CAMERA DEI DEPUTATI
Domenica 1 dicembre 2019
285.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 10 DICEMBRE 2019

ALLEGATO 1

DL 124/2019: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili. (C. 2220 Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE 4.57, 16.050, 32.1000, 39.100, 39.101, 40.100, 40.01, 42.3, 46.05, 47.3, 51.2 E 58.039 E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

ART. 4.

Subemendamenti all'emendamento 4.57.

  Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», comma 1, dopo le parole: del decreto del Presidiate della Repubblica 29 settembre 1972, n. 600 sono aggiunte le seguenti: con esclusione del condominio.
*0. 4. 57. 4. Giacomoni, Martino, Baratto, Cattaneo, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», comma 1, dopo le parole: del decreto del Presidiate della Repubblica 29 settembre 1972, n. 600 sono aggiunte le seguenti: con esclusione del condominio.
*0. 4. 57. 5. Osnato, Foti, Bignami.

  Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», comma 1, sostituire le parole: 200.000 con le seguenti: 500.000.
0. 4. 57. 6. Cavandoli, Centemero, Bitonci, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Viviani.

  Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», comma 1, sostituire le parole: 200.000 con le seguenti: 400.000.
0. 4. 57. 7. Cavandoli, Centemero, Bitonci, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Viviani.

  Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», comma 1, sostituire le parole: 200.000 con le seguenti: 300.000.
0. 4. 57. 8. Cavandoli, Centemero, Bitonci, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Viviani.

  Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», comma 1, sostituire le parole: prevalente utilizzo di manodopera con le seguenti: ad alta intensità di manodopera.
0. 4. 57. 9. Cavandoli, Centemero, Bitonci, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Viviani.

  Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», comma 1, sopprimere il periodo: Il versamento delle ritenute di cui al periodo precedente è effettuato dall'impresa appaltatrice o affidataria e dall'impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.
*0. 4. 57. 10. Giacomoni, Martino, Baratto, Cattaneo, Angelucci, Porchietto.

Pag. 51

  Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», comma 1, sopprimere il periodo: Il versamento delle ritenute di cui al periodo precedente è effettuato dall'impresa appaltatrice o affidataria e dall'impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.
*0. 4. 57. 11. Cavandoli, Bitonci, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, capoverso 1, ultimo periodo, sopprimere le parole: senza possibilità di compensazione;
   b) al comma 1, capoverso 5, dopo le parole: comma 3 inserire la seguente: uno.
   c) al comma 2, dopo le parole: si applicano inserire le seguenti: ai contratti stipulati.
**0. 4. 57. 1. Bartolozzi, Martino, Giacomoni, Baratto, Cattaneo, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, capoverso 1, ultimo periodo, sopprimere le parole: senza possibilità di compensazione;
   b) al comma 1, capoverso 5, dopo le parole: comma 3 inserire la seguente: uno.
   c) al comma 2, dopo le parole: si applicano inserire le seguenti: ai contratti stipulati.
**0. 4. 57. 2. Buratti.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, capoverso 1, ultimo periodo, sopprimere le parole: senza possibilità di compensazione;
   b) al comma 1, capoverso 5, dopo le parole: comma 3 inserire la seguente: uno.
   c) al comma 2, dopo le parole: si applicano inserire le seguenti: ai contratti stipulati.
**0. 4. 57. 3. Osnato, Lollobrigida, Bignami.

  Apportare le seguenti modifiche:
    1) al comma 2, sopprimere le parole da: ed un elenco nominativo fino alla fine del comma;
    2) al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole da: e le informazioni relative ai lavoratori fino alla fine del periodo;
0. 4. 57. 16. Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», sopprimere il comma 4.
0. 4. 57. 12. Osnato, Lollobrigida, Bignami.

  Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», comma 5, lettera a) sostituire le parole: almeno tre anni con le parole: almeno due anni.
0. 4. 57. 14. Rizzetto, Osnato, Bignami.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. l'aliquota è ridotta al 10 per cento per gli appalti pubblici di opere per la messa in sicurezza delle infrastrutture viarie e per la messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico.».
  3-quater. Alla tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il n. 127- quinquiesdecies, è aggiunto il seguente: «127-quinquiesdecies.bis) Appalti di opere pubbliche Pag. 52per la messa in sicurezza delle infrastrutture viari e per la messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico.».
0. 4. 57. 17. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.
(Inammissibile)

  Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», comma 5, sostituire la lettera a) con la seguente:
   « a) risultino in attività da almeno tre anni e siano in regola con gli obblighi dichiarativi ovvero abbiano eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;».
0. 4. 57. 13. Buratti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», comma 5, dopo la lettera b) inserire la seguente:
   « b-bis) abbiano ottenuto l'asseverazione della regolarità della manodopera impegnata nell'esecuzione dell'appalto, del servizio affidato e del subappalto e dei relativi adempimenti previdenziali e assicurativi attraverso enti e organismi vigilati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Le modalità e i contenuti dell'asseverazione di cui al presente comma sono definite con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.».
0. 4. 57. 15. Lollobrigida, Osnato, Bignami.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  5. Le disposizioni in materia di indebite compensazioni di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificate dall'articolo 3 del presente decreto-legge, non trovano applicazione per le compensazioni dei crediti su imposte dirette sino ad un valore di 20.000 euro, previo rilascio da parte dei professionisti abilitati di uno specifico visto di conformità.
0. 4. 57. 18. Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.
(Inammissibile)

  Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

Art. 4.
(Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera)

  1. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:
  «Art. 17-bis. – (Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera)1. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 17, comma 1, i soggetti di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, residenti ai fini delle imposte dirette nello Stato, ai sensi degli articoli 2, comma 2, 5, comma 3, lettera d), e 73, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che affidano il compimento di un'opera o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore ad euro 200.000 a un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad Pag. 53esso riconducibili in qualunque forma, sono tenuti a richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute di cui agli articoli 23 e 24 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, 50, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, e 1, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio. Il versamento delle ritenute di cui al periodo precedente è effettuato dall'impresa appaltatrice o affidataria e dall'impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.
  2. Al fine di consentire al committente il riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento di cui all'articolo 18, comma 1, l'impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice le deleghe di cui al comma 1 del presente articolo ed un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato, l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.
  3. Nel caso in cui alla data di cui al comma 2 sia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall'impresa appaltatrice o affidatarie e questa o le imprese subappaltatrici non abbiano ottemperato all'obbligo di trasmettere al committente le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati di cui al medesimo comma 2 ovvero risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il committente deve sospendere, finché perdura l'inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20 per cento del valore complessivo dell'opera o del servizio ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, dandone comunicazione entrò novanta giorni all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei suoi confronti. In tali casi, è preclusa all'impresa appaltatrice o affidataria ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute.
  4. In caso di inottemperanza agli obblighi previsti dai commi 1 e 3, il committente è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la corretta determinazione delle ritenute e per la corretta esecuzione delle stesse, nonché per il tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.
  5. Gli obblighi previsti dal presente articolo non trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici di cui al comma 1, comunichino al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista dal comma 2, dei seguenti requisiti:
   a) risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;Pag. 54
   b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000,00, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

  6. A decorrere dalla data di applicazione della presente disposizione, la certificazione di cui al comma 5 è messa a disposizione delle singole imprese dall'Agenzia delle entrate e ha validità di quattro mesi dalla data del rilascio.
  7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere disciplinate ulteriori modalità di trasmissione telematica delle informazioni previste dal comma 2 che consentano modalità semplificate di riscontro dei dati di cui allo stesso comma.
  8. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 17, comma 1, per le imprese appaltatrici o affidatarie e per le imprese subappaltatrici di cui comma 1 del presente articolo è esclusa la facoltà di avvalersi dell'istituto della compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti di cui al medesimo comma 1. Detta esclusione opera con riguardo a tutti i contributi previdenziali e assistenziali e ai premi assicurativi maturati nel corso di durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai soggetti di cui al comma 5».

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2020.
  3. All'articolo 17, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera a-quater) è inserita la seguente:
   «a-quinquies) alle prestazioni di servizi, diversi da quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater), effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma. La disposizione di cui precedente periodo non si applica alle operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società di cui all'articolo 11-ter e alle agenzie per il lavoro disciplinate dal Capo I del Titolo II del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276».

  4. L'efficacia della disposizione di cui al comma 3 è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.
4. 57. I Relatori.

ART. 16.

Subemendamenti all'emendamento 16.050

  Al comma 1, sopprimere le parole: anche mediante mirate analisi del rischio delle partite IVA di nuova costruzione.
0. 16. 050. 8. Bitonci, Centemero, Gusmeroli.

  All'emendamento 16.050, capoverso articolo 16-bis, comma 1, sostituire le parole: 2,28 milioni con: 100.000 euro, le parole: 12,66 milioni con le parole: 200.000 euro, Pag. 55 le parole: 21,90 milioni con le parole: 300.000 euro, e le parole: 25,95 milioni con le parole: 350.000 euro.
0. 16. 050. 1. Osnato, Bignami, Luca De Carlo.

  Al comma 1, sostituire le parole: a una spesa non superiore a 2,28 milioni di euro per l'anno 2020, a 12,66 milioni di euro per l'anno 2021, a 21,90 milioni di euro per l'anno 2022 e a 25,95 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: a una spesa non superiore a 1,20 milioni di euro per l'anno 2020, a 3,5 milioni di euro per l'anno 2021, a 4 milioni di euro per l'anno 2022 e a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
0. 16. 050. 9. Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  All'emendamento 16.050, capoverso articolo 16-bis, comma 3, le parole: 300 unità sono sostituite dalle parole: 30 unita, le parole: 200 unita sono sostituite dalle parole: 20 unita, le parole: 100 unità con le parole: 10 unità.

  Conseguentemente le parole: 8.040.401 euro sono sostituite dalle parole: 80.404 euro, e le parole: 16.080.802 euro sono sostituite dalle parole: 160.808 euro.
0. 16. 050. 2. Osnato, Bignami, Luca De Carlo.

  All'emendamento 16.050, capoverso articolo 16-bis, sopprimere il comma 4.
* 0. 16. 050. 3. Osnato, Bignami, Luca De Carlo.

  All'emendamento 16.050, capoverso articolo 16-bis, sopprimere il comma 4.
* 0. 16. 050. 10. Tarantino, Gerardi, Paternoster, Alessandro Pagano.

  Al comma 4, sopprimere il quinto periodo.
0. 16. 050. 11. Gusmeroli, Cavandoli, Bitonci, Centemero, Covolo.

  All'emendamento 16.050, capoverso articolo 16-bis, sopprimere il comma 6.
0. 16. 050. 4. Osnato, Bignami, Luca De Carlo.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Nelle more del completamento dei processi di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni, le disposizioni di cui all'articolo 28-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2021.
* 0. 16. 050. 12. Topo.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Nelle more del completamento dei processi di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni, le disposizioni di cui all'articolo 28-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2021.
* 0. 16. 050. 13. Macina, Dieni, Alaimo, Baldino, Berti, Bilotti, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, Sabrina De Carlo, Forciniti, Parisse, Suriano, Elisa Tripodi.
(Inammissibile)

  Sopprimere il comma 7.
0. 16. 050. 14. Paternoster, Covolo, Tarantino, Gerardi, Alessandro Pagano, Gusmeroli, Cavandoli, Bitonci, Centemero.

  All'emendamento 16.050, capoverso articolo 16-bis, comma 7, sopprimere il secondo periodo.
0. 16. 050. 5. Osnato, Bignami, Luca De Carlo.

Pag. 56

  All'emendamento 16.050, capoverso articolo 16-bis, sopprimere il comma 8.
0. 16. 050. 6. Osnato, Bignami, Luca De Carlo.

  Al comma 8, lettera a), sostituire la parola: quarantacinque con la seguente: trentacinque.

  Conseguentemente, alla lettera b) del medesimo articolo, sostituire le parole: euro 1.965.999 annui con: «euro 1.555.000 annui.
0. 16. 050. 15. Alessandro Pagano, Tarantino, Gerardi, Paternoster, Gusmeroli, Cavandoli, Bitonci, Covolo, Centemero.

  All'emendamento 16.050, capoverso articolo 16-bis, sopprimere il comma 9.
0. 16. 050. 7. Osnato, Bignami, Luca De Carlo.

  Al comma 9, sopprimere la lettera a).
0. 16. 050. 16. Covolo, Gerardi, Paternoster, Alessandro Pagano, Gusmeroli, Cavandoli, Bitonci, Centemero.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  13. Al comma 6-ter dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come sostituito dall'articolo 12-quinquies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono esonerati dalle sanzioni conseguenti alla mancata registrazione telematica degli scontrini gli esercenti attività in zone montane oltre 800 metri il livello del mare.»
0. 16. 050. 17. Cavandoli, Vinci, Tomasi, Golinelli, Piastra, Tonelli, Cestari, Murelli, Raffaelli, Morrone, Tombolato, Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Covolo, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Gerardi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 16, è inserito il seguente:

Art. 16-bis.
(Potenziamento dell'amministrazione finanziaria)

  1. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia all'azione amministrativa, in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dagli obiettivi di finanza pubblica e dalle misure per favorire da un lato gli adempimenti tributari e le connesse semplificazioni e dall'altro una più incisiva azione di contrasto all'evasione fiscale nazionale e internazionale e alle frodi, anche mediante mirate analisi del rischio delle partite IVA di nuova costituzione, l'Agenzia delle entrate è autorizzata, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, ad espletare procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione di nuovo personale, in aggiunta alle assunzioni già autorizzate o consentite dalla normativa vigente, anche in deroga alle disposizioni in materia di concorso unico contenute nell'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nel limite di un contingente corrispondente a una spesa non superiore a 2,28 milioni di euro per l'anno 2020, a 12,66 milioni di euro per l'anno 2021, a 21,9 milioni di euro per l'anno 2022 e a 25,95 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
  2. Le risorse derivanti dalle convenzioni stipulate dall'Agenzia delle entrate con soggetti pubblici o privati dirette a fornire servizi in forza di specifiche disposizioni normative, certificate dal collegio dei revisori, confluiscono annualmente, in misura non superiore al 50 per cento della media dei ricavi del triennio 2016-2018, comprensive degli oneri riflessi a carico dell'Agenzia, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nell'ambito della quota incentivante di parte variabile prevista dalla Pag. 57convenzione di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, a valere sulle risorse iscritte nel bilancio dell'Agenzia stessa. Per le medesime convenzioni non si applica l'articolo 43, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Le disposizioni del presente comma si applicano con riferimento alle convenzioni di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, aventi effetti sulla contrattazione decentrata del personale non dirigenziale i cui accordi sono sottoscritti a decorrere dall'anno 2020.
  3. Al fine di rafforzare le attività istituzionali, e in particolare lo svolgimento dei nuovi compiti in materia di contrasto alle frodi in tema di accise e di diritti doganali, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata, nell'anno 2020, nel rispetto dei limiti delle dotazioni organiche, in deroga alle disposizioni in materia di concorso unico contenute nell'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, a bandire procedure concorsuali pubbliche per esami e ad assumere un contingente massimo di 300 unità di personale non dirigenziale, di cui 200 unità per profili professionali dell'area II, terza fascia retributiva, e 100 unità per profili professionali dell'area III, prima fascia retributiva. A tale fine è autorizzata la spesa di 8.040.401 euro per l'anno 2020 e di 16.080.802 euro annui a decorrere dall'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sulle facoltà assunzionali dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli disponibili a legislazione vigente.
  4. A decorrere dall'anno 2020, anche al fine di garantire l'attuazione delle prioritarie esigenze di controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica e di analisi e valutazione della sostenibilità degli interventi in materia di entrata e di spesa di cui al presente decreto, al fine di garantire il rispetto dei saldi di finanza pubblica anche in relazione a quanto previsto all'articolo 59, comma 3, lettera a), del presente decreto, il numero dei posti di funzione di livello dirigenziale generale di consulenza, studio e ricerca assegnati al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, è incrementato di due unità. Per le medesime esigenze di cui al primo periodo, per potenziare lo svolgimento dei predetti compiti di controllo e monitoraggio e riorganizzare complessivamente le competenze ispettive esercitate dal Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito, nell'ambito del predetto Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, un ufficio dirigenziale di livello generale da cui dipende un corpo unico di ispettori. Per tali finalità sono istituiti ulteriori venti posti di funzione dirigenziale di livello non generale per i servizi ispettivi di finanza pubblica. Il Ministero dell'economia e delle finanze è conseguentemente autorizzato, nel triennio 2020-2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato fino a venti unità di personale con qualifica di dirigente di livello non generale. Per le specifiche finalità di monitoraggio delle entrate tributarie e di analisi e valutazione della politica tributaria nazionale e internazionale, il numero dei posti di funzione di livello dirigenziale generale di consulenza, studio e ricerca assegnati al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del citato regolamento di cui decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 103, è incrementato di una unità, i cui maggiori oneri, al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, sono compensati dalla soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario. Per il potenziamento dei compiti finalizzati al miglioramento e all'incremento dell'efficienza delle attività a supporto della politica economica e finanziaria, è istituito presso il Dipartimento del tesoro del Ministero Pag. 58dell'economia e delle finanze un posto di funzione di livello dirigenziale generale di consulenza, studio e ricerca, i cui maggiori oneri, al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, sono compensati dalla soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario. Conseguentemente la dotazione organica dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze è rideterminata nel numero massimo di 64 posizioni di livello generale e, fermo restando il numero di posizioni di fuori ruolo istituzionale, di 604 posizioni di livello non generale. A tale fine è autorizzata la spesa di 3.680.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020.
  5. Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, è sostituito dal seguente:
  «3. Il Ragioniere generale dello Stato presenta annualmente al Ministro dell'economia e delle finanze una relazione sull'attività di vigilanza e controllo svolta dagli uffici centrali e periferici del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche ai fini della successiva trasmissione alla Corte dei conti».

  6. Per il potenziamento dei compiti finalizzati al miglioramento e all'incremento dell'efficienza delle politiche di bilancio e fiscali, la dotazione finanziaria destinata alle esigenze di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, è incrementata di 900.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020.
  7. L'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, compresa quella degli uffici di diretta collaborazione, è adeguata con riferimento alle disposizioni di cui al secondo periodo del comma 4 mediante uno o più regolamenti che possono essere adottati, entro il 30 giugno 2020, con le modalità di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97. Con effetto dal 31 marzo 2020 al comma 1 del predetto articolo 4-bis del decreto-legge n. 86 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 97 del 2018, le parole: «ha facoltà di richiedere», sono sostituite dalla seguente: «richiede».
  8. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «quarantacinque» e dopo le parole: «nel profilo di area terza» sono aggiunte le seguenti: «, posizione economica F3»;
   b) al terzo periodo, le parole: «euro 1.310.000 annui» sono sostituite dalle seguenti «euro 1.965.000 annui».

  9. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1130 è sostituito dal seguente:
  «1130. Per le finalità di sviluppo, sperimentazione e messa a regime dei sistemi informativi e delle nuove funzionalità strumentali all'attuazione della riforma del bilancio dello Stato disposta dai decreti legislativi 12 maggio 2016, n. 90, e 12 maggio 2016, n. 93, nonché dalla legge 4 agosto 2016, n. 163, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, nel triennio 2020-2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nel rispetto del limite dell'attuale dotazione organica, a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato 11 unità di personale di alta professionalità da inquadrare nell'area terza, posizione economica F3. A tale fine, è autorizzata la spesa di 240.000 euro per l'anno 2020 e di 480.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;Pag. 59
   b) il comma 1131 è abrogato.

  10. Una quota delle risorse finanziarie previste alla voce «Adeguamento e ammodernamento del sistema a supporto della tenuta delle scritture contabili del bilancio dello Stato» della tabella allegata alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 114/2015 del 23 dicembre 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2016, nel limite massimo di 3 milioni di euro per l'anno 2020, è versata al Fondo risorse decentrate, previsto dall'articolo 76 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigenziale del comparto funzioni centrali – Triennio 2016-2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 29 alla Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 2018, del Ministero dell'economia e delle finanze, per essere assegnata sulla base di criteri individuati in sede di contrattazione integrativa. Dal 2021 il predetto Fondo è integrato di 1 milione di euro.
  11. Agli oneri derivanti dai commi 1, 3, 4, 6 e 10, pari a 14.900.401 euro per l'anno 2020, a 18.240.000 euro per l'anno 2021, a 27.480.000 euro per l'anno 2022 e a 31.530.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede:
   a) quanto a 12.620.401 euro per l'anno 2020 e a 6.380.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
   b) quanto a 2,28 milioni di euro per l'anno 2020, a 12,66 milioni di euro per l'anno 2021, a 21,1 milioni di euro per l'anno 2022 e a 25,15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
16. 050. Il Governo.

ART. 32.

Subemendamenti all'emendamento 32.1000

  All'articolo 32, lettera a), dopo le parole «non comprendono l'insegnamento» aggiungere la parola «pratico».
0. 32. 1000. 1. Covolo, Paternoster, Centemero, Gusmeroli, Bitonci, Alessandro Pagano, Gerardi, Cavandoli, Tarantino.

  Il comma 1 è sostituito dal seguente:
  1. All'articolo 10, comma 1, n. 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «a titolo personale» sono sostituite dalle seguenti: «a titolo personale. Le prestazioni di cui al periodo precedente non comprendono l'insegnamento della guida automobilistica ai fini dell'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e c1».

  Conseguentemente sopprimere il comma 2.
32. 1000. I Relatori.

ART. 39.

Subemendamenti all'emendamento 39.100

  Le lettere a), b), c), d) sono sostituite dalle seguenti:
   a) alla lettera a), sostituire le parole: «quattro a otto» con le seguenti: «due a otto».Pag. 60
   b) alla lettera b), sostituire le parole: «da un anno e sei mesi a sei anni» con le seguenti: «da sei mesi a due anni»;
   c) alla lettera c), sostituire le parole: «tre a otto» con le seguenti: «due a otto»;
   d) alla lettera d), sostituire le parole: «due a cinque» con le seguenti: «uno a quattro»; d-bis) sopprimere le lettere e), f) e g);
   d-ter) alla lettera h), sostituire le parole: «due a sei» con le seguenti: «due a quattro»;
   d-quater) alla lettera i), sostituire le parole: «due a sei» con le seguenti: «due a quattro»;
   d-quinquies) alla lettera l), sostituire le parole: «quattro a otto» con le seguenti: «due a otto»;
   d-sexies) alla lettera m), sostituire le parole: «da un anno e sei mesi a sei anni» con le seguenti: «da sei mesi a due anni»;
   d-septies) alla lettera n), sostituire le parole: «tre a sette» con le seguenti: «due a sei»;»
0. 39. 100. 1. Costa, Bartolozzi, Sisto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  All'articolo 39, comma 1, lettera a), capoverso «d)», sopprimere le parole: a quattro anni e sei mesi.
0. 39. 100. 2. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo.

  Sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) sopprimere la lettera g).
0. 39. 100. 3. Bartolozzi, Costa, Sisto, Martino, Giacomoni, Baratto, Cattaneo, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  All'articolo 39, comma 1, lettera c), capoverso «h)», sostituire le parole: a cinque anni con le seguenti: a tre anni.
0. 39. 100. 4. Tarantino, Paternoster, Gerardi, Bitonci.

  All'articolo 39, comma 1, lettera d), capoverso «i)», sostituire le parole: a cinque anni con le seguenti: a tre anni.
0. 39. 100. 5. Cavandoli, Alessandro Pagano, Covolo.

  Alla lettera c), sostituire le parole: due anni a cinque anni con le seguenti: due anni a quattro anni e sei mesi.

  Conseguentemente, alla lettera d), sostituire le parole: due anni a cinque anni con le seguenti: due anni a quattro anni e sei mesi.
0. 39. 100. 6. Costa, Bartolozzi, Sisto, Martino, Giacomoni, Baratto, Cattaneo, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  Alla lettera c), sostituire le parole: due anni a cinque anni con le seguenti: due anni a quattro anni e sei mesi.
0. 39. 100. 7. Bartolozzi, Costa, Sisto, Martino, Giacomoni, Baratto, Cattaneo, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  Alla lettera d), sostituire le parole: due anni a cinque anni con le seguenti: due anni a quattro anni e sei mesi.
0. 39. 100. 8. Bartolozzi, Costa, Martino, Giacomoni, Baratto, Cattaneo, Porchietto, Giacometto.

  Dopo le lettere e) ed f) sono sostituite dalla seguente:
   e) dopo la lettera n), inserire la seguente:
   «n-bis) gli articoli 10-bis e 10-ter sono abrogati.

  Conseguentemente, sopprimere le lettere o) e p).».
0. 39. 100.9. Bartolozzi, Costa, Sisto, Martino, Giacomoni, Baratto, Cattaneo, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

Pag. 61

  Sostituire la lettera g) con la seguente:
   g) la lettera q) è soppressa.
* 0. 39. 100. 10. Costa, Bartolozzi, Sisto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  Sostituire la lettera g) con la seguente:
   g) la lettera q) è soppressa.
* 0. 39. 100. 11. Del Barba, Ungaro.

  Sostituire la lettera g) con la seguente:
   g) la lettera q) è sostituita dalla seguente:
   «q) dopo l'articolo 12-bis è inserito il seguente:

“Art. 12-ter.
(Casi particolari di confisca)

  1. Nei casi di condanna con sentenza passata in giudicato per uno dei delitti di cui agli articoli 2, 3, 8 o 10-quater, comma 2, del presente decreto si applica l'articolo 240-bis del codice penale quando:
   a) l'ammontare degli elementi passivi fittizi indicati in taluna delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 2;
   b) l'imposta evasa è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 3;
   c) l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 8;
   d) l'indebita compensazione ha ad oggetto crediti inesistenti superiori a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 10-quater, comma 2.

  2. Le disposizioni di cui al comma precedente trovano applicazione solo se la violazione è riferita ad almeno tre periodi d'imposta negli ultimi cinque anni, ovvero se l'autore è già stato condannato per i delitti previsti dagli articoli 2, 3, 8 e 10-quater, comma 2.
  3. Le disposizioni di cui al comma 1 non trovano applicazione in caso di definizione del procedimento con sentenza di applicazione a norma degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale.”».
0. 39. 100. 12. Costa, Bartolozzi, Sisto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  Sostituire la lettera g) con la seguente:
   g) la lettera q) è sostituita dalla seguente:
   «q) dopo l'articolo 12-bis è inserito il seguente:

“Art. 12-ter.
(Casi particolari di confisca)

1. Nei casi di condanna con sentenza passata in giudicato per uno dei delitti di cui agli articoli 2, 3, 8 o 10-quater, comma 2, del presente decreto si applica l'articolo 240-bis del codice penale quando:
   a) l'ammontare degli elementi passivi fittizi indicati in taluna delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 2;
   b) l'imposta evasa è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 3;
   c) l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 8;
   d) l'indebita compensazione ha ad oggetto crediti inesistenti superiori a euro Pag. 62duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 10-quater, comma 2.
0. 39. 100. 13. Costa, Bartolozzi, Sisto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  Alla lettera g), capoverso «Art. 12-ter», comma 1, alinea, sopprimere le parole: o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale.
0. 39. 100. 14. Costa, Bartolozzi, Sisto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  All'articolo 39, comma 1, lettera j), capoverso «q) – articolo 12-ter», alla lettera a) sostituire le parole: a euro duecentomila con le seguenti: a euro quattrocentomila.
0. 39. 100. 15. Paternoster, Covolo.

  All'articolo 39, comma 1, lettera d), capoverso «q) – articolo 12-ter», alla lettera a) sostituire le parole: a euro duecentomila con le seguenti: a euro trecentocinquantamila.
0. 39. 100. 16. Tarantino, Gerardi.

  All'articolo 39, comma 1, lettera d), capoverso «q) – articolo 12-ter», alla lettera a) sostituire le parole: a euro duecentomila con le seguenti: a euro trecentomila.
0. 39. 100. 17. Gusmeroli, Bitonci.

  All'articolo 39, comma 1, lettera d), capoverso «q) – articolo 12-ter», alla lettera a) sostituire le parole: a euro duecentomila con le seguenti: a euro duecentocinquantamila.
0. 39. 100. 18. Cavandoli, Alessandro, Pagano, Covolo.

  All'articolo 39, comma 1, lettera d), capoverso «q) – articolo 12-ter», alla lettera b) sostituire le parole: a euro centomila con le seguenti: a euro trecentomila.
0. 39. 100. 19. Cavandoli, Gerardi, Tarantino.

  Al comma 1, lettera d), capoverso q) Art. 12-ter, alla lettera b) sostituire le parole: a euro centomila con le seguenti: a euro duecentocinquantamila.
0. 39. 100. 20. Pagano, Paternoster.

  Alla lettera g), capoverso Art. 12-ter, comma 1, lettera b), sostituire la parola: centomila con la seguente: duecentomila.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettere d), sostituire la parola: centomila con la seguente: duecentomila.
0. 39. 100. 21. Costa, Bartolozzi, Sisto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  Al comma 1, lettera d), capoverso q) articolo 12-ter, alla lettera b) sostituire le parole: a euro centomila con le seguenti: a euro duecentomila.
0. 39. 100. 22. Covolo, Gusmeroli.

  Alla lettera g), capoverso Art. 12-ter, comma 1, sopprimere le lettere d) ed e).
0. 39. 100. 23. Costa, Bartolozzi, Sisto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  Alla lettera g), dopo il capoverso «q» è inserito il seguente:
   q-bis. Le disposizioni di cui alla lettera q) del presente decreto si applicano esclusivamente alle condotte poste in essere successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
0. 39. 100. 24. Del Barba, Ungaro.

Pag. 63

  Alla lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e al comma 3, le parole: «tre mesi» sono sostituite dalle parole: «sei mesi».
0. 39. 100. 25. Bartolozzi, Costa, Sisto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  Alla lettera g), capoverso Art. 12-ter, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione solo se la violazione è riferita ad almeno tre periodi d'imposta negli ultimi cinque anni, ovvero se l'autore è già stato condannato per i delitti previsti dagli articoli 2, 3, 8 e 10-quater, comma 2.
0. 39. 100. 26. Costa, Bartolozzi, Sisto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  Aggiungere in fine il seguente periodo:

  All'articolo 39, dopo il comma 1 inserire il seguente:
  «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera q), si applicano ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
0. 39. 100. 27. Costa, Bartolozzi, Sisto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  Aggiungere in fine il seguente periodo:

  All'articolo 39, dopo il comma 1 inserire il seguente:
  «1-bis. All'articolo 161 del codice penale, dopo le parole: «articolo 99, quarto comma,», sono inserite le seguenti: «di un terzo per i delitti di cui agli articoli 2, 3, 8 e 10-quater, secondo comma, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74,». Conseguentemente, all'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le lettere d), e) e f) sono abrogate;
   b) il comma 2 è abrogato.
0. 39. 100. 28. Costa, Bartolozzi, Sisto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  Aggiungere in fine il seguente periodo:

All'articolo 39, dopo il comma 1 inserire il seguente:
  «1-bis. All'articolo 161 del codice penale, dopo le parole: «articolo 99, quarto comma», sono inserite le seguenti: «di un terzo per i delitti di cui agli articoli 2, 3, 8 e 10-quater, secondo comma, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74,».

  Conseguentemente, all'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, al comma 2, le parole: 1o gennaio 2020 sono sostituite dalle seguenti: 1o gennaio 2021.
0. 39. 100. 29. Costa, Bartolozzi, Sisto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  Alla lettera q), capoverso Art. 12-ter, aggiungere in fine il seguente comma:
  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non trovano applicazione decorsi sei anni dall'esercizio dell'azione penale.
0. 39. 100. 30. Costa, Bartolozzi, Sisto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  Alla lettera q), capoverso Art. 12-ter, aggiungere in fine il seguente comma:
  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano al denaro, i beni o altre utilità entrati nella disponibilità del condannato nei sette anni precedenti la condanna.
0. 39. 100. 31. Costa, Bartolozzi, Sisto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

Pag. 64

  Alla lettera q), capoverso Art. 12-ter, aggiungere in fine il seguente comma:
  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano al denaro, i beni o altre utilità entrati nella disponibilità del condannato nei dieci anni precedenti la condanna.
0. 39. 100. 32. Costa, Bartolozzi, Sisto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  Alla lettera q), capoverso Art. 12-ter, aggiungere in fine il seguente comma:
  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano al denaro, i beni o altre utilità entrati nella disponibilità del condannato a decorrere dal periodo di imposta di riferimento dell'accertamento.
0. 39. 100. 33. Costa, Bartolozzi, Sisto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  Alla lettera q), capoverso Art. 12-ter, aggiungere in fine il seguente comma:
  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano al denaro, i beni o altre utilità entrati nella disponibilità del condannato a decorrere dall'anno precedente il periodo di imposta di riferimento dell'accertamento.
0. 39. 100. 34. Costa, Bartolozzi, Sisto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  Alla lettera q), capoverso Art. 12-ter, aggiungere in fine il seguente comma:
  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non trovano applicazione decorsi cinque anni dall'esercizio dell'azione penale.
0. 39. 100. 35. Costa, Bartolozzi, Sisto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  Aggiungere in fine il seguente periodo:

  All'articolo 39, dopo il comma 1 inserire il seguente:
  «1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dall'applicazione delle disposizioni introdotte dal comma 1, lettera q), pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
0. 39. 100. 36. Bartolozzi, Costa, Sisto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  Aggiungere in fine il seguente periodo:

All'articolo 39, dopo il comma 1 inserire il seguente:
  «1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dall'applicazione delle disposizioni introdotte dal comma 1, lettera q), pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».
0. 39. 100. 37. Bartolozzi, Costa, Sisto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  Aggiungere in fine il seguente periodo:

  All'articolo 39, dopo il comma 1 inserire il seguente:
  «1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dall'applicazione delle disposizioni introdotte dal comma 1, lettera q), pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, Pag. 65comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
0. 39. 100. 38. Bartolozzi, Costa, Sisto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  All'articolo 39, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) la lettera d) è sostituita dalla seguente: d) all'articolo 4, comma 1, alinea, le parole: «uno a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni a quattro anni e sei mesi»;
   b) la lettera g) è sostituita dalla seguente: g) all'articolo 4, comma 1-ter, la parola: «singolarmente» è sostituita dalla seguente: «complessivamente»;
   c) la lettera h) è sostituita dalla seguente: « h) all'articolo 5, comma 1, le parole: «un anno e sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «due a cinque anni»
   d) la lettera i) è sostituita dalla seguente: « i) all'articolo 5, comma 1-bis, le parole: «un anno e sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «due a cinque anni»
   e) la lettera o) è soppressa;
   f) la lettera p) è soppressa;
   g) la lettera q) è sostituita dalla seguente:
   «q) dopo l'articolo 12-bis è inserito il seguente:
  «Art. 12-ter. – (Casi particolari di confisca)1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti di seguito indicati, si applica l'articolo 240-bis del codice penale quando:
   a) l'ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 2;
   b) l'imposta evasa è superiore a euro centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 3;
   c) l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 8;
   d) l'ammontare delle imposte, delle sanzioni e degli interessi è superiore a euro centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 11, comma 1;
   e) l'ammontare degli elementi attivi inferiori a quelli effettivi o degli elementi passivi fittizi è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 11, comma 2;
   h) dopo la lettera q) è aggiunta la seguente: q-bis) all'articolo 13, comma 2, dopo le parole: «di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «2, 3,».
39. 100. I Relatori.

Subemendamenti all'emendamento 39.101.

  All'articolo 39, comma 2, capoverso: 25-quinquies, sopprimere la lettera a).
0. 39. 101. 2. Cavandoli, Bitonci.

  All'articolo 39, comma 2, capoverso: 25-quinquiesdecies, la parola: cinquecento, alla lettera a) e ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: trecento.
0. 39. 101. 3. Cavandoli, Covolo, Alessandro Pagano.

  All'articolo 39, comma 2, capoverso: 25-quinquiesdecies, sopprimere la lettera b).
0. 39. 101. 4. Covolo, Gerardi.

  All'articolo 39, comma 2, capoverso: 25-quinquiesdecies, la parola: quattrocento, alla lettera b) e ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: duecento.
0. 39. 101. 5. Tarantino, Gerardi, Paternoster.

Pag. 66

  All'articolo 39.101, al comma 2, capoverso: Art. 25-quinquiesdecies, al comma 3, le parole: c), d), ed, sono soppresse.
* 0. 39. 101. 6. Bitonci, Gusmeroli, Cavandoli, Centemero, Covolo, Paternoster, Tarantino, Alessandro Pagano, Gerardi.

  All'articolo 39.101, al comma 2, capoverso: Art. 25-quinquiesdecies, al comma 3, le parole: c), d), ed, sono soppresse.
* 0. 39. 101. 15. Bartolozzi, Costa, Sisto, Martino, Giacomoni, Baratto, Cattaneo, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  All'articolo 39, al comma 2, capoverso: 25-quinquiesdecies, sopprimere la lettera c).
0. 39. 101. 7. Paternoster, Alessandro Pagano.

  All'articolo 39, al comma 2, capoverso: 25-quinquiesdecies, sopprimere la lettera d).
0. 39. 101. 8. Tarantino, Cavandoli.

  All'articolo 39, al comma 2, capoverso: 25-quinquiesdecies, sopprimere la lettera e).
0. 39. 101. 9. Gerardi, Tarantino.

  All'emendamento 39.101., al comma 2, capoverso « Art. 25-quinquiesdecies», al comma 3, dopo le parole: lettere c), d) ed e) sono aggiunte le seguenti:, per una durata non superiore a sei mesi.
* 0. 39. 101. 10. Gusmeroli, Bitonci, Gerardi, Covolo, Tarantino, Centemero, Paternoster, Alessandro Pagano, Cavandoli.

  All'emendamento 39.101., al comma 2, capoverso « Art. 25-quinquiesdecies», al comma 3, dopo le parole: lettere c), d) ed e) sono aggiunte le seguenti:, per una durata non superiore a sei mesi.
* 0. 39. 101. 17. Bartolozzi, Costa, Sisto, Martino, Giacomoni, Baratto, Cattaneo, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  All'emendamento 39.101., capoverso « Art. 25-quinquiesdecies», al comma 1, sopprimere le lettere f) e g).
0. 39. 101. 18. Costa, Bartolozzi, Sisto, Martino, Giacomoni, Baratto, Cattaneo, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  All'articolo 39, comma 2, capoverso: «25-quinquiesdecies», sopprimere la lettera f).
0. 39. 101. 11. Gusmeroli, Bitonci.

  All'articolo 39, comma 2, capoverso: «25-quinquiesdecies», sopprimere la lettera g).
0. 39. 101. 12. Bitonci, Paternoster.

  Al comma 2 capoverso «Art. 25-quinquiesdecies», il comma 3 è soppresso.
* 0. 39. 101. 1. Gusmeroli, Bitonci.

  Al comma 2 capoverso «Art. 25-quinquiesdecies», il comma 3 è soppresso.
* 0. 39. 101. 13. Gusmeroli, Bitonci, Gerardi, Covolo, Tarantino, Centemero, Paternoster, Alessandro Pagano, Cavandoli.

  Al comma 2 capoverso «Art. 25-quinquiesdecies», il comma 3 è soppresso.
* 0. 39. 101. 14. Bartolozzi, Costa, Sisto, Martino, Giacomoni, Baratto, Cattaneo, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  All'emendamento 39.101., al comma 2, capoverso «Art. 25-quinquiesdecies», il comma 3 è sostituito dal seguente: Nei casi previsti dai commi precedenti non si applicano Pag. 67le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).
0. 39. 101. 16. Bartolozzi, Costa, Sisto, Martino, Giacomoni, Baratto, Cattaneo, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  All'articolo 39, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  2. Dopo l'articolo 25-quaterdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è aggiunto il seguente:
  «Art. 25-quinquiesdecies. – (Reati tributari)1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
   a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
   b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
   c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
   d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
   e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
   f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
   g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

  2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.
  3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)».
39. 101. I Relatori.

ART. 40.

  Dopo il comma 1 inserire i seguenti:
  1-bis. È autorizzata la spesa di 460 milioni di euro per l'anno 2019 per il finanziamento di investimenti infrastrutturali nella rete ferroviaria nazionale.
  1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis si provvede:
   a) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2019, mediante riduzione delle risorse finanziarie iscritte in bilancio per l'attuazione delle disposizioni del capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
   b) quanto a 200 milioni per l'anno 2019, mediante riduzione delle risorse finanziarie iscritte in bilancio per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
   c) quanto a 60 milioni per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia Pag. 68e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 40 milioni di euro e l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 20 milioni di euro.

  1-quater. I commi 1-bis e 1-ter entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della legge di conversione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
40. 100. Il Governo.

  Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Norme in materia di condizioni per la circolazione del materiale rotabile)

  1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1302/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, le imprese ferroviarie procedono, entro il 31 dicembre 2025, alla dismissione dei veicoli circolanti con toilette a scarico aperto che, fino alla predetta data e fermo restando quanto stabilito dal presente comma, possono continuare a circolare senza alcuna restrizione. Per le finalità di cui al periodo precedente il numero di veicoli circolanti con toilette a circuito aperto per ciascuna impresa ferroviaria non può eccedere, al 31 dicembre di ciascun anno, le seguenti consistenze:
   a) anno 2021: 40 per cento dei veicoli circolanti;
   b) anno 2022: 30 per cento dei veicoli circolanti;
   c) anno 2023: 20 per cento dei veicoli circolanti;
   d) anno 2024: 10 per cento dei veicoli circolanti.

  2. A decorrere dal 1o gennaio 2026, sulle reti ferroviarie nazionali e regionali non è consentita la circolazione di rotabili con toilette a scarico aperto adibiti al trasporto di passeggeri. Dal divieto di circolazione di cui al periodo precedente sono esclusi i rotabili storici come definiti dall'articolo 3, comma 1, della legge 9 agosto 2017, n. 128.
40. 01. I Relatori.

ART. 42.

Subemendamenti all'emendamento 42.3.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
  1-ter. All'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
  «4-bis. Gli Enti locali e le società patrimoniali delle reti proprietarie di una parte degli impianti degli ambiti territoriali minimi, definiti con Decreto ministeriale 19 gennaio 2011 e Decreto ministeriale 18 ottobre 2011 successive modificazioni e integrazioni, possono disporre l'alienazione al soggetto aggiudicatario del servizio dei beni patrimoniali in dotazione all'Ente locale o alla società patrimoniale, anche inserendola all'interno del bando di gara d'ambito di cui all'articolo 9 del Regolamento di cui al Decreto Ministeriale 12 novembre 2012, n. 226 come modificato dal Regolamento di cui al Decreto Ministeriale 20 maggio 2015, n. 106 successive modificazioni e integrazioni. Con riferimento ai cespiti di cui l'Ente ha disposto l'alienazione, il nuovo gestore corrisponde all'Ente locale o alla società patrimoniale una somma pari al valore di rimborso per gli impianti calcolato ai sensi dell'articolo 5 e seguenti del Regolamento di cui al Decreto Ministeriale 12 novembre 2012, n. 226, come modificato dal Regolamento di cui al Decreto Ministeriale 20 maggio 2015, n. 106. Il valore di rimborso corrisposto è ritenuto idoneo ai fini dei riconoscimenti tariffari come valore delle Pag. 69immobilizzazioni di località ai sensi dell'articolo 21 della Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas approvata con delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e il sistema idrico n. 367/2014/R/GAS e successive modificazioni e integrazioni, indipendentemente se trattasi di gestore uscente o entrante, ai sensi di quanto previsto al punto 21.1 lettera a) della suddetta delibera».

  Conseguentemente, all'alinea, sostituire le parole: Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: con le seguenti: Dopo il comma 1, inserire i seguenti:.
0. 42. 3. 1. Covolo, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
  1-ter. All'articolo 8 del Regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale, 12 novembre 2011, n. 226, come modificato dal Regolamento di cui al Decreto Ministeriale 20 maggio 2015, n. 106, alla fine del comma 3, sono inserite le seguenti parole: «nonché corrisponde annualmente ai succitati soggetti proprietari degli impianti la relativa quota di ammortamento annuale».

  Conseguentemente, all'alinea, sostituire le parole: Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: con le seguenti: Dopo il comma 1, inserire i seguenti:.
0. 42. 3. 2. Covolo, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
  1-ter. Dopo l'articolo 2 del decreto legislativo n. 56 del 18 febbraio 2000, è aggiunto il seguente:

«Art. 2-bis.
(Compartecipazione comunale all'IVA)

  1. È istituita una compartecipazione dei Comuni all'IVA.
  2. A decorrere dall'anno 2021, la compartecipazione comunale all'IVA per ciascun anno è fissata nella misura del 20 per cento del gettito IVA complessivo realizzato nel territorio del Comune, nel penultimo anno precedente a quello in considerazione, al netto delle risorse dell'Unione europea.
  3. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza unificata di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità con cui è calcolata ed erogata la compartecipazione di cui al comma 1».

  Conseguentemente, all'alinea, sostituire le parole: Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: con le seguenti: Dopo il comma 1, inserire i seguenti:.
0. 42. 3. 3. Manzato, Covolo, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 9 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. L'affidamento di cui al periodo precedente può essere disposto dai piccoli comuni anche in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione».

Pag. 70

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Fusioni e associazioni di comuni.
42. 3. I Relatori.

ART. 46.

Subemendamenti all'emendamento 46.05.

  Al comma 1, sopprimere il capoverso «4-bis».
0. 46. 05. 1. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Guidesi.

  Al comma 1, capoverso «4-bis», le parole: attribuita è divisa in tre parti di pari importi in relazione alle sono sostituite dalle seguenti: è attribuita in base alla popolazione residente delle.
0. 46. 05. 2. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Guidesi, Ferrari.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Disposizioni perequative in materia di edilizia scolastica)

  1. All'articolo 2-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  « 4-bis. Al fine di ridurre i divari territoriali e di perseguire un'equa distribuzione territoriale per gli interventi straordinari relativi alla ristrutturazione, al miglioramento, alla messa in sicurezza, all'adeguamento antisismico e all'incremento dell'efficienza energetica degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica, la quota attribuita è divisa in tre parti di pari importo in relazione alle aree geografiche del Nord (per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia-Romagna), Centro e Isole (per le regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Sicilia e Sardegna), Sud (per le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria). Nell'ambito di ciascuna area geografica resta salvo quanto disposto dalla programmazione nazionale predisposta in attuazione dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128».

  2. Alle risorse della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale, di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, derivanti dalle dichiarazioni dei redditi relative agli anni dal 2019 al 2028 e riferite agli interventi di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico e incremento dell'efficienza energetica degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica, di cui all'articolo 2-bis, comma 4-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, introdotto dal comma 1 del presente articolo, la deroga prevista dal medesimo comma 4-bis si applica nei limiti della medesima tipologia di intervento, senza possibilità di diversa destinazione.
  3. All'articolo 1, comma 172, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo le parole: «sono destinate» è inserita la seguente: «prioritariamente».
  4. All'articolo 47, terzo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «A decorrere dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 2019, per quanto riguarda la quota a diretta gestione statale, il contribuente può scegliere tra le cinque tipologie di intervento di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente Pag. 71della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, secondo le modalità definite con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di approvazione del modello 730».
46. 05. I Relatori.

ART. 47.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di evitare l'interruzione dei servizi di trasporto pubblico locale, all'articolo 1, comma 232, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché, fino al 31 dicembre 2020, per i veicoli aventi particolari caratteristiche dimensionali già adibiti al trasporto pubblico locale nelle isole minori».
47. 3. I Relatori.

ART. 51.

Subemendamento all'emendamento 51.2.

  Sopprimere il comma 2-bis.

  Conseguentemente, al comma 2-ter sostituire le parole: regolata da apposito disciplinare, del soggetto gestore del Pubblico Registro automobilistico con le seguenti: del CED del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale e del Pubblico Registro automobilistico.
0. 51. 2. 1. Pagani.

  Aggiungere, in fine i seguenti commi:
  «2-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 1, nonché allo scopo di eliminare duplicazioni, di contrastare l'evasione delle tasse automobilistiche e di conseguire risparmi di spesa, al sistema informativo del pubblico registro automobilistico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono acquisiti anche i dati delle tasse automobilistiche, per assolvere transitoriamente alla funzione di integrazione e coordinamento dei relativi archivi. I predetti dati sono resi disponibili all'Agenzia delle entrate, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, le quali provvedono a far confluire in modo simultaneo e sistematico i dati dei propri archivi delle tasse automobilistiche nel citato sistema informativo.
  2-ter. L'Agenzia delle entrate, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano continuano a gestire i propri archivi delle tasse automobilistiche, anche mediante la cooperazione, regolata da apposito disciplinare, del soggetto gestore del pubblico registro automobilistico, acquisendo i relativi dati con le modalità di cui all'articolo 5, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1998, n. 418, anche al fine degli aggiornamenti di cui al comma 3.
  2-quater. Dall'attuazione dei commi 2-bis e 2-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli enti interessati provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».
51. 2. I Relatori.

ART. 58.

Subemendamenti all'emendamento 58.039.

  Al comma 2, sostituire le parole: dentro 60 giorni con le seguenti: entro 30 giorni.

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro il 15 febbraio 2020, e per gli anni successivi entro il 15 gennaio di ciascun anno, il Ministero dà comunicazione a Pag. 72ciascun Comune dell'importo del contributo spettanti.
0. 58. 039. 1. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 2, dopo le parole: da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto inserire le seguenti: previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano.
0. 58. 039. 2. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, secondo i criteri di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
0. 58. 039. 3. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 58 aggiungere il seguente:

Art. 58-bis.
(Rifinanziamento degli interventi urgenti in materia di sicurezza dell'edilizia scolastica)

  1. Per le esigenze urgenti e indifferibili di messa in sicurezza e di riqualificazione energetica degli immobili pubblici adibiti ad uso scolastico, compresi gli immobili soggetti alle verifiche di vulnerabilità sismica effettuate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, per le zone sismiche 3 e 4, e dell'articolo 20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, per le zone sismiche 1 e 2, è istituita un'apposita sezione del Fondo unico per l'edilizia scolastica, di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, con uno stanziamento di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025.
  2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti i competenti dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità di accesso alla sezione del Fondo di cui al comma 1, le priorità degli interventi nonché ogni altra disposizione attuativa del presente articolo.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
58. 039. I Relatori.

Pag. 73

ALLEGATO 2

DL 124/2019: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili (C. 2220 Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 4.

  Sostituirlo con il seguente:

  1. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:

  Art. 17-bis. – (Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera)1. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 17, comma 1, i soggetti di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, residenti ai fini delle imposte dirette nello Stato, ai sensi degli articoli 2, comma 2, 5, comma 3, lettera d), e 73, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che affidano il compimento di un'opera o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore ad euro 200.000 a un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, sono tenuti a richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute di cui agli articoli 23 e 24 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, 50, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, e 1, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio. Il versamento delle ritenute di cui al periodo precedente è effettuato dall'impresa appaltatrice o affidataria e dall'impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.
  2. Al fine di consentire al committente il riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento di cui all'articolo 18, comma 1, l'impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice le deleghe di cui al comma 1 del presente articolo ed un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato, l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.Pag. 74
  3. Nel caso in cui alla data di cui al comma 2 sia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall'impresa appaltatrice o affidatarie e questa o le imprese subappaltatrici non abbiano ottemperato all'obbligo di trasmettere al committente le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati di cui al medesimo comma 2 ovvero risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il committente deve sospendere, finché perdura l'inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20 per cento del valore complessivo dell'opera o del servizio ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, dandone comunicazione entrò novanta giorni all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei suoi confronti. In tali casi, è preclusa all'impresa appaltatrice o affidataria ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute.
  4. In caso di inottemperanza agli obblighi previsti dai commi 1 e 3, il committente è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la corretta determinazione delle ritenute e per la corretta esecuzione delle stesse, nonché per il tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.
  5. Gli obblighi previsti dal presente articolo non trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici di cui al comma 1, comunichino al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista dal comma 2, dei seguenti requisiti:
   a) risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
   b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000,00, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

  6. A decorrere dalla data di applicazione della presente disposizione, la certificazione di cui al comma 5 è messa a disposizione delle singole imprese dall'Agenzia delle entrate e ha validità di quattro mesi dalla data del rilascio.
  7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere disciplinate ulteriori modalità di trasmissione telematica delle informazioni previste dal comma 2 che consentano modalità semplificate di riscontro dei dati di cui allo stesso comma.
  8. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 17, comma 1, per le imprese appaltatrici o affidatarie e per le imprese subappaltatrici di cui comma 1 del presente articolo è esclusa la facoltà di avvalersi dell'istituto della compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti di cui al medesimo comma 1. Detta esclusione opera con riguardo a tutti i contributi previdenziali e assistenziali e ai premi assicurativi maturati nel corso di durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati. Pag. 75Le disposizioni del presente comma non si applicano ai soggetti di cui al comma 5».

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2020.
  3. All'articolo 17, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera a-quater) è inserita la seguente:
   « a-quinquies) alle prestazioni di servizi, diversi da quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater), effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma. La disposizione di cui precedente periodo non si applica alle operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società di cui all'articolo 11-ter e alle agenzie per il lavoro disciplinate dal Capo I del Titolo II del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276».

  4. L'efficacia della disposizione di cui al comma 3 è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.
4. 57. I Relatori.

ART. 5.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, mediante il ricorso a tecniche e strumenti a tecnologia innovativa, procede al rafforzamento della vigilanza sulle merci nel rispetto del principio di libera circolazione di persone, merci e servizi e degli altri princìpi dettati dal diritto dell'Unione europea, secondo priorità di salvaguardia delle esigenze finanziarie dello Stato e delle risorse proprie dell'Unione europea, di tutela della salute e dell'integrità delle persone fisiche, di garanzia dei diritti degli operatori economici, di minimizzazione degli oneri e degli aggravi a carico di privati e operatori economici, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e in modo da garantire maggiori entrate per il bilancio dello Stato.
  4-ter. Per il conseguimento degli obiettivi previsti dal comma 4-bis, semplificando gli adempimenti gravanti sugli operatori, è istituito un contributo unificato sui container sbarcati e imbarcati nei porti dello Stato, anche se non contenenti merci. Al fine di semplificare e di razionalizzare gli adempimenti, con il regolamento di cui al comma 4-quater è stabilita la misura del contributo unificato tenendo conto dei seguenti criteri:
   a) accorpamento della riscossione del contributo unificato con gli altri prelievi erariali dovuti in occasione della movimentazione dei container di cui al presente comma;
   b) copertura dei costi per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 4-bis, nella misura massima di 75 milioni di euro per il primo anno di applicazione del citato regolamento e di 150 milioni di euro per gli anni successivi;
   c) salvaguardia delle esenzioni previste dalla normativa vigente, compatibilmente con quanto disposto dal presente comma;
   d) previsione di agevolazioni per i container viaggianti con motrice.

  4-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede alla definizione della misura del contributo unificato di cui al comma 4-ter, con contestuale soppressione degli altri prelievi assorbiti nello stesso contributo.

Pag. 76

  4-quinquies. Il contributo unificato di cui al comma 4-ter è accertato, liquidato e riscosso dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con le modalità previste per i diritti di confine.
  4-sexies. Per il conseguimento degli obiettivi previsti dal comma 4-bis, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi 4-bis, 4-ter e 4-quater sono destinate all'acquisizione di strumenti e apparecchiature ad alta tecnologia, a scansione tridimensionale ad alta definizione basata su neutroni, conformi alla normativa di sicurezza vigente e alle raccomandazioni di protezione radiologica ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, in grado di operare senza necessità di schermatura contro le radiazioni sia per gli operatori addetti alle verifiche sia per il pubblico e con un'accurata capacità di rilevazione della più ampia gamma di elementi dei quali non è consentita l'importazione o l'esportazione. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, per le medesime finalità, è altresì autorizzata ad avviare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 4-quater, apposita procedura, ai sensi del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in partenariato tra pubblico e privato e con procedura di finanza di progetto, per il reperimento e l'installazione dei suddetti strumenti e apparecchiature nonché per l'avvio dell'operatività dei connessi servizi tecnici di supporto per lo svolgimento della vigilanza, ferma restando la titolarità delle attività di vigilanza svolte nello spazio doganale dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dal Corpo della guardia di finanza, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. 20. (Nuova Formulazione) Mancini.

ART. 11.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

  1. A decorrere dall'anno 2020 una quota pari a 5 milioni di euro annui delle risorse del fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti, di cui all'articolo 18-bis, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è destinata al finanziamento delle attività strettamente connesse alla digitalizzazione della logistica del Paese con particolare riferimento ai porti, interporti, ferrovie e all'autotrasporto anche per garantire il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità del sistema di mobilità delle merci.
  2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipula con il soggetto attuatore di cui all'articolo 61-bis, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, apposito atto convenzionale per disciplinare l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo.
11. 01. (Nuova formulazione) Fregolent, Ungaro.

ART. 13.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Agevolazioni fiscali per i lavoratori impatriati)

  1. Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è sostituito dal seguente:
  «2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), si applicano, a partire dal periodo d'imposta in corso, ai soggetti che a decorrere dal 30 aprile 2019 trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147».

Pag. 77

  2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, denominato «Fondo Controesodo», con la dotazione di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per la richiesta di accesso alle prestazioni del fondo di cui al presente comma. I soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, possono accedere alle risorse del fondo fino ad esaurimento dello stesso.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
13. 08. (Nuova formulazione) Ungaro, Mor, Del Barba, Carè, De Filippo, Rotta, Mura, Buratti, Mancini, Topo.

ART. 16.

  Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

Articolo 16-bis.
(Ampliamento della platea dei contribuenti che possono utilizzare il modello 730 e riordino dei termini dell'assistenza fiscale)

  1. All'articolo 34 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il comma 4 è sostituito dal seguente:
  « 4. In relazione alla dichiarazione annuale dei redditi dei titolari dei redditi di lavoro dipendente e dei redditi assimilati indicati agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e degli altri redditi diversi da quelli di lavoro autonomo e d'impresa di cui agli articoli 53, comma 1, e 55 del medesimo testo unico, i centri costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) e f) del comma 1 dell'articolo 32 del presente decreto svolgono le attività di cui alle lettere da c) a f) del comma 3 del presente articolo assicurando adeguati livelli di servizio. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti i livelli di servizio anche in relazione agli esiti dell'assistenza fiscale e le relative modalità di misurazione».

  2. All'articolo 13, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, le parole: «al comma 1, dell'articolo 37» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 4 dell'articolo 34».
  3. All'articolo 51-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole «A decorrere dall'anno 2014, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti titolari dei redditi indicati all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».
  4. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, le parole: «di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) ed l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» sono sostituite dalle seguenti: «dei redditi indicati all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».
  5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 acquistano efficacia a decorrere dal 1o gennaio 2020.Pag. 78
  6. Al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 13:
    1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  « 1. I possessori dei redditi indicati all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono adempiere all'obbligo di dichiarazione dei redditi presentando l'apposita dichiarazione e la scheda ai fini della destinazione del due, del cinque e dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche:
   a) entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, al proprio sostituto d'imposta, che intende prestare l'assistenza fiscale;
   b) entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, ad un CAF-dipendenti, unitamente alla documentazione necessaria all'effettuazione delle operazioni di controllo»;
    2) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «I contribuenti con contratto di lavoro a tempo determinato, nell'anno di presentazione della dichiarazione, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi, se il contratto dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo, rivolgendosi al sostituto o a un CAF-dipendenti purché siano conosciuti i dati del sostituto d'imposta che dovrà effettuare il conguaglio»;
    3) il comma 3 è abrogato;
   b) all'articolo 16:
    1) al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
  « d) conservare le schede relative alle scelte per la destinazione del due, del cinque e dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione»;
    2) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
  « 1-bis. I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati, fermo restando il termine del 10 novembre per la trasmissione delle dichiarazioni integrative di cui all'articolo 14, concludono le attività di cui al comma 1, lettere a), b) e c), del presente articolo entro:
   a) il 15 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio;
   b) il 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1o al 20 giugno;
   c) il 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio;
   d) il 15 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto;
   e) il 30 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1o al 30 settembre»;
    3) al comma 4-bis, lettera b), quarto periodo, le parole: «entro il 7 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 marzo»;
   c) all'articolo 17, comma 1:
    1) alla lettera b) le parole: «e comunque entro il 7 luglio» sono soppresse;
    2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
   « c) trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni elaborate e i relativi prospetti di liquidazione, nonché consegnare, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, le buste contenenti le schede relative alle scelte per Pag. 79la destinazione del due, del cinque e dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, entro:
    1) il 15 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio;
    2) il 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1o al 20 giugno;
    3) il 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio;
    4) il 15 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto;
    5) il 30 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1o al 30 settembre»;
    3) alla lettera c-bis), le parole: «il termine previsto» sono sostituite dalle seguenti: «i termini previsti»;
   d) all'articolo 19:
    1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  « 1. Le somme risultanti a debito dal prospetto di liquidazione sono trattenute sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il predetto prospetto di liquidazione e sono versate nel termine previsto per il versamento delle ritenute di acconto del dichiarante relative alle stesse retribuzioni. Se il sostituto d'imposta riscontra che la retribuzione sulla quale effettuare il conguaglio risulta insufficiente per il pagamento dell'importo complessivamente risultante a debito, trattiene la parte residua dalle retribuzioni corrisposte nei periodi di paga immediatamente successivi dello stesso periodo d'imposta, applicando gli interessi stabiliti per il differimento di pagamento delle imposte sui redditi»;
    2) al comma 2, le parole: «retribuzione di competenza del mese di luglio» sono sostituite dalle seguenti: «prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione»;
    3) al comma 4, le parole: «a partire dal mese di agosto o di settembre» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal secondo mese successivo a quello di ricevimento dei dati del prospetto di liquidazione»;
    4) al comma 6, le parole: «entro il mese di settembre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 10 ottobre».

  7. All'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 6-quater le parole: «entro il 31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 marzo»;
   b) al comma 6-quinquies le parole: «entro il 7 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 marzo»;
   c) dopo il comma 6-quinquies è aggiunto il seguente:
  « 6-sexies. L'Agenzia delle entrate, esclusivamente nell'area autenticata del proprio sito internet, rende disponibili agli interessati i dati delle certificazioni pervenute ai sensi del comma 6-quinquies. Gli interessati possono delegare all'accesso anche un soggetto di cui all'articolo 3, comma 3».

  8. Al decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, comma 1, le parole: «entro il 15 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile»;
   b) all'articolo 4, comma 3-bis, le parole: «entro il 23 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre».

  9. La trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate da parte dei soggetti terzi dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell'anno precedente e Pag. 80alle spese sanitarie rimborsate, di cui all'articolo 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché dei dati relativi alle spese individuate dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, con scadenza 28 febbraio, è effettuata entro il termine del 16 marzo.
  10. Le disposizioni di cui ai commi da 6 a 9 acquistano efficacia a decorrere dal 1o gennaio 2021.
16. 022. (Nuova formulazione) I Relatori.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La trasmissione telematica è effettuata trimestralmente entro la fine del secondo mese successivo al trimestre di riferimento».
*16. 4. (Nuova formulazione) Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Ribolla, Tarantino.
*16. 23. (Nuova formulazione) Cattaneo, Gelmini, Giacomoni, Martino, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.
*16. 21. (Nuova formulazione) Buratti, Topo.
*58. 02. (Nuova formulazione) Currò, Trano, Grimaldi.

  Dopo l'articolo 16, è inserito il seguente:

Art. 16-bis.
(Potenziamento dell'amministrazione finanziaria)

  1. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia all'azione amministrativa, in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dagli obiettivi di finanza pubblica e dalle misure per favorire da un lato gli adempimenti tributari e le connesse semplificazioni e dall'altro una più incisiva azione di contrasto all'evasione fiscale nazionale e internazionale e alle frodi, anche mediante mirate analisi del rischio delle partite IVA di nuova costituzione, 1'Agenzia delle entrate è autorizzata, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, ad espletare procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione di nuovo personale, in aggiunta alle assunzioni già autorizzate o consentite dalla normativa vigente, anche in deroga alle disposizioni in materia di concorso unico contenute nell'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nel limite di un contingente corrispondente a una spesa non superiore a 2,28 milioni di euro per l'anno 2020, a 12,66 milioni di euro per l'anno 2021, a 21,9 milioni di euro per l'anno 2022 e a 25,95 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
  2. Le risorse derivanti dalle convenzioni stipulate dall'Agenzia delle entrate con soggetti pubblici o privati dirette a fornire servizi in forza di specifiche disposizioni normative, certificate dal collegio dei revisori, confluiscono annualmente, in misura non superiore al 50 per cento della media dei ricavi del triennio 2016-2018, comprensive degli oneri riflessi a carico dell'Agenzia, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nell'ambito della quota incentivante di parte variabile prevista dalla convenzione di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, a valere sulle risorse iscritte nel bilancio dell'Agenzia stessa. Per le medesime convenzioni non si applica l'articolo 43, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Le disposizioni del presente comma si applicano con riferimento alle convenzioni di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, aventi effetti sulla contrattazione decentrata del personale non dirigenziale i cui accordi sono sottoscritti a decorrere dall'anno 2020.Pag. 81
  3. Al fine di rafforzare le attività istituzionali, e in particolare lo svolgimento dei nuovi compiti in materia di contrasto alle frodi in tema di accise e di diritti doganali, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata, nell'anno 2020, nel rispetto dei limiti delle dotazioni organiche, in deroga alle disposizioni in materia di concorso unico contenute nell'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, a bandire procedure concorsuali pubbliche per esami e ad assumere un contingente massimo di 300 unità di personale non dirigenziale, di cui 200 unità per profili professionali dell'area II, terza fascia retributiva, e 100 unità per profili professionali dell'area III, prima fascia retributiva. A tale fine è autorizzata la spesa di 8.040.401 euro per l'anno 2020 e di 16.080.802 euro annui a decorrere dall'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sulle facoltà assunzionali dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli disponibili a legislazione vigente.
  4. A decorrere dall'anno 2020, anche al fine di garantire l'attuazione delle prioritarie esigenze di controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica e di analisi e valutazione della sostenibilità degli interventi in materia di entrata e di spesa di cui al presente decreto, al fine di garantire il rispetto dei saldi di finanza pubblica anche in relazione a quanto previsto all'articolo 59, comma 3, lettera a), del presente decreto, il numero dei posti di funzione di livello dirigenziale generale di consulenza, studio e ricerca assegnati al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, è incrementato di due unità. Per le medesime esigenze di cui al primo periodo, per potenziare lo svolgimento dei predetti compiti di controllo e monitoraggio e riorganizzare complessivamente le competenze ispettive esercitate dal Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito, nell'ambito del predetto Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, un ufficio dirigenziale di livello generale da cui dipende un corpo unico di ispettori. Per tali finalità sono istituiti ulteriori venti posti di funzione dirigenziale di livello non generale per i servizi ispettivi di finanza pubblica. Il Ministero dell'economia e delle finanze è conseguentemente autorizzato, nel triennio 2020-2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato fino a venti unità di personale con qualifica di dirigente di livello non generale. Per le specifiche finalità di monitoraggio delle entrate tributarie e di analisi e valutazione della politica tributaria nazionale e internazionale, il numero dei posti di funzione di livello dirigenziale generale di consulenza, studio e ricerca assegnati al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del citato regolamento di cui decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 103, è incrementato di una unità, i cui maggiori oneri, al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, sono compensati dalla soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario. Per il potenziamento dei compiti finalizzati al miglioramento e all'incremento dell'efficienza delle attività a supporto della politica economica e finanziaria, è istituito presso il Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze un posto di funzione di livello dirigenziale generale di consulenza, studio e ricerca, i cui maggiori oneri, al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, sono compensati dalla soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario. Conseguentemente la dotazione organica dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze è rideterminata nel numero massimo di 64 posizioni di livello generale e, fermo restando il numero di posizioni di fuori ruolo istituzionale, di 604 posizioni Pag. 82di livello non generale. A tale fine è autorizzata la spesa di 3.680.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020.
  5. Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, è sostituito dal seguente:

  «3. Il Ragioniere generale dello Stato presenta annualmente al Ministro dell'economia e delle finanze una relazione sull'attività di vigilanza e controllo svolta dagli uffici centrali e periferici del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche ai fini della successiva trasmissione alla Corte dei conti».

  6. Per il potenziamento dei compiti finalizzati al miglioramento e all'incremento dell'efficienza delle politiche di bilancio e fiscali, la dotazione finanziaria destinata alle esigenze di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, è incrementata di 900.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020.
  7. L'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, compresa quella degli uffici di diretta collaborazione, è adeguata con riferimento alle disposizioni di cui al secondo periodo del comma 4 mediante uno o più regolamenti che possono essere adottati, entro il 30 giugno 2020, con le modalità di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97. Con effetto dal 31 marzo 2020 al comma 1 del predetto articolo 4-bis del decreto-legge n. 86 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 97 del 2018, le parole: «ha facoltà di richiedere», sono sostituite dalla seguente: «richiede».
  8. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «quarantacinque» e dopo le parole: «nel profilo di area terza» sono aggiunte le seguenti: «, posizione economica F3»;
   b) al terzo periodo, le parole: «euro 1.310.000 annui» sono sostituite dalle seguenti «euro 1.965.000 annui».

  9. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1130 è sostituito dal seguente:
  «1130. Per le finalità di sviluppo, sperimentazione e messa a regime dei sistemi informativi e delle nuove funzionalità strumentali all'attuazione della riforma del bilancio dello Stato disposta dai decreti legislativi 12 maggio 2016, n. 90, e 12 maggio 2016, n. 93, nonché dalla legge 4 agosto 2016, n. 163, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, nel triennio 2020-2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nel rispetto del limite dell'attuale dotazione organica, a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato 11 unità di personale di alta professionalità da inquadrare nell'area terza, posizione economica F3. A tale fine, è autorizzata la spesa di 240.000 euro per l'anno 2020 e di 480.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;
   b) il comma 1131 è abrogato.

  10. Una quota delle risorse finanziarie previste alla voce «Adeguamento e ammodernamento del sistema a supporto della tenuta delle scritture contabili del bilancio dello Stato» della tabella allegata alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 114/2015 del 23 dicembre 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2016, nel limite massimo di 3 milioni di euro per l'anno 2020, è versata al Fondo risorse decentrate, previsto dall'articolo Pag. 8376 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigenziale del comparto funzioni centrali – Triennio 2016-2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 29 alla Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 2018, del Ministero dell'economia e delle finanze, per essere assegnata sulla base di criteri individuati in sede di contrattazione integrativa. Dal 2021 il predetto Fondo è integrato di 1 milione di euro.
  11. Agli oneri derivanti dai commi 1, 3, 4, 6 e 10, pari a 14.900.401 euro per l'anno 2020, a 18.240.000 euro per l'anno 2021, a 27.480.000 euro per l'anno 2022 e a 31.530.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede:
   a) quanto a 12.620.401 euro per l'anno 2020 e a 6.380.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
   b) quanto a 2,28 milioni di euro per l'anno 2020, a 12,66 milioni di euro per l'anno 2021, a 21,1 milioni di euro per l'anno 2022 e a 25,15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
16. 050. Il Governo.

ART. 17.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, nel caso in cui gli importi dovuti non superino la soglia annua di 1.000 euro, l'obbligo di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere assolto con due versamenti aventi cadenza semestrale, da effettuare rispettivamente entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre di ciascun anno.
17. 3. (Nuova formulazione) Gelmini, Porchietto, Giacomoni, Cattaneo, Martino, Baratto, Angelucci, Giacometto, Mandelli.

ART. 22.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di tutelare la trasparenza in materia di costi delle commissioni bancarie, la Banca d'Italia, con provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individua le modalità e i criteri con cui gli operatori di cui al periodo precedente trasmettono agli esercenti, mensilmente e per via telematica, l'elenco e le informazioni relativi alle transazioni effettuate nel periodo di riferimento.
22. 19. (Nuova formulazione) Gelmini, Giacomoni, Martino, Giacometto, Baratto, Cattaneo, Angelucci, Porchietto.

ART. 23.

  Sopprimerlo.
23. 1. Porchietto, Gelmini, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Mandelli.

Pag. 84

ART. 27.

  Al comma 3 la lettera c) è sostituita dalla seguente:
   c) i produttori e i proprietari degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 7, lettere a), c), c-bis) e c-ter) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché i possessori o i detentori a qualsiasi titolo dei predetti apparecchi con esclusivo riferimento a quelli che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita.
27. 1. (Nuova formulazione) Perantoni.

ART. 30.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al comma 4 dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:
  «A seguito dell'apporto ai fondi di cui al comma 8-ter da parte degli enti territoriali nonché da parte degli enti pubblici, anche economici, strumentali delle regioni, oggetto di preventiva comunicazione da parte di ciascuna regione alla società di gestione del risparmio di cui al comma 1 e al Ministero dell'economia e delle finanze, è riconosciuto in favore dell'ente conferente un ammontare pari almeno al 70 per cento del valore di apporto dei beni in quote del fondo; compatibilmente con la pianificazione economico-finanziaria dei fondi gestiti dalla società di gestione del risparmio di cui al comma 1, la restante parte del valore è corrisposta in denaro».

  2-ter. Al comma 8-ter dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:
  «La totalità delle risorse rivenienti dalla valorizzazione ed alienazione degli immobili di proprietà delle regioni, degli enti locali e degli enti pubblici, anche economici, strumentali di ciascuna regione, trasferiti ai fondi di cui al presente comma, è destinata alla riduzione del debito dell'ente e, solo in assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente, a spese di investimento».
*30. 2. (Nuova formulazione) Garavaglia, Comaroli, Gusmeroli.
*30. 3. (Nuova formulazione) Melilli.

ART. 32.

  Il comma 1 è sostituito dal seguente:
  1. All'articolo 10, comma 1, n. 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «a titolo personale» sono sostituite dalle seguenti: «a titolo personale. Le prestazioni di cui al periodo precedente non comprendono l'insegnamento della guida automobilistica ai fini dell'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1

  Conseguentemente sopprimere il comma 2.
32. 1000. I Relatori.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Adeguamento a sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 20 giugno 2019, causa C-291/18 (Direttiva 95/7/Ce) – (Modifica dell'articolo 2, comma 4, della legge n. 28 del 18 febbraio 1997)

  1. All'articolo 2, comma 4, della legge 18 febbraio 1997, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «le piattaforme e», sono soppresse;Pag. 85
   b) all'ultimo capoverso è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le precedenti disposizioni non si applicano alle piattaforme ancorate a terra con struttura emersa destinata alla coltivazione di idrocarburi o di ausilio alla prospezione, alla ricerca, alla coltivazione e allo sfruttamento di giacimenti di idrocarburi in mare».
32. 05. (Nuova formulazione) Ruggiero.

  Dopo l'articolo 32, inserire i seguenti:

Articolo 32-bis.
(Imposta sul valore aggiunto con aliquota agevolata su prodotti igienico-sanitari)

  1. Alla Tabella A, parte II-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-quater) è aggiunto il seguente:
  «1-quinquies) prodotti per la protezione dell'igiene femminile compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002 o lavabili; coppette mestruali».

  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal 1o gennaio 2020.

Articolo 32-ter.
(Modifiche al regime fiscale degli utili distribuiti a società semplici)

  1. I dividendi corrisposti alla società semplice si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale. Gli utili distribuiti alle società semplici, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, anche nei casi di cui all'articolo 47, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dalle società e dagli enti residenti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c), del medesimo testo unico:
   a) per la quota imputabile a soggetti tenuti all'applicazione dell'articolo 89 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo per il 95 per cento del loro ammontare;
   b) per la quota imputabile a soggetti tenuti all'applicazione dell'articolo 59 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo, nella misura del 41,86 per cento del loro ammontare, nell'esercizio in cui sono percepiti;
   c) per la quota imputabile alle persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni, qualificate e non qualificate, non relative all'impresa ai sensi dell'articolo 65 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono soggetti a tassazione con applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta nella misura prevista dall'articolo 27, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

  2. La ritenuta a titolo d'imposta, con obbligo di rivalsa, di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo è operata dalle società e dagli enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sulla base delle informazioni fornite dalla società semplice. Sugli utili derivanti dalle azioni e dagli strumenti finanziari similari alle azioni, immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla società di gestione accentrata, è applicata, in luogo della ritenuta di cui al periodo precedente, un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota e alle medesime condizioni».

  Conseguentemente, all'articolo 59, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

  1-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, Pag. 86dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 2,7 milioni di euro per l'anno 2020.
  1-ter. Agli oneri derivanti dagli articoli 32-bis e 32-ter e dal comma 1-bis del presente articolo, pari a 12,3 milioni di euro per l'anno 2020, a 9,6 milioni di euro per l'anno 2021, a 15,86 milioni di euro per l'anno 2022 e a 13,24 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede:
   a) quanto a 12,3 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui all'articolo 32-ter;
   b) quanto a 7,5 milioni di euro per l'anno 2021, a 13,76 milioni di euro per l'anno 2022 e a 11,14 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato, da ultimo, dal comma 1-bis del presente articolo.
32. 021. (Nuova formulazione) Martinciglio, Cancelleri, Cenni, Incerti, Rotta, Carnevali, Mura, Boldrini, Pollastrini, Carinelli, Bruno Bossio, Ciampi, Benedetti, Schirò, Deiana, Frate, Gebhard, Di Giorgi, Gribaudo, Annibali, Bonomo, Braga, Ascari, Berlinghieri, Casa, D'Arrando, Ehm, Giannone, Lorenzin, Madia, Muroni, Noja, Papiro, Pini, Polverini, Prestipino, Quartapelle Procopio, Rostan, Suriano, Sensi, Pezzopane, Elisa Tripodi, Baldini, Occhionero, Roberto Rossini, Giordano, Sarli.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Trattamento fiscale delle convenzioni per la realizzazione di opere di urbanizzazione)

  1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non si considerano corrispettivi rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto i contributi di cui all'articolo 87, comma 9, della legge provinciale di Bolzano 17 dicembre 1998, n. 13, erogati dalla provincia per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e di allacciamento da parte degli assegnatari di aree destinate all'edilizia abitativa agevolata in attuazione della convenzione di cui all'articolo 131 della medesima legge provinciale.
32. 08. Schullian, Gebhard, Plangger.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Ristrutturazione e riqualificazione energetica delle strutture degli ex ospedali psichiatrici)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo, con la dotazione di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2029, destinato alla ristrutturazione e alla riqualificazione energetica delle strutture degli ex ospedali psichiatrici dismesse nell'anno 1999 ai sensi della legge 13 maggio 1978, n. 180, nel pieno rispetto del carattere storico, artistico, culturale ed etnoantropologico di tali strutture. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, sono individuate le strutture destinatarie degli interventi e sono stabiliti le modalità e i criteri per l'assegnazione e l'utilizzo delle risorse del Fondo.
  2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2030, al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge Pag. 8729 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
32. 014. (Nuova formulazione) Grimaldi.

ART. 33.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Fondo per le vittime dell'amianto)

  1. All'articolo 1, comma 278, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «2016, 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2016 al 2020».
  2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 862, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
33. 06. (Nuova formulazione) Ungaro, Paita, Pastorino.

ART. 36.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Nel caso in cui il contribuente eserciti la facoltà di cui al comma 1 ed effettui il pagamento di cui al comma 2, il Gestore dei servizi energetici non applica le decurtazioni degli incentivi di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e tiene conto della disciplina di cui al comma 4 del presente articolo relativa ai giudizi pendenti.
36. 3. (Nuova formulazione) Davide Crippa.

ART. 37.

  All'articolo 37, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. Le disposizioni dell'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014, anche per gli anni 2019 e 2020, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 ottobre 2019».
37. 13. I Relatori.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Il tasso di interesse per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo, anche in ipotesi diverse da quelle previste dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e dall'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è determinato in una misura unica, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, compresa tra lo 0,1 per cento e il 3 per cento.
  1-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite misure differenziate, nei limiti di cui al comma 1-bis del presente articolo, per gli interessi di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, agli articoli 20, 21, 30, 39 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché a quelli di cui agli articoli 8, comma 2, e 15, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
  1-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter si applicano ai pagamenti dovuti a decorrere dal 1o gennaio 2020.
  1-quinquies. Agli oneri di cui commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre Pag. 882004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «Disposizioni sui termini di pagamento della definizione agevolata e sui tassi di interesse».
37. 2. (Nuova formulazione) Topo, Buratti.

ART. 38.

  Dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Riversamento Tefa)

  1. All'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «tesoreria della provincia» sono inserite le seguenti: «o della città metropolitana»;
   b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso di pagamenti effettuati attraverso il versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1o giugno 2020, la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del medesimo decreto, provvede al riversamento del tributo spettante alla provincia o città metropolitana competente per territorio, al netto della commissione di cui al comma 5. Salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana, da comunicare all'Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio 2020, in deroga al comma 3 del presente articolo e all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a decorrere dal 1o gennaio 2020, la misura del tributo di cui al presente articolo è fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia. Con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 maggio 2020, previa intesa in sede di conferenza Stato-città e autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità per assicurare il sollecito riversamento del tributo anche con riferimento ai pagamenti effettuati tramite conto corrente, nonché eventuali ulteriori criteri e modalità attuative della disposizione di cui al primo periodo. In mancanza dell'intesa i decreti di cui al periodo precedente sono comunque emanati purché i relativi schemi siano stati sottoposti all'esame della conferenza Stato-città e autonomie locali almeno trenta giorni prima dell'emanazione».
*38. 02. (Nuova formulazione) Melilli, Lorenzin, Madia, Mancini, Navarra, Padoan, Ubaldo Pagano, Buratti, Mura, Rotta, Topo.
*38. 028. (Nuova formulazione) Migliorino.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Introduzione dell'obbligo di pagamento della tassa automobilistica regionale attraverso il sistema dei pagamenti elettronici pagoPA)

  1. A far data dal 1o gennaio 2020, i pagamenti relativi alla tassa automobilistica sono effettuati esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
38. 030. Garavaglia, Comaroli, Gusmeroli.

ART. 39.

  Alla lettera g), dopo il capoverso «q» è inserito il seguente:
   q-bis. Le disposizioni di cui alla lettera q) del presente comma si applicano Pag. 89esclusivamente alle condotte poste in essere successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
0. 39. 100. 24. Del Barba, Ungaro.

  All'articolo 39, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) la lettera d) è sostituita dalla seguente: d) all'articolo 4, comma 1, alinea, le parole: «uno a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni a quattro anni e sei mesi»;
   b) la lettera g) è sostituita dalla seguente: g) all'articolo 4, comma 1-ter, la parola: «singolarmente» è sostituita dalla seguente: «complessivamente»;
   c) la lettera h) è sostituita dalla seguente: « h) all'articolo 5, comma 1, le parole: «un anno e sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «due a cinque anni»
   d) la lettera i) è sostituita dalla seguente: « i) all'articolo 5, comma 1-bis, le parole: «un anno e sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «due a cinque anni»
   e) la lettera o) è soppressa;
   f) la lettera p) è soppressa;
   g) la lettera q) è sostituita dalla seguente:
    « q) dopo l'articolo 12-bis è inserito il seguente:
  «Art. 12-ter. – (Casi particolari di confisca)1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti di seguito indicati, si applica l'articolo 240-bis del codice penale quando:
   a) l'ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 2;
   b) l'imposta evasa è superiore a euro centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 3;
   c) l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 8;
   d) l'ammontare delle imposte, delle sanzioni e degli interessi è superiore a euro centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 11, comma 1;
   e) l'ammontare degli elementi attivi inferiori a quelli effettivi o degli elementi passivi fittizi è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 11, comma 2;
   h) dopo la lettera q) è aggiunta la seguente: q-bis) all'articolo 13, comma 2, dopo le parole: «di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «2, 3,».
39. 100. I Relatori.

  All'articolo 39, il comma 2 è sostituito dal seguente:

  2. Dopo l'articolo 25-quaterdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è aggiunto il seguente:
  «Art. 25-quinquiesdecies. – (Reati tributari) – 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
   a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
   b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;Pag. 90
   c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
   d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
   e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
   f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
   g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

  2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.
  3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)».
39. 101. I Relatori.

ART. 40.

  Dopo il comma 1 inserire i seguenti:
  1-bis. È autorizzata la spesa di 460 milioni di euro per l'anno 2019 per il finanziamento di investimenti infrastrutturali nella rete ferroviaria nazionale.
  1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis si provvede:
   a) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2019, mediante riduzione delle risorse finanziarie iscritte in bilancio per l'attuazione delle disposizioni del capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
   b) quanto a 200 milioni per l'anno 2019, mediante riduzione delle risorse finanziarie iscritte in bilancio per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
   c) quanto a 60 milioni per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 40 milioni di euro e l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 20 milioni di euro.

  1-quater. I commi 1-bis e 1-ter entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della legge di conversione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
40. 100. Il Governo.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Norme in materia di condizioni per la circolazione del materiale rotabile)

  1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1302/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, le imprese ferroviarie procedono, entro il 31 dicembre 2025, alla dismissione dei veicoli circolanti con toilette a scarico aperto che, fino alla predetta data e fermo restando quanto stabilito dal presente comma, possono continuare a circolare senza alcuna restrizione. Per le finalità di cui al periodo Pag. 91precedente il numero di veicoli circolanti con toilette a circuito aperto per ciascuna impresa ferroviaria non può eccedere, al 31 dicembre di ciascun anno, le seguenti consistenze:
   a) anno 2021: 40 per cento dei veicoli circolanti;
   b) anno 2022: 30 per cento dei veicoli circolanti;
   c) anno 2023: 20 per cento dei veicoli circolanti;
   d) anno 2024: 10 per cento dei veicoli circolanti.

  2. A decorrere dal 1o gennaio 2026, sulle reti ferroviarie nazionali e regionali non è consentita la circolazione di rotabili con toilette a scarico aperto adibiti al trasporto di passeggeri. Dal divieto di circolazione di cui al periodo precedente sono esclusi i rotabili storici come definiti dall'articolo 3, comma 1, della legge 9 agosto 2017, n. 128.
40. 01. I Relatori.

ART. 41.

  Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:

Art. 41-bis.
(Mutui ipotecari per l'acquisto di beni immobili destinati alla prima casa e oggetto di procedura esecutiva)

  1. Al fine di fronteggiare, in via eccezionale, temporanea e non ripetibile, i casi più gravi di crisi economica dei consumatori, ove una banca o una società veicolo, creditrice ipotecaria di primo grado, abbia avviato o sia intervenuta in una procedura esecutiva immobiliare avente ad oggetto la prima casa di abitazione del debitore, è conferita al debitore consumatore, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 2, la possibilità di richiedere la rinegoziazione del mutuo in essere ovvero un finanziamento, con surroga nella garanzia ipotecaria esistente, a una banca terza, il cui ricavato deve essere utilizzato per estinguere il mutuo in essere, con assistenza della garanzia del Fondo di garanzia per la prima casa di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e con il beneficio dell'esdebitazione per il debito residuo.
  2. Il presente articolo si applica al ricorrere congiunto delle seguenti condizioni:
   a) il debitore sia qualificabile come consumatore ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
   b) il creditore sia un soggetto che eserciti l'attività bancaria ai sensi dell'articolo 10 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, o una società veicolo di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130;
   c) il credito derivi da un mutuo con garanzia ipotecaria di primo grado sostanziale, concesso per l'acquisto di un immobile che rispetti i requisiti previsti dalla nota II-bis) della tariffa, parte prima, articolo 1, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e il debitore abbia rimborsato almeno il 10 per cento del capitale originariamente finanziato alla data della presentazione dell'istanza di rinegoziazione;
   d) sia pendente un'esecuzione immobiliare sul bene oggetto di ipoteca per il credito, il cui pignoramento sia stato notificato tra la data del 1o gennaio 2010 e quella del 30 giugno 2019;
   e) non vi siano altri creditori intervenuti oltre al creditore procedente o, comunque, sia depositato, prima della presentazione dell'istanza di rinegoziazione, un atto di rinuncia dagli altri creditori intervenuti;
   f) l'istanza sia presentata per la prima volta nell'ambito del medesimo processo Pag. 92esecutivo e comunque entro e non oltre il termine perentorio del 31 dicembre 2021;
   g) il debito complessivo calcolato ai sensi dell'articolo 2855 del codice civile nell'ambito della procedura di cui alla lettera d) e oggetto di rinegoziazione o rifinanziamento non sia superiore a euro 250.000;
   h) l'importo offerto non sia inferiore al 75 per cento del prezzo base della prossima asta ovvero del valore del bene come determinato nella consulenza tecnica d'ufficio nel caso in cui non vi sia stata la fissazione dell'asta. Qualora il debito complessivo sia inferiore al 75 per cento dei predetti valori, l'importo offerto non può essere inferiore al debito per capitale e interessi calcolati ai sensi della lettera g), senza applicazione della percentuale del 75 per cento;
   i) il rimborso dell'importo rinegoziato o finanziato avvenga con una dilazione non superiore a trenta anni decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'accordo di rinegoziazione o del finanziamento e comunque tassativamente non superiore a una durata in anni che, sommata all'età del debitore, superi il numero di 80;
   l) il debitore rimborsi integralmente le spese liquidate dal giudice, anche a titolo di rivalsa, in favore del creditore;
   m) non sia pendente in capo al debitore una procedura di risoluzione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della legge 27 gennaio 2012, n. 3.

  3. Se il debitore non riesce a ottenere personalmente la rinegoziazione o il rifinanziamento del mutuo, lo stesso può essere accordato a un suo parente o affine fino al terzo grado, ferme restando le condizioni di cui al comma 2, con le modalità dettate dal decreto di cui al comma 6. Se il finanziamento è stato concesso al parente o affine fino al terzo grado il giudice emette decreto di trasferimento ai sensi dell'articolo 586 del codice di procedura civile in suo favore. Per i successivi cinque anni dalla data di trasferimento dell'immobile è riconosciuto, in favore del debitore e della sua famiglia, il diritto legale di abitazione annotato a margine dell'ipoteca. Negli stessi termini il debitore può, previo rimborso integrale degli importi già corrisposti al soggetto finanziatore dal parente o affine fino al terzo grado, chiedere la retrocessione della proprietà dell'immobile e, con il consenso del soggetto finanziatore, accollarsi il residuo mutuo con liberazione del parente o affine fino al terzo grado. Le imposte di registro, ipotecaria e catastale relative al trasferimento degli immobili conseguente all'applicazione del presente comma sono applicate nella misura fissa di 200 euro agli atti di trasferimento in sede giudiziale degli immobili e all'eventuale successivo trasferimento al debitore dell'immobile residenziale. Il beneficio decade se il debitore non mantiene la residenza nell'immobile per almeno cinque anni dalla data di trasferimento in sede giudiziale.
  4. Le rinegoziazioni e i finanziamenti di cui al presente articolo sono assistiti dalla garanzia a prima richiesta rilasciata dal Fondo di garanzia per la prima casa di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concessa nella misura del 50 per cento dell'importo oggetto di rinegoziazione ovvero della quota capitale del nuovo finanziamento.
  5. A seguito di apposita istanza congiunta, presentata dal debitore e dal creditore, il giudice dell'esecuzione, ricorrendo le condizioni di cui al comma 2, deve sospendere l'esecuzione per un periodo massimo di sei mesi. Il creditore procedente, se è richiesta la rinegoziazione, entro tre mesi svolge un'istruttoria sulla capacità reddituale del debitore. Il creditore è sempre libero di rifiutare la propria adesione all'istanza o di rigettare, anche successivamente alla presentazione dell'istanza congiunta, la richiesta di rinegoziazione avanzata dal debitore. In ogni caso in cui sia richiesto un nuovo finanziamento a una banca diversa dal creditore ipotecario, a questa è comunque riservata la più totale discrezionalità nella concessione dello stesso.Pag. 93
  6. Con decreto di natura non regolamentare, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita, per quanto di competenza, la Banca d'Italia, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono dettate le ulteriori modalità di applicazione del presente articolo, in particolare definendo il contenuto e le modalità di presentazione dell'istanza di rinegoziazione, le modalità per procedere da parte del giudice all'esame dell'istanza, alla verifica del conseguimento delle finalità di cui al presente articolo, alla liquidazione e alla verifica del pagamento delle spese procedurali, all'estinzione della procedura esecutiva e alla surroga dell'eventuale banca terza finanziatrice nell'ipoteca, gli elementi ostativi alla concessione della richiesta di rinegoziazione ovvero di rifinanziamento e alla formalizzazione dell'accordo, le modalità e i termini per il versamento al Fondo di garanzia per la prima casa della somma di cui al comma 1, nonché le modalità di segnalazione nell'archivio della Centrale rischi della Banca d'Italia e negli archivi dei sistemi di informazione creditizia privati. Con il medesimo decreto di cui al presente comma è adeguato, per le finalità di cui al presente articolo, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 29 settembre 2014.
41. 01. (Nuova formulazione) Mancini, Buratti, Mura, Rotta, Topo.

ART. 42.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 9 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'affidamento di cui al periodo precedente può essere disposto dai piccoli comuni anche in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Fusioni e associazioni di comuni.

42. 3. I Relatori.

ART. 45.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  «1-bis. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il secondo periodo aggiungere i seguenti: «Nel triennio 2019-2021 la predetta percentuale è pari al 10 per cento per ciascun anno. Per il medesimo triennio, qualora nella singola regione emergano oggettivi ulteriori fabbisogni di personale rispetto alle facoltà assunzionali consentite dal presente articolo valutate congiuntamente dal Tavolo tecnico per la verifica adempimenti e dal Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, può essere concessa alla medesima regione un'ulteriore variazione del 5 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'anno precedente, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del servizio sanitario regionale»;
   b) all'ultimo periodo le parole: «il predetto incremento di spesa del 5 per cento è subordinato» sono sostituite dalle seguenti: «i predetti incrementi di spesa sono subordinati».

  1-ter.  A decorrere dall'anno 2020, il limite di spesa indicato all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è rideterminato nel valore della spesa consuntivata nell'anno 2011, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del servizio sanitario regionale.Pag. 94
  1-quater. All'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, al primo periodo, dopo le parole: «Il direttore sanitario è un medico che» sono inserite le seguenti: «, all'atto del conferimento dell'incarico,» e al terzo periodo, dopo le parole: «il direttore amministrativo è un laureato in discipline giuridiche o economiche che» sono inserite le seguenti: «, all'atto del conferimento dell'incarico,».
*45. 13. (Nuova formulazione) Carnevali, Rizzo Nervo, Siani, Pini, Schirò.
*45. 15. (Nuova formulazione) Boldi, Comaroli, Garavaglia, Gusmeroli.

ART. 46.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Disposizioni perequative in materia di edilizia scolastica)

  1. All'articolo 2-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  « 4-bis. Al fine di ridurre i divari territoriali e di perseguire un'equa distribuzione territoriale per gli interventi straordinari relativi alla ristrutturazione, al miglioramento, alla messa in sicurezza, all'adeguamento antisismico e all'incremento dell'efficienza energetica degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica, la quota attribuita è divisa in tre parti di pari importo in relazione alle aree geografiche del Nord (per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia-Romagna), Centro e Isole (per le regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Sicilia e Sardegna), Sud (per le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria). Nell'ambito di ciascuna area geografica resta salvo quanto disposto dalla programmazione nazionale predisposta in attuazione dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128».
  2. Alle risorse della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale, di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, derivanti dalle dichiarazioni dei redditi relative agli anni dal 2019 al 2028 e riferite agli interventi di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico e incremento dell'efficienza energetica degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica, di cui all'articolo 2-bis, comma 4-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, introdotto dal comma 1 del presente articolo, la deroga prevista dal medesimo comma 4-bis si applica nei limiti della medesima tipologia di intervento, senza possibilità di diversa destinazione.
  3. All'articolo 1, comma 172, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo le parole: «sono destinate» è inserita la seguente: «prioritariamente».
  4. All'articolo 47, terzo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «A decorrere dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 2019, per quanto riguarda la quota a diretta gestione statale, il contribuente può scegliere tra le cinque tipologie di intervento di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, secondo le modalità definite con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di approvazione del modello 730».
46. 05. I Relatori.

ART. 47.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di evitare l'interruzione dei servizi di trasporto pubblico locale, Pag. 95all'articolo 1, comma 232, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché, fino al 31 dicembre 2020, per i veicoli aventi particolari specifiche dimensionali già adibiti al trasporto pubblico locale nelle isole minori».
47. 3. I Relatori.

ART. 49.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 83, comma 10, terzo periodo, dopo le parole: «L'ANAC definisce i requisiti reputazionali e i criteri di valutazione degli stessi» sono inserite le seguenti: «e i criteri relativi alla valutazione dell'impatto generato di cui all'articolo 1, comma 382, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, anche qualora l'offerente sia un soggetto diverso dalle società benefit,»;
   b) all'articolo 95, il comma 13, è sostituito dal seguente: «13. Compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito, i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell'offerta in relazione al maggior rating di legalità e di impresa, alla valutazione dell'impatto generato di cui all'articolo 1, comma 382, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, anche qualora l'offerente sia un soggetto diverso dalle società benefit, nonché per agevolare la partecipazione delle microimprese, delle piccole e medie imprese, dei giovani professionisti e delle imprese di nuova costruzione alle procedure di affidamento. Indicano altresì il maggior punteggio relativo all'offerta concernente beni, lavori o servizi che presentano un minore impatto sulla salute e sull'ambiente, ivi inclusi i beni o i prodotti da filiera corta o a chilometro zero».
49. 4. (Nuova formulazione) Del Barba, Ungaro.

ART. 50.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, prima delle parole: «principi generali», inserire la seguente: «soli» e dopo le parole: «della spesa» inserire le seguenti: «pubblica ad essi relativi»
*50. 4. (Nuova formulazione) Martino.
*50. 6. (Nuova formulazione) Bordo, Fregolent.

  Dopo l'articolo 50, inserire il seguente:

Art. 50-bis.
(Pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettuate dalle Forze di polizia e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel 2018)

  1. Al fine di consentire il pagamento di compensi per prestazioni di lavoro straordinario riferiti ad annualità precedenti al 2019 e non ancora liquidati, è autorizzata la spesa complessiva di 180 milioni di euro per il predetto anno 2019, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione e in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. La spesa di cui al presente comma è così ripartita:
   a) 175 milioni di euro con riferimento agli appartenenti alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1o aprile 1981, n. 121;
   b) 5 milioni di euro con riferimento al personale del Corpo nazionale dei vigili Pag. 96del fuoco, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97.

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 180 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede:
   a) quanto a 124 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse iscritte nel fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
   b) quanto a 56 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, di cui 41,8 milioni di euro a valere sulla quota parte delle risorse assegnate alle finalità di cui alla lettera b) del citato comma 365 e 14,2 milioni di euro a valere sulla quota parte delle risorse assegnate alle finalità di cui alla lettera c) del medesimo comma.
50. 08. Il Governo.

ART. 51.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  «2-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 1, nonché allo scopo di eliminare duplicazioni, di contrastare l'evasione delle tasse automobilistiche e di conseguire risparmi di spesa, al sistema informativo del pubblico registro automobilistico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono acquisiti anche i dati delle tasse automobilistiche, per assolvere transitoriamente alla funzione di integrazione e coordinamento dei relativi archivi. I predetti dati sono resi disponibili all'Agenzia delle entrate, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, le quali provvedono a far confluire in modo simultaneo e sistematico i dati dei propri archivi delle tasse automobilistiche nel citato sistema informativo.
  2-ter. L'Agenzia delle entrate, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano continuano a gestire i propri archivi delle tasse automobilistiche, anche mediante la cooperazione, regolata da apposito disciplinare, del soggetto gestore del pubblico registro automobilistico, acquisendo i relativi dati con le modalità di cui all'articolo 5, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1998, n. 418, anche al fine degli aggiornamenti di cui al comma 2-bis.
  2-quater. Dall'attuazione dei commi 2-bis e 2-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli enti interessati provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».
51. 2. I Relatori.

ART. 52.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, premettere il seguente:
  01. All'articolo 1 della legge 1o ottobre 2018, n. 117, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  « 3-bis. Al fine di consentire una corretta informazione dell'utenza e l'attuazione da parte dei produttori delle disposizioni del decreto di cui al comma 2 del presente articolo, le sanzioni per la violazione dell'obbligo di cui all'articolo 172, comma 1-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal 6 marzo 2020».
   b) al comma 2, sostituire le parole: «di 1 milione di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 5 milioni di euro per l'anno 2020»;
   c) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Agli oneri di cui al comma 2, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020, si Pag. 97provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
52. 9. (Nuova formulazione) Gariglio, Madia.

  Dopo l'articolo 52 aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Detrazioni delle spese per dispositivi di protezione individuale dei conducenti e dei passeggeri di ciclomotori e motocicli)

  1. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:
  «1-quinquies. A decorrere dall'anno 2020, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 50 per cento delle spese documentate, fino a un ammontare massimo delle spese pari a euro 500 e nel limite di spesa per la finanza pubblica di 30 milioni di euro all'anno, sostenute per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale motoairbag, anche se integrati in capi di abbigliamento, ad attivazione meccanica, certificati secondo la normativa europea EN1621/4, o elettronica, certificati secondo la citata normativa europea nella sola parte applicabile ai dispositivi elettronici»;
   b) al comma 2, dopo le parole: «i-decies) del comma 1» sono inserite le seguenti: «e al comma 1-quinquies» e dopo le parole: «alle lettere f) e i-decies)» sono inserite le seguenti: «al comma 1-quinquies».

  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 1,7 milioni di euro per l'anno 2020 e a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3.
  3. Al comma 2 dell'articolo 353 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: «è prevista un'aliquota pari al dieci per cento» sono sostituite dalle seguenti: «è prevista un'aliquota pari al 10,3 per cento».
52. 02. (Nuova formulazione) Angiola, Grimaldi, Durigon, Lacarra.

ART. 53.

  Al comma 1, dopo le parole «Al fine di accrescere la sicurezza del trasporto su strada e di ridurre gli effetti climalteranti derivanti dal trasporto merci» aggiungere le seguenti «e passeggeri», e sostituire le parole «12, 9 milioni di euro» con le seguenti «25 milioni di euro» e, in fine, dopo le parole «Registro elettronico nazionale (R.E.N.) e», aggiungere le seguenti «altresì, nel caso di imprese esercenti attività di trasporto merci,»;

  Conseguentemente:
   al comma 2, dopo le parole «sono destinati a finanziare» aggiungere le seguenti: «nel limite di euro 12,9 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020, nel caso di veicoli adibiti a trasporto merci, e di euro 12,1 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020, nel caso di veicoli adibiti al trasporto passeggeri», dopo le parole «finalizzati alla radiazione, per rottamazione dei veicoli a motorizzazione termica fino a euro IV, adibiti al trasporto merci e di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate,» aggiungere le seguenti «nonché al trasporto passeggeri ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, e del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, e di categoria M2 o M3» e infine, Pag. 98dopo le parole «autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto merci e di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate» aggiungere le seguenti: «e ai predetti servizi di trasporto passeggeri e di categoria M2 o M3»;
   al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero, per i veicoli destinati al trasporto passeggeri, è compresa tra un minimo di euro 4.000 e un massimo di euro 40.000 per ciascun veicolo ed è differenziata in ragione della categoria M2 o M3 del nuovo veicolo».
53. 1. (Nuova formulazione) Ubaldo Pagano, Lacarra.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Ai fini del miglioramento ambientale e dello sviluppo di forme più sostenibili di trasporto merci, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per la valorizzazione del trasporto di merci per idrovie interne e per vie fluvio marittime, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è definito il Piano triennale degli incentivi di cui al presente comma. Il comma 234 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni in materia di trasporto.
*53. 8. Gariglio, Madia.
*53. 10. Scagliusi.

  Dopo l'articolo 53 aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.
(Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali relative ai veicoli elettrici e a motore ibrido utilizzati dagli invalidi)

  1. Al numero 31) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico».
  2. All'articolo 1, comma 1, della legge 9 aprile 1986, n. 97, le parole: «di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2.800 centimetri cubici, se con motore Diesel» sono sostituite dalle seguenti: «di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico».
  3. All'articolo 8, comma 3, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: «di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel» sono sostituite dalle seguenti: «di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico».
  4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
53. 03. (Nuova formulazione) Noja, Del Barba, Ungaro.

ART. 55.

  All'articolo 55, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. Al fine di contribuire al rafforzamento degli strumenti a supporto dell'export, Pag. 99all'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «gli operatori nazionali che ottengano finanziamenti in Italia o all'estero da banche nazionali o estere ovvero da intermediari finanziari autorizzati all'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma ai sensi del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385;»;
   b) alla lettera b), dopo le parole: «banche, nazionali o estere» sono aggiunte le seguenti: «e gli intermediari finanziari autorizzati all'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma ai sensi del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385».
*55. 12. Trano.
*55. 13. Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

Art. 55-bis.
(Disciplina prodotti fitosanitari da parte degli utilizzatori non professionali e aliquota dell'imposta sul valore aggiunto)

  1. Al decreto 22 gennaio 2018, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 7, comma 1, le parole: «per 24 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «per 42 mesi»;
   b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «di 24 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «di 42 mesi»;
   c) all'articolo 7, è aggiunto, infine, il seguente comma:
  «8-bis. L'allegato al presente decreto non si applica nella fase transitoria di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi commi da 1 a 5 del presente articolo»;
   d) all'articolo 8, comma 1, lettera b), le parole: «per 24 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «per 42 mesi»;
   e) all'articolo 8, è aggiunto, infine, il seguente comma:
  «8-bis. L'allegato al presente decreto non si applica nella fase transitoria di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi commi da 1 a 5 del presente articolo».

  2. L'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) per i prodotti fitosanitari per uso non professionale è aumentata di 12 punti percentuali.

  Conseguentemente, alla tabella A, parte III, n. 100), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: prodotti fitosanitari sono aggiunte le seguenti parole: ad uso professionale.
55. 01. Incerti, Cenni, Critelli, Dal Moro, Martina.

  Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

Art. 55-bis.
(Misure a favore della competitività delle imprese italiane e del settore assicurativo e della produzione di veicoli a motore)

  1. Al comma 4-bis dell'articolo 134 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la parola: «, relativo» è sostituita dalle seguenti: «e in tutti i casi di rinnovo Pag. 100di contratti già stipulati, purché in assenza di sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi 5 anni, sulla base delle risultanze dell'attestato di rischio, relativi»;
   b) le parole: «della medesima tipologia» sono sostituite dalle seguenti: «, anche di diversa tipologia».
55. 011. (Nuova formulazione) Caso, Grimaldi, Topo, De Luca.

ART. 57.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
  1-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 448, le parole: «e in euro 6.208.184.364,87 a decorrere dall'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «, in euro 6.208.184.364,87 per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e in euro 6.213.684.364,87 a decorrere dall'anno 2020»;
   b) al comma 449, dopo la lettera d-bis) è aggiunta la seguente:
   « d-ter) destinato, nel limite massimo di euro 5.500.000 annui a decorrere dall'anno 2020, ai comuni fino a 5.000 abitanti che, successivamente all'applicazione dei criteri di cui alle lettere da a) e d), presentino un valore negativo del fondo di solidarietà comunale. Il contributo di cui al periodo precedente è attribuito sino a concorrenza del valore negativo del fondo di solidarietà comunale, al netto della quota di alimentazione del fondo stesso, e, comunque, nel limite massimo di euro 50.000 per ciascun comune. In caso di insufficienza delle risorse il riparto avviene in misura proporzionale al valore negativo del fondo di solidarietà comunale considerando come valore massimo ammesso a riparto l'importo negativo di euro 100.000. L'eventuale eccedenza delle risorse è destinata a incremento del correttivo di cui alla lettera d-bis)».

  1-ter. All'onere di cui al comma 1-bis, pari a 5,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede:
   a) quanto 5,5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando quanto a 3,5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e quanto a 2 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;
   b) quanto a 5,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
57. 4. (Nuova formulazione) Fornaro, Pastorino.

  Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
  2-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione pari a 5,5 milioni di euro per l'anno 2019.
  2-ter. Il fondo di cui al comma 2-bis è destinato al pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 ottobre 2019 contratti con enti e imprese aventi sede legale in paesi non appartenenti all'Unione europea da parte di comuni interamente confinanti con i medesimi paesi.
  2-quater. Una quota non inferiore a 3 milioni di euro per l'anno 2019 del fondo di cui al comma 2-bis è destinata all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti contratti con enti e imprese aventi sede legale in Paesi non appartenenti all'Unione europea da parte di comuni che hanno Pag. 101deliberato il dissesto finanziario entro il 31 dicembre 2018 e che sono interamente confinanti con i medesimi Paesi.
  2-quinquies. Il fondo di cui al comma 2-bis è ripartito tra i beneficiari di cui ai commi 2-ter e 2-quater con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 28 dicembre 2019.
  2-sexies. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-bis, pari a 5,5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni in materia di enti locali».
57. 49. I Relatori.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Fermo restando l'obbligo del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato entro l'anno 2019 da parte della Fondazione IFEL-Istituto per la finanza e l'economia locale, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, delle somme dovute ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2019 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 a favore della predetta Fondazione per il finanziamento di interventi di supporto ai processi comunali di investimento, di sviluppo della capacità di accertamento e riscossione e di prevenzione delle crisi finanziarie. All'onere di cui al periodo precedente, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, si provvede:
   a) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
   b) quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
57. 21. (Nuova formulazione) Mancini.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Disciplina della TARI – coefficienti e termini deliberazione PEF e tariffe – introduzione del bonus sociale rifiuti e automatismo bonus energia elettrica, gas e idrico)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 652, terzo periodo, le parole: «per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205»;
   b) dopo il comma 683, è aggiunto il seguente:
  «683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del Pag. 102servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati.»

  2. Al fine di promuovere la tutela ambientale in un quadro di sostenibilità sociale, l'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente assicura agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate, l'accesso a condizioni tariffarie agevolate alla fornitura del servizio. Gli utenti beneficiari sono individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato. L'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente definisce, con propri provvedimenti, le modalità attuative, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento, sulla base dei principi e i criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  3. All'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo le parole: «fornitura di gas naturale», sono inserite le seguenti: «e le agevolazioni relative al servizio idrico integrato di cui all'articolo 60, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221».
  4. A decorrere dal 1o gennaio 2020, la tariffa sociale del servizio idrico integrato di cui all'articolo 60, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, comprende, con riferimento al quantitativo minimo vitale, anche gli oneri relativi ai servizi di fognatura e depurazione le cui modalità di quantificazione, riconoscimento ed erogazione sono disciplinate dall'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente.
  5. Con decorrenza dal 1o gennaio 2021, i bonus sociali per la fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le agevolazioni relative al servizio idrico integrato di cui all'articolo 60, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, sono riconosciuti automaticamente a tutti i soggetti il cui Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità sia ricompreso entro i limiti stabiliti dalla legislazione vigente. L'Autorità di regolazione Energia Reti e Ambiente, con propri provvedimenti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisce le modalità di trasmissione delle informazioni utili da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) al Sistema informativo integrato gestito da Acquirente Unico S.p.A. L'Autorità di regolazione energia reti e ambiente definisce, altresì, con propri provvedimenti, le modalità applicative per l'erogazione delle compensazioni, nonché, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalità di condivisione delle informazioni relative agli aventi diritto ai bonus tra il Sistema informativo integrato e il Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (Sgate) al fine di assicurare il pieno riconoscimento ai cittadini delle altre agevolazioni sociali previste.
  6. L'Autorità di regolazione Energia Reti e Ambiente stipula un'apposita convenzione con l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) al fine di assicurare una capillare diffusione ai cittadini delle informazioni relative ai bonus sociali relativi alla fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale, al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati e per la gestione Pag. 103dei bonus sociali i cui beneficiari non risultano identificabili attraverso procedure automatiche.
*57. 32. (Nuova formulazione) Melilli, Braga, Lorenzin, Madia, Mancini, Navarra, Ubaldo Pagano, Buratti, Mura.
*57. 43. (Nuova formulazione) Migliorino.
*57. 04. (Nuova formulazione) Pastorino, Fornaro.
*38. 020. (Nuova formulazione) Pella.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Organo di revisione economico-finanziario)

  1. All'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 25, alinea, le parole: «a livello regionale» sono sostituite dalle seguenti: «a livello provinciale»;
   b) dopo il comma 25 è inserito il seguente: «25-bis. Nei casi di composizione collegiale dell'organo di revisione economico-finanziario previsti dalla legge, in deroga al comma 25, i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane e le unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali eleggono, a maggioranza assoluta dei membri, il componente dell'organo di revisione con funzioni di presidente, scelto tra i soggetti validamente inseriti nella fascia 3) formata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23, o comunque nella fascia di più elevata qualificazione professionale in caso di modifiche al citato regolamento».

  2. Il Governo modifica il decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23 prevedendo che l'inserimento nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto, avvenga a livello provinciale.
**57. 017. (Nuova formulazione) Migliorino.
**57. 09. (Nuova formulazione) Pastorino.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Indennità di funzione minima per l'esercizio della carica di sindaco e per i presidenti di provincia)

  1. Dopo il comma 8 dell'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:
  « 8-bis. La misura dell'indennità di funzione di cui al presente articolo spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è incrementata fino all'85 per cento della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti».

  2. A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento dell'indennità previsto dalla disposizione di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  3. Il fondo di cui al comma 2 è ripartito tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.Pag. 104
  4. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 59 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e percepisce un'indennità, a carico del bilancio della provincia, determinata in misura pari a quella del sindaco del comune capoluogo, in ogni caso non cumulabile con quella percepita in qualità di sindaco»;
   b) al comma 84, le parole: «di presidente della provincia,» sono soppresse.

57. 018. (Nuova formulazione) Melilli, Mancini, Orlando, Lorenzin, Madia, Navarra, Padoan, Ubaldo Pagano, Buratti, Mura, Rotta, Topo.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.

  1. Il comma 5-quater dell'articolo 43 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 , è sostituito dal seguente: «5-quater. Le metodologie e le elaborazioni relative alla determinazione delle capacità fiscali dei comuni, delle province e delle città metropolitane sono definite dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e sottoposte dallo stesso Dipartimento alla Commissione tecnica per i fabbisogni standard istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, anche separatamente, per l'approvazione; in assenza di osservazioni, le stesse si intendono approvate decorsi quindici giorni dal loro ricevimento.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, previa approvazione da parte della Commissione Tecnica per i fabbisogni standard, sono adottate, anche separatamente, la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e la stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 380-quater, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni; lo schema di decreto è trasmesso alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, per l'intesa; qualora ricorra la condizione di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto medesimo è comunque inviato alle Camere ai sensi del terzo periodo del presente comma.
  3. Nel caso di adozione delle sole capacità fiscali, rideterminate al fine di considerare eventuali mutamenti normativi e di tenere progressivamente conto del tax gap nonché della variabilità dei dati assunti a riferimento, lo schema di decreto è inviato alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali per l'intesa; qualora ricorra la condizione di cui al comma 3, dell'articolo 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto medesimo è comunque adottato.
  4. Lo schema di decreto con la nota metodologica e la stima, di cui al secondo periodo, è trasmesso alle Camere dopo la conclusione dell'intesa, ovvero in caso di mancata intesa, perché su di esso sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, di cui all'articolo 3 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, e delle Commissioni parlamentari competenti per materia.
  5. Decorso il termine di cui al precedente periodo, il decreto può comunque essere adottato. Il Ministro, se non intende conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette alle Camere una relazione con cui indica le ragioni per le quali non si è conformato ai citati pareri.».

  Conseguentemente:
   a) al comma 451 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 dopo la parola: finanze aggiungere le seguenti:, previo parere tecnico della Commissione tecnica per i fabbisogni standard istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.Pag. 105
   b) al comma 34 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole: ai competenti uffici della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nell'ambito della quale opera sono sostituite dalle seguenti: alla Commissione tecnica per i fabbisogni standard istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
57. 019. Melilli.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Dopo il comma 473 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è inserito il seguente:
  « 473-bis. Per il solo anno 2017, qualora la certificazione trasmessa entro il termine perentorio di cui al comma 470 sia difforme dalle risultanze del rendiconto di gestione, gli enti sono tenuti a inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, entro il termine perentorio del 31 gennaio 2020».

  2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis si provvede con le risorse non utilizzate di cui alla lettera b) del comma 479 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
  2-quater. All'articolo 1, comma 829 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «mediante utilizzo di quota parte dell'avanzo accantonato» sono soppresse.

57. 12. (Nuova formulazione) Melilli.

ART. 58.

  Dopo l'articolo 58 aggiungere il seguente:

Art. 58-bis.

  1. Ai Fondi pensione che, nell'ambito di apposite iniziative avviate dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, investano, a partire dal 1o gennaio 2020, risorse per la capitalizzazione o ripatrimonializzazione di micro, piccole e medie imprese, può essere concessa, nei limiti della dotazione della sezione speciale di cui al presente comma, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. A fronte della concessione della garanzia è richiesta una commissione di accesso a parziale copertura delle spese del fondo. A tal fine è istituita una sezione speciale del predetto fondo, con una dotazione di 12 milioni di euro dal 2020 al 2034.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3, nel rispetto della normativa europea, sono definiti i criteri, le modalità e le condizioni di accesso alla sezione speciale di cui al comma 1. La garanzia non afferisce all'entità della prestazione pensionistica, ma alla singola operazione finanziaria.
  3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), sono individuate le iniziative di cui al comma 1.
  4. Per le finalità di cui al presente articolo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si avvale anche delle analisi, degli studi, ricerche e delle valutazioni del Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare denominato: «Previdenza, Italia» istituito in data 21 febbraio 2011, che coinvolgerà anche i rappresentanti delle Associazioni dei Fondi pensione. Al predetto Comitato, è attribuito altresì il compito di supportare i soggetti interessati, ove da questi richiesto, con analisi e valutazioni delle operazioni di capitalizzazione e internazionalizzazione delle piccole e medie imprese Pag. 106meritevoli di sostegno, nonché con l'attivazione e il coordinamento di iniziative di promozione e informazione, anche allo scopo di favorire la costituzione di consorzi volontari per gli investimenti dei Fondi pensione che, anche per organizzazione, dimensioni e patrimonio, non siano in grado di attivare autonomamente in modo efficace gli investimenti medesimi. Al Comitato è altresì attribuito il compito di realizzare e promuovere iniziative di informazione e formazione finanziaria, previdenziale, assistenziale e di welfare, destinate ai medesimi soggetti, nonché alla generalità della collettività, anche in età scolare, ovvero a qualsiasi altra iniziativa, finalizzata a favorire la crescita del numero dei soggetti che aderiscono alle forme complementari di previdenza, assistenza e welfare in genere.
  5. Per il funzionamento del comitato di cui al comma 4 è stanziato un contributo pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2020 e 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034.
  6. Agli oneri derivanti dal comma 1 e dal comma 5, pari a 13,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 14 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034, si provvede:
   a) quanto a 1,5 milioni per l'anno 2020 e 2 milioni di euro annui dal 2021 al 2034, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
   b) quanto a 12 milioni di euro annui dal 2020 al 2034, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

  7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
58. 014. (Nuova riformulazione) Osnato, Rizzetto, Bignami, Zucconi.

  Dopo l'articolo 58, inserire il seguente:

Art. 58-bis.
(Regime tributario dell'Accademia nazionale dei Lincei)

  1. All'articolo 1, comma 328, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «dalla stessa esercitate non in regime di impresa» sono sostituite dalle seguenti: «e strumentali dalla stessa esercitate non in regime di impresa, anche in deroga alle disposizioni agevolative riguardanti tali tributi».
  2. Alle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, valutati in 1 milione di euro per l'anno 2019 e in 490.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
58. 037. Il Governo.

Pag. 107

  Dopo l'articolo 58, inserire il seguente:

Art. 58-bis.
(Finanziamento della cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione dell'attività produttiva)

  1. All'articolo 44, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché nel limite di 45 milioni di euro per l'anno 2019».
  2. All'articolo 22-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «270 milioni di euro per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «225 milioni di euro per l'anno 2019»;
   b) al comma 3, le parole: «270 milioni di euro per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «225 milioni di euro per l'anno 2019».
58. 038. Il Governo.

  Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

Art. 58-bis.

  1. All'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «uffici, agenzie, studi professionali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «uffici, agenzie»;
   b) le parole «banche ed istituti di credito», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «banche, istituti di credito e studi professionali».

58. 019. (Nuova formulazione) Colletti, Zennaro.

  Dopo l'articolo 58 aggiungere il seguente:

Art. 58-bis.

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, e dell'articolo 1, comma 28, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2021.
58. 036. Mancini.

  Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

Art. 58-bis.

  1. Il comma 1-ter dell'articolo 147-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:
  «1-ter. Lo statuto prevede, inoltre, che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo degli amministratori eletti. Tale criterio di riparto si applica per sei mandati consecutivi. Qualora la composizione del consiglio di amministrazione risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, la Consob diffida la società interessata affinché si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 1.000.000, secondo criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento e fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. Lo statuto provvede a disciplinare le modalità di formazione delle liste e i casi di Pag. 108sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del criterio di riparto previsto dal presente comma. La Consob statuisce in ordine alla violazione, all'applicazione ed al rispetto delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni recate dal presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società organizzate secondo il sistema monistico».

  2. Il comma 1-bis dell'articolo 148 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:
  «1-bis. L'atto costitutivo della società stabilisce, inoltre, che il riparto dei membri di cui al comma 1 sia effettuato in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei membri effettivi del collegio sindacale. Tale criterio di riparto si applica per sei mandati consecutivi. Qualora la composizione del collegio sindacale risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, la Consob diffida la società interessata affinché si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 200.000 e fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. La Consob statuisce in ordine alla violazione, all'applicazione ed al rispetto delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni recate dal presente comma».
58. 026. Fregolent, Ungaro.

  Dopo l'articolo 58 inserire il seguente:

Art. 58-bis.
(Fondo per le emergenze nazionali)

  1. Al fine di fronteggiare le emergenze connesse con gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di ottobre e novembre del 2019 nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto, il Fondo di cui all'articolo 44, comma 1, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2019.
  2. All'onere di cui al comma 1 si provvede:
   a) quanto a 21 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
   b) quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero per 9 milioni di euro e l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 10 milioni di euro.
58. 01000. Governo.

Pag. 109

  Dopo l'articolo 58 aggiungere il seguente:

Art. 58-bis.
(Rifinanziamento interventi urgenti in materia di sicurezza per l'edilizia scolastica)

  1. Per le esigenze urgenti e indifferibili di messa in sicurezza e riqualificazione energetica degli edifici scolastici pubblici, inclusi quelli a seguito delle verifiche di vulnerabilità sismica, effettuate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della OPCM 20 marzo 2003, n. 3274 (per le zone 3 e 4) e dell'articolo 20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 (per le zone 1 e 2), è istituita una apposita sezione del Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-sexies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, con uno stanziamento di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro annui dal 2020 al 2025.
  2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, della ricerca e dell'università, sentiti i competenti dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità di accesso al fondo, le priorità degli interventi, nonché ogni altra disposizione attuativa di cui al presente articolo.
  3. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
58. 039. I Relatori.

ART. 59.

  Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.
(Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano)

  1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
*59. 04. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.
*59. 06. Binelli, Vanessa Cattoi, Loss, Maturi, Sutto.

Pag. 110

ALLEGATO 3

DL 124/2019: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili. (C. 2220 Governo).

CORREZIONI DI FORMA

  All'articolo 1, comma 4, lettera b), dopo le parole: «recuperando l'importo di cui al comma 3» sono inserite le seguenti: «del presente articolo».

  All'articolo 3:
   al comma 4, primo periodo, le parole: «Istituto nazionale previdenza sociale» sono sostituite dalle seguenti: «Istituto nazionale della previdenza sociale» e le parole: «sul lavoro, definiscono» sono sostituite dalle seguenti: «sul lavoro definiscono»;
   al comma 5:
    all'alinea, le parole: «n. 223 del 2006» sono sostituite dalle seguenti: «4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248»;
    al capoverso 49-quater, terzo periodo, le parole: «entro i trenta successivi» sono sostituite dalle seguenti: «entro i trenta giorni successivi».

  All'articolo 5:
   al comma 2, secondo periodo, le parole: «punti 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «numeri 1) e 2)»;
   al comma 3, le parole: «punto 1», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «numero 1)» e le parole: «punto 5» sono sostituite dalle seguenti: «numero 5)».

  All'articolo 6:
   al comma 1:
    alla lettera c), capoverso 941-ter, primo periodo, dopo le parole: «anche come deposito IVA» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
    alla lettera d), capoverso 943-bis, le parole: «Agenzia dogane e monopoli» sono sostituite dalle seguenti: «Agenzia delle dogane e dei monopoli», dopo le parole: «i dati» sono inserite le seguenti: «in possesso delle suddette società» e le parole: «in possesso delle suddette società» sono soppresse.

  All'articolo 7:
   al comma 1, lettera a), capoverso Art. 7-bis:
   ai commi 1, 4, 5 e 6, le parole: «Agenzia dogane e monopoli» sono sostituite dalle seguenti: «Agenzia delle dogane e dei monopoli»;
   al comma 2, alinea, le parole: «Agenzia delle dogane e monopoli» sono sostituite dalle seguenti: «Agenzia delle dogane e dei monopoli».

  All'articolo 13, comma 1, lettera a), le parole: «non possono» sono sostituite dalle seguenti: «non possano».

  All'articolo 21, comma 1, alinea, le parole: «comma 2-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2-quinquies».

Pag. 111

  All'articolo 27:
   al comma 3, lettera p), le parole: «che ne fissa anche l'importo, in coerenza con quanto previsto dal comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «che determina altresì per tali soggetti la somma da versare annualmente ai sensi del comma 4, in coerenza con i criteri ivi indicati»;
   al comma 4, dopo la lettera d), il capoverso è numerato come comma 4-bis.

  All'articolo 28, comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «La sanzione prevista dal presente comma è applicata dall'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli avente competenza per il luogo nel quale è situato il domicilio fiscale del trasgressore».

  All'articolo 29, comma 1, terzo periodo, le parole: «lettera a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a) e b)».

  All'articolo 31, comma 1, al primo periodo, le parole: «risulti debitore d'imposta unica di cui alla decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «risulti debitore dell'imposta unica di cui al decreto legislativo», al terzo periodo, le parole: «risultino debitori d'imposta unica di cui alla decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «risultino debitori dell'imposta unica di cui al decreto legislativo» e, al quarto periodo, le parole: «l'intimazione alla chiusura» sono sostituite dalle seguenti: «l'intimazione della chiusura».

  All'articolo 32:
   al comma 3, le parole: «della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «del presente articolo» e le parole: «per effetto della sentenza Corte di Giustizia UE» sono sostituite dalle seguenti: «per effetto della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea»;
   al comma 4, primo periodo, la parola: «soppressa» è sostituita dalla seguente: «abrogata».

  All'articolo 38, comma 4, le parole: «il Ministro della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «con il Ministro della difesa» e le parole: «d'intesa con la» sono sostituite dalle seguenti: «previa intesa in sede di».

  All'articolo 42, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Fusioni di comuni».

  All'articolo 43, comma 1, lettera b), capoverso 4-bis, primo periodo, le parole: «legge 196/2009» sono sostituite dalle seguenti: «legge 31 dicembre 2009, n. 196».

  All'articolo 49:
   al comma 1:
    alla lettera a), le parole: «in viabilità» sono sostituite dalle seguenti: «sulla viabilità»;
    alla lettera b), all'alinea, le parole: «in viabilità e trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «sulla viabilità e sui trasporti» e, alla lettera c-quater), la parola: «per» è soppressa.

  All'articolo 50, comma 1, lettera b), numero 2), dopo le parole: «anche se hanno adottato» sono inserite le seguenti: «il sistema».

  All'articolo 51:
   al comma 1, le parole: «afferenti ambiti» sono sostituite dalle seguenti: «afferenti ad ambiti»;
   al comma 2:
    all'alinea, le parole: «primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1»;Pag. 112
    alla lettera a), le parole: «al fine di implementarne e accelerarne la trasformazione digitale» sono sostituite dalle seguenti: «al fine di completare e accelerare la trasformazione digitale della propria organizzazione»;
    alla lettera d), le parole: «inerente la» sono sostituite dalle seguenti: «inerente alla» e le parole: «afferenti le» sono sostituite dalle seguenti: «afferenti alle».

  All'articolo 52:
   al comma 2, capoverso 296:
    al primo periodo, le parole: «di cui dell'articolo 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 3» e le parole: «dei trasporto» sono sostituite dalle seguenti: «dei trasporti»;
    al secondo periodo, le parole: «per l'anno 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2019 e 2020»;
    al terzo periodo, le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» e le parole: «le modalità attuative della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «le modalità di attuazione del presente comma».

  All'articolo 53:
   ai commi 2 e 5, le parole: «della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto»;
   al comma 5, le parole: «Ministro delle infrastrutture dei trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».

  All'articolo 54, comma 2, terzo periodo, le parole: «di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398».

  All'articolo 55, comma 1, capoverso 1, dopo le parole: «può svolgere» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».

  All'articolo 56:
   al comma 2, dopo le parole: «è pari» è inserita la seguente: «a»;
   al comma 3, le parole: «Con legge di bilancio» sono sostituite dalle seguenti: «Con la legge di bilancio»;
   al comma 4, le parole: «dal gettito IRAP» sono sostituite dalle seguenti: «dal gettito dell'IRAP».

  All'articolo 57:
   alla rubrica, le parole: «riparto FSC» sono sostituite dalle seguenti: «riparto del Fondo di solidarietà comunale»;
   al comma 1, capoverso c), sesto periodo, le parole: «è incrementa» sono sostituite dalle seguenti: «è incrementata».

  All'articolo 59:
   al comma 3:
    all'alinea, le parole: «e commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «e dai commi 1 e 2»;
    alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130»;
    alla lettera g), le parole: «Ministro delle infrastrutture e trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».

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