CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 5 febbraio 2020
319.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica (C. 2325 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
   esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica (AC. 2325);
   considerato che il provvedimento dispone la proroga e la definizione di termini di prossima scadenza, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, recando al contempo misure organizzative e finanziarie per garantire l'efficienza e l'efficacia dell'azione di pubbliche amministrazioni e magistrature, nonché in materia di innovazione tecnologica;
   preso atto che l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 9, in materia di agevolazioni postali all'editoria, è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, par. 3, del TFUE;
   rilevato che l'articolo 5, comma 3, in materia di procedure sugli animali a fini scientifici o educativi, reca il differimento del termine di decorrenza di alcuni divieti e condizioni afferenti alle predette procedure che rientrano tra le norme del decreto legislativo n. 26 del 2014, in merito alle quali la Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione (procedura 2016/2013), nonché inviato, il 20 febbraio 2017, un parere motivato, in quanto tali norme costituirebbero misure più restrittive o, in ogni caso, non conformi alla disciplina europea di cui alla direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2010 sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici;
   considerato, con riferimento all'articolo 35 in materia di concessioni autostradali – che introduce una disciplina derogatoria rispetto a quella prevista dall'articolo 176 del Codice dei contratti pubblici di recepimento dell'articolo 44 della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, finalizzata a regolare i casi di revoca, decadenza o risoluzione di concessioni di strade o di autostrade, ivi incluse quelle sottoposte a pedaggio – che non sembrano sussistere profili problematici in relazione all'eventuale affidamento ad Anas della gestione e manutenzione di strade o autostrade oggetto di concessioni sottoposte a revoca, decadenza o risoluzione, atteso che tale affidamento opera, per espressa previsione normativa, in via temporanea, ossia «nelle more dello svolgimento delle procedure di gara per l'affidamento a nuovo concessionario» e «per il tempo strettamente necessario alla sua individuazione»;
   considerato altresì, sempre con riferimento all'articolo 35, che nella materia delle concessioni autostradali fu avviata, nel 2006, una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia (n. 2419/2006) avverso alcune previsioni dell'articolo 12 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, che la Commissione Pag. 205aveva ritenuto potessero comportare una restrizione ingiustificata alla libera circolazione dei capitali, ai sensi dell'articolo 56 del Trattato CE e, con riferimento agli investimenti diretti, alla libertà di stabilimento ai sensi dell'articolo 43 del medesimo Trattato; alla luce della lettera di costituzione in mora, alcune delle disposizioni censurate sono state modificate durante la fase di conversione del predetto decreto-legge e, in seguito, con la legge n. 296 del 27 dicembre 2006; successivamente ad uno scambio di lettere con le autorità italiane, il regime delle concessioni autostradali è stata infine modificato dalla legge n. 101 del 6 giugno 2008, di conversione in legge del decreto-legge n. 59 dell'8 aprile 2008, dando così luogo alla chiusura della citata procedura di infrazione;
   rilevato che la predetta procedura di infrazione ha preso le mosse dalla preoccupazione della Commissione circa la situazione di confusione che il nuovo sistema delle concessioni autostradali avrebbe potuto generare, ed è stata argomentata anche con riferimento all'indeterminatezza degli obiettivi perseguiti con le disposizioni citate e alla mancanza di giustificazione delle misure adottate, che avrebbe potuto causare incertezze circa la rinegoziazione delle concessioni esistenti e incidere sul principio di modifica non unilaterale degli accordi di settore (pacta sunt servanda) e per questa via restringere abusivamente la libera circolazione dei capitali e il diritto di stabilimento sanciti dal Trattato UE;
   considerato che, viceversa, nella fattispecie di cui all'articolo 35 in oggetto, l'intervento normativo, secondo quanto esposto nella memoria depositata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in sede di audizione presso le Commissioni di merito, appare ragionevole, giustificato ed adeguatamente motivato. Esso appare inteso a perseguire due obiettivi principali. Da un lato, mira a colmare una lacuna normativa del Codice dei contratti pubblici, che disciplina soltanto le conseguenze patrimoniali derivanti da annullamento d'ufficio della concessione per vizio non imputabile al concessionario, da risoluzione per inadempimento della amministrazione aggiudicatrice ovvero di revoca della concessione per motivi di pubblico interesse, mancando, invece, una regolamentazione specifica con riguardo alle ipotesi di decadenza, revoca o risoluzione derivanti da inadempimento del concessionario. Dall'altro, intende rimuovere conseguentemente un ingiustificato squilibrio presente nell'attuale sistema normativo e regolamentare attraverso una revisione della disciplina vigente, così da stabilire la prevalenza dell'interesse pubblico relativo alla piena sicurezza e funzionalità della rete autostradale. Ciò anche in considerazione del fatto che la Commissione europea ha avviato, con lettera di costituzione in mora del 10 ottobre 2019, una procedura di infrazione (n. 2279/2019) nei confronti dell'Italia e di altri Stati membri per il mancato rispetto della direttiva 2004/54/CE, che stabilisce i requisiti minimi di sicurezza relativi all'infrastruttura e all'esercizio delle gallerie della rete stradale transeuropea di lunghezza superiore a 500 metri;
   rilevato, pertanto, come in relazione alle disposizioni legislative di carattere generale ed astratto di cui all'articolo 35 non sembri sussistere alcuna violazione del principio contrattuale «pacta sunt servanda», né una modifica in senso retroattivo di una regolamentazione di tipo pattizio, e considerato comunque che gli effetti normativi di tale previsione avranno esclusiva efficacia in relazione ad eventuali provvedimenti di decadenza, di revoca o di risoluzione delle concessioni autostradali che dovessero essere, nel caso, adottati in data successiva al 31 dicembre 2019,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   valutino le Commissioni di merito eventuali esigenze di coordinamento delle disposizioni di cui all'articolo 35 del decreto-legge con quanto previsto dagli articoli 43 e 44 della direttiva 2014/23/UE citata in premessa, concernenti, rispettivamente, il regime di modifica di contratti di concessione durante il periodo di validità e quello di risoluzione delle concessioni.

Pag. 206

ALLEGATO 2

DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica (C. 2325 Governo).

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA DEL GRUPPO DELLA LEGA

  La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
   esaminato l'AC 2325 «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica»,
   premesso che:
    l'articolo 35 interferisce con il corretto funzionamento dell'Unione dei mercati dei capitali, pregiudicando i diritti garantiti dalle norme e dai principi del mercato interno dell'UE, in particolare quelli relativi alla libera circolazione dei capitali (articolo 63 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea – TFUE);
    il medesimo articolo 35 riguarda tutti gli investitori – compresi gli investitori istituzionali e i privati, nonché i finanziatori/titolari e gli azionisti;
    nei settori di attività disciplinati da contratti di concessione a lungo termine, è essenziale che gli Stati membri non modifichino unilateralmente ed ex post il quadro normativo sulla base del quale sono stati effettuati gli investimenti. Ciò è anche coerente con il principio pacta sunt servanda: un principio generale del diritto che, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, costituisce una pietra angolare di qualsiasi ordinamento giuridico. Infatti: «la giurisprudenza dell'UE afferma che il principio pacta sunt servanda designa anche un principio generale di diritto dell'UE applicabile ai contratti in base al quale un contratto validamente concluso vincola coloro che lo hanno concluso» (cfr. sentenza del 23 maggio 2019, causa T-107/17, Frank Steinhoff/BCE, punto 79; a tal fine, cfr. anche le conclusioni dell'avvocato generale Trstenjak nella causa Dominguez, C 282/10, UE: C: 2011: 559, punto 96, e l'avvocato generale Kokott in Pujante Rivera, C 422/14, UE: C: 2015: 544, punto 55, e sentenza del 16 giugno 1998, Racke, C 162/96, UE: C: 1998: 293, punto 49);
    l'importanza delle norme e dei principi UE sopra citati è stata riaffermata dalla Commissione europea con specifico riguardo al settore delle concessioni autostradali. Si fa riferimento alla procedura d'infrazione contro l'Italia del 2008 (procedura n. 2006/2419, cfr. comunicato stampa della Commissione IP/08/1521 del 16 ottobre 2008). Come noto, nel 2006 il Governo italiano ha adottato misure unilaterali che hanno modificato in senso peggiorativo il regime giuridico dei contratti di concessione esistenti (decreto- legge n. 262/2006). Tale azione ha suscitato serie preoccupazioni tra gli investitori. Di conseguenza, la Commissione ha contestato tali misure, in quanto hanno minato la prevedibilità normativa, scoraggiando così gli investimenti e incidendo sulla libera circolazione dei capitali;
    a seguito di discussioni con le autorità italiane, la Commissione ha chiuso il caso, ma solo dopo che le autorità italiane avevano assunto, e attuato per legge (legge n. 101 del 2008), un impegno formale a rispettare per il futuro il principio pacta sunt servanda e, di conseguenza, a non intervenire più unilateralmente sulle condizioni economiche dei contratti di concessione Pag. 207esistenti. Secondo la Commissione, la nuova legge – «codificando» i contratti reciprocamente concordati – era idonea a garantire la certezza del diritto, «in conformità al principio della modifica non unilaterale dei nuovi accordi settoriali» (cfr. comunicato stampa della Commissione IP/08/1521 del 16 ottobre 2008). Inoltre, la legge ha specificato e rafforzato gli obblighi e le responsabilità dei concessionari per una migliore tutela dell'interesse pubblico, stabilendo un quadro giuridico chiaro e duraturo, che ha generato la fiducia degli investitori nella prevedibilità e nella stabilità del regime autostradale italiano;
    in primo luogo l'articolo 35 modifica radicalmente (e anzi quasi annulla) le garanzie economiche attualmente previste dalla legge in caso di risoluzione anticipata del contratto di concessione (in particolare le garanzie previste dal contratto di concessione dell'ASPI, approvato dalla legge, in caso di risoluzione anticipata per presunta violazione da parte del concessionario);
    tali garanzie costituiscono un elemento essenziale dei contratti in questione, con la conseguenza che la loro modifica – anzi la loro soppressione – altera radicalmente l'equilibrio degli interessi fissati dal contratto, che rappresenta la base stessa su cui sono state prese le decisioni di investimento. Ne consegue che tale intervento è in contrasto con l'esigenza di un «contesto normativo prevedibile, stabile e chiaro» che è al centro dell'Unione dei mercati dei capitali, essendo anche in contrasto con la posizione espressa dalla Commissione nella citata procedura di infrazione del 2006;
    come noto, i contratti di concessione, come quello dell'ASPI, rientrano nell'ambito di applicazione della Direttiva 2014/23/UE (la «Direttiva Concessioni»);
    come ricordato tra l'altro dalla Commissione nella sua decisione ACS/Hochtief/Atlantia/Abertis (caso M.8894) «la direttiva sulle concessioni stabilisce norme sulle procedure di aggiudicazione degli appalti da parte delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori mediante concessione, che mirano a garantire la non discriminazione, l'equo accesso ai mercati e la concorrenza in tutta l'UE per le concessioni di alto valore». In particolare, esse prevedono la pubblicazione obbligatoria a livello UE di un bando di concessione, che include una descrizione della concessione e le condizioni di partecipazione alla procedura di aggiudicazione della concessione (articoli 31 e 33 della direttiva), impedendo così l'aggiudicazione diretta dei contratti di concessione senza una concorrenza trasparente;
    alla luce dei principi sopra enunciati, è evidente che l'articolo 35 del decreto-legge in esame è in netto contrasto con le norme e i principi sopra enunciati. A questo proposito, è opportuno ricordare che, secondo il considerando 77 della direttiva Concessioni, «in linea con i principi di parità di trattamento e trasparenza, l'aggiudicatario della concessione non dovrebbe, ad esempio nel caso in cui una concessione venga revocata a causa di carenze nell'esecuzione, essere sostituito da un altro operatore economico senza riaprire la concessione alla concorrenza»;
    le misure previste dall'articolo 35 comportano una violazione delle norme dell'Unione europea (articoli 49 e 63 del TFUE) e dei principi fondamentali del diritto UE (segnatamente il principio di legalità, la certezza del diritto, le legittime aspettative e il principio pacta sunt servanda);
    tali misure ribadiscono sostanzialmente la violazione già contestata dalla Commissione nel procedimento n. 2006/2419,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   le Commissioni di merito modifichino l'articolo 35 evitando di pregiudicare i diritti garantiti dalle norme e dai principi del mercato dell'UE, tenendo conto della normativa e della giurisprudenza europea citata in premessa.

Pag. 208

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2110, relativa a un sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di navi Ro-Ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea, che modifica la direttiva 2009/16/CE e che abroga la direttiva 1999/35/CE (Atto n. 139).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, relativa a un sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di navi Ro-Ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea, che modifica la direttiva 2009/16/CE e che abroga la direttiva 1999/35/CE (atto n. 139);
   rilevato che lo schema di decreto in esame risponde all'esigenza di aggiornare la normativa – risalente al 1999 – ai progressi compiuti nell'attuazione del regime del controllo dello Stato d'approdo posto in atto dalla Direttiva 2009/16/CE, nonché dell'esperienza maturata con l'applicazione del Memorandum d'intesa di Parigi del 1982;
   valutato positivamente che la direttiva (UE) 2017/2110 – al fine di ridurre gli oneri amministrativi gravanti sui proprietari delle navi, di razionalizzare gli sforzi richiesti alle amministrazioni marittime degli Stati membri, nonché di massimizzare i tempi d'esercizio commerciale delle navi, pur nel rispetto degli standard di sicurezza –, ha inteso snellire e semplificare, sistematizzandolo, un quadro normativo caratterizzato da sovrapposizioni e duplicazioni, come emerso dal controllo qualità condotto in sede europea nell'ambito del programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (iniziativa REFIT);
   preso atto che non si ravvisano nel provvedimento motivi ostativi sul piano della compatibilità con l'ordinamento europeo, considerato anche che lo schema di decreto recepisce pressoché testualmente il contenuto della citata direttiva nell'esercizio della delega conferita dall'articolo 19 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (Legge di delegazione europea 2018),

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 209

ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2108 che modifica la direttiva 2009/45/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (Atto n. 140).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2108 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 2009/45/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (atto n. 140);
   rilevato che la direttiva cui lo schema di decreto intende dare attuazione è volta ad aggiornare, anche alla luce di quanto emerso in sede europea nell'ambito del programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (iniziativa REFIT), la disciplina relativa alle condizioni di sicurezza delle navi da passeggeri, semplificando e razionalizzando il quadro normativo esistente al fine di mantenerlo necessario e proporzionato, assicurarne la corretta attuazione ed eliminare le sovrapposizioni e le discrepanze fra atti normativi concernenti la medesima materia, con l'obiettivo di fornire un quadro giuridico armonizzato e coerente, che consenta facilità di attuazione, monitoraggio e verifica del rispetto delle norme, elevando in tal modo il livello complessivo della sicurezza della navigazione;
   rilevato altresì che lo schema di decreto traspone nell'ordinamento nazionale la citata direttiva mediante l'introduzione di novelle al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, che continua a costituire il quadro di riferimento interno per la disciplina della sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali;
   preso atto che non si ravvisano motivi ostativi sul piano della compatibilità con l'ordinamento europeo, considerato anche che lo schema di decreto recepisce pressoché testualmente il contenuto della direttiva nell'esercizio della delega conferita dall'articolo 17 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (Legge di delegazione europea 2018),

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 210

ALLEGATO 5

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/1852 relativa ai meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea (Atto n. 143).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio del 10 ottobre 2017, relativa ai meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea (atto n. 143);
   considerata l'esigenza di chiudere tempestivamente la procedura di infrazione n. 2019/0217, avviata il 23 luglio scorso con lettera di costituzione in mora, per il mancato recepimento della suddetta direttiva, il cui termine è scaduto il 30 giugno 2019,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE