CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 29 gennaio 2020
314.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. (C. 2325 Governo).

NUOVA PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La XIII Commissione Agricoltura,
   esaminato, per le parti di competenza, il provvedimento in oggetto;
   premesso che:
    l'articolo 28, comma 1, della legge n. 161 del 2017, intervenendo sull'articolo 91 del Codice antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011), statuisce che l'informazione antimafia è sempre richiesta nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché ai titolari di terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei. La disposizione è entrata in vigore il 19 novembre 2017;
    successivamente, in sede di conversione del decreto-legge n. 148 del 2017, è stata introdotta una disposizione diretta a limitare l'operatività del richiamato articolo 91, prevedendo che l'obbligo di informazione antimafia per i titolari di terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei, si applichi solo in caso di fondi di importo superiore a 5.000 euro;
    è poi intervenuta la legge di bilancio 2018, escludendo l'obbligo di presentare l'informazione antimafia, fino al 31 dicembre 2018, per coloro che usufruiscono di fondi europei di ammontare pari o inferiore a 25.000;
    da ultimo, l'articolo 24, comma 1-bis, del decreto-legge n. 113 del 2018 ha prorogato al 31 dicembre 2019 il termine individuato dalla legge di bilancio 2018;
   rilevato che:
    l'articolo 10, comma 2, del decreto-legge in esame differisce ulteriormente al 31 dicembre 2020 l'obbligo di presentare l'informazione antimafia per i titolari di fondi agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi da 5.000 a 25.000 euro, come prescritto dagli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 159 del 2011;
    come emerso nel corso dell'audizione del Direttore dell'Agea, le disposizioni del Codice antimafia, come modificate nel 2017, hanno determinato un impatto operativo di rilevante portata sull'attività di erogazione dei contributi da parte degli organismi pagatori, atteso l'incremento delle richieste di documentazione antimafia alle prefetture competenti prodotto dalla normativa sopravvenuta. Tale incremento è dovuto all'aumento del numero di soggetti che sono tenuti a rendere le previste dichiarazioni sostitutive, ai fini della consultazione della banca nazionale unica (BDNA);
    in riferimento alla sola Agea, il numero di procedimenti che richiedono la certificazione antimafia è pari, annualmente, a circa 60.000, con la conseguenza che il numero complessivo dei soggetti da controllare può essere quantificato in circa 240.000 (le verifiche vanno, infatti, estese anche ai familiari e ai conviventi dei Pag. 129soggetti richiedenti). Inoltre, alla particolare complessità degli adempimenti di carattere procedurale, si aggiunge la necessità di aggiornamento delle dichiarazioni sostitutive con cadenza semestrale;
    come sottolineato dall'Agea, un'ulteriore criticità è rappresentata dal fatto che la maggior parte delle richieste è ancora in fase di istruttoria presso le prefetture competenti, con la conseguenza che le erogazioni da parte degli organismi pagatori sono avvenute, dopo l'acquisizione della richiesta dalla banca dati nazionale unica, per il decorso del termine di 30 giorni previsto dalla legge per i casi di urgenza;
    anziché prevedere continue proroghe annuali, sarebbe pertanto opportuno modificare la normativa di riferimento, nel senso di prevedere, auspicabilmente a regime, un incremento del limite di importo, attualmente fissato a 25.000 euro, oltre il quale è richiesta ai titolari di terreni agricoli che intendano accedere ai fondi dell'Unione europea, la presentazione della documentazione antimafia;
    a fini di economia procedurale, sarebbe altresì opportuno introdurre una disposizione diretta a prevedere che l'esito istruttorio comunicato dalla Banca dati nazionale unica sia comunque utilizzabile in tutti i procedimenti di erogazione riferiti al medesimo beneficiario, fermi restando i termini di validità della documentazione previsti dalla legge;
    analogamente a quanto previsto per i fondi europei sarebbe, inoltre, opportuno, introdurre nel Codice antimafia una disposizione diretta a contemplare, anche per gli aiuti nazionali destinati al settore agricolo, uno specifico limite di importo, attualmente non previsto, oltre il quale sia richiesta la documentazione antimafia;
   considerato che:
    appare opportuno inserire nel provvedimento anche misure in favore del comparto della pesca;
    in particolare, al fine di evitare aggravi di carattere procedurale che rischiano di penalizzare il settore della «piccola pesca», dovrebbe essere oggetto di modifica la disposizione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 127 del 2015 (Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi), in vigore dal 1o gennaio 2020, nel senso di prevedere l'esonero dall'emissione elettronica dello scontrino per le cessioni di prodotti ittici effettuate direttamente al consumatore finale,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) si valuti l'opportunità di modificare gli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis, del Codice antimafia, incrementando il limite dell'importo oltre il quale diviene obbligatoria la presentazione della documentazione antimafia;
   b) si valuti l'opportunità di modificare i medesimi articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis, del Codice antimafia, prevedendo che per le erogazioni destinate al settore agricolo, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 86, comma 2-bis, la documentazione antimafia, nei termini di validità di cui all'articolo 86, commi 1 e 2, è utilizzabile e produce i suoi effetti anche in altri procedimenti, diversi da quello per il quale è stata acquisita, riguardanti i medesimi soggetti;
   c) si valuti l'opportunità, di introdurre, all'articolo 83 del Codice antimafia, una disposizione diretta a prevedere, per le erogazioni a carico del bilancio nazionale destinate al settore agricolo, uno specifico limite di importo, oltre il quale rendere obbligatoria la documentazione antimafia;
   d) si valuti l'opportunità di introdurre nel provvedimento una disposizione volta a modificare l'articolo 2 del decreto legislativo n. 127 del 2015, esonerando i piccoli imprenditori ittici, che vendono giornalmente il proprio prodotto al consumatore finale, dall'obbligo di sostituire gli scontrini e le ricevute fiscali con i corrispettivi elettronici.

Pag. 130

ALLEGATO 2

Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura. (Nuovo testo C. 982 Gallinella e abb.).

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Sopprimerlo.
1. 1. Viviani, Patassini, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato.

  Al comma 1, sostituire le parole: devono avere durata con le seguenti: possono avere durata.
* 1. 2. Critelli, Incerti, Cenni, Dal Moro, Martina.

  Al comma 1, sostituire le parole: devono avere durata con le seguenti: possono avere durata.
* 1. 3. Gadda.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. L'articolo 10-quater del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito in legge con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, è abrogato.
1. 4. Gadda.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  4. I costi medi rilevati, come da comma 3 del presente articolo, sono utilizzati, insieme a maggiorazioni congrue con la corretta gestione di impresa, per formare delle soglie di prezzo sotto cui le filiere Made in Italy certificabili ai sensi del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, non possono scendere.
  5. In riferimento al comma 4 del presente articolo, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali si impegna a mettere in atto tutte le azioni utili a svolgere la piena informazione, in condizioni di trasparenza, verso i consumatori della corretta suddivisione degli utili e dei costi nelle filiere.
  6. Ai fini della tutela degli operatori delle filiere produttive, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'uso della parola «sottocosto» in qualsiasi forma di pubblicità, diretta ed indiretta, dei prodotti agricoli è equiparato alla fattispecie di «pubblicità ingannevole» così come delineato all'articolo 2 lettera b) del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145.
  7. In riferimento al comma 4 del presente articolo è fatto obbligo per i centri della grande distribuzione organizzata aperti in futuro su tutto il territorio nazionale di disporre spazi adeguati corrispondenti ad almeno il 40 per cento dello spazio disponibile per ogni tipologia di prodotto per i prodotti italiani provenienti da filiera esclusivamente Made in Italy certificabile ai sensi del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con Pag. 131modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, con prezzo concordato come da elaborazioni ISMEA.
1. 6. Ciaburro, Caretta.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  4. I costi medi rilevati, come da comma 3 del presente articolo, sono utilizzati, insieme a maggiorazioni congrue con la corretta gestione di impresa, per formare delle soglie di prezzo sotto cui le filiere Made in Italy certificabili ai sensi del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, non possono scendere.
  5. In riferimento al comma 4 del presente articolo, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali si impegna a mettere in atto tutte le azioni utili a svolgere la piena informazione, in condizioni di trasparenza, verso i consumatori della corretta suddivisione degli utili e dei costi nelle filiere.
  6. Ai fini della tutela degli operatori delle filiere produttive, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietato l'uso della parola «sottocosto» in qualsiasi forma di pubblicità, diretta ed indiretta, dei prodotti agricoli.
  7. In riferimento al comma 4 del presente articolo è fatto obbligo per i centri della grande distribuzione organizzata aperti in futuro su tutto il territorio nazionale di disporre spazi adeguati corrispondenti al 60 per cento dello spazio disponibile per ogni tipologia di prodotto per i prodotti italiani provenienti da filiera esclusivamente Made in Italy certificabile ai sensi del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, con prezzo concordato come da elaborazioni ISMEA.
1. 7. Ciaburro, Caretta.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Sostegno al reddito degli agricoltori)

  1. Tutte le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, beneficiano delle agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti. La presente disposizione ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
  2. Le agevolazioni in materia di Imu, riconosciute ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, si applicano anche nel caso in cui il terreno sia concesso in godimento a favore del coniuge o dei parenti entro il terzo grado in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto, iscritti alla relativa previdenza agricola.
  3. A decorrere dal 1o gennaio 2020 le disposizioni dell'articolo 13 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modifiche ed integrazioni, sono estese ai parenti e affini entro il quarto grado dell'imprenditore agricolo professionale di cui all'articolo 1 della legge 29 marzo 2004, n. 99, che partecipano all'attività lavorativa nella medesima azienda con gli stessi requisiti dell'imprenditore.
  4. Il comma 11, dell'articolo 2 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, è sostituito dal seguente: «E pagamento rateale dei debiti per contributi, premi ed accessori di legge, dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, ove previsto dalle disposizioni vigenti, può essere concesso dagli enti medesimi fino a sessanta mesi. Le rateazioni superiori a trentasei mesi e fino a sessanta mesi sono disposte con provvedimento motivato e sono comunicate trimestralmente ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, secondo modalità stabilite, con apposito decreto, dai Ministri medesimi; in Pag. 132casi eccezionali, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere consentite rateazioni fino a centoventi mesi.».
  5. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 45 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni, le parole: «coltivata direttamente», sono sostituite dalle seguenti: «coltivata o condotta».
  6. Al comma 1 dell'articolo 42 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni, le parole: «direttamente coltivata», sono sostituite dalle seguenti: «coltivata o condotta».

  Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:
   2020: – 2.000.000;
   2021: – 2.000.000.

  7. Il comma 3 dell'articolo 7 della legge 2 agosto 1990 n. 233, si interpreta nel senso che i contributi dovuti per le singole unità attive appartenenti alle aziende diretto coltivatrici sono corrisposti dal titolare dell'impresa, salvo diritto di rivalsa.
1. 017. Ciaburro, Caretta, Luca De Carlo.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Norma di interpretazione in materia di coadiuvanti agricoli)

  1. Tutte le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, beneficiano delle agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti. La presente disposizione ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali.
* 1. 08. Dal Moro, Incerti, Critelli, Martina.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Norma di interpretazione in materia di coadiuvanti agricoli)

  1. Tutte le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, beneficiano delle agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti. La presente disposizione ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze Pag. 133per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali.
* 1. 09. Gadda.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure di sostegno al reddito degli agricoltori)

  1. Tutte le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, beneficiano delle agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti. La presente disposizione ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
** 1. 07. Gagnarli, Gallinella, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure di sostegno al reddito degli agricoltori)

  1. Tutte le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, beneficiano delle agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti. La presente disposizione ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
** 1. 01. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure di sostegno al reddito degli agricoltori)

  1. Tutte le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, beneficiano delle agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti. La presente disposizione ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
** 1. 05. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure di sostegno al reddito degli agricoltori)

  1. Tutte le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, beneficiano delle agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti. La presente disposizione ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
** 1. 06. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Sandra Savino, Fasano.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure di sostegno al reddito degli agricoltori)

  1. Tutte le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'articolo Pag. 13411 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, beneficiano delle agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti. La presente disposizione ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
** 1. 018. Cenni, Incerti, Critelli, Dal Moro, Martina.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure di sostegno al reddito degli agricoltori)

  1. Tutte le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, beneficiano delle agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti. La presente disposizione ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
** 1. 019. Gadda.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Sostegno ai giovani agricoltori)

  1. Al fine di favorire la sicurezza sul lavoro agricolo e di promuovere la diffusione dell'innovazione sostenibile nel settore agricolo ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quarant'anni, sono concessi mutui agevolati di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile per il finanziamento di iniziative finalizzate all'acquisto di nuove trattrici e macchine operatrici per l'uso agricolo e forestale.
  2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le modalità e le procedure per l'erogazione del sostegno di cui al comma precedente.
  3. Gli interventi finanziati per il sostegno di cui al primo comma, sono erogati alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.
  4. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020 da intendere come limite massimo di spesa.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali.
* 1. 014. Incerti, Cenni, Critelli, Dal Moro, Martina.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Sostegno ai giovani agricoltori)

  1. Al fine di favorire la sicurezza sul lavoro agricolo e di promuovere la diffusione dell'innovazione sostenibile nel settore agricolo ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a Pag. 135quarant'anni, sono concessi mutui agevolati di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile per il finanziamento di iniziative finalizzate all'acquisto di nuove trattrici e macchine operatrici per l'uso agricolo e forestale.
  2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le modalità e le procedure per l'erogazione del sostegno di cui al comma precedente.
  3. Gli interventi finanziati per il sostegno di cui al primo comma, sono erogati alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.
  4. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020 da intendere come limite massimo di spesa.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali.
* 1. 015. Gadda.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Sostegno ai giovani agricoltori)

  1. Al fine di favorire la sicurezza sul lavoro agricolo e di promuovere la diffusione dell'innovazione sostenibile nel settore agricolo ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quarant'anni, sono concessi mutui agevolati di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile per il finanziamento di iniziative finalizzate all'acquisto di nuove trattrici e macchine operatrici per l'uso agricolo e forestale.
  2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le modalità e le procedure per l'erogazione del sostegno di cui al comma precedente.
  3. Gli interventi finanziati per il sostegno di cui al primo comma, sono erogati alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.
  4. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020 da intendere come limite massimo di spesa.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali.
* 1. 016. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

Pag. 136

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Agevolazioni in materia di IMU sui terreni agricoli)

  1. Le agevolazioni in materia di IMU, riconosciute ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, si applicano anche nel caso in cui il terreno sia concesso in godimento a favore del coniuge o dei parenti entro il terzo grado in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto, iscritti alla relativa previdenza agricola.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui al comma 200, articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1. 010. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Agevolazioni IMU ai familiari dell'imprenditore agricolo)

  1. Le agevolazioni in materia di IMU, riconosciute ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, si applicano anche nel caso in cui il terreno sia concesso in godimento a favore del coniuge o dei parenti entro il terzo grado in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto, iscritti alla relativa previdenza agricola.
* 1. 02. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Agevolazioni IMU ai familiari dell'imprenditore agricolo)

  1. Le agevolazioni in materia di IMU, riconosciute ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, si applicano anche nel caso in cui il terreno sia concesso in godimento a favore del coniuge o dei parenti entro il terzo grado in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto, iscritti alla relativa previdenza agricola.
* 1. 011. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Sandra Savino, Fasano.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Agevolazioni IMU ai familiari dell'imprenditore agricolo)

  1. Le agevolazioni in materia di IMU, riconosciute ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, si applicano anche nel caso in cui il terreno sia concesso in godimento a favore del coniuge o dei parenti entro il terzo grado in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto, iscritti alla relativa previdenza agricola.
* 1. 020. Cenni, Incerti, Critelli, Dal Moro, Martina.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Agevolazioni IMU ai familiari dell'imprenditore agricolo)

  1. Le agevolazioni in materia di IMU, riconosciute ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, si applicano anche nel caso in cui il terreno sia concesso in godimento a favore del coniuge o dei parenti entro il terzo grado in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto, iscritti alla relativa previdenza agricola.
* 1. 023. Gadda.

Pag. 137

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Sostegno alla crescita economica dell'imprenditore agricolo professionale)

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2020 le disposizioni dell'articolo 13 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modifiche ed integrazioni, sono estese ai parenti e affini entro il quarto grado dell'imprenditore agricolo professionale di cui all'articolo 1 della legge 29 marzo 2004, n. 99, che partecipano all'attività lavorativa nella medesima azienda con gli stessi requisiti dell'imprenditore.
** 1. 012. Gagnarli, Gallinella, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Sostegno alla crescita economica dell'imprenditore agricolo professionale)

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2020 le disposizioni dell'articolo 13 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modifiche ed integrazioni, sono estese ai parenti e affini entro il quarto grado dell'imprenditore agricolo professionale di cui all'articolo 1 della legge 29 marzo 2004, n. 99, che partecipano all'attività lavorativa nella medesima azienda con gli stessi requisiti dell'imprenditore.
** 1. 04. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Sostegno alla crescita economica dell'imprenditore agricolo professionale)

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2020 le disposizioni dell'articolo 13 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modifiche ed integrazioni, sono estese ai parenti e affini entro il quarto grado dell'imprenditore agricolo professionale di cui all'articolo 1 della legge 29 marzo 2004, n. 99, che partecipano all'attività lavorativa nella medesima azienda con gli stessi requisiti dell'imprenditore.
** 1. 013. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Sostegno alla crescita economica dell'imprenditore agricolo professionale)

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2020 le disposizioni dell'articolo 13 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modifiche ed integrazioni, sono estese ai parenti e affini entro il quarto grado dell'imprenditore agricolo professionale di cui all'articolo 1 della legge 29 marzo 2004, n. 99, che partecipano all'attività lavorativa nella medesima azienda con gli stessi requisiti dell'imprenditore.
** 1. 022. Gadda.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Sostegno alla crescita economica dell'imprenditore agricolo professionale)

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2020 le disposizioni dell'articolo 13 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modifiche ed integrazioni, sono estese ai parenti e affini entro il quarto grado dell'imprenditore agricolo professionale di cui all'articolo 1 della legge 29 marzo 2004, n. 99, che partecipano all'attività lavorativa nella medesima azienda con gli stessi requisiti dell'imprenditore.
** 1. 021. Incerti, Cenni, Critelli, Dal Moro, Martina.

Pag. 138

ART. 3.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 dopo il comma 3, aggiungere il seguente 3-bis:
  «3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 74 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 si applicano anche a soggetti che offrono aiuto e sostegno nella vendemmia alle aziende agricole situate nelle zone montane».
3. 3. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al comma 1, articolo 2-bis, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, dopo le parole: «medesimo ciclo produttivo», sono inserite le seguenti: «o al compostaggio e ad altri utilizzi agronomici,».

  Conseguentemente, al titolo dopo la parola: vendemmiale inserire le seguenti: e disposizioni in materia di smaltimento delle vinacce.
3. 2. Viviani, Patassini, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche alla legge 12 dicembre 2016, n. 238 sulla produzione e il commercio del vino)

  1. Alla della legge 12 dicembre 2016, n. 238 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 8 il comma 10 è sostituito dal seguente:
  «10. La resa massima di uva a ettaro delle unità vitate iscritte nello schedario viticolo diverse da quelle rivendicate per produrre vini a DOP e a IGP è pari o inferiore a 30 tonnellate»;
   b) all'articolo 8 dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:
  «10-bis. In deroga al comma 10, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono definite le aree vitate ove è ammessa una resa massima di uva a ettaro fino a 40 tonnellate, tenendo conto dei dati degli ultimi cinque anni come risultante dalle dichiarazioni di produzione. Con lo stesso decreto sono definite la durata temporale e le modalità della deroga»;
   c) all'articolo 88 dopo il comma 6 aggiungere il seguente: «Il comma 10 dell'articolo 8 della presente legge si applica a partire dalla campagna vitivinicola successiva all'approvazione del decreto di cui al comma 10-bis».

  2. Il secondo paragrafo della lettera d) del comma 1 dell'articolo 25 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 è sostituito dal seguente: «2) 2 grammi per litro per i vini aggiunti di mosto concentrato, per i vini dolci naturali, per i mosti muti, e i prodotti da essi ottenuti».
  3. Il comma 5 dell'articolo 31 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 è sostituito dal seguente:
  «5. La menzione  «superiore»  non può essere abbinata alla menzione  «novello» , fatte salve le denominazioni preesistenti.».

  4. Il comma 1 dell'articolo 33 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 è sostituito dal seguente:
  «1. Il riconoscimento della DOCG è riservato ai vini già riconosciuti a DOC da almeno sette anni, che siano ritenuti di particolare pregio, per le caratteristiche qualitative intrinseche e per la rinomanza Pag. 139commerciale acquisita, e che siano stati rivendicati, nell'ultimo biennio, da almeno il 66 per cento, inteso come media, dei soggetti che conducono vigneti dichiarati allo schedario viticolo di cui all'articolo 8, che rappresentino almeno il 66 per cento della superficie totale dichiarata allo schedario viticolo idonea alla rivendicazione della relativa denominazione e che, negli ultimi cinque anni, siano state certificate e imbottigliate dal 51 per cento degli operatori autorizzati che rappresentano almeno il 66 per cento della produzione certificata di quella DOC».
  5. Al comma 5 dell'articolo 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 le parole: «agli agenti vigilatori incaricati dai consorzi, nell'esercizio di tali funzioni, è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza nelle forme di legge ad opera dell'autorità competente; i consorzi possono richiedere al Ministero il rilascio degli appositi tesserini di riconoscimento, sulla base della normativa vigente» sono sostituite dalle seguenti: «Agli agenti vigilatori incaricati dai consorzi, nell'esercizio di tali funzioni, può essere attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza nelle forme di legge ad opera dell'autorità competente ed i consorzi possono richiedere al Ministero il rilascio degli appositi tesserini di riconoscimento, sulla base della normativa vigente.».
3. 05. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Sandra Savino, Fasano.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche alla legge n. 238 del 2016)

  1. Alla legge n. 238 del 2016 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) il comma 10 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:
  «10. La resa massima di uva a ettaro delle unità vitate iscritte nello schedario viticolo diverse da quelle rivendicate per produrre vini, a DOP e a IGP è pari o inferiore a 30 tonnellate.»;
   b) all'articolo 8 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «11. In deroga al comma 10, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono definite le aree vitate ove è ammessa una resa massima di uva a ettaro fino a 40 tonnellate, tenendo conto dei dati degli ultimi cinque anni come risultante dalle dichiarazioni di produzione. Con lo stesso decreto sono definite la durata temporale e le modalità della deroga».

  Conseguentemente, all'articolo 88 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «7. Il comma 10 dell'articolo 8 della presente legge si applica a partire dalla campagna vitivinicola successiva all'approvazione del decreto di cui al comma 11».
* 3. 020. Lombardo, Gallinella, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Gagnarli, Galizia, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche alla legge n. 238 del 2016)

  1. Alla legge n. 238 del 2016 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) il comma 10 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:
  «10. La resa massima di uva a ettaro delle unità vitate iscritte nello schedario viticolo diverse da quelle rivendicate per produrre vini, a DOP e a IGP è pari o inferiore a 30 tonnellate.»; Pag. 140
   b) all'articolo 8 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «11. In deroga al comma 10, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono definite le aree vitate ove è ammessa una resa massima di uva a ettaro fino a 40 tonnellate, tenendo conto dei dati degli ultimi cinque anni come risultante dalle dichiarazioni di produzione. Con lo stesso decreto sono definite la durata temporale e le modalità della deroga»;

  Conseguentemente, all'articolo 88 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «7. Il comma 10 dell'articolo 8 della presente legge si applica a partire dalla campagna vitivinicola successiva all'approvazione del decreto di cui al comma 11».
* 3. 06. Incerti, Cenni.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche alla legge n. 238 del 2016)

  1. All'articolo 8 della legge n. 238 del 2016 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) il comma 10 è sostituito dal seguente:
  «10. La resa massima di uva vinificabile ad ettaro per le unità vitate iscritte nello schedario viticolo diverse da quelle rivendicate per produrre vini a DOP e a IGP è pari o inferiore a 40 tonnellate, oppure a 30 tonnellate per la produzione di vini con indicazione della varietà»;
   b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «11. In deroga al comma 10, è ammessa la possibilità per le Regioni, mediante proprio provvedimento e sentita la filiera vitivinicola regionale, di ridurre ulteriormente la resa massima di uva vinificabile ad ettaro».
3. 07. Cenni, Incerti.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche alla legge n. 238 del 2016)

  1-bis. All'articolo 8 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, il comma 10 è sostituito dal seguente:
  «10. La resa massima di uva a ettaro delle unità vitate iscritte nello schedario viticolo diverse da quelle rivendicate per produrre vini a DOP e a IGP è pari o inferiore a 30 tonnellate».
3. 08. Lombardo, Pignatone, Cimino.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche alla legge n. 238 del 2016)

  1. Alla legge n. 238 del 2016, articolo 25, comma 1, lettera d), il numero 2) è sostituito dal seguente:
  «2) 2 grammi per litro per i vini aggiunti di mosto concentrato, per i vini dolci naturali, per i mosti muti e i prodotti da essi ottenuti;».
* 3. 09. Cenni, Incerti.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche alla legge n. 238 del 2016)

  1. Alla legge n. 238 del 2016, articolo 25, comma 1, lettera d), il numero 2) è sostituito dal seguente:
  «2) 2 grammi per litro per i vini aggiunti di mosto concentrato, per i vini Pag. 141dolci naturali, per i mosti muti e i prodotti da essi ottenuti».
* 3. 010. Lombardo, Cillis.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche alla legge n. 238 del 2016)

  1. Il comma 4 dell'articolo 29 della legge n. 238 del 2016 è sostituito dal seguente:
  «4. Per i vini a DOP è consentito il riferimento a unità geografiche aggiuntive, più piccole della zona di produzione della denominazione, localizzate all'interno della stessa zona di produzione ed elencate in una lista, a condizione che il prodotto sia vinificato separatamente e appositamente rivendicato nella denuncia annuale di produzione delle uve prevista dall'articolo 37. Tali unità geografiche devono essere espressamente delimitate e possono corrispondere a comuni frazioni o zone amministrative ovvero ad aree geografiche locali definite. La lista delle unità geografiche aggiuntive e la relativa delimitazione devono essere indicate in allegato ai disciplinari di produzione in un apposito elenco. Tale possibilità non è ammessa nei disciplinari che prevedono una o più sottozone.».
3. 011. Cenni.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche alla legge n. 238 del 2016)

  1. All'articolo 31 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, il comma 5 è sostituito dal seguente:
  «5. La menzione  «superiore»  non può essere abbinata alla menzione  «novello» , fatte salve le denominazioni preesistenti».
* 3. 012. Incerti, Cenni.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche alla legge n. 238 del 2016)

  1. All'articolo 31 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, il comma 5 è sostituito dal seguente:
  «5. La menzione »superiore« non può essere abbinata alla menzione »novello«, fatte salve le denominazioni preesistenti».
* 3. 013. Lombardo, Gallinella, Cassese, Cillis, Cimino, Gagnarli, Pignatone.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche alla legge n. 238 del 2016)

  1. Il comma 1 dell'articolo 33 della legge n. 238 del 2016 è sostituito dal seguente:
  «1. Il riconoscimento della DOCG è riservato ai vini già riconosciuti a DOC da almeno dieci anni, che siano ritenuti di particolare pregio, per le caratteristiche qualitative intrinseche e per la rinomanza commerciale acquisita, e che siano stati rivendicati, nell'ultimo biennio, da almeno il 66 per cento, inteso come media, dei soggetti che conducono vigneti dichiarati allo schedario viticolo di cui all'articolo 8, che rappresentino almeno il 66 per cento della superficie totale dichiarata allo schedario viticolo idonea alla rivendicazione della relativa denominazione e che, negli ultimi cinque anni, siano state certificate e imbottigliate dal 51 per cento degli operatori autorizzati che rappresentano almeno il 66 per cento della produzione certificata di quella DOC».
** 3. 014. Cenni, Incerti.

Pag. 142

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche alla legge n. 238 del 2016)

  1. Il comma 1 dell'articolo 33 della legge n. 238 del 2016 è sostituito dal seguente:
  «1. Il riconoscimento della DOCG è riservato ai vini già riconosciuti a DOC da almeno sette anni che siano ritenuti di particolare pregio, per le caratteristiche qualitative intrinseche e per la rinomanza commerciale acquisita, e che siano stati rivendicati, nell'ultimo biennio, da almeno il 66 per cento, inteso come media, dei soggetti che conducono vigneti dichiarati allo schedario viticolo di cui all'articolo 8 che rappresentino almeno il 66 per cento della superfìcie totale dichiarata allo schedario viticolo idonea alla rivendicazione della relativa denominazione e che, negli ultimi cinque anni, siano state certificate e imbottigliate dal 51 per cento degli operatori autorizzati che rappresentano almeno il 66 per cento della produzione certificata di quella DOC».
** 3. 015. Lombardo, Gallinella, Cassese, Cillis, Cimino, Gagnarli, Pignatone.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche alla legge n. 238 del 2016)

  1. Il comma 5 dell'articolo 41 della legge n. 238 del 2016 è sostituito dal seguente:
  «5. Le attività di cui alla lettera e) del comma 1 e alla lettera e) del comma 4 sono distinte dalle attività effettuate dagli organismi di controllo e sono svolte, nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea, sotto il coordinamento dell'ICQRF e in raccordo con le regioni. L'attività di vigilanza di cui alla lettera e) del comma 1 e alla lettera e) del comma 4 è esplicata prevalentemente nella fase del commercio e consiste nella verifica che le produzioni certificate rispondano ai requisiti previsti dai disciplinari e che prodotti similari non ingenerino confusione nei consumatori e non rechino danni alle produzioni a DOP e IGP. Agli agenti vigilatori incaricati dai consorzi, nell'esercizio di tali funzioni, può essere attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza nelle forme di legge ad opera dell'autorità competente; i consorzi possono richiedere al Ministero il rilascio degli appositi tesserini di riconoscimento, sulla base della normativa vigente. Gli agenti vigilatori già in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza mantengono la qualifica stessa, salvo che intervenga espresso provvedimento di revoca. Gli agenti vigilatori in nessun modo possono effettuare attività di vigilanza sugli organismi di controllo né possono svolgere attività di autocontrollo sulle produzioni. Il consorzio è autorizzato ad accedere al SIAN per acquisire le informazioni strettamente necessarie ai fini dell'esecuzione di tali attività per la denominazione di competenza.».
3. 016. Incerti, Cenni.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche alla legge n. 238 del 2016)

  1. All'articolo 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, al comma 5 è le parole da: «agli agenti vigilatori incaricati» fino a: «sulla base della normativa vigente» sono sostituite dalle seguenti: «Agli agenti vigilatori incaricati dai consorzi, nell'esercizio di tali funzioni, può essere attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza nelle forme di legge ad opera dell'autorità competente ed i consorzi possono richiedere al Ministero il rilascio degli appositi tesserini di riconoscimento, sulla base della normativa vigente».
3. 017. Lombardo.

Pag. 143

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche all'articolo 64 della legge 12 dicembre 2016, n. 238)

  1. All'articolo 64 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, le parole: «da autorità pubbliche e da organismi di controllo privati», sono sostituite dalle seguenti: «da organismi di controllo. In caso di assenza di detti organismi, la predetta verifica compete al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.»;
   b) il comma 2, è sostituito dal seguente: «2. Gli organismi di controllo devono essere accreditati in base alla Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 o ad ogni modo nella versione più aggiornata. Gli esistenti organismi di controlli aventi natura pubblica devono adeguarsi a tali disposizioni entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.»;
   c) al comma 3, le parole: «privati e le autorità pubbliche, di seguito denominati "organismi di controllo",», sono soppresse;
   d) al comma 5, lettera c) ed al comma 9 lettera a), le parole: «, se organismo privato», sono soppresse.
3. 018. Gallinella, Gagnarli, Pignatone, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche all'articolo 64 della legge 12 dicembre 2016, n. 238)

  1. All'articolo 64 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, le parole: «da autorità pubbliche e da organismi di controllo privati», sono sostituite dalle seguenti: «da organismi di controllo. In caso di assenza di detti organismi, la predetta verifica compete al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali»;
   b) il comma 2, è sostituito dal seguente:
  «2. Gli organismi di controllo devono essere accreditati in base alla Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 o ad ogni modo nella versione più aggiornata. Gli esistenti organismi di controlli aventi natura pubblica devono adeguarsi a tali disposizioni entro la scadenza dell'autorizzazione del Ministero conferita ai sensi del comma 5 del presente articolo.»;
   c) nel comma 3, le parole: «privati e le autorità pubbliche, di seguito denominati "organismi di controllo"», sono soppresse;
   d) al comma 5, lettera c) ed al comma 9 lettera a), le parole «, se organismo privato», sono soppresse.
3. 019. Cenni, Incerti, Critelli, Dal Moro, Martina.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Autorizzazioni per reimpianti viticoli)

  1. Al fine di contrastare fenomeni elusivi del principio della gratuità e non trasferibilità della titolarità delle autorizzazioni per gli impianti viticoli, disciplinate dal decreto ministeriale n. 12272 del 15 dicembre 2015, conseguenti ad atti di compravendita, anche nell'ambito del rispetto del miglioramento della competitività del settore nell'ambito delle singole Regioni, l'estirpazione dei vigneti effettuata prima dello scadere dei 6 anni dalla data di registrazione dell'atto di compravendita non da origine ad autorizzazioni di reimpianto in una Regione differente da quella in cui è avvenuto l'estirpo. Le Pag. 144disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli atti di compravendita registrati prima dell'entrata in vigore della presente legge e per i quali è stata già effettuata l'estirpazione del vigneto, ovvero sia stata data la comunicazione d'intenzione di estirpo.
3. 01. Guidesi, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Autorizzazioni per reimpianti viticoli)

  1. Al fine di contrastare fenomeni elusivi del principio della gratuità e non trasferibilità della titolarità delle autorizzazioni per gli impianti viticoli, disciplinate dal decreto ministeriale n. 12272 del 15 dicembre 2015 e successive modificazioni, conseguenti ad atti di compravendita di vigneti, anche nell'ambito del rispetto del miglioramento della competitività del settore nell'ambito delle singole Regioni, l'estirpazione dei vigneti non da origine ad autorizzazioni di reimpianto in una regione differente da quella in cui è avvenuto l'estirpo. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli atti di compravendita registrati prima dell'entrata in vigore della presente legge e per i quali è stata già effettuata l'estirpazione del vigneto, ovvero sia stata data la comunicazione d'intenzione di estirpo.
3. 02. Guidesi, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di pegno rotativo per i prodotti vitivinicoli e le bevande spiritose)

  1. I prodotti agricoli a lunga maturazione, i prodotti vitivinicoli e le bevande spiritose, a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, possono essere sottoposti a pegno rotativo, attraverso l'individuazione, anche per mezzo di documenti, dei beni oggetto di pegno e di quelli sui quali il pegno si trasferisce nonché mediante l'annotazione in appositi registri.
  2. L'elenco dei prodotti di cui al comma 1, le disposizioni concernenti i registri e la loro tenuta, le indicazioni, differenziate per tipologia di prodotto, che devono essere riportate nei registri, nonché le modalità di registrazione della costituzione e dell'estinzione del pegno rotativo sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. Al pegno rotativo di cui al comma 1 si applicano gli articoli 2786 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili.
3. 03. Alberto Manca, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Gagnarli, Galizia, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Marzana, Parentela, Pignatone.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disciplina della lombricoltura)

  1. Il Governo, nell'esercizio della potestà regolamentare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a disciplinare l'attività di lombricoltura sulla base delle seguenti norme generali regolatrici della materia:
   a) prevedere espressamente l'equiparazione, a tutti gli effetti di legge, del lombricoltore – inteso come colui che si dedica professionalmente all'attività di allevamento di lombrichi sia per la commercializzazione degli stessi come animali Pag. 145vivi sia per la vendita come vermicompost – all'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile;
   b) specificare che il lombricoltore è titolato ad acquistare, in qualità di agricoltore e ai fini della relativa disciplina fiscale, ogni strumentazione meccanica, incluse le macchine agricole, e tecnologica di cui necessita per l'attività di allevamento;
   c) articolare per la lombricoltura quanto richiesto dall'articolo 32, comma 2, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 (TUIR), laddove prevede che sono considerate attività agricole quelle attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dell'allevamento di animali;
   d) introdurre un codice ATECO e una tabella ULA (Unità lavorative in agricoltura) specifici per l'attività in esame;
   e) definire, in allegato, un disciplinare di produzione unico che includa, tra l'altro, le modalità di stoccaggio e di lavorazione del prodotto finito;
   f) stabilire, se necessario, alcune norme specifiche per permettere che l'iscrizione nei Registri relativi, rispettivamente, ai fabbricanti dei fertilizzanti e ai prodotti stessi, di cui al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, avvenga in tempi rapidi e certi, prevedendo, tra l'altro, l'obbligo di allegare le analisi di laboratorio svolte al fine di poter comprovare il rispetto dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente.
3. 04. Fornaro.

ART. 4.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Il reddito percepito dai soci imprenditori agricoli per il conferimento del terreno e per le prestazioni svolte a favore della cooperativa costituisce reddito agrario.
  1-ter. Ai terreni conferiti dai soci nelle cooperative di conduzione associata non si applicano le disposizioni di cui alla legge 3 maggio 1982 n. 203.
  1-quater. Il conferimento del terreno in una cooperativa di conduzione associata non determina in ogni caso la decadenza dai benefici previsti all'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, nonché la decadenza ovvero il mancato riconoscimento delle agevolazioni collegate al possesso e alla conduzione dei terreni.
  1-quinquies. Le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 4-ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si applicano anche ai rapporti tra il socio imprenditore agricolo e la società cooperativa agricola, anche in assenza di contratto di rete, secondo le regole stabilite nello statuto o nei regolamenti della cooperativa.
  1-sexies. Le cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 228, nell'ambito dello svolgimento di servizi ai soci diretti alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico, possono prestare servizi ai soci per la raccolta in campo, anche meccanizzata, dei loro prodotti nonché per le relative attività accessorie, utilizzando propri lavoratori dipendenti.
4. 1. Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Gagnarli, Galizia, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Cabina di regia per l'internazionalizzazione)

  1. All'articolo 14, comma 18-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, Pag. 146con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole: «di Alleanza delle Cooperative italiane» sono aggiunte le seguenti: «della Confederazione Generale dell'Agricoltura italiana».
* 4. 04. Incerti, Cenni, Critelli, Dal Moro, Martina.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Cabina di regia per l'internazionalizzazione)

  1. All'articolo 14, comma 18-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole: «di Alleanza delle Cooperative italiane» sono aggiunte le seguenti: «della Confederazione Generale dell'Agricoltura italiana».
* 4. 05. Gadda.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Cabina di regia per l'internazionalizzazione)

  1. All'articolo 14, comma 18-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole: «di Alleanza delle Cooperative italiane» sono aggiunte le seguenti: «della Confederazione Generale dell'Agricoltura italiana».
* 4. 06. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Sandra Savino, Fasano.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Cabina di regia per l'internazionalizzazione)

  1. All'articolo 14, comma 18-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole: «di Alleanza delle Cooperative italiane» sono aggiunte le seguenti: «della Confederazione Generale dell'Agricoltura italiana».
* 4. 01. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Cabina di regia per l'internazionalizzazione)

  1. All'articolo 14, comma 18-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole: «di Alleanza delle Cooperative italiane» sono aggiunte le seguenti: «della Confederazione Generale dell'Agricoltura italiana».
* 4. 07. Caretta, Ciaburro, Luca De Carlo.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche agli articoli 2477, 2519 e 2542 del Codice civile)

  1. All'articolo 2477, secondo comma, del codice civile, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) alla lettera c), le parole: «ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti» sono sostituite dalle seguenti: «non è una società cooperativa e ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti»;
   b) dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
   c-bis) è una società cooperativa per la quale si applicano le norme della società Pag. 147a responsabilità limitata e ha superato per due esercizi consecutivi almeno due dei seguenti limiti:
    1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
    2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
    3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.

  Conseguentemente:
   1) il secondo comma dell'articolo 2519 del codice civile è sostituito dal seguente: «L'atto costitutivo può prevedere che trovino applicazione, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata nelle cooperative con un numero di soci cooperatori non superiore a venti e con un attivo dello stato patrimoniale non superiore a quattro milioni di euro»;
   2) all'articolo 2542 del codice civile, secondo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'amministrazione della società e delle società cooperative con più di 12 soci, è affidata ad un organo collegiale formato da almeno tre soggetti».
4. 03. Cimino, Cassese, Cillis, Del Sesto, Gagnarli, Galizia, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

ART. 5.

  Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

Art. 5.
(Disposizioni in materia di agriturismo e semplificazione in materia di prevenzione degli incendi nelle strutture agrituristiche)

  1. Alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 2, comma 2, dopo le parole: «assicurativa e fiscale» inserire le seguenti: «e le prestazioni di lavoro svolte dagli stessi nell'ambito dell'attività agrituristica sono considerate agricole ai fini della valutazione del rapporto di connessione»;
   b) all'articolo 4, comma 2, sono soppresse le parole: «con particolare riferimento al tempo di lavoro necessario all'esercizio delle stesse attività».

  2. All'articolo 1, comma 659, lettera e), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché destinati all'agriturismo».
  3. La disposizione di cui al punto 8.2.1. del decreto del Ministero dell'interno 9 aprile 1994 «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettivo turistico-alberghiere» si applica anche agli agriturismi che utilizzino singole unità abitative e che abbiano capacità ricettiva non superiore a venticinque posti letto.
  4. Dall'attuazione della disposizione di cui al precedente comma non derivano maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. 1. Viviani, Patassini, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale 19 aprile 1994 n. 701, la parola: «dodici» è sostituita dalla seguente: «sei».
5. 2. Viviani, Patassini, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di agriturismo)

  1. Alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 2, comma 2, dopo le parole: «assicurativa e fiscale» inserire le Pag. 148seguenti: «e le prestazioni di lavoro svolte dagli stessi nell'ambito dell'attività agrituristica sono considerate agricole ai fini della valutazione del rapporto di connessione»;
   b) all'articolo 4, comma 2, sono soppresse le parole: «con particolare riferimento al tempo di lavoro necessario all'esercizio delle stesse attività».

  2. All'articolo 1, comma 659, lettera e), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché destinati all'agriturismo».
  3. La disposizione di cui al punto 8.2.1. del decreto del Ministero dell'interno 9 aprile 1994 «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettivo turistico-alberghiere» si applica anche agli agriturismi che utilizzino singole unità abitative e che abbiano capacità ricettiva non superiore a venticinque posti letto.
  4. Dall'attuazione della disposizione di cui al precedente comma non derivano maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. 02. Cenni, Incerti, Critelli, Dal Moro, Martina.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Tariffe relative allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani applicate alle strutture di ricezione turistico alberghiera)

  1. All'articolo 1, comma 659, lettera e), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché destinati all'agriturismo».
5. 03. Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Semplificazione in materia di digitalizzazione)

  1. All'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo il comma 4, inserire il seguente comma:
   4-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle imprese agricole di cui all'articolo 34, comma 6 del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
5. 01. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

ART. 6.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. I prodotti agroalimentari somministrati nell'esercizio delle attività agrituristiche di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, devono recare l'indicazione del luogo di produzione dell'alimento o del suo ingrediente primario, espressa con modalità idonee a rendere chiare e facilmente leggibili al consumatore le informazioni fornite.
6. 1. Gallinella, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Gagnarli, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Ad eccezione dei casi in cui le Regioni o le Province autonome abbiano provveduto a stabilire una quota minima di almeno il 75 per cento per i prodotti di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), della legge 20 febbraio 2006, n. 96, per i prodotti agricoli ed agroalimentari, nonché per gli alimenti o per i loro ingrediente primario, somministrati nell'esercizio delle attività agrituristiche di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, è fatto obbligo che ne sia assicurata l'evidenza dell'indicazione del luogo di produzione, espressa con modalità idonee a rendere chiare e facilmente Pag. 149leggibili o acquisibili da parte del consumatore le informazioni fornite.
6. 2. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
   a) dopo le parole: «legge 20 febbraio 2006, n. 96» inserire le seguenti: «tenendo conto della normativa di cui al Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011»;
   b) sostituire le parole: «è fatto obbligo che ne sia assicurata l'evidenza dell'indicazione» con le seguenti: «è possibile evidenziarne l'indicazione».
* 6. 6. Gadda.

  Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
   a) dopo le parole: «legge 20 febbraio 2006, n. 96» inserire le seguenti: «tenendo conto della normativa di cui al Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011»;
   b) sostituire le parole: «è fatto obbligo che ne sia assicurata l'evidenza dell'indicazione» con le seguenti: «è possibile evidenziarne l'indicazione».
* 6. 5. Cenni, Incerti, Critelli, Dal Moro, Martina.

  Al comma 1, dopo le parole: che ne sia assicurata l'evidenza dell'indicazione del luogo, inserire le seguenti: di provenienza e.
6. 3. Viviani, Patassini, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Le liste delle vivande degli esercizi pubblici adibiti alla somministrazione di cibi e bevande e nelle attività di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 25 agosto 1991, n. 287, devono riportare, chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni relative:
   a) al Paese, alla regione o alla località di origine e di produzione delle materie prime impiegate per la preparazione di ciascuna vivanda;
   b) al nome, alla ragione sociale o al marchio e alla sede legale del produttore o dell'importatore, in caso di provenienza da un Paese estero, delle materie prime impiegate per la preparazione di ciascuna vivanda;
   c) alle caratteristiche organolettiche e merceologiche delle materie prime impiegate per la preparazione di ciascuna vivanda e ai metodi di lavorazione utilizzati, ove questi siano determinanti per la qualità o per le caratteristiche organolettiche o merceologiche delle vivande.

  Conseguentemente:
   1) al comma 2 sopprimere le parole: «comma 1 del»;
   2) alla rubrica dell'articolo aggiungere le parole: «e nelle attività di somministrazione».
6. 4. Paolo Russo, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Sandra Savino, Fasano.

ART. 7.

  All'articolo 7, dopo la parola: microimprese, aggiungere le seguenti: di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003.
7. 1. Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Gagnarli, Galizia, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

Pag. 150

ART. 8.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche alla legge 6 ottobre 2017, n. 158)

  1. All'articolo 12 della legge 6 ottobre 2017, n. 158 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  «3-bis. Per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali e locali, come definiti ai sensi dell'articolo 11, per la promozione delle vocazioni produttive del territorio e la tutela delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari locali, per la valorizzazione della fauna selvatica locale, nonché per il sostegno della promozione, della commercializzazione e del consumo dei prodotti mediante costituzione di una filiera tra le imprese agricole, imprese di produzione agroalimentare, esercizi di vendita e di ristorazione, esercizi di accoglienza, anche diffusa e, ove occorra, i residenti titolari di licenza di caccia, i piccoli comuni possono stipulare, anche in forma associata, contratti di collaborazione ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, ai quali possono partecipare tutti i soggetti della filiera interessati.»;
   b) dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  «4-bis. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro delle finanze adotta specifiche iniziative volte alla semplificazione degli adempimenti, anche doganali, necessarie a favorire lo sviluppo dell’e-commerce relativamente alle produzioni agroalimentari dei piccoli comuni.».
8. 02. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Sandra Savino, Fasano.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro delle finanze di concerto con Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adotta specifiche iniziative volte alla semplificazione degli adempimenti, necessarie a favorire lo sviluppo dell’e-commerce relativamente alle produzioni agroalimentari dei piccoli comuni, prevedendo, in particolare in favore dei produttori di vini o di spiriti ad indicazione geografica tipica (TGT), a denominazione di origine controllata (DOC) o controllata e garantita (DOCG), nonché dei produttori operanti nelle strade del vino riconosciute, l'armonizzazione e la semplificazione della normativa doganale e della riscossione accise, ai fini del miglioramento delle potenzialità di vendita a distanza a clienti finali residenti fuori del territorio nazionale.
8. 03. Spena, Nevi, Anna Lisa Baroni, Caon, Sandra Savino, Fasano.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Aziende agricole certificate)

  1. È equivalente all'iscrizione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, il possesso di una certificazione che attesti anche il rispetto delle regole in materia di lavoro e legislazione sociale, secondo standard individuati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con decreto da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
8. 01. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

Pag. 151

ART. 9.

  Sostituire l'articolo 9, con il seguente:

Art. 9.
(Disposizioni in materia di documentazione antimafia)

  1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 83:
    1) al comma 3-bis sostituire le parole: «per un importo superiore a 5.000 euro» con le seguenti: «per importi superiori a 35.000 euro», e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per le erogazioni di cui al presente comma, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 86, comma 2-bis, la documentazione antimafia, nei termini di validità di cui all'articolo 86, commi 1 e 2, è utilizzabile e produce i suoi effetti anche in altri procedimenti, diversi da quello per il quale è stata acquisita, riguardanti i medesimi soggetti.»;
    2) dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:
  3-ter. La documentazione di cui al comma 1 è sempre prevista nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di erogazioni esclusivamente a carico del bilancio nazionale per un importo superiore a 5.000 euro.
   b) all'articolo 91:
    1) al comma 1-bis, sostituire le parole: «per un importo superiore a 5.000 euro» con le seguenti: «per importi superiori a 35.000 euro» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per le erogazioni di cui al presente comma, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 86, comma 2-bis, l'informazione antimafia, nei termini di validità di cui all'articolo 86, comma 2, è utilizzabile e produce i suoi effetti anche in altri procedimenti, diversi da quello per il quale è stata acquisita, riguardanti i medesimi soggetti.»
9. 2. Gallinella, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Gagnarli, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

  Sostituire l'articolo 9 con il seguente:

Art. 9.
(Disposizioni in materia di documentazione antimafia)

  1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 86, comma 2-bis, le parole: «Fino all'attivazione della banca dati nazionale unica» sono soppresse;
   b) all'articolo 83, comma 3-bis, le parole: «per un importo superiore a 5.000,00 euro» sono sostituite dalle seguenti: «per un importo superiore a 25.000,00 euro»;
   c) all'articolo 91, comma 1-bis, le parole: «per un importo superiore a 5.000,00 euro» sono sostituite dalle seguenti: «per un importo superiore a 25.000,00 euro».
9. 1. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

  Sostituire l'articolo 9 con il seguente:

Art. 9.
(Disposizioni in materia di documentazione antimafia)

  1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 83, comma 3-bis, le parole: «per un importo superiore a Pag. 1525.000,00 euro» sono sostituite dalle seguenti: «per un importo superiore a 25.000,00 euro»;
   b) all'articolo 91, comma 1-bis, le parole: «per un importo superiore a 5.000,00 euro» sono sostituite dalle seguenti: «per un importo superiore a 25.000,00 euro».
9. 3. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. All'articolo 91 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
  1-bis. L'informazione antimafia è sempre acquisita nelle ipotesi di concessione di terreni demaniali. Al relativo adempimento provvede direttamente l'ente concedente.
9. 9. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 24 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
  1-bis. Le disposizioni degli articoli 83, comma 1 e comma 3-bis, e 91, comma 1-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non si applicano limitatamente ai terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei e nazionali per importi non superiori a 50.000 euro.
  1-ter. All'articolo 86, comma 2-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'esito istruttorio comunicato dalla Banca dati nazionale unica è utilizzabile per tutti i procedimenti di erogazione riferiti al medesimo beneficiario avviati nei 12 mesi successivi alla data dell'acquisizione».
9. 6. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Sandra Savino, Fasano.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 24 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1o dicembre 2018, n. 132, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
  1-bis. Le disposizioni degli articoli 83, comma 1 e comma 3-bis, e 91, comma 1-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non si applicano limitatamente ai terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei e nazionali per importi non superiori a 150.000 euro.
9. 5. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Sandra Savino, Fasano.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 24 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1o dicembre 2018, n. 132, al comma 1-bis sono aggiunti i seguenti periodi: «Non si applicano altresì nelle aree a ridotta densità mafiosa. A tal fine le Prefetture, anche su proposta delle regioni, sentite le organizzazioni agricole maggiormente rappresentative, inviano annualmente una relazione al Ministro dell'interno sull'impatto della criminalità organizzata nelle aree agricole di competenza. Il provvedimento di disapplicazione e adottato dal Ministro dell'interno, sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro i successivi 30 giorni dalla ricezione delle relazioni».
9. 4. Pittalis, Caon.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Al comma 2-bis dell'articolo 86 del decreto legislativo 6 settembre 2011, Pag. 153n. 159 sono soppresse le parole: «Fino all'attivazione della banca dati nazionale unica».
  1-ter. All'articolo 24 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1o dicembre 2018, n. 132, dopo le parole: «che usufruiscono di fondi europei» aggiungere le parole: «e nazionali».
9. 7. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Sandra Savino, Fasano.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 24 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2018, n. 132, al comma 1-bis le parole: «25.000 euro» sono sostituite dalle parole: «50.000 euro».
9. 8. Spena, Nevi, Anna Lisa Baroni, Caon, Sandra Savino, Fasano.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Misure per velocizzare l'erogazione dei sostegni per l'autoimprenditorialità e i pagamenti agricoli)

  1. All'articolo 4 e all'articolo 10-ter del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. La mancata chiusura del procedimento di accesso ai contributi di cui al presente Capo entro il termine di 180 giorni dal deposito della richiesta completa delle necessarie documentazioni, è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. I dirigenti responsabili sono assoggettati, altresì, ad una sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo oltre il centottantesimo.
  2. Le disposizioni sulla responsabilità dirigenziale di cui agli articoli 4 e 10-ter del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, come introdotto dal comma 1 del presente articolo si applicano ad ogni procedimento che riguardi l'erogazione di fondi europei o nazionali alle imprese agricole o per la costituzione di imprese agricole, fatta salva l'applicazione di maggiori sanzioni qualora dall'inadempienza o dai ritardi si determini un disimpegno di risorse dell'Unione Europea. Ove il procedimento sia ripartito in più fasi o coinvolga più amministrazioni, il termine di 180 giorni si intende riferito al complesso del procedimento. In tale ambito le amministrazioni coinvolte sono tenute a stabilire termini intermedi. Le Regioni possono stabilire termini di chiusura dei procedimenti più brevi.
9. 01. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Sandra Savino, Fasano.

ART. 10.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni in materia di controllo e certificazione delle macchine agricole e forestali)

  1. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di sviluppare le conoscenze tecniche indispensabili ad assicurare la competitività al settore meccanico agrario, si avvale dell'assistenza tecnica dell'Ente Nazionale Meccanizzazione Agricola (ENAMA), associazione riconosciuta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, priva di scopo di lucro, di cui lo stesso Ministero è componente di diritto, congiuntamente alle Regioni ed al CREA. Pag. 154In particolare rientrano nell'attività di assistenza tecnica:
   a) il coordinamento e il controllo delle operazioni di certificazione OCSE delle macchine agricole e forestali condotte dai centri prova operanti in Italia;
   b) lo sviluppo e il controllo delle macchine agricole per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 22 gennaio 2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 35 del 12 febbraio 2014;
   c) lo studio e la realizzazione di nuove tecnologie nel settore della meccanica agraria, dell'agricoltura di precisione e della produzione di energia sostenibile nell'ambito delle imprese agricole, anche in collaborazione con gli Enti di ricerca vigilati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

  2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, si provvede nell'ambito delle correnti disponibilità finanziarie del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali.
*10. 01. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Sandra Savino, Fasano.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni in materia di controllo e certificazione delle macchine agricole e forestali)

  1. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di sviluppare le conoscenze tecniche indispensabili ad assicurare la competitività al settore meccanico agrario, si avvale dell'assistenza tecnica di Enama (Ente Nazionale Meccanizzazione Agricola), associazione riconosciuta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000 n. 361, priva di scopo di lucro, di cui lo stesso Ministero è componente di diritto congiuntamente alle Regioni ed al CREA. In particolare, rientrano nell'attività di assistenza tecnica:
   a) il coordinamento e il controllo delle operazioni di certificazione OCSE delle macchine agricole e forestali condotte dai centri prova operanti in Italia;
   b) lo sviluppo e il controllo delle macchine agricole per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 22 gennaio 2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 35 del 12 febbraio 2014;
   c) lo studio e la realizzazione di nuove tecnologie nel settore della meccanica agraria, dell'agricoltura di precisione e della produzione di energia sostenibile nell'ambito delle imprese agricole, anche in collaborazione con gli Enti di ricerca vigilati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

  2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, si provvede nell'ambito delle correnti disponibilità finanziarie del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
*10. 02. Cillis, Gallinella, Cassese, Cimino, Del Sesto, Gagnarli, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

ART. 11.

  Sostituire l'articolo 11, con il seguente:

Art. 11.
(Semplificazione in materia di pagamenti di contributi)

  1. Nel primo comma dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540 e successive modificazioni, le parole: «ed Pag. 155i commi primo, secondo, terzo, sesto e settimo dell'articolo 23», sono sostituite dalle seguenti: «e a decorrere dal 1o gennaio 2020, l'articolo 23».
  2. L'originario contributo previsto dall'articolo 23 del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1948, n. 718 e soppresso ai sensi del comma 1 del presente articolo, può essere previsto in forma volontaria nell'ambito di accordi che i corrispondenti soggetti beneficiari di cui all'articolo 7, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 possono sottoscrivere con le imprese o gruppi di imprese, o con loro associazioni rappresentative di categoria, che esercitano le industrie per le quali detti soggetti sono preordinati ed i commerci di importazione corrispondenti e gli Enti pubblici locali che vi sono tenuti.
11. 2. Cillis, Cimino, Del Sesto, Gagnarli, Galizia, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Cassese.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:

  1. Le imprese che rientrano nella definizione di piccola impresa e microimpresa di cui alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 non sono tenute al pagamento del contributo di cui all'articolo 23 del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523.

  Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le seguenti parole:, stimati in 5 milioni di euro annui,.
11. 1. Moretto.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Esercizio dell'attività di manutenzione del verde)

  1. All'articolo 12, comma 1, della legge 28 luglio 2016, n. 154, la lettera b) è sostituita con la seguente:
   b) da imprese agricole, artigiane, industriali, commerciali o in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, che abbiano conseguito un attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze.
11. 079. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Sandra Savino, Fasano.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Semplificazione piante officinali)

  Al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) all'articolo 1, comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto, e riservate, oltre ai farmacisti, a coloro che sono in possesso del titolo di erborista conseguito ai sensi della normativa vigente, le preparazioni relative alle piante officinali successive alla prima trasformazione, comprese le preparazioni preconfezionate ad uso alimentare conformi alla legislazione alimentare.»;
   2) all'articolo 5, comma 2, dopo le parole: «degli importatori e dei trasformatori di piante officinali,», sono aggiunte le seguenti: «delle unioni e delle federazioni di produzione, trasformazione, commercio e distribuzione delle piante officinali,».
* 11. 062. Moretto.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Semplificazione piante officinali)

  Al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) all'articolo 1, comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì Pag. 156escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto, e riservate, oltre ai farmacisti, a coloro che sono in possesso del titolo di erborista conseguito ai sensi della normativa vigente, le preparazioni relative alle piante officinali successive alla prima trasformazione, comprese le preparazioni preconfezionate ad uso alimentare conformi alla legislazione alimentare.»;
   2) all'articolo 5, comma 2, dopo le parole: «degli importatori e dei trasformatori di piante officinali,», sono aggiunte le seguenti: «delle unioni e delle federazioni di produzione, trasformazione, commercio e distribuzione delle piante officinali,».
* 11. 078. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Sandra Savino, Fasano.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Disposizioni in materia di versamenti di contributi)

  1. L'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, è sostituito dal seguente:
  2. I coltivatori diretti, coloni e mezzadri, e gli imprenditori agricoli professionali, per i quali trova applicazione l'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono optare per il versamento dei contributi previdenziali nella misura prevista per una delle fasce, a scelta, di reddito agrario superiore a quello di appartenenza.
11. 074. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Delega al Governo in materia di semplificazione contributiva e amministrativa nel settore agricolo)

  1. Al fine di favorire la semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico dei datori di lavoro agricolo, con particolare riferimento all'occupazione degli operai agricoli a tempo determinato, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) introdurre un regime amministrativo e contributivo semplificato e meno oneroso per i rapporti di lavoro stagionali e di breve durata;
   b) favorire un'applicazione sostenibile della legislazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro per le aziende del settore primario, ad oggi particolarmente complessa ed onerosa in relazione all'organizzazione del lavoro agricolo, con particolare riferimento alla valutazione dei rischi, alla normativa antincendio, all'abilitazione all'utilizzo delle macchine agricole e alle revisione obbligatoria delle macchine agricole.
* 11. 043. Incerti, Cenni, Critelli, Dal Moro, Martina.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Delega al Governo in materia di semplificazione contributiva e amministrativa nel settore agricolo)

  1. Al fine di favorire la semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico dei datori di lavoro agricolo, con particolare riferimento all'occupazione degli operai agricoli a tempo determinato, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) introdurre un regime amministrativo e contributivo semplificato e meno oneroso per i rapporti di lavoro stagionali e di breve durata;Pag. 157
   b) favorire un'applicazione sostenibile della legislazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro per le aziende del settore primario, ad oggi particolarmente complessa ed onerosa in relazione all'organizzazione del lavoro agricolo, con particolare riferimento alla valutazione dei rischi, alla normativa antincendio, all'abilitazione all'utilizzo delle macchine agricole e alle revisione obbligatoria delle macchine agricole.
* 11. 063. Gadda.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Semplificazioni sulla tenuta dei registri carico/scarico merci)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'obbligo di vidimazione dei registri di carico/scarico sementi, dei sottoprodotti della vinificazione e dell'acqua nelle carni di pollo fresche e congelate, ai sensi del Regolamento (CE) n. 178/2002, è abrogato, a seguito del processo di dematerializzazione avviato con l'istituzione del sistema informativo agricolo nazionale.
11. 09. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Semplificazione in materia di vertical farming)

  1. All'articolo 2 della legge 13 maggio 2011, n. 77, è aggiunto il seguente comma:
  2. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, non necessitano delle fasi di lavaggio e asciugatura i prodotti di cui al comma 1, il cui intero ciclo produttivo si svolge all'interno di un sito chiuso, in ambiente a clima controllato e con livelli di filtrazione dell'aria adeguati per la limitazione delle particelle aerotrasportate, che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi.
  2. All'articolo 8 del decreto ministeriale del 20 giugno 2014, n. 3746, recante «Attuazione dell'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, recante disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma» la lettera a) è così sostituita:
   a) in un punto evidente dell'etichetta, in modo da essere facilmente visibili e chiaramente leggibili:
    i. «prodotto lavato e pronto per il consumo», o;
    ii. «prodotto lavato e pronto da cuocere»;
    iii. «prodotto pulito e pronto per il consumo», o «prodotto pulito e pronto da cuocere», per i prodotti di cui all'articolo 2, comma 2 della legge 13 maggio 2011, n. 77.
11. 021. Martina, Incerti, Cenni, Critelli, Dal Moro.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Semplificazione per gli incentivi alle aggregazioni delle imprese agricole)

  1. I finanziamenti erogati a favore delle imprese agricole, definite come piccole e medie imprese ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, tra loro collegate attraverso un contratto di rete, di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, per dare esecuzione al programma Pag. 158comune di rete, si avvalgono delle garanzie prestate da ISMEA.
  2. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, è compatibile con gli scopi del contratto di rete».
  3. Il campo di applicazione delle aliquote di accisa previste al punto 5 della Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, comprende anche gli impieghi svolti dalle imprese agricole unite in rete di cui all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
  4. All'articolo 41, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, dopo le parole «delle tecnologie innovative, le garanzie» aggiungere la parola «dirette». Dopo le parole: «sono a titolo gratuito per imprese agricole» aggiungere le parole: «in forma singola o associata».
11. 086. Ciaburro, Caretta, Luca De Carlo.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Cessione della produzione agricola)

  1. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, è compatibile con gli scopi del contratto di rete».
* 11. 080. Gagnarli, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Cessione della produzione agricola)

  1. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, è compatibile con gli scopi del contratto di rete».
* 11. 03. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Sandra Savino, Fasano.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Cessione della produzione agricola)

  1. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, è compatibile con gli scopi del contratto di rete».
* 11. 029. Incerti, Cenni, Critelli, Dal Moro, Martina.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Cessione della produzione agricola)

  1. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, è compatibile con gli scopi del contratto di rete».
* 11. 052. Gadda.

Pag. 159

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Cessione della produzione agricola)

  1. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, è compatibile con gli scopi del contratto di rete».
* 11. 081. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

  1. All'articolo 2, comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
  «c-bis) le cessioni di prodotti ittici effettuate direttamente al consumatore finale da soggetti iscritti nel regime assicurativo disciplinato dalla legge 13 marzo 1958 n. 250».
11. 023. Incerti, Cenni, Critelli, Dal Moro, Martina.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

  1. All'articolo 2, comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
  «c-bis) le cessioni di prodotti ittici effettuate direttamente al consumatore finale dagli imprenditori ittici di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4».
11. 024. Critelli, Incerti, Cenni, Dal Moro, Martina.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Modifica all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, in materia di Registro Nazionale degli Aiuti di Stato)

  1. All'articolo 52, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, le parole da: «aiuti di Stato» fino alle parole: «ivi compresi gli aiuti» sono sostituite dalle seguenti: «aiuti di Stato e agli aiuti de minimis nei settori agricolo e forestale, ivi compresi gli aiuti concessi a imprese operanti nei settori della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e delle foreste ai sensi del reg. (UE) 1407/2013».
11. 039. Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Modifiche al Decreto ministeriale n. 18321 del 9 agosto 2012 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali)

  1. All'articolo 2, comma 1, del Decreto ministeriale n. 18321 del 9 agosto 2012 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dopo le parole: «di inizio attività o di variazione» aggiungere le seguenti: «ed entro la data di presentazione della domanda dei Piani di sviluppo rurale per le produzioni vegetali».
* 11. 059. Gadda.

Pag. 160

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Modifiche al Decreto ministeriale n. 18321 del 9 agosto 2012 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali)

  1. All'articolo 2, comma 1, del Decreto ministeriale n. 18321 del 9 agosto 2012 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dopo le parole: «di inizio attività o di variazione» aggiungere le seguenti: «ed entro la data di presentazione della domanda dei Piani di sviluppo rurale per le produzioni vegetali».
* 11. 087. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Modifiche al Decreto ministeriale n. 18321 del 9 agosto 2012 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali)

  1. All'articolo 2, comma 1, del Decreto ministeriale n. 18321 del 9 agosto 2012 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dopo le parole: «di inizio attività o di variazione» aggiungere le seguenti: «ed entro la data di presentazione della domanda dei Piani di sviluppo rurale per le produzioni vegetali».
* 11. 085. Ciaburro, Caretta, Luca De Carlo.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Semplificazione in materia di pluriattività)

  1. Dopo l'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 è aggiunto il seguente:
  «Art. 15-bis. – (Incentivi alla pluriattività). – 1. I coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli, singoli o associati, i quali conducono aziende agricole ubicate nei piccoli comuni come individuati dal comma 2 dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, possono assumere in appalto sia da enti pubblici che da privati, impiegando esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, nonché utilizzando esclusivamente macchine ed attrezzature di loro proprietà, lavori relativi alla sistemazione e alla manutenzione del territorio montano, quali lavori di afforestazione e riforestazione, di costruzione di piste forestali, di arginatura, di sistemazione idraulica, di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, nonché lavori agricoli e forestali tra i quali l'aratura, la semina, la potatura, la falciatura, la mietitrebbiatura, i trattamenti antiparassitari, la raccolta di prodotti agricoli, il taglio del bosco, nei limiti previsti dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
  2. I lavori di cui al comma i non sono considerati prestazioni di servizi ai fini fiscali e non sono soggetti ad imposta, se sono resi tra soci di una stessa associazione non avente fini di lucro ed avente lo scopo di migliorare la situazione economica delle aziende agricole associate e lo scambio interaziendale di servizi.
  3. Nelle aree non tutelate sotto il profilo ambientale, i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli, singoli o associati, i quali conducono aziende agricole ubicate nei piccoli comuni come individuati dal comma 2 dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, possono realizzare o ripristinare, qualora siano strettamente necessarie all'attività agro-silvo-forestale dei richiedenti, strade rurali e piste forestali previa autorizzazione comunale e, ove occorra, dell'Autorità preposta alla tutela idrogeologica».
11. 077. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Sandra Savino, Fasano.

Pag. 161

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Garanzie ISMEA)

  1. I finanziamenti erogati a favore delle imprese agricole, definire come piccole e medie imprese ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, tra loro collegate attraverso un contratto di rete, di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, per dare esecuzione al programma comune di rete, si avvalgono delle garanzie prestate da ISMEA.
  2. All'articolo 41, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 214, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 157 del 2019, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «delle tecnologie innovative, le garanzie» è aggiunta la seguente: «dirette»;
   b) dopo le parole: «sono a titolo gratuito per imprese agricole» aggiungere le seguenti: «, in forma singola o associata,».
11. 06. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Sandra Savino, Fasano.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Garanzie ISMEA)

  1. I finanziamenti erogati a favore delle imprese agricole, definite come piccole e medie imprese ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, tra loro collegate attraverso un contratto di rete, di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, per dare esecuzione al programma comune di rete, si avvalgono delle garanzie prestate da ISMEA.
* 11. 028. Cenni, Incerti, Critelli, Dal Moro, Martina.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Garanzie ISMEA)

  1. I finanziamenti erogati a favore delle imprese agricole, definite come piccole e medie imprese ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, tra loro collegate attraverso un contratto di rete, di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, per dare esecuzione al programma comune di rete, si avvalgono delle garanzie prestate da ISMEA.
* 11. 051. Gadda.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Garanzie ISMEA)

  1. I finanziamenti erogati a favore delle imprese agricole, definite come piccole e medie imprese ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, tra loro collegate attraverso un contratto di rete, di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, Pag. 162convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, per dare esecuzione al programma comune di rete, si avvalgono delle garanzie prestate da ISMEA.
* 11. 040. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Garanzie ISMEA)

  1. I finanziamenti erogati a favore delle imprese agricole, definite come piccole e medie imprese ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, tra loro collegate attraverso un contratto di rete, di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, per dare esecuzione al programma comune di rete, si avvalgono delle garanzie prestate da ISMEA.
* 11. 082. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Disposizioni in materia di rilascio delle garanzie ISMEA)

  1. All'articolo 41, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «delle tecnologie innovative, le garanzie» aggiungere la seguente: «dirette»;
   b) dopo le parole: «sono a titolo gratuito per imprese agricole» aggiungere le seguenti: «in forma singola o associata».
** 11. 083. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Disposizioni in materia di rilascio delle garanzie ISMEA)

  1. All'articolo 41, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «delle tecnologie innovative, le garanzie» aggiungere la seguente: «dirette»;
   b) dopo le parole: «sono a titolo gratuito per imprese agricole» aggiungere le seguenti: «in forma singola o associata».
** 11. 054. Gadda.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

  1. All'articolo 32, comma 2, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «l'allevamento di animali» aggiungere le seguenti: «, in proprietà o di terzi;».
11. 011. Fogliani, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Assegnazione di carburante agevolato alle reti di impresa agricola)

  1. Il campo di applicazione delle aliquote di accisa previste al punto 5 della Pag. 163Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, comprende anche gli impieghi svolti dalle imprese agricole unite in rete di cui all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
* 11. 04. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Sandra Savino, Fasano.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Assegnazione di carburante agevolato alle reti di impresa agricola)

  1. Il campo di applicazione delle aliquote di accisa previste al punto 5 della Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, comprende anche gli impieghi svolti dalle imprese agricole unite in rete di cui all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
* 11. 030. Cenni, Incerti, Critelli, Dal Moro, Martina.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Assegnazione di carburante agevolato alle reti di impresa agricola)

  1. Il campo di applicazione delle aliquote di accisa previste al punto 5 della Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, comprende anche gli impieghi svolti dalle imprese agricole unite in rete di cui all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
* 11. 053. Gadda.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Assegnazione di carburante agevolato alle reti di impresa agricola)

  1. Il campo di applicazione delle aliquote di accisa previste al punto 5 della Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, comprende anche gli impieghi svolti dalle imprese agricole unite in rete di cui all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
* 11. 088. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Estensione del bonus verde alla realizzazione di cisterne coperte per la raccolta delle acque meteoriche)

  1. Alla lettera a) dell'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: «realizzazione pozzi» sono aggiunte le seguenti: «e cisterne coperte per la raccolta delle acque meteoriche».
11. 07. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Sandra Savino, Fasano.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Impianti di produzione di energia rinnovabile in area agricola)

  1. Dopo l'articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, è inserito il seguente:

«Art. 21-bis.
(Impianti di produzione di energia rinnovabile in area agricola)

  1. L'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 è Pag. 164sostituito con il seguente: “7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici solo quando l'attività di produzione energetica sia qualificabile come attività connessa all'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile”.
  2. In fase di autorizzazione, ai fini dell'ubicazione dell'impianto, si deve tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno al settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla presenza delle attività e produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14.
  3. In ogni caso, ai fini dell'autorizzazione, il richiedente deve dimostrare di avere la disponibilità di almeno il 90 per cento delle aree destinate all'installazione dell'impianto e delle opere funzionali allo stesso».
11. 08. Viviani, Patassini, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

  1. L'articolo 4, della legge 27 dicembre 1953, n. 959 è sostituito dal seguente: «4. I sovracanoni idroelettrici non si applicano agli enti di diritto pubblico e ai consorzi irrigui, concessionari di derivazione di acqua a scopo potabile o irriguo in via esclusiva o prevalente, per i quali la produzione di energia elettrica sia di carattere accessorio.».
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui al comma 199, articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11. 075. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Attenuazione dei vincoli in materia di proprietà coltivatrice)

  1. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 il comma 5 è sostituito con il seguente: «5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli atti di acquisto posti in essere in data antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto».
11. 041. Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Classificazione catastale fabbricati rurali)

  1. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) i fabbricati ad uso abitativo che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 non possono comunque essere riconosciuti rurali.».Pag. 165
  2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 5,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11. 089. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Classificazione catastale dei fabbricati rurali)

  1. La lettera e) dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è sostituita dalla seguente: «e) i fabbricati ad uso abitativo che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 non possono comunque essere riconosciuti rurali».
11. 031. Incerti, Cenni, Critelli, Dal Moro, Martina.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Semplificazioni in materia di sorveglianza sanitaria)

  1. Per i lavoratori a tempo determinato e stagionali di lavoro nel corso dell'anno e limitatamente a lavorazioni generiche è semplici non richiedenti specifici requisiti professionali per le quali ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008 è prevista la effettuazione della sorveglianza sanitaria, gli adempimenti di cui all'articolo 41, comma 2, del medesimo decreto si considerano assolti, su scelta del datore di lavoro ovvero su iniziativa degli enti bilaterali competenti, senza costi per i lavoratori, mediante visita medica preventiva, da effettuarsi dal medico competente ovvero dal dipartimento di prevenzione della ASL.
  2. La visita medica preventiva di cui al comma 1 ha validità biennale e consente al lavoratore idoneo di prestare la propria attività, anche presso altre imprese agricole per lavorazioni che presentano i medesimi rischi, senza la necessità di ulteriori accertamenti medici.
  3. L'effettuazione e l'esito della visita medica devono risultare da apposita certificazione.
  4. Il datore di lavoro è tenuto ad acquisire copia della certificazione di cui al comma 4.
  5. Gli enti bilaterali e gli organismi paritetici del settore agricolo e della cooperazione di livello nazionale o territoriale possono adottare iniziative, anche utilizzando lo strumento della convenzione, finalizzate a favorire l'assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria, di cui all'articolo 41 del decreto legislativo n. 81 del 2008, per le imprese agricole ed i lavoratori aderenti al sistema di bilateralità, mediante-convenzioni con le ASL per effettuare la visita medica preventiva preassuntiva ovvero mediante convenzione con medici competenti in caso di esposizione a rischi specifici. In presenza di una convenzione di cui al precedente capoverso, il medico competente incaricato di effettuare la sorveglianza sanitaria per i lavoratori di cui al presente decreto non è tenuto ad effettuare la visita degli ambienti di lavoro in relazione alle lavorazioni agricole di riferimento. In tal caso, il giudizio di idoneità del medico competente opera i suoi effetti nei confronti di tutti i datori di lavoro convenzionati.
* 11. 042. Incerti, Cenni, Critelli, Dal Moro, Martina.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Semplificazioni in materia di sorveglianza sanitaria)

  1. Per i lavoratori a tempo determinato e stagionali di lavoro nel corso dell'anno e Pag. 166limitatamente a lavorazioni generiche è semplici non richiedenti specifici requisiti professionali per le quali ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008 è prevista la effettuazione della sorveglianza sanitaria, gli adempimenti di cui all'articolo 41, comma 2, del medesimo decreto si considerano assolti, su scelta del datore di lavoro ovvero su iniziativa degli enti bilaterali competenti, senza costi per i lavoratori, mediante visita medica preventiva, da effettuarsi dal medico competente ovvero dal dipartimento di prevenzione della ASL.
  2. La visita medica preventiva di cui al comma 1 ha validità biennale e consente al lavoratore idoneo di prestare la propria attività, anche presso altre imprese agricole per lavorazioni che presentano i medesimi rischi, senza la necessità di ulteriori accertamenti medici.
  3. L'effettuazione e l'esito della visita medica devono risultare da apposita certificazione.
  4. Il datore di lavoro è tenuto ad acquisire copia della certificazione di cui al comma 4.
  5. Gli enti bilaterali e gli organismi paritetici del settore agricolo e della cooperazione di livello nazionale o territoriale possono adottare iniziative, anche utilizzando lo strumento della convenzione, finalizzate a favorire l'assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria, di cui all'articolo 41 del decreto legislativo n. 81 del 2008, per le imprese agricole ed i lavoratori aderenti al sistema di bilateralità, mediante-convenzioni con le ASL per effettuare la visita medica preventiva preassuntiva ovvero mediante convenzione con medici competenti in caso di esposizione a rischi specifici. In presenza di una convenzione di cui al precedente capoverso, il medico competente incaricato di effettuare la sorveglianza sanitaria per i lavoratori di cui al presente decreto non è tenuto ad effettuare la visita degli ambienti di lavoro in relazione alle lavorazioni agricole di riferimento. In tal caso, il giudizio di idoneità del medico competente opera i suoi effetti nei confronti di tutti i datori di lavoro convenzionati.
* 11. 044. Gadda.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Semplificazioni in materia di sorveglianza sanitaria)

  1. Per i lavoratori a tempo determinato e stagionali di lavoro nel corso dell'anno e limitatamente a lavorazioni generiche è semplici non richiedenti specifici requisiti professionali per le quali ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008 è prevista la effettuazione della sorveglianza sanitaria, gli adempimenti di cui all'articolo 41, comma 2, del medesimo decreto si considerano assolti, su scelta del datore di lavoro ovvero su iniziativa degli enti bilaterali competenti, senza costi per i lavoratori, mediante visita medica preventiva, da effettuarsi dal medico competente ovvero dal dipartimento di prevenzione della ASL.
  2. La visita medica preventiva di cui al comma 1 ha validità biennale e consente al lavoratore idoneo di prestare la propria attività, anche presso altre imprese agricole per lavorazioni che presentano i medesimi rischi, senza la necessità di ulteriori accertamenti medici.
  3. L'effettuazione e l'esito della visita medica devono risultare da apposita certificazione.
  4. Il datore di lavoro è tenuto ad acquisire copia della certificazione di cui al comma 4.
  5. Gli enti bilaterali e gli organismi paritetici del settore agricolo e della cooperazione di livello nazionale o territoriale possono adottare iniziative, anche utilizzando Pag. 167lo strumento della convenzione, finalizzate a favorire l'assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria, di cui all'articolo 41 del decreto legislativo n. 81 del 2008, per le imprese agricole ed i lavoratori aderenti al sistema di bilateralità, mediante-convenzioni con le ASL per effettuare la visita medica preventiva preassuntiva ovvero mediante convenzione con medici competenti in caso di esposizione a rischi specifici. In presenza di una convenzione di cui al precedente capoverso, il medico competente incaricato di effettuare la sorveglianza sanitaria per i lavoratori di cui al presente decreto non è tenuto ad effettuare la visita degli ambienti di lavoro in relazione alle lavorazioni agricole di riferimento. In tal caso, il giudizio di idoneità del medico competente opera i suoi effetti nei confronti di tutti i datori di lavoro convenzionati.
* 11. 066. Cassese, Cillis, Gallinella, Cimino, Del Sesto, Gagnarli, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Disposizioni in materia di orario di lavoro)

  1. All'articolo 4 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  «4-bis). Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli operai agricoli a tempo determinato impiegati in lavori stagionali, i quali hanno dato il loro consenso ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera a) della Direttiva 2003/88/CE del 4 novembre 2003».
11. 069. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Adeguamento età pensionabile)

  1. All'articolo 1, comma 148 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
  «b-bis) ai coltivatori diretti proprietari di masi chiusi, di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17».
11. 070. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Adeguamento età pensionabile)

  1. All'articolo 1, comma 148 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 dopo la lettera b) è inserita la seguente:
  «b-bis) ai coltivatori diretti e ai collaboratori familiari iscritti nella previdenza agricola di aziende agricole situate nelle zone montane di cui all'articolo 9, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601».
11. 071. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

  1. Alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, comma 913, al primo periodo, sono aggiunte, infine, le seguenti: «né ai rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell'agricoltura Pag. 168e gli operai a tempo determinato, così come definiti dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375».
11. 072. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Disposizioni in materia di assunzioni a tempo o parziale)

  1. All'articolo 18, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo le parole: «dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863,» sono aggiunte le seguenti: «in forma intermittente, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81»;
   b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Ai coltivatori diretti assunti ai sensi del comma 1 spetta il raddoppio della quota parte datoriale alla contribuzione dovuta al fondo pensione complementare prevista dal relativo contratto collettivo applicato in azienda».
11. 073. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Lavoro occasionale)

  1. All'articolo 54-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, la parola: «5.000», è sostituita dalla seguente: «10.000» ovunque ricorra;
   b) al comma 1, la parola «2.500», è sostituita dalla seguente: «7.500» ovunque ricorra;
   c) al comma 14, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e delle imprese del settore agricolo che hanno alle proprie dipendenze più di dieci lavoratori»;
   d) al comma 14, la lettera b) è soppressa.

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 30 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.
11. 090. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Istituzione dei Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali)

  1. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali, di seguito denominato «Registro», di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 17070 del 19 novembre 2012, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 2012. Pag. 169
  2. Il Registro è gestito dall'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 17070 del 19 novembre 2012, secondo le modalità stabilite dall'articolo 4, comma 2, del medesimo decreto.
  3. Le procedure per l'iscrizione nel Registro sono definite ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 17070 del 19 novembre 2012.
  4. Con proprio decreto, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad apportare le modifiche necessarie al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 17070 del 19 novembre 2012, al fine di adeguarlo a quanto disposto dalla medesima legge.
  5. Dall'attuazione del Registro di cui al comma 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
11. 01. Cenni.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Inserimento delle Comunità del cibo tra i Distretti del cibo)

  1. Al comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo la lettera h) è inserita la seguente:
  «i) le Comunità del cibo e della biodiversità di interesse agricolo e alimentare di cui all'articolo 13 della legge n. 194 del 2015.».
11. 02. Cenni.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Funzioni notarili dei segretari comunali)

  1. All'articolo 97, comma 4, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Può rogare, altresì, i contratti di compravendita e autenticare le sottoscrizioni tra privati in cui una delle parti sia un coltivatore diretto o un imprenditore agricolo professionale, singolo o associato, che abbiano per oggetto fondi agricoli in territorio agro forestale montano o dei comuni individuati, con superficie non superiore a 10.000 metri quadrati, anche nel caso in cui su di esso insistano fabbricati rurali strumentali, ubicati nel territorio comunale; qualora il contratto o la sottoscrizione abbia ad oggetto un fondo che insiste sul territorio di più comuni, tali funzioni sono esercitate dal segretario del comune nel quale insiste la porzione maggiore del fondo stesso».
11. 076. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Sandra Savino, Fasano.

ART. 12.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il credito di imposta di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 è concesso per il periodo di imposta dall'anno 2020 all'anno 2022 ai seguenti beneficiari:
   a) alle reti di imprese agricole ed agroalimentari di cui all'articolo 3, decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5. Il credito di imposta è riconosciuto per la realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico e per le attività ed i progetti legati alla implementazione delle esportazioni; Pag. 170
   b) alle imprese che hanno sottoscritto un accordo di Filiera per il settore agroalimentare di cui al decreto ministeriale n. 1192 dell'8 gennaio 2016, con una durata temporale di almeno 4 anni.

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole strutture ricettive aggiungere le seguenti: e per promuovere le esportazioni.
12. 1. Cenni.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Credito di imposta per l'acquisto di case in legno da filiera corta)

  1. Al fine di rilanciare la competitività delle aziende italiane della filiera del legno, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2020 relative alla progettazione, realizzazione ed installazione di case in legno prefabbricate, prodotte con materie prime da filiera corta, certificate con catena di custodia PEFC ovvero FSC, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento dell'importo a carico del contribuente, fino ad un valore massimo di 100 mila euro, da ripartire in 3 quote annuali di pari importo, nel limite massimo di spesa 50 milioni di euro.
  2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni applicative per l'assegnazione delle risorse su base proporzionale rispetto ai quantitativi di legname italiano da filiera corta utilizzato.
  3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui al comma 199, articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
12. 01. Manzato, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Patassini.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Sgravi contributivi in favore delle aziende della filiera del legno)

  1. Il reddito complessivo netto dichiarato dalle imprese della filiera del legno che hanno la sede principale o l'unità locale ubicate nei territori montani di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 e che provvedono alla gestione e manutenzione continua dei territori medesimi valorizzando le potenzialità produttive e socio ambientali delle risorse forestali secondo un modello di sviluppo sostenibile, può essere assoggettato ad aliquota di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ridotta di nove punti percentuali. L'imposta sul reddito delle persone fisiche è determinata applicando alla quota parte del reddito complessivo attribuibile alle attività di cui al periodo precedente le aliquote di cui all'articolo 11 del citato decreto n. 917 del 1986, ridotte di nove punti percentuali a partire da quella più elevata.
  2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le condizioni e le modalità per l'accesso alle agevolazioni di cui al presente articolo.
  3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della Pag. 171gestione di cui al comma 200, articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
12. 02. Manzato, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Patassini.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Disposizioni in materia di revisione macchine agricole)

  1. Al comma 1, dell'articolo 111, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole «30 giugno 2016» sono sostituite con «30 giugno 2022».

  Conseguentemente, l'allegato 1 del decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 maggio 2015, è sostituito dal seguente:

Allegato 1

Macchine agricole e macchine operatrici Tempi
Veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 1983 Revisione entro il 30 giugno 2022
Veicoli immatricolati dal 1o gennaio 1984 al 31 dicembre 1995 Revisione entro il 30 giugno 2023
Veicoli immatricolati dal 1o gennaio 1996 al 31 dicembre 2018 Revisione entro il 30 giugno 2024
Veicoli immatricolati dopo il 1o gennaio 2019 Revisione al quinto anno entro la fine del mese di prima immatricolazione

12. 04. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Credito d'imposta per l'ammodernamento macchine agricole e forestali)

  1. Al fine di promuovere il processo di rinnovamento del parco macchine agricole e forestali esistente contribuendo alla riduzione degli impatti ambientali, alla tutela della salute dei lavoratori e alla sicurezza sul lavoro, nonché alla diffusione dell'agricoltura di precisione, una quota del Fondo Green new deal di cui al comma 85 dell'articolo 1 della legge 267 dicembre 2019, n. 160, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2023 è vincolata all'erogazione credito di imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione del bene l'aliquota determinata base al periodo di utilizzo del bene, in ogni caso non inferiore a 5 anni, moltiplicato per 0,4, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.
  2. Accedono alla misura di cui al comma 1 le imprese agricole, ivi comprese quelle che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e le imprese agromeccaniche operanti nel settore nella filiera del contoterzismo.
  3. Le modalità di gestione ed erogazione del Fondo, nonché l'individuazione delle caratteristiche tecniche, ivi comprese quelle relative alla riduzione degli impatti ambientali, del parco macchine finanziabile sono definite con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e sentite le associazioni della filiera costruttiva e di quelle del comparto agricolo e agromeccanico, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  4. Nel medesimo decreto sono individuate le possibilità di cumulo dei sostegni del Fondo di cui al comma 1 con quelli previsti da altre norme regionali o dell'Unione europea.
12. 05. Spena, Nevi, Anna Lisa Baroni, Caon, Sandra Savino, Fasano.

Pag. 172

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Ammodernamento macchine agricole e forestali)

  1. Al fine di promuovere il processo di rinnovamento del parco macchine esistente contribuendo alla tutela della salute dei lavoratori e alla sicurezza sul lavoro, alla diffusione dell'agricoltura di precisione, alla riduzione dell'impatto ambientale ed al sostegno per le piccole e medie imprese agricole, è istituito il Fondo per l'ammodernamento delle macchine agricole e forestali, con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
  2. Nel rispetto della normativa vigente in materia di aiuti di stato, il Fondo contribuisce all'acquisto di trattrici e macchine operatrici per l'uso agricolo e forestale con potenza massima di 120 CV, a beneficio degli imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile che si impegnano a rottamare una macchina agricola equivalente immatricolata prima del 01 gennaio 1991.
  3. Le modalità di gestione ed erogazione del fondo di cui al comma 1 sono definite con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali, da adottarsi previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  4. I contributi del Fondo erogati per l'acquisto di un mezzo agricolo rientrante nelle categorie e tipologie indicate al precedente comma 2, non possono cumularsi con quelli previsti da altre norme, compreso il PSR.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui al comma 200, articolo 1 della lesse 23 dicembre 2014, n. 190.
12. 06. Manzato, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Patassini.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Delega al Governo in materia di rinnovamento sostenibile macchine agricole)

  Al fine di favorire la sicurezza sul lavoro agricolo, di contribuire alla sicurezza dei lavoratori e di promuovere la diffusione dell'innovazione sostenibile nel settore agricolo, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo orientato all'introduzione di un sistema di incentivi per agevolare il processo di rinnovamento del parco macchine esistente attraverso l'acquisto di trattrici e macchine operatrici per l'uso agricolo e forestale da parte di imprenditori agricoli.
* 12. 07. Cillis, Parentela, Gallinella, Gagnarli, Pignatone, Cassese, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Delega al Governo in materia di rinnovamento sostenibile macchine agricole)

  Al fine di favorire la sicurezza sul lavoro agricolo, di contribuire alla sicurezza dei lavoratori e di promuovere la diffusione dell'innovazione sostenibile nel settore agricolo, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo orientato all'introduzione Pag. 173di un sistema di incentivi per agevolare il processo di rinnovamento del parco macchine esistente attraverso l'acquisto di trattrici e macchine operatrici per l'uso agricolo e forestale da parte di imprenditori agricoli.
* 12. 08. Cenni, Incerti, Critelli, Dal Moro, Martina.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Delega al Governo in materia di rinnovamento sostenibile macchine agricole)

  Al fine di favorire la sicurezza sul lavoro agricolo, di contribuire alla sicurezza dei lavoratori e di promuovere la diffusione dell'innovazione sostenibile nel settore agricolo, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo orientato all'introduzione di un sistema di incentivi per agevolare il processo di rinnovamento del parco macchine esistente attraverso l'acquisto di trattrici e macchine operatrici per l'uso agricolo e forestale da parte di imprenditori agricoli.
* 12. 09. Gadda.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Delega al Governo in materia di rinnovamento sostenibile macchine agricole)

  Al fine di favorire la sicurezza sul lavoro agricolo, di contribuire alla sicurezza dei lavoratori e di promuovere la diffusione dell'innovazione sostenibile nel settore agricolo, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo orientato all'introduzione di un sistema di incentivi per agevolare il processo di rinnovamento del parco macchine esistente attraverso l'acquisto di trattrici e macchine operatrici per l'uso agricolo e forestale da parte di imprenditori agricoli.
* 12. 010. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

ART. 15.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Modifiche alla legge 27 gennaio 2012, n. 3)

  Alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 9, dopo il comma 3-quater, è inserito il seguente:
  «3-quinquies. Dalla data di deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano.»;
   b) all'articolo 12-ter il primo comma è abrogato.
*15. 01. Critelli, Incerti, Cenni, Dal Moro, Martina.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Modifiche alla legge 27 gennaio 2012, n. 3)

  1. Alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 9, dopo il comma 3-quater, è inserito il seguente: «3-quinquies. Pag. 174Dalla data di deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano»;
   b) all'articolo 12-ter il primo comma è abrogato.
*15. 033. Gadda.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 è abrogato.
** 15. 052. Cenni, Incerti, Critelli, Dal Moro, Martina.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 è abrogato.
** 15. 053. Gadda.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 è abrogato.
** 15. 054. Caretta, Ciaburro, Luca De Carlo.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 è abrogato.
** 15. 04. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Sandra Savino, Fasano.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Modifiche disciplina societaria consorzi agrari)

Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito dalla legge 3 agosto 2017 n. 123 è abrogato.
**15. 068. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Semplificazione fiscale in materia di lavorazione del mirto)

  1. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede all'aggiornamento della tabella annessa al proprio decreto 13 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 marzo 2015, n. 62, inserendo il mirto e i derivati della sua trasformazione tra i beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse, di cui all'articolo 32, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
* 15. 050. Spena, Nevi, Anna Lisa Baroni, Caon, Sandra Savino, Fasano.

Pag. 175

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Semplificazione fiscale in materia di lavorazione del mirto)

  1. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede all'aggiornamento della tabella annessa al proprio decreto 13 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 marzo 2015, n. 62, inserendo il mirto e i derivati della sua trasformazione tra i beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse, di cui all'articolo 32, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
* 15. 05. Spena, Nevi, Anna Lisa Baroni, Caon, Sandra Savino, Fasano.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Valutazione dell'indennità di espropriazione)

  1. Al comma 1 dell'articolo 42 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni, le parole: «direttamente coltivata», sono sostituite dalle seguenti: «coltivata o condotta».
  2. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 45 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni, le parole: «coltivata direttamente», sono sostituite dalle seguenti: «coltivata o condotta».
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali.
15. 06. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Sandra Savino, Fasano.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Espropriazione IAP Cessione volontaria)

  1. Al comma 1 dell'articolo 42 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni, le parole: «direttamente coltivata», sono sostituite dalle seguenti: «coltivata o condotta».
  2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui al comma 200, articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
15. 055. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Espropriazione IAP Cessione volontaria)

  1. Al comma 1 dell'articolo 42 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari Pag. 176in materia di espropriazione per pubblica utilità, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni, le parole: «direttamente coltivata», sono sostituite dalle seguenti: «coltivata o condotta».
  2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, stimati in euro 2 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali.
15. 056. Gadda.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Disposizioni in materia di cessione volontaria nei casi di espropriazione per l'imprenditore agricolo professionale)

  1. Al comma 1 dell'articolo 42 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni, le parole: «direttamente coltivata», sono sostituite dalle seguenti: «coltivata o condotta».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020 e 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
15. 039. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Espropriazione – Indennità aggiuntive IAP)

  1. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 45 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni, le parole: «coltivata direttamente», sono sostituite dalle seguenti: «coltivata o condotta».
  2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui al comma 200, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
15. 057. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Disposizioni in materia di Indennità aggiuntive nei casi di espropriazione per l'imprenditore agricolo professionale)

  1. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 45 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di Pag. 177espropriazione per pubblica utilità, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni, le parole: «coltivata direttamente», sono sostituite dalle seguenti: «coltivata o condotta».
* 15. 045. Pignatone, Gagnarli, Gallinella, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Disposizioni in materia di Indennità aggiuntive nei casi di espropriazione per l'imprenditore agricolo professionale)

  1. Alla lettera d), del comma 2, dell'articolo 45, del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni, le parole: «coltivata direttamente», sono sostituite dalle seguenti: «coltivata o condotta».
* 15. 038. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Disposizioni in materia di Indennità aggiuntive nei casi di espropriazione per l'imprenditore agricolo professionale)

  1. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 45 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni, le parole: «coltivata direttamente», sono sostituite dalle seguenti: «coltivata o condotta».
* 15. 065. Gadda.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Rateazioni amministrative dei contributi previdenziali)

  1. Il comma 11, dell'articolo 2 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, è sostituito dal seguente:
  «11. Il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi ed accessori di legge, dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, ove previsto dalle disposizioni vigenti, può essere concesso dagli enti medesimi fino a sessanta mesi. Le rateazioni superiori a trentasei mesi e fino a sessanta mesi sono disposte con provvedimento motivato e sono comunicate trimestralmente ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, secondo modalità stabilite, con apposito decreto, dai Ministri medesimi; in casi eccezionali, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere consentite rateazioni fino a centoventi mesi.».
** 15. 044. Gagnarli, Gallinella, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Rateazioni amministrative dei contributi previdenziali)

  1. Il comma 11, dell'articolo 2 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, è sostituito dal seguente:
  «11. Il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi ed accessori di legge, Pag. 178dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, ove previsto dalle disposizioni vigenti, può essere concesso dagli enti medesimi fino a sessanta mesi. Le rateazioni superiori a trentasei mesi e fino a sessanta mesi sono disposte con provvedimento motivato e sono comunicate trimestralmente ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, secondo modalità stabilite, con apposito decreto, dai Ministri medesimi; in casi eccezionali, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere consentite rateazioni fino a centoventi mesi.».
** 15. 058. Incerti, Cenni, Critelli, Dal Moro, Martina.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Rateazioni amministrative dei contributi previdenziali)

  1. Il comma 11, dell'articolo 2 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, è sostituito dal seguente:
  «11. Il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi ed accessori di legge, dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, ove previsto dalle disposizioni vigenti, può essere concesso dagli enti medesimi fino a sessanta mesi. Le rateazioni superiori a trentasei mesi e fino a sessanta mesi sono disposte con provvedimento motivato e sono comunicate trimestralmente ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, secondo modalità stabilite, con apposito decreto, dai Ministri medesimi; in casi eccezionali, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere consentite rateazioni fino a centoventi mesi.».
** 15. 032. Gadda.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Rateazioni amministrative dei contributi previdenziali)

  1. Il comma 11, dell'articolo 2 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, è sostituito dal seguente:
  «11. Il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi ed accessori di legge, dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, ove previsto dalle disposizioni vigenti, può essere concesso dagli enti medesimi fino a sessanta mesi. Le rateazioni superiori a trentasei mesi e fino a sessanta mesi sono disposte con provvedimento motivato e sono comunicate trimestralmente ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, secondo modalità stabilite, con apposito decreto, dai Ministri medesimi; in casi eccezionali, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere consentite rateazioni fino a centoventi mesi.».
** 15. 059. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Rateazioni amministrative dei contributi previdenziali)

  1. Il comma 11, dell'articolo 2 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, è sostituito dal seguente:
  «11. Il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi ed accessori di legge, dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, ove previsto Pag. 179dalle disposizioni vigenti, può essere concesso dagli enti medesimi fino a sessanta mesi. Le rateazioni superiori a trentasei mesi e fino a sessanta mesi sono disposte con provvedimento motivato e sono comunicate trimestralmente ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, secondo modalità stabilite, con apposito decreto, dai Ministri medesimi; in casi eccezionali, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere consentite rateazioni fino a centoventi mesi.».
** 15. 07. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Sandra Savino, Fasano.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231)

  1. All'articolo 13, del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231 le parole: «da 2000 euro a 16.000 euro», sono sostituite dalle seguenti: «da 6000 euro a 48.000 e la sospensione dell'attività per un periodo di tre mesi».
15. 010. Lolini, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Loss, Manzato, Patassini.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Misure urgenti in materia di Centri autorizzati di assistenza agricola)

  1. In caso di Omessa acquisizione da parte dei Centri di Assistenza Agricola di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 maggio 2018 n. 74 della sottoscrizione del richiedente sulle domande di ammissione ai benefici europei, nazionali e regionali per il settore agricolo presentate in relazione alle campagne agrarie 2017/2018 e 2018/2019, ciascun Centro di Assistenza Agricola acquisisce le sottoscrizioni mancanti entro il 30 luglio 2019, trasmettendo entro quindici giorni dalla suddetta acquisizione la relativa documentazione all'Amministrazione competente per il pagamento, che provvede senza indugio all'erogazione del contributo spettante, ove presenti tutti gli altri requisiti previsti dalla vigente normativa unionale e nazionale applicabile.
  2. Verificato il rispetto delle condizioni, dei termini e delle modalità di cui al comma precedente le Amministrazioni interessate cessano le procedure di recupero dei benefici europei, nazionali e regionali precedentemente ottenuti dai beneficiari in assenza di sottoscrizione, previa rinuncia da parte di questi ultimi al relativo contenzioso eventualmente insorto.
  3. La sottoscrizione di cui al comma 1 costituisce elemento essenziale della domanda di ammissione a pena di nullità.
15. 012. Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102)

  All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 dopo le parole: «le produzioni zootecniche» è aggiunto il seguente periodo: «Fermo restando il limite di cui sopra, nel caso di danni alle coltivazioni dovuti da organismi nocivi ai vegetali, il calcolo dell'incidenza del danno sulla produzione lorda vendibile è effettuato con riferimento alla sola produzione della coltivazione oggetto del danno stesso».
* 15. 060. Gallinella, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Gagnarli, Galizia, Pag. 180Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102)

  1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, dopo le parole: «le produzioni zootecniche» è aggiunto il seguente periodo: «Fermo restando il limite di cui sopra, nel caso di danni alle coltivazioni dovuti da organismi nocivi ai vegetali, il calcolo dell'incidenza del danno sulla produzione lorda vendibile è effettuato con riferimento alla sola produzione della coltivazione oggetto del danno stesso».
* 15. 061. Gadda.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102)

  All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 dopo le parole: «le produzioni zootecniche» è aggiunto il seguente periodo: «Fermo restando il limite di cui sopra, nel caso di danni alle coltivazioni dovuti da organismi nocivi ai vegetali, il calcolo dell'incidenza del danno sulla produzione lorda vendibile è effettuato con riferimento alla sola produzione della coltivazione oggetto del danno stesso».
* 15. 016. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102)

  All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 dopo le parole: «le produzioni zootecniche» è aggiunto il seguente periodo: «Fermo restando il limite di cui sopra, nel caso di danni alle coltivazioni dovuti da organismi nocivi ai vegetali, il calcolo dell'incidenza del danno sulla produzione lorda vendibile è effettuato con riferimento alla sola produzione della coltivazione oggetto del danno stesso».
* 15. 062. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Sandra Savino, Fasano.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102)

  All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 dopo le parole: «le produzioni zootecniche» è aggiunto il seguente periodo: «Fermo restando il limite di cui sopra, nel caso di danni alle coltivazioni dovuti da organismi nocivi ai vegetali, il calcolo dell'incidenza del danno sulla produzione lorda vendibile è effettuato con riferimento alla sola produzione della coltivazione oggetto del danno stesso».
* 15. 051. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Istituzione della Cabina di regia per le emergenze fitosanitarie)

  1. Presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, è istituita, Pag. 181al fine di affrontare le emergenze fitosanitarie, una Cabina di regia con il compito di coordinare le attività del Servizio Fitosanitario Nazionale con i corrispondenti Servizi a livello regionale, individuare ricerche e sperimentazioni finalizzate alla prevenzione e al contrasto della diffusione delle fitopatologie, prevenire l'introduzione di nuovi organismi nocivi e contrastare la diffusione dei medesimi organismi nocivi, ristabilire l'equilibrio biologico ed evitare danni all'agricoltura.
  2. La composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia sono stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali da adottare, di concerto con la Conferenza Stato-Regioni, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
  3. È istituito, presso il Servizio Fitosanitario Nazionale, un fondo di emergenza, con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, e 2022, destinato alle attività di prevenzione e contrasto ai parassiti e alle fitopatie, realizzate anche in collaborazione con Regioni, Crea, Università ed altri soggetti pubblici con finalità analoghe, nonché con il coinvolgimento delle aziende agricole interessate, attivabile dalla Cabina di regia per le emergenze fitosanitarie, con le procedure semplificate individuate e definite dal decreto di cui al comma 2.
  4. Per le attività connesse alla attuazione del presente articolo la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2004 è incrementata di 10 milioni di euro per gli anni 2020, 2021 e 2022.
15. 066. Dal Moro, Incerti, Cenni, Critelli, Martina.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Difesa fitosanitaria)

  1. A decorrere dall'anno 2020 le regioni e gli enti strumentali ad esse collegati possono superare, fermo restando l'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, commi 466 e seguenti della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e il rispetto del limite di spesa del personale di cui all'articolo 1, comma 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il limite di spesa, previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, limitatamente alle assunzioni indispensabili a garantire l'esercizio delle funzioni di difesa fitosanitaria obbligatoria.
15. 067. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Modifiche alla legge 23 dicembre 1998, n. 448)

  All'articolo 8, comma 10 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) la lettera «f)» è sostituita dalla seguente: «f) a misure compensative di settore con incentivi per la riduzione delle emissioni inquinati, per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili nonché per gli impianti e le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa o con energia geotermica, con la concessione di un'agevolazione fiscale con un credito d'imposta pari ad euro 0,021947 per ogni Kwh di calore fornito, da traslare sul prezzo di cessione all'utente finale; relativamente agli impianti e alle reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa le misure compensative si applicano a condizione che gli stessi ricadano nei comuni presenti all'interno delle zone climatiche E ed F».
* 15. 029. Gadda.

Pag. 182

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Modifiche alla legge 23 dicembre 1998, n. 448)

  All'articolo 8, comma 10 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) la lettera «f)» è sostituita dalla seguente: «f) a misure compensative di settore con incentivi per la riduzione delle emissioni inquinati, per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili nonché per gli impianti e le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa o con energia geotermica, con la concessione di un'agevolazione fiscale con un credito d'imposta pari ad euro 0,021947 per ogni Kwh di calore fornito, da traslare sul prezzo di cessione all'utente finale; relativamente agli impianti e alle reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa le misure compensative si applicano a condizione che gli stessi ricadano nei comuni presenti all'interno delle zone climatiche E ed F».
* 15. 018. Cenni, Incerti, Critelli, Dal Moro, Martina.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Norma interpretativa dell'articolo 23, comma 4 del Regio Decreto n. 2523 del 31 ottobre 1923)

  1. L'articolo 23, comma 4 del Regio Decreto n. 2523 del 31 ottobre 1923 si intende riferito alle industrie conserviere in ragione della propria capacità produttiva, ad esclusione degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 c.c. relativamente alle attività connesse di trasformazione e conservazione di cui al medesimo articolo 2135, comma 3.
** 15. 031. Gadda.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Norma interpretativa dell'articolo 23, comma 4 del Regio Decreto n. 2523 del 31 ottobre 1923)

  L'articolo 23, comma 4 del Regio Decreto n. 2523 del 31 ottobre 1923 si intende riferito alle industrie conserviere in ragione della propria capacità produttiva, ad esclusione degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile relativamente alle attività connesse di trasformazione e conservazione di cui al medesimo articolo 2135, comma 3.
** 15. 020. Critelli, Incerti, Cenni, Dal Moro, Martina.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Disposizioni in materia di pesce fresco)

  1. Nella Tabella A – Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, il numero 10-bis) è soppresso.
  2. Alla Tabella A – Parte II-bis allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, dopo il n. 1-ter è inserito il seguente: «1-quater) pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati o surgelati, destinati all'alimentazione; semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati. Crostacei e molluschi compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi, refrigerati, congelati o surgelati, secchi, salati o in salamoia, esclusi astici e aragoste; ostriche e crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua o al vapore, esclusi astici e aragoste».Pag. 183
  3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui al comma 200, articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
15. 021. Viviani, Lolini, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Loss, Manzato, Patassini.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160)

  1. All'articolo 1 della legge 7 dicembre 2019, n. 160 i commi 98, 99, 100 sono abrogati.
15. 023. Patassini, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Lucchini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160)

  1. All'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 98 sopprimere le parole: «, di agricoltura»;
   b) al comma 99 sopprimere le parole: «da un rappresentante del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali».
15. 022. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Lucchini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185)

  1. All'articolo 10 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 e successive modificazioni e integrazioni, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni di cui al presente capo possono essere concessi mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile, nonché un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile. Per le iniziative nel settore della produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni».
  2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le misure di attuazione del presente articolo al fine di assicurare, in particolare, la compatibilità delle disposizioni di cui al comma 1 con le agevolazioni previste a legislazione vigente dall'articolo 10 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 e successive modificazioni e integrazioni, in modo da garantire l'assenza di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
  3. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
15. 024. Guidesi, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

Pag. 184

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Disposizioni per il sostegno dell'agricoltura di montagna e delle zone svantaggiate ai sensi della Direttiva 75/268/CEE)

  1. Le disposizioni previste dal comma 12 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, si applicano anche ai contratti di affitto e comodato per le finalità di cui al decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454. Tale previsione trova immediata applicazione per i controlli effettuati in materia.
15. 027. Loss, Vanessa Cattoi, Binelli, Sutto, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Patassini.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. All'articolo 35, comma 3-bis, della legge 340 del 24 novembre 2000, dopo le parole: «si applicano» inserire le seguenti: «anche».
15. 036. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Semplificazioni in materia di indennità di maternità)

  1. Le indennità di maternità conseguite in seguito all'iscrizione previdenziale agricola ex-Scau da coltivatrici dirette nonché da coadiuvatrici agricole in base all'articolo 6, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono ricomprese nel reddito agrario di cui all'articolo 32 dello stesso decreto.
  2. Le indennità di maternità di cui al periodo precedente non sono soggette a ritenuta alla fonte.
15. 037. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Norma interpretativa in materia di diritto di rivalsa)

  1. Il diritto di rivalsa di cui all'articolo 2, comma 1 della legge 2 agosto 1990 n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni, si intende applicabile ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali titolari dell'impresa diretta coltivatrice e dell'impresa agricola professionale inquadrata come tale ai fini previdenziali.
* 15. 028. Critelli, Incerti, Cenni, Dal Moro, Martina.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Norma interpretativa in materia di diritto di rivalsa)

  1. Il diritto di rivalsa di cui all'articolo 2, comma 1 della legge 2 agosto 1990 n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni, si intende applicabile ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali titolari dell'impresa diretta coltivatrice e dell'impresa agricola professionale inquadrata come tale ai fini previdenziali.
* 15. 034. Gadda.

Pag. 185

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Norma di interpretazione autentica dell'articolo 7, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233)

  1. Il comma 3 dell'articolo 7 della legge 2 agosto 1990 n. 233, si interpreta nel senso che i contributi dovuti per le singole unità attive appartenenti alle aziende diretto coltivatrici sono corrisposti dal titolare dell'impresa, salvo diritto di rivalsa.
** 15. 046. Gagnarli, Pignatone, Gallinella, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Norma di interpretazione autentica dell'articolo 7, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233)

  1. Il comma 3 dell'articolo 7 della legge 2 agosto 1990, n. 233, si interpreta nel senso che i contributi dovuti per le singole unità attive appartenenti alle aziende diretto coltivatrici sono corrisposti dal titolare dell'impresa, salvo diritto di rivalsa.
** 15. 063. Gadda.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Norma di interpretazione autentica dell'articolo 7, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233)

  1. Il comma 3 dell'articolo 7 della legge 2 agosto 1990, n. 233, si interpreta nel senso che i contributi dovuti per le singole unità attive appartenenti alle aziende diretto coltivatrici sono corrisposti dal titolare dell'impresa, salvo diritto di rivalsa.
** 15. 064. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Modifiche al decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746)

  1. All'articolo 1, primo comma, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746 dopo la lettera c) è inserita la seguente:
   d) i soggetti che intendono avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'IVA e che certificano le cessioni intra-comunitarie, le esportazioni e le operazioni assimilate tramite fatturazioni elettronica, sono esonerati dall'invio della dichiarazione di cui alla lettera c). Ai fini dell'individuazione dell'importo massimo entro il quale il contribuente può acquistare beni e servizi inerenti la propria attività senza applicazione dell'IVA, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui le cessioni sono state effettuate, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente sul proprio cassetto fiscale l'ammontare complessivo delle somme dei corrispettivi determinato dalle cessioni intra-comunitarie, dalle esportazioni e dalle operazioni assimilate certificate tramite fattura elettronica. Tale comunicazione dovrà essere confermata dal contribuente attraverso le procedure telematiche messe a disposizione dell'Agenzia delle Entrate.
* 15. 026. Incerti, Cenni, Critelli, Dal Moro, Martina.

Pag. 186

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Modifiche al decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746)

  1. All'articolo 1, primo comma, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746 dopo la lettera c) è inserita la seguente:
   d) i soggetti che intendono avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'IVA e che certificano le cessioni intra-comunitarie, le esportazioni e le operazioni assimilate tramite fatturazione elettronica, sono esonerati dall'invio della dichiarazione di cui alla lettera c). Ai fini dell'individuazione dell'importo massimo entro il quale il contribuente può acquistare beni e servizi inerenti la propria attività senza applicazione dell'IVA, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui le cessioni sono state effettuate, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente sul proprio cassetto fiscale l'ammontare complessivo delle somme dei corrispettivi determinato dalle cessioni intra-comunitarie, dalle esportazioni e dalle operazioni assimilate certificate tramite fattura elettronica. Tale comunicazione dovrà essere confermata dal contribuente attraverso le procedure telematiche messe a disposizione dell'Agenzia delle Entrate.
* 15. 048. Gagnarli, Maglione, Pignatone, Gallinella, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Alberto Manca, Marzana, Parentela.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Modifiche al decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746)

  1. All'articolo 1, primo comma, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746 dopo la lettera c) è inserita la seguente:
   d) i soggetti che intendono avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'IVA e che certificano le cessioni intra-comunitarie, le esportazioni e le operazioni assimilate tramite fatturazione elettronica, sono esonerati dall'invio della dichiarazione di cui alla lettera c). Ai fini dell'individuazione dell'importo massimo entro il quale il contribuente può acquistare beni e servizi inerenti la propria attività senza applicazione dell'IVA, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui le cessioni sono state effettuate, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente sul proprio cassetto fiscale l'ammontare complessivo delle somme dei corrispettivi determinato dalle cessioni intra-comunitarie, dalle esportazioni e dalle operazioni assimilate certificate tramite fattura elettronica. Tale comunicazione dovrà essere confermata dal contribuente attraverso le procedure telematiche messe a disposizione dell'Agenzia delle Entrate.
* 15. 035. Gadda.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Esonero IVA zone agricole svantaggiate)

  1. Dopo il comma 6, dell'articolo 34 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente comma:
  «a) ai produttori agricoli di cui al comma 2, dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633, del 26 ottobre del 1972, con un volume di affari annuo non superiore ad euro 10000, che operano nelle zone agricole svantaggiate, ai sensi della Direttiva n. 75/268/CEE e s.m.i., si applica il regime di esonero di cui al comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72».

  2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1 si provvede Pag. 187mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2020 e 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
15. 047. Maglione, Gagnarli, Pignatone, Gallinella, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Alberto Manca, Marzana, Parentela.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Equiparazione dell'aliquota IVA sull'orzo a quella degli altri cereali)

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 apportare le seguenti modificazioni:
   a) nella Tabella A – Parte II Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento, al numero 9) sopprimere le parole: «, escluso quello destinato alla semina» e al numero 10), dopo le parole: «di frumento» Aggiungere le seguenti: «, orzo»;
   b) nella Tabella A – Parte III Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento, al numero 26) sopprimere le parole: «orzo destinato alla semina;», al numero 28) sopprimere le parole: «orzo,».

  2. All'onere di cui al presente articolo, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali.
15. 049. Spena, Nevi, Anna Lisa Baroni, Caon, Sandra Savino, Fasano.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Disposizioni in materia di Iva sui servizi di impollinazione)

  1. Al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 alla Parte III della Tabella A dopo il numero 16 è aggiunto il seguente: 16-bis) Servizio di impollinazione;.
  2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui al comma 200, articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
15. 025. Loss, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Patassini.

ART. 16.

  Al comma 1, lettera a) e c), sostituire le parole: e agroalimentari con le seguenti:, agroalimentari e alimentari.
16. 1. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Sandra Savino, Fasano.

  Al comma 1, lettera a) e c), sostituire le parole: e agroalimentari con le seguenti: e alimentari.
16. 3. Gadda.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. Per le violazioni sanabili delle norme di legge o del contratto collettivo in materia Pag. 188di lavoro e legislazione sociale commesse dalle imprese agricole, dalle quali derivi l'irrogazione di sanzioni amministrative, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
16. 2. Cillis, Gagnarli, Pignatone, Gallinella, Cassese, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20 in materia di agricoltura biologica)

  1. L'articolo 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20 è sostituito dal seguente:

«Art. 7.
(Sospensione e revoca dell'autorizzazione)

  1. L'autorizzazione di cui all'articolo 4 è sospesa in caso di:
   a) perdita dei requisiti di imparzialità, indipendenza e competenza del personale, nonché di efficacia del sistema di controllo adottato;
   b) gravi e ripetute carenze nell'espletamento delle attività di controllo e di certificazione, nonché nell'espletamento delle funzioni di valutazione, riesame e decisione;
   c) mancato rispetto delle procedure di controllo e di certificazione;
   d) adozione di ripetuti comportamenti discriminatori nei confronti degli operatori assoggettati al controllo;
   e) adozione di comportamenti ostativi allo svolgimento dei compiti dell'autorità competente;
   f) inadempimento sistematico delle prescrizioni impartite dall'autorità competente.

  2. La sospensione, a seconda della gravità dei casi, può avere una durata da tre a sei mesi. Al termine del periodo di sospensione, l'organismo di controllo deve dimostrare di aver adottato i correttivi necessari al ripristino dei requisiti richiesti. L'organismo di controllo, durante il periodo di sospensione, non può acquisire nuovi operatori e, sotto la supervisione dell'ICQRF, può eseguire le visite di sorveglianza e il rinnovo delle certificazioni precedentemente rilasciate.
  3. L'autorizzazione di cui all'articolo 4 è revocata in caso di:
   a) revoca del certificato di accreditamento;
   b) emanazione di tre provvedimenti di sospensione ovvero raggiungimento di un periodo cumulativo di sospensione superiore a nove mesi nel triennio di durata dell'autorizzazione;
   c) mancata adozione dei correttivi necessari al ripristino dei requisiti al termine del periodo di sospensione.

  4. La revoca può riguardare anche una singola attività di controllo autorizzata, tra quelle indicate all'articolo 4, comma 1, del presente decreto e ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla data di notifica del provvedimento. Entro lo stesso termine gli operatori dell'organismo di controllo revocato provvedono alla scelta di un altro organismo di controllo presente nell'elenco di cui all'articolo 5».
16. 04. Maglione, Gagnarli, Pignatone, Gallinella, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Alberto Manca, Marzana, Parentela.

Pag. 189

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Controlli attrezzature agricole)

  1. Nell'Allegato VII («Verifiche di attrezzature»), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il punto «Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato» e «Verifica annuale» sono inserite le seguenti:

Attrezzatura Intervento/periodicità
Piattaforme di lavoro elevabili e carri per la coltivazione di frutta in agricoltura   Verifica triennale

16. 05. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Disposizioni per incrementare la dotazione organica del Comando Carabinieri Tutela Agroalimentare)

  1. Al fine di rafforzare le attività di controllo tese a prevenire e a contrastare gli illeciti in materia agroambientale e agroalimentare, a far data dal 1 o settembre 2020 è incrementata di 200 unità la dotazione organica del Comando Carabinieri Tutela Agroalimentare.
  2. Per la copertura dei posti di cui al 1 si provvede mediante riqualificazione e ricollocazione a domanda dei militari del ruolo dei Carabinieri forestali già in forza al Comando Unità Forestali Ambientali Agroalimentari.
  3. Dall'attuazione delle disposizioni dei commi 1 e 2 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'interno del 8 giugno 2001.
16. 07. Guidesi, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Misure di biosicurezza nelle aziende avicole)

  1. Al comma 507 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) le parole «e 5 milioni di euro per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «, 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020»;
   b) alla lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole: «ovvero per gli investimenti finalizzati alla prevenzione e al rafforzamento delle misure di biosicurezza nelle aziende avicole.».
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui al comma 199, articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
16. 08. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

ART. 18.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  3. L'articolo 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, è soppresso.
  4. All'articolo 58 della legge 3 maggio 1982, n. 203, apportare le seguenti modificazioni:
   a) nella rubrica, le parole «Inderogabilità delle norme della presente legge e» sono soppresse;
   b) il comma 1 è soppresso.
18. 1. Cillis, Gagnarli, Pignatone, Cassese, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela.

Pag. 190

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Contratti di filiera per i comparti di mais e grano duro)

  1. Il fondo di cui all'articolo 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito con la legge di conversione 7 agosto 2016, n. 160, è rifinanziato anche per gli anni 2020, 2021 e 2022 con una dotazione di 30 milioni per ciascun anno.
  2. Tali risorse sono utilizzate per erogare un pagamento ad ettaro per le superfici coltivate a grano duro e mais e incluse in un contratto di filiera pluriennale, di durata minimo triennale, finalizzato a favorire la collaborazione e l'integrazione tra i produttori agricoli e le imprese di trasformazione dei due comparti, sottoscritto dai produttori di grano duro e mais, singoli o associati, e altri soggetti delle fasi di trasformazione e commercializzazione.
  3. Le risorse sono ripartite equamente tra i due comparti.
  4. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le condizioni stabilite dalla normativa europea in materia di aiuti di stato nel settore agricolo.
  5. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti, i criteri e le modalità di ripartizione ed utilizzo delle risorse del Fondo.
  6. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui al comma 199, articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
18. 01. Lolini, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Loss, Manzato, Patassini.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Contratti di filiera per il mais e il grano duro)

  1. Il fondo di cui all'articolo 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è rifinanziato anche per gli anni 2020, 2021 e 2022 con una dotazione di 30 milioni per ciascun anno.
  2. Tali risorse sono utilizzate per erogare un pagamento ad ettaro per le superfici coltivate a grano duro e mais e incluse in un contratto di filiera pluriennale, di durata minima triennale, finalizzato a favorire la collaborazione e l'integrazione tra i produttori agricoli e le imprese di trasformazione dei due comparti, sottoscritto dai produttori di grano duro e mais, singoli o associati, e altri soggetti delle fasi di trasformazione e commercializzazione.
  3. Le risorse sono ripartite equamente tra i due comparti.
  4. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le condizioni stabilite dalla normativa europea in materia di aiuti di stato nel settore agricolo.
  5. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione ed utilizzo delle risorse del Fondo.
18. 05. Incerti, Cenni, Critelli, Dal Moro, Martina.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

  All'articolo 3 del decreto ministeriale 2 gennaio 1998 n. 28, alla lettera a) le parole: Pag. 191«8 m2», sono sostituite dalle seguenti: «50 m2».
18. 02. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Misure per la crescita del settore agricolo e agroalimentare e per il sostegno della competitività dei prodotti Made in Italy)

  1. All'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, apportare le seguenti modifiche:
   a) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:
  «1-bis. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 e per consolidare ed accrescere la capacità produttiva e innovativa, il livello qualitativo, la sostenibilità e la competitività sul mercato dei prodotti Made in Italy, è istituito l'accordo integrato di filiera.
  1-ter. Con l'accordo integrato di filiera più soggetti, incluse le imprese in forma consortile, le società cooperative e i loro consorzi, si obbligano, sulla base di un disciplinare contrattuale contenente i contenuti minimi del rapporto negoziale, ciascuno per il segmento attinente alla natura ed all'oggetto della propria impresa, a fornire prestazioni di produzione agricola, trasformazione, commercializzazione e distribuzione di prodotti agricoli e agroalimentari. I contraenti si obbligano altresì a rendere riconoscibili i prodotti oggetto del contratto mediante l'utilizzo di un marchio già registrato o la registrazione di un nuovo marchio, idoneo a identificare il prodotto e le attività di tutte le imprese coinvolte.
  1-quater. L'accordo di cui al comma 1-bis è stipulato con atto pubblico o scrittura privata autenticata a pena di nullità ed è depositato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Ha durata minima di 48 mesi e contiene un espresso riferimento all'entità della partecipazione agli utili di ciascun contraente, in relazione all'apporto dato ed alle prestazioni cui è tenuto.
  1-quinquies. L'accordo integrato di filiera è anche condizione necessaria per l'accesso ai contratti di filiera di cui al comma 1. Sono fatti salvi gli effetti dei bandi, delle graduatorie e dei contratti di filiera pendenti, aperti ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente legge.»;
   b) al comma 2 le parole «di cui al comma 1» sono sostituite con le seguenti: «di cui ai commi da 1 a 1-quinquies».
18. 04. Manzato, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Patassini.

ART. 19.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 19.
(Modifiche al decreto legislativo n. 52 dell'11 maggio 2018 in materia di riproduzione animale)

  1. All'articolo 2, del decreto legislativo n. 52 dell'11 maggio 2018, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
  «2-bis. Ai fini del presente decreto, è definita «raccolta dati» il rilevamento presso gli allevamenti di qualsiasi performance produttiva, qualità delle produzioni, eventi riproduttivi, condizioni di stabulazione, emissioni nell'ambiente, condizioni sanitarie, previsti dal programma genetico predisposto dall'Ente selezionatore. Restano escluse le valutazioni morfologiche.
  2-ter. Ai fini del presente decreto, è definito  «prelievo campioni»  il prelevamento di campioni previsti dal programma genetico predisposto dall'Ente selezionatore.
  2-quater. Ai fini del presente decreto, è definita «analisi campioni» l'analisi di Pag. 192campioni per la determinazione dei parametri previsti dal programma genetico predisposto dall'Ente selezionatore.
  2-quinquies. Ai fini del presente decreto, è definita  “elaborazione dati ”  il trattamento e l'elaborazione dei dati secondo le modalità e finalità previste dal programma genetico predisposto dall'Ente selezionatore.».

  2. All'articolo 3, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Possono essere iscritti animali, con imputazione del solo costo di gestione informatica del dato, in una sezione supplementare del libro genealogico, ai soli fini della determinazione della razza.».
  3. All'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:
   il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Le attività inerenti alla raccolta dati, il prelievo campione, l'analisi campioni e l'elaborazione dati, finalizzate alla realizzazione del programma genetico, sono svolte sotto la responsabilità ed il controllo degli Enti selezionatori. La valutazione morfologica degli animali iscritti al libro genealogico o al registro anagrafico è svolta direttamente dall'Ente selezionatore o ibridatore. L'elaborazione dati può essere svolta dallo stesso Ente selezionatore o delegata a terzi. Al fine di favorire la specializzazione delle attività e la terzietà rispetto ai dati e alla loro validazione, la raccolta dati, il prelievo campioni e l'analisi dei campioni sono effettuati da soggetti diversi dall'Ente selezionatore.»;
   il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. I soggetti terzi di cui al comma 1 devono possedere i seguenti requisiti:
   a) avere sottoscritto apposita convenzione con l'Ente selezionatore per lo svolgimento di una o più delle seguenti attività: raccolta dati, prelievo campioni, analisi campioni o elaborazione dati;
   b) certificazione ICAR – Comitato internazionale per la registrazione degli animali, con esclusione delle specie equine e suine;
   c) sede in Italia, che possa garantire la raccolta dei dati in allevamento sull'intero territorio nazionale;
   d) dotazione delle necessarie strutture e attrezzature nonché di personale di adeguata qualificazione;
   e) dotazione di un sistema informativo e organizzativo in grado di garantire il flusso dei dati verso la Banca dati unica zootecnica;
   f) personalità giuridica senza fini di lucro;
   g) non essere un Ente selezionatore riconosciuto.»;
   al comma 3, dopo «zootecnica» aggiungere «con scopi diversi da quelli di cui al comma 1»;
   al comma 4, primo periodo, le parole: «negli allevamenti» sono sostituite dalle seguenti: «prelievo campioni, analisi campioni ed elaborazione dati»;
   al comma 6, primo periodo, le parole «, i quali non partecipano alla raccolta dei dati in allevamento di cui al comma 1.» sono sostituite dalle seguenti: «Le persone incaricate della raccolta dati in allevamento non possono essere riconosciuti ai sensi del medesimo articolo 1-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91»;

  4. All'articolo 5, comma 1, le parole «le linee guida di natura tecnica per la valutazione ed il corretto svolgimento dei programmi genetici ed è individuato il soggetto presso il quale è allocata la Banca dati unica zootecnica» sono sostituite dalle seguenti: «le linee guida di natura tecnica per le modalità di presentazione, valutazione e svolgimento dei programmi genetici nonché le modalità di istituzione ed allocazione della Banca dati unica zootecnica presso la Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica (BDN) del Ministero della Salute».
  5. All'articolo 6, sono apportate le seguenti modificazioni:
   al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «che godono di piena autonomia ed indipendenza»;Pag. 193
   al comma 1, lettera b), dopo le parole: «essere aggregati» sono aggiunte le seguenti: «, sotto forma di Associazioni temporanee di scopo».
19. 1. Gallinella, Gagnarli, Pignatone, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 19.
(Modifiche al decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52)

  1. Al comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52 apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera b) le parole: «con articolazione territoriale che garantisca la raccolta dei dati in allevamento sull'intero territorio nazionale» sono soppresse;
   b) la lettera f) è soppressa.

  Conseguentemente:
   1) al comma 3 del medesimo articolo, apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: unica zootecnica sono aggiunte le seguenti: e la realizzazione del programma genetico;
   b) le parole: ed f sono soppresse;
   2) all'articolo 6, comma 1, la lettera d) è soppressa.
19. 2. Caretta, Ciaburro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 19.
(Modifiche al decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52)

  All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) alla lettera b), le parole «con articolazione territoriale che garantisca la raccolta dei dati in allevamento sull'intero territorio nazionale» sono soppresse;
   b) la lettera e) è soppressa.
* 19. 3. Gadda.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 19.
(Modifiche al decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52)

  All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) alla lettera b), le parole «con articolazione territoriale che garantisca la raccolta dei dati in allevamento sull'intero territorio nazionale» sono soppresse;
   b) la lettera e) è soppressa.
* 19. 4. Dal Moro, Incerti, Critelli, Martina.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Disciplina della riproduzione animale)

  1. Al decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
  2-bis. Ai fini del presente decreto, è definita «raccolta dati» il rilevamento presso gli allevamenti di qualsiasi performance produttiva, qualità delle produzioni, eventi riproduttivi, condizioni di stabulazione, emissioni nell'ambiente, condizioni sanitarie, previsti dal programma genetico predisposto dall'Ente selezionatore. Restano escluse le valutazioni morfologiche.;Pag. 194
  2-ter. Ai fini del presente decreto, è definito «prelievo campioni» il prelevamento di campioni previsti dal programma genetico predisposto dall'Ente selezionatore.;
  2-quater. Ai fini del presente decreto, è definita «analisi campioni» l'analisi di campioni per la determinazione dei parametri previsti dal programma genetico predisposto dall'Ente selezionatore.;
  2-quinquies. Ai fini del presente decreto, è definita «elaborazione dati» il trattamento e l'elaborazione dei dati secondo le modalità e finalità previste dal programma genetico predisposto dall'Ente selezionatore.;
   b) all'articolo 3, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Possono essere iscritti animali, con imputazione del solo costo di gestione informatica del dato, in una sezione supplementare del libro genealogico, ai soli fini della determinazione della razza.»;
   c) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  1. Le attività inerenti alla raccolta dati, il prelievo campione, l'analisi campioni e l'elaborazione dati, finalizzate alla realizzazione del programma genetico, sono svolte sotto la responsabilità ed il controllo degli Enti selezionatori. La valutazione morfologica degli animali iscritti al libro genealogico o al registro anagrafico è svolta direttamente dall'Ente selezionatore o ibridatore. L'elaborazione dati può essere svolta dallo stesso Ente selezionatore o delegata a terzi. Al fine di favorire la specializzazione delle attività e la terzietà rispetto ai dati e alla loro validazione, la raccolta dati, il prelievo campioni e l'analisi dei campioni sono effettuati da soggetti diversi dall'Ente selezionatore.;
   2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  2. I soggetti terzi di cui al comma 1 devono possedere i seguenti requisiti:
   a) avere sottoscritto apposita convenzione con l'Ente selezionatore per lo svolgimento di una o più delle seguenti attività: raccolta dati, prelievo campioni, analisi campioni o elaborazione dati;
   b) sede in Italia;
   c) dotazione delle necessarie strutture e attrezzature nonché di personale di adeguata qualificazione;
   d) dotazione di un sistema informativo e organizzativo in grado di garantire il flusso dei dati verso la Banca dati unica zootecnica;
   e) personalità giuridica senza fini di lucro;
   f) non essere un Ente selezionatore riconosciuto.;
   3) al comma 4, primo periodo, le parole: «negli allevamenti» sono sostituite dalle seguenti: «, prelievo campioni, analisi campioni ed elaborazione dati»;
   4) al comma 6, primo periodo, le parole: «, i quali non partecipano alla raccolta dei dati in allevamento di cui al comma 1.» sono sostituite dalle seguenti: «. I soggetti incaricati della raccolta dati in allevamento possono essere riconosciuti, ai sensi del medesimo articolo 1-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, a condizione che il personale impiegato nell'attività di consulenza non partecipi alla fase operativa di cui sopra.»;
   d) all'articolo 6, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «che godono di piena autonomia ed indipendenza»;
   2) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «essere aggregati» sono aggiunte le seguenti: «, sotto forma di Associazioni temporanee di scopo,»;
   3) al comma 2, dopo le parole: «parere preventivo» è aggiunta la seguente: «vincolante».
** 19. 012. Gadda.

Pag. 195

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Disciplina della riproduzione animale)

  1. Al decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
  2-bis. Ai fini del presente decreto, è definita «raccolta dati» il rilevamento presso gli allevamenti di qualsiasi performance produttiva, qualità delle produzioni, eventi riproduttivi, condizioni di stabulazione, emissioni nell'ambiente, condizioni sanitarie, previsti dal programma genetico predisposto dall'Ente selezionatore. Restano escluse le valutazioni morfologiche.;
  2-ter. Ai fini del presente decreto, è definito «prelievo campioni» il prelevamento di campioni previsti dal programma genetico predisposto dall'Ente selezionatore.;
  2-quater. Ai fini del presente decreto, è definita «analisi campioni» l'analisi di campioni per la determinazione dei parametri previsti dal programma genetico predisposto dall'Ente selezionatore.;
  2-quinquies. Ai fini del presente decreto, è definita «elaborazione dati» il trattamento e l'elaborazione dei dati secondo le modalità e finalità previste dal programma genetico predisposto dall'Ente selezionatore.;
   b) all'articolo 3, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Possono essere iscritti animali, con imputazione del solo costo di gestione informatica del dato, in una sezione supplementare del libro genealogico, ai soli fini della determinazione della razza.»;
   c) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  1. Le attività inerenti alla raccolta dati, il prelievo campione, l'analisi campioni e l'elaborazione dati, finalizzate alla realizzazione del programma genetico, sono svolte sotto la responsabilità ed il controllo degli Enti selezionatori. La valutazione morfologica degli animali iscritti al libro genealogico o al registro anagrafico è svolta direttamente dall'Ente selezionatore o ibridatore. L'elaborazione dati può essere svolta dallo stesso Ente selezionatore o delegata a terzi. Al fine di favorire la specializzazione delle attività e la terzietà rispetto ai dati e alla loro validazione, la raccolta dati, il prelievo campioni e l'analisi dei campioni sono effettuati da soggetti diversi dall'Ente selezionatore.;
   2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  2. I soggetti terzi di cui al comma 1 devono possedere i seguenti requisiti:
   a) avere sottoscritto apposita convenzione con l'Ente selezionatore per lo svolgimento di una o più delle seguenti attività: raccolta dati, prelievo campioni, analisi campioni o elaborazione dati;
   b) sede in Italia;
   c) dotazione delle necessarie strutture e attrezzature nonché di personale di adeguata qualificazione;
   d) dotazione di un sistema informativo e organizzativo in grado di garantire il flusso dei dati verso la Banca dati unica zootecnica;
   e) personalità giuridica senza fini di lucro;
   f) non essere un Ente selezionatore riconosciuto.;
   3) al comma 4, primo periodo, le parole: «negli allevamenti» sono sostituite dalle seguenti: «, prelievo campioni, analisi campioni ed elaborazione dati»;
   4) al comma 6, primo periodo, le parole: «, i quali non partecipano alla raccolta dei dati in allevamento di cui al comma 1.» sono sostituite dalle seguenti: «. I soggetti incaricati della raccolta dati Pag. 196in allevamento possono essere riconosciuti, ai sensi del medesimo articolo 1-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, a condizione che il personale impiegato nell'attività di consulenza non partecipi alla fase operativa di cui sopra.»;
   d) all'articolo 6, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «che godono di piena autonomia ed indipendenza»;
   2) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «essere aggregati» sono aggiunte le seguenti: «, sotto forma di Associazioni temporanee di scopo,»;
   3) al comma 2, dopo le parole: «parere preventivo» è aggiunta la seguente: «vincolante».
** 19. 04. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Banca dati unica zootecnica)

  1. Al decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 4, il comma 5 è sostituito dal seguente:
  5. I dati di cui ai commi 1 e 3 sono registrati, organizzati, conservati e divulgati, secondo le regole stabilite dal Comitato nazionale zootecnico, anche con riguardo alla compatibilità delle modalità di registrazione e validazione dei dati, nella Banca dati unica zootecnica a livello nazionale, la quale è realizzata e gestita, anche tramite meccanismi di cooperazione applicativa, dalla Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica (BDN) del Ministero della Salute che garantisce l'accessibilità ai soggetti interessati ed autorizzati dal Comitato nazionale zootecnico, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.;
   b) all'articolo 5, comma 1, le parole: «le linee guida di natura tecnica per la valutazione ed il corretto svolgimento dei programmi genetici ed è individuato il soggetto presso il quale è allocata la Banca dati unica zootecnica» sono sostituite dalle seguenti: «le linee guida di natura tecnica per le modalità di presentazione, valutazione e svolgimento dei programmi genetici nonché le modalità di istituzione ed allocazione della Banca dati unica zootecnica presso la Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica (BDN) del Ministero della Salute».
* 19. 011. Gadda.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Banca dati unica zootecnica)

  1. Al decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 4, il comma 5 è sostituito dal seguente:
  5. I dati di cui ai commi 1 e 3 sono registrati, organizzati, conservati e divulgati, secondo le regole stabilite dal Comitato nazionale zootecnico, anche con riguardo alla compatibilità delle modalità di registrazione e validazione dei dati, nella Banca dati unica zootecnica a livello nazionale, la quale è realizzata e gestita, anche tramite meccanismi di cooperazione applicativa, dalla Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica (BDN) del Ministero della Salute che garantisce l'accessibilità ai soggetti interessati ed autorizzati dal Comitato nazionale zootecnico, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.;
   b) all'articolo 5, comma 1, le parole: «le linee guida di natura tecnica per la Pag. 197valutazione ed il corretto svolgimento dei programmi genetici ed è individuato il soggetto presso il quale è allocata la Banca dati unica zootecnica» sono sostituite dalle seguenti: «le linee guida di natura tecnica per le modalità di presentazione, valutazione e svolgimento dei programmi genetici nonché le modalità di istituzione ed allocazione della Banca dati unica zootecnica presso la Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica (BDN) del Ministero della Salute».
* 19. 05. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

ART. 20.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Modifiche all'articolo 29-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

  1. All'articolo 29-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Nelle more dell'emanazione dei requisiti generali da parte del suddetto Ministero, possono provvedere le Regioni o le Province autonome, nel rispetto delle condizioni riportate nel presente comma».
20. 01. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

ART. 21.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Semplificazione in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)

  1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 12, al comma 12-bis, dopo le parole «subito dopo l'abbattimento» aggiungere «ed incarnierato»;
   b) al comma 2 dell'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 le parole «con atto amministrativo», sono soppresse.

  2. All'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole «subprovinciali» sono sostituite con «non inferiori alle dimensioni provinciali».

  3. All'articolo 7 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
  «2-bis. Le regioni possono istituire con legge l'istituto Regionale per la Fauna Selvatica che svolge nell'ambito del territorio di competenza i compiti di cui al comma 3, quale organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza delle regioni e delle province.
  2-ter. L'Istituto Regionale per la Fauna Selvatica è sottoposto alla vigilanza del Presidente della Giunta regionale. Gli Istituti regionali collaborano con l'ISPRA, che ne coordina l'azione, nei progetti e nelle attività di carattere nazionale e internazionale.
  2-quater. Alle funzioni attribuite agli Istituti regionali per la fauna selvatica, istituiti a norma del comma 2-bis, provvedono gli organi istituiti per le corrispondenti funzioni secondo le norme vigenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano».

  4. All'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 5 è abrogato.
21. 043. Caretta, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992 n. 157)

  1. Al comma 12-bis, dell'articolo 12, della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo Pag. 198le parole: «subito dopo l'abbattimento» sono inserite le seguenti: «accertato».
21. 044. Liuni, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Misure per prevenire la proliferazione della fauna selvatica)

  1. Al fine di prevenire la proliferazione della fauna selvatica e di tutelare il patrimonio storico-artistico e le produzioni zoo-agroforestali ed ittiche, è istituto un Fondo nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, destinato alla realizzazione di piani di contenimento della fauna selvatica. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con propri provvedimenti, entro il 30 marzo di ciascun anno, stabilisce la ripartizione delle risorse del fondo di cui al presente comma, con intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  2. Nell'esercizio della loro autonoma potestà legislativa, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, possono provvedere al contenimento delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, ivi comprese le aree urbane, anche su segnalazione delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, anche mediante programmi di coinvolgimento dei proprietari o conduttori a qualsiasi titolo dei fondi, in cui siano stati accertati danni alle colture, all'allevamento, al patrimonio ittico, ai boschi e alle foreste o alle opere di sistemazione agraria, titolari di licenza di porto di fucile ad uso di esercizio venatorio e di copertura assicurativa estesa all'attività di contenimento della durata di dodici mesi.
  3. I piani di contenimento di cui al precedente comma 2 sono coordinati da ufficiali o agenti del Comando Carabinieri Unità Forestali, Ambientale ed Agroalimentare, anche con la partecipazione di guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni regionali e provinciali nonché di coadiutori al controllo faunistico, muniti di licenza di porto di fucile previa abilitazione rilasciata a seguito di appositi corsi di formazione organizzati a livello regionale e provinciale. Tali Piani devono prevedere il controllo selettivo, che viene praticato previo parere obbligatorio e non vincolante dell'istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale (ISPRA) da adottare entro trenta giorni dalla relativa richiesta.
  4. Non costituiscono esercizio venatorio gli interventi di controllo e l'attuazione dei piani di contenimento delle specie di fauna selvatica realizzati ai sensi del presente articolo.
  5. L'articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è abrogato.
  6. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle presenti disposizioni, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui al comma 200, articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
21. 045. Liuni, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Semplificazione in materia di controllo della fauna selvatica)

  1. Il comma 2 dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:
  «Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del Pag. 199suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agroforestali e ittiche, per la conservazione della biodiversità, per la tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica, ritenute problematiche, dannose o invasive, anche nelle zone vietate alla caccia, nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto. Le regioni possono autorizzare, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, piani di controllo numerico, mediante abbattimento o cattura, su tutto il territorio regionale. Tali piani sono attuati dai cacciatori iscritti agli ambiti territoriali di caccia ed ai comprensori alpini delle aree interessate, previa frequenza di corsi di formazione ovvero riconoscimento di percorsi formativi o di attestati acquisiti, coordinati dalla polizia provinciale. La polizia provinciale può avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di abilitazione all'esercizio venatorio, nonché del personale del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri.».
21. 046. Caretta, Ciaburro, Luca De Carlo.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Semplificazione in materia di controllo della fauna selvatica)

  1. All'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I piani di abbattimento selettivi distinti per sesso, classi ed età possono essere realizzati anche al di fuori dei periodi, degli orari, dell'arco temporale e del numero di giornate fruibili previsti dalla regolamentazione sull'esercizio dell'attività venatoria.»;
   b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
  «2-bis. Il controllo della fauna selvatica può essere effettuato, in via straordinaria, anche sull'intero territorio nazionale ivi comprese le aree protette, le zone nelle quali è vietata l'attività venatoria e le aree urbane.
  2-ter. Il controllo di cui al comma 2-bis è autorizzato dalle Regioni, dalle Province Autonome o dagli Enti gestori delle aree protette ed è volto a realizzare almeno una delle seguenti finalità: tutela della salute e della sicurezza pubblica; prevenzione o contenimento dei danni alle attività agricole; contenimento degli squilibri ambientali con ripristino della densità della fauna compatibile con l'ambiente stesso e con le attività antropiche, quali quelle agricole.»;
   c) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'esecuzione dei piani di abbattimento e di controllo straordinario, possono essere altresì utilizzati i coadiutori quali operatori abilitati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano in possesso di licenza per l'esercizio venatorio.».
21. 047. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Sandra Savino, Fasano.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Semplificazione in materia di controllo della fauna selvatica)

  1. All'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
  «2-bis. I piani di abbattimento di cui al comma 2 possono essere attuati anche tramite l'utilizzo degli Ausiliari per il controllo Pag. 200faunistico, sotto il coordinamento della Polizia Provinciale o dei carabinieri Forestali o degli uffici regionali competenti in materia. Detti Ausiliari possono essere assunti a tempo determinato e ad ogni modo per una durata non inferiore ad un anno, dalle regioni interessate con provvedimento del relativo Presidente. Il contingente degli Ausiliari per il controllo faunistico sono è stabilito annualmente dalle regioni interessate e sono selezionati tramite concorso per avviso pubblico secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Detto decreto contiene anche le norme sanzionatorie per le infrazioni alle regole in esso disposte. Gli Ausiliari vincitori del concorso frequentano uno specifico corso obbligatorio di formazione e di addestramento erogato dall'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), al termine del quale ottengono il conferimento del titolo di Ausiliario ai sensi del primo periodo e procedono a munirsi, ove necessario, di licenza per l'esercizio venatorio. Per l'esercizio delle funzioni ad essi attribuite, agli Ausiliari di cui al precedente periodo è riconosciuta, ai sensi della legislazione vigente, la qualifica di pubblica sicurezza. In caso di necessità in capo a specifiche Regioni che non possono dotarsi degli Ausiliari per il controllo faunistico, queste ultime, con oneri a proprio carico, possono attivare le procedure del comando di cui all'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni, chiedendo la mobilità dei Volontari delle Regioni che ne danno la disponibilità. Con intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può utilizzare gli Ausiliari di cui al presente comma per l'attuazione dei piani di azione diretti all'eradicazione della fauna alloctona e con oneri a carico del predetto Ministero.».
21. 048. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Sandra Savino, Fasano.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992 n. 157)

  1. Il comma 6-bis dell'articolo 19-bis della legge 157 del 1992 è sostituito dal seguente:
  «6-bis. Ai fini dell'esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE per il prelievo della sola specie Storno (Sturnus Vulgaris) le regioni provvedono autonomamente stabilendo il numero massimo di esemplari abbattibili, assicurano che tale numero non venga superato e entro il 30 giugno di ogni anno trasmettono una relazione al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali per l'inoltro alla Commissione Europea».
21. 049. Liuni, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992 n. 157)

  1. Alla lettera a), comma 1, dell'articolo 27, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 le parole: «degli enti locali delegati dalle regioni» sono sostituite dalle seguenti: «delle regioni e degli enti locali delegati dalle medesime».
21. 050. Liuni, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

Pag. 201

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Norme per la protezione della fauna selvatica durante l'attività venatoria)

  1. All'articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2.1. Nelle aree protette e nelle zone limitrofe, anche in zona in cui è vietata l'attività venatoria, è comunque consentito il trasporto delle armi da caccia purché scariche e chiuse in custodia, anche se a bordo di un veicolo durante l'attraversamento dell'area protetta. Nelle condizioni esposte nel primo periodo, non si configurano i reati di cui all'articolo 30.».
21. 051. Golinelli, Viviani, Patassini, Bubisutti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Fondo per il finanziamento dei Piani regionali di contenimento ed eradicazione della nutria)

  1. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi diretti a tutelare le produzioni zoo-agroforestali, la rete irrigua, il suolo e la salute pubblica nonché per fronteggiare le emergenze derivanti dai danni provocati dalla nutria all'economia agricola, alle arginature dei corpi idrici e agli ecosistemi umidi naturali oltre che al possibile rischio di contaminazione di prodotti alimentari agricoli, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari forestali un Fondo per il finanziamento dei Piani regionali di contenimento ed eradicazione della nutria con una dotazione iniziale di 2 milioni di euro annui. Per le medesime finalità le regioni e le provincie autonome, su richiesta dei comuni, singolarmente o in forma consortile, interessati dal sovrappopolamento delle nutrie, predispongono piani di contenimento ed eradicazione secondo piani definiti dai servizi veterinari regionali. I piani di cui al periodo precedente devono tener conto delle circostanze in cui è possibile effettuare il recupero delle carcasse.
  2. Lo smaltimento delle carcasse deve essere effettuato nel rispetto della normativa vigente. Qualora si sospetti che le carcasse siano affette da malattie trasmissibili o che contengano residui di sostanze di cui all'allegato I, categoria B, punto 3, della direttiva 96/23/CE del Consiglio del 29 aprile 1996, non possono rientrare nella categoria 2 di cui all'articolo 9, lettera g) del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002, e pertanto non possono essere destinate agli usi e alle modalità di smaltimento previsti nell'articolo 13 del suddetto regolamento.
  3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di attuazione delle finalità e le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1, nel rispetto delle direttive e dei regolamenti comunitari in materia.
  4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui al comma 200, articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
21. 052. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

Pag. 202

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Filiera della carne degli ungulati)

  1. Le carni degli ungulati abbattuti nel corso dell'attività di contenimento sono destinate alla commercializzazione previo invio ai Centri di Lavorazione della selvaggina riconosciuti ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 853/2004, che stabilisce Norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale per essere sottoposte ad ispezione sanitaria con le modalità previste dal Regolamento (CE) n. 854/2004 che stabilisce Norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, e se riconosciute idonee al consumo sottoposte a bollatura sanitaria ed immesse sul mercato intracomunitario.
  2. I proventi della commercializzazione di cui al comma 1 sono destinati a compensare i costi della partecipazione degli operatori agli interventi di controllo secondo modalità definite dalle Regioni o dalle Provincie autonome di Trento e Bolzano.
  3. Ai Centri di Lavorazione della selvaggina di cui al comma 1 possono essere equiparati ai macelli autorizzati di cui siano titolari imprenditori agricoli, singoli o associati, che svolgano attività di lavorazione delle carni in osservanza ai limiti previsti dall'articolo 2135 del codice civile.
  4. Le carni degli ungulati abbattuti provenienti dall'attività di prelievo venatorio, che siano conferite ai Centri di Lavorazione della selvaggina di cui ai precedenti commi 2 e 3, devono essere accompagnate da adeguata documentazione di tracciabilità da cui si possa ricostruire l'esatta provenienza dell'animale abbattuto. Il cessionario è tenuto a conservare il documento secondo le modalità di cui al successivo comma 9 e comunque per un periodo di tempo pari almeno ad un anno.
  5. I Centri di Lavorazione della selvaggina acquistano le carni degli ungulati abbattuti in dipendenza dall'esercizio dell'attività venatoria che, a tal fine, non costituisce attività d'impresa ai sensi dell'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Tali carni sono cedute dai Centri di Lavorazione della selvaggina ad imprenditori agricoli che ne facciano richiesta ai fini della manipolazione, trasformazione e valorizzazione sulla base dei listini ufficiali dei prezzi stabiliti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
  6. Nei piccoli comuni, come definiti dall'articolo 1 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, sono consentiti interventi di ripristino della funzionalità di macelli destinati esclusivamente a svolgere attività di lavorazione delle carni di cui alle presenti disposizioni anche in deroga alla vigente normativa europea, con il supporto tecnico degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali ovvero dei Servizi veterinari.
  7. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono prevedere l'apposizione sul prodotto destinato al consumatore finale del marchio collettivo regionale «Selvaggina Italiana», nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 2570 del codice civile e all'articolo 11 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.
  8. Fatto salvo quanto previsto dalle normative regionali in materia di agriturismo, l'impresa agricola esercente attività agrituristica può somministrare, quali prodotti considerati di provenienza aziendale, le carni di ungulati, anche manipolate o trasformate, tracciate a norma delle presenti disposizioni.
  9. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono disciplinate le modalità di attuazione delle presenti disposizioni.
  10. Al fine di valorizzare la filiera della carne degli ungulati, con particolare riguardo agli interventi di ripristino della funzionalità dei macelli ai sensi del precedente comma 6, sono rese disponibili risorse pari a 3 milioni di euro annui Pag. 203mediante utilizzo delle risorse derivanti dalla Tassa di cui all'articolo 5 della tariffa annessa al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.
21. 053. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Capo VI
PARITÀ DI GENERE IN AGRICOLTURA

Art. 21-bis.
(Misure volte all'attuazione del principio della parità di genere negli enti e società controllati dal Ministero, nonché nei consorti di tutela dei prodotti agricoli tipici tutelati)

  1. Con decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di consentire la piena attuazione dell'articolo 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, 198, si provvede in sede di rinnovo delle cariche degli enti strumentali agricoli, nonché delle cariche delle società non quotate in mercati regolamentati controllate ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, dal Ministero medesimo ed aventi ad oggetto l'agricoltura, ad assicurare che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato nel rispetto dei criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251.
  2. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) Al comma 1 dell'articolo 3 del sono soppresse le parole: «per tre mandati consecutivi»;
   b) al comma 5 dell'articolo 4 dopo le parole: «il Ministro delegato per le pari opportunità» aggiungere le seguenti: «o il Ministro competente».

  3. Al comma 17-bis dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come introdotto dal comma 1 dell'articolo 2 della legge 28 luglio 2016, n. 154, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Qualora la composizione del consiglio di amministrazione risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, si applicano le disposizioni del comma 5 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251. Nei propri statuti i consorzi provvedono a disciplinare le modalità di formazione delle liste e i casi di sostituzione in corso di mandato secondo le finalità individuate con presente comma».
  4. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono aggiunti i seguenti periodi: «Lo statuto preveda che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i sessi, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251. Qualora la composizione del consiglio di amministrazione risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, si applicano le disposizioni del comma 5 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251. Nei propri statuti i consorzi provvedono a disciplinare le modalità di formazione delle liste e i casi di sostituzione in corso di mandato secondo le finalità individuate con la presente lettera.».
  5. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge 28 luglio 2016, n. 154 sono soppresse le parole: «per tre mandati consecutivi».
21. 01. Spena, Nevi, Anna Lisa Baroni, Caon, Sandra Savino, Fasano.

Pag. 204

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Misure di economia circolare per il bioliquido derivante dalla rigenerazione degli oli alimentari esausti)

  1. Dopo l'articolo 22-bis del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, è inserito il seguente:

Art. 22-bis.1.
(Disposizioni particolari di economia circolare in materia di biodiesel ottenuto dal trattamento degli oli alimentari esausti)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 22-bis, si applicano per il triennio 2022-2024 e per un contingente annuo di 300.000 tonnellate, anche per il bioliquido ottenuto dal processo di trattamento e rigenerazione degli oli alimentari esausti rientrante nell'ambito dell'attuazione di contratti di rete ai sensi del comma 4-bis del comma 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito in legge, con modificazione, dall'articolo 1 della legge 9 aprile 2009, n. 33 o nell'ambito di intese di filiera e di contratti quadro di cui al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102. I benefici previsti dalla presente disposizione si applicano a condizione che negli accordi ivi stabiliti gli imprenditori agricoli siano i produttori iniziali delle colture oleaginose destinate a produrre l'olio vegetale per il consumo alimentare e che gli stessi imprenditori agricoli utilizzino per i propri mezzi agricoli il corrispondente bioliquido ottenuto dalla rigenerazione del relativo olio vegetale esausto. Per le finalità di cui al presente articolo e limitatamente al contingente di cui al primo periodo, il relativo bioliquido si considera rientrante tra le esclusioni di cui all'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, possono essere adottate eventuali provvedimenti finalizzati al coordinamento ed alla applicabilità delle disposizioni recate dal presente articolo con le previsioni di cui all'articolo 21-bis. Per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione è autorizzata una spesa massima di 3 milioni di euro annui per il triennio 2022-2024, al relativo onere si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma di euro 9 milioni a valere, nell'anno 2022, sulle disponibilità del Fondo per le iniziative a vantaggio dei consumatori di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relativamente alle disponibilità presenti a legislazione vigente. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
21. 05. Gallinella, Gagnarli, Pignatone, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Articolo 21-bis.
(Disposizioni in materia di sottoprodotti utilizzabili per finalità energetiche negli impianti biogas)

  1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14 del regolamento (CE) n. 178/2002 e al fine di garantire i requisiti di sicurezza e qualità della catena alimentare zootecnica e umana, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è consentito l'utilizzo in digestione anaerobica delle granelle di cereali non conformi ai limiti qualitativi imposti dalla legislazione europea e nazionale vigente in Pag. 205relazione al contenuto di micotossine per l'uso alimentare e zootecnico.
  2. Ai fini della tracciabilità della biomassa di cui al comma precedente si provvede mediante preventiva adesione a specifici protocolli d'intesa, coordinati dalla Regione, tra i soggetti della filiera dei cereali da granella e gli utilizzatori finali e al rispetto degli adempimenti ivi previsti.
  3. La biomassa di cui al comma 1, ai fini dell'utilizzo in digestione anaerobica, è considerata sottoprodotto ai sensi dell'articolo 184-bis, parte IV, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e deve soddisfare condizioni e criteri di cui al Decreto 13 ottobre 2016, n. 264.
21. 022. Incerti, Cenni, Critelli, Dal Moro, Martina.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime)

  1. Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2511 c.c. per attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto, si applica il canone meramente ricognitorio previsto dall'articolo 48, lettera e) del R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604.
  2. Alle concessioni di specchi acquei demaniali, rilasciate o rinnovate, ai sensi del comma 1, per le aree non occupate da strutture produttive, si applica il canone annuo pari ad un decimo di quanto previsto dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595, e successive modificazioni.
21. 06. Gallinella, Gagnarli, Pignatone, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Acquacoltura – Canone ricognitorio)

  1. Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze nonché di zone di mare territoriali aventi ad oggetto iniziative di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura e algocoltura, richieste da acquacoltori, si applica il canone meramente ricognitorio.
* 21. 040. Gadda.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Acquacoltura – Canone ricognitorio)

  1. Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze nonché di zone di mare territoriali aventi ad oggetto iniziative di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura e algocoltura, richieste da acquacoltori, si applica il canone meramente ricognitorio.
* 21. 041. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Sandra Savino, Fasano.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Acquacoltura – Canone ricognitorio)

  1. Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze nonché di zone di mare territoriali aventi ad oggetto iniziative di piscicoltura, molluschicoltura, Pag. 206crostaceicoltura e algocoltura, richieste da acquacoltori, si applica il canone meramente ricognitorio.
* 21. 033. Caretta, Ciaburro, Luca De Carlo.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Modifiche dell'articolo 603-bis del codice penale)

  1. All'articolo 603-bis del codice penale, così come sostituito dall'articolo 1 della legge 29 ottobre 2016, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al terzo comma, all'alinea, le parole: «una o più», sono sostituite dalle seguenti: «almeno due»;
   b) al terzo comma, numero 2, dopo la parola «reiterata» sono inserite le seguenti «e grave»;
   c) al terzo comma, numero 3, dopo le parole: «la sussistenza di», sono inserite le seguenti: «gravi e reiterate».
21. 042. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Modifiche agli articoli 448, 577-quater e 518 del codice penale)

  1. Il secondo comma dell'articolo 448 del codice penale è sostituito dal seguente:
  «La condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 439, 440, 441, 442 e 517-quater comporta l'interdizione da cinque a dieci anni dalla professione, arte, industria, commercio o mestiere nonché l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per lo stesso periodo».
  2. All'articolo 517-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, dopo la parola: «agroalimentari» sono inserite le seguenti: «ovvero contraffà o altera prodotti biologici»;
   b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Contraffazione di indicazioni geografiche, denominazioni di origine e prodotti biologici».

  3. L'articolo 518 del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 518. – (Pubblicazione della sentenza) – La condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 501, 514, 515, 516, 517 e 517-quater comporta la pubblicazione della sentenza».
21. 07. Gallinella, Gagnarli, Pignatone, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Modifiche agli articoli 51 e 275 del codice di procedura penale)

  1. Al comma 3-bis dell'articolo 51 del codice di procedura penale, dopo la parola: «474,» è inserita la seguente: «517-quater,».
  2. Al comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale, dopo le parole: «articolo 51, commi 3-bis» sono inserite le seguenti: «, con l'eccezione di quello di cui all'articolo 416 del codice penale, finalizzato a commettere il delitto previsto dall'articolo 517-quater del codice penale,».
21. 08. Gallinella, Gagnarli, Pignatone, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Pag. 207Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Semplificazione e disciplina in materia di apicoltura)

  1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2004, n. 313 il comma 2 è sostituito con il seguente:
  2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e norme di attuazione, provvedono alle finalità di cui alla presente legge.

  2. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, il comma 3 è soppresso.
  3. All'articolo 4, comma 1 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, dopo la parola: «fioritura» sono inserite le seguenti: «o in presenza di secrezioni extrafiorali di interesse mellifero».
  4. L'articolo 6 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, è sostituito dal seguente:
  «Art. 6. – 1. Al fine della profilassi e del controllo sanitario, è fatto obbligo a chiunque detenga apiari e alveari di farne denuncia, anche per il tramite delle associazioni degli apicoltori operanti nel territorio, specificando collocazione e numero di alveari, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, ogni anno nel periodo compreso tra il 1 novembre ed il 31 dicembre. Chiunque intraprenda per la prima volta l'attività nelle forme di cui all'articolo 3 è tenuto a darne comunicazione ai sensi del comma 2 del presente articolo.
  2. Le denunce e le comunicazioni di cui al comma 1 sono indirizzate ai servizi veterinari dell'azienda sanitaria locale competente utilizzando la banca dati dell'anagrafe apistica nazionale di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 4 dicembre 2009.
  3. I trasgressori all'obbligo di denuncia o di comunicazione non possono beneficiare degli incentivi previsti per il settore».
  5. All'articolo 7, comma 2 della legge della legge 24 dicembre 2004, n. 313, la lettera a) è soppressa.
  6. All'articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 dopo le parole: «all'aperto» sono inserite le seguenti: «o destinate alla produzione primaria».
  7. All'articolo 18-bis, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600 è aggiunto infine il seguente periodo: «L'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico di cui al precedente periodo non si applica agli allevatori apistici».
  8. Chiunque contravviene all'obbligo di registrazione di inizio attività di cui all'articolo 6.1 del decreto ministeriale 11 agosto 2014 di emanazione del Manuale Operativo dell'Anagrafe Apistica Nazionale è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 euro a 4000 euro. Chiunque contravviene all'obbligo di registrare le operazioni di cui agli articoli 7, 8, 9 e 19 del decreto ministeriale di cui al primo periodo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 300 euro.
  9. All'articolo 37 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
  «1-ter. – I commi 1 e 1-bis del presente articolo si applicano anche agli apicoltori produttori di idromele assoggettati ad accisa con aliquota zero».

  10. Al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla Parte I della Tabella A dopo il numero 12 è aggiunto il seguente: «12-bis pappa reale o gelatina reale»;
   b) alla Parte III della Tabella A dopo il numero 16 è aggiunto il seguente: «16-bis. pappa reale o gelatina reale».
21. 09. Parentela, Gallinella, Gagnarli, Pignatone, Cassese, Cillis, Cimino, Del Pag. 208Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Capo VI
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI PESCA

Art. 21-bis.
(Ripartizione Quota aggiuntiva Tonno Rosso 2020)

  1. Al fine di valorizzare le effettive potenzialità della piccola pesca nell'ambito delle catture accessorie di tonno rosso, fermo restando la ripartizione del contingente nazionale complessivo di cattura per l'anno 2019, pari a 4.308,59 tonnellate, la quota aggiuntiva pari a 448,16 tonnellate spettante all'Italia per il 2020 è ripartita in ragione delle seguenti percentuali:
   Circuizione (PS) 15,00 per cento;
   Palangaro (LL) 15,00 per cento;
   Tonnara Fissa (TRAP) 15,00 per cento;
   Pesca Sportiva/Ricreativa (SPOR) 2,00 per cento;
   Quota Indivisa (UNCL) 53,00 per cento;

  2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del regolamento dell'Unione europea attuativo delle raccomandazioni adottate dall'ICCAT – Commissione Internazionale per la Conservazione del Tonno Atlantico, il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali provvede, con proprio decreto, in attuazione del comma 1, è ripartita, tra i diversi sistemi di pesca la quota di cattura assegnata annualmente all'Italia. Con il medesimo decreto è altresì stabilito che la quota indivisa, per favorire l'accesso alla risorsa da parte degli operatori che ne sono privi, è ripartita attraverso metodi distributivi zonali e temporali idonei a garantirne la fruibilità durante l'intero anno solare ed in modo tendenzialmente uniforme in tutti i compartimenti marittimi, al fine di promuovere una filiera italiana di produzione del tonno rosso idonea a valorizzare la risorsa, e favorire l'occupazione secondo un criterio di sostenibilità ambientale, sociale ed economica.
21. 011. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Capo VI
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI PESCA

Art. 21-bis.
(Fatturazione elettronica piccola pesca)

  1. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole da: «e quelli che applicano» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «..., quelli che applicano il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché quelli di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250».
  2. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle presente articolo, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui al comma 200, articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
21. 012. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

Pag. 209

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Capo VI
DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI RICOMPOSIZIONE FONDIARIA

Art. 21-bis.
(Delega al Governo per la razionalizzazione e la ricomposizione dei fondi agricoli e il riordino delle proprietà frammentate nei territori montani)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più decreti legislativi per la razionalizzazione e la ricomposizione dei fondi agricoli e il riordino delle proprietà frammentate nei territori montani, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) favorire la ricomposizione dell'asse ereditario in favore dei discendenti nati nel matrimonio o al di fuori di esso, nel caso di terreni intestati al coniuge, al convivente, agli ascendenti, ai collaterali o ad altri parenti entro il sesto grado;
   b) prevedere una procedura agevolata, basata sul consenso sottoscritto dalle parti, in caso di acquisto da parte di eredi considerati affittuari ai sensi dell'articolo 49 della legge 3 maggio 1982, n. 203, delle porzioni di fondi rustici comprese nelle quote degli altri coeredi e residenti in comuni classificati montani che intendano acquisire alla scadenza del rapporto di affitto le quote medesime, di proprietà di altri componenti del nucleo familiare, quali il coniuge, gli ascendenti, i collaterali o gli altri parenti entro il sesto grado;
   c) prevedere una procedura semplificata in caso di eventuali proprietari o comproprietari deceduti, non più rintracciabili, residenti in altri Stati o impossibilitati a partecipare all'atto di compravendita di fondi agricoli ubicati in comuni classificati montani, anche qualora i terreni stessi pur essendo caduti anche più volte in successione non siano mai stati regolarizzati a catasto;
   d) prevedere una riduzione o l'esenzione delle imposte di registro, catastali e ipotecarie per gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e delle relative pertinenze volti alla ricomposizione dei fondi agricoli e al riordino delle proprietà frammentate nei comuni classificati montani.
21. 013. Gastaldi, Bubisutti, Viviani, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Disposizioni in materia di produzione di digestato agroindustriale)

  1. All'elenco di cui alla parte B, dell'allegato IX, del decreto ministeriale 25 febbraio 2016 recante «Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato di cui all'articolo 52, comma 2-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 134», in conformità alla definizione di cui all'articolo 3, comma 1 lettera i) del medesimo decreto ai fini della salvaguardia della salute umana e dell'ambiente, sono aggiunte le seguenti voci:
   Sottoprodotti dell'industria della panificazione, della pasta alimentare, dell'industria dolciari (sfridi vari, prodotti e/o semilavorati difettosi o fuori specifica);
   Sottoprodotti della produzione di altri generi alimentari (sfridi vari, prodotti o semilavorati difettosi o fuori specifica);Pag. 210
   Sottoprodotti della torrefazione del caffè (sfridi vari, prodotti e/o semilavorati difettosi o fuori specifica);
   Sottoprodotti della produzione di birra e altre bevande alcoliche (sfridi vari, prodotti e/o semilavorati difettosi o fuori specifica);
   Sottoprodotti della lavorazione o raffinazione di oli vegetali (glicerina grezza, acque glicerinose e simili); Sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri tramite fermentazione;
   Sottoprodotti della produzione e della trasformazione degli zuccheri da biomasse non alimentari.
21. 023. Dal Moro, Incerti, Critelli, Martina.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Nuove disposizioni in materia di canapa)

  1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo l'articolo 62-quater è inserito il seguente:

«Art. 62-quinquies.
(Imposta di fabbricazione sulla biomassa di canapa)

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2020, la biomassa di canapa (Cannabis sativa L.), composta dall'intera pianta di canapa o di sue parti, è sottoposta ad imposta di fabbricazione applicando al prezzo di vendita le aliquote percentuali in misura pari ad euro 12,00 per mille chilogrammi, per ogni punto percentuale (per cento p/p) di cannabidiolo (CBD) presente nella biomassa.
  2. L'imposta è applicata con le seguenti modalità:
   a) l'imposta è dovuta sui prodotti immessi nel mercato nel territorio dello Stato ed è esigibile con l'aliquota vigente alla data in cui viene effettuata l'immissione nel mercato di cui alla lettera c);
   b) obbligato al pagamento dell'imposta è:
    1) il fabbricante per i prodotti ottenuti nel territorio nazionale;
    2) il soggetto che effettua la prima immissione nel mercato per i prodotti provenienti da Paesi dell'Unione europea;
   c) l'immissione nel mercato si verifica:
    1) per i prodotti nazionali, all'atto della cessione sia agli utilizzatori sia a ditte esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;
    2) per i prodotti provenienti da Paesi dell'Unione europea, all'atto del ricevimento da parte del soggetto acquirente ovvero nel momento in cui si considera effettuata, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, la cessione, da parte del venditore residente in altro Stato membro, a soggetti che agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione;
    3) per i prodotti che risultano mancanti alle verifiche e per i quali non è possibile accertare il regolare esito, all'atto della loro constatazione;
   d) i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta devono essere muniti di una licenza fiscale, che li identifica, rilasciata dal competente Ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Gli stessi soggetti sono tenuti al pagamento di un diritto annuale nella misura di euro 258,00 e a prestare una cauzione di importo pari all'imposta dovuta mediamente per il periodo di tempo cui si riferisce la dichiarazione presentata ai fini del pagamento dell'imposta; Pag. 211
   e) l'imposta dovuta viene determinata sulla base dei dati e degli elementi richiesti dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, che devono essere indicati nelle dichiarazioni ai fini dell'accertamento.

  Per la presentazione delle dichiarazioni e per il pagamento della relativa imposta si applicano le modalità e i termini previsti dalle vigenti disposizioni.
  3. Per i prodotti d'importazione l'imposta di cui al comma 1 è dovuta dall'importatore e viene accertata e riscossa dall'ufficio competente dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con le modalità previste per i diritti di confine.
  4. L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di procedere a verifiche e riscontri presso i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di cui al comma 1 e presso gli impianti di trasformazione e i destinatari dei prodotti soggetti a tassazione.
  5. Per l'imposta di cui al comma 1, si applicano le disposizioni degli articoli 14 e 17.
  6. Per le violazioni all'obbligo del pagamento dell'imposta di cui al comma 1 sui prodotti provenienti da Paesi dell'Unione europea si applicano le penalità previste per il contrabbando dal testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e successive modificazioni.
  7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sono stabilite le condizioni e le modalità di applicazione del presente articolo anche relativamente ai prodotti acquistati all'estero da privati e da essi trasportati.
  8. I termini per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, lettera d), e per il pagamento dell'imposta di cui al comma 1 possono essere modificati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
  9. L'imposta di cui al comma 1 non si applica a semi, fibra o canapulo di canapa»;

  2. Alla legge 2 dicembre 2016 n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) all'articolo 1:
   a) al comma 1, dopo le parole «per il sostegno e la promozione della coltivazione» sono inserite le seguenti: «e della vendita»;
   b) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
  «a) alla coltivazione e alla trasformazione di qualsiasi parte della pianta, compresi i fiori, le foglie, le radici e le resine, nonché alle attività connesse di cui all'articolo 2135, comma 3, del codice civile».
2) all'articolo 2:
   a) dopo la lettera a) è inserita la seguente: «a-bis) preparati contenenti cannabidiolo (CBD), nel rispetto del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309»;
   b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. L'uso della canapa, composta dall'intera pianta di canapa o di sue parti, come biomassa è consentito in forma essiccata, fresca, trinciata o pellettizzata ai fini industriali, commerciali ed energetici, nei limiti e alle condizioni previste dall'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) nella biomassa di cui al precedente periodo non deve risultare superiore allo 0,5 per cento.».

  3. All'articolo 14, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a), il numero 6) è soppresso;
   b) alla lettera b), il numero 1) è sostituito dal seguente: «1) la cannabis, compresi i prodotti da essa ottenuti, con una percentuale di tetraidrocannabinolo Pag. 212(THC) superiore allo 0,5 per cento, i loro analoghi e le sostanze ottenute per sintesi o per semi-sintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmacologico.».

  4. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentita l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di applicazione del presente articolo.
  5. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di cui all'articolo 62-quinquies, comma 7, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come introdotto dal presente articolo, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
* 21. 024. Cenni, Incerti, Dal Moro, Martina.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Nuove disposizioni in materia di canapa)

  1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo l'articolo 62-quater è inserito il seguente:

«Art. 62-quinquies.
(Imposta di fabbricazione sulla biomassa di canapa)

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2020, la biomassa di canapa (Cannabis sativa L.), composta dall'intera pianta di canapa o di sue parti, è sottoposta ad imposta di fabbricazione applicando al prezzo di vendita le aliquote percentuali in misura pari ad euro 12,00 per mille chilogrammi, per ogni punto percentuale (per cento p/p) di cannabidiolo (CBD) presente nella biomassa.
  2. L'imposta è applicata con le seguenti modalità:
   a) l'imposta è dovuta sui prodotti immessi nel mercato nel territorio dello Stato ed è esigibile con l'aliquota vigente alla data in cui viene effettuata l'immissione nel mercato di cui alla lettera c);
   b) obbligato al pagamento dell'imposta è:
    1) il fabbricante per i prodotti ottenuti nel territorio nazionale;
    2) il soggetto che effettua la prima immissione nel mercato per i prodotti provenienti da Paesi dell'Unione europea;
   c) l'immissione nel mercato si verifica:
    1) per i prodotti nazionali, all'atto della cessione sia agli utilizzatori sia a ditte esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;
    2) per i prodotti provenienti da Paesi dell'Unione europea, all'atto del ricevimento da parte del soggetto acquirente ovvero nel momento in cui si considera effettuata, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, la cessione, da parte del venditore residente in altro Stato membro, a soggetti che agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione;
    3) per i prodotti che risultano mancanti alle verifiche e per i quali non è possibile accertare il regolare esito, all'atto della loro constatazione;
   d) i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta devono essere muniti di una licenza fiscale, che li identifica, rilasciata dal competente Ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Gli stessi soggetti sono tenuti al pagamento di un diritto annuale nella misura di euro 258,00 e a prestare una cauzione di importo pari Pag. 213all'imposta dovuta mediamente per il periodo di tempo cui si riferisce la dichiarazione presentata ai fini del pagamento dell'imposta;
   e) l'imposta dovuta viene determinata sulla base dei dati e degli elementi richiesti dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, che devono essere indicati nelle dichiarazioni ai fini dell'accertamento.

  Per la presentazione delle dichiarazioni e per il pagamento della relativa imposta si applicano le modalità e i termini previsti dalle vigenti disposizioni.
  3. Per i prodotti d'importazione l'imposta di cui al comma 1 è dovuta dall'importatore e viene accertata e riscossa dall'ufficio competente dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con le modalità previste per i diritti di confine.
  4. L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di procedere a verifiche e riscontri presso i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di cui al comma 1 e presso gli impianti di trasformazione e i destinatari dei prodotti soggetti a tassazione.
  5. Per l'imposta di cui al comma 1, si applicano le disposizioni degli articoli 14 e 17.
  6. Per le violazioni all'obbligo del pagamento dell'imposta di cui al comma 1 sui prodotti provenienti da Paesi dell'Unione europea si applicano le penalità previste per il contrabbando dal testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e successive modificazioni.
  7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sono stabilite le condizioni e le modalità di applicazione del presente articolo anche relativamente ai prodotti acquistati all'estero da privati e da essi trasportati.
  8. I termini per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, lettera d), e per il pagamento dell'imposta di cui al comma 1 possono essere modificati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
9. L'imposta di cui al comma 1 non si applica a semi, fibra o canapulo di canapa»;

  2. Alla legge 2 dicembre 2016 n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) all'articolo 1:
   a) al comma 1, dopo le parole «per il sostegno e la promozione della coltivazione» sono inserite le seguenti: «e della vendita»;
   b) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
  «a) alla coltivazione e alla trasformazione di qualsiasi parte della pianta, compresi i fiori, le foglie, le radici e le resine, nonché alle attività connesse di cui all'articolo 2135, comma 3, del codice civile».
2) all'articolo 2:
   a) dopo la lettera a) è inserita la seguente: «a-bis) preparati contenenti cannabidiolo (CBD), nel rispetto del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309»;
   b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. L'uso della canapa, composta dall'intera pianta di canapa o di sue parti, come biomassa è consentito in forma essiccata, fresca, trinciata o pellettizzata ai fini industriali, commerciali ed energetici, nei limiti e alle condizioni previste dall'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) nella biomassa di cui al precedente periodo non deve risultare superiore allo 0,5 per cento.».

  3. All'articolo 14, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 Pag. 214ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a), il numero 6) è soppresso;
   b) alla lettera b), il numero 1) è sostituito dal seguente: «1) la cannabis, compresi i prodotti da essa ottenuti, con una percentuale di tetraidrocannabinolo (THC) superiore allo 0,5 per cento, i loro analoghi e le sostanze ottenute per sintesi o per semi-sintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmacologico.».

  4. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentita l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di applicazione del presente articolo.
  5. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di cui all'articolo 62-quinquies, comma 7, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come introdotto dal presente articolo, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
* 21. 029. Gadda.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Nuove disposizioni in materia di canapa)

  1. Alla legge 2 dicembre 2016 n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «per il sostegno e la promozione della coltivazione», sono inserite le seguenti: «e della vendita»;
   b) all'articolo 1, comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
  «a) alla coltivazione e alla trasformazione di qualsiasi parte della pianta, compresi i fiori, le foglie, le radici e le resine, nonché alle attività connesse di cui all'articolo 2135, comma 3, del codice civile»;
   c) all'articolo 2: dopo la lettera a) è inserita la seguente:
  «a-bis) preparati contenenti cannabidiolo (CBD) o altri cannabinoidi non psicoattivi»;
   d) all'articolo 2, il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. L'uso della canapa, composta dall'intera pianta di canapa o di sue parti, come biomassa è consentito in forma essiccata, fresca, trinciata o pellettizzata ai fini industriali, commerciali ed energetici, nei limiti e alle condizioni previste dall'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) nella biomassa di cui al precedente periodo non deve risultare superiore allo 0,3 per cento».

  2. Nell'elenco delle piante officinali, di cui al decreto legislativo n. 75 del 21 maggio 2018, è inserita la Cannabis sativa L. in tutte le sue parti e coltivata ai sensi della legge n. 242 del 2016.
21. 039. Cenni, Incerti, Critelli, Dal Moro, Martina.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Semplificazione in materia di etichettatura alimentare)

  1. Ai sensi del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, il Ministero dello sviluppo economico, in concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Pag. 215con apposito decreto disciplinano l'implementazione, in forma grafica piramidale, delle linee guida in materia di Dieta Mediterranea nell'etichettatura degli alimenti, prendendo a riferimento le linee guida in materia già emanate dal Ministero della salute.
21. 030. Caretta, Ciaburro, Luca De Carlo.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Sostegno ai settori agricoli in crisi)

  1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il Fondo nazionale per il sostegno dei settori agricoli in crisi, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
  2. Qualora si verifichino crisi all'interno dei comparti produttivi agricoli, le risorse di cui al comma 1 possono essere destinate a interventi volti a fare fronte alla perdita di reddito dei produttori agricoli, a rafforzare i rapporti di filiera nei medesimi settori, a potenziare le attività di informazione e di promozione presso i consumatori, a migliorare la qualità dei prodotti, nonché a promuovere l'innovazione, anche attraverso il sostegno dei contratti di filiera.
  3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo, nell'ambito di un apposito piano di interventi.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali.
  5. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le disposizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti de minimis e agli aiuti de minimis nel settore agricolo.
* 21. 021. Cenni, Incerti, Critelli, Dal Moro, Martina.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Sostegno ai settori agricoli in crisi)

  1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il Fondo nazionale per il sostegno dei settori agricoli in crisi, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
  2. Qualora si verifichino crisi all'interno dei comparti produttivi agricoli, le risorse di cui al comma 1 possono essere destinate a interventi volti a fare fronte alla perdita di reddito dei produttori agricoli, a rafforzare i rapporti di filiera nei medesimi settori, a potenziare le attività di informazione e di promozione presso i consumatori, a migliorare la qualità dei prodotti, nonché a promuovere l'innovazione, anche attraverso il sostegno dei contratti di filiera.
  3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con Pag. 216il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo, nell'ambito di un apposito piano di interventi.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali.
  5. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le disposizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti de minimis e agli aiuti de minimis nel settore agricolo.
* 21. 027. Gadda.