CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 21 novembre 2019
278.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 123/2019: Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici. C. 2211 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 3.

  Al comma 1, capoverso Art. 12-bis, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché nei casi di cui al comma 1-bis»;
   b) dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, la certificazione rilasciata dal professionista può limitarsi ad attestare, in luogo della conformità edilizia e urbanistica, la sola conformità dell'intervento proposto all'edificio preesistente al sisma. In tali casi, la Conferenza regionale, oltre a svolgere le attività di cui al comma 1 eventualmente necessarie, accerta la conformità urbanistica dell'intervento ai sensi della normativa vigente o, ove adottato, al Programma straordinario di ricostruzione di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123. Gli eventuali interventi da realizzare in sanatoria ai sensi della normativa vigente o, ove adottato, del Programma straordinario di ricostruzione, sono sottoposti alla valutazione della Conferenza regionale previo vaglio di ammissibilità da parte dell'Ufficio speciale per la ricostruzione.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Programmi straordinari di ricostruzione per i territori del centro Italia maggiormente colpiti dal sisma del 2016)

  1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni possono adottare, acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente di cui all'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, uno o più programmi straordinari di ricostruzione nei territori dei Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis annessi al medesimo decreto-legge maggiormente colpiti dagli eventi sismici avvenuti a partire dal 2016, individuati con apposita ordinanza commissariale. I programmi di cui al primo periodo tengono conto in ogni caso degli strumenti urbanistici attuativi predisposti ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, ove adottati.
  2. I programmi di cui al presente articolo, predisposti dal competente Ufficio speciale per la ricostruzione, autorizzano gli interventi di ricostruzione di edifici pubblici o privati in tutto o in parte crollati o demoliti od oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, anche in deroga ai vigenti strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, a condizione che detti interventi siano diretti alla realizzazione di edifici conformi a quelli preesistenti quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico e configurazione Pag. 74degli esterni, fatte salve le modifiche planivolumetriche e di sedime necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, igienico-sanitaria e di sicurezza. Sono in ogni caso escluse dai programmi di cui al presente articolo le costruzioni interessate da interventi edilizi abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione. Resta ferma l'applicazione, in caso di sanatoria di eventuali difformità edilizie, del pagamento della sanzione di cui all'articolo 1-sexies, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018, n. 89.
3. 53. Le Relatrici.

ART. 8.

  All'articolo 8 apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
    a) al comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018, 2019 e 2020 è altresì differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo, al secondo e al terzo anno immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi»;
   b) sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Agli oneri derivanti dai commi 1, lettera a), e 2 del presente articolo, pari complessivamente a 16,54 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e a 13,34 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2029, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;
   c) aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
*8. 2. (Nuova formulazione) Muroni, Stumpo.
*8. 3. (Nuova formulazione) Trancassini, Foti, Butti.
*8. 4. (Nuova formulazione) Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Emiliozzi, Gallinella, Ilaria Fontana, Cataldi, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Flati, Ciprini, Giuliodori, Parisse, Maurizio Cattoi, Berardini, Grippa, Colletti, Vacca, Del Grosso, Torto, Corneli, Roberto Rossini.
*8. 5. (Nuova formulazione) Fregolent, Occhionero, Annibali.
*8. 6. (Nuova formulazione) Melilli, Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Orlando, Pellicani, Verini.
*8. 7. (Nuova formulazione) Pella, Polidori, Baldelli, Gelmini, Cortelazzo, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Calabria, Nevi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) al comma 2-bis, le parole: «per la durata di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024».
*8. 8. (Nuova formulazione) Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

Pag. 75

*8. 10. (Nuova formulazione) Pella, Polidori, Baldelli, Gelmini, Cortelazzo, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Calabria, Nevi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi.
*8. 13. (Nuova formulazione) Melilli.
*8.14. Fregolent, Occhionero, Annibali.
*8. 11. (Nuova formulazione) Melilli, Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Orlando, Pellicani, Verini.
*8. 12. (Nuova formulazione) Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Emiliozzi, Gallinella, Ilaria Fontana, Cataldi, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Flati, Ciprini, Giuliodori, Parisse, Maurizio Cattoi, Berardini, Grippa, Colletti, Vacca, Del Grosso, Torto, Corneli, Roberto Rossini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
*8. 28. Cataldi, Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Emiliozzi, Gallinella, Flati, Ciprini, Giuliodori, Parisse, Maurizio Cattoi, Berardini, Davide Crippa, Colletti, Vacca, Del Grosso, Torto, Corneli, Roberto Rossini.
*8. 29. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. La riduzione delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui al comma 2 in favore delle imprese e dei professionisti è riconosciuta nel rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti de minimis e, per la misura eccedente, nei limiti del danno subìto come conseguenza diretta del sisma e previa dimostrazione dello stesso, ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, secondo le modalità procedimentali e certificative di cui al comma 1 dell'articolo 12-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
8. 53. (Nuova formulazione) Le Relatrici.

  All'articolo 8 apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, sostituire le parole: 1o gennaio 2021 con le seguenti: 31 dicembre 2020;
   b) dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. Le autorità di regolazione competenti prorogano fino al 31 dicembre 2020 le agevolazioni, anche di natura tariffaria, previste dall'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, a favore dei titolari delle utenze relative a immobili inagibili in seguito al sisma situati nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al medesimo decreto-legge n. 189 del 2016. Le disposizioni del presente comma si applicano, altresì, ai comuni di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.
8. 55. (Nuova formulazione) Baldelli, Mazzetti, Polidori, Gelmini, Cortelazzo, Casino, Giacometto, Labriola, Ruffino, Martino, Calabria, Nevi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi, Ilaria Fontana, Lucchini, Braga, Trancassini, Fregolent, Muroni, Pag. 76Plangger, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Rospi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Patassini, D'Eramo, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Buratti, Del Basso De Caro, Orlando, Pellicani, Butti, Foti, Occhionero, Cunial, Gagliardi.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8. 71. Le Relatrici.

ART. 9.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.
(Misure e interventi finanziari a favore delle imprese agricole ubicate nei comuni del cratere)

  1. Alle imprese agricole ricadenti nei territori dei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono essere concessi mutui agevolati per gli investimenti, con tasso d'interesse pari a zero, della durata massima di dieci anni, comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile al finanziamento. Alle medesime imprese possono essere concessi, in alternativa ai mutui agevolati di cui al periodo precedente, un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile nonché mutui agevolati, con tasso d'interesse pari a zero, di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile al finanziamento. I mutui agevolati concessi per iniziative nel settore della produzione agricola hanno una durata massima di quindici anni comprensiva del periodo di preammortamento.
  2. Alle agevolazioni di cui al comma 1 si applicano i limiti massimi previsti dalla normativa dell'Unione europea e le disposizioni della medesima in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
  3. Per le finalità di cui al presente articolo sono destinate risorse nel limite di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. All'onere si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
  4. I criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo sono stabiliti, nel limite delle risorse di cui al comma 3, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
9.4. (Nuova formulazione) Fregolent, Gadda, Occhionero, Annibali, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi.

  Dopo il comma, 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle imprese boschive ricadenti nei territori dei comuni indicati negli allegati 1, 2, e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
9.1. (Nuova formulazione) Trancassini, Foti, Butti, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, D'Eramo, Patassini, Badole, Gobbato, Lucchini, Paolini, Pag. 77Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Fregolent, Occhionero, Muroni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Orlando, Pellicani.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifica all'articolo 24-ter del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

  1. All'articolo 24-ter, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «non superiore a 20.000 abitanti» sono aggiunte le seguenti: «e, ai comuni con popolazione non superiore ai 3.000 abitanti compresi negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.».
9.0286. Morgoni, Ilaria Fontana, Lucchini, Fregolent, Muroni, Cortelazzo, Trancassini, Plangger.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche all'articolo 94-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380)

  1. All'articolo 94-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1:
    1) alla lettera a):
     1.1) al numero 1), le parole: « peak ground acceleration-PGA» sono sostituite dalle seguenti: «accelerazione AG»;
     1.2) al numero 2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, situate nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4)»;
     1.3) al numero 3) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, situati nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4)»;
    2) alla lettera b):
     2.1) al numero 1), le parole: «nelle località sismiche a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di PGA compresi fra 0,15 g e 0,20 g, e zona 3)» sono sostituite dalle seguenti: «nelle località sismiche a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di AG compresi fra 0,15 g e 0,20 g) e zona 3»;
     2.2) al numero 2) sono aggiunte, in fine le seguenti parole: «, compresi gli edifici e le opere infrastrutturali di cui alla lettera a), numero 3)».
*9.04. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.
*9.05. Pella, Polidori, Baldelli, Gelmini, Cortelazzo, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Calabria, Nevi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi, D'Eramo, Patassini, Badole, Gobbato, Lucchini, Paolini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Trancassini, Foti, Butti.
*9.0129. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Orlando, Pellicani, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Fregolent, Occhionero.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39)

  1. L'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con Pag. 78modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è sostituito dal seguente:
  «5. Il contributo e ogni altra agevolazione per la ricostruzione o la riparazione degli immobili non spettano per i beni alienati dopo il 6 aprile 2009 a soggetti privati diversi dal coniuge, dai parenti o dagli affini entro il quarto grado, dall'altra parte dell'unione civile o dal convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76».
*9.09. (Nuova formulazione) D'Eramo, Benvenuto, Bellachioma, Badole, Gobbato, Lucchini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Trancassini, Foti, Butti.
*9.0142. Fregolent, D'Alessandro, Occhionero, Annibali, Morgoni, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Deroghe alla disciplina recata dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78).

  1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il comune dell'Aquila, secondo le disposizioni dell'articolo 4, comma 14, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, può avvalersi di personale a tempo determinato, nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro, fino al 31 dicembre 2020, a valere sulle disponibilità del bilancio comunale, fermo restando il rispetto dei vincoli di bilancio e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale.
*9. 011. (Nuova formulazione) Trancassini, Foti, Butti, Prisco, D'Eramo, Patassini, Badole, Gobbato, Lucchini, Paolini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*9. 0144. (Nuova formulazione) Zennaro, Berardini, Grippa, Colletti, Vacca, Del Grosso, Torto, Corneli, Ilaria Fontana, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Gabriele Lorenzoni, Flati.
*9. 0145. (Nuova formulazione) Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Orlando, Pellicani.
*9. 0146. (Nuova formulazione) Fregolent, D'Alessandro, Occhionero, Annibali.
*9. 0148. (Nuova formulazione) Muroni, Stumpo.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche all'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. All'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1:
  1) all'alinea, le parole: «2018/2019 e 2019/2020» sono sostituite dalle seguenti: «2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022»;
  2) alla lettera a), le parole: «2018/2019 e 2019/2020» sono sostituite dalle seguenti: «2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022»;
  3) dopo la lettera a) è inserita la seguente:
   « a-bis) istituire con loro decreti, previa verifica delle necessità aggiuntive, ulteriori posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi, anche in deroga ai vincoli di cui all'articolo 19, commi 5 e 5-ter, terzo Pag. 79periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; »;
   b) al comma 2, le parole: «ed euro 2,25 milioni nell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «euro 4,15 milioni nell'anno 2020, euro 4,75 milioni nell'anno 2021 ed euro 2,85 milioni nell'anno 2022»;
   c) al comma 5:
  1) all'alinea, le parole: «ed euro 4,5 milioni nell'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «, euro 6 milioni nell'anno 2019, euro 4,15 milioni nell'anno 2020, euro 4,75 milioni nell'anno 2021 ed euro 2,85 milioni nell'anno 2022»;
  2) dopo la lettera b-quater) sono aggiunte le seguenti:
    « b-quinquies) quanto a euro 1,9 milioni nel 2020 ed euro 2,85 milioni nel 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
    b-sexies) quanto a euro 4,75 milioni nel 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
   d) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Misure urgenti per lo svolgimento degli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022».

9. 0128. (Nuova formulazione) Le Relatrici.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Proroga della sospensione dei mutui per il sisma del 2012)

  1. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dall'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è prorogata all'anno 2021 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come prorogata, da ultimo dal comma 1006 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2020, comprese quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Ai relativi oneri, pari a 1.253.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

*9. 0156.  (Nuova formulazione) Fregolent, Marco Di Maio, Occhionero.

*9. 0157.  (Nuova formulazione) Rossi, Benamati, Braga, Carla Cantone, Critelli, Delrio, Pini, Rizzo Nervo.

*9. 0158.  (Nuova formulazione) Zolezzi, Zanichelli, Ilaria Fontana, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Varrica, Vianello, Vignaroli.

*9. 0159.  (Nuova formulazione) Muroni, Stumpo.

*9. 018.  (Nuova formulazione) Fiorini, Anna Lisa Baroni, Gelmini, Cortelazzo, Vietina, Dall'Osso, Polidori, Baldelli, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Calabria, Nevi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi.

*9. 020. (Nuova formulazione) Foti, Trancassini, Butti, Zucconi.

Pag. 80

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Proroga della esenzione dall'IMU per i fabbricati dei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012)

  1. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e all'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-bis, comma 44, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 14,4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

*9. 022.  (Nuova formulazione) Foti, Trancassini, Butti, Zucconi.

*9. 021.  (Nuova formulazione) Fiorini, Anna Lisa Baroni, Gelmini, Cortelazzo, Vietina, Dall'Osso, Polidori, Baldelli, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Calabria, Nevi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi.

*9. 0160.  (Nuova formulazione) Fregolent, Marco Di Maio, Occhionero.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Proroga della sospensione dei mutui dei privati su immobili inagibili)

  1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2020. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 200.000 euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

*9. 046.  (Nuova formulazione) Golinelli, Dara, Badole, Benvenuto, Cavandoli, Cestari, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Morrone, Murelli, Parolo, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Tonelli, Valbusa, Vallotto, Vinci, Giacometto, Zoffili.

*9. 047.  (Nuova formulazione) Foti, Trancassini, Butti, Zucconi.

*9. 048.  (Nuova formulazione) Fiorini, Anna Lisa Baroni, Vietina, Gelmini, Cortelazzo, Polidori, Baldelli, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Calabria, Nevi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi.

*9. 0208.  (Nuova formulazione) Rossi, Benamati, Braga, Carla Cantone, Critelli, Delrio, Pini, Rizzo Nervo.

*9. 0209.  (Nuova formulazione) Fregolent, Marco Di Maio, Occhionero.

Pag. 81

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche all'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78)

  1. Al comma 5-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, il nono e il decimo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Nel caso di migliorie o altri interventi difformi relativi alle parti comuni, il direttore dei lavori e l'amministratore di condominio, il rappresentante del consorzio o il commissario certificano che tali lavori sono stati contrattualizzati e accludono le quietanze dei pagamenti effettuati. Nel caso di migliorie o interventi difformi apportati sulle parti di proprietà esclusiva o sull'immobile isolato, il condomino consegna la certificazione attestante il riconoscimento degli stessi».

*9. 0218. Fregolent, D'Alessandro, Occhionero, Annibali.

*9. 0219. Zennaro, Berardini, Grippa, Colletti, Vacca, Del Grosso, Torto, Corneli, Ilaria Fontana, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Gabriele Lorenzoni, Flati.

*9. 0220. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Orlando, Pellicani.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113)

  1. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Per l'anno 2020 è destinato un contributo pari a 1,5 milioni di euro»;
   b) al quinto periodo, le parole: «Per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «Per ciascuno degli anni 2019 e 2020».
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante le somme stanziate dalla tabella E allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208.
*9. 0230.  (Nuova formulazione) Muroni, Stumpo.

*9. 0233. (Nuova formulazione) Fregolent, D'Alessandro, Occhionero, Annibali.

*9. 0235.  (Nuova formulazione) Zennaro, Berardini, Grippa, Colletti, Vacca, Del Grosso, Torto, Corneli, Ilaria Fontana, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Gabriele Lorenzoni, Flati.

*9. 0238.  (Nuova formulazione) Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Orlando, Pellicani.

* 9. 060. (Nuova formulazione) Trancassini, Foti, Butti, Prisco.

*9. 0237. (Nuova formulazione) Fregolent, D'Alessandro, Occhionero, Annibali.

* 9. 062.  (Nuova formulazione) Martino, Cortelazzo, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Gelmini, Rotondi.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifica all'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113)

  1. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo il primo periodo Pag. 82è inserito il seguente: «Al personale assunto ai sensi del presente comma dalla Soprintendenza, nonché all'ulteriore personale di cui essa si avvalga mediante convenzione, anche con la società ALES – Arte lavoro e servizi Spa e con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, possono essere affidate le funzioni di responsabile unico del procedimento».
9. 0422. (ex 8. 043.) (Nuova formulazione) Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Orlando, Pellicani, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Fregolent, Occhionero.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche all'articolo 18-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8)

  1. All'articolo 18-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:
   «a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  « 1. La Presidenza del Consiglio dei ministri esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo connesse al progetto «Casa Italia», nonché le funzioni di indirizzo e coordinamento dell'operato dei soggetti istituzionali competenti per le attività di ripristino e di ricostruzione di territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, successive agli interventi di protezione civile»;
   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  « 1-bis. Le funzioni di cui al comma 1 attengono allo sviluppo, all'ottimizzazione e all'integrazione degli strumenti finalizzati alla cura e alla valorizzazione del territorio e delle aree urbane nonché del patrimonio abitativo, ferme restando le attribuzioni, disciplinate dal codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, in capo al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e alle altre amministrazioni competenti in materia».
9. 0281. (Nuova formulazione) Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Orlando, Pellicani, Muroni, Benvenuto, Fregolent, Occhionero.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifica all'articolo 46-quinquies del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50)

  1. All'articolo 46-quinquies del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  « 1-bis. Al fine di ottimizzare l'efficacia degli atti di gestione e di organizzazione degli Uffici speciali di cui al comma 1 il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, è effettuato dall'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri. Qualora dalla contrattazione derivino costi non compatibili con i vincoli di bilancio individuati, si applicano le disposizioni dell'articolo 40, comma 3-quinquies, Pag. 83sesto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
*9. 0265. Zennaro, Berardini, Grippa, Colletti, Vacca, Del Grosso, Torto, Corneli, Ilaria Fontana, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Gabriele Lorenzoni, Flati.
*9. 0266. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Orlando, Pellicani.
*9. 0264. Muroni, Stumpo.
*9. 0262. Fregolent, D'Alessandro, Occhionero, Annibali.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche all'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148)

  1. Al comma 40 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, dopo le parole: «interventi di ricostruzione pubblica» sono inserite le seguenti: «o privata»;
   b) al quinto periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o privata».
*9. 0277. (Nuova formulazione) Fregolent, D'Alessandro, Occhionero, Annibali.
*9. 0292. (Nuova formulazione) Zennaro, Berardini, Grippa, Colletti, Vacca, Del Grosso, Torto, Corneli, Ilaria Fontana, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Gabriele Lorenzoni, Flati.
*9. 0293. (Nuova formulazione) Muroni, Stumpo.
*9. 0295. (Nuova formulazione) Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Orlando, Pellicani.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Programma di interventi nei centri storici dei comuni del cratere del sisma 2009)

  1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i comuni del cratere del sisma del 2009, con esclusione del comune dell'Aquila, possono integrare il programma di interventi predisposto e adottato ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 40, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, in conformità alle disposizioni introdotte dal presente decreto.
*9. 0278. Fregolent, D'Alessandro, Occhionero, Annibali.
*9. 0291. Zennaro, Berardini, Grippa, Colletti, Vacca, Del Grosso, Torto, Corneli, Ilaria Fontana, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Micillo, Ricciardi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Gabriele Lorenzoni, Flati.
*9. 0297. Muroni, Stumpo.
*9. 0296. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Orlando, Pellicani.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche all'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109)

  1. All'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre Pag. 842018, n. 130, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Le eventuali somme disponibili sulla contabilità speciale in esito alla conclusione delle attività previste dal presente capo e non più necessarie per le finalità originarie possono essere destinate dal Commissario alle altre finalità ivi previste.».
*9. 0317. (Nuova formulazione) Micillo, Caso, Ilaria Fontana, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Ricciardi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi.
*9. 0320. (Nuova formulazione) Muroni, Stumpo.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche all'articolo 18 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109)

  1. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dopo la lettera i-bis), è inserita la seguente:
  «i-ter) provvede, entro il 30 aprile 2020, al passaggio, per le persone aventi diritto, dall'assistenza alberghiera al contributo di autonoma sistemazione, disponendo altresì la riduzione al 50 per cento dei contributi di autonoma sistemazione precedentemente accordati ai nuclei familiari residenti in abitazioni non di proprietà, questi ultimi potranno in ogni caso essere concessi fino al 31 dicembre 2020».
**9. 0318. Micillo, Caso, Ilaria Fontana, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Ricciardi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche all'articolo 18 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109)

  1. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dopo la lettera i-bis), è inserita la seguente:
  «i-ter) provvede, entro il 30 aprile 2020, al passaggio, per le persone aventi diritto, dall'assistenza alberghiera al contributo di autonoma sistemazione, disponendo altresì la riduzione al 50 per cento dei contributi di autonoma sistemazione precedentemente accordati ai nuclei familiari residenti in abitazioni non di proprietà, questi ultimi potranno in ogni caso essere concessi fino al 31 dicembre 2020».
**9. 0319. Muroni, Stumpo.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifica all'articolo 21 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109)

  1. Il comma 13 dell'articolo 21 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è sostituito dal seguente:
  «13. La selezione dell'impresa esecutrice da parte del beneficiario dei contributi è compiuta esclusivamente tra le imprese che risultano iscritte nell'Anagrafe di cui all'articolo 29».
*9. 0321. Micillo, Caso, Ilaria Fontana, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Ricciardi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi.
*9. 0322. Stumpo, Muroni.

Pag. 85

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Introduzione dell'articolo 24-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109)

  1. Dopo l'articolo 24 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è inserito il seguente:
  «Art. 24-bis. – (Piano di ricostruzione) – 1. La riparazione e la ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017 nonché la riqualificazione ambientale e urbanistica dei territori interessati sono regolate da un piano di ricostruzione redatto dalla regione Campania.
  2. Per le procedure di approvazione del piano di ricostruzione si applica la disciplina di cui all'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. A tale fine:
   a) le funzioni dell'ufficio speciale sono svolte dalla regione Campania;
   b) il parere di cui al comma 4 del citato articolo 11 del decreto-legge n. 189 del 2016 è reso dal Commissario straordinario di cui all'articolo 17 del presente decreto;
   c) il parere della Conferenza permanente di cui al comma 4 del citato articolo 11 del decreto-legge n. 189 del 2016 è reso dalla conferenza di servizi indetta e presieduta dal rappresentante della regione Campania, con la partecipazione del Commissario straordinario, del rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, il cui parere è obbligatorio e vincolante, e dei sindaci dei comuni di Casamicciola, Forio e Lacco Ameno.

  3. Il piano di ricostruzione di cui al presente articolo assolve alle finalità dei piani attuativi di cui all'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e dei piani di delocalizzazione e trasformazione urbana di cui all'articolo 17, comma 3, del presente decreto. Il piano di ricostruzione, per i beni paesaggistici di cui all'articolo 136 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, se conforme alle previsioni e alle prescrizioni degli articoli 135 e 143 del medesimo codice e approvato previo accordo con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ai sensi dell'articolo 143, comma 2, dello stesso codice, ha anche valore di piano paesaggistico per i territori interessati; in tale caso gli interventi conformi al piano di ricostruzione sono comunque sottoposti al parere obbligatorio e vincolante del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.
  4. Al fine di perseguire il contenimento del consumo di suolo, con ordinanza del Commissario straordinario sono stabilite misure premiali di incremento del contributo per incentivare le soluzioni di sistemazione abitativa degli aventi titolo mediante l'acquisto di un'unità immobiliare esistente, legittimamente assentita. Il piano di ricostruzione disciplina le modalità attuative del presente comma relativamente agli aspetti urbanistico-edilizi.
  5. Le aeree di sedime degli immobili non ricostruibili in sito, a seguito dalla concessione del contributo di ricostruzione, sono acquisite di diritto al patrimonio comunale con vincolo di destinazione ad uso pubblico per la dotazione di spazi pubblici in base agli standard urbanistici e per interventi di riqualificazione urbana in conformità alle previsioni del piano di ricostruzione».
9. 0323. (Nuova formulazione) De Luca, Topo, Siani.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifica all'articolo 26 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109)

  1. Il comma 11 dell'articolo 26 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, Pag. 86convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è abrogato.
9. 0328. Micillo, Caso, Ilaria Fontana, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Ricciardi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche all'articolo 26 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130)

  1. Al comma 3 dell'articolo 26 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al terzo periodo, le parole: «da aggiudicarsi da parte del Commissario straordinario» sono soppresse;
   b) l'ultimo periodo è soppresso.
9. 0326. Micillo, Caso, Ilaria Fontana, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Ricciardi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifica all'articolo 26 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109)

  1. Al comma 6 dell'articolo 26 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole: «il piano delle opere pubbliche e il piano dei beni culturali di cui al comma 2, lettere a) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «i piani di cui al comma 2».
9. 0327. Micillo, Caso, Ilaria Fontana, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Ricciardi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifica all'articolo 30 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130)

  1. Il comma 6 dell'articolo 30 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è sostituito dal seguente:
  «6. L'affidamento degli incarichi di progettazione, per importi inferiori a quelli stabiliti dall'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avviene mediante procedure negoziate con almeno cinque soggetti di cui all'articolo 46 del medesimo codice, utilizzando il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso con le modalità previste dall'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, dello stesso codice. Gli incarichi per importo inferiore a 40.000 euro possono essere affidati in via diretta ai sensi dell'articolo 31, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Agli oneri derivanti dall'affidamento degli incarichi di progettazione e di quelli previsti dall'articolo 23, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, si provvede con le risorse di cui all'articolo 19 del presente decreto».
9. 0329. Micillo, Caso, Ilaria Fontana, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Ricciardi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi.

Pag. 87

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifica all'articolo 36 del decreto-legge 28 settembre 2018)

  1. Al comma 1 dell'articolo 36 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I contributi di cui al primo periodo sono altresì concessi alle imprese che abbiano totalmente sospeso l'attività a seguito della dichiarazione di inagibilità dell'immobile strumentale all'attività d'impresa, nel caso in cui la sua ubicazione sia inservibile rispetto all'esercizio della medesima attività».
9. 0333. (Nuova formulazione) Topo, Siani, De Luca.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifica all'articolo 1, comma 606, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)

  1. All'articolo 1, comma 606, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «Per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «Per ciascuno degli anni 2019 e 2020».
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, recante il Fondo unico per lo spettacolo.
9. 0425. (Nuova formulazione) Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Orlando, Pellicani.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifica all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145)

  1. Al comma 614 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Una quota, pari a 700.000 euro, delle risorse di cui al primo periodo è trasferita, per l'anno 2019, al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri».
9. 0342. Le Relatrici.

  Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32)

  1. Al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 9, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Ai fini del riconoscimento dei contributi nell'ambito dei territori dei comuni di cui all'allegato 1, i Commissari provvedono a individuare i contenuti del processo di ricostruzione e ripristino del patrimonio danneggiato stabilendo le priorità secondo il seguente ordine:
   a) richieste dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, che alla data degli eventi sismici, con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1, risultavano adibite ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, terzo, quarto e quinto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
   b) richieste dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti Pag. 88reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, che, alla data degli eventi sismici, con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1, risultavano concesse in locazione sulla base di un contratto regolarmente registrato ai sensi del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ovvero concesse in comodato o assegnate a soci di cooperative a proprietà indivisa, e adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario;
   c) richieste dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari, o per essi al soggetto mandatario dagli stessi incaricato, delle strutture e delle parti comuni degli edifici danneggiati o distrutti dal sisma e classificati con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, nei quali, alla data degli eventi sismici, con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1, era presente un'unità immobiliare di cui alle lettere a) e b);
   d) richieste dei titolari di attività produttive o commerciali ovvero di chi per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido alla data della richiesta sia tenuto a sostenere le spese per la riparazione o la ricostruzione delle unità immobiliari, degli impianti e dei beni mobili strumentali all'attività danneggiati dal sisma e che, alla data degli eventi sismici, con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1, risultavano adibite all'esercizio dell'attività produttiva o ad essa strumentali;
   e) richieste dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento o dei familiari che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, diverse da quelle di cui alle lettere a) e b)»;
   b) all'articolo 10, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. Rientrano tra le spese ammissibili a finanziamento le spese relative alla ricostruzione o alla realizzazione di muri di sostegno e di contenimento per immobili privati e per strutture agricole e produttive»;
   c) all'articolo 14-bis, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Tenuto conto degli eventi sismici di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 16 gennaio 2019, e del conseguente numero di procedimenti gravanti sui comuni della città metropolitana di Catania indicati nell'allegato 1, gli stessi possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di spesa di euro 1.660.000 per l'anno 2020 e di euro 1.660.000 per l'anno 2021, ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile, in particolare fino a 40 unità complessive per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Ai relativi oneri, nel limite di euro 1.660.000 per l'anno 2020 e di euro 1.660.000 per l'anno 2021, si fa fronte con le risorse disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della città metropolitana di Catania, di cui all'articolo 8»;
   d) all'articolo 18:
    1) al comma 2, secondo periodo, le parole: «10 unità» sono sostituite dalle seguenti: «15 unità»;Pag. 89
    2) al comma 6:
   2.1) le parole: «euro 642.000 per l'anno 2019, euro 700.000 per l'anno 2020 ed euro 700.000 per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «euro 342.000 per l'anno 2019, euro 850.000 per l'anno 2020 ed euro 850.000 per l'anno 2021»;
   2.2) le parole: «per il Commissario straordinario per la ricostruzione della città metropolitana di Catania, euro 428.000 per l'anno 2019, euro 466.500 per l'anno 2020 ed euro 466.500 per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per il Commissario straordinario per la ricostruzione della città metropolitana di Catania, euro 128.000 per l'anno 2019, euro 616.500 per l'anno 2020 ed euro 616.500 per l'anno 2021».
*9. 0346. (Nuova formulazione) Fregolent.
*9. 0347. (Nuova formulazione) Paxia, Licatini, Varrica, Ilaria Fontana, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Vianello, Vignaroli, Zolezzi.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Nomina di segretari comunali di fascia superiore nei comuni colpiti dagli eventi sismici)

  1. I comuni con popolazione inferiore a di 3.000 abitanti, di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nel caso in cui la procedura di pubblicizzazione finalizzata alla nomina del segretario titolare ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, sia andata deserta, fermi restando i limiti di contenimento delle spese relative al personale, possono nominare il segretario dell'ente locale anche tra gli iscritti alla fascia professionale immediatamente superiore a quella corrispondente all'entità demografica dello stesso, in deroga alla contrattazione collettiva.
  2. Il segretario nominato ai sensi del comma 1, se iscritto nella fascia professionale immediatamente superiore a quella corrispondente all'entità demografica dell'ente locale, mantiene il trattamento economico percepito nell'ultima sede di servizio.
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle nomine effettuate fino al 31 dicembre 2024.
*9. 0361. (Nuova formulazione) Melilli, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Orlando, Pellicani.
*9. 0362. (Nuova formulazione) Muroni, Stumpo.
*9. 0417. (Nuova formulazione) Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Emiliozzi, Gallinella, Ilaria Fontana, Cataldi, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Flati, Ciprini, Giuliodori, Parisse, Maurizio Cattoi, Berardini, Grippa, Colletti, Vacca, Del Grosso, Torto, Corneli, Roberto Rossini.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni urgenti per il rilancio turistico, culturale ed economico dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016)

  1. A decorrere dall'anno 2021, il Commissario straordinario può destinare, a valere sulle risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, una quota non superiore al 4 per cento degli stanziamenti annuali di bilancio, nel quadro di un programma di sviluppo volto ad assicurare effetti positivi di lungo periodo mediante la valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, le ricadute occupazionali dirette e indirette nonché l'incremento Pag. 90dell'offerta di beni e servizi connessi al benessere dei cittadini e delle imprese, a:
   a) interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione produttiva;
   b) attività e programmi di promozione turistica e culturale;
   c) attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione;
   d) interventi per il sostegno delle attività imprenditoriali;
   e) interventi per sostenere l'accesso al credito da parte delle imprese, comprese le piccole e le micro imprese;
   f) interventi e servizi di connettività, anche attraverso la banda larga, per i cittadini e le imprese.

  2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita una cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con il compito di definire il programma di sviluppo, che individua le tipologie di intervento, le amministrazioni attuatrici e la disciplina del monitoraggio, della valutazione degli interventi in itinere ed ex post e dell'eventuale revoca o rimodulazione delle risorse per la più efficace allocazione delle medesime. Il programma di sviluppo è sottoposto al Comitato interministeriale per la programmazione economica ai fini dell'approvazione e dell'assegnazione delle risorse.
  3. Al funzionamento della cabina di regia di cui al comma 2 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
*9. 0376. (Nuova formulazione) Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Melilli, Orlando, Pellicani, Verini.
*9. 0377. (Nuova formulazione) Fregolent.
*9. 0378. (Nuova formulazione) Muroni, Stumpo.
*9. 0379. (Nuova formulazione) Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Emiliozzi, Gallinella, Ilaria Fontana, Cataldi, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Micillo, Ricciardi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Flati, Ciprini, Giuliodori, Parisse, Maurizio Cattoi, Berardini, Grippa, Colletti, Vacca, Del Grosso, Torto, Corneli, Roberto Rossini.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni transitorie)

  1. Le domande di concessione dei contributi per le quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sia stato adottato il provvedimento di concessione possono essere regolarizzate ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei tempi e nei modi stabiliti con ordinanze commissariali.
*9. 0381. Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Emiliozzi, Gallinella, Ilaria Fontana, Cataldi, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Flati, Ciprini, Giuliodori, Parisse, Maurizio Cattoi, Berardini, Grippa, Colletti, Vacca, Del Grosso, Torto, Corneli, Roberto Rossini.
*9. 0418. (ex 2. 37) Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Pag. 91

*9. 0419. (ex 2. 38) Pella, Polidori, Gelmini, Baldelli, Cortelazzo, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Calabria, Nevi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi.
*9. 0382. Morgoni.

*9. 0383. Fregolent, Annibali.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91)

  1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, dopo le parole: «Nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia» sono inserite le seguenti: «nonché nei territori ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,».
  2. Relativamente ai comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, i termini di cui all'articolo 3 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, decorrono dal 31 dicembre 2019.
9. 0392. (Nuova formulazione) Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Emiliozzi, Gallinella, Ilaria Fontana, Cataldi, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Flati, Ciprini, Giuliodori, Parisse, Maurizio Cattoi, Berardini, Grippa, Colletti, Vacca, Del Grosso, Torto, Corneli, Roberto Rossini.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Restauro del patrimonio artistico presso i depositi di sicurezza nelle regioni colpite dal sisma del 2016)

  1. È autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 al fine di realizzare un programma speciale di recupero e restauro delle opere mobili ricoverate nei depositi di sicurezza nelle regioni dell'Italia centrale interessate dagli eventi sismici dell'anno 2016. Il programma è curato dall'Opificio delle pietre dure e dall'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.
  2. Nell'ambito del programma di cui al comma 1, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo:
   a) è autorizzato a impiegare, mediante contratti di lavoro a tempo determinato, anche in deroga alle disposizioni del comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, restauratori abilitati all'esercizio della professione ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La selezione dei candidati avviene negli anni 2020 e 2021 secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I restauratori sono impiegati per una durata massima complessiva di ventiquattro mesi, anche non consecutivi, fermo restando che in nessun caso i rapporti di cui al presente comma possono costituire titolo idoneo a instaurare rapporti di lavoro a tempo indeterminato con l'amministrazione e che ogni diversa previsione o pattuizione è nulla di pieno diritto e improduttiva di effetti giuridici;
   b) conferisce, secondo le modalità stabilite dagli istituti di cui al comma 1, Pag. 92borse di studio a restauratori per partecipare alle attività di cui al presente articolo.

  3. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
9. 0393. (Nuova formulazione) Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Orlando, Pellicani.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Sospensione dell'incremento delle tariffe di pedaggio delle Autostrade A24 e A25)

  1. Nelle more della procedura di cui all'articolo 1, comma 183, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2020 e comunque non successivamente alla conclusione della verifica della sussistenza delle condizioni per la prosecuzione dell'attuale concessione delle Autostrade A24 e A25, ove tale conclusione sia anteriore alla data del 31 dicembre 2020, è sospeso l'incremento delle tariffe di pedaggio delle Autostrade A24 e A25, anche al fine di mitigare gli effetti sugli utenti. Per la durata del periodo di sospensione, si applicano le tariffe di pedaggio vigenti alla data del 31 dicembre 2017.
  2. In conseguenza di quanto previsto dal comma 1, è contestualmente sospeso l'obbligo del concessionario delle Autostrade A24 e A25 di versare la rata del corrispettivo della concessione di cui all'articolo 3, comma 3.0, lettera c), della Convenzione Unica stipulata il 18 novembre 2009, relativa all'anno 2017 e dell'importo di euro 55.860.000, comprendente gli interessi di dilazione.
  3. Il concessionario delle Autostrade A24 e A25, al termine della concessione, effettua il versamento all'ANAS S.p.A. della rata del corrispettivo sospesa ai sensi del comma 2. Restano ferme le scadenze di tutte le restanti rate del corrispettivo di cui all'articolo 3, comma 3.0, lettera c), della Convenzione Unica stipulata il 18 novembre 2009, spettanti all'ANAS S.p.A..
*9. 0122. (Nuova formulazione) Trancassini, Foti, Butti, Prisco, Cortelazzo, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino.
*9. 0401. (Nuova formulazione) Buratti, Pellicani.
*9. 0402. (Nuova formulazione) Fregolent, D'Alessandro, Occhionero, Annibali, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Muroni.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Destinazione al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate delle somme versate dalla Camera dei deputati al bilancio dello Stato)

  1. L'importo di 100 milioni di euro, versato dalla Camera dei deputati e affluito al bilancio dello Stato in data 6 novembre 2019 sul capitolo 2368, articolo 8, dello stato di previsione dell'entrata, è destinato, nell'esercizio 2019, al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per essere trasferito alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 ottobre 2018.
9. 0426. Baldelli, Ilaria Fontana, Lucchini, Cortelazzo, Braga, Trancassini, Fregolent, Muroni, Plangger, Daga, Deiana, Pag. 93D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Rospi, Terzoni, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Patassini, D'Eramo, Badole, Benvenuto, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Buratti, Del Basso De Caro, Orlando, Pellicani, Pezzopane, Butti, Foti, Occhionero, Cunial, Gagliardi.