CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 5 febbraio 2020
319.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e V)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. C. 2325 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE 4.155, 5.41, 7.54, 7.55, 7.56, 11.025, 13.84, 13.85, 15.143, 17.9, 18.35, 18.36, 18.37, 22.7, 25.70, 25.027, 25.028, 29.05, 32.1, 39.061 E 39.062 DEI RELATORI

ART. 4.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1, comma 1061, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole «e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «, 2019, 2020, 2021 e 2022».
4. 155. I Relatori.

ART. 5.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. L'applicazione delle disposizioni relative al limite di mandati consecutivi di cui agli articoli 2, comma 8, secondo periodo, e 8, comma 6, secondo periodo, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, come sostituiti dall'articolo 4 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, è differita al primo rinnovo degli organi degli Ordini delle professioni sanitarie e delle relative Federazioni nazionali successivo alla data di entrata in vigore della citata legge n. 3 del 2018. Ai fini del computo del predetto limite non rilevano i mandati svolti prima di tale rinnovo.
5. 41. I Relatori.

ART. 7.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
  Ai fini del risanamento e del rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza, il contributo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, assegnato per l'anno 2020 a ciascuna fondazione lirico-sinfonica non dotata di forma organizzativa speciale non può avere un valore percentuale superiore o inferiore del 10 per cento rispetto alla media aritmetica dei contributi ricevuti dalla medesima fondazione nei tre anni precedenti. A decorrere dall'anno 2021, non trovano applicazione i commi 20 e 21 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e la quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche non dotate di forma organizzativa speciale è assegnata secondo i criteri e le modalità definite dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Tali criteri prevedono l'assegnazione in base alla programmazione pluriennale e tengono conto dell'importanza culturale della produzione svolta, dei livelli quantitativi, degli indici di affluenza del pubblico nonché della regolarità Pag. 30gestionale e contabile degli organismi. Il decreto di cui al terzo periodo stabilisce, inoltre, che i pagamenti a saldo sono disposti a chiusura di esercizio a fronte di attività già svolte e rendicontate.
7. 54. I Relatori.

  Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
  10-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 608, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro anche per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 371, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
7. 55. I Relatori.

  Dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:
  10-bis. Per la prosecuzione delle attività dell'associazione di promozione sociale Consorzio Casa Internazionale delle donne di Roma, alla medesima associazione è assegnato un ulteriore contributo di 900.000 euro per l'anno 2020.
  10-ter. Agli oneri derivanti dal comma 10-bis, pari a 900.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7. 56. I Relatori.

ART. 11.

  Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Proroga di termini in materia di obblighi di assunzione di lavoratori disabili)

  1. In deroga al termine previsto dall'articolo 9, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, i datori di lavoro e gli enti pubblici economici che, in ragione della modifica dei tassi medi di tariffa ai fini INAIL intervenuti nel corso del 2019, hanno subìto modifiche del numero di addetti impegnati nelle lavorazioni di cui all'articolo 5, comma 3-bis, della citata legge n. 68 del 1999, tali da incidere sui conseguenti obblighi di assunzione di cui all'articolo 3 della medesima legge, possono provvedere ai relativi adempimenti entro il 31 maggio 2020.
11. 025. I Relatori.

ART. 13.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 1, comma 460, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1o aprile 2020 le risorse non utilizzate ai sensi del primo periodo possono essere altresì utilizzate per promuovere la predisposizione di programmi diretti al completamento delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei piani di zona esistenti».
13. 84. I Relatori.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. Al comma 7 dell'articolo 12 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, dopo le parole: «esclusivamente nei comuni capoluoghi di provincia» sono aggiunte le seguenti: «e nei comuni delle aree metropolitane o delle aree vaste»;
   b) al terzo periodo, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
13. 85. I Relatori.

Pag. 31

ART. 15.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. All'articolo 4-ter del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, la parola: «dodici» è sostituita dalla seguente: «diciannove»;
   b) al comma 4, le parole: «dal presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi da 1 a 3»;
   c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  «4-bis. La regione Liguria, nel limite delle risorse disponibili destinate alla medesima regione ai sensi dell'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, può erogare nell'anno 2020 un'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, comprensiva della relativa contribuzione figurativa, per la durata massima di dodici mesi, in favore dei lavoratori dipendenti da imprese del territorio di Savona impossibilitati a prestare attività lavorativa in tutto o in parte a seguito della frana verificatasi lungo l'impianto di Funivie Spa di Savona a seguito degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019. La misura di quel primo periodo è residuale rispetto ai trattamenti di integrazione salariale, compresi quelli a carico dei fondi di solidarietà di cui al titolo II del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148».
15. 143. I Relatori.

ART. 17.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 33, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «la spesa di personale registrata nell'ultimo» sono sostituite dalle seguenti: «il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo».

  Conseguentemente, la rubrica è sostituita dalla seguente: Personale delle province, delle città metropolitane e dei comuni.
17. 9. I Relatori.

ART. 18.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
  1-bis. All'articolo 2, comma 5, della legge 19 giugno 2019, n. 56, dopo le parole: «commi 1 e 4» sono inserite le seguenti: «nonché al fine di realizzare strutture tecnologicamente avanzate per lo svolgimento dei concorsi pubblici».
  1-ter. All'articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
«5-ter. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura l'esercizio delle funzioni, delle azioni e delle attività del Nucleo della Concretezza, di cui all'articolo 60-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga alle procedure previste nel medesimo articolo. Alla Presidenza del Consiglio dei ministri sono assegnate, per il predetto Dipartimento, le risorse finanziarie, strumentali e di personale di cui all'articolo 60-quater del citato decreto legislativo. Il Presidente del Consiglio dei ministri, nell'ambito dell'autonomia organizzativa della Presidenza del Consiglio dei ministri, adotta i conseguenti provvedimenti di riorganizzazione e di adeguamento delle dotazioni organiche»;
   b) il comma 12 è abrogato; Pag. 32
   c) al comma 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tali incarichi si considerano a tutti gli effetti di legge attività di servizio, qualunque sia l'amministrazione che li ha conferiti»;
   d) al comma 14, dopo le parole: «pubblico impiego» sono inserite le seguenti: «e della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM)».

  1-quater. Al comma 5 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole «, di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, fatte comunque salve le competenze delle Commissioni esaminatrici» sono sostituite dalle seguenti: «. Tale Commissione è nominata con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione ed è composta dal Capo del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che la presiede, dal Ragioniere generale dello Stato e dal Capo del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno o loro delegati. La Commissione: a) approva i bandi di concorsi per il reclutamento di personale a tempo indeterminato; b) indìce i bandi di concorso e nomina le commissioni esaminatrici; c) valida le graduatorie finali di merito delle procedure concorsuali trasmesse dalle commissioni esaminatrici; d) assegna i vincitori e gli idonei delle procedure concorsuali alle amministrazioni pubbliche interessate; e) adotta ogni ulteriore eventuale atto connesso alle procedure concorsuali, fatte salve le competenze proprie delle Commissioni esaminatrici».
  1-quinquies. Sono fatti salvi gli atti della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) compiuti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla nomina della nuova commissione secondo le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 1-quater del presente articolo.
  1-sexies. Al fine di rivedere le procedure di selezione del personale della pubblica amministrazione riducendone i tempi di svolgimento, anche attraverso la loro automazione e digitalizzazione, i decreti di cui al comma 5 dell'articolo 2 della legge 19 giugno 2019, n. 56, come modificato dal comma 1-bis del presente articolo, destinano fino al 20 per cento delle risorse ivi previste alla realizzazione di strutture tecnologicamente avanzate per lo svolgimento dei concorsi pubblici.
18. 35. I Relatori

  Apportare le seguenti modificazioni:
   
a) al comma 2, capoverso 4-bis, le parole: «a favore dei piccoli comuni di cui all'articolo 1, della legge 6 ottobre 2017, n. 158» sono sostituite dalle seguenti: «, a favore dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti» e dopo le parole: «istituzionali fondamentali» sono aggiunte le seguenti: «, e a favore dei comuni in dissesto finanziario o che abbiano deliberato la procedura di riequilibrio pluriennale, per il sostegno alla gestione finanziaria e contabile»;
   b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  2-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dal titolo VIII del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di assunzione di personale, i comuni con ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato o con piano di riequilibrio pluriennale approvati reclutano prioritariamente personale di livello apicale da destinare agli uffici preposti alla gestione finanziaria e contabile.
18. 36. I Relatori

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine di evitare la necessità di prorogare il periodo di validità dell'autorizzazione Pag. 33per esercitarsi alla guida, di cui all'articolo 122 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e di garantire la funzionalità degli uffici della motorizzazione civile, alla tabella IV.1, allegata al titolo IV, parte I, del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, , alla terza colonna, ultima riga, sono premesse le seguenti parole: «Addetto amministrativo e addetto tecnico».
18. 37. I Relatori.

ART. 22.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 13 delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1:
    1) le parole: «Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e il DigitPA» sono sostituite dalle seguenti: «presidente del Consiglio di Stato, sentiti la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale e gli altri soggetti indicati dalla legge, che si esprimono nel termine perentorio di sessanta giorni dalla trasmissione dello schema di decreto»;
    2) le parole: «per la sperimentazione, la graduale applicazione, l'aggiornamento del processo amministrativo telematico» sono sostituite dalle seguenti: «per la sperimentazione e la graduale applicazione degli aggiornamenti del processo amministrativo telematico, anche relativamente a procedimenti non ancora informatizzati»;
    3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del presidente del Consiglio di Stato, di cui al primo periodo, è abrogato il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2016, n. 40».
   b) dopo il comma 1-quater è aggiunto il seguente:
  «1-quinquies. Con decreto adottato ai sensi del comma 1 il presidente del Consiglio di Stato stabilisce altresì le regole tecnico-operative per la progressiva digitalizzazione degli atti relativi alla pronunzia del parere su ricorso straordinario, ferma comunque restando la facoltà di deposito cartaceo del ricorso introduttivo e degli atti delle parti che agiscono di persona; per tali casi il decreto può stabilire specifiche modalità di traduzione di detti atti in formato digitale, che è comunque eseguita dal Ministero competente prima della trasmissione al Consiglio di Stato. Il decreto può altresì demandare a un provvedimento del Segretario generale della giustizia amministrativa il compito di stabilire specifiche modalità attuative della fase di sperimentazione. Fermo restando quanto previsto per gli atti di parte, a decorrere dal 1o gennaio 2021 le pubbliche amministrazioni effettuano il deposito di atti e documenti esclusivamente con modalità telematiche, indicate dal decreto di cui al comma 1; dalla stessa data, tutti i pareri sono formati e trasmessi per via telematica».
22. 7. I Relatori

ART. 25.

  Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
  4-bis. Al fine di assicurare la prosecuzione dei rapporti tra università e Servizio sanitario nazionale secondo il modello di azienda ospedaliero-universitaria di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, è autorizzata l'ulteriore spesa di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2029 per il finanziamento degli oneri connessi all'uso dei beni di cui all'articolo 8, comma Pag. 344, del decreto legislativo n. 517 del 1999. L'erogazione dei finanziamenti di cui al presente comma è subordinata alla costituzione dell'azienda con legge regionale e alla sottoscrizione del protocollo d'intesa. Alla ripartizione dei finanziamenti si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'università e della ricerca.
  4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4-bis, pari a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2029, si provvede nell'ambito del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.
  4-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.”
25. 70. I Relatori.

  Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Iniziative urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria valutabili dall'INAIL nell'ambito dei propri piani triennali di investimento immobiliare)

  1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 giugno 2020, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono individuate iniziative urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria, ulteriori rispetto a quelle individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 602, della legge 1 1 dicembre 2016, n. 232, valutabili dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nell'ambito dei propri piani triennali di investimento immobiliare, compresa la realizzazione di un nuovo polo scientifico-tecnologico facente capo all'Istituto superiore di sanità, per lo svolgimento, in sicurezza, delle sue attività scientifiche e regolatorie, anche in collaborazione con altre amministrazioni statali ed enti nazionali, regionali e internazionali.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, l'INAIL, allo scopo di definire le occorrenti risorse finanziarie, tiene anche conto dello stato di attuazione degli investimenti già attivati nel campo sanitario per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 dicembre 2018.
  3. Allo scopo di consentire la prosecuzione e il concreto sviluppo delle iniziative di investimento in strutture sanitarie da parte dell'INAIL di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 24 dicembre 2018, il termine per la rimodulazione dei relativi interventi è prorogato, con decreto del Ministero della salute, su proposta delle singole regioni, al 31 maggio 2020, ferma restando la somma totale delle risorse previste dal predetto decreto per la regione richiedente.
25. 027. I Relatori.

  Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente

Art. 25-bis.
(Modifica all'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in materia di stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo)

  1. Dopo il comma 9 dell'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è inserito il seguente:
   9-bis. Limitatamente all'esercizio di attività libero-professionale di carattere sanitario, ai professori e ai ricercatori universitari che svolgono attività assistenziale ai sensi del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e che hanno optato per il rapporto di lavoro non esclusivo si applicano le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 15-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, con facoltà di mantenere il regime di tempo pieno.
25. 028. I Relatori.

Pag. 35

ART. 29.

  Dopo l'articolo 29 inserire il seguente:

Articolo 29-bis.
(Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145)

  1. Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) Al comma 496 sostituire le parole: «sostenute anche» con le seguenti: «e l'imposta sostenuta per l'affrancamento»;
   b) Al comma 496 aggiungere dopo le parole: «comma 499» le seguenti: «all'azionista può essere corrisposto un anticipo dell'indennizzo da liquidare a seguito del completamento dell'istruttoria nel limite massimo del 40 per cento»;
   c) Al comma 497 aggiungere dopo le parole: «comma 499» le seguenti: «all'obbligazionista subordinato può essere corrisposto un anticipo dell'indennizzo da liquidare a seguito del completamento dell'istruttoria nel limite massimo del 40 per cento»;
   d) Al comma 502-bis aggiungere infine le seguenti parole: «i cittadini residenti nel territorio della Repubblica allegano alla domanda di indennizzo una dichiarazione sulla consistenza del patrimonio mobiliare ovvero sull'ammontare di reddito, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente espressa dichiarazione di consapevolezza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti a norma dell'articolo 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica, n. 445 del 2000. La Commissione procede all'esame delle domande di indennizzo in base ai soli dati comunicati ai sensi del presente comma e potrà eventualmente richiedere l'Attestazione ISEE al 31 dicembre 2018».
   e) Al comma 505 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole «parenti ed affini di primo e di secondo grado» sono aggiunte le seguenti: «Le banche poste in liquidazione coatta di cui al comma 493 forniscono i nominativi dei soggetti di cui al presente comma alla Commissione tecnica la quale procede in base agli atti acquisiti e non è responsabile per erronei pagamenti dovuti a errori e/o omissioni imputabili ad altri soggetti».
29. 05. I Relatori.

ART. 32.

  All'articolo 32, dopo il comma 1 inserire i seguenti:
  1-bis. All'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «possono essere previsti appositi finanziamenti» sono sostituite dalle seguenti: «è attribuito un contributo annuo di 5 milioni di euro».
  1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

  Conseguentemente alla rubrica aggiungere, in fine, le parole: « e dell'Azienda pubblica di servizi alla persona (ASP) – Istituto degli Innocenti di Firenze».
32. 1. I Relatori.

Pag. 36

ART. 39.

  Dopo l'articolo 39 inserire il seguente:

Art. 39-bis.
(Disavanzo degli enti locali)

  1. Al fine di prevenire l'incremento del numero di enti locali in situazioni di precarietà finanziaria, l'eventuale maggiore disavanzo, emergente in sede di approvazione del rendiconto 2019, determinato in misura non superiore alla differenza tra l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto 2018 determinato con il metodo semplificato previsto dall'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sommato allo stanziamento assestato iscritto al bilancio 2019 per il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto degli utilizzi del fondo effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti, e l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato in sede di rendiconto 2019 determinato nel rispetto dei princìpi contabili, può essere ripianato in non più di quindici annualità, a decorrere dall'esercizio 2021, in quote annuali costanti.
  2. Le modalità di recupero devono essere definite con deliberazione del consiglio dell'ente locale, acquisito il parere dell'organo di revisione, entro quarantacinque giorni dall'approvazione del rendiconto. La mancata adozione di tale deliberazione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione.
  3. Ai fini del rientro possono essere utilizzati le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili accertati nel rispetto del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e da altre entrate in conto capitale. Nelle more dell'accertamento dei proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili il disavanzo deve comunque essere ripianato.
39. 061. I Relatori.

  Dopo l'articolo 39 inserire il seguente:

Art. 39-bis.
(Disciplina del fondo anticipazione di liquidità degli enti locali)

  1. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020, in sede di approvazione del rendiconto 2019 gli enti locali accantonano il fondo anticipazione di liquidità nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019, per un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2019.
  2. L'eventuale peggioramento del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente, per un importo non superiore all'incremento dell'accantonamento al fondo anticipazione di liquidità effettuato in sede di rendiconto 2019, è ripianato annualmente, a decorrere dall'anno 2020, per un importo pari all'ammontare dell'anticipazione rimborsata nel corso dell'esercizio.
  3. Il fondo anticipazione di liquidità costituito ai sensi del comma 1 è annualmente utilizzato secondo le seguenti modalità:
   a) nel bilancio di previsione 2020-2022, in entrata dell'esercizio 2020 è iscritto, come utilizzo del risultato di amministrazione, un importo pari al fondo anticipazione di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione 2019 e il Pag. 37medesimo importo è iscritto come fondo anticipazione di liquidità nel titolo 4 della spesa dell'esercizio 2020, riguardante il rimborso dei prestiti, al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio;
   b) dall'esercizio 2021, fino al completo utilizzo del fondo anticipazione di liquidità, in entrata di ciascun esercizio del bilancio di previsione è applicato il fondo stanziato in spesa dell'esercizio precedente e in spesa è stanziato il medesimo fondo al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio.

  4. La quota del risultato di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidità è applicata al bilancio di previsione anche da parte degli enti in disavanzo di amministrazione.
39. 062. I Relatori.

Pag. 38

ALLEGATO 2

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. C. 2325 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE 1.124, 1.125, 4.156, 6.50, 8.58, 8.59, 8.60, 11.026, 15.144, 15.033, 21.04, 23.6, 27.5, 36.11 E 40.016 DEL GOVERNO

ART. 1.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le graduatorie dei concorsi per le assunzioni di personale dell'amministrazione giudiziaria con la qualifica di Assistente giudiziario, già inserite nei piani assunzionali approvati e finanziati per il triennio 2019-2021, possono essere utilizzate fino al 30 giugno 2021.
  5-ter. Il Ministero della salute, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, senza il previo espletamento delle procedure di mobilità ed in deroga all'obbligo di adozione del piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, mediante appositi concorsi pubblici per esami, 13 dirigenti di livello non generale, di cui cinque medici e un chimico, da imputare alla aliquota dei dirigenti sanitari, due economisti sanitari, due statistici, un ingegnere biomedico, un ingegnere industriale ed un ingegnere ambientale, da imputare alla aliquota dei dirigenti non sanitari, nonché cinquanta unità di personale non dirigenziale con professionalità tecniche, appartenenti all'area III, posizione economica F1, del comparto funzioni centrali. La dotazione organica del Ministero della salute è corrispondentemente incrementata di 13 unità con qualifica dirigenziale di livello non generale e di 50 unità di personale non dirigenziale appartenenti all'area III. Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma è autorizzata la spesa pari ad euro 2.240.000 per l'anno 2020 e di euro 4.480.000 a decorrere dall'anno 2021. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. I pertinenti fondi per l'incentivazione del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero della salute sono corrispondentemente incrementati. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  5-quater. Al fine di semplificare e accelerare il riordino dell'organizzazione dei propri uffici, ivi compresi quelli di diretta collaborazione, il Ministero della giustizia, il Ministero della salute e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono autorizzati ad utilizzare le procedure di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, fino al 31 Pag. 39ottobre 2020. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1. 124. Il Governo.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente comma;
  10-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 147, è inserito il seguente comma;
   «147-bis. Le disposizioni di cui al comma 147, in materia di utilizzo delle graduatorie dei concorsi pubblici per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, non si applicano alle assunzioni del personale scolastico, inclusi i dirigenti, e del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.».
1. 125. Il Governo.

ART. 4.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3-bis. Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione di cui al comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e si applicano l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni e la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
4. 156. Il Governo.

ART. 6.

  Dopo il comma 6 dell'articolo 6 aggiungere i seguenti:
  6-bis. Le misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono prorogate per l'anno 2021. Sono pertanto autorizzati, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:
   a) nell'anno 2020, assunzioni di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 96,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le risorse sono ripartite tra le università;
   b) nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo quanto di seguito indicato:
    1) per almeno il 50 per cento dei posti ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
    2) per non più del 50 per cento dei posti, ed entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

  6-ter. Per le finalità di cui al comma 6-bis, il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre Pag. 401993, n. 537, è incrementato di 96,5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 111,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede:
   a) quanto a 96,50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 240, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
   b) quanto a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6. 50. Il Governo.

ART. 8.

  Sostituire il comma 6 con il seguente:
  6. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 sostituire le parole «a decorrere dal 14 settembre 2021» con le seguenti: «a decorrere dal 14 settembre 2022». Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente, pari a euro 443.333 per l'anno 2021 e ad euro 1.076.667 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
8. 58. Il Governo.

  Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:
  6-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»; conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Ischia, è prorogato al 1o gennaio 2023;
   b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»; conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Lipari, è prorogato al 1o gennaio 2023;
   c) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»; conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Portoferraio, è prorogato al 1o gennaio 2023.

  6-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente, pari a euro 160.000 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
8. 59. Il Governo.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con Pag. 41modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 sono apportate le seguenti modificazioni;
   a) al comma 1 le parole «non oltre il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2022»;
   b) al comma 3 è aggiunto infine il seguente periodo: «Sino al termine di cui al comma 1 le competenze del personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sono esercitate limitatamente alle opere individuate con le modalità di cui al primo e al secondo periodo e di cui siano avviate le procedure di affidamento entro il 30 settembre 2020.».
8. 60. Il Governo.

ART. 11.

  Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Proroga di misure di sostegno al reddito)

  1. L'integrazione salariale di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 è prorogata per l'anno 2020 nel limite di spesa di 19 milioni di euro. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari a 19 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  2. Le misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore del call center di cui all'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 sono prorogate per l'anno 2020 nel limite di spesa di 20 milioni di euro. All'onere derivante dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  3. Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale previsti, nel limite di 11,6 milioni di euro, le restanti risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come ripartite tra le regioni, e di cui all'articolo 41 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge n. 28 giugno 2019, n. 58, come ripartite tra le regioni, possono essere destinate, per l'anno 2019, dalle regioni Campania e Veneto a finanziare un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 1, commi 140 e 141, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sino al limite massimo di dodici mesi per le imprese che nel 2019 cessano un intervento di integrazione salariale straordinaria di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
  4. Le disposizioni di cui all'articolo 25-ter del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 sono prorogate nel 2020, alle medesime condizioni, per ulteriori 12 mesi e si applicano anche ai lavoratori che hanno cessato o cessano la mobilità ordinaria o in deroga entro il 31 dicembre 2020. All'onere derivante dal presente comma si fa fronte con le restanti risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e di cui all'articolo 41 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, nonché con ulteriori 13 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, da ripartire con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali tra le regioni interessate sulla base delle risorse utilizzate nel 2019 e tenuto conto delle risorse residue dei precedenti finanziamenti nella disponibilità di ogni singola regione.Pag. 42
  5. Al fine di consentire la prosecuzione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per le imprese che abbiano cessato o cessino l'attività produttiva, all'articolo 44, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito; con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 sono aggiunte infine le seguenti parole: «e di 28,7 milioni di euro per l'anno 2020». All'onere derivante dal presente comma, pari a 28,7 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Resta fermo il finanziamento già disposto dal medesimo articolo 44 a valere sulle risorse finanziarie già stanziate e non utilizzate dall'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
  6. Al fine di consentire la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese con rilevanza strategica anche a livello regionale, all'articolo 22-bis, commi 1, primo periodo, e 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 le parole «50 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «95 milioni di euro per l'anno 2020». All'onere derivante dal presente comma, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  7. Le disposizioni di cui all'articolo 9-quater del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, sono prorogate nel 2019, alle medesime condizioni, per ulteriori 12 mesi, nel limite di 6,2 milioni di euro a valere sulle risorse non utilizzate di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 come ripartite tra le regioni con i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 1 del 12 dicembre 2016, n. 12 del 5 aprile 2017 e n. 16 del 29 aprile 2019.
  8. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dai commi 3, 4 e 7, pari a 16,2 milioni di euro per l'anno 2020 e 6 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
11. 026. Il Governo.

ART. 15.

  All'articolo 15, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. All'articolo 28, commi 7 e 13-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «31 dicembre 2019», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
15. 144. Il Governo.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Proroga della contabilità speciale n. 2854 aperta ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 29 gennaio 2013, n. 44)

  1. La contabilità speciale n. 2854, già intestata al dirigente generale del Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti dell'assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Pag. 43protezione civile n. 44 del 29 gennaio 2013, è prorogata fino al 31 marzo 2020 per il proseguimento degli interventi necessari al superamento della situazione di criticità in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella medesima regione.
  2. Alla scadenza del citato termine del 31 marzo 2020, le eventuali somme residue giacenti sulla contabilità speciale n. 2854 sono versate al bilancio della Regione Siciliana per il completamento degli interventi di cui al comma 1.
  3. L'utilizzo delle risorse della contabilità speciale di cui al comma 2, già trasferite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e non disciplinate in precedenti accordi di programma, è subordinato alla sottoscrizione di uno o più accordi di programma tra il medesimo Ministero e la Regione Siciliana da stipularsi entro e non oltre il 31 dicembre 2020.
  4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, all'esito del completamento degli interventi di cui al comma 1, eventuali risorse residue, diverse da quelle di provenienza regionale, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza.
15. 033. Il Governo.

ART. 21.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Incremento Fondi indennità di Amministrazione)

  1. L'indennità di amministrazione spettante al personale non dirigenziale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, da determinarsi in sede di contrattazione collettiva 2019/2021, è incrementata di 5.000.000 di euro, a decorrere dal 1o gennaio 2021.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 5.000.000 a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
  3. In sede di ripartizione del fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si tiene conto delle risorse di cui al comma 1, ai fini dell'ulteriore perequazione dell'indennità di amministrazione del personale civile del Ministero dell'interno.
21. 04. Il Governo.

ART. 23.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Allo scopo di favorire l'adozione di indirizzi applicativi univoci da parte delle amministrazioni regionali e locali in materia di contabilità pubblica, la funzione consultiva prevista dall'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, qualora comunque inerente all'applicazione di disposizioni normative nazionali, è attribuita, in via esclusiva, alla Sezione delle Autonomie. Le amministrazioni regionali hanno facoltà di sottoporre al controllo preventivo di legittimità della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti territorialmente competente i regolamenti regionali. All'attuazione del presente comma si provvede nel limite del Pag. 44ruolo organico della magistratura contabile come rideterminato dal comma 1 e nell'ambito della vigente dotazione organica del personale amministrativo della Corte dei conti, con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
23. 6. Il Governo.

ART. 27.

  All'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, apportare le seguenti modificazioni:
   a) la lettera h) è sostituita dalla seguente:
    «h) all'articolo 1, comma 6, lettera c), le parole da: “individuati ai sensi del comma 2, lettera a)”  a: “e dalla lettera a) del presente comma” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al comma 2-bis, e il Ministero dello sviluppo economico, per i soggetti privati di cui al medesimo comma, svolgono attività di ispezione e verifica in relazione a quanto previsto dal comma 2, lettera b), dal comma 3, dal presente comma e dal comma 7, lettera b)”»;
   b) dopo la lettera h), è inserita la seguente:
    «h-bis) all'articolo 1, comma 6, lettera c), le parole: “e senza che ciò comporti accesso a dati o metadati personali e amministrativi” sono soppresse e dopo le parole: “specifiche prescrizioni;” sono inserite le seguenti: “nello svolgimento delle predette attività di ispezione e verifica l'accesso, se necessario, a dati o metadati personali e amministrativi avviene nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;”»;
   c) dopo la lettera i), è inserita la seguente:
    «i-bis) all'articolo 1, comma 9, lettera a), le parole: “e di aggiornamento” sono sostituite dalle seguenti: “, di aggiornamento e di trasmissione”»;
   d) dopo la lettera n), è inserita la seguente:
    «n-bis) all'articolo 1, dopo il comma 19-bis, è inserito il seguente: “19-ter. In tutti i casi in cui sui decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dal presente articolo è acquisito, per la loro adozione, il parere del Consiglio di Stato, i termini ordinatori previsti sono sospesi per la durata di quarantacinque giorni.”».
27. 5. Il Governo.

ART. 36.

  All'articolo 36, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1, capoverso «Art. 7-bis (Banca dati informatizzata, comunicazione all'INAIL e tariffe)», dopo le parole: «l'INAIL predispone la banca dati informatizzata delle verifiche», sono aggiunte le seguenti: «in base alle indicazioni tecniche fornite, con decreto direttoriale, dagli uffici competenti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per i profili di rispettiva competenza».
36. 11. Il Governo.

ART. 40.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente articolo:

Art. 40-bis.
(Potenziamento delle Agenzie fiscali)

  1. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia all'azione amministrativa, in considerazione dei rilevanti impegni Pag. 45derivanti dagli obiettivi di finanza pubblica e dalle misure per favorire da un lato gli adempimenti tributari e le connesse semplificazioni e dall'altro una più incisiva azione di contrasto all'evasione fiscale nazionale e internazionale, a decorrere dall'anno 2020 l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sono autorizzate a utilizzare le risorse del proprio bilancio di esercizio, per un importo massimo, rispettivamente, di 6 milioni di euro e di 1,9 milioni di euro, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per il finanziamento delle posizioni organizzative e professionali e degli incarichi di responsabilità, previsti dalle vigenti norme della contrattazione collettiva nazionale, in aggiunta alle risorse complessivamente già destinate e utilizzate a tale scopo. Le risorse certe e stabili del Fondo risorse decentrate dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli sono incrementate, a valere sui finanziamenti delle Agenzie stesse, di 6 milioni a decorrere dal 2020 e di ulteriori 4 milioni di euro a decorrere dal 2021 per l'Agenzia delle Entrate e di 3,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 per l'Agenzia delle Dogane e Monopoli, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Agli oneri derivanti dal presente comma pari in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 8,97 milioni di euro per l'anno 2020 e a 11.02 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
40. 016. Il Governo.

Pag. 46

ALLEGATO 3

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. C. 2325 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 12.

  Al comma 3, lettera b), sostituire le parole sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) con le seguenti: sentite l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
12. 24. Lollobrigida, Prisco, Lucaselli, Donzelli, Rampelli.

ART. 13.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2021».
13. 28. Perantoni, Macina, Donno.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: «31 ottobre 2020», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021». Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adottate le misure necessarie all'ottimizzazione delle procedure amministrative finalizzate al rilascio, al rinnovo e alla sostituzione delle abilitazioni per l'esercizio della professione di assistente bagnante, nonché al rilascio di autorizzazioni a nuovi soggetti formatori e alla disciplina delle attività ispettive di competenza del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera.
*13. 44. Gariglio.
*13. 64. Scagliusi.

ART. 14.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. All'articolo 19, comma 5, della legge 11 agosto 2014, n. 125, le parole: «, e per un quinquennio a decorrere dalla sua istituzione» sono sostituite dalle seguenti: «e fino al 31 dicembre 2022».
14. 9. Migliore, Marco Di Maio, Vitiello.

ART. 17.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti locali possono procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide per la copertura dei posti previsti nel medesimo piano, anche in deroga a quanto previsto dal comma 4 Pag. 47dell'articolo 91 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
17. 6. Ubaldo Pagano.

ART. 18.

  Al comma 2, dopo le parole: «per il sostegno delle attività istituzionali fondamentali» aggiungere le seguenti: «, comprese le attività di assistenza tecnico-operativa a supporto delle diverse fasi della progettazione europea, al fine di favorire un approccio strategico nell'accesso ai fondi dell'Unione europea».
18. 6. Papiro, Alaimo, Martinciglio, Suriano, Ficara, Lorefice, Scerra, Macina, Donno.