CAMERA DEI DEPUTATI
Venerdì 20 dicembre 2019
299.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 e relativa nota di variazioni. C. 2305 Governo, approvato dal Senato e C. 2305/I Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 17, COMMA 8, DELLA LEGGE N. 196 DEL 2009

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ALLEGATO 2

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 e relativa nota di variazioni. C. 2305 Governo, approvato dal Senato e C. 2305/I Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.
AREA TEMATICA N. 1
(ART. 1, comma 1)

  All'articolo 1 premettere i seguenti:

Articolo 01.
(Introduzione della flat tax al 23 per cento)

  1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sono abrogate le lettere b), e-ter), f), g), i), l), l-bis), l-ter) e l-quater);
   b) al comma 2, il primo periodo è abrogato e il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Gli oneri di cui alle lettere e) ed e-bis) del comma 1 sono deducibili a condizione che il reddito complessivo non superi 55.000 euro e, in questo caso, sono deducibili anche se versati relativamente alle persone indicate nell'articolo 433 del codice civile, purché fiscalmente a carico»;
   c) al comma 3, le parole: «alle lettere f), g) e h)» sono sostituite dalle seguenti: «alla lettera h)».

  2. L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

«Art. 11.

(Determinazione dell'imposta)
   1. L'imposta lorda è determinata applicando l'aliquota del 23 per cento sul reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e della deduzione per assicurare la progressività dell'imposta di cui ai commi 2 e 3.
   2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono in misura prevalente uno o più redditi di cui agli articoli 49, 50, 53, 55, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l), il reddito complessivo non è imponibile:
   a) fino a concorrenza dell'importo di 12.000 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 28.000 euro;
   b) fino a concorrenza del prodotto tra 12.000 euro e la frazione corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 12.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro, ma non a 37.000 euro;
   c) fino a concorrenza dell'importo di 3.000 euro, se il reddito complessivo è superiore a 37.000 euro.
   3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono in misura prevalente uno o più redditi diversi da quelli di cui al comma 2, il reddito complessivo non è imponibile fino a concorrenza dell'importo di 3.000 euro.
   4. Ai fini dei commi 2 e 3, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito Pag. 263dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis.
   5. L'imposta netta è determinata operando sull'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste nell'articolo 12, nonché in altre disposizioni di legge.
   6. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti d'imposta spettanti al contribuente a norma dell'articolo 165. Se l'ammontare dei crediti di imposta è superiore a quello dell'imposta, il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.».

  3. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

«Art. 12.

(Detrazioni per carichi di famiglia)
   1. Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia i seguenti importi:
   a) 600 euro per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, se il reddito complessivo non supera 55.000 euro;
   b) 1.000 euro per ciascun figlio, compresi figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati. La detrazione è aumentata a 2.000 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 500 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i contribuenti con più di tre figli a carico le detrazioni sono aumentate di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo e compete una ulteriore detrazione di 1.200 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro. In presenza di più figli, l'importo di 95.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, le detrazioni spettano, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso, le detrazioni sono ripartite, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, le detrazioni competono a quest'ultimo per l'intero importo;
   c) 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 55.000 euro.
   2. Le detrazioni di cui al comma 1 spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 3.000 euro, al lordo degli oneri deducibili.
   3. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste. Qualora le detrazioni di cui al comma 1 siano di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni previste da altre disposizioni normative, è riconosciuto Pag. 264un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia, sono definite le modalità di erogazione del predetto ammontare.
   4. Ai fini del comma 1, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis.».

  4. Gli articoli 13, 16 e 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono abrogati.
  5. L'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è sostituito dal seguente:

«Art. 15.

(Detrazione per oneri)
   1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dell'onere sostenuto dal contribuente, se non deducibile nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo a condizione il suddetto reddito non superi 55.000 euro l'anno, relativo agli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Unione europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro. L'acquisto della unità immobiliare deve essere effettuato nell'anno precedente o successivo alla data della stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui l'originario contratto è estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati. In caso di acquisto di unità immobiliare locata, la detrazione spetta a condizione che entro tre mesi dall'acquisto sia stato notificato al locatario l'atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. La detrazione spetta non oltre il periodo di imposta nel corso del quale è variata la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. Non si tiene conto, altresì, delle variazioni dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata. Nel caso l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l'unità immobiliare è adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni dall'acquisto. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo, il limite di 4.000 euro è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La detrazione spetta, nello stesso limite complessivo e alle stesse condizioni, anche con riferimento alle somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione, alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi. Se il mutuo è intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe le quote».

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  6. Per le detrazioni abrogate la cui fruibilità era consentita per quote annuali costanti, nell'anno di sostenimento delle spese e nei nove successivi, resta fermo il diritto alla detrazione della relativa quota in ciascuno degli anni in cui era previsto che avesse luogo, a condizione però che il reddito complessivo dell'anno non superi 55.000 euro.
  7. Gli articoli 17, 21 e 24-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono abrogati.
  8. All'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «24 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «23 per cento».
  9. L'articolo 55-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è abrogato.
  10. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 64, il secondo, il terzo e l'ultimo periodo sono abrogati;
   b) al comma 65, le parole: «l'aliquota di cui al comma 64 è stabilita nella misura del 5 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «sul reddito imponibile di cui al comma 64 si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, pari al 5 per cento»;
   c) dopo il comma 65, è inserito il seguente:
  «65-bis. All'imposta sostitutiva di cui al comma 65 si applicano le disposizioni in materia di versamento dell'imposta sui redditi delle persone fisiche e, nel caso di imprese familiari di cui all'articolo 5, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate ai collaboratori familiari, è dovuta dall'imprenditore.»;
   d) al comma 67, sono premesse le seguenti parole: «Quando trova applicazione l'imposta sostitutiva di cui al comma 65,».

Articolo 01-bis.
(Definizione automatica di redditi di impresa e di lavoro autonomo per gli anni pregressi mediante autoliquidazione)

  1. I soggetti titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti e professioni, nonché i soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, possono effettuare la definizione automatica dei redditi di impresa, di lavoro autonomo e di quelli imputati ai sensi del predetto articolo 5, relativi ad annualità per le quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 dicembre 2017, secondo le disposizioni del presente articolo. La definizione automatica, relativamente a uno o più periodi, d'imposta, ha effetto ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive e si perfeziona con il versamento, mediante autoliquidazione, dei tributi derivanti dai maggiori ricavi o compensi determinati sulla base dei criteri e delle metodologie stabiliti con il decreto di cui al comma 14, tenendo conto, in alternativa:
   a) dell'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, per i contribuenti cui si applicano in ciascun periodo d'imposta i predetti studi;
   b) dell'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base dei parametri di cui all'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, per i contribuenti cui si applicano in ciascun periodo d'imposta i predetti parametri;Pag. 266
   c) della distribuzione, per categorie economiche raggruppate in classi omogenee sulla base dei processi produttivi, dei contribuenti per fasce di ricavi o di compensi di importo non superiore a 5.164.569 euro annui e di redditività risultanti dalle dichiarazioni, qualora non siano determinabili i ricavi o compensi con le modalità di cui alle lettere a) e b).

  2. La definizione automatica può altresì essere effettuata, con riferimento alle medesime annualità di cui al comma 1, dagli imprenditori agricoli titolari esclusivamente di reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, nonché dalle imprese di allevamento, ed ha effetto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive. La definizione automatica da parte dei soggetti di cui al periodo precedente avviene mediante pagamento degli importi determinati, per ciascuna annualità, sulla base di una specifica metodologia di calcolo, approvata con il decreto di cui al comma 14, che tiene conto del volume di affari dichiarato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
  3. La definizione automatica di cui ai commi 1 e 2 è esclusa per i soggetti:
   a) che hanno omesso di presentare la dichiarazione, ovvero non hanno indicato nella medesima reddito di impresa o di lavoro autonomo, ovvero il reddito agrario di cui all'articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;
   b) che hanno dichiarato ricavi o compensi di importo annuo superiore a 5.164.569 euro;
   c) ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo, ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché invito al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativamente ai quali non è stata perfezionata la definizione ai sensi degli articoli 15 e 16;
   d) nei cui riguardi è stata esercitata l'azione penale per i reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di definizione automatica.

  4. In caso di avvisi di accertamento parziale di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, relativi a redditi oggetto della definizione automatica, ovvero di avvisi di accertamento di cui all'articolo 54, quinto e sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione è ammessa a condizione che il contribuente versi, entro la prima data di pagamento degli importi per la definizione, le somme derivanti dall'accertamento parziale, con esclusione delle sanzioni e degli interessi. Non si fa luogo a rimborso di quanto già pagato. Per i periodi di imposta per i quali sono divenuti definitivi avvisi di accertamento diversi da quelli di cui agli articoli 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il contribuente ha comunque la facoltà di avvalersi delle disposizioni del presente articolo, fermi restando gli effetti dei suddetti atti.
  5. Per il periodo di imposta 2013, i soggetti di cui al comma 1 possono effettuare la definizione automatica con il versamento entro il 16 giugno 2019 esclusivamente di una somma pari a 500 euro. Per i periodi di imposta successivi, la definizione automatica si perfeziona con il versamento entro il 16 giugno 2019 delle somme determinate secondo la metodologia di calcolo di cui al comma 1 applicabile Pag. 267al contribuente. Gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 900 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per gli altri soggetti. Sulle relative maggiori imposte non sono dovuti gli interessi e le sanzioni. Le maggiori imposte complessivamente dovute a titolo di definizione automatica sono ridotte nella misura del 50 per cento per la parte eccedente l'importo di 5.000 euro per le persone fisiche e l'importo di 10.000 euro per gli altri soggetti. Gli importi dovuti a titolo di maggiore imposta sono aumentati di una somma pari a 500 euro per ciascuna annualità oggetto di definizione aumentati a 1.000 euro per i soggetti cui si applicano gli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, e nei confronti dei quali sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica, escluso il 2013. La somma di cui al periodo precedente non è dovuta dai soggetti di cui al comma 2. Qualora gli importi da versare complessivamente per la definizione automatica eccedano, per le persone fisiche, la somma di 3.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 6.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate, di pari importo, entro il 30 novembre 2019 ed entro il 16 giugno 2020, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 16 giugno 2018. L'omesso versamento nei termini indicati nel periodo precedente non determina l'inefficacia della definizione automatica; per il recupero delle somme non corrisposte alte predette scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresì dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali.
  6. I soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, e nei confronti dei quali non sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica, nonché i soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base dei parametri di cui all'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, possono effettuare la definizione automatica di cui al comma 1 con il versamento di una somma pari a 500 euro per ciascuna annualità. I soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del citato decreto-legge n. 331 del 1993, e nei confronti dei quali sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica, possono effettuare la definizione automatica con il versamento di una somma pari a 1.000 euro per ciascuna annualità.
  7. La definizione automatica non si perfeziona se essa si fonda su dati non corrispondenti a quelli contenuti nella dichiarazione originariamente presentata, ovvero se la stessa viene effettuata dai soggetti che versano nelle ipotesi di cui al comma 3 del presente articolo; non si fa luogo al rimborso degli importi versati che, in ogni caso, valgono quali acconti sugli importi che risulteranno eventualmente dovuti in base agli accertamenti definitivi.
  8. La definizione automatica dei redditi d'impresa o di lavoro autonomo esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. Se il riporto delle perdite di impresa riguarda periodi d'imposta per i quali la definizione automatica non è intervenuta, il recupero della differenza di imposta dovuta comporta l'applicazione delle sanzioni nella misura di un ottavo del minimo, senza applicazione di interessi.Pag. 268
  9. La definizione automatica ai fini del calcolo dei contributi previdenziali rileva nella misura del 60 per cento per la parte eccedente il minimale reddituale ovvero per la parte eccedente il dichiarato, se superiore al minimale stesso, e non sono dovuti interessi e sanzioni.
  10. Le società o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nonché i titolari dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria o dell'impresa familiare, che hanno effettuato la definizione automatica secondo le modalità del presente articolo, comunicano alle persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata l'avvenuta definizione, entro il 16 luglio 2019. La definizione automatica da parte delle persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata si perfeziona con il versamento delle somme dovute entro il 30 novembre 2019, secondo le disposizioni del presente articolo, esclusa la somma di 500 euro prevista dal comma 5, sesto periodo; gli interessi di cui al comma 5, ottavo periodo, decorrono dall'1 dicembre 2019. La definizione effettuata dai soggetti indicati dal primo periodo del presente comma costituisce titolo per l'accertamento ai sensi dell'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nei confronti delle persone fisiche che non hanno definito i redditi prodotti in forma associata. Per il periodo di imposta 1997, la definizione automatica effettuata dalle società o associazioni nonché dai titolari dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria o dell'impresa familiare rende definitivi anche i redditi prodotti in forma associata. La disposizione di cui al periodo precedente si applica, altresì, per gli altri periodi d'imposta definiti a norma del comma 6 dai predetti soggetti che abbiano dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legare 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, nonché qualora abbiano dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base dei parametri di cui all'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni.
  11. La definizione automatica inibisce, a decorrere dalla data del primo versamento e con riferimento a qualsiasi organo inquirente, salve le disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale, limitatamente all'attività di impresa e di lavoro autonomo, l'esercizio dei poteri di cui agli articoli 32, 33, 38, 39 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e agli articoli 51, 52, 54 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ed esclude l'applicabilità delle presunzioni di cessioni e di acquisto, previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. L'inibizione dell'esercizio dei poteri e l'esclusione dell'applicabilità delle presunzioni previsti dal periodo precedente sono opponibili dal contribuente mediante esibizione degli attestati di versamento e dell'atto di definizione in suo possesso.
  12. La definizione automatica non è revocabile né soggetta a impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, e non rileva ai fini penali ed extratributari, fatto salvo quanto previsto dal comma 9.
  13. La definizione automatica, limitatamente a ciascuna annualità, rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate dal contribuente o all'applicabilità di esclusioni. Sono fatti salvi gli effetti della liquidazione delle imposte e del controllo formale in base, rispettivamente, all'articolo 36-bis ed all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonché gli effetti derivanti dal Pag. 269controllo delle dichiarazioni IVA ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; le variazioni dei dati dichiarati non rilevano ai fini del calcolo delle maggiori imposte dovute ai sensi del presente articolo. La definizione automatica non modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  14. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto anche conto delle informazioni dell'Anagrafe tributaria, sono definite le classi omogenee delle categorie economiche, le metodologie di calcolo per la individuazione degli importi previsti al comma 1, nonché i criteri per la determinazione delle relative maggiori imposte, mediante l'applicazione delle ordinarie aliquote vigenti in ciascun periodo di imposta.
  15. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità tecniche per l'utilizzo esclusivo del sistema telematico per la presentazione delle comunicazioni delle definizioni da parte dei contribuenti, da effettuare comunque entro il 31 luglio 2019, ovvero entro il 31 ottobre 2019 per i soggetti di cui al comma 10, secondo periodo, e le modalità di versamento, secondo quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa in ogni caso la compensazione ivi prevista.
  16. I contribuenti che hanno presentato successivamente al 30 settembre 2018 una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, possono avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo sulla base delle dichiarazioni originarie presentate. L'esercizio della facoltà di cui al periodo precedente costituisce rinuncia agli effetti favorevoli delle dichiarazioni integrative presentate.

Articolo 01-ter.
(Integrazione degli imponibili per gli anni pregressi)

  1. Le dichiarazioni relative ai periodi d'imposta per i quali i termini per la loro presentazione sono scaduti entro il 31 dicembre 2017, possono essere integrate secondo le disposizioni del presente articolo. L'integrazione può avere effetto ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell'imposta sui valore aggiunto, dell'imposta regionale sulle attività produttive, e dei contributi previdenziali. I soggetti indicati nel Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, obbligati ad operare ritenute alla fonte, possono integrare, secondo le disposizioni del presente articolo, le ritenute relative ai periodi di imposta di cui al presente comma.
  2. L'integrazione si perfeziona con il pagamento dei maggiori importi dovuti entro il 16 giugno 2019, mediante l'applicazione delle disposizioni vigenti in ciascun periodo di imposta relative ai tributi indicati nel comma 1 nonché dell'intero ammontare delle ritenute e contributi, sulla base di una dichiarazione integrativa da presentare, entro la medesima data, in luogo di quella omessa ovvero per rettificare in aumento la dichiarazione già presentata. Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto per l'omessa osservanza degli obblighi di cui agli articoli 17, terzo e quinto comma, e 34, comma 6, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e all'articolo 47, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, l'integrazione deve operarsi esclusivamente con riferimento all'imposta che non avrebbe potuto essere computata in detrazione; la disposizione opera a condizione che il contribuente si avvalga della definizione di cui all'articolo 13. Nella dichiarazione integrativa devono essere indicati, a pena di nullità, maggiori importi dovuti almeno pari a 500 euro per ciascun Pag. 270periodo di imposta. La predetta dichiarazione integrativa è presentata in via telematica direttamente ovvero avvalendosi degli intermediari abilitati indicati dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni. Qualora gli importi da versare eccedano, per le persone fisiche, la somma di 3.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 6.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate, di pari importo, entro il 30 novembre 2019 ed il 16 giugno 2020, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 16 giugno 2019. L'omesso versamento delle predette eccedenze entro le date indicate non determina l'inefficacia della integrazione; per il recupero delle somme non corrisposte a tali scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresì dovuti una sanzione amministrativa di ammontare pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali. La dichiarazione integrativa non costituisce titolo per il rimborso di ritenute, acconti e crediti d'imposta precedentemente non dichiarati, né per il riconoscimento di esenzioni o agevolazioni non richieste in precedenza, ovvero di detrazioni d'imposta diverse da quelle originariamente dichiarate; la differenza tra l'importo dell'eventuale maggior credito risultante dalla dichiarazione originaria e quello del minor credito spettante in base alla dichiarazione integrativa, è versata secondo le modalità previste dal presente articolo. È in ogni caso preclusa la deducibilità delle maggiori imposte e contributi versati. Per le ritenute indicate nelle dichiarazioni integrative non può essere esercitata la rivalsa sui percettori delle somme o dei valori non assoggettati a ritenuta. I versamenti delle somme dovute ai sensi del presente comma sono effettuati secondo le modalità previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.
  3. In alternativa alle modalità di dichiarazione e versamento di cui al comma 2, i soggetti di cui al comma 1, ad eccezione di quelli che hanno omesso la presentazione delle dichiarazioni relative a tutti i periodi d'imposta di cui al medesimo comma, possono presentare la dichiarazione integrativa in forma riservata ai soggetti convenzionati di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Questi ultimi rilasciano agli interessati copia della dichiarazione integrativa riservata, versano, entro il 16 giugno 2019, le maggiori somme dovute secondo le disposizioni contenute nel Capo III del decreto legislativo n. 241 del 1997, esclusa la compensazione di cui all'articolo 17 dello stesso decreto legislativo, e comunicano all'Agenzia delle entrate l'ammontare complessivo delle medesime somme senza indicazione dei nominativi dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione integrativa riservata. È esclusa la rateazione di cui al comma 2. Gli istituti previdenziali non comunicano all'amministrazione finanziaria i dati indicati nella dichiarazione riservata di cui vengono a conoscenza.
  4. Per i redditi e gli imponibili conseguiti all'estero con qualunque modalità, anche tramite soggetti non residenti o loro strutture interposte, è dovuta un'imposta sostitutiva di quelle indicate al comma 1, pari al 6 per cento. Per la dichiarazione e il versamento della predetta imposta sostitutiva si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3.
  5. Salvo quanto stabilito al comma 6, il perfezionamento della procedura prevista dal presente articolo comporta per ciascuna annualità oggetto di integrazione ai sensi dei commi 2 e 3 e limitatamente ai maggiori imponibili o alla maggiore imposta sul valore aggiunto risultanti dalle dichiarazioni integrative aumentati del 100 per cento, ovvero alle maggiori ritenute aumentate del 50 per cento:
   a) la preclusione, nei confronti del dichiarante e dei soggetti coobbligati, di Pag. 271ogni accertamento tributario e contributivo;
   b) l'estinzione delle sanzioni amministrative tributarie e previdenziali, ivi comprese quelle accessorie, nonché, ove siano stati integrati i redditi di cui al comma 4, e ove ricorra la ipotesi di cui all'articolo 14, comma 4, delle sanzioni previste dalle disposizioni sul monitoraggio fiscale di cui al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227;
   c) l'esclusione ad ogni effetto della punibilità per i reati tributari di cui agli, articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nonché per i reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-bis e 492 del codice penale, nonché degli articoli 2621, 2622 e 2623 del codice civile, quando tali reati sono stati commessi per eseguire od occultare i predetti reati tributari, ovvero per conseguire il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria. L'esclusione di cui alla predetta lettera non si applica in caso di esercizio dell'azione penale della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione integrativa.

  6. In caso di accertamento relativo ad annualità oggetto di integrazione, le maggiori imposte e le maggiori ritenute dovute sono comunque limitate all'eccedenza rispetto alle maggiori imposte corrispondenti agli imponibili integrati, all'eccedenza rispetto all'imposta sul valore aggiunto e all'eccedenza rispetto alle ritenute aumentate ai sensi del comma 5.
  7. Per i redditi di cui al comma 4 non opera l'aumento del 100 per cento previsto dal comma 5 e gli effetti di cui alla lettera c) del medesimo comma operano a condizione che, ricorrendo la ipotesi di cui all'articolo 17, comma 4, si provveda alla regolarizzazione contabile delle attività detenute all'estero secondo le modalità ivi previste.
  8. Gli effetti di cui ai commi 5 e 7 si estendono anche nei confronti dei soggetti diversi dal dichiarante se considerati possessori effettivi dei maggiori imponibili.
  9. In caso di accesso, ispezione o verifica, ovvero di altra attività di controllo fiscale, il soggetto che ha presentato la dichiarazione riservata di cui al comma 3 può opporre agli organi competenti gli effetti preclusivi, estintivi e di esclusione della punibilità di cui ai commi 5 e 7 con invito a controllare la congruità delle somme di cui ai commi 2 e 4, in relazione all'ammontare dei maggiori redditi e imponibili nonché delle ritenute e dei contributi indicati nella dichiarazione integrativa.
  10. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora:
   a) alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo, ovvero di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché invito al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativamente ai quali non è stata perfezionata la definizione ai sensi degli articoli 18 e 19, in caso di avvisi di accertamento di cui all'articolo 41-bis del decreto dei Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, relativamente ai redditi oggetto di integrazione ovvero di cui all'articolo 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione è ammessa a condizione che il contribuente versi, entro la prima data di pagamento degli importi per l'integrazione, le somme derivanti dall'accertamento parziale, con l'esclusione delle sanzioni e degli interessi. Non si fa luogo al rimborso di quanto già pagato. Per i periodi di imposta per i quali sono divenuti definitivi avvisi di accertamento diversi da quelli di cui agli articoli 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600, del 1973, e 54, quinto comma, del Pag. 272decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il contribuente ha comunque la difficoltà di avvalersi delle disposizioni del presente articolo, fermi restando gli effetti dei suddetti atti;
   b) è stata esercitata l'azione penale per gli illeciti di cui alla lettera c) del comma 5, della quale il contribuente ha avuto la formale conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione integrativa.

  11. Le società o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonché i titolari dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria e dell'impresa familiare, che hanno presentato la dichiarazione integrativa secondo le modalità del presente articolo, comunicano, entro il 16 luglio 2019, alle persone fisiche titolari dei redditi prodotti in, forma associata l'avvenuta presentazione della relativa dichiarazione. La integrazione da parte delle persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata si perfeziona presentando, entro il 30 novembre 2019, la dichiarazione integrativa di cui al comma 2 e versando contestualmente le imposte e i relativi contributi secondo le modalità di cui al medesimo comma 2. La presentazione della dichiarazione integrativa da parte dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma costituisce titolo per l'accertamento, ai sensi dell'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nei confronti dei soggetti, che non hanno integrato i redditi prodotti in forma associata.
  12. La conoscenza dell'intervenuta integrazione dei redditi e degli imponibili ai sensi del presente articolo non genera obbligo o facoltà della segnalazione di cui all'articolo 331 del codice di procedura penale. L'integrazione effettuata ai sensi del presente articolo non costituisce notizia di reato.
  13. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono definite le modalità applicative del presente articolo.

Articolo 01-quater.
(Definizione automatica per gli anni pregressi)

  1. I contribuenti, al fine di beneficiare delle disposizioni di cui al presente articolo, presentano una dichiarazione con le modalità previste dai commi 2 e 3 dell'articolo 1-quater, concernente, a pena di nullità, tutti i periodi d'imposta per i quali i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni sono scaduti entro il 31 dicembre 2017, chiedendo la definizione automatica per tutte le imposte di cui al comma 2. Non possono essere oggetto di definizione automatica i redditi soggetti a tassazione separata, nonché i redditi di cui all'articolo 1-quater, ferma restando, per i predetti redditi, la possibilità di avvalersi della dichiarazione integrativa di cui al medesimo articolo 1-quater, secondo le modalità ivi indicate.
  2. La definizione automatica si perfeziona con il versamento per ciascun periodo d'imposta ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive, fermi restando i versamenti minimi di cui ai commi 3 e 5, di un importo pari al 10 per cento delle imposte lorde e delle imposte sostitutive risultanti dalla dichiarazione originariamente presentata; se ciascuna imposta lorda o sostitutiva è risultata di ammontare superiore a 10.000 euro, la percentuale applicabile all'eccedenza è pari al 8 per cento, mentre se è risultata di ammontare superiore a 20.000 euro, la percentuale applicabile a quest'ultima eccedenza è pari al 6 per cento.
  3. Il versamento delle maggiori imposte calcolate in base al comma 2 deve comunque essere, per ciascun periodo d'imposta, almeno pari;
   a) a 200 euro, per le persone fisiche e le società semplici titolari di redditi Pag. 273diversi da quelli d'impresa e da quelli derivanti dall'esercizio di arti e professioni;
   b) ai seguenti importi, per le persone titolari di reddito d'impresa, per gli esercenti atti e professioni, per le società e le associazioni di cui all'articolo 5 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonché per i soggetti di cui all'articolo 87 del medesimo Testo unico:
    1) 500 euro, se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non è superiore a 50.000 euro;
    2) 600 euro, se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non è superiore a 180.000 euro;
    3) 700 euro, se l'ammontare dei ricavi e dei compensi è superiore a 180.000 euro.

  4. I soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, e nei confronti dei quali non sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica, nonché i soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base dei parametri di cui all'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, possono effettuare la definizione automatica ai fini di tutte le imposte di cui al comma 2 del presente articolo con il versamento di una somma pari a 600 euro per ciascuna annualità. I soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi di settore di cui al citato articolo 62-bis del decreto-legge n. 331 del 1993, e nei confronti dei quali sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica, possono effettuare la definizione automatica con il versamento di una somma pari a 800 euro per ciascuna annualità.
  5. Ai fini della definizione automatica, le persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata ai sensi dell'articolo 5 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, il titolare e i collaboratori dell'impresa familiare nonché il titolare e il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria, indicano nella dichiarazione integrativa, per ciascun periodo d'imposta, l'ammontare dell'importo minimo da versare determinato, con le modalità indicate nel comma 3, lettera b), in ragione della propria quota di partecipazione. In nessun caso tale importo può risultare di ammontare inferiore a 300 euro.
  6. In presenza di importi minimi di cui ai commi 3 e 5 deve essere versato quello di ammontare maggiore.
  7. Ai fini della definizione automatica è esclusa la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalle dichiarazioni originarie. Il riporto a nuovo delle predette perdite è consentito con il versamento di una somma pari al 15 per cento delle perdite stesse fino ad un importo di 250.000.000 di euro, nonché di una somma pari al 10 per cento delle perdite eccedenti il predetto importo. Per la definizione automatica dei periodi d'imposta chiusi in perdita o in pareggio è versato un importo almeno pari a quello minimo di cui al comma 3, lettera b), per ciascuno dei periodi stessi.
  8. Nel caso di omessa presentazione delle dichiarazioni relative ai tributi di cui al comma 1, è dovuto, per ciascuna di esse e per ciascuna annualità, un importo pari a 2.000 euro per le persone fisiche, elevato a 4.000 euro per le società e le associazioni di cui all'articolo 5 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e per i soggetti di cui all'articolo 73 del medesimo Testo unico.
  9. La definizione automatica, limitatamente a ciascuna annualità, rende definitiva Pag. 274la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate dal contribuente o all'applicabilità di esclusioni. Sono fatti salvi gli effetti della liquidazione delle imposte e del controllo formale in base, rispettivamente, all'articolo 36-bis ed all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonché gli effetti derivanti dal controllo delle dichiarazioni IVA ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; le variazioni dei dati dichiarati non rilevano ai fini del calcolo delle maggiori imposte dovute ai sensi del presente articolo. La definizione automatica non modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive, la dichiarazione integrativa non costituisce titolo per il rimborso di ritenute, acconti e crediti d'imposta precedentemente non dichiarati, né per il riconoscimento di esenzioni o agevolazioni non richieste in precedenza, ovvero di detrazioni d'imposta diverse da quelle originariamente dichiarate.
  10. Il perfezionamento della procedura prevista dal presente articolo comporta:
   a) la preclusione, nei confronti del dichiarante e dei soggetti coobbligati, di ogni accertamento tributario;
   b) l'estinzione delle sanzioni amministrative tributarie, ivi comprese quelle accessorie;
   c) l'esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nonché per i reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-bis e 492 del codice penale, nonché dagli articoli 2621, 2622 e 2623 del codice civile, quando tali reati siano stati commessi per eseguire od occultare i predetti reati tributari, ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria; i predetti effetti, limitatamente ai reati previsti dal codice penale e dal codice civile, operano a condizione che, ricorrendo le ipotesi di cui all'articolo 14, comma 5, della presente legge si provveda alla regolarizzazione contabile delle attività, anche detenute all'estero, secondo le modalità ivi previste. L'esclusione di cui alla presente lettera non si applica in caso di esercizio dell'azione penale della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione per la definizione automatica.

  11. Restano ferme, ad ogni effetto, le disposizioni sul monitoraggio fiscale di cui al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, salvo che, ricorrendo le ipotesi di cui all'articolo 14, comma 5, della presente legge si provveda alla regolarizzazione contabile di tutte le attività detenute all'estero secondo le modalità ivi previste, ferma restando la decadenza dal beneficio in caso di parziale regolarizzazione delle attività medesime.
  12. Qualora gli importi da versare ai sensi del presente articolo eccedano complessivamente, per le persone fisiche, la somma di 3.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 6.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate, di pari importo, entro il 30 novembre 2019 ed il 16 giugno 2020, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 16 giugno 2019. L'omesso versamento delle predette eccedenze entro le date indicate non determina l'inefficacia della integrazione; per il recupero delle somme non corrisposte a tali scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresì dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali.Pag. 275
  13. In caso di accesso, ispezione o verifica, ovvero di altra attività di controllo fiscale, il soggetto che ha presentato la dichiarazione riservata può opporre agli organi competenti gli effetti preclusivi, estintivi e di esclusione della punibilità di cui al comma 9, con invito a controllare la congruità delle somme versate ai fini della definizione e indicate nella medesima dichiarazione.
  14. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora:
   a) alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo, ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché invito al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativamente ai quali non è stata perfezionata la definizione ai sensi degli articoli 8 e 9 della presente legge; in caso di avvisi di accertamento parziale di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, ovvero di avvisi di accertamento di cui all'articolo 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione è ammessa a condizione che il contribuente versi, entro la prima data di pagamento degli importi per la definizione, le somme derivanti dall'accertamento parziale, con esecuzione delle sanzioni e degli interessi. Non si fa luogo al rimborso di quanto già pagato. Per i periodi d'imposta per i quali sono divenuti definitivi avvisi di accertamento diversi da quelli di cui ai citati articoli 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il contribuente ha comunque la facoltà di avvalersi delle disposizioni del presente articolo, fermi restando gli effetti dei suddetti atti;
   b) è stata esercitata l'azione penale per gli illeciti di cui alla lettera c) del comma 11, della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione per la definizione automatica;
   c) il contribuente abbia omesso la presentazione di tutte le dichiarazioni relative a tutti i tributi di cui al comma 2 e per tutti i periodi d'imposta di cui al comma 1.

  15. Le preclusioni di cui alle lettere a) e b) del comma 14 si applicano con esclusivo riferimento ai periodi d'imposta ai quali si riferiscono gli atti e i procedimenti ivi indicati. La definizione automatica non si perfeziona se essa si fonda su dati non corrispondenti a quelli contenuti nella dichiarazione originariamente presentata, ovvero se la stessa viene effettuata dai soggetti che versano nelle ipotesi di cui al comma 14 del presente articolo; non si fa luogo al rimborso degli importi versati che, in ogni caso, valgono quali acconti sugli importi che risulteranno eventualmente dovuti in base agli accertamenti definitivi.
  16.1 contribuenti che hanno presentato successivamente al 30 settembre 2002 una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, possono avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo sulla base delle dichiarazioni originarie presentate. L'esercizio della facoltà di cui al periodo precedente costituisce rinuncia agli effetti favorevoli delle dichiarazioni integrative presentate.
  17. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono definite le modalità applicative del presente articolo.

Articolo 01-quinquies.
(Definizione dei ritardati o omessi versamenti)

  1. Le sanzioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, Pag. 276n. 471, non si applicano ai contribuenti e ai sostituti d'imposta che alla data del 16 aprile 2019 provvedono ai pagamenti delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate entro il 31 dicembre 2017, per le quali il termine di versamento è scaduto anteriormente a tale data. Se gli importi da versare per ciascun periodo di imposta eccedono, per le persone fisiche, la somma di 3.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 6.000 euro, gli importi eccedenti, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 17 aprile 2019, possono essere versati in tre rate, di pari importo, entro il 30 novembre 2019, il 16 giugno 2020 e il 30 novembre 2020.
  2. Se le imposte e le ritenute non versate e le relative sanzioni sono state iscritte in ruoli già emessi, le sanzioni di cui al comma 1 non sono dovute limitatamente alle rate non ancora scadute alla data del 16 aprile 2019, a condizione che le imposte e le ritenute non versate iscritte a ruolo siano state pagate o vengano pagate alle relative scadenze del ruolo; le sanzioni di cui al comma 1 non sono dovute anche relativamente alla rate scadute alla predetta data se i soggetti interessati dimostrano che il versamento non è stato eseguito per fatto doloso di terzi denunciato, anteriormente alla data del 31 dicembre 2017, all'autorità giudiziaria.
  3. Per avvalersi delle disposizioni dei commi 1 e 2 i soggetti interessati sono tenuti a presentare una dichiarazione integrativa, in via telematica, direttamente ovvero avvalendosi degli intermediari abilitati indicati dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, indicato in apposito prospetto le imposte o le ritenute dovute per ciascun periodo di imposta e i dati del versamento effettuato, nonché gli estremi della cartella del pagamento nei casi di cui al comma 2.
  4. Sulla base della dichiarazione di cui al comma 3, gli uffici procedono allo sgravio delle sanzioni indicate al comma 1 iscritte a ruolo, o al loro annullamento se ne è stato intimato il pagamento con ingiunzione, non ancora versate alla data del 16 aprile 2019, sempre che il mancato pagamento non dipenda da morosità, ovvero al rimborso di quelle pagate a partire dalla data medesima; il rimborso compete altresì per le somme a tale titolo pagate anteriormente, se i soggetti interessati dimostrano che il versamento non è stato eseguito tempestivamente per fatto doloso di terzi denunciato, anteriormente alla data del 31 dicembre 2017 all'autorità giudiziaria. Restano fermi gli interessi iscritti in ruolo; le somme da versare, diverse da quelle iscritte a ruolo, devono essere maggiorata, a titolo di interessi del 3 per cento annuo.

Articolo 01-sexies.
(Proroga dei termini)

  1. Per i contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni recate dagli articoli da 7 a 9 della presente legge, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono prorogati di due anni.

Articolo 01-septies.
(Definizione agevolata ai fini delle imposte indirette)

  1. Ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e sull'incremento di valore degli, immobili, per gli atti pubblici formati, le scritture private autenticate e le scritture private registrate entro la data del 31 dicembre 2017 nonché per le denunce e le dichiarazioni presentate entro la medesima data, i valori dichiarati per i beni ovvero gli incrementi di valore assoggettabili a procedimento di valutazione sono definiti, ad istanza dei contribuenti da presentare entro il 16 aprile 2019, con l'aumento del 25 per cento, a condizione Pag. 277che non sia stato notificato avviso di rettifica o liquidazione della maggiore imposta alla data di entrata in vigore della presente legge. Per gli stessi tributi, qualora l'istanza non sia stata presentata, o ai sensi del comma 3 sia priva di effetti, in deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta sono prorogati di due anni.
  2. Le violazioni relative all'applicazione, con agevolazioni tributarie, delle imposte su atti, scritture, denunce e dichiarazioni di cui al comma 1, possono essere definite con il pagamento delle maggiori imposte a condizione che il contribuente provveda a presentare entro il 16 aprile 2019 istanza con contestuale dichiarazione di non volere beneficiare dell'agevolazione precedentemente richiesta. La disposizione non si applica qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato notificato avviso di rettifica e liquidazione delle maggiori imposte.
  3. Alla liquidazione dei tributi provvede il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, tenuto conto di quanto corrisposto in via principale, con esclusione di sanzioni e interessi.
  4. Qualora non venga eseguito il pagamento dell'imposta entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione, la domanda di definizione è priva di effetti.
  5. Se alla data di entrata in vigore della presente legge sono decorsi i termini per la registrazione ovvero per la presentazione delle denunce o dichiarazioni, ovvero per l'esecuzione dei versamenti annuali di cui al comma 3 dell'articolo 17 del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, non sono dovuti sanzioni e interessi qualora si provveda al pagamento dei tributi e all'adempimento delle formalità omesse entro il 16 aprile 2020.

Articolo 01-octies.
(Definizione dei carichi di ruolo pregressi)

  1. Relativamente ai carichi affidati agli agenti della riscossione fino al 31 dicembre 2019, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere gli interessi di mora e con il pagamento:
   a) di una somma pari al 25 per cento dell'importo iscritto a ruolo;
   b) delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate dallo stesso.

  2. Nei sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, i concessionari informano i debitori di cui al comma 1 che, entro il 16 aprile 2020, possono sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi della facoltà attribuita dal citato comma 1, versando contestualmente almeno l'80 per cento delle somme di cui al medesimo comma 1. Il residuo importo è versato entro il 16 aprile 2021.
  3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate è approvato il modello dell'atto di cui al comma 2 e sono stabilite le modalità di versamento delle somme pagate dai debitori, di riversamento in tesoreria da parte dei concessionari, di rendicontazione delle somme riscosse, di invio dei relativi flussi informativi e di definizione dei rapporti contabili connessi all'operazione.

Articolo 01-novies.
(Definizione dei tributi locali)

  1. Con riferimento ai tributi propri, le regioni, le province e i comuni possono stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare i tributi stessi, la riduzione dell'ammontare delle imposte e tasse loro dovute, nonché l'esclusione o la riduzione dei relativi interessi e sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti.Pag. 278
  2. Le medesime agevolazioni di cui al comma 1 possono essere previste anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale. In tali casi, oltre agli eventuali altri effetti previsti dalla regione o dall'ente locale in relazione ai propri procedimenti amministrativi, la richiesta del contribuente di avvalersi delle predette agevolazioni comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino al termine stabilito dalla regione o dall'ente locale, mentre il completo adempimento degli obblighi, tributari, secondo quanto stabilito dalla regione o dall'ente locale, determina l'estinzione del giudizio.
  3. Ai fini delle disposizioni del presente articolo, si intendono tributi propri delle regioni, delle province e dei comuni i tributi la cui titolarità giuridica ed il cui gettito siano integralmente attribuiti ai predetti enti, con esclusione delle compartecipazioni ed addizionali a tributi erariali, nonché delle mere attribuzioni ad enti territoriali del gettito, totale o parziale, di tributi erariali.
  4. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.

Articolo 01-decies.
(Regolarizzazione delle scritture contabili)

  1. Le società di capitali e gli enti equiparati, le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate, nonché le persone fisiche e gli enti non commerciali, relativamente ai redditi d'impresa posseduti, che si avvalgono delle disposizioni di cui all'articolo 1-bis, comma 10, possono specificare in apposito prospetto i nuovi elementi attivi e passivi o le variazioni di elementi attivi e passivi, da cui derivano gli imponibili, i maggiori imponibili o le minori perdite indicati nelle dichiarazioni stesse; con riguardo ai predetti, imponibili, maggiori imponibili o minori perdite non si applicano le disposizioni del comma 4 dell'articolo 109 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e del terzo comma dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Il predetto prospetto è conservato per il periodo previsto dall'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e deve essere esibito o trasmesso su richiesta dell'ufficio competente.
  2. Sulla base delle quantità e dei valori evidenziati ai sensi del comma 1, i soggetti ivi indicati possono procedere ad ogni effetto alla regolarizzazione delle scritture contabili apportando le conseguenti variazioni nell'inventario, nel rendiconto ovvero nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2017, ovvero in quelli del periodo di imposta in corso a tale data nonché negli altri libri e registri relativi ai medesimi periodi previsti dalle vigenti disposizioni. Le quantità e i valori così evidenziati si considerano riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relative ai periodi di imposta successivi, con esclusione dei periodi d'imposta per i quali non è stata presentata la dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 10, salvo che non siano oggetto di accertamento o rettifica d'ufficio.
  3. I soggetti indicati nel comma 1 possono altresì procedere, nei medesimi documenti di cui al comma 2, alla eliminazione delle attività o delle passività fittizie, inesistenti o indicate per valori superiori a quelli effettivi. Dette variazioni non comportano emergenza di componenti positivi o negativi ai fini della determinazione del reddito d'impresa né la deducibilità di quote di ammortamento o accantonamento corrispondenti alla riduzione dei relativi fondi.Pag. 279
  4. I soggetti indicati al comma 1, che si sono avvalsi delle disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 1-quater, possono procedere, nel rispetto dei principi civilistici di redazione del bilancio, alla regolarizzazione contabile, ai sensi dei commi da 1 a 3, delle attività detenute all'estero alla data del 31 dicembre 2017, con le modalità anche dichiarative di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo 1-quater. Dette attività si considerano riconosciute ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo periodo di imposta successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2017.
  5. I soggetti di cui al comma 1, che si sono avvalsi delle disposizioni di cui all'articolo 1-ter possono procedere alla regolarizzazione delle scritture contabili di cui al comma 3 con gli effetti ivi previsti, nonché, nel rispetto dei principi civilistici di redazione del bilancio, alle iscrizioni nell'inventarlo, nel rendiconto o nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2017, ovvero in quelli del periodo di imposta in corso a tale data nonché negli altri libri e registri relativi ai medesimi periodi previsti dalle vigenti disposizioni, di attività in precedenza omesse o parzialmente omesse; in tal caso, sui valori o maggiori valori dei beni iscritti è dovuta, entro il 16 aprile 2020, un'imposta sostitutiva del 6 per cento dei predetti valori. L'imposta sostitutiva di cui al periodo precedente è dovuta anche con riferimento alle attività detenute all'estero alla data del 31 dicembre 2017 che siano oggetto di regolarizzazione contabile ai sensi del periodo precedente. In tale ultima ipotesi si applicano le modalità dichiarative di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 1-quater. L'imposta sostitutiva del 6 per cento non è dovuta se i soggetti si sono avvalsi anche della facoltà prevista dall'articolo 1-quater. I maggiori valori iscritti ai sensi del presente comma si considerano riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo periodo di imposta successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2017, a condizione che i soggetti si siano avvalsi delle disposizioni di cui all'articolo 11 relativamente alle imposte sui redditi. L'imposta sostitutiva è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  6. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale e familiare dell'imprenditore delle attività regolarizzate e assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 6 per cento, in data anteriore a quella di inizio del terzo periodo di imposta successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2017, al soggetto che ha effettuato la regolarizzazione, è attribuito un credito d'imposta, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva pagata.

Articolo 01-undecies.
(Definizione degli accertamenti, degli avvisi di contestazione, degli avvisi di irrogazione delle sanzioni, degli inviti al contraddittorio e dei processi verbali di constatazione)

  1. Gli avvisi di accertamento per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sono ancora spirati i termini per la proposizione del ricorso, gli inviti al contraddittorio di cui agli articoli 5 e 11 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non è ancora intervenuta la definizione, nonché i processi verbali di constatazione relativamente ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non è stato notificato avviso di accertamento ovvero ricevuto invito al contraddittorio, possono essere definiti secondo le modalità previste dal presente articolo, senza applicazione di interessi, indennità di mora e sanzioni salvo quanto previsto dal comma 4, lettera b-bis). La definizione non è ammessa per i soggetti nei cui confronti è stata esercitata l'azione penale per i reati, previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, di Pag. 280cui il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di perfezionamento della definizione.
  2. La definizione degli avvisi di accertamento e degli inviti al contraddittorio di cui al comma 1, si perfeziona mediante il pagamento, entro il 16 aprile 2020, degli importi che risultano dovuti per effetto dell'applicazione delle percentuali di seguito indicate, con riferimento a ciascuno scaglione:
   a) 30 per cento delle maggiori imposte, ritenute e contributi complessivamente accertati ovvero indicati negli inviti al contraddittorio, non superiori a 15.000 euro;
   b) 32 per cento delle maggiori imposte, ritenute e contributi complessivamente accertati ovvero indicati negli inviti al contraddittorio, superiori a 15.000 euro ma non superiori a 50.000 euro;
   c) 35 per cento delle maggiori imposte, ritenute e contributi complessivamente accertati ovvero indicati negli inviti al contraddittorio, superiori a 50.000 euro.

  3. La definizione di cui al comma 2 è altresì ammessa nelle ipotesi di rettifiche relative a perdite dichiarate, qualora dagli atti di cui al medesimo comma 2 emergano imposte o contributi dovuti. In tal caso la sola perdita risultante dall'atto è riportabile nell'esercizio successivo nei limiti previsti dalla legge.
  4. La definizione dei processi verbali di constatazione di cui al comma 1 si perfeziona mediante il pagamento, entro il 16 aprile 2020, di un importo calcolato:
   a) per le imposte sui redditi, relative addizionali ed imposte sostitutive, applicando l'aliquota del 18 per cento alla somma dei maggiori componenti positivi e minori componenti negativi complessivamente risultanti dal verbale medesimo;
   b) per l'imposta regionale sulle attività produttive, l'imposta sul valore aggiunto e le altre imposte indirette, riducendo del 50 per cento la maggiore imposta dovuta sulla base dei rilievi formulati nel verbale stesso;
   c) per le violazioni per le quali non risulta applicabile la procedura di irrogazione immediata prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, riducendo del 90 per cento le sanzioni minime applicabili;
   d) per le violazioni concernenti l'omessa effettuazione di ritenute e il conseguente omesso versamento da parte del sostituto d'imposta, riducendo del 65 per cento l'ammontare delle maggiori ritenute omesse risultante dal verbale stesso.

  5. I pagamenti delle somme dovute ai sensi del presente articolo sono effettuati entro il 16 aprile 2020, secondo le ordinarie modalità previste per il versamento diretto dei relativi tributi, esclusa in ogni caso la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Qualora gli importi, da versare complessivamente per la definizione eccedano, per le persone fisiche, la somma di 3.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 6.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate, di pari importo, entro il 30 novembre 2020 ed il 16 giugno 2021, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 17 aprile 2020.
  6. L'omesso versamento delle predette eccedenze entro le date indicate non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte a tali scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresì dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio competente la quietanza Pag. 281dell'avvenuto pagamento unitamente ad un prospetto esplicativo delle modalità di calcolo seguite.
  7. La definizione non si perfeziona se essa si fonda su dati non corrispondenti a quelli contenuti negli atti indicati al comma 1, ovvero se la stessa viene effettuata dai soggetti che versano nelle ipotesi di cui all'ultimo periodo del medesimo comma; non si fa luogo al rimborso degli importi versati che, in ogni caso, valgono quali acconti sugli importi che risulteranno eventualmente dovuti in base agli accertamenti definitivi.
  8. Il perfezionamento della definizione comporta l'esclusione, ad ogni effetto, della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nonché per i reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-bis e 492 del codice penale, nonché dagli articoli 2621, 2622 e 2623 del codice civile, quando tali reati siano stati commessi per eseguire od occultare i citati reati tributari, ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria. È altresì esclusa, per le definizioni perfezionate, l'applicazione delle sanzioni accessorie di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e all'articolo 21 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. L'esclusione di cui al presente comma non si applica in caso di esercizio dell'azione penale della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di perfezionamento della definizione.
  9. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 18 aprile 2020 restano sospesi i termini per la proposizione del ricorso avverso gli avvisi di accertamento di cui al comma 1, gli atti di cui al comma 3-bis, nonché quelli per il perfezionamento della definizione di cui al citato decreto legislativo n. 218 del 1997, relativamente agli inviti al contraddittorio di cui al medesimo comma 1.

Articolo 01-duodecies.
(Chiusura delle liti fiscali pendenti)

  1. Le liti fiscali pendenti, ai sensi del comma 3, dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle seguenti somme:
   a) se il valore della lite è di importo lino a 2.000 euro: 150 euro;
   b) se il valore, della lite è di importo superiore a 2.000 euro:
    1) il 10 per cento del valore della lite, in caso di soccombenza dell'amministrazione finanziaria dello Stato nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, alla data di presentazione della domanda di definizione della lite;
    2) il 50 per cento del valore della lite, in caso di soccombenza del contribuente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, alla predetta data;
    3) il 30 per cento del valore della lite nel caso in cui, alla medesima data, la lite penda ancora nel primo grado di giudizio e non sia stata già resa alcuna pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio.

  2. Le somme dovute ai sensi del comma 1 sono versate entro il 16 aprile 2020, secondo le ordinarie modalità previste per il versamento diretto dei tributi cui la lite si riferisce, esclusa in ogni caso la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Dette somme possono essere versate anche ratealmente in un massimo di sei rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano 50.000 euro. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel primo periodo. Gli interessi legali sono Pag. 282calcolati dal 17 aprile 2020 sull'importo delle rate successive. L'omesso versamento delle rate successive alla prima entro le date indicate non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte a tali scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo 1.4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresì dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali.
  3. Ai fini del presente articolo si intende:
   a) per lite pendente, quella in cui è parte l'Amministrazione finanziaria dello Stato avente ad oggetto avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato proposto l'atto introduttivo del giudizio, nonché quella per la quale l'atto introduttivo sia stato dichiarato inammissibile con pronuncia non passata in giudicato. Si intende, comunque, pendente la lite per la quale, alla data del 31 dicembre 2017, non sia intervenuta sentenza passata in giudicato;
   b) per lite autonoma, quella relativa a ciascuno degli atti indicati alla lettera a) e comunque quella relativa all'imposta sull'incremento del valore degli immobili;
   c) per valore della lite, da assumere a base del calcolo per la definizione, l'importo dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento; in caso di liti relative alla irrogazione di sanzioni non collegate al tributo, delle stesse si tiene conto ai fini del valore della lite; il valore della lite è determinato con riferimento a ciascun atto introduttivo del giudizio, indipendentemente dal numero di soggetti interessati e dai tributi in esso indicati.

  4. Per ciascuna lite pendente è effettuato, entro il termine di cui al comma 2, un separato versamento, se dovuto ai sensi del presente articolo ed è presentata, entro il 21 aprile 2019, una distinta domanda di definizione in carta libera, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore del competente ufficio dell'amministrazione finanziaria dello Stato parte nel giudizio.
  5. Dalle somme dovute ai sensi del presente articolo si scomputano quelle già versate prima della presentazione della domanda di definizione, per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di lite. Fuori dai casi di soccombenza dell'amministrazione finanziaria dello Stato previsti al comma 1, lettera b), la definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per il perfezionamento della definizione stessa. Restano comunque dovute per intero le somme relative ai dazi costituenti risorse proprie dell'Unione europea.
  6. Le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente articolo sono sospese fino al 1o giugno 2020, salvo che il contribuente non presenti istanza di trattazione; qualora sia stata già fissata la trattazione della lite nel suddetto periodo, i giudizi sono sospesi a richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. Per le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente articolo sono altresì sospesi, sino al 1o giugno 2020, salvo che il contribuente non presenti istanza di trattazione, i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio.
  7. Gli uffici competenti trasmettono alle commissioni tributarie, ai tribunali e alle corti di appello nonché alla Corte di cassazione, entro il 15 giugno 2020, un elenco delle liti pendenti per le quali è stata presentata domanda di definizione. Tali liti sono sospese fino al 31 dicembre 2020 ovvero al 30 aprile 2022 per le liti Pag. 283definite con il pagamento in un massimo, di dodici rate trimestrali. L'estinzione del giudizio viene dichiarata a seguito di comunicazione degli uffici di cui al comma 1 attestante la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto. La predetta comunicazione deve essere depositata nella segreteria della commissione o nella cancelleria degli uffici giudiziari entro il 31 dicembre 2020 ovvero il 30 aprile 2022 per le liti definite con il pagamento in un massimo di dodici rate trimestrali. Entro la stessa data l'eventuale diniego della definizione, oltre ad essere comunicato alla segreteria della commissione o alla cancelleria degli uffici giudiziari, viene notificato, con le modalità di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'interessato, il quale entro sessanta giorni lo può impugnare dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel caso in cui la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la sentenza può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla sua notifica.
  8. In caso di pagamento in misura inferiore a quella dovuta, qualora sia riconosciuta la scusabilità dell'errore, è consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione dell'ufficio.
  9. La definizione di cui al comma 1 effettuata da parte di uno dei coobbligati esplica efficacia a favore, degli altri, inclusi quelli per i quali la lite non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del comma 5.

Articolo 01-terdecies.

  1. Agli oneri derivanti dall'articolo 01 pari a 50.000 milioni di euro annui si provvede, a decorrere dall'anno 2020, con le maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione degli articoli da 01-bis a 01-duodecies, nonché attraverso:
    1) la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 25.000 milioni di euro per l'anno 2020, 15.000 milioni di euro per l'anno 2021 e 10.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Con uno o più regolamenti adottati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati;
    2) a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari a 15.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. A tal fine sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 15.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020;
    3) per 7.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 a valere sulle risorse rinvenuti dal fondo cui all'articolo 1, comma 255, della legge 145 del 2018.
01. 01. Gelmini, Prestigiacomo, Mandelli, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Paolo Russo, Pella, Occhiuto.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

AREA TEMATICA N. 2
(ART. 1, commi 2-3)

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. La lettera c) del comma 718 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogata.

  Conseguentemente, all'articolo 1, dopo il comma 884 è aggiunto il seguente:
  884-bis. Gli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, Pag. 284con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono abrogati.
2. 2. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Per le spese documentate nell'anno 2020, da parte di persone fisiche, effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici, relative all'acquisto dei beni indicati nella tabella di cui all'articolo 36, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, durante le manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale, di cui al comma 2-ter, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento dell'IVA, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 100.000 euro annui.

  2-ter. La detrazione, salvi i requisiti di cui al comma 2-bis, è concedibile per gli acquisti effettuati nelle seguenti manifestazioni fieristiche: Artefiera Bologna, Artissima Torino, Miart Milano, Arte Genova, Art Verona, Biennale antiquariato di Firenze, Art Parma Fair, Arte Vicenza e Bergamo Arte Fiera.
  2-quater. Agli oneri derivanti dal comma precedente, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2. 3. Claudio Borghi.

  Sostituire il comma 3, con il seguente:
  3-bis. L'articolo 3 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è sostituito dal seguente: «Art. 3 (Deducibilità dell'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali) 1. Per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 e i periodi di imposta relativi agli anni successivi l'IMU relativa agli immobili strumentali è integralmente deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni.».

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2008 è ridotto di 696 milioni di euro nel 2020, 633,6 milioni di euro nel 2021 e 400,8 milioni di euro nel 2022.
2. 4. Benigni, Sorte.

  Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
  3-bis. Nella Tabella A – Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, il numero 10-bis) è soppresso.

  3-ter. Alla Tabella A – Parte II-bis allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, dopo il n. 1-ter è inserito il seguente:
    «1-quater) pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati o surgelati, destinati all'alimentazione; semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati. Crostacei e molluschi compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi, refrigerati, congelati o surgelati, secchi, salati o in salamoia, esclusi astici e aragoste; ostriche e crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua-o al vapore, esclusi astici e aragoste.».

  Conseguentemente, al comma 858, sostituire le parole: di 15.189.498 euro per l'anno 2020, di 46.011.123 euro per l'anno 2021, di 31.454.444 euro per l'anno 2022, di 201.599.290 euro per l'anno 2023, di 215.491.923 euro per l'anno 2024, di 167.952.895 euro per l'anno 2025, di 378.644.496 euro per l'anno 2026, di Pag. 285336.492.531 euro per l'anno 2027, di 176.504.373 euro per l'anno 2028, di 176.312.770 euro per l'anno 2029, di 176.037.560 euro per l'anno 2030, di 175.510.748 euro per l'anno 2031, di 177.283.937 euro per l'anno 2032, di 177.257.125 euro per l'anno 2033 e di 177.236.989 euro annui a decorrere dall'anno 2034. con le seguenti: di 10.189.498 euro per l'anno 2020, di 41.011.123 euro per l'anno 2021, di 26.454.444 euro per l'anno 2022, di 196.599.290 euro per l'anno 2023, di 210.491.923 euro per l'anno 2024, di 162.952.895 euro per l'anno 2025, di 373.644.496 euro per l'anno 2026, di 331.492.531 euro per l'anno 2027, di 171.504.373 euro per l'anno 2028, di 171.312.770 euro per l'anno 2029, di 171.037.560 euro per l'anno 2030, di 170.510.748 euro per l'anno 2031, di 172.283.937 euro per l'anno 2032, di 172.257.125 euro per l'anno 2033 e di 172.236.989 euro annui a decorrere dall'anno 2034.
2. 11. Lolini, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
  3-bis. Alla tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla parte II-bis, dopo il numero 1-ter) è aggiunto il seguente: «1-quater) i pellet per uso domestico nei comuni montani ancora non serviti da gasdotto;»;
   b) alla parte III, al n. 98) dopo le parole: «esclusi i pellet» sono aggiunte le seguenti: «tranne nei comuni montani ancora non serviti da gasdotto».

  3-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis, stimati in 130 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come rifinanziato dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
2. 5. Binelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. All'articolo 39 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  «2-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:
   al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “È esclusa in ogni caso l'applicazione delle sanzioni penali di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74”;».

  3-ter. Al comma 3 dell'articolo 39 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, le parole: «di cui ai commi 1 a 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1, 2 e 2-bis».
2. 25. Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Il comma 76 della legge 28 giugno 2012, n. 92, è sostituito dal seguente:
  «76. Il contributo di cui all'articolo 334 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, applicato sui premi delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, per il quale Pag. 286l'impresa di assicurazione ha esercitato il diritto di rivalsa nei confronti del contraente, è interamente deducibile. La disposizione di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2020.».

  3-ter. Dopo il comma 76 della legge 28 giugno 2012, n. 92, è aggiunto il seguente:
  «76-bis. Le somme versate, a titolo di contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore adibiti a trasporto merci, di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate, di categoria ecologica pari o superiore ad Euro III, possono essere utilizzate in compensazione dei versamenti effettuati nel corso dell'anno solare successivo ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel limite di 300 euro a veicolo. In tal caso, la quota utilizzata in compensazione non concorre alla formazione del reddito d'impresa ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle indicazioni fornite a consuntivo dall'Agenzia delle entrate, provvede a riversare sulla contabilità speciale 1778 “Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio” le somme necessarie a ripianare le anticipazioni sostenute a seguito delle compensazioni effettuate ai sensi del presente comma.».
2. 19. Paternoster, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
  3-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nel corso del 2019 nei confronti di «Thomas Cook UK Plc» e delle aziende, anche di altre nazionalità, facenti parte del medesimo gruppo, ancorché sia stata emessa una fattura, diviene esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi.

  3-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 3-bis, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 61, comma 1, della legge n. 289 del 2002 come rifinanziato dalla presente legge.
2. 8. Colla, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile per inidoneità
della compensazione)

  Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
  3-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro il 31 gennaio di ciascuna delle annualità 2021 e 2022, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina sono innalzate, per ciascuna delle annualità 2021 e 2022, rispettivamente in misura non superiore al 7,7 per cento e all'8 per cento. L'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente non può comportare minori entrate superiori a 20 milioni di euro annui.

  3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 858.
2. 10. Loss, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Patassini, Pag. 287Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, Tabella A, Parte III, dopo il numero 16 è aggiunto il seguente: «16-bis) Servizio di impollinazione;».

  Conseguentemente, al comma 858, sostituire le parole: «di 15.189.498 euro per l'anno 2020, di 46.011.123 euro per l'anno 2021, di 31.454.444 euro per l'anno 2022, di 201.599.290 euro per l'anno 2023, di 215.491.923 euro per l'anno 2024, di 167.952.895 euro per l'anno 2025, di 378.644.496 euro per l'anno 2026, di 336.492.531 euro per l'anno 2027, di 176.504.373 euro per l'anno 2028, di 176.312.770 euro per l'anno 2029, di 176.037.560 euro per l'anno 2030, di 175.510.748 euro per l'anno 2031, di 177.283.937 euro per l'anno 2032, di 177.257.125 euro per l'anno 2033 e di 177.236.989 euro annui a decorrere dall'anno 2034.» con le seguenti: «di 13.189.498 euro per l'anno 2020, di 44.011.123 euro per l'anno 2021, di 29.454.444 euro per l'anno 2022, di 199.599.290 euro per l'anno 2023, di 213.491.923 euro per l'anno 2024, di 165.952.895 euro per l'anno 2025, di 376.644.496 euro per l'anno 2026, di 334.492.531 euro per l'anno 2027, di 174.504.373 euro per l'anno 2028, di 174.312.770 euro per l'anno 2029, di 174.037.560 euro per l'anno 2030, di 173.510.748 euro per l'anno 2031, di 175.283.937 euro per l'anno 2032, di 175.257.125 euro per l'anno 2033 e di 175.236.989 euro annui a decorrere dall'anno 2034».
2. 9. Loss, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Al fine di promuovere il settore turistico italiano e di valorizzare la produzione del Made in Italy attraverso il consumo e l'acquisto di prodotti tipici, all'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, prima delle parole: «Le cessioni a soggetti domiciliari o residenti fuori dall'Unione Europea» sono premesse le seguenti: «A partire dal 1o gennaio 2020»;
   b) al primo periodo, le parole: «a lire 300 mila» sono sostituite dalle seguenti: «70 euro».

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis) si provvede mediante le risorse finanziarie che derivano dall'attività di contrasto alle frodi risultanti dall'implementazione del sistema Otello 2.0, le quali confluiscono, dal 1o settembre 2018, nel Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato per la riduzione del debito pubblico, ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 5, del decreto-legge 22 ottobre 2016, numero 193), convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225.
2. 17. Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. All'articolo 8 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, le parole: «un litro» sono sostituite dalle seguenti: «un litro e mezzo»;
   b) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti: «2-bis. Le disposizioni di cui ai Pag. 288commi 1 e 2 non si applicano ai mezzi di trasporto specifici quali mezzi d'opera, automezzi adibiti a trasporto eccezionale, mezzi da cava, veicoli dotati di impianti per il trasporto di prodotti alimentari deperibili in regime ATP e qualsiasi altro mezzo la cui specificità è scritta nel libretto di circolazione. 2-ter. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2-bis sono destinate ad incrementare lo stanziamento previsto dall'articolo 1, comma 150 della legge 190 del 23 dicembre 2014.»
2. 18. Paternoster, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Al numero 122 della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «sono incluse le forniture di energia prodotte da fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento;» sono sostituite dalle seguenti: «sono incluse le quote di fornitura di energia termica per uso domestico prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento nonché l'energia termica per uso domestico erogata tramite sistemi di teleriscaldamento;».
2. 6. Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. L'inclusione delle forniture di energia prodotte da fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento di cui al numero 122 della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpreta nel senso di ricomprendere anche le forniture di energia termica per uso domestico erogata tramite sistemi di teleriscaldamento benché non prodotta totalmente da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento.
2. 7. Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, il punto 2) è sostituito dal seguente:
    2) al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli esercenti depositi di cui al comma 2, lettera a), aventi capacità superiore a 10 metri cubi e non superiori a 25 metri cubi collegati a serbatoi interrati nonché gli esercenti impianti di cui al comma 2, lettera c), collegati a serbatoi interrati la cui capacità globale risulti superiore a 5 metri cubi e non superiore a 10 metri cubi, tengono il registro di carico e scarico con modalità semplificate da stabilire con Determinazione del direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.».
2. 12. Gerardi, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 5, comma 1, lettera c) del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, al capoverso, il comma 941-ter è abrogato.
2. 13. Gerardi, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, Pag. 289capoverso comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al punto 1.1) dopo le parole: «70 metri cubi» sono aggiunte le seguenti: «, collegati a serbatoi interrati»;
   b) il punto 1.2 è sostituito con il seguente:
  «1.2) alla lettera c), le parole: “collegati a serbatoi la cui capacità globale supera i 10 metri cubi” sono sostituite dalle seguenti: “collegati a serbatoi interrati la cui capacità globale supera i 5 metri cubi”.».
2. 14. Gerardi, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 5, comma 1, lettera c) del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, i punti 1) e 2) sono soppressi.
2. 15. Gerardi, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «4 per cento»;

  3-ter. La disposizione di cui al comma 3-bis si applica in relazione ai bonifici effettuati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.
2. 16. Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, il punto 1) è sostituito dal seguente: «1) Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: “2-bis. I depositi di cui al comma 2, lettera a), di dimensioni superiori a 10 metri cubi e non superiori a 25 metri cubi, e gli impianti di cui al comma 2, lettera b) di dimensioni superiori a 5 metri cubi e non superiori a 10 metri cubi, sono censiti nell'apposita anagrafe da istituirsi con Determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.”»
2. 20. Gerardi, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, la lettera b) è sostituita con la seguente:
   « b) al comma 941, le parole da: “Le disposizioni” fino a: “in consumo o estratti” sono sostituite dalle seguenti: “Le disposizioni dei commi 931 e 938 non si applicano ai prodotti di cui al comma 937 di proprietà del gestore del deposito fiscale dal quale sono immessi in consumo;”».
2. 21. Gerardi, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo del 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il Pag. 290comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. In deroga al comma precedente, nell'ambito degli appalti pubblici, non è sanzionabile per l'errata applicazione dell'imposta sul valore aggiunto il cedente o prestatore che si è uniformato a una specifica indicazione dell'ente pubblico appaltante contenuta nel contratto d'appalto o in altri documenti riconducibili all'ente pubblico stesso.»
2. 22. Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «ad uso abitativo» sono soppresse.

  3-ter. All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma 3-bis), valutato in 50 milioni di euro per gli anni 2020, 2021, 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
2. 23. Cecchetti, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 39 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, al comma 1, dopo la lettera n), è aggiunta la seguente: « n-bis) gli articoli 10-bis e 10-ter sono abrogati.».
2. 24. Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al comma 1, dell'articolo 164 (Limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera b-bis) è aggiunta la seguente:
   « b-ter) Nella misura del 100 per cento per i veicoli aziendali di nuova immatricolazione l'acquisto, riparazione e noleggio.».
2. 26. Boniardi, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Pag. 291Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

AREA TEMATICA N. 3
(ART. 1, commi 4-5)

  Sopprimere i commi 4 e 5.
3. 5. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. L'articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è sostituito dal seguente:

«Articolo 3.
   1. Per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 e i periodi di imposta relativi agli anni successivi l'IMU relativa agli immobili strumentali è integralmente deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni».

  Conseguentemente dopo il comma 858 aggiungere il seguente:
  858-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018 è ridotto di 696 milioni di euro nel 2020, 633, 6 milioni di euro nel 2021 e 400, 8 milioni di euro nel 2022.
3. 1. Gelmini, Prestigiacomo, Mandelli, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Paolo Russo, Pella, Occhiuto.

  Al comma 4, capoverso Art. 3, le parole: 50 per cento sono sostituite dalle seguenti: 70 per cento.

  Conseguentemente, all'articolo 1, dopo il comma 884, è aggiunto il seguente:
  884-bis. Gli articoli da 1 a 13 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono abrogati.
3. 2. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. Le agevolazioni in materia di IMU, riconosciute ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, si applicano anche nel caso in cui il terreno sia concesso in godimento a favore del coniuge o dei parenti entro il terzo grado in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto, iscritti alla relativa previdenza agricola.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-bis, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 858.
3. 4. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. I fabbricati presenti in località Santa Caterina Valfurva (SO) a monte dell'interruzione della SP29 a causa della frana del Ruinon sono esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre Pag. 2922011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi indivisibili di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e per la rata scadente il 16 dicembre 2019.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal comma 5-bis), quantificati in 440 mila euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 858.
3. 6. Parolo, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 13, comma 2, nono periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza,» sono soppresse. Al relativo onere, valutato in dieci milioni di euro annui, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 858 della presente legge.
3. 7. Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli.

AREA TEMATICA N. 4
(ART. 1, comma 6)

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. Dopo l'articolo 37 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, sono aggiunti i seguenti:

Art. 37-bis.
(Riapertura dei termini per la definizione agevolata per le persone fisiche che versano in situazioni di difficoltà economica)

  1. Sono riaperti i termini per la definizione agevolata per le persone fisiche che versano in situazioni di difficoltà economica di cui al comma 184 e seguenti della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  2. Ai fini del presente articolo possono essere estinti i debiti di cui ai commi 184, 185, 185-bis della legge 30 dicembre 2018, n. 145, affidati all'agente della riscossione dal 1o gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2018.
  3. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 184 e al comma 185 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, rendendo, entro il 30 aprile 2020, apposita dichiarazione, secondo quanto prescritto dal comma 189 della stessa legge.
  4. Il versamento delle somme di cui al comma 187, lettere a) e b) della legge 30 dicembre 2018, n. 145, può essere effettuato in unica soluzione entro il 30 novembre 2020, o in rate pari al 35 per cento con scadenza il 30 novembre 2020, il 20 per cento con scadenza il 31 marzo 2021, il 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2021, il 15 per cento con scadenza il 31 marzo 2022 e il restante 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2022.
  5. In caso di pagamento rateale ai sensi del precedente comma, si applicano, a decorrere dal 1o dicembre 2020, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
  6. Entro il 31 ottobre 2020, l'agente della riscossione effettua ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 3 le comunicazioni di cui al comma 192 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  7. Si applicano i commi da 194 a 197 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  8. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, i commi 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 14-bis, 18, 19 e 20 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni; dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.Pag. 293
  9. Ai soli fini del presente articolo:
   a) la locuzione: «alla data del 31 luglio 2019» contenuta nell'articolo 3, comma 13, lettera a), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, è sostituita con: «alla data del 31 luglio 2020»;
   b) la parola: «2017» contenuta nell'articolo 1, comma 684, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è sostituita, ovunque ricorra, con: «2018».

Art. 37-ter.
(Definizione agevolata per i soggetti diversi dalle persone fisiche che versano in situazioni di difficoltà economica)

  1. I debiti dei soggetti diversi dalle persone fisiche, diversi da quelli di cui all'articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 e risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1o gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2018, derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 54-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni, possono essere estinti dai debitori che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica versando una somma determinata secondo le modalità indicate dal comma 3.
  2. Ai fini del presente articolo, sussiste una grave e comprovata situazione di difficoltà economica qualora l'indice di liquidità [(Liquidità differita + Liquidità corrente) Passivo corrente] al 31 dicembre 2018 è inferiore a 0,8.
  3. Per i soggetti che si trovano nella situazione di cui al comma 2, i debiti di cui al comma 1 possono essere estinti senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999; n. 46 versando:
   a) le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, in misura pari:
    1) al 16 per cento, qualora l'indice di liquidità di cui al comma 2 risulti inferiore a 0,3;
    2) al 20 per cento qualora l'indice di liquidità di cui al comma 2 risulti superiore a 0,3 e inferiore 0,6;
    3) al 35 per cento, qualora l'indice di liquidità di cui al comma 2 risulti superiore a 0,6;
   b) le somme maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

  4. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente articolo le imprese che non ricadono nella definizione di microimprese di cui all'articolo 2 del decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005 e in ogni caso quelle che:
   a) detengano, direttamente o indirettamente, partecipazioni superiori al 3 per cento in società che fanno parte di gruppi con patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio consolidato superiore a 5 milioni di euro;
   b) appartengano a gruppi di società con patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio consolidato superiore a 5 milioni di euro.

  5. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2020, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla Pag. 294modulistica che lo stesso agente pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge; in tale dichiarazione il debitore attesta la presenza dei requisiti di cui al comma 2, allegando documentazione contabile a riprova, e indica i debiti che intende definire ed il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 6.
  6. Entro il 30 aprile 2020 il debitore può integrare, con le modalità previste dal comma 5, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.
  7. Il versamento delle somme di cui al comma 3, lettere a) e b), può essere effettuato in unica soluzione entro il 30 novembre 2020, o in rate pari al 35 per cento con scadenza il 30 novembre 2020, il 20 per cento con scadenza il 31 marzo 2021, il 15 per cento con scadenza il 30 luglio 2021, il 15 per cento con scadenza il 31 marzo 2022 e il restante 15 per cento con scadenza il 30 luglio 2022.
  8. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 6, si applicano, a decorrere dal 1o dicembre 2020, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
  9. Entro il 31 ottobre 2020, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 5, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini dell'estinzione, nonché quello delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Entro la stessa data, l'agente della riscossione comunica altresì, ove sussistenti, il difetto dei requisiti prescritti dal comma 2 o la presenza nella predetta dichiarazione di debiti diversi da quelli di cui al comma 1 e la conseguente impossibilità di estinguere il debito ai sensi dello stesso comma 1.
  10. I debiti relativi ai carichi di cui al comma 1 possono essere estinti secondo le disposizioni del presente articolo, anche se già ricompresi in dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, e dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, per le quali il debitore non ha perfezionato la relativa definizione con l'integrale e tempestivo pagamento delle somme dovute. I versamenti eventualmente effettuati a seguito delle predette dichiarazioni restano definitivamente acquisiti e non ne è ammessa la restituzione; gli stessi versamenti sono comunque computati ai fini della definizione di cui al presente articolo.
  11. I debiti relativi ai carichi di cui al comma 1 possono essere estinti secondo le disposizioni del presente articolo, anche se già ricompresi in dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.
  12. L'agente della riscossione, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate e con la Guardia di finanza, procede, entro il 31 dicembre 2024, al controllo sulla veridicità dei dati dichiarati ai fini della presenza dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo, nei soli casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità dei medesimi.
  13. All'esito del controllo previsto dal comma 11 del presente articolo, in presenza di irregolarità o omissioni non costituenti falsità, il debitore è tenuto a fornire, entro un termine di decadenza non inferiore a 20 giorni dalla relativa comunicazione, la documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione.
  14. Nell'ipotesi di mancata, tempestiva produzione della documentazione a seguito della comunicazione di cui al comma 12, ovvero nei casi di irregolarità o omissioni costituenti falsità, non si determinano gli effetti di cui al comma 1 e l'ente creditore, qualora, a seguito del pagamento delle somme di cui al comma 6 del presente articolo, sia già intervenuto il discarico automatico di cui all'articolo 3, Pag. 295comma 19, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, procede, a seguito di segnalazione dell'agente della riscossione, nel termine di prescrizione decennale, a riaffidare in riscossione il debito residuo. Restano fermi gli adempimenti conseguenti alle falsità rilevate.
  15. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, i commi 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 14-bis, 18, 19 e 20 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.
  16. Ai soli fini del presente articolo:
   a) la scadenza del 31 luglio 2019 contenuta nell'articolo 3, comma 13, lettera a), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, si intende prorogata alla data del 31 luglio 2020;
   b) all'articolo 1, comma 684, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per anno 2017 si intende sempre anno 2018.

  6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2020, si provvede mediante, utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo beneficio economico.
4. 4. Bitonci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell'anno 2020, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 10 per cento. Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell'anno 2020, qualora alla data del 15 ottobre 2019 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.

  Conseguentemente, dopo il comma 884 aggiungere il seguente:
  884-bis. Gli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono abrogati.
4. 2. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. All'articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al primo Pag. 296periodo le parole: «nell'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2019 e 2020».

  6-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6-bis, valutati in 163 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
4. 3. Bitonci, Garavaglia, Comaroli, Murelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Le disposizioni di cui al comma 59 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono prorogate, secondo le modalità ivi previste, per l'anno 2020.

  Conseguentemente, dopo il comma 858, aggiungere il seguente:
  858-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 255, è ridotto di 240 milioni di euro per l'anno 2020, di 100 milioni di euro per l'anno 2021, di 165 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022-2025, di 100 milioni di euro per l'anno 2026 e di 200 milioni di euro per l'anno 2027.
4. 1. Gelmini, Porchietto, Fiorini, Barelli, Squeri, Prestigiacomo, Mandelli, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Paolo Russo, Pella, Occhiuto.

AREA TEMATICA N. 5
(ART. 1, comma 7)

  Al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, dopo le parole: sui lavoratori dipendenti aggiungere le seguenti: e autonomi;
   b) sostituire le parole: 3.000 milioni di euro per l'anno 2020 e a 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 con le seguenti: 9.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020;
   c) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai maggior oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
5. 5. Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli, Trancassini.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 3.000 milioni di euro con le seguenti: 7.000 milioni di euro e le parole: 5.000 milioni di euro con le seguenti: 11.000 milioni di euro.

Pag. 297

  Conseguentemente, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018 è ridotto di 4.000 milioni di euro nel 2020 e 6.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
5. 3. Gelmini, Mandelli, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Paolo Russo, Pella, Prestigiacomo, Occhiuto.

  Al comma 7, sostituire le parole: 3.000 milioni e 5.000 milioni con le seguenti: 6.000 milioni e 8.000 milioni.

  Conseguentemente, dopo il comma 884 aggiungere il seguente:
  884-bis. Gli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono abrogati.
5. 6. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
  7-bis. Per contrastare l'esodo dei lavoratori italiani frontalieri in Francia e nel Principato di Monaco, che per usufruire di regimi fiscali più favorevoli scelgono di lasciare l'Italia e trasferirsi negli Stati confinanti, si dispone che:
   a) i redditi derivanti da attività lavorativa frontaliera prestata, con rapporto di lavoro dipendente in via continuativa ed esclusiva, in Francia o presso il Principato di Monaco da residenti nel territorio dello Stato italiano sono imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per la parte eccedente 10.000 euro;
   b) i redditi di pensione maturati a seguito di attività lavorativa frontaliera prestata, con rapporto di lavoro dipendente in via continuativa ed esclusiva, in Francia o presso il Principato di Monaco da residenti nel territorio dello Stato italiano sono imponibili ai fini dell'IRPEF per la parte eccedente 7.500 euro.

  7-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7-bis, pari a 19 milioni di euro per l'anno 2020 e a 11,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
5. 9. Di Muro, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
  7-bis. Per contrastare l'esodo dei lavoratori italiani frontalieri in Francia e nel Principato di Monaco, che per usufruire di regimi fiscali più favorevoli scelgono di Pag. 298lasciare l'Italia e trasferirsi negli Stati confinanti, i redditi derivanti da attività lavorativa frontaliera prestata, con rapporto di lavoro dipendente in via continuativa ed esclusiva, in Francia o presso il Principato di Monaco da residenti nel territorio dello Stato italiano sono imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per la parte eccedente 10.000 euro.

  7-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7-bis, pari a 19 milioni di euro per l'anno 2020 e a 11,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
5. 10. Di Muro, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, lettera a), secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e le sedi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
   b) al comma 2, lettera a), dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «A decorrere dall'esercizio finanziario 2020 sono trasferiti ai competenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'interno gli importi corrispondenti agli stanziamenti di spesa relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco confluiti ai fondi di cui al successivo comma 6».
   c) al comma 2-bis, le parole: «il Corpo nazionale dei vigili del fuoco» sono soppresse.
5. 7. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Potenti, Formentini, Zoffili, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Ferma restando la revisione qualitativa dell'attività in convenzione con i centri di assistenza fiscale, in previsione di un ulteriore incremento dei volumi di dichiarazioni sostitutive uniche ai fini della richiesta dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) anche connesso all'attuazione della legge 28 marzo 2019, n. 26, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, a partire dal 2020 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasferisce all'INPS, per le suddette finalità, risorse pari a 50 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del Pag. 299decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
5. 1. Paolo Russo.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Nell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, dovrà essere data priorità alla riduzione del carico fiscale dei lavoratori dipendenti con figli a carico, con particolare riguardo alle famiglie con tre o più figli a carico.
5. 11. Delmastro Delle Vedove, Meloni, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. All'articolo 1, comma 591, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.» sono sostituite dalle seguenti: «100 milioni di euro per l'anno 2019 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».
5. 2. Paolo Russo.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. All'articolo 1, comma 591, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.» sono sostituite dalle seguenti: «100 milioni di euro annui per l'anno 2019.»
5. 4. Paolo Russo.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

AREA TEMATICA N. 5-BIS
(ART. 1, comma 8)

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Limitatamente all'esercizio finanziario 2020, le risorse annuali di cui all'articolo 1, comma 110, lettera b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di euro 50 milioni a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2020: – 50.000.000.
5-bis. 1. Delmastro Delle Vedove, Lucaselli, Lollobrigida, Rampelli.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Limitatamente all'esercizio finanziario 2020, le risorse annuali di cui all'articolo 1, comma 110, lettera b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di euro 100 milioni a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
5-bis. 2. Delmastro Delle Vedove, Lucaselli, Lollobrigida, Rampelli.

AREA TEMATICA N. 6
(ART. 1, commi 9-11)

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. All'articolo 2, comma 29, della legge 28 giugno 2012 n. 92 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera b), le parole: «, per i periodi contributivi maturati dal 1o gennaio Pag. 3002013 al 31 dicembre 2015,» sono sostituite dalle seguenti: «, con riferimento al settore del turismo e dei pubblici esercizi,»;
   b) dopo la lettera d), è aggiunta la seguente lettera: « d-bis) ai lavoratori di cui alla lettera b) comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81».

  Conseguentemente, il fondo di cui al comma 858 è ridotto di importo pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
6. 4. Zucconi, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli, Trancassini.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. All'articolo 2, comma 29, della legge 28 giugno 2012 n. 92 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera b), è soppresso il seguente periodo: «per i periodi contributivi maturati dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2015,»;
   b) dopo la lettera d), è inserita la seguente lettera: « d-bis) ai lavoratori di cui alla lettera b) comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81».

  Conseguentemente, il fondo di cui al comma 858 è ridotto di importo pari a 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
6. 3. Zucconi, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli, Trancassini.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. All'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole: «Le disposizioni del precedente periodo non si applicano ai contratti di lavoro domestico» sono aggiunte le seguenti: «e nelle ipotesi in cui la legge o la contrattazione collettiva conferiscano ai lavoratori il diritto di precedenza nella riassunzione a tempo determinato».

  Conseguentemente, il fondo di cui al comma 858 è ridotto di importo pari a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
6. 1. Zucconi, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli, Trancassini.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Al comma 4-octies dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «nei limiti del 70 per cento della» sono sostituite dalle seguenti: «per l'intera».

  9-ter. All'onere di cui al comma 9-bis, pari ad euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
6. 2. Zucconi, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli, Trancassini.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. In caso di emissione di un titolo esecutivo che dispone il pagamento di somme di denaro, l'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), fermo restando il diritto di resistere in giudizio, sono tenuti a nominare un responsabile del procedimento che cura il pagamento delle citate somme, da effettuarsi nel termine di quaranta giorni dalla notifica. Il mancato o tardivo rispetto del termine indicato costituisce responsabilità amministrativa e contabile del dirigente e del funzionario inadempiente. Ai pagamenti di cui al presente comma non si applica l'esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, Pag. 301n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
6. 5. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale del Mezzogiorno, a valere sulle risorse di cui al comma 311, una quota pari a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 10 milioni di euro per l'anno 2022 è finalizzata ad incentivare gli investimenti volti alla realizzazione del Polo Museale Archeologico di Siracusa.
6. 6. Prestigiacomo, Bartolozzi, Germanà, Siracusano, Scoma, Mandelli, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Paolo Russo, Pella, Occhiuto.

AREA TEMATICA N. 6-BIS
(ART. 1, comma 12)

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. Il comma 182 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente:
  «182. Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento, entro il limite di importo complessivo di 5.000 euro lordi, i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con il decreto di cui al comma 188, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa. Gli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione si considerano realizzati se superiori ai parametri individuati in un periodo congruo dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, anche se non risultano superiori agli incrementi realizzati nei periodi precedenti.».

  Conseguentemente:
   agli oneri di cui al presente articolo, stimati in 65 milioni per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99;
   agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 12-bis, stimati in 65 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
6-bis. 1. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

Pag. 302

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
  12-bis. Le cooperative sono tenute a istituire la revisione legale ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, per il controllo della gestione, la certificazione annuale del bilancio e la verifica della congruità della consistenza patrimoniale e dello stato delle attività e delle passività.

  12-ter. Le cooperative sono sottoposte, con cadenza semestrale e per ciascun lavoratore, all'obbligo di asseverazione, eseguita dai professionisti indicati all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, che ne rispondono sul piano deontologico secondo le modalità stabilite dai rispettivi ordini professionali, dei seguenti dati del rapporto di lavoro:
   a) il pagamento delle retribuzioni nel rispetto dei contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative;
   b) il corretto assolvimento degli obblighi assicurativi, previdenziali e fiscali e dell'imposta sul valore aggiunto.

  12-quater. Nel caso di liquidazione ordinaria della società cooperativa, il notaio, entro cinque giorni dalla sottoscrizione dell'atto, ha l'obbligo di darne comunicazione all'ispettorato territoriale del lavoro, all'INPS, all'INAIL e all'Agenzia delle entrate competenti per territorio, secondo le modalità telematiche stabilite dai rispettivi enti e da pubblicare in una specifica sezione dei siti internet istituzionali di ciascun ente entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  12-quinquies. La cooperativa provvede alla nomina del revisore legale di cui al comma 12-bis entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La prima certificazione del professionista di cui al comma 12-ter deve avvenire entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui al comma 12-ter si applicano anche ai contratti di appalto in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
  12-sexies. I lavoratori dipendenti di società cooperative possono optare, anche nel corso del rapporto di lavoro, per la liquidazione mensile della quota maturanda del trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui all'articolo 3, quindicesimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, esclusa quella eventualmente destinata a una forma pensionistica complementare, di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Alle somme erogate ai sensi del primo periodo del presente comma si applica la disciplina fiscale di cui all'articolo 17, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  12-septies. Le disposizioni dei commi da 12-bis a 12-septies non si applicano alle società cooperative per azioni, alle cooperative giornalistiche di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 416, alle cooperative agricole, alle cooperative del settore della pesca, nonché alle cooperative di credito e alle banche di credito cooperativo previste dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.
6-bis. 2. Durigon, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Guidesi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

AREA TEMATICA N. 6-TER
(ART. 1, comma 13)

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, la lettera a) del comma 14 è sostituita dalla seguente: « a) da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori Pag. 303subordinati a tempo indeterminato, ad eccezione delle aziende del commercio, del turismo e dei pubblici esercizi che hanno alle proprie dipendenze fino a 15 lavoratori a tempo indeterminato, per le quali non trovano altresì applicazione le disposizioni di cui al comma 5;».
6-ter. 1. Andreuzza, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. I lavoratori dipendenti, anche a tempo determinato, delle imprese turistiche che subiscano una significativa riduzione di attività in dipendenza di situazioni di difficoltà dell'impresa committente dei servizi, ovvero della contrazione di importanti segmenti di mercato, o di calamità naturali o condizioni meteorologiche avverse, sono ammessi, nell'ambito delle risorse disponibili, alle prestazioni del Fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, anche in deroga ai requisiti di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 3 febbraio 2016, n. 94343.
6-ter. 2. Andreuzza, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:
  13-bis. Ai soggetti titolari di reddito d'impresa che, dal 1o gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2021, effettuano nuove assunzioni, con contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, di personale appartenente al sesso con il più basso tasso di occupazione nella regione in cui ha sede l'azienda è attribuito un credito d'imposta di importo pari all'imposta sul reddito, calcolata sul valore della retribuzione erogata, per ciascuna unità lavorativa aggiuntiva del sesso indicato, risultante dalla differenza tra il numero dei lavoratori di tale sesso rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori del medesimo sesso occupati nei dodici mesi precedenti la data di assunzione.

  13-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 13-bis si applica alle imprese in attività alla data di entrata in vigore della presente legge. Per le imprese costituite successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, il credito d'imposta si applica avendo riguardo al numero complessivo delle assunzioni aggiuntive di personale del sesso determinato ai sensi del comma 13-bis realizzate in ciascun periodo d'imposta rispetto al precedente.
  13-quater. Il credito d'imposta di cui al comma 13-bis è ripartito e utilizzato in quote annuali di pari importo. Esso è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale esso è riconosciuto e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi nei quali è utilizzato. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito agli effetti delle imposte sui redditi né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La prima quota annuale è utilizzabile a decorrere dal 1o gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata effettuata l'assunzione. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del quarto periodo sono stanziati in apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio».
  13-quinquies. Il credito d'imposta di cui al comma 13-bis è sempre revocato:
   a) in caso di riduzione del numero annuo dei lavoratori del sesso determinato Pag. 304ai sensi del comma 13-bis impiegati nell'azienda con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
   b) se i nuovi contratti di lavoro a tempo determinato hanno durata inferiore a un anno.

  13-sexies. Nei casi di cui al comma 13-quinquies, il credito d'imposta indebitamente utilizzato è restituito mediante versamento da eseguire entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verifica una delle ipotesi ivi indicate.
  13-septies. Qualora, a seguito dei controlli, sia accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta di cui al comma 13-bis per il mancato rispetto di alcuna delle condizioni richieste dalla presente legge, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
  13-octies. Possono beneficiare del credito d'imposta di cui ai commi da 13-bis a 13-septies soltanto le imprese operanti in almeno una delle otto regioni italiane in cui è più basso il tasso di occupazione del sesso meno rappresentato, secondo quanto annualmente rilevato dall'Istituto nazionale di statistica.
  13-novies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 13-bis a 13-octies, valutati in 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede a valere sulla quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014- 2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
6-ter. 3. Carfagna.

AREA TEMATICA N. 7
(ART. 1, commi 14-27)

  Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:
  15-bis. Una quota del fondo di cui al comma 14, pari almeno a 1.000 milioni di euro, è destinata alla manutenzione e alla costruzione di nuove infrastrutture di interesse nazionale site nelle regioni meno sviluppate e in transizione, così come individuate dalla normativa europea.

  15-ter. All'onere recato dal comma 15-bis, stimato in 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

  Conseguentemente, il fondo di cui al comma 1 è incrementato di 1.000 milioni di euro per ogni annualità.
7. 21. Lucaselli, Lollobrigida, Rampelli.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
  15-bis. Per l'avvio delle iniziative nazionali nel settore dell'economia circolare, come individuate dal Piano integrato della Commissione europea, siglato il 18 dicembre 2017, anche sotto forma di quota di cofinanziamento per i programmi comunitari HORIZON 2020 e LIFE, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per l'economia circolare, dotato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e delle ricerca, è individuato l'organismo competente alla gestione delle risorse ed è definito un assetto organizzativo che consenta l'uso efficiente delle risorse del Fondo al fine di favorire il collegamento tra i diversi settori di ricerca interessati dagli obiettivi di economia circolare, la collaborazione con gli organismi di ricerca Pag. 305internazionali, l'integrazione con i finanziamenti della ricerca europei e nazionali.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2020: –10.000.000;
   2021: –10.000.000;
   2022: –10.000.000.
7. 11. Silli, Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Sorte.

  Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:
  16-bis. Per la realizzazione della Nuova Diga del Porto di Genova – Prima fase e per la «Realizzazione e Ampliamento dell'area industriale del Porto di Genova – Sestri Ponente» è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per gli anni dal 2020 al 2030.

  16-ter. All'onere derivante dal comma 16-bis dell'articolo 1, pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
7. 12. Rixi, Di Muro, Foscolo, Viviani, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. Il corridoio Plurimodale Tirreno Brennero – Raccordo Autostradale A15 Fontevivo (PR) – A22 Nogarole Rocca (VR), cosiddetto Ti-Bre e l'Autostrada Cremona-Mantova cosiddetta Stradivaria sono ritenuti interventi infrastrutturali strategici e prioritari per le attività economiche dell'area e per lo sviluppo infrastrutturale, industriale ed economico dell'intero Paese. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, è disposta la nomina di un Commissario straordinario per il completamento della realizzazione dell'asse autostradale Ti-Bre e dei relativi raccordi. A tal fine, a valere sulle risorse di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025, quale contributo pubblico per la progettazione e realizzazione del secondo e terzo lotto dell'Autostrada Tirreno Brennero – Ti-Bre, e dei relativi raccordi, nonché la spesa di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025, quale contributo pubblico per la realizzazione dell'Autostrada Cremona-Mantova cosiddetta Stradivaria.
7. 20. Dara, Gobbato, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

Pag. 306

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. All'articolo 27 comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, la lettera d) è soppressa.

  Conseguentemente, all'articolo 27 comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, a lettera e), le parole: «lettere da a) a d)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere da a) a c)».
7. 1. Pentangelo.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. Allo scopo di assicurare una mobilità sostenibile per le Città metropolitane è istituito il fondo per la mobilità delle aree metropolitane, con una dotazione iniziale di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 al fine della modernizzazione e trasformazione delle linee ferroviarie in metropolitane leggere. Il fondo è destinato alla copertura finanziaria di interventi finalizzati alla progettazione e alla realizzazione per la modernizzazione e trasformazione delle linee ferroviarie in metropolitane leggere nelle area delle città metropolitane.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Fondi da ripartire, programma Fondi di riserva e speciali, apportare le seguenti variazioni:
   2020: – 40.000.000;
   2021: – 40.000.000;
   2022: – 40.000.000.
7. 27. Silvestroni, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. Allo scopo di assicurare una mobilità sostenibile per l'area metropolitana di Roma Capitale è istituito il fondo per la mobilità di Roma Capitale, con una dotazione iniziale di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 al fine della modernizzazione e trasformazione delle linee ferroviarie in metropolitane leggere. Il fondo è destinato alla copertura finanziaria di interventi finalizzati alla progettazione e alla realizzazione per la modernizzazione e trasformazione delle linee ferroviarie in metropolitane leggere nell'area della città metropolitana di Roma Capitale.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Fondi da ripartire, programma Fondi di riserva e speciali, apportare le seguenti variazioni:
   2020: – 25.000.000;
   2021: – 25.000.000;
   2022: – 25.000.000.
7. 31. Silvestroni, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. Per la realizzazione del prolungamento della linea metropolitana 5 (M5) da Monza a Bresso Cusano- Cinisello, quale prosecuzione del finanziamento di cui all'articolo 1 comma 96 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

  Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
   2020: – 20.000.000;
   2021: – 20.000.000;
   2022: – 20.000.000.
7. 2. Mandelli.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

Pag. 307

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. Ai fini dello sviluppo infrastrutturale del Paese, per la realizzazione della strada circonvallazione di Sanremo (IM) tra Sanremo Centro e Sanremo Foce, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2020: + 10.000.000;
   2021: + 20.000.000.
7. 3. Gagliardi.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. Ai fini dello sviluppo infrastrutturale del Paese, per la realizzazione della strada circonvallazione di Arcola (SP) è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e 20 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2020: + 5.000.000;
   2021: + 20.000.000.
7. 4. Gagliardi.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. Ai fini dello sviluppo infrastrutturale del Paese, per la realizzazione dell’Hub portuale di Savona – variante alla S.S. n. 1 Via Aurelia tra il Torrente Letimbro e Via Stalingrado a Savona – è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2020: + 10.000.000;
   2021: + 20.000.000.
7. 5. Gagliardi.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. Ai fini dello sviluppo infrastrutturale del Paese, per la realizzazione della Galleria in località Missano e della Galleria in località Castiglione Chiavarese (SS 523) è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2020: + 10.000.000;
   2021: + 10.000.000.
7. 6. Gagliardi.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. Ai fini dello sviluppo della rete ferroviaria nazionale, per la realizzazione del raddoppio della linea ferroviaria Parma-La Spezia è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e 20 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2020: + 10.000.000;
   2021: + 20.000.000.
7. 7. Gagliardi.

Pag. 308

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. Per la realizzazione del tratto compreso tra Cologno Nord e Vimercate della linea M2 della metropolitana di Milano, ivi compresi le attività di progettazione e valutazione ex ante e altri oneri tecnici, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 858.
7. 26. Foscolo, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. Al fine di consentire i necessari lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza della Strada statale 665 Massese, è autorizzata la spesa di 500 mila di euro per l'anno 2020.

  Conseguentemente, alla Tabella B, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
   2020: –500.000;
7. 28. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. A valere sul fondo di cui al comma 14, sono destinate al completamento e alla messa in sicurezza della Strada Statale 106 Ionica risorse pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020 e 300 milioni di euro per l'anno 2021.
7. 32. Furgiuele, Invernizzi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:
  16-bis. Per la realizzazione del prolungamento della linea metropolitana 5 (M5) da Monza a Bresso-Cusano-Cinisello, quale prosecuzione del finanziamento di cui all'articolo 1 comma 96, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

  16-ter. Agli oneri derivanti dal comma 16-bis, pari a 20 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 14 dell'articolo 1.
7. 33. Colla, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. Ai fini della riqualificazione dell'asse Bergamo-Lecco, funzionale allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina del 2026, e del collegamento in sicurezza dell'aeroporto di Orio al Serio con gli impianti sciistici di Bormio e Livigno, a valere sulle risorse di cui al comma 14, è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2020 per il finanziamento del 2o Lotto funzionale «Lavello» della SS 639, dei Laghi di Pusiano e Garlate. Tale importo sarà assegnato al soggetto attuatore dell'intervento.
7. 29. Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Tomasi, Parolo.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. Ai fini della riqualificazione dell'asse Bergamo-Lecco, funzionale allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano- Cortina del 2026, e del collegamento in sicurezza dell'aeroporto di Orio al Serio Pag. 309con gli impianti sciistici di Bormio e Livigno, a valere sulle risorse di cui al comma 14, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2020 ad integrazione del finanziamento del quadro economico del 1o Lotto funzionale «San Gerolamo», della SS 639, dei Laghi di Pusiano e Garlate. Tale importo sarà assegnato al soggetto attuatore dell'intervento
7. 30. Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Tomasi, Parolo.

  Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:
  17-bis. All'articolo 1, comma 347, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni
   a) al primo periodo, dopo le parole: «2019» sono aggiunte le seguenti: «e di 500.000 euro per spesa di personale nell'anno 2020»;
   b) al secondo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020».

  17-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 17-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per fare fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
7. 8. Rospi.

  Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:
  17-bis. All'articolo 1, comma 346, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al primo e al secondo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020»;
   b) al terzo periodo, dopo le parole: «di 500.000 euro per l'anno 2016 e di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019» sono aggiunte le seguenti: «e di 1.500.000 euro per l'anno 2020».

  17-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 17-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per fare fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
7. 9. Rospi.

  Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:
  18-bis. Ai fini della riqualificazione dell'asse Bergamo-Lecco, funzionale allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina del 2026, e del collegamento in sicurezza dell'aeroporto di Orio al Serio con gli impianti sciistici di Bormio e Livigno è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 20 milioni di euro ad integrazione del finanziamento del quadro economico del 1o Lotto funzionale «San Gerolamo» e 80 milioni di euro per il finanziamento del 2o Lotto funzionale «Lavello» della SS639, dei Laghi di Pusiano e Garlate. Le somme sono assegnate al soggetto attuatore degli interventi.

  18-ter. Ai fini dello svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina del 2026 e della funzionale riqualificazione ambientale degli impianti sportivi degli sport invernali nei piccoli comuni montani della regione Lombardia è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020.Pag. 310
  Conseguentemente, alla Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2020: – 250.000.000.
7. 10. Benigni, Sorte.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
  18-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 18, è riservato un finanziamento per la realizzazione del Sistema Viabilistico Pedemontano Lombardo (Pedemontana) per un importo di 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a valere sulle risorse di cui al comma 14.
7. 13. Morelli, Belotti, Bianchi, Boniardi, Bordonali, Capitanio, Cecchetti, Centemero, Colla, Comaroli, Andrea Crippa, Dara, Donina, Ferrari, Formentini, Frassini, Galli, Garavaglia, Giorgetti, Gobbato, Grimoldi, Guidesi, Iezzi, Invernizzi, Locatelli, Eva Lorenzoni, Lucchini, Maggioni, Molteni, Parolo, Ribolla, Tarantino, Toccalini, Raffaele Volpi, Zoffili, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
  18-bis. Al fine di migliorare la viabilità e favorire l'espansione delle attività economiche e produttive del territorio del lago di Lecco, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020 per la realizzazione dello studio di fattibilità per una viabilità di collegamento tra la strada Statale 36 e l'Autostrada A36.

  Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2020: – 5.000.000.
7. 14. Ferrari, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
  18-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 14, il fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2032, da destinare esclusivamente alla progettazione e realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po.
7. 15. Cavandoli, Lucchini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:
  23-bis. Il fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032.

  Conseguentemente:
   a) alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2020: – 50.000.000;
   2021: – 50.000.000;
   2022: – 50.000.000.
   b) per gli anni dal 2023 al 2032 si provvede mediante riduzione per 50 milioni annui del Fondo cui al comma 858.
7. 19. Cavandoli, Lucchini, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Bellachioma.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

Pag. 311

  Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:
  23-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 14, è riservato un finanziamento, per un importo pari a 60 milioni di euro per l'anno 2020 e 60 milioni di euro per l'anno 2021, da attribuire al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il finanziamento della progettazione e realizzazione degli interventi di riqualificazione del sistema di raccolta dei reflui del bacino del lago di Garda.
7. 16. Valbusa, Comencini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:
  23-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 14, è riservato un finanziamento, per un importo pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2034, da attribuire al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il completamento delle attività di bonifica e messa in sicurezza dei siti di interesse nazionale (SIN) sul territorio nazionale.
7. 17. Lucchini, Badole, Benvenuto, Gobbato, Vallotto, Parolo, D'Eramo, Raffaelli, Valbusa, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:
  23-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 14, è riservato un finanziamento, per un importo pari a 12 milioni di euro per l'anno 2020, da attribuire al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il finanziamento della progettazione e realizzazione di una vasca di laminazione nella ex cava Pirossina, nel comune di Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova.
7. 18. Dara, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:
  24-bis. In sede di ripartizione del fondo di cui al comma 14, una quota delle risorse di competenza dei Ministeri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i beni e le attività culturali e per il turismo e delle politiche agricole alimentari e forestali, per un ammontare complessivo pari a 100 milioni annui per gli anni dal 2020 al 2034, è destinata alla gestione e manutenzione del modulo sperimentale elettromeccanico per la tutela e la salvaguardia della Laguna di Venezia, noto come sistema MOSE.

  24-ter. All'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché alle fasi di gestione e manutenzione ai fini del corretto funzionamento del sistema» e, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «Il Commissario straordinario è autorizzato ad indire una gara pubblica per l'affidamento del servizio di gestione e manutenzione del MOSE, con disciplinare e capitolato tecnico elaborati dal citato Provveditorato alle opere pubbliche».
7. 24. Bitonci, Andreuzza, Badole, Bazzaro, Bisa, Coin, Colmellere, Comencini, Covolo, Fantuz, Fogliani, Lorenzo Fontana, Giacometti, Lazzarini, Manzato, Paternoster, Pretto, Racchella, Stefani, Turri, Valbusa, Vallotto, Zordan, Pag. 312Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
  24-bis. In sede di ripartizione del fondo di cui al comma 14, una quota delle risorse di competenza dei Ministeri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i beni e le attività culturali e per il turismo e delle politiche agricole alimentari e forestali, per un ammontare complessivo pari a 600 milioni annui per gli anni dal 2020 al 2034, è destinata ai territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 in Emilia e del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017 nel Centro Italia. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, nella medesima sede di riparto, ad operare le occorrenti variazioni di bilancio per versare il predetto importo sulle rispettive contabilità speciali in quote di pari importo. La quota predetta è destinata ad interventi di ricostruzione e messa in sicurezza del territorio.
7. 25. Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 25, aggiungere i seguenti:
  25-bis. All'articolo 120-quater, comma 9, lettera a-bis), del Testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, dopo le parole: «persone fisiche» sono aggiunte le seguenti: «, associazioni anche non riconosciute».

  25-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 25-bis, pari ad euro 2,5 milioni di euro annui dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 858.
7. 23. Rampelli, Lollobrigida, Lucaselli.

  Dopo il comma 26, aggiungere i seguenti:
  26-bis. Al fine della messa in sicurezza stradale dello snodo autostradale Autostrada A1-Casello San Vittore – Autostrada A14 – Casello Termoli e per garantire i collegamenti tra gli assi autostradali Tirreno-Adriatico, e la valorizzazione dei porti interessati al traffico commerciale con i Paesi dell'Est, è istituito un fondo a decorrere dall'anno 2020 per la progettazione del raddoppio dell'attuale asse stradale.

  26-ter. Annualmente il fondo sarà dotato della copertura finanziaria prevista di volta in volta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le Regioni Molise, Campania e Lazio.

  Conseguentemente alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:
   alla voce Ministero dell'economia e delle finanze:
   2020: – 105.000.000;
   2021: – 100.000.000;
   2022: – 100.000.000;
   alla voce Ministero dello sviluppo economico:
   2020: – 10.000.000;
   2021: –;
   2022: – ;
   alla voce Ministero della giustizia:
   2020: – 10.000.000;
   2021: –;
   2022: –;
   alla voce Ministero dell'interno:
   2020: – 10.000.000;
   2021: –;
   2022: –;Pag. 313
   alla voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:
   2020: – 10.000.000;
   2021: – 50.000.000;
   2022: – 50.000.000;
   alla voce Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo:
   2020: – 5.000.000;
   2021: –;
   2022: –;
7. 34. Colla, Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Tomasi.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:
  27-bis. Il fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 14 dell'articolo 1.
7. 22. Cavandoli, Cestari, Golinelli, Morrone, Murelli, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Tonelli, Vinci.

AREA TEMATICA N. 7-BIS
(ART. 1, comma 28)

  Dopo il comma 28, aggiungere i seguenti:
  28-bis. Ai fini delle imposte sui redditi, a tutti i soggetti titolari di reddito di impresa, comprese le imprese individuali con sede fiscale in Italia, incluse le stabili organizzazioni di imprese residenti all'estero, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano, che effettuano spese in attività di formazione professionale di alto livello nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, il costo fiscale di acquisizione è maggiorato nella misura del 50 per cento delle spese relative al solo costo aziendale del dipendente per il periodo in cui è occupato in attività di formazione attraverso corsi di specializzazione e perfezionamento della durata minima di almeno sei mesi in Italia o all'estero.

  28-ter. La maggiorazione di cui al comma 28-bis è riconosciuta fino ad un importo massimo di 30.000 euro per ciascun beneficiario, per le attività di formazione, negli ambiti legati allo sviluppo di nuove tecnologie per favorire il processo di modernizzazione del Paese che impongono livelli professionali sempre più elevati e l'approfondimento delle conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0 quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali.
  28-quater. Non si considerano attività di formazione ai sensi dei commi 28-bis e 28-ter la formazione ordinaria o periodica organizzata dall'impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell'ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.
  28-quinquies. Al beneficio i soggetti di cui al comma 28-bis accedono in maniera automatica in fase di redazione di bilancio e tramite autocertificazione.
  28-sexies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con Pag. 314il Ministro dello sviluppo economico, del lavoro delle politiche sociali e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni applicative necessarie, con particolare riguardo alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli, alle cause di decadenza dal beneficio e alla trasparenza del procedimento relativo al finanziamento pubblico delle iniziative di alta formazione professionale di cui alla presente legge. Per l'attuazione delle disposizioni dei commi da 28-bis a 28-quinquies è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 a valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 858.
7-bis. 1. Gelmini.

  Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:
  28-bis. Per la realizzazione della tangenziale nord est Pisa è autorizzata la spesa di 90 milioni di euro per l'anno 2020, di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e di 120 milioni di euro per l'anno 2022.

  Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2020: – 90.000.000;
   2021: – 100.000.000;
   2022: – 120.000.000;
7-bis. 2. Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:
  28-bis. Per il completamento dell'autostrada Tirrenica è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2020, di 120 milioni di euro per l'anno 2021 e di 200 milioni di euro per l'anno 2022.

  Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2020: – 60.000.000;
   2021: – 120.000.000;
   2022: – 200.000.000.
7-bis. 3. Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:
  28-bis. Ai fini dello sviluppo della rete ferroviaria nazionale e al fine di realizzare la linea ferroviaria Parma-La Spezia è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2020: – 5.000.000;
   2021: – 20.000.000.
7-bis. 4. Tombolato, Cavandoli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

AREA TEMATICA N. 8
(ART. 1, commi 29-73)

  Al comma 29, alinea, sostituire le parole: 500 milioni, con le seguenti: 1500 milioni e sostituire il comma 30 con il seguente: i contributi di cui al comma 29 sono attribuiti ai comuni, sulla base della popolazione residente alla data del 1o gennaio 2018, entro il 31 gennaio 2020, con decreto del Ministero dell'interno, come di seguito indicato:
   a) ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 150.000;Pag. 315
   b) ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 210.000;
   c) ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 270.000;
   d) ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 300.000;
   e) ai comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 400.000;
   f) ai comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 500.000;
   g) ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 600.000.

  Conseguentemente, tutti gli importi di cui al comma 858 sono ridotti di 1000 milioni di euro.
8. 4. Benigni, Sorte.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Al comma 29, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) realizzazione di alloggi, a compendio delle caserme presenti sul territorio comunale, da destinare agli appartenenti alle Forze dell'ordine ivi impiegati.
8. 2. Murelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Al comma 29, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) per manutenzione ed efficientamento di acquedotti e linee di distribuzione dell'acqua.
8. 1. Mulè.

  Dopo il comma 29, aggiungere i seguenti:
  29-bis. Ai sensi di quanto previsto dalla normativa speciale per Venezia, di cui alle leggi n. 171 del 1973, n. 798 del 1984, n. 360 del 1991 e n. 139 del 1992, che individua la salvaguardia di Venezia quale problema di preminente interesse nazionale, è assegnata alla Regione Veneto la somma di 35 milioni di euro annui per il triennio 2020-2022 per consentire l'attuazione e il proseguimento degli interventi di tutela ambientale e di disinquinamento nel Bacino Scolante e nella Laguna di Venezia.

  29-ter. Ai sensi dell'Accordo di Programma per la bonifica e la riqualificazione ambientale del Sito di Interesse Nazionale di Venezia – Porto Marghera e aree limitrofe del 16/04/2012, sottoscritto tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la Regione Veneto, la Provincia di Venezia (oggi Città Metropolitana di Venezia), il Comune di Venezia, il Magistrato alle Acque di Venezia (oggi Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia) e l'Autorità portuale di Venezia (ora Autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale), al fine di proseguire negli interventi di risanamento ambientale del sito di interesse nazionale di Venezia – Porto Marghera, è stanziata a favore della Regione Veneto la somma di 20 milioni di euro annui per il triennio 2020-2022, per consentire il completamento delle opere di marginamento delle macroisole industriali.

  Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 14 dell'articolo 1.
8. 42. Andreuzza, Badole, Bazzaro, Bisa, Bitonci, Coin, Colmellere, Comencini, Covolo, Fantuz, Fogliani, Lorenzo Fontana, Giacometti, Lazzarini, Manzato, Paternoster, Pretto, Racchella, Stefani, Turri, Valbusa, Vallotto, Zordan.

Pag. 316

  Dopo il comma 38, aggiungere i seguenti:
  38-bis. Per l'anno 2020, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale nonché per la realizzazione degli interventi previsti dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 6 aprile 2018, finalizzati al contenimento della diffusione dell'organismo nocivo Xylella fastidiosa, nel limite complessivo di 400 milioni di euro. I contributi di cui al periodo precedente sono assegnati, entro il 1o gennaio 2020, con decreto del Ministero dell'interno, ai comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti nella misura di 40.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti nella misura di 50.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 70.000 euro ciascuno e ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 100.000 euro ciascuno. Entro il 15 gennaio 2020, il Ministero dell'interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante.
  38-ter. Il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I lavori e gli interventi di manutenzione straordinaria sono affidati ai sensi degli articoli 36, comma 2, lettera b), e 37, comma 1, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  38-quater. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 38-bis è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2020.
  38-quinquies. I contributi di cui al comma 38-bis sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari, per il 50 per cento previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 38-septies e per il restante 50 per cento previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato, dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  38-sexies. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al comma 38-quater o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 15 giugno 2020, con decreto del Ministero dell'interno. Le somme derivanti dalla revoca dei contributi di cui al periodo precedente sono assegnate, con il medesimo decreto, ai comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente alla scadenza di cui al 38-quater, dando priorità ai comuni con data di inizio dell'esecuzione dei lavori meno recenti e non oggetto di recupero. I comuni beneficiari dei contributi di cui al periodo precedente sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 ottobre 2020.
  38-septies. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 38-bis a 38-sexies è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce «Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2020».
  38-octies. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo di cui ai commi da 38-bis a 38-septies.
  38-novies. I comuni rendono nota la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche. Il Pag. 317sindaco deve fornire tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile.

  Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 400 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 14.
8. 41. Lazzarini, Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 38, aggiungere il seguente:
  38-bis Al fine di incentivare la mobilità sostenibile e la riduzione di emissioni inquinanti, in via sperimentale per l'anno 2020 le cessioni e le importazioni di veicoli ad alimentazione elettrica sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 4 per cento nel limite complessivo di spesa di 300 milioni di euro. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina le modalità attuative del presente articolo.

  Conseguentemente, dopo il comma 858, aggiungere il seguente:
  858-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018 è ridotto di 300 milioni di euro per l'anno 2020.
8. 5. Paolo Russo.

  Dopo il comma 38, aggiungere il seguente:
  38-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 38, lettera a), una quota pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 sono assegnati al comune di Sona, in provincia di Verona, per la bonifica e la messa in sicurezza del sito di Sun oil.
8. 6. Valbusa, Comencini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 38, aggiungere il seguente:
  38-bis. I vincoli e gli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica previsti dalla legge a carico dei soggetti inclusi nel provvedimento dell'ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non si applicano alle società quotate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e alle società dalle stesse controllate. I medesimi vincoli ed obblighi non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 che siano concedenti o concessionarie di infrastrutture aeroportuali, ferroviarie e autostradali.
8. 40. Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 39, aggiungere il seguente:
  39-bis. Al fine di snellire le procedure decisionali inerenti la programmazione delle opere pubbliche, con conseguente impatto sulla riduzione dei tempi di realizzazione, al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 202:
  1) al comma 3, ultimo periodo, le parole: «, previo parere del CIPE» sono soppresse;

Pag. 318

  2) al comma 5, le parole da: «assegnate dal CIPE» fino alla fine del comma sono soppresse;
  3) al comma 6, le parole: «di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze» sono soppresse e, dopo le parole: «per la successiva riallocazione da parte del», le parole «CIPE, su proposta del» sono soppresse;
   b) all'articolo 214, comma 2:
  1) alla lettera f), le parole: «anche ai fini della loro sottoposizione alle deliberazioni del CIPE in caso di infrastrutture e di insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese di cui alla parte V, proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni per l'approvazione del progetto.» sono sostituite dalle seguenti: «formulando eventuali prescrizioni. I relativi progetti sono approvati dagli enti aggiudicatori.»;

  2) la lettera g) è sostituita dalla seguente: « g) assegna ai soggetti aggiudicatori, a carico dei fondi di cui all'articolo 202, comma 1, lettera a), le risorse finanziarie integrative necessarie alle attività progettuali; in caso di infrastrutture e di insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese di cui alla parte V, assegna, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai soggetti aggiudicatori, a carico dei fondi, le risorse finanziarie integrative necessarie alla realizzazione delle infrastrutture, dando priorità al completamento delle opere incompiute;»;
   c) all'articolo 216, comma 1-bis:
  1) dopo le parole: «i relativi progetti» sono aggiunte le seguenti: «, fatti salvi i pareri, le autorizzazioni ed i nulla osta già intervenuti,»;

  2) le parole: «secondo la disciplina previgente» sono sostituite co le seguenti: «dagli enti aggiudicatori.».
8. 7. Mazzetti, Labriola, Ruffino, Cortelazzo, Casino, Giacometto, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 43, aggiungere i seguenti:
  43-bis. Nelle more dell'adozione della normativa quadro in materia di governo del territorio, al fine di dare attuazione ai princìpi fondamentali in materia di rigenerazione urbana, sostituzione edilizia, consolidamento idrogeologico, restauro del territorio, riqualificazione delle coste e difesa del paesaggio, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato il Piano nazionale per la rigenerazione urbana e la difesa del territorio.

  43-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana e la difesa del territorio, con una dotazione iniziale pari a 3 miliardi di euro.
  43-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 43-bis e 43-ter, pari ad euro 3 miliardi di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, legge 30 dicembre 2018, n. 145.
8. 39. Rampelli, Lollobrigida, Lucaselli.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 50, aggiungere il seguente:
  50-bis. All'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 12-bis è sostituito dal seguente: «12-bis. I proventi delle sanzioni Pag. 319derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono versati in un apposito fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Detti proventi possono essere attribuiti, a richiesta del soggetto avente diritto, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. L'erogazione dei proventi delle sanzioni spettanti agli enti locali ai sensi del secondo periodo è effettuata annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture dei trasporti, di concerto con il ministro dell'interno e con il ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di progetti relativi alla realizzazione di iniziative finalizzate a garantire ed aumentare la sicurezza stradale, che gli enti locali inviano unitamente alla richiesta di cui al secondo periodo. Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti»;
   b) Al comma 12-ter, dopo le parole: «comma 12-bis» sono aggiunte le seguenti: «diversi dagli enti locali,».
8. 9. Baldelli.

  Al comma 52, sostituire le parole: 15 gennaio con le seguenti: 31 gennaio e, al comma 53, sostituire le parole: 28 febbraio con le seguenti: 15 marzo.
*8. 24. Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Potenti, Formentini, Zoffili, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Al comma 52, sostituire le parole: 15 gennaio con le seguenti: 31 gennaio e, al comma 53, sostituire le parole: 28 febbraio con le seguenti: 15 marzo.
*8. 38. Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Tomasi, Parolo.

  All'articolo 1, dopo il comma 53, aggiungere il seguente:
  53-bis. All'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2019, n. 145, le parole: «sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messa a concorso» sono sostituite dalle seguenti: «sono utilizzate fino al fabbisogno dell'ente».

  Conseguentemente all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2019, n. 145 il comma 365 è abrogato.
8. 26. Rospi.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Al comma 56, sostituire le parole: «85 milioni, 128 milioni, 170 milioni e 200 milioni» con le seguenti: «170 milioni, 256 milioni, 340 milioni e 400 milioni».

  Conseguentemente, ridurre di 583 milioni di euro tutti gli importi di cui al comma 858.
8. 27. Benigni, Sorte.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

Pag. 320

  Dopo il comma 58, sono aggiunti i seguenti:
  58-bis. All'articolo 12, della legge 19 giugno 2015, n. 78, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Le esenzioni di cui al comma 5 sono concesse esclusivamente per i periodi di imposta dal 2015 al 2022.»;
   b) al comma 7-bis, le parole: «2019» sono sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti: «2022».

  58-ter. Per fruire dei benefici di cui all'articolo 12 della legge 19 giugno 2015, n. 78, come prorogato dal comma 1, i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 del decreto interministeriale 10 aprile 2013, e successive modificazioni, presentano al Ministero dello sviluppo economico un'apposita istanza, nei termini previsti con nuovo bando del medesimo Ministero adottato ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera a), del citato decreto interministeriale.
  58-quater. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 58-bis e 58-ter, pari a 20 milioni per gli anni 2020, 2021, 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
8. 37. Golinelli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 58, aggiungere il seguente:
  58-bis. I comuni possono definire con apposita delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini singoli o associati, purché individuati in relazione al territorio da riqualificare. Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano. In relazione alla tipologia dei predetti interventi, i comuni possono deliberare riduzioni o esenzioni di tributi inerenti al tipo di attività posta in essere. L'esenzione è concessa per un periodo limitato e definito, per specifici tributi e per attività individuate dai comuni, in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attività posta in essere. Tali riduzioni sono concesse prioritariamente a comunità di cittadini costituite in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute. Quale contributo per gli interventi di cui al Pag. 321presente comma sono stanziati 4 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2020-2022.

  Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2020: – 4.000.000;
  2021: – 4.000.000;
  2022: – 4.000.000.
8. 43. Siracusano.

  Dopo il comma 58, aggiungere il seguente:
  58-bis. L'Agenzia Interregionale per il fiume Po, al fine di garantire il tempestivo ed efficace esercizio delle sue funzioni di prevenzione e protezione dal rischio idraulico nell'ambito idrografico di competenza e per assicurare il necessario coordinamento operativo con le strutture della Protezione civile nei casi di emergenza, è autorizzata a derogare al tetto del fondo del trattamento accessorio previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, fermo restando il contenimento della spesa complessiva del personale entro i limiti previsti dalla vigente normativa e senza ulteriori oneri di finanza pubblica.
8. 36. Cavandoli, Bitonci, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Sostituire il comma 59 con il seguente:
  59. Al fine di conseguire l'obiettivo comune della copertura territoriale del 33 per cento già fissato dal Consiglio. europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 e di attenuare gli squilibri esistenti tra le diverse aree del Paese, il finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 1.000 milioni di euro per l'anno 2020 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e di 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034.

  Conseguentemente, dopo il comma 858 aggiungere il seguente:
  858-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 45 del 2018 è ridotto di 1000 milioni di euro per l'anno 2020.
8. 14. Prestigiacomo, Gelmini, Mandelli, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Paolo Russo, Pella, Occhiuto.

  Al comma 59, sostituire le parole: «100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034.», con le seguenti: «100 milioni di euro per il 2020,150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034. Ai maggiori oneri di cui al periodo precedente pari a 100 milioni di euro per il 2020 e 50 milioni di euro annui dal 2021 al 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione annuale delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».
8. 16. Spena, Palmieri, Gelmini, Carfagna, Prestigiacomo.

  Al comma 59 aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2034 per il finanziamento di misure volte a garantire un sistema di apertura degli stessi a tempo pieno e, a rotazione, anche nel periodo estivo; ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del «Fondo per il reddito di cittadinanza» di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
8. 22. Meloni, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli, Trancassini.

Pag. 322

  Dopo il comma 59, aggiungere il seguente:
  59-bis. Al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 167:
    1) al comma 1, le parole: «alla rimessione in pristino a proprie spese, fatto salvo quanto previsto al comma 4», sono sostituite dalle seguenti: «secondo che l'autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica ritenga più opportuno nell'interesse della protezione dei beni tutelati, alla rimessione in pristino a proprie spese o al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. La somma è determinata previa perizia di stima»;
    2) il comma 4 è abrogato;
    3) al comma 5, le parole: «comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1», e le parole: «di cui al comma 1» sono soppresse;
   b) all'articolo 181, comma 1-ter, sono soppresse le lettere a), b) e c).
8. 10. Zanella.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Al comma 60, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) misure volte a garantire un servizio di apertura a tempo pieno degli asili nido e, a rotazione, anche nei periodi estivi;
8. 23. Meloni, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli, Trancassini.

  Dopo il comma 60, aggiungere i seguenti:
  60-bis. In coerenza con gli interventi di cui ai commi 59 e 60, e al fine di realizzare interventi strutturali ed integrati di valorizzazione dell'offerta di strumenti di coesione sociale e per la prevenzione e contrasto dei fenomeni di dispersione scolastica, fermo restando quando previsto dall'articolo 1, comma 85, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, l'INAIL, nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, destina fino a 100 milioni di euro per la realizzazione di nuovi asili nido nei Comuni individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con priorità per quelli delle Regioni Obiettivo Convergenza e con più elevati indici di povertà e deprivazione sociale.
  60-ter. Per le strutture di cui al comma 60-bis, i canoni di locazione da corrispondere all'INAIL sono posti a carico dello Stato nella misura di euro 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Alla copertura degli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  60-quater. In considerazione della grave assenza di servizi per la prima infanzia, con particolare riferimento ai Comuni delle Regioni Obiettivo Convergenza e con più elevati indici di povertà e deprivazione sociale, mediante riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali comunitari 2014/2020 oggetto del Piano di azione e coesione, al fine di consentire un primo, immediato finanziamento per le nuove strutture di cui al comma 60-bis, viene assegnato un contributo di 100 milioni di euro per il 2017, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, già destinate agli interventi del Piano di azione coesione, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che, dal sistema di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Pag. 323Ministero dell'economia e delle finanze, risultano non ancora impegnate alla data del 30 ottobre 2016, fermo restando il rispetto dell'impiego dell'80 per cento delle risorse nelle regioni del Mezzogiorno già previsto dall'articolo 1, comma 703, della legge n. 23 dicembre 2014 n. 190. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i Comuni ammessi alla ripartizione e sono assegnate le risorse disponibili.
8. 8. Paolo Russo, Carfagna.

  Dopo il comma 60, aggiungere il seguente:
  60-bis. Al fine di aumentare il numero di asili nido e scuole per l'infanzia disponibili, gli edifici non utilizzati di proprietà dei comuni possono essere riconvertiti in strutture destinate ad asili nido e scuole per l'infanzia. Al fine di consentire le riconversioni di cui al primo periodo, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un apposito fondo con una dotazione di euro 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. All'onere di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma si procede ai sensi del comma 61.
8. 13. Spena.

  Dopo il comma 61, aggiungere i seguenti:
  61-bis. L'articolo 5-septies del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, è sostituito dal seguente:
  «Art. 5-septies.(Sistemi di videosorveglianza a tutela dei minori e degli anziani)- 1. Al fine di assicurare la più ampia tutela a favore dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e di 5 milioni di euro per il 2025, finalizzato all'erogazione a favore di ciascun comune delle risorse finanziarie occorrenti per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso ogni aula di ciascuna scuola nonché per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini per un periodo temporale adeguato. Le risorse del fondo, nei limiti di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025, sono destinate alla formazione del personale operante nelle medesime strutture.
   2. Al fine di assicurare la più ampia tutela a favore delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e di 5 milioni per il 2025, finalizzato all'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso ogni struttura di cui al presente comma nonché per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini per un periodo temporale adeguato. Le risorse del fondo, nei limiti di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025, sono destinate alla formazione del personale operante nelle medesime strutture.
   3. Presso i servizi, le scuole e le strutture di cui ai commi 1 e 2, sulla base del piano pluriennale di cui al comma 8, lettera a), sono installati sistemi certificati di videosorveglianza a circuito chiuso con registrazione audio-video a colori.
   4. Le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza di cui al comma 3 sono automaticamente criptate e cifrate al momento dell'acquisizione.
   5. L'accesso alle registrazioni è vietato, salva la loro acquisizione su iniziativa del pubblico ministero o del difensore Pag. 324come prova documentale delle sole condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno.
   6. L'installazione, il funzionamento e la manutenzione dei sistemi di cui al comma 3 costituiscono requisito essenziale per l'esercizio dei servizi e delle attività nei servizi, nelle scuole e nelle strutture di cui ai commi 1 e 2 di nuova costituzione. I servizi, le scuole e le strutture di cui ai commi 1 e 2 già operativi alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono all'installazione dei sistemi di cui al comma 3, secondo i termini stabiliti dal piano pluriennale di cui al comma 8, lettera a), e alla comunicazione dell'avvenuta installazione, da effettuare secondo le modalità definite dal decreto di cui al comma 8. L'omessa comunicazione dell'installazione di cui al precedente periodo determina la sospensione dell'attività.
   7. La presenza dei sistemi di cui al comma 3 è adeguatamente segnalata a tutti i soggetti che accedono all'area videosorvegliata. Gli utenti e il personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui ai commi 1 e 2 hanno diritto a una informativa sulla raccolta delle registrazioni dei sistemi di cui al comma 3, sulla loro conservazione nonché sulle modalità e sulle condizioni per accedervi ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 4 del medesimo regolamento (UE) 2016/679 corrisponde al responsabile legale di ogni singola struttura.
   8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2-quinquiesdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, reso ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2016/679, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:
   a) le modalità e i termini per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, attraverso un piano pluriennale di attuazione delle installazioni dei sistemi di cui ai commi 1 e 2 nei servizi, nelle scuole e nelle strutture ivi indicate, che individui come prioritari i contesti caratterizzati da maggiore fragilità psico-fisica e sociale;
   b) i requisiti, le caratteristiche e gli standard di qualità dei sistemi di videosorveglianza di cui al comma 3;
   c) i requisiti e gli obblighi dei soggetti installatori nonché gli obblighi di manutenzione e di verifica periodica del funzionamento dei sistemi;
   d) le modalità attuative di quanto disposto dai commi 4, 5 e 6;
   e) le modalità e i termini per la comunicazione dell'avvenuta installazione dei sistemi, di cui al comma 7;
   f) le modalità e i termini della formazione del personale operante nelle strutture di cui ai commi 1 e 2.
   9. Lo schema del decreto di cui al comma 8 è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di venti giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato.
   10. Con apposito provvedimento normativo sono definiti ulteriori obiettivi e priorità della formazione da finanziare a valere sui fondi di cui ai commi 1 e 2.
   11. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e a 10 milioni di euro per il 2025, si provvede, quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e quanto a 5 Pag. 325milioni di euro per il 2025, mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del Reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
   12. Le disposizioni del presente articolo si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».
8. 44. Calabria, Mandelli.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 61, aggiungere i seguenti:
  61-bis. L'articolo 5-septies del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, è sostituito dal seguente:
  «Art. 5-septies.(Sistemi di videosorveglianza a tutela dei minori e degli anziani)- 1. Al fine di assicurare la più ampia tutela a favore dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e di 5 milioni di euro per il 2025, finalizzato all'erogazione a favore di ciascun comune delle risorse finanziarie occorrenti per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso le scuole che vogliano dotarsi di apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini per un periodo temporale adeguato.
   2. Al fine di assicurare la più ampia tutela a favore delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e di 5 milioni di euro per il 2025, finalizzato all'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso le strutture di cui al presente comma che vogliano dotarsi di apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini per un periodo temporale adeguato.
   3. Presso i servizi, le scuole e le strutture di cui ai commi 1 e 2, sulla base del piano pluriennale di cui al comma 8, lettera a), sono installati sistemi certificati di videosorveglianza a circuito chiuso con registrazione audio-video a colori.
   4. Le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza di cui al comma 3 sono automaticamente criptate e cifrate al momento dell'acquisizione.
   5. L'accesso alle registrazioni è vietato, salva la loro acquisizione su iniziativa del pubblico ministero o del difensore come prova documentale delle sole condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno.
   6. L'installazione, il funzionamento e la manutenzione dei sistemi di cui al comma 3 costituiscono requisito essenziale per l'esercizio dei servizi e delle attività nei servizi, nelle scuole e nelle strutture di cui ai commi 1 e 2 di nuova costituzione. I servizi, le scuole e le strutture di cui ai commi 1 e 2 già operativi alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono all'installazione dei sistemi di cui al comma 3, secondo i termini stabiliti dal Pag. 326piano pluriennale di cui al comma 8, lettera a), e alla comunicazione dell'avvenuta installazione, da effettuare secondo le modalità definite dal decreto di cui al comma 8. L'omessa comunicazione dell'installazione di cui al precedente periodo determina la sospensione dell'attività.
   7. La presenza dei sistemi di cui al comma 3 è adeguatamente segnalata a tutti i soggetti che accedono all'area videosorvegliata. Gli utenti e il personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui ai commi 1 e 2 hanno diritto a una informativa sulla raccolta delle registrazioni dei sistemi di cui al comma 3, sulla loro conservazione nonché sulle modalità e sulle condizioni per accedervi ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 4 del medesimo regolamento (UE) 2016/679 corrisponde al responsabile legale di ogni singola struttura.
   8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2-quinquiesdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, reso ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2016/679, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:
   a) le modalità e i termini per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, attraverso un piano pluriennale di attuazione delle installazioni dei sistemi di cui ai commi 1 e 2 nei servizi, nelle scuole e nelle strutture ivi indicate, che individui come prioritari i contesti caratterizzati da maggiore fragilità psico-fisica e sociale;
   b) i requisiti, le caratteristiche e gli standard di qualità dei sistemi di videosorveglianza di cui al comma 3;
   c) i requisiti e gli obblighi dei soggetti installatori nonché gli obblighi di manutenzione e di verifica periodica del funzionamento dei sistemi;
   d) le modalità attuative di quanto disposto dai commi 4, 5 e 6;
   e) le modalità e i termini per la comunicazione dell'avvenuta installazione dei sistemi, di cui al comma 7.
   9. Lo schema del decreto di cui al comma 8 è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di venti giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato.
   10. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e a 10 milioni di euro per il 2025, si provvede, quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e quanto a 5 milioni di euro per il 2025, mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
   11. Le disposizioni del presente articolo si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».
8. 45. Calabria, Mandelli.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 61, aggiungere il seguente:
  61-bis. Al fine di favorire interventi volti all'apertura di nuove sedi di accademie Pag. 327di belle arti, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, in edifici di particolare pregio storico-artistico, è autorizzata la spesa fino al massimo di 5 milioni di euro per l'anno 2020. Il Ministero dell'istruzione promuove, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apposito bando di gara destinato agli istituti di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 che abbiano rilevanza internazionale. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8. 35. Claudio Borghi.

  Dopo il comma 61, aggiungere il seguente:
  61-bis. A decorrere dall'anno 2020 è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro finalizzata alla realizzazione di asili nido nei piccoli comuni montani. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 858 della presente legge.
8. 15. Vietina, Pittalis.

  Al comma 63, sostituire le parole: 100 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034 con le seguenti: 250 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2034.

  Conseguentemente, agli oneri pari a 150 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
8. 25. De Angelis, Bordonali, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Potenti, Formentini, Zoffili, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Al comma 63 sostituire le parole: 100 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034 con le seguenti: 250 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2034.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 14.
8. 47. Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Tomasi, Parolo.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

Pag. 328

  Dopo il comma 64, aggiungere i seguenti:
  64-bis. Al fine di consentire la realizzazione dell'aeroporto civile del Mela, quale opera infrastrutturale strategica di interesse nazionale per lo sviluppo economico, sociale e turistico del bacino dell'area di Messina e del sud del Paese, sono stanziati 30 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
  64-ter. La giunta regionale della Sicilia, d'intesa con gli enti locali interessati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a individuare l'area entro la quale procedere alla costruzione dell'aeroporto e delle infrastrutture ad esso collegate, tenendo conto anche delle opere e dei servizi già realizzati, nonché delle prospettive di futuro sviluppo e valorizzazione dell'aeroporto quale nodo della rete nazionale dei trasporti.
  64-quater. Per la progettazione, la costruzione e la gestione dell'aeroporto la giunta regionale della Sicilia, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'affidamento della concessione mediante una procedura a evidenza pubblica in conformità alla normativa dell'Unione europea e nazionale, anche prevedendo, se del caso, l'affidamento al contraente generale.
  64-quinquies. A copertura degli oneri di cui ai commi da 64-bis a 64-quater si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
8. 48. Siracusano.

  Dopo il comma 64, aggiungere i seguenti:
  64-bis. Al fine di procedere al completamento stradale del Corridoio Tirrenico con particolare riferimento all'intervento di adeguamento e messa in sicurezza della SS1 Aurelia nella tratta Grosseto-Capalbio, sono stanziati 200 milioni di euro per il 2020 e 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
  64-ter. Anche ai fini di cui al precedente comma, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti provvede alla risoluzione del contratto in essere con la SAT – Società Autostrada Tirrenica, e affida ad Anas il progetto esecutivo dell'infrastruttura viaria di cui al comma 64-bis, per la realizzazione di una moderna superstrada, con le complanari ed i necessari collegamenti stradali.
  64-quater. Agli oneri di cui al comma 64-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione annuale delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
8. 17. Ripani, D'Ettore, Mugnai.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 64, aggiungere i seguenti:
  64-bis. Al fine di procedere all'avvio dei lavori per il completamento stradale del Corridoio Tirrenico con particolare riferimento all'intervento di adeguamento e messa in sicurezza della SS1 Aurelia nella tratta Grosseto-Capalbio, sono stanziati 200 milioni per il 2020.
  64-ter. Anche ai fini di cui al precedente comma, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti provvede alla risoluzione del contratto in essere con la SAT – Società Autostrada Tirrenica, e affida ad Anas il progetto esecutivo dell'infrastruttura viaria di cui al comma 64-bis, per la realizzazione di una moderna superstrada, con le complanari ed i necessari collegamenti stradali.Pag. 329
  64-quater. Agli oneri di cui al comma 64-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
8. 18. Ripani, D'Ettore, Mugnai.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 64, aggiungere il seguente:
  64-bis. Al fine di garantire il completamento della strada a scorrimento veloce Grosseto-Fano (E 78), nel tratto Palazzo del Pero – Arezzo, sono stanziati 25 milioni di euro per l'anno 2020.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2020: – 25.000.000;
   2021: – 25.000.000;
   2022: – 25.000.000.
8. 19. D'Ettore, Mugnai, Ripani, Mazzetti.

  Dopo il comma 64, aggiungere il seguente:
  64-bis. Al fine di consentire gli interventi di monitoraggio e di messa in sicurezza sismica degli edifici scolastici ubicati nei territori di Arezzo, Casentino, Valdarno e Valtiberina, sono stanziati 20 milioni di euro per l'anno 2020.

  Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2020: – 20.000.000;
   2021: –;
   2022: –.
8. 49. D'Ettore, Mugnai, Ripani, Mazzetti.

  Dopo il comma 65, aggiungere il seguente:
  65-bis. All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici da realizzare su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzativo nel rispetto delle norme regionali vigenti, nonché su aree, anche comprese nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell'articolo 242, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ovvero per le quali risulti chiuso il procedimento di cui all'articolo 242, comma 2, del medesimo decreto legislativo.».
8. 31. Binelli, Lucchini, Gobbato, Gava, Badole, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Benvenuto, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Tomasi.

  Dopo il comma 67, aggiungere il seguente:
  67-bis. In attuazione del disposto della lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, anche in deroga al numero massimo di enti ivi previsto, al fine di salvaguardare l'unitarietà della gestione delle realtà economiche territoriali, è assicurata la presenza di una Camera di commercio in ciascuna delle città metropolitane individuate ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, con una circoscrizione territoriale coincidente alla perimetrazione della città metropolitana. Le Regioni, sentite le organizzazioni imprenditoriali, provvedono, entro il 31 dicembre 2019 anche mediante la nomina di Commissari Pag. 330appositamente incaricati, a riorganizzare il proprio sistema camerale e a recedere dagli accorpamenti già effettuati o in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto degli indicatori di efficienza e di equilibrio economico e assicurando alle realtà di nuova costituzione la dotazione finanziaria e patrimoniale detenuta dalle Camere precedentemente insistenti nella medesima circoscrizione territoriale.
8. 50. Prestigiacomo, Mandelli, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Paolo Russo, Pella, Occhiuto.

  Dopo il comma 67, aggiungere il seguente:
  67-bis. L'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 32 del 2019 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, si applica anche ai Comuni non capoluogo di cui al presente decreto, in deroga all'articolo 18 della legge n. 229 del 2016, di conversione del decreto-legge n. 189 del 2019 e successive modificazioni.
8. 34. Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 68, aggiungere il seguente:
  68-bis. Al fine di tenere conto dei fabbisogni idrici della Regione Calabria, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annuo per ciascuno degli anni 2020,2021 e 2022 per la predisposizione di uno studio di fattibilità finalizzato alla realizzazione della diga del Melito.

  Conseguentemente, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, «Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (14.5)», sono apportate le seguenti variazioni:
   2020: + 1.000.000;
   2021: + 1.000.000;
   2022: + 1.000.000.
8. 33. Ferro, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 68, aggiungere il seguente:
  68-bis. Per i lavori di ripristino idrogeologico e la messa in sicurezza degli alvei e degli argini dei torrenti Chisone e Pellice è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020.

  Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2020: –1.000.000.
8. 30. Caffaratto, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 69, aggiungere il seguente:
  69-bis. Per il finanziamento degli interventi relativi ad opere di messa in sicurezza, protezione e manutenzione della fascia costiera, con particolare riferimento al contrasto dei fenomeni di erosione marina, alla Regione Abruzzo è attribuito un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2020: – 20.00.000;
   2021: – 15.00.000;
   2022: – 15.00.000.
8. 28. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Pag. 331

  Dopo il comma 69, aggiungere il seguente:
  69-bis. Alla Regione Abruzzo è attribuito un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per consentire l'adeguamento e il potenziamento del sistema portuale di livello regionale.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2020: – 20.00.000;
   2021: – 15.00.000;
   2022: – 15.00.000.
8. 29. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 69, aggiungere il seguente:
  69-bis. Ai fini dell'attuazione degli interventi individuati ai sensi del comma 69, nonché per favorire l'utilizzo degli strumenti finanziari per l'attuazione del Piano nazionale di interventi nel settore idrico, al comma 153, lettera c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, capoverso comma 523-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «società in house delle amministrazioni centrali dello Stato», sono sostituite con le parole: «società quotate partecipate o in house delle amministrazioni dello Stato».
   b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Al fine di favorire gli interventi del Piano, tra gli strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, di cui lettera p) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 si intendono ricompresi anche strumenti finanziari ammessi e valutati positivamente, in termini di sicurezza, trasparenza e accessibilità, dagli istituti bancari facenti parte dell'Eurosistema.».
8. 20. Cortelazzo, Mandelli, D'Ettore.

  Dopo il comma 70, aggiungere il seguente:
  70-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019 n. 58, i commi 1 e 2 sono soppressi.
8. 32. Ciaburro, Caretta.

  Dopo il comma 72, aggiungere i seguenti:
  72-bis. Al fine di consentire il completamento degli interventi in favore della città di Genova, al decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3-bis dell'articolo 2, le parole: «e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «2019, 2020 e 2021»;
   b) al comma 3-bis dell'articolo 2, sono aggiunte, in fine, le parole: «nonché di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021»;
   c) al comma 1 dell'articolo 9-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli investimenti inseriti nel programma straordinario possono riguardare anche opere finalizzate a riqualificare il territorio urbano interessato dagli effetti dell'entrata in funzione di nuove opere o impianti portuali»;
   d) al comma 1 dell'articolo 9-ter, le parole: «presso il porto di Genova» sono sostituite dalle seguenti: «presso gli scali del Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale»;
   e) al comma 1 dell'articolo 9-ter, le parole: «l'autorizzazione attualmente in corso rilasciata ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,» sono sostituite dalle seguenti: «le autorizzazioni attualmente in corso, rilasciate ai sensi Pag. 332dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono prorogate fino al 31 ottobre 2024,»;
   f) al comma 2 dell'articolo 9-ter, le parole: «del porto di Genova» sono sostituite dalle seguenti: «degli scali del sistema»;
   g) al comma 2 dell'articolo 9-ter, le parole: «dalla Compagnia unica lavoratori merci varie del porto di Genova» sono sostituite dalle seguenti: «dai soggetti autorizzati ex articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84».

  72-ter. Al fine di favorire la flessibilità dei Piani Regolatori alle esigenze di sviluppo portuale al comma 6 dell'articolo 22 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
  72-quater. Al fine di consentire uno sviluppo delle attività portuali in linea con le disposizioni europee in materia di libertà di stabilimento, al comma 7 dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le parole: «non può essere al tempo stesso concessionaria di altra area demaniale nello stesso porto, a meno che l'attività per la quale richieda una nuova concessione sia differente da quella di cui alle concessioni già esistenti nella stessa area demaniale» sono soppresse.
8. 11. Cassinelli, Bagnasco.

  Dopo il comma 72, aggiungere il seguente:
  72-bis. Al fine di consentire il completamento degli interventi in favore della città di Genova, al decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3-bis dell'articolo 2, le parole: «e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «2019, 2020 e 2021»;
   b) al comma 3-bis dell'articolo 2, sono aggiunte, in fine, le parole: «nonché di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021»;
   c) al comma 1 dell'articolo 9-bis, è aggiunto il seguente periodo: «Gli investimenti inseriti nel programma straordinario possono riguardare anche opere finalizzate a riqualificare il territorio urbano interessato dagli effetti dell'entrata in funzione di nuove opere o impianti portuali»;
   d) al comma 1 dell'articolo 9-ter, le parole: «presso il porto di Genova» sono sostituite dalle seguenti: «presso gli scali del Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale»;
   e) al comma 1 dell'articolo 9-ter, le parole: «l'autorizzazione attualmente in corso rilasciata ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,» sono sostituite dalle seguenti: «le autorizzazioni attualmente in corso, rilasciate ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono prorogate fino al 31 ottobre 2024»;
   f) al comma 2 dell'articolo 9-ter, le parole: «del porto di Genova» sono sostituite dalle seguenti: «degli scali del sistema»;
   g) al comma 2 dell'articolo 9-ter, le parole: «dalla Compagnia unica lavoratori merci varie del porto di Genova» sono sostituite dalle seguenti: «dai soggetti autorizzati ex articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84».
8. 12. Cassinelli, Bagnasco.

  Dopo il comma 73, aggiungere i seguenti:
  73-bis. Al fine di consentire il completamento degli interventi in favore della città di Genova, al decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3-bis dell'articolo 2, le parole: «e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «2019, 2020 e 2021»;Pag. 333
   b) al comma 3-bis dell'articolo 2, sono aggiunte, in fine, le parole: «nonché di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021»;
   c) al comma 1 dell'articolo 9-bis, è aggiunto il seguente periodo: «Gli investimenti inseriti nel programma straordinario possono riguardare anche opere finalizzate a riqualificare il territorio urbano interessato dagli effetti dell'entrata in funzione di nuove opere o impianti portuali»;
   d) al comma 1 dell'articolo 9-ter, le parole: «presso il porto di Genova» sono sostituite dalle seguenti: «presso gli scali del Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale»;
   e) al comma 1 dell'articolo 9-ter, le parole: «l'autorizzazione attualmente in corso rilasciata ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,» sono sostituite dalle seguenti: «le autorizzazioni attualmente in corso, rilasciate ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono prorogate fino al 31 ottobre 2024»;
   f) al comma 2 dell'articolo 9-ter, le parole: «del porto di Genova» sono sostituite dalle seguenti: «degli scali del sistema»;
   g) al comma 2 dell'articolo 9-ter, le parole: «dalla Compagnia unica lavoratori merci varie del porto di Genova» sono sostituite dalle seguenti: «dai soggetti autorizzati ex articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84».

  73-ter. Al fine di favorire la flessibilità dei Piani regolatori alle esigenze di sviluppo portuale al comma 6 dell'articolo 22 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169 le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
  73-quater. Al fine di consentire uno sviluppo delle attività portuali in linea con le disposizioni europee in materia di libertà di stabilimento, al comma 7 dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le parole: «non può essere al tempo stesso concessionaria di altra area demaniale nello stesso porto, a meno che l'attività per la quale richiede una nuova concessione sia differente da quella di cui alle concessioni già esistenti nella stessa area demaniale» sono soppresse.
8. 21. Cassinelli, Mandelli, D'Ettore.

  Dopo il comma 73, aggiungere il seguente:
  73-bis. Al fine di consentire i necessari lavori di ampliamento dell'Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme per adeguare l'aerostazione al crescente traffico di passeggeri in transito, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. All'onere derivante dal presente comma, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
8. 51. Furgiuele, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

AREA TEMATICA N. 8-BIS
(ART. 1, comma 74)

  Dopo il comma 74, aggiungere il seguente:
  74-bis. Alla Regione Abruzzo è attribuito un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per consentire l'adeguamento e il potenziamento del sistema portuale di livello regionale.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2020: – 20.00.000;Pag. 334
   2021: – 20.00.000;
   2022: – 15.00.000.
8-bis. 1. Rotelli, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli, Trancassini.

AREA TEMATICA N. 8-TER
(ART. 1, comma 75)

  Al comma 75 aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'attuazione del presente comma è demandata ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
8-ter. 1. Rosso, Mulè.

  Dopo il comma 75, aggiungere il seguente:
  75-bis. Le disposizioni di cui al comma 75 si applicano a decorrere dal 1o luglio 2021.
8-ter. 2. Rosso, Mulè.

  Dopo il comma 75, aggiungere il seguente:
  75-bis. All'articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente lettera: h-bis) veicoli in dotazione della Polizia Locale provvisti delle targhe di immatricolazione previste dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 27 aprile 2006, n. 209.
8-ter. 3. Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Potenti, Formentini, Zoffili, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 75, aggiungere i seguenti:
  75-bis. Al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica circa i particolari rischi connessi all'uso di veicoli consentiti ai minorenni, la Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con i Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, provvede all'istituzione di una specifica campagna di informazione, in particolare attraverso i canali del servizio pubblico radiotelevisivo, in merito all'utilizzo consapevole di veicoli da parte di persone di età inferiore a 21 anni, al fine di favorirne l'uso consapevole, con particolare riguardo al rispetto delle norme del Codice della strada. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, sentiti il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca ed il Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per la promozione delle campagne informative di cui al precedente periodo.

  75-ter. All'onere derivante dal precedente comma, complessivamente valutato in 500 mila euro annui, a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8-ter. 4. Spena, Mandelli.

AREA TEMATICA N. 8-QUATER
(ART. 1, commi 76-77)

  Dopo il comma 77, aggiungere il seguente:
  77-bis. All'articolo 93 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1-ter, dopo le parole: «o di collaborazione con un'impresa costituita» Pag. 335sono aggiunte le seguenti: «, ovvero persona fisica o giuridica, nella Repubblica di San Marino, nella Città del Vaticano, in Svizzera, nel Principato di Monaco o»;
   b) dopo il comma 1-quater, sono aggiunti i seguenti:
  «1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater non si applicano:
   a) ai residenti nel comune di Campione d'Italia;
   b) ai residenti in Italia che conducono veicoli destinati al trasporto internazionale di persone o di merci su strada ai sensi della normativa dell'Unione europea o internazionale in materia, esclusi i trasporti di cabotaggio;
   c) ai residenti in Italia che conducono veicoli di interesse storico o collezionistico e veicoli d'epoca immatricolati all'estero, limitatamente allo svolgimento di manifestazioni autorizzate;
   d) ai residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero impegnati in competizioni sportive su strada autorizzate ai sensi dell'articolo 9, limitatamente alla durata delle competizioni stesse e delle relative tappe di trasferimento;
   e) al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, di cui all'articolo 1, comma 9, lettere a) e b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470, nonché al personale delle forze armate e di polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o comandi NATO. La medesima previsione si applica anche nei confronti dei familiari conviventi all'estero con il personale di cui alla presente lettera;
   f) al personale civile e militare straniero inviato per prestare servizio presso organismi o comandi internazionali situati in Italia e che conduce sul territorio nazionale veicoli immatricolati all'estero nella propria disponibilità;
   g) al personale dipendente di imprese aventi sede in Italia che, per brevi spostamenti strettamente legati allo svolgimento di prestazioni lavorative, conduce veicoli immatricolati all'estero appartenenti o nella disponibilità di clienti delle medesime imprese. In tali ipotesi, a bordo degli stessi veicoli deve essere presente, durante la circolazione, un documento attestante il rapporto di lavoro con l'impresa e l'attualità del rapporto tra questa e il cliente proprietario del veicolo o che ne ha la legittima disponibilità. In mancanza di tale documento, la disponibilità dei veicoli si considera in capo ai conducenti;
   h) alle persone residenti all'estero che lavorano o collaborano in modo stagionale con imprese aventi sede in Italia e che per tale motivo hanno la residenza temporanea ovvero normale in Italia, ad esclusione di coloro che acquisiscono la residenza anagrafica in Italia;
   i) ai titolari e al personale dipendente di imprese di officina meccanica, di carrozzeria, di soccorso stradale e simili, aventi sede in Italia, che per motivi connessi all'attività lavorativa si trovino a condurre veicoli immatricolati all'estero.
   1-sexies. Le disposizioni di cui al comma 1-quinquies si applicano anche ai componenti del nucleo familiare dei medesimi soggetti di cui alle lettere a) a h) aventi la medesima residenza.».
8-quater. 2. Mulè, Mandelli.

  Dopo il comma 77, aggiungere i seguenti:
  77-bis. All'articolo 93 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1-ter, dopo le parole: «o di collaborazione con un'impresa costituita» sono inserite le seguenti: «, ovvero persona fisica o giuridica, nella Repubblica Pag. 336di San Marino, nella Città del Vaticano, in Svizzera, nel Principato di Monaco o»;
   b) dopo il comma 1-quater, sono aggiunti i seguenti:
  «1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater non si applicano:
   a) ai residenti nel comune di Campione d'Italia;
   b) ai residenti in Italia che conducono veicoli destinati al trasporto internazionale di persone o di merci su strada ai sensi della normativa dell'Unione europea o internazionale in materia, esclusi i trasporti di cabotaggio;
   c) ai residenti in Italia che conducono veicoli di interesse storico o collezionistico e veicoli d'epoca immatricolati all'estero, limitatamente allo svolgimento di manifestazioni autorizzate;
   d) ai residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero impegnati in competizioni sportive su strada autorizzate ai sensi dell'articolo 9, limitatamente alla durata delle competizioni stesse e delle relative tappe di trasferimento;
   e) al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, di cui all'articolo 1, comma 9, lettere a) e b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470, nonché al personale delle forze armate e di polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o comandi NATO. La medesima previsione si applica anche nei confronti dei familiari conviventi all'estero con il personale di cui alla presente lettera;
   f) al personale civile e militare straniero inviato per prestare servizio presso organismi o comandi internazionali situati in Italia e che conduce sul territorio nazionale veicoli immatricolati all'estero nella propria disponibilità;
   g) al personale dipendente di imprese aventi sede in Italia che, per brevi spostamenti strettamente legati allo svolgimento di prestazioni lavorative, conduce veicoli immatricolati all'estero appartenenti o nella disponibilità di clienti delle medesime imprese. In tali ipotesi, a bordo degli stessi veicoli deve essere presente, durante la circolazione, un documento attestante il rapporto di lavoro con l'impresa e l'attualità del rapporto tra questa e il cliente proprietario del veicolo o che ne ha la legittima disponibilità. In mancanza di tale documento, la disponibilità dei veicoli si considera in capo ai conducenti;
   h) alle persone residenti all'estero che lavorano o collaborano in modo stagionale con imprese aventi sede in Italia e che per tale motivo hanno la residenza temporanea ovvero normale in Italia, ad esclusione di coloro che acquisiscono la residenza anagrafica in Italia;
   i) ai titolari e al personale dipendente di imprese di officina meccanica, di carrozzeria, di soccorso stradale e simili, aventi sede in Italia, che per motivi connessi all'attività lavorativa si trovino a condurre veicoli immatricolati all'estero.
   1-sexies. Le disposizioni di cui al comma 1-quinquies si applicano anche ai componenti del nucleo familiare dei medesimi soggetti di cui alle lettere a) a h) aventi la medesima residenza.».

  77-ter. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 77-bis, per il solo anno 2020 alle eventuali minori entrate derivanti dalla mancata irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per un importo massimo pari a 1 milione di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede, a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del Reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente Pag. 337comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8-quater. 3. Mulè, Mandelli.

AREA TEMATICA N. 8-QUINQUIES
(ART. 1, comma 78)

  Dopo il comma 78, aggiungere il seguente:
  78-bis. All'articolo 24 del decreto legislativo 18 aprile 2006, n. 50 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  «3-bis. L'affidamento degli incarichi professionali di cui al presente articolo, ai soggetti di cui al comma 1, lettera d), dello stesso articolo, viene adottata dall'organo competente dell'ente conferente, con provvedimento motivato e non sindacabile.».
8-quinquies. 12. Binelli, Lucchini, Badole, Benvenuto, Gobbato, Vallotto, Parolo, D'Eramo, Raffaelli, Valbusa, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 78, aggiungere il seguente:
  78-bis. Il comma 3 dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2006, n. 50 è sostituito dal seguente:
  «3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica per gli affidamenti di importo superiore a 60.000 euro per l'acquisizione di beni e servizi e superiore a 221.000 euro per i lavori, relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell'ambito del citato Piano d'azione.».
8-quinquies. 11. Binelli, Lucchini, Badole, Benvenuto, Gobbato, Vallotto, Parolo, D'Eramo, Raffaelli, Valbusa, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 78, aggiungere il seguente:
  78-bis. All'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 18 aprile 2006, n. 50, le parole: «40.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «60.000 euro».
8-quinquies. 7. Binelli, Lucchini, Badole, Benvenuto, Gobbato, Vallotto, Parolo, D'Eramo, Raffaelli, Valbusa, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 78, aggiungere il seguente:
  78-bis. All'articolo 36, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 aprile 2006, n. 50, le parole: «preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque» sono sostituite con le seguenti: «preventivi di».
8-quinquies. 4. Binelli, Lucchini, Badole, Benvenuto, Gobbato, Vallotto, Parolo, D'Eramo, Raffaelli, Valbusa, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 78, aggiungere il seguente:
  78-bis. All'articolo 36, comma 2, lettere b) e c,) del decreto legislativo 18 aprile 2006, n. 50, le parole: «150.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «221.000 euro».
8-quinquies. 8. Binelli, Lucchini, Badole, Benvenuto, Gobbato, Vallotto, Parolo, D'Eramo, Raffaelli, Valbusa, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 78, aggiungere il seguente:
  78-bis. All'articolo 36, comma 2, lettera c) e c-bis), del decreto legislativo 18 aprile Pag. 3382006, n. 50, le parole «350.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «500.000 euro».
8-quinquies. 9. Binelli, Lucchini, Badole, Benvenuto, Gobbato, Vallotto, Parolo, D'Eramo, Raffaelli, Valbusa, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 78, aggiungere il seguente:
  78-bis. All'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2006, n. 50, le parole: «40.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «60.000 euro» e le parole: «150.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «221.000 euro».
8-quinquies. 10. Binelli, Lucchini, Badole, Benvenuto, Gobbato, Vallotto, Parolo, D'Eramo, Raffaelli, Valbusa, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 78, aggiungere il seguente:
  78-bis. All'articolo 81 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  «4-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti attiva la banca dati centralizzata di cui al presente articolo entro il 30 giugno 2020.».
8-quinquies. 3. Binelli, Lucchini, Badole, Benvenuto, Gobbato, Vallotto, Parolo, D'Eramo, Raffaelli, Valbusa, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 78, aggiungere il seguente:
  78-bis. All'articolo 113-bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis. Per lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro le stazioni appaltanti prevedono un premio di accelerazione in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, fino ad un massimo complessivo pari al 5 per cento dello stesso e comunque in misura non superiore all'ammontare del ribasso contrattuale.».
8-quinquies. 2. Binelli, Lucchini, Badole, Benvenuto, Gobbato, Vallotto, Parolo, D'Eramo, Raffaelli, Valbusa, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 78, aggiungere il seguente:
  78-bis. All'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2022».
8-quinquies. 6. Binelli, Lucchini, Badole, Benvenuto, Gobbato, Vallotto, Parolo, D'Eramo, Raffaelli, Valbusa, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 78, aggiungere il seguente:
  78-bis. All'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:
  «8-bis. Ai fini dell'acquisizione di beni, servizi, o lavori da parte delle stazioni appaltanti dal valore stimato pari o inferiore a 10.000 euro, non è necessaria l'acquisizione del codice identificativo gara (CIG).».
8-quinquies. 1. Binelli, Lucchini, Badole, Benvenuto, Gobbato, Vallotto, Parolo, D'Eramo, Raffaelli, Valbusa, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Pag. 339

  Dopo il comma 78, aggiungere il seguente:
  78-bis. All'articolo 105, del decreto legislativo 18 aprile 2006, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, il terzo periodo è soppresso;
   b) i commi 4 e 5 sono soppressi.
8-quinquies. 5. Binelli, Lucchini, Badole, Benvenuto, Gobbato, Vallotto, Parolo, D'Eramo, Raffaelli, Valbusa, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

AREA TEMATICA N. 8-SEXIES
(ART. 1, commi 79-80)

  Dopo il comma 80, aggiungere i seguenti:
  80-bis. Al fine di consentire il completamento degli interventi in favore della città di Genova, al decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3-bis dell'articolo 2, le parole: «e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «2019, 2020 e 2021»;
   b) al comma 3-bis dell'articolo 2, sono aggiunte, in fine, le parole: «, nonché di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021»;
   c) al comma 1 dell'articolo 9-bis, è aggiunto il seguente periodo: «Gli investimenti inseriti nel programma straordinario possono riguardare anche opere finalizzate a riqualificare il territorio urbano interessato dagli effetti dell'entrata in funzione di nuove opere o impianti portuali.»;
   d) al comma 1 dell'articolo 9-ter, le parole: «presso il porto di Genova» sono sostituite dalle seguenti: «presso gli scali del Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale»;
   e) al comma 1 dell'articolo 9-ter, le parole: «l'autorizzazione attualmente in corso rilasciata ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,» sono sostituite dalle seguenti: «le autorizzazioni attualmente in corso, rilasciate ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono prorogate fino al 31 ottobre 2024.»;
   f) al comma 2 dell'articolo 9-ter, le parole: «del porto di Genova» sono sostituite dalle seguenti: «degli scali del sistema»;
   g) al comma 2 dell'articolo 9-ter, le parole: «dalla Compagnia unica lavoratori merci varie del porto di Genova» sono sostituite dalle seguenti: «dai soggetti autorizzati ex articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84».

  80-ter. Al fine di favorire flessibilità dei Piani regolatori alle esigenze di sviluppo portuale al comma 6 dell'articolo 22 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
8-sexies. 1. Rixi, Di Muro, Viviani, Foscolo, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 80, aggiungere i seguenti:
  80-bis. Nelle more del riordino della materia, al fine di ridurre il contenzioso derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni delle concessioni demaniali marittime ai sensi dell'articolo 03, comma 1,lettera b), numero 2.1), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, i procedimenti giudiziari pendenti alla data del 30 novembre 2019 concernenti il pagamento in favore dello Pag. 340Stato dei canoni e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze, possono essere integralmente definiti, previa domanda all'ente gestore e all'Agenzia del demanio da parte del soggetto interessato ovvero del destinatario della richiesta di pagamento, mediante il versamento: a) in un'unica soluzione, di un importo pari al 30 per cento delle somme richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo; b) rateizzato fino a un massimo di sei rate annuali, secondo un piano approvato dall'ente gestore, di un importo pari al 60 per cento delle somme richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo. La liquidazione degli importi ai sensi delle lettere a) e b) costituirà a ogni effetto rideterminazione dei canoni dovuti per le annualità considerate.

  80-ter. La domanda di definizione, ai sensi del comma 80-bis, nella quale il richiedente dichiara se intende avvalersi delle modalità di pagamento di cui alla lettera a) o di quelle di cui alla lettera b) del medesimo comma, è presentata entro il 28 febbraio 2020. La definizione si perfeziona con il versamento dell'intero importo dei canoni come rideterminati ai sensi del comma 732, entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di definizione; in caso di versamento rateizzato, entro il predetto termine deve essere versata la prima rata, la definizione resta sospesa sino al completo versamento delle ulteriori rate e il mancato pagamento di una di queste, entro sessanta giorni dalla scadenza, comporta la decadenza dal beneficio. La definizione del contenzioso con le modalità di cui al comma 732 e al presente comma priva di effetto gli eventuali procedimenti e/o provvedimenti amministrativi, non che i relativi effetti, avviati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio nonché’ la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone.
8-sexies. 2. Ripani.

  Dopo il comma 80, aggiungere il seguente:
  80-bis. Fino al complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi, i procedimenti di riscossione coattiva dei canoni demaniali, anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e i procedimenti amministrativi per il rilascio, la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, derivanti da contenzioso pendente alla data del 30 novembre 2019 e connesso all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi. Fino al complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione. La disposizione di cui al presente comma non si applica per i beni pertinenziali che risultano comunque oggetto di procedimenti giudiziari di natura penale, nonché nei comuni e nei municipi sciolti o commissariati ai sensi degli articoli 143 e 146 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
8-sexies. 3. Ripani.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

Pag. 341

AREA TEMATICA N. 9
(ART. 1, commi 81-82)

  Dopo il comma 82, inserire il seguente:
  82-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al comma 496, le parole: «30 per cento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «95 per cento».
9. 1. Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli, Trancassini.

  Dopo il comma 82, inserire il seguente:
  82-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 502-ter, è aggiunto il seguente:
  «502-ter.1. Resta fermo il diritto per i risparmiatori di cui al comma 494 all'integrale liquidazione del risarcimento riconosciuto con sentenza del giudice, con pronuncia dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) o con pronuncia degli arbitri presso la Camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 210 del codice dei contratti pubblici a valere sulle risorse del FIR».
9. 2. Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli, Trancassini.

  Dopo il comma 82, inserire i seguenti:
  82-bis. Al fine di garantire sicurezza e qualità dei servizi sanitari legati al percorso nascita, nelle aree montane gli standard minimi in termini di volumi di prestazioni fissati dal regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n.70, possono essere derogati.

  82-ter. Con propri atti, le regioni possono definire:
   a) il limite dimensionale minimo in termini di volume di prestazioni effettivamente erogate per il mantenimento del punto nascita;
   b) le misure organizzative ritenute necessarie a garantire il massimo livello di sicurezza e di qualità delle prestazioni all'interno della rete dei servizi regionali.

  82-quater. In via prioritaria le regioni possono disporre, nelle aree montane, e sulla base di motivate valutazioni di carattere geografico, logistico e infrastrutturale, la riapertura di punti nascita preesistenti e chiusi per effetto dell'applicazione dei vigenti standard minimi.
9. 3. Bignami, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli, Trancassini.

  Dopo il comma 82, inserire il seguente:
  82-bis. Per far fronte alle mutate ed accresciute esigenze di assistenza sanitaria nel territorio pontino e garantire un qualificato ed efficace servizio sanitario e una dotazione tecnologicamente avanzata, è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per il triennio 2020-2022 da destinare alla realizzazione del nuovo ospedale di Latina. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 858 della presente legge.
9. 4. Meloni, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

AREA TEMATICA N. 10
(ART. 1, commi 83-84)

  Dopo il comma 84, inserire il seguente:
    84-bis) Ai fini dello sviluppo della rete ferroviaria nazionale e al fine di realizzare la linea ferroviaria Ascoli Piceno–Ancona e Pescara Centrale–Ancona fino alla stazione di Jesi, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro per l'anno 2021.

Pag. 342

  Conseguentemente, alla Tabella B, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
   2020: – 5.000.000;
   2021: – 20.000.000.
10. 1. Latini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

AREA TEMATICA N. 11
(ART. 1, commi 85-100)

  Dopo il comma 90, inserire il seguente:
  90-bis. Al fine di salvaguardare la tutela dell'ambiente del tessuto economico produttivo dell'area territoriale di Taranto, fondato principalmente sull'attività produttiva e l'indotto generato da ILVA S.p.A., all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «dell'A.I.A.» sono sostituite dalle seguenti: «del Piano Ambientale medesimo»;
   b) al secondo periodo, dopo le parole: «in quanto costituiscono adempimento» sono inserite le seguenti: «dei doveri imposti dal suddetto Piano Ambientale, salvo che sia acquisita la prova che le medesime condotte non corrispondano all'esecuzione»;
   c) al terzo periodo, dopo le parole: «condotte poste in essere fino al 6 settembre 2019» sono inserite le seguenti: «, fatta eccezione per l'affittuario o acquirente e i soggetti da questi funzionalmente delegati, per i quali la disciplina di cui al secondo periodo si applica con riferimento alle condotte poste in essere in esecuzione del suddetto Piano Ambientale sino alla scadenza dei termini di attuazione stabiliti dal Piano stesso per ciascuna prescrizione ivi prevista che venga in rilievo con riferimento alle condotte poste in essere da detti soggetti, ovvero dei più brevi termini che l'affittuario o acquirente si sia impegnato a rispettare nei confronti della gestione commissariale di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria»;
   d) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, resta ferma la responsabilità in sede penale, civile e amministrativa derivante dalla violazione di norme poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori».
11. 10. Molinari, Rixi, Sasso, Tateo, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 90, inserire i seguenti:
  90-bis. Al fine di contrastare la crisi occupazionale del settore turistico-ricettivo connessa al fallimento di Thomas Cook, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2019, a sostegno delle imprese turistico-ricettive ubicate in Italia che vantano crediti nei confronti di Thomas Cook UK Pie e delle aziende, anche di altre nazionalità, facenti parte del medesimo gruppo.

  90-ter. Hanno accesso alle prestazioni del Fondo di cui al comma 90-bis, le imprese del settore turistico-ricettivo in possesso di certificazione che attesti la sussistenza di un credito nei confronti di Thomas Cook UK Pie e delle aziende, anche straniere, che fanno parte del medesimo gruppo.
  90-quater. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 90-bis.
  90-quinquies. Il contributo di cui al comma 90-bis è concesso nel rispetto dei massimali stabiliti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi Pag. 343all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis».
  90-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 61, comma 1, della legge n. 289 del 2002, come rifinanziato dalla presente legge.
11. 11. Dara, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 90, inserire i seguenti:
  90-bis. Il credito di imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come modificato dall'articolo 1, comma 5, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è riconosciuto anche per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per il successivo.

  90-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 90-bis, pari a pari a 240 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
11. 12. Andreuzza, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 91, inserire i seguenti:
  91-bis. A decorrere dall'anno 2020 è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo denominato «Fondo per investimenti in ricerca e sviluppo nel settore ambientale», di seguito denominato «Fondo» con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, finalizzato all'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato ai soggetti privati che investono in ricerca e sviluppo nei settori:
   a) delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e dei servizi collettivi ad alto contenuto tecnologico, nell'ideazione di nuovi prodotti che realizzano un significativo miglioramento della protezione dell'ambiente per la salvaguardia dell'assetto idrogeologico e per le bonifiche ambientali, nonché nella prevenzione del rischio sismico;
   b) dei processi di produzione o di valorizzazione di prodotti, processi produttivi od organizzativi ovvero di servizi che, rispetto alle alternative disponibili, comportino una riduzione dell'inquinamento e dell'uso delle risorse nell'arco dell'intero ciclo di vita;
   c) della pianificazione di interventi nell'ambito della gestione energetica, attraverso Pag. 344lo sviluppo di soluzioni hardware e software che consentano di ottimizzare i consumi, e della domotica;
   d) dello sviluppo di soluzioni per la gestione del ciclo dei rifiuti, con particolare riferimento ai modelli di raccolta, trattamento e recupero, e per la gestione idrica, attraverso la progettazione di strumenti che garantiscano un monitoraggio più attento della rete idrica;
   e) della progettazione di nuovi sistemi di mobilità ecologici e sostenibili, anche attraverso la definizione di processi che possano ottimizzare la logistica dell'ultimo miglio e le attività di trasporto proprie delle compagnie private in aree urbane, tenendo in considerazione il traffico generato, la congestione, l'inquinamento e il dispendio energetico;

  91-ter. Le disposizioni di cui al comma 91-bis si applicano altresì al fine di sostenere la nascita di nuove imprese operanti nei settori delle tecnologie innovative e favorire la valorizzazione e il trasferimento del patrimonio di conoscenza scientifica e tecnologica presente nel sistema della ricerca pubblica e privata per incrementare lo sviluppo economico, compresi gli spin off accademici, al fine di sviluppare processi di ricerca comuni tra imprese, università e centri di ricerca.
  91-quater. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di funzionamento del Fondo di cui al comma 91-bis.
  91-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  Conseguentemente il Fondo di cui al comma 858 è ridotto a decorrere dall'anno 2020 di 10 milioni di euro.
11. 6. Gelmini.

  Dopo il comma 91, inserire i seguenti:
  91-bis. Al fine di consentire le necessarie attività progettuali connesse agli interventi per il dissesto idrogeologico è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo per il finanziamento della progettazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e la salvaguardia del territorio, con una dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, cui confluiscono annualmente le risorse eventualmente disponibili del Fondo di cui all'articolo 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

  91-ter. Le tipologie di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e di salvaguardia del territorio ai sensi della presente legge sono le seguenti:
   a) le opere di difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d'acqua, dei rami terminali dei fiumi e delle loro foci nel mare, nonché delle zone umide adiacenti;
   b) la moderazione delle piene, anche mediante vasche di laminazione, casse di espansione, scaricatori di piena, scolmatori, diversivi o altro, per la difesa dalle inondazioni e dagli allagamenti;
   c) la difesa e il consolidamento dei versanti, dei costoni rocciosi e delle aree instabili, nonché la difesa degli abitati e delle infrastrutture contro i movimenti franosi, le valanghe e gli altri fenomeni di dissesto;
   d) la protezione delle coste e degli abitati dall'ingressione e dall'erosione delle acque marine e il rifacimento degli arenili, anche mediante opere di ricostituzione dei cordoni dunali e della linea di costa;
   e) la gestione del rischio e del rischio residuo anche mediante monitoraggio del dissesto e interventi non strutturali funzionali ad abbattere il danno atteso, previo parere del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
   f) la demolizione delle opere abusive giacenti in alveo, anche in danno;Pag. 345
   g) gli interventi integrati in grado di garantire contestualmente, attraverso interventi strutturali e non strutturali, la riduzione del rischio idrogeologico e il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità.

  91-quater. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse del Fondo di cui al presente articolo.
  91-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.

  Conseguentemente, dopo il comma 858, inserire il seguente:
  «858-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del è ridotto di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».
11. 7. Gelmini.

  Dopo il comma 96, inserire il seguente:
  96-bis. II Fondo di cui all'articolo 47, comma 11-quinquies, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è rifinanziato di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

  Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
  2020: – 4 milioni;
  2021: – 4 milioni;
  2022: – 4 milioni.
11. 3. Mulè.

  Dopo il comma 96, inserire il seguente:
  96-bis. Nelle more del completamento dei quattro corridoi TEN-T Reno-Alpi, Mediterraneo, Baltico Adriatico, Scandinavo Mediterraneo, a decorrere dal 1 gennaio 2020, al fine di incentivare il trasporto competitivo per ferrovia di merci provenienti da terminal industriali e intermodali non direttamente posti sulle direttrici dei suddetti corridoi, Rete Ferroviaria Italiana concede, su richiesta, agli operatori interessati una riduzione dei canoni di utilizzo della traccia ove siano presenti impianti ferroviari e si svolgano servizi ferroviari, anche di manovra. Detta riduzione dei canoni è di ammontare inversamente proporzionale alla saturazione delle capacità del treno in composizione fino alla misura massima pari all'azzeramento dei relativi canoni. I beneficiari della riduzione trasferiscono il beneficio sugli utenti finali dei servizi ferroviari agevolati.
11. 4. Mulè.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 96, inserire il seguente:
  96-bis. Con riferimento alle zone di sosta tecnica dei convogli ferroviari di merci pericolose, definite dalle disposizioni di cui al decreto del Ministero dell'ambiente 10 ottobre 1998, al fine di consentire la raccolta, l'inoltro o la terminalizzazione di carri singoli o di gruppi di carri verso le destinazioni finali, Rete Ferroviaria Italiana, sentite le associazioni di categoria del settore e le autorità competenti, provvede ad individuare, ad attrezzare e mantenere in funzione dieci aree idonee sulla propria rete che garantiscano le condizioni di ricezione previste dal suddetto decreto, utilizzando le risorse disponibili nell'ambito del Contratto di Programma – Parte Investimenti 2017-2021 e istituendo un canone per l'utilizzo delle citate aree a carico degli operatori interessati.
11. 5. Mulè.

Pag. 346

  Dopo il comma 96, inserire il seguente:
  96-bis. Il finanziamento di cui al nono periodo, del comma 14-ter, dell'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è incrementato di 5 milioni di euro annui per il 2021 e il 2022 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 fino al 2034. All'onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di cui al comma 14.
11. 9. Invernizzi, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Potenti, Formentini, Zoffili, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 97, inserire il seguente:
  97-bis. All'articolo 2, comma 1, lettera p), del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, le parole: «rese da soggetti che, senza finalità di lucro, svolgono la loro attività esclusivamente nei confronti di portatori di handicap» sono abrogate.
11. 2. Ripani.

  Sopprimere i commi 98, 99 e 100.
11. 14. Patassini, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Al comma 98, sopprimere le parole: «, di agricoltura».

  Conseguentemente, al comma 99 sopprimere le parole: «da un rappresentante del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali».
11. 13. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Lucchini, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 100, inserire i seguenti:
  100-bis. Dopo il comma 2-ter dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è aggiunto il seguente:
  «2-quater: I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e appositamente certificati da parte delle stesse amministrazioni pubbliche debitrici possono essere compensati con i debiti relativi alle imposte, ai contributi e alle altre somme di cui al comma 2 del presente articolo».

  100-ter. Dopo il comma 1 dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è inserito il seguente:
  «1-bis. Il limite massimo di compensazione di cui al comma 1 del presente articolo non si applica ai crediti maturati nei confronti della pubblica amministrazione compensabili ai sensi dell'articolo 17, comma 2-quater, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».

  100-quater. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 100-bis e 100-ter è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
  100-quinquies. Ai fini del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 100-quater, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è disciplinata la procedura informatica per la registrazione e l'attestazione dell'esigibilità del credito per la compensazione di cui al presente articolo, in conformità a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto-Pag. 347legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
  100-sexies. Le disposizioni di cui ai commi da 100-bis a 100-quinquies producono effetti a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.
  100-septies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 100-bis a 100-quinquies si provvede, entro il limite massimo di spesa di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
11. 1. Gelmini, Baldelli, Prestigiacomo, Mandelli, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Paolo Russo, Pella, Occhiuto.

  Dopo il comma 100, inserire i seguenti:
  100-bis. (Misure per favorire la riconversione e la riqualificazione dei siti orfani) All'articolo 240, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera h), è aggiunta la seguente:
   « hh) siti orfani: siti per i quali il responsabile della contaminazione non è stato individuato, ovvero non adempie agli obblighi di riparazione di cui alla Parte VI del presente decreto, ovvero non è tenuto a sostenere i costi di cui alla Parte VI del presente decreto».

  100-ter. Dopo l'articolo 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto il seguente:

«Art. 252-ter.

(Misure per favorire la riconversione e la riqualificazione dei siti orfani)
   1. Al fine di arrestare l'inquinamento presente, favorire un razionale uso del suolo e il riutilizzo e la valorizzazione delle aree industriali dismesse all'interno dei siti orfani o delle aree destinate alla riconversione per la riqualificazione delle predette aree e la valorizzazione economica, ambientale e produttiva, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente, un fondo pilota, con dotazione iniziale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Le risorse sono destinate al finanziamento dei progetti presentati dagli operatori interessati e relativi alla riconversione e riqualificazione dei siti orfani di cui all'articolo 240, comma 1, lettera hh), per un ammontare non superiore a 2 milioni euro per singolo progetto. I progetti sono adottati dalle regioni, d'intesa con i comuni ricadenti nel proprio territorio, mediante procedura ad evidenza pubblica. Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le specifiche modalità di utilizzazione del fondo.
   2. Con riferimento ai siti orfani presenti all'interno dei siti di cui all'articolo 252 del presente decreto, i soggetti non responsabili della contaminazione che avviano a proprie spese gli interventi relativi alla bonifica e alla riconversione e riqualificazione dei suddetti siti, a valere sul fondo di cui al comma 1, beneficiano di un credito di imposta sul reddito di impresa per una quota non superiore al 45 per cento del costo degli interventi di bonifica e comunque non superiore a 2 milioni euro per singolo intervento. Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le specifiche modalità di erogazione del suddetto credito d'imposta, da effettuare comunque mediante procedura a evidenza pubblica.
   3. Le pubbliche amministrazioni proprietarie dei siti orfani di cui all'articolo 240, comma 1, lettera hh), possono, previa presentazione del progetto di cui al comma 1, provvedere, mediante procedura Pag. 348di affidamento, alla cessione dei beni immobili di cui all'articolo 191, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dai commi 100-bis e 100-ter, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze medesimo.
11. 8. Gava, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Tomasi.

AREA TEMATICA N. 11-BIS
(ART. 1, commi 101-102)

  Dopo il comma 102, inserire i seguenti:
  102-bis. Al Fondo per le vittime dell'amianto istituito dall'articolo 1, comma 278, della legge del 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall'articolo 1, comma 188, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è assegnata una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023.

  102-ter. La dotazione del Fondo è da intendersi destinata a concorrere al pagamento di quanto dovuto, a titolo di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, in forza di sentenza esecutiva pubblicata o di verbale di conciliazione giudiziale sottoscritto dal 1o gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente.
  102-quater. Il terzo periodo dell'articolo 1, comma 278, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall'articolo 1, comma 188, della legge 27 dicembre 2017 n. 205, è sostituito dal seguente: «Il Fondo concorre al pagamento, in favore di coloro che hanno contratto patologie asbesto-correlate, dei relativi eredi e superstiti di quanto agli stessi è dovuto a titolo di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, come liquidato con sentenza esecutiva o con verbale di conciliazione giudiziale».
  102-quinquies. La domanda volta ad ottenere le prestazioni del Fondo può essere presentata anche dal soggetto a carico del quale, in forza di sentenza esecutiva o verbale di conciliazione giudiziale, è posto l'obbligo di risarcimento del danno.
  102-sexies. Il Fondo opera, altresì, in favore dal soggetto tenuto, in base a sentenza esecutiva o verbale di conciliazione giudiziale, al pagamento, in via di regresso o rivalsa, di somme versate per prestazioni indennitarie, anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, a coloro che hanno contratto patologie asbesto-correlate e ai loro eredi e superstiti.
  102-septies. Le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  102-octies. Il Fondo di cui al comma 255 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è ridotto di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023.
11-bis. 1. Cassinelli.

  Dopo il comma 102, inserire i seguenti:
  102-bis. Ai fini dell'attuazione dei programmi di investimento pluriennale per le esigenze di difesa nazionale, il Fondo di cui all'articolo 613 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 è incrementato di euro 250 milioni annui per il triennio 2020-2022.
  Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del «Fondo per il reddito di cittadinanza» di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre Pag. 3492018, n. 145. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.
11-bis. 2. Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli, Trancassini.

  Dopo il comma 102, inserire i seguenti:
  102-bis. All'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 140-ter è inserito il seguente: «140-quater. Una quota del fondo di cui al comma 140, per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, 50 milioni di euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per l'anno 2022, è attribuito ai comuni e alle città metropolitane per l'attuazione di interventi in materia di rimozione dell'amianto, da destinare in via prioritaria alla bonifica degli edifici scolastici».

  102-ter. Le risorse di cui al precedente comma sono attribuite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'ambiente, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dei programmi di investimento presentati dalle amministrazioni comunali entro il 31 marzo per l'anno 2020 ed entro il 28 febbraio per ciascuno degli anni 2021 e 2022, con le modalità stabilite con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze.
  102-quater. Qualora l'entità delle richieste superi lo stanziamento annuo di cui al comma 102-bis, le risorse sono attribuite proporzionalmente tra tutti gli interventi ammessi al finanziamento. Nel caso in cui sia inferiore allo stanziamento, le risorse eccedenti sono riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ed entrano nella disponibilità del riparto dell'anno successivo per le medesime finalità.
11-bis. 3. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 102, inserire i seguenti:
  102-bis. All'articolo 4, comma 1-bis, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, al secondo periodo, le parole: «confinanti con quello nel cui territorio è ubicato il sito,» sono sostituite dalle con le seguenti: «contermini i cui confini si trovano nel raggio di 20 km rispetto al confine del comune nel cui territorio è ubicato il sito».

  102-ter. Al fine di consentire l'invarianza delle aliquote della tariffa elettrica, di cui al comma 1-bis, articolo 4, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, in conseguenza dell'ampliamento dei territori beneficiari delle compensazioni territoriali, previsto dal precedente comma, e contestualmente di garantire almeno il livello di compensazioni esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono stanziati, fino al definitivo smantellamento degli impianti, 2 milioni di euro annui.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2020: – 2.000.000;
   2021: – 2.000.000;
   2022: – 2.000.000.
11-bis. 4. Giacometto, Cortelazzo.

  Dopo il comma 102, inserire i seguenti:
  102-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un Fondo con una dotazione iniziale di 25 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 da destinare alla concessione di contributi a fondo perduto a soggetti pubblici e privati, per la rimozione dell'amianto Pag. 350presente sul territorio nazionale. Il contributo è concesso per una quota fino al 50 per cento della spesa sostenuta a copertura delle spese per la rimozione, smaltimento e sostituzione di eventuali coperture e rivestimenti, fino a completo esaurimento delle risorse disponibili. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro 60 giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di utilizzazione del Fondo. Per il primo anno di attuazione della presente norma, hanno priorità gli interventi destinati alla rimozione dell'amianto nei comuni di Brani e Stradella, per l'importo complessivo di contributi da erogare pari a 8 milioni di euro per l'anno 2020.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2020: – 25.000.000;
   2021: – 25.000.000;
   2022: – 25.000.000.
11-bis. 5. Lucchini, Badole, Benvenuto, Gobbato, Vallotto, Parolo, D'Eramo, Raffaelli, Valbusa, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

AREA TEMATICA N. 11-TER
(ART. 1, commi 103-106)

  Dopo il comma 106, inserire il seguente:
  106-bis. Al fine di garantire il pieno funzionamento del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, composto dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dalle Agenzie regionali, nonché i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA) di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, sono stanziati 20 milioni di euro dall'anno 2020.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2020: – 20.000.000;
   2021: – 20.000.000;
   2022: – 20.000.000.
11-ter. 1. Cortelazzo, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 106, inserire il seguente:
  106-bis. L'attribuzione di funzioni di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relativamente al parco nazionale dello Stelvio, non esclude la partecipazione dello stesso a stanziamenti di risorse statali non afferenti al contributo ordinario per il funzionamento dei parchi nazionali.
11-ter. 2. Parolo, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

AREA TEMATICA N. 12
(ART. 1, commi 107-123)

  Al comma 107, dopo le parole: le pubbliche amministrazioni di cui al comma 108 inserire le seguenti:, fatta eccezione per quelle site nei comuni montani,.
12. 19. Binelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Al comma 107, dopo le parole: ad energia elettrica o ibrida inserire le seguenti: termoelettrica a funzionamento multimodale, di cui all'articolo 17-bis, comma 2, lettera e), punto 3) del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con una potenza massima netta del motore elettrico ≥ a 30kw.
12. 26. Mandelli.

Pag. 351

  Al comma 107, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: all'anno.
12. 22. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 107, inserire il seguente:
  107-bis. Con l'obiettivo di favorire la sicurezza stradale e la protezione dei motociclisti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda una quota pari al 50 per cento delle spese sostenute e documentate per l'acquisto di protezioni per uso motociclistico a salvaguardia degli arti e delle loro estremità, del torace e della schiena, nel limite complessivo di spesa di 2.000 euro per ciascun soggetto intestatario di motoveicolo o motociclo. Con apposito provvedimento da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero della salute, disciplina le modalità attuative dell'incentivo fiscale di cui al comma precedente, nonché individua le protezioni per uso motociclistico per le quali vale l'incentivo, fermo restando quanto previsto dal comma successivo. La detrazione di cui al comma 1 spetta esclusivamente per l'acquisto di dispositivi di sicurezza per uso motociclistico marchiati e certificati CE e conformi agli standard europei EN13595, EN1621 –1, EN1621 –2, EN1621 –3, EN1621 –4, EN13594, EN13634. È altresì ammissibile ai fini della detrazione l'acquisto di protettori gonfiabili ad attivazione elettronica per uso motociclistico purché marchiati e certificati CE, di seconda categoria, da ente notificato, conformemente alla direttiva 89/686/CE e successive modificazioni. Agli oneri derivanti dalla disposizione, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 858.
12. 15. Durigon, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Maccanti, Morelli, Rixi, Tombolato, Zordan, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 107, inserire il seguente:
  107-bis. All'articolo 80 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 8 è sostituito dal seguente:
  «8. Alle revisioni periodiche dei veicoli provvedono:
   a) per i veicoli a motore capaci di contenere al massimo 16 persone, compreso il conducente, o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5t e i loro rimorchi, gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri e le officine autorizzate ai sensi dell'articolo 105, comma 3, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Le officine autorizzate devono soddisfare i requisiti di cui al successivo comma 9 e devono garantire che i controlli tecnici siano eseguiti da un ispettore autorizzato per la categoria del veicolo in revisione e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale di recepimento, delle disposizioni comunitarie di settore, conformemente al comma 2;
   b) per i veicoli a motore con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5t non destinati al trasporto di persone o di merci pericolose e i loro rimorchi, gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri e le imprese operanti in regime di concessione quinquennale. Ai fini della concessione, le imprese concessionarie devono soddisfare i requisiti di cui al comma 9-bis e devono garantire che i controlli tecnici siano eseguiti da un ispettore autorizzato per la categoria del veicolo in revisione e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale di recepimento delle disposizioni comunitarie di settore, conformemente al comma 2.»;Pag. 352
   b) il comma 9 è sostituito dal seguente:
  «9. Le imprese di cui al comma 8, lettera a), devono essere in possesso di requisiti tecnici, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni, precisati nel regolamento; tali imprese devono essere iscritte in tutte le sezioni del registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce con proprio decreto i requisiti di imparzialità, in accordo alle pertinenti sezioni della normativa internazionale ISO, le modalità tecniche e amministrative per le revisioni effettuate dalle imprese autorizzate, nonché il termine per adeguarsi. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo dell'autorizzazione.»;
   c) dopo il comma 9 è inserito il seguente comma:
  «9-bis. Le imprese di cui al comma 8, lettera b), devono essere in possesso di requisiti tecnici, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni e ne garantiscono l'imparzialità. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce con proprio decreto le dotazioni minime, i requisiti di imparzialità, in accordo alle pertinenti sezioni della normativa internazionale ISO, nonché le – modalità tecniche e amministrative per le revisioni effettuate in regime di concessione. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo della concessione.»;
   d) il comma 10 è sostituito dal seguente:
  «10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale effettua periodici 82 controlli sulle officine e sulle imprese di cui al comma 8 del presente articolo e controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti a revisione presso le medesime. I controlli periodici sono effettuati, con le modalità di cui alla legge 1 dicembre 1986, n. 870, da personale del medesimo Dipartimento appositamente formato o abilitato. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono determinate le modalità dei controlli, dei rimborsi e dei compensi, anche forfetari in ragione della complessità dei controlli, da riconoscere al personale che esegue l'ispezione. Con il medesimo decreto sono determinate le modalità e gli importi da porre a carico delle imprese di cui al comma 8 del presente articolo, che dovranno essere versati annualmente e affluire alle entrate dello Stato con imputazione al capitolo 3566 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»;
   e) il comma 11 è sostituito dal seguente:
  «11. Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si accerti che l'impresa non sia più in possesso delle necessarie attrezzature, oppure che le revisioni siano state effettuate in difformità dalle prescrizioni vigenti, le concessioni o le autorizzazioni relative ai compiti di revisione sono, in misura proporzionale alla gravità della violazione accertata, sospese o revocate secondo modalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»;
   f) il comma 13 è sostituito dal seguente:
  «13. Le imprese di cui al comma 8, al termine della revisione, rilasciano la documentazione prevista dai decreti di attuazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dall'autorità competente individuata dalla normativa nazionale di recepimento delle disposizioni dell'Unione europea di settore, conformemente al comma 2»;
   g) al comma 15, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Se nell'arco di due anni decorrenti dalla prima vengono accertate tre violazioni, le imprese sono soggette alla sospensione o alla revoca delle autorizzazioni o delle concessioni Pag. 353secondo modalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»;
   h) al comma 17 le parole: «produce agli organi competenti attestazione di revisione falsa» sono sostituite dalle seguenti: «alteri o falsifichi la documentazione di cui al comma 13».

  2. Le disposizioni di cui all'articolo 80, comma 9, del codice della strada, come modificato dal comma 1, lettera b), del presente articolo, si applicano anche alle imprese autorizzate prima dell'entrata in vigore della presente disposizione.
12. 14. Donina, Capitanio, Cecchetti, Giacometti, Maccanti, Morelli, Rixi, Tombolato, Zordan, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 109, inserire i seguenti:
  109-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 107, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per il riconoscimento di incentivi economici al rinnovo del parco circolante obsoleto ed inquinante, con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2020.

  109-ter. Al fine di accrescere la sicurezza stradale e ridurre gli effetti climalteranti derivanti dalla circolazione sul territorio nazionale di veicoli non conformi alla normativa europea vigente, a coloro che, nell'anno 2020, acquistano e immatricolano in Italia un veicolo nuovo di fabbrica della categoria M1, a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full electric) ovvero a motorizzazione termica e conformi alla normativa Euro 6 di cui al Regolamento (CE) n. 692 del 2008 e al Regolamento (CE) n. 715 del 2007, e che consegnano per la rottamazione un veicolo, appartenente alla medesima categoria, di cui siano proprietari o intestatari da almeno dodici mesi ovvero di cui sia intestatario o proprietario, da almeno dodici mesi, un familiare convivente, è riconosciuto un contributo pari a 1.500 euro nel caso in cui il veicolo consegnato per la rottamazione sia della categoria euro 0, 1, 2, 3 o 4, ovvero sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 2 aprile 2011.
  109-quater. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo, pena il non riconoscimento del contributo di cui al comma 109-ter, di consegnare il veicolo usato a un demolitore e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.
  109-quinquies. I veicoli usati di cui al comma 109-quater non possono essere rimessi in circolazione e devono essere avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.
  109-sexies. Il contributo di cui al comma 109-ter è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.
  109-septies. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo di cui al comma 109-ter e recuperano tale importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi.
  109-octies. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è Pag. 354stata emessa la fattura di vendita dei veicoli per cui è concesso il contributo di cui al comma 109-ter, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore:
   a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto;
   b) copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato o, in caso di loro mancanza, copia dell'estratto cronologico;
   c) originale del certificato di proprietà relativo alla cancellazione per demolizione, rilasciato dallo sportello telematico dell'automobilista, ovvero del certificato di cessazione dalla circolazione rilasciato dall'ufficio della motorizzazione civile.

  109-novies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui al comma 109-bis.
  109-decies. Il contributo di cui al comma 109-ter è concesso a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 109-bis, fino ad esaurimento delle medesime risorse.
  109-undecies. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione dei commi 109-bis, 109-ter e 109-decies pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
12. 29. Molinari, Saltamartini, Andreuzza, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 109, inserire i seguenti:
  109-bis. Per le medesimi finalità di cui al comma 107, alle persone fisiche che in Italia consegnano per la rottamazione un veicolo a benzina Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3 ed Euro 4, Diesel Euro 0, Diesel Euro 1, Diesel Euro 2, Diesel Euro 3 e Diesel Euro 4 anche se dotati di impianti di alimentazione a metano o a GPL è riconosciuto un contributo statale di euro 500 per l'acquisto di veicoli nuovi di fabbrica a basse emissioni complessive, sempre che sia praticato dal venditore uno sconto almeno pari al doppio della misura del contributo. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.
  109-ter. Il contributo di cui al comma 109-bis spetta per i veicoli acquistati e immatricolati a partire dal 1o gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 a condizione che:
   a) il contributo di cui al comma 109-bis risulti ripartito in parti uguali tra Pag. 355un contributo statale, nei limiti delle risorse di cui al comma 109-octies, e uno sconto praticato dal venditore;
   b) il veicolo acquistato non sia stato già immatricolato in precedenza;
   c) il veicolo consegnato per la rottamazione sia intestato, allo stesso soggetto intestatario di quest'ultimo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, che sia intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari;
   d) nell'atto di acquisto sia espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e siano indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale di cui al comma 109-bis.

  109-quater. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo, pena il non riconoscimento del contributo di cui al comma 109-bis, di consegnare il veicolo usato ad un demolitore e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.
  109-quinquies. I veicoli usati di cui al comma 109-quater non possono essere rimessi in circolazione e devono essere avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.
  109-sexies. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo di cui al comma 109-bis e recuperano detto importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi.
  109-septies. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita dei veicoli per cui è concesso il contributo di cui al comma 109-bis, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore:
   a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto;
   b) copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato o, in caso di loro mancanza, copia dell'estratto cronologico;
   c) originale del certificato di proprietà relativo alla cancellazione per demolizione, rilasciato dallo sportello telematico dell'automobilista di cui al comma 3;
   d) certificato dello stato di famiglia, nel caso previsto dal comma 2, lettera d).

  109-octies. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione dei commi 109-bis e 109-ter, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020 e 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei Pag. 356familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
12. 30. Saltamartini, Andreuzza, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 109, inserire il seguente:
  109-bis. All'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, sono aggiunti i seguenti commi:
  «3-bis. Al fine di promuovere la riduzione dell'impatto ambientale derivante dall'utilizzo di veicoli inquinanti è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un fondo finalizzato a incentivare la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, dei veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera m), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, immatricolati nella categoria Euro 0 o Euro 1 con veicoli nuovi.
  3-ter. Le risorse di cui al comma 3-bis sono destinate, a fronte della presentazione da parte dell'acquirente, del certificato di avvenuta rottamazione rilasciato da centri autorizzati, alla concessione di un contributo di 8.000 euro per ciascun veicolo acquistato dal 1o gennaio 2019 al 1o giugno 2020 e immatricolato entro il 31 dicembre 2020.
  3-quater. Il contributo di cui al comma 3-ter è riconosciuto anche per i veicoli acquistati da privati con lo strumento del leasing.
  3-quinquies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l'accesso ai benefìci di cui al comma 3-ter.».
12. 16. Cavandoli, Bitonci, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 109, inserire il seguente:
  109-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 623, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è incrementata di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:
   2020: – 1.500.000;
   2021: – 1.500.000.
12. 2. Zanella.

  Al comma 110, sostituire le parole: 20 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 e aggiungere, infine, le seguenti parole: e quanto a 45 milioni di euro per l'anno 2020, 25 milioni di euro per l'anno 2021 e 45 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze medesimo.
12. 20. Rixi, Maccanti, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Morelli, Pag. 357Tombolato, Zordan, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Al comma 111, sostituire le parole: 14 milioni di euro per l'anno 2020 e di 25 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: 29 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2020: – 15.000.000;
   2021: – 4.000.000.
12. 21. Rixi, Maccanti, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zordan, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 112, inserire il seguente:
  112-bis. Per il perseguimento delle finalità di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 2 e per lo sviluppo del cicloturismo e per la messa in sicurezza di percorsi ciclabili di interesse regionale e comunale, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un Fondo per lo sviluppo della mobilità ciclistica sul territorio nazionale, con una dotazione annuale di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. I criteri e le modalità di riparto delle risorse del Fondo di cui al presente comma sono definite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2020: – 60.000.000;
   2021: – 60.000.000;
   2022: – 60.000.000.
12. 25. Rixi, Maccanti, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zordan, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 112, inserire il seguente:
  112-bis. Il Fondo di cui all'articolo 47, comma 11-quinquies, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è rifinanziato per un importo pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2020: – 60.000.000;
   2021: – 60.000.000;
   2022: – 60.000.000.
12. 23. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 112, inserire il seguente:
  112-bis. Nell'ambito della progettazione e realizzazione del sistema nazionale di ciclovie turistiche di cui all'articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'individuazione dei progetti e degli interventi da realizzare, d'intesa con Rete Ferroviaria Italiana, deve prioritariamente considerare il riutilizzo delle ferrovie dismesse e delle relative pertinenze.
12. 24. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Pag. 358

  Al comma 114, dopo le parole: ibrida (diesel/elettrico) inserire le parole: ad idrogeno.
12. 27. Mandelli.

  Dopo il comma 117, inserire il seguente:
  117-bis. In via sperimentale per gli anni 2020 e 2021, in deroga ai commi 5, 7 e 8, dell'articolo 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è autorizzata l'attività di condivisione, dietro corrispettivo, di autoveicoli tra privati per il tramite di piattaforme digitali. Alle transazioni effettuate ai sensi del primo periodo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, provvede all'attuazione del presente articolo.
12. 28. Ruggieri.

  Dopo il comma 117, aggiungere il seguente:
  117-bis. Dopo la lettera g) dell'articolo 49, comma 1 del disegno legislativo del 15 novembre 1993 n. 507 è inserita la seguente lettera: « g-bis) le occupazioni con impianti e infrastrutture adibite alla ricarica dei veicoli elettrici».

  117-ter. Nel caso in cui il comune o la provincia abbiano previsto il pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, le occupazioni con impianti e infrastrutture adibite alla ricarica dei veicoli elettrici devono ritenersi ricomprese, a tutti gli effetti, nella previsione di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 63 del citato decreto.
  117-quater. A compensazione delle minori entrare per gli enti locali, conseguenti alle disposizioni di cui al precedente comma, sono stanziati 20 milioni di euro dall'anno 2020.

  Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2020: – 20.000.000;
   2021: – 20.000.000;
   2022: – 20.000.000.
12. 17. Ruffino, Cortelazzo, Labriola, Mazzetti, Casino, Giacometto.

  Dopo il comma 117, inserire il seguente:
  117-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  «3-bis. Il comma 12 dell'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dal seguente: “Considerato quanto stabilito dal Regolamento UE n. 1031/2006 relativo alla spedizione di rifiuti, in caso di trasporto intermodale di rifiuti, le attività di carico e scarico, di trasbordo, nonché le soste tecniche all'interno dei porti e degli scali ferroviari, degli interporti, degli impianti di terminalizzazione e scali merci non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1, lettera aa), bensì costituiscono una fase del percorso da indicarsi nel formulario di trasporto di cui al precedente comma 1. In questa fase di trasporto il soggetto gestore dell'impianto di terminalizzazione è responsabile della corretta movimentazione secondo la normativa prevista in generale per le merci, senza pericolo per la salute umana e secondo metodi ecologicamente corretti.”».
12. 7. Mulè.

  Dopo il comma 117, inserire il seguente:
  117-bis. All'articolo 37, comma 2 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, Pag. 359convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo la parola: «competente» sono inserite le seguenti: «in materia di regolazione» e dopo la parola: «infrastrutture» sono inserite le seguenti: «che siano soggetti ad oneri di servizio pubblico e la cui tariffa sia determinata dall'Autorità con corrispondente compensazione in applicazione dell'articolo 106 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea»;
   b) Alla lettera a) dopo la parola: «infrastrutture» sono inserite le seguenti: «, soggette a proprie competenze di regolazione in base alla legge,».
12. 5. Mulè.

  Dopo il comma 117, inserire il seguente:
  117-bis. All'articolo 37, comma 6, lettera b) del decreto-legge 16 dicembre 2011, n. 201, sostituire le parole: «dagli operatori economici operanti nel settore del trasporto» con le seguenti: «dai gestori dei servizi di pubblica utilità in materia di trasporto che siano destinatari delle misure di regolazione dell'Autorità».
12. 6. Mulè.

  Dopo il comma 117, inserire il seguente:
  117-bis. Ai fini del rilascio di autorizzazioni, di concessioni, di licenze o comunque di certificazioni di idoneità ad operare in ambito ferroviario, portuale, aeroportuale o postale, la finalità di armonizzare i trattamenti economici e normativi dei dipendenti delle imprese per evitare distorsioni della concorrenza è soddisfatta con l'applicazione da parte delle stesse imprese di contratti collettivi nazionali stipulati da associazioni di categoria e organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
12. 3. Mulè.

  Dopo il comma 117, inserire il seguente:
  117-bis Al fine di migliorare la qualità del servizio di trasporto pubblico locale ferroviario è autorizzata la spesa di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per un contributo straordinario da erogare a favore della regione Lazio. All'onere di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
12. 8. Bergamini.

  Dopo il comma 117, inserire il seguente:
  117-bis. Al fine di consentire la completa realizzazione del collegamento autostradale di cui alla delibera Cipe n. 88/2010, i contributi di cui alla delibera Cipe n. 50/2004 sono integrati con un finanziamento di euro 200.000.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. All'onere di cui al presente comma si provvede quanto a euro 200.000.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
12. 9. Spena.

  Dopo il comma 117, inserire il seguente:
  117-bis. Alla lettera n) del comma 3 dell'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 le parole da: «nonché nel rispetto» fino alla fine del periodo sono soppresse.
12. 4. Mulè.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 117, inserire il seguente:
  117-bis. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 240, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è incrementato di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

Pag. 360

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
   2020: – 15 milioni;
   2021: – 15 milioni.
12. 10. Mulè.

  Dopo il comma 117, inserire il seguente:
  117-bis. All'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 21 è abrogato.

  Conseguentemente dopo il comma 858 inserire il seguente:
  858-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018 è ridotto di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
12. 13. Pentangelo.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 122, inserire il seguente:
  122-bis. Quale contributo statale alla Città di Venezia, Patrimonio dell'Umanità, per gli interventi di recupero e salvaguardia dei beni artistici, architettonici e storici, colpiti dagli eventi calamitosi a far data dal 12 novembre 2019, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2020.

  Conseguentemente dopo il comma 858 inserire il seguente:
  858-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è ridotto di 300 milioni di euro per l'anno 2020.
12. 1. Giacomoni.

  Dopo il comma 122, inserire il seguente:
  122-bis. A seguito degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi in Piemonte e in Liguria a far data dal 24 novembre 2019, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti i presidenti delle regioni interessate, sono individuati gli ambiti territoriali colpiti dagli eventi calamitosi.
  122-ter. In favore dei territori di cui al comma 1 è autorizzata la spesa pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, per interventi di ripristino di manufatti stradali, per la ripresa delle attività produttive e delle attività agricole, per il risarcimento di unità immobiliari danneggiate e per ulteriori interventi di emergenza finalizzati ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose nei territori dei comuni individuati.
  122-quater. In favore dei territori di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2020.

  Conseguentemente dopo il comma 858 inserire il seguente:
  858-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n.215 del 2018 è ridotto di 500 milioni di euro nell'anno 2020.
12. 11. Gelmini.

  Dopo il comma 123, aggiungere il seguente:
  123-bis. Al fine di restituire alla comunità gli spazi pubblici in disuso, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per il recupero ecosostenibile e la riqualificazione degli spazi pubblici abbandonati di aree e di beni immobili inutilizzati da destinare a spazi pubblici per bambini, cui sono attribuite risorse pari a euro 200 milioni. La dotazione del Fondo può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio, adottano disposizioni Pag. 361per incentivare comuni, singoli e associati, ad individuare, negli strumenti di pianificazione, gli ambiti urbanistici da sottoporre prioritariamente a interventi di recupero. L'approvazione delle operazioni di rigenerazione, recupero e riqualificazione urbani comportano la dichiarazione di pubblica utilità delle opere. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, valutati in euro 200 milioni, si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
12. 18. Lucaselli, Lollobrigida, Rampelli.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 123, aggiungere i seguenti:
  123-bis. Al fine di promuovere il processo di rinnovamento del parco macchine esistente contribuendo alla tutela della salute dei lavoratori e alla sicurezza sul lavoro, alla diffusione dell'agricoltura di precisione, alla riduzione dell'impatto ambientale ed al sostegno per le piccole e medie imprese agricole, è istituito il Fondo per l'ammodernamento delle macchine agricole e forestali, con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020,2021 e 2022.
  123-ter. Nel rispetto della normativa vigente in materia di aiuti di stato, il Fondo contribuisce all'acquisto di trattrici e macchine operatrici per l'uso agricolo e forestale con potenza massima di 120 CV, a beneficio degli imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile che si impegnano a rottamare una macchina agricola equivalente immatricolata prima del 1o gennaio 1991.
  123-quater. Le modalità di gestione ed erogazione del fondo di cui al comma 123-bis sono definite con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  123-quinquies. I contributi del Fondo erogati per l'acquisto di un mezzo agricolo rientrante nelle categorie e tipologie indicate al precedente comma 123-ter, non possono cumularsi con quelli previsti da altre norme, compreso il PSR.
  123-sexies: Agli oneri derivanti dai commi da 123-bis a 123-quinquies, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 858, dell'articolo 1.
12. 12. Manzato, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

AREA TEMATICA N. 12-BIS
(ART. 1, commi 124-126)

  Sostituire i commi 124, 125 e 126 con i seguenti:
  124. Al fine di potenziare i servizi di trasporto aereo da e per la Sicilia e di garantire la continuità territoriale con la terraferma, è istituito un fondo con dotazione pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.
  125. Il fondo è utilizzato dalla regione Sicilia per la copertura degli oneri di servizio degli aeroporti siti sul territorio regionale.
  126. La regione Sicilia invia al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le proposte operative da sottoporre alla Commissione europea per l'individuazione delle rotte e delle misure specifiche per il riconoscimento del principio di insularità, anche in relazione alle specifiche condizioni soggettive degli utenti.

Pag. 362

  Conseguentemente dopo il comma 858 inserire il seguente:
  858-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 145 del 2018 è ridotto di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
12-bis. 1. Prestigiacomo, Bartolozzi, Germanà, Siracusano, Scoma, Mandelli, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Paolo Russo, Pella, Occhiuto.

  Dopo il comma 125, inserire il seguente:
  125-bis. Le disposizioni di cui ai commi 124 e 125 si applicano, altresì, ai cittadini residenti nel territorio della Regione Calabria per ogni biglietto aereo acquistato da e per Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotone. A tal fine è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2020..
  Agli oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, valutati in euro 25 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
12-bis. 4. Ferro, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 126, inserire il seguente:
  126-bis. Al fine di ridurre i costi a carico degli utenti del trasporto aereo, per il triennio 2020-2022 l'ammontare complessivo dell'incidenza delle imposte, addizionali e tasse aeroportuali sui biglietti aerei negli scali aeroportuali delle destinazioni delle regioni meno sviluppate, come classificate nel ciclo di programmazione comunitaria 2014-2020, sono poste a carico della finanza pubblica. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, da ripartire per la copertura parziale delle spese necessarie per la riduzione dei costi del trasporto aereo negli scali aeroportuali delle destinazioni delle regioni meno sviluppate, si provvede mediante corrispondente riduzione di 225,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 236,3 milioni di euro per l'anno 2021 e di 248,2 milioni di euro per l'anno 2022, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il triennio 2020-2022.
12-bis. 2. Varchi, Maschio.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 126, inserire il seguente:
  126-bis. Al fine di promuovere la diffusione territoriale dei servizi socio-assistenziali e di sostenere per la popolazione anziana, il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a:
   a) realizzare un welfare di comunità attraverso la previsione, anche in via sperimentale, di comunità di quartiere miste giovani coppie-anziani con vincolo di mutuo soccorso;
   b) prevedere misure volte a favorire l'inclusione dei nonni nella struttura della famiglia;
   c) introdurre deroghe urbanistiche per l'adeguamento del Piano Regolatore Generale.
12-bis. 3. Rampelli, Lollobrigida, Lucaselli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

AREA TEMATICA N. 13
(ART. 1, comma 127)

  Dopo il comma 127, inserire il seguente:
  127-bis. Al fine di riconoscere la specificità della funzione e del ruolo del personale delle forze armate e dei Corpi di polizia di cui all'articolo 19 della legge Pag. 363n. 183 del 2010, per l'incremento delle risorse dei rispettivi Fondi per i servizi istituzionali del personale del comparto sicurezza e difesa e del Fondo per il trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disciplina dei trattamenti accessori e degli istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate», sono stanziati 150 milioni di euro per l'anno 2020, 200 milioni di euro per l'anno 2021 e 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, da iscrivere su un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri della semplificazione e della pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia. Le risorse allocate al fondo sono destinate al miglioramento dei trattamenti economici accessori relativi allo svolgimento dei servizi operativi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche con riferimento alle attività di tutela economico-finanziaria e della difesa nazionale. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2020, 200 milioni di euro per l'anno 2021 e 250 milioni di euro a decorrere dal 2022 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 entro il 30 giugno di ogni anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
13. 4. Tonelli, Molteni, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 127, inserire il seguente:
  127-bis. È autorizzata per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 la spesa di euro 100 milioni in favore delle amministrazioni interessate dalle disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1o dicembre 2018, n. 132, del decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 95, recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, 100 milioni di euro per l'anno 2021 e 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-Pag. 364legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 entro il 30 giugno di ogni anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
13. 6. Tonelli, Molteni, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 127, inserire il seguente:
  127-bis. Al fine di valorizzare la progressione di carriera dei dipendenti e dirigenti pubblici, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sopprimere le seguenti parole: «in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti»;
   b) al comma 1-bis dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sopprimere le parole: «secondo princìpi di selettività» e le parole: «attraverso l'attribuzione di fasce di merito».
13. 1. Frassinetti, Mollicone.

  Dopo il comma 127, inserire il seguente:
  127-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 2020, in via sperimentale, le università statali possono incrementare, oltre il limite di cui all'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, l'ammontare della componente variabile del fondo per il trattamento accessorio del personale, costituita dalle risorse determinate dai contratti collettivi. Il maggiore onere è a carico dei bilanci degli atenei.
13. 2. Frassinetti, Mollicone.

  Dopo il comma 127, inserire il seguente:
  127-bis. Una quota pari a 900 milioni di euro per l'anno 2020 e 1400 milioni di euro per l'anno 2021 del Fondo contratti del personale dello Stato di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è destinata a finanziare il rinnovo contrattuale del personale appartenente al comparto sicurezza e difesa e al comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico.
13. 3. Tonelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 127, inserire il seguente:
  127-bis. Una quota pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020 del predetto Fondo contratti del personale dello Stato di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è destinata a finanziare il rinnovo contrattuale del personale appartenente al comparto sicurezza.
13. 5. Molteni, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 127, inserire il seguente:
  127-bis. Anche al fine di conseguire le finalità di cui al comma 1, all'articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-bis. Sono iscritti nel grado iniziale dell'albo dei segretari comunali e provinciali di cui al comma 1, coloro che abbiano svolto le funzioni di vicesegretario comunale presso enti locali per almeno tre anni e siano in possesso dei titoli di studio di cui al comma 5».
13. 7. Ruffino, Mandelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

Pag. 365

AREA TEMATICA N. 14
(ART. 1, commi 129-130)

  Al comma 129, sostituire le parole: 48 milioni di euro con le seguenti: 200 milioni di euro.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma 129, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Ai maggiori oneri previsti, pari a 152 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
   sopprimere il comma 130;
14. 29. Tonelli, Molteni, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 129, inserire il seguente:
  129-bis. Al fine di garantire le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per l'anno 2020 per il pagamento delle indennità di trasferimento di cui alla legge 29 marzo 2001, n. 86, è autorizzata, a valere sulle disponibilità degli stanziamenti di bilancio, la spesa per un ulteriore importo di 6 milioni di euro. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
14. 31. Maria Tripodi, Vito, Fascina, Gregorio Fontana, Dall'Osso, Perego Di Cremnago, Ripani, Mandelli.

  Dopo il comma 130, inserire il seguente:
  130-bis. Le prestazioni di Pronto Soccorso esitate in codice bianco, erogate a seguito di infortunio sul lavoro subito da soggetti appartenenti alle Forze di polizia e al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Pag. 366che non godono di copertura assicurativa INAIL, non sono assoggettate al pagamento della quota fissa per l'accesso al Pronto Soccorso. Le successive prestazioni sanitarie correlate all'infortunio e per il periodo dell'infortunio, non sono assoggettate alla compartecipazione alla spesa sanitaria per i soggetti di cui al comma 1. È prevista l'istituzione di uno specifico fondo istituito nello stato di previsione del Ministero della Salute e lo stanziamento di 3 milioni a decorrere dall'anno 2020. All'onere di cui al presente comma, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 858.
14. 30. Tonelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 130, inserire il seguente:
  130-bis. Al fine di accrescere l'efficacia, l'efficienza e la sicurezza del personale delle Forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per il 2020 destinato alla copertura degli oneri connessi all'acquisto entro il 31 dicembre 2020 di caschi u-bot da destinare al personale delle forze dell'ordine fino alla concorrenza della cifra. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 858.
14. 28. Tonelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 130, inserire il seguente:
  130-bis. Al fine di accrescere l'efficacia, l'efficienza e la sicurezza del personale delle Forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura degli oneri connessi all'acquisto di pistole mitragliatrici fino alla concorrenza della cifra. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 858.
14. 27. Tonelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 130, inserire il seguente:
  130-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con una dotazione di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri conseguenti alle finalità di cui al comma 1 dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 858.
14. 26. Tonelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 130, inserire il seguente:
  130-bis. Al fine di incrementare l'efficienza operativa e il benessere delle forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con una dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisto di idonei capi di vestiario in relazione alla tipologia di servizio svolto a favore del personale delle Forze di Polizia che espleta servizio in abiti civili. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, si Pag. 367provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 858.
14. 25. Tonelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 130, inserire il seguente:
  130-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria dell'acquisto di vestiario, dotazioni e strumenti necessari all'efficienza generale dell'amministrazione e per il regolare svolgimento delle attività delle forze di polizia. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 858.
14. 18. Tonelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 130, inserire il seguente:
  130-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020 da destinare alla copertura degli oneri finanziari connessi all'acquisto di vestiario, dotazioni e strumenti necessari per il regolare svolgimento delle attività delle forze di polizia. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 entro il 30 giugno 2020, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
14. 17. Tonelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 130, inserire il seguente:
  130-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 per la copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisto di vestiario necessario per il regolare svolgimento delle attività delle forze di polizia. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 entro il Pag. 36830 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
14. 16. Tonelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 130, inserire il seguente:
  130-bis. Al fine di incrementare l'efficienza operativa delle forze di polizia e migliorarne le capacità di difesa, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'aggiornamento e all'addestramento del personale in servizio di ordine pubblico. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 858.
14. 24. Tonelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 130, inserire il seguente:
  130-bis. Al fine di incrementare l'efficienza operativa delle forze di polizia e migliorarne le capacità di difesa, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi alla manutenzione, all'utilizzo dei poligoni di tiro e all'acquisto delle munizioni necessarie al regolare svolgimento delle sessioni di addestramento al tiro. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 858.
14. 23. Tonelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 130, inserire il seguente:
  130-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo per l'incentivazione dell'attività sportiva del personale delle Forze di polizia, con una dotazione iniziale nel 2020 pari ad un milione di euro con la finalità di erogare contributi economici volti a facilitare l'accesso degli operatori della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri alle palestre e altri luoghi di pratica sportiva. Le modalità di erogazione sono stabilite con apposito decreto del Ministro competente, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 858.
14. 22. Tonelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 130, inserire il seguente:
  130-bis. Dopo l'articolo 60, comma 6, della legge n. 121 del 1981 è introdotto il comma 7:
  «7. Al personale chiamato a svolgere attività di docenza e formativa nelle giornate di aggiornamento e addestramento professionale disciplinate dall'Accordo Nazionale Quadro è riconosciuta una specifica indennità di insegnamento. La medesima indennità è riconosciuta per l'insegnamento o per l'addestramento fisico e tecnico-operativo svolti presso gli istituti o scuole o centri dell'Amministrazione della pubblica sicurezza durante l'orario di servizio. La misura dell'indennità viene determinata Pag. 369in 10 euro l'ora e tal fine è nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2020 per la copertura finanziaria degli oneri connessi».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 858.
14. 21. Tonelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 130 aggiungere il seguente:
  130-bis. Al fine di consentire l'abbonamento a riviste giuridiche e l'acquisto di banche dati, codici e prontuari necessari all'aggiornamento normativo e giurisprudenziale del personale appartenente alle Forze di polizia e al Corpo nazionale di Vigili del fuoco, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo di 2 milioni di euro per l'anno 2020 per la copertura finanziaria degli oneri connessi.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 858.
14. 20. Tonelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 130 aggiungere il seguente:
  130-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2020 per la copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisto e all'installazione di 600 apparecchiature costituenti il sistema di bordo «Mercurio» su autovetture della Polizia di Stato.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione. pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 858.
14. 19. Tonelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 130 aggiungere il seguente:
  130-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 2020 è istituito un Fondo per la corresponsione delle indennità ferroviaria, autostradale e postale spettanti al personale delle forze di polizia, con una dotazione iniziale pari a 10 milioni di euro. A decorrere dal 1o gennaio 2021 il fondo viene finanziato dal Dipartimento della P.S. attraverso gli emolumenti all'uopo corrisposti dalle Società Concessionarie dei servizi ferroviari, autostradali e postali.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 858.
14. 15. Tonelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 130 inserire il seguente:
  130-bis. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo con una dotazione di 5 milioni di euro destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisto entro il 31 dicembre 2020 degli articoli di cancelleria necessari per il regolare svolgimento delle attività delle forze di polizia.

Pag. 370

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 858.
14. 14. Tonelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 130 inserire il seguente:
  130-bis. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020 da destinare alla copertura finanziaria delle spese di pulizia necessarie ad assicurare il rispetto delle norme igienico sanitarie all'interno degli uffici delle Forze di polizia.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 858.
14. 13. Tonelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 130 inserire il seguente:
  130-bis. L'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 18 maggio 1989, n. 203 è interpretato nel senso che il beneficio della mensa obbligatoria è riconosciuto a tutto il personale comunque alloggiato collettivamente in caserma o per il quale l'alloggio collettivo in caserma è specificamente richiesto ai fini della disponibilità per l'impiego. Per la copertura finanziaria degli oneri connessi, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione di 600 mila euro per l'anno 2020, 600 mila euro per l'anno 2021 e 600 mila euro per l'anno 2022.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 600 mila euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 858.
14. 12. Tonelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 130 inserire il seguente:
  130-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisto di impianti di raffreddamento e riscaldamento da installare negli uffici delle Forze di polizia.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 5 milioni per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 858.
14. 11. Tonelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 130 inserire il seguente:
  130-bis. Al fine di migliorare le condizioni di sicurezza in cui opera il personale delle forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con una dotazione pari ad 1 milione di euro per l'anno 2020, destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'attività di controllo periodico dell'efficienza e adeguatezza nonché l'eventuale sostituzione o ristrutturazione degli strumenti e delle dotazioni delle forze di polizia, da attuarsi attraverso l'istituzione di un'apposita commissione paritetica entro il 31 dicembre 2020.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante Pag. 371corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 858.
14. 10. Tonelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 130 inserire il seguente:
  130-bis. Al fine di accrescere l'efficacia e migliorare le condizioni di sicurezza in cui opera il personale delle forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri da sostenere per procedere all'elezione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza presso i luoghi di lavoro della Polizia di Stato entro il 31 dicembre 2020, nonché per l'organizzazione di specifici corsi di formazione loro destinati. L'Amministrazione della Pubblica Sicurezza entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, avvia il confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative per la definizione delle modalità applicative dell'articolo 47 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 858.
14. 9. Tonelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 130 inserire il seguente:
  130-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con dotazione pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura degli oneri connessi all'acquisizione di telecamere idonee a registrare l'attività operativa delle forze di polizia impiegate in servizi di mantenimento dell'ordine pubblico, controllo del territorio e vigilanza di siti sensibili.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 entro il 30 giugno 2020, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
14. 8. Tonelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 130 inserire il seguente:
  130-bis. Al fine di accrescerne la capacità e velocità di reazione alle eventuali minacce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisizione entro il 31 dicembre 2020 di nuove fondine da destinare al personale di tutte le forze di polizia, prevedendone la differenziazione di tipologia in relazione all'utilizzo in servizi di ordine pubblico, di controllo del territorio e di polizia giudiziaria.

Pag. 372

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 858.
14. 7. Tonelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 130 inserire il seguente:
  130-bis. Al fine di accrescere l'efficacia e migliorare le condizioni di sicurezza in cui opera il personale delle forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisizione entro il 31 dicembre 2020 di giubbotti anti proiettile per la protezione contro palle rigate da arma lunga e di giubbotti anti proiettile sotto camicia.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 entro il 30 giugno 2020, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
14. 6. Tonelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 130 inserire il seguente:
  130-bis. Al fine di accrescere l'efficacia e migliorare le condizioni di sicurezza in cui opera il personale delle forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisizione entro il 31 dicembre 2020 di dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie per il personale delle forze di polizia, previo decreto di idoneità adottato dal Ministero della salute in raccordo con il Ministero dell'interno, e materiale necessario alla profilassi sanitaria.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 858.
14. 5. Tonelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 130 inserire il seguente:
  130-bis. Al fine di accrescere l'efficacia e migliorare le condizioni di sicurezza in cui opera il personale delle forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisizione entro il 31 dicembre 2020 di guanti di protezione antitaglio e antipuntura per il personale delle forze di polizia.

Pag. 373

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione. pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 858.
14. 4. Tonelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 130 inserire il seguente:
  130-bis. Al fine di accrescere l'efficacia e migliorare le condizioni di sicurezza in cui opera il personale delle forze di polizia, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo con dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'istituzione e svolgimento entro il 31 dicembre 2020 di uno specifico corso antiterrorismo, destinato agli appartenenti alla Polizia di Stato e all'Arma dei Carabinieri impiegati nel controllo del territorio, la cui organizzazione e disciplina sono demandate ad appositi decreti del Ministro dell'interno e del Ministro della Difesa, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50.026.512 euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 entro il 30 giugno 2020, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
14. 3. Tonelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 130 inserire il seguente:
  130-bis. È concesso un contributo straordinario in favore della polizia penitenziaria, da destinare all'acquisto di divise e beni strumentali, pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni:
   2020: – 1.000.000;
   2021: – 1.000.000;
   2022: – 1.000.000.
14. 2. Prisco, Donzelli, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 130 inserire il seguente:
  130-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2020 l'indennità supplementare mensile di cui all'articolo 52 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 è corrisposta, nella misura prevista dall'articolo 10, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78, ai militari dell'Arma dei Carabinieri, con incarico di comandante di tenenza e di stazione territoriale, a prescindere dal numero di unità di forza organica. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente Pag. 374iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
14. 1. Baldini, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli, Galantino.

AREA TEMATICA N. 15
(ART. 1, comma 131)

  Al comma 131, sostituire le parole: di 2 milioni di euro con le seguenti: di 20 milioni di euro.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri previsti, pari a 18 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 entro il 30 giugno di ogni anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che sostituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
15. 4. Tonelli, Molteni, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 131 aggiungere il seguente:
  131-bis. Al decreto legislativo 13 ottobre, n. 217, dopo l'articolo 231 è inserito il seguente: Art. 231-bis. – (Trasferimenti a domanda del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) – 1. Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco trasferito a domanda ad una sede di servizio diversa rispetto a quella di cui all'articolo 6, comma 3, può partecipare ad una nuova procedura di mobilità ordinaria solo ove questi abbia prestato effettivamente ed ininterrottamente servizio in tale sede per un periodo non inferiore a due anni.

  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al personale già in servizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
15. 1. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Potenti, Formentini, Zoffili, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 131, aggiungere i seguenti:
  131-bis. All'articolo 51, comma 2, lettera f-quater), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), aggiungere la seguente lettera:
   f-quinquies) una quota pari al 10 per cento della tredicesima mensilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1070 del 1960.

  131-ter. Agli oneri derivanti dal comma 131-bis, valutati in 1,2 miliardi di euro annui a decorrere dal 2020 si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 Pag. 375febbraio 2020, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.2 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2020, per la previsione relativa a decorrere da quell'anno, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spesa fiscali.
15. 2. Lucaselli, Lollobrigida, Rampelli.

  Dopo il comma 131 inserire il seguente:
  131-bis. Al fine di agevolare l'attività di contrasto e repressione del crimine condotta dalle forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione pari a 50 milioni di euro per il 2020 per la realizzazione entro il 31 dicembre 2020 di camere di sicurezza detentive e la loro regolarizzazione ai sensi della legge 17 febbraio 2012, n. 9.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma i 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 entro il 30 giugno 2020, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
15. 3. Tonelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

AREA TEMATICA N. 16
(ART. 1, comma 132)

  Al comma 132 sopprimere le seguenti parole: limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili,.
16. 1. Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli, Trancassini.

  Al comma 132 le parole: euro 149.973.488, le parole: euro 147.502.805 e le parole: 2.470.683 sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: euro 200 milioni, euro 197 milioni e euro 3 milioni.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 50.026.512 euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con Pag. 376modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 entro il 30 giugno 2020, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
16. 3. Tonelli, Molteni, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 132, aggiungere il seguente:
  132-bis. Al fine di potenziare le attività di supporto alle politiche di ordine e sicurezza pubbliche, le assunzioni nelle carriere iniziali del corpo della guardia di finanza autorizzate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 4 dicembre 2018, possono essere effettuate, in deroga all'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e fino ad esaurimento delle stesse, mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori del concorso «380 allievi finanzieri» bandito per l'anno 2018 ai sensi del medesimo articolo 2199, attingendo al fondo di cui all'articolo 1, comma 384, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ripartito con il D.P.C.M. 27 febbraio 2019.
16. 2. Deidda, Ferro.

AREA TEMATICA N. 17
(ART. 1, comma 133)

  Sostituire il comma 133, con il seguente:
  133. Allo scopo di adottare provvedimenti normativi volti a perseguire a misure di equiparazione retributiva e previdenziale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le retribuzioni e il sistema previdenziale del personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile di cui all'articolo 16 della legge 1o aprile 1981, n. 121, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un apposito fondo con una dotazione di 72 milioni di euro per l'anno 2020, 144 milioni di euro per l'anno 2021 e 216 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 72 milioni di euro per l'anno 2020, 144 milioni di euro per l'anno 2021 e 216 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
17. 7. Ruffino, Mandelli.

  Sostituire il comma 133, con il seguente:
  133. Allo scopo di adottare provvedimenti normativi volti a perseguire a misure di equiparazione retributiva e previdenziale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le retribuzioni e il sistema previdenziale del personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile di cui all'articolo 16 della Pag. 377legge 1o aprile 1981, n. 121, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un apposito fondo con una dotazione di 72 milioni di euro per l'anno 2020, 144 milioni di euro per l'anno 2021 e 216 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 72 milioni di euro per l'anno 2020, 144 milioni di euro per l'anno 2021 e 216 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti e i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
*17. 3. Maria Tripodi, Vito, Fascina, Gregorio Fontana, Dall'Osso, Perego Di Cremnago, Ripani, Mandelli.

  Sostituire il comma 133, con il seguente:
  133. Allo scopo di adottare provvedimenti normativi volti a perseguire a misure di equiparazione retributiva e previdenziale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le retribuzioni e il sistema previdenziale del personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile di cui all'articolo 16 della legge 1o aprile 1981, n. 121, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un apposito fondo con una dotazione di 72 milioni di euro per l'anno 2020, 144 milioni di euro per l'anno 2021 e 216 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 72 milioni di euro per l'anno 2020, 144 milioni di euro per l'anno 2021 e 216 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti e i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
*17. 8. Carfagna, Mandelli.

  Dopo il comma 133 inserire il seguente:
  133-bis. Al fine di adottare provvedimenti normativi in materia di revisione dei ruoli e delle carriere del personale delle Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volti a correggere ed integrare il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato da una quota pari a 5 milioni di euro per 1’ anno 2020 e 15,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
   Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e 15,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
17. 9. Carfagna, Mandelli.

  Dopo il comma 133 aggiungere i seguenti:
  133-bis. Al fine di tutelare e valorizzare le raccolte di documentazione, materiali e Pag. 378mezzi riguardanti la storia dei vigili del fuoco, di assicurarne l'arricchimento e la custodia e di promuoverne la pubblica fruizione, è fondato l'istituto per la conservazione della storia dei vigili del fuoco, avente sede, in prima applicazione, a Mantova e a Napoli.
  133-ter. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate l'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'istituto per la conservazione della storia dei vigili del fuoco e possono essere individuate ulteriori sedi territoriali in cui si articola lo stesso.
  133-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a euro 80.000 per l'anno 2020 e a euro 100.000 a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo istituito ai sensi dell'articolo 16 della legge 10 agosto 2000, n. 246.
  133-quinquies. È autorizzata l'iscrizione in bilancio, mediante riassegnazione nel programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico» della missione «Soccorso civile» dello stato di previsione del Ministero dell'interno, delle eventuali somme versate all'entrata del bilancio dello Stato a titolo di liberalità, volte alla tutela ed alla valorizzazione dell'istituto di cui al comma 133-bis.
17. 1. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Potenti, Formentini, Zoffili, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 133, inserire il seguente:
  133-bis. Al fine di dare piena attuazione al riordino dei ruoli e delle carriere delle Forze di polizia e delle Forze amate, il Fondo di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2018, n. 132, è incrementato di 1.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2020. All'onere derivante dal presente comma, pari a 1.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti e i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
17. 2. Maria Tripodi, Vito, Fascina, Gregorio Fontana, Dall'Osso, Perego Di Cremnago, Ripani, Mandelli.

  Dopo il comma 133, inserire il seguente:
  133-bis. Lo stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 1.000.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2020, per la copertura degli oneri aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dall'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, così come ricalcolati complessivamente ai sensi dell'articolo 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, posti a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco relativa al triennio 2018-2020 in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del medesimo personale. All'onere derivante dal presente comma, pari a 1.000.000.000 a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti Pag. 379normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti e i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
17. 4. Maria Tripodi, Vito, Fascina, Gregorio Fontana, Dall'Osso, Perego Di Cremnago, Ripani, Mandelli.

  Dopo il comma 133, inserire il seguente:
  133-bis. Ai fini della determinazione della base contributiva e del calcolo della pensione, del trattamento economico di fine servizio e delle eventuali ulteriori indennità correlate di competenza del personale militare e delle Forze di Polizia di Stato di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, posto in congedo a decorrere dal 1o gennaio 2011 sino al 31 dicembre 2017, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 1 e 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 e successive modifiche. Conseguentemente, i trattamenti economici non fruiti per effetto dell'attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo spettanti al personale militare e delle Forze di Polizia di Stato, sono rideterminati, con decorrenza dal giorno successivo sino al termine di ciascun periodo di vigenza delle citate disposizioni o dalla data di congedo, tenendo conto dei benefìci economici connessi alle progressioni di carriera e agli automatismi stipendiali maturati ma non fruiti nel periodo di vigenza delle medesime disposizioni. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 40 milioni di euro per il 2020 e due milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti e i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
17. 5. Maria Tripodi, Vito, Fascina, Gregorio Fontana, Dall'Osso, Perego Di Cremnago, Ripani, Mandelli.

  Dopo il comma 133, inserire il seguente:
  133-bis. Per i miglioramenti economici del personale dei Corpi di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato di 3.000 milioni di euro a decorrere dal 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti e i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
17. 6. Maria Tripodi, Vito, Fascina, Gregorio Fontana, Dall'Osso, Perego Di Cremnago, Ripani, Mandelli.

AREA TEMATICA N. 17-BIS
(ART. 1, commi 134-135)

  Dopo il comma 134, aggiungere il seguente:
  134-bis. (Rigenerazione urbana sostenibile) 1. Fino alla approvazione di una riforma organica della disciplina in materia Pag. 380di governo del territorio, al fine di promuovere politiche di riduzione del consumo di suolo e di deimpermeabilizzazione di suoli già edificati e di favorire interventi di contenimento dei consumi energetici ed idrici e delle emissioni di gas climalteranti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano prevedono programmi di rigenerazione urbana sostenibile negli ambiti urbani consolidati volti alla riqualificazione e al recupero, anche attraverso la demolizione e la ricostruzione, di edifici o gruppi di edifici contigui e degli spazi pubblici e privati ad essi circostanti, alla creazione di nuove aree verdi e all'innalzamento della qualità architettonica e abitativa dei tessuti urbani
  2. Gli interventi di rigenerazione urbana sostenibile di cui al comma 1 sono definiti con accordi tra i comuni e i soggetti attuatori pubblici o privati ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
  3. Al fine di favorire la deimpermeabilizzazione di porzioni di suolo già edificato, per le operazioni di demolizione e ricostruzione di edifici o gruppi di edifici esistenti negli ambiti urbani consolidati che comportino la riduzione di almeno il 20 per cento dell'originaria area di sedime le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano prevedono l'applicazione di premialità urbanistiche, comunque in misura non superiore al 5 per cento delle volumetrie già esistenti nell'area oggetto di intervento. Per gli interventi di cui al presente comma, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2-bis, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, non si applicano i limiti di altezza e di distanza previsti dall'articolo 41-quinquies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e dagli articoli 8 e 9 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.
  4. Per gli interventi di rigenerazione urbana sostenibile di cui al comma 3 la corresponsione degli oneri di urbanizzazione e del contributo sul costo di costruzione è dovuta solo nel caso in cui l'intervento di sostituzione edilizia determini un maggior carico urbanistico, anche a seguito del passaggio dall'una all'altra delle categorie funzionali di cui all'articolo 23-ter del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ed è riferita esclusivamente alle volumetrie incrementali rispetto a quelle esistenti.
  5. In via sperimentale per gli anni 2020,2021 e 2022, è riconosciuto, ai soggetti privati, persone fisiche o giuridiche, che procedano alla demolizione ed alla ricostruzione di propri fabbricati con deimpermeabilizzazione e rinaturalizzazione di almeno il 10 per cento del suolo precedentemente impermeabilizzato, una detrazione sull'imposta lorda sui redditi pari al 40 per cento delle spese documentate di demolizione, smaltimento dei materiali di risulta, scavi e rinterri, tale detrazione è elevata al 50 per cento qualora i fabbricati realizzati siano destinati ad «alloggio sociale», secondo la definizione di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008. Tra le spese sostenute ai fini della detrazione d'imposta di cui al presente comma sono comprese quelle di progettazione e per le prestazioni professionali connesse alla demolizione e all'esecuzione delle opere edilizie. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali costanti e di pari importo dall'anno successivo a quello di sostenimento delle spese. Il diritto alla detrazione d'imposta è subordinato alla certificazione di avvenuta restituzione del terreno all'attività agricola o di avvenuta rinaturalizzazione rilasciata dalla competente agenzia del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  6. Gli immobili oggetto di interventi di rigenerazione urbana sostenibile non sono soggetti all'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 Pag. 381dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011. n. 214, e successive modificazioni, per i primi cinque anni dalla fine dei lavori.
  7. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1,4,5 e 6, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2020 e in 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per fare fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
17-bis. 1. Rospi.

  Dopo il comma 134, aggiungere i seguenti:
  134-bis. (Indennità supplementare per gli incursori e gli operatori subacquei). 1. All'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 78, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A decorrere dal 1o gennaio 2020, la misura percentuale dell'indennità di cui al secondo comma, percepita dal personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in possesso di brevetto militare di incursore od operatore subacqueo e in servizio presso reparti incursori e subacquei nonché presso centri e nuclei aerosoccorritori, è elevata al 220 per cento dell'indennità di impiego operativo di base. Il personale di cui al quarto comma percettore dell'indennità per brevetto di incursore, di subacqueo o di aerosoccoritore, quando cessa di percepire l'indennità supplementare, ha diritto alla corresponsione della medesima indennità supplementare in misura pari a un ventesimo dell'intero importo in godimento per ogni anno di servizio effettivamente prestato con percezione della relativa indennità e fino a un massimo di venti anni, compresi i periodi effettuati alle medesime condizioni prima della data di entrata in vigore della presente disposizione. Il predetto trattamento si cumula con le indennità operative spettanti, previste dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della presente legge, nonché dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360».
  134-ter. Agli oneri derivanti dal comma 134-bis pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 858.
17-bis. 2. Ferrari, Fantuz, Zicchieri, Boniardi, Piccolo, Pretto, Toccalini, Turri, Comencini, Valbusa, Paternoster, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 134, aggiungere i seguenti:
  134-bis. (Indennità supplementare per le truppe da sbarco, per unità anfibie, incursori subacquei, «acquisitori obiettivi» e «Ranger» delle Forze Armate). Per il personale dell'Esercito «acquisitore obiettivi» e «ranger» in servizio presso gli enti di Forze speciali o che operano per finalità delle Forze speciali, la misura percentuale dell'indennità di cui al secondo comma dell'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 78 è elevata al 220 per cento dell'indennità di impiego operativo di base a decorrere dal 19 gennaio 2020. Al medesimo personale dell'Esercito «acquisitore obiettivi» e «ranger» in servizio presso gli enti di Forze speciali o che operano per finalità delle Forze speciali è altresì corrisposta l'indennità supplementare mensile per operatore delle Forze speciali prevista dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171.
  134-ter. Agli oneri derivanti dal comma 134-bis pari a 4.150.000 euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 858.
17-bis. 3. Ferrari, Fantuz, Zicchieri, Boniardi, Piccolo, Pretto, Toccalini, Turri, Pag. 382Comencini, Valbusa, Paternoster, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 135, aggiungere i seguenti:
  135-bis. Le qualifiche di polizia locale sono comprensive, su tutto il territorio nazionale, della qualità di agente di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza. Il prefetto conferisce al personale della polizia locale, su indicazione del sindaco, la qualità di agente di pubblica sicurezza dopo aver accertato che il destinatario del provvedimento:
   a) goda dei diritti civili e politici;
   b) non sia stato condannato a pena detentiva per delitto non colposo;
   c) non sia stato sottoposto a misure di prevenzione;
   d) non abbia reso dichiarazione di obiezione di coscienza ovvero abbia revocato la stessa con le modalità previste dalla normativa vigente;
   e) non sia stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito o licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo da pubblici uffici.

  135-ter. Al personale di polizia locale, cui sono attribuite le qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza su tutto il territorio nazionale, si applicano, in materia previdenziale e infortunistica, le disposizioni previste per il personale delle Forze di polizia statali. Nei procedimenti a carico dei medesimi soggetti per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica si applica l'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152. Si applica, altresì, la disciplina vigente per le Forze di polizia statali in materia di speciali elargizioni e di riconoscimenti per le vittime del dovere e per i loro familiari.
  135-quater. Agli oneri derivanti dai commi 135-bis e 135-ter, valutati in 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
17-bis. 5. Maria Tripodi, Vito, Fascina, Gregorio Fontana, Dall'Osso, Perego Di Cremnago, Ripani, Mandelli.

  Dopo il comma 135, aggiungere i seguenti:
  135-bis. Al personale della polizia locale compete il trattamento economico spettante agli appartenenti alla Polizia di Stato e agli organi equiparati, nei corrispondenti ruoli e qualifiche.
  135-ter. Al personale della polizia locale è, altresì, corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza nella misura prevista per il personale della Polizia di Stato e con conformi procedure di adeguamento. Tale indennità è pensionabile.
  135-quater. Con imputazione sui bilanci di spesa degli enti locali di appartenenza, il personale della polizia locale impiegato presso sedi distaccate, ovvero incaricato di mansioni temporanee esterne al territorio dell'ente di appartenenza, percepisce, rispettivamente, l'indennità di mobilità e quella di missione.
  135-quinquies. I comuni provvedono, altresì, alla corresponsione dell'indennità di posizione spettante ai dirigenti e ai titolari di posizione organizzativa e di posizione di lavoro che ai sensi dell'articolo 15 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077, è pensionabile, nonché dell'indennità di risultato, che non è pensionabile.Pag. 383
  135-sexies. Al personale della polizia locale che svolge compiti di polizia con le qualifiche di agente e ufficiale di forza pubblica, agente e ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 57, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, è riconosciuta un'indennità di rischio alla cui determinazione provvede la regione.
  135-septies. In materia previdenziale e assicurativa, al personale della polizia locale si applica la legislazione statale vigente per i corpi di polizia ad ordinamento civile e, in particolare, il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.
  135-octies. In deroga alle disposizioni dell'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al personale dei corpi e dei servizi di polizia locale si applicano gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata.
  135-novies. Al personale della polizia locale si applicano integralmente, altresì, i benefici e le provvidenze previsti dalla legge 23 novembre 1998, n. 407.
  135-decies. Per i procedimenti civili e penali intentati a carico degli appartenenti ai ruoli della polizia locale, in relazione a eventi verificatisi nel corso o a causa di motivi collegati al servizio, è garantita l'assistenza legale gratuita o il rimborso delle spese di giudizio e degli onorari nel caso di conferimento del mandato difensivo a professionisti privati, purché i fatti contestati non riguardino reati e danni arrecati all'amministrazione di appartenenza.
  135-undecies. Alla copertura dell'onere derivante dai commi da 135-bis a 135-undecies, valutati in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
17-bis. 8. Maria Tripodi, Vito, Fascina, Gregorio Fontana, Dall'Osso, Perego Di Cremnago, Ripani, Mandelli.

  Dopo il comma 135, aggiungere i seguenti:
  135-bis. Il personale della polizia locale è sottoposto al regime del contratto collettivo nazionale di lavoro di diritto pubblico previsto per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile. La procedura di formazione del contratto collettivo nazionale di lavoro per la polizia locale si articola nelle seguenti fasi:
   a) gli accordi sono stipulati da una delegazione composta, per la pubblica amministrazione, dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, che la presiede, dal Ministro dell'interno e dal Ministro dell'economia e delle finanze, ovvero dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, nonché da una delegazione composta dai sindacati della polizia locale più rappresentativi a livello nazionale;
   b) gli accordi sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri;
   c) le spese previste dagli accordi incidenti sul bilancio dello Stato sono stabilite con legge dello Stato.

  135-ter. In applicazione delle disposizioni degli articoli 117, secondo comma, lettera h), e 118, secondo comma, della Costituzione, gli oneri relativi alla copertura finanziaria degli accordi di cui al comma 135-bis sono ripartiti in misura pari tra lo Stato e le regioni.
  135-quater. Ogni regione, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, pone a carico Pag. 384dei bilanci di pertinenza quote contributive di partecipazione finanziaria agli oneri di cui al comma 135-ter, calcolate in base a criteri di proporzionalità.
  135-quater. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 135-bis, 135-ter e 135-quater, valutati in 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
17-bis. 7. Maria Tripodi, Vito, Fascina, Gregorio Fontana, Dall'Osso, Perego Di Cremnago, Ripani, Mandelli.

  Dopo il comma 135, aggiungere il seguente:
  135-bis. In ragione della pericolosità e delicatezza dei compiti e delle funzioni quotidianamente svolti dagli appartenenti alla polizia locale, al fine di garantire l'applicazione anche nei loro confronti degli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata, attualmente riconosciuti dall'articolo 6 decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico, è stanziata la somma di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
  Agli oneri derivanti dal presente comma è autorizzata una spesa pari a 2 milioni per l'anno 2020, 2 milioni per l'anno 2021 e 2 milioni per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
17-bis. 6. Maria Tripodi, Vito, Fascina, Gregorio Fontana, Dall'Osso, Perego Di Cremnago, Ripani, Mandelli.

  Dopo il comma 135, aggiungere il seguente:
  135-bis. Il Fondo di cui all'articolo 35 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2018, n. 132, è incrementato di 100.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020.
  Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 100.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
17-bis. 4. Maria Tripodi, Vito, Fascina, Gregorio Fontana, Dall'Osso, Perego Di Cremnago, Ripani, Mandelli.

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AREA TEMATICA N. 17-TER
(ART. 1, commi 136-140)

  Dopo il comma 140, inserire i seguenti:
  140-bis. Per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, in ragione delle proprie mansioni, ha contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto, l'anzianità contributiva utile ai fini pensionistici è computata moltiplicando il periodo lavorativo di effettiva e comprovata esposizione all'amianto per il coefficiente di 1,50. L'anzianità contributiva utile ai fini pensionistici del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, in ragione delle proprie mansioni, è esposto o è stato esposto all'amianto per un periodo non inferiore a dieci anni è computata moltiplicando il periodo lavorativo di effettiva e comprovata esposizione all'amianto per i seguenti coefficienti:
   a) 1,50, per ciascun anno o frazione di anno, per il personale addetto alle attività di sorveglianza, manutenzione e cura dei magazzini adibiti a deposito di tute e di indumenti protettivi antincendio o anticalore prima che fosse introdotto l'equipaggiamento protettivo sostitutivo esente da fibre di amianto, nonché per il personale addetto alle attività di conduzione, manutenzione e riparazione dei sistemi di propulsione delle imbarcazioni a motore;
   b) 1,25, per ciascun anno o frazione di anno, per il personale imbarcato con mansioni diverse da quelle indicate alla lettera a) e per il restante personale operativo, incluso quello di livello dirigenziale, addetto specificamente e direttamente alle attività di soccorso tecnico urgente.

  140-ter. Le maggiorazioni di anzianità contributiva di cui al comma 140-bis sono cumulabili con eventuali altri benefici previdenziali che comportano l'anticipazione dell'accesso al pensionamento di anzianità o la concessione di periodi di contribuzione figurativa da far valere ai fini della misura dei relativi trattamenti.
  140-quater. Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che alla data di entrata in vigore della presente legge ha superato gli anni di massima contribuzione ai fini pensionistici, i coefficienti di cui al comma 140-bis possono essere applicati, a richiesta degli interessati, come periodi di riduzione per il collocamento in congedo in anticipo sui limiti di età prescritti. In tale caso, al medesimo personale competono, all'atto della cessazione dal servizio, il trattamento pensionistico e quello di fine rapporto che allo stesso sarebbero spettati qualora fosse rimasto in servizio fino al limite di età prescritto. Il collocamento in quiescenza in attuazione delle disposizioni di cui al presente comma è equiparato a tutti gli effetti di legge a quello per raggiungimento dei limiti di età.
  140-quinquies. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, sono dettate le norme necessarie ad adeguare, per i periodi lavorativi di effettiva e comprovata esposizione all'amianto decorrenti dal 10 ottobre 2003, le disposizioni della presente legge ai princìpi e ai criteri contenuti nell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e nell'articolo 3, comma 132, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Dall'attuazione del regolamento di cui al presente comma non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica ulteriori rispetto a quelli quantificati al comma 140-sexies.
  140-sexies. Agli oneri derivanti dai commi da 140-bis a 140-quinquies, valutati in 30 milioni a decorrere dal 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per Pag. 386essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla modulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
17-ter. 15. Maria Tripodi, Vito, Fascina, Gregorio Fontana, Dall'Osso, Perego Di Cremnago, Ripani, Mandelli.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 140, aggiungere i seguenti:
  140-bis. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del soccorso pubblico, anche assunto a decorrere dal 1o gennaio 1996, che cessi dal servizio per limiti di età, è riconosciuto un incremento annuo figurativo del tasso di capitalizzazione pari a 0,05, cumulabile con i benefici ed istituti già previsti dalla vigente normativa, con effetti a decorrere dal 1o gennaio 1996 e sino alla costituzione dei fondi di previdenza complementare di comparto.
  140-ter. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del soccorso pubblico che cessi per raggiungimento dei limiti di età e che al 1o gennaio 2020 possa far valere un'anzianità in regime contributivo pari a cinque anni, è riconosciuto l'incremento figurativo di cui al comma 1 del presente articolo, con effetti a decorrere dal 1o gennaio 2012 e sino alla costituzione dei fondi di previdenza complementare di comparto, cumulabile con i benefici ed istituiti già previsti dalla vigente normativa.
  140-quater. Al personale di cui ai commi 140-bis e 140-ter, che alla data di costituzione dei fondi di previdenza complementare di comparto possa far valere un'anzianità contributiva pari ad anni venticinque, è riconosciuto il diritto di opzione tra l'adesione al costituito regime di previdenza complementare e il mantenimento del regime di incrementi figurativi del tasso di capitalizzazione che continua a maturare sino alla data di cessazione per limiti di età.
  140-quinquies. In qualsiasi caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico di cui alla presente legge non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo del sistema retributivo, di cui alla legge 30 aprile 1969, n. 153.
  140-sexies. Il personale di cui al comma 140-quater che eserciti l'opzione per il regime degli incrementi figurativi di cui ai commi 140-bis e 140-ter permane in regime di trattamento di fine servizio sino alla cessazione per limiti di età.
  140-septies. Alla copertura dell'onere derivante dai commi 140-bis a 140-sexies, valutato in 1.000.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma. Il Ministro dell'economia e delle Pag. 387finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
17-ter. 10. Maria Tripodi, Vito, Fascina, Gregorio Fontana, Dall'Osso, Perego Di Cremnago, Ripani, Mandelli.

  Dopo il comma 140, aggiungere il seguente:
  140-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «2-bis. In ipotesi di iniziativa d'ufficio del procedimento il Comandante di livello provinciale di tutti i corpi della sede dove presta servizio il dipendente interessato predispone un adeguato e congruo parere relativo alla vicenda per cui è causa entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento.»;
   b) all'articolo 11 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «4-bis. Nelle ipotesi di avvio d'ufficio del procedimento per il riconoscimento dell'infermità da causa di servizio, di cui all'articolo 3, qualora risulti che il danno sia di rilevante evidenza tanto da rendere improbabile la riammissione in servizio del dipendente o da poter posticipare la stessa a data di difficile ponderazione, ovvero che questo sia tale da comportare ingenti spese sanitarie è possibile procedere senza il parere del Comitato. Il riconoscimento dell'infermità rimessa esclusivamente alla relazione del Comandante provinciale e in ultima istanza al Capo Nazionale sulla base della relazione del medico».

  140-ter. Nei casi previsti dal comma precedente, è attribuita al Capo dipartimento delle Forze armate, al Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza e del Capo dipartimento del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, la competenza esclusiva in materia di procedimenti connessi al riconoscimento della dipendenza di infermità o lesioni da causa di servizio, ai fini della concessione e liquidazione dell'equo indennizzo relativo a tutto il personale di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, risultando sufficiente la valutazione operata dalla Commissione di cui all'articolo 6 e il parere di cui all'articolo 3, comma 3.
  140-quater. All'articolo 1-ter del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Con decreto del Ministro della difesa, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono istituite su tutto il territorio nazionale le Commissioni di cui al comma 1».

  140-quinquies. All'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «2-bis. Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali appartenenti ai Corpi di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, quando connesse con fatti od atti relativi all'espletamento del proprio servizio, o all'assolvimento degli obblighi istituzionali o giuridici sugli stessi incombenti se conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, o se conclusi con sentenza di non luogo a procedere o per qualsiasi causa di estinzione del reato, ivi compresa la prescrizione, ovvero anche se estinti per questioni pregiudiziali o preliminari, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza del loro ammontare integrale».

  140-sexies. All'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 389 è aggiunto il seguente:
  «389-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2020 sono erogate senza oneri a carico dell'assistito al momento della fruizione, le prestazioni specialistiche e di diagnostica Pag. 388strumentale e di laboratorio, finalizzate alla diagnosi delle patologie e degli eventi traumatici o morbosi di grave e documentata entità strettamente connesse o direttamente derivanti da infortuni occorsi durante lo svolgimento dell'attività di servizio a tutti gli operatori di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183».

  140-septies. All'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo le parole: «alle omissioni commessi con dolo o colpa grave» sono aggiunte le seguenti: «, salvo siano appartenenti, ai Corpi di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, ed agiscano in adempimento dei propri doveri od obblighi di servizio nel qual caso rispondono esclusivamente a titolo di dolo».
  140-octies. Al decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, l'articolo 12-bis è abrogato.
  140-nonies. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, all'articolo 1, punto 22), le parole: «eccettuato il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» sono sostituite dalle seguenti: «ivi compreso il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'espletamento dei compiti istituzionali».
  140-decies. Alla copertura dell'onere derivante dai commi da 140-bis a 140-nonies, valutato in 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla modulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
17-ter. 4. Maria Tripodi, Vito, Fascina, Gregorio Fontana, Dall'Osso, Perego Di Cremnago, Ripani, Mandelli.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 140, aggiungere i seguenti:
  140-bis. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «2-bis. In ipotesi di iniziativa d'ufficio del procedimento, il questore della sede dove presta servizio il dipendente interessato predispone un adeguato e congruo parere relativo alla vicenda per cui è causa entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento»;
   b) all'articolo 11 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  «4-bis. Nelle ipotesi di avvio d'ufficio del procedimento per il riconoscimento dell'infermità da causa di servizio, di cui all'articolo 3, qualora risulti che il danno sia di rilevante evidenza tanto da rendere improbabile la riammissione in servizio del dipendente o da poter posticipare la stessa a data di difficile ponderazione, o che questo sia tale da comportare ingenti spese sanitarie è possibile procedere senza il parere del Comitato.Pag. 389
   4-ter. Nei casi previsti dal comma 4-bis, è attribuita al Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza la competenza esclusiva in materia di procedimenti connessi al riconoscimento della dipendenza di infermità o lesioni da causa di servizio, ai fini della concessione e liquidazione dell'equo indennizzo relativo a tutto il personale della Polizia di Stato, risultando sufficiente la valutazione operata dalla Commissione di cui all'articolo 6 e il parere di cui all'articolo 3, comma 2-bis».

  140-ter. All'articolo 1-ter del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «3-bis. Con decreto del Ministro della difesa, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono istituite in tutto il territorio nazionale le commissioni di cui al comma 1».

  140-quater. All'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «2-bis. Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali appartenenti alle Forze di polizia o al Comparto sicurezza, ivi compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, quando connessi con fatti o atti relativi all'espletamento del proprio servizio o all'assolvimento degli obblighi istituzionali o giuridici sugli stessi incombenti, se conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, o se conclusi con sentenza di non luogo a procedere o per qualsiasi causa di estinzione del reato, ivi compresa la prescrizione, o anche se estinti per questioni pregiudiziali o preliminari, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza del loro ammontare integrale».

  140-quinquies. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 389 è inserito il seguente:
  «389-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2019 sono erogate, senza oneri a carico dell'assistito al momento della fruizione, le prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio finalizzate alla diagnosi delle patologie e degli eventi traumatici o morbosi di grave e documentata entità strettamente connessi o direttamente derivanti da infortuni occorsi durante lo svolgimento dell'attività di servizio a tutti gli operatori di Polizia o agli appartenenti al Comparto sicurezza, ivi previsto il Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

  140-sexies. All'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo le parole: «alle omissioni commessi con dolo o colpa grave» sono inserite le seguenti: «, salvo che siano appartenenti alle Forze di polizia o al Comparto sicurezza, ivi compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ed agiscano in adempimento dei propri doveri od obblighi di servizio nel qual caso rispondono esclusivamente a titolo di dolo».
  140-septies. L'articolo 12-bis del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, è abrogato.
  140-octies. All'onere derivante da commi da 140-bis a 140-septies, pari a 30 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei Pag. 390familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
17-ter. 5. Maria Tripodi, Vito, Fascina, Gregorio Fontana, Dall'Osso, Perego Di Cremnago, Ripani, Mandelli.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 140, aggiungere i seguenti:
  140-bis. Al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Polizia penitenziaria, per l'acquisto e il potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto del terrorismo internazionale, ivi compreso il rafforzamento dei nuclei «Nucleare-Batteriologico-Chimico-Radiologico» (NBCR) del suddetto Corpo e il potenziamento dei Nuclei investigativi Centrale e regionali e i relativi mezzi della Polizia penitenziaria, nonché per il finanziamento di interventi diversi di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture ed impianti, è autorizzata in favore del Ministero dell'interno e del Ministero della giustizia, la spesa complessiva di 19.000.000 euro per l'anno 2020 e di 61.150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027, da destinare:
   a) quanto a 10.500.000 euro per l'anno 2020 e a 36.650.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027, alla Polizia di Stato;
   b) quanto a 4.500.000 euro per l'anno 2020 e a 12.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
   c) quanto a 4.000.000 euro per l'anno 2020 e a 12.000.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027, alla Polizia penitenziaria.

  140-ter. Agli oneri derivanti dal comma 140-bis, pari a 19.000.000 euro per l'anno 2020 e a 61.150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027, si provvede mediante riduzione Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
17-ter. 11. Maria Tripodi, Vito, Fascina, Gregorio Fontana, Dall'Osso, Perego Di Cremnago, Ripani, Mandelli.

  Dopo il comma 140 aggiungere i seguenti:
  140-bis. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, alle esigenze di contrasto del terrorismo internazionale, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata l'assunzione straordinaria di personale nella Polizia di Stato, nell'Arma dei Carabinieri, nel Corpo della Guardia di finanza e nel Corpo di Polizia penitenziaria nel rispetto dei criteri individuati dall'articolo 1 commi 381 e 389 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. A tali fini si dispone Pag. 391lo stanziamento di un miliardo di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

  140-ter. È previsto lo scorrimento della graduatoria del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti bandito il 18 maggio 2017 anche in favore dei candidati che non hanno compiuto 30 anni alla data di scadenza del bando.
  140-quater. È previsto lo scorrimento della graduatoria del concorso interno, per titoli ed esame, per la copertura di 501 posti per vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 2 novembre 2017.
  140-quinquies. È previsto lo scorrimento della graduatoria del concorso interno, per titoli di servizio, a 436 posti per vice commissario del ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato, indetto con decreto 12 aprile 2019.
   Agli oneri derivanti dai commi 140-bis, 140-ter, 140-quater, 140-quinquies, pari a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
17-ter. 2. Molteni, Tonelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 140 aggiungere il seguente:
  140-bis. Alla lettera b), dell'articolo 11 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, dopo il comma 2-bis, inserire il seguente:
  «2-ter. Al fine di semplificare la procedura di reclutamento per la copertura dei posti riservati al personale volontario in ferma prefissata di cui agli articoli 703 e 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 è autorizzata l'assunzione degli allievi agenti della Polizia di Stato nel limite massimo di 2.000 unità, mediante scorrimento delle graduatorie della prova scritta di esame di cui alle lettere b) e c) del concorso pubblico bandito con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 40 del 26 maggio 2017. L'Amministrazione della pubblica sicurezza procede alle predette assunzioni:
   a) a valere sulle facoltà assunzionali previste per l'anno 2020;
   b) limitatamente ai soggetti risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame secondo l'ordine del voto in essa conseguito, fermi restando i titoli e le preferenze applicabili alla predetta procedura;
   c) previa verifica del requisito di cui alla lettera b), nonché dell'accertamento dell'efficienza fisica e dei requisiti psico-fisici e attitudinali, mediante convocazione degli interessati, individuati con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, in relazione al numero dei posti di cui al presente comma, secondo l'ordine determinato in applicazione delle disposizioni di cui alla citata lettera b);
   d) previo avvio a più corsi di formazione di cui all'articolo 6-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, ciascuno con propria decorrenza giuridica ed economica, secondo le disponibilità organizzative e logistiche Pag. 392degli istituti di istruzione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.».
17-ter. 1. Cirielli, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli, Deidda, Ferro.

  Dopo il comma 140, aggiungere i seguenti:
  140-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 4 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, si applicano anche al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.

  140-ter. L'articolo 12-bis, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, è abrogato.
  140-quater. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 140-bis e 140-ter, valutati in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
17-ter. 3. Maria Tripodi, Vito, Fascina, Gregorio Fontana, Dall'Osso, Perego Di Cremnago, Ripani, Mandelli.

  Dopo il comma 140, aggiungere il seguente:
  140-bis. L'Agenzia industrie difesa, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato e allo scopo di conseguire la complessiva capacità di operare secondo criteri di economica gestione e di sostenibilità finanziaria, come previsto dai piani industriali di cui al comma 1-bis, dell'articolo 2190 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, per l'anno 2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e nel limite delle capacità assunzionali autorizzate e nel limite delle risorse finanziarie, ad assumere a tempo indeterminato personale dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:
   a) risulti in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con contratti a tempo determinato presso l'Agenzia industrie difesa;
   b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;
   c) abbia maturato, al 31 dicembre 2019, alle dipendenze dell'Agenzia industrie difesa, che procede all'assunzione, almeno quattro anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.
17-ter. 6. Maria Tripodi, Vito, Fascina, Gregorio Fontana, Dall'Osso, Perego Di Cremnago, Ripani, Mandelli.

  Dopo il comma 140, aggiungere il seguente:
  140-bis. Lo stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 1.000.000.000 a decorrere dall'anno 2020, per la copertura del finanziamento da destinare alle assunzioni di cui al comma 287, dell'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché a ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tenuto conto delle Pag. 393specifiche richieste volte, a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni, nei limiti delle vacanze di organico nonché nel rispetto dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Le assunzioni sono autorizzate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

  140-ter. All'onere derivante dal comma 140-bis, pari a 1.000.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
17-ter. 8. Maria Tripodi, Vito, Fascina, Gregorio Fontana, Dall'Osso, Perego Di Cremnago, Ripani, Mandelli.

  Dopo il comma 140, aggiungere i seguenti:
  140-bis. All'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 78, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) in fine, aggiungere il seguente comma:
   «Per gli operatori delle Forze Speciali che hanno superato i rispettivi corsi di formazione, approvati dal Capo dello Stato Maggiore della Difesa, e che sono nella disponibilità all'impiego del comando interforze per le operazioni speciali, la misura percentuale dell'indennità di cui al secondo comma è fissata nella misura del 140 per cento dell'indennità di impiego operativo di base».
   b) al comma 2, le parole: «nella misura del 180 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 200 per cento».

  140-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 140-bis, pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
17-ter. 17. Perego Di Cremnago, Maria Tripodi, Fascina, Ripani, Mandelli.

  Dopo il comma 140, aggiungere il seguente:
  140-bis. Lo stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 1.000.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2020 da destinare al personale delle forze di polizia e delle forze armate, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per valorizzare le specifiche funzioni svolte per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connesse anche con l'esigenza di innalzare la risposta al terrorismo internazionale e al crimine organizzato, nonché alle attività di tutela economico-finanziaria e di difesa nazionale, da utilizzare anche per le indennità accessorie relative ai servizi maggiormente gravosi e disagiati, mediante Pag. 394l'attivazione delle procedure previste dallo stesso decreto legislativo n. 195 del 1995, nonché a copertura del finanziamento da destinare a specifici interventi volti ad assicurare la piena efficienza organizzativa del dispositivo il soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in occasione di situazioni emergenziali.
   All'onere derivante dal presente comma, pari a 1.000.000.000 a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
17-ter. 19. Maria Tripodi, Vito, Fascina, Gregorio Fontana, Dall'Osso, Perego Di Cremnago, Ripani, Mandelli.

  Dopo il comma 140, inserirei seguenti:
  140-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 389 è aggiunto il seguente:
  «389-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2020 sono erogate senza oneri a carico dell'assistito al momento della fruizione, le prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio, finalizzate alla diagnosi delle patologie e degli eventi traumatici o morbosi di grave e documentata entità strettamente connesse o direttamente derivanti da infortuni occorsi durante lo svolgimento dell'attività di servizio a tutti gli operatori di polizia ovvero degli appartenenti al comparto sicurezza, ivi previsto il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco».

  140-ter. Alla copertura dell'onere derivante dal comma 140-bis, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine di garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
17-ter. 9. Maria Tripodi, Vito, Fascina, Gregorio Fontana, Dall'Osso, Perego Di Cremnago, Ripani, Mandelli.

  Dopo il comma 140, aggiungere il seguente:
  140-bis. Al fine di adottare provvedimenti normativi in materia di revisione dei ruoli e delle carriere del personale delle Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volti a correggere e integrare il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato da una quota pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e 15,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
  140-ter. Agli oneri derivanti dal comma 140-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e 15,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante riduzione Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
17-ter. 12. Maria Tripodi, Vito, Fascina, Gregorio Fontana, Dall'Osso, Perego Di Cremnago, Ripani, Mandelli.

Pag. 395

  Dopo il comma 140 aggiungere i seguenti:
  140-bis. Al fine di adottare provvedimenti normativi in materia di revisione dei ruoli e delle carriere del personale delle Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volti a correggere ed integrare il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato da una quota pari a 14 milioni di euro per l'anno 2020 e 14 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

  140-ter. All'onere derivante dal precedente comma, complessivamente valutato in 14 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
17-ter. 18. Ruffino, Mandelli.

  Dopo il comma 140, aggiungere i seguenti:
  140-bis. All'articolo 33, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2018, n. 132, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Al fine di garantire le esigenze di sicurezza urbana, a decorrere dall'esercizio finanziario 2018, i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale appartenente ai corpi e servizi di polizia locale non sono computati ai fini del rispetto del limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75».

  140-ter. All'onere derivante dal comma 140-bis, pari a 30 milioni a decorrere dal 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
17-ter. 13. Maria Tripodi, Vito, Fascina, Gregorio Fontana, Dall'Osso, Perego Di Cremnago, Ripani, Mandelli.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 140, inserire il seguente:
  140-bis. Al fine di garantire le esigenze di sicurezza urbana, a decorrere dall'esercizio finanziario 2020 i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale appartenente ai corpi e servizi di polizia locale, per il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dagli appartenenti alla Polizia locale, è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro a decorrere dal 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a Pag. 3961.500.000 euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
17-ter. 14. Maria Tripodi, Vito, Fascina, Gregorio Fontana, Dall'Osso, Perego Di Cremnago, Ripani, Mandelli.

  Dopo il comma 140, aggiungere il seguente:
  140-bis. Per far fronte alle esigenze operative derivanti dall'assunzione a carico dello Stato dei servizi antincendi, 60 unità della dotazione di cui al comma 136 sono destinate all'aeroporto «Luigi Ridolfi» di Forlì per il quale è in corso la procedura di inserimento nella tabella A del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
17-ter. 16. Vietina, Mandelli.

AREA TEMATICA N. 17-QUATER
(ART. 1, commi 141-142)

  Dopo il comma 142 aggiungere il seguente:
  142-bis. I segretari comunali dei comuni con popolazione pari o inferiore a 1000 abitanti mantengono la propria posizione giuridica e il corrispondente trattamento economico per il quale provvede il Ministero dell'interno. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 117 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

  Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Fondi da ripartire, programma Fondi di riserva e speciali, apportare le seguenti modificazioni:
   2020:
   CP: –117.000.000;
   CS: –117.000.000.
   2021:
   CP: –117.000.000;
   CS: –117.000.000.
   2022:
   CP: –117.000.000;
   CS: –117.000.000.
17-quater. 1. Silvestroni, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli.
(Inammissibile per estraneità di materia)
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 142 aggiungere il seguente:
  142-bis. Per i comuni con popolazione pari o inferiore a 1000 abitanti le spese previste per la figura del segretario comunale non vengono computate fra quelle rientranti le spese del personale. Per le finalità di cui al secondo periodo è autorizzata la spesa di 117 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

  Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Fondi da ripartire, programma Fondi di riserva e speciali, apportare le seguenti modificazioni:
   2020:
   CP: –117.000.000;
   CS: –117.000.000.
   2021:
   CP: –117.000.000;
   CS: –117.000.000.Pag. 397
   2022:
   CP: –117.000.000;
   CS: –117.000.000.
17-quater. 2. Silvestroni, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 142, aggiungere i seguenti:
  142-bis. All'articolo 11, comma 2-bis, lettera b), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le parole: «purché in possesso, alla data del 1o gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare» sono soppresse.
  142-ter. Sono ammessi alla partecipazione al corso di formazione professionale, finalizzato all'assunzione, tutti i soggetti risultati idonei del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4 Serie speciale – n. 40 del 26 maggio 2017, in possesso dei requisiti stabiliti dal medesimo bando di concorso.
17-quater. 3. Maria Tripodi, Vito, Fascina, Gregorio Fontana, Dall'Osso, Perego Di Cremnago, Ripani, Mandelli.

  Dopo il comma 142, aggiungere il seguente:
  142-bis. In relazione alla specificità delle funzioni e delle responsabilità connesse alle esigenze in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, di immigrazione, di tutela economico-finanziaria, di difesa nazionale, al fine di incentivare il miglioramento dell'efficienza dei correlati servizi, a decorrere dall'anno 2020, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è autorizzata la spesa di 18.944.754 euro da destinare all'incremento delle risorse previste dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, destinate all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 46, commi 3 e 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 95. Le predette risorse aggiuntive incrementano quelle di ciascuna Forza di polizia e delle Forze armate a decorrere dal 2020, di un importo corrispondente a quello già previsto, per l'anno 2020, dall'articolo 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018 ed incrementato dall'articolo 1, comma 442, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145. All'incremento delle risorse di cui al presente comma si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
17-quater. 4. Maria Tripodi, Vito, Fascina, Gregorio Fontana, Dall'Osso, Perego Di Cremnago, Ripani, Mandelli.

  Dopo il comma 142, aggiungere il seguente:
  142-bis. All'articolo 33, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2018, n. 132, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Le risorse di cui al comma 1 sono altresì destinate al monitoraggio del Pag. 398fenomeno del radicalismo islamico e della criminalità organizzata, nonché del controllo dei detenuti sottoposti al regime di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e dei terroristi in carcere, oltre che all'espletamento delle attività investigative delegate al Corpo di Polizia penitenziaria dall'autorità giudiziaria e svolte attraverso il Nucleo Investigativo Centrale e i Nuclei investigativi Regionali».
17-quater. 5. Maria Tripodi, Vito, Fascina, Gregorio Fontana, Dall'Osso, Perego Di Cremnago, Ripani, Mandelli.

AREA TEMATICA N. 18
(ART. 1, commi 145-160)

  Dopo il comma 148 inserire il seguente:
  148-bis. In aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, anche in deroga all'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per l'anno 2020, la Guardia di finanza è autorizzata ad assumere, attingendo alla graduatoria degli idonei non vincitori del concorso 380 allievi finanzieri bandito per l'anno 2018 e fino ad esaurimento della stessa, ai sensi del medesimo articolo 2199. All'onere di cui al presente comma, pari a 20 milioni di euro annui per ciascun anno del triennio 2020-2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
18. 1. Paolo Russo.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 149, aggiungere i seguenti:
  149-bis. All'articolo 82, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'ultimo periodo è soppresso.

  149-ter. Agli oneri derivanti dal comma 149-bis, pari a 500 mila euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 858.
18. 4. Vinci, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Potenti, Formentini, Zoffili, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 149 aggiungere i seguenti:
  149-bis. Per gli enti locali che determinano la capacità assunzionale in applicazione dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58, le seguenti misure limitative delle assunzioni di personale sono disapplicate: – articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modifiche e integrazioni; – articolo 1, commi dal 557 al 557-quater e 562 della legge 27 dicembre 2006 n. 296; – articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito in legge n. 122 del 30 luglio 2010, e successive modifiche e integrazioni; – articolo 243-bis, comma 8, lettera g); comma 9 lettera a) e c-bis) e articolo 259, comma 6 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.
  149-ter. Agli oneri derivanti dal comma 149-bis, nel limite di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito dei suddetto Pag. 399monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 dei decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
18. 3. Stefani, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Tonelli, Vinci, Potenti, Formentini, Zoffili, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 149 aggiungere il seguente:
  149-bis. Al fine di potenziare le attività di supporto alle politiche di ordine e sicurezza pubbliche, le assunzioni nelle carriere iniziali del corpo della guardia di finanza possono essere effettuate, in deroga all'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e fino ad esaurimento delle stesse, mediante lo scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori del concorso «380 allievi finanzieri» bandito per l'anno 2018 ai sensi del medesimo articolo 2199, attingendo al fondo di cui all'articolo 1, comma 384, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 («Legge di Bilancio 2019»), ripartito con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2019.
18. 5. Novelli.

  Dopo il comma 149, aggiungere il seguente:
  149-bis. Fino all'esaurimento delle graduatorie di merito relative al corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, indetto con D.D.G. n. 1259, del 23 novembre 2017 e pubblicato per avviso nella Gazzetta Ufficiale – 4 Serie speciale Concorsi ed esami n. 90 del 24 novembre 2017 e prima delle nuove immissioni in molo, per tutti i dirigenti scolastici il MIUR, in deroga al vincolo di permanenza nella Regione di iniziale assegnazione, procede ad un piano di mobilità straordinaria su tutte le sedi disponibili.
18. 11. D'Ettore.

  Dopo il comma 149, aggiungere il seguente:
  149-bis. Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, il comma 36 è abrogato.
18. 10. Paolo Russo, Mandelli, D'Ettore.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 149, aggiungere il seguente:
  149-bis. Il comma 365 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 è sostituito dal seguente:
  «365. La previsione di cui al comma 361 si applica alle graduatorie delle procedure concorsuali bandite successivamente alla data del 1o gennaio 2020.»
18. 7. D'Attis.

  Dopo il comma 149 aggiungere il seguente:
  149-bis. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:
  «2-ter. I comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del presente decreto possono Pag. 400avvalersi di segretari comunali di fascia B, indipendentemente dalla rispettiva classificazione della sede, per tutta la durata della ricostruzione, in carenza dei Segretari Comunali, i Vice Segretari, che li sostituiscono, possono mantenere l'incarico finché necessario. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono posti a carico della Struttura commissariale, ai sensi dell'articolo 4, comma 3.»
18. 2. Stefani, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Tonelli, Vinci, Potenti, Formentini, Zoffili, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 149 aggiungere i seguenti:
  149-bis. In aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, anche in deroga all'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per l'anno 2020, la Guardia di finanza è autorizzata ad assumere, attingendo alla graduatoria degli idonei non vincitori del concorso 380 allievi finanzieri bandito per l'anno 2018 e fino ad esaurimento della stessa, ai sensi del medesimo articolo 2199.
  149-ter. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è ridotta di 4,415 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
18. 8. Paolo Russo, Mandelli, D'Ettore.

  Dopo il comma 149, aggiungere i seguenti:
  149-bis. Al fine di predisporre idonee misure volte a tutelare le vittime di violenza di genere, al comma 1 dell'articolo 1 della legge 3 marzo 1999, n. 68, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
   « d-bis) alle persone fisiche, costituite parti civile in favore delle quali sia intervenuta sentenza di condanna nei procedimenti penali per i reati di cui agli articoli 572, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis e 612-ter del codice penale. Con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro della Giustizia sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui alla presente lettera».

  149-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 149-bis, valutato in 1.000.000.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di Bilancio.
18. 13. Carfagna, Mandelli.

  Dopo il comma 153 aggiungere i seguenti:
  153-bis. All'articolo 11, comma 2-bis, lettera b), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le parole: «purché in possesso, alla data del 10 gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n, 145, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare» sono soppresse.
  153-ter. Sono ammessi alla partecipazione al corso di formazione professionale, finalizzato all'assunzione, tutti i soggetti Pag. 401risultati idonei del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4 Serie speciale – n. 40 del 26 maggio 2017, in possesso dei requisiti stabiliti dal medesimo bando di concorso.
18. 6. Gelmini.

  Dopo il comma 158 aggiungere i seguenti:
  158-bis. Al fine di rafforzare e rendere efficaci i controlli dell'Ispettorato centrale per la tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a tutela del Made in Italy agroalimentare, anche per gli accresciuti compiti in materia di etichettatura dei prodotti e dei controlli nel settore dell'agricoltura biologica, all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 669, le parole: «un numero massimo di 57» sono soppresse;
   b) dopo il comma 670 è aggiunto il seguente:
  «670-bis. All'articolo 6, comma 14, ultimo capoverso, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: “Corpo nazionale dei vigili del fuoco” sono aggiunte le seguenti: “..., dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari”».
   c) al comma 671, capoverso comma 3-ter, le parole: «e non può essere superiore al 15 per cento della componente variabile della retribuzione accessoria legata alla produttività in godimento da parte del predetto personale, secondo criteri da definire mediante la contrattazione collettiva integrativa.» sono soppresse.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla disposizione, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, e a 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 858.
18. 12. Loss, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 160, aggiungere i seguenti:
  160-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, le parole: «nel triennio 2018-2020», sono sostituite dalle seguenti: «nel triennio 2020-2022»;
   b) al comma 1, lettera c), le parole: «31 dicembre 2017», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019»;
   c) al comma 2, alinea, le parole: «Nello stesso triennio 2018-2020», sono sostituite dalle seguenti: «Nello stesso triennio 2020-2022»;
   d) al comma 2, lettera b), le parole: «31 dicembre 2017», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019»;
   e) al comma 3, le parole: «nel triennio 2018-2020», sono sostituite dalle seguenti: «nel triennio 2020- 2022».

  160-ter. A copertura degli oneri di cui al precedente comma, stimati in 50 milioni di euro annui, si provvede mediante riduzione delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
18. 9. Siracusano.

Pag. 402

AREA TEMATICA N. 18-SEPTIES
(ART. 1, commi 170-174)

  Dopo il comma 173, aggiungere il seguente:
  173-bis. All'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo il comma 31, è aggiunto il seguente:
  31-bis. Le disposizioni di cui al comma 31, primo e terzo periodo, si applicano anche nel caso di inottemperanza agli ordini impartiti dall'Autorità nell'esercizio delle sue funzioni di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi sulle reti di comunicazione elettronica.
18-septies. 4. Capitanio, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 174, aggiungere i seguenti:
  174-bis. Per gli enti locali che determinano la capacità assunzionale in applicazione dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58, le seguenti misure limitative delle assunzioni di personale sono disapplicate:
   articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modifiche e integrazioni;
   articolo 1, commi dal 557 al 557-quater e 562 della legge n. 27 dicembre 2006 n. 296;
   articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito in legge n. 122 del 30 luglio 2010, e successive modifiche e integrazioni;
   articolo 243-bis, comma 8, lettera g); comma 9 lettera a) e c-bis) e articolo 259, comma 6 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

  174-ter. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente, è autorizzata la spesa fino a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
18-septies. 3. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 174, aggiungere il seguente:
  174-bis. Gli enti locali con rapporto medio dipendenti-popolazione inferiore, nell'anno precedente, al 50 per cento del rapporto medio dipendenti-popolazione della rispettiva classe demografica, come definiti triennalmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono procedere, per gli anni 2020, 2021 e 2022, Pag. 403ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in deroga a quanto previsto dall'articolo 1; comma 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel rispetto degli equilibri di bilancio e comunque nel limite massimo del predetto rapporto medio.
18-septies. 2. Guidesi, Ferrari, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 174, aggiungere i seguenti:
  174-bis. All'articolo 1, comma 17, della legge 4 novembre 2005, n. 203, le parole: «settantesimo anno di età» sono sostituite dalle seguenti: «settantaduesimo anno di età».
  174-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 174-bis si provvede, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 45.
18-septies. 5. D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 174, aggiungere il seguente:
  174-bis. Al comma 4, dell'articolo 22 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: «sette» è sostituita dalla seguente: «dieci».
18-septies. 1. Cavandoli, Bitonci, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile per estraneità di materia)

AREA TEMATICA N. 19
(ART. 1, comma 175)

  Al comma 175, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:
    1) al comma 1, le parole da «31 dicembre 2019» fino a «schermature solari e» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2020, comprese quelle relative all'acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari. La detrazione di cui al presente comma è ridotta al 50 per cento per le spese», e al comma 2, lettera b), le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2020»;.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, stimati prudenzialmente in 58 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede:
   a) quanto a 12 milioni di euro per il 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 858;
   b) quanto a 46 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 26.500.000 euro per l'anno 2020, al Ministero dello sviluppo economico per 8.000.000 euro per l'anno 2020, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 11.500.000 per l'anno 2020;
   c) quanto a 58 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 290 dell'articolo 1;
   d) quanto a 58 milioni di euro a decorrere dal 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 858.
19. 5. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

  Al comma 175, lettera b) dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) al comma 2, dopo le parole: «finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto Pag. 404di ristrutturazione» è aggiunto il seguente periodo: «La medesima detrazione è riconosciuta per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare E 290, e miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti, anche nei casi in cui non si proceda ad interventi di recupero del patrimonio edilizio».

  Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante la riduzione di 10 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030 del Fondo di cui al comma 858,
19. 4. Giacomoni, Mandelli, D'Ettore.

  Dopo il comma 175, aggiungere i seguenti:
  175-bis. Al fine di ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque potabili, all'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Per le spese documentate sostenute a decorrere dall'anno 2020, relative all'acquisto e all'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare E 290, e miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti, spetta una detrazione dall'imposta lorda fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare o esercizio commerciale e a 5. 000 per le imprese che esercitano, anche non via prevalente, attività di somministrazione di cibi e bevande. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in tre quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute».

  175-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le norme attuative, gli obblighi di segnalazione degli interventi effettuati, nonché i requisiti tecnici che devono soddisfare i sistemi che beneficiano delle agevolazioni di cui al comma 1.
  175-quater. Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione della riduzione del consumo di contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all'ENEA le informazioni sugli interventi effettuati. L'ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dello sviluppo economico.
  175-quinquies. Ai maggiori oneri di cui ai commi da 175-bis a 175-quater pari a 13 milioni per l'anno 2021 e a 15 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2030 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
19. 1. Giacomoni.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 175, aggiungere i seguenti:
  175-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi 1, 2, 3 e 3-ter sono abrogati;Pag. 405
   b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «3-quater. Per gli interventi di efficienza energetica e di adozione di misure antisismiche di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nonché per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i soggetti beneficiari della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito d'imposta ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito, o a banche o a intermediari finanziari.».

  175-ter. Il comma 2-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 è abrogato.
  175-quater. Le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi 175-bis e 175-ter sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
  175-quinquies. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 175-bis e 175-quinquies pari a 150 milioni per il 2020, e 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2029 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
19. 2. Fiorini.

  Dopo il comma 175, aggiungere il seguente:
  175-bis. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «Per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2020».

  Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2021: – 50.000.000;
   2022: – 50.000.000.
19. 3. Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli, Trancassini.

  Dopo il comma 175, aggiungere il seguente:
  175-bis. All'articolo 1, comma 1141, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole «è prorogato al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «è prorogato al 31 dicembre 2020».
19. 6. Binelli, Andreuzza, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 175, aggiungere il seguente:
  175-bis. Al comma 1, lettera h) dell'articolo 16-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «sull'impiego delle fonti rinnovabili dell'energia» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi gli eventuali accumulatori connessi ai medesimi impianti».
19. 7. Binelli, Lucchini, Badole, Benvenuto, Gobbato, Vallotto, Parolo, D'Eramo, Raffaelli, Valbusa, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

AREA TEMATICA N. 19-BIS
(ART. 1, comma 176)

  Dopo il comma 176 aggiungere il seguente:
  176-bis. In via sperimentale, per l'anno 2020, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda pari al 36 per Pag. 406cento delle spese documentate sostenute dai contribuenti, sino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 1.000 euro, per l'acquisto di materiali, beni o altri articoli e prodotti finiti per l'esecuzione di lavori in economia, senza l'ausilio di professionisti o imprese, necessari agli interventi di manutenzione ordinaria individuati all'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 effettuati nell'ambito di unità immobiliari residenziali e loro pertinenze possedute o detenute sulla base di idoneo titolo e adibite ad abitazione principale, con l'eccezione delle unità immobiliari censite nelle categorie catastali A/1 e A/8. Qualora trattasi di unità immobiliari cointestate, la detrazione spetta esclusivamente ad uno dei singoli cointestatari a prescindere dalla quota di possesso e a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni, compreso l'elenco dei suddetti materiali, beni e prodotti finiti. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i materiali, beni e prodotti finiti ai quali si applica la presente disposizione. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le ulteriori modalità attuative. La detrazione di cui al presente comma si applica nel limite massimo di 200 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
19-bis. 1. Galantino, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

AREA TEMATICA N. 20
(ART. 1, commi 177-182)

  Dopo il comma 177 aggiungere i seguenti:
  177-bis. Al fine di favorire e di incentivare la pratica sportiva di base sono adottate misure volte a semplificare e accelerare le procedure amministrative nonché ad attuare il contenimento dei costi per l'accesso a finanziamenti agevolati erogati dall'istituto per il credito sportivo da parte delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche non a scopo di lucro, per interventi finalizzati alla realizzazione di nuovi impianti sportivi ovvero alla ristrutturazione e messa a norma di quelli già esistenti, secondo criteri di sicurezza, fruibilità, utilizzo sociale e di base.

  177-ter. Per accedere alle agevolazioni le società o le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro riconosciute dal CONI presentano dichiarazione rilasciata dagli uffici del Coni, previa attestazione delle relative Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Associate di riferimento, che certifichi la loro partecipazione ad attività sportivo-agonistiche nei settori giovanili, la loro iscrizione al Registro del Coni.
  177-quater. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 177-bis le società e le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, ai sensi della normativa vigente in materia di costruzione e ristrutturazione di impianti sportivi, possono richiedere finanziamenti all'istituto del credito sportivo che applica a tali finanziamenti un tasso agevolato pari al tasso di interesse nominale e reale praticato ridotto del 33 per cento.
  177-quinquies. Il Presidente del Consiglio, o l'autorità di Governo con delega per lo sport, ove nominata, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, definisce con proprio decreto, sentiti l'istituto per il credito sportivo e il CONI, i criteri e le modalità di presentazione e di valutazione delle domande di finanziamento di cui al comma 177-sexies.
  177-sexies. Le domande e le relative autorizzazione al finanziamento sono distinte nelle seguenti tre categorie e sono ordinate sulla base di apposita graduatoria per ciascuna di tali categorie:
   a) costruzione di nuovi impianti sportivi;Pag. 407
   b) ristrutturazione di impianti sportivi esistenti;
   c) messa a norma di impianti sportivi esistenti.

  177-septies. L'Istituto del Credito Sportivo, sulla base delle graduatorie di cui al comma 5, assegna i finanziamenti relativi a ciascuna categoria nel limite massimo delle risorse destinate a ciascuna categoria ai sensi del comma 177-octies.
  177-octies. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, sentiti il CONI e l'istituto del credito sportivo, è stabilita ogni anno la ripartizione delle risorse tra le categorie di cui al comma 177-sexies, con la previsione di un limite massimo di accesso al mutuo per singola categoria stabilito nella seguente misura:
   a) per la costruzione di nuovi impianti: 250 milioni di euro di euro;
   b) per la ristrutturazione di impianti esistenti: 100 milioni di euro;
   c) per la messa a norma di impianti sportivi esistenti: 50 milioni di euro.

  177-novies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 177-bis a 177-octies si provvede entro il limite massimo di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 mediante corrispondente riduzione a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
20. 8. Marin, Palmieri, Casciello, Aprea, Saccani Jotti, Mandelli, Occhiuto, Pella, D'Attis.

  Dopo il comma 178 aggiungere il seguente:
  178-bis. Le erogazioni liberali di cui all'articolo 1, commi da 621 a 626, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, rappresentano oneri interamente deducibili per i soggetti titolari di reddito di impresa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. All'onere derivante dal presente: comma, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
20. 7. Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 178 aggiungere il seguente:
  178-bis. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 1112, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, pari a 29 milioni di euro, versate dall'Agenzia «Torino 2006», vengono riconosciute alla Regione Piemonte quale misura a supporto delle candidature alla XXXII Universiadi invernali del 2025 e ai Giochi Mondiali Invernali Special Olympics 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 29 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 14 dell'articolo 1.
20. 5. Patelli, Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Racchella, Sasso, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 180 aggiungere il seguente:
  180-bis. Al fine di favorire e di incentivare la pratica sportiva di base all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, le Pag. 408parole «di 9,8 milioni di euro nell'anno 2020, di 10,2 milioni di euro nell'anno 2021, di 10,3 milioni di euro nell'anno 2022, di 5,6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020». Con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze dette risorse sono assegnate all'Autorità politica con delega allo sport. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della leggero dicembre 2018, n. 145.
20. 9. Marin, Palmieri, Casciello, Aprea, Saccani Jotti, D'Ettore, Mandelli, Pella, Paolo Russo.

  Dopo il comma 181 aggiungere i seguenti:
  181-bis. Nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020 alle imprese che svolgono attività di recupero di rifiuti speciali derivanti da lavorazioni industriali o agricole è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle spese del personale relative all'attività di recupero.

  181-ter. Il credito d'imposta di cui al comma precedente è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascun beneficiario, ed è utilizzabile, nel limite complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2020, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti le spese.
  181-quater. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
  181-quinquies. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
  181-sexies. Con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per la fruizione del credito d'imposta.
  181-septies. Agli oneri derivanti dai commi da 181-bis a 181-sexies, pari a 20 milioni si provvede a valere sul «Fondo per il reddito di cittadinanza» di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
20. 1. Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli, Trancassini.

  Dopo il comma 181 aggiungere il seguente:
  181-bis. L'articolo 26 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, è sostituito dal seguente:

Art. 26.
(Ripartizione delle risorse del Campionato di calcio dì serie A)

  1. La ripartizione delle risorse assicurate dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi al Campionato italiano di calcio di serie A, dedotte le quote di cui all'articolo 22, è effettuata con le seguenti modalità:
   a) una quota dell'88 per cento in parti uguali tra tutti i soggetti partecipanti al Campionato di serie A;Pag. 409
   b) una quota del 6 per cento in parti uguali tra tutti i soggetti partecipanti al Campionato di serie B;
   c) una quota del 4 per cento in parti uguali tra tutti i soggetti partecipanti al Campionato di serie C;
   d) una quota del 2 per cento in parti uguali tra tutti i soggetti partecipanti alla Lega nazionale dilettanti.
20. 2. Caiata.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 181 aggiungere il seguente:
  181-bis. Alle società sportive iscritte alla Federazione italiana gioco calcio – Lega Pro è riconosciuto un credito d'imposta pari al 100 per cento delle spese sostenute nel periodo d'imposta di riferimento, fino a un importo massimo complessivo annuale di cento milioni di euro, per i contributi corrisposti per i contratti di lavoro in essere con i lavoratori sportivi ed in particolare con i giovani atleti e atlete. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
20. 3. Caiata.

  Dopo il comma 181 aggiungere il seguente:
  181-bis. Al fine di favorire e di incentivare la pratica sportiva di base è autorizzata per l'anno 2020 una ulteriore spesa di 10 milioni di euro destinata alle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione per attività sportive extracurriculari. Con decreto del MIUR da adottare di concerto con l'Autorità competente in materia di sport, sentito il CONI, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono individuati i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
20. 10. Marin, Aprea, Saccani Jotti, Palmieri, Casciello, Mandelli, Pella, D'Ettore.

  Dopo il comma 181 aggiungere il seguente:
  181-bis. Al fine di sostenere e promuovere il movimento olimpico nel paese e incoraggiare lo sviluppo dello sport, in vista delle Olimpiadi di Tokio, per sostenere la preparazione olimpica degli atleti italiani, è autorizzato per l'anno 2020 un finanziamento di 10 milioni di euro. Le risorse di cui al comma precedente sono assegnate al CONI e al CIP per la copertura di oneri relativi alla preparazione olimpica e al supporto delle delegazioni italiane. Con decreto del MEF da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono individuati i criteri e le modalità di erogazione di detto finanziamento. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione a valere sul Fondo dì cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
20. 11. Marin, Aprea, Saccani Jotti, Palmieri, Casciello, Mandelli, Pella, D'Ettore.

  Al comma 182, sostituire le parole: Le suddette risorse sono assegnate all'ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri che subentra nella gestione del Fondo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di gestione delle risorse assegnate all'ufficio per lo sport con le seguenti: Le suddette risorse sono assegnate all'istituto per il Credito Sportivo che subentra nella gestione del Pag. 410Fondo, previo atto di indirizzo governativo, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che ne individui i criteri e le modalità di gestione.
20. 6. Furgiuele, Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 182 aggiungere i seguenti:
  182-bis. Alle spese di cui all'articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed alle erogazioni effettuate ai sensi dell'articolo 90, comma 8, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, sostenute in favore di società, associazioni e fondazioni sportive, riconosciute dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva, ubicati nei territori delle regioni meno sviluppate come classificate nel ciclo di programmazione comunitaria 2014-2020, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettere h) e i), e 100, comma 2, lettere f) e g), del medesimo TUIR. I corrispondenti importi costituiscono, per il soggetto erogante, credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute, ovvero del 100 per cento delle erogazioni effettuate.

  182-ter. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 182-bis è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 20 per cento del reddito imponibile, ed ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 10 per mille dei ricavi annui.
  182-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 182-bis e 182-ter si provvede quanto a 6,9 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del «Fondo per interventi strutturali di politica economica», di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e quanto a 9,9 milioni di euro per l'anno 2021 ed a 13,2 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il triennio 2020-2022.
20. 4. Varchi, Maschio.

AREA TEMATICA N. 21
(ART. 1, comma 183)

  Dopo il comma 183 aggiungere il seguente:
  183-bis. Al terzo comma dell'articolo 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, dopo le parole: «stipulati tra le parti stesse in materia di contratti agrari con l'assistenza», sono aggiunte le seguenti: «, oltreché dei professionisti abilitati dalle rispettive leggi,».
21. 1. Spena, Mandelli, D'Ettore.
(Inammissibile per estraneità di materia)

AREA TEMATICA N. 22
(ART. 1, commi 184-197)

  Dopo il comma 183 aggiungere il seguente:
  184-bis. All'articolo 1, comma 229, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «mediante soluzioni di cloudcomputing» sono aggiunte le seguenti: «e intelligenza artificiale».
22. 5. Capitanio, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

Pag. 411

  Al comma 185 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tra gli investimenti in beni strumentali nuovi rientrano gli acquisti di locomotive e carri ferroviari.
22. 1. Mulè.

  Dopo il comma 189 aggiungere il seguente:
  189-bis. Per i soggetti che effettuano investimenti in beni immateriali relativi alla sola categoria «software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (cybersecurity)» di cui all'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, la maggiorazione di cui al comma 189 si applica indipendentemente dall'investimento in beni di cui al comma 188.
22. 2. Palmieri.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 191 aggiungere il seguente:
  191-bis. È riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda per le spese sostenute, per una quota pari al 65 per cento, dal 1o gennaio 2020 al 31 dicembre 2022, per l'installazione e messa in opera di impianti certificati di recupero e riutilizzo delle acque meteoriche per un valore massimo di detrazione di 30 mila euro. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede nel limite di 10 milioni di euro all'anno, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui al comma 858.
22. 6. Rizzetto, Lollobrigida, Lucaselli.

  Dopo il comma 196 aggiungere il seguente:
  196-bis. Le disposizioni dei commi da 184 a 196, si applicano anche ai liberi professionisti e lavoratori autonomi, in coerenza con la Raccomandazione della Commissione Europea 6 maggio 2003/361/CE, la nozione di PMI è da intendersi inclusiva dei lavoratori autonomi e liberi professionisti. Per i professionisti iscritti in albi, i requisiti di iscrizione alle Camere di Commercio eventualmente previsti sono da intendere soddisfatti dall'iscrizione al relativo albo professionale. Non possono essere imposti eventuali ulteriori requisiti per l'accesso alle misure di incentivazione che escludano di fatto i liberi professionisti e lavoratori autonomi. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma 7 provvede mediante riduzione della dotazione del Fondo di cui al comma 858, di 15 milioni di a decorrere dall'anno 2020.
22. 8. Paolo Russo, Mandelli, D'Ettore.

  Dopo il comma 197 aggiungere i seguenti:
  197-bis. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, è istituito un Fondo con una dotazione massima complessiva di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 con la finalità di ridurre il costo dell'energia pagato dalle imprese del settore tessile con particolare riguardo a quelle che effettuano lavorazioni a umido. A tal fine è attribuito un credito d’ imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute dalle imprese di cui al periodo precedente per la redazione del progetto di risparmio energetico.

  197-ter. Le imprese del settore tessile interessate a credito d'imposta di cui al comma 197-bis, presentano un progetto di risparmio energetico al Ministero dello sviluppo economico.
  197-quater. Il progetto di risparmio energetico deve essere redatto da tecnici e professionisti specializzati e contestualmente asseverato a giuramento. Il progetto di cui al comma 197-ter può essere redatto per ogni singola lavorazione della filiera produttiva tessile.Pag. 412
  197-quinquies. Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione dei progetti di risparmio energetico di cui al comma 197-ter, l'ENEA elabora le informazioni contenute nei medesimi progetti di risparmio energetico e trasmette una relazione sui risultati degli interventi di risparmio energetico, adottati dalle imprese, al Ministero dello sviluppo economico al fine di programmare misure di risparmio energetico per le imprese del settore tessile.
  197-sexies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti tecnici che devono soddisfare i progetti di risparmio energetico, nonché le procedure e le modalità di esecuzione dei controlli volti ad accertare il rispetto dei requisiti che determinano l'accesso ai benefici di cui al presente articolo, nonché le norme attuative di cui ai presenti commi.

  Conseguentemente alla Tabella A apportare le seguenti variazioni:
   Voce: Ministero dell'economia e delle finanze:
   2020: – 50.000.000;
   2021: – 50.000.000;
   2022: – 50.000.000
   Voce: Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
   2020: – 50.000.000;
   2021: – 50.000.000;
   2022: – 50.000.000.
22. 3. Silli, Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Sorte.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 197 aggiungere i seguenti:
  197-bis. Per finalità di tutela dell'ambiente e di sviluppo di pratiche legate all'economia circolare, per le imprese e per i lavoratori autonomi cessionari di pneumatici ricostruiti è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 20 per cento della spesa relativa all'acquisto di pneumatici ricostruiti, per gli anni 2020, 2021 e 2022. Il credito spetta ogni anno per l'acquisto di un set di pneumatici ricostruiti, per una spesa non superiore a euro 1.600 per ciascun veicolo, nei limiti delle risorse disponibili.
  197-ter. Il credito d'imposta IRPEF/IRES, da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo all'acquisto degli pneumatici, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, e successive modificazioni. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'IRAP, di cui al decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive modificazioni, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 del TUIR.
  197-quater. Agli oneri derivanti dai commi 197-bis e 197-ter, valutati in euro 15 milioni e 700 mila per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede, mediante corrispondente riduzione del Fondo per fare fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.
22. 4. Fiorini, Mandelli, D'Ettore.

  Dopo il comma 197 aggiungere i seguenti:
  197-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo in via sperimentale con una dotazione di 10 milioni di euro annui per il triennio 2020-2022, preordinato alla riduzione del 30 per cento del prezzo di vendita delle cassette biodegradabili e compostabili utilizzate dagli imprenditori ittici per il pescato. Ai venditori delle Pag. 413cassette biodegradabili e compostabili è attribuito un credito d'imposta nella misura pari al minor introito corrispondente al volume di vendite effettuate, da portare in compensazione nel modello F24. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per il riconoscimento e la fruizione dell'agevolazione fiscale di cui al presente comma. Il credito d'imposta è concesso nei limiti della dotazione annua del fondo. Eventuali somme non impegnate nell'anno di riferimento sono impegnate nell'anno successivo.

  197-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 197-bis, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze medesimo.
22. 7. Viviani, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

AREA TEMATICA N. 23
(ART. 1, commi 210-217)

  Al comma 211 apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «100 per cento»;
   b) sostituire le parole: «40 per cento» con le seguenti: «80 per cento»;
   c) sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «50 per cento».

  Conseguentemente:
   al comma 214 sostituire il primo periodo con il seguente: Il credito d'imposta è utilizzabile per i tre periodi d'imposta successivi a quello di sostenimento delle spese ammissibili, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
   dopo il comma 884 aggiungere il seguente:
  885. Gli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono abrogati.
23. 1. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.

  Dopo il comma 217, aggiungere i seguenti:
  217-bis. Alle imprese che vantano crediti nei confronti di «Thomas Cook UK Pic» e delle aziende, anche di altre nazionalità, facenti parte del medesimo gruppo, nelle more del recupero di tali crediti, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del sessantacinque per cento dell'ammontare degli stessi.
  217-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 217-bis è utilizzabile entro il 31 dicembre 2020, ed è riconosciuto nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
  217-quater. Il credito d'imposta di cui al comma 217-bis non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
  217-quinquies. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del Pag. 414turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni applicative dei commi 217-bis. 217-ter, e 217-quater. Il medesimo decreto definisce altresì:
   a) il termine per la presentazione delle richieste di ammissione al credito di imposta, fermo restando che, qualora le risorse di cui al comma 217-sexies non risultino sufficienti a soddisfare le richieste validamente presentate, le stesse saranno proporzionalmente ripartite tra tutti i beneficiari;
   b) le modalità di restituzione del beneficio, in relazione alla quota parte del credito eventualmente recuperata.

  217-sexies. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al comma 217-bis, nel limite massimo complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 61, comma 1, della legge n. 289 del 2002 come rifinanziato dalla presente legge.
23. 3. Andreuzza, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 217, aggiungere i seguenti:
  217-bis. Al capo IX del titolo III del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:
  «Art. 63-bis. – (Interventi per la formazione e la riqualificazione dei lavoratori delle micro, piccole e medie imprese in crisi) – 1. Al fine di assicurare un più efficace e diretto rapporto tra attività produttive e attività di ricerca scientifica e tecnologica, anche per la promozione dei livelli occupazionali, e di determinare la riqualificazione e il riorientamento delle risorse umane delle micro, piccole e medie imprese in crisi, tenuto conto dei progressi tecnologici e delle novità derivanti dall'adozione della robotica e dell'intelligenza digitale nei sistemi produttivi, sono promosse attività di ricerca, di qualificazione e di formazione destinate ai lavoratori delle imprese di cui al presente comma soggetti al rischio di espulsione o espulsi dai processi produttivi.
   2. Per perseguire le finalità di cui al comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, attraverso le università e gli enti di ricerca, promuove interventi volti allo sviluppo, all'innovazione e al potenziamento delle capacità competitive del tessuto industriale rappresentato dalle micro, piccole e medie imprese definite ai sensi della raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003. Gli interventi di cui al presente comma sono realizzati sulla base di progetti presentati ai sensi del decreto di cui al comma 5 mediante la sottoscrizione di contratti tra i soggetti individuati dal comma 3 e le università o enti di ricerca.
   3. Possono beneficiare delle attività e degli interventi di cui al presente articolo:
   a) le micro, piccole e medie imprese in crisi;
   b) le imprese artigiane.
   4. Le attività e gli interventi di cui al presente articolo sono volti, in particolare, al riorientamento e al recupero di competitività di strutture industriali attraverso progetti di ricerca e di formazione del personale interessato compresi nell'ambito di uno specifico programma organico di intervento da svolgere in collaborazione con le università e con gli enti pubblici di ricerca.
   5. Con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti l'ambito di applicazione, le modalità e le procedure Pag. 415di presentazione dei progetti, le caratteristiche dei progetti finanziabili, i tempi di attivazione, nonché gli strumenti di realizzazione dei progetti e di erogazione dei contributi.
   6. Gli interventi di cui al presente articolo costituiscono contributi a fondo perduto.
   7. Al finanziamento delle attività e degli interventi di cui al si provvede nel limite di 30 milioni di euro annui a valere sul Fondo per gli investimenti in ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

  217-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 217-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
23. 2. Saccani Jotti, Aprea, Marin, Casciello, Palmieri, Mandelli, D'Attis, Paolo Russo, Occhiuto.

  Dopo il comma 217, aggiungere il seguente:
  217-bis. La disciplina di cui al comma 210 si applica anche per i soggetti che effettuano investimenti in beni immateriali relativi alla sola categoria «software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (cybersecurity)», di cui all'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232; la maggiorazione di cui al comma 211 si applica indipendentemente dall'investimento in beni di cui al comma (ex 3).
23. 4. Zanella.

AREA TEMATICA N. 24
(ART. 1, comma 218)

  Dopo il comma 218, aggiungere i seguenti:
  218-bis. Al fine di erogare contributi in favore dei Comuni colpiti dal sisma del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982, le disponibilità finanziarie, di cui all'articolo 2, comma 4 della legge 23 gennaio 1992,n. 32, destinati ai soggetti privati che hanno subito danni patrimoniali in conseguenza dei terremoti di cui al testo unico approvato con decreto legislativo n. 76 del 1990 e non utilizzati entro il 31 dicembre 2019, sono erogate in via prioritaria e in ordine successivo, senza ammissione di deroga, in favore:
   a) dei soggetti privati proprietari di immobili tuttora inagibili, il cui diritto a contributo sia stato riconosciuto con sentenza, anche di primo grado, dal Tribunale competente;
   b) dei soggetti privati proprietari di immobili, ancora inagibili, sottoposti a vincolo ai sensi della legge 1 giugno 1939 n. 1089 – Tutela delle cose di interesse artistico e storico;
   d) dei soggetti privati proprietari di immobili, ancora inagibili, siti nei Centri Storici.

  218-ter. Per le finalità di cui al comma 1, i Comuni potranno utilizzare le somme ancora giacenti presso la Banca d'Italia – «Contabilità Speciale 2365 – Fondi ex legge 219/81» e, nel caso di insufficienza del Fondo, richiedere l'assegnazione delle risorse necessarie entro e non oltre il 31 marzo 2020.
  218-quater. All'onere di cui ai commi 218-bis e 218-ter, pari a 45 milioni di euro annui per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
24. 2. Paolo Russo.

  Dopo il comma 218, aggiungere i seguenti:
  218-bis. Le disponibilità finanziarie, di cui all'articolo 2, comma 4 della legge 23 gennaio 1992 n. 32, destinati ai soggetti Pag. 416privati che hanno subito danni patrimoniali in conseguenza dei terremoti di cui al testo unico approvato con decreto legislativo n. 76 del 1990 e non utilizzati entro il 31 dicembre 2019, sono erogate in via prioritaria e in ordine successivo, senza ammissione di deroga, in favore:
   a) dei soggetti privati proprietari di immobili tuttora inagibili, il cui diritto a contributo sia stato riconosciuto con sentenza, anche di primo grado, dal Tribunale competente;
   b) dei soggetti privati proprietari di immobili, ancora inagibili, sottoposti a vincolo ai sensi della legge 1 giugno 1939 n. 1089 – Tutela delle cose di interesse artistico e storico;
   c) dei soggetti privati proprietari di immobili, ancora inagibili, siti nei Centri Storici.

  218-ter. Per le finalità di cui al comma 218-bis, i Comuni potranno utilizzare le somme ancora giacenti presso la Banca d'Italia – «Contabilità Speciale 2365 – Fondi ex legge 219/81» e, nel caso di insufficienza del Fondo, richiedere l'assegnazione delle risorse necessarie entro e non oltre il 31 marzo 2020.
  218-quater. Agli oneri, di cui ai commi 218-bis e 218-ter, pari a 44 milioni di euro per l'anno 2020 si prospetta mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
24. 32. Paolo Russo, Mandelli, D'Ettore.

  Dopo il comma 218, aggiungere i seguenti:
  218-bis. Sono da considerare crediti prededucibili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111, comma 2 del 16 marzo 1942 n. 261 e successive modifiche ed integrazioni (Legge Fallimentare), i crediti dei fornitori e dei subappaltatori di appaltatori, assoggettati a procedure concorsuali, già esecutori di lavori di ricostruzione, ristrutturazione e ripristino degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo ed infrastrutturale, nonché del patrimonio storico e artistico nei territori interessati dagli eventi sismici:
   a) della regione Abruzzo dell'aprile 2009, individuati nell'articolo unico del decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3;
   b) delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122;
   c) delle regioni dell'Italia centrale, di cui all'allegato 1 al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

  218-ter. I crediti spettanti ai fornitori e subappaltatori di cui al comma 1, vanno soddisfatti con le risorse assegnate a carico della finanza pubblica a soggetti pubblici e privati dalla vigente normativa per la ricostruzione in caso di eventi sismici, come quelli di cui alle lettere a), b), c) del comma 1, da incassare e/o già effettivamente incassate dagli organi della procedura concorsuale alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  218-quater. Le disposizioni di cui ai commi 218-bis e 218-ter si applicano dalla data entrata in vigore della presente legge, con effetto anche per i crediti di cui al comma 1, già insinuati nel passivo fallimentare prima della sua entrata in vigore, per i quali sia pendente procedimento di opposizione, impugnazione o revoca ex articoli 98 e 99, comma 12 della legge fiscale.
24. 20. Golinelli, Cavandoli, Cestari, Murelli, Morrone, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Vinci, Dara, Zoffili, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava.

  Dopo il comma 218, aggiungere i seguenti:
  218-bis. Al comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge n.74 del 2012, convertito Pag. 417con modificazioni dalla legge 1o agosto 2012, n.122, dopo le parole: «di cui al comma 1, lettera a),» sono aggiunte le seguenti: « c) e d),».

  218-ter. Al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95/2012 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «lettere a), b)» sono aggiunte le seguenti: « c) e d),»;
   b) dopo le parole: «prodotti agricoli e alimentari,» sono aggiunte le seguenti: «nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

  218-quater. Agli oneri derivanti dai commi 218-bis e 218-ter si fa fronte con le risorse previste a legislazione vigente.
24. 17. Morrone, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Vinci, Golinelli, Cavandoli, Murelli, Dara, Zoffili, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 218, aggiungere i seguenti:
  218-bis. All'articolo 12, della legge 19 giugno 2015, n. 78, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 6 è sostituito dal seguente:
  «6. Le esenzioni di cui al comma 5 sono concesse esclusivamente per i periodi di imposta dal 2015 al 2022.»;
   b) il comma 7-bis, la parola: «2019» è ovunque sostituita con la seguente: «2022».

  218-ter. Per fruire dei benefici di cui all'articolo 12, della legge 19 giugno 2015, n. 78, come prorogato dal comma 218-bis, i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 del decreto interministeriale 10 aprile 2013, e successive modificazioni, presentano al Ministero dello sviluppo economico un'apposita istanza, nei termini previsti con nuovo bando del medesimo Ministero adottato ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera a), del citato decreto interministeriale.
  218-quater. Ai maggiori oneri derivanti dai commi, 218-bis e 218-ter, pari a 20 milioni per gli anni 2020, 2021, 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze medesimo, allo scopo rifinanziando l'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
24. 7. Golinelli, Cavandoli, Cestari, Murelli, Morrone, Piastra, Raffaelli, Tombolato, Vinci, Dara, Zoffili, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 218, aggiungere i seguenti:
  218-bis. Il comma 762 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (legge di stabilità 2018) è abrogato.
  218-ter. Agli oneri derivanti dal comma 218-bis, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento Pag. 418relativo al Ministero dell'economia e delle finanze medesimo.
24. 10. Tombolato, Vinci, Golinelli, Cavandoli, Cestari, Murelli, Morrone, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Dara, Zoffili, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava.

  Dopo il comma 218, aggiungere i seguenti:
  218-bis. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 773 sono aggiunte, in fine, le parole: «e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023»;
   b) al comma 774 le parole: «entro il 31 marzo 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2020».

  218-ter. Agli oneri derivanti dal comma 218-bis, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze medesimo.
24. 3. Giaccone, Boldi, Benvenuto, Caffaratto, Gastaldi, Giglio Vigna, Gusmeroli, Liuni, Maccanti, Molinari, Patelli, Pettazzi, Tiramani, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 218, aggiungere il seguente:
  218-bis. All'articolo 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
  2-bis. Nell'area formata da ogni comune di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis è istituita una zona a fiscalità privilegiata denominata Zona Economica Speciale Sisma (ZESS) con la finalità di rafforzare e ampliare le misure già adottate nonché di creare speciali condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi, economici, finanziari e amministrativi a vantaggio di ogni tipologia di soggetto che abbia sede, anche solo operativa, o residenza nei predetti comuni, ovvero a favore di quei soggetti che stabiliranno la propria sede, anche solo operativa, o residenza all'interno dei medesimi comuni per effettuare investimenti nel rispetto di quanto verrà previsto.

  2-ter. Le misure straordinarie di sostegno prima indicate hanno lo scopo di garantire la tenuta sociale delle comunità, della storia e della identità dei territori colpiti dal sisma, nonché rilanciare il tessuto produttivo che costituisce un fattore fondamentale contro lo spopolamento ed evitare la dispersione del patrimonio culturale ed economico di quelle aree.
  2-quater. Con apposito provvedimento normativo, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24 ottobre 2019 n. 123, sono stabilite le modalità di funzionamento e governo della ZESS tra cui anche la misura di esenzione dalle imposte dirette, indirette e tributi locali nel rispetto e in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area ricadente all'interno della ZESS, le condizioni che disciplinano l'accesso per ogni soggetto ai benefìci previsti per la ZESS, l'ente deputato al coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo strategici insieme alle regole per la sua composizione e funzionamento e la durata della ZESS.
24. 6. Patassini, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

Pag. 419

  Dopo il comma 218, aggiungere i seguenti:
  218-bis. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n.113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n.160, come modificato dall'articolo 1, comma 1001, della legge 30 dicembre 2018, n.148, le parole: «2017,2018,2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «2017, 2018, 2019, 2020 e 2021».

  218-ter. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012 n.122, è incrementato di 40 milioni di euro per l'annualità 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze medesimo.
24. 12. Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Vinci, Golinelli, Cavandoli, Cestari, Murelli, Morrone, Piastra, Dara, Zoffili, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava.

  Dopo il comma 218, aggiungere il seguente:
  218-bis. Al fine di favorire lo sviluppo economico ed industriale delle aree del centro Italia, colpite dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016, e la creazione di condizioni favorevoli all'attrazione di nuovi investimenti, nonché l'insediamento di nuove imprese nelle aree ricomprese nel cratere sismico del Centro Italia (Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo), ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014)6424 final del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016)5938 final del 23 settembre 2016, è istituita una zona economica speciale nelle aree ricomprese nel cratere sismico del Centro Italia (Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo), cui si applica la disciplina contenuta nel Decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Ai fini dell'istituzione e dell'attuazione degli interventi previsti dal Piano di sviluppo strategico nelle aree della zona economica speciale prevista dal presente comma si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12.
24. 25. Patassini, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Dopo il comma 218, aggiungere il seguente:
  218-bis. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come ulteriormente modificato dall'articolo 1 comma 761, della legge n. 205 del 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2021»;
   b) le parole: «nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021».

  218-ter Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge Pag. 420n. 74 del 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012 n. 122, è incrementato di 40 milioni di euro per l'annualità 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze medesimo.
24. 11. Tomasi, Tombolato, Vinci, Golinelli, Cavandoli, Cestari, Murelli, Morrone, Piastra, Raffaelli, Dara, Zoffili, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava.

  Dopo il comma 218, aggiungere il seguente:
  218-bis. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione. Agli oneri derivanti dal presente comma si fa fronte con le risorse previste a legislazione vigente.
24. 19. Cavandoli, Cestari, Murelli, Morrone, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Vinci, Golinelli, Dara, Zoffili, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 218, aggiungere il seguente:
  218-bis. Ai fini della corrispondenza ai trattati CE relativi agli aiuti de minimis dei contributi per la realizzazione dei ricoveri temporanei diretti a favorire la ricostruzione dei territori interessati dal sisma del maggio 2012, finanziati ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, e in particolare con la Misura 126 della regione Emilia Romagna, la percentuale di contributo da restituire allo Stato per il raggiungimento della spesa ammissibile a contributo ordinariamente consentita dal regolamento comunitario per l'acquisto di beni di analoga tipologia, pari al 40 per cento, è calcolata sul valore del bene nello stato attuale, che tiene conto delle condizioni e della vetustà del bene medesimo.
24. 8. Cestari, Murelli, Morrone, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Cavandoli, Vinci, Zoffili, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava.

  Dopo il comma 218, aggiungere il seguente:
  218-bis. In merito agli interventi attivati dalle Regioni a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 riguardanti la Misura 126 «Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione», previa coerenza con la disciplina prevista dai Regolamenti europei inerenti le misure di sostegno dello sviluppo rurale, ai fini del mantenimento in via definitiva dei ricoveri temporanei finanziati, oltre i termini previsti per la rimozione, il beneficiario del contributo dovrà restituire il 50 per cento del contributo concesso al quale viene detratto il valore già ammortizzato applicando un ammortamento lineare del 10 per cento annuo su una durata del bene di 10 anni.
24. 9. Cestari, Cavandoli, Murelli, Morrone, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Vinci, Zoffili, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava.

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  Dopo il comma 218, aggiungere il seguente:
  218-bis. All'articolo 3-bis del decreto-legge 95 del 2012 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. I Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, definito l'impegno di somme a copertura degli interventi di cui al comma 1, con propri provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, possono definire i criteri e le modalità di concessione di contributi per ulteriori categorie di interventi finalizzati al ripristino dei danni conseguenti agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, fermo restando il limite massimo di 6.000 milioni di euro di cui al precedente comma».
24. 15. Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Vinci, Golinelli, Cavandoli, Cestari, Murelli, Morrone, Dara, Zoffili, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava.

  Dopo il comma 218, aggiungere il seguente:
  218-bis. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012 n. 122, è incrementato di 40 milioni di euro per l'annualità 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze medesimo.
24. 18. Murelli, Cestari, Morrone, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Vinci, Golinelli, Cavandoli, Dara, Zoffili, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava.

  Dopo il comma 218, aggiungere i seguenti:
  218-bis. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021»;

  218-ter. Per la copertura dell'onere di cui al comma 218-bis, è autorizzata la spesa nel limite di 1,5 milioni di euro per l'annualità 2021.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2021: – 1.500.000.
24. 16. Dara, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Vinci, Golinelli, Cavandoli, Murelli, Morrone, Zoffili, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava.

  Dopo il comma 218, aggiungere il seguente:
  218-bis. Al comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «a decorrere dal 1o gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1o gennaio 2021».

  Conseguentemente, alla tabella A allegata, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2020: – 20.000.000.
24. 4. Patassini, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Gobbato, Pag. 422Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Dopo il comma 218, aggiungere il seguente:
  218-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 18-quater, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito in legge 7 aprile 2017, n. 45, come modificato dal precedente comma, si applicano anche ai comuni dell'isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017.

  Conseguentemente, alla tabella A, allegata alla presente legge, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2020: – 20.000.000;
   2021: – 20.000.000;
   2022: – 20.000.000.
24. 1. Paolo Russo.

  Dopo il comma 218, aggiungere il seguente:
  218-bis. All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, il comma 5-bis è sostituito dal seguente:
  «5-bis. La percentuale di cui al comma 1 è ridotta al 10 per cento per i soggetti che trasferiscono la residenza in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia, e nell'area del cratere sismico costituita dai comuni di cui all'allegato 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del 15 dicembre 2016».
24. 24. Patassini, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Dopo il comma 218, aggiungere il seguente:
  218-bis. Per gli esercizi 2019-2021, le imprese ubicate nel cratere sono escluse dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 9.
24. 22. Patassini, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Dopo il comma 218, aggiungere il seguente:
  218-bis. Al comma 986 dell'articolo 1, dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «Per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2019 e 2020» e dopo le parole: «2 milioni di euro» sono inserite le seguenti: «per ciascun anno».

  Conseguentemente, alla tabella A allegata, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2020: –2.000.000.
24. 27. Patassini, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Dopo il comma 218, aggiungere il seguente:
  218-bis. All'articolo 1 della legge n. 32 del 2016, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  «9-bis. Al fine di favorire gli investimenti sul patrimonio edilizio esistente volti alla mitigazione del rischio sismico degli immobili a destinazione produttiva e commerciale, per gli investimenti per i cui Pag. 423si è attivato l'iter di cui al comma 1-bis e 1-ter del presente articolo, il valore dei costi portati in ammortamento sul bene immobile oggetto d'intervento è maggiorato del 150 per cento. La disposizione di cui al presente comma si applica agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2021 come indicato al comma 1-bis del presente articolo. Per la fruizione dei benefici di cui al presente comma, il beneficiario è tenuto a produrre la documentazione attestante la diminuzione dell'indice di rischio e conseguentemente la percentuale di beneficio fiscale spettante come definito ai commi 1-bis e seguenti del presente articolo; accompagnata da una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Agli oneri di cui al presente comma, stimati in 200 milioni di euro annui, si provvede nei limiti di 140 milioni annui, mediante utilizzo del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e nel limite di 60 milioni mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2020-2022 nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».
24. 29. Fiorini, Mandelli, D'Ettore.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 218, aggiungere il seguente:
  218-bis. All'articolo 16, comma 1-bis, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: «Per le sole unità immobiliari a destinazione produttiva o commerciale, l'ammontare complessivo, in deroga all'importo suindicato, è calcolato sul valore di 200 euro a metro quadrato relativo alla superficie dell'immobile. Qualora si provveda all'applicazione sull'immobile di sistemi, di monitoraggio per il controllo strumentale costante delle condizioni di sicurezza del medesimo immobile, la detrazione di cui al presente comma nonché ai commi da 1-ter a 1-quinquies, spetta in misura maggiore e pari al 90 per cento. Agli oneri di cui al presente comma, stimati in 200 milioni di euro annui, si provvede nei limiti di 140 milioni annui, mediante utilizzo del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; e nel limite di 60 milioni mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2020-2022 nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».
24. 31. Fiorini, Mandelli, D'Ettore.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 218, aggiungere il seguente:
  218-bis. I mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa a Comuni inseriti negli allegati 1, 2, 2-bis del decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, aventi le caratteristiche di seguito elencate, possono essere oggetto di operazioni di rinegoziazione che determinino una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi, ferma restando la Pag. 424data di scadenza prevista nei vigenti piani di ammortamento. La rinegoziazione avrà effetto dall'annualità in cui riprende il pagamento delle rate sospese dalla normativa applicabile agli enti locali i cui territori sono stati colpiti dagli eventi sismici verificatesi a decorrere dal 2016. Possono essere oggetto di rinegoziazione i mutui che, alla data del 1o gennaio 2020, presentino le seguenti caratteristiche:
   a) interessi calcolati sulla base di un tasso fisso;
   b) oneri di rimborso a diretto carico dell'ente locale beneficiario dei mutui;
   c) scadenza dei prestiti successiva al 31 dicembre 2022;
   d) debito residuo da ammortizzare superiore a 10.000 euro;
   e) mancanza di rinegoziazione ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2003;
   f) senza diritto di estinzione parziale anticipata alla pari.
24. 23. Patassini, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Dopo il comma 218, aggiungere il seguente:
  218-bis. Dall'anno 2019, la Cassa Deporti e Prestiti mette a disposizione uno specifico finanziamento a tasso agevolato per erogazione, attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento antisismico sugli immobili, di cui all'articolo 16, commi da 1 a 1-septies del decreto-legge 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 90 del 2013. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione della presente disposizione. Dalla presente disposizione non derivano oneri a carico della finanza pubblica.
24. 30. Fiorini, Mandelli, D'Ettore.

  Dopo il comma 218, aggiungere il seguente:
  218-bis. Al comma 359 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tra i soggetti di cui al comma precedente rientrano coloro che non sono più titolari di mutui perché precedentemente estinti, coloro che abbiano surrogato il contratto di finanziamento e gli accollati che hanno goduto della sospensione delle rate di cui all'articolo 8, comma 1, numero 9) del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122.».
24. 14. Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Vinci, Golinelli, Cavandoli, Murelli, Morrone, Dara, Zoffili, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava.

  Dopo il comma 218, aggiungere il seguente:
  218-bis. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 773, sono aggiunte, in fine, le parole: «e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023»;
   b) al comma 774, le parole: «entro il 31 marzo 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2020».

  218-ter. Agli oneri derivanti dal comma 218-bis pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente Pag. 425utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze medesimo.
24. 33. Pettazzi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 218, aggiungere il seguente:
  218-bis. All'articolo 1-septies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole: «entro quattrocentottanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento di recupero ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2021».
24. 21. D'Eramo, Bellachioma, Patassini, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Dopo il comma 218, aggiungere il seguente:
  218-bis. Il comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 4 ottobre 2019, n. 123, è sostituito dal seguente:
  «2. Gli adempimenti e i pagamenti di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono effettuati da coloro che non li hanno effettuati in forza della sospensione prevista dalle norme citate a decorrere dal 15 dicembre 2020 con le modalità e nei termini fissati dalle medesime disposizioni, ma nel limite del 40 per cento degli importi dovuti. Coloro che hanno già eseguito i pagamenti e gli adempimenti previsti dall'articolo 48, commi 11 e 13 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, hanno diritto:
   a) per quanto riguarda il pagamento dei tributi di cui all'articolo 8, comma 11, decreto-legge 189 del 2016, a vedersi riconosciuta una somma a titolo di credito di imposta da utilizzare in via proporzionale in 36 mesi e pari al 60 per cento delle somme di cui all'articolo 48, commi 11, del decreto-legge 17 ottobre 2016, già corrisposte;
   b) per quanto riguarda il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 48, comma 13, decreto-legge 189 del 2016, a vedersi riconosciuta una detrazione dagli importi da versare a questi stessi titoli per i prossimi 36 mesi per somma pari al 60 per cento delle somme di cui all'articolo 48, comma 13 del decreto- legge 17 ottobre 2016, già versate. Il maggior versamento effettuato è rimborsato, anche attraverso rateizzazione in due anni, il limite di 5 milioni annui, per gli anni 2020 e 2021. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma».

  Conseguentemente, alla tabella A allegata, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2020: – 5.000.000;
   2021: – 5.000.000.
24. 5. Patassini, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Dopo il comma 218, aggiungere il seguente:
  218-bis. Agli articoli 9-vicies quater, comma 1, 9-vicies quinquies, comma 2, e 9-vicies sexies, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2019, n. 123, le parole: «utilizzo Pag. 426delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» sono sostituite dalle seguenti: «riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
24. 26. Patassini, Badole, Benvenuto, Cavandoli, Cestari, D'Eramo, Gobbato, Golinelli, Lucchini, Morrone, Murelli, Parolo, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Tonelli, Valbusa, Vallotto, Vinci, Dara, Giacometti.

  Dopo il comma 218, aggiungere il seguente:
  218-bis. Al comma 444, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)» la parola: «privata» è soppressa.
24. 13. Dara, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Vinci, Golinelli, Cavandoli, Cestari, Murelli, Morrone, Zoffili, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava.

  Dopo il comma 218, aggiungere il seguente:
  218-bis. Al fine di favorire lo scambio commerciale tra Italia e Svizzera, in attesa della completa attuazione della Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, relativa all'adozione di norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti e in considerazione del fatto che il livello di radioprotezione in Svizzera e in Italia è equivalente, sono soppressi controlli radiometrici al confine sulle importazioni di semilavorati metallici.
24. 28. Fiorini, Mandelli, D'Ettore.
(Inammissibile per estraneità di materia)

AREA TEMATICA N. 25
(ART. 1, commi 219-224)

  Sostituire il comma 219 con il seguente:
  219. All'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1.1 Per le spese documentate, sostenute nell'anno 2020, relative agli interventi edilizi, ivi inclusi quelli di manutenzione ordinaria, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici, ovvero alla rimozione o al superamento di barriere architettoniche nelle parti comuni, la detrazione dall'imposta lorda di cui al comma 1 è incrementata al 90 per cento. Nel caso gli interventi afferiscano o includano interventi per la rimozione o il superamento delle barriere architettoniche nelle parti comuni, non si applicano i limiti massimi di spesa di cui al comma 1 del presente articolo e dei commi 1 e 3 dell'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Restano ferme le ulteriori disposizioni contenute nel suddetto articolo 16-bis».

  Conseguentemente, dopo il comma 219, aggiungere il seguente:
  219-bis. Agli oneri derivanti dal comma 219, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti Pag. 427dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto- legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
25. 1. Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Tiramani, Sutto, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Al comma 219, dopo le parole: tinteggiatura esterna aggiungere le seguenti: nonché dei serramenti esterni, quali cancelli, ringhiere, serrande, avvolgibili, persiane e scuri.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2020: – 10.000.000;
  2021: – 10.000.000;
  2022: – 10.000.000.
25. 4. Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli, Trancassini.

  Al comma 219, dopo le parole: finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici aggiungere le seguenti: anche ad uso produttivo.

  Conseguentemente, dopo il comma 219, aggiungere il seguente:
  219-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 219, valutati in 100 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
25. 3. Vanessa Cattoi, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Al comma 219, dopo le parole: recupero o restauro della facciata degli edifici, aggiungere le seguenti:, nonché per l'abbattimento delle barriere architettoniche,.
25. 5. Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Tiramani, Sutto, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

Pag. 428

  Al comma 219, sostituire le parole: 90 per cento con le seguenti: 100 per cento.

  Conseguentemente dopo il comma 219 aggiungere il seguente:
  219-bis. Agli oneri derivanti dal comma 219 del presente articolo, pari a 440 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 858.
25. 2. Boniardi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Al comma 219, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Rientrano nella facciata sia i lati esterni che quelli interni dell'edificio comprensivi degli elementi architettonici che, per loro natura sono parte integrante dei suoi connotati e del suo aspetto, compresi i balconi. In caso di incapienza dell'IRPEF, la detrazione può essere operata sulla cedolare secca sui canoni di locazione. La detrazione prevista al comma 219 spetta anche alle società immobiliari di gestione, per gli interventi eseguiti su edifici residenziali.
25. 6. Covolo, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 220, aggiungere il seguente:
  220-bis. In via sperimentale, per l'anno 2020, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, è riconosciuta una detrazione dell'imposta lorda pari al 36 per cento delle spese documentate sostenute dai contribuenti, sino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 1.000 euro, per l'acquisto di materiali, beni o altri articoli e prodotti finiti per l'esecuzione di lavori in economia, senza l'ausilio di professionisti o imprese, necessari agli interventi di manutenzione ordinaria individuati all'articolo 3, comma 1, lettera A) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 effettuati nell'ambito di unità immobiliari residenziali e loro pertinenze possedute o detenute sulla base di idoneo titolo e adibite ad abitazione principale, con l'eccezione delle unità immobiliari censite nelle categorie A/1 e A/8. Qualora trattasi di unità immobiliari cointestate, la detrazione spetta esclusivamente ad uno dei singoli cointestatari a prescindere dalla quota di possesso e a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni, compreso l'elenco dei suddetti materiali, beni e prodotti finiti. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i materiali, beni e prodotti finiti ai quali si applica la presente disposizione. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le ulteriori modalità attuative.
25. 7. Gagliardi.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

AREA TEMATICA N. 25-BIS
(ART. 1, comma 225)

  Dopo il comma 225 aggiungere i seguenti:
  225-bis. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «Per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2020».

  225-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 225-bis, pari a 73,9 milioni di euro per l'anno 2022 e 43,2 Pag. 429milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 858.
25-bis. 1. Liuni, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Caffaratto.

AREA TEMATICA N. 26
(ART. 1, commi 226-229)

  Dopo il comma 229 aggiungere i seguenti:
  229-bis. La tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 8 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, è dovuta ogni otto anni, indipendentemente dalla scadenza indicata nella licenza di pesca. È ammesso il pagamento tardivo oltre il termine di scadenza dell'ottavo anno, purché entro i sei mesi successivi alla scadenza stessa; in tal caso è applicata, a titolo di sanzione, una soprattassa pari al 5 per cento dell'importo della tassa ordinaria.

  229-ter. La tassa di cui al comma 229-bis è altresì dovuta, prima della scadenza del termine di otto anni, soltanto nei casi di variazioni sostanziali della licenza di pesca che comportino l'adozione di un nuovo atto amministrativo. Nei casi indicati dal presente comma, la nuova licenza rilasciata ha efficacia per otto anni decorrenti dalla data del pagamento della medesima tassa.
  229-quater. Ferma restando la data di scadenza prevista dalla licenza, la tassa di concessione governativa sulla licenza di pesca non è dovuta in caso di cambio di armatore, se il passaggio avviene tra la cooperativa o società di pesca e i suoi soci ovvero tra soci appartenenti alla medesima cooperativa o società di pesca durante il periodo di efficacia della licenza.
  229-quinquies. Con regolamento adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità per il rilascio, le modifiche e i rinnovi delle licenze di pesca, i criteri di valutazione, le variazioni sostanziali di cui al comma 29-ter che comportano il rilascio di una nuova licenza, le procedure e i termini relativi.
  229-sexies. In tutti i casi di rilascio di una nuova licenza di pesca o di semplice rinnovo, nelle more della conclusione del relativo procedimento amministrativo, il soggetto che ha presentato l'istanza, redatta ai sensi delle norme vigenti in materia, è temporaneamente abilitato all'esercizio dell'attività di pesca. In caso di attività di controllo da parte delle autorità competenti, il possesso da parte dell'armatore o del comandante di copia dell'istanza presentata abilita l'imbarcazione alla navigazione e alla pesca. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni e le modalità per garantire il pieno esercizio della facoltà di cui al presente comma in favore degli interessati, assicurando speditezza ed efficienza del procedimento amministrativo in conformità alla disciplina vigente dell'Unione Europea.
26. 4. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 229 aggiungere i seguenti:
  229-bis. All'articolo 21-bis dell'allegato B, annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente gli atti, i documenti e i registri Pag. 430esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, dopo le parole: «al settore agricolo» sono inserite le seguenti: «e ai settori della pesca e dell'acquacoltura».

  229-ter. Agli oneri derivanti dall'abolizione del comma 229-bis, pari a 250.000 euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 858.
26. 5. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 229, aggiungere il seguente:
  229-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è rifinanziata per 118 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. All'onere di cui al seguente comma si provvede mediante corrispondente riduzione per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
26. 2. Mulè.

  Dopo il comma 229 aggiungere il seguente:
  229-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è rifinanziata per 58 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. All'onere di cui al seguente comma si provvede mediante corrispondente riduzione per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
26. 1. Mulè.

  Dopo il comma 229 aggiungere il seguente:
  229-bis. Ai fini del sostegno delle imprese operanti nel settore del turismo nautico, una quota delle risorse della Sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, istituita dall'articolo 1 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, pari a un milione di euro, è destinata al finanziamento delle imprese operanti nel settore del turismo nautico in difficoltà nella restituzione delle rate di finanziamenti già contratti con banche e intermediari finanziari. Ai fini di cui al presente comma, all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, la parola: «2019» è sostituita dalla seguente: «2021». Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.
26. 3. Fogliani, Andreuzza, Bazzaro, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

AREA TEMATICA N. 26-BIS
(ART. 1, commi 230-232)

  Dopo il comma 230, aggiungere il seguente:
  230-bis. Per il finanziamento delle azioni infrastrutturali e di supporto alle imprese connesse alla riconversione e riqualificazione produttiva dell'area di crisi industriale complessa del distretto delle pelli-calzature Fermano-Maceratese, riconosciuta con il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 12 dicembre 2018, ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con Pag. 431modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro a valere sul Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del medesimo decreto-legge n. 83 del 2012 e 50 milioni a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione per il periodo di programmazione 2014-2020.
26-bis. 1. Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile per inidoneità
della compensazione)

  Al comma 231, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 200 milioni e aggiungere, in fine il seguente periodo: Alle proposte di contratti di sviluppo localizzati nelle aree di crisi complessa e nei comuni del cratere sismico di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sarà data priorità in sede di valutazione, anche tramite l'utilizzo della procedura dell'Accordo di Sviluppo.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione, pari a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
26-bis. 3. Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 231, inserire il seguente:
  231-bis. Per il finanziamento degli interventi destinati alla riconversione e riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale, complessa e non complessa, nonché degli Accordi di Programma finalizzati a disciplinare interventi di reindustrializzazione di aree coinvolte dalla crisi di grandi imprese, la dotazione del Fondo crescita sostenibile è incrementata di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione, pari a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, Pag. 432con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
26-bis. 2. Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 232, inserire il seguente:
  232-bis. Per la sostituzione decennale dei serbatoi dei veicoli equipaggiati dall'origine con sistema di alimentazione GPL, le prescrizioni relative alla visita e prova di cui all'articolo 78, comma 1, del Codice della Strada non si applicano. Con apposito decreto direttoriale il Ministero dei Trasporti, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilisce:
   a) le procedure operative per l'attuazione di quanto indicato nel comma 1;
   b) le procedure per l'aggiornamento della carta di circolazione.
26-bis. 4. Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 232, inserire i seguenti:
  232-bis. Al fine di garantire la semplificazione e la pronta effettuazione delle procedure di verifica, le disposizioni di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del 23 settembre 2004 e del decreto del 17 gennaio 2005 si applicano anche ai serbatoi interrati o tumulati di capacità superiore a 13 mc.

  232-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Inail definisce la procedura operativa per l'effettuazione delle verifiche di integrità dei serbatoi di cui al precedente comma 1 con il sistema di controllo basato sulla tecnica delle emissioni acustiche.
  232-quater. In via transitoria ed in deroga alle periodicità dei controlli di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del 19 dicembre 2004, n. 329, a tutela della sicurezza delle attività ed al fine di consentire l'effettuazione delle verifiche di integrità dei serbatoi di qualsiasi capacità tramite la tecnica di controllo basata sulla emissione acustica, i proprietari dei serbatoi comunicano a Inail, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i dati delle attrezzature ancora da sottoporre a verifica alla data del 31 dicembre 2019.
  232-quinquies. L'INAIL invia al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e al Ministero della salute una apposita relazione tecnica relativa all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti.
26-bis. 5. Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 232, inserire i seguenti:
  232-bis. Nel territorio dei Comuni ricadenti nell'area di crisi industriale complessa «Fermano – Maceratese» riconosciuta dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 12 dicembre 2018 è attribuito il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fino al 31 dicembre 2022, nella misura del 25 per cento per le grandi imprese, del 35 per cento per le medie imprese e del 45 per cento per le piccole imprese.

Pag. 433

  232-ter. In relazione agli interventi di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  232-quater. La disposizione di cui al comma 1 del presente articolo è notificata, a cura del Ministero dello sviluppo economico, alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  232-quinquies. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
26-bis. 6. Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 232, inserire i seguenti:
  232-bis. Nel territorio dei Comuni ricadenti nell'area di crisi industriale complessa «Fermano – Maceratese» riconosciuta dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 12 dicembre 2018 è istituita la zona franca urbana ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

  232-ter. Le imprese che hanno la sede principale o una sede operativa all'interno della zona franca di cui al comma 1, e che hanno subito una riduzione del fatturato almeno pari al 20 per cento nel periodo 1o gennaio/31 dicembre 2019, rispetto al valore mediano del triennio 2016-2018, possono richiedere le seguenti agevolazioni:
   a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dall'attività d'impresa svolta nella zona franca di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di euro 100.000 riferito al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;
   b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 232-bis, nel limite di euro 200.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;
   c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica;
   d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca.

  232-quater. Le esenzioni di cui al comma 2 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i due successivi.
  232-quinquies. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresì, alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2021.
  232-sexies. Per le finalità di cui ai commi da 232-bis a 232-quinquies, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
  232-septies. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 Pag. 434della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
  232-octies. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

  Conseguentemente, alla tabella A allegata, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2020: – 30.000.000;
   2021: – 30.000.000;
   2022: – 30.000.000.
26-bis. 7. Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 232, inserire il seguente:
  232-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 282-bis è aggiunto il seguente:
  «282-ter. Ai medesimi fini di cui al comma 282, la regione Liguria può destinare ulteriori risorse, fino al limite di 10 milioni di euro nell'anno 2020, per specifiche situazioni occupazionali già presenti nel suo territorio».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
26-bis. 8. Foscolo, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 232, aggiungere i seguenti:
  232-bis. Le disponibilità finanziarie previste, per gli anni 2016 e 2017, dall'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, così come ripartite tra le Regioni con i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 1 del 12 dicembre 2016 e n. 12 del 5 aprile 2017, Pag. 435possono essere destinate alla prosecuzione, senza soluzione di continuità e prescindendo dall'applicazione dei criteri di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 83473 del 1o agosto 2014, del trattamento di mobilità in deroga, per un massimo di dodici mesi, per i lavoratori che operino in un'area di crisi industriale complessa, riconosciuta ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e che alla data del 31 dicembre 2018 risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga.

  232-ter. Le regioni, prima di trasmettere all'INPS l'elenco nominativo dei lavoratori beneficiari del trattamento, devono comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il programma di misure di politiche attive del lavoro a cui sono adibiti i lavoratori interessati al trattamento in questione unitamente all'onere di spesa complessivo.
  232-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 232-bis e 232-ter si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
26-bis. 9. Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 232, aggiungere il seguente:
  232-bis. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come ripartite tra le regioni con i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 1 del 12 dicembre 2016 e n. 12 del 5 aprile 2017, possono essere destinate dalle Regioni medesime, nei limiti della parte non utilizzata, alla prosecuzione, senza soluzione di continuità e a prescindere dall'applicazione dei criteri di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 83473 del 1o agosto 2014, del trattamento di mobilità in deroga, per un massimo di dodici mesi, per i lavoratori che operino in un'area di crisi industriale complessa, riconosciuta ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e che alla data del 31 dicembre 2018 risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga, a condizione che ai medesimi lavoratori siano contestualmente applicate le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale da comunicare all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
26-bis. 10. Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 232 è aggiunto il seguente:
  232-bis. All'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «e del settore della pesca» sono sostituite dalle seguenti: «, del settore della pesca e del settore della fabbricazione di componentistica per autocaravan prioritariamente finalizzata all'efficienza e al risparmio energetico dei processi produttivi e allo sviluppo della domotica nella fabbricazione degli accessori».
26-bis. 11. Cavandoli, Bitonci, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Pag. 436

AREA TEMATICA N. 27
(ART. 1, commi 233-234)

  Dopo il comma 233 aggiungere i seguenti:
  233-bis. Al fine di contrastare il grave fenomeno dello spopolamento dei piccoli comuni italiani, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, denominato «Fondo Prima Casa Piccoli Comuni», con una dotazione pari ad euro cinque milioni per l'anno 2020 e ad euro cinque milioni per ciascuno gli anni 2021 e 2022.

  233-ter. Il fondo di cui al comma precedente è destinato ad agevolare l'acquisto della prima casa attraverso la concessione di contributi a giovani coppie residenti in comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti che intendono stabilire la loro residenza in un comune con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.
  233-quater. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 258-bis e 258-ter, con decreto del Ministro dell'interno da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di assegnazione e le modalità di utilizzo delle risorse.
  233-quinquies. Agli oneri recati dai commi precedenti si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di garanzia per la prima casa di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
27. 1. Ciaburro, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli, Trancassini.

  Dopo il comma 234, aggiungere i seguenti:
  234-bis. I contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a trenta giorni conclusi per il tramite di intermediari o sistemi di prenotazione ordine che omettano l'applicazione di quanto previsto dai commi 4, 5, 5-bis e 5-ter dall'articolo 4 del decreto-legge n. 50 del 2017 convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96, sono soggetti all'obbligo di registrazione.

  234-ter. Restano in ogni caso ferme le sanzioni previste per gli intermediari e i sistemi di prenotazione che omettano l'applicazione delle suddette disposizioni.
27. 2. Zucconi, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli, Trancassini.

AREA TEMATICA N. 27-TER
(ART. 1, comma 236)

  Dopo il comma 236 aggiungere il seguente:
  236-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al comma 496, ovunque ricorrano, le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «95 per cento».
27-ter. 1. Zanettin.

  Dopo il comma 236 aggiungere il seguente:
  236-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al comma 501, sopprimere l'ultimo periodo.
27-ter. 2. Zanettin.

  Dopo il comma 236 aggiungere il seguente:
  236-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al comma 496, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso per coloro che abbiano un reddito IRPEF non superiore a 35.000 euro o disponibilità mobiliare non superiori a 100.000 euro, nonché la base di calcolo per l'indennizzo di importo inferiore a 40.000 euro, ed una età superiore a 75 anni o una invalidità pari o superiore all'80 per cento, o a carico un disabile con Pag. 437percentuale pari o superiore all'80 per cento la misura dell'indennizzo è elevata dal 30 per cento all'80 per cento».
27-ter. 3. Zanettin.

  Dopo il comma 236 aggiungere i seguenti:
  236-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2020, al fine di garantire un'immediata erogazione dell'indennizzo in favore dei risparmiatori con contestuale liquidazione dell'importo dovuto, la documentazione necessaria per avviare la procedura di domanda al Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR) di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 è rappresentata:
   a) dall'attestato di possesso delle azioni od obbligazioni e del prezzo medio di carico al 30 giugno 2017;
   b) dall'attestato di mantenimento del possesso all'atto della domanda;
   c) dall'IBAN dove accreditare l'indennizzo con la dichiarazione della banca sull'intestazione.

  236-ter. In caso di azioni ed obbligazioni pervenute iure successione il prezzo per il calcolo dell'indennizzo è il maggiore tra il prezzo di carico del de cuius e quello definito dall'erede con l'Agenzia delle entrate.
  236-quater. All'atto di presentazione della domanda, previo mero riscontro dei dati da compiere entro dieci giorni, si procede all'erogazione, in via provvisoria, dell'importo in ordine cronologico, a far data dal 1o febbraio 2020, con riserva di verifica da parte del Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR) che può acquisire ulteriori dati da Consap e Sistema bancario. Decorsi tre mesi dall'erogazione dell'indennizzo, la domanda si considera perfezionata.
27-ter. 4. Zanettin.

AREA TEMATICA N. 28
(ART. 1, commi 240-272)

  Sopprimere i commi da 240 a 248 e da 250 a 252.
28. 5. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

  Sostituire i commi da 240 a 248 con i seguenti:
  240. Al fine di potenziare la ricerca svolta da università, enti e istituti di ricerca pubblici e privati è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito comitato, denominato Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo sostenibile (CNRSS).

  241. Il CNRSS promuove il coordinamento e indirizza le attività di ricerca di università, enti e istituti di ricerca pubblici verso obiettivi di eccellenza, incrementando la sinergia e la cooperazione tra di essi e con il sistema economico-produttivo, pubblico e privato, in relazione agli obiettivi strategici della ricerca e dell'innovazione, nonché agli obiettivi di politica economica del Governo funzionali alla produttività e alla competitività del Paese. Il CNRSS favorisce altresì l'internazionalizzazione delle attività di ricerca, promuovendo, sostenendo e coordinando la partecipazione italiana a progetti e iniziative europee e internazionali.
  242. Il Comitato di cui al comma 240, in particolare:
   a) al fine della definizione del Programma Nazionale per la Ricerca (PNR) di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, verifica l'attuazione delle linee generali di sviluppo della ricerca nazionale e suggerisce gli aggiornamenti al Programma;
   b) promuove progetti di ricerca da realizzare in Italia ad opera di soggetti pubblici e privati, anche esteri, altamente strategici per lo sviluppo sostenibile e l'inclusione sociale, fortemente integrati, Pag. 438innovativi e capaci di aggregare iniziative promosse in contesti di svantaggio economico-sociale, selezionati secondo criteri e procedure conformi alle migliori pratiche internazionali;
   c) valuta l'impatto dell'attività di ricerca, tenendo conto dei risultati dell'attività dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) nell'ambito delle competenze previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1o febbraio 2010, n. 76, specie al fine di incrementare l'economicità, l'efficacia e l'efficienza del finanziamento pubblico nel settore, ivi incluse le risorse pubbliche del Fondo nazionale per l'innovazione gestito dalla Cassa depositi e prestiti Spa, nonché per attrarre finanziamenti provenienti dal settore privato;
   d) definisce un piano di semplificazione delle procedure amministrative e contabili relative ai progetti di ricerca per l'adozione delle misure legislative e amministrative di attuazione.

  243. Il presidente del Comitato è scelto dal Presidente del Consiglio dei ministri. Il comitato è composto da otto membri più il presidente, scelti: due dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno dal Ministro dello sviluppo economico, uno dal Ministro della salute, uno dal Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, uno dalla Conferenza dei rettori delle università italiane, uno dal Consiglio universitario nazionale, uno dalla Consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca.
  244. Il presidente e i membri del Comitato sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e restano in carica per quattro anni. Essi sono scelti tra persone di elevata qualificazione scientifica, con una profonda conoscenza del sistema della ricerca in Italia e all'estero e con pluriennale esperienza in enti o organismi, pubblici o privati, operanti nel settore della ricerca; costituisce requisito preferenziale l'avere esperienza nella gestione di progetti complessi o di infrastrutture strategiche di ricerca.
  245. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono disciplinate le attività e le regole di funzionamento del Comitato, e ne è altresì definita la dotazione organica, nel limite massimo di otto unità di personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri o in comando da altre amministrazioni che partecipano al Comitato a titolo gratuito.
  246. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le procedure di semplificazione alternative in materia amministrativo-contabile e le modalità di attuazione del presente comma. Il CNRSS, nella predisposizione del piano di cui al comma 244, lettera d), tiene conto dei risultati conseguiti per effetto della semplificazione derivante dall'applicazione del presente comma.
  247. Ai fini dell'attuazione dei commi da 240 a 246, l'amministrazione competente provvede con le risorse finanziarie ed organiche già previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.
  248. Al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) sono assegnati 25 milioni di euro per l'anno 2020, 200 milioni di euro per l'anno 2021 e 300 milioni di euro a decorrere dal 2022 al fine di sviluppare o finanziarie progetti di ricerca farmaceutica per le malattie rare.

  Conseguentemente, sopprimere i commi da 250 a 252.
28. 6. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

Pag. 439

  Sostituire i commi da 240 a 243 con i seguenti:
  240. All'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, dopo le parole: «inerenti la ricerca» sono aggiunte le seguenti: «; verifica l'attuazione delle linee generali di sviluppo della ricerca nazionale e suggerisce gli aggiornamenti al Programma».
  241. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
   a-bis) promuove e finanzia progetti di ricerca da realizzare in Italia ad opera di soggetti pubblici e privati, anche esteri, altamente strategici per lo sviluppo sostenibile e l'inclusione sociale, fortemente integrati, innovativi e capaci di aggregare iniziative promosse in contesti di svantaggio economico-sociale;.

  242. All'articolo 3, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera h), dopo la parola: «valuta», sono inserite le seguenti: «l'economicità,»;
   b) dopo la lettera h) è inserita la seguente:
   « h-bis) definisce un piano di semplificazione delle procedure amministrative e contabili relative ai progetti di ricerca per l'adozione delle misure legislative e amministrative di attuazione;».

  243. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le procedure di semplificazione alternative in materia amministrativo contabile e le modalità di attuazione del presente comma. L'ANVUR nella predisposizione del piano di cui al comma 242, lettera b), tiene conto dei risultati conseguiti dalla semplificazione ottenuta dall'applicazione del presente comma.

  Conseguentemente sopprimere i commi da 244 a 248 e da 250 a 252.
28. 7. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

  Sostituire il comma 240 con il seguente:
  240. Ai fini di fornire una alta e qualificata attività di consulenza alla Presidenza del Consiglio in materia di informazione, indirizzo strategico, potenziamento e coordinamento dell'attività di ricerca scientifica italiana anche in funzione dell'attività economica ad essa correlata è istituita una Agenzia Nazionale per la Ricerca (ANR) dotata di autonomia statutaria e organizzativa sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio.

  Conseguentemente,
   sostituire il comma 251 con il seguente:
  251. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è approvato lo statuto dell'Agenzia che ne disciplina le attività e le regole di funzionamento. Il personale per il funzionamento dell'Agenzia viene assicurato attraverso il comando di personale di ruolo di corrispondente qualifica operante presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche o presso altri Enti di ricerca pubblici vigilati dal MIUR.
   sostituire i commi 253 e 254 con il seguente:
  253. Al fine di potenziare la ricerca svolta da Università, enti e istituti di ricerca pubblici e privati è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per il 2020, 150 milioni di euro per il 2021, di 150 milioni di euro per il 2022 e di 200 milioni euro annui a decorrere dal 2022. Le somme sono assegnate alla Agenzia Nazionale della Ricerca che le trasferisce al Ministero dell'istruzione dell'università e Pag. 440della ricerca, al Ministero della salute e al Ministero dell'agricoltura per il finanziamento di programmi di attività di ampio e accertato interessa nazionale nei corrispondenti settori di attività.
28. 14. Saccani Jotti, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Mandelli, Occhiuto, Pella, D'Ettore.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 240 aggiungere il seguente:
  240-bis. Al fine di sostenere la centralità dell'alimentazione per la salute e l'economia e il ruolo di primo piano delle imprese agro-alimentari calabresi per la creazione di ricchezza e valore del territorio regionale e del Mezzogiorno, è autorizzato un contributo annuo a favore dell'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 per l'istituzione e il funzionamento presso la medesima Università di un Centro multidisciplinare per la ricerca scientifica ed applicata, formazione, promozione nel settore alimentare.

  Conseguentemente, al Ministero dell'istruzione e della ricerca scientifica, «Sistema universitario e formazione post universitaria (23.3)», sono apportate le seguenti variazioni:
   2020: + 1.000.000;
   2021: + 1.000.000;
   2022: + 1.000.000.
28. 1. Ferro, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli.
(Inammissibile per estraneità di materia)
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Sopprimere il comma 249.
28. 16. Aprea, Casciello, Saccani Jotti, Palmieri, Marin, Occhiuto, Pella, Mandelli, D'Attis.

  Dopo il comma 252, aggiungere i seguenti:
  252-bis. Al fine di promuovere la ricerca scientifica nel campo medico, a decorrere dal 2020 è riconosciuto alle Università, agli Enti pubblici di Ricerca, agli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico e agli Enti di Ricerca privati senza finalità di lucro, un contributo per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinate alle proprie attività di ricerca medico-scientifica.
  252-ter. Il contributo è versato agli enti di cui al comma 1, individuati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, entro il 30 settembre di ciascun anno, in misura pari all'80 per cento dell'imposta sul valore aggiunto versata da ciascun ente nell'anno precedente per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinate alle proprie attività di ricerca medico-scientifica.
  252-quater. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 120 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede:
   a) quanto a 107 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2020 e 2021, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 52,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, quanto a 15,5 milioni di euro annuì a decorrere dall'anno 2020, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, quanto a 3,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, quanto a 2 milioni di euro annui a decorrere Pag. 441dall'anno 2020, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, quanto a 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, quanto a 11,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e quanto a 9,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali;
   b) quanto a 13 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  252-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
28. 2. Magi.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 255 aggiungere il seguente:
  255-bis. Al fine di tutelare la continuità e la regolarità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti negativi dei contenziosi pendenti relativi al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione su base regionale di 120 ore con relativa prova finale, valutata in centesimi, consistente in un colloquio esperienziale e multidisciplinare, finalizzato alla collocazione in coda alla graduatoria compilata ai sensi del sopra nominato decreto direttoriale del 23 novembre 2017 dei soggetti che abbiano superato la prova preselettiva ed effettuata la prova scritta e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già ricevuto una sentenza favorevole in primo grado o abbiano, comunque, un contenzioso giurisdizionale in atto avverso il succitato decreto per mancato superamento della prova scritta o di quella orale. La prova finale di cui sopra si intenderà superata con il raggiungimento della votazione minima di settanta centesimi.
   Alla copertura delle attività di formazione, che non devono, comunque, comportare ulteriori spese rispetto a quelle già programmate, si provvede, mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei dirigenti scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205.
28. 15. D'Attis, Paolo Russo.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Al comma 256 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nella definizione del numero di posti relativi ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno del personale della scuola per l'anno accademico 2019/2020 e successivi, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tiene conto, per ciascun Ateneo, del numero delle iscrizioni e delle certificazioni degli alunni in ogni regione, delle richieste di ore presenti nei piani educativi individualizzati, dei posti effettivamente vacanti e disponibili, del numero di docenti non specializzati assunti con contratto Pag. 442a tempo determinato nel biennio precedente.
28. 3. Frassinetti, Mollicone.

  Dopo il comma 256 aggiungere il seguente:
  256-bis. Al fine di adottare politiche in favore della parità di genere all'articolo 46 del decreto-legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità) sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, la parola «cento» è sostituita dalla seguente: «venti»;
   b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Il rapporto di cui al comma 1 è trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, nonché alla Consigliera e al Consigliere nazionale di parità»;
   c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
  «4-bis. II Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, con proprio decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un portale internet pubblico nel limite massimo di spesa di 50.000 euro contenente i dati occupazionali e salariali aggregati, di ogni azienda divisi per genere».

  Conseguentemente alla Tabella A voce Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti variazioni:
   2020: – 50.000;
   2021: – 50.000;
   2022: – 50.000.
28. 11. Vizzini.

  Dopo il comma 256 aggiungere il seguente:
  256-bis. Al fine di superare le ricorrenti criticità inerenti la carenza di personale, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2020, l'assunzione straordinaria di docenti per il sostegno didattico.

  256-ter. Per l'attuazione delle disposizioni del 256-bis, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con dotazione di euro 250 milioni per l'anno 2020, di euro 300 milioni per l'anno 2021 e di euro 350 milioni a decorrere dall'anno 2022.
  256-quater. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i dettagli e le modalità di attuazione del piano di assunzione di cui al comma precedente.
  256-quinquies. All'onere recato, stimato in 250 milioni di euro per il 2020, 300 milioni di euro per il 2021 e 350 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
28. 4. Versace, Aprea, Bond, Dall'Osso, Novelli, Paolo Russo.

  Dopo il comma 256, aggiungere i seguenti:
  256-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 70, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificata dall'articolo 1, comma 561, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aumentata a 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

  256-ter. Agli oneri derivanti dal comma 256-bis, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, e pari a 125 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, Pag. 443con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
28. 9. Colla, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 256, aggiungere il seguente:
  256-bis. Al fine di garantire il diritto allo studio, favorire l'integrazione scolastica, incentivare una maggiore autonomia e indipendenza nello studio delle studentesse e degli studenti disabili e di sostenere lo sviluppo delle tecnologie digitali volte ad accrescere l'accessibilità dei testi scolastici anche mediante l'utilizzo di programmi di sintesi vocale e software finalizzati a compensare le diverse e specifiche disabilità è riconosciuto, alle case editrici di testi scolastici, un credito di imposta nella misura del 30 per cento delle spese sostenute dal 1o gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 per attività di ricerca in materia di sviluppo di tecnologie per la realizzazione di prodotti editoriali innovativi destinati ad accrescere l'accessibilità ai testi scolastici degli alunni disabili e per l'adeguamento tecnologico necessario. Il credito d'imposta è riconosciuto fino a un importo massimo di 5.000 euro per ciascun beneficiario ed è utilizzabile nel limite complessivo di 20 milioni di euro. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
28. 12. Carfagna.

  Dopo il comma 257 aggiungere i seguenti:
  257-bis. Al fine di contrastare i molteplici casi di suicidi di imprenditori che si trovano in stato di dissesto economico per cause a loro non imputabili, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il «Fondo di solidarietà per imprenditori in default» al quale è assegnata la somma di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

  257-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di funzionamento e le condizioni di accesso ai Fondo, la cui dotazione può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte di altri enti e organismi pubblici.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2020: – 3.000.000;
   2021: – 3.000.000;
   2022: – 3.000.000.
28. 13. Rizzetto, Lollobrigida, Lucaselli.

  Dopo il comma 257 aggiungere i seguenti:
  257-bis. Al fine di favorire l'utilizzo della metodologia didattica digitale nelle Pag. 444scuole di ogni ordine e grado e di potenziare e accrescere la qualificazione del personale educativo, docente e dei dirigenti scolastici in materia, a decorrere dal 2020 è istituito presso lo Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, apposito fondo con lo stanziamento di 80 milioni di euro annui destinato alla organizzazione di percorsi di formazione tecnologica in servizio che integrino le competenze disciplinari, pedagogiche e tecnologiche del personale educativo e docente delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado. A valere sul Fondo di cui al presente comma, una somma pari a 20 milioni di euro è destinata alla valorizzazione del personale educativo e docente in possesso di specifica formazione in materia di didattica digitale, o che la acquisisce mediante la frequenza dei percorsi di cui al precedente, che adottano le nuove tecnologie digitali per lo svolgimento dell'insegnamento. La valorizzazione avviene tramite assegnazione di una indennità, definita bonus didattica digitale, con natura di retribuzione accessoria e può essere assegnata anche all'istituzione scolastica nel suo complesso o a un team di docenti che partecipano congiuntamente a un progetto. Per le finalità di cui al presente articolo il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sottoscrive un accordo quadro con soggetti anche privati ma certificati che attivano specifici corsi di perfezionamento professionale e master finalizzati ad ampliare e sviluppare le specifiche tematiche connesse alla didattica digitale.
  257-ter. A decorrere dal 2021, gli educatori e i docenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, operano, con contratto a tempo determinato o a tempo indeterminato, in istituti scolastici di ogni ordine e grado o sono inseriti in qualunque graduatoria per l'insegnamento nonché gli educatori della scuola dell'infanzia partecipano a corsi di formazione obbligatoria sulla didattica digitale.
  257-quater. La formazione dei docenti di cui ai commi 257-bis e 257-ter può essere effettuata esclusivamente da soggetti in possesso di specifiche competenze in materia di metodologia didattica digitale. A tal fine il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con le università, con proprio decreto adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento volto a definire i titoli e i requisiti necessari per l'accreditamento degli enti al fine della formazione dei docenti in materia di didattica digitale.
  257-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 257-bis a 257-quater si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
28. 17. Aprea, Palmieri, Casciello, Saccani Jotti, Marin, Mandelli, Occhiuto, Pella.

  Dopo il comma 265 aggiungere i seguenti:
  265-bis. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, Testo unico delle imposte sui redditi, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «1-quinquies. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda un importo fino ad un massimo del 60 per cento dell'ammontare delle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie, degli enti di ricerca, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'istituto superiore di sanità e l'istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali ed in favore del Fondo per la promozione dell'eccellenza e del merito fra gli studenti universitari».

Pag. 445

  265-ter. All'articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, Testo unico delle imposte sui redditi, al comma 1, la lettera 1-quater) è soppressa.
  265-quater. Dopo l'articolo 78 del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, Testo unico delle imposte sui redditi, è aggiunto il seguente:
  «Art. 78-bis. – (Detrazione d'imposta per le erogazioni liberali a favore delle università). – 1. Si possono detrarre dall'importo dell'imposta sul reddito delle società (IRES) fino al 50 per cento dell'ammontare dei fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca, a titolo di contributo o liberalità, dalle società e dagli altri soggetti passivi in favore di università, fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, e di istituzioni universitarie, degli enti di ricerca, delle fondazioni e delle associazioni regolarmente riconosciute a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro della salute, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'ISS e l'ISPESL, nonché degli enti parco regionali e nazionali ed in favore del Fondo per la promozione dell'eccellenza e del merito fra gli studenti universitari».

  266-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 265-bis e 265-quater si provvede, a decorrere dall'anno 2020, nel limite di spesa di 250 milioni annui. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le modalità e i termini di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 265-bis e 265-quater, anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa di cui al periodo precedente. Ai maggiori oneri di cui al primo periodo pari a 250 milioni annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione annuale delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
28. 18. Carfagna.

  Dopo il comma 268 aggiungere i seguenti:
  268-bis. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, le parole: «è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dal 2019» sono sostituite dalle seguenti: «è incrementato di 9 milioni di euro a decorrere dal 2020».
  268-ter. Per la copertura degli oneri conseguenti all'attuazione del comma 268-bis si provvede con la corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99.

  Conseguentemente sostituire il comma 858 con il seguente: Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 210 milioni di euro per l'anno 2020, di 301 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 371 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 336 milioni di euro per l'anno 2025 e di 417 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
28. 8. Fusacchia.

  Dopo il comma 268, aggiungere il seguente:
  268-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021 è riconosciuto un bonus Pag. 446scuola per ciascun figlio minorenne a carico iscritto alla scuola privata, per un importo fino a 300 euro per dodici mensilità e fino a un valore massimo di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. Il contributo è ripartito secondo modalità e criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, pari ad euro 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, legge 30 dicembre 2018, n. 145.
28. 10. Rampelli, Lollobrigida, Lucaselli.

  Dopo il comma 271, aggiungere i seguenti:
  271-bis. All'articolo 20, comma 10 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 le parole: «la cui efficacia è prorogata al 31 dicembre 2018 per l'indizione delle procedure concorsuali straordinarie, al 31 dicembre 2019 per la loro conclusione, e al 31 ottobre 2018 per la stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile», sono sostituite dalle seguenti: «la cui efficacia è prorogata al 31 dicembre 2020 per l'indizione delle procedure concorsuali straordinarie, al 31 dicembre 2021 per la loro conclusione, e al 31 ottobre 2020 per la stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile».
  271-ter. Alla copertura dell'onere annuo di 10 milioni di euro per complessivi 30 milioni di euro per il triennio 2020-2022 derivante dall'applicazione del comma 271-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
28. 19. Ferro, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli.

AREA TEMATICA N. 28-BIS
(ART. 1, commi 273-274)

  Dopo il comma 274, aggiungere il seguente:
  274-bis. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 121, dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementata di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

  Conseguentemente il fondo di cui al comma 858 è ridotto di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
28-bis. 1. Gelmini.

AREA TEMATICA N. 28-QUINQUIES
(ART. 1, comma 279)

  Dopo il comma 279, aggiungere i seguenti:
  279-bis. Al fine di favorire il fondamentale diritto all'infanzia ed all'equilibrio psico-fisico nella crescita del minore e di prevenirne il maltrattamento, tramite un servizio di assistenza psicologica alle donne in stato di gravidanza e di sostegno precoce alla genitorialità, presso le UU.OO. di ginecologia, ostetricia delle Aziende Sanitarie Ospedaliere, è istituito lo Sportello Unico per le Famiglie, che come principale punto d'accesso per i nuclei familiari in relazione alle specifiche esigenze e peculiari difficoltà, con funzioni di informazione, orientamento e consulenza relativamente alla rete integrata degli interventi e dei servizi sociali, socio-assistenziali e socio-sanitari previsti dalla legislazione vigente ed erogati dai comuni, anche riuniti in ambiti territoriali, dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, dallo Stato e dagli enti pubblici e con Pag. 447compiti di programmazione nonché di sostegno precoce ai genitori e al loro disagio. Con decreto del Ministro per la salute, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinate modalità e i criteri di organizzazione e di funzionamento del servizio di cui al primo periodo.
  279-ter. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al precedente comma, complessivamente valutato in 10 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di Bilancio.
28-quinquies. 1. Spena, Mandelli.

  Dopo il comma 279, aggiungere i seguenti:
  279-bis. Al fine di affrontare le crisi evolutive dei minori e prevenire gli effetti pregiudizievoli per la salute psico-fisica connessi ad episodi traumatici intra ed eso-familiari, di prevenire i fenomeni di dispersione e abbandono scolastico, nonché di disagio sociale e relazionale degli studenti, negli istituti scolastici di ogni ordine e grado sono istituti gli sportelli d'ascolto psicologico volti a promuovere una più stretta collaborazione scuola famiglia, con la supervisione di psicologi dell'età evolutiva. Le istituzioni scolastiche garantiscono il servizio di ascolto psicologico, dedicato alle alunne e agli alunni, al personale scolastico ed alle famiglie, sulla base degli alunni frequentanti e delle particolari esigenze legate alle specificità del territorio. Il servizio deve essere garantito per almeno 30 ore settimanali. Le modalità di erogazione del servizio sono determinate dalle singole autonomie scolastiche. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la salute, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e i criteri di organizzazione e di funzionamento del servizio di cui al primo periodo.
  279-ter. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al precedente comma, complessivamente valutato in 20 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
28-quinquies. 2. Spena, Mandelli.

AREA TEMATICA N. 28-OCTIES
(ART. 1, commi 282-285)

  Al comma 282, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività per l'anno accademico 2019-2020 nelle istituzioni AFAM, nonché per favorire la riduzione del precariato, sono inseriti in coda alle vigenti graduatorie nazionali ad esaurimento per titoli, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo, indeterminato e determinato nei limiti dei posti in organico vacanti e disponibili, di cui ai commi 1 e 2 della legge 8 novembre 2013, n. 128, i docenti titolari di diritto in seguito a sentenza passata in giudicato.
28-octies. 1. Frassinetti, Bucalo, Mollicone.

  Dopo il comma 285, aggiungere i seguenti:
  285-bis. Al fine di valorizzare la qualità e l'efficienza del sistema nazionale di istruzione le risorse pubbliche finalizzate Pag. 448al finanziamento del sistema nazionale di istruzione come definito dalla legge 62 del 2000 sono ripartite tra tutte le istituzioni scolastiche sulla base del parametro del costo standard per studente distinto per livello di istruzione. Alle scuole paritarie è riconosciuto un contributo di importo pari al costo standard per studente di cui al comma 285-ter per ogni studente regolarmente iscritto.
  285-ter. Per «costo standard per studente» si intende la quota capitaria che permette una scelta libera della scuola senza costi economici aggiuntivi per la famiglia. Con legge dello Stato sono individuati i parametri e i criteri per la definizione del costo standard per studente nel rispetto delle norme in materia di livelli essenziali delle prestazioni (LEP) relativi all'istruzione che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e definiti con legge dello Stato.
  285-quater. Il costo standard per studente è determinato annualmente con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed è reso pubblico sui siti internet istituzionali dei citati Ministeri.
  285-quinquies. Con decreto del MIUR, di cui al comma 285-quater sono definiti anche i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 285-ter.
  285-sexies. Le scuole paritarie che ne facciano richiesta stipulano con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca apposite convenzioni triennali rinnovabili, ai fini dell'erogazione del contributo di cui al comma 285-bis. Le condizioni, le modalità e i requisiti per la stipula delle convenzioni sono definiti con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
  285-septies. I singoli istituti scolastici possono stipulare convenzioni con gli enti territoriali ai sensi dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione. I contributi ricevuti non sono cumulabili con il contributo di cui al comma 285-bis che è conseguentemente ridotto di quota parte.
  285-octies. Le scuole paritarie che ricevono il contributo di cui al comma 285-bis possono chiedere una retta simbolica alle famiglie degli iscritti a copertura del servizio mensa e doposcuola non contemplato nella quota del costo standard per studente.
  285-novies. Con le medesime modalità di cui al comma 285-sexies, le scuole paritarie stipulano con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca una convenzione che impegna le parti come segue:
   a) la scuola si impegna a rispettare e a mantenere i requisiti per la parità:
    1) rendendo pubblico il bilancio annuale corredato da nota illustrativa mediante la piattaforma online predisposta dal Ministero dell'istruzione e della ricerca sul proprio sito internet;
    2) rendendo pubblici i curriculum vitae dei docenti;
    3) rendendo pubblico il piano dell'offerta formativa e il piano di miglioramento (PdM);
    4) favorendo i controlli da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca necessari per la verifica dei requisiti della parità e del corretto impiego dei contributi;
   b) il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si impegna ad effettuare controlli periodici presso le scuole paritarie convenzionate allo scopo di:
    1) verificare la permanenza dei requisiti parità;
    2) verificare la valutazione della scuola;
    3) verificare i rendimenti scolastici;Pag. 449
    4) verificare la rendicontazione dell'utilizzo del contributo di cui al comma 6-quinquies;
    5) revocare la convenzione per mancato adempimento degli obblighi scolastici dopo il secondo richiamo e per la mancata messa in regola di questa.

  285-decies. Alle scuole paritarie che pur avendo i requisiti per la parità e la conseguente equipollenza dei titoli degli studenti ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione rifiutano di stipulare convenzioni con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, non spetta alcun contributo. In tal caso la retta è completamente a carico delle famiglie.
28-octies. 2. Aprea, Palmieri, Saccani Jotti, Casciello, Marin, Mandelli, Occhiuto.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

AREA TEMATICA N. 30
(ART. 1, comma 287)

  Sopprimere il comma 287.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 325,5 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite dì spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
30. 4. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 287, aggiungere i seguenti:
  287-bis. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018.
  287-ter. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al comma 287-bis, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.
  287-quater. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società Pag. 450di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 5 per cento, da versare con le modalità indicate al comma 287-octies.
  287-quinquies. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura dell'8 per cento per i beni ammortizzabili e del 6 per cento per i beni non ammortizzabili.
  287-sexies. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del terzo esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.
  287-septies. In caso di opzione per il regime speciale di cui all'articolo 1, commi da 119 a 141-bis della legge n. 296/2006 che dia luogo all'applicazione dell'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 1, comma 126, con gli effetti e le opzioni di cui ai commi da 127 a 130 della medesima legge, prima che il valore fiscale dei beni rivalutati ai sensi delle disposizioni precedenti sia divenuto efficace, il credito derivante dai pagamenti eventualmente effettuati ai sensi delle presenti disposizioni può essere immediatamente compensato con il debito per la predetta imposta d'ingresso.
  287-octies. Le imposte sostitutive 287-quater e 287-quinquies sono versate in un'unica rata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi della sezione I del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  287-novies. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, nonché quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
  287-decies. Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d'imposta in corso alla data del 1o dicembre 2021.
  287-undecies. Le previsioni di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell'imposta sostitutiva di cui al comma 287-quinquies, è vincolata una riserva in sospensione d'imposta ai fini fiscali che può essere affrancata ai sensi del comma 287-quater.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal comma 287-bis al comma 287-undecies, pari a 2,5 milioni per l'anno 2022, pari a 8,4 milioni per l'anno 2023, pari a 5,7 milioni per l'anno 2024, pari a 5,8 milioni per l'anno 2025 e pari a 6 milioni a decorrere dal 2026, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione Pag. 451alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
30. 2. Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 287, aggiungere i seguenti:
  287-bis. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni in materia di determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, dettate dall'articolo 1, comma 21 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle stime catastali effettuate dal 1o gennaio 2016 rientranti nell'ambito della disciplina di cui all'articolo 1-quinquies del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, legge 31 maggio 2005, n. 88. 2.
  287-ter. Agli oneri derivanti dal comma 287-bis, pari a 50 milioni di euro per gli anni 2020, 2021 e 2022 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
30. 1. Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 287 aggiungere il seguente:
  287-bis. Il comma 1055 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è Pag. 452abrogato. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in euro 1.986,6 milioni per il 2020, 1.238,1 milioni per il 2021, 1.236,6 milioni per il 2022, 1.250 milioni per il 2023, 1.253,1 milioni per il 2024 e 1.255, 3 milioni per il 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del «Fondo per il reddito di cittadinanza» di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.
30. 3. Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli, Trancassini.

AREA TEMATICA N. 31
(ART. 1, commi 288-290)

  Al comma 290, sostituire le parole: 3 miliardi con le seguenti: 2 miliardi.

  Conseguentemente alla tabella n. 11, relativa allo stato di previsione del Ministero della difesa, missione Difesa e sicurezza del territorio, Programma 1.5 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari, apportare le seguenti variazioni:
   2020:
    CP: + 0;
    CS: + 0.
   2021:
    CP: + 1.000.000.000;
    CS: + 1.000.000.000.
   2022:
    CP: + 1.000.000.000;
    CS: + 1.000.000.000.
31. 2. Ferrari, Fantuz, Zicchieri, Boniardi, Castiello, Piccolo, Pretto, Toccalini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 290, aggiungere i seguenti:
  290-bis. Al fine di offrire un sostegno agli oneri gravanti sugli esercenti attività di impresa, arte o professioni derivanti dal pagamento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante strumenti elettronici di pagamento o carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29.9.1973, n. 605, a decorrere dal 1o luglio 2020, in caso di credito di imposta spettante ai suddetti esercenti attività di impresa, arte o professione, in possesso di redditi e compensi relativi all'anno precedente di ammontare non superiore a 400.000 euro, in relazione alle citate commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali, si applicano le disposizioni di cui ai commi 318-ter, 318-quater e 318-quinquies.
  290-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle previsioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge che riconoscono un credito di imposta in relazione alle commissioni di cui al comma 318-bis, si provvede a valere sulle risorse derivanti dal contributo straordinario applicato sugli utili derivanti dalle predette commissioni spettanti agli operatori finanziari indicati nel citato comma 3-bis, aggiuntivi rispetto alla media del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente legge.
  290-quater. In caso di non applicazione delle commissioni di cui al comma 318-bis per le transazioni di importo unitario inferiore a 50 euro, ai fini del contributo dovuto ai sensi del presente articolo, gli utili derivanti dalle commissioni applicate Pag. 453alle restanti transazioni sono assunti in misura proporzionale al rapporto tra le citate transazioni senza applicazione di commissioni e il complesso delle transazioni.
  290-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare annualmente, previa verifica dell'ammontare complessivo del credito di imposta effettivamente utilizzato in compensazione ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, e del corrispondente ammontare delle commissioni addebitate dagli operatori finanziari per le transazioni di cui al comma 318-bis, è fissato l'ammontare del contributo straordinario dovuto in maniera da garantire maggiori entrate pari a 26,95 milioni di euro per l'anno 2020 e 53,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Ai fini di accertamento, riscossione, sanzioni e relativo contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
  290-sexies. Al fine di provvedere alla compensazione degli effetti derivanti dall'attuazione dei commi 318-ter, 318-quater e 318-quinquies anche in termini di indebitamento netto e fabbisogno, gli operatori finanziari di cui al comma 318-bis provvedono al versamento a titolo di acconto del contributo straordinario per il periodo di imposta in corso al 1o luglio 2020 e per quello successivo con le modalità e nei termini stabiliti con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in maniera da garantire maggiori entrate pari a, rispettivamente, 26,95 milioni di euro per l'anno 2020 e 53,9 milioni di euro per l'anno 2021.
  290-septies. Agli esercenti attività di impresa, arte o professioni di cui al comma 318-bis spetta un credito di imposta, nel limite di spesa complessivo di 26,95 milioni di euro per l'anno 2020 e 53,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, come contributo alle spese sostenute a decorrere dal 1o luglio 2020 aventi ad oggetto acquisto, installazione o funzionamento di misure di sicurezza o apparati di dissuasione, controllo e protezione rispetto a condotte illecite di terzi. Il credito di imposta spetta, nel rispetto del predetto limite complessivo di spesa, in misura pari al 50 per cento degli oneri sostenuti e fino all'importo annuo massimo di 5.000 euro per ciascun beneficiario. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sono definiti termini e modalità di attuazione del presente comma.
  290-octies. Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello in cui se ne conclude l'utilizzo. Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  290-novies. Il credito di imposta si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti per gli aiuti de minimis ai sensi delle disposizioni vigenti dell'ordinamento UE.
31. 3. Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli, Trancassini.

  Dopo il comma 290 aggiungere i seguenti:
  290-bis. Il comma 255 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato.
  290-ter. Il Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 è abrogato.
  290-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è determinato l'ammontare residuo delle risorse stanziate per il triennio dal 2019 al Pag. 4542021 dal citato articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, poste in dotazione «Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza» istituita ai sensi del medesimo comma ed è altresì stabilito che tali risorse tornano nella disponibilità dello Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
31. 5. Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli, Trancassini.

  Dopo il comma 290 aggiungere i seguenti:
  290-bis. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i commi 1, 3-bis e 14 sono abrogati.
  290-ter. All'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, i commi 1, 2 e 2-bis sono abrogati.
31. 4. Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli, Trancassini.

  Dopo il comma 290, aggiungere il seguente:
  290-bis. All'articolo 7, comma 3, della legge n. 4 del 2019 il periodo: «Il beneficio non può essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla condanna» è soppresso.
31. 6. Bignami, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli, Trancassini.

AREA TEMATICA N. 31-BIS
(ART. 1, commi 291-296)

  Dopo il comma 296, aggiungere il seguente:
  296-bis. Per la salvaguardia del patrimonio paesistico, archeologico, storico ed artistico delle città dai movimenti franosi attuali e potenziali, è disposto un contributo di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, da ripartirsi annualmente mediante decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, su proposta della Conferenza Stato-città e autonomie locali. 2. In considerazione del rischio idrogeologico tipico di alcune aree del paese suscettibile di mettere a rischio la conservazione del patrimonio culturale, archeologico, storico ed artistico rinvenibile esclusivamente in due città dell'intero territorio nazionale, sono considerati interventi prioritari di cui al comma 1, quelli delle aree della rupe di Orvieto e del Colle di Todi, già oggetto di lavori di mitigazione del rischio idrogeologico per frane. A tal fine, una quota delle risorse di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, è riservata alla regione Umbria ai fini della messa in sicurezza, tutela e manutenzione dei due siti della rupe di Orvieto e del Colle di Todi. La regione Umbria provvede al riparto delle risorse tra i due comuni interessati e a effettuare direttamente il monitoraggio attraverso la strumentazione installata esistente. 3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 4 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 14 dell'articolo 1.
31-bis. 1. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

AREA TEMATICA N. 32
(ART. 1, commi 297-299)

  Al comma 297, sostituire le parole: 44.895.000 euro per l'anno 2020 e 40.290.000 a decorrere dal 2021 con le seguenti: 84.895.000 euro per l'anno 2020 e 150.000.000 a decorrere dal 2021;

  Conseguentemente:
   al medesimo comma aggiungere, in fine, le parole: L'autorizzazione di spesa di Pag. 455cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotta di 40 milioni di euro per l'anno 2020,110 milioni di euro per l'anno 2020 e 150.000.000 a decorrere dal 2021;
   dopo il comma 297 aggiungere il seguente:
  297-bis. Al comma 3 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazione dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 50» sono sostituite dalle seguenti: «1,5 milioni di euro per l'anno 2019 e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede quanto a 1,5 milioni a decorrere dall'anno 2019 ai sensi dell'articolo 50, quanto a 3,5 milioni a decorrere dall'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
32. 7. Fiorini, Mandelli, D'Ettore.

  Al comma 297, sostituire le parole: «44.895.000 euro per l'anno 2020 e 40.290.000 a decorrere dal 2021» con le seguenti: «84.995.000 euro per l'anno 2020 e 150.000.000 a decorrere dal 2021»;

  Conseguentemente, dopo il comma 297 aggiungere il seguente:
  297-bis. Al comma 3 dell'articolo 32 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazione dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 , le parole: «1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 50» sono sostituite dalle seguenti: «1,5 milioni di euro per l'anno 2019 e 5 milioni a decorrere dall'anno 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede quanto a 1,5 milioni a decorrere dall'anno 2019 ai sensi dell'articolo 50, quanto a 3,5 milioni a decorrere dall'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
32. 1. Porchietto, Fiorini, Barelli, Squeri.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Al comma 297, sostituire le parole: «44.895.000 euro per l'anno 2020 e 40.290.000 euro annui a decorrere dal 2021», con le seguenti: «44.695.000 euro per l'anno 2020 e 40.090.000 euro annui a decorrere dal 2021».

  Conseguentemente, dopo il comma 395, aggiungere il seguente:
  395-bis. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività dell'Osservatorio internazionale sulle vittime civili dei conflitti di cui all'articolo 4 comma 2 della legge 25 gennaio 2017 n. 9, a decorrere dal 2020 il contributo annuo ordinario in favore dell'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra è incrementato di euro 200.000.
32. 6. Paolo Russo.
(Inammissibile per inidoneità
della compensazione)

  Al comma 297, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) La disposizione di cui all'articolo 28, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, si interpreta nel senso che la stessa si intende riferita, per quanto attiene agli apparati di telefonia mobile, ad entrambi gli obblighi di commercializzazione di cui all'articolo 1, comma 1044, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
32. 2. Capitanio, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Pag. 456

  Dopo il comma 297 aggiungere i seguenti:
  297-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il primo periodo del comma 39 è sostituito dal seguente: «I redditi dei soggetti indicati al comma 37 derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, di software protetto da copyright, da brevetti industriali, da marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, non concorrono a formare il reddito complessivo in quanto esclusi per il 50 per cento del relativo ammontare»;
   b) il comma 44 è sostituito dal seguente: «44. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni attuative dei commi da 37 a 43, anche al fine di individuare le tipologie di marchi escluse dall'ambito di applicazione del comma 39 e di definire gli elementi del rapporto di cui al comma 42».

  297-ter. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 56 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è abrogata. Il comma 42-ter dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, riacquista efficacia nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 50 del 2017.
  297-quater. Le disposizioni di cui ai commi 297-bis e 297-ter entrano in vigore a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. I soggetti che usufruiscono del regime agevolato vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge possono chiederne la revisione, mantenendo, sino a quando questa venga concessa, il regime precedente. In caso di revisione del regime agevolato, l'estensione dell'agevolazione si applica sino alla scadenza del regime precedente.
  297-quinquies. Al fine di favorire l'applicazione del regime agevolativo previsto dai commi da 37 a 45 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al settore delle ricerca, nonché alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, relative all'ampliamento del regime all'utilizzo di opere dell'ingegno e di marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, con individuazione delle tipologie di marchi escluse dall'ambito di applicazione del comma 39, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla modifica del decreto di natura non regolamentare previsto al comma 44 dell'articolo 1 della citata legge n. 190 n. 2014, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata di entrata in vigore della presente legge.
  297-sexies. Agli oneri di cui ai commi da 297-bis a 297-quinquies, valutati in 60 milioni di euro per l'anno 2020 e 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99.
32. 5. Gelmini, Porchietto.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 297 aggiungere i seguenti:
  297-bis. Al decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:
  «Art. 7-bis. – (Ulteriori misure di contrasto alla defocalizzazione produttiva) – 1. Fuori dai casi previsti dagli articoli 5, 6 e 7 e fermi restando i vincoli derivanti dalla normativa dell'Unione europea, prima che l'impresa proceda alla delocalizzazione in Stati membri dell'Unione europea o aderenti allo Spazio economico europeo, il Pag. 457Ministro dello sviluppo economico avvia un tavolo di concertazione con l'impresa medesima, le amministrazioni e gli enti territoriali interessati, nonché con i rappresentanti dei lavoratori, anche su loro istanza motivata, al fine di individuare soluzioni alternative alla delocalizzazione, dando priorità al mantenimento dei livelli occupazionali e delle strutture produttive.
   2. Qualora, in sede di tavolo di concertazione, sia accertato che la delocalizzazione non avviene a fini di miglioramento dei processi produttivi, ma in ragione dei benefìci derivanti dal minore costo del lavoro o dalle minori tutele riconosciute ai lavoratori dello Stato di nuovo insediamento, il Ministro dello sviluppo economico, ove ne ricorrano i presupposti, può sospendere la delocalizzazione per un massimo di sei mesi, al fine di verificare se tali comportamenti configurino una violazione del principio di libera concorrenza stabilito dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».

  297-ter. Per le finalità dell'articolo 7-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, come introdotto dal comma 297-bis, nonché per la complessiva gestione dei Tavoli di crisi aziendale è costituito uno specifico Fondo presso il Ministero dello sviluppo economico, dotato di 20 milioni di euro per l'anno 2020, è 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99.
  297-quater. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità operative del Fondo di cui al comma 297-ter.
32. 4. Gelmini, Porchietto.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 298, aggiungere i seguenti:
  298-bis. Al fine di promuovere e tutelare le specificità imprenditoriali territoriali e valorizzare il tessuto economico delle piccole e medie imprese:
   a) al comma 1 dell'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
   « b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali con possibilità di mantenere la singola camera di commercio esistente al 31 dicembre 2014 non accorpata, purché sia garantito l'equilibrio economico e finanziario al netto del fondo perequativo, salvaguardando la presenza di almeno una camera di commercio in ogni regione, prevedendo l'istituzione di una camera di commercio in ogni provincia autonoma e città metropolitana e, nei casi di comprovata rispondenza a indicatori di efficienza e di equilibrio economico, tenendo conto delle specificità geo-economiche dei territori e delle circoscrizioni territoriali di confine, nonché definizione delle condizioni in presenza delle quali possono essere istituite le unioni regionali o interregionali; previsione dei presupposti per l'eventuale mantenimento delle camere di commercio nelle province montane di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e, nei territori montani delle regioni insulari privi di adeguate infrastrutture e collegamenti pubblici stradali e ferroviari; previsione di misure per assicurare alle camere di commercio accorpate la neutralità fiscale delle operazioni derivanti dai processi di accorpamento e dalla cessione e dal conferimento di immobili e di partecipazioni, da realizzare attraverso l'eventuale esenzione da tutte le imposte indirette, con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto;»;
   b) all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Le camere di commercio operano nelle circoscrizioni territoriali esistenti Pag. 458elencate nell'Allegato A del decreto ministeriale 16 febbraio 2018 emanato dal Ministro dello sviluppo economico, con possibilità di mantenere la singola camera di commercio non accorpata purché sia garantito l'equilibrio economico e finanziario al netto del fondo perequativo.»;
    2) il comma 5 è sostituito dal seguente:
  «5. consigli di due o più camere di commercio possono proporre, con delibera adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti, l'accorpamento delle rispettive circoscrizioni territoriali o le modifiche delle circoscrizioni stesse. L'accorpamento è obbligatorio qualora le singole Camere non siano in grado di garantire, per almeno tre esercizi, l'equilibrio economico finanziario e debbano ricorrere al Fondo perequativo per la copertura degli oneri strutturali. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituita la camera di commercio derivante dall'accorpamento delle circoscrizioni territoriali.»;
   c) all'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Unioncamere trasmette al Ministero dello sviluppo economico una proposta di rideterminazione delle circoscrizioni territoriali tenendo conto dei seguenti criteri:
   a) salvaguardia della presenza di almeno una camera di commercio in ciascuna regione, indipendentemente dal numero delle imprese e unità locali iscritte o annotate nel registro delle imprese;
   b) possibilità di mantenere la singola camera di commercio non accorpata purché sia garantito l'equilibrio economico e finanziario al netto del fondo perequativo;
   c) possibilità di mantenere una camera di commercio in ogni provincia autonoma e città metropolitana;
   d) possibilità di istituire una camera di commercio tenendo conto delle specificità geo-economiche dei territori e delle circoscrizioni territoriali di confine nei soli casi di comprovata rispondenza a criteri di efficienza e di equilibrio economico;
   e) possibilità di mantenere le camere di commercio nelle province montane di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56, nonché le camere di commercio nei territori montani delle regioni insulari privi di adeguate infrastrutture e collegamenti pubblici stradali e ferroviari, nei soli casi di comprovata rispondenza a criteri di efficienza e di equilibrio economico;
   f) necessità di tener conto degli accorpamenti deliberati alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124, nonché di quelli approvati con i decreti di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 29 dicembre 1993, n.580 e successive modificazioni.»;
    2) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
    5-bis) Per i Consigli camerali non ricostruiti dopo l'emanazione del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 e dopo l'emanazione da parte del Ministro dello sviluppo economico del decreto ministeriale 16 febbraio 2018, a seguito delle disposizioni previste dall'articolo 1, comma 5-quater della legge 29 dicembre 1993 n. 580, il termine di cui all'articolo 38 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, decorre dal 1o gennaio 2020.;
    3) il comma 9 è abrogato.

Pag. 459

  298-ter. Dall'attuazione delle misure contenute nel comma precedente non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
32. 19. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 298, aggiungete i seguenti:
  298-bis. Nell'ambito delle attività previste dai commi 7 e 8 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, la Cassa depositi e prestiti Spa (CDP) può assumere partecipazioni in società o imprese di rilevante interesse nazionale in termini di strategicità del settore di operatività, di livelli occupazionali, di entità di fatturato ovvero di ricadute per il sistema economico-produttivo del Paese, nonché di know how produttivo e di proprietà di marchi, brevetti, modelli o disegni protetti da diritti di proprietà intellettuale. Le medesime partecipazioni possono essere acquisite anche attraverso veicoli societari o fondi di investimento partecipati da CDP ed eventualmente da società controllate dallo Stato o da enti pubblici.
  298-ter. Le partecipazioni nelle società individuate ai sensi del comma 298-bis sono consentite per il tempo strettamente necessario ad assicurarne la conservazione o la migliore collocazione sul mercato e a condizione che esse risultino in una stabile situazione di equilibrio finanziario, patrimoniale ed economico e siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditività o di crescita.
  298-quater. Per le finalità dei commi 298-bis e 298-ter è costituito un Fondo rotativo presso il Ministero dello sviluppo economico, dotato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  298-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i limiti e le modalità di attuazione dei commi 298-bis e 298-ter, nonché le modalità operative del Fondo di cui al comma 298-quater. Lo schema di decreto è inviato alle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro il termine di trenta giorni.
  298-sexies. L'articolo 7 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, è abrogato.
  298-septies. Al fine di salvaguardare il proprio patrimonio produttivo, le regioni possono assumere, anche per il tramite di società da esse partecipate, partecipazioni in società ritenute di rilevante interesse regionale in termini di strategicità del settore di operatività, di livelli occupazionali, di entità di fatturato ovvero di ricaduta per il sistema economico-produttivo regionale, anche con riferimento alle piccole e medie imprese innovative o che rivestano un ruolo determinante nelle filiere produttive regionali.
  298-octies. Le partecipazioni nelle società di cui al comma 298-septies sono ammesse, previa adozione da parte della legione di specifiche disposizioni di attuazione che indicano gli obiettivi, le procedure e i limiti, per il tempo strettamente necessario ad assicurarne la conservazione o la migliore collocazione sul mercato e a condizione che le società risultino in una stabile situazione di equilibrio finanziario, patrimoniale ed economico e siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditività o di crescita.
  298-novies. L'intervento della regione può riguardare, altresì, la gestione temporanea, in tutto o in parte, del patrimonio produttivo materiale o immateriale delle società di cui al comma 298-septies.
  298-decies. L'intervento della regione può essere richiesto, previa presentazione Pag. 460di specifica documentazione che ne giustifica la necessità all'organo competente individuato dalle disposizioni di attuazione di cui al comma 298-octies, dalle rappresentanze, anche aziendali, dei lavoratori ovvero dalle organizzazioni imprenditoriali o dagli enti locali interessati.
32. 8. Porchietto, Gelmini, Fiorini, Mandelli, D'Ettore.

  Dopo il comma 298, aggiungere i seguenti:
  298-bis. Nell'ambito delle attività previste dai commi 7 e 8 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, la Cassa depositi e prestiti Spa (CDP) può assumere partecipazioni in società o imprese di rilevante interesse nazionale in termini di strategicità del settore di operatività, di livelli occupazionali, di entità di fatturato ovvero di ricadute per il sistema economico- produttivo del Paese, nonché di know how produttivo e di proprietà di marchi, brevetti, modelli o disegni protetti da diritti di proprietà intellettuale. Le medesime partecipazioni possono essere acquisite anche attraverso veicoli societari o fondi di investimento partecipati da CDP ed eventualmente da società controllate dallo Stato o da enti pubblici.
  298-ter. Le partecipazioni nelle società individuate ai sensi del comma 297-bis sono consentite per il tempo strettamente necessario ad assicurarne la conservazione o la migliore collocazione sul mercato e a condizione che esse risultino in una stabile situazione di equilibrio finanziario, patrimoniale ed economico e siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditività o di crescita.
  298-quater. Per le finalità dei commi 298-bis e 298-ter è costituito un Fondo rotativo presso il Ministero dello sviluppo economico, dotato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99.
  298-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i limiti e le modalità di attuazione dei commi 297-bis e 297-ter, nonché le modalità operative del Fondo di cui al comma 298-quater. Lo schema di decreto è inviato alle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro il termine di trenta giorni.
  298-sexies. L'articolo 7 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, è abrogato.
  298-septies. Al fine di salvaguardare il proprio patrimonio produttivo, le regioni possono assumere, anche per il tramite di società da esse partecipate, partecipazioni in società ritenute di rilevante interesse regionale in termini di strategicità del settore di operatività, di livelli occupazionali, di entità di fatturato ovvero di ricaduta per il sistema economico-produttivo regionale, anche con riferimento alle piccole e medie imprese innovative o che rivestano un ruolo determinante nelle filiere produttive regionali.
  298-octies. Le partecipazioni nelle società di cui al comma 298-septies sono ammesse, previa adozione da parte della regione di specifiche disposizioni di attuazione che indicano gli obiettivi, le procedure e i limiti, per il tempo strettamente necessario ad assicurarne la conservazione o la migliore collocazione sul mercato e a condizione che le società risultino in una stabile situazione di equilibrio finanziario, patrimoniale ed economico e siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditività o di crescita.
  298-novies. L'intervento della regione può riguardare, altresì, la gestione temporanea, in tutto o in parte, del patrimonio produttivo materiale o immateriale delle società di cui al comma 298-septies.Pag. 461
  298-decies. L'intervento della regione può essere richiesto, previa presentazione di specifica documentazione che ne giustifica la necessità all'organo competente individuato dalle disposizioni di attuazione di cui al comma 298-octies, dalle rappresentanze, anche aziendali, dei lavoratori ovvero dalle organizzazioni imprenditoriali o dagli enti locali interessati.
32. 3. Gelmini, Porchietto.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 298, aggiungere i seguenti:
  298-bis. Al fine di garantire la semplificazione e la pronta effettuazione delle procedure di verifica, le disposizioni di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del 23 settembre 2004 e del decreto del 17 gennaio 2005 si applicano anche ai serbatoi interrati o tumulati di capacità superiore a 13 mc.
  298-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Inail definisce la procedura operativa per l'effettuazione delle verifiche di integrità dei serbatoi di cui al precedente comma 298-bis con il sistema di controllo basato sulla tecnica delle emissioni acustiche.
  298-quater. In via transitoria ed in deroga alle periodicità dei controlli di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del 1o dicembre 2004, n. 329, a tutela della sicurezza delle attività ed al fine di consentire l'effettuazione delle verifiche di integrità dei serbatoi di qualsiasi capacità tramite la tecnica di controllo basata sulla emissione acustica, i proprietari dei serbatoi comunicano a INAIL, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i dati delle attrezzature ancora da sottoporre a verifica alla data del 31 dicembre 2019.
  298-quinquies. L'INAIL invia al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e al Ministero della salute una apposita relazione tecnica relativa all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 298-bis, 298-ter e 298-quater.
32. 9. Saltamartini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 298, aggiungere il seguente:
  298-bis. Alla lettera i) del comma 1122 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:
   al primo periodo, le parole: «entro il 30 giugno 2019, previa presentazione, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 1o dicembre 2018 della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni», sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2021, previa presentazione, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 30 giugno 2020 della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno sei delle seguenti prescrizioni»;
   l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Per le strutture ricettive turistico-alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, così come individuati dalla delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri 8 novembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2018, nonché nei territori colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia nel 2016 e 2017, individuati dagli allegati al decreto legge n. 189 del 2016, e nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, il termine per il completamento dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, di cui al primo periodo, è prorogato al 30 giugno 2022, previa presentazione al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 31 dicembre 2020 della SCIA parziale.»
32. 10. Zucconi, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli, Trancassini.

Pag. 462

  Dopo il comma 298 aggiungere il seguente:
  298-bis. All'articolo 1 del decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 30 marzo 2000, n. 162, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  «4-bis. L'incompatibilità di cui al comma precedente non si applica a coloro che hanno svolto funzioni di amministrazione in imprese di cui alla lettera a) per nomina del giudice.».
32. 12. Saltamartini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 298 aggiungere il seguente:
  298-bis. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito in legge dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, le parole: «, dando priorità a interventi di riconversione sostenibili, caratterizzati da processi di decarbonizzazione che escludono l'utilizzo di ulteriori combustibili fossili diversi dal carbone» sono soppresse.
32. 11. Galli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 298, aggiungere il seguente:
  298-bis. Per l'attuazione del partenariato e la collaborazione strategica ed operativa con il sistema delle Camere di commercio al fine di incrementare la competitività e l'attrazione di investimenti nazionali ed internazionali per la promozione della crescita economica e dello sviluppo competitivo delle imprese e dei territori del sito in cui si è svolto l'EXPO 2015 – Milano, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro l'anno per cinque anni a decorrere dal 2020. Le risorse di cui al precedente comma sono destinate alla realizzazione di progetti individuati da Regione Lombardia tra gli aiuti strategici e prioritari ai poli di innovazione compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE). All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 14.
32. 13. Colla, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 298, aggiungere il seguente:
  298-bis. L'articolo 12 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, è sostituito dal seguente:
  «Art. 12. (Promozione del termalismo e del turismo nei territori termali) 1. Al fine di consentire l'attrazione di flussi di soggetti da altri Paesi membri dell'Unione europea interessati ad effettuare terapie termali nelle strutture termali italiane, in attuazione delle norme in materia di sanità transfrontaliera, l'Agenzia nazionale italiana del turismo riserva una percentuale non inferiore al 20 per cento dei propri piani promozionali, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, per specifiche iniziative a vantaggio del settore termale. La stessa Agenzia relaziona annualmente alle competenti Commissioni parlamentari circa i programmi realizzati e gli obiettivi conseguiti.
  2. Il Ministro della Salute favorisce gli accordi con gli altri stati europei finalizzati alla divulgazione degli studi effettuati sui benefici delle cure termali.».
32. 14. Vanessa Cattoi, Colla, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Pag. 463

  Dopo il comma 298, aggiungere i seguenti:
  298-bis. Al fine di favorire l'incontro e l'integrazione tra le giovani generazioni nella forma della promozione del turismo giovanile, scolastico, sociale, individuale e di gruppo, attraverso la rete degli alberghi ed ostelli per la gioventù quali centri di aggregazione, poli culturali e luoghi di promozione del patrimonio culturale di un territorio, è istituito l'ente pubblico non economico denominato «AIG – ente italiano alberghi e ostelli per la gioventù», dotato di autonomia statutaria, organizzativa, tecnico – operativa e gestionale, sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  298-ter. L'ente di cui al comma 298-bis provvede alla massima valorizzazione funzionale del patrimonio di proprietà e di quello ad esso destinato, dal demanio e dagli enti locali, per la realizzazione di alberghi ed ostelli della gioventù, provvedendo altresì alla gestione diretta e indiretta, alla formazione professionale ed alla promozione della cultura italiana, del turismo, dei siti paesaggistici e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation.
  298-quater. Ai fini di cui al comma 298-bis, al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, recante «Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente», dopo le parole: «Ente nazionale italiano turismo (ENIT).», sono inserite le seguenti: «AIG – ente italiano alberghi e ostelli per la gioventù».
  298-quinquies. L'associazione italiana alberghi per la gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli interni, dall'ente nazionale industrie turistiche, dalla direzione generale del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri e dalla gioventù italiana, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni il 31 gennaio 2020.
  298-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il termine di cui al comma 298-quinquies, è nominato un commissario straordinario per consentire l'ordinato trasferimento dei beni, del personale e delle funzioni proprie dell'associazione italiana alberghi per la gioventù al nuovo Ente di cui al comma 298-bis e per la definizione dei rapporti pendenti. Il commissario straordinario provvede altresì all'adeguamento statutario ed alla definizione della dotazione organica, nel limite massimo di 57 unità complessive. Al fine di garantire continuità all'attività istituzionale, il medesimo commissario straordinario provvede ad acquisire tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.
  298-septies. Il decreto di cui al comma 298-sexies determina la durata e le funzioni del commissario, il compenso ad esso spettante, nei limiti previsti dalla normativa vigente, e definisce i criteri e le modalità per far confluire il patrimonio dell'associazione italiana alberghi per la gioventù in apposito fondo di garanzia delle operazioni di ristrutturazione del debito e per determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili nella piena disponibilità dell'Ente di cui al comma 298-bis.
  298-octies. L'Ente di cui al comma 298-bis provvede al proprio finanziamento attraverso le gestioni immobiliari di cui al comma 298-ter.
  298-nonies. Agli oneri strutturali derivanti dal comma 298-bis, valutati in 2,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente Pag. 464riducendo l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
32. 15. Andreuzza, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 298 aggiungere il seguente:
  298-bis. Al decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:
  «Art. 7-bis. – (Ulteriori misure di contrasto alla defocalizzazione produttiva) – 1. Fuori dai casi previsti dagli articoli 5, 6 e 7 e fermi restando i vincoli derivanti dalla normativa dell'Unione europea, prima che l'impresa proceda alla delocalizzazione in Stati membri dell'Unione europea o aderenti allo Spazio economico europeo, il Ministro dello sviluppo economico avvia un tavolo di concertazione con l'impresa medesima, le amministrazioni e gli enti territoriali interessati, nonché con i rappresentanti dei lavoratori, anche su loro istanza motivata, al fine di individuare soluzioni alternative alla delocalizzazione, dando priorità al mantenimento dei livelli occupazionali e delle strutture produttive.
  2. Qualora, in sede di tavolo di concertazione, sia accertato che la delocalizzazione non avviene a fini di miglioramento dei processi produttivi, ma in ragione dei benefìci derivanti dal minore costo del lavoro o dalle minori tutele riconosciute ai lavoratori dello Stato di nuovo insediamento, il Ministro dello sviluppo economico, ove ne ricorrano i presupposti, può sospendere la delocalizzazione per un massimo di sei mesi, al fine di verificare se tali comportamenti configurino una violazione del principio di libera concorrenza stabilito dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».
  3. Per le finalità dell'articolo 7-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, nonché per la complessiva gestione dei Tavoli di crisi aziendale è costituito uno specifico Fondo presso il Ministero dello sviluppo economico, dotato di 20 milioni di euro per l'anno 2020, è 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99.
  4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità operative del Fondo di cui al comma 2.
32. 16. Porchietto, Gelmini, Fiorini, Mandelli, D'Ettore.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 298, aggiungere il seguente:
  298-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il primo periodo del comma 39 è sostituito dal seguente: «I redditi dei soggetti indicati al comma 37 derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, di software protetto da copyright, da brevetti industriali, da marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, non concorrono a formare il reddito complessivo in quanto esclusi per il 50 per cento del relativo ammontare»;
   b) il comma 44 è sostituito dal seguente: «44. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni attuative dei commi da 37 a 43, anche al fine di individuare le Pag. 465tipologie di marchi escluse dall'ambito di applicazione del comma 39 e di definire gli elementi del rapporto di cui al comma 42».

  298-ter. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 56 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è abrogata. Il comma 42-ter dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, riacquista efficacia nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 50 del 2017.
  298-quater. Le disposizioni di cui ai commi 298-bis e 298-ter entrano in vigore a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. I soggetti che usufruiscono del regime agevolato vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge possono chiederne la revisione, mantenendo, sino a quando questa venga concessa, il regime precedente. In caso di revisione del regime agevolato, l'estensione dell'agevolazione si applica sino alla scadenza del regime precedente.
  298-quinquies. Al fine di favorire l'applicazione del regime agevolativo previsto dai commi da 37 a 45 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al settore delle ricerca, nonché alle disposizioni di cui ai commi ai commi 298-bis e 298-ter, relative all'ampliamento del regime all'utilizzo di opere dell'ingegno e di marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, con individuazione delle tipologie di marchi escluse dall'ambito di applicazione del comma 39, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla modifica del decreto di natura non regolamentare previsto al comma 44 dell'articolo 1 della citata legge n. 190 n. 2014, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata di entrata in vigore della presente legge.
  298-sexies. Agli oneri dai commi 298-bis, 298-ter, 298-quater e 298 quinquies, valutati in 60 milioni di euro per l'anno 2020 e 80 milioni a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
32. 17. Porchietto, Gelmini, Fiorini, Mandelli, D'Ettore.

  Dopo il comma 299, aggiungere il seguente:
  299-bis. All'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
  «1-bis. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 e per consolidare ed accrescere la capacità produttiva e innovativa, il livello qualitativo, la sostenibilità e la competitività sul mercato dei prodotti Made in Italy, è istituito l'accordo integrato di filiera.
  1-ter. Con l'accordo integrato di filiera più soggetti, incluse le imprese in forma consortile, le società cooperative e i loro consorzi, si obbligano, sulla base di un disciplinare contrattuale contenente i contenuti minimi del rapporto negoziale, ciascuno per il segmento attinente alla natura ed all'oggetto della propria impresa, a fornire prestazioni di produzione agricola, trasformazione, commercializzazione e distribuzione di prodotti agricoli e agroalimentari. I contraenti si obbligano altresì a rendere riconoscibili i prodotti oggetto del contratto mediante l'utilizzo di un marchio già registrato o la registrazione di un nuovo marchio, idoneo a identificare il prodotto e le attività di tutte le imprese coinvolte.
  1-quater. L'accordo di cui al comma 1-bis è stipulato con atto pubblico o scrittura privata autenticata a pena di nullità ed è depositato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Ha durata minima di 48 mesi e contiene un espresso riferimento all'entità della partecipazione agli utili di ciascun contraente, in relazione all'apporto dato ed alle prestazioni cui è tenuto.Pag. 466
  1-quinquies. L'accordo integrato di filiera è anche condizione necessaria per l'accesso ai contratti di filiera di cui al comma 1. Sono fatti salvi gli effetti dei bandi, delle graduatorie e dei contratti di filiera pendenti, aperti ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente legge.»
   b) al comma 2 le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite con le seguenti: «di cui ai commi da 1 a 1-quinquies
32. 18. Manzato, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Caffaratto.

AREA TEMATICA N. 32-BIS
(ART. 1, comma 300)

  Dopo il comma 300, aggiungere il seguente:
  300-bis. Al fine di rafforzare gli interessi delle imprese italiane all'estero e migliorare l'efficienza della rete a supporto del Made in Italy nei territori esteri, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 in favore delle Camere di commercio italiane all'estero. All'onere di cui al presente comma, pari a 500.000 euro per ciascun anno del triennio 2020-2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
*32-bis. 1. Fitzgerald Nissoli, Mandelli, Fiorini.

  Dopo il comma 300, aggiungere il seguente:
  300-bis. Al fine di rafforzare gli interessi delle imprese italiane all'estero e migliorare l'efficienza della rete a supporto del Made in Italy nei territori esteri, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 in favore delle Camere di commercio italiane all'estero. All'onere di cui al presente comma, pari a 500.000 euro per ciascun anno del triennio 2020-2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
*32-bis. 2. Fitzgerald Nissoli, Mandelli, Fiorini, Sangregorio.

AREA TEMATICA N. 32-TER
(ART. 1, comma 301)

  Dopo il comma 301, aggiungere i seguenti:
  301-bis. Ai fini dell'apposizione del nullaosta provvisorio necessario per l'ingresso nel territorio nazionale dello straniero che intende svolgere in Italia attività di lavoro autonomo, previsto dal comma 5 dell'articolo 39 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, l'interessato deve presentare alla questura territorialmente competente, unitamente alla documentazione di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 39, la ricevuta del versamento anticipato, a favore del Fondo di cui all'articolo 2 della presente legge, di una somma cauzionale pari a 30.000 euro, a fini di garanzia della propria solvibilità fiscale.
  301-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo provvede a modificare l'articolo 39 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, al fine di adeguarlo alle disposizioni del comma 301-bis del presente articolo, prevedendo altresì che la ricevuta del versamento di cui al medesimo comma 301-bis sia compresa tra i documenti che devono essere obbligatoriamente presentati per le finalità di cui ai commi 4, 5 e 7 del predetto articolo 39.Pag. 467
  301-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nello stato di previsione del medesimo Ministero è istituito il Fondo di garanzia della solvibilità fiscale dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea che intendono svolgere attività imprenditoriali in Italia.
  301-quinquies. Con il decreto di cui al comma precedente sono anche stabilite le modalità mediante le quali:
   a) i soggetti di cui al comma 1, effettuano il versamento della somma cauzionale di cui al medesimo comma 1;
   b) al termine di ciascun esercizio contabile, l'ammontare delle imposte effettivamente maturato e dovuto dai soggetti di cui alla lettera a) è trattenuto dall'amministrazione finanziaria a valere sulla medesima quota precedentemente versata;
   c) le disposizioni della presente legge si applicano alle imprese individuali e alle imprese esercitate in forma societaria.
32-ter. 1. Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli, Trancassini.

AREA TEMATICA N. 32-SEXIES
(ART. 1, comma 307)

  Al comma 307, lettera a), sostituire le parole: «500.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022» con le seguenti: «1 milione di euro per l'anno 2020, 500.000 euro per l'anno 2021 e 500.000 euro per l'anno 2022».
32-sexies. 6. Fitzgerald Nissoli, Sangregorio.

  Al comma 307, lettera a), sostituire le parole: «500.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022» con le seguenti: «1 milione di euro per l'anno 2020, 500.000 euro per l'anno 2021 e 500.000 euro per l'anno 2022». All'onere di cui al presente comma, pari a 500.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
32-sexies. 3. Fitzgerald Nissoli.

  Al comma 307, lettera b), sostituire le parole: «500.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022» con le seguenti: «1 milione di euro per l'anno 2020, 500.000 euro per l'anno 2021 e 500.000 euro per l'anno 2022».

  Conseguentemente il fondo di cui al comma 858 è ridotto di 500.000 euro per l'anno 2020.
32-sexies. 7. Fitzgerald Nissoli, Sangregorio.

  Al comma 307, lettera b), sostituire le parole: 500.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 con le seguenti: 1 milione di euro per l'anno 2020, 500.000 euro per l'anno 2021 e 500.000 euro per l'anno 2022. All'onere di cui al presente comma, pari a 500.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
32-sexies. 4. Fitzgerald Nissoli.

  Al comma 307, lettera c), sostituire le parole: «1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022» con le seguenti: «1 milione e 500.000 euro per l'anno 2020, 500.000 euro per l'anno 2021 e 500.000 euro per l'anno 2022».

  Conseguentemente il fondo di cui al comma 858 è ridotto di 500.000 euro per l'anno 2020.
32-sexies. 8. Fitzgerald Nissoli, Sangregorio.

Pag. 468

  Al comma 307, lettera c), sostituire le parole: 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 con le seguenti: 1 milione e 500.000 euro per l'anno 2020, 500.000 euro per l'anno 2021 e 500.000 euro per l'anno 2022.
   All'onere di cui al presente comma, pari a 500.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
32-sexies. 5. Fitzgerald Nissoli.

  Al comma 307, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) 6 milioni di euro per il 2020 per permettere lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei Comites.

  Conseguentemente il fondo di cui al comma 858 è ridotto di 6 milioni di euro per l'anno 2020.
32-sexies. 9. Fitzgerald Nissoli, Sangregorio.

  Al comma 307, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) 6 milioni di euro per il 2020 per permettere lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei Comites. All'onere di cui al presente comma, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
32-sexies. 2. Fitzgerald Nissoli.

  Dopo il comma 307, aggiungere il seguente:
  307-bis. Negli anni 2020 e 2021 per i cittadini italiani iscritti all'Aire ed alle imprese da questi possedute fuori dal territorio nazionale, che avviino attività imprenditoriali sul territorio nazionale per un valore di almeno euro 1.000.000 ovvero di almeno euro 500.000 nel caso la nuova attività sia una start-up innovativa di cui all'articolo 25, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, generando un numero di nuovi occupati con contratto di lavoro dipendente non inferiore a 5 unità, è accordato uno sgravio fiscale del 50 per cento sul reddito imponibile d'impresa nei cinque anni consecutivi alla costituzione dell'impresa. La misura si applica nel limite di spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026.
   All'onere di cui al presente comma, pari a 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
*32-sexies. 1. Fitzgerald Nissoli, Mandelli.

  Dopo il comma 307, aggiungere il seguente:
  307-bis. Negli anni 2020 e 2021 per i cittadini italiani iscritti all'Aire ed alle imprese da questi possedute fuori dal territorio nazionale, che avviino attività imprenditoriali sul territorio nazionale per un valore di almeno euro 1.000.000 ovvero di almeno euro 500.000 nel caso la nuova attività sia una start-up innovativa di cui all'articolo 25, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, generando un numero di nuovi occupati con contratto di lavoro dipendente non inferiore a 5 unità, è accordato uno sgravio fiscale del 50 per cento sul reddito imponibile d'impresa nei cinque anni consecutivi alla costituzione dell'impresa. La misura si applica nel limite di spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026.
  All'onere di cui al presente comma, pari a 30 milioni di euro annui per Pag. 469ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
*32-sexies. 10. Fitzgerald Nissoli, Mandelli, Sangregorio.

AREA TEMATICA N. 32-SEPTIES
(ART. 1, comma 308)

  Dopo il comma 308, aggiungere il seguente:
  308-bis. Il credito di imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, come modificato dall'articolo 1, comma 5, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è riconosciuto anche per i periodi d'imposta successivi al 2018, entro il limite di 240 milioni annui. All'onere di cui al presente comma, pari ad euro 240 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
32-septies. 1. Zucconi, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli, Trancassini.

  Dopo il comma 308, aggiungere il seguente:
  308-bis. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è costituito un tavolo tecnico-politico permanente con la partecipazione di rappresentanti del Governo, delle Regioni e degli Enti locali con il compito di formulare proposte per la predisposizione di un Piano nazionale di riequilibrio del divario infrastrutturale tra le Regioni del nord e le Regioni del Sud da realizzare in dieci anni.

  308-ter. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, definisce gli indirizzi generali del Piano e le linee guida per l'attuazione dello stesso, da sottoporre al parere delle competenti Commissioni parlamentari, anche ai fini della determinazione dei costi e della loro ripartizione.
   Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 1 miliardo di euro annui a decorrere dal 2020 si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 febbraio 2020, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1 miliardo di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2020, per la previsione relativa a decorrere da quell'anno, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spesa fiscali.
32-septies. 2. Rampelli, Lollobrigida, Lucaselli.

AREA TEMATICA N. 33
(ART. 1, comma 309)

  Dopo il comma 309, aggiungere i seguenti:
  309-bis. Al fine di promuovere la rinascita industriale e occupazionale delle Regioni ricomprese nell'Obiettivo Europeo «Convergenza» (Calabria, Campania, Puglia Pag. 470e Sicilia) realizzando gli obiettivi dell'aumento e del miglioramento della qualità degli investimenti in capitale fisico e umano e dell'adattabilità ai cambiamenti economici e sociali, le imprese in attività ivi ubicate alla data di entrata in vigore della presente legge e le nuove imprese che avviano nelle citate Regioni un'attività economica nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2022, possono fruire dell'esenzione integrale dell'imposta sul reddito delle società per i primi tre periodi d'imposta, nei limiti delle risorse stabilite nel successivo comma 309-quinquies.

  309-ter. Il godimento del beneficio di cui al presente articolo è soggetto alle seguenti limitazioni:
   a) le imprese di cui al comma 309-bis devono mantenere la loro attività per almeno cinque anni dalla data del riconoscimento del beneficio, pena la revoca retroattiva del beneficio concesso e goduto;
   b) almeno il 50 per cento delle unità di personale assunto dalla data del riconoscimento del beneficio deve risultare già residente nelle Regioni ricomprese dell'Obiettivo Europeo «Convergenza» (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia).

  309-quater. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 309-bis a 309-quater è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  309-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 309-bis a 309-quater pari a 800 milioni di euro nel 2020, 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e 1,2 miliardi di euro nell'anno 2023 si provvede a valere sulle risorse rinvenienti dal fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018.
  309-sexies. Ai fini dell'attuazione del comma 309-quinquies si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-quater della legge 31 dicembre 2009 n. 196.
33. 2. Prestigiacomo, Gelmini, Mandelli, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Paolo Russo, Pella, Occhiuto.

  Dopo il comma 309, aggiungere i seguenti:
  309-bis. Al fine di promuovere la rinascita industriale e occupazionale delle Regioni ricomprese nell'obiettivo Europeo «Convergenza» (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) realizzando gli obiettivi dell'aumento e del miglioramento della qualità degli investimenti in capitale fisico e umano e dell'adattabilità ai cambiamenti economici e sociali, le imprese in attività ivi ubicate alla data di entrata in vigore della presente legge e le nuove imprese che avviano nelle citate Regioni un'attività economica nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2022, possono fruire dell'esenzione integrale dell'imposta sul reddito delle società per i primi tre periodi d'imposta, nei limiti delle risorse stabilite nel successivo comma 309-quinquies.

  309-ter. Il godimento del beneficio di cui al comma 309-bis articolo è soggetto alle seguenti limitazioni:
   a) le imprese di cui al comma 309-bis devono mantenere la loro attività per almeno cinque anni dalla data del riconoscimento del beneficio, pena la revoca retroattiva del beneficio concesso e goduto;
   b) almeno il 50 per cento delle unità di personale assunto dalla data del riconoscimento del beneficio deve risultare già residente nelle Regioni ricomprese dell'Obiettivo Europeo «Convergenza» (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia).

  309-quater. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.Pag. 471
  309-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei precedenti commi da 309-bis a 309-quater pari a 800 milioni di euro nel 2020, 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e 1,2 miliardi di euro nell'anno 2023 si provvede:
   a) quanto a 800 milioni di euro nel 2020 a valere sulle risorse rinvenienti dal fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018;
   b) quanto a 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni nel 2021 e 2022 a valere sulle risorse rinvenienti dai fondi strutturali comunitari relativi al ciclo di programmazione al ciclo di programmazione 2021-2027;
   c) quanto a 1 miliardo e 200 milioni di euro nel 2023 a valere sulle risorse rinvenienti dai fondi strutturali comunitari relativi al ciclo di programmazione 2021-2027.

  309-sexies. Ai fini dell'attuazione del comma 309-sexies si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
33. 1. Prestigiacomo, Gelmini, Mandelli, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Paolo Russo, Pella, Occhiuto.

  Dopo il comma 309, aggiungere i seguenti:
  309-bis. Al fine di promuovere la rinascita industriale e occupazionale delle Regioni ricomprese nell'obiettivo Europeo «Convergenza» (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) realizzando gli obiettivi dell'aumento e del miglioramento della qualità degli investimenti in capitale fisico e umano e dell'adattabilità ai cambiamenti economici e sociali, le imprese in attività ivi ubicate alla data di entrata in vigore della presente legge e le nuove imprese che avviano nelle citate Regioni un'attività economica nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2022, possono fruire dell'esenzione integrale dell'imposta sul reddito delle società per i primi tre periodi d'imposta, nei limiti delle risorse stabilite nel successivo comma 309-quinquies.

  309-ter. Il godimento del beneficio di cui al presente articolo è soggetto alle seguenti limitazioni:
   a) le imprese di cui al comma 309-bis devono mantenere la loro attività per almeno cinque anni dalla data del riconoscimento del beneficio, pena la revoca retroattiva del beneficio concesso e goduto;
   b) almeno il 50 per cento delle unità di personale assunto dalla data del riconoscimento del beneficio deve risultare già residente nelle Regioni ricomprese dell'Obiettivo Europeo «Convergenza» (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia).

  309-quater. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 309-bis a 309-quater è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  309-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dai commi da 309-bis a 309-quater pari a 800 milioni di euro nel 2020, 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e 1,2 miliardi di euro nell'anno 2023 si provvede:
   a) quanto a 800 milioni di euro nel 2020 a valere sulle risorse rinvenienti dal fondo di cui all'articolo 1, comma 256, della legge n. 145 del 2018;
   b) quanto a 1 miliardo di euro nel 2021 a valere sulle risorse rinvenienti dal fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018;
   c) quanto a 1 miliardo di euro nel 2022 a valere sulle risorse rinvenienti dal fondo di cui all'articolo 1, comma 256, della legge n. 145 del 2018;
   d) quanto a 1 miliardo e 200 milioni di euro nel 2023 a valere sulle risorse rinvenienti dal fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018;

Pag. 472

  309-sexies. Ai fini dell'attuazione del comma 309-quinquies si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
33. 3. Prestigiacomo, Gelmini, Mandelli, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Paolo Russo, Pella, Occhiuto.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

AREA TEMATICA N. 34
(ART. 1, commi 310-313)

  Dopo il comma 310, aggiungere il seguente:
  310-bis. Per far fronte ai debiti verso le società esercenti servizi di trasporto pubblico locale automobilistici provinciali e comunali e verso le società esercenti servizi di trasporto pubblico locale ferroviari regionali, alla Regione Basilicata è attribuito un contributo straordinario di 80 milioni di euro per l'anno 2020.

  310-ter. Agli oneri derivanti dal comma 310-bis, pari a 80 milioni per l'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.1 predetti importi, tenuto conto della localizzazione territoriale della misura di cui al comma precedente, sono portati in prededuzione dalla quota da assegnare alla regione Basilicata a valere sulle risorse della programmazione 2014-2020.
34. 6. Liuni, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 310, aggiungere i seguenti:
  310-bis. Le disposizioni del presente comma sono finalizzate a promuovere l'occupazione, la riqualificazione e il reinserimento nel mondo del lavoro di soggetti di età compresa tra trenta e quarantanove anni. Ai fini di cui al presente comma, a decorrere dal 1o gennaio 2020 è riconosciuta, su richiesta e a titolo individuale e non cedibile, una misura di sostegno del reddito denominata «assegno “io-lavoro”», destinata a garantire una retribuzione minima, in tutto o in parte sostitutiva di quella a carico del datore di lavoro, per lo svolgimento di prestazioni di lavoro esclusivamente presso imprese del settore privato, ivi compresi gli enti del terzo settore che svolgono servizi generali. Al fine di garantire una gestione diretta e trasparente della misura di sostegno del reddito di cui al periodo precedente e dei rapporti di prestazione di lavoro, nonché di promuovere l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro, è istituita la piattaforma informativa di cui al comma quinquiedecies, quale esclusivo strumento per l'accesso alla suddetta misura di sostegno del reddito e alle prestazioni ad essa connesse.

  310-ter. L'assegno «io-lavoro», di seguito denominato «assegno», è riconosciuto dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), su richiesta e, comunque, nel limite massimo annuo di spesa di 1.500 milioni di euro, ai soggetti di età compresa fra trenta e quarantanove anni che svolgono le prestazioni di lavoro disciplinate dal presente articolo e possiedono tutti i seguenti requisiti:
   a) sono in stato di disoccupazione da oltre ventiquattro mesi;
   b) non beneficiano di alcuna misura di sostegno del reddito;
   c) hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), in corso di validità, non superiore a 6.000 euro;
   d) hanno un valore dell'indicatore della situazione reddituale equivalente (ISRE) non superiore a 3.000 euro.

  310-quater. L'assegno, di importo pari a 800 euro, comprensivo degli oneri, contributivi, Pag. 473è erogato con cadenza mensile mediante versamento su un conto telematico personale del prestatore di lavoro, per una durata complessiva pari a dodici mesi.
  310-quinquies. L'assegno è usufruibile anche in maniera non continuativa entro trentasei mesi successivi alla prima prestazione di lavoro resa secondo le modalità di cui alla presente legge, entro il limite di età e a condizione della permanenza degli altri requisiti stabiliti dal comma 4.
  310-sexies. L'assegno, qualora ricorrano le condizioni previste dal comma 310 octies, può essere riconosciuto per la durata di ulteriori dodici mesi, purché siano trascorsi almeno dodici mesi dall'ultima prestazione erogata ai sensi del comma precedente.
  310-septies. L'importo mensile dell'assegno è corrisposto al prestatore dall'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), in proporzione al numero di giornate lavorate, esclusivamente a seguito della stipulazione di un contratto di prestazione di lavoro disciplinato dal presente articolo.
  310-octies. II prestatore di lavoro beneficiario dell'assegno può proporre a un datore di lavoro del settore privato la propria disponibilità a svolgere attività lavorative secondo modalità individuate di comune accordo, nei limiti della legislazione vigente. Fatta salva l'ipotesi di cui al comma 310-terdecies, la stipulazione del contratto di prestazione effettuata ai sensi del presente articolo solleva il datore di lavoro dall'obbligo di erogare una retribuzione.
  310-nonies. Non possono essere parte del contratto di prestazione di lavoro disciplinato dalla presente legge i datori di lavoro del settore privato che hanno effettuato licenziamenti nei tre mesi precedenti. Il datore di lavoro che usufruisce di prestazioni di lavoro disciplinate dalla presente legge e che licenzia uno o più dipendenti assunti prima dell'attivazione della prestazione non può usufruire, per i dodici mesi successivi alla data del licenziamento, delle prestazioni di lavoro che beneficiano della misura di cui al presente articolo, comprese quelle attivate alla data del licenziamento, fatto salvo il beneficio dell'assegno riconosciuto in favore del prestatore di lavoro.
  310-decies. Le procedure per il riconoscimento dell'assegno e la stipulazione del contratto di lavoro ad esso connesso ai sensi del presente articolo sono svolte esclusivamente attraverso la piattaforma informatica di cui ai commi successivi.
  310-undecies. Il prestatore e il datore di lavoro stipulano il contratto di prestazione per via telematica nell'apposita sezione della piattaforma informatica di cui al comma 340-quinquiedecies. La cessazione del contratto può essere disposta, attraverso la medesima sezione della piattaforma informatica, in qualsiasi momento con decorrenza dal giorno successivo e senza alcun vincolo per le parti.
  310-duodecies. E interamente a carico del datore di lavoro, per l'intera durata della prestazione, il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali prevista dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nella misura del 3,5 per cento del compenso.
  310-terdecies. Il datore e il prestatore di lavoro possono concordare, prima o durante lo svolgimento della prestazione, l'integrazione dell'importo mensile dell'assegno con una quota di retribuzione aggiuntiva erogata esclusivamente a carico del datore di lavoro. A tal fine, mediante l'apposita sezione della piattaforma informatica di cui al comma 16, essi stipulano un accordo di retribuzione aggiuntiva.
  310-quaterdecies. Salvo il caso di cui al comma 340-terdecies l'assegno non è cumulabile con altri redditi o con la fruizione di altre misure di sostegno del reddito. Esso non costituisce reddito imponibile ai sensi dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  310-quinquiedecies. A decorrere dal 1o dicembre 2018 è istituita presso l'ANPAL la piattaforma informatica «io- lavoro», di seguito denominata «piattaforma», quale strumento tecnologico di cui all'articolo 9, Pag. 474comma 1, lettera g), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. La piattaforma è istituita per i seguenti fini:
   a) svolgimento delle procedure per l'accesso all'assegno;
   b) gestione dei conti telematici personali dei prestatori di lavoro, comprese le operazioni di erogazione e di accreditamento degli importi dell'assegno;
   c) registrazione e identificazione dei prestatori e dei datori di lavoro nonché trasmissione e registrazione degli accordi di prestazione di lavoro e degli accordi di retribuzione aggiuntiva.

  310-sexiesdecies. I dati sono condivisi in via telematica con l'INPS, con l'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e con i centri per l'impiego. Ai fini delle attività di indagine e di controllo, i dati registrati nella piattaforma sono messi a disposizione dell'ispettorato del lavoro e delle Forze di polizia.
  310-septiesdecies. Il prestatore e il datore di lavoro provvedono alla registrazione e all'identificazione nella piattaforma informatica per mezzo del Sistema pubblico di identità digitale (SPID). Attraverso la piattaforma è trasmessa, agli indirizzi di posta elettronica inseriti dal prestatore e dal datore di lavoro, la seguente documentazione:
   a) gli accordi stipulati;
   b) le buste paga;
   c) ogni altra comunicazione fiscale e amministrativa riguardante la prestazione di lavoro, comprese le comunicazioni di termine della prestazione da parte del datore e del prestatore di lavoro;
   d) l'eventuale sospensione dell'accesso all'assegno in concomitanza con l'attivazione di un rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 4.

  310-duodevicies. Attraverso la piattaforma il prestatore di lavoro può trasferire, senza alcun onere, gli importi dell'assegno a esso accreditati esclusivamente nel deposito o conto corrente bancario o postale personale registrato nella medesima piattaforma.
  310-undevicies. Un'apposita sezione della piattaforma è destinata all'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro.
  310-vicies. Ai fini di cui al presente articolo l'ANPAL si avvale della struttura e delle risorse della società ANPAL servizi Spa di cui all'articolo 1, comma 595, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
  310-vicies semel. Fatta salva la disposizione di cui al comma 12, secondo periodo, al datore di lavoro del settore privato che assume, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, prestatori di lavoro aventi i requisiti di cui al comma 4, è riconosciuto un contributo pari a 10.000 euro quale bonus occupazionale, nel limite di 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Il bonus di cui può essere riconosciuto a imprese che da almeno tre anni hanno sede legale e sede di attività in una delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e che assumono prestatori di lavoro residenti da almeno cinque anni in una delle medesime regioni. Il contributo è erogato dall'INPS in tre rate annuali di eguale importo corrisposte a decorrere dal termine del periodo di prova del lavoratore. Il datore di lavoro che licenzia uno o più dipendenti nei trentasei mesi successivi al riconoscimento del contributo, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di licenziamento, è obbligato a restituire all'INPS, entro sei mesi dalla data del primo licenziamento, l'intero ammontare del contributo effettivamente percepito, maggiorato del 50 per cento.
  310-vicies bis. Ferme restando le competenze attribuite all'ispettorato del lavoro e agli altri organi di controllo, per i fini di cui al comma 1 e in particolare al fine di promuovere percorsi di qualificazione e di reinserimento nel mondo del lavoro, l'ANPAL svolge attività di controllo presso i datori di lavoro e i lavoratori che beneficiano Pag. 475delle prestazioni disciplinate dalla presente legge e rileva ed elabora i dati relativi alle erogazioni dell'assegno.
  310-vicies ter. Entro il 1o gennaio 2020 il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, disciplina le modalità e i termini di svolgimento delle attività di controllo nel rispetto dei seguenti criteri:
   a) verifica dello svolgimento effettivo delle prestazioni di lavoro;
   b) verifica dei percorsi di riqualificazione dei prestatori di lavoro.

  310-vicies quater. Il decreto di cui al comma precedente disciplina inoltre l'attività di rilevazione analitica e di elaborazione statistica, svolte dall'ANPAL su base trimestrale, con riguardo ai seguenti aspetti:
   a) numero, tipologia e durata degli accordi di prestazione di lavoro attivati;
   b) settori produttivi in cui sono attivati gli accordi di prestazione di lavoro;
   c) fasce di età e aree territoriali dei prestatori di lavoro attivi;
   d) ammontare delle risorse pubbliche impegnate;
   e) numero, tipologia e durata dei contratti di lavoro a tempo indeterminato attivati ai sensi della presente legge.

  310-vicies quinquies. Semestralmente l'ANPAL pubblica nel proprio sito internet istituzionale un rapporto contenente i risultati delle attività di controllo e di rilevazione ed elaborazione dei dati. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette annualmente alle Camere una relazione sui risultati dell'erogazione dell'assegno e sul funzionamento della piattaforma. Per lo svolgimento delle attività l'ANPAL si avvale della struttura e delle risorse della società ANPAL servizi Spa. Il Governo è delegato ad adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la previsione e le modalità di applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti del prestatore e del datore di lavoro che violino le disposizioni della presente legge, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) individuazione di strumenti e procedure volti a rendere tempestivo e puntuale il recupero delle somme indebitamente godute;
   b) introduzione di banche di dati multi-accesso volte a rendere più efficace l'individuazione di situazioni in violazione delle disposizioni della presente legge.

  310-vicie sexies. Agli oneri di cui i commi da 340-bis 340 vicies quinquies, pari a 1.500 milioni di euro e a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n.145 del 2018.
  310-vicies septies. Al fine di concorrere al finanziamento delle spese per l'istituzione, la realizzazione e la gestione operativa della piattaforma e per le attività di controllo, rilevazione ed elaborazione alla società ANPAL servizi Spa sono assegnati 1 milione di euro per l'anno 2020 e 500.000 euro a decorrere dall'anno 2021, a valere sulle risorse del Fondo per le politiche attive del lavoro, di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
34. 3. Paolo Russo.

  Dopo il comma 311, aggiungere il seguente:
  311-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di stabilire principi di coesione sociale e di perequazione territoriale, sono autorizzati alla riapertura del bando previsto per l'attuazione dell'articolo 1, comma 115 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, anche mediante utilizzo, se necessario, dei fondi POC ed a prevedere nell'ambito dei Pag. 476progetti che saranno presentati, l'istituzione di almeno un centro di competenza ad alta specializzazione nel territorio insulare. A tal fine è autorizzata la spesa di 9 milioni di euro a valere sulle risorse rinvenienti dalla delibera Cipe n. 10 del 28 gennaio 2015.
34. 4. Prestigiacomo, Bartolozzi, Germanà, Siracusano, Scoma, Mandelli, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Paolo Russo, Pella, Occhiuto.

  Dopo il comma 311, aggiungere il seguente:
  311-bis. All'articolo 1, comma 115 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di stabilire principi di coesione sociale e di perequazione territoriale, sono autorizzati alla riapertura dei bandi anche mediante utilizzo, se necessario, dei fondi POC ed a prevedere nell'ambito dei progetti che saranno presentati, l'istituzione di almeno un centro di competenza ad alta specializzazione nel territorio insulare. A tal fine è autorizzata la spesa di 9 milioni di euro a valere sulle risorse rinvenienti dalla delibera Cipe n. 10 del 28 gennaio 2015».
34. 9. Prestigiacomo, Bartolozzi, Germanà, Siracusano, Scoma, Mandelli, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Paolo Russo, Pella, Occhiuto.

  Dopo il comma 311, aggiungere il seguente:
  311-bis. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale del Mezzogiorno è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020 per incentivare gli investimenti volti alla realizzazione del Polo Museale Archeologico di Siracusa.

  Conseguentemente dopo il comma 858 aggiungere il seguente:
  858-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 145 del 2018 è ridotto di 50 milioni di euro per l'anno 2020.
34. 8. Prestigiacomo, Bartolozzi, Germanà, Siracusano, Scoma, Mandelli, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Paolo Russo, Pella, Occhiuto.

  Dopo il comma 311, aggiungere il seguente:
  311-bis. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale del Mezzogiorno è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per incentivare gli investimenti volti alla realizzazione del Polo Museale Archeologico di Siracusa.

  Conseguentemente dopo il comma 858 aggiungere il seguente:
  858-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 145 del 2018 è ridotto di 25 milioni di euro per l'anno 2020 e 2021.
34. 7. Prestigiacomo, Bartolozzi, Germanà, Siracusano, Scoma, Mandelli, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Paolo Russo, Pella, Occhiuto.

  Dopo il comma 311, aggiungere il seguente:
  311-bis. Per far fronte ai debiti verso le società esercenti servizi di trasporto pubblico locale automobilistici provinciali e comunali e verso le società esercenti servizi di trasporto pubblico locale ferroviari regionali, alla Regione Basilicata è attribuito un contributo straordinario di 80 milioni di euro per l'anno 2020.
  311-ter. Agli oneri derivanti dal comma 311-bis, pari a 80 milioni per l'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 Pag. 477dicembre 2013, n. 147.1 predetti importi, tenuto conto della localizzazione territoriale della misura di cui al comma precedente, sono portati in prededuzione dalla quota da assegnare alla regione Basilicata a valere sulle risorse della programmazione 2014-2020.
34. 10. Liuni, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Sostituire il comma 312 con il seguente:
  312. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità politica delegata per il coordinamento della politica economica e la programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale sono stabilite le modalità con le quali verificare l'attuazione delle disposizioni contenute nel precedente comma e l'andamento della spesa erogata, nonché le specifiche misure, anche secondo criteri di automaticità, volte a reintegrare i territori delle eventuali minori risorse assegnate in attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 310 a 313.
34. 2. Paolo Russo.

  Dopo il comma 313, aggiungere il seguente:
  313-bis. Al comma 5 dell'articolo 11 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il 45 per cento delle risorse derivanti dall'intervento nel Fondo della Cassa depositi e prestiti Spa è destinato a interventi di garanzia da realizzare nelle regioni Campania, Basilicata, Molise, Calabria, Puglia, Sardegna, Sicilia e Abruzzo».
34. 1. Paolo Russo.

  Dopo il comma 313, aggiungere i seguenti:
  313-bis. Per gli interventi in favore delle sole zone franche urbane individuate dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) dell'8 maggio 2009, n. 14, ricadenti nelle regioni non comprese nell'obiettivo «Convergenza», è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per il 2020.
  313-ter. Le risorse di cui al comma 314-ter sono ripartite tra le zone franche urbane, al netto degli eventuali costi necessari per l'attuazione degli interventi, sulla base dei medesimi criteri di riparto utilizzati nell'ambito della delibera CIPE n. 14 dell'8 maggio 2009 e della circolare del Ministero dello sviluppo economico 9 aprile 2018, n. 172230. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 314-ter costituisce il limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle Imprese beneficiarie. Le regioni interessate possono destinare, a integrazione delle risorse di cui al comma 314-ter, proprie risorse per il finanziamento delle agevolazioni di cui al presente articolo.
  313-quater. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 314-ter si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
  313-quinquies. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 314-ter, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che Pag. 478sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
34. 5. Di Muro, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

AREA TEMATICA N. 36
(ART. 1, comma 316)

  Al comma 316, alla lettera a) premettere la seguente:
   0a) all'articolo 4 dopo il comma 4-bis è inserito il seguente: «Le proposte di istituzione di ZES possono essere presentate dalle regioni diverse da quelle individuate ai sensi del comma 3, nei siti di crisi industriale complessa ai sensi della legge 15 maggio 1989, n. 181 o nelle aree riconosciuta come Zona C non predefinita ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) o nelle aree colpite da gravi calamità naturali se limitrofi ad aree portuali rispondenti alle caratteristiche previste dal comma 2 e nell'area portuale di Genova.».

  Conseguentemente dopo il comma 316 aggiungere il seguente:
  «316-bis. Agli oneri derivanti dall'applicazione della lettera 0a) nel limite di spesa di 50 milioni di euro nel 2020; 80 milioni di euro nel 2020 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni successivi, sino al termine di durata della ZES, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 nonché della successiva programmazione 2021-2027. Le risorse di cui al periodo precedente sono imputate alla quota delle risorse destinata a sostenere interventi nelle regioni interessate. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. All'onere di cui al presente comma pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».
36. 15. Gelmini.

  Al comma 316, alla lettera a) premettere la seguente:
   0a) all'articolo 4 dopo il comma 4-bis è inserito il seguente: «Le proposte di istituzione di ZES possono essere presentate dalle regioni diverse da quelle individuate ai sensi del comma 3, nei siti di crisi industriale complessa ai sensi della legge 15 maggio 1989, n. 181 o nelle aree riconosciuta come Zona C non predefinita ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) o nelle aree colpite da gravi calamità naturali se limitrofi Pag. 479ad aree portuali rispondenti alle caratteristiche previste dal comma 2 e nell'area portuale di Genova.»;

  Conseguentemente dopo il comma 316 aggiungere il seguente:
  316-bis. Agli oneri derivanti dall'applicazione della lettera 0a) nel limite di spesa di 50 milioni di euro nel 2020; 80 milioni di euro nel 2020 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni successivi, sino al termine di durata della ZES, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 nonché della successiva programmazione 2021-2027. Le risorse di cui al periodo precedente sono imputate alla quota delle risorse destinata a sostenere interventi nelle regioni interessate. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  Conseguentemente ridurre gli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
36. 17. Porchietto, Gelmini, Fiorini, Mandelli, D'Ettore, Cassinelli.

  Al comma 316, alla lettera a) premettere la seguente:
   0a) all'articolo 4 dopo il comma 4-bis è inserito il seguente: «Le proposte di istituzione di ZES possono essere presentate dalle regioni diverse da quelle individuate ai sensi del comma 3, nei siti di crisi industriale complessa ai sensi della legge 15 maggio 1989, n. 181 o nelle aree riconosciuta come Zona C non predefinita ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) se limitrofi ad aree portuali rispondenti alle caratteristiche previste dal comma 2 o nelle infrastrutture idroviaria bacinizzate di collegamento dei corsi d'acqua ai corridoi di trasporto TEN-T, secondo quanto previsto dal Programma NAIADES II dell'Unione europea;».

  Conseguentemente dopo il comma 316 aggiungere i seguenti:
  316-bis. Al fine di favorire il rilancio economico della provincia di Mantova e di consentire lo sviluppo del sistema idroviario padano, la regione Lombardia può istituire una Zona economica speciale (ZES), di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, nelle aree della provincia di Mantova attraversate dall'asse di collegamento idroviario Porto di Valdaro – Banchina portuale di Ostiglia.
  316-ter. Ai sensi del comma 6, primo periodo dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le Regioni Lombardia e Veneto possono costituire una ZES interregionale, anche eccedendo i limiti di superficie previsti dal comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12, che ricomprenda l'idrovia Mantova-Adriatico, quale infrastruttura per la navigazione interna di chiatte di IV-V classe CEMT, sino al Porto di Levante (RO).
  316-quater. Agli oneri derivanti dai commi 316-bis e 316-ter nel limite di spesa di 15 milioni di euro nel 2020; 25 milioni di euro nel 2020 e 35 milioni di euro per ciascuno degli anni successivi, sino al termine di durata della ZES, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 nonché della successiva programmazione 2021-2027. Le risorse di cui al periodo precedente sono imputate alla quota delle risorse destinata a sostenere interventi nelle regioni interessate. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.Pag. 480
  316-quinquies. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, si provvede, entro 30 giorni dalla data di entrata della presente legge, ad apportare le modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12, necessarie all'attuazione delle disposizioni del presente articolo.
36. 1. Anna Lisa Baroni.

  Al comma 316, dopo le parole: legge 23 agosto 1988, n. 400 aggiungere le seguenti: previa intesa con la regione in cui e istituita la ZES,.
36. 2. Prestigiacomo, Bartolozzi, Germanà, Siracusano, Scoma.

  Dopo il comma 316 aggiungere il seguente:
  316-bis. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 dopo le parole: «Melzo» sono inserite le seguenti: «Asti, Casalpusterlengo, Turano Lodigiano, Bertonico». Per la realizzazione degli interventi necessari all'ottimizzazione dei flussi veicolari nella Zona Logistica Semplificata – Porto e Retroporto di Genova, sono destinati 5 milioni di euro per il 2020, di cui 2 milioni da destinarsi al completamento del progetto esecutivo per la realizzazione del nuovo centro merci di Alessandria smistamento di cui all'articolo 1, comma 1026, della legge 31 dicembre 2018, n. 145, 2 milioni di euro per la progettazione del centro intermodale di Casalpusterlengo Bertonico ed 1 milione di euro per l'analisi di fattibilità del nodo intermodale di Asti. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
36. 13. Rixi, Guidesi, Giaccone, Boldi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 316, aggiungere il seguente:
  316-bis. All'articolo 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
  «2-bis. Nell'area formata da ogni comune di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis viene istituita una zona a fiscalità privilegiata denominata Zona Economica Speciale Sisma (ZESS) con la finalità di rafforzare e ampliare le misure già adottate nonché di creare speciali condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi, economici, finanziari e amministrativi a vantaggio di ogni tipologia di soggetto che abbia sede, anche solo operativa, o residenza nei predetti comuni, ovvero a favore di quei soggetti che stabiliranno la propria sede, anche solo operativa, o residenza all'interno dei medesimi comuni per effettuare investimenti nel rispetto di quanto verrà previsto.
  2-ter. Le misure straordinarie di sostegno prima indicate hanno lo scopo di garantire la tenuta sociale delle comunità, della storia e della identità dei territori colpiti dal sisma, nonché rilanciare il tessuto produttivo che costituisce un fattore fondamentale contro lo spopolamento ed evitare la dispersione del patrimonio culturale ed economico di quelle aree.
  2-quater. Con apposito provvedimento normativo, da emanarsi entro 3 mesi dalla legge di conversione del decreto-legge 24 ottobre 2019 n. 123, saranno stabilite le modalità di funzionamento e governo della ZESS tra cui anche la misura di esenzione dalle imposte dirette, indirette e tributi locali nel rispetto e in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento Pag. 481dell'Unione europea, i criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area ricadente all'interno della ZESS, le condizioni che disciplinano l'accesso per ogni soggetto ai benefici previsti per la ZESS, l'ente deputato al coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo strategici insieme alle regole per la sua composizione e funzionamento e la durata della ZESS.».
36. 6. Patassini, Latini, Paolini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 316, aggiungere il seguente:
  316-bis. Vista l'entità dei danni subiti dall'area Appenninica del Centro Italia, all'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresì, alle imprese e ai professionisti che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2029, ad eccezione delle imprese che svolgono attività appartenenti alla categoria t della codifica ATECO 2007 che alla data del 24 agosto 2016 non avevano la sede legale o operativa nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.»;
   b) al comma 4, primo periodo, le parole: «e per i tre anni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «e per i 9 12 anni successivi»; al secondo periodo le parole: «per il 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per il periodo dal 2019 al 2024»;
   c) il comma 4-bis è sostituito con il seguente:
  «4-bis. L'Istituto Nazionale della Previdenza sociale disciplina con propri provvedimenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità di restituzione dei contributi non dovuti dai soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al presente articolo che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato»;
   d) il comma 6 è sostituito, in fine, con il seguente periodo: «Per i periodi d'imposta dal 2019 al 2029, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese beneficiarie e sulle risorse che verranno ogni anno dovranno essere previste dalla legge di Bilancio».
36. 12. Patassini, Latini, Paolini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 316, aggiungere i seguenti:
  316-bis. Al fine di agevolare la creazione di condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano il rilancio occupazionale e lo sviluppo delle imprese già operanti nella regione Veneto, nonché l'insediamento di nuove imprese nel Comune di Venezia e negli altri Comuni della Regione Veneto, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014)6424 final del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016)5938 final del 23 settembre 2016, è istituita una zona economica speciale nella regione Veneto cui si applica la disciplina contenuta nel decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.Pag. 482
  316-ter. Ai fini dell'istituzione e dell'attuazione degli interventi previsti dal Piano di sviluppo strategico nelle aree della zona economica speciale di cui al comma 316-bis si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12.
36. 4. Andreuzza, Badole, Bazzaro, Bisa, Colmellere, Comencini, Covolo, Fantuz, Fogliani, Giacometti, Lazzarini, Paternoster, Pretto, Racchella, Stefani, Turri, Valbusa, Vallotto, Zordan, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 316, aggiungere i seguenti:
  316-bis. Al fine di agevolare la creazione di condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano il rilancio occupazionale e lo sviluppo delle imprese già operanti nella provincia di Pordenone, nonché l'insediamento di nuove imprese nei comuni del Friuli Venezia Giulia, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014)6424 final del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016)5938 final del 23 settembre 2016, è istituita una zona economica speciale del Friuli Venezia Giulia cui si applica la disciplina contenuta nel Decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.
  316-ter. Ai fini dell'istituzione e dell'attuazione degli interventi previsti dal Piano di sviluppo strategico nelle aree della zona economica speciale di cui al comma 316-bis si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12.
36. 5. Gava, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Tomasi.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 316, aggiungere i seguenti:
  316-bis. Al fine di favorire lo sviluppo economico ed industriale delle aree del centro Italia colpite dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016, e la creazione di condizioni favorevoli all'attrazione di nuovi investimenti, nonché l'insediamento di nuove imprese nelle aree ricomprese nel cratere sismico del Centro Italia (Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo), ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014)6424 final del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016)5938 final del 23 settembre 2016, è istituita una zona economica speciale nelle aree ricomprese nel cratere sismico del Centro Italia (Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo), cui si applica la disciplina contenuta nel Decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.
  316-ter. Ai fini dell'istituzione e dell'attuazione degli interventi previsti dal Piano di sviluppo strategico nelle aree della zona economica speciale di cui al comma 316-bis si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12.
36. 7. Patassini, Latini, Paolini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 316, aggiungere i seguenti:
  316-bis. Al fine di favorire lo sviluppo economico ed industriale delle aree della regione Emilia Romagna colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e Pag. 483dall'alluvione del 17 gennaio 2014, e la creazione di condizioni favorevoli all'attrazione di nuovi investimenti, nonché l'insediamento di nuove imprese in tali territori, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014)6424 final del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016)5938 final del 23 settembre 2016, è istituita una zona economica speciale nelle aree della regione Emilia Romagna colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e dall'alluvione del 17 gennaio 2014, cui si applica la disciplina contenuta nel decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.
  316-ter. Ai fini dell'istituzione e dell'attuazione degli interventi previsti dal Piano di sviluppo strategico nelle aree della zona economica speciale di cui al comma 316-bis si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12.
36. 8. Golinelli, Piastra, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 316, aggiungere i seguenti:
  316-bis. Al fine di agevolare la creazione di condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano l'insediamento di nuove imprese, il rilancio occupazionale e lo sviluppo delle imprese già operanti nella regione Veneto, nelle aree del centro Italia colpite dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016 e nelle aree della regione Emilia Romagna colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e dall'alluvione del 17 gennaio 2014, in quanto ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014)6424 final del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016)5938 final del 23 settembre 2016, sono istituite zone economiche speciali, cui si applica la disciplina contenuta nel decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, rispettivamente nella regione Veneto, nelle aree ricomprese nel cratere sismico del Centro Italia (Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo) e nelle aree della regione Emilia Romagna colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e dall'alluvione del 17 gennaio 2014.
  316-ter. Ai fini dell'istituzione e dell'attuazione degli interventi previsti dal Piano di sviluppo strategico nelle aree delle zone economiche speciali di cui al comma 316-bis si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12.
36. 9. Andreuzza, Golinelli, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 316, aggiungere i seguenti:
  316-bis. A decorrere dal 2020, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, nei territori regionali individuati dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 ed ammessi alle deroghe di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, è consentita, nei limiti di spesa di cui al comma 3, l'istituzione delle Zone economiche speciali previste Pag. 484all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, come convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 2017, n. 123.
  316-ter. Le Zone economiche speciali di cui al comma 316-bis sono disciplinate dalle disposizioni di cui al Capo II del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 come convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 2017, n. 123, e dai relativi provvedimenti attuativi, in quanto compatibili.
  316-quater. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 316-bis e 316-ter, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147: Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
36. 11. Andreuzza, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 316, aggiungere i seguenti:
  316-bis. Ai soli fini dell'applicazione dell'articolo 7 comma 2-ter del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2016, n. 130, l'elenco dei retroporti di cui al comma 1 del medesimo articolo si intende integrato da tutti i punti di origine e destinazione ferroviaria collegati con il nodo logistico e portuale genovese, Per i servizi ferroviari internazionali previsti dal citato articolo 7 comma 2-ter, le origini e destinazioni di cui al precedente comma 1 vengono integrate con le stazioni ferroviarie di confine. Il contributo di cui al presente comma è erogato in relazione ai primi 250 km di percorrenza ferroviaria.
  316-ter. All'articolo 1-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  «4-bis. Ai nuclei familiari dei proprietari, usufruttuari e titolari di diritti personali di godimento delle unità immobiliari ricadenti in zone limitrofe o comunque connesse alle aree ove praticare gli interventi di demolizione e ricostruzione dell'infrastruttura viaria conseguenti all'evento, così come individuate con apposita ordinanza del Sindaco del comune di Genova da adottarsi entro il 31 gennaio 2019, è assegnato un contributo di autonoma sistemazione, finalizzato alla ricollocazione abitativa, stabilito rispettivamente in euro 400 per i nuclei monofamiliari, in euro 500 per i nuclei familiari composti da due unità, in euro 700 per quelli composti da tre unità, in euro 800 per quelli composti da quattro unità, fino ad un massimo di euro 900 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o più unità. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatori di handicap o disabili con una percentuale di invalidità non inferiore Pag. 485al 67 per cento, è concesso un contributo aggiuntivo di euro 200 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di euro 900 mensili previsti per il nucleo familiare. I contributi di autonoma sistemazione, alternativi all'eventuale concessione gratuita di alloggi da parte dell'Amministrazione regionale della Liguria o del comune di Genova, sono concessi a decorrere dalla data di adozione dell'ordinanza di cui al periodo precedente e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione in ragione della conclusione degli interventi di demolizione e ricostruzione dell'infrastruttura viaria, e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza. I criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi di autonoma sistemazione sono stabiliti dal Commissario straordinario di cui all'articolo 1, che provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 1, comma 8.».

  316-quater. In relazione al crollo del Ponte Morandi e ai successivi eventi calamitosi che hanno compromesso l'operatività degli scali di Savona e Vado Ligure, al fine di salvaguardare la continuità delle operazioni portuali di allineare le scadenze delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 84 del 1994 negli scali dell'Autorità di Sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, l'autorizzazione rilasciata al fornitore di lavoro portuale temporaneo nei porti di Savona e Vado Ligure è prorogata per quattro anni. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 9-ter del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono estese al soggetto autorizzato alla fornitura del lavoro portuale temporaneo negli scali di Savona e Vado-Ligure.
36. 14. Rixi, Di Muro, Viviani, Foscolo, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 316, aggiungere i seguenti:
  316-bis. Al fine di contrastare i fenomeni di rarefazione e di desertificazione del tessuto economico e sociale delle zone montane e a favorirne lo sviluppo occupazionale e il ripopolamento, nonché a sostenere lo sviluppo delle attività artigianali, agricole e turistiche che vi si svolgono sono istituite zone a fiscalità di vantaggio e sono individuati interventi di riduzione fiscale per le nuove imprese montane. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente comma secondo le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede alla definizione dei criteri per l'allocazione delle risorse e dei parametri per l'individuazione da parte delle regioni delle zone a fiscalità di vantaggio e delle zone franche montane. Provvede successivamente, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, alla concessione del finanziamento in favore degli interventi. Ai fini del presente comma per area marginale montana deve intendersi un'area montana che presenti uno sviluppo economico difforme e non equiparabile al contesto territoriale circostante derivante da peculiarità intrinseche morfologiche suscettibili di produrre carenze strutturali nelle reti di trasporto e di comunicazione nonché di generare difficoltà di insediamento e di sviluppo di attività produttive. Il grado di marginalità viene calcolato dal CIPE con cadenza triennale ai fini dell'applicazione delle riduzioni e delle agevolazioni di cui al presente comma. Le regioni individuano, con specifico atto e in conformità dei parametri indicati dal CIPE, zone montane a fiscalità di vantaggio sulla base del grado di marginalità, alto, medio o basso, definito tenendo conto dei seguenti parametri:
   a) altimetria;Pag. 486
   b) rischio di desertificazione economica e commerciale;
   c) calo demografico nell'ultimo quinquennio.

  316-ter. A livello regionale è istituito un fondo apposito per la tassazione agevolata e per la riduzione dei tributi, delle imposte sui redditi e dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per le imprese e le attività montane, comprese quelle agricole, già insediate e ricadenti nelle zone di cui al comma 1, che svolgono almeno una tra le seguenti funzioni:
   a) promuovono i nuovi insediamenti nei comuni delle zone montane;
   b) propongono prodotti alimentari tipici delle aree montane la cui produzione è effettuata nel raggio massimo di 30 chilometri;
   c) rivitalizzano i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti privi di esercizi commerciali ovvero dotati di un numero limitato di esercizi;
   d) offrono in un unico punto di vendita un'ampia gamma di prodotti e servizi al fine di incentivarne la polifunzionalità.

  316-quater. Delle zone a fiscalità di vantaggio possono far parte uno o più comuni o porzioni di comuni montani. Con legge regionale sono definiti i criteri di applicazione delle riduzioni fiscali alle zone a fiscalità di vantaggio. La riduzione fiscale deve essere calcolata in misura non inferiore:
   a) al 50 per cento delle imposte sui redditi e dei contributi dovuti dalle imprese per le zone ad alta marginalità;
   b) al 30 per cento delle imposte sui redditi e dei contributi dovuti dalle imprese per le zone a media marginalità;
   c) al 10 per cento delle imposte sui redditi e dei contributi dovuti dalle imprese per le zone a bassa marginalità.

  316-quinquies. Le regioni e i comuni, nell'ambito delle proprie competenze, possono definire ulteriori sistemi di agevolazione, di riduzione e di esenzione da tasse, tributi e imposte. Le imprese che hanno la sede principale o una sede operativa in un comune ad alta marginalità, classificato come montano e con una popolazione al di sotto dei 3.000 abitanti, ricadono nella zona franca montana, da intendersi come zona di esenzione totale dalle imposte sui redditi e di esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente, e individuata dalla regione sulla base dei parametri fissati dal CIPE. Nelle zone di cui al presente comma le regioni e i comuni possono consentire l'avvio di esercizi commerciali anche in deroga alle disposizioni urbanistiche vigenti. Con eccezione delle aree ad alto reddito da impresa turistica, le piccole e microimprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che iniziano, dopo il 1o gennaio 2019, una nuova attività economica nelle zone di cui all'articolo 2 possono fruire delle seguenti agevolazioni:
   a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi di imposta. Per i periodi di imposta successivi, l'esenzione è limitata, per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e il settimo al 40 per cento e per l'ottavo e il nono al 20 per cento. L'esenzione di cui alla presente lettera spetta fino a concorrenza dell'importo di euro 100.000 del reddito derivante dall'attività svolta nelle zone di cui al presente comma, maggiorato, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2020 e per ciascun periodo di imposta, di un importo pari a euro 5.000, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato, residente all'interno del sistema locale di lavoro;
   b) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi cinque anni di attività, Pag. 487nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali solo in caso di contratti di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi. Per gli anni successivi l'esonero è limitato per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e il settimo al 40 per cento e per l'ottavo e il nono al 20 per cento. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno delle zone di cui al presente comma.

  316-sexies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle esenzioni fiscali di cui al presente articolo. Le agevolazioni e le riduzioni di cui al presente comma si applicano alle attività e alle imprese, comprese quelle agricole, a condizione che almeno l'85 per cento del personale dipendente sia residente nelle zone o nei comuni di riferimento per il cui territorio l'agevolazione viene concessa. Al fine di promuovere l'occupazione stabile nelle aree montane, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1o gennaio 2019, assumono lavoratori che hanno compiuto 35 anni di età, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015. n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 60 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano alle imprese che hanno la sede principale o una sede operativa in uno dei comuni classificati come montani e se il lavoratore assunto ha la residenza in un comune montano o all'interno del sistema locale montano del lavoro. Una quota parte del Fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994. n. 97, o del Fondo nazionale integrativo per i comuni montani di cui all'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012. n. 228, la cui entità è definita d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è destinata all'abbattimento dei costi per il trasporto pubblico locale a carico dei comuni montani con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e soggetti a fenomeni di rarefazione del sistema distributivo e dei servizi e ricadenti nelle zone franche montane nonché dei comuni ricadenti nelle zone a fiscalità di vantaggio di cui al presente comma. Il fondo regionale per la montagna è destinato, in quota parte, al potenziamento del trasporto pubblico nei comuni montani e alla copertura dei costi derivanti. Le regioni, in accordo con le aziende di trasporto pubblico locale, prevedono, per i comuni montani di cui al comma 1, riduzioni del costo degli abbonamenti e dei titoli di viaggio dei mezzi pubblici per i turisti, per gli studenti e per i residenti appartenenti alle fasce deboli della popolazione. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 50 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n.145 del 2018. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Tavolo tecnico permanente per il sostegno alle aree montane a rischio di desertificazione economica e commerciale, allo scopo di quantificare, con cadenza annuale, gli oneri derivanti dalla presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le regioni possono contribuire, con risorse definite con propria legge di bilancio, all'attuazione della presente legge.
36. 16. Vietina, Pittalis, Mandelli.

Pag. 488

  Dopo il comma 316 aggiungere i seguenti:
  316-bis. Nei Comuni montani e in quelli con popolazione residente alla data del 31 dicembre 2019 non superiore a cinquemila abitanti, che hanno registrato nel ventennio precedente la data di entrata in vigore della presente legge un tasso di crescita della popolazione residente negativo non inferiore al 10 per cento, rientranti nelle regioni meno sviluppate, così come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è istituita la zona franca urbana ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

  316-ter. Le imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca o che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della zona franca di cui al comma 1 entro il 31 dicembre 2020, possono beneficiare, delle seguenti agevolazioni:
   a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 346-bis fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro riferito al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;
   b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;
   c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica;
   d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente.

  316-quater. Le esenzioni di cui al comma 316-ter sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per i tre anni successivi.
  316-quinquies. L'Istituto nazionale della previdenza sociale disciplina con propri provvedimenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità di restituzione dei contributi non dovuti dai soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al presente articolo che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.
  316-sexies. Per le finalità di cui ai commi da 316-bis a 316-quinquies, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui a per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Per i periodi d'imposta dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2022, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese beneficiarie.
  316-septies. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis» e successive modificazioni e integrazioni, e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis» nel settore agricolo e successive modificazioni e integrazioni.
  316-octies. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato Pag. 489nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013, e successive modificazioni.

  Conseguentemente dopo il comma 858 aggiungere il seguente:
  858-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 145 del 2018 è ridotto di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
36. 3. Bartolozzi, Prestigiacomo, Germanà, Siracusano, Scoma, Mandelli, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Paolo Russo, Pella, Occhiuto.

  Dopo il comma 316, aggiungere i seguenti:
  316-bis. È istituita una ZES nelle zone montane situate nell'Appennino della provincia di Parma, nella Regione Emilia-Romagna.

  316-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definiti l'ambito territoriale della ZES di cui al comma 316-bis e le modalità attuative ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali di cui ai commi 316-septies e 316-octies.
  316-quater. Nella ZES sono ammesse ai benefici di cui ai commi 316-septies e 316-octies, le imprese che svolgono attività di natura industriale, artigianale e commerciale, nonché imprese di servizi in genere, secondo quanto previsto dalla classificazione delle attività economiche ATECO 2007.
  316-quinquies. Sono ammesse ai benefici di cui ai commi 6 e 7, le piccole e microimprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, che hanno la sede principale o l'unità locale nei territori di cui al comma 1 e che sono già operanti o avviano una nuova attività economica nei medesimi territori nel periodo incluso tra il 1o gennaio 2019 e il 31 dicembre 2023. Le imprese già presenti nel territorio al momento della, costituzione della ZES sono registrate come aziende della ZES e conseguentemente beneficiano delle stesse condizioni previste per le nuove imprese. 316-sexies. Le imprese comprese nella ZES operano in armonia con la normativa dell'Unione europea, con la legge italiana e ai sensi del decreto di cui al comma 316-octies.
  316-septies. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in materia di aiuti concessi dagli Stati, le imprese indicate ai commi 316-quater, 316-quinquies e 316-sexies possono finire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse stabilite:
   a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi: cinque periodi di imposta. Per i periodi di imposta successivi, l'esenzione è limitata, per i primi cinque periodi al 60 per cento, per il sesto e settimo periodo al 40 per cento e per l'ottavo e nono periodo al 20 per cento. L'esenzione di cui alla presente lettera spetta fino a concorrenza dell'importo di euro 100.000 del reddito derivante dall'attività svolta nella ZES, maggiorato di un importo pari a euro 5.000 per ciascun periodo di imposta, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato, residente in uno dei comuni della ZES;
   b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive, per i primi cinque periodi di imposta, fino a concorrenza di euro 300.000, per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta;
   c) esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI), a decorrere dall'anno 2019 e fino all'anno 2023, per gli immobili siti nella ZES posseduti o utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio delle nuove attività economiche;
   d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali sulle retribuzioni da Pag. 490lavoro dipendente, per i primi cinque anni di attività, nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, solo in caso di contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi, e a condizione che almeno il 30 per cento degli occupati risieda in uno dei comuni della ZES. Per gli anni successivi l'esonero è limitato per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l'ottavo e nono al 20 per cento. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della ZES.

  316-octies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle esenzioni fiscali di cui ai commi 316-septies e 316-octies.
  316-novies. Per promuovere l'occupazione stabile nelle zone montane di cui ai commi da 316-bis a 316-sexies, viene riconosciuto per un periodo massimo di 36 mesi a decorrere dal 1o gennaio del successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, ai datori di lavoro privati che assumono lavoratori che hanno compiuto 35 anni di età, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 23, l'esonero dal versamento del 60 per cento dei complessivi contributi previdenziali con esclusione dei premi e contributi dovuti all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. L'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche resta invariata. Queste agevolazioni si applicano alle imprese che hanno sede principale o una sede operativa in uno dei comuni classificati come montani e se il lavoratore assunto ha la residenza in un comune montano o all'interno del sistema locale montano del lavoro.
  316-decies. Una quota parte del Fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, o del Fondo nazionale integrativo per i comuni montani di cui all'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la cui entità è definita d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è destinata all'abbattimento dei costi per il trasporto pubblico locale a carico dei comuni montani facenti parte della ZES di cui ai commi da 316-bis a 316-sexies.
  316-undecies. Il fondo regionale per la montagna è destinato, in quota parte, al potenziamento del trasporto pubblico nei comuni montani di cui al comma 316-bis e alla copertura dei costi derivanti. 316-duodecies. La regione Emilia-Romagna, in accordo con le aziende di trasporto pubblico locale, prevede, per i comuni montani di cui al comma 316-decies, riduzioni del costo degli abbonamenti e dei titoli di viaggio dei mezzi pubblici per i turisti, per gli studenti e per i residenti appartenenti alle fasce deboli della popolazione.
  316-terdecies. Gli aiuti di Stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui alla presente legge sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo.
  316-quaterdecies. Al fine di favorire la valorizzazione e il recupero del patrimonio edilizio nelle zone montane di cui ai commi da 316-bis a 316-sexies, l'agevolazione fiscale relativa alla realizzazione degli interventi edilizi, indicati dal comma 1 dell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è pari al 65 per cento delle spese documentate da detrarre dall'imposta Pag. 491lorda, fino a un ammontare complessivo annuo delle spese medesime non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, qualora gli interventi riguardino il recupero di fabbricati esistenti residenziali o commerciali, presenti sul territorio della zona economica speciale di cui ai commi da 316-bis a 316-sexies.
  316-quinquiesdecies. La detrazione di cui al comma 316-quaterdecies, può essere ripartita in 5 quote annuali costanti e di pari importo, anziché in 10.
  316-sexiesdecies. Sono fatte salve le detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica riguardanti gli edifici di cui al comma 316-quaterdecies, previste dall'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nonché eventuali detrazioni fiscali di maggior favore per il contribuente, disposte, ai sensi dell'articolo 16, commi da 1-bis a 1-octies, del medesimo decreto-legge n. 63 del 2013, sostenute ai fini della riduzione del rischio sismico degli edifici.
  316-sexiesdecies. Per gli interventi di cui al comma 316-quaterdecies, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà della successiva cessione del credito, con esclusione della cessione a istituti di credito e a intermediari finanziari. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  316-octiesdecies. Gli incentivi fiscali di cui ai commi da 316-quaterdecies a 316-octiesdecies sono cumulabili con eventuali contributi a fondo perduto o in conto interessi disposti dalle norme nazionali o regionali.
  316-noviesdecies. Le disposizioni dei commi da 316-quaterdecies a 316-octiesdecies si applicano anche agli immobili vincolati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e gli incentivi fiscali di cui al comma 316-quaterdecies sono cumulabili con eventuali contributi concessi ai sensi delle disposizioni previste dal medesimo codice.
  316-vicies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 316-octies e 316-novies, quantificati in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
36. 10. Piastra, Cavandoli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

AREA TEMATICA N. 36-BIS
(ART. 1, comma 317)

  Dopo il comma 317, aggiungere il seguente:
  317-bis. Le Autorità di Sistema Portuale sono autorizzate a destinare fino al 15 per cento delle tasse di carico e scarico introitate al finanziamento di misure di incentivazione all'esodo dei lavoratori dipendenti delle imprese di cui agli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84. Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sono disciplinate le disposizioni per l'attuazione del presente comma.
36-bis. 1. Mulè.

AREA TEMATICA N. 36-TER
(ART. 1, comma 318)

  Dopo il comma 318, aggiungere i seguenti:
  318-bis. È autorizzata la spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2020, di 600 milioni per l'anno 2021 e di 800 milioni Pag. 492per l'anno 2022 per la progettazione e la realizzazione di una caserma dei Carabinieri nel Comune di Caravaggio.

  318-ter. La caserma dei Carabinieri di cui al comma 318-bis fornirà il servizio ai Comuni di Caravaggio, Misano Gera d'Adda, Calvenzano, Fornovo San Giovanni, Mozzaniga e Arzago d'Adda.

  Conseguentemente ridurre le Tabelle A e B del Totale accantonamenti per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate per la cifra corrispondente.
36-ter. 6. Benigni, Sorte.
(Inammissibile per estraneità di materia)
(Inammissibile per inidoneità
della compensazione)

  Dopo il comma 318, aggiungere il seguente:
  318-bis. È autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2020, di 20 milioni di euro per l'anno 2021 e di 20 milioni di euro per l'anno 2022 per la progettazione e realizzazione di un tratto della variante alla infrastruttura stradale strada provinciale ex SS671 tra Vertova e Villa d'Ogna che superi il tratto comprendente il c.d. Ponte del Costone.

  Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
   2020: – 60.000.000;
   2021: – 20.000.000;
   2022: – 20.000.000.
36-ter. 9. Benigni, Sorte.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 318, aggiungere il seguente:
  318-bis. È autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2020, di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 5 milioni di euro per l'anno 2022 per la progettazione e l'adeguamento della rete infrastrutturale dei comuni della bergamasca limitrofi all'autostrada BREBEMI.

  Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
   2020: – 20.000.000;
   2021: – 5.000.000;
   2022: – 5.000.000.
36-ter. 4. Benigni, Sorte.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 318, aggiungere il seguente:
  318-bis. È autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2020, di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 5 milioni di euro per l'anno 2022 per la realizzazione di un nuovo ponte sul fiume Adda in territorio del Comune di Bottanuco (BG), parte del tratto D dell'autostrada Pedemontana.

  Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
   2020: – 20.000.000;
   2021: – 5.000.000;
   2022: – 5.000.000.
36-ter. 3. Benigni, Sorte.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 318, aggiungere il seguente:
  318-bis. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020, di 20 milioni di euro per l'anno 2021 e di 30 milioni di euro per l'anno 2022 per la progettazione e realizzazione di un tratto della variante alla infrastruttura stradale SS42 tra Entratico e Sovere.

Pag. 493

  Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2020: – 10.000.000;
   2021: – 20.000.000;
   2022: – 30.000.000.
36-ter. 8. Benigni, Sorte.

  Dopo il comma 318, aggiungere il seguente:
  318-bis. È autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2020, di 2 milioni di euro per l'anno 2021 e di 2 milioni di euro per l'anno 2022 per l'adeguamento e la sistemazione dell'infrastruttura stradale denominata ex SS 294 (via Mala) con realizzazione di nuove gallerie.

  Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2020: – 8.000.000;
   2021: – 2.000.000;
   2022: – 2.000.000.
36-ter. 2. Benigni, Sorte.

  Dopo il comma 318 aggiungere il seguente:
  318-bis. È autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 250 mila euro per l'anno 2021 e di 250 mila euro per l'anno 2022 per la progettazione e realizzazione di un nuovo ponte sul fiume Serio nel territorio di Ponte Nossa (BG) in sostituzione del vecchio Ponte De Angeli.

  Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2020: – 3.500.000;
   2021: – 250.000;
   2022: – 250.000.
36-ter. 10. Benigni, Sorte.

  Dopo il comma 318, aggiungere il seguente:
  318-bis. È autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2020 e di 7 milioni di euro per l'anno 2021 per la realizzazione della linea tramviaria T3 della provincia di Bergamo.

  Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2020: – 3.000.000;
   2021: – 7.000.000.
36-ter. 7. Benigni, Sorte.

  Dopo il comma 318, aggiungere il seguente:
  318-bis. È autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020, di 250 mila euro per l'anno 2021 e di 250 mila euro per l'anno 2022 per l'adeguamento e la sistemazione dell'infrastruttura stradale denominata ex SS681 (Passo della Presolana) con allargamento dei tornanti esistenti.

  Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
   2020: – 2.000.000;
   2021: – 250.000;
   2022: – 250.000.
36-ter. 1. Benigni, Sorte.

  Dopo il comma 318, aggiungere il seguente:
  318-bis. È autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2020, di 150.000 euro per l'anno 2021 e di 50 mila euro per l'anno 2022 per l'esecuzione di interventi di consolidamento del territorio nel Comune di Gorno (BG).

  Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2020: – 200.000;Pag. 494
   2021: – 150.000;
   2022: – 50.000.000.
   Voce Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: –100.000.
36-ter. 16. Benigni, Sorte.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 318, aggiungere il seguente:
  318-bis. È autorizzata la spesa di euro 250 mila euro per l'anno 2020, di 100 mila euro per l'anno 2021 e di 50 mila euro per l'anno 2022 per la progettazione e la costruzione di una infrastruttura stradale nel Comune di Barbata (BG) al fine di evitare il traffico di automezzi pesanti nel Comune di Barbata (BG).

  Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2020: – 250.000;
   2021: – 100.000;
   2022: – 50.000.
36-ter. 14. Benigni, Sorte.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 318, aggiungere il seguente:
  318-bis. È autorizzata la spesa di 200 mila euro per l'anno 2020, di 100 mila euro per l'anno 2021 e di 60 mila euro per l'anno 2022 per la messa in sicurezza e l'efficentamento energetico del polo scolastico del Comune di Gorno (BG).

  Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2020: – 200.000;
   2021: – 100.000;
   2022: – 60.000.
36-ter. 15. Benigni, Sorte.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 318, aggiungere il seguente:
  318-bis. È autorizzata la spesa di 180 mila euro per l'anno 2020, di 30 mila euro per l'anno 2021 e di 10 mila euro per l'anno 2022 per la realizzazione di una nuova infrastruttura stradale nel Comune di Valgoglio (BG) per collegare la località Musa con il centro del paese.

  Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2020: – 20.000.000;
   2021: – 30.000.000;
   2022: – 100.000.000.
36-ter. 5. Benigni, Sorte.
(Inammissibile per estraneità di materia)
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 318, aggiungere i seguenti:
  318-bis. È autorizzata la spesa di 150 mila euro per l'anno 2020, di 50 mila euro per l'anno 2021 e di 20 mila euro per l'anno 2022 per l'esecuzione di interventi urgenti di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza del territorio del Comune di Torre Boldone (BG).

  318-ter. Il Comune di Boldone destina i contributi di cui al comma 1 per la manutenzione del torrente Gardellone e di un passaggio pedonale situato in via Roma.

  Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2020: – 150.000;
   2021: – 50.000;
   2022: – 20.000.
36-ter. 17. Benigni, Sorte.
(Inammissibile per estraneità di materia)

Pag. 495

  Dopo il comma 318, aggiungere il seguente:
  318-bis. È autorizzata la spesa di 100 mila euro per l'anno 2020, di 40 mila euro e di 10 mila euro per l'anno 2022 per il consolidamento idraulico della Valle Misma finalizzato ad evitare fenomeni di allagamento.

  Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2020: – 100.000;
   2021: – 50.000;
   2022: – 10.000.
36-ter. 11. Benigni, Sorte.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 318, aggiungere il seguente:
  318-bis. È autorizzata la spesa di 80 mila euro per l'anno 2020, di 20 mila euro per l'anno 2021 e di 20 mila euro per l'anno 2022 per il consolidamento del territorio sul versante di viale Giardini.

  Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2020: – 80.000;
   2021: – 20.000;
   2022: – 20.000.
36-ter. 13. Benigni, Sorte.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 318, aggiungere il seguente:
  318-bis. È autorizzata la spesa di 50 mila euro per l'anno 2020, di 15 mila euro per l'anno 2021 e di 10 mila euro per l'anno 2022 per il consolidamento idraulico della infrastruttura stradale denominata Plodera nel Comune di Fiorano Al Serio (BG).

  Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2020: – 50.000;
   2021: – 15.000;
   2022: – 10.000.
36-ter. 12. Benigni, Sorte.
(Inammissibile per estraneità di materia)

AREA TEMATICA N. 37
(ART. 1, comma 319)

  Al comma 319, lettera a), sostituire le parole fino al 31 dicembre 2020 con le seguenti: per il triennio 2020-2022;

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b) dopo le parole e 2020 aggiungere le seguenti: 2020, 2021 e 2022.
   Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 674 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
37. 2. Ferro, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Al comma 319, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) al comma 100, primo periodo, dopo le parole: «dei trasporti e delle relative infrastrutture», sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione dei settori ATECO 52».
37. 1. Tombolato, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Maccanti, Morelli, Rixi, Zordan, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

Pag. 496

AREA TEMATICA N. 38
(ART. 1, commi 320-327)

  Dopo il comma 326 inserire il seguente:
  326-bis. All'articolo 24-ter, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti» sono soppresse.
38. 1. Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli, Trancassini.

  Dopo il comma 327, inserire il seguente:
  327-bis. Gli investimenti delle attività classificate col codice ATECO 52 rientrano nella misura di cui al comma precedente.
38. 2. Mulè.

AREA TEMATICA N. 39-BIS
(ART. 1, comma 329)

  Dopo il comma 329, inserire i seguenti:
  329-bis. Per l'anno 2020 è autorizzata la spesa di euro 2.600.000 per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 18-quater del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148 e di euro 1.700.000 per le finalità di cui al comma 2 dello stesso articolo.

  329-ter. Ai relativi oneri, pari a complessivi 4.300.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
39-bis. 1. Magi.

AREA TEMATICA N. 40
(ART. 1, commi 330-335)

  Sostituire il comma 330 con i seguenti:
  330. Al fine di migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità e dei loro nuclei familiari nelle sue componenti e problematiche generazionali, relazionali, socio assistenziali ed economiche nonché per elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione, il pieno sviluppo, l'autonomia e le pari opportunità della persona con disabilità, valorizzandone il potenziale di crescita, anche sostenendo il ruolo del caregiver familiare, nel rispetto degli articoli 2, 3, 13, primo comma, 31, 32, 33, primo, secondo e quarto comma, 34, 35 primo e secondo comma, 36, 38, 117, secondo comma, lettere m), n), o), p) e 118, quarto comma, 119, quinto comma della Costituzione, in conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell'unione Europea del 7 dicembre 2000, della Legge 27 maggio 1991, n. 176 recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989», alla legge 3 marzo 2009, n. 18, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità», nonché dell'articolo 1, comma 1 della Legge 8 marzo 2017, n. 24, e in armonia con il quadro delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa in materia di disabilità:
   a) il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, Pag. 497di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2020, di 150 milioni di euro per l'anno 2021 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
   b) il Fondo nazionale per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2021 e di 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
   c) il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2021 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

  330-bis. Ai fini dell'utilizzo delle risorse del Fondo di cui alla lettera a) del comma 330, e per un efficace erogazione delle misure di cui al successivo comma 330-ter, il caregiver familiare di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è scelto e nominato, secondo la seguente procedura generale:
   a) l'assistito con disabilità, di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, presta personalmente o attraverso l'amministratore di sostegno il consenso alla scelta del proprio caregiver familiare, salvi i casi di interdizione o inabilitazione nei quali il consenso è prestato rispettivamente dal tutore o dal curatore. La qualifica di caregiver familiare non può essere riconosciuta a più di un familiare per l'assistenza alla stessa persona;
   b) l'atto di nomina del caregiver familiare è redatto per scrittura privata e presentato all'azienda sanitaria locale competente per territorio, che lo trasmette entro quindici giorni al competente ufficio, indicato dall'istituto nazionale di previdenza sociale (INPS);
   c) Il consenso può essere modificato o revocato con le medesime procedure e forme di cui alle lettere a) e b);
   d) A seguito della nomina del caregiver familiare, tutti gli altri familiari lavoratori, fatta eccezione per i genitori, non possono avvalersi delle agevolazioni di cui all'articolo 33, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in relazione allo stesso assistito;
   e) il caregiver familiare, nominato ai sensi delle lettere a) e b), si rapporta e si integra con gli operatori del sistema dei servizi sociali, socio-sanitari, socio assistenziali e sanitari professionali che forniscono attività di assistenza e di cura, secondo quanto riportato dal piano assistenziale individuale (PAI);
   f) entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'atto di nomina di cui alla lettera b), l'INPS rilascia al soggetto nominato la certificazione attestante la qualità di caregiver familiare a seguito della presentazione, secondo le modalità stabilite dall'istituto medesimo, dei seguenti atti:
   1. certificato di residenza del soggetto nominato in un comune del territorio italiano, nonché, per i cittadini extracomunitari residenti da almeno un anno sul territorio italiano, copia del permesso di soggiorno in corso di validità di durata non inferiore a un anno;
   2. certificato attestante la relazione di parentela, di affinità e di convivenza tra il caregiver familiare nominato e l'assistito. Qualora il medesimo caregiver familiare si prenda cura di due o più assistiti, è necessaria la convivenza con gli stessi;
   3. certificato medico attestante le condizioni dell'assistito rilasciato dalle competenti commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, integrato dalla valutazione della non autosufficienza dell'assistito realizzata in base ai criteri della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF), adottata dall'organizzazione mondiale della sanità (OMS). Restano comunque Pag. 498validi gli accertamenti effettuati prima della data di entrata in vigore della presente legge dalle competenti commissioni mediche sulle condizioni di non autosufficienza o di necessità di ausilio degli assistiti di cui al presente comma;
   4. copia del piano assistenziale individuale (PAI), attestante la quantità e la qualità dell'attività svolta a favore dell'assistito da parte del caregiver familiare, ovvero copia della dichiarazione di presa in carico dell'assistito da parte dei servizi sociali del comune ove questi risiede;
   5. copia dell'atto di nomina di cui alla lettera b).
   g) La certificazione della qualità di caregiver familiare rilasciata ai sensi della lettera f), decorre dalla data del rilascio e cessa la sua efficacia per ogni effetto di legge al verificarsi delle ipotesi di cui alla lettera c) o in caso di impedimento permanente o morte del caregiver familiare o di morte dell'assistito.

  330-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o dell'autorità politica da questi delegata, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il parere degli altri Ministri eventualmente interessati, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'erogazione, nei limiti delle risorse annuali di cui alla lettera a) del comma 330, di un assegno annuale, il cui importo è rideterminabile annualmente ai sensi del comma 330-quinquies, in favore del caregiver familiare in possesso della certificazione attestante la qualità di caregiver familiare di cui al comma 330-bis, lettera f). L'assegno di cui al periodo precedente è corrisposto al caregiver familiare a titolo di riconoscimento del lavoro di cura da questi effettivamente prestato in favore dell'assistito, o di più assistiti, che lo ha nominato con la procedura di cui al comma 330-bis.
  330-quater. L'assegno di cui al comma 330-ter, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è corrisposto, entro il 31 dicembre di ogni anno, a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del caregiver familiare richiedente l'assegno, sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 30.000 euro annui. L'assegno di cui al presente comma è corrisposto annualmente, a domanda, dall'INPS, che provvede alle relative attività, nonché a quelle del comma 330-bis e 330-quinquies, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Qualora il nucleo familiare di appartenenza del caregiver familiare richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE, stabilito ai sensi del citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, non superiore a 7.000 euro annui, l'importo dell'assegno di cui al primo periodo del presente comma è raddoppiato.
  330-quinquies. Ai fini della determinazione annuale dell'importo dell'assegno di cui al comma 330-ter, l'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate annualmente inviando una relazione mensile al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro del Lavoro e delle politiche sociali. Nel caso in cui, in sede di attuazione del comma 330-quater, si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle risorse disponibili di cui al comma 1, lettera a), con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, si provvede a rideterminare l'importo annuo dell'assegno Pag. 499di cui al comma 330-ter, e i valori dell'ISEE di cui al comma 330-quater, terzo periodo.
  330-sexies. Ai fini del più efficace utilizzo delle risorse complessive, annualmente disponibili sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come incrementato dal comma 1 lettera b), il Presidente del Consiglio dei ministri, o l'autorità politica da questi delegata, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanarsi la prima volta entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge e, a regime, entro il 30 giugno di ogni anno successivo al primo, aggiorna, sulla base delle risultanze del monitoraggio di cui all'articolo 5, comma 2 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 26 settembre 2016 e s.m.i., i criteri generali di riparto di cui all'articolo 1 comma 2 del citato decreto ministeriale 26 settembre 2016, delle somme da destinarsi agli interventi di cui all'articolo 2 e 3 del medesimo decreto ministeriale 26 settembre 2016, nel rispetto dell'articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
40. 6. Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Tiramani, Sutto, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Al comma 330, primo periodo, sostituire le parole: con una dotazione pari a 29 milioni di euro fino alla fine del periodo con le seguenti: con una dotazione pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

  Conseguentemente, dopo il comma 330 aggiungere il seguente:
  330-bis. All'onere derivante dal comma 330, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
40. 2. Boniardi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Al comma 330 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per l'anno 2020, 25 milioni di euro della predetta dotazione sono destinati, in modo aggiuntivo, alla realizzazione di progetti per la vita indipendente e 10 milioni sono destinati ad integrare il Fondo di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112.
40. 5. Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Tiramani, Sutto, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

Pag. 500

  Dopo il comma 330, aggiungere i seguenti commi:
  330-bis. Le organizzazioni, costituite in società di capitale, anche in forma di cooperativa, o di persona, che esercitano attività di impresa, al fine dell'inserimento lavorativo di lavoratori con disturbi dello spettro autistico di cui alla legge n. 134 del 2015, sono imprese sociali, qualificate start up a vocazione sociale ai sensi dell'articolo 25, comma 4 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 e per gli effetti dell'articolo 2, commi 1 e 4 del decreto legislativo 112 del 2017.

  330-ter. La qualifica di cui al comma 330-bis si determina quando l'impresa impiega, come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in una percentuale uguale o superiore alla metà della forza lavoro complessiva, lavoratori con disturbi dello spettro autistico.
  330-quater. Alle imprese sociali di cui al comma 330-bis è riconosciuto un contributo a fondo perduto, entro il limite massimo di spesa di euro 2 milioni annui a decorrere dal 2020.
   Agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, valutati in 2 milioni di euro annui, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per le non autosufficienze di cui al comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
40. 13. Bellucci, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 330, aggiungere il seguente:
  330-bis. In occasione dei cento anni di Fondazione, all'Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti, per l'anno 2020, è concesso un contributo straordinario di 2.000.000 di euro per lo sviluppo e il sostegno delle sue attività sul territorio nazionale tra le quali:
   a) manifestazioni e iniziative per la Giornata Nazionale del Braille;
   b) diffusione della cultura e della pratica e addestramento del cane guida;
   c) valutazione e monitoraggio degli ausili e delle tecnologie speciali.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
   2020: – 2.000.000.
40. 12. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 330, aggiungere il seguente:
  330-bis. Al fine di promuovere e ampliare l'accesso ai prodotti editoriali di tutte le categorie deboli, in particolare delle persone con disabilità visiva, anche attraverso eventi di sensibilizzazione, ricerca sull'accessibilità digitale, corsi di formazione e attività di consulenza, è erogato per l'anno 2020 un contributo di 300.000 euro in favore della Fondazione Libri Italiani Accessibili.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
   2020: – 300.000.
40. 14. Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Sutto, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 330 inserire il seguente:
  330-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, sopprimere il comma 4.
40. 18. Paolo Russo, Mandelli, D'Ettore.

Pag. 501

  Sostituire il comma 331 con il seguente:
  331. La dotazione complessiva del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aumentata a 750 milioni di euro per il 2020 e a 850 milioni di euro a decorrere dal 2021.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione della presente comma, quantificati in 179 milioni di euro per l'anno 2020, 281 milioni di euro per l'anno 2021 e 850 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
40. 1. Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Tiramani, Sutto, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Sostituire il comma 331 con il seguente:
  331. La dotazione del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è incrementata di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

  Conseguentemente:
   il Fondo di cui al comma 858, è ridotto di 12 milioni di euro annui a decorrere dal 2020;
   il Fondo di cui al comma 864, è ridotto di 12 milioni di euro annui a decorrere dal 2020;
   alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le sedenti modificazioni:
   2020: – 26.000.000;
   2021: – 26.000.000;
   2022: – 26.000.000.
40. 15. Gemmato, Silvestroni, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli.

  Al comma 331, sostituire le parole: incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2020, con le seguenti: incrementato di 120 milioni dall'anno 2020. A copertura degli oneri di cui al presente comma, si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
40. 19. Versace, Bagnasco, Mugnai, Dall'Osso, Novelli, Paolo Russo, Mandelli, Prestigiacomo, Bond, Brambilla.

  Dopo il comma 331 aggiungere i seguenti:
  331-bis. Ai fini dell'individuazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159, non concorrono al valore del patrimonio mobiliare, le somme erogate annualmente dall'INPS alla persona Pag. 502con disabilità a titolo di indennità di accompagnamento, o di frequenza, o di accompagnamento per i ciechi o di comunicazione, nonché gli eventuali ulteriori benefici economici dalla stessa percepiti ove corrisposti dagli Enti locali a titolo di prestazione socio-assistenziale soggetta a rendicontazione.

  331-ter. Ai fini della richiesta di cui all'articolo 5 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, gli interessati dichiarano espressamente la titolarità, in capo alla persona con disabilità, delle indennità o benefici di cui al comma 331-bis.
  331-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di integrazione del modello della richiesta di cui all'articolo 5 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, con le dichiarazioni rese dagli interessati ai sensi del comma 331-ter.
  331-quinquies. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 331- quater, non opera l'incremento dei massimali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), punto 3), secondo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
40. 4. Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Tiramani, Sutto, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 331 aggiungere i seguenti:
  331-bis. Al fine di promuovere l'adeguamento dei pubblici esercizi ai criteri della progettazione universale, in conformità ai princìpi espressi nella Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico l'elenco nazionale dei pubblici esercizi accessibili alle persone con disabilità, di seguito denominato «Elenco». Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite:
   a) le caratteristiche tecniche che i pubblici esercizi devono possedere, sotto il profilo dell'accessibilità, ai fini dell'iscrizione e della permanenza all'interno dell'Elenco;
   b) le modalità attraverso le quali i titolari dei pubblici esercizi attestano il possesso delle caratteristiche stabilite ai sensi della lettera a);
   c) le modalità per la realizzazione di un'applicazione mobile per la ricerca e la geolocalizzazione dei pubblici esercizi iscritti nell'Elenco, nonché per la loro valutazione, sotto il profilo dell'accessibilità, da parte degli utenti registrati.

  331-ter. Al fine di pubblicizzare l'iniziativa, i titolari dei pubblici esercizi iscritti all'interno dell'Elenco possono esporre la vetrofania riportante il logo dell'Elenco medesimo, predisposto con il decreto di cui al comma 330-bis e reso disponibile sul sito internet istituzionale del Ministero dello sviluppo economico.
  331-quater. Il mancato rispetto delle caratteristiche tecniche stabilite ai sensi del comma 330-bis, lettera a), comporta la cancellazione dei pubblici esercizi dall'Elenco.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dai presenti commi, pari a 250.000 euro per l'anno 2020 e a 150.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 858.
40. 11. Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Tiramani, Pag. 503Sutto, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 331 aggiungere i seguenti:
  331-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, provvede al collegamento in rete di tutti i Comuni che hanno istituito aree con limitazione di traffico, al fine di rendere effettivo, all'interno delle aree stesse, il diritto di accesso ai veicoli al servizio delle persone con disabilità, titolari dell'apposito contrassegno, anche se non residenti.

  331-ter. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i parametri tecnici per la realizzazione di un software certificato, in aggiunta ai programmi informatici dalle stesse amministrazioni comunali, utilizzato per la trasmissione e la condivisione dei dati concernenti la targa dei veicoli al servizio delle persone con disabilità.
  331-quater. L'accesso dei veicoli al servizio delle persone con disabilità è garantito e gratuito nei comuni di tutto il territorio nazionale riguardo: alle zone a traffico limitato (Ztl); alle zone a traffico controllato (Ztc); in caso di blocco, sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse e per esigenze di carattere militare oppure quando siano previsti obblighi e divieti, temporanei o permanenti, anti-inquinamento, come le domeniche ecologiche o la circolazione per targhe alterne.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dai presenti commi, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 858.
40. 10. Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Tiramani, Sutto, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 331 aggiungere il seguente:
  331-bis. All'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il limite di età di cui al secondo periodo non si applica per i figli riconosciuti invalidi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione della presente comma, quantificati in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere Pag. 504alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
40. 3. Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Tiramani, Sutto, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 331 aggiungere il seguente:
  331-bis. Per le spese documentate, sostenute per l'acquisto di carrozzine destinate ai soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 858.
40. 7. Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Tiramani, Sutto, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 331 aggiungere il seguente:
  331-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con la procedura di cui all'articolo 1, comma 554, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si provvede all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, al fine di garantire la fornitura delle parrucche per le persone colpite da alopecia in seguito a trattamenti sanitari correlati a patologie oncologiche, in regime di esenzione dalla partecipazione al relativo costo.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dai presenti commi, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 858.
40. 8. Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Tiramani, Sutto, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 331 aggiungere il seguente:
  331-bis. All'articolo 188 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. Per i veicoli al servizio delle persone con disabilità, autorizzate a norma del comma 2, il parcheggio è gratuito, anche in caso di occupazione di spazi in aree di sosta o di parcheggio a pagamento.».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dai presenti commi, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 858.
40. 9. Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Tiramani, Sutto, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Al comma 332, sostituire le parole: 5 milioni di euro nell'anno 2020, con le seguenti: 15 milioni di euro dall'anno 2020.

  Conseguentemente, alla Tabella A, allegata alla presente legge, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2020: – 10.000.000;
   2021: – 10.000.000;
   2022: – 10.000.000.
40. 21. Novelli, Versace, Bagnasco, Dall'Osso, Paolo Russo, Mandelli.

Pag. 505

  Dopo il comma 332 aggiungere i seguenti:
  332-bis. La dotazione del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, di cui all'articolo 1, comma 401, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, istituito nello stato di previsione del Ministero della salute, è incrementata di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

  332-ter. Le risorse del Fondo di cui al comma 332-bis sono ripartite, con le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui al comma 332-quater, fra i seguenti settori di intervento:
   a) per una quota pari al 15 per cento allo sviluppo di progetti di ricerca riguardanti le basi eziologiche, la conoscenza del disturbo dello spettro autistico, il trattamento e le buone pratiche terapeutiche ed educative;
   b) per una quota pari al 25 per cento al potenziamento del numero delle strutture semiresidenziali e residenziali accreditate con competenze specifiche sui disturbi dello spettro autistico in grado di effettuare la presa in carico di soggetti minori, adolescenti e adulti;
   c) per una quota pari al 60 per cento all'incremento del personale del SSN preposto alle terapie indicate nelle linee guida del ISS ed internazionali.

  332-quater. Con regolamento adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi 332-bis e 332-ter.

  Conseguentemente:
   il Fondo di cui al comma 858, è ridotto di 12 milioni di euro annui a decorrere dal 2020;
   il Fondo di cui al comma 864, è ridotto di 12 milioni di euro annui a decorrere dal 2020;
   alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
   2020: – 26.000.000;
   2021: – 26.000.000;
   2022: – 26.000.000.
40. 16. Gemmato, Silvestroni, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 332, aggiungere i seguenti:
  332-bis. L'importo minimo dell'indennità di accompagnamento di cui all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 è determinato, a decorrere dal 1o gennaio 2020 in euro 915,18.

  332-ter. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al precedente comma, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2020, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 6.000 milioni di euro per l'anno 2020. Entro la data del 15 gennaio 2021, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 6.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2020, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2021 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della Pag. 506misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
  332-quater. A integrazione delle risorse di cui al precedente comma, ai fini della copertura degli oneri si provvede mediante riduzione di 2.500 milioni annui delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
40. 20. Versace, Bagnasco, Mugnai, Dall'Osso, Novelli, Paolo Russo, Mandelli, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 332, aggiungere i seguenti:
  332-bis. Alla legge 15 dicembre 1997, n. 446, all'articolo 50 dopo il comma 2 inserire il seguente comma: «2-bis. Dall'importo dovuto ai sensi del comma 2 si detrae una somma di euro 100 per ciascun figlio a carico».

  332-ter. Dopo il comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 è inserito il seguente comma: «3-quater. Dall'importo dovuto ai sensi dei precedenti commi si detrae una somma di euro 100 per ciascun figlio a carico».
  332-quater. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 332-bis e 332-ter, e a compensazione dei minori introiti per gli enti locali, si provvede nei limiti di 3.000 milioni di euro annui delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
40. 23. Paolo Russo, Ruffino, Versace, Palmieri.

  Dopo il comma 332, aggiungere i seguenti:
  332-bis. All'articolo 15, comma 1, lettera i-quinquies del Testo unico delle imposte sui redditi, decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 aggiungere il seguente periodo: «il limite dei 18 anni di età non si applica ai maggiorenni diversamente abili».

  332-ter. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 332-bis, si provvede nei limiti di 2.000 milioni di euro annui delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
40. 22. Paolo Russo, Ruffino, Versace, Palmieri.

  Sostituire il comma 335 con il seguente:
  335. A decorrere dall'anno 2020, il limite di spesa di cui all'articolo 1-quinquies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è incrementato di 30 milioni di euro. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente norma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
40. 24. Aprea, Casciello, Palmieri, Marin, Saccani Jotti, Pella, Mandelli, D'Attis.

  Al comma 335, sostituire le parole: 12,5 milioni di euro, da destinare alle scuole dell'infanzia paritarie che accolgono alunni con disabilità con le seguenti: 30 milioni di euro.

  Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente norma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
40. 25. Aprea, Casciello, Palmieri, Marin, Saccani Jotti, Pella, Mandelli, D'Attis.

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AREA TEMATICA N. 40-TER
(ART. 1, comma 337)

  Dopo il comma 337, aggiungere i seguenti:
  337-bis. Al comma 9 dell'articolo 2 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazione della legge 28 febbraio 1997, n. 30 dopo le parole: «ai sussidi tecnici ed informatici» sono inserite le seguenti: «nonché all'acquisto di servizi internet».

  337-ter. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.
40-ter. 1. Mandelli.

  Dopo il comma 337, aggiungere i seguenti:
  337-bis. Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 31), le parole: «e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel», ovunque ricorrono, sono sostituite con le seguenti: «a 2800 centimetri cubici se con motore diesel e di qualsiasi cilindrata in caso di veicoli a propulsione elettrica o ibrida, ovvero di veicoli omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano o GPL».

  337-ter. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 45 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.
40-ter. 2. Mandelli.

  Dopo il comma 337, aggiungere il seguente:
  337-bis. Al fine di promuovere e incentivare iniziative che garantiscano assistenza continuativa ai pazienti affetti da patologie neurodegenerative e loro familiari è erogato un contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 in favore della cooperativa Meridiana Due di Monza per il sostentamento e l'ampliamento del Progetto «il Paese Ritrovato» che garantisce alle persone affette da morbo di Alzheimer di vivere in libertà e al tempo stesso di usufruire della necessaria assistenza e protezione.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2020: – 1.000.000;
   2021: – 1.000.000;
   2022: – 1.000.000.
40-ter. 3. Mandelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

AREA TEMATICA N. 40-QUATER
(ART. 1, comma 338)

  Dopo il comma 338 aggiungere i seguenti:
  338-bis. Il Ministero delle infrastrutture e trasporti, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, cura e rende disponibile il collegamento in rete, di tutti i Comuni con oltre 50.000 abitanti che hanno istituito al Pag. 508proprio interno aree con limitazione di traffico, al fine di rendere effettivo il diritto di accesso dei veicoli al servizio della persona disabile titolare dell'apposito contrassegno, anche se non residente, a tutte le suddette aree con limitazione di traffico.
  338-ter. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i parametri tecnici per l'eventuale software certificato, in aggiunta ai programmi informatici dalle stesse amministrazioni comunali, utilizzato per la trasmissione e la condivisione dei dati inerenti la targa del suddetto veicolo al servizio della persona disabile.
  338-quater. L'accesso è garantito nei comuni di tutto il territorio nazionale riguardo: alle zone a traffico limitato (Ztl); alle zone a traffico controllato (Ztc); nelle vie e corsie preferenziali riservate ai mezzi di trasporto pubblico e ai taxi; in caso di blocco, sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse e per esigenze di carattere militare oppure quando siano previsti obblighi e divieti, temporanei o permanenti, anti-inquinamento, come le domeniche ecologiche o la circolazione per targhe alterne.

  Conseguentemente, il fondo di cui al comma 255 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 è ridotto di 200 milioni di euro per l'anno 2020.
40-quater. 1. Versace.

  Dopo il comma 338 aggiungere i seguenti:
  338-bis. All'articolo 10 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e pubblici»;
   b) al comma 2, all'ultimo periodo, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «specificando, per ogni comune, la quota destinata agli interventi dei privati e quella agli interventi dei comuni stessi».

  338-ter. Il Fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati e pubblici, di cui all'articolo 10 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, così cose modificato dal comma precedente, è rifinanziato per euro 80 milioni a decorrere dall'anno 2020.
  338-quater. All'onere recato, stimato in 80 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione di 80 milioni l'anno del Fondo ci cui al comma 255 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018.
40-quater. 2. Versace.

  Dopo il comma 338 aggiungere i seguenti:
  338-bis. L'importo minimo della pensione di inabilità e dell'assegno mensile di cui agli articoli 12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 è determinato, a decorre dal 1o gennaio 2020 in euro 500.
  338-ter. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni del precedente comma, stimato in 8.500 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2020, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 6.000 milioni di euro per l'anno 2020. Entro la data del 15 gennaio 2021, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 6.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio Pag. 5092020, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2021 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
  338-quater. A integrazione delle risorse di cui al precedente comma, ai fini della copertura degli oneri di cui al presente articolo, si provvede mediante riduzione di 2.500 milioni annui delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
40-quater. 3. Versace, Bagnasco, Dall'Osso, Novelli, Paolo Russo.

  Dopo il comma 338 aggiungere il seguente:
  338-bis. L'importo minimo della pensione di inabilità e dell'assegno mensile di cui agli articoli 12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 è determinato, a decorre dal 1o gennaio 2020 in euro 350. All'onere recato dal precedente periodo, stimato in 2.650 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
40-quater. 4. Versace, Bagnasco, Dall'Osso, Novelli, Paolo Russo.

  Dopo il comma 338 aggiungere i seguenti:
  338-bis. Al fine di dare attuazione all'articolo 4, comma 3, della Convenzione delle Nazioni Unite al quinto periodo dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, la parola: «ventiquattro» è sostituita dalla seguente: «ventotto».
  338-ter. All'attuazione delle misure di cui al comma 338-bis, gli Enti interessati provvedono nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  338-quater. Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'INPS è integrato con i rappresentanti degli Enti associativi di cui alla legge 23 aprile 1965 n. 458, al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 26 settembre 1947 n. 1047, alla legge 12 maggio 1942 n. 889 e al decreto del Presidente della Repubblica del 18 dicembre 1964 n. 1542.
40-quater. 5. Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Tiramani, Sutto, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 338 aggiungere il seguente:
  338-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2020 è disposta l'equiparazione degli importi tra l'indennità di comunicazione in favore dei sordi prelinguali, riconosciuta ai sensi dell'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n, 508, e l'indennità di accompagnamento erogata ai ciechi civili assoluti, ai sensi dell'articolo 2 della medesima legge. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
40-quater. 6. Montaruli, Bellucci, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 338 aggiungere il seguente:
  338-bis. Al fine di promuovere uno stile di vita sano e dare attuazione al principio Pag. 510fondamentale di difesa della vita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato il Piano nazionale per la difesa della vita e la promozione di stili di vita sani.
  338-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo nazionale per difesa della vita e la promozione di stili di vita sani, con una dotazione iniziale pari a 3 miliardi di euro.
  Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 3 miliardi di euro annui a decorrere dal 2020 si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 febbraio 2020, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 3 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2020, per la previsione relativa a decorrere da quell'anno, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spesa fiscali.
40-quater. 7. Rampelli, Lollobrigida, Lucaselli.

  Dopo il comma 338, aggiungere il seguente:
  338-bis. All'articolo 15, comma 1, lettera i-quinquies) del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 917 del 1986, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il limite dei 18 anni di età non si applica ai maggiorenni diversamente abili.».
40-quater. 8. Delmastro Delle Vedove, Meloni, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli, Bellucci.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 338, aggiungere i seguenti:
  338-bis. In caso di invalidità pari o superiore al 90 per cento e nel caso di presenza nel nucleo familiare di una persona con disabilità l'importo dell'assegno di invalidità è elevato e riconosciuto pari al reddito di cittadinanza nella misura massima prevista dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazione dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. L'assegno non è conteggiato ai fini del calcolo dell'ISEE, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
  338-ter. All'onere di cui al precedente comma, stimato in 2.000 milioni, si provvede mediante riduzione annuale delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
40-quater. 9. Dall'Osso.

  Dopo il comma 338, aggiungere il seguente:
  338-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2020, la visita per il rilascio della patente Pag. 511per il disabile e per i suoi familiari, è gratuita per il soggetto affetto da disabilità, ed in forma ridotta ovvero pari al 50 per cento del costo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge per i suoi familiari. Dalla medesima data il bollo patente e dell'autovettura od automezzo intestato al soggetto disabile ovvero adibito al trasporto dello stesso è gratuito, purché lo stesso mezzo non appartenga alle categorie definite di lusso.

  Conseguentemente, alla tabella A, allegata alla presente legge, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2020: – 1.000.000;
   2021: – 1.000.000;
   2022: – 1.000.000.
40-quater. 10. Dall'Osso.

AREA TEMATICA N. 41
(ART. 1, commi 339-345)

  Al comma 339, premettere i seguenti:
  0339. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, per ogni figlio nato o adottato è riconosciuto un assegno mensile di 150 euro per dodici mensilità, fino al compimento del ventunesimo anno di età. Ai fini del beneficio di cui al presente comma, il figlio non deve avere un reddito superiore a 4 mila euro.
  0339-bis. Ai fini dell'erogazione dell'assegno di cui al comma 0339, il nucleo familiare del genitore richiedente il beneficio deve possedere un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 70.000 euro annui in caso di un figlio, e 90.000 euro in caso di più figli o in presenza di un figlio con disabilità certificata.
  0339-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti criteri e modalità di erogazione dell'assegno, nei limiti delle risorse di cui al comma 0339-septies. Il medesimo decreto definisce altresì le condizioni e le cause di decadenza del beneficio di cui al presente articolo, nonché le modalità di recupero delle eventuali somme indebitamente percepite.
  0339-quater. Il contributo di cui al comma 0-339 non è conteggiato:
   a) ai fini dell'imposta sul reddito di cui all'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
   b) ai fini del calcolo dell'ISEE, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;

  0339-quinquies. Ai beneficiari dell'assegno di cui al comma 0339, non si applicano le seguenti disposizioni:
   a) Decreto del Presidente della Repubblica n. 797 del 1955;
   b) articolo 12, comma 1, lettera c) e comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fatte salve le previste detrazioni per ciascun figlio con disabilità certificata;
   c) articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153;
   d) articolo 65, legge 23 dicembre 1998, n. 448;
   e) legge 23 dicembre 2014, n. 190, commi 12-15.

  0339-sexies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'integrazione dell'assegno di cui al comma 0339, nel caso in cui il suo importo annuo risulti inferiore a quello dei benefìci che spetterebbero, nel medesimo anno, ai sensi delle Pag. 512disposizioni indicate al comma 0339-quinquies e integrate dal presente articolo, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a concorrenza dell'importo di questi ultimi.
  0339-septies. All'onere derivante dal beneficio di cui al comma 0339, si provvede mediante le risorse derivanti dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo 0339-quinquies, nonché, nel limite di 4.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante riduzione delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

  Conseguentemente:
   sostituire il comma 339, con il seguente: Al fine di implementare le misure di sostegno alla genitorialità e valorizzazione della famiglia, sono stanziati 1.044 milioni di euro per l'anno 2021 e 1.244 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 finalizzati a dare attuazione, nei limiti di spesa stabiliti, a quanto previsto dai commi 2, 5 e 6-bis, del presente articolo.;
   dopo il comma 344 aggiungere il seguente:
  344-bis. Le risorse di cui al comma 339 non destinate alla copertura degli oneri di cui ai commi 340 e 344, confluiscono, quale contributo dello Stato, in un fondo per la realizzazione di asili nido e di servizi per la prima infanzia, la messa in sicurezza delle strutture esistenti, nonché per ridurre la forte disomogeneità e disparità territoriale che ne caratterizza l'offerta. Una quota è riservata per favorire le imprese e altri luoghi di lavoro nella realizzazione di asili aziendali o interaziendali. Con decreto del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il ministero dell'economia, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono definite le modalità e i criteri di ripartizione tra le regioni delle risorse, anche in funzione del necessario riequilibrio territoriale dell'offerta.
41. 3. Gelmini, Carfagna, Palmieri, Fiorini, Prestigiacomo.

  Sostituire i commi 339, 340 e 341 con i seguenti:
  339. Al fine di dare attuazione a interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alle famiglie con figli, nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è istituito un fondo denominato «Fondo assegno universale e servizi alla famiglia», con una dotazione pari a 4.392 milioni di euro a decorrere dal 2021. Con appositi provvedimenti normativi, a valere sulle risorse del fondo di cui al primo periodo del presente comma, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti nonché, nei limiti di spesa stabiliti, a quanto previsto dai commi 340 e 343 del presente articolo.

  340. L'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 denominato assegno unico per figlio, è riconosciuto a decorrere dall'anno 2020 per ogni figlio nato o adottato fino al compimento del sesto anno di età ovvero del sesto anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione e il relativo importo è pari a:
   a) 1.920 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, non superiore a 7.000 euro annui;
   b) 1.440 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE superiore alla soglia di cui alla lettera a) e non superiore a 40.000 euro;
   c) 960 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente Pag. 513l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE superiore a 40.000 euro;
   d) in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1o gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, l'importo dell'assegno di cui alle lettere a), b) e c) è aumentato del 20 per cento.

  341. All'onere derivante dal comma 340 valutato in 4.548 milioni di euro, si provvede mediante riduzione della previsione di spesa di cui al comma 1.
  341-bis. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 340, inviando relazioni mensili al Ministro per le pari opportunità e la famiglia, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

  Conseguentemente, sopprimere i commi da 288 a 290.
41. 25. Delmastro Delle Vedove, Meloni, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli.

  Sostituire i commi 339, 340 e 341, con i seguenti:
  339. Al fine di dare attuazione a interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alle famiglie con figli, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito un fondo denominato «Fondo assegno universale e servizi alla famiglia», con una dotazione pari a 4454 milioni di euro per l'anno 2021 e a 4654 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. Con appositi provvedimenti normativi, a valere sulle risorse del fondo di cui al primo periodo del presente comma, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti nonché, nei limiti di spesa stabiliti, a quanto previsto dai commi 2 e 5 dal del presente articolo.
  340. L'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, denominato assegno unico per figlio, è riconosciuto per ogni figlio nato o adottato fino al compimento del terzo anno di età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione e il relativo importo è pari a:
   a) 1.920 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, non superiore a 25.000 euro annui;
   b) 1.440 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE superiore alla soglia di cui alla lettera a) e non superiore a 50.000 euro;
   c) 960 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE superiore a 50.000 euro.

  341. Dal 1o gennaio 2021 l'assegno unico per figlio è erogato per ogni figlio nato o adottato fino al compimento dell'ottavo anno di età ovvero dell'ottavo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.
  341-bis. All'onere derivante dal comma 340, valutato in 2.805 milioni di euro annui, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 339.
  341-ter. All'onere derivante dal comma 341, valutato in 7.480 milioni di euro l'anno, si provvede, fino a totale copertura dei costi, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 339 e riduzione nei limiti delle previsioni di spesa di cui all'articolo 28, comma 2, del Pag. 514decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, relative agli anni 2019, 2020, 2021 e a decorrere dal 2022.
  341-quater. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, inviando relazioni mensili al Ministro per le pari opportunità e la famiglia, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

  Conseguentemente sopprimere i commi da 288 a 290.
41. 29. Paolo Russo, Ruffino, Palmieri.

  Sostituire i commi 339, 340 e 341, con i seguenti:
  339. Al fine di dare attuazione a interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alle famiglie con figli, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito un fondo denominato «Fondo assegno universale e servizi alla famiglia», con una dotazione pari a 4.392 milioni di euro per l'anno 2021 e a 5.492 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. Con appositi provvedimenti normativi, a valere sulle risorse del fondo di cui al primo periodo del presente comma, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti nonché, nei limiti di spesa stabiliti, a quanto previsto dai commi 340 e 343 dal del presente articolo.

  340. L'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, denominato assegno unico per figlio, è riconosciuto per ogni figlio nato o adottato fino al compimento dell'ottavo anno di età ovvero dell'ottavo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione e il relativo importo è pari a 1.560 euro.
  341. All'onere derivante dal comma 340, valutato in 6.240 milioni di euro, si provvede, fino a totale copertura dei costi, mediante corrispondente riduzione della previsione di spesa di cui al comma 1 e riduzione nei limiti delle previsioni di spesa di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, relative agli anni 2019, 2020, 2021 e a decorrere dal 2022.
  341-bis. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 340, inviando relazioni mensili al Ministro per le pari opportunità e la famiglia, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

  Conseguentemente sopprimere i commi da 288 a 290.
41. 28. Paolo Russo, Ruffino, Palmieri.

  Sostituire i commi 339, 340 e 341, con i seguenti:
  339. Al fine di dare attuazione a interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alle famiglie con figli, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito un fondo denominato «Fondo assegno universale e servizi alla famiglia», con una dotazione pari a 4.392 milioni di euro a decorrere dal 2021. Con appositi provvedimenti normativi, a valere sulle risorse del fondo di cui al primo periodo del presente comma, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti nonché, nei limiti di spesa stabiliti, a quanto previsto dai commi 340 e 343 del presente articolo.

Pag. 515

  340. L'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 denominato assegno unico per figlio, è riconosciuto a decorrere dall'anno 2020 per ogni figlio nato o adottato fino al compimento del sesto anno di età ovvero del sesto anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione e il relativo importo è pari a:
   a) 1.920 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, non superiore a 7.000 euro annui;
   b) 1.440 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE superiore alla soglia di cui alla lettera a) e non superiore a 40.000 euro;
   c) 960 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE superiore a 40.000 euro;
   d) in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1o gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, l'importo dell'assegno di cui alle lettere a), b) e c) è aumentato del 20 per cento.

  341. All'onere derivante dal comma 340 valutato in 6.064 milioni di euro, si provvede mediante riduzione della previsione di spesa di cui al comma 339 e riduzione nei limiti delle previsioni di spesa di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, relative agli anni 2019, 2020, 2021 e a decorrere dal 2022.
  341-bis. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 340, inviando relazioni mensili al Ministro per le pari opportunità e la famiglia, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

  Conseguentemente, sopprimere i commi da 288 a 290.
41. 30. Paolo Russo, Ruffino, Palmieri.

  Sostituire i commi 339, 340 e 341 con i seguenti:
  339. Al fine di dare attuazione a interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alle famiglie con figli, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito un fondo denominato «Fondo assegno universale e servizi alla famiglia», con una dotazione pari a 1.044 milioni di euro per l'anno 2021 e a 1.244 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. Con appositi provvedimenti normativi, a valere sulle risorse del fondo di cui al primo periodo del presente comma, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti nonché, nei limiti di spesa stabiliti, a quanto previsto dai commi 340 e 343 del presente articolo.
  340. L'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 denominato assegno unico per figlio, è riconosciuto a decorrere dall'anno 2020 per ogni figlio nato o adottato fino al compimento del terzo anno di età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione e il relativo importo è pari a:
   a) 1.920 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, non superiore a 7.000 euro annui;Pag. 516
   b) 1.440 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE superiore alla soglia di cui alla lettera a) e non superiore a 40.000 euro;
   c) 960 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE superiore a 40.000 euro;
   d) in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, l'importo dell'assegno di cui alle lettere a), b) e c) è aumentato del 20 per cento.

  341. All'onere derivante dal comma 340 valutato in 2.274 milioni di euro, si provvede per la parte eccedente 348 milioni di euro mediante riduzione della previsione di spesa di cui al comma 1 e corrispondente riduzione delle previsioni di spesa di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, relative agli anni 2019, 2020, 2021 e a decorrere dal 2022.
  341-bis. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 340, inviando relazioni mensili al Ministro per le pari opportunità e la famiglia, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
41. 26. Delmastro Delle Vedove, Meloni, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli.

  Sostituire i commi da 339 a 341 con i seguenti:
  339. A decorrere dall'anno 2020, è riconosciuto un assegno universale unico per ciascun figlio minorenne a carico, a prescindere dalle condizioni reddituali e occupazionali dei genitori, per un importo pari a 250 euro mensili. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le maggiorazioni dell'assegno di cui al primo periodo del presente comma per ciascun figlio con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché le modalità di erogazione e di ripartizione tra i genitori dell'assegno medesimo, nei limiti delle risorse di cui al comma 341. Il medesimo decreto definisce altresì i criteri e le modalità per l'integrazione dell'assegno universale unico, nel caso in cui il suo importo annuo risulti inferiore a quello dei benefici che spetterebbero, nel medesimo anno, ai sensi delle disposizioni indicate al comma 340, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge. L'importo dell'assegno, fatto salvo quanto previsto dal comma 340, non è computato ai fini della determinazione del reddito complessivo ai sensi dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente, determinato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, e dell'articolo 2-sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni dalla legge 26 maggio 2016, n. 89.

  340. Ai beneficiari dell'assegno di cui al comma 339, non si applicano:
   a) le detrazioni fiscali previste dall'articolo 12, comma 1, lettera c), e comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
   b) l'assegno per il nucleo familiare previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, gli assegni familiari previsti dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, Pag. 517e l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
   c) l'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e all'articolo 1, comma 248, della legge 27 dicembre 2017 n. 205;
   d) l'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e i commi 13 e 15 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  341. All'onere derivante dall'attuazione del comma 339, valutato in 31.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 si provvede:
   a) quanto a 27.000 milioni di euro a decorrere dal 2020 mediante le risorse derivanti dall'applicazione del comma 340;
   b) quanto a 1.956 miliardi di euro per il 2021 e 1.756 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 290;
   c) quanto a 3.652 milioni di euro per il 2020, 1.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e a 2.756 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024, a 2.756 milioni di euro per l'anno 2025 e a 2.756 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
41. 11. Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Tiramani, Sutto, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Al comma 339, primo periodo, sostituire le parole: 1.044 milioni di euro per l'anno 2021 e a 1.244 milioni di euro annui a decorrere dal 2022., con le seguenti: 3.000 milioni di euro per l'anno 2020, 4.044 milioni di euro per l'anno 2021 e a 4.244 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.;

  Conseguentemente, al medesimo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: quale contributo alla copertura degli oneri di cui al primo periodo si provvede mediante riduzione dall'anno 2020, e nel limite di 3.000 milioni di euro annui, delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
41. 4. Gelmini, Palmieri.

  Al comma 339, secondo periodo, dopo le parole: Con appositi provvedimenti normativi, aggiungere le seguenti: da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
41. 2. Gelmini, Palmieri.

Pag. 518

  Al comma 340, alinea, sostituire le parole dal 1o gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 e, con riferimento a tali soggetti, è corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare con le seguenti: dal 1o gennaio 2020 e, con riferimento a tali soggetti, è corrisposto fino al compimento del terzo anno di età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare.

  Conseguentemente:
   al comma 340, lettera d) sostituire le parole: nato o adottato tra il 1o gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020 con le seguenti: nato o adottato dal 1o gennaio 2020.
   al comma 341, sostituire le parole: valutato in 348 milioni di euro per l'anno 2020 e in 410 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede quanto a 410 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 339 con le seguenti: svalutato in 1.044 milioni di euro per l'anno 2020 e in 1.230 milioni di euro dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
41. 24. Lucaselli, Lollobrigida, Rampelli.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 340 aggiungere il seguente:
  340-bis. Qualora nel nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno di cui alle lettere a), b) e c) del comma 340, sia presente una persona con disabilità riconosciuta ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ai fini dell'individuazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159, non concorrono al valore del patrimonio mobiliare, le somme erogate annualmente dall'INPS alla persona con disabilità a titolo di indennità di accompagnamento, o di frequenza, o di accompagnamento per i ciechi o di comunicazione, nonché gli eventuali ulteriori benefici economici dalla stessa percepiti ove corrisposti dagli Enti locali a titolo di prestazione socio-assistenziale soggetta a rendicontazione.
41. 10. Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Tiramani, Sutto, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Sostituire il comma 342 con il seguente:
  342. Al comma 354 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «è prorogata anche per gli anni 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «è prorogata anche per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 e si applica anche al personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001»;
   b) al secondo periodo, le parole: «e a quattro giorni per l'anno 2018 e a cinque giorni per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «e a quattro giorni per l'anno 2018 e a cinque giorni per gli anni 2019 e 2020»;
   c) al terzo periodo, le parole: «Per gli anni 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2018, 2019 e 2020».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 400 mila euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 858.
41. 13. Tonelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Pag. 519

  Al comma 342, lettera a) sostituire le parole: 2017, 2018, 2019 e 2020, con le seguenti: da 2017 al 2022;

  Conseguentemente, al medesimo comma,
   alla lettera b), sostituire le parole: per l'anno 2019 e a sette giorni per l'anno 2020, con le seguenti: per l'anno 2019 e a quindici giorni per gli anni 2020, 2021 e 2022;
   alla lettera c), sostituire le parole: Per gli anni 2018, 2019 e 2020, con le seguenti: Per gli anni 2018, 2019, 2020,2021 e 2022.
41. 9. Carfagna, Gelmini, Palmieri, Mandelli, Prestigiacomo.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 342 inserire il seguente:
  342-bis. All'articolo 15 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 dopo la parola: «personale» sono aggiunte le seguenti: «compreso quello conseguente all'avanzamento nella qualifica o nel ruolo».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 300 mila euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 858.
41. 12. Tonelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 342 aggiungere il seguente:
  342-bis. A decorrere dall'anno 2020 la misura di cui all'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, si applica anche ai padri lavoratori dipendenti da amministrazioni pubbliche. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
41. 18. Montaruli, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Al comma 343, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «A decorrere dall'anno 2020, le risorse del bonus nido sono trasferite direttamente ai Comuni dove sono presenti asili nido con offerta pubblica e privata autorizzata e convenzionata. Il Comune nell'ambito della propria autonomia utilizza le risorse per abolire la retta per alcune fasce ISEE, ridurre la retta per tutti o per fasce, aumentare l'offerta dei posti degli asili nido. Il riparto delle risorse a favore dei Comuni avviene con decreta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali previa Intesa in conferenza Stato-Città e autonomie locali»;.
41. 6. Locatelli, Panizzut, Tiramani, Lazzarini, Foscolo, Ziello, Sutto, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Al comma 343, lettera b), sostituire le parole: il buono di cui al primo periodo del presente comma è comunque incrementato di 1.500 euro per i nuclei familiari con un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, fino a 25.000, calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, e di 1.000 euro per i nuclei familiari con un ISEE da 25.001 euro fino a 40.000, con le seguenti: il buono di cui al primo periodo del presente comma è comunque incrementato di 2.500 euro per i nuclei familiari con un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, fino a 25.000, calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Pag. 520Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, e di 1.300 euro per i nuclei familiari con un ISEE da 25.001 euro fino a 60.000;

  Conseguentemente,
   al medesimo comma, lettera c), sostituire le parole: 520 milioni di euro per l'anno 2020, 530 milioni di euro per l'anno 2021, 541 milioni di euro per l'anno 2022, 552 milioni di euro per l'anno 2023, 563 milioni di euro per l'anno 2024, 574 milioni di euro per l'anno 2025, 585 milioni di euro per l'anno 2026, 597 milioni di euro per l'anno 2027, 609 milioni di euro per l'anno 2028, 621 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, con le seguenti: 1.100 milioni di euro per l'anno 2020, 1.200 milioni di euro per l'anno 2021, 1.300 milioni di euro per l'anno 2022, 1.400 milioni di euro per l'anno 2023, 1.500 milioni di euro per l'anno 2024, 1.600 milioni di euro per l'anno 2025, 1.700 milioni di euro per l'anno 2026, 1.800 milioni di euro per l'anno 2027, 1.900 milioni di euro per l'anno 2028, 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029;
   sostituire il comma 344 con il seguente:
  344. All'onere derivante dal comma 374 pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, 530 milioni di euro per l'anno 2021, 540 milioni di euro per l'anno 2022, 560 milioni di euro per l'anno 2023, 580 milioni di euro per l'anno 2024, 610 milioni di euro per l'anno 2025, 640 milioni di euro per l'anno 2026, 670 milioni di euro per l'anno 2027, 700 milioni di euro per l'anno 2028 e a 730 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029 si provvede per gli anni 2021 e successivi, mediante riduzione delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
41. 1. Gelmini, Palmieri.

  Al comma 343, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «i benefici di cui al presente comma sono erogati unicamente per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo previsto dall'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il richiedente i benefici di cui al presente comma deve essere altresì residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione dei benefici, in modo continuativo;».
41. 5. Lazzarini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 344, aggiungere i seguenti:
  344-bis. Al fine di rimuovere le cause, in modo particolare di carattere economico, sociale e familiare, che inducono a praticare l'interruzione volontaria di gravidanza, ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 194, e fornire alle donne in stato di gravidanza tutto il supporto necessario, anche e soprattutto per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 della citata legge 22 maggio 1978, n. 194, al fondo per i consultori familiari, di cui all'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, sono assegnati ulteriori 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

  344-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 344-bis, quantificati in 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo Pag. 5212019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
41. 7. Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Tiramani, Sutto, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 344, aggiungere i seguenti:
  344-bis. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo con dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, destinato alla copertura finanziaria di interventi di sostegno al ruolo di cura e di assistenza dei nipoti da parte dei nonni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro con delega alla famiglia e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo di cui al presente comma.

  344-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 344-bis, quantificati in 20 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
41. 8. Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Tiramani, Sutto, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 344 aggiungere i seguenti:
  344-bis. Per il finanziamento di misure volte a garantire alle famiglie l'esonero dal pagamento delle rette degli asili nido e l'estensione dell'orario di apertura degli stessi anche, eventualmente a rotazione, Pag. 522nel periodo estivo, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo, denominato «Fondo per la gratuità degli asili nido», con una dotazione di 1.500 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del «Fondo per il reddito di cittadinanza» di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  344-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per le pari opportunità e la famiglia e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati le modalità di funzionamento del fondo di cui al comma 6-bis, con particolare riferimento ai requisiti e ai criteri per il riparto e l'erogazione delle relative risorse.
41. 14. Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli, Trancassini.

  Dopo il comma 344, aggiungere il seguente:
  344-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 339, al fine di favorire la natalità e sostenere la genitorialità è riconosciuto un assegno unico per ciascun figlio fino al compimento del sesto anno di età, per un importo di 400 euro per dodici mensilità, in favore delle famiglie con reddito familiare annuo fino a 90.000 euro. L'assegno di cui al comma 1 è maggiorato del 100 per cento per ciascun figlio con disabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. L'assegno di cui al comma 1 è maggiorato del 60 per cento in caso di nucleo familiare monogenitoriale. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

  Conseguentemente, al comma 339 sostituire le parole: 1.044 milioni con le seguenti: 3.044 milioni e le parole: 1.244 milioni con le parole: 3.244 milioni.
41. 20. Meloni, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 344 aggiungere il seguente:
  344-bis. Gli assegni al nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito con modificazioni in legge 13 maggio 1988, n. 153, sono erogati esclusivamente per i familiari residenti in Italia o nei Paesi convenzionati ai fini del mantenimento di rapporti di reciprocità. La residenza dei familiari, ai fini dell'erogazione dell'assegno di cui al presente articolo, è attestata attraverso documentazione ufficiale rilasciata dagli uffici competenti che provvedono a controlli a cadenza annuale. La presentazione della documentazione comprovante la residenza dei familiari è condizione indispensabile per l'erogazione dell'assegno di cui al presente articolo.
41. 27. Bignami, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli, Trancassini.

  Dopo il comma 344, aggiungere il seguente:
  344-bis. All'articolo 3 del decreto-legge n. 126 del 2019 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «3. Al fine di garantire il diritto all'apprendimento e allo studio, i Comuni hanno facoltà di prevedere servizi di trasporto a favore degli utenti degli asili nido, delle scuole dell'infanzia e delle scuole secondarie di 1o grado, con la medesima modalità e quota di partecipazione diretta dovuta dalle famiglie, di cui al comma precedente.».
41. 15. Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli, Trancassini.

Pag. 523

  Dopo il comma 344, inserire il seguente:
  344-bis. All'articolo 52, comma 2 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 le parole: «15,1 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «20 milioni di euro» e le parole: «1 milione di euro» dalle seguenti: «5 milioni di euro».
  Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante le risorse del «fondo per il reddito di cittadinanza» di cui all'articolo 1 comma 255 della legge 145 del 30 dicembre 2018.
41. 19. Meloni, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 344, aggiungere i seguenti:
  344-bis. Al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, apportare le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 16, comma 1, lettera c), sostituire le parole «tre mesi» con le seguenti parole: «sei mesi»;
   b) all'articolo 16, comma 1.1, sostituire le parole «entro i cinque mesi» con le seguenti parole: «entro otto mesi»;
   c) all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole «quattro mesi» con le seguenti parole: «sette mesi»;
   d) all'articolo 26, sostituire le parole «cinque mesi», ovunque ricorrano, con le seguenti parole: «otto mesi»;

  344-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente, pari ad euro 1.800 milioni annui a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione del «Fondo per il reddito di cittadinanza» di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.
41. 16. Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli, Trancassini.

  Dopo il comma 344 aggiungere il seguente:
  344-bis. A decorrere dall'anno 2020 è concesso un contributo pari a 100 milioni di euro in favore dell'Inps, destinato all'incremento degli assegni per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
41. 21. Meloni, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 344, aggiungere i seguenti:
  344-bis. All'articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla lettera c), il periodo da: «950 euro» sino a: «n. 104» è sostituito dal seguente: «1.100 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati. La detrazione è aumentata a 1.400 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 500 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104».
  344-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma precedente, pari ad euro 2.000 milioni annui a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione del «Fondo per il reddito di cittadinanza» di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, Pag. 524al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.
41. 17. Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli, Trancassini.

  Dopo il comma 345, aggiungere il seguente:
  345-bis. Dopo l'articolo 15, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il seguente:

«Art. 15-bis.

(Detrazioni per spese in presidi socioassistenziali e sociosanitari)
   1. Dall'imposta lorda si detraggono le spese sanitarie, di vitto e di alloggio, sostenute da coniuge, convivente, figli, genitori, generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle per il familiare o il convivente, anche non disabile, per il familiare, affine, convivente, di età superiore ai 65 anni, ricoverato in presidi socioassistenziali e sociosanitari.
   2. La detrazione si applica nelle seguenti misure: a) totale se il reddito complessivo è inferiore o uguale a 25.000 euro; b) nella misura del 50 per cento se il reddito complessivo è inferiore o uguale a 50.000 euro; c) nella misura del 20 per cento se il reddito complessivo è superiore a 50.000 euro.
   3. La detrazione spetta a condizione che la persona che risiede e trova assistenza nei presidi di cui al comma 1 abbia un reddito non superiore a 30.000 euro, al lordo degli oneri deducibili.
   4. Ai fini della detrazione la spesa deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale o della partita IVA della struttura di ricovero».

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 180 milioni per gli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
41. 22. Manzato, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 345, aggiungere i seguenti:
  345-bis. Al fine di migliorare la qualità di vita e tutelare la salute delle persone che vi risiedono e che vi sono ricoverate, per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i due successivi, ai presidi socioassistenziali e socio sanitari esistenti alla data del 1o gennaio 2020 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per Pag. 525cento delle spese sostenute fino ad un massimo di 200.000 euro nei periodi d'imposta sopra indicati per gli interventi di cui al comma 345-ter. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di cui al comma 345-quater.
  345-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 345-bis è riconosciuto per le spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, o a interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, anche tenendo conto dei princìpi della «progettazione universale» di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e di incremento dell'efficienza energetica, ovvero per spese per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee i beni oggetto degli investimenti prima dell'ottavo periodo d'imposta successivo.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dai commi 345-bis e 345-ter, quantificati in 20 milioni di euro per l'anno 2020, di 50 milioni di euro per l'anno 2021, di 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
41. 23. Manzato, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

AREA TEMATICA N. 41-BIS
(ART. 1, commi 346-347)

  Dopo il comma 347 aggiungere il seguente:
  347-bis. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aggiungere la seguente lettera:
   « e-quater) le spese sostenute per l'acquisto di libri scolastici per ciascun figlio a carico, certificate e documentate da apposito documento fiscale;».
   Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
41-bis. 1. Delmastro Delle Vedove, Meloni, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli.
(Inammissibile per inidoneità
della compensazione)

Pag. 526

  Dopo il comma 347 inserire il seguente:
  347-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2020, un importo massimo pari a 200.000 euro delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1039, lettera d), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono destinati al funzionamento del «Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori», di cui agli articoli 9 e 35 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, avente ad oggetto «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici», per far fronte al rimborso delle spese di missione sostenute esclusivamente dai componenti designati a rappresentare le Pubbliche Amministrazioni per la partecipazione alle sedute plenarie e delle sezioni e per la stipula di accordi e convenzioni con Università ed Organismi specializzati pubblici e privati per la effettuazione di ricerche, studi e attività divulgative nelle materie di competenza.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:
   2020: – 200.000;
   2021: – 200.000;
   2022: – 200.000.
41-bis. 2. Zanella.

  Dopo il comma 347, inserire il seguente:
  347-bis. Al fine di incentivare l'esercizio dell'attività sportiva e la pratica sportiva dei minori quale fondamentale strumento educativo e di adozione di stili di vita più sani a decorrere dall'anno 2020 alle famiglie è riconosciuto una detrazione nella misura del 19 per cento delle spese sostenute e documentate per figli di età fino ai 18 anni, per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi dedicati alla pratica sportiva dilettantistica. La detrazione è riconosciuta 1) per i figli di età compresa tra 3 e 10 anni fino a una spesa massima di 400 euro l'anno per figlio; 2) per figli di età compresa tra 11 e 18 anni fino a una spesa massima di 500 euro l'anno per figlio. In caso di due o più figli, le detrazioni sono ridotte di 100 euro per ogni figlio oltre il primo. Nel caso di figli con disabilità riconosciuta ai fini del sostegno scolastico le spese sostenute per l'attività motoria e sportiva sono detratte per intero. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina con proprio decreto i criteri e le modalità di attuazione della disposizione. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede entro il limite massimo di spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 mediante corrispondente riduzione annua a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Ove si verifichino scostamenti rispetto allo stanziamento previsto il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con proprio provvedimento a ridurre proporzionalmente l'accesso alla misura.
41-bis. 3. Marin, Aprea, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti, Mandelli, Occhiuto, Cannizzaro, D'Ettore.

  Dopo il comma 347 inserire il seguente:
  347-bis. Per l'anno 2020 è concesso un contributo una tantum pari al 50 per cento del prezzo finale, per un massimo di euro 250,00, per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo, coerente con il corso musicale. Il contributo spetta agli studenti di età compresa tra i 5 e i 18 anni, in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi dovuti per l'iscrizione ai licei musicali, ai corsi preaccademici, ai corsi del precedente ordinamento e ai corsi di diploma di I e di II livello dei conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica ai sensi Pag. 527dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, inclusi nell'elenco dell'allegato 1 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 marzo 2017, suscettibile di integrazioni e/o modificazioni dipendenti da eventuali variazioni dell'offerta formativa che dovessero intervenire nel corso dell'anno. Il contributo spetta altresì nella misura del 50 per cento del prezzo finale, per un massimo di euro 250, per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo, coerente con il corso musicale, agli studenti di età compresa tra i 5 e i 18 anni in regola con il pagamento delle rette e dei compensi eventualmente dovuti per la frequenza a corsi di musica tenuti da docenti che abbiano conseguito diploma o altro titolo rilasciato dagli istituti di cui al precedente comma. La misura è autorizzata nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro annui. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina con proprio decreto i criteri e le modalità di attuazione della disposizione. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione annua del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
41-bis. 4. Paolo Russo, Casciello, Aprea, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto.

  Dopo il comma 347 inserire il seguente:
  347-bis. Al fine di sostenere le spese di istruzione a decorrere dall'anno 2020 alle famiglie è riconosciuto una detrazione nella misura del 19 per cento delle spese documentabili sostenute per l'acquisto di libri scolastici o universitari, richiesti dal percorso scolastico o universitario frequentato, fino alla durata legale del corso di studi, per ciascun figlio a carico che frequenta la scuola secondaria di primo o di secondo grado o l'università e che non gode di altre forme di sostegno per l'acquisto di testi scolastici o universitari, per un importo non superiore a 250 euro annui. La misura è autorizzata nel limite massimo di spesa di 160 milioni di euro annui. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina con proprio decreto i criteri e le modalità di attuazione della disposizione. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione annua del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Ove si verifichino scostamenti rispetto allo stanziamento previsto il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con proprio provvedimento a ridurre proporzionalmente l'accesso alla misura.
41-bis. 5. Casciello, Aprea, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Paolo Russo.

  Dopo il comma 347 inserire i seguenti:
  347-bis. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia – è istituito un servizio per l'assistenza delle vittime di atti di bullismo e cyberbullismo mediante il numero pubblico emergenza infanzia 114, accessibile gratuitamente e attivo nell'arco delle 24 ore, con la finalità di fornire alle vittime, ovvero alle persone congiunte o legate a esse da relazione affettiva, un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica da parte di personale dotato di adeguate competenze. Il numero verde 114 è accessibile anche tramite un'applicazione informatica che possa essere installata gratuitamente nei dispositivi mobili, dotata di una funzione di geolocalizzazione, ovvero tramite piattaforme di messaggistica istantanea. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per salute, con il Ministro delle infrastrutture e trasporti e con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità e le specifiche tecniche del numero verde 114.

Pag. 528

  347-ter. All'onere derivante dal precedente comma, complessivamente valutato in 200 mila euro annui, a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di Bilancio.

  Conseguentemente al comma 348, sostituire le parole da: promosso dal fino a: Presidenza del Consiglio dei ministri con le seguenti: ed un cartello recante il numero verde emergenza infanzia, promossi dal Dipartimento per le politiche della famiglia e dal dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri.
41-bis. 6. Spena, Mandelli.

AREA TEMATICA N. 41-QUATER
(ART. 1, commi 353-354)

  Dopo il comma 353, aggiungere il seguente:
  353-bis. Al fine di implementare l'assistenza e il sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli, dall'anno 2020 sono stanziati ulteriori 15 milioni di euro annui per i centri antiviolenza e le case-rifugio di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, anche al fine di garantire il supporto psicologico gratuito per i soggetti vittime di violenza e per i familiari di vittime di femminicidio.

  Conseguentemente, alla tabella A, allegata alla presente legge, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2020: – 15.000.000;
   2021: – 15.000.000;
   2022: – 15.000.000.
41-quater. 3. Versace, Carfagna, Bagnasco, Mugnai, Dall'Osso, Novelli, Paolo Russo, Mandelli, Prestigiacomo, Bond, Brambilla.

  Dopo il comma 353, aggiungere i seguenti:
  353-bis. Il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime di reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici, di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122 è incrementato di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. Tale somma è destinata in favore delle vittime di reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici per l'erogazione di spese mediche e assistenziali necessari alle vittime.

  353-ter. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministro dell'interno, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 1 e per l'accesso agli interventi mediante le stesse finanziati. Lo schema del regolamento di cui al presente comma è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario.
  353-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 353-bis, pari a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del fondo di Pag. 529cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
41-quater. 4. Versace, Prestigiacomo, Carfagna, Bagnasco.

  Dopo il comma 354 aggiungere il seguente:
  354-bis. Al fine di promuovere l'educazione alla tutela dei diritti delle persone minori di età quale metodo privilegiato per la piena realizzazione dei principi di eguaglianza e piena cittadinanza nella realtà sociale contemporanea, le università provvedono a inserire nella propria offerta formativa corsi di studi pertinenti ai fenomeni di violenza in danno dei minori o a potenziare gli analoghi corsi già esistenti nell'area sanitaria. All'onere derivante dal presente comma, complessivamente valutato in 1,5 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, sentite la CRUI e il CUN, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra le università. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di Bilancio.
41-quater. 5. Spena, Mandelli.

  Dopo il comma 354, aggiungere il seguente:
  354-bis. L'articolo 1, comma 464, della legge 30 dicembre 2018 n. 145 è sostituito dal seguente:
  «464. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse del Fondo.».
41-quater. 1. Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Tiramani, Sutto, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 354, aggiungere il seguente:
  354-bis. Il Fondo per la prevenzione della dipendenza da stupefacenti di cui all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 7 milioni di euro per l'anno 2020 e di 5 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2020 e 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 858.
41-quater. 2. Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Tiramani, Sutto, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

AREA TEMATICA N. 42
(ART. 1, commi 355-356)

  Al comma 355, capoverso comma 132,primo periodo, sopprimere le seguenti parole: e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro 8.000 annui, non convivente con altri soggetti titolari di un reddito proprio, fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti.
42. 3. Giacometti, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Al comma 355, capoverso comma 132, primo periodo, sostituire le parole: di età pari o superiore a settantacinque anni e Pag. 530con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro 8.000 annui con le seguenti: di età pari o superiore a settantacinque anni e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro 12.000 annui, titolari in qualità di conduttore di contratto di locazione. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 1.500.000.000 di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
42. 10. Carfagna, Mandelli.

  Al comma 355, capoverso comma 132, primo periodo, sostituire le parole: a euro 8.000 annui con le seguenti: a 10.000 euro annui. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 800 milioni a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
42. 9. Carfagna, Mandelli.

  Dopo il comma 355, inserire i seguenti:
  355-bis. A decorrere dall'anno 2020, il 10 per cento dei proventi derivanti dal canone di abbonamento alla televisione per uso privato di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880 e successive modifiche e integrazioni, è destinato al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui alla legge 26 ottobre 2016, n. 198, quale incremento della quota dalla stessa legge prevista all'articolo 1, comma 2, lettera c).
  355-ter. All'articolo 1, comma 160, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «125 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «200 milioni».
  355-quater. Al fine di sostenere l'informazione locale, il servizio pubblico di prossimità e il pluralismo, il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui alla legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni degli anni dal 2020 al 2022.
  355-quinquies. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, pari a 50 milioni di d'euro annui per l'anno 2020, 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il Pag. 53131 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
42. 1. Binelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 355, inserire i seguenti:
  355-bis. Nelle strutture turistico ricettive, negli immobili locati od uso abitativo con contratto di durata non superiore a trenta giorni e negli altri alloggi comunque denominati che vengano destinati a turisti, la detenzione di apparecchi atti a adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive al di fuori dell'ambito familiare è sempre presunto, salvo presentazione di una dichiarazione rilasciato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la cui mendacia comporta gli effetti, anche penali, di cui all'articolo 76 del medesima testo unica. Tale dichiarazione è presentata all'Agenzia delle entrate – Direzione provinciale I di Torino – Ufficio territoriale di Tarino I – Sportello S.A.T., con le modalità definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
  355-ter. Al fine di promuovere il rispetto del relativi obblighi e di distribuirne equamente l'onere tra tutti i soggetti tenuti al pagamento ai sensi del comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti commissioni parlamentari e le organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative nella categoria, sono definiti gli importi da pagare a decorrere dal 1o gennaio 2020, commisurandone la misura alla tipologia e categoria di attività, alla capacità ricettiva e alla durata del periodo di apertura al pubblico e determinando una riduzione delle tariffe attualmente previste dall'articolo 16 della legge n. 488 del 1999. 3. La norma non comporta oneri per il bilancio dello Stato ed è suscettibile di determinare maggiori entrate.
42. 2. Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 356, aggiungere i seguenti:
  356-bis. Al fine di assicurare la più ampia tutela a favore dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, finalizzato all'erogazione a favore di ciascun comune delle risorse finanziarie occorrenti per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso ogni aula di ciascuna scuola nonché per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini per un periodo temporale adeguato.
  356-ter. Al fine di assicurare la più ampia tutela a favore delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, finalizzato all'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso ogni struttura di cui al presente comma nonché per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini per un periodo temporale adeguato.Pag. 532
  356-quater. Presso i servizi, le scuole e le strutture di cui ai commi 356-bis e 356-ter, sulla base del piano pluriennale di cui al comma 356-nonies, lettera a), sono installati sistemi certificati di videosorveglianza a circuito chiuso con registrazione audio-video a colori.
  356-quinquies. Le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza di cui al comma 356-quater sono automaticamente criptate e cifrate al momento dell'acquisizione.
  356-sexies. L'accesso alle registrazioni è vietato, salva la loro acquisizione su iniziativa della polizia giudiziaria o del pubblico ministero come prova documentale nel procedimento penale nel quale la parte offesa sia un soggetto tutelato ai sensi dei commi 356-bis e 356-ter.
  356-septies. L'installazione, il funzionamento e la manutenzione dei sistemi di cui al comma 356-quater costituiscono requisito essenziale per l'esercizio dei servizi e delle attività nei servizi, nelle scuole e nelle strutture di cui ai commi 356-bis e 356-ter di nuova costituzione. I servizi, le scuole e le strutture di cui ai commi 356-bis e 356-ter già operativi alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono all'installazione dei sistemi di cui al comma 356-quater, secondo i termini stabiliti dal piano pluriennale di cui al comma 356-nonies, lettera a), e alla comunicazione dell'avvenuta installazione, da effettuare secondo le modalità definite dal decreto di cui al comma 356-nonies. L'omessa comunicazione dell'installazione di cui al precedente periodo determina la sospensione dell'attività.
  356-octies. La presenza dei sistemi di cui al comma 356-quater è adeguatamente segnalata a tutti i soggetti che accedono all'area videosorvegliata. Gli utenti e il personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui ai commi 356-bis e 356-ter hanno diritto a una informativa sulla raccolta delle registrazioni dei sistemi di cui al comma 356-quater, sulla loro conservazione nonché sulle modalità e sulle condizioni per accedervi ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 4 del medesimo regolamento (UE) 2016/679 corrisponde al responsabile legale di ogni singola struttura.
  356-nonies. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2-quinquiesdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 356-quater, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, reso ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2016/679, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti: a) le modalità e i termini per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 356-bis a 356-decies, attraverso un piano pluriennale di attuazione delle installazioni dei sistemi di cui ai commi 1 e 2 nei servizi, nelle scuole e nelle strutture ivi indicate, che individui come prioritari i contesti caratterizzati da maggiore fragilità psico-fisica e sociale; b) i requisiti, le caratteristiche e gli standard di qualità dei sistemi di videosorveglianza di cui al comma 356-quater; c) i requisiti e gli obblighi dei soggetti installatori nonché gli obblighi di manutenzione e di verifica periodica del funzionamento dei sistemi; d) le modalità attuative di quanto disposto dai commi 4, 5 e 6; e) le modalità e i termini per la comunicazione dell'avvenuta installazione dei sistemi, di cui al comma 356-octies.
  356-decies. Lo schema del decreto di cui al comma 356-nonies è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di venti giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato.
  356-undecies. All'onere derivante dai commi da 356-bis a 356-decies, pari a 40 Pag. 533milioni di euro per l'anno 2020 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, si provvede:
   a) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;
   b) quanto a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 5-septies del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

  356-duodecies. Le disposizioni dei commi da 356-bis a 356-undecies si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
42. 6. Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Tiramani, Sutto, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 356, aggiungere i seguenti:
  356-bis. È istituito, in via sperimentale per il triennio 2020, 2021 e 2022, un Fondo denominato «Patente del buon cittadino», presso il Ministero dell'interno, con una dotazione iniziale pari a 5 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2020, 2021, 2022, con la finalità di promuovere, incentivare e valorizzare i comportamenti di cittadinanza responsabile, attraverso lo sviluppo di un sistema premiale.

  356-ter. Accedono alle risorse del Fondo i comuni ubicati su tutto il territorio nazionale per progetti volti a promuovere incentivare e valorizzare la cittadinanza responsabile quale valore aggiunto per lo sviluppo, il contenimento, la razionalizzazione dei costi ed il miglioramento della fruibilità ed accessibilità dei servizi pubblici, attraverso la valutazione meritocratica dei comportamenti di cittadinanza responsabile.
  356-quater. Con proprio regolamento il Ministero dell'interno stabilisce i criteri generali per la valutazione dei progetti e l'assegnazione delle relative risorse. I comuni elaborano progetti secondo i seguenti principi direttivi:
   a) individuare comportamenti ritenuti utili al miglioramento della qualità di vita della comunità cittadina, quali:
    1) partecipazione ad attività di volontariato sociale;
    2) utilizzo dei centri di raccolta dei rifiuti ingombranti e speciali;
    3) donazione volontaria di sangue;Pag. 534
    4) partecipazione ad iniziative associative basate sullo scambio gratuito del tempo;
    5) partecipazione ad iniziative proattive per la sostenibilità ambientale;
    6) assenza di sanzioni amministrative, quali:
   a) violazione del codice della strada;
   b) mancata obliterazione del titolo di viaggio sui mezzi del trasporto pubblico locale;
   c) inosservanza delle regole per lo smaltimento dei rifiuti urbani;
   d) inosservanza dei regolamenti comunali sulla corretta gestione e raccolta dei rifiuti dei proprietari o delle persone incaricate alla custodia degli animali domestici;
   e) inosservanza delle ordinanze in materia di ordine pubblico sicurezza e decoro urbano.
    7) fidelizzazione del cittadino nell'utilizzo di determinati servizi quali ad esempio le farmacie comunali, biblioteche comunali, car sharing, bike sharing e abbonamento al trasporto pubblico;
   b) elaborare un modello di rating prestazionale per la valutazione annuale dei comportamenti virtuosi dei cittadini finalizzato ad attribuire un sistema premiale sotto forma di:
    1) punteggio da sommarsi a quelli già attribuiti in fase di determinazione delle graduatorie per l'accesso a determinati servizi sociali, quali in particolare, nidi e case di cura comunali;
    2) agevolazioni economiche sui costi a carico individuale di determinati servizi sociali di natura educativa e assistenziale;
    3) sconti sugli abbonamenti al servizio di trasporto pubblico locale;
    4) sconti sulle tariffe comunali;
    5) sconti sull'acquisto di prodotti presso le Farmacie comunali o altre strutture accreditate;
   c) prevedere le modalità per attribuire il punteggio che permette l'accesso ai benefici previsti dal sistema premiale, considerando la possibilità di cumulare i punti tra i membri della stessa famiglia.

  356-quinquies. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 356-bis a 356-quater, pari a 5 milioni di euro annui per ciascuno degli annui del triennio dal 2020 al 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 858.
42. 5. Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Tiramani, Sutto, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 356, aggiungere i seguenti:
  356-bis. All'articolo 18 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito in legge dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni e integrazioni, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «A decorrere dall'anno 2020, sono altresì esenti dal pagamento del canone i soggetti con disabilità riconosciuta ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché i titolari di abbonamento nel cui nucleo familiare è presente un soggetto fiscalmente a carico con disabilità riconosciuta ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La richiesta di esenzione, unitamente al verbale di riconoscimento della grave disabilità, è inoltrata all'Agenzia delle entrate, per mezzo di posta elettronica certificata, dalle associazioni di categoria che ne hanno la rappresentanza e la tutela. L'Agenzia delle entrate trasmette ad Acquirente Unico S.p.a. i nominativi dei clienti titolari dell'esenzione ai sensi del presente Pag. 535comma. Acquirente Unico S.p.a. provvede, di conseguenza, alla trasmissione dei nominativi di cui al periodo precedente alle aziende di vendita dell'energia elettrica, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 maggio 2016, n. 94. In caso di abuso, si applica l'articolo 1, comma 132, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».
  356-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 356-bis, pari a 500 milioni a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
42. 8. Mulè, Mandelli.

  Dopo il comma 356, inserire il seguente:
  356-bis. Al fine di potenziare il coinvolgimento dei soggetti titolari di misure di sostegno al reddito nello svolgimento di attività a beneficio di tutta la collettività, i comuni, avvalendosi anche dei Progetti di Utilità Pubblica previsti dall'articolo 4, comma 15, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come attuati dal decreto ministeriale n. 149 del 22 ottobre 2019 emanato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, possono richiedere l'impiego dei percettori del reddito di cui al citato decreto-legge anche per i lavori socialmente utili di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nonché per le mansioni assimilabili al rapporto di lavoro disciplinato dalla legge 2 aprile 1958, n. 339, e dal contratto collettivo nazionale di settore.
42. 4. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

AREA TEMATICA N. 43
(ART. 1, commi 357-358)

  Sostituire il comma 357 con i seguenti:
  357. Al fine di promuovere e favorire la formazione superiore, la continuità tra il sistema nazionale di istruzione e l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, l'istruzione e formazione tecnica superiore, la valorizzazione e il miglioramento delle competenze professionali, a tutti i cittadini italiani o di altri Paesi membri dell'Unione europea residenti nel territorio nazionale, i quali conseguano, nell'anno scolastico 2019/2020, presso le istituzioni scolastiche facenti parte del sistema nazionale di istruzione e formazione professionale, il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione e formazione professionale entro il ventesimo anno di età, è assegnata una Carta elettronica.
  357-bis. La Carta, dell'importo nominale massimo di euro 500 per l'anno 2020, può essere utilizzata per:
   a) l'iscrizione/immatricolazione e la frequenza:
    di corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico nelle università statali o legalmente riconosciute, a corsi di diploma accademico di I livello nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, che abbiano sede sul territorio nazionale o in uno stato dell'Unione europea e aventi sedi anche differenti dalla residenza anagrafica del nucleo familiare dello studente;
    di corsi di alta formazione presso gli Istituti Tecnici Superiori e ad altri percorsi formativi di istruzione e formazione tecnica superiore;Pag. 536
   b) l'iscrizione e la frequenza di corsi atti all'acquisizione di competenze di lingua inglese o di competenze informatiche o per corsi di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e coerenti con il percorso formativo seguito;
   c) l'acquisto di libri di testo richiesti dal percorso formativo scelto dallo studente o per l'acquisto di software.

  357-ter. Le somme assegnate con la Carta sono erogate fermo restando il superamento delle prove di ammissione ai corsi di cui al comma precedente, ove previste, e non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.
  357-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta.
  357-quinquies. Per le finalità di cui ai commi da 388 a 388-quater è autorizzata la spesa fino ad un massimo di 160 milioni di euro per l'anno 2020, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
  357-sexies. Il comma 979 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è soppresso.
43. 8. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Mandelli, Prestigiacomo, Pella.

  Al comma 357, dopo le parole: utilizzabile per acquistare, aggiungere le seguenti: viaggi d'istruzione organizzati nell'ambito dei percorsi di studio scolastici e universitari.
43. 3. Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Al comma 357, sostituire le parole: libri, abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva con le seguenti: , musica registrata, nonché per i soli libri, abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale, prodotti dell'editoria audiovisiva, purché i medesimi prodotti siano resi accessibili anche alle persone in condizione di disabilità che, a causa di detta condizione, necessitano di tecnologie o configurazioni particolari atti a rendere il prodotto medesimo pienamente accessibile,.
43. 2. Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Tiramani, Sutto, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Al comma 357, alle parole: abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale premettere le seguenti: quotidiani, giornali e riviste singoli acquistati presso le edicole e.
43. 5. Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Tiramani, Sutto, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Al comma 357, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La musica registrata, i libri, gli abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale, i prodotti dell'editoria audiovisiva, devono essere resi accessibili anche alle persone in condizione di disabilità che, a causa di detta condizione, necessitano di tecnologie assistite o configurazioni particolari atti a rendere il prodotto medesimo pienamente accessibile.
43. 7. Casciello, Aprea, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Pella, Occhiuto, Paolo Russo.

  Dopo il comma 357, aggiungere il seguente:
  357-bis. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre Pag. 5371986, n. 917 dopo la lettera e-ter) è inserita la seguente:
   « e-quater) le spese culturali, per la parte che eccede euro 129,11, quali l'acquisto di biglietti di ingresso e abbonamenti a musei, cinema, concerti, spettacoli teatrali e dal vivo e spese sostenute per l'acquisto di libri e di materiale audiovisivo protetti da diritti d'autore usufruiscono delle detrazioni fiscali alla stregua delle spese mediche. Ai fini della detrazione il certificato di acquisto o fattura deve obbligatoriamente contenere il nome, cognome e codice fiscale dell'acquirente;».
43. 4. Mollicone, Frassinetti.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 358, aggiungere i seguenti:
  358-bis. Al fine di agevolare le prospettive di recupero dei crediti in sofferenza e a favorire e accelerare il ritorno in bonis del debitore ceduto, nella prospettiva di contribuire allo sviluppo e alla competitività del sistema economico produttivo nazionale – anche attraverso misure che favoriscano la ripresa dell'accesso al credito per le famiglie, i liberi professionisti e le piccole e medie imprese, nel rispetto della normativa europea in materia, le disposizioni del presente comma si applicano alle cessioni di crediti, qualificati come deteriorati in base alle disposizioni dell'autorità competente e ceduti a terzi, di seguito denominati «società cessionarie», da banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, di seguito denominati «soggetti cedenti», quando:
   a) il credito ceduto sia classificato come deteriorato tra il 1o gennaio 2015 e il 31 dicembre 2018, secondo quanto previsto dalla circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008, e relativi aggiornamenti;
   b) il titolare della posizione debitoria ceduta, di seguito denominato «debitore», sia una persona fisica o un'impresa rientrante nella categoria delle microimprese e delle piccole e medie imprese (PMI), ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che risultano essere debitrici nei confronti dei soggetti cedenti di una o più posizioni debitorie classificate ai sensi della lettera a);
   c) la posizione debitoria sia ceduta dal soggetto cedente alla società cessionaria nell'ambito di una cessione di portafoglio o di operazioni di cartolarizzazione, sia in sede volontaria che nel corso di procedure di risoluzione o di altra procedura concorsuale, entro il 31 dicembre 2020.

  358-ter. Al ricorrere dei requisiti di cui al comma precedente comma, il debitore ha il diritto di estinguere una o più delle proprie posizioni debitorie, di valore non superiore, singolarmente o complessivamente, a euro 25.000.000, in essere presso una singola società cessionaria, mediante pagamento, a saldo di quanto dovuto, di un importo pari al prezzo di acquisto della posizione da parte della società cessionaria, aumentato del 20 per cento.
  358-quater. Ai fini di cui al comma 358-ter:
   a) il valore delle posizioni debitorie è determinato dall'ammontare complessivo lordo e nominale della singola posizione, quale risultante dalle scritture contabili della società cessionaria all'atto dell'acquisto del credito, ovvero dall'ultimo saldo comunicato al debitore dalla società cessionaria;
   b) il prezzo di acquisto della posizione da parte della società cessionaria è determinato dal rapporto percentuale tra valore nominale lordo del credito e prezzo Pag. 538effettivamente pagato per il portafoglio dei crediti in cui rientra la posizione debitoria di cui si chiede l'estinzione.

  358-quinquies. Il soggetto cedente e la società cessionaria sono tenuti a comunicare tempestivamente per iscritto al debitore l'avvenuta cessione della sua posizione debitoria, comunque non oltre dieci giorni dalla stessa. La comunicazione deve contenere l'indicazione del prezzo di acquisto, come determinato ai sensi del comma 4, lettera b), e, in allegato, idonea documentazione atta a comprovare la completezza e la veridicità di quanto dichiarato. In mancanza della predetta comunicazione il soggetto cedente e la società cessionaria non possono, a pena di nullità, avviare azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore.
  358-sexies. L'esercizio del diritto di opzione deve essere comunicato per iscritto dal debitore alla società cessionaria, o ai suoi successivi aventi causa, entro trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al comma 5. La comunicazione deve contenere l'impegno irrevocabile ad effettuare il pagamento di cui al comma 3, entro il termine massimo di novanta giorni, salvo diverso accordo tra le parti, nonché l'indicazione dell'indirizzo cui inviare le successive comunicazioni.
  358-septies. Per le cessioni già effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge:
   a) la comunicazione di cui al comma 358-quinquies deve essere effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e il diritto di opzione può essere esercitato dal debitore nei successivi trenta giorni dalla comunicazione stessa; in assenza della comunicazione si applica il disposto di cui al citato comma 358-quinquies terzo periodo;
   b) qualora la società cessionaria, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia già notificato al debitore un atto introduttivo del giudizio ovvero un primo atto stragiudiziale, il diritto di opzione può essere esercitato dal debitore entro trenta giorni dalla data della notifica;
   c) qualora il termine di cui alla lettera b) sia scaduto o il procedimento giudiziario o la procedura stragiudiziale siano già in corso, la maggiorazione di cui al comma 3 è del 40 per cento, salvo diverso accordo tra le parti.

  358-octies. L'avvenuto pagamento del debito ai sensi dei precedenti commi comporta l'automatica cancellazione della posizione debitoria in sofferenza dalla Centrale dei rischi della Banca d'Italia.
43. 1. Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli, Trancassini, Montaruli.

  Dopo il comma 358, aggiungere il seguente:
  358-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2019 è istituito il Prestito d'Onore, con il quale gli studenti universitari e post lauream posso chiedere la copertura delle spese connesse agli studi. Gli Istituti bancari, in caso di rifiuto per comprovati motivi, sono tenuti a corrispondere almeno il pagamento delle tasse Universitarie o di Master, con la clausola, nel primo caso, della tolleranza di un solo anno fuori corso e l'iscrizione in un Ateneo italiano pubblico, richiedendo la restituzione del prestito a partire dal primo giorno di lavoro effettivo dello studente che abbia completato il cursus studiorum o abbia deciso di sospenderlo. Per quanto riguarda la formazione post lauream, il soggetto beneficiario del prestito può seguire e conseguire il titolo anche in un ateneo estero con la clausola di rientrare in Italia dopo un anno ovvero 12 mesi dal conseguimento del titolo stesso.
43. 6. Dall'Osso.

AREA TEMATICA N. 43-TER
(ART. 1, comma 361)

  Dopo il comma 361, aggiungere il seguente:
  361-bis. Al fine di garantire l'erogazione dei L.E.A. di competenza dei Servizi Pag. 539Veterinari del SSN, valorizzando al contempo l'esperienza e la professionalità acquisita dai Medici Veterinari Specialisti Ambulatoriali titolari di incarico a tempo indeterminato presso le Aziende Sanitarie e gli Istituti Zooprofilattici, entro il 31 marzo 2020 le regioni provvedono a realizzare il completamento dell'orario lavorativo settimanale (38 ore) dei Medici Veterinari a rapporto convenzionale che alla data del 31 dicembre 2019 svolgano da almeno 5 anni, attività ai sensi dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, Veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi). Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 13 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del «Fondo per il reddito di cittadinanza» di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.
43-ter. 1. Bucalo, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 361, inserire il seguente:
  361-bis. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 marzo gennaio 2020, relative ad interventi di installazione di sistemi di allarme o videosorveglianza in abitazioni private, ovvero a contratti con istituti di vigilanza privata finalizzati a controlli antintrusione, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 50 per cento dell'importo della spesa sostenuta, fino a un valore massimo della detrazione di 250 euro per unità immobiliare, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo.
  Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione, pari a 150 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di 2020, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
43-ter. 2. Zoffili, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 361, aggiungere il seguente:
  361-bis. I pazienti oncologici che a seguito di un ciclo di chemioterapia abbiano subito una repentina perdita di capelli hanno diritto ad un contributo di euro 300 per l'acquisto di parrucca, nei limiti di 10 milioni di euro dal 2020. La richiesta di contributo deve essere indirizzata alla Azienda sanitaria locale di riferimento, presentando un certificato che Pag. 540attesti la patologia neoplastica e l'intercorsa alopecia secondaria a trattamenti chemioterapici e la ricevuta di avvenuto pagamento per l'acquisto della parrucca. Le regioni provvedono all'erogazione del contributo.

  Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2020: – 10.000.000;
   2021: – 10.000.000;
   2022: – 10.000.000.
43-ter. 3. Versace, Bagnasco, Mandelli, Prestigiacomo.

AREA TEMATICA N. 44
(ART. 1, commi 362-382)

  Dopo il comma 362, aggiungere i seguenti:
  362-bis. Al comma 1, dell'articolo 1, della legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo le parole: «beni culturali pubblici,», aggiungere le seguenti: «delle Fabbricerie di chiese e cattedrali di rilevante interesse storico artistico,».

  362-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le disposizioni necessarie per l'attuazione del comma 2-bis, nei limiti delle risorse disponibili pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, a 5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. 2-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2-bis e 2-ter del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, a 5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 14 dell'articolo 1.
44. 3. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 363, aggiungere i seguenti:
  363-bis. Al comma 1, dell'articolo 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) dopo le parole: «protezione e restauro di beni culturali pubblici» sono inserite le seguenti: «o privati gestiti da fondazioni aventi le caratteristiche di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39»;
   b) dopo le parole: «luoghi della cultura di appartenenza pubblica» sono inserite le seguenti: «o di appartenenza privata gestiti da fondazioni aventi le caratteristiche di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39».

  363-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le disposizioni necessarie per l'attuazione del comma 363-bis, nei limiti delle risorse disponibili pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, in 2 milioni di euro per l'anno 2021 e in 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
  363-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 363-bis e 363-ter, pari, a 2 milioni di euro per l'anno 2020, a 2 milioni di euro per l'anno 2021 e a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 14 dell'articolo 1.
44. 5. Bubisutti, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Pag. 541

  Dopo il comma 363, aggiungere il seguente:
  363-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 1, è inserito il seguente comma: «1-bis. Il credito d'imposta nella misura del 65 per cento spetta anche per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di proprietà privata di cui agli articoli 10 e 13 del decreto legislativo 10 febbraio 2004, n. 42»;
   b) al comma 2, primo periodo, le parole: «del comma 1» sono sostituite dalle seguenti parole: «dei commi 1 e 1-bis»;
   c) al comma 5, primo periodo, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti parole: «ai commi 1 e 1-bis».
   Per i maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione è autorizzata la spesa di 9,7 milioni di euro per l'anno 2019 e per gli anni successivi. Ai maggiori oneri si provvede ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
44. 6. Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 363, aggiungere il seguente:
  363-bis. Nelle more dell'approvazione di una legge di riordino organico e complessivo della disciplina relativa all'esercizio della professione di guida turistica quale servizio pubblico essenziale, per il principio dell'eccezione culturale, per motivi di interesse generale quali la valorizzazione e la tutela del patrimonio storico e artistico nazionale, la protezione dei consumatori destinatari dei servizi, ivi compresi la loro sicurezza e incolumità, è sospesa l'efficacia dell'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97, e trova applicazione, in materia, la previgente legislazione statale e regionale.
44. 1. Andreuzza, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 363, aggiungere il seguente:
  363-bis. Al fine di far fronte a esigenze temporanee di rafforzamento dei servizi di accoglienza, assistenza al pubblico e vigilanza e delle attività di tutela e valorizzazione dei beni culturali in gestione, è consentita la proroga fino al 31 dicembre 2020 e nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020, dei contratti a tempo determinato stipulati dagli istituti e luoghi della cultura ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. Resta fermo il limite della durata massima complessiva di 36 mesi, anche non consecutivi, dei contratti di cui al presente comma. All'onere derivante dal presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è Pag. 542autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
44. 17. Spena, Mandelli.

  Dopo il comma 367, inserire il seguente:
  Per garantire il funzionamento dei teatri di rilevante interesse culturale di cui all'articolo 11 del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 27 luglio 2017 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Le risorse finanziarie di cui al presente comma sono attribuite ai teatri di rilevante interesse culturale per i quali la media dei contributi ricevuti negli anni 2018 e 2019 a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (FUS), di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, dalle regioni e dagli enti locali non supera il 35 per cento della somma dei costi della produzione e degli oneri finanziari risultanti dal conto economico al 31 dicembre 2018. Il contributo spettante a ciascun teatro a valere sulle risorse finanziarie di cui al presente comma è determinato in proporzione alla differenza tra il 35 per cento e il rapporto percentuale di cui al periodo precedente. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo assegna i contributi di cui al presente comma ed entro il 31 marzo di ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 eroga i contributi assegnati, i teatri di rilevante interesse culturale ai quali è erogato il contributo presentano al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di erogazione delle risorse, una relazione sull'impiego delle medesime.

  Conseguentemente, il fondo rifinanziato ai sensi del comma 858, è ridotto nella misura di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
44. 8. Mollicone, Frassinetti.

  Dopo il comma 367, aggiungere il seguente:
  367-bis. Le erogazioni di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1985, n. 163, nonché quelle effettuate ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 e successive modificazioni e integrazioni, non costituiscono indicatori ai fini del riparto della quota del Fondo di cui all'articolo 2, comma 1.
44. 10. Varchi, Maschio.

  Dopo il comma 368, aggiungere i seguenti:
  368-bis. All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, sostituire le parole: «concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30 per cento del loro ammontare», con le seguenti parole: «concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 20 per cento del loro ammontare»;
   b) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «nei due periodi d'imposta precedenti», con le seguenti: «nei tre periodi d'imposta precedenti»;
   c) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «per almeno due anni», con le seguenti: «per almeno un anno»;
   d) al comma 5-quater sostituire le parole: «limitatamente al 50 per cento del loro ammontare», con le seguenti: «limitatamente al 30 per cento del loro ammontare»;
   e) al comma 5-quinquies sostituire le parole: «versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento della base imponibile», con le seguenti: «versamento di un contributo pari allo 0,2 per cento della base imponibile».

  368-ter. Agli oneri derivanti dal comma 368-bis, pari a 15 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante Pag. 543corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 858.
44. 2. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Al comma 370, dopo il capoverso 1-ter, aggiungere il seguente:
  1-quater. Per le finalità di cui al comma 1 è assegnato, a decorrere dall'esercizio finanziario 2020, un contributo di un milione di euro a favore dell'Ente Autonomo Regionale Teatro Massimo V. Bellini di Catania per la realizzazione del Bellini Teatro Festival. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo unico per lo Spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, come rideterminato dalla Tabella C della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
44. 4. Varchi.

  Dopo il comma 371, aggiungere i seguenti:
  371-bis. All'articolo 1, comma 627, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017»;
   b) il secondo periodo è soppresso.

  371-ter. Le modalità di accesso e i criteri di riparto del fondo di cui al comma 627, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono determinati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, apportare le seguenti variazioni:
   2020: –2.000.000;
   2021: –2.000.000;
   2022: –2.000.000.
44. 9. Mollicone, Frassinetti.

  Dopo il comma 375, aggiungere i seguenti:
  375-bis. I beni culturali immobili appartenenti al demanio culturale dello Stato, individuati ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, che richiedano interventi di restauro, e che non siano già affidati, possono essere conferiti in concessione d'uso ai soggetti di cui al successivo comma 375-ter. Per l'utilizzo dei tali beni non è corrisposto alcun canone concessorio. Sul concessionario grava l'obbligo di esecuzione dei lavori di restauro e manutenzione previsti dalla procedura di gara, ai sensi degli articoli 29-40 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42. L'inosservanza, da parte del concessionario, delle prescrizioni e condizioni riportate nell'atto di concessione dà luogo, su richiesta delle stesse amministrazioni coinvolte, alla revoca della concessione, senza indennizzo.
  375-ter. Possono accedere alle misure di cui al comma 375-bis i soggetti giuridici in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 e del decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 luglio 2015, n. 140, nonché le Associazioni di promozione sociale in possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione al Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che abbiano tra i propri amministratori o soci con funzioni direttive almeno un soggetto di documentata esperienza almeno quinquennale nel settore della collaborazione per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale o un docente universitario di una delle Pag. 544materie attinenti alla tutela e valorizzazione dei beni culturali.
  375-quater. Presso il Segretario Generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è istituito il «Registro dei beni culturali immobili cedibili in concessione», che raccoglie la totalità dei beni individuati ai sensi del comma 375-bis. Il Segretario Generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo può, con proprio motivato decreto, su proposta dei competenti Segretari Regionali del Ministero, escludere specifici beni dall'elenco. Contro il provvedimento di esclusione dei beni dal «Registro dei beni culturali immobili cedibili in concessione» è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio.
  375-quinquies. I soggetti in possesso dei requisiti previsti dal comma 375-bis possono chiedere al Ministero di emanare un provvedimento di avvio del procedimento di affidamento in concessione di uno o più beni inclusi nel Registro di cui al comma 375-quater. Il Ministero deve prendere in considerazione la proposta e, con proprio motivato provvedimento da emanarsi entro sessanta giorni dalla istanza del privato, deve avviare la procedura prevista all'articolo 3 del decreto ministeriale 6 ottobre 2015 o emettere motivato provvedimento di esclusione del bene dal Registro.
  375-sexies. La procedura di assegnazione dei beni culturali iscritti nel Registro istituito ai sensi del comma 375-quinquies avviene nel rispetto delle modalità previste dall'articolo 3 del decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 6 ottobre 2015. Al fine di assicurare, oltre alla valorizzazione e conservazione dei beni culturali, un sensibile incremento della occupazione giovanile in questo settore, la durata della concessione ai soggetti previsti dal comma 375-bis della presente legge non può essere inferiore a diciannove anni. Ai soggetti beneficiari è richiesta una fideiussione bancaria, assicurativa o personale, da parte di uno o più soci, per l'ammontare previsto dalla procedura ad evidenza pubblica.
  375-septies. Ai soggetti di cui al comma 375-bis, in considerazione delle loro caratteristiche soggettive ed al fine di garantirne la effettiva partecipazione alle procedure di assegnazione in concessione dei beni culturali, non si applicano le seguenti disposizioni previste dal decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 6 ottobre 2015 «Concessione in uso a privati di beni immobili del demanio culturale dello Stato»:
   a) articolo 2, lettere b) e c);
   b) articolo 5, commi 1 e 2.

  375-octies. Una quota non inferiore al 25 per cento del totale dei beni culturali da assegnare in concessione ai privati è riservata ai soggetti giuridici in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 e del decreto del Ministero dello sviluppo economico 8 luglio 2015, n. 140, nonché alle Associazioni di Promozione sociale in possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che abbiano tra i propri amministratori o soci con funzioni direttive almeno un soggetto di documentata esperienza almeno quinquennale nel settore della collaborazione per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale o un docente universitario di una delle materie attinenti alla tutela e valorizzazione dei beni culturali.
  375-novies. I soggetti affidatari dei beni culturali immobili di cui al comma 375-bis possono richiedere l'accesso ai benefici previsti dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 e del decreto del Ministero dello sviluppo economico 8 luglio 2015, n. 140. L'approvazione di un progetto di conservazione programmata e di restauro ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera b) del decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 6 ottobre 2015 costituisce titolo preferenziale per l'accesso ai fondi previsti dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 e del decreto del Ministero dello sviluppo economico 8 luglio 2015, n. 140. La restituzione Pag. 545dei benefici economici decorre dal quinto anno successivo a quello di affidamento del bene al soggetto beneficiario.
  375-decies. I soggetti previsti dal comma 375-bis, in caso di aggiudicazione di un bene inserito nel «Registro dei beni culturali immobili cedibili in concessione», possono chiedere la risoluzione dagli obblighi derivanti dal provvedimento di aggiudicazione e dal contratto di servizio di cui all'articolo 5, comma 4 decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 6 ottobre 2015, qualora non venisse approvata la richiesta di incentivi effettuata ai sensi dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 e del decreto del Ministero dello sviluppo economico 8 luglio 2015, n. 140.
44. 7. Delmastro Delle Vedove, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli.

  Al comma 376, primo periodo, dopo le parole: per il funzionamento di teatri di proprietà dello stato estero aggiungere le seguenti: e per il funzionamento degli istituti di cultura italiana all'estero.

  Conseguentemente, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020 e di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021. All'onere di cui al presente comma, pari a 1 milione e 500 mila euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
44. 14. Fitzgerald Nissoli, Aprea.

  Al comma 376, primo periodo, dopo le parole: per il funzionamento di teatri di proprietà dello stato all'estero aggiungere le seguenti: e per il funzionamento degli istituti di cultura italiana all'estero.

  Conseguentemente,
   sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020 e di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021;
   ridurre il fondo di cui al comma 858 di 2 milioni e 500.000 euro per l'anno 2020.
44. 16. Fitzgerald Nissoli, Aprea, Sangregorio.

  Al comma 377, sostituire le parole: 500.000 euro per l'anno 2020 con le seguenti: 3 miliardi di euro per il biennio 2020-2021. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente disposizione, pari ad euro 3 miliardi di euro per il biennio 2020-2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, legge 30 dicembre 2018, n. 145.
44. 11. Rampelli, Lollobrigida, Lucaselli.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 377, aggiungere il seguente:
  377-bis. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo denominato «Fondo per Roma Capitale», con una dotazione pari a 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, destinato alla copertura finanziaria degli interventi volti al completamento del trasferimento dei poteri a Roma Capitale ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
44. 13. Trancassini, Lollobrigida, Meloni, Rampelli, Lucaselli.

Pag. 546

  Dopo il comma 378, aggiungere il seguente:
  378-bis. I commi dal 545-bis al 545-quinquies della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono abrogati.
44. 15. Pettarin.

  Dopo il comma 381, aggiungere i seguenti:
  381-bis. Al fine di valorizzare, tutelare e conservare il patrimonio storico-artistico e culturale delle «Città di Fondazione», quali luoghi del contemporaneo e delle opere dell'architettura razionalista, è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, il «Fondo per la valorizzazione delle Città di Fondazione» con una dotazione per l'anno 2020 di 5 milioni di euro. Il fondo è destinato alle Città di Fondazione per la costituzione di un «Sistema Distrettuale Culturale delle Città di Fondazione» finalizzato al perseguimento degli obiettivi di cui al presente comma.

  381-ter. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di funzionamento del fondo di cui al presente articolo, con particolare riferimento ai criteri di assegnazione e alle modalità di utilizzo delle relative risorse.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
   2020: –5.000.000.
44. 12. Meloni, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli.

AREA TEMATICA N. 44-TER
(ART. 1, comma 384)

  Dopo il comma 384, inserire il seguente:
  384-bis. Per l'acquisto della villa storica Cavour, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2020, in favore del Comune di Cavour.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2020: – 500.000.
44-ter. 1. Caffaratto, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile per estraneità di materia)

AREA TEMATICA N. 45
(ART. 1, commi 389-396)

  Al comma 389, sostituire le parole: 90 per cento con le seguenti: 100 per cento;

  Conseguentemente, dopo il comma 389, aggiungere il seguente:
  389-bis. Le disposizioni di cui al presente comma non devono determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Qualora si determini un nuovo o maggior onere per il bilancio dello Stato, con successivo provvedimento la percentuale di deduzione di cui all'articolo 45 viene rideterminata fino a garantire le maggiori entrate necessarie alla copertura dei maggiori oneri.
45. 2. Boniardi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Sostituire il comma 394 con il seguente:
  394. All'articolo 1, il comma 810, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è soppresso. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente norma si provvede, nel limite massimo di 125 milioni di euro annui, mediante corrispondete riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
45. 6. Casciello, Aprea, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Pella, Occhiuto, Paolo Russo.

Pag. 547

  Al comma 394, primo periodo, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: 36 mesi.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente norma si provvede, per il triennio 2020-2022, nel limite massimo di 125 milioni di euro annui, mediante corrispondete riduzione annua del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
45. 5. Casciello, Aprea, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Pella, Occhiuto, Paolo Russo.

  Dopo il comma 394 aggiungere il seguente:
  394-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, la lettera c) si interpreta nel senso che la disposizione si applica solo alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui alle lettere d), e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 2. Le suddette imprese non possono accedere al contributo qualora siano quotate o la cui maggioranza del capitale sia detenuta da gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotate in mercati regolamentati.
45. 4. Casciello, Aprea, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Pella, Occhiuto, Paolo Russo.

  Dopo il comma 396, aggiungere il seguente:
  396-bis. Per le erogazioni effettuate ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni e integrazioni, finalizzate al sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali e dei teatri di rilevante interesse culturale, ubicati nei territori delle regioni meno sviluppate come classificate nel ciclo di programmazione comunitaria 2014-2020, il credito d'imposta spettante è aumentato del 50 per cento.
  Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede in quanto a 11,9 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del «Fondo per interventi strutturali di politica economica», di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, ed in quanto a 14,6 milioni di euro per l'anno 2021 ed a 18,2 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il triennio 2020-2022.
45. 1. Varchi, Maschio.

  Dopo il comma 396 aggiungere il seguente:
  396-bis. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività dell'Osservatorio internazionale sulle vittime civili dei conflitti di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 25 gennaio 2017, n. 9, a decorrere dal 2020 il contributo annuo ordinario in favore dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra è incrementato di euro 200.000.
   Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 858.
45. 3. Paolo Russo, Mandelli, D'Ettore.

Pag. 548

AREA TEMATICA N. 46
(ART. 1, commi 397-398)

  Dopo il comma 398 aggiungere il seguente:
  398-bis. All'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma:
  «5-bis. Ai giornalisti in servizio presso uffici stampa o agenzie di stampa delle regioni in cui la legge regionale prevede l'applicazione del Contratto nazionale di categoria, attualmente inquadrati con contratto CCNL enti locali, in virtù della specificità e della flessibilità della propria attività, per garantire pari dignità e fino alla nuova contrattazione collettiva, viene applicato il tariffario previsto dall'attuale CNLG. Sulla scorta del tariffario e in base ai servizi svolti la giunta regionale determina il trattamento economico di ogni giornalista. Nelle regioni in cui per legge sono istituite le agenzie di stampa, le risorse sono individuate nei capitoli utilizzati anteriormente all'anno 2018.».
46. 1. Donzelli, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli, Trancassini.

AREA TEMATICA N. 47
(ART. 1, commi 399-401)

  Al comma 400, dopo le parole: in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea aggiungere le seguenti: , con la legge 3 marzo 2009, n. 18, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.
47. 5. Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Tiramani, Sutto, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 401 aggiungere i seguenti:
  401-bis. Nell'ambito del rafforzamento dei processi di innovazione tecnologica e di digitalizzazione, la Consob può esercitare gli ulteriori poteri previsti dall'articolo 36, comma 2-terdecies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per la rimozione delle iniziative di chiunque nel territorio della Repubblica, attraverso le reti telematiche e/o di telecomunicazione:
   a) offra al pubblico prodotti finanziari in difetto del prescritto prospetto;
   b) diffonda annunci pubblicitari relativi ad offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari prima della pubblicazione del previsto prospetto;
   c) proponga al pubblico transazioni a valere sui Conti per differenza (CFD) dotati di leva finanziaria al di sopra dei limiti autorizzati dalle vigenti disposizioni dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA).

  Tra le misure che la Consob può adottare ai sensi dell'articolo 7-quater del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, devono intendersi ricomprese anche quelle applicabili esercitando i poteri previsti dall'articolo 36, comma 2-terdecies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Allo scopo di rafforzare l'attività di vigilanza Consob, anche ai fini del presente comma, la dotazione della pianta organica della citata Autorità è incrementata di 20 unità. Ai relativi oneri di provvede ai sensi dell'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni.
  401-ter. Al fine di aumentare il rafforzamento dei processi di innovazione tecnologica Pag. 549e di digitalizzazione di cui al comma 401-bis, le risorse disponibili, dalla data di entrata in vigore della presente legge, sul fondo di cui all'articolo 32-ter.1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, possono essere utilizzate, in aggiunta alle prioritarie finalità, ivi previste, anche per le spese connesse alla formazione del personale inclusa quella in materia di intelligenza artificiale. Le medesime risorse possono essere utilizzate anche ai fini dell'adozione delle misure di cui all'articolo 13, comma 5-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, che possono essere esercitate fino al 31 marzo 2023. A tal fine, fermo restando il principio dell'equilibrio di bilancio, per le medesime finalità di cui al secondo periodo possono essere utilizzati anche eventuali aumenti dei ricavi o delle entrate accertati in ciascun esercizio rispetto al valore relativo ai ricavi conseguiti o alle entrate accertate nell'anno precedente.
47. 4. Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 401, aggiungere i seguenti:
  401-bis. In via sperimentale per gli anni 2019, 2020, 2021, nell'ambito dei processi di reindustrializzazione e riorganizzazione delle imprese finalizzati al progresso e allo sviluppo tecnologico, digitale delle attività di telecomunicazione, che determinino l'esigenza di modificare le competenze professionali prevedendo percorsi di riqualificazione e/o riconversione delle professionalità, si provvede nella misura 20 milioni di euro per l'anno 2020, 50 milioni di euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per l'anno 2022, ai finanziamento delle misure previste dai fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 26, commi 1, 9 e 10 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, già costituiti o in corso di costituzione nell'ambito del settore di attività delle telecomunicazioni interessato dai suddetti processi di reindustrializzazione e riorganizzazione.

  401-ter. Agli oneri derivanti dal comma 401-bis, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, a 50 milioni di euro per l'anno 2021 e a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
47. 3. Durigon, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 401, aggiungere i seguenti:
  401-bis. Al fine di tutelare i minorenni non emancipati nell'uso dei servizi di telefonia mobile e di comunicazione digitale è fatto obbligo agli operatori dei servizi al dettaglio di telefonia e comunicazione elettronica di inibire l'accesso a siti web, applicazioni e contenuti per adulti sulle utenze telefoniche intestate a soggetti minori d'età all'atto dell'attivazione delle medesime utenze.

  401-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali, l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
47. 2. Giacometti, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 401 aggiungere i seguenti:
  401-bis. All'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 Pag. 550agosto 1995, n. 341, dopo le parole: «della previdenza sociale» aggiungere le parole: «e all'INAIL».

  401-ter. Al comma 1126 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la lettera m) è soppressa.
  401-quater. All'onere di cui ai commi 401-bis e 401-ter, pari a 22 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
47. 1. Sozzani.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

AREA TEMATICA N. 47-BIS
(ART. 1, commi 402-403)

  Dopo il comma 403, aggiungere i seguenti:
  403-bis. Al fine di consentire ai cittadini italiani residenti all'estero per motivi di studio, in caso di disastri e calamità naturali, ovvero di altre questioni comportante rischi per la salute o situazione di pericolo per l'incolumità personale, di poter usufruire di servizi per la formazione a distanza, è istituito, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, un fondo da ripartire con una dotazione finanziaria di 500.000 euro per l'anno 2020, e di 100.000 euro annui a decorrere dal 2021, per la realizzazione di portali online.
  403-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono individuati gli interventi da finanziare e le modalità di attuazione per le finalità di cui al comma precedente.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500.000 euro per l'anno 2020, e a 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 858.
47-bis. 1. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

AREA TEMATICA N. 47-SEXIES
(ART. 1, commi 410-412)

  Dopo il comma 411, aggiungere il seguente:
  411-bis. Per lo sviluppo dell'istruzione e formazione tecnica superiore e l'adozione di un piano straordinario di potenziamento del Sistema di istruzione tecnica superiore (ITS), il Fondo di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 875, come incrementato all'articolo 1, comma 67, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato, a decorrere dal 2020, di 30 milioni di euro. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente norma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
47-sexies. 1. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Occhiuto, Pella, Mandelli.

  Dopo il comma 412, aggiungere i seguenti:
  412-bis. Al fine di potenziare e di valorizzare il sistema dell'istruzione tecnica superiore le fondazioni del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore sono trasformate in fondazioni smart academy, di seguito smart academy, che erogano propri servizi di formazione in modo da creare l'infrastruttura immateriale dei Pag. 551processi e dei prodotti nei settori della manifattura e dei servizi, favorendo la trasformazione delle imprese in reti competitive, attive nel mercato del lavoro digitalizzato e globale. Le smart academy costituiscono parte del sistema educativo nazionale rientrando, con le università e con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), tra i soggetti preposti all'istruzione superiore e, in particolare, alla formazione terziaria professionalizzante. Le smart academy organizzano percorsi di istruzione e formazione tecnica della durata di quattro o di sei semestri in relazione alle competenze tecniche richieste in uscita o al fine di formare le professioni regolamentate di cui alla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005. Alle smart academy possono accedere, previa selezione pubblica, coloro che sono in possesso di un diploma quinquennale o di un certificato di istruzione e formazione tecnica superiore. A conclusione della frequenza positiva dei percorsi, la smart academy rilascia un diploma superiore da correlare ai livelli formativi del Quadro europeo delle qualifiche e della Classificazione internazionale standard dell'istruzione e la certificazione delle competenze acquisite. Al termine dei percorsi di cui ai precedenti periodi, i tecnici interessati a proseguire il percorso di studio a livello universitario richiedono alle smart academy un riconoscimento dei livelli formativi del Quadro europeo delle qualifiche e della Classificazione internazionale standard dell'istruzione da far valere per l'iscrizione al terzo anno accademico dei corsi di laurea coerenti con l'indirizzo formativo frequentato. Alle smart academy, al fine di semplificarne e di rafforzarne l'autonomia favorendo un più sistematico e flessibile coinvolgimento delle imprese e delle loro competenze, si applicano le norme generali di diritto privato e quelle sulle fondazioni contenute nel codice civile, in applicazione dell'articolo 1, comma 4, lettera b), del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Le smart academy finalizzate alla ricerca applicata rientrano tra i soggetti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca come organismi di ricerca e diffusione della conoscenza e favoriscono contratti di apprendistato di ricerca, ai sensi del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Le smart academy sono autorizzate alle attività di intermediazione di manodopera ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 10 settembre 2003. n. 276, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili nei relativi siti internet istituzionali i curricula dei propri studenti dalla data di immatricolazione ad almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio. Le smart academy propongono nella propria offerta formativa anche percorsi brevi di formazione continua per i lavoratori delle imprese che necessitano di riqualificare e aggiornare le proprie competenze e conoscenze con riferimento alle nuove tecnologie e per i giovani inattivi. Alle smart academy, in quanto soggetti preposti alla formazione superiore, si applicano, altresì, le disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1997. n. 184, con riferimento al riscatto degli anni di studio per la pensione, nonché le agevolazioni fiscali ivi previste e, in particolare, quelle in materia di deducibilità delle rette versate, dei contributi erogati e delle erogazioni liberali in favore delle scuole del sistema nazionale di istruzione.
  412-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003. n. 131, è adottato il regolamento di attuazione delle norme di cui al comma 412-bis.Pag. 552
  412-quater. Entro centoventi giorni dall'adozione del regolamento di cui al, comma 412-ter, le fondazioni del sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono ad apportare le necessarie modifiche allo statuto al fine della loro trasformazione in smart academy secondo quanto previsto dal comma 412-bis.
  412-quinquies. Al fine di favorire una crescita quantitativa e qualitativa di tecnici altamente specializzati a sostegno delle imprese manifatturiere e dei servizi di industria 4.0, sono previste modalità e risorse per percorsi di comunicazione e di orientamento tra i giovani delle scuole secondarie di secondo grado e dei centri di istruzione e formazione professionale regionali finalizzati alla conoscenza delle filiere professionalizzanti anche attraverso esperienze laboratoriali presso le smart academy o stage nelle imprese di industria 4.0.
  412-sexies. Al fine di promuovere la diffusione presso le studentesse delle discipline relative alla scienza, tecnologia, ingegneria e matematica, le fondazioni smart academy predispongono azioni di formazione mirate per favorire la scelta da parte delle donne di percorsi di studio e di lavoro in ambito tecnico e scientifico.
  412-septies. Le imprese che beneficiano degli incentivi e delle agevolazioni previsti dal Piano nazionale impresa 4.0 possono avvalersi delle potenzialità formative delle fondazioni smart academy, partecipare alla loro governance, sostenerne le attività attraverso contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca, previsti dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per i tecnici in formazione, finalizzati al trasferimento tecnologico e all'innovazione di prodotto e di processo.
  412-octies. Per offrire alle imprese di industria 4.0 le opportunità di costruire i nuovi profili professionali, le smart academy valorizzano anche i contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca previsti dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, secondo le indicazioni definite dal piano triennale di cui all'articolo 3, comma 2, della presente legge e attuate a livello territoriale.
  412-novies. Per garantire il coordinamento e la coerenza tra le politiche dell'istruzione, del lavoro e dello sviluppo economico è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Coordinamento nazionale di governo, promozione e controllo dei percorsi gestiti dalle fondazioni smart academy, di seguito denominato «Coordinamento nazionale», composto da rappresentanti dei Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico, delle regioni e delle associazioni delle imprese più rappresentative a livello nazionale. Il Coordinamento nazionale approva, con piano triennale, le linee di indirizzo per gli investimenti nazionali e per il corrispondente potenziamento della presenza territoriale delle smart academy dei settori tecnologici innovativi. Tiene, altresì, conto delle proposte e degli investimenti delle singole regioni anche attraverso accordi bilaterali, finalizzati, tra l'altro, all'avvio di percorsi sperimentali. A tal fine provvede al monitoraggio della corrispondenza tra i fabbisogni formativi e produttivi delle imprese di industria 4.0 rilevati e i percorsi elaborati congiuntamente smart academy e dalle rappresentanze datoriali. Il Coordinamento nazionale identifica, altresì, i principali nodi di sviluppo di gruppi produttivi, con forti tratti di innovazione tecnologica di industria 4.0, atti a garantire una formazione professionale coerente con le esigenze competitive delle imprese e percorsi di inserimento occupazionale per giovani tecnici.
47-sexies. 2. Aprea, Casciello, Palmieri, Marin, Saccani Jotti, Pella, Mandelli, Occhiuto.

  Dopo il comma 412, aggiungere i seguenti:
  412-bis. All'articolo 1, comma 784, della legge n. 145 del 2018, sostituire la lettera a) con la seguente:
   « a) non inferiore a 400 ore nel triennio terminale del percorso di studi di Pag. 553istruzione professionale per il conseguimento di diplomi quinquennali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 61 del 2017 nonché nel triennio iniziale dei percorsi di istruzione e formazione professionale per il conseguimento di qualifiche triennali e di diplomi professionali quadriennali, realizzati dalle istituzioni formative accreditate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 61 del 2017».

  412-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 412-bis, entro il limite massimo di spesa di 50 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
47-sexies. 5. Aprea, Casciello, Palmieri, Marin, Saccani Jotti, Pella, Mandelli, D'Attis.

  Dopo il comma 412, aggiungere i seguenti:
  412-bis. All'articolo 1, comma 784, della legge n. 145 del 2018, sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:
   a) non inferiore a 400 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali;
   b) non inferiore a 400 ore nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici;
   c) non inferiore a 200 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei.

  412-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 412-bis, valutati in 70 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
47-sexies. 4. Aprea, Casciello, Palmieri, Marin, Saccani Jotti, Pella, Mandelli, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 412, inserire il seguente:
  412-bis. Al fine di favorire la mobilità studentesca internazionale e lo svolgimento di esperienze di studi all'estero nonché l'apprendimento di soft skills, è istituita la «dote merito» per gli studenti del IV o V anno di scuola secondaria superiore che presentano una valutazione scolastica non inferiore alla media del 9 che, nell'ambito dei percorsi di cui all'articolo 1, comma 784, della legge n. 145 del 2018, intendono svolgere una parte o tutto l'anno scolastico in corso di frequenza presso istituzioni scolastiche situate all'estero sulla base di progetti predisposti dalle scuole, anche costituite in rete alle scuole, o alle reti di scuole, che attivano i progetti di mobilità internazionale di cui al presente comma è riconosciuto un contributo annuale fino a euro 500 per ciascun studente per la mobilità in contesti europei e fino a 2.500 euro per studente per progetti in contesti internazionali extraeuropei, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, nel limite massimo di spesa di 50 milioni di euro. A tal fine è istituito presso il Ministero dell'istruzione, università e ricerca uno apposito fondo, denominato Fondo per la dote merito con una dotazione pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. Con decreto del Ministro dell'istruzione da adottare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge sono definiti i criteri e le modalità dì presentazione da parte delle scuole dei progetti di mobilità internazionale e di riparto delle risorse del Fondo. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
47-sexies. 10. Aprea, Casciello, Palmieri, Marin, Saccani Jotti, Pella, Mandelli, D'Attis.

  Dopo il comma 412, aggiungere il seguente:
  412-bis. Ai datori di lavoro pubblici e privati, alle Onlus, agli enti e alle istituzioni Pag. 554che assumono con contratto di apprendistato di I livello studenti nell'ambito di progetti attivati ai fini dello svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento di cui all'articolo 1, comma 784, della legge n. 145 del 2018, dall'anno scolastico 2020-2021 è riconosciuto per un periodo massimo di sei mesi per ogni studente assunto, l'esonero del versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di euro 2.000 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, nel limite massimo di spesa di 50 milioni di euro. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
47-sexies. 9. Aprea, Casciello, Palmieri, Marin, Saccani Jotti, Pella, Mandelli, D'Attis.

  Dopo il comma 412, aggiungere il seguente:
  412-bis. Al fine di sostenere l'attività di programmazione dei percorsi di apprendistato nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento di cui all'articolo 1, comma 784, della legge n. 145 del 2018, dall'anno scolastico 2020-2021 è riconosciuto alle istituzioni scolastiche un contributo di 500 euro ad alunno, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, nel limite massimo di spesa di 50 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'istruzione, università e ricerca, da adottare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del contributo. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
47-sexies. 8. Aprea, Casciello, Palmieri, Marin, Saccani Jotti, Pella, Mandelli.

  Dopo il comma 412, aggiungere il seguente:
  412-bis. Per il finanziamento dei percorsi finalizzati all'assolvimento del diritto-dovere di istruzione e formazione professionale, a decorrere dall'anno 2020 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, università e ricerca un fondo denominato «Fondo leFP» con una dotazione annua di 50 milioni di euro. Le risorse di cui al detto Fondo leFP sono attribuite alle regioni con apposito accordo in Conferenza unificata, tenendo anche conto dell'incremento del numero di corsi e delle iscrizioni ai predetti percorsi, da computarsi a partire dall'anno scolastico 2020/2021. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
47-sexies. 3. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Mandelli, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo il comma 412, aggiungere il seguente:
  412-bis. Alle istituzioni scolastiche, anche costituite in reti, che nell'ambito della loro autonomia inseriscono nel piano triennale dell'offerta formativa progetti di svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento che richiedono contingenti orari superiori al numero minimo di ore previsto dall'articolo 1, comma 784, della legge n. 145 del 2018, è assicurato quale elemento di premialità per la realizzazione di detti progetti, un contributo annuale fino a euro 500 per ciascun studente, fino a esaurimento delle risorse disponibili, nel limite massimo di spesa di 50 milioni di euro. Pag. 555Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
47-sexies. 6. Aprea, Casciello, Palmieri, Marin, Saccani Jotti, Pella, Mandelli, D'Attis.

  Dopo il comma 412, aggiungere il seguente:
  412-bis. I percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento di cui all'articolo 1, comma 784, della legge n. 145 del 2018, possono essere espletati anche mediante esperienze di lavoro realizzate con contratto di apprendistato di I livello di cui al decreto legislativo n. 81 del 2015, sulla base di apposite convenzioni definite ai sensi del decreto legislativo n. 77 del 2005. L'apprendistato può essere svolto anche all'estero per un periodo di tempo non superiore a sei mesi.
47-sexies. 7. Aprea, Casciello, Palmieri, Marin, Saccani Jotti, Pella, Mandelli, D'Attis.

AREA TEMATICA N. 47-SEPTIES
(ART. 1, commi 413-414)

  Dopo il comma 414, aggiungere i seguenti:
  414-bis. Al fine di garantire la ragionevole durata del processo, attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi ed assicurando un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione sono costituite, presso le corti di appello e i tribunali ordinari, strutture organizzative denominate «ufficio per il processo». L'organizzazione di tali strutture è demandata alla contrattazione nazionale integrativa che stabilirà nuove funzioni e compiti del personale giudiziario da utilizzare. Presso queste strutture potrà essere impiegato il personale di cancelleria e coloro che svolgono, presso i predetti uffici, il tirocinio formativo a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o la formazione professionale a norma dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché i giudici ausiliari di cui agli articoli 62 e seguenti del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e i giudici onorari di tribunale di cui agli articoli 42-ter e seguenti del Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Sono, inoltre, demandate alla contrattazione nazionale integrativa nuove attribuzioni per gli ufficiali giudiziari ed i funzionari ufficiali giudiziari, per la completa informatizzazione del sistema delle notifiche ed a sostegno dell'Ufficio per il processo.
  414-ter. Dal 1o gennaio 2020, per favorire l'avvio della nuova organizzazione delle strutture, nonché, a sostegno dei progetti di smaltimento dell'arretrato, saranno utilizzati, mediante assunzione con contratto a tempo determinato di un anno, i lavoratori che abbiano completato il perfezionamento del tirocinio di cui all'articolo 1 comma 344, legge n. 147 del 27 dicembre 2013.
  Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 febbraio 2020, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2020, per la previsione relativa a decorrere da quell'anno, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere Pag. 556delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spesa fiscali.
47-septies. 2. Maschio, Varchi.

  Dopo il comma 414, aggiungere il seguente:
  414-bis. Al fine di favorire il mercato e di semplificare l'accesso al credito ipotecario dei beni di provenienza donativa, al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) l'articolo 561 è sostituito dal seguente:
  Art. 561. – (Restituzione degli immobili) – Gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione sono liberi da ogni peso o ipoteca di cui il legatario può averli gravati, salvo il disposto del n. 8 dell'articolo 2652. I pesi e le ipoteche di cui il donatario ha gravato gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione restano efficaci e il donatario è obbligato a compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di riduzione. Le stesse disposizioni si applicano per i mobili iscritti in pubblici registri.

  I frutti sono dovuti a decorrere dal giorno della domanda giudiziale.;
   b) l'articolo 562 è sostituito dal seguente:
  Art. 562. – (Insolvenza del donatario soggetto a riduzione) – Se la cosa donata è perita per causa imputabile al donatario o ai suoi aventi causa o se ricorre uno dei casi di cui agli articoli 561, primo comma, secondo periodo, e 563 e il donatario è in tutto o in parte insolvente, il valore della donazione che non si può recuperare dal donatario si detrae dalla massa ereditaria, ma restano impregiudicate le ragioni di credito del legittimario e dei donatari antecedenti contro il donatario insolvente.;
   c) l'articolo 563 è sostituto dal seguente:
  Art. 563. – (Effetti della riduzione in caso di alienazione degli immobili donati) – La riduzione della donazione, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di riduzione, non pregiudica i terzi ai quali il donatario contro cui è stata pronunziata la riduzione ha alienato gli immobili donati, fermo l'obbligo del donatario medesimo di compensare in denaro i legittimari nei limiti di quanto necessario per integrare la quota riservata. Tuttavia, se il donatario è insolvente, l'avente causa a titolo gratuito è tenuto a compensare in denaro i legittimari, nei limiti del vantaggio da lui conseguito. Le stesse disposizioni si applicano ai terzi acquirenti dei beni mobili, oggetto della donazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede.;
   d) all'articolo 2652, primo comma, il numero 8 è sostituito dal seguente:
    8) le domande di riduzione delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima. Se la trascrizione è eseguita dopo tre anni dall'apertura della successione, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti dall'erede o dal legatario in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda.;
   e) all'articolo 2653, primo comma, al numero 1), dopo le parole: «domande dirette all'accertamento dei diritti stessi,» sono inserite le seguenti: «, nonché le domande di riduzione delle donazioni aventi a oggetto beni immobili»;Pag. 557
   f) all'articolo 2690, primo comma, numero 5), le parole: «delle donazioni» e sono soppresse e dopo le parole: «i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti» sono inserite le seguenti: «dall'erede o dal legatario».

  2. Gli articoli 561, 562, 563, 2652, 2653 e 2690 del codice civile, come modificati dal comma 1, si applicano alle successioni aperte in data posteriore all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle successioni aperte in data anteriore all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi i suddetti articoli nel testo previgente e può essere proposta azione di restituzione degli immobili anche nei confronti degli aventi causa dai donatari a condizione che i legittimari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, notifichino e trascrivano, nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa, un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione, a tali fini restando salvi gli effetti degli atti di opposizione già notificati e trascritti ai sensi dell'articolo 563, quarto comma, del codice civile, nel testo previgente e fermo quanto previsto dal medesimo comma. In difetto di tali atti, la disposizione di cui al primo periodo del presente comma si applica alle successioni aperte in data anteriore all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dopo il decorso di sei mesi dalla detta entrata in vigore.
  3. All'articolo 804 del Codice Civile, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Quando la donazione ha ad oggetto beni immobili l'azione non può essere proposta decorsi venti anni dalla donazione medesima.».
47-septies. 1. Maschio, Varchi.

  Dopo il comma 414, aggiungere i seguenti:
  414-bis. La società per azioni «Sport e salute Spa» di cui all'articolo 8 decreto-legge 8 luglio 2002 n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002 n. 178 è soppressa e le relative risorse e funzioni sono trasferite al CONI.

  414-ter. Dal 1o gennaio 2020 l'ente pubblico Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) succede in tutti i rapporti attivi e passivi, compresi i rapporti di finanziamento con le banche, e nella titolarità dei beni facenti capo all'ente pubblico.
  414-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali, sono stabilite le modalità attuative del trasferimento del personale della società per azioni «Sport e salute Spa» al CONI, anche ai fini della salvaguardia, dopo il trasferimento e nella fase di prima attuazione della presente disposizione, delle procedure di cui agli articoli 30, 31 e 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per i dipendenti in servizio presso società per azioni «Sport e salute Spa» alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni rimangono fermi i regimi contributivi e pensionistici per le anzianità maturate fino alla predetta data.
47-septies. 4. Rampelli, Lollobrigida, Lucaselli.

  Dopo il comma 414, aggiungere il seguente:
  414-bis. All'articolo 11 della legge 31 dicembre 2012 n. 247 sono apportate le seguenti modificazioni:
   al comma 2 sopprimere le seguenti parole: «gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione all'albo o dopo il compimento del sessantesimo anno di età»;Pag. 558
   al comma 2 sostituire la parola: «confermati» con le seguenti: «e gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca»;
   al comma 2 dopo le parole: «materie giuridiche» inserire le seguenti: «, i consoli onorari, i genitori nei primi 3 anni di vita di ciascun figlio.»
   al comma 3 dopo le parole: «superando l'attuale sistema dei crediti formativi» inserire le seguenti: «L'obbligo non può eccedere le 6 ore di formazione per ogni anno.»
47-septies. 5. Cavandoli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 414, aggiungere il seguente:
  414-bis. Presso il Ministero della giustizia è istituito un Fondo con una dotazione iniziale di 1,5 milioni di euro. Le risorse del Fondo sono destinate a finanziare i lavori di messa in sicurezza dei locali del Palazzo ex Eas di Palermo e i lavori di manutenzione necessari nella casa circondariale «Petrusa» di Agrigento. I criteri di funzionamento del predetto Fondo e di riparto delle relative risorse sono definiti con decreto del Ministro della Giustizia da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2020: – 1.500.000;
   2021: – 1.500.000;
   2022: – 1.500.000.
47-septies. 3. Varchi, Maschio.
(Inammissibile per estraneità di materia)

AREA TEMATICA N. 48
(ART. 1, commi 415-416)

  Dopo il comma 416, aggiungere il seguente:
  416-bis. Al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo l'articolo 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis.

(Calcolo per lavoratori stagionali)
   1. In deroga a quanto previsto all'articolo 4, per i lavoratori stagionali non agricoli, residenti in Italia, la NASpI, fermo restando la riduzione ed il prelievo di cui ai commi 3 e 4, è calcolata nel seguente modo: 50 per cento della retribuzione mensile per i lavoratori che possono far valere un periodo contributivo di almeno 104 settimane negli ultimi 4 anni, all'atto della cessazione dell'ultimo rapporto lavorativo antecedente la domanda di NASPI.
   2. Ai fini del presente articolo si considerano lavoratori stagionali non agricoli quelli assunti per attività di cui al decreto del presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, quelli definiti da avvisi comuni e da CCNL – per l'intensificazione dell'attività produttiva dell'azienda in alcuni periodi dell'anno – nonché i lavoratori dello spettacolo e quelli assunti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche durante lo svolgimento dell'anno scolastico, in sostituzione del calcolo di cui all'articolo 4.
   3. In ogni caso la NASPI non può superare nel 2020 l'importo mensile massimo di 1.300 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le Pag. 559famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente.».
   b) all'articolo 5, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 4-bis, in sostituzione della durata calcolo di cui al comma 1, la NASpI è corrisposta mensilmente, per un massimo di 26 settimane, nella misura di un giorno di indennità per ogni giorno di contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione.».
   c) all'articolo 9 apportare le seguenti modificazioni:
    1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, comma 1 e per i lavoratori di cui all'articolo 4-bis ai fini di cui all'articolo 5, comma 2.»;
    2) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, comma 1 e per i lavoratori di cui all'articolo 4-bis ai fini di cui all'articolo 5, comma 2.»;
   d) all'articolo 12, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Per i lavoratori di cui all'articolo 4-bis, in sostituzione del calcolo di cui al comma 1, la contribuzione figurativa è rapportata alla retribuzione di cui all'articolo 5, comma 1, entro un limite di retribuzione pari a 1,2 volte l'importo massimo mensile della NASPI per l'anno in corso.».

  4. All'onere di cui al presente articolo pari 200 milioni di euro per l'anno 2020 e 1.000 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
48. 1. Polverini.

AREA TEMATICA N. 48-BIS
(ART. 1, comma 417)

  Dopo il comma 417 aggiungere il seguente:
  417-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, al comma 1-septies, le parole: «mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento» sono sostituite dalle seguenti: «mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, o mediante gli interventi edilizi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».
48-bis. 1. Rospi.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

AREA TEMATICA N. 49
(ART. 1, comma 418)

  Dopo il comma 418 aggiungere il seguente:
  418-bis. Al fine di fronteggiare la grave carenza di personale amministrativo in cui versano gli uffici giudiziari e la relativa urgenza di immettere tempestivamente personale, considerato che è presente una graduatoria ministeriale in corso di validità relativa al profilo di «assistente giudiziario» creatasi all'esito del Concorso pubblico a 800 posti a tempo indeterminato, area funzionale II, fascia economica Pag. 560F2, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia di cui al bando 18 novembre 2016, il Ministero della giustizia per l'anno 2020 provvede entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore della presente norma ad effettuare, anche in soprannumero, le assunzioni ordinarie relative al profilo di «assistente giudiziario» già autorizzate di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 articolo 14 comma 10-sexies convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, individuate in 600 unità nel Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2019-2021 regolarmente adottato, nonché delle altre 297 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2019 recante autorizzazione ad assumere per varie PA come dalla Tabella 7 ivi allegata, per un totale di 837 unità residue con assorbimento in relazione alle cessazioni del personale di ruolo.
49. 1. Morrone, Paolini, Turri, Bisa, Tateo, Marchetti, Cantalamessa, Potenti, Di Muro, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 418 aggiungere il seguente:
  418-bis. Al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, all'articolo 37, il comma 11 è sostituito dal seguente:
  «11. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, è stabilita la ripartizione in quote delle risorse confluite nel capitolo di cui al comma 10, primo periodo, per essere destinate, per un terzo, all'assunzione di personale di magistratura e, per la restante quota, nella misura del 50 per cento all'incentivazione della produttività del personale amministrativo, nella misura del 25 per cento alle spese di funzionamento degli uffici giudiziarie e nella misura del 25 per cento per il fabbisogno formativo e per fronteggiare le imprevedibili esigenze di servizio, ove il prolungamento dell'orario d'obbligo per il personale amministrativo degli uffici giudiziari interessati ecceda i limiti orari stabiliti dalla vigente normativa per il lavoro straordinario, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75; l'autorizzazione al prolungamento dell'orario d'obbligo oltre i limiti previsti per il lavoro straordinario è disposta, in deroga alla normativa vigente, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, fino al limite massimo, per ciascuna unità, non superiore a 35 ore mensili».
49. 2. Morrone, Turri, Bisa, Tateo, Marchetti, Cantalamessa, Potenti, Paolini, Di Muro, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

AREA TEMATICA N. 49-TER
(ART. 1, commi 422-423)

  Dopo il comma 423, aggiungere i seguenti:
  423-bis. Al fine di corrispondere alle esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali del Corpo di Polizia penitenziaria in condizioni di maggior sicurezza per gli appartenenti al medesimo, mediante l'ammodernamento dell'armamento dei reparti del Corpo, a favore del Ministero della giustizia è autorizzata la spesa complessiva di 150.000 euro per l'anno 2020 da destinare alla sperimentazione di cui al comma 2 del presente articolo.
  423-ter. Previo decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione Penitenziaria avvia, con le necessarie cautele per Pag. 561la salute e l'incolumità pubblica, degli operatori penitenziari e delle persone detenute, secondo principi di precauzione e previa intesa con il Ministro della salute, la sperimentazione dell'arma comune ad impulsi elettrici per le esigenze dei propri compiti istituzionali, nei limiti di spesa previsti dal comma 1. Il medesimo decreto disciplina altresì la formazione del personale del Corpo di polizia penitenziaria che partecipa alla sperimentazione, se necessario e previa intesa con il Ministro competente, anche con il supporto di istruttori di altre Forze di polizia dello Stato. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 150.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 858.
49-ter. 1. Morrone, Bisa, Turri, Tateo, Marchetti, Cantalamessa, Potenti, Paolini, Di Muro, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

AREA TEMATICA N. 49-QUATER
(ART. 1, commi 424-426)

  Dopo il comma 424, aggiungere il seguente:
  424-bis. Al fine di garantire la effettiva disponibilità dei braccialetti elettronici, all'articolo 16 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2018, n. 132, il comma 2 è sostituito con il seguente:
  «2. Al fine di garantire la effettiva disponibilità dei braccialetti elettronici, la somma attualmente impiegata a tal fine è aumentata della metà. Al relativo onere, valutato in 8 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di Bilancio».
49-quater. 2. Bartolozzi, Mandelli.

  Dopo il comma 425, aggiungere i seguenti:
  425-bis. Al fine di monitorare le cause delle prescrizioni di reati verificatesi nel corso dei procedimenti penali, nonché la tipologia di reati oggetto del maggior numero di prescrizioni, nell'anno 2020 il Ministero della giustizia è autorizzato ad inviare presso le Corti d'appello ispettori incaricati di raccogliere dati e verificare lo stato di attuazione delle norme di cui all'articolo 1, commi da 10 a 14, della legge 23 giugno 2017, n. 103. Nelle more del monitoraggio di cui al periodo precedente, l'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, le lettere d), e) e f), della legge 9 gennaio 2019, n. 3, è prorogata di un anno. Conseguentemente, all'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, al comma 2, le parole: «1o gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2021».

  425-ter. Per l'attuazione del comma 425-bis è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2020, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
49-quater. 3. Mandelli, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Paolo Russo, Pella, Prestigiacomo, Occhiuto.

  Dopo il comma 426, aggiungere il seguente:
  426-bis. All'articolo 39 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. È istituita presso l'Ufficio legislativo del Ministero della giustizia una Commissione con il compito di provvedere a una analisi organica della normativa in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità Pag. 562giuridica, di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, al fine di proporre interventi di riforma e riordino della disciplina. La Commissione è composta da rappresentanti del Governo, della magistratura, del mondo produttivo, dei professionisti e delle istituzioni accademiche. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono disciplinate le modalità operative per la costituzione e l'avvio dei lavori della predetta Commissione.».
49-quater. 1. Tateo, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

AREA TEMATICA N. 52
(ART. 1, commi 432-434)

  Al comma 432, capoverso «Capo II PIANTE ORGANICHE FLESSIBILI DISTRETTUALI», articolo 6, comma 2, sopprimere le parole: e con il parere favorevole del Ministro della giustizia.
52. 3. Zanettin.

  Al comma 432, capoverso «Capo II PIANTE ORGANICHE FLESSIBILI DISTRETTUALI», articolo 6, comma 2, sopprimere la parola: favorevole.
52. 2. Zanettin.

  Dopo il comma 434, aggiungere il seguente:
  434-bis. L'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, modificato dall'articolo 1, commi 487 e 488, della legge 27 dicembre 2017 n. 205, si applica ai contenziosi tra professionisti ed imprese bancarie e assicurative pendenti in ogni stato e grado alla data della entrata in vigore della legge 27 dicembre 2017 n. 205 ed aventi ad oggetto le convenzioni previste dal comma 1 di tale articolo.
52. 1. Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli, Trancassini.

AREA TEMATICA N. 53
(ART. 1, commi 437-444)

  Al comma 437, secondo periodo, dopo le parole: incrementare l'accessibilità aggiungere le seguenti: e l'abbattimento delle barriere architettoniche.
53. 7. Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Tiramani, Sutto, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Al comma 439, lettera a), sostituire la parola: sei con la seguente: quattro;

  Conseguentemente, dopo la lettera f) aggiungere le seguenti:
   f-bis) un rappresentante designato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri;
   f-ter) un rappresentante designato dal Consiglio Nazionale degli Architetti.
53. 6. Potenti, Formentini, Zoffili, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi

  Dopo il comma 443, aggiungere i seguenti:
  443-bis. Il comune di Messina, per il tramite dell'Agenzia per il risanamento e la riqualificazione urbana della città di Messina (A.Ris.Me), predispone e avvia un piano di risanamento, finalizzato alla bonifica e riqualificazione ambientale, nonché demolizione degli alloggi malsani ed impropri, delle casette minime e delle baracche esistenti nella cerchia urbana Pag. 563della città e nei relativi ambiti territoriali di risanamento già individuati, da attuarsi entro il periodo massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  443-ter. Per la costruzione o l'acquisto degli alloggi popolari destinati a sostituire le abitazioni demolite in esecuzione del piano di cui al precedente comma, è assegnata al comune la somma di 250 milioni di euro per l'anno 2020.
  443-quater. Gli alloggi realizzati o acquistati con le modalità previste dai precedenti commi sono assegnati in locazione, sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo decreto sono altresì indicati i criteri per l'individuazione di graduatorie, nonché dei soggetti economicamente o socialmente deboli, ai fini dell'applicazione di specifiche misure di tutela.
  443-quinquies. Costituisce titolo preferenziale per l'assegnazione di cui al precedente comma:
   a) l'abitazione in grotte; baracche, scantinati e simili, alloggi pericolanti e igienicamente inidonei, in edifici pubblici o in condizioni di promiscuità;
   b) l'alloggio in locali a spese del comune, ovvero in zone da risanare o soggette a demolizione per esecuzione di opere pubbliche;
   c) il maggior numero di familiari a carico;
   d) il più basso reddito di lavoro.

  443-sexies. All'assegnazione degli alloggi di cui al precedente comma, provvede l'Agenzia comunale per il risanamento e la riqualificazione urbana della città di Messina (A.Ris.Me).
  443-septies. All'onere di cui ai precedenti commi, si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2020 delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30, dicembre 2018, n. 145.
53. 12. Siracusano, Prestigiacomo, Germanà, Bartolozzi, Scoma.

  Dopo il comma 443, aggiungere i seguenti:
  443-bis. Il Comune di Messina, per il tramite dell'Agenzia per il risanamento e la riqualificazione urbana della città di Messina (A.Ris.Me), predispone ed avvia un piano di risanamento, finalizzato alla bonifica e riqualificazione ambientale, nonché demolizione degli alloggi malsani ed impropri, delle casette minime e delle baracche esistenti nella cerchia urbana della città e nei relativi ambiti territoriali di risanamento già individuati, da attuarsi entro il periodo massimo di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

  443-ter. Per la costruzione o l'acquisto degli alloggi popolari destinati a sostituire le abitazioni demolite in esecuzione del piano di cui al comma precedente, è assegnata al Comune la somma di 200 milioni di euro per l'anno 2020.
  443-quater. Per le finalità di cui al precedente comma, sono stanziati 200 milioni di euro per l'anno 2020.
  443-quinquies. Gli alloggi realizzati o acquistati con le modalità previste dalla presente legge sono assegnati in locazione, sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo decreto sono altresì indicati i criteri per l'individuazione di graduatorie, nonché dei soggetti economicamente o socialmente deboli, ai fini dell'applicazione di specifiche misure di tutela.
  443-sexies. All'assegnazione degli alloggi di cui al precedente comma, provvede l'Agenzia comunale per il risanamento e la riqualificazione urbana della città di Messina (A.Ris.Me).Pag. 564
  443-septies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei precedenti commi, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante il ricorso all'accensione di un mutuo di durata cinquantennale presso la Cassa depositi e prestiti Spa attraverso il coinvolgimento del Fondo Investimenti per l'Abitare, gestito da Cassa Investimenti Sgr, compensato in quota annuale a valere sui trasferimenti erariali complessivamente erogati nei confronti della città metropolitana di Messina.
  443-octies. All'onere di cui ai precedenti commi, si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2020 delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
53. 14. Siracusano, Prestigiacomo, Germanà, Bartolozzi, Scoma.

  Dopo il comma 443, aggiungere i seguenti:
  443-bis. Il Comune di Messina, per il tramite dell'Agenzia per il risanamento e la riqualificazione urbana della città di Messina (A.Ris.Me), ha predisposto ed avviato un piano di risanamento, finalizzato alla bonifica e riqualificazione ambientale, nonché demolizione degli alloggi malsani ed impropri, delle casette minime e delle baracche esistenti nella cerchia urbana della città e nei relativi ambiti territoriali di risanamento già individuati, da attuarsi entro il periodo massimo di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

  443-ter. Per la costruzione o l'acquisto degli alloggi popolari destinati a sostituire le abitazioni demolite in esecuzione del piano di cui al precedente comma, è assegnata al Comune la somma di 200 milioni di euro per l'anno 2020.
  443-quater. Gli alloggi realizzati o acquistati con le modalità di cui ai precedenti commi, sono assegnati in locazione, sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  443-quinquies. All'assegnazione degli alloggi di cui al provvede l'Agenzia comunale per il risanamento e la riqualificazione urbana della città di Messina (A.Ris.Me ).
  443-sexies. All'onere di cui ai precedenti commi, si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2020 delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
53. 13. Siracusano, Prestigiacomo, Germanà, Bartolozzi, Scoma.

  Dopo il comma 443, aggiungere i seguenti:
  443-bis. Il Comune di Messina, per le attività di risanamento, bonifica e riqualificazione ambientale, per la demolizione degli alloggi malsani ed impropri, delle casette minime e delle baracche esistenti nella cerchia urbana della città e nei relativi ambiti territoriali di risanamento già individuati, nonché per la costruzione o l'acquisto degli alloggi popolari destinati a sostituire le abitazioni demolite, può accedere a mutui a tasso agevolato concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a.

  443-ter. Quale contributo statale da trasferire alla Cassa depositi e prestiti, con decorrenza e durata pari all'ammortamento del corrispondente mutuo, sono stanziati 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. A copertura si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
53. 15. Siracusano, Prestigiacomo, Germanà, Bartolozzi, Scoma.

  Dopo il comma 443, aggiungere i seguenti:
  443-bis. In conseguenza della perdurante emergenza sanitaria e ambientale Pag. 565che interessa la città di Messina, dovuta dalla presenza casette minime e delle baracche esistenti nella cerchia urbana della città e nei relativi ambiti territoriali di risanamento già individuati, nei quali sono presenti materiale contenente amianto, rifiuti abbandonati sul suolo pubblico, scarichi fognari a cielo aperto, il Sindaco di Messina è nominato Commissario straordinario per l'emergenza sanitaria. La durata dell'incarico è di un anno rinnovabile una sola volta.

  443-ter. Anche al fine di supportare le attività del Sindaco finalizzate alla bonifica dell'amianto e alla riqualificazione sanitaria e ambientale dei suddetti ambiti territoriali, sono stanziati 20 milioni di euro annui per l'anno 2020. A copertura si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
53. 17. Siracusano, Prestigiacomo, Germanà, Bartolozzi, Scoma.

  Dopo il comma 443, aggiungere i seguenti:
  443-bis. Quale contributo dello Stato per le attività del Comune di Messina, volte alla bonifica da amianto e alla riqualificazione ambientale delle casette minime e delle baracche esistenti nella cerchia urbana della città e nei relativi ambiti territoriali di risanamento già individuati, sono stanziati 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.

  443-ter. All'onere di cui al precedente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
53. 16. Siracusano, Prestigiacomo, Germanà, Bartolozzi, Scoma.

  Dopo il comma 443, aggiungere il seguente:
  443-bis. Anche al fine di consentire i necessari interventi di bonifica, riqualificazione e recupero del complesso monumentale della Real Cittadella di Messina, la competenza sull'area in cui è situato il complesso architettonico monumentale della Real Cittadella, fermi restando i vincoli paesistici, architettonici e ambientali previsti dalla legislazione vigente, è esclusiva del comune di Messina, che l'amministra e l'utilizza recuperandone il patrimonio architettonico e monumentale ai fini della programmazione produttiva e promozionale della città di Messina. Quale contributo statale per gli interventi di cui al presente comma, sono stanziati 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

  Conseguentemente, alla tabella A, allegata alla presente legge, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2020: – 3.000.000;
   2021: – 3.000.000;
   2022: –.
53. 18. Siracusano.

  Dopo il comma 444 aggiungere il seguente:
  444-bis. Gli edifici utilizzati con destinazione residenziale da legittimi proprietari che abbiano stipulato atto pubblico d'acquisto, recante riferimento a titolo edilizio legittimante la relativa costruzione, in epoca antecedente all'avvio di procedimenti giurisdizionali o amministrativi che ne abbiano accertato in via definitiva il carattere abusivo, sono ammessi a regolarizzazione in sanatoria ai fini di tutela dell'acquirente incolpevole. La relativa istanza è avanzata al Comune dai proprietari di unità immobiliari che rappresentino almeno la maggioranza assoluta della superficie residenziale dell'edificio. Il titolo legittimante l'istanza è costituito dall'atto pubblico di acquisto, ancorché Pag. 566il bene risulti medio tempore acquisito al patrimonio comunale. Il titolo edilizio è rilasciato dal Comune anche in deroga alle norme urbanistiche ed edilizie disposte dal vigente strumento urbanistico, sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali, di rispetto dell'assetto idrogeologico, ovvero non ricada in zona sottoposta a vincolo d'inedificabilità assoluta. A seguito del rilascio del titolo edilizio in sanatoria il richiedente riacquista la proprietà dell'unità immobiliare ove la stessa risulti essere stata acquisita al patrimonio comunale ai sensi delle vigenti norme di vigilanza urbanistico-edilizia. Per edifici ricadenti in aree sottoposte a vincolo di tutela paesaggistica il titolo in sanatoria è rilasciato previa acquisizione del parere favorevole dell'autorità preposta alla tutela del vincolo.
53. 10. Paolo Russo, Mandelli, D'Ettore.

  Dopo il comma 444 aggiungere il seguente:
  444-bis. Gli edifici utilizzati con destinazione residenziale da legittimi proprietari che abbiano stipulato atto pubblico d'acquisto, recante riferimento a titolo edilizio legittimante la relativa costruzione, in epoca antecedente all'avvio di procedimenti giurisdizionali o amministrativi che ne abbiano accertato in via definitiva il carattere abusivo, sono acquisiti di diritto al patrimonio comunale. Ove la costruzione non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali, di rispetto dell'assetto idrogeologico, ovvero non ricada in zona sottoposta a vincolo d'inedificabilità assoluta, in luogo della demolizione, l'autorità comunale ne dispone la concessione in uso a scopo residenziale, con priorità di destinazione al godimento da parte dei soggetti già acquirenti in buona fede ai sensi delle presenti disposizioni.
53. 11. Paolo Russo, Mandelli, D'Ettore.

  Dopo il comma 444, aggiungere il seguente:
  444-bis. Al comma 3 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il termine per la presentazione delle istanze di cui all'articolo 8, comma 2, del presente decreto-legge, è fissato al 31 gennaio 2019».

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal comma 444-bis, pari a 1 milione di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 858.
53. 1. Cavandoli, Bitonci, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 444 aggiungere il seguente:
  444-bis. Al primo comma dell'articolo 71-bis delle Disposizioni di Attuazione del Codice civile, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente: « g-bis) che siano titolari di partita iva che consenta l'esercizio dell'attività di amministrazione di immobili».
53. 2. Trancassini, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 444 aggiungere il seguente:
  444-bis. Il comma 2 dell'articolo 71-bis delle Disposizioni di Attuazione del Codice civile è abrogato. Gli amministratori privi dei requisiti per l'esercizio dell'attività di amministrazione dei condomini provvedono ad acquisirli entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.
53. 3. Trancassini, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

Pag. 567

  Dopo il comma 444 è aggiunto il seguente:
  444-bis. Al comma 1 dell'articolo 1130-bis del Codice civile, dopo le parole: «riepilogo finanziario» sono aggiunte le seguenti: «nella forma dello stato patrimoniale e del conto economico».
53. 4. Trancassini, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 444 aggiungere il seguente:
  444-bis. Al comma 1 dell'articolo 1130-bis del Codice civile, dopo le parole: «e di uscita» sono aggiunte le seguenti: «giustificate da fatture o ricevute fiscali intestate al condominio medesimo».
53. 5. Trancassini, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

AREA TEMATICA N. 54
(ART. 1, commi 446-448)

  Al comma 446, dopo le parole: 30 dicembre 2018, n. 145, aggiungere le seguenti: che preveda una riduzione della partecipazione al costo per le famiglie con figli a carico correlata al numero dei figli.
54. 4. Paolo Russo, Ruffino, Palmieri.

  Dopo il comma 448, aggiungere i seguenti:
  448-bis. Per gli anni dal 2019 al 2021, l'INAIL eroga ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia, o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale, la prestazione assistenziale di importo fisso pari a euro 12.000 da corrispondersi in un'unica soluzione, su istanza dell'interessato per gli eventi accertati nel predetto triennio.
  448-ter. La prestazione assistenziale è riconosciuta in caso di decesso a favore degli eredi dei malati di cui al comma 1, ripartita tra gli stessi, su domanda, da produrre all'INAIL entro un anno dalla data del decesso stesso, a pena di decadenza.
  448-quater. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 che hanno beneficiato per il triennio 2015- 2017, ai sensi dell'articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e dell'articolo 1, comma 292, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, della prestazione una tantum pari a euro 5.600 di cui al decreto interministeriale 4 settembre 2015, possono, su domanda da presentare all'INAIL entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiedere l'integrazione della prestazione sino alla concorrenza dell'importo di cui al comma 1. Qualora i malati di mesotelioma non professionale che hanno già percepito la prestazione una tantum per il triennio 2015-2017 siano deceduti prima della data di entrata in vigore della presente legge, possono chiedere l'integrazione i loro eredi, con le stesse modalità e termini di cui al primo periodo.
  448-quinquies. L'INAIL provvede ad erogare le prestazioni di cui ai commi 1 e 2 e le integrazioni di cui al comma 3 a valere sulle risorse disponibili del Fondo per le vittime dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'importo di spesa complessivo per il triennio di euro 25.000.000 e comunque, nel limite delle risorse previste dal decreto interministeriale 4 settembre 2015, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica né delle imprese.
  448-sexies. Per tutti i lavoratori ancora in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, coperti e non coperti da assicurazione obbligatoria gestita dall'INAIL, che siano stati esposti all'amianto per un periodo non inferiore a dieci anni, ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e Pag. 568non della maturazione del diritto di accesso alle medesime, l'intero periodo lavorativo soggetto ad esposizione all'amianto è moltiplicato per il coefficiente di 1,25. Tale facoltà e alle medesime condizioni è riconosciuta anche ai lavoratori in pensione, che non abbiano già beneficiato delle provvidenze di cui all'articolo 13, della legge 27 marzo 1992, n. 252.
  448-septies. Il beneficio di cui al comma 1 è concesso esclusivamente ai soggetti di cui al comma 1 che già alla data del 1o ottobre 2003 siano stati esposti all'amianto per un periodo non inferiore a dieci anni, in concentrazione media annua non inferiore a 100 f/I come valore medio su otto ore al giorno, e non abbiano già presentato istanza per avere accesso ai benefici previdenziali per l'esposizione all'amianto. La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto sono accertate e certificate dall'INAIL.
  448-octies. Ai fini della prestazione pensionistica, i soggetti di cui al comma 5, che non abbiano già presentato istanza per avere accesso ai benefici previdenziali per l'esposizione all'amianto, devono presentare richiesta all'INAIL entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 4, corredata a pena di improcedibilità di curriculum lavorativo, rilasciato dal datore di lavoro, dal quale risultino le mansioni svolte e i relativi periodi di esposizione all'amianto.
  448-nonies. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare su proposta dell'INAIL, e sentito l'INPS per le parti di propria competenza, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni cui ai commi 5, 6 e 7.
  448-decies. Conseguentemente, agli oneri derivanti dai commi da 448-bis a 448-nonies, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020 e a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio.
54. 2. Molinari, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 448 aggiungere il seguente:
  448-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2022, l'esercizio dell'attività odontoiatrica in forma societaria è consentito esclusivamente ai modelli societari che assumono la veste e forma di società tra professionisti iscritte al relativo Albo professionale ai sensi dell'articolo 10, legge 12 novembre 2011, n. 183. Al fine di consentire le cure odontoiatriche alle fasce di reddito meno abbienti, con un reddito ISBE pari o inferiore a 25.000 euro, con particolare attenzione ai minori, alle famiglie monoreddito con figli, alle famiglie numerose, agli anziani e in genere alle categorie deboli è riconosciuto un contributo pari a Pag. 569500 euro annui. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31 dicembre 2020, sono stabiliti i criteri per il riconoscimento del contributo di cui al presente comma.

  Conseguentemente il fondo di cui al comma 858 è ridotto di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
54. 3. Gelmini.

  Dopo il comma 448 aggiungere il seguente:
  448-bis. Nelle regioni a più alta criticità sociale e con una minore aspettativa di vita, al fine di garantire il diritto alla salute come diritto esigibile costituzionalmente garantito, dalla data di entrata in vigore della presente legge, è riconosciuto ai cittadini residenti nelle medesime regioni, un assegno di importo fino a 600 euro annui, per i soggetti con un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 15.000; e fino a 480 euro annui, per i soggetti con un valore ISEE non superiore a 40.000. Gli importi di cui al presente comma, sono utilizzabili a fronte del pagamento di prestazioni sanitarie e diagnostiche debitamente certificate e fino a concorrenza delle medesime. 2. Con decreto del ministero della salute, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni, sono stabiliti i criteri di individuazione delle regioni beneficiarie e le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma. All'onere di cui al presente comma, nei limiti di 100 milioni per il 2020 e di 200 milioni di euro dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione annuale del Fondo di cui al comma 255 dell'articolo 1 della legge n.145 del 2018.
54. 1. Paolo Russo.

AREA TEMATICA N. 55
(ART. 1, commi 449-450)

  Dopo il comma 450, aggiungere il seguente:
  450-bis. Al fine di consentire agli enti della Pubblica Amministrazione di dotarsi di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE), e di personale formato ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 120, nel rispetto delle modalità indicate dalle Linee-guida di cui all'accordo 27 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2003, e del decreto del Ministero della salute del 18 marzo 2011, sono stanziati, quale contributo dello Stato, 25 milioni euro per il 2020 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

  Conseguentemente, alla tabella A, allegata alla presente legge, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2020: – 25.000.000;
   2021: – 30.000.000;
   2022: – 30.000.000.
55. 1. Mulè, Bagnasco, Mandelli.

AREA TEMATICA N. 55-BIS
(ART. 1, comma 451)

  Dopo il comma 451, aggiungere il seguente:
  451-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, al riparto delle risorse stanziate a titolo di rimborso per l'acquisto dei medicinali innovativi ed oncologici innovativi, partecipano anche le regioni a statuto speciale.

Pag. 570

  Conseguentemente alla tabella A, allegata alla presente legge, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2020: – 20.000.000;
   2021: – 30.000.000;
   2022: – 30.000.000.
55-bis. 2. Novelli, Sandra Savino, Pettarin.

  Dopo il comma 451, inserire il seguente:
  451-bis. All'articolo 23-quater, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, il comma 4, è sostituito dal seguente:
  « 4. Nell'ambito delle politiche di carattere sociale, per consentire un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle relative procedure, anche in considerazione dei recenti importanti progressi della ricerca scientifica applicata alla prevenzione e terapia delle malattie tumorali e del diabete, sono destinati, per gli anni 2020, 2021 e 2022, 5 milioni di euro annui agli Istituti di ricovero e cura di carattere scientifico (IRCCS) della “Rete oncologica” del Ministero della salute impegnati nello sviluppo delle nuove tecnologie antitumorali CAR-T e 5 milioni di euro annui agli IRCCS della “Rete cardiovascolare” del Ministero della salute impegnati nei programmi di prevenzione primaria cardiovascolare. Alla copertura degli oneri di cui al periodo precedente, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, 10 milioni di euro per l'anno 2021 e 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.»
55-bis. 4. Saccani Jotti, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Pella, Cattaneo, Occhiuto, Mandelli.

  Dopo il comma 451 aggiungere il seguente:
  451-bis. Al comma 1 dell'articolo 15-novies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le parole: «ovvero, su istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero, su istanza dell'interessato, al compimento del settantesimo anno di età, previo consenso da parte della direzione aziendale, e senza che la permanenza in servizio dia luogo ad un aumento del numero dei dirigenti».
55-bis. 1. Montaruli, Ferro, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 451, aggiungere il seguente:
  451-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, al riparto delle risorse stanziate a titolo di rimborso per l'acquisto dei medicinali innovativi ed oncologici innovativi, partecipano anche le regioni a statuto speciale.
55-bis. 3. Novelli, Sandra Savino, Pettarin.

AREA TEMATICA N. 55-QUATER
(ART. 1, comma 453)

  Dopo il comma 453, aggiungere i seguenti:
  453-bis. A decorrere dal 2020, al fine di garantire il potenziamento delle reti di terapia del dolore e delle cure palliative, comprese quelle riferite all'età pediatrica, il Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 1 comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementato di 100 milioni di euro annui da destinare alla realizzazione delle finalità di cui alla legge 15 marzo 2010, n. 38.

Pag. 571

  Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 100 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
55-quater. 1. Bellucci, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

AREA TEMATICA N. 55-QUINQUIES
(ART. 1, comma 454)

  Dopo il comma 454 inserire il seguente:
  454-bis. Al fine di semplificare le procedure in materia di acquisizione e documentazione antimafia e promuovere la crescita nel settore agricolo, al decreto legislativo 6 settembre 2011; n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 86, comma 2-bis, le parole: «Fino all'attivazione della banca dati nazionale unica» sono soppresse;
   b) all'articolo 83, comma 3-bis, le parole: «per un importo superiore a 5.000,00 euro» sono sostituite dalle seguenti: «per un importo superiore a 25.000,00 euro»;
   c) all'articolo 91, comma 1-bis, le parole: «per un importo superiore a 5.000,00 euro» sono sostituite dalle seguenti: «per un importo superiore a 25.000,00 euro».
55-quinquies. 1. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile per estraneità di materia)

AREA TEMATICA N. 55-NOVIES
(ART. 1, commi 461-462)

  Dopo il comma 462 aggiungere i seguenti:
  462-bis. Il Ministero della salute promuove periodiche campagne di informazione e di sensibilizzazione sulle problematiche relative all'Epatite C. Le campagne sono dirette in particolare a diffondere una maggiore conoscenza della malattia e a promuovere attività di screening e di linkage-to-care al fine di favorire una diagnosi precoce e corretta. Le campagne sono realizzate in collaborazione con i medici di medicina generale e le farmacie territoriali che assicurano la massima capillarità sul territorio, con le Regioni e con le associazioni senza scopo di lucro che tutelano i pazienti affetti da epatite C.

  462-ter. Al fine di assicurare una diagnosi precoce della malattia il Ministero della salute stipula apposite convenzioni con i medici di medicina generale e le farmacie operanti sul territorio che possano, anche nell'ambito della farmacia dei servizi, di cui al decreto legislativo n. 153 del 2009, fornire test salivari veloci gratuiti per i pazienti;
  462-quater. Per i maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei commi precedenti è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
   2020: – 1.000.000;
   2021: – 1.000.000;
   2022: – 1.000.000.
55-novies. 1. Mandelli.

  Dopo il comma 462, aggiungere i seguenti:
  462-bis. Il Ministero della salute promuove periodiche campagne di informazione Pag. 572e di sensibilizzazione sulle problematiche relative alla sindrome da immunodeficienza acquisita (Acquired Immunodeficiency Syndrome: AIDS). Le campagne sono dirette in particolare a diffondere una maggiore conoscenza della malattia e a promuovere attività di screening al fine di favorire una diagnosi precoce e corretta. Le campagne sono realizzate in collaborazione con i medici di medicina generale e le farmacie territoriali che assicurano la massima capillarità sul territorio, con le Regioni e con le associazioni senza scopo di lucro che tutelano i pazienti affetti da AIDS.
  462-ter. Al fine di assicurare una diagnosi precoce della malattia il Ministero della salute stipula apposite convenzioni con i medici di medicina generale e le farmacie operanti sul territorio che possano, anche nell'ambito della farmacia dei servizi, di cui al decreto legislativo n. 153 del 2009, fornire test veloci e gratuiti per i pazienti;
  462-quater. Per i maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei commi precedenti è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
   2020: – 1.000.000;
   2021: – 1.000.000;
   2022: – 1.000.000.
55-novies. 2. Mandelli.

  Dopo il comma 462, aggiungere i seguenti:
  462-bis. All'articolo 2, comma 1, della legge 2 aprile 1968 n. 475 sostituire le parole: «il comune» con le seguenti: «la Regione».
  462-ter. Dopo il comma 1, della legge 2 aprile 1968 n. 475 aggiungere il seguente:
  «1-bis. Le somme derivanti dal pagamento della tassa di autorizzazione all'esercizio della farmacia confluiscono in un apposito fondo regionale destinato ad incrementare le risorse per il pagamento dell'indennità di residenza di cui all'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221.»
55-novies. 7. Mandelli.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 462, aggiungere il seguente:
  462-bis. L'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:
  «Art. 102. – Il conseguimento di più lauree o diplomi dà diritto all'esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie.
   Gli esercenti le professioni o arti sanitarie possono svolgere, in qualsiasi forma, la loro attività in farmacia, ad eccezione dei professionisti abilitati alla prescrizione di medicinali.
   I sanitari abilitati alla prescrizione dei medicinali che stipulano con farmacisti convenzioni di qualsiasi tipo relative alla partecipazione all'utile della farmacia, quando non ricorra l'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 170 e 172 del citato testo unico delle leggi sanitarie, sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a 20.000».
55-novies. 3. Mandelli.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 462, aggiungere i seguenti:
  462-bis. All'articolo 89, comma 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sostituire le parole: da «Il medico» al «paziente» con le seguenti: «Il medico è tenuto ad indicare sulla ricetta relativa ai medicinali disciplinati dal presente articolo Pag. 573il nominativo del paziente ovvero, su richiesta di quest'ultimo, il codice fiscale in luogo della menzione del nome e del cognome».
  462-ter. All'articolo 148 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 7, sostituire le parole: «trecento euro a milleottocento» con le parole: «duecento a milleduecento» e le parole: «duecento euro a milleduecento euro» con le parole: «cento euro a ottocento»;
   b) al comma 8, sostituire le parole: «cinquecento euro a tremila» con le parole: «duecento a millecinquecento»;
   c) al comma 11, sostituire le parole: «cinquecento euro a tremila» con le parole: «duecento a millecinquecento».
55-novies. 4. Mandelli

  Dopo il comma 462, aggiungere i seguenti:
  462-bis. All'articolo 108 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 11, le parole: «1.549,00 a euro 9.296,00» sono sostituite con le seguenti: «500,00 a euro 4.000,00»;
   b) al comma 13, le parole: «2.600,00 a euro 15.500,00» sono sostituite con le seguenti: «1.300,00 a euro 7.500,00».
55-novies. 5. Mandelli.

  Dopo il comma 462, aggiungere il seguente:
  462-bis. L'articolo 68, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:
  «1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non ottempera alle norme sulla tenuta dei registri di entrata e uscita, di carico e scarico e di lavorazione, nonché all'obbligo di trasmissione dei dati e di denunzia di cui agli articoli da 60 a 67 è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 3.000.»
55-novies. 6. Mandelli.

  Dopo il comma 462 inserire il seguente:
  462-bis. All'articolo 8 del decreto-legge 18 settembre 2001 n. 347, convertito in legge n. 405 del 2001 dopo le parole: «stipulare accordi con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private» aggiungere le parole: «e, in collaborazione con esse, con le associazioni di categoria dei distributori intermedi».
55-novies. 8. Paolo Russo.

AREA TEMATICA N. 55-DECIES
(ART. 1, comma 463)

  Dopo il comma 463, inserire i seguenti:
  463-bis. I lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche conservano il posto di lavoro per tutto il periodo necessario alle cure o ai trattamenti che comportano condizioni psico-fisiche non compatibili con l'attività lavorativa e, comunque, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla certificazione medica specialistica, salvo che i contratti collettivi nazionali di categoria non prevedano norme di maggiore favore.
  463-ter. La certificazione della malattia è rilasciata dall'azienda sanitaria locale competente per territorio o dal medico specialista che ha in cura il lavoratore.
  463-quater. Al fine di tutelare la salute dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche che richiedono visite, esami strumentali e cure mediche frequenti, il numero annuale delle ore di permesso retribuito previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro è Pag. 574aumentato in base alle indicazioni del medico specialista che ha in cura il lavoratore.
  463-quinquies. L'elenco delle malattie di cui ai precedenti commi è predisposto dal Ministro della salute, con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
55-decies. 1. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 463, inserire i seguenti:
  463-bis. I lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche conservano il posto di lavoro per tutto il periodo necessario alle cure o ai trattamenti che comportano condizioni psico-fisiche non compatibili con l'attività lavorativa e, comunque, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla certificazione medica specialistica, salvo che i contratti collettivi nazionali di categoria non prevedano norme di maggiore favore.

  463-ter. La certificazione della malattia è rilasciata dall'azienda sanitaria locale competente per territorio o dal medico specialista che ha in cura il lavoratore.
  463-quater. L'elenco delle malattie di cui ai precedenti commi è predisposto dal Ministro della salute, con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
55-decies. 2. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 463, aggiungere i seguenti:
  463-bis. Al fine di tutelare la salute dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche che richiedono visite, esami strumentali e cure mediche frequenti, il numero annuale delle ore di permesso retribuito previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro è aumentato in base alle indicazioni del medico specialista che ha in cura il lavoratore.
  463-ter. L'elenco delle malattie di cui al precedente comma è predisposto dal Ministro della salute, con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
55-decies. 3. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

AREA TEMATICA N. 55-UNDECIES
(ART. 1, comma 464)

  Dopo il comma 464, aggiungere il seguente:
  464-bis. All'articolo 30, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, l'ultimo periodo è soppresso.
55-undecies. 1. Novelli, Bagnasco.

AREA TEMATICA N. 55-QUINQUIESDECIES
(ART. 1, commi 470-472)

  Dopo il comma 472, inserire i seguenti:
  472-bis. In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 10, comma 1, della legge 8 marzo 2017, n. 24, a quest'ultima sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 7, il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. Il danno conseguente all'attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, Pag. 575pubblica o privata, e dell'esercente la professione sanitaria, è risarcito sulla base di specifiche tabelle INAIL.»;
   b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  «4-bis. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il parere del comitato amministratore del fondo di cui all'articolo 14, redige delle tabelle specifiche per il risarcimento del danno.»;
   c) all'articolo 8, comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) le parole: «comprese le imprese di assicurazione» sono sostituite dalle seguenti: «compresa l'INAIL»;
    2) le parole: «l'impresa di assicurazione» sono sostituite dalle seguenti: «l'INAIL»;
    3) le parole: «all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS)» sono sostituite dalle seguenti: «al Ministero del lavoro e delle politiche sociali»;
   d) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 3, le parole: «contro l'impresa di assicurazione» sono sostituite dalle seguenti «contro l'INAIL»;
    2) il comma 6 è sostituito dal seguente:
  « 6. In caso di accoglimento della domanda proposta dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria o sociosanitaria privata o nei confronti dell'assicuratore titolare di polizza, di cui all'articolo 10, con la medesima struttura, la misura della rivalsa e quella della surrogazione richiesta dall'INAIL, ai sensi dell'articolo 1916, primo comma, del codice civile, per singolo evento, in caso di colpa grave, non possono superare una somma pari al triplo del valore maggiore del reddito professionale, ivi compresa la retribuzione lorda, conseguito nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo. Il limite alla misura della rivalsa, di cui al periodo precedente, non si applica nei confronti degli esercenti la professione sanitaria di cui all'articolo 10, comma 2.»;
    3) al comma 7, le parole: «o dell'impresa di assicurazione» sono sostituite dalle seguenti: «o dell'assicuratore, di cui all'articolo 10»;
   e) all'articolo 10, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 1, le parole: «o di altre analoghe misure» e «o adottano analoghe misure» sono soppresse;
    2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
  «1-bis. L'assicurazione è gestita esclusivamente dall'INAIL, di seguito denominata “assicuratore”»;
    3) il comma 4 è sostituito dal seguente:
  « 4. Le strutture di cui al comma 1 rendono noto, mediante pubblicazione nel proprio sito internet, per esteso i contratti, le clausole assicurative che determinano la copertura assicurativa della responsabilità civile verso i terzi e verso i prestatori di opera di cui al comma 1.»;
    4) il comma 5 è abrogato;
    5) il comma 6 è sostituito dal seguente:
  « 6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentiti l'INAIL, le associazioni nazionali rappresentative delle strutture private che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie, Pag. 576la Federazione nazionale degli ordini di medici chirurghi e degli odontoiatri, le Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie professionali interessate, nonché le associazioni di tutela dei cittadini e dei pazienti, sono determinati i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie, prevedendo l'individuazione di classi di rischio a cui far corrispondere massimali differenziati. Il medesimo decreto stabilisce i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure, anche di assunzione diretta del rischio, richiamate dal comma 1»;
    6) il comma 7 è sostituito dal seguente:
  « 7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare, di concerto con il Ministro della salute e sentito l'INAIL, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i dati relativi alle polizze di assicurazione stipulate ai sensi dei commi 1 e 2 e alle altre analoghe misure adottate ai sensi dei commi 1 e 6, e sono stabilite le modalità e i termini per la comunicazione di tali dati da parte delle strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private, e degli esercenti le professioni sanitarie all'Osservatorio. Il medesimo decreto stabilisce le modalità e i termini per l'accesso a tali dati.»;
   f) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 1, le parole: «dell'impresa di assicurazione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'INAIL»;
    2) al comma 3, le parole: «l'impresa di assicurazione» sono sostituite dalle seguenti: «l'assicuratore»;
    3) al comma 4, le parole: «l'impresa di assicurazione», ovunque si ripetano, sono sostituite dalle seguenti: «l'assicuratore»;
    4) al comma 5, le parole: «dell'impresa di assicurazione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'INAIL»;
   g) l'articolo 13, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Le strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all'articolo 7, comma 1, e l'INAIL che presta la copertura assicurativa nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, comunicano all'esercente la professione sanitaria l'instaurazione del giudizio promosso nei loro confronti dal danneggiato, entro quarantacinque giorni dalla ricezione della notifica dell'atto introduttivo, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente copia dell'atto introduttivo del giudizio. Le strutture sanitarie e sociosanitarie e l'assicuratore entro quarantacinque giorni comunicano all'esercente la professione sanitaria, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'avvio di trattative stragiudiziali con il danneggiato, con invito a prendervi parte. L'omissione, la tardività o l'incompletezza delle comunicazioni di cui al presente comma preclude l'ammissibilità delle azioni di rivalsa o di responsabilità amministrativa di cui all'articolo 9.»;
   h) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Art. 14.

(Fondo autonomo assicurativo sanitario)
   1. È istituito presso l'INAIL un Fondo autonomo assicurativo sanitario con contabilità separata, di seguito denominato “Fondo”. Il Fondo è alimentato dal versamento di tutte le polizze assicurative stipulate dalle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e provate di cui all'articolo 10.
   2. Al Fondo sovrintende un comitato amministratore, che dura in carica tre anni, composto dal presidente e dal direttore generale dell'INAIL, da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle Pag. 577politiche sociali, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e da un rappresentane del Ministero della salute.
   3. Con regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e l'INAIL, sono definiti criteri e principi per l'elezione del presidente del comitato amministratore, dei compiti e delle funzioni per la gestione delle risorse del suddetto Fondo».

  472-ter. Agli oneri derivanti dall'organizzazione e gestione del Fondo di cui al comma 472-bis, stimati prudenzialmente in 2 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 858.
55-quinquiesdecies. 2. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 472, aggiungere i seguenti:
  472-bis. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 30 è aggiunto il seguente: «30-bis) coagulometri portatili per persone affetti da patologie che richiedono il ricorso alla terapia anticoagulante orale;».

  472-ter. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le linee guida e le modalità per la fruizione dell'IVA agevolata da parte dei soggetti di cui al comma 472-bis.
  472-quater. Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione dei commi 472-bis e 472-ter, pari a 137 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
55-quinquiesdecies. 6. Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Tiramani, Sutto, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 472, aggiungere i seguenti:
  472-bis. Al fine di arginare, nel breve periodo, il fenomeno relativo alla carenza di medici e di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e nei limiti di spesa per il personale previsti dalla disciplina vigente, possono Pag. 578procedere, fino al 31 dicembre 2021, all'assunzione con contratti di libera professione di personale medico, anche in quiescenza, non oltre il settantesimo anno di età.
  472-ter. L'assunzione di cui al comma 472-bis è subordinata al previo accertamento delle seguenti condizioni:
   a) preventiva definizione della programmazione dei fabbisogni di personale;
   b) indisponibilità di risorse umane all'interno dei medesimi aziende ed enti, anche in relazione al ricorso a tutti gli istituti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente;
   c) assenza di valide graduatorie regionali di concorso pubblico o avviso pubblico, alle quali attingere per eventuali assunzioni a tempo indeterminato o a tempo determinato;
   d) in presenza delle graduatorie di cui alla lettera c) rifiuto dell'assunzione da parte dei soggetti utilmente collocati nelle graduatorie stesse;
   e) indizione, nell'ipotesi di assenza di graduatorie, successivamente al 1o gennaio 2019, di procedure per l'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, risultate infruttuose, relative alle medesime funzioni.

  472-quater. Ai contratti stipulati ai sensi del comma 472-bis non si applica il divieto di cui all'articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
55-quinquiesdecies. 5. Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Tiramani, Sutto, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 472, aggiungere i seguenti:
  472-bis. Per i laureati in odontoiatria e protesi dentaria e per i laureati in medicina e chirurgia legittimati all'esercizio della professione di odontoiatra, è abolito il requisito della specializzazione ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici per dirigente medico odontoiatra e ai fini dell'accesso alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale.
  472-ter. All'articolo 28 del regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, la lettera b), del comma 1 e il comma 2 sono soppressi.
  472-quater. All'articolo 8, comma 1, lettera h-ter), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; il requisito della specializzazione non è richiesto per l'accesso alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale».
55-quinquiesdecies. 3. Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Tiramani, Sutto, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 472, aggiungere i seguenti:
  472-bis. A decorrere dall'anno accademico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la formazione specialistica in area sanitaria, ad accesso riservato ai medici, si svolge a tempo parziale in conformità a quanto previsto dall'articolo 22 della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 dicembre 2005. La formazione teorica compete alle università. La formazione pratica si svolge presso le strutture sanitarie pubbliche del Servizio sanitario nazionale.
  472-ter. Con decreto del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, Pag. 579di concerto con il Ministro della salute, sono individuate le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale di cui al comma 472-bis e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria.
55-quinquiesdecies. 4. Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Tiramani, Sutto, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 472, aggiungere i seguenti:
  472-bis. Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, i commi 510 e 511 dell'articolo 1 sono sostituiti dai seguenti:
  « 510. È autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2020 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, per l'attivazione di interventi volti a ridurre, anche in osservanza alle indicazioni previste nel vigente Piano nazionale di governo delle liste di attesa, i tempi di attesa nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, secondo il principio dell'appropriatezza clinica, organizzativa e prescrittiva, mediante:
   a) l'implementazione e l'ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche legate ai sistemi di prenotazione elettronica per l'accesso alle strutture sanitarie, come previsto dall'articolo 47-bis del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
   b) il completamento dell'orario degli specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti già titolari a tempo indeterminato presso l'ASL di riferimento, per la branca o area professionale interessata dai più lunghi tempi di attesa nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, fino al raggiungimento del tempo pieno come previsto dall'articolo 26, comma 1, dell'ACN per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, sottoscritto il 30 luglio 2015.
   511. Le risorse di cui al comma 510 sono ripartite tra le regioni e tra gli interventi di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma, secondo modalità individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nell'attuazione degli interventi di cui alla lettera b) del comma 510, è fatta salva la facoltà degli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie di aderire alla richiesta dell'ASL di riferimento».

  472-ter. Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 472-bis, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2020 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati Pag. 580appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
55-quinquiesdecies. 7. Alessandro Pagano, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 472, aggiungere il seguente:
  472-bis. Il fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali oncologici innovativi di cui all'articolo 1, comma 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020 e 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
55-quinquiesdecies. 8. Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 472, aggiungere il seguente:
  472-bis. Il fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali oncologici innovativi di cui all'articolo 1, comma 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2020 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo Pag. 5812019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
55-quinquiesdecies. 9. Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 472, aggiungere il seguente:
  472-bis. Il fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali oncologici innovativi di cui all'articolo 1, comma 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
55-quinquiesdecies. 10. Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 472, aggiungere i seguenti:
  472-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con la procedura di cui all'articolo 1, comma 554, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si provvede all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, al fine di garantire l'erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN), in regime di esenzione dalla partecipazione al relativo costo, di tutte le prestazioni, attività, servizi, dispositivi e interventi, anche di natura estetica, necessari ed appropriati per la completa riabilitazione delle vittime di atti dolosi di violenza fisica, oggetto di denuncia all'autorità giudiziaria.
  472-ter. Qualora, all'esito degli accertamenti condotti dall'autorità giudiziaria, risulti che le lesioni subite non sono riconducibili ad atti dolosi di violenza fisica, ovvero che detti atti non sono stati materialmente posti in essere, le prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale sul presupposto della denuncia di cui al comma 472-bis, che in assenza di essa non sarebbero state garantite, sono integralmente rimborsate dal soggetto che ne ha beneficiato, secondo le modalità stabilite Pag. 582con il medesimo decreto adottato ai sensi del comma 472-bis.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione dei presenti commi, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 858.
55-quinquiesdecies. 11. Gerardi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 472, aggiungere il seguente:
  472-bis. I cittadini italiani residenti all'estero, in Paesi che non hanno stipulato una convenzione contro le doppie imposizioni fiscali con l'Italia, e che percepiscono in sede estera la pensione dal sistema previdenziale italiano hanno diritto, previa richiesta, all'iscrizione al Sistema Sanitario Nazionale. All'onere di cui al presente comma, pari a 4 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
55-quinquiesdecies. 12. Fitzgerald Nissoli, Sangregorio.

  Dopo il comma 472, aggiungere il seguente:
  472-bis. I cittadini italiani residenti all'estero che percepiscono in sede estera la pensione dal sistema previdenziale italiano hanno diritto, previa richiesta, all'iscrizione al Sistema Sanitario Nazionale. All'onere di cui al presente comma, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
55-quinquiesdecies. 13. Fitzgerald Nissoli, Sangregorio.

  Dopo il comma 472, aggiungere il seguente:
  472-bis. 1 cittadini italiani residenti all'estero, durante il periodo di soggiorno in Italia, possono riattivare, per non più di tre mesi, l'iscrizione al Sistema Sanitario Nazionale presso la Sede ASL di competenza per il comune di iscrizione Aire. All'onere di cui al presente comma, pari a 15 milioni a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
55-quinquiesdecies. 14. Fitzgerald Nissoli, Sangregorio.

  Dopo il comma 472, aggiungere il seguente:
  472-bis. Presso ogni pronto soccorso dei presidi ospedalieri di primo e secondo livello, i centri di salute mentale e i servizi per le dipendenze è istituito un presidio fisso di polizia, ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici, composto almeno da un ufficiale di polizia e da un numero di agenti determinato in proporzione al bacino di utenza e al livello di rischio della struttura interessata. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, valutati in euro 1,5 milioni di euro annui a partire dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
55-quinquiesdecies. 1. Bellucci, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli.

AREA TEMATICA N. 56
(ART. 1, commi 473-475)

  Ai commi 474 e 475, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 474, terzo periodo, dopo le parole dei datori di lavoro e dei lavoratori, inserire le seguenti: dai rappresentanti Pag. 583delle Associazioni nazionali comparativamente più rappresentative che abbiano per oggetto statutario la tutela delle persone con disabilità e dei caregiver familiari,;
   b) al comma 475, secondo periodo, dopo le parole dei datori di lavoro e dei lavoratori, inserire le seguenti: dai rappresentanti delle Associazioni nazionali comparativamente più rappresentative che abbiano per oggetto statutario la tutela delle persone con disabilità e dei caregiver familiari,.
56. 2. Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Tiramani, Sutto, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Al comma 474, primo periodo, inserire, in fine, le seguenti parole:, con particolare riguardo al personale viaggiante degli autoferrotranvieri internavigatori del servizio di trasporto pubblico a Venezia,.
56. 1. Fogliani, Andreuzza, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

AREA TEMATICA N. 57
(ART. 1, comma 476)

  Al comma 476, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai soli fini della predetta agevolazione i limiti anagrafici e contributivi sono abbassati di ulteriori anni due nel caso in cui la lavoratrice risulti convivente con un parente o affine di primo grado o con il coniuge o con la parte dell'unione civile di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016 n. 76, in possesso della certificazione attestante la condizione di handicap con connotazione di gravità di cui all'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, quantificati in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
57. 2. Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Tiramani, Sutto, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 476, aggiungere i seguenti:
  476-bis. Una quota pari a 4,2 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2020, delle risorse di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, è destinata alla promozione della parità retributiva tra i sessi.

Pag. 584

  476-ter. Ai fini di cui al comma 476-bis, in sede di contrattazione collettiva e aziendale sono individuate le modalità con cui i datori di lavoro privati con più di quindici lavoratori comunicano periodicamente, in forma chiara e trasparente, nel pieno rispetto dei dati personali, ai propri lavoratori, alle rappresentanze sindacali e agli organismi di parità previsti dal codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, le informazioni riguardanti la remunerazione individuale di ciascun lavoratore, in ogni sua componente, con particolare riferimento:
   a) alle differenze tra le retribuzioni medie di base e il totale dei salari dei dipendenti di ciascun sesso suddivisi per mansione e per tipo di lavoro;
   b) alle differenze tra le retribuzioni iniziali dei lavoratori di ciascun sesso;
   c) ai criteri e alle procedure adottati per la determinazione di ogni elemento della retribuzione complessiva, delle eventuali componenti accessorie del salario, delle indennità, anche collegate al risultato, e di ogni altro beneficio in natura ovvero di qualsiasi altra erogazione al lavoratore che ha effettuato la richiesta.

  476-quater. Ai fini dell'accesso alle risorse di cui al comma 476-bis volte a promuovere la parità retributiva tra i sessi, in sede di contrattazione collettiva sono definite le linee guida per la predisposizione di un piano di azione volto a:
   a) prevenire qualsiasi forma di discriminazione nell'accesso al lavoro, nella promozione e formazione professionale e nelle condizioni di lavoro;
   b) garantire il diritto delle lavoratrici alla parità di retribuzione in caso di svolgimento di eguali mansioni e il superamento dei differenziali retributivi tra i sessi, rimuovendo eventuali disparità di trattamento;
   c) superare condizioni di organizzazione e distribuzione del lavoro che siano, di fatto, pregiudizievoli per l'avanzamento professionale, di carriera ed economico della lavoratrice;
   d) promuovere una migliore articolazione tra l'attività lavorativa e le esigenze di vita;
   e) sviluppare misure per il reinserimento della lavoratrice nell'attività lavorativa dopo la maternità;
   f) avviare programmi di controllo interno al fine di rilevare eventuali condizioni di discriminazione individuate ai sensi del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.

  476-quinquies. Il piano di azione di cui al comma 476-quater è trasmesso ai lavoratori e agli organismi di parità previsti dal codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. 476-sexies. Qualora siano rilevati scostamenti tra le medie salariali di lavoratori di sesso differente i quali svolgano la medesima mansione, i lavoratori o le rappresentanze sindacali ne danno comunicazione agli organismi di parità previsti dal codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, affinché provvedano a verificare e ad accertare la sussistenza di discriminazioni in violazione delle disposizioni degli articoli 25 e seguenti del medesimo codice.
  476-septies. A seguito della verifica annuale delle risultanze del piano di azione di cui al comma 476-quater, alle imprese che hanno promosso misure di equiparazione retributiva tra i sessi ai sensi del presente articolo e che hanno rimosso le eventuali discriminazioni rilevate è riconosciuto un credito d'imposta pari al 20 per cento delle spese documentate sostenute per:
   a) l'acquisto di beni materiali strumentali;
   b) l'acquisto di dispositivi elettronici;
   c) l'erogazione di servizi in favore dei dipendenti e delle loro famiglie;Pag. 585
   d) l'acquisto o l'erogazione di ogni altro prodotto o servizio che, in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, permetta un'organizzazione e una distribuzione del lavoro che promuovano la conciliazione delle esigenze di vita e di lavoro anche mediante l'articolazione flessibile dei tempi e dei luoghi di prestazione dell'attività lavorativa.

  476-octies. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato il regolamento di attuazione dei commi da 476-bis a 476-septies.
  476-novies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 476-bis a 476-septies, si provvede nei limiti di 100 milioni di euro annui, mediante riduzione dall'anno 2020, delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
57. 4. Gelmini, Prestigiacomo, Versace, Mandelli.

  Dopo il comma 476, aggiungere i seguenti:
  476-bis. Ai fini della determinazione dei requisiti e del montante contributivo necessari per l'ottenimento della pensione anticipata e di vecchiaia, nonché di «quota 100», ai sensi del decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4, e della «Opzione donna» ai sensi dell'articolo 1, comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243, per ogni madre lavoratrice con almeno 25 anni di contributi e 3 figli, viene riconosciuto un contributo figurativo di anni uno per ciascun figlio.

  476-ter. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 476-bis, si provvede nei limiti di 1.000 milioni di euro annui delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
57. 5. Paolo Russo, Ruffino, Palmieri.

  Dopo il comma 476, aggiungere il seguente:
  476-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, dopo le parole: «per le lavoratrici dipendenti e» sono soppresse le parole: «a 59 anni»;
   b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122, alla lettera a), dopo le parole: “dei lavoratori dipendenti,” sono aggiunte le seguenti: “e delle gestioni dei lavoratori autonomi” e alla lettera b), dopo le parole: “delle gestioni” sono soppresse le parole: “per gli artigiani, i commercianti e dei coltivatori diretti, nonché”».

  Conseguentemente agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 150 milioni annui a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione del «Fondo per il reddito di cittadinanza» di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.
57. 1. Rizzetto, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli, Trancassini.

  Dopo il comma 476, inserire il seguente:
  476-bis. A richiesta degli interessati, l'età di quiescenza dei professori universitari di I fascia è fissata al 31 ottobre Pag. 586dell'Anno Accademico di compimento del settantaduesimo anno di età nei seguenti casi:
   a) il professore ordinario ha ricoperto per almeno cinque anni la carica di Rettore, di Preside, di Direttore di Dipartimento, di membro del Consiglio Universitario Nazionale o per un identico periodo sia stato collocato in aspettativa obbligatoria per l'assunzione di incarichi politici professionali o scientifici;
   b) il professore ordinario ha le mediane necessarie a partecipare alle commissioni di valutazione dell'abilitazione scientifica nazionale (ASN).
   Nel biennio di permanenza in servizio dopo il settantesimo anno non sono previsti scatti stipendiali.
57. 3. Paolo Russo.

AREA TEMATICA N. 58
(ART. 1, commi 477-478)

  Al comma 477 apportare le seguenti modificazioni:
   a) primo periodo, sostituire la lettera b) con la seguente: «Per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi:
    1) nella misura dell'85 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a), l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
    2) nella misura del 57 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
    3) nella misura del 51 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
    4) nella misura del 48 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a nove volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a nove volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero;
    5) nella misura del 43 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a nove volte il trattamento minimo INPS».
   b) Inserire il seguente comma: «477-bis. All'onere di cui al comma 1 pari 200 milioni di euro per l'anno 2020 e 1.000 Pag. 587milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 256 della legge 30 dicembre 2018, n. 145».
58. 8. Gelmini, Prestigiacomo, Mandelli, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Paolo Russo, Pella, Occhiuto.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 478 inserire i seguenti:
  478-bis. Al fine di favorire l'assunzione stabile di giovani lavoratori presso lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito fondo con la dotazione di euro 500 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Le risorse del fondo sono destinate a finanziare la riduzione degli oneri contributivi per le imprese che assumono con contratto a tempo determinato lavoratori di età non superiore a 30 anni. Il livello massimo di riduzione dell'onere contributivo finanziabile è del 70 per cento nel corso del primo anno di assunzione e del 40 per cento nei successivi due anni.

  478-ter. Alle imprese che licenziano il lavoratore assunto ai sensi del comma 478-bis, entro il quinto anno successivo a quello di assunzione, in assenza di giustificato motivo o giusta causa è irrogata una sanzione pecuniaria di importo pari a quello delle quote di contributi non versate ai sensi del comma 478-bis.
  478-quater. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede all'attuazione del presente articolo con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente dopo il comma 858 inserire il seguente: «858-bis. Il fondo di cui all'articolo 1 comma 255 della legge n. 145 del 2018 è ridotto di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020».
58. 4. Zangrillo.

  Dopo il comma 478 inserire i seguenti:
  478-bis. Le lavoratrici che abbiano compiuto il sessantatreesimo anno di età, che siano iscritte all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e siano in possesso di un'anzianità contributiva non inferiore ai venticinque anni, nei limiti delle risorse di cui al successivo comma 478-ter, possono richiedere la copertura contributiva previdenziale, fino ad un massimo di cinque anni, per i periodi di interruzione dell'attività lavorativa verificatisi nei venti anni precedenti all'atto della richiesta. I periodi di interruzione lavorativa di cui al primo periodo del presente comma non possono comunque essere superiori, nel loro complesso ad otto anni.

  478-ter. Per le finalità di cui al comma 478-bis è istituito presso lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo, denominato «Integrazione Donna» con una dotazione pari a 50.000.000 euro per ciascuno degli dal 2020 al 2027.
  478-quater. Le modalità di attuazione dei commi 478-bis e 478-ter sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, avuto particolare riguardo a:
   a) le procedure per l'accertamento delle condizioni per l'accesso al beneficio di cui al comma 478-ter;
   b) l'attività di monitoraggio delle richieste pervenute;
   c) la documentazione da presentare per accedere al beneficio.

  Conseguentemente dopo il comma 858 aggiungere il seguente:
  858-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018 è ridotto di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
58. 6. Polverini.

Pag. 588

  Dopo il comma 478 inserire i seguenti:
  478-bis. Al fine di aumentare la sicurezza sui luoghi di lavoro presso lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito fondo con una dotazione di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 a valere sulle risorse di cui al fondo di cui all'articolo 1, comma 255 della legge n. 145 del 2018. Le risorse del fondo sono impiegate per le seguenti attività:
   a) Attività ispettiva da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro;
   b) Attività di formazione sull'applicazione della normativa e sulle buone pratiche in materia di sicurezza, salute e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro;
   c) Interventi finalizzati al miglioramento e alla salubrità dei luoghi di lavoro;
   d) Incentivazione dell'acquisto di materiali e strumenti antinfortunistica;

  478-ter. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, da adottare di concerto con il Ministro della salute entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le modalità e i criteri di riparto del fondo di cui al comma 478-bis, prevedendo che, ad eccezione dell'anno 2020, il fondo di cui al comma 478-bis sia ripartito annualmente tra le attività individuate dal medesimo comma entro il primo febbraio di ogni anno.
  478-quater. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro il 30 gennaio di ogni anno invia una relazione alle competenti commissioni parlamentari in cui dà conto delle modalità di utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 478-bis relative all'anno precedente.
58. 7. Polverini.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 478 aggiungere i seguenti:
  478-bis. L'importo minimo della pensione di inabilità e dell'assegno mensile di cui agli articoli 12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 è determinato, a decorre dal 1o gennaio 2020 in euro 500.

  478-ter. All'onere di cui al comma 478-bis, si provvede nei limiti di 5.000 milioni di euro l'anno, mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
58. 1. Versace.

  Dopo il comma 478 aggiungere i seguenti:
  478-bis. In via sperimentale, a partire dal 1o gennaio 2020, l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita in attuazione dell'articolo 22-ter, comma 2, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è calcolato su base regionale.

  478-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni del comma 478-bis, assicurando l'invarianza di spesa.
58. 11. Paolo Russo.

  Dopo il comma 478 aggiungere i seguenti:
  478-bis. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, è sostituito dai seguenti:
  «2. Alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i Pag. 589dipendenti pubblici, loro superstiti o aventi causa, che ne hanno titolo, l'ente erogatore provvede decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto del lavoro. Alla corresponsione agli aventi diritto l'ente provvede entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi.
   2-bis. Per i soggetti che conseguono il diritto alla pensione a decorrere dal 31 dicembre 2019, il termine di 12 mesi, di cui al comma 2, trova applicazione per le seguenti fattispecie:
    1) raggiunti limiti d'età, compreso il collocamento a riposo d'ufficio disposto dalle singole amministrazioni al raggiungimento del limite di età ordinamentale, di cui all'articolo 24, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, anche se inferiore al limite d'età per la pensione di vecchiaia, e in presenza dell'avvenuto conseguimento del diritto a pensione, vigente alla data di entrata della presente legge;
    2) cessazioni dal servizio conseguenti all'estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per raggiungimento del termine finale fissato nel relativo contratto di lavoro, in quanto equiparabile alla cessazione per limiti di servizio;
    3) dimissioni volontarie, con o senza diritto a pensione anticipata, in deroga alle disposizioni previste dal decreto legge n. 138 del 2011, convertito nella legge n. 148 del 2011, e dalla legge n. 147 del 2013;
    4) recesso da parte del datore di lavoro (licenziamento, destituzione dall'impiego etc.), salvo possibile deroga del termine di pagamento a 6 mesi, ove applicabile;
    5) cessazione dal servizio connessa al pensionamento conseguito con l'anzianità contributiva massima ai fini pensionistici (pari a 40 anni per la generalità dei lavoratori dipendenti ovvero anzianità contributive inferiori, con riferimento al personale appartenente a regimi pensionistici speciali);
    6) cessazione dal servizio dei soggetti di cui all'articolo 24, commi 6 e 10 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214;
    7) cessazione dal servizio dei soggetti di cui all'articolo 24, comma 2 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 708, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
    8) cessazione dal servizio derivante da risoluzione unilaterale di cui all'articolo 72, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
    9) cessazione dal servizio derivante da atto unilaterale del datore di lavoro associato ad accessi alla pensione con penalizzazione non configurabile come risoluzione a norma dell'articolo 72, comma 11, del decreto-legge n. 112 del 2008, come modificato dalla legge n. 114 del 2014;
    10) cessazione dal servizio del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, che cessa anticipatamente rispetto al limite ordinamentale previsto per la qualifica o grado rivestito, se differenti, con riferimento a:
   a) dimissioni volontarie;
   b) con un'età di almeno 57 anni e tre mesi (requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell'articolo, 12 del decreto legge 78 del 2010 e successive modificazioni e integrazioni) ed un'anzianità contributiva di 35 anni;
   c) con 40 anni e 3 mesi di anzianità contributiva (requisito da adeguare alla speranza di vita, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legge 78 del 2010 e successive modificazioni e integrazioni);Pag. 590
    11) in deroga all'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, il personale soprannumerario delle pubbliche amministrazioni interessate da processi di riduzione e razionalizzazioni, previste all'articolo 2 del decreto legge n. 95 del 2012, come successivamente modificato, al quale si applica la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, di cui all'articolo 72, comma 11 del decreto legge n. 112 del 2008.
   2-ter. In deroga a quanto previsto dal comma 2-bis, la prestazione pensionistica è liquidata e messa in pagamento nei termini seguenti:
   a) Termine di 105 giorni: “Cessazioni dal servizio per inabilità o decesso”.
   2-quater. Per il personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2018/2019 ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni che accedono al beneficio di cui al comma 2, ai soli fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto, comunque denominato, si applica la disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del comma 22 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138. Il trattamento di fine servizio, comunque denominato, è effettuato secondo le modalità previste dalla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della legge n. 147 del 2013.».
58. 9. Vizzini.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 478 aggiungere i seguenti:
  478-bis. Al fine di incentivare l'occupazione stabile, a decorrere dal 1o gennaio 2020 e per la durata dei successivi due anni, agli oneri contributivi per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato derivanti dalla trasformazione di contratti di lavoro a termine già attivati alla medesima data si applicano le seguenti misure di riduzione:
   a) trenta per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei primi dodici mesi dalla data di trasformazione del contratto;
   b) venti per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei dodici mesi successivi al periodo di cui alla lettera a);
   c) dieci per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei trentasei mesi successivi al periodo di cui alla lettera b).

  478-ter. Agli oneri di cui al comma 478-bis, pari a 1000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026 si provvede, a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
58. 5. Zangrillo.

  Dopo il comma 478 aggiungere il seguente:
  478-bis. Al decreto legislativo n. 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. Ai fini del requisito di cui al comma 2, per i lavoratori delle imprese dell'industria edile, l'anzianità di effettivo lavoro si computa tenendo conto del periodo durante il quale il lavoratore è stato alle dipendenze di un medesimo datore di lavoro»;
   b) all'articolo 12 il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non trovano applicazione relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili, Pag. 591ad eccezione dei trattamenti richiesti da imprese di cui all'articolo 10, lettere n) e o)»;
   c) all'articolo 13, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: « c) 4 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato edile».
58. 2. Sozzani.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 478 aggiungere il seguente:
  478-bis. Dopo il comma 5 dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n.388 è aggiunto il seguente:
  «5-bis. Il citato contributo integrativo, versato di datori di lavoro che applicano i CCNL edili sottoscritti dalle associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e che non aderiscono ai fondi interprofessionali, sarà devoluto al sistema bilaterale promanante dalle suddette parti sociali, secondo le modalità previste con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione».
58. 3. Sozzani.
(Inammissibile per inidoneità
della compensazione)

  Dopo il comma 478, aggiungere il seguente:
  478-bis. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 31 dicembre 2013, secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo, possono esercitare tale facoltà entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente ridurre gli importi del comma 858 di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2020.
58. 10. Cattaneo.

AREA TEMATICA N. 58-BIS
(ART. 1, commi 479-481)

  Sopprimere i commi 479, 480 e 481.

  Conseguentemente, dopo il comma 884, aggiungere il seguente:
  884-bis. Gli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono abrogati.
58-bis. 2. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.

  Dopo il comma 479, aggiungere il seguente:
  479-bis. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurati.va per i periodi anteriori al 31 dicembre 2013, secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo, possono esercitare tale facoltà entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
58-bis. 4. Nevi, Mandelli, D'Ettore.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 479, aggiungere il seguente:
  479-bis. Al comma 3, dell'articolo 14 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, Pag. 592convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26,: «no autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale» sono soppresse.
58-bis. 1. Gagliardi.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 481, aggiungere i seguenti:
  481-bis. Gli enti di formazione accreditati di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, possono stipulare un Patto di formazione con il quale garantiscono al beneficiario un percorso di riqualificazione professionale finalizzato al reinserimento lavorativo anche in un settore diverso da quello in cui ha maturato l'esperienza lavorativa pregressa.

  481-ter. Il Patto di formazione di cui al comma 481-bis integra i contenuti del Patto per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il mancato rispetto degli obblighi derivanti dal Patto di formazione è comunicato al centro per l'impiego o al soggetto accreditato ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015 presso il quale è stato sottoscritto il Patto per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 4 del 2019, e, per il loro tramite, all'INPS, per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 7, comma 5, lettera e), del medesimo decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019.

  Conseguentemente: agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione, pari a 7 5 milioni di euro annui per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il ·31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
58-bis. 3. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

AREA TEMATICA N. 58-QUINQUIES
(ART. 1, commi 486-489)

  Dopo il comma 489, aggiungere i seguenti:
  489-bis. Al fine di incentivare l'occupazione femminile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2020, assumono, con contratto di lavoro subordinato e a tempo indeterminato, con l'esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestici, donne di qualsiasi età, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi e ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, Pag. 593l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi assicurativi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua.
  489-ter. L'esonero di cui al comma 489-bis spetta ai datori di lavoro per le nuove assunzioni di cui al medesimo comma, con esclusione di quelle relative ai lavoratori che, nei sei mesi precedenti, siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento ai lavoratori per i quali il beneficio di cui al comma 489-bis sia già stato usufruito in relazione a una precedente assunzione a tempo indeterminato.
  489-quater. L'esonero di cui al comma 489-bis non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.
  489-quinquies. L'incentivo di cui al comma 489-bis è riconosciuto dall'INPS, nel limite di 3 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3,5 milioni di euro per l'anno 2020, in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse a disposizione, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'incentivo, l'INPS non prende in considerazione le ulteriori richieste, fornendone immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet istituzionale. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di contratti stipulati ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive valutate con riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione, stimati in 195 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
58-quinquies. 2. Durigon, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 489, aggiungere i seguenti:
  489-bis. Al fine di dare attuazione ai principi enunciati nella sentenza della Corte di Giustizia europea del 21 gennaio 2010, nel rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica, assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, nonché garantendo il superamento delle discriminazioni vigenti, le prestazioni di lavoro a tempo parziale in part-time verticale o misto sono considerate pari a quelle in Pag. 594part-time orizzontale nelle modalità di svolgimento di un orario ridotto, ai fini del calcolo dell'anzianità lavorativa per il diritto a pensione.
  489-ter. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
  «4-bis. Fatti salvi gli effetti derivanti dall'applicazione del minimale retributivo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 638, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, il periodo prestato con contratto di lavoro a tempo parziale, che prevede periodi non interamente lavorati, è da considerarsi utile per intero ai fini dell'acquisizione del diritto a pensione. Per i contratti di lavoro a tempo parziale esauriti prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, il riconoscimento dell'anzianità contributiva utile ai soli fini del diritto a pensione con riferimento ai periodi interamente non lavorati è subordinato alla presentazione di apposita domanda dell'interessato, da presentarsi all'Inps entro un anno dall'entrata in vigore del presente comma. I trattamenti pensionistici liquidati in applicazione della presente disposizione non possono avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della stessa. La predetta disposizione si applica anche ai trattamenti pensionistici già erogati alla data di entrata in vigore della presente disposizione senza corresponsione di arretrati».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 489-bis e 489-ter dell'articolo 1, pari a 8,1 milioni di euro per il 2020, a 16,9 milioni di euro per il 2021, a 15,8 milioni di euro per il 20222, a 23,8 milioni di euro per il 2023, a 24,5 milioni di euro per il 2024, a 30,7 milioni di euro per il 2025, a 21,8 milioni di euro per il 2026 ed a 34,6 milioni di euro per il 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 858.
58-quinquies. 1. Eva Lorenzoni, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Minardo, Moschioni, Murelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

AREA TEMATICA N. 58-SEPTIES
(ART. 1, commi 491-494)

  Dopo il comma 491, aggiungere e il seguente:
  491-bis. Al fine di sostenere la filiera agroalimentare della canapa e di garantire l'integrità del gettito tributario derivante dalle attività di commercializzazione e vendita di prodotti a base di canapa operanti sul territorio nazionale, nonché di salvaguardare i livelli occupazionali del settore, alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente: « a) alla coltivazione, alla trasformazione e all'immissione in commercio».
   b) all'articolo 2, comma 2, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:
   « g-bis) prodotti e preparati contenenti cannabidiolo (CBD) il cui contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) non sia superiore allo 0,3 per cento per qualsiasi uso derivanti da infiorescenze fresche ed essiccate e oli;».
58-septies. 1. Magi.

  Al comma 492 apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, sostituire le parole: entro il limite massimo di spesa di 10 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione con le seguenti entro il limite massimo di spesa di 30 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione
   b) al terzo periodo, sostituire le parole: entro il limite massimo complessivo di spesa di euro 10 milioni di euro per l'anno Pag. 5952020 con le seguenti: entro il limite massimo complessivo di spesa di euro 30 milioni di euro per l'anno 2020.
58-septies. 2. Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

AREA TEMATICA N. 58-OCTIES
(ART. 1, commi 495-497)

  Dopo il comma 497, aggiungere i seguenti:
  497-bis. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I contratti collettivi di cui all'articolo 51 possono prevedere ulteriori specifiche condizioni».

  497-ter. Al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, dopo le parole: «ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento,» sono aggiunte le seguenti: «compresi gli enti accreditati alle attività di formazione di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e il relativo personale,».
58-octies. 1. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 497, aggiungere il seguente:
  497-bis. All'articolo 41 del decreto legislativo n.148 del 2015, come modificato dalla legge n. 56 del 2019, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 le parole: «in via sperimentale per gli anni 2019 e 2020» sono soppresse e la parola: «1000» è sostituita dalla seguente: «500»;
   b) al comma 3, dopo le parole: «non continuativi» sono aggiunte le seguenti: «Tale periodo non concorre alla determinazione del periodo massimo di durata in un quinquennio mobile»;
   c) al comma 7 le parole: «sono riconosciuti entro il limite complessivo di spesa di 15,7 milioni di euro per l'anno 2019 e di 31,8 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti «sono riconosciuti entro il limite complessivo di spesa di ulteriori 50 milioni di euro per l'anno 2020 e di 60 milioni di euro per l'anno 2021.».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 497-bis, pari a 50 milioni di euro annui per l'anno 2020 e 60 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio.
58-octies. 2. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Pag. 596Murelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 497, aggiungere il seguente:
  497-bis. All'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente: « c) imprese esercenti attività di call center.».
58-octies. 3. Murelli, Durigon, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

AREA TEMATICA N. 58-NOVIES
(ART. 1, commi 498-500)

  Al comma 499, capoverso 2, sostituire le parole: 31 dicembre 2019 con le seguenti: 29 febbraio 2020.
58-novies. 3. Casciello, Aprea, Saccani Jotti, Palmieri, Marin, Mandelli, Cattaneo, Prestigiacomo.

  Al comma 500, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, sostituire le parole da: piani di riorganizzazione fino a: decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 con le seguenti: piani ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 3, lettera a) e b) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, esclusi i casi di cessazione totale di attività;
   b) al terzo periodo, sostituire le parole: l'ente competente con le seguenti: il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
58-novies. 4. Casciello, Aprea, Saccani Jotti, Palmieri, Marin, Mandelli, Cattaneo, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 500, aggiungere i seguenti:
  500-bis. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando, nei limiti definiti ai sensi del comma 4 del presente articolo, le precedenti norme al riguardo ivi indicate, continuano ad applicarsi ai seguenti soggetti i quali, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, perfezionano i requisiti per il pensionamento successivamente alla data del 31 dicembre 2011:
   a) ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021;
   b) ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettera f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021;
   c) ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente Pag. 597più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato; il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato; il cui rapporto sia cessato per decisione unilaterale nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021;
   d) ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021;
   e) con esclusione dei lavoratori del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021.

  500-ter. Per la determinazione dei requisiti di accesso al pensionamento dei soggetti di cui al comma 500-bis non trovano applicazione, a partire dal 1o gennaio 2018, gli adeguamenti relativi agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni.
  500-quater. Per la determinazione dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia delle lavoratrici dipendenti ed autonome appartenenti alle categorie di cui al comma 500-bis non trovano applicazione, a partire dal 1o gennaio 2018, gli incrementi dei requisiti anagrafici previsti dall'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
  500-quinquies. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori sopra riportata le specifiche procedure, previste per i precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori Pag. 598di cui al comma 1 del presente articolo che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa, anche in via prospettica, determinati ai sensi dei commi 1, 2,3 e 6, primo periodo, del presente articolo, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dal presente articolo.
  500-sexies. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS ai sensi del comma 500-quinquies del presente articolo sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147.
  500-septies. I benefici di cui al comma 500-bis sono riconosciuti nel limite di 7.000 soggetti e nel limite massimo di 165 milioni di euro per l'anno 2020, 180 milioni per l'anno 2021, 135 milioni di euro per l'anno 2022, 91 milioni di euro per l'anno 2023, 51 milioni di euro per l'anno 2024 e 13 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione (FOSF) di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come incrementato dalle economie di spesa ai sensi di quanto previsto dal comma 221 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
58-novies. 2. Rizzetto, Lollobrigida, Lucaselli.

  Dopo il comma 500, aggiungere i seguenti:
  500-bis. Al fine di ottemperare all'urgente necessità di tutelare la posizione previdenziale dei lavoratori del mondo dell'informazione, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, l'attività di «comunicatore professionale», il cui esercizio è disciplinato dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, sulle professioni non organizzate e dalla norma tecnica UNI 11483 adottata dall'Ente Nazionale Italiano di Unificazione, organismo nazionale di normazione ai sensi dell'articolo 27 del regolamento UE n. 1025/2012, a decorrere dal 1o giugno 2021 sono tenuti all'iscrizione presso l'INPGI-Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola». Dalla medesima data sono altresì tenuti all'iscrizione all'INPGI, i comunicatori che operano presso le pubbliche amministrazioni ai sensi di quanto disposto dalla legge 7 giugno 2000, n. 150 e dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422, nonché coloro che svolgono attività, anche di natura tecnico-informatica, inerente la produzione, il confezionamento o la fruibilità di contenuti a carattere informativo diffusi sul web o su altro canale multimediale.

  500-ter. L'iscrizione avviene nell'ambito dell'INPGI-Gestione sostitutiva dell'Assicurazione Generale Obbligatoria, limitatamente alle assicurazioni per l'invalidità, Vecchiaia e Superstiti (IVS) e, se dovute, a quelle per Disoccupazione e Assegno Nucleo Familiare, qualora l'attività sia svolta in regime di lavoro subordinato, ovvero presso l'INPGI-Gestione separata, istituita ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nel caso di prestazioni di lavoro autonomo, anche rese in forma di collaborazione coordinata e continuativa.
  500-quater. A garanzia dell'adeguatezza del trattamento previdenziale dei soggetti che svolgono l'attività di cui al comma 500-bis, già iscritti alla data del 31 maggio 2021 ad altra forma di previdenza obbligatoria, l'INPGI, con delibere soggette all'approvazione Pag. 599ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, coordina la struttura della contribuzione con quella della predetta forma previdenziale di provenienza, prevedendo aliquote non inferiori.
  500-quinquies. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con la Presidenza del Consiglio ed il Ministero dell'economia e finanze, previa intesa con le associazioni rappresentative delle categorie coinvolte, da emanarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni cui ai commi precedenti, anche con riferimento all'esatta individuazione dei soggetti che svolgono l'attività di comunicatore professionale ai sensi legge 14 gennaio 2013, n. 4 e dalla norma tecnica UNI 11483 adottata dall'Ente Nazionale Italiano di Unificazione, organismo nazionale di normazione ai sensi dell'articolo 27 del regolamento UE n. 1025/2012.
  500-sexies. Entro il 31 dicembre 2023 l'INPGI trasmette ai Ministeri vigilanti un apposito bilancio tecnico attuariale, redatto in conformità a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, che tenga conto degli effetti derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. Nelle more della scadenza del termine di cui al primo periodo del presente comma è temporaneamente sospesa, limitatamente alla sola gestione previdenziale dell'INPGI, l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.
  500-septies. Qualora il bilancio tecnico di cui al precedente comma 500-sexies non evidenzi un miglioramento dell'andamento del saldo di bilancio, l'INPGI con provvedimenti soggetti ad approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, è tenuto ad adottare ulteriori misure di riforma del proprio regime previdenziale volte al riequilibrio finanziario della Gestione Sostitutiva dell'Assicurazione Generale Obbligatoria che intervengano in via prioritaria sul contenimento della spesa per le prestazioni di previdenza e assistenza e sull'adeguamento delle aliquote contributive, con modalità tali da assicurare che l'eventuale saldo di bilancio negativo, a decorrere dall'anno 2024, non superi il limite annuo del 5 per cento del valore complessivo del patrimonio dell'ente.
  500-octies. L'articolo 16-quinquies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è abrogato.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione, pari a 60 milioni di euro annui per l'anno 2020 e 115 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
58-novies. 1. Durigon, Capitanio, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Bellachioma, Pag. 600Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

AREA TEMATICA N. 59
(ART. 1, commi 501-502)

  Dopo il comma 501, aggiungere il seguente:
  501-bis. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Fermo restando il limite di cui sopra, nel caso di danni alle coltivazioni dovuti da organismi nocivi ai vegetali, il calcolo dell'incidenza del danno sulla produzione lorda vendibile è effettuato con riferimento alla sola produzione della coltivazione oggetto del danno stesso».
59. 10. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Al comma 502, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, con le seguenti: 80 milioni di euro per l'anno 2020 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione, pari a 80 milioni di euro annui per l'anno 2020 e a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
59. 4. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 502, aggiungere i seguenti:
  502-bis. Le carni degli ungulati abbattuti nel corso dell'attività di contenimento sono destinate alla commercializzazione previo invio ai Centri di Lavorazione della selvaggina riconosciuti ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 853/2004, che stabilisce Norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale per essere sottoposte ad ispezione sanitaria con le modalità previste dal Regolamento (CE) n. 854/2004 che stabilisce Norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, e se riconosciute idonee al consumo sottoposte a bollatura sanitaria ed immesse sul mercato intracomunitario.

Pag. 601

  502-ter. I proventi della commercializzazione di cui al comma 502-bis sono destinati a compensare i costi della partecipazione degli operatori agli interventi di controllo secondo modalità definite dalle Regioni o dalle Provincie autonome di Trento e Bolzano.
  502-quater. Ai Centri di Lavorazione della selvaggina di cui al precedente comma 565-bis possono essere equiparati ai macelli autorizzati di cui siano titolari imprenditori agricoli, singoli o associati, che svolgano attività di lavorazione delle carni in osservanza ai limiti previsti dall'articolo 2135 del codice civile.
  502-quinquies. Le carni degli ungulati abbattuti provenienti dall'attività di prelievo venatorio, che siano conferite ai Centri di Lavorazione della selvaggina di cui ai precedenti commi 502-bis e 502- quater, devono essere accompagnate da adeguata documentazione di tracciabilità da cui si possa ricostruire l'esatta provenienza dell'animale abbattuto. Il cessionario è tenuto a conservare il documento secondo le modalità di cui al successivo comma 502-decies e comunque per un periodo di tempo pari almeno ad un anno.
  502-sexies. I Centri di Lavorazione della selvaggina acquistano le carni degli ungulati abbattuti in dipendenza dall'esercizio dell'attività venatoria che, a tal fine, non costituisce attività d'impresa ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Tali carni sono cedute dai Centri di Lavorazione della selvaggina ad imprenditori agricoli che ne facciano richiesta ai fini della manipolazione, trasformazione e valorizzazione sulla base dei listini ufficiali dei prezzi stabiliti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
  502-septies. Nei piccoli comuni, come definiti dall'articolo 1 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, sono consentiti interventi di ripristino della funzionalità di macelli destinati esclusivamente a svolgere attività di lavorazione delle carni di cui alle presenti disposizioni anche in deroga alla vigente normativa europea, con il supporto tecnico degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali ovvero dei Servizi veterinari.
  502-octies. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono prevedere l'apposizione sul prodotto destinato al consumatore finale del marchio collettivo regionale «Selvaggina Italiana», nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 2570 del codice civile e all'articolo 11 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.
  502-novies. Fatto salvo quanto previsto dalle normative regionali in materia di agriturismo, l'impresa agricola esercente attività agrituristica può somministrare, quali prodotti considerati di provenienza aziendale, le carni di ungulati, anche manipolate o trasformate, tracciate a norma delle presenti disposizioni.
  502-decies. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono disciplinate le modalità di attuazione delle presenti disposizioni.
  502-undecies. Al fine di valorizzare la filiera della carne degli ungulati, con particolare riguardo agli interventi di ripristino della funzionalità dei macelli ai sensi del precedente comma 502-septies, sono rese disponibili risorse pari a 3 milioni di euro annui mediante utilizzo delle risorse derivanti dalla Tassa di cui all'articolo 5 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.
59. 7. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 502, aggiungere i seguenti:
  502-bis. Al fine di prevenire la proliferazione della fauna selvatica e di tutelare il patrimonio storico-artistico e le Pag. 602produzioni zoo-agroforestali ed ittiche, è istituto un Fondo nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, destinato alla realizzazione di piani di contenimento della fauna selvatica. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con propri provvedimenti, entro il 30 marzo di ciascun anno, stabilisce la ripartizione delle risorse del fondo di cui al presente comma, con intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  502-ter. Nell'esercizio della loro autonoma potestà legislativa, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, possono provvedere al contenimento delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, ivi comprese le aree urbane, anche su segnalazione delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, anche mediante programmi di coinvolgimento dei proprietari o conduttori a qualsiasi titolo dei fondi, in cui siano stati accertati danni alle colture, all'allevamento, al patrimonio ittico, ai boschi e alle foreste o alle opere di sistemazione agraria, titolari di licenza di porto di fucile ad uso di esercizio venatorio e di copertura assicurativa estesa all'attività di contenimento della durata di dodici mesi.
  502-quater. I piani di contenimento di cui al precedente comma 565-ter sono coordinati da ufficiali o agenti del Comando Carabinieri Unità Forestali, Ambientale ed Agroalimentare, anche con la partecipazione di guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni regionali e provinciali nonché di coadiutori al controllo faunistico, muniti di licenza di porto di fucile previa abilitazione rilasciata a seguito di appositi corsi di formazione organizzati a livello regionale e provinciale. Tali Piani devono prevedere il controllo selettivo, che viene praticato previo parere obbligatorio e non vincolante dell'istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale (ISPRA) da adottare entro trenta giorni dalla relativa richiesta.
  502-quinquies. Non costituiscono esercizio venatorio gli interventi di controllo e l'attuazione dei piani di contenimento delle specie di fauna selvatica realizzati ai sensi dei commi da 502-bis a 502-quater.
  502-sexies. L'articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è abrogato.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione delle presenti disposizioni, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 858.
59. 8. Liuni, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 502, aggiungere i seguenti:
  502-bis. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi diretti a tutelare le produzioni zoo-agro-forestali, la rete irrigua, il suolo e la salute pubblica nonché per fronteggiare le emergenze derivanti dai danni provocati dalla nutria all'economia agricola, alle arginature dei corpi idrici e agli ecosistemi umidi naturali oltre che al possibile rischio di contaminazione di prodotti alimentari agricoli, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un Fondo per il finanziamento dei Piani regionali di contenimento ed eradicazione della nutria con una dotazione iniziale di 2 milioni di euro annui. Per le medesime finalità le regioni e le province autonome, su richiesta dei comuni, singolarmente o in forma consortile, interessati dal sovrappopolamento delle nutrie, predispongono piani di contenimento ed eradicazione secondo piani definiti dai servizi veterinari regionali. I piani di cui al periodo precedente devono tener conto in cui è possibile effettuare il recupero delle carcasse.

Pag. 603

  502-ter. Lo smaltimento delle carcasse deve essere effettuato nel rispetto della normativa vigente. Qualora si sospetti che le carcasse siano affette da malattie trasmissibili o che contengano residui di sostanze di cui all'allegato I, categoria B, punto 3, della direttiva 96/23/CE del Consiglio del 29 aprile 1996, non possono rientrare nella categoria 2 di cui all'articolo 9, lettera g) del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002, e pertanto non possono essere destinate agli usi e alle modalità di smaltimento previsti nell'articolo 13 del suddetto regolamento.
  502-quater. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di attuazione delle finalità e le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 502-bis, nel rispetto delle direttive e dei regolamenti comunitari in materia.

  Conseguentemente agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 858, dell'articolo 1.
59. 2. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 502, aggiungere i seguenti:
  502-bis. Al fine di rafforzare le attività di controllo tese a prevenire e a contrastare gli illeciti in materia agroambientale e agroalimentare, a far data dal 10 settembre 2020 è incrementata di 200 unità la dotazione organica del Comando Carabinieri Tutela Agroalimentare.

  502-ter. Per la copertura dei posti di cui al comma 502-bis si provvede mediante riqualificazione e ricollocazione a domanda dei militari del ruolo dei Carabinieri forestali già in forza al Comando Unità Forestali Ambientali Agroalimentari.
  502-quater. Dall'attuazione delle disposizioni dei commi 502-bis e 502-ter non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'interno del 8 giugno 2001.
59. 3. Guidesi, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 502, aggiungere i seguenti:
  502-bis. Per il sostegno ai programmi di intervento adottati dalle regioni per la prevenzione dei danni causati dagli ungulati attraverso recinti di rimboschimento è autorizzato un contributo di 20 milioni di euro l'anno 2020.

  502-ter. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione proporzionale delle risorse in base ai finanziamenti stanziati dalle regioni nei piani di sviluppo rurale per finalità di cui al comma 502- bis.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2020: – 20.000.000.
59. 9. Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, PaPag. 604
  tassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 502, aggiungere il seguente:
  502-bis. Il comma 6-bis dell'articolo 19-bis della legge n. 157 del 1992 è sostituito dal seguente: «6-bis. Ai fini dell'esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE per il prelievo della sola specie Storno (Sturnus Vulgaris) le regioni provvedono autonomamente stabilendo il numero massimo di esemplari abbattibili, assicurano che tale numero non venga superato e entro il 30 giugno di ogni anno trasmettono una relazione al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali per l'inoltro alla Commissione Europea».
59. 5. Liuni, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 502, aggiungere il seguente:
  502-bis. Alla lettera a), comma 1, dell'articolo 27, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «degli enti locali delegati dalle regioni» sono sostituite dalle seguenti: «delle regioni e degli enti locali delegati dalle medesime».
59. 1. Liuni, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 502, aggiungere il seguente:
  502-bis. Al comma 12-bis, dell'articolo 12, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «subito dopo l'abbattimento» sono aggiunte le seguenti «accertato».
59. 6. Liuni, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile per estraneità di materia)

AREA TEMATICA N. 60
(ART. 1, commi 503-517)

  Dopo il comma 503 aggiungere il seguente:
  503-bis. All'articolo 54-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, la parola: «5.000», è sostituita dalla seguente: «10.000» ovunque ricorra;
   b) al comma 1, la parola: «2.500», è sostituita dalla seguente: «7.500» ovunque ricorra;
   c) al comma 14, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e delle imprese del settore agricolo che hanno alle proprie dipendenze più di dieci lavoratori»;
   d) al comma 14, la lettera b) è soppressa.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione, pari a 30 milioni di euro annui per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate Pag. 605all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
60. 4. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 503 aggiungere il seguente:
  503-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2020 le disposizioni dell'articolo 13 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modifiche ed integrazioni, sono estese ai parenti e affini entro il quarto grado dell'imprenditore agricolo professionale di cui all'articolo 1 della legge 29 marzo 2004, n. 99, che partecipano all'attività lavorativa nella medesima azienda con gli stessi requisiti dell'imprenditore.
60. 1. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 503 aggiungere il seguente:
  503-bis. Tutte le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, beneficiano delle agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti. La presente disposizione ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
60. 2. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 503 aggiungere il seguente:
  503-bis. All'articolo 8, comma 2, della legge 29 ottobre 2016, n. 199, le parole: «gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «gennaio 2021».
60. 3. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Al comma 506, primo periodo, sostituire le parole: pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020, con le seguenti: pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020. Quota parte delle risorse del Fondo, per un importo pari a 15 milioni di euro, è destinata al finanziamento degli interventi di cui ai commi 654 e 655, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per favorire la crescita demografica attraverso la concessione a titolo gratuito di terreni e mutui a tasso agevolato in favore dei nuclei familiari con tre o più figli.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede Pag. 606mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 comma 858.
60. 5. Loss, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Patassini, Viviani, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 506 aggiungere il seguente:
  506-bis. Al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 167 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 1, le parole: «alla rimessione in pristino a proprie spese, fatto salvo quanto previsto al comma 4», sono sostituite dalle seguenti: «secondo che l'autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica ritenga più opportuno nell'interesse della protezione dei beni tutelati, alla rimessione in pristino a proprie spese o al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. La somma è determinata previa perizia di stima»;
    2) il comma 4 è soppresso;
    3) al comma 5, le parole: «comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1», e le parole: «di cui al comma 1» sono soppresse;
   b) all'articolo 181, comma 1-ter sono soppresse le lettere a), b) e c).
60. 30. Zanella.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 506 aggiungere il seguente:
  506-bis. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 45 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni, le parole: «coltivata direttamente», sono sostituite dalle seguenti: «coltivata o condotta».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2020: – 2.000.000;
   2021: – 2.000.000;
   2022: – 2.000.000.
60. 8. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 506 aggiungere il seguente:
  506-bis. Al comma 1 dell'articolo 42 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni, le parole: «direttamente coltivata», sono sostituite dalle seguenti: «coltivata o condotta».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2020: – 2.000.000;
   2021: – 2.000.000;
   2022: – 2.000.000.
60. 7. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 506, aggiungere il seguente:
  506-bis. All'articolo 10, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972, dopo il comma 20, è aggiunto il seguente: «20-bis. Le prestazioni rese alle aziende agricole nell'ambito del Pag. 607sistema di consulenza aziendale in agricoltura istituito con legge 116 del 11 agosto 2014.».
60. 6. Manzato, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 507 aggiungere i seguenti:
  507-bis. Il fondo di cui all'articolo 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito con la legge di conversione 7 agosto 2016, n. 160, è rifinanziato anche per gli anni 2020, 2021 e 2022 con una dotazione di 30 milioni per ciascun anno.

  507-ter. Le risorse di cui al comma 507-bis sono utilizzate per erogare un pagamento ad ettaro per le superfici coltivate a grano duro e mais e incluse in un contratto di filiera pluriennale, di durata minimo triennale, finalizzato a favorire la collaborazione e l'integrazione tra i produttori agricoli e le imprese di trasformazione dei due comparti, sottoscritto dai produttori di grano duro e mais, singoli o associati, e altri soggetti delle fasi di trasformazione e commercializzazione.
  507-quater. Le risorse di cui al comma 507-bis sono ripartite equamente tra i due comparti.
  507-quinquies. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 507-bis devono soddisfare le condizioni stabilite dalla normativa europea in materia di aiuti di stato nel settore agricolo.
  507-sexies. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione ed utilizzo delle risorse del Fondo.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
60. 11. Lolini, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 507 aggiungere i seguenti:
  507-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2020 i costi dei servizi telefonici a valore Pag. 608aggiunto e a tariffazione specifica addebitati agli utenti in assenza del consenso espresso dell'utente, sono riaccreditati interamente all'utente, da parte dell'operatore telefonico che ha addebitato i costi dei servizi non richiesti, entro 90 giorni dalla contestazione da parte dell'utente, se fondata, o dall'accertamento di attività di natura illegittima o fraudolenta, anche da parte di terzi, con riferimento ai predetti addebiti.
  507-ter. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto adottato entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, acquisto il parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce le modalità per l'acquisizione del consenso esplicito dell'utente, che non possono prescindere da un'azione da parte dell'interessato che preveda l'invio di un SMS ovvero l'inserimento di un codice o di una OTP.
  507-quater. Gli operatori di comunicazioni elettroniche provvedono alla completa e automatica restituzione in favore dei propri utenti dei giorni erosi a causa della mancata ottemperanza alla disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, della delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 121/17/CONS, mediante posticipazione del ciclo di fatturazione ovvero mediante accredito dell'equivalente valore monetario, entro il 31 gennaio 2020.
  507-quinquies. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sul rispetto delle disposizioni di cui ai commi 501-bis e 501-quater, condannando gli operatori inadempienti, in caso di violazione, al pagamento della sanzione di cui all'articolo 98, comma 16, del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, nonché a corrispondere in favore di ciascun utente interessato un indennizzo in misura di euro 20.
60. 31. Baldelli.

  Dopo il comma 507 aggiungere i seguenti:
  507-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 e successive modificazioni e integrazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni di cui al presente capo possono essere concessi mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile, nonché un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile. Per le iniziative nel settore della produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni».
  507-ter. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le misure di attuazione del comma 507-bis al fine di assicurare, in particolare, la compatibilità delle disposizioni di cui al comma 4-bis con le agevolazioni previste a legislazione vigente dall'articolo 10 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 e successive modificazioni e integrazioni, in modo da garantire l'assenza di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
  507-quater. Dall'attuazione del comma 507-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
60. 15. Guidesi, Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 507, aggiungere i seguenti:
  507-bis. Il reddito complessivo netto dichiarato dalle imprese della filiera del legno che hanno la sede principale o l'unità locale ubicate nei territori montani di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, Pag. 609n. 601 e che provvedono alla gestione e manutenzione continua dei territori medesimi valorizzando le potenzialità produttive e socio ambientali delle risorse forestali secondo un modello di sviluppo sostenibile, può essere assoggettato ad aliquota di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ridotta di nove punti percentuali. L'imposta sul reddito delle persone fisiche è determinata applicando alla quota parte del reddito complessivo attribuibile alle attività di cui al periodo precedente le aliquote di cui all'articolo 11 del citato decreto n. 917 del 1986, ridotte di nove punti percentuali a partire da quella più elevata.
  507-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le condizioni e le modalità per l'accesso alle agevolazioni di cui al comma 507-bis.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione, pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
60. 10. Manzato, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 507, aggiungere i seguenti:
  507-bis. Al fine di rilanciare la competitività delle aziende italiane della filiera del legno, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2020 relative alla progettazione, realizzazione ed installazione di case in legno prefabbricate, prodotte con materie prime da filiera corta, certificate con catena di custodia PEFC ovvero FSC, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento dell'importo a carico del contribuente, fino ad un valore massimo di 100 mila euro, da ripartire in 3 quote annuali di pari importo, nel limite massimo di spesa 50 milioni di euro.
  507-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni applicative per l'assegnazione delle risorse su base proporzionale rispetto ai quantitativi di legname italiano da filiera corta utilizzato.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste Pag. 610inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
60. 13. Manzato, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 507 aggiungere il seguente:
  507-bis. Il Fondo per il grano duro, di cui all'articolo 23-bis, comma 1 del decreto-legge 24 giugno 2016 n. 113, convertito con legge 7 agosto 2016 n. 160, è incrementato di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, con la finalità di rafforzare gli accordi di filiera del settore, favorire l'utilizzo di sementi certificate e sostenere la ricerca di settore, anche allo scopo di incrementare il contenuto proteico minimo, delle varietà di grano nazionali. Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali adotta misure per consentire l'erogazione delle misure di sostengo, finanziate dal Fondo di cui al primo periodo, entro l'annata agraria successiva a quella di riferimento.

  Conseguentemente ridurre la dotazione del Fondo di cui al comma 858, di 10 milioni a decorrere dall'anno 2020.
60. 36. Spena, Mandelli, D'Ettore.

  Dopo il comma 507 aggiungere il seguente:
  507-bis. In considerazione della crisi del settore agrumicolo, il Fondo nazionale di cui al comma 131 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 6 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, anche ai fini del rafforzamento delle politiche di commercializzazione e del miglioramento della qualità produttiva.

  Conseguentemente ridurre la dotazione del Fondo di cui al comma 858, di 6 milioni di euro per l'anno 2021 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
60. 37. Spena, Mandelli, D'Ettore.

  Dopo il comma 507, aggiungere il seguente:
  507-bis. Al fine di potenziare le iniziative a sostegno degli allevatori di suini il Fondo nazionale della suinicoltura, di cui al comma 1, articolo 11-bis, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, è incrementato di 6 milioni di euro per Vanno 2020.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 858.
60. 9. Patassini, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 507, aggiungere il seguente:
  507-bis. Al fine di incentivare, rafforzare ed incrementare le maggiori attività Pag. 611rese nella tutela del made in Italy e nel contrasto all’Italian sounding, anche nelle funzioni di controllo ed ispezione nel settore agroalimentare, per far fronte, altresì, ai nuovi incrementali adempimenti per la elaborazione e il coordinamento delle linee della politica agricola, agroalimentare, forestale, per la pesca e per il settore ippico a livello nazionale, europeo ed internazionale, e al fine di dare attuazione agli interventi di competenza previsti dalla presente legge, a decorrere dall'anno 2020, il Fondo risorse decentrate di cui all'articolo 76 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni centrali 2016-2018 relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è incrementato di un importo complessivo pari a 1 milione di euro annui, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente. E, altresì, incrementato di 300.000 euro a decorrere dall'anno 2020 il fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale di livello dirigenziale contrattualizzato. All'onere di cui alla presente disposizione, pari a 1,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede:
   a) quanto a 1 milione di euro mediante corrispondente riduzione del fondo, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   b) quanto a 300.000 euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
60. 14. Luca De Carlo, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 507 aggiungere il seguente:
  507-bis. Il Fondo per il grano duro, di cui all'articolo 23-bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016 n. 113, convertito con legge 7 agosto 2016 n. 160, è incrementato di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, con la finalità di rafforzare gli accordi di filiera del settore, favorire l'utilizzo di sementi certificate e sostenere la ricerca di settore, anche allo scopo di incrementare il contenuto proteico minimo delle varietà di grano nazionali. Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali adotta misure per consentire l'erogazione delle misure di sostengo, finanziate dal Fondo di cui al primo periodo, entro l'annata agraria successiva a quella di riferimento.
60. 32. Spena, Mandelli, D'Ettore.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo l'articolo 507, aggiungere il seguente:
  507-bis. All'articolo 13, del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231 le parole: «da 2000 euro a 16.000 euro», sono sostituite dalle seguenti: «da 6000 euro a 48.000 e la sospensione dell'attività per un periodo di tre mesi.».
60. 12. Lolini, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 508 aggiungere i seguenti:
  508-bis. Per far fronte alla perdita di competitività delle imprese agroalimentari italiane che hanno un'alta percentuale di fatturato derivante da attività di esportazione, presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è istituito un Fondo, con una dotazione finanziaria di 100 milioni di euro per l'anno 2020, per la compensazione dei danni subiti a seguito dell'applicazione dei dazi sui prodotti Pag. 612dell'agroalimentare italiano, di cui alla nota ufficiale pubblicata il 9 ottobre 2019 nel Federal register.
  508-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 508-bis, tenendo conto delle specificità del territorio, con particolare riguardo ai prodotti DOP, IGP e STG, e dell'esigenza di promuovere la qualità dei prodotti Made in Italy, anche in ragione delle proprietà salutistiche che gli stessi rivestono nella dieta mediterranea, riconosciuta dall'Unesco patrimonio culturale immateriale dell'umanità.
  508-quater. Una quota parte delle risorse del Fondo, pari a 5 milioni di euro, è destinata per l'anno 2020 alla realizzazione di campagne promozionali e di comunicazione istituzionale volte a potenziare le attività di informazione e promozione dei prodotti agroalimentari Made in Italy, con particolare riguardo ai prodotti DOP, IGP e STG e di favorire il consumo per le benefiche proprietà che hanno sulla salute dei consumatori.
  508-quinquies. Le comunicazioni istituzionali sono finalizzate alla promozione di uno stile di vita sano, volto a contrastare i disturbi legati alla malnutrizione, con particolare riferimento all'obesità, attraverso la promozione di marchi Made in Italy, simbolo dell'eccellenza agroalimentare italiana, anche per l'elevato valore nutrizionale nella dieta mediterranea.
  508-sexies. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 508-bis devono soddisfare le disposizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione delle presenti disposizioni, pari a 100 milioni di euro annui per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
60. 16. Molinari, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 508, aggiungere il seguente:
  508-bis. Al fine di sostenere l'agricoltura italiana e promuovere la diffusione della dieta mediterranea, nelle gare di appalto per l'affidamento e la gestione dei servizi di refezione nonché di fornitura di alimenti e prodotti agroalimentari nelle mense ospedaliere, nelle residenze sanitarie assistenziali, negli enti pubblici, negli Pag. 613asili nido, scuole dell'infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo e di secondo grado, le stazioni pubbliche appaltanti sono tenute ad attribuire un punteggio aggiuntivo per le offerte che prevedono il consumo di prodotti agroalimentari del Made in Italy, presenti nell'elenco pubblicato nel Federal Register, sull'applicazione dei dazi aggiuntivi da parte degli Stati Uniti.
60. 17. Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 508, aggiungere il seguente:
  508-bis. Al fine di favorire l'utilizzo del grano duro nazionale, in sede di attuazione dell'articolo 3-bis del 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede, con le modalità ivi previste, a modificare l'articolo 3 del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 26 luglio 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Italia 17 agosto 2017, n. 191, prevedendo che, per l'apposizione sull'etichettatura della pasta della dicitura «Italia e altri Paesi UE o non UE» la miscela utilizzata debba contenere almeno il 60 per cento di grano coltivato sul territorio nazionale.
60. 33. Spena, Mandelli, D'Ettore.

  Dopo il comma 509 aggiungere i seguenti:
  509-bis. All'articolo 1-ter, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, il comma 4 è soppresso.

  509-ter. All'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122, al comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «4. A decorrere dal 1o gennaio 2018 sono esonerati dalla comunicazione i soggetti passivi di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.».
60. 34. Nevi, Mandelli, D'Ettore.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 509 aggiungere il seguente:
  509-bis. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro la data del 31 dicembre 2020 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al Decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4 , ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento. All'onere di cui al presente comma, nel limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 858.
60. 35. Nevi, Mandelli, D'Ettore.

  Dopo il comma 510 aggiungere i seguenti:
  510-bis. In caso di omessa acquisizione da parte dei Centri di Assistenza Agricola di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 maggio 2018 n. 74 della sottoscrizione Pag. 614del richiedente sulle domande di ammissione ai benefici europei, nazionali e regionali per il settore agricolo presentate in relazione alle campagne agrarie 2017/2018 e 2018/2019, ciascun Centro di Assistenza Agricola acquisisce le sottoscrizioni mancanti entro il 30 luglio 2020, trasmettendo entro quindici giorni dalla suddetta acquisizione la relativa documentazione all'Amministrazione competente per il pagamento, che provvede senza indugio all'erogazione del contributo spettante, ove presenti tutti gli altri requisiti previsti dalla vigente normativa unionale e nazionale applicabile.
  510-ter. Verificato il rispetto delle condizioni, dei termini e delle modalità di cui al comma precedente, le Amministrazioni interessate cessano le procedure di recupero dei benefici europei, nazionali e regionali precedentemente ottenuti dai beneficiari in assenza di sottoscrizione, previa rinuncia da parte di questi ultimi al relativo contenzioso eventualmente insorto.
  510-quater. La sottoscrizione di cui al comma 510-bis costituisce elemento essenziale della domanda di ammissione a pena di nullità.
60. 20. Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 510 aggiungere il seguente:
  510-bis. I finanziamenti erogati a favore delle imprese agricole, definite come piccole e medie imprese ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, tra loro collegate attraverso un contratto di rete, di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, per dare esecuzione al programma comune di rete, si avvalgono delle garanzie prestate da ISMEA.
60. 18. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 510 aggiungere il seguente:
  510-bis. All'articolo 52, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, le parole da «aiuti di Stato» fino alle parole «ivi compresi gli aiuti» sono sostituite dalle seguenti «aiuti di Stato e agli aiuti de minimis nei settori agricolo e forestale, ivi compresi gli aiuti concessi a imprese operanti nei settori della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e delle foreste ai sensi del reg. (UE) 1407/2013,».
60. 19. Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 513, aggiungere il seguente:
  513-bis. Al fine di potenziare le attività di prevenzione e contrasto all’Italian sounding ed ai fenomeni di evocazione e contraffazione nel settore agroalimentare, all'articolo 6, comma 14, ultimo capoverso, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: «Corpo nazionale dei vigili del fuoco» sono aggiunte le seguenti: «, dall'ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari».
60. 21. Luca De Carlo, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli.

Pag. 615

  Dopo il comma 514, aggiungere i seguenti:
  514-bis. Per il sostegno ai programmi di intervento adottati dalle regioni per la salvaguardia dei vigneti eroici o storici, di cui all'articolo 7, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, e per l'agricoltura di montagna è autorizzato un contributo di 20 milioni di euro l'anno 2020.

  514-ter. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione proporzionale delle risorse in base ai finanziamenti stanziati dalle regioni nei piani di sviluppo rurale per le medesime finalità.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2020: – 20.000.000 euro.
60. 22. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 514 aggiungere il seguente:
  514-bis. Al fine di contrastare fenomeni elusivi del principio della gratuità e non trasferibilità della titolarità delle autorizzazioni per gli impianti viticoli, disciplinate dal decreto ministeriale n. 12272 del 15 dicembre 2015 e successive modificazioni, conseguenti ad atti di compravendita di vigneti, anche nell'ambito del rispetto del miglioramento della competitività del settore nell'ambito delle singole Regioni, l'estirpazione dei vigneti non dà origine ad autorizzazioni di reimpianto in una Regione differente da quella in cui è avvenuto l'estirpo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli atti di compravendita registrati prima dell'entrata in vigore della presente legge e per i quali è stata già effettuata l'estirpazione del vigneto, ovvero sia stata data la comunicazione d'intenzione di estirpo.
60. 23. Guidesi, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 514 aggiungere il seguente:
  514-bis. Al fine di contrastare fenomeni elusivi del principio della gratuità e non trasferibilità della titolarità delle autorizzazioni per gli impianti viticoli, disciplinate dal decreto ministeriale n. 12272 del 15 dicembre 2015, conseguenti ad atti di compravendita, anche nell'ambito del rispetto del miglioramento della competitività del settore nell'ambito delle singole Regioni, l'estirpazione dei vigneti effettuata prima dello scadere dei 6 anni dalla data di registrazione dell'atto di compravendita non dà origine ad autorizzazioni di reimpianto in una Regione differente da quella in cui è avvenuto l'estirpo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli atti di compravendita registrati prima dell'entrata in vigore della presente legge e per i quali è stata già effettuata l'estirpazione del vigneto, ovvero sia stata data la comunicazione d'intenzione di estirpo.
60. 24. Guidesi, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 517 aggiungere i seguenti:
  517-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2020 sono estese al settore della pesca professionale le forme di integrazione salariale, comprensive delle relative coperture figurative, previste per i lavoratori agricoli dalla legge 8 agosto 1972, n. 457, Pag. 616in favore dei lavoratori imbarcati su navi adibite alla pesca marittima nonché in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, al fine di:
   a) sostenere il reddito dei lavoratori in tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca derivante da misure di arresto temporaneo conseguente all'adozione di provvedimenti delle autorità pubbliche competenti, all'indisponibilità per malattia del comandante o di altri membri d'equipaggio, certificata dall'Autorità sanitaria marittima, tale da rendere l'imbarcazione inidonea alla navigazione, a periodi di fermo volontario disposti dalle organizzazioni di produttori o consorzi di gestione riconosciuti ai sensi della pertinente normativa europea, nazionale o regionale in materia di pesca, ad avversità meteomarine o ad ogni altra circostanza connessa alla gestione delle risorse marine, ovvero;
   b) garantire stabilità occupazionale per tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca connessi ad interventi straordinari di manutenzione, ammodernamento e messa in sicurezza del peschereccio, a fenomeni di inquinamento ambientali, alla presenza di agenti patogeni che colpiscono la risorsa ittica compromettendone la commercializzazione, a crisi strutturali di mercato, a ristrutturazioni aziendali, cessazione dell'attività ed ogni altra causa, organizzativa o ambientale, non imputabile al datore di lavoro, prevista dagli accordi e contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni datoriali e sindacali del settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

  517-ter. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 517-bis, all'interno della «CISOA – Cassa Integrazione Salariale Operai dell'Agricoltura» di cui alla citata legge n. 457 del 1972 è istituito il «Fondo Pesca CISOA».
  517-quater. A decorrere dal 2020 le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 346, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall'articolo 1, comma 135, legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono destinate al finanziamento del fondo pesca CISOA. Al medesimo fondo affluisce altresì la contribuzione ordinaria, ripartita tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo, nel limite massimo pari a due terzi dell'aliquota prevista dall'articolo 20 della legge 8 agosto 1972, n. 457, tenuto conto dei livelli retributivi stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Al fine di assicurare un flusso costante di risorse sufficiente all'avvio dell'attività e alla gestione del Fondo a regime, da individuare anche in relazione all'importo stimato delle prestazioni da erogare, alle compatibilità finanziarie e agli obblighi di equilibrio di bilancio di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, affluiscono al fondo, una parte del gettito delle sanzioni pecuniarie, comminate ed incassate in applicazione delle fattispecie di illecito penale ed amministrativo di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, nonché di altre disposizioni di legge che prevedono sanzioni in materia di pesca, la cui entità è definita con decreto del il Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dell'ammontare annuo del gettito.
  517-quinquies. Le risorse del «Fondo Pesca CISOA» che risultano eccedenti ogni anno sono destinate ad incrementare la dotazione del fondo di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, nonché a sostenere le misure di tutela dell'ecosistema marino e della concorrenza e competitività delle imprese di pesca nazionali di cui all'articolo 2 comma 5-decies del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 2011, n. 10.
  517-sexies. I termini e le modalità di attuazione dei commi 517-bis, 517-ter e Pag. 617517-quater sono definiti con decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, adottato entro 60 giorni dalla data di approvazione della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze.
  517-septies. Con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è istituito il Registro delle giornate di pesca, facoltativamente tenuto da tutte le unità da pesca, dove vengono annotate a cura del Comandante le giornate di inattività della attività di pesca e le relative motivazioni. Le registrazioni apportate, validate dall'autorità marittima competente, attestano le giornate di inattività. Con il medesimo decreto sono stabilite le caratteristiche del registro anche in eventuale formato elettronico, i termini e le modalità di registrazione.
60. 28. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile per inidoneità
della compensazione)

  Dopo il comma 517 aggiungere i seguenti:
  517-bis. Al fine di valorizzare le effettive potenzialità della piccola pesca nell'ambito delle catture accessorie di tonno rosso, fermo restando la ripartizione del contingente nazionale complessivo di cattura per l'anno 2019, pari a 4.308,59 tonnellate, la quota aggiuntiva pari a 448,16 tonnellate spettante all'Italia per il 2020 è ripartita in ragione delle seguenti percentuali:
   a) Circuizione (PS) 18,00 per cento;
   b) Palangaro (LL) 15,00 per cento;
   c) Tonnara Fissa (TRAP) 15,00 per cento;
   d) Pesca Sportiva/Ricreativa (SPOR) 2,00 per cento;
   e) Quota Indivisa (UNCL) 50,00 per cento;

  517-ter. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del regolamento dell'Unione europea attuativo delle raccomandazioni adottate dall'ICCAT – Commissione Internazionale per la Conservazione del Tonno Atlantico, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede, con proprio decreto, in attuazione del comma 517-bis, è ripartita, tra i diversi sistemi di pesca la quota di cattura assegnata annualmente all'Italia. Con il medesimo decreto è altresì stabilito che la quota indivisa, per favorire l'accesso alla risorsa da parte degli operatori che ne sono privi, è ripartita attraverso metodi distributivi zonali e temporali idonei a garantirne la fruibilità durante l'intero anno solare ed in modo tendenzialmente uniforme in tutti i compartimenti marittimi, al fine di promuovere una filiera italiana di produzione del tonno rosso idonea a valorizzare la risorsa, e favorire l'occupazione secondo un criterio di sostenibilità ambientale, sociale ed economica.
60. 27. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 517 aggiungere i seguenti:
  517-bis. A decorrere dal 2020, la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, di seguito denominato «Fondo», è incrementata di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
  517-ter. A decorrere dal 2021 le risorse finanziarie del Fondo sono ulteriormente incrementate attraverso parte del gettito Pag. 618delle sanzioni pecuniarie, comminate ed incassate in applicazione delle fattispecie di illecito penale ed amministrativo di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, nonché di altre disposizioni di legge che prevedono sanzioni in materia di pesca, la cui entità è definita con decreto del Ministro della giustizia, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dell'ammontare annuo del gettito.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2020: – 2.000.000;
   2021: – 2.000.000;
   2022: – 2.000.000.
60. 25. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 517 aggiungere il seguente:
  517-bis. L'articolo 67, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, è sostituito dal seguente: «2. Le convenzioni di cui al comma 1 sono finanziate per euro 2.000.000, per l'annualità 2020, a valere sulle risorse appositamente recate dal pertinente capitolo di spesa n. 7044 “Spese relative alle convenzioni per lo sviluppo della filiera della pesca” del Bilancio di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2020: – 2.000.000.
60. 26. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 517 aggiungere il seguente:
  517-bis. Nell'ambito delle attività particolarmente usuranti individuate nella tabella A, allegata al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, sono considerate particolarmente usuranti le mansioni svolte dai pescatori della pesca costiera in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative, già inclusi nell'elenco delle attività gravose di cui alla Tabella B dell'articolo 1, comma 148, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
60. 29. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

AREA TEMATICA N. 60-BIS
(ART. 1, commi 518-519)

  Dopo il comma 519 aggiungere il seguente:
  519-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, il comma 5 è sostituito dal seguente:
  «5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli atti di acquisto posti in essere in data antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto.».
60-bis. 1. Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 519 aggiungere i seguenti:
  519-bis. Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste da Pag. 619soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2511 del codice civile per attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto, si applica il canone meramente ricognitorio previsto dall'articolo 48, lettera e), del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.
  519-ter. Alle concessioni di specchi acquei demaniali, rilasciate o rinnovate, ai sensi del comma 519-bis, per le aree non occupate da strutture produttive, si applica il canone annuo pari a un decimo di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595, e successive modificazioni.

  Conseguentemente agli oneri derivanti dai commi 519-bis e 519-ter pari a 1 milione di euro a decorrere dal 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 858.
60-bis. 2. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

AREA TEMATICA N. 60-TER
(ART. 1, commi 520-521)

  Dopo il comma 520 aggiungere il seguente:
  520-bis. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di sviluppare le conoscenze tecniche indispensabili ad assicurare la competitività al settore meccanico agrario, si avvale dell'assistenza tecnica dell'Ente Nazionale Meccanizzazione Agricola (ENAMA), associazione riconosciuta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 priva di scopo di lucro, cui lo stesso Ministero è Componente di Diritto congiuntamente alle regioni ed al CREA. In particolare, rientrano nell'attività di assistenza tecnica, il coordinamento ed il controllo delle operazioni di certificazione OCSE dei trattori agricoli e forestali condotte dai centri prova operanti in Italia; lo sviluppo e il controllo delle macchine agricole per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 22 gennaio 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2014; lo studio e la realizzazione di nuove tecnologie nel settore della meccanica agraria, dell'agricoltura di precisione e della produzione di energia sostenibile nell'ambito delle imprese agricole, anche in collaborazione con gli Enti di ricerca vigilati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, si provvede nell'ambito delle correnti disponibilità finanziarie del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
60-ter. 1. Nevi, Mandelli, D'Ettore.

AREA TEMATICA N. 60-QUATER
(ART. 1, comma 522)

  Dopo il comma 522, aggiungere il seguente:
  522-bis. Al fine di dare attuazione ad interventi in favore degli allevatori del settore ovino nel cui allevamento siano presenti capi giovani, d'età inferiore all'anno, non interessati dalla gravidanza, in misura comunque inferiore al 15 per cento dell'allevamento stesso, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un fondo denominato «Fondo per il sostegno agli allevatori del settore ovino», con una dotazione pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020 e a 5 milioni di euro annui a Pag. 620decorrere dall'anno 2021. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dalla presente disposizione.

  Conseguentemente, al stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione 3, Diritti sociali e politiche sociali per la famiglia, programma 3.2, Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, apportare le seguenti modificazioni:
   2020:
    CP: – 4.000.000;
    CS: – 4.000.000.
   2021:
    CP: – 5.000.000;
    CS: – 5.000.000.
   2022:
    CP: – 5.000.000;
    CS: – 5.000.000.
60-quater. 1. Deidda, Luca De Carlo, Caretta, Ciaburro, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli, Trancassini.

AREA TEMATICA N. 60-QUINQUIES
(ART. 1, comma 523)

  Dopo il comma 523, aggiungere il seguente:
  523-bis. All'articolo 8, comma 1, capoverso «Art. 18-bis», del decreto-legge 29 marzo 2019 n. 27, convertito, con modificazioni, in legge 21 maggio 2019, n. 44, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «È fatta salva la possibilità per i proprietari, i conduttori o i detentori a qualsiasi titolo dei terreni sui quali insistono le piante infettate degli organismi nocivi di procedere all'esecuzione delle misure di estirpazione o potatura delle piante ospiti e del successivo impianto di piante tolleranti o resistenti, anche di specie vegetali diverse da quelle infette, in deroga ad ogni disposizione vigente, previa comunicazione all'amministrazione competente. I predetti soggetti titolari dei terreni possono procedere alle misure decorsi trenta giorni dalla comunicazione».
60-quinquies. 1. Tarantino, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 523, aggiungere il seguente:
  523-bis. All'articolo 8-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, dopo le parole: «all'estirpazione» sono agguunte le seguenti: «e al reimpianto».
60-quinquies. 2. Tarantino, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

AREA TEMATICA N. 60-SEXIES
(ART. 1, commi 524-527)

  Dopo il comma 524, aggiungere il seguente:
  524-bis. All'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: «6-bis. Fino alla data di adozione del piTESAI, le concessioni di coltivazione di idrocarburi Pag. 621liquidi e gassosi, sia per aree in terraferma che in mare, in attesa di rinnovo, sono sospese.».
60-sexies. 1. Rospi.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 524, aggiungere il seguente:
  524-bis. All'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, le parole: «ha diritto ad una proroga» sono sostituite dalle seguenti: «ha la facoltà di chiedere una proroga».
60-sexies. 2. Rospi.

  Dopo il comma 526, aggiungere i seguenti:
  526-bis. Il primo periodo del comma 60 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, è sostituito dal seguente: «Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 61 a 64 e da 66 a 71 del presente articolo, a decorrere dal 1o luglio 2020 per le imprese connesse in bassa tensione con meno di cinquanta dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro, e a decorrere dal 1o gennaio 2021 per i clienti finali domestici, il comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 93, è abrogato.».
  526-ter. I commi 80 e 81 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono sostituiti dai seguenti:
  «80. Al fine di garantire la stabilità e la certezza del mercato dell'energia elettrica, a decorrere dal 1o luglio 2020 è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico l'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti finali cui sono tenute all'iscrizione le imprese di vendita diretta controparti commerciali dei contratti di fornitura di energia elettrica ai clienti finali.
   81. A decorrere dalla data della sua istituzione, l'inclusione e la permanenza nell'Elenco sono condizione necessaria per lo svolgimento delle attività di vendita di energia elettrica a clienti finali.
   81-bis. Con i commi da 81-ter a 81-vicies quater sono introdotti i criteri, le modalità e i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità per l'iscrizione e la permanenza nell'Elenco di cui al comma 80.
   81-ter. Gli amministratori, i legali rappresentanti, i sindaci e i direttori generali delle imprese di vendita di energia elettrica non devono:
   a) trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 2382 del codice civile;
   b) essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riammissione;
   c) essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riammissione:
   i. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
   ii. alla reclusione per uno dei delitti previsti dal Titolo XI del Libro V del codice civile e dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
   iii. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica.
   81-quater. Le imprese di vendita di energia elettrica controparti commerciali di contratti ai clienti finali non devono trovarsi:
   a) in stato di fallimento o di liquidazione coatta, ovvero essere sottoposte a una procedura per la dichiarazione di una di tali situazioni;Pag. 622
   b) nello stato di concordato preventivo, anche se in condizioni di continuità aziendale, ovvero essere sottoposte a una procedura finalizzata alla dichiarazione dello stesso.
   81-quinquies. I requisiti di cui ai commi 81-ter e 81-quater devono essere posseduti anche dalle imprese appartenenti al medesimo gruppo societario ai sensi degli articoli 2497 e 2497-septies del codice civile, le quali:
   i. svolgono diretta attività di direzione e coordinamento nei confronti delle imprese di vendita;
   ii. svolgono attività di direzione e coordinamento nei confronti delle società di cui al precedente punto, sino alla società cosiddetta capogruppo compresa;
   iii. operano nella vendita di energia elettrica ai clienti finali, purché soggette all'attività di direzione e coordinamento di una delle società di cui ai precedenti punti i e ii.
   81-sexies. In deroga a quanto disposto al comma 81-quater, possono continuare la propria attività le imprese di vendita iscritte all'Elenco che si trovano, in un momento successivo all'iscrizione, nelle, condizioni di cui alla lettera b) del predetto comma, anche con riferimento alle altre società appartenenti al medesimo gruppo societario di cui al comma 81-quinquies.
   81-septies. Le imprese di vendita di energia elettrica devono essere costituite in una delle seguenti forme:
   a) società per azioni;
   b) società in accomandita per azioni;
   c) società a responsabilità limitata;
   d) società consortili costituite nelle forme di cui alle lettere a), b), c);
   e) consorzi con attività esterna;
   f) aziende speciali di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 67, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
   g) società cooperative.
   81-octies. L'attività di vendita di energia elettrica deve risultare dall'oggetto sociale riportato nel certificato camerale se l'impresa ha sede in Italia, ovvero, nel caso di impresa avente sede all'estero, dall'atto costitutivo in traduzione giurata.
   81-novies. Ciascuna impresa di vendita di energia elettrica deve possedere un capitale interamente versato non inferiore a centomila euro.
   81-decies. Ai fini della permanenza nell'Elenco venditori, le imprese di vendita di energia elettrica, qualora esse stesse siano utenti di dispacciamento, ovvero con riferimento all'utente o agli utenti di dispacciamento di cui si servono per la conclusione dei contratti di trasporto e dispacciamento di energia elettrica con i distributori e con Terna, devono assicurare:
   a) la regolarità dei pagamenti nei confronti dei distributori;
   b) la regolarità dei pagamenti nei confronti di Terna.
   81-undecies. La regolarità dei pagamenti di cui al comma 81-decies, lettera a), è soddisfatta qualora, in relazione alle fatture di trasporto con scadenza di pagamento in un semestre di riferimento, non si siano verificati due o più ritardi di pagamento, anche non consecutivi. A tal fine, le verifiche sono effettuate ai sensi delle disposizioni previste dall'articolo 3 del Codice di Rete Tipo. La verifica è effettuata al termine di ciascun anno in relazione alle fatture di trasporto con scadenza nel medesimo periodo nel caso in cui alla rete dell'impresa distributrice risultano connessi meno di 100.000 punti di prelievo. Le imprese di distribuzione di energia elettrica effettuano le verifiche di cui al presente comma e ne trasmettono gli esiti al Ministero dello sviluppo economico.
   81-duodecies. La regolarità dei pagamenti di cui al comma 81-decies, lettera b), è soddisfatta qualora l'indice di onorabilità lo di cui al Regolamento del sistema di garanzie di Tema (Allegato A61 al Codice Pag. 623di rete) non segnali la necessità di integrazione della garanzia di dispacciamento prevista dal medesimo Regolamento per almeno due volte nel semestre di riferimento. Terna effettua la verifica di cui al presente comma e ne trasmette gli esiti al Ministero dello sviluppo economico.
   81-terdecies. Le imprese di vendita di energia elettrica sono soggette all'obbligo di certificazione del bilancio di esercizio a decorrere dal primo esercizio di bilancio chiuso successivamente all'iscrizione all'Elenco venditori. Le medesime imprese sono tenute a produrre al Ministero dello sviluppo economico copia della certificazione stessa entro il 30 settembre di ciascun anno.
   81-quaterdecies. La domanda di iscrizione nell'Elenco venditori di energia elettrica ai clienti finali di cui al comma 80, è presentata al Ministero dello sviluppo economico, Direzione Generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare.
   81-quinquiedecies. La domanda di cui al comma 81-quaterdecies, può essere inoltrata a mezzo raccomandata ovvero, per via telematica In tal caso, la domanda deve essere sottoscritta digitalmente o con firma autografa ed essere accompagnata da copia del documento di identità, secondo le modalità di cui all'articolo 65, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 83.
   81-sedecies. Le imprese che presentano l'istanza di iscrizione all'Elenco venditori dichiarano e autocertificano, sotto la propria responsabilità ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti di cui ai commi dall'81-ter a 81-novies.
   81-septiesdecies. Il Ministero dello sviluppo economico, Direzione Generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare verifica che la documentazione dia atto del completo possesso dei requisiti di cui ai commi dall'81-ter a 81-novies, e inserisce nell'Elenco venditori le imprese entro novanta giorni dalla ricezione delle domande dandone comunicazione all'interessato. Qualora siano ravvisati motivi ostativi all'accoglimento della domanda, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
   81-octiesdecies. I termini per l'espletamento della verifica di cui al comma 81-septiesdecies decorrono dalla ricezione della domanda di cui al comma 81-quaterdecies. Il Ministero dello sviluppo economico può richiedere integrazioni o chiarimenti e, in tal caso, il termine di cui al comma 81-septiesdecies si intende sospeso sino alla ricezione delle informazioni integrative richieste.
   81-noviesdecies. Ai fini dell'iscrizione all'elenco, l'impresa deve fornire la descrizione della propria struttura organizzativa, l'elenco delle competenze disponibili, anche in termini di risorse umane, e l'elenco delle attività svolte nell'ultimo anno. Qualora l'impresa sia di più recente costituzione devono essere forniti elementi relativi almeno alla struttura societaria della controllante o del gruppo societario di appartenenza, se disponibili.
   81-vices. Le imprese di vendita di energia elettrica che, alla data di entrata in vigore della presente legge, già operano nel mercato della vendita di energia elettrica ai clienti finali possono continuare ad esercitare l'attività in via provvisoria. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le suddette imprese presentano istanza di inserimento nell'Elenco venditori attestando il possesso dei requisiti di cui ai commi dall'81-ter a 81-novies. Il Ministero dello sviluppo economico verifica che la documentazione dia atto del completo possesso dei requisiti e inserisce nell'Elenco venditori le imprese che rispettano i requisiti entro centoventi giorni dalla ricezione della domanda. Qualora siano ravvisati motivi ostativi all'accoglimento della domanda trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
   81-vicies semel. Le imprese operanti all'entrata in vigore della presente legge che non presentano istanza per l'iscrizione nell'Elenco venditori nei termini di cui al comma 81-vicies non sono incluse nell'Elenco.Pag. 624
   81-vicies bis. Le imprese incluse nell'Elenco venditori, ai fini della permanenza nell'elenco stesso, sono tenute a comunicare:
   a) la perdita del possesso di uno dei requisiti di cui ai commi dall'81-ter a 81-novies, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento;
   b) ogni variazione rilevante delle informazioni fornite all'atto della richiesta di iscrizione all'Elenco venditori, entro trenta giorni dall'intervenuta modifica.
   81-vicies ter. La perdita del possesso di uno o più requisiti di cui ai commi dall'81-ter a 81-novies comporta l'esclusione immediata dall'Elenco venditori. Le imprese iscritte nell'Elenco venditori sono tenute a comunicare l'eventuale cessazione dell'attività di vendita di energia elettrica.
   81-vicies quater. Le imprese cancellate dall'Elenco venditori, nonché le imprese appartenenti al medesimo gruppo societario ai sensi degli articoli 2497-2497-septies del codice civile, e i rappresentanti legali delle suddette società, che intendono nuovamente conseguire l'iscrizione, ne fanno richiesta purché sia decorso un anno dalla data di esclusione dall'Elenco».

  526-quater. Dopo il comma 82 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono aggiunti i seguenti:
  «82-bis. L'aggiornamento mensile dell'Elenco previsto dal comma 82 tiene conto:
   a) degli esiti positivi delle verifiche per la richiesta di iscrizione all'Elenco venditori;
   b) dei casi di esclusione dall'Elenco venditori.
   82-ter. Il Ministero effettua idonei controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni rese dalle imprese e sul rispetto dei requisiti previsti dalla presente legge, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, ai fini dell'iscrizione e della permanenza nell'Elenco venditori. Per lo svolgimento delle verifiche per l'iscrizione all'Elenco venditori e del rispetto dei requisiti per la permanenza nel medesimo elenco, il Ministero dello sviluppo economico può chiedere la collaborazione dell'Autorità per la regolazione di reti energia e ambiente, e si avvale del supporto di Acquirente Unico Spa, nonché delle informazioni del Sistema Informativo Integrato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Costituisce in ogni caso motivo di esclusione dall'Elenco venditori la dichiarazione di dati non veritieri, rilevanti ai fini dell'iscrizione e della permanenza nello stesso elenco.
   82-quater. I clienti finali domestici e le imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro, che rimangono senza fornitore di energia elettrica a seguito dell'esclusione di quest'ultimo dall'Elenco venditori, sono forniti di energia elettrica nell'ambito del servizio di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 60, della legge n. 124 del 2017. Fino alla data di cui al medesimo articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, i suddetti clienti sono forniti nell'ambito del servizio di maggior tutela.
   82-quinquies. I clienti finali diversi dai clienti domestici e dalle imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro, che rimangono senza fornitore di energia elettrica a seguito dell'esclusione di quest'ultimo dall'Elenco venditori, sono serviti nell'ambito del servizio di salvaguardia di cui al decreto del Ministro sviluppo economico 23 novembre 2007».
60-sexies. 3. Saltamartini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 527, aggiungere il seguente:
  527-bis. All'articolo 185, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «gli sfalci» sono aggiunte le seguenti: «, le ceppaie».
60-sexies. 4. Binelli, Lucchini, Badole, Benvenuto, Gobbato, Vallotto, Parolo, Pag. 625D'Eramo, Raffaelli, Valbusa, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

AREA TEMATICA N. 62-BIS
(ART. 1, comma 540)

  Dopo il comma 540 aggiungere i seguenti:
  540-bis. All'articolo 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «e di Foggia» sono sostituite dalle seguenti: «, Foggia, Palermo, Catania, Trapani e Comiso».

  540-ter. Per le finalità di cui al comma 4 dell'articolo 36, della legge 17 maggio 1999, n. 144, il limite di rimborso al vettore o ai vettori aerei selezionati è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

  Conseguentemente dopo il comma 858 aggiungere il seguente:
  858-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 145 del 2018 è ridotto di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
62-bis. 1. Prestigiacomo.

  Dopo il comma 540 aggiungere i seguenti:
  540-bis. Alla regione Sicilia sono trasferite le funzioni relative al trasporto pubblico locale e le funzioni relative alla continuità territoriale. Al fine di disciplinare gli aspetti operativi del trasporto di persone di persone il ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione autonoma della Sicilia, entro il 31 giugno 2020, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze sottoscrivono un accordo attuativo relativo agli aspetti finanziari, demaniali e degli investimenti in corso.

  540-ter. Per gli oneri di cui al comma 1 è autorizzata una spesa di 100 milioni di euro per gli anni 2020, 2021 e 2022.

  Conseguentemente dopo il comma 858 aggiungere il seguente:
  858-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 145 del 2018 è ridotto di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
62-bis. 2. Prestigiacomo.

  Dopo il comma 540 aggiungere il seguente:
  540-bis. Per l'anno 2020 è riconosciuto ai Comuni sui quali insistono i grandi laghi nazionali un contributo, nel limite complessivo di 10 milioni di euro, per il finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto dell'abusivismo commerciale e della vendita di prodotti contraffatti nella stagione estiva, nell'ambito delle risorse del Fondo per la sicurezza urbana, istituito dall'articolo 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2018, n. 132. Il predetto Fondo è incrementato a questo scopo di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 gennaio 2020, è determinata la misura del contributo spettante a ciascun Comune ai sensi del presente articolo.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 858.
62-bis. 3. Molteni, Tonelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 540 aggiungere il seguente:
  540-bis. Per l'anno 2020 è riconosciuto ai Comuni un contributo, nel limite complessivo Pag. 626di 10 milioni di euro, per il finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto dell'abusivismo commerciale e della vendita di prodotti contraffatti nella stagione estiva, nell'ambito delle risorse del Fondo per la sicurezza urbana, istituito dall'articolo 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2018, n. 132. Il predetto Fondo è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 gennaio 2020, è determinata la misura del contributo spettante a ciascun Comune ai sensi del presente articolo.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 858.
62-bis. 4. Molteni, Tonelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 540 aggiungere il seguente:
  540-bis. Per l'anno 2020 è riconosciuto ai Comuni un contributo, nel limite complessivo di 10 milioni di euro, per il finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici, nell'ambito delle risorse del Fondo per la sicurezza urbana, istituito dall'articolo 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2018, n. 132. Il predetto Fondo è incrementato a questo scopo di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 gennaio 2020, è determinata la misura del contributo spettante a ciascun Comune ai sensi del presente articolo.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 858.
62-bis. 5. Molteni, Tonelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 540 aggiungere il seguente:
  540-bis. Per l'anno 2020 è riconosciuto ai Comuni un contributo, nel limite complessivo di 100 milioni di euro, per l'installazione di sistemi di videosorveglianza, nell'ambito delle risorse del Fondo per la sicurezza urbana, istituito dall'articolo 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2018, n. 132. Il predetto Fondo è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 gennaio 2020, è determinata la misura del contributo spettante a ciascun Comune ai sensi del presente comma.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo Pag. 6272019, n. 26 entro il 30 giugno 2020, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
62-bis. 6. Tonelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

AREA TEMATICA N. 63
(ART. 1, commi 541-548)

  Dopo il comma 545, aggiungere i seguenti:
  545-bis. Ai fini di incentivare gli investimenti delle regioni sui propri territori, a decorrere dal 1o gennaio 2020 l'ultimo periodo del comma 321 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogato.
  545-ter. Al comma 322 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte le parole: «fino all'anno 2019».
  545-quater. A decorrere dall'anno 2024 le risorse non sversate allo State sono destinate dalle regioni a nuovi investimenti diretti e indiretti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 134 della legge 30 dicembre 2013, n. 145.
  545-quinquies. All'onere derivante dal comma 545-quater, pari a 136,4 milioni di euro dall'anno 2024 all'anno 2034 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere rassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito dei suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
63. 4. Maturi, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Potenti, Formentini, Zoffili, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 545, aggiungere i seguenti:
  545-bis. Al fine di implementare il servizio di rilascio di certificati anagrafici e documenti della pubblica amministrazione presso le attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici è previsto un contributo fino ad un massimo di 50 mila euro a Comune, necessari per sostenere parte dei costi per l'adeguamento tecnologico degli impianti e per l'incentivazione del servizio.
  545-ter. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 545-bis è istituito un fondo sperimentale di 200 milioni di euro per l'anno 2020 e di 200 milioni per l'anno 2021.Pag. 628
  545-quater. Agli oneri derivanti dall'applicazione della disposizione di cui ai commi 545-bis e 545-ter, pari a 200 milioni di euro annui per l'anno 2020, 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
63. 1. Piastra, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 545, aggiungere il seguente:
  545-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, il numero complessivo delle Camere di commercio può essere superiore a 60 qualora l'accorpamento di due o più Camere di commercio, che non abbiano concluso il processo di accorpamento, anche nel caso in cui nei rispettivi registri siano iscritte o annotate meno di 75.000 imprese e unità locali, comporti l'unificazione di realtà economiche assolutamente distanti tra loro, con ripercussioni negative sull'economia del territorio, sulla qualità dei servizi offerti ad imprese e cittadini e sull'individualità culturale ed economica di ciascun ente camerale. Ai fini del presente comma, si tiene conto della volontà di accorpamento eventualmente manifestata dagli enti camerali interessati entro il 31 marzo 2020. Il Ministero dello sviluppo economico, entro il 30 giugno 2020, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, provvede, tenendo conto delle volontà espresse di cui al precedente periodo, alle determinazioni conseguenti. A tal fine è autorizzata la spesa di 251.000 euro a decorrere dall'anno 2020.

  Conseguentemente, sopprimere i commi 166 e 167.
63. 5. Tomasi, Cestari.

  Dopo il comma 545, aggiungere il seguente:
  545-bis. Nelle more dell'emanazione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del decreto ministeriale di riparto delle risorse relative all'anno 2019 del Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 13, alle regioni a statuto ordinario non si applicano le penalità previste dall'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, con riferimento all'annualità in corso.
63. 2. Zordan, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Maccanti, Morelli, Rixi, Tombolato, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Pag. 629

  Dopo il comma 545, aggiungere il seguente:
  545-bis. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica alle regioni l'entità delle risorse assegnate direttamente ai comuni capoluogo e alle città metropolitane, ricomprese nel territorio di ciascuna regione, nell'ambito del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 aprile 2019.
63. 3. Maccanti, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Morelli, Rixi, Tombolato, Zordan, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 545, aggiungere il seguente:
  545-bis. Ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a regioni ed Enti Locali, in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42, e alle rispettive norme di attuazione, nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni secondo quanto stabilito dall'articolo 1, commi da 675 a 684, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le concessioni sul demanio delle acque interne, con finalità turistico-ricreative e residenziali-abitative, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno una durata di quindici anni, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.
63. 7. Andreuzza, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 545, aggiungere il seguente:
  545-bis. All'articolo 2, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'ultimo periodo è soppresso.
63. 6. Dara, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 545, aggiungere il seguente:
  545-bis. All'articolo 1, comma 682, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494,» sono aggiunte le seguenti: «e quelle sulla navigazione interna e lacuale trasferite alle Regioni,».
63. 8. Andreuzza, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 548, aggiungere i seguenti:
  548-bis. In attuazione della legge costituzionale 28 luglio 2016, n. 1 (Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in materia di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare), della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli-Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016), nonché in virtù dell'articolo 51 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia) a decorrere dal 1o gennaio 2020, è attribuita alla regione Friuli-Venezia Giulia la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale) e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto Pag. 630legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di un'addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) dovuti alle province del territorio regionale anche se soppresse. Le entrate relative sono versate alla regione Friuli-Venezia Giulia.

  548-ter. La regione Friuli-Venezia Giulia può disciplinare alternativamente la tassa ed il canone di cui al comma 548-bis nei limiti previsti rispettivamente dal decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e loro successive modifiche ed integrazioni.
  548-quater. Fino all'approvazione della disciplina regionale di cui al comma 548-ter continua a trovare applicazione la regolamentazione vigente in ciascuna provincia, con attribuzione del gettito direttamente alla regione Friuli-Venezia Giulia.
63. 9. Gava, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Tomasi.

  Dopo il comma 548, aggiungere il seguente:
  548-bis. Le disposizioni recate dal comma 548 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni.
63. 10. Vanessa Cattoi, Binelli, Maturi, Sutto.

  Dopo il comma 548, aggiungere il seguente:
  548-bis. All'articolo 13-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. I dati risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 109, comma 3, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono forniti dal Ministero dell'interno, in forma anonima e aggregata per struttura ricettiva o immobile destinato alla locazione, all'Agenzia delle entrate, che li rende disponibili, anche a fini di monitoraggio, alle Province autonome di Trento e di Bolzano e ai comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, o il contributo di soggiorno, di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Tali dati sono utilizzati dall'Agenzia delle entrate, unitamente a quelli trasmessi dai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 5, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno, 2017, n. 96, ai fini dell'analisi del rischio relativamente alla correttezza degli adempimenti fiscali».
63. 11. Vanessa Cattoi, Binelli, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

AREA TEMATICA N. 65
(ART. 1, commi 550-551)

  Al comma 550, sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 20 milioni.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 858.
65. 1. Maturi, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Pag. 631Vinci, Potenti, Formentini, Zoffili, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 550 aggiungere il seguente:
  550-bis. All'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «, a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020».

  550-ter. Per i comuni con popolazione pari o inferiore a 1000 abitanti la figura obbligatoria del segretario comunale, che mantiene la propria posizione giuridica e il corrispondente trattamento economico per il quale provvede il Ministero dell'interno, è presente nel numero di uno ogni tre comuni limitrofi.

  Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Fondi da ripartire, programma Fondi di riserva e speciali, apportare le seguenti modificazioni:
   2020:
   CP: – 50.000.000;
   CS: – 50.000.000.
   2021:
   CP: – 50.000.000;
   CS: – 50.000.000.
   2022:
   CP: – 50.000.000;
   CS: – 50.000.000.
65. 3. Silvestroni, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 550, aggiungere i seguenti:
  550-bis. Al fine di garantire l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento e il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune e degli impianti di innevamento programmato situati nelle Regioni a statuto ordinario, il fondo di cui all'articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140, e successive modifiche e integrazione, è rifinanziato per una somma pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

  550-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 550-bis, pari a 50 milioni di euro per gli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
65. 6. Binelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

Pag. 632

  Dopo il comma 550, aggiungere i seguenti:
  550-bis. All'articolo 1, comma 887 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «23 giugno 2011, n. 118», sono soppresse le parole da: «al fine» fino al termine del periodo;
   b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» il comma 6 dell'articolo 170 è sostituito con il seguente: «6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti non sono tenuti a predisporre il Documento unico di programmazione».

  550-ter. All'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, dopo le parole: «è costituito dal quinto livello» è aggiunto il seguente periodo: «Per i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti, il piano dei corti integrato ai fini della gestione è costituito dal quarto livello.».
65. 2. Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Potenti, Formentini, Zoffili, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 550, aggiungere il seguente:
  550-bis. Dopo il comma 10-bis dell'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto il seguente: «10-ter. L'imposta di cui al comma 10-bis non si applica per le tratte inferiori a 20 chilometri, qualora tali percorsi siano di collegamento con nuclei abitati in area montane non raggiunti da strade di comunicazione percorribili con autovetture o da sistemi di mobilità a fune».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 858.
65. 5. Parolo, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Al comma 551 sostituire le parole: «2 milioni di euro annui» con le seguenti: «5 milioni di euro».

  Conseguentemente alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2020: – 5.000.000.
   2021: – 5.000.000
   2022: – 5.000.000.
65. 8. Benigni, Sorte.

  Dopo il comma 551 aggiungere il seguente:
  551-bis. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, a beneficio dei Comuni montani sotto i 1.000 abitanti soggetti a dissesto idrogeologico, per gli interventi relativi ad opere di messa in sicurezza, rifacimento degli impianti e manutenzione straordinaria.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Fondi da ripartire, programma Fondi di riserva e speciali, apportare le seguenti modificazioni:
   2020:
   CP: – 5.000.000;
   CS: – 5.000.000.
   2021:
   CP: – 5.000.000;
   CS: – 5.000.000.Pag. 633
   2022:
   CP: – 5.000.000;
   CS: – 5.000.000.
65. 9. Ciaburro, Caretta.

  Dopo il comma 551, aggiungere i seguenti:
  551-bis. Per il triennio 2020, 2021 e 2022, per le micro, piccole e medie imprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 e i titolari di partita IVA operanti nei comuni classificati come montani non si applicano gli obblighi di fatturazione elettronica.

  551-ter. Dall'attuazione del comma 551-bis discendono oneri pari complessivamente a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2020, 2021 e 2022, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate le modalità attuative del presente articolo entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
65. 10. Bignami, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli, Trancassini.

  Dopo il comma 551 aggiungere il seguente:
  551-bis. Per i Comuni con una popolazione compresa tra 3.000 e 5.000 abitanti con decreto del Ministro dell'interno adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 82, comma 8, del testo unico sugli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli importi delle indennità dei sindaci sono aumentati fino 1.800 euro netti mensili.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2020: – 60.000.000.
   2021: – 60.000.000.
   2022: – 60.000.000.
65. 7. Benigni, Sorte.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 551, aggiungere il seguente:
  551-bis. La dotazione finanziaria dei contributi straordinari di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è incrementata di ulteriori 15 milioni di euro per l'anno 2020 destinata ai comuni che esercitano le funzioni in forma associata.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 15 milioni di euro annui per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 858.
65. 4. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

AREA TEMATICA N. 65-BIS
(ART. 1, comma 552)

  Dopo il comma 552, aggiungere il seguente:
  552-bis. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre Pag. 6342016 n. 229, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente: «2-ter. I comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del presente decreto possono avvalersi di segretari comunali di fascia B, indipendentemente dalla rispettiva classificazione della sede, per tutta la durata della ricostruzione. In carenza dei Segretari Comunali, i Vice Segretari, che li sostituiscono, possono mantenere l'incarico finché necessario. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono posti a carico della Struttura commissariale, ai sensi dell'articolo 4, comma 3».
65-bis. 1. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 552, aggiungere i seguenti:
  552-bis. Al fine di contrastare i fenomeni di rarefazione commerciale delle zone montane e favorirne il ripopolamento, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le misure necessarie al fine di:
   a) istituire zone franche montane e zone a fiscalità di vantaggio tenendo conto di parametri oggettivi quali la condizione di marginalità, lo sviluppo economico difforme, il rischio o la situazione in essere di desertificazione commerciale, il calo demografico dell'ultimo quinquennio;
   b) individuare incentivi economici per coloro che intendano avviare un punto vendita polifunzionale nelle aree montane;
   c) individuare agevolazioni, in termini di tassazione, per le attività economiche già presenti nelle aree montane;
   d) individuare strumenti di premialità per le aziende che assumano personale residente nel Comune montano, o nell'Unione di Comuni montana di riferimento.

  552-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione di spesa del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto- legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, tutte le occorrenti variazioni di bilancio.
65-bis. 2. Bignami, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli, Trancassini.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 552 aggiungere i seguenti:
  552-bis. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: «6-bis. Per i comuni non si considerano commerciali, anche se effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici, le attività strettamente connesse alle proprie attività istituzionali. Tali attività sono individuate con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.».

  552-ter. Il decreto di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è emanato entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su parere conforme della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 28, sentito l'ANCI. Il medesimo decreto provvede ad individuare le risorse necessarie alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 552-bis.
65-bis. 3. Musella, Mandelli, D'Ettore.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

Pag. 635

  Dopo il comma 552 aggiungere i seguenti:
  552-bis. All'articolo 51 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  «3-bis. Ai comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3.
   3-ter. Ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è comunque consentito un numero massimo di quattro mandati.
   3-quater. Ai sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 15.000 abitanti è comunque consentito un numero massimo di tre mandati.».

  552-ter. Il comma 138, articolo 1, della legge 7 aprile 2014, n. 56, è soppresso.
65-bis. 4. Musella, Mandelli, D'Ettore.

AREA TEMATICA N. 66
(ART. 1, comma 553)

  Dopo il comma 553 aggiungere i seguenti:
  553-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con propri provvedimenti, autorizzano le aziende sanitarie locali a stipulare con le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie pubbliche e private accordi finalizzati all'erogazione dei servizi di cui al decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, tramite le farmacie convenzionate con il medesimo Servizio sanitario nazionale e ubicate nelle isole minori, entro il limite di spesa di 500.000 euro annui.

  553-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 553-bis pari a 500.000 euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
66. 2. Gemmato, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 553 aggiungere il seguente:
  553-bis. Le farmacie pubbliche e private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale e ubicate nelle isole minori dispensano i farmaci acquistati dalle ASL ai fini della loro distribuzione diretta agli assistiti secondo quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
66. 4. Gemmato, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 553 aggiungere il seguente:
  553-bis. All'articolo 38, comma 2-bis, del decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 93, sono soppresse le seguenti parole: «, ad esclusione delle imprese beneficiarie di integrazioni tariffarie ai sensi dell'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e successive modificazioni.».
66. 1. Saltamartini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Pag. 636

  Dopo il comma 553 aggiungere il seguente:
  553-bis. È esclusa dalla base imponibile ai fini delle imposte sui redditi l'indennità di residenza corrisposta ai titolari di farmacie rurali aventi sede nelle isole minori. Al relativo onere, valutato in 1.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
66. 3. Gemmato, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli.

AREA TEMATICA N. 67
(ART. 1, comma 554)

  Al comma 554, dopo le parole: comuni interessati inserire le seguenti:, e che abbiano regolarmente provveduto all'aggiornamento degli atti catastali ai sensi dell'articolo 66, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, e dell'articolo 14, comma 27, lettera c), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni,.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, stimati in 150 milioni a decorrere dal 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorsa del suddetto Fondo, rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla modulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
*67. 2. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Potenti, Formentini, Zoffili, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Al comma 554, dopo le parole: comuni interessati inserire le seguenti:, e che abbiano regolarmente provveduto all'aggiornamento degli atti catastali ai sensi dell'articolo 66, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, e dell'articolo 14, comma 27, lettera c), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni,.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, stimati in 150 milioni a decorrere dal 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, Pag. 637n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorsa del suddetto Fondo, rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla modulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
*67. 5. Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Tomasi.

  Al comma 554, le parole: 110 milioni di euro sono sostituite dalle seguenti: 330 milioni di euro.

  Conseguentemente, ridurre di 220 milioni di euro tutti gli importi di cui al comma 858.
67. 1. Benigni, Sorte.

  Dopo il comma 554, aggiungere il seguente:
  554-bis. Il contributo di cui al comma 554 è attribuito ai soli comuni interessati che abbiano regolarmente provveduto all'aggiornamento degli atti catastali ai sensi dell'articolo 66, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, e dell'articolo 14, comma 27, lettera c), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, stimati in 150 milioni a decorrere dal 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 17 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dai minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
67. 3. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Potenti, Formentini, Zoffili, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 554, aggiungere il seguente:
  554-bis. Il contributo di cui al comma 554 è attribuito ai soli comuni interessati che abbiano regolarmente provveduto all'aggiornamento degli atti catastali ai sensi dell'articolo 66, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, e dell'articolo 14, comma 27, lettera c), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con Pag. 638modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
67. 6. Gusmeroli, Bitonci, Tarantino, Paternoster, Cavandoli, Covolo, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 554, aggiungere il seguente:
  554-bis. Per gli anni 2020, 2021 e 2022, a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni a seguito dell'introduzione della TASI di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è attribuito ai comuni interessati un contributo complessivo di 110 milioni di euro annui da ripartire secondo gli importi indicati per ciascun comune nell'allegato A al decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze 14 marzo 2019, recante «Riparto a favore dei comuni del contributo compensativo, pari complessivamente a 110 milioni di euro, per l'anno 2019».

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 110 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
67. 7. Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Tomasi.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 554, aggiungere il seguente:
  554-bis. Al comma 641 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: «a locali tassabili» sono aggiunte le seguenti: «quali box auto, depositi, legnali».

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, stimati in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle Pag. 639risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
67. 8. Binelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Gusmeroli, Tarantino, Paternoster, Cavandoli, Covolo.

  Dopo il comma 554, aggiungere il seguente:
  554-bis. All'articolo 62 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, comma 5, sono aggiunte infine seguenti parole: «, nonché gli immobili di categoria catastale C/2 e C/6 di pertinenza all'abitazione».
67. 4. Binelli, Potenti, Formentini, Zoffili, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

AREA TEMATICA N. 68
(ART. 1, comma 555)

  Dopo il comma 555, aggiungere i seguenti:
  555-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis. Al fine di assicurare ai Comuni le disponibilità di cassa necessarie alla liquidazione dei compensi per il personale acquisito ai sensi dell'articolo 50-bis e per l'erogazione dei contributi di autonoma sistemazione, i Commissari delegati erogano anticipazioni di cassa nei limiti dei rendiconti di rimborso presentati da ciascun Comune relativamente all'annualità 2018 nelle more del perfezionamento delle rendicontazioni dell'annualità 2019 e dei rendiconti presentati relativamente all'annualità 2019 nelle more del perfezionamento delle rendicontazioni dell'annualità 2020».

  555-ter. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229 è aggiunto in fine il seguente comma: «7. Per i comuni di cui agli allegati n. 1, 2 e 2-bis l'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222 del TUEL viene elevata a dieci dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente fino all'esercizio relativo alla cessazione dello stato di emergenza».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, stimati in 210 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
68. 1. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

Pag. 640

AREA TEMATICA N. 68-BIS
(ART. 1, comma 556)

  Dopo il comma 556, aggiungere il seguente:
  556-bis. Al fine di ripristinare il completo versamento dell'addizionale sui diritti d'imbarco sugli aeromobili a favore dei Comuni aeroportuali e garantire le adeguate risorse finanziarie per assicurare la continuità dei servizi locali necessari per il funzionamento delle infrastrutture aeroportuali e rispondere alle problematiche ambientali e sanitarie connesse, nell'elenco 1, recante «Disposizioni legislative autorizzative di riassegnazioni di entrate», allegato alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, al numero 8, rubricato «Ministero dell'interno», sono soppresse le seguenti parole: «legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 2, comma 11». I proventi di cui all'articolo 2, comma 11 della legge 24 dicembre 2003 n. 350, sono riassegnati, a decorrere dal 1o gennaio 2020, a favore dei comuni del sedime aeroportuale.
68-bis. 1. Benigni, Sorte.

  Dopo il comma 556, aggiungere il seguente:
  556-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito il Fondo nazionale per la tutela legale dei Sindaci per fatti attinenti all'esecuzione del mandato elettivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2023. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro sessanta giorni, dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti termini e modalità di accesso al fondo di cui al comma 1.

  Conseguentemente, ridurre di 1 milione di euro gli importi di cui al comma 858.
68-bis. 2. Benigni, Sorte.

  Dopo il comma 556, aggiungere il seguente:
  556-bis. Dopo il comma 843 dell'articolo 1 della legge di bilancio n. 205 del 27 dicembre 2017 è inserito il seguente:
  «848-bis. Gli enti che hanno commesso errori nel riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come evidenziato da una revisione della delibera di riaccertamento svolta dall'organo di revisione, provvedono, contestualmente all'approvazione dei rendiconto 2018, al riaccertamento straordinario dei residui provenienti dalle gestioni 2.014 e precedenti, come risultanti al 31 dicembre 2019, secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 28 febbraio 2020, L'eventuale maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento di cui al periodo precedente è ripianato in quote costanti entro l'esercizio 2044, secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015. In ogni caso, resta ferma la possibilità degli enti di procedere ad una nuova operazione di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nei tempi e secondo le modalità di cui ai precedenti periodi del presente comma».
68-bis. 3. Invernizzi, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Potenti, Formentini, Zoffili, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

AREA TEMATICA N. 69
(ART. 1, comma 557)

  Sostituire il comma 557, con i seguenti:
  557-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti di spesa di cui al Pag. 641comma 557-ter, è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione o rinegoziazione dei mutui degli enti locali, anche mediante, accollo, estinzione o rifinanziamento con emissione di titoli di Stato. Con decreto del Ministero dell'economia e finanze, da emanare entro il 31 marzo 2020, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sono stabilite le procedure di rinegoziazione e ristrutturazione dei debiti finanziari degli enti locali e adottate le modalità attuati ve secondo i seguenti criteri e principi:
   a) prevedere la nomina di apposito Commissario Straordinario, a cui affidare la gestione delle operazioni di rinegoziazione/ristrutturazione del debito dei singoli enti locali, la rimodulazione del piano di rimborso del debito finanziario;
   b) prevedere l'attribuzione di una quota degli eventuali risparmi di spesa per interessi, conseguenti alla ristrutturazione dei debiti contratti, eccedenti la copertura dei costi delle operazioni di rinegoziazione a carico dei medesimi enti locali titolari del mutuo, come quota di contribuzione per eventuali oneri di estinzione anticipata del debito, ovvero come maggiori risorse per spesa di parte corrente.

  557-ter. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituto un fondo con una dotazione di 1.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 finalizzato alla ristrutturazione o rinegoziazione dei mutui degli enti locali di cui al comma precedente.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,000 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
69. 1. Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Tomasi.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 557, aggiungere i seguenti:
  557-bis. A decorrere dall'anno 2020, i Comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti che assicurano l'attività di accoglienza di minori presso strutture di protezione accedono ai contributi disposti dal Ministero dell'interno a valere sul Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all'articolo 1, comma 181, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel limite delle risorse del medesimo Fondo e comunque senza alcuna spesa o onere a carico del comune interessato all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. Al fine di assicurare che i Comuni siano esentati da qualunque onere o spesa a loro carico per l'accoglienza prestata ai minori stranieri non accompagnati, le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 181, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono incrementate di 200 milioni di euro a decorrere dal 2020.

Pag. 642

  557-ter. All'onere derivante dal comma 557-bis, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa; al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
69. 2. Lazzarini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 557, aggiungere il seguente:
  557-bis. Al fine di assicurare le condizioni per il ritorno alla normale gestione finanziaria dei comuni colpiti dai terremoti del 20 e 29 maggio 2012 e scorporati dall'elenco di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, ed integrato dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ad opera dell'articolo 2-bis, comma 43, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, si applicano le seguenti disposizioni:
   a) il pagamento delle rate dei mutui oggetto di sospensione fino all'anno 2018 per effetto dei commi 729, 730 e 731 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e in scadenza a decorrere dal 1o gennaio 2020, avviene in rate costanti e senza applicazione di sanzioni, nelle dieci annualità successive alla annualità di scadenza originaria di ciascun mutuo, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi;
   b) la Cassa depositi e prestiti S.p.A. fornisce ai comuni interessati dal presente provvedimento ed entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore, il prospetto dettagliato del nuovo piano di ammortamento.
69. 9. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 557, aggiungere il seguente:
  557-bis. Per l'anno 2020, è riconosciuto un contributo pari a complessivi 13 milioni di euro ai comuni compresi nella fascia demografica fino a 10.000 abitanti che hanno subito tagli del fondo di solidarietà comunale, per effetto delle disposizioni sul contenimento della spesa pubblica di cui all'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, applicate sulle quote di spesa relative ai servizi sociosanitari assistenziali (RSA) e ai servizi idrici integrati. Il contributo spettante a ciascun comune è determinato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare Pag. 643entro il 31 gennaio 2020, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, tenendo conto del maggior taglio, di cui al citato decreto-legge n. 95 del 2012, subito per effetto della spesa sostenuta per i servizi RSA e idrico integrato coperta con entrate ad essi direttamente riconducibili. Ai fini del riparto, si considerano solo i comuni per quali l'incidenza sulla spesa corrente media risultante dai certificati ai rendiconti del triennio 2010-2012 supera il 3 per cento, nel caso del servizio RSA, e l'8 per cento, nel caso del servizio idrico integrato.

  Conseguentemente, all'onere derivante dall'applicazione del comma 557-bis pari a 13 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrisponde riduzione del Fondo di cui al comma 858.
69. 3. Belotti, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 557, aggiungere il seguente:
  557-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio 2020, è determinato il contributo anche per il 2020 spettante a ciascun Comune ai sensi del comma 14-quinquies dell'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, a valere sulle risorse disponibili per l'anno 2020 sul Fondo di cui al comma 858.
69. 4. Belotti, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 557, aggiungere il seguente:
  557-bis. Al comma 821 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono aggiunte infine le seguenti parole: «Ai fini del rispetto dell'equilibrio finanziario dei bilanci di cui all'articolo 9, commi 1 e 1-bis della legge 243 del 24 dicembre 2012, rileva anche il ricorso all'indebitamento di cui all'articolo 10, comma 3 della medesima legge, da iscriversi alle entrate finali nel rispetto dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118».
69. 5. Murelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 557, aggiungere il seguente:
  557-bis. All'articolo 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, la lettera f) è soppressa.
69. 6. Benigni, Sorte.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 557, aggiungere il seguente:
  557-bis. Dal 1o gennaio 2020 le amministrazioni locali, possono richiedere a Cassa Depositi e Prestiti la rinegoziabilità dei mutui in essere al fine di riallineare gli interessi al tasso corrente.
69. 7. Benigni, Sorte.

  Dopo il comma 557 aggiungere il seguente:
  557-bis. Il termine di cui all'articolo 30, comma 5, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è prorogato al 30 aprile 2020 per i comuni che non hanno potuto provvedere ad iniziare l'esecuzione dei lavori di cui al comma 3 entro il 31 dicembre 2019 per fatti non direttamente imputabili all'amministrazione.
69. 8. Binelli, Potenti, Formentini, Zoffili, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Pag. 644

  Dopo il comma 557, aggiungere il seguente:
  557-bis. Dopo il comma 25 dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, è aggiunto il seguente: «25-bis. Per le disposizioni previste dal comma 25, i Comuni inferiori ai 1.000 abitanti hanno la facoltà di abolire l'emanazione del Revisore contabile.».
69. 10. Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 557 aggiungere il seguente:
  557-bis. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è costituito un tavolo di confronto tecnico con ANCI con il compito di censire i principali oggetti di controversia di carattere generale relativi all'assegnazione di risorse erariali ai comuni e alle città metropolitane e lo stato dell'eventuale contenzioso in corso, nonché di individuare le possibili soluzioni attraverso la rimozione o l'attenuazione delle cause.
69. 11. Pentangelo.

AREA TEMATICA N. 69-BIS
(ART. 1, comma 558)

  Dopo il comma 558 aggiungere il seguente:
  558-bis. All'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 12-quater sono aggiunti i seguenti: «12-quinquies. Gli enti locali che incassano proventi dalle sanzioni di cui al comma 12-bis e di cui all'articolo 208, comma 1, di importo superiore alla media degli incassi dei due anni precedenti, come risultanti dalla relazione di cui al comma 12-quater del presente articolo, destinano la quota di proventi eccedente la media dei proventi dei due anni precedenti al Fondo per le vittime della strada di cui all'articolo 285 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. In caso di inadempienza all'obbligo di cui al primo periodo si applicano le sanzioni di cui al comma 12-quater. 12-sexies. La disposizione di cui al comma 12-quinquies si applica a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge».
69-bis. 1. Baldelli.

  Dopo il comma 558, aggiungere il seguente:
  558-bis. Il comma 47, dell'articolo 2, legge 28 giugno 2012, è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 1o gennaio 2020 le maggiori somme derivanti dall'incremento dell'addizionale di cui all'articolo 6-quater, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, con modificato dal comma 48 del presente articolo sono riversate per il 50 per cento ai comuni aeroportuali per consentire l'esecuzione di opere di mitigazione ambientale e il restante 50 per cento alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali dell'INPS, di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88 e successive modificazioni».
69-bis. 2. Benigni, Sorte.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 558 aggiungere il seguente:
  «558-bis. Al fine di preservare l'alto valore storico-artistico dell'immobile di fondazione della ex sede della Banca d'Italia sito in Latina e destinarlo a edificio di interesse pubblico, è autorizzata la Pag. 645spesa di 5 milioni per l'anno 2020, per l'acquisizione dello stesso al patrimonio pubblico del Demanio dello Stato».

  Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
   2020: – 5.000.000.
69-bis. 3. Meloni, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 558 aggiungere il seguente:
  558-bis. Per il finanziamento degli interventi relativi ad opere di completamento e adeguamento del complesso immobiliare «Cittadella Giudiziaria di Latina», è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
   2020: – 10.000.000.
69-bis. 4. Meloni, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli.

AREA TEMATICA N. 70
(ART. 1, commi 559-580)

  Dopo il comma 580, aggiungere il seguente:
  580-bis. All'articolo 198 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 1, quando le violazioni della medesima disposizione da parte dello stesso soggetto non sono immediatamente contestate, ovvero non vi è preavviso della contestazione, il trasgressore soggiace alla sanzione prevista per la sola prima violazione rilevata in ordine di tempo».
70. 1. Baldelli.

AREA TEMATICA N. 71
(ART. 1, commi 581-587)

  Dopo il comma 581, aggiungere il seguente:
  581-bis. Gli Enti locali e le società patrimoniali delle reti proprietari di una parte degli impianti degli ambiti territoriali minimi, definiti con decreto ministeriale 19 gennaio 2011 e decreto ministeriale 18 ottobre 2011, possono disporre l'alienazione al soggetto aggiudicatario del servizio dei beni patrimoniali in dotazione all'Ente locale o alla società patrimoniale, anche inserendola all'interno del bando di gara d'ambito di cui all'articolo 9 del Regolamento di cui al decreto ministeriale 12 novembre 2012, n. 226 come modificato dal Regolamento di cui al decreto ministeriale 20 maggio 2015, n. 106. Con riferimento ai cespiti di cui l'Ente ha disposto l'alienazione, il nuovo gestore corrisponde all'Ente locale o alla società patrimoniale una somma pari al valore di rimborso per gli impianti calcolato ai sensi dell'articolo 5 e ss. del Regolamento di cui al decreto ministeriale 12 novembre 2012, n. 226, come modificato dal Regolamento di cui al decreto ministeriale 20 maggio 2015, n. 106. Il valore di rimborso corrisposto è ritenuto idoneo ai fini dei riconoscimenti tariffari come valore delle immobilizzazioni di località ai sensi dell'articolo 21 della RTDG approvata con delibera di AEEGSI n. 367/2014/R/GAS, indipendentemente se trattasi di gestore uscente o entrante, ai sensi di quanto previsto al punto 21.1, lettera a) della suddetta delibera.
71. 8. Vietina, Mandelli, D'Ettore.

  Dopo il comma 581, aggiungete il seguente:
  581-bis. Al comma 3 dell'articolo 8 del Regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale, 12 novembre 2011, n. 226 Pag. 646come modificato dal Regolamento di cui al Decreto Ministeriale 20 maggio 2015, n. 106, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «nonché corrisponde annualmente ai succitati soggetti proprietari degli impianti la relativa quota di ammortamento annuale.».
71. 9. Vietina, Mandelli, D'Ettore.

  Sopprimere il comma 582.

  Conseguentemente:
   al comma 583, dopo le parole: decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, aggiungere le seguenti: per gli acquisti di beni e servizi;
   al comma 586, premettere le seguenti parole: Per gli acquisti di beni e servizi.
*71. 10. Cattaneo, Mandelli.

  Sopprimere il comma 582.

  Conseguentemente:
   al comma 583, dopo le parole: decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, aggiungere le seguenti: per gli acquisti di beni e servizi;
   al comma 586, premettere le seguenti parole: Per gli acquisti di beni e servizi.
*71. 1. Lollobrigida, Foti, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 586 aggiungere il seguente:
  586-bis. All'articolo 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. L'affidamento degli incarichi professionali di cui al presente articolo, ai soggetti indicati al comma 1, lettera d), viene adottata dall'organo competente dell'ente conferente, con provvedimento motivato e non sindacabile.».
71. 4. Binelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 586 aggiungere il seguente:
  586-bis. All'articolo 36, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: «preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque» sono sostituite dalle seguenti: «preventivi di».
71. 3. Binelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 586 aggiungere il seguente:
  586-bis. All'articolo 178, comma 8-ter, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la parola: «pubbliche» è sostituita con la seguente: «aggiudicatrici».
71. 2. Galli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 587, aggiungere il seguente:
  587-bis. All'articolo 113-bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 1:
   a) le parole: «dall'adozione» sono sostituite dalle seguenti: «dalla maturazione»;
   b) il secondo ed ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Nell'ambito del predetto termine, il direttore dei lavori rilascia lo stato di avanzamento e il responsabile unico del procedimento emette il certificato di pagamento relativo al medesimo, quest'ultimo comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla maturazione dello stato di avanzamento».Pag. 647
    2) al comma 2:
   a) le parole: «rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore» sono sostituite dalle seguenti: «emette il certificato di pagamento».
    3) al comma 3:
   a) le parole: «Resta fermo» sono sostituite dalle seguenti: «I termini di cui ai commi 1 e 2 soddisfano».
71. 5. Alessandro Pagano, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 587 aggiungere il seguente:
  587-bis. 1. L'articolo 1 comma 1 lettera a) del decreto-legge n. 32 del 2019 convertito con modificazioni dalla legge n. 55 del 14 giugno 2019, si applica anche ai comuni non capoluogo di cui al presente decreto, in deroga all'articolo 18 del decreto-legge n. 189 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del 2016.
71. 6. Invernizzi, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Potenti, Formentini, Zoffili, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 587 aggiungere il seguente:
  587-bis. All'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al primo e secondo periodo, le parole: «5.000 euro», sono sostituite dalle seguenti: «10.000 euro».
71. 7. Binelli, Lucchini, Badole, Benvenuto, Gobbato, Vallotto, Parolo, D'Eramo, Raffaelli, Valbusa, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

AREA TEMATICA N. 72
(ART. 1, commi 588-615)

  Dopo il comma 589 agiungere il seguente:
  589-bis. Il comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come convertito dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, e il comma 435 dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono soppressi. All'onere di cui al presente comma pari ad euro 3.800 milioni a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
72. 1. Mulè.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Sopprimere il comma 607.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 412.030 euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 858.
72. 2. Lolini, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 610 aggiungere il seguente:
  610-bis. All'articolo 2, comma 4, lettera f) del decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116, dopo le parole «dei CAA», sono aggiunte le seguenti «e degli albi professionali nazionali le cui leggi ordinamentali prevedano lo svolgimento di rilevazioni statistiche».
72. 3. Spena, Mandelli, D'Ettore.

Pag. 648

AREA TEMATICA N. 73-BIS
(ART. 1, commi 621-623)

  Dopo il comma 622, aggiungere il seguente:
  622-bis. Al fine di consentire un ammodernamento delle strutture, la messa in sicurezza e la valorizzazione della componente operativa del comprensorio del Varignano, sito in località Le Grazie, ospitante il Comando Raggruppamento Subacquei e Incursori «Teseo Tesei» – COMSUBIN, è autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro nell'anno 2020. A tale onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 858.
73-bis. 1. Ferrari, Fantuz, Zicchieri, Boniardi, Castiello, Piccolo, Pretto, Toccalini, Rixi, Viviani, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 622, aggiungere il seguente:
  622-bis. Al fine di consentire un ammodernamento delle strutture e degli strumenti di studio e lavoro e al fine di ottimizzare gli spazi a disposizione degli allievi nelle Scuole Nunziatella di Napoli, Teulié di Milano, Douhet di Firenze, Morosini di Venezia, è autorizzata la spesa di 10.000.000 di euro nell'anno 2020. A tale onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 858.
73-bis. 2. Ferrari, Fantuz, Zicchieri, Boniardi, Castiello, Piccolo, Pretto, Toccalini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 622, aggiungere il seguente:
  622-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo finalizzato al trasferimento dei seguenti beni demaniali dello Stato alla Regione Friuli-Venezia Giulia: Compendio «Ex Caserma Duca delle Puglie», Compendio «Ex Direzione d'Artiglieria», Compendio «Pineta di Barcola» comprensivo del Piazzale Kennedy.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 14 dell'articolo 1.
73-bis. 3. Gava, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Tomasi.

AREA TEMATICA N. 74
(ART. 1, commi 624-626)

  Dopo il comma 626 aggiungere il seguente:
  626-bis. All'articolo 13-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. I dati risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 109, comma 3, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono forniti dal Ministero dell'interno, in forma anonima e aggregata per struttura ricettiva o immobile destinato alla locazione, all'Agenzia delle entrate, che li rende disponibili, anche a fini di monitoraggio, alle Province autonome di Trento e di Bolzano e ai comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, o il contributo di soggiorno, di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Tali dati sono utilizzati dall'Agenzia delle entrate, unitamente a quelli trasmessi dai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare ai sensi dell'articolo 4, commi Pag. 6494 e 5, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini dell'analisi del rischio relativamente alla correttezza degli adempimenti fiscali».
74. 1. Binelli, Vanessa Cattoi, Maturi, Loss, Potenti, Formentini, Zoffili, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

AREA TEMATICA N. 75
(ART. 1, comma 629)

  Sopprimere il comma 629.

  Conseguentemente dopo il comma 858 aggiungere il seguente:
  858-bis. Il fondo di cui all'articolo 1 comma 255, della legge n.145 del 2018 è ridotto a decorrere dal 2020 di 200 milioni di euro.
75. 2. Gelmini, Prestigiacomo, Mandelli, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Paolo Russo, Pella, Occhiuto.

  Al comma 629, capoverso 3-quater, sostituire le parole: «lettere a) e b)» con le seguenti: « a), b), h), i), i-ter), i-octies) e i-novies)».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, stimati prudenzialmente in 85 milioni di euro per l'anno 2021 e in 66 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 290 dell'articolo 1.
75. 1. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 629, aggiungere il seguente:
  «629-bis. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986 n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 lettera a) dopo le parole: “effettivamente separato” sono aggiunte le seguenti: “a condizione che non sia residente all'estero”;
   b) al comma 1 lettera c) dopo le parole: “950 euro per ciascun figlio” sono aggiunte le seguenti: “in Italia e convivente con entrambi i genitori o con uno di essi”;
   c) al comma 1 lettera c) dopo le parole: “Per i contribuenti con più di tre figli a carico” sono aggiunte: “i cui figli siano residenti in Italia e conviventi con entrambi i genitori o con uno di essi”;
   d) al comma 1 lettera c) dopo le parole: “In presenza di più figli” sono aggiunte le seguenti: “residenti in Italia e conviventi con entrambi i genitori o con uno di essi”.».
75. 3. Bignami, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli, Trancassini.

AREA TEMATICA N. 76
(ART. 1, comma 630)

  Sopprimere il comma 630.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2020 e 117 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti Pag. 650dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
*76. 1. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Sopprimere il comma 630.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2020 e 117 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
*76. 3. Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Tomasi.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Al comma 630, sostituire le parole 1o marzo 2020, con le seguenti: 1o marzo 2021, e le parole: a decorrere dal 1o gennaio 2021, con le seguenti: a decorrere dal 1o gennaio 2022.
76. 2. Zordan, Cecchetti, Capitanio, Donina, Giacometti, Maccanti, Morelli, Rixi, Tombolato, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

AREA TEMATICA N. 77
(ART. 1, comma 631)

  Dopo il comma 631 aggiungere il seguente:
  631-bis. All'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010 n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010 n. 129, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Allo scopo di consentire la verificabilità dell'intero processo di versamento degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79, i flussi gestiti dal Sistema Informatico Integrato di cui al comma 1 comprendono altresì le informazioni riguardanti la fatturazione dell'energia Pag. 651elettrica al cliente finale, l'adempimento, da parte del cliente finale, al pagamento della fattura e l'avvenuto trasferimento al sistema degli oneri versati dai clienti finali. L'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente individua i soggetti tenuti a comunicare ad Acquirente Unico S.p.A., in qualità di gestore del Sistema Informatico Integrato, le informazioni di cui al periodo precedente.».
77. 1. Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

AREA TEMATICA N. 78
(ART. 1, commi 632-633)

  Sopprimere i commi 632 e 633.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione, pari a 5,4 milioni di euro per l'anno 2021, 7,6 milioni di euro per l'anno 2022, 5,9 milioni per l'anno 2023, 0,9 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 858.
78. 5. Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Tomasi.

  Sopprimere i commi 632 e 633.

  Conseguentemente dopo il comma 858 aggiungere il seguente:
  858-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018 è ridotto di 333 milioni di euro nel 2020, 388 milioni di euro nel 2021, 379 milioni di euro nel 2022, 370 milioni di euro nel 2023, 363 milioni di euro nel 2024 e 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
78. 8. Gelmini, Prestigiacomo, Mandelli, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Paolo Russo, Pella, Occhiuto.

  Sopprimere il comma 632.

  Conseguentemente, dopo il comma 884 aggiungere il seguente:
  885. Gli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono abrogati.
78. 1. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.

  Sopprimere il comma 632.

  Conseguentemente agli oneri derivanti dall'attuazione di cui al presente comma, pari a euro 166 milioni nel 2020, 387,4 milioni nel 2021, 378,8 milioni nel 2022, 369,6 milioni nel 2023 e 362,9 milioni nel 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del «Fondo per il reddito di cittadinanza» di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.
78. 2. Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli, Mollicone, Trancassini.

  Sopprimere il comma 632.
78. 3. Gagliardi.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Sostituire i commi 632 e 633 con il seguente:
  632. All'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a), numero 2), dopo le parole: «ai veicoli adibiti ad uso pubblico» sono aggiunte in fine le seguenti: «o dati Pag. 652in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta»;
   b) la lettera b-bis) è soppressa.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione, pari a 5,4 milioni di euro per l'anno 2021, 7,6 milioni di euro per l'anno 2022, 5,9 milioni per l'anno 2023, 0,9 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 858.
78. 4. Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Tomasi.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 633 aggiungere i seguenti:
  633-bis. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo l'articolo 22-bis è aggiunto il seguente:

«Art. 22-ter.

(Disposizioni particolari in materia di biodiesel rinnovabile)
   1. Al fine di compensare i maggiori costi legati alla produzione, ai biodiesel di nuova generazione denominati oli vegetali idrotrattati (HVO) è applicata una aliquota di accisa pari al 20 per cento di quella applicata al gasolio usato come carburante di cui all'allegato I, nei limiti di 90.000 tonnellate; al fine della fruizione del beneficio spettante per i quantitativi di biodiesel rientranti nel contingente e miscelati con il gasolio, è contabilizzato in detrazione, nelle scritture contabili inerenti all'accisa dovuta al titolare del deposito fiscale dove è avvenuta la miscelazione, l'ammontare dell'imposta derivante dalla differenza tra l'aliquota applicata al gasolio impiegato come carburante e la predetta aliquota ridotta».

  697-ter. Agli oneri derivanti dal comma 697-bis pari a 13.400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 858.
78. 6. Squeri.

  Dopo il comma 633, inserire il seguente:
  633-bis. All'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1-bis, le parole: «sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica con una riduzione pari al 50 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «non sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica»;
   b) al comma 1-ter, le parole: «2,05 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019», sono sostituite dalle seguenti: «4,10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».
   Agli oneri derivanti dalla disposizione, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 858.
78. 7. Tombolato, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Maccanti, Morelli, Rixi, Zordan, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

AREA TEMATICA N. 79
(ART. 1, commi 634-658)

  Sopprimere i commi da 634 a 658.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, pari a 1079,5 milioni di euro per l'anno 2020, 1781,5 milioni di euro per l'anno 2021, 1536,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 1720,7 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede Pag. 653mediante corrispondente riduzione del «Fondo per il Reddito di cittadinanza» di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del Reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.
79. 4. Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli, Trancassini.

  Sopprimere i commi da 634 a 658.

  Conseguentemente dopo il comma 858 inserire il seguente:
  858-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018 è ridotto di 1.080 milioni di euro nel 2020, 1.782 milioni di euro nel 2021, 1.537 milioni di euro a decorrere dal 2023.
79. 14. Gelmini, Prestigiacomo, Mandelli, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Paolo Russo, Pella, Occhiuto.

  Sopprimere i commi dal 634 al 658.

  Conseguentemente agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione, pari a 140,6 milioni per l'anno 2020, 497,6 milioni per l'anno 2021, 287,1 milioni per l'anno 2022 e 305,8 milioni a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
79. 10. Gava, Lucchini, Badole, Benvenuto, Gobbato, Vallotto, Parolo, D'Eramo, Valbusa, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Tomasi.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Sopprimere i commi dal 634 al 652.

  Conseguentemente, dopo il comma 884 aggiungere il seguente:
  885. Gli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono abrogati.
79. 3. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.

  Sopprimere il comma 634.
79. 1. Gagliardi.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Sostituire i commi da 634 a 658 con i seguenti:
  634. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione è introdotto il sistema del vuoto a rendere su cauzione per Pag. 654gli imballaggi in plastica destinati all'uso alimentare utilizzati per acqua o bevande di altro genere. Con decreto adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente comma. Con il medesimo decreto sono determinate le forme di incentivazione e le loro modalità di applicazione nonché, i valori cauzionali per ogni singola tipologia di imballaggi.
  635. Gli esercizi commerciali e i produttori di imballaggi aderenti al sistema del «vuoto a rendere» di cui al comma 634 usufruiscono di una riduzione della tassa sui rifiuti (TARI) e di ulteriori agevolazioni in base ai criteri stabiliti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
   2020: – 15.000.000;
   2021: – 15.000.000;
   2022: – 15.000.000.
79. 8. Rampelli, Lollobrigida, Lucaselli.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Sostituire i commi da 634 a 658 con il seguente:
  634. Al decreto-legge del 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7- bis.

(Introduzione del sistema del vuoto a rendere)
   1. Dopo l'articolo 219 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, inserire i seguenti:
  «Art. 219-bis. – (Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati alle utenze commerciali e domestiche). 1. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati, è introdotto il sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi in vetro nonché per i contenitori in plastica, acciaio e alluminio con capacità fino a tre litri, utilizzati da utenze commerciali e domestiche.
   2. Il sistema del vuoto a rendere si applica al recupero delle seguenti tipologie di imballaggi riutilizzabili:
   a) bottiglie e contenitori di plastica destinati all'uso alimentare utilizzati per acqua o per bevande di altro genere, di volume compreso tra 0,1 e 3,0 litri;
   b) bottiglie e contenitori di plastica destinati all'uso cosmetico, per l'igiene della persona e della casa, di volume compreso tra 0,1 e 3,0 litri;
   c) bottiglie e contenitori in vetro di volume compreso tra 0,1 e 3,0 litri, utilizzati per acqua, per bevande di altro genere o per alimenti di qualsiasi tipo;
   d) lattine e contenitori in alluminio utilizzati per acqua, per bevande di altro genere o per alimenti di qualsiasi tipo.
   3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, determina le modalità di applicazione del sistema del vuoto a rendere, che può essere esteso anche alle altre tipologie di imballaggi non esplicitamente Pag. 655elencate al comma 2. L'importo della cauzione non deve essere in ogni caso stabilita in importo superiore a 0,02 euro al chilogrammo.
   Art. 219-ter. – (Costituzione delle filiere di recupero per gli imballaggi riutilizzabili). – 1. Al fine dell'implementazione del sistema del vuoto a rendere di cui all'articolo 219-bis, i produttori, gli utilizzatori e gli utenti finali di imballaggi riutilizzabili aderiscono a una filiera di recupero e riutilizzo, di seguito denominata “filiera”, dai medesimi costituita attraverso un consorzio, un'associazione temporanea d'imprese o mediante altro tipo di contratto, allo scopo di realizzare un sistema di gestione degli imballaggi sostenibile.
   2. Il contratto istitutivo della filiera è approvato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio ed è aperto all'adesione di tutti gli operatori economici interessati.
   3. Gli aderenti alla filiera istituiscono appositi marchi da apporre sull'etichetta e stabiliscono la quota di rimborso spettante ai consumatori, da indicare in modo ben visibile al fine di incentivare la restituzione degli imballaggi.
   4. Gli utenti finali degli imballaggi aderenti alla filiera provvedono alla raccolta degli imballaggi riutilizzabili restituiti dai consumatori, nonché alla restituzione della cauzione versata al momento dell'acquisto.
   5. L'importo della cauzione, i relativi termini di pagamento, le modalità di restituzione e la quota da versare ai consumatori che restituiscono gli imballaggi sono definiti nel contratto istitutivo della filiera.
   6. I consumatori restituiscono gli imballaggi riutilizzabili negli esercizi commerciali in cui sono stati acquistati, ricevendo in cambio la cauzione versata sotto forma di denaro o di titolo d'acquisto di valore equivalente.
   7. I produttori, gli utilizzatori e gli utenti finali di imballaggi aderenti alla filiera usufruiscono di una riduzione della tassa sui rifiuti (TARI) e di ulteriori agevolazioni, in base ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
   8. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio vigila sull'adempimento degli obblighi derivanti dall'adesione alla filiera».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 140,6 milioni di euro per l'anno 2020, a 497,6 milioni di euro per l'anno 2021, a 287,1 milioni di euro per l'anno 2022 e a 305, 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
79. 9. Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Tomasi.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

Pag. 656

  Al comma 634, apportare le seguenti modificazioni:
   a) primo periodo, le parole: o di prodotti alimentari sono soppresse;
   b) secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e prodotti alimentari.

  Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in euro 90 milioni per il 2020 ed euro 350 milioni annui dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
79. 2. Lucaselli, Lollobrigida, Rampelli.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 634, aggiungere il seguente:
  634-bis. Il 50 per cento per dalle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 634 è destinato all'istituzione presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un fondo a sostegno della ricerca universitaria in materia di economia circolare ed energia da fonti rinnovabili.
79. 5. Rospi.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Al comma 640, aggiungere, in fine, le seguenti parole: è dovuta a decorrere dal 1 gennaio 2023.
79. 7. Gagliardi.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Al comma 642, ultimo periodo, dopo le parole: contenuta nel MACSI, che provenga inserire le seguenti:, per almeno il 50 per cento,.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, stimati prudenzialmente in 75 milioni di euro per l'anno 2020, e 100 milioni di euro a decorrere dai 2020, si provvede:
   a) quanto a 15 milioni di euro per il 2020 e a 25 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e a 200 milioni a decorrere dal 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 858;
   b) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 60.000.000 di euro per l'anno 2020, quanto a 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
79. 13. Comaroli, Lucchini, Badole, Benvenuto, Gobbato, Vallotto, Parolo, D'Eramo, Raffaelli, Valbusa.

  Dopo il comma 643, aggiungere il seguente:
  643-bis. L'imposta di cui al comma 634 non si applica qualora riguardi gli imballaggi funzionali alla protezione, al trasporto e alla lavorazione dei prodotti agricoli.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Fondi da ripartire, programma Fondi di riserva è speciali, apportare le seguenti modificazioni:
   2020:
   CP: – 25.000.000;
   CS: – 25.000.000.Pag. 657
   2021:
   CP: – 30.000.000;
   CS: – 30.000.000.
   2022:
   CP: – 35.000.000;
   CS – 35.000.000.
79. 11. Caretta, Ciaburro.

  Dopo il comma 658, inserire i seguenti:
  658-bis. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall'articolo 34, comma 2, della legge 28 dicembre 2015, n. 221 e, successivamente, dall'articolo 1, comma 531, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 25, dopo le parole: Presupposto dell'imposta è il deposito in discarica sono inserite le seguenti:, in impianti di smaltimento rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani, diversi dalle discariche;
   b) al comma 27, dopo le parole: ove sono ubicati le discariche sono aggiunte le seguenti: o gli impianti di smaltimento rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani, diversi dalle discariche,;
   c) al comma 30, sono aggiunte, in fine, i seguenti periodi: I gestori degli impianti di cui al comma 25 devolvono un contributo di «sostenibilità» a favore del comune di ubicazione dell'Impianto e ai comuni limitrofi, rapportato ai quantitativi di rifiuti conferiti. Tale contributo, determinato con atto d'intesa tra il gestore dell'impianto e i comuni sede di impianto, è finalizzato alla realizzazione di interventi volti allo sviluppo sociale e al miglioramento ambientale del territorio interessato, alla tutela igienico-sanitaria dei residenti, allo sviluppo di sistemi di controllo e di monitoraggio ambientale e alla gestione integrata dei rifiuti urbani.
79. 12. Gastaldi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

AREA TEMATICA N. 80
(ART. 1, comma 659)

  Sopprimere il comma 659.

  Conseguentemente, dopo il comma 858 aggiungere il seguente:
  858-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 255, è ridotto di 88,429 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
80. 5. Nevi.

  Al comma 659, lettera b), sostituire le parole: c) sigarette 59,8 per cento; con le seguenti: c) sigarette 59,6 per cento;.

  Conseguentemente, il fondo di cui al comma 858 è ridotto di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
80. 4. Cattaneo.

  Al comma 659, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) all'allegato I, l'aliquota di accisa relativa alla birra è determinata nelle seguenti misure:
    1) a decorrere dal 1o gennaio 2020: euro 2,95 per ettolitro e per grado-Plato;
    2) a decorrere dal 1o gennaio 2021: euro 2,91 per ettolitro e per grado-Plato;
    3) a decorrere dal 1o gennaio 2022: euro 2,87 per ettolitro e per grado-Plato.

  Conseguentemente, per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla presente lettera, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti riduzioni:
   2020: – 10.000.000;
   2021: – 20.000.000;Pag. 658
   2022: – 30.000.000.
80. 3. Saltamartini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 659, aggiungere i seguenti:
  659-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2020, le disposizioni di cui all'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modifiche e integrazioni, non si applicano ai prodotti sottoposti ad accisa di cui ai codici NC 2204 21 84, 2204 21 87, 2205, 2206, 2207 e 2208 della nomenclatura delle merci di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1602 della Commissione, dell'11 ottobre 2018, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 265 8/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.

  659-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 659-bis, pari a 207 milioni di euro per l'anno 2020, 298 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 368 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 333 milioni di euro per l'anno 2025 e 414 milioni di euro annui a decorrere, dall'anno 2026, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
80. 1. Pettazzi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 659, aggiungere i seguenti:
  659-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2020, nell'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modifiche e integrazioni, le aliquote di accisa relative ai prodotti di seguito elencati sono determinate nelle seguenti misure:
   a) prodotti alcolici intermedi: euro 86,89 per ettolitro;
   b) alcole etilico: euro 1014,81 per ettolitro anidro.

  659-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 659-bis, pari a 201 milioni di euro per l'anno 2020, 292 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 362 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 327 milioni di euro per l'anno 2025 e 408 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla Pag. 659misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
80. 2. Pettazzi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 659, aggiungere il seguente:
  659-bis. Nell'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, l'aliquota di accisa relativa alla birra è determinata nelle seguenti misure:
   a) a decorrere dal 1o gennaio 2020: euro 2,95 per ettolitro e per grado-Plato;
   b) a decorrere dal 1o gennaio 2021: euro 2,91 per ettolitro e per grado-Plato;
   c) a decorrere dal 1o gennaio 2022: euro 2,87 per ettolitro e per grado-Plato.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:
   2020: – 10.000.000;
   2021: – 20.000.000;
   2022: – 30.000.000.
80. 6. Bucalo, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli.

AREA TEMATICA N. 81
(ART. 1, comma 660)

  Sopprimere il comma 660.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 30,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 26.600.000 euro a decorrere dall'anno 2020 e al Ministero dello sviluppo economico per 4.000.000 euro a decorrere dall'anno 2020.
81. 2. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 660 aggiungere il seguente:
  660-bis. Il comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, è soppresso.
81. 1. Colucci, Lupi, Tondo, Sangregorio.

Pag. 660

AREA TEMATICA N. 82
(ART. 1, commi 661-676)

  Sopprimere i commi da 661 a 676.

  Conseguentemente, dopo il comma 884 aggiungere il seguente:
  884-bis. Gli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono abrogati.
82. 1. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.

  Sopprimere i commi da 661 a 676.

  Conseguentemente, dopo il comma 858 aggiungere il seguente:
  858-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018 è ridotto di 234 milioni di euro nel 2020, 262 milioni di euro nel 2021, 256 milioni di euro nel 2022 e 276 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
82. 9. Gelmini, Prestigiacomo, Mandelli, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Paolo Russo, Pella, Occhiuto.

  Sopprimere i commi da 661 a 676.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 233,8 milioni di euro per il 2020, 261,8 milioni di euro per il 2021, 256 milioni di euro per il 2022 e 275,3 milioni di euro a decorrere dal 2023 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
82. 7. Molinari, Cavandoli, Cestari, Golinelli, Morrone, Murelli, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Tonelli, Vinci, Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Gava.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Sopprimere il comma 661.
82. 3. Gagliardi.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 666, aggiungere il seguente:
  666-bis. Sono esclusi dall'imposta, di cui al comma 661, le bevande analcoliche che contengano edulcoranti, i quali siano da considerarsi interamente naturali.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione: Fondi da ripartire, programma: Fondi di riserva e speciali, apportare le seguenti modificazioni:
   2020:
    CP: – 35.000.000;
    CS: – 35.000.000.
   2021:
    CP: – 45.000.000;
    CS: – 45.000.000.Pag. 661
   2022:
    CP: – 50.000.000;
    CS: – 50.000.000.
82. 6. Caretta, Ciaburro.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 675, aggiungere il seguente:
  675-bis. le maggiori entrate previste dall'attuazione del comma 661 sono destinate ad incrementare fondo nazionale per l'impiego di farmaci orfani per malattie rare e di farmaci che rappresentano una speranza di cura, in attesa della commercializzazione, per particolari e gravi patologie, previsto dall'articolo 48, commi 18 e 19, lettera a) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
82. 2. Rospi.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Al comma 676, aggiungere, in fine, le seguenti parole: è dovuta a decorrere dal 1o gennaio 2023.
82. 4. Gagliardi.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 676, aggiungere i seguenti:
  676-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, si considerano prestazioni accessorie alle prestazioni rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive di cui alla tabella A, parte III, numero 120), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le prestazioni relative al benessere del corpo e alla cura della persona rese direttamente dal prestatore dei servizi ricettivi ai fruitori dei medesimi.

  676-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 676-bis, quantificati in 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto- legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 21 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
82. 5. Vanessa Cattoi, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

AREA TEMATICA N. 83
(ART. 1, comma 677)

  Sopprimere il comma 677.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a Pag. 66251,3 milioni di euro per il 2020 e 56,1 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 14 dell'articolo 1.
83. 2. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Al comma 677 sostituire la parola: 5,29 con la seguente: 8,00.
83. 3. Boniardi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 677, aggiungere i seguenti:
  677-bis. È autorizzata, nel limite complessivo di 100 milioni di euro, la spesa per la fornitura di buoni pasto, a partire dall'anno scolastico 2020/2021 al personale dirigente, docente, collaboratore scolastico e ATA della scuola con rientro pomeridiano giornaliero, laddove non coperto dal servizio mensa attivato dall'istituzione scolastica, a seguito di tempo pieno e prolungato per gli studenti.

  677-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono attuate le disposizioni di cui al comma precedente.

  Conseguentemente alla Tabella A apportare le seguenti variazioni:
   Ministero economia e finanze:
    2020: – 50.000.000;
    2021: – 50.000.000;
    2022: – 50.000.000.
   Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale:
    2020: – 50.000.000;
    2021: – 50.000.000;
    2022: – 50.000.000.
83. 1. Vizzini.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

AREA TEMATICA N. 84
(ART. 1, comma 678)

  Al comma 678 apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera b):
    1) sostituire le parole: «precedente a quello di cui al comma 35-bis» con le seguenti: «precedente a quello di riferimento»;
    2) aggiungere alla fine le seguenti parole: , e nella lettera b) sostituire le parole: «euro 5.500.000» con le seguenti: «euro 3.000.000»;
   b) dopo la lettera b) inserire la seguente:
   « b-bis) nel comma 37 sostituire le parole: “L'imposta si applica ai ricavi derivanti dalla fornitura dei seguenti servizi” con le seguenti: “L'imposta si applica in ragione del numero degli utenti serviti nel territorio dello Stato. A tal fine, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si assume l'indice univoco di utenza digitale sulla base dell'analisi dei dati riferiti agli utenti di tutti i servizi digitali considerati ai fini della presente imposta, tenuto conto delle attività di gestione di piattaforme digitali di selezione, ricerca e acquisizione di informazioni e contenuti digitali, servizi di pagamento, interconnessione e comunicazione, posta elettronica, esercizio di funzioni di intermediazione per l'acquisizione di beni o servizi e gli altri servizi che Pag. 663possono essere determinati con il predetto decreto. L'indice univoco di utenza digitale è determinato nel rispetto delle regole relative al trattamento dei dati personali e della localizzazione nel territorio dello Stato del dispositivo utilizzato per l'accesso, ai sensi del comma 40-bis, in misura tale da garantire maggiori entrate non inferiori a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2020. A decorrere dal 1.1.2020 e fino all'effettiva applicazione del criterio di imposizione fondato sull'indice univoco di utenza digitale di cui al presente comma, l'imposta si applica in ragione del numero degli utenti serviti nel territorio dello Stato determinato secondo l'indirizzo di protocollo internet (IP) del dispositivo o altro idoneo sistema di geolocalizzazione, nel rispetto delle regole relative al trattamento dei dati personali, come stabilito ai sensi del comma 40-bis, con applicazione di un'imposta annua, per ciascun indirizzo di protocollo internet (IP) connesso, nella misura fissata con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in maniera da garantire le maggiori entrate di cui al terzo periodo, in presenza della fornitura dei seguenti servizi”»;
   c) nella lettera c), capoverso comma 37-bis, sopprimere le lettere a), c), d) ed e);
   d) dopo la lettera c) inserire la seguente:
   « c-bis) nel comma 38 sostituire le parole: “Non sono tassabili i ricavi derivanti dai servizi di cui al comma 37” con le seguenti: “L'imposta non si applica in relazione alla prestazione dei servizi di cui al comma 37”»;
   e) dopo la lettera d) inserire la seguente:
   « d-bis) nel comma 40, al secondo periodo sostituire le parole: “Un ricavo” con le seguenti: “L'attività”»;
   f) nella lettera e), sopprimere il comma 40-ter;
   g) sostituire la lettera f) con la seguente: «sopprimere il comma 41»;
   h) alla lettera i), capoverso comma 44-bis, sostituire le parole da: «sui ricavi dei servizi imponibili» fino alla fine del periodo con le seguenti: «sui servizi imponibili.»;
   i) sopprimere la lettera n).
84. 3. Meloni, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli, Trancassini.

  Al comma 678 dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) dopo il comma 36 è inserito il seguente:
  «36-bis. La disposizione di cui alla lettera a), comma 36, si intende riferita ai ricavi derivanti da servizi digitali».
*84. 1. Gelmini.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Al comma 678 dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) dopo il comma 36 è inserito il seguente:
  «36-bis. La disposizione di cui alla lettera a), comma 36, si intende riferita ai ricavi derivanti da servizi digitali».
*84. 8. Paolo Russo, Mandelli, D'Ettore.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 678, inserire il seguente:
  678-bis. Al fine di rendere operativa l'imposta sui servizi digitali prevista dall'articolo 1, dai commi 35 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, i soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato e di un numero identificativo ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, che nel corso di un anno solare realizzano i presupposti indicati al comma 36 della legge succitata devono depositare un indirizzo IP presso Pag. 664l'Agenzia delle entrate che provvederà ad associare il relativo numero identificativo ai fini dell'applicazione dell'imposta sui servizi digitali.
  Ai fini dell'accertamento delle sanzioni e della riscossione dell'imposta sui servizi digitali, nonché per il relativo contenzioso si applicano le disposizioni previste in materia di imposta sul valore aggiunto, in quanto compatibili.
84. 7. Mollicone, Frassinetti.

  Dopo il comma 678, aggiungere il seguente:
  678-bis. All'articolo 1, comma 545, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al primo periodo le parole: «la vendita» sono sostituite dalle seguenti: «la messa in vendita»;
   b) dopo le parole: «o qualsiasi forma di collocamento» sono inserite le seguenti: «ovvero di intermediazione anche diretta volta a consentire la messa in vendita».
84. 5. Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Maccanti, Morelli, Rixi, Tombolato, Zordan, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 678, aggiungere il seguente:
  678-bis. I soggetti che esercitano, per il tramite di piattaforme digitali, attività di intermediazione immobiliare e di beni e servizi nell'ambito del settore turistico, ricettivo e commerciale non possono richiedere al soggetto fornitore del servizio una commissione superiore al dodici per cento della somma percepita come corrispettivo della fornitura del singolo servizio.
84. 4. Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli, Trancassini.

  Dopo il comma 678, inserire il seguente:
  678-bis. Al punto 1, lettera b), dopo le parole: «nell'anno solare precedente a quello di cui al comma 35-bis» aggiungere le seguenti: «e alla lettera a) dopo la parola: “ricavi” aggiungere le seguenti: “derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37”».

  Conseguentemente ai maggiori oneri, valutati in euro 150 milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione degli importi del fondo di cui al comma 858.
84. 6. Mollicone, Frassinetti.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

AREA TEMATICA N. 85
(ART. 1, commi 679-680)

  Sopprimere i commi da 679 a 680.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 868 milioni di euro per l'anno 2021 e di 496 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il Pag. 66531 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea di beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
85. 1. Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Al comma 680, sostituire le parole da: spese sostenute a prestazioni sanitarie con le seguenti: spese sanitarie di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, siano esse.
85. 2. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

AREA TEMATICA N. 86
(ART. 1, commi 681-686)

  Dopo il comma 686, aggiungere i seguenti:
  686-bis. All'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comma 6, le parole: «dal comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 6-bis, 6-ter e 7».

  686-ter. All'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti commi:
  «6-bis. Nonostante quanto previsto dal comma 6, non costituisce stabile organizzazione dell'impresa non residente il solo fatto che un soggetto residente, o non residente tramite propria stabile organizzazione o base fissa nel territorio dello Stato, in nome e/o per conto dell'impresa non residente o di sue controllate, dirette o indirette, e anche se con poteri discrezionali, abitualmente concluda contratti di acquisto e/o di vendita, o comunque contribuisca, anche tramite operazioni preliminari o accessorie, all'acquisto e/o alla vendita di beni mobili e immobili, di strumenti finanziari, anche derivati e incluse le partecipazioni al capitale o al patrimonio, e di crediti.
  6-ter. Le disposizioni del comma 6-bis si applicano a condizione che:
    1) l'impresa non residente sia un fondo pensione ovvero un organismo di investimento collettivo del risparmio estero ovvero una società da questi controllata, direttamente o indirettamente, sempreché istituiti o residenti in uno Stato o territorio incluso nell'articolo 11 comma (4), lettera c) del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni;
    2) l'impresa non residente, avendo riferimento ai beneficiari finali sia, alternativamente, partecipata da più di cinque soggetti (non correlati fra di loro), ovvero non abbia alcun beneficiario finale (tenendo conto di soggetti ad esso correlati) con una partecipazione superiore al 20 per cento;
    3) il soggetto residente o non residente, che svolge l'attività nel territorio dello Stato in nome e/o per conto dell'impresa non residente cui al punto 1 che precede, non detenga una partecipazione ai risultati economici annuali dell'impresa non residente superiore al 25 per cento. A tal fine si considerano anche le partecipazioni agli utili spettanti a soggetti appartenenti al medesimo gruppo di tale soggetto;
    4) il soggetto residente, o la stabile organizzazione o la base fissa nel territorio dello Stato del soggetto non residente riceva, per l'attività svolta nel territorio dello Stato in nome e/o per conto dell'impresa non residente, anche a seguito di Pag. 666attività di accertamento fiscale, una remunerazione di mercato supportata dalla documentazione idonea di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471».

  686-quater. All'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, dopo il comma 9 è inserito il seguente:
  «9-bis. Salva l'applicazione dell'articolo 110 comma 7, ai fini del comma 9 dell'articolo 162 la sede fissa d'affari a disposizione di un'impresa che vi svolge la propria attività, utilizzando il proprio personale, non si considera, ai fini del comma 1, a disposizione di altra impresa non residente per il solo fatto che l'attività della prima reca un beneficio alla seconda.».
86. 2. Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 686, aggiungere i seguenti:
  686-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 104 sono aggiunti i seguenti comma:
  «104-bis. Sono considerati altresì investimenti qualificati, le quote o azioni di fondi di investimento europeo a lungo termine (ELTIF) ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera m-octies.1 del decreto legislativo 28 febbraio 1998, n. 58, di durata superiore a 5 anni, che investano almeno il 70 per cento del capitale in attività di investimento ammissibili, come definite ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, riferibili a imprese di portafoglio ammissibili, come definite ai sensi dell'articolo 11 del medesimo regolamento (UE) 2015/760, che siano residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio medesimo.»;
   «104-ter. Ai fini della valutazione del rispetto del requisito di cui al comma 104-bis si applicano le disposizioni dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente comma, si applicano le disposizioni del medesimo regolamento (UE) 2015/760 e le relative norme nazionali di esecuzione.»;
   «104-quater. Per gli investimenti qualificati ai sensi del comma 104-bis, gli importi indicati al comma 101, rispettivamente pari a 30.000 euro e 150.000 euro sono elevati, il primo al 50.000 ed il secondo a 1.500.000 euro.»

  686-ter. I commi da 211 a 215 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal comma 686-bis) e dal comma 686-ter), pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, Pag. 667entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
86. 1. Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 686, aggiungere il seguente:
  686-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2020 la garanzia offerta sulla prima casa di proprietà o per l'acquisto della stessa, non permette la pignorabilità dell'immobile nel caso di mancanza di ottemperanza al pagamento rateale, qualora conseguenza di un comprovato momento di difficoltà che, può essere reiterato, senza pagamento di interessi sullo scoperto e senza alcuna segnalazione a banche dati destinate ai «cattivi pagatori» siano esse interne od esterne all'istituto, fino a 5 anni. Nel medesimo periodo di tempo vengono garantite le domiciliazioni bancarie e il pagamento delle medesime in relazione ai consumi correlati alle utenze quali acqua potabile, energia elettrica e riscaldamento.
86. 3. Dall'Osso.

  Dopo il comma 686, aggiungere il seguente:
  686-bis. Tutti i soggetti privati e giuridici che alla data che alla data del 31 dicembre 2019, abbiano subito, nel primo caso, una segnalazione alla «Centrale di Rischio Finanziario» dall'istituto Bancario per somme non saldate e in corso di risoluzione fino a 100,000 euro, e nel secondo caso fino a 500,000 euro, godono della cancellazione automatica e immediata dalla stessa Centrale e da ogni archivio storico contenente informazioni di cosiddetto «cattivo pagatore» a partire dalla data del 1o gennaio 2020.
86. 4. Dall'Osso.

  Dopo il comma 686, aggiungere il seguente:
  686-bis. Gli imprenditori agricoli godono di una estensione del beneficio ovvero sono cancellati dalla «Centrale di Rischio Finanziario» e da ogni archivio storico contenente informazioni di cosiddetto «cattivo pagatore», a partire dalla data del 1o gennaio 2020 per somme non saldate e in corso di risoluzione fino a 1.000.000 euro.
86. 5. Dall'Osso.

  Dopo il comma 686, aggiungere il seguente:
  686-bis. Dal 1o gennaio 2020 tutti i mutui e i finanziamenti richiesti devono prevedere la prima rata di restituzione del capitale concordato, a partire dal mese successivo alla effettiva erogazione del mutuo o del finanziamento, ovvero trenta giorni dopo l'avvenuto accredito sul conto corrente bancario.
86. 6. Dall'Osso.

  Dopo il comma 686, aggiungere i seguenti:
  686-bis. In attesa di verificare la effettiva correttezza applicativa degli indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni, di cui all'articolo 9-bis decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1 della legge 21 giugno 2017, n. 96, approvati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 marzo 2018 e del 28 Pag. 668dicembre 2018, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 e per i due successivi, non trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 14 del citato articolo 9-bis.
  686-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita la commissione degli esperti di cui al comma 8 del citato articolo 9-bis, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate le disposizioni necessarie, in attuazione del comma 1, per garantire attività di monitoraggio e valutazione dei potenziali effetti distorsivi, in relazione ai periodi d'imposta indicati nel comma 1, ai fini della corretta rappresentazione della realtà economica di riferimento, derivanti dall'applicazione degli stessi indici.
86. 8. Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli, Trancassini.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

AREA TEMATICA N. 87-BIS
(ART. 1, comma 690)

  Dopo il comma 690, aggiungere il seguente:
  690-bis. 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, l'articolo 43-bis è sostituito dal seguente: Art. 43-bis. — (Cessione legale del credito fiscale)1. I crediti fiscali, di qualsiasi natura, possono essere ceduti a terzi. Si applicano le disposizioni degli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. La cessione avviene con specifico atto, redatto nella forma di atto pubblico ovvero di scrittura privata autenticata e notificato, successivamente al momento della maturazione del credito, agli uffici dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competenti o presso i quali è tenuto il conto fiscale, di cui al comma 27 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, del contribuente cedente e del cessionario.

  2. L'atto di cessione deve contenere l'individuazione esatta della natura e dell'ammontare dei crediti ceduti, anche di natura diversa, purché dovuti ad un unico ente impositore. Il cessionario può utilizzarli in compensazione dei propri debiti tributari, di qualsiasi natura, purché dovuti ad un unico ente impositore, dalla loro maturazione e nei termini previsti dal comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sino a concorrenza degli stessi o del credito ceduto. Restano impregiudicati i poteri dell'Amministrazione finanziaria relativi al controllo delle dichiarazioni dei redditi, all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del contribuente che ha ceduto il credito. Il cessionario risponde in solido con il soggetto cedente sino a concorrenza delle eventuali somme indebitamente rimborsate, a condizione che gli siano notificati gli atti con i quali l'Agenzia delle Entrate procede con il recupero.
  3. La cessione preventiva di un credito tributario futuro, valida tra le parti, acquista efficacia, anche ai fini fiscali, solo al momento della sua maturazione e della notifica di cui al comma 1.
  4. Nei casi di utilizzo a compensazione di crediti ceduti, il cessionario ha l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche se l'importo è inferiore alla soglia di euro 5.000 prevista dal comma 1 dell'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 119.
  5. L'Agenzia delle entrate può sospendere, fino a trenta giorni, l'esecuzione delle compensazioni effettuate utilizzando crediti fiscali ceduti nei casi in cui si presentino profili di rischio, al fine del controllo dell'utilizzo del credito, secondo le modalità previste dal comma 49-ter dell'articolo 37 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come introdotto dal comma 990 dell'articolo 1 Pag. 669della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Se all'esito del controllo il credito risulta correttamente utilizzabile, la compensazione è considerata effettuata dalla data della sua presentazione. Se all'esito del controllo il credito non risulta utilizzabile, l'ente impositore notifica al contribuente cessionario avviso bonario al fine di sollecitare la regolazione del debite; di imposta. Ove il contribuente provveda nel termine perentorio di quindici giorni alla richiesta di regolarizzazione, l'amministrazione finanziaria non addebiterà alcuna sanzione, interesse o somma aggiuntiva.
  6. Le modalità tecniche applicative del presente articolo sono definite con provvedimento del direttore della medesima Agenzia delle entrate. Con il medesimo provvedimento sono individuate le forme societarie o associative o le modalità costitutive o operative delle stesse, nonché i parametri di rischio relativi alle persone fisiche, rispetto ai quali la cessione del credito non è ammessa, salvo che non si prestino adeguate garanzie fideiussorie.
  690-ter. Il provvedimento di cui al comma 6 dell'articolo 43-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dal comma 1 del presente articolo è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge si provvede alla modifica del decreto Ministro delle Finanze 30 settembre 1997, n. 384, recante le norme di attuazione in materia di cessione dei crediti d'imposta, secondo le finalità del presente articolo.
87-bis. 1. Cassinelli.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

AREA TEMATICA N. 88
(ART. 1, commi 691-692)

  Sopprimere i commi 691 e 692.

  Conseguentemente dopo il comma 858 inserire il seguente:
  858-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018 è ridotto di 209 milioni di euro nel 2020, di 2.026 milioni di euro nel 2021 e di 1.426 milioni di euro nel 2020.
88. 12. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore.

  Sopprimere i commi 691 e 692.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 208,4 milioni di euro per l'anno 2020, 2.025,8 milioni di euro per l'anno 2021 e 1.425,6 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede:
   a) quanto a 208,4 milioni di euro per il 2020 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;
   b) quanto a 2.025,8 milioni di euro per l'anno 2021 e 1.425,6 milioni di euro Pag. 670per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 290 dell'articolo 1.
88. 11. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Sopprimere i commi 691 e 692.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 208,4 milioni di euro per l'anno 2020, a 2.025,8 milioni di euro per l'anno 2021 e di 1.425,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
88. 9. Bitonci, Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Sopprimere i commi 691 e 692.
  Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 100 milioni annui per il triennio 2020-2022 si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di cui al «Fondo per il Reddito di cittadinanza» di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del Reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.
88. 5. Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli, Trancassini.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Sostituire i commi 691 e 692 con i seguenti:
  691. È introdotta per il periodo d'imposta 2020 e ai fini delle imposte sui redditi, un'aliquota unica da applicare all'incremento di reddito imponibile rispetto a quello relativo al precedente periodo d'imposta. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, emana le disposizioni necessarie, al fine di agevolare gli obblighi contabili dei contribuenti, la riduzione dell'imposizione fiscale e la semplificazione del sistema tributario nazionale, nel rispetto dei princìpi costituzionali, tenendo conto:
   a) l'innalzamento del tetto di volume di affari per usufruire del regime forfettario, ferma restando la preventiva valutazione di compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea;
   b) l'introduzione di un'aliquota unica dell'imposta sui redditi del 15 per cento da Pag. 671applicare all'incremento di reddito imponibile nel periodo d'imposta 2020 rispetto al reddito imponibile del precedente periodo d'imposta 2019;
   c) esclusione, anche in via transitoria, di disposizioni che determinino inasprimenti fiscali rispetto al regime fiscale previsto dalla legislazione vigente.

  692. Agli oneri derivanti dall'attuazione di cui al comma precedente, pari ad euro 2.000 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del «Fondo per il Reddito di cittadinanza» di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del Reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal precedente comma.
88. 6. Meloni, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli, Trancassini.

  Al comma 692, lettera a), capoverso 54, lettera a), sostituire le parole: non superiori a euro 65.000 con le seguenti parole: non superiori a euro 85.000.
   Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 50 milioni per il 2020, 490 milioni per il 2021 e 370 milioni a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
88. 2. Lucaselli, Lollobrigida, Rampelli.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Al comma 692,sopprimere la lettera d).
88. 4. Ribolla, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Al comma 692, (Regime forfettario) lettera d), capoverso d-ter) sostituire le parole: eccedenti l'importo di 30.000 euro con: 40.000 euro.
   Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 858 della presente legge.
88. 3. Bignami, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli, Trancassini.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Al comma 692, lettera d), capoverso d-ter, sostituire la parola: 30.000 con la seguente: 40.000.

  Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.2 Fondi di riserva e speciali apportare le seguenti modificazioni:
   2020:
    CP: – 100.000.000;
    CS: – 100.000.000;
   2021:
    CP: – 100.000.000;
    CS: – 100.000.000;
   2022:
    CP: – 100.000.000;
    CS: – 100.000.000.
88. 14. Mulè, Bergamini.

Pag. 672

  Al comma 692, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:
   d-bis) al comma 57, dopo la lettera d-bis), è inserita la seguente:
   « d-ter) per i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi da lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'aliquota di imposta di cui al comma 64 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è pari al 15 per cento».

  Conseguentemente, ridurre di 28 milioni di euro tutti gli importi di cui al comma 858.
88. 7. Gagliardi.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Al comma 692, dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:
   d-bis) ai fini delle imposte sui redditi è introdotta, per il periodo d'imposta 2020, un'aliquota unica del 15 per cento da applicare all'incremento di reddito imponibile rispetto a quello relativo al precedente periodo d'imposta. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto ne definisce i tempi e le modalità di applicazione;
   d-ter) nel caso di eventuali maggiori oneri, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni finalizzate a ripristinare l'invarianza della spesa.
88. 8. Gagliardi.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 692, inserire il seguente:
  692-bis. All'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 15-bis, è inserito il seguente:
  «15-bis. L'attribuzione del numero di partita IVA a una persona fisica avente cittadinanza di uno Stato estero non appartenente all'Unione europea ovvero a un soggetto, diverso da una persona fisica, residente in uno Stato estero non appartenente all'Unione europea, al fine di garantire gli eventuali versamenti di imposte e di contributi dovuti nell'esercizio dell'attività, è subordinata al deposito, da parte del medesimo soggetto, di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in favore dell'Agenzia delle entrate, per un importo non inferiore a 10.000 euro. Tale garanzia fideiussoria è restituita all'atto della cessazione dell'attività, dopo che siano stati eseguiti tutti i versamenti fiscali e contributivi dovuti dal soggetto straniero».
88. 10. Bitonci, Tarantino, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 692, aggiungere il seguente:
  692-bis. I soggetti che hanno applicato il regime forfettario a partire dal 2019 possono continuare ad applicare detto regime per gli anni 2020 e 2021 in presenza per detti anni dei requisiti previsti dal comma 9, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal comma 692-bis, pari a 110 milioni per l'anno 2020, 1.132 milioni di euro per l'anno 2021 e 858 l'anno 2022 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio Pag. 673e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
88. 1. Tarantino, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 692, aggiungere i seguente:
  692-bis. Ai fini dell'applicazione del regime forfettario il limite di euro 65.000 si intende quale somma di tutti i redditi del soggetto, provenienti da attività dipendente, pensione e attività professionale.

  692-ter. Agli oneri derivanti dal comma 692-bis si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 255 della legge n. 145 del 2018.
88. 13. D'Attis.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

AREA TEMATICA N. 89
(ART. 1, commi 693-709)

  Dopo il comma 693, aggiungere il seguente:
  693-bis. Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2020, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, possono applicare le disposizioni del presente articolo a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2019, ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1o ottobre 2019. Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2020 si trasformano in società semplici.
  2. Sulla differenza tra il valore normale dei beni, assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell'8 per cento ovvero 10,5 per cento per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione, cessione o trasformazione. Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13 per cento.Pag. 674
  3. Per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo del comma 4 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di cessione, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'articolo 9 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, o in alternativa, ai sensi del primo periodo, è computato in misura non inferiore ad uno dei due valori.
  4. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, secondo periodo, e da 5 a 8 dell'articolo 47 del citato testo unico 419 delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. Tuttavia, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute.
  5. Per le assegnazioni e le cessioni ai soci di cui al presente articolo, le aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.
  6. Le società che si avvalgono delle disposizioni di cui al presente articolo devono versare il 60 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 30 novembre 2020 e la restante parte entro il 16 giugno 2021, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
  7. L'imprenditore individuale o il libero professionista che alla data del 31 ottobre 2019 possiede beni immobili strumentali di cui all'articolo 43, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può, entro il 31 maggio 2020, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 12 gennaio 2020, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell'8 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi da 1 a 6 del presente articolo.
89. 2. Bitonci, Gusmeroli, Ribolla, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 693, aggiungere il seguente:
  693-bis. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2019, poste in essere dall'imprenditore individuale o dal libero professionista nel periodo compresa tra il 1o gennaio 2020 e il 31 maggio 2020. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al citato comma 121 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2020 e il 16 giugno 2021. Per i soggetti che si avvalgono delle disposizioni del presente comma, gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1o gennaio 2020.
89. 1. Gusmeroli, Ribolla, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pag. 675Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 709, inserire i seguenti:
  709-bis. All'articolo 1, comma 837, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «funzioni relative alla continuità territoriale» aggiungere le seguenti: «, comprese le funzioni relative alla continuità territoriale marittima».

  709-ter. Al fine di disciplinare gli aspetti operativi del trasporto di persone e cose, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione autonoma della Sardegna, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, sottoscrivono un accordo attuativo relativo agli aspetti finanziari e demaniali e agli investimenti in corso.
  709-quater. Al fine di assicurare la continuità territoriale marittima lo Stato eroga annualmente alla Regione autonoma della Sardegna un contributo pari a 73 milioni di euro, da ricalcolare ogni tre anni in sede di definizione della legge di bilancio.
  709-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 709-quater pari a 73 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255 della legge n. 145 del 2018.
89. 4. Cappellacci.

  Dopo il comma 709, inserire il seguente:
  709-bis. Al fine di garantite la piena effettività del diritto alla mobilità, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea attraverso voli di linea adeguati, regolari e continuativi sulle rotte essenziali per lo sviluppo economico e sociale della Regione ai sensi dell'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e dell'articolo 16 del regolamento CE 1008/2008, è erogato annualmente alla Regione Autonoma della Sardegna un contributo pari a 90 milioni di euro, da ricalcolare ogni tre anni in sede di definizione della legge di bilancio, al fine dell'imposizione di oneri di servizio pubblico. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018.
89. 3. Cappellacci.

AREA TEMATICA N. 91
(ART. 1, commi 716-718)

  Sopprimere i commi da 716 a 718.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione, pari a 106,4 milioni per Vanno 2020, 146,9 milioni per l'anno 2021 e 129,3 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle Pag. 676previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
91. 4. Rixi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 718, aggiungere i seguenti:
  718-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014, anche per gli anni 2019 e seguenti, con riferimento ai carichi in ogni tempo affidati agli agenti della riscossione.

  718-ter. All'articolo 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. L'iscrizione a ruolo non è altresì eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente o il sostituto provvede a pagare le somme dovute mediante compensazione con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili di cui all'articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dal comma 3 dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e dal comma 3 dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente o dal sostituto d'imposta. In tal caso, gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione e l'ammontare delle sanzioni amministrative dovute è ridotto ad un terzo. L'ammontare delle sanzioni amministrative dovute è tuttavia ridotto a zero nel caso in cui la scadenza di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni dei crediti di cui all'articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, offerti in pagamento a titolo di compensazione, risulti antecedente alla scadenza entro cui avrebbero dovuto essere versati i debiti tributari cui le sanzioni amministrative afferiscono. Ai fini di cui ai periodi precedenti, la certificazione prevista dall'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica, sono utilizzate, a richiesta del creditore, per il predetto pagamento totale o parziale. Laddove sia verificata l'inesistenza o l'invalidità della certificazione, si procede con l'iscrizione a ruolo delle somme dovute».

  718-quater. Al comma 5 dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione,» sono soppresse;
   b) dopo le parole: «a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici,» sono inserite le seguenti: «a effettuare i versamenti dovuti,».
91. 3. Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli, Trancassini.

  Dopo il comma 718, aggiungere il seguente:
  718-bis. Dopo la lettera i-decies), comma 1, dell'articolo 15 del Decreto del Pag. 677Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aggiungere la seguente:
   « i-undecies) le spese sostenute a partire dal 1o gennaio 2020 per i servizi forniti da professionisti iscritti ad ordini e collegi professionali o altre categorie professionali riconosciute dalla normativa, per le quali non sia già prevista una specifica detrazione, entro il limite annuo complessivo di euro 1.500, a condizione che le suddette spese siano pagate utilizzando uno strumento che garantisca la tracciabilità dei flussi finanziari. La suddetta detrazione è ridotta al 5 per cento dei compensi corrisposti, laddove i servizi professionali siano resi da soggetti che operano ai sensi del regime fiscale previsto dall'articolo 1, commi 54 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.»

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal comma 718-bis pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 858.
91. 2. Covolo, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 718, aggiungere il seguente:
  718-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle società di progetto di cui all'articolo 184 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e successive modificazioni e integrazioni e alle concessionarie autostradali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano ammortato, secondo l'ultimo bilancio, una quota percentuale inferiore al 30 per cento dei beni gratuitamente devolvibili oggetto della Concessione.
91. 1. Palmieri.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

AREA TEMATICA N. 91-SEPTIES
(ART. 1, commi 725-726)

  Dopo il comma 725, aggiungere i seguenti:
  725-bis. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo l'articolo 62-quater è inserito il seguente:

«Art. 62-quinquies.

(Imposta di fabbricazione sulla biomassa di canapa)
   1. A decorrere dal 1o gennaio 2020, la biomassa di canapa (Cannabis sativa L.), composta dall'intera pianta di canapa o di sue parti, è sottoposta ad imposta di fabbricazione applicando al prezzo di vendita le aliquote percentuali in misura pari ad euro 12,00 per mille chilogrammi, per ogni punto percentuale (% p/p) di cannabidiolo (CBD) presente nella biomassa.
   2. L'imposta è applicata con le seguenti modalità:
   a) l'imposta è dovuta sui prodotti immessi nel mercato nel territorio dello Stato ed è esigibile con l'aliquota vigente alla data in cui viene effettuata l'immissione nel mercato di cui alla lettera c);
   b) obbligato al pagamento dell'imposta è:
    1) il fabbricante per i prodotti ottenuti nel territorio nazionale;
    2) il soggetto che effettua la prima immissione nel mercato per i prodotti provenienti da Paesi dell'Unione europea;Pag. 678
   c) l'immissione nel mercato si verifica:
    1) per i prodotti nazionali, all'atto della cessione sia agli utilizzatori sia a ditte esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;
    2) per i prodotti provenienti da Paesi dell'Unione europea, all'atto del ricevimento da parte del soggetto acquirente ovvero nel momento in cui si considera effettuata, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, la cessione, da parte del venditore residente in altro Stato membro, a soggetti che agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione;
    3) per i prodotti che risultano mancanti alle verifiche e per i quali non è possibile accertare il regolare esito, all'atto della loro constatazione;
   d) i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta devono essere muniti di una licenza fiscale, che li identifica, rilasciata dal competente Ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Gli stessi soggetti sono tenuti al pagamento di un diritto annuale nella misura di euro 258,00 e a prestare una cauzione di importo pari all'imposta dovuta mediamente per il periodo di tempo cui si riferisce la dichiarazione presentata ai fini del pagamento dell'imposta;
   e) l'imposta dovuta viene determinata sulla base dei dati e degli elementi richiesti dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che devono essere indicati nelle dichiarazioni ai fini dell'accertamento. Per la presentazione delle dichiarazioni e per il pagamento della relativa imposta si applicano le modalità e i termini previsti dalle vigenti disposizioni.
   3. Per i prodotti d'importazione l'imposta di cui al comma 1 è dovuta dall'Importatore e viene accertata e riscossa dall'Ufficio competente dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con le modalità previste per i diritti di confine.
   4. L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di procedere a verifiche e riscontri presso i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di cui al comma 1 e presso gli impianti di trasformazione e i destinatari dei prodotti soggetti a tassazione.
   5. Per l'imposta di cui al comma 1, si applicano le disposizioni degli articoli 14 e 17.
   6. Per le violazioni all'obbligo del pagamento dell'imposta di cui al comma 1 sui prodotti provenienti da Paesi dell'Unione europea si applicano le penalità previste per il contrabbando dal testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e successive modificazioni.
   7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sono stabilite le condizioni e le modalità di applicazione del presente articolo anche relativamente ai prodotti acquistati all'estero da privati e da essi trasportati.
   8. I termini per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, lettera d), e per il pagamento dell'imposta di cui al comma 1 possono essere modificati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
   9. L'imposta di cui al comma 1 non si applica a semi, fibra o canapulo di canapa.».

  725-ter. Alla legge 2 dicembre 2016 n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) all'articolo 1:
   a) al comma I, dopo le parole: «per il sostegno e la promozione della coltivazione» sono inserite le seguenti: «e della vendita»;
   b) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
   « a) alla coltivazione e alla trasformazione di qualsiasi parte della pianta, compresi i fiori, le foglie, le radici e le resine, nonché alle attività connesse di cui all'articolo 2135, comma 3, del codice civile».Pag. 679
    2) all'articolo 2:
   a) dopo la lettera a) è inserita la seguente: « a-bis) preparati contenenti cannabidiolo (CBD), nel rispetto del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, 11. 309»;
   b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. L'uso della canapa, composta dall'intera pianta di canapa o di sue parti, come biomassa è consentito in forma essiccata, fresca, trinciata o pellettizzata ai fini industriali, commerciali ed energetici, nei limiti e alle condizioni previste dall'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) nella biomassa di cui al precedente periodo non deve risultare superiore allo 0,5 per cento.».

  725-quater. All'articolo 14, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a), il numero 6) è soppresso;
   b) alla lettera b), il numero 1) è sostituito dal seguente: «1) la cannabis, compresi i prodotti da essa ottenuti, con una percentuale di tetraidrocannabinolo (THC) superiore allo 0,5 per cento, i loro analoghi e le sostanze ottenute per sintesi o per semi-sintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmacologico.».

  725-quinquies. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno e il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentita l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di applicazione dei commi da 725-bis a 725-ter.
  725-sexies. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di cui all'articolo 62-quinquies, comma 7, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come introdotto dal comma 725-bis, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
91-septies. 6. Magi.

  Dopo il comma 726, aggiungere i seguenti:
  726-bis. Nelle more del riordino della materia, al fine di ridurre il contenzioso derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni delle concessioni demaniali marittime ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera b), numero 2.1), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, i procedimenti giudiziari pendenti alla data del 30 novembre 2019 concernenti il pagamento in favore dello Stato dei canoni e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze, possono essere integralmente definiti, previa domanda all'ente gestore e all'Agenzia del demanio da parte del soggetto interessato ovvero del destinatario della richiesta di pagamento, mediante il versamento:
   a) in un'unica soluzione, di un importo pari al 30 per cento delle somme richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo;
   b) rateizzato fino a un massimo di sei rate annuali, secondo un piano approvato dall'ente gestore, di un importo pari al 60 per cento delle somme richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo.

  La liquidazione degli importi ai sensi delle lettere a) e b) costituirà a ogni effetto Pag. 680rideterminazione dei canoni dovuti per le annualità considerate.
  726-ter. La domanda di definizione, ai sensi del comma 726-bis, nella quale il richiedente dichiara se intende avvalersi delle modalità di pagamento di cui alla lettera a) o di quelle di cui alla lettera b) del medesimo comma, è presentata entro il 28 febbraio 2020. La definizione si perfeziona con il versamento dell'intero importo dei canoni come rideterminati ai sensi del comma 732, entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di definizione; in caso di versamento rateizzato, entro il predetto termine deve essere versata la prima rata, la definizione resta sospesa sino al completo versamento delle ulteriori rate e il mancato pagamento di una di queste, entro sessanta giorni dalla scadenza, comporta la decadenza dal beneficio. La definizione del contenzioso con le modalità di cui al comma 726-bis e al presente comma priva di effetto gli eventuali procedimenti e/o provvedimenti amministrativi, nonché i relativi effetti, avviati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio nonché la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone.
91-septies. 1. Ripani.

  Dopo l'articolo 726, aggiungere il seguente:
  726-bis. Fino al complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi, i procedimenti di riscossione coattiva dei canoni demaniali, anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e i procedimenti amministrativi per il rilascio, la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, derivanti da contenzioso pendente alla data del 30 Novembre 2019 e connesso all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi. Fino al complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione. La disposizione di cui al presente comma non si applica per i beni pertinenziali che risultano comunque oggetto di procedimenti giudiziari di natura penale, nonché nei comuni e nei municipi sciolti o commissariati ai sensi degli articoli 143 e 146 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
91-septies. 2. Ripani.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 726, aggiungere il seguente:
  726-bis. All'articolo 47, comma 2, della legge 20 maggio 1985, n. 222, aggiungere il seguente periodo: «La quota a diretta gestione statale è destinata, in una misura comunque non inferiore al 5 per cento della disponibilità complessiva per ciascun anno, alla realizzazione di messaggi pubblicitari e al conseguente acquisto di spazi televisivi, radiofonici, della stampa periodica, nonché di altri mezzi di informazione, aventi lo scopo di assicurare adeguata informazione ai contribuenti sulla possibilità di scegliere, in sede di dichiarazione annuale del redditi, di destinare la quota pari all'otto per mille di cui all'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione dello Stato, nonché sulle iniziative che lo Stato finanzia o intende finanziare ai sensi dell'articolo 48, primo periodo, della presente Pag. 681legge e del decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1998, n. 76».
91-septies. 3. Magi.

  Dopo il comma 726, aggiungere il seguente:
  126-bis. All'articolo 47, comma 3, della legge 20 maggio 1985, n. 222, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di scelte non espresse dai contribuenti, le relative risorse sono destinate a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale».
91-septies. 4. Magi.

  Dopo il comma 726, aggiungere il seguente:
  726-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 676, lettera b), le parole: «e concedibili» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini di una loro messa a gara tramite procedure aperte»;
   b) al comma 681, le parole: «sono assegnate le aree concedibili ma prive di concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «sono indette delle procedure concorsuali aperte ai fini dell'assegnazione delle aree libere e di quelle in cui esistano concessioni preesistenti».
   c) al comma 682, primo periodo, la parola: «quindici» è sostituita dalla seguente: «tre» e l'ultimo periodo è soppresso;
   d) al comma 683, primo periodo, la parola: «quindici» è sostituita dalla seguente: «tre»;
   e) al comma 684, la parola: «quindici» è sostituita dalla seguente: «tre»;
   f) il comma 686 è abrogato.
91-septies. 5. Magi.

AREA TEMATICA N. 92
(ART. 1, commi 727-730)

  Sopprimere i commi da 727 a 730.
92. 1. Meloni, Bellucci, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

AREA TEMATICA N. 93
(ART. 1, commi 731-735)

  Al comma 734, sostituire le parole: A decorrere dal 1o marzo 2020 con le seguenti: A decorrere dal 1o luglio 2020.
93. 1. Mulè.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 734, aggiungere il seguente:
  734-bis. Per il rafforzamento delle finalità di controllo sui giochi e assicurare la certezza del prelievo, al fine di realizzare l'obiettivo progressiva riduzione dell'utilizzo del denaro contante, dal 1o gennaio 2020 la commercializzazione del gioco pubblico in rete fisica potrà avvenire anche tramite carta prepagata emessa dai concessionari iscritti nel registro unico degli operatori del gioco pubblico di cui all'articolo 27 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, utilizzabile esclusivamente per l'acquisto dei servizi di gioco commercializzati dal soggetto emittente nei luoghi di vendita autorizzati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e facenti parte della rete fisica del medesimo. La carta prepagata è acquistabile dal giocatore presso i luoghi di vendita del concessionario per un importo non superiore ad euro duecentocinquanta e può essere dotata delle funzionalità di memorizzazione delle giocate registrate dal totalizzatore Pag. 682nazionale avente gli effetti giuridici propri della ricevuta di partecipazione e di ricarica per importi corrispondenti alle vincite conseguite, ferma restando l'applicabilità delle vigenti norme antiriciclaggio al momento del prelievo di qualsiasi somma dalla carta medesima. I concessionari comunicano all'Agenzia delle dogane e dei Monopoli l'avvio della commercializzazione del gioco pubblico tramite carta prepagata trasmettendo le specifiche del sistema installato.
93. 2. D'Attis, Gelmini, Mandelli, D'Ettore.

AREA TEMATICA N. 94
(ART. 1, commi 736-737)

  Sopprimere i commi 736 e 737.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione, pari a 40,4 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
94. 8. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Sopprimere i commi da 738 a 783.

  Conseguentemente dopo il comma 858 inserire il seguente:
  858-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 255 della legge n. 145 del 2018 è ridotto di 15 milioni di euro nel 2020, 69 milioni di euro nel 2021, 45 milioni di euro nel 2022, di 428 milioni nel 2023, 213 milioni nel 2024 e 26 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
94. 1. Gelmini, Prestigiacomo, Mandelli, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Paolo Russo, Pella, Occhiuto.

  Dopo il comma 737, aggiungere i seguenti:
  737-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2020, al fine di adeguare le risorse destinate a ridurre la concorrenzialità delle rivendite di benzine e gasolio utilizzati come carburante per autotrazione situate nel territorio austriaco, è attribuita alle regioni a statuto ordinario confinanti con l'Austria una quota aggiuntiva di compartecipazione all'IVA determinata nella misura dell'onere finanziario relativo ai litri di carburante venduti a prezzo ridotto.

  737-ter. La riduzione alla pompa del prezzo del gasolio e delle benzine per autotrazione utilizzati dai privati cittadini residenti nella regione per consumi personali può essere disposta dalle regioni di cui al comma 737-bis con propria legge, nel rispetto della normativa comunitaria, in modo tale da garantire che il prezzo non sia inferiore a quello praticato nello Pag. 683Stato confinante e che la riduzione sia differenziata nel territorio regionale in maniera inversamente proporzionale alla distanza dei punti vendita dal confine.
  737-quater. La compartecipazione di cui al comma 737-bis è attribuita mensilmente a ciascuna regione sulla base dei quantitativi erogati a prezzo ridotto nell'anno precedente, con conguaglio, entro il mese di aprile dell'anno successivo, sulla base dei dati di consuntivo rilasciati dall'Agenzia delle dogane.
  737-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni del comma 737-bis, 737-ter, 737-quater e, annualmente, in sede del conguaglio di cui al comma 737-quater, viene rideterminata la misura della quota di compartecipazione prevista dal comma 737-bis al fine di assicurare la copertura finanziaria, nel limite massimo pari a 200 milioni di euro annui.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dai commi 737-bis, 737-ter, 737-quater, 737-quinquies, pari a 200 milioni di euro annuì a decorrere dal 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
94. 3. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 737, aggiungere il seguente:
  737-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) il comma 6 è sostituito dal seguente:
  «6. La definizione si perfeziona con la presentazione, entro il 31 maggio di ciascun anno a decorrere dal 2020, della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata; nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di venti rate trimestrali. Il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2020. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dal 1o giugno 2020 alla data del versamento. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.»;Pag. 684
   b) al comma 8, le parole: «Entro il 31 maggio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 maggio di ciascun anno a decorrere dal 2020».
94. 5. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 737, aggiungere i seguenti:
  737-bis. Salvo che per i debiti già compresi in dichiarazioni di adesione alla definizione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, presentate entro il 30 aprile 2019, il debitore può esercitare la facoltà ivi riconosciuta anche per i debiti di cui al comma 1 del citato articolo 3 notificati entro il 31 dicembre 2018, rendendo la dichiarazione prevista dal comma 5 del citato articolo 3 entro il 31 marzo 2020, con le modalità e in conformità alla modulistica che l'agente della riscossione pubblica nel proprio sito internet nel termine massimo di cinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  737-ter. Il pagamento delle somme è effettuato alternativamente:
   a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2020;
   b) nel numero massimo di quindici rate consecutive, la prima delle quali, di importo pari al 20 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadente il 31 luglio 2020, e le restanti, ciascuna di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020; in tal caso, gli interessi di cui al comma 3 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del 2018 sono dovuti a decorrere dal 1o dicembre 2019.

  737-quater. L'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, sono comunicati dall'agente della riscossione al debitore entro il 3 giugno 2020.
94. 4. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 737, aggiungere il seguente:
  737-bis. I provvedimenti emanati dall'Autorità di regolazione per energia reti, e ambiente (ARERA), in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1 comma 527 lettere b), c), f) e h) della legge 27 dicembre 2017, n. 205, entrano in vigore dal 1o gennaio 2021. Nelle more dell'entrata in vigore dei suddetti provvedimenti, restano in vigore le disposizioni previgenti.
94. 2. Musella, Mandelli, D'Ettore.

  Dopo il comma 737, inserire i seguenti:
  737-bis. Il comma 21 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è abrogato. Conseguentemente, il comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato.
  737-ter. Il maggior gettito eventualmente derivante dall'attuazione del comma 131-bis concorre al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, fatta salva una quota pari al cinquanta per cento di esso che è attribuito alla Missione 2 «Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto», Programma 2.2 Pag. 685«Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale», di cui allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione, pari a 218,3 milioni di euro annui, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
94. 6. Marchetti, Maccanti, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Morelli, Rixi, Tombolato, Zordan, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 737, aggiungere il seguente:
  731-bis. All'articolo 25-novies del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con la legge 17 dicembre 2018, n. 136, il comma 1 è sostituito con il seguente:
  «1. A decorrere dal 1o gennaio 2019 è istituita un'imposta sui trasferimenti di denaro, ad esclusione delle transazioni commerciali, da istituti di pagamento di cui all'articolo 114-decies del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, che offrono il servizio di rimessa di somme di denaro, come definito dall'articolo 1, comma 1, lettere b) ed n), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11. L'imposta è dovuta in misura pari al 3 per cento del valore di ogni singola operazione effettuata, a partire da un importo minimo di euro 10, verso Paesi appartenenti all'Unione europea, e pari al 10 per cento per ogni singola operazione effettuata, a partire da un importo minimo di euro 10, verso Paesi non appartenenti all'Unione europea.».
94. 7. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

AREA TEMATICA N. 95
(ART. 1, commi 738-783)

  Sopprimere i commi da 738 a 815.

  Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è ridotta di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
95. 11. Paolo Russo, Mandelli, D'Ettore.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Sostituire i commi da 738 a 851 con il seguente:
  738. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è ridotto di euro 15 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022, 2023 Pag. 686e 2024, è ridotto di euro 115 milioni per l'anno 2025 e di 15 milioni a decorrere dall'anno 2026.
95. 1. Paolo Russo.

  Ai commi da 738 a 783 sostituire ovunque ricorra la parola: canone con la parola: imposta.
95. 12. Paolo Russo, Mandelli, D'Ettore.

  Dopo il comma 739, aggiungere il seguente:
  739-bis. Le disposizioni degli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, limitatamente ai terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi non superiori a 25.000 euro, non si applicano fino al 31 dicembre 2020. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede nel limite massimo di spesa di 40 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 858 della presente legge.
95. 8. Bignami, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli, Trancassini.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Al comma 741, lettera c), sostituire il numero 3) con il seguente:
    3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dall'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, e dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri provenienti dall'attuazione della presente disposizione, stimati in 400 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della voce Totale alla Tabella A allegata al disegno di legge di bilancio.
*95. 13. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Al comma 741, lettera c), sostituire il numero 3) con il seguente:
    3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dall'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, e dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri provenienti dall'attuazione della presente disposizione, stimati in 400 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della voce Totale alla Tabella A allegata al disegno di legge di bilancio.
*95. 14. Comaroli, Ribolla, Maggioni, Garavaglia.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Al comma 741, lettera c), numero 3), dopo le parole: 24 giugno 2008, aggiungere le seguenti: come integrato dall'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80.

  Conseguentemente, al comma 749, sopprimere il secondo periodo.
95. 16. Foscolo, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Pag. 687

  All'articolo 1, dopo il comma 741, inserire il seguente:
  741-bis. Al comma 2 lettera d) dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è aggiunto il seguente periodo: «Nel caso in cui l'immobile sia in comproprietà, la misura di cui alla presente lettera si estende anche al coniuge convivente o al convivente more uxorio purché titolari di una quota di proprietà dell'immobile». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020,2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
95. 3. Cirielli, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli, Deidda, Ferro.

  Al comma 746, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Sono esclusi dalla determinazione del valore catastale i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D che non vengono più utilizzati nell'esercizio corrente. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in euro 250 milioni annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
95. 10. Lucaselli, Lollobrigida, Rampelli.

  Al comma 747 sopprimere la lettera b).

  Al comma 759, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   g-bis) gli immobili dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione dell'esenzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2020: – 57.000.000;
   2021: – 57.000.000;
   2022: – 57.000.000.
95. 6. Foti, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli, Trancassini.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 747, aggiungere il seguente:
  747-bis. Per le unità immobiliari classificate nella categoria catastale A/9 – «Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici» i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono ridurre la base imponibile dell'imposta municipale unica fino al suo intero.
95. 15. Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Tomasi.

  Al comma 759, lettera g) dopo le parole: lettera i) aggiungere le seguenti:, con esclusione, in ogni caso, delle attività ricettive Pag. 688destinate ad offrire alloggio od ospitalità dietro il pagamento di un prezzo.
95. 7. Magi.

  Al comma 759 aggiungere la seguente lettera:
   g-bis) le unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2020: –57.000.000;
   2021: –57.000.000;
   2022: –57.000.000.
95. 5. Foti, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli, Trancassini.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 783, aggiungere i seguenti:
  783-bis. Al fine di garantire in linea generale meccanismi più equi nel prelievo fiscale a carico dei Comuni e consentire lo svolgimento delle funzioni e il mantenimento dei servizi, nonché revisionare il sistema di redistribuzione delle risorse del Fondo di solidarietà comunale, anche con riguardo ai piccoli comuni sotto i tremila abitanti colmandone il divario infrastrutturale e geografico, il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, uno o più decreti legislativi secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
   a) definire una soglia massima, non superiore al 10 per cento delle entrate correnti, del prelievo fiscale, per i Comuni sotto i tremila abitanti, al fine di alimentare il Fondo di solidarietà comunale, arrivando all'azzeramento del prelievo entro il 2022 per i Comuni sotto i tremila abitanti;
   b) definire nuovi criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale, sulla base dello svantaggio geografico, morfologico e infrastrutturale, volti a prevedere l'incremento dell'entità dei trasferimenti perequativi al fine di assicurare le funzioni fondamentali ai Comuni sotto i tremila abitanti;
   c) revisionare i criteri di tipo perequativo, basati sulla differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard, al fine di tenere conto dello svantaggio geografico, morfologico e infrastrutturale dei Comuni sotto i tremila abitanti;
   d) incrementare la quota del Fondo di solidarietà comunale destinata ai Comuni sotto i tremila abitanti che presentino fabbisogni standard superiori alle capacità fiscali;
   e) introdurre nuovi criteri per il calcolo del prelievo fiscale a carico dei Comuni tenendo conto: a) flusso turistico invernale ed estivo b) dei costi sopportati dai Comuni nei mesi invernali per lo spazzamento delle strade, il riscaldamento e le emergenze in caso di eventi atmosferici avversi c) dell'estensione territoriale del Comune d) dei servizi atti a garantire e preservare una buona qualità della vita;
   f) ridefinire le capacità fiscali, utilizzando metodi di stima puntuali anche per entrate residuali, anche con riguardo alla tassa di sbarco e tassa di soggiorno;
   g) individuare tra i criteri di calcolo, ai fini del prelievo fiscale volto ad alimentare il Fondo di solidarietà comunale, la «turisticità» del Comune, onde ricomprendere tra la popolazione non solo quella residente ma anche quella derivante dal flusso di non residenti a cui il Comune deve far fronte, tenendo conto del « surplus» di risorse necessarie ai Comuni per l'organizzazione dei servizi;
   h) sterilizzare gli effetti del Fondo di Solidarietà Comunale doppiamente negativo Pag. 689e identificare una soglia massima di trasferimenti di risorse proprie verso il Fondo di Solidarietà Comunale;
   i) prevedere un fondo perequativo statale per colmare il divario tra capacità fiscale e fabbisogni standard.

  782-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma, pari a 100 milioni per il triennio 2020-2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del «Fondo per il Reddito di cittadinanza» di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del Reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.
95. 9. Bignami, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli, Trancassini.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 783, inserire il seguente:
  783-bis. All'articolo 1, comma 659, lettera e), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché destinati all'agriturismo».
95. 4. Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 783, aggiungere i seguenti:
  783-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 639, le parole: «ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella», sono soppresse;
   b) al comma 639, dopo le parole: «di una componente riferita», è aggiunta la seguente parola: «alla»;
   c) sono soppressi i seguenti commi: «640,669, dal 671 al 679,681, la lettera b) del comma 682,687»;
   d) al comma 683, le parole: «e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2, del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili», sono soppresse;
   e) al comma 688, sopprimere:
    1) al primo periodo le parole: «della TASI e»;
    2) al secondo periodo le parole: «e alla TASI».

  783-ter. All'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente comma:
  «8-bis. Sono altresì esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, inclusi i negozi sfitti di categoria C/1, nonché gli immobili occupati abusivamente limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. La condizione di cui al primo periodo è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, ovvero la condizione di Pag. 690negozio sfitto o di immobile occupato. Ai fini dell'applicazione dell'esenzione di cui al presente comma, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione».

  783-quater. Al decreto-legge n. 201 del 2011 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente comma:
  «6-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2020, il comune, in deroga a quanto previsto al comma 6, non può aumentare le aliquote d'imposta per la percentuale della TASI vigente nell'anno 2019»;
   b) al comma 12, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il modello è precompilato dai comuni e inviato entro 30 giorni prima della scadenza del pagamento. Per le variazioni intervenute dopo l'invio del modello precompilato, il Comune effettua il relativo conguaglio nel bollettino del semestre successivo».

  783-quinquies. A titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni interessati dalla soppressione della TASI ai sensi dei commi 783-bis, 783-ter, 783-quater, 783-quinquies, 783-sexies è attribuito ai medesimi comuni la quota pari all'ammontare delle entrate relative alla TASI per l'anno 2019, di incasso per l'anno 2019 a valere sul Fondo IMU-Tasi di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  783-quinquies. Il Fondo di solidarietà comunale è incrementato di una quota pari alle minori entrate derivanti dalle esenzioni di cui al nuovo comma 8-bis dell'articolo 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e al nuovo periodo dell'articolo 13, comma 3, del decreto-legge n. 201 del 2011, a valere sulle maggiori entrate derivanti dal recupero da evasione determinato dall'introduzione del modello F24 precompilato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono definite le ulteriori riduzioni d'imposta spettanti ai cittadini a valere sulle maggiori entrate derivanti dal recupero da evasione determinato dall'introduzione del modello F24 precompilato.
  783-sexies. Agli oneri derivanti dai commi 783-bis, 783-ter, 783-quater, 783-quinquies, pari a 1.514, 45 milioni di euro per l'anno 2020, a 1.568,53 milioni di euro per l'anno 2021, a 1.544,83 milioni di euro per l'anno 2022, a 1.072,96 milioni di euro per l'anno 2023, a 1.712,25 milioni di euro per l'anno 2024 e a 1.525,43 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede:
   a) quanto a 1.568,53 milioni di euro per l'anno 2021 e a 1.544,83 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 290;
   b) quanto a 214 milioni di euro per l'anno 2020, a 375 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024, a 340 milioni di euro per l'anno 2025 e a 421 milioni di euro a decorrere dal 2026 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 858;
   c) quanto a 1.300,45 milioni di euro per l'anno 2020, a 679,96 milioni di euro per l'anno 2023, a 1.337,25 milioni di euro per l'anno 2024, a 1.185,43 milioni di euro per l'anno 2025 e a 1.104,43 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del Pag. 691decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficio dell'importo del beneficio economico.
95. 2. Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

AREA TEMATICA N. 96
(ART. 1, commi 784-815)

  Sopprimere i commi da 784 a 815.

  Conseguentemente ridurre gli importi del comma 858 di 1 milione di euro a decorrere da l'anno 2020.
96. 8. Carfagna.

  Dopo il comma 814, aggiungere i seguenti:
  814-bis. Nelle more della costituzione degli organi e dell'avvio della nuova gestione delle città metropolitane e dei liberi consorzi comunali, conseguenti al completamento della riforma dei predetti enti, in deroga, solo per l'anno 2019, alle vigenti disposizioni generali di contabilità per gli enti locali siciliani, sono autorizzati i seguenti interventi urgenti finalizzati a contenere la crisi finanziaria degli enti intermedi:
   a) predisposizione, nell'anno in corso, di un bilancio di previsione solo annuale;
   b) utilizzo, ai sensi dell'articolo 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche in sede di approvazione del bilancio di previsione per l'annualità 2018, dell'avanzo di amministrazione libero e destinato per garantire il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti dall'articolo 162 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000.

  814-ter. È consentito, altresì, ai predetti enti intermedi, di procedere, motivatamente, alla copertura delle posizioni dirigenziali che richiedano professionalità tecniche e non fungibili per lo svolgimento delle funzioni fondamentali previste dalla legge regionale n. 15 del 2015 mediante incarichi dirigenziali a termine, conferiti ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
96. 2. Siracusano.

  Dopo il comma 815, aggiungere i seguenti:
  815-bis. In applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 29 del 27 gennaio 2017, i titolari di concessione o di autorizzazione all'anticipata occupazione di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, rilasciata antecedentemente alla data del 1o gennaio 2007, possono optare per la rideterminazione del canone a decorrere dal 1o gennaio 2007. Il canone concessorio, così come quantificato dal comma 202 della legge n. 296 del 2006, è determinato con esclusivo riferimento alla consistenza delle aree demaniali e degli spazi d'acqua quali erano al momento del rilascio della concessione o dell'autorizzazione, e sulla base delle sole voci tabellari relative a «aree scoperte» e «specchi acquei».
  815-ter. Se il canone pagato è inferiore a quello rideterminato ai sensi del comma Pag. 692815-bis, i soggetti debitori devono versare le somme non corrisposte relative agli anni pregressi in cinque rate annuali di pari importo di cui la prima entro 120 giorni dalla comunicazione della rideterminazione operata dall'Agenzia del Demanio. Al contrario se il canone corrisposto è superiore a quello rideterminato, le somme pagate in eccesso sono portate in compensazione a valere sui canoni futuri. Con l'esercizio della predetta opzione i giudizi relativi al pagamento dei canoni concessori si estinguono automaticamente e le intimazioni di pagamento comunque notificate dall'amministrazione divengono inefficaci.
  815-quater. Con decreto dirigenziale del Direttore dell'Agenzia del Demanio, sono emanate le disposizioni attuative sulle modalità di rideterminazione e di pagamento dei canoni di cui al comma 815-bis.
  815-quinquies. Ai rapporti concessori di cui al precedente comma 815-bis, instaurati con atti aventi efficacia decorrente da data anteriore al 24/11/2003, si applicano le misure stabilite nell'atto originario di concessione con riferimento alla natura e alle caratteristiche dei beni oggetto di concessione quali erano all'avvio del rapporto concessorio.
96. 7. Andreuzza, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 815, aggiungere i seguenti:
  815-bis. Nelle more del complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi, i procedimenti di riscossione coattiva dei canoni demaniali, anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e i procedimenti amministrativi per la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, derivanti da contenzioso pendente alla data del 30 settembre 2019 e connesso all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi fino al 30 novembre 2020. Fino alla medesima data, sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione. La disposizione di cui al presente comma non si applica per i beni pertinenziali che risultano comunque oggetto di procedimenti giudiziari di natura penale, nonché per quelli ricadenti nei comuni e nei municipi sciolti o commissariati negli ultimi cinque anni, ai sensi degli articoli 143 e 146 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  815-ter. La sospensione dei procedimenti di riscossione coattiva di cui al comma 815-bis, se relativa a crediti iscritti a ruolo, è disposta per ciascuna partita interessata, con provvedimento dell'ente creditore, trasmesso in via telematica all'agenzia della riscossione.
  815-quater. Ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a Regioni ed Enti Locali, in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42 e alle rispettive norme di attuazione, nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, secondo quanto stabilito dai commi 675 e 684 compresi dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le concessioni sul demanio delle acque interne, con finalità turistico-ricreative e residenziali-abitative, vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno una durata di quindici anni, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  815-quinquies. All'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 il Pag. 693comma 9 è sostituito dal seguente: «L'esercizio del commercio disciplinato dal presente articolo nelle aree demaniali marittime è soggetto al nulla osta quinquennale da parte delle competenti autorità marittime/demaniali che stabiliscono modalità e condizioni per l'accesso alle aree predette. Il primo nulla osta quinquennale ed i successivi rinnovi saranno rilasciati previa approvazione di una graduatoria che terrà conto esclusivamente della professionalità acquisita anche in modo discontinuo nell'esercizio del commercio di cui al presente articolo nell'area demaniale a cui si riferisce la selezione. In caso di non esercizio dell'attività per un periodo superiore a 2 anni consecutivi, la professionalità decade».
96. 6. Raffaelli, Andreuzza, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 815, aggiungere i seguenti:
  815-bis. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 732 è sostituito dal seguente: «732. Nelle more della revisione prevista dall'articolo 1 commi 675 e seguenti della legge 30 dicembre 2018, n. 145 al fine di ridurre il contenzioso del sistema delle concessioni demaniali marittime, derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni delle concessioni demaniali marittime ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera b), numero 2.1), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre, 1993, n. 494, e successive modificazioni, i procedimenti giudiziari o amministrativi pendenti alla data del 30 ottobre 2019 concernenti il pagamento in favore dello Stato dei canoni, imposte accessorie e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze, possono essere integralmente definiti, previa domanda all'ente gestore e all'Agenzia del demanio da parte del soggetto interessato ovvero del destinatario della richiesta di pagamento, mediante il versamento: a) in un'unica soluzione, di un importo, pari al 30 per cento delle somme richieste anche per imposte accessorie dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo; b) rateizzato fino a un massimo di sei rate annuali, di un importo pari al 60 per cento delle somme richieste anche per imposte accessorie dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo oltre agli interessi legali, secondo un piano approvato dall'ente gestore»; b) al comma 733 sostituire le parole: «28 febbraio 2014» con le parole: «30 giugno 2020».
  815-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 815-bis, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020 e 25 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della Pag. 694platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
96. 5. Andreuzza, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 815, aggiungere i seguenti:
  815-bis. Ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a Regioni ed Enti Locali, in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42 e alle rispettive norme di attuazione, nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, secondo quanto stabilito dai commi da 675 a 684 compresi dell'articolo 1 della legge 30/12/2018, n. 145, le concessioni sul demanio delle acque interne, con finalità turistico-ricreative e residenziali-abitative, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno una durata di quindici anni, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.
96. 4. Andreuzza, Bazzaro, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 815, aggiungere il seguente:
  815-bis. Al fine di assicurare un più efficace processo di riscossione delle entrate connesse al finanziamento del servizio rifiuti da parte dei Comuni, si applicano le seguenti disposizioni:
   a) i Comuni possono prevedere, nell'ambito della potestà di regolamentazione delle proprie entrate di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che le somme dovute e non pagate per la tassa sui rifiuti (TARI), di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, contenute in avvisi di accertamento divenuti definitivi siano riscosse tramite addebito dell'importo singolarmente dovuto sulle fatture emesse dall'impresa fornitrice dell'energia elettrica;
   b) per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica di cui alla lettera a), il pagamento dell'addebito TARI avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall'impresa elettrica aventi scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate. Le rate, ai fini dell'inserimento in fattura, s'intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da gennaio ad ottobre. L'importo delle rate è oggetto di distinta indicazione nel contesto della fattura emessa dall'impresa elettrica e non è imponibile ai fini fiscali;
   c) al fine di semplificare le modalità di pagamento, le autorizzazioni all'addebito diretto sul conto corrente bancario o postale ovvero su altri mezzi di pagamento, rilasciate a intermediari finanziari dai titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica per il pagamento delle relative fatture, si intendono in ogni caso estese al pagamento del e somme di cui alla lettera a). La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle suddette autorizzazioni all'addebito già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta salva la facoltà di revoca dell'autorizzazione nel suo complesso da parte dell'utente.
   d) con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono definiti i termini e le modalità per l'attivazione del sistema di riscossione di cui al presente comma, anche in via sperimentale, la sua applicabilità anche alla tariffa di natura corrispettiva di cui all'articolo 1, commi 667 e 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le specifiche per l'interscambio informativo tra i soggetti coinvolti, nonché Pag. 695le modalità per il riversamento delle somme riscosse e per disciplinare le conseguenze di eventuali ritardi, anche in forma di interessi moratori, delle quote incassate dalle aziende di vendita dell'energia elettrica, che non sono comunque considerate sostituti di imposta. Con i medesimi provvedimenti possono altresì essere stabilite modalità e misure di remunerazione delle attività di incasso da parte dei gestori dei servizi di erogazione dell'energia elettrica, modalità di rateazione diverse, casi di esenzione dalla modalità di versamento tramite fattura emessa dall'impresa elettrica, nonché modalità di rimborso delle somme addebitate in fattura, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti richiesti ai soggetti interessati.
96. 3. De Angelis, Bordonali, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Potenti, Formentini, Zoffili, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 815, aggiungere il seguente:
  815-bis. I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a duecentomila euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2019, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di rateizzazione, sono estinti con il pagamento di una somma pari al 10 per cento del debito. Il pagamento può essere effettuato mediante pagamento rateale dilazionato in un periodo massimo di ventiquattro mesi.
96. 1. Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

AREA TEMATICA N. 97
(ART. 1, commi 816-847)

  Sopprimere i commi da 816 a 847
97. 33. Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava.

  Ai commi da 816 a 849 sostituire ovunque ricorra la parola: canone con la parola: imposta.
97. 1. Paolo Russo.

  Al comma 816, sopprimere le parole: limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.
97. 19. Paolo Russo, Mandelli, D'Ettore

  Al comma 816, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: mentre per le strade in concessione dovrà essere ridotto del cinquanta per cento.
97. 20. Paolo Russo, Mandelli, D'Ettore.

  Sostituire il comma 817 con il seguente:
  817. L'imposta è disciplinata dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dall'imposta, mantenendo la distinzione tra suolo pubblico e suolo privato, al momento dell'entrata in vigore della presente legge. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, le tariffe standard devono intendersi nella misura massima.
97. 21. Paolo Russo, Mandelli, D'Ettore.

  Al comma 819, lettera b), dopo le parole: la diffusione di messaggi pubblicitari, aggiungere le seguenti parole: anche video-digitali, e dopo le parole: a uso privato, aggiungere le seguenti: per gli impianti Pag. 696ubicati su suolo privato e sui veicoli pubblici e privati l'imposta viene ridotta del 30 per cento in quanto non occupano suolo pubblico.
97. 22. Paolo Russo, Mandelli, D'Ettore

  Al comma 821 sostituire, la lettera g) con la seguente: Per le occupazioni di cui al comma 819, lettera a), l'ente, con regolamento adottato ai sensi del presente comma, determina l'imposta per le diverse tipologie pubblicitarie, in relazione alle finalità, alla zona e all'entità di occupazione del territorio comunale o provinciale o della città metropolitana, nei limiti tariffari previsti dai successivi commi 826 e 827. L'imposta è calcolata in base alla superficie espositiva del mezzo pubblicitario indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi in essa contenuti.
97. 10. Paolo Russo.

  Al comma 821, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:
   h-bis) la previsione del termine di entrata in vigore del nuovo Regolamento e Piano Generale degli Impianti Pubblicitari nell'anno successivo a quello della pubblicazione nonché delle norme di adeguamento degli impianti ed occupazioni esistenti sul territorio.
97. 24. Paolo Russo, Mandelli, D'Ettore.

  Al comma 821, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:
   h-bis) la previsione del termine di deliberazione delle tariffe dell'imposta Unica entro il 31 marzo di ogni anno e con applicazione dal 1o gennaio dell'anno successivo. In caso di mancata deliberazione nei termini qui previsti, si applicano le tariffe dell'anno precedente.
97. 23. Paolo Russo, Mandelli, D'Ettore.

  Dopo il comma 821, aggiungere i seguenti:
  821-bis. Per la pubblicità effettuata sui e con i veicoli pubblici o adibiti al trasporto pubblico, vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili di uso pubblico è dovuta l'imposta in base alla superficie complessiva dei messaggi pubblicitari esposti. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta unica è dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta unica è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa. È fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

  821-ter. Per la pubblicità effettuata sui e con i veicoli ad uso privato, anche conto terzi a titolo oneroso, l'imposta unica è dovuta per anno solare di riferimento al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede. L'imposta si determina e si calcola in base alla superficie complessiva dei messaggi pubblicitari esposti con tariffa unica standard da intendersi nel valore massimo. Non sono soggette all'imposta le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati. È fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.
97. 11. Paolo Russo.

  Al comma 824 sostituire il primo periodo con il seguente: Per le occupazioni di cui al comma 819, lettera a), l'ente, con regolamento adottato ai sensi del comma 6, determina l'imposta per le diverse tipologie pubblicitarie, in relazione alle finalità, alla zona e all'entità di occupazione del territorio comunale o provinciale o della città metropolitana, nei limiti tariffari previsti dai successivi commi 826 e 827. L'imposta è calcolata in base alla superficie espositiva del mezzo pubblicitario indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi in essa contenuti.
97. 25. Paolo Russo, Mandelli, D'Ettore.

Pag. 697

  Dopo il comma 824, aggiungere i seguenti:
  824-bis. Per gli interventi in favore delle sole zone franche urbane individuate dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) dell'8 maggio 2009, n. 14, ricadenti nelle regioni non comprese nell'obiettivo «Convergenza», è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per il 2020. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite tra le zone franche urbane, al netto degli eventuali costi necessari per l'attuazione degli interventi, sulla base dei medesimi criteri di riparto utilizzati nell'ambito della delibera CIPE n. 14 dell'8 maggio 2009 e della circolare del Ministero dello sviluppo economico 9 aprile 2018, n. 172230. L'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo costituisce il limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle Imprese beneficiarie. Le regioni interessate possono destinare, a integrazione delle risorse di cui al primo periodo, proprie risorse per il finanziamento delle agevolazioni di cui al presente articolo.

  824-ter. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
   Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante ricorso al fondo previsto dal comma 14 della presente legge.
97. 18. Rospi.

  Al comma 825 sostituire le parole: complessiva del mezzo pubblicitario con le seguenti: espositiva del messaggio pubblicitario.
97. 26. Paolo Russo, Mandelli, D'Ettore.

  Dopo il comma 825, aggiungere i seguenti:
  825-bis. Per la pubblicità effettuata sui e con i veicoli pubblici o adibiti al trasporto pubblico, vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili di uso pubblico è dovuta l'imposta in base alla superficie complessiva dei messaggi pubblicitari esposti. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta unica è dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta unica è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa. È fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

  825-ter. Per la pubblicità effettuata sui e con i veicoli ad uso privato, anche conto terzi a titolo oneroso, l'imposta unica è dovuta per anno solare di riferimento al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede. L'imposta si determina e si calcola in base alla superficie complessiva dei messaggi pubblicitari esposti con tariffa unica standard da intendersi nel valore massimo. Non sono soggette all'imposta le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati. È fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.
97. 27. Paolo Russo, Mandelli, D'Ettore.

  Dopo il comma 825, aggiungere il seguente:
  825-bis. Con riferimento alla collocazione di impianti pubblicitari digitali e a messaggio variabile, il relativo canone è determinato con le modalità previste dai commi 824 e 825, fatta salva la possibilità di una maggiorazione del canone così Pag. 698determinato non superiore al 10 per cento, da stabilire con il regolamento di cui al comma 821. Al fine assicurare la sicurezza della circolazione stradale, all'articolo 23 comma 6 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole «mezzi pubblicitari» sono inserite le seguenti: «e di prevedere la collocazione di impianti pubblicitari digitali e a messaggio variabile, nel rispetto delle prescrizioni dei commi 4 e 5 del presente articolo».
97. 4. Pella, Mandelli, D'Ettore.

  Sostituire il comma 826 con il seguente:
  826. La tariffa standard annua, in base alla quale si applica l'imposta relativa alle fattispecie di cui al comma 819, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi si protragga per l'intero anno solare è la seguente da intendersi nel valore massimo:
   Comuni con oltre 500.000 abitanti euro 70,00;
   Comuni con oltre 100.000 abitanti fino a 500.000 abitanti euro 60,00;
   Comuni con oltre 30.000 abitanti fino a 100.000 abitanti euro 50,00;
   Comuni con oltre 10.000 abitanti fino a 30.000 abitanti euro 40,00;
   Comuni fino a 10.000 abitanti euro 30,00.

  Per i mezzi pubblicitari la cui autorizzazione o concessione superi la durata di un anno, in caso di installazione o rimozione infrannuale, si applica la tariffa su base mensile nella misura di un dodicesimo per ogni mese o frazione di esso di esposizione o occupazione.
  Il versamento delle imposte annuali successive a quelle corrisposte in sede di prima installazione dovrà essere effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento. Per dichiarazioni ed ammontare di imposta, complessivamente riconducibili ad un unico soggetto, superiori a euro 2.000 il pagamento può essere frazionato in quattro rate trimestrali.
97. 12. Paolo Russo.

  Sostituire il comma 826 con il seguente:
  826. La tariffa standard annua, in base alla quale si applica l'imposta relativa alle fattispecie di cui al comma 819, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi si protragga per l'intero anno solare è la seguente:
   Comuni con oltre 500.000 abitanti euro 70,00;
   Comuni con oltre 100.000 abitanti fino a 500.000 abitanti euro 60,00;
   Comuni con oltre 30.000 abitanti fino a 100.000 abitanti euro 50,00;
   Comuni con oltre 10.000 abitanti fino a 30.000 abitanti euro 40,00;
   Comuni fino a 10.000 abitanti euro 30,00.

  Per i mezzi pubblicitari la cui autorizzazione o concessione superi la durata di un anno, in caso di installazione o rimozione infrannuale, si applica la tariffa su base mensile nella misura di un dodicesimo per ogni mese o frazione di esso di esposizione o occupazione.
  Ai sensi del comma 817 ed entro i termini del comma 821, gli enti possono deliberare aumenti nella misura massima del 25 per cento della tariffa base di cui al presente comma, limitatamente alle fattispecie pubblicitarie di cui al comma 819.a). Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 819.b) si applica una riduzione nella misura del 30 per cento della tariffa base di cui al presente comma.
  Il versamento delle imposte annuali successive a quelli corrisposte in sede di prima Installazione dovrà essere effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento. Per dichiarazioni ed ammontare di imposte, complessivamente riconducibili Pag. 699ad un unico soggetto, superiori a euro 2.000 il pagamento può essere frazionato in quattro rate trimestrali.
97. 13. Paolo Russo.

  Sostituire il comma 826 con il seguente:
  826. La tariffa standard annua, in base alla quale si applica l'imposta relativa alle fattispecie di cui al comma 4, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi si protragga per l'intero anno solare è la seguente:
   Comuni con oltre 500.000 abitanti euro 70,00;
   Comuni con oltre 100.000 abitanti fino a 500.000 abitanti euro 60,00;
   Comuni con oltre 30.000 abitanti fino a 100.000 abitanti euro 50,00;
   Comuni con oltre 10.000 abitanti fino a 30.000 abitanti euro 40,00;
   Comuni fino a 10.000 abitanti euro 30,00.

  Per i mezzi pubblicitari la cui autorizzazione o concessione superi la durata di un anno, in caso di installazione o rimozione infrannuale, si applica la tariffa su base mensile nella misura di un dodicesimo per ogni mese o frazione di esso di esposizione o occupazione.
  Ai sensi del comma 2 ed entro i termini del comma 6, gli enti possono deliberare aumenti nella misura massima del 25 per cento della tariffa base di cui al presente comma, limitatamente alle fattispecie pubblicitarie di cui al comma 4.a). Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 4.b) si applica una riduzione nella misura del 30 per cento della tariffa base di cui al presente comma.
  Il versamento delle imposte annuali successive a quelli corrisposte in sede di prima Installazione dovrà essere effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento. Per dichiarazioni ed ammontare di imposte, complessivamente riconducibili ad un unico soggetto, superiori a euro 2.000 il pagamento può essere frazionato in quattro rate trimestrali.
97. 29. Paolo Russo, Mandelli, D'Ettore.

  Sostituire il comma 826 con il seguente:
  826. La tariffa standard annua, in base alla quale si applica l'imposta relativa alle fattispecie di cui al comma 4, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi si protragga per l'intero anno solare è la seguente da intendersi nel valore massimo:
   Comuni con oltre 500.000 abitanti euro 70,00;
   Comuni con oltre 100.000 abitanti fino a 500.000 abitanti euro 60,00;
   Comuni con oltre 30.000 abitanti fino a 100.000 abitanti euro 50,00;
   Comuni con oltre 10.000 abitanti fino a 30.000 abitanti euro 40,00;
   Comuni fino a 10.000 abitanti euro 30,00.

  Per i mezzi pubblicitari la cui autorizzazione o concessione superi la durata di un anno, in caso di installazione o rimozione infrannuale, si applica la tariffa su base mensile nella misura di un dodicesimo per ogni mese o frazione di esso di esposizione o occupazione.
  Il versamento delle imposte annuali successive a quelle corrisposte in sede di prima installazione dovrà essere effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.
  Per dichiarazioni ed ammontare di imposta, complessivamente riconducibili ad un unico soggetto, superiori a euro 2.000 il pagamento può essere frazionato in quattro rate trimestrali.
97. 28. Paolo Russo, Mandelli, D'Ettore.

Pag. 700

  Sostituire il comma 827 con il seguente:
  827. La tariffa standard giornaliera, in base alla quale si applica l'imposta relativa alle fattispecie di cui al comma 4, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi si protragga, in base al titolo autorizzativo o concessorio, per un periodo inferiore all'anno solare è la seguente da intendersi nel valore massimo:
   Comuni con oltre 500.000 abitanti euro 1,70;
   Comuni con oltre 100.000 abitanti fino a 500.000 abitanti euro 1,10;
   Comuni con oltre 30.000 abitanti fino a 100.000 abitanti euro 1,00;
   Comuni con oltre 10.000 abitanti fino a 30.000 abitanti euro 0,60;
   Comuni fino a 10.000 abitanti euro 0,50.

  Ai sensi del comma 817 ed entro i termini del comma 821, gli enti possono deliberare aumenti nella misura massima del 25 per cento della tariffa base di cui al presente comma, limitatamente alle fattispecie pubblicitarie di cui al comma 4.a). Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 4.b) si applica una riduzione nella misura del 30 per cento della tariffa base di cui al presente comma.

  Conseguentemente:
   a) dopo il comma 827 inserire il seguente:
  827-bis. Per le occupazioni o diffusione di messaggi autorizzate di durata superiore a novanta giorni e fino a centottanta giorni, la tariffa standard giornaliera viene ridotta di un terzo a partire dal novantunesimo giorno. Per le occupazioni o diffusione di messaggi autorizzate di durata superiore superiori a centottanta giorni e fino ad un anno, la tariffa standard giornaliera viene ridotta di due terzi, a partire dal centottantunesimo giorno;
   b) al comma 834, le parole: Gli Enti possono prevedere riduzioni per le occupazioni e le diffusioni dei messaggi pubblicitari sono sostituite dalle seguenti: Fatte salve le maggiorazioni e riduzioni disciplinate dai commi 826 e 827, gli enti con regolamento adottato ai sensi del comma 6, possono prevedere riduzioni per le occupazioni e diffusioni di messaggi pubblicitari;
   c) al comma 832, alla lettera b), dopo le parole: per fini non economici aggiungere le seguenti: o qualora in favore di Associazioni, Comitati, Fondazioni e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro.
   d) al comma 833, alla lettera b) sopprimere le parole: se non sia stabilito altrimenti.
97. 30. Paolo Russo, Mandelli, D'Ettore.

  Sostituire il comma 827 con il seguente:
  827. La tariffa standard giornaliera, in base alla quale si applica l'imposta relativa alle fattispecie di cui al comma 4, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi si protragga, in base al titolo autorizzativo o concessorio, per un periodo inferiore all'anno solare è la seguente:
   Comuni con oltre 500.000 abitanti euro 1,70;
   Comuni con oltre 100.000 abitanti fino a 500.000 abitanti euro 1,10;
   Comuni con oltre 30.000 abitanti fino a 100.000 abitanti euro 1,00;
   Comuni con oltre 10.000 abitanti fino a 30.000 abitanti euro 0,60;
   Comuni fino a 10.000 abitanti euro 0,50.

  Ai sensi del comma 2 ed entro i termini del comma 6, gli enti possono deliberare aumenti nella misura massima del 25 per cento della tariffa base di cui al presente comma, limitatamente alle fattispecie pubblicitarie di cui al comma 4.a). Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 4.b) si applica una riduzione nella misura Pag. 701del 30 per cento della tariffa base di cui al presente comma.

  Conseguentemente:
   a) dopo il comma 827 inserire il seguente:
  827-bis. Per le occupazioni o diffusione di messaggi autorizzate di durata superiore a novanta giorni e fino a centottanta giorni, la tariffa standard giornaliera viene ridotta di un terzo a partire dal novantunesimo giorno. Per le occupazioni o diffusione di messaggi autorizzate di durata superiore superiori a centottanta giorni e fino ad un anno, la tariffa standard giornaliera viene ridotta di due terzi, a partire dal centottantunesimo giorno;
   b) al comma 832, sostituire le parole: Gli Enti possono prevedere riduzioni per le occupazioni e le diffusioni dei messaggi pubblicitari con le seguenti: Fatte salve le maggiorazioni e riduzioni disciplinate dai commi 826 e 827, gli enti con regolamento adottato ai sensi del comma 6, possono prevedere riduzioni per le occupazioni e diffusioni di messaggi pubblicitari;
   c) al comma 834, alla lettera b), dopo le parole: per fini non economici aggiungere le seguenti: o qualora in favore di Associazioni, Comitati, Fondazioni e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro.
   d) al comma 833, alla lettera b) sopprimere le parole: se non sia stabilito altrimenti.
97. 31. Paolo Russo, Mandelli, D'Ettore.

  Sostituire il comma 827 con il seguente:
  827. La tariffa standard giornaliera, in base alla quale si applica l'imposta relativa alle fattispecie di cui al comma 4, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi si protragga, in base al titolo autorizzativo o concessorio, per un periodo inferiore all'anno solare è la seguente:
   Comuni con oltre 500.000 abitanti euro 1,70;
   Comuni con oltre 100.000 abitanti fino a 500.000 abitanti euro 1,10;
   Comuni con oltre 30.000 abitanti fino a 100.000 abitanti euro 1,00;
   Comuni con oltre 10.000 abitanti fino a 30.000 abitanti euro 0,60;
   Comuni fino a 10.000 abitanti euro 0,50.

  Ai sensi del comma 817 ed entro i termini del comma 821, gli enti possono deliberare aumenti nella misura massima del 25 per cento della tariffa base di cui al presente comma, limitatamente alle fattispecie pubblicitarie di cui al comma 819.a). Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 819.b) si applica una riduzione nella misura del 30 per cento della tariffa base di cui al presente comma.

  Conseguentemente:
   a) dopo il comma 827, inserire il seguente:
  827-bis. Per le occupazioni o diffusione di messaggi autorizzate di durata superiore a novanta giorni e fino a centottanta giorni, la tariffa standard giornaliera viene ridotta di un terzo a partire dal novantunesimo giorno. Per le occupazioni o diffusione di messaggi autorizzate di durata superiore superiori a centottanta giorni e fino ad un anno, la tariffa standard giornaliera viene ridotta di due terzi, a partire dal centottantunesimo giorno;
   b) al comma 832, sostituire le parole: Gli Enti possono prevedere riduzioni per le occupazioni e le diffusioni dei messaggi pubblicitari con le seguenti: Fatte salve le maggiorazioni e riduzioni disciplinate dai commi 826 e 827, gli enti con regolamento adottato ai sensi del comma 6, possono prevedere riduzioni per le occupazioni e diffusioni di messaggi pubblicitari;
   c) al comma 832, alla lettera b), dopo le parole: per fini non economici aggiungere le seguenti: o qualora in favore di Associazioni, Comitati, Fondazioni e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro.Pag. 702
   d) al comma 833, alla lettera b) sopprimere le parole: se non sia stabilito altrimenti.
97. 15. Paolo Russo.

  Sostituire il comma 827 con il seguente:
  827. La tariffa standard giornaliera, in base alla quale si applica l'imposta relativa alle fattispecie cui al comma 819, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi si protragga, in base al titolo autorizzativo o concessorio, per un periodo inferiore all'anno solare è la seguente da intendersi nel valore massimo:
   Comuni con oltre 500.000 abitanti euro 1,70;
   Comuni con oltre 100.000 abitanti fino a 500.000 abitanti euro 1,10;
   Comuni con oltre 30.000 abitanti fino a 100.000 abitanti euro 1,00;
   Comuni con oltre 10.000 abitanti fino a 30.000 abitanti euro 0,60;
   Comuni fino a 10.000 abitanti euro 0,50.

  Ai sensi del comma 817 ed entro i termini del comma 821, gli enti possono deliberare aumenti nella misura massima del 25 per cento della tariffa base di cui al presente comma, limitatamente alle fattispecie pubblicitarie di cui al comma 819.a). Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 819.b) si applica una riduzione nella misura del 30 per cento della tariffa base di cui al presente comma.

  Conseguentemente:
   a) dopo il comma 827, inserire il seguente:
  827-bis. Per le occupazioni o diffusione di messaggi autorizzate di durata superiore a novanta giorni e fino a centottanta giorni, la tariffa standard giornaliera viene ridotta di un terzo a partire dal novantunesimo giorno. Per le occupazioni o diffusione di messaggi autorizzate di durata superiore superiori a centottanta giorni e fino ad un anno, la tariffa standard giornaliera viene ridotta di due terzi, a partire dal centottantunesimo giorno;
   b) al comma 832, sostituire le parole: Gli Enti possono prevedere riduzioni per le occupazioni e le diffusioni dei messaggi pubblicitari con le seguenti: Fatte salve le maggiorazioni e riduzioni disciplinate dai commi 826 e 827, gli enti con regolamento adottato ai sensi del comma 821, possono prevedere riduzioni per le occupazioni e diffusioni di messaggi pubblicitari;
   c) al comma 832, alla lettera b), dopo le parole: per fini non economici aggiungere le seguenti: o qualora in favore di Associazioni, Comitati, Fondazioni e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
   d) al comma 833, alla lettera b) sopprimere le parole: se non sia stabilito altrimenti.
97. 14. Paolo Russo.

  Dopo il comma 831, aggiungere il seguente:
  831-bis. All'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma:
  «4-bis. Gli Enti locali e le società patrimoniali delle reti proprietari di una parte degli impianti degli ambiti territoriali minimi, definiti con decreto ministeriale 19 gennaio 2011 e decreto ministeriale 18 ottobre 2011 e successive modificazioni e integrazioni, possono disporre l'alienazione al soggetto aggiudicatario del servizio dei beni patrimoniali in dotazione a IT Ente locale o alla società patrimoniale, anche inserendola all'interno del bando di gara d'ambito di cui all'articolo 9 del Regolamento di cui al decreto ministeriale 12 novembre 2012, n. 225 come modificato dal Regolamento di cui al decreto ministeriale 20 maggio 2015, n. 106 e successive modificazioni e integrazioni. Con riferimento ai cespiti di cui l'Ente ha disposto l'alienazione, il nuovo gestore corrisponde all'Ente locale o alla società Pag. 703patrimoniale una somma pari al valore di rimborso per gli impianti calcolato ai sensi dell'articolo 5 e seguenti del Regolamento di cui al decreto ministeriale 12 novembre 2012, n. 226, come modificato dal Regolamento di cui al decreto ministeriale 20 maggio 2015, n. 106. Il valore di rimborso corrisposto è ritenuto idoneo ai fini dei riconoscimenti tariffari come valore delle immobilizza: anni di località al sensi dell'articolo 21 della RTDG approvata con delibera di AEEGSI n. 367/2014/R/GAS e successive modificazioni e integrazioni, indipendentemente se trattasi di gestore uscente o entrante, ai sensi di quanto previsto al punto 21.1 lettera a) della suddetta delibera».
97. 17. Covolo, Potenti, Formentini, Zoffili, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Al comma 835 sostituire il secondo periodo con il seguente: Il rilascio della concessione della concessione o autorizzazione all'installazione del mezzo pubblicitario equivale a presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo. In pendenza della apposita istanza di rinnovo dell'autorizzazione o concessione, il pagamento dell'imposta costituisce proroga della stessa per l'anno solare in corso, fatta salva la facoltà dell'ente di pronunciarne la decadenza o disporne la revoca.
97. 32. Paolo Russo, Mandelli, D'Ettore.

  Dopo il comma 847, aggiungere i seguenti:
  847-bis. L'articolo 25 del decreto-legge 30 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 è sostituito dal seguente:
  «Art. 25 – (Valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare degli enti territoriali) – 1. Per procedere al riordino, e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare dei comuni, l'Agenzia del demanio, in concorso con gli enti interessati, procede all'individuazione, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso gli archivi e gli uffici pubblici e sulla base delle indicazioni degli enti medesimi, dei singoli beni immobiliari che possono essere oggetto delle procedure di cui al presente articolo. A tal fine l'Agenzia stipula un'apposita convenzione con l'ANCI, al fine di individuare le modalità di segnalazione e di classificazione dei beni da valorizzare».

  847-ter. Sulla base delle segnalazioni, previo accordo di cessione con i comuni l'Agenzia del demanio, con propri decreti dirigenziali da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, individua i beni da questi conferiti. I decreti hanno effetto dichiarativo della cessione in proprietà alla società di cui al comma 3 e producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 (effetti della trascrizione) del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi, è ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  847-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze e la Cassa depositi e prestiti, nell'ambito delle attività previste dai commi 7 e 8 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono autorizzati a costituire una società di capitali, cui conferire il patrimonio immobiliare di cui al comma 2, avente ad oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione del patrimonio medesimo. I beni conferiti costituiscono patrimonio separato che risponde delle obbligazioni nei confronti dei portatori dei titoli e dei concedenti i finanziamenti di cui ai commi 7 e 10, nonché di ogni altro creditore nell'ambito di ciascuna operazione di cartolarizzazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Parlamento ogni 6 mesi, a decorrere dalla Pag. 704data di costituzione delle società di cui al presente comma, sui risultati economico-finanziari conseguiti.
  847-quinquies. I beni immobili individuati ai sensi del comma 847-ter sono trasferiti a titolo oneroso alla società costituita ai sensi del comma 847-quater con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. L'inclusione nei decreti produce il passaggio dei beni al patrimonio disponibile. Con gli stessi decreti è determinato:
   a) il prezzo iniziale che la società corrispondono a titolo definitivo a fronte del trasferimento dei beni immobili, che può anche essere rappresentato dai titoli di cui al comma 847-septies;
   b) l'immissione delle società nel possesso dei beni immobili trasferiti,
   c) la gestione e le modalità per la valorizzazione e la rivendita, dei beni immobili trasferiti, da regolarsi in via convenzionale con gli enti cedenti, secondo con criteri di remuneratività.

  847-sexies. Fino alla rivendita dei beni immobili trasferiti ai sensi del comma 847-ter i gestori degli stessi, individuati ai sensi del comma 847-quinquies, lettera c), sono responsabili a tutti gli effetti ed a proprie spese per gli interventi di messa in sicurezza e di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché per l'adeguamento dei beni alla normativa vigente. Tali attività sono esenti dal pagamento degli oneri di urbanizzazione e da ogni altra forma di imposizione locale. Per tali attività i tempi per le autorizzazioni urbanistiche sono ridotti ad un quarto. Ove gli immobili siano ceduti agli acquirenti finali nello stato in cui si trovano, gli interventi necessari di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché per l'adeguamento dei beni alla normativa vigente usufruiscono delle agevolazioni di cui al precedente periodo.
  847-septies. Per la rivendita dei beni immobili ad essa trasferiti, la società è esonerata dalla garanzia i per vizi documentali e dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà dei beni e alla regolarità urbanistica-edilizia e fiscale nonché dalle dichiarazioni di conformità catastale. Gli atti di vendita dei beni immobili ad essa trasferiti agli acquirenti finali costituiscono titolo definitivo di proprietà, nonché titolo necessario per richiedere le variazioni catastali e sanatoria per qualsiasi difformità o pretesa di terzi.
  847-octies. La società costituita ai sensi del comma 847-quater effettua le operazioni di cartolarizzazione, anche in più fasi, mediante l'emissione di titoli, anche sui mercati internazionali o l'assunzione di finanziamenti. Per ogni operazione sono individuati i beni immobili destinati al soddisfacimento dei diritti dei portatori dei titoli e dei concedenti i finanziamenti. I beni così individuati costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello delle società stesse e da quello relativo alle altre operazioni.
  847-novies. Il patrimonio separato di cui al comma 847-octies non è soggetto alle imposte sui redditi né all'imposta regionale sulle attività produttive. Le operazioni di cartolarizzazione di cui al comma 847-octies e tutti gli atti, contratti, trasferimenti e prestazioni posti in essere per il perfezionamento delle stesse, le formalità ad essi connesse, nonché gli atti di vendita o di cessione a qualsiasi titolo degli immobili cartolarizzati sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto.
  847-decies. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo si applicano le disposizioni degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
  847-undecies. Gli istituti di credito iscritti all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 possono sottoscrivere i titoli di cui al comma 847-octies. A tal fine è stipulata una specifica convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Associazione bancaria italiana e Cassa depositi e Pag. 705prestiti (di seguito CDP) S.p.a. nella quale, a fronte della sottoscrizione, sono assicurati agli istituti sottoscrittori specifici benefici fiscali in relazione alla valorizzazione, alla gestione ed alla cessione del patrimonio immobiliare da essi detenuto.
  847-duodecies. Afferiscono al patrimonio immobiliare dei comuni anche gli immobili privati lasciati in stato di abbandono dai privati, in relazione ai quali i proprietari abbiano omesso, a seguito di specifica ordinanza, l'esecuzione di interventi urgenti al fine di prevenire rischi anche alla pubblica incolumità dei cittadini o li abbiano lasciati in stato di degrado o di abbandono da almeno dieci anni. A tal fine, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono introdotte modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, in materia di espropriazione degli immobili, tramite le quali sia individuato, fatte salve le garanzie per la tutela dei diritti di proprietà un uno specifico procedimento espropriativo degli immobili lasciati in stato di abbandono.
  847-terdecies. I proventi delle operazioni di cartolarizzazione di cui al presente articolo, fatto salvo il pagamento degli oneri di emissione e gestionali e il pagamento degli interessi sui titoli cartolarizzati, sono riversati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432.
97. 5. Musella, Mandelli, D'Ettore.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

AREA TEMATICA N. 98
(ART. 1, commi 848-852)

  Al comma 849, dopo la lettera d-quater), inserire la seguente:
   d-quinquies) ripartito, secondo indicatori di valutazione della capacità amministrativa e della qualità della spesa, elaborati, con riferimento ai dati pubblicati, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella apposita sezione «Amministrazione Trasparente» dei siti istituzionali dei comuni, con decreto dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previo parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, secondo i principi di sostenibilità ESG (Environmental, Social and Governance) e tenendo conto dei PRI (Principles for Responsible Investment) dell'ONU.
98. 8. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 850, aggiungere il seguente:
  850-bis. Al fine di garantire, anche a fronte di aumenti dei premi assicurativi previsti dalle singole polizze, che tutti i comuni possano stipulare polizze assicurative « All risks» per danni provocati al patrimonio pubblico di competenza degli enti locali in occasione di fenomeni atmosferici estremi, una quota del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 848, non inferiore a 100.000.000 milioni di euro per l'anno 2020 e di 100.000.000 di euro per l'anno 2021 è destinata ad assicurare un contributo a fondo perduto fino a 20.000 euro in favore di ciascun Comune che ne faccia richiesta per sostenere in parte i maggiori costi necessari a tutelare il patrimonio pubblico di pertinenza attraverso una polizza assicurativa.

  Conseguentemente all'articolo 1, comma 380, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni dopo il punto 7) è aggiunto il seguente: «8) dei maggiori costi sostenuti dai Comuni a fronte di aumenti dei premi assicurativi previsti dalle singole polizze “All risks” contro fenomeni atmosferici estremi;».
98. 7. Piastra, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Pag. 706

  Dopo il comma 850, aggiungere il seguente:
  850-bis. All'articolo 1, comma 448, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Resta ferma, a decorrere dall'anno 2020, l'integrazione derivante dal secondo periodo del comma 8 dell'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con legge 23 giugno 2014, n. 89».
98. 1. Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli.

  Al comma 851, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) al comma 449, lettera b), le parole: «66 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «76 milioni di euro, dei quali 10 milioni ad accesso riservato ai comuni sotto i 5.000 abitanti».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 858.
*98. 5. Maturi, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Potenti, Formentini, Zoffili, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Al comma 851, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   b) al comma 449, lettera b), le parole: «66 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «76 milioni di euro, dei quali 10 milioni ad accesso riservato ai comuni sotto i 5.000 abitanti».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 858.
*98. 9. Frassini, Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Gava.

  Dopo il comma 85, aggiungere i seguenti:
  851-bis. Al fine di sostenere i Comuni nelle spese per le attività di sicurezza necessarie per la realizzazione delle manifestazioni pubbliche è istituito presso il Ministero dell'interno il «Fondo per le manifestazioni pubbliche».
  851-ter. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, sono disciplinati i criteri e le modalità per la presentazione delle richieste da parte dei soggetti di cui al comma 1.
  851-quater. La dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 è pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, 4 milioni di euro per l'anno 2.021 e 4 milioni l'anno 2022.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 3 milioni di euro anni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 858.
98. 6. Molteni, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Potenti, Formentini, Zoffili, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 851, aggiungere i seguenti:
  851-bis. La dotazione finanziaria dei contributi straordinari di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è incrementata di ulteriori 15 milioni di Pag. 707euro per l'anno 2020 destinata ai comuni che esercitano le funzioni in forma associata.
  851-ter. Agli oneri derivanti dal comma 851-bis, pari a 15 milioni di euro annui per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
98. 4. Molinari, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Potenti, Formentini, Zoffili, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 851, aggiungere i seguenti:
  851-bis. A decorrere dall'anno 2020, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il ristoro delle spese legali dei sindaci coinvolti in processi legati all'esercizio del loro mandato, poi assolti in via definitiva, con una dotazione di 5 milioni di euro annui.
  851-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in 5 milioni di euro annui a decorrere dal 1o gennaio 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni e integrazioni, come rifinanziato dal comma 858.
98. 2. Caparvi, Potenti, Formentini, Zoffili, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 851, aggiungere il seguente:
  851-bis. All'articolo 36 del testo unico degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, al comma 5, sostituire le parole: «possono assicurare» con le seguenti: «assicurano».
98. 3. Binelli, Potenti, Formentini, Zoffili, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

AREA TEMATICA N. 99
(ART. 1, commi 857-865)

  Al comma 858, sostituire le parole: 15.189.498 euro con le seguenti: 9.389.498 euro, sostituire le parole: 46.011.123 con le seguenti: 40.211.123 euro e sostituire le parole: 31.454.444 euro con le seguenti: 25.654,444 euro.

Pag. 708

  Conseguentemente, alla tabella n. 6, relativa allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione 1 L'Italia in Europa e nel mondo, programma 1.5 Integrazione europea, apportare le seguenti variazioni:
   2020:
   CP: + 5.800.000;
   CS: + 5.800.000.
   2021:
   CP: + 5.800.000;
   CS: + 5.800.000.
   2022:
   CP: + 5.800.000;
   CS: + 5.800.000.
99. 6. Comencini, Formentini, Zoffili, Billi, Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Grimoldi, Picchi, Ribolla, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Al comma 858, sostituire le parole: 15.189.498 euro con le seguenti: 13.189.498 euro, sostituire le parole: 46.011.123 con le seguenti: 44.011.123 euro e sostituire le parole: 31.454.444 euro con le seguenti parole: 29.454.444 euro.

  Conseguentemente, alla tabella n. 6, relativa allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione 1 L'Italia in Europa e nel mondo, programma 1.2 Cooperazione allo sviluppo, apportare le seguenti variazioni:
   2020:
   CP: + 2.000.000;
   CS: + 2.000.000.
   2021:
   CP: + 2.000.000;
   CS: + 2.000.000.
   2022:
   CP: + 2.000.000;
   CS: + 2.000.000.
99. 7. Comencini, Formentini, Zoffili, Billi, Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Grimoldi, Picchi, Ribolla, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Al comma 858, sostituire le parole: 15.189.498 euro con le seguenti: 14.939.498 euro, sostituire le parole: 46.011,123 con le seguenti: 45.761.123 e sostituire le parole: 31.454.444 euro con le seguenti: 31.204.444 euro.

  Conseguentemente, alla Tabella n. 6, relativa allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Missione 1. L'Italia in Europa e nel mondo, Programma 1.10 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale, apportare le seguenti variazioni:
   2020:
   CP: + 250.000;
   CS: + 250.000.
   2021:
   CP: – 250.000;
   CS: + 250.000;
   2022:
   CP: + 250.000;
   CS: + 250.000.
99. 5. Zoffili, Formentini, Comencini, Billi, Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Grimoldi, Picchi, Ribolla, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 858, inserire il seguente:
  858-bis. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, con una dotazione di 15 Pag. 709milioni di euro per l'anno 2020 e di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, da destinare all'assicurazione di un livello, elevato di sicurezza nazionale cibernetica, anche al fine di combattere il fenomeno dell'obsolescenza informatica.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione della presente deposizione, pari a 15 milioni di euro annui per l'anno 2020, 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sul risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea del beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
99. 4. Capitanio, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 858 aggiungere il seguente:
  858-bis. A valere sulle risorse del fondo di cui al comma 858, i liberi Consorzi e le città metropolitane della Regione Siciliana provvedono in caso di incapienza di cassa al pagamento degli stipendi con priorità rispetto a tutti gli altri pagamenti con la sola esclusione dei pagamenti per condanne giudiziarie.
99. 2. Prestigiacomo, Bartolozzi, Germanà, Siracusano, Scoma.

  Dopo il comma 859, aggiungere i seguenti:
  859-bis. A decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai laureati in farmacia ammessi e iscritti alle scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 febbraio 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 25 alla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2015, si applica, per l'intera durata del corso, il trattamento contrattuale di formazione specialistica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

  859-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 3.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020 parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
99. 3. Mandelli.

  Dopo il comma 860, aggiungere i seguenti:
  860-bis. Le disposizioni della legge 3 agosto 2004, n. 206, in favore delle vittime Pag. 710del terrorismo e delle stragi di tale matrice si applicano anche a tutte le vittime del dovere nonché ai loro familiari superstiti ai sensi dell'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
  860-ter. Il comma 562 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è abrogato.
  860-quater. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni della legge 20 ottobre 1990, n. 302, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e dell'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 383.
  860-quinquies. L'articolo 1, comma 211, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativo all'esenzione dei trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, si interpreta nel senso che il regime fiscale da riservare ai trattamenti pensionistici ivi previsti è applicabile sull'intera pensione e non solo sulla parte corrispondente ai trattamenti pensionistici di privilegio correlati all'evento.
  860-sexies. L'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 1), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2005, n. 243, si interpreta nel senso che alle vittime del dovere di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, spetta l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, incrementato ai sensi dell'articolo 4, comma 238, della legge 24 dicembre 2003, n. 250.
  860-septies. L'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 2), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006 n. 243, si interpreta nei senso che i benefici in materia di assunzioni dirette sono attribuiti con qualifica e funzioni corrispondenti al titolo di studio e alle professionalità possedute, fatte salve quelle che richiedono il possesso di specifici requisiti con le prerogative e le modalità di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407.
  860-octies. L'articolo 4, comma 1, lettera c), numero 1), del regolamento di cui al decreto dei Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, si interpreta nel senso che sia in sede di prima valutazione, sia in sede di rivalutazione delle percentuali di invalidità, si applica il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2009, n. 181.
  860-nonies. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente articolo, per un importo non superiore a 40 milioni di euro per l'anno 2020 e non superiore a 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
99. 10. Formentini, Zoffili, Potenti, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

Pag. 711

  Dopo il comma 860, aggiungere i seguenti:
  860-bis. All'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «Ai familiari delle vittime dell'attentato terroristico di Dacca del 1o luglio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Alle vittime di atti di terrorismo compiuti al di fuori del territorio nazionale e ai loro superstiti».
  860-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in 800 mila euro per il 2020 e in 200 mila euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni ed integrazioni, come da ultimo rifinanziato dal comma 858. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
99. 9. Formentini, Zoffili, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 860, aggiungere il seguente:
  860-bis. Presso il Dipartimento delle politiche per la famiglia della Presidenza del Consiglio è istituito un Fondo con una dotazione iniziale di 1,5 milioni di euro. Le risorse del Fondo sono destinate a finanziare i risarcimenti in favore delle famiglie i cui figli in esito a procedimento giudiziario siano stati riconosciuti come ingiustamente affidati a terzi. I criteri di funzionamento del predetto Fondo e di riparto delle relative risorse sono definite con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2020: – 1.500.000;
   2021: – 1.500.000;
   2022: – 1.500.000.
99. 8. Meloni, Lollobrigida, Bellucci, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 861, aggiungere i seguenti;

  861-bis. Per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2023, è assegnato un contributo di 2,8 milioni di euro annui all'istituto nazionale di genetica molecolare (INGM).
  861-ter. Al fine di implementare le risorse a favore della ricerca per i medicinali sperimentali e per le terapie innovative per le malattie rare, al comma 19 dell'articolo 48 della legge 24 novembre 2003 n. 326, alla lettera a) le seguenti parole: «una speranza di vita, in attesa della commercializzazione,» sono sostituite dalle seguenti: «una evidenza possibile di cura».
  861-quater. All'onere derivante dai commi 861-bis e 861-ter si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo Pag. 712limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
99. 11. Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Tiramani, Sutto, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Al comma 862 sostituire le parole: 1 milione di euro a partire dal 2020 con le seguenti 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

  Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del Reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
99. 12. Carfagna, Mandelli.

  Dopo il comma 865, aggiungere i seguenti:
  865-bis. Al comma 25 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 le parole: «Fino al 31 dicembre 2003» sono soppresse.

  865-ter. Al comma 4 dell'articolo 9 della legge 17 dicembre 1999, n. 472 dopo le parole: «il bilancio dello Stato.» sono aggiunte le seguenti: «La determinazione degli importi dell'IVA da rimborsare alle regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano e per gli enti locali dei rispettivi territori è effettuata, a decorrere dall'anno 2007, al lordo delle quote spettanti alle predette regioni in base alla normativa vigente».
99. 1. Bartolozzi, Prestigiacomo, Siracusano, Germanà, Scoma.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

AREA TEMATICA N. 100
(ART. 1, commi 866-875)

  Dopo il comma 875, aggiungere i seguenti:
  875-bis. I diritti di motorizzazione relativi alle operazioni di revisione degli autoveicoli, effettuate nelle regioni a statuto speciale e province autonome da soggetti terzi autorizzati (imprese di revisione, studi di consulenza) relative alle procedure di dematerializzazione delle documentazioni gestite con procedura STA (Sportello telematico dell'automobilista) sono di spettanza regionale.

  875-ter. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui all'articolo 27 della legge 5 maggio 2009 n. 42, la percentuale dei costi da rimborsare allo Stato, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 13, è determinata nella misura del venti per cento.
100. 4. Prestigiacomo, Bartolozzi, Germanà, Siracusano, Scoma.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 875, aggiungere il seguente:
  875-bis. In sede di prima applicazione, fino all'emanazione delle nuove norme di attuazione dello Statuto in materia finanziaria e conformemente con le previsioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, Pag. 713n. 1074, il presente comma detta norme transitorie sull'ordinamento tributario della Regione siciliana:
   a) la Regione siciliana, relativamente ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, può, in ogni caso, e comunque nel rispetto delle norme dell'Unione europea, modificare le aliquote in aumento entro i valori di imposizione stabiliti dalla normativa statale o in diminuzione fino ad azzerarle, prevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni, con particolare riguardo ad interventi diretti a promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale;
   b) la Regione siciliana può concedere, nel rispetto delle norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, incentivi e contributi che possono essere utilizzati anche in compensazione, ai sensi del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con l'Agenzia delle entrate. I fondi necessari per la regolazione contabile delle compensazioni sono posti ad esclusivo carico della Regione.
*100. 1. Prestigiacomo, Bartolozzi, Germanà, Siracusano, Scoma.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 875, aggiungere il seguente:
  875-bis. In sede di prima applicazione, fino all'emanazione delle nuove norme di attuazione dello Statuto in materia finanziaria e conformemente con le previsioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, il presente comma detta norme transitorie sull'ordinamento tributario della Regione siciliana:
   a) la Regione siciliana, relativamente ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, può, in ogni caso, e comunque nel rispetto delle norme dell'Unione europea, modificare le aliquote in aumento entro i valori di imposizione stabiliti dalla normativa statale o in diminuzione fino ad azzerarle, prevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni, con particolare riguardo ad interventi diretti a promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale;
   b) la Regione siciliana può concedere, nel rispetto delle norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, incentivi e contributi che possono essere utilizzati anche in compensazione, ai sensi del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con l'Agenzia delle entrate. I fondi necessari per la regolazione contabile delle compensazioni sono posti ad esclusivo carico della Regione.
*100. 2. Bartolozzi, Prestigiacomo, Siracusano, Germanà, Scoma.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 875, inserire il seguente:
  875-bis. Nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 27, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è istituita una Sezione Speciale per il Veneto.

  875-ter. La dotazione della Sezione Speciale di cui al comma 875-bis è determinata in relazione alle caratteristiche del tessuto economico del territorio veneto ed al rapporto fra il numero delle imprese con sede operativa in Veneto ed il totale delle imprese con sede operativa nel territorio nazionale.
  875-quater. La Sezione Speciale di cui al comma 875-bis è destinata alla concessione di finanziamenti agevolati finalizzati allo sviluppo delle imprese con sede operativa in Veneto.
  875-quinquies. I finanziamenti concessi a valere sulle risorse di cui al comma 875-ter possono essere effettuati anche per il tramite di intermediari finanziari qualificati.
  875-sexies. Con apposito provvedimento emanato dalla Regione, sentita Invitalia Pag. 714S.p.A., sono definite le disposizioni attuative dei commi 875-bis, 875-ter e 875-quater.
100. 7. Colmellere, Andreuzza, Badole, Bazzaro, Bisa, Bitonci, Coin, Comencini, Covolo, Fantuz, Fogliani, Lorenzo Fontana, Giacometti, Lazzarini, Manzato, Paternoster, Pretto, Racchella, Stefani, Turri, Valbusa, Vallotto, Zordan, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 875, inserire i seguenti:
  875-bis. Nell'ambito dei fondi nazionali per il sostegno e la valorizzazione della ricerca scientifica, l'innovazione e il trasferimento tecnologico dei settori produttivi, incluso il fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, sono istituite Sezioni Speciali per la Regione Veneto, le cui dotazioni vengono determinate congiuntamente fra lo Stato e la Regione, in base a criteri da definirsi in relazione alla natura dei diversi strumenti finanziari.

  875-ter. È attribuita alla Regione del Veneto la definizione delle disposizioni operative che regolamentano il funzionamento delle Sezioni di cui al comma precedente.
100. 8. Colmellere, Andreuzza, Badole, Bazzaro, Bisa, Bitonci, Coin, Comencini, Covolo, Fantuz, Fogliani, Lorenzo Fontana, Giacometti, Lazzarini, Manzato, Paternoster, Pretto, Racchella, Stefani, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 875, inserire i seguenti:
  875-bis. Nell'ambito del fondo per la concessione di finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è istituita una Sezione Speciale per il Veneto.

  875-ter. La dotazione della Sezione Speciale di cui al comma 1 è determinata in relazione alle caratteristiche del tessuto economico del territorio veneto e alla percentuale di utilizzo del fondo da parte delle imprese con sede operativa in Veneto.
  875-quater. La Sezione Speciale di cui al comma 875-bis è destinata alla concessione di finanziamenti agevolati finalizzati allo sviluppo delle imprese con sede operativa in Veneto.
  875-quinquies. I finanziamenti concessi a valere sulle risorse di cui al comma 875-ter possono essere effettuati anche per il tramite di intermediari finanziari qualificati.
  875-sexies. Con apposito provvedimento emanato dalla Regione, sentita la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., sono definite le disposizioni attuative dei commi 875-ter, 875-quater e 875-quinquies.
100. 6. Colmellere, Andreuzza, Badole, Bazzaro, Bisa, Bitonci, Coin, Comencini, Covolo, Fantuz, Fogliani, Lorenzo Fontana, Giacometti, Lazzarini, Manzato, Paternoster, Pretto, Racchella, Stefani, Turri, Valbusa, Vallotto, Zordan, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 875, aggiungere il seguente:
  875-bis. Le Regioni possono accedere al programma Operativo Nazionale Legalità 2014-2020, approvato con Decisione C(2015) n. 7344, del 20 ottobre 2015, preordinato a favorire l'inclusione sociale attraverso il recupero dei beni confiscati.
100. 3. Prestigiacomo, Bartolozzi, Germanà, Siracusano, Scoma.

  Dopo il comma 875, aggiungere il seguente:
  875-bis. A valere sul fondo di cui al comma 929 una quota pari a 50 milioni di Pag. 715euro, per l'anno 2020, è destinata alla copertura dell'incapienza del contributo di risanamento della finanza pubblica da parte degli enti intermedi delle medesime regioni.
100. 5. Prestigiacomo, Bartolozzi, Germanà, Siracusano, Scoma.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

AREA TEMATICA N. 100-BIS
(ART. 1, comma 876)

  Dopo il comma 876, aggiungere il seguente:
  876-bis. Nelle more dell'emanazione delle norme di attuazione degli statuti speciali in materia di Ordinamento Contabile finalizzate al passaggio pieno alla disciplina contabile prevista dal Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni le Regioni che hanno conseguito una riduzione dell'indebitamento netto nell'ultimo triennio possono procedere, per un importo non superiore alla stessa entità incrementata del 50 per cento, al ripianamento del maggior disavanzo di amministrazione relativo all'esercizio finanziario 2018 e le quote non recuperate nel corso dell'esercizio 2018 del disavanzo applicato al bilancio di previsione nell'esercizio 2018 nel successivo decennio.
100-bis. 1. Prestigiacomo, Bartolozzi, Germanà, Siracusano, Scoma.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

AREA TEMATICA N. 101
(ART. 1, commi 878-881)

  Al comma 878 sostituire le parole: «di 30 milioni di euro per l'anno 2020, 30 milioni di euro per l'anno 2021 e 40 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «di 50 milioni di euro per l'anno 2020, 50 milioni di euro per l'anno 2021 e 50 milioni di euro per l'anno 2022».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, 20 milioni di euro per l'anno 2021 e 10 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
101. 3. Tonelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Al comma 878, secondo periodo, sostituire le parole: 30 milioni di euro per l'anno 2020, 30 milioni di euro per l'anno Pag. 7162021 con le seguenti: 45 milioni di euro per l'anno 2020, 45 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, al comma 858, sostituire le parole: 15.189.498 euro per l'anno 2020, di 46.011.123 euro per l'anno 2021 con le seguenti: 189.498 euro per l'anno 2020, di 1.011.123 euro per l'anno 2021.
101. 13. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.

  Dopo il comma 878, inserire i seguenti:
  878-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, dopo la lettera e), è aggiunta in fine la seguente lettera:
   « e-bis) potenziamento delle misure di rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza; a tal fine le relative somme confluiscono nel Fondo rimpatri di cui all'articolo 14-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.».

  878-ter. All'articolo 14-bis, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo la parola: «confluiscono», sono inserite le seguenti: «una quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ad esso specificatamente destinata, in base alle scelte dei contribuenti.».
101. 9. Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli, Trancassini.

  Dopo il comma 878 aggiungere il seguente:
  878-bis. La dotazione del Fondo rimpatri, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è incrementato di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
101. 8. Meloni, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 878, inserire il seguente:
  878-bis. Per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1 del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, è incrementata di 50 milioni di euro.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 entro il 30 giugno di ciascun anno non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
101. 2. Molteni, Tonelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

Pag. 717

  Dopo il comma 878, inserire il seguente:
  878-bis. È autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 da destinare alle seguenti tipologie di spesa:
   a) manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili della rete diplomatico-consolare;
   b) attività d'istituto, su iniziativa della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare interessati;
   c) sistemazione della sede centrale dell'Agenzia italiana per la cooperazione internazionale (AICS).

  Conseguentemente al comma 858, sostituire le parole: 15.189.498 euro per l'anno 2020, di 46.011.123 euro per l'anno 2021 con le parole: 189.498 euro per l'anno 2020, di 31.011.123 euro per l'anno 2021.
101. 10. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.

  Dopo il comma 878, inserire il seguente:
  878-bis. Per le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 da destinare alle seguenti tipologie di spesa:
   a) manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili;
   b) attività di istituto, su iniziativa della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare interessati.

  Conseguentemente, al comma 858, sostituire le parole: 15.189.498 euro per l'anno 2020, di 46.011.123 euro per l'anno 2021 con le parole: 189.498 euro per l'anno 2020, di 31.011.123 euro per l'anno 2021.
101. 12. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 878, inserire il seguente:
  878-bis. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 287 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro a decorrere dal 2021.

  Conseguentemente, al comma 858, sostituire le parole: 15.189.498 euro per l'anno 2020, di 46.011.123 euro per l'anno 2021 con le parole: 12.189.498 euro per l'anno 2020, di 45.011.123 euro per l'anno 2021.
101. 11. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 878, aggiungere il seguente:
  878-bis. La spesa massima mensile corrisposta per l'accoglienza di richiedente asilo non può superare l'importo della pensione sociale.
101. 7. Meloni, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 879, aggiungere il seguente:
  879-bis. Al fine di garantire le attività di prevenzione, cura e trattamento su tutto il territorio nazionale con riferimento alle persone con problematiche di dipendenza patologica, nonché al fine di favorirne il reinserimento sociale e lavorativo, è istituito presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato «Fondo Nazionale Lotta alle Dipendenze», al quale è assegnata la somma iniziale di 500 milioni di euro.
  Gli atti e provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo di cui al presente comma e l'assegnazione delle relative risorse al servizio pubblico per le tossicodipendenze e al privato sociale attivo nell'ambito delle dipendenze sono adottati Pag. 718dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, legge 30 dicembre 2018, n. 145.
101. 1. Bellucci, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 880, aggiungere il seguente:
  880-bis. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 73, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. A tale onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascun anno di riferimento, del Fondo di cui al comma 858.
101. 6. Panizzut, Formentini, Zoffili, Comencini, Billi, Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Grimoldi, Picchi, Ribolla, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 880, aggiungere il seguente:
  880-bis. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 16 marzo 2001, n. 72, è autorizzata la spesa di 2,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. A tale onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascun anno di riferimento, del Fondo di cui al comma 858.
101. 5. Ribolla, Formentini, Zoffili, Comencini, Billi, Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Grimoldi, Picchi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo il comma 880, aggiungere il seguente:
  880-bis. Il Fondo di cui al comma 287 della legge n. 145 del 2018 è finanziato con ulteriori 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. A tale onere si provvede mediante corrispondente riduzione per ciascun anno del Fondo di cui al comma 858.
101. 4. Formentini, Zoffili, Comencini, Billi, Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Grimoldi, Picchi, Ribolla, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

AREA TEMATICA N. 101-BIS
(ART. 1, commi 882-883)

  Dopo il comma 883, inserire i seguenti:
  883-bis. Chiunque, nell'esercizio di un'attività di impresa sia in forma individuale che societaria, intenda occupare alle proprie dipendenze lavoratori non comunitari, comunque presenti sul territorio nazionale, può richiedere, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il nulla osta alla stipula di un contratto di soggiorno per lavoro subordinato alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo competente per territorio, mediante la presentazione, a proprie spese, di apposita dichiarazione attraverso gli uffici postali.

  883-ter. Nei sessanta giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, verifica l'ammissibilità e la ricevibilità della dichiarazione e la comunica al centro regionale per l'impiego competente per territorio. La questura accerta Pag. 719se sussistono motivi ostativi all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
  883-quater. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno per lavoro subordinato e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno dietro versamento da parte del lavoratore straniero di un contributo di 80,46 euro, e previo pagamento da parte del datore di lavoro di un contributo forfettario pari a 200 euro per ciascun lavoratore assunto.
  883-quinquies. Il Ministro dell'interno d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina, con proprio decreto, le modalità operative relative alle procedure di cui ai commi precedenti, incluse le informazioni che devono essere contenute nella dichiarazione di cui al comma 1, i casi di esclusione e le modalità di destinazione del contributo di cui al comma 3, alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo.
  883-sexies. Le risorse derivanti dal maggior gettito Irpef conseguenti alla stipula dei contratti di cui al comma 3 confluiscono nel «Fondo per la riduzione del carico fiscale dei lavoratori dipendenti» di cui all'articolo 5 della presente legge.
101-bis. 3. Magi, Ascari, Bruno Bossio.

  Dopo il comma 883, inserire i seguenti:
  883-bis. Il Ministero dell'interno con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adotta il regolamento di disciplina per la procedura di rilascio di un permesso di soggiorno oneroso di permanenza temporanea ai cittadini stranieri presenti sul territorio italiano che:
   a) abbiano presentato richiesta di accesso alla protezione internazionale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 prima dell'entrata in vigore della presente legge e si trovino in attesa di convocazione da parte della competente Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale o di notifica della decisione;
   b) abbiano ricevuto notifica della decisione di diniego della competente Commissione Territoriale, ivi compresi l'inammissibilità della domanda, il rigetto per manifesta infondatezza della domanda, l'irreperibilità del richiedente, anche nel caso in cui abbiano presentato ricorso dinanzi alla competente autorità giudiziaria avverso tale decisione;
   c) siano titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari già riconosciuti ai sensi dell'articolo 32, comma 3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge.

  883-ter. Il permesso di cui al comma 954-bis è rilasciato dal Questore, reca la dicitura «permanenza temporanea», ha la durata di tre anni, non è rinnovabile, consente lo svolgimento di lavoro subordinato è autonomo, nonché l'accesso ai servizi assistenziali e l'iscrizione anagrafica. Alla scadenza può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo, secondo le modalità stabilite per tale permesso di soggiorno ovvero in permesso di soggiorno per motivi di famiglia o di studio, qualora il titolare sia iscritto ad un regolare corso di studi. Le istanze del permesso di soggiorno oneroso sono soggette al pagamento di un contributo di importo pari a 250 euro. Nelle more dell'ottenimento del permesso di soggiorno, la ricevuta di primo rilascio è da considerarsi valida ai fini della stipula di contratti di lavoro subordinati. Al momento del rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente articolo, cessano gli eventuali procedimenti in corso per l'esame delle istanze di riconoscimento della protezione internazionale.
101-bis. 2. Magi.

Pag. 720

  Dopo il comma 883, inserire il seguente:
  883-bis. Con decreto del Ministero dell'interno da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge è disciplinata la procedura per l'ingresso di richiedenti asilo e titolari di altre forme di protezione vulnerabili e neomaggiorenni nel Sistema di Protezione per rifugiati e minori non accompagnati.
101-bis. 1. Magi.

AREA TEMATICA N. 101-TER
(ART. 1, comma 884)

  Dopo il comma 884, inserire il seguente:
  884-bis. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo nazionale per il finanziamento del servizio di monitoraggio di ponti e infrastrutture stradali di competenza dei comuni con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2023.

  884-ter. Potranno beneficiare del predetto Fondo i comuni aventi popolazione alla data del 1o gennaio 2018 inferiore a 20.001 abitanti.
  884-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro sessanta giorni, dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti termini e modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1.

  Conseguentemente, ridurre di 200 milioni di euro gli importi di cui al comma 858.
101-ter. 2. Benigni, Sorte.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 884, inserire il seguente:
  884-bis. Nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è istituito il Fondo nazionale per il finanziamento del servizio di monitoraggio di ponti e infrastrutture stradali di competenza dei comuni con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2023.
   Potranno beneficiare del predetto Fondo i comuni aventi popolazione alla data del 1o gennaio 2018 inferiore a 20.001 abitanti.
   Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, da emanarsi entro sessanta giorni, dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti termini e modalità di accesso al Fondo di cui al comma 884-bis.

  Conseguentemente, ridurre di 50 milioni di euro gli importi di cui al comma 858.
101-ter. 1. Benigni, Sorte.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 884, inserire il seguente:
  884-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1 – comma 853 – L. 205/2017 è incrementato di 200 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro sessanta giorni, dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti termini e modalità di riparto delle ulteriori risorse previste dalla presente disposizione.

  Conseguentemente, ridurre di 200 milioni di euro gli importi di cui al comma 858.
101-ter. 3. Benigni, Sorte.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 884, inserire il seguente:
  884-bis. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per la concessione di mutui a tasso 0 a beneficio dei Comuni che intendano realizzare Pag. 721interventi di efficientamento energetico degli immobili di loro proprietà. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni, dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti termini e modalità di accesso al Fondo di cui al comma 884-bis.
101-ter. 4. Benigni, Sorte.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

TAB. 2.

  Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 23 Fondi da ripartire, Programma 23.2, fondi di riserva e speciali apportare le seguenti modificazioni:
   2020:
    CP: –15.000.000;
    CS: –15.000.000.

  Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 2, Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto; programma 2.4 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario, apportare le seguenti modificazioni:
   2020:
    CP: +15.000.000;
    CS: +15.000.000.
   2021:
    CP: +15.000.000;
    CS: +15.000.000.
Tab. 2. 1. Mulè.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

TAB. 8.

  Allo stato di previsione del Ministero dell'interno, Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza, Programma 3.2, Pianificazione e coordinamento Forze di polizia apportare le seguenti modificazioni:
   2020:
    CP: +7.000.000;
    CS: +7.000.000.
   2021:
    CP: +7.000.000;
    CS: +7.000.000.
   2022:
    CP: +7.000.000;
    CS: +7.000.000.

  Conseguentemente allo stato di previsione Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23, Fondi da ripartire; programma 23.1 Fondi da assegnare apportare le seguenti modificazioni:
   2020:
    CP: –7.000.000;
    CS: –7.000.000.
   2021:
    CP: –7.000.000;
    CS: –7.000.000.
   2022:
    CP: –7.000.000;
    CS: –7.000.000.
Tab. 8. 1. Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Tiramani, Sutto, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Pag. 722