CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 4 febbraio 2020
318.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica (C. 2325 Governo)

PARERE APPROVATO

  La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),
   esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 162 del 2019, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica (C. 2325 Governo),
   rilevato che l'articolo 27 reca modifiche al decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, in materia di sicurezza nazionale cibernetica, rimettendo ad un atto amministrativo del Presidente del Consiglio dei ministri l'elencazione dei soggetti inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, senza prevedere, a differenza della normativa vigente, il parere delle competenti Commissioni parlamentari; l'atto amministrativo, per il quale è escluso il diritto di accesso, non è soggetto a pubblicazione;
  considerato che:
   l'articolo 1, comma 1, della legge 24 luglio 2019, n. 73, ha differito al 1o gennaio 2020 il termine per l'applicazione delle disposizioni del codice della nautica da diporto relative all'obbligo della patente nautica per la conduzione di unità aventi motore di cilindrata superiore a 750 cc a iniezione a due tempi;
   lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo di revisione del codice della nautica da diporto, attualmente all'esame della Commissione Trasporti della Camera (atto del governo n. 101), interviene sulla disciplina delle patenti nautiche risolvendo in via definitiva la questione; l'iter parlamentare di tale schema di decreto, presentato alle Camere il 23 luglio 2019, risulta allo stato bloccato per la mancata espressione del parere del Consiglio di Stato, parere richiesto dal Governo;
  occorre dare una risposta immediata e definitiva agli operatori del settore, evitando di addivenire all'ennesima proroga;
  evidenziato che:
   l'articolo 30 interviene sulle modalità di verifica dell'applicazione della c.d. clausola del 34 per cento nella ripartizione delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale da assegnare alle Regioni del Mezzogiorno;
   nel rapporto sulla politica di bilancio 2020 l'Ufficio parlamentare di bilancio ha messo in rilievo, in riferimento all'applicazione della cd. clausola del 34 per cento, che lo stanziamento di risorse nel bilancio dello Stato non è di per sé garanzia di erogazione effettiva, a causa di difficoltà di implementazione dei programmi di spesa da parte delle amministrazioni, in particolare nelle regioni in oggetto, dove vari indicatori segnalano maggiori problematiche attuative;
   risulta dunque opportuna l'introduzione di elementi cogenti che rafforzino l'applicazione della clausola;
   sottolineando la necessità che si proceda alla nomina del Presidente e all'elezione Pag. 80dei componenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) entro il termine – fissato dall'articolo 2, comma 1 – del 31 marzo 2020, evitando ulteriori proroghe, per consentire all'Autorità di tornare ad operare con pienezza dei poteri;
   auspicando che sia garantita al più presto la piena funzionalità dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA);
   rilevato che si è nel tempo affermata la prassi di approvare in sede parlamentare emendamenti che inseriscono in provvedimenti dal contenuto eterogeneo, quale quello in esame o quale anche la manovra di bilancio, interventi di carattere ordinamentale di ampio impatto nei settori interessati, non assistiti da un'adeguata istruttoria legislativa, che generano confusione sul piano normativo e spesso richiedono l'adozione di ulteriori interventi correttivi,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 27, comma 1, lettera e) – che modifica l'articolo 1 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105 – sia previsto il coinvolgimento delle Commissioni parlamentari competenti nel procedimento di adozione dell'atto del Presidente del Consiglio dei ministri che reca l'elencazione dei soggetti inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, avendo in ogni caso riguardo al carattere riservato dell'oggetto;
   b) al fine di evitare l'ennesima proroga relativa alla disciplina delle patenti nautiche, sia modificato l'articolo 39, comma 1, lettera b), del codice della nautica da diporto (d.lgs. n. 171/2005);
   c) all'articolo 30, relativo all'applicazione della cd. clausola del 34 per cento, si valuti l'opportunità di introdurre un sistema di penalizzazioni per le amministrazioni centrali che non rispettano il principio del riequilibrio e di quelle che non soddisfano gli obblighi informativi nei confronti dei soggetti incaricati di verificare il rispetto della norma;
   d) al medesimo articolo 30, si valuti l'opportunità di estendere la norma ad altre grandi imprese pubbliche nazionali, oltre ad ANAS e RFI, riprendendo la formulazione generale già vigente sulle società di capitali a prevalente partecipazione pubblica, diretta o indiretta, delle amministrazioni centrali.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, in materia di sportello telematico dell'automobilista (Atto n. 141).

PARERE APPROVATO

  La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),
   esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante «Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, in materia di sportello telematico dell'automobilista» (Atto del Governo n. 141);
  premesso che:
   lo schema di decreto in esame riveste un'importanza significativa dal momento che introduce modifiche coerenti con il nuovo assetto normativo e dirette ad una maggiore semplificazione e digitalizzazione delle procedure e degli adempimenti relativi alla immatricolazione, alla re-immatricolazione, al trasferimento della proprietà e alla cessazione della circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e dei rimorchi assoggettati al regime dei mobili registrati, affidando il ruolo di «centro unico di servizio» al Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, e introducendo il fascicolo digitale;
   il provvedimento in esame è adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 98 del 2017, recante «Razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico», superando in tal modo la necessità che il cittadino debba richiedere il rilascio di due documenti distinti (carta di circolazione e certificato di proprietà);
   come affermato anche dal Consiglio di Stato nel parere reso il 27 dicembre 2019, lo schema di regolamento in esame si pone in linea con l'obiettivo della dematerializzazione da tempo al centro della azione di riforma della pubblica amministrazione;
  considerato che:
   il termine per l'invio e il pagamento del fascicolo digitale, fissato alle ore 13,00 risulta limitante l'operatività e l'organizzazione degli Sportelli telematici, e va inoltre tenuto conto, per ragioni di contrattualistica del lavoro e di effettiva chiusura degli uffici, delle festività patronali;
   occorre coordinare il nuovo articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 358 del 2000 con il nuovo articolo 4, comma 4, relativo al termine per l'invio del fascicolo;
   la distruzione delle targhe, in ogni ipotesi di ritiro o sostituzione prevista dal Codice della strada, in particolare per le formalità di cessazione della circolazione per esportazione o demolizione, risulterebbe onerosa e particolarmente complessa sotto i profili del CCNL delle imprese private di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, della disciplina dei rifiuti, di sicurezza sul lavoro, di attrezzature necessarie, nonché dispersivamente improduttiva ai fini del riutilizzo del materiale metallico di risulta, con inevitabili ricadute di costo sull'utenza; si passerebbe infatti da una raccolta concentrata in 100 punti controllati di riferimento, gli Uffici provinciali della Motorizzazione Pag. 82Civile (UMC), a 5.000 Sportelli Telematici (STA), senza alcuna possibilità di razionale e vigilata gestione del rottame, con possibilità inoltre di causare problemi ambientali;
   l'articolo 3 reca le disposizioni finali relative all'entrata in vigore del regolamento. Nel suo parere, il Consiglio di Stato ha segnalato la necessità che il termine di entrata in vigore del decreto sia «modificato prevedendo che il termine di entrata in vigore del decreto è di quindici giorni da quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana»,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
   vengano affrontate e risolte le criticità evidenziate dai rappresentanti delle associazioni di categoria nelle varie interlocuzioni, in ordine alla competenza relativa alla distruzione della carta di circolazione e delle targhe, come indicato all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 358 del 2000 – introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), dello schema di decreto in esame – valutando che le targhe possano essere restituite, almeno facoltativamente, ogni fine mese all'UMC competente per sede dello STA;

  e con le seguenti osservazioni:
   a) al nuovo articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 358 del 2000 – introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera d), dello schema di decreto in esame – appare opportuno sostituire le parole: «ore tredici del giorno lavorativo successivo» con le seguenti: «ore diciotto del primo giorno non festivo successivo», al fine di evitare restrittive decadenze relative ai tempi di trasmissione del fascicolo;
   b) al nuovo articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 358 del 2000 – introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera f), dello schema di decreto in esame – è necessario sostituire le parole: «entro il termine di cui al comma 2» con le seguenti: «entro il termine di cui al comma 4 dell'articolo 4»;
   c) all'articolo 3, il Governo valuti un termine per l'entrata in vigore della disciplina, seguendo la linea tracciata dal Consiglio di Stato.