pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 e a 1 milione di euro a decorrere dal 2023, si provvede:
   a) quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 371, della legge 27 dicembre 2019 n. 160;
   b) quanto a 600.000 euro per l'anno 2020 e a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante la corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del Programma «Fondi Pag. 29di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.
   c) quanto a 400.000 euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 349, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
0. 7. 55. 1. Piccoli Nardelli.
(Inammissibile)

  Dopo le parole: comma 608 inserire le seguenti: e comma 888;

  Conseguentemente:
   le parole: pari a 1 milione sono sostituite dalle seguenti: pari a 2 milioni;
   dopo le parole: si provvede è aggiunta la seguente parola: rispettivamente;
   dopo le parole: comma 371 sono aggiunte le seguenti: e comma 367.
0. 7. 55. 2. Formentini, Comencini, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile)

  Dopo le parole: comma 608 inserire le seguenti: e comma 888;

  Conseguentemente:
   le parole: pari a 1 milione sono sostituite dalle seguenti: pari a 2 milioni;
   dopo le parole: si provvede è aggiunta la seguente parola: rispettivamente;
   dopo le parole: comma 371 sono aggiunte le seguenti: e comma 858.
0. 7. 55. 3. Formentini, Comencini, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile)

  Dopo il primo periodo aggiungere i seguenti: Ai medesimi fini di promozione dello sviluppo della cultura e per il potenziamento delle politiche in materia di occupazione giovanile e pari opportunità, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 5-bis del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, è rifinanziato nella misura di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, ed è assegnato all'associazione Consorzio Casa Internazionale delle donne di Roma, per assicurare il prosieguo delle proprie attività di promozione sociale, un contributo di 900.000 euro per l'anno 2020.

  Conseguentemente, sostituire il secondo periodo con il seguente: Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2,9 milioni di euro per l'anno 2020, e a 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede:
   a) quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 371, della legge 27 dicembre 2019 n. 160;
   b) quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mediante la corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno Pag. 302020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;
   c) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 349, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
   d) quanto a 900.000 per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
0. 7. 55. 4. Piccoli Nardelli, Fregolent, Madia, Nobili, Prestipino, Marco Di Maio.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
  10-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 608, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro anche per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 371, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
7. 55. I Relatori.

ART. 8.

  Sostituire il comma 6 con il seguente:
  6. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, le parole: «a decorrere dal 14 settembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 14 settembre 2022». Agli oneri derivanti dall'attuazione del primo periodo, pari a euro 443.333 per l'anno 2021 e a euro 1.076.667 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
8. 58. Il Governo.

Subemendamenti all'emendamento 8.59 del Governo

  Al capoverso 6-bis, lettera c), sostituire le parole: 1o gennaio 2023 con le seguenti: 31 gennaio 2060.
0. 8. 59. 1. Potenti, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Al capoverso 6-bis, lettera c), sostituire le parole: 1o gennaio 2023 con le seguenti: 31 gennaio 2030.
0. 8. 59. 2. Potenti, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:
  6-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»; conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del Pag. 312014, limitatamente alla sezione distaccata di Ischia, è prorogato al 1o gennaio 2023;
   b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»; conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Lipari, è prorogato al 1o gennaio 2023;
   c) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»; conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Portoferraio, è prorogato al 1o gennaio 2023.

  6-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 6-bis, pari a euro 160.000 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
8. 59. Il Governo.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, le parole: «non oltre il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2022»;
   b) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino alla scadenza del termine di cui al comma 1 le competenze del personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sono esercitate limitatamente alle opere individuate con le modalità di cui al primo e al secondo periodo del presente comma e le procedure di affidamento siano avviate entro il 30 settembre 2020.».
8. 60. Il Governo.

ART. 11.

  Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Proroga di termini in materia di obblighi di assunzione di lavoratori disabili)

  1. In deroga al termine previsto dall'articolo 9, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, i datori di lavoro e gli enti pubblici economici che, in ragione della modifica dei tassi medi di tariffa ai fini INAIL intervenuti nel corso del 2019, hanno subìto modifiche del numero di addetti impegnati nelle lavorazioni di cui all'articolo 5, comma 3-bis, della citata legge n. 68 del 1999, tali da incidere sui conseguenti obblighi di assunzione di cui all'articolo 3 della medesima legge, possono provvedere ai relativi adempimenti entro il 31 maggio 2020.
11. 025. I Relatori.

Subemendamenti all'emendamento 11.026 del Governo

  Premettere le seguenti parole:
   Dopo il comma 2 dell'articolo 10 aggiungere i seguenti:
  2-bis. Nel decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, all'articolo 86, comma 2-bis, le parole: «Fino all'attivazione della banca dati nazionale unica» sono soppresse.Pag. 32
  2-ter. Nel decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, all'articolo 83, comma 3-bis, le parole: «che usufruiscono di fondi europei per un importo superiore a 5.000 euro» sono sostituite dalle parole: «che usufruiscono di fondi per un importo superiore a 25.000 euro».
  2-quater. Nel decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, all'articolo 91, comma 1-bis, le parole: «che usufruiscono di fondi europei per un importo superiore a 5.000 euro» sono sostituite dalle parole: «che usufruiscono di fondi per un importo superiore a 25.000,00 euro».
  2-quinquies. Le disposizioni previste dal comma 12 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, si applicano anche ai contratti di affitto e comodato per le finalità di cui al decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454. Tale previsione trova immediata applicazione per i controlli effettuati in materia.
0. 11. 026. 1. Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Maturi, Piccolo, Sutto, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
  8-bis. Nell'ambito delle misure di sostegno al reddito ai sensi del presente articolo ed al fine di consentire il completamento dell'armonizzazione dell'aliquota di finanziamento del trattamento degli assegni per il nucleo familiare per gli assicurati al fondo di quiescenza ex Ipost a quella in vigore per i lavoratori iscritti ai fini pensionistici all'assicurazione generale obbligatoria, fermo restando che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 8, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le disposizioni inerenti la misura a sostegno del reddito relativa agli assegni per il nucleo familiare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni, non si applicano al personale di Poste Italiane S.p.a., al quale è, comunque, assicurato per contratto collettivo un trattamento per carichi di famiglia pari a quello previsto dalla legge, a decorrere dal 1o gennaio 2020 per il personale iscritto al fondo di quiescenza ex Ipost, la misura del contributo di finanziamento degli assegni per il nucleo familiare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, è pari a quella in vigore tempo per tempo per gli assicurati al fondo pensioni lavoratori dipendenti. Alle minori entrate contributive derivanti dal primo periodo del presente comma valutate in 2,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, in 2,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, in 2,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, in 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e in 3,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede: a) quanto a 2,7 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento del Fondo per il riaccertamento dei residui passivi di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze; b) quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, 0,8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022-2028 e a 0,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029 mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal primo periodo del presente comma; c) quanto a 1,2 milioni di euro per l'anno 2021, 2,0 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 2,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 2,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, 2,3 milioni di euro per l'anno 2028 e a 2,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, Pag. 33del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*0. 11. 026. 2. Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Tomasi, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
(Inammissibile)
*0. 11. 026. 3. Mancini.
(Inammissibile)
*0. 11. 026. 4. Mandelli.
(Inammissibile)
*0. 11. 026. 5. Fassina.
(Inammissibile)

ART. 11.

  Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Proroga di misure di sostegno al reddito)

  1. L'integrazione salariale di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, è prorogata per l'anno 2020 nel limite di spesa di 19 milioni di euro. All'onere derivante dal presente comma, pari a 19 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  2. Le misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center di cui all'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono prorogate per l'anno 2020 nel limite di spesa di 20 milioni di euro. All'onere derivante dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  3. Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale previsti dalla legislazione vigente, nel limite di 11,6 milioni di euro, le risorse finanziarie non utilizzate di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come ripartite tra le regioni, e di cui all'articolo 41 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 28 giugno 2019, n. 58, come ripartite tra le regioni, possono essere destinate, per l'anno 2019, dalle regioni Campania e Veneto a finanziare un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 1, commi 140 e 141, della citata legge n. 205 del 2017, sino al limite massimo di dodici mesi per le imprese che nell'anno 2019 cessano un intervento di integrazione salariale straordinaria di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
  4. Le disposizioni di cui all'articolo 25-ter del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, si applicano anche nell'anno 2020, alle medesime condizioni, per ulteriori dodici mesi e si applicano anche ai lavoratori che hanno cessato o cessano la mobilità ordinaria o in deroga entro il 31 dicembre 2020. All'onere derivante dal presente comma si fa fronte con le risorse finanziarie non utilizzate di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e di cui all'articolo 41 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, nonché con ulteriori 13 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, da ripartire con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali tra le regioni Pag. 34interessate sulla base delle risorse utilizzate nell'anno 2019 e tenuto conto delle risorse residue dei precedenti finanziamenti nella disponibilità di ogni singola regione.
  5. Al fine di consentire la prosecuzione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per le imprese che abbiano cessato o cessino l'attività produttiva, all'articolo 44, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di 28,7 milioni di euro per l'anno 2020». All'onere derivante dal presente comma, pari a 28,7 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Resta fermo il finanziamento già disposto dal medesimo articolo 44 a valere sulle risorse finanziarie già stanziate dall'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e non utilizzate.
  6. Al fine di consentire la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese con rilevanza strategica anche a livello regionale, all'articolo 22-bis, commi 1, primo periodo, e 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le parole: «50 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «95 milioni di euro per l'anno 2020». All'onere derivante dal presente comma, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  7. Le disposizioni di cui all'articolo 9-quater del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, si applicano anche nell'anno 2019, alle medesime condizioni, per ulteriori dodici mesi, nel limite di 6,2 milioni di euro a valere sulle risorse non utilizzate di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come ripartite tra le regioni con i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 1 del 12 dicembre 2016, n. 12 del 5 aprile 2017 e n. 16 del 29 aprile 2019.
  8. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dai commi 3, 4 e 7, pari a 16,2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
11. 026. Il Governo.

ART. 13.

Subemendamenti all'emendamento 13.84 dei Relatori

  Aggiungere, in fine, le seguenti parole:, nonché per la gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico.
0. 13. 84. 1. Bordonali, Lucchini, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Aggiungere, in fine, le seguenti parole:, fermo restando l'obbligo dei comuni di porre in essere tutte le iniziative per ottenere l'adempimento, anche per equivalente delle obbligazioni assunte nelle apposite convenzioni o atti d'obbligo da parte degli operatori.

Pag. 35

  Conseguentemente, dopo il capoverso comma 5-bis, aggiungere i seguenti:
  5-ter. All'articolo 3, comma 1, della legge 8 febbraio 2001, n. 21, il secondo periodo è sostituito con i seguenti: «Il programma, i cui interventi sono preferibilmente localizzati nei comuni ad alta tensione abitativa e nelle aree soggette a recupero urbano, è finalizzato ad incrementare l'offerta di alloggi da destinare permanentemente alla locazione con il canone annuo degli alloggi di edilizia agevolata da corrispondere da parte degli assegnatari stabilito con riferimento al prezzo massimo di cessione degli alloggi da determinarsi al netto del finanziamento pubblico assegnato al soggetto attuatore, o da assegnare alle condizioni determinate in base alle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica, prioritariamente per rispondere alle esigenze abitative di categorie sociali deboli e di nuclei familiari soggetti a provvedimenti esecutivi di sfratto. Il canone annuo di locazione di cui al precedente periodo non può comunque essere superiore al 4,5 per cento del prezzo massimo di cessione stabilito nell'apposita convenzione comunale e per i nuovi programmi è stabilito sulla base del piano finanziario dell'intervento di edilizia agevolata avuto riguardo ai benefici conseguenti all'attuazione dell'intero programma integrato. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono apportate le conseguenti modificazioni al decreto ministeriale 27 dicembre 2001, n. 2523, emanato ai sensi del comma 4».
  5-quater. In relazione agli immobili costruiti secondo la normativa prevista per l'edilizia agevolata, a partire dall'avvio del procedimento di decadenza dalla convenzione da parte del comune ovvero dall'avvio del procedimento di revoca del finanziamento pubblico da parte della regione ovvero dalla richiesta di rinvio a giudizio in procedimento penali può essere disposta la sospensione del procedimento di sfratto, mediante provvedimento assunto da parte dell'autorità giudiziaria competenti.
0. 13. 84. 3. Elisa Tripodi, Fassina, Corneli, Macina, Daga, Deiana.
(Inammissibile limitatamente ai capoversi 5-ter e 5-quater)

  Aggiungere, in fine, le seguenti parole:, fermo restando l'obbligo dei comuni di porre in essere tutte le iniziative necessarie per ottenere l'adempimento, anche per equivalente delle obbligazioni assunte nelle apposite convenzioni o atti d'obbligo da parte degli operatori.

  Conseguentemente, dopo il comma capoverso 5-bis, aggiungere il seguente:
  5-ter. In relazione agli immobili costruiti secondo la normativa prevista per l'edilizia agevolata, a partire dall'avvio del procedimento di decadenza dalla convenzione da parte del comune ovvero dall'avvio del procedimento di revoca del finanziamento pubblico da parte della regione ovvero dalla richiesta di rinvio a giudizio in procedimento penali può essere disposta la sospensione del procedimento di sfratto, mediante provvedimento assunto da parte dell'autorità giudiziaria competenti.
0. 13. 84. 2. Fassina, Elisa Tripodi, Corneli, Macina.

  Aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  Per le finalità di cui al primo periodo, nonché per dare avvio alla promozione di strategie sinergiche di valorizzazione degli immobili pubblici delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, e allo sviluppo di iniziative di trasformazione dei beni, secondo le esigenze degli enti locali e coerentemente con gli strumenti di pianificazione e programmazione urbanistica ed economica, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2020 a favore Pag. 36della Fondazione Patrimonio Comune dell'Associazione nazionale dei comuni italiani.

  Conseguentemente, dopo il comma capoverso 5-bis inserire il seguente:
  5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a 500.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
0. 13. 84. 4. Pella.
(Inammissibile)

  Dopo il comma capoverso 5-bis aggiungere i seguenti:
  5-ter. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 460 è aggiunto il seguente:
  «460-bis. Per le finalità di cui al comma 460, nonché per dare avvio alla promozione di strategie sinergiche di valorizzazione degli immobili pubblici delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, e allo sviluppo di iniziative di trasformazione dei beni, secondo le esigenze degli enti locali e coerentemente con gli strumenti di pianificazione e programmazione urbanistica ed economica, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2020 a favore della Fondazione Patrimonio Comune dell'Associazione nazionale dei comuni italiani».
  5-quater. Agli oneri derivanti dal comma 5-ter, pari a 500.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
0. 13. 84. 6. Pella.
(Inammissibile)
   Dopo il capoverso comma 5-bis aggiungere il seguente:
  5-ter. Le risorse individuate dal comma 5-bis nella Città metropolitana di Roma possono essere utilizzate per il ristoro del grave disagio subito a causa della prolungata chiusura delle fermate della metropolitana di Roma, Linea A, a partire dal 23 ottobre 2018, dalle imprese e ai liberi professionisti aventi sede operativa all'interno delle aree interessate, che nel periodo dal 24 ottobre 2018 alla data di riapertura della fermata di interesse, abbiano subito un decremento del fatturato rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2015-2017, cui è riconosciuta, a domanda, una somma fino al 100 per cento del predetto decremento. Il decremento di fatturato può essere dimostrato mediante dichiarazione dell'interessato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata dall'estratto autentico delle pertinenti scritture contabili attinenti ai periodi di riferimento. Per la medesima finalità è stanziata, per l'anno 2020, la somma di 3 milioni di euro. Le aree interessate sono individuate con provvedimento del Comune di Roma. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione delle somme, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, nel limite massimo di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, mediante corrispondente riduzione per il medesimo anno del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
0. 13. 84. 5. Spena, Mandelli.
(Inammissibile)

Pag. 37

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 1, comma 460, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1o aprile 2020 le risorse non utilizzate ai sensi del primo periodo possono essere altresì utilizzate per promuovere la predisposizione di programmi diretti al completamento delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei piani di zona esistenti».
13. 84. I Relatori.

Subemendamento all'emendamento 13.85 dei Relatori

  Dopo il capoverso comma 5-bis, aggiungere i seguenti:

  5-ter. L'efficacia dell'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, è estesa alle dichiarazioni dei redditi presentate dalle aziende nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020.
  5-quater. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, dopo le parole: «50 milioni di euro,» sono aggiunte le seguenti: «anche ai soggetti che esercitano le attività di cui all'articolo 16 della legge n. 84 del 1994».
0. 13. 85. 1. Marco Di Maio.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

  5-bis. Al comma 7 dell'articolo 12 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, dopo le parole: «esclusivamente nei comuni capoluoghi di provincia» sono aggiunte le seguenti: «e nei comuni delle aree metropolitane o delle aree vaste»;
   b) al terzo periodo, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
13. 85. I Relatori.
(Inammissibile,
limitatamente alla lettera
a))

ART. 15.

Subemendamenti all'emendamento 15.143 dei Relatori

  Alla lettera c) sostituire le parole: è inserito il seguente con le seguenti: sono inseriti i seguenti.

  Conseguentemente, alla medesima lettera c), dopo il comma capoverso 4-bis, inserire i seguenti:

  4-ter. Il Presidente della Regione Liguria, in qualità di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 621 del 12 dicembre 2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2019, provvede all'inserimento degli interventi necessari per il ripristino della funzionalità dell'impianto di cui al primo periodo del comma 4-bis, nel piano di cui al comma 3 del medesimo articolo 1 ed alla loro realizzazione secondo le modalità previste dalla citata Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile e dall'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 622 del 17 dicembre 2019. Per l'effettuazione degli interventi di cui al primo periodo, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 8 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 622 del 17 dicembre 2019, è autorizzata una spesa aggiuntiva pari ad euro 4.000.000, per l'anno 2020.Pag. 38
  4-quater. All'onere derivante dal comma 4-ter, pari ad euro 4.000.000 per l'anno 2020, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente alle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento del potenziamento ed ammodernamento delle ferrovie regionali.
0. 15. 143. 1. Vazio.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Al personale di cui al periodo precedente può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, con esclusione di quelle destinate agli interventi di bonifica, fino ad un massimo di 70 ore mensili pro capite, e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66».
0. 15. 143. 2. Deiana.
(Inammissibile)

  Sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. All'articolo 4-ter del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, la parola: «dodici» è sostituita dalla seguente: «diciannove»;
   b) al comma 4, le parole: «dal presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi da 1 a 3»;
   c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  «4-bis. La regione Liguria, nel limite delle risorse disponibili destinate alla medesima regione ai sensi dell'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, può erogare nell'anno 2020 un'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, comprensiva della relativa contribuzione figurativa, per la durata massima di dodici mesi, in favore dei lavoratori dipendenti da imprese del territorio di Savona impossibilitati a prestare attività lavorativa in tutto o in parte a seguito della frana verificatasi lungo l'impianto di Funivie Spa di Savona a seguito degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019. La misura di quel primo periodo è residuale rispetto ai trattamenti di integrazione salariale, compresi quelli a carico dei fondi di solidarietà di cui al titolo II del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148».
15. 143. I Relatori.

Subemendamenti all'emendamento 15.144 del Governo

  Dopo il capoverso comma 7-bis, aggiungere il seguente:

  7-ter. Al fine di favorire il completamento delle opere di ricostruzione nei comuni della Campania colpiti dagli eventi sismici del 1980 e del 1981, viene prorogata fino al 31 dicembre 2023 l'erogazione degli importi assegnati dall'articolo 1, comma 1013, della legge 27 dicembre 2016, n. 296, che ha stanziato per la regione Campania un contributo di euro 2,45 milioni a decorrere da ciascuno degli anni 2007, per tredici annualità, 2008, per dodici annualità, e 2009, per undici annualità, per un totale di euro 88,20 milioni, con termine entro l'anno corrente. Si prevede, inoltre, l'assegnazione ai medesimi comuni delle competenze di spesa, Pag. 39programmazione e controllo delle somme oggetto della prorogata erogazione.
0. 15. 144. 1. Maraia, Deiana.
(Inammissibile)

  Dopo il capoverso comma 7-bis, aggiungere il seguente:

  7-ter. All'articolo 28-bis, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021».
*0. 15. 144. 3. Marco Di Maio.
*0. 15. 144. 2. Caparvi, Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri, Bordonali, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  All'articolo 15, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

  7-bis. All'articolo 28, commi 7 e 13-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «31 dicembre 2019», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
15. 144. Il Governo.

Subemendamento all'emendamento 15.033 del Governo

  Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 31 marzo 2020 con le seguenti: 30 giugno 2020.
0. 15. 033. 1. Marco Di Maio.

  Al capo I, dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Proroga della durata della contabilità speciale n. 2854 aperta ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 44 del 29 gennaio 2013)

  1. La durata della contabilità speciale n. 2854, già intestata al dirigente generale del dipartimento dell'acqua e dei rifiuti dell'assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione siciliana, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 44 del 29 gennaio 2013, è prorogata fino al 31 marzo 2020 per il proseguimento degli interventi necessari al superamento della situazione di criticità in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella medesima Regione siciliana.
  2. Alla scadenza del termine del 31 marzo 2020 di cui al comma 1, le eventuali somme residue giacenti sulla contabilità speciale n. 2854 sono versate al bilancio della Regione siciliana per il completamento degli interventi di cui al medesimo comma 1.
  3. L'utilizzo delle risorse della contabilità speciale di cui al comma 2, già trasferite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e non disciplinate in precedenti accordi di programma, è subordinato alla sottoscrizione di uno o più accordi di programma tra il medesimo Ministero e la Regione siciliana da stipulare entro il 31 dicembre 2020.
  4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, all'esito del completamento degli interventi di cui al comma 1 le eventuali risorse residue, diverse da quelle di provenienza regionale, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto Pag. 40legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza.
15. 033. Il Governo.

ART. 17.

Subemendamenti all'emendamento 17.9 dei Relatori

  Sostituire le parole: il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo con le seguenti: il valore del predetto rapporto fra spesa di personale ed entrate correnti nette calcolato sulla base della media del triennio precedente.
*0. 17. 9. 1. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
*0. 17. 9. 2. Ruffino, Napoli.
*0. 17. 9. 3. Pella, Mandelli.

  Dopo il capoverso comma 1-bis, aggiungere il seguente:
  1-ter. Nelle more della conclusione dei lavori del tavolo tecnico-politico di cui all'articolo 1, comma 2-ter, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, non trova applicazione il limite temporale per la candidabilità a presidente della provincia previsto dall'articolo 1, comma 60, della legge 7 aprile 2014, n. 56.
0. 17. 9. 4. Fassina.
(Inammissibile)

  Dopo il capoverso comma 1-bis, aggiungere il seguente:
  1-ter. Nelle more della conclusione dei lavori del tavolo tecnico-politico di cui all'articolo 1, comma 2-ter, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, non trova applicazione il limite temporale per la candidabilità a presidente della provincia.
0. 17. 9. 6. De Menech.
(Inammissibile)

  Dopo il capoverso comma 1-bis, aggiungere il seguente:
  1-ter. Il termine previsto nell'articolo 1, comma 60, della legge 7 aprile 2014, n. 56, non si applica per gli 2020 e 2021.
0. 17. 9. 5. Fragomeli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 33, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «la spesa di personale registrata nell'ultimo» sono sostituite dalle seguenti: «il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo».

  Conseguentemente, la rubrica è sostituita dalla seguente: Personale delle province, delle città metropolitane e dei comuni.
17. 9. I Relatori.

ART. 18.

Subemendamenti all'emendamento 18.35 dei Relatori

  Dopo il capoverso comma 1-sexies aggiungere i seguenti:
  1-septies. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto Pag. 41legislativo 13 aprile 2017, n. 59, incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2020 è destinata agli oneri di organizzazione dei concorsi per il reclutamento del personale docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i compensi per i componenti e i segretari delle commissioni d'esame dei concorsi banditi nel 2020, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo.
  1-octies. All'onere derivante dal comma 1-septies, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, con riferimento alla quota di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
0. 18. 35. 1. Casa, Lattanzio.
(Inammissibile)

  Dopo il capoverso comma 1-sexies aggiungere i seguenti:

  1-septies. Al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 le parole: «bandito nell'anno 2016» sono soppresse.
  1-octies. All'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Con decreto del Ministro dell'istruzione è costituita una commissione nazionale di esperti per la definizione delle prove scritte e delle relative griglie di valutazione».
0. 18. 35. 2. Villani, Lattanzio.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 2, comma 5, della legge 19 giugno 2019, n. 56, dopo le parole: «commi 1 e 4» sono inserite le seguenti: «nonché al fine di realizzare strutture tecnologicamente avanzate per lo svolgimento dei concorsi pubblici».
  1-ter. All'articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
  «5-ter. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura l'esercizio delle funzioni, delle azioni e delle attività del Nucleo della Concretezza, di cui all'articolo 60-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga alle procedure previste nel medesimo articolo. Alla Presidenza del Consiglio dei ministri sono assegnate, per il predetto Dipartimento, le risorse finanziarie, strumentali e di personale di cui all'articolo 60-quater del citato decreto legislativo. Il Presidente del Consiglio dei ministri, nell'ambito dell'autonomia organizzativa della Presidenza del Consiglio dei ministri, adotta i conseguenti provvedimenti di riorganizzazione e di adeguamento delle dotazioni organiche»;
   b) il comma 12 è abrogato;
   c) al comma 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tali incarichi si considerano a tutti gli effetti di legge attività di servizio, qualunque sia l'amministrazione che li ha conferiti»;
   d) al comma 14, dopo le parole: «pubblico impiego» sono inserite le seguenti: «e della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM)».

  1-quater. Al comma 5 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole «, di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, fatte comunque salve le competenze delle Commissioni esaminatrici» sono sostituite dalle seguenti: «. Tale Commissione è nominata con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione ed è composta dal Capo del Dipartimento della funzione Pag. 42pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che la presiede, dal Ragioniere generale dello Stato e dal Capo del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno o loro delegati. La Commissione: a) approva i bandi di concorsi per il reclutamento di personale a tempo indeterminato; b) indìce i bandi di concorso e nomina le commissioni esaminatrici; c) valida le graduatorie finali di merito delle procedure concorsuali trasmesse dalle commissioni esaminatrici; d) assegna i vincitori e gli idonei delle procedure concorsuali alle amministrazioni pubbliche interessate; e) adotta ogni ulteriore eventuale atto connesso alle procedure concorsuali, fatte salve le competenze proprie delle Commissioni esaminatrici».
  1-quinquies. Sono fatti salvi gli atti della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) compiuti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla nomina della nuova commissione secondo le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 1-quater del presente articolo.
  1-sexies. Al fine di rivedere le procedure di selezione del personale della pubblica amministrazione riducendone i tempi di svolgimento, anche attraverso la loro automazione e digitalizzazione, i decreti di cui al comma 5 dell'articolo 2 della legge 19 giugno 2019, n. 56, come modificato dal comma 1-bis del presente articolo, destinano fino al 20 per cento delle risorse ivi previste alla realizzazione di strutture tecnologicamente avanzate per lo svolgimento dei concorsi pubblici.
18. 35. I Relatori.

Subemendamenti all'emendamento 18. 36 dei Relatori

  Alla lettera b), capoverso comma 2-bis, sostituire le parole: e dal titolo VIII del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 con le seguenti: e anche in deroga a quanto previsto dal titolo VIII del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
*0. 18. 36. 1. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
*0. 18. 36. 2. Pella, Mandelli.
*0. 18. 36. 3. Ruffino, Napoli.

ART. 18.

  All'articolo 18 apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, capoverso 4-bis, le parole: «a favore dei piccoli comuni di cui all'articolo 1, della legge 6 ottobre 2017, n. 158» sono sostituite dalle seguenti: «, a favore dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti» e dopo le parole: «istituzionali fondamentali» sono aggiunte le seguenti: «, e a favore dei comuni in dissesto finanziario o che abbiano deliberato la procedura di riequilibrio pluriennale, per il sostegno alla gestione finanziaria e contabile»;

   b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

  2-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dal titolo VIII del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di assunzione di personale, i comuni con ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato o con piano di riequilibrio pluriennale approvati reclutano prioritariamente personale di livello apicale da destinare agli uffici preposti alla gestione finanziaria e contabile.
18. 36. I Relatori.

Pag. 43

ART. 19.

  Dopo l'articolo 19 inserire il seguente:

Art. 19-bis.
(Pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettuate dalle Forze di polizia e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

  1. All'articolo 50-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Per l'anno 2019 è autorizzato il pagamento di compensi per prestazioni di lavoro straordinario riferiti ad annualità precedenti al 2020 e non ancora liquidati, nel limite complessivo di spesa di 180 milioni di euro, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione e in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75».
   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. I compensi di cui al comma 1 sono corrisposti al personale interessato secondo criteri individuati dalle singole amministrazioni, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al medesimo comma 1».
19. 012. Il Governo.

ART. 21.

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Incremento dei fondi per le indennità di amministrazione)

  1. L'indennità di amministrazione spettante al personale non dirigenziale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, da determinare in sede di contrattazione collettiva per il triennio 2019-2021, è incrementata di 5.000.000 di euro, a decorrere dal 1o gennaio 2021.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 5.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
  3. In sede di ripartizione del fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ai fini dell'ulteriore perequazione dell'indennità di amministrazione del personale civile del Ministero dell'interno si tiene conto delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo.
21. 04. Il Governo.

ART. 23.

Subemendamento all'emendamento 23.6 del Governo

  Al capoverso «4-bis.» sopprimere il secondo periodo.
0. 23. 6. 1. Topo.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Allo scopo di favorire l'adozione di indirizzi applicativi univoci da parte delle amministrazioni regionali e locali in materia di contabilità pubblica, la funzione consultiva prevista dall'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, qualora inerente all'applicazione Pag. 44di disposizioni normative nazionali è attribuita, in via esclusiva, alla Sezione delle autonomie della Corte dei conti. Le amministrazioni regionali hanno facoltà di sottoporre al controllo preventivo di legittimità della sezione regionale di controllo della Corte dei conti territorialmente competente i regolamenti regionali. All'attuazione del presente comma si provvede nel limite del ruolo organico della magistratura contabile come rideterminato ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1 e nell'ambito della vigente dotazione organica del personale amministrativo della Corte dei conti, con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
23. 6. Il Governo.

ART. 25.

Subemendamenti all'emendamento 25.70 dei Relatori

  Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:
  4-bis.1. Al comma 2, dell'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo le parole: «l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie è, altresì, richiesta» sono aggiunte le seguenti: «per i percorsi di cure domiciliari ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 e».
0. 25. 70. 1. Lovecchio.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4-quater inserire il seguente:
  4-quinquies. I termini previsti dalla disposizione transitoria di cui all'articolo 13, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 2018, n. 80, recante Individuazione del profilo professionale dell'Assistente di studio odontoiatrico, sono prorogati di ulteriori dodici mesi.
0. 25. 70. 2. Nevi, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, Paolo Russo, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Al fine di assicurare la prosecuzione dei rapporti tra università e Servizio sanitario nazionale secondo il modello di azienda ospedaliero-universitaria di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, dall'anno 2020 all'anno 2029 è autorizzata l'ulteriore spesa di 8.000.000 di euro annui per il finanziamento degli oneri connessi all'uso dei beni di cui all'articolo 8, camma 4, del decreto legislativo n. 517 del 1999. L'erogazione dei finanziamenti di cui al presente periodo è subordinata alla costituzione dell'azienda con legge regionale e alla sottoscrizione del protocollo d'intesa. Alla ripartizione dei finanziamenti si provvede mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
  4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4-bis, pari a 8.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2029, si provvede nell'ambito del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.
  4-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
25. 70. I Relatori.

Pag. 45

Subemendamenti all'emendamento 25.027 del Relatori

  Al comma 1, sostituire la parola: compresa con la seguente: compresi e aggiungere, in fine, le seguenti parole: e gli eventuali interventi necessari per lo sviluppo delle attività degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288.
0. 25. 027. 1. Marco Di Maio.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 36 del decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 162, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
  «4-bis. Anche in relazione ai maggiori compiti derivanti dal comma precedente, al fine di rafforzare le attività relative alle funzioni di informazione, formazione, assistenza e consulenza assegnati all'INAIL in materia di gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro correlati all'accertamento e valutazione dei rischi e all'individuazione di misure di prevenzione nonché per lo svolgimento delle attività di igiene del lavoro e raccolta e analisi dei dati afferenti i processi produttivi e l'esposizione pregressa dei lavoratori per la valutazione tecnica dei casi di malattia professionale e di infortunio denunciati all'INAIL, l'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è autorizzato a bandire procedure concorsuali pubbliche e conseguentemente ad assumere a tempo indeterminato, a decorrere dall'anno 2020, con corrispondente incremento della dotazione organica, un contingente di 310 unità appartenenti alle seguenti qualifiche professionali: 100 unità di personale a tempo indeterminato, con qualifica di professionista di primo livello del Ramo Tecnico – Area Accertamento rischi e prevenzione, in possesso della corrispondente professionalità tecnica, 10 unità di personale a tempo indeterminato, con qualifica di professionista – Consulenza Statistica attuariale, 100 unità di personale a tempo indeterminato, con qualifica di dirigente medico di primo livello nella branca specialistica di medicina legale e del lavoro e 100 unità di personale a tempo indeterminato, appartenente all'Area C, livello economico 1, profilo amministrativo.
  4-ter. Le conseguenti assunzioni di personale avranno effetto in misura pari al 50 per cento di esse, a decorrere dal 1o novembre 2020 e, per il restante 50 per cento, a decorrere dal 1o gennaio 2022. Ai relativi oneri, pari a euro 2.128.555 per l'anno 2020, euro 12.771.330 per l'anno 2021 ed euro 25.542.660 annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sul bilancio dell'INAIL. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 1.096.206 milioni di euro per l'anno 2020, a 6.577.235 milioni di euro per l'anno 2021 e 13.154.470 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
  4-quater. All'articolo 8, comma 4-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole “con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali” sono sostituite dalle seguenti: “Con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4,”.».
0. 25. 027. 2. Mancini.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Ai fini di consentire i lavori di adeguamento e riqualificazione del Pronto Pag. 46Soccorso dell'ospedale Perrino di Brindisi secondo le nuove indicazioni di accoglienza della Regione Puglia, sono stanziati 500 mila euro per l'anno 2020. A copertura degli oneri di cui al presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando 1'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: nonché altre disposizioni in materia di edilizia sanitaria.
0. 25. 027. 3. D'Attis.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Ai fini di consentire i lavori di adeguamento e ristrutturazione dei reparti del Policlinico «Umberto I» di Siracusa, sono stanziati 1.500.000 euro per l'anno 2020. A copertura degli oneri di cui al presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere infine le seguenti parole: nonché altre disposizioni in materia di edilizia.
0. 25. 027. 4. Prestigiacomo.
(Inammissibile)

ART. 25.

  Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Iniziative urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria valutabili dall'INAIL nell'ambito dei propri piani triennali di investimento immobiliare)

  1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 giugno 2020, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono individuate ulteriori iniziative urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria, rispetto a quelle individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 602, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, valutabili dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nell'ambito dei propri piani triennali di investimento immobiliare, ivi compresa la realizzazione di un nuovo polo scientifico-tecnologico facente capo all'Istituto superiore di sanità, per lo svolgimento, in sicurezza, delle sue attività scientifiche e regolatorie, anche in collaborazione con altre amministrazioni statali ed enti nazionali, regionali e internazionali.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, l'INAIL, allo scopo di definire le occorrenti risorse finanziarie, tiene anche conto dello stato di attuazione degli investimenti già attivati nel campo sanitario per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 dicembre 2018.
  3. Allo scopo di consentire la prosecuzione e il concreto sviluppo delle iniziative di investimento in strutture sanitarie da parte dell'INAIL di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 24 dicembre 2018, il termine per la rimodulazione dei relativi interventi è prorogato, con decreto del Ministero della salute, su proposta delle singole regioni, al 31 maggio 2020, ferma restando la somma Pag. 47totale delle risorse previste dal predetto decreto per la regione richiedente.
25. 027. I Relatori.

Subemendamenti all'emendamento 25.028 dei Relatori

  Dopo il capoverso comma 9-bis, aggiungere il seguente:
  9-ter. All'articolo 8-ter, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 502, dopo le parole: «L'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie è, altresì, richiesta» sono aggiunte le seguenti: «per i percorsi di cure domiciliari ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 e».
0. 25. 028. 2. Trizzino.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge 10 agosto 2000, n. 251, sono apportate le seguenti modifiche: a) al primo periodo, le parole: «alla quale si accede con requisiti analoghi a quelli richiesti per l'accesso alla dirigenza del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29» sono sostituite dalle seguenti: «nonché per l'accesso alla qualifica di dirigente dell'area socio-sanitaria di cui all'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, alle quali si accede con requisiti analoghi a quelli richiesti per l'accesso alla dirigenza del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ivi compresa per la qualifica di dirigente dell'area socio-sanitaria la laurea magistrale in servizio sociale», b) al secondo periodo dopo le parole: «nuova qualifica di dirigente del ruolo sanitario» sono aggiunte le seguenti: «nonché di dirigente dell'area socio-sanitaria».

  Conseguentemente alla rubrica dell'articolo, dopo la parola: «240» aggiungere le seguenti: «e dell'articolo 6 della legge 10 agosto 2000, n. 251».
0. 25. 028. 3. Ubaldo Pagano.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di assicurare la continuità delle attività svolte dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, di cui all'articolo 11, comma 3 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, ai Direttori scientifici di tali Istituti si applicano, dal momento dell'assunzione dell'incarico e per l'intera durata dello stesso, le disposizioni in materia previdenziale di cui ai commi 11 e 12 dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
0. 25. 028. 1. Lorenzin. 
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente

Art. 25-bis.
(Modifica all'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in materia di stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo)

  1. Dopo il comma 9 dell'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è inserito il seguente:
  9-bis. Limitatamente all'esercizio di attività libero-professionale di carattere sanitario, ai professori e ai ricercatori universitari che svolgono attività assistenziale ai sensi del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e che hanno optato per il rapporto di lavoro non esclusivo si applicano le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 15-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, con facoltà di mantenere il regime di tempo pieno.
25. 028. I Relatori.

Pag. 48

ART. 27.

Subemendamenti all'emendamento 27.5 del Governo

  Sopprimere la lettera d).
0. 27. 5. 1. Zanella, Mulè, Bergamini, Rosso, Mandelli, Sisto.

  Alla lettera d), capoverso n-bis), dopo il comma 19-ter, aggiungere i seguenti:
  19-quater. Al fine di assicurare un elevato livello di sicurezza dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche che esercitano una funzione essenziale dello Stato, al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 5, comma 2, le parole «AgID» sono sostituite dalle seguenti: «la Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
   b) dopo l'articolo 64-bis è inserito il seguente:
  «Art. 64-ter(Gestione dell'identità digitale e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni e dai privati)1. L'accesso ai servizi digitali, anche in mobilità, erogati in rete dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, avviene tramite l'identità digitale (ID).
  2. L'identità digitale (ID) e il relativo sistema di funzionamento sono gestiti dal Ministero dell'interno.
  3. I livelli di garanzia definiti dall'articolo 8 del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 per l'accesso ai servizi in rete sono assicurati mediante il rilascio da parte del Ministero dell'interno, anche in modo disgiunto:
   a) della carta d'identità elettronica (CIE), per i servizi che richiedono l'identificazione degli utenti con livelli basso, significativo ed elevato;
   b) di credenziali di accesso a uno o più fattori per i servizi che richiedono l'identificazione degli utenti con livelli basso o significativo.

  4. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Garante per la protezione dei dati personali e acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base dell'istruttoria effettuata da un tavolo tecnico congiunto tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dell'interno, sono definite le regole tecniche del sistema di funzionamento dell'identità digitale (ID), in coerenza con quanto stabilito al comma 1 dell'articolo 66, con riferimento:
   a) agli standard tecnologici e di sicurezza, al modello architetturale e alle modalità di accesso ai servizi mediante identità digitale (ID);
   b) alle caratteristiche tecniche delle credenziali di accesso di cui al comma 3, lettera b), anche in coerenza con gli identificativi anagrafici individuali presenti nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente-ANPR;
   c) alle modalità tecniche con le quali i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, assicurano l'accesso ai servizi digitali erogati in rete mediante identità digitale;
   d) alle modalità tecniche di utilizzo dell'identità digitale (ID) da parte di soggetti privati per l'accesso a servizi erogati in rete;
   e) agli standard tecnologici e alle soluzioni tecniche da adottare al fine di garantire l'interoperabilità e l'integrazione tra il sistema di gestione dell'identità digitale (ID), il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis e i servizi erogati dai fornitori di attributi qualificati e non qualificati.

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  5. Con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, limitatamente a quanto previsto dalle lettere a) e b), e sentito il Garante per la protezione dei dati personali:
   a) è stabilita la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, utilizzano esclusivamente l'identità digitale (ID) per l'identificazione degli utenti dei propri servizi in rete;
   b) sono definite le modalità e i tempi per la cessazione del sistema di autenticazione mediante carta nazionale dei servizi (CNS), in coerenza con la normativa regionale vigente in materia;
   c) sono stabilite le modalità di richiesta da parte dei cittadini e di consegna delle credenziali di accesso di cui al comma 3, lettera b);
   d) sono definiti gli attributi qualificati e non qualificati dell'identità digitale (ID), idonei a rappresentare stati, qualifiche, abilitazioni, poteri di rappresentanza e altre caratteristiche e informazioni personali;
   e) sono individuati i gestori degli attributi qualificati di cui alla precedente lettera d);
   f) sono definite le misure di garanzia a tutela degli utenti, attraverso la previsione di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo, in conformità con le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

  6. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 7-vicies quater, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge del 31 marzo 2005, n. 43, il rilascio e l'utilizzo delle credenziali di cui al comma 3, lettera b), non comporta oneri per il cittadino. Il decreto di cui al comma 5 prevede che la richiesta delle credenziali di accesso di cui al comma 3, lettera b), la verifica dell'identità del richiedente e la consegna delle credenziali avviene anche da remoto e che alla consegna delle stesse credenziali possono provvedere le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a).
  7. I soggetti privati, ivi inclusi gli istituti di credito e i fornitori di servizi di pagamento, possono identificare gli utenti dei propri servizi digitali in rete attraverso l'identità digitale (ID), anche nel caso in cui è prevista dalla normativa vigente una procedura di identificazione mediante l'esibizione di un documento di identità.
  8. La realizzazione e l'esercizio del sistema di funzionamento dell'identità digitale (ID) è affidato all'istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. che provvede al suo sviluppo e implementazione utilizzando anche i servizi informatici erogati dalla società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, come definiti su base convenzionale.
  9. L'accesso ai servizi in rete erogati di soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, che richiedono l'identificazione informatica può avvenire anche con la carta nazionale dei servizi sino alla data fissata ai sensi del comma 5, lettera a)»;
   c) all'articolo 1, lettera c), dopo la parola: «fisica» sono aggiunte le seguenti: «e digitale»;
   d) all'articolo 66, il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. La carta d'identità elettronica (CIE) contiene:
   a) i dati identificativi della persona;
   b) i dati relativi all'identità digitale della persona;
   c) il codice fiscale o l'identificativo anagrafico individuale presente nell'Anagrafe nazionale della popolazione-ANPR»;Pag. 50
   e) all'articolo 66, al comma 4, le parole: «e l'analogo documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima dell'età prevista dalla legge per il rilascio della carta d'identità elettronica, possono» sono sostituite con la seguente: «può»;
   f) all'articolo 6-bis, comma 2-bis, le parole: «64, comma 2-sexies» sono sostituite dalle seguenti «64-ter, comma 5»;
   g) all'articolo 14-bis, comma 2, lettera i), le parole: «a SPID di cui all'articolo 64» sono sostituite con le seguenti: «al sistema dell'identità digitale di cui all'articolo 64-ter»;
   h) all'articolo 29, comma 1, le parole: «o di gestore dell'identità digitale di cui all'articolo 64» sono soppresse;
   i) alla rubrica dell'articolo 30 le parole: «, dei gestori dell'identità digitale» sono soppresse a decorrere dalla data indicata al comma 19-quinquies;
   l) all'articolo 30, comma 1, le parole: «, i gestori dell'identità digitale» sono soppresse a decorrere dalla data indicata al comma 19-quinquies;
   m) alla rubrica dell'articolo 32-bis le parole: «, per i gestori dell'identità digitale» sono soppresse a decorrere dalla data indicata al comma 19-quinquies;
   n) all'articolo 32-bis, comma 1, le parole: «, ai gestori dell'identità digitale» sono soppresse a decorrere dalla data indicata al comma 19-quinquies;
   o) all'articolo 64-bis, comma 1-bis, le parole: «i fornitori di identità digitali» sono sostituite dalle seguenti: «il gestore dell'identità digitale di cui all'articolo 64-ter» a decorrere dalla data indicata al comma 19-quinquies;
   p) all'articolo 65, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
   «b) ovvero, quando l'istante o il dichiarante è identificato attraverso l'identità digitale di cui all'articolo 64-ter o la carta nazionale dei servizi (CNS)».
  19-quinquies. L'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è abrogato a decorrere dal 31 ottobre 2023.1 gestori di identità digitali di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, continuano a operare sino alla data di scadenza, non prorogabile, delle rispettive convenzioni per l'adesione al sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID), stipulate con l'Agenzia per l'Italia digitale alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
  19-sexies. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione non possono essere accreditati nuovi gestori di identità digitale, né possono essere stipulate nuove convenzioni per l'adesione al sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID), di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
  19-septies. Sino alla data di cui al comma 19-quinquies, ai fini dell'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide anche quando l'istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID).
  19-octies. Con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 64-ter, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono altresì determinate le modalità per la conversione delle identità digitali rilasciate dal sistema pubblico di gestione dell'identità digitale (SPID) in credenziali di accesso di cui all'articolo 64-ter, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché le modalità con le quali i gestori di identità digitali di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, rendono disponibili al Ministero dell'interno i dati necessari per la suddetta conversione.
  19-novies. L'articolo 36, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 è sostituito dal seguente:Pag. 51
  «7. La carta di identità può essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo giorno precedente la scadenza. Le carte di identità rilasciate su supporto cartaceo e le carte di identità elettroniche rilasciate in conformità al decreto ministeriale 8 novembre 2007 recante “Regole tecniche della Carta d'identità elettronica” possono essere rinnovate, ancorché in corso di validità, prima del centottantesimo giorno precedente la scadenza».

  19-decies. Dall'attuazione dei commi da 19-quater a 19-novies non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti connessi mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
0. 27. 5. 2. Giarrizzo, Scagliusi.

  All'articolo 27, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) la lettera h) è sostituita dalla seguente:
  «h) all'articolo 1, comma 6, lettera c), le parole da: “individuati ai sensi del comma 2, lettera a” a: “e dalla lettera a) del presente comma e senza che ciò comporti accesso a dati o metadati personali e amministrativi” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al comma 2-bis, e il Ministero dello sviluppo economico, per i soggetti privati di cui al medesimo comma, svolgono attività di ispezione e verifica in relazione a quanto previsto dal comma 2, lettera b), dal comma 3, dal presente comma e dal comma 7, lettera b)” e dopo le parole: “specifiche prescrizioni;” sono inserite le seguenti: “nello svolgimento delle predette attività di ispezione e verifica l'accesso, se necessario, a dati o metadati personali e amministrativi è effettuato in conformità a quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;”»;
   b) dopo la lettera i) è inserita la seguente:
   «i-bis) all'articolo 1, comma 9, lettera a), le parole: “e di aggiornamento” sono sostituite dalle seguenti: “, di aggiornamento e di trasmissione”»;
   c) dopo la lettera n) è inserita la seguente:
   «n-bis) all'articolo 1, dopo il comma 19-bis è aggiunto il seguente:
  “19-ter. Nei casi in cui sui decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dal presente articolo è acquisito, ai fini della loro adozione, il parere del Consiglio di Stato, i termini ordinatori stabiliti dal presente articolo sono sospesi per un periodo di quarantacinque giorni”».
27. 5. Il Governo.

ART. 32.

Subemendamenti all'emendamento 32.1 dei Relatori

  Sostituire le parole: 5 milioni di euro, ovunque ricorrano, con le seguenti: 5 mila euro.
0. 32. 1. 1. Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Nella parte consequenziale, sostituire le parole: dell'azienda pubblica di servizi alla persona (ASP) – Istituto degli Innocenti di Firenze, con le seguenti: dell'Università degli Studi della Calabria per la realizzazione di strutture edilizie ad esso afferenti.
0. 32. 1. 2. Melicchio, Lattanzio.
(Inammissibile)

Pag. 52

  All'articolo 32, dopo il comma 1 inserire i seguenti:
  1-bis. All'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «possono essere previsti appositi finanziamenti» sono sostituite dalle seguenti: «è attribuito un contributo annuo di 5 milioni di euro».
  1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

  Conseguentemente alla rubrica aggiungere, in fine, le parole: «e dell'Azienda pubblica di servizi alla persona (ASP) – Istituto degli Innocenti di Firenze».
32. 1. I Relatori.

ART. 36.

Subemendamenti all'emendamento 36.11 del Governo

  Dopo le parole: con decreto direttoriale inserire le seguenti: da adottare sentiti i rappresentanti delle associazioni di categoria.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma 1, capoverso Art. 7-bis, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Con il medesimo decreto direttoriale sono definite le tariffe per gli obblighi di cui all'articolo 4, comma 4, e all'articolo 6, comma 4, applicate dall'organismo incaricato della verifica dal datore di lavoro, e le modalità di comunicazione all'INAIL, per via informatica, del nominativo dell'organismo medesimo. Tale comunicazione è effettuata a seguito dell'accettazione dell'incarico da parte dell'organismo medesimo che per le verifiche di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 6, comma 1, corrisponde all'INAIL una quota, pari al 5 per cento della tariffa definita dal decreto direttoriale di cui al presente comma, destinata a coprire i costi legati alla gestione ed al mantenimento della banca dati informatizzata delle verifiche.;
   sopprimere i commi 2, 3 e 4 del capoverso Art. 7-bis.
0. 36. 11. 3. Galli, Di Muro, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Pettazzi, Saltamartini, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   dopo le parole: con decreto direttoriale inserire le seguenti: da adottare sentiti i rappresentanti delle associazioni di categoria;
   aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli organismi abilitati alle verifiche comunicano tempestivamente all'INAIL, per via informatica, i nominativi dei datori di lavoro e l'identificativo degli impianti per i quali hanno effettuato le verifiche di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 6, comma 1, nonché l'esito delle stesse.

  Conseguentemente, sopprimere i commi 2, 3 e 4 del capoverso Art. 7-bis.
0. 36. 11. 5. Galli, Di Muro, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Pettazzi, Saltamartini, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

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  Dopo le parole: con decreto direttoriale inserire le seguenti: da adottare sentiti i rappresentanti delle associazioni di categoria.
0. 36. 11. 4. Galli, Di Muro, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Pettazzi, Saltamartini, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Aggiungere, in fine, le seguenti parole: al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e articolo 7, comma 2»; sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Per le verifiche di cui all'articolo 4, comma 1, all'articolo 6, comma 1, e all'articolo 7, comma 2, l'organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro utilizza personale qualificato iscritto al proprio libro matricola o al proprio libro paga e corrisponde all'INAIL una quota, pari al 5 per cento della tariffa definita dal decreto di cui al comma 4.».
0. 36. 11. 2. Ciprini.

  Aggiungere, in fine, le seguenti parole: dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
  «4-bis. Anche in relazione ai maggiori compiti derivanti dal comma 4, al fine di rafforzare le attività relative alle funzioni di informazione, formazione, assistenza e consulenza assegnati all'Inail in materia di gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro correlati all'accertamento e valutazione dei rischi e all'individuazione di misure di prevenzione nonché per lo svolgimento delle attività di igiene del lavoro e raccolta e analisi dei dati afferenti i processi produttivi e l'esposizione pregressa dei lavoratori per la valutazione tecnica dei casi di malattia professionale e di infortunio denunciati all'Inail, l'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è autorizzato a bandire procedure concorsuali pubbliche e conseguentemente ad assumere a tempo indeterminato, a decorrere dall'anno 2020, con corrispondente incremento della dotazione organica, un contingente di 310 unità appartenenti alle seguenti qualifiche professionali: 100 unità di personale a tempo indeterminato, con qualifica di professionista di primo livello del Ramo Tecnico – Area Accertamento rischi e prevenzione, in possesso della corrispondente professionalità tecnica, 10 unità di personale a tempo indeterminato, con qualifica di professionista – Consulenza Statistica attuariale, 100 unità di personale a tempo indeterminato, con qualifica di dirigente medico di primo livello nella branca specialistica di medicina legale e del lavoro e 100 unità di personale a tempo indeterminato, appartenente all'Area C, livello economico 1, profilo amministrativo.
  4-ter. Le conseguenti assunzioni di personale avranno effetto in misura, pari al 50 per cento di esse, a decorrere dal 1o novembre 2020 e, per il restante 50 per cento, a decorrere dal 1o gennaio 2022. Ai relativi oneri, pari a euro 2.128.555 per l'anno 2020, euro 12.771.330 per l'anno 2021 ed euro 25.542.660 a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sul bilancio dell'INAIL. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 1.096.206 milioni di euro per l'anno 2020, a 6.577.235 milioni di euro per l'anno 2021 e 13.154.470 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
  4-quater. All'articolo 8, comma 4-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: “Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,” sono sostituite dalle seguenti: “Con il decreto del Pag. 54Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4,”».
0. 36. 11. 1. De Lorenzo, Segneri, Pallini, Cubeddu.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, le seguenti parole: dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  «4-bis. Al fine di favorire l'informatizzazione e la trasformazione digitale della pubblica amministrazione e lo sviluppo, la diffusione e l'impiego delle tecnologie emergenti, le imprese che intendono sperimentare iniziative, non espressamente vietate dalla legge, attinenti alla digitalizzazione e all'innovazione tecnologica dell'INAIL e dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e dei servizi da questi erogati, possono presentare i relativi progetti alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale, in alternativa agli ordinari regimi amministrativi. Nella domanda è indicato il titolare della richiesta e il responsabile della sperimentazione, sono specificate le caratteristiche, i profili di innovazione, la durata, le finalità del progetto e della sperimentazione, nonché i risultati e i benefìci attesi, le modalità con le quali il richiedente intende svolgere il monitoraggio delle attività e valutarne gli impatti, nonché gli eventuali rischi connessi all'iniziativa e le prescrizioni che si propongono per la loro mitigazione. A garanzia della certezza del regime giuridico applicabile alle attività private e a salvaguardia della libertà di iniziativa economica, le attività private non specificamente disciplinate dalla normativa europea, statale o regionale sono liberamente esercitabili.
  4-ter. Ai fini di cui al comma 4-bis, la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale istruisce le domande pervenute entro trenta giorni dal ricevimento. Non si applicano gli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. La predetta struttura può richiedere informazioni e pareri alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ordinariamente competenti per materia. Gli elementi richiesti devono essere forniti nel termine indicato, non superiore a trenta giorni, decorso il quale l'amministrazione comunque procede. La medesima struttura può altresì chiedere chiarimenti o integrazioni della domanda al richiedente. La richiesta alle amministrazioni o al richiedente interrompe il termine di cui al primo periodo, che inizia a decorrere nuovamente dalla ricezione degli elementi richiesti o dalla scadenza del termine assegnato alle Amministrazioni. La mancata trasmissione dei chiarimenti e delle integrazioni da parte del richiedente, nel termine indicato, comporta il rigetto della domanda. Per i progetti che presentano concreti ed effettivi profili di innovazione tecnologica, i cui risultati attesi comportano positivi impatti sulla qualità dell'ambiente o della vita e che presentano concrete probabilità di successo, la competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri propone al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, l'adozione del provvedimento di autorizzazione della sperimentazione, fissa la durata, non prorogabile, della sperimentazione, stabilisce le modalità di svolgimento della sperimentazione e impone le prescrizioni ritenute necessarie per mitigare i rischi ad essa connessi, dando comunicazione delle proprie determinazioni, anche ove ostative all'accoglimento della domanda, al richiedente. L'autorizzazione è rilasciata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato, entro quarantacinque giorni dalla proposta della competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai fini dell'autorizzazione può essere chiesto il parere di qualsiasi altra pubblica amministrazione, da rendersi entro un termine indicato, non superiore a trenta giorni, decorso il quale l'amministrazione comunque procede. L'autorizzazione sostituisce ad ogni effetto Pag. 55tutti gli atti di assenso, permessi, autorizzazioni, nulla osta, comunque denominati, di competenza di altre amministrazioni statali. Ove l'esercizio dell'attività oggetto di sperimentazione sia soggetta anche a pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni o altri atti di assenso, comunque denominati, di competenza di amministrazioni non statali, si procede ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il decreto di autorizzazione fissa la durata, non prorogabile, della sperimentazione, ne stabilisce le modalità di svolgimento della sperimentazione, impone le prescrizioni ritenute necessarie per mitigare i rischi ad essa connessi.
  4-quater. La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale vigila sulla sperimentazione autorizzata ai sensi del comma 4-ter e verifica il rispetto delle prescrizioni imposte, l'avanzamento dell'iniziativa, i risultati conseguiti e gli impatti sulla qualità dell'ambiente e della vita. In caso di violazione delle prescrizioni imposte, diffida l'impresa richiedente ad adeguarsi alle prescrizioni e a rimuovere ogni eventuale conseguenza derivante dalla violazione, assegnando all'uopo un congruo termine, comunque non inferiore a 15 giorni. In caso di inottemperanza alla diffida, propone al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, la revoca dell'autorizzazione.
  4-quinquies. Al termine della sperimentazione di cui al comma 4-quater, l'impresa richiedente trasmette alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale una documentata relazione con la quale illustra i risultati del monitoraggio e della sperimentazione, nonché i benefìci economici e sociali conseguiti. La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale, sulla base degli accertamenti svolti durante la sperimentazione e a conclusione della stessa, valutato il contenuto della relazione di cui al precedente periodo, attesta se l'iniziativa promossa dall'impresa richiedente si è conclusa positivamente ed esprime un parere al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro da questi delegato sulla opportunità di modifica delle disposizioni di legge o di regolamento che disciplinano l'attività oggetto di sperimentazione.
  4-sexies. Entro novanta giorni dalla data dell'attestazione positiva di cui al comma 4-quinquies, il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato, di concerto con il Ministro ordinariamente competente per materia, promuove le iniziative normative e regolamentari eventualmente necessarie per disciplinare l'esercizio dell'attività oggetto di sperimentazione.
  4-septies. L'impresa richiedente è in via esclusiva responsabile dei danni cagionati a terzi in dipendenza dello svolgimento della sperimentazione di cui al comma 4-bis. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4-bis non esclude o attenua la responsabilità dell'impresa richiedente. Per l'attività oggetto di sperimentazione non sono dovuti dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, corrispettivi o compensi, comunque denominati, né rimborsi spese in favore dell'impresa richiedente.
  4-octies. I commi da 4-bis a 4-septies non si applicano alle attività che possono essere sperimentate ai sensi dell'articolo 36 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 28 giugno 2019, n. 58. In ogni caso, con l'autorizzazione di cui al presente articolo non può essere disposta la sperimentazione in materia di raccolta del risparmio, credito, finanza, moneta, moneta elettronica, sistema dei pagamenti, assicurazioni e di ogni altro servizio finanziario oggetto di autorizzazione ai sensi di disposizioni dell'Unione europea o di disposizioni nazionali che danno attuazione a disposizioni dell'Unione europea.
  4-novies. Dall'attuazione dei commi da 4-bis a 4-octies non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede Pag. 56con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
0. 36. 11. 6. Giarrizzo, Scagliusi.

  All'articolo 36, comma 1, al comma 1, del capoverso Art. 7-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in base alle indicazioni tecniche fornite, con decreto direttoriale, dagli uffici competenti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per i profili di rispettiva competenza».
36. 11. Il Governo.

ART. 39.

Subemendamento all'emendamento 39.061 dei Relatori

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di facilitare la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del Programma di cui ai commi da 974 a 977 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l'anno 2020, a favore degli enti beneficiari di contributo e sottoscrittori delle convenzioni o accordi di cui al comma 977, che, alla data del 1o gennaio 2020, abbiano deliberato lo stato di dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è concessa, su apposita richiesta da presentarsi entro il 31 marzo 2020, la possibilità di rimodulare i progetti attraverso l'eliminazione della quota di finanziamento a carico degli enti proponenti.
0. 39. 061. 1. Occhiuto.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 39 inserire il seguente:

Art. 39-bis.
(Disavanzo degli enti locali)

  1. Al fine di prevenire l'incremento del numero di enti locali in situazioni di precarietà finanziaria, l'eventuale maggiore disavanzo, emergente in sede di approvazione del rendiconto 2019, determinato in misura non superiore alla differenza tra l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto 2018 determinato con il metodo semplificato previsto dall'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sommato allo stanziamento assestato iscritto al bilancio 2019 per il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto degli utilizzi del fondo effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti, e l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato in sede di rendiconto 2019 determinato nel rispetto dei princìpi contabili, può essere ripianato in non più di quindici annualità, a decorrere dall'esercizio 2021, in quote annuali costanti.
  2. Le modalità di recupero devono essere definite con deliberazione del consiglio dell'ente locale, acquisito il parere dell'organo di revisione, entro quarantacinque giorni dall'approvazione del rendiconto. La mancata adozione di tale deliberazione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione.
  3. Ai fini del rientro possono essere utilizzati le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili accertati nel rispetto del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e da altre entrate in conto capitale. Nelle more dell'accertamento dei proventi derivanti da Pag. 57alienazione di beni patrimoniali disponibili il disavanzo deve comunque essere ripianato.
39. 061. I Relatori.

Subemendamenti all'emendamento 39.062 dei Relatori

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. Al comma 821 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono aggiunte infine le seguenti parole: «Ai fini del rispetto dell'equilibrio finanziario dei bilanci di cui all'articolo 9, commi 1 e 1-bis, della legge 243 del 24 dicembre 2012, rileva anche il ricorso all'indebitamento di cui all'articolo 10, comma 3, della medesima legge, da iscriversi alle entrate finali nel rispetto dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.».
0. 39. 062. 1. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 39 inserire il seguente:

Art. 39-bis.
(Disciplina del fondo anticipazione di liquidità degli enti locali)

  1. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020, in sede di approvazione del rendiconto 2019 gli enti locali accantonano il fondo anticipazione di liquidità nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019, per un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2019.
  2. L'eventuale peggioramento del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente, per un importo non superiore all'incremento dell'accantonamento al fondo anticipazione di liquidità effettuato in sede di rendiconto 2019, è ripianato annualmente, a decorrere dall'anno 2020, per un importo pari all'ammontare dell'anticipazione rimborsata nel corso dell'esercizio.
  3. Il fondo anticipazione di liquidità costituito ai sensi del comma 1 è annualmente utilizzato secondo le seguenti modalità:
   a) nel bilancio di previsione 2020-2022, in entrata dell'esercizio 2020 è iscritto, come utilizzo del risultato di amministrazione, un importo pari al fondo anticipazione di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione 2019 e il medesimo importo è iscritto come fondo anticipazione di liquidità nel titolo 4 della spesa dell'esercizio 2020, riguardante il rimborso dei prestiti, al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio;
   b) dall'esercizio 2021, fino al completo utilizzo del fondo anticipazione di liquidità, in entrata di ciascun esercizio del bilancio di previsione è applicato il fondo stanziato in spesa dell'esercizio precedente e in spesa è stanziato il medesimo fondo al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio.

  4. La quota del risultato di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidità è applicata al bilancio di previsione anche da parte degli enti in disavanzo di amministrazione.
39. 062. I Relatori.

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ART. 40.

Subemendamenti all'emendamento 40.016 del Governo

  Dopo l'articolo 40-bis, inserire il seguente:

Art. 40-ter.
(Incentivi energia)

  1. All'articolo 43 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Al fine di tutelare l'integrità del patrimonio pubblico e salvaguardare la produzione di energia elettrica derivante da impianti fotovoltaici di potenza superiore ai 3kW, qualora il beneficiario della incentivazione di cui all'articolo 2-sexies del decreto-legge n. 3 del 2010 sia un ente pubblico, il termine entro il quale devono concludersi i lavori di installazione è prorogato al 31 dicembre 2020 nel caso in cui a seguito di controlli o verifiche, ne siano verificati e accertati i requisiti specifici per ottenere l'incentivo, e sempre che il soggetto beneficiario della tariffa incentivante abbia intrapreso le azioni consentite dalla legge nei confronti dei responsabili di eventuali dichiarazioni false o di altri reati o illeciti».
0. 40. 016. 1. Moretto, Marco Di Maio.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 40-bis, inserire il seguente:

Art. 40-ter.
(Soggetti vulnerabili)

  1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo del comma 60 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatta eccezione per i clienti vulnerabili individuati ai sensi del comma 67-bis del presente articolo»;
   b) dopo il comma 67 è aggiunto il seguente:
  «67-bis. Entro il 1o gennaio 2021, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su parere dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, individua i clienti finali vulnerabili per i quali si applicano le misure di tutela di cui al comma 2, dell'articolo 35, del decreto legislativo del 1o giugno 2011 n. 93».
0. 40. 016. 2. Moretto, Marco Di Maio.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente articolo:

Art. 40-bis.
(Potenziamento delle Agenzie fiscali)

  1. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dagli obiettivi di finanza pubblica e dalle misure per favorire gli adempimenti tributari e le connesse semplificazioni nonché una più incisiva azione di contrasto all'evasione fiscale nazionale e internazionale, a decorrere dall'anno 2020 l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono autorizzate a utilizzare le risorse del proprio bilancio di esercizio, per un importo massimo, rispettivamente, di 6 milioni di euro e di 1,9 milioni di euro, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per il finanziamento delle posizioni organizzative e professionali e degli incarichi di responsabilità, previsti dalle vigenti norme della contrattazione collettiva nazionale, in aggiunta alle risorse complessivamente già destinate e utilizzate a tale scopo. Le risorse certe e stabili del Fondo risorse decentrate dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle Pag. 59dogane e dei monopoli sono incrementate, a valere sui finanziamenti delle Agenzie stesse, di 6 milioni a decorrere dal 2020 e di ulteriori 4 milioni di euro a decorrere dal 2021 per l'Agenzia delle entrate e di 3,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 8,97 milioni di euro per l'anno 2020 e a 11,02 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
40. 016. Il Governo.

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ALLEGATO 2

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica (C. 2325 Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

  All'articolo 1, dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
*1. 1. (Nuova formulazione) Siracusano, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Attis.
*1. 2. (Nuova formulazione) Epifani, Fassina, Fornaro, Pastorino.
*1. 10. (Nuova formulazione) Lacarra.
*1. 114. (Nuova formulazione) Madia, Serracchiani, Bruno Bossio, Navarra, Mura, Lacarra, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Soverini, Viscomi, Pezzopane.
*1. 16. (Nuova formulazione) Marco Di Maio, Vitiello.
*1. 126. (ex 19.09) (Nuova formulazione) Alaimo, Macina, Donno.

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, al primo periodo, le parole: «Per il triennio 2018-2020» sono sostituite dalle seguenti: «Per il triennio 2020-2022» e, al secondo periodo, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento».
1. 13. Macina, Donno, Alaimo, Berti, Bilotti, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, Sabrina De Carlo, Dieni, Forciniti, Parisse, Francesco Silvestri, Suriano, Elisa Tripodi.

  Al comma 6, aggiungere, infine, il seguente periodo: La percentuale del 30 per cento di cui al comma 6-quater del citato articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001 può essere elevata al 38 per cento, a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuno degli enti di ricerca indicati nel predetto comma 6-quater e ferma restando la disciplina ivi prevista.
1. 33. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:
   a)
all'alinea, primo periodo, dopo le parole: «ai soggetti di cui all'articolo 14, comma 1-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,» sono inserite le seguenti: «ad esclusione dei titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,» e dopo le parole «del medesimo decreto» sono inserite le seguenti: «legislativo n. 33 del 2013»;
   b) all'alinea, secondo periodo, la parola: «Conseguentemente,» è sostituita Pag. 61dalle seguenti «Fermo restando quanto previsto alla lettera c) del presente comma, per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dal citato articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, continua a trovare piena applicazione la disciplina di cui all'articolo 14 del citato decreto legislativo n. 33 del 2013.», le parole: «articolo 17, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 17, comma 2» e dopo le parole «comunque denominati,» sono inserite le seguenti: «nonché ai dirigenti sanitari di cui all'articolo 41, comma 2, dello stesso decreto legislativo,»;
   c) alla lettera a), le parole «a),» e «, c),» sono soppresse e dopo le parole «all'esercizio della funzione dirigenziale» sono aggiunte le seguenti «, tenuto anche conto della complessità della struttura cui è preposto il titolare dell'incarico, fermo restando per tutti i titolari di incarichi dirigenziali l'obbligo di comunicazione dei dati patrimoniali e reddituali di cui all'articolo 13, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62»;
   d) alla lettera b), le parole da: «siano oggetto» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «possono essere oggetto anche di sola comunicazione all'amministrazione di appartenenza»;
   e) alla lettera c), dopo la parola: «individuazione» sono inserite le seguenti: «, anche in deroga all'obbligo di pubblicazione per i titolari di incarichi dirigenziali di cui all'articolo 19, commi 3 e 4,»;
   e) dopo il comma 7, è inserito il seguente:
  «7-bis. Al fine di garantire fin da subito l'effettiva tutela di cui alla lettera c), le amministrazioni ivi indicate possono individuare, con decreto del Ministro competente, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i dirigenti per i quali non sono pubblicati i dati di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in ragione dei motivi indicati al comma 7, lettera c), del presente articolo.»
1. 39. (Nuova formulazione) Madia, Marco Di Maio.

  Dopo il comma 7, inserire il seguente:
  7-bis. Non è comunque consentita l'indicizzazione dei dati delle informazioni oggetto del regolamento di cui al comma 7.
1. 40. (Nuova formulazione) Macina, Donno, Alaimo, Berti, Bilotti, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, Sabrina De Carlo, Dieni, Forciniti, Parisse, Francesco Silvestri, Suriano, Elisa Tripodi.

  Dopo il comma 7 inserire il seguente:
  7-bis. Gli obblighi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si applicano anche ai titolari degli incarichi negli organismi previsti dall'articolo 144 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite dal regolamento di cui comma 7 del presente articolo.
1. 42. Macina, Donno.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis.
All'articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2-bis:
    1) le parole: «sulla base del contratto annotato nell'archivio nazionale dei veicoli ai sensi dell'articolo 94, comma 4-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285» sono sostituite dalle seguenti: «sulla base dei dati acquisiti al sistema informativo di cui all'articolo 51, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, secondo le modalità di cui ai commi 3-ter e 3-quater del presente articolo»;
    2) in fine, le parole «di locazione finanziaria» sono soppresse;Pag. 62
   b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
  «3-bis. Con riferimento ai periodi tributari in scadenza nel primo semestre 2020, per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente le somme dovute a titolo di tassa automobilistica sono versate entro il 31 luglio 2020 senza l'applicazione di sanzioni e interessi.
  3-ter. Per le fattispecie di cui al comma 3-bis, i dati necessari all'individuazione dei soggetti tenuti al pagamento della tassa automobilistica sono acquisiti a titolo non oneroso, secondo le modalità di cui al comma 3-quater, al sistema informativo di cui all'articolo 51, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e confluiscono negli archivi dell'Agenzia delle entrate, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano al fine di consentire il corretto svolgimento dell'attività di gestione della tassa automobilistica ai sensi dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
  3-quater. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 30 aprile 2020, sentito il gestore del sistema informativo di cui all’ articolo 51, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e l'Agenzia delle entrate, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità operative per l'acquisizione dei dati di cui al comma 3-ter, anche attraverso il coinvolgimento e la collaborazione delle associazioni rappresentative delle società di locazione a lungo termine.
  3-quinquies. Dall'attuazione del comma 3-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
*1. 58. (Nuova formulazione) Raciti.
*1. 127. (ex 13.32) (Nuova formulazione) Fassina, Fornaro.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. All'articolo 177, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2021»;
   b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Le concessioni di cui al comma 1, ultimo periodo, già in essere si adeguano alle predette disposizioni entro il 31 dicembre 2020».
1. 61. Raduzzi, Macina, Donno.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. A decorrere dal 1o marzo 2020, le amministrazioni pubblicano i bandi di mobilità di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel portale internet del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tale fine, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le modalità di pubblicazione nel sito di cui al predetto articolo 30, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, degli avvisi di mobilità adottati dalle pubbliche amministrazioni, dei bandi di concorso per l'accesso al pubblico impiego, delle relative graduatorie di merito e delle graduatorie degli idonei non vincitori ai quali le amministrazioni possono attingere, ai sensi dell'articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nei limiti di validità delle graduatorie medesime. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 34-bis, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, le assunzioni effettuate in deroga agli articoli 30 e 34-bis del medesimo decreto legislativo sono fatte salve a condizione che, alla data di entrata in Pag. 63vigore della legge di conversione del presente decreto, non sia intervenuto un provvedimento giurisdizionale definitivo.
*1. 83. (Nuova formulazione) Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Guidesi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.
*1. 128. (ex 17.5) (Nuova formulazione) Pizzetti.

  Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
  10-bis. L'articolo 25 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è sostituito dal seguente:
  «Art. 25. – (Disposizioni in materia di personale)1. Entro il 30 settembre di ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, le società a controllo pubblico effettuano una ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 24. L'elenco del personale eccedente, con la puntuale indicazione dei profili posseduti, è trasmesso alla regione nel cui territorio la società ha sede legale secondo modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.
  2. Le regioni formano e gestiscono l'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti ai sensi del comma 1 e agevolano processi di mobilità in ambito regionale, con le modalità stabilite dal decreto previsto dal medesimo comma 1 e previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, tramite riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza presso altre società controllate dal medesimo ente o da altri enti della stessa regione, sulla base di un accordo tra le società interessate.
  3. Decorsi ulteriori dodici mesi dalla scadenza di cui al comma 1, le regioni trasmettono gli elenchi dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, che gestisce, d'intesa con ciascuna regione territorialmente competente, l'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati».

  10-ter. Fermi restando gli obblighi di riassorbimento del personale stabiliti dal comma 8 dell'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le disposizioni di cui al comma 10-bis del presente articolo si applicano, salva diversa disciplina normativa a tutela dei lavoratori, anche ai dipendenti dei consorzi e delle aziende costituiti, rispettivamente, ai sensi degli articoli 31 e 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto risultino già posti in liquidazione da parte di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
1. 89. (Nuova formulazione) Epifani, Fassina, Fornaro, Pastorino.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le graduatorie dei concorsi per l'assunzione di personale dell'amministrazione giudiziaria con la qualifica di assistente giudiziario, già inserite nei piani assunzionali approvati e finanziati per il triennio 2019-2021, possono essere utilizzate fino al 30 giugno 2021.
  5-ter. Il Ministero della salute è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, senza il previo espletamento delle procedure di mobilità e in deroga all'obbligo di adozione del piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere a tempo indeterminato, mediante appositi concorsi Pag. 64pubblici per esami, tredici dirigenti di livello non generale, di cui cinque medici e un chimico, da imputare all'aliquota dei dirigenti sanitari, due economisti sanitari, due statistici, un ingegnere biomedico, un ingegnere industriale e un ingegnere ambientale, da imputare all'aliquota dei dirigenti non sanitari, nonché cinquanta unità di personale non dirigenziale con professionalità tecniche, appartenenti all'area III, posizione economica F1, del comparto funzioni centrali. La dotazione organica del Ministero della salute è corrispondentemente incrementata di 13 unità con qualifica dirigenziale di livello non generale e di 50 unità di personale non dirigenziale appartenenti all'area III. Per fare fronte agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 2.240.000 per l'anno 2020 e di euro 4.480.000 annui a decorrere dall'anno 2021. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. I pertinenti fondi per l'incentivazione del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero della salute sono corrispondentemente incrementati. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  5-quater. Al fine di semplificare e accelerare il riordino dell'organizzazione degli uffici del Ministero della giustizia, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, compresi quelli di diretta collaborazione, è autorizzata per i medesimi, fino al 31 ottobre 2020, l'utilizzazione delle procedure di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1. 124. Il Governo.

  Al comma 10-bis, capoverso 147-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché del personale delle scuole e degli asili comunali.
0. 1. 125. 2. Madia.

  Dopo il comma 10-bis, aggiungere, i seguenti:
  10-ter. Al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 le parole: «bandito nell'anno 2016» sono soppresse.
  10-quater. All'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Con decreto del Ministro dell'istruzione è costituita una commissione nazionale di esperti per la definizione delle prove scritte e delle relative griglie di valutazione».
0. 1. 125. 4. Villani, Lattanzio.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Dopo il comma 147 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è inserito il seguente:
  «147-bis. Le disposizioni del comma 147, in materia di utilizzo delle graduatorie dei concorsi pubblici da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, non si applicano alle assunzioni del personale scolastico, compresi i dirigenti, e del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica».
1. 125. Il Governo.

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