CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 gennaio 2020
307.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari esteri e comunitari (III)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; b) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; c) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 16 dicembre 2016 (C. 1941 Governo).

EMENDAMENTO APPROVATO

ART. 3.

  All'articolo 3, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   dopo le parole:
euro 30.261 aggiungere la seguente: annui;
   dopo le parole: euro 4.000 aggiungere la seguente: annui;
   dopo le parole: euro 124.330 aggiungere la seguente: annui;
   dopo le parole: euro 17.200 aggiungere la seguente: annui;
   dopo le parole: euro 20.261 aggiungere la seguente: annui;
   dopo le parole: euro 4.000 aggiungere la seguente: annui;
   sostituire, ovunque ricorrono, le parole: a decorrere dall'anno 2019 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2020;
   sostituire le parole: bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019 con le seguenti: bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020.
3. 1. La relatrice.

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ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Montevideo il 1o marzo 2019 (C. 1962 Governo).

EMENDAMENTO APPROVATO

ART. 3.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione della presente legge, valutate in euro 67.000 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2021 e 2022, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
3. 1. Il relatore.