CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 28 novembre 2019
283.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2019, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 131.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La Commissione XIII,
   esaminato lo schema di decreto ministeriale in oggetto, concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2019, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi;
   rilevato che:
    il provvedimento è stato adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 549 del 1995, e dall'articolo 32, comma 2, della legge 23 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002);
    le suddette disposizioni prevedono che gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui alla tabella A allegata alla legge n. 549 del 1995 sono iscritti in un unico capitolo nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato;
    le risorse destinate in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi e iscritte sul capitolo 2200 dello stato di previsione del MIPAAF ammontano complessivamente, per il 2019, a 202.282 euro;
    lo schema di riparto proposto è stato predisposto a seguito della procedura di selezione indetta con decreto dirigenziale MIPAAFT n. 22189 del 16 maggio 2019, recante «criteri per la selezione di domande per la concessione di contributi a favore di enti non a scopo di lucro, istituzioni di alta cultura, associazioni e fondazioni che si propongono di contribuire al progresso della ricerca e alla sua applicazione al settore agricolo»;
    con decreto dirigenziale del MIPAAFT n. 29014 del 19 luglio 2019 è stata approvata la graduatoria di merito delle richieste presentate,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 93

ALLEGATO 2

Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura. C. 982 Gallinella.

ULTERIORE NUOVO TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE C. 982 GALLINELLA ADOTTATO DALLA COMMISSIONE QUALE TESTO BASE

Capo I
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA

Art. 1.
(Interventi per la tutela del reddito agricolo e per la trasparenza delle relazioni contrattuali)

  1. I contratti, aventi ad oggetto la cessione di prodotti agricoli di cui all'articolo 168, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, stipulati in ambito nazionale obbligatoriamente in forma scritta, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, devono avere durata non inferiore a dodici mesi, salva rinuncia espressa formulata per scritto da parte dell'agricoltore cedente. Ai contratti di cui al presente comma si applicano le disposizioni del citato articolo 168 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
  2. Ai fini della verifica della sussistenza delle condotte di cui all'articolo 62, comma 2, del decreto-legge n. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), sulla base della metodologia approvata dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, rileva e pubblica mensilmente i costi medi di produzione dei prodotti agricoli che sono oggetto dei contratti di cui al comma 1 del presente articolo. Per l'esecuzione delle predette attività l'Istituto utilizza le risorse proprie di cui all'articolo 1, comma 663, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  3. Le organizzazioni professionali e le associazioni di categoria delle filiere agricole, ippiche e della pesca maggiormente rappresentative a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 novembre 2011, n. 180 possono agire in giudizio per l'inserzione di diritto degli elementi obbligatori di cui al comma 1 del presente articolo nei contratti di cessione di prodotti agricoli.

Art. 2.
(Efficacia dell'accertamento della qualifica di imprenditore agricolo professionale)

  1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «L'accertamento eseguito da una regione ha efficacia in tutto il territorio nazionale».

Art. 3.
(Periodo vendemmiale)

  1. All'articolo 10, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, le parole: «1o agosto» sono sostituite dalle seguenti: «15 luglio».

Pag. 94

Art. 4.
(Semplificazione in materia di cooperative agricole)

  1. All'articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 142, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «3-bis. Il socio della cooperativa agricola può contribuire al raggiungimento degli scopi sociali prestando attività lavorativa nella cooperativa mediante l'utilizzazione della propria copertura previdenziale di lavoratore autonomo agricolo, senza necessità che sia instaurato con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro».

Art. 5.
(Semplificazione in materia di prevenzione degli incendi nelle strutture agrituristiche)

  1. La disposizione del punto 8.2.1 della regola tecnica allegata al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, si applica anche alle attività ricettive disciplinate dal titolo III della medesima regola tecnica che utilizzino singole unità abitative.

Art. 6.
(Trasparenza dell'origine dei prodotti agroalimentari somministrati negli esercizi agrituristici)

  1. Per i prodotti agricoli ed agroalimentari, nonché per gli alimenti o per i loro ingrediente primario, somministrati nell'esercizio delle attività agrituristiche di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, è fatto obbligo che ne sia assicurata l'evidenza dell'indicazione del luogo di produzione, espressa con modalità idonee a rendere chiare e facilmente leggibili o acquisibili da parte del consumatore le informazioni fornite.
  2. Per la violazione dell'obbligo previsto dal comma 1 del presente articolo si applicano le sanzioni di cui all'articolo 4, comma 10, della legge 3 febbraio 2011, n. 4.

Art. 7.
(Disposizione per la tutela delle microimprese)

  1. All'articolo 2, comma 2, alinea, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, le parole: «ed agli utenti» sono sostituite dalle seguenti: «, agli utenti e alle microimprese».

Art. 8.
(Semplificazione in materia di cessione di prodotti agroalimentari)

  1. All'articolo 62, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo le parole: «ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale» sono inserite le seguenti: «o con il piccolo imprenditore definito ai sensi dell'articolo 2083 del codice civile».

Art. 9.
(Disposizioni in materia di documentazione antimafia)

  1. All'articolo 83 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la lettera e) del comma 3 è sostituita dalla seguente:
    «e) per i provvedimenti gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera l'importo di 150.000 euro»; Pag. 95
   b) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
  «3-bis. La documentazione di cui al comma 1 è sempre acquisita nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali. Al relativo adempimento provvede direttamente l'ente concedente».

Art. 10.
(Esclusione dei grassi di origine suina dal contributo al Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti)

  1. All'articolo 10, comma 3, della legge 28 luglio 2016, n. 154, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
   «e-bis) grassi animali di origine suina».

Art. 11.
(Semplificazione in materia di pagamenti di contributi)

  1. Gli imprenditori agricoli, definiti ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successive modificazioni, non sono tenuti al pagamento del contributo di cui all'articolo 23, primo comma, del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, per l'esercizio delle attività dirette alla manipolazione, conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli, di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile.
  2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, stimati in 5 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Capo II
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI FISCALITÀ AGRICOLA

Art. 12.
(Credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive)

  1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è concesso anche per i periodi d'imposta successivi al 2018, a condizione che sia effettuato almeno uno degli interventi previsti dalle disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 1.

Art. 13.
(Semplificazione in materia di fatturazione)

  1. Al comma 11 dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «ultimo periodo,» sono soppresse.

Art. 14.
(Semplificazione in materia di corresponsione annuale del diritto alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura)

  1. Dopo il comma 4 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è inserito il seguente:
  «4-bis. Le camere di commercio hanno facoltà di diminuire la misura del diritto annuale dovuto dagli imprenditori agricoli, dai coltivatori diretti e dalle società semplici agricole iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese, anche distinguendo per classi di fatturato, fino all'esenzione».

Pag. 96

Art. 15.
(Semplificazione in materia di donazioni e patti di famiglia)

  1. Dopo il comma 3-ter dell'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, è inserito il seguente:
  «3-ter.1. Il comma 3 non si applica ai trasferimenti di immobili a titolo gratuito, alle donazioni e ai contratti di cui all'articolo 768-bis del codice civile».

Capo III
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI CONTROLLI IN AGRICOLTURA

Art. 16.
(Semplificazioni in materia di controlli)

  1. All'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) ai commi 1 e 2, dopo le parole: «imprese agricole», ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: «e agroalimentari»;
   b) al comma 3, primo periodo, la parola: «sola» è soppressa;
   c) alla rubrica, dopo le parole: «imprese agricole» sono inserite le seguenti: «e agroalimentari».

Capo IV
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI E DI ACCESSO A FONDI AGRICOLI

Art. 17.
(Razionalizzazione delle procedure per l'affitto di terreni pubblici ad uso agricolo)

  1. All'articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, le parole da: «anche ai terreni» fino a: «patrimonio indisponibile» sono sostituite dalle seguenti: «ai terreni di qualsiasi natura»;
   b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora il terreno oggetto di concessione o di contratto di affitto sia gravato da uso civico, costituisce causa di risoluzione di diritto del rapporto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, la violazione del divieto di subaffitto o, comunque, di subconcessione».

Art. 18.
(Semplificazioni in materia di accessi ai fondi rustici)

  1. Nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 13 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, iscritti alla relativa gestione previdenziale, che per l'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile utilizzano una pluralità di accessi stradali ai sensi dell'articolo 22 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono esonerati dal pagamento del canone di concessione all'ente proprietario della strada per l'accesso stradale più prossimo al fabbricato rurale adibito ad abitazione o al fondo rustico ove è ubicato il centro aziendale.
  2. Per gli ulteriori accessi stradali utilizzati dai soggetti indicati nel comma 1 per i quali non trova applicazione l'esonero ivi disposto, il canone concessorio è ridotto a un quinto di quello determinato ai sensi dell'articolo 27 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Capo V
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ZOOTECNIA E GESTIONE DELLA FAUNA SELVATICA

Art. 19.
(Raccolta dei dati in allevamento)

  1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 11 maggio Pag. 972018, n. 52, le parole: «con articolazione territoriale che garantisca la raccolta dei dati in allevamento sull'intero territorio nazionale» sono soppresse.

Art. 20.
(Consulenza aziendale)

  1. Al comma 6 dell'articolo 4 del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, le parole: «, i quali non partecipano alla raccolta dei dati in allevamento di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «. I soggetti incaricati della raccolta dei dati in allevamento possono essere riconosciuti, ai sensi del medesimo articolo 1-ter del decreto-legge n. 91 del 2014, a condizione che il personale impiegato nell'attività di consulenza non partecipi alla fase operativa della raccolta dei dati».

Art. 21.
(Semplificazione in materia di trasporto di animali con rimorchi non agricoli)

  1. All'articolo 56 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «4-bis. I rimorchi di cui al comma 2, lettera b), possono essere utilizzati anche per il trasporto di animali vivi, previa autorizzazione rilasciata dal servizio veterinario territorialmente competente ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, e dell'accordo sancito nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano 20 marzo 2008, n. 114/Csr, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 21 maggio 2008».