CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 4 febbraio 2020
318.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e V)
ALLEGATO

ALLEGATO

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. C. 2325 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 4.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di cartolarizzazioni)

  1. Il comma 1089 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato.
  2. Alle operazioni di cartolarizzazione dei crediti realizzate mediante concessione di finanziamenti si applica, in quanto compatibile, anche l'articolo 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130. Nelle operazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), della legge 30 aprile 1999, n. 130, il soggetto finanziato, ai fini della costituzione del patrimonio destinato, adotta un'apposita deliberazione contenente l'indicazione dei diritti e dei beni destinati, anche individuabili in blocco, dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata, dei diritti a essi attribuiti e delle modalità con le quali è possibile disporre, integrare e sostituire elementi del patrimonio destinato, nonché i limiti e le circostanze in cui il soggetto finanziato può utilizzare le somme derivanti dal patrimonio destinato. La deliberazione deve essere depositata e iscritta ai sensi dell'articolo 2436 del codice civile. Dalla data di iscrizione della deliberazione, tali crediti, beni, diritti e rapporti giuridici sono destinati esclusivamente al soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata e costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello del soggetto finanziato e dagli altri patrimoni destinati. Fino al completo soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata, sul patrimonio oggetto di destinazione, come identificato nella deliberazione, sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti dei predetti soggetti. Delle obbligazioni nei confronti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata il soggetto finanziato risponde esclusivamente nei limiti del patrimonio ad essi destinato e dei crediti, beni e diritti ad essi attribuiti, salvo che la deliberazione non disponga diversamente. Nel caso di sottoposizione del soggetto finanziato a una procedura concorsuale o di gestione delle crisi, i contratti relativi a ciascun patrimonio destinato e quelli ivi inclusi continuano ad avere esecuzione e continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 7, comma 2-octies, della citata legge n. 130 del 1999. Gli organi della procedura possono trasferire i diritti e i beni compresi in ciascun patrimonio destinato e le relative passività alla società di cartolarizzazione o a un altro soggetto identificato dalla società di cartolarizzazione stessa.
  3. All'articolo 1, comma 1-ter, alinea, della legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «1 e 1-bis del presente articolo» sono inserite le seguenti: «ovvero all'articolo 7, comma 1, lettera a)»;Pag. 15
   b) dopo le parole: «inferiore a 2 milioni di euro,» sono inserite le seguenti: «direttamente ovvero per il tramite di una banca o di un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, che agisce in nome proprio,»;

  4. Dopo il comma 1-ter dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1999, n. 130, è inserito il seguente:
  «1-quater. Nel caso in cui il finanziamento di cui al comma 1-ter abbia luogo per il tramite di una banca o di un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, ai crediti nascenti, ai relativi incassi e ai proventi derivanti dall'escussione o dal realizzo dei beni e dei diritti che in qualunque modo costituiscano la garanzia del rimborso di tali crediti si applica altresì l'articolo 7, comma 2-octies, della presente legge».

  5. All'articolo 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2-bis, dopo le parole: «derivanti da aperture di credito» sono inserite le seguenti: «o da altre forme di concessione di credito con modalità rotative»;
   b) al comma 4-ter:
    1) al primo periodo, dopo le parole: «derivanti da aperture di credito in qualunque forma» sono aggiunte le seguenti: «o da altre forme di concessione di credito con modalità rotative»;
    2) al quarto periodo, dopo le parole: «Gli incassi» sono inserite le seguenti: «e i proventi derivanti dall'escussione o dal realizzo dei beni e dei diritti che in qualunque modo costituiscano la garanzia del rimborso di tali crediti»;
    3) al quinto periodo, dopo le parole: «da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli» sono inserite le seguenti: «, e, nel loro interesse, dalla società di cui all'articolo 3, comma 1,» e dopo le parole: «cessionarie degli impegni o delle facoltà di erogazione» sono aggiunte le seguenti: «se non per l'eccedenza delle somme incassate e dovute a tali soggetti».
4. 03. (Nuova formulazione) Buratti.

ART. 7.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 24, comma 3-bis, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
7. 2. Lattanzio, Macina, Donno.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1, comma 355, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «entro l'esercizio finanziario 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro l'esercizio finanziario 2020».
7. 10. Lattanzio, Macina, Donno.