CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 27 novembre 2019
282.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per la semplificazione
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, commi 2, lettera a), 3, 4 e 5, della legge 1o dicembre 2018, n. 132 (Atto n. 118).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per la semplificazione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate (Atto n. 118);
   preso atto del parere favorevole della Conferenza unificata, reso nella seduta del 17 ottobre 2019, e del parere della sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, espresso nell'Adunanza del 24 ottobre 2019 e del 7 novembre 2019;
   rilevato che:
    con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera c) numero 3), il nuovo comma 2-bis dell'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo n. 66/2010), introdotto dalla disposizione, prevede che solo il militare assolto ai sensi dell'articolo 530, comma 1 (cioè per non aver commesso il fatto), del codice di procedura penale, possa partecipare ai concorsi delle forze armate senza dover attendere la definizione del procedimento disciplinare interno; al riguardo potrebbe risultare opportuno fare riferimento all'articolo 530 nel suo complesso in modo da ricomprendere anche l'ipotesi di assoluzione per insufficienza di prove di cui al comma 2 dell'articolo ed evitare un diverso trattamento che potrebbe contrastare con il principio costituzionale della presunzione d'innocenza;
    con riferimento alla successiva lettera o), potrebbe risultare opportuno coordinare le modifiche previste dalla disposizione, che consentono le dimissioni volontarie a tutto il personale militare e non solo agli ufficiali, con l'articolo 861, comma 2, del codice che ancora recita: «Le dimissioni volontarie riguardano soltanto gli ufficiali»;
    la successiva lettera u), al numero 2, capoverso 1-quater, prevede che il transito all'impiego civile sia non solo precluso ma anche annullato nell'ipotesi di perdita del grado o di perdita dello stato di militare; in proposito, si osserva che l'ipotesi di annullamento potrebbe risultare illogica perché varrebbe ex tunc, dando in questo modo rilievo ad ipotesi di perdita del grado o di perdita dello stato di militare verificatesi successivamente al transito nell'impiego civile, magari a distanza di anni;
    per quanto concerne la successiva lettera ii), numero 3), capoverso 3-bis, la norma prevede una diversa decorrenza dei termini per l'eventuale avvio del procedimento disciplinare nei casi in cui il provvedimento che conclude il procedimento penale non consenta una compiuta valutazione; in tal caso i termini decorrono infatti «dalla data di acquisizione degli atti necessari all'istruttoria»; al riguardo andrebbe valutata la necessità di precisare meglio la fattispecie;
    andrebbe poi approfondita la formulazione di alcune disposizioni; in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettera e) prevede una modifica dell'articolo 678, Pag. 139comma 3 del codice dell'ordinamento militare volta a specificare che la riserva di posti in determinati concorsi per gli ufficiali ausiliari che abbiano prestato servizio senza demerito valga solo quando la durata del servizio sia stata di almeno 18 mesi; ciò con una novella che inserisce le parole: «per almeno 18 mesi» dopo le parole: «senza demerito»; si segnala che tuttavia le parole: «senza demerito» si trovano al comma 4 dell'articolo 678 e non al comma 3; la successiva lettera m) prevede l'abrogazione dell'articolo 859 (calcolo della detrazione di anzianità per gli ufficiali) del codice; al riguardo andrebbe valutata l'opportunità di procedere anche alla soppressione del riferimento all'articolo 859 presente nell'articolo 858, comma 3; la successiva lettera s) modifica, all'articolo 1037 del codice, la composizione della Commissione superiore di avanzamento dell'esercito; al riguardo appare suscettibile di approfondimento, nella disposizione, l'effettiva portata normativa dell'espressione «ove non compresi nei generali di corpo d'armata di cui alle lettere a-bis e b» che potrebbe risultare ultronea, in quanto sostanzialmente identica alla precedente specificazione «che non ricoprono le cariche di cui alle lettere a-bis e b»; l'articolo 10, comma 1, lettera c), numero 1) sostituisce, all'articolo 1809, comma 1, lettera c), del codice (in materia di indennità di servizio all'estero presso rappresentanze diplomatiche), la parola «contributo» con la parola: «maggiorazione»; al riguardo si rileva che la citata lettera c) non contiene la parola «contributo», la novella potrebbe piuttosto riferirsi alla successiva lettera e); alla clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 12 andrebbe precisato che gli oneri indiretti cui si fa riferimento al comma 2 sono, secondo quanto affermato dalla relazione tecnica, «a decorrere dall'anno 2020»;
    andrebbe infine considerata l'opportunità di ricollocare, all'interno del codice dell'ordinamento militare, le novelle effettuate da alcune disposizioni; in particolare, all'articolo 1, comma 1, lettera b), la novella che afferma che «gli appartenenti al ruolo Sergenti svolgono mansioni esecutive anche qualificate e complesse» andrebbe spostata dall'articolo 627, dove è attualmente collocata, all'articolo 840 del codice dell'ordinamento militare; questo perché l'articolo 627 si occupa in generale dell'ordinamento gerarchico del personale mentre l'articolo 840 tratta specificamente del ruolo dei sergenti; all'articolo 2, comma 1, lettera n), la modifica proposta – che differisce dal 2019 al 2029 l'applicazione dell'istituto del collocamento del servizio permanente a disposizione – andrebbe collocata, piuttosto che nell'articolo 900 del codice, nel titolo II, capo II, sezione IV del codice, dove sono raccolte le disposizioni temporanee e transitorie; alla successiva lettera aa), la norma concernente la collocazione in soprannumero degli ufficiali generali o ammiraglio nominati Capo di Stato maggiore della difesa o Segretario generale del Ministero dovrebbe essere collocata, piuttosto che nell'articolo 1094 (Attribuzione dei gradi di vertice), nell'articolo 801 (Ufficiali in soprannumero agli organici); all'articolo 4, comma 1, lettera d), numero 2), l'introduzione della norma in materia di procedure di avanzamento a scelta per il personale appartenente ai ruoli dei marescialli e dei sergenti dell'aeronautica andrebbe effettuata, anziché nell'articolo 816 (Militari dell'aeronautica militare) nella sezione I del Capo XIII del Titolo VII del Libro quarto del codice, riservata alla disciplina generale dell'avanzamento e alle condizioni particolari dell'avanzamento dei sottufficiali,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE
  con le seguenti osservazioni:
   valuti il Governo l'opportunità, per le ragioni esposte in premessa, di:
    con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera c), capoverso 2-bis, sopprimere, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 530» le seguenti: «comma 1»;
    con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera o), coordinare le modifiche Pag. 140previste dalla norma con l'articolo 861, comma 2, del codice dell'ordinamento militare;
    con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera u), numero 2), capoverso 1-quater, sopprimere le parole: «o annullato»;
    con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera ii), numero 3), capoverso 3-bis valutare l'opportunità di precisare meglio la fattispecie prevista;
    approfondire la formulazione dell'articolo 2, comma 1, lettere e), m) ed s); dell'articolo 10, comma 1, lettera c), numero 1) e dell'articolo 12, comma 2;
    considerare la ricollocazione in diverse disposizioni del codice dell'ordinamento militare, nei termini indicati in premessa, delle novelle di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), all'articolo 2, comma 1, lettere n) ed aa) e all'articolo 4, comma 1, lettera d), numero 2).

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2, lettera b), 3 e 4, della legge 1o dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» (Atto n. 119).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per la semplificazione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli delle Forze di polizia (Atto n. 119);
   preso atto del parere favorevole della Conferenza unificata, reso nella seduta del 17 ottobre 2019 e del parere della sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, espresso nell'Adunanza del 24 ottobre e del 7 novembre 2019;
   rilevato che:
    l'articolo 3, comma 1, lettera b), numero 2, prevede che l'inidoneità psico-fisica possa costituire motivo di deroga al divieto di ammissione al concorso per agente di polizia se causa di proscioglimento da un precedente arruolamento ma non se causa di un provvedimento di dispensa dall'impiego civile; al riguardo andrebbe approfondita la ragionevolezza di tale differenziazione;
    la medesima disposizione inoltre esclude l'ammissione per coloro che hanno riportato una condanna per delitti non colposi, senza precisare se la condanna debba essere o meno definitiva; l'esclusione vale anche in presenza di imputazione in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali siano state prese misure cautelari, senza specificare però, se si tratti di misure cautelari personali – come appare ragionevole – o anche di quelle reali; tale ultima esclusione, infine, non vale in caso di successivo accertamento dell'illegittimità della misura o di insussistenza di gravi indizi di colpevolezza, mentre non viene contemplata, in modo irragionevole, l'altra possibile ipotesi di da carenza di esigenze cautelari; andrebbe quindi valutata l'ipotesi di fare riferimento, più in generale, all'annullamento delle misure cautelari;
    le successive lettere m), numero 2) e p) del comma 1 dell'articolo 3 modificano, rispettivamente, l'articolo 27-ter e l'articolo 31-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 (ordinamento del personale della Polizia di Stato); le due disposizioni, nel testo vigente, prevedono, la prima per la nomina a vice-ispettore, la seconda per la nomina a ispettore superiore, lo svolgimento di un corso valevole anche ai fini del conseguimento di una laurea triennale secondo modalità da individuare, per lo specifico corso, con decreto del Ministro dell'interno; le modifiche dello schema sostituiscono il riferimento alla «laurea triennale» con quello a «laurea ad ordinamento giuridico di cui all'articolo 5-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 334 del 2000»; al riguardo, poiché il comma 1 dell'articolo 5-bis fa riferimento, oltre che alla laurea triennale, anche alla laurea magistrale o specialistica, andrebbe chiarito se la ratio della disposizione sia quella di rendere i corsi in Pag. 142questione valevoli anche per il conseguimento di lauree magistrali o specialistica;
    la successiva lettera q) rimette in via generale ad un decreto del Capo della polizia la definizione delle modalità organizzative dei corsi di specializzazione, perfezionamento, qualificazione e aggiornamento del personale della Polizia di Stato; si segnala però che le precedenti lettere c) e g) attribuiscono la definizione delle modalità di organizzazione di specifici corsi (corsi per allievi agenti e agenti in prova e corsi per divenire sovrintendenti) a regolamenti del Ministro dell'interno, andrebbe pertanto valutata l'opportunità di approfondire il coordinamento tra le disposizioni;
    per quanto concerne l'articolo 11, comma 1, lettera b), numero 3.3), andrebbe chiarito se la possibilità per il militare di chiedere l'immissione al servizio permanente in caso di «conclusione del procedimento penale» includa anche le eventuali pronunce favorevoli, anche se non definitive, o si intenda invece fare riferimento solo alle pronunce definitive;
    l'articolo 26, comma 1, lettera p), numero 2.3), prevede, per l'ammissione ai ruoli di maresciallo della Guardia di finanza, una preclusione in caso di «imputazione in procedimento penale»; anche in questo caso andrebbe chiarito se gli effetti della norma vengano meno con il passaggio in giudicato della sentenza relativa a quel procedimento penale o anche con una pronuncia non definitiva;
    l'articolo 29, comma 1, lettera c) numero 1, lettera e), rimodula il rapporto di subordinazione del personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria in servizio negli istituti penitenziari nei confronti del direttore dell'istituto; al riguardo appare opportuno approfondire ulteriormente le relazioni tra Corpo di polizia penitenziaria e dirigenti dell'amministrazione penitenziaria, in modo da giungere, in una logica di semplificazione, ad un assetto chiaro e stabile, anche tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 63 del 2006;
    le modifiche introdotte dagli articoli 30 e 33 sulla pianta organica e sulla definizione delle relazioni gerarchiche del Corpo di polizia penitenziaria intervengono su due distinti testi: il decreto legislativo n. 443/1992 e il decreto legislativo n. 146/2000; al riguardo, andrebbe valutata la possibilità di giungere, per una maggiore chiarezza, ad un'integrazione tra i due atti;
    l'articolo 37, comma 1, lettera b), con riferimento all'accesso, mediante concorso pubblico o interno, alle qualifiche dei ruoli e delle carriere della polizia di Stato, prevede che il prescritto titolo di studio e l'abilitazione professionale eventualmente prevista possono essere conseguiti «entro la data di svolgimento della prima prova, anche preliminare»; al riguardo, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere invece un termine finale certo e oggettivo;
    alla clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 43 andrebbe precisato che gli oneri indiretti cui si fa riferimento al comma 2 sono, secondo quanto affermato dalla relazione tecnica, «a decorrere dall'anno 2020»,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE
  con le seguenti osservazioni:
   valuti il Governo l'opportunità, per le ragioni esposte in premessa, di:
    approfondire la formulazione dell'articolo 3, comma 1, lettere b), numero 2), m), numero 2), e p); dell'articolo 11, comma 1, lettera b), numero 3.3; dell'articolo 26, comma 1, lettera p), numero 2.3; dell'articolo 29, comma 1, lettera c) numero 1, lettera e); dell'articolo 37, comma 1, lettera b) e 43, comma 2;
    approfondire il coordinamento tra le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), g) e q);
    integrare, con riferimento agli articoli 30 e 33, in un unico atto normativo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 443/1992 e n. 146/2000 in materia di pianta organica e di relazioni gerarchiche del Corpo di polizia penitenziaria.