CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 20 novembre 2019
277.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VII e XI)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 126/2019: misure di straordinaria necessità e urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti (C. 2222 Governo).

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

  Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: anno scolastico 2011/2012 con le seguenti: anno scolastico 2008/2009.
1. 17. (Nuova formulazione) Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Murelli, Aiello, Amitrano, Barzotti, Ciprini, Cominardi, Costanzo, Cubeddu, De Lorenzo, Invidia, Pallini, Segneri, Siragusa, Tripiedi, Tucci, Villani, Acunzo, Bella, Carbonaro, Casa, Frate, Gallo, Lattanzio, Mariani, Melicchio, Nitti, Testamento, Tuzi, Vacca, Valente, Ciampi, Di Giorgi, Orfini, Piccoli Nardelli, Prestipino, Rossi, Bucalo, Frassinetti, Fratoianni, Toccafondi, Aprea, Zangrillo, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Polverini, Rotondi, Scoma.

  Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: 2018/2019 con le seguenti: 2019/2020 e, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: I soggetti che raggiungono le tre annualità di servizio prescritte unicamente in virtù del servizio svolto nell'anno scolastico 2019/2020 partecipano con riserva alla procedura di cui al comma 1. La riserva è sciolta negativamente qualora il servizio relativo all'anno scolastico 2019/2020 non soddisfi le condizioni di cui al predetto articolo 11, comma 14, entro il 30 giugno 2020.
1. 73. (Nuova formulazione) Lattanzio, Melicchio, Piccoli Nardelli, Lepri, Toccafondi, D'Alessandro, Fratoianni, Epifani, Fusacchia, Cimino, Siragusa, De Lorenzo, Tucci, Barzotti, Tripiedi, Villani, Amitrano, Ciprini, Aiello, Costanzo, Pallini, Aprea, Zangrillo, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Polverini, Rotondi, Scoma, Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Murelli, Bucalo, Rizzetto, Ciampi, Di Giorgi, Orfini, Prestipino, Rossi, Carla Cantone, Gribaudo, Mura, Serracchiani, Soverini, Viscomi.

  Al comma 5, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il servizio svolto su posto di sostegno in assenza di specializzazione è considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura concorsuale per la classe di concorso, fermo restando quanto previsto al precedente periodo.
1. 69. (Nuova formulazione) Fratoianni, Siragusa, De Lorenzo, Tucci, Barzotti, Tripiedi, Villani, Amitrano, Ciprini, Aiello, Costanzo, Pallini, Aprea, Zangrillo, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Polverini, Rotondi, Scoma.

  Al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero se prestato Pag. 35nelle forme di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di cui al comma 4-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
1. 83. Lattanzio, Nitti, Piccoli Nardelli, Mura, Toccafondi, D'Alessandro, Fratoianni, Epifani, Fusacchia, Aprea, Bucalo, Frassinetti, Sasso, Frate, Siragusa, De Lorenzo, Tucci, Barzotti, Tripiedi, Villani, Amitrano, Ciprini, Aiello, Costanzo, Pallini.

  Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole da prestato presso fino alla fine del periodo, con le seguenti: prestato, anche cumulativamente, presso le istituzioni statali e paritarie nonché nei percorsi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale, purché, nel caso dei predetti percorsi, il relativo servizio sia stato svolto per insegnamenti riconducibili alle classi di concorso di cui al comma 6, secondo periodo del presente articolo.

  Conseguentemente, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Possono altresì partecipare alla procedura, in deroga al requisito di cui al comma 5, lettera b), i docenti di ruolo delle scuole statali che posseggono i requisiti di cui ai commi 5, lettere a) e c), e 6.
1. 84. (Nuova formulazione) Lattanzio, Villani, Piccoli Nardelli, Mura, Toccafondi, D'Alessandro, Fratoianni, Epifani, Fusacchia, Aprea, Siragusa, De Lorenzo, Tucci, Barzotti, Tripiedi, Amitrano, Ciprini, Aiello, Costanzo, Pallini, Zangrillo, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Polverini, Rotondi, Scoma.

  Al comma 10, sostituire le parole: per la prova dei concorsi per la scuola secondaria banditi nel 2018 con le seguenti: per il concorso ordinario per titoli ed esami per la scuola secondaria bandito nell'anno 2016.
1. 96. (Nuova formulazione) Melicchio, Lattanzio, Siragusa, De Lorenzo, Tucci, Barzotti, Tripiedi, Villani, Amitrano, Ciprini, Aiello, Costanzo, Pallini, Aprea, Zangrillo, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Polverini, Rotondi, Scoma.

  Al comma 11, lettera b), sostituire le parole: validare ed eventualmente predisporre i quesiti relativi alle prove di cui al comma 9, lettere a) e d) con le seguenti: validare i quesiti relativi alle prove di cui al comma 9, lettere a) e d), in base al programma di cui al comma 10.
1. 97. (Nuova formulazione) Lattanzio, Vacca, Piccoli Nardelli, Gribaudo, Toccafondi, D'Alessandro, Fratoianni, Epifani, Fusacchia, Siragusa, De Lorenzo, Tucci, Barzotti, Tripiedi, Villani, Amitrano, Ciprini, Aiello, Costanzo, Pallini, Aprea, Zangrillo, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Polverini, Rotondi, Scoma.

  Al comma 13, lettera b), sostituire le parole: almeno un membro esterno all'istituzione scolastica, cui con le seguenti: non meno di due membri esterni all'istituzione scolastica, di cui almeno uno dirigente scolastico, ai quali.
1. 98. Lattanzio, Tuzi, Piccoli Nardelli, Carla Cantone, Toccafondi, D'Alessandro, Fratoianni, Epifani, Fusacchia, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Polverini, Rotondi, Scoma, Zangrillo, Siragusa, De Lorenzo, Tucci, Barzotti, Tripiedi, Villani, Amitrano, Ciprini, Aiello, Costanzo, Pallini.

Pag. 36

  Sostituire il comma 15 con il seguente:
  15. Il comma 7-bis dell'articolo 14 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è abrogato.
1. 111. (Nuova formulazione) Villani, Lattanzio, Siragusa, De Lorenzo, Tucci, Barzotti, Tripiedi, Amitrano, Ciprini, Aiello, Costanzo, Pallini, Aprea, Zangrillo, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Polverini, Rotondi, Scoma.

  Sostituire il comma 17 con i seguenti:
  17. Al fine di ridurre il ricorso ai contratti a tempo determinato, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, i posti del personale docente ed educativo rimasti vacanti e disponibili dopo le operazioni di immissione in ruolo disposte ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, e del presente articolo, sono destinati alle immissioni in ruolo di cui ai commi successivi.
  17-bis. I soggetti inseriti nelle graduatorie utili per l'immissione nei ruoli del personale docente o educativo possono presentare istanza al fine dell'immissione in ruolo in territori diversi da quelli di pertinenza delle medesime graduatorie. A tal fine, i predetti soggetti possono presentare istanza per i posti di una o più province di una medesima regione, per ciascuna graduatoria di provenienza. L'istanza è presentata esclusivamente mediante il sistema informativo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in deroga agli articoli 45 e 65 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
  17-ter. Gli uffici scolastici regionali dispongono, entro il 10 settembre di ciascun anno, le immissioni in ruolo dei soggetti di cui al comma 17-bis nel limite dei posti di cui al comma 17.
  17-quater. Le immissioni in ruolo di cui al comma 17-ter sono disposte rispettando la ripartizione tra le graduatorie concorsuali, cui viene comunque attribuito l'eventuale posto dispari, e le graduatorie di cui all'articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 15 aprile 1994, n. 297. Per quanto concerne le graduatorie concorsuali, è rispettato il seguente ordine di priorità discendente:
   a) graduatorie di concorsi pubblici per titoli ed esami, nell'ordine temporale dei relativi bandi;
   b) graduatorie di concorsi riservati selettivi per titoli ed esami, nell'ordine temporale dei relativi bandi;
   c) graduatorie di concorsi riservati non selettivi, nell'ordine temporale dei relativi bandi.

  17-quinquies. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati i termini e le modalità di presentazione delle istanze di cui al comma 17-bis nonché i termini, le modalità e la procedura per le immissioni in ruolo di cui al comma 17-ter.
  17-sexies. Alle immissioni in ruolo di cui al comma 17-ter si applica l'articolo 13, comma 3, terzo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. L'immissione in ruolo a seguito della procedura di cui al comma 17-ter comporta, all'esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, a eccezione delle graduatorie di concorsi ordinari per titoli ed esami di altre procedure ove l'aspirante sia inserito.
  17-septies. Nel caso in cui risultino avviate, ma non concluse, procedure concorsuali, i posti messi a concorso sono accantonati e resi indisponibili per la Pag. 37procedura di cui ai commi da 17 a 17-sexies.
1. 103. (Nuova formulazione) Lattanzio, Villani, Piccoli Nardelli, Viscomi, Toccafondi, D'Alessandro, Fratoianni, Epifani, Fusacchia, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Polverini, Rotondi, Scoma, Zangrillo, Bucalo, Frassinetti, Siragusa, De Lorenzo, Tucci, Barzotti, Tripiedi, Amitrano, Ciprini, Aiello, Costanzo, Pallini.

  Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
  18-bis. I soggetti inseriti nelle graduatorie di merito dei concorsi ordinari per titoli ed esami per posti di docente banditi nel 2016 possono proporre istanza per l'inserimento, anche in coda a chi vi sia già iscritto, nelle graduatorie dei concorsi straordinari non selettivi banditi nel 2018, anche in regioni diverse da quella di pertinenza della graduatoria di origine. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità attuative del presente comma.
1. 112. (Nuova formulazione) Lattanzio, Tuzi, Siragusa, De Lorenzo, Tucci, Barzotti, Tripiedi, Villani, Amitrano, Ciprini, Aiello, Costanzo, Pallini, Aprea, Zangrillo, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Polverini, Rotondi, Scoma.

  Dopo il comma 18, sono aggiunti i seguenti:
  18-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni in materia di contenzioso concernente il personale docente e per la copertura di posti vacanti e disponibili nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria»;
   b) i commi 1 ed 1-bis sono sostituiti dai seguenti:
  «1. Al fine di contemperare la tutela dei diritti dei docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie concorsuali, a esaurimento o di istituto e le esigenze di continuità didattica, le decisioni giurisdizionali in sede amministrativa o civile relative all'inserimento nelle predette graduatorie, che comportino la decadenza dei contratti di lavoro di docente a tempo determinato o indeterminato stipulati presso le istituzioni scolastiche statali, sono eseguite entro 15 giorni dalla data di notificazione del provvedimento giurisdizionale al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi del comma 1-bis.
  1-bis. Al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1, quando notificate successivamente al ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni nella regione di riferimento:
   a) trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno di ciascun anno scolastico, nonché modificando i contratti a tempo determinato stipulati con i docenti di cui al comma 1, in modo tale che il relativo termine non sia posteriore al 30 giugno di ciascun anno scolastico. Il servizio svolto su tutti i predetti contratti non è valido ai fini dell'eventuale ricostruzione di carriera né ai fini della maturazione dell'anzianità economica;
   b) procedendo alla nomina dei soggetti che, per effetto delle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1, acquisiscono il diritto a sottoscrivere un contratto a tempo indeterminato. La predetta nomina ha decorrenza giuridica dal 1o settembre Pag. 38dell'anno scolastico di riferimento e decorrenza economica dalla presa di servizio, che avviene l'anno scolastico successivo.».

  18-ter. Ai fini dei requisiti per l'accesso alla nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, i periodi di servizio di cui all'articolo 4, comma 1-bis, lettera a), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, come sostituito dal comma 18-bis, sono considerati a tempo determinato.
1. 108. (Nuova formulazione) Lattanzio, Testamento, Piccoli Nardelli, Gribaudo, Toccafondi, D'Alessandro, Fratoianni, Epifani, Fusacchia, Siragusa, De Lorenzo, Tucci, Barzotti, Tripiedi, Villani, Amitrano, Ciprini, Aiello, Costanzo, Pallini, Aprea, Zangrillo, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Polverini, Rotondi, Scoma.

  Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
  18-bis. Sono ammessi con riserva al concorso ordinario e alla procedura straordinaria di cui al comma 1, nonché ai concorsi ordinari per titoli ed esami per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria, banditi negli anni 2019 e 2020 per i relativi posti di sostegno, i soggetti iscritti ai percorsi avviati entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che conseguono il relativo titolo di specializzazione entro il 31 luglio 2020.
1. 107. (Nuova formulazione) Lattanzio, Carbonaro, Piccoli Nardelli, Lepri, Toccafondi, D'Alessandro, Fratoianni, Epifani, Fusacchia, Siragusa, De Lorenzo, Tucci, Barzotti, Tripiedi, Villani, Amitrano, Ciprini, Aiello, Costanzo, Pallini, Aprea, Zangrillo, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Polverini, Rotondi, Scoma.

  Dopo il comma 18, sono inseriti i seguenti:
  18-bis. In via straordinaria, in considerazione dei posti rimasti vacanti e disponibili a seguito dell'applicazione dell'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono nominati in ruolo i soggetti inclusi a pieno titolo nelle graduatorie valide per la stipula di contratti a tempo indeterminato, che siano in posizione utile per la nomina rispetto alle facoltà assunzionali non utilizzate alla conclusione delle operazioni di immissione per l'anno scolastico 2019/2020. La predetta nomina ha decorrenza giuridica dal 1o settembre 2019 e decorrenza economica dalla presa di servizio, che avviene nell'anno scolastico 2020/2021. I soggetti di cui al presente comma scelgono la provincia e la sede di assegnazione con priorità rispetto alle ordinarie operazioni di mobilità e di immissione in ruolo da disporsi per l'anno scolastico 2020/2021.
  18-ter. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di euro 14,44 milioni nel 2020, di euro 1,41 milioni nell'anno 2021 e di euro 7,26 milioni annui a decorrere dal 2024.
  18-quater. L'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, è sostituito dal seguente:
  «4. I componenti dei GIT non sono esonerati dalle attività didattiche. Ai predetti componenti spetta un compenso per le funzioni svolte, avente natura accessoria, da definire con apposita sessione contrattuale nel limite complessivo di spesa di 0,67 milioni di euro per l'anno 2020 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.»

  18-quinquies. All'onere derivante dai commi 18-bis e 18-ter, pari a euro 14,44 Pag. 39milioni nel 2020 e a euro 13,11 milioni annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante i risparmi di spesa di cui al comma 18-quater.
1. 600. Le Relatrici.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Per garantire il regolare svolgimento delle attività nelle scuole dell'infanzia paritarie, qualora si verifichi l'impossibilità di reperire personale docente con il prescritto titolo di abilitazione per le sostituzioni, in via transitoria per l'anno scolastico 2019/2020, è possibile, al fine di garantire il funzionamento della scuola anche senza sostituzione, prevedere un supporto educativo temporaneo, attingendo alle graduatorie comunali degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo a operare nei servizi per l'infanzia. I servizi resi presso le scuole dell'infanzia paritarie come supporto educativo temporaneo sono utili ai fini dell'inserimento nelle graduatorie del personale statale e per il computo dell'anzianità economica o giuridica nel caso in cui il predetto personale è destinatario di un contratto presso le istituzioni scolastiche statali, solo quando resi da personale docente.
1. 113. (Nuova formulazione) Lepri, Di Giorgi, Siragusa, De Lorenzo, Tucci, Barzotti, Tripiedi, Villani, Amitrano, Ciprini, Aiello, Costanzo, Pallini, Aprea, Zangrillo, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Polverini, Rotondi, Scoma, Frassinetti, Mollicone, Rizzetto, Bucalo, Toccafondi, Frate.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di reclutamento del personale docente di religione cattolica)

  1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa con il Presidente della Conferenza episcopale italiana, è autorizzato a bandire, entro l'anno 2020, un concorso per la copertura dei posti per l'insegnamento della religione cattolica che si prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023.
  2. Una quota non superiore al 35 per cento dei posti del concorso di cui al comma 1 può essere riservata al personale docente di religione cattolica, in possesso del riconoscimento di idoneità rilasciato dall'ordinario diocesano, che abbia svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, nelle scuole del sistema nazionale di istruzione.
  3. Nelle more dell'espletamento del concorso di cui al presente articolo, continuano a essere effettuate le immissioni in ruolo mediante scorrimento delle graduatorie generali di merito di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto dirigenziale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 2 febbraio 2004, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 10 del 6 febbraio 2004, relativo all'indizione di un concorso riservato, per esami e titoli, a posti d'insegnante di religione cattolica compresi nell'ambito territoriale di ciascuna diocesi nella scuola dell'infanzia, nella scuola elementare e nelle scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado.
*1. 050. (Nuova formulazione) Di Giorgi, Berlinghieri, Lepri, Viscomi, Piccoli Nardelli, Siragusa, De Lorenzo, Tucci, Barzotti, Tripiedi, Villani, Amitrano, Ciprini, Aiello, Costanzo, Pallini, Aprea, Zangrillo, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Polverini, Rotondi, Scoma.
*1. 052. (Nuova formulazione) Toccafondi, Anzaldi, D'Alessandro, Librandi, Siragusa, De Lorenzo, Tucci, Barzotti, Tripiedi, Villani, Amitrano, Ciprini, Aiello, Costanzo, Pallini, Aprea, Zangrillo, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Polverini, Rotondi, Scoma.

Pag. 40

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di didattica digitale e programmazione informatica)

  1. Nell'ambito delle metodologie e tecnologie didattiche di cui all'articolo 5, commi 1, lettera b), e 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, nonché nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria, ovvero nell'ambito del periodo di formazione e di prova del personale docente, sono acquisite le competenze relative alle metodologie e tecnologie della didattica digitale e della programmazione informatica (coding).
  2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuati i settori scientifico-disciplinari all'interno dei quali sono acquisiti i crediti formativi universitari e accademici relativi alle competenze di cui al comma 1, nonché i relativi obiettivi formativi.
1. 062. (Nuova formulazione) Aprea, Zangrillo, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Ruffino, Saccani Jotti, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Polverini, Rotondi, Scoma, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Murelli, Ciampi, Di Giorgi, Orfini, Piccoli Nardelli, Prestipino, Rossi, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Mura, Serracchiani, Soverini, Viscomi, Frassinetti, Mollicone, Bucalo, Rizzetto, Acunzo, Bella, Carbonaro, Casa, Frate, Gallo, Lattanzio, Mariani, Melicchio, Nitti, Testamento, Tuzi, Vacca, Valente, Villani, Aiello, Amitrano, Barzotti, Ciprini, Cominardi, Costanzo, Cubeddu, De Lorenzo, Invidia, Pallini, Segneri, Siragusa, Tripiedi, Tucci, Anzaldi, Toccafondi, D'Alessandro, Librandi, Fratoianni, Epifani, Fusacchia.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di supplenze)

  1. Al fine di ottimizzare l'attribuzione degli incarichi di supplenza, alla legge 3 maggio 1999, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 4, comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e, in subordine e a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, si utilizzano le graduatorie provinciali per le supplenze di cui al comma 6-bis»;
   b) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: «6-bis. Al fine di garantire la copertura delle supplenze di cui ai commi 1 e 2, sono costituite specifiche graduatorie provinciali distinte per posto e classe di concorso.»
  2. Una specifica graduatoria provinciale, finalizzata all'attribuzione dei relativi incarichi di supplenza, è destinata ai soggetti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno.
  3. I soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali di cui al comma 1, lettera b), individuano, ai fini della costituzione delle graduatorie di circolo o di istituto per la copertura delle supplenze brevi e temporanee, sino a 20 istituzioni scolastiche della provincia nella quale hanno presentato domanda di inserimento per ciascuno dei posti o classi di concorso cui abbiano titolo.
  4. All'articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: «2019/2020» sono sostituite dalle seguenti: «2022/2023» e, alla fine, è aggiunto il seguente periodo: «In occasione dell'aggiornamento previsto nell'anno scolastico 2019/2020, l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie per posto comune sulla scuola secondaria è riservato ai soggetti precedentemente inseriti nella predetta terza fascia ovvero ai soggetti in possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), e comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59».
1. 049. (Nuova formulazione) Testamento, Piccoli Nardelli, Ciampi, Di Giorgi, Orfini, Pag. 41Prestipino, Rossi, Siragusa, De Lorenzo, Tucci, Barzotti, Tripiedi, Villani, Amitrano, Ciprini, Aiello, Costanzo, Pallini, Aprea, Zangrillo, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Polverini, Rotondi, Scoma.

ART. 2.

  Al comma 3, dopo le parole: di cinquantanove dirigenti tecnici inserire le seguenti:, nonché, a decorrere dal 2023, di ulteriori 87 dirigenti tecnici, e sostituire le parole: pari a euro 7,90 milioni annui con le seguenti: pari a euro 7,90 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e a euro 19,16 milioni a decorrere dal 2023.

  Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) all'alinea, sostituire le parole: 21,076 milioni di euro per l'anno 2019, 12,080 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 e 8,080 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 32,135 milioni di euro per l'anno 2019, a 16,086 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 e a 12,086 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 21,076 milioni di euro per l'anno 2019, 12,080 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 e 19,340 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 32,135 milioni di euro per l'anno 2019, a 16,086 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 e a 28,976 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023;
   b) dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
  «e-bis) quanto a euro 11,26 milioni a decorrere dal 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107».
2. 14. (Nuova formulazione) Toccafondi, Anzaldi, Librandi, D'Alessandro, Siragusa, De Lorenzo, Tucci, Barzotti, Tripiedi, Villani, Amitrano, Ciprini, Aiello, Costanzo, Pallini, Aprea, Zangrillo, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Polverini, Rotondi, Scoma, Ciampi, Di Giorgi, Orfini, Piccoli Nardelli, Prestipino, Rossi, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Mura, Serracchiani, Soverini, Viscomi, Acunzo, Bella, Carbonaro, Casa, Frate, Gallo, Lattanzio, Mariani, Melicchio, Nitti, Testamento, Tuzi, Vacca, Valente, Aiello, Cominardi, Cubeddu, Invidia, Segneri, Fusacchia, Fratoianni.

  Sostituire il comma 5 con i seguenti:
  5. All'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 5, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «29 febbraio 2020»;
   b) al comma 5-bis, la parola: «gennaio» è sostituita dalla seguente: «marzo» e dopo le parole: «di cui al comma 5» sono inserite le seguenti: «, per l'espletamento delle procedure selettiva e di mobilità di cui ai successivi commi»;
   c) al comma 5-ter le parole: «per titoli e colloquio» sono sostituite dalle seguenti: «per 11.263 posti di collaboratore scolastico, graduando i candidati secondo le modalità previste per i concorsi provinciali per collaboratore scolastico di cui all'articolo 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297», la parola: «gennaio» è sostituita dalla seguente: «marzo», dopo le parole: «legge 27 dicembre 2017, n. 205» sono inserite le seguenti: «nonché il personale escluso dall'elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione Pag. 42per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, nonché i condannati per i reati di cui all'articolo 73, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e i condannati per taluno dei delitti indicati dagli articoli 600-septies.2 e 609-novies del codice penale, nonché gli interdetti da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori»; dopo le parole «modalità di svolgimento» sono aggiunte le seguenti: «, anche in più fasi,»;
   d) il comma 5-quater, è sostituito dal seguente:
  «5-quater. Le assunzioni, da effettuare secondo la procedura di cui al comma 5-ter, sono autorizzate anche a tempo parziale. Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, e nell'ambito del numero complessivo di 11.263, i posti eventualmente residuati all'esito della procedura selettiva di cui al precedente comma 5-ter, sono utilizzati per il collocamento, a domanda e nell'ordine di una apposita graduatoria nazionale formulata sulla base del punteggio già acquisito dai partecipanti alla procedura medesima che, in possesso dei requisiti, siano stati destinatari di assunzioni a tempo parziale ovvero siano risultati in soprannumero nella provincia in virtù della propria posizione in graduatoria. I rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo pieno, né può esserne incrementato il numero di ore lavorative, se non in presenza di risorse certe e stabili. Le risorse che derivino da cessazioni a qualsiasi titolo, nell'anno scolastico 2019/2020 e negli anni scolastici seguenti, del personale assunto ai sensi del comma 5-ter sono prioritariamente utilizzate per la trasformazione a tempo pieno dei predetti rapporti. Il personale immesso in ruolo ai sensi del presente comma non ha diritto, né ai fini giuridici né a quelli economici, al riconoscimento del servizio prestato quale dipendente delle imprese di cui al comma 5-ter.»;
   e) dopo il comma 5-quater sono inseriti i seguenti:
  «5-quinquies. Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo e nell'ambito del numero complessivo di 11.263 posti, per l'anno scolastico 2020/2021 sono avviate, una tantum, operazioni di mobilità straordinaria a domanda, disciplinate da apposito accordo sindacale e riservate al personale assunto con la procedura selettiva di cui al comma 5-ter sui posti eventualmente ancora disponibili in esito alle attività di cui al precedente comma 5-quater. Nelle more dell'espletamento delle predette operazioni di mobilità straordinaria, al fine di garantire lo svolgimento delle attività didattiche in idonee condizioni igienico-sanitarie, i posti e le ore residuati all'esito delle procedure di cui ai commi 5-ter e 5-quater sono ricoperti mediante supplenze provvisorie del personale iscritto nelle vigenti graduatorie.
  5-sexies. Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, dopo le operazioni di mobilità straordinaria di cui al precedente comma, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad avviare una procedura selettiva per la copertura dei posti eventualmente residuati, graduando i candidati secondo le modalità previste nel comma 5-ter. La procedura selettiva di cui al presente comma è finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1o gennaio 2021, il personale impegnato per almeno 5 anni, anche non continuativi, purché includano il 2018 e il 2019, presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari, in qualità di dipendente a tempo determinato o indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi. Alla procedura selettiva non può partecipare il personale di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché il personale che è stato inserito nelle graduatorie della procedura di cui al comma 5-ter. Non può, altresì, partecipare Pag. 43alla selezione il personale escluso dall'elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, nonché i condannati per i reati di cui all'articolo 73, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, i condannati per taluno dei delitti indicati dagli articoli 600-septies.2 e 609-novies del codice penale e gli interdetti da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado o da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono determinati i requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva, nonché le relative modalità di svolgimento e i termini per la presentazione delle domande. Le assunzioni, da effettuare secondo la procedura di cui al presente comma, sono autorizzate anche a tempo parziale ed i rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo pieno, né può esserne incrementato il numero di ore lavorative, se non in presenza di risorse certe e stabili. Le risorse che derivino da cessazioni a qualsiasi titolo del personale assunto ai sensi del presente comma sono utilizzate, nell'ordine, per la trasformazione a tempo pieno dei rapporti instaurati ai sensi del comma 5-ter e del presente comma. Nelle more dell'avvio della predetta procedura selettiva, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche in idonee condizioni igienico-sanitarie, i posti e le ore residuati all'esito delle procedure di cui al comma 5-quinquies sono ricoperti mediante supplenze provvisorie del personale iscritto nelle vigenti graduatorie. Il personale immesso in ruolo ai sensi del presente comma non ha diritto, né ai fini giuridici né a quelli economici, al riconoscimento del servizio prestato quale dipendente delle imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari. Successivamente alle predette procedure selettive e sempre nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, sono autorizzate assunzioni per la copertura dei posti resi nuovamente disponibili ai sensi del medesimo comma.».

  5-bis. All'onere derivante dal comma 5, primo periodo, pari a euro 88 milioni per l'anno 2020, si provvede:
   a) quanto a euro 28 milioni, pari a 56 milioni in termini di saldo netto da finanziare, mediante una riduzione degli stanziamenti di bilancio riferiti al pagamento di stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi al personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo indeterminato;
   b) quanto a euro 60 milioni mediante una corrispondente riduzione degli stanziamenti di bilancio di cui all'articolo 1, comma 601, della legge n. 296 del 2006.
2. 101. Le Relatrici.

  Al comma 5, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
  b-bis) dopo il comma 5-quater sono aggiunti i seguenti:
  «5-quinquies. A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021 è autorizzato lo scorrimento della graduatoria di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per la copertura di ulteriori 45 posti di collaboratore scolastico. Dalla medesima data è disposto il disaccantonamento di un numero corrispondente di posti nella dotazione organica del personale collaboratore scolastico della provincia di Palermo.
  5-sexies. All'onere derivante dal comma 5-quinquies, pari a euro 0,452 milioni Pag. 44nell'anno 2020 e a euro 1,355 milioni a decorrere dall'anno 2021, si provvede:
   a) quanto a euro 0,452 milioni nell'anno 2020 e a euro 1,355 milioni nell'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo per il funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
   b) quanto a euro 1,355 milioni nell'anno 2021 e a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.».
2. 30. (Nuova formulazione) Lattanzio, Toccafondi, Miceli, Siragusa, De Lorenzo, Tucci, Barzotti, Tripiedi, Villani, Amitrano, Ciprini, Aiello, Costanzo, Pallini, Aprea, Zangrillo, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Polverini, Rotondi, Scoma, Acunzo, Bella, Carbonaro, Casa, Gallo, Mariani, Melicchio, Nitti, Testamento, Tuzi, Vacca, Valente, Bucalo, Ciampi, Di Giorgi, Orfini, Piccoli Nardelli, Prestipino, Rossi, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Mura, Serracchiani, Soverini, Viscomi.

  Al comma 6, dopo le parole: 2011/2012 aggiungere le seguenti:, anche in deroga al possesso del titolo di studio specifico previsto dalla normativa vigente per l'accesso al profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi e dopo le parole: 27 dicembre 2017, n. 205 aggiungere le seguenti:, nelle quali la percentuale di idonei viene elevata al 30 per cento dei posti messi a bando per la singola regione, con arrotondamento all'unità superiore.
2. 100. la Relatrice Serracchiani.

ART. 6.

  Al comma 1 premettere il seguente:
  01. All'articolo 12 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  3-bis. Al fine di dare omogenea attuazione a quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, del presente decreto, in coerenza con la Carta europea dei ricercatori, e tutelare l'esperienza professionale maturata negli enti pubblici di ricerca, al personale di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed al personale di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che presta la propria attività temporanea negli enti di cui all'articolo 1 del presente decreto, sono garantite condizioni retributive, professionali, ambientali, coerenti con quelle previste per le figure professionali contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento che svolgono analoghe attività. Le condizioni di cui al precedente comma dovranno essere definite, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel prossimo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Istruzione e Ricerca.

*6. 1. Fratoianni, Siragusa, De Lorenzo, Tucci, Barzotti, Tripiedi, Villani, Amitrano, Ciprini, Aiello, Costanzo, Pallini.
*6. 3. Viscomi, Melicchio, Lattanzio, Siragusa, De Lorenzo, Tucci, Barzotti, Tripiedi, Villani, Amitrano, Ciprini, Aiello, Costanzo, Pallini.

  Al comma 1, capoverso 4-bis, primo periodo, dopo le parole: in relazione al medesimo profilo aggiungere le seguenti: o livello; dopo le parole: legge 30 ottobre 2013, n. 125 aggiungere le seguenti: ovvero dalla vincita di un bando competitivo per il quale è prevista l'assunzione per chiamata diretta da parte dell'ente ospitante; al secondo periodo, sostituire le parole: prove selettive con le seguenti: procedure per l'accertamento dell'idoneità.

  Conseguentemente:

  a) al capoverso 4-ter, ultimo periodo aggiungere le seguenti parole: nonché le collaborazioni coordinate e continuative prestate presso fondazioni operanti con il sostegno finanziario del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;Pag. 45
   b) dopo il capoverso 4-ter, aggiungere il seguente: 4-quater. Con riferimento alle procedure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, poste in essere dagli enti pubblici di ricerca, il termine del 31 dicembre 2020 è prorogato al 31 dicembre 2021.
6. 5. (Nuova formulazione) Di Giorgi, Viscomi, Melicchio, Siragusa, De Lorenzo, Tucci, Barzotti, Tripiedi, Villani, Amitrano, Ciprini, Aiello, Costanzo, Pallini, Aprea, Zangrillo, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Polverini, Rotondi, Scoma.

  Al comma 1, capoverso «4-bis», primo periodo, sostituire le parole: alla data del 22 giugno 2017 con le seguenti: alla data del 31 dicembre 2017.
6. 9. Melicchio, Siragusa, De Lorenzo, Tucci, Barzotti, Tripiedi, Villani, Amitrano, Ciprini, Aiello, Costanzo, Pallini.

  Al comma 1, capoverso 4-bis, primo periodo, dopo le parole: legge 30 ottobre 2013, n. 125 aggiungere le seguenti: nonché dall'essere risultati vincitori di selezioni pubbliche a tempo determinato o per assegno di ricerca, per lo svolgimento di attività di ricerca concesse a progetti a finanziamento nazionale o internazionale.
6. 6. Fratoianni, Melicchio, Siragusa, De Lorenzo, Tucci, Barzotti, Tripiedi, Villani, Amitrano, Ciprini, Aiello, Costanzo, Pallini.

  Al comma 1, capoverso 4-ter apportare le seguenti modifiche:
   
a) sostituire le parole: ai fini del con la seguente: il;
   b) sostituire le parole: si considerano con le seguenti: si interpreta nel senso per cui;
   c) sostituire le parole: anche quelli con le seguenti: si tiene conto anche dei periodi.
6. 12. Melicchio, Siragusa, De Lorenzo, Tucci, Barzotti, Tripiedi, Villani, Amitrano, Ciprini, Aiello, Costanzo, Pallini.

  Al comma 1, capoverso 4-ter, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, posti in essere dall'ente che procede all'assunzione, da altri enti pubblici di ricerca o dalle università.
*6. 10. Fratoianni, Siragusa, De Lorenzo, Tucci, Barzotti, Tripiedi, Villani, Amitrano, Ciprini, Aiello, Costanzo, Pallini.

*6. 11. Lattanzio, Siragusa, De Lorenzo, Tucci, Barzotti, Tripiedi, Villani, Amitrano, Ciprini, Aiello, Costanzo, Pallini.

  Al comma 1, dopo il capoverso 4-ter, aggiungere il seguente:
  «4-quater. Con riferimento alle procedure di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, poste in essere dagli enti pubblici di ricerca, il limite del 50 per cento dei posti disponibili è da intendere non riferito ai posti della dotazione organica ma alle risorse disponibili nell'ambito delle facoltà di assunzione. Il computo di tali risorse viene stabilito dai piani triennali di attività di cui all'articolo 7 del presente decreto e le procedure concorsuali previste a garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno nei ruoli della pubblica amministrazione sono concluse con l'assunzione dei vincitori entro e non oltre il 31 dicembre 2024».
6. 4. Toccafondi, Anzaldi, Librandi, D'Alessandro, Melicchio, Lattanzio, Siragusa, De Lorenzo, Tucci, Barzotti, Tripiedi, Villani, Amitrano, Ciprini, Aiello, Costanzo, Pallini.

Pag. 46

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Dopo l'articolo 12 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è aggiunto il seguente:

Art. 12-bis.

  1. Qualora la stipula del contratto a tempo determinato o dell'assegno di ricerca sia avvenuta per lo svolgimento di attività di ricerca e tecnologiche, l'ente può, previa procedura selettiva per titoli e colloquio, dopo il completamento dei tre anni anche non continuativi negli ultimi cinque anni, trasformare il contratto o l'assegno in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in relazione alle medesime attività svolte e nei limiti stabiliti del fabbisogno di personale, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla Raccomandazione della Commissione delle Comunità europee dell'11 marzo 2005, n. 251, in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale nel rispetto dei princìpi di pubblicità e trasparenza.
  2. Al fine di garantire l'adeguato accesso dall'esterno ai ruoli degli enti, alle procedure di cui al comma 1 è destinato il 50 per cento delle risorse disponibili per le assunzioni nel medesimo livello, indicate nel piano triennale di attività di cui all'articolo 7.
  3. Al fine di completare le procedure per il superamento del precariato poste in atto dagli enti, in via transitoria gli enti possono attingere alle graduatorie, ove esistenti, del personale risultato idoneo alle procedure di selezione di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per procedere all'assunzione di cui al comma 1 del presente articolo.
6. 13. Melicchio, Lattanzio, Siragusa, De Lorenzo, Tucci, Barzotti, Tripiedi, Villani, Amitrano, Ciprini, Aiello, Costanzo, Pallini.