CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 13 novembre 2019
273.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 126/2019: Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti. C. 2222 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
   esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità e urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti (A.C. 2222 Governo);
   considerato che il provvedimento mira principalmente a porre rimedio alla carenza di personale di ruolo e a ridurre ricorso a contratti di lavoro a termine, garantendo la funzionalità delle istituzioni scolastiche e che a tali fini prevede, tra l'altro, l'indizione di una procedura straordinaria, per titoli ed esami, per il reclutamento di docenti nella scuola secondaria di primo e di secondo grado per complessivi 24.000 posti, riservata a soggetti che hanno svolto almeno tre annualità di servizio nelle scuole secondarie statali, finalizzata altresì a consentire, al ricorrere delle condizioni indicate, il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nello stesso ordine di scuole ai medesimi soggetti, nonché a quelli che hanno svolto almeno tre annualità di servizio nelle scuole paritarie;
   rilevato che la suddetta procedura straordinaria di reclutamento, volta a contrastare il ricorso ai contratti a tempo determinato nelle scuole statali e a favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari, consentirà altresì di evitare che si debba riconoscere ai predetti soggetti, già dipendenti statali a tempo determinato per un periodo di tempo superiore a quello ordinario previsto dalla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 sul lavoro a tempo determinato, un risarcimento per abusiva reiterazione dei contratti;
   preso atto che in relazione alla citata direttiva 1999/70/CE risulta pendente la procedura di infrazione n. 2014/4231, avviata nel luglio 2019 dalla Commissione europea con una lettera di costituzione in mora in cui si sollecita l'Italia a prevenire l'abuso dei contratti a tempo determinato e ad evitare le condizioni di lavoro discriminatorie nel settore pubblico, che interessano, oltre gli insegnanti, diverse categorie di lavoratori;
   evidenziata l'esigenza di adottare ulteriori interventi di riforma per rafforzare ulteriormente il sistema nazionale dell'istruzione e formazione in coerenza con quanto indicato nella Raccomandazione del Consiglio Ue sul Programma Nazionale di Riforma 2019 dell'Italia del 9 luglio scorso, al fine, tra l'altro, di contrastare l'elevato tasso di abbandono scolastico precoce nel nostro Paese e livellare le ancora ampie differenze regionali e territoriali sussistenti in termini di risultati scolastici, potenziando al contempo gli sforzi anche per elevare rispetto agli standard internazionali le retribuzioni degli insegnanti e offrire loro più ampie prospettive di carriera,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

DL 124/2019: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili. C. 2220 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
   esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili (A.C. 2220);
   considerato che il provvedimento costituisce un asse portante della politica economica del Governo e che gli interventi in esso contemplati risultano conformi a talune delle Raccomandazioni formulate nel luglio scorso dal Consiglio dell'Unione europea sul Programma Nazionale di Riforma 2019 dell'Italia, specie per ciò che riguarda il contrasto dell'evasione fiscale, in particolare nella forma dell'omessa fatturazione, per il quale l'Unione raccomanda il potenziamento dei pagamenti elettronici obbligatori anche mediante un abbassamento dei limiti legali per i pagamenti in contanti;
   rilevato che l'articolo 4, al fine di contrastare l'evasione IVA e l'illecita somministrazione di manodopera, prevede, tra l'altro, l'estensione dell'inversione contabile in materia di IVA (c.d. reverse charge) alle prestazioni effettuate mediante contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, svolti con il prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente e con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente e che tale misura, coerentemente con il meccanismo del reverse charge adottato dagli Stati membri ai sensi della Direttiva 2006/69/CE per contrastare le frodi in particolari settori a rischio, è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio UE, dell'autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, che prevede, tra l'altro, che il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, possa autorizzare ogni Stato membro a introdurre misure speciali di deroga al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali;
   preso atto che le misure di cui all'articolo 14, che consentono alla Guardia di Finanza e all'Agenzia delle entrate, a specifiche condizioni, di utilizzare per le attività di analisi del rischio e controllo ai fini fiscali, i dati contenuti nei file delle fatture elettroniche, debbono essere abbinate, a tutela della privacy, ad apposite misure di sicurezza da adottare in conformità con il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione degli stessi;
   considerato che l'articolo 22 riconosce, a decorrere dal 1o luglio 2020, un credito d'imposta per le commissioni addebitate per le transazioni effettuate con carte di pagamento a esercenti i cui ricavi e compensi riferiti all'anno d'imposta precedente non eccedano l'importo di 400.000 euro e che tale misura fiscale agevolativa per espressa previsione legislativa deve essere attuata nel rispetto della disciplina generale degli aiuti di Stato de minimis;Pag. 832
   rilevato che l'articolo 32 limita il perimetro delle prestazioni didattiche esenti dall'imposta sul valore aggiunto (IVA), specificando che non vi rientrano gli insegnamenti per conseguire le patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1, in ottemperanza alla recente sentenza della Corte di giustizia UE 14 marzo 2019, C-449/17, che ha chiarito la corretta interpretazione dell'articolo 132, paragrafo 1, lettere i) e j), della direttiva 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE relativa alle esenzioni IVA, precisando che l'esenzione riguarda soltanto l'educazione dell'infanzia o della gioventù, l'insegnamento scolastico o universitario, la formazione o la riqualificazione professionale, nonché le prestazioni di servizi e le cessioni di beni con essi strettamente connesse, effettuate da enti di diritto pubblico aventi lo stesso scopo o da altri organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato come aventi finalità simili, nonché le lezioni impartite da insegnanti a titolo personale e relative all'insegnamento scolastico o universitario;
   considerato che l'articolo 39, nell'inasprire le pene per taluni reati tributari, modifica altresì la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti al fine di prevedere specifiche sanzioni amministrative ove il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti sia commesso a vantaggio dell'ente, e che tale misura appare coerente con quanto previsto nella c.d. Direttiva PIF – Direttiva UE 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione – la cui attuazione nell'ordinamento è prevista dall'articolo 3 della legge di delegazione europea 2018 (legge n. 117 del 2019);
   valutato con favore, tra gli altri, l'articolo 41, che oltre a prevedere il rifinanziamento, nella misura di 670 milioni di euro per l'anno 2019, del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, dispone la concessione – nei limiti previsti dalla disciplina sugli aiuti di Stato di cui ai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e 1408/2013 relativi all'applicazione degli articoli 107-109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) – di garanzie a titolo gratuito da parte di ISMEA a favore delle imprese agricole che intendano chiedere finanziamenti per iniziative di sviluppo delle tecnologie innovative, tra le quali quelle collegate all'agricoltura di precisione o alla tracciabilità dei prodotti attraverso l'utilizzo della Blockchain;
   considerato, con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 54, che il nuovo finanziamento a titolo oneroso di 400 milioni di euro, della durata di sei mesi, ivi disposto a favore di Alitalia segue analoghi interventi di finanziamento già disposti ai sensi dei decreti-legge n. 50 e n. 148 del 2017 per importi pari, rispettivamente, a 600 e 300 milioni di euro, e che il 23 aprile 2018 – dopo la notifica delle misure adottate – la Commissione europea ha comunicato di aver aperto un'indagine approfondita per valutare l'eventuale violazione della normativa sugli aiuti di Stato, in relazione alla quale il Governo italiano, il 25 maggio 2018, ha argomentato come tale intervento non costituisca un aiuto di Stato e che, in ogni caso, sarebbe da considerare un aiuto al salvataggio dell'impresa compatibile con il regime previsto ai sensi dell'articolo 107, comma 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
   rilevato, sempre con riferimento alla vicenda Alitalia, che negli Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (2014/C 249/01), la Commissione definisce le condizioni alle quali gli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà possono essere ritenuti compatibili con il mercato interno in base all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
   preso atto che, ai sensi dei predetti Orientamenti, gli aiuti per il salvataggio sono, per natura, una forma di assistenza urgente e temporanea, il cui obiettivo Pag. 833principale è consentire di tenere in vita un'impresa in difficoltà per il breve periodo necessario all'elaborazione di un piano di ristrutturazione o di liquidazione. Come principio generale, gli aiuti per il salvataggio consentono di fornire sostegno temporaneo a un'impresa che si trova a dover affrontare un grave deterioramento della sua situazione finanziaria che si manifesta sotto forma di un'acuta crisi di liquidità o un'insolvenza tecnica. Questo sostegno temporaneo deve consentire di guadagnare tempo per analizzare le circostanze all'origine delle difficoltà ed elaborare un piano idoneo a porvi rimedio;
   constatato dunque che gli aiuti per il salvataggio possono essere concessi, come precisato dalla Commissione, solo sotto forma di sostegno alla liquidità attraverso garanzie su prestiti o prestiti, che devono rispettivamente cessare o essere rimborsati entro il termine di sei mesi dall'erogazione della prima rata al beneficiario, e considerato che, in tale prospettiva, è auspicabile che la procedura di cessione dei complessi aziendali di Alitalia si concluda nel minor tempo possibile, nel rispetto della disciplina dell'Unione vigente in materia,

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PARERE FAVOREVOLE.