CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 23 gennaio 2020
311.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e V)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica (C. 2325 Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:
  1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, le parole «nel triennio 2018-2020» sono sostituite dalle seguenti: «nel triennio 2020-2022»;
   b) al comma 1, lettera c), le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019»;
   c) al comma 2, alinea, le parole: «Nello stesso triennio 2018-2020» sono sostituite dalle seguenti: «Nello stesso triennio 2020-2022»;
   d) al comma 2, lettera b), le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019»;
   e) al comma 3, le parole: «nel triennio 2018-2020» sono sostituite dalle seguenti: «nel triennio 2020-2022».

  1-bis. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
1. 1. Siracusano, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Attis.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, alinea, le parole: «triennio 2018-2020» sono sostituite dalle seguenti: «quadriennio 2018-2021»;
   b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «sia stato reclutato a tempo determinato» sono aggiunte le seguenti: «entro la data di entrata in vigore del presente decreto legislativo»;
   c) al comma 1, lettera c), le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;
   d) al comma 2, alinea, le parole: «triennio 2018-2020» sono sostituite dalle seguenti: «quadriennio 2018-2021»;
   e) al comma 2, lettera b); le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;
   f) al comma 8, dopo le parole: «le amministrazioni possono prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i soggetti che partecipano alle procedure di cui ai commi 1 e 2» sono aggiunte le seguenti: «, compresi quelli dei lavoratori precari i cui rapporti di lavoro si siano conclusi prima del loro effettivo inserimento nella procedura di stabilizzazione,».
1. 4. Marco Di Maio, Vitiello.

Pag. 48

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: « c) abbia maturato, al 31 dicembre 2019, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni e altresì, solo per i Corpi di Polizia locale delle Città metropolitane, che abbiano maturato almeno due anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione, anche non continuativi, negli ultimi otto anni»;
   b) al comma 2:
    1) all'alinea, le parole: «Nello stesso triennio 2018-2020» sono sostituite dalle seguenti: «Nello stesso triennio 2020-2022»;
    2) la lettera b) è sostituita dalla seguente: « b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2019, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso e altresì solo per i Corpi di Polizia locale delle Città metropolitane che abbiano maturato almeno due anni di servizio anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso»;
   c) al comma 3, le parole: «nel triennio 2018-2020» sono sostituite dalle seguenti: «nel triennio 2020-2022».
1. 3. Macina, Dieni, Alaimo, Berti, Bilotti, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, Sabrina De Carlo, Forciniti, Parisse, Francesco Silvestri, Suriano, Elisa Tripodi, Donno.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 20, commi 1 e 3 le parole: «nel triennio 2018-2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022»;
   b) al medesimo articolo 20, comma 1, lettera c), le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019»;
   c) all'articolo 22, comma 15, secondo periodo, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento».
1. 2. Epifani, Fassina, Fornaro, Pastorino.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza, di superare la grave emergenza di natura prestazionale, nonché la grave contrazione delle dotazioni organiche, che hanno procurato, nel tempo, una, notevole riduzione, sotto la prevista soglia minima, dei livelli essenziali di assistenza, le regioni, comprese quelle sottoposte al piano di rientro dai disavanzi sanitari ed al commissariamento, sono autorizzate a disporre, previa ricognizione del reale fabbisogno, l'assunzione, a tempo indeterminato, del personale dirigenziale e non, nelle aziende del Servizio sanitario nazionale.

  1-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 1-bis, fino al 31 dicembre 2022, le regioni, comprese quelle sottoposte al piano di rientro dai disavanzi sanitari, dispongono il trattenimento in servizio del personale a tempo determinato, dirigenziale e non, nelle aziende del servizio sanitario nazionale, che, non abbia ancora maturato il requisito dei 36 mesi di servizio, anche non continuativi, utili alla stabilizzazione del rapporto di lavoro, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettere a), b), c), e comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. In ogni caso, il trattenimento in servizio del personale a tempo determinato, dirigenziale e non, in servizio nelle aziende del servizio sanitario nazionale, è disposto fino alla conclusione delle procedure di Pag. 49stabilizzazione. Il personale a tempo determinato, dirigenziale e non, e quello titolare di contratto di lavoro flessibile, per il quale è stata disposta la risoluzione del rapporto di lavoro, ai sensi dell'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e dell'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, è richiamato in servizio, nelle aziende del servizio sanitario nazionale di originaria appartenenza, fino al completamento delle procedure di stabilizzazione del rapporto di lavoro.
  1-quater. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo perequativo, di cui all'articolo 7, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.
1. 5. Sapia, Donno, Macina, Lorefice, Bologna, Sarli, Mammì, D'Arrando, Lapia, Sportiello, Nappi.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera c), le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;
   b) al comma 3, le parole: «nel triennio 2018-2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021».

  1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio biennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1. 6. Pezzopane.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «al 31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2020» le parole: «negli ultimi otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «negli ultimi undici anni».
1. 9. Giannone.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Al comma 1, lettera c), dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «al 31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «entro e non oltre 36 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo».
1. 10. Lacarra.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Al decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 20:
    1 ) al comma 1, lettera c), le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019»;
    2) dopo il comma 14, è aggiunto il seguente: «14-bis. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 a seguito dei processi di stabilizzazione attuati ai sensi del presente articolo valutano, in deroga al limite previsto dal successivo articolo 23, comma 2, la possibilità di incrementare in quota parte i fondi contrattuali di parte stabile destinati al trattamento economico accessorio del personale.»;Pag. 50
   b) all'articolo 22, comma 15, secondo periodo, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento».
1. 114. Madia, Serracchiani, Bruno Bossio, Navarra, Mura, Lacarra, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Soverini, Viscomi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 maggio 2017, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019».
1. 16. Marco Di Maio, Vitiello.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il personale precario individuato tramite le procedure di ricognizione di cui all'articolo 20, comma 2, dei decreto legislativo, n. 75 del 2017 è mantenuto in servizio fino al 31 dicembre 2020 presso le aziende sanitarie che abbiano deliberato in merito, e comunque fino alla conclusione delle previste procedure concorsuali. La presente disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e opera nell'ambito delle previsioni di spesa previste, per i relativi adempimenti, dalle rispettive aziende sanitarie.
*1. 8. Mura, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Soverini, Viscomi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il personale precario individuato tramite le procedure di ricognizione di cui all'articolo 20, comma 2, dei decreto legislativo, n. 75 del 2017 è mantenuto in servizio fino al 31 dicembre 2020 presso le aziende sanitarie che abbiano deliberato in merito, e comunque fino alla conclusione delle previste procedure concorsuali. La presente disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e opera nell'ambito delle previsioni di spesa previste, per i relativi adempimenti, dalle rispettive aziende sanitarie.
*1. 12. Fassina.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 10 è inserito il seguente:
  «10-bis. Al fine di consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con particolare riferimento a quelli di mitigazione del rischio idrogeologico, ambientale, manutenzione opere e strade, edilizia sanitaria e agli altri programmi previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, per il personale, dirigenziale e non, delle amministrazioni regionali, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino al 31 dicembre 2021. Ai fini del presente comma il termine per il requisito di cui al comma 1, lettera c), e al comma 2, lettera b), è stabilito alla data del 31 dicembre 2019».
1. 11. Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Bartolozzi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «Per il triennio 2018-2020,» sono sostituite dalle seguenti: «Per il triennio 2020-2022» e le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento».
1. 13. Macina, Donno, Alaimo, Berti, Bilotti, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, Sabrina De Carlo, Dieni, Forciniti, Parisse, Francesco Silvestri, Suriano, Elisa Tripodi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Fermo restando il divieto di cui all'articolo 22, comma 8, del decreto legislativo Pag. 5125 maggio 2017, n. 75, i comuni che alla data del 1o luglio 2019, a causa dei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale, nonché del rispetto dei limiti di spesa, non hanno proceduto all'assunzione o all'emanazione dei bandi per la stabilizzazione dei lavoratori di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 31 dicembre 2018, n. 145, possono, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio dell'ente locale, prorogare i contratti esistenti al 31 dicembre 2019, compresi i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, fino al 31 dicembre 2020, oltre il quale non è consentito il rinnovo dei contratti scaduti.
1. 14. Faro, Macina, Donno.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 497, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 le parole: «31 marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2020» e le parole: «31 gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2020».
1. 15. Macina, Donno.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021 è autorizzata la trasformazione, da tempo parziale a tempo pieno, dei rapporti di lavoro degli assistenti amministrativi e tecnici, assunti nell'anno scolastico 2018/2019 ai sensi dell'articolo 1, commi 619 e seguenti della legge 27 dicembre 2017, n. 205, rimasti esclusi dalla previsione dell'articolo 1, comma 738, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari 12,58 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1. 7. Marco Di Maio, Vitiello.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. All'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3. Ai sindaci dei medesimi comuni è comunque consentito un numero massimo di tre mandati consecutivi».

  2. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, il comma 138 è abrogato.
1. 21. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) alla lettera a) le parole: «29 febbraio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;
    2) alla lettera b), le parole: «la parola: “gennaio” è sostituita dalla seguente: “marzo”» sono sostituite dalle seguenti: «le parole: “1o gennaio 2020”» e le parole: «il 2018 e il 2019» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «1o gennaio 2021» e «a decorrere dall'anno 2021»;
    3) alla lettera c), le parole: «la parola: “gennaio” è sostituita dalla seguente: “marzo”» sono sostituite dalle seguenti: «le parole: “1o gennaio 2020”» e le parole: «il 2018 e il 2019» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «1o gennaio 2021» e «il 2019 e il 2020»;Pag. 52
    4) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
   « c-bis) all'articolo 1, comma 761, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: “sino al 31 dicembre 2019” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2020”».
1. 17. Rizzetto, Zucconi, Prisco, Lucaselli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine di armonizzare i termini di validità delle graduatorie dei concorsi di accesso al pubblico impiego, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2010 è estesa fino al 31 dicembre 2020.
1. 19. Ruffino.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. L'articolo 1, comma 458, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si intende con esclusione dei casi di passaggio di carriera presso diversa amministrazione, antecedenti l'entrata in vigore della medesima legge.
1. 18. Topo, Mancini.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 5, le parole: «29 febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «1o luglio»;
   b) al comma 5-bis, la parola; «marzo» è sostituita dalla seguente: «luglio».

  Conseguentemente, all'articolo 43, dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 2-bis, pari a 176 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».
1. 22. Rizzetto, Zucconi, Prisco, Lucaselli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 sono ammessi alla partecipazione al corso di formazione professionale, finalizzato all'assunzione, tutti i soggetti risultati idonei al concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, bandito con decreto del Capo della Polizia-direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4a Serie speciale n. 40 del 26 maggio 2017, in possesso dei requisiti previsti dal medesimo bando di concorso.
1. 23. Giannone.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le modalità di utilizzazione delle risorse finanziarie stanziate nell'apposito fondo di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel rispetto dei principi e delle decorrenze ivi indicati, fatta salva, in ogni caso, la loro preliminare definizione mediante procedure negoziali, ai sensi degli articoli 136 e 226 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
1. 24. Prisco, Lollobrigida, Donzelli, Lucaselli.

Pag. 53

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, all'articolo 6, comma 3, le parole: «5 anni» sono sostituite dalle seguenti: «un anno».
1. 26. Prisco, Donzelli, Lollobrigida, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Per accrescere la sicurezza dei penitenziari, tutelare la salute psico-fisica del personale e semplificare la procedura di reclutamento per la copertura dei posti riservati al personale volontario in ferma prefissata di cui agli articoli 703 e 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, gli organici della Polizia Penitenziaria sono adeguati, a valere sulle facoltà assunzionali previste per l'anno 2020 e previo accertamento dei requisiti psicofisici e attitudinali, mediante utilizzo della graduatoria relativa al concorso per l'assunzione degli Allievi Agenti della Polizia Penitenziaria nel limite massimo di 350 unità, mediante scorrimento della graduatoria finale di merito del concorso pubblico bandito con decreto 29 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 98, del 13 dicembre 2011, il cui termine di validità delle medesima graduatoria è esteso fino al 31 dicembre 2021.
1. 27. Grimaldi, Caso, Donno, Macina.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) alla lettera a), le parole: «30 marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2021»;
    2) alla lettera b), le parole: «30 settembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
1. 32. Saitta.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) alla lettera b), le parole dal: «2012 al 2017» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2012 al 2016»;
    2) dopo la lettera b), è inserita la seguente: « b-bis) Le graduatorie approvate nell'anno 2017 sono utilizzabili fino al 31 marzo 2021».
*1. 29. Marco Di Maio, Vitiello, Ferri, Annibali.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) alla lettera b), le parole dal: «2012 al 2017» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2012 al 2016»;
    2) dopo la lettera b), è inserita la seguente: « b-bis) Le graduatorie approvate nell'anno 2017 sono utilizzabili fino al 31 marzo 2021».
*1. 54. Cominardi.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) alla lettera b), le parole dal: «2012 al 2017» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2012 al 2016»;
    2) dopo la lettera b), è inserita la seguente: « b-bis) Le graduatorie approvate nell'anno 2017 sono utilizzabili fino al 31 marzo 2021».
*1. 98. Paolo Russo, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, D'Ettore, Cannizzaro.

Pag. 54

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Alla lettera b) del comma 147 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «30 settembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2021».
**1. 25. Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Alla lettera b) del comma 147 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «30 settembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2021».
**1. 97. Paolo Russo, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, D'Ettore, Cannizzaro.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Al comma 497, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «entro il 31 marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2020»;
   b) al secondo periodo, le parole: «entro il 31 gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile 2020».
1. 28. Tasso.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Al compia 17 dell'articolo 12 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «esclusivamente nei comuni capoluoghi di provincia» sono aggiunte le seguenti: «e nei comuni delle aree metropolitane o delle aree vaste»;
   b) le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
1. 30. Marco Di Maio, Vitiello, Nobili.
(Inammissibile limitatamente alla lettera a))

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. L'efficacia della graduatoria del concorso pubblico, per esami, per la nomina di 400 allievi vice ispettori del Corpo forestale dello Stato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie concorsi n. 94 del 29 novembre 2011, è prorogata al 31 dicembre 2020.
1. 31. Marco Di Maio, Vitiello.

  Al comma 6, aggiungere, infine, il seguente periodo: Conseguentemente, la percentuale di cui al comma 6-quater del citato articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001 può essere elevata dal 30 per cento al 38 per cento, a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuno degli enti di ricerca indicati nel predetto comma 6-quater e ferma restando la disciplina ivi prevista.
1. 33. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Pellicani, Pezzopane.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6-bis. A seguito dell'entrata in vigore del CCNL Area dirigenziale Istruzione e Ricerca 2016-2018 dell'8 luglio 2019, il personale assunto con regolare procedura concorsuale, titolare di incarichi conferiti presso altre amministrazioni ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ha facoltà di transitare definitivamente nei ruoli delle medesime nei limiti delle rispettive dotazioni organiche. Analogamente i titolari di contratti ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 con incarichi su posti vacanti e disponibili della dotazione Pag. 55organica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per un periodo superiore ai trentasei mesi transitano definitivamente nei ruoli dei dirigenti tecnici del medesimo Ministero nei limiti dell'ampliamento delle facoltà assunzionali previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159.

  6-ter. Ai fini della effettiva immissione in ruolo, coloro i quali siano in possesso dei requisiti previsti al comma 6-bis accedono ad una selezione attraverso una sessione speciale di esame consistente nell'espletamento di una prova orale sull'esperienza maturata, anche in ordine alla valutazione sostenuta, nel corso del servizio prestato. A seguito del superamento di tale prova con esito positivo, sono confermati i rapporti di lavoro instaurati con i predetti dirigenti.
1. 35. Benamati.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. A seguito dell'entrata in vigore del CCNL Area dirigenziale Istruzione e Ricerca 2016-2018 dell'8 luglio 2019, il personale titolare di incarichi conferiti presso altre amministrazioni ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo del 30 marzo 2001 n. 165, ha facoltà di transitare definitivamente nei ruoli delle medesime nei limiti delle rispettive dotazioni organiche. Analogamente i titolari di contratti ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 con incarichi su posti vacanti e disponibili della dotazione organica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per un periodo superiore ai trentasei mesi transitano definitivamente nei ruoli dei dirigenti tecnici del medesimo Ministero nei limiti dell'ampliamento delle facoltà assunzionali previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159.

  6-ter. Ai fini della effettiva immissione in ruolo, coloro i quali siano in possesso dei requisiti previsti al comma 6-bis accedono ad una selezione attraverso una sessione speciale di esame consistente nell'espletamento di una prova orale sull'esperienza maturata, anche in ordine alla valutazione sostenuta, nel corso del servizio prestato. A seguito del superamento di tale prova con esito positivo, sono confermati i rapporti di lavoro instaurati con i predetti dirigenti.
*1. 34. Benigni.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. A seguito dell'entrata in vigore del CCNL Area dirigenziale Istruzione e Ricerca 2016-2018 dell'8 luglio 2019, il personale titolare di incarichi conferiti presso altre amministrazioni ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo del 30 marzo 2001 n. 165, ha facoltà di transitare definitivamente nei ruoli delle medesime nei limiti delle rispettive dotazioni organiche. Analogamente i titolari di contratti ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 con incarichi su posti vacanti e disponibili della dotazione organica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per un periodo superiore ai trentasei mesi transitano definitivamente nei ruoli dei dirigenti tecnici del medesimo Ministero nei limiti dell'ampliamento delle facoltà assunzionali previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto–legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159.

  6-ter. Ai fini della effettiva immissione in ruolo, coloro i quali siano in possesso dei requisiti previsti al comma 6-bis accedono ad una selezione attraverso una sessione speciale di esame consistente nell'espletamento di una prova orale sull'esperienza maturata, anche in ordine alla valutazione sostenuta, nel corso del servizio prestato. A seguito del superamento di tale prova con esito positivo, sono confermati Pag. 56i rapporti di lavoro instaurati con i predetti dirigenti.
*1. 36. Aprea, Mandelli, Sisto.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90, del 24 novembre 2017, nonché al fine di evitare che si producano situazioni di disparità di trattamento tra ricorrenti con ricorsi pendenti relativi a procedure concorsuali diverse, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione su base regionale di 80 ore con relativa prova finale non selettiva, volto all'immissione nei ruoli di dirigente scolastico dei soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano un contenzioso avverso il succitato decreto. Alla copertura delle attività di formazione si provvede, mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei Dirigenti Scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205.
1. 37. D'Attis, Paolo Russo.
(Inammissibile)

  Al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, dopo le parole: ai soggetti di cui all'articolo 14, comma 1-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 inserire le seguenti: ad esclusione dei titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
   b) al secondo periodo, dopo la parola: Conseguentemente, inserire le seguenti: per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, continua a trovare piena applicazione la disciplina di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
   c) al secondo periodo, dopo le parole: posizioni organizzative ad essi equiparate, inserire le seguenti: ad esclusione dei titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
1. 39. Madia.

  Al comma 7, lettera a), sopprimere la seguente parola: b).

  Conseguentemente, dopo il comma 7 inserire il seguente: 7-bis. Non è comunque consentita l'indicizzazione dei dati delle informazioni oggetto del regolamento di cui al comma 7.
1. 40. Macina, Donno, Alaimo, Berti, Bilotti, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, Sabrina De Carlo, Dieni, Forciniti, Parisse, Francesco Silvestri, Suriano, Elisa Tripodi.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
  7-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al comma 216 le parole: «2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023».

  7-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 7-bis, pari a euro 259.139 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte Pag. 57corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  7-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 41. Macina, Donno.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Gli obblighi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si applicano anche ai titolari di incarichi di cui all'articolo 144 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. A tal fine si applica il regolamento di cui comma 7.
1. 42. Macina, Donno.

  Sostituire il comma 8 con i seguenti:
  8. All'articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, le parole: «L'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni decorre dal 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «L'obbligo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005 per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 decorre dal 30 giugno 2020».

  8-bis. Anche al fine di consentire i pagamenti digitali da parte dei cittadini, i medesimi soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 possono avvalersi di servizi forniti da altri soggetti di cui lo stesso articolo 2, comma 2, o da fornitori di servizi di incasso già abilitati ad operare sulla piattaforma. Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al precedente periodo rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
1. 43. Giacomoni, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Attis.

  Sostituire il comma 8 con il seguente:
  8. All'articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020. Anche al fine di consentire i pagamenti digitali da parte dei cittadini, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono tenuti, entro il 31 dicembre 2020, a integrare i loro sistemi di incasso con la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero ad avvalersi, a tal fine, di servizi forniti da altri soggetti di cui allo stesso articolo 2, comma 2, o da fornitori di servizi di incasso già abilitati ad operare sulla piattaforma. Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al precedente periodo rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
1. 44. Bucalo, Prisco, Donzelli, Lucaselli.

  Al comma 8, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 30 giugno 2020, con le seguenti: 30 giugno 2021;
   b) dopo le parole: abilitati ad operare sulla piattaforma. aggiungere il seguente periodo: Gli enti locali che ne faranno Pag. 58richiesta potranno avvalersi, a partire dal 30 giugno 2020, dei servizi gratuiti resi disponibili dalla società di cui all'articolo 8, comma 2 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, per garantire l'integrazione con la piattaforma.
*1. 45. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Attis, Ruffino, Napoli.

  Al comma 8, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 30 giugno 2020, con le seguenti: 30 giugno 2021;
   b) dopo le parole: abilitati ad operare sulla piattaforma. aggiungere il seguente periodo: Gli enti locali che ne faranno richiesta potranno avvalersi, a partire dal 30 giugno 2020, dei servizi gratuiti resi disponibili dalla società di cui all'articolo 8, comma 2 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, per garantire l'integrazione con la piattaforma.
*1. 46. Frassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 8, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 30 giugno 2020, con le seguenti: 30 giugno 2021;
   b) dopo le parole: abilitati ad operare sulla piattaforma. aggiungere il seguente periodo: Gli enti locali che ne faranno richiesta potranno avvalersi, a partire dal 30 giugno 2020, dei servizi gratuiti resi disponibili dalla società di cui all'articolo 8, comma 2 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, per garantire l'integrazione con la piattaforma.
*1. 47. Lollobrigida, Prisco, Rampelli, Donzelli, Lucaselli.

  Al comma 8, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 30 giugno 2020 con le seguenti: 31 dicembre 2020.
**1. 50. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 8, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 30 giugno 2020 con le seguenti: 31 dicembre 2020.
**1. 49. Mandelli, Gelmini, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Attis.

  Al comma 8, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 30 giugno 2020 con le seguenti: 31 dicembre 2020.
**1. 51. Zennaro.

  Al comma 8, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 30 giugno 2020 con le seguenti: 31 dicembre 2020.
**1. 53. Ferro, Prisco, Lucaselli, Donzelli.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. All'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole: «fino al 31 Pag. 59dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022».
1. 57. Binelli, Lucchini, Badole, Benvenuto, Gobbato, Vallotto, Parolo, D'Eramo, Raffaelli, Valbusa, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Il termine di cui all'articolo 30, comma 5, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è prorogato al 30 giugno 2020, per i comuni che non hanno potuto provvedere alla consegna dei lavori entro il termine fissato al 31 ottobre 2019, per fatti non imputabili all'amministrazione.
1. 55. Binelli, Lucchini, Badole, Benvenuto, Gobbato, Vallotto, Parolo, D'Eramo, Raffaelli, Valbusa, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Per i comuni montani, come individuati dalla normativa nazionale, l'articolo 1, comma 107, della legge 27 dicembre 2010, n. 160, si applica dal 1o gennaio 2021.
1. 56. Binelli, Lucchini, Badole, Benvenuto, Gobbato, Vallotto, Parolo, D'Eramo, Raffaelli, Valbusa, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 ottobre 2020 non trovano applicazione le modifiche introdotte dall'articolo 53, comma 5-ter, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.
1. 58. Raciti.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
  9-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 16) dopo la parola: «individualmente» sono aggiunte le seguenti: «nonché le prestazioni di servizi e le cessioni di beni a queste accessorie rivolte a operatori economici che agiscono per scopi relativi alla propria attività professionale».

  9-ter. La disposizione di cui al comma 9-bis si applica a partire dalle prestazioni realizzate a decorrere dal 1o marzo 2020.
  9-quater. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 9-bis, valutate in 20 milioni di euro annui, sono destinate all'istituzione di un Fondo per la transizione digitale delle PMI del settore logistica, spedizione, trasporti. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dello sviluppo economico da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabiliti i criteri per la definizione e per la misura delle agevolazioni per la transizione digitale, nonché le modalità di richiesta. Si individua in INVITALIA il Soggetto attuatore della misura e del Fondo.
1. 59. Andrea Romano, Cantini.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
  9-bis. All'articolo 1, commi 772, 773 e 774, della legge del 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «1o gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2021».

  9-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 9-bis si provvede mediante Pag. 60corrispondente utilizzo del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui alla legge 26 ottobre 2016, n. 198.
1. 63. Mollicone, Frassinetti, Rampelli, Prisco, Lollobrigida, Lucaselli.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. All'articolo 37, comma 1-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: «anche per gli anni 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «anche per gli anni 2019, 2020 e 2021» e le parole: «entro il 31 ottobre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2020».
1. 60. Topo.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. All'articolo 177, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2021»;
   b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Le concessioni di cui al comma 1, ultimo periodo, già in essere si adeguano alle predette disposizioni entro il 31 dicembre 2020».
1. 61. Raduzzi, Macina, Donno.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Al comma 2 dell'articolo 177 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
1. 38. Plangger.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. All'articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi».
1. 62. Magi.

  Sostituire il comma 10 con il seguente:
  10. Per continuare ad assicurare il supporto tecnico necessario allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, nelle more dell'espletamento delle procedure di evidenza pubblica per l'assunzione dei componenti della segreteria tecnica, sentiti i componenti dell'Osservatorio e le Associazioni Nazionali comparativamente più rappresentative per la tutela delle persone con disabilità, è prorogata fino al 31 marzo 2020, con esclusione di ulteriori proroghe oltre tale data, la segreteria tecnica già costituita presso la soppressa Struttura di missione per le politiche in favore delle persone con disabilità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 ottobre 2018. Agli oneri per i compensi degli esperti della segreteria tecnica, per un importo complessivo non superiore a 80.000 euro, si provvede a valere sulle risorse disponibili del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
1. 64. Panizzut, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:
  10-bis. Il termine stabilito dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, è prorogato al 2 giugno 2020 per la presentazione di proposte di ricompense al valore militare per i caduti, i comuni, le province e le città metropolitane.

Pag. 61

  10-ter. Le proposte di cui al comma 10-bis con la relativa documentazione sono inviate al Ministero della difesa, cui sono demandate le attribuzioni della commissione unica nazionale di primo grado per la concessione delle qualifiche dei partigiani e delle decorazioni al valore militare, istituita dall'articolo 4 della legge 28 marzo 1968, n. 341.
  10-quater. Il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani, di cui agli articoli da 7 a 10 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, ha effetti solo ai fini delle ricompense al valore, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  10-quinquies. All'attuazione dei commi da 10-bis a 10-ter il Ministero della difesa provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
1. 65. Giovanni Russo, Macina, Donno, Businarolo.

  Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
  10-bis. All'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Per il triennio 2020-2022 e comunque nel limite di spesa annuo di 5 milioni di euro, le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, con almeno cinque anni di anzianità di servizio nel medesimo profilo professionale ed in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto per l'accesso dall'esterno, comunque non inferiore al diploma di scuola secondaria di secondo grado. Il numero di posti per tali procedure selettive riservate non può superare il 50 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni per la relativa area o categoria.»

  10-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 10-bis, valutati in 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1. 85. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. A decorrere dal 2020, ai fini del corretto funzionamento dei servizi essenziali della Federazione Nazionale delle istituzioni Pro ciechi, di cui al regio decreto 23 gennaio 1930, n. 119, il contributo annuo di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 28 agosto 1997, n. 284, previsto a legislazione vigente, pari a complessivi euro 1.382.913,80, è ad essa direttamente erogato per un ammontare pari a euro 500.000, limitatamente alle risorse del fondo, entro il 31 marzo di ogni anno, senza necessità di preventivo accordo da raggiungere in sede di conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
*1. 66. Mollicone, Frassinetti, Rampelli, Prisco, Lollobrigida, Lucaselli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. A decorrere dal 2020, ai fini del corretto funzionamento dei servizi essenziali della Federazione Nazionale delle istituzioni Pro ciechi, di cui al regio decreto 23 gennaio 1930, n. 119, il contributo annuo di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 28 agosto 1997, n. 284, previsto a legislazione vigente, pari a complessivi euro 1.382.913,80, è ad essa direttamente erogato per un ammontare pari a euro Pag. 62500.000, limitatamente alle risorse del fondo, entro il 31 marzo di ogni anno, senza necessità di preventivo accordo da raggiungere in sede di conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
*1. 96. Paolo Russo, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, D'Ettore, Cannizzaro.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. A decorrere dal 2020, ai fini del corretto funzionamento dei servizi essenziali della Federazione Nazionale delle istituzioni Pro ciechi, di cui al regio decreto 23 gennaio 1930, n. 119, il contributo annuo di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 28 agosto 1997, n. 284, previsto a legislazione vigente, pari a complessivi euro 1.382.913,80, è ad essa direttamente erogato per un ammontare pari a euro 500.000, limitatamente alle risorse del fondo, entro il 31 marzo di ogni anno, senza necessità di preventivo accordo da raggiungere in sede di conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
*1. 108. De Maria.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
  10-bis. All'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 5, le parole: «29 febbraio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1o luglio 2020»;
   b) al comma 5-bis, la parola: «marzo» è sostituita dalla seguente: «luglio».
1. 67. Marco Di Maio, Vitiello.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al comma 9 dell'articolo 30-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Per l'anno 2020 il termine del 28 febbraio è prorogato al 30 settembre».
*1. 68. Zucconi, Prisco, Donzelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al comma 9 dell'articolo 30-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Per l'anno 2020 il termine del 28 febbraio è prorogato al 30 settembre».
*1. 69. Lollobrigida, Prisco, Rampelli, Lucaselli, Donzelli.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al comma 9 dell'articolo 30-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Per l'anno 2020 il termine del 28 febbraio è prorogato al 30 settembre».
*1. 72. Marco Di Maio, Moretto.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al comma 9 dell'articolo 30-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, Pag. 63convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Per l'anno 2020 il termine del 28 febbraio è prorogato al 30 settembre».
*1. 75. Frassini.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al comma 9 dell'articolo 30-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Per l'anno 2020 il termine del 28 febbraio è prorogato al 30 settembre».
*1. 82. Gusmeroli, Garavaglia, Bitonci, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al comma 9 dell'articolo 30-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Per l'anno 2020 il termine del 28 febbraio è prorogato al 30 settembre».
*1. 91. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Attis, Squeri.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al comma 9 dell'articolo 30-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Per l'anno 2020 il termine del 28 febbraio è prorogato al 30 settembre».2020 il termine del 28 febbraio è prorogato al 30 settembre».
*1. 99. De Menech.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. All'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, al primo, secondo, terzo, sesto e settimo periodo, dopo le parole: «i comuni» sono inserite le seguenti: «e le unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 giugno 2000, n. 267,».
1. 103. Ceccanti.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. All'articolo 43, comma 4-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, le parole: «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
1. 74. Bellucci, Prisco, Lucaselli.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. All'articolo 24, comma 5-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono soppresse.
1. 77. Fogliani, Ribolla, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. All'articolo 24, comma 5-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le parole: «31 dicembre 2021» sono Pag. 64sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
1. 73. Fogliani, Ribolla, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. All'articolo 26, comma 12-quinquies, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «triennio 2017-2019» sono sostituite dalle seguenti: «triennio 2018-2020»;
   b) al secondo periodo, le parole: «triennio 2017-2019» sono sostituite dalle seguenti: «triennio 2018-2020» e dopo le parole: «e 2016-2018» sono aggiunte le seguenti: «e 2017-2019».
*1. 70. Prisco, Lollobrigida, Rampelli, Donzelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. All'articolo 26, comma 12-quinquies, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «triennio 2017-2019» sono sostituite dalle seguenti: «triennio 2018-2020»;
   b) al secondo periodo, le parole: «triennio 2017-2019» sono sostituite dalle seguenti: «triennio 2018-2020» e dopo le parole: «e 2016-2018» sono aggiunte le seguenti: «e 2017-2019».
*1. 88. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Paolo Russo, Ruffino, Napoli.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. All'articolo 26, comma 12-quinquies, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «triennio 2017-2019» sono sostituite dalle seguenti: «triennio 2018-2020»;
   b) al secondo periodo, le parole: «triennio 2017-2019» sono sostituite dalle seguenti: «triennio 2018-2020» e dopo le parole: «e 2016-2018» sono aggiunte le seguenti: «e 2017-2019».
*1. 113. Lorenzin, Madia, Raciti, Viscomi.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. All'articolo 9, comma 5, della legge 7 giugno 2000, n. 150, dopo le parole: «delle regioni» sono aggiunte le seguenti: «a statuto ordinario e» e le parole: «31 ottobre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
1. 76. Capitanio.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. All'articolo 23 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 è esercitato nei confronti delle società partecipate dall'ente pubblico in via diretta e indiretta, in misura maggioritaria e minoritaria, dai rappresentanti dei rispettivi organi elettivi».
1. 80. Termini, Olgiati, Macina, Donno.
(Inammissibile)

Pag. 65

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. I comandi di cui all'articolo 1, comma 216, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono prorogati fino al 31 dicembre 2023. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 260.000 euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1. 81. Brescia, Macina, Donno, Alaimo, Berti, Bilotti, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, Sabrina De Carlo, Dieni, Forciniti, Parisse, Francesco Silvestri, Suriano, Elisa Tripodi.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Sono fatte salve le assunzioni effettuate in deroga agli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per le quali alla data di entrata in vigore della presente disposizione non sia intervenuto un provvedimento giurisdizionale definitivo.
1. 83. Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Guidesi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. All'articolo 6-bis, comma 1, lettera b), capoverso 362-ter, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, le parole: «È altresì possibile procedere allo scorrimento delle graduatorie approvate nell'anno 2011 entro e non oltre il 31 marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «È altresì possibile procedere allo scorrimento delle graduatorie approvate nell'anno 2010 entro e non oltre il 30 settembre 2020».
1. 84. Cantalamessa, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Sono fatti salvi gli accordi e le procedure relative alle progressioni economiche orizzontali, effettuate ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in atto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1. 86. Buratti, Topo.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. I rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché quelli finanziati con le risorse del Programma Operativo Nazionale Inclusione, ai sensi dell'articolo 12, comma 12, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, nonché ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, possono essere prorogati di ulteriori 12 mesi, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 50, comma 11, lettera f), del CCNL 21 maggio 2018.
*1. 87. Prisco, Lollobrigida, Rampelli, Donzelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. I rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché quelli finanziati con le risorse del Programma Operativo Nazionale Inclusione, ai sensi dell'articolo 12, comma 12, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge Pag. 6628 marzo 2019, n. 26, nonché ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, possono essere prorogati di ulteriori 12 mesi, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 50, comma 11, lettera f), del CCNL 21 maggio 2018.
*1. 101. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Paolo Russo, Ruffino, Napoli.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. I rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché quelli finanziati con le risorse del Programma Operativo Nazionale Inclusione, ai sensi dell'articolo 12, comma 12, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, nonché ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, possono essere prorogati di ulteriori 12 mesi, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 50, comma 11, lettera f), del CCNL 21 maggio 2018.
*1. 111. Ubaldo Pagano, Mancini, Raciti, Viscomi.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. L'articolo 25 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è sostituito dal seguente:

Art. 25.

(Disposizioni in materia di personale)
   1. Entro il 30 settembre di ogni anno, per gli anni 2020, 2021 e 2022, le società a controllo pubblico effettuano una ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 24. L'elenco del personale eccedente con la puntuale indicazione dei profili posseduti, è trasmesso alla regione nel cui territorio la società ha sede legale.
   2. Le regioni formano e gestiscono l'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti ai sensi del comma 1 e agevolano processi di mobilità in ambito regionale, previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative; tramite riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza presso altre società controllate dal medesimo ente o da altri enti della stessa Regione, sulla base di un accordo tra le società interessate.
   3. Decorsi ulteriori dodici mesi dalla scadenza di cui al comma 1, le regioni trasmettono gli elenchi dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati all'agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, che gestisce l'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati.
1. 89. Epifani, Fassina, Fornaro, Pastorino.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. All'articolo 1, comma 552, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «qualora precedentemente determinati, secondo le disposizioni vigenti fino a tale data» sono sostituite dalle seguenti: «comunque precedentemente determinati nella misura prevista dalle disposizioni vigenti».
*1. 93. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Paolo Russo.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. All'articolo 1, comma 552, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «qualora precedentemente determinati, secondo le disposizioni vigenti fino a tale data» sono sostituite dalle seguenti: «comunque Pag. 67precedentemente determinati nella misura prevista dalle disposizioni vigenti».
*1. 112. Mancini, Lorenzin, Raciti, Viscomi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Lo screening oftalmologico straordinario mobile che, ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il Ministero della salute affida alla Sezione Italiana dell'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità (IAPB) è incrementato di 200.000 euro per l'anno 2020 e prorogato per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Agli oneri derivanti del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.
1. 94. Paolo Russo, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, D'Ettore, Cannizzaro.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Il Comitato di verifica per le cause di servizio di cui al regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, è prorogato, fino al 31 dicembre 2022, nella composizione in atto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
*1. 92. Mandelli, D'Attis.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Il Comitato di verifica per le cause di servizio di cui al regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, è prorogato, fino al 31 dicembre 2022, nella composizione in atto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
*1. 105. Ubaldo Pagano, Topo.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. All'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
  «4-bis. Ai fini di cui al presente articolo, i professionisti, tributaristi di cui alla norma UNI 11511, certificati e già abilitati ai sensi dell'articolo 63, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 possono presentare atti societari non notarili con riferimento alle controversie dei propri assistiti originate da adempimenti per i quali detti professionisti hanno prestato la loro assistenza».
1. 95. Paolo Russo, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, D'Ettore, Cannizzaro.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 il comma 4 è abrogato.
*1. 102. Topo.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 il comma 4 è abrogato.
*1. 107. De Luca.
(Inammissibile)

Pag. 68

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Per l'anno 2020, il termine di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è posticipato dal 15 gennaio al 15 marzo e il termine di cui all'articolo 1, comma 53 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è posticipato dal 28 febbraio al 30 aprile. Sono fatte salve tutte le richieste di contributo comunicate dagli enti locali oltre la data del 15 gennaio 2020 e fino, all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1. 100. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Paolo Russo, Ruffino, Napoli.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente: 10-bis. Al comma 6 dell'articolo 5 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, le parole: «entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «scadenza del mandato del Commissario unico nominato ai sensi dell'articolo 2 del sopra citato decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, prorogato di 12 mesi».
1. 104. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Pellicani, Pezzopane.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Al comma 6 dell'articolo 5 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, le parole: «, il quale cessa dal proprio incarico alla data di nomina del nuovo Commissario» sono sostituite dalle seguenti: «Nelle more della nomina del nuovo Commissario e al fine di assicurare la piena continuità delle attività, il mandato del Commissario unico nominato ai sensi dell'articolo 2 del sopra citato decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, è prorogato di 6 mesi».
1. 79. Daga, Mancini, Donno.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. All'articolo 22, comma 8, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «1o luglio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2021». Per i contratti eventualmente stipulati dalla data del 1o luglio 2019 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
1. 106. Bordo.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. All'articolo 22, comma 8, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «1o luglio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
1. 90. Fornaro, Fassina.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Le assunzioni nelle camere iniziali del corpo della Guardia di finanza autorizzate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 4 dicembre 2018, possono essere effettuate, in deroga all'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e fino ad esaurimento delle stesse, attingendo alle graduatorie degli idonei non vincitori del corso bandito per l'anno 2018 ai sensi del medesimo articolo 2199.
1. 109. Paolo Russo, Mandelli.
(Inammissibile)

Pag. 69

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Al fine di consentire l'attuazione della riforma del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria negli enti locali, secondo principi di equità gradualità e trasparenza, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 816, le parole: «dal 2021» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2022»;
   b) al comma 817, dopo le parole: «fatta salva, in ogni caso,» sono aggiunte le seguenti: «a partire dal terzo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge»;
   c) al comma 836, le parole: «1o dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o dicembre 2022».
1. 110. Paolo Russo.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 741, lettera c), punto 3), dopo le parole: «24 giugno 2008» sono inserite le seguenti: «, come integrato dall'articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80»;
   b) al comma 749, il secondo periodo è soppresso.
1. 78. Comaroli, Garavaglia, Guidesi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi, Panizzut, Foscolo, Lazzarini, Ribolla, Maggioni.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l'incremento del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono destinate:
   a) quanto a 5 milioni di euro ad incremento del fondo di cui all'articolo 1, comma 616, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, destinato alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità;
   b) quanto a 3 milioni di euro, al fine di garantire la piena attuazione della legge 18 agosto 2015, n. 134, ad incremento della dotazione del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, istituito nello stato di previsione del Ministero della salute;
   c) quanto a 4 milioni di euro per sussidi didattici di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per le istituzioni scolastiche che accolgano alunne e alunni, studentesse e studenti con abilità diversa, certificata ai sensi della medesima legge 5 febbraio 1992, n. 104;
   d) quanto a 4 milioni ad incremento del fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112;
   e) quanto a 4 milioni ad incremento del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
1. 71. Marco Di Maio, Vitiello.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Sostegno ai piccoli comuni per le spese relative ai segretari comunali)

  1. Al fine di sostenere i piccoli comuni per le spese relative ai segretari comunali, Pag. 70ai comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è attribuito uno specifico contributo per gli anni 2020, 2021 e 2022.
  2. I criteri e le modalità di attribuzione dei contributi di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministero dell'interno, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020. 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondo di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 03. Rizzetto, Zucconi, Prisco, Lucaselli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Proroga di termini in materia di disponibilità e mobilità segretari comunali)

  1. Al fine di sostenere i piccoli comuni per le spese relative ai segretari comunali, il termine per la durata massima del collocamento in disponibilità del segretario comunale non confermato, revocato o comunque privo di incarico, di cui all'articolo 101, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è prorogato di due anni, al fine di costituire un nucleo di assistenza per i comuni fino a 3000 abitanti. I segretari comunali impiegati nel nucleo di assistenza ai sensi del primo periodo mantengono la propria posizione giuridica e il corrispondente trattamento economico, a cui provvede il Ministero dell'interno.
1. 05. Rizzetto, Zucconi, Prisco, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217)

  1. Al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 3, ultimo periodo, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «due»;
   b) dopo l'articolo 231 è inserito il seguente:
  «Art. 231-bis(Trasferimenti a domanda del personale del Corpo nazionale) – 1. I trasferimenti di sede del personale del Corpo nazionale, ove richiesti a domanda dell'interessato, possono essere disposti solamente qualora questi abbia prestato servizio nella stessa sede effettivamente ed ininterrottamente per due anni».

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale già in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1. 04. Macina, Donno, Vanessa Cattoi, Alaimo, Elisa Tripodi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifica dell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)

  All'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni Pag. 71dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il comma 5 è sostituito dal seguente:
  «5. Le dotazioni organiche dell'INPS e dell'INAIL sono incrementate di un numero pari alle unità di personale di ruolo trasferite in servizio presso gli enti soppressi. In attesa della definizione dei comparti di contrattazione in applicazione dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al personale transitato dall'ISPELS continua ad applicarsi il trattamento giuridico ed economico previsto dalla contrattazione collettiva del comparto ricerca. L'INPS e l'INAIL subentrano nella titolarità dei restanti rapporti di lavoro».
1. 02. De Lorenzo, Macina, Donno.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Proroga termini per le assunzioni regione Sicilia)

  1. A decorrere dal 2020, le amministrazioni interessate provvedono a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro il 30 giugno 2020. Al fine del riparto le predette amministrazioni, entro il 31 marzo 2020 presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica. Ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, le regioni provvedono mediante il pieno utilizzo delle risorse a tal fine stanziate da leggi regionali nei rispetto dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019 n. 58.
  2. Al fine di agevolare il processo di stabilizzazione del personale che nel territorio della Regione Siciliana svolge attività socialmente utili, anche mediante contratti a tempo determinato o altre tipologie di contratti, è estesa nella Regione Siciliana la disciplina di cui all'articolo 1, commi 446, 447, 448, 449 e 450 della legge n. 148 del 30 dicembre 2018.
1. 01. Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Bartolozzi.
(Inammissibile)

ART. 2.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo il comma 31, è inserito il seguente:
  «31-bis. Le disposizioni di cui al comma 31, primo e terzo periodo, si applicano anche nel caso di inottemperanza agli ordini impartiti dall'Autorità nell'esercizio delle sue funzioni di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi sulle reti di comunicazione elettronica.».
*2. 1. Lattanzio, Macina, Donno.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo il comma 31, è inserito il seguente:
  «31-bis. Le disposizioni di cui al comma 31, primo e terzo periodo, si applicano anche nel caso di inottemperanza agli ordini impartiti dall'Autorità nell'esercizio delle sue funzioni di tutela Pag. 72del diritto d'autore e dei diritti connessi sulle reti di comunicazione elettronica.».
*2. 6. Capitanio, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo il comma 31, è inserito il seguente: «31-bis. Al fine di contrastare l'evasione fiscale dovuta ad atti di pirateria massiva sul web le disposizioni di cui al comma 31, primo e terzo periodo, si applicano anche nel caso di inottemperanza agli ordini impartiti dall'Autorità nell'esercizio delle sue funzioni di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi sulle reti di comunicazione elettronica.».
2. 3. Mollicone, Frassinetti, Rampelli, Prisco.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  2-bis. In previsione di una revisione organica della normativa a tutela del pluralismo dell'informazione, tutti i termini di cui all'articolo 1, commi 772, 773 e 774 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono differiti 1o gennaio 2021.

  2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis, pari a 29 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  2-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. 2. Giacomelli, Lotti.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis. In previsione di una revisione organica della normativa a tutela del pluralismo dell'informazione, tutti i termini di cui all'articolo 1, commi 772, 773 e 774 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono differiti al 1o gennaio 2021.
*2. 5. Prisco, Lucaselli.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis. In previsione di una revisione organica della normativa a tutela del pluralismo dell'informazione, tutti i termini di cui all'articolo 1, commi 772, 773 e 774 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono differiti al 1o gennaio 2021.
*2. 7. Capitanio, Centemero, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Badole.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis. In previsione di una revisione organica della normativa a tutela del pluralismo dell'informazione, tutti i termini di cui all'articolo 1, commi 772, 773 e 774 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono differiti al 1o gennaio 2021.
*2. 11. De Menech.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis. In previsione di una revisione organica della normativa a tutela del pluralismo dell'informazione, tutti i termini di cui all'articolo 1, commi 772, 773 e 774 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono differiti a valere dal 1o gennaio 2021. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede a valere sul Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui alla legge 26 ottobre 2016, n. 198.
**2. 9. Casciello, Aprea, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Mandelli, Sisto.

Pag. 73

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis. In previsione di una revisione organica della normativa a tutela del pluralismo dell'informazione, tutti i termini di cui all'articolo 1, commi 772, 773 e 774 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono differiti a valere dal 1o gennaio 2021. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede a valere sul Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui alla legge 26 ottobre 2016, n. 198.
**2. 10. Sisto, Casciello, Aprea, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Mandelli.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis. Nelle more della revisione organica della normativa di settore di cui all'articolo 1, comma 810, della legge 20 dicembre 2018, n. 145, l'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, si interpreta nel senso che la disposizione si applica solo alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui alle lettere d), e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 2. Le suddette imprese non possono accedere al contributo qualora siano quotate o la cui maggioranza del capitale sia detenuta da gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotate in mercati regolamentati.
2. 4. Gusmeroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis. All'articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al primo periodo, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trentasei mesi».
2. 8. Casciello, Aprea, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Mandelli, Sisto.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Proroghe di termini in materia di editoria)

  1. All'articolo 1, commi 772, 773 e 774, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «A decorrere dal 1o gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1o gennaio 2021»;
*2. 01. Angiola.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Proroghe di termini in materia di editoria)

  1. All'articolo 1, commi 772, 773 e 774, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «A decorrere dal 1o gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1o gennaio 2021»;
*2. 02. Gagliardi, Pedrazzini, Benigni, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Proroghe di termini in materia di editoria)

  1. All'articolo 1, commi 772, 773 e 774, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «A decorrere dal 1o gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1o gennaio 2021»;
*2. 03. Colucci, Lupi, Sangregorio, Tondo.

ART. 3.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al comma 1-bis dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono aggiunti, in Pag. 74fine, i seguenti periodi: «Il mancato rilascio del parere richiesto non può legittimare il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno. Si applica l'articolo 20, commi 1, 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241».
3. 1. Magi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014 n. 80, le parole «la residenza né» sono soppresse.
3. 2. Magi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di consentire l'ordinato passaggio al mercato libero nel settore del gas, all'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
  4-bis. Gli Enti locali e le società patrimoniali delle reti proprietari di una parte degli impianti degli ambiti territoriali minimi, definiti con i decreti del Ministro dello sviluppo economico 19 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 2011, n. 74 e 18 ottobre 2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 28 ottobre 2011, n. 252, possono disporre l'alienazione al soggetto aggiudicatario del servizio dei beni patrimoniali in dotazione all'Ente locale o alla società patrimoniale, anche inserendola all'interno del bando di gara d'ambito di cui all'articolo 9 del Regolamento di cui al decreto del Ministro delle sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226. Con riferimento ai cespiti di cui l'Ente ha disposto l'alienazione, il nuovo gestore corrisponde all'Ente locale o alla società patrimoniale una somma pari al valore di rimborso per gli impianti calcolato ai sensi degli articoli 5 e seguenti del Regolamento di cui al decreto del Ministro delle sviluppo economico 12 novembre 2012, n. 226. Il valore di rimborso corrisposto è ritenuto idoneo ai fini dei riconoscimenti tariffari come valore delle immobilizzazioni di località ai sensi dell'articolo 21 della regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione approvata con delibera di AEEGSI n. 367/2014/R/GAS, indipendentemente se trattasi di gestore uscente o entrante, ai sensi di quanto previsto al punto 21.1 lettera a) della suddetta delibera.
3. 3. Vietina, Mandelli.
(Inammissibile)

  Al comma 4, sostituire le parole: 30 giugno 2020 con le parole: 31 dicembre 2020.
3. 5. Ferrari, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dell'interno 7 novembre 2019, n. 139».
3. 6. Misiti, Aresta, Macina, Donno.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al comma 5 dell'articolo 16 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, dopo le parole: «Negli anni 2018 e 2019» aggiungere le seguenti parole: «e 2020».
*3. 7. Lollobrigida, Prisco, Rampelli, Donzelli, Lucaselli.

Pag. 75

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al comma 5 dell'articolo 16 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, dopo le parole: «Negli anni 2018 e 2019» aggiungere le seguenti parole: «e 2020».
*3. 8. Mancini, Ubaldo Pagano, Raciti, Viscomi.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Al fine di ridurre il differenziale tra le risorse storiche di riferimento e la quota spettante in sede di riparto del Fondo di solidarietà comunale, all'articolo 57 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1-bis, capoverso d-ter) le parole: «5.500.000 milioni» sono sostituite dalle parole: «15.000.000 milioni» e le parole: «euro 50.000» sono sostituite dalle parole: «euro 100.000»;
   b) al comma 1-ter dopo la lettera b) aggiungere la seguente: « b-bis) quanto a 9,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui alla lettera d-quater) del comma 449 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232»;
   c) dopo il comma 1-quater sono aggiunti i seguenti:
  1-quinquies. Al comma 450 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 le parole: «4 per cento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «2 per cento».
   1-sexies. Per i comuni nei quali l'applicazione del comma 1-quinquies determini la riduzione della quota spettante, questa è integrata mediante utilizzo delle risorse di cui alla lettera d-quater) del comma 449 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 eventualmente integrate dalle risorse non utilizzate dell'accantonamento costituito presso il Fondo di solidarietà comunale destinato alle fusioni dei comuni, di cui all'articolo 15 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. 9. Musella, Pella, Mandelli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Al comma 3 dell'articolo 6, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «un anno».
3. 10. Zardini.
(Inammissibile)

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. All'articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera i) è sostituita dalla seguente:
   i) le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, ed in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi entro il 31 dicembre 2021, previa presentazione, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 30 giugno 2020 della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a Pag. 76deposito. Per le strutture ricettive turistico-alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, così come individuati dalla delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri 8 novembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2018, nonché nei territori colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia nel 2016 e 2017, individuati dagli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, il termine per il completamento dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, di cui al primo periodo, è prorogato al 30 giugno 2022, previa presentazione al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 31 dicembre 2020 della SCIA parziale.
*3. 12. Nardi.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. All'articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera i) è sostituita dalla seguente:
   i) le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, ed in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi entro il 31 dicembre 2021, previa presentazione, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 30 giugno 2020 della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito. Per le strutture ricettive turistico-alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, così come individuati dalla delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri 8 novembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2018, nonché nei territori colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia nel 2016 e 2017, individuati dagli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, il termine per il completamento dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, di cui al primo periodo, è prorogato al 30 giugno 2022, previa presentazione al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 31 dicembre 2020 della SCIA parziale.
*3. 13. Schullian, Gebhard, Plangger.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. All'articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera i) è sostituita dalla seguente:
   i) le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, ed in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Pag. 77n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi entro il 31 dicembre 2021, previa presentazione, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 30 giugno 2020 della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito. Per le strutture ricettive turistico-alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, così come individuati dalla delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri 8 novembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2018, nonché nei territori colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia nel 2016 e 2017, individuati dagli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, il termine per il completamento dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, di cui al primo periodo, è prorogato al 30 giugno 2022, previa presentazione al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 31 dicembre 2020 della SCIA parziale.
*3. 15. De Menech.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. All'articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera i) è sostituita dalla seguente:
   i) le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, ed in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi entro il 31 dicembre 2021, previa presentazione, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 30 giugno 2020 della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito. Per le strutture ricettive turistico-alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, così come individuati dalla delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri 8 novembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2018, nonché nei territori colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia nel 2016 e 2017, individuati dagli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, il termine per il completamento dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, di cui al primo periodo, è prorogato al 30 giugno 2022, previa presentazione al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 31 dicembre 2020 della SCIA parziale.
*3. 18. Andreuzza, Binelli, Fogliani, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Pag. 78Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. All'articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera i) è sostituita dalla seguente:
   i) le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, ed in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi entro il 31 dicembre 2021, previa presentazione, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 30 giugno 2020 della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito. Per le strutture ricettive turistico-alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, così come individuati dalla delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri 8 novembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2018, nonché nei territori colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia nel 2016 e 2017, individuati dagli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, il termine per il completamento dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, di cui al primo periodo, è prorogato al 30 giugno 2022, previa presentazione al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 31 dicembre 2020 della SCIA parziale.
*3. 20. Zucconi, Donzelli, Lucaselli.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. All'articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera i) è sostituita dalla seguente:
   i) le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, ed in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi entro il 30 giugno 2022, previa presentazione, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 31 dicembre 2020 della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito.
**3. 11. Nardi.

Pag. 79

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. All'articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera i) è sostituita dalla seguente:
   i) le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, ed in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi entro il 30 giugno 2022, previa presentazione, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 31 dicembre 2020 della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito.
**3. 14. Schullian, Gebhard, Plangger.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. All'articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera i) è sostituita dalla seguente:
   i) le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, ed in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi entro il 30 giugno 2022, previa presentazione, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 31 dicembre 2020 della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito.
**3. 16. De Menech.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. All'articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera i) è sostituita dalla seguente:
   i) le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, ed in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi entro il 30 giugno 2022, previa presentazione, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 31 dicembre 2020 della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad Pag. 80uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito.
**3. 17. Andreuzza, Binelli, Fogliani, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. All'articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera i) è sostituita dalla seguente:
   i) le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, ed in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi entro il 30 giugno 2022, previa presentazione, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 31 dicembre 2020 della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito.
**3. 19. Zucconi, Donzelli, Lucaselli.

  Al comma 5, dopo le parole: della legge 27 dicembre 2017, n. 205, inserire le seguenti: al primo periodo, le parole «entro il 30 giugno 2019, previa presentazione, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 1o dicembre 2018 della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni», sono sostituite con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2021, previa presentazione, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 30 giugno 2020 della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno sei delle seguenti prescrizioni e».
3. 21. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  5-bis. Per l'anno 2020, il termine di cui all'articolo 1, comma 52 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è posticipato dal 15 gennaio al 15 marzo e il termine di cui all'articolo 1, comma 53 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è posticipato dal 28 febbraio al 30 aprile.

  5-ter. Sono fatte salve tutte le richieste di contributo comunicate dagli enti locali oltre la data del 15 gennaio 2020 e fino all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*3. 22. Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli, Silvestroni.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  5-bis. Per l'anno 2020, il termine di cui all'articolo 1, comma 52 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è posticipato dal 15 gennaio al 15 marzo e il termine di cui all'articolo 1, comma 53 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è posticipato dal 28 febbraio al 30 aprile.

  5-ter. Sono fatte salve tutte le richieste di contributo comunicate dagli enti locali Pag. 81oltre la data del 15 gennaio 2020 e fino all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*3. 30. Angiola.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  5-bis. Per l'anno 2020, il termine di cui all'articolo 1, comma 52 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è posticipato dal 15 gennaio al 15 marzo e il termine di cui all'articolo 1, comma 53 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è posticipato dal 28 febbraio al 30 aprile.

  5-ter. Sono fatte salve tutte le richieste di contributo comunicate dagli enti locali oltre la data del 15 gennaio 2020 e fino all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*3. 37. De Menech, Fragomeli.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  5-bis. Per l'anno 2020, il termine di cui all'articolo 1, comma 52 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è posticipato dal 15 gennaio al 15 marzo e il termine di cui all'articolo 1, comma 53 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è posticipato dal 28 febbraio al 30 aprile.

  5-ter. Sono fatte salve tutte le richieste di contributo comunicate dagli enti locali oltre la data del 15 gennaio 2020 e fino all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*3. 39. Paolo Russo, Mandelli, Pella, Prestigiacomo.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  5-bis. Per l'anno 2020, il termine di cui all'articolo 1, comma 52 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è posticipato dal 15 gennaio al 15 marzo e il termine di cui all'articolo 1, comma 53 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è posticipato dal 28 febbraio al 30 aprile.

  5-ter. Sono fatte salve tutte le richieste di contributo comunicate dagli enti locali oltre la data del 15 gennaio 2020 e fino all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*3. 40. Fornaro, Fassina.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  5-bis. Per l'anno 2020, il termine di cui all'articolo 1, comma 52 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è posticipato dal 15 gennaio al 15 marzo e il termine di cui all'articolo 1, comma 53 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è posticipato dal 28 febbraio al 30 aprile.

  5-ter. Sono fatte salve tutte le richieste di contributo comunicate dagli enti locali oltre la data del 15 gennaio 2020 e fino all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*3. 42. D'Alessandro, Marco Di Maio, Vitiello.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  5-bis. All'articolo 20-bis, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «di 13 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «di 13 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020».

  5-ter. All'onere di cui al comma 5-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. 27. Lucaselli, Zucconi, Lollobrigida, Prisco, Rampelli, Donzelli.

Pag. 82

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  5-bis. Il comma 6-bis, dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, è sostituito dal seguente:
  6-bis. Dall'anno 2016 sono confermate le modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio provinciale già adottate con decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2012, provvedendo all'erogazione entro il 30 marzo di ogni anno. Alla ricognizione delle risorse da ripartire e da attribuire si provvede annualmente con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Dall'anno 2016 i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione, corrisposti dal Ministero dell'interno in favore delle province appartenenti alla Regione siciliana e alla regione Sardegna, sono determinati in base alle disposizioni dell'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68.
*3. 23. Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli, Silvestroni.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  5-bis. Il comma 6-bis, dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, è sostituito dal seguente:
  6-bis. Dall'anno 2016 sono confermate le modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio provinciale già adottate con decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2012, provvedendo all'erogazione entro il 30 marzo di ogni anno. Alla ricognizione delle risorse da ripartire e da attribuire si provvede annualmente con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Dall'anno 2016 i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione, corrisposti dal Ministero dell'interno in favore delle province appartenenti alla Regione siciliana e alla regione Sardegna, sono determinati in base alle disposizioni dell'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68.
*3. 29. Angiola.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  5-bis. Il comma 6-bis, dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, è sostituito dal seguente:
  6-bis. Dall'anno 2016 sono confermate le modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio provinciale già adottate con decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2012, provvedendo all'erogazione entro il 30 marzo di ogni anno. Alla ricognizione delle risorse da ripartire e da attribuire si provvede annualmente con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Dall'anno 2016 i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione, corrisposti dal Ministero dell'interno in favore delle province appartenenti alla Regione siciliana e alla regione Sardegna, sono determinati in base alle disposizioni dell'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68.
*3. 36. Fragomeli, De Menech.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  5-bis. Il comma 6-bis, dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, Pag. 83convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, è sostituito dal seguente:
  6-bis. Dall'anno 2016 sono confermate le modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio provinciale già adottate con decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2012, provvedendo all'erogazione entro il 30 marzo di ogni anno. Alla ricognizione delle risorse da ripartire e da attribuire si provvede annualmente con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Dall'anno 2016 i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione, corrisposti dal Ministero dell'interno in favore delle province appartenenti alla Regione siciliana e alla regione Sardegna, sono determinati in base alle disposizioni dell'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68.
*3. 38. Paolo Russo, Mandelli, Pella, Prestigiacomo.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  5-bis. Il comma 6-bis, dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, è sostituito dal seguente:
  6-bis. Dall'anno 2016 sono confermate le modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio provinciale già adottate con decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2012, provvedendo all'erogazione entro il 30 marzo di ogni anno. Alla ricognizione delle risorse da ripartire e da attribuire si provvede annualmente con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Dall'anno 2016 i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione, corrisposti dal Ministero dell'interno in favore delle province appartenenti alla Regione siciliana e alla regione Sardegna, sono determinati in base alle disposizioni dell'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68.
*3. 43. D'Alessandro, Marco Di Maio, Vitiello.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
    5-bis) 1. All'articolo 1, comma 128, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «A decorrere dall'anno 2020 la procedura di rateizzazione di cui al periodo precedente è applicabile a tutti i recuperi e la durata massima è estesa a dieci anni».
3. 24. Prisco, Lollobrigida, Rampelli, Donzelli, Lucaselli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 1, comma 448, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta ferma, a decorrere dall'anno 2020, l'integrazione derivante dal secondo periodo del comma 8 dell'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014. n. 66, convertito con legge 23 giugno 2014, n. 89».
3. 25. Lollobrigida, Prisco, Lucaselli, Donzelli.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  6. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2020.
*3. 26. Zucconi, Luca De Carlo, Donzelli, Lucaselli.

Pag. 84

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  6. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2020.
*3. 28. Binelli, Vanessa Cattoi, Loss, Sutto, Andreuzza, Fogliani, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Claudio Borghi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  6. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2020.
*3. 31. Schullian, Gebhard, Plangger.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  6. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2020.
*3. 33. Nardi.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  6. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2020.
*3. 35. De Menech.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  6. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2020.
*3. 41. Mandelli, Squeri, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Limitatamente alle stazioni ferroviarie, per le attività individuate al numero 73 e 78 dell'Allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1o agosto 2011, n. 151, fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 38 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'istanza preliminare di cui all'articolo 3 e l'istanza di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011 sono presentate entro il 30 settembre 2021.
3. 34. Gariglio, Mancini, Ubaldo Pagano.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  5-bis. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, articolo 32, comma 1-bis, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il mancato rilascio del parere richiesto non può legittimare il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno. Si applica l'articolo 20, commi 1, 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241».
3. 32. Pollastrini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Proroga termini dei pagamenti, ritenute fiscali, contributi previdenziali e assistenziali)

  1. Al comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, Pag. 85con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: «15 gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «15 gennaio 2021».
*3. 01. Gallinella, Macina, Donno.

  Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Proroga termini dei pagamenti, ritenute fiscali, contributi previdenziali e assistenziali)

  1. Al comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: «15 gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «15 gennaio 2021».
*3. 02. Zucconi, Prisco, Donzelli, Lucaselli.

ART. 4.

  Sopprimere il comma 2.
*4. 1. Lollobrigida, Prisco, Lucaselli, Rampelli, Donzelli.

  Sopprimere il comma 2.
*4. 2. D'Attis, Cattaneo, Mazzetti, Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. L'articolo 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è abrogato.

  Conseguentemente, all'articolo 43, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 3-bis, pari a 453 milioni di euro per il 2020, a 909,8 milioni di euro per il 2021 e a 713 milioni di euro per il 2022, si provvede: per il 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico. Per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede mediante corrisponde riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
4. 97. Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Golinelli, Morrone, Murelli, Piastra, Raffaelli, Tonelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Vinci, Guidesi, Bianchi, Cecchetti, Zoffili.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. L'articolo 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 157 del 2019, non si applica agli enti locali.

Pag. 86

  Conseguentemente, all'articolo 43, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 3-bis, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede, per il 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 16 milioni di euro per l'anno 2020, al Ministero dello sviluppo economico per 7 milioni di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 7 milioni di euro per l'anno 2020, e per ciascuno degli anni successivi mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4. 94. Tarantino, Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Guidesi, Bianchi, Golinelli, Morrone, Murelli, Piastra, Raffaelli, Cecchetti, Zoffili.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di tutelare i principi del legittimo affidamento del contribuente in relazione agli obblighi di imposte e nuovi adempimenti fiscali e della non retroattività delle norme tributarie, è prorogata al 1o gennaio 2024 l'entrata in vigore delle disposizioni dell'articolo 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, per gli enti locali e le società di lavoro interinali.

  Conseguentemente, all'articolo 43, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 3-bis, pari a 60 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, si provvede, per il 2020: quanto a 13 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui al comma 200 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e per i restanti oneri mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 16 milioni di euro per l'anno 2020, al Ministero dello sviluppo economico per 7 milioni di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 7 milioni di euro per l'anno 2020, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 10 milioni di euro per l'anno 2020, al Ministero della difesa per 4 milioni di euro per l'anno 2020, al Ministero della giustizia per 3 milioni di euro per l'anno 2020; per ciascuno degli anni successivi si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4. 95. Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Vinci, Guidesi, Pag. 87Bianchi, Golinelli, Morrone, Murelli, Piastra, Raffaelli, Tonelli, Cecchetti, Zoffili.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157, al capoverso articolo 17-bis, comma 1, le parole: «ad euro 200.000» sono sostituite dalle seguenti: «ad euro 500.000».

  Conseguentemente, all'articolo 43, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 3-bis, pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede: per il 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico. Per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede mediante corrisponde riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
4. 99. Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Guidesi, Bianchi, Golinelli, Morrone, Murelli, Piastra, Raffaelli, Cecchetti, Zoffili.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. All'articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, ultimo periodo, le parole: «, senza possibilità di compensazione» sono soppresse;
   b) al comma 5, dopo le parole: «comma 2,» sono inserite le seguenti: «di almeno uno».

  3-ter. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: «1o gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1o luglio 2020» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e solo ai contratti stipulati a decorrere dal 1o gennaio 2020».
  3-quater. La sanzione di cui al comma 4 dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si applica ai versamenti delle ritenute eseguiti a decorrere dal mese di luglio 2020.
4. 7. Marco Di Maio, Moretto, Vitiello.
(Inammissibile limitatamente
al capoverso 3-
bis)

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. All'articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, ultimo periodo, le parole: «, senza possibilità di compensazione» sono soppresse;Pag. 88
   b) al comma 5, dopo le parole: «comma 2,» sono inserite le seguenti: «di almeno uno».

  3-ter. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: «1o gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1o luglio 2020» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e solo ai contratti stipulati a decorrere dal 1o gennaio 2020.».
  3-quater. Agli oneri derivanti dai commi 3-bis e 3-ter, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*4. 9. Frassini.
(Inammissibile limitatamente
al capoverso 3-
bis)

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. All'articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, ultimo periodo, le parole: «, senza possibilità di compensazione» sono soppresse;
   b) al comma 5, dopo le parole: «comma 2,», sono inserite le seguenti: «di almeno uno».

  3-ter. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: «1o gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1o luglio 2020» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e solo ai contratti stipulati a decorrere dal 1o gennaio 2020.».
  3-quater. Agli oneri derivanti dai commi 3-bis e 3-ter, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*4. 15. Lollobrigida, Butti, Prisco, Lucaselli, Rizzetto, Zucconi, Rampelli, Donzelli.
(Inammissibile limitatamente
al capoverso 3-
bis)

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. All'articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, ultimo periodo, le parole: «, senza possibilità di compensazione» sono soppresse;
   b) al comma 5, dopo le parole: «comma 2», sono inserite le seguenti: «di almeno uno».

  3-ter. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: «1o gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1o luglio 2020» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e solo ai contratti stipulati a decorrere dal 1o gennaio 2020.».
  3-quater. Agli oneri derivanti dai commi 3-bis e 3-ter, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*4. 32. Zucconi, Prisco, Donzelli, Lucaselli.
(Inammissibile limitatamente
al capoverso 3-
bis)

Pag. 89

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. All'articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, ultimo periodo, le parole: «, senza possibilità di compensazione» sono soppresse;
   b) al comma 5, dopo le parole: «comma 2», sono inserite le seguenti: «di almeno uno».

  3-ter. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: «1o gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1o luglio 2020» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e solo ai contratti stipulati a decorrere dal 1o gennaio 2020.».
  3-quater. Agli oneri derivanti dai commi 3-bis e 3-ter, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*4. 37. Gagliardi, Pedrazzini, Benigni, Silli, Sorte.
(Inammissibile limitatamente
al capoverso 3-
bis)

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. All'articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, ultimo periodo, le parole: «, senza possibilità di compensazione» sono soppresse;
   b) al comma 5, dopo le parole: «comma 2», sono inserite le seguenti: «di almeno uno».

  3-ter. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: «1o gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1o luglio 2020» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e solo ai contratti stipulati a decorrere dal 1o gennaio 2020.».
  3-quater. Agli oneri derivanti dai commi 3-bis e 3-ter, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*4. 40. Gebhard.
(Inammissibile limitatamente
al capoverso 3-
bis)

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. All'articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, ultimo periodo, le parole: «, senza possibilità di compensazione» sono soppresse;
   b) al comma 5, dopo le parole: «comma 2», sono inserite le seguenti: «di almeno uno».

  3-ter. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: «1o gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1o luglio 2020» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e solo ai contratti stipulati a decorrere dal 1o gennaio 2020.».
  3-quater. Agli oneri derivanti dai commi 3-bis e 3-ter, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, Pag. 90del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*4. 74. Marco Di Maio, Vitiello.
(Inammissibile limitatamente
al capoverso 3-
bis)

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. All'articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, ultimo periodo, le parole: «, senza possibilità di compensazione» sono soppresse;
   b) al comma 5, dopo le parole: «comma 2,» sono inserite le seguenti: «di almeno uno».

  3-ter. All'articolo 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1o luglio 2020, e solo ai contratti stipulati a decorrere dal 1o gennaio 2020».

  3-quater. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:
   a) quanto a 15 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
   b) quanto a 45 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 20 milioni di euro, al Ministero dello sviluppo economico per 8 milioni di euro, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 15 milioni e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 2 milioni.
4. 14. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
(Inammissibile limitatamente
al capoverso 3-
bis)

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. All'articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, ultimo periodo, le parole: «, senza possibilità di compensazione» sono soppresse;
   b) al comma 5, dopo le parole: «comma 2,» sono inserite le seguenti: «di almeno uno».

  3-ter. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: «1o gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1o luglio 2020» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e solo ai contratti stipulati a decorrere dal 1o gennaio 2020.».

  Conseguentemente, all'articolo 43, dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
  8-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, commi 3-bis e 3-ter, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede: quanto a 20 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente Pag. 91utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo; quanto a 20 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; quanto a 10 milioni euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4. 16. Zennaro, Lattanzio, Berardini, Terzoni, Macina, Donno.
(Inammissibile limitatamente
al capoverso 3-
bis)

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. All'articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, ultimo periodo, le parole: «, senza possibilità di compensazione» sono soppresse;
   b) al comma 5, dopo le parole: «comma 2,» inserite le seguenti: «di almeno uno».

  3-ter. All'articolo 4, comma 2 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, le parole: «1o gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1o luglio 2020» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e solo ai contratti stipulati a decorrere dal 1o gennaio 2020.».
  2-quater. Agli oneri derivanti dai commi 3-bis e 3-ter, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4. 21. Mandelli, Gelmini, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Attis, Squeri, Polidori, Nevi.
(Inammissibile limitatamente
al capoverso 3-
bis)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. La sanzione di cui al comma 4 dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si applica ai versamenti delle ritenute eseguiti a decorrere dal mese di luglio 2020.
*4. 52. Zucconi, Prisco, Donzelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. La sanzione di cui al comma 4 dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si applica ai versamenti delle ritenute eseguiti a decorrere dal mese di luglio 2020.
*4. 56. Lollobrigida, Prisco, Rampelli, Lucaselli, Donzelli, Rizzetto, Zucconi, Butti.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. La sanzione di cui al comma 4 dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si applica ai versamenti delle ritenute eseguiti a decorrere dal mese di luglio 2020.
*4. 70. Frassini.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. La sanzione di cui al comma 4 dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si applica ai versamenti delle ritenute eseguiti a decorrere dal mese di luglio 2020.
*4. 105. Garavaglia, Comaroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Pag. 92Tarantino, Bianchi, Guidesi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. La sanzione di cui al comma 4 dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si applica ai versamenti delle ritenute eseguiti a decorrere dal mese di luglio 2020.
*4. 110. Mandelli, Gelmini, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Attis, Squeri, Polidori, Nevi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. La sanzione di cui al comma 4 dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si applica ai versamenti delle ritenute eseguiti a decorrere dal mese di luglio 2020.
*4. 144. Gebhard.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. La sanzione di cui al comma 4 dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si applica ai versamenti delle ritenute eseguiti a decorrere dal mese di luglio 2020.
*4. 147. Gagliardi, Pedrazzini, Benigni, Silli, Sorte.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni dalla legge n. 157 del 2019, le parole: «1o gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2024. Fino al 31 dicembre 2023 la soglia è elevata a 500.000».

  Conseguentemente, all'articolo 43, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 3-bis, pari a 250 milioni di euro per il 2020, a 650 milioni di euro per il 2021 e 560 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede: per il 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammantare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico. Per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede mediante corrisponde riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Al relativo onere per il 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4. 100. Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Pag. 93Guidesi, Bianchi, Golinelli, Morrone, Murelli, Piastra, Raffaelli, Cecchetti, Zoffili.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni dalla legge n. 157 del 2019, le parole: «1o gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2024.».

  Conseguentemente, all'articolo 43, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 3-bis, pari a 453 milioni di euro per il 2020, a 909,8 milioni di euro per il 2021, a 713 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 si provvede: per il 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguita del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico. Per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede mediante corrisponde riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per l'anno 2023 si provvede: per la quota pari a 120 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui al comma 200, dell'articolo 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e per il restante onere mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4. 96. Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Guidesi, Bianchi, Golinelli, Morrone, Murelli, Piastra, Raffaelli, Cecchetti, Zoffili.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: «a decorrere dal 1o gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1o luglio 2020.».
*4. 76. Marco Di Maio, Vitiello.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: «a decorrere dal 1o gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1o luglio 2020.».
*4. 134. Incerti.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 Pag. 94dicembre 2019, n. 157, le parole: «dal 1o gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2021».
4. 49. Bucalo, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: «1o gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1o luglio 2020» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e solo ai contratti stipulati a decorrere dal 1o gennaio 2020.».
  3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*4. 8. Lollobrigida, Butti, Prisco, Lucaselli, Rizzetto, Zucconi, Rampelli, Donzelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: «1o gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1o luglio 2020» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e solo ai contratti stipulati a decorrere dal 1o gennaio 2020.».
  3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*4. 36. Gagliardi, Pedrazzini, Benigni, Silli, Sorte.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: «1o gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1o luglio 2020» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e solo ai contratti stipulati a decorrere dal 1o gennaio 2020.».
  3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*4. 39. Gebhard.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: «1o gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1o luglio 2020» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e solo ai contratti stipulati a decorrere dal 1o gennaio 2020.».
  3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*4. 43. Incerti, Mancini, Topo.

Pag. 95

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: «1o gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1o luglio 2020» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e solo ai contratti stipulati a decorrere dal 1o gennaio 2020.».
  3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*4. 50. Zucconi, Prisco, Donzelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: «1o gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1o luglio 2020» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e solo ai contratti stipulati a decorrere dal 1o gennaio 2020.».
  3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*4. 68. Marco Di Maio, Vitiello.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: «1o gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1o luglio 2020» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e solo ai contratti stipulati a decorrere dal 1o gennaio 2020.».
  3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*4. 69. Frassini.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: «1o gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1o luglio 2020» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e solo ai contratti stipulati a decorrere dal 1o gennaio 2020».
  3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis pari a 60 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.
4. 20. Mandelli, Gelmini, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Attis, Squeri, Polidori, Nevi.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1o luglio 2020, e solo ai contratti stipulati a decorrere dal 1o gennaio 2020».

Pag. 96

  3-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:
   a) quanto a 15 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
   b) quanto a 45 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 20 milioni di euro, al Ministero dello sviluppo economico per 8 milioni di euro, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 15 milioni, e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 2 milioni.
4. 13. Garavaglia, Comaroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Cestari, Golinelli, Morrone, Murelli, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Frassini, Gava, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: «1o gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1o luglio 2020» e sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e solo ai contratti stipulati a decorrere dal 1o gennaio 2020».
  3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede: quanto a 13 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui al comma 200, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e per i restanti oneri mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 16 milioni di euro, al Ministero dello sviluppo economico per 7 milioni di euro, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 7 milioni di euro, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 10 milioni di euro, al Ministero della difesa per 4 milioni di euro, al Ministero della giustizia per 3 milioni di euro.
4. 6. Gava, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Centemero, Bitonci, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Tomasi.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: «1o gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1o luglio 2020» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e solo ai contratti stipulati a decorrere dal 1o gennaio 2020».

  Conseguentemente, all'articolo 43, dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
  8-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 3-bis, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede: quanto a 20 milioni di euro mediante corrispondente Pag. 97riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo; quanto a 20 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; quanto a 10 milioni euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4. 106. Zennaro, Lattanzio, Berardini, Macina, Donno.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. L'articolo 3, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è abrogato.

  Conseguentemente, all'articolo 43, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 3-bis, pari a 1.084 milioni di euro per il 2020 ed a 878 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede: per il 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28-marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico. Per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede mediante corrisponde riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
4. 98. Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, i punti 1) e 2) sono soppressi.
4. 79. Gerardi, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 16-bis, comma 5 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, Pag. 98con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: «1o gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2025».
4. 82. Bitonci, Garavaglia, Gusmeroli, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è sospesa fino al 31 dicembre 2020.
4. 89. Boldi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 57-bis, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: «1o gennaio 2021», sono sostituite dalle seguenti: «1o luglio 2020».
4. 136. Fragomeli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. All'articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al primo periodo le parole: «nell'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2019 e 2020».

  3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis pari a 163 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
4. 23. Gelmini, Mandelli, Mazzetti, Sisto, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Attis, Tartaglione.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al primo periodo sostituire le parole: «nell'anno 2019» con le parole: «negli anni 2019 e 2020».

  Conseguentemente, all'articolo 43, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 3-bis, pari a 163 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 18 milioni di euro per l'anno 2020, al Ministero dello sviluppo economico per 7 milioni di euro per l'anno 2020, al Ministero della giustizia per 10 milioni di euro per l'anno 2020, al MIUR per 2 milioni di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'interno per 3 milioni di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 7 milioni di euro per l'anno 2020, al Ministero della difesa per 5 milioni di euro per l'anno 2020, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 13 milioni per l'anno 2020, al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per 3 milioni di euro per l'anno 2020, al Ministero della salute per 10 milioni di euro per l'anno 2020. Al Pag. 99restante onere si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto- legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
4. 102. Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Guidesi, Bianchi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al primo periodo dell'articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «nell'anno 2019» con le seguenti: «negli anni 2019 e 2020».
*4. 46. Lollobrigida, Foti, Prisco, Lucaselli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al primo periodo dell'articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «nell'anno 2019» con le seguenti: «negli anni 2019 e 2020».
*4. 66. Marco Di Maio, Vitiello.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al primo periodo dell'articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «nell'anno 2019» con le seguenti: «negli anni 2019 e 2020».
*4. 85. Macina, Donno, Alaimo, Berti, Bilotti, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, Sabrina De Carlo, Dieni, Forciniti, Parisse, Francesco Silvestri, Suriano, Elisa Tripodi.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. All'articolo 1, comma 1089, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2020».

  3-ter. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui al comma precedente, alle operazioni realizzate mediante concessione di finanziamenti, si applicano, in quanto compatibili, anche le disposizioni degli articoli 4 e 7.1 della legge 30 aprile 1999, n. 130. Nelle operazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), della legge 30 aprile 1999, n. 130, il soggetto finanziato, ai fini della costituzione del patrimonio destinato, adotta apposita deliberazione contenente l'indicazione dei diritti e dei beni destinati, anche individuabili in blocco, dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata, dei diritti ad essi attribuiti e delle modalità con le quali è possibile disporre, integrare e sostituire elementi del patrimonio destinato, nonché i limiti e le circostanze in cui il soggetto finanziato può utilizzare le somme derivanti dal patrimonio destinato. La deliberazione deve essere depositata e iscritta a norma dell'articolo 2436 del codice civile. Dalla data di iscrizione della Pag. 100deliberazione, tali crediti, beni, diritti e rapporti giuridici sono destinati esclusivamente al soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata e costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello del soggetto finanziato e dagli altri patrimoni destinati. Fino al completo soddisfacimento dei diritti dei soggetti al cui vantaggio la destinazione è effettuata, sul patrimonio oggetto di destinazione, così come identificato nella deliberazione, sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti dei predetti soggetti. Delle obbligazioni nei confronti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata il soggetto finanziato risponde esclusivamente nei limiti del patrimonio ad essi destinato e dei crediti, beni e diritti ad essi attribuiti, salvo che la deliberazione non disponga diversamente. Per il caso di sottoposizione del soggetto finanziato a qualsiasi procedura concorsuale o di gestione delle crisi applicabile, i contratti relativi a ciascun patrimonio destinato e quelli ivi inclusi continuano ad avere esecuzione e continuano ad applicarsi le previsioni di cui all'articolo 7, comma 2-octies della legge 30 aprile 1999, n. 130. Gli organi della procedura possono trasferire i diritti e i beni ricompresi in ciascun patrimonio destinato e le relative passività, alla società di cartolarizzazione o ad altro soggetto identificato dalla società di cartolarizzazione stessa.
4. 41. Buratti.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. All'articolo 1, comma 2, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «a 1.221 milioni di euro per l'anno 2021, a 1.683 milioni di euro per l'anno 2022», sono soppresse.

  3-ter. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 1.221 milioni di euro per l'anno 2021 e a 1.683 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
4. 24. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Per l'anno 2020, il termine di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è posticipato dal 15 gennaio al 15 marzo e il termine di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è posticipato dal 28 febbraio al 30 aprile.

  3-ter. Sono fatte salve tutte le richieste di contributo comunicate dagli enti locali oltre la data del 15 gennaio 2020 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. 34. Navarra, Mancini, Raciti, Viscomi.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 185 le parole: «dal 1o gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020» sono sostituite con le seguenti: «dal 1o gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022»;
   b) dopo il comma 195, sono inseriti i seguenti:
  «195-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: “dal 1o aprile 2019 al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019” sono sostituite con le Pag. 101seguenti: “entro il 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021”.
   195-ter. All'articolo 1, comma 60, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: “entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019” sono sostituite con le seguenti: “entro il 31 dicembre 2021, ovvero entro il 31 dicembre 2022 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021”»;
   c) al comma 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) alla lettera a), le parole: «1o gennaio e il 30 giugno 2020, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019» sono sostituite con le seguenti: «1o gennaio e il 30 giugno 2022 e il 30 giugno 2022, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2021»;
    2) alla lettera b), le parole: «1o gennaio e il 31 dicembre 2020, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019» sono sostituite con le seguenti: «1o gennaio e il 31 dicembre 2022, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2021»;
   d) al comma 198 le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2020»;
   e) il comma 209 è soppresso.

  3-ter. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 227,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 200 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, al Ministero dello sviluppo economico per 10 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 17,1 milioni di euro per gli anni 2022 e 2021.
4. 3. Garavaglia, Comaroli, Cavandoli, Cestari, Golinelli, Morrone, Murelli, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Frassini, Gava, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Bitonci, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 185 le parole: «dal 1o gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020» sono sostituite con le seguenti: «al 1o gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022»;
   b) dopo il comma 195, sono inseriti i seguenti:
  195-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «dal 1o aprile 2019 al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019» sono sostituite con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021».
  195-ter. All'articolo 1, comma 60, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019» sono sostituite con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2021, ovvero entro il 31 dicembre Pag. 1022022 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021».
   c) al comma 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) alla lettera a), le parole: «1o gennaio e il 30 giugno 2020, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019» sono sostituite con le seguenti: «1o gennaio e il 30 giugno 2022 e il 30 giugno 2022, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2021»;
    2) alla lettera b), le parole: «1o gennaio e il 31 dicembre 2020, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019» sono sostituite con le seguenti: «1o gennaio e il 31 dicembre 2022, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2021»;
   d) al comma 198 le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2020»;
   e) il comma 209 è soppresso.

  3-ter. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 227,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
4. 4. Garavaglia, Comaroli, Cavandoli, Cestari, Golinelli, Morrone, Murelli, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Frassini, Gava, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Bitonci, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1, comma 198, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «1o dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
4. 108. Capitanio, Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «1o ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1o ottobre 2023» e le parole: «1o gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2024»;

  3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, valutati complessivamente in 117 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4. 10. Garavaglia, Maccanti, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Rixi, Pag. 103Tombolato, Zordan, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. All'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «1o ottobre 2020» sono sostituite con le seguenti: «1o ottobre 2021», e le parole: «1o gennaio 2021» sono sostituite con le seguenti: «1o gennaio 2022».

  3-ter. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 117 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4. 22. Bellachioma, Comaroli, Garavaglia, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Maccanti, Morelli, Rixi, Tombolato, Zordan, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. All'articolo 1, comma 632, alinea, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «1o luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1o luglio 2023»;
   b) al terzo periodo, le parole: «al 40 per cento per l'anno 2020 e al 50 per cento a decorrere dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «al 40 per cento per l'anno 2023 e al 50 per cento a decorrere dall'anno 2024»;
   c) al quarto periodo, le parole: «al 50 per cento per l'anno 2020 e al 60 per cento a decorrere dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «al 50 per cento per l'anno 2023 e al 60 per cento a decorrere dall'anno 2024».

  3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis del presente articolo, valutati complessivamente in un milione di euro per l'anno 2020, 5,4 milioni di euro per l'anno 2021, 7,6 milioni di euro per l'anno 2022 e 5,9 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4. 11. Garavaglia, Maccanti, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zordan, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. I commi da 634 a 652 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono abrogati.

  3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis pari a 140 milioni di euro per il 2020, 500 milioni di euro per il 2021 e 450 milioni di euro per il 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018.
4. 44. Prestigiacomo, Gelmini, Mandelli, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Attis, Labriola, Mulè, Porchietto.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. All'articolo 1, comma 651, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, la parola: Pag. 104«2020» è sostituita dalla seguente: «2021».

  3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis pari a 140 milioni di euro nel 2020 e 500 milioni di euro nel 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
4. 17. Prestigiacomo, Gelmini, Mandelli, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Attis, Labriola, Mulè, Porchietto.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di cui al comma 651» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021». Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 140,6 milioni di euro per l'anno 2020 e a 234 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
4. 124. Porchietto, Mandelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 659, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativamente ai sigari, è prorogata al 1o gennaio 2021.

  3-ter. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 3-bis, pari a 800.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4. 90. Mancini, Buratti, Topo.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. L'articolo 1, comma 660, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si applica a decorrere dal 1o luglio 2020. Sono fatti salvi i comportamenti difformi adottati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente disposizione e non si fa luogo alla restituzione di quanto già versato.

  3-ter. All'articolo 62-quinquies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «rivendite» sono sostituite dalle seguenti: «sistemi di vendita».
  3-quater. Agli oneri di cui al comma 3-bis, pari a 15,3 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4. 42. Rotta.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. I commi da 661 a 676 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono abrogati.

  3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis pari a 59 milioni di euro nel 2020 e 350 milioni di euro nel 2021 e nel 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
4. 18. Prestigiacomo, Gelmini, Mandelli, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Attis, Labriola, Mulè, Porchietto.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Al comma 675 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la Pag. 105parola: «2020» è sostituita dalla seguente: «2021».

  3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis pari a 59 milioni di euro nel 2020 e 350 milioni di euro nel 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
4. 19. Prestigiacomo, Gelmini, Mandelli, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Attis, Labriola, Mulè, Porchietto.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 679 è inserito il seguente:
  «679-bis. Le disposizioni di cui al comma 679 si applicano a decorrete dal 1o gennaio 2021».
4. 51. Bucalo, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Il comma 680 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito dal seguente:
  «680. La disposizione di cui al comma 679 non si applica alle detrazioni delle spese sanitarie indicate nell'articolo 15, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e alle altre spese sanitarie detraibili dai contribuenti in base alla normativa vigente».

  3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 215 milioni di euro per l'anno 2021 e 123 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante utilizzo dette risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti dette risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
4. 29. Boldi, Foscolo, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Tiramani, Sutto, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2020, n. 160, le parole: «accreditate al Servizio Sanitario Nazionale» sono soppresse.
4. 114. Nevi, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Attis.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Al comma 680 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con riferimento alle spese sanitarie differenti da quelle menzionate Pag. 106dal primo periodo, detraibili dai contribuenti ai sensi della normativa vigente, la disposizione di cui al comma 679 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2022»,
  3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 215 milioni di euro per l'anno 2021 e 123 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
4. 25. Boldi, Foscolo, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Tiramani, Sutto, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Al comma 680 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con riferimento alle spese sanitarie differenti da quelle menzionate dal primo periodo, detraibili dai contribuenti ai sensi della normativa vigente, la disposizione di cui al comma 679 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021».
  3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 215 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiati e dell'importo del beneficio economico.
4. 28. Boldi, Foscolo, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Tiramani, Sutto, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i commi 691 e 692 sono abrogati.
  3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis pari a 209 milioni di euro nel 2020, di 2.026 milioni di euro nel 2021 e di 1,426 milioni di euro nel 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo Pag. 107di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
4. 33. Sandra Savino, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Attis.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «sono abrogati» sono sostituite dalle seguenti: «acquistano efficacia a decorrere dal 1o gennaio 2021».

  Conseguentemente, all'articolo 43, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 3-bis, pari a 109,2 milioni di euro per il 2020, a 1.131,4 milioni di euro per il 2021 e a 857,7 milioni di euro per il 2022, si provvede: per il 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo dei beneficio economico. Per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede mediante corrisponde riduzione del fondo di cui al comma 290 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
4. 77. Bitonci, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ribolla.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 692, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia a decorrere dal 1o gennaio 2023.

  Conseguentemente, all'orticolo 43, dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 3-bis, pari a 297,6 milioni di euro per il 2020, a 2.683,2 milioni di euro per il 2021 e a 1.703,7 milioni di euro per il 2022, si provvede: per il 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della Pag. 108platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico. Per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede mediante corrisponde riduzione del fondo di cui al comma 290 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
4. 78. Garavaglia, Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ribolla.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, che nel 2019 soddisfacevano tutte le condizioni per poter fruire del regime forfetario di cui all'articolo 1, comma 54 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è prorogata al 2020 la possibilità di avvalersene senza tenere conto della causa ostativa di cui alla lettera d-ter) del comma 57 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come introdotta dall'articolo 1, comma 692, lettera d), della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
4. 115. Porchietto, Giacometto, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Attis, Ruffino.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 738, le parole: «l'imposta municipale propria (IMU)» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2021, l'imposta municipale propria (IMU)»;
   b) al comma 741, il numero 3) della lettera c), è sostituito dal seguente: «3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dall'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, e dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008».

  3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, stimati in 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
4. 27. Panizzut, Lazzarini, Foscolo, Ribolla, Maggioni, Gusmeroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
(Inammissibile limitatamente
al capoverso 3-
bis)

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Al comma 741, lettera c), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il numero 3) è sostituito con il seguente:
    «3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti Pag. 109dall'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, e dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008».

  3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, stimati in 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
4. 26. Panizzut, Lazzarini, Foscolo, Ribolla, Maggioni, Gusmeroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
(Inammissibile limitatamente
al capoverso 3-
bis)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 816 è sostituito dal seguente:
  «816. A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato “canone”, è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati “enti”, e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali».;
   b) il comma 828 è sostituito dal seguente:
  «828. I comuni capoluogo di provincia e di città metropolitane non possono collocarsi al di sotto della classe di cui ai commi 826 e 827 riferita ai comuni con popolazione con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti. Per le province e per le città metropolitane le tariffe standard annua e giornaliera sono pari a quelle della classe dei comuni superiori a 500.000 abitanti».
   c) il comma 830 è sostituito dal seguente:
  «830. È soggetta al canone l'utilizzazione di spazi acquei adibiti ad ormeggio di natanti e imbarcazioni compresi nei canali, argini e rivi in consegna ai comuni di Venezia, Mira e ai comuni di gronda lagunare ai sensi del regio decreto 20 ottobre 1904, n. 721, e dell'articolo 517 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; per tali utilizzazioni la tariffa standard prevista Pag. 110dal comma 826 è ridotta di almeno il 50 per cento».
4. 142. Pellicani.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 816 è sostituito dal seguente:
  «816. A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato “canone”, è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati “enti”, e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali».
4. 139. Pellicani.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 828 è sostituito dal seguente:
  «828. I comuni capoluogo di provincia e di città metropolitane non possono collocarsi al di sotto della classe di cui ai commi 826 e 827 riferita ai comuni con popolazione con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti. Per le province e per le città metropolitane le tariffe standard annua e giornaliera sono pari a quelle della classe dei comuni superiori a 500.000 abitanti».
4. 140. Pellicani.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 830 è sostituito dal seguente:
  «830. È soggetta al canone l'utilizzazione di spazi acquei adibiti ad ormeggio di natanti e imbarcazioni compresi nei canali, argini e rivi in consegna ai comuni di Venezia, Mira e ai comuni di gronda lagunare ai sensi del regio decreto 20 ottobre 1904, n. 721, e dell'articolo 517 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; per tali utilizzazioni la tariffa standard prevista dal comma 826 è ridotta di almeno il 50 per cento».
4. 141. Pellicani.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 21-bis, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportato le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «di sei anni, a decorrere dal 1o gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2019» sono sostituite con le seguenti: «di sei anni, a decorrere dal 1o gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2025»;
   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea».
*4. 62. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

Pag. 111

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 21-bis, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportato le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «di sei anni, a decorrere dal 1o gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2019» sono sostituite con le seguenti: «di sei anni, a decorrere dal 1o gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2025»;
   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea».
*4. 65. Marco Di Maio, Vitiello.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 21-bis, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportato le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «di sei anni, a decorrere dal 1o gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2019» sono sostituite con le seguenti: «di sei anni, a decorrere dal 1o gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2025»;
   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea».
*4. 119. Mandelli, Squeri, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 23, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la parola: «biennio» è sostituita dalla seguente: «triennio».
4. 131. Dall'Osso.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il comma 3-bis, dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dall'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre n. 157 è così sostituito: «3-bis. A decorrere dal 1o luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2022, il divieto di cui al comma 1 e la soglia di cui al comma 3 sono riferiti alla cifra di 3.000 euro. A decorrere dal 1o gennaio 2023, il predetto divieto rimane riferito alla cifra di 3.000 euro».
*4. 80. Boldi, Garavaglia, Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il comma 3-bis, dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dall'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito in legge con modificazioni dalla legge 19 dicembre n. 157 è così sostituito: «3-bis. A decorrere dal 1o luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2022, il divieto di cui al comma 1 e la soglia di cui al comma 3 sono riferiti alla cifra di 3.000 euro. A decorrere dal 1o gennaio 2023, il predetto divieto rimane riferito alla cifra di 3.000 euro».
*4. 128. Baratto, Bond.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: «relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, Pag. 112lettera a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica» sono soppresse.
**4. 47. Lollobrigida, Foti, Prisco, Lucaselli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: «relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica» sono soppresse.
**4. 86. Macina, Donno, Alaimo, Baldino, Berti, Bilotti, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, Sabrina De Carlo, Dieni, Forciniti, Parisse, Francesco Silvestri, Suriano, Elisa Tripodi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: «relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica» sono soppresse.
**4. 103. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Guidesi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: «relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica» sono soppresse.
**4. 117. Mandelli, Gelmini, Sisto, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Attis, Tartaglione, Mazzetti.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: «relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica» sono soppresse.
**4. 151. Lorenzin.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al comma 2-bis, dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle parole: «di cui all'articolo Pag. 1133, comma 2, penultimo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23».
*4. 45. Lollobrigida, Foti, Prisco, Lucaselli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al comma 2-bis, dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle parole: «di cui all'articolo 3, comma 2, penultimo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23».
*4. 101. Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Guidesi, Andreuzza, Bianchi, Di Muro.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al comma 2-bis, dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle parole: «di cui all'articolo 3, comma 2, penultimo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23».
*4. 116. Mandelli, Gelmini, Sisto, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Attis, Tartaglione, Mazzetti.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al comma 2-bis, dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle parole: «di cui all'articolo 3, comma 2, penultimo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23».
*4. 152. Lorenzin.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: «A decorrere dal 1o gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1o gennaio 2021».
4. 154. Schullian, Gebhard, Plangger.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, primo periodo, le parole: «1o gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;
   b) al comma 6-ter le parole: «1o gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
*4. 67. Marco Di Maio, Vitiello.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, primo periodo, le parole: «1o gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;
   b) al comma 6-ter le parole: «1o gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
*4. 113. D'Ettore, Mugnai.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come sostituito dall'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole: «1o gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1o luglio 2020». Al relativo onere, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione Pag. 114del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
4. 126. Baratto, Mandelli, Ruffino, Polverini, Napoli, Casciello, Novelli, Carrara.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come sostituito dall'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole: «1o gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2021». Al relativo onere, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
4. 127. Baratto, Mandelli, Ruffino, Polverini, Napoli, Casciello, Novelli, Carrara.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'obbligo di memorizzare elettronicamente e trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai propri corrispettivi giornalieri decorre dal 1o marzo 2020.».
4. 129. Topo.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 2, comma 6-ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Per i rifugi di montagna la trasmissione telematica dei dati avviene con cadenza trimestrale».
4. 123. Enrico Borghi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, al comma 6-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le sanzioni previste dal comma 6 non si applicano anche nel caso in cui i soggetti per i quali l'obbligo di cui al comma 1 è decorso dal 1o luglio 2019 trasmettono i corrispettivi relativi al 2019 entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto.».
*4. 48. Zucconi, Prisco, Donzelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, al comma 6-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le sanzioni previste dal comma 6 non si applicano anche nel caso in cui i soggetti per i quali l'obbligo di cui al comma 1 è decorso dal 1o luglio 2019 trasmettono i corrispettivi relativi al 2019 entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto.».
*4. 64. Lollobrigida, Prisco, Lucaselli, Rizzetto, Zucconi, Butti, Rampelli, Donzelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, al comma 6-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le sanzioni previste dal comma 6 non si applicano anche nel caso in cui i soggetti per i quali l'obbligo di cui al comma 1 è decorso dal 1o luglio 2019 trasmettono i corrispettivi relativi al 2019 entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto.».
*4. 71. Frassini.

Pag. 115

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, al comma 6-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le sanzioni previste dal comma 6 non si applicano anche nel caso in cui i soggetti per i quali l'obbligo di cui al comma 1 è decorso dal 1o luglio 2019 trasmettono i corrispettivi relativi al 2019 entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto.».
*4. 93. Gusmeroli, Garavaglia, Bitonci, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, al comma 6-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le sanzioni previste dal comma 6 non si applicano anche nel caso in cui i soggetti per i quali l'obbligo di cui al comma 1 è decorso dal 1o luglio 2019 trasmettono i corrispettivi relativi al 2019 entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto.».
*4. 104. Garavaglia, Comaroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bianchi, Guidesi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, al comma 6-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le sanzioni previste dal comma 6 non si applicano anche nel caso in cui i soggetti per i quali l'obbligo di cui al comma 1 è decorso dal 1o luglio 2019 trasmettono i corrispettivi relativi al 2019 entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto.».
*4. 111. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Attis, Squeri, Polidori, Nevi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, al comma 6-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le sanzioni previste dal comma 6 non si applicano anche nel caso in cui i soggetti per i quali l'obbligo di cui al comma 1 è decorso dal 1o luglio 2019 trasmettono i corrispettivi relativi al 2019 entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto.».
*4. 120. Pastorino, Fassina.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, al comma 6-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le sanzioni previste dal comma 6 non si applicano anche nel caso in cui i soggetti per i quali l'obbligo di cui al comma 1 è decorso dal 1o luglio 2019 trasmettono i corrispettivi relativi al 2019 entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto.».
*4. 121. Fassina, Fornaro.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, al comma 6-ter, Pag. 116è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le sanzioni previste dal comma 6 non si applicano anche nel caso in cui i soggetti per i quali l'obbligo di cui al comma 1 è decorso dal 1o luglio 2019 trasmettono i corrispettivi relativi al 2019 entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto.».
*4. 145. Gebhard.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, al comma 6-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le sanzioni previste dal comma 6 non si applicano anche nel caso in cui i soggetti per i quali l'obbligo di cui al comma 1 è decorso dal 1o luglio 2019 trasmettono i corrispettivi relativi al 2019 entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto.».
*4. 146. Gagliardi, Pedrazzini, Benigni, Silli, Sorte.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere entro il 30 settembre 2020 a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 31 dicembre 2019, ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1o gennaio 2020. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 120 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2020 ed entro il 16 giugno 2021. Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 7 per cento.
**4. 53. Zucconi, Prisco, Donzelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere entro il 30 settembre 2020 a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 31 dicembre 2019, ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1o gennaio 2020. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 120 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2020 ed entro il 16 giugno 2021. Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 7 per cento.
**4. 54. Lollobrigida, Prisco, Rampelli, Lucaselli, Donzelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere entro il 30 settembre 2020 a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 31 dicembre 2019, ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di Pag. 117entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1o gennaio 2020. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 120 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2020 ed entro il 16 giugno 2021. Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 7 per cento.
**4. 72. Frassini.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere entro il 30 settembre 2020 a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 31 dicembre 2019, ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1o gennaio 2020. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 120 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2020 ed entro il 16 giugno 2021. Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 7 per cento.
**4. 73. Marco Di Maio, Moretto, Vitiello.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere entro il 30 settembre 2020 a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 31 dicembre 2019, ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1o gennaio 2020. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 120 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2020 ed entro il 16 giugno 2021. Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 7 per cento.
**4. 92. Sutto, Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere entro il 30 settembre 2020 a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 31 dicembre 2019, ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1o gennaio 2020. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 120 del citato articolo 1 della legge Pag. 118n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2020 ed entro il 16 giugno 2021. Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 7 per cento.
**4. 112. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Attis, Squeri.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al comma 449, lettera d-bis), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «per gli anni dal 2018 al 2021» sono sostituite dalle parole: «per gli anni dal 2018 al 2030» e le parole: «a decorrere dal 2022» sono sostituite dalle parole: «a decorrere dal 2031».
4. 150. Lorenzin, Madia, Raciti, Viscomi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «1o luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2024».
4. 83. Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. L'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è sostituito dal seguente:
  «540. A decorrere dal 1o gennaio 2021 i contribuenti, persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che effettuano acquisti di beni o servizi di importo superiore ad euro 100, fuori dall'esercizio di attività di impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, possono partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale. Per partecipare all'estrazione è necessario che i contribuenti, al momento dell'acquisto, comunichino il proprio codice lotteria, individuato dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, adottato ai sensi del comma 544, all'esercente e che quest'ultimo trasmetta all'Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione, secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. Nel caso in cui l'esercente al momento dell'acquisto rifiuti di acquisire il codice lotteria, il consumatore può segnalare tale circostanza nella sezione dedicata del portale Lotteria del sito internet dell'Agenzia delle entrate. Tali segnalazioni sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate e dal Corpo della guardia di finanza nell'ambito delle attività di analisi del rischio di evasione. I premi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale».
4. 153. Schullian, Gebhard, Plangger.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole: «commissario straordinario del Governo» sono sostituite dalle seguenti: «commissario straordinario su designazione del Presidente della regione o dei presidenti di regione nel caso di ZES interregionali».
4. 61. Lucaselli, Prisco.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, Pag. 119con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, la lettera a-sexies) è sostituita dalla seguente:
   « a-sexies) nelle ZES e nelle ZES interregionali possono essere istituite zone franche doganali intercluse ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, e dei relativi atti di delega e di esecuzione. La perimetrazione di dette zone franche doganali, il cui piano di sviluppo strategico sia stato presentato dalle regioni proponenti entro il 31 dicembre 2019, è proposta da ciascun Comitato di indirizzo entro il 31 dicembre 2020 ed è approvata con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro sessanta giorni dalla proposta».
4. 75. Marco Di Maio, Vitiello.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 3, del decreto legislativo 23 ottobre 2018, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 le parole: «al 31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2018»;
   b) al comma 2, lettera a), le parole: «31 luglio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2020»;
   c) al comma 2, lettera b), le parole: «30 novembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2020» e le parole: «a decorrere dal 2020» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 2021»;
   d) al comma 3 le parole: «1o agosto 2019» sono sostituite dalle seguenti: «1o agosto 2020»;
   e) al comma 5 le parole: «30 aprile 2019» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2020»;
   f) al comma 7 le parole: «30 aprile 2019» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2020»;
   g) al comma 11 le parole: «30 giugno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno»;
   h) al comma 13, lettera a), le parole: «31 luglio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2020».
4. 58. Bucalo, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Rampelli, Lucaselli.

  È aggiunto, in fine, il seguente comma:
  3-bis. La lettera b) del comma 14 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, è abrogato.
4. 81. Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, le parole: «24 ottobre 2018» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2019».
4. 59. Bucalo, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, le parole: «31 maggio 2019 e il 2 marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2020 e il 28 febbraio 2021».
4. 60. Bucalo, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Rampelli, Lucaselli.

Pag. 120

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. I termini di cui alla delibera del CIPE 22 dicembre 2017, n. 97, per le risorse assegnate con la delibera del CIPE n. 57/2016, è prorogato al 31 dicembre 2020.
4. 109. Bordonali, Iezzi, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 44, comma 7, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, la lettera a) è sostituita dalla seguente: « a) gli interventi dotati di progettazione esecutiva o con procedura di aggiudicazione avviata ai sensi degli articoli 54 e 59 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, individuati sulla base dei dati di monitoraggio presenti, alla data del 31 dicembre 2020, nel sistema di monitoraggio unitario di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».
4. 138. Tartaglione.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il termine per il versamento dell'imposta municipale propria (IMU), relativa al primo semestre 2020, è prorogato al 16 dicembre 2020 per le aree suscettibili di utilizzazione edificatoria ma estromesse dalla gestione dei consorzi ASI, in seguito a revisione del piano di urbanizzazione triennale, e per i quali i comuni in cui ricadono dette aree non abbiano ancora provveduto alla loro declassazione in aree agricole, su istanza dei proprietari.
4. 107. Ruggiero, Macina, Donno.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. All'articolo 147-ter, comma 1-ter, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Negli organi composti da meno di quattro membri il criterio si intende rispettato qualora sia assicurata la rappresentanza di entrambi i generi».

  3-ter. All'articolo 148, comma 1-bis, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nei collegi composti da tre membri effettivi il criterio si intende rispettato qualora sia assicurata la rappresentanza di entrambi i generi».
  3-quater. All'articolo 1, comma 304, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «si applica» sono aggiunte le seguenti: «, per tre mandati consecutivi».
4. 12. Garavaglia, Comaroli, Guidesi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il termine per l'adozione delle misure di cui all'articolo 13, comma 5-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, è prorogato al 31 marzo 2023. Ai fini dell'adozione delle misure di cui al primo, terzo e quarto periodo del presente comma, possono essere utilizzate anche le risorse disponibili, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sul fondo di cui all'articolo 32-ter.1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, fermo restando le prioritarie Pag. 121finalità ivi previste. In relazione a quanto previsto al secondo periodo del presente comma, la Consob può esercitare gli ulteriori poteri previsti dall'articolo 36, comma 2-terdecies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per la rimozione delle iniziative di chiunque nel territorio della Repubblica, attraverso le reti telematiche e/o di telecomunicazione: a) offra al pubblico prodotti finanziari in difetto del prescritto prospetto; b) diffonda annunci pubblicitari relativi ad offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari prima della pubblicazione del previsto prospetto. Tra le misure che la Consob può adottare ai sensi dell'articolo 7-quater del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, devono intendersi ricomprese anche quelle applicabili esercitando i poteri previsti dall'articolo 36, comma 2-terdecies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
*4. 87. Macina, Donno, Alaimo, Berti, Bilotti, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, Sabrina De Carlo, Dieni, Forciniti, Parisse, Francesco Silvestri, Suriano, Elisa Tripodi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il termine per l'adozione delle misure di cui all'articolo 13, comma 5-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, è prorogato al 31 marzo 2023. Ai fini dell'adozione delle misure di cui al primo, terzo e quarto periodo del presente comma, possono essere utilizzate anche le risorse disponibili, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sul fondo di cui all'articolo 32-ter.1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, fermo restando le prioritarie finalità ivi previste. In relazione a quanto previsto al secondo periodo del presente comma, la Consob può esercitare gli ulteriori poteri previsti dall'articolo 36, comma 2-terdecies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per la rimozione delle iniziative di chiunque nel territorio della Repubblica, attraverso le reti telematiche e/o di telecomunicazione: a) offra al pubblico prodotti finanziari in difetto del prescritto prospetto; b) diffonda annunci pubblicitari relativi ad offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari prima della pubblicazione del previsto prospetto. Tra le misure che la Consob può adottare ai sensi dell'articolo 7-quater del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, devono intendersi ricomprese anche quelle applicabili esercitando i poteri previsti dall'articolo 36, comma 2-terdecies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
*4. 91. Mancini.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Al fine di confermare la prassi interpretativa secondo cui la disciplina fiscale prevista per le fusioni si applica a tutte le tipologie di fusione, incluse le fusioni inverse, ovvero quando la partecipata incorpora la partecipante, per identità sotto il profilo giuridico ed economico con la fusione diretta, l'articolo 172 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che le norme ivi contenute si applicano a qualunque tipo di fusione, anche nel caso di fusione inversa, vale a dire quando la società incorporante è la società partecipata.

  3-ter. Il comma 5 dell'articolo 172 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che tale comma è applicabile alle riserve in sospensione d'imposta iscritte nell'ultimo bilancio delle società fuse, anche per fusione inversa, siano esse incorporate o incorporanti.Pag. 122
  3-quater. Per le finalità di cui ai commi 3-bis e 3-ter, l'articolo 13, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si interpreta nel senso che non rientra nei casi di utilizzo fiscalmente rilevante della relativa riserva l'annullamento per effetto di differenze da fusione, laddove non diano luogo a distribuzioni, rimborsi o conguagli in denaro.
4. 35. Acquaroli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero:
  «1-sexies. Prodotti igienico sanitari, anche usa e getta, per la prima infanzia.».

  3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, pari a 98 milioni di euro annui a decorrere l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
4. 30. Belotti, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Tiramani, Sutto, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al comma 5 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Per l'anno 2020, il periodo di validità dell'indicatore è prorogato al 15 febbraio 2020.».
4. 84. Martinciglio.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite con le seguenti: «di cui all'articolo 3, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, come modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.».
4. 88. Macina, Donno, Alaimo, Berti, Bilotti, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, Sabrina De Carlo, Dieni, Forciniti, Parisse, Francesco Silvestri, Suriano, Elisa Tripodi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al comma 59 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 154, le parole: «nell'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2019».

  Conseguentemente alla Rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: e riduzione dell'aliquota della cedolare secca per i Pag. 123contratti aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati.
4. 143. De Toma, Rachele Silvestri.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Le disposizioni in materia di credito d'imposta per la ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si interpretano nel senso che sono agevolabili le modifiche che apportano miglioramenti significativi a processi o di prodotti esistenti, anche nel caso in cui non generino nuove conoscenze scientifiche o tecnologiche per il settore di riferimento. Con riferimento alle sanzioni per la non corretta applicazione del credito d'imposta di cui al precedente periodo, si applicano le sanzioni previste dal comma 4 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, limitando la sanzione per il credito inesistente ai casi dimostrabili di comportamento fraudolento del contribuente.
4. 125. Porchietto, Mandelli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Per le attività commerciali, artigianali o agricole, comprese quelle che effettuano attività di distribuzione ambulante o a domicilio, gestite da titolari di partita IVA con sede operativa in zone svantaggiate, come individuate dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale, il termine di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è differito al 1o gennaio 2022.
4. 149. Cunial.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli investimenti effettuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad esclusione degli investimenti per i quali, alla medesima data, risulti un ordine accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione».
4. 137. Fragomeli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i soggetti beneficiari della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito in favore dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi. Il fornitore dell'intervento ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con il Ministero dell'economia e finanze vengono individuate ulteriori modalità di cessione dei credito. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.
4. 135. Fragomeli.
(Inammissibile)

Pag. 124

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il termine di cui all'articolo 1, comma 181, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è prorogato di ulteriori 24 mesi.
4. 132. Fragomeli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 379, comma 3, del decreto legislativo 12 Gennaio 2019, n. 14, sostituire le parole: «entro nove mesi dalla predetta data» con le parole: «entro il termine di approvazione del bilancio di esercizio relativo all'anno 2019 ai sensi dell'articolo 2364 del codice civile».
4. 130. Gavino Manca.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis All'articolo 25-undecies, comma 3, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole: «trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «e non oltre il 15 marzo 2020».
4. 122. Fragomeli, Prestipino.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 32 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 3, dopo la lettera e), è inserito il seguente periodo: « e-bis) le società di investimento immobiliare quotate e non quotate di cui all'articolo 1, commi 119 e seguenti, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, nonché le società per azioni negoziate in mercati regolamentati italiani»;
   b) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: «5 per cento» sono sostituite con: «20 per cento».
4. 118. Cattaneo, Giacomoni, Martino, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Attis.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Al fine di incentivare gli investimenti delle regioni sui propri territori, all'ultimo periodo del comma 321 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «presente comma» sono aggiunte le seguenti: «la riduzione dei trasferimenti erariali di cui al periodo precedente non si applica per gli anni dal 2023 al 2034».

  3-ter. Al comma 322 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il presente comma non trova applicazione per gli anni dal 2023 al 2034. In assenza dei dati definitivi per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, la regolazione finanziaria è effettuata entro l'anno 2022 confermando gli importi dell'ultima annualità definita con il decreto di cui al presente comma».
  3-quater. All'articolo 2, comma 64, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non trova applicazione per gli anni dal 2023 al 2034».
  3-quinquies. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 322 è aggiunto il seguente: «322-bis. Per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034, le risorse derivanti dalla mancata riduzione dei trasferimenti di cui al comma 321 ed all'articolo 2, comma 64, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono destinate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano a nuovi investimenti diretti e Pag. 125indiretti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,».
  3-sexies. All'onere di cui ai commi da 3-bis a 3-quinquies, pari a 194 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione dei contributi per investimenti assegnati alle regioni a Statuto ordinario di cui al comma 134 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  3-septies. La tabella I di cui all'articolo 1, comma 66, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 162, è sostituita dalla seguente:

Percentuali di riparto Riparto contributo investimenti
Contributo per ciascuno degli anni 2021 e 2022 Contributo per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 Contributo anno 2026 Contributo per ciascuno degli anni 2027 e 2032 Contributo anno 2033 Contributo anno 2034
3,16% 4.269.481,58 4.459.236,32 8.728.717,89 10.151.878,42 11.575.038,95 189.754,74
2,50% 3.373.081,58 3.522.996,32 6.896.077,89 8.020.438,42 9.144.798,95 149.914,74
4,46% 6.021.781,58 6.289.416,32 12.311.197,89 14.318.458,42 16.325.718,95 267.634,74
10,54% 14.228.786,84 14.861.177,37 29.089.964,21 33.832.893,16 38.575.822,11 632.390,53
8,51% 11.483.881,58 11.994.276,32 23.478.157,89 27.306.118,42 31.134.078,95 510.394,74
11,70% 15.799.476,32 16.501.675,26 32.301.151,58 37.567.643,68 42.834.135,79 702.198,95
3,10% 4.186.065,79 4.372.113,16 8.558.178,95 9.953.534,21 11.348.889,47 186.047,37
17,48% 23.601.410,53 24.650.362,11 48.251.772,63 56.118.909,47 63.986.046,32 1.048.951,58
3,48% 4.701.197,37 4.910.139,47 9.611.336,84 11.178.402,63 12.745.468,42 208.942,11
0,96% 1.292.234,21 1.349.666.84 2.641.901,05 3.072.645,79 3.503.390,53 57.432,63
8,23% 11.106.734,21 11.600.366,84 22.707.101,05 26.409.345,79 30.111.590,53 493.632,63
8,15% 11.006.123,68 11.495.284,74 22.501.408,42 26.170.116,32 29.838.824,21 489.161,05
7,82% 10.553.376,32 11.022.415,26 21.575.791,58 25.093.583,68 28.611.375,79 469.038,95
1,96% 2.648.771,05 2.766.494,21 5.415.265,26 6.298.188,95 7.181.112,63 117.723,16
7,95% 10.727.597,37 11.204.379,47 21.931.976,84 25.507.842,63 29.083.708,42 476.782,11
100,00% 135.000.000,00 141.000.000,00 276.000.000,00 321.000.000,00 366.000.000,00 6.000.000,00

4. 5. Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Guidesi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 6-bis del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010, relativo alla presentazione, ai sensi degli articoli 2, 3, 4 e 6 dello stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, della dichiarazione sostitutiva in caso di variazione del rappresentante legale per l'ammissione al riparto della quota del cinque per mille e di quella di iscrizione dell'ente alla ripartizione del suddetto contributo, scaduto nel 2019, è prorogato al 31 marzo 2020.

4. 01. Ceccanti.

(Inammissibile)

Pag. 126

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Proroga dell'obbligo di fatturazione elettronica per comuni senza copertura di rete)

  1. Le disposizioni previste dall'articolo 1, commi da 909 a 928, della legge n. 205 del 2017, sono prorogate per i comuni italiani situati in aree senza una copertura di rete a banda larga.
  2. All'onere di cui al comma 1, pari a euro 240 mila annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
4. 02. Ciaburro, Caretta, Prisco, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Proroga in materia di cartolarizzazioni)

  1. All'articolo 1, comma 1089, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2020».
  2. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1, alle operazioni realizzate mediante concessione di finanziamenti, si applicano, in quanto compatibili, anche le disposizioni degli articoli 4 e 7.1 della legge 30 aprile 1999, n. 130. Nelle operazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), della legge 30 aprile 1999, n. 130, il soggetto finanziato, ai fini della costituzione del patrimonio destinato, adotta apposita deliberazione contenente l'indicazione dei diritti e dei beni destinati, anche individuabili in blocco, del soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata, dei diritti ad essi attribuiti e delle modalità con le quali è possibile disporre, integrare e sostituire elementi del patrimonio destinato, nonché i limiti e le circostanze in cui il soggetto finanziato può utilizzare le somme derivanti dal patrimonio destinato. La deliberazione deve essere depositata e iscritta a norma dell'articolo 2436 del codice civile. Dalla data di iscrizione della deliberazione, tali crediti, beni, diritti e rapporti giuridici sono destinati esclusivamente al soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata e costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello del soggetto finanziato e dagli altri patrimoni destinati. Fino al completo soddisfacimento dei diritti dei soggetti al cui vantaggio la destinazione è effettuata, sul patrimonio oggetto di destinazione, così come identificato nella deliberazione, sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti dei predetti soggetti. Delle obbligazioni nei confronti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata il soggetto finanziato risponde esclusivamente nei limiti del patrimonio ad essi destinato e dei crediti, beni e diritti ad essi attribuiti, salvo che la deliberazione non disponga diversamente. Per il caso di sottoposizione del soggetto finanziato a qualsiasi procedura, concorsuale o di gestione delle crisi applicabile, i contratti relativi a ciascun patrimonio destinato e quelli ivi inclusi continuano ad avere esecuzione e continuano ad applicarsi le previsioni di cui all'articolo 7, comma 2-octies, della legge 30 aprile 1999, n. 130. Gli organi della procedura possono trasferire i diritti e i beni ricompresi in ciascun patrimonio destinato e le relative passività alla società di cartolarizzazione o ad altro soggetto identificato dalla società di cartolarizzazione stessa.
  3. All'articolo 1, comma 1-ter, della legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «1 e 1-bis del presente articolo» sono aggiunte le seguenti: «ovvero all'articolo 7, comma 1, lettera a)»;
   b) dopo le parole: «inferiore ad euro 2 milioni,» sono aggiunte le seguenti: «direttamente ovvero per il tramite di una banca o intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, che agisce in nome proprio,»;Pag. 127
   c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso il finanziamento abbia luogo per il tramite di una banca o intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, ai crediti nascenti dal finanziamento concesso dalla banca ovvero dall'intermediario finanziario, ai relativi incassi e ai proventi derivanti dall'escussione o realizzo dei beni e diritti che in qualunque modo costituiscano la garanzia del rimborso di tali crediti si applica altresì l'articolo 7, comma 2-octies, della presente legge.».

  4. All'articolo 4, della legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2-bis, dopo le parole: «derivanti da aperture di credito» sono aggiunte le seguenti: «o altre forme di concessione di credito a breve termine o con modalità rotative»;
   b) al comma 4-ter:
    1) dopo le parole: «derivanti da aperture di credito in qualunque forma» sono aggiunte le seguenti: «o altre forme di concessione di credito a breve termine o con modalità rotative»;
    2) dopo le parole: «contrattualmente previste. Gli incassi» sono aggiunte le seguenti: «e i proventi derivanti dall'escussione o realizzo dei beni e diritti che in qualunque modo costituiscano la garanzia del rimborso di tali crediti»;
    3) dopo le parole: «da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli» sono aggiunte le seguenti: «e, nel loro interesse, dalla società di cui all'articolo 3, comma 1,»;
    4) dopo le parole: «cessionarie degli impegni o delle facoltà di erogazione» sono aggiunte le seguenti: «se non per l'eccedenza delle somme incassate e dovute a tali soggetti».
4. 03. Buratti.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Misure in materia di banche di credito cooperativo)

  1. All'articolo 2-bis del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale obbligo è altresì assolto dalle banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 37-bis, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, che, in alternativa alla costituzione del gruppo bancario cooperativo, hanno esercitato la facoltà di adottare sistemi di tutela istituzionale, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, fino alla data di adesione ad un sistema di tutela istituzionale di cui allo stesso articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013, dall'adesione delle stesse al Fondo temporaneo di cui al presente comma.»;
   b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  « 3. L'adesione al Fondo avviene entro trenta giorni dalla data di approvazione del relativo statuto. L'adesione di una banca di credito cooperativo al gruppo bancario cooperativo, ovvero, per una banca di credito cooperativo avente sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, al sistema di tutela istituzionale, non comporta il venir meno dell'adesione della stessa al Fondo temporaneo. Al più tardi alla data dell'adesione dell'ultima banca di credito cooperativo al gruppo bancario cooperativo o al sistema di tutela istituzionale, gli organi del Fondo, previa consultazione con le capogruppo dei gruppi bancari cooperativi e con l'ente gestore del sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 37-bis, comma 1-bis, del Pag. 128testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, convocano l'Assemblea per deliberare sulle modalità di scioglimento dello stesso».

  2. All'articolo 150-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 4-bis, dopo le parole: «anche dalla capogruppo del gruppo bancario cooperativo a cui appartiene l'emittente» sono inserite le seguenti: «o dall'ente gestore del sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 37-bis, comma 1-bis, del presente decreto a cui aderisce l'emittente» e dopo le parole: «della singola banca di credito cooperativo emittente e del gruppo» sono inserite le seguenti: «bancario cooperativo o del sistema di tutela istituzionale»;
   b) al comma 4-ter sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le maggioranze richieste per la costituzione delle assemblee delle banche di credito cooperativo emittenti azioni di finanziamento e per la validità delle deliberazioni sono determinate dallo statuto e sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci cooperatori e ai soci finanziatori. Alle modifiche statutarie necessarie per l'adeguamento degli statuti delle banche di credito cooperativo emittenti azioni di finanziamento ai fini del presente comma non si applica l'articolo 2437, primo comma, lettera g), del codice civile.»;
   c) dopo il comma 4-ter è aggiunto il seguente:
  «4-quater. Ai fini di cui all'articolo 57 del presente decreto e di cui agli articoli 2501-ter e 2506 del codice civile, in caso di fusioni o scissioni alle quali partecipano banche di credito cooperativo che abbiano emesso azioni di finanziamento, le banche di credito cooperativo incorporanti, risultanti dalla fusione o beneficiarie del trasferimento per scissione, possono emettere azioni di finanziamento ai sensi del comma 4-bis quando le azioni di finanziamento precedentemente emesse non siano state oggetto di rimborso ai sensi del comma 4. I diritti patrimoniali e amministrativi spettanti ai soci finanziatori sono stabiliti dallo statuto, anche in deroga a quanto previsto dal comma 3.».
4. 04. Buratti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Misure in materia di banche di credito cooperativo)

  1. Le disposizioni contenute nell'articolo 100, comma 2, lettera o-ter), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e nell'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 1-bis) del decreto legislativo n. 446 del 1997, relative alla deducibilità, rispettivamente ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, dei contributi versati, anche su base volontaria, al fondo istituito, con mandato senza rappresentanza, presso uno dei consorzi cui le imprese aderiscono in ottemperanza ad obblighi di legge, si interpretano nel senso che sono deducibili anche le somme versate ai fondi istituiti presso consorzi costituiti al fine di perseguire in modo esclusivo i medesimi scopi di consorzi cui le imprese aderiscono in ottemperanza ad obblighi di legge.
4. 05. Buratti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Misure in materia di banche di credito cooperativo)

  1. All'articolo 70-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dopo il comma 3, inserire i seguenti:
  «3-bis. Alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un soggetto partecipante Pag. 129a un gruppo IVA da consorzi, ivi comprese le società consortili e le società cooperative con funzioni consortili, a cui lo stesso soggetto è consorziato, non partecipanti al medesimo gruppo IVA, si applica il comma 2 dell'articolo 10 del presente decreto.

  3-ter. Ai fini dell'applicazione del comma 3-bis, la verifica della condizione prevista dall'articolo 10, secondo comma, ai sensi della quale, nel triennio solare precedente, la percentuale di detrazione di cui all'articolo 19-bis, anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis, sia stata non superiore al 10 per cento, va effettuata sulla base della percentuale determinata:
   a) in capo al consorziato, per ognuno degli anni antecedenti al primo anno di efficacia dell'opzione per la costituzione del gruppo IVA, compresi nel triennio di riferimento;
   b) in capo al gruppo IVA, per ognuno degli anni di validità dell'opzione per la costituzione del gruppo medesimo, compresi nel triennio di riferimento.».
4. 06. Buratti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. Dopo il primo comma dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, è aggiunto il seguente:
  «Ai fini del calcolo dei redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio di cui agli articoli 26-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, o dall'investimento in contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, tra i titoli equiparati alle obbligazioni e agli altri titoli similari di cui al primo comma rientrano anche i project bond emessi ai sensi dell'articolo 184 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».
4. 011. Buratti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Dilazione delle detrazioni ecobonus e sisma bonus per incapienti sopraggiunti)

  1. All'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora nel corso del periodo di fruizione del beneficio spettante ai sensi del presente articolo si verifichi una riduzione reddituale di almeno il 20 per cento rispetto alla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente, tale da determinare l'impossibilità di sfruttare la detrazione fiscale totalmente o in parte, il soggetto avente diritto può optare per la possibilità di traslare la quota di detrazione non usufruita all'anno successivo ovvero prevedere un allungamento temporale per recuperare gli importi non detratti negli anni precedenti.».
  2. All'articolo 16, comma 1-octies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora nel corso del periodo di fruizione del beneficio spettante ai sensi del presente comma si verifichi una riduzione reddituale di almeno il 20 percento rispetto alla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente, tale da determinare l'impossibilità di sfruttare la detrazione fiscale totalmente o in parte, il soggetto avente diritto può optare per la possibilità di traslare la quota di detrazione non usufruita all'anno successivo ovvero prevedere un allungamento Pag. 130temporale per recuperare gli importi non detratti negli anni precedenti.».
  3. All'articolo 16-bis, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora nel corso del periodo di fruizione del beneficio spettante ai sensi del presente articolo si verifichi una riduzione reddituale di almeno il 20 per cento rispetto alla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente, tale da determinare l'impossibilità di sfruttare la detrazione fiscale totalmente o in parte, il soggetto avente diritto può optare per la possibilità di traslare la quota di detrazione non usufruita all'anno successivo ovvero prevedere un allungamento temporale per recuperare gli importi non detratti negli anni precedenti.».
4. 07. Fragomeli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifica agli incentivi fiscali per gli interventi di efficienza energetica)

  1. All'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 9, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 3.1, dopo le parole: «legge 24 dicembre 2007, n. 244» sono inserite le seguenti: «, oppure per il riconoscimento di un credito di importo pari all'ammontare della detrazione che sarebbe spettata a fronte degli interventi di cui ai predetti commi, da erogare in un conto dedicato, non concorrente alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, e ripartito in dieci quote annuali di pari importo»;
   b) dopo il comma 3.1, è aggiunto il seguente:
  «3.1-bis Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative relative all'accredito sul conto corrente dedicato del beneficiario di cui al comma 3.1».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10,3 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dei fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020.
4. 08. Fragomeli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifica dell'articolo 125-sexies del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385)

  1. L'articolo 125-sexies, comma 1, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:
  «Art. 125-sexies. – 1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito che include tutti i costi posti a suo carico, ad eccezione delle imposte e dei costi corrisposti dal finanziatore a terzi per prestazioni già integralmente svolte.
   2. Il comma 1 si applica ai soli contratti stipulati a decorrere dall'11 novembre 2019».
4. 09. Buratti.
(Inammissibile)

Pag. 131

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni per la vendita al pubblico dei prodotti accessori ai tabacchi da fumo)

  1. All'articolo 62-quinquies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  «3-bis. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia dogane e monopoli, da adottare entro il 30 aprile 2020, sono stabiliti, per gli esercizi di vicinato, le modalità e i requisiti per l'autorizzazione alla vendita e per l'approvvigionamento dei prodotti di cui al comma 1. Nelle more dell'adozione della determinazione prevista al primo periodo, è consentita l'attività di vendita e approvvigionamento agli esercizi di cui al presente comma.»;
   b) al comma 4, dopo le parole: «di cui al comma 3» sono inserite le seguenti: «e agli esercizi di cui al comma 3-bis,»;
   c) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
  «7-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 7, un pezzo dei prodotti di cui al comma 1 è equivalente ad un grammo convenzionale di tabacco lavorato di cui all'articolo 291-bis del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.».

  2. Al decreto ministeriale 6 marzo 2009, n. 32, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: «prodotti del tabacco» sono inserite le seguenti: «, ai prodotti accessori ai tabacchi da fumo» e dopo le parole: «dall'accisa» sono inserite le seguenti: «, dall'imposta di consumo»;
   b) alla Tabella A, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
   « a-bis) Prodotti accessori ai tabacchi da fumo: 200 pezzi di cartine, o di cartine arrotolate senza tabacco o di filtri, anche contenuti in confezioni miste.».
4. 010. Cancelleri, Martinciglio.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Regime fiscale degli interessi su obbligazioni destinate ad investitori esteri)

  1. All'articolo 1 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239, dopo il comma 1-quater sono aggiunti i seguenti:
  «1-quinquies. Non sono soggetti all'imposta sostitutiva di cui al comma 1, né all'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'imposta sulle società e all'imposta regionale sulle attività produttive, i redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera b), derivanti dalle obbligazioni e titoli similari emessi all'estero da banche e da società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del presente decreto legislativo, percepiti da soggetti non residenti nel territorio dello Stato.
   1-sexies. Le disposizioni di cui al comma 1-quinquies si applicano alle obbligazioni e titoli similari emessi a decorrere dalla data di entrata in vigore della disposizione.».
4. 012. Buratti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Proroga dei termini dei Patti per lo sviluppo)
   1. In sede di prima approvazione, il Piano sviluppo e coesione può contenere Pag. 132gli interventi dotati di progettazione esecutiva o con procedura di aggiudicazione avviata ai sensi degli articoli 54 e 59 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, individuati sulla base dei dati di monitoraggio presenti, alla data del 31 dicembre 2020, nel sistema di monitoraggio unitario di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
4. 013. Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Bartolozzi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Proroga dell'introduzione dell'imposta sul consumo dei manufatti in plastica)
   1. All'articolo 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di cui al comma 651» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2021». Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 140,6 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando proporzionalmente tutti gli accantonamenti, ad eccezione di quello relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
4. 014. Marco Di Maio, Vitiello, Gadda, Marattin, Fregolent, Occhionero, Del Barba, Ungaro, D'Alessandro, Carè, Annibali, Anzaldi, Bendinelli, Colaninno, De Filippo, Ferri, Giachetti, Librandi, Migliore, Mor, Moretto, Nobili, Noja, Paita, Portas, Rosato, Toccafondi.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Proroga dell'introduzione dell'imposta sul consumo delle «bevande edulcorate»)

  1. All'articolo 1, comma 675, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «da pubblicare entro il mese di agosto dell'anno 2020 nella Gazzetta Ufficiale» sono sostituite dalle seguenti: «da pubblicare entro il mese di novembre dell'anno 2020 nella Gazzetta Ufficiale ». Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 58,5 milioni di euro per l'anno 2020 e 29,2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. 015. Marco Di Maio, Vitiello, Gadda, Marattin, Fregolent, Occhionero, Annibali, Anzaldi, Bendinelli, Carè, Colaninno, D'Alessandro, De Filippo, Del Barba, Ferri, Giachetti, Librandi, Migliore, Mor, Moretto, Nobili, Noja, Paita, Portas, Rosato, Toccafondi, Ungaro.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche all'articolo della legge 21 dicembre 2019, n. 160)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 220 sono aggiunti i seguenti:
  «220-bis. Con riferimento agli immobili oggetto di vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:
   a) la detrazione dell'imposta lorda pari al 90 per cento degli interventi finalizzati Pag. 133al recupero o restauro della facciata esterna di cui al comma 219, spetta anche su edifici esistenti ubicati al di fuori della zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
   b) gli interventi previsti dal comma 220 non devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015 e di cui alla tabella 2 dell'allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008.
   220-ter. Le disposizioni contenute nel comma 220-bis si applicano per le spese sostenute per gli interventi per i quali l'autorizzazione del Soprintendente prevista dall'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, intervenga entro il 31 dicembre 2020.».
4. 016. Marco Di Maio, Vitiello.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Disposizioni di modifiche al regime forfettario)
   1. All'articolo 1, comma 57, lettera d-ter), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente» sono soppresse.
   2. Agli oneri derivanti dal comma 1, per l'anno 2020 in termini di indebitamento netto e fabbisogno si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 18.
4. 017. Troiano, Trano.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Proroga avvio lotteria dei corrispettivi)

  1. All'articolo 1, comma 540, primo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, la parola: «2020» è sostituita dalla seguente: «2021».
4. 018. Ciaburro, Zucconi, Lollobrigida, Prisco, Lucaselli, Donzelli.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Proroga avvio lotteria dei corrispettivi)

  1. All'articolo 1, comma 540, primo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e come ulteriormente modificato dall'articolo 19, comma 1, lettera a), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: «luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «gennaio 2021».
4. 019. Ciaburro, Zucconi, Lollobrigida, Prisco, Lucaselli, Donzelli.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Estensione della possibilità di istituire una ZES per l'area Appenninica gravemente colpita dal sisma 2016)

  1. All'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, Pag. 134dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Le proposte di istituzione di ZES possono essere presentate dalle regioni meno sviluppate e in transizione così come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dalle aree colpite da gravi calamità naturali. Tra le regioni che potranno avanzare tale richiesta vengono ricomprese in forma aggregata le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria gravemente colpite dal sisma del Centro Italia del 2016 e generato una gravissima crisi dell'area appenninica interessata».

  2. Nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, con i limiti di cui all'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto, è istituita una Zona Economica Speciale.
  3. Beneficiano del particolare regime fiscale, finanziario, creditizio, amministrativo le imprese insediate nel territorio della ZES e che vi si insedieranno entro il 31 dicembre 2050 che svolgono all'interno del territorio della ZES attività di natura industriale, artigianale, commerciale, agricola, nonché di servizi in genere compresi quelli offerti da professionisti.
  4. Il presente regime non si applica alle attività finanziarie e assicurative. Sono escluse dai benefici le iniziative economiche per le quali non verrà riconosciuto un beneficio territoriale diretto in base all'applicazione di paramenti che saranno oggetto di apposito regolamento o provvedimento. Le imprese e i professionisti che svolgono la loro attività all'interno della ZES e quelle che la inizieranno tra la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il 31 dicembre 2050 potranno usufruire delle seguenti agevolazioni:
   a) esenzione dalle imposte sui redditi (IRPEF-IRES) sino al periodo di imposta 2050;
   b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) sino al periodo di imposta 2050;
   c) esenzione sino al periodo di imposta 2050 dalle imposte municipali proprie per gli immobili situati all'interno della ZES utilizzati dalle imprese per svolgere la loro attività; l'esenzione è vincolata ad una relazione di un tecnico qualificato che attesti le caratteristiche di costruzione o di restauro secondo criteri antisismici degli edifici in questione.
   d) esenzione dalle imposte sui trasferimenti immobiliari di terreni e di fabbricati acquistati per lo svolgimento di attività economiche nella ZES;
   c) esenzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle imprese sino all'anno di imposta 2050.

  5. I soggetti economici operanti nella ZES godono della totale ed assoluta esclusione dall'imposta sul valore aggiunto su tutte le operazioni poste in essere dagli stessi inerenti l'esercizio della loro attività.
  6. I soggetti economici operanti nella ZES godono della totale ed assoluta esclusione da qualsiasi tipo di dazio doganale in entrata ed in uscita dalla ZES e da e per qualsiasi Paese, Italia inclusa.
  7. Le imprese possono godere dei benefici di cui ai commi da 4 a 6 alle seguenti condizioni:
   a) mantenere l'attività all'interno della ZES sino al 31 dicembre 2050, pena la revoca dei benefici goduti con obbligo di restituzione degli stessi, salvo i casi che verranno disciplinati con apposito regolamento;
   b) almeno il 90 per cento del personale e dei collaboratori deve essere residente nella ZES; a tal fine si considera residente chi trasferisce la residenza nella ZES entro 12 mesi dal momento dell'assunzione.

  8. I soggetti economici che operano all'interno della ZES o che trasferiscono la Pag. 135loro attività nella ZES da altri territori dello Stato beneficiano dello svincolo degli obblighi contributivi e previdenziali. Ciò comporta la facoltà per gli stessi soggetti di richiedere il rimborso totale delle somme versate agli enti di competenza che liquidano le stesse applicando le regole del sistema contributivo come se fosse decorso il termine per l'entrata in pensione.
  9. Resta inteso che gli stessi soggetti economici di cui al comma 8 beneficiano dell'esclusione dei versamenti obbligatori a titolo di contributi previdenziali e pensionistici.
  10. Chiunque, sia esso lavoratore dipendente o autonomo, abbia la residenza nella ZES beneficia della totale esclusione da ogni tipo di imposta o tassa comprese le accise sui prodotti petroliferi.
  11. La distribuzione di carburanti e lubrificanti da parte di distributori situati all'interno della ZES è esclusa da ogni tipo di tassa o accisa. La produzione di carburanti c lubrificanti è vietata come è vietata la produzione di prodotti chimici. Sarà facoltà della Fondazione Authority vietare l'esercizio di specifiche attività ritenute dalla stessa non conformi alla natura del territorio su cui è istituita la ZES.
4. 020. Prisco, Lollobrigida, Rampelli, Donzelli, Lucaselli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. Al comma 3-bis dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportare le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «1o luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2021»;
   b) le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;
   c) le parole: «1o gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2023».

  2. Al comma 1-ter dell'articolo 63 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «dal 1o luglio 2020 al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2022»;
   b) le parole: «dal 1o gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o gennaio 2023».
4. 021. Zucconi, Prisco, Donzelli, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, le parole: «fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente» sono soppresse.
4. 024. Zucconi, Prisco, Donzelli, Lucaselli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. Al comma 6-ter dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo le parole: «superiore a euro 400.000 e» aggiungere le seguenti: «e nel primo anno di vigenza dell'obbligo di cui al comma 1, decorrente».
4. 025. Donzelli, Prisco, Lucaselli.

Pag. 136

ART. 5.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. All'articolo 1, comma 601, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole da: «30 aprile 2015» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2020, il Ministro della salute, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, applica per il 2020 pesi secondo i criteri previsti dall'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».
5. 1. Paolo Russo.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Al fine di consentire il corretto svolgimento delle funzioni attribuite all'Agenzia Italiana del Farmaco di adeguare il numero dei dipendenti agli standard delle altre agenzie regolatorie europee e di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato, stipulato ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il personale precario non dirigenziale impiegato a qualunque titolo presso l'Agenzia Italiana del Farmaco da almeno ventiquattro mesi continuativi alla data di entrata in vigore del presente decreto, ha facoltà di transitare definitivamente nei ruoli nei limiti delle dotazioni organiche.

  2-ter. Ai fini della effettiva immissione in ruolo, coloro i quali siano in possesso dei requisiti previsti al comma 2-bis accedono a una selezione attraverso la valutazione dei titoli e di una sessione speciale di esame consistente nello svolgimento di una prova orale sull'esperienza maturata nel corso del servizio prestato. A seguito del superamento di tale prova con esito positivo, sono confermati i rapporti di lavoro instaurati con i predetti dipendenti.
5. 2. Benigni.

  Sopprimere il comma 3.
5. 3. Brambilla.

  Sostituire il comma 3, con il seguente:
  3. All'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «1o gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2021»;
   b) dopo le parole: «31 dicembre 2016.», aggiungere le seguenti: «Qualora il monitoraggio di cui al comma 2 certifichi l'assenza di metodi alternativi alla sperimentazione animale, le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2022».

  Conseguentemente all'articolo 25 apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, capoverso c-bis), sostituire la parola: «1.000.000» con la seguente: «1.500.000»;
   b) dopo il comma 2, inserire il seguente:
    2-bis) Ai fini dell'attività di promozione, dello sviluppo e della ricerca dei metodi alternativi rispetto a quelli che includono l'utilizzo degli animali, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito Fondo denominato «Fondo per gli approcci alternativi». Tale fondo è finanziato, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, oltre che dalle risorse di cui al comma 3 che ivi confluiscono, da una quota pari al 10 per cento delle tariffe per l'autorizzazione di progetti di ricerca con l'impiego di animali a fini scientifici, di cui al decreto del Ministero della salute 27 marzo 2019;
   c) agli oneri di cui al comma 2, pari a euro 1.500.000 per ciascuno degli anni dai 2020 al 2022, si provvede mediante la corrispondente riduzione del Fondo per il Pag. 137recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
5. 39. Ianaro, Macina, Donno.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Il comma 1 dell'articolo 42 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, è sostituito dal seguente:
  «1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettere d) ed e), ed all'articolo 16, comma 1, lettera d), si applicano a decorrere dalla scoperta di metodi alternativi alla sperimentazione animale nei progetti di ricerca sulle sostanze d'abuso e sugli xenotrapianti, da parte del laboratorio del reparto substrati cellulari e immunologia cellulare dell'istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna di cui all'articolo 37, comma 2, idonei a fornire lo stesso livello o un livello più alto d'informazione di quello ottenuto nelle procedute che usano animali. La disposizione di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c), si applica fino al 31 dicembre 2016.»
5. 4. Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Tiramani, Sutto, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 3, sostituire le parole: «1o gennaio 2021» con le seguenti: «1o luglio 2020, fatte salve le sperimentazioni in corso all'entrata in vigore della presente disposizione che dovranno concludersi al termine della relativa autorizzazione quinquennale e non potranno essere rinnovate».
5. 5. Rizzetto, Frassinetti, Prisco, Lucaselli.

  Al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: “1-bis. Gli esperimenti che prevedono l'utilizzo di animali per le procedure di xenotrapianti e per i test per le sostanze d'abuso possono essere effettuati fino al 31 maggio 2020”.».
5. 7. Sarli, Di Lauro, Papiro, Spessotto, Torto, Testamento, Perantoni, Giordano, Corneli, Siragusa, Flati, Fratoianni.

  Al comma 3, sostituire le parole: «1o gennaio 2021», con le seguenti: «1o gennaio 2022».
5. 8. Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Tiramani, Sutto, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 3 sostituire le parole: «1o gennaio 2021» con le seguenti: «30 giugno 2020».
5. 6. Di Lauro, Sarli, Papiro, Spessotto, Torto, Testamento, Perantoni, Giordano, Corneli, Siragusa, Flati, Fratoianni.

  Al comma 5, le parole: entro il 30 giugno 2020 sono sostituite dalle seguenti: entro il 31 dicembre 2020.
5. 9. Bellucci, Prisco, Lucaselli.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  5-bis. Al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 2 ottobre 2009, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2, comma 1, le parole: «entro il termine di dieci anni dalla data Pag. 138di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244», fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine di dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2016, n. 160.»;
   b) all'allegato A, le lettere a) e b) del numero 3) sono abrogate.

  5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2020 e 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
5. 10. Foscolo, Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Tiramani, Sutto, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  5-bis. Il comma 4-bis dell'articolo 4, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, è sostituito dal seguente:
  «4-bis. Ferma restando la possibilità di avvalersi delle procedure per il riconoscimento dell'equivalenza del titoli del pregresso ordinamento alle lauree delle professioni sanitarie di cui alla legge 1o febbraio 2006, n. 43, coloro che hanno conseguito il titolo di diploma di massofisioterapista entro il 31 ottobre 2019, ultima sessione per il completamento dell'anno accademico, possono svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento, purché si iscrivano, entro il 30 giugno 2020, nell'elenco transitorio “iscrizione con riserva massofisioterapisti”, appositamente istituito presso gli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, fino al conseguimento di 36 mesi di attività lavorativa documentabile, prima di essere definitivamente inseriti nell'elenco speciale ad esaurimento massofisioterapisti di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro della salute 9 agosto 2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 settembre 2019, n. 212».
5. 11. Luca De Carlo.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  5-bis. All'articolo 8, comma 8, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: «Le elezioni degli organi degli Ordini dei chimici e dei fisici sono tutte indette contestualmente nel terzo quadrimestre dell'anno 2021».
*5. 12. Ferro, Prisco, Lucaselli, Donzelli.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  5-bis. All'articolo 8, comma 8, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, dopo l'ultimo Pag. 139periodo, è aggiunto il seguente: «Le elezioni degli organi degli Ordini dei chimici e dei fisici sono tutte indette contestualmente nel terzo quadrimestre dell'anno 2021».
*5. 26. Bella, Macina, Donno.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  5-bis. All'articolo 8, comma 8, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: «Le elezioni degli organi degli Ordini dei chimici e dei fisici sono tutte indette contestualmente nel terzo quadrimestre dell'anno 2021».
*5. 27. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Attis.
(Inammissibile)

  Aggiungere il seguente comma:
  5-bis. I titolari delle lauree magistrali nelle classi LM 17 – fisica, LM 58 – scienze dell'universo, LM 44 – modellistica matematico-fisica per l'ingegneria, delle lauree specialistiche nelle classi 20/S – fisica, 66/S – scienze dell'universo e 50/S – modellistica matematico-fisica per l'ingegneria o del diploma di laurea in fisica conseguito in base agli ordinamenti previgenti oppure della laurea nella classe L30 – scienze e tecnologie fisiche o del diploma di laurea in scienze e tecnologie fisiche conseguito in base agli ordinamenti previgenti che svolgono o abbiano svolto un'attività professionale prevista dal profilo della professione sanitaria di riferimento, in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di cinque anni, anche non continuativi, possono iscriversi nella rispettiva sezione dell'albo dei chimici e dei fisici – settore fisica entro il 30 giugno 2020, in attesa dell'adozione dello specifico regolamento recante modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio della professione.
**5. 13. Ferro, Prisco, Lucaselli, Donzelli.

  Aggiungere il seguente comma:
  5-bis. I titolari delle lauree magistrali nelle classi LM 17 – fisica, LM 58 – scienze dell'universo, LM 44 – modellistica matematico-fisica per l'ingegneria, delle lauree specialistiche nelle classi 20/S – fisica, 66/S – scienze dell'universo e 50/S – modellistica matematico-fisica per l'ingegneria o del diploma di laurea in fisica conseguito in base agli ordinamenti previgenti oppure della laurea nella classe L30 – scienze e tecnologie fisiche o del diploma di laurea in scienze e tecnologie fisiche conseguito in base agli ordinamenti previgenti che svolgono o abbiano svolto un'attività professionale prevista dal profilo della professione sanitaria di riferimento, in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di cinque anni, anche non continuativi, possono iscriversi nella rispettiva sezione dell'albo dei chimici e dei fisici – settore fisica entro il 30 giugno 2020, in attesa dell'adozione dello specifico regolamento recante modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio della professione.
**5. 20. D'Arrando, Donno, Macina, Lorefice, Bologna, Sapia, Sarli, Mammì, Lapia, Sportiello, Nappi.

  Aggiungere il seguente comma:
  5-bis. I titolari delle lauree magistrali nelle classi LM 17 – fisica, LM 58 – scienze dell'universo, LM 44 – modellistica matematico-fisica per l'ingegneria, delle lauree specialistiche nelle classi 20/S – fisica, 66/S – scienze dell'universo e 50/S – modellistica matematico-fisica per l'ingegneria o del diploma di laurea in fisica conseguito in base agli ordinamenti previgenti oppure della laurea nella classe L30 – scienze e tecnologie fisiche o del diploma di laurea in scienze e tecnologie fisiche conseguito in base agli ordinamenti Pag. 140previgenti che svolgono o abbiano svolto un'attività professionale prevista dal profilo della professione sanitaria di riferimento, in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di cinque anni, anche non continuativi, possono iscriversi nella rispettiva sezione dell'albo dei chimici e dei fisici – settore fisica entro il 30 giugno 2020, in attesa dell'adozione dello specifico regolamento recante modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio della professione.
**5. 28. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Attis.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  5-bis. Per l'ospedale di Castelvetrano «Valle del Belice», area sismica di 1o grado, non si applicano, in deroga alle previsioni del piano sanitario regionale, per i successivi trentasei mesi a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, previo parere favorevole sui singoli provvedimenti di riorganizzazione della rete ospedaliera, del Tavolo di monitoraggio di attuazione del citato decreto ministeriale n. 70 del 2015 di cui al decreto del Ministro della salute del 29 luglio 2015 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 settembre 2015, n. 216.
5. 14. Varchi, Prisco, Lucaselli, Donzelli.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  5-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 547, le parole: «qualora questo abbia durata quinquennale, al penultimo anno del relativo corso» sono sostituite dalle seguenti: «qualora questo abbia durata quadriennale o quinquennale, al terzo anno del relativo corso»;
   b) al comma 548-bis, primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022».
5. 15. Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Tiramani, Sutto, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  5-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti, modificazioni:
   a) al comma 547, le parole: «iscritti, all'ultimo anno del corso di formazione specialistica nonché, qualora questo abbia durata quinquennale, al penultimo anno del relativo corso» sono sostituite dalle seguenti: «iscritti al secondo anno del corso di formazione specialistica»;
   b) al comma 548-bis, primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022».
5. 16. Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Tiramani, Sutto, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  5-bis. All'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, dopo il comma 12, è inserito il seguente:
  12-bis. A decorrere dall'esercizio 2020, sono considerate regioni di riferimento tutte le regioni che soddisfano le condizioni previste dal comma 5 individuate entro il termine del 15 settembre dell'anno Pag. 141precedente al riparto dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie. Pertanto non si applicano le disposizioni dell'ultimo periodo del comma 5 e il comma 12.
*5. 17. Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Tiramani, Sutto, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  5-bis. All'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, dopo il comma 12, è inserito il seguente:
  12-bis. A decorrere dall'esercizio 2020, sono considerate regioni di riferimento tutte le regioni che soddisfano le condizioni previste dal comma 5 individuate entro il termine del 15 settembre dell'anno precedente al riparto dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie. Pertanto non si applicano le disposizioni dell'ultimo periodo del comma 5 e il comma 12.
*5. 24. Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Guidesi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  5-bis. Al comma 687 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «2019-2021» sono sostituite dalle seguenti: «2022-2024».
**5. 18. De Filippo, Marco Di Maio, Vitiello, Carnevali.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  5-bis. Al comma 687 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «2019-2021» sono sostituite dalle seguenti: «2022-2024».
**5. 21. Sisto, Mandelli.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  5-bis. Al comma 687 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «2019-2021» sono sostituite dalle seguenti: «2022-2024».
**5. 35. Siani, Carnevali, Rizzo Nervo, Schirò, Pini.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  5-bis. All'articolo 20, comma 11-bis, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, dirigenziale e no, del Servizio sanitario nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «personale dirigenziale e non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale» e le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2020».
5. 19. Marco Di Maio, Vitiello.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  5-bis. All'articolo 38, comma 1-novies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «e 2019» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: «2019 e 2020» e le parole: «Per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2019 e 2020».
5. 22. Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Guidesi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  5-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 38, comma 1-novies del decreto-legge 30 Pag. 142aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, si applicano anche per l'anno 2020.
5. 23. Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Guidesi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  5-bis. Alla scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 403 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per i farmaci relativi all'eliminazione del virus dell'epatite C il requisito di innovatività è prorogato di dodici mesi.
5. 29. Rostan, Fassina, Fornaro, Carnevali.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  5-bis. All'articolo 1, comma 403, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: «per un periodo massimo di 36 mesi» sono aggiunte le seguenti: «prorogabile, per una sola volta, di ulteriori 12 mesi».
5. 30. Rostan, Fassina, Fornaro, Carnevali.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 23-quater, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, al comma 4, le parole: «per l'anno 2020» ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2020, 2021 e 2022» e le parole «si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 204, n. 307, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 9, comma 9, del presente decreto.» sono sostituite dalle seguenti: «, 10 milioni di euro per l'anno 2021 e 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».
5. 31. Saccani Jotti, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Pella, Mandelli, Sisto.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. Al fine di superare i rischi per la salute e preservare l'integrità colturale dei terreni agricoli derivante dall'utilizzo come ammendante agricolo dei fanghi di depurazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, secondo i limiti previsti dall'articolo 41 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, il Governo provvede alla redazione di uno specifico schema di decreto legislativo attuativo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 15 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Le regioni, in presenza di comprovate esigenze sanitarie, possono sospendere l'utilizzo in agricoltura dei suddetti fanghi nel proprio territorio.
5. 32. Paolo Russo.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. Al comma 1 dell'articolo 15 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, la parola: «due» è sostituita dalla seguente: «tre».
*5. 33. Cannizzaro, Siracusano.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. Al comma 1 dell'articolo 15 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, la parola: «due» è sostituita dalla seguente: «tre».
*5. 34. Bagnasco, Novelli, Mandelli, Saccani Jotti.
(Inammissibile)

Pag. 143

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  5-bis. Al comma 11, dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma si interpreta nel senso che la medesima disciplina si applica altresì, ove previsto dalle leggi regionali, al direttore sociosanitario».
5. 36. Pini, Carnevali, Pizzetti.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  5-bis. Nei servizi educativi e assistenziali, svolti ad integrazione delle attività istituzionali delle scuole di ogni ordine e grado, anche al fine di consolidare l'intervenuto impiego di contratti di lavoro a tempo indeterminato, è confermata la facoltà delle fonti contrattuali collettive, sottoscritte da sindacati e associazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di prevedere la sospensione, con effetto sospensivo anche delle obbligazioni contributive a favore degli istituti previdenziali e assicurativi, dei rapporti di lavoro in relazione alla temporanea interruzione dei medesimi servizi per ragioni connesse ai calendari di attività delle scuole, fermo restando che i periodi della predetta sospensione vengono regolarmente conteggiati nel calcolo dell'anzianità contributiva utile per acquisire il diritto alla pensione. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente comma i contesti nei quali si realizza un intervento bilaterale ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 atto a garantire il godimento di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto. Gli istituti che hanno avviato azioni sulla base di interpretazioni diverse rinunciano agli atti in coerenza con quanto chiarito al presente comma.
5. 37. Martina, Carnevali.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5 inserire il seguente comma:
  5-bis. I rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 nonché quelli finanziati con le risorse del Programma Operativo Nazionale Inclusione, ai sensi dell'articolo 12, comma 12, del decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, nonché ai sensi dell'articolo 7, comma 7 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, possono essere prorogati di 12 mesi, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 50, comma 11, lettera f) del CCNL del comparto funzioni locali del 21 maggio 2018, fermo restando il rispetto dell'obiettivo del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
5. 38. Rizzo Nervo, Carnevali, Siani, Schirò, Pini.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  1. All'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo il comma 12, è inserito il seguente:
  «12-bis. Le disposizioni in materia previdenziale di cui ai commi 11 e 12 si applicano ai direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, di cui all'articolo 11, comma 3 del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288, per l'intera durata dell'incarico».
5. 40. Lorenzin, Carnevali.
(Inammissibile)

Pag. 144

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Massimale orario specialisti ambulatoriali)

  1. Al fine di fronteggiare immediatamente la grave carenza di medici specialisti e di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, nonché di dare piena operatività a quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, dell'Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, psicologi e chimici) ex articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ratificato in data 17 dicembre 2015, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ciascuna regione dispone che le rispettive Aziende del SSN regionale, prima di procedere alla pubblicazione degli incarichi, provvedano a completare, a decorrere dal 1o febbraio 2020, l'orario degli specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti già titolari a tempo indeterminato presso l'Azienda di riferimento, per la branca o area professionale interessata, fino al raggiungimento del tempo pieno come previsto dall'articolo 26, comma 1, del medesimo ACN. Nell'attuazione degli interventi di cui al presente articolo è fatta salva la facoltà degli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie di aderire alla richiesta dell'ASL di riferimento.
  2. All'onere derivante dal comma 1 ciascuna regione provvede utilizzando anche le risorse previste dall'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.
5. 01. Rostan, Fornaro, Fassina.
(Inammissibile)

ART. 6.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 1, comma 654, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il terzo periodo è sostituito con il seguente: «Una quota di detto importo, pari ad almeno il 10 per cento e non superiore al 20 per cento, è destinata al reclutamento di docenti di prima fascia cui concorrono i soli docenti di seconda fascia in servizio a tempo indeterminato da almeno tre anni accademici. Le procedure di reclutamento di cui al periodo precedente sono disciplinate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».
6. 3. Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Al fine di consentire la piena e più efficace attuazione delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, garantendo il pieno allineamento con le norme contenute nell'articolo 1 commi 653 e seguenti della legge n. 205 del 2017, i termini di cui all'articolo 8, comma 3, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica sono prorogati di un anno.

  2-ter. Ai fini di cui al precedente comma 2-bis, il comma 3 dell'articolo 8 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica è sostituito dal seguente:
  «3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dall'anno accademico 2021/2022. In sede di prima attuazione la programmazione del reclutamento del personale di cui all'articolo 2 è approvata dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio accademico entro il 31 dicembre 2020».

  2-quater. Analogamente e per le stesse finalità di cui ai precedenti commi 2-bis e Pag. 1452-ter, all'articolo 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, primo periodo, le parole: «fino all'anno accademico 2017-2018 incluso,», sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno accademico 2020/2021 incluso».
  2-quinquies. Ai fini di cui ai precedenti commi da 2-bis a 2-quater, il Ministero dell'università e della ricerca con atto ricognitivo aggiorna le graduatorie nazionali redatte in esecuzione di quanto disposto dal richiamato articolo 1, comma 655, della legge n. 205 del 2017, procedendo all'inserimento del personale docente che alla data del 31 dicembre 2019 abbia maturato i requisiti di accesso previsti dal decreto ministeriale n. 597 del 14 agosto 2018.
6. 1. Fratoianni, Piccoli Nardelli, Lattanzio, Carbonaro, Ciampi, Di Giorgi, Nitti, Fassina, Fornaro, Prestipino, Rossi, Orfini, Toccafondi, Anzaldi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Al fine di garantire la continuità didattica e di servizio nelle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, assicurando altresì la regolare erogazione degli stipendi al personale assunto per l'anno accademico 2019/2020 con contratto di lavoro annuale su posto vacante o disponibile al 31 gennaio 2020, i termini di cui all'articolo 489 del decreto legislativo n. 297 del 1994 e all'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sono prorogati al 30 aprile 2020. Analogamente i termini di cui all'articolo 4 della legge n. 124 del 1999 sono prorogati alla medesima data del 30 aprile 2020.

  2-ter. Ai fini di cui al precedente comma 2-bis il servizio prestato dal personale docente assunto con contratto annuale su posto vacante o disponibile è considerato valido a tutti gli effetti di legge a condizione che esso sia stato prestato ininterrottamente dalla data di effettiva assunzione fino al termine dell'anno accademico 2019/2020. Il Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite delle Direzioni provinciali dei Servizi vari (Ragioneria provinciale dello Stato), provvede al mantenimento in essere delle partite stipendiali e alla liquidazione delle spettanze mensili.
6. 2. Fratoianni, Piccoli Nardelli, Lattanzio, Carbonaro, Ciampi, Di Giorgi, Nitti, Fassina, Fornaro, Prestipino, Rossi, Orfini, Toccafondi, Anzaldi.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al comma 5 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) alla lettera a) le parole: «29 febbraio 2020» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2020»;
    2) alla lettera b), le parole: «la parola: “gennaio” è sostituita dalla seguente: “marzo”» sono sostituite con le seguenti: «le parole: “1o gennaio 2020” e le parole: “il 2018 e il 2019” sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: “1o gennaio 2021” e “a decorrere dall'anno 2021”»;
    3) alla lettera c), le parole: «la parola: “gennaio” è sostituita dalla seguente: “marzo”» sono sostituite con le seguenti: «le parole: “1o gennaio 2020” e le parole: “il 2018 e il 2019” sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: “1o gennaio 2021” e “il 2019 e il 2020”»;
    4) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
   « c-bis) alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 1, comma 761, le parole: “sino al 31 dicembre 2019” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2020”».

  Conseguentemente, alla allegata Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2020: – 15.000.000;
   2021: – 15.000.000;
   2022: – 15.000.000.
6. 4. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Pag. 146

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 5 le parole: «29 febbraio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;
    2) al comma 5-bis le parole: «1o marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2021» e le parole: «a decorrere dall'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2021»;
    3) al comma 5-ter le parole: «a decorrere dal 1o marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1o gennaio 2021» e le parole: «purché includano il 2018 e il 2019» sono sostituite dalle seguenti: «purché includano il 2019 e il 2020»;
    4) al comma 5-sexies, secondo periodo, le parole: «purché includano il 2018 e il 2019» sono sostituite dalle seguenti: «purché includano il 2019 e il 2020»;
    5) dopo il comma 5-sexies aggiungere il seguente:
  5-sexies.bis. All'articolo 64, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, le parole: «per l'anno scolastico 2018/2019» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020» e le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
6. 5. Gagliardi, Pedrazzini, Benigni, Silli, Sorte.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Al fine di provvedere alla copertura di tutti i posti vacanti e disponibili della dotazione organica dei dirigenti scolastici come definita dal decreto ministeriale 8 maggio 2019, n. 405, nelle more delle conclusioni del prossimo concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici, il MIUR è autorizzato a procedere alla nomina, a decorrere dal 1o settembre 2020, di dirigenti scolastici, previo scorrimento della graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso per titoli ed esami bandito con decreto ministeriale 23 novembre 2017 del Direttore Generale per il Personale Scolastico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 4a Serie Speciale – n. 90 del 24 novembre 2017.
6. 29. Fratoianni, Fornaro, Fassina.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Le imprese titolari di contratti di appalto per l'esecuzione dei servizi di pulizia e ausiliari presso istituzioni scolastiche ed educative statali che, a causa della cessazione del relativo contratto di appalto, attiveranno le procedure di riduzione del personale ex articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono esonerate dal pagamento del contributo di cui all'articolo 2, commi 31 e 35, della legge 28 giugno 2012, e n. 92, con riferimento al conseguente licenziamento di tutto il personale dipendente impiegato, in via esclusiva, nell'ambito dei predetti servizi. La predetta esenzione opera con riferimento sia ai dipendenti che risulteranno beneficiari della successiva assunzione alle dipendenze dello Stato ex articolo 58, comma 5-ter del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sia al restante personale licenziato e non ricollocato ai sensi e per effetto della predetta disposizione.
6. 12. Mandelli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Al fine di consentire l'estinzione dell'ingente contenzioso pendente in materia e di evitare l'insorgenza di ulteriore contenzioso, la certificazione conseguita Pag. 147quale titolo abilitante all'esercizio della professione di insegnante rilasciata dal Ministero della educazione nazionale romeno, in ottemperanza all'articolo 13, comma 1, lettera b), della direttiva n. 36/2005 e dagli articoli 16-22 del titolo III «libertà di stabilimento» del decreto legislativo n. 206 del 2007 attuativo della direttiva comunitaria n. 36 del 2005 e n. 55 del 2013 – denominata Adeverinta – costituisce titolo sufficiente per la richiesta al Ministero dell'istruzione di riconoscimento del valore abilitante all'esercizio della professione docente in Italia. Il Ministero dell'istruzione, al fine della valutazione del percorso professionale conseguito in Romania finalizzato all'insegnamento, anche sul sostegno, può richiedere eventuali misure compensative in ottemperanza all'articolo 22 del decreto legislativo n. 206 del 2007 per specifiche classi di concorso o per la specializzazione sul sostegno. I soggetti che hanno partecipato alle prove del concorso riservato per docenti di cui al DDG n. 85 del 2018, al percorso cosiddetto FIT di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 13 aprile 2017 in possesso della certificazione di cui al precedente periodo, e che le abbiano concluse con giudizio positivo sono ammessi con riserva e inseriti nelle graduatorie nell'ordine ad essi spettante in base al punteggio conseguito. Il Ministro dell'istruzione, entro trenta giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto, individua e comunica ai soggetti le eventuali misure compensative richieste in ottemperanza all'articolo 22 del decreto legislativo n. 206 del 2007.
6. 14. Paolo Russo.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Alle procedure di immissione in ruolo del personale docente è annualmente destinata una quota di posti pari al numero di cattedre rese vacanti e disponibili in seguito ai pensionamenti per effetto di quota 100, con decorrenza giuridica a partire dal 2019/2020 e decorrenza economica a decorrere dal 2020/2021, ai vincitori e agli idonei dei concorsi 2016, sino all'esaurimento delle relative graduatorie.
6. 15. Paolo Russo, D'Attis.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto qualsiasi procedura concorsuale finalizzata all'immissione in ruolo di docenti per le scuole di ogni ordine e grado è bandita solo per le regioni, classi di concorso e tipologie di posto per i quali risultano esaurite le relative graduatorie.
6. 16. Paolo Russo, D'Attis

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Al fine di perseguire il pubblico interesse all'economicità e alla speditezza dell'azione amministrativa nonché di evitare l'inutile dispendio di risorse pubbliche, il Ministero per l'istruzione, l'università e la ricerca avvia nuove procedure concorsuali finalizzate all'immissione in ruolo di docenti per le scuole di ogni ordine e grado subordinatamente all'avvenuta immissione in ruolo, nella stessa amministrazione, di tutti i soggetti già inseriti nelle proprie graduatorie costituite per l'assunzione a tempo indeterminato nel ruolo di docente relative alle scuole di ogni ordine e grado.
6. 17. Paolo Russo, D'Attis.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Nell'ambito dei finanziamenti di cui alle Convenzioni, stipulate in data 14 dicembre 1989, Prog. 2237, ed in data 11 luglio 1991, n. 123/90, dall'Agenzia per lo Sviluppo del Mezzogiorno con l'Università degli Studi della Calabria e utilizzati dallo stesso Ateneo per la realizzazione delle sue strutture edilizie, sarà rimborsata, a Pag. 148saldo del completamento della sede universitaria, la somma complessiva di euro 5.993.895, somma già anticipata dall'Università sul proprio bilancio. La somma di euro 5.993.895 è rimborsata in ragione di euro 1 milione all'anno sino alla concorrenza del totale.
  5-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-bis, si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
6. 43. Carè, Marco Di Maio, Vitiello.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Al fine di evitare sperequazioni e difformità di trattamento tra docenti, ai soggetti inseriti nelle graduatorie di merito regionali della procedura concorsuale di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 17, del decreto legislativo n. 59 del 2017 non si applica il terzo periodo del comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 59 del 2017, anche ove immessi in ruolo dopo il 1o gennaio 2019.
6. 18. Paolo Russo, D'Attis.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 17, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le parole «2018/2019 e 2019/2020, nonché l'80 per cento per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 il 60 per cento per gli anni 2022/2023 e 2023/2024, il 40 per cento per gli anni 2024/2025 e 2025/2026, il 30 per cento per gli anni 2026/2027 e 2027/2028 e il 20 per cento per i bienni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «sino a integrale scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale.»
6. 19. Paolo Russo, D'Attis.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 17, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le parole «2018/2019 e 2019/2020, nonché l'80 per cento per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, il 60 per cento per gli anni 2022/2023 e 2023/2024, il 40 per cento per gli anni 2024/2025 e 2025-2026, il 30 per cento per gli anni 2026/2027 e 2027/2028 e il 20 per cento per i bienni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, l'80 per cento per gli anni 2022/2023 e 2023/2024, il 60 per cento per gli anni 2024/2025 e 2025/2026, il 40 per cento per gli anni 2026/2027 e 2027/2028 e il 30 per cento per i bienni successivi.».
6. 20. Paolo Russo, D'Attis.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. All'articolo 20-bis, comma 4, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «Entro il 31 agosto 2018» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2021».
  5-ter. All'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «Entro il 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2021».
*6. 6. Angiola.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. All'articolo 20-bis, comma 4, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «Entro il 31 agosto 2018» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2021».

Pag. 149

  5-ter. All'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «Entro il 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2021».
*6. 8. Morgoni, Pezzopane, Mancini, Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. All'articolo 20-bis, comma 4, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «Entro il 31 agosto 2018» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2021».
  5-ter. All'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «Entro il 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2021».
*6. 11. Fragomeli, De Menech.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. All'articolo 20-bis, comma 4, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «Entro il 31 agosto 2018» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2021».
  5-ter. All'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «Entro il 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2021».
*6. 22. Paolo Russo, Mandelli, Pella, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. All'articolo 20-bis, comma 4, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «Entro il 31 agosto 2018» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2021».
  5-ter. All'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «Entro il 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2021».
*6. 25. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Paolo Russo, Spena, Napoli, Ruffino, Bond, Baratto.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. All'articolo 20-bis, comma 4, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «Entro il 31 agosto 2018» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2021».
  5-ter. All'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «Entro il 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2021».
*6. 33. Lollobrigida, Prisco, Rampelli, Donzelli, Lucaselli, Silvestroni.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, dopo le parole: «devono essere imputati ad apposito fondo» aggiungere il seguente periodo: «Il Centro italiano di ricerche aerospaziali può utilizzare il suddetto fondo a copertura di eventuali perdite di esercizio, purché derivanti dallo Pag. 150sviluppo di progetti contenuti nel PRORA così come definito dal decreto ministeriale 24 agosto 1998, n. 305.».
6. 49. Buompane, Manzo, Macina, Donno.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. Al fine di assicurare anche nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado la funzionalità della strumentazione informatica, la dotazione organica del personale ATA di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è incrementata di 1.000 unità di personale assistente tecnico, da destinare ai predetti gradi di istruzione. Conseguentemente, le facoltà assunzionali del personale assistente tecnico sono corrispondentemente incrementate.
  5-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5-bis, pari a 11,48 milioni di euro nel 2020 e 34,42 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  5-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. 9. Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Prestipino, Rossi, Ciampi, Orfini.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Dopo il comma 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, è inserito il seguente comma:
  «2-quinquies. Al fine di garantire la corretta applicazione, senza ulteriori ritardi, di quanto disposto dall'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 è fatto obbligo a tutte le istituzioni di istruzione secondaria di secondo grado di utilizzare libri di testo e strumenti didattici per la disciplina di riferimento esclusivamente nella versione digitale, nel rispetto e in esecuzione di quanto predisposto dal Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dal presente decreto».
6. 37. Mollicone, Frassinetti, Rampelli, Prisco, Lollobrigida, Lucaselli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 1, comma 330, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «2021/2022» sono sostituite dalle seguenti: «2022/2023».
6. 35. Bellucci, Prisco, Lucaselli.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono prorogati per l'anno scolastico 2020/2021 i termini per la mobilità straordinaria per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, per tutto il personale docente di ruolo, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, su tutti i posti vacanti e disponibili, anche in organico di fatto.
6. 34. Bucalo, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Sono ammessi ad una nuova sessione speciale del corso intensivo di durata di 80 ore complessive i ricorrenti del contenzioso avverso il Decreto direttoriale Pag. 151del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, ovvero il Decreto direttoriale del 20 luglio 2015, n. 499 unitamente ai ricorrenti avverso il Decreto direttoriale del 23 novembre 2017, 4a serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017 e a tutti i soggetti non in quiescenza che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano svolto la funzione di dirigente scolastico per almeno un triennio a seguito di conferma degli incarichi di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Alla copertura si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei dirigenti scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205.
6. 42. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Rampelli, Lucaselli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. Al comma 86, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: «e a euro 35 milioni annui a decorrere dall'anno 2016,» sono sostituite dalle seguenti: «, a euro 35 milioni per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019 e a euro 50 milioni annui a decorrere dall'anno 2020,».

  5-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5-bis, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  5-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. 10. Piccoli Nardelli, Ciampi, Prestipino, Di Giorgi, Rossi, Orfini.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici, di ridurre il sovraffollamento nelle classi e di assicurare l'inclusione degli alunni e delle alunne con disabilità grave, l'organico del personale docente di cui all'articolo 1, comma 64, della legge 13 luglio 2015, n. 107 è incrementato, con riferimento alla scuola secondaria di secondo grado, in misura corrispondente a una maggiore spesa di personale di 13 milioni di euro nell'anno 2020, di 55 milioni di euro nell'anno 2021 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Con il decreto di cui al predetto articolo 1, comma 64, sono ripartiti tra le regioni i nuovi posti, sulla base dei seguenti parametri e principi:
   a) ripartizione delle risorse tra le regioni tenuto conto del numero di classi con un numero di iscritti superiore alle 22 unità, ridotte a 20 unità in presenza di un alunno o studente con disabilità grave certificata;
   b) monitoraggio comparativo dei risultati conseguiti, in termini di apprendimenti, di inclusione e di permanenza scolastica.

  5-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-bis, si provvede:
   a) quanto a 13 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;Pag. 152
   b) quanto a 55 milioni di euro per l'anno 2021 e 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  Conseguentemente nella rubrica, dopo le parole: Proroga di termini, aggiungere le seguenti: e misure urgenti.
6. 45. Casa, Lattanzio, Macina, Donno.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma:
  5-bis. All'articolo 1, comma 10-bis della legge 25 febbraio 2016, n. 21, alla fine del primo periodo, è aggiunto il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanarsi entro il 30 giugno 2020, è disposto l'inserimento, a domanda, di tutto il personale in possesso di abilitazione, ivi incluso il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 e il diploma tecnico professionale, nonché del personale educativo».
6. 41. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) il comma 598 è sostituito con il seguente:
  «598. Acquisiscono la qualifica di educatore professionale socio pedagogico coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, negli ambiti professionali di cui al comma 594, abbiano almeno dieci anni di servizio»;
    2) al comma 599 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I soggetti di cui al presente comma possono altresì continuare ad esercitare la professione socio-pedagogica anche in caso di cambio di ente gestore e godono dei diritti previsti dalle clausole di salvaguardia. Il mancato possesso della qualifica non è ostativo per la stipula di un nuovo contratto con un ente gestore subentrante nel medesimo servizio».
6. 48. Sportiello, Mammì, Macina, Donno.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, è autorizzata la trasformazione da tempo parziale a tempo pieno del rapporto di lavoro dei 553 assistenti amministrativi e tecnici assunti nell'anno scolastico 2018/2019, ai sensi dell'articolo 1, commi da 619 a 621, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e non rientranti nella precedente trasformazione prevista dall'articolo 1, comma 738, della legge n. 145 del 2018. La trasformazione di cui al primo periodo è disposta nel limite di spesa di personale complessiva previsto dal comma successivo. È corrispondentemente incrementata la dotazione organica del personale assistente amministrativo e tecnico.

  5-ter. Per le assunzioni di cui al comma 5-bis si provvede nei limiti di spesa 3 milioni di euro per l'anno 2020 e di 9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
  5-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-bis, si provvede:
   a) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
   b) quanto a 9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di Pag. 153cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6. 47. Casa, Lattanzio, De Lorenzo, Macina, Donno.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Il vincolo di cui all'articolo 13, comma 3, terzo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, è fissato in tre anni a decorrere dal 1o settembre 2019 in relazione a coloro che conseguono la nomina in ruolo e sono assegnati anorganico di una istituzione scolastica a decorrere da tale data; il suddetto vincolo si applica al personale docente ed educativo di ogni ordine e grado di istruzione, qualunque sia la procedura utilizzata per il reclutamento. Ugualmente rimane sottoposto al vincolo di tre anni nella stessa istituzione scolastica assegnata in sede definitiva tutto il personale docente e educativo che abbia conseguito la nomina in ruolo negli anni precedenti. Resto fermo l'obbligo di permanenza di cinque anni su posto di sostegno per i docenti che abbiano conseguito il ruolo nella suddetta tipologia di insegnamento, in sede di contrattazione collettiva verranno determinate le modalità di permanenza nella sede ottenuta per trasferimento allo scadere del vincolo triennale di cui sopra.
6. 26. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, come integrato e modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, il disposto di cui alla lettera b) del comma 2 è così sostituito:
   « b) concorso bandito, in ciascuna regione, ai sensi del comma 3, al quale, al netto dei posti utilizzati per la procedura di cui alla lettera a), è destinato il 100 per cento dei posti di cui all'alinea per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, nonché l'80 per cento per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, il 60 per cento per gli anni 2023/2024 e 2024/2025, il 40 per cento per gli anni 2025/2026 e 2026/2027, il 30 per cento per gli anni 2027/2028 e 2028/2029 e il 20 per cento per i bienni successivi, sino a integrale scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale. Le frazioni di posto sono arrotondate per difetto;».
6. 27. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 59 del 2017 dopo le parole «per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020» sono aggiunte le seguenti: «e 2020/2021».

  Conseguentemente, le parole: per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 sono sostituite dalle seguenti: per l'anno scolastico 2021/2022.
6. 30. Fratoianni, Fornaro, Fassina.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. In considerazione della particolare situazione linguistica delle scuole in lingua tedesca e delle località ladine della Provincia autonoma di Bolzano, il termine di entrata in vigore dei requisiti di ammissione all'esame di Stato di cui agli Pag. 154articoli 13, comma 2, lettera b), e 14, comma 3, sesto periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, limitatamente alla prova INVALSI nella disciplina «tedesco», è differito al 1o settembre 2022.
6. 7. Schullian, Gebhard, Plangger.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 1, comma 654, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Una quota di detto importo, pari ad almeno il 10 per cento e non superiore al 20 per cento, è destinata al reclutamento di docenti di prima fascia cui concorrono i soli docenti di seconda fascia in servizio a tempo indeterminato da almeno tre anni accademici; con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità delle procedure di passaggio.».
6. 44. Frassinetti, Prisco, Lucaselli.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. È differita al 1o settembre 2020 l'entrata in vigore dell'articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.
6. 31. Fratoianni, Fassina, Fornaro.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. Il termine di entrata in vigore dell'articolo 13, comma 2, lettera b), e dell'articolo 14, comma 3, sesto periodo, limitatamente al sostenimento della prova a carattere nazionale predisposta dall'INVALSI, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, è differito dal 1o settembre 2019 al 1o settembre 2020.

  5-ter. Il termine di entrata in vigore dell'articolo 13, comma 2, lettera c), nonché dell'articolo 14, comma 3, sesto periodo, limitatamente alle attività relative ai Percorsi per le Competenze Trasversali (PCTO), assimilabili all'alternanza scuola-lavoro, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, è differito dal 1o settembre 2019 al 1o settembre 2020.
  5-quater. È differita al 1o settembre 2020 l'entrata in vigore dell'articolo 19 e dell'articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.
6. 32. Fratoianni, Fassina, Fornaro.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 3, comma 1, primo periodo, le parole: «dal 2018 al 2023» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2018 al 2025»;
   b) all'articolo 3, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «istituti scolastici» sono inserite le seguenti: «, contrasto allo spopolamento e alla dispersione scolastica,»;
   c) all'articolo 3, dopo il comma 8 è inserito il seguente:
  «8-bis. All'onere derivante dal comma 1, pari a 15 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l'anno 2020, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»;
   d) dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:

«Art. 5-bis.

(Contrasto allo spopolamento e alla dispersione scolastica)
   1. I piccoli comuni, anche avvalendosi delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, Pag. 155possono adottare misure volte a contenere lo spopolamento delle aree di montagna, insulari e periferiche, a sostenere l'economia e a incrementare l'offerta di lavoro, nonché a garantire il buon esito del processo formativo degli studenti e della continuità didattica, e a contrastare il fenomeno della dispersione scolastica.
   2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro degli interni, sono definiti i criteri, le condizioni e le modalità per l'attuazione delle misure di cui al comma 1, prevedendo in priorità:
   a) deroghe alla chiusura e all'accorpamento di istituti scolastici in zone montane, insulari e periferiche rispetto alle vigenti normative sul numero di alunni per classe e sulle “pluriclassi”;
   b) misure straordinarie per l'edilizia scolastica;
   c) l'impossibilità di cambi di destinazione d'uso impropri degli istituti scolastici, mantenendone in ogni caso le finalità formative e culturali;
   d) l'introduzione di forme di premialità per i docenti che insegnano in zone montane o periferiche e che abbiano accumulato un'anzianità di almeno tre anni;
   e) la promozione di un piano di formazione straordinaria per i docenti di sostegno destinati alle zone montane, insulari e periferiche a supporto della continuità didattica».
6. 46. Giarrizzo, Lattanzio, Casa, Perconti, Donno, Macina.
(Inammissibile limitatamente alle lettere b), c) e d))

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. All'articolo 1, comma 244, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la parola «2019» è sostituita dalla seguente: «2020».

  5-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5-bis, pari a 2 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. 21. D'Attis, Elvira Savino.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 760:
    1) alla lettera a) le parole: «sino al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;
    2) alla lettera b), capoverso «5-bis», le parole: «1o gennaio 2020» e le parole: «a decorrere dall'anno 2020» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «1o gennaio 2021» e «a decorrere dall'anno 2021»;
    3) alla lettera b), capoverso «5-ter», le parole: «1o gennaio 2020» e le parole: «il 2018 e il 2019» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «1o gennaio 2021» e «il 2019 e il 2020»;
   b) al comma 761 alla lettera a), le parole: «sino al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
6. 38. Rampelli, Prisco, Lucaselli.

Pag. 156

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Dopo il comma 1-undecies dell'articolo 4 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge 9 agosto 2018, n. 96, aggiungere il seguente:
  1-duodecies. Al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni per tutta la durata dell'anno scolastico 2019/2020, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1:
   a) trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno 2020;
   b) stipulando con i docenti di cui al comma 1, in luogo della supplenza annuale in precedenza conferita, un contratto a tempo determinato con termine finale non posteriore al 30 giugno 2020.
6. 24. Sasso, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Al comma 5 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) alla lettera a) le parole: «29 febbraio 2020» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2020»;
    2) alla lettera b), le parole: «la parola: “gennaio” è sostituita dalla seguente: “marzo”» sono sostituite con le seguenti: «le parole: “1o gennaio 2020” e le parole: “il 2018 e il 2019” sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: “1o gennaio 2021” e: “a decorrere dall'anno 2021”»;
    3) alla lettera c), le parole: «la parola: “gennaio” è sostituita dalla seguente: “marzo”» sono sostituite con le seguenti: «le parole: “1o gennaio 2020” e le parole: “il 2018 e il 2019” sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: “1o gennaio 2021” e: “il 2019 e il 2020”»;
    4) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
   « c-bis) alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 1, comma 761, le parole: “sino al 31 dicembre 2019” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2020”».
6. 13. Mandelli.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) dopo le parole «7,90 milioni di euro» sono aggiunte le seguenti: «a partire dal 2020 e fino all'immissione in ruolo dei dirigenti tecnici di cui al comma 3»;
   b) le parole: «di cui al medesimo comma 94» sono soppresse.
6. 23. Sasso, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Con decreto del Ministero dell'istruzione e dell'università e della ricerca da emanarsi entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, è disposta la posticipazione all'anno accademico 2023/2024 dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto ministeriale n. 1171 del 23 dicembre 2019.
6. 40. Lollobrigida, Bellucci, Frassinetti.
(Inammissibile)

Pag. 157

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 23 dicembre 2019, n. 1171, le parole «2020-2021» sono sostituite dalle seguenti: «2023-2024».
6. 36. Lollobrigida, Bellucci, Frassinetti.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. L'obbligo di approvvigionamento di cui all'articolo 1, comma 583, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è prorogato al 1o gennaio 2023.
6. 28. Colmellere, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Rientro dei lavoratori altamente qualificati)

  1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  «2-bis. I soggetti che hanno già trasferito la residenza prima del 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 sono beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015 e che alla stessa data sono in possesso di un titolo di studio post lauream, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) del presente decreto, previo versamento di:
   a) un importo pari al venti per cento dei redditi lordi oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto, al momento dell'esercizio dell'opzione, ha almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo o diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;
   b) un importo pari al cinque per cento dei redditi lordi oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.
   2-ter. Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite tramite provvedimento dell'Agenzia dell'entrate da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. I proventi del versamento delle somme derivanti dall'esercizio dell'opzione sono destinati al finanziamento Fondo per gli Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST)».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6. 01. Quartapelle Procopio.
(Inammissibile)

Pag. 158

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifica alle disposizioni concernenti la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico)

  1. Il comma 598 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è sostituito dal seguente:
  «598. Acquisiscono la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico e possono continuare a svolgere la mansione di coordinamento coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato negli ambiti professionali di cui al comma 594, a condizione che, alla medesima data, abbiano almeno cinque anni di servizio ovvero dieci anni di attività come coordinatori nell'ambito delle attività disciplinate dal presente comma.».
6. 02. Pastorino, Fassina, Fornaro.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifica alle disposizioni concernenti la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico)

  1. All'articolo 1, comma 598, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «cinque».
6. 03. Pastorino, Fassina.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Corsi di laurea in cure palliative)

  1. Ai fini di attivare percorsi formativi universitari per le cure palliative sia nell'ambito del corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia, sia nell'ambito delle scuole di specialità, il fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2020.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, in termini di indebitamento e fabbisogno, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 18.
6. 04. Trizzino.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 come convertito dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159)

  1. All'articolo 2 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  «3-bis. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, fino al 40 per cento dei posti del concorso di cui al comma precedente è riservato a coloro che, avendo i requisiti per partecipare al concorso, abbiano ottenuto l'incarico e svolto le funzioni di dirigente tecnico, per almeno un triennio a partire dal 2012 ed entro la data di svolgimento del concorso, presso gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero Pag. 159dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive integrazioni e modifiche. Il personale di cui al periodo precedente accede direttamente al concorso, senza effettuare eventuali prove preselettive».
6. 05. Toccafondi, Marco Di Maio, Vitiello.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, come convertito dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159)

  1. All'articolo 2 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
  «2-bis. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa, i candidati risultati idonei al concorso bandito con decreto del direttore generale del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, per il reclutamento dei dirigenti scolastici possono essere assunti, secondo l'ordine di ammissione nella graduatoria di merito, nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, fatto salvo il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. La graduatoria di merito vige per un triennio e comunque fino alla pubblicazione della graduatoria del concorso successivo.».
6. 06. De Filippo, Toccafondi.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Proroga di termini per l'attività scolastica negli edifici scolastici con indice di rischio sismico basso)

  1. Al decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 12 dicembre 2019, n. 156, dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente:
  «Art. 3-bis. – (Prosieguo dell'attività scolastica negli edifici oggetto di verifiche di vulnerabilità sismica con indice di rischio sismico al di sotto di quello previsto dalle norme vigenti o oggetto di riparazione o ricostruzione) – 1. Le amministrazioni pubbliche proprietarie di edifici scolastici oggetto di interventi di riparazione o ricostruzione sono autorizzate a dislocare le attività scolastiche in altre strutture finché non verranno terminati gli stessi. Le eventuali dislocazioni sono concordate con la struttura commissariale e gli eventuali oneri derivanti sono sostenuti e rimborsati dalla stessa.
   2. Le amministrazioni pubbliche proprietarie di edifici scolastici che, all'esito delle verifiche di vulnerabilità, diano un indice di rischio sismico al di sotto di quello previsto dalle norme vigenti e specifiche o che, in attesa di tale verifiche, presentino già criticità che con molta probabilità daranno esiti non conformi alle norme suddette, sono autorizzate a dislocare le attività scolastiche, finché non verranno ripristinate le condizioni di sicurezza, in altre esistenti che rispondono agli indici di norma. Le eventuali dislocazioni sono concordate con la struttura commissariale e gli eventuali oneri derivanti sono sostenuti e rimborsati dalla stessa».
6. 07. Prisco, Lollobrigida, Rampelli, Donzelli, Lucaselli, Bucalo, Frassinetti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64)

  1. All'articolo 37 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 7, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «Il personale in servizio Pag. 160all'estero alla data di entrata in vigore del presente decreto, destinato a svolgere un secondo periodo di servizio della durata inferiore a sei anni scolastici, sulla base delle graduatorie pubblicate con decreto del direttore generale per la promozione del sistema Paese del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale n. 3875 del 12 luglio 2013, ha diritto, previa presentazione della domanda entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione al competente ufficio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, alla proroga della durata del secondo periodo di servizio fino al raggiungimento del limite massimo di permanenza all'estero di dodici anni, ai sensi dall'articolo 21, comma 1. Il personale interessato è riassegnato alla sede di servizio estera presso la quale prestava servizio alla data del 31 maggio 2017 ovvero, qualora questa non fosse disponibile, presso una delle sedi disponibili delle aree linguistiche per le quali ha conseguito l'idoneità nelle prove di accertamento linguistico, bandite dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con decreto interministeriale n. 4377 del 7 ottobre 2011»;
   b) il comma 8 è sostituito con il seguente:
  «8. Il personale già destinato all'estero alla data di entrata in vigore del presente decreto, nominato con un mandato di 9 anni, e il personale nominato con un mandato di 5 anni, il cui servizio è stato prorogato senza soluzione di continuità per ulteriori 4 anni, può permanere in servizio presso la sede estera fino al raggiungimento di nove anni scolastici. Il personale interessato mantiene il diritto ad essere destinato all'estero per ulteriori 3 anni dopo aver superato le prove di selezione previste dall'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64. Il personale in servizio in Italia che ha svolto un periodo di servizio all'estero superiore a 6 e inferiore o uguale a 9 anni scolastici può essere destinato all'estero fino al raggiungimento di 12 anni scolastici in tutta la carriera, dopo aver superato le prove di selezione previste dall'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64».
6. 08. Marco Di Maio, Vitiello, Carè, Migliore.
(Inammissibile)

ART. 7.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 708, dopo le parole: «lavoratore autonomo» è aggiunto il seguente periodo: «A decorrere dal 1o gennaio 2012 le imprese di cui al comma 1 non sono soggette ad alcuna sanzione, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di violazione delle norme in materia di previdenza e assistenza obbligatorie consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi o dalle quali derivi l'omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi, nonché di violazioni di norme sul collocamento di carattere formale».
7. 1. Colucci, Lupi, Sangregorio, Tondo.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 24, comma 3-bis, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
7. 2. Lattanzio, Macina, Donno.

Pag. 161

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera e-ter) è inserita la seguente:
   « e-quater) le spese culturali, per la parte che eccede euro 129,11, quali l'acquisto di biglietti di ingresso e abbonamenti a musei, cinema, concerti, spettacoli teatrali e dal vivo e spese sostenute per l'acquisto di libri e di materiale audiovisivo protetti da diritti d'autore usufruiscono delle detrazioni fiscali alla stregua delle spese mediche. Ai fini della detrazione il certificato di acquisto o fattura deve obbligatoriamente contenere il nome, cognome e codice fiscale dell'acquirente;».
7. 3. Mollicone, Frassinetti, Rampelli, Prisco.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di agevolare l'accesso alle scuole di musica e la promozione della cultura musicale, ai ragazzi di età compresa tra i 5 ai 18 anni che nel corso del 2020 si iscrivono ad un corso di formazione bandistico presso una banda musicale iscritta al RUNTS che persegue interessi generali che siano affini alla formazione culturale musicale, ovvero presso una banda musicale regolarmente costituita secondo la normativa vigente e che abbia come scopo sociale la formazione culturale musicale, è riconosciuto un contributo pari al 50 per cento del costo sostenuto per l'acquisto di uno strumento musicale, fino ad un massimo di 500 euro. Con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità attuative della medesima, anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.
7. 4. Baldini, Prisco, Lucaselli.
(Inammissibile)

  Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) dopo il quinto periodo, sono inseriti i seguenti: «Per l'anno 2020 il comune di Matera può provvedere, nel limite massimo di spesa di 750.000 euro, a valere sulle proprie risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. Altresì, per l'anno 2020 al fine di garantire l'obiettivo di cui al presente comma, in favore del comune di Matera è autorizzata la spesa di 450.000 euro. All'onere derivante dall'attuazione del presente periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per fare fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Per le finalità di cui al periodo precedente; il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
7. 5. Rospi.

  Al comma 2, lettera c), sostituire le parole di 750.000 euro con le seguenti: di 1.200.000 euro.
*7. 7. Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Prestipino, Rossi, Ciampi, Orfini.

Pag. 162

  Al comma 2, lettera c), sostituire le parole di 750.000 euro con le seguenti: di 1.200.000 euro.
*7. 6. Rospi.

  Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Per l'anno 2020 il comune di Matera può provvedere, nel limite massimo di spesa di 500,000 euro, a valere sulle proprie risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. Nel medesimo limite di spesa di cui al terzo periodo per ciascuno degli anni 2020 e 2021, è assegnato un contributo al complesso conventuale San Felice per il completamento delle opere di manutenzione straordinaria e adeguamento impiantistico.».

  Conseguentemente all'articolo 20, comma 2, dopo le parole: comma, inserire le seguenti: e comma 3, lettera b), dell'articolo 7, quarto periodo e sostituire le parole: 2 milioni di euro per l'anno 2020, 5 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: 2,5 milioni di euro per l'anno 2020, 5,5 milioni di euro per l'anno 2021.
7. 8. Pastorino.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Per l'anno 2020 è autorizzata la spesa di 500.000 euro finalizzata al rifinanziamento, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, dei «Progetti Speciali» di Spettacolo presentati da Comuni della Basilicata e delle Province confinanti delle Regioni di Calabria, Campania e Puglia di cui all'articolo 44, comma 2 del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 27 luglio 2017.

  3-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3-bis, pari a 500.000 per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.
7. 9. Masi, Lattanzio, Macina, Donno.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Al fine di ampliare la ricaduta positiva sulle aree appulo-lucane delle iniziative poste in essere concernenti il ruolo di Matera quale Capitale europea della cultura per il 2019, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2020 finalizzata al rifinanziamento a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, dei «Progetti Speciali» di Spettacolo di cui all'articolo 44, comma 2 del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 27 luglio 2017, presentati da Comuni della Basilicata e delle Province confinanti della Puglia.

  3-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3-bis, pari a 500.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.
7. 11. Lattanzio, Masi, Macina, Donno.
(Inammissibile)

Pag. 163

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1, comma 355, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole «entro l'esercizio finanziario 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro l'esercizio finanziario 2020».
7. 10. Lattanzio, Macina, Donno.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. In aggiunta al contingente di personale che compone la struttura di supporto al direttore generale di progetto, prevista ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, può essere nominato un consulente esperto in mobilità e trasporti e un consulente esperto in tecnologie digitali per adozione delle azioni immateriali previste nel Piano strategico, redatto dall'Unità Grande Pompei.

  4-ter. Agli oneri di cui al comma 4-bis, pari a 150 mila euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia.
7. 12. Gallo, Macina, Donno.

  Al comma 7 sostituire le parole: corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 con le seguenti: parziale riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;

  Conseguentemente al comma 8, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Per l'anno 2020 è altresì autorizzata la spesa di 500 mila euro. Di conseguenza, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 4 milioni per l'anno 2020 e 2 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del Programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Agli oneri derivanti dal secondo periodo si provvede mediante parziale riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del Programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo».
7. 14. Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Prestipino, Rossi, Ciampi, Orfini.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. All'articolo 22, comma 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) le parole da «in occasione» fino a «fondazione» sono soppresse e dopo le parole «e 2018» sono aggiunte le seguenti: «e per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022»;
    2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il finanziamento relativo agli anni 2020, 2021 e 2022 è erogato dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo entro il 31 marzo del rispettivo anno. Il soggetto beneficiario presenta al Ministero per i beni e le Pag. 164attività culturali e per il turismo, entro il 30 giugno dell'anno successivo, una relazione sull'impiego delle risorse finanziarie erogate».

  8-ter. Agli oneri di cui al comma 8-bis, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*7. 15. Brunetta.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. All'articolo 22, comma 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) le parole da «in occasione» fino a «fondazione» sono soppresse e dopo le parole «e 2018» sono aggiunte le seguenti: «e per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022»;
    2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il finanziamento relativo agli anni 2020, 2021 e 2022 è erogato dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo entro il 31 marzo del rispettivo anno. Il soggetto beneficiario presenta al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, entro il 30 giugno dell'anno successivo, una relazione sull'impiego delle risorse finanziarie erogate».

  8-ter. Agli oneri di cui al comma 8-bis, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*7. 16. Casciello, Aprea, Marin, Saccani Jotti, Palmieri, Mandelli.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. All'articolo 22, comma 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) le parole da «in occasione» fino a «fondazione» sono soppresse e dopo le parole «e 2018» sono aggiunte le seguenti: «e per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022»;
    2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il finanziamento relativo agli anni 2020, 2021 e 2022 è erogato dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo entro il 31 marzo del rispettivo anno. Il soggetto beneficiario presenta al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, entro il 30 giugno dell'anno successivo, una relazione sull'impiego delle risorse finanziarie erogate».

  8-ter. Agli oneri di cui al comma 8-bis, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*7. 18. Dall'Osso.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. All'articolo 22, comma 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) le parole da «in occasione» fino a «fondazione» sono soppresse e dopo le parole «e 2018» sono aggiunte le seguenti: «e per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022»;
    2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il finanziamento relativo agli anni 2020, 2021 e 2022 è erogato dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo entro il 31 marzo del rispettivo anno. Il soggetto beneficiario presenta al Ministero per i beni e le Pag. 165attività culturali e per il turismo, entro il 30 giugno dell'anno successivo, una relazione sull'impiego delle risorse finanziarie erogate».

  8-ter. Agli oneri di cui al comma 8-bis, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*7. 19. Sgarbi, Schullian.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 4 le parole: «per i periodi d'imposta 2017 e 2018» sono sostituite con le seguenti: «per i periodi d'imposta 2017, 2018, 2019 e 2020»;
   b) al comma 5, sostituire le parole: «e di 60 milioni di euro nell'anno 2020.» sono sostituite con le seguenti: «di 100 milioni di euro nell'anno 2020, di 80 milioni di euro nell'anno 2021 e di 60 milioni di euro nell'anno 2022.».

  8-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 8-bis, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020, 80 milioni di euro per l'anno 2021 e 60 milioni di euro per il 2022, si provvede: per l'anno 2020: quanto a 20 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo; quanto a 20 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; per l'anno 2021 e per l'anno 2022 mediante corrispondente utilizzo del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
7. 17. Masi, Scanu, Macina, Donno.

  Al comma 9, lettera a), sostituire le parole: e di 1 milione di euro a decorrere dal 2020 con le seguenti: e di 2 milioni di euro a decorrere dal 2020.

  Conseguentemente, al comma 10, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Agli oneri derivanti dal comma 9, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
7. 20. Mollicone, Frassinetti, Rampelli, Prisco, Lucaselli.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
  9-bis. A decorrere dall'anno accademico 2019-2020, su richiesta degli interessati, l'età di quiescenza dei professori universitari di I fascia è fissata al 31 ottobre dell'anno accademico di compimento del settantaduesimo anno di età, a condizione che il richiedente:
   a) abbia ricoperto per almeno cinque anni la carica di Rettore, di Preside, di Direttore di Dipartimento, di membro del Pag. 166CUN o per un identico periodo sia stato collocato in aspettativa obbligatoria per l'assunzione di incarichi politici professionali o scientifici;
   b) sia in possesso delle mediane necessarie a partecipare alle commissioni di valutazione dell'abilitazione scientifica nazionale (ASN).

  9-ter. Nel biennio di permanenza in servizio dopo il settantesimo anno non sono previsti scatti stipendiali.
7. 21. Paolo Russo.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
7. 22. Masi, Scanu, Macina, Donno.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. L'articolo 2 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 giugno 2005 Conferimento di beni immobili patrimoniali dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 è soppresso.

  Conseguentemente, la Tabella B è soppressa.
7. 23. Rampelli, Prisco, Lucaselli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Al fine di valorizzare e favorire la conoscenza, la diffusione e la conservazione dei prodotti tipici e delle ricette tradizionali locali, in attuazione del Regolamento (CE) n. 852/2004, Allegato II, Capitolo III sull'igiene dei prodotti alimentari, i comuni, in assenza di disciplina regionale, con proprio regolamento possono disciplinare i requisiti tecnici e fiscali nonché le condizioni per l'esercizio delle microattività domestiche alimentari aventi alto valore storico e tradizionale.
7. 24. Navarra, Madia, Lorenzin, Raciti, Viscomi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. All'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  1-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2020, il contrassegno SIAE di cui al comma 1 non si applica per i supporti contenenti musica registrata.
7. 25. Di Giorgi, Ciampi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
  10-bis. Al fine di cofinanziare il restauro del parco dell'ex Ospedale psichiatrico di Gorizia «Franco Basaglia», a 40 anni dalla emanazione della legge n. 180 del 1978 che porta il nome dell'illustre psichiatra, che in quell'ospedale sito lungo il confine di Stato con la Repubblica di Slovenia ha iniziato il percorso riformatore della psichiatria internazionale, ed in considerazione della candidatura transfrontaliera delle Città di Gorizia e Nova Goriza a Città europea della cultura 2025, è autorizzato un contributo straordinario di euro 600.000 all'Ente Regionale per il patrimonio culturale (ERPaC), ente autonomo della Regione Friuli Venezia Giulia.

Pag. 167

  10-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 10-bis, pari a 600.000 mila di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  10-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
7. 27. Serracchiani.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
  10-bis. Al fine di sviluppare iniziative musicali contemporanee di spessore ed in considerazione della candidatura transfrontaliera delle città di Gorizia e Nova Goriza a Città Europea della Cultura 2025 e della candidatura a sito UNESCO del paesaggio vitivinicolo della prestigiosa zona italo-slovena Collio-Brda, è autorizzato un contributo straordinario per l'anno 2020 di euro 250.000 a sostegno delle due associazioni culturali Controtempo ed Euritmica a cofinanziamento della XXIII edizione del festival «Jazz & Wine of Peace» e per la realizzazione di un programma musicale jazzistico internazionale nelle città di Gorizia e Nova Goriza.

  10-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 10-bis, pari a 250.000 mila di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  10-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
7. 28. Serracchiani.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
  10-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3-bis, sostituire le parole: «Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto», con le seguenti: «Con regolamento da emanare entro il 31 dicembre 2020»;
   b) al comma 3-bis, sostituire le parole: «possono essere definiti», con le seguenti: «sono definiti»;
   c) dopo il comma 3-bis, è inserito il seguente:
  «3-ter. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma 3-bis, ferme restando le competenze delle Regioni in materia di turismo, a decorrere dal 30 marzo 2020, la fornitura di alloggio a titolo oneroso per periodi inferiori a 8 giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, si presume in ogni caso svolta nell'ambito dell'attività di impresa se riguarda la gestione di più di 3 camere, anche se distribuite in più unità abitative».

  10-ter. Al fine di tutelare il patrimonio storico e artistico della Nazione ai sensi dell'articolo 9, secondo comma, della Costituzione e nel rispetto del principio di proporzionalità, i comuni possono, secondo modalità e criteri stabiliti con regolamento da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge Pag. 168di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281:
   a) consentire l'attività di locazione di breve periodo di alloggi per uso turistico, in qualunque forma sia svolta, subordinatamente al rilascio di una licenza comunale, stabilendo annualmente il numero di licenze comunali a disposizione e i criteri per la relativa assegnazione;
   b) stabilire un limite di durata delle locazioni in un anno solare, differenziandolo anche in relazione alle esigenze delle zone del territorio amministrato, con specifico riferimento ai centri storici e le aree di interesse culturale e artistico.
7. 30. Pellicani, Di Giorgi.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. All'articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi».
*7. 29. Ceccanti.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. All'articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi».
*7. 31. Fornaro, Fassina.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. All'articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi».
*7. 32. Prestigiacomo, Mandelli, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Attis.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. All'articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi».
*7. 48. Migliore, Marco Di Maio, Vitiello.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. All'articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi».
*7. 53. Sensi.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Al fine di garantire gli eccellenti risultati conseguiti dalla Fondazione Biennale di Venezia negli ultimi anni in ambito nazionale ed internazionale, nonché assicurare la conduzione di azioni, attività ed eventi, che rendano auspicabile una continuità nella rappresentanza e nella direzione dell'ente, all'attuale Presidente della Biennale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19 e successive modificazioni, è consentito un ulteriore mandato.
7. 34. Colmellere, Basini, Belotti, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Andreuzza, Badole, Bazzaro, Bisa, Bitonci, Coin, Comencini, Covolo, Fantuz, Lorenzo Fontana, Giacometti, Lazzarini, Manzato, Paternoster, Pretto, Stefani, Turri, Valbusa, Vallotto, Zordan, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Pag. 169Gava, Tomasi, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Tonelli, Vinci.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
  10-bis. Al fine di promuovere e ampliare l'accesso ai prodotti editoriali di tutte le categorie deboli, in particolare delle persone con disabilità visiva, anche attraverso eventi di sensibilizzazione, ricerca sull'accessibilità digitale, corsi di formazione e attività di consulenza, è prorogato per l'anno 2020 il contributo di 200.000 euro in favore della Fondazione Libri Italiani Accessibili-LIA.

  10-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 10-bis, pari a 200.000 mila di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto- legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  10-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
7. 26. Di Giorgi, Ciampi.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Al fine di promuovere e ampliare l'accesso ai prodotti editoriali di tutte le categorie deboli, in particolare delle persone con disabilità visiva, anche attraverso eventi di sensibilizzazione, ricerca sull'accessibilità digitale, corsi di formazione e attività di consulenza, è prorogato per l'anno 2020 il contributo di 200.000 euro in favore della Fondazione Libri Italiani Accessibili – LIA. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 200.000 euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7. 33. Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Pella, D'Attis.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Al fine di promuovere e ampliare l'accesso ai prodotti editoriali di tutte le categorie deboli, in particolare delle persone con disabilità visiva, anche attraverso eventi di sensibilizzazione, ricerca sull'accessibilità digitale, corsi di formazione e attività di consulenza, è prorogato per l'anno 2020 il contributo di 200.000 euro in favore della Fondazione Libri Italiani Accessibili – LIA. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.
7. 35. Capitanio.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Al fine di promuovere e ampliare l'accesso ai prodotti editoriali di tutte le categorie deboli, in particolare delle persone con disabilità visiva, anche attraverso eventi di sensibilizzazione, ricerca sull'accessibilità digitale, corsi di formazione e attività di consulenza, è prorogato per l'anno 2020 il contributo di 200.000 euro in favore della Fondazione Libri Italiani Accessibili – LIA. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente Pag. 170riduzione per l'anno 2020 del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7. 45. Mollicone, Frassinetti, Rampelli, Prisco, Lollobrigida, Lucaselli.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Al fine di promuovere e ampliare l'accesso ai prodotti editoriali di tutte le categorie deboli, in particolare delle persone con disabilità visiva, anche attraverso eventi di sensibilizzazione, ricerca sull'accessibilità digitale, corsi di formazione e attività di consulenza, è prorogato per l'anno 2020 il contributo di 200.000 euro in favore della Fondazione Libri Italiani Accessibili – LIA.
7. 47. Marco Di Maio, Vitiello.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 545-bis le parole: «A decorrere dal 1o luglio 2019» sono sostitute dalle seguenti: «In via sperimentale, a partire dal 1o luglio 2019 sino al 30 giugno 2020»;
   b) dopo il comma 545-quinquies, è aggiunto il seguente:
  545-sexies. Entro il 31 marzo 2020, con apposito decreto del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è istituito un tavolo tecnico composto dai rappresentanti designati dal Ministro e dai delegati individuati dalle Associazioni maggiormente rappresentative del settore, per verificare, nei successivi 60 giorni dal suo insediamento, gli effetti e i risultati delle disposizioni di cui ai commi dal 545-bis al 545-quinquies.
*7. 36. Pettarin.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 545-bis le parole: «A decorrere dal 1o luglio 2019» sono sostitute dalle seguenti: «In via sperimentale, a partire dal 1o luglio 2019 sino al 30 giugno 2020»;
   b) dopo il comma 545-quinquies, è aggiunto il seguente:
  545-sexies. Entro il 31 marzo 2020, con apposito decreto del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è istituito un tavolo tecnico composto dai rappresentanti designati dal Ministro e dai delegati individuati dalle Associazioni maggiormente rappresentative del settore, per verificare, nei successivi 60 giorni dal suo insediamento, gli effetti e i risultati delle disposizioni di cui ai commi dal 545-bis al 545-quinquies.
*7. 39. Ciampi, Di Giorgi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 545-bis le parole: «A decorrere dal 1o luglio 2019» sono sostitute dalle seguenti: «In via sperimentale, a partire dal 1o luglio 2019 sino al 30 giugno 2020»;
   b) dopo il comma 545-quinquies, è aggiunto il seguente:
  545-sexies. Entro il 31 marzo 2020, con apposito decreto del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è istituito un tavolo tecnico composto dai rappresentanti designati dal Ministro e dai delegati individuati dalle Associazioni maggiormente rappresentative del settore, per verificare, nei successivi 60 giorni dal Pag. 171suo insediamento, gli effetti e i risultati delle disposizioni di cui ai commi dal 545-bis al 545-quinquies.
*7. 46. Mollicone, Frassinetti, Rampelli, Prisco, Lollobrigida, Lucaselli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. All'articolo 1, comma 371, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la parola: «bande» sono inserite le seguenti: «e dei cori».
7. 37. Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Prestipino, Rossi, Ciampi, Orfini.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Al fine di rafforzare l'azione di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale, nel rispetto dei limiti delle dotazioni organiche nonché delle facoltà e dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo può coprire, per l'anno 2020, le carenze di personale nei profili professionali delle Aree II e III dovute a intervenute rinunce da parte di personale inquadrato ai sensi dell'articolo 1, comma 342, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, verificatesi prima del completamento del periodo di prova come disciplinato dal vigente CCNL del comparto di riferimento, ovvero a cessazioni, a vario titolo, dal rapporto di lavoro instaurato tra i dipendenti già inquadrati ai sensi dell'articolo 1, comma 342, della legge n. 145 del 2018 e il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, mediante lo scorrimento delle graduatorie uniche nazionali relative alle procedure selettive interne per il passaggio, rispettivamente, all'Area II e all'Area III, assumendo i candidati collocati in posizione utile nelle medesime graduatorie.
7. 38. Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Prestipino, Rossi, Ciampi, Orfini.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è rifinanziata nella misura di 325.000 euro per l'anno 2020 e di 500.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2021. All'onere derivante dal presente comma, pari a euro 325.000 per l'anno 2020 e a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
7. 40. Tuzi, Nitti, Mariani, Carbonaro, Bella, Donno, Macina.

  Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
  10-bis. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 406, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in favore della Fondazione «I Lincei per la scuola» presso l'Accademia Nazionale dei Lincei è prorogato per il triennio 2020-2022.
  10-ter. Agli oneri derivanti dal comma 10-bis pari a euro 203.855 per il 2020, euro 340.598 per il 2021 ed euro 426.377 per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l'anno 2020, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
7. 41. Lattanzio, Donno, Macina.

Pag. 172

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. È assegnato, a decorrere dall'esercizio finanziario 2020, un contributo di un milione di euro a favore dell'Ente Autonomo Regionale Teatro Massimo V. Bellini di Catania per la realizzazione del Bellini Teatro Festival. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo unico per lo Spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, come rideterminato dalla Tabella C della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
7. 42. Varchi, Prisco, Lucaselli, Donzelli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Le erogazioni di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1985, n. 163, nonché quelle effettuate ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, non costituiscono indicatori ai fini del riparto della quota del Fondo di cui all'articolo 2, comma 1.
7. 43. Varchi, Maschio, Prisco, Lucaselli, Donzelli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. (Iniziative a sostegno del mecenatismo culturale) Per le erogazioni effettuate ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, finalizzate al sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali e dei teatri di rilevante interesse culturale, ubicati nei territori delle regioni meno sviluppate come classificate nel ciclo di programmazione comunitaria 2014-2020, il credito d'imposta spettante è aumentato del 50 per cento. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede in quanto a 11,9 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del «Fondo per interventi strutturali di politica economica», di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, ed in quanto a 14,6 milioni di euro per l'anno 2021 ed a 18,2 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il triennio 2020-2022.
7. 44. Varchi, Maschio, Prisco, Lucaselli, Donzelli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
  10-bis. Alla legge 29 dicembre 2017, n. 226, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2, comma 1, alinea, le parole: «2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «2018, 2019 e 2020»;
   b) all'articolo 3, comma 3, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;
   c) all'articolo 3, comma 5, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».

  10-ter. Agli oneri di cui al comma 10-bis, pari ad euro 350.000 per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito Pag. 173del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.
7. 49. D'Alessandro, Marco Di Maio, Vitiello.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. La Carta elettronica di cui all'articolo 1, comma 357, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è utilizzabile altresì per l'acquisto di uno strumento elettronico omologato di misurazione utilizzato per determinare il valore dell'alcool o dell'etanolo contenuto nel sangue, attraverso l'analisi dell'aria espirata. Ove acquistato, è fatto obbligo di custodire il dispositivo predetto a bordo dell'autoveicolo condotto abitualmente.
7. 50. Capitanio.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. All'articolo 1, comma 545-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: «circo contemporaneo» sono inserite le seguenti: «le manifestazioni carnevalesche, i corsi mascherati, le rievocazioni storiche, giostre e manifestazioni similari».
7. 51. Battelli, Lattanzio, Macina, Donno.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Il credito di imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, come modificato dall'articolo 1, comma 5, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è riconosciuto anche per i periodi d'imposta in corso e alla data di entrata in vigore della presente legge e per il successivo. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 240 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
7. 52. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Differimento dell'applicazione di norme in materia di fondazioni, associazioni e comitati)

  1. Per i soggetti di cui al comma 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, come sostituito dal comma 20 dell'articolo Pag. 1741 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, le disposizioni di cui ai commi da 11 a 27 dell'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2021.
7. 01. Colucci, Tondo.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Misure urgenti per il sostegno ai teatri di rilevante interesse culturale e dei Teatri Nazionali)

  1. Per garantire il funzionamento dei teatri di rilevante interesse culturale di cui all'articolo 11 del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 27 luglio 2017 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo assegna i contributi di cui al presente comma ed entro il 31 marzo di ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 eroga i contributi assegnati. I teatri di rilevante interesse culturale ai quali è erogato il contributo presentano al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di erogazione delle risorse, una relazione sull'impiego delle medesime.
7. 02. Casciello, Aprea, Marin, Saccani Jotti, Palmieri, Mandelli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Misure urgenti per il sostegno ai teatri di rilevante interesse culturale e dei Teatri Nazionali)

  1. Per garantire il funzionamento dei teatri nazionali di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 27 luglio 2017 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo assegna i contributi di cui al presente comma ed entro il 31 marzo di ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 eroga i contributi assegnati. I teatri nazionali ai quali è erogato il contributo presentano al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di erogazione delle risorse, una relazione sull'impiego delle medesime.
7. 03. Casciello, Aprea, Marin, Saccani Jotti, Palmieri, Mandelli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Misure urgenti per il sostegno ai teatri di rilevante interesse culturale e dei Teatri Nazionali)

  1. Per garantire il funzionamento dei teatri di rilevante interesse culturale di cui all'articolo 11 del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo del 27 luglio 2017 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo assegna i contributi di cui al presente comma ed entro il 31 marzo di ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 eroga i contributi assegnati. I teatri di rilevante interesse culturale ai quali è erogato il contributo presentano al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di erogazione delle risorse, una relazione sull'impiego delle medesime.Pag. 175
  2. Per garantire il funzionamento dei teatri nazionali di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 27 luglio 2017 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo assegna i contributi di cui al presente comma ed entro il 31 marzo di ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 eroga i contributi assegnati. I teatri nazionali ai quali è erogato il contributo presentano al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di erogazione delle risorse, una relazione sull'impiego delle medesime.
  3. All'articolo 22, comma 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) sopprimere le parole da: «in occasione» fino a: «fondazione»; conseguentemente dopo le parole: «e 2018» sono aggiunte le seguenti: «e per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022»;
   b) al termine aggiungere: «Il finanziamento relativo agli anni 2020, 2021 e 2022 è erogato dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo entro il 31 marzo del rispettivo anno. Il soggetto beneficiario presenta al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, entro il 30 giugno dell'anno successivo, una relazione sull'impiego delle risorse finanziarie erogate».

  Agli oneri derivanti, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7. 09. Mollicone, Frassinetti, Prisco, Lucaselli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Disposizioni in materia di sport)

  1. L'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dal seguente:
  630. A decorrere dall'anno 2020, il livello di finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e della Autorità di Governo competente in materia di sport è stabilito nella misura annua del 32 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non inferiore complessivamente a 410 milioni di euro annui, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF nei seguenti settori di attività: gestione di impianti sportivi, attività di club sportivi, palestre e altre attività sportive. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate al CONI, nella misura di 80 milioni di euro annui, per il finanziamento delle spese relative al funzionamento dei propri organismi centrali e periferici e alle proprie attività e funzioni istituzionali, anche riferite allo sport agonistico di alta prestazione ed allo sport per tutti, nonché per la copertura degli oneri relativi alla preparazione olimpica e al supporto alla delegazione italiana; per una quota non inferiore a 328 milioni di euro annui, alla Autorità di Governo competente in materia di sport; per 2 milioni di euro, alla copertura degli oneri di cui ai commi da 634 a 639. Al finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite si provvede, in misura inizialmente non inferiore a 280 milioni di euro annui, a valere sulla suddetta quota destinata alla Autorità di Governo competente in materia di sport. Per l'anno 2019 restano confermati nel loro ammontare gli importi comunicati dal CONI ai soggetti di Pag. 176cui al terzo periodo ai fini della predisposizione del relativo bilancio di previsione.

  2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono trasferite su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri: le risorse di cui al primo periodo dell'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, intestate all'Autorità di Governo competente in materia di sport, ad eccezione di quelle intestate direttamente al CONI, su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'esercizio delle relative funzioni e attività istituzionali a livello centrale e periferico. Le suddette risorse sono assegnate all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri che subentra nella gestione del riparto dei contributi pubblici in favore degli organismi sportivi riconosciuti dal CONI, da esercitarsi ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.
  3. All'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 4-ter, dopo le parole: «quali contributi pubblici» è abrogato «anche»;
   b) al comma 1 sono abrogate le parole da: «Per l'espletamento fino a comma 2»;
   c) il comma 8 è sostituito dal seguente:
  «8. Il personale alle dipendenze della società Sport e Salute, funzionale al funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano a livello centrale e periferico, alle sue attività istituzionali, anche riferite alla preparazione olimpica, allo sport agonistico di alta prestazione ed allo sport per tutti, è trasferito a quest'ultimo, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi, compresi i rapporti di finanziamento, nonché nella titolarità dei beni sinora facenti capo alla società. Al Comitato olimpico nazionale italiano sono inoltre trasferiti i beni, mobili ed immobili, anche periferici, nonché i rapporti attivi e passivi relativi ai beni stessi, strumentali al proprio funzionamento, allo svolgimento delle proprie attività istituzionali, anche riferite alla preparazione olimpica, allo sport agonistico di atta prestazione ed allo sport per tutti. Entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità di Governo competente in materia di sport, sono indicati le unità di personale ed i beni mobili ed immobili devoluti al Comitato olimpico nazionale italiano.».
7. 05. Rossi, Rotta, De Menech, Lotti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Iniziative a sostegno delle sponsorizzazioni e del mecenatismo sportivo)

  1. Alle spese di cui all'articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed alle erogazioni effettuate ai sensi dell'articolo 90, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sostenute in favore di società, associazioni e fondazioni sportive, riconosciute dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva, ubicati nei territori delle regioni meno sviluppate come classificate nel ciclo di programmazione comunitaria 2014-2020, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettere h) e i), e 100, comma 2, lettere f) e g), del medesimo TUIR. I corrispondenti importi costituiscono, per il soggetto erogante, credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute, ovvero del 100 per cento delle erogazioni effettuate.Pag. 177
  2. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 20 per cento del reddito imponibile, ed ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 10 per mille dei ricavi annui.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni si provvede in quanto a 6,9 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del «Fondo per interventi strutturali di politica economica», di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, ed in quanto a 9,9 milioni di euro per l'anno 2021 ed a 13,2 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il triennio 2020-2022.
7. 06. Varchi, Maschio, Prisco, Lucaselli, Donzelli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Disposizioni in materia di sport)

  All'articolo 16 del decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
    1) «Alla commercializzazione dei diritti audiovisivi destinati al mercato internazionale si applicano esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6»;
   b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
    2) «L'organizzatore della competizione prevede modalità tese a consentire la fruizione degli eventi delle competizioni da parte delle comunità italiane all'estero e a valorizzare l'immagine della competizione medesima».
   c) il comma 3 e 4 sono abrogati.
7. 08. Rotta, Rossi, De Menech, Lotti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

Art. 7-bis.
(Istituzione del Registro nazionale delle bande musicali)

  1. Ai fini di cui alla presente legge, si definisce banda musicale un complesso strumentale formato da almeno quindici componenti in grado di suonare in concerto o in sfilata ogni tipo di repertorio, originale o trascritto, senza necessità di amplificazione.
  2. L'organico della banda musicale è formato da strumenti a fiato e da percussioni e può essere integrato con altri strumenti previsti nella partitura, i quali hanno funzioni melodiche, armoniche, ritmiche e coloristiche.
  3. La banda musicale può essere composta da musicisti professionisti o dilettanti sotto la guida di un maestro direttore.
  4. Presso l'Agenzia delle entrate è istituito il Registro nazionale delle bande musicali, gestito su base territoriale e con modalità informatiche, in collaborazione con le direzioni provinciali di ciascuna regione e provincia autonoma. Ai fini dell'iscrizione nel Registro, l'Agenzia delle entrate verifica il possesso dei requisiti di cui al presente comma. La domanda di iscrizione nel Registro è presentata dalla banda musicale alla direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate in cui la banda ha sede ed è redatta in forma semplice. La domanda deve contenere:Pag. 178
   a) l'elenco dei componenti, almeno quindici, con l'indicazione del nome, del cognome, della data di nascita e dello strumento musicale suonato;
   b) la copia dello statuto;
   c) la dichiarazione del sindaco del comune in cui ha sede la banda musicale, che attesta l'operatività della stessa.

  5. L'Agenzia delle entrate, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 4, può:
   a) iscrivere la banda musicale nel Registro nazionale di cui al comma 4;
   b) invitare la banda musicale a rettificare la domanda o a integrare la relativa documentazione.

  6. Decorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda o della rettifica ovvero dalla presentazione della documentazione integrativa ai sensi del comma 5, lettera b), la domanda s'intende accolta.
  7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia delle entrate pubblica nel proprio sito internet istituzionale il modulo per l'iscrizione nel Registro nazionale delle bande musicali.

Art. 7-ter.
(Agevolazioni e semplificazioni fiscali per le bande musicali, nonché detrazioni fiscali per la frequenza di corsi di formazione musicale e per l'acquisto di uno strumento)

  1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera i-septies) è inserita la seguente:
   i-septies.1) le spese, per un importo annuo non superiore a 500 euro, sostenute per l'iscrizione e la frequenza di corsi per la formazione artistica dilettantistica musicale, nonché per l'acquisto di uno strumento musicale collegato alla frequenza dei corsi stessi, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, purché tali attività siano effettuate presso strutture riconosciute dalla pubblica amministrazione o presso bande musicali iscritte nel Registro nazionale delle bande musicali;
   b) all'articolo 67, comma 1, lettera m), dopo le parole: «compensi erogati ai direttori artistici» sono inserite le seguenti: «, ai formatori»;
   c) all'articolo 148, comma 3, dopo le parole: «sportive dilettantistiche,» sono inserite le seguenti: «per le bande musicali iscritte nel Registro nazionale delle bande musicali,»;
   d) all'articolo 149, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché alle bande musicali iscritte nel Registro nazionale delle bande musicali».

  2. Alle bande musicali iscritte nel Registro nazionale di cui all'articolo 7-bis della presente legge si applicano le disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche previste dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398.
  3. Al comma 3-bis dell'articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché alle bande musicali iscritte nel Registro nazionale delle bande musicali».
7. 07. Rotta.
(Inammissibile)

ART. 8.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Al fine di dare attuazione agli interventi straordinari ed eccezionali, finalizzati al contenimento dell'emergenza giudiziaria e ad eliminare, anche mediante l'uso di strumenti telematici, l'arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna, nonché Pag. 179di assicurare la piena efficacia dell'attività di prevenzione e repressione dei reati, il Ministero della Giustizia è autorizzato ad assumere, per il biennio 2020/2021, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata triennale, anche in sovrannumero rispetto all'attuale dotazione organica e alle assunzioni già programmate, in aggiunta alle facoltà assunzionali ordinarie e straordinarie previste a legislazione vigente, un contingente di almeno 2.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale, di cui 1000 unità di Area I/F1 e 1000 unità di Area II/F1. L'assunzione di personale di cui al primo periodo è autorizzata, ai sensi del comma 2, articolo 36, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in deroga ai limiti di spesa di cui al comma 28, articolo 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ed è riservata solo ed esclusivamente ai tirocinanti della Giustizia, nazionali e regionali, di qualsiasi natura e fattispecie, mediante:
   a) procedura nazionale selettiva riservata per titoli comprovanti la formazione dei lavoratori da inquadrare nei profili professionali dell'Area I/F1 per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, che abbiano la professionalità richiesta in relazione all'esperienza effettivamente maturata ai sensi del comma 11, articolo 37, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, dai soggetti che hanno concluso il tirocinio di perfezionamento negli uffici giudiziari ai sensi del comma 344, dell'articolo 1, legge 27 dicembre 2013, n. 147, in attuazione del comma 25 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Tirocinanti nazionali) o comunque aver conseguito esperienza formativa partecipando a progetti regionali di politiche attive tramite convenzioni con gli uffici giudiziari (Tirocinanti regionali), iscritti nelle liste di collocamento ed in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al pubblico impiego;
   b) procedura nazionale selettiva riservata, per titoli complessivi e generali, dei lavoratori da inquadrare nei profili professionali dell'area II/F1 per i quali è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, che abbiano la professionalità richiesta in relazione all'esperienza effettivamente maturata ai sensi del comma 11 dell'articolo 37, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modificazioni, che abbiano concluso il tirocinio di perfezionamento negli uffici giudiziari ai sensi del comma 344 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 in attuazione del comma 25 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Tirocinanti nazionali), o comunque aver conseguito esperienza formativa partecipando a progetti regionali di politiche attive tramite convenzioni con gli uffici giudiziari (Tirocinanti regionali), iscritti nelle liste di collocamento ed in possesso dei requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego.

  3-ter. Nelle procedure, semplificate ed accelerate secondo le previsioni di legge di cui al comma 3-bis, l'Amministrazione giudiziaria può indicare l'attribuzione di un ulteriore punteggio aggiuntivo paritario in favore dei soggetti che hanno maturato i titoli di preferenza di cui ai commi 1-quater e 1-quinquies dell'articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
  3-quater. Le graduatorie nazionali approvate all'esito delle procedure di cui ai commi 3-bis e 3-ter sono impiegate, secondo l'ordine di merito, anche in relazione alle future vacanze in organico per la successiva programmazione di assunzioni e di stabilizzazioni da parte dell'Amministrazione giudiziaria.
8. 1. Di Maio, Vitiello, Ferri.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Al fine di fronteggiare la grave carenza di personale amministrativo in cui Pag. 180versano gli uffici giudiziari e la relativa urgenza di immettere tempestivamente personale, la graduatoria ministeriale in corso di validità relativa al profilo di «assistente giudiziario» creatasi all'esito del Concorso pubblico a 800 posti a tempo indeterminato, area funzionale II, fascia economica F2, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia di cui al bando 18 novembre 2016 è prorogata al 30 novembre 2020, in deroga all'articolo 1, comma 147, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

  3-ter. Il Ministero della giustizia, per l'anno 2020, provvede entro e non oltre il 30 novembre 2020 ad effettuare, anche in soprannumero, le assunzioni ordinarie relative al profilo di «assistente giudiziario» già autorizzate di cui al comma 10-sexies dell'articolo 14 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, individuate in 600 unità nel Piano triennale del fabbisogno di personale 2019-2021 regolarmente adottato, nonché delle altre 297 unità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2019 recante autorizzazione ad assumere per varie pubbliche amministrazioni come da Tabella 7 ivi allegata, per un totale di 837 unità residue con assorbimento in relazione alle cessazioni del personale di ruolo.
8. 2. Fornaro, Conte, Fassina.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di sopperire con urgenza alla grave carenza di personale amministrativo in cui versano gli uffici giudiziari, considerato che è presente una graduatoria ministeriale in corso di validità relativa al profilo di «assistente giudiziario», pubblicata all'esito del Concorso pubblico a 800 posti a tempo indeterminato, area funzionale II, fascia economica F2, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia, di cui al bando 18 novembre 2016, il Ministero della Giustizia per l'anno 2020 è autorizzato a procedere, anche in soprannumero, alle assunzioni ordinarie relative al profilo di «assistente giudiziario» già autorizzate ai sensi del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, articolo 14, comma 10-sexies, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, individuate in 600 unità nel Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2019/2021 regolarmente adottato, nonché delle altre 297 unità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 20 giugno 2019, recante autorizzazione ad assumere presso le pubbliche amministrazioni, come da Tab. 7 ivi allegata, per un totale di 897 unità con assorbimento in relazione alle cessazioni del personale di ruolo e comunque fino all'esaurimento totale della graduatoria.
8. 19. Rizzetto, Zucconi, Prisco, Lucaselli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
   « b-bis) la graduatoria relativa al Concorso pubblico a 800 posti a tempo indeterminato, area funzionale II, fascia economica F2, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia di cui al bando 18 novembre 2016 è utilizzabile fino al 31 marzo 2021 in deroga ai limiti di cui alla lettera b)».
*8. 3. Varchi, Maschio, Prisco, Lucaselli, Donzelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
   « b-bis) la graduatoria relativa al Concorso pubblico a 800 posti a tempo indeterminato, area funzionale II, fascia economica F2, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia di cui al bando 18 Pag. 181novembre 2016 è utilizzabile fino al 31 marzo 2021 in deroga ai limiti di cui alla lettera b)».
*8. 4. Prestigiacomo, Mandelli, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Attis.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
   « b-bis) la graduatoria relativa al Concorso pubblico a 800 posti a tempo indeterminato, area funzionale II, fascia economica F2, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia di cui al bando 18 novembre 2016 è utilizzabile fino al 31 marzo 2021 in deroga ai limiti di cui alla lettera b)».
*8. 5. Belotti, Morrone, Turri, Bisa, Tateo, Di Muro, Paolini, Potenti, Cantalamessa, Marchetti, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Ribolla.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
   « b-bis) la graduatoria relativa al Concorso pubblico a 800 posti a tempo indeterminato, area funzionale II, fascia economica F2, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia di cui al bando 18 novembre 2016 è utilizzabile fino al 31 marzo 2021 in deroga ai limiti di cui alla lettera b)».
*8. 6. Miceli, Serracchiani, Pezzopane.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
   « b-bis) la graduatoria relativa al Concorso pubblico a 800 posti a tempo indeterminato, area funzionale II, fascia economica F2, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia di cui al bando 18 novembre 2016 è utilizzabile fino al 31 marzo 2021 in deroga ai limiti di cui alla lettera b)».
*8. 7. Bartolozzi, Novelli.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportare le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 357, comma 1, all'alinea, le parole: «1o marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti «30 giugno 2020»;
   b) all'articolo 379, comma 3, primo periodo, le parole: «entro nove mesi dalla predetta data» sono sostituite dalle seguenti: «entro la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019, stabilita ai sensi dell'articolo 2364, comma 2, del codice civile».
8. 8. Di Maio, Nobili.

  Al comma 4, sostituire le parole: 30 giugno 2020 con le seguenti: 31 dicembre 2020.
8. 9. Lollobrigida, Prisco, Lucaselli, Rampelli, Donzelli.

  Al comma 5, sostituire le parole: diciotto mesi con le seguenti: ventuno mesi.
8. 12. Cattaneo.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le graduatorie dei concorsi per le assunzioni di personale dell'amministrazione giudiziaria con la qualifica di Assistente giudiziario, già inserite nei piani assunzionali approvati e Pag. 182finanziati per il triennio 2019-2021, possono essere utilizzate fino al 30 giugno 2021.
8. 30. D'Orso, Scutellà, Dori, D'Uva, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Macina, Donno.

  Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:
  6-bis. I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto sono prorogati nelle funzioni sino al raggiungimento del settantesimo anno di età.

  6-ter. Alla legge 28 aprile 2016, n. 57, all'articolo 9, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
  «2-bis. Al fine di fare fronte alle eventuali maggiori spese che eccedano le risorse finanziarie previste a legislazione vigente o rese disponibili ai sensi del presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è istituito presso il Ministero della giustizia un fondo in cui confluiscono gli importi corrispondenti alle indennità, anche accessorie, non erogate ai giudici di pace e ai giudici onorari di tribunale cessati dall'incarico per raggiunti limiti di età, gli importi provenienti dall'apertura delle procedure di curatela delle eredità giacenti, acquisite al patrimonio dello Stato per mancanza di eredi, dai fondi dormienti, dai proventi derivanti da multe e ammende comminate con riferimento ai reati di competenza del giudice monocratico e del giudice di pace e dalle sanzioni pecuniarie civili previste dall'articolo 10 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, applicate nei giudizi dinanzi al giudice di pace.
   2-ter. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e dei successivi decreti legislativi di attuazione e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui ai precedenti commi, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge citata n. 196 del 2009, nell'ambito del programma “Giustizia civile e penale” della missione “Giustizia” dello stato di previsione del Ministero della giustizia.
   2-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
8. 13. Pittalis.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto sono prorogati nelle funzioni sino al raggiungimento del settantesimo anno di età.
8. 35. Morrone, Turri, Bisa, Tateo, Paolini, Di Muro, Potenti, Marchetti, Cantalamessa, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. Al fine di garantire la ragionevole durata del processo, attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi ed assicurando un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione sono costituite, presso le corti di appello e i tribunali ordinari, strutture Pag. 183organizzative denominate «ufficio per il processo». L'organizzazione di tali strutture è demandata alla contrattazione nazionale integrativa che stabilirà nuove funzioni e compiti del personale giudiziario da utilizzare. Presso queste strutture potrà essere impiegato il personale di cancelleria e coloro che svolgono, presso i predetti uffici, il tirocinio formativo a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o la formazione professionale a norma dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché i giudici ausiliari di cui agli articoli 62 e seguenti del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e i giudici onorari di tribunale di cui agli articoli 42-ter e seguenti del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Sono, inoltre, demandate alla contrattazione nazionale integrativa nuove attribuzioni per gli ufficiali giudiziari ed i funzionari ufficiali giudiziari, per la completa informatizzazione del sistema delle notifiche ed a sostegno dell'Ufficio per il processo.

  6-ter. Dal 1o febbraio 2020, per favorire l'avvio della nuova organizzazione delle strutture, nonché, a sostegno dei progetti di smaltimento dell'arretrato, saranno utilizzati, mediante assunzione con contratto a tempo determinato di un anno, i lavoratori che abbiano completato il perfezionamento del tirocinio di cui all'articolo 1 comma 344, legge n. 147 del 27 dicembre 2013.
  6-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 6-bis e 6-ter, pari ad euro 650.000 annui dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
8. 14. Maschio, Varchi, Prisco, Lucaselli, Donzelli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6-bis. Al fine di garantire l'operatività dei giudici ordinari di tribunale sono adottate le seguenti misure:
   a) il termine di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, è prorogato fino al 15 agosto 2025;
   b) il termine di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, relativo all'entrata in vigore dell'articolo 27 del decreto medesimo, è prorogato dal 31 ottobre 2021 al 31 ottobre 2025;
   c) all'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «Ai giudici onorari di tribunale spetta un'indennità di euro 250,00 per le attività di udienza svolte nello stesso giorno, ed è altresì corrisposta un'indennità di euro 56,81 per ogni provvedimento definitorio del giudizio sia in materia civile che penale»;
    2) il comma 1-bis è soppresso;
    3) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  « 2. Ai vice procuratori onorari spetta:
   a) un'indennità giornaliera di euro 250,00 per la partecipazione ad una o più udienze in relazione alle quali e conferita la delega;
   b) un'indennità giornaliera di euro 98,00 per ogni altra attività diversa da quella di cui alla lettera a), delegabile a norma delle vigenti disposizioni di legge. Le predette indennità non sono cumulabili»;
    4) i commi 2-bis e 2-ter sono soppressi.
    5) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  « 3. L'ammontare delle indennità previste dai commi 1 e 2 viene adeguato annualmente, in relazione alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi Pag. 184al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente».
8. 18. Siracusano.
(Inammissibile limitatamente
alla lettera
c))

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Al fine di effettuare un'analisi approfondita sulle soluzioni deflazionistiche del contenzioso in ambito civile, penale e amministrativo e al fine di assumere iniziative normative volte ad assicurare un «servizio giustizia» per il tramite di una riforma, organica ed efficace, sia nei suoi aspetti organizzativi e strumentali, sia volta ad incentivare la professionalità dei giudici e degli avvocati, i quali protagonisti primi del processo e dell'istituto giuridico della prescrizione, fino al 31 dicembre 2023 è sospesa l'applicazione delle norme di cui al comma 1, lettera d), e) ed f) della legge 9 gennaio 2019, n. 3 recante «Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici».
8. 21. Garavaglia, Turri, Morrone, Bisa, Tateo, Paolini, Potenti, Marchetti, Di Muro, Cantalamessa, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:
  6-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Governo presenta alle Camere un disegno di legge recante delega per la riforma organica del codice di procedura penale, in modo da assicurare la ragionevole durata dei processi.

  6-ter. Al fine di procedere, attraverso il disegno di legge di cui al comma 6-bis, ad una riforma organica del codice di procedura penale, volta a garantire la ragionevole durata dei processo e la riduzione dei procedimenti oggetto di prescrizione, le norme introdotte dall'articolo 1, comma 1, lettere d), e) e f), della legge 9 gennaio 2019, n. 3, non trovano applicazione fino all'entrata in vigore dell'ultimo dei decreti attuativi della delega di cui al comma 1 del presente articolo, e comunque fino al 30 giugno 2021. Nel periodo di sospensione di cui al precedente periodo, gli articoli 158, 159 e 160 del codice penale riacquistano efficacia nel testo vigente il 31 dicembre 2019.
8. 16. Costa, Mandelli.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6-bis. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), g) e f) della legge 9 gennaio 2019, n. 3, entrate in vigore il 1o gennaio 2020, è sospesa fino al 31 dicembre 2023. Durante la sospensione di cui al primo periodo, si applicano, in luogo delle norme vigenti, gli articoli 158, 159 e 160 del codice penale vigenti fino al 31 dicembre 2019.
8. 51. Magi.

  Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
  6-bis. All'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, al comma 2, le parole: «1o gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1o luglio 2021».
8. 45. Costa, Mandelli.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. All'articolo 1, comma 2, della legge n. 3 del 2019, le parole: «1o gennaio 2020», sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2021».

  6-ter. Ai fatti commessi dal 1o gennaio 2020 al 1o gennaio 2021 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 159 e 160 Pag. 185del codice penale nella formulazione vigente alla data del 31 dicembre 2019.
8. 56. Annibali, Marco Di Maio, Vitiello.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, comma 2, le parole «1o gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2021».
8. 52. Magi.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6-bis. Al personale del Corpo di polizia penitenziaria che ha superato le prove del concorso interno indetto con provvedimento del 4 dicembre 2003, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 5 del 15 marzo 2004 e che risulta servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 12 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 44, comma 20, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.
8. 22. Paolo Russo, Mandelli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6-bis. Al fine di impedire disparità di trattamento, con riferimento alla attribuzione delle responsabilità di cui al secondo comma dell'articolo 2407 del codice civile ai componenti dei Comitati dei creditori e dei Comitati di sorveglianza nelle crisi societarie, la disposizione di cui all'articolo 3, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169, si interpreta nel senso che l'esonero dalla suddetta responsabilità si applica anche ai riti civili antecedenti l'anno 2008.
8. 39. Germanà, Mandelli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6-bis. Dopo il comma 10 dell'articolo 21 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, è aggiunto il seguente:
  «10-bis. Gli avvocati genitori di bambini fino al compimento del terzo anno di età, gli avvocati eletti membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo o di assemblea regionale ovvero nominati a ricoprire funzioni pubbliche sono esclusi dalle verifiche di cui al comma 2 del presente articolo.».
8. 44. Cavandoli, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 11 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2:
    1) al comma 2 sono soppresse le seguenti parole: «gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione all'albo o dopo il compimento del sessantesimo anno di età»;
    2) al comma 2 la parola: «confermati» è sostituita dalle seguenti: «e gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca»;
    3) al comma 2 dopo le parole: «materie giuridiche» sono inserite le seguenti: «, i consoli onorari, i genitori nei primi 3 anni di vita di ciascun figlio.»;
   b) al comma 3, dopo le parole: «superando l'attuale sistema dei crediti formativi» è inserito il seguente periodo: «L'obbligo non può eccedere le 6 ore di formazione per ogni anno.»
8. 20. Cavandoli, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile)

Pag. 186

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6-bis al comma 2 dell'articolo 21 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: «ogni tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «ogni cinque anni».
8. 43. Cavandoli, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 22 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «possono chiedere l'iscrizione coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano maturato i requisiti per detta iscrizione secondo la previgente normativa» con: «maturando i requisiti previsti dalla normativa previgente, possono chiedere l'iscrizione coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti all'albo degli Avvocati»;
   b) il comma 4 è abrogato.
8. 25. Varchi, Maschio, Prisco, Lucaselli, Donzelli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6-bis. Al comma 4, dell'articolo 22 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: «sette» è sostituita dalla seguente: «dieci».
8. 42. Cavandoli, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
  6-bis. All'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: «sette» è costituita dalla seguente: «otto».

  Conseguentemente all'articolo 49, comma 1, della medesima legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: sette è sostituita dalla seguente: otto.
8. 17. Tateo, Bisa, Di Muro, Turri, Paolini, Potenti, Cantalamessa, Morrone, Marchetti, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: «sette» è sostituita dalla seguente: «otto».
*8. 48. Miceli, Vazio, Verini, Bazoli, Bordo, Zan.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: «sette» è sostituita dalla seguente: «otto».
*8. 36. Tateo, Bisa, Di Muro, Turri, Paolini, Potenti, Cantalamessa, Morrone, Marchetti, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: «sette» è sostituita dalla seguente: «otto».
*8. 31. Dori, Piera Aiello, Barbuto, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà, Macina, Donno.

Pag. 187

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: «sette» è sostituita dalla seguente: «otto».
*8. 29. Bucalo, Delmastro Delle Vedove, Prisco, Donzelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: «sette» è sostituita dalla seguente: «otto».
*8. 26. Varchi, Maschio, Prisco, Lucaselli, Donzelli.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: «sette» è sostituita dalla seguente: «otto».
*8. 11. Conte, Fornaro, Fassina.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 46, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, sostituire il primo periodo con il seguente: «Le prove scritte si svolgono con l'ausilio dei testi di legge e codici con annessi commenti e citazioni giurisprudenziali.».
8. 27. Maschio, Varchi, Prisco, Lucaselli, Donzelli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: «sette» è sostituita dalla seguente: «nove».
*8. 47. Miceli, Vazio, Verini, Bazoli, Bordo, Zan.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: «sette» è sostituita dalla seguente: «nove».
*8. 37. Tateo, Bisa, Di Muro, Turri, Paolini, Potenti, Cantalamessa, Morrone, Marchetti, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: «sette» è sostituita dalla seguente: «nove».
*8. 33. Vitiello, Marco Di Maio, Ferri.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: «sette» è sostituita dalla seguente: «nove».
*8. 32. Dori, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà, Macina, Donno, Maraia.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: «sette» è sostituita dalla seguente: «otto».
**8. 24. Dori, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà, Macina, Donno, Maraia.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: «sette» è sostituita dalla seguente: «otto».
**8. 28. Maschio, Varchi, Prisco, Lucaselli, Donzelli.

Pag. 188

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: «sette» è sostituita dalla seguente: «otto».
**8. 34. Claudio Borghi.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: «sette» è sostituita dalla seguente: «otto».
**8. 41. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Attis.

  Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
  6-bis. All'articolo 9 del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 1, le parole: «alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 29 febbraio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «ai procedimenti penali iscritti dopo il 30 giugno 2021»;
    2) al comma 2, le parole: «a decorrere dal 1o marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1o luglio 2021».
8. 23. Costa, Mandelli.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Al decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 gli articoli dal 62 al 72 sono soppressi.
8. 55. Colletti.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Al comma 3 dell'articolo 32 del decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116, le parole: «entrano in vigore il 31 ottobre 2021, ad eccezione di quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 1, lettera c), numero 2), e al comma 3, lettera d), capoverso “Art. 60-bis”, e lettera e), che» sono soppresse.
8. 53. Colletti.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Al comma 3 dell'articolo 32 del decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116, le parole: «31 ottobre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2022».
8. 54. Colletti.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Al comma 3 dell'articolo 32 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, le parole: «31 ottobre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2022».
8. 38. Colletti, Macina, Donno.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 968, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi»;
   b) al comma 971, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni»;
   c) al comma 979, le parole: «entro 1.000 euro mensili per undici mensilità all'anno.» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.800 mensili». Al medesimo comma è, in fine, aggiunto il seguente periodo: «Ai magistrati ausiliari, ove residenti fuori dal distretto della corte di Pag. 189appello di Roma, compete l'indennità prevista dall'articolo 3, comma 79, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.»;
   d) al comma 981, le parole: «di euro 550,000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di euro 150.000 per l'anno 2021.» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 550.000 per l'anno 2020, di euro 1.080.000 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, di euro 988.800 per l'anno 2024 e di euro 167.400 per l'anno 2025.».

  6-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6-bis si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8. 15. Bordo.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. All'articolo 379, comma 3, del decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14, le parole: «entro nove mesi dalla predetta data» sono sostituite dalle seguenti: «entro 31 dicembre 2020».

  6-ter. All'articolo 2477 del codice civile la lettera c) del secondo comma è sostituita dalla seguente:
   « c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno due dei seguenti limiti:
    1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
    2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
    3) dipendenti occupati in media durante l'esercito: 20 unità.».
8. 40. Giacomoni, Spena, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Attis.
(Inammissibile limitatamente
al comma 6-
ter)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 379, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «entro nove mesi dalla predetta data» sono sostituite dalle seguenti: «entro la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019, stabilita ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del codice civile».
8. 46. Ubaldo Pagano, Topo.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 389, comma 2, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la parola: «379» è soppressa;
   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'articolo 379 entra in vigore dopo la conclusione del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021.».
*8. 10. Andreuzza, Binelli, Fogliani, Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Tomasi, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 389, comma 2, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la parola: «379» è soppressa;
   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'articolo 379 entra in vigore dopo la conclusione del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021.».
*8. 49. De Menech.

Pag. 190

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 389, comma 2, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la parola: «379» è soppressa;
   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'articolo 379 entra in vigore dopo la conclusione del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021.».
*8. 57. Zucconi, Prisco, Donzelli, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Sospensione dell'efficacia dell'articolo 159 del codice penale e disciplina transitoria)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020 è sospesa l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 159 del codice penale.
  2. Per i fatti commessi dalla data di entrata in vigore dalla legge di conversione del presente decreto al 31 dicembre 2020 si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 9.
  3. il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:
   a) autorizzazione a procedere, dalla data del provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta sino al giorno in cui l'autorità competente la accoglie;
   b) deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene decisa la questione;
   c) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario ai tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale;
   d) sospensione del procedimento penale ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale;
   e) rogatorie all'estero, dalla data del provvedimento che dispone una rogatoria sino al giorno in cui l'autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dai provvedimento che dispone la rogatoria.

  4. Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi:
   a) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi;
   b) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi.

  5. I periodi di sospensione di cui al comma 4 sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha prosciolto l'imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilità o ne ha dichiarato la nullità ai sensi dell'articolo 604, commi 1, 4 e Pag. 1915-bis, del codice di procedura penale.
  6. Se durante i termini di sospensione di cui al comma 4 si verifica un'ulteriore causa di sospensione di cui al comma 3, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente.
  7. La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.
  8. Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale, la durata della sospensione della prescrizione del reato non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice.
  9. Il corso della prescrizione è interrotto dalla sentenza di condanna o dal decreto di condanna.
  10. Le disposizioni di cui ai commi da 3 a 9 si applicano altresì ai fatti commessi dal 1o gennaio 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
8. 01. Annibali, Vitiello.

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. L'articolo 8 del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53 convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 77 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8.

(Misure straordinarie per l'eliminazione dell'arretrato relativo all'esecuzione di sentenze penali di condanna definitive e allo smaltimento dell'arretrato nel settore civile)
   1. Al fine di dare attuazione agli interventi straordinari ed eccezionali, finalizzati al contenimento dell'emergenza giudiziaria e ad eliminare, anche mediante l'uso di strumenti telematici, l'arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna, nonché di assicurare la piena efficacia dell'attività di prevenzione e repressione dei reati, il Ministero della Giustizia è autorizzato ad assumere, per il biennio 2020/2021, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata triennale, anche in sovrannumero rispetto all'attuale dotazione organica e alle assunzioni già programmate, in aggiunta alle facoltà assunzionali ordinarie e straordinarie previste a legislazione vigente, un contingente di almeno 2000 unità di personale amministrativo non dirigenziale, di cui 1000 unità di Area I/F1 e 1000 unità di Area II/F1, L'assunzione di personale di cui al primo periodo è autorizzata, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ed è riservata solo ed esclusivamente ai Tirocinanti della Giustizia, nazionali e regionali, di qualsiasi natura e fattispecie, mediante:
   a) procedura nazionale selettiva riservata per titoli comprovanti la formazione dei lavoratori da inquadrare nei profili professionali dell'Area I/F1 per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, che abbiano la professionalità richiesta in relazione all'esperienza effettivamente maturata ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modificazioni, dai soggetti che hanno concluso il Tirocinio di perfezionamento negli uffici giudiziari a norma dell'articolo 1, comma 344, legge 27 dicembre 2013, n. 147, in attuazione dell'articolo 1, comma 25, legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Tirocinanti nazionali) o comunque aver conseguito esperienza formativa partecipando a progetti regionali di politiche attive tramite convenzioni con gli uffici giudiziari (Tirocinanti regionali), iscritti nelle liste di collocamento ed in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al pubblico impiego;
   b) procedura nazionale selettiva riservata, per titoli complessivi e generali, Pag. 192dei lavoratori da inquadrare nei profili professionali dell'area II/F1 per i quali è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, che abbiano la professionalità richiesta in relazione all'esperienza effettivamente maturata ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modificazioni, che abbiano concluso il Tirocinio di perfezionamento negli uffici giudiziari a norma dell'articolo 1, comma 344, legge 27 dicembre 2013, n. 147 in attuazione dell'articolo 1, comma 25, legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Tirocinanti nazionali), o comunque aver conseguito esperienza formativa partecipando a progetti regionali di politiche attive tramite convenzioni con gli uffici giudiziari (Tirocinanti regionali), iscritti nelle liste di collocamento ed in possesso dei requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego.
   2. Nelle procedure, semplificate ed accelerate secondo le previsioni di legge di cui al comma 1, lettere a) e b), l'Amministrazione Giudiziaria può indicare l'attribuzione di un ulteriore punteggio aggiuntivo paritario in favore dei soggetti che hanno maturato i titoli di preferenza di cui all'articolo 50, commi 1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
   3. Le graduatorie nazionali approvate all'esito delle procedure di cui alle lettere a) e b) dei commi 1 e 2 sono impiegate, secondo l'ordine di merito, anche in relazione alle future vacanze in organico per la successiva programmazione di assunzioni e di stabilizzazioni da parte dell'Amministrazione Giudiziaria.
   4. Agli oneri derivanti dall'attuazione per l'anno 2020 delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, quantificati in euro 61.781.174 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte sul Fondo per il Federalismo amministrativo di parte corrente, di cui alla legge n. 59 del 15 marzo 1997, dello stato di previsione del Ministero dell'interno, mentre per la restante somma di euro 61.781.174 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo dei risparmi di gestione relativi alle risorse di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, così come coordinato con le modifiche introdotte dalla legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”.
   5. il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
8. 02. Prisco, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. All'articolo 8 del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, primo periodo, le parole: «per il biennio 2019-2020» sono sostituite dalle seguenti: «per il biennio 2020-2021»;
   b) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «L'assunzione di personale di cui al primo periodo è autorizzata, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, mediante procedura selettiva per titoli e prova pratica in relazione al profilo per cui si partecipa. Sono ammessi a concorre alla procedura selettiva i soggetti che abbiano effettuato a qualsiasi titolo periodi di formazione o di lavoro presso gli uffici giudiziari nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2019»;
   c) Il comma 2 è sostituito dal seguente:
   2. Gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 1, quantificati Pag. 193in euro 3.861.324 per l'anno 2020 e in euro 27.029.263 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte sul Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
8. 011. Bruno Bossio.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche in materia di antiriciclaggio)

  1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 3, comma 4, dopo la lettera e), è inserita la seguente:
   « e-bis) i professionisti delegati nominati dal giudice dell'esecuzione a norma dell'articolo 591-bis del codice di procedura civile, nonché i curatori, i commissari giudiziali e i liquidatori giudiziali nominati dal Tribunale nelle procedure concorsuali. Ai suddetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17 e seguenti.»;
   b) all'articolo 22, dopo il comma 5-ter, è aggiunto il seguente:
  «5-quater. Nelle operazioni di vendita dei beni immobili, compiute nelle procedure esecutive individuali e concorsuali, gli obblighi previsti dalla presente legge a carico del cliente si applicano agli aggiudicatari.»;
   c) dopo l'articolo 48, è inserito il seguente:

«Articolo 48-bis.
   1. Il giudice dell'esecuzione o il giudice delegato, quando il professionista delegato, il curatore, il commissario giudiziale o il liquidatore comunicano riservatamente di aver effettuato una segnalazione sospetta, sospende la pronuncia del decreto di trasferimento o l'autorizzazione a trasferire all'aggiudicatario la proprietà del bene, per tre mesi. Decorso tale termine, il giudice dell'esecuzione o il giudice delegato pronuncia i provvedimenti di cui al periodo precedente, a meno che non abbia ricevuto dal Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza o dalla Direzione investigativa antimafia un'informativa sulla fondatezza degli esiti investigativi dell'approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette, fatte salve le norme sul segreto di indagine, di cui all'articolo 41.»

  2. All'articolo 586, primo comma, primo periodo, del codice di procedura civile le parole: «può sospendere la vendita» sono sostituite con le seguenti: «deve attestare l'avvenuta acquisizione da parte del delegato alla vendita della documentazione di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modifiche e deve sospendere la vendita».
8. 03. Sarti, Macina, Donno.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche alle disposizioni per l'attuazione dei codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al Regio Decreto 18 dicembre 1941, n. 1368)

  1. Dopo l'articolo 173-quinquies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è inserito il seguente:

«Art. 173-sexies.

(Banca dati degli offerenti, delle stime e delle vendite)
   1. Il Ministero della giustizia istituisce una banca dati, contenente i dati identificativi degli offerenti, i dati identificativi Pag. 194del conto bancario o postale utilizzato per versare la cauzione e il prezzo di aggiudicazione dell'intestatario del conto stesso, le relazioni di stima e i relativi dati, nonché i dati relativi alle aggiudicazioni e alle vendite. I dati identificativi degli offerenti, del conto e dell'intestatario sono messi a disposizione dell'autorità giudiziaria civile e penale.».

  2. La banca dati di cui all'articolo 173-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, introdotto dal comma 1 del presente articolo è istituita entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
8. 05. Sarti, Macina, Donno.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, e al decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, al fine di rimuovere la disomogeneità di trattamento dei tirocinanti presso le avvocature pubbliche)

  1. All'articolo 41, comma 6, lettera b), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: «per non più di dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «per non più di diciotto mesi».
  2. All'articolo 73, comma 12, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo le parole: «lo svolgimento dei tirocinio professionale per diciotto mesi presso l'Avvocatura dello Stato» sono inserite le seguenti; «e le altre avvocature pubbliche».
8. 06. Cataldi, Macina, Donno.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche all'articolo 16 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, in materia di riduzione delle ferie dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato)

  1. All'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, le parole: «dal 1o agosto al 31 agosto di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti; «dal 1o agosto al 15 settembre di ciascun anno».
8. 07. Cataldi, Macina, Donno.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116)

  1. Al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 30, comma 1, le parole: «Sino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 15 agosto 2025»;
   b) all'articolo 32, il comma 3, è sostituito dal seguente: «Le disposizioni dell'articolo 27 entrano in vigore il 31 ottobre 2025».
8. 08. D'Orso, Macina, Donno, Dori.

Pag. 195

  Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni di competenza del Ministero della Giustizia)

  1. Al fine di garantire l'efficiente svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 e all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, tenuto conto della necessità ed urgenza di tutelare il regolare e corretto andamento delle procedure amministrative e giudiziarie e dell'esercizio del diritto di difesa, le stazioni appaltanti nell'ambito delle procedure ad evidenza pubblica relative ai medesimi servizi, nei cui bandi devono indicare come copertura, territoriale minima, da parte dell'aggiudicatario, l'ambito regionale o pluriregionale per il quale è stata rilasciata la licenza speciale regionale, durante l'intera esecuzione dell'appalto, assicurano attraverso apposite clausole l'effettivo possesso della licenza speciale e dei requisiti e l'assolvimento degli obblighi previsti nel regolamento approvato con la delibera n. 77/18/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni da parte degli operatori postali titolari di licenza speciale, nonché il possesso dei requisiti e l'assolvimento degli obblighi previsti dal comma successivo in capo a ciascuno degli operatori postali riconducibili al titolare della licenza speciale.
  2. Gli operatori postali titolari della licenza individuale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e alla delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 129/15/CONS che intendano svolgere attività e fasi del servizio di notificazione a mezzo posta di cui al comma precedente nell'ambito dell'organizzazione unitaria di un operatore capogruppo, come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera h) dell'allegato A alla delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 77/18/CONS, devono: essere in regola con il pagamento dei contributi, previsti dall'articolo 15 del predetto decreto legislativo; utilizzare esclusivamente personale dipendente, assunto con contratto di lavoro subordinato, per lo svolgimento dei medesimi servizi per le fasi di accettazione e recapito; fornire, con riferimento all'attività di notifica, le informazioni di cui all'articolo 5, commi 8 e 9 dell'allegato A alla delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 129/15/CONS; essere in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità di cui agli articoli 7 e 8 dell'allegato A alla delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 77/18/CONS, nonché rilasciare una dichiarazione da cui risulti che non si trovino in alcuna delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2015, n. 50 e di non essere stati destinatari, nell'ultimo triennio, di provvedimenti definitivi di esclusione da gare ad evidenza pubblica a causa di irregolarità contributiva e/o false dichiarazioni accertate in via definitiva,
  3. I servizi di notificazione a mezzo posta di cui ai precedenti commi si intendono quali servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, conseguentemente, sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) di cui al citato decreto legislativo.
  4. Al fine di favorire il corretto adempimento da parte del terzo pignorato, tenuto conto della necessità ed urgenza di prevedere misure volte a semplificare le procedure esecutive per le società e le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aventi sedi, strutture o uffici territoriali, al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 543, quarto comma, sono aggiunti infine i seguenti periodi: «il creditore, entro la data dell'udienza di citazione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con Pag. 196indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso di cui al periodo precedente o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento. Quando il pignoramento è eseguito nei confronti di più terzi, l'inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l'avviso. In ogni caso, ove la notifica dell'avviso di cui al sesto periodo non è effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento.».
   b) all'articolo 553, dopo il terzo comma è inserito il seguente periodo: «Il creditore non può notificare al terzo l'atto di precetto se non sono decorsi almeno dieci giorni dalla notificazione dell'ordinanza di assegnazione».
8. 010. Benamati.
(Inammissibile)

ART. 9.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  «01. All'articolo 1094 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il comma 4 è sostituto dal seguente: “4. La permanenza in servizio permanente effettivo degli ufficiali generali o ammiragli, di cui al terzo comma, è prorogata per tutto il periodo di espletamento del mandato, in deroga agli articoli 925, 926, 927 e 928.”».
9. 1. D'Ettore.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Il termine stabilito dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, è prorogato al 25 aprile 2021 per la presentazione di proposte di ricompense al valor militare per i caduti, i comuni e le province.
  2-ter. Le proposte di cui al comma 2-bis con la relativa documentazione sono inviate al Ministero della difesa, cui sono demandate le attribuzioni della Commissione unica nazionale di primo grado per la concessione delle qualifiche dei partigiani e delle decorazioni al valor militare, istituita dall'articolo 4 della legge 28 marzo 1968, n. 341.
  2-quater. Il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani, di cui agli articoli da 7 a 10 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, ha effetti solo ai fini delle ricompense al valore, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  2-quinquies. All'attuazione dei commi da 2-bis a 2-quater il Ministero della difesa provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
9. 3. Marco Di Maio, Vitiello.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
  1. Al comma 1 dell'articolo 2196-bis, ai commi 1 e 2-ter dell'articolo 2197, al comma 1 dell'articolo 2197-bis, al comma 1 dell'articolo 2204, al comma 1 dell'articolo 2207, al comma 1-bis dell'articolo 2208, al comma 1 dell'articolo 2209-ter, al comma 1 dell'articolo 2209-quater, al comma 1 dell'articolo 2209-septies, al comma 4 dell'articolo 2214-bis, al comma 1 dell'articolo 2221-bis, al comma 1, lettera a), dell'articolo 2224, ai commi 1 e 6 dell'articolo 2229, al comma 1 dell'articolo 2233-bis, al comma 1-quater dell'articolo 2236-bis, al comma 1 dell'articolo 2238-ter, al comma 1 dell'articolo 2259-quater, al comma 1 dell'articolo 2259-quinquies, al Pag. 197comma 1 dell'articolo 2259-sexies, la cifra: «2024» è sostituita dalla seguente: «2034».

  2. Al comma 1, lettera c), dell'articolo 2206-bis, al comma 1, lettera b), dell'articolo 2224, al comma 1 dell'articolo 2259-ter, la cifra: «2025», è sostituita dalla seguente: «2035».
  2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine di garantire il limite di spesa come modificato dalla presente disposizione.
9. 2. Deidda, Prisco, Lucaselli, Donzelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. All'articolo 1, comma 1, della legge 3 dicembre 2009, n. 184 e successive modificazioni, ovunque ricorrano, le parole: «2017, 2018 e 2019», sono sostituite con le seguenti: «2020, 2021 e 2022».

  2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, pari a euro 300.000 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, si provvede mediante le risorse del fondo di cui all'articolo 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 288, come incrementato dall'articolo 1, comma 600, dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232.
9. 5. Lombardo, Macina, Donno.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. All'articolo 1, comma 1, della legge 3 dicembre 2009, n. 184, le parole «per gli anni 2017, 2018 e 2019 mediante corresponsione nel 2017, 2018 e 2019» sono sostituite con le seguenti: «per gli anni 2020, 2021 e 2022 mediante corresponsione nel 2020, 2021 e 2022»;

  2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, valutati in euro 300.000, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 288.
9. 4. Varchi, Maschio, Prisco, Lucaselli, Donzelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Alla legge 31 dicembre 2012, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 3, comma 1, lettera a), la parola: «2024» è sostituita dalla seguente: «2030»;
   b) all'articolo 3, comma 2, lettera a), la parola: «2024» è sostituita dalla seguente: «2030»;
   c) all'articolo 3, comma 2, lettera c), la parola: «2024» è sostituita dalla seguente: «2030»;
   d) all'articolo 5, comma 2, la parola: «2024» è sostituita dalla seguente: «2030».
9. 6. Ermellino.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  «2-bis. All'articolo 2188-bis, comma 1, lettera a), numero 34), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la parola “2019” è sostituita dalla seguente: “2022”.».
9. 8. Testamento, Macina, Donno.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia di personale dell'Agenzia industrie difesa)

  1. L'Agenzia industrie difesa, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato e Pag. 198allo scopo di conseguire la complessiva capacità di operare secondo criteri di economica gestione e di sostenibilità finanziaria, come previsto dai piani industriali di cui al comma 1-bis, dell'articolo 2190 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, per l'anno 2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e nel limite delle capacità assunzionali autorizzate e nel limite delle risorse finanziarie, ad assumere a tempo indeterminato personale dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:
   a) risulti in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con contratti a tempo determinato presso l'Agenzia industrie difesa;
   b) sia stato reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;
   c) abbia maturato, al 31 dicembre 2019, alle dipendenze dell'Agenzia industrie difesa, che procede all'assunzione, almeno quattro anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.
*9. 01. Pagani.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia di personale dell'Agenzia industrie difesa)

  1. L'Agenzia industrie difesa, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato e allo scopo di conseguire la complessiva capacità di operare secondo criteri di economica gestione e di sostenibilità finanziaria, come previsto dai piani industriali di cui al comma 1-bis, dell'articolo 2190 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, per l'anno 2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e nel limite delle capacità assunzionali autorizzate e nel limite delle risorse finanziarie, ad assumere a tempo indeterminato personale dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:
   a) risulti in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con contratti a tempo determinato presso l'Agenzia industrie difesa;
   b) sia stato reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;
   c) abbia maturato, al 31 dicembre 2019, alle dipendenze dell'Agenzia industrie difesa, che procede all'assunzione, almeno quattro anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.
*9. 02. Donzelli, Deidda, Prisco, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia di personale dell'Agenzia industrie difesa)

  1. L'Agenzia industrie difesa, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato e allo scopo di conseguire la complessiva capacità di operare secondo criteri di economica gestione e di sostenibilità finanziaria, come previsto dai piani industriali di cui al comma 1-bis, dell'articolo 2190 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, per l'anno 2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e nel limite delle capacità assunzionali autorizzate e nel limite delle risorse finanziarie, ad assumere a tempo indeterminato personale dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:Pag. 199
   a) risulti in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con contratti a tempo determinato presso l'Agenzia industrie difesa;
   b) sia stato reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;
   c) abbia maturato, al 31 dicembre 2019, alle dipendenze dell'Agenzia industrie difesa, che procede all'assunzione, almeno quattro anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.
*9. 03. Misiti, Ermellino, Macina, Donno.

ART. 10.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. All'articolo 1, comma 12, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 le parole: «per l'anno 2019» sono sostituite dalle parole: «per gli anni 2020, 2021, 2022»; le parole: «36 per cento» sono sostituite dalle parole: «50 per cento»; le parole: «5.000 euro» sono sostituite dalle parole: «10.000 euro».
*10. 1. Caretta, Prisco, Lucaselli.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. All'articolo 1, comma 12, della Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 le parole: «per l'anno 2019» sono sostituite dalle parole: «per gli anni 2020, 2021, 2022»; le parole: «36 per cento» sono sostituite dalle parole: «50 per cento»; le parole: «5.000 euro» sono sostituite dalle parole: «10.000 euro».
*10. 2. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: per l'anno 2020 sono aggiunte le seguenti:, le parole «36 per cento» sono sostituite dalle parole: «50 per cento»; le parole: «5.000 euro» sono sostituite dalle parole: «10.000 euro»;
   b) le parole: pari a 0,2 milioni di euro per l'anno 2021, 5,9 milioni per l'anno 2022 e 3,6 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030 sono sostituite dalle seguenti: pari a 0,6 milioni di euro per l'anno 2021, 17,7 milioni per l'anno 2022 e 10,8 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030;
   c) dopo le parole: 5,9 milioni di euro dal 2021 aggiungere le seguenti: Quanto 0,4 milioni di euro per l'anno 2021, 11,8 milioni per l'anno 2022 e 7,2 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
10. 3. Nevi, Mandelli.

  Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
   a) primo periodo, aggiungere le seguenti parole: e le parole: «36 per cento» sono sostituite dalle parole: «50 per cento»; le parole: «5.000 euro» sono sostituite dalle parole: «10.000 euro»;
   b) al secondo periodo le parole da: pari a 0,2 milioni di euro fino a: 2030 sono sostituite dalle seguenti: pari a 10,2 milioni di euro per l'anno 2021, a 15,9 milioni di euro per l'anno 2022 e a 13,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030,.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, Pag. 200con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
10. 4. Liuni, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il comma 12 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si interpreta nel senso che tra le spese agevolabili sono ricomprese anche quelle sostenute per l'acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature, con motori a partire da euro 5 o a batteria, per la cura e la manutenzione del verde.
*10. 5. Mandelli, Squeri, Prestigiacomo.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il comma 12 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si interpreta nel senso che tra le spese agevolabili sono ricomprese anche quelle sostenute per l'acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature, con motori a partire da euro 5 o a batteria, per la cura e la manutenzione del verde.
*10. 6. Marco Di Maio, Vitiello.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il comma 12 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si interpreta nel senso che tra le spese agevolabili sono ricomprese anche quelle sostenute per l'acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature, con motori a partire da euro 5 o a batteria, per la cura e la manutenzione del verde.
*10. 7. Liuni, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il comma 12 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si interpreta nel senso che tra le spese agevolabili sono ricomprese anche quelle sostenute per l'acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature, con motori a partire da euro 5 o a batteria, per la cura e la manutenzione del verde.
*10. 8. De Menech.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 15, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: «delle operazioni» inserire: «ed il progetto, nei casi di cui al comma 14, sia redatto, da un tecnico iscritto in un albo professionale del settore agrario».
10. 9. Giacomoni, Spena, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Attis.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. All'articolo 24 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1o dicembre 2018, n. 132, il comma 1-bis è sostituito dai seguenti:
  «1-bis. Le disposizioni degli articoli 83, comma 1 e comma 3-bis, e 91, comma 1-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, limitatamente ai terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei e nazionali per importi non superiori a 25.000 euro, non si applicano fino al 31 dicembre 2020.
   1-ter. Al comma 2-bis dell'articolo 86 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 sono soppresse le parole: “Fino all'attivazione della banca dati nazionale unica”».
10. 14. Caretta, Prisco, Lucaselli.

Pag. 201

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Al fine di velocizzate i pagamenti agricoli, sono adottate le seguenti misure:
   a) all'articolo 24 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1o dicembre 2018, n. 132, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
  «1-bis. Le disposizioni degli articoli 83, comma 1 e comma 3-bis, e 91, comma 1-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, limitatamente ai terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei e nazionali per importi non superiori a 25.000 euro, non si applicano fino al 31 dicembre 2020. Non si applicano altresì nelle aree a ridotta densità mafiosa. A tal fine le Prefetture, anche su proposta delle regioni, sentite le organizzazioni agricole maggiormente rappresentative, inviano annualmente una relazione al Ministro dell'interno sull'impatto della criminalità organizzata nelle aree agricole di competenza. Il provvedimento di disapplicazione è adottato dal Ministro dell'interno, sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro i successivi 30 giorni dalla ricezione delle relazioni»;
   b) al comma 2-bis dell'articolo 86 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 sono soppresse le parole: «Fino all'attivazione della banca dati nazionale unica».
10. 13. Pittalis, Caon, Mandelli.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Al fine di velocizzare i pagamenti agricoli, sono adottate le seguenti misure:
   a) all'articolo 24 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1o dicembre 2018, n. 132, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
  «1-bis. Le disposizioni degli articoli 83, comma 1 e comma 3-bis, e 91, comma 1-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, limitatamente ai terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei e nazionali per importi non superiori a 25.000 euro, non si applicano fino al 31 dicembre 2020».
   b) al comma 2-bis dell'articolo 86 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 sono soppresse le parole: «Fino all'attivazione della banca dati nazionale unica».
10. 15. Nevi, Spena, Mandelli.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 86, comma 2-bis, le parole: «Fino all'attivazione della banca dati nazionale unica» sono soppresse;
   b) all'articolo 83, comma 3-bis, le parole: «per un importo superiore a 5.000,00 euro» sono sostituite dalle seguenti: «per un importo superiore a 25.000,00 euro»;
   c) all'articolo 91, comma 1-bis, le parole: «per un importo superiore a 5.000,00 euro» sono sostituite dalle seguenti: «per un importo superiore a 25.000,00 euro».
10. 12. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 83, comma 3-bis, le parole: «per un importo superiore a 5.000,00 euro» sono sostituite dalle seguenti: «per un importo superiore a 25.000,00 euro»;Pag. 202
   b) all'articolo 91, comma 1-bis, le parole: «per un importo superiore a 5.000,00 euro» sono sostituite dalle seguenti: «per un importo superiore a 25.000,00 euro».
*10. 11. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 83, comma 3-bis, le parole: «per un importo superiore a 5.000,00 euro» sono sostituite dalle seguenti: «per un importo superiore a 25.000,00 euro»;
   b) all'articolo 91, comma 1-bis, le parole: «per un importo superiore a 5.000,00 euro» sono sostituite dalle seguenti: «per un importo superiore a 25.000,00 euro».
*10. 10. Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Guidesi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. All'articolo 24, comma 1-bis, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2018, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «di fondi europei» sono aggiunte le seguenti: «e nazionali»;
   b) le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
10. 55. Gadda, Marco Di Maio, Vitiello.

  Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
   a) le parole: 31 dicembre 2019 sono sostituite dalle seguenti: fondi europei per importi non superiori a 25.000 euro, non si applicano fino al 31 dicembre 2019;
   b) le parole: 31 dicembre 2020 sono sostituite dalle seguenti: fondi europei e nazionali per importi non superiori a 25.000 euro, non si applicano fino al 31 dicembre 2020.
10. 16. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Al comma 2, sostituire le parole: 31 dicembre 2020 con le seguenti: 31 dicembre 2021.
*10. 17. Incerti, Cenni, Critelli, Dal Moro, Martina.

  Al comma 2, sostituire le parole: 31 dicembre 2020 con le seguenti: 31 dicembre 2021.
*10. 18. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 2, sostituire le parole: 31 dicembre 2020 con le seguenti: 31 dicembre 2021.
*10. 19. Spena, Nevi, Mandelli.

  Al comma 2, sostituire le parole: 31 dicembre 2020 con le seguenti: 31 dicembre 2021.
*10. 20. Ciaburro, Caretta, Prisco, Lucaselli, Donzelli, Luca De Carlo.

Pag. 203

  Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al comma 2-bis dell'articolo 86 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 sono soppresse le parole: «Fino all'attivazione della banca dati nazionale unica».
10. 21. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 83 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la lettera e) del comma 3 è sostituita dalla seguente:
   « e) per i provvedimenti gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera l'importo di 150.000 euro»;
   b) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
  «3-bis. La documentazione di cui al comma 1 è sempre acquisita nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali. Al relativo adempimento provvede direttamente l'ente concedente.».
10. 26. Nevi, Mandelli.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Fermo restando il limite di cui sopra, nel caso di danni alle coltivazioni dovuti da organismi nocivi ai vegetali, il calcolo dell'incidenza del danno sulla produzione lorda vendibile è effettuato con riferimento alla sola produzione della coltivazione oggetto del danno stesso».
10. 22. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Ai fini dell'applicazione della disciplina dettata dall'articolo 1, comma 1, della legge 13 marzo 1958, n. 250, per persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa o professionale, si intendono i marittimi di cui all'articolo 115 del Codice della Navigazione che operano con i natanti di cui all'articolo 1, comma 3, della medesima legge, per proprio conto o in quanto associati a vario titolo in cooperative o compagnie. Pertanto, i requisiti oggettivi e soggettivi elencati nel comma 3 sono da intendersi quindi come necessari e sufficienti per l'applicazione del comma 1.
10. 24. Ubaldo Pagano, Topo.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 2, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
   « c-bis) le cessioni di prodotti ittici effettuate direttamente al consumatore finale da soggetti iscritti nel regime assicurativo disciplinato dalla legge 13 marzo 1958 n. 250».

  Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: dal comma 3 con le seguenti: 2-bis e 3.
10. 31. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.
(Inammissibile)

Pag. 204

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 2, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
   « c-bis) le cessioni di prodotti ittici effettuate direttamente al consumatore finale da soggetti iscritti nel regime assicurativo disciplinato dalla legge 13 marzo 1958 n. 250».
10. 23. Topo, Ubaldo Pagano.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 3, del decreto-legge del 29 marzo 2019 n. 27, al comma 3, le parole: «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2020».

  Conseguentemente, al comma 2 del medesimo articolo, la parola: mensilmente è sostituita dalla seguente: annualmente e le parole: per ogni unità produttiva sono soppresse.
10. 25. Topo, Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al terzo comma dell'articolo 23 della legge 11 febbraio 1971 n. 11 dopo le parole: «stipulati tra le parti stesse in materia di contratti agrari con l'assistenza» sono inserite le seguenti: «, oltreché dei professionisti abilitati dalle rispettive leggi,».
10. 27. Giacomoni, Spena, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Attis.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: «sette» è sostituita dalla seguente: «otto».
10. 45. Occhionero, Marco Di Maio, Vitiello.
(Inammissibile)

  Al comma 3, sostituire le parole: per l'anno 2019 con le seguenti: per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
10. 28. Incerti, Cenni, Critelli, Dal Moro, Martina.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 3 del decreto-legge del 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 2, le parole: «mensilmente, per ogni unità produttiva,» sono sostituite dalla seguente: «annualmente»;
   b) al comma 3, le parole: «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2020».
*10. 37. Gadda, Marco Di Maio, Vitiello.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 3 del decreto-legge del 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 2, le parole: «mensilmente, per ogni unità produttiva,» sono sostituite dalla seguente: «annualmente»;
   b) al comma 3, le parole: «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore Pag. 205della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2020».
*10. 29. Incerti, Cenni, Critelli, Dal Moro, Martina.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 3 del decreto-legge del 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 2, le parole: «mensilmente, per ogni unità produttiva,» sono sostituite dalla seguente: «annualmente»;
   b) al comma 3, le parole: «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2020».
*10. 39. Nevi, Mandelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al primo periodo del comma 297, articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dopo le parole: «e l), del predetto articolo 30», sono aggiunte le seguenti: «e di ulteriori 100 milioni di euro dall'anno 2020 per la compensazione dei danni subiti a seguito dell'applicazione dei dazi sui prodotti dell'agroalimentare italiano, anche con la finalità di tutelare i prodotti i prodotti DOP, IGP e STG, e di promuovere la qualità dei prodotti “made in Italy”, anche in ragione delle proprietà salutistiche che gli stessi rivestono nella dieta mediterranea, riconosciuta dall'Unesco patrimonio culturale immateriale dell'umanità». Agli oneri derivanti dall'applicazione dal presente comma, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
10. 30. Viviani, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1, comma 3, primo periodo del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994 n. 701, la parola: «dodici» è sostituita dalla parola: «sei».
10. 33. Viviani, Patassini, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro la data del 31 Pag. 206dicembre 2020 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento. All'onere di cui al presente comma, pari ad euro 10 milioni annui, a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
10. 34. Ciaburro, Caretta, Prisco, Lucaselli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, l'accertamento del possesso dei requisiti relativi alla qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) effettuato dalle regioni esercita piena efficacia su tutto il territorio nazionale. All'onere di cui al presente comma, pari ad euro 500 mila annui, a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
10. 35. Ciaburro, Caretta, Prisco, Lucaselli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. I finanziamenti erogati a favore delle imprese agricole, definite come piccole e medie imprese ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, tra loro collegate attraverso un contratto di rete, di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, per dare esecuzione al programma comune di rete, si avvalgono delle garanzie prestate da ISMEA-SGFA. All'onere di cui al presente comma, pari ad euro 7 milioni annui, a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
10. 36. Ciaburro, Caretta, Prisco, Lucaselli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
  4-bis. Al comma 506, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 sostituire le parole: «per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020» con le seguenti: «per ciascuna delle annualità 2018, 2019, 2020 e 2021».

  4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui al comma 199, articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10. 40. Loss, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

Pag. 207

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 507, è aggiunto il seguente:
  «507-bis. Al fine di sostenere la filiera maidicola italiana e favorire gli investimenti per la tracciabilità e la certificazione della qualità del mais nazionale, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, il Fondo per lo sviluppo della coltivazione del mais nazionale con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020, 5 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per l'anno 2022. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di attuazione e le modalità di accesso al Fondo. All'onere di cui al presente comma, pari ad euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2020-2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».
10. 38. Ciaburro, Caretta, Prisco, Lucaselli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. A decorrere dall'anno 2020, al fine di valorizzare le effettive potenzialità della piccola pesca nell'ambito delle catture accessorie di tonno rosso, fermo restando la ripartizione del contingente nazionale complessivo di cattura per l'anno 2019, pari a 4.308,59 tonnellate, la quota aggiuntiva pari a 448,16 tonnellate spettante all'Italia è ripartita in ragione delle seguenti percentuali:
   Circuizione (PS) 18,00 per cento;
   Palangaro (LL) 15,00 per cento;
   Tonnara Fissa (TRAP) 15,00 per cento;
   Pesca Sportiva/Ricreativa (SPOR) 2,00 per cento;
   Quota Indivisa (UNCL) 50,00 per cento.

  4-ter. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del regolamento dell'Unione europea attuativo delle raccomandazioni adottate dall'ICCAT – Commissione Internazionale per la Conservazione del Tonno Atlantico, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede, con proprio decreto, in attuazione del comma 4-bis, è ripartita, tra i diversi sistemi di pesca la quota di cattura assegnata annualmente all'Italia. Con il medesimo decreto è altresì stabilito che la quota indivisa, per favorire l'accesso alla risorsa da parte degli operatori che ne sono privi, è ripartita attraverso metodi distributivi zonali e temporali idonei a garantirne la fruibilità durante l'intero anno solare ed in modo tendenzialmente uniforme in tutti i compartimenti marittimi, al fine di promuovere una filiera italiana di produzione del tonno rosso idonea a valorizzare la risorsa, e favorire l'occupazione secondo un criterio di sostenibilità ambientale, sociale ed economica.
10. 41. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Al comma 503 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «A decorrere dall'anno 2020 l'esonero di cui al periodo precedente è riconosciuto, con le medesime modalità, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, Pag. 208di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quarant'anni, che si siano iscritti alla previdenza agricola nel periodo tra il 1o gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019».

  4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui al comma 199, articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10. 42. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Entro il 31 luglio 2020, in caso di omessa acquisizione da parte dei Centri di Assistenza Agricola di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 maggio 2018 n. 74 della sottoscrizione del richiedente sulle domande di ammissione ai benefici europei, nazionali e regionali per il settore agricolo presentate in relazione alle campagne agrarie 2017/2018 e 2018/2019, ciascun Centro di Assistenza Agricola acquisisce le sottoscrizioni mancanti e trasmette entro quindici giorni dalla suddetta acquisizione la relativa documentazione all'Amministrazione competente per il pagamento, che provvede senza indugio all'erogazione del contributo spettante, ove presenti tutti gli altri requisiti previsti dalla vigente normativa unionale e nazionale applicabile.

  4-ter. Verificato il rispetto delle condizioni, dei termini e delle modalità di cui al comma 4-bis le Amministrazioni interessate cessano le procedure di recupero dei benefici europei, nazionali e regionali precedentemente ottenuti dai beneficiari in assenza di sottoscrizione, previa rinuncia da parte di questi ultimi al relativo contenzioso eventualmente insorto.
  4-quater. La sottoscrizione di cui al comma 4-bis costituisce elemento essenziale della domanda di ammissione a pena di nullità.
10. 43. Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di sviluppare le conoscenze tecniche indispensabili ad assicurare la competitività al settore meccanico agrario, si avvale dell'assistenza tecnica dell'Ente Nazionale Meccanizzazione Agricola, associazione riconosciuta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 10 febbraio 2010, priva di scopo di lucro. In particolare, rientrano nell'attività di assistenza tecnica, il coordinamento ed il controllo delle operazioni di certificazione OCSE dei trattori agricoli e forestali condotte dai centri prova operanti in Italia; lo sviluppo e il controllo delle macchine agricole per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari di cui al decreto interministeriale del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro della salute, del 22 gennaio 2014; lo studio e la realizzazione di nuove tecnologie nel settore della meccanica agraria, dell'agricoltura di precisione e della produzione di energia sostenibile nell'ambito delle imprese agricole, anche in collaborazione con Enti di ricerca vigilati dallo stesso Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Pag. 209

  4-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, si provvede nell'ambito delle correnti disponibilità finanziarie del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
*10. 44. Gadda, Marco Di Maio, Vitiello.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di sviluppare le conoscenze tecniche indispensabili ad assicurare la competitività al settore meccanico agrario, si avvale dell'assistenza tecnica dell'Ente Nazionale Meccanizzazione Agricola, associazione riconosciuta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 10 febbraio 2010, priva di scopo di lucro. In particolare, rientrano nell'attività di assistenza tecnica, il coordinamento ed il controllo delle operazioni di certificazione OCSE dei trattori agricoli e forestali condotte dai centri prova operanti in Italia; lo sviluppo e il controllo delle macchine agricole per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari di cui al decreto interministeriale del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro della salute, del 22 gennaio 2014; lo studio e la realizzazione di nuove tecnologie nel settore della meccanica agraria, dell'agricoltura di precisione e della produzione di energia sostenibile nell'ambito delle imprese agricole, anche in collaborazione con Enti di ricerca vigilati dallo stesso Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

  4-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, si provvede nell'ambito delle correnti disponibilità finanziarie del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
*10. 96. Nevi, Mandelli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018 «Promozione dell'uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti» sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1 comma 10 primo periodo le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027»;
   b) all'articolo 8, comma 1, terzo periodo le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012»;
   c) all'articolo 8 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «In caso di impianti di produzione elettrica a biogas entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2007 ed inseriti all'interno del ciclo produttivo di un'azienda agricola, singola o associata, i CIC di cui agli articoli 5 e 6 sono riconosciuti in misura pari al 100 per cento di quelli spettanti ai nuovi impianti a condizione che l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di biometano contenga esplicita indicazione di utilizzo di almeno il 30 per cento in peso di reflui zootecnici»;
   d) all'articolo 8 dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  «4-bis. Ai fini dell'accesso alle disposizioni di cui all'articolo 6 del presente decreto, gli impianti di produzione elettrica esistenti che, conformemente a quanto previsto al comma 1 del presente articolo, vengono parzialmente riconvertiti alla produzione di biometano avanzato, l'utilizzo delle biomasse di cui all'allegato 3 parte A) del decreto ministeriale 24 ottobre 2014, è verificato limitatamente alla quota di biogas destinato alla produzione di biometano avanzato. La riconversione parziale a biometano avanzato degli impianti esistenti non comporta pertanto obblighi di modifica del piano di approvvigionamento del digestore per la quota di biogas di cui continua ad essere incentivata la produzione elettrica, Tale quota di Pag. 210biogas, una volta ultimato il periodo residuo di incentivazione della produzione elettrica, può essere destinata alla produzione di biometano ed accedere integralmente alle disposizioni degli articoli 5 e 6»;
   e) all'articolo 10 è aggiunto il seguente comma:
  «2-bis. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di immissione in consumo di biocarburanti avanzati definiti dal decreto ministeriale 10 ottobre 2014 e successive modifiche, il Ministro dello sviluppo economico, entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto dei dati pubblicati dal GSE ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e), verifica l'attuazione del presente decreto. In caso di mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi, si procede all'aggiornamento delle modalità e condizioni di accesso agli incentivi sui biometano avanzato, con particolare riferimento a quello prodotto all'interno del ciclo produttivo di aziende agricole ed agroindustriali, singole o associate, con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro i successivi 6 mesi».
**10. 48. Caretta, Prisco, Lucaselli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018 «Promozione dell'uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti» sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1 comma 10 primo periodo le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027»;
   b) all'articolo 8, comma 1, terzo periodo le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012»;
   c) all'articolo 8 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «In caso di impianti di produzione elettrica a biogas entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2007 ed inseriti all'interno del ciclo produttivo di un'azienda agricola, singola o associata, i CIC di cui agli articoli 5 e 6 sono riconosciuti in misura pari al 100 per cento di quelli spettanti ai nuovi impianti a condizione che l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di biometano contenga esplicita indicazione di utilizzo di almeno il 30 per cento in peso di reflui zootecnici»;
   d) all'articolo 8 dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  «4-bis. Ai fini dell'accesso alle disposizioni di cui all'articolo 6 del presente decreto, gli impianti di produzione elettrica esistenti che, conformemente a quanto previsto al comma 1 del presente articolo, vengono parzialmente riconvertiti alla produzione di biometano avanzato, l'utilizzo delle biomasse di cui all'allegato 3 parte A) del decreto ministeriale 24 ottobre 2014, è verificato limitatamente alla quota di biogas destinato alla produzione di biometano avanzato. La riconversione parziale a biometano avanzato degli impianti esistenti non comporta pertanto obblighi di modifica del piano di approvvigionamento del digestore per la quota di biogas di cui continua ad essere incentivata la produzione elettrica, Tale quota di biogas, una volta ultimato il periodo residuo di incentivazione della produzione elettrica, può essere destinata alla produzione di biometano ed accedere integralmente alle disposizioni degli articoli 5 e 6»;
   e) all'articolo 10 è aggiunto il seguente comma:
  «2-bis. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di immissione in consumo di biocarburanti avanzati definiti Pag. 211dal decreto ministeriale 10 ottobre 2014 e successive modifiche, il Ministro dello sviluppo economico, entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto dei dati pubblicati dal GSE ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e), verifica l'attuazione del presente decreto. In caso di mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi, si procede all'aggiornamento delle modalità e condizioni di accesso agli incentivi sui biometano avanzato, con particolare riferimento a quello prodotto all'interno del ciclo produttivo di aziende agricole ed agroindustriali, singole o associate, con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro i successivi 6 mesi».
**10. 95. Nevi, Mandelli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018 «Promozione dell'uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti» sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1 comma 10 primo periodo le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027»;
   b) all'articolo 8, comma 1, terzo periodo le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012»;
   c) all'articolo 8 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «In caso di impianti di produzione elettrica a biogas entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2007 ed inseriti all'interno del ciclo produttivo di un'azienda agricola, singola o associata, i CIC di cui agli articoli 5 e 6 sono riconosciuti in misura pari al 100 per cento di quelli spettanti ai nuovi impianti a condizione che l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di biometano contenga esplicita indicazione di utilizzo di almeno il 30 per cento in peso di reflui zootecnici»;
   d) all'articolo 8 dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  «4-bis. Ai fini dell'accesso alle disposizioni di cui all'articolo 6 del presente decreto, gli impianti di produzione elettrica esistenti che, conformemente a quanto previsto al comma 1 del presente articolo, vengono parzialmente riconvertiti alla produzione di biometano avanzato, l'utilizzo delle biomasse di cui all'allegato 3 parte A) del decreto ministeriale 24 ottobre 2014, è verificato limitatamente alla quota di biogas destinato alla produzione di biometano avanzato. La riconversione parziale a biometano avanzato degli impianti esistenti non comporta pertanto obblighi di modifica del piano di approvvigionamento del digestore per la quota di biogas di cui continua ad essere incentivata la produzione elettrica, Tale quota di biogas, una volta ultimato il periodo residuo di incentivazione della produzione elettrica, può essere destinata alla produzione di biometano ed accedere integralmente alle disposizioni degli articoli 5 e 6»;
   e) all'articolo 10 è aggiunto il seguente comma:
  «2-bis. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di immissione in consumo di biocarburanti avanzati definiti dal decreto ministeriale 10 ottobre 2014 e successive modifiche, il Ministro dello sviluppo economico, entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto dei dati pubblicati dal GSE ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e), verifica l'attuazione del presente decreto. In caso di mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi, si procede all'aggiornamento delle modalità e condizioni di accesso agli incentivi sui biometano avanzato, con particolare riferimento a quello prodotto all'interno del ciclo produttivo di aziende agricole ed agroindustriali, singole o associate, con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, Pag. 212di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro i successivi 6 mesi».
**10. 97. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al fine di tutelare il settore apistico italiano e favorire la promozione ed il riconoscimento delle competenze degli operatori del settore, è istituita la figura del tecnico apistico. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le mansioni, i requisiti di accesso ai relativi corsi, il programma di studio e le modalità di conseguimento dell'attestato di tecnico apistico.
10. 46. Baldini, Prisco, Lucaselli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Allo scopo di consentire la riduzione dei tempi necessari al rimborso IVA e dei costi aggiuntivi per le industrie casearie è istituito un fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione iniziale pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.
  4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10. 47. Germanà, Nevi, Mandelli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. All'articolo 1, comma 676, della legge 27 dicembre 2020, n. 160, le parole «secondo mese successivo» sono sostituite dalle seguenti «sesto mese successivo». All'onere di cui al presente comma, pari a 58 milioni di euro per l'anno 2020 e a 50 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
10. 89. Nevi, Mandelli.

  Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
  4-bis. All'articolo 1 comma 676, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, le parole: «secondo mese» sono sostituite dalle seguenti: «sesto mese».
*10. 49. Caretta, Prisco, Lucaselli.

  Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
  4-bis. All'articolo 1 comma 676, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, le parole: «secondo mese» sono sostituite dalle seguenti: «sesto mese».
*10. 81. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
  4-bis. All'articolo 1 comma 676, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, le parole: «secondo mese» sono sostituite dalle seguenti: «sesto mese».
*10. 98. Gadda, Marco Di Maio, Vitiello.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma Pag. 2131 è aggiunto il seguente: «1-bis. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici realizzati e da realizzare su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzativo nel rispetto delle norme regionali vigenti, nonché su aree, anche comprese nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell'articolo 242, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ovvero per le quali risulti chiuso il procedimento di cui all'articolo 242, comma 2, del medesimo decreto legislativo».
**10. 51. Butti, Lollobrigida, Prisco, Lucaselli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici realizzati e da realizzare su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzativo nel rispetto delle norme regionali vigenti, nonché su aree, anche comprese nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell'articolo 242, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ovvero per le quali risulti chiuso il procedimento di cui all'articolo 242, comma 2, del medesimo decreto legislativo».
**10. 74. Mandelli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 8, comma 2, della legge 29 ottobre 2016, n. 199, le parole: «gennaio 2020» sostituite dalle seguenti: «gennaio 2021».
*10. 52. Caretta, Prisco, Lucaselli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 8, comma 2, della legge 29 ottobre 2016, n. 199, le parole: «gennaio 2020» sostituite dalle seguenti: «gennaio 2021».
*10. 101. Ciaburro, Caretta, Prisco, Lucaselli, Donzelli, Luca De Carlo.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 8, comma 2, della legge 29 ottobre 2016, n. 199, le parole: «gennaio 2020» sostituite dalle seguenti: «gennaio 2021».
*10. 73. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 8, comma 2, della legge 29 ottobre 2016, n. 199, le parole: «gennaio 2020» sostituite dalle seguenti: «gennaio 2021».
*10. 79. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 8, comma 2, della legge 29 ottobre 2016, n. 199, le parole: «gennaio 2020» sostituite dalle seguenti: «gennaio 2021».
*10. 83. Incerti, Cenni, Critelli, Dal Moro, Martina.

Pag. 214

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 8, comma 2, della legge 29 ottobre 2016, n. 199, le parole: «gennaio 2020» sostituite dalle seguenti: «gennaio 2021».
*10. 92. Spena, Nevi, Mandelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 8, comma 2, della legge 29 ottobre 2016, n. 199, le parole: «gennaio 2020» sostituite dalle seguenti: «gennaio 2021».
*10. 53. Gadda, Nobili, Marco Di Maio, Vitiello.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Le disposizioni previste dai commi 954-957 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applicano anche nell'anno 2020. Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 954, le parole: «anche in forma consortile e la cui alimentazione deriva per almeno l'80 per cento da reflui e materie derivanti dalle aziende agricole realizzatrici» sono sostituite dalle seguenti: «in forma singola o associata e la cui alimentazione deriva per almeno l'80 per cento da sottoprodotti della tabella 1 A del decreto ministeriale 23 giugno 2016 nonché da prodotti biologici della Tabella 1 B del medesimo decreto»;
   b) al comma 955, le parole: «31 marzo 2019» sono sostituite con le seguenti: «30 giugno 2020».
**10. 82. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Le disposizioni previste dai commi 954-957 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applicano anche nell'anno 2020. Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 954, le parole: «anche in forma consortile e la cui alimentazione deriva per almeno l'80 per cento da reflui e materie derivanti dalle aziende agricole realizzatrici» sono sostituite dalle seguenti: «in forma singola o associata e la cui alimentazione deriva per almeno l'80 per cento da sottoprodotti della tabella 1 A del decreto ministeriale 23 giugno 2016 nonché da prodotti biologici della Tabella 1 B del medesimo decreto»;
   b) al comma 955, le parole: «31 marzo 2019» sono sostituite con le seguenti: «30 giugno 2020».
**10. 88. Nevi, Mandelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Gli incentivi previsti dall'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, secondo le procedure, le modalità e le tariffe stabilite dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, sono prorogati fino al 2022, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nei limiti di costo previsti dal comma 955 del citato articolo 1, per gli impianti la cui alimentazione derivi prevalentemente dal ciclo produttivo delle imprese agricole realizzatrici nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile ovvero da imprese agricole associate o consorziate, anche attraverso apposito contratto, con l'impresa che ha la proprietà o la gestione dell'impianto. I relativi bandi sono pubblicati entro e non oltre il 30 giugno di ciascun anno.
10. 56. Gadda, Marco Di Maio, Vitiello.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al comma 2, secondo periodo, dell'articolo 5 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni Pag. 215dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: «quarto mese» sono sostituite da: «dodicesimo mese».
*10. 57. Gadda, Marco Di Maio, Vitiello.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al comma 2, secondo periodo, dell'articolo 5 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: «quarto mese» sono sostituite da: «dodicesimo mese».
*10. 68. Nevi, Mandelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al comma 2, secondo periodo, dell'articolo 5 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: «quarto mese» sono sostituite da: «dodicesimo mese».
*10. 78. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. I datori di lavoro agricolo, i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 e di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 che, al 31 dicembre 2018, non hanno presentato, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375 e dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 476, la denuncia aziendale di variazione nei termini previsti, vi provvedono entro il 31 dicembre 2020 esclusivamente con modalità telematiche. La presentazione della denuncia aziendale non determina l'applicazione di sanzioni per il ritardo nella presentazione della denuncia aziendale di variazione ovvero recuperi di imposizione contributiva anche per il periodo antecedente all'entrata in vigore della presente legge.
10. 58. Gadda, Marco Di Maio, Vitiello.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Le misure previste all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, sono prorogate per il 2020 nel limite delle risorse finanziarie ivi previste. Al medesimo comma 1, le parole: «31 dicembre 2018», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
10. 59. Gadda, Marco Di Maio, Vitiello.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 20 è aggiunto il seguente: «20-bis. Le prestazioni rese alle aziende agricole nell'ambito del sistema di consulenza aziendale in agricoltura istituito con l'articolo 1-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con legge 11 agosto 2014, n. 116».
10. 60. Caretta, Prisco, Lucaselli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. All'articolo 2 comma 1 del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali del 9 agosto 2012, n. 18321 dopo le parole: «di inizio attività o di variazione» sono aggiunte le seguenti: «ed entro la data di presentazione della domanda dei Piani di sviluppo rurale per le produzioni vegetali».
*10. 50. Caretta, Prisco, Lucaselli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. All'articolo 2 comma 1 del decreto del Ministero delle Politiche agricole, Pag. 216alimentari, forestali del 9 agosto 2012 n. 18321 dopo le parole: «di inizio attività o di variazione» sono aggiunte le seguenti: «ed entro la data di presentazione della domanda dei Piani di sviluppo rurale per le produzioni vegetali».
*10. 80. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. All'articolo 2 comma 1 del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali del 9 agosto 2012, n. 18321 dopo le parole: «di inizio attività o di variazione» sono aggiunte le seguenti: «ed entro la data di presentazione della domanda dei Piani di sviluppo rurale per le produzioni vegetali».
*10. 90. Nevi, Mandelli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Al sesto comma dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni, le parole: «entro il termine di tre mesi», sono sostituite dalla seguenti: «entro il termine di sei mesi».

  4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis si applicano a tutti i giudizi pendenti alla data di entrata vigore della legge di conversione del presente decreto.
10. 61. Maglione, Gagnarli, Parentela, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Alberto Manca, Marzana, Pignatone, Macina, Donno.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al sesto comma dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590 le parole: «entro il termine di tre mesi» sono sostituite con le seguenti: «entro il termine di sei mesi».
10. 65. Germanà, Nevi, Mandelli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Gli interventi del fondo di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 19 agosto 2016, n. 166, sono prorogati per il biennio 2020-2021, limitatamente all'importo annuo di euro 400 mila.

  4-ter. Agli oneri di cui al comma precedente, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali.
10. 62. Gadda, Marco Di Maio, Vitiello.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Gli interventi del fondo di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 19 agosto 2016, n. 166, sono prorogati per il biennio 2020-2021.

  4-ter. Agli oneri di cui al comma precedente pari a 400.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento Pag. 217relativo al Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali.
10. 63. Gadda, Marco Di Maio, Vitiello.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Al fine di favorire la ripresa economica e produttiva delle imprese del settore corilicolo colpite da calamità naturale o da eventi climatici avversi nel corso dell'anno 2019, ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 15 del medesimo decreto è incrementata, per l'anno 2020, di 20 milioni di euro.

  4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10. 64. Germanà, Nevi, Mandelli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 31 dicembre 2013, secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo, possono esercitare tale facoltà entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 1 milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
10. 66. Mandelli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Dopo il comma 502 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è aggiunto il seguente: «502-bis. Nelle regioni che abbiano proceduto alla declaratoria di eccezionalità per l'attacco da parte della cimice asiatica di cui al comma 501 è riconosciuto, nel limite complessivo di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e 5 milioni per l'anno 2021, un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2020 e per il primo semestre dell'anno 2021 sui mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del 31 dicembre 2019. Il contributo è concesso ad ogni singola impresa o imprenditore agricoli in ammontare proporzionale ai danni subiti, nel rispetto di tutte le disposizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per la concessione del contributo, la disciplina dell'istruttoria delle relative richieste, nonché i relativi casi di revoca e decadenza. Agli oneri previsti per l'assegnazione dei contributi di cui al presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e 5 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello Pag. 218stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali.».
10. 67. Caon, Mandelli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
  4-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 98 le parole: «31 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2021», le parole: «a partire dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dall'anno 2022» e le parole: «entro il 31 gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 gennaio 2021»;
   b) al comma 100 le parole: «per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2021».
*10. 69. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
  4-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 98 le parole: «31 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2021», le parole: «a partire dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dall'anno 2022» e le parole: «entro il 31 gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 gennaio 2021»;
   b) al comma 100 le parole: «per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2021».
*10. 86. Spena, Nevi, Mandelli.

  Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
  4-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 98 le parole: «31 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2021», le parole: «a partire dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dall'anno 2022» e le parole: «entro il 31 gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 gennaio 2021»;
   b) al comma 100 le parole: «per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2021».
*10. 99. Incerti, Cenni, Critelli, Dal Moro, Martina.

  Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
  4-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 98 le parole: «31 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2021», le parole: «a partire dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dall'anno 2022» e le parole: «entro il 31 gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 gennaio 2021»;
   b) al comma 100 le parole: «per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2021».
*10. 100. Ciaburro, Caretta, Prisco, Lucaselli, Donzelli, Luca De Carlo.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Al fine di sostenere le manifestazioni gastronomiche nei comuni con meno di mille abitanti insistenti delle zone montane, per l'anno 2020 il Ministro delle Pag. 219politiche agricole, alimentari e forestali è autorizzato, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro, a irrogare specifici sostegni. Accedono con criterio preferenziale alla misura le manifestazioni a carattere pluriennale che abbiano già ricevuto il patrocinio del Ministero medesimo. Le somme sono ripartite con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, previo parere delle commissioni parlamentari competenti entro il mese di aprile 2020. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in euro 1,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
10. 71. Porchietto, Mandelli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Al comma 98 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 le parole: «entro il 31 ottobre 2020, del sistema delle esenzioni a partire dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2021, del sistema delle esenzioni a partire dall'anno 2022».
10. 70. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 4 aggiungere, il seguente comma:
  4-bis. Al comma 10-ter dell'articolo 8-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, le parole: «15 luglio 2019» sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2020.».
*10. 72. Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Bartolozzi.

  Dopo il comma 4 aggiungere, il seguente comma:
  4-bis. Al comma 10-ter dell'articolo 8-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, le parole: «15 luglio 2019» sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2020.».
*10. 75. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 4 aggiungere, il seguente comma:
  4-bis. Al comma 10-ter dell'articolo 8-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, le parole: «15 luglio 2019» sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2020.».
*10. 91. Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Guidesi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Al fine di valorizzare e favorire la conoscenza, la diffusione e la conservazione dei prodotti tipici e delle ricette tradizionali locali, in attuazione del Regolamento (CE) N. 852/2004, Allegato II, Pag. 220Capitolo III sull'igiene dei prodotti alimentari, i comuni, in assenza di disciplina regionale, con proprio regolamento possono disciplinare i requisiti tecnici e fiscali nonché le condizioni per l'esercizio delle microattività domestiche alimentari aventi alto valore storico e tradizionale.
10. 76. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Paolo Russo.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: «2-bis. Il controllo della fauna selvatica può essere effettuato, in via straordinaria, anche sull'intero territorio nazionale ivi comprese le aree protette, le zone nelle quali è vietata l'attività venatoria e le aree urbane».

  4-ter. Il controllo di cui al comma 4-bis è autorizzato dalle regioni, dalle province autonome o dagli enti gestori delle aree protette ed è volto a realizzare almeno una delle seguenti finalità: tutela della salute e della sicurezza pubblica; prevenzione o contenimento dei danni alle attività agricole; contenimento degli squilibri ambientali con ripristino della densità della fauna compatibile con l'ambiente stesso e con le attività antropiche, quali quelle agricole.
10. 94. Nevi, Mandelli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I piani di abbattimento selettivi distinti per sesso, classi ed età possono essere realizzati anche al di fuori dei periodi, degli orari, dell'arco temporale e del numero di giornate fruibili previsti dalla regolamentazione sull'esercizio dell'attività venatoria.».
10. 85. Nevi, Mandelli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 19, comma 3, della legge n. 157 del 1992, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'esecuzione dei piani di abbattimento e di controllo straordinario, possono essere altresì utilizzati i coadiutori quali operatori abilitati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano in possesso di licenza per l'esercizio venatorio.».
10. 77. Nevi, Mandelli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
  4-bis. All'articolo 32, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917 dopo le parole: «l'allevamento di animali» aggiungere le seguenti: «in proprietà o di terzi».
10. 87. Fogliani, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Per le finalità di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, così come modificato dal comma 499, articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, e 100 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023. Al relativo onere si provvede mediante Pag. 221utilizzo del Fondo di cui al comma 14, articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
10. 93. Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Guidesi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

  Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

  1. Alle imprese del settore apistico che ricavano dalla attività apistica oltre il 50 per cento del reddito aziendale, che nell'anno 2019 hanno subito una riduzione del fatturato almeno pari al 30 per cento rispetto al valore mediano corrispondente nel triennio 2016-2018, possono richiedere, per gli anni 2020 e 2021, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica. Il decremento di fatturato può essere dimostrato mediante dichiarazione dell'interessato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata dall'estratto autentico delle pertinenti scritture contabili attinenti ai periodi di riferimento.
  2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei limiti previsti dai Regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.
  3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa fino ad un massimo di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
10. 01. Incerti, Cenni, Critelli, Dal Moro, Martina.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Proroga di termini di competenza del Ministro dell'economia e delle finanze)

  1. L'entrata in vigore dei commi 679 e 680 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 è prorogata dal 1o gennaio 2020 al 1o luglio 2020.
*10. 02. Zucconi, Prisco, Donzelli, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Proroga di termini di competenza del Ministro dell'economia e delle finanze)

  1. L'entrata in vigore dei commi 679 e 680 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è prorogata dal 1o gennaio 2020 al 1o luglio 2020.
*10. 035. Lollobrigida, Prisco, Rampelli, Lucaselli, Donzelli.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Proroga di termini di competenza del Ministro dell'economia e delle finanze)

  1. L'entrata in vigore dei commi 679 e 680 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è prorogata dal 1o gennaio 2020 al 1o luglio 2020.
*10. 07. Frassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Gava, Tomasi, Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

Pag. 222

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Proroga di termini di competenza del Ministro dell'economia e delle finanze)

  1. L'entrata in vigore dei commi 679 e 680 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è prorogata dal 1o gennaio 2020 al 1o luglio 2020.
*10. 026. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Attis, Squeri.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Proroga termini in materia di conversione del marchio collettivo d'impresa)

  1. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15, è prorogata al 31 dicembre 2021.
10. 03. Gallinella, Gagnarli, Parentela, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Pignatone, Macina, Donno.

  Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Art. 10-bis.
(Proroga del Piano nazionale integrato e norme per l'adozione del sistema di rating prestazionale nelle filiere agroalimentari)

  1. Ai fini dell'adeguamento del Piano Nazionale integrato dei controlli sulla sicurezza alimentare, il benessere animale, la sanità animale e la sanità dei vegetali che entrano nella catena alimentare (PNI) 2015-2019 alle nuove disposizioni introdotte dal regolamento (UE) n. 2017/625, il Piano è prorogato al 31 dicembre 2020.
  2. Nelle more dell'adozione di nuovi strumenti di governance per la programmazione e il controllo in materia di prevenzione veterinaria, nell'ambito del Piano di Controllo Nazionale Pluriennale previsto dal regolamento UE 2017/625, per le filiere delle carni bovine e del latte vaccino, è finanziata nel limite di spesa 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, la sperimentazione, su base volontaria, di un sistema di valutazione degli operatori, di seguito rating, ai sensi dell'articolo 11 del medesimo Regolamento 625 del 2017, al fine di rendere disponibili ai consumatori informazioni circa la qualità e la sicurezza degli alimenti e valorizzare le eccellenze delle filiere agroalimentari italiane.
  3. Il rating è fondato sulla valutazione della corrispondenza dei singoli operatori economici delle filiere agroalimentari oggetto di sperimentazione a criteri che determinino livelli più alti ai normali standard di conformità in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti, a garanzia della qualità e della sicurezza alimentare, secondo formule che tengano conto delle variabili in percentuale rispetto ai pesi predeterminati e che soddisfino le seguenti condizioni:
   a) assicurare il nesso comprovato tra la provenienza e la qualità dell'alimento quale livello di eccellenza, anche in ragione degli effetti positivi per la salute, secondo il rapporto tra la proprietà nutritiva e l'appropriatezza del consumo nella giornata alimentare, in particolare con riferimento al contenuto di sale e di acidi grassi saturi;
   b) determinare quali azioni di filiera sono necessarie al raggiungimento di standard qualitativi elevati;
   c) rendere evidente al consumatore finale, secondo criteri di trasparenza, le procedure che hanno determinato la valutazione positiva in merito al raggiungimento degli standard qualitativi previsti dal rating.

  4. Per le finalità di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di entrata Pag. 223della presente legge, il Ministero della salute e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali stipulano una convenzione con un soggetto pubblico o privato che risulti in possesso dei seguenti requisiti diretti ad assicurare l'immediata operatività del sistema di rating prestazionale: a) integrità e trasparenza; b) metodologie analitiche e di calcolo rigorose e sistematiche; c) esperienza pluriennale nei processi di valutazione del merito; d) elevata professionalità e competenza; e) riconoscimento in ambito europeo ed internazionale.
  5. Nella convenzione sono definiti i compiti del concessionario, in particolare volti a:
   a) elaborare il modello di rating prestazionale da attribuire, su base volontaria, ai singoli operatori economici della filiera agroalimentare;
   b) predispone le modalità di verifica, rispondenza e mantenimento al rating da parte dei singoli operatori economici;
   c) pubblicare sui siti istituzionali o rendere altrimenti disponibili al pubblico informazioni circa il rating dei singoli operatori in base al risultato raggiunto, assicurando che non vengano divulgate le informazioni coperte dal segreto professionale;
   d) elaborare un modello di valutazione e certificazione anche attraverso l'utilizzo dello strumento delle piattaforme informatiche per la tracciabilità delle informazioni al fine di coniugare la qualità e la sicurezza degli alimenti con la valorizzazione dell'eccellenze del « made in Italy»;
   e) predisporre, entro il 30 novembre di ogni anno, la relazione annuale delle attività ed interventi adottati nell'anno precedente.

  6. Sulla base dei risultati raggiunti, laddove il sistema di rating evidenzi l'alta qualità della prestazione, è rilasciata una certificazione di eccellenza delle filiere agroalimentari oggetto di sperimentazione, che può essere apposta sul prodotto commercializzato al fine di informare il consumatore sulla sua qualità e sicurezza.
  7. Al fine di sviluppare buone pratiche all'interno delle filiere agroalimentari per l'ottenimento del rating prestazionale, di cui ai precedenti commi, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un fondo denominato «Eccellenze Italia», con una dotazione finanziaria di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, destinato a generare interventi di natura premiale in favore degli operatori economici della filiera a seguito della positiva valutazione del rating, sotto forma di agevolazioni fiscali e di incentivi per l'innovazione tecnologica e gli investimenti, nel rispetto delle disposizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.
  8. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del fondo, secondo principi di proporzionalità rispetto ai risultati di rating ottenuti.
  9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 102 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, Pag. 224con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
10. 04. Viviani, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Proroga termini per gli incentivi agli interventi di messa in sicurezza sismica dei fabbricati)

  1. All'articolo 16 del decreto-legge del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modifiche nella legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1-bis, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2030»;
   b) al comma 1-ter, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2030».

  2. All'onere di cui al presente articolo, si provvede mediante riduzione nel limite di 300 milioni dall'anno 2022 delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
10. 028. D'Attis, Cattaneo, Mazzetti, Gelmini, Mandelli, Fiorini, Prestigiacomo, Baldelli, Labriola.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Proroga termini per gli incentivi agli interventi di messa in sicurezza sismica dei fabbricati esistenti)

  1. All'articolo 16 del decreto-legge del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modifiche nella legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1-bis, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2030»;
   b) al comma 1-ter, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2030.».
10. 034. Lollobrigida, Prisco, Lucaselli, Rampelli, Donzelli.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Proroga termini per gli incentivi agli interventi di messa in sicurezza sismica dei fabbricati esistenti)

  1. All'articolo 16 del decreto-legge del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modifiche nella legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1-bis, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;
   b) al comma 1-ter, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025.».
10. 022. Fragomeli.

Pag. 225

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Proroga termini per gli incentivi agli interventi di messa in sicurezza sismica dei fabbricati esistenti)

  1. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013 n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1-bis, le parole: «31 dicembre 2021», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
   b) al comma 1-ter, le parole: «31 dicembre 2021», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
10. 06. Terzoni, Ilaria Fontana, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Macina, Donno.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Proroga termini per gli incentivi all'acquisto di immobili antisismici)

  1. All'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n .63, convertito con modifiche nella legge 3 agosto 2013, n. 90, è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano agli acquisti di unità immobiliari effettuati sino al 31 dicembre 2030».
  2. All'onere di cui al presente articolo, si provvede mediante riduzione nel limite di 200 milioni dall'anno 2022 delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
10. 029. D'Attis, Cattaneo, Mazzetti, Gelmini, Mandelli, Calabria, Prestigiacomo, Fiorini, Labriola.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Proroga termini per gli incentivi all'acquisto di immobili antisismici)

  1. All'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modifiche nella legge 3 agosto 2013, n. 90, è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano agli acquisti di unità immobiliari effettuati sino al 31 dicembre 2030».
10. 033. Lollobrigida, Prisco, Lucaselli, Rampelli, Donzelli.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Proroga termini per gli incentivi all'acquisto di immobili antisismici)

  1. All'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modifiche nella legge 3 agosto 2013, n. 90, è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano agli acquisti di unità immobiliari effettuati sino al 31 dicembre 2025».
10. 023. Fragomeli.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Proroga termini per gli incentivi all'acquisto di immobili antisismici)

  1. All'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, legge 3 agosto 2013, n. 90, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente Pag. 226comma si applicano agli acquisti di unità immobiliari effettuati sino al 31 dicembre 2022».
10. 05. Terzoni, Ilaria Fontana, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Macina, Donno.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Sconto in fattura per interventi di messa in sicurezza sismica)

  1. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2016, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1-septies, aggiungere il seguente:
   «1-octies. A decorrere dal 1o gennaio 2020, unicamente per gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui al presente articolo con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari».
10. 021. Fragomeli.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Riapertura termini per gli incentivi all'acquisto di case in classe energetica elevata)

  1. All'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
  2. All'onere di cui al presente articolo, si provvede mediante riduzione nei limiti di 60 milioni dall'anno 2020 delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
10. 08. D'Attis, Cattaneo, Mazzetti, Gelmini, Prestigiacomo, Mandelli, Occhiuto, Fiorini.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Riapertura termini per gli incentivi all'acquisto di case in classe energetica elevata)

  1. All'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
*10. 013. Marco Di Maio, Vitiello.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Riapertura termini per gli incentivi all'acquisto di case in classe energetica elevata)

  1. All'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
*10. 032. Lollobrigida, Prisco, Lucaselli, Rampelli, Donzelli.

Pag. 227

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Sconto in fattura per interventi di riqualificazione energetica e messa in sicurezza sismica)

  1. All'articolo 14, comma 3.1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo le parole «di primo», aggiungere le seguenti «e secondo».
  2. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1-septies aggiungere il seguente: «1-octies. A decorrere dal 1o gennaio 2020, unicamente per gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui al presente articolo con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.».
**10. 027. Gelmini, D'Attis, Cattaneo, Mazzetti, Mandelli, Occhiuto, Fiorini, Prestigiacomo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Sconto in fattura per interventi di riqualificazione energetica e messa in sicurezza sismica)

  1. All'articolo 14, comma 3.1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo le parole «di primo», aggiungere le seguenti «e secondo».
  2. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1-septies aggiungere il seguente: «1-octies. A decorrere dal 1o gennaio 2020, unicamente per gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui al presente articolo con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.».
**10. 031. Lollobrigida, Prisco, Lucaselli, Rampelli, Donzelli.
(Inammissibile)

Pag. 228

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

  1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentati e forestali è istituito il Fondo nazionale per l'uva da tavola, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 le cui risorse sono destinate a interventi volti a fare fronte alla perdita di reddito dei produttori di uva da tavola, a rafforzare i rapporti di filiera nel medesimo settore, a potenziare le attività di informazione e di promozione presso i consumatori, a migliorare la qualità dei medesimi prodotti, nonché a promuovere l'innovazione, anche attraverso il sostegno dei contratti di filiera.
  2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo, nell'ambito di un apposito piano di interventi.
  3. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le disposizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti de minimis e agli aiuti de minimis nel settore agricolo.
10. 09. Critelli, Incerti, Cenni, Dal Moro, Martina.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

  1. Presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, è istituita, al fine di affrontare le emergenze fitosanitarie, una Cabina di regia con il compito di coordinare le attività del Servizio Fitosanitario Nazionale con i corrispondenti Servizi a livello regionale, individuare ricerche e sperimentazioni finalizzate alla prevenzione e al contrasto della diffusione delle fitopatologie, prevenire l'introduzione di nuovi organismi nocivi e contrastare la diffusione dei medesimi organismi nocivi, ristabilire l'equilibrio biologico e evitare danni all'agricoltura.
  2. La composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia sono stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole, da adottare, di concerto la Conferenza Stato-regioni, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
  3. È istituito, presso il Servizio Fitosanitario Nazionale, un fondo di emergenza, con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, e 2022, destinato alle attività di prevenzione e contrasto ai parassiti e alle fitopatie, realizzate anche in collaborazione con regioni, Crea, Università ed altri soggetti pubblici con finalità analoghe, nonché con il coinvolgimento delle aziende agricole interessate, attivabile dalla Cabina di regia per le emergenze fitosanitarie, con le procedure semplificate individuate e definite dal decreto di cui al comma 2.
  4. Per le attività connesse alla attuazione del presente articolo la dotazione del fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2004 è incrementata di 10 milioni di euro per gli anni 2020, 2021 e 2022.
10. 010. Dal Moro, Incerti, Cenni, Critelli, Martina.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Modifiche al decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127)

  1. All'articolo 2, comma 6-ter, secondo periodo, del decreto legislativo 5 agosto Pag. 2292015, n. 127, le parole: «dal 1o gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «, nonché fino al 30 settembre 2020».
*10. 012. Gadda, Marco Di Maio, Vitiello.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Modifiche al decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127)

  1. All'articolo 2, comma 6-ter, secondo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: «dal 1o gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «, nonché fino al 30 settembre 2020».
*10. 018. Incerti, Cenni, Critelli, Dal Moro, Martina.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Modifiche al decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127)

  1. All'articolo 2, comma 6-ter, secondo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: «dal 1o gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «, nonché fino al 30 settembre 2020».
*10. 024. Spena, Nevi, Mandelli.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Modifiche al decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127)

  1. All'articolo 2, comma 6-ter, secondo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: «dal 1o gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «, nonché fino al 30 settembre 2020».
*10. 037. Ciaburro, Caretta, Prisco, Lucaselli, Donzelli, Luca De Carlo.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Nuove disposizioni in materia di canapa)

  1. Alla legge 2 dicembre 2016 n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «per il sostegno e la promozione della coltivazione», sono inserite le seguenti: «e della vendita»;
   b) all'articolo 1, comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
   « a) alla coltivazione e alla trasformazione di qualsiasi parte della pianta, compresi i fiori, le foglie, le radici e le resine, nonché alle attività connesse di cui all'articolo 2135, comma 3, del codice civile».
   c) all'articolo 2: dopo la lettera a) è inserita la seguente:
   « a-bis) preparati contenenti cannabidiolo (CBD) o altri cannabinoidi non psicoattivi»;
   d) all'articolo 2, il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. L'uso della canapa, composta dall'intera pianta di canapa o di sue parti, come biomassa è consentito in forma essiccata, fresca, trinciata o pellettizzata ai fini industriali, commerciali ed energetici, nei limiti e alle condizioni previste dall'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) nella biomassa di cui al precedente periodo non deve risultare superiore allo 0,3 per cento».

  2. Nell'elenco delle piante officinali, di cui al decreto legislativo n. 75 del 21 maggio 2018, è inserita la Cannabis sativa Pag. 230in tutte le sue parti e coltivata ai sensi della legge n. 242 del 2016.
10. 015. Cenni, Incerti, Critelli, Dal Moro, Martina.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Semplificazione in materia di vertical farming)

  1. All'articolo 2 della legge 13 maggio 2011, n. 77, è aggiunto il seguente comma: «2. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, non necessitano delle fasi di lavaggio e asciugatura i prodotti di cui al comma 1, il cui intero ciclo produttivo si svolge all'interno di un sito chiuso, in ambiente a clima controllato e con livelli di filtrazione dell'aria adeguati per la limitazione delle particelle aerotrasportate, che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi.».
  2. All'articolo 8 del decreto ministeriale del 20 giugno 2014, n. 3746, recante «Attuazione dell'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, recante disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma» la lettera a) è così sostituita: « a) in un punto evidente dell'etichetta, in modo da essere facilmente visibili e chiaramente leggibili:
   i. “prodotto lavato e pronto per il consumo”, o
   ii. “prodotto lavato e pronto da cuocere”
   iii. “prodotto pulito e pronto per il consumo”, o “prodotto pulito e pronto da cuocere”, per i prodotti di cui all'articolo 2, comma 2 della legge 13 maggio 2011, n. 77.».
10. 016. Martina, Incerti, Cenni, Critelli, Dal Moro.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Modifiche all'articolo 64 della legge 12 dicembre 2016, n. 238)

  1. All'articolo 64 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, le parole: «da autorità pubbliche e da organismi di controllo privati», sono sostituite dalle seguenti: «da organismi di controllo. In caso di assenza di detti organismi, la predetta verifica compete al Ministero delle politiche agricole alimentati e forestali»;
   b) il comma 2, è sostituito dal seguente: «2. Gli organismi di controllo devono essere accreditati in base alla Norma UNI GEI EN ISO/IEC 17065:2012 o ad ogni modo nella versione più aggiornata. Gli esistenti organismi di controlli aventi natura pubblica devono adeguarsi a tali disposizioni entro la scadenza dell'autorizzazione del Ministero conferita ai sensi del comma 5 del presente articolo,»;
   c) al comma 3, le parole: «privati e le autorità pubbliche, di seguito denominati “organismi di controllo”», sono soppresse;
   d) al comma 5, lettera c) ed al comma 9 lettera a), le parole: «, se organismo privato», sono soppresse.
10. 017. Cenni, Incerti, Critelli, Dal Moro, Martina.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Tax credit riqualificazione strutture ricettive turistico alberghiere)

  1. Per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2020 e per i due successivi, alle Pag. 231imprese alberghiere esistenti alla data del 1o gennaio 2017, è riconosciuto il credito di imposta di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, nella misura del 30 per cento delle spese sostenute, fino ad un massimo di 200.000 euro nei periodi di imposta sopra indicati, ripartito in tre quote annuali di pari importo e secondo le medesime modalità applicative dettate dal citato articolo 10. Il credito di imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di cui al comma.
  2. Sono comprese tra i beneficiari del credito d'imposta di cui al periodo precedente anche le strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali.
  2. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al comma 1, nel limite massimo complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2020, di 50 milioni di euro per l'anno 2021, di 41,7 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023 e di 16,7 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
10. 020. Incerti, Cenni, Critelli, Dal Moro, Martina.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Proroga ai fini della ristrutturazione dei debiti degli imprenditori agricoli della Sardegna)

  1. Il termine del 31 luglio 2009 di cui all'articolo 2, comma 126, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è differito al 31 luglio 2021.
  2. Per la finalità di cui al predetto articolo 2, comma 126, della legge n. 244 del 2007, e fatte salve le competenze ed i compiti della relativa commissione dei tre esperti, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da adottare entro 45 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un commissario ad acta che dura in carica fino al 31 luglio 2021 con il compito di procedere al monitoraggio ed alla valutazione delle situazioni debitorie gravanti sulle aziende agricole in ragione delle agevolazioni dichiarate illegittime sensi della decisione 971612/CE della Commissione, del 16 aprile 1997. Il commissario, che può avvalersi di non più di due consulenti giuridici per la definizione del contenzioso in atto, riferisce sugli esiti del proprio operato al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali che con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze individua, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità e i criteri della procedura di esdebitazione degli imprenditori al fine di garantire la continuità delle aziende agricole e la tutela dei lavoratori. Con il medesimo decreto sono definiti altresì i compensi del commissario straordinario e degli eventuali consulenti.
  3. All'onere di cui al comma 2, valutato in 200.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
10. 025. Cabras, Cadeddu, Corda, Deiana, Lapia, Alberto Manca, Marino, Perantoni, Scanu, Macina, Donno.
(Inammissibile)

Pag. 232

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Cessione del credito per interventi di recupero edilizio comportanti risparmio energetico)

  1. Per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i soggetti beneficiari della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito in favore dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi. Il fornitore dell'intervento ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.
10. 030. Lollobrigida, Prisco, Lucaselli, Rampelli, Donzelli.
(Inammissibile)

ART. 11.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis) al comma 2 dell'articolo 19-quaterdecies del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i professionisti non regolamentati in ordini e collegi i parametri sono definiti dal Ministero dello sviluppo economico, sentite le associazioni più rappresentative del settore».
  1-ter. Al comma 3 dell'articolo 19-quaterdecies del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi professionali, né affidare opere pubbliche nell'ambito delle quali siano previsti incarichi professionali, il cui compenso pattuito non sia proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione, anche tenuto conto dei parametri per la liquidazione giudiziale dei compensi e dei parametri indicati dai decreti ministeriali 20 luglio 2012, n. 140, e 10 marzo 2014, n. 55, e successive modificazioni. Eventuali contratti d'opera stipulati in violazione del presente comma sono nulli, nei sensi e nei limiti di cui ai commi precedenti».
11. 1. Gribaudo, Orlando, Carla Cantone, Viscomi, Soverini, Mura, Raciti, Orfini, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Serracchiani.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Fermo restando quanto disposto dal precedente comma 1 e stante il ruolo di ANPAL Servizi S.p.A. come definito dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e fermo restando quanto disposto dall'articolo 4, comma 2-ter, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, al fine di procedere ad assunzioni subordinate a tempo indeterminato e di realizzare quanto disposto dall'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 3 settembre 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, sono destinate ad ANPAL Servizi S.p.a. ulteriori risorse pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, quali ulteriori spese per il personale. Ai relativi oneri Pag. 233aggiuntivi, pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
11. 2. Fassina, Fornaro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di supportare le politiche attive del lavoro, per procedere ad assunzioni subordinate a tempo indeterminato ad ANPAL Servizi S.p.a. sono destinate ulteriori risorse pari ad 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 per spese di personale. Agli oneri, pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al Fondo sociale per l'occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
11. 3. Marco Di Maio, Vitiello.

  Al comma 2 aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   b-bis) al terzo periodo le parole: «il Governo adotta» sono sostituite dalle seguenti: «il Governo può adottare».
11. 4. Davide Aiello, Cominardi.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. È prorogato di un anno, e comunque non oltre il 28 febbraio 2021, il termine per la fruizione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per i lavoratori delle agenzie di stampa che, alla data del 31 dicembre 2019, si trovavano in condizioni di crisi aziendale.
  2-ter. Agli oneri di cui al comma 2-bis, nel limite massimo di 2 milioni di euro nell'anno 2020 e di 200 mila euro nell'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
*11. 5. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, D'Attis, Paolo Russo, Occhiuto, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. È prorogato di un anno, e comunque non oltre il 28 febbraio 2021, il termine per la fruizione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per i lavoratori delle agenzie di stampa che, alla data del 31 dicembre 2019, si trovavano in condizioni di crisi aziendale.
  2-ter. Agli oneri di cui al comma 2-bis, nel limite massimo di 2 milioni di euro nell'anno 2020 e di 200 mila euro nell'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
*11. 7. Fornaro, Fassina, Fratoianni.

Pag. 234

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. È prorogato di un anno, e comunque non oltre il 28 febbraio 2021, il termine per la fruizione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per i lavoratori delle agenzie di stampa che, alla data del 31 dicembre 2019, si trovavano in condizioni di crisi aziendale.
  2-ter. Agli oneri di cui al comma 2-bis, nel limite massimo di 2 milioni di euro nell'anno 2020 e di 200 mila euro nell'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
*11. 8. Marco Di Maio, Vitiello.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. È prorogato di un anno, e comunque non oltre il 28 febbraio 2021, il termine per la fruizione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per i lavoratori delle agenzie di stampa che, alla data del 31 dicembre 2019, si trovavano in condizioni di crisi aziendale.
  2-ter. Agli oneri di cui al comma 2-bis, nel limite massimo di 2 milioni di euro nell'anno 2020 e di 200 mila euro nell'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
*11. 9. Donzelli, Prisco, Lollobrigida, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine di proseguire il processo di risparmio a medio-lungo termine previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1096, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è prorogato l'utilizzo prioritario da parte della RAI-Radiotelevisione italiana SpA, nel procedere all'immissione di personale giornalistico, delle graduatorie di cui al predetto comma 1096, fino al relativo esaurimento.
11. 6. Quartapelle Procopio.

  Al comma 3, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: Per l'anno 2019 con le seguenti: Per gli anni 2019 e 2020;
   b) dopo le parole: nel limite massimo di spesa di 4,3 milioni di euro per l'anno 2019 aggiungere le seguenti: «di 10 milioni di euro per l'anno 2020»;
   c) dopo le parole; «con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale autorizzati nell'anno 2019» aggiungere le seguenti: «e nell'anno 2020».

  Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-ter. All'onere finanziario di cui al comma 3, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
11. 20. Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Mura, Soverini, Viscomi.

Pag. 235

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1, comma 154, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «In tal caso, il periodo di trattamento di mobilità riconosciuto ai dipendenti si considera utile sia ai fini del calcolo che del diritto alla pensione».
11. 10. Rixi, Durigon, Giaccone, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Di Muro.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1, comma 277, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «di cui al presente comma» sono aggiunte le seguenti: «ai fini del riconoscimento del diritto al prepensionamento, ivi compresi coloro che sono stati collocati in mobilità al termine del trattamento straordinario di integrazione salariale».
11. 11. Rixi, Durigon, Giaccone, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Di Muro.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Le imprese titolari di contratti di appalto per l'esecuzione dei servizi di pulizia e ausiliari presso istituzioni scolastiche ed educative statali che, a causa della cessazione del relativo contratto di appalto, attiveranno le procedure di riduzione del personale ex articoli 4 e 24 legge 23 luglio 1991, n. 223, sono esonerate dal pagamento del contributo di cui all'articolo 2, commi 31 e 35, della legge 28 giugno 2012, n. 92, con riferimento al conseguente licenziamento di tutto il personale dipendente impiegato, in via esclusiva, nell'ambito dei predetti servizi. Tale esonero opera con riferimento sia ai dipendenti che risulteranno beneficiari della successiva assunzione alle dipendenze dello Stato ex articolo 58, comma 5-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sia al restante personale licenziato e non ricollocato ai sensi e per effetto della predetta disposizione.
11. 12. Gagliardi, Pedrazzini, Benigni, Silli, Sorte.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. L'articolo 1, comma 9-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, è sostituito dai seguenti commi:
  «9-bis. Per i lavoratori iscritti al Fondo di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, ai fini del riconoscimento dei trattamenti pensionistici che decorrono dal 1o luglio 2017, la contribuzione versata, fin dalla prima iscrizione, al predetto Fondo di previdenza dà luogo ad una quota di prestazione pensionistica aggiuntiva ai trattamenti a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria, ivi compresa la pensione anticipata, indipendentemente, per questo ultimo trattamento, dalla presenza di un requisito minimo contributivo nel Fondo stesso.
   9-ter. Con riferimento ai soggetti di cui al precedente comma, ai fini della determinazione dell'importo della quota aggiuntiva, tutti i contributi versati dai datore di lavoro e dal lavoratore al predetto Fondo sono valorizzati secondo le Pag. 236regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997 n. 180.».
11. 13. D'Attis.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 12, comma secondo, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2018, come sostituito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dal 10 agosto 2018 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2019 le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
11. 15. Belotti, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 12, comma secondo, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2018, come sostituito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 agosto 2018 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2019, le parole: 31 dicembre 2019 sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2020».
11. 14. Belotti, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al comma 3, secondo periodo, dell'articolo 38 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo le parole: «nella costituzione o nella gestione del rapporto,» sono aggiunte le seguenti: «escluso il licenziamento,».
11. 16. Siragusa, Macina, Donno.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma:
  4-bis. Per l'anno 2019 le restanti risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come ripartite tra le regioni con i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sodalizi concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 12 dicembre 2016, n. 1, e 5 aprile 2017, n. 12, possono essere destinate dalle regioni interessate, per le medesime finalità, anche a favore delle imprese e dei lavoratori che operino nelle aree interessate dagli accordi di programma per la reindustrializzazione delle aree di crisi, stipulati ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 luglio 2009, n. 99.
11. 17. Lucaselli, Zucconi, Lollobrigida, Prisco, Rampelli, Donzelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. A valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si provvede, nella misura di 40 milioni di euro per l'anno 2020, al finanziamento delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center, previste dall'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
11. 18. Marco Di Maio, Vitiello.

  Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
  5-bis. Al quinto periodo dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno Pag. 2371994, n. 479, la parola: «ventiquattro» è sostituita dalla seguente: «ventotto».

  5-ter. All'attuazione delle misure di cui al comma 5-bis, gli Enti interessati provvedono nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  5-quater. Il Consiglio di indirizzo e Vigilanza dell'INPS è integrato con i rappresentanti degli Enti associativi di cui alla legge 23 aprile 1965, n. 458, al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 26 settembre 1947, n. 1047, alla legge 12 maggio 1942 n. 889 e al decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1964 n. 1542.
11. 74. Misiti, Macina, Donno.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
  5-bis. All'articolo 1, comma 179, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni» sono sostituite dalle seguenti: «a condizione che non percepiscano nessun ammortizzatore sociale e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni».

  5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis pari a 23,6 milioni di euro per l'anno 2020, 22,7 milioni di euro per l'anno 2021, 17,2 milioni di euro per l'anno 2022, 12,4 milioni di euro per l'anno 2023, 6,2 milioni di euro per l'anno 2024 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede quanto a 23,6 milioni di euro per l'anno 2020 e 22,7 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione (FOSF), di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come incrementato dalle economie di spesa ai sensi di quanto previsto dal comma 221 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e come incrementato dall'articolo 43, comma 3, del presente decreto, e quanto a 17,2 milioni di euro per l'anno 2022, 12,4 milioni di euro per l'anno 2023, 6,2 milioni di euro per l'anno 2024 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulle risorse disponibili del Fondo di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
11. 24. Gribaudo, Carla Cantone, Viscomi, Soverini, Mura, Raciti, Orfini, Pini, Rizzo Nervo, Schirò.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
  5-bis. All'articolo 22-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «50 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «95 milioni di euro per l'anno 2020»;
   b) al comma 3, le parole: «e a 50 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «e a 95 milioni di euro per l'anno 2020».

  5-ter. All'onere finanziario di cui al comma 5-bis, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008; n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
11. 30. Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Mura, Soverini, Viscomi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
  5-bis. 1. All'articolo 22-bis, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, Pag. 238n. 148, le parole: «50 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «150 milioni di euro per l'anno 2020».

  5-ter. All'onere finanziario di cui al comma 5-bis, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
11. 36. Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Mura, Soverini, Viscomi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
  5-bis. All'articolo 22-bis, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le parole: «50 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «150 milioni di euro per l'anno 2020».

  5-ter. Agli oneri di cui al comma 5-bis, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 43, comma 1 del presente decreto.
11. 51. Ubaldo Pagano, Mancini.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
  5-bis. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, primo periodo:
    1) le parole: «in via sperimentale per gli anni 2019 e 2020» sono soppresse;
    2) le parole: «1.000 unità» sono sostituite dalle seguenti: «500 unità»;
   b) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale periodo non concorre alla determinazione del periodo massimo di durata in un quinquennio mobile»;
   c) al comma 7, quarto periodo, le parole: «sono riconosciuti entro il limite complessivo di spesa di 15,7 milioni di euro per l'anno 2019 e di 31,8 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «sono riconosciuti entro il limite complessivo di spesa di ulteriori 50 milioni di euro per l'anno 2020 e di 60 milioni di euro per l'anno 2021».

  5-ter. Agli oneri di cui al comma 5-bis si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
11. 78. Tripiedi.

  Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
  5-bis. All'articolo 1, comma 116, primo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «per gli anni 2015, 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020». All'articolo 1, comma 292, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «nel corso dell'anno 2015 e dell'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «nel corso degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019» e le parole: «entro il 31 marzo 2017» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 maggio 2020».

  5-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 5-bis, le relative prestazioni assistenziali sono riconosciute, su domanda dell'interessato o degli eredi, per un importo fisso pari a 12.000 euro, da corrispondersi in un'unica soluzione.
11. 34. Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Mura, Soverini, Viscomi.

Pag. 239

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. All'articolo 1, comma 166, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «fino al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020».

  5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a 46,2 milioni per l'anno 2020, a 28 milioni per l'anno 2021, a 8,3 milioni per l'anno 2022 e a 0,8 milioni per l'anno 2023, si provvede, quanto a 46,2 milioni per l'anno 2020 e a 28 milioni per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione (FOSF) di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come incrementato dalle economie di spesa ai sensi di quanto previsto dal comma 221 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e come incrementato dall'articolo 43, comma 3, del presente decreto, e quanto a 8,3 milioni per l'anno 2022 e a 0,8 milioni per l'anno 2023, a valere sulle risorse disponibili del Fondo di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
11. 44. Gribaudo, Carla Cantone, Viscomi, Soverini, Mura, Raciti, Orfini, Pini, Rizzo Nervo, Schirò.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. All'articolo 1, comma 491, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «nonché ulteriori 45 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2», sono sostituite dalle seguenti: «nonché ulteriori 150 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

  5-ter. Agli oneri di cui al comma 5-bis, pari a 105 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 43, comma 1.
11. 50. Ubaldo Pagano, Mancini.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. All'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 5, le parole: «29 febbraio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;
   b) al comma 5-bis, le parole: «1o marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2021»;
   c) al comma 5-ter le parole: «1o marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2021» e le parole: «il 2018 e il 2019» sono sostituite dalle seguenti: «il 2018, il 2019 e il 2020»;
   d) al comma 5-sexies le parole: «il 2018 e il 2019» sono sostituite dalle seguenti: «il 2018, il 2019 e il 2020».

  5-ter. All'articolo 64, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: «sino al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
  5-quater. Agli oneri derivanti dai commi 5-bis e 5-ter, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per Pag. 240l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
11. 56. Mandelli, Zangrillo, Aprea, Palmieri, Casciello, Saccani Jotti, Marin.

  Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
  5-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69, le parole: «1o gennaio 2018», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2020».

  5-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5-bis, quantificati in 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11. 72. Paternoster, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. Le disposizioni introdotte in via sperimentale dall'articolo 25 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, finalizzate all'incentivazione della contrattazione di secondo livello destinata alla promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata, sono prorogate, nel limite di spesa di 60 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022.

  5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a 60 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
11. 73. Amitrano, Macina, Donno.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. All'articolo 20 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «dieci»;
   b) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ai fini del diritto e del calcolo».

  5-ter. All'onere di cui al comma 5-bis, valutato in 300.000 euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
11. 80. Cestari.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 5-bis, l'ultimo periodo è soppresso;
   b) dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente comma: «5-ter. Il contributo versato per l'onere di riscatto è detraibile dall'imposta dovuta dall'interessato, o dai soggetti cui l'interessato risulti fiscalmente a carico, nella misura del 50 per cento».

  5-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui all'articolo 21, Pag. 241commi 1 e 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
11. 84. Lucaselli, Zucconi, Lollobrigida, Prisco, Rampelli, Donzelli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 26-sexies del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo le parole: «per l'anno 2019» sono aggiunte le seguenti: «e 2020». All'onere finanziario di cui al presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
11. 19. Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Mura, Soverini, Viscomi.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. A valere sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2020, per il finanziamento delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center, previste dall'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
*11. 28. Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Mura, Soverini, Viscomi.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. A valere sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2020, per il finanziamento delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center, previste dall'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
*11. 77. Davide Aiello, Varrica, Vianello, Macina, Donno, D'Orso.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Le misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti, dalle imprese del settore dei call center, previste dall'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono prorogate per il 2020. All'onere si provvede con le restanti risorse finanziarie di cui all'articolo 26-sexies del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
11. 62. Epifani, Fassina, Fornaro, Pastorino.

Pag. 242

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale previsti, nel limite di 11,6 milioni di euro a valere sul Fondo per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per l'anno 2019, le regioni Campania e Veneto possono autorizzare un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 1, commi 140 e 141, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sino al limite massimo di dodici mesi per le imprese che nel 2019 cessano un intervento di integrazione salariale straordinaria di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. All'onere derivante dal presente comma si fa fronte a valere sulle risorse residue degli stanziamenti di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché sulle risorse residue degli stanziamenti di cui all'articolo 41 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
11. 21. Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Mura, Soverini, Viscomi.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale previsti, le restanti risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 143, legge 27 dicembre 2017, n. 205, come ripartite tra le regioni, e di cui all'articolo 41 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come ripartite tra le regioni, possono essere destinate, per l'anno 2019, dalle regioni Campania e Veneto a finanziare un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 1, commi 140 e 141, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sino al limite massimo di dodici mesi per le imprese che nel 2019 cessano un intervento di integrazione salariale straordinaria di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
11. 65. Epifani, Fassina, Fornaro, Pastorino.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 9-quater del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, sono prorogate per gli anni 2019 e 2020, alle medesime condizioni, per ulteriori 12 mesi, nel limite di 6,2 milioni di euro a valere sul Fondo per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
11. 22. Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Mura, Soverini, Viscomi.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 9-quater del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, sono prorogate, alle medesime condizioni, per ulteriori 12 mesi e si riferiscono, nei limiti della parte non utilizzata, anche alle risorse finanziarie ripartite tra le regioni con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze, n. 16 del 29 aprile 2019.
11. 85. Marco Di Maio, Vitiello, Nobili.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. L'intervento di cui all'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, è rifinanziato, per l'anno 2020, di ulteriori 28,7 milioni di euro con oneri a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Resta fermo il finanziamento già disposto dal medesimo articolo 44 a valere sulle Pag. 243risorse finanziarie già stanziate e non utilizzate dall'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. All'onere finanziario di cui al presente comma, pari a 28,7 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
11. 31. Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Mura, Soverini, Viscomi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 1, comma 491, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 le parole: «nonché ulteriori 45 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione», sono sostituite dalle seguenti: «nonché ulteriori 150 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione».
11. 35. Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Mura, Soverini, Viscomi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 9-quater del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, sono prorogate nel 2019, alle medesime condizioni, per ulteriori 12 mesi e si riferiscono, nei limiti della parte non utilizzata, anche alle risorse finanziarie ripartite tra le regioni con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 16 del 29 aprile 2019.
11. 64. Epifani, Fassina, Fornaro, Pastorino.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Il comma 248, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è sostituito dal seguente:
  «248. Al fine di garantire la copertura degli ammortizzatori sociali anche per gli anni 2019 e 2020, le disposizioni previste dall'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, e dall'articolo 1, comma 1167, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono prorogate nel limite di spesa di 35 milioni per l'anno 2019 e di 19 milioni di euro per l'anno 2020. All'onere finanziario di cui al presente comma, pari a 19 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».
11. 32. Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Mura, Soverini, Viscomi.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. L'integrazione salariale di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, è prorogata, per l'anno 2020, nel limite di spesa di 19 milioni di euro. All'onere finanziario, pari a 19 milioni di euro, si provvede mediante apposito stanziamento di risorse aggiuntive sul Fondo per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
11. 61. Epifani, Fassina, Fornaro, Pastorino.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Il comma 9-bis, dell'articolo 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, Pag. 244convertito con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, è sostituito dal seguente:
  «9-bis. Per i lavoratori iscritti al Fondo di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377 e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini del riconoscimento dei trattamenti pensionistici che decorrono dal 1o luglio 2017, la contribuzione versata al predetto Fondo di previdenza dà luogo ad una quota di prestazione pensionistica aggiuntiva ai trattamenti a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria, ivi compresa alla pensione anticipata, indipendentemente, per questo ultimo trattamento, dalla presenza di un requisito minimo contributivo nel Fondo stesso. Con riferimento ai soggetti di cui al precedente periodo, ai fini della determinazione dell'importo della quota aggiuntiva, tutti i contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore al predetto Fondo sono valorizzati secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997 n. 180».
11. 23. Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Mura, Soverini, Viscomi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 1, comma 474, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quarto periodo è sostituito dai seguenti «Entro il 30 settembre 2020, la Commissione presenta una prima relazione sugli esiti dei propri lavori. A decorrere dall'anno 2021, la medesima relazione è resa entro il 31 maggio.».
11. 43. Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Mura, Soverini, Viscomi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quarto periodo è sostituito dai seguenti: «Entro il 30 settembre 2020, la Commissione presenta una prima relazione sugli esiti dei propri lavori. A decorrere dall'anno 2021, la medesima relazione è resa entro il 31 maggio.».
11. 42. Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Mura, Soverini, Viscomi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 1, comma 474, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «La Commissione conclude un primo lavoro entro il 30 settembre 2020 ed entro i dieci giorni successivi il Governo presenta alle Camere una relazione sugli esiti dei lavori della Commissione. La stessa Commissione prosegue il suo lavoro e presenta un'ulteriore relazione di monitoraggio entro il 30 maggio 2021.».
11. 25. Gribaudo, Carla Cantone, Viscomi, Soverini, Mura, Raciti, Orfini, Pini, Rizzo Nervo, Schirò.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, beneficiano delle agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti. La presente disposizione ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
11. 26. Critelli, Incerti, Cenni, Dal Moro, Martina.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere in fine, il seguente:
  5-bis. All'articolo 8, comma 2, della legge 29 ottobre 2016, n. 199, le parole: Pag. 245«gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «gennaio 2021»
11. 27. Critelli, Incerti, Cenni, Dal Moro, Martina

  Dopo il comma 5, aggiungere la seguente:
  5-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 25-ter del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono prorogate nel 2020, alle medesime condizioni, per ulteriori 12 mesi e si applicano, altresì, anche ai lavoratori che hanno cessato o cessano la mobilità ordinaria o in deroga entro il 31 dicembre 2020. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con le restanti risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e di cui all'articolo 41 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, nonché con ulteriori 13 milioni di euro valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, da ripartire tra le regioni interessate sulla base delle risorse utilizzate nel 2019 e tenuto conto delle risorse residue dei precedenti finanziamenti nella disponibilità di ogni singola regione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
11. 29. Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Mura, Soverini, Viscomi.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. I trattamenti di mobilità in deroga di cui all'articolo 25-ter del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono prorogati, alle medesime condizioni, per ulteriori 12 mesi e si applicano, altresì, anche ai lavoratori che hanno cessato o cessano la mobilità ordinaria o in deroga entro il 31 dicembre 2020. All'onere derivante dall'applicazione del primo periodo si fa fronte con le restanti risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e di cui all'articolo 41 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
11. 63. Epifani, Fassina, Fornaro, Pastorino.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 1, comma 492, della legge 7 dicembre 2019, n. 160, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le risorse di cui al primo periodo del presente comma possono essere inoltre destinate a finanziare il trattamento di mobilità in deroga di cui all'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in favore dei lavoratori che alla data del 31 dicembre 2019 risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga non tenendo conto delle riduzioni previste dall'articolo 19, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».
11. 47. Miceli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i lavoratori in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, coperti o non coperti dall'assicurazione sociale obbligatoria gestita dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o in pensione, che non hanno già beneficiato delle misure di cui all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257 e che Pag. 246sono stati esposti all'amianto per un periodo non inferiore a dieci anni, in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre per litro come valore medio su otto ore al giorno, possono presentare richiesta all'INAIL corredata, a pena di improcedibilità, di curriculum lavorativo, rilasciato dal datore di lavoro, dal quale risultino le mansioni svolte e i relativi periodi di esposizione all'amianto, ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime, di riconoscimento del beneficio che l'intero periodo lavorativo soggetto a esposizione all'amianto sia moltiplicato per il coefficiente di 1,25. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare su proposta dell'INAIL e sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale per quanto di sua competenza, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione è adottato il regolamento di attuazione del presente comma.
11. 33. Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Mura, Soverini, Viscomi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:
  5-bis. Il termine per la presentazione delle istanze di accesso al beneficio di cui all'articolo 1, comma 214, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 da parte dei lavoratori che abbiano perfezionato i previsti requisiti entro la data di entrata in vigore del presente decreto si intende riaperto entro e non oltre i sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. L'accoglimento delle domande è riconosciuto entro i limiti di spesa delle risorse residue degli stanziamenti previsti ai sensi dell'articolo 1, comma 2018, della medesima legge 11 dicembre 2016, n. 232. Per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati si applicano le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al presente comma che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa sopra indicati, anche in via prospettica, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefìci previsti dal presente comma.
11. 37. Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Mura, Soverini, Viscomi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 47, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 si interpretano nel senso che, qualora le suddette procedure siano state integralmente rispettate dall'impresa subentrante e siano stati sottoscritti appositi accordi con le rappresentanze sindacali aziendali, la medesima impresa subentrante ha comunque diritto ai benefici contributivi Pag. 247previsti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni di lavoratori dipendenti.
11. 38. Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Mura, Soverini, Viscomi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Al comma 12 dell'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Non possono, quindi, essere iscritti presso la gestione separata dell'INPS i liberi professionisti appartenenti a categorie già dotate di una propria cassa di previdenza alla data di entrata in vigore della citata legge n. 335 del 1995, con riferimento ai redditi percepiti a seguito dell'esercizio dell'attività prevista dal rispettivo albo professionale».
11. 39. Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Mura, Soverini, Viscomi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente

  5-bis. Il comma 269 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è sostituito dal seguente:
  «269. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse iscritte, per l'anno 2020, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, afferenti al contributo a carico del datore di lavoro per la previdenza complementare del personale delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, sono ripartite tra gli stati di previsione dei singoli Ministeri ovvero sono trasferite ai bilanci delle amministrazioni statali ad ordinamento autonomo, sulla base del numero di lavoratori in carico a ciascun ente al 31 dicembre 2018. Comunque, decorso tale termine, il contributo a carico del datore di lavoro è versato al relativo fondo di previdenza complementare con le stesse modalità previste dalla normativa vigente per il versamento del contributo a carico del lavoratore e, contestualmente, il comma 2 dell'articolo 74 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato».
11. 40. Ubaldo Pagano, Buratti, Mancini.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 11, del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
  «4-bis. Il periodo di durata del contratto di lavoro a tempo parziale, che prevede periodi non interamente lavorati, è riconosciuto utile ai fini del diritto a pensione. A tal fine, il numero delle settimane da assumere ai fini pensionistici si determina rapportando il totale della contribuzione annuale al minimale contributivo settimanale determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983 n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638».
11. 41. Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Mura, Soverini, Viscomi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Nei servizi educativi e assistenziali, svolti ad integrazione delle attività istituzionali delle scuole di ogni ordine e grado, anche al fine di consolidare l'intervenuto impiego di contratti di lavoro a tempo indeterminato, è confermata la facoltà delle fonti contrattuali collettive, sottoscritte da sindacati e associazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di prevedere la sospensione, con effetto sospensivo anche delle obbligazioni contributive a favore degli istituti previdenziali e assicurativi, dei rapporti di lavoro in relazione alla temporanea interruzione Pag. 248dei medesimi servizi per ragioni connesse ai calendari di attività delle scuole, fermo restando che i periodi della predetta sospensione vengono regolarmente conteggiati nel calcolo dell'anzianità contributiva utile per acquisire il diritto alla pensione. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente comma i contesti nei quali si realizza un intervento bilaterale ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, atto a garantire il godimento di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto. Gli istituti che hanno avviato azioni sulla base di interpretazioni diverse rinunciano agli atti in coerenza con quanto chiarito al presente comma.
11. 45. Martina.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Le imprese titolari di contratti di appalto per l'esecuzione dei servizi di pulizia e ausiliari presso istituzioni scolastiche ed educative statali che, a causa della cessazione del relativo contratto di appalto, attiveranno le procedure di riduzione del personale ex articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991, sono esonerate dal pagamento del contributo di cui all'articolo 2, commi 31 e 35, della legge n. 92 del 2012, con riferimento al conseguente licenziamento di tutto il personale dipendente impiegato, in via esclusiva, nell'ambito dei predetti servizi. La predetta esenzione opera con riferimento sia ai dipendenti che risulteranno beneficiari della successiva assunzione alle dipendenze dello Stato ex articolo 58, comma 5-ter del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sia al restante personale licenziato e non ricollocato ai sensi e per effetto della predetta disposizione.
11. 55. Mandelli, Zangrillo, Aprea, Palmieri, Casciello, Saccani Jotti, Marin.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 5, primo periodo, le parole: «29 febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «1o luglio»;
   b) al comma 5-bis, primo periodo, la parola: «marzo» è sostituita con la seguente: «luglio».

  Conseguentemente all'articolo 43, dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, dall'articolo 11, pari a 176 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
11. 57. Sisto, Zangrillo, Aprea, Mandelli.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Per le imprese titolari di contratti per l'esecuzione dei servizi di pulizia e ausiliari che, in funzione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 760, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, avviano le procedure di licenziamento ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, il contributo di cui all'articolo 2, commi 31 e 35, della legge del 28 giugno 2012, n. 92, per il solo personale dipendente impiegato che non rientrerà nelle procedure di assunzione previste dall'articolo 1, comma 760, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non è dovuto.
11. 54. Mandelli, Zangrillo, Aprea, Palmieri, Casciello, Saccani Jotti, Marin.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Ai fini di cui all'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 3 settembre Pag. 2492019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione (FOSF) di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
11. 46. Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 12, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, le parole: «2016, 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021» e dopo le parole: «Fondo di solidarietà per la riconversione e la riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito» sono aggiunte le seguenti: «e al Fondo di solidarietà per il sostegno dell'occupabilità, dell'occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo».
11. 66. D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 12, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, le parole: «2016, 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021».
*11. 48. Fragomeli.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 12, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, le parole: «2016, 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021».
*11. 67. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 12, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, le parole: «2016, 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021».
*11. 75. Trano, Macina, Donno.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Al fine di garantire la continuità assistenziale prevista dalle misure di contrasto alla povertà, alle diseguaglianze e all'esclusione sociale di cui al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 4, commi da 12 a 15, del decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, gli enti locali possono procedere alla proroga dei contratti stipulati per l'assunzione di assistenti sociali con rapporto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per un periodo massimo di ulteriori 24 mesi e comunque non oltre la scadenza della misura di cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, provvedendo Pag. 250ai relativi oneri con le risorse già previste dall'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
11. 49. Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Gli enti locali che hanno stipulato contratti a tempo determinato per le assunzioni di assistenti sociali e altro personale previsti dall'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al fine di garantire la continuità assistenziale della misura di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, per i patti di inclusione sociale, possono procedere alla proroga di tali contratti, con le risorse già previste dall'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per un ulteriore periodo fino ad un massimo di 24 mesi e comunque non oltre la scadenza di cui al reddito di cittadinanza.
11. 60. Epifani, Fassina, Fornaro, Pastorino.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Per i dipendenti delle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani, di periodici e delle agenzie di stampa a diffusione nazionale di cui all'articolo 27, secondo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, già destinatari, alla data del 31 dicembre 2019, di trattamenti straordinari di cassa integrazione salariale ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 3, lettere a) e b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, la durata massima dei trattamenti medesimi può essere prorogata di dodici mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, entro il limite massimo di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020. L'onere sostenuto dall'INPGI per i trattamenti straordinari di integrazione salariale corrisposti ai sensi del presente comma è posto a carico del bilancio dello Stato. L'INPGI presenta mensilmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la documentazione necessaria al fine di ottenere il rimborso degli oneri fiscalizzati.
11. 52. Rotta, Sensi.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto, in fine il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai giornalisti di imprese editoriali che hanno cessato l'attività, anche in costanza di fallimento, collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria in forza di accordi sottoscritti tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2018, nel limite di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2028».
11. 59. Fassina.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 25-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, il comma 4 è abrogato.
11. 69. Paternoster, Durigon, Capitanio, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69, le parole: «1o gennaio 2018», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2020».
11. 70. Businarolo, Donno, Macina.

Pag. 251

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. Gli incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale, erogati a valere sulla quota percentuale delle sanzioni amministrative per violazione al codice della strada di cui all'articolo 208, commi 4 e 5-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono essere destinati ad incrementi qualitativi e quantitativi delle prestazioni ordinariamente richieste al personale della polizia locale, anche in deroga alle limitazioni al lavoro straordinario stabilite dalla legge e dai contratti collettivi, e non sono soggetti al vincolo di finanza pubblica stabilito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
11. 53. Fragomeli.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Le Autorità di Sistema Portuale sono autorizzate a destinare fino al 15 per cento delle tasse di carico e scarico introitate al finanziamento di misure di incentivazione all'esodo dei lavoratori dipendenti delle imprese di cui agli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinate le disposizioni per l'attuazione del presente comma.
11. 58. Andrea Romano, Cantini.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai soli fini della stabilizzazione occupazionale in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e nei limiti dello stanziamento ivi previsto, ai lavoratori di cui al primo periodo sono equiparati i soggetti già impegnati in lavori socialmente utili ai sensi dell'articolo 4, commi 6 e 21, e dell'articolo 9, comma 25, lettera b), del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608».
*11. 68. Buompane, Manzo, Del Sesto, Macina, Donno.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai soli fini della stabilizzazione occupazionale in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e nei limiti dello stanziamento ivi previsto, ai lavoratori di cui al primo periodo sono equiparati i soggetti già impegnati in lavori socialmente utili ai sensi dell'articolo 4, commi 6 e 21, e dell'articolo 9, comma 25, lettera b), del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608».
*11. 83. Del Sesto, Macina, Donno.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 5-quater è sostituito con il seguente: «5-quater. L'onere dei periodi di riscatto di cui al presente articolo può essere costituito, in alternativa alle modalità di calcolo di cui ai precedenti commi 4 e 5, dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda. Il contributo è rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, con riferimento alla Pag. 252data della domanda. I periodi oggetto di riscatto precedenti al 1o gennaio 1996 non sono computati nelle anzianità previste dall'articolo 1, commi 12 e 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335 ai fini della liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo. Non è ammessa la rideterminazione del riscatto calcolato ai sensi del presente articolo il cui onere sia stato versato»;
   b) al comma 5-ter del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, dopo le parole: «5-bis» sono aggiunte le seguenti: «5-quater».
11. 71. Iovino.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Il mandato dei membri del Comitato per la verifica delle cause di servizio nominato ex articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001 con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 marzo 2016, è prorogato, fino 31 dicembre 2023, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
11. 76. Maurizio Cattoi, Macina, Donno.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, primo periodo, le parole: «in via sperimentale per gli anni 2019 e 2020» sono soppresse e la cifra: «1000» è sostituita dalla seguente: «500»;
   b) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo. «Tale periodo non concorre alla determinazione del periodo massimo di durata in un quinquennio mobile»;
   c) al comma 7, le parole: «sono riconosciuti entro il limite complessivo di spesa di 15,7 milioni di euro per l'anno 2019 e di 31,8 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «sono riconosciuti entro il limite complessivo di spesa di ulteriori 50 milioni di euro per l'anno 2020 e di 60 milioni di euro per l'anno 2021».
11. 79. Durigon, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Al fine di contenere lo spopolamento delle aree di montagna, sostenendone l'economia e incrementando l'offerta di lavoro, le disposizioni del comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 inerenti il numero massimo di proroghe dei contratti a tempo determinato, non ai applicano ai medesimi contratti di lavoro stagionali stipulati per il personale addetto agli impianti di trasporto a fune destinati ad attività sportive in località sciistiche e montane, alla gestione delle piste da sci.
11. 81. Parolo, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. In deroga alle disposizioni che limitano le assunzioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, è tenuto ad adottare con proprio decreto iniziative volte a garantire Pag. 253presso i datori di lavoro pubblici l'assunzione, per ogni ufficio, sede o stabilimento dotato di centralino telefonico funzionante anche con impianto telefonico collegato, con qualsiasi modalità, a linee telefoniche esterne e derivati interni ovvero derivati intercomunicanti, di un centralinista telefonico od operatore della comunicazione con qualifiche equipollenti con disabilità visiva.
11. 82. Troiano, Macina, Donno.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Disposizioni in materia di accesso al pensionamento per i lavoratori cosiddetti esodati)

  1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando, nei limiti definiti ai sensi del comma 4 del presente articolo, le precedenti norme al riguardo ivi indicate, continuano ad applicare ai seguenti soggetti i quali, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, perfezionano i requisiti per il pensionamento successivamente alla data del 31 dicembre 2011:
   a) ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021;
   b) ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettera f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021;
   c) ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civili ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato; il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato; il cui rapporto sia cessato per decisione unilaterale nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021;Pag. 254
   d) ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021;
   e) con esclusione dei lavoratori del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 3021.

  2. Per la determinazione dei requisiti di accesso al pensionamento dei soggetti di cui al comma 1 non trovano applicazione, a partire dal 1o gennaio 2018, gli adeguamenti relativi agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  3. Per la determinazione dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia delle lavoratrici dipendenti ed autonome appartenenti alle categorie di cui al comma 1 non trovano applicazione, a partire dal 1o gennaio 2018, gli incrementi dei requisiti anagrafici previsti dall'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
  4. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori sopra riportata le specifiche procedure, previste per i precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 1 del presente articolo che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa, anche in via prospettica, determinati ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 6, primo periodo, del presente articolo, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dal presente articolo.
  5. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS ai sensi del comma 4 del presente articolo sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147.Pag. 255
  6. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di 7.000 soggetti e nel limite massimo di 124,3 milioni di euro per l'anno 2020, 179,7 milioni di euro per l'anno 2021, 195,3 milioni di euro per l'anno 2022, 138,6 milioni di euro per l'anno 2023,71 milioni di euro per l'anno 2024, 34,7 milioni di euro per l'anno 2025, 21,3 milioni di euro per l'anno 2026, 10,6 milioni di euro per l'anno 2027, 6,1 milioni di euro per l'anno 2028 e 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029, cui si provvede, quanto a 124,3 milioni di euro per l'anno 2020 e a 179,7 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione (FOSF) di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come incrementato dalle economie di spesa ai sensi di quanto previsto dal comma 221 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e come incrementato dall'articolo 43, comma 3, del presente decreto, e quanto a 195,8 milioni di euro per l'anno 2022, 138,6 milioni di euro per l'anno 2023, 71 milioni di euro per l'anno 2024, 34,7 milioni di euro per l'anno 2025, 21,3 milioni di euro per l'anno 2026, 10,6 milioni di euro per l'anno 2027, 6,1 milioni di euro per l'anno 2028 e 16 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2029, a valere sulle risorse disponibili del Fondo di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
*11. 01. Gribaudo, Carla Cantone, Viscomi, Soverini, Mura, Raciti, Orfini, Pini, Rizzo Nervo, Schirò.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Disposizioni in materia di accesso al pensionamento per i lavoratori cosiddetti esodati)

  1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando, nei limiti definiti ai sensi del comma 4 del presente articolo, le precedenti norme al riguardo ivi indicate, continuano ad applicare ai seguenti soggetti i quali, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, perfezionano i requisiti per il pensionamento successivamente alla data del 31 dicembre 2011:
   a) ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021;
   b) ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettera f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021;
   c) ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civili ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno Pag. 256svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato; il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato; il cui rapporto sia cessato per decisione unilaterale nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021;
   d) ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021;
   e) con esclusione dei lavoratori del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 3021.

  2. Per la determinazione dei requisiti di accesso al pensionamento dei soggetti di cui al comma 1 non trovano applicazione, a partire dal 1o gennaio 2018, gli adeguamenti relativi agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  3. Per la determinazione dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia delle lavoratrici dipendenti ed autonome appartenenti alle categorie di cui al comma 1 non trovano applicazione, a partire dal 1o gennaio 2018, gli incrementi dei requisiti anagrafici previsti dall'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
  4. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori sopra riportata le specifiche procedure, previste per i precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 1 del presente articolo che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze Pag. 257vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa, anche in via prospettica, determinati ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 6, primo periodo, del presente articolo, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dal presente articolo.
  5. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS ai sensi del comma 4 del presente articolo sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147.
  6. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di 7.000 soggetti e nel limite massimo di 124,3 milioni di euro per l'anno 2020, 179,7 milioni di euro per l'anno 2021, 195,3 milioni di euro per l'anno 2022, 138,6 milioni di euro per l'anno 2023,71 milioni di euro per l'anno 2024, 34,7 milioni di euro per l'anno 2025, 21,3 milioni di euro per l'anno 2026, 10,6 milioni di euro per l'anno 2027, 6,1 milioni di euro per l'anno 2028 e 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029, cui si provvede, quanto a 124,3 milioni di euro per l'anno 2020 e a 179,7 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione (FOSF) di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come incrementato dalle economie di spesa ai sensi di quanto previsto dal comma 221 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e come incrementato dall'articolo 43, comma 3, del presente decreto, e quanto a 195,8 milioni di euro per l'anno 2022, 138,6 milioni di euro per l'anno 2023, 71 milioni di euro per l'anno 2024, 34,7 milioni di euro per l'anno 2025, 21,3 milioni di euro per l'anno 2026, 10,6 milioni di euro per l'anno 2027, 6,1 milioni di euro per l'anno 2028 e 16 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2029, a valere sulle risorse disponibili del Fondo di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
*11. 020. Rizzetto, Zucconi, Prisco, Lucaselli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Riscatto agevolato dei contributi per i lavoratori esodati)

  1. I soggetti di cui al comma 2 i quali, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, perfezionano i requisiti per il pensionamento successivamente alla data del 31 dicembre 2011, con un'anzianità contributiva inferiore a venti anni possono riscattare, in tutto o in parte, entro il limite massimo di cinque anni, i periodi non coperti da contribuzione e i periodi di lavoro svolto con contratto a tempo parziale. L'onere è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno ammesso a riscatto, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per gli artigiani e gli esercenti attività commerciali, ridotta nella misura della metà. Il contributo da riscatto è deducibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.Pag. 258
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano:
   a) ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021;
   b) ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021;
   c) ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato; il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato; il cui rapporto sia cessato per decisione unilaterale nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021;
   d) ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021;
   e) con esclusione dei lavoratori del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021.

  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati nel limite massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, Pag. 259n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.
11. 021. Rizzetto, Zucconi, Prisco, Lucaselli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Riscatto agevolato dei contributi per i lavoratori esodati)

  1. I soggetti di cui al comma 2 i quali, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, perfezionano i requisiti per il pensionamento successivamente alla data del 31 dicembre 2011, con un'anzianità contributiva inferiore a venti anni possono riscattare, in tutto o in parte, entro il limite massimo di cinque anni, i periodi non coperti da contribuzione e i periodi di lavoro svolto con contratto a tempo parziale. L'onere è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno ammesso a riscatto, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per gli artigiani e gli esercenti attività commerciali, ridotta nella misura della metà. Il contributo da riscatto è deducibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano:
   a) ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021;
   b) ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettera f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021;
   c) ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato; il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato; il cui rapporto sia cessato per decisione unilaterale nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al Pag. 260trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021;
   d) ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021;
   e) con esclusione dei lavoratori del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021.

  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede a valere sulle risorse disponibili del fondo di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
11. 04. Gribaudo, Carla Cantone, Viscomi, Soverini, Mura, Raciti, Orfini, Pini, Rizzo Nervo, Schirò.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Modifiche al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26)

  1. All'articolo 2, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo le parole: «diverso dalla casa di abitazione» sono aggiunte le seguenti: «o dalla casa adibita a residenza familiare assegnata all’ex coniuge con provvedimento dell'autorità giudiziaria».
11. 03. D'Orso, Macina, Donno.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Modifiche al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26)

  1. Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2, comma 1, lettera c-bis), le parole: «la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3», sono sostituite con le seguenti: «l'avere, ove punito per uno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3, terminato l'esecuzione della pena da un tempo non inferiore a quello necessario per la riabilitazione ai sensi dell'articolo 179 del codice penale»;
   b) all'articolo 7, comma 3, primo periodo, le parole: «per quelli previsti dagli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640-bis del codice penale, Pag. 261nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo», sono sostituite con le seguenti: «per i delitti non colposi per i quali sia stata irrogata una pena detentiva superiore a tre anni».
11. 02. D'Orso, Dori, Macina, Donno.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Disposizioni in merito al collocamento mirato e assunzioni per chiamata diretta per le vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata)

  1. Alle vittime del dovere, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004 n. 206, nonché ai familiari, anche superstiti, che godono del diritto al collocamento obbligatorio con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e preferenza a parità di titoli, ai sensi della legge 23 novembre 1998 n. 407, è garantito il diritto all'assunzione sia presso le amministrazioni pubbliche sia nel settore privato, con rispetto della qualifica e delle funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità possedute.
  2. I soggetti tenuti all'adempimento dell'obbligo di assunzione devono indicare con cadenza annuale, secondo i parametri di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali, la dotazione organica distinta per aree o categorie, il numero dei soggetti da assumere in base alle previsioni dell'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68 il numero dei soggetti già reclutati a copertura della quota obbligatoria, le procedure avviate per il collocamento obbligatorio, con indicazione del tipo di avviamento al lavoro.
11. 05. Macina, Dieni, Alaimo, Berti, Bilotti, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, Sabrina De Carlo, Forciniti, Parisse, Francesco Silvestri, Suriano, Elisa Tripodi, Donno.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Modifiche alla decorrenza e alla disciplina attuativa in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti)

  1. All'articolo 17-bis, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;
   b) al comma 5, alinea, dopo le parole: «comma 2» è aggiunta la seguente: «uno».

  2. Al comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: «1o gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1o luglio 2020» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e solo ai contratti stipulati a decorrere dal 1o gennaio 2020».
*11. 06. D'Attis, Cattaneo, Mazzetti, Gelmini, Prestigiacomo, Cortelazzo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Modifiche alla decorrenza e alla disciplina attuativa in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti)

  1. All'articolo 17-bis, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;Pag. 262
   b) al comma 5, alinea, dopo le parole: «comma 2» è aggiunta la seguente: «uno».

  2. Al comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: «1o gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1o luglio 2020» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e solo ai contratti stipulati a decorrere dal 1o gennaio 2020».
*11. 013. Marco Di Maio, Vitiello.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Modifiche alla decorrenza e alla disciplina attuativa in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti)

  1. All'articolo 17-bis, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;
   b) al comma 5, alinea, dopo le parole: «comma 2» è aggiunta la seguente: «uno».

  2. Al comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: «1o gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1o luglio 2020» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e solo ai contratti stipulati a decorrere dal 1o gennaio 2020».
*11. 023. Lollobrigida, Prisco, Lucaselli, Rampelli, Donzelli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Trattenimento in servizio dei pubblici dipendenti)

  1. I dipendenti pubblici di ruolo in servizio a tempo indeterminato, anche se titolari di pensioni di invalidità o di privilegio, che cessano dal servizio per raggiunti limiti di età e non hanno maturato il periodo contributivo di venti anni, hanno diritto ad essere trattenuti in servizio sino al raggiungimento del periodo di contribuzione previdenziale di venti anni e, comunque, sino al settantaseiesimo anno di età.
  2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica al personale militare e delle forze di polizia di Stato, nonché agli appartenenti al corpo nazionale dei vigili del fuoco sia di ruolo che volontario.
  3. L'istanza di trattenimento in servizio deve essere presentata, a pena di decadenza, non oltre sei mesi antecedenti alla data prevista per la cessazione del servizio. Coloro ai quali che al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione, residua un periodo di servizio inferiore a sei mesi, possono presentare l'istanza di trattenimento sino alla data prevista per la cessazione dal servizio.
  4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11. 07. Galizia, Macina, Donno.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Integrazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per i dipendenti del Gruppo Ilva)

  1. L'integrazione salariale di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre Pag. 2632016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, è prorogata per l'anno 2020 nel limite di spesa di 19 milioni di euro. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 19 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede quanto a 17 milioni di euro a valere sulle somme residue derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 250, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, quanto a 2 milioni di euro a valere sul fondo per l'occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
11. 08. Vianello, Cassese, Ermellino, De Giorgi, Macina, Donno.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 9-quater del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, sono prorogate nel 2019, alle medesime condizioni, per ulteriori 12 mesi e si riferiscono, nei limiti della parte non utilizzata, anche alle risorse finanziarie ripartite tra le regioni con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 29 aprile 2019, n. 16.
11. 024. Lorenzin, Rizzo Nervo.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale transhipment)

  1. All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «trentasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta mesi»;
   b) al comma 7, dopo le parole: «per l'anno 2019» sono aggiunte le seguenti: «, 11,2 milioni di euro per l'anno 2020».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 11,2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
11. 09. Vianello, Cassese, Ermellino, De Giorgi, Macina, Donno.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Disposizioni in materia di trasparenza sul divario di genere nelle retribuzioni)

  1. Al fine di favorire la parità retributiva dei lavoratori di genere femminile e maschile tutti i datori di lavoro privati con più di quindici dipendenti comunicano in forma digitale annualmente all'ispettorato nazionale del lavoro i seguenti dati relativi ai propri dipendenti:
   a) numero dei lavoratori occupati di sesso femminile;
   b) numero dei lavoratori occupati di sesso maschile;
   c) numero di eventuali lavoratori nuovi assunti nel corso dell'anno di sesso femminile;
   d) numero di eventuali lavoratori nuovi assunti nel corso dell'anno di sesso maschile;Pag. 264
   e) inquadramento contrattuale e funzione svolta da ciascun lavoratore occupato;
   f) importo della retribuzione complessiva corrisposta, delle eventuali componenti accessorie del salario, delle indennità, anche collegate al risultato, e di ogni altro beneficio eventualmente riconosciuto a ciascun lavoratore.

  2. I dati di cui alle lettere e) e f) del comma 1 non debbono indicare l'identità del lavoratore del quale deve essere specificato solo il genere. I medesimi dati, sempre specificando il genere dei lavoratori, possono altresì essere raggruppati per aree omogenee.
  3. I dati di cui al comma 1 sono pubblicati in un'apposita sezione del sito internet dell'ispettorato nazionale del lavoro consentendone la consultazione sia per singolo datore di lavoro, sia in forma aggregata.
  4. L'ispettorato nazionale del lavoro invia in modalità digitale a ciascun datore di lavoro una comunicazione attestante l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla ricezione dei dati.
  5. I datori di lavoro che non adempiono all'obbligo di cui al comma 1 non possono accedere a forme di vantaggio fiscale ovvero altri incentivi o vantaggi di natura economica, previsti da disposizioni normative entrate in vigore in data successiva all'entrata in vigore della presente disposizione.
  6. Per le finalità di cui al presente articolo e autorizzata una spesa di 700.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in euro 700.000 a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2023, nell'ambito del programma fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
11. 010. Carfagna, Mandelli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Campagna di informazione e sicurezza sui luoghi di lavoro)

  1. Ai fini di organizzare una campagna straordinaria per la promozione e divulgazione della cultura e sicurezza sul lavoro per l'anno 2020 è autorizzata una spesa di 3 milioni di euro. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento annuale del fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
11. 011. Tripiedi, Macina, Donno.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Rendita Poligrafici)

  1. Ai fini della determinazione del diritto e della misura del trattamento pensionistico di cui l'articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416, con decorrenza entro la data di entrata in vigore della presente disposizione, non si tiene conto dei provvedimenti di revoca delle rendite vitalizie di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, salvo il caso di dolo dell'interessato accertato in via giudiziale con sentenza passata in giudicato. Ai fini della determinazione del Pag. 265diritto del trattamento pensionistico di cui l'articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416, con decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non si tiene conto dei provvedimenti di revoca delle rendite vitalizie di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 emessi entro il 31 dicembre 2018, salvo il caso di dolo dell'interessato accertato in via giudiziale con sentenza passata in giudicato.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 8,2 milioni di euro per il 2020, 1,9 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, 1,8 milioni di euro per il 2025, 1,8 milioni di euro per il 2026, 1,7 milioni di euro per il 2027, 1,5 milioni di euro per il 2028, 1,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029, si provvede a valere sul fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
11. 012. Cubeddu, Masi, Macina, Donno, Lattanzio.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

  All'articolo 1, comma 154, legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «In tal caso, il periodo di trattamento di mobilità riconosciuto ai dipendenti si considera utile sia ai fini del calcolo che del diritto alla pensione.»;
   b) all'ultimo periodo, dopo le parole: «Ai soggetti di cui al presente comma, sono aggiunte le seguenti: “ai fini del riconoscimento del diritto al prepensionamento, ivi compresi coloro che sono stati collocati in mobilità al termine del trattamento straordinario di integrazione salariale,”».
11. 014. Paita, Marco Di Maio, Vitiello.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150)

  1. All'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: « c) dal fondo di rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, secondo le modalità e nella quota massima indicate al comma 3»;
   b) il comma 2 è soppresso;
   c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio di ogni anno, sono individuate le risorse provenienti dal fondo di rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per far fronte ad esigenze gestionali ed operative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Con il medesimo decreto può essere individuata una quota non superiore al 20 per cento delle entrate annue del fondo di rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, da trasferire all'Anpal per far fronte ad esigenze gestionali e operative.»;
   d) i commi 4 e 4-bis sono soppressi.
11. 015. Costanzo.

Pag. 266

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151)

  1. All'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I benefici contributivi o fiscali o le altre agevolazioni connesse con la stipula di contratti aziendali o territoriali sono riconosciuti a condizione che tali contratti siano depositati in modalità telematica presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali che li mette a disposizione dell'ispettorato nazionale del lavoro con le specifiche tecniche di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.».
11. 017. De Lorenzo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81)

  1. All'articolo 15 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Prima dell'inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni, il datore di lavoro è tenuto a comunicarne la durata all'ispettorato nazionale del lavoro mediante modalità telematiche individuate con decreto del competente direttore generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali».
11. 018. Davide Aiello.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Modifiche all'articolo 3-bis del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128)

  1. All'articolo 3-bis del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, le attività di lavoro autonomo occasionale di cui all'articolo 67, comma 1, lettera l), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che coinvolgono lavoratori impiegati nelle attività di consegna di beni per conto altrui attraverso piattaforme anche digitali sono oggetto delle comunicazioni di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, all'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e all'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181.
11. 019. Ciprini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Fondo esattoriali)

  1. All'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 9-bis è sostituito dal seguente: «9-bis. Per i lavoratori iscritti al fondo di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377 e successive modificazioni, ai fini dei riconoscimento dei trattamenti pensionistici che decorrono dal 1o luglio 2017, la contribuzione versata al predetto fondo di previdenza dà luogo ad una quota di Pag. 267prestazione pensionistica aggiuntiva ai trattamenti a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria, ivi compresa la pensione anticipata, indipendentemente, per questo ultimo trattamento, dalla presenza di un requisito minimo contributivo nel fondo stesso.»;
   b) dopo il comma 9-bis è aggiunto il seguente: «9-ter. Con riferimento ai soggetti di cui al comma 9-bis, ai fini della determinazione dell'importo della quota aggiuntiva, tutti i contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore al Fondo sono valorizzati secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997 n. 180».
11. 022. Amitrano.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

  1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo l'articolo 62-quater è aggiunto il seguente:

«Art. 62-quinquies.

(Imposta di fabbricazione sulla biomassa di canapa)
   1. A decorrere dal 1o gennaio 2020, la biomassa di canapa (Cannabis sativa L.), composta dall'intera pianta di canapa o di sue parti, è sottoposta ad imposta di fabbricazione applicando al prezzo di vendita le aliquote percentuali in misura pari ad euro 10,00 per mille chilogrammi, per ogni punto percentuale (%p/p) di cannabidiolo (CBD) presente nella biomassa.
   2. L'imposta di cui al comma 1 è applicata con le seguenti modalità:
   a) l'imposta è dovuta sui prodotti immessi nel mercato nel territorio dello Stato ed è esigibile con l'aliquota vigente alla data in cui è effettuata l'immissione nel mercato di cui alla lettera c);
   b) è obbligato al pagamento dell'imposta:
    1) il fabbricante per i prodotti ottenuti nel territorio nazionale;
    2) il soggetto che effettua la prima immissione nel mercato per i prodotti provenienti da Paesi dell'Unione europea;
   c) l'immissione nel mercato si verifica:
    1) per i prodotti nazionali, all'atto della cessione sia agli utilizzatori sia a ditte esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;
    2) per i prodotti provenienti da Paesi dell'Unione europea, all'atto del ricevimento da parte del soggetto acquirente ovvero nel momento in cui si considera effettuata, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, la cessione del venditore residente in altro Stato membro a soggetti che agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione;
    3) per i prodotti che risultano mancanti alle verifiche e per i quali non è possibile accertare il regolare esito, all'atto della loro constatazione;
   d) i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta devono essere muniti di una licenza fiscale, che li identifica, rilasciata dal competente ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Gli stessi soggetti sono tenuti al pagamento di un diritto annuale nella misura di euro 258,00, senza necessità di magazzino fiscale;
   e) l'imposta dovuta viene determinata sulla base degli emendamenti richiesti dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che devono essere indicati nelle dichiarazioni ai fini dell'accertamento. Per la presentazione delle dichiarazioni e per il pagamento Pag. 268della relativa imposta si applicano le modalità e i termini previsti dalle vigenti disposizioni.
   3. Per i prodotti d'importazione l'imposta di cui al comma 1 è dovuta dall'importatore ed è accertata e riscossa dall'ufficio competente dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli con le modalità previste per i diritti di confine.
   4. L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di procedere a verifiche e riscontri presso i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di cui al comma 1 e presso gli impianti di trasformazione e i destinatari dei prodotti soggetti a tassazione.
   5. Per l'imposta di cui al comma 1, si applicano le disposizioni degli articoli 14 e 17.
   6. Per le violazioni all'obbligo del pagamento dell'imposta di cui al comma 1 sui prodotti provenienti da Paesi dell'Unione europea si applicano le penalità previste per il contrabbando dal testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.
   7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stabilite le condizioni e le modalità di applicazione del presente articolo anche relativamente ai prodotti acquistati all'estero da privati e da essi trasportati.
   8. I termini per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, lettera d), e per il pagamento dell'imposta di cui al comma 1 possono essere modificati con decreto dei Ministro dell'economia e delle finanze.
   9. L'imposta di cui al comma 1 non si applica a semi, fibra o canapulo di canapa».

  2. Alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1:
    1) al comma 1, dopo le parole: «per il sostegno e la promozione della coltivazione» sono aggiunte le seguenti: «e della vendita»;
    2) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
   « a) alla coltivazione e alla trasformazione di qualsiasi parte della pianta, compresi i fiori, le foglie, le radici e le resine, nonché alle attività connesse di cui all'articolo 2135, terzo comma, del codice civile»;
   b) all'articolo 2:
    1) dopo la lettera a) è inserita la seguente: « a-bis) preparati contenenti cannabidiolo (CBD), nel rispetto del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309»;
    2) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. L'uso della canapa, composta dall'intera pianta di canapa o di sue parti, come biomassa è consentito in forma essiccata, fresca, trinciata o pellettizzata ai fini industriali, commerciali ed energetici, nei limiti e alle condizioni previste dall'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) nella biomassa di cui al precedente periodo non deve risultare superiore allo 0,5 per cento».

  3. All'articolo 14, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a), il numero 6) è abrogato;
   b) alla lettera b), il numero 1) è sostituito dal seguente: «1) la cannabis, compresi i prodotti da essa ottenuti, con una percentuale di tetraidrocannabinolo (THC) superiore allo 0,5 per cento, i loro analoghi e le sostanze ottenute per sintesi o per semi-sintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmacologico».

Pag. 269

  4. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di applicazione del presente articolo.
  5. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerta con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui all'articolo 62-quinquies, comma 7, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come introdotto dal presente articolo, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
11. 016. Gallinella, Gagnarli, Parentela, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Pignatone.
(Inammissibile)

ART. 12.

  Al comma 1, secondo periodo sostituire le parole: comma 14 con le seguenti: comma 1063, terzo periodo.

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 1031, la tabella di cui alla lettera a) è sostituita dalla seguente:

  CO2 g/km   Contributo (euro)
 0-20  6.000
 21-60  12.500

    2) al comma 1031, la tabella di cui alla lettera b) è sostituita dalla seguente:

  CO2 g/km   Contributo (euro)
 0-20  4.000
 21-60  1.500

   3) il comma 1041 è sostituito dal seguente:
    1041. Per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui al comma 1031 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 60 milioni di euro per il 2019, di 80 milioni euro per l'anno 2020 e di 70 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite di spesa per la concessione del beneficio. Le risorse non utilizzate per le singole annualità possono essere utilizzate negli anni successivi per le medesime finalità di cui al comma 1031;
    4) al comma 1045 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le eventuali maggiori risorse derivanti dalla differenza tra le entrate provenienti dall'attuazione del presente comma e le risorse previste dal comma 1041 sono destinate all'incremento del fondo di cui al medesimo comma».

  2-ter. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 2-bis, quantificati in 10 milioni di euro per il 2020 si provvede mediante corrispondere riduzione del Fondo di cui all'articolo 43, comma 2.
12. 2. Marco Di Maio, Vitiello.

Pag. 270

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: comma 104 con le seguenti: comma 1063, terzo periodo.

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) Al comma 1031, la tabella di cui alla lettera a) è sostituita dalla seguente:

  CO2 g/km   Contributo (euro)
 0-20  6.000
 21-60  I 2.500

    2) al comma 1031, la tabella di cui alla lettera b) è sostituita dalla seguente:

  CO2 g/km   Contributo (euro)
 0-20  4.000
 21-60  1.500

    3) Al comma 1041, n. 145 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «70 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «80,82 milioni per l'anno 2020 e 70 milioni per l'anno 2021».
   b) è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le risorse non spese per le singole annualità possono essere utilizzate negli anni successivi per le finalità di cui al comma 1031».
    4) Al comma 1045, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le eventuali maggiori risorse derivanti dalla differenza tra le entrate prevenienti dall'attuazione del presente comma sono destinate all'incremento del Fondo di cui al comma 1041».
12. 1. Fragomeli.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. All'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
   i. La tabella di cui alla lettera a) è sostituita dalla seguente:

  CO2 g/km   Contributo (euro)
 0-20  6.000
 21-60  2.500

   ii. La tabella di cui alla lettera b) è sostituita dalla seguente:

  CO2 g/km   Contributo (euro)
 0-20  4.000
 21-60  1.500

   2-ter. All'articolo 1, comma 1039, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al capoverso articolo 16-ter è aggiunto, in fine, il seguente comma: «3-bis. Per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera delle infrastrutture di ricarica di cui al presente articolo, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che Pag. 271hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. La cessione del credito ad istituti di credito e a intermediari finanziari è consentita ai soli soggetti di cui all'articolo 14 comma 2-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e successive modifiche. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; relativamente alle spese di cui al presente comma si applicano, in quanto compatibili, le modalità attuative definite con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017 n. 165110».
  2-quater. All'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Per ciascuna annualità, le risorse residue del fondo di cui al periodo precedente sono riassegnate, per le medesime finalità, alle annualità successive».
*12. 3. Galli, Andreuzza, Binelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. All'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
   i. La tabella di cui alla lettera a) è sostituita dalla seguente:

  CO2 g/km   Contributo (euro)
 0-20  6.000
 21-60  2.500

   ii. La tabella di cui alla lettera b) è sostituita dalla seguente:

  CO2 g/km   Contributo (euro)
 0-20  4.000
 21-60  1.500

   2-ter. All'articolo 1, comma 1039, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al capoverso articolo 16-ter è aggiunto, in fine, il seguente comma: «3-bis. Per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera delle infrastrutture di ricarica di cui al presente articolo, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. La cessione del credito ad istituti di credito e a intermediari finanziari è consentita ai soli soggetti di cui all'articolo 14 comma 2-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e successive modifiche. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; relativamente alle spese di cui al presente comma si applicano, in quanto compatibili, le modalità attuative definite con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017 n. 165110».

Pag. 272

  2-quater. All'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Per ciascuna annualità, le risorse residue del fondo di cui al periodo precedente sono riassegnate, per le medesime finalità, alle annualità successive».
*12. 6. De Luca.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) La tabella di cui alla lettera a) è sostituita dalla seguente:

  CO2 g/km   Contributo (euro)
 0-20  6.000
 21-60  2.500

    2) la tabella di cui alla lettera b) è sostituita dalla seguente:

  CO2 g/km   Contributo (euro)
 0-20  4.000
 21-60  1.500

12. 14. Chiazzese, Sut, Scagliusi, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, De Girolamo, De Lorenzis, Ficara, Grippa, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini, Macina, Donno.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le risorse non spese per le singole annualità possono essere utilizzate negli anni successivi per le finalità di cui al comma 1031».
12. 11. Chiazzese, Sut, Scagliusi, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, De Girolamo, De Lorenzis, Ficara, Grippa, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini, Macina, Donno.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato per l'anno 2020 di ulteriori 8 milioni di euro.
12. 13. Chiazzese, Sut, Scagliusi, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, De Girolamo, De Lorenzis, Ficara, Grippa, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini, Macina, Donno.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 1, comma 1045, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le eventuali maggiori risorse derivanti dalla differenza tra le entrate provenienti dall'attuazione del presente comma e le risorse previste dal comma 1041 sono destinate all'incremento del Fondo di cui al medesimo comma 1041».
12. 12. Chiazzese, Sut, Scagliusi, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, De Girolamo, De Lorenzis, Ficara, Grippa, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini, Macina, Donno.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. All'articolo 1, comma 60, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: Pag. 273«effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «effettuati entro il 31 dicembre 2020, ovvero entro il 31 dicembre 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020».
  2-ter. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020».
  2-quater. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
   i) al comma 185, le parole: «a decorrere dal 1o gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1o gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021»;
   ii) al comma 196, lettera a), le parole: «tra il 1o gennaio e il 30 giugno 2020, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «tra il 1o gennaio e il 30 giugno 2021, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2020»:
   iii) al comma 196, lettera b), le parole: «tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2020, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2021, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2020.».
12. 4. Gusmeroli, Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Golinelli, Morrone, Murelli, Piastra, Raffaelli, Tombolato, Lucchini.

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  2-bis. All'articolo 1, comma 1, della legge 9 aprile 1986, n. 97, le parole: «di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina o ibrido, a 2800 centimetri cubici, se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico», sono sostituite dalle seguenti: «azionati da motori a benzina, diesel, elettrici, ibridi o a idrogeno, aventi potenza non superiore a 225 kW».
  2-ter. All'articolo 8, comma 3, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: «di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici, se con motore diesel o ibrido e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico», sono sostituite dalle seguenti: «azionati da motori a benzina, diesel, elettrici ibridi o a idrogeno, aventi potenza non superiore a 225 kW».
  2-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2-bis e 2-ter, valutati in 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
12. 5. Chiazzese, Sut, Scagliusi, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, De Girolamo, De Lorenzis, Ficara, Grippa, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini, Macina, Donno.
(Inammissibile)

Pag. 274

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 14, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3.1, la parola: «2020» è sostituita dalla seguente: «2021»;
   b) dopo il comma 3.1, è aggiunto il seguente:
  «3.2. Per gli interventi di efficienza energetica di cui al presente articolo, effettuati fino al 31 dicembre 2020, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.».
12. 7. Lorenzin.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 43 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «3. In deroga a quanto previsto al comma 1 e a quanto previsto dall'articolo 42 comma 3, qualora il beneficiario della incentivazione di cui all'articolo 2-sexies del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3 sia un ente pubblico, al fine di tutelare l'integrità del patrimonio pubblico e salvaguardare la produzione di energia elettrica derivante da impianti fotovoltaici di potenza superiore ai 3kW, i lavori di installazione dell'impianto fotovoltaico possono concludersi entro il 31 dicembre 2020 a condizione che, a seguito di controlli o verifiche, ne siano verificati e accertati i requisiti specifici per ottenere l'incentivo, e sempre che il soggetto beneficiario della tariffa incentivante abbia intrapreso le azioni consentite dalla legge nei confronti dei responsabili di eventuali dichiarazioni false o di altri reati o illeciti.».
12. 9. Moretto, Marco Di Maio, Vitiello.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine di ridurre i rischi specifici determinati dalla necessità di intervenire su autoveicoli incidentati a propulsione ibrida o totalmente elettrica dotati di batterie ad alta tensione, l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 1, comma 113, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, finalizzati al finanziamento della radiazione per rottamazione dei veicoli a motorizzazione termica fino ad euro IV è sospesa, limitatamente agli autoveicoli a trazione ibrida o full electric, fino al completamento di programmi addestrativi e di formazione mirati, da somministrare al personale del Soccorso tecnico urgente, delle polizie municipali e delle forze dell'ordine attivo nel campo della sicurezza stradale, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
12. 10. Garavaglia, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Tomasi.
(Inammissibile)

Pag. 275

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine di ridurre i rischi specifici determinati dalla necessità di intervenire su autoveicoli incidentati a propulsione ibrida o totalmente elettrica dotati di batterie ad alta tensione, l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 1, comma 113, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, finalizzati al finanziamento della radiazione per rottamazione dei veicoli a motorizzazione termica fino ad euro IV è sospesa, limitatamente agli autoveicoli a trazione ibrida o full electric, fino al pieno adeguamento dei mezzi adibiti al soccorso tecnico urgente e di quelli in uso alle polizie municipali e alle forze dell'ordine, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
12. 8. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Nelle more del recepimento della direttiva (UE) 2018/1972, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, gli obblighi di cui al primo e al secondo periodo dell'articolo 1, comma 1044, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, decorrono, per quanto attiene agli apparati di telefonia mobile, a partire dal 31 dicembre 2021.
12. 15. Rotta.

  Sopprimere il comma 3.
12. 16. Magi.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 59 le parole: «a decorrere dal 1o gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1o gennaio 2021 per le piccole imprese di cui all'articolo 2 della Direttiva (UE) 2019/944, e a decorrere dal 1o gennaio 2022 per le microimprese di cui all'articolo 2 della direttiva UE 2019/944 e per i clienti domestici.»;
   b) il comma 60 è sostituito dal seguente:
  «60. fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 61 a 64 e da 66 a 71 del presente articolo, a decorrere dal 1o gennaio 2021 per le piccole imprese di cui all'articolo 2 della direttiva (UE) 2019/944, e dal 1o gennaio 2022 per le microimprese di cui all'articolo 2 della direttiva UE 2019/944 e per i clienti domestici, il comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 93 è abrogato. L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente adotta disposizioni per assicurare, dalle medesime date di cui al precedente periodo, un servizio a tutele graduali per i clienti finali di cui ai commi 59 e 60 senza fornitore di energia elettrica, nonché specifiche misure per prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura a tutela di tali clienti.»;
   c) dopo il comma 60 è inserito il seguente:
  «60-bis. In relazione a quanto previsto ai commi 59 e 60 il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) definisce, con decreto da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, le modalità ed i criteri dell'ingresso consapevole net mercato dei clienti finali, tenendo altresì conto della necessità di concorrenza, pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato. Conseguentemente il comma 68 è abrogato»;
   d) il comma 81 è sostituito dal seguente:
  «81. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità Pag. 276di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), sentita l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono fissate le condizioni, i criteri, le modalità, i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità, per l'iscrizione, la permanenza e l'esclusione, anche temporanea, dei soggetti iscritti nell'Elenco di cui al comma 80.»;
   e) dopo il comma 81 è aggiunto il seguente:
  «81-bis. Con il decreto di cui al comma 81, fatto salvo il potere sanzionatorio in capo alle Autorità di cui al comma 81, del Garante per la protezione dei dati personali e dell'Agenzia delle entrate esercitato nell'ambito delle loro funzioni, sono stabilite le sanzioni da irrogare al venir meno di uno o più requisiti di cui al comma 81, nonché un procedimento speciale che tiene conto anche delle violazioni e condotte poste in essere nell'attività di vendita dell'energia elettrica, accertate e sanzionate da provvedimenti delle predette Autorità, che può condurre all'eventuale esclusione motivata degli iscritti dall'elenco di cui al comma 80.».
12. 18. Sut, Nardi, Bonomo, Lacarra, Gavino Manca, Zardini, Benamati.

  Sostituire il comma 3 con i seguenti:
  3. Il primo periodo del comma 60 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, è sostituito dal seguente: «Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 61 a 64 e da 66 a 71 del presente articolo, a decorrere dal 1o luglio 2020 per le imprese connesse in bassa tensione con meno di cinquanta dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro, e a decorrere dal 1o gennaio 2021 per i clienti finali domestici, il comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 93, è abrogato.»;

  3-bis. I commi 80 e 81 della legge 4 agosto 2017 n. 124 sono sostituiti dai seguenti:
  80. Al fine di garantire la stabilità e la certezza del mercato dell'energia elettrica, a decorrere dal 1o luglio 2020 è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico l'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti finali cui sono tenute all'iscrizione le imprese di vendita diretta controparti commerciali dei contratti di fornitura di energia elettrica ai clienti finali.
   81. A decorrere dalla data della sua istituzione, l'inclusione e la permanenza nell'Elenco sono condizione necessaria per lo svolgimento delle attività di vendita di energia elettrica a clienti finali.
   81-bis. Con i commi da 81-ter a 81-vicies quater sono introdotti i criteri, le modalità e i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità per l'iscrizione e la permanenza nell'Elenco di cui al comma 80.
   81-ter. Gli amministratori, i legali rappresentanti, i sindaci e i direttori generali delle imprese di vendita di energia elettrica non devono:
   a) trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 2382 del Codice Civile;
   b) essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riammissione;
   c) essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riammissione:
    i. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
    ii. alla reclusione per uno dei delitti previsti dal Titolo XI del Libro V del codice civile e dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;Pag. 277
    iii. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica.

  81-quater. Le imprese di vendita di energia elettrica controparti commerciali di contratti ai clienti finali non devono trovarsi:
   a) in stato di fallimento o di liquidazione coatta, ovvero essere sottoposte a una procedura per la dichiarazione di una di tali situazioni;
   b) nello stato di concordato preventivo, anche se in condizioni di continuità aziendale, ovvero essere sottoposte a una procedura finalizzata alla dichiarazione dello stesso.

  81-quinquies. I requisiti di cui ai commi 81-ter e 81-quater devono essere posseduti anche dalle imprese appartenenti al medesimo gruppo societario ai sensi degli articoli dal 2497 al 2497-septies del codice civile, le quali:
   i. svolgono diretta attività di direzione e coordinamento nei confronti delle imprese di vendita;
   ii. svolgono attività di direzione e coordinamento nei confronti delle società di cui al precedente punto, sino alla società cosiddetta capogruppo compresa;
   iii. operano nella vendita di energia elettrica ai clienti finali, purché soggette all'attività di direzione e coordinamento di una delle società di cui ai precedenti punti i e ii.

  81-sexies. In deroga a quanto disposto al comma 81-quater, possono continuare la propria attività le imprese di vendita iscritte all'Elenco che si trovano, in un momento successivo all'iscrizione, nelle condizioni di cui alla lettera b) del predetto comma, anche con riferimento alle altre società appartenenti al medesimo gruppo societario di cui al comma 81-quinquies.
  81-septies. Le imprese di vendita di energia elettrica devono essere costituite in una delle seguenti forme:
   a) società per azioni;
   b) società in accomandita per azioni;
   c) società a responsabilità limitata;
   d) società consortili costituite nelle forme di cui alle lettere a), b), c);
   e) consorzi con attività esterna;
   f) aziende speciali di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 67 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
   g) società cooperative.

  81-octies. L'attività di vendita di energia elettrica deve risultare dall'oggetto sociale riportato nel certificato camerale se l'impresa ha sede in Italia, ovvero, nel caso di impresa avente sede all'estero, dall'atto costitutivo in traduzione giurata.
  81-novies. Ciascuna impresa di vendita di energia elettrica deve possedere un capitale interamente versato non inferiore a centomila euro.
  81-decies. Al fini della permanenza nell'elenco venditori, le imprese di vendita di energia elettrica, qualora esse stesse siano utenti di dispacciamento, ovvero con riferimento all'utente o agli utenti di dispacciamento di cui si sentono per la conclusione dei contratti di trasporto e dispacciamento di energia elettrica con i distributori e con Terna, devono assicurare:
   a) la regolarità dei pagamenti nei confronti dei distributori;
   b) la regolarità dei pagamenti nei confronti di Terna.

  81-undecies. La regolarità dei pagamenti di cui al comma 81-decies, lettera a), è soddisfatta qualora, in relazione alle fatture di trasporto con scadenza di pagamento in un semestre di riferimento, non si siano verificati due o più ritardi di pagamento, anche non consecutivi. A tal fine, le verifiche sono effettuate ai sensi Pag. 278delle disposizioni previste dall'articolo 3 del Codice di Rete Tipo. La verifica è effettuata al termine di ciascun anno in relazione alle fatture di trasporto con scadenza nel medesimo periodo nel caso in cui alla rete dell'impresa distributrice risultano connessi meno di 100.000 punti di prelievo. Le imprese di distribuzione di energia elettrica effettuano le verifiche di cui al presente comma e ne trasmettono gli esiti al Ministero dello sviluppo economico.
  81-duodecies. La regolarità dei pagamenti di cui al comma 81-decies, lettera b), è soddisfatta qualora l'indice di onorabilità o di cui ai Regolamento del sistema di garanzie di Terna (Allegato A61 al Codice di rete) non segnali la necessità di integrazione della garanzia di dispacciamento prevista dal medesimo Regolamento per almeno due volte nel semestre di riferimento. Terna effettua la verifica di cui al presente comma e ne trasmette gli esiti al Ministero dello sviluppo economico.
  81-terdecies. Le imprese di vendita di energia elettrica sono soggette all'obbligo di certificazione dei bilancio di esercizio a decorrere dal primo esercizio di bilancio chiuso successivamente all'iscrizione all'elenco venditori. Le medesime imprese sono tenute a produrre al Ministero dello sviluppo economico copia della certificazione stessa entro il 30 settembre di ciascun anno.
  81-quaterdecies. La domanda di iscrizione nell'elenco venditori di energia elettrica ai clienti finali di cui al comma 80, è presentata al Ministero dello sviluppo economico, Direzione Generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare.
  81-quindecies. La domanda di cui al comma 81-quaterdecies, può essere inoltrata a mezzo raccomandata ovvero, per via telematica. In tal caso, la domanda deve essere sottoscritta digitalmente o con firma autografa ed essere accompagnata da copia del documento di identità, secondo le modalità di cui all'articolo 65, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 83.
  81-sedecies. Le imprese che presentano l'istanza di iscrizione all'elenco venditori dichiarano e autocertificano, sotto la propria responsabilità ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti di cui ai commi dall'81-ter a 81-novies.
  81-septiesdecies. Il Ministero dello sviluppo economico, Direzione Generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare verifica che la documentazione dia atto del completo possesso dei requisiti di cui ai commi dall'81-ter a 81-novies, e inserisce nell'elenco venditori le imprese entro novanta giorni dalla ricezione delle domande dandone comunicazione all'interessato. Qualora siano ravvisati motivi ostativi all'accoglimento della domanda, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
  81-octesdecies. I termini per l'espletamento della verifica di cui al comma 81-septiesdecies decorrono dalla ricezione della domanda di cui al comma 81-quaterdecies. Il Ministero dello sviluppo economico può richiedere integrazioni o chiarimenti e, in tal caso, il termine di cui al comma 81-septiesdecies si intende sospeso sino alla ricezione delle informazioni integrative richieste.
  81-noviesdecies. Ai fini dell'iscrizione all'elenco, l'impresa deve fornire la descrizione della propria struttura organizzativa, l'elenco delle competenze disponibili, anche in termini di risorse umane, e l'elenco delle attività svolte nell'ultimo anno. Qualora l'impresa sia di più recente costituzione devono essere forniti elementi relativi almeno alta struttura societaria della controllante o del gruppo societario di appartenenza, se disponibili.
  81-vicies. Le imprese di vendita di energia elettrica che, alla data di entrata in vigore della presente legge, già operano nel mercato della vendita di energia elettrica ai clienti finali possono continuare ad esercitare l'attività in via provvisoria, Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le suddette imprese presentano istanza di inserimento nell'elenco Pag. 279venditori attestando il possesso dei requisiti di cui ai commi dall'81-ter a 81-novies. Il Ministero dello sviluppo economico verifica che la documentazione dia atto del completo possesso dei requisiti e inserisce nell'Elenco venditori le imprese che rispettano i requisiti entro centoventi giorni dalla ricezione della domanda. Qualora siano ravvisati motivi ostativi all'accoglimento della domanda trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
  81-vicies semel. Le imprese operanti all'entrata in vigore della presente legge che non presentano istanza per l'iscrizione nell'elenco venditori nei termini di cui al comma 81-vicies non sono incluse nell'elenco.
  81-vicies bis. Le imprese incluse nell'elenco venditori, ai fini della permanenza nell'elenco stesso, sono tenute a comunicare:
   a) la perdita del possesso di uno dei requisiti di cui ai commi dall'81-ter 81-novies, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento;
   b) ogni variazione rilevante delle informazioni fornite all'atto della richiesta di iscrizione all'elenco venditori, entro trenta giorni dall'intervenuta modifica.

  81-vicies ter. La perdita del possesso di uno o più requisiti di cui ai commi dall'81-ter a 81-novies comporta l'esclusione immediata dall'elenco venditori. Le imprese iscritte nell'elenco venditori sono tenute a comunicare l'eventuale cessazione dell'attività di vendita di energia elettrica.
  81-vicies quater. Le imprese cancellate dall'elenco venditori, nonché le imprese appartenenti al medesimo gruppo societario ai sensi degli articoli dal 2497 al 2497-septies del codice civile, e i rappresentanti legali delle suddette società, che intendono nuovamente conseguire l'iscrizione, ne fanno richiesta purché sia decorso un anno dalla data di esclusione dall'elenco.
   3-ter. Dopo il comma 82 della legge 4 agosto 2017 n. 124 sono inseriti i seguenti commi:
  «82-bis, L'aggiornamento mensile dell'elenco previsto dal comma 82 tiene conto:
   a) degli esiti positivi delle verifiche per la richiesta di iscrizione all'elenco venditori;
   b) dei casi di esclusione dall'elenco venditori.
   82-ter. Il Ministero effettua idonei controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni rese dalle imprese e sul rispetto dei requisiti previsti dalla presente legge, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, ai fini dell'iscrizione e della permanenza nell'elenco venditori. Per lo svolgimento delle verifiche per l'iscrizione all'elenco venditori e del rispetto dei requisiti per la permanenza nel medesimo elenco, il Ministero dello sviluppo economico può chiedere la collaborazione dell'Autorità per la regolazione di reti energia e ambiente, e si avvale del supporto di Acquirente Unico Spa, nonché delle informazioni del Sistema Informativo Integrato, senza nuovi 0 maggiori oneri per la finanza pubblica. Costituisce in ogni caso motivo di esclusione dall'elenco venditori la dichiarazione di dati non veritieri, rilevanti ai fini dell'iscrizione e della permanenza nello stesso elenco.
   82-quater. 1 clienti finali domestici e le imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro, che rimangono senza fornitore di energia elettrica a seguito dell'esclusione di quest'ultimo dall'elenco venditori, sono forniti di energia elettrica nell'ambito del servizio di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124. Fino alla data di cui al medesimo articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, i suddetti clienti sono forniti nell'ambito del servizio di maggior tutela.
   82-quinquies. I clienti finali diversi dai clienti domestici e dalle imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro, che rimangono Pag. 280senza fornitore di energia elettrica a seguito dell'esclusione di quest'ultimo dall'elenco venditori, sono serviti nell'ambito del servizio di salvaguardia di cui al decreto del Ministro sviluppo economico 23 novembre 2007.».
12. 17. Saltamartini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 3 sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) Al comma 59 le parole: «a decorrere dal 1o luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1o gennaio 2021 per il mercato del gas e per i clienti del mercato elettrico diversi da quelli domestici, come individuati dal comma 25-quater dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nonché dal 1o gennaio 2022 per i clienti domestici del mercato elettrico».
12. 20. Squeri, Mandelli.

  Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:
    1) sopprimere la lettera b);
    2) alla lettera c) sostituire le parole: «a decorrere dal 1o gennaio 2022» con le seguenti: «a decorrere dal 1o gennaio 2021 per le imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore ai 10 milioni di euro e dal 1o gennaio 2022 per tutti i clienti finali domestici»;
    3) dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:
   c-bis) Dopo il comma 60, è inserito il seguente:
  «60-bis. Con riferimento ai commi 59 e 60, il Ministero dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), sentita l'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato (AGCOM) definisce, con decreto da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, le modalità ed i criteri dell'ingresso consapevole nel mercato dei clienti finali, tenendo altresì conto della necessità di garantire la concorrenza effettiva e, con particolare riferimento al mercato finale dell'energia elettrica, la riduzione del livello di concentrazione, anche attraverso l'adozione di misure asimmetriche volte ad assicurare la pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato.»;
   c-ter) i commi 67 e 68 sono abrogati.
12. 22. Squeri, Mandelli.

  Al comma 3, lettera b), sostituire le parole sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) con le seguenti: sentite l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) e l'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato (AGCM).
12. 24. Lollobrigida, Prisco, Lucaselli, Donzelli, Rampelli.

  Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) il comma 60 è sostituito con i seguenti:
  «60. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 61 a 64 e da 66 a 71 del presente articolo, a decorrere dal 1o gennaio 2021, al comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 93, le parole: “e le imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore ai 10 milioni di euro che non scelgano un fornitore sul mercato libero,” sono soppresse. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente adotta disposizioni per assicurare, dalla medesima data di cui al periodo precedente, il servizio di salvaguardia alle imprese connesse Pag. 281in bassa tensione con meno di cinquanta dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro senza fornitore di energia elettrica, attraverso procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero.
   60-bis. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 61 a 64 e da 66 a 71 del presente articolo, a decorrere dal 1o gennaio 2022, il comma 2 dell'articolo 35 dei decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 93, è abrogato. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente adotta disposizioni per assicurare, dalla medesima data di cui al periodo precedente, il servizio di salvaguardia ai clienti finali domestici senza fornitore di energia elettrica, attraverso procedura concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero.».
*12. 26. Gebhard.

  Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) il comma 60 è sostituito con i seguenti:
  «60. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 61 a 64 e da 66 a 71 del presente articolo, a decorrere dal 1o gennaio 2021, al comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 93, le parole: “e le imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore ai 10 milioni di euro che non scelgano un fornitore sul mercato libero,” sono soppresse. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente adotta disposizioni per assicurare, dalla medesima data di cui al periodo precedente, il servizio di salvaguardia alle imprese connesse in bassa tensione con meno di cinquanta dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro senza fornitore di energia elettrica, attraverso procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero.
   60-bis. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 61 a 64 e da 66 a 71 del presente articolo, a decorrere dal 1o gennaio 2022, il comma 2 dell'articolo 35 dei decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 93, è abrogato. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente adotta disposizioni per assicurare, dalla medesima data di cui al periodo precedente, il servizio di salvaguardia ai clienti finali domestici senza fornitore di energia elettrica, attraverso procedura concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero.».
*12. 27. Garavaglia, Comaroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bianchi, Guidesi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) il comma 60 è sostituito con i seguenti:
  «60. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 61 a 64 e da 66 a 71 del presente articolo, a decorrere dal 1o gennaio 2021, al comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 93, le parole: “e le imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore ai 10 milioni di euro che non scelgano un fornitore sul mercato libero,” sono soppresse. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente adotta disposizioni per assicurare, dalla medesima data di cui al periodo precedente, il servizio di salvaguardia alle imprese connesse in bassa tensione con meno di cinquanta dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro senza fornitore Pag. 282di energia elettrica, attraverso procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero.
   60-bis. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 61 a 64 e da 66 a 71 del presente articolo, a decorrere dal 1o gennaio 2022, il comma 2 dell'articolo 35 dei decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 93, è abrogato. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente adotta disposizioni per assicurare, dalla medesima data di cui al periodo precedente, il servizio di salvaguardia ai clienti finali domestici senza fornitore di energia elettrica, attraverso procedura concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero.».
*12. 28. Gagliardi, Pedrazzini, Benigni, Silli, Sorte.

  Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) il comma 60 è sostituito con i seguenti:
  «60. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 61 a 64 e da 66 a 71 del presente articolo, a decorrere dal 1o gennaio 2021, al comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 93, le parole: “e le imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore ai 10 milioni di euro che non scelgano un fornitore sul mercato libero,” sono soppresse. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente adotta disposizioni per assicurare, dalla medesima data di cui al periodo precedente, il servizio di salvaguardia alle imprese connesse in bassa tensione con meno di cinquanta dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro senza fornitore di energia elettrica, attraverso procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero.
   60-bis. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 61 a 64 e da 66 a 71 del presente articolo, a decorrere dal 1o gennaio 2022, il comma 2 dell'articolo 35 dei decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 93, è abrogato. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente adotta disposizioni per assicurare, dalla medesima data di cui al periodo precedente, il servizio di salvaguardia ai clienti finali domestici senza fornitore di energia elettrica, attraverso procedura concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero.».
*12. 29. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Attis, Polidori, Nevi.

  Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) il comma 60 è sostituito con i seguenti:
  «60. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 61 a 64 e da 66 a 71 del presente articolo, a decorrere dal 1o gennaio 2021, al comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 93, le parole: “e le imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore ai 10 milioni di euro che non scelgano un fornitore sul mercato libero,” sono soppresse. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente adotta disposizioni per assicurare, dalla medesima data di cui al periodo precedente, il servizio di salvaguardia alle imprese connesse in bassa tensione con meno di cinquanta dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro senza fornitore di energia elettrica, attraverso procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero.
   60-bis. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 61 a 64 e da 66 a 71 del presente articolo, a decorrere dal 1o gennaio 2022, il comma 2 Pag. 283dell'articolo 35 dei decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 93, è abrogato. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente adotta disposizioni per assicurare, dalla medesima data di cui al periodo precedente, il servizio di salvaguardia ai clienti finali domestici senza fornitore di energia elettrica, attraverso procedura concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero.».
*12. 30. Lollobrigida, Butti, Prisco, Lucaselli, Rizzetto, Zucconi.

  Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:
   1) sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) al comma 60, primo periodo, le parole: «a decorrere dal 1o luglio 2020, il comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 93, è abrogato.», sono sostituite dalle seguenti: «il comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 93, cessa di applicarsi dal 1o gennaio 2022 alle imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore ai 10 milioni di euro, dal 1o gennaio 2023 ai clienti finali domestici con potenza contrattuale superiore a 3 kW e dal 1o gennaio 2024 ai clienti finali domestici con potenza contrattuale inferiore o uguale a 3 kW.»;
   2) alla lettera d), capoverso comma 81, primo periodo dopo le parole: «presente disposizione» aggiungere le seguenti «, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti,»;
   3) alla lettera e) capoverso comma 82, terzo periodo, dopo le parole: «Il Ministero» aggiungere le seguenti: «, anche avvalendosi della collaborazione dell'Autorità per la regolazione di reti energia e ambiente,»;
12. 25. Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) al comma 60, le parole: «a decorrere dal 1o luglio 2020, il comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 93, è abrogato.», sono sostituite dalle seguenti: «il comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 93, cessa di applicarsi dal 1o gennaio 2022 alle imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore ai 10 milioni di euro, dal 1o gennaio 2023 ai clienti finali domestici con potenza contrattuale superiore a 3 kW e dal 1o gennaio 2024 ai clienti finali domestici con potenza contrattuale inferiore o uguale a 3 kW.»;
12. 31. Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 3, dopo la lettera c) aggiungere la seguenti:
   c-bis) Al comma 61 apportare le seguenti modificazioni:
    1) dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Il portale è organizzato secondo modalità che consentano la confrontabilità sia qualitativa che quantitativa delle offerte, ivi compresa la confrontabilità delle offerte di cui al comma 62 e quelle che prevedono servizi aggiuntivi»;
    2) al secondo periodo dopo le parole: «sono tenuti a trasmettere» aggiungere la parola: «tempestivamente»;
    3) dopo il quarto periodo aggiungere il seguente: «Il Comitato si riunisce, su richiesta motivata, ogni qual volta lo richieda uno dei suoi componenti e può fornire indirizzi all'Autorità,»;Pag. 284
   c-ter) al comma 62 secondo periodo, sostituire la parola: «periodicamente» con la seguente: «tempestivamente»;
   c-quater) dopo il comma 63 aggiungere il seguente: «63-bis, L'Autorità di riduzione per energia reti e ambiente definisce entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione le misure necessarie per la riduzione ai costi meramente tecnici, per la semplificazione e per la velocizzazione delle procedure da adottare, con riferimento al cambio di gestore, alle volture, nonché all'adeguamento della fornitura e dei servizi alle esigenze, anche temporanee, del cliente finale.»;
   c-quinquies) Al comma 72 dopo le parole: «nonché il trattamento efficace» aggiungere le seguenti: «e la gratuità».
12. 32. Squeri, Mandelli.

  Al comma 3, alla lettera d), capoverso comma 81, primo periodo, dopo le parole: presente disposizione aggiungere le seguenti: previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.
12. 34. Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 3, alla lettera e), capoverso comma 82, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I clienti finali che rimangono senza fornitore di energia elettrica a seguito dell'esclusione di quest'ultimo dall'elenco sono forniti nell'ambito del servizio di maggior tutela fino alla data di cui al primo periodo del comma 60, ovvero nel servizio di salvaguardia di cui al secondo periodo del comma 60 se in data successiva.
12. 35. Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:
   e-bis) il comma 125-bis è abrogato;
   e-ter) ai commi 125-ter, 125-quater e 125-quinquies le parole: «ai commi 125 e 125-bis» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 125».
12. 36. Schullian, Gebhard, Plangger.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. L'articolo 4, della legge 21 dicembre 1953, n. 959 è sostituito dal seguente: «4. I sovracanoni idroelettrici non si applicano agli enti di diritto pubblico e ai consorzi irrigui, concessionari di derivazione di acqua a scopo potabile o irriguo in via esclusiva o prevalente, per i quali la produzione di energia elettrica sia di carattere accessorio».

  3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui al comma 199, articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
12. 19. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Nelle more dell'approvazione del Piano nazionale integrato per l'Energia ed il Clima (PNIEC) e in un'ottica di valorizzazione Pag. 285energetica di aree già compromesse da un punto di vista ambientale, il comma 1 dell'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, non si applica agli impianti solari fotovoltaici da realizzare su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzativo nel rispetto delle norme regionali vigenti, nonché su aree, anche comprese nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell'articolo 242, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ovvero per le quali risulti chiuso il procedimento di cui all'articolo 242, comma 2, del medesimo decreto legislativo.
12. 37. Binelli, Lucchini, Badole, Benvenuto, Gobbato, Vallotto, Parolo, D'Eramo, Raffaelli, Valbusa, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di consentite l'ordinato passaggio al mercato libero nel settore del gas, nell'ambito delle gare per il servizio pubblico di distribuzione del gas naturale, così come disciplinato dal decreto del Ministro delle sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, sono riconosciuti ai proprietari delle reti, oltre alla quota di remunerazione anche la quota ammortamento sul valore dei beni affidati per lo svolgimento del servizio anche nel caso in cui i beni siano di proprietà dei Comuni o delle Società Partecipate.
12. 40. Vietina, Mandelli.
(Inammissibile)

  Al comma 4, sostituire le parole: 16 febbraio con le seguenti: 30 giugno.
12. 43. Alemanno, Sut, Macina, Donno.

  Al comma 4 sostituire le parole: 16 febbraio con le seguenti: 16 giugno.

  Conseguentemente aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. All'articolo 134 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 200, comma 4-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora nelle annualità successive su uno dei veicoli della persona fisica e del nucleo familiare che abbiano beneficiato della norma di cui al precedente comma, nonché sul veicolo già assicurato la cui classe di merito sia stata utilizzata per l'applicazione di tale norma, risulti dall'attestato di rischio la presenza di uno o più sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria, l'impresa di assicurazione può applicare tali risultanze per l'assegnazione della classe di merito di tutti i veicoli sopra citati».
12. 41. Mancini.

  Al comma 4, sostituire le parole: 16 febbraio con le seguenti: 16 aprile.
*12. 42. Cattaneo.

  Al comma 4, sostituire le parole: 16 febbraio con le seguenti: 16 aprile.
*12. 44. Moretto, Marco Di Maio, Vitiello.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  4-bis. Ai soggetti titolari di reddito d'impresa che, dal 1o gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2021, effettuano nuove assunzioni, con contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, di personale appartenente al sesso con il più basso tasso di occupazione nella regione in cui ha sede l'azienda è attribuito un credito Pag. 286d'imposta di importo pari all'imposta sul reddito, calcolata sul valore della retribuzione erogata, per ciascuna unità lavorativa aggiuntiva del sesso indicato, risultante dalla differenza tra il numero dei lavoratori di tale sesso rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori del medesimo sesso occupati nei dodici mesi precedenti la data di assunzione.

  4-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 4-bis si applica alle imprese in attività alla data di entrata in vigore della presente legge. Per le imprese costituite successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, il credito d'imposta si applica avendo riguardo al numero complessivo delle assunzioni aggiuntive di personale del sesso determinato ai sensi del comma 4-bis realizzate in ciascun periodo d'imposta rispetto al precedente.
  4-quater. Il credito d'imposta di cui al comma 4-bis è ripartito e utilizzato in quote annuali di pari importo. Esso è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale esso è riconosciuto e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi nei quali è utilizzato. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito agli effetti delle imposte sui redditi né della base imponibile dell'imposta, regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La prima quota annuale è utilizzabile a decorrere dal 1o gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata effettuata l'assunzione. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del quarto periodo sono stanziati in apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio».
  4-quinquies. Il credito d'imposta di cui al comma 4-bis è sempre revocato:
   a) in caso di riduzione del numero annuo dei lavoratori del sesso determinato ai sensi del comma 13-bis impiegati nell'azienda con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
   b) se i nuovi contratti di lavoro a tempo determinato hanno durata inferiore a un anno.

  4-sexies. Nei casi di cui al comma 4-quinquies, il credito d'imposta indebitamente utilizzato è restituito mediante versamento da eseguire entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verifica una delle ipotesi ivi indicate.
  4-septies. Qualora, a seguito dei controlli, sia accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta di cui al comma 4-bis per il mancato rispetto di alcuna delle condizioni richieste dalla presente legge, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
  4-octies. Possono beneficiare del credito d'imposta di cui ai commi da 4-bis a 4-septies soltanto le imprese operanti in almeno una delle otto regioni italiane in cui è più basso il tasso di occupazione del sesso meno rappresentato, secondo quanto annualmente rilevato dall'istituto nazionale di statistica.
  4-novies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 4-bis a 4-octies, valutati in 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede a valere sulla quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
12. 45. Carfagna.
(Inammissibile)

Pag. 287

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  4-bis. Per favorire lo sviluppo economico e riattivare gli investimenti in Italia sospesi o revocati dopo l'istituzione dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, denominati «MACSI», sono soppressi i commi dal 634 al 658 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
  4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 140,6 milioni per l'anno 2020, 497,6 milioni per l'anno 2021, 287,1 milioni per l'anno 2022 e 305,8 milioni a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
12. 49. Gava, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Patassini, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Tomasi, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Lucchini, Valbusa, Comencini, Cavandoli, Golinelli, Morrone, Murelli, Raffaelli, Tombolato.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  4-bis. Per favorire lo sviluppo economico e riattivare gli investimenti in Italia sospesi o revocati dopo l'istituzione dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, denominati «MACSI», sono soppressi i commi dal 634 al 658 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
  4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 140,6 milioni per l'anno 2020, 497,6 milioni per l'anno 2021, 287,1 milioni per l'anno 2022 e 305,8 milioni a decorrere dall'anno 2023, si provvede si provvede a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rifinanziato dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160.
12. 51. Gava, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Patassini, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Tomasi, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Lucchini, Valbusa, Comencini, Cavandoli, Golinelli, Morrone, Murelli, Raffaelli, Tombolato.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  4-bis. Per favorire lo sviluppo economico e riattivare gli investimenti in Italia sospesi o revocati dopo l'istituzione dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, denominati «MACSI», al comma 651, primo periodo, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «entro il mese di maggio dell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «non prima del mese di novembre 2023».
  4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 233,8 milioni di euro per il Pag. 2882020, 261,8 milioni di euro per il 2021, 256 milioni di euro per il 2022 e 275,3 milioni di euro per il 2023 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
12. 48. Gava, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Patassini, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Tomasi, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Lucchini, Valbusa, Comencini, Cavandoli, Golinelli, Morrone, Murelli, Raffaelli, Tombolato.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  4-bis. Per favorire lo sviluppo economico e riattivare gli investimenti in Italia sospesi o revocati dopo l'istituzione dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, denominati «MACSI», al comma 651, primo periodo, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «entro il mese di maggio dell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «non prima del mese di novembre 2023».

  4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 233,8 milioni di euro per il 2020, 261,8 milioni di euro per il 2021, 256 milioni di euro per il 2022 e 275,3 milioni di euro per il 2023 si provvede a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rifinanziato dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160.
12. 50. Gava, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Patassini, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Tomasi, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Lucchini, Valbusa, Comencini, Cavandoli, Golinelli, Morrone, Murelli, Raffaelli, Tombolato.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  4-bis. Per favorire lo sviluppo economico e riattivare gli investimenti in Italia sospesi o revocati dopo l'istituzione dell'imposta sul consumo delle bevande edulcorate, i commi da 661 a 676 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono soppressi.
  4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 233,8 milioni di euro per il 2020, 261,8 milioni di euro per il 2021, 256 milioni di euro per il 2022 e 275,3 milioni di euro a decorrere dal 2023 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di Pag. 289ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
12. 47. Cestari, Tomasi, Cavandoli, Golinelli, Morrone, Murelli, Piastra, Raffaelli, Tombolato, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Cecchetti, Zoffili, Lucchini.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  4-bis. Per favorire lo sviluppo economico e riattivare gli investimenti in Italia sospesi o revocati dopo l'istituzione dell'imposta sul consumo delle bevande edulcorate, sono soppressi i commi da 661 a 676 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

  4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 233,8 milioni di euro per il 2020, 261,8 milioni di euro per il 2021, 256 milioni di euro per il 2022 e 275,3 milioni di euro a decorrere dal 2023 si provvede a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rifinanziato dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160.
12. 58. Tomasi, Cestari, Cavandoli, Golinelli, Morrone, Murelli, Piastra, Raffaelli, Tombolato, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Cecchetti, Zoffili, Lucchini.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  4-bis. Per favorire lo sviluppo economico e riattivare gli investimenti in Italia sospesi o revocati dopo l'istituzione dell'imposta sul consumo delle bevande edulcorate, al comma 675, primo periodo, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «entro il mese di agosto dell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «non prima del mese di novembre 2023».

  4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 233,8 milioni di euro per il 2020, 261,8 milioni di euro per il 2021, 256 milioni di euro per il 2022 e 275,3 milioni di euro per il 2023 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
12. 46. Cestari, Tomasi, Cavandoli, Golinelli, Morrone, Murelli, Piastra, Raffaelli, Tombolato, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Cecchetti, Zoffili, Lucchini.

Pag. 290

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  4-bis. Per favorire lo sviluppo economico e riattivare gli investimenti in Italia sospesi o revocati dopo l'istituzione dell'imposta sul consumo delle bevande edulcorate, al comma 675, primo periodo, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «entro il mese di agosto dell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «non prima del mese di novembre 2023».

  4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 233,8 milioni di euro per il 2020, 261,8 milioni di euro per il 2021, 256 milioni di euro per il 2022 e 275,3 milioni di euro per il 2023 si provvede a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rifinanziato dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160.
12. 53. Tomasi, Cestari, Cavandoli, Golinelli, Morrone, Murelli, Piastra, Raffaelli, Tombolato, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Cecchetti, Zoffili, Lucchini.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  4-bis. All'articolo 1, comma 85 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sostituire le parole da: «di categoria “euro 0”» alle parole: «per l'anno 2016» con le seguenti: «di categoria “euro 0”, “euro 1”, “euro 2” o “euro 3”, con veicoli nuovi, aventi classi di emissione non inferiore ad “euro 5” della medesima tipologia, è riconosciuto un contributo di 8.000 euro per ciascun veicolo acquistato. A tal fine è autorizzata la spesa massima complessiva di 3 milioni di euro per l'anno 2020 e 5 milioni di euro per l'anno 2021».

  4-ter. All'articolo 1, comma 86 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sostituire le parole: «a decorrere dal 1o gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016 e immatricolati entro il 31 marzo 2017» con le seguenti: «a decorrere al 1o maggio 2020 e sino al 31 dicembre 2021».
  4-quater. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4-bis, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020 e 8 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
12. 54. Cenni.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  4-bis. Al fine di uniformare la disciplina italiana a quella degli altri Paesi europei, consentendo di semplificare il processo amministrativo, il limite di 3.000 kW di potenza nominale media annua di cui alla lettera a), dell'articolo 6, del Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è elevato a 10.000 kW.

  4-ter. Al comma 1-ter dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, alinea, le parole: «non oltre il 31 marzo 2020», sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2020».
12. 68. Topo, Buratti, Ubaldo Pagano.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  4-bis. Il beneficio del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, di cui all'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, destinati ai soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano investimenti diretti alle strutture produttive localizzate nelle aree delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c) del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione europea), come individuate dalla Pag. 291Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020, è prorogato al termine del 31 dicembre 2024.
  4-ter. Il termine di cui al comma 4-bis si applica al beneficio del credito d'imposta per gli investimenti nei comuni del centro Italia colpiti dal sisma a far data dal 24 agosto 2016, di cui all'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, nonché per gli investimenti nelle zone economiche speciali – ZES, di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 91 del 2017.
12. 60. Maraia, Macina, Donno.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. Al comma 1, lettera h) dell'articolo 16-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «sull'impiego delle fonti rinnovabili dell'energia» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi gli eventuali accumulatori connessi ai medesimi impianti».
12. 83. Binelli, Lucchini, Badole, Benvenuto, Gobbato, Vallotto, Parolo, D'Eramo, Raffaelli, Valbusa, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. All'articolo 7 dell'allegato n. 26 al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «2-bis. I titolari di patente radioamatoriale, all'atto della richiesta di acquisizione del nominativo di chiamata, possono chiedere che gli sia assegnato il medesimo nominativo di chiamata di cui siano stati titolari in passato, ove ancora disponibile.».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Proroga di termini ed altre disposizioni in materia di sviluppo economico.
12. 74. Capitanio.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 il comma 2 è sostituito dal seguente:
   «Le disposizioni relative alla procedura prevista dall'articolo 149 si applicano anche alle imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri che operano nel territorio della Repubblica ai sensi degli articoli 23 e 24».
   Le disposizioni di cui al comma precedente entrano in vigore a partire dal primo luglio 2020.
12. 69. Mancini.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. Al comma 1, articolo 2-bis, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, dopo le parole: «medesimo ciclo produttivo», sono inserite le seguenti: «o al compostaggio e ad altri utilizzi agronomici,».
12. 73. Viviani, Patassini, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. Il comma 19 dell'articolo 34 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito Pag. 292con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applica sino all'adozione del Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee (PITESAI) previsto dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, di conversione del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
12. 72. Cillis, Vianello.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  4-bis. All'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sostituire le parole: «effettuato entro il 31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «effettuato entro il 31 dicembre 2022».

  4-ter. Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione, di cui al comma 4-bis, pari a 30,8 milioni di euro nel 2021 e a 61,6 milioni di euro nel 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
12. 79. Lucaselli, Zucconi, Lollobrigida, Prisco, Rampelli, Donzelli.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1-octies è sostituito dal seguente: «1-octies. A decorrere dal 1o gennaio 2020, unicamente per gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui al presente articolo con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.».
   b) dopo il comma 1-octies, è aggiunto il seguente: «A decorrere dal 1o gennaio 2020, nel caso si provveda a realizzare congiuntamente gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui al presente articolo e gli interventi per l'efficientamento energetico di cui all'articolo 14, riguardanti l'intero edificio, con un importo dei lavori pari o superiore a 300.000 euro, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore, con le medesime modalità previste al comma 1-octies.».
12. 55. Fragomeli.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 marzo 2018 n. 65, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, comma 10, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027»;Pag. 293
   b) all'articolo 8, comma 1, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012»;
   c) all'articolo 8, comma 2 è inserito il seguente periodo: «In caso di impianti di produzione elettrica a biogas entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2007 ed inseriti all'interno del ciclo produttivo di un'azienda agricola, singola o associata, i CIC di cui agli articoli 5 e 6 sono riconosciuti in misura pari al 100 per cento di quelli spettanti ai nuovi impianti a condizione che l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di biometano contenga esplicita indicazione di utilizzo di almeno il 30 per cento in peso di reflui zootecnici»;
   d) all'articolo 8, è inserito, in fine, il seguente comma: «5. Ai fini dell'accesso alle disposizioni dell'articolo 6 del presente decreto, gli impianti di produzione elettrica esistenti che, conformemente a quanto previsto al comma 1 del presente articolo, vengono parzialmente riconvertiti alla produzione di biometano avanzato, l'utilizzo delle biomasse di cui all'allegato 3 parte A del decreto ministeriale 24 ottobre 2014, è verificato limitatamente alla quota di biogas destinato alla produzione di biometano avanzato. La riconversione parziale a biometano avanzato degli impianti esistenti non comporta pertanto obblighi di modifica del piano di approvvigionamento del digestore per la quota di biogas di cui continua ad essere incentivata la produzione elettrica. Tale quota di biogas, una volta ultimato il periodo residuo di incentivazione della produzione elettrica, può essere destinata alla produzione di biometano ed accedere integralmente alle disposizioni degli articoli 5 e 6».
   e) all'articolo 10, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
  «2-bis. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di immissione in consumo di biocarburanti avanzati definiti dal decreto ministeriale 10 ottobre 2014 e successive modifiche, il Ministro dello sviluppo economico, entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto dei dati pubblicati dal GSE ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e), verifica l'attuazione del presente decreto. In caso di mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi, si procede all'aggiornamento delle modalità e condizioni di accesso agli incentivi sul biometano avanzato, con particolare riferimento a quello prodotto all'interno del ciclo produttivo di aziende agricole ed agroindustriali, singole o associate, con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro i successivi sei mesi».
12. 59. Patassini, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, la parola: «diciotto» è sostituita dalla seguente: «ventiquattro»;
   b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  «4-bis. Nelle more dell'adozione del PiTESAI, le proroghe di cui al comma 4, lettera a), sono concesse per una durata massima di cinque anni».
   c) al comma 8, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Nelle aree non compatibili in base ai criteri del Piano, entro sessanta giorni il Ministero dello sviluppo economico avvia i procedimenti per il rigetto delle istanze relative ai procedimenti sospesi ai sensi del comma 4 Pag. 294e avvia i procedimenti di revoca, anche limitatamente ad aree parziali, dei permessi di prospezione e di ricerca in essere. Nelle aree non compatibili è comunque ammessa l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.»;
   d) al comma 8, quinto periodo, le parole: «In caso di mancata adozione del PiTESAI entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «In caso di mancata adozione del PiTESAI entro trenta giorni dalla scadenza dei termini di cui al comma 1».
12. 64. Cillis, Vianello, Sut, Macina, Donno.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, la parola: «diciotto» è sostituita dalla seguente: «ventiquattro»;
   b) al comma 8, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Nelle aree non compatibili in base ai criteri del Plano, entro sessanta giorni il Ministero dello sviluppo economico avvia i procedimenti per il rigetto delle istanze relative ai procedimenti sospesi ai sensi del comma 4 e avvia i procedimenti di revoca, anche limitatamente ad aree parziali, dei permessi di prospezione e di ricerca in essere. Nelle aree non compatibili è comunque ammessa l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili»;
   c) al comma 8, quinto periodo, le parole: «In caso di mancata adozione del PiTESAI entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «In caso di mancata adozione del PiTESAI entro trenta giorni dalla scadenza dei termini di cui al comma 1»;
   d) dopo il comma 11 è inserito il seguente:
  «11-bis. Al fine di tutelare l'ambiente e la pubblica sicurezza nonché salvaguardare l'unicità e le eccellenze del patrimonio culturale, paesaggistico e naturale italiano e la sua rappresentazione a livello internazionale dei siti italiani, di cui all'articolo 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 77, inseriti nella “lista del patrimonio mondiale”, è fatto divieto di rilascio di autorizzazioni e di concessioni demaniali aventi ad oggetto nuovi impianti di stoccaggio di Gpl nei siti riconosciuti dall'UNESCO. È altresì vietato l'esercizio degli impianti, ancorché già autorizzati ma non ancora in esercizio. Conseguentemente, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con Ministero delle infrastrutture e i trasporti e con il Ministero per i beni e le attività culturali, sono individuate le autorizzazioni che decadono ai sensi del periodo precedente».
12. 63. Spessotto, Sut, Macina, Donno.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  4-bis. All'articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 le parole: «nell'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2019 e 2020».

  4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 4-bis, pari ad euro 160 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.
12. 81. Lucaselli, Zucconi, Lollobrigida, Prisco, Rampelli, Donzelli.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  4-bis. All'articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 le parole: «nell'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2019».
12. 82. Lucaselli, Zucconi, Lollobrigida, Prisco, Rampelli, Donzelli.

Pag. 295

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, comma 953, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di facilitare la revisione degli accordi di cui al paragrafo 1 e l'interlocuzione con gli operatori, gli enti locali si avvalgono tramite l'ANCI del Tavolo costituito presso il Ministero dello sviluppo economico per il monitoraggio del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima. In caso di mancato accordo con gli operatori, le convenzioni saranno riviste secondo quanto disposto dall'articolo 2 lettera h) del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 settembre 2010, n. 219,».
12. 77. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Paolo Russo.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. All'articolo 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, capoverso Art. 17-bis, comma 1, le parole: «, senza possibilità di compensazione» sono soppresse;
   b) al comma 1, capoverso Art. 17-bis, comma 5, alinea, dopo le parole: «comma 2,» sono inserite le seguenti: «almeno uno»;
   c) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1o luglio e solo ai contratti stipulati a decorrere dal 1o gennaio 2020»;
   d) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 valutati in 60 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004. n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 397».
12. 61. Cataldi.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. All'articolo 4, comma 21 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: «1o gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2021».
12. 84. Milanato.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: «1o gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1o giugno 2020».
12. 85. Milanato.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. All'articolo 1, comma 209 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Al fine del completamento dei progetti di investimento in ricerca e sviluppo e innovazione tecnologica avviati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che risultino in corso al 31 dicembre 2019, l'applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, nella misura del 50 per cento, è prorogata Pag. 296per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020».
12. 67. Navarra.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. All'articolo 1, comma 209 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Al fine del completamento dei progetti di investimento in ricerca e sviluppo e innovazione tecnologica che risultino in corso al 31 dicembre 2019, l'applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, nella misura del 50 per cento, è prorogata per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020».
12. 66. Navarra.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 291, dopo le parole: «tramite raccomandata con avviso di ricevimento», sono aggiunte le parole: «o strumenti alternativi che consentano la tracciabilità del flusso informativo»;
   b) al comma 291, la parola: «utenti» è sostituita dalla parola: «consumatori a cui si applica il codice al consumo»;
   c) al comma 292, le parole: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,» sono soppresse;
   d) al comma 292, le parole: «ovvero debitamente documentata mediante apposita dichiarazione, presentata autonomamente anche con modalità telematiche, l'illegittimità della condotta del gestore e dell'operatore interessato» sono soppresse;
   e) al comma 292 le parole: «anche il pagamento di una penale pari al 10 per cento dell'ammontare contestato e non dovuto e, comunque, per un importo non inferiore a 100 euro», sono sostituite dalle parole: «anche il pagamento di una penale pari al 10 per cento dell'ammontare contestato e non dovuto e, comunque, per un importo non superiore a 100 euro. L'Autorità di regolazione competente dovrà definire le regole per attribuire l'onere di tale penale al soggetto della filiera responsabile della violazione accertata»;
   f) al comma 293 le parole: «entro un termine in ogni caso non superiore a quindici giorni dall'accertamento ovvero dal riscontro positivo alla dichiarazione autonomamente trasmessa dall'utente» sono sostituite dalle parole: «entro un termine non superiore a trenta giorni dall'accertamento della violazione secondo quanto definito dall'Autorità di regolazione di competenza»;
   g) al comma 294, quarto periodo, le parole: «È in ogni caso diritto dell'utente, all'esito della verifica di cui al secondo periodo, ottenere, entro un termine in ogni caso» sono sostituite dalle parole: «È diritto dell'utente, qualora venga accertata in via definitiva la violazione del codice al consumo da parte del gestore e dell'operatore interessato, ottenere, entro un termine»;
   h) dopo il comma 294 è inserito il seguente:
  «294-bis. Le disposizioni di cui ai commi 291, 292, 293 e 294 decorrono dal 1o ottobre 2020. Le Autorità di regolazione di competenza dei settori oggetto della disposizioni di cui ai commi 291, 292, 293 e 294 provvedono al recepimento di tali disposizioni adeguando la regolazione in essere entro tale termine, tenendo conto delle specificità di ciascun settore, dei ruoli e delle responsabilità dei vari soggetti della filiera e dei tempi tecnici necessari ai gestori di servizi di pubblica utilità e gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche per adeguarsi a tali disposizioni»;
   i) il comma 295, è abrogato.
12. 56. D'Attis.
(Inammissibile)

Pag. 297

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 291 le parole: «tramite raccomandata con avviso di ricevimento,» sono sostituite dalle seguenti: «tale termine può essere ridotto dalle Autorità di settore in particolare in caso di ripetuta morosità dell'utente»;
   b) al comma 292 dopo le parole: «competente ovvero» sono inserite le seguenti: «nel caso in cui non siano presenti organismi di risoluzione delle controversie tra gestori e consumatori»;
   c) il comma 295 è abrogato.
12. 39. Mandelli.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 291 le parole: «tramite raccomandata con avviso di ricevimento» sono sostituite dalle seguenti: «, tale termine può essere ridotto dalle Autorità di settore in particolare in caso di ripetuta morosità dell'utente»;
   b) al comma 292 dopo le parole: «competente ovvero» sono inserite le seguenti parole: «, nel caso in cui non siano presenti organismi di risoluzione delle controversie tra gestori e consumatori,»;
   c) dopo il comma 294 è aggiunto il seguente:
  «294-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 291 a 294 della presente legge per i servizi di telefonia mobile».
12. 38. Butti, Lollobrigida, Prisco, Lucaselli.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, comma 292, le parole: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,» sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con provvedimento dell'Autorità di regolazione per l'energia reti e ambiente (ARERA), da emanarsi entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e da cui decorrono gli effetti del presente comma, ne sono stabiliti criteri e modalità di attuazione, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia e proporzionalità e tenendo in considerazione il comportamento degli operatori sotto il profilo della buona fede e della reiterazione delle condotte».
12. 65. Topo, Buratti.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 292, le parole: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1o gennaio 2021» e le parole: «ovvero debitamente documentato mediante apposita dichiarazione, presentata autonomamente anche con modalità telematiche» sono soppresse;
   b) al comma 293 le parole: «ovvero dal riscontro positivo alla dichiarazione autonomamente trasmessa dall'utente» sono soppresse.
12. 88. Topo.

Pag. 298

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. All'articolo 1, comma 292, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1o gennaio 2021».
12. 91. Topo.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. Nelle more della conclusione del procedimento per il rilascio, da parte della Commissione europea, della deroga di cui all'articolo 44 della direttiva 2009/72/CE, prevista dall'articolo 8 del decreto ministeriale 14 febbraio 2017, recante Copertura del fabbisogno delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili, è sospesa l'applicazione dell'articolo 38, comma 2-bis, del decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 93, limitatamente al periodo 11, ad esclusione delle imprese beneficiarie di integrazioni tariffarie ai sensi dell'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e successive modificazioni.
12. 52. Saltamartini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. Al fine di consentire la conclusione del processo di metanizzazione dell'intero territorio nazionale, con decreto del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, è disciplinata la proroga al 31 dicembre 2027 del termine per il completamento del processo di abbandono del carbone per la produzione elettrica nell'ambito della Strategia Energetica Nazionale. Dall'attuazione della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
12. 57. Deidda, Prisco, Lucaselli.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. Il Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI), finalizzato all'individuazione di un quadro definito di riferimento delle aree ove è consentito lo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale, di cui all'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019. n. 12, non può essere approvato in data antecedente al 31 dicembre 2023. Resta fermo il processo di valutazione ambientale strategica di cui al comma 3 del medesimo articolo 11-ter che dovrà essere avviato contestualmente al processo di formazione del Piano, come richiesto dall'articolo 11 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, allo scopo di garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano siano presi in considerazione durante l'elaborazione del Piano medesimo. Per un periodo di 3 anni dalla data dell'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di definire il quadro conoscitivo allo stato di fatto, circoscrivere le caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate dal piano e individuare gli indicatori di sostenibilità complessivi, è attivato un monitoraggio ambientale continuo per tutte le componenti ambientali, con particolare attenzione alla componente ittiofauna e alle presenze annue e stagionali dei mammiferi marini per le aree marine. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla data dell'avvio effettivo del Piano, allo scopo di garantire l'attrazione degli investimenti in Italia, procedono nell'istruttoria i procedimenti sospesi ai sensi del Pag. 299comma 4 e riprendono efficacia i permessi di prospezione e di ricerca sospesi ai sensi del comma 6, dello stesso articolo 11-ter, e possono essere rilasciate nuove autorizzazioni o proroghe e avviati nuovi procedimenti per attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale.
12. 62. Garavaglia, Comaroli, Lucchini, Badole, Benvenuto, Gobbato, Parolo, D'Eramo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Gava, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Tomasi, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. Il Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI), finalizzato all'individuazione di un quadro definito di riferimento delle aree ove è consentito lo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale, di cui all'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, non può essere approvato in data antecedente al 31 dicembre 2023. Dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla data dell'avvio effettivo del Piano, allo scopo di garantire l'attrazione degli investimenti in Italia, procedono nell'istruttoria i procedimenti sospesi ai sensi del comma 4 e riprendono efficacia i permessi di prospezione e di ricerca sospesi ai sensi del comma 6, dello stesso articolo 11-ter, e possono essere rilasciate nuove autorizzazioni o proroghe e avviati nuovi procedimenti per attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale.
12. 71. Garavaglia, Comaroli, Lucchini, Badole, Benvenuto, Gobbato, Parolo, D'Eramo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Gava, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Tomasi, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. Le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in essere, aventi scadenza al 31 dicembre 2020, sono rinnovate, se non già riassegnate ai sensi della previgente Intesa in Conferenza Unificata 5 luglio 2012, secondo le disposizioni stabilite dalle regioni, ad istanza del soggetto titolare dell'azienda sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea, previa la verifica della sussistenza dei requisiti prescritti, ivi compresa l'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva. Ai fini della verifica del mantenimento dei requisiti prescritti i comuni adottano specifiche misure amministrative a cadenza annuale.
12. 70. Carabetta, Macina, Donno.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. Le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in essere, aventi scadenza al 31 dicembre 2020, sono rinnovate fino al 31 dicembre 2021, se non già riassegnate ai sensi della previgente Intesa in Conferenza Unificata 5 luglio 2012, secondo le disposizioni stabilite dalle regioni, ad istanza del soggetto titolare dell'azienda, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea, previa la verifica della sussistenza dei requisiti prescritti, ivi compresa l'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva. Ai fini della verifica del mantenimento dei requisiti prescritti i comuni adottano specifiche misura amministrative a cadenza annuale.
12. 87. Nardi, Lacarra.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. I termini di pagamento dei canoni annui di cui all'articolo 11-ter, comma 9, del decreto-legge del 14 dicembre 2018, n. 135, convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono prorogati fino al 31 dicembre 2020.
12. 93. Nardi.
(Inammissibile)

Pag. 300

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. I termini di pagamento dei canoni annui di cui all'articolo 11-ter, comma 9, del decreto-legge del 14 dicembre 2018, n. 135, convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono prorogati fino al 30 giugno 2020.
12. 94. Nardi.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. I termini di pagamento dei canoni annui di cui all'articolo 11-ter, comma 9, del decreto-legge del 14 dicembre 2018 n. 135, convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 sono prorogati fino al 1o giugno 2020.
12. 92. Nardi.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. Alla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 ottobre 2020 non trovano applicazione le modifiche introdotte dall'articolo 53 comma 5-ter del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.
12. 75. Ungaro, Nobili, Carè, Paita.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. Gli incentivi previsti dall'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, secondo le procedure, le modalità e le tariffe stabilite dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, sono prorogati fino al 2022, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nei limiti di costo previsti dal comma 955 del citato articolo 1, per gli impianti la cui alimentazione derivi prevalentemente dal ciclo produttivo delle imprese agricole realizzatrici nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile ovvero da imprese agricole associate o consorziate, anche attraverso apposito contratto, con l'impresa che ha la proprietà o la gestione dell'impianto. I relativi bandi sono pubblicati entro e non oltre il 30 giugno di ciascun anno.
12. 76. Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis, L'accorpamento delle Camere di Commercio di Rieti e di Viterbo deliberato dai rispettivi Consigli ai sensi del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, è differito al 1o gennaio 2021.
12. 78. Trancassini, Prisco, Lucaselli, Donzelli.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. Le agevolazioni previste per le start up nelle zone colpite dal sisma, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014, e successive modificazioni e integrazioni, sono estese al «Territorio del cratere sismico del centro Italia», cioè il territorio dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017, specificati negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni nella legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni.
12. 80. Giuliodori, Sut, Macina, Donno.
(Inammissibile)

Pag. 301

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. Il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dall'articolo 1, comma 6, della legge 4 agosto 2017, n. 124, è adottato improrogabilmente entro il 1o luglio 2020.
12. 86. Mancini.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. L'operatività delle disposizioni del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 in materia di riforma della disciplina della crisi di impresa e dell'insolvenza non ancora entrate in vigore è posposta di un anno.
12. 89. Mandelli.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  4-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 282-bis è aggiunto il seguente: «282-ter. Ai medesimi fini di cui al comma 282, la regione Liguria può destinare ulteriori risorse, fino al limite di 10 milioni di euro nell'anno 2020, per specifiche situazioni occupazionali già presenti nel suo territorio».

  4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
12. 95. Foscolo, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

Art. 12-bis.
(Scambio tra aziende limitrofe di energia elettrica prodotta da impianti da fonti rinnovabili e in cogenerazione o microcogenerazione ad alto rendimento attraverso reti private)

  1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'articolo 52, comma 2, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
   d-bis) per i siti industriali, adiacenti ovvero nell'area industriale di un sito che produce e manda in rete Energia Elettrica prodotta, applicare:
    tra aziende limitrofe è consentito lo scambio di energia elettrica prodotta da impianti da fonti rinnovabili e in cogenerazione ovvero microcogenerazione ad alto rendimento attraverso reti private;
    la produzione elettrica deve essere esclusivamente da fonti rinnovabili e da cogenerazione ovvero microcogenerazione ad alto rendimento, eventualmente integrata con sistemi di accumulo. Se la configurazione è in grado di ridurre gli sbilanciamenti e, in prospettiva, di rendere servizi di dispacciamento può beneficiare di un vantaggio in termini di riduzione degli oneri di sistema, di dispacciamento e di distribuzione. Con il gestore di rete sarà definito un contratto di immissione in rete con individuazione di una tolleranza massima nell'energia non auto-consumata e una riduzione della potenza impegnata in prelievo rispetto alla situazione precedente l'installazione degli impianti di produzione;Pag. 302
    queste fattispecie contrattuali dovranno valere all'interno di edifici a destinazione commerciale, di distretti produttivi, di ASI e nelle aree artigianali, tra aziende artigianali, industriali e agricole limitrofe fino alla distanza massima di 2 chilometri dai confini catastali e comunque all'interno dello stesso comune o di superfici massime da individuare;
    l'autoconsumo dovrà godere del mancato pagamento della quota variabile degli oneri di sistema e di distribuzione. La quota di oneri di sistema e distribuzione da pagarsi in misura fissa con apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico parametrata alla potenza impegnata al punto di connessione della rete privata con la rete pubblica e suddivisa proporzionalmente fra gli utenti, in modo da premiare la diminuzione di potenza impegnata sulla rete pubblica. Con il decreto di cui alla presente lettera potrà essere definita l'entità di corrispettivi ridotti di oneri generali di sistema da applicarsi alle tipologie di utenze di cui al presente articolo. Alla quota di energia elettrica auto-consumata non si applicano gli oneri, di rete.
   Sono esonerati dalla dichiarazione ai fini catastali gli impianti produttivi indipendentemente dalla potenza impegnata.

  2. All'articolo 3 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  2-bis. I Siti industriali che hanno ottenuto la certificazione ISO 50001 possano accedere alle agevolazioni tariffarie previste dal comma 1 e prevedere la non applicabilità della componente di potenza Asos e Arim per gli autoproduttori di energia in deroga alla delibera 711/18 dell'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente.
12. 01. Lacarra.

  Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Armonizzazione norma FSC)

  1. All'articolo 1, comma 449, lettera d-bis), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «per gli anni dal 2018 al 2021» sono sostituite dalle parole: «per gli anni dal 2018 al 2030» e le parole: «a decorrere dal 2022» sono sostituite dalle parole: «a decorrere dal 2031».
12. 02. Prisco, Lollobrigida, Rampelli, Donzelli, Lucaselli.

ART. 13.

  Apportare le seguenti modificazioni:
    1) sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. All'articolo 47, comma 11-quinquies, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) nel primo periodo le parole: «per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019», sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022,»;
   b) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Dall'anno 2020 il Fondo di dotazione è incrementato di ulteriori 2 milioni di euro per ciascun anno 2020, 2021 e 2022, destinati alla formazione delle altre figure professionali addette alla circolazione ferroviaria».
    2) Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. All'onere derivante dal comma 1, pari a complessivi 4 milioni di euro per ciascun anno 2020, 2021 e 2022 si provvede quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 18, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre Pag. 3032018, n. 130, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2020 e 4 milioni di euro per ciascun anno 2021 e 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
13. 2. Braga, Gariglio, Lupi.

  All'articolo 13 apportare le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. All'articolo 47, comma 11-quinquies del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96:
   a) al primo periodo, le parole: “per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020” sono sostituite dalle seguenti: “per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022”.
   b) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “A decorrere dal 2020 il Fondo di dotazione è incrementato di 2 milioni di euro per la formazione delle altre figure professionali addette alla circolazione ferroviaria.”;
   c) dopo il terzo periodo sono aggiunti i seguenti: “Il contributo è attribuito per ciascuna figura formata ed assunta dalle imprese che abbiano provveduto a nuove assunzioni a tempo indeterminato per il 70 per cento del personale che abbia ottenuto il certificato di formazione. Gli stessi corsi possono essere svolti dalle imprese utilizzando apposite risorse strumentali e proprio personale qualificato, riconosciuto dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie ai sensi della normativa vigente. Al ricorrere delle condizioni di legge, il finanziamento delle iniziative è erogato unicamente a sostegno delle attività formative per le quali non vi sia stato alcun esborso a qualsiasi titolo da parte dei partecipanti. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 50 del 2019, per il funzionamento dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie.”»;
   b) Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «pari a complessivi 2 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «pari a complessivi 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022».
13. 69. Maccanti, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zordan, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sostituire le parole: «per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020» con le seguenti: «per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022»;
   b) al comma 2, sostituire le parole: «pari a complessivi 2 milioni di euro per l'anno 2020 e» con le seguenti: «pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».
13. 1. Buompane, Macina, Donno.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1 della legge 24 luglio 2019, n. 73, le parole: «1o gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
13. 3. Fogliani, Maccanti, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zordan, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

Pag. 304

  All'articolo 13, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Al fine di consentire l'adozione del decreto di cui all'articolo 10-bis, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, all'articolo 10-bis comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le parole: «giugno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «aprile 2020».

  2-ter. Al comma 4, articolo 11, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al secondo periodo, prima delle parole: «L'inizio ed il termine», sono anteposte le seguenti: «Fermi restando gli obblighi di prenotazione che precedono e quanto disposto dall'articolo 3, sino alla emanazione del decreto di cui al presente comma».
   b) al quinto periodo:
   a) la lettera b) è soppressa;
   b) alla lettera c) la parola: «luogo» è soppressa;
   c) alla lettera d) la parola: «destinazione» è soppressa;
   d) la lettera e) è sostituita dalla seguente: «estremi e modalità della avvenuta prenotazione».
*13. 4. Rizzetto, Zucconi, Prisco, Lucaselli.

  All'articolo 13, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Al fine di consentire l'adozione del decreto di cui all'articolo 10-bis, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, all'articolo 10-bis comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le parole: «giugno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «aprile 2020».

  2-ter. Al comma 4, articolo 11, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al secondo periodo, prima delle parole: «L'inizio ed il termine», sono anteposte le seguenti: «Fermi restando gli obblighi di prenotazione che precedono e quanto disposto dall'articolo 3, sino alla emanazione del decreto di cui al presente comma».
   b) al quinto periodo:
   a) la lettera b) è soppressa;
   b) alla lettera c) la parola: «luogo» è soppressa;
   c) alla lettera d) la parola: «destinazione» è soppressa;
   d) la lettera e) è sostituita dalla seguente: «estremi e modalità della avvenuta prenotazione».
*13. 5. Bruno Bossio.

  All'articolo 13, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Al fine di consentire l'adozione del decreto di cui all'articolo 10-bis, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, all'articolo 10-bis comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le parole: «giugno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «aprile 2020».

  2-ter. Al comma 4, articolo 11, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al secondo periodo, prima delle parole: «L'inizio ed il termine», sono anteposte le seguenti: «Fermi restando gli obblighi di prenotazione che precedono e Pag. 305quanto disposto dall'articolo 3, sino alla emanazione del decreto di cui al presente comma».
   b) al quinto periodo:
   a) la lettera b) è soppressa;
   b) alla lettera c) la parola: «luogo» è soppressa;
   c) alla lettera d) la parola: «destinazione» è soppressa;
   d) la lettera e) è sostituita dalla seguente: «estremi e modalità della avvenuta prenotazione».
*13. 81. Pentangelo, Zanella.

  Sostituire il comma 3, con i seguenti:
  «3. Per i concessionari il cui periodo regolatorio quinquennale è pervenuto a scadenza e che hanno presentato al Concedente la proposta di aggiornamento quinquennale del piano finanziario prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 109 del 2018, il termine per l'adeguamento delle tariffe autostradali relative all'anno 2020 è differito sino al 31 marzo 2020, termine entro il quale è perfezionato l'aggiornamento dei piani economici finanziari presentati.
   3-bis. Per i concessionari il cui periodo regolatorio quinquennale è pervenuto a scadenza successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge n. 109 del 2018, il termine per l'adeguamento delle tariffe autostradali relative all'anno 2020 è differito sino alla definizione del procedimento di aggiornamento dei piani economici finanziari predisposti in conformità alle delibere adottate ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 109 del 2018, dall'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Entro il 30 marzo 2020 i concessionari presentano al Concedente le proposte di aggiornamento dei piani economico finanziari, formulate ai sensi della predetta normativa. L'aggiornamento dei piani economici finanziari presentati nel termine del 30 marzo 2020 è perfezionato entro e non oltre il 31 luglio 2020».
**13. 6. Mandelli, Brunetta, Gelmini, Cortelazzo.

  Sostituire il comma 3, con i seguenti:
  «3. Per i concessionari il cui periodo regolatorio quinquennale è pervenuto a scadenza e che hanno presentato al Concedente la proposta di aggiornamento quinquennale del piano finanziario prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 109 del 2018, il termine per l'adeguamento delle tariffe autostradali relative all'anno 2020 è differito sino al 31 marzo 2020, termine entro il quale è perfezionato l'aggiornamento dei piani economici finanziari presentati.
   3-bis. Per i concessionari il cui periodo regolatorio quinquennale è pervenuto a scadenza successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge n. 109 del 2018, il termine per l'adeguamento delle tariffe autostradali relative all'anno 2020 è differito sino alla definizione del procedimento di aggiornamento dei piani economici finanziari predisposti in conformità alle delibere adottate ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 109 del 2018, dall'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Entro il 30 marzo 2020 i concessionari presentano al Concedente le proposte di aggiornamento dei piani economico finanziari, formulate ai sensi della predetta normativa. L'aggiornamento dei piani economici finanziari presentati nel termine del 30 marzo 2020 è perfezionato entro e non oltre il 31 luglio 2020».
**13. 7. Rixi, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Maccanti, Tombolato, Zordan, Lucchini, Badole, Benvenuto, Gobbato, Vallotto, Parolo, D'Eramo, Raffaelli, Valbusa, Bellachioma, Vanessa Pag. 306Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 3, aggiungere il seguente periodo: Dopo tale data le proposte di aggiornamento dei piani economici finanziari si intendono approvate dal Concedente.
13. 8. Rixi, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Maccanti, Tombolato, Zordan, Lucchini, Badole, Benvenuto, Gobbato, Vallotto, Parolo, D'Eramo, Raffaelli, Valbusa, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Il contributo di cui al comma 40 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, modificato dall'articolo 42, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, è riconosciuto, nel limite di 9 milioni di euro, per il triennio 2020-2022. Agli oneri derivanti dal comma precedente si provvede ai sensi dell'articolo 43.
13. 9. La Marca, Schirò.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 3, comma 8, secondo periodo del decreto ministeriale 28 ottobre 2005 Ministero delle infrastrutture la parola: «15» è sostituita dalla seguente: «20».
13. 10. Bruno Bossio.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 9, dopo le parole: «anche al pagamento di una somma.» è aggiunto il seguente periodo: «Al fine di disincentivare l'uso dei veicoli privati e favorire la diffusione della mobilità collettiva, l'importo di tale somma è parametrato al rapporto tra grammi di CO2 emessi e capienza massima del mezzo.»;
   b) al comma 9-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per il fine indicato al comma 9, salva l'applicazione del periodo precedente, per l'accesso alle aree di cui all'articolo 3, comma 1, n. 54) del presente decreto legislativo, i comuni prevedono una tariffazione congruamente preminente rispetto agli importi definiti per gli altri veicoli, per i mezzi adibiti al trasporto pubblico di massa, compresi i servizi di linea di competenza statale di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, a condizione che siano impiegati veicoli almeno euro 6 e dotati di filtro antiparticolato, o alimentati a metano, Gpl, biocarburanti.».
*13. 11. Raciti.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 9, dopo le parole: «anche al pagamento di una somma.» è aggiunto il seguente periodo: «Al fine di disincentivare l'uso dei veicoli privati e favorire la diffusione della mobilità collettiva, l'importo di tale somma è parametrato al rapporto tra grammi di CO2 emessi e capienza massima del mezzo.»;
   b) al comma 9-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per il fine indicato al comma 9, salva l'applicazione del periodo precedente, per l'accesso alle aree di cui all'articolo 3, comma 1, n. 54) del presente Pag. 307decreto legislativo, i comuni prevedono una tariffazione congruamente preminente rispetto agli importi definiti per gli altri veicoli, per i mezzi adibiti al trasporto pubblico di massa, compresi i servizi di linea di competenza statale di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, a condizione che siano impiegati veicoli almeno euro 6 e dotati di filtro antiparticolato, o alimentati a metano, Gpl, biocarburanti.».
*13. 75. Lorenzin.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1079, la parola: «cofinanziamento» è sostituita con la seguente: «finanziamento» e le parole: «e dei progetti definitivi degli enti locali» sono sostituite con le seguenti: «, dei progetti definitivi e dei progetti esecutivi degli enti locali»;
   b) al comma 1080, la parola: «cofinanziamento» è sostituita con la seguente: «finanziamento»;
   c) il comma 1083 è abrogato.
**13. 13. Angiola.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1079, la parola: «cofinanziamento» è sostituita con la seguente: «finanziamento» e le parole: «e dei progetti definitivi degli enti locali» sono sostituite con le seguenti: «, dei progetti definitivi e dei progetti esecutivi degli enti locali»;
   b) al comma 1080, la parola: «cofinanziamento» è sostituita con la seguente: «finanziamento»;
   c) il comma 1083 è abrogato.
**13. 72. De Menech, Fragomeli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1079, la parola: «cofinanziamento» è sostituita con la seguente: «finanziamento» e le parole: «e dei progetti definitivi degli enti locali» sono sostituite con le seguenti: «, dei progetti definitivi e dei progetti esecutivi degli enti locali»;
   b) al comma 1080, la parola: «cofinanziamento» è sostituita con la seguente: «finanziamento»;
   c) il comma 1083 è abrogato.
**13. 73. Paolo Russo, Mandelli, Pella, Prestigiacomo.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1079, la parola: «cofinanziamento» è sostituita con la seguente: «finanziamento» e le parole: «e dei progetti definitivi degli enti locali» sono sostituite con le seguenti: «, dei progetti definitivi e dei progetti esecutivi degli enti locali»;
   b) al comma 1080, la parola: «cofinanziamento» è sostituita con la seguente: «finanziamento»;
   c) il comma 1083 è abrogato.
**13. 74. Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli, Silvestroni.
(Inammissibile)

Pag. 308

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 1, comma 1, lettera bb), del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, con legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole: «il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2022».
*13. 14. Serracchiani.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 1, comma 1, lettera bb), del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, con legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole: «il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2022».
*13. 15. Plangger.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 1, comma 1, lettera bb), del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, con legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole: «il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2022».
*13. 58. Moretto, Marco Di Maio, Vitiello.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 1, comma 1, lettera bb), del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, con legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole: «il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «il 1o gennaio 2022».
13. 52. Benvenuto, Patassini, Vanessa Cattoi, Lucchini, Binelli, Loss, Saltamartini, Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 1, comma 1, lettera bb), del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, con legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole: «il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «il 1o gennaio 2023».
13. 54. Lucchini, Patassini, Benvenuto, Bordonali, Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Saltamartini, Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 16, comma 1-bis, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) Al comma 1-bis, le parole: «dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2024»;
   b) Al comma 1-ter, le parole: «dal 1o gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2024».
13. 16. Rospi.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  «5-bis. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, comma 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, secondo principi di ragionevolezza, proporzionalità e non discriminazione tra le diverse modalità di trasporto, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono apportate modifiche alla direttiva adottata ai sensi dell'ultimo periodo della medesima disposizione».
13. 17. Ubaldo Pagano.
(Inammissibile)

Pag. 309

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Al fine di risolvere le problematiche connesse all'incremento di domanda dei servizi erogati dagli uffici periferici delle Motorizzazioni civili negli anni 2018 e 2019, a decorrere dai 1o gennaio 2020, per la sostituzione decennale dei serbatoi dei veicoli equipaggiati con sistema di alimentazione a GPL, non si applicano le prescrizioni relative alla visita e prova presso i competenti uffici della Direzione Generale della M.C.T.C. di cui all'articolo 78 comma 1 del Codice della Strada. Con apposito decreto direttoriale, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto-legge, il Ministero dei Trasporti-Direzione Generale della Motorizzazione stabilisce l'attribuzione della competenza all'effettuazione delle suddette visite e prove alle autofficine appositamente autorizzate ed equipaggiate, nonché le procedure operative per l'attuazione di quanto indicato nel paragrafo precedente.
*13. 18. Benamati.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Al fine di risolvere le problematiche connesse all'incremento di domanda dei servizi erogati dagli uffici periferici delle Motorizzazioni civili negli anni 2018 e 2019, a decorrere dai 1o gennaio 2020, per la sostituzione decennale dei serbatoi dei veicoli equipaggiati con sistema di alimentazione a GPL, non si applicano le prescrizioni relative alla visita e prova presso i competenti uffici della Direzione Generale della M.C.T.C. di cui all'articolo 78 comma 1 del Codice della Strada. Con apposito decreto direttoriale, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto-legge, il Ministero dei Trasporti-Direzione Generale della Motorizzazione stabilisce l'attribuzione della competenza all'effettuazione delle suddette visite e prove alle autofficine appositamente autorizzate ed equipaggiate, nonché le procedure operative per l'attuazione di quanto indicato nel paragrafo precedente.
*13. 29. Squeri.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Al fine di risolvere le problematiche connesse all'incremento di domanda dei servizi erogati dagli uffici periferici delle Motorizzazioni civili negli anni 2018 e 2019, a decorrere dai 1o gennaio 2020, per la sostituzione decennale dei serbatoi dei veicoli equipaggiati con sistema di alimentazione a GPL, non si applicano le prescrizioni relative alla visita e prova presso i competenti uffici della Direzione Generale della M.C.T.C. di cui all'articolo 78 comma 1 del Codice della Strada. Con apposito decreto direttoriale, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto-legge, il Ministero dei Trasporti-Direzione Generale della Motorizzazione stabilisce l'attribuzione della competenza all'effettuazione delle suddette visite e prove alle autofficine appositamente autorizzate ed equipaggiate, nonché le procedure operative per l'attuazione di quanto indicato nel paragrafo precedente.
*13. 82. De Luca.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  «5-bis. La dotazione annuale del Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è determinata per l'anno 2020 nell'importo di 4.932.554.000 euro e, a decorrere dall'anno 2021, è incrementata annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato. Agli oneri annuali conseguenti si provvede, fino a concorrenza, a valere sul fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come successivamente rifinanziato».
13. 19. Ubaldo Pagano.
(Inammissibile)

Pag. 310

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  «5-bis. Al fine di perseguire con maggiore rapidità ed efficacia gli obiettivi di rinnovo del parco degli autobus dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale le risorse del Piano strategico della mobilità sostenibile di cui all'articolo 1, commi 613 e 615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 possono essere impiegate anche per il cofinanziamento dei canoni relativi al materiale rotabile acquisito in leasing o in locazione dalle imprese esercenti i servizi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 27, comma 9, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96».
13. 20. Ubaldo Pagano.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all'articolo 177, comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;
   b) è aggiunto, in fine il seguente periodo: «Le concessioni di cui al comma 1 ultimo periodo già in essere si adeguano alle predette disposizioni entro il 31 dicembre 2020».
13. 21. Buratti.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. Al fine di perseguire con maggiore rapidità ed efficacia gli obiettivi di rinnovo del parco degli autobus dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, le risorse del Piano strategico della mobilità sostenibile di cui all'articolo 1, commi 613 e 615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 possono essere impiegate anche per il cofinanziamento dei canoni relativi al materiale rotabile acquisito in locazione dalle imprese esercenti i servizi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 27, comma 9, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

  5-ter. I provvedimenti attuativi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 integrano le modalità di attuazione del Piano strategico della mobilità sostenibile tenendo conto di quanto previsto dal comma 1.
13. 22. Ubaldo Pagano.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 177, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, al primo periodo, le parole: «procedura ad evidenza pubblica», sono sostituite dalle seguenti: «le modalità previste dal presente codice» e, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Nella quota di cui al precedente periodo non rientrano le attività svolte dal concessionario con mezzi propri e personale proprio»;
   b) al comma 2, le parole: «il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2022».
13. 24. Mulè, D'Attis.
(Inammissibile limitatamente
alla lettera a)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 1, comma 1, della legge 24 luglio 2019, n. 73, le parole: «1o gennaio 2020», sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2021».
13. 25. Trano, Scagliusi, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, Chiazzese, De Pag. 311Girolamo, De Lorenzis, Ficara, Grippa, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini, Macina, Donno.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La cancellazione è disposta a condizione che il veicolo sia in regola con gli obblighi di revisione o sia stato sottoposto, nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione, a visita e prova per l'accertamento della idoneità alla circolazione, ai sensi dell'articolo 75, e che non sia pendente un provvedimento di revisione singola ai sensi dell'articolo 80, comma 7».
13. 26. Scagliusi, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, Chiazzese, De Girolamo, De Lorenzis, Ficara, Grippa, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini, Macina, Donno.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2021».
13. 28. Perantoni, Macina, Donno.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Il termine di cui all'articolo 10-bis, comma 9, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, come convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 è prorogato al 28 febbraio 2023, fermo restando il termine della stipula dei contratti individuato dal medesimo comma.
13. 30. Zanettin, Brunetta, Milanato, Zanella.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 3, comma 8, secondo periodo del decreto ministeriale 28 ottobre 2005 Ministero delle infrastrutture, la parola: «15» è sostituita dalla seguente: «20».
13. 31. Mandelli.
(Inammissibile)

  Aggiungere il seguente:
  6. All'articolo 53, comma 5-ter, lettera c) alinea comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito in legge dalla legge 9 dicembre 2019, n. 157, le parole: «a decorrere dal 1o gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1o giugno 2020».
13. 32. Fassina, Fornaro.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 37, comma 2 del decreto-legge n. 201 del 2011 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) dopo la parola: «competente» sono aggiunte le seguenti: «in materia di regolazione»;
   b) dopo la parola: «infrastrutture» sono aggiunte le seguenti: «che siano soggetti ad oneri di servizio pubblico e la cui tariffa sia determinata dall'Autorità con corrispondente compensazione in applicazione dell'articolo 106 TFUE»;
   c) alla lettera a) dopo la parola: «infrastrutture» sono aggiunte le seguenti: , soggette a proprie competenze di regolazione in base alla legge,.
13. 33. Andrea Romano, Cantini.
(Inammissibile)

Pag. 312

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Ai fini del rilascio di autorizzazioni, di concessioni, di licenze o comunque di certificazioni di idoneità ad operare in ambito ferroviario, portuale, aeroportuale o postale, la finalità di armonizzare i trattamenti economici e normativi dei dipendenti delle imprese per evitare distorsioni della concorrenza è soddisfatta con l'applicazione da parte delle stesse imprese di contratti collettivi nazionali stipulati da associazioni di categoria e organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
13. 34. Andrea Romano, Cantini.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Nelle more del completamento dei quattro corridoi TEN-T Reno-Alpi, Mediterraneo, Baltico Adriatico, Scandinavo Mediterraneo, al fine di incentivare il trasporto competitivo per ferrovia di merci provenienti da terminal industriali e intermodali non direttamente posti sulle direttrici dei suddetti corridoi, Rete Ferroviaria Italiana concederà su richiesta agli operatori interessati una riduzione dei canoni di utilizzo della traccia ove siano presenti impianti ferroviari e si svolgano servizi ferroviari, anche di manovra. Detta riduzione dei canoni sarà di ammontare inversamente proporzionale alla saturazione delle capacità del treno in composizione fino alla misura massima pari all'azzeramento dei relativi canoni. I beneficiari della riduzione dovranno ribaltare il beneficio sugli utenti finali dei servizi ferroviari agevolati. La presente disposizione resta in vigore per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1o gennaio 2020 e potrà essere prorogata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti fino alla entrata in funzione delle opere infrastrutturali attinenti i suddetti corridoi. La presente riduzione dei canoni si somma alle ulteriori iniziative di RFI volte alla riduzione dei canoni di accesso alla rete su scala nazionale.
13. 35. Andrea Romano, Cantini.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Con riferimento alle zone di sosta tecnica dei convogli ferroviari di merci pericolose definite dalle disposizioni di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente 10 ottobre 1998, al fine di consentire la raccolta, l'inoltro o la terminalizzazione di carri singoli o di gruppi di carri verso le destinazioni finali, Rete Ferroviaria Italiana, previo consulto con le associazioni di categoria del settore e le Autorità competenti, procederà all'individuazione, all'attrezzaggio e al mantenimento in funzione di dieci aree idonee sulla propria rete che garantiscano le condizioni di ricezione previste dal suddetto Decreto, utilizzando i fondi a sua disposizione nell'ambito del Contratto di Programma Parte Investimenti 2017-2021 e istituendo un canone per l'utilizzo delle citate aree a carico degli operatori interessati.
*13. 36. Andrea Romano, Cantini.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Con riferimento alle zone di sosta tecnica dei convogli ferroviari di merci pericolose definite dalle disposizioni di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente 10 ottobre 1998, al fine di consentire la raccolta, l'inoltro o la terminalizzazione di carri singoli o di gruppi di carri verso le destinazioni finali, Rete Ferroviaria Italiana, previo consulto con le associazioni di categoria del settore e le Autorità competenti, procederà all'individuazione, all'attrezzaggio e al mantenimento in funzione di dieci aree idonee sulla propria rete che garantiscano le condizioni di ricezione previste dal suddetto Decreto, utilizzando i fondi a sua disposizione nell'ambito Pag. 313del Contratto di Programma Parte Investimenti 2017-2021 e istituendo un canone per l'utilizzo delle citate aree a carico degli operatori interessati.
*13. 60. Paita, Marco Di Maio, Vitiello.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Al comma 2, articolo 177, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: «il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2022».
**13. 23. Mulè, Mandelli.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Al comma 2, articolo 177, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: «il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2022».
**13. 37. Del Basso De Caro.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. All'articolo 1, comma 583, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «e di 1 milione di euro per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «di 1 milione di euro per l'anno 2019, di 0,5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro per l'anno 2021».
  5-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5-bis, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2020 e 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  5-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
13. 38. Del Basso De Caro.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Al fine di assicurare entro il 31 dicembre 2020 la realizzazione degli interventi di restauro e di consolidamento strutturale del ponte sul fiume Brenta lungo la ex SS n. 47 «Valsugana» nel Comune di Curtarolo, è assegnato alla Provincia di Padova un contributo, per l'anno 2020, pari a 4 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio 2020-2022, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da Ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per euro 4 milioni.
13. 39. Zan.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Al fine di procedere celermente alla messa in sicurezza ed alla manutenzione straordinaria della Galleria Rovina Cani lungo la ex SS n. 294 «Valle di Scalve» nel Comune di Colere, è assegnato alla Provincia di Bergamo un contributo, per l'anno 2020, pari a 1 milione di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio 2020-2022, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da Ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2020, allo scopo parzialmente Pag. 314utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per euro 1 milione,.
13. 40. Carnevali, Martina, Berlinghieri, Bazoli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La cancellazione è disposta a condizione che il veicolo sia in regola con gli obblighi di revisione o sia stato sottoposto, nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione, a visita e prova per l'accertamento della idoneità alla circolazione, ai sensi dell'articolo 75, e che non sia pendente un provvedimento di revisione singola ai sensi dell'articolo 80, comma 7».
13. 41. Gariglio.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Al fine di assicurare la messa in esercizio della nuova linea ferroviaria Bari-Bitritto entro il 31 dicembre 2020, acquisite le prescritte autorizzazioni alla messa in servizio e previa intesa tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione interessata, la medesima linea assume la qualificazione di infrastruttura ferroviaria nazionale ed è trasferita a titolo gratuito, mediante conferimento in natura, al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale che ne assume la gestione ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 31 ottobre 2000 n. 138-T. Agli interventi per la manutenzione e all'eventuale potenziamento della linea si provvede secondo le modalità previste nei contratti di programma di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 15 luglio 2015 n. 112.
13. 42. Ubaldo Pagano.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2018, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «trentasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sessantasei mesi»;
   b) al comma 7, dopo le parole: «per l'anno 2019» sono aggiunte le seguenti: «11,2 milioni per l'anno 2020 e 11,5 milioni per l'anno 2021».
13. 43. Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: «31 ottobre 2020», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021». Entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto sono adottate le misure necessarie alla ottimizzazione delle procedure amministrative finalizzate al rilascio, rinnovo, sostituzione delle abilitazioni per l'esercizio della professione di assistente bagnante, nonché per il rilascio di autorizzazioni a nuovi soggetti formatori e alla disciplina delle attività ispettive di competenza del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera.
*13. 44. Gariglio.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: «31 ottobre Pag. 3152020», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021». Entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto sono adottate le misure necessarie alla ottimizzazione delle procedure amministrative finalizzate al rilascio, rinnovo, sostituzione delle abilitazioni per l'esercizio della professione di assistente bagnante, nonché per il rilascio di autorizzazioni a nuovi soggetti formatori e alla disciplina delle attività ispettive di competenza del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera.
*13. 64. Scagliusi.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Per gli anni 2021 e 2022 ai comuni capoluogo delle città metropolitane e ai comuni con più di 100.000 abitanti sono assegnate risorse aggiuntive pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021 e a 20 milioni di euro per l'anno 2022. Tali risorse sono finalizzate a ridurre i tempi di realizzazione del programma di rinnovo dei parchi automobilistici e filoviari per il miglioramento della qualità dell'aria e dei servizi di trasporto pubblico locale, previsto dal Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile di cui all'articolo 1, comma 613, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 aprile 2019, registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 2019 con n. 972, in attuazione dell'articolo 1, comma 71, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021 e 20 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
13. 45. Gariglio, Bruno Bossio, Cantini, Giacomelli, Pizzetti, Andrea Romano.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 175, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante Nuovo Codice della strada, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione dei tricicli, di cilindrata non inferiore a 250 cc se a motore termico e comunque di potenza non inferiore a 15 kW, destinati al trasporto di persone e con al massimo un passeggero oltre al conducente,».
*13. 27. Scagliusi, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, Chiazzese, De Girolamo, De Lorenzis, Ficara, Grippa, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini, Macina, Donno.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 175, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante Nuovo Codice della strada, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione dei tricicli, di cilindrata non inferiore a 250 cc se a motore termico e comunque di potenza non inferiore a 15 kW, destinati al trasporto di persone e con al massimo un passeggero oltre al conducente,».
*13. 46. Gariglio.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Nelle more del passaggio dalla qualifica di «Addetto» a quella di «Assistente», ai sensi della tabella IV.1 articolo 332, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, il personale in servizio presso la Motorizzazione Civile che ha superato il corso di abilitazione per il ruolo di esaminatore, Pag. 316indetto con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 12 aprile 2018, in materia di «Corsi di qualificazione per esaminatori per il conseguimento delle abilitazioni alla guida», è ammesso all'esercizio del ruolo di esaminatore per le prove teoriche e pratiche per il conseguimento della patente di guida,.
13. 47. Gariglio, Carnevali, Pizzetti, Cantini, Martina.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. Nelle more della definizione dell'effettivo impatto delle disposizioni di cui all'articolo 93 commi da 1-bis a 1-quater del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'applicazione delle predette disposizioni non si applica a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e fino al 31 marzo 2021.

  5-ter. Ai fini della definizione dell'effettivo impatto delle disposizioni di cui all'articolo 93 commi da 1-bis a 1-quater del codice della strada, come previsto dal precedente comma 5-bis, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette alle Camere entro il 31 dicembre 2020 una relazione recante l'analisi di impatto delle predette disposizioni.
13. 48. Mulè.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. I termini delle convenzioni stipulate sino al 31 dicembre 2012 di cui all'articolo 30, comma 3-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, come inserito dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98, nonché quelli contenuti nei relativi piani attuativi, sono prorogati di ulteriori tre anni. Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, stipulati dal 1o gennaio 2013 sino al 31 dicembre 2017, nonché i termini dei relativi piani attuativi, sono prorogati di tre anni.
*13. 49. D'Attis, Cattaneo, Mazzetti, Gelmini, Occhiuto, Prestigiacomo.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. I termini delle convenzioni stipulate sino al 31 dicembre 2012 di cui all'articolo 30, comma 3-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, come inserito dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98, nonché quelli contenuti nei relativi piani attuativi, sono prorogati di ulteriori tre anni. Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, stipulati dal 1o gennaio 2013 sino al 31 dicembre 2017, nonché i termini dei relativi piani attuativi, sono prorogati di tre anni.
*13. 79. Lollobrigida, Prisco, Lucaselli, Rampelli, Donzelli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Il termine per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 39, comma 1, lettera b), del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, relative all'obbligo della patente nautica per la conduzione di unità aventi motore di cilindrata superiore a 750 cc a iniezione a due tempi, fissato al 1o gennaio 2020 dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 luglio 2019, è differito al 1o marzo 2020. A tal fine, all'articolo 39, comma 1, lettera b) del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, le parole: «a 750 cc se a carburazione o iniezione a due tempi» Pag. 317sono sostituite dalle seguenti: «a 750 cc se a carburazione a due tempi ovvero a 900 cc se a iniezione a due tempi».
13. 50. Scagliusi.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea, da effettuare nel rispetto delle competenze attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale ed in armonia con i princìpi dell'Unione europea, l'efficacia dell'articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 e dell'articolo 10-bis del decreto-legge 14 dicembre 2018 n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019 n. 12, sono sospesi fino ad integrale riordino della materia. Gli effetti della decorrenza dei termini delle disposizioni del decreto-legge 29 dicembre 2018, n. 143 sono conseguentemente abrogati.
13. 83. Topo.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Al fine di ridurre i tempi di realizzazione del programma di rinnovo dei parchi automobilistici e filoviari per il miglioramento della qualità dell'aria e dei servizi di trasporto pubblico locale, previsto dal Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile di cui all'articolo 1, comma 613, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 aprile 2019, registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 2019 con n. 972, in attuazione dell'articolo 1, comma 71, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ai comuni capoluogo delle città metropolitane e ai comuni con più di 100.000 abitanti sono assegnate risorse aggiuntive pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021 e a 20 milioni di euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021 e 20 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo ai Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
13. 51. Scagliusi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 177, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Nella quota di cui al precedente periodo non rientrano le attività svolte dal concessionario con mezzi propri e personale proprio»;
   b) al comma 2, le parole: «il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «il 1o gennaio 2022».
13. 53. Patassini, Bordonali, Vanessa Cattoi, Lucchini, Benvenuto, Binelli, Loss, Saltamartini, Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
(Inammissibile limitatamente
alla lettera a)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 177, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Nella quota di cui al precedente periodo non rientrano le attività svolte dal concessionario con mezzi propri e personale proprio.»;Pag. 318
   b) al comma 2, le parole: «il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «il 1o gennaio 2023».
13. 55. Lucchini, Patassini, Benvenuto, Bordonali, Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Saltamartini, Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
(Inammissibile limitatamente
alla lettera a)

  Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
  5-bis. All'articolo 80 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 8 è sostituito dal seguente:
  «8. Alle le revisioni periodiche dei veicoli provvedono:
   a) per i veicoli a motore capaci di contenere al massimo 16 persone, compreso il conducente, o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t e i loro rimorchi, gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri e le officine autorizzate ai sensi dell'articolo 105, comma 3, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Le officine autorizzate devono soddisfare i requisiti di cui al successivo comma 9 e devono garantire che i controlli tecnici siano eseguiti da un ispettore autorizzato per la categoria del veicolo in revisione e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale di recepimento, delle disposizioni comunitarie di settore, conformemente al comma 2;
   b) per i veicoli a motore con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t non destinati al trasporto di persone o di merci pericolose e i loro rimorchi, gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri e le imprese operanti in regime di concessione quinquennale. Ai fini della concessione, le imprese concessionarie devono soddisfare i requisiti di cui al comma 9-bis e devono garantire che i controlli tecnici siano eseguiti da un ispettore autorizzato per la categoria del veicolo in revisione e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale di recepimento delle disposizioni comunitarie di settore, conformemente al comma 2.»;
   b) il comma 9 è sostituito dal seguente:
  «9. Le imprese di cui al comma 8, lettera a), devono essere in possesso di requisiti tecnici, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni, precisati nel regolamento; tali imprese devono essere iscritte in tutte le sezioni del registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce con proprio decreto i requisiti di imparzialità, in accordo alle pertinenti sezioni della normativa internazionale ISO, le modalità tecniche e amministrative per le revisioni effettuate dalle imprese autorizzate, nonché il termine per adeguarsi. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo dell'autorizzazione.»;
   c) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
  «9-bis. Le imprese di cui al comma 8, lettera b), devono essere in possesso di requisiti tecnici, di attrezzature e di locali idonei ai corretto esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni e ne garantiscono l'imparzialità. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce con proprio decreto le dotazioni minime, i requisiti di imparzialità, in accordo alle pertinenti sezioni della normativa internazionale ISO, nonché le modalità tecniche e amministrative per le revisioni effettuate in regime di concessione. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo della concessione.»;Pag. 319
   d) il comma 10 è sostituito dal seguente:
  «10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale effettua periodici controlli sulle officine e sulle imprese di cui al comma 8 del presente articolo e controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti a revisione presso le medesime. I controlli periodici sono effettuati, con le modalità di cui alla legge i dicembre 1986, n. 870, da personale del medesimo Dipartimento appositamente formato o abilitato. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono determinate le modalità dei controlli, dei rimborsi e dei compensi, anche forfetari in ragione della complessità dei controlli, da riconoscere al personale che esegue l'ispezione. Con il medesimo decreto sono determinate le modalità e gli importi da porre a carico delle imprese di cui al comma 8 del presente articolo, che dovranno essere versati annualmente e affluire alle entrate dello Stato con imputazione al capitolo 3566 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»;
   e) il comma 11 è sostituito dal seguente:
  «11. Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si accerti che l'impresa non sia più in possesso delle necessarie attrezzature, oppure che le revisioni siano state effettuate in difformità dalle prescrizioni vigenti, le concessioni o le autorizzazioni relative ai compiti di revisione sono, in misura proporzionale alla gravità della violazione accertata, sospese o revocate secondo modalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»;
   f) il comma 13 è sostituito dal seguente:
  «13. Le imprese di cui al comma 8, al termine della revisione, rilasciano la documentazione prevista dai decreti di attuazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dall'autorità competente individuata dalla normativa nazionale di recepimento delle disposizioni dell'Unione europea di settore, conformemente al comma 2»;
   g) al comma 15, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Se nell'arco di due anni decorrenti dalla prima vengono accertate tre violazioni, le imprese sono soggette alla sospensione o alla revoca delle autorizzazioni o delle concessioni secondo modalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»;
   h) al comma 17 le parole: «produce agli organi competenti attestazione di revisione falsa» sono sostituite dalle seguenti: «alteri o falsifichi la documentazione di cui al comma 13».

  5-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 80, comma 9, del codice della strada, come modificato dal comma 5-bis, lettera b), del presente articolo, si applicano anche alle imprese autorizzate prima dell'entrata in vigore della presente disposizione.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Proroga di termini ed altre disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti».
13. 56. Maccanti, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zordan.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 10-bis, comma 9, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 le parole: «Fino alla data di adozione delle deliberazioni della Conferenza unificata di cui al comma 1, lettera b), e comunque per un periodo non superiore a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «Per un periodo di tre anni».
13. 57. Carè, Marco Di Maio, Vitiello.

Pag. 320

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 177, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, al primo periodo, le parole: «procedura ad evidenza pubblica», sono sostituite dalle seguenti: «le modalità previste dal presente codice» e, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Nella quota di cui al precedente periodo non rientrano le attività svolte dal concessionario con mezzi propri e personale proprio.»;
   b) al comma 2, le parole: «il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2022».
*13. 12. Serracchiani.
(Inammissibile limitatamente
alla lettera a)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 177, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, al primo periodo, le parole: «procedura ad evidenza pubblica», sono sostituite dalle seguenti: «le modalità previste dal presente codice» e, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Nella quota di cui al precedente periodo non rientrano le attività svolte dal concessionario con mezzi propri e personale proprio.»;
   b) al comma 2, le parole: «il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2022».
*13. 59. Moretto, Marco Di Maio, Vitiello.
(Inammissibile limitatamente
alla lettera a)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 1, comma 125, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera b), le parole: «non superiore a 20.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a 25.000»;
   b) alla lettera c), le parole: «non superiore a 20.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a 25.000».
13. 61. D'Uva, Luciano Cantone, Macina, Donno, Scagliusi, Barbuto, Carinelli, Chiazzese, De Girolamo, De Lorenzis, Ficara, Grippa, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. Per l'anno 2020, il termine di cui all'articolo 1, comma 52, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è prorogato al 15 febbraio 2020.
13. 62. Terzoni, Ilaria Fontana, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Macina, Donno.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. A decorrere dall'anno 2020 e sino al 31 dicembre 2022, è istituito il «Programma di cofinanziamento per l'efficientamento energetico delle banchine portuali per la riduzione delle emissioni determinate dalle navi in stazionamento nei porti, finalizzato alla programmazione e alla realizzazione degli interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi di cui al decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 “Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi, nonché per la progressiva riduzione degli impatti ambientali derivanti dal traffico navale,”».

  5-ter. Il Programma di cui al comma 5-bis è finalizzato all'erogazione di finanziamenti, nel limite di 5 milioni di euro Pag. 321per l'anno 2020, 20 milioni di euro per l'anno 2021 e 20 milioni di euro per l'anno 2022, per la realizzazione nei porti di sistemi di fornitura di alimentazione elettrica lungo le banchine per le navi adibite alla navigazione marittima, con priorità per gli interventi nei porti della rete centrale della TEN-T e per quelli con un livello avanzato di progettazione.
  5-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per l'accesso ai cofinanziamenti di cui al comma 5-bis.
  5-quinquies. Il monitoraggio degli interventi cofinanziati nell'ambito del Programma di cui al comma 1 è effettuato attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche della Banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Gli interventi sono classificati come «Elettrificazione banchine portuali» e ciascun intervento è identificato dal codice unico di progetto.
  5-sexies. Agli oneri derivanti dai commi da 5-bis a 5-quinquies, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, 20 milioni di euro per l'anno 2021 e 20 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
*13. 63. Scagliusi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. A decorrere dall'anno 2020 e sino al 31 dicembre 2022, è istituito il «Programma di cofinanziamento per l'efficientamento energetico delle banchine portuali per la riduzione delle emissioni determinate dalle navi in stazionamento nei porti, finalizzato alla programmazione e alla realizzazione degli interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi di cui al decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 “Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi, nonché per la progressiva riduzione degli impatti ambientali derivanti dal traffico navale,”».

  5-ter. Il Programma di cui al comma 5-bis è finalizzato all'erogazione di finanziamenti, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2020, 20 milioni di euro per l'anno 2021 e 20 milioni di euro per l'anno 2022, per la realizzazione nei porti di sistemi di fornitura di alimentazione elettrica lungo le banchine per le navi adibite alla navigazione marittima, con priorità per gli interventi nei porti della rete centrale della TEN-T e per quelli con un livello avanzato di progettazione.
  5-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per l'accesso ai cofinanziamenti di cui al comma 5-bis.
  5-quinquies. Il monitoraggio degli interventi cofinanziati nell'ambito del Programma di cui al comma 1 è effettuato attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche della Banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, Pag. 322n. 229. Gli interventi sono classificati come «Elettrificazione banchine portuali» e ciascun intervento è identificato dal codice unico di progetto.
  5-sexies. Agli oneri derivanti dai commi da 5-bis a 5-quinquies, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, 20 milioni di euro per l'anno 2021 e 20 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
*13. 71. Madia.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5 aggiungere in fine i seguenti:
  5-bis. Nelle more del passaggio dalla qualifica di «Addetto» a quella di «Assistente», ai sensi della tabella IV.1 articolo 332, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, il personale in servizio presso la Motorizzazione Civile che ha superato il corso di abilitazione per il ruolo di esaminatore, indetto con decreto dei Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 12 aprile 2018, in materia di «Corsi di qualificazione per esaminatori per il conseguimento delle abilitazioni alla guida», è ammesso all'esercizio del ruolo di esaminatore per le prove teoriche e pratiche per il conseguimento della patente di guida.

  Conseguentemente:
   agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, quantificati in 1 milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
  Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «Proroga di termini ed altre disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti».
13. 65. Belotti, Maccanti, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zordan, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
  5-bis. Sono esentati dal pagamento del pedaggio autostradale i veicoli delle associazioni di volontariato e degli organismi similari non aventi scopo di lucro, adibiti al soccorso nell'espletamento del relativo specifico servizio e provvisti di apposito contrassegno approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
  5-ter. L'esenzione di cui al comma 1 è riconosciuta per le attività di soccorso in emergenza svolte nell'ambito del servizio sanitario nazionale o regionale. Nelle attività di soccorso in emergenza sono ricomprese:
   a) il servizio 118;
   b) il trasporto organi;
   c) il trasporto sangue ed emoderivati;
   d) il trasporto sanitario assistito (con medico o infermiere a bordo, intendendo compreso anche il trasporto effettuato con personale volontario adeguatamente formato, purché il trasporto stesso avvenga nell'ambito delle fattispecie individuate);
   e) il trasporto neonatale e pediatrico;
   f) il trasporto di pazienti oncologici;Pag. 323
   g) il trasporto di pazienti dializzati che necessitano dell'utilizzo di un'ambulanza come risultante da attestazione del centro dialitico;
   h) il trasporto inter-ospedaliero di pazienti;
   i) il trasporto di soggetti disabili.

  5-quater. L'esenzione di cui al comma 5-bis si applica anche ai viaggi di rientro dai servizi di trasporto sanitario di cui al comma 5-ter, purché svolti in ogni caso a titolo gratuito.
  5-quinquies. L'esenzione di cui al comma 5-bis è riconosciuta quando l'attività di soccorso sia espletata con i seguenti mezzi:
   a) ambulanze di tipo «A» di cui al decreto del Ministro dei trasporti 17 dicembre 1987, n. 553;
   b) veicoli muniti di specifica attestazione regionale o di specifica attestazione rilasciata dall'azienda sanitaria locale (ASL) che certifichi l'utilizzo del mezzo per l'espletamento di attività di soccorso;
   c) veicoli adibiti al soccorso avanzato, dotati di sirene e girevoli;
   d) veicoli dotati di sirene e pedana per il trasporto dei soggetti disabili;
   e) veicoli dotati di pedana per il trasporto dei soggetti disabili.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Proroga di termini ed altre disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti».
13. 66. Capitanio, Maccanti, Cecchetti, Donina, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zordan, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
  5-bis. Per la realizzazione del tratto compreso tra Cologno Nord e Vimercate della linea M2 della metropolitana di Milano, ivi compresi le attività di progettazione e valutazione ex ante e altri oneri tecnici, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020.
  5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Proroga di termini ed altre disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti».
13. 67. Capitanio.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
  5-bis. Al codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 7, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
   « d) riservare limitati spazi alla sosta:
    1) dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, dei vigili del fuoco e dei servizi di soccorso;
    2) dei veicoli adibiti al servizio di persone con disabilità, munite del contrassegno di cui all'articolo 381, comma 2, del regolamento;
    3) dei veicoli delle donne in stato di gravidanza o con un bambino di età non Pag. 324superiore a due anni, munite di contrassegno speciale, denominato “permesso rosa”;
    4) a servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea;
    5) ad altre categorie di veicoli e di utenti per finalità pubbliche e collettive, a condizione che la riserva non costituisca una limitazione dell'uso pubblico delle aree a vantaggio dei privati;».
   b) all'articolo 39, comma 1, dopo la lettera l), è aggiunta la seguente:
   « l-bis) altri segnali che indicano messaggi sociali e di sensibilizzazione, finalizzati alla tutela e alla sicurezza della circolazione e alla tutela della sosta delle persone con disabilità e delle donne in stato di gravidanza o con un bambino di età non superiore a due anni munite di permesso rosa»;
   c) all'articolo 158:
   i. al comma 2, dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti:
   « g-bis) negli spazi riservati alla sosta delle donne in stato di gravidanza o con un bambino di età non superiore a due anni munite di permesso rosa;
   g-ter) negli spazi riservati alla sosta dei veicoli in condivisione;
   g-quater) negli spazi riservati ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d), numero 6).»
   ii. dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  «4-bis. Chiunque viola le disposizioni della lettera g) del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 ad euro 328 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 161 ad euro 647 per i restanti veicoli»
   iii. al comma 5, le parole: «lettere d), g) e h)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere d), h) e i)»;
   d) all'articolo 188:
   i. al comma 1, dopo le parole: «delle persone invalide» sono aggiunte le seguenti: «e delle donne munite di permesso rosa»;
   ii. al comma 3, dopo le parole: «di persone invalide» sono aggiunte le seguenti: «e delle donne munite di permesso rosa»;
   iii. dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  «3-bis. I veicoli al servizio di persone con disabilità autorizzate a norma del comma 2 non sono tenuti alla corresponsione di alcuna somma nel caso di occupazione di spazi in aree di sosta o di parcheggio a pagamento.»;
   iv. al comma 4, le parole: «da euro 87 ad euro 345» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 168 ad euro 673»;
   v. al comma 5, le parole: «da euro 42 ad euro 173» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 87 ad euro 345»;
   vi. alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e delle donne munite di permesso rosa»;
   e) all'articolo 190, comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le macchine per uso di persone con disabilità, se asservite da motore, possono altresì transitare sulle piste ciclopedonali in caso di necessità»;
   f) alla tabella dei punteggi allegata all'articolo 126-bis:
   i. al capoverso «Art. 158», le parole: «lettere d), g) e h)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere d) e h)» ed è aggiunta, in fine, la seguente voce: «comma 2, lettera g) – 4»;
   ii. il capoverso «Art. 188» è sostituito dal seguente: «Art. 188 comma 4-6, comma 5 – 8».

  5-ter. Al fine di garantire una piena tutela del diritto alla mobilità delle persone con disabilità, il collaudo di cui all'articolo 327, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Pag. 325Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, deve essere effettuato entro venti giorni dalla data di presentazione della relativa domanda.
  5-quater. Il Governo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter, provvede ad adeguare il regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, a quanto previsto dai commi 5-bis e 5-ter del presente articolo.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Proroga di termini ed altre disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti».
13. 68. Maccanti, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zordan, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5 aggiungere in fine i seguenti:
  1. «5-bis. All'articolo 7 del decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 4 agosto 1998, n. 400, il comma 6 è sostituito dai seguenti:
  “6. L'area che interessa la stabilità delle opere e la sicurezza dell'esercizio è dichiarata immune secondo ragionevoli previsioni dal pericolo di frane e valanghe, per caratteristiche naturali, tenuto conto delle cartografie pubbliche degli ambiti di rischio. Tale dichiarazione è resa da professionisti di comprovata esperienza. Qualora l'area ricada in siti a rischio, le dichiarazioni sono rese tenuto conto anche dei progetti delle opere e dei piani di difesa, secondo quanto sotto riportato:
   a) per quanto riguarda gli aspetti geologico e geotecnico si applica la legge 2 febbraio 1974, n. 64, e relative norme tecniche di applicazione; comunque devono essere adottati idonei interventi di stabilizzazione e/o di protezione;
   b) per quanto riguarda la materia nivologica:
  1. sono adottati interventi di difesa atti ad evitare che le valanghe investano gli elementi dell'impianto (comprese le funi, i veicoli, le zone da percorrersi in caso di evacuazione verticale, la pista di risalita delle sciovie e le relative vie di allontanamento) mediante opere di stabilizzazione del manto nevoso, di deviazione o di arresto delle valanghe stesse;

  2. in alternativa a tali interventi di difesa, solo per i periodi di fuori servizio, si ammette che gli elementi strutturali fissi dell'impianto, le funi e i veicoli possano essere investiti dalle valanghe naturali (secondo quanto previsto dal Piano di Intervento per la Sospensione Temporanea dell'Esercizio in caso di pericolo di valanga, detto P.I.S.T.E.) o artificiali (secondo quanto previsto dal Piano di Intervento per il Distacco Artificiale delle Valanghe, detto P.I.D.A.V.), se i medesimi sono dimensionati per resistere alle azioni indotte da tali fenomeni. In tal caso, la scelta progettuale dell'intervento e/o la determinazione degli effetti della valanga sugli elementi strutturali fissi dell'impianto devono essere documentate e giustificate da un professionista di comprovata esperienza in materia; va inoltre dimostrato che le funi non fuoriescano dalle loro sedi a seguito delle azioni previste per tale evento, includendo in esse la spinta della fase aeriforme della valanga;
  3. qualora il rischio di valanga interessi le zone da percorrersi in caso di evacuazione della linea con calata a terra, le piste di risalita delle sciovie e le relative vie di allontanamento, è ammessa anche, quale intervento di tipo preventivo, la chiusura temporanea dell'impianto fino al superamento della situazione di rischio, da attuarsi secondo un piano di difesa dal pericolo di valanghe;
  4. l'adozione dei piani di cui ai numeri 2) e 3), redatti da professionista di comprovata Pag. 326esperienza, è subordinata alla validazione, da parte degli organi localmente competenti, se previsto, o dall'Associazione Interregionale Neve e Valanghe (AINEVA) o da istituzioni pubbliche specializzate e riconosciute;
  5. l'esercente nomina un responsabile della gestione del piano, il suo sostituto e le figure necessarie all'attuazione del piano. Il responsabile della gestione, il suo sostituto e le figure necessarie all'attuazione del piano devono essere in possesso di attestato di frequenza a corsi con superamento di esame finale comprovante la competenza in materia in relazione al ruolo ricoperto nell'ambito del piano: tale attestazione deve essere rilasciata dall'Associazione Interregionale Neve e Valanghe (AINEVA) o da istituzioni pubbliche specializzate e riconosciute;
  6. la responsabilità del piano di difesa dal rischio di valanghe è dell'esercente e del responsabile della gestione del piano.
  6-bis. Le dichiarazioni di immunità dal pericolo di frane o valanghe sono validate dalle autorità che ai sensi delle normative di settore sono competenti per l'assetto del territorio.
  6-ter. La conformità al progetto delle opere di difesa realizzate, già validato ai sensi del precedente capoverso, è confermata dal certificato di regolare esecuzione e dal collaudo statico, ove ricorre.”.».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Proroga di termini ed altre disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti».
13. 70. Colmellere, Andreuzza, Badole, Bazzaro, Bisa, Bitonci, Coin, Comencini, Covolo, Fantuz, Fogliani, Lorenzo Fontana, Giacometti, Lazzarini, Manzato, Paternoster, Pretto, Racchella, Stefani, Turri, Valbusa, Vallotto, Zordan, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Tonelli, Vinci.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  «5-bis. Al fine di ridurre i costi a carico degli utenti del trasporto aereo, per il triennio 2020-2022 l'ammontare complessivo dell'incidenza delle imposte, addizionali e tasse aeroportuali sui biglietti aerei negli scali aeroportuali delle destinazioni delle regioni meno sviluppate, come classificate nel ciclo di programmazione comunitaria 2014-2020, sono poste a carico della finanza pubblica.».
   Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, da ripartire per la copertura parziale delle spese necessarie per la riduzione, dei costi del trasporto aereo negli scali aeroportuali delle destinazioni delle regioni meno sviluppate, si provvede mediante corrispondente riduzione di 225,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 236,3 milioni di euro per l'anno 2021 e di 248,2 milioni di euro per l'anno 2022, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il triennio 2020-2022.
13. 76. Varchi, Maschio, Prisco, Lucaselli, Donzelli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  «5-bis. All'articolo 1, comma 583, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: “per l'anno 2018” e “per l'anno 2019” sono sostituite con le seguenti: “per l'anno 2020” e “per l'anno 2021”.».
13. 77. Lucaselli, Zucconi, Lollobrigida, Prisco, Rampelli, Donzelli.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  «5-bis. Al fine di consentire la progettazione esecutiva per i lavori di adeguamento a quattro corsie della S.S. Cassia, nel tronco tra il km 41,300 (Monterosi) e Pag. 327il km 74,400 (innesto sulla trasversale Orte- Civitavecchia, presso attuale uscita Viterbo Sud) sono stanziati 3 milioni di euro.»
13. 78. Rotelli, Prisco, Lucaselli.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  «4-bis. In deroga al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1o dicembre 2015, n. 203, tutte le scadenze calendariali e la vita tecnica degli impianti di risalita, scaduti e di prossima scadenza, sono prorogate al 31 dicembre 2021 previa verifica della loro idoneità ai fini della sicurezza dell'esercizio da parte dei competenti uffici ministeriali».
13. 80. Parolo, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

  1. Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea, da effettuare nel rispetto delle competenze attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni ed agli enti locali, ed ai principi dell'Unione, l'efficacia dell'articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 e dell'articolo 10-bis del decreto-legge 14 dicembre 2018 n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019 n. 12, devono essere sospesi fino ad integrale riordino della materia, e abrogati gli effetti della decorrenza dei termini delle disposizioni del decreto-legge 29 dicembre 2018, n. 143.
*13. 01. Bruno Bossio.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

  1. Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea, da effettuare nel rispetto delle competenze attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni ed agli enti locali, ed ai principi dell'Unione, l'efficacia dell'articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 e dell'articolo 10-bis del decreto-legge 14 dicembre 2018 n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019 n. 12, devono essere sospesi fino ad integrale riordino della materia, e abrogati gli effetti della decorrenza dei termini delle disposizioni del decreto-legge 29 dicembre 2018, n. 143.
*13. 06. Paita.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

  1. La durata delle concessioni di posteggio in essere alla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la cui efficacia è stata prorogata fino al 31 dicembre 2020 dall'articolo 1, comma 1180, della medesima legge, è estesa fino al 31 dicembre 2032. Le Regioni individuano, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa, le condizioni per la riassegnazione delle concessioni di posteggio alla scadenza successiva al periodo di estensione, che si attengono alla considerazione della maggiore professionalità acquisita nell'esercizio Pag. 328del commercio sulle aree pubbliche, tenendo conto delle esigenze di carattere occupazionale dei titolari delle attività e dei lavoratori da essi dipendenti; i comuni, nel rispetto di tali condizioni, procedono alla riassegnazione delle concessioni su istanza del soggetto titolare e con modalità semplificate.
13. 02. Zucconi, Prisco, Donzelli, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Norme sulla sicurezza delle bombole di metano e biometano usate nei trasporti)

  1. Al fine di favorire l'utilizzo del biometano nel settore dei trasporti e in coerenza con il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima, sono attribuite ad Acquirente Unico S.p.A. le attività previste dalla legge 8 luglio 1950, n. 640, nonché le attività propedeutiche, conseguenti o comunque correlate alle precedenti.
  2. Acquirente Unico S.p.A. subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi del soggetto di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle finanze del 5 gennaio 1998. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte da Acquirente Unico S.p.A. mediante l'acquisizione della Servizi Fondo Bombole Metano S.p.A. (SFBM) subconcessionaria del soggetto di cui al decreto riportato nel presente comma, o di un suo ramo di azienda dedicato alle attività di cui al comma 1, al valore di acquisizione che sarà determinato in buona fede tra le parti, avendo come riferimento il valore patrimoniale. Per le finalità di cui al presente comma nonché per lo svolgimento delle attività dei primi tre anni, Acquirente Unico S.p.A. è autorizzato ad emettere obbligazioni sia in mercati regolamentati sia in mercati non regolamentati e altri titoli di debito. Le successive emissioni obbligazionarie, o di altri titoli di debito, qualora necessari, dovranno essere autorizzate dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'economia e finanze. Gli oneri derivanti dal reperimento dei mezzi finanziari di cui al presente comma sono coperti mediante il contributo posto a carico dei soggetti di cui all'articolo 3, della legge 7 giugno 1990, n. 145.
  3. Le modalità con cui Acquirente Unico S.p.A. acquisisce le attività di cui al comma 1 saranno determinate con decreto del Ministero dello sviluppo economico da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle proposte di Acquirente Unico S.p.A. L'ammontare del contributo di cui all'articolo 3 della legge 7 giugno 1990, n. 145, è determinato con decreto del Ministero dello sviluppo economico, in modo da assicurare l'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario di Acquirente Unico S.p.A. e della SFBM in caso di acquisizione da parte di AU di quest'ultima.
  4. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottati gli indirizzi per l'esercizio delle attività di cui al comma 1, sulla base del piano predisposto da Acquirente Unico S.p.A., ed è stabilita la data entro la quale diverrà effettiva l'operatività di Acquirente Unico S.p.A.. Tale data non può essere in ogni caso successiva alla data del 31 dicembre 2020, a partire dalla medesima Acquirente unico S.p.A. subentra nelle funzioni di gestione del fondo di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1950, n. 640. Acquirente Unico S.p.A. adegua il proprio statuto alle previsioni di cui alla presente legge prevedendo l'obbligo della tenuta della contabilità in maniera distinta e separata, dalle altre attività da essa svolte.
  5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinate le modalità di esecuzione della legge 8 luglio 1950 n. 640 e della legge 7 giugno 1990 n. 145, come modificate dal presente articolo. A decorrere Pag. 329dall'entrata in vigore dello stesso decreto cessa di avere efficacia il regolamento di esecuzione delle leggi 8 luglio 1950, n. 640 e 7 giugno 1990, n. 145, adottato con il Decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1991, n. 404.
  6. A partire dalla data di effettiva operatività di Acquirente Unico S.p.A. ai sensi del comma 5 del presente articolo cessano di avere efficacia le seguenti disposizioni:
   a) articoli 12, 14 e 15 della legge 8 luglio 1950, n. 640;
   b) articolo 6 della legge 10 febbraio 1953, n. 136;
   c) ogni altra disposizione di cui alla legge 8 luglio 1950, n. 640, alla legge 10 febbraio 1953, n. 136 e alla legge 7 giugno 1990, n. 145, qualora incompatibile con le norme del presente articolo.
13. 03. Fragomeli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

  1. All'articolo 6-quater, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1o gennaio 2021, l'incremento dell'addizionale è destinato all'alimentazione del predetto Fondo di solidarietà nella misura del 10 per cento».
  2. All'articolo 2, comma 47, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, le parole: «A decorrere dal 1o gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2020» e sono aggiunte, in fine, le parole: «; a decorrere dal 1o gennaio 2021 le stesse somme sono riversate alla medesima gestione nella misura del 90 per cento».
  3. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6-bis e 6-ter, pari a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
13. 04. Luciano Cantone, Scagliusi, Barbuto, Carinelli, Chiazzese, De Girolamo, De Lorenzis, Ficara, Grippa, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini, Stumpo, Bruno Bossio, Macina, Donno.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Proroga del termine per il finanziamento degli ulteriori progetti presentati dai Comuni e da inserire nel Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate)

  1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno 2017, relativo all'individuazione degli ulteriori progetti da inserire nel Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate, è prorogato al 31 dicembre 2021.
13. 05. Perconti, Scanu, Macina, Donno.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Trasporto intermodale di rifiuti)

  1. All'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito nella legge 11 febbraio 2019, n. 12, dopo il terzo comma, inserire il seguente comma 3-bis. Pag. 330Il comma 12 dell'articolo 193 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:
   «Considerato quanto stabilito dal Regolamento UE n. 1031/2006 e successive modificazioni e integrazioni relativo alla spedizione di rifiuti, in caso di trasporto intermodale di rifiuti, le attività di carico e scarico, di trasbordo, nonché le soste tecniche all'interno dei porti e degli scali ferroviari, degli interporti, degli impianti di terminalizzazione e scali merci non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1, lettera aa), bensì costituiscono una fase del percorso da indicarsi nel formulario di trasporto di cui al precedente comma 1. In questa fase di trasporto il soggetto gestore dell'impianto di terminalizzazione è responsabile della corretta movimentazione secondo la normativa prevista in generale per le merci, senza pericolo per la salute umana e secondo metodi ecologicamente corretti».
13. 07. Paita, Marco Di Maio, Vitiello.
(Inammissibile)

ART. 14.

  Al comma 1, sostituire le parole: 50 milioni di euro con le seguenti: 150 milioni di euro.

  Conseguentemente, all'articolo 43, al comma 2, sostituire le parole: 82,9 milioni di euro con le seguenti: 182,9 milioni di euro e, al comma 6, sostituire le parole: 50 milioni di euro con le seguenti: 150 milioni di euro.
*14. 3. Suriano, Cabras, Carelli, Colletti, Sabrina De Carlo, Del Grosso, Di Stasio, Ehm, Emiliozzi, Grande, Olgiati, Perconti, Romaniello, Siragusa, Trano, Macina, Donno.

  Al comma 1, sostituire le parole: 50 milioni di euro con le seguenti: 150 milioni di euro.

  Conseguentemente, all'articolo 43, al comma 2, sostituire le parole: 82,9 milioni di euro con le seguenti: 182,9 milioni di euro e, al comma 6, sostituire le parole: 50 milioni di euro con le seguenti: 150 milioni di euro.
*14. 2. Giacomoni, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Attis, Fitzgerald Nissoli.

  Al comma 1, sostituire le parole: 50 milioni di euro con le seguenti: 150 milioni di euro.

  Conseguentemente, all'articolo 43, al comma 2, sostituire le parole: 82,9 milioni di euro con le seguenti: 182,9 milioni di euro e, al comma 6, sostituire le parole: 50 milioni di euro con le seguenti: 150 milioni di euro.
*14. 4. Fragomeli.

  Al comma 1, sostituire le parole: 50 milioni di euro con le seguenti: 150 milioni di euro.

  Conseguentemente, all'articolo 43, al comma 2, sostituire le parole: 82,9 milioni di euro con le seguenti: 182,9 milioni di euro e, al comma 6, sostituire le parole: 50 milioni di euro con le seguenti: 150 milioni di euro.
*14. 6. Formentini, Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  All'articolo 14 apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «47 milioni»;
   b) dopo il comma 1, inserire il seguente:
  «1-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 42, comma 2, del decreto-legge Pag. 33122 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, alle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 1o luglio 1970, n. 518, è riconosciuto un contributo nel limite di 3 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.»;
   c) al comma 2, sostituire le parole: «dal comma 1» con le seguenti: «dai commi 1 e 1-bis».

  Conseguentemente, all'articolo 43, comma 6, sostituire le parole: dal comma 1, con le seguenti: commi 1 e 1-bis.
14. 1. Sut.

  Al comma 1 sostituire le parole: per l'anno 2019 con le seguenti: per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

  Conseguentemente, all'articolo 43, comma 6, aggiungere le seguenti: e pari a ulteriori 50 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede: quanto a 20 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo; quanto a 20 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
14. 5. Raduzzi, Trano, Macina, Donno.

  Sopprimere il comma 3.
14. 7. Fitzgerald Nissoli.

  Sopprimere il comma 4.
14. 8. Formentini, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Sostituire il comma 4, con il seguente:
  4-bis. All'articolo 19, comma 5, della legge 11 agosto 2014, n. 125, le parole: «e per un quinquennio a decorrere dalla sua istituzione» sono sostituite dalle seguenti: «e fino al 31 dicembre 2022».
14. 9. Migliore, Marco Di Maio, Vitiello.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Al fine di proseguire gli interventi di cui alla lettera c) dell'articolo 1 della legge 11 agosto 2014, n. 125 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020, per realizzare interventi di costruzione della pace nelle aree di conflitto o a rischio di conflitto da parte delle ONG italiane.

  All'onere derivante dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
14. 10. Ehm, Macina, Donno.
(Inammissibile)

Pag. 332

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Al fine di consentire la prosecuzione delle trasmissioni satellitari dei programmi televisivi in lingua italiana a favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia, è autorizzata per il 2020 la spesa di 500.000 euro. All'onere derivante dal presente comma, pari a 500.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
14. 11. Sabrina De Carlo, Sut, Macina, Donno.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
  4-bis. Al fine di garantire la tutela dei diritti dei lavoratori di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, all'articolo 1, comma 276, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «1.000.000 euro a decorrere dall'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «1.400.000 euro a decorrere dall'anno 2020».

  4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 400.000 euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
14. 12. Siragusa, Cabras, Carelli, Colletti, Sabrina De Carlo, Del Grosso, Di Stasio, Ehm, Emiliozzi, Grande, Olgiati, Perconti, Romaniello, Suriano, Macina, Donno.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al fine di proseguire gli interventi a sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e dei consorzi per l'internazionalizzazione, di cui all'articolo 42 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020.

  All'onere derivante dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
14. 13. Romaniello, Macina, Donno.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, al terzo comma, sostituire il periodo «L'incarico cessa al compimento del settantesimo anno di età» con il seguente: «L'età massima per la cessazione dall'incarico di Console Onorario d'Italia all'estero è elevata a 75 anni su richiesta dell'interessato e previa approvazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale».
14. 14. Mandelli, Fitzgerald Nissoli.
(Inammissibile)

Pag. 333

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Il Fondo per il sostegno della promozione della lingua e della cultura italiana all'estero, di cui all'articolo 1, comma 587, della legge 11 dicembre 2016 n. 232, è prorogato a partire dal 2021, con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascun anno, ripartiti tra i Ministeri interessati con le modalità previste dal comma 588 della medesima legge n. 232 del 2016.

  4-ter. Agli oneri di cui al comma 4-bis, pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
14. 15. Schirò, La Marca.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Allo scopo di rafforzare i servizi per i connazionali all'estero nelle aree di più ampia dispersione territoriale, i contributi per incarichi di titolare di ufficio consolare onorario iscritti nella Tabella VI dello Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Missione 1 L'Italia in Europa e nel mondo, Programma 1.9 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese, cap. 1284, sono aumentati a partire dal 2020 di 300.000 euro.

  4-ter. Agli oneri di cui al comma 4-bis, pari a 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
14. 16. La Marca, Schirò.
(Inammissibile)

ART. 15.

  Al comma 2, dopo le parole: 16 agosto 2018 aggiungere le seguenti: e i comuni della provincia di Catania, a far data dal 26 dicembre 2018,.
15. 1. Epifani, Fassina, Fornaro.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Al fine di escludere anche per l'anno 2020 ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione patrimoniale (Isee), nel calcolo del patrimonio immobiliare, gli immobili e i fabbricati di proprietà distrutti o dichiarati non agibili in seguito a calamità naturali, al comma 986, articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «Per l'anno 2019», sono sostituite dalle parole: «Per gli anni 2019 e 2020».

  2-ter. A copertura degli oneri di cui al comma 2-bis, nei limiti di 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2020 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
15. 2. Baldelli, Calabria, Prestigiacomo, Polidori, Nevi, Labriola.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine di consentire alle Regioni colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, la gestione delle macerie in funzione della ricostruzione, sono rinnovate fino al 31 dicembre 2020 le concessioni per i siti di stoccaggio temporaneo nei quali le macerie possono essere trattate.
15. 3. Baldelli, Calabria, Prestigiacomo, Polidori, Nevi, Labriola.

Pag. 334

  Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: «per gli anni 2018, 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021» e al secondo periodo le parole: «e di euro 500.000 per l'anno 2019», sono sostituite dalle seguenti: «, di euro 500.000 per l'anno 2019, di euro 500.000 per l'anno 2020 e di euro 500.000 per l'anno 2021».
15. 4. Pastorino, Fornaro, Fassina.

  Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: 2019 e 2020, con le seguenti: 2019, 2020 e 2021 e sostituire le parole: e di euro 500.000 per l'anno 2020, con le seguenti: nonché di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 33 apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente: « a-bis) all'articolo 9-bis, comma 1 è aggiunto il seguente periodo: “Gli investimenti, inseriti nel programma straordinario possono riguardare anche opere finalizzate a riqualificare il territorio urbano interessato dagli effetti dell'entrata in funzione di nuove opere o impianti portuali.”»;
   b) dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-bis. Al fine di consentire lo sviluppo delle attività portuali nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di libertà di stabilimento all'articolo 18, comma 7, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, il primo periodo è sostituito dai seguenti: “Una stessa impresa o più imprese appartenenti allo stesso gruppo o riunite in gruppo specificamente costituito, possono ottenere più concessioni per l'esercizio di operazioni portuali, nello stesso porto o in porti del medesimo sistema portuale, anche per lo svolgimento, in tutto o in parte, delle stesse attività. Deve essere tuttavia assicurata un'effettiva possibilità di concorrenza nell'offerta delle operazioni portuali, da valutare in rapporto al mercato rilevante, all'evoluzione dei traffici e delle infrastrutture e alle caratteristiche degli operatori titolari delle concessioni.”»;
   c) al comma 4 aggiungere in fine il seguente periodo: «Agli oneri di cui alla lettera 0a) si provvede a carico del bilancio dell'Autorità di sistema portuale del Mar ligure occidentale, nell'ambito delle risorse ad essa assegnate ai sensi del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.».
15. 140. Cassinelli, Mandelli, Bagnasco.

  Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: 2019 e 2020 con le seguenti: 2019, 2020 e 2021, e sostituire le parole: e di euro 500.000 per l'anno 2020 con le seguenti: , nonché di euro 1 milione per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 33, apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo la lettera a) inserire la seguente: « a-bis) al comma 1 dell'articolo 9-bis è aggiunto il seguente periodo: “Gli investimenti inseriti nel programma straordinario possono riguardare anche opere finalizzate a riqualificare il territorio urbano interessato dagli effetti dell'entrata in funzione di nuove opere o impianti portuali.”»;
   b) dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-bis. Al fine di consentire uno sviluppo delle attività portuali in linea con le disposizioni unionali in materia di libertà di stabilimento, all'articolo 18, comma 7, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le parole: “non può essere al tempo stesso concessionaria di altra area demaniale nello stesso porto, a meno che l'attività per la quale richiede una nuova Pag. 335concessione sia differente da quella di cui alle concessioni già esistenti nella stessa area demaniale” sono soppresse.»;
   c) al comma 3 sostituire le parole da: «lettera a)» fino a: «2020» con le seguenti: «lettere 0a) e a), pari ad euro 21.000.000 per l'anno 2020 e ad 1.000.000 per l'anno 2021».
15. 141. Mulè.

  Al comma 5, sostituire le parole: entro il 30 giugno 2020 con le seguenti: entro il 31 dicembre 2020.
15. 6. Grippa, Macina, Donno.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Al decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, all'articolo 9-sexies, comma 1, le parole: «nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro, fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite massimo di spesa di 2 milioni di euro, fino al 31 dicembre 2021».
15. 7. Pezzopane, Morgoni, Buratti, Braga.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 2-bis, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, al comma 38, le parole: «Per gli anni 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2019, 2020 e 2021».

  5-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5-bis, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  5-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
15. 8. Pezzopane, Morgoni, Buratti, Braga.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ai commi 35 e 36, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021».

  5-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5-bis, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2021, comprensivi del trattamento economico previsto per i titolari degli Uffici speciali ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10; comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  5-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
15. 9. Pezzopane, Morgoni, Buratti, Braga.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 11, al comma 9-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
15. 10. Pezzopane, Morgoni, Buratti, Braga.

Pag. 336

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;
   b) al comma 4, le parole: «i tre» sono sostituite dalle seguenti: «gli otto» e le parole: «e il 2020» sono sostituite dalle seguenti: «e fino al 2025»;
   c) al comma 6, le parole: «dal 2019 al 2020, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese e dai professionisti beneficiari» sono sostituite dalle seguenti; «dal 2019 al 2025, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese e dai professionisti beneficiari incrementate di 100 milioni di euro».
*15. 11. Gebhard.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;
   b) al comma 4, le parole: «i tre» sono sostituite dalle seguenti: «gli otto» e le parole: «e il 2020» sono sostituite dalle seguenti: «e fino al 2025»;
   c) al comma 6, le parole: «dal 2019 al 2020, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese e dai professionisti beneficiari» sono sostituite dalle seguenti; «dal 2019 al 2025, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese e dai professionisti beneficiari incrementate di 100 milioni di euro».
*15. 12. Gagliardi, Pedrazzini, Benigni, Silli, Sorte.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. All'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «La disposizione di cui al comma 1» sono sostituite dalle parole: «L'aliquota prevista all'articolo 3, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;
   b) dopo le parole: «si applica» sono aggiunte le seguenti: «per gli anni dal 2020 al 2025»;
   c) le parole: «negli ultimi cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» con le seguenti: «negli ultimi undici anni precedenti la data di entrata in vigore della presente disposizione».

  6-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione dal comma 6-bis, pari a 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui al comma 199, articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
15. 13. Polidori, Calabria, Mandelli, Baldelli, Spena, Nevi, Mazzetti, Labriola.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. Il comma 762 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è abrogato.
  6-ter. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito Pag. 337con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
15. 14. Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Bartolozzi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;
   b) al comma 4, le parole: «i tre» sono sostituite dalle seguenti: «gli otto» e le parole: «e il 2020» sono sostituite dalle seguenti: «e fino al 2025»;
   c) al comma 6, le parole: «dal 2019 al 2020, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese e dai professionisti beneficiari» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2019 al 2025, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese e dai professionisti beneficiari incrementate di 100 milioni di euro».
15. 15. Lollobrigida, Butti, Prisco, Lucaselli, Rizzetto, Zucconi.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021».

  6-ter. All'onere di cui al comma 6-bis, nel limite di 1,5 milioni di euro per l'annualità 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
15. 16. Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Bartolozzi.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-bis, comma 44, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
  6-ter. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 12,8 milioni per l'anno 2020 e 10 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con Pag. 338modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
15. 17. Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Bartolozzi.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come ulteriormente modificato dall'articolo 1, comma 761, della legge n. 205 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2021»;
   b) le parole: «nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021».
15. 18. Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Bartolozzi.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come modificato dall'articolo 1, comma 1001, della legge 30 dicembre 2018, n. 148, le parole: «2017, 2018, 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «2017, 2018, 2019, 2020 e 2021».
15. 19. Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Bartolozzi.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 2016 di cui all'articolo 1, comma 4-quater del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 al fine di garantire le procedure connesse con l'attività di ricostruzione.
15. 20. Morgoni, Pezzopane, Braga.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. All'articolo 1, comma 986, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) dopo le parole: «Per l'anno 2019» sono inserite le seguenti: «2020 e 2021»;
   b) dopo le parole: «2 milioni di euro» sono inserite le seguenti: «per ciascun anno».

  6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 2020-2022, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da Ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
15. 21. Morgoni, Pezzopane, Braga.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Al fine di ottimizzare l'efficacia degli atti di gestione e di organizzazione degli Uffici Speciali, istituiti ai sensi all'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato, uno per ciascuno di Pag. 339essi, da un collegio di tre revisori, di cui due componenti estratti a sorte dall'elenco di cui al decreto del Ministro dell'interno n. 23 del 15 febbraio 2012 ed uno, con funzioni di presidente del collegio dei revisori, nominato con proprio atto dal capo Dipartimento di Casa Italia e scelto tra i soggetti in possesso dei requisiti per l'accesso alla fascia 3 dell'elenco di cui al decreto ministeriale n. 23 del 2012 o comunque della più elevata qualificazione professionale in caso di modifiche al regolamento ovvero tra magistrati della Corte dei conti.
15. 22. Pezzopane, Morgoni, Buratti, Braga.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2020. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 500.000, con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122.
  6-ter. Oltre alle autorizzazioni all'utilizzo di risorse di cui all'articolo 1, comma 359, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, all'articolo 11, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2015 n. 210, all'articolo 1, comma 726, della legge 205 del 2017 ed all'articolo 1, comma 987, legge 145 del 2018, per provvedere ai relativi oneri, i Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, sono autorizzati ad impiegare ulteriori 5 milioni del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge.
15. 23. Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Bartolozzi.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. Per gli Enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'articolo 2-bis comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è prorogata all'anno 2021 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti SpA, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2020 e 2021, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  6-ter. Gli oneri di cui al comma precedente, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2022, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.Pag. 340
  6-quater. Agli oneri derivanti dai precedenti commi 6-bis e 6-ter, quantificati in 2 milioni di euro per l'annualità 2019 e 1,3 milioni di euro per ciascuna delle successive annualità 2020 e 2021, si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
15. 24. Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Bartolozzi.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. Allo scopo di garantire il proseguimento del processo di risoluzione ed assicurare il completamento delle connesse attività, nonché favorire la valorizzazione delle esperienze, competenze e professionalità acquisite, le Regioni colpite dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, del 20 e 29 maggio 2012 ed a far data dal 24 agosto 2016 sono autorizzate, in deroga ai vincoli assunzionali di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successivi interventi legislativi, a bandire procedure concorsuali, finalizzate all'assunzione come definito al comma 2, riservate al personale:
   a) assunto mediante contratti di lavoro flessibile:
    1) con contratti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 21 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; ai sensi dell'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3771 del 19 maggio 2009 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3784 del 25 giugno 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3803 del 15 agosto 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3808 del 15 settembre 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3881 dell'11 giugno 2010 e dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011 e loro successive modificazioni;
    2) ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 luglio 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;
    3) ai sensi dell'articolo 3, comma 1, quarto e sesto periodo e articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge del 15 dicembre 2016, n. 229;
   b) che abbia maturato, alla data di pubblicazione dei bandi, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi.

  6-ter. Le graduatorie scaturite dai concorsi di cui al comma precedente, per i diversi profili professionali, possono essere utilizzate per:
   a) assunzioni a tempo determinato, con riserva presso l'ente nel quale si è prestato servizio sino all'espletamento delle procedure concorsuali, fino al termine di scadenza delle rispettive gestioni commissariali conseguenti agli eventi sismici di cui al comma 1; ai relativi oneri si provvederà mediante le seguenti autorizzazioni di spesa nell'ambito delle singole contabilità speciali o nell'ambito di risorse appositamente stanziate:
    1) nel limite massimo di 6 milioni di euro per l'annualità 2021 a valere sulle risorse di cui al comma 6-quater per il personale di cui al comma 6-bis, lettera a), numero 1);
    2) nel limite massimo di 12 milioni di euro per l'annualità 2021 a valere sulle risorse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente Pag. 341di Regione per il personale di cui al precedente comma 6-bis, lettera a), numero 2);
    3) nel limite di 40 milioni di euro per l'annualità 2021, a valere sulle risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di Regione per il personale di cui al precedente comma 6-bis, lettera a) numero 3);
   b) assunzioni a tempo indeterminato presso le Regioni e gli enti locali dei territori interessati dagli eventi sismici di cui al comma 1, per il rientro nel regime ordinario successivamente alla scadenza dello stato di emergenza o per la copertura di posti previsti nella dotazione organica degli enti presso cui prestato servizio, di categoria corrispondente a quella di assunzione; la presente disposizione è a valere sulle capacità assunzionali degli Enti e non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato in quanto la relativa copertura e sostenibilità finanziaria devono essere assicurate dai bilanci dei singoli enti.

  6-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 6-ter, lettera a) n. 1), pari a 6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  6-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
15. 25. Pini, Morgoni, Pezzopane.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Al fine di consolidare e favorire ulteriori investimenti nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016, la quota di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 è incrementata di ulteriori 35 milioni di euro da ripartire tra le Regioni interessate secondo le percentuali previste dal decreto ministeriale 10 maggio 2018.
15. 26. Pezzopane, Morgoni.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 46, decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;
   b) al comma 4, le parole: «i tre» sono sostituite dalle seguenti: «gli otto» e le parole: «e il 2020» sono sostituite dalle seguenti: «e fino ai 2025»;
   c) al comma 6, le parole: «dal 2019 al 2020, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese e dai professionisti beneficiari» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2019 al 2025, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese e dai professionisti beneficiari incrementate di 100 milioni di euro».
15. 28. Pastorino, Fassina, Fornaro.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. All'articolo 46, decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;
   b) al comma 4, le parole: «i tre» sono sostituite dalle seguenti: «gli otto» e le parole: «e il 2020» sono sostituite dalle seguenti: «e fino al 2025»;Pag. 342
   c) al comma 6, le parole: «dal 2019 al 2020, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese e dai professionisti beneficiari» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2019 al 2025, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese e dai professionisti beneficiari incrementate di 100 milioni di euro».

  6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 145 del 2019.
15. 29. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Attis, Polidori, Nevi.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2020»;
   b) il comma 4 è sostituito con il seguente:
  «4. Le esenzioni di cui ai commi 2 e 3 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per gli otto anni successivi. Per i professionisti le esenzioni sono concesse per il 2019 e fino al 2025.»;
   c) al comma 6, le parole: «dal 2019 al 2020, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese e dai professionisti beneficiari» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2019 al 2025, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese e dai professionisti beneficiari, incrementate di 100 milioni di euro».

  6-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 100 milioni di per l'anno 2020 si provvede:
   a) quanto a 85 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 20 milioni di euro, al Ministero dello sviluppo economico per 8 milioni di euro, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 15 milioni di euro, al Ministero dell'interno per 5 milioni di euro, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 12 milioni di euro, al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per 15 milioni di euro, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 8 milioni, e al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per 2 milioni di euro;
   b) quanto a 15 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
15. 30. Garavaglia, Comaroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bianchi, Guidesi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, Pag. 343dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2020»;
   b) il comma 4 è sostituito con il seguente:
  «4. Le esenzioni di cui ai commi 2 e 3 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per gli otto anni successivi. Per i professionisti le esenzioni sono concesse per il 2019 e fino al 2025.»;
   c) al comma 6, le parole: «dal 2019 al 2020, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese e dai professionisti beneficiari» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2019 al 2025, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese e dai professionisti beneficiari, incrementate di 100 milioni di euro».

  6-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 si provvede:
   a) quanto a 85 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 20 milioni di euro, al Ministero dello sviluppo economico per 8 milioni di euro, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 15 milioni di euro, al Ministero dell'interno per 5 milioni di euro, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 12 milioni di euro, al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per 15 milioni di euro, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 8 milioni, e al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per 2 milioni di euro;
   b) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
   c) quanto a 100 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   d) quanto a 100 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 60 milioni di euro annui per gli anni 2023, 2024 e 2025, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 20 milioni di euro annui per gli anni 2023, 2024 e 2025, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 10 milioni di euro annui per gli anni 2023, 2024 e 2025, e relativi al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per 10 milioni di euro annui per gli anni 2023, 2024 e 2025.
15. 31. Garavaglia, Comaroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Pag. 344Tarantino, Bianchi, Guidesi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. All'articolo 28 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 7, le parole: «fino al 31 dicembre 2019», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020»;
   b) al comma 13-ter, le parole: «fino al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020».

  6-ter. Al comma 2, dell'articolo 28-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 dicembre 2016, n. 229, le parole: «fino al 31 dicembre 2020», sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021».
15. 32. Polidori, Calabria, Mandelli, Sisto, Baldelli, Spena, Nevi, Labriola.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. All'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «La disposizione di cui al comma 1» sono sostituite dalle parole: «L'aliquota prevista all'articolo 3, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;
   b) dopo le parole: «si applica» sono aggiunte le seguenti: «per gli anni dal 2020 al 2025».

  6-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6-bis, pari a 5 milioni di per ciascuno degli anni 2020-2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
15. 33. Polidori, Calabria, Mandelli, Baldelli, Spena, Nevi, Mazzetti, Labriola.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Al comma 444 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 la parola: «privata» è soppressa.
15. 34. Dara, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Vinci, Golinelli, Cavandoli, Cestari, Murelli, Morrone, Zoffili, Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Guidesi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Bellachioma, Frassini, Gava.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. Al comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, dopo le parole: «di cui al comma 1, lettera a),» sono aggiunte le seguenti: « c) e d),».

  6-ter. Al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) dopo le parole: «lettere a), b)» sono aggiunte le seguenti: « c) e d)»;
   b) dopo le parole: «prodotti agricoli e alimentari,» sono aggiunte le seguenti: «nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose Pag. 345ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».
15. 35. Morrone, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Vinci, Golinelli, Cavandoli, Murelli, Dara, Zoffili, Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Guidesi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il «Fondo per la ricostruzione» di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012 n. 122, è incrementato di 40 milioni di euro per l'annualità 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
15. 36. Cestari, Tomasi, Dara, Piastra, Raffaelli, Tombolato, Vinci, Golinelli, Cavandoli, Murelli, Morrone, Zoffili, Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Guidesi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Bellachioma, Frassini, Gava.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2020. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di euro 500.000, con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122.

  6-ter. Oltre alle autorizzazioni all'utilizzo di risorse di cui all'articolo 1, comma 359, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, all'articolo 11 comma 3-quater del decreto-legge 30 dicembre 2015 n. 210, all'articolo 1, comma 726, della legge 205 del 2017 ed all'articolo 1, comma 987 legge 145 del 2018, per provvedere ai relativi oneri, i Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, sono autorizzati ad impiegare ulteriori 5 milioni del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge.
15. 37. Tomasi, Dara, Piastra, Raffaelli, Tombolato, Vinci, Golinelli, Cavandoli, Cestari, Murelli, Morrone, Zoffili, Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Guidesi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Bellachioma, Frassini, Gava.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, della legge 1o agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'articolo 2-bis, comma 43, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è prorogata all'anno 2021 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo Pag. 3461 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1o e 3o, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2020 e 2021, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  6-ter. Gli oneri di cui al comma precedente, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2022, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
  6-quater. Agli oneri derivanti dai precedenti commi 6-bis e 6-ter, quantificati in 2 milioni di euro per l'annualità 2019 e 1,3 milioni di euro per ciascuna delle successive annualità 2020 e 2021, si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
15. 38. Golinelli, Tombolato, Morrone, Dara, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Vinci, Cavandoli, Cestari, Murelli, Zoffili, Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Guidesi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Bellachioma, Frassini, Gava.

  Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:
  6-bis. Il comma 762 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è abrogato.

  6-ter. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
15. 39. Tombolato, Vinci, Golinelli, Cavandoli, Cestari, Murelli, Morrone, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Dara, Zoffili, Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Guidesi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Bellachioma, Frassini, Gava.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. Per i comuni delle Regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della Regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-bis, comma 44, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

  6-ter. Agli oneri derivanti dal precedente comma precedente, pari a 12,8 milioni per l'anno 2020 e 10 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 55, convertito Pag. 347con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
15. 40. Murelli, Dara, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Vinci, Golinelli, Cavandoli, Cestari, Morrone, Zoffili, Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Guidesi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Bellachioma, Frassini, Gava.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018. 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021»;

  6-ter. All'onere di cui al comma 6-bis nel limite di 1,5 milioni di euro per l'annualità 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
15. 41. Dara, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Vinci, Golinelli, Cavandoli, Cestari, Murelli, Morrone, Zoffili, Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Guidesi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Bellachioma, Frassini, Gava.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come ulteriormente modificati dall'articolo 1 comma 761, della legge n. 205 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle parole: «al 31 dicembre 2021»;
   b) le parole: «nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020» sono sostituite dalle parole: «nel limite di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021».
15. 42. Cavandoli, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Vinci, Golinelli, Cestari, Murelli, Morrone, Piastra, Dara, Zoffili, Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Guidesi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Bellachioma, Frassini, Gava.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come modificato dall'articolo 1, comma 1001, della legge 30 dicembre 2018, n. 148, le parole: «2017, 2018, 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «2017, 2018, 2019, 2020 e 2021».
15. 43. Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Vinci, Golinelli, Cavandoli, Cestari, Murelli, Morrone, Piastra, Dara, Zoffili, Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Guidesi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Bellachioma, Frassini, Gava.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. 1 Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, definito l'impegno di somme a copertura degli interventi di cui al comma 1, con propri provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, possono definire i criteri e le modalità di concessione di contributi per Pag. 348ulteriori categorie di interventi finalizzati al ripristino dei danni conseguenti agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, fermo restando il limite massimo di 6.000 milioni di euro di cui al precedente comma.».
15. 44. Cavandoli, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Vinci, Golinelli, Cestari, Murelli, Morrone, Dara, Piastra, Zoffili, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Al comma 359 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, aggiungere infine il seguente periodo: «Tra i soggetti di cui al comma precedente rientrano coloro che non sono più titolari di mutui perché precedentemente estinti, coloro che abbiano surrogato il contratto di finanziamento e gli accollati che hanno goduto della sospensione delle rate di cui all'articolo 8, comma 1, numero 9) del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122».
15. 45. Vinci, Golinelli, Cavandoli, Cestari, Murelli, Morrone, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Dara, Zoffili, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. All'articolo 12, della legge 19 giugno 2015, n. 78, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 6 è sostituito dal seguente:
  «6. Le esenzioni di cui al comma 5 sono concesse esclusivamente per i periodi di imposta dal 2015 al 2022.»;
   b) Al comma 7-bis, la parola: «2019» è sostituita, ovunque ricorra, con la seguente «2022».

  6-ter. Per fruire dei benefici di cui all'articolo 12, della legge 19 giugno 2015, n. 78, come prorogato dal comma 6-bis, i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 del decreto interministeriale 10 aprile 2013, e successive modificazioni, presentano al Ministero dello sviluppo economico un'apposita istanza, nei termini previsti con nuovo bando del medesimo Ministero adottato ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera a), del citato decreto interministeriale.
  6-quater. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 6-bis e 6-ter, pari a 20 milioni di euro per gli anni 2020, 2021, 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
15. 46. Golinelli, Cavandoli, Cestari, Murelli, Morrone, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Vinci, Dara, Zoffili, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. In merito agli interventi attivati dalle Regioni a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 riguardanti la Misura 126 «Ripristino del potenziale produttivo Pag. 349agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione», previa coerenza con la disciplina prevista dai Regolamenti europei inerenti le misure di sostegno dello sviluppo rurale, ai fini del mantenimento in via definitiva dei ricoveri temporanei finanziati, oltre i termini previsti per la rimozione, il beneficiario del contributo dovrà restituire il 50 per cento del contributo concesso al quale viene detratto il valore già ammortizzato applicando un ammortamento lineare del 10 per cento annuo su una durata del bene di 10 anni.
15. 47. Cestari, Cavandoli, Murelli, Morrone, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Vinci, Zoffili, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. All'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «La disposizione di cui al comma 1» sono sostituite dalle parole: «L'aliquota prevista all'articolo 3, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23».
   b) dopo le parole: «si applica» sono aggiunte le seguenti: «per gli anni dal 2020 al 2025».

  6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui al comma 199 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
15. 48. Cavandoli, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Vinci, Golinelli, Cestari, Murelli, Morrone, Dara, Piastra, Zoffili, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. All'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «La disposizione di cui al comma 1» sono sostituite dalle parole: «L'aliquota prevista all'articolo 3, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23».
   b) dopo le parole: «si applica» sono aggiunte le seguenti: «per gli anni dal 2020 al 2025».
   c) le parole: «negli ultimi cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» con le seguenti: «negli ultimi undici anni precedenti la data di entrata in vigore della presente disposizione».

  6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui al comma 199, articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
15. 49. Latini, Caparvi, Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri, Golinelli, Cavandoli, Cestari, Murelli, Morrone, Piastra, Tomasi, Tombolato, Vinci, Dara, Zoffili.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 28 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, dopo il comma 7-bis è aggiunto il seguente: «7-ter. Per ragioni di pubblico interesse, i contratti in scadenza entro il 31 dicembre 2019 per la gestione, presso i siti di cui al comma 7, Pag. 350delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione oggetto del presente decreto, possono essere prorogati al 31 dicembre 2020».
15. 50. Prisco, Trancassini, Acquaroli, Lollobrigida, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Sono prorogate fino al 31 dicembre 2024 le previsioni di spesa di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2019. Il personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto di cui agli articoli 3, comma 1, e 50, comma 3, lettera a), è automaticamente prorogato fino alla data di cui al periodo precedente, salva espressa rinunzia degli interessati. I rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 50-bis, in conformità alle disposizioni di cui al CCNL Funzioni Locali vigente, sono prorogati fino alla data del 31 dicembre 2024.».
15. 51. Prisco, Trancassini, Acquaroli, Lucaselli, Donzelli.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Sono prorogate fino al 31 dicembre 2024 le previsioni di spesa di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2019. Il personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto di cui agli articoli 3, comma 1, e 50, comma 3, lettera a), è automaticamente prorogato fino alla data di cui al periodo precedente, salva espressa rinunzia degli interessati. I rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 50-bis, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 50, comma 11, lettera f), del CCNL Funzioni Locali vigente, sono prorogati automaticamente di ulteriori dodici mesi.».
15. 52. Prisco, Trancassini, Acquaroli, Lucaselli, Donzelli.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis All'articolo 8 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, al comma 2 le parole: «a decorrere dal 15 gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 15 gennaio 2021».
15. 53. Prisco, Trancassini, Acquaroli, Lollobrigida, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «La disposizione di cui al comma 1» sono sostituite dalle parole: «L'aliquota prevista all'articolo 3, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;
   b) dopo le parole: «si applica» sono aggiunte le seguenti: «per gli anni dal 2020 al 2025».
15. 54. Foti, Prisco, Lucaselli, Donzelli.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 28 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 7 le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;Pag. 351
   b) al comma 13-ter le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
15. 55. Prisco, Trancassini, Acquaroli, Lucaselli, Donzelli.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come modificato dall'articolo 1, comma 1001, della legge 30 dicembre 2018, n. 148, le parole: «2017, 2018, 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «2017, 2018, 2019, 2020 e 2021».

  6-ter. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come ulteriormente modificato dall'articolo 1, comma 761, della legge n. 205 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle parole: «al 31 dicembre 2021»;
   b) le parole: «nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020» sono sostituite dalle parole: «nel limite di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021».

  6-quater. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021»;

  6-quinquies. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-bis, comma 44, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
  6-sexies. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'articolo 2-bis, comma 43, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è prorogata all'anno 2022 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in Pag. 352attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2021, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Gli oneri di cui al periodo precedente, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2022, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
  6-septies. Al comma 4-bis dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
  6-octies. Agli oneri derivanti dal comma 6-quater, nel limite di 2 milioni di euro per l'annualità 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Agli oneri derivanti dal comma 6-quinquies, pari a 10 milioni di euro, per l'anno 2021, nonché a quelli derivanti dal comma 6-sexies, quantificati in 1,3 milioni di euro per ciascuna delle successive annualità 2021 e 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
15. 56. Zanichelli, Sarti, De Girolamo, Spadoni, Zolezzi, Carbonaro, Ascari, Macina, Donno.

  Al comma 7 sostituire le parole: sono prorogate fino al 29 febbraio 2020 nel limite di euro 3.000.000 con le seguenti: sono prorogate per il primo semestre 2020 nel limite di euro 11.500.000.
*15. 57. Vazio, Rotta.

  Al comma 7 sostituire le parole: sono prorogate fino al 29 febbraio 2020 nel limite di euro 3.000.000 con le seguenti: sono prorogate per il primo semestre 2020 nel limite di euro 11.500.000.
*15. 58. Orlando, Vazio, Rotta.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. All'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 15 le parole: «fino ai 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020»;
   b) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «e in 23,9 milioni di euro per l'anno 2018» sono inserite le seguenti, «e in 23,9 milioni di euro per l'anno 2020».
15. 59. Patassini, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri, Bordonali, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Al comma 2, dell'articolo 8 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: «15 gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «15 gennaio 2021». All'onere derivante dall'applicazione dal presente comma pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione Pag. 353del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
15. 60. Patassini, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri, Bordonali, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Al comma 2, dell'articolo 8 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Ai soggetti che, pur avendo diritto al rinvio, non ne hanno fatto richiesta, si applica la riduzione degli importi dovuti nella misura di cui al presente comma. Il maggior versamento effettuato è rimborsato, anche attraverso rateizzazione in due anni, nel limite di 5 milioni annui, per gli anni 2020 e 2021. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma. Al maggiore onere derivante dal rimborso del maggior versamento, pari a 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».
15. 61. Patassini, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri, Bordonali, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Al comma 986 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «Per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2019 e 2020» e dopo le parole: «2 milioni di euro» sono inserite le seguenti: «per ciascun anno». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
15. 62. Patassini, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri, Bordonali, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Al fine di favorire lo sviluppo economico ed industriale delle aree del Centro Italia, colpite dagli eventi sismici Pag. 354verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016, e la creazione di condizioni favorevoli all'attrazione di nuovi investimenti, nonché l'insediamento di nuove imprese nelle aree ricomprese nel cratere sismico del Centro Italia (Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo), ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014)6424 final del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016)5938 final del 23 settembre 2016, è istituita una zona economica speciale nelle aree ricomprese nel cratere sismico del Centro Italia (Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo), cui si applica la disciplina contenuta nel decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Ai fini dell'istituzione e dell'attuazione degli interventi previsti dal Piano di sviluppo strategico nelle aree della zona economica speciale prevista dal presente comma si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12. Per l'istituzione della zona economica speciale nelle aree ricomprese nel cratere sismico del Centro Italia è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
15. 63. Patassini, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri, Bordonali, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. I mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa a comuni inseriti negli allegati 1, 2, 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, aventi le caratteristiche di seguito elencate, possono essere oggetto di operazioni di rinegoziazione che determinino una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi, ferma restando la data di scadenza prevista nei vigenti piani di ammortamento. La rinegoziazione avrà effetto dall'annualità in cui riprende il pagamento delle rate sospese dalla normativa applicabile agli enti locali i cui territori sono stati colpiti dagli eventi sismici verificatesi a decorrere dal 2016. Possono essere oggetto di rinegoziazione i mutui che, alla data del 1o gennaio 2020, presentino le seguenti caratteristiche:
   a) interessi calcolati sulla base di un tasso fisso;
   b) oneri di rimborso a diretto carico dell'ente locale beneficiario dei mutui;
   c) scadenza dei prestiti successiva al 31 dicembre 2022;
   d) debito residuo da ammortizzare superiore a 10.000 euro;
   e) mancanza di rinegoziazione ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2003;Pag. 355
   f) senza diritto di estinzione parziale anticipata alla pari.
15. 64. Patassini, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri, Bordonali, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Al comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «a decorrere dal 1o gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1o gennaio 2021». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
15. 65. Patassini, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri, Bordonali, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Il comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 4 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, è sostituito dal seguente:
  «2. Gli adempimenti e i pagamenti di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono effettuati da coloro che non li hanno effettuati in forza della sospensione prevista dalle norme citate a decorrere dal 15 dicembre 2020 con le modalità e nei termini fissati dalle medesima disposizioni, ma nel limite del 40 per cento degli importi dovuti. Coloro che hanno già eseguito i pagamenti e gli adempimenti previsti dall'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, hanno diritto: a) per quanto riguarda il pagamento dei tributi di cui all'articolo 48, comma 11, del decreto-legge n. 189 del 2016, a vedersi riconosciuta una somma a titolo di credito di imposta da utilizzare in via proporzionale in 36 mesi e pari al 60 per cento delle somme di cui all'articolo 48, comma 11, del decreto-legge 17 ottobre 2016, già corrisposte; b) per quanto riguarda il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 48, comma 13, del decreto-legge n. 189 del 2016, a vedersi riconosciuta una detrazione dagli importi da versare a questi stessi titoli per i prossimi 36 mesi per somma pari al 60 per cento delle somme di cui all'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016 già versate. Il maggior versamento effettuato è rimborsato, anche attraverso rateizzazione in due anni, nel limite di 5 milioni annui, per gli anni 2020 e 2021. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma. Al maggiore onere derivante dal rimborso del maggior versamento, pari a 5 milioni di euro annui per ciascuno degli Pag. 356anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.».
15. 66. Patassini, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri, Bordonali, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. All'articolo 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
  «2-bis. Nell'area formata da ogni comune di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis viene istituita una zona a fiscalità privilegiata denominata Zona Economica Speciale Sisma (ZESS) con la finalità di rafforzare e ampliare le misure già adottate nonché di creare speciali condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi, economici, finanziari e amministrativi a vantaggio di ogni tipologia di soggetto che abbia sede, anche solo operativa, o residenza nei predetti comuni, ovvero a favore di quei soggetti che stabiliranno la propria sede, anche solo operativa, o residenza all'interno dei medesimi comuni per effettuare investimenti nel rispetto di quanto verrà previsto.
  2-ter. Le misure straordinarie di sostegno prima indicate hanno lo scopo di garantire la tenuta sociale delle comunità, della storia e della identità dei territori colpiti dal sisma, nonché rilanciare il tessuto produttivo che costituisce un fattore fondamentale contro lo spopolamento ed evitare la dispersione del patrimonio culturale ed economico di quelle aree.
  2-quater. Con apposito provvedimento normativo, da emanarsi entro 3 mesi dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, di conversione del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, saranno stabilite le modalità di funzionamento e governo della ZESS tra cui anche la misura di esenzione dalle imposte dirette, indirette e tributi locali nel rispetto e in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area ricadente all'interno della ZESS, le condizioni che disciplinano l'accesso per ogni soggetto ai benefici previsti per la ZESS, l'ente deputato al coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo strategici insieme alle regole per la sua composizione e funzionamento e la durata della ZESS, nel limite delle risorse di cui al comma 2-quinquies.
  2-quinquies. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».
15. 67. Patassini, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri, Bordonali, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile)

Pag. 357

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. All'articolo 14, comma 3-bis.1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al terzo periodo, le parole: «all'articolo 15, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 15, commi 1 e 2».
15. 68. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri, Bordonali, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. L'entrata in vigore dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 12 novembre 2019, n. 614, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 novembre 2019, n. 271, è differita di centottanta giorni e conseguentemente sono posticipati per lo stesso periodo tutti i termini ivi previsti.
15. 69. Latini, Caparvi, Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri, Bordonali, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
  7-bis. All'articolo 28 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le segmenti modificazioni:
   a) al comma 7, le parole: «fino al 31 dicembre 2019», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020»;
   b) al comma 13-ter, le parole: «fino al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020».

  7-ter. All'articolo 28-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 2, le parole: «fino al 31 dicembre 2020», sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021».
15. 70. Caparvi, Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri, Bordonali, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. All'articolo 4, comma 1, lettera a), capoverso 3-bis, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2020», e dopo la lettera c-bis) è inserita la seguente:
   «c-ter) dopo il comma 11 è inserito il seguente:
  “11-bis. In deroga ai valori limite fissati nell'allegato 3 al decreto ministeriale 5 febbraio 1998, per il materiale aggregato riciclato, derivante dal trattamento dei rifiuti inerti provenienti dalla cernita dei rifiuti di cui al precedente comma 4 ovvero provenienti dagli interventi di ricostruzione Pag. 358di immobili privati o pubblici, il valore limite dell'analisi del test di cessione per il parametro solfati è innalzato da 250 a 1000 mg/l. Nel caso in cui la concentrazione di tale parametro superi il limite di 250 mg/l l'utilizzo dell'aggregato riciclato viene limitato al punto c) del punto 7.1.3 dell'Allegato 1, Suballegato 1 NORME TECNICHE GENERALI PER IL RECUPERO DI MATERIA DAI RIFIUTI NON PERICOLOSI del decreto ministeriale del 5 febbraio 1998 e all'utilizzo quale quota parte di inerte in conglomerati cementizi”».
15. 71. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri, Bordonali, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. All'articolo 4, comma 1, lettera a), capoverso 3-bis, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2020», e dopo la lettera c-bis) è inserita la seguente:
   «c-ter) dopo il comma 11 è inserito il seguente:
  “11-bis. In deroga all'allegato 3 al decreto ministeriale del 5 febbraio 1998, per il materiale aggregato riciclato, derivante dal trattamento dei rifiuti inerti provenienti dalla cernita dei rifiuti di cui al precedente comma 4 ovvero provenienti dagli interventi di ricostruzione di immobili privati o pubblici, all'analisi del test di cessione l'autorità competente può derogare alle concentrazioni limite di solfati”».
15. 72. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri, Bordonali, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 7 inserire il seguente:
  7-bis. In deroga ai valori limite fissati nell'allegato 3 al decreto ministeriale del 5 febbraio 1998, per il materiale aggregato riciclato, derivante dal trattamento dei rifiuti inerti provenienti dalla cernita dei rifiuti di cui al precedente comma 4 ovvero provenienti dagli interventi di ricostruzione di immobili privati o pubblici, il valore limite dell'analisi del test di cessione per il parametro solfati è innalzato da 250 a 1000 mg/l. Nel caso in cui la concentrazione di tale parametro superi il limite di 250 mg/l l'utilizzo dell'aggregato riciclato viene limitato al punto c) del punto 7.1.3 dell'Allegato 1, Suballegato 1 NORME TECNICHE GENERALI PER IL RECUPERO DI MATERIA DAI RIFIUTI NON PERICOLOSI del decreto ministeriale del 5 febbraio 1998 e all'utilizzo quale quota parte di inerte in conglomerati cementizi.
15. 73. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri, Bordonali, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. All'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 Pag. 359dicembre 2019, n. 156, le parole: «delle ritenute fiscali» sono sostituite dalle seguenti: «dei tributi».
15. 74. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri, Bordonali, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. All'articolo 31 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 6, primo periodo, le parole: «e nei limiti consentiti dalla vigente normativa» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 1656 del codice civile, esclusivamente ad imprese locali già costituite alla data del 1o ottobre 2019».
15. 76. Patassini, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri, Bordonali, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
  7-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4 è inserito il seguente;
   «4-bis. Al fine di assicurare ai comuni le disponibilità di cassa necessarie alla liquidazione dei compensi per il personale acquisito ai sensi dell'articolo 50-bis e per l'erogazione dei contributi di autonoma sistemazione, i Commissari delegati erogano anticipazioni di cassa nei limiti dei rendiconti di rimborso presentati da ciascun comune relativamente all'annualità 2018 nelle more del perfezionamento delle rendicontazioni dell'annualità 2019 e dei rendiconti presentati relativamente all'annualità 2019 nelle more del perfezionamento delle rendicontazioni dell'annualità 2020.».

  7-ter. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «6-bis. Per i comuni di cui agli allegati n. 1, 2 e 2-bis l'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222 del TUEL viene elevata a dieci dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente fino all'esercizio relativo alla cessazione dello stato di emergenza.».
15. 77. Patassini, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri, Bordonali, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. All'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Si autorizzano le casse di previdenza delle professioni tecniche a rilasciare DURC regolari a fronte Pag. 360di una idonea garanzia prestata dagli iscritti mediante deposito di contratti aventi ad oggetto o comunque relativi alla riparazione o ricostruzione di immobili danneggiati dal sisma. Secondo gli stati di avanzamento, qualora il professionista non abbia onorato il debito o le rateizzazioni accordate, a fronte della richiesta di attestazione della regolarità contributiva, la cassa di previdenza richiede agli USR di attivare il potere sostitutivo in suo favore. Gli USR possono trasferire alla Cassa richiedente fino al 50 per cento dell'onorario spettante a sanatoria della posizione contributiva e fino alla concorrenza delle somme dovute.»;
   b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
  «5. Il contributo massimo, a carico del Commissario straordinario, per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione privata, è stabilito nella misura, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali, pari a quelle determinata attraverso l'applicazione decreto Ministero giustizia 20 luglio 2012 n. 140, per gli interventi privati e il decreto ministeriale del 17 giugno 2016 relativo alle opere pubbliche. Sono considerate opere pubbliche, oltre a quelle definite dalla vigente normativa, tutte quelle attuate attraverso il precedente articolo 14.».
15. 78. Patassini, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri, Bordonali, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. All'articolo 46 del decreto-legge del 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresì, alle imprese e ai professionisti che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della zona franca, entro il 31 dicembre 2020, nonché nei riguardi delle imprese che hanno dovuto sospendere l'attività commerciale o produttiva, per inagibilità a seguito delle ordinanze le sindacali notificate in data successiva al periodo di cui al comma 2, a condizione che la riduzione del 25 per cento del fatturato decorra dalla data di ordinanza sindacale di sgombro, considerati centoventi giorni successivi al 1o settembre 2016. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 147 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 marzo 2020, per la previsione relativa a quell'anno, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari all'importo di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».
15. 79. Latini, Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri, Bordonali, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile)

Pag. 361

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. L'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, si applica anche ai comuni non capoluogo di provincia, in deroga all'articolo 18 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
15. 80. Patassini, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri, Bordonali, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. All'articolo 50-bis, comma 1-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto in fine, il seguente periodo: «Le risorse non spese nel singolo anno possono essere utilizzate negli anni successivi».
15. 81. Patassini, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri, Bordonali, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, il comma 5-bis è sostituito dal seguente:
  «5-bis. La percentuale di cui al comma 1 è ridotta al 10 per cento per i soggetti che trasferiscono la residenza in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia, e nell'area del cratere sismico costituita dai comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 15 dicembre 2016.»
15. 82. Patassini, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri, Bordonali, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Per gli esercizi 2019-2021, le imprese ubicate nel cratere di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis dei decreto-legge del 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono escluse dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
15. 83. Patassini, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri, Bordonali, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. All'articolo 12-bis, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, Pag. 362con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono premesse le seguenti parole: «Ferma la possibilità di utilizzare comunque la procedura di cui all'articolo 12».
15. 84. Patassini, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri, Bordonali, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, al primo periodo, le parole da: «maggiormente colpiti» fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «colpiti dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016.»
15. 85. Patassini, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri, Bordonali, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. All'articolo 46, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;
   b) al comma 4, le parole: «i tre» sono sostituite dalle seguenti: «gli otto» e le parole: «e il 2020» sono sostituite dalle seguenti: «e fino al 2025»;
   c) al comma 6, le parole: «dal 2019 al 2020, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese e dai professionisti beneficiari» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2019 al 2025, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese e dai professionisti beneficiari».
15. 86. Patassini, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri, Bordonali, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresì, alle imprese e ai professionisti che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2029, ad eccezione delle imprese che svolgono attività appartenenti alla categoria F della codifica ATECO 2007 che alla data del 24 agosto 2016 non avevano la sede legale o operativa nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229»;Pag. 363
   b) al comma 4, primo periodo, le parole: «e per i tre anni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «e per i 12 anni successivi»; al secondo periodo le parole: «per il 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per il periodo dal 2019 al 2024»;
   c) il comma 4-bis è sostituito con il seguente: «4-bis. L'Istituto nazionale della previdenza sociale disciplina con propri provvedimenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità di restituzione dei contributi non dovuti dai soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al presente articolo che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato»;
   d) il comma 6 è sostituito, in fine, con il seguente periodo: «Per i periodi d'imposta dal 2019 al 2024, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese e professionisti beneficiari.».
15. 87. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri, Bordonali, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Al fine di tutelare l'occupazione e il reddito delle imprese colpite dagli eventi meteorologici calamitosi verificatisi a Venezia a partire dal 12 novembre 2019 e a causa dei quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019, la durata delle concessioni e delle locazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e in scadenza entro il 31 dicembre 2020 è prorogata sino al 31 dicembre 2021. L'autorità competente comunica ai concessionari e ai conduttori il canone da corrispondere sino al termine del periodo di proroga.
15. 88. Pellicani.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
  7-bis. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «dal 1o gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o gennaio 2021».

  7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, Missione 23, Programma 1, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
15. 89. Fragomeli.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Al fine di agevolare la ripresa economica dei territori colpiti da eventi sismici a partire dal 2016 il termine di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156 è differito di un anno. Agli oneri derivanti dal presente comma, quantificati in 13 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
15. 90. Verini, Morgoni.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
  7-bis. All'articolo 28 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con Pag. 364modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 7, le parole: «fino al 31 dicembre 2019», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020»;
   b) al comma 13-ter, le parole: «fino al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020».

  7-ter. All'articolo 28-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 2, le parole: «fino al 31 dicembre 2020», sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021».
15. 91. Verini, Morgoni.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. All'articolo 17-bis, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «, per i successivi quarantotto mesi a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,» sono sostituite con le seguenti: «, sino al 31 dicembre 2023,».
15. 92. Colletti.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Le proposte di istituzione di ZES possono essere presentate dalle regioni meno sviluppate e in transizione così come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dalle aree colpite da gravi calamità naturali. Tra le regioni che potranno avanzare tale richiesta vengono ricomprese in forma aggregata le regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria gravemente colpite dal sisma Centro Italia del 2016 e generato una gravissima crisi dell'area appenninica interessata.».

  Nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, con i limiti di cui all'articolo 1, comma 1 del medesimo decreto, è istituita una Zona Economica Speciale.

  Beneficiano del particolare regime fiscale, finanziario, creditizio, amministrativo le imprese insediate nel territorio della ZES e che vi si insedieranno entro il 31 dicembre 2050 che svolgono all'interno del territorio della ZES attività di natura industriale, artigianale, commerciale, agricola, nonché di servizi in genere compresi quelli offerti da professionisti.

  Il presente regime non si applica alle attività finanziarie e assicurative. Sono escluse dai benefici le iniziative economiche per le quali non verrà riconosciuto un beneficio territoriale diretto in base all'applicazione di paramenti che saranno oggetto di apposito regolamento o provvedimento. Le imprese e i professionisti che svolgono la loro attività all'interno della ZES e quelle che la inizieranno tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 dicembre 2050 potranno usufruire delle seguenti agevolazioni:
   a) esenzione dalle imposte sui redditi (IRPEF-IRES) sino al periodo di imposta 2050;
   b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) sino al periodo di imposta 2050;
   c) esenzione sino al periodo di imposta 2050 dalle imposte municipali proprie per gli immobili situati all'interno della ZES utilizzati dalle imprese per svolgere la loro attività; l'esenzione è vincolata ad una relazione di un tecnico qualificato Pag. 365che attesti le caratteristiche di costruzione o di restauro secondo criteri antisismici degli edifici in questione;
   d) esenzione dalle imposte sui trasferimenti immobiliari di terreni e di fabbricati acquistati per lo svolgimento di attività economiche nella ZES;
   e) esenzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle imprese sino all'anno di imposta 2050.

  I soggetti economici operanti nella ZES godono della totale ed assoluta esclusione dall'imposta sul valore aggiunto su tutte le operazioni poste in essere dagli stessi inerenti l'esercizio della loro attività.

  I soggetti economici operanti nella ZES godono della totale ed assoluta esclusione da qualsiasi tipo di dazio doganale in entrata ed in uscita dalla ZES e da e per qualsiasi Paese del mondo, Italia inclusa.

  Le imprese possono godere dei benefici di cui agli articoli precedenti alle seguenti condizioni:
   a) mantenere l'attività all'interno della ZES sino al 31 dicembre 2050, pena la revoca dei benefici goduti con obbligo di restituzione dei benefici goduti, salvo i casi che verranno disciplinati con apposito regolamento;
   b) almeno il 90 per cento del personale e dei collaboratori deve essere residente nella ZES; a tal fine si considera residente chi trasferisce la residenza nella ZES entro 12 mesi dal momento dell'assunzione.

  I soggetti economici che operano all'interno della ZES o che trasferiscono la loro attività nella ZES da altri territori dello Stato italiano beneficeranno dello svincolo degli obblighi contributivi e previdenziali. Ciò comporta la facoltà per gli stessi soggetti di richiedere il rimborso del totale delle somme versate agli Enti di competenza che liquideranno le stesse applicando le regole del sistema contributivo come se fosse decorso il termine per l'entrata in pensione.

  Resta inteso che gli stessi soggetti economici (imprese, imprenditori, professionisti tutti) beneficeranno dell'esclusione dei versamenti obbligatori a titolo di contributi previdenziali e pensionistici.

  Chiunque, sia esso lavoratore dipendente o autonomo, abbia la residenza nella ZES beneficia della totale esclusione da ogni tipo di imposta o tassa comprese le accise sui prodotti petroliferi.

  La distribuzione di carburanti e lubrificanti da parte di distributori situati all'interno della ZES è esclusa da ogni tipo di tassa o accisa. La produzione di carburanti e lubrificanti è vietata come è vietata la produzione di prodotti chimici. Sarà facoltà della Fondazione Authority vietare l'esercizio di specifiche attività ritenute dalla stessa non conformi alla natura del territorio su cui sarà istituita la ZES.
15. 94. Pezzopane, Morgoni, Ubaldo Pagano, Mancini.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, al comma 1-bis dell'articolo 23, le parole: «alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite da: «alla data del 31 luglio 2019».
15. 95. Morgoni, Pezzopane, Mancini, Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente

  7-bis. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al primo periodo le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle parole: Pag. 366«sessanta giorni» e le parole: «possono adottare» sono sostituite dalla parola: «adottano»;
   b) al comma 2 dopo le parole: «ufficio speciale per la ricostruzione», sono inserite le parole: «su proposta dei comuni».
15. 96. Morgoni, Pezzopane, Mancini, Ubaldo Pagano.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. All'articolo 28 del decreto-legge 7 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 7, ovunque ricorrano, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;
   b) al comma 13-ter le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
15. 97. Pezzopane, Morgoni, Ubaldo Pagano, Mancini.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Al decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, dopo l'articolo 3-octies è aggiunto il seguente:

«Art. 3-novies.
(Prosieguo dell'attività scolastica negli edifici oggetto di verifiche di vulnerabilità sismica con indice di rischio sismico al di sotto di quello previsto dalle norme vigenti e/o oggetto di riparazione o ricostruzione)

  1. Le amministrazioni pubbliche proprietarie di edifici scolastici oggetto di interventi di riparazione o ricostruzione sono autorizzate a dislocare le attività scolastiche in altre strutture finché non verranno terminati gli stessi. Le eventuali dislocazioni sono concordate con la struttura commissariale e gli eventuali oneri derivanti sono sostenuti e rimborsati dalla stessa.
  2. Le amministrazioni pubbliche proprietarie di edifici scolastici che, all'esito delle verifiche di vulnerabilità, diano un indice di rischio sismico al di sotto di quello previsto dalle norme vigenti e specifiche o che, in attesa di tale verifiche presentino già criticità che con molta probabilità daranno esiti non conformi alle norme suddette, sono autorizzate a dislocare le attività scolastiche, finché non verranno ripristinate le condizioni di sicurezza, in altre esistenti che rispondono agli indici di norma. Le eventuali dislocazioni sono concordate con la struttura commissariale e gli eventuali oneri derivanti sono sostenuti e rimborsati dalla stessa».
15. 98. Pezzopane, Morgoni, Ubaldo Pagano, Mancini.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  7-bis. I commi 1 e 1-bis dell'articolo 12-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono sostituiti dal seguente:
  «1. Ferma la possibilità di utilizzare comunque la procedura di cui all'articolo 12 che precede, qualora gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli immobili privati rientrino nei limiti di importo definiti con i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, gli Uffici speciali per la ricostruzione, previa verifica della legittimazione del soggetto richiedente al momento della presentazione della domanda di contributo, adottano il provvedimento di concessione del contributo in deroga alla disciplina prevista dall'articolo 12 e con le modalità procedimentali stabilite Pag. 367con i medesimi provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2. La concessione avviene:
   a) sulla base del progetto e della documentazione allegata alla domanda di contributo presentata dal professionista, che attesta lo stato di fatto del manufatto nonché il nesso di causalità tra sisma e danno lamentato. L'attestazione, ove ne ricorrano le condizioni, informa dell'eventuale presenza di domande di sanatoria edilizia, formulate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, o dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora definite, ovvero di interventi edilizi realizzati prima degli eventi sismici del 24 agosto 2016, sanabili ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89. Ove non sia possibile accertare la completezza e la regolarità amministrativa e tecnica, compresa la conformità edilizia e urbanistica presso le Amministrazioni competenti, queste ultime, su richiesta del progettista, ne danno formalmente atto e la regolarità è autocertificata dal proprietario o titolare di un diritto reale sui bene;
   b) sulla base dell'importo del contributo concedibile determinato dallo stesso professionista nei limiti del costo ammissibile, individuato con le modalità stabilite con le ordinanze di cui all'articolo 2, comma 2. Se gli interventi necessitano dell'acquisizione di pareri ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali o di quelli ricompresi nelle aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali, il professionista, nella domanda di contributo, chiede la convocazione della Conferenza regionale di cui all'articolo 16, commi 4 e 5. La Conferenza regionale è convocata dall'Ufficio Speciale per la ricostruzione, oltre che in esito alla predetta richiesta, anche al fine di acquisire l'autorizzazione sismica nonché, ove occorra, i pareri degli enti competenti al fine del rilascio del permesso a costruire o del titolo unico ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, e comunque nei casi di cui all'articolo 1-sexies, comma 6, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89. La Conferenza, ai sensi della legge n. 241 del 1990, termina i suoi lavori entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla sua convocazione. In caso di mancata adesione della determinazione finale entro il suddetto termine, la conferenza si intende conclusa positivamente e si intendono resi in termini favorevoli tutti i pareri e le autorizzazioni in essa formati.».
15. 99. Patassini, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri, Bordonali, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. All'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 1, alinea, le parole: «possono derogare» sono sostituite dalla seguente: «derogano».
15. 100. Patassini, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri, Bordonali, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile)

Pag. 368

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Dopo il comma 4 dell'articolo 8 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, è aggiunto il seguente:
  «4.1. La riduzione dei versamento prevista dal comma 2 si applica anche nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 145. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma, nei limiti delle risorse disponibili.».
15. 101. Patassini, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri, Bordonali, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, le parole: «2017, 2018, 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «2017, 2018, 2019, 2020 e 2021».
15. 102. Vietina, Fiorini, Anna Lisa Baroni, Mandelli.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. All'articolo 1, comma 1025, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, apportare le seguenti modifiche:
   a) le parole: «per l'anno 2019» sono sostituite con le seguenti: «per gli anni 2019 e 2020»;
   b) alla fine del periodo sono aggiunte le seguenti parole: «con le modalità da lui utilizzate per gli anni 2018 e 2019».
15. 103. Paolo Russo, Mandelli, Mulè, Bagnasco, Cassinelli.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. La definizione delle procedure di condono previste dall'articolo 25 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla 16 novembre 2018, n. 130, è estesa, con le modalità ivi previste, a tutto il territorio nazionale limitatamente agli abusi commessi entro il 20 aprile 2004, con esclusivo riferimento agli immobili che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, risultano essere prima casa di abitazione.
15. 104. Paolo Russo.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. All'articolo 28, comma 7, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «31 dicembre 2019», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
15. 105. Morgoni, Pezzopane, Braga.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. All'articolo 28 del decreto-legge 7 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 7 ovunque ricorrano le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2020»;Pag. 369
   b) al comma 13-ter le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2020».
15. 106. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Paolo Russo, Spena, Napoli, Ruffino, Bond, Baratto.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. I titolari di ditte individuali commerciali ed artigiane ed i soci di società di persone e di capitali, iscritti alla gestione commercianti ed artigiani dell'INPS, ubicate nel cratere del sisma «Centro Italia», possono, dietro presentazione di specifica domanda, richiedere l'esonero del pagamento della contribuzione previdenziale ai fini IVS INPS, per i periodi per i quali, a seguito del sisma, non hanno potuto svolgere la loro attività imprenditoriale.
15. 107. Buratti, Topo.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
  7-bis. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «dal 1o gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o gennaio 2021».

  7-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 7-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,
15. 108. Morgoni, Pezzopane, Braga.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, al comma 1-bis dell'articolo 23, le parole «alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite da: «alla data del 31 luglio 2019».
15. 109. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Paolo Russo, Spena, Napoli, Ruffino, Bond, Baratto.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. All'articolo 28 del decreto-legge 7 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 7, ovunque ricorrano, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;
   b) al comma 13-ter le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2020».
15. 110. Pastorino, Fornaro, Fassina.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 28, comma 7, le parole: «fino al 31 dicembre 2019», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020»;
   b) all'articolo 28, comma 13-ter, le parole: «fino al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020»;
   c) all'articolo 28-bis, comma 2, le parole: «fino al 31 dicembre 2020», sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020».
15. 111. Nevi, Mandelli.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Al comma 6 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, Pag. 370convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
   b) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Il beneficio di cui al periodo precedente si applica anche alle attività economiche e produttive che abbiano subito esclusivamente danni agli impianti e macchinari produttivi così come riconosciuti ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2-bis, dell'Ordinanza del Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione sisma 2016 n. 13 del 9 gennaio 2017».
15. 112. Nevi, Mandelli.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. All'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: «15 gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «15 gennaio 2021. Al relativo onere, valutato in 15 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 201.8, n. 145.».
15. 113. Polidori, Mandelli.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
  7-bis. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «dal 1o gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o gennaio 2021».

  7-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
15. 114. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
  7-bis. Per il ripristino delle spiagge, danneggiate dalle mareggiate connesse gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di ottobre e novembre 2019, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e i principi di assegnazione delle predette somme.

  7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede: per l'anno 2020: quanto a 20 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo; quanta a 20 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione Pag. 371del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; quanto a 10 milioni euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; per l'anno 2021 mediante corrispondente utilizzo del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
15. 115. Sabrina De Carlo, Macina, Donno.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
  7-bis. Al fine di garantire la prossimità dei presidi a sostegno delle attività produttive dei territori colpiti dagli eventi sismici, per la durata dello stato di emergenza prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la rideterminazione delle circoscrizioni territoriali ai cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, non si applica nei confronti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, aventi sede nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
15. 116. Zennaro, Terzoni, Macina, Donno, Berardini, Torto, Corneli, Del Grosso, Grippa, Giuliodori, Maurizio Cattoi, Gallo, Cataldi, Raduzzi, Trizzino, Carbonaro.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «dal 1o gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o gennaio 2021».

  Conseguentemente, all'articolo 43, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  7-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 15, comma 7-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
15. 117. Zennaro, Gabriele Lorenzoni, Berardini, Lattanzio, Terzoni, Macina, Donno.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «per ciascuno degli anni 2016- 2019» sono aggiunte le seguenti: «e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2022»;
   b) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «ed entro il 20 dicembre per l'anno 2019» con le seguenti: «ed entro il 20 dicembre per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022».
   Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa del Pag. 372Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
15. 118. Testamento, Macina, Donno.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, i seguenti:
  7-bis. All'articolo 23, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole: «alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 luglio 2019».

  7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, pari a 5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
15. 119. Terzoni, Macina, Donno.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Al fine di favorire il completamento delle opere di ricostruzione nei comuni della Campania colpiti dagli eventi sismici del 1980 e del 1981, ai comuni del cratere è consentito fino al 2025 l'utilizzo delle risorse residue ancora disponibili assegnando ai medesimi comuni le competenze di spesa, programmazione e controllo delle somme e dei residui riferiti agli importi assegnati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 13333/1 del 30 dicembre 2008, per un ammontare residuo pari ad euro 43.787.690,62, e con decreto n. 3724 del 26 marzo 2010, per un ammontare residuo pari ad euro 12.951.040,54, nonché, fino al 2025, assegnando ai comuni le stesse competenze per i residui riferiti agli importi attribuiti con Delibera CIPE n. 45 del 23 marzo 2012, per un ammontare residuo pari ad euro 16.524.443,20, e assegnando ai comuni, per il completamento delle singole opere, tutte le risorse ancora disponibili sulle contabilità speciali comunali, aperte e risultanti dal Report di Banca D'Italia al 31 dicembre 2018, per un ammontare in giacenze pari ad euro 47.572.202,45 per i comuni della provincia di Avellino, euro 9.855.755,75 per i comuni della provincia di Benevento, euro 8.946.690,46 per i comuni della provincia di Caserta, euro 56.519.711 per i comuni della provincia di Napoli, euro 40.393.191,35 per i comuni della provincia di Salerno, nonché sulla contabilità speciale 3250, intestata al commissario ad acta, provenienti dalla contabilità speciale 1728 di cui all'articolo 86, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
15. 120. Maraia, Macina, Donno.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «1o gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2021».
15. 121. Cataldi.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
  7-bis. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «dal 1o gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o gennaio 2021».
  7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente Pag. 373riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.
15. 139. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Attis.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Per l'anno 2020, nel limite di spesa di 2 milioni di euro, ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione patrimoniale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nel calcolo del patrimonio immobiliare sono esclusi gli immobili e i fabbricati di proprietà distrutti o non agibili in seguito a calamità naturali. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a Ministero medesimo.
15. 122. Cataldi, Macina, Donno.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
  7-bis. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 11 le parole: «entro il 15 ottobre 2020, ovvero, mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, con il versamento dell'importo corrispondente al valore delle prime cinque rate entro il 15 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti «entro il 15 gennaio 2021, ovvero, mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, con il versamento dell'importo della prima rata entro il 15 gennaio 2021»;
   b) al comma 13 le parole: «entro il 15 ottobre 2020, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, con il versamento dell'importo corrispondente al valore delle prime cinque rate entro il 15 ottobre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 gennaio 2021, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, con il versamento dell'importo della prima rata entro il 15 gennaio 2021».

  7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, valutati in 14,8 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  7-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
15. 123. Cataldi, Gabriele Lorenzoni.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
  7-bis. All'articolo 46, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 le parole: «31 dicembre 2019», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020», «31 dicembre 2021», «31 dicembre 2022». Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 147 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 marzo 2020, per la previsione relativa a quell'anno, su proposta del Ministro dell'economia Pag. 374e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari all'importo di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
15. 124. Cataldi.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. All'articolo 46, del decreto 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresì, alle imprese e ai professionisti che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della zona franca, entro il 31 dicembre 2020, nonché nei riguardi delle imprese che hanno dovuto sospendere l'attività commerciale o produttiva, per inagibilità a seguito delle ordinanze sindacali notificate in data successiva al periodo di cui al comma 2, a condizione che la riduzione del 25 per cento del fatturato decorra dalla data di ordinanza sindacale di sgombro, considerati 120 giorni successivi al 1o settembre 2016. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 147 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 marzo 2020, per la previsione relativa a quell'anno, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari all'importo di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».
15. 125. Cataldi.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
  7-bis. All'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «31 dicembre 2020», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
  7-ter. Sono esenti da qualsiasi imposta e tributi, sia fissi che in percentuale dovuti per il rinnovo da parte del proprietario di ipoteche su immobili dichiarati non agibili in seguito all'evento sismico che ha colpito i territori delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016, fino al ripristino dell'agibilità, le persone fisiche residenti o domiciliate e le persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei comuni delle regioni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
  7-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al precedente comma 7-ter, pari a 100 mila euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
15. 126. Cataldi, Macina, Donno.

Pag. 375

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  7-bis. All'articolo 3-bis del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centoventi giorni»;
   b) le parole: «possono adottare» sono sostituite dalla seguente: «adottano»;
   c) le parole: «apposita ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «apposite ordinanze da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
15. 127. Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Terzoni, Ilaria Fontana, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Macina, Donno.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  7-bis. All'articolo 28, comma 7, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «31 dicembre 2019», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
15. 128. Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Terzoni, Ilaria Fontana, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Macina, Donno.

  Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:
  7-bis. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'articolo 2-bis, comma 43, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è prorogata all'anno 2021 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2020 e 2021, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  7-ter. Gli oneri di cui al comma 7-bis, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2022, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
15. 129. Colaninno, Marco Di Maio, Vitiello.

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  7-bis. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi Pag. 376dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-bis, comma 44, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
15. 130. Colaninno, Marco Di Maio, Vitiello.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
  7-bis. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «dal 1o gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o gennaio 2021».

  7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, Missione 23, Programma 1, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
15. 131. Marco Di Maio, Vitiello.

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  7-bis. Il punto 3.2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 29 settembre 1998 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1999. «Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180 convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 1998, n. 267» si interpreta nel senso che nelle aree a rischio di frana elevato e molto elevato sono consentiti gli interventi di demolizione con ricostruzione purché necessari a ridurre la vulnerabilità degli edifici esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico urbanistico.
15. 132. Fregolent, Bendinelli, Marco Di Maio, Vitiello.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  7-bis. All'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, all'ultimo periodo, le parole: «quinquennio 2016-2020» sono sostituite dalle seguenti: «settennio 2016-2022» e le parole: «massimo di cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «massimo di sette anni».
15. 133. Caparvi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  7-bis. Al fine di non gravare ulteriormente i cittadini dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 con onerosi tagli ai servizi pubblici essenziali è prevista la sospensione decennale dei vincoli di spesa imposti dai provvedimenti di finanza pubblica e dei processi di accorpamento tra enti locali e tra autonomie funzionali se non su base volontaria.
15. 134. Trancassini, Prisco, Acquaroli, Lucaselli, Donzelli.
(Inammissibile)

Pag. 377

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. All'articolo 28 del decreto-legge 7 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 7 ovunque ricorrano le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2020»;
   b) al comma 13-ter le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2020».
15. 135. Lollobrigida, Prisco, Rampelli, Donzelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. All'articolo 1, comma 986, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «per l'anno 2019» sono sostituite con: «per l'anno 2020».
15. 136. Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Terzoni.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. All'articolo 8, del decreto-legge n. 123 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:
  «2-ter. Per il pagamento rateale è concessa una proroga della domanda di rateizzazione con termine fissato in data 15 marzo 2020, per la quale dovranno versarsi contestualmente le prime tre rate sul totale frazionato previsto nel piano di restituzione.
  Con apposito provvedimento dell'INPS verranno stabilite le modalità di presentazione della nuova domanda di rateizzazione, ferma restando la possibilità di versamento in un'unica soluzione, ed i relativi termini».
15. 137. Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Terzoni.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono assegnate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le risorse non assegnate a seguito della ripartizione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai comuni presenti nelle graduatorie di cui al decreto interministeriale 30 dicembre 2019 che hanno avanzato richieste per interventi sul dissesto idrogeologico tenendo conto prioritariamente dei comuni facenti parte delle regioni che non hanno superato il 40 per cento dei fondi corrispondenti a quelli che spetterebbero sulla base di una ripartizione proporzionata alla superficie del territorio amministrato.
15. 138. Fragomeli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Proroga in materia di fusione dei Comuni)

  1. In considerazione delle necessità e degli oneri derivanti dalla procedura di fusione, i comuni in deroga agli obblighi in materia di fusione derivanti dall'articolo 1, commi da 116 a 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56, hanno tempo fino al 31 dicembre 2020 per adempiervi.
15. 01. Ciaburro, Caretta, Prisco, Lucaselli.
(Inammissibile)

Pag. 378

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Proroga in materia di fusione dei Comuni)

  1. I comuni che non hanno ancora provveduto ad adempiere agli obblighi in materia di fusione derivanti dall'articolo 1, commi da 116 a 130 della legge 7 aprile 2014, n. 56, hanno tempo fino al 30 aprile 2020 per adempiervi.
15. 02. Ciaburro, Caretta, Prisco, Lucaselli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Proroga in materia di società di mutuo soccorso)

  1. All'articolo 43, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni».
15. 03. Topo.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Scorrimento della graduatoria del concorso pubblico Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 380 allievi finanzieri – Anno 2018)

  1. Le assunzioni nelle carriere iniziali del corpo della Guardia di finanza autorizzate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 4 dicembre 2018, possono essere effettuate, in deroga all'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e fino ad esaurimento delle stesse, attingendo alle graduatorie degli idonei non vincitori del corso bandito per l'anno 2018 ai sensi del medesimo articolo 2199.
15. 04. Topo, Mancini, Buratti.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Completamento fasi della ricostruzione in aree terremotate)

  1. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, è incrementato di 40 milioni di euro per l'annualità 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
15. 05. Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Bartolozzi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Ampliamento dell'utilizzabilità dei Fondi per la ricostruzione)

  1. Al comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, dopo le parole: «di cui al comma 1, lettera a),» sono aggiunte le seguenti: «, c) e d)».Pag. 379
  2. Al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) dopo le parole: «lettere a), b)» sono aggiunte le seguenti: « c) e d)»;
   b) dopo le parole: «prodotti agricoli e alimentari,» sono aggiunte le seguenti: «nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,».
15. 06. Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Paolo Russo, Bartolozzi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Ampliamento dell'utilizzabilità dei Fondi per la ricostruzione in Lombardia)
   1. Al comma 444 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la parola “privata” è soppressa».
15. 07. Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Bartolozzi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Proroga termini pagamenti ritenute fiscali contributi previdenziali e assistenziali)
   1. All'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole “15 gennaio 2020” sono sostituite dalle seguenti: “15 gennaio 2021”. All'onere di cui al presente articolo, quantificato in euro 20 milioni per l'anno 2020 e in euro 8 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».
15. 08. Mulè.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Proroga di termine per contributi sisma Centro Italia)

  1. Al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, al comma 1-bis dell'articolo 23, le parole: “alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “alla data del 31 luglio 2019”».
15. 09. Prisco, Lollobrigida, Rampelli, Donzelli, Lucaselli, Trancassini, Acquaroli.

  Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti dagli eventi sismici dell'Italia Centrale)
   1. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al primo periodo le parole “novanta giorni” sono sostituite dalle parole: Pag. 380“sessanta giorni” e le parole “possono adottare” sono sostituite dalla parola “adottano”;
   b) al comma 2, dopo le parole “ufficio speciale per la ricostruzione”, sono inserite le parole “su proposta dei Comuni”».
15. 010. Lollobrigida, Prisco, Rampelli, Donzelli, Lucaselli, Trancassini, Acquaroli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Istituzione di Zone economiche speciali nelle aree colpite da gravi calamità naturali)
   1. All'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 dopo il comma 4-bis è inserito il seguente: “4-ter. Le proposte di istituzione di ZES possono essere presentate dalle regioni meno sviluppate e in transizione così come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dalle aree colpite da gravi calamità naturali. Tra le regioni che potranno avanzare tale richiesta vengono ricomprese in forma aggregata le regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria gravemente colpite dal sisma centro Italia del 2016 e generato una gravissima crisi dell'area appenninica interessata”.
   2. Nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, con i limiti di cui all'articolo 1, comma 1 del medesimo decreto, è istituita una Zona Economica Speciale.
   3. Beneficiano del particolare regime fiscale, finanziario, creditizio, amministrativo le imprese che svolgono all'interno del territorio della ZES attività di natura industriale, artigianale, commerciale, agricola, nonché di servizi in genere compresi quelli offerti da professionisti. Il regime non si applica alle attività finanziarie e assicurative.
   4. Le imprese e i professionisti che svolgono la loro attività all'interno della ZES dalla data della sua costituzione e per il periodo di tempo durante il quale essa sarà operativa usufruiranno delle seguenti agevolazioni:
   a) esenzione dalle imposte sui redditi (IRPEF-IRES);
   b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);
   c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili situati all'interno della ZES utilizzati dalle imprese per svolgere la loro attività; l'esenzione è vincolata ad una relazione di un tecnico qualificato che attesti le caratteristiche di costruzione o di restauro secondo criteri antisismici degli edifici in questione;
   d) esenzione dalle imposte sui trasferimenti immobiliari di terreni e di fabbricati acquistati per lo svolgimento di attività economiche nella ZES;
   e) esenzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle imprese.
   5. Le imprese possono godere dei benefici di cui agli articoli precedenti alle seguenti condizioni:
   a) mantenere l'attività all'interno della ZES per tutta la sua durata, pena la revoca dei benefici goduti con obbligo di restituzione dei benefici goduti, salvo i casi che verranno disciplinati con apposito regolamento;
   b) almeno il 90 per cento del personale e dei collaboratori deve essere residente nella ZES; a tal fine si considera Pag. 381residente chi trasferisce la residenza nella ZES entro 12 mesi dal momento dell'assunzione.
   6. Fatto salvo quanto previsto dai commi da 2 a 6, si applicano le disposizioni degli articoli 4 e 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.
   7. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, nel limite di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonché delle corrispondenti programmazioni, per gli anni 2021-2027 e 2028-2034. Le somme eventualmente non utilizzate sono mantenute in bilancio per essere riutilizzate negli anni successivi per le medesime finalità. Le risorse di cui al periodo precedente sono imputate alla quota delle risorse destinata a sostenere interventi nelle regioni di cui all'articolo 4, comma 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123».
15. 011. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Paolo Russo, Spena, Napoli, Ruffino, Bond, Baratto.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Prosieguo dell'attività scolastica nel corso delle verifiche antisismiche)
   1. Al decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente: “Art. 3-bis. – (Prosieguo dell'attività scolastica negli edifici oggetto di verifiche di vulnerabilità sismica con indice di rischio sismico al di sotto di quello previsto dalle norme vigenti e/o oggetto di riparazione o ricostruzione). 1. Le amministrazioni pubbliche proprietarie di edifici scolastici oggetto di interventi di riparazione o ricostruzione sono autorizzate a dislocare le attività scolastiche in altre strutture finché non verranno terminati gli stessi. Le eventuali dislocazioni sono concordate con la struttura commissariale e gli eventuali oneri derivanti sono sostenuti e rimborsati dalla stessa.
   2. Le amministrazioni pubbliche proprietarie di edifici scolastici che, all'esito delle verifiche di vulnerabilità, diano un indice di rischio sismico al di sotto di quello previsto dalle norme vigenti e specifiche o che, in attesa di tali verifiche presentino già criticità che con molta probabilità daranno esiti non conformi alle norme suddette, sono autorizzate a dislocare le attività scolastiche, finché non verranno ripristinate le condizioni di sicurezza, in altre esistenti che rispondono agli indici di norma. Le eventuali dislocazioni sono concordate con la struttura commissariale e gli eventuali oneri derivanti sono sostenuti e rimborsati dalla stessa”».
15. 012. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Paolo Russo, Spena, Napoli, Ruffino, Bond, Baratto.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Proroghe in materia di sport)
   1. All'articolo 10, ottavo comma, della legge 23 marzo 1981, n. 91, introdotto dall'articolo 4 della legge 8 agosto 2019, n. 86, le parole “entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione” sono sostituite dalle seguenti: “entro Pag. 382ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione”».
15. 013. Mancini.

  Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:

Art. 15-bis.

(Proroga di termini in materia di livelli occupazionali del settore marittimo)

  1. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali, la competitività ed efficienza del trasporto locale ed insulare via mare, i benefìci di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi per ciascuno degli anni 2020 e 2021, nel limite di 25 milioni di euro per ciascun anno, alle imprese di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 28 dicembre 1999, n. 522 e nei limiti previsti dalla stessa norma.
   2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al primo comma.
   3. All'onere derivante dal presente articolo, pari ad euro 25 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 43, comma 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
15. 014. Cattaneo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

(Introduzione del termine per la certificazione dei diritti connessi al diritto d'autore)
  1. Il termine per la certificazione dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori diversi da quelli derivanti da riproduzione privata ad uso personale amministrati dai soggetti di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, è stabilito entro e non oltre il quinto anno successivo a quello di competenza.
15. 015. Lattanzio, Macina, Donno.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e di adozione di misure antisismiche)

  1. All'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, il comma 3.1 è sostituito dal seguente:
  «3.1. Per gli interventi di efficienza energetica di cui al presente articolo, con un importo complessivo dei lavori e dei servizi pari o superiore a 200.000 euro, i soggetti aventi diritto alle detrazioni possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e a questi ultimi rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. I fornitori che hanno effettuato gli interventi hanno a loro volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della Pag. 383possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari».

  2. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1-septies è inserito il seguente:
  «1-octies. Per gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui al presente articolo, con un importo complessivo dei lavori e dei servizi pari o superiore a 200.000 euro, i soggetti aventi diritto alle detrazioni possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e a questi ultimi rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. I fornitori che hanno effettuato gli interventi hanno a loro volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari».
15. 016. Mazzetti, Mandelli, Cortelazzo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo, aggiungere il segnante:

Art. 15-bis.
(Disposizioni in materia di sport)

  1. La quota dell'uno per cento sul totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere, anche in formato virtuale, effettuate in qualsiasi modo e su qualsiasi mezzo, sia on line, sia tramite canali tradizionali, come determinata trimestralmente dall'ente incaricato dallo Stato, viene destinata alla costituzione di un fondo per il finanziamento di progetti finalizzati alla lotta alla ludopatia e al contrasto alla manipolazione delle competizioni sportive; di progetti per la corretta informazione degli atleti sul tema della lotta alla ludopatia e del contrasto alla manipolazione delle competizioni sportive; di progetti per le pari opportunità e per la sicurezza e salute dei minori, avendo riguardo alle persone con disabilità; di progetti di digital transformation e per la ricerca e lo sviluppo di creatività e innovazioni nel settore dello sport. La suddetta quota dell'uno per cento viene ripartita nelle seguenti misure; 50 per cento alla Società Sport e Salute S.p.A., che lo destina allo sport di base, e il 50 per cento alla Federazione Italiana Giuoco Calcio, che lo destina al calcio nazionale, professionistico e dilettantistico.
15. 017. Mancini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Proroghe in materia di crisi dell'impresa e dell'insolvenza)

  1. All'articolo 379, comma 3, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «entro nove mesi dalla predetta data» sono sostituite con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2020».
15. 018. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

Pag. 384

  Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. All'articolo 3-bis, comma 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al primo periodo le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle parole: «sessanta giorni» e le parole: «possono adottare» sono sostituite dalla parola: «adottano»;
   b) al comma 2 dopo le parole: «ufficio speciale per la ricostruzione», sono inserite le parole: «su proposta dei Comuni».
15. 019. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Paolo Russo, Spena, Napoli, Ruffino, Bond, Baratto.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Detrazione fiscale per classificazione e verifica sismica degli immobili)

  1. La classificazione e verifica sismica degli immobili rientra tra gli interventi oggetto di detrazione fiscale di cui al comma 1-bis dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, come modificato dalla legge 11 dicembre del 2016 n. 232. La detrazione delle spese è prevista anche nel caso in cui alla classificazione e verifica degli immobili non segua l'effettiva esecuzione delle opere.
  2. L'attuazione della disposizione consente una detrazione dell'imposta lorda pari all'80 dei costi sostenuti per le prestazioni professionali di classificazione e verifica sismica determinati dall'applicazione del decreto del Ministero della giustizia del 17 giugno 2016.
  3. Nel caso in cui sull'immobile classificato vengano successivamente eseguiti i lavori di miglioramento sismico, le spese di classificazione e verifica sismica rientrano comunque nei massimale dei 96.000 euro per unità immobiliare.
  4. L'ammontare complessivo degli interventi di classificazione e verifica sismica rientra entro un limite pari a 100 milioni di euro di cui alla spesa stanziata per l'incentivo fiscale derivante dall'attuazione degli interventi antisismici degli immobili. L'attuazione della disposizione di cui al presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
15. 020. Mazzetti, Mandelli, Calabria, Polidori, Cortelazzo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Organi di controllo)

  1. All'articolo 379, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «entro nove mesi dalla predetta data» sono sostituite dalle seguenti: «entro la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019, stabilita ai sensi dell'articolo 2364, comma 2, del codice civile».
15. 021. Sut, Macina, Donno.

  Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. Nei confronti delle persone fisiche non titolari di partita IVA che, alla data del 18 ottobre 2018, risultavano residenti nel territorio dei comuni di Ramacca, Palagonia, Mineo, Grammichele, Scordia, Militello in Val di Catania, Paternò, Belpasso, Castel di Judica, Raddusa, sono Pag. 385sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 18 ottobre 2018 e il 31 marzo 2020. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA aventi la sede legale o la sede operativa nei territori dei comuni indicati allo stesso comma 1.
  3. La sospensione di cui al comma 1 non si applica alle ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti d'imposta. In caso di impossibilità dei sostituti ad effettuare gli adempimenti e i versamenti delle predette ritenute nei termini previsti, è applicabile l'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 8 dicembre 1977, n. 472.
  4. I soggetti indicati al comma 1 e 2 che hanno usufruito della sospensione di cui al comma 1, eseguono i versamenti, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 luglio 2020, ovvero, a decorrere dalla stessa data, mediante rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo da versare entro il 16 di ogni mese. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della sospensione, sono effettuati entro il mese di luglio 2020.
  5. In vigenza del periodo di sospensione di cui al comma 1:
   a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
   b) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti;
   c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive in relazione a fermi e ipoteche già iscritti;
   d) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
   e) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

  6. Le somme dovute a titolo di imposta municipale propria relativa alle annualità 2014 e 2015, anche se iscritte a ruolo, sono versate con le modalità previste al comma 4.
  7. Per sopperire alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, i comuni di cui al comma 1 possono contrarre appositi finanziamenti attraverso Cassa Depositi e Prestiti Spa.
  8. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
15. 022. Saitta, Macina, Donno.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Turn over vigili del Fuoco volontari in situazioni emergenziali)

  1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, gli enti territoriali, al fine di rafforzare gli interventi di soccorso, in particolare negli eventi sismici e nelle calamità naturali, riservano, nell'ambito del turn over del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, almeno il 30 per cento ai vigili del fuoco volontari/discontinui, nel rispetto della parità di genere, purché abbiano effettuato non meno di un richiamo nell'ultimo triennio, con la definizione dei ruoli operativi o amministrativi, basata sull'età anagrafica, nonché sulle prove di idoneità. In caso di assunzioni Pag. 386per svolgimento di mansioni non operative, sono esclusi dalla prova obbligatoria di idoneità fisica, i candidati over 45.
  2. Per le finalità di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
15. 023. Tucci.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Misure in materia di zona franca urbana sisma Centro Italia – Modifiche all'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50)

  1. All'articolo 1, comma 745, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «all'allegato 2» sono sostituite con le seguenti: «agli allegati 1 e 2».
  2. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, le parole: «entro il 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2020»;
   b) al comma 4, le parole: «e per i tre anni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «e per i quattro anni successivi»;
   c) al comma 6, le parole: «Per i periodi d'imposta dal 2019 al 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Per i periodi d'imposta dal 2019 al 2021»;
   d) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: «8-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano arche ai fabbricati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero notificate entro il 31 dicembre 2017 qualora la riduzione del 25 per cento del fatturato decorra dalla data dell'ordinanza sindacali di sgombero considerando i centoventi giorni successivi raffrontati con lo stesso periodo del 2015».
15. 024. Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Terzoni, Ilaria Fontana, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Macina, Donno.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Disposizioni per i residenti dei comuni interessati dagli eventi sismici)

  1. Per i residenti nei comuni appartenenti al cratere sismico di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, allegato 1, 2 e 2-bis, i ratei previsti dall'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, potranno essere ripartiti in anni 10 su richiesta del contribuente e le modalità di adesione alla nuova rateizzazione saranno oggetto di specifico provvedimento ad opera dell'Agenzia delle entrate entro 30 giorni dalla data di conversione del presente decreto.
15. 025. Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Terzoni, Macina, Donno.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Ulteriori proroghe dei termini relativi a interventi emergenziali)

  1. Per i residenti nei comuni appartenenti al cratere sismico, di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, allegato 1, 2 e 2-bis, il termine di presentazione della domanda di adesione alla definizione agevolata a saldo e stralcio ex articolo 1, comma 184 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e alla definizione agevolata ex articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, in caso di notifica di cartelle esattoriali successive alla data del 1o gennaio 2020 riferite al periodo di Pag. 387sospensione previsto dal comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 , è riaperto con scadenza fissata al 15 gennaio 2021. Le modalità di adesione saranno oggetto di specifico provvedimento ad opera dell'Agenzia delle entrate entro trenta giorni dalla data di conversione del presente decreto.
15. 026. Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Macina, Donno.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Risorse per spese di funzionamento)

  1. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012 n. 122, è incrementato di 40 milioni di euro per l'annualità 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
15. 027. Zanichelli, Sarti, De Girolamo, Spadoni, Zolezzi, Carbonaro, Ascari, Macina, Donno.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Modifiche al comma 5-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148)

  1. All'articolo 2, comma 5-ter, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, al primo periodo le parole: «fino all'anno di imposta 2019», sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno di imposta 2020».
15. 028. Iovino.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Proroga di termini in materia di bonifiche)

  1. Per consentire la prosecuzione degli interventi per la messa in sicurezza e bonifica delle aree di Giugliano in Campania, Laghetti di Castelvolturno, nel territorio della regione Campania, così da garantire la continuità dell'efficacia delle disposizioni di cui all'Ordinanza del 23 agosto 2019, n. 604 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, la contabilità speciale n. 1731, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, dell'ordinanza dei capo del Dipartimento della protezione civile n. 425 del 16 dicembre 2016 – rimane aperta fino al 31 dicembre 2020.
15. 029. Micillo, Iovino, Macina, Donno.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. Al fine di attuare misure di ripristino delle infrastrutture viarie del comune di Caposele, danneggiate a seguito dei lavori di completamento della «Galleria Pavoncelli bis», opera strategica nazionale, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020.
  2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito Pag. 388del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
15. 030. Pallini, Vianello, Scagliusi, Macina, Donno.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Istituzione di Zona Economica Speciale del Sisma 2016-2017)

  1. Nei comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, è istituita la zona economica speciale denominata ZES Sisma, nell'ambito delle risorse disponibili della contabilità speciale di cui al medesimo decreto-legge.
  2. La ZES Sisma assicura condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi, economici, finanziari ed amministrativi ai soggetti che abbiano stabilito o intendano stabilire la sede, anche solo operativa, dell'impresa o la residenza nelle aree di cui al comma 1, al fine di effettuare investimenti nelle medesime aree,
  3. Con decreto del Presidente del Consigli dei ministri, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità per l'istituzione di ZES Sisma.
15. 031. Patassini, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri, Bordonali, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Crediti prededucibili nelle procedure emergenziali)

  1. Sono da considerare crediti prededucibili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111, comma 2, del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni (Legge Fallimentare), i crediti dei fornitori e dei subappaltatori di appaltatori, assoggettati a procedure concorsuali, già esecutori di lavori di ricostruzione, ristrutturazione e ripristino degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo ed infrastrutturale, nonché del patrimonio storico e artistico nei territori interessati dagli eventi sismici:
   a) della regione Abruzzo dell'aprile 2009, individuati nell'articolo unico del decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3;
   b) delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122;
   c) delle regioni dell'Italia centrale, di cui all'allegato 1 al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

  2. I crediti spettanti ai fornitori e subappaltatori di cui al comma 1, vanno soddisfatti con le risorse assegnate a carico della finanza pubblica a soggetti pubblici e privati dalla vigente normativa per Pag. 389la ricostruzione in caso di eventi sismici, come quelli di cui alle lettere a), b), c) del comma 1, da incassare e/o già effettivamente incassate dagli organi della procedura concorsuale alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano dall'entrata in vigore del presente decreto, con effetto anche per i crediti di cui al comma 1, già insinuati nel passivo fallimentare prima della sua entrata in vigore, per i quali sia pendente procedimento di opposizione, impugnazione o revoca ai senti degli articoli 98 e 99 del regio decreto n. 267 del 1942 o ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 99, comma 12 citato.
15. 032. Golinelli, Cavandoli, Cestari, Murelli, Morrone, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Vinci, Dara, Zoffili, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Patassini, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

ART. 16.

  Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: «poteri di cui i commi 2 e 3» con le seguenti: «poteri di cui al comma 2»;
   b) sopprimere le parole: «, l'affidamento e l'esecuzione».
16. 1. Prestigiacomo, D'Attis, Cattaneo, Gelmini, Mazzetti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. Al fine di consentire l'immediata operatività dei Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, è autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali intestate ai Commissari straordinari, sulla quale confluiscono le risorse destinate al loro funzionamento».
16. 2. Scagliusi.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  «1-bis. Il comune di Messina, per il tramite dell'Agenzia per il risanamento e la riqualificazione urbana della città di Messina (A.Ris.Me), predispone e avvia un piano di risanamento, finalizzato alla bonifica e riqualificazione ambientale, nonché demolizione degli alloggi malsani ed impropri, delle casette minime e delle baracche esistenti nella cerchia urbana della città e nei relativi ambiti territoriali di risanamento già individuati, da attuarsi entro il periodo massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

  1-ter. Per la costruzione o l'acquisto degli alloggi popolari destinati a sostituire le abitazioni demolite in esecuzione del piano di cui al comma l-bis, è assegnata al comune la somma di 250 milioni di euro per l'anno 2020.
  1-quater. Quale contributo alla costruzione o l'acquisto degli alloggi popolari di cui al comma 1-ter, sono stanziati 250 milioni di euro per l'anno 2020.
  1-quinquies. Gli alloggi realizzati o acquistati con le modalità previste dalla presente legge sono assegnati in locazione, sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo decreto sono altresì indicati i criteri per l'individuazione di graduatorie, nonché dei soggetti economicamente o socialmente deboli, ai fini dell'applicazione di specifiche misure di tutela.Pag. 390
  1-sexies. Costituisce titolo preferenziale per l'assegnazione di cui al comma 1-quinquies:
   a) l'abitazione in grotte, baracche, scantinati e simili, alloggi pericolanti e igienicamente inidonei, in edifici pubblici o in condizioni di promiscuità;
   b) l'alloggio in locali a spese del comune, ovvero in zone da risanare o soggette a demolizione per esecuzione di opere pubbliche;
   c) il maggior numero di familiari a carico;
   d) il più basso reddito di lavoro.

  1-septies. All'assegnazione degli alloggi di cui al precedente comma, provvede l'Agenzia comunale per il risanamento e la riqualificazione urbana della città di Messina (A.Ris.Me).
  1-octies. All'onere di cui ai precedenti commi, si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2020 delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

  Conseguentemente alla rubrica aggiungere le parole: «ed altre disposizioni urgenti».
16. 3. Siracusano, Prestigiacomo, Germanà, Bartolozzi, Scoma.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  «1-bis. Il comune di Messina, per le attività di risanamento, bonifica e riqualificazione ambientale, per la demolizione degli alloggi malsani ed impropri, delle casette minime e delle baracche esistenti nella cerchia urbana della città e nei relativi ambiti territoriali di risanamento già individuati, nonché per la costruzione o l'acquisto degli alloggi popolari destinati a sostituire le abitazioni demolite, può accedere a mutui a tasso agevolato concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a.

  1-ter. Quale contributo statale da trasferire alla Cassa depositi e prestiti, con decorrenza e durata pari all'ammortamento del corrispondente mutuo, sono stanziati 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. Alla copertura si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

  Conseguentemente alla rubrica, aggiungere le parole: «ed altre disposizioni urgenti».
16. 4. Siracusano, Prestigiacomo, Germanà, Bartolozzi, Scoma.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  «1-bis. Quale contributo dello Stato per le attività del comune di Messina, volte alla bonifica da amianto e alla riqualificazione ambientale delle casette minime e delle baracche esistenti nella cerchia urbana della città e nei relativi ambiti territoriali di risanamento già individuati, sono stanziati 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.

  1-ter. All'onere di cui al precedente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

  Conseguentemente alla rubrica, aggiungere le parole: «ed altre disposizioni urgenti».
16. 5. Siracusano, Prestigiacomo, Germanà, Bartolozzi, Scoma.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  «1-bis. In conseguenza della perdurante emergenza sanitaria e ambientale che interessa la città di Messina, dovuta dalla presenza delle casette minime e delle Pag. 391baracche esistenti nella cerchia urbana della città e nei relativi ambiti territoriali di risanamento già individuati, nei quali sono presenti materiale contenente amianto, rifiuti abbandonati sul suolo pubblico, scarichi fognari a cielo aperto, il Sindaco di Messina è nominato Commissario straordinario per l'emergenza sanitaria. La durata dell'incarico è di un anno rinnovabile una sola volta.

  1-ter. Anche al fine di supportare le attività del Sindaco finalizzate alla bonifica dell'amianto e alla riqualificazione sanitaria e ambientale dei suddetti ambiti territoriali, sono stanziati 20 milioni di euro annui per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere le parole: «ed altre disposizioni urgenti».
16. 6. Siracusano, Prestigiacomo, Germanà, Bartolozzi, Scoma.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  «1-bis. All'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
  6-bis. Al fine di fronteggiare la situazione di grave lentezza con la quale vengono realizzate le opere di infrastrutturazione viaria in Sardegna e la situazione di stallo nella quale si trovano gran parte delle opere finanziate, delle quali ANAS Spa ha il ruolo di soggetto attuatore, con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale della Regione Sardegna, da adottarsi entro il 28 febbraio 2020, è nominato apposito Commissario incaricato di sovraintendere alla programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi sulla rete viaria della regione Sardegna individuando tra gli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari, le opere di infrastrutturazione viaria della Regione Sardegna per le quali ANAS Spa ha il ruolo dì soggetto attuatore.»

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Misure urgenti per la rete viaria provinciale della Regione Siciliana e della rete viaria della Regione Sardegna).
16. 7. Gavino Manca.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.
(Abrogazioni disposizioni recanti decurtazione del trattamento accessorio del personale delle pubbliche amministrazioni)

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2020, alle università statali e agli enti pubblici di ricerca cessano di applicarsi le seguenti disposizioni in materia di contenimento e riduzione della spesa:
   a) articolo 9, comma 2-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
   b) articolo 23, comma 2, primo periodo del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75».
16. 01. Ubaldo Pagano.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.
(Misure urgenti per la prevenzione incendi e il recupero di aree compromesse della regione Sardegna)

  1. La disposizione di cui all'articolo 8, comma 10-bis, del decreto-legge 24 aprile Pag. 3922014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, concernente la gestione dei cantieri comunali verdi e di prevenzione incendi e dei rischi di dissesto idrogeologico, nonché per la manutenzione del territorio e il ripristino ambientale di aree compromesse, a totale finanziamento della regione autonoma della Sardegna, è prorogata per il triennio 2020-2022».
16. 02. Mura, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Soverini, Viscomi.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.
(Servizi ferroviari interregionali indivisi)

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo 1o aprile 2004, n. 111, a decorrere dal 1o gennaio 2021, i servizi ferroviari interregionali indivisi sono attribuiti alle regioni Veneto, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e alle Province Autonome di Trento e Bolzano.
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione dei servizi ferroviari di cui al comma 1, nonché l'assegnazione delle risorse destinate al finanziamento degli obblighi di servizio pubblico relativi ai servizi di trasporto ferroviario passeggeri interregionali indivisi e delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 già stanziate a favore del rinnovo del materiale rotabile ferroviario pari a 19.740.000 euro per l'anno 2020, 25.240.000 euro per l'anno 2021, 36.250.000 euro per l'anno 2022, 50.000.000 euro per l'anno 2023, 51.770.000 euro per l'anno 2024 e 10.000.000 euro per l'anno 2025.
  3. Nelle more dell'attribuzione dei servizi di cui al comma 1 del presente articolo, l'attuale gestore assicura la prosecuzione dei servizi ferroviari interregionali indivisi di cui al presente articolo.
  4. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad erogare le risorse stanziate per il periodo 2009-2019, ivi inclusi i residui perenti, al fine di procedere alla regolarizzazione dei rapporti con l'attuale gestore per gli obblighi di servizio pubblico connessi allo svolgimento dei servizi erogati nelle Regioni a statuto speciale e per i servizi interregionali indivisi. A tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, in deroga all'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio a valere sull'esercizio finanziario 2019. È altresì autorizzato il versamento in conto entrate per i residui in bilancio ai fini della riassegnazione al capitolo di spesa relativo. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato altresì ad erogare all'attuale gestore le risorse relative ai servizi erogati ai sensi del comma 3 del presente articolo.
  5. Per le medesime finalità di cui al primo periodo del comma 4 è autorizzata la spesa di 48 milioni euro per l'anno 2020.
  6. All'onere di cui al comma 5 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»
16. 03. Gariglio, Mancini, Ubaldo Pagano.
(Inammissibile)

Pag. 393

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di reclutamento dei segretari comunali e provinciali)

  1. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 2, le parole: ”diciotto mesi, seguito da tirocinio pratico di sei mesi presso uno o più comuni.” sono sostituite dalle seguenti: ”tre mesi, seguito da un tirocinio pratico di due mesi, presso uno o più comuni. Durante il corso è prevista una verifica volta ad accertare l'apprendimento con criteri stabiliti dall'Albo nazionale. Nel biennio successivo alla prima nomina, il segretario reclutato a seguito del corso-concorso di formazione di cui al presente comma è tenuto ad assolvere, a pena di cancellazione dall'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, ad obblighi formativi suppletivi, pari ad almeno 120 ore annuali, mediante la partecipazione a corsi organizzati, anche con modalità telematiche, nell'ambito della programmazione didattica di cui all'articolo 10, comma 7, lettera b), del decreto-legge del 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.”;
   b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: ”3-bis: Una quota non superiore al trenta per cento dei posti del concorso pubblico di cui al comma 3 può essere riservato ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso dei titoli di studio previsti nel comma 1, aventi un'anzianità di servizio di almeno cinque anni in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è previsto il possesso dei medesimi titoli di studio.”;
   c) al comma 6, il secondo periodo è soppresso;
   d) al comma 7, la parola: ”semestrale” è soppressa e le parole: ”comma 6” sono sostitute dalle seguenti: ”comma 2”;
   e) al comma 9, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ”La permanenza nell'albo regionale di prima iscrizione a seguito del superamento del corso concorso non può essere inferiore a 2 anni dalla data di immissione in servizio.”.

  2. All'articolo 1, comma 524, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i periodi secondo e terzo sono soppressi.
  3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), c), d) ed e) si applicano anche alle procedure di reclutamento in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, per le quali non sia stato avviato il relativo corso di formazione.
  4. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 97, dopo il comma 5, sono inseriti in i seguenti:
  ”5-bis. Nei comuni aventi una popolazione fino a tremila abitanti nei quali sia vacante la sede di segreteria, qualora la procedura di pubblicizzazione finalizzata alla nomina del segretario titolare ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465 sia andata deserta e non risulti possibile assegnare un segretario reggente a scavalco anche con riferimento al contingente di personale in disponibilità, su richiesta del Sindaco le funzioni del vice segretario di cui al precedente comma 5, previa autorizzazione del Ministero dell'interno, possono essere svolte, per un periodo comunque non superiore a dodici mesi complessivi, da un funzionario di ruolo dell'ente locale in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso, nelle more di una nuova pubblicizzazione da avviare entro sei mesi successivi dal conferimento delle funzioni al citato funzionario. Pag. 394Resta salva la possibilità per il Ministero dell'interno di assegnare, in ogni momento, un segretario reggente anche a scavalco. Il sindaco di un comune di cui al primo capoverso può, altresì, stipulare ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del presente decreto legislativo, una convenzione con altro comune in cui sia già stato nominato il vice segretario ai sensi del presente comma.
  5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis si applicano anche qualora il sindaco di un comune avente i requisiti ivi indicati abbia in corso, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del presente decreto legislativo, una convenzione di segreteria, purché questa risulti vacante.”.
   b) all'articolo 98, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
  ”3-bis. Nei casi di cui al comma 3, la relativa sede di segreteria convenzionata è classificata avendo riguardo alla somma della popolazione dei comuni convenzionati. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi ai sensi dell'articolo 10, comma 7, lettera a), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, sono stabilite le modalità e la disciplina di dettaglio per l'applicazione del nuovo criterio classificatorio, ivi compresa la disciplina, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 99 del presente decreto legislativo, della relativa fase transitoria.
   3-ter. Il decreto di cui al comma precedente è adottato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni. Fino alla sua adozione le convenzioni restano classificate secondo il criterio vigente.”».
16. 04. Macina, Donno, Alaimo, Berti, Bilotti, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, Sabrina De Carlo, Dieni, Forciniti, Parisse, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.
(Sessione aggiuntiva del sesto corso concorso di accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale)

  1. Al fine di sopperire con urgenza all'attuale carenza di segretari comunali, il Ministero dell'interno organizza, in riferimento alla procedura per l'ammissione di 291 borsisti al sesto corso-concorso selettivo di formazione, per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di 224 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo Nazionale dei segretari comunali e provinciali, di cui alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4a serie speciale – Concorsi ed Esami n. 102 del 28 dicembre 2018, una sessione aggiuntiva del corso di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, destinata a n. 223 borsisti ai fini dell'iscrizione di ulteriori 172 segretari comunali nella fascia iniziale dell'albo di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  2. Alla sessione aggiuntiva partecipano i candidati che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneità, previsto dal bando di concorso di cui al comma 1, ai fini dell'ammissione alla sessione ordinaria e non collocati in posizione utile a tali fini, secondo l'ordine della relativa graduatoria.
  3. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi precedenti sono finanziati con le modalità di cui all'articolo 7, comma 31-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.
  4. L'iscrizione all'albo dei vincitori della sessione aggiuntiva di cui al comma 1 è comunque subordinata al conseguimento della relativa autorizzazione all'assunzione, Pag. 395rilasciata in conformità alla disciplina vigente».
16. 06. Macina, Donno, Alaimo, Berti, Bilotti, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, Sabrina De Carlo, Dieni, Forciniti, Parisse, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

(Misure urgenti per il Porto Canale di Cagliari)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato decreto ministeriale 1o marzo 1967 recante ”Dichiarazione di notevole interesse pubblico della spiaggia della Plaja, in Cagliari”. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»
16. 05. Deidda, Prisco, Lucaselli, Donzelli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

  1. All'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
  ”2-bis. Gli enti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, nonché quelli indicati al comma 4 dell'articolo 19 del medesimo decreto legislativo, costituiscono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un apposito comparto di contrattazione collettiva nazionale. In apposita sezione del Comparto confluisce altresì il personale contrattualizzato delle Università Statali, nelle modalità previste dagli accordi tra Aran e Confederazioni Rappresentative. La dirigenza amministrativa degli enti di cui al presente comma e delle Università Statali costituisce apposita sezione nell'area contrattuale della Dirigenza dei Ministeri, come definita dagli appositi accordi tra Aran e Confederazioni rappresentative.”».
*16. 07. Mandelli, Saccani Jotti, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

  1. All'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
  ”2-bis. Gli enti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, nonché quelli indicati al comma 4 dell'articolo 19 del medesimo decreto legislativo, costituiscono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un apposito comparto di contrattazione collettiva nazionale. In apposita sezione del Comparto confluisce altresì il personale contrattualizzato delle Università Statali, nelle modalità previste dagli accordi tra Aran e Confederazioni Rappresentative. La dirigenza amministrativa degli enti di cui al presente comma e delle Università Statali costituisce apposita sezione nell'area contrattuale della Dirigenza dei Ministeri, come definita dagli appositi accordi tra Aran e Confederazioni rappresentative.”».
*16. 011. Melicchio, Lattanzio, Macina, Donno.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

  1. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia Pag. 396e delle finanze, al fine di stabilire principi di coesione sociale e di perequazione territoriale, sono autorizzati alla riapertura del bando previsto per l'attuazione dell'articolo 1, comma 115 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, anche mediante utilizzo, se necessario, dei fondi POC ed a prevedere nell'ambito dei progetti che saranno presentati, l'istituzione di almeno un centro di competenza ad alta specializzazione nel territorio insulare.
  2. Per le finalità della presente norma sono destinati 9 milioni di euro, mediante corrispondente riserva a valere delle risorse di cui alla delibera Cipe n. 10 del 28 gennaio 2015.»
16. 08. Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Bartolozzi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.
(Diritti di motorizzazione nei territori delle Regioni a statuto speciale)

  1. I diritti di motorizzazione relativi alle operazioni di revisione degli autoveicoli, effettuate nelle Regioni a Statuto speciale e province autonome da soggetti terzi autorizzati (imprese di revisione, studi di consulenza) relative alle procedure di dematerializzazione delle documentazioni gestite con procedura STA (Sportello telematico dell'Automobilista) sono di spettanza regionale.
  2. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui all'articolo 27 della legge 5 maggio 2009 n. 42, la percentuale dei costi da rimborsare allo Stato, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 13, è determinata nella mistura del venti per cento.»
16. 09. Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Bartolozzi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.
(Misure urgenti per la messa in sicurezza e lo sviluppo della rete viaria della Regione Molise)

  1-bis. Al fine della messa in sicurezza stradale dello snodo autostradale Autostrada A1-Casello San Vittore – Autostrada A14 – Casello Termoli e garantire i collegamenti tra gli assi autostradali Tirreno-Adriatico e la valorizzazione dei porti interessati al traffico commerciale con i Paesi dell'Est, è istituito un Fondo a decorrere dall'anno 2020 per la progettazione e la realizzazione del raddoppio dell'attuale asse stradale. Annualmente il Fondo sarà dotato della copertura finanziaria prevista di volta in volta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le Regioni Molise, Lazio e Campania.
  1-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 450 milioni di euro annui, si provvede, a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione per gli anni 2020 e 2021 dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145.»
16. 010. Colla, Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
(Inammissibile)

ART. 17.

  Al comma 1, capoverso 1-bis, primo periodo, sostituire le parole:, della media Pag. 397delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, con le seguenti:, delle entrate correnti relative all'ultimo rendiconto approvato,.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma 1, capoverso 1-bis, secondo periodo, sopprimere le parole: prossimi al valore medio;
   al medesimo comma 1, capoverso 1-bis, quarto periodo, sostituire le parole:, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati con le seguenti:, e le predette entrate correnti relative all'ultimo rendiconto approvato.
17. 1. Guidesi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Al comma 1, dopo il capoverso 1-ter, aggiungere il seguente:
  1-quater. In riferimento alle funzioni delegate con apposite leggi regionali, limitatamente alle risorse trasferite, la spesa di personale e le relative entrate non rilevano per il valore soglia, di cui al capoverso 1-bis e per le finalità di cui ai commi da 844 a 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
*17. 2. Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Bartolozzi.

  Al comma 1, dopo il capoverso 1-ter, aggiungere il seguente:
  1-quater. In riferimento alle funzioni delegate con apposite leggi regionali, limitatamente alle risorse trasferite, la spesa di personale e le relative entrate non rilevano per il valore soglia, di cui al capoverso 1-bis e per le finalità di cui ai commi da 844 a 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
*17. 4. Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Guidesi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

  Al comma 1, dopo il capoverso comma 1-ter, aggiungere il seguente:
  1-quater. Fermo restando quanto previsto dal comma 3-quater dell'articolo 12 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, per le finalità di cui al comma 1-bis, le entrate correnti e la spesa per le assunzioni effettuate in data successiva alla data indicata nel decreto di cui al comma 1-bis e previste dalla legislazione vigente per il potenziamento e rafforzamento dei centri per l'impiego, non rilevano per il valore soglia.
17. 3. Garavaglia, Comaroli, Guidesi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Sono fatte salve le assunzioni effettuate in deroga all'articolo 30 e all'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per le quali alla data di entrata in vigore della presente disposizione non sia intervenuto un provvedimento giurisdizionale definitivo.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 17 con la seguente: Personale delle province e delle città metropolitane e disposizioni in materia di certezza dei rapporti di lavoro con la pubblica amministrazione.
17. 5. Pizzetti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. In sede di attuazione dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6 del Pag. 398decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti locali possono procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide, per la copertura dei posti previsti nei suddetti piani, anche in deroga a quanto previsto dall'ultimo periodo, comma 4, dell'articolo 91 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
17. 6. Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine dello svolgimento delle funzioni assegnate dalle vigenti disposizioni di legge, le province delle regioni a statuto ordinario possono procedere allo scorrimento di graduatorie ancora valide, ai sensi dell'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per la copertura dei posti previsti nei piani di riassetto organizzativo definiti in base all'articolo 1, comma 844, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
17. 8. Angiola.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al comma 3-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo le parole: «come modificato dai commi 3-ter e 8, lettere a) e b), del presente articolo, le regioni e le province autonome,» sono aggiunte le seguenti: «, anche attraverso le società a partecipazione pubblica,».
17. 7. Madia, Mancini.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Esenzione dal pagamento della marca da bollo sulla domanda di alloggi ERP)

  1. Nella Tabella di cui all'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, indicante atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, dopo l'articolo 22 è inserito il seguente:
  «Art. 22-bis. Domande di partecipazione ai bandi di concorso per l'assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica».

  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
17. 09. Ubaldo Pagano.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

  1. All'articolo 32, comma 5-ter, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il primo periodo è sostituito dal seguente: «5-ter. Il presidente dell'unione di comuni si avvale del segretario di un comune facente parte dell'unione, a cui spetta l'erogazione di una indennità a carico del bilancio dello Stato pari al 10 per cento dello stipendio».
  2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma. Il Ministro dell'economia e delle Pag. 399finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
17. 07. Ruffino.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

  1. Al fine di sopperire con urgenza alla carenza di segretari comunali e provinciali e di razionalizzare la formazione d'accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale garantendo, nel contempo, un elevato livello di professionalità della figura, all'articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, le parole: «diciotto mesi, seguito da tirocinio pratico di sei mesi presso uno o più comuni» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi, seguito da un tirocinio pratico di due mesi, presso uno o più comuni. Il segretario reclutato a seguito del corso concorso di formazione, nel biennio successivo alla prima nomina, è tenuto ad ottemperare, ad obblighi formativi suppletivi, mediante la partecipazione a corsi organizzati, anche con modalità telematiche, nell'ambito della programmazione didattica di cui all'articolo 10, comma 7, lettera b), del decreto-legge del 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.».
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle procedure di reclutamento in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
17. 03. Ruffino.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

  1. Le spese sostenute dai comuni con una popolazione fino a cinquemila abitanti riferite alla gestione dei segretari comunali sono a carico del bilancio dello Stato.
  2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di attuazione di cui al comma 1.
17. 06. Ruffino.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Modifiche in tema di inconferibilità degli incarichi, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39)

  1. Il divieto di conferire incarichi, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, si applica anche in riferimento alle condanne inflitte per danno erariale.
  2. La disciplina in materia di inconferibilità di incarichi, di cui al citato articolo 3 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, è applicabile anche ai presidenti delle pubbliche amministrazioni che non abbiano espresse deleghe gestionali.
17. 010. Macina, Donno, Alaimo, Berti, Bilotti, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, Sabrina De Carlo, Dieni, Forciniti, Parisse, Francesco Silvestri, Suriano, Elisa Tripodi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

  1. Nei comuni aventi una popolazione fino a cinquemila abitanti nei quali sia vacante la sede di segreteria, le funzioni di segretario possono essere svolte, per un periodo comunque non superiore alla durata del mandato amministrativo del sindaco, da coloro che abbiano svolto le Pag. 400funzioni di vice segretario comunale presso enti per almeno tre anni e siano in possesso dei titoli di studio di cui all'articolo 98, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
17. 05. Ruffino.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

  1. All'articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-bis. Sono iscritti nel grado iniziale dell'albo dei segretari comunali e provinciali di cui al comma 1, coloro che abbiano svolto le funzioni di vicesegretario comunale presso enti locali per almeno tre anni e siano in possesso dei titoli di studio di cui al comma 5.».
17. 04. Ruffino.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Disposizioni in materia di servizi per la prima infanzia)

  1. Al comma 355 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: «asili nido pubblici e privati» sono inserite le seguenti: «e di servizi per la prima infanzia equiparati».
17. 01. Ubaldo Pagano.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

  1. All'articolo 15, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, la parola: «centoventi» è sostituita dalla seguente: «duecentoquaranta».
17. 08. Ruffino.

ART. 18.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Sono fatte salve le assunzioni effettuate in deroga all'articolo 30 e all'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per le quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non sia intervenuto un provvedimento giurisdizionale definitivo.
18. 1. Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Bartolozzi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole «l'offerta di mobilità» sono inserite le seguenti: «sul quale le amministrazioni devono pubblicare i bandi di cui al primo periodo a pena di nullità dei contratti di lavoro stipulati in violazione degli obblighi di pubblicazioni previsti dal presente comma».
18. 2. Macina, Dieni, Alaimo, Berti, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, Sabrina De Carlo, Forciniti, Parisse, Francesco Silvestri, Suriano, Elisa Tripodi, Donno.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 57 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è sospesa fino al 1o luglio 2020.
18. 3. Lazzarini, Gastaldi, Cavandoli, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Pag. 401Maturi, Molteni, Stefani, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Badole, Bazzaro, Bisa, Bitonci, Coin, Colmellere, Comencini, Covolo, Fantuz, Fogliani, Lorenzo Fontana, Giacometti, Manzato, Paternoster, Pretto, Racchella, Turri, Valbusa, Vallotto, Zordan, Golinelli, Morrone, Murelli, Piastra, Raffaelli, Tombolato, Tonelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, al comma 2, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «A tal fine, con riferimento alle tipologie di entrate correnti di cui all'Allegato 13/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, vanno computate tutte le tipologie di entrata ivi descritte, anche se riferibili a servizi pubblici a rilevanza economica, di competenza comunale, gestiti dai Comuni in forma associata o esternalizzati, in conformità alla vigente normativa. In tali casi, va computato, tra le entrate correnti del Comune, l'ammontare del tributo o tariffa riscosso dal soggetto gestore o, nel caso di gestione associata, per la quota riferibile ai cittadini dello stesso, come risultante dai rendiconti di gestione e attestati dall'organo di revisione».
18. 4. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 2, dopo le parole: a favore dei piccoli comuni di cui all'articolo 1 della legge 6 ottobre 2017, n. 158 aggiungere le seguenti: e dei comuni strutturalmente deficitari.
18. 5. Alaimo, Macina, Donno, Papiro, Lorefice, Ficara, Suriano, Martinciglio, D'Orso.

  Al comma 2, dopo le parole: per il sostegno delle attività istituzionali fondamentali aggiungere le seguenti:, incluse le attività di assistenza tecnico-operativa a supporto delle diverse fasi della progettazione europea, al fine di favorire un approccio strategico nell'accesso ai fondi UE.
18. 6. Papiro, Alaimo, Martinciglio, Suriano, Ficara, Lorefice, Scerra, Macina, Donno.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. A decorrere dall'anno 2020, nei confronti dei Comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti non trovano applicazione i commi 9, 10, 11 e 173 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

  2-ter. A decorrere dall'anno 2020 nei confronti dei Comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti non trova applicazione l'articolo 1, comma 505, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  2-quater. A decorrere dall'anno 2020 nei confronti dei Comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti non trovano applicazione i commi 3, 7, 8, 9, 12, 13, 14 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  2-quinquies. A decorrere dall'anno 2020 nei confronti dei Comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti non trova applicazione l'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
  2-sexies. A decorrere dall'anno 2020 nei confronti dei Comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti non trovano applicazione gli articoli 14 e 15 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
18. 13. Ciaburro, Caretta, Prisco, Lucaselli.
(Inammissibile)

Pag. 402

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. A decorrere dall'anno 2020, nei confronti dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti non trovano applicazione i commi 9, 10, 11 e 173 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

  2-ter. A decorrere dall'anno 2020 nei confronti dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti non trova applicazione l'articolo 1, comma 505, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  2-quater. A decorrere dall'anno 2020 nei confronti dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti non trovano applicazione i commi 3, 7, 8, 9, 12, 13, 14 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  2-quinquies. A decorrere dall'anno 2020 nei confronti dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti non trova applicazione l'articolo 5, comma 2, del decreto-legge, 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
  2-sexies. A decorrere dall'anno 2020 nei confronti dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti non trovano applicazione gli articoli 14 e 15 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
18. 18. Ciaburro, Caretta, Prisco, Lucaselli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. A decorrere dall'anno 2020 nei confronti dei Comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti non trova applicazione all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In tali Comuni, a decorrere dal 2020, sono ammesse nuove assunzioni nel limite del 50 per cento, arrotondato per eccesso, dei posti ancora vacanti rispetto al limite massimo di personale previsto dal decreto del Ministero dell'interno 10 aprile 2017.

  2-ter. L'articolo 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dall'anno 2020 non trova applicazione nei confronti dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. In tali Comuni, a decorrere dal 2020, sono ammesse nuove assunzioni sino al 25 per cento, arrotondato per eccesso, dei posti ancora vacanti rispetto al limite massimo di personale previsto dal decreto del Ministero dell'interno 10 aprile 2017.
  2-quater. Qualora, per i Comuni di cui ai commi 2-bis e 2-ter il rapporto tra dipendenti e popolazione previsto dal decreto del Ministero dell'interno 10 aprile 2017 venisse ridotto in sede di rideterminazione triennale prevista dall'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le assunzioni di cui ai commi 1 e 2 non possono essere considerati esuberi.
  2-quinquies. All'onere di cui ai commi da 2-bis e 2-quater, pari ad euro 4 milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
18. 19. Ciaburro, Caretta, Prisco, Lucaselli.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Il termine stabilito dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, è prorogato al 25 aprile 2020 per la presentazione di proposte di ricompense al valor militare per i caduti, i comuni e le province.

  2-ter. Le proposte di cui al comma 2-bis, con la relativa documentazione sono inviate al Ministero della difesa, cui sono demandate le attribuzioni della commissione unica nazionale di primo grado per la concessione delle qualifiche dei partigiani e delle decorazioni al valore militare, istituita dall'articolo 4 della legge 28 marzo 1968, n. 341.
  2-quater. Il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani, di cui agli articoli da Pag. 4037 a 10 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, ha effetti solo ai fini delle ricompense al valore, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  2-quinquies. All'attuazione dei commi da 2-bis a 2-quater il Ministero della difesa provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
18. 34. Marco Di Maio, Vitiello.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. L'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, non si applica ai Comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti.
18. 7. Ciaburro, Caretta, Prisco, Lucaselli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. L'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, non si applica ai Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.
18. 17. Ciaburro, Caretta, Prisco, Lucaselli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Sono fatti salvi gli accordi e le procedure relative alle progressioni economiche orizzontali, effettuate ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in atto alla data di entrata in vigore della presente legge.
18. 8. Topo, Buratti.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Gli articoli 4 e 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, non si applicano ai Comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti.
18. 9. Ciaburro, Caretta, Prisco, Lucaselli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Gli articoli 4 e 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, non si applicano ai Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.
18. 15. Ciaburro, Caretta, Prisco, Lucaselli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. A decorrere dall'anno 2020 nei confronti dei Comuni con meno di 1.000 abitanti non trova applicazione l'articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
18. 10. Ciaburro, Caretta, Prisco, Lucaselli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. A decorrere dall'anno 2020 nei confronti dei Comuni con meno di 5.000 abitanti non trova applicazione l'articolo 12 comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
18. 16. Ciaburro, Caretta, Prisco, Lucaselli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. A decorrere dall'anno 2020 nei confronti dei Comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti non trova applicazione Pag. 404l'articolo 2, commi 594 e 599, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
18. 11. Ciaburro, Caretta, Prisco, Lucaselli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. A decorrere dall'anno 2020 nei confronti dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti non trova applicazione l'articolo 2, commi 594 e 599, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
18. 14. Ciaburro, Caretta, Prisco, Lucaselli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli Comuni di cui all'articolo 3 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022. All'onere di cui al presente comma, pari ad euro 50 milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
18. 12. Ciaburro, Caretta, Prisco, Lucaselli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Dopo l'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:

Art. 50-ter.
(Proroga del personale impiegato nei comuni completamente distrutti)

  1. Nei Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del presente decreto con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in cui sia stata individuata da un'ordinanza sindacale una «zona rossa», tenuto conto delle oggettive ed eccezionali circostanze determinate dagli eventi sismici, al fine di dare continuità alle attività in essere per le esigenze strettamente legate alla ricostruzione, i rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 50-bis, in deroga alle disposizioni di cui al CCNL Funzioni Locali vigente, sono prorogati, alla scadenza, per ulteriori 36 mesi. Con uno o più separati decreti ministeriali potrà essere stabilita l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo, da conteggiarsi ai fini della formazione delle graduatorie per l'assunzione di personale presso la P.A., per i lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 50-bis che completano il rispettivo periodo di attività presso il medesimo Ente. Alle risorse necessarie si provvede ai sensi dell'articolo 1, commi 4-bis e 4-ter.
18. 20. Fregolent, Marco Di Maio, Vitiello.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, della legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
  1. Al comma 1, sesto periodo, sono soppresse le parole: «con profilo professionale di tipo tecnico-ingegneristico».

  2. Dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  «01-bis. Per garantire la piena operatività degli Uffici Speciali per la Ricostruzione, le risorse finanziarie di cui al sesto periodo del comma 1, qualora non utilizzate per i comandi e i distacchi di personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre 2001, n. 165, possono essere utilizzate per le assunzioni con forme contrattuali flessibili nel rispetto dell'articolo 36, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 165 del 2001. Con la Pag. 405stessa finalità possono essere utilizzate le risorse non spese di cui al comma 8 dell'articolo 50 e 50-bis del presente decreto-legge e di quelle previste dal decreto-legge n. 32 del 2019.
   02-bis. Le risorse di cui al comma 1 non spese per le singole annualità possono essere utilizzate negli anni successivi per le medesime finalità di cui allo stesso comma e nel rispetto di quanto fissato al comma 01-bis».
18. 21. Fregolent, Marco Di Maio, Vitiello.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, le parole: «10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento».
18. 22. Alaimo, Macina, Donno, Berti, Bilotti, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, Sabrina De Carlo, Dieni, Forciniti, Parisse, Francesco Silvestri, Suriano, Elisa Tripodi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Per il triennio 2020-2022 e comunque nel limite di spesa annuo di 1 milione di euro, al fine di consentire il rafforzamento delle attività di gestione dei servizi sociali, i consorzi di cui all'articolo 31 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono procedere ad assunzioni di personale in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nei limiti della dotazione organica vigente. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, quantificati in 1 milione di euro annuo per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
18. 23. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 22, decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono prorogati, senza soluzione di continuità ad esaurimento, gli incarichi dei medici inseriti nelle liste di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, utilizzati dall'INPS ad esaurimento per lo svolgimento in via prioritaria di tutte le attività previste all'articolo 55-septies, comma 2-bis, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante l'utilizzo delle risorse esclusivamente all'uopo destinate, come stabilito dal successivo comma 3, lettera a), ai quali si continuano ad applicare le disposizioni emanate con il decreto ministeriale 12 ottobre 2000, come modificate dall'articolo 3 del decreto ministeriale 8 maggio 2008».
18. 24. Milanato.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 22, decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono prorogati, per il triennio 2020/2022, gli incarichi dei medici inseriti nelle liste di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in attività alla data di entrata in vigore della presente legge. Quanto sopra al fine dello svolgimento in via prioritaria di tutte le attività previste Pag. 406all'articolo 55-septies, comma 2-bis, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
18. 29. Rizzo Nervo, Carnevali, Siani, Pini, Schirò.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «1-bis. Tra i profili professionali di cui l'INPS deve dotarsi per il raggiungimento dei propri fini istituzionali sono ricompresi, altresì, i medici di controllo inseriti nelle liste di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, i cui rapporti convenzionali proseguono senza soluzione di continuità ad esaurimento, con lo stesso trattamento normativo ed economico, per lo svolgimento di tutte le attività di cui all'articolo 55-septies, comma 2-bis, quarto periodo, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al periodo precedente, pari a 68 milioni di euro l'anno, l'INPS provvede a valere sulle risorse previste all'articolo 22, comma 3, decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per 50 milioni di euro l'anno e, per 18 milioni, nell'ambito delle risorse finanziarie che l'INPS rende disponibili nel proprio bilancio destinate nel bilancio consuntivo 2018 all'attuazione delle visite mediche di controllo d'ufficio per il settore privato ai sensi dell'articolo 5, commi 12 e 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Restano a disposizione, altresì, per le finalità di cui al presente comma, i rimborsi spese riconosciuti all'INPS per visite mediche di controllo per conto dei datori di lavoro privati, ai sensi della normativa di cui al periodo precedente. Le disposizioni di cui al presente comma, si applicano senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con l'utilizzo delle sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».
18. 26. Milanato.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 1, comma 458, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «delle attività medico legali in materia previdenziale e assistenziale affidategli» sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione degli accertamenti medico legali sui lavoratori pubblici e privati assenti dal servizio per malattia, ivi comprese tutte le attività ambulatoriali inerenti alle medesime funzioni, i quali continuano ad essere svolti, in via prioritaria, dai medici inseriti nelle liste ad esaurimento di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, i cui incarichi proseguono senza soluzione di continuità, ad esaurimento, con il completo utilizzo delle risorse di cui all'articolo 22, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75».
18. 25. Milanato.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. L'articolo 1, comma 458, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si intende con esclusione dei casi di passaggio di carriere presso diversa amministrazione.
18. 27. Aprea, Mandelli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere, il seguente:
  2-bis. All'articolo 1, comma 115, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunti Pag. 407i seguenti periodi: «al Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di stabilire principi di coesione sociale e di perequazione territoriale, sono autorizzati alla riapertura dei bandi anche mediante utilizzo, se necessario, dei fondi POC ed a prevedere nell'ambito dei progetti che saranno presentati, l'istituzione di almeno un centro di competenza ad alta specializzazione nel territorio insulare. Per le finalità della disposizione di cui al periodo precedente sono destinati 9 milioni di euro, mediante corrispondente riserva a valere delle risorse di cui alla delibera Cipe n. 10 del 28 gennaio 2015».
18. 28. Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Bartolozzi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 5, le parole: «29 febbraio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1o luglio 2020»;
    2) al comma 5-bis, la parola: «marzo» è sostituita dalla seguente: «luglio».

  Conseguentemente, per le imprese titolari di contratti per l'esecuzione dei servizi di pulizia e ausiliari che, in funzione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 760, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, avviano le procedure di licenziamento ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, il contributo di cui all'articolo 2, commi 31 e 35, della legge del 28 giugno 2012, n. 92, per il personale dipendente impiegato, in via esclusiva, nell'ambito dei predetti servizi, non è dovuto.
18. 30. Ubaldo Pagano, Topo.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 5, le parole: «29 febbraio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1o luglio 2020»;
   b) al comma 5-bis, la parola: «marzo» è sostituita dalla seguente: «luglio».
18. 31. Topo, Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le disposizioni di cui al comma 5-bis dell'articolo 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, per i comuni di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 991, si applicano a partire dal 1o gennaio 2022.
18. 32. Plangger.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al comma 6-ter dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: «Nel primo semestre di vigenza dell'obbligo di cui al comma 1», sono sostituite con le seguenti: «nel primo anno di vigenza dell'obbligo di cui al comma 1».
18. 33. De Toma, Rachele Silvestri.

  Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa)

  1. Al comma 5 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio Pag. 4082011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica» sono inserite le seguenti: «anche di mantenimento e ad esclusione di quelle riferite alla spesa di personale»;
   b) le parole: «di cui il 50 per cento destinato alla erogazione dei premi previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150» sono sostituite dalle seguenti: «e non rilevano ai fini del limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nonché dei limiti di spesa del personale previsto dalle normative vigenti».
*18. 021. Madia, Lorenzin, Raciti, Viscomi.

  Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa)

  1. Al comma 5 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica» sono inserite le seguenti: «anche di mantenimento e ad esclusione di quelle riferite alla spesa di personale»;
   b) le parole: «di cui il 50 per cento destinato alla erogazione dei premi previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150» sono sostituite dalle seguenti: «e non rilevano ai fini del limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nonché dei limiti di spesa del personale previsto dalle normative vigenti».
*18. 032. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Paolo Russo, Ruffino, Napoli.

  Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa)

  1. Al comma 5 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica» sono inserite le seguenti: «anche di mantenimento e ad esclusione di quelle riferite alla spesa di personale»;
   b) le parole: «di cui il 50 per cento destinato alla erogazione dei premi previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150» sono sostituite dalle seguenti: «e non rilevano ai fini del limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nonché dei limiti di spesa del personale previsto dalle normative vigenti».
*18. 045. Prisco, Lollobrigida, Rampelli, Donzelli, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Rafforzamento attività Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali)

  1. Al fine di assicurare il mantenimento dei necessari standard di funzionalità dell'amministrazione e delle relative strutture interne, anche in relazione ai peculiari compiti in materia di politiche di tutela e programmazione dei settori agroalimentare, ippica, pesca e forestale, nonché per Pag. 409incrementare le attività di controllo ed ispezione nel settore agroalimentare, e far fronte, conseguentemente, alla necessità di coprire le vacanze di organico, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in deroga ed in aggiunta ai vigenti vincoli assunzionali e alle disposizioni dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è autorizzato ad assumere in via straordinaria a tempo indeterminato, per il triennio 2020-2022, mediante apposite procedure concorsuali pubbliche, un contingente di complessive 102 unità di personale, equamente distribuito tra i ruoli Agricoltura ed ICQRF del medesimo ministero e così composto: 2 unità di personale con qualifica dirigenziale non generale di cui uno riservato al personale interno; 80 unità di personale da inquadrare nella terza area funzionale, posizione economica F1; 20 unità di personale da inquadrare nella seconda area funzionale, posizione economica F2. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente comma, per l'importo di euro 4.067.809 annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e ai sensi dell'articolo 43 del presente provvedimento.
18. 01. Benedetti.

  Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Misure a favore del personale amministrativo negli uffici giudiziari)

  1. Al fine di fronteggiare la grave carenza di personale amministrativo in cui versano gli uffici giudiziari e la relativa necessità di immettere tempestivamente personale, per l'anno 2020 il Ministero della giustizia provvede ad effettuare, anche in soprannumero, le assunzioni ordinarie relative al profilo di «assistente giudiziario» già autorizzate, di cui all'articolo 14, comma 10-sexies, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, individuate in 600 unità nel Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2019-2021 regolarmente adottato, nonché delle altre 297 unità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2019 recante autorizzazione ad assumere per varie PA come da Tabella 7, per un totale di 837 unità residue con assorbimento in relazione alle cessazioni del personale di ruolo e comunque fino all'esaurimento totale della graduatoria ministeriale in corso di validità relativa al profilo di «assistente giudiziario» formata all'esito del Concorso pubblico a 800 posti a tempo indeterminato, area funzionale II, fascia economica F2, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia di cui al bando 18 novembre 2016.
*18. 02. Varchi, Maschio, Prisco, Lucaselli, Donzelli.

  Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Misure a favore del personale amministrativo negli uffici giudiziari)

  1. Al fine di fronteggiare la grave carenza di personale amministrativo in cui versano gli uffici giudiziari e la relativa necessità di immettere tempestivamente personale, per l'anno 2020 il Ministero della giustizia provvede ad effettuare, anche in soprannumero, le assunzioni ordinarie relative al profilo di «assistente giudiziario» già autorizzate, di cui all'articolo 14, comma 10-sexies, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo Pag. 4102019, n. 26, individuate in 600 unità nel Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2019-2021 regolarmente adottato, nonché delle altre 297 unità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2019 recante autorizzazione ad assumere per varie PA come da Tabella 7, per un totale di 837 unità residue con assorbimento in relazione alle cessazioni del personale di ruolo e comunque fino all'esaurimento totale della graduatoria ministeriale in corso di validità relativa al profilo di «assistente giudiziario» formata all'esito del Concorso pubblico a 800 posti a tempo indeterminato, area funzionale II, fascia economica F2, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia di cui al bando 18 novembre 2016.
*18. 07. Morrone, Belotti, Turri, Bisa, Tateo, Di Muro, Paolini, Potenti, Cantalamessa, Marchetti, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Misure a favore del personale amministrativo negli uffici giudiziari)

  1. Al fine di fronteggiare la grave carenza di personale amministrativo in cui versano gli uffici giudiziari e la relativa necessità di immettere tempestivamente personale, per l'anno 2020 il Ministero della giustizia provvede ad effettuare, anche in soprannumero, le assunzioni ordinarie relative al profilo di «assistente giudiziario» già autorizzate, di cui all'articolo 14, comma 10-sexies, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, individuate in 600 unità nel Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2019-2021 regolarmente adottato, nonché delle altre 297 unità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2019 recante autorizzazione ad assumere per varie PA come da Tabella 7, per un totale di 837 unità residue con assorbimento in relazione alle cessazioni del personale di ruolo e comunque fino all'esaurimento totale della graduatoria ministeriale in corso di validità relativa al profilo di «assistente giudiziario» formata all'esito del Concorso pubblico a 800 posti a tempo indeterminato, area funzionale II, fascia economica F2, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia di cui al bando 18 novembre 2016.
*18. 016. Bartolozzi, Novelli.

  Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Misure a favore del personale amministrativo negli uffici giudiziari)

  1. Al fine di fronteggiare la grave carenza di personale amministrativo in cui versano gli uffici giudiziari e la relativa necessità di immettere tempestivamente personale, per l'anno 2020 il Ministero della giustizia provvede ad effettuare, anche in soprannumero, le assunzioni ordinarie relative al profilo di «assistente giudiziario» già autorizzate, di cui all'articolo 14, comma 10-sexies, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, individuate in 600 unità nel Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2019-2021 regolarmente adottato, nonché delle altre 297 unità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2019 recante autorizzazione ad assumere per varie PA come da Tabella 7, per un totale di 837 unità residue con assorbimento in relazione alle cessazioni del personale di ruolo e comunque fino all'esaurimento totale della graduatoria ministeriale in corso di validità relativa al profilo di «assistente giudiziario» formata all'esito del Concorso pubblico Pag. 411a 800 posti a tempo indeterminato, area funzionale II, fascia economica F2, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia di cui al bando 18 novembre 2016.
*18. 037. Prestigiacomo, Mandelli, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Attis.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Misure urgenti in materia di inquadramento giuridico del personale convenzionato)

  1. All'articolo 48, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dopo le parole: «L'uniformità del trattamento economico e normativo» sono inserite le seguenti: «e la natura giuridica del rapporto di lavoro» e dopo le parole: «è garantita» sono inserite le seguenti: «e definita».
18. 026. Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Piccolo, Sutto.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Incentivi per le funzioni tecniche)

  1. Gli incentivi tecnici previsti dall'articolo 113, comma 2, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, maturati nel periodo temporale che decorre dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo, fino al 31 dicembre 2017, non sono da includere nel limite ai trattamenti economici accessori di cui all'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, se la provvista dei predetti incentivi è stata predeterminata nei quadri economici dei singoli appalti, servizi e forniture.
*18. 047. Prisco, Lollobrigida, Rampelli, Donzelli, Lucaselli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Incentivi per le funzioni tecniche)

  1. Gli incentivi tecnici previsti dall'articolo 113, comma 2, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, maturati nel periodo temporale che decorre dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo, fino al 31 dicembre 2017, non sono da includere nel limite ai trattamenti economici accessori di cui all'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, se la provvista dei predetti incentivi è stata predeterminata nei quadri economici dei singoli appalti, servizi e forniture.
*18. 019. Mancini, Ubaldo Pagano, Raciti, Viscomi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Incentivi per le funzioni tecniche)

  1. Gli incentivi tecnici previsti dall'articolo 113, comma 2, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, maturati nel periodo temporale che decorre dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo, fino al 31 dicembre 2017, non sono da includere nel limite ai trattamenti economici accessori di cui all'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, se la provvista dei predetti Pag. 412incentivi è stata predeterminata nei quadri economici dei singoli appalti, servizi e forniture.
*18. 033. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Paolo Russo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Proroga della validità delle graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017)

  1. All'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera b), le parole: «dal 2012 al 2017» sono sostituite con le seguenti: «dal 2012 al 2016»;
   b) dopo la lettera b), è aggiunta la seguente: « b-bis) le graduatorie approvate nell'anno 2017 sono utilizzabili fino al 31 marzo 2021;».
18. 03. D'Orso, Scutellà, Dori, D'Uva, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Macina, Donno.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Potenziamento dei servizi di controllo e del lavoro straordinario del personale della Polizia locale)

  1. Gli incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale erogati a valere sulla quota percentuale delle sanzioni amministrative per violazione al codice della strada di cui all'articolo 208, comma 4, lettera c) e 5-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono essere destinati a forme di incentivazione per gli incrementi qualitativi e quantitativi delle prestazioni ordinariamente richieste al personale della polizia locale, anche in deroga alle limitazioni alla spesa per lavoro straordinario stabilite dalla legge e dai contratti collettivi, e non sono soggetti al vincolo di finanza pubblica stabilito dall'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
*18. 05. Bordonali, Molteni, Iezzi, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Potenziamento dei servizi di controllo e del lavoro straordinario del personale della Polizia locale)

  1. Gli incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale erogati a valere sulla quota percentuale delle sanzioni amministrative per violazione al codice della strada di cui all'articolo 208, comma 4, lettera c) e 5-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono essere destinati a forme di incentivazione per gli incrementi qualitativi e quantitativi delle prestazioni ordinariamente richieste al personale della polizia locale, anche in deroga alle limitazioni alla spesa per lavoro straordinario stabilite dalla legge e dai contratti collettivi, e non sono soggetti al vincolo di finanza pubblica stabilito dall'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
*18. 020. Ubaldo Pagano, Mancini, Raciti, Viscomi.
(Inammissibile)

Pag. 413

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Potenziamento dei servizi di controllo e del lavoro straordinario del personale della Polizia locale)

  1. Gli incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale erogati a valere sulla quota percentuale delle sanzioni amministrative per violazione al codice della strada di cui all'articolo 208, comma 4, lettera c) e 5-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono essere destinati a forme di incentivazione per gli incrementi qualitativi e quantitativi delle prestazioni ordinariamente richieste al personale della polizia locale, anche in deroga alle limitazioni alla spesa per lavoro straordinario stabilite dalla legge e dai contratti collettivi, e non sono soggetti al vincolo di finanza pubblica stabilito dall'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
*18. 031. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Paolo Russo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Potenziamento dei servizi di controllo e del lavoro straordinario del personale della Polizia locale)

  1. Gli incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale erogati a valere sulla quota percentuale delle sanzioni amministrative per violazione al codice della strada di cui all'articolo 208, comma 4, lettera c) e 5-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono essere destinati a forme di incentivazione per gli incrementi qualitativi e quantitativi delle prestazioni ordinariamente richieste al personale della polizia locale, anche in deroga alle limitazioni alla spesa per lavoro straordinario stabilite dalla legge e dai contratti collettivi, e non sono soggetti al vincolo di finanza pubblica stabilito dall'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
*18. 046. Prisco, Lollobrigida, Rampelli, Donzelli, Lucaselli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Determinazione della spesa per il personale di Polizia locale)

  1. All'articolo 35-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2018, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «nell'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2019, 2020 e 2021»;
   b) le parole: «di cui all'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nonché all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58»; Pag. 414
   c) le parole: «nel limite della spesa sostenuta per detto personale nell'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite della spesa di personale determinata ai sensi dell'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006 n. 296».
**18. 06. Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Determinazione della spesa per il personale di Polizia locale)

  1. All'articolo 35-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2018, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «nell'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2019, 2020 e 2021»;
   b) le parole: «di cui all'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nonché all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58»;
   c) le parole: «nel limite della spesa sostenuta per detto personale nell'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite della spesa di personale determinata ai sensi dell'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006 n. 296».
**18. 013. Pastorino, Fornaro, Fassina.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Determinazione della spesa per il personale di Polizia locale)

  1. All'articolo 35-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2018, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «nell'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2019, 2020 e 2021»;
   b) le parole: «di cui all'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nonché all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58»;
   c) le parole: «nel limite della spesa sostenuta per detto personale nell'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite della spesa di personale determinata ai sensi dell'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006 n. 296».
**18. 015. Madia, Lorenzin, Raciti, Viscomi.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Determinazione della spesa per il personale di Polizia locale)

  1. All'articolo 35-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2018, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «nell'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2019, 2020 e 2021»;Pag. 415
   b) le parole: «di cui all'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nonché all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58»;
   c) le parole: «nel limite della spesa sostenuta per detto personale nell'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite della spesa di personale determinata ai sensi dell'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006 n. 296».
**18. 034. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Paolo Russo, Ruffino, Napoli.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Determinazione della spesa per il personale di Polizia locale)

  1. All'articolo 35-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2018, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «nell'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2019, 2020 e 2021»;
   b) le parole: «di cui all'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nonché all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58»;
   c) le parole: «nel limite della spesa sostenuta per detto personale nell'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite della spesa di personale determinata ai sensi dell'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006 n. 296».
**18. 050. Lollobrigida, Prisco, Rampelli, Donzelli, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 18 inserire il seguente:

Art. 18-bis.
(Semplificazione normativa del regime delle assunzioni di personale negli Enti locali)

  1. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a partire dall'anno 2020 ai comuni, alle unioni di comuni e alle città metropolitane non si applicano i divieti assunzionali previsti nelle seguenti disposizioni:
   a) articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;
   b) articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
   c) articolo 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
   d) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
*18. 04. Frassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Pag. 416

  Dopo l'articolo 18 inserire il seguente:

Art. 18-bis.
(Semplificazione normativa del regime delle assunzioni di personale negli Enti locali)

  1. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a partire dall'anno 2020 ai comuni, alle unioni di comuni e alle città metropolitane non si applicano i divieti assunzionali previsti nelle seguenti disposizioni:
   a) articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;
   b) articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
   c) articolo 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
   d) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
*18. 017. Lorenzin, Madia, Raciti, Viscomi.

  Dopo l'articolo 18 inserire il seguente:

Art. 18-bis.
(Semplificazione normativa del regime delle assunzioni di personale negli Enti locali)

  1. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a partire dall'anno 2020 ai comuni, alle unioni di comuni e alle città metropolitane non si applicano i divieti assunzionali previsti nelle seguenti disposizioni:
   a) articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;
   b) articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
   c) articolo 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
   d) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
*18. 035. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Paolo Russo, Ruffino, Napoli.

  Dopo l'articolo 18 inserire il seguente:

Art. 18-bis.
(Semplificazione normativa del regime delle assunzioni di personale negli Enti locali)

  1. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a partire dall'anno 2020 ai comuni, alle unioni di comuni e alle città metropolitane non si applicano i divieti assunzionali previsti nelle seguenti disposizioni:
   a) articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;
   b) articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
   c) articolo 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
   d) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
*18. 049. Lollobrigida, Prisco, Rampelli, Donzelli, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Semplificazione dei tetti alla spesa di personale)

  1. Per gli enti locali che determinano la capacità assunzionale in applicazione dell'articolo Pag. 41733, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le seguenti misure limitative delle assunzioni di personale sono disapplicate:
   articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
   articolo 1, commi dal 557 al 557-quater e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
   articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 172;
   articolo 243-bis, comma 8, lettera g); comma 9 lettera a) e c-bis) e articolo 259, comma 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
**18. 023. Lorenzin, Madia, Raciti, Viscomi.

  Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Semplificazione dei tetti alla spesa di personale)

  1. Per gli enti locali che determinano la capacità assunzionale in applicazione dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le seguenti misure limitative delle assunzioni di personale sono disapplicate:
   articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
   articolo 1, commi dal 557 al 557-quater e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
   articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 172;
   articolo 243-bis, comma 8, lettera g); comma 9 lettera a) e c-bis) e articolo 259, comma 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
**18. 029. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Paolo Russo, Ruffino, Napoli.

  Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Semplificazione dei tetti alla spesa di personale)

  1. Per gli enti locali che determinano la capacità assunzionale in applicazione dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le seguenti misure limitative delle assunzioni di personale sono disapplicate:
   articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
   articolo 1, commi dal 557 al 557-quater e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
   articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 172;
   articolo 243-bis, comma 8, lettera g); comma 9 lettera a) e c-bis) e articolo 259, comma 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
**18. 043. Lollobrigida, Prisco, Rampelli, Donzelli, Lucaselli.

Pag. 418

  Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Assunzione di figure professionali infungibili in assoluta carenza di organico per il regolare funzionamento degli enti in dissesto)

  1. Al fine di garantire il regolare funzionamento degli enti in dissesto ed assicurare l'effettiva attuazione dei relativi percorsi di risanamento, è consentito a detti enti di procedere, in deroga all'articolo 9, comma 1-quinquies del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, all'assunzione di figure professionali infungibili in assoluta carenza di organico delle medesime e nel rispetto della sostenibilità finanziaria dell'ente.
18. 08. Alaimo, Macina, Donno, Papiro, Lorefice, Ficara, Suriano, Martinciglio, D'Orso.

  Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Piani delle assunzioni di personale)

  1. I Comuni, le province e le città metropolitane anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato in base ai piani triennali 2019-2021 e a quelli in corso di aggiornamento per gli anni 2020-2021, approvati in base alla disciplina vigente nelle more della pubblicazione delle disposizioni attuative di cui al medesimo decreto.
18. 018. Mancini, Ubaldo Pagano, Raciti, Viscomi.

  Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Piani delle assunzioni di personale)

  1. I Comuni, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato in base ai piani triennali 2019-2021 e a quelli in corso di aggiornamento per gli anni 2020-2021, approvati in base alla disciplina vigente nelle more della pubblicazione delle disposizioni attuative di cui al medesimo decreto.
*18. 036. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Paolo Russo, Ruffino, Napoli.

  Dopo l'articolo 18 inserire il seguente:

Art. 18-bis.
(Piani delle assunzioni di personale)

  1. I Comuni, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato in base ai piani triennali 2019-2021 e a quelli in corso di aggiornamento per gli anni 2020-2021, approvati in base alla disciplina vigente nelle more della pubblicazione delle disposizioni attuative di cui al medesimo decreto.
*18. 048. Prisco, Lollobrigida, Rampelli, Donzelli, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Piani dei fabbisogni di personale)

  1. In sede di attuazione dei piani triennali dei fabbisogni di personale di cui Pag. 419all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti locali possono procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide, per la copertura dei posti previsti nei suddetti piani, anche in deroga alla disciplina di cui all'articolo 91, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
**18. 024. Navarra, Lorenzin, Raciti, Viscomi.

  Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Piani dei fabbisogni di personale)

  1. In sede di attuazione dei piani triennali dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti locali possono procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide, per la copertura dei posti previsti nei suddetti piani, anche in deroga alla disciplina di cui all'articolo 91, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
**18. 030. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Paolo Russo, Ruffino, Napoli.

  Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Piani dei fabbisogni di personale)

  1. In sede di attuazione dei piani triennali dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti locali possono procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide, per la copertura dei posti previsti nei suddetti piani, anche in deroga alla disciplina di cui all'articolo 91, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
**18. 042. Lollobrigida, Prisco, Rampelli, Donzelli, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Interpretazione autentica dell'articolo 90, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

  1. All'articolo 90, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «contratto di lavoro a tempo determinato» si interpretano nel senso che il contratto stesso non può avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica, anche in deroga alla disciplina di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro che prevedano specifiche limitazioni temporali alla durata dei contratti a tempo determinato.
*18. 022. Madia, Lorenzin, Raciti, Viscomi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Interpretazione autentica dell'articolo 90, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

  1. All'articolo 90, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «contratto di lavoro a tempo determinato» si interpretano nel senso che il contratto stesso non può avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica, anche in deroga alla disciplina di cui Pag. 420all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro che prevedano specifiche limitazioni temporali alla durata dei contratti a tempo determinato.
*18. 028. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Paolo Russo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Interpretazione autentica dell'articolo 90, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

  1. All'articolo 90, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «contratto di lavoro a tempo determinato» si interpretano nel senso che il contratto stesso non può avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica, anche in deroga alla disciplina di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro che prevedano specifiche limitazioni temporali alla durata dei contratti a tempo determinato.
*18. 044. Prisco, Lollobrigida, Rampelli, Donzelli, Lucaselli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Modifiche in materia di funzioni fondamentali dei comuni)

  1. All'articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «e il comune di Campione d'Italia,» sono sostituite dalle seguenti: «, il comune di Campione d'Italia, nonché i comuni che dimostrino che a causa della loro particolare collocazione geografica e dei caratteri demografici e socio ambientali non siano realizzabili, con le forme associative imposte, economie di scala o miglioramenti, in termini di efficacia ed efficienza, nell'erogazione dei beni pubblici alle popolazioni di riferimento».
  2. I termini di cui all'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di funzioni fondamentali dei comuni, sono prorogati al 31 dicembre 2020.
18. 039. Garavaglia, Comaroli, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.
(Inammissibile limitatamente al comma 1)

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Modifiche in materia di funzioni fondamentali dei comuni)

  1. I termini di cui all'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di funzioni fondamentali dei comuni, sono prorogati al 31 dicembre 2020.
18. 038. Garavaglia, Comaroli, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

Pag. 421

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Misure urgenti per la funzionalità degli uffici per la ricostruzione del sisma del centro Italia)

  1. Le amministrazioni utilizzatrici di personale a tempo determinato, assunto ai sensi degli articoli 3 e 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 al fine superare il precariato e strutturare i propri uffici tecnici e amministrativi per garantire la continuità delle funzioni urbanistiche e dei lavori pubblici e valorizzare la professionalità acquisita da questo personale possono, in coerenza con il piano dei fabbisogni e con la indicazione della copertura finanziaria, assumere nel biennio 2021-2022 con contratto a tempo indeterminato personale che possegga i seguenti requisiti:
   a) sia stato reclutato a tempo determinato con apposite procedure concorsuali o da graduatorie vigenti anche presso amministrazioni diverse da quelle utilizzatrici in relazione alle specifiche attività previste dal decreto-legge n. 189 del 2016;
   b) abbia maturato al 31 dicembre 2020 alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, dalla entrata in vigore del decreto-legge n. 189 del 2016.
18. 011. Epifani, Fassina, Fornaro, Pastorino.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Proroga dei contratti a tempo determinato e co.co.co. nei comuni del centro Italia colpiti dal sisma)

  1. Le assunzioni effettuate mediante contratto a tempo determinato o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione e dai comuni, ai sensi degli articoli 3 e 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al fine di assicurare la continuità e la regolarità degli adempimenti per la ricostruzione, possono essere prorogate fino al 31 dicembre 2020.
18. 012. Epifani, Fassina, Fornaro, Pastorino.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Disposizioni in materia di accesso al pensionamento per i lavoratori cosiddetti esodati)

  1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data, di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando, nei limiti definiti ai sensi del comma 7 del presente articolo, le precedenti norme al riguardo ivi indicate, continuano ad applicarsi ai seguenti soggetti i quali, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, perfezionano i requisiti per il pensionamento successivamente alla data del 31 dicembre 2011:
   a) ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il 31 dicembre 2021;
   b) ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettera f), della legge 27 dicembre Pag. 4222013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021;
   c) ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato; il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato; il cui rapporto sia cessato per decisione unilaterale nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021;
   d) ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021;
   e) con esclusione dei lavoratori del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021.

  2. Per la determinazione dei requisiti di accesso al pensionamento dei soggetti di cui al comma 1 non trovano applicazione, a partire dal 1o gennaio 2018, gli adeguamenti relativi agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  3. Ai soggetti di cui al comma 1, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, o che hanno versato in due o più casse contributive, si applica l'istituto del cumulo dei contributi tra le diverse gestioni, nel rispetto della contribuzione prevista per la pensione di vecchiaia, anche per accedere alle pensioni anticipate e alle misure di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, Pag. 423n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
  4. Per la determinazione dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia delle lavoratrici dipendenti ed autonome appartenenti alle categorie di cui al comma 1 non trovano applicazione, a partire dal 10 gennaio 2018, gli incrementi dei requisiti anagrafici previsti dall'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 11.
  5. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori sopra riportata le specifiche procedure, previste per i precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 1 del presente articolo che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa, anche in via prospettica, determinati ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4 e 7 del presente articolo, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefìci previsti dal presente articolo.
  6. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS ai sensi del comma 5 del presente articolo sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147.
  7. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di 6.000 soggetti e nel limite massimo di 165 milioni di euro per l'anno 2020, 180 milioni per l'anno 2021, 135 milioni di euro per l'anno 2022, 91 milioni di euro per l'anno 2023, 51 milioni di euro per l'anno 2024 e 13 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione (FOSF) di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come incrementato dalle economie di spesa ai sensi di quanto previsto dal comma 221 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
18. 09. Fassina, Fornaro.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Misure di salvaguardia pensionistica per i lavoratori esodati)

  1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando, nei limiti definiti ai sensi del comma 4 del presente articolo, le precedenti norme al riguardo Pag. 424ivi indicate, continuano ad applicarsi ai seguenti soggetti i quali, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, perfezionano i requisiti per il pensionamento successivamente alla data del 31 dicembre 2011:
   a) ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021;
   b) ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettera f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021;
   c) ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato; il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato; il cui rapporto sia cessato per decisione unilaterale nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021;
   d) ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021;
   e) con esclusione dei lavoratori del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021.

Pag. 425

  2. Per la determinazione dei requisiti di accesso al pensionamento dei soggetti di cui al comma 1 non trovano applicazione, a partire dal 1o gennaio 2018, gli adeguamenti relativi agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  3. Per la determinazione dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia delle lavoratrici dipendenti ed autonome appartenenti alle categorie di cui al comma 1 non trovano applicazione, a partire dal 10 gennaio 2018, gli incrementi dei requisiti anagrafici previsti dall'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 11.
  4. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori sopra riportata le specifiche procedure, previste per i precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 1 del presente articolo che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa, anche in via prospettica, determinati ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 6, primo periodo, del presente articolo, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefìci previsti dal presente articolo.
  5. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS ai sensi del comma 2 del presente articolo sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147.
  6. I benefìci di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di 7.000 soggetti e nel limite massimo di 165 milioni di euro per l'anno 2020, 180 milioni per l'anno 2021, 135 milioni di euro per l'anno 2022, 91 milioni di euro per l'anno 2023, 51 milioni di euro per l'anno 2024 e 13 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione (FOSF) di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come incrementato dalle economie di spesa ai sensi di quanto previsto dal comma 221 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
18. 052. Polverini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Disposizioni urgenti per l'applicazione dell'Ape sociale ai lavoratori cd. «esodati»)

  1. Tenuto conto della proroga del termine per la sperimentazione dell'Ape sociale fissato al 31 dicembre 2020, di cui Pag. 426all'articolo 1, comma 473, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, all'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «di cui alle lettere da a) a d)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere da a) a e)», e nello stesso comma, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente lettera:
   « e) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge ed entro il 31 dicembre 2020, possono presentare domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'indennità di cui al presente comma anche coloro che siano in stato di disoccupazione a seguito di esodo di cui alle tipologie richiamate dall'articolo 1, comma 214, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nelle lettere da a) a f). A questi soggetti non si applicano le condizioni di cui alla lettera a) del presente comma fatto salvo il possesso di un'anzianità contributiva di almeno 20 anni. Per i soggetti di cui alla presente lettera e) iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, o che hanno versato in due o più casse contributive, è prevista l'estensione dell'istituto del cumulo dei contributi tra le diverse gestioni, per poter accedere all'indennità di cui al presente comma. L'indennità ai soggetti di cui alla presente lettera e) è riconosciuta nel limite di 9.000 soggetti e nel limite massimo di 165 milioni di euro per l'anno 2020, 180 milioni per l'anno 2021,135 milioni di euro per l'anno 2022, 91 milioni di euro per l'anno 2023, 51 milioni di euro per l'anno 2024 e 13 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione (FOSF) di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come incrementato dalle economie di spesa ai sensi di quanto previsto dal comma 221 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016 è incrementata in maniera corrispondente».

  2. All'articolo 1, comma 179-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «alle lettere da a) a d)» sono sostituite dalle seguenti: «alle lettere da a) a e)».
  3. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nel rispetto dei limiti di spesa annuali ivi disposti, sono disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al comma 1, la decorrenza dell'indennità è differita, con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, individuati con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, e, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi all'indennità non superiore al numero programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.
18. 010. Fassina, Fornaro.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Modifica dei requisiti di accesso alla pensione per le lavoratrici madri)

  1. In via sperimentale fino al 31 dicembre 2026, per le lavoratrici donne i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia di cui all'articolo 24 del Pag. 427decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono ridotti di un anno per ciascun figlio.
  2. All'onere di cui al presente articolo, pari ad euro 1.000.000.000,00 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
18. 014. Carfagna, Ruffino, Napoli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

  1. Per i professori universitari ordinari e associati che ne facciano richiesta, il limite massimo di età per il collocamento a riposo è fissato al termine dell'anno accademico di compimento del settantaduesimo anno di età.
18. 025. D'Ettore.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Riapertura del termine per la presentazione della domanda di accredito della contribuzione figurativa di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564)

  1. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 31 dicembre 2013, secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo, possono esercitare tale facoltà entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
  2. All'onere di cui al comma 1, quantificato in 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Economia e delle Finanze.
18. 027. Occhiuto, Mandelli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

  1. Al fine di garantire l'integrazione dei richiedenti asilo, rifugiati e destinatari di protezione sussidiaria e protezione umanitaria, il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2020.
  2. Gli enti locali che prestano servizi di accoglienza dei richiedenti asilo, rifugiati e destinatari di protezione sussidiaria e protezione umanitaria possono presentare progetti di integrazione nell'ambito del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI), beneficiando delle risorse di cui al comma 1.
  3. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si esprime entro trenta giorni, sono definiti i criteri e le modalità per la presentazione da parte degli enti locali delle domande di contributo per la realizzazione e la prosecuzione dei progetti finalizzati all'accoglienza dei soggetti di cui al comma 1. Nei limiti delle risorse Pag. 428disponibili del Fondo di cui all'articolo 1-septies, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, provvede all'ammissione al finanziamento dei progetti presentati dagli enti locali.
  4. All'onere derivante dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
18. 040. Sabrina De Carlo, Macina, Donno.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Credito d'imposta per investimenti di recupero di immobili destinati ad attività commerciali nei piccoli comuni)

  1. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 4, dopo le parole: «in start-up innovative» sono aggiunte le seguenti: «o in progetti innovativi diretti alla riqualificazione del patrimonio pubblico o privato in comuni con popolazione residente fino a cinquemila abitanti ovvero in comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a cinquemila abitanti»;
   b) al comma 6, dopo le parole: «start-up innovative» sono inserite le seguenti: «o in progetti innovativi diretti alla riqualificazione del patrimonio pubblico o privato in comuni rientranti fra quelli indicati al comma 4».

  Conseguentemente, la rubrica è sostituita dalla seguente: «incentivi all'investimento in start-up innovative e in progetti innovativi per la riqualificazione del patrimonio pubblico o privato nei piccoli comuni».
18. 041. Sut, Macina, Donno.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Modifica all'articolo 4 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12)
   Il comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. Le presenti disposizioni si applicano anche alle espropriazioni immobiliari in corso. I provvedimenti di cui all'articolo 569 del codice di procedura civile già emessi dal giudice dell'esecuzione, ove l'immobile pignorato non sia stato venduto, devono intendersi revocati».
18. 051. Macina, Dieni, Alaimo, Berti, Bilotti, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, Sabrina De Carlo, Forciniti, Parisse, Francesco Silvestri, Suriano, Elisa Tripodi, Donno.

ART. 19.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Nell'ambito del piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, Pag. 429n. 165, nei limiti dei posti che risultano ancora disponibili a seguito dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le amministrazioni possono assumere a tempo indeterminato personale di polizia locale non dirigenziale che abbia i requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e che abbia maturato al 31 dicembre 2019, alle dipendenze dell'amministrazione di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

  1-ter. Le amministrazioni, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, possono consentire l'accesso alle procedure concorsuali riservate al personale di polizia locale non dirigenziale che abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2019, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso.
19. 2. Alaimo, Macina, Donno

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di potenziare le attività di supporto alle politiche di ordine e sicurezza pubbliche, le assunzioni nelle carriere iniziali del corpo della guardia di finanza possono essere effettuate, in deroga all'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e fino ad esaurimento delle stesse, mediante lo scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori del concorso «380 allievi finanzieri» bandito per l'anno 2018 ai sensi del medesimo articolo 2199, attingendo al fondo di cui all'articolo 1, comma 384, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), ripartito con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2019.
*19. 1. Fiano.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di potenziare le attività di supporto alle politiche di ordine e sicurezza pubbliche, le assunzioni nelle carriere iniziali del corpo della guardia di finanza possono essere effettuate, in deroga all'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e fino ad esaurimento delle stesse, mediante lo scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori del concorso «380 allievi finanzieri» bandito per l'anno 2018 ai sensi del medesimo articolo 2199, attingendo al fondo di cui all'articolo 1, comma 384, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), ripartito con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2019.
*19. 3. Carè, Migliore, Marco Di Maio, Vitiello.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di potenziare le attività di supporto alle politiche di ordine e sicurezza pubbliche, le assunzioni nelle carriere iniziali del corpo della guardia di finanza possono essere effettuate, in deroga all'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e fino ad esaurimento delle stesse, mediante lo scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori del concorso «380 allievi finanzieri» bandito per l'anno 2018 ai sensi del medesimo articolo 2199, attingendo al fondo di cui all'articolo 1, comma 384, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), ripartito con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2019.
*19. 8. Gavino Manca.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di potenziare le attività di supporto alle politiche di ordine e sicurezza Pag. 430pubbliche, le assunzioni nelle carriere iniziali del corpo della guardia di finanza possono essere effettuate, in deroga all'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e fino ad esaurimento delle stesse, mediante lo scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori del concorso «380 allievi finanzieri» bandito per l'anno 2018 ai sensi del medesimo articolo 2199, attingendo al fondo di cui all'articolo 1, comma 384, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), ripartito con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2019.
*19. 14. Polverini, Labriola.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. I 455 allievi agenti di Polizia di Stato, del concorso pubblico per 1.148 allievi agenti di Polizia di Stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4a serie speciale n. 40 del 26 maggio 2017, risultati idonei nelle prove di selezione per la verifica del possesso dei requisiti fisici, psichici e attitudinali, sono ammessi al corso di formazione. Per la copertura delle assunzioni ordinarie autorizzate dalla vigente normativa si provvede prioritariamente mediante il ricorso alla graduatoria di cui al presente comma, fino ad esaurimento della stessa.
19. 4. Ferri, Marco Di Maio, Vitiello.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Alle assunzioni di cui al comma 1, per i profili affini, si procede in via prioritaria mediante scorrimento della graduatoria del concorso bandito il 29 novembre 2011, per la nomina di 400 allievi vice ispettori del Corpo forestale dello Stato, pubblicata il 29 luglio 2014. All'uopo, la validità della predetta graduatoria è prorogata sino al 31 dicembre 2025.
19. 5. Rizzetto, Zucconi, Prisco, Lucaselli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Alle assunzioni di cui al comma 1, per i profili affini, si procede in via prioritaria mediante scorrimento della graduatoria del concorso bandito il 29 novembre 2011, per la nomina di 400 allievi vice ispettori del Corpo forestale dello Stato, pubblicata il 29 luglio 2014. All'uopo, la validità della predetta graduatoria è prorogata sino 31 dicembre 2024.
19. 6. Rizzetto, Zucconi, Prisco, Lucaselli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Alle assunzioni di cui al comma 1, per i profili affini, si procede in via prioritaria mediante scorrimento della graduatoria del concorso bandito il 29 novembre 2011, per la nomina di 400 allievi vice ispettori del Corpo forestale dello Stato, pubblicata il 29 luglio 2014. All'uopo, la validità della predetta graduatoria è prorogata sino al 31 dicembre 2023.
19. 7. Rizzetto, Zucconi, Prisco, Lucaselli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Per le finalità di cui al comma 1, le assunzioni nelle carriere iniziali del Corpo della Guardia di finanza autorizzate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 4 dicembre 2018, possono essere effettuate, in deroga all'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e fino ad esaurimento delle stesse, mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori del concorso «380 allievi finanzieri» bandito per l'anno 2018 ai sensi del medesimo articolo 2199, attingendo al Pag. 431fondo di cui all'articolo 1, comma 384, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ripartito con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2019.
19. 9. Ferro, Prisco, Lucaselli, Donzelli.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. Al fine di rafforzare le attività di controllo tese a prevenire e a contrastare gli illeciti in materia agroambientale e agroalimentare, a far data dal 1o settembre 2020 è incrementata di 200 unità la dotazione organica del Comando Carabinieri Tutela Agroalimentare. Per la copertura dei posti si provvede mediante riqualificazione e ricollocazione a domanda dei militari del ruolo dei Carabinieri forestali già in forza al Comando Unità Forestali Ambientali Agroalimentari.

  5-ter. Dall'attuazione delle disposizioni del comma 5-bis non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'interno 8 giugno 2001.
19. 11. Guidesi, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Al fine di rafforzare le attività connesse al controllo del territorio, di potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana, fronteggiare le gravi carenze di personale e superare il precariato, per il personale di polizia locale non dirigenziale, il termine di cui al requisito del comma 1, lettera c), e del comma 2, lettera b), dell'articolo 20, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è stabilito alla data del 31 dicembre 2019.
19. 10. Siracusano.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:
  «2-bis.1. A valere sulle facoltà assunzionali previste per l'anno 2020 in relazione alle cessazioni intervenute entro la data del 31 dicembre 2019 e nei limiti del relativo risparmio di spesa, determinato ai sensi dell'articolo 66, commi 9-bis e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'Amministrazione della pubblica sicurezza è altresì autorizzata all'assunzione di un ulteriore contingente di allievi agenti della Polizia di Stato, nei limiti delle facoltà assunzionali non soggette alle riserve di posti di cui al citato articolo 703, comma 1, lettera c), e nel limite massimo di 455 posti, limitatamente ai soggetti che, in possesso, alla data del 1o gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare, siano stati ammessi con riserva all'accertamento dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale nell'ambito della procedura per la copertura dei 1.851 posti di allievo agente della Polizia di Stato e che, in esito allo stesso, siano stati dichiarati idonei, sempre con riserva, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2005, n. 129, previo avvio al corso di formazione di cui all'articolo 6-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, che sarà avviato entro il 30 giugno 2020 secondo le disponibilità organizzative e logistiche degli istituti di istruzione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, e con la medesima decorrenza giuridica dei soggetti assunti ai sensi del comma precedente».

Pag. 432

  6-ter. A copertura degli oneri di cui al comma 6-bis, nei limiti di 10 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione annuale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
19. 12. Germanà, Calabria.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:
  «2-bis.1. A valere sulle facoltà assunzionali previste per l'anno 2020 in relazione alle cessazioni intervenute entro la data del 31 dicembre 2019 e nei limiti del relativo risparmio di spesa, determinato ai sensi dell'articolo 66, commi 9-bis e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'Amministrazione della pubblica sicurezza è altresì autorizzata all'assunzione di un ulteriore contingente di allievi agenti della Polizia di Stato, nei limiti delle facoltà assunzionali non soggette alle riserve di posti di cui al citato articolo 703, comma 1, lettera c), limitatamente ai soggetti che, in possesso, alla data del 1o gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare, siano stati ammessi con riserva all'accertamento dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale nell'ambito della procedura per la copertura dei 1.851 posti di allievo agente della Polizia di Stato e che, in esito allo stesso, siano stati dichiarati idonei, sempre con riserva, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2005, n. 129, previo avvio al corso di formazione di cui all'articolo 6-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, che sarà avviato entro il 30 giugno 2020 secondo le disponibilità organizzative e logistiche degli istituti di istruzione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, e con la medesima decorrenza giuridica dei soggetti assunti ai sensi del comma precedente.».
19. 13. Paolo Russo, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, D'Ettore, Cannizzaro.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Incremento dotazione organica del Comando Carabinieri Tutela Agroalimentare)

  1. Al fine di rafforzare le attività di controllo tese a prevenire e a contrastare gli illeciti in materia agroambientale e agroalimentare, a far data dal 1o settembre 2020 è incrementata di 200 unità la dotazione organica del Comando Carabinieri Tutela Agroalimentare.
  2. Per la copertura dei posti di cui al comma 1 si provvede mediante riqualificazione e ricollocazione a domanda dei militari del ruolo dei Carabinieri forestali già in forza al Comando Unità Forestali Ambientali Agroalimentari.
  3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'interno dell'8 giugno 2001.
19. 01. Cenni, Incerti, Critelli, Dal Moro, Martina.

Pag. 433

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Ammodernamento delle dotazioni strumentali e delle attrezzature anche di protezione personale in uso alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

  1. Per l'ammodernamento delle dotazioni strumentali e delle attrezzature, con particolare riguardo alle fondine, anche di protezione personale in uso alle Forze di polizia, nonché al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e per il rinnovo e l'adeguamento della dotazione dei giubbotti antiproiettile della Polizia di Stato è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2020 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro della giustizia, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli interventi e le amministrazioni competenti cui destinare le predette somme.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
19. 06. Sabrina De Carlo, Macina, Donno.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Assunzione dei 455 idonei con riserva al concorso pubblico per il reclutamento di 893 allievi agenti della Polizia di Stato)

  1. È autorizzata l'assunzione dei 455 risultati idonei con riserva al concorso pubblico per il reclutamento di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, successivamente elevati a 1.182, aperto ai cittadini italiani in possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione nella Polizia di Stato, ai sensi dell'articolo 1, primo comma, lettera a), del bando dei concorsi pubblici per l'assunzione di complessivi 1.148 allievi agenti della Polizia di Stato, indetti con decreto del Capo della Polizia 18 maggio 2017.
  2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
19. 07. Macina, Donno, Costanzo, Alaimo, Berti, Bilotti, Corneli, D'Ambrosio, Sabrina De Carlo, Dieni, Forciniti, Parisse, Francesco Silvestri, Suriano, Elisa Tripodi, Cimino.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Assunzione di personale operaio a tempo determinato da parte dell'Arma dei carabinieri)

  1. Al fine di perseguire gli obiettivi nazionali ed europei in materia di tutela ambientale e forestale, di presidio del territorio e di salvaguardia delle riserve naturali statali, ivi compresa la conservazione della biodiversità, l'Arma dei carabinieri Pag. 434è autorizzata all'assunzione di personale operaio a tempo determinato, ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, nei limiti di spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento dei fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
19. 05. Maurizio Cattoi, Alaimo, Macina, Donno.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Assunzioni straordinarie nel Corpo

della guardia di finanza)

  Al fine di ottemperare ai princìpi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, nonché incrementare i servizi di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della pubblica sicurezza connessi anche all'esigenza di contrastare l'evasione fiscale e le frodi in ambito economico-finanziario, alle assunzioni straordinarie, previste per l'anno 2020, nelle carriere iniziali del corpo della guardia di finanza autorizzate dall'articolo 1, comma 287, lettera b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dall'articolo 1, comma 381, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si provvede, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2199 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori del concorso «380 allievi finanzieri» bandito nell'anno 2018 e fino ad esaurimento delle stesse.
19. 04. Buompane, Grimaldi, Macina, Donno.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

  1. I 455 allievi agenti di Polizia di Stato, del concorso pubblico 1.148 allievi agenti di Polizia di Stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4a serie speciale n. 40 del 26 maggio 2017, risultati idonei nelle prove di selezione per la verifica del possesso dei requisiti fisici, psichici e attitudinali, sono ammessi al corso di formazione. Per la copertura delle assunzioni ordinarie autorizzate dalla vigente normativa per l'anno 2020 si provvede prioritariamente mediante il ricorso alla graduatoria di cui al presente comma, fino ad esaurimento della stessa.
19. 02. Maria Tripodi, Vito, Fascina, Gregorio Fontana, Perego Di Cremnago, Ripani, Dall'Osso, Calabria, Spena.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Assunzioni straordinarie nelle Forze

di polizia locali)

  1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera c), le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2019»;
   b) al comma 2, lettera b), le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2019».
19. 09. Alaimo, Macina, Donno.

Pag. 435

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Assunzioni straordinarie nelle Forze

di polizia locali)

  1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
  «2-bis. Al fine di rafforzare le attività connesse al controllo del territorio, di potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana, fronteggiare le gravi carenze di personale e superare il precariato, per il personale di polizia locale non dirigenziale, ai fini del presente articolo il termine di cui al requisito del comma 1, lettera c), e del comma 2, lettera b), è stabilito alla data del 31 dicembre 2019».
19. 08. Alaimo, Macina, Donno.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Scorrimento graduatorie assunzioni allievi agenti Polizia di Stato)

  1. Al fine di semplificare la procedura di reclutamento per la copertura dei posti riservati al personale volontario in ferma prefissata di cui agli articoli 703 e 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata l'assunzione degli allievi agenti della Polizia penitenziaria nel limite massimo di 181 unità, mediante scorrimento della graduatoria finale di merito del concorso pubblico bandito con decreto 29 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 98 del 13 dicembre 2011, tuttora efficace ai sensi dell'articolo 1, comma 362-bis, della legge 30 dicembre 2018 n. 145:
   a) a valere sulle facoltà assunzionali previste per l'anno 2020;
   b) previo nuovo accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali di cui al ridetto bando di concorso.
19. 010. Macina, Donno, Alaimo, Berti, Bilotti, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, Sabrina De Carlo, Dieni, Forciniti, Parisse, Francesco Silvestri, Suriano, Elisa Tripodi, Melicchio, Grimaldi.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Assunzioni nel Corpo della Guardia

di finanza)

  1. Le assunzioni per l'ammissione di ottocentotrenta allievi marescialli al 91o corso presso la Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di finanza, per l'anno accademico 2019/2020, autorizzate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 4 dicembre 2018, possono essere effettuate, in deroga all'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e fino ad esaurimento delle stesse, attingendo alle graduatorie degli idonei non vincitori del corso bandito per l'anno 2018 ai sensi del medesimo articolo 2199.
19. 011. Cancelleri, Buompane, Macina, Donno.

ART. 20.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2020 l'indennità supplementare mensile di cui all'articolo 52 comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno Pag. 4362002, n. 164 è corrisposta, nella misura prevista dall'articolo 10, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78, ai militari dell'Arma dei Carabinieri, con incarico di comandante di tenenza e di stazione territoriale, a prescindere dal numero di unità di forza organica. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
20. 1. Baldini, Prisco, Lucaselli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Per gli anni 2020, 2021 e 2022, le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 16 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, si applicano anche ai servizi civili regionali previsti dal comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40.

  Agli oneri derivanti dall'applicazione dal presente comma, pari a 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per fare fronte ad esigenze indifferibili di cui al comma 199, articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
20. 2. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Gli incrementi del valore delle componenti retributive e del trattamento economico complessivo in favore del personale previsto dalle risorse dello specifico fono istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno volto alla valorizzazione del personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, anche nell'ottica di una maggiore armonizzazione del trattamento economico con quello del personale delle forze di polizia ai sensi dell'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono definiti mediante apposite procedure negoziali ai sensi degli articoli 136 e 226 del decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127 fatti salvi gli effetti dei procedimenti negoziali dei rinnovi contrattuali relativi al triennio 2019-2021.
20. 3. Zardini.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Equiparazione dei Dirigenti Penitenziari ai Dirigenti di P.S. del trattamento previdenziale e pensionistico)
   1. Al comma 2 dell'articolo 48 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: “, fino alla entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento degli accordi sindacali, previsto dall'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63,” sono soppresse;
   b) dopo le parole: “giuridici ed economici”, sono aggiunte le seguenti: “, previdenziali e pensionistici”.
   c) Ai maggiori oneri pari a euro 25.440.885 per l'anno 2020, euro 25.208.558 per l'anno 2021 a euro 28.282.224 per l'anno 2022, euro 30.136.064 per l'anno 2023, euro 29.706.809 per l'anno 2014, euro Pag. 43729.150.324 per l'anno 2025, euro 29.669.579 per l'anno 2026, euro 28.110.488 per l'anno 2027, euro 28.625.850 a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
20. 01. Siragusa.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni in materia di personale dell'Agenzia industrie difesa)
   1. L'Agenzia industrie difesa, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato e allo scopo di conseguire la complessiva capacità di operare secondo criteri di economica gestione e di sostenibilità finanziaria, come previsto dai piani industriali di cui al comma 1-bis dell'articolo 2190 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, per l'anno 2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e nel limite delle capacità assunzionali autorizzate e nel limite delle risorse finanziarie, ad assumere a tempo indeterminato personale dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:
   a) risulti in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con contratti a tempo determinato presso l'Agenzia industrie difesa;
   b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;
   c) abbia maturato, al 31 dicembre 2019, alle dipendenze dell'Agenzia industrie difesa, che procede all'assunzione, almeno quattro anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni».
20. 02. Maria Tripodi, Vito, Fascina, Gregorio Fontana, Perego Di Cremnago, Ripani, Dall'Osso.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

  1. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
  “1-ter. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle vittime del dovere di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e ai loro familiari superstiti, individuati ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 466, e dell'articolo 82, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che non sia diversamente stabilito”;
   b) il titolo è sostituito dal seguente: “Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonché in favore delle vittime del dovere”.

  2. Le disposizioni di cui al comma 1, salvi i benefici già estesi con precedenti provvedimenti normativi, hanno efficacia a decorrere dal 1o gennaio 2020.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2020-2022 nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze Pag. 438per l'anno 2020, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».
20. 03. Gelmini, Sisto, Calabria.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Riapertura dei termini in materia di pensioni di guerra)
   1. I termini di cui agli articoli 127 e 128, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, sono riaperti a tempo indeterminato. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 0,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
20. 04. Lacarra.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.
(Modifiche al decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13)

  1. All'articolo 12 del decreto-legge 17 febbraio 2017 n. 13, convertito con modificazioni nella legge 13 aprile 2017 n. 46, il comma 1.1 è sostituito dal seguente:
  “1.1. All'atto della cessazione dell'attività delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, determinata con provvedimento di natura non regolamentare, il personale ivi assegnato, previo eventuale esperimento di una procedura di mobilità su base volontaria, è ricollocato, presso le sedi centrali e periferiche dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno, sulla base di criteri connessi alle esigenze organizzative e funzionali dell'Amministrazione stessa e dei criteri stabiliti dall'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con attribuzione prioritaria di funzioni di carattere specialistico, mantenimento dell'inquadramento giuridico e del trattamento economico. In caso di ricostituzione delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, il personale di cui al periodo precedente, che non si sia avvalso della procedura di mobilità volontaria ivi prevista, è ricollocato nelle Commissioni territoriali incardinate presso le Prefetture di provenienza, ferma restando la dotazione organica complessiva del Ministero dell'interno.”».
20. 05. Ubaldo Pagano.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.
(Disposizioni in materia di Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

  1. Gli incrementi del valore delle componenti retributive e del trattamento economico complessivo in favore del personale previsto dalle risorse dello specifico fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno volto alla valorizzazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche nell'ottica di una maggiore armonizzazione del trattamento economico con quello del personale delle forze di polizia ai sensi dell'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, saranno definiti mediante apposite procedure negoziali ai sensi degli articoli 136 e 226 del decreto legislativo 13 ottobre 2005 n. 217 come modificato dal decreto legislativo 6 ottobre 2018 n. 127, fatti salvi gli effetti dei procedimenti negoziali dei Pag. 439rinnovi contrattuali al triennio 2019-2021».
20. 06. Marco Di Maio.

ART. 21.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Fino all'entrata in vigore di una compiuta riforma della legge 22 maggio 1975, n. 152, per la parte relativa all'ordine pubblico in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, l'efficacia degli articoli 6 e 7 del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, è sospesa.
21. 1. Mancini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Riconoscimento contributivo pieno per i rapporti di lavoro a part time verticale ciclico)

  1. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
  «4-bis. Il periodo di durata del contratto di lavoro a tempo parziale, che prevede periodi non interamente lavorati, è riconosciuto utile ai fini del diritto a pensione. A tal fine, il numero delle settimane da assumere ai fini pensionistici si determina rapportando il totale della contribuzione annuale al minimale contributivo settimanale determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.
   4-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 16,2 milioni di euro per l'anno 2019, 21,7 milioni di euro per l'anno 2020, 24,7 milioni di euro per l'anno 2021, 24,3 milioni di euro per l'anno 2022, 22,6 milioni di euro per l'anno 2023, 25 milioni di euro per l'anno 2024, 28,6 milioni di euro per l'anno 2025, 33,5 milioni di euro per l'anno 2026, 32,4 milioni di euro per l'anno 2027, 46,9 milioni di euro per l'anno 2028 e 56 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029, si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di stabilire le modalità volte alla revisione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, che sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.».
21. 01. Cominardi, Macina, Donno.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

  1. L'articolo 1 della legge 25 luglio 1975, n. 402, è sostituito dal seguente:

«Art. 1.
  1. In caso di disoccupazione derivante da licenziamento ovvero da mancato Pag. 440rinnovo del contratto di lavoro stagionale da parte del datore di lavoro all'estero, i lavoratori italiani rimpatriati, nonché i lavoratori frontalieri, hanno diritto al trattamento ordinario di disoccupazione per un periodo pari a metà del tempo lavorato all'estero, fino ad un massimo di centottanta giorni, detratto il periodo eventualmente indennizzato in base a norme di accordi internazionali. Per lo stesso periodo i lavoratori medesimi hanno diritto agli assegni familiari e all'assistenza sanitaria, da estendere anche ai familiari a carico.
   2. Ai fini della concessione delle prestazioni di cui al comma 1, i beneficiari devono soddisfare i seguenti requisiti:
   a) aver effettuato il rimpatrio entro il termine di centottanta giorni dalla data del licenziamento o dalla fine del contratto di lavoro stagionale, a condizione che il rimpatrio risulti in data successiva al 1o novembre 1974;
   b) per i lavoratori rimpatriati, l'iscrizione all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) così come previsto dalla legge 27 ottobre 1988, n. 470;
   c) essere vissuto in Italia per almeno 10 anni, prima dell'iscrizione all'anagrafe degli italiani residenti all'estero.».

  2. All'articolo 2 della legge 25 luglio 1975, n. 402, sostituire «30 giorni» con: «120 giorni».
21. 02. Siragusa, Macina, Donno.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Compensi professionali del personale Avvocatura dello Stato)

  1. Al primo periodo del comma 6 dell'articolo 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: “ad esclusione del” sono sostituite con le seguenti: “ivi incluso il”».
21. 03. Perantoni, Dori, Macina, Donno.
(Inammissibile)

ART. 22.

  Al comma 1, capoverso 320-bis, sopprimere le parole: al terzo comma, le parole: «ciascuna sezione giurisdizionale è composta da due presidenti» sono sostituite dalle seguenti: «ciascuna sezione giurisdizionale è composta da tre presidenti».
22. 2. Colletti.

  Al comma 1, capoverso 320-bis sopprimere il terzo periodo.
22. 1. Bordo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, dopo il comma 1-ter, è aggiunto il seguente:
  ”1-quater. Nelle materie di loro competenza, le sezioni specializzate possono affidare le funzioni di consulente tecnico del giudice agli iscritti in apposito elenco, nel quale hanno diritto di essere inseriti tutti i professionisti gli iscritti negli albi tenuti presso i tribunali ricompresi nell'ambito di competenza territoriale delle sezioni specializzate. Al professionista non spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute per l'adempimento dell'incarico”.»

  Conseguentemente alla rubrica dopo la parola: amministrativa aggiungere le seguenti: e misure organizzative per l'efficienza delle sezioni specializzate in materia di impresa.
22. 6. Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Attis.
(Inammissibile)

Pag. 441

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  «5-bis. All'articolo 19, primo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186:
   a) il numero 2) è soppresso;
   b) al numero 3) le parole: ”di un quarto” sono sostituite dalle seguenti: ”della metà”.».
22. 3. Colletti.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  «5-bis. All'articolo 14 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  ”2-bis. A decorrere dal 1o giugno 2020, sono devolute funzionalmente alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Piemonte le controversie relative ai poteri esercitati dall'autorità di regolazione dei trasporti.”».
22. 4. Topo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di prescrizione del reato)

  1. Gli articoli 158, 159 e 160 del codice penale riacquistano efficacia nel testo vigente il 31 dicembre 2019.
  2. All'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le lettere d), e) e f) sono abrogate;
   b) il comma 2 è abrogato.»
22. 06. Magi.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di prescrizione del reato)

  1. All'articolo 159 del codice penale, il secondo comma è sostituito dal seguente:
  ”Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronunzia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna, per un periodo di due anni, quando è proposto appello o è presentata opposizione, aumentato di ulteriori sei mesi se nel giudizio di appello è disposta la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale o se in quello successivo all'opposizione si verifica una ulteriore causa di sospensione di cui al primo comma. Esso è altresì sospeso, per un periodo di un anno, dalla pronuncia della sentenza nei cui confronti è proposto ricorso per cassazione. Decorsi gli indicati periodi di sospensione, la prescrizione riprende il suo corso se non è stata pronunciata la sentenza conclusiva del grado”.

  2. Gli articoli 158 e 160 del codice penale riacquistano efficacia nel testo vigente il 31 dicembre 2019.
  3. All'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le lettere d), e) e f) sono abrogate;
   b) il comma 2 è abrogato.».
22. 01. Magi.
(Inammissibile)

Pag. 442

  Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.
(Disposizioni di competenza del Ministero della giustizia)

  1. All'articolo 6, comma 2, della legge 13 febbraio 2001, n. 48, la parola: ”favorevole” è soppressa.».
22. 02. Dori, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà, Macina, Donno.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.
(Disposizioni di competenza del Ministero della giustizia)

  1. All'articolo 19, comma 3, della legge 30 marzo 1981, n. 119, il terzo periodo è sostituito dal seguente: ”L'immobile può essere destinato all'amministrazione interessata per finalità diverse dall'edilizia giudiziaria, previo parere favorevole del Ministero della giustizia, nel caso in cui i mutui concessi siano stati estinti per essere stati gli obblighi derivanti dal finanziamento interamente assolti nei confronti della Cassa depositi e prestiti ovvero nel caso in cui i mutui concessi siano in ammortamento e sia cessata la destinazione dell'immobile a finalità di edilizia giudiziaria.”».
22. 03. Palmisano, Dori, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, D'Orso, Giuliano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà, Galizia, Macina, Donno.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.
(Disposizioni di competenza del Ministero della giustizia)

  1. All'articolo 840-septies, quarto comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: ”articolo 65” sono aggiunte le seguenti: ”, lettere b) e c-bis),”».
22. 07. Dori, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà, Macina, Donno.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.
(Disposizioni di competenza del Ministero della giustizia)

  1. All'articolo 47, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: ”professori universitari o ricercatori confermati in materie giuridiche” sono sostituite dalle seguenti: ”prioritariamente professori universitari in pensione e solo in seconda istanza professori in servizio o ricercatori confermati in materie giuridiche,”».
22. 08. Dori, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Di Stasio, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà, Macina, Donno.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.
(Razionalizzazione degli uffici giudiziari della regione Sardegna)

  1. Per il rafforzamento dei presidi di legalità del territorio della regione Sardegna Pag. 443e al fine di garantire la funzionalità dell'organizzazione giudiziaria e la razionalizzazione degli uffici giudiziari dell'isola, anche in attuazione delle previsioni di cui ai commi da 432 a 436 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono istituite, in Sassari, la Corte d'Appello e la Procura generale presso la Corte d'Appello di Sassari, con giurisdizione sui circondari dei Tribunali di Nuoro, Sassari e Tempio Pausania.
  2. È istituita la Corte d'Assise d'Appello, nella cui circoscrizione sono compresi i circoli della Corte d'Assise di Sassari e della Corte d'Assise di Nuoro, Conseguentemente sono soppresse la sezione distaccata di Sassari della Corte d'Appello di Cagliari, la Procura Generale della Repubblica presso la sezione distaccata di Sassari della Corte d'Appello di Cagliari e la sezione distaccata di Sassari della Corte d'Assise d'Appello di Cagliari.
  3. La pianta organica dei magistrati della Corte d'Appello di Sassari, della Procura generale e della Corte d'Assise d'Appello è determinata con decreto dal Ministro della giustizia, tenuto conto di quella prevista dal decreto del Ministro della giustizia del 2 agosto 2017 per la sezione distaccata di Sassari della Corte d'Appello di Cagliari e per la Procura Generale della Repubblica presso la sezione distaccata di Sassari della Corte d'Appello di Cagliari, in attuazione dell'articolo 1, comma 379, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  4. Al fine della copertura delle piante organiche, i magistrati già assegnati agli uffici giudiziari soppressi della sezione distaccata di Sassari della Corte d'Appello di Cagliari entrano di diritto a far parte dell'organico della Corte d'Appello di Sassari, della Procura generale e della Corte d'Assise d'Appello ai cui uffici, ai quali sono trasferite le funzioni, sono assegnati.
  5. I magistrati che esercitano le funzioni, anche in via non esclusiva, presso la sezione distaccata soppressa si intendono assegnati alla sede principale.
  6. L'assegnazione prevista dal comma 4 non costituisce assegnazione ad altro ufficio giudiziario o destinazione ad altra sede ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, né costituisce trasferimento ad altri effetti e, in particolare, agli effetti previsti dall'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e dall'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27. Sono tuttavia fatti salvi i diritti attribuiti dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836, e dalla legge 26 luglio 1978, n. 417, alte condizioni ivi stabilite, nel caso di fissazione della residenza in una sede di servizio diversa da quella precedente determinata dall'applicazione delle disposizioni del presente decreto.
  7. I giudici ausiliari di Corte d'Appello già addetti alla sezione soppressa, sono assegnati di diritto agli uffici giudiziari della Corte d'Appello di Sassari cui sono trasferite le funzioni.
  8. Il Ministro della giustizia apporta con proprio decreto le necessarie variazioni alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.
  9. La pianta organica del personale amministrativo e ausiliario è determinata con decreto del Ministro della giustizia, tenuto conto di quella prevista dal decreto ministeriale 19 maggio 2015 e dal decreto ministeriale 14 febbraio 2018.
  10. Il personale amministrativo e ausiliario già assegnato alla sezione distaccata soppressa entra di diritto a far parte dell'organico della Corte d'Appello e della Procura generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Sassari cui sono trasferite le funzioni, così come il personale in servizio presso l'ufficio Notificazioni Esecuzioni e Protesti.
  11. Al personale amministrativo con qualifica dirigenziale già addetto alla sezione soppressa di Sassari della Corte d'Appello di Cagliari è attribuito un incarico di funzione dirigenziale di pari livello nella Corte d'Appello di Sassari e nella Procura generale della Repubblica presso la stessa cui sono trasferite le funzioni.Pag. 444
  12. Con riferimento alle risorse umane, il trasferimento opera per il personale a tempo indeterminato della Corte d'Appello di Cagliari già in servizio presso la sezione distaccata di Sassari, ivi compreso il personale in assegnazione temporanea presso altre amministrazioni, nonché il personale a tempo determinato con incarico dirigenziale, entro i limiti del contratto in essere.
  13. Le risorse strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, della Corte d'Appello di Cagliari già disponibili e in uso alla sezione distaccata di Sassari, sono trasferite e destinate all'esercizio delle funzioni oggetto del trasferimento alla Corte d'Appello e alla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Sassari.
  14. Con riferimento alle risorse finanziarie, il trasferimento opera con riferimento alle risorse finanziarie non impegnate alla data della presente legge afferenti alle spese di funzionamento e quelle relative ai beni strumentali.
  15. I procedimenti pendenti presso la sezione distaccata di Sassari della Corte d'Appello e della Corte d'Assise d'Appello di Cagliari e presso la sezione distaccata di Sassari di Cagliari proseguono senza soluzione di continuità innanzi i medesimi magistrati, i medesimi Giudici ed i medesimi Collegi e sono definiti dalla Corte d'Appello e dalla Corte d'Assise d'Appello di Sassari.
  16. La legge 30 luglio 1990, n. 219, è abrogata.
  17. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 16 entrano in vigore a decorrere dal 1o gennaio 2021. Il Consiglio superiore della magistratura provvede alla nomina del presidente della Corte d'Appello di Sassari e del Procuratore Generale presso la medesima entro il 31 dicembre 2020.
  18. Entro il 1o luglio 2021 è costituito il Consiglio Giudiziario del distretto della Corte d'Appello di Sassari.
  19. Tutte le questioni pendenti e sopravvenute sino alla data di costituzione del Consiglio Giudiziario del distretto della Corte d'Appello di Sassari relative alla sezione distaccata di Sassari della Corte d'Appello di Cagliari, sono di competenza e sono decise dal Consiglio Giudiziario del distretto della Corte d'Appello di Cagliari.
  20. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  21. Ai fini della tempestività funzionalità degli uffici al momento di entrata in vigore delle disposizioni del presente articolo, le amministrazioni interessate provvedono senza ritardo agli adempimenti previsti dal medesimo articolo, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»
22. 04. Perantoni, Dori, Macina, Donno.

  Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.
(Adeguamento degli organici dei magistrati degli uffici giudiziari di Bergamo)

  1. Per il rafforzamento del presidio di legalità, per il necessario compimento della copertura e ridefinizione delle piante organiche e per l'efficiente funzionamento dell'amministrazione della giustizia, negli uffici giudiziari di Bergamo, al Tribunale e alla Procura della Repubblica, in ottemperanza dei parametri di assegnazione dei magistrati in base al numero di abitanti, alla produttività e al numero di cause, sono rispettivamente assegnate 9 unità e 8 unità.»
22. 05. Belotti, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile)

ART. 23.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. All'articolo 1, comma 8-bis, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, Pag. 445convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Per il rafforzamento del presidio di legalità a tutela dell'intero sistema di finanza pubblica, centrale e territoriale, alle sezioni della Corte dei conti, secondo la consistenza del rispettivo carico di lavoro, possono essere assegnati, con deliberazione del Consiglio di presidenza, presidenti aggiunti o di coordinamento. A tal fine, il ruolo organico della magistratura contabile è incrementato di venticinque unità, nominate con decreto del Presidente della Repubblica su designazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome d'intesa con la Conferenza dei presidenti dei Consigli regionali e delle Province autonome, previo parere favorevole del Consiglio di presidenza della Corte dei conti, ed è rideterminato nel numero di seicentotrentasei unità, di cui cinquecentotrentadue fra consiglieri, primi referendari e referendari, e cento presidenti di sezione, oltre al presidente, al presidente aggiunto della Corte, nonché al procuratore generale e al procuratore generale aggiunto. Il Consiglio di presidenza, in sede di approvazione delle piante organiche relative agli uffici centrali e territoriali, determina l'individuazione degli uffici medesimi e l'attribuzione delle singole qualifiche ai vari posti di funzione. Le tabelle B) e C) allegate alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345, come sostituite dall'articolo 13, ultimo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, sono abrogate»;
   dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. Allo scopo di favorire l'adozione di indirizzi applicativi univoci da parte delle amministrazioni regionali e locali in materia di contabilità pubblica, la funzione consultiva prevista dall'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, qualora comunque inerente l'applicazione di disposizioni normative nazionali, è attribuita, in via esclusiva, alla Sezione delle Autonomie, che rende il parere sentita la Sezione regionale di controllo territorialmente competente per l'amministrazione che richiede il parere. Le amministrazioni regionali e locali, ivi inclusi i loro enti strumentali, hanno facoltà di sottoporre al controllo preventivo di legittimità della Sezione regionale di controllo territorialmente competente i regolamenti regionali e gli atti di aggiudicazione, comunque denominati, relativi ai contratti di importo pari o superiore alle soglie comunitarie, nonché le varianti in corso d'opera ai medesimi contratti di importo complessivamente pari o superiore al 10 per cento del valore originario. Con i regolamenti autonomi del Consiglio di presidenza, ai sensi dell'articolo 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono adottate le misure organizzative necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Il comma 8-bis dell'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, è abrogato;
   al comma 3, sostituire le parole: di cui al comma 2 con le seguenti: di cui al comma 1.
23. 1. Alessandro Pagano, Covolo, Cavandoli, Bitonci, Centemero, Gusmeroli, Paternoster, Tarantino, Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: La funzione di magistrato della Corte dei conti è incompatibile con quella di giudice tributario.
23. 2. Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Pag. 446Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Sostituire il comma 2 con i seguenti:
  2. È autorizzata, per il triennio 2020-2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, l'assunzione di venticinque referendari da inquadrare nel ruolo del personale della magistratura. Le venticinque unità sono nominate con decreto del Presidente della Repubblica su designazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome previo parere favorevole del Consiglio di presidenza della Corte dei conti. Conseguentemente il comma 8-bis dell'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, è abrogato. Nell'ambito dell'aliquota complessiva di magistrati della Corte dei conti di nomina governativa o regionale, ai sensi della normativa vigente, non meno del 25 per cento è individuato fra coloro che abbiano conseguito la laurea magistrale in discipline economiche e abbiano una documentata esperienza professionale in materia di finanza pubblica.

  2-bis. All'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali e per quelli degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione centrale di controllo per gli affari societari che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita nell'ambito della Corte dei conti, con sede in Roma. Ai medesimi fini, per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, resta competente la corrispondente Sezione regionale di controllo».

  2-ter. Il comma 5 dell'articolo 162 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è sostituito dal seguente:
  «5. Il controllo preventivo sulla legittimità e sulla regolarità dei contratti di cui al presente articolo, nonché sulla regolarità, correttezza ed efficacia della gestione, è esercitato dalla Sezione centrale per la tutela degli interessi essenziali di sicurezza dello Stato, che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita nell'ambito della Corte dei conti, con sede in Roma. Il Consiglio di Presidenza della Corte dei conti definisce le modalità per salvaguardare, nella scelta dei magistrati da assegnare alla Sezione di cui al periodo precedente e nell'operatività della stessa, le esigenze di riservatezza. Dell'attività di cui al presente comma è dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al Parlamento».

  2-quater. Dalle disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
23. 3. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. La Corte dei conti è autorizzata, per il triennio 2020-2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali per un totale di 25 magistrati, ad inquadrare nel ruolo del personale di magistratura i consiglieri in servizio ai sensi della legge 5 giugno 2003, n. 131, e per i posti rimasti disponibili, a bandire procedure concorsuali e ad assumere referendari da inquadrare nel ruolo del personale di magistratura.
*23. 4. Varchi, Maschio, Prisco, Lucaselli.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. La Corte dei conti è autorizzata, per il triennio 2020-2022, in aggiunta alle Pag. 447vigenti facoltà assunzionali per un totale di 25 magistrati, ad inquadrare nel ruolo del personale di magistratura i consiglieri in servizio ai sensi della legge 5 giugno 2003, n. 131, e per i posti rimasti disponibili, a bandire procedure concorsuali e ad assumere referendari da inquadrare nel ruolo del personale di magistratura.
*23. 5. Scoma.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Disposizioni in materia di equo compenso)

  1. I bandi o le selezioni per servizi professionali effettuati dalle pubbliche amministrazioni non possono prevedere alcuna clausola di gratuità. È altresì fatto divieto di prevedere corrispettivi dal valore simbolico e non proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione. Tali clausole, ove previste, sono nulle e il compenso del professionista è determinato dal giudice tenendo conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, e per i professionisti di cui all'articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81, anche iscritti agli ordini e collegi, tenendo conto dei parametri definiti dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
23. 01. Orlando.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Personale delle amministrazioni regionali)

  1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 10 è inserito il seguente:
  «10-bis. Al fine di consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con particolare riferimento a quelli di mitigazione del rischio idrogeologico, ambientale, manutenzione opere e strade, edilizia sanitaria e agli altri programmi previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, per il personale, dirigenziale e non, delle amministrazioni regionali, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano fino al 31 dicembre 2021. Ai fini del presente comma il termine per il requisito di cui al comma 1, lettera c), e al comma 2, lettera b), è stabilito alla data del 31 dicembre 2019».
23. 03. Tartaglione.

  Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

  1. In coerenza con le finalità di cui agli articoli 22 e 23 del presente decreto-legge, all'articolo 1, comma 379, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 1, comma 485, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dell'articolo 1, comma 170, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al fine di assicurare l'espletamento dei compiti rispettivamente assegnati dalla legge e contenere il numero di vacanze di organico nelle magistrature e nell'Avvocatura dello Stato:
   a) in deroga all'articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e sino al 31 dicembre del quinto anno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e gli avvocati e procuratori dello Stato possono esercitare la facoltà di permanere in servizio a domanda, sino al compimento del settantatreesimo anno d'età;
   b) al personale di cui alla lettera a) non si applica il comma 11 dell'articolo 72 Pag. 448del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
   c) il personale di cui alla lettera a) collocato a riposo dal 1o gennaio 2019 sino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, può esercitare la facoltà prevista alla lettera a) con istanza da presentare alla rispettiva amministrazione, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Tale personale è riammesso nei ruoli nella posizione da ultimo ricoperta, salvo che alla data di presentazione della suddetta istanza la posizione sia già da altri rivestita. In tale evenienza è data facoltà di concorrere ai posti non ancora assegnati, i cui termini per la partecipazione sono riaperti. Il periodo trascorso tra la data di collocamento a riposo e la ripresa delle funzioni è aggiunto, a domanda, al compimento del settantatreesimo anno d'età.
23. 04. Lollobrigida, Prisco, Lucaselli, Donzelli, Rampelli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

  1. Al fine di assicurare l'espletamento dei compiti assegnati dalla legge e contenere il numero di vacanze di organico nelle magistrature e nell'Avvocatura dello Stato, di applicano le seguenti disposizioni:
   a) in deroga all'articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e sino al 31 dicembre del quinto anno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e gli avvocati e procuratori dello Stato possono esercitare la facoltà di permanere in servizio a domanda, sino al compimento del settantatreesimo anno d'età;
   b) al personale di cui alla lettera a) non si applica il comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
   c) il personale di cui alla lettera a) collocato a riposo dal 1o gennaio 2019 sino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, può esercitare la facoltà prevista alla lettera a) con istanza da presentare alla rispettiva amministrazione, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Tale personale è reinserito nei ruoli nella posizione da ultimo ricoperta, salvo che alla data di presentazione della suddetta istanza la posizione sia già da altri rivestita. In tale evenienza è data facoltà di concorrere ai posti non ancora assegnati. Il periodo trascorso tra la data di collocamento a riposo e la ripresa delle funzioni non si computa nel limite massimo di trattenimento previsto dal presente decreto.
23. 02. Bagnasco, Cassinelli, Napoli.
(Inammissibile)

ART. 24.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. Al fine di prevenire la proliferazione della fauna selvatica e di tutelare il patrimonio storico-artistico e le produzioni zoo-agroforestali ed ittiche, è istituto un fondo nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, destinato alla realizzazione di piani di contenimento della fauna selvatica. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con propri provvedimenti, entro il 30 marzo di ciascun Pag. 449anno, stabilisce la ripartizione delle risorse del fondo di cui al presente comma, con intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

  5-ter. Nell'esercizio della loro autonoma potestà legislativa, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, possono provvedere al contenimento delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, ivi comprese le aree urbane, anche su segnalazione delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, anche mediante programmi di coinvolgimento dei proprietari o conduttori a qualsiasi titolo dei fondi, in cui siano stati accertati danni alle colture, all'allevamento, al patrimonio ittico, ai boschi e alle foreste o alle opere di sistemazione agraria, titolari di licenza di porto di fucile ad uso di esercizio venatorio e di copertura assicurativa estesa all'attività di contenimento della durata di dodici mesi.
  5-quater. I piani di contenimento di cui al precedente comma 5-ter sono coordinati da ufficiali o agenti del Comando Carabinieri Unità forestali, ambientale ed agroalimentare, anche con la partecipazione di guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni regionali e provinciali nonché di coadiutori al controllo faunistico, muniti di licenza di porto di fucile previa abilitazione rilasciata a seguito di appositi corsi di formazione organizzati a livello regionale e provinciale. Tali piani devono prevedere il controllo selettivo, che viene praticato previo parere obbligatorio e non vincolante dell'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) da adottare entro trenta giorni dalla relativa richiesta.
  5-quinquies. Non costituiscono esercizio venatorio gli interventi di controllo e l'attuazione dei piani di contenimento delle specie di fauna selvatica realizzati ai sensi dei commi da 5-bis a 5-quater.
  5-sexies. L'articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è abrogato.
  5-septies. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle presenti disposizioni, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui al comma 199, articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
24. 1. Liuni, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. Le carni degli ungulati abbattuti nel corso dell'attività di contenimento sono destinate alla commercializzazione previo invio ai centri di lavorazione della selvaggina riconosciuti ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 853/2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale per essere sottoposte ad ispezione sanitaria con le modalità previste dal Regolamento (CE) n. 854/2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, e se riconosciute idonee al consumo sottoposte a bollatura sanitaria ed immesse sul mercato intracomunitario.

  5-ter. A proventi della commercializzazione di cui al comma 5-bis sono destinati a compensare i costi della partecipazione degli operatori agli interventi di controllo secondo modalità definite dalle regioni o dalle provincie autonome di Trento e Bolzano.
  5-quater. Ai centri di lavorazione della selvaggina di cui al precedente comma 5-bis possono essere equiparati ai macelli autorizzati di cui siano titolari imprenditori agricoli, singoli o associati, che svolgano attività di lavorazione dalle carni in osservanza ai limiti previsti dall'articolo 2135 del codice civile.Pag. 450
  5-quinquies. Le carni degli ungulati abbattuti provenienti dall'attività di prelievo venatorio, che siano conferite ai centri di lavorazione della selvaggina di cui ai precedenti commi 5-bis e 5-quater, devono essere accompagnate da adeguata documentazione di tracciabilità da cui si possa ricostruire l'esatta provenienza dell'animale abbattuto. Il cessionario è tenuto a conservare il documento secondo le modalità di cui al successivo comma 5-decies e comunque per un periodo di tempo pari almeno ad un anno.
  5-sexies. I centri di lavorazione della selvaggina acquistano le carni degli ungulati abbattuti in dipendenza dall'esercizio dell'attività venatoria che, a tal fine, non costituisce attività d'impresa ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Tali carni sono cedute dai centri di lavorazione della selvaggina ad imprenditori agricoli che ne facciano richiesta ai fini della manipolazione, trasformazione e valorizzazione sulla base dei listini ufficiali dei prezzi stabiliti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
  5-septies. Nei piccoli comuni, come definiti dall'articolo 1 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, sono consentiti interventi di ripristino della funzionalità di macelli destinati esclusivamente a svolgere attività di lavorazione delle carni di cui alle presenti disposizioni anche in deroga alla vigente normativa europea, con il supporto tecnico degli istituti zooprofilattici sperimentali ovvero dei servizi veterinari.
  5-octies. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono prevedere l'apposizione sul prodotto destinato al consumatore finale del marchio collettivo regionale «Selvaggina Italiana», nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 2570 del codice civile e all'articolo 11 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.
  5-novies. Fatto salvo quanto previsto dalle normative regionali in materia di agriturismo, l'impresa agricola esercente attività agrituristica può somministrare, quali prodotti considerati di provenienza aziendale, le carni di ungulati, anche manipolate o trasformate, tracciate a norma delle presenti disposizioni.
  5-decies. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono disciplinate le modalità di attuazione delle presenti disposizioni.
  5-undecies. Al fine di valorizzare la filiera della carne degli ungulati, con particolare riguardo agli interventi di ripristino della funzionalità dei macelli ai sensi del precedente comma 5-septies, sono rese disponibili risorse pari a 3 milioni di euro annui mediante utilizzo delle risorse derivanti dalla tassa di cui all'articolo 5 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.
24. 2. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. Ai fini di implementare gli interventi per il miglioramento della qualità dell'aria prioritariamente rivolti ai macrosettori dei trasporti e della mobilità, delle sorgenti stazionarie ed uso razionale dell'energia e ad altri interventi per la riduzione delle emissioni in atmosfera tenendo conto del perdurare del superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili (PM10), di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2147 e dei valori limite relativi al biossido di azoto (NO2), di cui alla procedura di infrazione n. 2015/2043, e della complessità dei processi di conseguimento degli obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008 e delle finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88 concernente «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia Pag. 451alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008», (Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa), che identifica il bacino padano quale area geografica del Paese che presenta profili di rilevante criticità e complessità per il miglioramento della qualità dell'aria, il finanziamento per le finalità di cui all'articolo 30, comma 14-ter, nono periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019 n. 58 è incrementato di 5 milioni di euro annui per gli anni 2020, 2021 e 2022 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 fino al 2034. In sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è definito il riparto delle risorse tra le regioni interessate e sono stabilite le misure a cui esse sono destinate.
  5-ter. Per il perseguimento delle analoghe finalità di miglioramento della qualità dell'aria di cui al comma 5-bis, presso il territorio di Roma Capitale, sono altresì assegnate ulteriori risorse alla regione Lazio per 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 fino al 2034 per consentire l'applicazione delle misure previste dal comma precedente, tenuto conto dell'attuale situazione di incremento del livello di polveri sottili (PM10) anche nella zona di Roma.
  5-quater. All'onere dei commi precedenti si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al comma 14, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
*24. 20. Madia, Braga.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. Ai fini di implementare gli interventi per il miglioramento della qualità dell'aria prioritariamente rivolti ai macrosettori dei trasporti e della mobilità, delle sorgenti stazionarie ed uso razionale dell'energia e ad altri interventi per la riduzione delle emissioni in atmosfera tenendo conto del perdurare del superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili (PM10), di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2147 e dei valori limite relativi al biossido di azoto (NO2), di cui alla procedura di infrazione n. 2015/2043, e della complessità dei processi di conseguimento degli obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008 e delle finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88 concernente «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008», (Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa), che identifica il bacino padano quale area geografica del Paese che presenta profili di rilevante criticità e complessità per il miglioramento della qualità dell'aria, il finanziamento per le finalità di cui all'articolo 30, comma 14-ter, nono periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019 n. 58 è incrementato di 5 milioni di euro annui per gli anni 2020, 2021 e 2022 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 fino al 2034. In sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è definito il riparto delle risorse tra le regioni interessate e sono stabilite le misure a cui esse sono destinate.
  5-ter. Per il perseguimento delle analoghe finalità di miglioramento della qualità dell'aria di cui al comma 5-bis, presso il territorio di Roma Capitale, sono altresì assegnate ulteriori risorse alla regione Lazio per 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 fino al 2034 per consentire l'applicazione delle misure previste dal comma precedente, tenuto conto dell'attuale situazione di incremento del livello Pag. 452di polveri sottili (PM10) anche nella zona di Roma.
  5-quater. All'onere dei commi precedenti si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al comma 14, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
*24. 3. Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Guidesi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Ai fini di implementare gli interventi per il miglioramento della qualità dell'aria prioritariamente rivolti ai macro-settori dei trasporti e della mobilità, delle sorgenti stazionarie ed uso razionale dell'energia e ad altri interventi per la riduzione delle emissioni in atmosfera tenendo conto del perdurare del superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili (PM10), di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2147 e dei valori limite relativi al biossido di azoto (NO2), di cui alla procedura di infrazione n. 2015/2043, e della complessità dei processi di conseguimento degli obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008 e delle finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88 concernente «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008», (Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa), che identifica il bacino padano quale area geografica del Paese che presenta profili di rilevante criticità e complessità per il miglioramento della qualità dell'aria, il finanziamento per le finalità di cui all'articolo 30, comma 14-ter, nono periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019 n. 58 è incrementato di 5 milioni di euro annui per gli anni 2020, 2021 e 2022 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 fino al 2034. In sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è definito il riparto delle risorse tra le regioni interessate e sono stabilite le misure a cui esse sono destinate. All'onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al comma 14, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
24. 18. Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Bartolozzi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 38 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono inclusi nella stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali all'attività di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi sulle piattaforme marine»;
   b) al comma 3, le parole: «7,6 per mille» sono sostituite dalle seguenti: «5,6 per mille» e le parole: «3 per mille» sono sostituite dalle seguenti: «5 per mille»;
   c) al comma 4, le parole: «3 per mille» sono sostituite dalle seguenti: «5 per mille»;
   d) al comma 7 le parole da: «alle detrazioni in materia di imposta municipale propria» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «alla deducibilità dell'imposta municipale propria ai fini della determinazione del reddito di impresa e dei reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni di cui all'articolo Pag. 4533 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.».
24. 4. Emiliozzi, Giuliodori, Terzoni, Macina, Donno.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 68 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
  «2-bis. Le modifiche puntuali della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio per l'assetto idrogeologico derivanti da approfondimenti circoscritti del quadro conoscitivo, dalla realizzazione di interventi per la mitigazione del rischio o dal verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico, sono approvate dal Segretario Generale dell'autorità di distretto con proprio decreto, tenuto conto del parere di cui al comma 4.
  2-ter. La proposta di modifica e la relativa documentazione sono depositate presso le sedi delle regioni e dei comuni territorialmente interessati e sono disponibili per la consultazione per trenta giorni dopo la pubblicazione sul siti istituzionali. Entro trenta giorni dalla pubblicazione possono essere avanzate osservazioni sulla proposta di modifica all'autorità di distretto ed alla regione territorialmente competente.
  2-quater. Il Segretario Generale dell'autorità di distretto, acquisito il parere della conferenza operativa, entro trenta giorni dal termine di cui al comma 2-ter conclude il procedimento con l'eventuale emanazione del decreto di aggiornamento del piano che ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale».
24. 5. Cassese, Macina, Donno.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 43 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 «Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE» dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  «3. In deroga a quanto previsto al comma 1 e a quanto previsto dall'articolo 42 comma 3, qualora il beneficiario della incentivazione di cui all'articolo 2-sexies del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 12 marzo 2010, n. 41, sia un ente pubblico, al fine di tutelare l'integrità del patrimonio pubblico e salvaguardare la produzione di energia elettrica derivante da impianti fotovoltaici di potenza superiore ai 3 kW per i quali, a seguito di controlli o verifiche, sia stato accertato che i lavori di installazione dell'impianto fotovoltaico non siano stati conclusi entro il 31 dicembre 2010, il GSE ridetermina l'incentivo a valere sul cosiddetto conto energia successivo, dove ne siano verificati e accertati i requisiti specifici, e sempre che il soggetto beneficiario della tariffa incentivante abbia intrapreso le azioni consentite dalla legge nei confronti dei responsabili di eventuali dichiarazioni false o di altri reati o illeciti».
24. 13. Marco Di Maio, Vitiello.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. I comuni possono definire con apposita delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini singoli o associati, purché individuati in relazione al territorio da riqualificare. Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili Pag. 454inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano. In relazione alla tipologia dei predetti interventi, i comuni possono deliberare riduzioni o esenzioni di tributi inerenti al tipo di attività posta in essere. L'esenzione è concessa per un periodo limitato e definito, per specifici tributi e per attività individuate dai comuni, in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attività posta in essere. Tali riduzioni sono concesse prioritariamente a comunità di cittadini costituite in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute. Quale contributo per gli interventi di cui al presente comma sono stanziati 4 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2020-2022.
  5-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5-bis, pari a 4 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2020-2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
24. 6. Siracusano.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. Al comma 1-bis, articolo 4, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, al secondo periodo, le parole: «è ripartito, per ciascun territorio, in misura del 50 per cento in favore del comune nel cui territorio è ubicato il sito, in misura del 25 per cento in favore della relativa provincia e in misura del 25 per cento in favore dei comuni confinanti con quello nel cui territorio è ubicato il sito», sono sostituite dalle seguenti: «è ripartito, per ciascun territorio, in misura del 50 per cento in favore del comune nel cui territorio è ubicato il sito, in misura del 25 per cento in favore della relativa provincia e in misura del 25 per cento in favore dei comuni contermini i cui confini si trovano nel raggio di 20 km rispetto al confine del comune nel cui territorio è ubicato il sito».
  5-ter. Al fine di consentire l'invarianza delle aliquote della tariffa elettrica, di cui al comma 1-bis, articolo 4, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, in conseguenza dell'ampliamento dei territori beneficiari delle compensazioni territoriali, previsto dal comma 5-bis, e contestualmente di garantire almeno il livello di compensazioni esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, è stanziato, fino al definitivo smantellamento degli impianti, 1 milione di euro annui.
  5-quater. A copertura dell'onere di cui al comma 5-bis, nel limite di 1 milione annuo, si provvede mediante corrispondente riduzione annuale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
24. 10. Giacometto.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. Tutti gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile realizzati e messi in esercizio in base a titoli autorizzativi validi, già iscritti in posizione utile nei rispettivi registri, anche se successivamente decaduti, ai quali è stato negato l'accesso agli incentivi di cui al decreto ministeriale 6 luglio 2012 per motivi che non riguardano la validità dei Pag. 455titoli abilitativi al momento della costruzione degli stessi, sono riammessi al regime incentivante previsto dal medesimo decreto ministeriale con una decurtazione del 10 per cento dell'incentivo complessivo a partire dalla data di entrata in esercizio dell'impianto.
  5-ter. Il diritto agli incentivi di cui al comma precedente è condizionato alla rinuncia da parte dei soggetti interessati agli eventuali ricorsi amministrativi pendenti avverso i provvedimenti che hanno negato l'accesso agli incentivi di cui al decreto ministeriale 6 luglio 2012, ovvero che hanno comminato la decadenza.
24. 21. Schullian, Gebhard, Plangger.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. A decorrere dall'anno 2020, al fine di concorrere al sostegno dell'edilizia residenziale sociale, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, con dotazione pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, finalizzato a favorire l'attuazione di un programma edilizio finalizzato alla realizzazione di alloggi di edilizia residenziale sociale attraverso l'erogazione di un contributo fino ad un massimo di 5.000 euro in favore di soggetti che acquistano o sottoscrivono un mutuo per l'acquisto di tali alloggi.
  5-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 5-bis, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
24. 19. Topo.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Al comma 1-bis, dell'articolo 4, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, al secondo periodo, le parole: «è ripartito, per ciascun territorio, in misura del 50 per cento in favore del comune nel cui territorio è ubicato il sito, in misura del 25 per cento in favore della relativa provincia e in misura del 25 per cento in favore dei comuni confinanti con quello nel cui territorio è ubicato il sito», sono sostituite con le parole: «è ripartito, per ciascun territorio, in misura del 50 per cento in favore del comune nel cui territorio è ubicato il sito, in misura del 25 per cento in favore della relativa provincia e in misura del 25 per cento in favore dei comuni contermini i cui confini si trovano nel raggio di 20 km rispetto al confine del comune nel cui territorio è ubicato il sito».
24. 11. Giacometto.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 1 comma 317 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «nella misura fino al 10 per cento nell'anno 2020, fino al 20 per cento nell'anno 2021, fino al 50 per cento nell'anno 2022, fino al 70 per cento nell'anno 2023, e del 100 per cento nell'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura fino al 10 per cento nell'anno 2021, fino al 20 per cento nell'anno 2022, fino al 50 per cento nell'anno 2023, fino al 70 per cento nell'anno 2024, e del 100 per cento nell'anno 2025».
24. 7. Fassina, Muroni, Fornaro.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Al fine di non compromettere la funzionalità portuale dell'area marina protetta «costa degli Infreschi e della Masseta» in provincia di Salerno, è attribuito, Pag. 456per l'anno 2020, al Comune di San Giovanni a Piro un contributo di 400.000 euro per restituire alla fruizione il Porto di Scario, reso inagibile e gravemente danneggiato dal maltempo. All'onere pari a 400.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
24. 8. De Luca.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. 1. All'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «Entro diciotto mesi», sono sostituite dalla seguenti: «Entro trenta mesi»;
   b) al comma 1, le parole da: «ove è consentito» fino alla fine del comma, sono sostituite con le seguenti: «del territorio nazionale interessate da titoli minerari in essere o da procedimenti in corso o sospesi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, ove è consentito lo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, volto a valorizzare la sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle stesse».
   c) al comma 8, quinto periodo, le parole: «Entro ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro trentasei mesi»;

  2. Dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge non è consentita la presentazione di nuove istanze di conferimento di concessioni di coltivazione.
24. 14. Vianello, Sut, Macina, Donno.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 1, comma 953, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Al fine di facilitare la revisione degli accordi di cui al paragrafo 1 e l'interlocuzione con gli operatori, gli enti locali si avvalgono tramite l'ANCI del Tavolo costituito presso il Ministero dello sviluppo economico per il monitoraggio del Piano nazionale integrato energia e clima, In caso di mancato accordo con gli operatori, le convenzioni saranno riviste secondo quanto disposto dall'articolo 2 lettera h) del decreto ministeriale del 10 settembre 2010».
24. 22. Mancini, Lorenzin, Raciti, Viscomi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Il comma 6-bis dell'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è sostituito dal seguente:
  «6-bis. Ai fini dell'esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE per il prelievo della sola specie Storno (StumusVulgaris) le regioni provvedono autonomamente stabilendo il numero massimo di esemplari abbattibili, assicurano che tale numero non venga superato e entro il 30 giugno di ogni anno trasmettono una relazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'inoltro alla Commissione Europea».
24. 16. Liuni, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
(Inammissibile)

Pag. 457

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Alla lettera a), comma 1, dell'articolo 27, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 le parole: «degli enti locali delegati dalle regioni» sono sostituite dalle seguenti: «delle regioni e degli enti locali delegati dalle medesime».
24. 17. Liuni, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 29-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, aggiungere in fine le seguenti parole: «Nelle more dell'emanazione dei requisiti generali da parte del suddetto Ministero, possono provvedere le regioni o le province autonome, nel rispetto delle condizioni riportate nel presente comma».
24. 9. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Al comma 12-bis, dell'articolo 12, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «subito dopo l'abbattimento» sono inserite le seguenti: «accertato».
24. 15. Liuni, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. È concesso un contributo straordinario di un milione di euro in favore del comune di Civita Castellana per l'esecuzione dei lavori di consolidamento e messa in sicurezza della rupe tufacea in Belvedere Falerii Veteres.
24. 12. Rotelli, Prisco, Lucaselli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Disposizioni di competenza del Ministero dell'interno e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

  1. All'articolo 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1-ter, dopo le parole: «impresa costituita» sono inserite le seguenti: «nella Repubblica di San Marino, nella Città del Vaticano, in Svizzera, nel Principato di Monaco o»;
   b) dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:
  «1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater non si applicano:
   a) ai residenti nel comune di Campione d'Italia;
   b) ai residenti in Italia che conducono veicoli destinati al trasporto internazionale di persone o di merci su strada ai sensi della normativa dell'Unione europea o internazionale in materia, esclusi i trasporti di cabotaggio:
   c) ai residenti in Italia che conducono veicoli di interesse-storico o collezionistico Pag. 458e veicoli d'epoca immatricolati all'estero, limitatamente allo svolgimento di manifestazioni autorizzate;
   d) ai residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero impegnati in competizioni sportive su strada autorizzate ai sensi dell'articolo 9, limitatamente alla durata delle competizioni stesse e delle relative tappe di trasferimento;
   e) al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, di cui all'articolo 1, comma 9, lettere a) e b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470, nonché al personale delle forze armate e di polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o comandi NATO. La medesima previsione si applica anche nei confronti dei familiari conviventi all'estero con il personale di età alla presente lettera;
   f) al personale civile e militare straniero inviato per prestare servizio presso organismi o comandi internazionali situati in Italia e che conduce sul territorio nazionale veicoli immatricolati all'estero nella propria disponibilità;
   g) al personale dipendente di imprese aventi sede in Italia che, per brevi spostamenti strettamente legati allo svolgimento di prestazioni lavorative, conduce veicoli immatricolati all'estero appartenenti o nella disponibilità di clienti delle medesime imprese. In tali ipotesi, a bordo degli stessi veicoli deve essere presente, durante la circolazione, un documento attestante il rapporto di lavoro con l'impresa e l'attualità del rapporto tra questa e il cliente proprietario del veicolo o che ne ha la legittima disponibilità. In mancanza di tale documento, la disponibilità dei veicoli si considera in capo ai conducenti;
   h) alle persone residenti all'estero che lavorano o collaborano in modo stagionale con imprese aventi sede in Italia e che per tale motivo hanno la residenza temporanea ovvero normale in Italia, ad esclusione di coloro che acquisiscono la residenza anagrafica in Italia».
24. 01. Enrico Borghi, Gariglio, Braga.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Modifiche all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dopo il comma 220, sono aggiunti i seguenti: «220-bis. Con riferimento agli immobili oggetto di vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:
   a) la detrazione dell'imposta lorda pari al 90 per cento degli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna di cui al comma 219, spetta anche su edifici esistenti ubicati al di fuori della zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
   b) gli interventi previsti dal comma 220 non devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015 e di cui alla tabella 2 dell'allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008.

  220-ter. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano per le spese sostenute per gli interventi per i quali l'autorizzazione del soprintendente prevista dall'articolo 21, comma 4 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 intervenga entro il 31 dicembre 2020».
24. 05. Mulè, Cortelazzo.
(Inammissibile)

Pag. 459

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Norme in materia di cessazione dei diritti di uso civico)

  1. In tutti i casi in cui, a seguito di utilizzazioni consolidate, effettuate in violazione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, ma conformi alle prescrizioni urbanistiche, porzioni di terre gravate da diritti di uso civico abbiano perduto irreversibilmente e per ragioni di pubblico interesse la conformazione fisica e la destinazione agro-silvo-pastorale da almeno trenta anni, ovvero anche da minor tempo, ma prima dell'accertamento di cui all'articolo 1 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, relativo a terreni catastalmente individuati, la regione, su richiesta motivata del comune interessato, valutata la sussistenza dei presupposti sopra indicati, d'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, dispone la sclassificazione o, in caso di terreni di proprietà privata, la cessazione dei diritti di uso civico su tali porzioni di terreni, con effetto dalla data della trasformazione, ovvero – se precedenti – dalla data degli atti ad essa preordinati. L'indennità da riconoscere alle collettività titolari dei diritti di uso civico sarà determinata in base ai valori agricoli medi, pubblicati sul BUR, dei terreni ricadenti all'interno del comune.
  2. In conseguenza del provvedimento di sdemanializzazione o di cessazione dei diritti di uso civico, per tutti gli atti civili e amministrativi che abbiano avuto ad oggetto tali porzioni di terreno e le relative accessioni, compiuti successivamente alla data di efficacia della sdemanializzazione o della cessazione dei diritti di use civico, non trova applicazione il regime dei beni collettivi di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 20 novembre 2017, n. 168.
  3. Restano comunque salvi i provvedimenti di sdemanializzazione o di cessazione dei diritti di uso civico già adottati in forza di altre disposizioni.
24. 04. Battilocchio.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Fondo Kyoto)
   Dopo i commi 743, 744 e 745 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 è aggiunto il seguente comma:
  745-bis. Nelle more della pubblicazione del decreto previsto dal comma 744 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 è consentito di presentare comunque le domande di finanziamento secondo il vecchio meccanismo in vigore fino al 31 dicembre 2018 in modo da permettere alle amministrazioni interessate di presentare la domanda di accesso al meccanismo di incentivazione limitatamente ad immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'istruzione universitaria, nonché di edifici dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), al fine di realizzare interventi di incremento dell'efficienza energetica degli edifici scolastici, ivi inclusi gli asili nido, e universitari negli usi finali dell'energia secondo le previgenti normative.
24. 03. Muroni, Fassina, Fornaro.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Disposizioni di competenza del Ministero della giustizia)

  1. All'articolo 19, comma 3, della legge 30 marzo 1981, n. 119, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «L'immobile può essere destinato all'amministrazione interessata per finalità diverse dall'edilizia giudiziaria, previo parere favorevole del Ministero della giustizia, nel caso in cui i mutui concessi siano stati estinti per essere stati gli obblighi derivanti dal finanziamento interamente assolti nei confronti della cassa depositi e prestiti ovvero nel Pag. 460caso in cui i mutui concessi siano in ammortamento e sia cessata la destinazione dell'immobile a finalità di edilizia giudiziaria».
24. 02. Bazoli, Verini, Bordo, Vazio, Miceli, Zan, Ubaldo Pagano.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)

  1. All'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito nella legge 11 febbraio 2019, n. 12, dopo il terzo comma, inserire il seguente:
  «3.1. Il comma 12 dell'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni è sostituito dal seguente: “12. Considerato quanto stabilito dal Regolamento UE n. 1031/2006 e successive modificazioni relativo alla spedizione di rifiuti, in caso di trasporto intermodale di rifiuti, le attività di carico e scarico, di trasbordo, nonché le soste tecniche all'interno dei porti e degli scali ferroviari, degli interporti, degli impianti di terminalizzazione e scali merci non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1, lettera aa), bensì costituiscono una fase del percorso da indicarsi nel formulario di trasporto di cui al precedente comma 1. In questa fase di trasporto il soggetto gestore dell'impianto di terminalizzazione è responsabile della corretta movimentazione secondo la normativa prevista in generale per le merci, senza pericolo per la salute umana e secondo metodi ecologicamente corretti”».
24. 06. Andrea Romano, Cantini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Commissari straordinari in campo ambientale)

  1. All'articolo 4-ter, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione del comma 5, primo e secondo periodo, del citato articolo 20».
  2. Per il Commissario straordinario del Governo nominato con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 2019 non si applica l'articolo 2, comma 5, della legge 20 luglio 2004, n. 215.
  3. Ai commissari di cui al presente articolo non spetta alcun compenso per l'attività commissariale.
24. 010. Ilaria Fontana, Vianello, Macina, Donno.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Pianificazione distrettuale di assetto idrogeologico)

  1. Al fine di accelerare l'approvazione dei piani stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico di cui all'articolo 65, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 nonché di conseguire il massimo grado di omogeneizzazione della pianificazione sul territorio nazionale, nel rispetto delle peculiarità di ciascun distretto idrografico, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Pag. 461Stato-regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede all'aggiornamento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 settembre 1998 recante l'Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 gennaio 1999 n. 3.
24. 09. Daga, Ilaria Fontana, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Terzoni, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Macina, Donno.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Modifiche all'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

  1. All'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:
  «2-ter. È individuato quale sito di interesse nazionale ai sensi della normativa vigente l'area interessata dalla presenza di discariche ed impianti di trattamento dei rifiuti, compresa nel sito dell'Area Vasta di Giugliano, Villaricca, [... Castel Volturno] (Napoli). Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si provvede alla perimetrazione della predetta area.».
24. 08. Micillo, Vianello.
(Inammissibile)

ART. 25

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Al comma 507 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «e 5 milioni di euro per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020»;
   b) alla lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero per gli investimenti finalizzati alla prevenzione e al rafforzamento delle misure di biosicurezza nelle aziende avicole».

  1-ter. Agli oneri derivanti dal comma l-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui al comma 199, articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
25. 1. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 5, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, è aggiunto, infine, il seguente comma:
  «2-bis. Tra i profili professionali di cui l'INPS deve dotarsi per il raggiungimento dei propri fini istituzionali sono ricompresi, altresì, i medici di controllo inseriti nelle liste di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni” e successive modificazioni, in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, i cui rapporti convenzionali proseguono senza soluzione di continuità ad esaurimento, con lo stesso Pag. 462trattamento normativo ed economico, per lo svolgimento di tutte le attività di cui all'articolo 55-septies, comma 2-bis, quarto periodo, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al periodo precedente, pari a 68 milioni di euro l'anno, l'INPS provvede a valere sulle risorse previste all'articolo 22, comma 3, decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 per 50 milioni di euro l'anno e, per 18 milioni, nell'ambito delle risorse finanziarie che l'INPS rende disponibili nel proprio bilancio destinate nel bilancio consuntivo 2018 all'attuazione delle visite mediche di controllo d'ufficio per il settore privato ai sensi dell'articolo 5, commi 12 e 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Restano a disposizione, altresì, per le finalità di cui al presente comma, i rimborsi spese riconosciuti all'INPS per visite mediche di controllo per conto dei datori di lavoro privati, ai sensi della normativa di cui al periodo precedente. Le disposizioni di cui al presente comma, si applicano senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con l'utilizzo delle sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».
25. 2. Moretto, Marco Di Maio, Vitiello, Carnevali.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 22, decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono prorogati, senza soluzione di continuità ad esaurimento, gli incarichi dei medici inseriti nelle liste di cui all'articolo 4, comma 10-bis, decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e successive modificazioni e integrazioni, in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, utilizzati dall'INPS ad esaurimento per lo svolgimento in via prioritaria di tutte le attività previste all'articolo 55-septies, comma 2-bis, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante l'utilizzo delle risorse esclusivamente all'uopo destinate, come stabilito dal successivo comma 3, lettera a), ai quali si continuano ad applicare le disposizioni emanate con il decreto ministeriale 12 ottobre 2000, come modificate dall'articolo 3 del decreto ministeriale 8 maggio 2008».
25. 3. Moretto, Marco Di Maio, Vitiello, Carnevali.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 458, della legge 29 dicembre, n. 160, dopo le parole: «delle attività medico legali in materia previdenziale e assistenziale affidategli» sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione degli accertamenti medico legali sui lavoratori pubblici e privati assenti dal servizio per malattia, ivi comprese tutte le attività ambulatoriali inerenti alle medesime funzioni, i quali continuano ad essere svolti, in via prioritaria, dai medici inseriti nelle liste ad esaurimento di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e successive modificazioni e integrazioni, i cui incarichi proseguono senza soluzione di continuità, ad esaurimento, con il completo utilizzo delle risorse di cui all'articolo 22, comma 3, lettera a), decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75».
25. 4. Moretto, Marco Di Maio, Vitiello, Carnevali.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le regioni in equilibrio economico possono, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, autorizzare l'incremento da parte delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale Pag. 463che insistono sul proprio territorio, dei fondi premiati e fasce del comparto Sanità e dei fondi di risultato delle aree dirigenziali, in applicazione delle clausole dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro che prevedono tale incremento in una misura percentuale del monte salari. Restano fermi i limiti di spesa per il personale di cui comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.
25. 6. Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Tiramani, Sutto, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Sostituire il comma 2, con il seguente:
  2. All'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:
   « c-bis) con un importo annuale pari ad euro 2.000.000 per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022, da destinare ad enti pubblici di comprovata esperienza nell'ambito dei metodi alternativi con pubblicazioni scientifiche nel settore. Tale somma sarà impiegata al 50 per cento per attività di ricerca e sviluppo di metodi sostitutivi all'utilizzo di animali per la sperimentazione sulle sostanze d'abuso e sugli xenotrapianti;
   c-ter) il finanziamento previsto alla lettera c-bis) si intende automaticamente rinnovato per il triennio successivo, salvo successive modifiche.».
25. 5. Rizzetto, Frassinetti, Prisco, Lucaselli.

  Al comma 2, sostituire il capoverso c-bis) con il seguente:
   c-bis) con un importo annuale pari ad euro 2.000.000 per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022, da destinare ad enti pubblici di ricerca, individuati con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca per le attività di ricerca e sviluppo di metodi sostitutivi all'utilizzo di animali per la sperimentazione.

  Conseguentemente; al comma 3, sostituire la parola: 1.000.000 con la seguente: 2.000.000.
25. 8. Sarli, Di Lauro, Papiro, Spessotto, Torto, Testamento, Perantoni, Giordano, Corneli, Siragusa, Flati, Donno, Macina, Lorefice, Bologna, Sapia, Mammì, D'Arrando, Lapia, Sportiello, Nappi.

  Al comma 2, sostituire il capoverso c-bis) con il seguente:
   c-bis) con un importo annuale pari ad euro 1.000.000 per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022, da destinare ad enti pubblici di comprovata esperienza nell'ambito dei metodi alternativi, per attività di ricerca e sviluppo di metodi sostitutivi all'utilizzo di animali per la sperimentazione sulle sostanze d'abuso e sugli xenotrapianti.
25. 9. Di Lauro, Sarli, Papiro, Spessotto, Torto, Testamento, Perantoni, Giordano, Corneli, Siragusa, Flati, Macina, Donno.

  Al comma 2 sostituire le parole: euro 1.000.000 con: euro 3.000.000.

  Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: euro 1.000.000 con le seguenti: euro 3.000.000.
25. 12. Brambilla.

  Al comma 2, capoverso c-bis), sostituire le parole: euro 1.000.000 con le seguenti: euro 2.000.000.

Pag. 464

  Conseguentemente, al comma 3 sostituire le parole: euro 1.000.000 con le seguenti: euro 2.000.000.
25. 10. Di Lauro, Sarli, Papiro, Spessotto, Torto, Testamento, Perantoni, Giordano, Corneli, Siragusa, Flati.

  Al comma 2, numero 2, dopo la parola: sperimentali aggiungere le seguenti: e per gli enti pubblici di ricerca, individuati con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca.
25. 11. Sarli, Di Lauro, Papiro, Spessotto, Torto, Testamento, Perantoni, Giordano, Corneli, Siragusa, Flati.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. All'articolo 1, comma 432, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «presso gli Istituti alla data del 31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «presso gli Istituti alla data del 31 dicembre 2019»;
   b) le parole: «titolare, alla data del 31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «titolare, alla data del 31 dicembre 2019»;
   c) le parole «negli ultimi cinque» sono sostituite dalle seguenti: «negli ultimi sette»;
   d) dopo le parole: «che abbia maturato» sono inserite le seguenti: «, alla data del 31 dicembre 2019, fatti salvi i requisiti già maturati al 31 dicembre 2017».
25. 14. Pastorino.
(Inammissibile)

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 432 è sostituito dal seguente:
  «432. In sede di prima applicazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della sezione del contratto collettivo del comparto Sanità di cui al comma 423, il personale in servizio presso gli Istituti alla data del 31 dicembre 2019, con rapporti di lavoro flessibile instaurati a seguito di procedura selettiva pubblica ovvero titolare, alla data del 31 dicembre 2019, di borsa di studio erogata dagli Istituti a seguito di procedura selettiva pubblica, che abbia maturato, alla data dei 31 dicembre 2019, fatti salvi i requisiti già maturati al 31 dicembre 2017 un'anzianità di servizio ovvero sia stato titolare di borsa di studio di almeno tre anni negli ultimi sette, può essere assunto con contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina e nei limiti delle risorse di cui al comma 424 e secondo le modalità e i criteri stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui al comma 427».
25. 13. Pastorino.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. All'articolo 4, comma 2-bis, della legge 19 agosto 2016, n. 167, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In sede di prima applicazione, la revisione di cui al presente comma è completata entro il 30 giugno 2020».

  4-ter. All'articolo 6, comma 2, della legge 19 agosto 2016, n. 167, le parole: «29.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «29.715.000 euro per l'anno 2019, in 31.715.000 euro per l'anno 2020 ed in 33.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021»; le parole: «19.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «19.715.000 euro per l'anno 2019, 21.715.000 euro per l'anno 2020 ed a 23.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021».
  4-quater. L'entrata in vigore del precedente comma è subordinata al completamento della revisione della lista delle patologie da ricercare attraverso lo screening Pag. 465neonatale, di cui all'articolo 4, comma 2-bis, della legge 19 agosto 2016, n. 167.
  4-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 4-ter, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020 e 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
25. 21. Noja, Marco Di Maio, Vitiello.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Fatti salvi gli attestati di formazione già conseguiti o in corso di conseguimento alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, all'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:
   al comma 4, lettera b) dopo le parole: «nel settore privato» sono inserite le seguenti: «, ovvero l'avere compiuto almeno sette anni di servizio nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso della laurea di cui alla lettera a), unitamente all'avere conseguito i titoli di dottorato di ricerca, o di master di secondo livello. I predetti titoli devono essere stati conseguiti esclusivamente in management sanitario»;
   al comma 4, lettera c), il primo e secondo periodo sono sostituiti con i seguenti: «attestato rilasciato all'esito del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria ovvero di diploma di master universitario di secondo livello o dottorato di ricerca in materia di organizzazione e management sanitario che assicurino l'elevato livello della formazione previsto dall'Accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui di cui al presente comma. I corsi di formazione di cui al precedente periodo sono organizzati dalle regioni, con periodicità almeno biennale, anche in ambito interregionale, avvalendosi anche dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali o dell'Istituto Superiore di Sanità, e in collaborazione con le università.»;
   al comma 7-quater, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La Commissione, in riferimento ai requisiti di cui al comma 4, lettera b) attribuisce un punteggio complessivo massimo non superiore a 40 punti, valutando, in riferimento alla comprovata esperienza dirigenziale, esclusivamente le esperienze maturate dal candidato negli ultimi sette anni e tenendo conto per ciascun incarico di quanto previsto dal comma 6, lettera a)»;
   al comma 7-sexies, la parola: «40» è sostituita dalla seguente: «60».

  4-ter. Fatti salvi gli attestati di formazione conseguiti, o in corso di conseguimento, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, all'articolo 16-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
  «1. La formazione di cui al presente articolo è requisito necessario per lo svolgimento degli incarichi relativi alle funzioni di direzione sanitaria aziendale e per la direzione di strutture complesse per le categorie dei medici, odontoiatri, veterinari, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi. Tale formazione si consegue, anche dopo l'assunzione dell'incarico, con la frequenza e il superamento dei corsi di cui al comma 2. Il requisito di cui al presente comma è riconosciuto anche ai soggetti in possesso di diploma di master universitario di secondo livello o di dottorato di ricerca in materia di organizzazione e management sanitario, anche ai fini di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre Pag. 4661997, n. 484, fatti salvi i criteri stabiliti dall'accordo di cui al successivo comma 2.
  2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo accordo con il Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, organizzano a livello regionale o interregionale, avvalendosi delle Università e, ove necessario, di soggetti pubblici e privati accreditati dalla Commissione di cui all'articolo 16-ter in conformità a specifici standard volti da assicurare un elevato livello di formazione, i corsi per la formazione di cui al comma 1, tenendo anche conto delle discipline di appartenenza. Lo stesso accordo definisce i criteri in base ai quali l'Istituto superiore di sanità organizza, anche in collaborazione con le Università, i corsi per i direttori sanitari e i dirigenti responsabili di struttura complessa che vengono attivati a livello nazionale.
  3. Con decreto del Ministro della salute sono definiti i criteri generali dei corsi di cui al comma 2 con particolare riferimento all'organizzazione e gestione dei servizi sanitari, ai criteri di finanziamento e ai bilanci, alla gestione delle risorse umane e all'organizzazione del lavoro, agli indicatori di qualità del servizi e delle prestazioni, alla metodologia delle attività didattiche, alla durata dei corsi stessi, nonché alle modalità con cui valutare i risultati ottenuti dai partecipanti».
25. 15. Bologna, Donno, Macina, Lorefice, Sapia, Sarli, Mammì, D'Arrando, Lapia, Sportiello, Nappi.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Al fine di migliorare le performance di «cardiologia invasiva» rese dal Laboratorio di Emodinamica della Unità Operativa di Cardiologia dell'ospedale Santa Maria del Carmine di Rovereto, il Governo è autorizzata ad erogare il contributo necessario alla acquisizione, mediante bando di gara gestito dalla Azienda Provinciale Servizi Sanitari, di un nuovo angiografo «flat panel» di ultima generazione da installare presso la U.O. di Cardiologia di Rovereto.
  4-ter. Il Ministero della salute dispone la sostituzione dell'angiografo del laboratorio di emodinamica di Rovereto, visti i pareri tecnici e la richiesta prodotta, attraverso una gara da espletarsi da APSS entro il mese di aprile 2020 al fine di rendere l'apparecchiatura operativa all'ospedale di Rovereto entro il 1o settembre 2020.
  4-quater. Agli oneri derivanti dalla applicazione del comma 4-bis, pari a 500.000 euro per l'esercizio finanziario 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
25. 16. Rotta.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 19 agosto 2016, n. 166, si applicano anche ai beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa non idonei alla commercializzazione e destinati ad essere distrutti in quanto non più inseriti in distribuzione ovvero in quanto presentano difetti o vizi di produzione tali da renderli non adatti all'immissione sul mercato ovvero in quanto non risultano più adeguati alle esigenze commerciali del donatore in ragione della loro obsolescenza tecnologica.
  4-ter. Il donatore o l'ente donatario possono incaricare un terzo di adempiere per loro conto, ferma restando la responsabilità del donatore o dell'ente donatario, agli obblighi di cui all'articolo 16, comma 3, lettere b) e c) della legge 19 agosto 2016, n. 166.Pag. 467
  4-quater. Alle cessioni gratuite di farmaci nell'ambito dei programmi di uso compassionevole, individuati dal decreto del Ministro della salute 7 settembre 2017, autorizzate dal competente Comitato Etico, effettuate nei confronti dei soggetti indicati dall'articolo 3 dello stesso decreto, si applicano i commi 1 e 2 dell'articolo 16 della legge del 19 agosto 2016, n. 166. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di attuazione.
25. 17. Rotta.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Alle cessioni gratuite di farmaci nell'ambito dei programmi ad uso compassionevole, individuati dal decreto del Ministro della salute 7 settembre 2017, autorizzate dal competente Comitato Etico, effettuate nei confronti dei soggetti indicati dall'articolo 3 dello stesso decreto, si applicano i commi 1 e 2 dell'articolo 16 della legge 19 agosto 2016, n. 166. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità di attuazione.
25. 64. Rotta.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. A decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai laureati in farmacia ammessi e iscritti alle scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 febbraio 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 25 alla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2015, si applica, per l'intera durata del corso, il trattamento contrattuale di formazione specialistica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.
  4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma, valutati in 3.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi da ripartire» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  4-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
25. 30. Mandelli, Saccani Jotti.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. A decorrere dal 1o aprile 2020, i buoni alimentari riconosciuti in favore dei cittadini affetti da celiachia sono erogati in formato elettronico mediante accreditamento mensile nella Tessera Sanitaria – Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS), con possibilità di spesa anche successivamente al periodo di riferimento del medesimo buono.
  4-ter. I buoni di cui al precedente comma sono spendibili, senza alcun vincolo, presso tutte le farmacie e gli altri esercizi commerciali convenzionati con il SSN. A tal fine, con decreto del Ministro della salute, di concerto con le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, da adottarsi entro il 29 febbraio 2020, sono stabilite le modalità tecniche di utilizzo del buono elettronico di cui al comma 1, nonché i termini e i criteri per il convenzionamento degli esercizi commerciali Pag. 468con il Servizio Sanitario Nazionale.
  4-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, ai fine garantire il limite di spesa come modificato dalla presente disposizione.
25. 31. Deidda, Prisco, Lucaselli, Donzelli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Al fine di agevolare l'attivazione degli interventi idonei a garantire adeguati livelli di qualità dei servizi erogati, il Ministero della salute entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, definisce i criteri per la determinazione di un piano di riorganizzazione contestuale della rete delle strutture sanitarie ambulatoriali accreditate, eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio tenendo conto delle aggregazioni funzionali delle strutture eroganti prestazioni, in tutte le forme previste dal Codice Civile scelte liberamente dalle stesse e come già previsto dalla circolare del Ministero della salute n. 11669 del 16 aprile 2015.
  4-ter. In fase transitoria, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 1-bis, le strutture interessate, anche già aggregate, sono tenute a comunicare alle regioni, il loro attuale stato o la eventuale forma di aggregazione che intendano adottare. Le regioni provvedono, entro e non oltre i 180 giorni successivi, al riallineamento del sistema di strutture esistenti, senza soluzione di continuità operativa delle stesse.
  4-quater. La creazione di nuove aggregazioni di strutture o l'adesione di strutture ad aggregati già esistenti, potrà avvenire soltanto successivamente al completamento del processo di riallineamento di cui al comma precedente.
25. 32. Trizzino, Macina, Donno.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di favorire l'acquisto di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni, i condomini con un numero di unità abitative superiore a quattro, possono usufruire di un contributo statale pari al 30 per cento delle spese sostenute e debitamente certificate, per l'acquisto di un defibrillatore da installare nel condominio, nei limiti delle risorse annue di cui al comma 4-ter. Il contributo è compatibile con eventuali contributi e altre agevolazioni previste per le medesime finalità dagli enti territoriali.
  4-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero della salute, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle misure di cui al comma 4-bis.
  4-quater. A copertura degli oneri di cui al comma 4-bis, pari a 20 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione annuale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
25. 33. Mulè, Mandelli, Paolo Russo, Bagnasco, Saccani Jotti.
(Inammissibile)

Pag. 469

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Allo scopo di superare il modello di Fondazione sorta quale sperimentazione gestionale ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e consentire la prosecuzione dei rapporti tra università e regione secondo il modello di azienda ospedaliero universitaria di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, in favore delle università statali che collaborano con il servizio sanitario nazionale per il perseguimento dell'integrazione tra didattica, assistenza e ricerca, è disposto, a titolo di concorso statale, il finanziamento degli oneri connessi all'uso dei beni ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 517 del 1999 di 8.000.000 di euro annui, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2029, la cui erogazione è subordinata alla costituzione dell'azienda con legge regionale e alla sottoscrizione del protocollo d'intesa. Il riparto del predetto importo tra le università statali interessate è stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
  4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5-bis, pari a 8.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2029, si provvede nell'ambito del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.
  4-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
25. 18. Mancini, Madia.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. All'articolo 21-ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sostituire le parole: «Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» con le seguenti: «dalla medesima data prevista per i soggetti nati negli anni dal 1959 al 1965, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 55 del 20 marzo 2019».
  4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4-bis, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  4-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
25. 23. Carnevali.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Per il presidio ospedaliero «Vittorio Emanuele II» sito nel comune di Castelvetrano in provincia di Trapani all'interno della «Valle del Belice», area sismica di 1o grado, non si applicano, in deroga alle previsioni del piano sanitario regionale, per i successivi trentasei mesi a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, previo parere favorevole sui singoli provvedimenti di riorganizzazione della rete ospedaliera del Tavolo di monitoraggio di attuazione del citato decreto ministeriale n. 70 del 2015 di cui al decreto del Ministro della salute del 29 luglio 2015.
  4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4-bis pari a 5 milioni euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte Pag. 470corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
*25. 19. Miceli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Per il presidio ospedaliero «Vittorio Emanuele II» sito nel comune di Castelvetrano in provincia di Trapani all'interno della «Valle del Belice», area sismica di 1o grado, non si applicano, in deroga alle previsioni del piano sanitario regionale, per i successivi trentasei mesi a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, previo parere favorevole sui singoli provvedimenti di riorganizzazione della rete ospedaliera del Tavolo di monitoraggio di attuazione del citato decreto ministeriale n. 70 del 2015 di cui al decreto del Ministro della salute del 29 luglio 2015.
  4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4-bis pari a 5 milioni euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
*25. 41. Martinciglio, Cancelleri, Lombardo, Piera Aiello, Perconti, Cimino.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Al fine di consentire il corretto svolgimento delle funzioni attribuite all'Agenzia Italiana del Farmaco e di adeguare il numero dei dipendenti agli standard delle altre agenzie regolatorie europee di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato, stipulato ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il personale precario non dirigenziale impiegato a qualunque titolo presso l'Agenzia Italiana del Farmaco da almeno ventiquattro mesi alla data di entrata in vigore di questo provvedimento, ha facoltà di transitare definitivamente nei ruoli nei limiti delle dotazioni organiche.
  4-ter. Ai fini della effettiva immissione in ruolo, coloro i quali siano in possesso dei requisiti previsti al comma 4-bis accedono ad una selezione attraverso la valutazione dei titoli e di una sessione speciale di esame. A seguito del superamento di tale prova con esito positivo, sono confermati i rapporti di lavoro instaurati con i predetti dipendenti.
25. 20. Schirò, Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Al fine di prevenire il maltrattamento dei minori tramite un servizio di assistenza psicologica alle donne in stato di gravidanza e di sostegno precoce alla genitorialità, presso le strutture di ciascuno degli ambiti territoriali, come determinati ai sensi della lettera a) del terzo comma dell'articolo 8 della legge 8 novembre 2000, n. 328, è istituito lo Sportello Unico per le Famiglie, come principale punto d'accesso per i nuclei familiari in relazione alle specifiche esigenze e peculiari difficoltà, con funzioni di informazione, orientamento e consulenza relativamente alla rete integrata degli interventi e Pag. 471dei servizi sociali, socio-assistenziali e socio-sanitari previsti dalla legislazione vigente ed erogati dai comuni, anche riuniti in ambiti territoriali, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, dallo Stato e dagli enti pubblici e con compiti di programmazione nonché di sostegno precoce ai genitori e al loro disagio. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per la salute, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate modalità e i criteri di organizzazione e di funzionamento del servizio di cui al primo periodo.
  4-ter. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al precedente comma, complessivamente valutato in 5 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di Bilancio.
25. 22. Spena, Mandelli, Sisto.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Il ripiano di cui al comma 580 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non può, per il primo anno di applicazione, essere superiore di quattro volte l'importo relativo a quello dell'anno precedente, come determinato dall'Agenzia Italiana del Farmaco ai sensi dell'articolo 15, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  4-ter. Le aziende il cui ripiano ecceda il tetto determinato dal comma precedente destinano le risorse eccedenti, per il biennio 2021-2022, a investimenti in ricerca e sviluppo in ambito sanitario, ovvero azioni in campo sociale volte a incrementare l'occupazione nonché migliorare le condizioni di lavoro, ovvero interventi per aumentare la produttività e la qualità degli impianti di produzione sul territorio dello Stato italiano.
*25. 24. Ubaldo Pagano.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Il ripiano di cui al comma 580 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non può, per il primo anno di applicazione, essere superiore di quattro volte l'importo relativo a quello dell'anno precedente, come determinato dall'Agenzia Italiana del Farmaco ai sensi dell'articolo 15, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  4-ter. Le aziende il cui ripiano ecceda il tetto determinato dal comma precedente destinano le risorse eccedenti, per il biennio 2021-2022, a investimenti in ricerca e sviluppo in ambito sanitario, ovvero azioni in campo sociale volte a incrementare l'occupazione nonché migliorare le condizioni di lavoro, ovvero interventi per aumentare la produttività e la qualità degli impianti di produzione sul territorio dello Stato italiano.
*25. 28. Calabria.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Il ripiano di cui al comma 580 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre Pag. 4722018, n. 145, non può, per il primo anno di applicazione, essere superiore di quattro volte l'importo relativo a quello dell'anno precedente, come determinato dall'Agenzia Italiana del Farmaco ai sensi dell'articolo 15, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  4-ter. Le aziende il cui ripiano ecceda il tetto determinato dal comma precedente destinano le risorse eccedenti, per il biennio 2021-2022, a investimenti in ricerca e sviluppo in ambito sanitario, ovvero azioni in campo sociale volte a incrementare l'occupazione nonché migliorare le condizioni di lavoro, ovvero interventi per aumentare la produttività e la qualità degli impianti di produzione sul territorio dello Stato italiano.
*25. 29. Marco Di Maio, Vitiello.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Al fine di fronteggiare immediatamente la grave carenza di medici specialisti e di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, nonché di dare piena operatività a quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, psicologi e chimici) ex articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, ratificato in data 17 dicembre 2015, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ciascuna regione dispone che le rispettive Aziende del SSN regionale, prima di procedere alla pubblicazione degli incarichi, provvedano a completare, a decorrere dal 1o marzo 2020, l'orario degli specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti già titolari a tempo indeterminato presso l'Azienda di riferimento, per la branca o area professionale interessata, fino al raggiungimento del tempo pieno come previsto dall'articolo 26, comma 1, del medesimo ACN. Nell'attuazione degli interventi di cui al presente articolo è fatta salva la facoltà degli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie di aderire alla richiesta dell'ASL di riferimento.
  4-ter. All'onere derivante dal comma 4-bis ciascuna regione provvede utilizzando anche le risorse previste dall'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, e successive modificazioni e integrazioni.
25. 26. D'Attis, Bagnasco, Novelli, Mandelli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
  4-bis. All'articolo 5, comma 2, primo periodo, della legge 15 marzo 2010, n. 38, dopo la parola: «geriatria,» sono aggiunte le seguenti: «medicina di comunità e delle cure primarie,».
  4-ter. Per l'attuazione della disposizione di cui al comma 4-bis, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero della salute con propri decreti provvede ad integrare le tabelle relative alle discipline equipollenti ed affini per l'accesso del personale medico ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale.
25. 34. Troiano, Donno, Macina, Lorefice, Bologna, Sapia, Sarli, Mammì, D'Arrando, Lapia, Sportiello, Nappi.

Pag. 473

  Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
  4-bis. Al fine di adottare strumenti idonei a porre rimedio alla migrazione dei medici italiani, al monitoraggio e alla razionalizzazione della spesa sanitaria, è istituito nelle more del Ministero della salute il Registro Nazionale dei Dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale (RNDSSN) aggiornato annualmente da parte delle regioni, del personale medico ed esercente la professione sanitaria.
  4-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 500.000 per l'anno 2020, in termini di indebitamento e fabbisogno si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 18.
25. 35. Misiti, Macina, Donno.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 89, comma 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole da: «Il medico», fino alla parola: «paziente» sono sostituite con le seguenti: «Il medico è tenuto ad indicare sulla ricetta relativa ai medicinali disciplinati dal presente articolo il nominativo del paziente ovvero, su richiesta di quest'ultimo, il codice fiscale in luogo della menzione del nome e del cognome».
25. 57. Mandelli, Saccani Jotti.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Ai fini dell'implementazione delle misure per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni, al comma 1 dell'articolo 126 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I parapetti provvisori ancorati a strutture in conglomerato cementizio o muratura devono essere dotati di mantovana esterna larga almeno 90 cm.».
25. 58. Caparvi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 403 inserire il seguente: «403-bis. Il periodo di cui al comma precedente è prorogato di ulteriori 12 mesi per i farmaci che abbiano ricevuto status di innovatività e per i quali non siano disponibili nuove alternative terapeutiche.».
25. 59. Novelli, Bagnasco, Mandelli, Mugnai, Bond, Versace, Saccani Jotti.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 403 inserire il seguente: «403-bis. Il periodo di cui al comma precedente è prorogato di ulteriori 12 mesi, con determina del Direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco previa valutazione da parte della Commissione Tecnico-Scientifica, nel caso in cui alla scadenza di tale periodo sussistano i requisiti alla base del riconoscimento dello status di innovatività dei farmaci.».
25. 60. Novelli, Bagnasco, Mandelli, Mugnai, Bond, Versace, Saccani Jotti.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni Pag. 474dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 11-ter inserire il seguente: «11-quater. Le procedure pubbliche di acquisto basate sulle decisioni di cui al comma precedente non si applicano ai farmaci di cui al comma 402 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.».
25. 61. Novelli, Bagnasco, Mugnai, Bond, Versace.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 402 inserire il seguente: «402-bis. Nelle procedure pubbliche di acquisto per i farmaci di cui al comma precedente non possono essere posti in gara nel medesimo lotto principi attivi differenti».
25. 62. Novelli, Bagnasco, Mugnai, Bond, Versace.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al comma 4, dell'articolo 1, del decreto del Ministero della salute 13 marzo 2018, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi coloro che, in forza di disposizioni legislative, sono titolari di rapporto di esclusività con gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale.».
25. 63. Lacarra.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo n. 193 del 2006 «Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari», dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  «2-bis: laddove esista un medicinale autorizzato per uso umano con la stessa composizione qualitativa e quantitativa di sostanze attive di un medicinale veterinario autorizzato per la cura di animali di affezione, il medico veterinario ha l'obbligo di prescrivere il medicinale a uso umano se di costo inferiore».
25. 65. Prestipino.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. A decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione presente decreto, ai laureati in biologia (LM6) e altre lauree non mediche, ammessi e iscritti alle scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 febbraio 2015, si applica, per l'intera durata del corso, il medesimo trattamento contrattuale di formazione specialistica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.
  Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis, valutati in 12.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi da ripartire» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
25. 25. Carfagna, Mandelli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. L'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto Pag. 47527 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente: «Art. 102. – Il conseguimento di più lauree o diplomi dà diritto all'esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie. Gli esercenti le professioni o arti sanitarie possono svolgere, in qualsiasi forma, la loro attività in farmacia, ad eccezione dei professionisti abilitati alla prescrizione di medicinali. I sanitari abilitati alla prescrizione dei medicinali che stipulano con farmacisti convenzioni di qualsiasi tipo relative alla partecipazione all'utile della farmacia, quando non ricorra l'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 170 e 172 del citato testo unico delle leggi sanitarie, sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a 20.000».
25. 27. Mandelli, Saccani Jotti.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Al fine di garantire, nel pieno rispetto dell'articolo 32 della Costituzione, la dignità di vita dei pazienti terminali e nel superamento del decreto ministeriale n. 70 del 2015 che definisce le percentuali dei posti letto dei post acuti, il Ministro della salute entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente testo è tenuto ad adottare con proprio decreto, iniziative volte al riconoscimento del fabbisogno di posti letto per hospice in tutto il territorio nazionale con i canali ADI ad esso collegati.
25. 36. Misiti, Macina, Donno.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «di ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e di Bolzano, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi definiti da ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e di Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «delle regioni, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi regionali»;
   b) al comma 3, le parole: «e le provincie autonome di Trento e di Bolzano» sono abrogate;
   c) al comma 4, le parole: «e le provincie autonome di Trento e di Bolzano» sono abrogate;
   d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  «4-bis. Resta ferma l'autonomia finanziaria delle regioni e delle province autonome che provvedono al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul loro territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato».
25. 37. Schullian, Gebhard, Plangger.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:
   dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Gli interventi di cui al precedente comma 1 sono estesi al riordino dell'assistenza territoriale, con particolare riferimento alla realizzazione delle unità complesse di cure primarie di cui alla legge 8 novembre 2012, n. 189, alla razionalizzazione, ristrutturazione e messa in sicurezza dei presidi di continuità assistenziale, alla realizzazione delle strutture di cure intermedie di cui al decreto del Ministero della salute del 2 aprile Pag. 4762015, n. 70, nonché alla realizzazione di strutture di riabilitazione e di lungodegenza post-acuzie, delle strutture residenziali extraospedaliere per malati cronici non autosufficienti, per disabili e per malati terminali, di cui agli articoli dal 29 al 35 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017.»;
   dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Ai fini della programmazione degli interventi di cui al precedente comma 2, gli obiettivi di massima sono integrati in modo da realizzare gli interventi ulteriori di cui al precedente comma 1-bis».
25. 38. Provenza, Donno, Macina, Lorefice, Bologna, Sapia, Sarli, Mammì, D'Arrando, Lapia, Sportiello, Nappi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 1 della legge del 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
   al comma 449, dopo le parole: «il fenomeno delle liste d'attesa,» sono aggiunte le seguenti: «ed al fine di istituire i flussi informativi sanitari istituzionali, dedicati alle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza territoriale, rispettivamente, dai medici di medicina generale, dai pediatri di libera scelta e dai medici specialisti ambulatoriali, ed aventi quali terminale le regioni e, tramite queste ultime, il Ministero della salute, consentendo»;
   al comma 449, dopo le parole: «alla second opinion,» sono aggiunte le seguenti: «attraverso l'inserimento di informazioni anamnestiche del paziente sia per finalità diagnostiche e di consulto specialistico sia per studi epidemiologici e progetti di prevenzione mirati»;
   dopo il comma 449, è aggiunto il seguente: «449-bis. Per alimentare i flussi informativi sanitari istituzionali di cui al precedente comma e implementare il sistema informativo nazionale, le regioni, previa intesa col Ministero della salute, definiscono per ciascuna tipologia di medici un tracciato record unico ed adottano un software gestionale clinico unico. A tal fine, viene destinata una somma sino a 5 milioni di euro a valere sul contributo di cui al precedente comma, senza nuovi o maggiori oneri per la finanze pubblica».
25. 39. Menga, Donno, Macina, Lorefice, Bologna, Sapia, Sarli, Mammì, D'Arrando, Lapia, Sportiello, Nappi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'allegato 1 al decreto del Ministro della salute 10 agosto 2018, recante «Determinazione degli standard di sicurezza e impiego per le apparecchiature a risonanza magnetica», sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al punto « a0) Definizioni» le parole da: «Apparecchiatura rm settoriale», fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «Apparecchiatura rm settoriale: apparecchiatura elettromedicale destinata all'esecuzione di esami di risonanza magnetica in vivo di pazienti per lo studio degli arti propriamente detti, delle spalle, delle anche e della biomeccanica vertebrale, in clino e ortostatismo»;
   b) al punto « h) Apparecchiature rm settoriale», le parole: «medico radiologo responsabile della sicurezza clinica e dell'efficacia diagnostica dell'apparecchiatura rm», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «medico responsabile della sicurezza clinica e dell'efficacia diagnostica dell'apparecchiatura rm».
25. 40. Tiramani, Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
(Inammissibile)

Pag. 477

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 1, comma 536, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'ultimo periodo è così sostituito: «Gli ordini professionali sanitari nel cui territorio hanno sede operativa le strutture sanitarie private in cui si siano determinate le violazioni procedono altresì alla segnalazione nei confronti del direttore sanitario all'ordine presso il cui albo lo stesso sia iscritto».
25. 42. Marco Di Maio, Vitiello.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono aggiunti i seguenti periodi: «I soggetti di cui al periodo precedente che intendono ottenere l'indennizzo presentano le relative domande al Ministero della salute entro il termine di dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Ai fini dell'accertamento del nesso causale tra l'assunzione del farmaco talidomide in gravidanza e le lesioni non è necessaria l'allegazione alla documentazione sanitaria della prescrizione della talidomide alla madre del danneggiato».
25. 43. Menga.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Il comma 4 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 52 del 2019 è sostituito dal seguente:
  «4. Fatta salva ogni altra disposizione normativa in materia, lo sperimentatore, a tutela dell'indipendenza e dell'imparzialità della sperimentazione clinica, dichiara preventivamente alla struttura presso la quale si svolge lo studio clinico e al Comitato etico, l'assenza, rispetto allo studio proposto, d'interessi finanziari propri, del coniuge o del convivente o di parente entro il secondo grado, nel capitale dell'azienda farmaceutica titolare del farmaco oggetto di studio, nonché l'esistenza di rapporti di dipendenza, consulenza o collaborazione, a qualsiasi titolo, con il promotore, in qualunque fase dello studio vengano a costituirsi. Il Comitato Etico, in qualunque fase dello studio pervenga la dichiarazione sull'esistenza di rapporti di dipendenza, consulenza o collaborazione, deve valutare la stessa a tutela dell'indipendenza e dell'imparzialità della sperimentazione clinica».
25. 44. Bologna.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 18-quater del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. Per potenziare la coltivazione della cannabis di cui al comma precedente, al fine di garantire la continuità terapeutica per i pazienti, lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze può avviare progetti di collaborazione con enti o imprese private. La collaborazione consiste nello sviluppo di progetti di ricerca e nella messa a disposizione, da parte dei soggetti di cui al periodo precedente, delle migliori tecnologie disponibili per l'agricoltura di precisione e la difesa delle colture volte al potenziamento della capacità produttiva, alla riduzione dei costi e ad una migliore pianificazione dei tempi di produzione. I soggetti di cui al presente comma sono individuati con decreto del Ministro della salute, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, sulla base dell'esperienza maturata nei rispettivi campi e di collaborazioni pregresse con Università ed enti pubblici di ricerca».
25. 45. Sportiello, Sarli, Donno, Macina, Gallinella, Gagnarli, Lorefice, Bologna, Sapia, Mammì, D'Arrando, Lapia, Nappi.
(Inammissibile)

Pag. 478

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al comma 687 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «2019-2021» sono sostituite dalle seguenti: «2022-2024».
25. 46. Prisco, Lucaselli, Lollobrigida, Donzelli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al fine di garantire un'effettiva razionalizzazione della spesa e nel contempo un'ampia disponibilità delle terapie, nell'ambito delle procedure pubbliche di acquisto per i farmaci biosimilari da svolgersi, ai sensi dell'articolo 15, comma 11-quater, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, mediante utilizzo di accordi-quadro con tutti gli operatori economici quando i medicinali sono più di tre a base del medesimo principio attivo, le centrali regionali d'acquisto nella predisposizione dei capitolati di appalto assicurano una distribuzione percentuale tra gli operatori economici dei primi tre farmaci della graduatoria dell'accordo-quadro.
25. 47. Ianaro, Donno, Macina, Lorefice, Bologna, Sapia, Sarli, Mammì, D'Arrando, Lapia, Sportiello, Nappi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al fine di assicurare la promozione della ricerca in ambito sanitario, in relazione alle misure di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dall'anno 2020, la quota pari all'1 per cento del Fondo sanitario nazionale complessivo di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è incrementata dello 0,2 per cento. L'incremento di cui al presente comma è finalizzato al finanziamento delle attività di ricerca corrente di cui alla lettera a) del medesimo articolo 12, comma 2.
25. 48. Lorefice, Donno, Macina, Bologna, Sapia, Sarli, Mammì, D'Arrando, Lapia, Sportiello, Nappi.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al fine di assicurare l'assistenza ai bambini affetti da malattia oncologica, le risorse di cui all'articolo 1, comma 388, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate per l'anno 2020 per un importo pari a 2 milioni di euro. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
25. 49. Lapia, Donno, Macina, Lorefice, Bologna, Sapia, Sarli, Mammì, D'Arrando, Sportiello, Nappi.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al fine di superare la sperequazione esistente sul territorio nazionale, all'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole: «indicatori epidemiologici territoriali» sono aggiunte le seguenti: «, ambientali, socio-economici e culturali nonché, con un peso non inferiore al 10 per cento da valere sull'intera quota, dell'indice di deprivazione economica, individuato annualmente dall'ISTAT, che tenga conto delle carenze strutturali presenti nelle regioni o nelle aree territoriali di ciascuna regione Pag. 479che incidono sui costi delle prestazioni sanitarie».
25. 50. Nesci, Donno, Macina, Lorefice, Bologna, Sapia, Sarli, Mammì, D'Arrando, Lapia, Sportiello, Nappi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2021 ciascuna confezione dei medicinali prescrivibili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale reca le informazioni che consentano, anche all'utente finale, di identificare l'intera filiera produttiva di un farmaco, incluso il produttore e il luogo di produzione del principio attivo. Per l'attuazione del presente comma, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero della salute apporta le modificazioni necessarie al proprio decreto, adottato in attuazione dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, con il quale stabilisce i requisiti tecnici e informativi concernenti l'etichettatura e il foglietto illustrativo dei medicinali per uso umano.
25. 51. Lorefice, Macina, Donno.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 15, comma 14, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: «le regioni» sono inserite le seguenti: «che non siano in piano di rientro dal disavanzo sanitario».
25. 52. Testamento.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 15, comma 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Nelle regioni sottoposte a piano di rientro dal disavanzo sanitario l'acquisto delle prestazioni di cui al secondo periodo non può essere superiore al 15 per cento di quelle previste per i cittadini residenti nelle stesse regioni».
25. 53. Testamento.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. A decorrere dall'anno 2020 le regioni e gli enti strumentali ad esse collegati possono superare, fermo restando l'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, commi 466 e seguenti della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e il rispetto del limite di spesa del personale di cui all'articolo 1, comma 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il limite di spesa, previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, limitatamente alle assunzioni indispensabili a garantire l'esercizio delle funzioni di difesa fitosanitaria obbligatoria.
  Agli oneri derivanti dall'applicazione dal presente comma pari ad 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui al comma 200, articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
25. 54. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Le regioni e le province autonome, nei comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, Pag. 480sono tenute a distribuire attraverso la modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, i medicinali ordinariamente distribuiti secondo le modalità di cui alle lettere b) e c) del suddetto articolo, per i quali non sussistano esigenze di controllo ricorrente da parte della struttura pubblica, secondo condizioni, modalità di remunerazione e criteri stabiliti nei vigenti accordi convenzionali locali stipulati con le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie.
25. 55. Mandelli, Saccani Jotti.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 2, della legge 2 aprile 1968 n. 475, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: «il comune» con le seguenti: «la regione»,
   b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. Le somme derivanti dal pagamento della tassa di autorizzazione all'esercizio della farmacia confluiscono in un apposito fondo regionale destinato ad incrementare le risorse per il pagamento dell'indennità di residenza di cui all'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221».
25. 56. Mandelli, Saccani Jotti.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al fine di realizzare in ogni regione, anche mediante forme di convenzionamento con strutture private accreditate, residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9 è autorizzata la spesa per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 di ulteriori 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, quantificati in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
25. 66. Vazio, Verini, Bazoli, Bordo, Miceli, Zan.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. I componenti degli organi nazionali e locali di ordini professionali, collegi e loro federazioni, che prestino attività lavorativa presso enti pubblici o presso soggetti privati, hanno diritto a disporre di dodici giorni all'anno per lo svolgimento delle funzioni istituzionali fruendo di permessi non retribuiti e conservando il proprio posto di lavoro.
25. 67. Rizzo Nervo, Pini, Carnevali, Siani, Schirò.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:
  «12-bis. Le disposizioni in materia previdenziale di cui ai commi 11 e 12 si applicano ai Direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, di cui all'articolo 11, comma 3 del decreto legislativo 16 ottobre 2013 n. 288, per la durata dell'incarico».
25. 68. Lorenzin, Carnevali.
(Inammissibile)

Pag. 481

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo n. 288 del 2003, come modificato dal decreto-legge n. 153 del 2012, convertito dalla legge n. 189 del 2012, sostituire la parola: «due» con la parola: «tre».
25. 69. Lorenzin.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

(Misure urgenti per la tutela del personale medico e paramedico)
   1. È istituito un Fondo di 10 milioni di euro presso il Ministero dell'interno per gli anni 2020, 2021, 2022 per l'istallazione di strumenti di videosorveglianza sulle strutture mobili di pronto intervento sanitario nonché nelle strutture di pronto soccorso al fine di prevenire episodi di violenza nei confronti di medici e operatori sanitari operanti nelle medesime strutture.
   2. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero della salute e del Ministero lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro sessanta giorni dalla conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
   3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo è istituito un Fondo di 10 milioni di euro presso il Ministero dell'interno per gli anni 2020, 2021, 2022 mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma “Fondi di Riserva e Speciali” della Missione “Fondi da ripartire” dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.»
25. 01. Marco Di Maio, Migliore, Vitiello.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.

(Riconoscimento degli Interventi Assistiti con Animali)
   1. Per consentire un miglioramento dell'efficacia degli interventi di cura e delle relative procedure, anche alla luce degli sviluppi e dei progressi della ricerca scientifica applicata con specifico riguardo gli interventi assistiti con gli animali coinvolgendo soprattutto utenti appartenenti a categorie in disagio o marginalità sociale, fra cui bambini, anziani e persone con disabilità, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con proprio decreto individua i criteri per il riconoscimento delle figure professionali di mediatore nei processi terapeutico riabilitativi ed educativi, con l'istituto di referenza nazionale per gli Interventi Assistiti con gli Animali tra i livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017.
   2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, il Fondo Sanitario Nazionale di cui al comma Fondo comma 34, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementato di 30 milioni di euro a decorrere dal 1o gennaio 2020.
   3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, in termini di indebitamento e fabbisogno si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti Pag. 482finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 18.
25. 02. Trizzino, Macina, Donno.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

(Modifiche al decreto dei Presidente dei Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 recante “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”)
   1. Al fine di garantire l'appropriatezza e la specificità delle prescrizioni di dispositivi acustici e di semplificarne le modalità di fornitura in conseguenza del processo di adattamento individuale alle specifiche esigenze del paziente in capo al professionista audioprotesista, attraverso la procedura di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, commi 554 e 559 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, gli ausili individuati con i codici riportati nell'Allegato 1 della presente legge sono inseriti nell'elenco 1 dell'allegato 5 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017.
   2. Nell'elenco 2A del medesimo allegato 5 sono soppressi i codici riportati nell'allegato 1 alla presente legge.
   3. Per l'attuazione del comma 1, il Ministero della salute è autorizzato a stipulare un accordo quadro con l'associazione maggiormente rappresentativa individuata dal decreto direttoriale del Ministero della salute del 10 giugno 2015, per la fornitura dei dispositivi acustici di cui all'Allegato 1 e delle relative prestazioni professionali a una tariffa che garantisca risparmi di spesa non inferiori a 80 milioni di euro rispetto al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017.
   4. La quota di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato ai sensi del comma 514 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementata di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno successivo alla stipula dell'accordo di cui al comma 3».

  Conseguentemente, l'Allegato 1 alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente:
   «Allegato 1
   Codici di dispositivi acustici
   22.06.00 ausili per udito
   22.06.09 apparecchi acustici ad occhiale
   22.06.09.003/006/009/012
   22.06.15 apparecchi acustici retro auricolari
   22.06.15.003/006/009/012
   Apparecchi acustici digitali
   2206.15.018 per minori
   22.06.15.021 per adulti
   Accessori auricolari
   Accessori per via aerea 22.06.91.103; 22.06.91.106
   Accessori per via ossea 22.06.91.109; 22.06.91.115; 22.06.91.121.»
25. 03. Nappi, Donno, Macina, Lorefice, Bologna, Sapia, Sarli, Mammì, D'Arrando, Lapia, Sportiello.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.
   1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 che ha previsto un Sistema nazionale Pag. 483di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria (SiVeAS) istituito con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 agosto 2006, n. 189, nonché ai fini dell'esercizio dell'attività ispettiva di cui all'articolo 4, comma 2 della legge 1o febbraio 1989, n. 37 e dell'articolo 1, comma 172, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il Ministero della salute è autorizzato ad avvalersi di personale in comando, fino ad un massimo di 50 unità, nel limite delle risorse disponibili.
   2. Ai fini del comma 1 è autorizzato l'incremento della spesa di 4.696.980,56 a decorrere dall'anno 2020, ai cui oneri, inclusi quelli relativi al trattamento economico accessorio del personale dirigente e non, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
   3. Ai comandi di cui al comma 1, ivi compreso il personale appartenente ai ruoli degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
   4. All'articolo 4, comma 2 della legge 1o febbraio 1989, n. 37, il secondo periodo è soppresso.»
25. 04. Rostan, Fassina, Fornaro.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

(Disposizioni previdenziali direttori scientifici IRCCS)
   1. All'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:
  “12-bis. Le disposizioni in materia previdenziale di cui ai commi 11 e 12 si applicano, per la durata dell'incarico, ai Direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288”».
25. 05. Rostan, Fassina, Fornaro.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

(Nuove disposizioni a favore delle persone affette da sindrome di talidomide)
   1. I soggetti affetti da sindrome da talidomide nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia possono richiedere l'indennizzo di cui all'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, presentando la relativa domanda al Ministero della salute, entro il termine previsto dalla norma che ha esteso l'indennizzo per i nati nell'anno 1958 e 1966.
   2. Ai fini dell'accertamento del nesso causale tra l'assunzione del farmaco talidomide in gravidanza e le lesioni o l'infermità da cui è derivata la menomazione permanente nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia, non è richiesta la presentazione di documentazione sanitaria da cui si evinca la prescrizione o assunzione del farmaco talidomide.
   3. Al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 2 ottobre 2009, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 2, comma 1, le parole da: “, entro il termine di dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244” fino alla fine del periodo sono abrogate;Pag. 484
   b) all'allegato A, le lettere a) e b) del punto 3 sono abrogate.

  Conseguentemente, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2020: – 4.000.000;
   2021: – 4.000.000;
   2022: – 4.000.000».
25. 011. Pastorino.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.

(Nuove disposizioni a favore delle persone affette da sindrome di talidomide)
   1. I soggetti affetti dalla sindrome di talidomide nelle forme dell'amelia, dell'emidelia, della focomelia e della micromelia possono richiedere l'indennizzo di cui all'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, presentando la relativa domanda al Ministero della salute, entro il termine di dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
25. 06. Pastorino, Fornaro, Fassina.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.

(Nuove disposizioni a favore delle persone affette da sindrome di talidomide)
   1. I soggetti interessati ad ottenere l'indennizzo di cui all'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, hanno diritto a presentare la relativa domanda al Ministero della salute entro il termine perentorio di tre anni. Il termine decorre dal momento in cui l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno.
25. 07. Pastorino, Fornaro, Fassina.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
   1. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 525 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, comporta a carico del soggetto interessato o committente, sia questo una struttura sanitaria privata di cura o un soggetto interessato o committente, sia questo una struttura sanitaria privata di cura o un soggetto iscritto agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie di cui al Capo II della legge 11 gennaio 2018, n. 3, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e, in caso di pubblicità indiretta mediante sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale o suggestivo, anche dell'organizzazione della manifestazione, evento o attività, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, di importo pari al 20 per cento del valore della campagna promozionale o della sponsorizzazione, e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, ad euro 10.000.
   2. L'Autorità competente alla contestazione e all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo è l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che vi provvede ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 e del comma 536 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
   3. I proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 1, compresi quelli derivanti da pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 Pag. 485della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale e riassegnati allo stato di previsione della spesa dell'AGCOM per sostenere i maggiori oneri connessi all'ampliamento delle competenze previste nel comma 536 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
25. 08. Carinelli, Macina, Donno.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

(Disposizioni in materia di organizzazione del Ministero della salute e di personale)
   1. Al fine di assicurare l'erogazione uniforme dei livelli essenziali di assistenza anche attraverso l'attuazione del Patto della salute 2019-2021, è istituita, presso il Ministero della salute, la Direzione generale per l'individuazione degli obiettivi, delle priorità dell'azione di governo e per la verifica dei risultati nel settore della tutela della salute, avente il compito di definire gli indirizzi e le azioni nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e di garantire un'azione coordinata di tutte le Direzioni generali chiamate all'attuazione di ogni iniziativa finalizzata ad assicurare la tutela della salute sul territorio nazionale.
   2. Fermo restando il numero delle posizioni dirigenziali di livello generale del Ministero della salute, all'istituzione della Direzione generale di cui al comma 1 consegue la soppressione della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute, di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59.
   3. Il Ministero della salute è autorizzato, fino al 31 maggio 2020, a riorganizzare i propri uffici, inclusi quelli di diretta collaborazione, con uno o più regolamenti da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri e previo parere del Consiglio di Stato. I decreti sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
   4. Il Ministero della salute, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, senza il previo espletamento delle procedure di mobilità e in deroga all'obbligo di adozione del piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, è autorizzato altresì ad assumere a tempo indeterminato, mediante appositi concorsi pubblici per esami, dodici dirigenti di livello non generale, di cui sei medici, due economisti sanitari, due statistici, un ingegnere biomedico ed un ingegnere industriale, nonché complessive cinquanta unità di personale non dirigenziale con professionalità tecniche, appartenenti all'Area 3, posizione economica F1, del comparto funzioni centrali. La dotazione organica del Ministero della salute di cui alla tabella A allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, come modificata dall'articolo 1, comma 358 della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145, è corrispondentemente incrementata di 12 unità dirigenziali di seconda fascia e di 50 unità di personale non dirigenziale appartenenti all'Area 3.
   5. Alla Direzione generale di cui al comma 1 sono assegnate le dodici posizioni dirigenziali di cui al comma 4, nonché quattro ulteriori posizioni dirigenziali di livello non generale, già presenti nella dotazione organica del Ministero della salute, di cui due medici, un amministrativo ed un chimico.
   6. Al fine di assicurare la tempestività dei reclutamenti straordinari di cui al comma 4, i termini procedimentali previsti Pag. 486dalla normativa vigente per lo svolgimento dei relativi concorsi pubblici sono dimezzati.
   7. Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 4, è autorizzata la spesa massima annua di euro 2.322.000 per l'anno 2020 e di euro 3.980.000 a decorrere dall'anno 2021. Alla copertura di tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del Programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. I pertinenti Fondi per l'incentivazione del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero della salute sono corrispondentemente incrementati.
   8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
   9. Al fine di assicurare il proseguimento delle attività di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 1o febbraio 1989, n. 37, e ottemperare alle esigenze di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 791, il comando del personale in servizio alla data del 31 dicembre 2019 presso la direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute è prorogato sino alla data del 31 dicembre 2022 ed è soggetto alla disciplina di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
   10. Per i fini di cui al comma 9 è conseguentemente autorizzato l'incremento della spesa di 4.697.000 a decorrere dall'anno 2020. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9, ivi inclusi quelli relativi al trattamento economico accessorio, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
   11. A decorrere dal 1o gennaio 2020 e sino al 31 dicembre 2022 ai nuovi comandi disposti per le finalità di cui al comma 9, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 791 e dell'articolo 4, comma 2, della legge 1o febbraio 1989, n. 37, nei confronti del personale in servizio presso gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127».
25. 09. Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Bartolozzi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Modifica all'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240)

  1. Il comma 9, dell'articolo 6, della legge 30 dicembre 2010 n. 240 è sostituito dal seguente:
  «9. La posizione di professore e ricercatore è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali, nei limiti temporali e secondo la disciplina in materia dell'ateneo di appartenenza, nel rispetto dei criteri definiti con regolamento adottato con decreto del Ministro ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'esercizio di attività libero-professionale è incompatibile con il regime di tempo pieno. Limitatamente alle attività di carattere sanitario, ai professori ed ai ricercatori universitari che svolgono compiti Pag. 487assistenziali ai sensi dei decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 e che abbiano esercitato l'opzione per l'attività extramuraria si applicano le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 15-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato ed integrato in sede di conversione del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, con facoltà di mantenere il regime di tempo pieno. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fatto salvo quanto stabilito dalle convenzioni adottate ai sensi del comma 13 del presente articolo. Sono abrogate le disposizioni in contrasto e comunque incompatibili con il presente comma».
25. 012. Navarra.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.

(Disposizioni in materia di ordini professionali, collegi e loro federazioni)
   1. I componenti degli organi nazionali e locali di ordini professionali, collegi e loro federazioni, che prestano attività lavorativa presso enti pubblici o soggetti privati, hanno diritto a disporre di dodici giorni all'anno per lo svolgimento delle funzioni connesse al proprio incarico, fruendo a tal fine di permessi non retribuiti pari a dodici giorni annuali e con il diritto al mantenimento del proprio posto di lavoro.
*25. 010. Del Barba, Marco Di Maio, Nobili.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.

(Disposizioni in materia di ordini professionali, collegi e loro federazioni)

  1. I componenti degli organi nazionali e locali di ordini professionali, collegi e loro federazioni, che prestano attività lavorativa presso enti pubblici o soggetti privati, hanno diritto a disporre di dodici giorni all'anno per lo svolgimento delle funzioni connesse al proprio incarico, fruendo a tal fine di permessi non retribuiti pari a dodici giorni annuali e con il diritto al mantenimento del proprio posto di lavoro.
*25. 013. Pella.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.

(Termine di completamento dei lavori di ammodernamento dell'Istituto nazionale malattie infettive «Lazzaro Spallanzani» di Roma)

  1. Il termine per il completamento delle iniziative correlate ai lavori di ammodernamento dell'Istituto nazionale malattie infettive «Lazzaro Spallanzani» avviati ai sensi dell'articolo 6, comma 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3873 del 28 aprile 2010, e successive modifiche ed integrazioni, è fissato al 30 giugno 2020. Le operazioni di trasferimento delle opere all'Istituto nazionale malattie infettive «Lazzaro Spallanzani» ed i conseguenti adempimenti di legge dovranno avere inizio entro il 30 settembre 2020 e concludersi nei successivi centoventi giorni.
  2. A decorrere dal 2020 è autorizzata la spesa 2.000.000 di euro per supportare l'attivazione e l'operatività dell'unità per Pag. 488alto isolamento dell'Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani» di Roma.
  3. Il finanziamento di cui al comma 2 è subordinato all'acquisizione, da parte del Ministero della salute, dell'aggiornamento del piano di sviluppo realizzato dall'Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani» di Roma, di cui all'articolo 1, comma 600, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
25. 015. Siani, Carnevali, Rizzo Nervo, Pini, Schirò.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Screening nazionale gratuito per eliminazione del virus HCV)

  1. In via sperimentale, per il biennio 2020-2021, al fine di prevenire, eliminare ed eradicare il virus da epatite C (HCV) è garantito uno screening gratuito per i nati negli anni dal 1969 al 1989, per i soggetti che sono seguiti dai servizi pubblici per le tossicodipendenze (SerT), nonché per i soggetti detenuti in carcere.
  2. Con decreto del Ministro della salute di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione dello screening di cui al comma 1.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 65 milioni di euro si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano nazionale sanitario, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
25. 016. Carnevali, Lorefice, Rostan, De Filippo, Siani, Rizzo Nervo, Schirò, Pini.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Iniziative urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria valutabili dall'INAIL nell'ambito dei propri piani triennali di investimento immobiliare)

  1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 giugno 2020, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono individuate ulteriori iniziative urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria, rispetto a quelle individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 602, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, valutabili dall'INAIL, a valere sulle risorse autorizzate a tal fine, nell'ambito dei propri piani triennali di investimento immobiliare, ivi compresa la realizzazione di un nuovo polo scientifico-tecnologico facente capo all'istituto Superiore di Sanità, per lo svolgimento, in sicurezza, delle attività scientifiche e regolatorie, anche in collaborazione con altre amministrazioni statali ed enti nazionali, regionali e internazionali.
  2. Con riferimento alle iniziative di investimento in strutture sanitarie da parte dell'INAIL, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 dicembre 2018, con decreto del Ministero della salute, da emanare entro il 30 aprile 2020, su proposta della Conferenza Stato-regioni e province autonome di Trento e Bolzano i relativi interventi possono essere rimodulati, ferma restando la somma totale Pag. 489delle risorse previste dal predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la regione richiedente.
  3. Per le finalità di cui al comma 1, l'INAIL, allo scopo di definire le occorrenti risorse finanziarie, tiene anche conto dello stato di attuazione degli investimenti già attivati nel campo sanitario per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 24 dicembre 2018.
25. 019. Carnevali, Pini, Siani, Schirò, Rizzo Nervo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Iniziative urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria valutabili dall'INAIL nell'ambito dei propri piani triennali di investimento immobiliare)

  1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 giugno 2020, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono individuate ulteriori iniziative urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria, rispetto a quelle individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 602, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, valutabili dall'INAIL, a valere sulle risorse autorizzate a tal fine, nell'ambito dei propri piani triennali di investimento immobiliare, ivi compresa la realizzazione di un nuovo polo scientifico-tecnologico facente capo all'Istituto Superiore di Sanità, per lo svolgimento, in sicurezza, delle attività scientifiche e regolatorie, anche in collaborazione con altre amministrazioni statali ed enti nazionali, regionali e internazionali.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, l'INAIL, allo scopo di definire le occorrenti risorse finanziarie, tiene anche conto dello stato di attuazione degli investimenti già attivati nel campo sanitario per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 24 dicembre 2018.
25. 017. Carnevali, Pini, Siani, Schirò, Rizzo Nervo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.

  1. Con riferimento alle iniziative di investimento in strutture sanitarie da parte dell'INAIL, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 dicembre 2018, con decreto del Ministero della salute, da emanare entro il 30 aprile 2020, su proposta della Conferenza Stato-regioni e province autonome di Trento e Bolzano i relativi interventi possono essere rimodulati, ferma restando la somma totale delle risorse previste dal predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la regione richiedente.
25. 020. Carnevali.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Proroga completamento dotazione organica dell'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà (INMP))

  1. Per il triennio 2020-2022 l'istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP), ente del servizio sanitario nazionale, è autorizzato, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nell'ambito delle disponibilità finanziarie previste a legislazione vigente, al completamento della propria Pag. 490dotazione organica, in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 36, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2010, n. 122, e alle facoltà assunzionali di cui all'articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56.
25. 018. Pini, Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Schirò.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Disposizioni di competenza del Ministero dell'istruzione)

  1. Al fine di affrontare le crisi evolutive dei minori e prevenire gli effetti pregiudizievoli per la salute psico-fisica connessi ad episodi traumatici intra ed eso-familiari, di prevenire i fenomeni di dispersione e abbandono scolastico, nonché di disagio sociale e relazionale degli studenti, negli istituti scolastici di ogni ordine e grado sono istituti gli sportelli d'ascolto psicologico volti a promuovere una più stretta collaborazione scuola famiglia, con la supervisione di psicologi dell'età evolutiva. Le istituzioni scolastiche garantiscono il servizio di ascolto psicologico, dedicato alle alunne e agli alunni, al personale scolastico ed alle famiglie, sulla base degli alunni frequentanti e delle particolari esigenze legate alle specificità del territorio. Il servizio deve essere garantito per almeno 30 ore settimanali. Le modalità di erogazione del servizio sono determinate dalle singole autonomie scolastiche. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro per la salute, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità e i criteri di organizzazione e di funzionamento del servizio di cui al primo periodo.
  2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al precedente comma, complessivamente valutato in 5 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di Bilancio.
25. 021. Spena, Mandelli, Sisto.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Risorse aggiuntive regionali)

  1. Dopo il comma 4 dell'articolo 25 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, è inserito il seguente:
  «4-bis. Le regioni in equilibrio economico possono, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e successive modificazioni, autorizzare l'incremento da parte delle aziende ed enti del SSN che insistono sul proprio territorio, dei fondi premialità e fasce del comparto sanità e dei fondi di risultato delle aree dirigenziali, in applicazione delle clausole dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro che prevedono tale incremento in una misura percentuale del monte salari. Restano fermi i limiti di spesa per il personale di cui comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 3, convertito nella legge 25 giugno 2019, n. 60».
25. 022. Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Bartolozzi.
(Inammissibile)

Pag. 491

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Disposizioni in materia di medici specializzandi)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 547, le parole: «qualora questo abbia durata quinquennale, al penultimo anno del relativo corso» sono sostituite dalle seguenti: «qualora questo abbia durata quadriennale o quinquennale, al terzo anno del relativo corso»;
   b) al comma 548-bis, primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022».

  2. Dalle disposizioni del presente articolo non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
25. 023. Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Bartolozzi.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Valutazione scientifica impatto ambientale farmaci veterinari)

  1. Al fine di procedere alla valutazione scientifica dell'impatto ambientale dei farmaci veterinari e di produrre i rapporti di valutazione relativi all'immissione in commercio dei farmaci stessi nonché al potenziamento e aggiornamento della banca dati per la completa tracciabilità dei medicinali veterinari nell'intera filiera distributiva è istituito un fondo di parte corrente presso il Ministero della salute per il triennio 2020-2022 per un importo pari ad euro 3 milioni annui.
  2. All'onere derivante dalla presente disposizione si provvede, per gli anni 2020, 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente alimentato dalle risorse finanziarie rivenienti dal riaccertamento dei residui passivi perenti.
25. 025. Rostan, Fassina, Fornaro.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Disposizioni in materia di età pensionabile per il personale della dirigenza medica del SSN)

  1. Al fine di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e di fronteggiare la carenza di medici specialisti, fino al 31 dicembre 2022, in deroga al comma 1 dell'articolo 15-novies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, i dirigenti medici del servizio sanitario nazionale possono permanere in servizio, a domanda, anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo e comunque non oltre il settantesimo anno di età. L'amministrazione di appartenenza, può autorizzare la prosecuzione del rapporto di servizio sino alla conclusione delle procedure di reclutamento di nuovi dirigenti medici specialisti; tali procedure devono essere indette contestualmente alla adozione del provvedimento di proroga.
  2. Dalle disposizioni del presente articolo non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
25. 024. Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Bartolozzi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Disposizioni in materia di età pensionabile per il personale della dirigenza medica del SSN)

  1. Al fine di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e di fronteggiare Pag. 492la carenza di medici specialisti, fino al 31 dicembre 2022, in deroga al comma 1 dell'articolo 15-novies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, i dirigenti medici del servizio sanitario nazionale possono permanere in servizio, a domanda e previa autorizzazione della direzione dell'ente di appartenenza, anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo e comunque non oltre il settantesimo anno di età.
25. 026. Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Tiramani, Sutto, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
(Inammissibile)

ART. 26

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Agevolazioni fiscali per ricercatori e docenti rimpatriati)

  1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
  «5-bis.1. I docenti o ricercatori che risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e che si sono trasferiti o si trasferiscono in Italia sino al periodo d'imposta 2019 incluso, possono optare entro il termine ultimo di fruizione delle agevolazioni attualmente in corso, per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 4, lettera b), punto 3-ter del presente decreto, previo versamento di:
   a) un importo pari al venti per cento dei redditi lordi oggetto dell'agevolazione, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal soggetto oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;
   b) un importo pari al dieci per cento dei redditi lordi oggetto dell'agevolazione, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenne a carico, anche in affido preadottivo e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal soggetto oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;
   c) un importo pari al cinque per cento dei redditi lordi oggetto dell'agevolazione, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal soggetto oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.».

  2. Le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 5-bis.1 dell'articolo 5 del Pag. 493decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono definite tramite provvedimento dell'Agenzia dell'entrate da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente disegno di legge.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
26. 01. Schirò.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015)

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2020, all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
   « b-bis) i lavoratori possiedono un diploma di laurea almeno triennale, o rivestono ruoli direttivi, ovvero sono in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione, così come definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al successivo comma 3.»;
   b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
  «1-bis. Il regime di cui al comma 1 si applica anche ai redditi d'impresa prodotti dai soggetti identificati dai commi 1 e 2, con esclusione dei soggetti individuati dalla lettera b-bis) del comma 1 che abbiano avviato un'attività d'impresa in Italia, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.»;
   c) al comma 5-bis, dopo la parola: «residenza» sono aggiunte le seguenti: «continuativa per almeno 5 anni»;
   d) il comma 5-ter è soppresso.
26. 04. Siragusa, Macina, Donno.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143)

  1. Al fine di ampliare gli strumenti a supporto delle esportazioni e dell'internazionalizzazione delle imprese italiane, all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le garanzie e le coperture assicurative possono inoltre essere concesse in favore di sottoscrittori di prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e altri strumenti finanziari connessi al processo di internazionalizzazione di imprese italiane.».
*26. 02. Fragomeli.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143)

  1. Al fine di ampliare gli strumenti a supporto delle esportazioni e dell'internazionalizzazione delle imprese italiane, all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo Pag. 49431 marzo 1998, n. 143, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le garanzie e le coperture assicurative possono inoltre essere concesse in favore di sottoscrittori di prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e altri strumenti finanziari connessi al processo di internazionalizzazione di imprese italiane.».
*26. 08. Trano, Macina, Donno.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143)

  1. Al fine di ampliare gli strumenti a supporto delle esportazioni e dell'internazionalizzazione delle imprese italiane, all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le garanzie e le coperture assicurative possono inoltre essere concesse in favore di sottoscrittori di prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e altri strumenti finanziari connessi al processo di internazionalizzazione di imprese italiane.».
*26. 06. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143)

  1. Al fine di ampliare gli strumenti a supporto delle esportazioni e dell'internazionalizzazione delle imprese italiane, all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le garanzie e le coperture assicurative possono inoltre essere concesse in favore di sottoscrittori di prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e altri strumenti finanziari connessi al processo di internazionalizzazione di imprese italiane.».
*26. 05. Giacomoni, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Attis.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143)

  1. Al fine di ampliare gli strumenti a supporto delle esportazioni e dell'internazionalizzazione delle imprese italiane, all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le garanzie e le coperture assicurative possono inoltre essere concesse in favore di sottoscrittori di prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e altri strumenti finanziari connessi al processo di internazionalizzazione di imprese italiane.».
*26. 03. Suriano, Cabras, Carelli, Colletti, Sabrina De Carlo, Del Grosso, Di Stasio, Ehm, Emiliozzi, Grande, Olgiati, Perconti, Romaniello, Siragusa, Macina, Donno.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo n. 150 del 2009)

  1. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, alla lettera c), sono aggiunte, in fine le seguenti parole:«, dando priorità a quelli legati alla mobilità dolce e alla sostenibilità ambientale.».
26. 07. Alaimo, Macina, Donno, Papiro, Lorefice, Ficara, Suriano, Martinciglio, D'Orso.
(Inammissibile)

Pag. 495

ART. 27.

  Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
   f-bis) all'articolo 1, comma 4-bis, dopo le parole: «per materia» aggiungere le seguenti: «e del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (COPASIR)».
27. 3. Iovino, Dieni, Macina, Donno.

  Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
   f-bis) all'articolo 1, dopo il comma 4-bis, è aggiunto il seguente: «4-ter. L'atto amministrativo di cui al comma 2-bis è trasmesso entro 10 giorni dalla sua emanazione al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. Analogamente a quest'ultimo sono trasmessi altresì i relativi aggiornamenti, entro dieci giorni dalla loro adozione».
27. 1. Misiti, Aresta, Macina, Donno.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Ritenuta la necessità ed urgenza di assicurare l'ordine pubblico e gli adeguati livelli di sicurezza nello svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, e all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, a tutela del corretto andamento delle procedure amministrative e giudiziarie e a garanzia dell'esercizio del diritto di difesa e delle esigenze di finanza pubblica, le stazioni appaltanti nell'ambito delle procedure ad evidenza pubblica relative ai medesimi servizi, nei cui bandi devono indicare come copertura, territoriale minima, da parte dell'aggiudicatario, l'ambito regionale o pluriregionale per il quale è stata rilasciata la licenza speciale regionale, durante l'intera esecuzione dell'appalto, assicurano attraverso apposite clausole l'effettivo possesso della licenza speciale e dei requisiti e l'assolvimento degli obblighi previsti nel regolamento approvato con la delibera 77/18/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni da parte degli operatori postali titolari di licenza speciale, nonché il possesso dei requisiti e l'assolvimento degli obblighi previsti dal comma successivo in capo a ciascuno degli operatori postali riconducibili al titolare della licenza speciale.
  1-ter. Gli operatori postali titolari della licenza individuale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e alla delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 129/15/CONS che intendano svolgere attività e fasi del servizio di notificazione a mezzo posta di cui al comma precedente nell'ambito dell'organizzazione unitaria di un operatore capogruppo, come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera h), dell'allegato A alla delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 77/18/CONS, devono: essere in regola con il pagamento dei contributi, previsti dall'articolo 15 del predetto decreto legislativo; utilizzare esclusivamente personale dipendente, assunto con contratto di lavoro subordinato, per lo svolgimento dei medesimi servizi per le fasi di accettazione e recapito; fornire, con riferimento all'attività di notifica, le informazioni di cui all'articolo 5, commi 8 e 9, dell'allegato A alla delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 129/15/CONS; essere in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità di cui agli articoli 7 e 8 dell'allegato A alla delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 77/18/CONS, nonché rilasciare una dichiarazione da cui risulti che non si trovino in alcuna delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e di non essere stati destinatari, nell'ultimo triennio, di provvedimenti definitivi di Pag. 496esclusione da gare ad evidenza pubblica a causa di irregolarità contributiva e/o false dichiarazioni accertate in via definitiva.
  1-quater. I servizi di notificazione a mezzo posta di cui ai precedenti commi si intendono quali servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, conseguentemente, sono aggiudicati esclusivamente sulla base dei criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), di cui ai citato decreto legislativo.

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: cibernetica aggiungere le seguenti: e misure a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
27. 4. Benamati.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Disposizioni in materia di organizzazione dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo)

  1. Alla legge 11 agosto 2014, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 19, dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. Nelle sedi all'estero dell'Agenzia possono essere inviati, secondo criteri determinati dal Comitato di cui all'articolo 21, fino a sessanta dipendenti di cui al comma 2 e all'articolo 32, comma 4, primo periodo. Tale contingente può essere aumentato fino a novanta unità, nel limite delle risorse finanziarie effettivamente disponibili nell'ambito delle risorse assegnate.»;
   b) all'articolo 19, comma 6, la parola: «cento» è sostituita dalla seguente: «centocinquanta»;
   c) all'articolo 20, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo possono essere collocati fuori ruolo, secondo le modalità previste dagli ordinamenti di appartenenza, magistrati ordinari o amministrativi o avvocati dello Stato, nel limite massimo complessivo di tre unità.»;
   d) all'articolo 24, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle convenzioni di cui al presente comma può essere disposta la corresponsione di anticipazioni.»;
   e) all'articolo 25, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I contributi di cui al presente comma possono essere erogati in forma anticipata.».

  2. All'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo la parola: «stipulati» sono inserite le seguenti: «per la realizzazione e il monitoraggio di iniziative di cooperazione allo sviluppo di cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125, ovvero» e le parole: «possono avere durata pari a quella del progetto di ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «o di cooperazione allo sviluppo di cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125, possono avere durata pari a quella del progetto».
  3. All'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «fino a 20» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 29».
  4. L'articolo 9, comma 2, del decreto ministeriale 22 luglio 2015, n. 113, è abrogato.
  5. Le somme da assegnare all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo per le spese di funzionamento sono incrementate di euro 4,2 milioni annui a decorrere dall'anno 2020.
  6. Agli oneri derivanti dai commi 1, lettere a) e b), 4 e 5, pari a euro 9.574.920 per l'anno 2020 e a euro 9.883.520 a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del finanziamento annuale di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125. All'attuazione del commi 1, Pag. 497lettere c) e d), 2 e 3, si provvede mediante le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente.
27. 05. Cabras, Carelli, Colletti, Sabrina De Carlo, Del Grosso, Di Stasio, Ehm, Emiliozzi, Grande, Olgiati, Perconti, Romaniello, Siragusa, Suriano, Macina, Donno.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Disposizioni in materia di organizzazione dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo)

  1. Alla legge 11 agosto 2014, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 19, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
  «5-bis. Nelle sedi all'estero dell'Agenzia possono essere inviati, secondo criteri determinati dal Comitato di cui all'articolo 21, fino a sessanta dipendenti di cui al comma 2 e all'articolo 32, comma 4, primo periodo. Tale contingente può essere aumentato fino a novanta unità, nel limite delle risorse finanziarie effettivamente disponibili nell'ambito delle risorse assegnate.»;
   b) all'articolo 19, comma 6, la parola: «cento» è sostituita dalla seguente: «centocinquanta»;
   c) all'articolo 24, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle convenzioni di cui al presente comma può essere disposta la corresponsione di anticipazioni.»;
   d) all'articolo 25, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I contributi di cui al presente comma possono essere erogati in forma anticipata.».

  2. All'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo la parola: «stipulati» sono inserite le seguenti: «per la realizzazione e il monitoraggio di iniziative di cooperazione allo sviluppo di cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125, ovvero» e le parole: «possono avere durata pari a quella del progetto di ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «o di cooperazione allo sviluppo di cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125, possono avere durata pari a quella del progetto».
  3. All'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «fino a 20» sono sostituite dalle seguenti parole: «fino a 29».
  4. L'articolo 9, comma 2, del decreto ministeriale 22 luglio 2015, n. 113, è abrogato.
  5. Le somme da assegnare all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo per le spese di funzionamento sono incrementate di euro 4,2 milioni annui a decorrere dall'anno 2020.
  6. Agli oneri derivanti dai commi 1, lettere a) e b), 4 e 5, pari a euro 9.574.920 per l'anno 2020 e a euro 9.883.520 a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del finanziamento annuale di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125. All'attuazione dei commi 1, lettere c) e d), 2 e 3, si provvede mediante le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente.
27. 09. Migliore, Marco Di Maio, Vitiello.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

  1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia – è assicurato un servizio per l'assistenza delle vittime di atti di bullismo e cyberbullismo mediante il numero pubblico emergenza infanzia 114, accessibile gratuitamente e attivo nell'arco delle 24 ore, con la finalità di fornire alle vittime, ovvero alle persone congiunte o legate a esse da relazione affettiva, un servizio di prima assistenza psicologica e Pag. 498giuridica da parte di personale dotato di adeguate competenze. Il numero verde 114 è reso accessibile anche tramite applicazione informatica che può essere installata gratuitamente nei dispositivi mobili, dotata di una funzione di geolocalizzazione, ovvero tramite piattaforme di messaggistica istantanea. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità e le specifiche tecniche del numero verde 114.
  2. All'onere derivante dal precedente comma, complessivamente valutato in 200 mila euro annui, a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  3. All'articolo 1, comma 348, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «promosso dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «ed un cartello recante il numero verde emergenza infanzia, promossi dal Dipartimento per le politiche della famiglia e dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri.».
27. 06. Spena, Mandelli, Sisto.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Ricostituzione della Commissione per la stampa italiana all'estero)

  1. È ricostituita, presso il Dipartimento editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione per la stampa italiana all'estero di cui all'articolo 1-bis, comma 4, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, e di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2014, n. 138, per concorrere all'accertamento dei requisiti di ammissione ai contributi per le testate giornalistiche e gli altri mezzi di comunicazione di interesse per gli italiani nel mondo, quale supporto ai rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ai fini della liquidazione dei contributi previsti dalla apposita legislazione in atto, composta da rappresentanti del Consiglio generale degli italiani all'estero, della Federazione unitaria della stampa italiana all'estero, della Federazione nazionale della stampa italiana e dalle associazioni di emigrazione più rappresentative. Ai componenti della commissione non spetta alcun compenso o rimborso spese comunque denominato e alle spese di funzionamento si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
27. 01. Schirò, La Marca.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Misure per la tutela degli utenti dei servizi di telefonia, reti televisive e comunicazioni elettroniche in materia di cadenza di rinnovo delle offerte e fatturazione dei servizi)

  1. È fatto obbligo in capo agli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, di restituire agli utenti tutte le eventuali somme indebitamente percepite o ingiustificatamente addebitate, Pag. 499comprensive di rivalutazione ed interessi di mora, in cadenza di rinnovo delle offerte e di fatturazione dei servizi, ad esclusione di quelli promozionali a carattere non rinnovabile di durata inferiore al mese, per il periodo compreso tra il 23 giugno 2017 e la data in cui è stata ripristinata la fatturazione su base mensile ai sensi dell'articolo 1, comma 1-sexies, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.
  2. Gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, si adeguano alle disposizioni di cui al comma 1, provvedendo all'automatica restituzione non oltre il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è sanzionata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni applicando l'articolo 98, comma 16, dei codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259. L'inottemperanza agli ordini impartiti ai sensi del comma 1 è sanzionata applicando l'articolo 98, comma 11, del medesimo codice.
  3. I proventi derivanti dal periodo precedente sono devoluti al fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

  Conseguentemente, alla rubrica del Capo III, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché in materia di tutela dei consumatori e degli utenti.
27. 08. Scagliusi, Sut, Macina, Donno.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

  1. Al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica circa i particolari rischi connessi all'uso di veicoli consentiti ai minorenni, la Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con i Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'istruzione, e dell'università e della ricerca provvede all'istituzione di una specifica campagna di informazione, sia attraverso i canali del servizio pubblico radiotelevisivo che mediante l'utilizzo di qualsiasi altro mezzo pubblicitario, in merito all'utilizzo consapevole di veicoli da parte di persone di età inferiore a 21 anni, al fine di favorirne l'uso consapevole, con particolare riguardo al rispetto delle norme del Codice della strada. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministro dell'istruzione, il Ministro dell'università e della ricerca ed il Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per la promozione delle campagne informative di cui al precedente periodo.
  2. All'onere derivante dal precedente comma, complessivamente valutato in 500 mila euro annui, a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
27. 07. Spena, Mandelli, Sisto.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Disposizioni in materia di personale in servizio all'estero)

  1. All'articolo 51, comma 8, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «due volte l'indennità» sono sostituite dalle seguenti: «undici quinti dell'indennità».Pag. 500
  2. All'articolo 199 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole da: «un contributo fisso onnicomprensivo» a: «richiamato in Italia» sono sostituite dalle seguenti: «una maggiorazione dell'indennità di servizio all'estero la cui misura è rapportata all'indennità personale spettante per sessantacinque giorni calcolata con l'applicazione del coefficiente di cui all'articolo 176, comma 2»;
   b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Detta maggiorazione non è in ogni caso superiore a un nono dell'indennità personale annuale, calcolata, a parità di situazione di famiglia, per il posto di capo di missione diplomatica, con l'applicazione del coefficiente di cui all'articolo 176, comma 2, e rapportata alla distanza conformemente al comma 1.»;
   c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Entro sei mesi dal trasferimento a sede estera, il dipendente presenta un'attestazione dell'effettivo ricevimento dei propri effetti, rilasciata dalla sede di destinazione. Entro tre mesi dal rientro all'amministrazione centrale, il dipendente presenta un'attestazione dell'effettiva spedizione dei propri effetti, rilasciata dalla sede di provenienza. La sede all'estero rilascia le attestazioni su richiesta del dipendente, sulla base degli atti in suo possesso oppure a seguito di verifiche in loco. La mancata presentazione delle attestazioni entro i termini stabiliti dal presente comma comporta la perdita del diritto alla maggiorazione di cui al presente articolo e la restituzione degli importi già percepiti.».
27. 04. Cabras, Carelli, Colletti, Sabrina De Carlo, Del Grosso, Di Stasio, Ehm, Emiliozzi, Grande, Olgiati, Perconti, Romaniello, Siragusa, Suriano, Macina, Donno.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Istituzione del Portale unico degli italiani all'estero)

  1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, è istituito il Portale unico per gli italiani all'estero, di seguito denominato «Portale».
  2. Il Portale è rivolto agli italiani che intendano trasferire la loro residenza all'estero o per coloro che risultino già residenti all'estero, nonché per i connazionali rimpatriati e contiene tutte le informazioni a loro utili, compresi gli aggiornamenti in tema di agevolazioni, votazioni, aggiornamenti della normativa di riferimento.
  3. il decreto previsto dal comma 1 disciplina i servizi offerti dal Portale nonché il funzionamento e l'accesso al Portale, in modo da favorire la fruizione delle informazioni in esso pubblicate da parte degli utenti di cui al comma 2.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100.000 euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
27. 03. Siragusa.
(Inammissibile)

Pag. 501

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Disposizioni in materia di organizzazione delle scuole italiane all'estero)

  1. All'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, le parole: «nel paese ospitante da almeno un anno,» sono sostituite dalle seguenti: «o munito del permesso di lavoro nel paese ospitante, nonché».
27. 02. Siragusa, Cabras, Carelli, Colletti, Sabrina De Carlo, Del Grosso, Di Stasio, Ehm, Emiliozzi, Grande, Olgiati, Perconti, Romaniello, Suriano, Macina, Donno.
(Inammissibile)

ART. 28.

  Al comma 3, sostituire le parole: 6,5 milioni di euro con le seguenti: 10 milioni di euro.
28. 1. Mor, Vitiello.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Per favorire la promozione straordinaria del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia di cui all'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono soppressi i commi dal 634 al 658 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
  3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 140,6 milioni per l'anno 2020, 497,6 milioni per l'anno 2021, 287,1 milioni per l'anno 2022 e 305,8 milioni a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
28. 3. Gava, Lucchini, Badole, Benvenuto, Gobbato, Vallotto, Parolo, D'Eramo, Raffaelli, Valbusa, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Tomasi, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Comencini.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Per favorire la promozione straordinaria del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia di cui all'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono soppressi i commi dal 634 al 658 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
  3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 140,6 milioni per l'anno 2020, 497,6 milioni per l'anno 2021, 287,1 milioni per l'anno 2022 e 305,8 milioni a decorrere dall'anno 2023, si provvede si provvede a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, Pag. 502n. 289, come rifinanziato dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160.
28. 7. Gava, Lucchini, Badole, Benvenuto, Gobbato, Vallotto, Parolo, D'Eramo, Raffaelli, Valbusa, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Tomasi, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Comencini.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Per favorire la promozione straordinaria del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia di cui all'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, al comma 651 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «entro il mese di maggio dell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «non prima del mese di novembre 2023».
  3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 233,8 milioni di euro per il 2020, 261,8 milioni di euro per il 2021, 256 milioni di euro per il 2022 e 275,3 milioni di euro per il 2023 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
28. 2. Gava, Lucchini, Badole, Benvenuto, Gobbato, Vallotto, Parolo, D'Eramo, Raffaelli, Valbusa, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Tomasi, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Comencini.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Per favorire la promozione straordinaria del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia di cui all'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, al comma 651 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «entro il mese di maggio dell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «non prima del mese di novembre 2023».
  3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 233,8 milioni di euro per il 2020, 261,8 milioni di euro per il 2021, 256 milioni di euro per il 2022 e 275,3 milioni di euro per il 2023 si provvede a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rifinanziato dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160.
28. 8. Gava, Lucchini, Badole, Benvenuto, Gobbato, Vallotto, Parolo, D'Eramo, Raffaelli, Valbusa, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Tomasi, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Comencini.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Per favorire la promozione straordinaria del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia di cui all'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, Pag. 503dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, al comma 675 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «entro il mese di agosto dell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «non prima del mese di novembre 2023».
  3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 233,8 milioni di euro per il 2020, 261,8 milioni di euro per il 2021, 256 milioni di euro per il 2022 e 275,3 milioni di euro per il 2023 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammantare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
28. 5. Tomasi, Cestari, Cavandoli, Golinelli, Morrone, Murelli, Piastra, Raffaelli, Tombolato, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Cecchetti, Zoffili.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Per favorire la promozione straordinaria del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia di cui all'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, al comma 675 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «entro il mese di agosto dell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti; «non prima del mese di novembre 2023».
  3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 233,8 milioni di euro per il 2020, 261,8 milioni di euro per il 2021, 256 milioni di euro per il 2022 e 275,3 milioni di euro per il 2023 si provvede a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rifinanziato dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160.
28. 9. Cestari, Tomasi, Cavandoli, Golinelli, Morrone, Murelli, Piastra, Raffaelli, Tombolato, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Cecchetti, Zoffili.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Per favorire la promozione straordinaria del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia di cui all'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono soppressi i commi da 661 a 676 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
  3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 233,8 milioni di euro per il 2020, 261,8 milioni di euro per il 2021, 256 milioni di euro per il 2022 e 275,3 milioni di euro a decorrere dal 2023 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo Pag. 5042019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
28. 4. Tomasi, Cestari, Cavandoli, Golinelli, Morrone, Murelli, Piastra, Raffaelli, Tombolato, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Cecchetti, Zoffili.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Per favorire la promozione straordinaria del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia di cui all'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono soppressi i commi da 661 a 676 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
  3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 233,8 milioni di euro per il 2020, 261,8 milioni di euro per il 2021, 256 milioni di euro per il 2022 e 275,3 milioni di euro a decorrere dal 2023 si provvede a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rifinanziato dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160.
28. 6. Cestari, Tomasi, Cavandoli, Golinelli, Morrone, Murelli, Piastra, Raffaelli, Tombolato, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Cecchetti, Zoffili.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. All'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «2018, 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «2018, 2019, 2020, 2021 e 2022».
  3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis pari a 500.000 mila euro per ciascun anno 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
28. 10. Braga.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Per favorire la promozione straordinaria del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia di cui all'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, evitando possibili contenziosi di natura costituzionale all'articolo 1, comma 316, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «da un commissario straordinario del Governo, nominato ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400,» sono aggiunte le seguenti: «su designazione del Presidente della Regione o dei Presidenti di Regione nel caso di ZES interregionali».
28. 11. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Pag. 505Gava, Tomasi, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Per favorire la promozione straordinaria del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia di cui all'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, evitando possibili contenziosi di natura costituzionale all'articolo 1, comma 316, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «da un commissario straordinario del Governo, nominato ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400,» sono aggiunte le seguenti: «previa intesa con il Presidente della Regione o i Presidenti di Regione nel caso di ZES interregionali».
28. 12. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
(Inammissibile)

  Sopprimere il comma 4.
28. 13. Delmastro Delle Vedove, Prisco, Donzelli, Lucaselli.

  Sostituire il comma 4, con il seguente:
  4. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 268 è abrogato;
   b) al comma 1180, la parola: «2020» è sostituita con la seguente: «2021».
28. 17. Fassina.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. A decorrere dal 1o luglio 2020 l'articolo 25-novies del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, è abrogato.
  6-ter. Agli oneri di cui al comma 6-bis, pari 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 40 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede per i 20 milioni per il 2020 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e per i 40 milioni a decorrere dal 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
28. 14. Fassino, Quartapelle Procopio, Boldrini.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Al comma 8-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «può avvalersi fino a un massimo» sono sostituite dalle seguenti: «si avvale»;
   b) dopo la parola: «nominati» sono inserite le seguenti: «entro e non oltre 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge»;
   c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di assicurare la piena continuità delle attività, nell'ultimo trimestre del proprio incarico il Commissario Pag. 506unico integra e adegua le deleghe conferite ai subcommissari, in vista del passaggio di consegne a favore del Commissario da nominarsi ai sensi del precedente comma 6».
*28. 15. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Pellicani, Pezzopane.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Al comma 8-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «può avvalersi fino a un massimo» sono sostituite dalle seguenti: «si avvale»;
   b) dopo la parola: «nominati» sono inserite le seguenti: «entro e non oltre 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge»;
   c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di assicurare la piena continuità delle attività, nell'ultimo trimestre del proprio incarico il Commissario unico integra e adegua le deleghe conferite ai subcommissari, in vista del passaggio di consegne a favore del Commissario da nominarsi ai sensi del precedente comma 6».
*28. 16. Daga, Macina, Donno.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Cooperazione allo sviluppo)

  1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 767, secondo periodo, le parole da: «in un apposito fondo» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «nel finanziamento di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77»;
   b) il comma 768 è abrogato.
28. 01. Quartapelle Procopio, Fassino, Boldrini, Andrea Romano.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Proroga registro telematico imprese di commercio)

  1. Nelle more della definizione di specifica disciplina fiscale, per le imprese del commercio su suolo pubblico, sono rinviate al 1o gennaio 2021 le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, come modificato dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.
28. 03. Fassina.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Disposizioni in materia di organizzazione dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo)

  1. Alla legge 11 agosto 2014, n. 125 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 19, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
  5-bis. Nelle sedi all'estero dell'Agenzia possono essere inviati, secondo criteri determinati dal Comitato di cui all'articolo 21, fino a sessanta dipendenti di cui al comma 2 e all'articolo 32, comma 4, primo Pag. 507periodo. Tale contingente può essere aumentato fino a novanta unità, nel limite delle risorse finanziarie effettivamente disponibili nell'ambito delle risorse assegnate;
   b) all'articolo 19, comma 6, la parola: «cento» è sostituita dalla seguente: «centocinquanta»;
   c) all'articolo 24, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle convenzioni di cui al presente comma può essere disposta la corresponsione di anticipazioni»;
   d) all'articolo 25, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I contributi di cui al presente comma possono essere erogati in forma anticipata».

  2. All'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo la parola: «stipulati» sono inserite le seguenti: «per la realizzazione e il monitoraggio di iniziative di cooperazione allo sviluppo di cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125, ovvero» e le parole: «possono avere durata pari a quella del progetto di ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «o di cooperazione allo sviluppo di cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125 possono avere durata pari a quella del progetto».
  3. All'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «fino a 20» sono sostituite dalle seguenti parole: «fino a 29».
  4. L'articolo 9, comma 2, del decreto ministeriale 22 luglio 2015, n. 113 è abrogato.
  5. Le somme da assegnare all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo per le spese di funzionamento sono incrementate di euro 4,2 milioni annui a decorrere dall'anno 2020.
  6. Agli oneri derivanti dai commi 1, lettere a) e b), 4 e 5, pari a euro 9.574.920 per l'anno 2020 e a euro 9.883.520 a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del finanziamento annuale di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125. All'attuazione dei commi 1, lettere c) e d), 2 e 3, si provvede mediante le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente.
28. 04. Quartapelle Procopio, Boldrini, Andrea Romano.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Modifica all'articolo 14-bis del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150)

  1. All'articolo 14-bis, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le parole: «previa procedura selettiva pubblica» sono sostituite con le seguenti: «previo sorteggio alla presenza di un pubblico ufficiale».
28. 05. Alaimo, Macina, Donno.
(Inammissibile)

ART. 29.

  All'articolo 29 apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire la rubrica con la seguente: Modifiche alla legge 23 dicembre 2014, n. 190;
   b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. L'articolo 1, comma 420 della legge n. 190 del 2014 è soppresso.».
*29. 3. Angiola.

  All'articolo 29 apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire la rubrica con la seguente: Modifiche alla legge 23 dicembre 2014, n. 190; Pag. 508
   b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. L'articolo 1, comma 420 della legge n. 190 del 2014 è soppresso.».
*29. 4. Fragomeli, De Menech.

  All'articolo 29 apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire la rubrica con la seguente: Modifiche alla legge 23 dicembre 2014, n. 190;
   b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. L'articolo 1, comma 420 della legge n. 190 del 2014 è soppresso.».
*29. 5. Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli, Silvestroni.

  All'articolo 29 apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire la rubrica con la seguente: Modifiche alla legge 23 dicembre 2014, n. 190;
   b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. L'articolo 1, comma 420 della legge n. 190 del 2014 è soppresso.».
*29. 6. Paolo Russo, Mandelli, Pella, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. Al fine di tutelare i princìpi del legittimo affidamento del contribuente in relazione agli obblighi di imposte e nuovi adempimenti fiscali e della non retroattività delle norme tributarie, è prorogata al 1o gennaio 2021 l'entrata in vigore delle disposizioni del comma 692, dell'articolo 1, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, lettere a) e d), che modificano i commi 54 e 57 lettera d-bis) dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
**29. 1. Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. Al fine di tutelare i princìpi del legittimo affidamento del contribuente in relazione agli obblighi di imposte e nuovi adempimenti fiscali e della non retroattività delle norme tributarie, è prorogata al 1o gennaio 2021 l'entrata in vigore delle disposizioni del comma 692, dell'articolo 1, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, lettere a) e d), che modificano i commi 54 e 57 lettera d-bis) dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
**29. 2. Mandelli, D'Ettore, Sisto, Prestigiacomo, Occhiuto, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Attis.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.

  1. All'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 le parole: «di ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e di Bolzano, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi definiti da ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e di Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «delle regioni, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi regionali»;
   b) al comma 3, le parole: «e le provincie autonome di Trento e di Bolzano» sono soppresse;Pag. 509
   c) al comma 4, le parole: «e le provincie autonome di Trento e di Bolzano» sono soppresse;
   d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  «4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano alle regioni e alle province autonome che provvedono al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul loro territorio senza alcun apporto a carico dei bilancio dello Stato, ad eccezione della Regione Friuli-Venezia Giulia.».
29. 01. Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Piccolo, Sutto, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.
(Misure a tutela dei cittadini raggirati nelle truffe bancarie sui diamanti da investimento)

  1. Con riferimento ai contratti aventi per oggetto la vendita di diamanti da investimento da parte di istituti di credito ovvero di società ad essi collegate, qualora il corrispettivo in denaro versato dall'acquirente superi l'effettivo valore di mercato del bene compravenduto, a titolo di conguaglio è fatto obbligo in capo al venditore di restituire la somma risultante dal calcolo della differenza tra il prezzo versato e il valore di mercato del bene.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per l'individuazione di soggetti qualificati ai quali è demandato il compito di determinare il valore di mercato dei beni ai fini dell'individuazione dell'entità del conguaglio di cui al comma 5-bis.».
29. 02. Trano, Donno.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Differimento dei termini di cui al comma 12, dell'articolo 1, della legge 9 settembre 2019, n. 3)

  Fino al 1o gennaio 2021 le disposizioni di cui al comma 12, secondo periodo, dell'articolo 1 della legge 9 settembre 2019, n. 3, non si applicano ai contributi elargiti per l'iscrizione e il rinnovo dell'iscrizione al partito.
29. 03. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Modifiche all'articolo 1, comma 57, della legge n. 190 del 2014)

  1. All'articolo 1, comma 57, lettera d-ter), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: «30.000 euro» sono aggiunte le seguenti: «per la verifica di tale soglia si considera l'importo della certificazione unica ovvero, in alternativa, la somma di tutti gli importi dei cedolini e delle buste paga relativi ai compensi mensili maturati nel periodo di riferimento;».
29. 04. Martinciglio, Cancelleri.
(Inammissibile)

Pag. 510

ART. 30.

  Al comma 1, sostituire le parole: 30 aprile con le seguenti: 31 marzo.
30. 1. Grippa, Macina, Donno.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  1-bis. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici e il processo di sussidiarietà verticale, sono assegnati alle Regioni a Statuto ordinario, in base alla percentuale di accesso al contributo per gli investimenti di cui alla Tabella n. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 stanziamenti per investimenti pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, 2021 e 2022; per 120 milioni di euro relativamente all'anno 2023, per 130 milioni di euro in relazione all'anno 2024; per 170 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026; per 535 milioni di euro dal 2027 al 2032 e per 650 milioni di euro per gli anni 2033 e 2034. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 14, articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
*30. 2. Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Guidesi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  1-bis. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici e il processo di sussidiarietà verticale, sono assegnati alle Regioni a Statuto ordinario, in base alla percentuale di accesso al contributo per gli investimenti di cui alla Tabella n. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 stanziamenti per investimenti pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, 2021 e 2022; per 120 milioni di euro relativamente all'anno 2023, per 130 milioni di euro in relazione all'anno 2024; per 170 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026; per 535 milioni di euro dal 2027 al 2032 e per 650 milioni di euro per gli anni 2033 e 2034. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 14, articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
*30. 3. Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Bartolozzi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 21, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «A decorrere dal 1o gennaio 2020, la tutela occupazionale è garantita altresì con riferimento al personale titolare di rapporto di lavoro a tempo determinato con l'Ente soppresso. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 1,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
30. 4. Lacarra.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
  30-bis. All'articolo 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a) le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per il triennio 2020-2022»;
   b) alla lettera b) le parole: «e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «, 2020, 2021 e 2022».

  Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 674 milioni di euro per ciascuno degli anni dal Pag. 5112021 al 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
30. 01. Ferro, Prisco, Lucaselli, Donzelli.

ART. 31.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  «2-bis. Ai fini della necessaria prevenzione degli incendi, del dissesto idrogeologico e del diffondersi di discariche abusive, e per la migliore sistematica manutenzione del territorio e per il ripristino di aree comunali compromesse ambientalmente, i cantieri comunali e i cantieri verdi, di cui alla normativa in materia di lavoro e difesa dell'ambiente della Regione Autonoma della Sardegna, che costituiscono a tutti gli effetti progetti di prevenzione danni in attuazione di competenze e politiche regionali, hanno carattere temporaneo e pertanto le assunzioni in essi previste, per il prossimo triennio 2020-2022, non costituiscono presupposto per l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive integrazioni e modificazioni. La presente disposizione non deve comportare maggiori oneri alla finanza pubblica e si provvede nell'ambito delle disponibilità stanziate a tal fine dalla regione Sardegna, le amministrazioni comunali della Sardegna operano conseguentemente nella gestione dei predetti cantieri.».
31. 1. Fassina, Fornaro.

  Dopo l'articolo 31 aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Modifica all'articolo 38-quater del decreto-legge n. 34 del 2019 in materia di recepimento dell'Accordo tra il Governo e la Regione siciliana)

  Al comma 1 dell'articolo 38-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «nell'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2019 e 2020».
31. 01. Varrica, Macina, Donno.

ART. 32.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Interventi post indagini di vulnerabilità sismica)

  1. All'esito delle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici adibiti ad uso scolastico, effettuate ai sensi dell'articolo 20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 (per le zone a rischio sismico classificate 1 e 2) e dell'articolo 2, comma 3, della O.P.C.M. 20 marzo 2003, n. 3274 (per tutte le zone a rischio sismico classificate da 1 a 4), ove gli indici di vulnerabilità del singolo edificio risultino inferiori alle soglie indicate dalle NTC 2018 per gli interventi di miglioramento e di adeguamento, ed in assenza della necessità di opere per come indicate dalla lettera a) alla lettera e) del paragrafo 8.4.3 delle stesse NTC, le modalità di calcolo dei tempi d'intervento sono stabilite con Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della Protezione Civile, da adottarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente norma. Fino all'adozione di tale Ordinanza, le Amministrazioni Pubbliche prendono a riferimento la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri 12 ottobre 2007 e successive modifiche, integrazioni e circolari esplicative. Le stesse Amministrazioni Pubbliche, nel pianificare le opere, tengono conto dei tempi d'intervento come sopra calcolati, dei limiti imposti dall'effettiva disponibilità Pag. 512di risorse e possono quindi pianificare anche oltre i tempi della programmazione triennale dei lavori pubblici.
  2. Tutti gli interventi di cui è stata rilevata necessità sono inseriti nella programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica, ai sensi dell'articolo 20-bis, comma 3, del predetto decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8. L'inserimento in tale programmazione esime gli enti proprietari dall'assumere provvedimenti d'urgenza, fatti salvi unicamente i casi nei quali tali interventi siano espressamente richiesti dalle verifiche di vulnerabilità o da altre verifiche statiche oppure, infine, quando il tempo d'intervento calcolato risulti uguale o inferiore a 2 anni.
  3. Il valore del tempo d'intervento calcolato per ogni edificio scolastico viene utilizzato dalle Regioni tra i criteri per formare gli elenchi degli interventi da inserire nella programmazione regionale e nazionale.
*32. 01. Angiola.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Interventi post indagini di vulnerabilità sismica)

  1. All'esito delle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici adibiti ad uso scolastico, effettuate ai sensi dell'articolo 20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 (per le zone a rischio sismico classificate 1 e 2) e dell'articolo 2, comma 3, della O.P.C.M. 20 marzo 2003, n. 3274 (per tutte le zone a rischio sismico classificate da 1 a 4), ove gli indici di vulnerabilità del singolo edificio risultino inferiori alle soglie indicate dalle NTC 2018 per gli interventi di miglioramento e di adeguamento, ed in assenza della necessità di opere per come indicate dalla lettera a) alla lettera e) del paragrafo 8.4.3 delle stesse NTC, le modalità di calcolo dei tempi d'intervento sono stabilite con Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della Protezione Civile, da adottarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente norma. Fino all'adozione di tale Ordinanza, le Amministrazioni Pubbliche prendono a riferimento la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri 12 ottobre 2007 e successive modifiche, integrazioni e circolari esplicative. Le stesse Amministrazioni Pubbliche, nel pianificare le opere, tengono conto dei tempi d'intervento come sopra calcolati, dei limiti imposti dall'effettiva disponibilità di risorse e possono quindi pianificare anche oltre i tempi della programmazione triennale dei lavori pubblici.
  2. Tutti gli interventi di cui è stata rilevata necessità sono inseriti nella programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica, ai sensi dell'articolo 20-bis, comma 3, del predetto decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8. L'inserimento in tale programmazione esime gli enti proprietari dall'assumere provvedimenti d'urgenza, fatti salvi unicamente i casi nei quali tali interventi siano espressamente richiesti dalle verifiche di vulnerabilità o da altre verifiche statiche oppure, infine, quando il tempo d'intervento calcolato risulti uguale o inferiore a 2 anni.
  3. Il valore del tempo d'intervento calcolato per ogni edificio scolastico viene utilizzato dalle Regioni tra i criteri per formare gli elenchi degli interventi da inserire nella programmazione regionale e nazionale.
*32. 05. De Menech, Fragomeli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Interventi post indagini di vulnerabilità sismica)

  1. All'esito delle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici adibiti ad uso Pag. 513scolastico, effettuate ai sensi dell'articolo 20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 (per le zone a rischio sismico classificate 1 e 2) e dell'articolo 2, comma 3, della O.P.C.M. 20 marzo 2003, n. 3274 (per tutte le zone a rischio sismico classificate da 1 a 4), ove gli indici di vulnerabilità del singolo edificio risultino inferiori alle soglie indicate dalle NTC 2018 per gli interventi di miglioramento e di adeguamento, ed in assenza della necessità di opere per come indicate dalla lettera a) alla lettera e) del paragrafo 8.4.3 delle stesse NTC, le modalità di calcolo dei tempi d'intervento sono stabilite con Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della Protezione Civile, da adottarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente norma. Fino all'adozione di tale Ordinanza, le Amministrazioni Pubbliche prendono a riferimento la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri 12 ottobre 2007 e successive modifiche, integrazioni e circolari esplicative. Le stesse Amministrazioni Pubbliche, nel pianificare le opere, tengono conto dei tempi d'intervento come sopra calcolati, dei limiti imposti dall'effettiva disponibilità di risorse e possono quindi pianificare anche oltre i tempi della programmazione triennale dei lavori pubblici.
  2. Tutti gli interventi di cui è stata rilevata necessità sono inseriti nella programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica, ai sensi dell'articolo 20-bis, comma 3, del predetto decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8. L'inserimento in tale programmazione esime gli enti proprietari dall'assumere provvedimenti d'urgenza, fatti salvi unicamente i casi nei quali tali interventi siano espressamente richiesti dalle verifiche di vulnerabilità o da altre verifiche statiche oppure, infine, quando il tempo d'intervento calcolato risulti uguale o inferiore a 2 anni.
  3. Il valore del tempo d'intervento calcolato per ogni edificio scolastico viene utilizzato dalle Regioni tra i criteri per formare gli elenchi degli interventi da inserire nella programmazione regionale e nazionale.
*32. 010. Paolo Russo, Mandelli, Pella, Prestigiacomo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Interventi post indagini di vulnerabilità sismica)

  1. All'esito delle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici adibiti ad uso scolastico, effettuate ai sensi dell'articolo 20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 (per le zone a rischio sismico classificate 1 e 2) e dell'articolo 2, comma 3, della O.P.C.M. 20 marzo 2003, n. 3274 (per tutte le zone a rischio sismico classificate da 1 a 4), ove gli indici di vulnerabilità del singolo edificio risultino inferiori alle soglie indicate dalle NTC 2018 per gli interventi di miglioramento e di adeguamento, ed in assenza della necessità di opere per come indicate dalla lettera a) alla lettera e) del paragrafo 8.4.3 delle stesse NTC, le modalità di calcolo dei tempi d'intervento sono stabilite con Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della Protezione Civile, da adottarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente norma. Fino all'adozione di tale Ordinanza, le Amministrazioni Pubbliche prendono a riferimento la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri 12 ottobre 2007 e successive modifiche, integrazioni e circolari esplicative. Le stesse Amministrazioni Pubbliche, nel pianificare le opere, tengono conto dei tempi d'intervento come sopra calcolati, dei limiti imposti dall'effettiva disponibilità di risorse e possono quindi pianificare anche oltre i tempi della programmazione triennale dei lavori pubblici.Pag. 514
  2. Tutti gli interventi di cui è stata rilevata necessità sono inseriti nella programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica, ai sensi dell'articolo 20-bis, comma 3, del predetto decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8. L'inserimento in tale programmazione esime gli enti proprietari dall'assumere provvedimenti d'urgenza, fatti salvi unicamente i casi nei quali tali interventi siano espressamente richiesti dalle verifiche di vulnerabilità o da altre verifiche statiche oppure, infine, quando il tempo d'intervento calcolato risulti uguale o inferiore a 2 anni.
  3. Il valore del tempo d'intervento calcolato per ogni edificio scolastico viene utilizzato dalle Regioni tra i criteri per formare gli elenchi degli interventi da inserire nella programmazione regionale e nazionale.
*32. 012. Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli, Silvestroni.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Finanziamento a favore dell'ente autonomo Giffoni Experience)

  1. Per assicurare la promozione e la diffusione della cultura cinematografica destinata alle giovani generazioni, oltre che dei valori di solidarietà, integrazione e inclusione, è assegnato all'ente autonomo Giffoni Experience un contributo pari a 1.000.000 di euro per l'anno 2020, per la realizzazione di iniziative dedicate ai bambini e ai giovani, nell'ambito delle attività del 50o anniversario del Giffoni Film Festival, prioritariamente dedicate al tema della disabilità, all'accessibilità e all'abbattimento delle barriere architettoniche, nonché alla migliore fruizione della manifestazione da parte delle persone disabili.
  2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 1.000.000 di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.
32. 02. Bilotti, Macina, Donno.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.

  1. Ai ricercatori universitari a tempo indeterminato, in possesso di abilitazione scientifica nazionale, si applica la tipologia contrattuale di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre, 2010, n. 240 e le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo.
32. 03. Lacarra.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Sdemanializzazione Fascia di rispetto di Genova Prà)

  1. Il comparto della cosiddetta Fascia di rispetto di Genova Prà è sdemanializzato senza indennizzi al Demanio per le opere pubbliche realizzate.
32. 04. Vazio, Orlando, Rotta.
(Inammissibile)

Pag. 515

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste)

  1. All'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park (AREA), ente pubblico di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, sono attribuite funzioni di disseminazione e coordinamento nel campo del trasferimento tecnologico e dell'innovazione sul territorio nazionale.
  2. Nello svolgimento delle nuove funzioni di cui al comma 1 AREA fornisce anche supporto al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché agli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 218 del 2016, a soggetti pubblici e privati e si coordina con loro per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1.
  3. Il Consiglio di Amministrazione di AREA, in carica all'entrata in vigore della presente disposizione, provvede ad apportare le necessarie modifiche allo Statuto ed ai propri regolamenti per adeguarli alle disposizioni contenute ai commi precedenti e ad eventuali specifiche direttive del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro la data del 31 ottobre 2020.
  4. Lo Statuto e i regolamenti sono adottati secondo le disposizioni contenute all'articolo 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.
  5. Il Consiglio di Amministrazione di AREA, di cui al comma 3, resta in carica fino alla nomina dei nuovi Organi secondo le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, dopo l'adozione dello Statuto e regolamenti ai sensi del precedente comma 4.
32. 06. Serracchiani.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:
  1. Ai fini della determinazione dei criteri di distribuzione dei contributi annuali destinati al finanziamento delle istituzioni scolastiche non statali del sistema nazionale di istruzione di cui alla legge n. 62 del 2000, rileva la natura non commerciale dell'attività didattica svolta dalle stesse in conformità al diritto dell'Unione europea.
  2. Fatto salvo quanto disposto dalla legge 10 marzo 2000, n. 62, in materia di parità scolastica l'attività didattica si ritiene svolta con modalità non commerciale se è svolta a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con lo stesso.
  3. Per la verifica del rispetto di quanto disposto al comma 2 costituisce parametro di riferimento il rapporto tra il corrispettivo medio percepito dall'ente (CM) e il costo medio per studente (CMS) individuato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e pubblicato sul sito del Ministero dell'istruzione: l'attività didattica si ritiene svolta con modalità non commerciali se il corrispettivo medio (CM) risulta non superiore al costo medio per studente (CM).
32. 08. Aprea, Palmieri, Casciello, Marin, Saccani Jotti, Mandelli, Sisto.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.

  1. Per promuovere le iscrizioni delle studentesse a corsi di studio universitari inerenti alle materie scientifiche e il successivo accesso delle donne laureate alle carriere professionali nell'ambito delle discipline della scienza, tecnologia, ingegneria e matematica (STEM) è istituito presso il Ministero dell'università e della ricerca un fondo speciale, denominato «Fondo STEM», destinato a finanziare misure che Pag. 516prevedono l'esonero totale dalle tasse e dai contributi dovuti dalle studentesse per iscriversi ai corsi di laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico, nelle discipline STEM e ripartito annualmente, ai sensi del decreto di cui al comma 4, tra le università statali sulla base del numero di studentesse iscritte a corsi di laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico nelle materie scientifiche, tecnologiche, di ingegneria e matematica.
  2. Per accedere al finanziamento del Fondo STEM sono necessari i seguenti requisiti:
   a) aver frequentato percorsi di studio ad indirizzo scientifico-tecnologico nella scuola secondaria di secondo grado;
   b) aver conseguito negli ultimi due anni precedenti all'esame di Stato della scuola secondaria di secondo grado una media dei voti non inferiore a 8 decimi nelle materie scientifiche;
   c) aver conseguito all'esame di Stato della scuola secondaria di secondo grado un voto non inferiore a 91 centesimi.

  3. Il finanziamento del Fondo STEM è confermato per tutta la durata del corso di studio per le studentesse che per ciascun anno di corso abbiano acquisito almeno 40 crediti formativi universitari e concludano regolarmente il corso di studi e non è cumulabile con alcun tipo di borsa di studio di natura pubblica.
  4. Il Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto, adotta, con proprio decreto, un regolamento recante i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.
  5. Il Ministro dell'università e della ricerca, con proprio decreto disciplina ogni anno la ripartizione tra le università statali delle risorse del Fondo STEM.
  6. Il Fondo STEM, gestito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, può essere alimentato anche con versamenti effettuati a titolo spontaneo e solidale da privati, società, enti e fondazioni.
  7. All'articolo 10, comma 1, lettera l-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di oneri deducibili, dopo le parole: «Fondo per il merito degli studenti universitari e di istituzioni universitarie pubbliche,» sono inserite le seguenti: «del Fondo STEM,».
  8. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede entro il limite di spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno accademico 2020/2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
32. 09. Carfagna, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Sisto, Mandelli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Zone franche aree interne)

  1. Per contrastare lo spopolamento delle «aree interne», definite nell'ambito dell'Accordo di Partenariato 2014-2020 fra Italia e Commissione UE, nonché per promuovere lo sviluppo economico e sociale dei sistemi intercomunali di cui esse si compongono, sono istituite «zone franche interne» in cui si concentreranno programmi di defiscalizzazione per la creazione di nuove piccole e micro imprese, ovvero il sostegno di quelle esistenti, nei settori del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura e dei servizi.
  2. Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1, a valere sulle dotazioni di cui al Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 187, n. 183, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello Pag. 517sviluppo economico un apposito Fondo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
  3. Il Fondo è integrato dal cofinanziamento di programmi regionali di intervento nelle predette aree. Le agevolazioni concedibili sono disciplinate in conformità e nei limiti previsti dagli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020.
  4. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro per il Sud, sentito il Comitato tecnico nazionale per le «aree interne» presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, provvede alla definizione dei criteri per l'allocazione delle risorse e l'identificazione, la perimetrazione e la selezione delle zone franche rurali sulla base di parametri demografici e socio-economici.
  5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa in Conferenza unificata, sono definite le modalità e le procedure per la concessione del finanziamento nei limiti delle risorse del fondo a tal fine vincolate.
32. 011. Bilotti, Sut, Scanu, Macina, Donno.
(Inammissibile)

ART. 33.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
   a-bis) all'articolo 1, dopo il comma 8-ter è aggiunto il seguente:
  «8-quater. Il commissario straordinario può acquisire anche attraverso società in house di gestione del patrimonio, aree dismesse per collocarle sul mercato con vincolo di destinazione ad attività produttive».
33. 17. Vazio, Orlando, Rotta.

  Al comma 1, prima della lettera a) premettere la seguente:
   0a) Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni a tutela dei lavoratori cessati a seguito del crollo del ponte Morandi)

  1. Le società del comune di Genova, a totale o parziale partecipazione pubblica, sono autorizzate ad assumere, anche con contratti a tempo indeterminato ed in funzione dei propri fabbisogni di personale, dipendenti di imprese localizzate, anche parzialmente, all'interno dell'area delimitata con ordinanza del Sindaco del comune di Genova n. 314 del 7 settembre 2018, ovvero artigiani o commercianti con sede ubicata nelle medesime zone, che, a seguito del crollo del ponte Morandi, abbiano cessato la propria attività quale conseguenza immediata e diretta dell'evento.
*33. 8. Gagliardi, Pedrazzini, Benigni, Silli, Sorte.
(Inammissibile)

  Al comma 1, prima della lettera a) premettere la seguente:
   0a) Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni a tutela dei lavoratori cessati a seguito del crollo del ponte Morandi)

  1. Le società del comune di Genova, a totale o parziale partecipazione pubblica, sono autorizzate ad assumere, anche con contratti a tempo indeterminato ed in funzione dei propri fabbisogni di personale, dipendenti di imprese localizzate, anche parzialmente, all'interno dell'area delimitata con ordinanza del Sindaco del comune di Genova n. 314 del 7 settembre 2018, ovvero artigiani o commercianti con sede ubicata nelle medesime zone, che, a Pag. 518seguito del crollo del ponte Morandi, abbiano cessato la propria attività quale conseguenza immediata e diretta dell'evento.
*33. 28. Rixi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Di Muro.
(Inammissibile)

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
   0a) all'articolo 4:
    1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. Alle imprese e ai liberi professionisti a cui è stato riconosciuto il sostegno di cui al comma 1 aventi sede operativa all'interno della zona “rossa/arancione” perimetrata con decreto del commissario delegato n. 2 del 11 gennaio 2019 e all'interno della zona delimitata con le ordinanze del sindaco del comune di Genova n. 282/2018, 307/2018, 310/2018, 314/2018 e con decreto ricognitivo del commissario straordinario n. 21 del 21 dicembre 2018, fermo restando il solo limite massimo complessivo di 200.000 euro, è riconosciuto un ulteriore sostegno calcolato forfettariamente nella misura della somma già riconosciuta ai sensi del comma 1 rapportata all'ulteriore periodo dal 30 settembre 2018 al 31 dicembre 2018.
  1-ter. Alle imprese e ai liberi professionisti a cui è stato riconosciuto il sostegno di cui al comma 1 avente sede operativa fuori dalla zona “rossa/arancione” perimetrata con decreto del commissario delegato n. 2 dell'11 gennaio 2019 e all'interno della zona delimitata con le ordinanze del sindaco del comune di Genova n. 282/2018, 307/2018, 310/2018 e 314/2018 e con decreto ricognitivo del commissario straordinario n. 21 del 21 dicembre 2018, fermo restando il solo limite massimo complessivo di 200.000 euro, è riconosciuto un ulteriore sostegno calcolato forfettariamente nella misura della somma già riconosciuta ai sensi del comma 1 rapportata all'ulteriore periodo dal 30 settembre 2018 al 15 novembre 2018.»;
    2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
  «2-bis. Alle imprese e ai liberi professionisti aventi sede operativa nella zona indicata al comma 1 è riconosciuta, a domanda, una somma a copertura dei maggiori costi sostenuti in conseguenza dell'evento nel periodo dal 14 agosto 2018 al 13 agosto 2019 nel limite massimo di 15.000 euro. La presente misura non è cumulatile con l'indennità prevista dal comma 2-ter del presente articolo e dall'articolo 4-ter. I costi sostenuti dovranno, essere dimostrati tramite perizia asseverata che attesti l'incidenza dei medesimi sul fatturato del periodo considerato rispetto al periodo dal 14 agosto 2017 al 13 agosto 2018. I criteri e le modalità per l'erogazione delle somme di cui al presente comma sono stabiliti dal commissario delegato che provvede a valere sulle risorse disponibili della contabilità speciale per l'emergenza nei limiti di cui al comma 2.
  2-ter. In favore dei titolari di società a responsabilità limitata unipersonali che abbiano dovuto sospendere le attività a causa dell'evento, è riconosciuta un'indennità una tantum parti a 15.000 euro con le modalità stabilite e nei limiti delle risorse previste al comma 3 dell'articolo 4-ter. L'indennità è concessa nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.
  2-quater. Al fine di attuare le misure finalizzate alla ricollocazione delle imprese della zona “rossa-arancione” di cui al precedente comma 1-bis, comprendenti il ristoro degli oneri relativi all'operatività dei nuovi impianti per la ripresa dell'attività, Pag. 519ai sensi della legge regione Liguria 3 dicembre 2007 n. 39 e della deliberazione della giunta regionale ligure n. 352 del 30 aprile 2019, il limite di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, è incrementato di un importo dedicato pari a euro 10.000.000.
   2-quinquies. Per le finalità di cui ai commi 1-bis, 1-ter, 2-bis, 2-ter e 2-quater si provvede a valere sulle economie derivanti dalle risorse già stanziate ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito con legge 16 novembre 2018 n. 130, nelle misure di euro 8.000.000 complessivamente per i commi 1-bis e 1-ter, euro 10.000.000 per il comma 2-bis, euro 4.000.000 per il comma 2-ter e euro 10.000.000 per il comma 1-quater».
33. 1. Orlando, Vazio, Rotta.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
   0a) all'articolo 4:
    1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. Alle imprese e ai liberi professionisti a cui è stato riconosciuto il sostegno di cui al comma 1 aventi sede operativa all'interno della zona “rossa/arancione” perimetrata con decreto del commissario delegato n. 2 del 11 gennaio 2019 all'interno della zona delimitata con le ordinanze del sindaco del comune di Genova n. 282/2018, 307/2018, 310/2018 e 314/2018 e con decreto ricognitivo del commissario straordinario n. 21 del 21 dicembre 2018, fermo restando il solo limite massimo complessivo di 200.000 euro, è riconosciuto un ulteriore sostegno calcolato forfettariamente nella misura della somma già riconosciuta ai sensi del comma 1 rapportata all'ulteriore periodo dal 30 settembre 2018 al 31 dicembre 2018.
   1-ter. Alle imprese e ai liberi professionisti a cui è stato riconosciuto il sostegno di cui al comma 1 aventi sede operativa fuori della zona “rossa/arancione” perimetrata con decreto del commissario delegato n. 2 dell'11 gennaio 2019 all'interno della zona delimitata con le ordinanze del sindaco del comune di Genova n. 282/2018, 307/2018, 310/2018 e 314/2018 e con decreto ricognitivo del commissario straordinario n. 21 del 21 dicembre 2018, fermo restando il solo limite massimo complessivo di 200.000 euro, è riconosciuto un ulteriore sostegno calcolato forfettariamente nella misura della somma già riconosciuta ai sensi del comma 1 rapportata all'ulteriore periodo dal 30 settembre 2018 al 15 novembre 2018.».
    2) Dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
  «2-bis. Alle imprese e ai liberi professionisti aventi sede operativa nella zona indicata al comma 1 è riconosciuta, a domanda, una somma a copertura dei maggiori costi sostenuti in conseguenza dell'evento nel periodo dal 14 agosto 2018 al 13 agosto 2019 nel limite massimo di 15.000 euro. La presente misura non è cumulabile con l'indennità prevista dal comma 2-ter del presente articolo e dall'articolo 4-ter. I costi, sostenuti dovranno essere dimostrati tramite perizia asseverata che attesti l'incidenza dei medesimi sul fatturato del periodo considerato rispetto al periodo dal 14 agosto 2017 al 13 agosto 2018. I criteri e le modalità per l'erogazione delle somme di cui al presente comma sono stabiliti dal commissario delegato che provvede a valere sulle risorse disponibili della contabilità speciale per l'emergenza nei limiti di cui al comma 2.
   2-ter. In favore dei titolari di società a responsabilità limitata unipersonali che abbiano dovuto sospendere le attività a causa dell'evento, è riconosciuta un'indennità una tantum pari a 15.000 euro con le modalità stabilite e nei limiti delle risorse disponibili nel fondo di cui al comma 3 dell'articolo 4-ter. L'indennità è concessa nel rispetto del Regolamento UE n. 651 /2014 della commissione, del 17 giugno Pag. 5202014 relativo di aiuti compatibili con il mercato interno».

  Conseguentemente dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis, si provvede nei limiti delle risorse disponibili nei fondi di cui agli articoli 4-ter e 8 del decreto-legge 28 settembre 2018, a 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.
33. 33. Cassinelli, Bagnasco, Mandelli, Mulè.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
   0a) all'articolo 4:
    1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. Alle imprese e ai liberi professionisti a cui è stato riconosciuto il sostegno di cui al comma 1, aventi sede operativa all'interno della zona “rossa/arancione”, perimetrata con decreto del commissario delegato n. 2 dell'11 gennaio 2019, all'interno della zona delimitata con le ordinanze del sindaco del comune di Genova n. 282/2018, 307/2018, 310/2018 e 314/2018 e con decreto ricognitivo del commissario straordinario n. 21 del 21 dicembre 2018, fermo restando il solo limite massimo complessivo di 200.000 euro, è riconosciuto un ulteriore sostegno calcolato forfettariamente nella misura della somma già riconosciuta ai sensi del comma 1, rapportata all'ulteriore periodo dal 30 settembre 2018 al 31 dicembre 2018.
   1-ter. Alle imprese e ai liberi professionisti a cui è stato riconosciuto il sostegno di cui al comma 1 aventi sede operativa fuori della zona “rossa/arancione”, perimetrata con decreto del commissario delegato n. 2 del 11 gennaio 2019, all'interno della zona delimitata con le ordinanze del sindaco del comune di Genova n. 282/2018, 307/2018, 310/2018 e 314/2018 e con decreto ricognitivo del commissario straordinario n. 21 del 21 dicembre 2018, fermo restando il solo limite massimo complessivo di 200.000 euro, è riconosciuto un ulteriore sostegno calcolato forfettariamente nella misura della somma già riconosciuta ai sensi del comma 1 rapportata all'ulteriore periodo dal 30 settembre 2018 al 15 novembre 2018».
    2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
  «2-bis. Alle imprese e ai liberi professionisti aventi sede operativa nella zona indicata al comma 1 è riconosciuta, a domanda, una somma a copertura dei maggiori costi sostenuti in conseguenza dell'evento nel periodo dal 14 agosto 2018 al 13 agosto 2019 nel limite massimo di 15.000 euro. La presente misura non è cumulabile con l'indennità prevista dal comma 2-ter del presente articolo e dall'articolo 4-ter. I costi sostenuti dovranno essere dimostrati tramite perizia asseverata che attesti l'incidenza dei medesimi sul fatturato del periodo considerato, rispetto al periodo dal 14 agosto 2017 al 13 agosto 2018. I criteri e le modalità per l'erogazione delle somme di cui al presente comma sono stabiliti dal commissario delegato che provvede a valere sulle risorse disponibili della contabilità speciale per l'emergenza nei limiti di cui al comma 2.
   2-ter. In favore dei titolari di società a responsabilità limitata unipersonali che abbiano dovuto sospendere le attività a causa dell'evento, è riconosciuta un'indennità una tantum pari a 15.000 euro con le modalità stabilite e nei limiti delle risorse previste al comma 3 dell'articolo 4-ter. L'indennità è concessa nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale in materia di aiuti di Stato».
*33. 2. Gagliardi, Pedrazzini, Benigni, Silli, Sorte.

Pag. 521

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
   0a) all'articolo 4:
    1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. Alle imprese e ai liberi professionisti a cui è stato riconosciuto il sostegno di cui al comma 1, aventi sede operativa all'interno della zona “rossa/arancione”, perimetrata con decreto del commissario delegato n. 2 dell'11 gennaio 2019, all'interno della zona delimitata con le ordinanze del sindaco del comune di Genova n. 282/2018, 307/2018, 310/2018 e 314/2018 e con decreto ricognitivo del commissario straordinario n. 21 del 21 dicembre 2018, fermo restando il solo limite massimo complessivo di 200.000 euro, è riconosciuto un ulteriore sostegno calcolato forfettariamente nella misura della somma già riconosciuta ai sensi del comma 1, rapportata all'ulteriore periodo dal 30 settembre 2018 al 31 dicembre 2018.
   1-ter. Alle imprese e ai liberi professionisti a cui è stato riconosciuto il sostegno di cui al comma 1 aventi sede operativa fuori della zona “rossa/arancione”, perimetrata con decreto del commissario delegato n. 2 dell'11 gennaio 2019, all'interno della zona delimitata con le ordinanze del sindaco del comune di Genova n. 282/2018, 307/2018, 310/2018 e 314/2018 e con decreto ricognitivo del commissario straordinario n. 21 del 21 dicembre 2018, fermo restando il solo limite massimo complessivo di 200.000 euro, è riconosciuto un ulteriore sostegno calcolato forfettariamente nella misura della somma già riconosciuta ai sensi del comma 1 rapportata all'ulteriore periodo dal 30 settembre 2018 al 15 novembre 2018».
    2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
  «2-bis. Alle imprese e ai liberi professionisti aventi sede operativa nella zona indicata al comma 1 è riconosciuta, a domanda, una somma a copertura dei maggiori costi sostenuti in conseguenza dell'evento nel periodo dal 14 agosto 2018 al 13 agosto 2019 nel limite massimo di 15.000 euro. La presente misura non è cumulabile con l'indennità prevista dal comma 2-ter del presente articolo e dall'articolo 4-ter. I costi sostenuti dovranno essere dimostrati tramite perizia asseverata che attesti l'incidenza dei medesimi sul fatturato del periodo considerato, rispetto al periodo dal 14 agosto 2017 al 13 agosto 2018. I criteri e le modalità per l'erogazione delle somme di cui al presente comma sono stabiliti dal commissario delegato che provvede a valere sulle risorse disponibili della contabilità speciale per l'emergenza nei limiti di cui al comma 2.
   2-ter. In favore dei titolari di società a responsabilità limitata unipersonali che abbiano dovuto sospendere le attività a causa dell'evento, è riconosciuta un'indennità una tantum pari a 15.000 euro con le modalità stabilite e nei limiti delle risorse previste al comma 3 dell'articolo 4-ter. L'indennità è concessa nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale in materia di aiuti di Stato».
*33. 7. Rixi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Di Muro.

  Al comma 1, lettera a) premettere la seguente:
   0a) all'articolo 4-ter la parola: «diciannove» è sostituita dalla parola: «ventiquattro».

  Conseguentemente dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera 0a), si provvede nei limiti delle risorse disponibili nell'articolo 4-ter del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, Pag. 522dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.
33. 9. Cassinelli, Bagnasco, Mandelli, Mulè.

  Al comma 1, lettera a) premettere la seguente:
   0a) all'articolo 4-ter, comma 1, la parola: «diciannove» è sostituita dalla seguente: «ventiquattro».
*33. 11. Gagliardi, Pedrazzini, Benigni, Silli, Sorte.

  Al comma 1, lettera a) premettere la seguente:
   0a) all'articolo 4-ter, comma 1, la parola: «diciannove» è sostituita dalla seguente: «ventiquattro».
*33. 12. Rixi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Di Muro.

  Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:
   0a) all'articolo 5, comma 1, al primo periodo le parole: «e 23.000.000 di euro per il 2019» sono sostituite dalle seguenti: «, 23.000.000 di euro per il 2019 e 23.000.000 di euro per il 2020».
33. 13. Rixi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Di Muro.

  Al comma 1, lettera a) premettere la seguente:
   0a) all'articolo 5, comma 1, primo periodo, le parole: «e 23.000.000 di euro per il 2019» sono sostituite dalle seguenti: «, 23.000.000 di euro per il 2019 e 23.000.000 di euro per il 2020».

  Conseguentemente dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera 0a), si provvede nei limiti delle risorse disponibili nell'articolo 8 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.
33. 10. Cassinelli, Bagnasco, Mandelli, Mulè.

  Al comma 1, lettera a) dopo le parole: all'articolo 5 inserire le seguenti: 1) al comma 1, primo periodo, le parole: «e 23.000.000 di euro per il 2019» sono sostituite dalle seguenti: «, 23.000.000 di euro per il 2019 e 23.000.000 di euro per il 2020».
33. 14. Gagliardi, Pedrazzini, Benigni, Silli, Sorte.

  Apportare le seguenti modifiche:
  1. Dopo il comma 1, lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) all'articolo 7:
    1) al comma 2-bis, primo periodo, le parole: «in arrivo e in partenza dal nodo logistico e portuale di Genova è concesso, per l'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «in arrivo e in partenza dai nodi logistici e portuali dell'autorità di sistema del mar ligure occidentale è concesso, per gli anni 2018, 2019 e 2020»;
    2) al comma 2-ter, le parole: «tredici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi»;Pag. 523
    3) al comma 2-quater, le parole: «è riconosciuto al concessionario del servizio, per la durata di tredici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto», sono sostituite dalle seguenti «è riconosciuto ai concessionari dei servizi, per la durata di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

  2. Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera a-bis), numero 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera a-bis), numero 2, pari a euro 2.400.000 per l'anno 2020, e numero 3, pari a euro 600.000 per l'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse del bilancio dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale.
*33. 15. Cassinelli, Mandelli, Bagnasco, Mulè.

  Apportare le seguenti modifiche:
  1. Dopo il comma 1, lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) all'articolo 7:
    1) al comma 2-bis, primo periodo, le parole: «in arrivo e in partenza dal nodo logistico e portuale di Genova è concesso, per l'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «in arrivo e in partenza dai nodi logistici e portuali dell'autorità di sistema del mar ligure occidentale è concesso, per gli anni 2018, 2019 e 2020»;
    2) al comma 2-ter, le parole: «tredici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi»;
    3) al comma 2-quater, le parole: «è riconosciuto al concessionario del servizio, per la durata di tredici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto», sono sostituite dalle seguenti «è riconosciuto ai concessionari dei servizi, per la durata di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

  2. Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera a-bis), numero 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera a-bis), numero 2, pari a euro 2.400.000 per l'anno 2020, e numero 3, pari a euro 600.000 per l'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse del bilancio dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale.
*33. 16. Mulè.

  Apportare le seguenti modifiche:
  1. Dopo il comma 1, lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) all'articolo 7:
    1) al comma 2-bis, primo periodo, le parole: «in arrivo e in partenza dal nodo logistico e portuale di Genova è concesso, per l'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «in arrivo e in partenza dai nodi logistici e portuali dell'autorità di sistema del mar ligure occidentale è concesso, per gli anni 2018, 2019 e 2020»;
    2) al comma 2-ter, le parole: «tredici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi»;
    3) al comma 2-quater, le parole: «è riconosciuto al concessionario del servizio, per la durata di tredici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto», sono sostituite dalle seguenti «è riconosciuto ai concessionari dei servizi, per la durata di ventiquattro Pag. 524mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

  2. Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera a-bis), numero 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera a-bis), numero 2, pari a euro 2.400.000 per l'anno 2020, e numero 3, pari a euro 600.000 per l'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse del bilancio dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale.
*33. 18. Orlando, Vazio.

  Apportare le seguenti modifiche:
  1. Dopo il comma 1, lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) all'articolo 7:
    1) al comma 2-bis, primo periodo, le parole: «in arrivo e in partenza dal nodo logistico e portuale di Genova è concesso, per l'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «in arrivo e in partenza dai nodi logistici e portuali dell'autorità di sistema del mar ligure occidentale è concesso, per gli anni 2018, 2019 e 2020»;
    2) al comma 2-ter, le parole: «tredici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi»;
    3) al comma 2-quater, le parole: «è riconosciuto al concessionario del servizio, per la durata di tredici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto», sono sostituite dalle seguenti «è riconosciuto ai concessionari dei servizi, per la durata di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

  2. Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera a-bis), numero 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera a-bis), numero 2, pari a euro 2.400.000 per l'anno 2020, e numero 3, pari a euro 600.000 per l'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse del bilancio dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale.
*33. 20. Vazio, Rotta.

  Apportare le seguenti modifiche:
  1. Dopo il comma 1, lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) all'articolo 7:
    1) al comma 2-bis, primo periodo, le parole: «in arrivo e in partenza dal nodo logistico e portuale di Genova è concesso, per l'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «in arrivo e in partenza dai nodi logistici e portuali dell'autorità di sistema del mar ligure occidentale è concesso, per gli anni 2018, 2019 e 2020»;
    2) al comma 2-ter, le parole: «tredici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi»;
    3) al comma 2-quater, le parole: «è riconosciuto al concessionario del servizio, per la durata di tredici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto», sono sostituite dalle seguenti «è riconosciuto ai concessionari dei servizi, per la durata di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

  2. Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera a-bis), numero Pag. 5251, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera a-bis), numero 2, pari a euro 2.400.000 per l'anno 2020, e numero 3, pari a euro 600.000 per l'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse del bilancio dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale.
*33. 22. Pastorino, Fornaro, Fassina.

  Apportare le seguenti modifiche:
  1. Dopo il comma 1, lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) all'articolo 7:
    1) al comma 2-bis, primo periodo, le parole: «in arrivo e in partenza dal nodo logistico e portuale di Genova è concesso, per l'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «in arrivo e in partenza dai nodi logistici e portuali dell'autorità di sistema del mar ligure occidentale è concesso, per gli anni 2018, 2019 e 2020»;
    2) al comma 2-ter, le parole: «tredici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi»;
    3) al comma 2-quater, le parole: «è riconosciuto al concessionario del servizio, per la durata di tredici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto», sono sostituite dalle seguenti «è riconosciuto ai concessionari dei servizi, per la durata di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

  2. Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera a-bis), numero 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera a-bis), numero 2, pari a euro 2.400.000 per l'anno 2020, e numero 3, pari a euro 600.000 per l'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse del bilancio dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale.
*33. 23. Cassinelli, Mandelli, Bagnasco, Mulè.

  Apportare le seguenti modifiche:
  1. Dopo il comma 1, lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) all'articolo 7:
    1) al comma 2-bis, primo periodo, le parole: «in arrivo e in partenza dal nodo logistico e portuale di Genova è concesso, per l'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «in arrivo e in partenza dai nodi logistici e portuali dell'autorità di sistema del mar ligure occidentale è concesso, per gli anni 2018, 2019 e 2020»;
    2) al comma 2-ter, le parole: «tredici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi»;
    3) al comma 2-quater, le parole: «è riconosciuto al concessionario del servizio, per la durata di tredici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto», sono sostituite dalle seguenti «è riconosciuto ai concessionari dei servizi, per la durata di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

  2. Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera a-bis), numero 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera a-bis), numero Pag. 5262, pari a euro 2.400.000 per l'anno 2020, e numero 3, pari a euro 600.000 per l'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse del bilancio dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale.
*33. 24. Gagliardi, Pedrazzini, Benigni, Silli, Sorte.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
   « a-bis) all'articolo 7, comma 1, dopo le parole: “Melzo” sono inserite le seguenti: “Asti, Casalpusterlengo, Turano Lodigiano, Bertonico”»;
   b) dopo il comma 1 inserire il seguente:
  «1-bis. Per la realizzazione degli interventi necessari all'ottimizzazione dei flussi veicolari nella zona logistica semplificata – porto e retroporto di Genova, sono destinati 5 milioni di euro per il 2020, di cui 2 milioni da destinarsi al completamento del progetto esecutivo per la realizzazione del nuovo centro merci di Alessandria smistamento di cui all'articolo 1, comma 1026, della legge 31 dicembre 2018, n. 145, 2 milioni di euro per la progettazione del centro intermodale di Casalpusterlengo Bertonico ed 1 milione di euro per l'analisi di fattibilità del nodo intermodale di Asti. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».
33. 21. Guidesi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
   a-bis) dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

«Articolo 8-bis.

(Ulteriori misure a favore delle imprese colpite dall'evento)
   1. Alle imprese ubicate o che si insedieranno entro il 31 dicembre 2020 nell'ambito territoriale della zona franca urbana definito ai sensi dell'articolo 8 è riconosciuta un'agevolazione a fondo perduto a fronte della realizzazione di investimenti produttivi nel rispetto del Regolamento UE n. 651/2014.
   2. I criteri e le modalità per l'erogazione delle somme di cui al presente articolo sono stabiliti dal commissario delegato che provvede a valere sulle risorse disponibili per l'emergenza già stanziate per l'articolo 4-ter nei limiti di euro 10 milioni».
*33. 19. Orlando, Vazio, Rotta.

  Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
   a-bis) dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

«Articolo 8-bis.

(Ulteriori misure a favore delle imprese colpite dall'evento)
   1. Alle imprese ubicate o che si insedieranno entro il 31 dicembre 2020 nell'ambito territoriale della zona franca urbana definito ai sensi dell'articolo 8 è riconosciuta un'agevolazione a fondo perduto a fronte della realizzazione di investimenti produttivi nel rispetto del Regolamento UE n. 651/2014.
   2. I criteri e le modalità per l'erogazione delle somme di cui al presente articolo sono stabiliti dal commissario delegato che provvede a valere sulle risorse Pag. 527disponibili per l'emergenza già stanziate per l'articolo 4-ter nei limiti di euro 10 milioni».
*33. 27. Vazio, Rotta.

  Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
   a-bis) dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

«Articolo 8-bis.

(Ulteriori misure a favore delle imprese colpite dall'evento)
   1. Alle imprese ubicate o che si insedieranno entro il 31 dicembre 2020 nell'ambito territoriale della zona franca urbana definito ai sensi dell'articolo 8 è riconosciuta un'agevolazione a fondo perduto a fronte della realizzazione di investimenti produttivi nel rispetto del Regolamento UE n. 651/2014.
   2. I criteri e le modalità per l'erogazione delle somme di cui al presente articolo sono stabiliti dal commissario delegato che provvede a valere sulle risorse disponibili per l'emergenza già stanziate per l'articolo 4-ter nei limiti di euro 10 milioni».
*33. 25. Gagliardi, Pedrazzini, Benigni, Silli, Sorte.

  Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
   a-bis) dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

«Articolo 8-bis.

(Ulteriori misure a favore delle imprese colpite dall'evento)
   1. Alle imprese ubicate o che si insedieranno entro il 31 dicembre 2020 nell'ambito territoriale della zona franca urbana definito ai sensi dell'articolo 8 è riconosciuta un'agevolazione a fondo perduto a fronte della realizzazione di investimenti produttivi nel rispetto del Regolamento UE n. 651/2014.
   2. I criteri e le modalità per l'erogazione delle somme di cui al presente articolo sono stabiliti dal commissario delegato che provvede a valere sulle risorse disponibili per l'emergenza già stanziate per l'articolo 4-ter nei limiti di euro 10 milioni».
*33. 37. Rixi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Di Muro.

  Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
   a-bis) dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

«Articolo 8-bis.

(Ulteriori misure a favore delle imprese colpite dall'evento)
   1. Alle imprese ubicate o che si insedieranno entro il 31 dicembre 2020 nell'ambito territoriale della zona franca urbana definito ai sensi dell'articolo 8 è riconosciuta un'agevolazione a fondo perduto a fronte della realizzazione di investimenti produttivi nel rispetto del Regolamento UE n. 651/2014.
   2. I criteri e le modalità per l'erogazione delle somme di cui al presente articolo sono stabiliti dal commissario delegato che provvede a valere sulle risorse disponibili per l'emergenza già stanziate per l'articolo 4-ter nei limiti di euro 10 milioni».
*33. 34. Cassinelli, Bagnasco, Mandelli, Mulè.

Pag. 528

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di contenere gli effetti negativi prodotti dall'evento del crollo del viadotto Polcevera sull'attività dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale in termini di riduzione delle operazioni commerciali e dei servizi portuali al comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 dopo le parole «per gli anni 2018 e 2019» è inserita la seguente: «2020».
33. 31. Vazio, Orlando, Rotta.

  Al comma 2, sostituire le parole: 31 dicembre 2022 con le seguenti: 31 dicembre 2020.
33. 32. Nobili, Marco Di Maio, Vitiello.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  1. Alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 5, comma 1-ter, dopo le parole: «dai comuni» sono aggiunte le parole: «e dalle province»;
   b) all'articolo 5, comma 1-quater, lettera a), le parole: «ciascun comune territorialmente interessato» sono sostituite con le seguenti: «ciascun comune e ciascuna provincia territorialmente interessati»;
   c) all'articolo 5, comma 2-quater, lettera a), le parole: «previa intesa con i comuni» sono sostituite con le seguenti: «previa intesa con i comuni e le province»;
   d) all'articolo 5, al comma 3-bis, le parole: «con il comune o i comuni interessati» sono sostituite con le seguenti: «con i comuni e le province territorialmente interessati»;
   e) all'articolo 9, comma 1, lettera c), le parole: «componente designato dal sindaco di ciascuna delle città metropolitane, ove presente» sono sostituite con le seguenti: «componente designato dal presidente della provincia o dal sindaco metropolitano, ove presente»;
   f) all'articolo 9 comma 1, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: d-bis) un componente designato dalla Camera di Commercio;
   g) all'articolo 11-ter, comma 1, secondo periodo, le parole: «da cinque rappresentanti designati dalla conferenza unificata, di cui tre delle regioni, uno delle città metropolitane e uno dei comuni» sono sostituite con le seguenti: «da sei rappresentanti designati dalla conferenza unificata, di cui tre delle regioni, uno delle città metropolitane, uno delle province e uno dei comuni».
33. 35. Pagani.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.

  1. All'articolo 2, del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire, nell'ambito della vigente dotazione organica, un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento, a decorrere da gennaio 2021, di cinquantanove dirigenti tecnici, nonché, a decorrere dal 2023, di ulteriori ottantasette dirigenti tecnici, con conseguenti maggiori oneri per spese di personale pari a euro 7,90 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e a euro 19,55 milioni a decorrere dall'anno 2023, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 3, 3-bis e 3-quinquies, Pag. 529del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 300, 302 e 344, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il concorso, senza alcuna prova preselettiva e nelle forme di corso-concorso formazione, è riservato per il 40 per cento del totale dei posti messi a concorso e con priorità su quelli per i quali il reclutamento decorre da gennaio 2021, a coloro che, avendo i requisiti per partecipare al concorso, abbiano, ai sensi dell'articolo 19 comma 5-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive integrazioni e modifiche, ottenuto rincarico e svolto le funzioni di dirigente tecnico, per almeno un triennio entro il 2019, presso gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. È altresì autorizzata la spesa di 170 mila euro nel 2019 e di 180 mila euro nel 2020 per lo svolgimento del concorso.»;
   b) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Nelle more dell'espletamento del concorso di cui al comma 3, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 94, quinto periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è rifinanziata nella misura di 1,98 milioni di euro nel 2019 e di 7,90 milioni di euro nel 2020, ferme restando la finalità e la procedura di cui al medesimo comma 94. Per tali contratti è prioritariamente perseguita la conferma degli attuali incarichi in essere o cessati nel corrente anno 2019, conferiti ex articolo 19 comma 5-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e svolgentisi presso gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. I contratti stipulati a valere sulle risorse di cui al primo periodo hanno termine all'atto dell'immissione in ruolo dei dirigenti tecnici di cui al comma 3 e comunque entro il 31 dicembre 2020».
33. 01. Mura, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Soverini, Viscomi.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.

  1. Al fine di favorire il puntuale ed esatto adempimento degli obblighi tributari anche in assenza del sostituto d'imposta, per i periodi d'imposta fino a quello in corso al 31 dicembre 2017 e in deroga all'articolo 8, comma 2, e all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nonché all'articolo 17-bis, comma 6, e all'articolo 48-ter, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le somme dovute a seguito di accertamento con adesione, rinuncia all'impugnazione, mediazione e conciliazione su avvisi di accertamento ai fini delle imposte dirette e relative addizionali dai dipendenti, fiscalmente residenti in Italia, delle rappresentanze diplomatiche, ambasciate, consolati, legazioni, istituti culturali ed organizzazioni internazionali in Italia, possono essere versate anche ratealmente in un massimo di sessanta rate mensili di pari importo.
  2. Su istanza del contribuente, da presentare al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate entro il 29 maggio 2020, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche all'accertamento con adesione, alla rinuncia all'impugnazione, alla mediazione e alla conciliazione già perfezionati a condizione che, alla data del 29 maggio 2020, il contribuente non risulti decaduto dal beneficio della rateazione. La prima rata della nuova dilazione di pagamento va versata entro il 30 giugno 2020; in caso di mancato pagamento della prima rata della nuova dilazione, resta valido l'originario piano di rateazione e il termine di pagamento delle rate eventualmente non pagate, ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è prorogato al 30 settembre 2020.
  3. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 1 e 2.Pag. 530
  4. In deroga all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ivi comprese le condizioni e i requisiti ivi previsti per la dilazione del pagamento, la ripartizione del pagamento delle somme dovute può, su istanza del contribuente, essere aumentata fino a centoventi rate mensili se sussistono i presupposti di cui al comma 1.
33. 07. Serracchiani, Madia, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Mura, Soverini, Viscomi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 33 aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.

  All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, dopo la parola: «autenticata», sono inserite le seguenti: «con esclusione dell'obbligo di trascrizione del preliminare stesso, ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile, anche in deroga all'articolo 5, comma 1-bis,».
33. 06. Rosso.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Modifiche alla normativa in materia di servigio di noleggio con conducente)

  1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 3:
    1. Al comma 1, dopo la parola: «viaggio» è inserita la seguente: «e»;
    2. Al comma 3, primo periodo, le parole: «almeno una» sono sostituite dalla seguente: «la», il secondo periodo è sostituito dal seguente: «È possibile per il vettore disporre di una sola ulteriore rimessa nel territorio di altri comuni della medesima regione in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione, previa comunicazione ai comuni predetti, salvo diversa intesa raggiunta in sede di conferenza unificata entro il 28 febbraio 2021.»;
   b) all'articolo 5-bis, comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Per gli accessi ai territori, di cui al presente comma, non è comunque ammessa alcuna disparità di trattamento tra il servizio noleggio con conducente e il servizio taxi.»;
   c) all'articolo 8, comma 3, dopo la parola: «territorio» è inserita la seguente: «della regione»;
   d) articolo 11:
    1. Al comma 4 i primi due periodi sono sostituiti con i seguenti: «Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa o la sede e anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici. L'inizio e il termine del servizio di noleggio con conducente devono avvenire presso le rimesse di cui all'articolo 3, comma 3.»;
    2. Al comma 4-bis le parole: «provincia o area metropolitana» sono sostituite con la seguente: «regione», il secondo periodo è soppresso;
    3. Al comma 4-ter dopo la parola: «fermata» sono aggiunte le seguenti: «e/o sosta»;

  2. All'articolo 10-bis del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, come convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, il comma 6 è soppresso.
33. 025. Zanettin, Brunetta, Milanato, Zanella.
(Inammissibile)

Pag. 531

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Modifiche alla normativa in materia di servizio di noleggio con conducente)

  1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 3:
    1. Al comma 1, dopo la parola: «Viaggio» è inserita la seguente: «e»;
    2. Al comma 3, primo periodo, le parole: «almeno una» sono sostituite dalla seguente: «la», e dopo la parola: «territorio» è inserita la seguente: «della regione», al medesimo comma, il secondo periodo è soppresso.
   b) all'articolo 5-bis, comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Per gli accessi ai territori, di cui al presente comma, non è comunque ammessa alcuna disparità di trattamento tra il servizio noleggio con conducente e il servizio taxi»;
   c) all'articolo 8, comma 3, dopo la parola: «territorio» è inserita la seguente: «della regione»;
   d) articolo 11:
    1. Al comma 4 i primi due periodi sono sostituiti con i seguenti: «Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa o la sede e anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici. L'inizio e il termine del servizio di noleggio con conducente devono avvenire presso le rimesse di cui all'articolo 3, comma 3,»;
    2. Il comma 4-bis è soppresso;
    3. Al comma 4-ter dopo la parola: «fermata» sono aggiunte le seguenti: «e/o sosta»;
    2. All'articolo 10-bis del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, come convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, il comma 9 è sostituito dal seguente:
  «9. Fino alla data del rilascio di nuove autorizzazioni di noleggio con conducente e almeno sino alla piena operatività del registro informatico di cui al comma 3 dell'articolo 10-bis e del successivo esito della determinazione del fabbisogno degli autoservizi pubblici non di linea da parte delle regioni, i titolari di autorizzazioni di noleggio con conducente che abbiano esercitato, almeno nell'anno precedente dall'entrata in vigore della legge 11 febbraio 2019 n. 12 l'attività con stabilità prevalente o continuativa nel territorio di un comune diverso, anche se ricadente di altra regione, rispetto a quella del comune che ha rilasciato l'autorizzazione, possono continuare ad esercitare l'attività nel territorio della regione ove hanno la sede legale oppure ove hanno svolto effettivamente la propria attività nelle forme previste dall'articolo 7 comma 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21. In tali casi la sede operativa e almeno una rimessa devono essere situate all'interno della regione ove è già situata la sede legale o dove è stato svolto l'esercizio effettivo, inviando al comune che ha rilasciato l'autorizzazione ed al comune nel quale hanno esercitato l'attività la comunicazione del cambio di sede operativa e di autorimessa. Per potere continuare ad esercitare l'attività gli interessati devono produrre, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, la visura camerale contenente il luogo della sede legale, per gli altri un'autocertificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, al comune che ha rilasciato l'autorizzazione e al comune nel quale hanno esercitato l'attività, nella quale dichiarano: i dati relativi all'autorizzazione, il possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa nazionale, il periodo o i periodi di effettivo esercizio dell'attività nella regione ove hanno esercitato la propria attività anche in forza di contratti e/o di prestazioni eseguite, l'eventuale conferimento dell'autorizzazione ad uno dei soggetti di cui alle lettera b) o c) dell'articolo 7 legge 15 gennaio 1992 n. 21 e di avere regolarmente presentato le dichiarazioni relativi ai redditi derivanti dall'attività svolta o di essere esentato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, specificandone la causale. In Pag. 532caso di conferimento ad uno dei soggetti di cui alle lettera b) o c) dell'articolo 7 legge 15 gennaio 1992 n. 21, ai fini della prova della continuità del servizio è necessario produrre anche l'autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciata dal legale rappresentante del soggetto giuridico nella quale sono riportati i dati del soggetto conferitario, i dati del conferente, gli estremi dell'autorizzazione, il provvedimento di autorizzazioni al conferimento, il trattamento economico, previdenziale e fiscale applicato al soggetto conferente, i dati relativi al trattamento economico giuridico del conferente, gli estremi dell'eventuale contratto di lavoro. All'esito della determinazione del fabbisogno degli autoservizi pubblici non di linea da parte delle regioni queste convertiranno le autorizzazioni dei titolari di noleggio con conducente che hanno esercitato la propria attività nei modi e termini anzidetti prima di indire eventuali bandi di concorso su detti territori per assegnate nuove autorizzazioni di noleggio con conducente. I titolari di dette autorizzazioni devono rinunziare all'autorizzazione originariamente posseduta entro i successivi dieci giorni dall'avvenuta conversione».
33. 024. Zanettin, Brunetta, Milanato, Zanella.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Modifiche alla normativa in materia di servizio di noleggio con conducente)

  1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) All'articolo 3:
    1. Al comma 1, dopo la parola: «viaggio» è inserita la seguente: «e».
    2. Al comma 3, primo periodo, le parole: «almeno una» sono sostituite dalla seguente: «la», e dopo la parola: «territorio» è inserita la seguente: «della regione», al medesimo comma, il secondo periodo è soppresso.
   b) all'articolo 5-bis, comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Per gli accessi ai territori, di cui al presente comma, non è comunque ammessa alcuna disparità di trattamento tra il servizio noleggio con conducente e il servizio taxi.»;
   c) all'articolo 8, comma 3, dopo la parola: «territorio» è inserita la seguente: «della regione»;
   d) articolo 11:
    1. Al comma 4 i primi tre periodi sono sostituiti con i seguenti: «Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa o la sede e anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici. L'inizio e il termine del servizio di noleggio con conducente devono avvenire presso le rimesse di cui all'articolo 3, comma 3. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche al di fuori del territorio della regione del comune che ha rilasciato l'autorizzazione».
    2. Al comma 4 quarto periodo dopo la parola: «obbligo» inserire le parole di prenotazione da esibire agli organi di controllo o.
    3. Al comma 4 quinto periodo dopo la parola rimessa, in fine, inserire: «oppure deve essere mostrata la prenotazione in formato cartaceo o elettronico».
    4. Al comma 4-bis le parole: «provincia o area metropolitana» sono sostituite con la seguente: «regione», il secondo periodo è soppresso.
    5. Al comma 4-ter dopo la parola: «fermata» sono aggiunte le seguenti: «e/o sosta».

  2. All'articolo 10-bis del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, come convertito Pag. 533dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, il comma 9 è sostituito dal seguente:
  «9. Fino alla data di adozione delle deliberazioni della conferenza unificata di cui al comma 1, lettera b), e comunque per un periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'inizio di un singolo servizio, fermo l'obbligo di previa prenotazione, può avvenire da luogo diverso dalla rimessa, quando lo stesso è svolto in esecuzione di un contratto in essere tra cliente e vettore, stipulato in forma scritta con data certa sino a sessanta giorni antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto e regolarmente registrato. L'originale o copia conforme del contratto deve essere tenuto a bordo della vettura o presso la sede e deve essere esibito in caso di controlli. In alternativa, titolari di tali autorizzazioni e quelli che le hanno conferite in consorzi o cooperative, almeno nell'anno antecedente la data di entrata in vigore del presente decreto, hanno diritto a convertire, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'originaria autorizzazione in quella del luogo dove hanno svolto effettivamente la loro attività, con l'obbligo di restituire l'autorizzazione originariamente posseduta entro i successivi dieci giorni dall'avvenuta conversione».
33. 08. Bruno Bossio.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Modifiche alla legge 15 gennaio 1992, n. 21)

  1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 3, comma 3, primo periodo dopo la parola: «territorio» sono inserite le seguenti: «della regione», il secondo e terzo periodo sono soppressi;
   b) all'articolo 8, comma 3, primo periodo, dopo la parola: «territorio» sono inserite le seguenti: «della regione»;
   c) all'articolo 11, terzo capoverso, le parole: «provincia o dell'area metropolitana» sono sostituite dalla seguente: «regione»;
   d) all'articolo 11, comma 4-bis, le parole: «provincia o dell'area metropolitana» sono sostituite dalla seguente: «regione», ed è soppresso il secondo capoverso.
33. 010. Topo, Buratti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Modifiche alla legge 15 gennaio 1992, n. 21)

  1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 3, camma 3, secondo capoverso, le parole: «provincia o dell'area metropolitana» sono sostituite dalla seguente: «regione»;
   b) all'articolo 3, comma 3, le parole: «28 febbraio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2021»;
   c) all'articolo 11, comma 4, le parole: «provincia o dell'area metropolitana» sono sostituite dalla seguente: «regione»;
   d) all'articolo 11, comma 4-bis, le parole: «provincia o dell'area metropolitana» sono sostituite dalla seguente: «regione».
*33. 09. Topo, Buratti.
(Inammissibile limitatamente alle lettere a), c) e d))

Pag. 534

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Modifiche alla legge 15 gennaio 1992, n. 21)

  1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 3, camma 3, secondo capoverso, le parole: «provincia o dell'area metropolitana» sono sostituite dalla seguente: «regione»;
   b) all'articolo 3, comma 3, le parole: «28 febbraio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2021»;
   c) all'articolo 11, comma 4, le parole: «provincia o dell'area metropolitana» sono sostituite dalla seguente: «regione»;
   d) all'articolo 11, comma 4-bis, le parole: «provincia o dell'area metropolitana» sono sostituite dalla seguente: «regione».
*33. 02. Marco Di Maio, Vitiello.
(Inammissibile limitatamente alle lettere a), c) e d))

  Dopo l'articolo 33 aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Modifiche alla legge 15 gennaio 1992, n. 21)

  1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) All'articolo 3, comma 3, primo periodo dopo la parola: «territorio» sono inserite le seguenti: «della regione»;
   b) All'articolo 8, comma 3, primo periodo, dopo la parola: «territorio» sono inserite le seguenti: «della regione»;
   c) All'articolo 11, comma 4-bis, le parole: «provincia o dell'area metropolitana» sono sostituite dalla seguente: «regione».
33. 026. Zanettin, Brunetta, Milanato, Zanella.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 33 aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.

  1. Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea, da effettuare nel rispetto delle competenze attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni ed agli enti locali, ed ai principi dell'Unione, l'efficacia dell'articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 e dell'articolo 10-bis del decreto-legge 14 dicembre 2018 n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019 n. 12, sono sospesi fino al 31 dicembre 2022. Sono conseguentemente abrogate tutte le disposizioni e gli effetti, anche dei termini, prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 29 dicembre 2018, n. 143.
*33. 011. Topo, Buratti.

  Dopo l'articolo 33 aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.

  1. Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea, da effettuare nel rispetto delle competenze Pag. 535attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni ed agli enti locali, ed ai principi dell'Unione, l'efficacia dell'articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 e dell'articolo 10-bis del decreto-legge 14 dicembre 2018 n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019 n. 12, sono sospesi fino al 31 dicembre 2022. Sono conseguentemente abrogate tutte le disposizioni e gli effetti, anche dei termini, prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 29 dicembre 2018, n. 143.
*33. 017. Nobili, Paita, Marco Di Maio, Vitiello.

  Dopo l'articolo 33 aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.

  1. Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea, da effettuare nel rispetto delle competenze attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni ed agli enti locali, ed ai principi dell'Unione, l'efficacia dell'articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 e dell'articolo 10-bis del decreto-legge 14 dicembre 2018 n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019 n. 12, sono sospesi fino al 31 dicembre 2022. Sono conseguentemente abrogate tutte le disposizioni e gli effetti, anche dei termini, prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 29 dicembre 2018, n. 143.
*33. 027. Zanella, Zanettin, Brunetta, Milanato.

  Dopo l'articolo 33 aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Disposizioni in materia portuale e del Punto Franco di Trieste)

  1. Il primo periodo dell'articolo 6, comma 12, della legge 28 febbraio 1994, n. 84, si interpreta nel senso che le aree ivi indicate, al pari di quelle identificate ai sensi dell'articolo 1 commi 618, 619 e 620 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dalla legge 25 dicembre 2017, n. 205, nonché di quelle di cui al decreto commissariale 23 dicembre 1959, n. 53, sono territori extra doganali e continuano ad essere amministrate secondo le disposizioni degli articoli da 1 a 20 dell'allegato VIII al trattato di pace di Parigi del 10 febbraio 1947, reso esecutivo con decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, ratificato con legge 25 novembre 1952, n. 3054, del memorandum di Londra del 5 ottobre 1954, dei decreti commissariali 19 gennaio 1955 n. 29 e 23 dicembre 1959 n. 52 e, per quanto non in contrasto con le disposizioni sopra citate, dal decreto ministeriale 20 dicembre 1925 n. 1693.
33. 03. Rosato, Marco Di Maio, Vitiello.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 33 aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84)

  1. Alla lettera n) del comma 3 dell'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni, le parole da: «nonché nel rispetto» sino alla fine della lettera sono soppresse.
*33. 018. Mulè.
(Inammissibile)

Pag. 536

  Dopo l'articolo 33 aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84)

  1. Alla lettera n) del comma 3 dell'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni, le parole da: «nonché nel rispetto» sino alla fine della lettera sono soppresse.
*33. 028. Andrea Romano, Cantini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 33 aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Incentivi all'esodo per il personale del settore portuale)

  1. Le autorità di sistema portuale sono autorizzate a destinare fino al 15 per cento delle tasse di carico e scarico introitate al finanziamento di misure di incentivazione all'esodo dei lavoratori dipendenti delle imprese di cui agli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinate le disposizioni per l'attuazione del presente articolo.
33. 013. Mulè.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 33 aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Disposizioni per il sostegno dell'agricoltura di montagna e delle zone svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE)

  1. Le disposizioni previste dal comma 12 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, si applicano anche ai fini dell'ammissione all'agevolazione per le lavorazioni da effettuarsi su terreni condotti in affitto o in comodato ai sensi del decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454. Tale previsione trova immediata applicazione per i controlli effettuati in materia.
33. 04. Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Piccolo, Sutto.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 33 aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Disposizioni per il sostegno dell'agricoltura di montagna e delle zone svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE)

  1. Le disposizioni previste dal comma 12 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, si applicano anche ai contratti di affitto e comodato per le finalità di cui al decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454. Tale previsione trova immediata applicazione per i controlli effettuati in materia.
33. 05. Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Piccolo, Sutto.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 33 aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Trasporto intermodale di rifiuti)

  1. All'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, dopo il terzo comma, è inserito il seguente:
  3-bis. Il comma 12 dell'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni è sostituito dal seguente: «Considerato quanto stabilito Pag. 537dal Regolamento UE n. 1031/2006 e successive modificazioni e integrazioni relativo alla spedizione di rifiuti, in caso di trasporto intermodale di rifiuti, le attività di carico e scarico, di trasbordo, nonché le soste tecniche all'interno dei porti e degli scali ferroviari, degli interporti, degli impianti di terminalizzazione e scali merci non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1, lettera aa), bensì costituiscono una fase del percorso da indicarsi nel formulario di trasporto di cui al precedente comma 1. In questa fase di trasporto il soggetto gestore dell'impianto di terminalizzazione è responsabile della corretta movimentazione secondo la normativa prevista in generale per le merci, senza pericolo per la salute umana e secondo metodi ecologicamente corretti».
33. 012. Mulè.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 33 aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Modifiche alla normativa in materia di trattamento economico del personale del settore ferroviario, portuale, aeroportuale o postale)

  1. Ai fini del rilascio di autorizzazioni, di concessioni, di licenze o comunque di certificazioni di idoneità ad operare in ambito ferroviario, portuale, aeroportuale o postale, la finalità di armonizzare i trattamenti economici e normativi dei dipendenti delle imprese per evitare distorsioni della concorrenza è soddisfatta con l'applicazione da parte delle stesse imprese di contratti collettivi nazionali stipulati da associazioni di categoria e organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
33. 014. Mulè.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 33 aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Ridefinizione del ruolo dell'autorità di regolazione dei trasporti)

  1. All'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) l'alinea del comma 2 è sostituita dalla seguente: L'autorità è competente in materia di regolazione nel settore dei trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture che siano soggette ad oneri di servizio pubblico e la cui tariffa sia determinata dall'autorità con corrispondente compensazione in applicazione dell'articolo 106 TFUE, ed in particolare provvede:
   b) alla lettera a) del comma 2, dopo la parola: «infrastrutture» sono aggiunte le seguenti: «, soggette a proprie competenze di regolazione in base alla legge,».
33. 015. Mulè.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 33 aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Misure per la prosecuzione del processo di riqualificazione e valorizzazione del lido di Venezia)

  1. Al fine di consentire la prosecuzione del processo di riqualificazione e valorizzazione del lido di Venezia anche per l'anno 2020, le aree e le costruzioni appartenenti al demanio marittimo, ricomprese nella zona denominata «ex Padiglione Rossi», site nel comune di Venezia, identificate al catasto terreni del medesimo comune alla sez. A, foglio 24, particelle 172, 173, 234, 282 e 292, e al catasto Pag. 538fabbricati al foglio 24, particella 282, subalterni 1 e 2, e particella 292, sono sdemanializzate e trasferite in proprietà, a titolo gratuito, al patrimonio disponibile del comune di Venezia per essere destinate a progetti di riqualificazione e valorizzazione, coinvolgendo soggetti pubblici e privati, nel rispetto della normativa nazionale ed europea in materia. Sono fatti salvi i diritti e gli obblighi derivanti dagli atti di concessione in essere che, a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono convertiti in diritti d'uso in favore dei concessionari per tutta la durata residua della concessione. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con l'agenzia del demanio, provvede, con atti consequenziali, a ridelimitare le aree che restano appartenenti al demanio marittimo.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le risorse, a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprietà beni immobili utilizzati a titolo oneroso, sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al primo periodo. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell'agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti all'ente ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato.
33. 016. Comaroli, Garavaglia, Andreuzza, Badole, Bazzaro, Bisa, Bitonci, Coin, Colmellere, Comencini, Covolo, Fantuz, Fogliani, Lorenzo Fontana, Giacometti, Lazzarini, Manzato, Paternoster, Pretto, Racchella, Stefani, Turri, Valbusa, Vallotto, Zordan, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Tonelli, Vinci.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 33 aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Misure per la prosecuzione del processo di sdemanializzazione e valorizzazione del comprensorio denominato «Falconera» nel comune di Caorle)

  1. Al fine di consentire il proseguimento del processo di sdemanializzazione e valorizzazione del comprensorio denominato «Falconera», già oggetto di richiesta di attribuzione da parte del comune di Caorle, anche per l'anno 2020, le aree e le costruzioni, identificate al Fg. 34 del catasto di Venezia, al catasto terreni con mapp. 24-499-693-1339-1341-13556-1166-1167-1207-1209 e catasto fabbricati mapp. 23-499-693-1339-1341-1356, sono trasferite, a titolo oneroso, al patrimonio disponibile del comune di Caorle ai sensi dell'articolo 1, commi 434 e 435, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
  2. All'area demaniale di cui al comma 1 si applicano le disposizioni della legge 5 febbraio 1992, n. 177. L'acquisto delle aree fa venire meno le pretese dello Stato per canoni pregressi e in genere per compensi richiesti a qualsiasi titolo in dipendenza dell'occupazione delle aree. Dalla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 2 della legge n. 177 del 1992 sono sospesi i procedimenti di ingiunzione o di rilascio delle aree comunque motivati.
33. 029. Moretto, Marco Di Maio, Vitiello.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 33 aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Aree di sosta per merci pericolose)

  1. Con riferimento alle zone di sosta tecnica dei convogli ferroviari di merci pericolose definite dalle disposizioni di cui al decreto del Ministero dell'ambiente 10 Pag. 539ottobre 1998, al fine di consentire la raccolta, l'inoltro o la terminalizzazione di carri singoli o di gruppi di carri verso le destinazioni finali, Rete Ferroviaria Italiana, previo consulto con le associazioni di categoria del settore e le autorità competenti, procederà all'individuazione, all'attrezzaggio e al mantenimento in funzione di dieci aree idonee sulla propria rete che garantiscano le condizioni di ricezione previste dal suddetto decreto, utilizzando i fondi a sua disposizione nell'ambito del contratto di programma parte investimenti 2017-2021 e istituendo un canone per l'utilizzo delle citate aree a carico degli operatori interessati.
33. 019. Mulè.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 33 aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Incentivi per l'uso dell'infrastruttura ferroviaria)

  1. Nelle more del completamento dei quattro corridoi TEN-T Reno-Alpi, Mediterraneo, Baltico Adriatico, Scandinavo Mediterraneo, al fine di incentivare il trasporto competitivo per ferrovia di merci provenienti da terminal industriali e intermodali non direttamente posti sulle direttrici dei suddetti corridoi, Rete Ferroviaria Italiana concederà su richiesta agli operatori interessati una riduzione dei canoni di utilizzo della traccia ove siano presenti impianti ferroviari e si svolgano servizi ferroviari, anche di manovra. Detta riduzione dei canoni sarà di ammontare inversamente proporzionale alla saturazione delle capacità del treno in composizione fino alla misura massima pari all'azzeramento dei relativi canoni. I beneficiari della riduzione dovranno ribaltare il beneficio sugli utenti finali dei servizi ferroviari agevolati. La presente disposizione resta in vigore fino al 31 dicembre e potrà essere ulteriormente prorogata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti fino alla entrata in funzione delle opere infrastrutturali attinenti i suddetti corridoi. La presente riduzione dei canoni si somma alle ulteriori iniziative di RFI volte alla riduzione dei canoni di accesso alla rete su scala nazionale.
33. 020. Mulè.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 33 aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Monopattini elettrici)

  1. Nelle more della conclusione delle sperimentazioni avviate ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019, e comunque non oltre il 30 giugno 2021, l'applicazione dell'articolo 1, comma 75, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è sospesa.
33. 021. Rosso, Mulè.

  Dopo l'articolo 33 aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Monopattini elettrici)

  1. Al fine di garantire la sicurezza stradale e di coordinare le disposizioni in materia di velocipedi di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 con le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 4 giugno 2019, l'equiparazione di cui all'articolo 1, comma 75 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è demandata ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
33. 022. Rosso, Mulè.
(Inammissibile)

Pag. 540

  Dopo l'articolo 33 aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Monopattini elettrici)

  All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 75 è soppresso.
33. 023. Rosso, Mulè.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 33 aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Proroga di termini in materia di ZES)

  1. L'efficacia di cui all'articolo 5 del testo del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito nella legge 3 agosto 2017, n. 123, recante: «Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.», è estesa a valere sulle dichiarazioni dei redditi presentate dalle aziende nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020.
  2. All'articolo 5, del testo del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, recante: «Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.», al comma 2 eliminare il seguente periodo: «Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.», conseguentemente al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Le disposizioni di cui al presente comma, limitatamente alle aree facenti parte del demanio marittimo che ricadono nell'ambito portuale soggetto alla competenza delle autorità portuali o autorità di sistema portuale, si applicano ai soggetti che esercitano le attività di cui all'articolo 16 della legge n. 84 del 1994».
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 25 milioni di euro a decorrere dal 2020, si fa fronte quanto a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 mediante corrispondente riduzione delle protezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo e quanto a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
33. 030. Manzo, Macina, Donno.
(Inammissibile limitatamente
al comma 2)

  Dopo l'articolo 33 aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Proroga di termini in materia di ZES)

  1. L'efficacia di cui all'articolo 5 del testo del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito nella legge 3 agosto 2017, n. 123, recante: «Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.», è estesa a valere sulle dichiarazioni dei redditi presentate dalle aziende nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020.
  2. All'articolo 5, del testo del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito dalla legge di conversione 3 agosto 2017, n. 123, recante: «Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.», al comma 2, il periodo: «Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208», è soppresso, conseguentemente al comma 2, sono aggiunte le seguenti parole: «Le disposizioni di cui al presente comma, limitatamente alle aree facenti parte del demanio marittimo che ricadono nell'ambito portuale soggetto alla competenza delle Autorità portuali o Autorità di sistema Pag. 541portuale, si applicano ai soggetti che esercitano le attività di cui all'articolo 16 della legge n. 84 del 1994».
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 25 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
33. 031. Nobili, Paita, Marco Di Maio, Vitiello.
(Inammissibile limitatamente
al comma 2)

ART. 34.

  Sopprimerlo.
34. 1. Magi.

  Al comma 1, sostituire le parole 30 giugno 2020 con le seguenti: 30 novembre 2020;

  Conseguentemente:
   a) dopo le parole: canoni dovuti aggiungere le seguenti: e sono altresì sospesi i procedimenti di riscossione coattiva dei canoni demaniali, anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica, 29 settembre 1973, n. 602, e i procedimenti amministrativi per la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni;
   b) aggiungere in fine il seguente periodo: Fino al 30 novembre 2020 sono inoltre privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione;
   c) dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 732, le parole: «da effettuare entro il 15 ottobre 2014» sono soppresse e le parole: «30 settembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2019»;
   b) al comma 732, lettera a), la parola: «dovute» è sostituita dalle seguenti: «richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo»;
   c) al comma 732 lettera b), la parola: «dovute» è sostituita dalle seguenti: «richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo;» ed è in fine aggiunto il seguente periodo: «La liquidazione degli importi ai sensi delle lettere a) e b) costituisce ad ogni effetto rideterminazione dei canoni dovuti per le annualità considerate.»;
   d) al comma 733, le parole: «28 febbraio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2020» la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «novanta» e la parola: «dovuto» è sostituita dalle seguenti: «dei canoni come rideterminati ai sensi del comma 732».
   1-ter. Dal 1o gennaio 2020 e fino alla revisione e all'aggiornamento dei canoni demaniali posti a carico dei concessionari:
   « a) alle pertinenze demaniali marittime destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi si applicano le misure unitarie di canone previste dall'articolo 03, comma 1, lettera b), numero 1.3), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
   b) l'importo annuo del canone dovuto a corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime con finalità turistico-ricreative non può, comunque, essere inferiore a euro 2.500,00».
   1-quater. In applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 29 del Pag. 54227 gennaio 2017 e al fine di non pregiudicare le entrate per l'erario, i titolari di concessione o di autorizzazione all'anticipata occupazione di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, rilasciata antecedentemente alla data del 10 gennaio 2007, in contenzioso per la determinazione del canone demaniale o per procedimenti di riscossione coattiva dei medesimi, possono optare per la rideterminazione del canone a decorrere dal 1o gennaio 2007, così come rideterminato al comma 1-quinquies.
   1-quinquies. Per l'esercizio dell'opzione di cui al comma 1-quater, il canone concessorio è quantificato con esclusivo riferimento alla consistenza delle aree demaniali e degli spazi d'acqua quali erano al momento del rilascio della concessione o dell'autorizzazione, sulla base delle sole voci tabellari relative a «aree scoperte» e «specchi acquei» per ciascuno degli anni 2007-2019 e secondo i seguenti importi e dedotte le somme già versate dai concessionari a tale titolo:
    1.1) euro 1,2 al metro quadrato per aree scoperte;
    1.2) euro 1 per ogni metro quadrato di mare territoriale per specchi acquei o delimitati da opere che riguardano i porti così come definite dall'articolo 5 del testo unico di cui al regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, e comunque entro 100 metri dalla costa;
    1.3) euro 0,65 per gli specchi acquei compresi tra 100 e 300 metri dalla costa;
    1.4) euro 0,53 per gli specchi acquei oltre 300 metri dalla costa.
   1-sexies. Per gli anni successivi al 2020 i suddetti importi sono aggiornati degli indici ISTAT.
   1-septies. Esercitando l'opzione di cui al comma 1-quater, i medesimi soggetti sono tenuti al versamento delle somme dovute relative agli anni pregressi, eccedenti quanto già corrisposto, in otto rate annuali di pari importo, di cui la prima entro il 30 giugno 2020. Con l'esercizio dell'opzione sono estinti di diritto i giudizi relativi al pagamento dei canoni concessori e le intimazioni di pagamento comunque notificate dall'amministrazione sono inefficaci.
   1-octies. Ai rapporti concessori di cui al comma 1-septies, instaurati con atti aventi efficacia decorrente da data anteriore al 24 novembre 2003, si applicano le misure tabellari stabilite nell'atto originario di concessione con riferimento alla natura e alle caratteristiche dei beni oggetto di concessione quali erano all'avvio del rapporto concessorio.
   1-novies. All'articolo 1, comma 251, lettera d), le parole «90 per cento», sono sostituite dalle parole: «80 per cento».
   1-decies. All'articolo 32 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, la parola: «turisti» è sostituita dalla parola: «diportisti» e sono aggiunte le parole: «con esclusione dei servizi resi nell'ambito di contratti annuali o pluriennali per lo stazionamento».
   1-undecies. All'articolo 8-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «una nave si considera adibita alla navigazione in alto mare se effettua, in ciascuno dei periodi di riferimento, viaggi oltre le dodici miglia marine in misura superiore al 70 percento. I soggetti che intendono acquistare i beni senza l'applicazione dell'IVA possono attestare il requisito della navigazione in alto mare mediante dichiarazione scritta resa sotto la propria responsabilità. Tale dichiarazione deve essere comunicata all'Agenzia delle Entrate anteriormente al momento di effettuazione della prima operazione del periodo di riferimento;».
   1-duodecies. All'articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  «3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche a chi effettua senza addebito d'imposta operazioni di cui all'articolo 8-bis, lettera a) del decreto del Pag. 543Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in mancanza della dichiarazione ivi prevista, nonché al cessionario che rilascia la predetta dichiarazione in assenza dei presupposti richiesti dalla legge».
34. 2. Buratti.

  Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2020 con le seguenti: 30 novembre 2020;

  Conseguentemente:
   a) dopo le parole: canoni dovuti aggiungere le seguenti: e sono altresì sospesi i procedimenti di riscossione coattiva dei canoni demaniali, anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e i procedimenti amministrativi per il rilascio, la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni;
   b) dopo le parole: legge 4 dicembre 1993, n. 494 aggiungere il seguente periodo: Fino al 30 novembre 2020 sono inoltre privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui ai periodo precedente non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione.
34. 3. Raffaelli, Andreuzza, Cavandoli, Cestari, Golinelli, Morrone, Murelli, Piastra, Tomasi, Tombolato, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani.

  Al comma 1, dopo la parola: dovuti aggiungere le seguenti: fino alla generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime, prevista dall'articolo 1 commi 675 e seguenti della legge 30 dicembre 2018 n. 145.
34. 4. Mandelli, Bergamini, Spena, Gelmini, Saccani Jotti, Mulè.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 1, della legge n. 208, del 28 dicembre 2015 e successive modificazioni sostituire il comma 484 con il seguente:
  «484. Fino, alla generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime, prevista dall'articolo 1 commi 675 e seguenti della legge 30 dicembre 2018 n. 145, i procedimenti di riscossione coattiva dei canoni demaniali e i procedimenti amministrativi pendenti alla data del 31 dicembre 2019, avviati dalle amministrazioni competenti per la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, e connesse all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi. Fino alla generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione».

  1-ter. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modificazioni al comma 733 sostituire le parole «28 febbraio 2014» con le parole «31 luglio 2020» e sostituire il comma 732 con il seguente:
  «732. Nelle more della revisione prevista dall'articolo 1 commi 675 e seguenti della legge 30 dicembre 2018 n. 145 al fine di ridurre il contenzioso del sistema delle concessioni demaniali marittime, derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni delle concessioni demaniali marittime ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera b), numero 2.1), del decreto-legge 5 Pag. 544ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, i procedimenti giudiziari o amministrativi pendenti, alla data del 31 dicembre 2019 concernenti il pagamento in favore dello Stato dei canoni, imposte accessorie e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze, possono essere integralmente definiti, previa domanda all'ente gestore e all'Agenzia del demanio da parte del soggetto interessato ovvero del destinatario della richiesta di pagamento, mediante il versamento: a) in un'unica soluzione, di un importo, pari al 30 per cento delle somme richieste anche per imposte accessorie dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo; b) rateizzato fino a un massimo di sei rate annuali, di un importo pari al 60 per cento delle somme richieste anche per imposte accessorie dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo oltre agli interessi legali, secondo un piano approvato dall'ente gestore.»
34. 16. Mandelli, Bergamini, Spena, Gelmini, Saccani Jotti, Mulè.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  «1-bis. I titolari delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo e dei punti di approdo con medesime finalità turistico ricreative, che utilizzino manufatti amovibili pertinenziali siti in aree private ovvero manufatti amovibili di cui alla lettera e.5) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 possono mantenere installati i predetti manufatti fino al 31 dicembre 2021 nelle more del riordino della materia prevista dall'articolo 1 comma 18 del decreto-legge 30 dicembre 2009 n. 194 convertito, con modificazioni, con la legge 26 febbraio 2010, n. 2.

  1-ter. Ai fini del mantenimento delle opere di cui al comma precedente, i concessionari di aree del demanio marittimo ovvero i gestori di stabilimenti balneari e di altre strutture connesse alle attività turistiche ricadenti su aree del demanio marittimo regolarmente concesse, effettuano un versamento annuo di una quota pari al 30 per cento del canone annuo di concessione del demanio marittimo.
  1-quater. Il versamento della quota di cui al precedente comma esonera il concessionario o il gestore dello stabilimento da qualsiasi obbligo di rimozione ovvero smontaggio delle opere, dei manufatti o delle strutture autorizzate di cui al comma 1.».
34. 5. Lacarra.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  «1-bis. Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2511 del codice civile per attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto, si applica il canone meramente ricognitorio previsto dall'articolo 48, lettera e), del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.

  1-ter. Alle concessioni di specchi acquei demaniali, rilasciate o rinnovate, ai sensi del comma 1-bis, per le aree non occupate da strutture produttive, si applica il canone annuo pari a un decimo di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595 e successive modificazioni.
  1-quater. Agli oneri derivanti dai commi 1-bis e 1-ter pari a 1 milione di euro a decorrere dal 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui al comma 199, articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Pag. 545

34. 6. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  «1-bis. Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2511 del codice civile per attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto, si applica il canone meramente ricognitorio previsto dall'articolo 48, lettera e) del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.

  1-ter. Alle concessioni di specchi acquei demaniali, rilasciate o rinnovate, ai sensi del comma 2, per le aree non occupate da strutture produttive, si applica il canone annuo pari ad un decimo di quanto previsto dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595, e successive modificazioni.»
34. 17. Gallinella, Gagnarli, Parentela, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Pignatone, Scanu, Macina, Donno.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze nonché di zone di mare territoriali aventi ad oggetto iniziative di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura e algocoltura, richieste da acquacoltori, si applica il canone meramente ricognitorio. All'onere di cui al presente comma, pari ad euro 2 milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.»
34. 8. Ciaburro, Caretta, Prisco, Lucaselli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  «1-bis. La durata delle concessioni di cui ai commi 682 e 683 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 45, è prorogata di ulteriori trenta anni rispetto al periodo di durata individuato dai medesimi commi, in tutti i casi in cui il concessionario effettui, entro il 31 dicembre 2025, spese per investimenti per opere di ristrutturazione finalizzate all'ammodernamento, alla messa in sicurezza, all'efficientamento energetico e ambientale delle strutture nelle quali esercita l'attività oggetto di concessione.

  1-ter. Le spese di cui al comma 2 debbono essere non inferiori al venti per cento del valore della struttura oggetto di intervento di ristrutturazione. La documentazione delle spese effettuate è trasmessa all'ente concedente che ne verifica la veridicità e la congruenza con le opere di ristrutturazione effettuate.»
34. 18. Zucconi, Prisco, Donzelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. La durata delle concessioni di cui ai commi 682 e 683 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 45, è prorogata di ulteriori trenta anni rispetto al periodo di durata individuato dai medesimi commi.»
34. 19. Zucconi, Prisco, Donzelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni, Pag. 546sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 732 è sostituito dal seguente:
  “732. Nelle more del riordino della materia al fine di ridurre il contenzioso derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni delle concessioni demaniali marittime ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera b), numero 2.1), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, i procedimenti giudiziari o amministrativi pendenti alla data del 30 novembre 2019 concernenti il pagamento in favore dello Stato dei canoni, imposte accessorie e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze, possono essere integralmente definiti, previa domanda all'ente gestore e all'Agenzia del demanio da parte del soggetto interessato ovvero del destinatario della richiesta di pagamento, mediante il versamento:
   a) in un'unica soluzione, di un importo, pari al 30 per cento delle somme richieste anche per imposte accessorie, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo;
   b) rateizzato fino a un massimo di sei rate annuali, di un importo pari al 60 per cento delle somme richieste anche per imposte accessorie, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo oltre agli interessi legali, secondo un piano approvato dall'ente gestore.”;
   b) al comma 733, le parole: “28 febbraio 2014” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2020”».
34. 10. Baldini, Zucconi, Prisco, Lucaselli.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  «1-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 732, le parole: ”da effettuare entro il 15 ottobre 2014” sono soppresse e le parole: ”30 settembre 2013” sono sostituite dalle seguenti: ”30 novembre 2019”;
   b) al comma 732, lettera a), la parola: ”dovute” è sostituita dalle seguenti: ”richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo”;
   c) al comma 732, lettera b), la parola: ”dovute” è sostituita dalle seguenti: ”richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo;” ed è infine aggiunto dopo le parole: ”ente gestore.” il seguente periodo: ”La liquidazione degli importi ai sensi delle lettere a) e b) costituirà a ogni effetto rideterminazione dei canoni dovuti per le annualità considerate”;
   d) al comma 733, le parole: ”28 febbraio 2014” sono sostituite dalle seguenti: ”30 giugno 2020”, la parola: ”dovuto” è sostituita dalle seguenti: ”dei canoni come rideterminati ai sensi del comma 732” e la parola: ”sessanta”, ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: ”novanta”».
34. 14. Raffaelli, Andreuzza, Cavandoli, Cestari, Golinelli, Morrone, Murelli, Piastra, Tomasi, Tombolato, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  «1-bis. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 732:
    1) le parole: “da effettuare entro il 15 ottobre 2014” sono soppresse e le parole: “30 settembre 2013” sono sostituite dalle seguenti: “30 novembre 2019”;Pag. 547
    2) alla lettera a) la parola: “dovute” è sostituita dalle seguenti: “richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo”;
    3) alla lettera b) la parola: “dovute” è sostituita dalle seguenti: “richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo”;
    4) è infine aggiunto il seguente periodo: “La liquidazione degli importi ai sensi delle lettere a) e b) costituirà a ogni effetto rideterminazione dei canoni dovuti per le annualità considerate”;
   b) al comma 733, le parole: “28 febbraio 2014” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2020” e la parola: “dovuto” è sostituita dalle seguenti: “dei canoni come rideterminati ai sensi del comma 732”.»
34. 11. Baldini, Zucconi, Prisco, Lucaselli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. Ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a Regioni ed Enti locali, in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42 e alle rispettive norme di attuazione, nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, secondo quanto stabilito dai commi da 675 a 684 compresi dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le concessioni sul demanio delle acque interne, con finalità turistico-ricreative e residenziali-abitative, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno una durata di quindici anni, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.»
*34. 20. Andreuzza, Fogliani, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. Ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a Regioni ed Enti locali, in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42 e alle rispettive norme di attuazione, nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, secondo quanto stabilito dai commi da 675 a 684 compresi dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le concessioni sul demanio delle acque interne, con finalità turistico-ricreative e residenziali-abitative, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno una durata di quindici anni, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.»
*34. 9. Mandelli, Squeri, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. È riconosciuta l'estensione della durata della concessione per un periodo di 50 anni alle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative.»
34. 7. Mollicone, Frassinetti, Rampelli, Prisco, Zucconi, Lollobrigida.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. Al decreto legislativo 18 luglio 2005 n. 171 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) l'articolo 47 è sostituito dal seguente:
  Art. 47. – (Noleggio di unità da diporto) – È il contratto con il quale una delle parti (noleggiante), si obbliga, dietro corrispettivo, a mettere a disposizione dell'altra (noleggiatore) un'unità da diporto per un determinato periodo o per un determinato numero di viaggi preindicato nei contratto a scopo ricreativo in zone marine o acque interne, alle condizioni stabilite dai contratto. L'unità noleggiata rimane Pag. 548nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio.
   b) dopo l'articolo 47 è aggiunto il seguente:
  Art. 47-bis. – (Noleggio crocieristico) – È il contratto con il quale il noleggiante si obbliga, dietro corrispettivo a pianificare e ad eseguire con un'unità da diporto da lui messa a disposizione, per conto di uno o più noleggiatori o per i loro familiari, ospiti e dipendenti, un viaggio di piacere con percorso anche circolare, fornendo prestazioni come vitto, sistemazione in cabina o posto assegnato, escursioni, visite guidate, spettacoli e altro intrattenimento e mettendo a disposizione l'unità da diporto o parte di essa con la quale verrà data esecuzione al contratto stesso. È altresì fatta salva la disciplina del codice del turismo di cui al Titolo VI, Capo I, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79.»
34. 12. Marino, Scagliusi, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, Chiazzese, De Girolamo, De Lorenzis, Ficara, Grippa, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini, Macina, Donno.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, recante disposizioni per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, comma 1, al numero 21 dopo le parole: “motore endotermico” sono inserite le seguenti: “o elettrico o combinazione degli stessi”.
   b) all'articolo 81, sono apportate le seguenti modifiche:
    1) alla rubrica è soppressa la parola: “liquido”;
    2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  “3-bis. Nelle navi e motonavi che effettuano il trasporto pubblico locale lagunare di linea e non di linea esclusivamente all'interno delle acque protette della laguna di Venezia, l'eventuale impiego di combustibile allo stato gassoso a temperatura ambiente in pressione è effettuato con sistemazioni conformi alle disposizioni da emanarsi con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.»
34. 13. Spessotto, Scagliusi, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, Chiazzese, De Girolamo, De Lorenzis, Ficara, Grippa, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Termini, Macina, Donno.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. Al decreto-legge n. 457 del 30 dicembre 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 3, comma 1, le parole: “italiani o comunitari” sono soppresse;
   b) all'articolo 3, il comma 2 è abrogato;
   c) all'articolo 4, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  “2-quinquies. A decorrere dal 1o gennaio 2020, il beneficio di cui al presente articolo è attribuito a condizione che sulla nave nel periodo cui si riferisce il versamento delle ritenute alla fonte sia stato imbarcato esclusivamente personale con contratto collettivo nazionale di categoria, equivalente o migliorativo in termini di condizioni economiche, previdenziali e assicurative.”;
   d) all'articolo 6, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  “3-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2020, il beneficio di cui al presente articolo è attribuito in via esclusiva alle imprese armatrici che applicano al proprio personale il contratto collettivo nazionale di Pag. 549categoria, equivalente o migliorativo in termini di condizioni economiche, previdenziali e assicurative”.»
34. 15. Ubaldo Pagano.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 34, aggiungere seguente:

«Art. 34-bis.
(Misure per sostenere la filiera della canapa)

  491-bis. Al fine di sostenere la filiera agroalimentare della canapa e di garantire l'integrità del gettito tributario derivante dalle attività di commercializzazione e vendita di prodotti a base di canapa operanti sul territorio nazionale, nonché di salvaguardare i livelli occupazionali del settore, alla legge 2 dicembre 2016, n. 242 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente: ”a) alla coltivazione, alla trasformazione e all'immissione in commercio”.
   b) all'articolo 2, comma 2, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente: ”g-bis) prodotti e preparati contenenti cannabidiolo (CBD) il cui contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) non sia superiore allo 0,5 per cento per qualsiasi uso derivanti da infiorescenze fresche ed essiccate e oli;”.»
34. 01. Magi, Davide Aiello, Piera Aiello, Amitrano, Bruno Bossio, Luciano Cantone, Casa, Cunial, Ficara, Giarrizzo, Giordano, Giuliodori, Gribaudo, Licatini, Olgiati, Pallini, Papiro, Pastorino, Pini, Andrea Romano, Saitta, Sarli, Serritella, Sodano, Suriano, Tasso, Termini, Trano, Elisa Tripodi, Fassina, Fratoianni, Palazzotto.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.
(Beni immobili demaniali situati in Piazza San Marco a Venezia)

  1. Al fine di tutelare, valorizzare e promuovere il decoro del patrimonio culturale del Centro Storico di Venezia e in particolare di Piazza San Marco, che rappresenta all'interno del sito Unesco Venezia e la sua laguna il simbolo dell'identità storico-architettonica e artistica dell'intera città, nelle more di un riordino della normativa in materia di concessione in uso e in locazione dei beni immobili situati all'interno dei centri storici cittadini e appartenenti allo Stato, i contratti di locazione dei beni immobili demaniali situati in Piazza San Marco a Venezia vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge hanno una durata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, di anni dieci.»
34. 03. Andreuzza, Badole, Bazzaro, Bisa, Bitonci, Coin, Colmellere, Comencini, Covolo, Fantuz, Fogliani, Lorenzo Fontana, Giacometti, Lazzarini, Manzato, Paternoster, Pretto, Racchella, Stefani, Turri, Valbusa, Vallotto, Zordan, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Tonelli, Vinci.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.
(ISIN)

  1. All'articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 7, dopo le parole: ” delle Finanze” sono inserite le seguenti: ”Il trattamento economico dei membri della Consulta è pari al diciotto per cento per il Pag. 550Coordinatore e al dodici per cento per i componenti, e il trattamento economico dei membri del Collegio dei revisori è pari all'otto per cento per il Presidente ed al sei per cento per i componenti, calcolati sul trattamento economico complessivo del direttore”;
   b) al comma 11, primo periodo, dopo le parole: ”e di valutazione,” sono aggiunte le seguenti: ”adotta le regole di contabilità economico-patrimoniale”, ed è soppresso l'ultimo periodo;
   c) il comma 14 è sostituito dal seguente: ”14. Il regolamento di organizzazione e funzionamento interni dell'Isin e le relative modifiche sono approvati dal Direttore previo parere vincolante della Consulta”;
   d) al comma 15, ultimo periodo, dopo le parole: ”3,81 milioni di euro” sono aggiunte le seguenti: ”per gli anni 2018 e 2019, e pari a 5 milioni di euro per gli anni successivi,”;
   e) dopo il comma 15 è aggiunto il seguente: ”15-bis. Le risorse finanziarie del Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale di cui al comma 15 sono versate annualmente dai Ministero dell'economia e delle finanze direttamente a ISIN con corrispondente riduzione del contributo annuale dello Stato a favore di ISPRA.”;

  2. Le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»
34. 05. Orlando.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.
(Cold ironing)

  1. Al fine di favorire la riduzione dell'inquinamento ambientale nelle aree portuali mediante la diffusione delle tecnologie elettriche, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente adotta uno o più provvedimenti volti ad introdurre una tariffa dedicata per la fornitura di energia elettrica erogata da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto.
  2. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le Imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'Allegato I, alla voce: ”Energia elettrica”, è aggiunta, in fine, la seguente sottovoce: ”– per la fornitura di energia elettrica erogata, da impianti di terra, alle navi ormeggiate in porto: euro 0,0005 per ogni kWh”.
  3. Le disposizioni di cui al comma 2 hanno efficacia subordinatamente all'adozione della decisione del Consiglio dell'Unione europea che autorizzi, ai sensi dell'articolo 19 della direttiva del Consiglio n. 2003/96/CE, lo Stato ad applicare un'aliquota di accisa ridotta all'energia elettrica fornita per l'impiego di cui al medesimo comma 2.».
34. 06. Orlando.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.
(ZLS)

  1. All'articolo 1, comma 62, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Qualora in una regione ricadano più Autorità di sistema portuale di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e nell'ambito di una delle dette Autorità ricadano scali siti in regioni differenti, la Regione è autorizzata ad istituire una seconda Zona Logistica Semplificata, il cui ambito ricomprenda, tra le altre, le zone portuali e retroportuali relativi Pag. 551alla Autorità di Sistema Portuale che abbia scali in regioni differenti”.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 3 milioni di euro per l'anno 2020 e in 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione relative al periodo di programmazione 2021-2027.»
34. 07. Orlando.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.
(Abolizione della tassa di concessione governativa sull'utilizzo dei terminali di comunicazione mobile per gli enti locali)

  1. L'articolo 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, concernente la tassa di concessione governativa per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione non si applica agli enti locali.
  2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022 nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
34. 08. Fragomeli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

  1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 (Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe) dopo le parole: “con l'Unione Sovietica” sono inserite le seguenti: “e, in via residuale e non prevalente, con altri Paesi del Golfo Persico,”.
  2. All'articolo 2 della legge n. 19 del 1991 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, le parole: “e prevalente” sono soppresse;
   b) il comma 5, è sostituito dal seguente:
  “5. Le partecipazioni acquisite o sottoscritte dalla Società Finanziaria devono essere di minoranza e alla partecipata la Società Finanziaria può concedere finanziamenti soci. Le partecipazioni devono essere cedute di norma entro otto anni dalla prima acquisizione e i finanziamenti non possono superare di norma la durata di otto anni”;
   c) al comma 6, le parole: “e prevalente” sono soppresse;
   d) dopo il comma 6, è inserito il seguente:
  “6-bis. Oltre al finanziamento o alla partecipazione a imprese o Società estere previsti ai commi precedenti, la società Finest, al fine di incrementare la competitività internazionale della singola impresa e la sua quota di fatturato export sui mercati internazionali, potrà partecipare a Società Italiane aventi stabile organizzazione nelle regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto-Adige, nelle modalità stabilite nel comma 5, con l'aggiunta della possibilità di sottoscrivere prestiti obbligazionari o similari emessi dalle società partecipate.”;Pag. 552
   e) al comma 7, le parole: “; in tal caso il limite di finanziamento complessivo è elevato al 40 per cento” sono soppresse.».
34. 011. Gava, Panizzut, Moschioni, Bubisutti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.
(Disposizioni sulle concessioni portuali)

  1. Al fine di consentire uno sviluppo delle attività portuali nel rispetto delle libertà fondamentali riconosciute dal diritto dell'Unione europea, nell'articolo 18, comma 7, della legge n. 84 del 28 gennaio 1994 (Riordino della legislazione in materia portuale) il primo periodo è sostituito con il seguente: ”Una stessa impresa o più imprese appartenenti al medesimo gruppo o centro di interessi imprenditoriali possono ottenere più concessioni per l'esercizio di operazioni portuali, nello stesso porto o in porti del medesimo sistema portuale, anche per lo svolgimento, in tutto o in parte, delle stesse attività. Deve essere tuttavia assicurata un'effettiva possibilità di concorrenza nell'offerta delle operazioni portuali, da valutarsi in rapporto al mercato rilevante, all'evoluzione dei traffici e delle infrastrutture ed alte caratteristiche degli operatori titolari di concessioni.”».
34. 013. Vazio, Rotta.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.
(Disposizioni sulle concessioni portuali)

  1. Al comma 7 dell'articolo 18 della legge n. 84 del 28 gennaio 1994 dopo le parole: ”a meno che l'attività per la quale richiede una nuova concessione sia differente da quella di cui alle concessioni già esistenti nella stessa area demaniale” sono aggiunte le seguenti: ”o che il nuovo assetto concessorio sia conforme alle norme per la tutela della concorrenza e del mercato secondo le valutazioni della competente Autorità”».
34. 09. Vazio, Rotta.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.
(Proroghe di termini in materia di strutture turistico-ricettive)

  1. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2020.»
34. 012. Parolo, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

ART. 35.

  Sopprimerlo.
*35. 1. Rospi.

  Sopprimerlo.
*35. 2. Gelmini, Sisto, Mandelli, Brunetta, Calabria, D'Attis, D'Ettore, Milanato, Occhiuto, Ravetto, Pella, Santelli, Prestigiacomo, Sarro, Paolo Russo, Cannizzaro, Tartaglione, Zanella, Mulè, Rosso, Cortelazzo, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Giacometto, Casino.

Pag. 553

  Sopprimerlo.
*35. 3. Nobili, Paita.

  Al comma 1, premettere le seguenti parole: Fermo restando un apposito parere preventivo della Commissione europea, con particolare riguardo agli aspetti della concorrenza, della libertà di circolazione dei capitali e della libertà di stabilimento,.
35. 4. Rixi, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Maccanti, Tombolato, Zordan, Lucchini, Badole, Benvenuto, Gobbato, Vallotto, Parolo, D'Eramo, Raffaelli, Valbusa, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: nelle more dello svolgimento delle procedure di gara per l'affidamento a nuovo concessionario, per il tempo strettamente necessario alla sua individuazione,.

  Conseguentemente, al terzo periodo sopprimere la parola: provvisoria.
35. 5. Fassina.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La eventuale revoca, decadenza o risoluzione della concessione, avviene previa comunicazione scritta agli enti finanziatori del concessionario e in contraddittorio tra il concedente e il concessionario.
35. 6. Rixi, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Maccanti, Tombolato, Zordan, Lucchini, Badole, Benvenuto, Gobbato, Vallotto, Parolo, D'Eramo, Raffaelli, Valbusa, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Ai fini della eventuale revoca, decadenza o risoluzione della concessione è acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario.
35. 7. Rixi, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Maccanti, Tombolato, Zordan, Lucchini, Badole, Benvenuto, Gobbato, Vallotto, Parolo, D'Eramo, Raffaelli, Valbusa, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: sono disciplinati inserire le seguenti: le modalità dell'effettuazione dell'eventuale revoca, decadenza o risoluzione della concessione in contraddittorio tra il concedente e il concessionario, gli indennizzi e le modalità di soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del concessionario da parte dello Stato, la tutela della stabilità occupazionale e l'assorbimento da parte di ANAS S.p.a. del personale e degli operatori del concessionario,.
35. 8. Rixi, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Maccanti, Tombolato, Zordan, Lucchini, Badole, Benvenuto, Gobbato, Vallotto, Parolo, D'Eramo, Raffaelli, Valbusa, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Dall'applicazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri, anche prospettici, a carico della finanza pubblica.
35. 12. Rixi, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Maccanti, Tombolato, Zordan, Lucchini, Badole, Benvenuto, Gobbato, Vallotto, Parolo, D'Eramo, Raffaelli, Pag. 554Valbusa, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Nei casi di cui al comma 1, ANAS S.p.a. provvede all'adeguamento delle tariffe per il periodo della gestione provvisoria, in conformità alle delibere adottate dall'Autorità di regolazione dei trasporti, ai sensi dell'articolo 13.
35. 13. Di Muro, Rixi, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Maccanti, Tombolato, Zordan, Lucchini, Badole, Benvenuto, Gobbato, Vallotto, Parolo, D'Eramo, Raffaelli, Valbusa, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. In caso di revoca delle concessioni autostradali, che interessano più regioni, è necessario preliminarmente da parte del Governo richiedere un parere alla Commissione europea.
35. 16. Rospi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. A decorrere dal 28 febbraio 2020, al fine di dare attuazione alle disposizioni previste dalle convenzioni che regolano i rapporti concessori autostradali, le somme versate dalle società concessionarie al bilancio dello Stato a titolo di rimborso delle spese sostenute dal concedente per le attività di funzionamento, sono riassegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,.
35. 15. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Pellicani, Pezzopane.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 177 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1:
    1) al primo periodo, le parole: «procedura ad evidenza pubblica», sono sostituite dalle seguenti: «le modalità previste dal presente codice»;
    2) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Nella quota di cui al precedente periodo non rientrano le attività svolte dal concessionario con mezzi propri e personale proprio»;
    3) al terzo periodo, dopo le parole: «sessanta per cento», sono aggiunte le seguenti: «, e non opera l'esclusione di cui al secondo periodo».
   b) al comma 2, le parole: «il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2022».
*35. 17. Buratti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 177 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1:
    1) al primo periodo, le parole: «procedura ad evidenza pubblica», sono sostituite dalle seguenti: «le modalità previste dal presente codice»;
    2) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Nella quota di cui al precedente periodo non rientrano le attività svolte dal concessionario con mezzi propri e personale proprio»;
    3) al terzo periodo, dopo le parole: «sessanta per cento», sono aggiunte le seguenti: «, e non opera l'esclusione di cui al secondo periodo».
   b) al comma 2, le parole: «il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2022».
*35. 18. Serracchiani.

Pag. 555

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al comma 1, primo periodo, dell'articolo 177 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «procedura ad evidenza pubblica», sono sostituite dalle seguenti: «le modalità previste dal presente codice»;
   b) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Nella quota di cui al precedente periodo non rientrano le attività svolte dal concessionario con mezzi propri e personale proprio».
35. 19. Vallascas, Daga, Vianello, Macina, Donno.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 1078, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le province e le città metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1076 entro il 31 dicembre 2020, per gli interventi realizzati nel 2018 e nel 2019, ed entro il 30 giugno successivo all'anno di riferimento per gli interventi realizzati dal 2020 al 2023, mediante apposita comunicazione al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti».
35. 14. Bilotti, Macina, Donno.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Sino alla data del 31 ottobre 2028, al fine di dare esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia 18 settembre 2019, in causa C-526/17 e nelle more dell'individuazione di nuove soluzioni progettuali relative al collegamento autostradale A12 Livorno-Grosseto-Civitavecchia, la Società Autostrada Tirrenica s.p.a. assicura la gestione delle sole tratte autostradali aperte al traffico alla data di entrata in vigore della presente disposizione. A tal fine, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Autostrada Tirrenica s.p.a. procedono all'aggiornamento della convenzione unica stipulata in data 11 marzo 2009, assicurando le condizioni di equilibrio finanziario nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente nonché dalle delibere adottate dall'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

  1-ter. L'articolo 9 della legge 12 agosto 1982, n. 531, è abrogato.
35. 9. Andrea Romano.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di soddisfare i rilievi evidenziati dalla Corte dei conti nella delibera 18 dicembre 2019, n. 18, con particolare riferimento alla remunerazione del capitale, alla tutela degli interessi pubblici e dei consumatori, all'effettiva attuazione dei principi della concorrenza e all'efficienza gestionale, la procedura di gara di cui al comma 1 garantisce la salvaguardia dell'interesse nazionale, mediante apposita clausola informata ai seguenti principi:
   a) vantaggio oggettivo e certificato per lo Stato e la comunità nazionale rispetto alla gestione diretta da parte dello Stato;
   b) piena trasparenza del contratto di concessione, dei bilanci e del piano di investimenti;
   c) tutela della sicurezza nazionale, anche attraverso l'obbligo per i gestori di avere sede legale e fiscale in Italia;
   d) risoluzione unilaterale senza oneri per lo Stato in caso di gravi o reiterati Pag. 556inadempimenti da parte del concessionario, ivi inclusi gravi e reiterati ritardi nelle esecuzioni;
   e) obbligo, per il contraente, di reinvestire nella rete o nell'infrastruttura secondo le indicazioni dello Stato, in aggiunta agli investimenti già previsti dal contratto di concessione, anche la quota eccedente il 15 per cento dell'utile netto.
35. 10. Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. I commi 23-bis e 23-ter dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono abrogati.
35. 11. Ciaburro, Caretta, Prisco, Lucaselli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Modifica all'articolo 67 del TUIR)

  1. Al testo unico delle imposte, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, apportare la seguente modifica:
   a) all'articolo 67, comma 1, lettera m), dopo le parole: «compensi erogati ai direttori artistici,» inserire le seguenti: «ai formatori e».
35. 04. Bonomo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Revisione del decreto legislativo n. 117 del 2017 articolo 5, comma 2)

  1. All'articolo 5 del decreto legislativo n. 117 del 2017 al comma 1, lettera d), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tenuto conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2016, n. 106, nonché delle finalità e dei principi di cui agli articoli 1 e 2 del presente Codice, l'elenco delle attività di interesse generale di cui al comma 1 può essere aggiornato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del decreto, decorsi i quali quest'ultimo può essere comunque adottato».
35. 06. Bonomo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Revisione del decreto legislativo n. 117 del 2017 articolo 5, comma, 1 lettera d)

  1. All'articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 117 del 2017, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e le attività di bande musicali e cori».
35. 05. Bonomo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.

  1. All'articolo 93 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 Pag. 557aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1-ter, dopo le parole: «o di collaborazione con un'impresa costituita» sono inserite le seguenti: «, ovvero persona fisica o giuridica, nella Repubblica di San Marino, nella Città del Vaticano, in Svizzera, nel Principato di Monaco o»;
   b) dopo il comma 1-quater, sono aggiunti i seguenti:
  «1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater non si applicano:
   a) ai residenti nel comune di Campione d'Italia;
   b) ai residenti in Italia che conducono veicoli destinati al trasporto internazionale di persone o di merci su strada ai sensi della normativa dell'Unione europea o internazionale in materia, esclusi i trasporti di cabotaggio;
   c) ai residenti in Italia che conducono veicoli di interesse storico o collezionistico e veicoli d'epoca immatricolati all'estero, limitatamente allo svolgimento di manifestazioni autorizzate;
   d) ai residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero impegnati in competizioni sportive su strada autorizzate ai sensi dell'articolo 9, limitatamente alla durata delle competizioni stesse e delle relative tappe di trasferimento;
   e) al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, di cui all'articolo 1, comma 9, lettere a) e b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470, nonché al personale delle forze armate e di polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o comandi NATO. La medesima previsione si applica anche nei confronti dei familiari conviventi all'estero con il personale di cui alla presente lettera;
   f) al personale civile e militare straniero inviato per prestare servizio presso organismi o comandi internazionali situati in Italia e che conduce sul territorio nazionale veicoli immatricolati all'estero nella propria disponibilità;
   g) al personale dipendente di imprese aventi sede in Italia che, per brevi spostamenti strettamente legati allo svolgimento di prestazioni lavorative, conduce veicoli immatricolati all'estero appartenenti o nella disponibilità di clienti delle medesime imprese. In tali ipotesi, a bordo degli stessi veicoli deve essere presente, durante la circolazione, un documento attestante il rapporto di lavoro con l'impresa e l'attualità del rapporto tra questa e il cliente proprietario del veicolo o che ne ha la legittima disponibilità. In mancanza di tale documento, la disponibilità dei veicoli si considera in capo ai conducenti;
   h) alle persone residenti all'estero che lavorano o collaborano in modo stagionale con imprese aventi sede in Italia e che per tale motivo hanno la residenza temporanea ovvero normale in Italia, ad esclusione di coloro che acquisiscono la residenza anagrafica in Italia;
   i) ai titolari e al personale dipendente di imprese di officina meccanica, di carrozzeria, di soccorso stradale e simili, aventi sede in Italia, che per motivi connessi all'attività lavorativa si trovino a condurre veicoli immatricolati all'estero.
   1-sexies. Le disposizioni di cui al comma 1-quinquies si applicano anche ai componenti del nucleo familiare dei medesimi soggetti di cui alle lettere a) a h) aventi la medesima residenza.».

  2. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, per il solo anno 2020 alle eventuali minori entrate derivanti dalla mancata irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per un importo massimo pari a 1 milione di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione; della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con Pag. 558appositi provvedimenti normativi si provvede, a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
35. 02. Mulè.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.

  1. All'articolo 93 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1-ter, dopo le parole: «o di collaborazione con un'impresa costituita» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero persona fisica o giuridica, nella Repubblica di San Marino, nella Città del Vaticano, in Svizzera, nel Principato di Monaco o»;
   b) dopo il comma 1-quater, sono aggiunti i seguenti:
  «1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater non si applicano:
   a) ai residenti nel comune di Campione d'Italia;
   b) ai residenti in Italia che conducono veicoli destinati al trasporto internazionale di persone o di merci su strada ai sensi della normativa dell'Unione europea o internazionale in materia, esclusi i trasporti di cabotaggio;
   c) ai residenti in Italia che conducono veicoli di interesse storico o collezionistico e veicoli d'epoca immatricolati all'estero, limitatamente allo svolgimento di manifestazioni autorizzate;
   d) ai residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero impegnati in competizioni sportive su strada autorizzate ai sensi dell'articolo 9, limitatamente alla durata delle competizioni stesse e delle relative tappe di trasferimento;
   e) al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, di cui all'articolo 1, comma 9, lettere a) e b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470, nonché al personale delle forze armate e di polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o comandi NATO. La medesima previsione si applica anche nei confronti dei familiari conviventi all'estero con il personale di cui alla presente lettera;
   f) al personale civile e militare straniero inviato per prestare servizio presso organismi o comandi internazionali situati in Italia e che conduce sul territorio nazionale veicoli immatricolati all'estero nella propria disponibilità;
   g) al personale dipendente di imprese aventi sede in Italia che, per brevi spostamenti strettamente legati allo svolgimento di prestazioni lavorative, conduce veicoli immatricolati all'estero appartenenti o nella disponibilità di clienti delle medesime imprese. In tali ipotesi, a bordo degli stessi veicoli deve essere presente, durante la circolazione, un documento attestante il rapporto di lavoro con l'impresa e l'attualità del rapporto tra questa e il cliente proprietario del veicolo o che ne ha la legittima disponibilità. In mancanza di tale documento, la disponibilità dei veicoli si considera in capo ai conducenti;
   h) alle persone residenti all'estero che lavorano o collaborano in modo stagionale con imprese aventi sede in Italia e che per tale motivo hanno la residenza temporanea ovvero normale in Italia, ad esclusione di coloro che acquisiscono la residenza anagrafica in Italia;
   i) ai titolari e al personale dipendente di imprese di officina meccanica, di carrozzeria, Pag. 559di soccorso stradale e simili, aventi sede in Italia, che per motivi connessi all'attività lavorativa si trovino a condurre veicoli immatricolati all'estero.
   1-sexies. Le disposizioni di cui al comma 1-quinquies si applicano anche ai componenti del nucleo familiare dei medesimi soggetti di cui alle lettere a) a h) aventi la medesima residenza.».
35. 03. Mulè.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Esterovestizione)

  1. All'articolo 93 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1-ter, dopo le parole: «veicolo concesso in comodato a un soggetto residente in Italia e legato da un rapporto di lavoro o di collaborazione con un'impresa costituita», sono inserite le seguenti: «, ovvero persona fisica o giuridica, nella Repubblica di San Marino, nella Città del Vaticano, in Svizzera, nel Principato di Monaco o»;
   b) dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:
  «1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater non si applicano:
   a) ai residenti nel comune di Campione d'Italia;
   b) ai residenti in Italia che conducono veicoli destinati al trasporto internazionale di persone o di merci su strada ai sensi della normativa dell'Unione europea o internazionale in materia, esclusi i trasporti di cabotaggio;
   c) ai residenti in Italia che conducono veicoli di interesse storico o collezionistico e veicoli d'epoca immatricolati all'estero, limitatamente allo svolgimento di manifestazioni autorizzate;
   d) ai residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero impegnati in competizioni sportive su strada autorizzate ai sensi dell'articolo 9, limitatamente alla durata delle competizioni stesse e delle relative tappe di trasferimento;
   e) al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, di cui all'articolo 1, comma 9, lettere a) e b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470, nonché al personale delle Forze armate e di polizia in servizio all'estero presso organismi-internazionali o comandi NATO. La medesima previsione si applica anche nei confronti dei familiari conviventi all'estero con il personale di cui alla presente lettera;
   f) al personale civile e militare straniero inviato per prestare servizio presso organismi o comandi internazionali situati in Italia e che conduce sul territorio nazionale veicoli immatricolati all'estero nella propria disponibilità;
   g) al personale dipendente di imprese aventi sede in Italia che, per brevi spostamenti strettamente legati allo svolgimento di prestazioni lavorative, conduce veicoli immatricolati all'estero appartenenti o nella disponibilità di clienti delle medesime imprese. In tali ipotesi, a bordo degli stessi veicoli deve essere presente, durante la circolazione, un documento attestante il rapporto di lavoro con l'impresa e l'attualità del rapporto tra questa e il cliente proprietario del veicolo o che ne ha la legittima disponibilità. In mancanza di tale documento, la disponibilità dei veicoli si considera in capo ai conducenti;
   h) alle persone residenti all'estero che lavorano o collaborano in modo stagionale con imprese aventi sede in Italia e che per tale motivo hanno la residenza temporanea ovvero normale in Italia, ad esclusione di coloro che acquisiscono la residenza anagrafica in Italia;Pag. 560
   i) ai titolari e al personale dipendente di imprese di officina meccanica, di carrozzeria, di soccorso stradale e simili, aventi sede in Italia, che per motivi connessi all'attività lavorativa si trovino a condurre veicoli immatricolati all'estero».
35. 07. Di Muro, Cavandoli, Raffaelli, Maccanti, Capitanio, Cecchetti, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile)

ART. 36.

  Sopprimerlo.
*36. 1. Schullian, Gebhard, Plangger.

  Sopprimerlo.
*36. 2. Mandelli.

  Sopprimerlo.
*36. 3. Lollobrigida, Prisco, Lucaselli.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 36.
(Informatizzazione INAIL)

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:
  «Art. 7-bis. – (Banca dati informatizzata)1. Per digitalizzare la trasmissione dei dati delle verifiche, l'INAIL predispone la banca dati informatizzata delle verifiche, attraverso il trasferimento dei dati in possesso delle banche dati degli enti ispettivi privati all'applicativo software (CIVA) che assolve la funzione di banca dati dell'INAIL».
36. 4. Mandelli.

  Al comma 1, capoverso Art. 7-bis, apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e articolo 7, comma 2;
   sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Per le verifiche di cui all'articolo 4, comma 1, all'articolo 6, comma 1, e all'articolo 7, comma 2, l'organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro utilizza personale qualificato iscritto al proprio libro matricola o al proprio libro paga e corrisponde all'INAIL una quota, pari al 5 per cento della tariffa definita dal decreto di cui al comma 4.;
   al comma 4, dopo le parole: Le tariffe inserire le seguenti: per gli oneri per le verifiche di cui all'articolo 7, comma 2, e e aggiungere, in fine, le seguenti parole: integralmente applicato;
   dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  5. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, con uno o 5 più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono dettate disposizioni volte ad adeguare le vigenti prescrizioni in materia di verifica di installazioni, dispositivi e impianti di cui all'allegato XLIX annesso al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, individuando le procedure e le istruzioni operative per le verifiche degli impianti.

  6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono adottate disposizioni volte a regolare i processi per l'ottenimento e il mantenimento dell'abilitazione degli organismi accreditati per le attività di cui agli articoli 4 e 5 e per i criteri di abilitazione dei rispettivi tecnici.Pag. 561
  7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della salute, coordina l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, ne controlla lo stato di applicazione e vigila sulla corretta attuazione delle norme e dei relativi regolamenti, provvedendo a tal fine con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  8. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al fine di provvedere a quanto previsto al comma 7 ed in relazione alle attività di cui agli articoli 4 e 5, ha facoltà di istituire al suo interno apposito dipartimento o agenzia avvalendosi anche della collaborazione dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), previa sottoscrizione tra le parti di specifica convenzione, utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  9. Agli oneri derivanti dai costi di gestione e mantenimento della banca dati informatizzata ed agli altri oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante le quote di cui al comma 3.

  Conseguentemente, all'articolo 36, rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: e abilitazione.
36. 5. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Al comma 1, capoverso Art. 7-bis, sopprimere i commi 3 e 4.
36. 6. Mandelli.

  Al comma 1, capoverso Art. 7-bis, dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
  5. In via transitoria ed in deroga alle periodicità dei controlli di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del 1o dicembre 2004, n. 329, a tutela della sicurezza delle attività ed al fine di consentire l'effettuazione delle verifiche di integrità dei serbatoi di qualsiasi capacità tramite la tecnica di controllo basata sull'emissione acustica, i proprietari dei serbatoi comunicano a INAIL, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i dati delle attrezzature ancora da sottoporre a verifica alla data del 31 dicembre 2019. Al fine di garantire la pronta effettuazione delle procedure di verifica, le disposizioni di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del 23 settembre 2004 e del decreto del 17 gennaio 2005 si applicano anche ai recipienti a pressione fissi interrati, tumulati e fuori terra con capacità complessiva superiore a 13 metri cubi. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'INAIL definisce la procedura operativa per l'effettuazione delle verifiche di integrità dei serbatoi di cui al precedente periodo con il sistema di controllo basato sulla tecnica delle emissioni acustiche.

  6. L'INAIL invia al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero della salute una apposita relazione tecnica relativa all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5.
*36. 7. Squeri.
(Inammissibile)

  Al comma 1, capoverso Art. 7-bis, dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
  5. In via transitoria ed in deroga alle periodicità dei controlli di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del 1o dicembre 2004, n. 329, a tutela della sicurezza delle attività ed al fine di consentire l'effettuazione delle verifiche di integrità dei serbatoi di qualsiasi capacità tramite la tecnica di controllo basata sull'emissione acustica, i proprietari dei serbatoi comunicano a INAIL, entro dodici Pag. 562mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i dati delle attrezzature ancora da sottoporre a verifica alla data del 31 dicembre 2019. Al fine di garantire la pronta effettuazione delle procedure di verifica, le disposizioni di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del 23 settembre 2004 e del decreto del 17 gennaio 2005 si applicano anche ai recipienti a pressione fissi interrati, tumulati e fuori terra con capacità complessiva superiore a 13 metri cubi. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'INAIL definisce la procedura operativa per l'effettuazione delle verifiche di integrità dei serbatoi di cui al precedente periodo con il sistema di controllo basato sulla tecnica delle emissioni acustiche.

  6. L'INAIL invia al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero della salute una apposita relazione tecnica relativa all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5.
*36. 8. Saltamartini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
(Inammissibile)

  Al comma 1, capoverso Art. 7-bis, dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
  5. In via transitoria ed in deroga alle periodicità dei controlli di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del 1o dicembre 2004, n. 329, a tutela della sicurezza delle attività ed al fine di consentire l'effettuazione delle verifiche di integrità dei serbatoi di qualsiasi capacità tramite la tecnica di controllo basata sull'emissione acustica, i proprietari dei serbatoi comunicano a INAIL, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i dati delle attrezzature ancora da sottoporre a verifica alla data del 31 dicembre 2019. Al fine di garantire la pronta effettuazione delle procedure di verifica, le disposizioni di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del 23 settembre 2004 e del decreto del 17 gennaio 2005 si applicano anche ai recipienti a pressione fissi interrati, tumulati e fuori terra con capacità complessiva superiore a 13 metri cubi. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'INAIL definisce la procedura operativa per l'effettuazione delle verifiche di integrità dei serbatoi di cui al precedente periodo con il sistema di controllo basato sulla tecnica delle emissioni acustiche.

  6. L'INAIL invia al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero della salute una apposita relazione tecnica relativa all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5.
*36. 9. Morgoni, Pezzopane, Braga.
(Inammissibile)

  Al comma 1, capoverso Art. 7-bis, dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
  5. In via transitoria ed in deroga alle periodicità dei controlli di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del 1o dicembre 2004, n. 329, a tutela della sicurezza delle attività ed al fine di consentire l'effettuazione delle verifiche di integrità dei serbatoi di qualsiasi capacità tramite la tecnica di controllo basata sull'emissione acustica, i proprietari dei serbatoi comunicano a INAIL, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i dati delle attrezzature ancora da sottoporre a verifica alla data del 31 dicembre 2019. Al fine di garantire la pronta effettuazione delle procedure di verifica, le disposizioni di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del 23 settembre 2004 e del decreto del 17 gennaio 2005 si applicano anche ai recipienti a pressione fissi interrati, tumulati e fuori terra con capacità complessiva superiore a 13 metri Pag. 563cubi. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'INAIL definisce la procedura operativa per l'effettuazione delle verifiche di integrità dei serbatoi di cui al precedente periodo con il sistema di controllo basato sulla tecnica delle emissioni acustiche.

  6. L'INAIL invia al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero della salute una apposita relazione tecnica relativa all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5.
*36. 10. Benamati.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Disposizioni in materia di lavoro agricolo)

  1. I datori di lavoro agricolo, i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, che, al 31 dicembre 2018, non hanno presentato, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, e dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 476, la denuncia aziendale di variazione nei termini previsti, vi provvedono entro il 31 dicembre 2020 esclusivamente con modalità telematiche.
  2. La presentazione della denuncia aziendale di cui al comma 1 non determina l'applicazione di sanzioni per il ritardo nella presentazione della denuncia aziendale di variazione ovvero recuperi di imposizione contributiva anche per il periodo antecedente all'entrata in vigore della presente disposizione.
36. 01. Incerti, Cenni, Critelli, Dal Moro, Martina.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.

  1. All'articolo 31, comma 7, del decreto legislativo n. 58 del 1998 le parole: «che si avvalgono dei medesimi» sono sostituite con la seguente: «abilitati».
36. 02. Bellachioma.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.

  1. Alla lettera b-bis) del comma 29 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole: «nel territorio della provincia di Bolzano» sono inserite le seguenti: «e di Trento».
36. 03. Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Piccolo, Sutto, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
(Inammissibile)

ART. 37.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 1, comma 1, della legge 14 luglio 1993, n. 238, dopo le parole: «i contratti di programma,» sono inserite le seguenti: «e i contratti di servizio,».

  1-ter. Il comma 2-ter dell'articolo 9 del decreto-legge n. 159 del 2007 è abrogato.
37. 1. Ficara, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, Chiazzese, De Girolamo, De Lorenzis, Grippa, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Scagliusi, Serritella, Spessotto, Termini, Macina, Donno.
(Inammissibile)

Pag. 564

ART. 38.

  Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: in deroga al comma 1 dell'articolo 243-sexies del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, le somme anticipate possono essere utilizzate, oltre che per il pagamento di debiti presenti nel piano di riequilibrio pluriennale, anche per il pagamento delle esposizioni eventualmente derivanti dal contenzioso censito nel piano di riequilibrio stesso.
38. 1. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Attis.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  «3-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2020 cessano di produrre effetti le sanzioni accertate nei confronti degli enti locali che alla medesima data abbiano dichiarato la condizione di dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e per i quali sia ancora in corso la procedura di risanamento di cui all'articolo 265 del medesimo decreto legislativo, n. 267 del 2000, nonché nei confronti degli enti locali che abbiano avviato le procedure di riequilibrio finanziario pluriennale, che siano ancora in corso alla medesima data ai sensi degli articoli 243-bis e seguenti del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, con riferimento agli esercizi 2015 e precedenti per ciò che riguarda il mancato rispetto dell'obiettivo del patto di stabilità, e agli esercizi 2016 e 2017 per ciò che riguarda il mancato rispetto del saldo di competenza non negativo, nonché quelle dovute al mancato rispetto dei termini di comunicazione delle certificazioni, con riferimento agli esercizi dal 2015 al 2018, Non si dà luogo alla restituzione delle quote già trattenute a titolo di sanzione economica a carico dagli enti inadempienti, o da questi già versate.»
38. 2. Prisco, Lollobrigida, Rampelli, Donzelli, Lucaselli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  «3-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2020 cessano di produrre effetti le sanzioni accertate nei confronti di enti locali, con riferimento agli esercizi 2015 e precedenti per ciò che riguarda il mancato rispetto dell'obiettivo del patto di stabilità, e agli esercizi 2016 e 2017 per ciò che riguarda il mancato rispetto del saldo di competenza non negativo, nonché quelle dovute al mancato rispetto dei termini di comunicazione delle certificazioni, con riferimento agli esercizi dal 2015 al 2018. Non si dà luogo alla restituzione delle quote già trattenute a titolo di sanzione economica a carico degli enti inadempienti, o da questi già versate.»
38. 4. Prisco, Lollobrigida, Rampelli, Donzelli, Lucaselli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  «3-bis. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 243-bis, comma 9-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonché per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privai”;
   b) all'articolo 249, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonché dei mutui per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti, nazionali, pubblici o privati”».
38. 3. Lollobrigida, Prisco, Rampelli, Donzelli, Lucaselli.
(Inammissibile)

Pag. 565

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  «3-bis. Per le province in dissesto finanziario che, entro la data del 31 dicembre 2020, presentano una nuova ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato a seguito del diniego da parte del Ministero dell'interno dell'approvazione di una precedente ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato, il termine di cinque anni di cui al comma 1-ter dell'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, decorre dalla data di presentazione da parte del Consiglio della nuova ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato.»
*38. 5. Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli, Silvestroni.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  «3-bis. Per le province in dissesto finanziario che, entro la data del 31 dicembre 2020, presentano una nuova ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato a seguito del diniego da parte del Ministero dell'interno dell'approvazione di una precedente ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato, il termine di cinque anni di cui al comma 1-ter dell'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, decorre dalla data di presentazione da parte del Consiglio della nuova ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato.»
*38. 7. Paolo Russo, Mandelli, Pella, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  «3-bis. Per le province in dissesto finanziario che, entro la data del 31 dicembre 2020, presentano una nuova ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato a seguito del diniego da parte del Ministero dell'interno dell'approvazione di una precedente ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato, il termine di cinque anni di cui al comma 1-ter dell'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, decorre dalla data di presentazione da parte del Consiglio della nuova ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato.»
*38. 8. Fragomeli, De Menech.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  «3-bis. Per le province in dissesto finanziario che, entro la data del 31 dicembre 2020, presentano una nuova ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato a seguito del diniego da parte del Ministero dell'interno dell'approvazione di una precedente ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato, il termine di cinque anni di cui al comma 1-ter dell'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, decorre dalla data di presentazione da parte del Consiglio della nuova ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato.»
*38. 9. Angiola.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  «3-bis. Al secondo periodo del comma 907 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: “nei tre esercizi successivi, entro il 30 settembre di ciascun anno” sono sostituite dalle seguenti: “nei dieci esercizi successivi, entro il 30 settembre di ciascun anno, a partire dal secondo anno dall'assegnazione”».
38. 6. Alaimo, Macina, Donno, Papiro, Lorefice, Ficara, Suriano, Martinciglio.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.
(Certificazione attestante il rispetto del pareggio di bilancio)

  1. All'articolo 1, comma 473-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: “entro il termine perentorio di cui al comma 470” sono soppresse;Pag. 566
   b) le parole: “31 gennaio 2020” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2020”.

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede con le risorse non utilizzate di cui alla lettera b) del comma 479 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.»
38. 01. Ubaldo Pagano, Fragomeli.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.
(Contrazione debiti per anticipazioni strettamente funzionali per enti in riequilibrio finanziario pluriennale)

  1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 243-bis, comma 9-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonché per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati”;
   b) all'articolo 249, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonché dei mutui per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati”.»
38. 02. Pastorino, Fornaro, Fassina.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di province e liberi consorzi)

  1. Alle province e ai liberi consorzi che, alla data del 30 novembre 2019, risultano in dissesto finanziario e con un valore negativo del fondo sperimentale di riequilibrio o dei trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione corrisposti dal Ministero dell'interno, relativi all'anno 2019, è attribuito un contributo di euro 4,5 milioni a decorrere dall'anno 2020. Il contributo di cui al periodo precedente è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo parere in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 gennaio 2020, in proporzione all'ammontare del valore negativo del fondo sperimentale di riequilibrio o dei trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione corrisposti dal Ministero dell'interno.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 4,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma “Fondo di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo relativo al medesimo Ministero.»
38. 03. Ficara, Macina, Donno, Alaimo, Lorefice, Papiro, Suriano, Martinciglio.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.
(Sospensione del pagamento del tributi per i comuni della provincia di Catania colpiti dal terremoto del 2018)

  1. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia Pag. 567e delle finanze del 25 gennaio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 febbraio 2019, n. 30, aventi alla data del 26 dicembre 2018 la residenza, ovvero la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Aci Sant'Antonio, Acireale, Milo, Santa Venerina, Trecastagni, Viagrande e Zafferana Etnea, che hanno usufruito della sospensione del termini dei versamenti tributari scadenti nel periodo dal 26 dicembre 2018 al 30 settembre 2019, non si applicano gli adempimenti tributari e le sanzioni, nonché interessi per i versamenti, compresi gli invii delle dichiarazioni dei redditi, riguardanti il periodo dal 1o ottobre 2019 al 31 dicembre 2019, effettuati entro il 16 gennaio 2020.
  2. L'imposta comunale sulla pubblicità e il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari, riferiti alle insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi, nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche non sono dovuti, a decorrere dal 1o gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2021, per le attività con sede legale od operativa nei territori dei comuni della provincia di Catania, interessati dall'evento sismico del 26 dicembre 2018, indicati nella delibera del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2018.»
38. 04. Suriano, Alaimo, Macina, Donno.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.
(Applicazione avanzo vincolato

enti in dissesto)

  1. All'articolo 1, comma 897, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto in fine il seguente periodo: “Per il triennio 2020-2022, gli enti in stato di dissesto finanziario che non abbiano ancora depositato il rendiconto della liquidazione di cui all'articolo 256 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 167, e che si trovano in disavanzo di amministrazione, possono applicare al bilancio di previsione le somme vincolate confluite nel risultato di amministrazione per un importo pari alla quota riscossa e non spesa”».
38. 05. Lollobrigida, Prisco, Rampelli, Donzelli, Lucaselli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.
(Facilitazione dell'utilizzo di fondi per servizi sociali e di protezione civile da parte degli enti locali in disavanzo)

  1. Per il triennio 2020-2022, ai fini di un più agevole utilizzo delle somme trasferite dallo Stato o dalle regioni agli enti locali per l'attuazione di programmi relativi al potenziamento degli interventi in materia di servizi sociali e di protezione civile, gli enti locali beneficiari possono utilizzare le somme in questione, ancorché confluite nella parte vincolata dell'avanzo di amministrazione, anche nei casi di disavanzo complessivo, in deroga alla disciplina e ai limiti stabiliti dai commi 897 e 898 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Resta fermo, per l'ente locale che applica la facilitazione di cui al periodo precedente, l'obbligo di procedere al recupero del disavanzo nell'ambito dei termini temporali ordinariamente previsti dalle leggi vigenti.»
38. 06. Lollobrigida, Prisco, Rampelli, Donzelli, Lucaselli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.
(Condizioni per l'utilizzo avanzi vincolati in condizioni di disavanzo complessivo)

  1. Per il triennio 2020-2022, ai soli fini di un utilizzo ulteriore della quota vincolata, Pag. 568al netto dei vincoli formalmente attribuiti dall'ente, la quota applicabile di cui al comma 898 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aumentata di un importo pari all'eventuale maggior recupero effettivamente realizzato, risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, rispetto alla quota del disavanzo iscritta nel bilancio di previsione. Parimenti, la quota applicabile è ridotta di un importo pari al minor recupero effettivamente realizzato, risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, rispetto alla quota del disavanzo iscritta nel bilancio di previsione. Per il medesimo triennio, la quota vincolata del risultato di amministrazione, al netto dei vincoli formalmente attribuiti dall'ente, è ulteriormente aumentata di un importo complessivamente non superiore al maggior recupero del disavanzo, risultante dai rendiconti degli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018, rispetto alle quote del disavanzo iscritte nei bilanci di previsione delle medesime annualità.»
38. 07. Lollobrigida, Prisco, Rampelli, Donzelli, Lucaselli.
(Inammissibile)

ART. 39.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. Qualora il soggetto gestore rientri tra quelli previsti dal comma 11, le disposizioni del presente articolo si applicano ai mutui di cui all'articolo 153 comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, siano essi già trasferiti al soggetto gestore o ancora a carico degli enti locali. Per tali mutui si applicano le disposizioni di cui al comma 11 e, previa autorizzazione dell'ente locale contraente il mutuo, il soggetto gestore svolge cumulativamente le operazioni di cui al presente articolo, anche ai fini di un consolidamento unitario delle varie posizioni debitorie.
39. 72. Parolo, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Sostituire il comma 12 con il seguente:
  12. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituito un tavolo tecnico composto da rappresentanti del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Regioni, ai fini di stabilire modalità e termini per l'applicazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle disposizioni recate dal presente articolo nei confronti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano nonché al fine di valutare eventuali adeguamenti della normativa vigente.
*39. 1. Madia, Mancini.

  Sostituire il comma 12 con il seguente:
  12. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituito un tavolo tecnico composto da rappresentanti del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Regioni, Pag. 569ai fini di stabilire modalità e termini per l'applicazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle disposizioni recate dal presente articolo nei confronti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano nonché al fine di valutare eventuali adeguamenti della normativa vigente.
*39. 2. Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Bartolozzi.

  Sostituire il comma 12 con il seguente:
  12. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituito un tavolo tecnico composto da rappresentanti nel Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Regioni, ai fini di stabilire modalità e termini per l'applicazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle disposizioni recate dal presente articolo nei confronti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano nonché al fine di valutare eventuali adeguamenti della normativa vigente.
39. 3. Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Guidesi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. Al comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dopo le parole: «nonché del ravvedimento operoso.», aggiungere le seguenti: «La punibilità per i reati di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater è altresì esclusa nell'ipotesi in cui l'autore del reato dimostri l'esistenza di crediti certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati, in misura pari o superiore all'importo del tributo non versato.».
*39. 4. Topo.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. Al comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dopo le parole: «nonché del ravvedimento operoso.», aggiungere le seguenti: «La punibilità per i reati di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater è altresì esclusa nell'ipotesi in cui l'autore del reato dimostri l'esistenza di crediti certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati, in misura pari o superiore all'importo del tributo non versato.».
*39. 5. Macina, Donno.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 13, inserire il seguente:
  13-bis. All'articolo 30, comma 14-quinquies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, al primo periodo, dopo le parole: «per l'anno 2019» sono inserite le seguenti: «e 2020», ed al secondo periodo, le parole: «entro il 31 ottobre 2019» sono sostituite con le seguenti: «rispettivamente, entro il 31 ottobre 2019 ed entro il 28 febbraio 2020».

  Conseguentemente, all'articolo 43, dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 39, comma 13-bis, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del Pag. 570bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
39. 6. Belotti, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:
  14-bis. Per l'anno 2020, nelle more di una più generale riforma del titolo VIII del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali che, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell'articolo 1, comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituito dall'articolo 1, comma 434, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, hanno dovuto incrementare la quota annuale di ripiano prevista dal rispettivo piano di riequilibrio pluriennale, possono richiedere al Ministero dell'interno entro il 31 gennaio 2020 un contributo a titolo di anticipazione, a valere sul fondo di cui all'articolo 243-ter del citato decreto legislativo n. 267 del 2000.

  14-ter. L'anticipazione di cui al comma 14-bis è assegnata mediante decreto del Ministero dell'interno da emanarsi entro il 29 febbraio 2020, nei limiti delle disponibilità del fondo, in proporzione della differenza tra la rata annuale dovuta nel 2020 a titolo di ripiano del piano di riequilibrio pluriennale di ciascun ente locale richiedente e la rata annuale dovuta nell'esercizio immediatamente precedente l'applicazione degli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019. In deroga al comma 1 dell'articolo 243-sexies del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, le somme anticipate possono essere utilizzate, oltre che per il pagamento di debiti presenti nel piano di riequilibrio pluriennale, anche per il pagamento delle esposizioni eventualmente derivanti dal contenzioso censito nel piano di riequilibrio stesso.
  14-quater. L'anticipazione di cui al presente articolo è restituita in quote annuali di pari importo per un periodo di dieci anni e secondo le modalità previste dal decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Misure organizzative urgenti per la riduzione dell'onere del debito degli enti locali e delle Regioni e per il sostegno alle crisi finanziarie degli enti locali).
39. 7. Madia, Lorenzin, Raciti, Viscomi.

  Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:
  14-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sostituire le parole: «è destinato a» con le seguenti: «è destinato, a decorrere dall'anno 2020, esclusivamente in appositi capitoli di spesa, per»;
   b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
  «1-bis. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e dei contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni.Pag. 571
  1-ter. Gli Enti impostori di cui al comma uno disciplinano, con apposito regolamento, le modalità di versamento dell'imposta nonché i controlli relativi al versamento medesimo, nel rispetto della normativa vigente».

  14-ter. I procedimenti penali finalizzati all'accertamento della violazione dell'obbligo previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono sospesi per 120 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Il reato contestato per l'omesso versamento dell'imposta di soggiorno si estingue se il soggetto responsabile, nel termine di 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede al versamento integrale dell'imposta dovuta.
39. 8. Topo.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:
  14-bis. All'articolo 44, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole «2017-2021» sono sostituite dalle seguenti: «2017-2022»;
   b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La somma delle quote capitale annuali sospese è rimborsata linearmente in sei quote annuali costanti a decorrere dall'anno successivo a quello di conclusione del piano di ammortamento originario. Nel 2022, gli enti interessati dalla sospensione, non possono effettuare spese correnti superiori a quelle sostenute nell'esercizio 2021 e l'avanzo di amministrazione può essere utilizzato esclusivamente per la riduzione del debito.».

  14-ter. Agli oneri derivanti dal comma 14-bis, pari a 10,6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 283, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
39. 9. Madia, Mancini.

  Dopo il comma 14 aggiungere i seguenti:
  14-bis. Nell'anno 2020 agli enti di area vasta della Regione Siciliana che alla data del 31 dicembre 2019 risultano in stato di dissesto finanziario viene sospeso il recupero del contributo di risanamento della finanza pubblica previsto dai commi 418 e 419 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 afferente l'anno in corso e i precedenti; al recupero delle predette somme nei confronti degli enti interessati si procederà a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, nelle medesime modalità vigenti, in 10 rate annuali di pari importo per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030.
  14-ter. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 11,4 milioni di euro per l'anno 2020 e a 5,7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del Bilancio triennale 2020-2022 nell'ambito del programma «Fondo di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  14-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
39. 10. Prestigiacomo, Bartolozzi, Siracusano, Scoma, Germanà.

Pag. 572

  Dopo il comma 14 aggiungere i seguenti:
  14-bis. Nell'anno 2020 agli enti di area vasta della Regione Siciliana che alla data del 31 dicembre 2019 risultano in stato di dissesto finanziario è attribuito un contributo complessivo di 57 milioni di euro per l'anno 2020.
  14-ter. Agli oneri di cui al comma 14-bis, pari a 57 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede: mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 256, della legge n. 145 del 2019.
39. 11. Prestigiacomo, Bartolozzi, Siracusano, Scoma, Germanà.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 14 aggiungere i seguenti:
  14-bis. Nell'anno 2020 agli enti di area vasta della Regione Siciliana che alla data del 31 dicembre 2019 risultano in stato di dissesto finanziario è attribuito un contributo complessivo di 57 milioni di euro per l'anno 2020.
  14-ter. Agli oneri di cui al comma 14-bis, pari a 57 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede: mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2019.
39. 12. Prestigiacomo, Bartolozzi, Siracusano, Scoma, Germanà.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
  14-bis. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, a beneficio di quei Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti in dissesto finanziario che siano dotati di impianti a fune di trasporto pubblico, per gli interventi relativi ad opere di messa in sicurezza, rifacimento degli impianti e manutenzione straordinaria.
  All'onere di cui al presente comma, pari ad euro 5 milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
39. 13. Ciaburro, Caretta, Prisco, Lucaselli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
  14-bis. È autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, a beneficio di quei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti in dissesto finanziario che siano dotati di impianti a fune di trasporto pubblico, per gli interventi relativi ad opere di messa in sicurezza, rifacimento degli impianti e manutenzione straordinaria.
  All'onere di cui al presente comma, pari ad euro 3 milioni annui, a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
39. 14. Ciaburro, Caretta, Prisco, Lucaselli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
  14-bis. È autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2020, a beneficio di quei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti in dissesto finanziario che siano dotati di impianti a fune di trasporto pubblico, per gli interventi relativi ad opere di messa in sicurezza, rifacimento degli impianti e manutenzione straordinaria.

Pag. 573

  All'onere di cui al presente comma, pari ad euro 1 milione annui, a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
39. 15. Ciaburro, Caretta, Prisco, Lucaselli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
  14-bis. All'articolo 1, comma 380-ter, lettera a), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di ulteriori 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, mediante riduzione di pari importo del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.»;
   b) all'ultimo periodo, dopo le parole «non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014» sono aggiunte le seguenti: «e non inferiore a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020».
39. 16. Bilotti, Macina, Donno.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
  14-bis. Agli enti locali che hanno conseguito il saldo di finanza pubblica non negativo nel triennio 2016, 2017 e 2018 e che hanno rinnovato i propri organismi nel medesimo triennio, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 26, della legge 183 del 2011. A tali enti non si applica, altresì, il divieto di incremento delle risorse decentrate per il personale dipendente di cui all'articolo 8 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 11 aprile 2008.
39. 17. D'Ettore, Ripani, Prestigiacomo.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
  14-bis. Agli enti locali che hanno conseguito il saldo di finanza pubblica non negativo nel triennio 2016, 2017 e 2018 e che hanno rinnovato i propri organismi nel medesimo triennio, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 26, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Ai medesimi enti non si applicano le limitazioni sull'incremento delle risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale, di cui all'articolo 41, comma 3-quinquies, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
39. 18. D'Ettore, Ripani, Prestigiacomo.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
  14-bis. All'articolo 2 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
  «5-bis. Allo scopo di garantire il pieno perseguimento delle finalità della disciplina in materia di programmi di edilizia agevolata, con le risorse di cui al presente articolo le Regioni possono promuovere anche la formazione di programmi diretti al completamento delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei piani di zona esistenti, fermo restando l'obbligo dei comuni di porre in essere tutte le iniziative necessarie per ottenere l'adempimento, anche per equivalente, delle obbligazioni assunte nelle apposite convenzioni o atti d'obbligo da parte degli operatori. Le somme recuperate dai Comuni vengono impiegate per il finanziamento di interventi di cui all'articolo 1, comma 460, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, o per la riduzione del debito.».
39. 19. Madia.
(Inammissibile)

Pag. 574

  Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
  14-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2020 cessano di produrre effetti le sanzioni accertate nei confronti di enti locali con riferimento agli esercizi 2015 e precedenti per ciò che riguarda il mancato rispetto dell'obiettivo del patto di stabilità, e agli esercizi 2016 e 2017 per ciò che riguarda il mancato rispetto del saldo di competenza non negativo, nonché quelle dovute al mancato rispetto dei termini di comunicazione delle certificazioni, con riferimento agli esercizi dal 2015 al 2018. Non si fa luogo alla restituzione delle quote già trattenute a titolo di sanzione economica a carico degli enti inadempienti, o da questi già versate.
39. 20. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Attis.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
  14-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2020 cessano di produrre effetti le sanzioni accertate nei confronti degli enti locali che alla medesima data abbiano dichiarato la condizione di dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e per i quali sia ancora in corso la procedura di risanamento di cui all'articolo 265 del medesimo decreto legislativo, nonché nei confronti degli enti locati che abbiano avviato le procedure di riequilibrio finanziario pluriennale, che siano ancora in corso alla medesima data ai sensi degli articoli 243-bis e seguenti del citato decreto legislativo n. 267 dei 2000, con riferimento agli esercizi 2015 e precedenti per ciò che riguarda il mancato rispetto dell'obiettivo del patto di stabilità, e agli esercizi 2016 e 2017 per ciò che riguarda il mancato rispetto del saldo di competenza non negativo, nonché quelle dovute al mancato rispetto dei termini di comunicazione delle certificazioni, con riferimento agli esercizi dal 2015 al 2018. Non si fa luogo alla restituzione delle quote già trattenute a titolo di sanzione economica a carico degli enti inadempienti, o da questi già versate.
39. 21. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Attis.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
  14-bis. Dopo il comma 855 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è inserito il seguente:
  «855-bis. Al fine di assicurate maggiore sostenibilità nella fase di restituzione delle anticipazioni di cui al comma 855, le somme anticipate possono essere rimborsate su apposita richiesta degli enti interessati da presentarsi a pena di decadenza entro il 15 gennaio 2020, e previo accordo dell'ente erogatore, in tre rate annuali a decorrere dal mese di giugno 2020, con interessi a carico degli enti stessi, o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni pattuite contrattualmente con gli istituti finanziatori. A fronte della richiesta di cui al periodo precedente, il soggetto erogatore reintegra le somme eventualmente già acquisite entro il 30 dicembre 2019 a titolo di rimborso ai sensi del comma 855. Gli enti che si avvalgono della facoltà di rimborsate le anticipazioni di liquidità in tre rate annuali cancellano l'impegno di spesa concernente il rimborso dell'anticipazione di liquidità non pagato alla fine dell'esercizio e iscrivono nel Titolo IV della spesa un fondo anticipazione di liquidità, di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio e non restituite da utilizzare secondo le modalità previste al paragrafo 3.20-bis dell'allegato 4/2 al decreto legislativo Pag. 575n. 118 del 2011. La quota accantonata del risultato di amministrazione nel fondo di anticipazione di liquidità è applicata al bilancio anche da parte degli enti in disavanzo.».
39. 22. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Attis.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
  14-bis. Dopo il comma 848 dell'articolo 1 della legge di bilancio n. 205 del 27 dicembre 2017 è inserito il seguente:
  «848-bis. Il termine per la revisione del riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, provenienti dalle gestioni 2014 e precedenti, come risultanti al 31 dicembre 2019, è fissato al 30 aprile 2020, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2019, per gli enti locali che hanno commesso errori nel riaccertamento straordinario già effettuato, come evidenziato da una revisione della delibera di riaccertamento svolta dall'Organo di revisione, secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 28 febbraio 2020. L'eventuale maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento di cui al periodo precedente è ripianato in quote costanti entro l'esercizio 2044, secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile, 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015.».
39. 23. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Attis.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
  14-bis. Per il triennio 2020-2022, ai soli fini di un utilizzo ulteriore della quota vincolata, al netto dei vincoli formalmente attribuiti dall'ente, la quota applicabile di cui al comma 898 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aumentata di un importo pari all'eventuale maggior recupero effettivamente realizzato, risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, rispetto alla quota del disavanzo iscritta nel bilancio di previsione. Parimenti, la quota applicabile è ridotta di un importo pari al minor recupero effettivamente realizzato, risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, rispetto alla quota del disavanzo iscritta nel bilancio di previsione. Per il medesimo triennio, la quota vincolata del risultato di amministrazione, al netto dei vincoli formalmente attribuiti dall'ente, è ulteriormente aumentata di un importo complessivamente non superiore al maggior recupero del disavanzo, risultante dai rendiconti degli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018, rispetto alle quote del disavanzo iscritte nei bilanci di previsione delle medesime annualità.
39. 24. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Attis.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
  14-bis. Per il triennio 2020-2022, ai fini di un più agevole utilizzo delle somme trasferite dallo Stato o dalle regioni agli enti locali per l'attuazione di programmi relativi al potenziamento degli interventi in materia di servizi sociali e di protezione civile, gli enti locali beneficiari possono utilizzare le somme in questione, ancorché confluite nella parte vincolata dell'avanzo di amministrazione, anche nei casi di disavanzo complessivo, in deroga alla disciplina e ai limiti stabiliti dai commi 897 e 898 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Resta fermo, per l'ente locale che applica la facilitazione di cui al periodo precedente, l'obbligo di procedere Pag. 576al recupero del disavanzo nell'ambito dei termini temporali ordinariamente previsti dalle leggi vigenti.
39. 25. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Attis.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
  14-bis. All'articolo 1, comma 897, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Per il triennio 2020-2022, gli enti in stato di dissesto finanziario che non abbiano ancora depositato il rendiconto della liquidazione di cui all'articolo 256 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 167 e che si trovano in disavanzo di amministrazione, possono applicare al bilancio di previsione le somme vincolate confluite nel risultato di amministrazione per un importo pari alla quota riscossa e non spesa.».
39. 26. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Attis.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
  14-bis. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 243-bis, al comma 9-bis, sono aggiunte in fine le seguenti parole «, nonché per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati.»;
   b) all'articolo 249 sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, nonché dei mutui per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati.».
39. 27. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Attis, Ruffino, Napoli.

  Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
  14-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 978 sono inseriti i seguenti:
  «978-bis. A decorrere dal 2020, le risorse finanziarie derivanti dalle eventuali economie di gestione realizzate in fase di appalto o in corso d'opera, dagli eventuali ulteriori residui relativi ai finanziamenti assegnati per la realizzazione dei progetti inseriti nel “Programma straordinario” di cui ai commi da 974 a 978, nonché le risorse derivanti da eventuali revoche dei finanziamenti stessi, sono assegnate al Fondo di cui al precedente comma 978 e sono riutilizzate per la realizzazione di interventi aventi le medesime finalità. È comunque fatto salvo l'utilizzo delle economie realizzate sulla base di espressa autorizzazione del Gruppo di monitoraggio istituito ai fini della gestione del predetto programma e previa istanza opportunamente documentata, purché previsto dalle convenzioni in essere tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli enti locali beneficiari e finalizzato alla realizzazione di lavori o servizi approvati nell'ambito del medesimo quadro economico dell'intervento finanziato.
   978-ter. Al fine di facilitare la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del Programma di cui ai commi da 974 a 977, per l'anno 2020, a favore degli enti beneficiari di contributo e sottoscrittori delle convenzioni o accordi di cui al comma 977, che, alla data del 1o gennaio 2020, abbiano deliberato lo stato di dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Pag. 577o che abbiano deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, è concessa, su apposita richiesta da presentarsi entro il 28 febbraio 2020, un'anticipazione a valere sul contributo oggetto di convenzionamento, di importo non superiore al 20 per cento delle somme complessivamente previste dal progetto, al netto di quelle già oggetto di rendicontazione. Le modalità della richiesta e di erogazione dell'anticipazione sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro il 31 gennaio 2020, sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI)».
39. 28. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Attis, Ruffino, Napoli.

  Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
  14-bis. Al comma 1091 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole da «ed il rendiconto» fino a «18 agosto 2000, n. 267, possono» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi dell'ultimo comma del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, possono, anche in caso di esercizio provvisorio,». Inoltre, alla fine del secondo periodo del medesimo comma 1091, è inserito il seguente periodo: «Tali incentivi non rientrano nei limiti di spesa di personale previsti dall'articolo 1 comma 557 e seguenti e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».
39. 29. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Attis.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
  14-bis. L'articolo 1, comma 691 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è così sostituito:
  «691. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i comuni possono affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione, anche coattiva, della TARI e della TARES, anche nel caso di adozione della tariffa di cui al comma 668, ai soggetti ai quali risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti, i quali operano secondo le stesse disposizioni applicabili ai concessionari iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997. In tal caso la convenzione può prevedere il versamento del tributo o della tariffa dovuti per il servizio rifiuti al soggetto gestore del servizio, in deroga alle disposizioni vigenti, limitatamente ai casi in cui il soggetto gestore del servizio sia un ente pubblico o una società in house, o un'azienda controllata da soggetti pubblici.».
39. 30. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Attis.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
  14-bis. Al punto 3.3 del principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le parole «salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018, disciplinata nel presente principio» sono sostituite dalle seguenti «salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2020, disciplinata nel presente principio».
39. 31. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Attis, Ruffino, Napoli.

Pag. 578

  Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
  14-bis. Al comma 449, lettera d-bis), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole «per gli anni dal 2018 al 2021» sono sostituite dalle parole «per gli anni dal 2018 al 2030» e le parole «a decorrere dal 2022» sono sostituite dalle parole «a decorrere dal 2031».
39. 32. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Attis, Ruffino, Napoli.

  Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
  14-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle somme riscosse a titolo definitivo a seguito di ravvedimento, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472, effettuato dal contribuente come conseguenza dell'esercizio dell'attività di controllo, attivata o integrata su segnalazione del comune.».
39. 33. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Attis.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
  14-bis. All'articolo 1, comma 128, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «A decorrere dall'anno 2020 la procedura di rateizzazione di cui al periodo precedente è applicabile a tutti i recuperi e la durata massima è estesa a dieci anni.».
39. 34. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Attis.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
  14-bis. All'articolo 191, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole «Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento» sono inserite le seguenti: «e qualora nel bilancio non siano previste risorse per far fronte a tali tipologie di spese».
39. 35. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Attis.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
  14-bis. All'articolo 1, comma 792, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   « l-bis) la riscossione coattiva dei crediti risultanti, dagli avvisi di accertamento e dagli atti di recupero delle entrate patrimoniali, notificati, prima dell'entrata in vigore della presente legge, è attivata dagli enti mediante la notifica dell'avviso di accertamento di cui alla lettera a) e secondo la disciplina di cui alla presente legge. Le ingiunzioni di pagamento emesse fino all'entrata in vigore della presente legge restano regolate dalle procedure di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e dalle disposizioni contenute nel Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili.».
39. 36. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Attis.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
  14-bis. All'articolo 1, comma 786, lettera c), della legge 27 dicembre 2019, Pag. 579n. 160, sostituire le parole «numero 4)» con le seguenti parole: «numero 3)».

  Conseguentemente, al comma 788 del medesimo articolo 1, sostituire le parole: numeri 1), 2) e 3) con le seguenti: numeri 1), 2) e 4).
39. 37. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Attis.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
  14-bis. Al comma 79 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, aggiungere infine il seguente periodo: «Limitatamente all'esercizio 2019, gli indicatori di cui al comma 859 possono essere elaborati sulla base delle informazioni presenti nelle registrazioni contabili dell'ente.».
39. 38. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Attis.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
  14-bis. Per l'anno 2020, con riferimento ai contratti relativi all'acquisizione di beni e servizi a prestazione continuativa, l'anticipazione del prezzo contrattuale di cui all'articolo 35, comma 18 del decreto legislativo n. 50 del 2016 è calcolata sull'annualità di riferimento.
39. 39. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Attis.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
  14-bis. Gli enti locali che, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall'articolo 1, commi 557 e 557-quater, della legge n. 296 del 2006 hanno esercitato facoltà assunzionali inerenti incarichi dirigenziali e direttivi, al fine di trasferire il patrimonio di conoscenze maturate durante il servizio in favore del personale neo assunto, possono conferire gli incarichi gratuiti di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, per la durata massima di due anni al personale ascritto a tali qualifiche posto in quiescenza sia d'ufficio che a domanda da non oltre sei mesi che fornisca la disponibilità a svolgere attività di tutoraggio gestionale in ruoli assimilabili a quelli rivestiti prima della cessazione del servizio.
*39. 40. Mancini.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
  14-bis. Gli enti locali che, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall'articolo 1, commi 557 e 557-quater, della legge n. 296 del 2006 hanno esercitato facoltà assunzionali inerenti incarichi dirigenziali e direttivi, al fine di trasferire il patrimonio di conoscenze maturate durante il servizio in favore del personale neo assunto, possono conferire gli incarichi gratuiti di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, per la durata massima di due anni al personale ascritto a tali qualifiche posto in quiescenza sia d'ufficio che a domanda da non oltre sei mesi che fornisca la disponibilità a svolgere attività di tutoraggio gestionale in ruoli assimilabili a quelli rivestiti prima della cessazione del servizio.
*39. 41. Topo.
(Inammissibile)

Pag. 580

  Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
  14-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 255 del decreto legislativo n. 267 del 2000 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. L'ente locale che ha dichiarato dissesto e che contribuisce al fondo di solidarietà comunale al fine di garantire il risanamento dell'ente non partecipa all'alimentazione del fondo medesimo, fino alla chiusura della procedura di dissesto, destinando le risorse precedentemente destinate all'alimentazione del fondo, così come individuate dall'ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato in materia, in una misura massima del 40 per cento alla massa attiva del dissesto e nella restante quota alle esigenze di bilancio. In tal caso nessun mutuo verrà assunto dallo Stato ai sensi dell'articolo 255 del decreto legislativo n. 267 del 2000. Nell'anno successivo alla definizione della procedura di dissesto, ai sensi dell'articolo 258, l'ente riprenderà l'alimentazione del fondo di solidarietà comunale, ai sensi della normativa vigente».
39. 42. Mancini.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
  14-bis. All'articolo 191, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, dopo le parole «su proposta del responsabile del procedimento» sono inserite le seguenti «e qualora nel bilancio non siano previste risorse per far fronte a tali tipologie di spese».
39. 43. Mancini, Madia.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
  14-bis. L'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, si interpreta nel senso che non rientrano negli incarichi tutti i contratti di lavoro subordinato, anche a tempo determinato e le collaborazioni coordinate e continuative, ivi compresi quelli di cui all'articolo 90 del decreto legislativo n. 267 del 2000.
39. 44. Mancini, Madia.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
  14-bis. Dall'anno 2020 viene assegnato un contributo di euro 35 milioni a favore della Città metropolitana di Roma capitale e di euro 15 milioni a favore della Città metropolitana di Milano finalizzato alla copertura degli oneri connessi alle funzioni fondamentali con particolare riferimento alle spese connesse alle manutenzioni di strade e scuole di competenza. Alla copertura dell'onere relativo alla disposizione di cui al periodo precedente, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo previsto all'articolo 43, comma 1, del presente decreto.
39. 45. Mancini, Fiano, Madia, Braga.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
  14-bis. Dall'anno 2020 il contributo complessivo alla manovra di finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge n. 190 del 2014 a carico della Città metropolitana di Roma capitale viene ridotto dell'importo di 35 milioni di euro a compensazione del minor gettito derivante dall'imposta provinciale di trascrizione e dall'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, scaturente dall'entrata in vigore dell'articolo 1, comma 12, del decreto-legge Pag. 581n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011. Alla copertura dell'onere relativo alla disposizione di cui al periodo precedente, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo previsto all'articolo 43, comma 1 del presente decreto.
39. 46. Mancini, Madia.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
  14-bis. Per gli anni dal 2020 al 2022, nelle more di una più generale riforma del titolo VIII del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai fini del concorso del pagamento delle rate in scadenza del fondo di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dei mutui contratti, gli enti locali con popolazione non superiore a 60.000 abitanti che, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell'articolo 1, comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituito dall'articolo 1, comma 434, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, hanno dovuto incrementare la quota annuale di ripiano prevista dai rispettivo piano di riequilibrio pluriennale, possono richiedere al Ministero dell'interno entro 90 giorni dalla data di approvazione della presente disposizione un contributo straordinario finalizzato al concorso nel pagamento delle richiamate rate. Tale contributo è annualmente assegnato, su richiesta dei comuni interessati, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato Città ed autonomie locali entro il 30 settembre in proporzione all'entità delle rate annuali di rimborso dei mutui e del fondo di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. I Comuni destinatari di tale contributi provvederanno conseguentemente alla rimodulazione del piano di riequilibrio.
39. 47. Fragomeli.

  Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
  14-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, il comma 25-bis è soppresso.
39. 48. Viscomi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
  14-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, il comma 25-bis è sostituito dal seguente:
  «25-bis. Nei casi di composizione collegiale dell'organo di revisione economico-finanziario previsti dalla legge, i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane e le unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali eleggono, a maggioranza assoluta dei membri, il componente dell'organo di revisione con funzioni di presidente, scelto tra i soggetti individuati ai sensi del comma 25 e validamente inseriti nella fascia 3 formata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23, o comunque nella fascia di più elevata qualificazione professionale in caso di modifiche al citato regolamento.».
39. 49. Viscomi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
  14-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2020 cessano di produrre effetti le sanzioni accertate nei confronti di enti locali, con riferimento agli esercizi 2015 e precedenti per ciò che riguarda il mancato rispetto dell'obiettivo del patto di stabilità, e agli esercizi 2016 e 2017 per ciò che riguarda il mancato rispetto del saldo di competenza non negativo, nonché quelle dovute al mancato rispetto dei termini di comunicazione delle certificazioni, con riferimento Pag. 582agli esercizi dal 2015 al 2018. Non si fa luogo alla restituzione delle quote già trattenute a titolo di sanzione economica a carico degli enti inadempienti, o da questi già versate.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Misure organizzative urgenti per la riduzione dell'onere del debito degli enti locali e delle regioni e per il sostegno alle crisi finanziarie degli enti locali).
39. 50. Mancini, Ubaldo Pagano, Raciti, Viscomi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
  14-bis. Dopo il comma 855 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è inserito il seguente:
  «855-bis. Al fine di assicurare maggiore sostenibilità nella fase di restituzione delle anticipazioni di cui al comma 855, le somme anticipate possono essere rimborsate su apposita richiesta degli enti interessati da presentarsi a pena di decadenza entro il 15 gennaio 2020, e previo accordo dell'ente erogatore, in tre rate annuali a decorrere dal mese di giugno 2020, con interessi a carico degli enti stessi, o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni pattuite contrattualmente con gli istituti finanziatori. A fronte della richiesta di cui al periodo precedente, il soggetto erogatore reintegra le somme eventualmente già acquisite entro il 30 dicembre 2019 a titolo di rimborso ai sensi del comma 855. Gli enti che si avvalgono della facoltà di rimborsare le anticipazioni di liquidità in tre rate annuali cancellano l'impegno di spesa concernente il rimborso dell'anticipazione di liquidità non pagato alla fine dell'esercizio e iscrivono nel Titolo IV della spesa un fondo anticipazione di liquidità, di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio e non restituite da utilizzare secondo le modalità previste al paragrafo 3.20-bis dell'allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011. La quota accantonata del risultato di amministrazione nel fondo di anticipazione di liquidità è applicata al bilancio anche da parte degli enti in disavanzo.».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Misure organizzative urgenti per la riduzione dell'onere del debito degli enti locali e delle regioni e per il sostegno alle crisi finanziarie degli enti locali).
39. 51. Lorenzin, Madia, Raciti, Viscomi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
  14-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2020 cessano di produrre effetti le sanzioni accertate nei confronti degli enti locali che alla medesima data abbiano dichiarato la condizione di dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e per i quali sia ancora in corso la procedura di risanamento di cui all'articolo 265 del medesimo decreto legislativo, nonché nei confronti degli enti locali che abbiano avviato le procedure di riequilibrio finanziario pluriennale, che siano ancora in corso alla medesima data ai sensi degli articoli 243-bis e seguenti del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, con riferimento agli esercizi 2015 e precedenti per ciò che riguarda il mancato rispetto dell'obiettivo del patto di stabilità, e agli esercizi 2016 e 2017 per ciò che riguarda il mancato rispetto del saldo di competenza non negativo, nonché quelle dovute al mancato rispetto dei termini di comunicazione delle certificazioni, con riferimento agli esercizi dal 2015 al 2018. Non si fa luogo alla restituzione delle quote già trattenute a titolo di sanzione economica a carico degli enti inadempienti, o da questi già versate.

Pag. 583

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Misure organizzative urgenti per la riduzione dell'onere del debito degli enti locali e delle regioni e per il sostegno alle crisi finanziarie degli enti locali).
39. 52. Ubaldo Pagano, Mancini, Raciti, Viscomi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
  14-bis. All'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono escluse le attività di incasso diretto da parte dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2)».

  Conseguentemente, al comma 1 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: I versamenti effettuati al soggetto di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numero 3) e 4), del decreto legislativo n. 446 del 1997 sono equiparati a quelli effettuati direttamente a favore dell'ente affidatario.
39. 53. Ubaldo Pagano.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
  14-bis. Dopo il comma 848 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è inserito il seguente:
  «848-bis. Il termine per la revisione del riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, provenienti dalle gestioni 2014 e precedenti, come risultanti al 31 dicembre 2019, è fissato al 30 aprile 2020, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2019, per gli enti locali che hanno commesso errori nel riaccertamento straordinario già effettuato, come evidenziato da una revisione della delibera di riaccertamento svolta dall'Organo di revisione, secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 28 febbraio 2020. L'eventuale maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento di cui al periodo precedente è ripianato in quote costanti entro l'esercizio 2044, secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015.».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Misure organizzative urgenti per la riduzione dell'onere del debito degli enti locali e delle regioni e per il sostegno alle crisi finanziarie degli enti locali).
39. 54. Navarra, Mancini, Raciti, Viscomi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
  14-bis. Per il triennio 2020-2022, ai soli fini di un utilizzo ulteriore della quota vincolata, al netto dei vincoli formalmente attribuiti dall'ente, la quota applicabile di cui al comma 898 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aumentata di un importo pari all'eventuale maggior recupero effettivamente realizzato, risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, rispetto alla quota del disavanzo iscritta nel bilancio di previsione. Parimenti, la quota applicabile è ridotta di un importo pari al minor recupero effettivamente realizzato, risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, rispetto alla quota del disavanzo iscritta nel bilancio di previsione. Per il medesimo triennio, la quota vincolata del risultato di amministrazione, al netto dei vincoli formalmente attribuiti dall'ente, è ulteriormente aumentata di un importo complessivamente non superiore Pag. 584al maggior recupero del disavanzo, risultante dai rendiconti degli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018, rispetto alle quote del disavanzo iscritte nei bilanci di previsione delle medesime annualità.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Misure organizzative urgenti per la riduzione dell'onere del debito degli enti locali e delle regioni e per il sostegno alle crisi finanziarie degli enti locali).
39. 55. Mancini, Navarra, Raciti, Viscomi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
  14-bis. Per il triennio 2020-2022, ai fini di un più agevole utilizzo delle somme trasferite dallo Stato o dalle regioni agli enti, locali per l'attuazione di programmi relativi al potenziamento degli interventi in materia di servizi sociali e di protezione civile, gli enti locali beneficiari possono utilizzare le somme in questione, ancorché confluite nella parte vincolata dell'avanzo di amministrazione, anche nei casi di disavanzo complessivo, in deroga alla disciplina e ai limiti stabiliti dai commi 897 e 898 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Resta fermo, per l'ente locale che applica la facilitazione di cui al periodo precedente, l'obbligo di procedere al recupero del disavanzo nell'ambito dei termini temporali ordinariamente previsti dalle leggi vigenti.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Misure organizzative urgenti per la riduzione dell'onere del debito degli enti locali e delle regioni e per il sostegno alle crisi finanziarie degli enti locali).
39. 56. Ubaldo Pagano, Mancini, Raciti, Viscomi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
  14-bis. All'articolo 1, comma 897, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Per il triennio 2020-2022, gli enti in stato di dissesto finanziario che non abbiano ancora depositato il rendiconto della liquidazione di cui all'articolo 256 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 167 e che si trovano in disavanzo di amministrazione, possono applicare al bilancio di previsione le somme vincolate confluite nel risultato di amministrazione per un importo pari alla quota riscossa e non spesa.».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Misure organizzative urgenti per la riduzione dell'onere del debito degli enti locali e delle regioni e per il sostegno alle crisi finanziarie degli enti locali).
39. 57. Mancini, Ubaldo Pagano, Raciti, Viscomi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
  14-bis. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 243-bis, al comma 9-bis, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, nonché per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati,»;
   b) all'articolo 249 sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, nonché dei mutui per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con Pag. 585risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati.»;

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Misure organizzative urgenti per la riduzione dell'onere del debito degli enti locali e delle regioni e per il sostegno alle crisi finanziarie degli enti locali).
39. 58. Navarra, Mancini, Raciti, Viscomi.

  Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
  14-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 978 sono inseriti i seguenti:
  «978-bis. A decorrere dal 2020, le risorse finanziarie derivanti dalle eventuali economie di gestione realizzate in fase di appalto in corso d'opera, dagli eventuali ulteriori residui relativi ai finanziamenti assegnati per la realizzazione dei progetti inseriti nel “Programma straordinario” di cui ai commi da 974 a 978, nonché le risorse derivanti da eventuali revoche dei finanziamenti stessi, sono assegnate al Fondo di cui al precedente comma 978 e sono riutilizzate per la realizzazione di interventi aventi le medesime finalità. È comunque fatto salvo l'utilizzo delle economie realizzate sulla base di espressa autorizzazione del Gruppo di monitoraggio istituito ai fini della gestione del predetto programma e previa istanza opportunamente documentata, purché previsto dalle convenzioni in essere tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli enti locali beneficiari e finalizzato alla realizzazione di lavori o servizi approvati nell'ambito del medesimo quadro economico dell'intervento finanziato.
   978-ter. Al fine di facilitare la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del Programma di cui ai commi da 974 a 977, per l'anno 2020, a favore degli enti beneficiari di contributo e sottoscrittori delle convenzioni o accordi di cui al comma 977, che, alla data del 1o gennaio 2020, abbiano deliberato lo stato di dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o che abbiano deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, è concessa, su apposita richiesta da presentarsi entro il 28 febbraio 2020, un'anticipazione a valere sul contributo oggetto di convenzionamento, di importo non superiore al 20 per cento delle somme complessivamente previste dal progetto, al netto di quelle già oggetto di rendicontazione. Le modalità della richiesta e di erogazione dell'anticipazione sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro il 31 gennaio 2020, sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI).».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Misure organizzative urgenti per la riduzione dell'onere del debito degli enti locali e delle regioni e per il sostegno alle crisi finanziarie degli enti locali).
39. 59. Mancini, Navarra, Raciti, Viscomi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
  14-bis. Al comma 1091 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole da: «ed il rendiconto» fino a: «18 agosto 2000, n. 267, possono» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi dell'ultimo comma del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, possono, anche in caso di esercizio provvisorio,». Inoltre, alla fine del secondo periodo del medesimo comma 1091, è inserito il seguente periodo: «Tali incentivi non rientrano nei limiti di spesa di personale previsti dall'articolo 1 comma 557 e seguenti e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».

Pag. 586

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Misure organizzative urgenti per la riduzione dell'onere del debito degli enti locali e delle regioni e in materia di finanza locale).
39. 60. Madia, Lorenzin, Raciti, Viscomi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
  14-bis. L'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è così sostituito:
  «691. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i comuni possono, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione, anche coattiva, della TARI e della TARES, anche nel caso di adozione della tariffa di cui al comma 668, ai soggetti ai quali risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti, i quali operano secondo le stesse disposizioni applicabili ai concessionari iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997. In tal caso la convenzione può prevedere il versamento del tributo o della tariffa dovuti per il servizio rifiuti al soggetto gestore del servizio, in deroga alle disposizioni vigenti, limitatamente ai casi in cui il soggetto gestore del servizio sia un ente pubblico o una società in house, o un'azienda controllata da soggetti pubblici.».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Misure organizzative urgenti per la riduzione dell'onere del debito degli enti locali e delle regioni e in materia di finanza locale).
39. 61. Lorenzin, Madia, Raciti, Viscomi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
  14-bis. Al punto 3.3 del principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le parole: «salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018, disciplinata nel presente principio» sono sostituite dalle seguenti: «salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2020, disciplinata nel presente principio».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Misure organizzative urgenti per la riduzione dell'onere del debito degli enti locali e delle regioni e in materia di finanza locale).
39. 62. Madia, Lorenzin, Raciti, Viscomi.

  Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
  14-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle somme riscosse a titolo definitivo a seguito di ravvedimento, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472, effettuato dal contribuente come conseguenza dell'esercizio dell'attività di controllo, attivata o integrata su segnalazione del comune.».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Misure organizzative urgenti per la riduzione dell'onere del debito degli enti locali e delle regioni e in materia di finanza locale).
39. 63. Madia, Navarra, Raciti, Viscomi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
  14-bis. All'articolo 1, comma 128, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «A decorrere dall'anno 2020 la procedura di Pag. 587rateizzazione di cui al periodo precedente è applicabile a tutti i recuperi e la durata massima è estesa a dieci anni.».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Misure organizzative urgenti per la riduzione dell'onere del debito degli enti locali e delle regioni e in materia di finanza locale).
39. 64. Navarra, Lorenzin, Raciti, Viscomi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
  14-bis. All'articolo 191, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: «Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento» sono inserite le seguenti: «e qualora nel bilancio non siano previste risorse per far fronte a tali tipologie di spese».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Misure organizzative urgenti per la riduzione dell'onere del debito degli enti locali e delle regioni e in materia di finanza locale).
39. 65. Ubaldo Pagano, Madia, Raciti, Viscomi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
  14-bis. All'articolo 1, comma 8, del decreto-legge n. 162 del 2019 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) le parole: «30 giugno 2020», ovunque ricorrano, sono sostituite con le parole: «30 giugno 2021»;
   b) dopo le parole: «abilitati ad operare sulla piattaforma.» aggiungere le parole: «Gli enti locali che ne faranno richiesta potranno avvalersi, a partire dal 30 giugno 2020, dei servizi gratuiti resi disponibili dalla società di cui all'articolo 8, comma 2 del decreto-legge n. 135 del 14 dicembre 2018, n. 135, per garantire l'integrazione con la piattaforma.».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Misure organizzative urgenti per la riduzione dell'onere del debito degli enti locali e delle regioni e in materia di finanza locale).
39. 66. Mancini, Lorenzin, Raciti, Viscomi.

  Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
  14-bis. All'articolo 1, comma 792, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   «1-bis) la riscossione coattiva dei crediti risultanti dagli avvisi di accertamento e dagli atti di recupero delle entrate patrimoniali, notificati prima dell'entrata in vigore della presente legge, è attivata dagli enti mediante la notifica dell'avviso di accertamento di cui alla lettera a) e secondo la disciplina di cui alla presente legge. Le ingiunzioni di pagamento emesse fino all'entrata in vigore della presente legge restano regolate dalle procedure di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e dalle disposizioni contenute nel Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili.».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Misure organizzative urgenti per la riduzione dell'onere del debito degli enti locali e delle regioni e in materia di finanza locale).
39. 67. Mancini, Ubaldo Pagano, Raciti, Viscomi.
(Inammissibile)

Pag. 588

  Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
  14-bis. All'articolo 1, comma 786, lettera c), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sostituire le parole: «numero 4)» con le seguenti parole: «numero 3)». Conseguentemente, al comma 788 del medesimo articolo 1, sostituire le parole: «numeri 1), 2) e 3)» con le seguenti parole: «numeri 1), 2) e 4)».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Misure organizzative urgenti per la riduzione dell'onere del debito degli enti locali e delle regioni e in materia di finanza locale).
39. 68. Madia, Lorenzin, Raciti, Viscomi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
  14-bis. Al comma 79 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, aggiungere infine il seguente periodo: «Limitatamente all'esercizio 2019, gli indicatori di cui al comma 859 possono essere elaborati sulla base delle informazioni presenti nelle registrazioni contabili dell'ente.».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Misure organizzative urgenti per la riduzione dell'onere del debito degli enti locali e delle regioni e in materia di finanza locale).
39. 69. Ubaldo Pagano, Lorenzin, Raciti, Viscomi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
  14-bis. Per l'anno 2020, con riferimento ai contratti relativi all'acquisizione di beni e servizi a prestazione continuativa, l'anticipazione del prezzo contrattuale di cui all'articolo 35, comma 18 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e successive modificazioni e integrazioni è calcolata sull'annualità di riferimento.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Misure organizzative urgenti per la riduzione dell'onere del debito degli enti locali e delle regioni e in materia di finanza locale).
39. 70. Navarra, Ubaldo Pagano, Raciti, Viscomi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
  14-bis. Il Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, previsto dall'articolo 3 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
39. 71. Vietina, Mandelli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Riscossione enti locali)

  1. All'articolo 1, comma 784, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «le disposizioni di cui ai commi da 786 a 814 si applicano», sono aggiunte le seguenti: «a partire dal 1o gennaio 2023».
39. 01. Plangger.

  Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.

  1. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 838, legge 27 dicembre 2017, Pag. 589n. 205, per gli anni 2021 e successivi, per le province delle regioni a Statuto Ordinario è riparato, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanarsi entro il 28 febbraio 2020, in proporzione all'incidenza determinata nel 2021 dalla manovra di finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 1, comma 839, legge 27 dicembre 2017, n. 205, dei contributi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2016, tabella F, attuativo dell'articolo 1, comma 439, della legge n. 232 del 2016, nonché delle risorse relative indicate all'articolo 1, comma 889, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, rispetto al gettito dell'anno 2018 dell'imposta sull'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile dei veicoli, dell'imposta provinciale di trascrizione, nonché del Fondo sperimentale di riequilibrio, garantendo comunque un importo non inferiore al milione di euro per singolo ente.
39. 02. D'Alessandro, Marco Di Maio, Vitiello.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Utilizzo proventi da sanzioni al Codice della Strada)

  1. All'articolo 18, comma 3-bis, del decreto-legge n. 50 del 2017, le parole: «Per gli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2017 al 2021».
39. 03. D'Alessandro, Vitiello.

  Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Modifiche all'articolo 125-sexies del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385)

  1. All'articolo 125-sexies del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso non sono più dovuti gli interessi che, per contratto, maturano successivamente all'effettivo rimborso ed il consumatore ha diritto ad una riduzione, in relazione alla minor durata del contratto, delle residue componenti del costo totale del credito, fatta eccezione per le imposte e per ogni altro importo dovuto dal finanziatore a terze parti indipendentemente dalla durata del contratto addebitato al consumatore in conformità al contratto medesimo. La riduzione del costo totale del credito, per ciò che concerne i costi diversi dagli interessi, deve essere determinata con un criterio proporzionale agli interessi non maturati avendo come riferimento il piano di ammortamento del finanziamento sottoscritto tra le parti».
   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano ai contratti sottoscritti a far data dall'11 settembre 2019. Per i contratti sottoscritti precedentemente all'11 settembre 2019 rimangono applicabili tutte le disposizioni in materia emanate dalla Banca d'Italia prima di tale data».
39. 04. Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Pag. 590Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Proroga per approvazione tariffe e regolamenti TARI)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 652, al terzo periodo le parole: «per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018» sono sostituite dalle parole: «per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205»;
   b) dopo il comma 683 è inserito il comma:
  «683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, a decorrere dal 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari entro il 30 aprile di ciascun anno di riferimento. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati».
39. 05. Ciaburro, Caretta, Prisco, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Proroga per approvazione tariffe e regolamenti TARI)

  1. Dopo il comma 683 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è inserito il comma:
  «683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, a decorrere dal 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari entro il 30 aprile di ciascun anno di riferimento. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati».
39. 06. Ciaburro, Caretta, Prisco, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Proroga per approvazione tariffe e regolamenti TARI)

  1. Dopo il comma 683 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è inserito il comma:
  «683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, a decorrere dal 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari entro il 31 dicembre di ciascun anno di riferimento. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati».
39. 07. Ciaburro, Caretta, Prisco, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.

  1. All'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con Pag. 591modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle somme riscosse a titolo definitivo a seguito di ravvedimento, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472, effettuato dal contribuente come conseguenza dell'esercizio dell'attività di controllo, attivata o integrata su segnalazione del comune.».
39. 08. Frassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Contributo a titolo di anticipazione per gli enti locali a seguito della sentenza n. 18/2019 della Corte Costituzionale)
   1. Per l'anno 2020, nelle more di una più generale riforma del titolo VIII del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali che, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell'articolo 1, comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituito dall'articolo 1, comma 434, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, hanno dovuto incrementare la quota annuale di ripiano prevista dal rispettivo piano di riequilibrio pluriennale, possono richiedere al Ministero dell'interno entro il 31 gennaio 2020 un contributo a titolo di anticipazione, a valere sul fondo di cui all'articolo 243-ter del citato decreto legislativo n. 267 del 2000.
   2. L'anticipazione di cui al comma 1 è assegnata mediante decreto del Ministero dell'interno da emanarsi entro il 29 febbraio 2020, nei limiti delle disponibilità del fondo, in proporzione alla differenza tra la rata annuale dovuta nel 2020 a titolo di ripiano del piano di riequilibrio pluriennale di ciascun ente locale richiedente e la rata annuale dovuta nell'esercizio immediatamente precedente l'applicazione degli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 18 del 2019. In deroga al comma 1 dell'articolo 243-sexies del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, le somme anticipate possono essere utilizzate, oltre che per il pagamento di debiti presenti nel piano di riequilibrio pluriennale, anche per il pagamento delle esposizioni eventualmente derivanti dal contenzioso censito nel piano di riequilibrio stesso.
   3. L'anticipazione di cui al presente articolo è restituita in quote annuali di pari importo per un periodo di dieci anni e secondo le modalità previste dal decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».
39. 010. Pastorino, Fornaro, Fassina.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Ampliamento utilizzo della quota vincolata per gli enti in disavanzo complessivo)
   1. Per il triennio 2020-2022, ai soli fini di un utilizzo ulteriore della quota vincolata, al netto dei vincoli formalmente attribuiti dall'ente, la quota applicabile di cui al comma 898 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aumentata di un importo pari all'eventuale maggior recupero effettivamente realizzato, risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, rispetto Pag. 592alla quota del disavanzo iscritta nel bilancio di previsione. Parimenti, la quota applicabile è ridotta di un importo pari al minor recupero effettivamente realizzato, risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, rispetto alla quota dei disavanzo iscritta nel bilancio di previsione. Per il medesimo triennio, la quota vincolata del risultato di amministrazione, al netto del vincoli formalmente attribuiti dall'ente, è ulteriormente aumentata di un importo complessivamente non superiore al maggior recupero del disavanzo, risultante dai rendiconti degli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018, rispetto alle quote del disavanzo iscritte nei bilanci di previsione delle medesime annualità.».
39. 011. Pastorino, Fornaro, Fassina.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Utilizzo fondi trasferiti a titolo di finanziamento del potenziamento delle politiche sociali da parte degli enti locali in disavanzo complessivo)

  1. Per il triennio 2020-2022, ai fini di un più agevole utilizzo delle somme trasferite dallo Stato o dalle regioni agli enti locali per l'attuazione di programmi relativi al potenziamento degli interventi in materia di servizi sociali e di protezione civile, gli enti locali beneficiari possono utilizzare le somme in questione, ancorché confluite nella parte vincolata dell'avanzo di amministrazione, anche nei casi di disavanzo complessivo, in deroga alla disciplina e ai limiti stabiliti dai commi 897 e 898 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Resta fermo, per l'ente locale che applica la facilitazione di cui al periodo precedente, l'obbligo di procedere al recupero dei disavanzo nell'ambito dei termini temporali ordinariamente previsti dalle leggi vigenti.».
39. 012. Pastorino, Fornaro, Fassina.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Modifiche al punto 3.3 del principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118)

  1. Al punto 3.3 del principio della competenza finanziaria, di cui all'Allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le parole: “salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018, disciplinata nel presente principio” sono sostituite dalle seguenti: “salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2020, disciplinata nel presente principio”.».
39. 013. Pastorino, Fornaro, Fassina.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Modifica alla disposizione che disciplina i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile)

  1. All'articolo 191, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: “del responsabile del procedimento” sono inserite le seguenti: “e qualora nel bilancio non siano previste risorse per far fronte a tali tipologie di spese”.».
39. 014. Pastorino, Fornaro, Fassina.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Ripiano dei disavanzo relativo al fondo crediti di dubbia esigibilità per i comuni della regione Sicilia)

  1. In occasione del rendiconto di gestione relativo al 2019, i comuni della Pag. 593regione Sicilia verificano se la quota accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità, comprensiva dell'utilizzo del fondo di sterilizzazione di cui all'articolo 2, comma 6, decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è inferiore a quella determinata con il metodo ordinario, e in caso di accertamento di disavanzo di amministrazione derivante dalla superiore differenza, a decorrere dal 2021 provvedono a ripianarlo in non più di 15 esercizi a quote costanti l'anno.
  2. Il superiore disavanzo può essere annualmente ripianato con i proventi derivanti dall'alienazione dei beni patrimoniali disponibili, nonché dall'accertamento della parte vincolata di quelli provenienti dai proventi delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Le modalità di ripiano del disavanzo possono comprendere anche lo svincolo delle quote vincolate del risultato di amministrazione formalmente attribuite dall'ente, la cancellazione del vincolo di generica destinazione agli investimenti, escluse le eventuali quote finanziate da debito, nonché l'utilizzo dei risparmi derivanti dalla rinegoziazione dei mutui concessi dalla Cassa depositi e Prestiti con la circolare n. 1295 del 2 agosto 2019.
  3. Le modalità di recupero dei disavanzo di cui al comma 1 del presente articolo sono tempestivamente definite con delibera del Consiglio comunale, corredata dei parere del Collegio dei revisori, in ogni caso non oltre 45 giorni dalla data di approvazione della delibera di approvazione del rendiconto di gestione relativo al 2019.
  4. Durante tutto il periodo di cui al comma 1, per i comuni che hanno deliberato ai sensi del comma 3 è sospeso l'obbligo di accantonamento previsto dall'articolo 21 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
39. 016. Suriano, Macina, Donno, Alaimo, Martinciglio, Ficara, Saitta.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396)

  1. Al Titolo IX, recante «delle registrazioni degli atti di morte», del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 72, comma 1, dopo la parola «avvenuta» sono inserite le seguenti: «o del luogo di residenza della persona deceduta,»;
   b) all'articolo 72, comma 3, dopo le parole «all'ufficiale dello stato civile» sono inserite le seguenti: «del luogo di residenza della persona deceduta o del luogo dove è avvenuto il decesso»;
   c) all'articolo 76, comma 1, dopo le parole «L'ufficiale di stato civile» sono inserite le seguenti: «o il medico necroscopo o altro delegato sanitario».
39. 017. Ubaldo Pagano.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Norme in materia di trasferimento di beni)

  1. All'articolo 118, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole «catastali» sono aggiunte le seguenti: «, sul reddito delle società» e all'articolo 13-bis, comma 1 del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, dopo le parole «catastali» sono aggiunte le seguenti: «, sul reddito delle società».
39. 018. Gribaudo, Carla Cantone, Viscomi, Soverini, Mura, Raciti, Orfini, Pini, Rizzo Nervo, Schirò.
(Inammissibile)

Pag. 594

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Riparto risorse di cui all'articolo 1, comma 838, della legge 27 dicembre 2017, n. 205)

  1. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 838, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per gli anni 2021 e successivi, per le province delle regioni a statuto ordinario è ripartito, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanarsi entro il 28 febbraio 2020, in proporzione all'incidenza determinata nel 2021 dalla manovra di finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 1, comma 839, legge 27 dicembre 2017, n. 205, dei contributi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2016, tabella F, attuativo dell'articolo 1, comma 439, della legge n. 232 del 2016, nonché delle risorse relative indicate all'articolo 1, comma 889, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, rispetto al gettito dell'anno 2018 dell'imposta sull'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile dei veicoli, dell'imposta provinciale di trascrizione, nonché del Fondo sperimentale di riequilibrio, garantendo comunque un importo non inferiore al milione di euro per singolo ente.
*39. 019. Angiola.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Riparto risorse di cui all'articolo 1, comma 838, della legge 27 dicembre 2017, n. 205)

  1. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 838, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per gli anni 2021 e successivi, per le province delle regioni a statuto ordinario è ripartito, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanarsi entro il 28 febbraio 2020, in proporzione all'incidenza determinata nel 2021 dalla manovra di finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 1, comma 839, legge 27 dicembre 2017, n. 205, dei contributi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2016, tabella F, attuativo dell'articolo 1, comma 439, della legge n. 232 del 2016, nonché delle risorse relative indicate all'articolo 1, comma 889, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, rispetto al gettito dell'anno 2018 dell'imposta sull'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile dei veicoli, dell'imposta provinciale di trascrizione, nonché del Fondo sperimentale di riequilibrio, garantendo comunque un importo non inferiore al milione di euro per singolo ente.
*39. 032. De Menech, Fragomeli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Riparto risorse di cui all'articolo 1, comma 838, della legge 27 dicembre 2017, n. 205)

  1. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 838, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per gli anni 2021 e successivi, per le province delle regioni a statuto ordinario è ripartito, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanarsi entro il 28 febbraio 2020, in proporzione all'incidenza determinata nel 2021 dalla manovra di finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, Pag. 595n. 190, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 1, comma 839, legge 27 dicembre 2017, n. 205, dei contributi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2016, tabella F, attuativo dell'articolo 1, comma 439, della legge n. 232 del 2016, nonché delle risorse relative indicate all'articolo 1, comma 889, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, rispetto al gettito dell'anno 2018 dell'imposta sull'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile dei veicoli, dell'imposta provinciale di trascrizione, nonché del Fondo sperimentale di riequilibrio, garantendo comunque un importo non inferiore al milione di euro per singolo ente.
*39. 039. Paolo Russo, Mandelli, Pella, Prestigiacomo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Riparto risorse di cui all'articolo 1, comma 838, della legge 27 dicembre 2017, n. 205)

  1. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 838, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per gli anni 2021 e successivi, per le province delle regioni a statuto ordinario è ripartito, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanarsi entro il 28 febbraio 2020, in proporzione all'incidenza determinata nel 2021 dalla manovra di finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 1, comma 839, legge 27 dicembre 2017, n. 205, dei contributi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2016, tabella F, attuativo dell'articolo 1, comma 439, della legge n. 232 del 2016, nonché delle risorse relative indicate all'articolo 1, comma 889, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, rispetto al gettito dell'anno 2018 dell'imposta sull'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile dei veicoli, dell'imposta provinciale di trascrizione, nonché del Fondo sperimentale di riequilibrio, garantendo comunque un importo non inferiore al milione di euro per singolo ente.
*39. 057. Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli, Silvestroni.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Rinnovo delle concessioni di posteggio per il commercio su area pubblica)

  1. Le regioni individuano, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa le modalità semplificate per il rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in essere al 1o gennaio 2018 e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2020.
  2. Nella individuazione delle modalità cui al comma 1, le regioni tengono conto delle esigenze di carattere occupazionale e sociale dei titolari delle attività e dei lavoratori da essi dipendenti, della regolarità fiscale e contributiva, anche con debito rateizzato.
39. 020. De Toma, Rachele Silvestri.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Recupero Imposta Provinciale di Trascrizione per enti locali incapienti)

  1. All'articolo 1, comma 419, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole «a valere sui versamenti dell'imposta provinciale di trascrizione,» sono inserite le Pag. 596seguenti: «nella misura massima del 10 per cento del gettito medesimo».
*39. 021. Angiola.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Recupero Imposta Provinciale di Trascrizione per enti locali incapienti)

  1. All'articolo 1, comma 419, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole «a valere sui versamenti dell'imposta provinciale di trascrizione,» sono inserite le seguenti: «nella misura massima del 10 per cento del gettito medesimo».
*39. 033. Fragomeli, De Menech.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Recupero Imposta Provinciale di Trascrizione per enti locali incapienti)

  1. All'articolo 1, comma 419, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole «a valere sui versamenti dell'imposta provinciale di trascrizione,» sono inserite le seguenti: «nella misura massima del 10 per cento del gettito medesimo».
*39. 040. Paolo Russo, Mandelli, Pella, Prestigiacomo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Recupero Imposta Provinciale di Trascrizione per enti locali incapienti)

  1. All'articolo 1, comma 419, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole «a valere sui versamenti dell'imposta provinciale di trascrizione,» sono inserite le seguenti: «nella misura massima del 10 per cento del gettito medesimo».
*39. 058. Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli, Silvestroni.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Utilizzo proventi da sanzioni al Codice della Strada)

  1. All'articolo 18, comma 3-bis, del decreto-legge n. 50 del 2017, le parole: «Per gli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2017 al 2021».
**39. 015. Fornaro, Fassina.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Utilizzo proventi da sanzioni al Codice della Strada)

  1. All'articolo 18, comma 3-bis, del decreto-legge n. 50 del 2017, le parole: «Per gli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2017 al 2021».
**39. 022. Angiola.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Utilizzo proventi da sanzioni al Codice della Strada)

  1. All'articolo 18, comma 3-bis, del decreto-legge n. 50 del 2017, le parole: Pag. 597«Per gli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2017 al 2021».
**39. 034. De Menech, Fragomeli.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Utilizzo proventi da sanzioni al Codice della Strada)

  1. All'articolo 18, comma 3-bis, del decreto-legge n. 50 del 2017, le parole: «Per gli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2017 al 2021».
**39. 041. Paolo Russo, Mandelli, Pella, Prestigiacomo.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Utilizzo proventi da sanzioni al Codice della Strada)

  1. All'articolo 18, comma 3-bis, del decreto-legge n. 50 del 2017, le parole: «Per gli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2017 al 2021».
**39. 059. Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli, Silvestroni.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Enti locali)

  1. All'articolo 1, comma 953, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «mantenendo detti accordi piena efficacia», sono sostituiti dalle seguenti: «nel cui territorio insistono impianti alimentati da fonti rinnovabili, sulla base di accordi bilaterali sottoscritti prima del 3 ottobre 2010, sono legittimamente iscritti ed accertati tra le entrate spettanti all'Ente locale, mantenendo detti accordi piena validità ed efficacia, non rilevando se gli introiti di tali entrate siano stati effettivamente acquisiti e iscritti nel bilancio consuntivo o meno».
39. 023. Angiola.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Norma di interpretazione autentica)

  1. L'espressione «restano acquisiti nei bilanci degli enti locali, mantenendo detti accordi piena efficacia» contenuta nel primo periodo dell'articolo 1, comma 953, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si interpreta nel senso che i proventi economici liberamente pattuiti dagli operatori del settore dell'energia elettrica con gli enti locali, nel cui territorio insistono impianti alimentati da fonti rinnovabili, sulla base di accordi bilaterali sottoscritti prima del 3 ottobre 2010, sono legittimamente iscritti ed accertati tra le entrate spettanti all'Ente locale, mantenendo detti accordi piena validità ed efficacia, non rilevando se gli introiti di tali entrate siano stati effettivamente acquisiti e iscritti nel bilancio consuntivo o meno.
39. 024. Angiola.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Disposizioni per assicurare l'equilibrio di bilancio della Città metropolitana di Milano)

  1. In attesa dell'attuazione della riforma delle modalità di finanziamento Pag. 598delle città metropolitane, al fine di assicurare l'equilibrio di bilancio, e finanziare l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è concesso alla Città metropolitana di Milano, per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 un contributo annuo nello stesso importo del contributo già concesso per l'anno 2018 con decreto del Ministero dell'interno 7 febbraio 2018 (GU Serie Generale n. 36 del 13 febbraio 2018).
*39. 025. Quartapelle Procopio, Braga, Fiano, Pollastrini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Disposizioni per assicurare l'equilibrio di bilancio della Città metropolitana di Milano)

  1. In attesa dell'attuazione della riforma delle modalità di finanziamento delle città metropolitane, al fine di assicurare l'equilibrio di bilancio, e finanziare l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è concesso alla Città metropolitana di Milano, per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 un contributo annuo nello stesso importo del contributo già concesso per l'anno 2018 con decreto del Ministero dell'interno 7 febbraio 2018 (GU Serie Generale n. 36 del 13 febbraio 2018).
*39. 031. Aprea, Mandelli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Disposizioni in materia di autonomie speciali)

  1. Il comma 548 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è abrogato.
39. 026. Schullian, Gebhard, Plangger.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Regioni benchmark ai fini della determinazione dei costi e fabbisogni standard)

  1. All'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, dopo il comma 12, è inserito il seguente comma:
  «12-bis. A decorrere dall'esercizio 2020, sono considerate Regioni di riferimento tutte le Regioni che soddisfano le condizioni previste dal comma 5 individuate entro il termine del 15 settembre dell'anno precedente al riparto dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie. Pertanto non si applicano le disposizioni dell'ultimo periodo del comma 5 e il comma 12.».
39. 027. Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Bartolozzi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Misure per semplificare le procedure previste per il rilancio degli investimenti sul territorio)

  1. Al comma 495-ter dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, così come modificato dall'articolo 13 del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, sostituire le parole «, e se verificati attraverso il sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca dati delle amministrazioni Pag. 599pubbliche (BDAP MOP) ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2011, n. 229. A tal fine le Regioni provvedono alla trasmissione delle informazioni riguardanti i propri investimenti diretti effettuati a valere sugli spazi assegnati e assumono le iniziative necessarie affinché le pubbliche amministrazioni beneficiarie dei propri contributi erogati a valere sugli spazi finanziari effettuino la trasmissione delle informazioni riguardanti gli investimenti realizzati con tali risorse» con le seguenti «le Regioni verificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui ai presente comma attraverso la trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato di una certificazione firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, ove previsto, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, secondo un prospetto e con le modalità definiti con decreti del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.».
  2. All'articolo 1, comma 837, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la lettera d) è sostituita dalla seguente
   d) le Regioni attestano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui ai commi 834 e 836 attraverso la trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato di una certificazione, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, ove previsto, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, secondo un prospetto e con le modalità definiti con decreti del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
39. 028. Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Bartolozzi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Accesso alle anticipazioni per gli enti strumentali regionali)

  1. Al decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, all'articolo 69, dopo il comma 9-bis, è aggiunto il seguente:
  «9-ter. Il comma 9-bis non si applica agli enti pubblici strumentali delle Regioni di cui all'articolo 11-ter che abbiano natura di enti pubblici economici».
39. 029. Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Bartolozzi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
   1. Per le finalità di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, così come modificato dal comma 499 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, e 100 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023. Al relativo onere si provvede mediante l'utilizzo del Fondo di cui al comma 14, articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
39. 030. Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Bartolozzi.
(Inammissibile)

Pag. 600

  Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.

(Misure per la Governance delle ZES)
   1. Al comma 316 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole «Commissario straordinario» sono inserite le seguenti «su designazione del Presidente della Regione o dei Presidenti di Regione nel caso di ZES interregionali.».
39. 035. Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Bartolozzi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Misure per la Governance delle ZES)

  1. Al comma 316 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole «Commissario straordinario» sono inserite le seguenti «previa intesa con il Presidente della Regione o i Presidenti di Regione nel caso di ZES interregionali».
39. 036. Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Bartolozzi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Rifinanziamento degli ammortizzatori nelle aree di crisi complessa)

  1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 491, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in aggiunta alle risorse già previste dal medesimo comma, è autorizzata la spesa di euro 105 milioni per l'anno 2020. All'onere di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
39. 037. Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Bartolozzi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Ripristino della riscossione del gettito della tassa automobilistica a favore delle Regioni e Province autonome)

  1. Al fine di incentivare gli investimenti delle Regioni sui propri territori, all'ultimo periodo del comma 321 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole «presente comma» sono aggiunte le seguenti «la riduzione dei trasferimenti erariali di cui al periodo precedente non si applica per gli anni dal 2023 al 2034».
  2. Al comma 322 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: «Il presente comma non trova applicazione per gli anni dal 2023 al 2034. In assenza dei dati definitivi per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, la regolazione finanziaria è effettuata entro l'anno 2022 confermando gli importi dell'ultima annualità definita con il decreto di cui al presente comma».
  3. All'articolo 2, comma 64, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre Pag. 6012006, n. 286, è aggiunto infine il seguente periodo: «Il presente comma non trova applicazione per gli anni dal 2023 al 2034».
  4. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 322 è aggiunto il seguente:
  «322-bis. Per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034, le risorse derivanti dalla mancata riduzione dei trasferimenti di cui al comma 321 ed all'articolo 2, comma 64, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono destinate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano a nuovi investimenti diretti e indiretti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

  5. All'onere di cui ai commi da 3-bis a 3-quinquies, pari a 194 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione dei contributi per investimenti assegnati alle Regioni a Statuto ordinario di cui al comma 134 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  6. La tabella I di cui all'articolo 1, comma 66, lettera b) della legge 27 dicembre 2019, n. 162, è sostituita dalla seguente:

Percentuali
di riparto
Riparto contributo investimenti
Contributo per ciascuno degli anni 2021 e 2022 Contributo per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 Contributo anno 2026 Contributo per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 Contributo anno 2033 Contributo anno 2034
  3,16%   4.269.481,58   4.459.236,32   8.728.717,89   10.151.878,42   11.575.038,95   189.754,74
  2,50%   3.373.081,58   3.522.996,32   6.896.077,89   8.020.438,42   9.144.798,95   149.914,74
  4,46%   6.021.781,58   6.289.416,32   12.311.197,89   14.318.458,42   16.325.718,95   267.634,74
  10,54%   14.228.786,84   14.861.177,37   29.089.964,21   33.832.893,16   38.575.822,11   632.390,53
  8,51%   11.483.881,58   11.994.276,32   23.478.157,89   27.306.118,42   31.134.078,95   510.394,74
  11,70%   15.799.476,32   16.501.675,26   32.301.151,58   37.567.643,68   42.834.135,79   702.198,95
  3,10%   4.186.065,79   4.372.113,16   8.558.178,95   9.953.534,21   11.348.889,47   186.047,37
  17,48%   23.601.410,53   24.650.362,11   48.251.772,63   56.118.909,47   63.986.046,32   1.048.951,58
  3,48%   4.701.197,37   4.910.139,47   9.611.336,84   11.178.402,63   12.745.468,42   208.942,11
  0,96%   1.292.234,21   1.349.666,84   2.641.901,05   3.072.645,79   3.503.390,53   57.432,63
  8,23%   11.106.734,21   11.600.366,84   22.707.101,05   26.409.345,79   30.111.590,53   493.632,63
  8,15%   11.006.123,68   11.495.284,74   22.501.408,42   26.170.116,32   29.838.824,21   489.161,05
  7,82%   10.553.376,32   11.022.415,26   21.575.791,58   25.093.583,68   28.611.375,79   469.038,95
  1,96%   2.648.771,05   2.766.494,21   5.415.265,26   6.298.188,95   7.181.112,63   117.723,16
  7,95%   10.727.597,37   11.204.379,47   21.931.976,84   25.507.842,63   29.083.708,42   476.782,11
  100,00%   135.000.000,00   141.000.000,00   276.000.000,00   321.000.000,00   366.000.000,00   6.000.000,00

39. 038. Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Bartolozzi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Nomina dei revisori dei conti degli enti locali)

  1. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 57-ter del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, Pag. 602n. 157, è sospesa dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge fino al 1o gennaio 2021.
39. 042. Macina, Donno.

  Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.

  1. I comuni, le province e le città metropolitane, che sono stati inclusi nell'elenco degli enti dissestati ai fini del risanamento disciplinato col decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni, e che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano adottato e depositato presso il Ministero dell'interno il piano di estinzione di cui all'articolo 258, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono ristrutturare i mutui attraverso la rinegoziazione del mutuo, concesso dalla Cassa depositi e prestiti S.P.A. nella durata massima di 20 anni, senza applicazione di sanzioni e interessi, a condizione che, al netto dell'estinzione delle passività pregresse, la liquidità acquisita sia utilizzata per interventi di natura sia infrastrutturale, sia di riassetto idrogeologico, sia per la manutenzione degli edifici scolastici.
  2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2019, sono adottate le modalità di attuazione del presente articolo.
39. 043. Tucci, Macina, Donno.

  Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Disposizioni in materia di pari opportunità, violenza sessuale e di genere)

  1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Il Ministro delegato per le pari opportunità provvede annualmente a ripartire tra gli enti locali richiedenti le risorse di cui al comma 1, tenendo conto:
   a) dei dati del Ministero della giustizia e dell'Istat relativi ai reati in materia di violenza sulle donne;
   b) della programmazione attuata direttamente dal Dipartimento delle pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri a livello regionale e degli interventi già operativi per contrastare la violenza nei confronti delle donne;
   c) del numero dei centri antiviolenza pubblici e privati esistenti in ogni Regione;
   d) del numero delle case-rifugio pubbliche e private esistenti in ogni Regione;
   e) della necessità di riequilibrare la presenza dei centri antiviolenza e delle case-rifugio in ogni Regione.»;
   b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. Gli enti locali presentano al Dipartimento per le pari opportunità, entro il 31 dicembre di ogni anno, la richiesta dei contributi di cui al comma 2 da destinare ai centri antiviolenza e alle case-rifugio, corredata da progetti dettagliati relativi alle attività già esistenti e o per nuovi centri antiviolenza e case-rifugio, con indicazione delle risorse necessarie per la loro attuazione. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro due mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, saranno stabiliti i criteri per la ripartizione dei contributi.»;
   c) al comma 6, le parole: «Le Regioni destinatarie» sono sostituite dalle seguenti: «Gli enti locali destinatari»;Pag. 603
   d) al comma 7, le parole: «dalle Regioni» sono sostituite dalle seguenti: «dagli enti Locali».
39. 044. Suriano, Macina, Donno, Spadoni, Alaimo, Martinciglio, Ficara, Saitta.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Proroghe di termini per Fondi progettazione per l'anno 2020)

  1. Per l'anno 2020, il termine di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è posticipato dal 15 gennaio al 15 marzo e il termine di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è posticipato dal 28 febbraio al 30 aprile.
  2. Sono fatte salve tutte le richieste di contributo comunicate dagli enti locali oltre la data del 15 gennaio 2020 e fino all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
39. 045. Lollobrigida, Prisco, Rampelli, Donzelli, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Proroga in materia di anticipazione del prezzo)

  1. Per l'anno 2020, con riferimento ai contratti relativi all'acquisizione di beni e servizi a prestazione continuativa, l'anticipazione del prezzo contrattuale di cui all'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo n. 50 del 2016 è calcolata sull'annualità di riferimento.
39. 046. Lollobrigida, Prisco, Rampelli, Donzelli, Lucaselli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Modifica articolo 1, comma 79, della legge n. 160 del 2019)

  1. Al comma 79 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, aggiungere in fine il seguente periodo «Limitatamente all'esercizio 2019, gli indicatori di cui al comma 859 possono essere elaborati sulla base delle informazioni presenti nelle registrazioni contabili dell'ente.».
39. 047. Lollobrigida, Prisco, Rampelli, Donzelli, Lucaselli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Versamento diretto delle entrate degli enti locali)

  1. All'articolo 1, comma 786, lettera c), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sostituire le parole «numero 4)» con le seguenti «numero 3)». Conseguentemente, al comma 788 del medesimo articolo 1, sostituire le parole «numeri 1), 2) e 3)» con le seguenti: «numeri 1), 2) e 4)».
39. 048. Lollobrigida, Prisco, Rampelli, Donzelli, Lucaselli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Semplificazione impegni di spese per somma urgenza)

  1. All'articolo 191, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto Pag. 6042000, n. 267, dopo le parole «Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento» sono inserite le seguenti: «e qualora nel bilancio non siano previste risorse per far fronte a tali tipologie di spese».
39. 049. Lollobrigida, Prisco, Rampelli, Donzelli, Lucaselli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Proroga della graduazione della restituzione concessioni di liquidità 2019)

  1. Dopo il comma 855 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è inserito il seguente:
  «855-bis. Al fine di assicurare maggiore sostenibilità nella fase di restituzione delle anticipazioni di cui al comma 855, le somme anticipate possono essere rimborsate su apposita richiesta degli enti interessati da presentarsi a pena di decadenza entro il 15 gennaio 2021, e previo accordo dell'ente erogatore, in tre rate annuali a decorrere dal mese di giugno 2020, con interessi a carico degli enti stessi, o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni pattuite contrattualmente con gli istituti finanziatori. A fronte della richiesta di cui al periodo precedente, il soggetto erogatore reintegra le somme eventualmente già acquisite entro il 30 dicembre 2019 a titolo di rimborso ai sensi del comma 855. Gli enti che si avvalgono della facoltà di rimborsare le anticipazioni di liquidità in tre rate annuali cancellano l'impegno di spesa concernente il rimborso dell'anticipazione di liquidità non pagato alla fine dell'esercizio e iscrivono nel Titolo IV della spesa un fondo anticipazione di liquidità, di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio e non restituite da utilizzare secondo le modalità previste al paragrafo 3.20-bis dell'allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011. La quota accantonata del risultato di amministrazione nel fondo di anticipazione di liquidità è applicata al bilancio anche da parte degli enti in disavanzo.».
39. 050. Prisco, Lollobrigida, Rampelli, Donzelli, Lucaselli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Proroga della possibilità della facoltà di revisione del riaccertamento straordinario dei residui)

  1. Dopo il comma 848 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 è inserito il seguente:
  «848-bis. Il termine per la revisione del riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, provenienti dalle gestioni 2014 e precedenti, come risultanti al 31 dicembre 2019, è fissato al 30 aprile 2020, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2019, per gli enti locali che hanno commesso errori nel riaccertamento straordinario già effettuato, come evidenziato da una revisione della delibera di riaccertamento svolta dall'Organo di revisione, secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 28 febbraio 2020. L'eventuale maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento di cui al periodo precedente è ripianato in quote costanti entro l'esercizio 2044, secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia Pag. 605e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015.».
39. 051. Prisco, Lollobrigida, Rampelli, Donzelli, Lucaselli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Strumenti di rifinanziamento del «Bando periferie» e concessione di anticipazioni in caso di crisi finanziaria)

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 978 sono inseriti i seguenti:
  «978-bis. A decorrere dal 2020, le risorse finanziarie derivanti dalle eventuali economie di gestione realizzate in fase di appalto o in corso d'opera, dagli eventuali ulteriori residui relativi ai finanziamenti assegnati per la realizzazione dei progetti inseriti nel “Programma straordinario” di cui ai commi da 974 a 978, nonché le risorse derivanti da eventuali revoche dei finanziamenti stessi, sono assegnate al Fondo di cui al precedente comma 978 e sono riutilizzate per la realizzazione di interventi aventi le medesime finalità. È comunque fatto salvo l'utilizzo delle economie realizzate sulla base di espressa autorizzazione del Gruppo di monitoraggio istituito ai fini della gestione del predetto programma e previa istanza opportunamente documentata, purché previsto dalle convenzioni in essere tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli enti locali beneficiari e finalizzato alla realizzazione di lavori o servizi approvati nell'ambito del medesimo quadro economico dell'intervento finanziato.
   978-ter. Al fine di facilitare la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del Programma di cui ai commi da 974 a 977, per l'anno 2020, a favore degli enti beneficiari di contributo e sottoscrittori delle convenzioni o accordi di cui al comma 977, che, alla data del 1o gennaio 2020, abbiano deliberato lo stato di dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o che abbiano deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, è concessa, su apposita richiesta da presentarsi entro il 28 febbraio 2020, un'anticipazione a valere sul contributo oggetto di convenzionamento, di importo non superiore al 20 per cento delle somme complessivamente previste dal progetto, al netto di quelle già oggetto di rendicontazione. Le modalità della richiesta e di erogazione dell'anticipazione sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro il 31 gennaio 2020, sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI).».
39. 052. Lollobrigida, Prisco, Rampelli, Donzelli, Lucaselli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Condizioni per l'adozione dei programmi potenziamento entrate)

  1. Al comma 1091 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole da «ed il rendiconto» fino a «18 agosto 2000, n. 267, possono» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi dell'ultimo comma del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, possono, anche in caso di esercizio provvisorio,». Inoltre, alla fine del secondo periodo del medesimo comma Pag. 6061091, è inserito il seguente periodo: «Tali incentivi non rientrano nei limiti di spesa di personale previsti dall'articolo 1 comma 557 e seguenti e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».
39. 053. Lollobrigida, Prisco, Rampelli, Donzelli, Lucaselli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Riscossione Tari da parte dei gestori dei rifiuti)

  1. L'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dal seguente:
  «691. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i comuni possono, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione, anche coattiva, della TARI e della TARES, anche nel caso di adozione della tariffa di cui al comma 668, ai soggetti ai quali risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti, i quali operano secondo le stesse disposizioni applicabili ai concessionari iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997. In tal caso la convenzione può prevedere il versamento del tributo o della tariffa dovuti per il servizio rifiuti al soggetto gestore del servizio, in deroga alle disposizioni vigenti, limitatamente ai casi in cui il soggetto gestore del servizio sia un ente pubblico o una società in house, o un'azienda controllata da soggetti pubblici.».
39. 054. Lollobrigida, Prisco, Rampelli, Donzelli, Lucaselli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Proroga al 2020 dell'accantonamento FCDE a consuntivo con le regole del preventivo)

  1. Al punto 3.3 del principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le parole «salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018, disciplinata nel presente principio» sono sostituite dalle seguenti «salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2020, disciplinata nel presente principio».
39. 055. Prisco, Lollobrigida, Rampelli, Donzelli, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Partecipazione dei comuni all'accertamento)

  1. All'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle somme riscosse a titolo definitivo a seguito di ravvedimento, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472, effettuato dal contribuente come conseguenza dell'esercizio dell'attività di controllo, attivata o integrata su segnalazione del comune.».
39. 056. Prisco, Lollobrigida, Rampelli, Donzelli, Lucaselli.
(Inammissibile)

Pag. 607

  Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.

  1. Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, alla fine del comma 953, aggiungere il seguente periodo «Al fine di facilitare la revisione degli accordi di cui al paragrafo 1 e l'interlocuzione con gli operatori, gli enti locali si avvalgono tramite l'Anci del Tavolo costituito presso il Ministero dello sviluppo economico per il monitoraggio del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima. In caso di mancato accordo con gli operatori, le convenzioni saranno riviste secondo quanto disposto dall'articolo 2, lettera h), del decreto ministeriale 10 settembre 2010».
39. 060. Lollobrigida, Prisco, Rampelli, Donzelli, Lucaselli.
(Inammissibile)

ART. 40.

  Sopprimerlo.
40. 1. Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di energia)

  All'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) al comma 3, lettera a), dopo le parole «energia elettrica» aggiungere in fine le seguenti: «, ad eccezione degli interventi di integrale ricostruzione, rifacimento totale o parziale e potenziamento, che mantengono il diritto di accedere ai meccanismi di incentivazione attraverso le procedure competitive delle aste ovvero dei registri»;
   2) al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: «In caso di interventi di integrale ricostruzione, rifacimento totale o parziale e potenziamento, gli impianti per i quali è stata esercitata la facoltà di cui al comma 1 lettera b) del presente decreto, godono di una priorità nella formazione della graduatoria ai fini dell'incentivazione attraverso le procedure competitive delle aste ovvero dei registri, a condizione che la relativa offerta di riduzione percentuale sia pari o inferiore di non più del 10 per cento rispetto agli altri, progetti di integrale ricostruzione, rifacimento totale o parziale e potenziamento, partecipanti all'asta o al registro.».
*40. 01. De Toma, Rachele Silvestri.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di energia)

  All'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) al comma 3, lettera a), dopo le parole «energia elettrica» aggiungere in fine le seguenti: «, ad eccezione degli interventi di integrale ricostruzione, rifacimento totale o parziale e potenziamento, che mantengono il diritto di accedere ai meccanismi di incentivazione attraverso le procedure competitive delle aste ovvero dei registri»;
   2) al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: «In caso di interventi di integrale ricostruzione, rifacimento totale o parziale e potenziamento, gli impianti per i quali è stata esercitata la facoltà di cui al comma 1 lettera b) del presente Pag. 608decreto, godono di una priorità nella formazione della graduatoria ai fini dell'incentivazione attraverso le procedure competitive delle aste ovvero dei registri, a condizione che la relativa offerta di riduzione percentuale sia pari o inferiore di non più del 10 per cento rispetto agli altri, progetti di integrale ricostruzione, rifacimento totale o parziale e potenziamento, partecipanti all'asta o al registro.».
*40. 02. Mandelli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di energia)

  All'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) al comma 3, lettera a), dopo le parole «energia elettrica» aggiungere in fine le seguenti: «, ad eccezione degli interventi di integrale ricostruzione, rifacimento totale o parziale e potenziamento, che mantengono il diritto di accedere ai meccanismi di incentivazione attraverso le procedure competitive delle aste ovvero dei registri»;
   2) al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: «In caso di interventi di integrale ricostruzione, rifacimento totale o parziale e potenziamento, gli impianti per i quali è stata esercitata la facoltà di cui al comma 1 lettera b) del presente decreto, godono di una priorità nella formazione della graduatoria ai fini dell'incentivazione attraverso le procedure competitive delle aste ovvero dei registri, a condizione che la relativa offerta di riduzione percentuale sia pari o inferiore di non più del 10 per cento rispetto agli altri, progetti di integrale ricostruzione, rifacimento totale o parziale e potenziamento, partecipanti all'asta o al registro.».
*40. 014. Butti, Lollobrigida, Prisco, Lucaselli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Accesso agli incentivi per gli impianti di biogas con potenza elettrica non superiore a 300 kW)

  1. Gli incentivi previsti dall'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, secondo le procedure, le modalità e le tariffe stabilite dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, sono prorogati fino al 2022, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nei limiti di costo previsti dal comma 955 del citato articolo 1, per gli impianti la cui alimentazione derivi prevalentemente dal ciclo produttivo delle imprese agricole realizzatrici nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile ovvero da imprese agricole associate o consorziate, anche attraverso apposito contratto, con l'impresa che ha la proprietà o la gestione dell'impianto. I relativi bandi sono pubblicati entro e non oltre il 30 giugno di ciascun anno.
40. 03. Incerti, Cenni, Critelli, Dal Moro, Martina.

  Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(SOGIN)

  1. Gli effetti dell'inclusione della Società Gestione Impianti Nucleari S.p.A. (SOGIN) nell'elenco aggiornato delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto Pag. 609economico consolidato, predisposto dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 2019, decorrono a far data dal 1o gennaio 2021 e hanno rilievo ai soli fini statistici.
  2. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle attività funzionali al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e societari attribuiti dalle leggi vigenti, alla Società Gestione Impianti Nucleari S.p.A. (SOGIN) non si applicano comunque i vincoli e gli obblighi in materia di contenimento della spesa posti a carico dei soggetti inclusi nell'elenco di cui al comma 1.
40. 05. Benamati.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(SOGIN)

  1. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle attività funzionali al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e societari attribuiti alla Società Gestione Impianti Nucleari Spa (SOGIN), alla stessa Società non si applicano i vincoli e gli obblighi in materia di contenimento della spesa posti a carico dei soggetti inclusi nel provvedimento dell'ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
40. 04. Benamati.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Adempimenti per i possessori di serbatoi di prodotti energetici)

  1. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), numeri 1), punto 1.2), e 2), hanno efficacia a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo alla data di pubblicazione della predetta determinazione nel sito internet della predetta Agenzia.».
40. 08. Garavaglia, Comaroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bianchi, Guidesi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Adempimenti per i possessori di serbatoi di prodotti energetici)

  1. All'articolo 5, i commi 1, lettera c), e 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono abrogati.
40. 07. Garavaglia, Comaroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bianchi, Guidesi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Accesso agli incentivi per gli impianti di biogas con potenza elettrica non superiore a 300 kW)

  1. Gli incentivi previsti dall'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, Pag. 610n. 145, secondo le procedure, le modalità e le tariffe stabilite dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, sono prorogati fino al 2022, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nei limiti di costo previsti dal comma 955 del citato articolo 1, per gli impianti la cui alimentazione derivi prevalentemente dal ciclo produttivo delle imprese agricole realizzatrici nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile ovvero da imprese agricole associate o consorziate, anche attraverso apposito contratto, con l'impresa che ha la proprietà o la gestione dell'impianto. I relativi bandi sono pubblicati entro e non oltre il 30 giugno di ciascun anno.
*40. 012. Nevi, Mandelli.

  Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Accesso agli incentivi per gli impianti di biogas con potenza elettrica non superiore a 300 kW)

  1. Gli incentivi previsti dall'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, secondo le procedure, le modalità e le tariffe stabilite dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, sono prorogati fino al 2022, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nei limiti di costo previsti dal comma 955 del citato articolo 1, per gli impianti la cui alimentazione derivi prevalentemente dal ciclo produttivo delle imprese agricole realizzatrici nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile ovvero da imprese agricole associate o consorziate, anche attraverso apposito contratto, con l'impresa che ha la proprietà o la gestione dell'impianto. I relativi bandi sono pubblicati entro e non oltre il 30 giugno di ciascun anno.
*40. 013. Luca De Carlo, Prisco, Lucaselli, Donzelli.

  Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Quotazione delle società pubbliche)

  All'articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 5, dopo la parola «controllate» sono aggiunte le seguenti parole: «o partecipate»;
   b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
  «5-bis. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle società di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), che emettono azioni o strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati non regolamentati».
40. 06. Topo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Disposizioni in materia di gestione di servizi di pubblica utilità)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 291 è sostituito dal seguente:
  «291. I gestori di servizi di pubblica utilità e gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche hanno l'obbligo di trasmettere agli utenti le comunicazioni con cui si contestano, in modo chiaro e dettagliato, gli eventuali mancati pagamenti di fatture e si comunica Pag. 611la disattivazione delle forniture in caso di mancata regolarizzazione, con adeguato preavviso, non inferiore a quaranta giorni, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, mediante supporto durevole, così come definito dall'articolo 45, comma 1, lettera l) del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ovvero tramite modalità telematiche alternative.»;
   b) al comma 292 le parole «e, comunque, per un importo non inferiore a 100 euro» sono sostituite con le seguenti: «, nel caso in cui l'ammontare contestato sia di importo pari o superiore a 100 euro»;
   c) dopo il comma 294 è inserito il seguente:
  «294-bis. Al fine di consentire ai gestori di servizi di pubblica utilità e agli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche di predisporre le necessarie modifiche dei sistemi informativi, le disposizioni di cui ai commi 291, 292, 293, 294 entrano in vigore decorsi sei mesi dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. È compito delle Autorità competenti garantire la corretta armonizzazione della normativa di settore anche attraverso l'adozione di linee guida e raccomandazioni.».
40. 09. Comaroli, Garavaglia, Capitanio, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

  Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Disposizioni in materia di gestione ai servizi di pubblica utilità)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 291 è sostituito dal seguente:
  «291. I gestori di servizi di pubblica utilità e gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche hanno l'obbligo di trasmettere agli utenti le comunicazioni con cui si contestano, in modo chiaro e dettagliato, gli eventuali mancati pagamenti di fatture e si comunica la disattivazione delle forniture in caso di mancata regolarizzazione, con adeguato preavviso, non inferiore a quaranta giorni, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, mediante supporto durevole, così come definito dall'articolo 45, comma 1, lettera l) del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ovvero tramite modalità telematiche alternative.»;
   b) al comma 292 le parole «e, comunque, per un importo non inferiore a 100 euro» sono sostituite con le seguenti: «, nel caso in cui l'ammontare contestato sia di importo pari o superiore a 100 euro».

  2. Al fine di consentire ai gestori di servizi di pubblica utilità e agli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche di predisporre le necessarie modifiche dei sistemi informativi, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 291, 292, 293 e 294 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, entrano in vigore decorsi sei mesi dalla pubblicazione della presente legge di conversione nella Gazzetta Ufficiale. Le Autorità competenti garantiscono la corretta armonizzazione della normativa di settore anche attraverso l'adozione di linee guida e raccomandazioni.
40. 010. Comaroli, Garavaglia, Capitanio, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Rientro dei lavoratori altamente qualificati)

  1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, Pag. 612dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è aggiunto il seguente comma:
  «2-bis. I soggetti che risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 alla data di entrata in vigore della presente disposizione e che si sono trasferiti in Italia sino al periodo d'imposta 2019 incluso, possano optare entro due mesi dal termine ultimo, di fruizione delle agevolazioni attualmente in corso per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) del presente decreto, previo versamento di:
   a) un importo pari al trenta per cento dei redditi lordi oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo o diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;
   c) un importo pari al cinque per cento dei redditi lordi oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà. Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite tramite provvedimento dell'Agenzia delle entrate da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione. I proventi del versamento delle somme derivanti dall'esercizio dell'opzione sono destinati al finanziamento Fondo per gli Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST).».
40. 011. Centemero, Alessandro Pagano, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Tarantino, Bitonci, Gerardi, Paternoster, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.

  1. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla Parte II, Titolo VI, Capo VI, è inserita la seguente Sezione:

«Sezione II

Appalto di Servizio di Prestazione Energetica per Edifici Pubblici

Art. 163-bis.

(Servizio di Prestazione Energetica per Edifici Pubblici)
   1. Il servizio di prestazione energetica per edifici pubblici consiste nella prestazione materiale, nell'utilità o vantaggio derivante dall'uso dell'energia abbinato a tecnologie, che si esplica nella fornitura e posa in opera di prodotti, componenti e sistemi per l'edificio, nella gestione, manutenzione e controllo, finalizzati al miglioramento Pag. 613dell'efficienza energetica dell'edificio stesso, ed all'ottenimento di risparmi energetici primari verificabili e misurabili. Il servizio è regolato sulla base di un contratto denominato EPC per edifici, le cui prestazioni non sono separabili. Fa parte del servizio di prestazione energetica anche l'eventuale fornitura dei vettori energetici.
   2. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, ed, in particolare, per l'aggiudicazione del servizio di prestazione energetica degli edifici si applicano le disposizioni del presente codice che disciplinano l'appalto di servizi nei settori ordinari. In ogni caso non si applica l'articolo 28.
   3. La progettazione del servizio di prestazione energetica per edifici è articolata su un unico livello. Il progetto deve contenere, oltre agli elementi previsti all'articolo 23, comma 15, anche gli elementi previsti all'articolo 23, comma 5. Il progetto di fattibilità deve essere inoltre corredato dalla diagnosi energetica riferita alla prestazione riguardante i lavori di riqualificazione energetica degli edifici su cui incide il servizio.
   4. Qualora la progettazione unica sia oggetto di procedura di gara, è ammessa la partecipazione del progettista aggiudicatario alla procedura di gara per l'affidamento dell'esecuzione del contratto, con esclusione del diritto di prelazione e a condizione che la stazione appaltante adotti misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla sua partecipazione.
   5. La procedura di affidamento della progettazione del servizio di prestazione energetica degli edifici potrà prevedere che la copertura economica della spesa relativa al progetto sia a carico dell'aggiudicatario del contratto di prestazione energetica degli edifici. In questo caso, il servizio di prestazione energetica per edifici dovrà obbligatoriamente essere affidato entro i termini indicati nella documentazione di gara per la progettazione. Ove l'Amministrazione non proceda all'affidamento del servizio di prestazione energetica nei predetti termini dovrà procedere alla corresponsione diretta all'aggiudicatario del servizio di progettazione dell'importo previsto in sede di sottoscrizione del contratto.
   6. Nella redazione dei documenti posti a base di gara, l'amministrazione aggiudicatrice è tenuta a conformarsi alle indicazioni fornite dalle Linee-Guida ENEA per i contratti EPC per edifici emanate dal MISE.

Art. 163-ter.

(Contratto di Prestazione Energetica per Edifici Pubblici – EPC)
   1. Le disposizioni del precedente articolo si applicano esclusivamente al Contratto di Prestazione energetica per edifici pubblici, così come definito dall'articolo 2, lettera n) del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.
   2. Il Contratto di Prestazione energetica per edifici pubblici deve contenere tutti i requisiti previsti dall'allegato 8 del citato decreto nonché dai Criteri Ambientali Minimi (CAM) vigenti alla data di indizione della procedura.»;
   b) alla Parte IV, Titolo I, dopo l'articolo 183 è inserito il seguente:

«Art. 183-bis.

(Partenariato pubblico privato per il servizio di prestazione energetica degli edifici pubblici)
   1. Fermo restando quanto espressamente previsto dagli articoli 163-bis e 163-ter, il servizio di prestazione energetica per gli edifici pubblici, così come definito dall'articolo 163-bis, può essere affidato anche attraverso il ricorso all'istituto del partenariato pubblico privato, qualora sia previsto un investimento iniziale e ricorrano i presupposti della corretta allocazione dei rischi tra le parti. In particolare, conformemente alla disciplina Eurostat, il rischio operativo deve essere allocato in capo al concessionario, considerando Pag. 614sufficiente per la qualificazione del rischio operativo la presenza congiunta a carico del concessionario:
   a) del rischio di costruzione e installazione, inteso quale investimento nella riqualificazione energetica dell'edificio o degli edifici a carico del concessionario;
   b) del rischio di manutenzione e riparazione, consistente nella gestione del servizio comprensiva degli interventi di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria programmata;
   c) del rischio di obsolescenza tecnica e tecnologica.
   2. È ammesso il contributo pubblico nella forma di partecipazione economica alla spesa di riqualificazione energetica degli edifici nella misura e con le modalità indicate dall'articolo 180, comma 6. In tal caso il contributo pubblico deve essere recuperato attraverso il risparmio di energia primaria garantito dal contratto di concessione in conformità a quanto stabilito dall'articolo 2, lettera n) del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.
   3. Il canone verso il fornitore è commisurato al livello di prestazione energetica raggiunta.
   4. Fermo restando quanto previsto dal l'articolo 168, la durata della concessione, comprensiva di eventuali proroghe contrattuali, non può essere superiore al tempo necessario al recupero dell'investimento.
   5. Le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente al Contratto di Prestazione energetica per edifici pubblici (EPC per edifici), così come definito dall'articolo 2 lettera n) del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. L'EPC per edifici deve contenere tutti i requisiti previsti dall'allegato 8 del citato decreto nonché dai CAM vigenti al tempo della procedura.
   6. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applicano le norme del presente Titolo I, in quanto compatibili.».
40. 015. Braga.
(Inammissibile)

ART. 41.

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  2-bis. Al fine di rafforzare e rendere efficaci i controlli dell'ispettorato centrale per la tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a tutela del Made in Italy agroalimentare, anche per gli accresciuti compiti in materia di etichettatura dei prodotti e dei controlli nel settore dell'agricoltura biologica, all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 669 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) le parole: «un numero massimo di 57», sono soppresse;
   b) le parole: «annui a decorrere dall'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2020 e di 3,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.».
   b) al comma 671, al comma 3-ter dell'articolo 26 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, sono soppresse le seguenti parole: «e non può essere superiore al 15 per cento della componente variabile della retribuzione accessoria legata alla produttività in godimento da parte del predetto personale, secondo criteri da definire mediante la contrattazione collettiva integrativa».
   2-ter. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 2-bis, pari a 3,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui al comma 199, articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
41. 1. Loss, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Pag. 615Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine di incentivare, rafforzare ed incrementare le maggiori attività rese nella tutela del made in Italy e nel contrasto all’Italian sounding, anche nelle funzioni di controllo ed ispezione nel settore agroalimentare, per far fronte, altresì, ai nuovi incrementali adempimenti per la elaborazione e il coordinamento delle linee della politica agricola, agroalimentare, forestale, per la pesca e per il settore ippico a livello nazionale, europeo ed internazionale, a decorrere dall'anno 2020, il Fondo risorse decentrate di cui all'articolo 76 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni centrali 2016-2018 relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è incrementato di un importo complessivo pari a 1 milione di euro annui, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente. È, altresì, incrementato di 300.000 euro a decorrere dall'anno 2020 il fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale di livello dirigenziale contrattualizzato. All'onere di cui alla presente disposizione, pari a 1,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede:
   a) quanto a 1 milione di euro mediante corrispondente riduzione del fondo, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   b) quanto a 300.000 euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
41. 2. Luca De Carlo, Lucaselli, Prisco, Donzelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 669, le parole: «un numero massimo di 57», sono soppresse;
   b) al comma 671, capoverso Articolo 26, al comma 3-ter sono soppresse le seguenti parole: «e non può essere superiore al 15 per cento della componente variabile della retribuzione accessoria legata alla produttività in godimento da parte del predetto personale, secondo criteri da definire mediante la contrattazione collettiva integrativa.».
41. 3. Gagnarli, Gallinella.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 3, del decreto-legge del 29 marzo 2019 n. 27, al comma 2 del medesimo articolo, la parola: «mensilmente» è sostituita dalla seguente: «annualmente» e le parole: «per ogni unità produttiva» sono soppresse;
   Conseguentemente:
   a) al comma 3, le parole: entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono sostituite dalle seguenti: entro il 31 dicembre 2020.
   b) alla rubrica, dopo le parole: Italy agroalimentare inserire le seguenti: e dei prodotti lattiero caseari.
41. 4. Gadda, Marco Di Maio, Vitiello.

  Dopo l'articolo 41 aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis.

(Disposizioni in materia di semplificazione dei pagamenti della pubblica amministrazione nel settore ippico)
   1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari forestali, al fine di diminuire i Pag. 616costi gestionali, semplificare e ridurre i tempi delle procedure, può stipulare con l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) convenzioni per l'erogazione dei pagamenti agli operatori del settore ippico, nell'ambito degli stanziamenti ordinari di bilancio, a favore di un numero rilevante di operatori. Gli eventuali oneri per la stipula delle convenzioni trovano copertura negli stanziamenti di bilancio sui relativi capitoli di spesa preposti ai pagamenti.
   2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono regolamentate le modalità di trasferimento delle risorse nonché i criteri di verifica e controllo.
   3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le debite variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per l'attuazione di quanto stabilito dal presente articolo in ordine alla istituzione di piani gestionali dei capitoli di spesa.».
41. 011. Gagnarli, Gallinella, Parentela, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Pignatone.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Fondo per le manutenzioni delle piscine comunali)

  1. Al fine di sostenere i comuni con una popolazione sopra i 50.000 abitanti nelle spese per le attività di manutenzione delle piscine ad uso natatorio è istituito presso il Ministero dell'interno il «Fondo per le manutenzioni delle piscine comunali» con una dotazione annua di 3 milioni di euro.
  2. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, sono disciplinati le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
  3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
41. 028. Zennaro.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis.

(Disposizioni a favore delle imprese agricole danneggiate dal batterio Xylella fastidiosa)
   1. I titolari delle imprese agricole danneggiate dal batterio Xylella fastidiosa che abbiano effettuato operazioni di reimpianto mantengono ad ogni effetto di legge la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale ancorché, in attesa della ripresa produttiva della propria azienda e comunque per un periodo non superiore a cinque anni, si approvvigionino prevalentemente da altri imprenditori agricoli di prodotti appartenenti al medesimo comparto agronomico dei prodotti della propria azienda. Al fine del decorso del termine quinquennale di cui al presente articolo, l'imprenditore interessato presenta apposita comunicazione alla competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2193 del codice civile.Pag. 617
   2. La presente disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
41. 077. Gadda, Marco Di Maio, Vitiello.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis.

(Disposizioni per le microattività domestiche alimentari aventi alto valore storico e tradizionale)
   1. Al fine di valorizzare e favorire la conoscenza, la diffusione e la conservazione dei prodotti tipici e delle ricette tradizionali locali, in attuazione del Regolamento (CE) N. 852/2004, Allegato II, Capitolo III sull'igiene dei prodotti alimentari, i comuni, in assenza di disciplina regionale, con proprio regolamento possono disciplinare i requisiti tecnici e fiscali nonché le condizioni per l'esercizio delle microattività domestiche alimentari aventi alto valore storico e tradizionale.».
*41. 012. Pastorino, Fornaro.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis.

(Disposizioni per le microattività domestiche alimentari aventi alto valore storico e tradizionale)
   1. Al fine di valorizzare e favorire la conoscenza, la diffusione e la conservazione dei prodotti tipici e delle ricette tradizionali locali, in attuazione del Regolamento (CE) N. 852/2004, Allegato II, Capitolo III sull'igiene dei prodotti alimentari, i comuni, in assenza di disciplina regionale, con proprio regolamento possono disciplinare i requisiti tecnici e fiscali nonché le condizioni per l'esercizio delle microattività domestiche alimentari aventi alto valore storico e tradizionale.».
*41. 091. Lollobrigida, Prisco, Rampelli, Donzelli, Lucaselli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis.
   1. A decorrere dall'anno 2020, il 10 per cento dei proventi derivanti dal canone di abbonamento alla televisione per uso privato di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880 e successive modifiche e integrazioni, viene destinato al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui alla legge 26 ottobre 2016, n. 198, quale incremento della quota dalla stessa legge prevista all'articolo 1 comma 2 lettera c).».
41. 044. Lacarra.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Norme urgenti per l'efficientamento della distribuzione dell'equo compenso da parte della Società italiana Artisti ed Editori)

  1. L'articolo 71-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633 è sostituito dal seguente:

Art. 71-octies.

  1. Il compenso di cui all'articolo 71-septies per apparecchi e supporti di registrazione audio è corrisposto alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), la quale provvede a ripartirlo al netto delle Pag. 618spese, per il cinquanta per cento agli autori e loro aventi causa e per il restante cinquanta per cento, in parti uguali, tra produttori di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori, attraverso le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.
  2. Il compenso di cui all'articolo 71-septies per gli apparecchi e i supporti di registrazione video è corrisposto alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative, per il trenta per cento agli autori, per il restante settanta per cento in parti uguali tra i produttori originari di opere audiovisive, i produttori di videogrammi e gli artisti interpreti o esecutori, tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore di cui al comma 1. La quota spettante agli artisti interpreti o esecutori è destinata per il cinquanta per cento alle attività e finalità di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 93.
*41. 017. Colmellere, Capitanio, Bordonali.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Norme urgenti per l'efficientamento della distribuzione dell'equo compenso da parte della Società italiana Artisti ed Editori)

  1. L'articolo 71-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633 è sostituito dal seguente:

Art. 71-octies.

  1. Il compenso di cui all'articolo 71-septies per apparecchi e supporti di registrazione audio è corrisposto alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, per il cinquanta per cento agli autori e loro aventi causa e per il restante cinquanta per cento, in parti uguali, tra produttori di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori, attraverso le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.
  2. Il compenso di cui all'articolo 71-septies per gli apparecchi e i supporti di registrazione video è corrisposto alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative, per il trenta per cento agli autori, per il restante settanta per cento in parti uguali tra i produttori originari di opere audiovisive, i produttori di videogrammi e gli artisti interpreti o esecutori, tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore di cui al comma 1. La quota spettante agli artisti interpreti o esecutori è destinata per il cinquanta per cento alle attività e finalità di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 93.
*41. 020. Lattanzio, Donno, Macina.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Norme urgenti per l'efficientamento della distribuzione dell'equo compenso da parte della Società italiana Artisti ed Editori)

  1. L'articolo 71-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633 è sostituito dal seguente:

Art. 71-octies.

  1. Il compenso di cui all'articolo 71-septies per apparecchi e supporti di registrazione Pag. 619audio è corrisposto alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, per il cinquanta per cento agli autori e loro aventi causa e per il restante cinquanta per cento, in parti uguali, tra produttori di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori, attraverso le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.
  2. Il compenso di cui all'articolo 71-septies per gli apparecchi e i supporti di registrazione video è corrisposto alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative, per il trenta per cento agli autori, per il restante settanta per cento in parti uguali tra i produttori originari di opere audiovisive, i produttori di videogrammi e gli artisti interpreti o esecutori, tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore di cui al comma 1. La quota spettante agli artisti interpreti o esecutori è destinata per il cinquanta per cento alle attività e finalità di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 93.
*41. 056. Pettarin.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Norme urgenti per l'efficientamento della distribuzione dell'equo compenso da parte della Società italiana Artisti ed Editori)

  1. L'articolo 71-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633 è sostituito dal seguente:

Art. 71-octies.

  1. Il compenso di cui all'articolo 71-septies per apparecchi e supporti di registrazione audio è corrisposto alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, per il cinquanta per cento agli autori e loro aventi causa e per il restante cinquanta per cento, in parti uguali, tra produttori di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori, attraverso le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.
  2. Il compenso di cui all'articolo 71-septies per gli apparecchi e i supporti di registrazione video è corrisposto alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative, per il trenta per cento agli autori, per il restante settanta per cento in parti uguali tra i produttori originari di opere audiovisive, i produttori di videogrammi e gli artisti interpreti o esecutori, tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore di cui al comma 1. La quota spettante agli artisti interpreti o esecutori è destinata per il cinquanta per cento alle attività e finalità di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 93.
*41. 079. Ungaro, Marco Di Maio, Vitiello.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Norme urgenti per l'efficientamento della distribuzione dell'equo compenso da parte della Società italiana Artisti ed Editori)

  1. L'articolo 71-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633 è sostituito dal seguente:

Art. 71-octies.

  1. Il compenso di cui all'articolo 71-septies per apparecchi e supporti di registrazione Pag. 620audio è corrisposto alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, per il cinquanta per cento agli autori e loro aventi causa e per il restante cinquanta per cento, in parti uguali, tra produttori di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori, attraverso le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.
  2. Il compenso di cui all'articolo 71-septies per gli apparecchi e i supporti di registrazione video è corrisposto alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative, per il trenta per cento agli autori, per il restante settanta per cento in parti uguali tra i produttori originari di opere audiovisive, i produttori di videogrammi e gli artisti interpreti o esecutori, tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore di cui al comma 1. La quota spettante agli artisti interpreti o esecutori è destinata per il cinquanta per cento alle attività e finalità di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 93.
*41. 043. Rossi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Misure urgenti di adeguamento delle procedure di distribuzione da parte di SIAE dei compensi per il settore audio e video)

  1. All'articolo 71-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, primo periodo, le parole: «e per il cinquanta per cento ai produttori di fonogrammi, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative», sono sostituite dalle seguenti: «e per il cinquanta per cento, in parti uguali, ai produttori di fonogrammi e agli artisti interpreti o esecutori, tramite i loro organismi di gestione collettiva e le loro entità di gestione indipendente di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.»
   b) il comma 2 è soppresso;
   c) al comma 3, primo periodo, le parole: «anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative» sono sostituite dalle seguenti: «tramite i loro organismi di gestione collettiva e le loro entità di gestione indipendente di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35,».
**41. 021. Vacca, Donno, Macina.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Misure urgenti di adeguamento delle procedure di distribuzione da parte di SIAE dei compensi per il settore audio e video)

  1. All'articolo 71-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, primo periodo, le parole: «e per il cinquanta per cento ai produttori di fonogrammi, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative», sono sostituite dalle seguenti: «e per il cinquanta per cento, in parti uguali, ai produttori di fonogrammi e agli artisti interpreti o esecutori, tramite i loro organismi di gestione collettiva e le loro entità di gestione indipendente di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.»
   b) il comma 2 è soppresso;
   c) al comma 3, primo periodo, le parole: «anche tramite le loro associazioni Pag. 621di categoria maggiormente rappresentative» sono sostituite dalle seguenti: «tramite i loro organismi di gestione collettiva e le loro entità di gestione indipendente di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35,».
**41. 055. Calabria, Mandelli, Sisto.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Disposizioni in materia di IVA in agricoltura)

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 10, comma 1, dopo il numero 20 è aggiunto il seguente: «20-bis. Le prestazioni rese alle imprese agricole nell'ambito del sistema di consulenza aziendale in agricoltura di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.»;
   b) al n. 58) della Tabella A, parte III, 3, la parola: «escluso» è sostituita con la parola: «compreso» e le parole: «ex 16.04» con la parola: «16.04».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma 1, lettera b), pari a 121.560 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
41. 082. Marco Di Maio, Vitiello, Gadda.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Disposizioni in materia di Gruppo Iva)

  1. All'articolo 70-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
  «3-bis. Alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un soggetto partecipante a un gruppo IVA da consorzi, ivi comprese le società consortili e le società cooperative con funzioni consortili, a cui lo stesso soggetto è consorziato, non partecipanti al medesimo gruppo IVA, si applica il comma 2 dell'articolo 10 del presente decreto.
   3-ter. Ai fini dell'applicazione del comma precedente, la verifica della condizione prevista dall'articolo 10, secondo comma, ai sensi della quale, nel triennio solare precedente, la percentuale di detrazione di cui all'articolo 19-bis, anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis, sia stata non superiore al 10 per cento, va effettuata sulla base della percentuale determinata:
   a) in capo al consorziato, per ognuno degli anni antecedenti al primo anno di efficacia dell'opzione per la costituzione del gruppo IVA, compresi nel triennio di riferimento;
   b) in capo al gruppo IVA, per ognuno degli anni di validità dell'opzione per la costituzione del gruppo medesimo, compresi nel triennio di riferimento.».
41. 025. Ubaldo Pagano, Topo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Disposizioni in materia di riscossione dell'imposta di registro in caso di espropriazione a seguito di deliberazione dello stato di emergenza)

  1. Il comma 8 dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 Pag. 622aprile 1986, n. 131, si interpreta nel senso che l'imposta non è dovuta anche se l'esproprio è stato disposto da Commissari nominati ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 25, comma 7, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e, successivamente, ultimati dagli enti subentranti alla cessazione dello stato emergenziale, ai quali si intende espressamente estesa la previsione relativa all'inesistenza dell'obbligo del pagamento della relativa imposta.
41. 066. Trano.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Disposizione in materia di deducibilità dei contributi versati ai fondi consortili obbligatori per legge)

  1. Le disposizioni contenute nell'articolo 100, comma 2, lettera o-ter) del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e nell'articolo 11, comma 1, lettera a), n. 1-bis) del decreto legislativo n. 446 del 1997, relative alla deducibilità, rispettivamente ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, dei contributi versati, anche su base volontaria, al fondo istituito, con mandato senza rappresentanza, presso uno dei consorzi cui le imprese aderiscono in ottemperanza ad obblighi di legge, si interpretano nel senso che sono deducibili anche le somme versate ai fondi istituiti presso consorzi costituiti al fine di perseguire in modo esclusivo i medesimi scopi di consorzi cui le imprese aderiscono in ottemperanza ad obblighi di legge.
41. 024. Topo, Ubaldo Pagano.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Modifiche all'articolo 2 della legge 2 dicembre 2016, n. 242)

  1. All'articolo 14, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il numero 1) della lettera b) è sostituito dal seguente: «1) la cannabis e i prodotti da essa ottenuti, a prescindere dalla percentuale di tetraidrocannabinolo (THC)».
  2. All'articolo 2 della legge 2 dicembre 2016, n. 242, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  2-bis. I prodotti diversi da quelli tassativamente elencati dal comma 2, quali, tra gli altri, foglie, infiorescenze e resina, rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
41. 075. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Tiramani, Sutto, Ziello, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Modifiche alla legge n. 242 del 2 dicembre 2016 e alle disposizioni di cui al decreto del Pag. 623Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di filiera agroindustriale della canapa)

  1. All'articolo 14, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il numero 1 della lettera b) è sostituito dalla seguente: «1) la cannabis, compresi i prodotti da essa ottenuti, con esclusione di quella con una percentuale di tetraidrocannabinolo (THC) inferiore allo 0,5 per cento».
  2. All'articolo 2, comma 2, della legge 2 dicembre 2016, n. 242, la lettera b) è sostituita dalla seguente: « b) i semilavorati e altri prodotti, per forniture alle industrie e alle attività artigianali e commerciali di diversi settori, compreso quello energetico».
  3. All'articolo 2, comma 3, della legge 2 dicembre 2016, n. 242, le parole da: «esclusivamente» ad: «aziendale» sono sostituite dalle seguenti: «per la produzione e la vendita».
41. 03. Gallinella, Gagnarli, Parentela, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Pignatone, Macina, Donno.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Cessione crediti dei professionisti)

  1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o un libero professionista, indipendentemente dall'iscrizione ad albi o ordini professionali»;
   b) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o da incarichi o contratti nell'esercizio della libera professione».
41. 073. Cancelleri, Macina, Donno.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Disposizioni in materia di mobilità collettiva pulita)

  1. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 9, dopo le parole: «anche al pagamento di una somma.» sono aggiunte le seguenti: «Al fine di disincentivare l'uso dei veicoli privati e favorire la diffusione della mobilità collettiva, l'importo di tale somma è parametrato al rapporto tra grammi di CO2 emessi e capienza massima del mezzo.»;
   b) al comma 9-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per il fine indicato al comma 9, salva l'applicazione del periodo precedente, per l'accesso alle aree di cui all'articolo 3, comma 1, n. 54) del presente decreto legislativo, i comuni prevedono una tariffazione congruamente premiante rispetto agli importi definiti per gli altri veicoli, per i mezzi adibiti al trasporto pubblico di massa, compresi i servizi di linea di competenza statale di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, a condizione che siano impiegati veicoli almeno euro 6 e dotati di filtro antiparticolato, o alimentati a metano, Gpl, biocarburanti.».
41. 01. Zennaro.
(Inammissibile)

Pag. 624

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Modifiche in materia di esercizio dell'attività creditizia e dei mediatori creditizi e di protezione dei dati personali)

  1. Al titolo VIII del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, l'articolo 140-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 140-bis.
   1. Chiunque esercita professionalmente nei confronti del pubblico l'attività di agente in attività finanziaria senza essere iscritto nell'elenco di cui all'articolo 128-quater, comma 2, è punito con la reclusione da 5 anni a 7 anni, con la multa da euro 20.000 a euro 100.000 e con l'interdizione dai pubblici uffici per 5 anni.
   2. Chiunque collabori e permette di far esercitare professionalmente, ad uno o più soggetti, nei confronti del pubblico l'attività di agente in attività finanziaria ad un soggetto non iscritto nell'elenco di cui all'articolo 128-quater, comma 2, è punito con la reclusione da 5 anni a 7 anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000 e con l'interdizione dai pubblici uffici per 5 anni.
   3. Chiunque esercita professionalmente nei confronti del pubblico l'attività di mediatore creditizio senza essere iscritto nell'elenco di cui all'articolo 128-sexies, comma 2, è punito con la reclusione da 5 anni a 7 anni, con la multa da euro 20.000 a euro 100.000 e con l'interdizione dai pubblici uffici per 5 anni.».

  2. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Banca d'Italia, sentito le Associazioni di categoria più rappresentative in ambito nazionale, l'Associazione bancaria italiana, l'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, emana un protocollo d'intesa, al fine di promuovere iniziative periodiche, per pubblicizzare gli effetti economici negativi e distorsivi per il mercato, in relazione all'esercizio abusivo dell'attività di agente finanziario o mediatore creditizio, nonché le conseguenze sfavorevoli nei confronti dei consumatori e degli operatori del settore del credito, derivanti da tale pratica illegale.
  3. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 128-quater, il comma 4, è sostituito dal seguente: «4. Gli agenti in attività finanziaria svolgono la loro attività su mandato di un solo intermediario o di più intermediari,»;
   b) all'articolo 128-sexies, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Il mediatore creditizio e il consulente di cui al comma 2-bis, svolgono la propria attività senza essere legati ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza, come convenzioni e accordi commerciali».
   c) l'articolo 128-octies è soppresso.

  4. All'articolo 6, comma 2, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: a) trenta giorni dalla data di registrazione dei dati relativi alla regolarizzazione di ritardi;
    2) la lettera b) è soppressa.

  Conseguentemente, al Capo II, dopo la parola: finanziaria, aggiungere la seguente: bancaria.
41. 061. Raduzzi.
(Inammissibile)

Pag. 625

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Depositi di carburante ad uso agricolo)

  1. All'articolo 25 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2 la lettera c) è sostituita dalla seguente: « c) gli esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati ed industriali, collegati a serbatoi la cui capacità globale supera i 5 metri cubi e i 6 metri per quelli ad uso agricolo.»;
   b) al comma 4, dopo le parole: «Agenzia delle dogane e dei monopoli.», sono aggiunte le seguenti: «Sono esonerati dalla tenuta del registro di carico e scarico di cui al presente comma, indipendentemente dalla capacità globale dei depositi e dei serbatoi utilizzati, gli imprenditori agricoli e gli imprenditori agromeccanici già soggetti all'obbligo di tenuta del libretto di controllo dell'impiego di carburanti per usi agricoli di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454 e delle conseguenti annotazioni ai sensi dell'articolo 6 del medesimo decreto.».
41. 078. Gadda, Marco Di Maio, Vitiello.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Modifica all'articolo 62-quinquies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504)

  1. All'articolo 62-quinquies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «rivendite» sono sostituite dalle parole: «sistemi di vendita».
41. 037. Paternoster, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.

  1. All'articolo 2, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
   c-bis. «le cessioni di prodotti ittici effettuate direttamente al consumatore finale da soggetti iscritti nel regime assicurativo disciplinato dalla legge 13 marzo 1958 n. 250».
41. 030. Incerti, Cenni, Critelli, Dal Moro, Martina.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.

  1. All'articolo 2, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
   c-bis. «le cessioni di prodotti ittici effettuate direttamente al consumatore finale dagli imprenditori ittici di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4».
41. 031. Critelli, Incerti, Cenni, Dal Moro, Martina.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Interventi di garanzia in favore del settore agroalimentare, della pesca e del turismo-alberghiero)

  1. Nell'ambito del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), Pag. 626della legge 23 dicembre 1996, n. 662, di seguito il «Fondo», è istituita, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, una sezione speciale destinata alla concessione di garanzie fino all'80 per cento, a titolo gratuito, per finanziamenti erogati alle imprese operanti nel settore agroalimentare, della pesca e del turismo-alberghiero da banche e intermediari finanziari, nei limiti di 2,5 milioni di euro per beneficiario. A tal fine il Fondo è autorizzato ad operare, sulla base di apposita convenzione, con confidi costituiti ai sensi dell'articolo 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, promossi congiuntamente da una o più associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, riconosciute secondo la normativa vigente, iscritti all'elenco degli intermediari finanziari vigilati da Banca d'Italia. Al fine di aumentare l'operatività del Fondo, la relativa dotazione finanziaria può essere incrementata con risorse provenienti dall'Unione europea o dai confidi convenzionati, anche attraverso appositi accantonamenti nei rispettivi patrimoni.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con quello delle politiche agricole, alimentari e forestali e dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità di accesso.
*41. 015. Nevi, Mandelli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Interventi di garanzia in favore del settore agroalimentare, della pesca e del turismo-alberghiero)

  1. Nell'ambito del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, di seguito il «Fondo», è istituita, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, una sezione speciale destinata alla concessione di garanzie fino all'80 per cento, a titolo gratuito, per finanziamenti erogati alle imprese operanti nel settore agroalimentare, della pesca e del turismo-alberghiero da banche e intermediari finanziari, nei limiti di 2,5 milioni di euro per beneficiario. A tal fine il Fondo è autorizzato ad operare, sulla base di apposita convenzione, con confidi costituiti ai sensi dell'articolo 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, promossi congiuntamente da una o più associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, riconosciute secondo la normativa vigente, iscritti all'elenco degli intermediari finanziari vigilati da Banca d'Italia. Al fine di aumentare l'operatività del Fondo, la relativa dotazione finanziaria può essere incrementata con risorse provenienti dall'Unione europea o dai confidi convenzionati, anche attraverso appositi accantonamenti nei rispettivi patrimoni.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con quello delle politiche agricole, alimentari e forestali e dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità di accesso.
*41. 083. Gadda, Marco Di Maio, Vitiello.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Interventi di garanzia in favore del settore agroalimentare, della pesca e del turismo-alberghiero)

  1. Nell'ambito del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), Pag. 627della legge 23 dicembre 1996, n. 662, di seguito il «Fondo», è istituita, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, una sezione speciale destinata alla concessione di garanzie fino all'80 per cento, a titolo gratuito, per finanziamenti erogati alle imprese operanti nel settore agroalimentare, della pesca e del turismo-alberghiero da banche e intermediari finanziari, nei limiti di 2,5 milioni di euro per beneficiario. A tal fine il Fondo è autorizzato ad operare, sulla base di apposita convenzione, con confidi costituiti ai sensi dell'articolo 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, promossi congiuntamente da una o più associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, riconosciute secondo la normativa vigente, iscritti all'elenco degli intermediari finanziari vigilati da Banca d'Italia. Al fine di aumentare l'operatività del Fondo, la relativa dotazione finanziaria può essere incrementata con risorse provenienti dall'Unione europea o dai confidi convenzionati, anche attraverso appositi accantonamenti nei rispettivi patrimoni.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con quello delle politiche agricole, alimentari e forestali e dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità di accesso.
*41. 038. Incerti, Cenni, Critelli, Dal Moro, Martina.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Interventi di garanzia in favore del settore agroalimentare, della pesca e del turismo-alberghiero)

  1. Nell'ambito del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, di seguito il «Fondo», è istituita, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, una sezione speciale destinata alla concessione di garanzie fino all'80 per cento, a titolo gratuito, per finanziamenti erogati alle imprese operanti nel settore agroalimentare, della pesca e del turismo-alberghiero da banche e intermediari finanziari, nei limiti di 2,5 milioni di euro per beneficiario. A tal fine il Fondo è autorizzato ad operare, sulla base di apposita convenzione, con confidi costituiti ai sensi dell'articolo 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, promossi congiuntamente da una o più associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, riconosciute secondo la normativa vigente, iscritti all'elenco degli intermediari finanziari vigilati da Banca d'Italia. Al fine di aumentare l'operatività del Fondo, la relativa dotazione finanziaria può essere incrementata con risorse provenienti dall'Unione europea o dai confidi convenzionati, anche attraverso appositi accantonamenti nei rispettivi patrimoni.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con quello delle politiche agricole, alimentari e forestali e dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità di accesso.
*41. 088. Gallinella, Gagnarli, Parentela, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Pignatone, Macina, Donno.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Inserimento delle Comunità del cibo tra i Distretti del cibo)

  1. Al comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo la lettera h) è inserita la seguente:Pag. 628
   i) le Comunità del cibo e della biodiversità di interesse agricolo e alimentare di cui all'articolo 13 della legge n. 194 del 2015.
41. 032. Cenni, Incerti, Critelli, Dal Moro, Martina.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Impianti di produzione di energia rinnovabile in area agricola)

  1. Dopo l'articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, è aggiunto il seguente:

Art. 21-bis.
(Impianti di produzione di energia rinnovabile in area agricola)

  1. L'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 è sostituito con il seguente: «7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici solo quando l'attività di produzione energetica sia qualificabile come attività connessa all'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile».
  2. In fase di autorizzazione, ai fini dell'ubicazione dell'impianto, si deve tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno al settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla presenza delle attività e produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14.
  3. In ogni caso, ai fini dell'autorizzazione, il richiedente deve dimostrare di avere la disponibilità di almeno il 90 per cento delle aree destinate all'installazione dell'impianto e delle opere funzionali allo stesso.
41. 076. Gadda, Marco Di Maio, Vitiello.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.

  1. Al comma 1, articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001 dopo le parole «laurea specialistica nella classe 57/S – Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali» sono aggiunte le seguenti: «e i titoli per l'accesso alla sezione B indicati al successivo articolo 23. Restano immutate le riserve e le attribuzioni professionali degli iscritti all'albo stabilite dalla vigente normativa all'articolo 21 e le attività di cui alle aree di competenza specifica previste al decreto del Ministro della giustizia n. 106, 2 agosto 2013».
41. 059. Schirò, Carnevali, Pini, Rizzo Nervo, Siani.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102)

  All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando il limite di cui sopra, nel caso di danni alle coltivazioni dovuti da organismi nocivi ai vegetali, il calcolo dell'incidenza del danno sulla produzione lorda vendibile è effettuato con riferimento Pag. 629alla sola produzione della coltivazione oggetto del danno stesso».
41. 05. Gallinella, Gagnarli, Parentela, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Pignatone, Macina, Donno.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Disposizioni in materia di agriturismo)

  1. Alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2, comma 2, dopo le parole: «assicurativa e fiscale» sono inserite le seguenti: «e le prestazioni di lavoro svolte dagli stessi nell'ambito dell'attività agrituristica sono considerate agricole ai fini della valutazione del rapporto di connessione»;
   b) all'articolo 4, comma 2, sono soppresse le parole: «con particolare riferimento al tempo di lavoro necessario all'esercizio delle stesse attività».

  2. All'articolo 1, comma 659, lettera e), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché destinati all'agriturismo».
  3. La disposizione di cui al punto 8.2.1. del decreto del Ministero dell'interno 9 aprile 1994 «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettivo turistico-alberghiere» si applica anche agli agriturismi che utilizzino singole unità abitative e che abbiano capacità ricettiva non superiore a venticinque posti letto.
  4. Dall'attuazione della disposizione di cui al precedente comma non derivano maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
*41. 029. Cenni, Incerti, Critelli, Dal Moro, Martina.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Disposizioni in materia di agriturismo)

  1. Alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2, comma 2, dopo le parole: «assicurativa e fiscale» sono inserite le seguenti: «e le prestazioni di lavoro svolte dagli stessi nell'ambito dell'attività agrituristica sono considerate agricole ai fini della valutazione del rapporto di connessione»;
   b) all'articolo 4, comma 2, sono soppresse le parole: «con particolare riferimento al tempo di lavoro necessario all'esercizio delle stesse attività».

  2. All'articolo 1, comma 659, lettera e), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché destinati all'agriturismo».
  3. La disposizione di cui al punto 8.2.1. del decreto del Ministero dell'interno 9 aprile 1994 «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettivo turistico-alberghiere» si applica anche agli agriturismi che utilizzino singole unità abitative e che abbiano capacità ricettiva non superiore a venticinque posti letto.
  4. Dall'attuazione della disposizione di cui al precedente comma non derivano maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
*41. 022. Nevi, Mandelli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Disposizioni in materia di agriturismo)

  1. Alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2, comma 2, dopo le parole: «assicurativa e fiscale» sono inserite Pag. 630le seguenti: «e le prestazioni di lavoro svolte dagli stessi nell'ambito dell'attività agrituristica sono considerate agricole ai fini della valutazione del rapporto di connessione»;
   b) all'articolo 4, comma 2, sono soppresse le parole: «con particolare riferimento al tempo di lavoro necessario all'esercizio delle stesse attività».

  2. All'articolo 1, comma 659, lettera e), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché destinati all'agriturismo».
  3. La disposizione di cui al punto 8.2.1. del decreto del Ministero dell'interno 9 aprile 1994 «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettivo turistico-alberghiere» si applica anche agli agriturismi che utilizzino singole unità abitative e che abbiano capacità ricettiva non superiore a venticinque posti letto.
  4. Dall'attuazione della disposizione di cui al precedente comma non derivano maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
*41. 074. Luca De Carlo, Prisco, Lucaselli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Disposizioni in materia di agriturismo)

  1. Alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2, comma 2, dopo le parole: «assicurativa e fiscale» sono inserite le seguenti: «e le prestazioni di lavoro svolte dagli stessi nell'ambito dell'attività agrituristica sono considerate agricole ai fini della valutazione del rapporto di connessione»;
   b) all'articolo 4, comma 2, sono soppresse le parole: «con particolare riferimento al tempo di lavoro necessario all'esercizio delle stesse attività».

  2. All'articolo 1, comma 659, lettera e), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché destinati all'agriturismo».
  3. La disposizione di cui al punto 8.2.1. del decreto del Ministero dell'interno 9 aprile 1994 «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettivo turistico-alberghiere» si applica anche agli agriturismi che utilizzino singole unità abitative e che abbiano capacità ricettiva non superiore a venticinque posti letto.
  4. Dall'attuazione della disposizione di cui al precedente comma non derivano maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
*41. 080. Gadda, Marco Di Maio, Vitiello.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Norme per l'acquisto di beni e servizi)

  All'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al primo e secondo periodo, le parole: «5.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «10.000 euro».
41. 018. Binelli, Vanessa Cattoi, Loss, Maturi, Piccolo, Sutto.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Modifiche all'articolo 1, comma 882, della legge 27 dicembre 2006, n. 296)
   All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, il comma 882 è sostituito dal seguente:
  882. Al fine di favorire il rafforzamento patrimoniale dei confidi i fondi di garanzia Pag. 631interconsortile di cui al comma 20 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, possono essere destinati anche esclusivamente alla prestazione di servizi ai confidi soci ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 112 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993 n. 385 ed in generale ai fini dei servizi di riorganizzazione, integrazione, consulenza, assistenza e sviluppo operativo dei confidi stessi.
*41. 013. Fassina, Fornaro.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Modifiche all'articolo 1, comma 882, della legge 27 dicembre 2006, n. 296)
   All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, il comma 882 è sostituito dal seguente:
  882. Al fine di favorire il rafforzamento patrimoniale dei confidi i fondi di garanzia interconsortile di cui al comma 20 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, possono essere destinati anche esclusivamente alla prestazione di servizi ai confidi soci ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 112 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993 n. 385 ed in generale ai fini dei servizi di riorganizzazione, integrazione, consulenza, assistenza e sviluppo operativo dei confidi stessi.
*41. 035. Gagliardi, Pedrazzini, Benigni, Silli, Sorte.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Modifiche all'articolo 1, comma 882, della legge 27 dicembre 2006, n. 296)
   All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, il comma 882 è sostituito dal seguente:
  882. Al fine di favorire il rafforzamento patrimoniale dei confidi i fondi di garanzia interconsortile di cui al comma 20 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, possono essere destinati anche esclusivamente alla prestazione di servizi ai confidi soci ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 112 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993 n. 385 ed in generale ai fini dei servizi di riorganizzazione, integrazione, consulenza, assistenza e sviluppo operativo dei confidi stessi.
*41. 039. Gebhard.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Modifiche all'articolo 1, comma 882, della legge 27 dicembre 2006, n. 296)
   All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, il comma 882 è sostituito dal seguente:
  882. Al fine di favorire il rafforzamento patrimoniale dei confidi i fondi di garanzia interconsortile di cui al comma 20 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, possono essere destinati anche esclusivamente alla prestazione di servizi ai confidi soci ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo Pag. 632112 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993 n. 385 ed in generale ai fini dei servizi di riorganizzazione, integrazione, consulenza, assistenza e sviluppo operativo dei confidi stessi.
*41. 057. Garavaglia, Comaroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bianchi, Guidesi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Modifiche all'articolo 1, comma 882, della legge 27 dicembre 2006, n. 296)
   All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, il comma 882 è sostituito dal seguente:
  882. Al fine di favorire il rafforzamento patrimoniale dei confidi i fondi di garanzia interconsortile di cui al comma 20 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, possono essere destinati anche esclusivamente alla prestazione di servizi ai confidi soci ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 112 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993 n. 385 ed in generale ai fini dei servizi di riorganizzazione, integrazione, consulenza, assistenza e sviluppo operativo dei confidi stessi.
*41. 064. Mandelli, D'Ettore, Sisto, Prestigiacomo, Occhiuto, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Attis, Polidori, Nevi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Modifiche all'articolo 1, comma 882, della legge 27 dicembre 2006, n. 296)
   All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, il comma 882 è sostituito dal seguente:
  882. Al fine di favorire il rafforzamento patrimoniale dei confidi i fondi di garanzia interconsortile di cui al comma 20 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, possono essere destinati anche esclusivamente alla prestazione di servizi ai confidi soci ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 112 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993 n. 385 ed in generale ai fini dei servizi di riorganizzazione, integrazione, consulenza, assistenza e sviluppo operativo dei confidi stessi.
*41. 092. Lollobrigida, Prisco, Lucaselli, Rizzetto, Zucconi, Butti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Modificazioni alla legge 27 dicembre 2006 n. 296)

  1. All'articolo 1, comma 1175 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 9 ottobre 1989 n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.»
41. 042. Ubaldo Pagano.
(Inammissibile)

Pag. 633

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Ricapitalizzazione confidi)

  1. All'articolo 1, comma 134, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «30 giugno 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
41. 052. Ubaldo Pagano.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Modifiche in tema di normativa antimafia)

  1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 83, comma 3-bis, le parole: «per un importo superiore a 5.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «per un importo superiore a 25.000,00 euro»;
   b) all'articolo 91, comma 1-bis, le parole: «per un importo superiore a 5.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «per un importo superiore a 25.000 euro».
41. 048. Bartolozzi, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Semplificazione in materia di acquisizione di documentazione antimafia)

  1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 83, comma 3-bis, le parole: «per un importo superiore a 5.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «per un importo superiore a 25.000 euro»;
   b) all'articolo 86, comma 2-bis, le parole: «Fino all'attivazione della banca dati nazionale unica» sono soppresse;
   c) all'articolo 91, comma 1-bis, le parole: «per un importo superiore a 5.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «per un importo superiore a 25.000 euro».
41. 049. Bartolozzi, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

  1. All'articolo 87 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  3-bis. La comunicazione antimafia è sempre esclusa per erogazioni statali, destinate al settore agricolo, di valore inferiore a euro 5.000.
41. 086. Gallinella, Gagnarli, Parentela, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Pignatone.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(IMU estero)

  1. All'articolo 13 comma 2 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, è aggiunto il seguente periodo: «È considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, Pag. 634a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o in comodato d'uso».
  2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

  Conseguentemente, al Capo II, dopo la parola: finanziaria, aggiungere la seguente:, fiscale.
41. 060. Siragusa.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Definizione transattiva delle controversie con i soggetti titolari di concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse ippiche e sportive)

  1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, così come risultante per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 275 del 20 novembre 2013, nel rispetto dei princìpi di efficienza ed economicità, si procede alla ridefinizione delle condizioni economiche previste dalle convenzioni accessive alle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse ippiche mediante abolizione delle integrazioni delle quote di prelievo di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169, relative agli anni dal 2006 al 2012.
  2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli definiscono in via transattiva, con i soggetti titolari di concessioni o loro aventi causa cui si riferiscono le controversie, anche di natura risarcitoria nel corso delle quali sia stata emessa una sentenza di primo grado o un lodo arbitrale depositati entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, secondo i criteri di seguito indicati:
   a) a fronte del rituale pagamento – effettuato anche mediante compensazione – delle quote di prelievo di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169 dovute e ancora non versate, ai concessionari verrà riconosciuto un importo, parametrato agli anni di durata della titolarità della concessione, pari al 50 per cento della somma accertata nelle predette pronunce, oltre accessori per interessi e rivalutazione;
   b) le disposizioni di cui alla lettera a) si applicano anche nei confronti dei successori nella titolarità del credito di natura risarcitoria accertato giudizialmente o da pronunce arbitrali.

  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in misura pari a 138 milioni di euro per l'anno 2020, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
41. 085. Germanà, Sangregorio.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Disposizioni per il completamento degli interventi di ricostruzione relativi ai territori colpiti dagli eventi sismici)

  1. Al comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, Pag. 635con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, dopo le parole: «di cui al comma 1, lettera a),» sono aggiunte le seguenti: « c) e d),».
  2. Al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012 sono apportate le seguenti modifiche:
   dopo le parole: «lettere a), b)» sono aggiunte le seguenti: «, c) e d)»;
   dopo le parole: «prodotti agricoli e alimentari» sono aggiunte le seguenti: «nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi dei decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

  3. Al comma 444, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)» la parola «privata» è soppressa.
  4. In merito agli interventi attivati dalle Regioni a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 riguardanti la Misura 126 «Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione», previa coerenza con la disciplina prevista dai Regolamenti europei inerenti le misure di sostegno dello sviluppo rurale, ai fini del mantenimento in via definitiva dei ricoveri temporanei finanzia inoltre i termini previsti per la rimozione, il beneficiario del contributo dovrà restituire il 50 per cento del contributo concesso al quale viene detratto il valore già ammortizzato applicando un ammortamento lineare del 10 per cento annuo su una durata del bene di 10 anni.
  5. Oltre alle autorizzazioni all'utilizzo di risorse di cui all'articolo 1 comma 359 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, all'articolo 11 comma 3-quater del decreto-legge 30 dicembre 2015 n. 210, all'articolo 1 comma 726 della legge n. 205 del 2017 ed all'articolo 1 comma 967 della legge n. 145 del 2018, ed all'articolo 9-vicies sexies del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, per provvedere ai relativi oneri, i Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, sono autorizzati ad impiegare ulteriori 5 milioni del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge.
  6. Allo scopo di garantire il proseguimento del processo di ricostruzione ed assicurare il completamento delle connesse attività, nonché favorire la valorizzazione delle esperienze, competenze e professionalità acquisite, le Regioni colpite dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, del 20 e 29 maggio 2012 ed a far data dal 24 agosto 2016 sono autorizzate, in deroga ai vincoli assunzionali di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successivi interventi legislativi, a bandire procedure concorsuali, finalizzate all'assunzione a tempo determinato o indeterminato, riservate al personale:
   a) assunto mediante contratti di lavoro flessibile ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 8 del decreto-legge n. 95 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, nonché ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge n. 113 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 160 del 2017;
   b) che abbia maturato, alla data di pubblicazione dei bandi, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi.
   Le graduatorie scaturite dai concorsi di cui al periodo precedente, per i diversi profili professionali, possono essere utilizzate per:
   a) assunzioni a tempo determinato, con riserva presso l'ente nel quale si è prestato servizio sino all'espletamento delle procedure concorsuali, fino al termine Pag. 636di scadenza delle rispettive gestioni commissariali conseguenti agli eventi sismici di cui al comma 1; ai relativi oneri si provvederà mediante autorizzazione di spesa nell'ambito delle singole contabilità speciali;
   b) assunzioni a tempo indeterminato presso le regioni e gli enti locali dei territori interessati dagli eventi sismici di cui al comma 1, per il rientro nel regime ordinario successivamente alla scadenza dello stato di emergenza o per la copertura di posti previsti nella dotazione organica degli enti presso cui prestato servizio, di categoria corrispondente a quella di assunzione; la presente disposizione è a valere sulle capacità assunzionali degli Enti e non comporta oneri aggiuntivi.
41. 068. Zanichelli, Sarti, De Girolamo, Spadoni, Zolezzi, Carbonaro, Ascari, Macina, Donno.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Modifiche all'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95)

  1. All'articolo 5 della legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 2 è soppresso;
   b) al comma 4, le parole: «ai commi 2 e al comma 3», sono sostituite dalle seguenti: «al comma 3».
41. 067. Deiana, Macina, Donno.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Sconto in fattura per interventi di riduzione dei rischio sismico)

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2020, per gli interventi di cui all'articolo 16, commi 1-quater e 1-quinquies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, il soggetto beneficiario della detrazione può optare in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.
41. 071. Terzoni, Vianello, Ilaria Fontana, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Varrica, Vignaroli, Zolezzi, Macina, Donno.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Sconto in fattura per interventi di adozione di misure antisismiche)

  1. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1-septies aggiungere il seguente:
  1-octies. 1. A decorrere dal 1o gennaio 2020, per gli interventi di adozione di Pag. 637misure antisismiche di cui al presente articolo con un importo dei lavori pari o superiore a 50.000 euro, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.
41. 072. Terzoni, Vianello, Ilaria Fontana, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Varrica, Vignaroli, Zolezzi, Macina, Donno.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Modifiche all'articolo 1, comma 862 della legge 28 dicembre 2015, n. 208)

  1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 862, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
  2. Al medesimo articolo 1, comma 862, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo la parola: «destinato», sono inserite le seguenti: «ad incentivare la rottamazione dei trattori agricoli o forestali o di macchine agricole e forestali di vecchia generazione, dando priorità a quelli più vecchi di 20 anni, nonché».
  3. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2020 e 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
41. 08. Gallinella, Gagnarli, Parentela, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Pignatone, Macina, Donno.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Norme per l'acquisto di beni e servizi)

  1. All'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, dopo il comma 8 è inserito il seguente:
    8-bis) Ai fini dell'acquisizione di beni, servizi o lavori da parte delle stazioni appaltanti dal valore stimato pari o inferiore a 10.000 euro, non è necessaria l'acquisizione del codice identificato gara (GIG).
41. 019. Binelli, Vanessa Cattoi, Loss, Maturi, Piccolo, Sutto.
(Inammissibile)

Pag. 638

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Norma in materia di adeguamento alla disciplina delle concessioni)

  1. All'articolo 177, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con riferimento alle imprese di distribuzione di energia elettrica di cui all'articolo 38, comma 2-bis, del decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 93, nel calcolo della quota dei servizi o forniture che devono essere affidati con procedura ad evidenza pubblica non rientrano le attività svolte dal concessionario con mezzi propri e personale proprio».
41. 026. Marco Di Maio, Vitiello.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Modifiche alla legge 19 agosto 2016 n. 166)

  1. All'articolo 16 della legge 19 agosto 2016, n. 166, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
   d-bis) dei prodotti tessili, dei prodotti per l'abbigliamento e per l'arredamento, dei giocattoli, dei materiali per l'edilizia e degli elettrodomestici, nonché dei personal computer, tablet, e-reader e altri dispositivi per la lettura in formato elettronico, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi similari;
   b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  3-bis. Il donatore o l'ente donatario possono incaricare un terzo di adempiere per loro conto, ferma restando la responsabilità del donatore o dell'ente donatario, agli obblighi di cui alle lettere b) e c) di cui al comma 3.
41. 084. Gadda, Marco Di Maio, Vitiello.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Modifiche all'articolo 4-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. All'articolo 4-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:
  13-bis. Possono beneficiare della definitiva assegnazione dei moduli prefabbricati provvisori, utilizzati per la delocalizzazione nel settore agricolo e zootecnico delle attività produttive principali al fine di garantirne la continuità, gli assegnatari ai sensi del presente articolo, titolari delle stesse attività e proprietari dell'area di sedime, a fronte del pagamento degli oneri concessori relativi. La definitiva assegnazione è condizionata alla regolarizzazione edilizia ed urbanistica di ciascun intervento, mediante il ricorso alla Conferenza Regionale istituita ai sensi dell'articolo 16, comma 4.
*41. 09. Gallinella, Gagnarli, Parentela, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Pignatone, Macina, Donno.
(Inammissibile)

Pag. 639

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Modifiche all'articolo 4-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. All'articolo 4-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:
  13-bis. Possono beneficiare della definitiva assegnazione dei moduli prefabbricati provvisori, utilizzati per la delocalizzazione nel settore agricolo e zootecnico delle attività produttive principali al fine di garantirne la continuità, gli assegnatari ai sensi del presente articolo, titolari delle stesse attività e proprietari dell'area di sedime, a fronte del pagamento degli oneri concessori relativi. La definitiva assegnazione è condizionata alla regolarizzazione edilizia ed urbanistica di ciascun intervento, mediante il ricorso alla Conferenza Regionale istituita ai sensi dell'articolo 16, comma 4.
*41. 070. Gallinella, Gabriele Lorenzoni, Terzoni, Macina, Donno.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 41 aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Modifiche all'articolo 64 della legge 12 dicembre 2016, n. 238)

  1. All'articolo 64 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, le parole «da autorità pubbliche e da organismi di controllo privati» sono sostituite dalle seguenti: «da organismi di controllo. In caso di assenza di detti organismi, la predetta verifica compete al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.»;
   b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Gli organismi di controllo devono essere accreditati in base alla Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 o ad ogni modo nella versione più aggiornata. Gli esistenti organismi di controlli aventi natura pubblica devono adeguarsi a tali disposizioni entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.»;
   c) al comma 3, le parole: «privati e le autorità pubbliche, di seguito denominati “organismi di controllo”,» sono soppresse;
   d) al comma 5, lettera c), ed al comma 9, lettera a), le parole «, se organismo privato», sono soppresse.
41. 04. Gallinella, Gagnarli, Parentela, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Pignatone, Macina, Donno.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Dichiarazione di carattere non finanziario)

  1. Nell'ambito delle attività preordinate ad assicurare una adeguata valorizzazione delle iniziative di cui al presente articolo, all'articolo 2 del decreto legislativo n. 254 del 30 dicembre 2016 il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Gli enti d'interesse pubblico redigono per ogni esercizio finanziario una dichiarazione conforme a quanto previsto dall'articolo 3 qualora abbiano avuto, in media durante l'esercizio finanziario un numero di dipendenti superiore a 250 e, alla data di chiusura del bilancio, abbiano superato almeno uno dei due seguenti limiti dimensionali;
   a) totale dello stato patrimoniale: 10.000.000 di euro;Pag. 640
   b) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 20.000 di euro».

  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano con riferimento alle dichiarazioni e relazioni relative agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1o gennaio 2020.
41. 053. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Pellicani, Pezzopane.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Garanzia dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dalla pubblica amministrazione)

  1. Al decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 19-quaterdecies, il comma 3 è soppresso;
   b) dopo l'articolo 19-quaterdecies, è aggiunto il seguente:

Art. 19-quaterdecies. 1
   1. La pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il rispetto del principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti, anche ove si tratti di professioni non organizzate in ordini o collegi, in esecuzione di incarichi conferiti e ne assicura, altresì, il rispetto nella fissazione dell'importo a base di gara. È in ogni caso vietato alla pubblica amministrazione prevedere nei bandi, richiedere, aggiudicare o concordare col professionista prestazioni gratuite che non rispettino i criteri di proporzionalità fissati all'articolo 1 comma 2 della presente legge.
   2. Al fine di ridurre il ricorso a ribassi eccessivi rispetto al prezzo a base di gara aventi ad oggetto prestazioni di professionisti, per l'attribuzione dei punteggi relativi al criterio del prezzo, i bandi di gara stabiliscono il divieto di fare offerte o aggiudicare incarichi per importi inferiori ai minimi stabiliti dai parametri ministeriali per la liquidazione dei compensi degli stessi professionisti. In assenza di parametri ministeriali, in ogni caso il compenso deve essere equo e proporzionato all'opera prestata, tenuto anche conto dei costi sostenuti o anticipati dal professionista.
   3. Non possono essere richieste al professionista prestazioni gratuite o ulteriori rispetto a quelle a base di gara che non siano state considerate ai fini della determinazioni dell'importo a base di gara.
   4. È in ogni caso vietato prevedere nel contratto o nei bandi di gara clausole vessatorie. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
   5. Il presente articolo si applica agli incarichi affidati ed alle gare indette dopo la sua entrata in vigore.
41. 016. Carfagna.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.

(Modifica del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231)

  All'articolo 26 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, il comma 3-ter è sostituito dal seguente:
  3-ter. I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie affluiti sul predetto capitolo dell'entrata Pag. 641del bilancio dello Stato sono riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, per essere destinati alle spese di funzionamento degli organismi operativi di cui all'articolo 6 del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2017, n. 143, nonché alle spese di funzionamento dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.
41. 02. Del Sesto, Gagnarli, Gallinella, Parentela, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Pignatone, Macina, Donno.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.

(Abrogazione del comma 762 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205)

  1. Il comma 762 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è abrogato.
  2. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
41. 069. Zanichelli, Sarti, De Girolamo, Spadoni, Zolezzi, Carbonaro, Ascari, Macina, Donno.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.

(Proroga scadenza concessioni di posteggio per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche)

  1. La durata delle concessioni di posteggio in essere alla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la cui efficacia è stata prorogata fino al 31 dicembre 2020 dall'articolo 1, comma 1180, della medesima legge, è estesa fino al 31 dicembre 2032. Le regioni individuano, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa, le condizioni per la riassegnazione delle concessioni di posteggio alla scadenza successiva al periodo di estensione, che si attengono alla considerazione della maggiore professionalità acquisita nell'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, tenendo conto delle esigenze di carattere occupazionale dei titolari delle attività e dei lavoratori da essi dipendenti; i comuni, nel rispetto di tali condizioni, procedono alla riassegnazione delle concessioni su istanza del soggetto titolare e con modalità semplificate.
41. 051. Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 41 aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
  1. Le somme relative al contributo straordinario di cui all'articolo 4 della legge 29 dicembre 2017, n. 226, iscritte in bilancio nell'anno 2019 e non impegnate al termine del medesimo esercizio, possono essere impiegate in quello successivo. Ai relativi effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 700.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 349, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.Pag. 642
  2. All'articolo 3 della legge 29 dicembre 2017, n. 226, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;
   b) al comma 5, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».

  3. All'articolo 2, comma 1, alinea, della legge 29 dicembre 2017, n. 226, le parole: «2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «2017, 2018, 2019 e 2020».
41. 062. Grippa.
(Inammissibile limitatamente
al comma 1)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Modificazioni al decreto-legge 12 luglio 2018 n. 87)

  1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 sostituire le parole: di cui agli articoli 21, comma 2 con le seguenti: in materia di condizioni causali di cui agli articoli 19, commi 1 e 4, e 21, comma 01 e di riassunzione di cui all'articolo 21, comma 2, nonché delle disposizioni di cui agli articoli.
41. 047. Lacarra.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.

  1. La scadenza di pagamento del 30 novembre 2019 prevista dall'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), 21, 22, 23 e 24, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, è fissata al 28 febbraio 2020.
41. 023. Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.

  All'articolo 4, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le regioni provvedono a quantificare le somme rimborsate all'Agenzia Entrate Riscossione per effetto del presente comma ai fini del loro rimborso da parte del Ministero dell'economia e finanze.».
41. 050. Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Bartolozzi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.

  1. A decorrere dall'anno 2020, l'aliquota prevista dall'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, viene fissata nella misura del 4 per cento. L'1 per cento della suddetta aliquota viene destinata al Fondo per il pluralismo e rinnovazione dell'informazione di cui alla legge 26 ottobre 2016, n. 198, quale incremento della quota dalla stessa legge prevista all'articolo 1 comma 2 lettera c).
41. 045. Lacarra.
(Inammissibile)

Pag. 643

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.

  1. A decorrere dall'anno 2020, l'aliquota prevista dall'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, viene fissata nella misura del 4 per cento. Una quota pari a 150 milioni di euro della suddetta aliquota viene destinata, in ragione d'anno, al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui alla legge 26 ottobre 2016, n. 198, quale incremento della quota dalla stessa legge prevista all'articolo 1 comma 2 lettera c).
41. 046. Lacarra.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Promozione dell'educazione finanziaria)

  1. Alla legge 20 agosto 2019, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «Vita civica» è inserita la seguente: «economica»;
   b) all'articolo 1, comma 2, dopo le parole: «attiva e digitale» è inserita la seguente: «educazione finanziaria»;
   c) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera h), è inserita la seguente:
   « h-bis) educazione finanziaria»;
   d) all'articolo 3, comma 2, dopo le parole: «cittadinanza attiva» sono inserite le seguenti: «l'educazione finanziaria»;
   e) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: «della partecipazione» inserire le seguenti: «dell'educazione finanziaria»;
   f) all'articolo 6, comma 1, sostituire le parole: «4 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «4 milioni e 200 mila euro».

  2. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 200.000 euro a decorrere dal 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 2020-2022, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
41. 054. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Pellicani, Pezzopane.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Adempimenti per i possessori di serbatoi di prodotti energetici)

  1. All'articolo 5 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, i commi 1, lettera c), e 2 sono abrogati.
*41. 033. Gagliardi, Pedrazzini, Benigni, Silli, Sorte.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Adempimenti per i possessori di serbatoi di prodotti energetici)

  1. All'articolo 5 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, i commi 1, lettera c), e 2 sono abrogati.
*41. 041. Gebhard.
(Inammissibile)

Pag. 644

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Adempimenti per i possessori di serbatoi di prodotti energetici)

  1. All'articolo 5 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, i commi 1, lettera c), e 2 sono abrogati.
*41. 063. Mandelli, D'Ettore, Sisto, Prestigiacomo, Occhiuto, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Attis, Polidori.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Adempimenti per i possessori di serbatoi di prodotti energetici)

  1. All'articolo 5 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, i commi 1, lettera c), e 2 sono abrogati.
*41. 089. Lollobrigida, Prisco, Lucaselli, Butti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Adempimenti per i possessori di serbatoi di prodotti energetici)
   l. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), numeri 1), punto 1.2), e 2), hanno efficacia a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo alla data di pubblicazione della predetta determinazione nel sito internet della predetta Agenzia».
**41. 034. Gagliardi, Pedrazzini, Benigni, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Adempimenti per i possessori di serbatoi di prodotti energetici)
   l. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), numeri 1), punto 1.2), e 2), hanno efficacia a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo alla data di pubblicazione della predetta determinazione nel sito internet della predetta Agenzia».
**41. 040. Gebhard.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Adempimenti per i possessori di serbatoi di prodotti energetici)
   l. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), numeri 1), punto 1.2), e 2), hanno efficacia a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo alla data di pubblicazione della predetta determinazione nel sito internet della predetta Agenzia».
**41. 065. Mandelli, D'Ettore, Sisto, Prestigiacomo, Occhiuto, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Attis, Polidori.

Pag. 645

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Adempimenti per i possessori di serbatoi di prodotti energetici)
   l. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), numeri 1), punto 1.2), e 2), hanno efficacia a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo alla data di pubblicazione della predetta determinazione nel sito internet della predetta Agenzia».
**41. 087. Scagliusi.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Adempimenti per i possessori di serbatoi di prodotti energetici)
   l. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), numeri 1), punto 1.2), e 2), hanno efficacia a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo alla data di pubblicazione della predetta determinazione nel sito internet della predetta Agenzia».
**41. 090. Lollobrigida, Butti, Prisco, Lucaselli, Rizzetto, Zucconi.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Modifiche al decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con legge n. 157 del 2019)

  1. Il comma 2 dell'articolo 41 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con legge n. 157 del 2019, è sostituito dal seguente:
  «2. Al fine di favorire l'efficienza economica, la redditività e la sostenibilità del settore agricolo e della pesca e di incentivare l'adozione e la diffusione di sistemi di gestione avanzata attraverso l'utilizzo delle tecnologie innovative, le garanzie concesse ai sensi dell'articolo 17, comma 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono a titolo gratuito per imprese agricole e della pesca in caso di iniziative per lo sviluppo di tecnologie innovative, anche per contrastare e prevenire i danni causati dalla fauna selvatica alle imprese agricole o per garantire maggiore selettività alle attrezzature da pesca, dell'agricoltura di precisione e delle nuove tecniche di irrigazione o la tracciabilità dei prodotti con tecnologie emergenti, comprese le tecnologie blockchain, l'intelligenza artificiale e l’internet delle cose. La garanzia è concessa a titolo gratuito nel limite di 20.000 euro di costo e comunque nei limiti previsti dai regolamenti (UE) numeri 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2019 in favore dell'istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).».
41. 06. Gallinella, Gagnarli, Parentela, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Pignatone, Macina, Donno.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.

  1. Alla legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 200 sostituire il primo e il secondo con il seguente: «Con apposito Pag. 646decreto del Ministro dello sviluppo economico, da pubblicare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettati i criteri per la corretta applicazione del credito di imposta di cui ai commi da 199 a 206»;
   b) al comma 201 sopprimere le seguenti parole: «tenendo conto dei princìpi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Oslo dell'OCSE».
41. 093. Fregolent, Marco Di Maio, Vitiello.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Norme urgenti per il settore della pesca)

  1. All'articolo 1, commi 515 e 516, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la parola «marittima» sono aggiunte le seguenti: «e delle acque interne».
  2. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
   « c-bis) le cessioni di prodotti ittici effettuate direttamente al consumatore finale dagli imprenditori ittici di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4».

  3. All'articolo 1, comma, 3, della legge 13 marzo 1958, n. 250, sono apportate le seguenti modifiche:
   dopo la parola «pescicoltura», sopprimere la parola «ecc»;
   dopo il punto, sono aggiunti i seguenti periodi: «I requisiti oggettivi e soggettivi elencati nel periodo precedente sono da intendersi come necessari e sufficienti per l'applicazione del comma 1».

  4. Il comma 517 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito dal seguente:
  «517. È disposta la proroga al 31 dicembre 2020 del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019, di cui all'articolo 2, comma 5-decies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 la cui dotazione finanziaria è integrata di 3 milioni di euro per l'anno 2020. Per far fronte agli oneri derivanti dal presente comma è corrispondentemente ridotta per l'anno 2020 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.».

  5. All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono aggiunti i seguenti periodi: «Le finalità di cui all'articolo 20, comma 1, secondo periodo, si intendono vincolate a perseguire lo sviluppo delle attività economiche e produttive legate al mare ed al litorale, incluse quelle turistiche, all'incremento dell'occupazione e della crescita nel settore della pesca professionale, a interventi di risanamento e miglioramento ambientale sul mare e sulla costa. Almeno il trenta per cento del valore dell'aliquota corrisposto è riservato a forme di indennizzo da destinare alle marinerie del territorio nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni. Nel riparto delle risorse destinate a indennizzare le marinerie, si tiene conto anche della distanza tra le piattaforme dove si svolgono le ricerche e le coltivazioni e il porto di appartenenza dei beneficiari. Per ogni annualità, a decorrere dal 2014, i Comuni rendicontano alla Regione le modalità di impiego delle somme ricevute, al fine di verificare l'effettiva destinazione delle risorse alle finalità di cui ai precedenti periodi. Alle aliquote versate dai concessionari non si applica la disciplina degli aiuti di Stato».
41. 010. Gallinella, Gagnarli, Parentela, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Pag. 647Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Pignatone, Macina, Donno.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Norme urgenti per il settore della pesca)

  1. All'articolo 1, commi 515 e 516, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la parola «marittima» sono aggiunte le seguenti: «e delle acque interne».
  2. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
   « c-bis) le cessioni di prodotti ittici effettuate direttamente al consumatore finale dagli imprenditori ittici di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4».

  3. Ai fini dell'applicazione della disciplina dettata dall'articolo 1, comma 1, della legge 13 marzo 1958, n. 250, per persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa o professionale, si intendono i marittimi di cui all'articolo 115 del Codice della navigazione che operano con i natanti di cui all'articolo 1, comma 3, della medesima legge, per proprio conto o in quanto associati a vario titolo in cooperative o compagnie. Pertanto, i requisiti oggettivi e soggettivi elencati nel comma 3 sono da intendersi quindi come necessari e sufficienti per l'applicazione del comma 1.
  4. Il comma 517 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito dal seguente:
  «517. È disposta la proroga al 31 dicembre 2020 del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019, di cui all'articolo 2, comma 5-decies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 la cui dotazione finanziaria è integrata di 3 milioni di euro per l'anno 2020. Per far fronte agli oneri derivanti dal presente comma è corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa per l'anno 2020 di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26».

  5. All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono aggiunti i seguenti periodi: «Le finalità di cui all'articolo 20, comma 1, secondo periodo si intendono vincolate a perseguire lo sviluppo delle attività economiche e produttive legate al mare ed al litorale, incluse quelle turistiche, all'incremento dell'occupazione e della crescita nel settore della pesca professionale, a interventi di risanamento e miglioramento ambientale sul mare e sulla costa. Almeno il trenta per cento del valore dell'aliquota corrisposto è riservato a forme di indennizzo da destinare alle marinerie del territorio nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni. Nei riparto delle risorse destinate a indennizzare le marinerie, si tiene conto anche della distanza tra le piattaforme dove si svolgono le ricerche e le coltivazioni e il porto di appartenenza dei beneficiari. Per ogni annualità, a decorrere dal 2014, i Comuni rendicontano alla Regione le modalità di impiego delle somme ricevute, al fine di verificare l'effettiva destinazione delle risorse alle finalità di cui ai precedenti periodi. Alle aliquote versate dai concessionari non si applica la disciplina degli aiuti di Stato».
*41. 014. Nevi, Mandelli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Norme urgenti per il settore della pesca)

  1. All'articolo 1, commi 515 e 516, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la Pag. 648parola «marittima» sono aggiunte le seguenti: «e delle acque interne».
  2. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
   « c-bis) le cessioni di prodotti ittici effettuate direttamente al consumatore finale dagli imprenditori ittici di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4».

  3. Ai fini dell'applicazione della disciplina dettata dall'articolo 1, comma 1, della legge 13 marzo 1958, n. 250, per persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa o professionale, si intendono i marittimi di cui all'articolo 115 del Codice della navigazione che operano con i natanti di cui all'articolo 1, comma 3, della medesima legge, per proprio conto o in quanto associati a vario titolo in cooperative o compagnie. Pertanto, i requisiti oggettivi e soggettivi elencati nel comma 3 sono da intendersi quindi come necessari e sufficienti per l'applicazione del comma 1.
  4. Il comma 517 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito dal seguente:
  «517. È disposta la proroga al 31 dicembre 2020 del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019, di cui all'articolo 2, comma 5-decies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 la cui dotazione finanziaria è integrata di 3 milioni di euro per l'anno 2020. Per far fronte agli oneri derivanti dal presente comma è corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa per l'anno 2020 di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26».

  5. All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono aggiunti i seguenti periodi: «Le finalità di cui all'articolo 20, comma 1, secondo periodo si intendono vincolate a perseguire lo sviluppo delle attività economiche e produttive legate al mare ed al litorale, incluse quelle turistiche, all'incremento dell'occupazione e della crescita nel settore della pesca professionale, a interventi di risanamento e miglioramento ambientale sul mare e sulla costa. Almeno il trenta per cento del valore dell'aliquota corrisposto è riservato a forme di indennizzo da destinare alle marinerie del territorio nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni. Nei riparto delle risorse destinate a indennizzare le marinerie, si tiene conto anche della distanza tra le piattaforme dove si svolgono le ricerche e le coltivazioni e il porto di appartenenza dei beneficiari. Per ogni annualità, a decorrere dal 2014, i Comuni rendicontano alla Regione le modalità di impiego delle somme ricevute, al fine di verificare l'effettiva destinazione delle risorse alle finalità di cui ai precedenti periodi. Alle aliquote versate dai concessionari non si applica la disciplina degli aiuti di Stato».
*41. 036. Critelli, Incerti, Cenni, Dal Moro, Martina.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Norme urgenti per il settore della pesca)

  1. All'articolo 1, commi 515 e 516, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la parola «marittima» aggiungere le parole «e delle acque interne».
  2. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
   « c-bis) le cessioni di prodotti ittici effettuate direttamente al consumatore finale dagli imprenditori ittici di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4».

Pag. 649

  3. Ai fini dell'applicazione della disciplina dettata dall'articolo 1, comma 1, della legge 13 marzo 1958, n. 250, per persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa o professionale, si intendono i marittimi di cui all'articolo 115 del Codice della Navigazione che operano con i natanti di cui all'articolo 1, comma 3, della medesima legge, per proprio conto o in quanto associati a vario titolo in cooperative o compagnie. Pertanto, i requisiti oggettivi e soggettivi elencati nel comma 3 sono da intendersi quindi come necessari e sufficienti per l'applicazione del comma 1.
  4. Sostituire il comma 517, legge 27 dicembre 2019, n. 160, con il seguente:
  «517. È disposta la proroga al 31 dicembre 2020 del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019, di cui all'articolo 2, comma 5-decies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 la cui dotazione finanziaria è integrata di 3 milioni di euro per l'anno 2020, Per far fronte agli oneri derivanti dal presente comma è corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa per l'anno 2020 di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26».

  5. All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono aggiunti i seguenti periodi: «Le finalità di cui all'articolo 20, comma 1, secondo periodo si intendono vincolate a perseguire lo sviluppo delle attività economiche e produttive legate al mare ed al litorale, incluse quelle turistiche, all'incremento dell'occupazione e della crescita nel settore della pesca professionale, a interventi di risanamento e miglioramento ambientale sul mare e sulla costa. Almeno il trenta per cento del valore dell'aliquota corrisposto è riservato a forme di indennizzo da destinare alle marinerie del territorio nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni Nel riparto delle risorse destinate a indennizzare le marinerie, si tiene conto anche della distanza tra le piattaforme dove si svolgono le ricerche e le coltivazioni e il porto di appartenenza dei beneficiari. Per ogni annualità, a decorrere dal 2014, i Comuni rendicontano alla Regione le modalità di impiego delle somme ricevute, al fine di verificare l'effettiva destinazione delle risorse alle finalità di cui ai precedenti periodi. Alle aliquote versate dai concessionari non si applica la disciplina degli aiuti di Stato».
41. 081. Gadda, Marco Di Maio, Vitiello.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Estensione del fermo pesca volontario ai pescatori delle acque interne)

  1. All'articolo 1, commi 515 e 516, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la parola «marittima» sono aggiunte le seguenti: «e delle acque interne».
41. 07. Gallinella, Gagnarli, Parentela, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Pignatone, Macina, Donno.
(Inammissibile)

ART. 42.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: innovazione tecnologica aggiungere le seguenti: per incentivare lo sviluppo economico e tutelare la sovranità digitale italiana.
42. 2. Mollicone, Frassinetti, Rampelli, Prisco, Lollobrigida, Lucaselli.

Pag. 650

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: materiali e immateriali aggiungere le seguenti: anche al fine di incrementare i livelli di sicurezza cibernetica delle imprese e della pubblica amministrazione, per tutelare la sovranità digitale italiana.
42. 1. Mollicone, Frassinetti, Rampelli, Prisco, Lollobrigida, Lucaselli.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole:, ad esclusione dei Ministeri dell'interno, della difesa, della giustizia, dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti:, del lavoro e delle politiche sociali.

  Conseguentemente, capoverso comma 1-quater, secondo periodo, al comma 2, lettera a), dopo le parole:, ad esclusione dei Ministeri dell'interno, della difesa, della giustizia, dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti:, del lavoro e delle politiche sociali.
42. 3. Cominardi.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  «1-bis. Nell'ambito delle iniziative in materia di innovazione tecnologica, anche al fine di favorire la diffusione di processi di innovazione tecnologica in una logica di rafforzamento delle misure a tutela dei risparmiatori, la Consob può esercitare gli ulteriori poteri previsti dall'articolo 36, comma 2-terdecies, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019 n. 58, per la rimozione delle iniziative di chiunque nel territorio della Repubblica, attraverso le reti telematiche e/o di telecomunicazione:
   a) offra al pubblico prodotti finanziari in difetto del prescritto prospetto;
   b) diffonda annunci pubblicitari relativi ad offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari prima della pubblicazione del previsto prospetto.
   1-ter. Tra le misure che la Consob può adottare ai sensi dell'articolo 7-quater del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, devono intendersi ricomprese anche quelle applicabili esercitando i poteri previsti dall'articolo 36, comma 2-terdecies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019. n. 58. Allo scopo di rafforzare l'attività di vigilanza Consob, anche ai fini del presente comma, la dotazione della pianta organica della citata Autorità è incrementata di 20 unità. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modificazioni».
42. 4. Lollobrigida, Prisco, Lucaselli, Donzelli, Rampelli.
(Inammissibile)

  Al comma 2, alinea, dopo le parole: All'articolo 8 aggiungere le seguenti: e all'articolo 10-bis.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:
   c-bis) al fine di consentire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di adottare il decreto di cui all'articolo 10-bis, comma 2, al medesimo comma 2, le parole: «giugno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «aprile 2020»;
   c-ter) al comma 4, articolo 11, legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al secondo periodo, sono premesse le parole: «Fermi restando gli obblighi di prenotazione che precedono e quanto disposto dall'articolo 3, sino alla emanazione del decreto di cui al presente comma»;
   b) la lettera b) è soppressa;
   c) alla lettera c) la parola: «, luogo» è soppressa;
   d) alla lettera d) la parola: «, destinazione» è soppressa;Pag. 651
   e) alla lettera e) è sostituito dalla seguente: «estremi e modalità della avvenuta prenotazione».
42. 5. Pentangelo, Zanella.
(Inammissibile)

  Al comma 2, alinea, sostituire le parole: All'articolo 8 con le seguenti: Agli articoli 8 e 10-bis.

  Conseguentemente, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) al comma 9 dell'articolo 10-bis le parole da: «per un periodo» fino a: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 13 febbraio 2023», e le parole da: «a quindici giorni» fino a: «decreto» sono sostituite dalle seguenti: «all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
*42. 6. Topo, Buratti.
(Inammissibile)

  Al comma 2, alinea, sostituire le parole: All'articolo 8 con le seguenti: Agli articoli 8 e 10-bis.

  Conseguentemente, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) al comma 9 dell'articolo 10-bis le parole da: «per un periodo» fino a: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 13 febbraio 2023», e le parole da: «a quindici giorni» fino a: «decreto» sono sostituite dalle seguenti: «all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
*42. 7. Zanettin, Brunetta, Milanato, Zanella.
(Inammissibile)

  Sopprimere il comma 3.
42. 8. Mollicone, Frassinetti, Rampelli, Prisco, Lucaselli.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  3-bis. Gli impianti temporanei di telefonia mobile, necessari per il potenziamento delle comunicazioni mobili in situazioni di emergenza, sicurezza, esigenze stagionali, manifestazioni, spettacoli o altri eventi, destinati ad essere rimossi al cessare delle anzidette necessità e comunque entro e non oltre trenta giorni dalla loro collocazione, possono essere installati previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale. L'impianto è attivabile qualora, entro trenta giorni dalla presentazione della relativa richiesta di attivazione all'organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001 n. 36, non sia stato comunicato dai medesimo un provvedimento di diniego. Si applicano a tali impianti le disposizioni di cui al punto A.16 dell'Allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31.

  3-ter. L'installazione di impianti di telefonia mobile, la cui permanenza in esercizio non superi i 7 giorni, è soggetta ad autocertificazione di attivazione – da inviare contestualmente alla realizzazione dell'intervento, all'Ente Locale, agli organismi competenti ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, nonché ad ulteriori Enti di competenza, fermo restando il rispetto dei vigenti limiti di campo elettromagnetico. La disposizione di cui al presente comma opera in deroga ai vincoli previsti dalla normativa vigente.
42. 10. Giarrizzo, Macina, Donno.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  3-bis. Al fine di favorire lo sviluppo dei servizi e delle tecnologie di tipo a larga banda e di garantire una maggiore efficienza nell'uso dello spettro, a far data dal 1o gennaio 2020 gli obblighi di copertura cui sono soggetti i titolari dei diritti d'uso delle frequenze in banda 2100 MHz in Pag. 652scadenza al 31 dicembre 2021 possono essere soddisfatti in applicazione del principio di neutralità tecnologica, mediante l'utilizzo della tecnologia 4G o sue evoluzioni.

  3-ter. I titolari dei diritti d'uso delle frequenze in banda 2100 MHz in scadenza al 31 dicembre 2021 che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 3-bis provvedono a darne idonea comunicazione al Ministero dello sviluppo economico e alla clientela interessata, ove necessario.
42. 11. Serritella, Scagliusi, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, Chiazzese, De Girolamo, De Lorenzis, Ficara, Grippa, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Termini.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3-bis. All'articolo 86, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, dopo le parole: «pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, e ad esse si applica la normativa vigente in materia» sono aggiunte le seguenti: «fatto salvo quanto previsto dagli articoli 87 e successivi del presente codice con riferimento ai procedimenti autorizzativi per la realizzazione delle infrastrutture e delle reti di comunicazioni elettroniche, nonché degli elementi ad esse collegati, per cui si attua il regime di semplificazione ivi previsto, in luogo della normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».
42. 15. Giarrizzo, Macina, Donno.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3-bis. All'articolo 87 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
  «9-bis. In riferimento ad interventi per l'installazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga, in deroga a quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'autorizzazione prevista dall'articolo 21, comma 4, relativa agli interventi in materia di edilizia pubblica e privata, ivi compresi gli interventi sui beni di cui all'articolo 10, comma 4, lettera g), del medesimo decreto legislativo n. 42 del 2004, è rilasciata entro il termine di novanta giorni dalla ricezione della richiesta da parte della soprintendenza. Tale deroga si applica anche agli interventi di cui agli articoli 87-bis e 87-ter del presente codice e successive integrazioni».
42. 13. Giarrizzo, Macina, Donno.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3-bis. Al comma 1 dell'articolo 87-ter del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, dopo le parole: «non superiori a 1,5 metri quadrati» sono aggiunte le seguenti: «, anche qualora comportino conseguenti modifiche al profilo radioelettrico,».
42. 19. Giarrizzo, Macina, Donno.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3-bis. Al comma 1 dell'articolo 88 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, le parole: «un'istanza unica» sono sostituite dalle seguenti: «e tale istanza avrà valenza di domanda unica ai fini di tutti i profili connessi agli interventi di cui al presente articolo».
42. 16. Giarrizzo, Macina, Donno.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3-bis. Al comma 7 dell'articolo 88 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I Pag. 653predetti termini si applicano anche alle richieste di autorizzazione per l'esecuzione di scavi e le occupazioni su strade ferrate, aerodromi, porti, interporti, aree del demanio idrico, marittimo, forestale e altri beni immobili appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli enti locali e agli altri enti pubblici. Vale anche per tali opere il disposto di cui al successivo comma 10».
42. 18. Giarrizzo, Macina, Donno.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3-bis. All'articolo 88 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: «7-bis. In caso di richiesta finalizzata al rilascio di ordinanza per la regolamentazione del traffico, il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda qualora la medesima amministrazione non comunichi all'interessato provvedimento di diniego della richiesta entro 30 giorni dal ricevimento di quest'ultima».
42. 17. Giarrizzo, Macina, Donno.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  3-bis. All'articolo 146, comma 8, decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Nel caso di interventi finalizzati all'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, il termine per il rilascio del parere è di trenta giorni dalla ricezione degli atti».

  3-ter. Al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, dopo l'articolo 10, comma 1 è aggiunto il seguente: «2. In caso di interventi per l'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, il termine tassativo di conclusione del procedimento autorizzatorio semplificato è di quaranta giorni, decorrenti dal ricevimento della domanda da parte dell'amministrazione competente. L'avvio del procedimento e la relativa conclusione sono tempestivamente comunicati agli interessati, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241».
42. 9. Giarrizzo, Macina, Donno.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4. Dopo il comma 5, dell'articolo 6 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 sono aggiunti i seguenti:
  «5-bis. Ai fini della piena realizzazione delle finalità di cui al comma 1, i professionisti di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4, non rientranti nelle fattispecie di cui all'articolo 6-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, possono comunicare il proprio indirizzo PEC, utilizzando gli strumenti telematici resi disponibili dalle Camere di commercio per il tramite delle proprie strutture informatiche, al fine di ottimizzare la raccolta e l'aggiornamento dei medesimi indirizzi.
   5-ter. All'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo le parole: “e i professionisti in modalità telematica”, sono inserite le seguenti: “, ivi compresi i professionisti di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4”;
   b) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:
  “2-ter. I professionisti esercenti attività di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4, che non rientrino nelle fattispecie di cui ai commi 1 e 2, devono comunicare il proprio indirizzo PEC utilizzando l'apposito FORM messo a disposizione dalla piattaforma INI-PEC.”».

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: e modifiche al codice dell'amministrazione digitale.
42. 21. Fornaro, Fassina.
(Inammissibile)

Pag. 654

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 7 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 2-bis è sostituito dal seguente: «2-bis. Qualora siano utilizzate infrastrutture fisiche esistenti e tecnologie di scavo a basso impatto ambientale in presenza di sottoservizi, in luogo dell'autorizzazione archeologica di cui all'articolo 21 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'avvio dei lavori è subordinato alla trasmissione, da parte dell'Operatore di comunicazione elettronica, alla soprintendenza e all'autorità locale competente, di documentazione cartografica prodotta dall'Operatore medesimo relativamente al proprio tracciato e a quello dei sottoservizi e delle infrastrutture esistenti. La disposizione si applica anche alla realizzazione dei pozzetti accessori alle infrastrutture stesse, qualora essi siano realizzati al di sopra dei medesimi sottoservizi preesistenti. L'operatore di rete comunica, con un preavviso di almeno quindici giorni, l'inizio dei lavori alla soprintendenza competente»;
   b) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente: «2-bis.1. Qualora la posa in opera dei sottoservizi interessi spazi aperti nei centri storici, è altresì depositato presso la soprintendenza apposito elaborato tecnico che dia conto anche della risistemazione degli spazi oggetto degli interventi».
42. 12. Giarrizzo, Macina, Donno.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3-bis. Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui al comma 1, per l'attuazione dell'Agenda digitale e per supportare i processi di transizione digitale negli enti locali, in particolar modo in quelli di minore dimensione demografica, nelle province e nelle città metropolitane sono istituiti centri di competenza per l'innovazione.
*42. 14. Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli, Silvestroni.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3-bis. Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui al comma 1, per l'attuazione dell'Agenda digitale e per supportare i processi di transizione digitale negli enti locali, in particolar modo in quelli di minore dimensione demografica, nelle province e nelle città metropolitane sono istituiti centri di competenza per l'innovazione.
*42. 20. Fragomeli, De Menech.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3-bis. Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui al comma 1, per l'attuazione dell'Agenda digitale e per supportare i processi di transizione digitale negli enti locali, in particolar modo in quelli di minore dimensione demografica, nelle province e nelle città metropolitane sono istituiti centri di competenza per l'innovazione.
*42. 22. Paolo Russo, Mandelli, Pella, Prestigiacomo.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3-bis. Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui al comma 1, per l'attuazione dell'Agenda digitale e per supportare i processi di transizione digitale negli enti locali, in particolar modo in quelli di minore dimensione demografica, nelle province e nelle città metropolitane sono istituiti centri di competenza per l'innovazione.
42. 23. Angiola.
(Inammissibile)

Pag. 655

  Dopo l'articolo 42 aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Norme urgenti per l'efficientamento della distribuzione dell'equo compenso da parte della Società Italiana Artisti ed Editori)

  1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) l'articolo 71-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633 è sostituito dal seguente: «Articolo 71-octies. – 1. Il compenso di cui all'articolo 71-septies per apparecchi e supporti di registrazione audio è corrisposto alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, per il cinquanta per cento agli autori e loro aventi causa e per il restante cinquanta per cento, in parti uguali, tra produttori di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori, attraverso le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui al Decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.

  2. Il compenso di cui all'articolo 71-septies per gli apparecchi e i supporti di registrazione video è corrisposto alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative, per il trenta per cento agli autori, per il restante settanta per cento in parti uguali tra i produttori originari di opere audiovisive, i produttori di videogrammi e gli artisti interpreti o esecutori. La quota spettante agli artisti interpreti o esecutori è destinata per il cinquanta per cento alle attività e finalità di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 93.»;
   b) all'articolo 181-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2020, il contrassegno SIAE di cui al comma 1 non si applica per i supporti contenenti musica registrata».
42. 023. Ungaro, Marco Di Maio, Vitiello.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Misure urgenti di semplificazione per il settore musicale)

  All'articolo 181-bis della legge 22 aprile del 1941, n. 633, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2020, il contrassegno SIAE di cui al comma 1 non si applica per i supporti contenenti musica registrata».
42. 028. Mollicone, Frassinetti, Rampelli, Prisco.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Interventi per favorire la digitalizzazione delle aree scarsamente abitate)

  1. All'allegato 10 del decreto legislativo 1o agosto 2003 n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
  «3-bis. Per reti radio pari o inferiori a complessivi 80 collegamenti, indipendentemente dalla tipologia e larghezza di Pag. 656banda, l'ammontare del contributo dovuto per ogni singolo collegamento fisso bidirezionale, calcolato secondo il metodo di cui al comma 3, è ridotto del 50 per cento.
   3-ter. Per reti radio con un numero di collegamenti complessivi compreso tra gli 81 ed i 200, indipendentemente dalla tipologia e larghezza di banda, l'ammontare del contributo dovuto per ogni singolo collegamento fisso bidirezionale, calcolato secondo il metodo di cui al comma 3, è ridotto del 25 per cento.»;
   b) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5.

(Contributo annuo per l'uso di risorse scarse (Valori in euro))

Larghezza di banda (L) Frequenza fino a 10 GHz Frequenza superiore a 10 GHz e sino a 20 Ghz Frequenza superiore a 20 GHz e sino a 30 Ghz Frequenza superiore a 30 GHz e sino a 40 GHz Frequenza superiore a 40 GHz e sino a 50 GHz Frequenza superiore a 50 GHz
L inferiore o uguale a 25 kHz € 170,00
L superiore a 25 kHz ed inferiore o uguale a 125 kHz € 370,00
L superiore a 125 kHz ed inferiore o uguale a 250 kHz € 740,00
L superiore a 250 kHz ed inferiore o uguale a 500 kHz € 1.060,00
L superiore a 500 kHz ed inferiore o uguale a 1,75 MHz € 1.390,00 € 700,00 € 480,00 € 370,00 € 200,00 € 100,00
L superiore a 1,75 MHz ed inferiore o uguale a 3,5 MHz € 1.750,00 € 1.060,00 € 700,00 € 480,00 € 265,00 € 130,00
L superiore a 3,5 MHz ed inferiore o uguale a 7 MHz € 2.770,00 € 2.110,00 € 1.390,00 € 950,00 € 520,00 € 260,00
L superiore a 7 MHz ed inferiore o uguale a 14 MHz € 3.850,00 € 3.130,00 € 2.110,00 € 1.390,00 € 765,00 € 380,00
L superiore a 14 MHz ed inferiore o uguale a 28 MHz € 4.880,00 € 4.180,00 € 2.770,00 € 1.860,00 € 1.020,00 € 510,00
L superiore a 28 MHz ed inferiore o uguale a 56 MHz € 5.930,00 € 5.240,00 € 3.490,00 € 2.330,00 € 1.280,00 € 640,00
L superiore a 56 MHz ed inferiore o uguale a 112 MHz € 6.980,00 € 6.290,00 € 4.180,00 € 2.770,00 € 1.520,00 € 760,00
L superiore a 112 MHz ed inferiore o uguale a 500 MHz € 8.030,00 € 6.400,00 € 4.350,00 € 2.900,00 € 1.590,00 € 800,00
L superiore a 500 MHz ed inferiore o uguale a 2 GHz € 8.830,00 € 6.740,00 € 4.700,00 € 3.080,00 € 1.680,00 € 840,00
L superiore a 2 GHz € 9.400,00 € 7.000,00 € 4.900,00 € 3.200,00 € 1.750,00 € 880,00

                                                        ».

Pag. 657

   2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2021.
   3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati complessivamente in 8 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*42. 01. Bruno Bossio.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Interventi per favorire la digitalizzazione delle aree scarsamente abitate)

  1. All'allegato 10 del decreto legislativo 1o agosto 2003 n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
  «3-bis. Per reti radio pari o inferiori a complessivi 80 collegamenti, indipendentemente dalla tipologia e larghezza di banda, l'ammontare del contributo dovuto per ogni singolo collegamento fisso bidirezionale, calcolato secondo il metodo di cui al comma 3, è ridotto del 50 per cento.
   3-ter. Per reti radio con un numero di collegamenti complessivi compreso tra gli 81 ed i 200, indipendentemente dalla tipologia e larghezza di banda, l'ammontare del contributo dovuto per ogni singolo collegamento fisso bidirezionale, calcolato secondo il metodo di cui al comma 3, è ridotto del 25 per cento.»;
   b) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5.

(Contributo annuo per l'uso di risorse scarse (Valori in euro))

Larghezza di banda (L) Frequenza fino a 10 GHz Frequenza superiore a 10 GHz e sino a 20 Ghz Frequenza superiore a 20 GHz e sino a 30 Ghz Frequenza superiore a 30 GHz e sino a 40 GHz Frequenza superiore a 40 GHz e sino a 50 GHz Frequenza superiore a 50 GHz
L inferiore o uguale a 25 kHz € 170,00
L superiore a 25 kHz ed inferiore o uguale a 125 kHz € 370,00
L superiore a 125 kHz ed inferiore o uguale a 250 kHz € 740,00
L superiore a 250 kHz ed inferiore o uguale a 500 kHz € 1.060,00
L superiore a 500 kHz ed inferiore o uguale a 1,75 MHz € 1.390,00 € 700,00 € 480,00 € 370,00 € 200,00 € 100,00
L superiore a 1,75 MHz ed inferiore o uguale a 3,5 MHz € 1.750,00 € 1.060,00 € 700,00 € 480,00 € 265,00 € 130,00
L superiore a 3,5 MHz ed inferiore o uguale a 7 MHz € 2.770,00 € 2.110,00 € 1.390,00 € 950,00 € 520,00 € 260,00
L Pag. 658superiore a 7 MHz ed inferiore o uguale a 14 MHz € 3.850,00 € 3.130,00 € 2.110,00 € 1.390,00 € 765,00 € 380,00
L superiore a 14 MHz ed inferiore o uguale a 28 MHz € 4.880,00 € 4.180,00 € 2.770,00 € 1.860,00 € 1.020,00 € 510,00
L superiore a 28 MHz ed inferiore o uguale a 56 MHz € 5.930,00 € 5.240,00 € 3.490,00 € 2.330,00 € 1.280,00 € 640,00
L superiore a 56 MHz ed inferiore o uguale a 112 MHz € 6.980,00 € 6.290,00 € 4.180,00 € 2.770,00 € 1.520,00 € 760,00
L superiore a 112 MHz ed inferiore o uguale a 500 MHz € 8.030,00 € 6.400,00 € 4.350,00 € 2.900,00 € 1.590,00 € 800,00
L superiore a 500 MHz ed inferiore o uguale a 2 GHz € 8.830,00 € 6.740,00 € 4.700,00 € 3.080,00 € 1.680,00 € 840,00
L superiore a 2 GHz € 9.400,00 € 7.000,00 € 4.900,00 € 3.200,00 € 1.750,00 € 880,00

                                                        ».

   2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2021.
   3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati complessivamente in 8 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*42. 07. Gabriele Lorenzoni, Carabetta, Frusone.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Modifiche al decreto legislativo n. 259 del 2003)

  1. All'articolo 104, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 259 del 1 agosto 2003, dopo il numero 2.8, è aggiunto il seguente:
  «2.9) di installazione od esercizio di apparati concentratori in tecnologie LPWAN rispondenti alla raccomandazione CEPT/ERC/REC 70-03, fatte salve le esigenze di difesa e sicurezza dello Stato».

  2. All'articolo 33, comma 1, dell'allegato n. 25 al decreto legislativo n. 259 del 1o agosto 2003 e successive modificazioni, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
   « d) nelle ipotesi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), numero 2.9) del Codice: 1) a euro 250,00 per ogni dichiarazione di utilizzo fino a 15 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 2) a euro 300,00 per ogni dichiarazione di utilizzo da 16 fino a 40 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 3) a euro 400.00 per ogni dichiarazione di utilizzo da 41 fino a 100 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 4) a euro 500,00 per ogni dichiarazione di utilizzo da 101 fino a 300 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 5) a euro 700,00 con oltre 300 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale.».

  3. All'articolo 33, comma 1, lettera c), dell'allegato n. 25 al decreto legislativo n. 259 del 1o agosto 2003 e successive modificazioni, nei numeri 1), 2) e 3) le parole: «di tipologia diversa» sono soppresse.Pag. 659
  4. All'articolo 34, comma 1, dell'allegato n. 25 al decreto legislativo n. 259 del 1o agosto 2003 e successive modificazioni, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
   « d) nelle ipotesi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), numero 2.9) del Codice: 1) a euro 150 fino a 15 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 2) a euro 250,00 da 16 fino a 40 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 3) a euro 350,00 da 41 fino a 100 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 4) a euro 450,00 da 101 fino a 300 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 5) a euro 600,00 con oltre 300 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale.».
**42. 03. Ubaldo Pagano.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Modifiche al decreto legislativo n. 259 del 2003)

  1. All'articolo 104, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 259 del 1 agosto 2003, dopo il numero 2.8, è aggiunto il seguente:
  «2.9) di installazione od esercizio di apparati concentratori in tecnologie LPWAN rispondenti alla raccomandazione CEPT/ERC/REC 70-03, fatte salve le esigenze di difesa e sicurezza dello Stato».

  2. All'articolo 33, comma 1, dell'allegato n. 25 al decreto legislativo n. 259 del 1o agosto 2003 e successive modificazioni, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
   « d) nelle ipotesi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), numero 2.9) del Codice: 1) a euro 250,00 per ogni dichiarazione di utilizzo fino a 15 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 2) a euro 300,00 per ogni dichiarazione di utilizzo da 16 fino a 40 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 3) a euro 400.00 per ogni dichiarazione di utilizzo da 41 fino a 100 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 4) a euro 500,00 per ogni dichiarazione di utilizzo da 101 fino a 300 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 5) a euro 700,00 con oltre 300 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale.».

  3. All'articolo 33, comma 1, lettera c), dell'allegato n. 25 al decreto legislativo n. 259 del 1o agosto 2003 e successive modificazioni, nei numeri 1), 2) e 3) le parole: «di tipologia diversa» sono soppresse.
  4. All'articolo 34, comma 1, dell'allegato n. 25 al decreto legislativo n. 259 del 1o agosto 2003 e successive modificazioni, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
   « d) nelle ipotesi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), numero 2.9) del Codice: 1) a euro 150 fino a 15 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 2) a euro 250,00 da 16 fino a 40 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 3) a euro 350,00 da 41 fino a 100 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 4) a euro 450,00 da 101 fino a 300 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 5) a euro 600,00 con oltre 300 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale.».
**42. 010. Gabriele Lorenzoni, Frusone, Carabetta, Scagliusi, Macina, Donno.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in materia di Gestione delle Pag. 660identità digitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni e dai privati)

  1. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, lettera c), dopo la parola «fisica» sono aggiunte le parole «e digitale» e sono soppresse le parole «con la prevalente finalità di dimostrare l'identità anagrafica del suo titolare»;
   b) all'articolo 1, la lettera u-quater) è sostituita dalla seguente:
   « u-quater) identità digitale: la rappresentazione informatica della corrispondenza tra un utente e i suoi attributi identificativi, verificata attraverso l'insieme dei dati raccolti e registrati in forma digitale nella carta di identità elettronica di cui all'articolo 66 (“identità digitale CIE”) e nell'ambito del sistema pubblico di identità digitale di cui all'articolo 64 (“identità digitale SPID”);»;
   c) all'articolo 6-bis, comma 2-bis, la parola «2-sexies» è sostituita dalla seguente: «3»;
   d) all'articolo 14-bis, comma 2, lettera i), le parole «, nonché sui soggetti, pubblici e privati, che partecipano a SPID di cui all'articolo 64» sono soppresse;
   e) all'articolo 29, comma 1, le parole «o di gestore dell'identità digitale di cui all'articolo 64» sono soppresse;
   f) all'articolo 32-bis, comma 1, le parole «ai gestori dell'identità digitale» sono soppresse.
   g) l'articolo 64 è sostituito dal seguente:

«Art. 64.

(Gestione delle identità digitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni e dai privati)

  1. L'accesso ai servizi digitali erogati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 che richiedono l'identificazione degli utenti con livelli di garanzia basso, significativo e elevato, ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, avviene mediante l'identità digitale CIE. Per garantire comunque l'accesso ai servizi digitali che richiedono l'identificazione degli utenti con livelli di garanzia basso e significativo, da parte dei soggetti che non dispongono della carta di identità elettronica, è istituito il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID).
  2. Allo sviluppo e alla gestione del sistema SPID, nonché al rilascio e alla gestione delle identità digitali SPIO, provvede la struttura competente per l'innovazione della Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base degli obiettivi indicati con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato, e tramite la società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 febbraio 2019, n. 12.
  3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio, o del Ministro delegato, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 28, e l'intesa della medesima Conferenza limitatamente a quanto previsto dalla successiva lettera g), sono definite le caratteristiche e le regole di funzionamento del sistema SPID, anche con riferimento:
   a) al modello architetturale e organizzativo del sistema SPID;
   b) alla definizione degli attributi qualificati e non qualificati, nonché all'individuazione dei gestori di attributi qualificati delle identità digitali e alle modalità di Pag. 661acquisizione e gestione di tali attributi qualificati nel sistema SPID;
   c) agli standard tecnologici e alle soluzioni tecniche e organizzative da adottare anche al fine di garantire l'interoperabilità e l'integrazione tra il sistema SPID, il sistema SCId di cui all'articolo 66-bis, il punto unico di accesso di cui all'articolo 64-bis e i servizi erogati dai fornitori di attributi qualificati e non qualificati di cui al comma 4;
   d) alle modalità di rilascio delle identità digitali SPID, anche mediante soggetti terzi in possesso dei requisiti di cui all'articolo 24 del Regolamento (CE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, con riguardo all'identificazione dei soggetti richiedenti l'identità digitale SPID e alla consegna delle relative credenziali;
   e) alle condizioni, anche economiche, che regalano il rapporto tra i soggetti terzi di cui alla precedente lettera d) e la società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 febbraio 2019, n. 12;
   f) alle modalità di richiesta da parte dei cittadini dell'identità digitale SPID;
   g) alle modalità e ai i tempi di adozione da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, dei sistemi di identità digitale CIE e SPID per l'accesso ai servizi digitali erogati in rete;
   h) alle modalità e alle condizioni di adesione al sistema SPID da parte di soggetti privati per l'accesso a servizi erogati in rete;
   i) alle misure di garanzia a tutela degli utenti, attraverso la previsione di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo, in conformità con le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
   4. I gestori di attributi qualificati e non qualificati delle identità digitali, individuati con i decreti di cui al comma 3, rendono disponibili sul sistema SPID le informazioni delle quali sono in possesso, con le modalità previste dagli stessi decreti di cui al comma 3.
   5. Con i decreti di cui al comma 3 sono altresì determinate le condizioni e le modalità per la conversione delle identità digitali SPID rilasciate dai gestori dell'identità digitale anteriormente alla data in cui la società di cui al comma 2 ne avvia il rilascio, nonché le condizioni e modalità di definizione dei rapporti con i gestori dell'identità digitale SPID che le hanno rilasciate fino alla stessa data, tenuto conto del numero di identità digitali rilasciate da ciascun gestore e dei relativi investimenti sostenuti. Le identità digitali SPID rilasciate anteriormente alla data di cui al periodo precedente restano valide fino alla data indicata negli stessi decreti.
   6. Il rilascio, la conversione e l'uso delle identità digitali SPID non comportano oneri per i titolari.
   7. I soggetti privati, ivi inclusi gli istituti di credito e i fornitori di servizi di pagamento, possono identificare gli utenti dei propri servizi digitali in rete attraverso l'identità digitale CIE e l'identità digitale SPID, compresi i casi in cui è prevista dalla normativa vigente una procedura di identificazione mediante l'esibizione di un documento di identità.»;
   h) all'articolo 64-bis, comma 1-bis, le parole «i fornitori di identità digitali» sono sostituite dalle seguenti: «il soggetto di cui al comma 2, dell'articolo 64»;
   i) all'articolo 65, comma 1, lettera b), le parole «il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché attraverso uno degli altri strumenti di cui all'articolo 64, comma 2-novies, nei limiti ivi previsti;» sono sostituite dalle seguenti «l'identità digitale CIE o l'identità digitale SPID»;
   l) all'articolo 66, il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. La carta d'identità elettronica deve contenere:
   a) i dati identificativi della persona;Pag. 662
   b) i dati relativi all'identità digitale della persona (identità digitale CIE);
   c) il codice fiscale.»;
   m) dopo l'articolo 66, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 66-bis.

(Sistema Comune di Identificazione)
   1. Al fine di razionalizzare e semplificare, anche mediante la dematerializzazione, l'uso dei documenti di identità e riconoscimento di cui alle lettere c) e d) comma 1 dell'articolo 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e della Tessera Sanitaria/Carta Nazionale dei Servizi, nonché rendere più sicuri i processi di identificazione, è istituito il Sistema Comune d'identificazione (SCId) che consente, tramite la carta d'identità elettronica (CIE), di verificare il possesso delle abilitazioni ed autorizzazioni richieste per legge, attraverso l'interoperabilità con le banche dati dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, competenti al rilascio e dei gestori di attributi qualificati.
   2. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e i gestori di attributi qualificati e non qualificati rendono disponibile al sistema SCId l'accesso alle informazioni relative alle abilitazioni e alle autorizzazioni contenute nelle rispettive banche dati.
   3. Entro 6 mesi dalla pubblicazione della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'innovazione tecnologica e la digitalizzazione ed il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le modalità di attuazione del sistema di cui al comma 1, nonché i termini e le modalità con cui i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, competenti al rilascio e i gestori di attributi qualificati e non qualificati rendono disponibile l'accesso alle rispettive banche dati, anche attraverso l'interoperabilità e l'integrazione con il sistema SPID.
   4. Ai sensi dell'articolo 7 vicies-quater, comma 3, del decreto-legge del 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge del 31 marzo 2005, n. 43, la realizzazione e la gestione del sistema SCId sono effettuate dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
   5. L'attuazione del presente articolo non comporta oneri a carico della finanza pubblica.»

  2. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 e i gestori di attributi qualificati delle identità digitali adempiono alle attività e agli obblighi previsti dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
42. 019. Macina, Donno, Alaimo, Baldino, Berti, Bilotti, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, Sabrina De Carlo, Dieni, Forciniti, Parisse, Francesco Silvestri, Suriano, Elisa Tripodi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis

  Al comma 9, dell'articolo 5, della legge 7 agosto 2012, n. 135 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), le parole: non può essere superiore ad un anno sono sostituite dalle seguenti: non può essere superiore a due anni.
42. 02. De Luca.
(Inammissibile)

Pag. 663

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 515 è sostituito dal seguente: «La procedura di cui ai commi 512 e 514 ha un obiettivo di risparmio di spesa annuale, da raggiungere alla fine del triennio 2020-2022, pari al 50 per cento della spesa annuale media del triennio 2017-2019 per la gestione corrente del solo settore informatico, calcolata al netto dei canoni per servizi di connettività e della spesa coerente con quanto stabilito dal Piano triennale di cui al comma 513 effettuata tramite Consip SpA o tramite i soggetti aggregatori, nonché tramite la società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il raggiungimento dei predetti obiettivi di risparmio è valutato anche ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Sono esclusi dal predetto obiettivo di risparmio gli enti disciplinati dalla legge 8 marzo 1989, n. 88, nonché, per le prestazioni e i servizi erogati alle amministrazioni committenti, la società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la società di cui all'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, e la Consip SpA, nonché l'amministrazione della giustizia in relazione alle spese di investimento necessarie al completamento dell'informatizzazione del processo civile e penale negli uffici giudiziari. I risparmi derivanti dall'attuazione del presente comma sono utilizzati dalle medesime amministrazioni per investimenti in materia di innovazione tecnologica in coerenza con quanto stabilito dal Piano triennale di cui al comma 513»;
   b) al comma 517, prima delle parole «la mancata osservazione delle disposizioni dei commi da 512 a 516» sono inserite le parole: «L'acquisizione ed aggiornamento di strumenti e prodotti software che non includa l'esposizione di interfacce applicative secondo quanto stabilito nel Piano triennale di cui al comma 513 o che svolgono funzioni assimilabili alle esistenti piattaforme abilitanti nazionali stabilite nel medesimo Piano triennale e».
42. 08. Serritella, Scagliusi, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, Chiazzese, De Girolamo, De Lorenzis, Ficara, Grippa, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Termini, Macina, Donno.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Modifiche al decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, in materia di credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici)

  1. All'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Per gli investimenti agevolati ai sensi del comma 1, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

Pag. 664

  Conseguentemente al Capo III, dopo le parole: misure in materia di innovazione tecnologica, aggiungere le seguenti: e fiscali.
42. 020. Cataldi, Macina, Donno.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Agevolazioni Controesodo)

  1. Il comma 1 dell'articolo 13-ter del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è sostituito dal seguente:
  «1. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: “Le medesime disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2020 anche ai soggetti che dal 30 aprile 2019 trasferiscono che dal 30 aprile 2019 trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Resta ferma per il periodo di imposta 2019, per i medesimi soggetti di cui al periodo precedente, l'applicazione del regime agevolativo di cui al citato articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015 nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34”».
42. 025. Ungaro, Marco Di Maio, Vitiello.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Digitalizzazione dei pagamenti nel gioco pubblico in rete fisica)

  1. All'articolo 27 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
  «9-bis. Per il rafforzamento delle finalità di controllo sui giochi e per assicurare la certezza del prelievo, al fine di realizzare l'obiettivo della progressiva riduzione dell'utilizzo del denaro contante, la commercializzazione del gioco pubblico in rete fisica potrà avvenire anche tramite carta prepagata emessa dai concessionari iscritti nel registro unico di cui al comma 1, utilizzabile esclusivamente per l'acquisto dei servizi di gioco, commercializzati dal soggetto emittente nei luoghi di vendita autorizzati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e facenti parte della rete fisica del medesimo. La carta prepagata è acquistabile dal giocatore presso i luoghi di vendita del concessionario per un importo non superiore ad euro duecentocinquanta e può essere dotata delle funzionalità di memorizzazione delle giocate registrate dal totalizzatore nazionale avente gli effetti giuridici propri della ricevuta di partecipazione e di ricarica per importi corrispondenti alle vincite conseguite, ferma restando l'applicabilità delle vigenti norme antiriciclaggio al momento dei prelievi dalla carta medesima. I concessionari comunicano all'Agenzia delle dogane e dei Monopoli l'avvio della commercializzazione del gioco pubblico tramite carta prepagata trasmettendo le specifiche del sistema installato.».
42. 021. Germanà, Sangregorio.
(Inammissibile)

Pag. 665

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160)

  1. All'articolo 1, comma 291, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono premesse le seguenti parole: «A decorrere dal 1o luglio 2020,».
  2. Al comma 291:
   a) dopo le parole: «si comunica la sospensione» è inserita la seguente: «totale»;
   b) le parole: «non inferiore a quaranta giorni, tramite raccomandata con avviso di ricevimento» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a trenta giorni, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o altro supporto durevole».

  3. Al comma 292:
   a) le parole: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1o luglio 2020»;
   b) dopo le parole «sia accertata dall'autorità competente ovvero» sono inserite le parole: «, nei casi in cui la tutela dei consumatori non sia demandata ad autorità indipendenti o loro organi,»;
   c) dopo le parole: «l'utente ha diritto ad ottenere,», sono inserite le parole: «, nel caso in cui l'ammontare contestato sia pari o superiore a 250 euro».
42. 04. Navarra.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160 in materia di fatturazione delle bollette per forniture e servizi)

  1. All'articolo 1, comma 291 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) sono premesse le seguenti parole: «A decorrere dal 1o luglio 2020»;
   b) le parole: «agli utenti» sono sostituite dalle seguenti: «ai consumatori»;
   c) dopo le parole «si preavvisa la sospensione» è inserita la parola: «totale»;
   d) dopo le parole «tramite raccomandata con avviso di ricevimento» sono inserite le parole: «o supporto durevole così come definito dall'articolo 45, comma 1, lettera l) del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 o tramite modalità telematiche»;
   e) ovunque ricorra, la parola: «utenti» è sostituita dalla seguente: «consumatori».

  2. All'articolo 1, comma 292 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160:
   a) le parole: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1o luglio 2020»;
   b) dopo le parole «sia accertata dall'Autorità competente ovvero» sono inserite le parole: «nei casi in cui la tutela del consumatore non sia demandata ad autorità indipendenti o loro organi»;
   c) le parole «e, comunque, per un importo non inferiore a 100 euro.» sono sostituite dalle seguenti: «nel caso di importi pari o superiori a 200 euro.».
*42. 011. D'Attis, Mandelli.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160 in materia di fatturazione delle bollette per forniture e servizi)

  1. All'articolo 1, comma 291 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) sono premesse le seguenti parole: «A decorrere dal 1o luglio 2020»;Pag. 666
   b) le parole: «agli utenti» sono sostituite dalle seguenti: «ai consumatori»;
   c) dopo le parole «si preavvisa la sospensione» è inserita la parola: «totale»;
   d) dopo le parole «tramite raccomandata con avviso di ricevimento» sono inserite le parole: «o supporto durevole così come definito dall'articolo 45, comma 1, lettera l) del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 o tramite modalità telematiche»;
   e) ovunque ricorra, la parola: «utenti» è sostituita dalla seguente: «consumatori».

  2. All'articolo 1, comma 292 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160:
   a) le parole: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1o luglio 2020»;
   b) dopo le parole «sia accertata dall'Autorità competente ovvero» sono inserite le parole: «nei casi in cui la tutela del consumatore non sia demandata ad autorità indipendenti o loro organi»;
   c) le parole «e, comunque, per un importo non inferiore a 100 euro.» sono sostituite dalle seguenti: «nel caso di importi pari o superiori a 200 euro.».
*42. 024. Marco Di Maio, Vitiello.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160 in materia di fatturazione delle bollette per forniture e servizi)

  1. All'articolo 1, comma 291 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:
   a) le parole: «agli utenti» sono sostituite dalle seguenti: «ai consumatori»;
   b) dopo le parole «si preavvisa la sospensione» è inserita la parola: «totale»;
   c) dopo le parole «tramite raccomandata con avviso di ricevimento» sono inserite le parole: «o supporto durevole così come definito dall'articolo 45, comma 1, lettera l) del codice del consumo o tramite modalità telematiche»;
   d) ovunque ricorra, la parola: «utenti» è sostituita dalla seguente: «consumatori».

  2. All'articolo 1, comma 292 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:
   a) dopo le parole «sia accertata dall'Autorità competente ovvero» sono inserite le parole «nei casi in cui la tutela dei consumatori non sia demandata ad autorità indipendenti o loro organi»;
   b) le parole «e, comunque, per un importo non inferiore a 100 euro.» sono sostituite dalle seguenti «nel caso di importi pari o superiori a 200 euro.».
42. 012. D'Attis, Mandelli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160)

  1. All'articolo 1, comma 291 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:
   a) sono premesse le seguenti parole: «A decorrere dal 1o luglio 2020»;
   b) le parole: «agli utenti» sono sostituite dalle seguenti: «ai consumatori»;
   c) dopo le parole «si preavvisa la sospensione» è inserita la parola: «totale»;
   d) dopo le parole «tramite raccomandata con avviso di ricevimento» sono inserite Pag. 667le parole: «o supporto durevole così come definito dall'articolo 45, comma 1, lettera l) del codice del consumo o tramite modalità telematiche»;
   e) ovunque ricorra, la parola: «utenti» è sostituita dalla seguente: «consumatori».

  2. All'articolo 1, comma 292 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:
   a) le parole: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1o luglio 2020»;
   b) dopo le parole «sia accertata dall'Autorità competente ovvero» sono inserite le parole: «nei casi in cui la tutela dei consumatori non sia demandata ad autorità indipendenti o loro organi»;
   c) le parole: «e, comunque, per un importo non inferiore a 100 euro.» sono sostituite dalle seguenti: «nel caso di importi pari o superiori a 100 euro.».
42. 014. Capitanio, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Innovazione in materia di Autoconsumo da fonti rinnovabili)

  1. Nelle more del completo recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, in parziale e anticipata attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 21 e 22 della medesima direttiva, è consentito attivare l'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili, ovvero realizzare comunità energetiche rinnovabili, secondo i criteri, le condizioni e le modalità definiti nei commi successivi del presente articolo.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, i consumatori di energia elettrica possono associarsi per divenire autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente ai sensi dell'articolo 21, comma 4, della Direttiva (UE) 2018/2001, ovvero possono realizzare comunità energetiche rinnovabili ai sensi dell'articolo 22 della Direttiva (UE) 2018/2001, alle condizioni di seguito riportate e nei limiti temporali di cui al comma 4, lettera a).
  3. I clienti finali si assodano ai sensi del comma 2 nel rispetto delle seguenti condizioni:
   a) nel caso di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, i soggetti diversi dai nuclei familiari sono associati nel solo caso in cui le attività di cui alle lettere a) e b) del comma 4 non costituiscono l'attività commerciale o professionale principale;
   b) nel caso di comunità energetiche gli azionisti o i membri sono persone fisiche, PMI, enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali e la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l'attività commerciale e industriale principale;
   c) l'obiettivo principale dell'associazione è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera la comunità, piuttosto che profitti finanziari;
   d) la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è aperta a tutti i consumatori ubicati nel perimetro di cui al comma 4 lettera d), compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili.

  4. Le entità giuridiche costituite ai sensi dei commi 2 e 3, agiscono nel rispetto delle seguenti condizioni:
   a) i soggetti partecipanti producono energia destinata al proprio consumo con impianti alimentati da fonti rinnovabili di Pag. 668potenza complessiva non superiore a 200 kW, entrati in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed entro i 60 giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della Direttiva (UE) 2018/2001;
   b) i soggetti partecipanti condividono l'energia prodotta utilizzando la rete di distribuzione esistente. L'energia condivisa è pari al minimo, in ciascun periodo orario, tra l'energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti a fonti rinnovabili e l'energia elettrica prelevata dall'insieme dei clienti finali associati;
   c) l'energia è condivisa per l'autoconsumo istantaneo, che può avvenire anche attraverso sistemi di accumulo realizzati nel perimetro di cui alla lettera d), o presso gli edifici di cui alla lettera e);
   d) nel caso di comunità energetiche rinnovabili i punti di prelievo dei consumatori e i punti di immissione degli impianti di cui alla lettera a) sono ubicati su reti elettriche di bassa tensione sottese, alla data di creazione dell'associazione, alla medesima cabina di trasformazione MT/BT;
   e) nel caso di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, gli stessi devono trovarsi nello stesso edificio o condominio.

  5. I clienti finali associati in una delle configurazioni di cui al comma 2:
   a) mantengono i loro diritti di cliente finale, ivi incluso quello di scegliere il proprio venditore, il quale continua a rifornire i predetti clienti sull'intera energia prelevata dalla rete elettrica, ferma restando la compensazione operata dal Gestore dei servizi Energetici, GSE S.p.A., ai sensi del comma 9, lettera e);
   b) possono recedere in ogni momento dalla configurazione di autoconsumo, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati;
   c) regolano i rapporti tramite un contratto di diritto privato che tiene conto di quanto disposto alle lettere a) e b) e che individua univocamente un soggetto delegato, responsabile del riparto dell'energia condivisa. I clienti finali partecipanti possono, inoltre, demandare a tale soggetto la gestione delle partite di pagamento e incasso verso venditori e GSE.

  6. Sull'energia prelevata dalla rete pubblica dai clienti finali, ivi inclusa quella condivisa di cui al comma 4, lettera b), sono applicati gli oneri generali di sistema ai sensi dell'articolo 6, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19.
  7. Ai fini dell'incentivazione delle configurazioni di autoconsumo di cui al comma 2, gli impianti a fonti rinnovabili inseriti in dette configurazioni accedono al meccanismo di incentivazione tariffario di cui al comma 9. Non è consentito l'accesso agli incentivi di cui al decreto ministeriale 4 luglio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 2019, n. 186, né al meccanismo dello scambio sul posto. Resta ferma la fruizione delle detrazioni fiscali ai cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.
  8. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, adotta i provvedimenti necessari a garantire l'immediata attuazione di quanto previsto dai precedenti commi. La medesima Autorità, inoltre:
   a) adotta i provvedimenti necessari affinché il gestore del sistema di distribuzione e Terna S.p.A. cooperino per consentire, con modalità semplificate, l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo alle modalità con le quali sono rese disponibili le misure dell'energia condivisa;Pag. 669
   b) fermo restando quanto previsto ai sensi del comma 6, individua, anche in via forfettaria, il valore di tutte le componenti tariffarie disciplinate in via regolata, nonché quelle connesse al costo della materia prima energia, che non risultano tecnicamente applicabili all'energia condivisa, in quanto energia istantaneamente autoconsumata sulla stessa porzione di rete di bassa tensione e, per tale ragione, equiparabile all'autoconsumo fisico in situ;
   c) provvede affinché sia istituito un sistema di monitoraggio continuo delle configurazioni realizzate in attuazione del presente articolo; in tale ambito, sviluppa scenari di evoluzione dell'energia soggetta al pagamento di tali oneri e delle diverse componenti tariffarie tenendo conto delle possibili traiettorie di crescita delle configurazioni di autoconsumo, rilevabili dall'attività di monitoraggio, e dell'evoluzione del fabbisogno complessivo delle diverse componenti. Per tali finalità l'ARERA si può avvalere delle società del gruppo G.S.E., S.p.A.;
   d) individua modalità per favorire la partecipazione diretta dei Comuni e delle Pubbliche Amministrazioni alle comunità energetiche rinnovabili.

  9. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dello sviluppo economico è individuata una tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni sperimentali di cui al comma 2, prevedendo in particolare che:
   a) la tariffa incentivante è erogata dal GSE in alternativa al meccanismo dello scambio sul posto, ed è volta a premiare l'autoconsumo istantaneo e l'utilizzo di sistemi di accumulo;
   b) il meccanismo è realizzato tenendo conto dei principi di semplificazione e facilità di accesso e prevede un sistema di reportistica e monitoraggio dei flussi economici ed energetici a cura del GSE, con lo scopo di acquisire elementi utili per la riforma generale del meccanismo dello scambio sul posto, da operare nell'ambito dei recepimento della direttiva RED2;
   c) la tariffa incentivante è erogata per un periodo massimo di fruizione ed è modulata fra le diverse configurazioni incentivabili per garantire la redditività degli investimenti, tenuto conto di quanto disposto dal comma 6;
   d) il meccanismo è realizzato tenendo prioritariamente conto dell'equilibrio complessivo degli oneri in bolletta e della necessità anche di non incrementare i costi tendenziali rispetto a quelli dei meccanismi dello scambio sul posto e di mancato pagamento degli oneri di sistema sull'autoconsumo fisico in situ, cui gli impianti avrebbero potuto accedere in assenza delle disposizioni di cui al presente articolo;
   e) è previsto un unico conguaglio, composto dalla restituzione delle componenti di cui al comma 8, lettera b), ivi inclusa la quota di energia condivisa, e dalla remunerazione incentivante di cui al presente comma.
*42. 013. Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Innovazione in materia di Autoconsumo da fonti rinnovabili)

  1. Nelle more del completo recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, in parziale e anticipata attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 21 e 22 della medesima direttiva, è consentito attivare l'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili, Pag. 670ovvero realizzare comunità energetiche rinnovabili, secondo i criteri, le condizioni e le modalità definiti nei commi successivi del presente articolo.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, i consumatori di energia elettrica possono associarsi per divenire autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente ai sensi dell'articolo 21, comma 4, della Direttiva (UE) 2018/2001, ovvero possono realizzare comunità energetiche rinnovabili ai sensi dell'articolo 22 della Direttiva (UE) 2018/2001, alle condizioni di seguito riportate e nei limiti temporali di cui al comma 4, lettera a).
  3. I clienti finali si assodano ai sensi del comma 2 nel rispetto delle seguenti condizioni:
   a) nel caso di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, i soggetti diversi dai nuclei familiari sono associati nel solo caso in cui le attività di cui alle lettere a) e b) del comma 4 non costituiscono l'attività commerciale o professionale principale;
   b) nel caso di comunità energetiche gli azionisti o i membri sono persone fisiche, PMI, enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali e la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l'attività commerciale e industriale principale;
   c) l'obiettivo principale dell'associazione è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera la comunità, piuttosto che profitti finanziari;
   d) la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è aperta a tutti i consumatori ubicati nel perimetro di cui al comma 4 lettera d), compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili.

  4. Le entità giuridiche costituite ai sensi dei commi 2 e 3, agiscono nel rispetto delle seguenti condizioni:
   a) i soggetti partecipanti producono energia destinata al proprio consumo con impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza complessiva non superiore a 200 kW, entrati in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed entro i 60 giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della Direttiva (UE) 2018/2001;
   b) i soggetti partecipanti condividono l'energia prodotta utilizzando la rete di distribuzione esistente. L'energia condivisa è pari al minimo, in ciascun periodo orario, tra l'energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti a fonti rinnovabili e l'energia elettrica prelevata dall'insieme dei clienti finali associati;
   c) l'energia è condivisa per l'autoconsumo istantaneo, che può avvenire anche attraverso sistemi di accumulo realizzati nel perimetro di cui alla lettera d), o presso gli edifici di cui alla lettera e);
   d) nel caso di comunità energetiche rinnovabili i punti di prelievo dei consumatori e i punti di immissione degli impianti di cui alla lettera a) sono ubicati su reti elettriche di bassa tensione sottese, alla data di creazione dell'associazione, alla medesima cabina di trasformazione MT/BT;
   e) nel caso di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, gli stessi devono trovarsi nello stesso edificio o condominio.

  5. I clienti finali associati in una delle configurazioni di cui al comma 2:
   a) mantengono i loro diritti di cliente finale, ivi incluso quello di scegliere il proprio venditore, il quale continua a rifornire i predetti clienti sull'intera energia prelevata dalla rete elettrica, ferma restando la compensazione operata dal Gestore dei servizi Energetici, GSE S.p.A., ai sensi del comma 9, lettera e);
   b) possono recedere in ogni momento dalla configurazione di autoconsumo, fermi restando eventuali corrispettivi concordati Pag. 671in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati;
   c) regolano i rapporti tramite un contratto di diritto privato che tiene conto di quanto disposto alle lettere a) e b) e che individua univocamente un soggetto delegato, responsabile del riparto dell'energia condivisa. I clienti finali partecipanti possono, inoltre, demandare a tale soggetto la gestione delle partite di pagamento e incasso verso venditori e GSE.

  6. Sull'energia prelevata dalla rete pubblica dai clienti finali, ivi inclusa quella condivisa di cui al comma 4, lettera b), sono applicati gli oneri generali di sistema ai sensi dell'articolo 6, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19.
  7. Ai fini dell'incentivazione delle configurazioni di autoconsumo di cui al comma 2, gli impianti a fonti rinnovabili inseriti in dette configurazioni accedono al meccanismo di incentivazione tariffario di cui al comma 9. Non è consentito l'accesso agli incentivi di cui al decreto ministeriale 4 luglio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 2019, n. 186, né al meccanismo dello scambio sul posto. Resta ferma la fruizione delle detrazioni fiscali ai cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.
  8. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, adotta i provvedimenti necessari a garantire l'immediata attuazione di quanto previsto dai precedenti commi. La medesima Autorità, inoltre:
   a) adotta i provvedimenti necessari affinché il gestore del sistema di distribuzione e Terna S.p.A. cooperino per consentire, con modalità semplificate, l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo alle modalità con le quali sono rese disponibili le misure dell'energia condivisa;
   b) fermo restando quanto previsto ai sensi del comma 6, individua, anche in via forfettaria, il valore di tutte le componenti tariffarie disciplinate in via regolata, nonché quelle connesse al costo della materia prima energia, che non risultano tecnicamente applicabili all'energia condivisa, in quanto energia istantaneamente autoconsumata sulla stessa porzione di rete di bassa tensione e, per tale ragione, equiparabile all'autoconsumo fisico in situ;
   c) provvede affinché sia istituito un sistema di monitoraggio continuo delle configurazioni realizzate in attuazione del presente articolo; in tale ambito, sviluppa scenari di evoluzione dell'energia soggetta al pagamento di tali oneri e delle diverse componenti tariffarie tenendo conto delle possibili traiettorie di crescita delle configurazioni di autoconsumo, rilevabili dall'attività di monitoraggio, e dell'evoluzione del fabbisogno complessivo delle diverse componenti. Per tali finalità l'ARERA si può avvalere delle società del gruppo G.S.E., S.p.A.;
   d) individua modalità per favorire la partecipazione diretta dei Comuni e delle Pubbliche Amministrazioni alle comunità energetiche rinnovabili.

  9. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dello sviluppo economico è individuata una tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni sperimentali di cui al comma 2, prevedendo in particolare che:
   a) la tariffa incentivante è erogata dal GSE in alternativa al meccanismo dello scambio sul posto, ed è volta a premiare l'autoconsumo istantaneo e l'utilizzo di sistemi di accumulo;
   b) il meccanismo è realizzato tenendo conto dei principi di semplificazione e Pag. 672facilità di accesso e prevede un sistema di reportistica e monitoraggio dei flussi economici ed energetici a cura del GSE, con lo scopo di acquisire elementi utili per la riforma generale del meccanismo dello scambio sul posto, da operare nell'ambito dei recepimento della direttiva RED2;
   c) la tariffa incentivante è erogata per un periodo massimo di fruizione ed è modulata fra le diverse configurazioni incentivabili per garantire la redditività degli investimenti, tenuto conto di quanto disposto dal comma 6;
   d) il meccanismo è realizzato tenendo prioritariamente conto dell'equilibrio complessivo degli oneri in bolletta e della necessità anche di non incrementare i costi tendenziali rispetto a quelli dei meccanismi dello scambio sul posto e di mancato pagamento degli oneri di sistema sull'autoconsumo fisico in situ, cui gli impianti avrebbero potuto accedere in assenza delle disposizioni di cui al presente articolo;
   e) è previsto un unico conguaglio, composto dalla restituzione delle componenti di cui al comma 8, lettera b), ivi inclusa la quota di energia condivisa, e dalla remunerazione incentivante di cui al presente comma.
*42. 018. Sut, Scanu, Alemanno, Macina, Donno, Ilaria Fontana, Vianello, Nardi, Braga.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Innovazione in materia di Autoconsumo da fonti rinnovabili)

  1. Nelle more del completo recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, in parziale e anticipata attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 21 e 22 della medesima direttiva, è consentito attivare l'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili, ovvero realizzare comunità energetiche rinnovabili, secondo i criteri, le condizioni e le modalità definiti nei commi successivi del presente articolo.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, i consumatori di energia elettrica possono associarsi per divenire autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente ai sensi dell'articolo 21, comma 4, della Direttiva (UE) 2018/2001, ovvero possono realizzare comunità energetiche rinnovabili ai sensi dell'articolo 22 della Direttiva (UE) 2018/2001, alle condizioni di seguito riportate e nei limiti temporali di cui al comma 4, lettera a).
  3. I clienti finali si assodano ai sensi del comma 2 nel rispetto delle seguenti condizioni:
   a) nel caso di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, i soggetti diversi dai nuclei familiari sono associati nel solo caso in cui le attività di cui alle lettere a) e b) del comma 4 non costituiscono l'attività commerciale o professionale principale;
   b) nel caso di comunità energetiche gli azionisti o i membri sono persone fisiche, PMI, enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali e la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l'attività commerciale e industriale principale;
   c) l'obiettivo principale dell'associazione è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera la comunità, piuttosto che profitti finanziari;
   d) la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è aperta a tutti i consumatori ubicati nel perimetro di cui al comma 4 lettera d), compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili.

  4. Le entità giuridiche costituite ai sensi dei commi 2 e 3, agiscono nel rispetto delle seguenti condizioni:
   a) i soggetti partecipanti producono energia destinata al proprio consumo con Pag. 673impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza complessiva non superiore a 200 kW, entrati in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed entro i 60 giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della Direttiva (UE) 2018/2001;
   b) i soggetti partecipanti condividono l'energia prodotta utilizzando la rete di distribuzione esistente. L'energia condivisa è pari al minimo, in ciascun periodo orario, tra l'energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti a fonti rinnovabili e l'energia elettrica prelevata dall'insieme dei clienti finali associati;
   c) l'energia è condivisa per l'autoconsumo istantaneo, che può avvenire anche attraverso sistemi di accumulo realizzati nel perimetro di cui alla lettera d), o presso gli edifici di cui alla lettera e);
   d) nel caso di comunità energetiche rinnovabili i punti di prelievo dei consumatori e i punti di immissione degli impianti di cui alla lettera a) sono ubicati su reti elettriche di bassa tensione sottese, alla data di creazione dell'associazione, alla medesima cabina di trasformazione MT/BT;
   e) nel caso di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, gli stessi devono trovarsi nello stesso edificio o condominio.

  5. I clienti finali associati in una delle configurazioni di cui al comma 2:
   a) mantengono i loro diritti di cliente finale, ivi incluso quello di scegliere il proprio venditore, il quale continua a rifornire i predetti clienti sull'intera energia prelevata dalla rete elettrica, ferma restando la compensazione operata dal Gestore dei servizi Energetici, GSE S.p.A., ai sensi del comma 9, lettera e);
   b) possono recedere in ogni momento dalla configurazione di autoconsumo, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati;
   c) regolano i rapporti tramite un contratto di diritto privato che tiene conto di quanto disposto alle lettere a) e b) e che individua univocamente un soggetto delegato, responsabile del riparto dell'energia condivisa. I clienti finali partecipanti possono, inoltre, demandare a tale soggetto la gestione delle partite di pagamento e incasso verso venditori e GSE.

  6. Sull'energia prelevata dalla rete pubblica dai clienti finali, ivi inclusa quella condivisa di cui al comma 4, lettera b), sono applicati gli oneri generali di sistema ai sensi dell'articolo 6, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19.
  7. Ai fini dell'incentivazione delle configurazioni di autoconsumo di cui al comma 2, gli impianti a fonti rinnovabili inseriti in dette configurazioni accedono al meccanismo di incentivazione tariffario di cui al comma 9. Non è consentito l'accesso agli incentivi di cui al decreto ministeriale 4 luglio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 2019, n. 186, né al meccanismo dello scambio sul posto. Resta ferma la fruizione delle detrazioni fiscali ai cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.
  8. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, adotta i provvedimenti necessari a garantire l'immediata attuazione di quanto previsto dai precedenti commi. La medesima Autorità, inoltre:
   a) adotta i provvedimenti necessari affinché il gestore del sistema di distribuzione e Terna S.p.A. cooperino per consentire, con modalità semplificate, l'attuazione delle disposizioni di cui al presente Pag. 674articolo, con particolare riguardo alle modalità con le quali sono rese disponibili le misure dell'energia condivisa;
   b) fermo restando quanto previsto ai sensi del comma 6, individua, anche in via forfettaria, il valore di tutte le componenti tariffarie disciplinate in via regolata, nonché quelle connesse al costo della materia prima energia, che non risultano tecnicamente applicabili all'energia condivisa, in quanto energia istantaneamente autoconsumata sulla stessa porzione di rete di bassa tensione e, per tale ragione, equiparabile all'autoconsumo fisico in situ;
   c) provvede affinché sia istituito un sistema di monitoraggio continuo delle configurazioni realizzate in attuazione del presente articolo; in tale ambito, sviluppa scenari di evoluzione dell'energia soggetta al pagamento di tali oneri e delle diverse componenti tariffarie tenendo conto delle possibili traiettorie di crescita delle configurazioni di autoconsumo, rilevabili dall'attività di monitoraggio, e dell'evoluzione del fabbisogno complessivo delle diverse componenti. Per tali finalità l'ARERA si può avvalere delle società del gruppo G.S.E., S.p.A.;
   d) individua modalità per favorire la partecipazione diretta dei Comuni e delle Pubbliche Amministrazioni alle comunità energetiche rinnovabili.

  9. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dello sviluppo economico è individuata una tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni sperimentali di cui al comma 2, prevedendo in particolare che:
   a) la tariffa incentivante è erogata dal GSE in alternativa al meccanismo dello scambio sul posto, ed è volta a premiare l'autoconsumo istantaneo e l'utilizzo di sistemi di accumulo;
   b) il meccanismo è realizzato tenendo conto dei principi di semplificazione e facilità di accesso e prevede un sistema di reportistica e monitoraggio dei flussi economici ed energetici a cura del GSE, con lo scopo di acquisire elementi utili per la riforma generale del meccanismo dello scambio sul posto, da operare nell'ambito dei recepimento della direttiva RED2;
   c) la tariffa incentivante è erogata per un periodo massimo di fruizione ed è modulata fra le diverse configurazioni incentivabili per garantire la redditività degli investimenti, tenuto conto di quanto disposto dal comma 6;
   d) il meccanismo è realizzato tenendo prioritariamente conto dell'equilibrio complessivo degli oneri in bolletta e della necessità anche di non incrementare i costi tendenziali rispetto a quelli dei meccanismi dello scambio sul posto e di mancato pagamento degli oneri di sistema sull'autoconsumo fisico in situ, cui gli impianti avrebbero potuto accedere in assenza delle disposizioni di cui al presente articolo;
   e) è previsto un unico conguaglio, composto dalla restituzione delle componenti di cui al comma 8, lettera b), ivi inclusa la quota di energia condivisa, e dalla remunerazione incentivante di cui al presente comma.
*42. 022. Gadda, Nobili, Marco Di Maio.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Piano nazionale di implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario)

  1. Al fine di favorire una più rapida realizzazione del «Piano nazionale di implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (European Rail Traffic Management System – ERTMS)», è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione Pag. 675di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024.
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento del rinnovo o ristrutturazione dei veicoli per l'adeguamento del relativo sottosistema di bordo di classe «B» al sistema ERTMS rispondente alle specifiche tecniche di interoperabilità indicate nella Tabella A 2.3 dell'allegato A del Regolamento (UE) 2016/919 della Commissione europea del 27 maggio 2016 e alle norme tecniche definite dall'agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie. Possono beneficiare del finanziamento gli interventi realizzati a partire dal 1o gennaio 2020 ed entro il 31 dicembre 2024, sui veicoli che risultino iscritti in un registro di immatricolazione istituito presso uno Stato membro dell'Unione europea.
  3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 60 giorni dalla dichiarazione di compatibilità con le norme sul mercato unico della Commissione europea, sono definiti, nei limiti della effettiva disponibilità del fondo di cui al comma 1, i criteri le modalità di erogazione del contributo ai beneficiari per gli interventi di cui al comma 2.
  4. Per le finalità di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è ridotta di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024.
42. 05. Gariglio, Mancini, Ubaldo Pagano.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Creazione della piattaforma digitale italiana delle costruzioni)

  1. Al fine di favorire la digitalizzazione del settore delle costruzioni e delle pubbliche amministrazioni e di rafforzare la competitività della filiera dell'edilizia, è promossa la creazione di una piattaforma digitale italiana delle costruzioni.
  2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avvalendosi di una cabina di regia istituita presso lo stesso Ministero, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, sono definiti gli obiettivi, le procedure di gara e la tempistica di avvio della piattaforma nonché i criteri e le modalità per la predisposizione ed il funzionamento della stessa, anche in relazione ai contenuti dei regolamenti europei in materia e del progetto di piattaforma digitale europea per il settore delle costruzioni e garantendo l'interoperabilità dei contenuti digitali della piattaforma. Alla cabina di regia partecipano i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che ne assume il coordinamento, del Ministero dello sviluppo economico, del dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in qualità di invitati, i rappresentanti delle principali associazioni rappresentative degli operatori economici della filiera delle costruzioni.
  3. Per la realizzazione, l'aggiornamento ed il funzionamento della piattaforma, nello Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo per la piattaforma digitale italiana delle costruzioni con una dotazione di 6 milioni di euro nel 2020 e di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034.
  4. L'articolo 1, comma 14, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito dal seguente:
  «14. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 429 milioni di euro per l'anno 2020, di 879,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 933,5 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.044,5 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.060,5 milioni di euro per l'anno 2024, di 1.511,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 1.512,5 milioni di euro per l'anno 2026, di 1.671,5 milioni di euro per ciascuno Pag. 676degli anni dal 2027 al 2032 e di 1.699,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034».
*42. 06. D'Attis, Cattaneo, Mazzetti, Gelmini, Cannizzaro, Cortelazzo, Prestigiacomo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Creazione della piattaforma digitale italiana delle costruzioni)

  1. Al fine di favorire la digitalizzazione del settore delle costruzioni e delle pubbliche amministrazioni e di rafforzare la competitività della filiera dell'edilizia, è promossa la creazione di una piattaforma digitale italiana delle costruzioni.
  2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avvalendosi di una cabina di regia istituita presso lo stesso Ministero, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, sono definiti gli obiettivi, le procedure di gara e la tempistica di avvio della piattaforma nonché i criteri e le modalità per la predisposizione ed il funzionamento della stessa, anche in relazione ai contenuti dei regolamenti europei in materia e del progetto di piattaforma digitale europea per il settore delle costruzioni e garantendo l'interoperabilità dei contenuti digitali della piattaforma. Alla cabina di regia partecipano i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che ne assume il coordinamento, del Ministero dello sviluppo economico, del dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in qualità di invitati, i rappresentanti delle principali associazioni rappresentative degli operatori economici della filiera delle costruzioni.
  3. Per la realizzazione, l'aggiornamento ed il funzionamento della piattaforma, nello Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo per la piattaforma digitale italiana delle costruzioni con una dotazione di 6 milioni di euro nel 2020 e di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034.
  4. L'articolo 1, comma 14, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito dal seguente:
  «14. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 429 milioni di euro per l'anno 2020, di 879,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 933,5 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.044,5 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.060,5 milioni di euro per l'anno 2024, di 1.511,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 1.512,5 milioni di euro per l'anno 2026, di 1.671,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 e di 1.699,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034».
*42. 027. Lollobrigida, Prisco, Lucaselli, Rampelli, Donzelli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Creazione della piattaforma digitale italiana delle costruzioni)

  1. Al fine di favorire la digitalizzazione del settore delle costruzioni e delle pubbliche amministrazioni e di rafforzare la competitività della filiera dell'edilizia, è promossa la creazione di una piattaforma digitale italiana delle costruzioni.
  2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avvalendosi di una cabina di regia istituita presso lo stesso Ministero, senza oneri aggiuntivi a Pag. 677carico della finanza pubblica, sono definiti gli obiettivi, le procedure di gara e la tempistica di avvio della piattaforma nonché i criteri e le modalità per la predisposizione ed il funzionamento della stessa, anche in relazione ai contenuti dei regolamenti europei in materia e del progetto di piattaforma digitale europea per il settore delle costruzioni e garantendo l'interoperabilità dei contenuti digitali della piattaforma. Alla cabina di regia partecipano i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che ne assume il coordinamento, del Ministero dello sviluppo economico, del dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in qualità di invitati, i rappresentanti delle principali associazioni rappresentative degli operatori economici della filiera delle costruzioni.
  3. Per la realizzazione, l'aggiornamento ed il funzionamento della piattaforma, nello Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo per la piattaforma digitale italiana delle costruzioni con una dotazione di 6 milioni di euro nel 2020 e di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034.
  4. L'articolo 1, comma 14, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito dal seguente:
  «14. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 429 milioni di euro per l'anno 2020, di 879,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 933,5 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.044,5 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.060,5 milioni di euro per l'anno 2024, di 1.511,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 1.512,5 milioni di euro per l'anno 2026, di 1.671,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 e di 1.699,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034».
*42. 029. Marco Di Maio, Vitiello.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 42 aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Progetto pilota per la digitalizzazione degli istituti penali minorili)

  1. Per favorire la diffusione di processi di innovazione tecnologica, nel quadro della programmazione dell'agenda digitale, con particolare riferimento alle infrastrutture digitali materiali e immateriali, alle tecnologie e servizi di rete e alla diffusione dell'educazione e della cultura digitale, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020 per la realizzazione di un progetto sperimentale per la digitalizzazione di uno o più istituti penali minorili.
  2. Il progetto sperimentale di cui al comma 1 ha i seguenti obiettivi:
   a) l'adeguamento infrastrutturale digitale, tecnologico e informatico delle strutture penitenziarie minorili;
   b) l'ammodernamento digitale delle strutture degli istituti penali minorili riguardanti la formazione e l'educazione dei minori detenuti;
   c) la dotazione strumentale per l'acquisizione da parte del personale e dei detenuti di conoscenza in ambito informatico.

  3. Con decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità operative per la realizzazione del progetto di cui al comma 1.
  4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «fondi Pag. 678di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
42. 09. Bilotti, Dori, Macina, Donno.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Misure a supporto di nuove imprese digitali editoriali, innovative e partecipative e sostegno e valorizzazione dei media civici)

  1. Per l'anno 2020 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro finalizzata al sostegno alle nuove imprese digitali in campo editoriale a valere sul fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, al fine di valorizzare e diffondere la cultura dell'informazione, e dell'innovazione tecnologica e della trasformazione digitale, nonché sostenere le modalità per potenziare progetti innovativi e partecipativi finalizzati ad un maggiore utilizzo della comunicazione partecipata e dal basso e a sostegno del settore della distribuzione editoriale attraverso processi di innovazione digitale.
42. 015. Lattanzio, Giarrizzo, Macina, Donno.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Creazione della piattaforma digitale italiana delle costruzioni)

  1. Al fine di favorire la digitalizzazione del settore delle costruzioni e delle pubbliche amministrazioni e di rafforzare la competitività della filiera dell'edilizia, è promossa la creazione di una piattaforma digitale italiana delle costruzioni.
  2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avvalendosi di una cabina di regia istituita presso lo stesso Ministero, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, sono definiti gli obiettivi, le procedure di gara e la tempistica di avvio della piattaforma nonché i criteri e le modalità per la predisposizione ed il funzionamento della stessa, anche in relazione ai contenuti dei regolamenti europei in materia e del progetto di piattaforma digitale europea per il settore delle costruzioni e garantendo l'interoperabilità dei contenuti digitali della piattaforma. Alla cabina di regia partecipano i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che ne assume il coordinamento, del Ministero dello sviluppo economico, dei dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in qualità di invitati, i rappresentanti delle principali Associazioni rappresentative degli operatori economici della filiera delle costruzioni.
  3. Per la realizzazione, l'aggiornamento ed il funzionamento della piattaforma, nello Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo per la piattaforma digitale italiana delle costruzioni con una dotazione di 6 milioni di euro nel 2020 e di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034.
  4. L'articolo 1, comma 14, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito dal seguente:
  «14. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 429 milioni di euro per l'anno 2020, di 879,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 933,5 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.044,5 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.060,5 milioni di euro per l'anno 2024, di 1.511,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 1.512,5 milioni di euro per l'anno Pag. 6792026, di 1.671,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 e di 1.699,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034».
42. 016. Lucchini, Badole, Benvenuto, Gobbato, Vallotto, Parolo, D'Eramo, Raffaelli, Valbusa, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.

(Cambiale digitale)

  1. Al fine di incentivare l'autofinanziamento tra imprese è istituita la cambiale digitale.
  2. Le cambiali digitali sono titoli di credito avente forma dematerializzata, emessi all'ordine, aventi scadenza non inferiore a 6 mesi.
  3. Le cambiali digitali non possono essere utilizzate da persone fisiche.
  4. Le cambiali digitali debbono essere emesse o girate esclusivamente per il pagamento di fatture commerciali e possono essere emesse, anche in forma frazionata, per un importo totale non superiore a quello complessivo delle fatture al cui pagamento sono destinate.
  5. Le cambiali digitali sono equiparate per ogni effetto di legge alle cambiali ordinarie, di cui al regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, e successive modificazioni ed integrazioni. Sono girabili esclusivamente con girate piene ed incondizionate e contengono, oltre alla denominazione di «cambiale digitale» inserita nel contesto del titolo, i riferimenti alle fatture al cui pagamento sono state emesse o girate.
  6. Il protesto per mancato pagamento di una cambiale digitale può essere levato solo dopo 60 giorni dalla scadenza della stessa.
  7. Le cambiali digitali emesse ai sensi del presente articolo costituiscono titolo esecutivo e sono soggette all'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 26 ottobre 1972, n. 642.
  8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 30 settembre 2020, sono individuate le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.
  9. All'articolo 6 della tariffa – Allegato A – annessa al decreto del Presidente della Repubblica, 26 ottobre 1972, n. 642, dopo il numero 1, è inserito il seguente:
  «1-bis). Cambiali digitali – Imposte dovute – Proporzionali: 12 per mille».
42. 017. Trano, Donno.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Fondo per la sicurezza nazionale cibernetica)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, da destinare all'assicurazione di un livello elevato di sicurezza nazionale cibernetica, anche al fine di combattere il fenomeno dell'obsolescenza informatica e tutelare la sovranità digitale italiana.
  2. Il fondo di cui all'articolo l, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 194 milioni di euro per l'anno 2020, di 265 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 335 milioni di euro per ciascuno degli anni Pag. 6802023 e 2024, di 300 milioni di euro per l'anno 2025 e di 381 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
42. 026. Mollicone, Frassinetti, Rampelli, Prisco, Lollobrigida, Lucaselli.

ART. 43.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 741, lettera c) della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il punto 3) è sostituito dal seguente:
  «3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, e dal comma 3, articolo 10, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, nonché le pertinenze dei medesimi alloggi classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo».
43. 1. Mandelli, Gelmini.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3 lettera a), dopo le parole: «energia elettrica», aggiungere, in fine, le seguenti: «, ad eccezione degli interventi di integrale ricostruzione, rifacimento totale o parziale e potenziamento, che mantengono il diritto di accedere ai meccanismi di incentivazione attraverso le procedure competitive delle aste ovvero dei registri»;
   b) al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di interventi di integrale ricostruzione, rifacimento totale o parziale e potenziamento, gli impianti per i quali è stata esercitata la facoltà di cui al comma 1, lettera b), del presente decreto, godono di una priorità nella formazione della graduatoria ai fini dell'incentivazione attraverso le procedure competitive delle aste ovvero dei registri, a condizione che la relativa offerta di riduzione percentuale sia pari o inferiore di non più del 10 per cento rispetto agli altri progetti di integrale ricostruzione, rifacimento totale o parziale e potenziamento, partecipanti all'asta o al registro».
43. 2. Labriola, Cortelazzo, Mazzetti, Mandelli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Alla lettera a) del comma 819, dell'articolo 1, legge 27 dicembre 2019, n. 160, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile».
43. 3. Mazzetti, Labriola, Ruffino, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. All'articolo 62-quinquies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2 dopo le parole: «comma 5» inserire le seguenti: «, nonché dalla presenza sulle confezioni di diciture e avvertenze esclusivamente in lingua italiana. I prodotti con diciture e avvertenze non conformi alla presente prescrizione, giacenti presso i distributori al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione, sono dichiarati all'Agenzia delle Pag. 681dogane e dei monopoli entro il 2 marzo 2020 e possono essere venduti fino al 30 aprile 2020»;
   b) al comma 3 premettere le parole: «La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 è assoggettata all'autorizzazione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67 o, in alternativa, dal decreto ministeriale 29 dicembre 2014»;
   c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. Gli esercizi commerciali che effettuano la vendita al pubblico dei prodotti di cui al comma 1, diversi da quelli autorizzati di cui al comma 3, comunicano all'Agenzia delle dogane e dei monopoli le giacenze di prodotto entro il 2 marzo 2020 e possono effettuarne la vendita fino al 30 aprile 2020».
43. 4. Bonomo.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico per i dipendenti di imprese del settore editoriale e stampatrici di periodici)

  1. Ai fini dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico previsto per i dipendenti di imprese del settore editoriale e stampatrici di periodici, di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ferme restando le condizioni previste dal predetto comma, sono computati anche i periodi di fruizione del trattamento di mobilità. I trattamenti pensionistici di cui al presente comma sono erogati nell'ambito del limite di spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2020. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai soggetti di cui al presente comma secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente. Qualora dall'esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti per l'attuazione del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dall'articolo 1, comma 4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198.
43. 01. Gribaudo, Carla Cantone, Viscomi, Soverini, Mura, Raciti, Orfini, Pini, Rizzo Nervo, Schirò.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.

(Modificazioni al regime sanzionatorio previsto dall'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

  1. All'articolo 63 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Fatta salva l'efficacia degli atti, alle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria del 10 per cento del valore oggetto del trasferimento. In caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento del valore oggetto del trasferimento».
43. 02. Ubaldo Pagano.
(Inammissibile)