CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 6 febbraio 2020
320.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e V)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. C. 2325 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 4.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il termine per l'adozione delle misure di cui all'articolo 13, comma 5-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, è prorogato al 31 marzo 2023. Ai fini dell'adozione delle misure di cui al primo, terzo e quarto periodo del presente comma, possono essere utilizzate anche le risorse disponibili, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel Fondo istituito ai sensi dell'articolo 32-ter.1 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ferme restando le prioritarie finalità ivi previste. In relazione a quanto previsto al secondo periodo del presente comma, la CONSOB può esercitare gli ulteriori poteri previsti dall'articolo 36, comma 2-terdecies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per la rimozione delle iniziative di chiunque nel territorio della Repubblica, attraverso le reti telematiche o di telecomunicazione: a) offra al pubblico prodotti finanziari in difetto del prescritto prospetto; b) diffonda annunci pubblicitari relativi ad offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari prima della pubblicazione del prescritto prospetto. Tra le misure che la CONSOB può adottare ai sensi dell'articolo 7-quater del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 devono intendersi comprese anche quelle applicabili esercitando i poteri previsti dal menzionato articolo 36, comma 2-terdecies, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019.
*4. 87. Macina, Donno, Alaimo, Berti, Bilotti, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, Sabrina De Carlo, Dieni, Forciniti, Parisse, Francesco Silvestri, Suriano, Elisa Tripodi.
*4. 91. Mancini.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il termine di cui all'articolo 1, comma 181, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è prorogato di ulteriori ventiquattro mesi.
4. 132. Fragomeli.

ART. 22.

  Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Modifica all'articolo 6 della legge 13 febbraio 2001, n. 48)

  1. All'articolo 6, comma 2, della legge 13 febbraio 2001, n. 48, la parola: «favorevole» è soppressa.
22. 02. Dori, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà, Macina, Donno.

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ART. 25.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Disposizioni concernenti il completamento dei lavori di ammodernamento dell'Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani» di Roma)

  1. Il termine per il completamento delle iniziative correlate ai lavori di ammodernamento dell'Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani», avviati ai sensi dell'articolo 6, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3873 del 28 aprile 2010, è fissato al 30 giugno 2020. Le operazioni di trasferimento delle opere all'Istituto e i conseguenti adempimenti di legge devono avere inizio entro il 30 settembre 2020 e concludersi nei successivi centoventi giorni.
  2. È autorizzata la spesa 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 per la concessione di un contributo volto a supportare l'attivazione e l'operatività dell'unità per alto isolamento dell'Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani» di Roma.
  3. La concessione del contributo di cui al comma 2 è subordinata alla presentazione al Ministero della salute, da parte dell'Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani» di Roma, dell'aggiornamento del piano di sviluppo dell'unità di alto isolamento di cui all'articolo 1, comma 600, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  4. All'onere derivante dal comma 2, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
25. 015. Siani, Carnevali, Rizzo Nervo, Pini, Schirò.

ART. 27.

  Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
   f-bis) all'articolo 1, comma 4-bis, dopo le parole: «per materia» sono inserite le seguenti: «e del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica».
27. 3. Iovino, Dieni, Macina, Donno, Lovecchio.

  Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
   f-bis) all'articolo 1, dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  « 4-ter. L'atto amministrativo di cui al comma 2-bis e i suoi aggiornamenti sono trasmessi, entro dieci giorni dall'adozione, al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica».
27. 1. Misiti, Aresta, Macina, Donno, Lovecchio.

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ALLEGATO 2

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. C. 2325 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE 5.03 E 19.012 DEL GOVERNO

ART. 5.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 547, le parole: «I medici e i medici veterinari iscritti all'ultimo anno del corso di formazione specialistica nonché, qualora questo abbia durata quinquennale, al penultimo anno del relativo corso» sono sostituite dalle seguenti: «A partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici e i medici veterinari regolarmente iscritti»;
   b) al comma 548-bis, al primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022»; al settimo periodo, dopo le parole: «sono definite» sono aggiunte le seguenti: «, sulla base dell'Accordo quadro adottato con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,».

  2. Al fine di garantire l'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza e di fronteggiare la carenza di medici specialisti, fino al 31 dicembre 2022, in deroga al comma 1 dell'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, i dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale possono presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo e comunque non oltre il settantesimo anno di età. L'amministrazione di appartenenza, nel rispetto dei criteri organizzativi predeterminati con apposito atto aziendale, può autorizzare la prosecuzione del rapporto di servizio sino alla assunzione di nuovi dirigenti medici specialisti. Le relative procedure di reclutamento sono indette senza ritardo e comunque non oltre centottanta giorni dalla adozione del provvedimento di trattenimento in servizio.
5. 03. Il Governo.
(Inammissibile
limitatamente al comma 2)

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  Dopo l'articolo 19 inserire il seguente:

Art. 19-bis.
(Pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettuate dalle Forze di polizia e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

  1. All'articolo 50-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il primo periodo è sostituito con il seguente: «Per l'anno 2019 è autorizzato il pagamento di compensi per prestazioni di lavoro straordinario riferiti ad annualità precedenti al 2020 e non ancora liquidati, nel limite complessivo di spesa di 180 milioni di euro, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione e in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75».
   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:
  «1-bis: I compensi di cui al comma 1 sono corrisposti al personale interessato secondo criteri individuati dalle singole amministrazioni, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1».
19. 012. Il Governo.

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ALLEGATO 3

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. C. 2325 Governo.

EMENDAMENTO 39.75

  Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:
  14-bis. Al fine di incentivare gli investimenti delle regioni sui propri territori, all'ultimo periodo del comma 321 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «presente comma.» sono aggiunte le seguenti: «La riduzione dei trasferimenti erariali di cui al periodo precedente non si applica per gli anni dal 2023 al 2033».
  14-ter. Al comma 322 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il presente comma non trova applicazione per gli anni dal 2023 al 2033. In assenza dei dati definitivi per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, la regolazione finanziaria è effettuata entro l'anno 2022 confermando gli importi dell'ultima annualità definita con il decreto di cui al presente comma».
  14-quater. All'articolo 2, comma 64, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il presente comma non trova applicazione per gli anni dal 2023 al 2033. In assenza dei dati definitivi per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, la regolazione finanziaria è effettuata entro l'anno 2022 confermando gli importi dell'ultima annualità definita con il decreto di cui al presente comma.».
  14-quinquies. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 322 è aggiunto il seguente: «322-bis. Per ciascuno degli anni dal 2023 al 2033, le risorse derivanti dalla mancata riduzione dei trasferimenti di cui al comma 321 ed all'articolo 2, comma 64, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono destinate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano a nuovi investimenti diretti e indiretti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,».
  14-sexies. All'onere di cui ai commi da 3-bis a 3-quinquies, pari a 210,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione dei contributi per investimenti assegnati alle regioni a Statuto ordinario di cui al comma 134 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  14-septies. La tabella I allegata alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituita dalla seguente:

Pag. 44

39. 75. Claudio Borghi, Comaroli, Brescia, Donno, Bellachioma, Ceccanti, Lucaselli, Marattin, Magi, Fassina.