CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 13 novembre 2019
273.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

D.L. 104/2019: Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. C. 2242 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  La VIII Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, il provvedimento in titolo;
   presi in esame gli articoli 4 e 5, che intervengono sull'organizzazione interna rispettivamente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
   evidenziato, in particolare, che il citato articolo 4 istituisce, fino al 31 dicembre 2020, la Struttura tecnica per il controllo interno, nonché autorizza il Ministero delle infrastrutture ad adottare regolamenti di riorganizzazione dei propri uffici e, infine, integra alcune disposizione riferite all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (Ansfisa);
   ricordato che l'articolo 5 ridefinisce l'organizzazione del Ministero dell'ambiente, nonché autorizza l'adozione di un regolamento di organizzazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (termine peraltro già scaduto);
   segnalato che la relazione illustrativa afferma che la norma, sopprimendo la figura del Segretario generale, istituisce due dipartimenti (sebbene la formulazione normativa si limiti a prevedere un numero non superiore a due), con una nuova direzione generale interamente dedicata ai cambiamenti climatici e che i due dipartimenti saranno rispettivamente dedicati alle attività di risanamento ambientale ed economia circolare e ai processi di miglioramento della qualità dell'aria e di crescita sostenibile, articolazione che tuttavia non appare evincersi esplicitamente dalla formulazione della disposizione in esame,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

Pag. 457

ALLEGATO 2

D.L. 123/2019: Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici. C. 2211 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;
    2) sono aggiunti, in fine i seguenti periodi: «Sono prorogate fino al 31 dicembre 2022 le previsioni di spesa di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2019. Il personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto di cui agli articoli 3, comma 1, e 50, comma 3, lettera a), è automaticamente prorogato fino alla data di cui al periodo precedente, salva espressa rinunzia degli interessati. I rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 50-bis, in deroga alle disposizioni di cui al CCNL Funzioni Locali vigente, sono prorogati fino alla medesima data del 31 dicembre 2022.».
1. 2. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, premettere il seguente:
  «01. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono aggiunti, in fine i seguenti periodi: “Sono prorogate fino al 31 dicembre 2024 le previsioni di spesa di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2019. Il personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto di cui agli articoli 3, comma 1, e 50, comma 3, lettera a), è automaticamente prorogato fino alla data di cui al periodo precedente, salva espressa rinunzia degli interessati. I rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 50-bis, in deroga alle disposizioni di cui al CCNL Funzioni Locali vigente, sono prorogati fino alla medesima data del 31 dicembre 2024, previa selezione riservata al personale assunto dai Comuni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 50-bis. Tale soluzione si pone come soluzione funzionale alla ricostruzione e al buon andamento dell'amministrazione in quanto sussistono peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarla”».
   b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. All'articolo 3, comma 1, sesto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono soppresse le parole: “con profilo professionale di tipo tecnico-ingegneristico”».
1. 7. Baldelli, Polidori, Gelmini, Nevi, Spena, Cortelazzo, Casino, Giacometto, Pag. 458Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Calabria, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi.

  Al comma 1 premettere il seguente:
  01. All'articolo 1, comma 4 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono aggiunti, in fine i seguenti periodi: «Sono prorogate fino al 31 dicembre 2024 le previsioni di spesa di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del presente decreto, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2019. Il personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto di cui agli articoli 3, comma 1, e 50, comma 3, lettera a), nonché i rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 50-bis, in conformità alle disposizioni di cui al CCNL Funzioni Locali vigente, sono prorogati fino alla medesima data, salva espressa rinunzia degli interessati».
1. 6. Melilli.

  Al comma 1 premettere il seguente:
  01. All'articolo 1, comma 4 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono aggiunti, in fine i seguenti periodi: «Sono prorogate fino al 31 dicembre 2024 le previsioni di spesa di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del presente decreto, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2019. Il personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto di cui agli articoli 3, comma 1, e 50, comma 3, lettera a), è automaticamente prorogato fino alla data di cui al periodo precedente, salva espressa rinunzia degli interessati. I rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 50-bis, in conformità alle disposizioni di cui al CCNL Funzioni Locali vigente, sono prorogati fino alla data del 31 dicembre 2024».
1. 10. Trancassini, Foti, Butti.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. All'articolo 1, comma 4 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono aggiunti, in fine i seguenti periodi: «Sono prorogate fino al 31 dicembre 2024 le previsioni di spesa di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2019. Il personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto di cui agli articoli 3, comma 1, e 50, comma 3, lettera a), è automaticamente prorogato fino alla data di cui al periodo precedente, salva espressa rinunzia degli interessati. I rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 50-bis, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 50, comma 11, lettera f) del CCNL Funzioni Locali vigente, sono prorogati automaticamente di ulteriori dodici mesi». Ai maggiori oneri conseguenti alle previsioni di cui ai precedenti periodi, si provvede per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, nel limite annuale di 70 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione annuale del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
1. 8. Pella, Polidori, Gelmini, Baldelli, Cortelazzo, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Calabria, Nevi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi.

  Al comma 1 premettere il seguente:
  01. All'articolo 1, comma 4 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono aggiunti, in fine i seguenti periodi: «Sono prorogate fino al 31 dicembre 2024 le previsioni di spesa di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del presente decreto, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2019. Il personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto di cui agli articoli 3, comma 1, e 50, comma 3, lettera a), è Pag. 459automaticamente prorogato fino alla data di cui al periodo precedente, salva espressa rinunzia degli interessati. I rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 50-bis, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 50, comma 11, lettera f) del CCNL Funzioni Locali vigente, sono prorogati automaticamente di ulteriori dodici mesi».
1. 11. Trancassini, Foti, Butti.

  Al comma 1 premettere il seguente:
  01. All'articolo 1, comma 4 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono aggiunti, in fine i seguenti periodi: «Sono prorogate fino al 31 dicembre 2023 le previsioni di spesa di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del presente decreto, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2019. Il personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto di cui agli articoli 3, comma 1, e 50, comma 3, lettera a), è automaticamente prorogato fino alla data di cui al periodo precedente, salvo espressa rinunzia degli interessati. I rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 50-bis, in deroga alle disposizioni di cui al CCNL Funzioni Locali vigente, sono prorogati fino alla medesima data del 31 dicembre 2024, previa selezione riservata al personale assunto dai comuni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 50-bis. Per le finalità di cui al presente comma sono stanziate risorse nei limiti d 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2024, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6 della legge 27 dicembre 2013, n. 147».
1. 9. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. All'articolo 1, comma 4 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono aggiunti, in fine i seguenti periodi: «Sono prorogate fino al 31 dicembre 2022 le previsioni di spesa di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2019. Il personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto di cui agli articoli 3, comma 1, e 50, comma 3, lettera a), è automaticamente prorogato, su esplicita conferma del Commissario straordinario, fino alla data di cui al periodo precedente, e nel limite delle risorse previste ai sensi del presente comma, salva espressa rinunzia degli interessati. I rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 50-bis, in conformità alle disposizioni di cui al CCNL Funzioni Locali vigente, sono prorogati fino alla data del 31 dicembre 2022. Alle risorse necessarie si provvede ai sensi dell'articolo 4 comma 3. A tal fine la contabilità speciale intestata al Commissario straordinario è incrementata di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2023. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a 15 milioni di’ euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
1. 23. D'Eramo, Patassini, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. All'articolo 1, comma 4 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Sono prorogate fino al 31 dicembre 2021 le previsioni di spesa di cui Pag. 460agli articoli 3, 50 e 50-bis del presente decreto, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2019. Il personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto di cui agli articoli 3, comma 1, e 50, comma 3, lettera a), è automaticamente prorogato fino alla data di cui al periodo precedente, salva espressa rinunzia degli interessati. I rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 50-bis, in conformità alle disposizioni di cui al CCNL Funzioni Locali vigente, sono prorogati fino alla data del 31 dicembre 2021».
*1. 3. Muroni, Stumpo.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. All'articolo 1, comma 4 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Sono prorogate fino al 31 dicembre 2021 le previsioni di spesa di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del presente decreto, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2019. Il personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto di cui agli articoli 3, comma 1, e 50, comma 3, lettera a), è automaticamente prorogato fino alla data di cui al periodo precedente, salva espressa rinunzia degli interessati. I rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 50-bis, in conformità alle disposizioni di cui al CCNL Funzioni Locali vigente, sono prorogati fino alla data del 31 dicembre 2021».
*1. 4. Melilli, Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Orlando, Pellicani, Verini.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. All'articolo 1, comma 4 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Sono prorogate fino al 31 dicembre 2021 le previsioni di spesa di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del presente decreto, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2019. Il personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto di cui agli articoli 3, comma 1, e 50, comma 3, lettera a), è automaticamente prorogato fino alla data di cui al periodo precedente, salva espressa rinunzia degli interessati. I rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 50-bis, in conformità alle disposizioni di cui al CCNL Funzioni Locali vigente, sono prorogati fino alla data del 31 dicembre 2021».
*1. 5. Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Emiliozzi, Gallinella, Ilaria Fontana, Cataldi, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Flati, Ciprini, Giuliodori, Parisse, Maurizio Cattoi, Berardini, Grippa, Colletti, Vacca, Del Grosso, Torto, Corneli, Roberto Rossini.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. All'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 4-ter è sostituito dal seguente:
  «4-ter. Lo stato di emergenza di cui all'articolo 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2024 e ai relativi oneri si provvede:
   a) per l'anno 2020, nel limite di 200 milioni mediante il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché nel limite di 50 milioni mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2020-2022 nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.;Pag. 461
   b) per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, nel limite di 280 milioni mediante il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; nel limite di 70 milioni mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2020-2022 nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; nel limite di 30 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, intestata al Commissario straordinario, che a tal fine sono trasferite sul conto corrente di tesoreria centrale n. 22330, intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere assegnate al Dipartimento della protezione civile.».
1. 1. Pella, Polidori, Gelmini, Baldelli, Cortelazzo, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Calabria, Nevi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. All'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 4-ter è sostituito dal seguente:
  «4-ter. Lo stato di emergenza di cui all'articolo 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2024 e ai relativi oneri si provvede per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, per 380 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione annuale del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».
1. 12. Pella, Polidori, Gelmini, Baldelli, Cortelazzo, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Calabria, Nevi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi.

  Al comma 1, capoverso comma 4-quater, sostituire le parole: al 31 dicembre 2020 con le seguenti: 31 dicembre 2024.
*1. 13. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Al comma 1, capoverso comma 4-quater, sostituire le parole: al 31 dicembre 2020 con le seguenti: 31 dicembre 2024.
*1. 14. Pella, Polidori, Cortelazzo, Baldelli, Gelmini, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Calabria, Nevi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi.

  Al comma 1, capoverso 4-quater sostituire le parole: 31 dicembre 2020 con le parole: 31 dicembre 2021.
**1. 15. Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Emiliozzi, Gallinella, Ilaria Fontana, Cataldi, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Flati, Ciprini, Giuliodori, Parisse, Maurizio Cattoi, Berardini, Grippa, Colletti, Vacca, Del Grosso, Torto, Corneli, Roberto Rossini.

  Al comma 1, capoverso 4-quater sostituire le parole: 31 dicembre 2020 con le parole: 31 dicembre 2021.
**1. 16. Muroni, Stumpo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
  «7-bis. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è costituito un tavolo istituzionale, composto dal Presidente del Consiglio dei ministri o suo delegato, dai Presidenti delle regioni Abruzzo, Lazio, Pag. 462Marche ed Umbria e da un rappresentante dell'Associazione Nazionale dei Comuni per ciascuna delle quattro regioni interessate, nell'ambito del quale sono discusse e condivise le scelte strategiche in materia di sviluppo delle aree colpite dagli eventi sismici occorsi a far data dal 24 agosto 2016 nonché definiti i relativi ambiti di intervento, le quali devono essere state discusse sul territorio con le rappresentanze locali degli enti, associazioni di categoria, ordini professionali e popolazione dei territori del sisma attraverso le associazioni o organismi di partecipazione popolare come stabilito dall'ordinanza 36 articoli 1, 2, 3 e 4».
1. 17. Baldelli, Polidori, Gelmini, Nevi, Spena, Cortelazzo, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Calabria, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
  «7-bis. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è costituito un tavolo istituzionale, composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o suo delegato, dai Presidenti delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria da un rappresentante dell'Associazione Nazionale dei Comuni e dell'Unione delle Province italiane per ciascuna delle quattro regioni interessate, nell'ambito del quale sono discusse e condivise le scelte strategiche in materia di sviluppo delle aree colpite dagli eventi sismici occorsi a far data dal 24 agosto 2016 nonché definiti i relativi ambiti di intervento».
*1. 18. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
  «7-bis. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è costituito un tavolo istituzionale, composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o suo delegato, dai Presidenti delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria da un rappresentante dell'Associazione Nazionale dei Comuni e dell'Unione delle Province italiane per ciascuna delle quattro regioni interessate, nell'ambito del quale sono discusse e condivise le scelte strategiche in materia di sviluppo delle aree colpite dagli eventi sismici occorsi a far data dal 24 agosto 2016 nonché definiti i relativi ambiti di intervento».
*1. 19. Baldelli, Cortelazzo, Polidori, Gelmini, Nevi, Spena, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Calabria, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
  «7-bis. È demandata al Commissario straordinario la predisposizione di una piattaforma informatica che consenta in maniera univoca la determinazione del contributo e la sua gestione nel corso dell'avanzamento dei lavori fino alla loro conclusione. Tale piattaforma dovrà consentire la generazione automatica della documentazione a corredo della pratica di ricostruzione secondo i modelli univoci predisposti dalla struttura commissariale e la loro gestione fino al completamento dell’iter previsto dalle singole ordinanze. Tale piattaforma è adottata con apposito provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del presente decreto in accordo con i consigli nazionali delle professioni Pag. 463tecniche. La realizzazione e la gestione del sistema trova copertura nella contabilità speciale assegnata al Commissario.
   7-ter. È demandata al Commissario Straordinario l'attribuzione, attraverso appositi provvedimenti ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del presente decreto, di funzioni ulteriori all'osservatorio nazionale della ricostruzione post sisma 2016, riguardanti anche i rapporti tra professionisti tecnici e Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016 di cui all'articolo 3.».
1. 20. D'Eramo, Patassini, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
  «7-bis. È demandata al Commissario Straordinario la predisposizione di una piattaforma informatica che consenta in maniera univoca la determinazione del contributo e la sua gestione nel corso dell'avanzamento dei lavori fino alla loro conclusione. Tale piattaforma dovrà consentire la generazione automatica della documentazione a corredo della pratica di ricostruzione secondo i modelli univoci predisposti dalla struttura commissariale e la loro gestione fino al completamento dell’iter previsto dalle singole ordinanze. Tale piattaforma è adottata con apposito provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del presente decreto in accordo con i consigli nazionali delle professioni tecniche. La realizzazione e la gestione del sistema trova copertura nella contabilità speciale assegnata al Commissario».
1. 21. Mazzetti, Nevi, Polidori, Cortelazzo, Gelmini, Baldelli, Polverini, Casino, Giacometto, Labriola, Ruffino, Battilocchio, Barelli, Martino, Calabria, Spena, Marrocco, Rotondi.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Al fine di assicurare la riparazione, la ricostruzione e la ripresa economica, il Commissario opera in deroga ad ogni disposizione di legge extrapenale, fatto salvo il rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e delle disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
1. 22. Trancassini, Foti, Butti.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifica all'articolo 2 e 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. All'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 2, secondo periodo, la parola: «sentiti» è sostituita dalle seguenti: «previa intesa con»;

  Conseguentemente, all'articolo 14, comma 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: dal Commissario straordinario, sentiti i vice commissari sono sostituite dalle seguenti: dal Commissario straordinario d'intesa con i vice commissari.
1. 01. Braga, Melilli, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Orlando, Pellicani, Verini.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

Pag. 464

  All'articolo 2, comma 2, secondo periodo del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la parola: «sentiti» è sostituita dalle seguenti: «previa intesa con».
*1. 02. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  All'articolo 2, comma 2, secondo periodo del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la parola: «sentiti» è sostituita dalle seguenti: «previa intesa con».
*1. 03. Baldelli, Cortelazzo, Polidori, Gelmini, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Calabria, Nevi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 2, comma 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «utilizzando il criterio di aggiudicazione del minor prezzo con le modalità previste dall'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».
**1. 04. Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Emiliozzi, Gallinella, Ilaria Fontana, Cataldi, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Flati, Ciprini, Giuliodori, Parisse, Maurizio Cattoi, Berardini, Grippa, Colletti, Vacca, Del Grosso, Torto, Corneli, Roberto Rossini.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 2, comma 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «utilizzando il criterio di aggiudicazione del minor prezzo con le modalità previste dall'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».
**1. 05. Melilli, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Orlando, Pellicani, Verini.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. Al comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il secondo periodo è soppresso.
*1. 06. Fregolent, D'Alessandro, Occhionero, Annibali.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189).

  1. Al comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il secondo periodo è soppresso.

Pag. 465

*1. 07. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189).

  1. Al comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il secondo periodo è soppresso.
*1. 08. Trancassini, Foti, Butti, Prisco.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. All'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:
  «2-ter. Per l'affidamento dei servizi tecnici di cui al comma 2-bis del presente articolo è ammesso l'utilizzo del criterio di aggiudicazione del minor prezzo».
1. 09. Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Gallinella, Emiliozzi.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. All'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
  «5-bis. Nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito “E” ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, rispetto agli edifici esistenti alla data dell'evento sismico, il Commissario straordinario e i soggetti attuatori di cui agli articoli 15 e 15-ter, compresi quelli da essi delegati, per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche o di pubblica utilità e dei beni culturali, ivi compresi gli interventi di ripristino e realizzazione delle opere di urbanizzazione connesse, per gli interventi di messa in sicurezza del territorio, per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per gli interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali, operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea».
*1. 010. Fregolent, Occhionero, Annibali.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. All'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
  «5-bis. Nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati Pag. 466inagibili con esito “E” ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, rispetto agli edifici esistenti alla data dell'evento sismico, il Commissario straordinario e i soggetti attuatori di cui agli articoli 15 e 15-ter, compresi quelli da essi delegati, per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche o di pubblica utilità e dei beni culturali, ivi compresi gli interventi di ripristino e realizzazione delle opere di urbanizzazione connesse, per gli interventi di messa in sicurezza del territorio, per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per gli interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali, operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea».
*1. 011. Mazzetti, Cortelazzo, Gelmini, Battilocchio, Polverini, Barelli, Polidori, Baldelli, Casino, Giacometto, Labriola, Ruffino, Martino, Calabria, Nevi, Spena, Marrocco, Rotondi.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. All'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
  «5-bis. Nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito “E” ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, rispetto agli edifici esistenti alla data dell'evento sismico, il Commissario straordinario e i soggetti attuatori di cui agli articoli 15 e 15-ter, compresi quelli da essi delegati, per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche o di pubblica utilità e dei beni culturali, ivi compresi gli interventi di ripristino e realizzazione delle opere di urbanizzazione connesse, per gli interventi di messa in sicurezza del territorio, per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per gli interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali, operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea».
*1. 012. Trancassini, Prisco, Foti, Butti.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. All'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
  «5-bis. Nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito “E” ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Pag. 467ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, rispetto agli edifici esistenti alla data dell'evento sismico, il Commissario straordinario e i soggetti attuatori di cui agli articoli 15 e 15-ter, compresi quelli da essi delegati, per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche o di pubblica utilità e dei beni culturali, ivi compresi gli interventi di ripristino e realizzazione delle opere di urbanizzazione connesse, per gli interventi di messa in sicurezza del territorio, per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per gli interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali, operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea».
*1. 044. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. Al comma 1, sesto periodo, dell'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «con contratti a tempo determinato della durata massima di due anni» sono sostituite dalle seguenti: «con forme contrattuali flessibili ovvero con contratti a tempo determinato nel rispetto dei limiti temporali previsti dalla normativa europea» e le parole: «di tipo tecnico-ingegneristico» sono sostituite dalle seguenti: «di tipo tecnico o amministrativo-contabile».
**1. 013. Muroni, Stumpo.

  Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. Al comma 1, sesto periodo, dell'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «con contratti a tempo determinato della durata massima di due anni» sono sostituite dalle seguenti: «con forme contrattuali flessibili ovvero con contratti a tempo determinato nel rispetto dei limiti temporali previsti dalla normativa europea» e le parole: «di tipo tecnico-ingegneristico» sono sostituite dalle seguenti: «di tipo tecnico o amministrativo-contabile».
**1. 014. Fregolent, D'Alessandro, Occhionero, Annibali.

  Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. Al comma 1, sesto periodo, dell'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «con contratti a tempo determinato della durata massima di due anni» sono sostituite dalle seguenti: «con forme contrattuali flessibili ovvero con contratti a tempo determinato nel rispetto dei limiti temporali previsti dalla normativa europea» e le parole: «di tipo tecnico-ingegneristico» sono sostituite dalle seguenti: «di tipo tecnico o amministrativo-contabile».
**1. 015. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

Pag. 468

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. Al comma 1, sesto periodo, dell'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «con contratti a tempo determinato della durata massima di due anni» sono sostituite dalle seguenti: «con forme contrattuali flessibili ovvero con contratti a tempo determinato nel rispetto dei limiti temporali previsti dalla normativa europea» e le parole: «di tipo tecnico-ingegneristico» sono sostituite dalle seguenti: «di tipo tecnico o amministrativo-contabile».
**1. 016. Gallinella, Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Emiliozzi, Ilaria Fontana, Cataldi, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Flati, Ciprini, Giuliodori, Parisse, Maurizio Cattoi, Berardini, Grippa, Colletti, Vacca, Del Grosso, Torto, Corneli, Roberto Rossini.

  Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. Al comma 1, sesto periodo, dell'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «con contratti a tempo determinato della durata massima di due anni» sono sostituite dalle seguenti: «con forme contrattuali flessibili ovvero con contratti a tempo determinato nel rispetto dei limiti temporali previsti dalla normativa europea» e le parole: «di tipo tecnico-ingegneristico» sono sostituite dalle seguenti: «di tipo tecnico o amministrativo-contabile».
**1. 017. Trancassini, Foti, Butti, Prisco.

  Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. Al comma 1, sesto periodo, dell'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «con contratti a tempo determinato della durata massima di due anni» sono sostituite dalle seguenti: «con forme contrattuali flessibili ovvero con contratti a tempo determinato nel rispetto dei limiti temporali previsti dalla normativa europea» e le parole: «di tipo tecnico-ingegneristico» sono sostituite dalle seguenti: «di tipo tecnico o amministrativo-contabile».
**1. 018. Braga, Melilli, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Orlando, Pellicani, Verini.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. All'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sesto periodo, le parole: «con profilo professionale di tipo tecnico-ingegneristico» sono soppresse;
   b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
  1-bis. Per garantire la piena operatività degli Uffici Speciali per la Ricostruzione, le risorse finanziarie di cui al comma 1, sesto periodo, qualora non utilizzate per i comandi e i distacchi di personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre 2001, n. 165, possono essere utilizzate per le assunzioni con forme contrattuali Pag. 469flessibili nel rispetto dell'articolo 36, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Con la stessa modalità possono essere utilizzate le risorse non utilizzate di cui all'articolo 50, comma 8, e all'articolo 50-bis del presente decreto-legge e quelle previste dal decreto-legge 32 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2019.
   1-ter. Le risorse di cui al comma 1 non spese per le singole annualità possono essere utilizzate negli anni successivi per le medesime finalità di cui allo stesso comma e nel rispetto di quanto fissato al comma 1-bis.
*1. 019. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. All'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sesto periodo, le parole: «con profilo professionale di tipo tecnico-ingegneristico» sono soppresse;
   b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
  1-bis. Per garantire la piena operatività degli Uffici Speciali per la Ricostruzione, le risorse finanziarie di cui al comma 1, sesto periodo, qualora non utilizzate per i comandi e i distacchi di personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre 2001, n. 165, possono essere utilizzate per le assunzioni con forme contrattuali flessibili nel rispetto dell'articolo 36, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Con la stessa modalità possono essere utilizzate le risorse non utilizzate di cui all'articolo 50, comma 8, e all'articolo 50-bis del presente decreto-legge e quelle previste dal decreto-legge 32 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2019.
   1-ter. Le risorse di cui al comma 1 non spese per le singole annualità possono essere utilizzate negli anni successivi per le medesime finalità di cui allo stesso comma e nel rispetto di quanto fissato al comma 1-bis.
*1. 021. Baldelli, Cortelazzo, Polidori, Gelmini, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Calabria, Nevi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. All'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 1-quater è inserito il seguente: «1-quinquies. Per le finalità di cui al comma 1 e nei limiti delle relative risorse, l'Ufficio speciale per la ricostruzione può avvalersi di personale di società in house della regione per acquisire supporto specialistico all'esecuzione delle attività tecniche ed amministrative.»;
   b) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. La ripartizione delle risorse di cui ai commi precedenti avviene mediante quote percentuali tra le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria desumibili dal numero degli edifici inagibili a seguito delle verifiche effettuate con scheda AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, nonché mediante le procedure speditive disciplinate da ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile.».
**1. 023. Muroni, Stumpo.

Pag. 470

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. All'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 1-quater è inserito il seguente: «1-quinquies. Per le finalità di cui al comma 1 e nei limiti delle relative risorse, l'Ufficio speciale per la ricostruzione può avvalersi di personale di società in house della regione per acquisire supporto specialistico all'esecuzione delle attività tecniche ed amministrative.»;
   b) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. La ripartizione delle risorse di cui ai commi precedenti avviene mediante quote percentuali tra le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria desumibili dal numero degli edifici inagibili a seguito delle verifiche effettuate con scheda AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, nonché mediante le procedure speditive disciplinate da ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile.».
**1. 024. Fregolent, D'Alessandro, Occhionero, Annibali.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. All'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 1-quater è inserito il seguente: «1-quinquies. Per le finalità di cui al comma 1 e nei limiti delle relative risorse, l'Ufficio speciale per la ricostruzione può avvalersi di personale di società in house della regione per acquisire supporto specialistico all'esecuzione delle attività tecniche ed amministrative.»;
   b) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. La ripartizione delle risorse di cui ai commi precedenti avviene mediante quote percentuali tra le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria desumibili dal numero degli edifici inagibili a seguito delle verifiche effettuate con scheda AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, nonché mediante le procedure speditive disciplinate da ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile.».
**1. 025. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. All'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 1-quater è inserito il seguente: «1-quinquies. Per le finalità di cui al comma 1 e nei limiti delle relative risorse, l'Ufficio speciale per la ricostruzione può avvalersi di personale di società in house della regione per acquisire supporto specialistico all'esecuzione delle attività tecniche ed amministrative.»;
   b) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. La ripartizione delle risorse di cui ai commi precedenti avviene mediante quote percentuali tra le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria desumibili dal numero degli edifici inagibili a seguito delle verifiche effettuate con scheda AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio Pag. 4712011, nonché mediante le procedure speditive disciplinate da ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile.».
**1. 026. Braga, Melilli, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Orlando, Pellicani, Verini.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. All'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 1-quater è inserito il seguente: «1-quinquies. Per le finalità di cui al comma 1 e nei limiti delle relative risorse, l'Ufficio speciale per la ricostruzione può avvalersi di personale di società in house della regione per acquisire supporto specialistico all'esecuzione delle attività tecniche ed amministrative.»;
   b) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. La ripartizione delle risorse di cui ai commi precedenti avviene mediante quote percentuali tra le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria desumibili dal numero degli edifici inagibili a seguito delle verifiche effettuate con scheda AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, nonché mediante le procedure speditive disciplinate da ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile.».
**1. 027. Trancassini, Foti, Butti, Prisco.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. All'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 1-quater, è inserito il seguente: «1-quinquies. Per le finalità di cui al comma 1 e nei limiti delle relative risorse, l'Ufficio speciale per la ricostruzione può avvalersi di personale di società in house della Regione per acquisire supporto specialistico all'esecuzione delle attività tecniche ed amministrative.».
1. 028. Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Emiliozzi, Gallinella, Ilaria Fontana, Cataldi, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Flati, Ciprini, Giuliodori, Parisse, Maurizio Cattoi, Berardini, Grippa, Colletti, Vacca, Del Grosso, Torto, Corneli, Roberto Rossini.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. All'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-bis inserire il seguente:
  «4-ter. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Commissario straordinario per la ricostruzione, acquisito il parere dei responsabili regionali degli USR, approva il vademecum per le operazioni di ricostruzione privata e pubblica e il manuale dei controlli amministrativi che regolano le attività di progettazione degli interventi privati e pubblici, nonché la redazione del manuale delle procedure e dei controlli tecnico amministrativi per le pratiche che saranno sorteggiate a controllo. La sottoscrizione del professionista comporta piena assunzione Pag. 472di responsabilità sia per le pratiche estratte a controllo che per tutte le pratiche presentate a valere sulle risorse di cui al presente decreto, della paternità del progetto nonché della relazione dello stato finale e dei suoi allegati obbligatori e della connessa responsabilità professionale a far data dall'emanazione dei provvedimenti in oggetto. Per la verifica dell'effettiva conclusione dei lavori, dell'effettiva realizzazione dell'intervento di recupero o ristrutturazione post sismica e della corrispondenza dell'investimento approvato – ed eventualmente modificato a seguito di varianti autorizzate o adeguamenti tecnici ammessi dal manuale delle procedure – con l'investimento realizzato, i collaudatori dovranno limitarsi ad effettuare una visita in situ, sulla base di quanto previsto dalla legislazione vigente e dal regolamento CE 65/2011, ed a verificare la presenza dei documenti richiesti, firmati e sottoscritti dal tecnico progettista».
*1. 029. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. All'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-bis inserire il seguente:
  «4-ter. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Commissario straordinario per la ricostruzione, acquisito il parere dei responsabili regionali degli USR, approva il vademecum per le operazioni di ricostruzione privata e pubblica e il manuale dei controlli amministrativi che regolano le attività di progettazione degli interventi privati e pubblici, nonché la redazione del manuale delle procedure e dei controlli tecnico amministrativi per le pratiche che saranno sorteggiate a controllo. La sottoscrizione del professionista comporta piena assunzione di responsabilità sia per le pratiche estratte a controllo che per tutte le pratiche presentate a valere sulle risorse di cui al presente decreto, della paternità del progetto nonché della relazione dello stato finale e dei suoi allegati obbligatori e della connessa responsabilità professionale a far data dall'emanazione dei provvedimenti in oggetto. Per la verifica dell'effettiva conclusione dei lavori, dell'effettiva realizzazione dell'intervento di recupero o ristrutturazione post sismica e della corrispondenza dell'investimento approvato – ed eventualmente modificato a seguito di varianti autorizzate o adeguamenti tecnici ammessi dal manuale delle procedure – con l'investimento realizzato, i collaudatori dovranno limitarsi ad effettuare una visita in situ, sulla base di quanto previsto dalla legislazione vigente e dal regolamento CE 65/2011, ed a verificare la presenza dei documenti richiesti, firmati e sottoscritti dal tecnico progettista».
*1. 030. Pella, Polidori, Gelmini, Baldelli, Cortelazzo, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Calabria, Nevi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Introduzione dell'articolo 3-bis nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. Dopo l'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:
  «Art. 3-bis. – (Attribuzione di ulteriori poteri alla struttura commissariale) 1. Il Commissario straordinario regolamenta con apposite ordinanze i termini per la presentazione delle richieste di contributo. In caso di necessità, il medesimo Commissario può concedere proroghe o differenziazioni alle scadenze previste all'articolo Pag. 4733 che precede ovvero disciplinare i termini, le priorità e le modalità di presentazione delle richieste di provvidenze di sostegno».
1. 031. D'Eramo, Patassini, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Attribuzione di ulteriori poteri alla struttura commissariale)

  1. Dopo l'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 è inserito il seguente: «Art. 3-bis (Attribuzione di poteri alla struttura commissariale). – 1. Il Commissario straordinario definisce con apposite ordinanze i termini per la presentazione delle richieste di contributo. In caso di necessità lo stesso può concedere proroghe o differenziazioni alle scadenze previste all'articolo 3 ovvero disciplinare i termini, le priorità e le modalità di presentazione delle richieste di provvidenze di sostegno».
*1. 032. Fregolent, Occhionero.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Attribuzione di ulteriori poteri alla struttura commissariale)

  1. Dopo l'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 è inserito il seguente:
  «Art. 3-bis (Attribuzione di poteri alla struttura commissariale). – 1. Il Commissario straordinario definisce con apposite ordinanze i termini per la presentazione delle richieste di contributo. In caso di necessità lo stesso può concedere proroghe o differenziazioni alle scadenze previste all'articolo 3 ovvero disciplinare i termini, le priorità e le modalità di presentazione delle richieste di provvidenze di sostegno».
*1. 033. Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Emiliozzi, Gallinella, Ilaria Fontana, Cataldi, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Flati, Ciprini, Giuliodori, Parisse, Maurizio Cattoi, Berardini, Grippa, Colletti, Vacca, Del Grosso, Torto, Corneli, Roberto Rossini.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Attribuzione di ulteriori poteri alla struttura commissariale)

  1. Dopo l'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 è inserito il seguente:
  «Art. 3-bis (Attribuzione di poteri alla struttura commissariale). – 1. Il Commissario straordinario definisce con apposite ordinanze i termini per la presentazione delle richieste di contributo. In caso di necessità lo stesso può concedere proroghe o differenziazioni alle scadenze previste all'articolo 3 ovvero disciplinare i termini, le priorità e le modalità di presentazione delle richieste di provvidenze di sostegno».
*1. 034. Morgoni.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Attribuzione di ulteriori poteri alla struttura commissariale)

  1. Dopo l'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni Pag. 474dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 è inserito il seguente:
  «Art. 3-bis (Attribuzione di poteri alla struttura commissariale). – 1. Il Commissario straordinario definisce con apposite ordinanze i termini per la presentazione delle richieste di contributo. In caso di necessità lo stesso può concedere proroghe o differenziazioni alle scadenze previste all'articolo 3 ovvero disciplinare i termini, le priorità e le modalità di presentazione delle richieste di provvidenze di sostegno».
*1. 048. Stumpo, Muroni.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifica all'articolo 4-quater, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. Al comma 1, dell'articolo 4-quater, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, primo periodo, dopo le parole: «ai proprietari» sono aggiunte le seguenti: «anche non residenti».
1. 049. Morgoni.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Inserimento dell'articolo 4-quinquies nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. Dopo l'articolo 4-quater del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, è inserito il seguente:
  «Art. 4-quinquies.(Espropriazione aree SAE)1. I comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, possono acquisire al loro patrimonio indisponibile le aree sulle quali insistono le strutture abitative di emergenza di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016, nonché le aree su cui insistono le strutture di cui all'articolo 3 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 408 del 15 novembre 2016, utilizzate in forza di contratto di locazione o ad altro titolo diverso dalla proprietà, tramite esproprio per pubblica utilità con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327.
   2. Il computo dell'indennizzo spettante ai proprietari dei terreni in relazione alle espropriazioni di cui al precedente comma sarà proporzionato alla reale compressione del diritto di proprietà in considerazione delle effettive caratteristiche peculiari delle aree occupate la cui destinazione urbanistica è stata forzatamente modificata, sulla base della destinazione definita dallo strumento urbanistico vigente.
   3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede nel limite massimo di 100 milioni di euro, fino a concorrenza delle richieste a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3.
   4. A seguito dell'eventuale rimozione delle strutture provvisorie di cui al comma 1, le aree espropriate rimangono destinate a finalità di sviluppo socio economico del territorio, con oneri a carico dei bilanci dei medesimi. A tal fine, le aree saranno ridotte in pristino, in tutto o in parte, ai fini della tutela dell'ambiente e del paesaggio, con oneri a carico del bilancio delle Regioni territorialmente competenti.
   5. Qualora i comuni valutassero di astenersi dall'effettuare gli espropri, potranno erogare ai proprietari delle aree richiamate al comma 1 un indennizzo di occupazione pari al valore del diritto di superficie calcolato sulla base della durata attesa dell'occupazione. Agli oneri conseguenti si provvede con le risorse di cui al comma 3.».
1. 036. Pella, Polidori, Gelmini, Baldelli, Cortelazzo, Casino, Giacometto, Labriola, Pag. 475Mazzetti, Ruffino, Martino, Calabria, Nevi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. All'articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  «3-bis. Il contributo per la riparazione o per la ricostruzione dei beni immobili danneggiati costituiti da più unità immobiliari, determinato attraverso appositi provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, è riferito all'unità strutturale e può essere impiegato nell'immobile nel suo complesso indipendentemente dalle singole unità che lo hanno parametricamente generato. Ai soli fini del credito di imposta la ripartizione dei costi per la ricostruzione verrà eseguita sulla base delle superfici utili nette delle singole unità immobiliari».
1. 037. D'Eramo, Patassini, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche agli articoli 5, 15, 45, 50 e 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. All'articolo 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 6, è inserito il seguente:
  «6-bis. I finanziamenti di cui al presente articolo sono esentati dagli obblighi di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in quanto a basso rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 26 del medesimo decreto legislativo.».

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Per lo svolgimento degli interventi di cui al comma 1, i comuni si possono avvalere, nel caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dei relativi incarichi, dei dipendenti assunti ai sensi dell'articolo 50-bis ovvero dei propri dipendenti di ruolo o dei dipendenti di altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico delegati ai sensi del comma 2, anche in deroga all'articolo 31, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in qualità di responsabile unico del procedimento.»;
   b) all'articolo 31 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 6 è sostituito dal seguente:
  «6. Nei contratti fra privati è possibile subappaltare lavorazioni previa autorizzazione del committente e nei limiti consentiti dalla vigente normativa. In tale ipotesi, il contratto deve contenere a pena di nullità la dichiarazione di procedere al subappalto, con l'indicazione delle opere e delle quantità da subappaltare. Prima dell'inizio delle lavorazioni deve essere in ogni caso trasmesso, agli uffici competenti, l’addendum al contratto di appalto con l'indicazione delle imprese sub appaltatrici iscritte nell'Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6. Sono nulle tutte le clausole che dispongono il subappalto al di fuori dei casi e dei limiti sopra indicati.»;Pag. 476
   c) dopo l'articolo 45 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto il seguente:
  «45-bis.(Estensione delle disposizioni sul sostegno al reddito dei lavoratori)1. Le regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 possono disporre delle risorse residue di cui all'articolo 45 del presente decreto per misure a tutela dell'occupazione.
   2. A tal fine, le Regioni possono destinare una parte delle risorse residue di cui alla Convenzione stipulata in data 23 gennaio 2017 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria, considerate quali limite massimo di spesa, per la proroga, anche nel 2019, delle misure di cui all'articolo 45, comma 1, del presente decreto fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, ai fini dell'individuazione dell'ambito di riconoscimento delle predette misure.
   3. Le Regioni possono altresì destinare una parte delle stesse risorse residue di cui al comma 2, considerate quali limite massimo di spesa, anche con misure di politiche attive del lavoro in favore di coloro che hanno perso il proprio posto di lavoro o abbiano avuto più difficoltà a ricollocarsi nel mercato del lavoro dopo gli eventi sismici del 2016 e 2017.»;
   d) all'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
  «8-bis. Per garantire la piena funzionalità degli Uffici Speciali per la Ricostruzione, le risorse finanziarie non spese di cui al quarto e sesto periodo del comma 1 del medesimo articolo 3 possono essere utilizzate per la finalità di cui al comma 2 dell'articolo 3 del presente decreto-legge. Le risorse non spese per le singole annualità possono essere utilizzate negli anni successivi.»;
   e) all'articolo 50-bis, comma 1-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le risorse non spese nel singolo anno possono essere utilizzate negli anni successivi».
*1. 038. Fregolent, Annibali.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche agli articoli 5, 15, 45, 50 e 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. All'articolo 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 6, è inserito il seguente:
  «6-bis. I finanziamenti di cui al presente articolo sono esentati dagli obblighi di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in quanto a basso rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 26 del medesimo decreto legislativo.».

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Per lo svolgimento degli interventi di cui al comma 1, i Comuni si possono avvalere, nel caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dei relativi incarichi, dei dipendenti assunti ai sensi dell'articolo 50-bis ovvero dei propri dipendenti di ruolo o dei dipendenti di altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico delegati ai sensi del comma 2, anche in deroga all'articolo 31, Pag. 477comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in qualità di responsabile unico del procedimento.»;
   b) all'articolo 31 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 6 è sostituito dal seguente:
  «6. Nei contratti fra privati è possibile subappaltare lavorazioni previa autorizzazione del committente e nei limiti consentiti dalla vigente normativa. In tale ipotesi, il contratto deve contenere a pena di nullità la dichiarazione di procedere al subappalto, con l'indicazione delle opere e delle quantità da subappaltare. Prima dell'inizio delle lavorazioni deve essere in ogni caso trasmesso, agli uffici competenti, l’addendum al contratto di appalto con l'indicazione delle imprese sub appaltatrici iscritte nell'Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6. Sono nulle tutte le clausole che dispongono il subappalto al di fuori dei casi e dei limiti sopra indicati.»;
   c) dopo l'articolo 45 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto il seguente:
  «45-bis.(Estensione delle disposizioni sul sostegno al reddito dei lavoratori)1. Le regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 possono disporre delle risorse residue di cui all'articolo 45 del presente decreto per misure a tutela dell'occupazione.
   2. A tal fine, le Regioni possono destinare una parte delle risorse residue di cui alla Convenzione stipulata in data 23 gennaio 2017 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria, considerate quali limite massimo di spesa, per la proroga, anche nel 2019, delle misure di cui all'articolo 45, comma 1, del presente decreto fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, ai fini dell'individuazione dell'ambito di riconoscimento delle predette misure.
   3. Le Regioni possono altresì destinare una parte delle stesse risorse residue di cui al comma 2, considerate quali limite massimo di spesa, anche con misure di politiche attive del lavoro in favore di coloro che hanno perso il proprio posto di lavoro o abbiano avuto più difficoltà a ricollocarsi nel mercato del lavoro dopo gli eventi sismici del 2016 e 2017.»;
   d) all'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
  «8-bis. Per garantire la piena funzionalità degli Uffici Speciali per la Ricostruzione, le risorse finanziarie non spese di cui al quarto e sesto periodo del comma 1 del medesimo articolo 3 possono essere utilizzate per la finalità di cui al comma 2 dell'articolo 3 del presente decreto-legge. Le risorse non spese per le singole annualità possono essere utilizzate negli anni successivi.»;
   e) all'articolo 50-bis, comma 1-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le risorse non spese nel singolo anno possono essere utilizzate negli anni successivi».
*1. 046. (ex 5. 01) Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Emiliozzi, Gallinella, Ilaria Fontana, Cataldi, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Flati, Ciprini, Giuliodori, Parisse, Maurizio Cattoi, Berardini, Grippa, Colletti, Vacca, Del Grosso, Torto, Corneli, Roberto Rossini.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche agli articoli 5, 15, 45, 50 e 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

Pag. 478

  1. All'articolo 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 6, è inserito il seguente:
  «6-bis. I finanziamenti di cui al presente articolo sono esentati dagli obblighi di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in quanto a basso rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 26 del medesimo decreto legislativo.».

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Per lo svolgimento degli interventi di cui al comma 1, i Comuni si possono avvalere, nel caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dei relativi incarichi, dei dipendenti assunti ai sensi dell'articolo 50-bis ovvero dei propri dipendenti di ruolo o dei dipendenti di altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico delegati ai sensi del comma 2, anche in deroga all'articolo 31, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in qualità di responsabile unico del procedimento.»;
   b) all'articolo 31 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 6 è sostituito dal seguente:
  «6. Nei contratti fra privati è possibile subappaltare lavorazioni previa autorizzazione del committente e nei limiti consentiti dalla vigente normativa. In tale ipotesi, il contratto deve contenere a pena di nullità la dichiarazione di procedere al subappalto, con l'indicazione delle opere e delle quantità da subappaltare. Prima dell'inizio delle lavorazioni deve essere in ogni caso trasmesso, agli uffici competenti, l’addendum al contratto di appalto con l'indicazione delle imprese sub appaltatrici iscritte nell'Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6. Sono nulle tutte le clausole che dispongono il subappalto al di fuori dei casi e dei limiti sopra indicati.»;
   c) dopo l'articolo 45 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto il seguente:
  «45-bis.(Estensione delle disposizioni sul sostegno al reddito dei lavoratori)1. Le regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 possono disporre delle risorse residue di cui all'articolo 45 del presente decreto per misure a tutela dell'occupazione.
   2. A tal fine, le Regioni possono destinare una parte delle risorse residue di cui alla Convenzione stipulata in data 23 gennaio 2017 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria, considerate quali limite massimo di spesa, per la proroga, anche nel 2019, delle misure di cui all'articolo 45, comma 1, del presente decreto fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, ai fini dell'individuazione dell'ambito di riconoscimento delle predette misure.
   3. Le Regioni possono altresì destinare una parte delle stesse risorse residue di cui al comma 2, considerate quali limite massimo di spesa, anche con misure di politiche attive del lavoro in favore di coloro che hanno perso il proprio posto di lavoro o abbiano avuto più difficoltà a ricollocarsi nel mercato del lavoro dopo gli eventi sismici del 2016 e 2017.».
   d) all'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
  «8-bis. Per garantire la piena funzionalità degli Uffici Speciali per la Ricostruzione, le risorse finanziarie non spese di cui al quarto e sesto periodo del comma 1 Pag. 479del medesimo articolo 3 possono essere utilizzate per la finalità di cui al comma 2 dell'articolo 3 del presente decreto-legge. Le risorse non spese per le singole annualità possono essere utilizzate negli anni successivi.»;
   e) all'articolo 50-bis, comma 1-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le risorse non spese nel singolo anno possono essere utilizzate negli anni successivi».
*1. 047. (ex 5. 02) Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Melilli, Orlando, Pellicani, Verini.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. All'articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 6 è inserito il seguente:
  «6-bis. I finanziamenti di cui al presente articolo sono esentati dagli obblighi di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in quanto a basso rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 26 del medesimo decreto legislativo.».
**1. 039. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. All'articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 6 è inserito il seguente:
  «6-bis. I finanziamenti di cui al presente articolo sono esentati dagli obblighi di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in quanto a basso rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 26 del medesimo decreto legislativo.».
**1. 040. Baldelli, Cortelazzo, Polidori, Gelmini, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Calabria, Nevi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 – Semplificazioni ed accelerazione della ricostruzione privata)

  1. All'articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «9-bis. Gli interventi di ristrutturazione edilizia, che prevedono la demolizione e ricostruzione degli edifici privati danneggiati dal sisma del 2016 con modifica della sagoma, area di sedime e volumetria del fabbricato danneggiato o distrutto nei casi in cui dette modifiche sono necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, nonché di eventuali ulteriori disposizioni normative inderogabili, sono consentiti anche negli ambiti soggetti a tutela di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, previa acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo 42 del 2004.».
*1. 041. Morgoni.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Pag. 480

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 – Semplificazioni ed accelerazione della ricostruzione privata)

  1. All'articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «9-bis. Gli interventi di ristrutturazione edilizia, che prevedono la demolizione e ricostruzione degli edifici privati danneggiati dal sisma del 2016 con modifica della sagoma, area di sedime e volumetria del fabbricato danneggiato o distrutto nei casi in cui dette modifiche sono necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, nonché di eventuali ulteriori disposizioni normative inderogabili, sono consentiti anche negli ambiti soggetti a tutela di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, previa acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo 42 del 2004.».
*1. 042. Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Emiliozzi, Gallinella, Cataldi, Flati, Ciprini, Giuliodori, Parisse, Maurizio Cattoi, Berardini, Grippa, Colletti, Vacca, Del Grosso, Torto, Corneli, Roberto Rossini.

ART. 2.

  Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:
   0a) al comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
   « c-bis) per gli immobili ad uso produttivo strumentali all'esercizio dell'attività produttiva che risultavano temporaneamente non utilizzati e con uno dei livelli di danneggiamento di cui alle lettere a), b) e c), un contributo pari al 60 per cento del costo degli interventi rispettivamente indicati sempre nelle lettere da a) a c)»;
   0a-bis) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011» sono aggiunte le seguenti: «e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2015»;
   0a-ter) al comma 2, lettera b), dopo le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011» sono aggiunte le seguenti: «e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2015 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2015»;
   0a-quater) al comma 2, lettera c), dopo le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011» sono aggiunte le seguenti: «e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2015»;
   0a-quinquies) al comma 2, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:
   « e-bis) dei titolari di attività produttive, ovvero di chi per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido alla data della domanda sia tenuto a sostenere le spese per la riparazione o ricostruzione delle unità immobiliari, degli impianti e beni mobili strumentali all'attività danneggiata dal sisma, e che nei due anni antecedenti la data del 24 agosto 2016 con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1, ovvero la data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai comuni di cui all'allegato 2 ovvero la data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai comuni di cui all'allegato 2-bis, risultavano adibiti all'esercizio dell'attività produttiva o ad essa strumentali».
2. 75. (ex 1. 043) Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a) premettere le seguenti:Pag. 481
    0a) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011» sono aggiunte le seguenti: «e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2015»;
    0a-bis) al comma 2, lettera b), dopo le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011» sono aggiunte le seguenti: «e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2015 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2015»;
    0a-ter) al comma 2, lettera c), dopo le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011» sono aggiunte le seguenti: «e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2015»;
   b) alla medesima lettera a), dopo le parole: «di bassa capacità strutturale» aggiungere, in fine, le seguenti: «e strutture in calcestruzzo armato, qualora le caratteristiche di resistenza del calcestruzzo risultino scadenti a seguito di indagini che ne certifichino le caratteristiche meccaniche.».
*2. 1. Fregolent, Annibali.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a) premettere le seguenti:
    0a) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011» sono aggiunte le seguenti: «e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2015»;
    0a-bis) al comma 2, lettera b), dopo le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011» sono aggiunte le seguenti: «e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2015 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2015»;
    0a-ter) al comma 2, lettera c), dopo le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011» sono aggiunte le seguenti: «e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2015»;
   b) alla medesima lettera a), dopo le parole: «di bassa capacità strutturale» aggiungere, in fine, le seguenti: «e strutture in calcestruzzo armato, qualora le caratteristiche di resistenza del calcestruzzo risultino scadenti a seguito di indagini che ne certifichino le caratteristiche meccaniche.».
*2. 2. Morgoni.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a) premettere le seguenti:
    0a) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011» sono aggiunte le seguenti: «e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2015»;
    0a-bis) al comma 2, lettera b), dopo le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011» sono aggiunte le seguenti: «e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2015 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2015»;
    0a-ter) al comma 2, lettera c), dopo le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011» sono aggiunte le seguenti: «e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2015»;
   b) alla medesima lettera a), dopo le parole: «di bassa capacità strutturale» aggiungere, in fine, le seguenti: «e strutture Pag. 482in calcestruzzo armato, qualora le caratteristiche di resistenza del calcestruzzo risultino scadenti a seguito di indagini che ne certifichino le caratteristiche meccaniche.».
*2. 3. Gallinella, Zennaro, Emiliozzi, Ilaria Fontana, Cataldi, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Flati, Ciprini, Giuliodori, Parisse, Maurizio Cattoi, Berardini, Grippa, Colletti, Vacca, Del Grosso, Torto, Corneli, Roberto Rossini.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a) premettere le seguenti:
    0a) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011» sono aggiunte le seguenti: «e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2015»;
    0a-bis) al comma 2, lettera b), dopo le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011» sono aggiunte le seguenti: «e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2015 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2015»;
    0a-ter) al comma 2, lettera c), dopo le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011» sono aggiunte le seguenti: «e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2015»;
   b) alla medesima lettera a), dopo le parole: «di bassa capacità strutturale» aggiungere, in fine, le seguenti: «e strutture in calcestruzzo armato, qualora le caratteristiche di resistenza del calcestruzzo risultino scadenti a seguito di indagini che ne certifichino le caratteristiche meccaniche.».
*2. 4. Stumpo, Muroni.

  Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:
   0a) dopo il comma 2-bis sono aggiunti i seguenti:
  2-ter. «Nel caso in cui sul medesimo bene immobile insistano più proprietari o soggetti titolati di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), ed e), la domanda di concessione dei contributi può essere presentata anche solo da uno dei comproprietari o soggetti titolati suddetti, secondo il principio della gestione di affari normato dall'articolo 2028 del codice civile. Resta l'obbligo da parte del comproprietario o altro soggetto titolato che presenta la pratica per la concessione del contributo dimostrare di aver avvisato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata gli altri proprietari o soggetti titolati.»;

  2-quater: «I contributi di cui al comma 1 sono concessi agli interventi svolti o da svolgere e relativi ad immobili, danneggiati dal sisma ma esterni all'area cosiddetta del cratere, riconducibile al territorio dei comuni indicati agli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229».
**2. 5. Trancassini, Prisco, Acquaroli, Butti.

  Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:
   0a) dopo il comma 2-bis sono aggiunti i seguenti:
  2-ter. «Nel caso in cui sul medesimo bene immobile insistano più proprietari o soggetti titolati di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), ed e), la domanda di concessione dei contributi può essere presentata anche solo da uno dei comproprietari o soggetti titolati suddetti, secondo il principio della gestione di affari normato dall'articolo Pag. 4832028 del codice civile. Resta l'obbligo da parte del comproprietario o altro soggetto titolato che presenta la pratica per la concessione del contributo dimostrare di aver avvisato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata gli altri proprietari o soggetti titolati.»;

  2-quater: «I contributi di cui al comma 1 sono concessi agli interventi svolti o da svolgere e relativi ad immobili, danneggiati dal sisma ma esterni all'area cosiddetta del cratere, riconducibile al territorio dei comuni indicati agli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229».
**2. 6. Mazzetti, Nevi, Cortelazzo, Polidori, Gelmini, Baldelli, Polverini, Casino, Giacometto, Labriola, Ruffino, Battilocchio, Barelli, Martino, Calabria, Spena, Marrocco, Rotondi.

  Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:
   0a) dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente:
  «2-ter. Nel caso in cui sul medesimo bene immobile insistano più proprietari o soggetti titolati di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) ed e) la domanda di concessione dei contributi può essere presentata anche solo da uno dei comproprietari o soggetti titolati suddetti, secondo il principio della gestione di affari normato dall'articolo 2028 del codice civile. Resta l'obbligo da parte del comproprietario o altro soggetto titolato che presenta la pratica per la concessione del contributo dimostrare di aver avvisato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata gli altri proprietari o soggetti titolati.»
*2. 7. Muroni, Stumpo.

  Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:
   0a) dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente:
  «2-ter. Nel caso in cui sul medesimo bene immobile insistano più proprietari o soggetti titolati di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) ed e) la domanda di concessione dei contributi può essere presentata anche solo da uno dei comproprietari o soggetti titolati suddetti, secondo il principio della gestione di affari normato dall'articolo 2028 del codice civile. Resta l'obbligo da parte del comproprietario o altro soggetto titolato che presenta la pratica per la concessione del contributo dimostrare di aver avvisato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata gli altri proprietari o soggetti titolati.»
*2. 8. Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Emiliozzi, Gallinella, Ilaria Fontana, Cataldi, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Flati, Ciprini, Giuliodori, Parisse, Maurizio Cattoi, Berardini, Grippa, Colletti, Vacca, Del Grosso, Torto, Corneli, Roberto Rossini.

  Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:
   0a) dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente:
  «2-ter. Nel caso in cui sul medesimo bene immobile insistano più proprietari o soggetti titolati di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) ed e) la domanda di concessione dei contributi può essere presentata anche solo da uno dei comproprietari o soggetti titolati suddetti, secondo il principio della gestione di affari normato dall'articolo 2028 del codice civile. Resta l'obbligo da parte del comproprietario o altro soggetto titolato che presenta la pratica per la concessione del contributo dimostrare di aver avvisato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata gli altri proprietari o soggetti titolati.»

Pag. 484

*2. 9. D'Eramo, Patassini, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:
   0a) dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente:
  «2-ter. Nel caso in cui sul medesimo bene immobile insistano più proprietari o soggetti titolati di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) ed e) la domanda di concessione dei contributi può essere presentata anche solo da uno dei comproprietari o soggetti titolati suddetti, secondo il principio della gestione di affari normato dall'articolo 2028 del codice civile. Resta l'obbligo da parte del comproprietario o altro soggetto titolato che presenta la pratica per la concessione del contributo dimostrare di aver avvisato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata gli altri proprietari o soggetti titolati.»
*2. 10. Buratti, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Melilli, Orlando, Pellicani, Verini.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
   0a) dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente:
  «2-ter. Nel caso in cui sul medesimo bene immobile insistano più proprietari o soggetti titolati di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), la domanda di concessione dei contributi può essere presentata anche solo da uno dei comproprietari o soggetti titolati suddetti, secondo le modalità previste dall'articolo 2028 del codice civile. Il comproprietario o altro soggetto titolato, che presenta la pratica per la concessione del contributo, è tenuto a dimostrare di aver avvisato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno gli altri proprietari o soggetti titolati.»
2. 11. Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Emiliozzi, Gallinella, Ilaria Fontana, Cataldi, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Rospi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Flati, Ciprini, Giuliodori, Parisse, Maurizio Cattoi, Berardini, Grippa, Colletti, Vacca, Del Grosso, Torto, Corneli, Roberto Rossini.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «prevedono» aggiungere le seguenti: «anche» e dopo le parole: «spessore e» aggiungere le seguenti: «strutture portanti verticali».
2. 12. Baldelli, Polidori, Gelmini, Nevi, Spena, Cortelazzo, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Calabria, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «murature portanti di elevato spessore e di bassa capacità strutturale» con le seguenti: «elementi strutturali di elevato spessore ovvero di bassa capacità strutturale e bassa resistenza».
2. 13. Acquaroli, Trancassini, Foti, Butti.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e strutture in calcestruzzo armato, qualora le caratteristiche di resistenza del calcestruzzo risultino scadenti a seguito di indagini che ne certifichino le caratteristiche meccaniche.»

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
*2. 14. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Pag. 485

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e strutture in calcestruzzo armato, qualora le caratteristiche di resistenza del calcestruzzo risultino scadenti a seguito di indagini che ne certifichino le caratteristiche meccaniche.»

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
*2. 15. Baldelli, Polidori, Gelmini, Nevi, Spena, Cortelazzo, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Calabria, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi.

  All'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:
   «a) al comma 1, lettera a) aggiungere, in fine, il seguente periodo: “Nel caso di ricostruzione totale di edifici in muratura portante, con spessore medio delle pareti portanti maggiori di 30 cm, le superfici utili saranno determinate considerando le pareti portanti di spessore pari a 30 cm”;
   b) al comma 2, capoverso 3.1, sostituire il secondo e terzo periodo con i seguenti: “Detti edifici, se ubicati nei centri storici, sono preferibilmente ripristinati o ricostruiti nel medesimo sito. In ogni caso la destinazione urbanistica di dette aree deve rimanere ad uso pubblico o di pubblica utilità”.»
**2. 16. Muroni, Stumpo.

  All'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:
   «a) al comma 1, lettera a) aggiungere, in fine, il seguente periodo: “Nel caso di ricostruzione totale di edifici in muratura portante, con spessore medio delle pareti portanti maggiori di 30 cm, le superfici utili saranno determinate considerando le pareti portanti di spessore pari a 30 cm”;
   b) al comma 2, capoverso 3.1, sostituire il secondo e terzo periodo con i seguenti: “Detti edifici, se ubicati nei centri storici, sono preferibilmente ripristinati o ricostruiti nel medesimo sito. In ogni caso la destinazione urbanistica di dette aree deve rimanere ad uso pubblico o di pubblica utilità”.»
**2. 17. Fregolent, Occhionero.

  All'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:
   «a) al comma 1, lettera a) aggiungere, in fine, il seguente periodo: “Nel caso di ricostruzione totale di edifici in muratura portante, con spessore medio delle pareti portanti maggiori di 30 cm, le superfici utili saranno determinate considerando le pareti portanti di spessore pari a 30 cm”;
   b) al comma 2, capoverso 3.1, sostituire il secondo e terzo periodo con i seguenti: “Detti edifici, se ubicati nei centri storici, sono preferibilmente ripristinati o ricostruiti nel medesimo sito. In ogni caso la destinazione urbanistica di dette aree deve rimanere ad uso pubblico o di pubblica utilità”.»
**2. 18. Morgoni.

  All'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:
   «a) al comma 1, lettera a) aggiungere, in fine, il seguente periodo: “Nel caso di ricostruzione totale di edifici in muratura portante, con spessore medio delle pareti portanti maggiori di 30 cm, le superfici utili saranno determinate considerando le pareti portanti di spessore pari a 30 cm”;
   b) al comma 2, capoverso 3.1, sostituire il secondo e terzo periodo con i seguenti: “Detti edifici, se ubicati nei centri storici, sono preferibilmente ripristinati o ricostruiti nel medesimo sito. In ogni caso la destinazione urbanistica di dette aree deve rimanere ad uso pubblico o di pubblica utilità”.»
**2. 19. Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Emiliozzi, Gallinella, Ilaria Fontana, Cataldi, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Pag. 486Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Flati, Ciprini, Giuliodori, Parisse, Maurizio Cattoi, Berardini, Grippa, Colletti, Vacca, Del Grosso, Torto, Corneli, Roberto Rossini.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso di ricostruzione totale di edifici in muratura portante, con spessore medio delle pareti portanti maggiori di 30 cm, le superfici utili saranno determinate considerando le pareti portanti di spessore pari a 30 cm.
2. 20. D'Eramo, Patassini, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Al comma 1 lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: La maggiorazione del contributo è prevista anche sugli edifici aventi murature portanti di elevato spessore in cui si procede per ricostruzione fedele con demolizione e ricostruzione.
*2. 21. D'Eramo, Patassini, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Al comma 1 lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: La maggiorazione del contributo è prevista anche sugli edifici aventi murature portanti di elevato spessore in cui si procede per ricostruzione fedele con demolizione e ricostruzione.
*2. 22. Pella, Polidori, Gelmini, Baldelli, Cortelazzo, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Calabria, Nevi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi.

  Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
   a-bis) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
  «7-bis. Il costo convenzionale di cui al comma 7 è incrementato, secondo i criteri definiti con i provvedimenti di cui all'articolo 2 comma 2, nei casi in cui:
    1) il progetto preveda l'adozione di un protocollo di sostenibilità energetico ambientale;
    2) la progettazione venga eseguita in BIM;
    3) i rilievi siano effettuati con il laser scanner 3D».
**2. 23. Foti, Trancassini, Butti.

  Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
   a-bis) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
  «7-bis. Il costo convenzionale di cui al comma 7 è incrementato, secondo i criteri definiti con i provvedimenti di cui all'articolo 2 comma 2, nei casi in cui:
    1) il progetto preveda l'adozione di un protocollo di sostenibilità energetico ambientale;
    2) la progettazione venga eseguita in BIM;
    3) i rilievi siano effettuati con il laser scanner 3D».
**2. 24. Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Emiliozzi, Gallinella, Ilaria Fontana, Cataldi, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Rospi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Flati, Ciprini, Giuliodori, Parisse, Maurizio Cattoi, Berardini, Grippa, Colletti, Vacca, Del Grosso, Torto, Corneli, Roberto Rossini.

Pag. 487

  Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
   a-bis) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
  «7-bis. Il costo convenzionale di cui al comma 7 è incrementato, secondo i criteri definiti con i provvedimenti di cui all'articolo 2 comma 2, nei casi in cui:
    1) il progetto preveda l'adozione di un protocollo di sostenibilità energetico ambientale;
    2) la progettazione venga eseguita in BIM;
    3) i rilievi siano effettuati con il laser scanner 3D».
**2. 25. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Orlando, Pellicani.

  Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
   a-bis) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
  «7-bis. Il costo convenzionale di cui al comma 7 è incrementato, secondo i criteri definiti con i provvedimenti di cui all'articolo 2 comma 2, nei casi in cui:
    1) il progetto preveda l'adozione di un protocollo di sostenibilità energetico ambientale;
    2) la progettazione venga eseguita in BIM;
    3) i rilievi siano effettuati con il laser scanner 3D».
**2. 26. D'Eramo, Patassini, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
   a-bis) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
  «7-bis. Il costo convenzionale di cui al comma 7 è incrementato, secondo i criteri definiti con i provvedimenti di cui all'articolo 2 comma 2, nei casi in cui:
    1) il progetto preveda l'adozione di un protocollo di sostenibilità energetico ambientale;
    2) la progettazione venga eseguita in BIM;
    3) i rilievi siano effettuati con il laser scanner 3D».
**2. 27. Cortelazzo, Mazzetti, Nevi, Gelmini, Ruffino, Battilocchio, Polverini, Polidori, Baldelli, Casino, Giacometto, Labriola, Barelli, Martino, Calabria, Spena, Marrocco, Rotondi.

  Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
   a-bis) dopo il comma 9 è inserito il seguente:
  «9-bis. Al fine del rilancio economico dei territori dei comuni gravemente danneggiati, nei quali sia stata individuata con ordinanza sindacale almeno una “zona rossa”, è consentito, anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici, il cambio di destinazione d'uso degli immobili danneggiati o demoliti in conseguenza degli eventi sismici. Il cambio di destinazione d'uso è consentito unicamente verso destinazioni turistico-ricettive e commerciali, ivi comprese le destinazioni d'uso residenziali ove compatibili con le normative regionali in materia di attività turistico- ricettiva extra alberghiera in forma imprenditoriale e non imprenditoriale.».
*2. 28. Pella, Polidori, Gelmini, Baldelli, Cortelazzo, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Calabria, Nevi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi.

Pag. 488

  Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
   a-bis) dopo il comma 9 è inserito il seguente:
  «9-bis. Al fine del rilancio economico dei territori dei comuni gravemente danneggiati, nei quali sia stata individuata con ordinanza sindacale almeno una “zona rossa”, è consentito, anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici, il cambio di destinazione d'uso degli immobili danneggiati o demoliti in conseguenza degli eventi sismici. Il cambio di destinazione d'uso è consentito unicamente verso destinazioni turistico-ricettive e commerciali, ivi comprese le destinazioni d'uso residenziali ove compatibili con le normative regionali in materia di attività turistico-ricettiva extra alberghiera in forma imprenditoriale e non imprenditoriale.».
*2. 29. Morgoni.

  Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
   a-bis) dopo il comma 9 è inserito il seguente:
  «9-bis. Al fine di rilanciare economicamente i territori colpiti, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito “E” ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, rispetto agli edifici esistenti alla data dell'evento sismico, è consentito il cambio di destinazione d'uso degli edifici dichiarati inagibili con esito “E” in favore dell'insediamento di nuove attività produttive.».
**2. 30. Mazzetti, Barelli, Cortelazzo, Gelmini, Battilocchio, Polverini, Polidori, Baldelli, Casino, Giacometto, Labriola, Ruffino, Martino, Calabria, Nevi, Spena, Marrocco, Rotondi.

  Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
   a-bis) dopo il comma 9 è inserito il seguente:
  «9-bis. Al fine di rilanciare economicamente i territori colpiti, nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito “E” ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, rispetto agli edifici esistenti alla data dell'evento sismico, è consentito il cambio di destinazione d'uso degli edifici dichiarati inagibili con esito “E” in favore dell'insediamento di nuove attività produttive.».
**2. 31. Trancassini, Prisco, Foti, Butti.

  Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
   a-bis) dopo il comma 9 è inserito il seguente:
  «9-bis. Al fine di rilanciare economicamente i territori colpiti, nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito “E” ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, rispetto agli edifici esistenti alla data dell'evento sismico, è consentito il cambio di destinazione d'uso degli edifici dichiarati inagibili con esito “E” in favore dell'insediamento di nuove attività produttive.».
**2. 76. (ex 1. 045) Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:Pag. 489
   a-bis) dopo il comma 9 è inserito il seguente:
  «9-bis. Al fine di rilanciare economicamente i territori colpiti, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis è consentito il cambio di destinazione d'uso degli edifici dichiarati inagibili con esito “E” in favore dell'insediamento di nuove attività produttive.».
*2. 32. Ruffino, Mazzetti, Cortelazzo, Gelmini, Battilocchio, Polverini, Polidori, Baldelli, Casino, Giacometto, Labriola, Barelli, Martino, Calabria, Nevi, Spena, Marrocco, Rotondi.

  Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
   a-bis) dopo il comma 9 è inserito il seguente:
  «9-bis. Al fine di rilanciare economicamente i territori colpiti, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis è consentito il cambio di destinazione d'uso degli edifici dichiarati inagibili con esito “E” in favore dell'insediamento di nuove attività produttive.».
*2. 33. Foti, Trancassini, Butti.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: b) il comma 10-bis è abrogato.

  Conseguentemente aggiungere la seguente lettera:
   b-bis) il comma 10-quater è sostituito dal seguente:
  «10-quater. Il trasferimento del diritto di proprietà sull'immobile, per atto tra vivi, per successione o per provvedimento dell'autorità giudiziaria, comporta il trasferimento del diritto al beneficio del contributo. Ai soli fini fiscali il valore dell'immobile, qualora distrutto o demolito o da avviare alla demolizione, è assunto pari al contributo concedibile calcolato ai sensi dei provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2».
**2. 34. D'Eramo, Patassini, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: b) il comma 10-bis è abrogato.

  Conseguentemente aggiungere la seguente lettera:
   b-bis) il comma 10-quater è sostituito dal seguente:
  «10-quater. Il trasferimento del diritto di proprietà sull'immobile, per atto tra vivi, per successione o per provvedimento dell'autorità giudiziaria, comporta il trasferimento del diritto al beneficio del contributo. Ai soli fini fiscali il valore dell'immobile, qualora distrutto o demolito o da avviare alla demolizione, è assunto pari al contributo concedibile calcolato ai sensi dei provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2».
**2. 35. Pella, Polidori, Gelmini, Baldelli, Cortelazzo, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Calabria, Nevi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: b) il comma 10-bis è abrogato.

  Conseguentemente aggiungere la seguente lettera:
   b-bis) il comma 10-quater è sostituito dal seguente:
  «10-quater. Il trasferimento del diritto di proprietà sull'immobile, per atto tra vivi, per successione o per provvedimento dell'autorità giudiziaria, comporta il trasferimento del diritto al beneficio del contributo. Ai soli fini fiscali il valore dell'immobile, qualora distrutto o demolito o da avviare alla demolizione, è assunto pari Pag. 490al contributo concedibile calcolato ai sensi dei provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2».
**2. 36. Trancassini, Foti, Butti.

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. Ai fini della riparazione, ripristino e ricostruzione degli edifici pubblici di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e per assicurare la funzionalità dei servizi pubblici che sono svolti nei medesimi, il riconoscimento del prezzo a carico della pubblica amministrazione può superare il limite previsto al comma 6, dell'articolo 180 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, e va comunque previsto in sede di gara. L'effettivo prezzo da riconoscere è definito in sede di sottoscrizione del contratto.

  1-ter. Gli oneri economici per la pubblica amministrazione derivanti dall'applicazione del comma 1 devono trovare copertura nelle risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
2. 39. Latini.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera a-bis), le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2020»;
   b) al comma 3-ter, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2020».
*2. 40. Fregolent, D'Alessandro, Occhionero, Annibali.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera a-bis), le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2020»;
   b) al comma 3-ter, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2020».
*2. 41. Gallinella, Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Emiliozzi, Ilaria Fontana, Cataldi, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Flati, Ciprini, Giuliodori, Parisse, Maurizio Cattoi, Berardini, Grippa, Colletti, Vacca, Del Grosso, Torto, Corneli, Roberto Rossini.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera a-bis), le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2020»;
   b) al comma 3-ter, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2020».
*2. 42. Stumpo, Muroni.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:Pag. 491
   a) al comma 1, lettera a-bis), le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2020»;
   b) al comma 3-ter, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2020».
*2. 43. Braga, Melilli, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Orlando, Pellicani, Verini.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera a-bis), le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2020»;
   b) al comma 3-ter, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2020».
*2. 44. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera a-bis), le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2020»;
   b) al comma 3-ter, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2020».
*2. 45. Trancassini, Foti, Butti, Prisco.

  Sopprimere il comma 2.
2. 46. Acquaroli, Trancassini, Foti, Butti.

  Al comma 2, sostituire il capoverso 3.1, con il seguente: «Gli edifici scolastici se ubicati nei centri storici, sono ripristinati o ricostruiti nel medesimo sito, anche in deroga a vincoli di inedificabilità preesistenti con esclusione delle zone in frana ed a rischio idrogeologico o amplificazione sismica. In alternativa gli edifici scolastici possono essere delocalizzati previa pianificazione urbanistica tramite la perimetrazione che individui la nuova localizzazione con motivazione di economicità ed efficacia nello stesso comune oppure limitrofo ove sussista la possibilità di un plesso scolastico intercomunale per le scuole d'infanzia e primaria. In ogni caso, la destinazione urbanistica delle aree e dei fabbricati preesistenti dovranno mantenere finalità pubbliche e non potranno essere allenati.».
2. 48. Baldelli, Polidori, Cortelazzo, Gelmini, Nevi, Spena, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Calabria, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi.

  Al comma 2, capoverso 3.1, al primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e universitari.
2. 49. D'Eramo, Patassini, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Al comma 2, capoverso 3.1, sopprimere il secondo e il terzo periodo.
2. 50. Fregolent, Annibali, Occhionero.

  Al comma 2, capoverso 3.1, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti:
   Se gli edifici rientrano tra quelli dichiarati di interesse culturale e tutelati ai sensi dell'articolo 10 comma 3 del decreto legislativo n. 42 del 2004 o di pari interesse e siano individuati in specifici Pag. 492elenchi censiti negli strumenti urbanistici, sono vietati interventi di demolizione e ricostruzione. In ogni caso, la destinazione urbanistica delle aree a ciò destinate deve essere destinata ad un uso pubblico o comunque di pubblica utilità.
2. 51. D'Eramo, Patassini, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Al comma 2, capoverso 3.1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al secondo periodo, dopo le parole: «centri storici» aggiungere le seguenti: «(zona A ai sensi del DM 2 aprile 1968 n. 1444)»;
   b) sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Nel caso di delocalizzazione effettuata per ragioni oggettive la destinazione delle aree e del fabbricato dovrà essere per servizi pubblici».
2. 52. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Al comma 2, capoverso 3.1, sostituire le parole da: salvo che, fino alla fine del capoverso con le seguenti: qualora con il progetto di riparazione sia possibile raggiungere un indice di rischio sismico pari a 1; nel caso in cui non possa essere assicurato tale indice, è autorizzata e finanziata la delocalizzazione dell'edificio scolastico e il ripristino del vecchio edificio che potrà essere destinato agli usi pubblici compatibili con il grado massimo di sicurezza raggiungibile.
2. 47. Rachele Silvestri.

  Al comma 2, capoverso 3.1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al secondo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero che al fine di favorire l'utilizzo di moderne soluzioni architettoniche e ingegneristiche, nonché l'impiego di moderni materiali da costruzione e di avanzate tecnologie edilizie, non sia preferibile individuare altri siti»;
   b) sopprimere l'ultimo periodo.

  Conseguentemente all'articolo 3, al comma 1, capoverso «Art. 12-bis», comma 2 apportare le seguenti modifiche:
   a) alla lettera b), dopo le parole: «diverse da quelle di cui alla lettera a)» aggiungere le seguenti: «, nonché richieste di contributo relative ad attività produttive in esercizio al momento del sisma»;
   b) sopprimere la lettera c);
   c) alla lettera d) sostituire le parole: «di cui alle lettere a), b) e c)» con le seguenti: «di cui alle lettere a) e b)».
2. 53. Fregolent, Moretto, Occhionero, Annibali.

  Al comma 2, capoverso 3.1, apportare le seguenti modifiche:
   a) al secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero che al fine di favorire l'utilizzo di moderne soluzioni architettoniche e ingegneristiche, nonché l'impiego di moderni materiali da costruzione e di avanzate tecnologie edilizie, non sia preferibile individuare altri siti»;
   b) sopprimere l'ultimo periodo.
2. 54. Fregolent, Moretto, Occhionero, Annibali.

  Al comma 2, capoverso 3.1, dopo il secondo periodo inserire il seguente: Se gli edifici rientrano tra quelli dichiarati di interesse culturale e tutelati ai sensi dell'articolo 10 comma 3 del decreto legislativo n. 42 del 2004 o di pari interesse e siano individuati in specifici elenchi censiti negli strumenti urbanistici, sono vietati interventi di demolizione e ricostruzione.
2. 55. Mazzetti, Cortelazzo, Polidori, Gelmini, Baldelli, Casino, Giacometto, Labriola, Pag. 493Ruffino, Martino, Calabria, Nevi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi.

  Al comma 2, capoverso 3.1, sopprimere l'ultimo periodo.
*2. 56. Pella, Polidori, Gelmini, Baldelli, Cortelazzo, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Calabria, Nevi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi.

  Al comma 2, capoverso 3.1, sopprimere l'ultimo periodo.
*2. 57. Trancassini, Foti, Butti.

  Al comma 2, capoverso 3.1, terzo periodo, sostituire le parole: non può essere mutata con le seguenti: deve essere destinata ad un uso pubblico o comunque di pubblica utilità.
**2. 58. Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Emiliozzi, Gallinella, Ilaria Fontana, Cataldi, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Flati, Ciprini, Giuliodori, Parisse, Maurizio Cattoi, Berardini, Grippa, Colletti, Vacca, Del Grosso, Torto, Corneli, Roberto Rossini.

  Al comma 2, capoverso 3.1, terzo periodo, sostituire le parole: non può essere mutata con le seguenti: deve essere destinata ad un uso pubblico o comunque di pubblica utilità.
**2. 59. Mazzetti, Cortelazzo, Polidori, Gelmini, Baldelli, Casino, Giacometto, Labriola, Ruffino, Martino, Calabria, Nevi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi.

  Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: non può essere mutata con le seguenti: deve essere mantenuta di interesse pubblico.
2. 60. Trancassini, Foti, Butti.

  Al comma 2, dopo il capoverso 3.1, aggiungere il seguente:
  3.2. Nei casi di affidamento di contratti di concessione o di partenariato pubblico privato, anche con riferimento ai casi previsti dall'ordinanza commissariale n. 47 del 10 gennaio 2018, per interventi di riparazione, ricostruzione e ripristino di edifici pubblici nonché volti ad assicurare la funzionalità di servizi pubblici e di riqualificazione urbana, non viene applicato il limite della contribuzione pubblica del 49 per cento previsto dagli articoli 165, comma 2 e 180, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. 62. Cataldi.

  Al comma 2, dopo il capoverso 3.1, aggiungere il seguente:
  3.2 Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca può sostituirsi all'amministrazione locale proprietaria dell'immobile scolastico oggetto di contributo di ricostruzione o riparazione in caso di inerzia o inadempienza dello stesso. La sostituzione sarà limitata alle procedure relative al ruolo di stazione appaltante.
2. 63. Rachele Silvestri.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, della legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 3-bis.1 è inserito il seguente:
  3-bis.2. Per l'affidamento dei lavori pubblici sotto la soglia comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono essere espletate Pag. 494procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara, con il criterio del minor prezzo e la possibile applicazione dell'esclusione automatica delle offerte anomale, sorteggiando gli operatori economici da invitare all'interno dell'anagrafe antimafia di cui all'articolo 30 del presente decreto o degli elenchi tenuti dalle Prefetture – Uffici territoriali del Governo, ai sensi dell'articolo 1 comma 52 della legge 190 del 2012 ovvero ancora degli elenchi regionali allo scopo formati contenenti operatori iscritti nell'anagrafe del medesimo articolo 30, riservando non meno del 50 per cento a imprese del cratere delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria di cui non meno del 70 per cento a imprese della regione ove si realizza l'opera.;
   b) al comma 4, la parola: «sentiti» è sostituita dalle seguenti: «d'intesa con».
*2. 64. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, della legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 3-bis.1 è inserito il seguente:
  3-bis.2. Per l'affidamento dei lavori pubblici sotto la soglia comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono essere espletate procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara, con il criterio del minor prezzo e la possibile applicazione dell'esclusione automatica delle offerte anomale, sorteggiando gli operatori economici da invitare all'interno dell'anagrafe antimafia di cui all'articolo 30 di questo decreto o degli elenchi tenuti dalle Prefetture – Uffici territoriali del Governo, ai sensi dell'articolo 1 comma 52 della legge 190/2012 ovvero ancora degli elenchi regionali allo scopo formati contenenti operatori iscritti nell'anagrafe del medesimo articolo 30, riservando non meno del 50 per cento a imprese del cratere delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria di cui non meno del 70 per cento a imprese della regione ove si realizza l'opera.;
   b) al comma 4, la parola: «sentiti» è sostituita dalle seguenti: «d'intesa con».
*2. 65. Baldelli, Nevi, Spena, Mazzetti, Gelmini, Barelli, Cortelazzo, Battilocchio, Polverini, Polidori, Casino, Giacometto, Labriola, Ruffino, Martino, Calabria, Marrocco, Rotondi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 3-bis.1 è inserito il seguente:
  3-bis.2 Per l'affidamento dei lavori pubblici sotto la soglia comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono essere espletate procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara, con il criterio del minor prezzo e la possibile applicazione dell'esclusione automatica delle offerte anomale, sorteggiando gli operatori economici da invitare all'interno dell'anagrafe antimafia di cui all'articolo 30 di questo decreto o degli elenchi tenuti dalle Prefetture – Uffici territoriali del Governo, ai sensi dell'articolo 1 comma 52 della legge 190/2012 ovvero ancora degli elenchi regionali allo scopo formati contenenti operatori iscritti nell'anagrafe del medesimo articolo 30, riservando non meno del 50 per cento a imprese del cratere delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria di cui non meno del 70 per cento a imprese della regione ove si realizza l'opera.
**2. 66. Pella, Polidori, Gelmini, Cortelazzo, Baldelli, Casino, Giacometto, Labriola, Pag. 495Mazzetti, Ruffino, Martino, Calabria, Nevi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 3-bis.1 è inserito il seguente:
  3-bis.2 Per l'affidamento dei lavori pubblici sotto la soglia comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono essere espletate procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara, con il criterio del minor prezzo e la possibile applicazione dell'esclusione automatica delle offerte anomale, sorteggiando gli operatori economici da invitare all'interno dell'anagrafe antimafia di cui all'articolo 30 di questo decreto o degli elenchi tenuti dalle Prefetture – Uffici territoriali del Governo, ai sensi dell'articolo 1 comma 52 della legge 190/2012 ovvero ancora degli elenchi regionali allo scopo formati contenenti operatori iscritti nell'anagrafe del medesimo articolo 30, riservando non meno del 50 per cento a imprese del cratere delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria di cui non meno del 70 per cento a imprese della regione ove si realizza l'opera.
**2. 61. Trancassini, Foti, Butti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 3-bis.1 è inserito il seguente:
  3-bis.2. Per l'affidamento dei lavori pubblici sotto la soglia comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono essere espletate procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara, con il criterio del minor prezzo e l'applicazione dell'esclusione automatica delle offerte anomale, sorteggiando gli operatori economici da invitare all'interno dell'anagrafe antimafia di cui all'articolo 30 o degli elenchi tenuti dalle Prefetture, ai sensi dell'articolo 1 comma 52 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero ancora degli elenchi regionali allo scopo formati contenenti operatori iscritti nell'anagrafe dell'articolo 30, riservando non meno del 50 per cento a imprese operanti nel perimetro del cratere delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria di cui non meno del 70 per cento a imprese della regione ove si realizza l'opera.
2. 67. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, della legge 15 dicembre 2016, numero 229, dopo il comma 3-bis.1 è inserito il seguente:
  3-bis.2. Per l'affidamento dei lavori pubblici sotto la soglia comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, possono essere espletate le procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara, con il criterio del minor prezzo e l'applicazione dell'esclusione automatica delle offerte anomale, sorteggiando gli operatori economici da invitare all'interno dell'anagrafe antimafia di cui all'articolo 30 di questo decreto o degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo, ai sensi dell'articolo 1 comma 52 della legge 192/2012, ovvero ancora degli elenchi regionali allo scopo formati contenenti operatori iscritti all'anagrafe del medesimo articolo 30.
2. 68. Morgoni.

  Dopo il comma 2 inserire il seguente:Pag. 496
  2-bis. All'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la parola: «sentiti» è sostituita dalle seguenti: «d'intesa con».
2. 69. Fregolent, Annibali.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al comma 6 dell'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e non sono soggetti a decurtazione derivanti dalla percezione di indennizzi assicurativi conseguenti alla stipula da parte degli enti pubblici interessati di polizze contrattuali per l'assicurazione del proprio patrimonio contro i danni connessi ad eventi sismici.»
*2. 70. Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Emiliozzi, Gallinella, Ilaria Fontana, Cataldi, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Flati, Ciprini, Giuliodori, Parisse, Maurizio Cattoi, Berardini, Grippa, Colletti, Vacca, Del Grosso, Torto, Corneli, Roberto Rossini.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al comma 6 dell'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e non sono soggetti a decurtazione derivanti dalla percezione di indennizzi assicurativi conseguenti alla stipula da parte degli enti pubblici interessati di polizze contrattuali per l'assicurazione del proprio patrimonio contro i danni connessi ad eventi sismici.»
*2. 71. Melilli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al comma 6 dell'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e non sono soggetti a decurtazione derivanti dalla percezione di indennizzi assicurativi conseguenti alla stipula da parte degli enti pubblici interessati di polizze contrattuali per l'assicurazione del proprio patrimonio contro i danni connessi ad eventi sismici.»
*2. 72. Pella, Polidori, Baldelli, Gelmini, Cortelazzo, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Calabria, Nevi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al comma 6 dell'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e non sono soggetti a decurtazione derivanti dalla percezione di indennizzi assicurativi conseguenti alla stipula da parte degli enti pubblici interessati di polizze contrattuali per l'assicurazione del proprio patrimonio contro i danni connessi ad eventi sismici.»
*2. 73. Trancassini, Foti, Butti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Relativamente alle domande di concessione di contributi per le quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:
   a) non sia stato adottato il provvedimento di concessione del contributo;
   b) il contributo è stato concesso ma non sia stata conclusa la fase ultima di liquidazione;
   c) si sia realizzato l'intervento e avvenuta la liquidazione, si procede: nei casi di cui alla lettera a) i contributi verranno maggiorati automaticamente; nei casi di cui alle lettere b) e c), possono essere Pag. 497maggiorate, solo su richiesta, ai sensi del presente articolo, secondo i tempi e le modalità da individuare con apposite ordinanze commissariali.
2. 74. Baldelli, Labriola, Polidori, Gelmini, Nevi, Spena, Cortelazzo, Casino, Giacometto, Mazzetti, Ruffino, Martino, Calabria, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi.

  Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Istituzione della Conferenza Permanente dei Servizi per la Ricostruzione e Sportello Unico)

  1. Dopo l'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:

«Art. 6-bis.

(Istituzione della Conferenza Permanente dei Servizi per la Ricostruzione e Sportello Unico)
   1. I comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis con popolazione inferiore a 5000 abitanti, possono riaffidare all'Ufficio speciale per la riscostruzione (USR) le deleghe istruttorie in materia di sanatoria edilizia, verifica doppia conformità, autorizzazione paesaggistica, anche per le pratiche di soggetti privati con danni lievi (esiti Aedes B) e danni gravi con livello operativo L4 “danni gravi non riparabili” loro delegate dal decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Conseguentemente, con ordinanze del commissario straordinario per la ricostruzione, si provvede alla rideterminazione in ambito regionale della ripartizione del personale autorizzato fra gli enti destinatari ai sensi dell'articolo 50-bis, comma 1-ter del presente decreto-legge e dal citato decreto-legge n. 32 del 2019.
   2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 l'USR, limitatamente alle funzioni relative all'approvazione dei progetti allegati alle domande di contributo di soggetti privati, svolge anche le funzioni dello Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) di cui all'articolo 5, commi 1-bis ed 1-ter, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, ed emette il provvedimento finale di concessione del contributo.
   3. Ai fini dell'approvazione dei progetti allegati alle istanze di contributo di soggetti privati, ai sensi del comma 2, gli USR si avvalgono della Conferenza dei Servizi di cui all'articolo 14 della legge n. 241 del 1990, così come modificato dal decreto legislativo n. 127 del 2016, la quale si svolge, salvo quanto diversamente stabilito ai commi successivi, secondo le modalità di cui agli articoli 14-bis e 14-ter della legge n. 241 del 1990, così come modificati dal decreto legislativo n. 127 del 2016.
   4. A tal fine, l'USR procede anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 14-bis della legge n. 241 del 1990».
*2. 01. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Istituzione della Conferenza Permanente dei Servizi per la Ricostruzione e Sportello Unico)

  1. Dopo l'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:

«Art. 6-bis.

(Istituzione della Conferenza Permanente dei Servizi per la Ricostruzione e Sportello Unico)
   1. I comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis con popolazione inferiore a 5000 Pag. 498abitanti, possono riaffidare all'Ufficio speciale per la riscostruzione (USR) le deleghe istruttorie in materia di sanatoria edilizia, verifica doppia conformità, autorizzazione paesaggistica, anche per le pratiche di soggetti privati con danni lievi (esiti Aedes B) e danni gravi con livello operativo L4 “danni gravi non riparabili” loro delegate dal decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Conseguentemente, con ordinanze del commissario straordinario per la ricostruzione, si provvede alla rideterminazione in ambito regionale della ripartizione del personale autorizzato fra gli enti destinatari ai sensi dell'articolo 50-bis, comma 1-ter del presente decreto-legge e dal citato decreto-legge n. 32 del 2019.
   2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 l'USR, limitatamente alle funzioni relative all'approvazione dei progetti allegati alle domande di contributo di soggetti privati, svolge anche le funzioni dello Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) di cui all'articolo 5, commi 1-bis ed 1-ter, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, ed emette il provvedimento finale di concessione del contributo.
   3. Ai fini dell'approvazione dei progetti allegati alle istanze di contributo di soggetti privati, ai sensi del comma 2, gli USR si avvalgono della Conferenza dei Servizi di cui all'articolo 14 della legge n. 241 del 1990, così come modificato dal decreto legislativo n. 127 del 2016, la quale si svolge, salvo quanto diversamente stabilito ai commi successivi, secondo le modalità di cui agli articoli 14-bis e 14-ter della legge n. 241 del 1990, così come modificati dal decreto legislativo n. 127 del 2016.
   4. A tal fine, l'USR procede anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 14-bis della legge n. 241 del 1990».
*2. 02. Trancassini, Foti, Butti.

  Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Istituzione della Conferenza Permanente dei Servizi per la Ricostruzione e Sportello Unico)

  1. Dopo l'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:

«Art. 6-bis.

(Istituzione della Conferenza Permanente dei Servizi per la Ricostruzione e Sportello Unico)
   1. I comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis con popolazione inferiore a 5000 abitanti, possono riaffidare all'Ufficio speciale per la riscostruzione (USR) le deleghe istruttorie in materia di sanatoria edilizia, verifica doppia conformità, autorizzazione paesaggistica, anche per le pratiche di soggetti privati con danni lievi (esiti Aedes B) e danni gravi con livello operativo L4 “danni gravi non riparabili” loro delegate dal decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Conseguentemente, con ordinanze del commissario straordinario per la ricostruzione, si provvede alla rideterminazione in ambito regionale della ripartizione del personale autorizzato fra gli enti destinatari ai sensi dell'articolo 50-bis, comma 1-ter del presente decreto-legge e dal citato decreto-legge n. 32 del 2019.
   2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 l'USR, limitatamente alle funzioni relative all'approvazione dei progetti allegati alle domande di contributo di soggetti privati, svolge anche le funzioni dello Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) di cui all'articolo 5, commi 1-bis ed 1-ter, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, ed emette il provvedimento finale di concessione del contributo.
   3. Ai fini dell'approvazione dei progetti allegati alle istanze di contributo di soggetti privati, ai sensi del comma 2, gli USR si avvalgono della Conferenza dei Servizi di cui all'articolo 14 della legge Pag. 499n. 241 del 1990, così come modificato dal decreto legislativo n. 127 del 2016, la quale si svolge, salvo quanto diversamente stabilito ai commi successivi, secondo le modalità di cui agli articoli 14-bis e 14-ter della legge n. 241 del 1990, così come modificati dal decreto legislativo n. 127 del 2016.
   4. A tal fine, l'USR procede anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 14-bis della legge n. 241 del 1990».
*2. 03. Pella, Polidori, Cortelazzo, Gelmini, Baldelli, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Calabria, Nevi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi.

  Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Introduzione dell'articolo 7-bis nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. Dopo l'articolo 7 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis.

(Interventi di ricostruzione in zona agricola)
   1. Ai fini della ricostruzione degli edifici legittimi o legittimati, esistenti nelle zone agricole alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai comuni di cui all'allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai comuni di cui all'allegato 2-bis, e ricadenti nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito “E” ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, rispetto agli edifici esistenti alla data dell'evento sismico, sono consentiti gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportano modificazioni della sagoma di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e) e dell'articolo 10, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».
**2. 04. Trancassini, Prisco, Foti, Butti.

  Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Introduzione dell'articolo 7-bis nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. Dopo l'articolo 7 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis.

(Interventi di ricostruzione in zona agricola)
   1. Ai fini della ricostruzione degli edifici legittimi o legittimati, esistenti nelle zone agricole alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai comuni di cui all'allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai comuni di cui all'allegato 2-bis, e ricadenti nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito “E” ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, rispetto agli edifici esistenti alla data dell'evento sismico, sono consentiti gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportano modificazioni della sagoma di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e) e Pag. 500dell'articolo 10, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».
**2. 05. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Introduzione dell'articolo 7-bis nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. Dopo l'articolo 7 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis.

(Interventi di ricostruzione in zona agricola)
   1. Ai fini della ricostruzione degli edifici legittimi o legittimati, esistenti nelle zone agricole alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai comuni di cui all'allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai comuni di cui all'allegato 2-bis, e ricadenti nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito “E” ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, rispetto agli edifici esistenti alla data dell'evento sismico, sono consentiti gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportano modificazioni della sagoma di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e) e dell'articolo 10, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».
**2. 06. Nevi, Spena, Mazzetti, Gelmini, Baldelli, Barelli, Cortelazzo, Battilocchio, Polverini, Polidori, Casino, Giacometto, Labriola, Ruffino, Martino, Calabria, Marrocco, Rotondi.

  Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche all'articolo 7 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

«Art. 7-bis.

(Definizione degli interventi di ricostruzione per gli immobili danneggiati dal sisma 2016)
   1. Gli interventi edilizi di ricostruzione dell'edificio danneggiato o distrutto, anche conseguenti alla delocalizzazione dello stesso su diversa area di sedime, rientrano, in ogni caso, anche in deroga alle prescrizioni urbanistiche generali e attuative, fatto salvo il solo rispetto della volumetria preesistente, ad eccezione delle innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa sismica e igienico sanitaria, nelle fattispecie di cui alla lettera d) del comma 1, dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».
*2. 07. Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Emiliozzi, Gallinella, Cataldi, Flati, Ciprini, Giuliodori, Parisse, Maurizio Cattoi, Berardini, Grippa, Colletti, Vacca, Del Grosso, Torto, Corneli, Roberto Rossini.

  Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche all'articolo 7 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

Pag. 501

  1. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

«Art. 7-bis.

(Definizione degli interventi di ricostruzione per gli immobili danneggiati dal sisma 2016)
   1. Gli interventi edilizi di ricostruzione dell'edificio danneggiato o distrutto, anche conseguenti alla delocalizzazione dello stesso su diversa area di sedime, rientrano, in ogni caso, anche in deroga alle prescrizioni urbanistiche generali e attuative, fatto salvo il solo rispetto della volumetria preesistente, ad eccezione delle innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa sismica e igienico sanitaria, nelle fattispecie di cui alla lettera d) del comma 1, dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».
*2. 08. Fregolent.

  Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche all'articolo 7 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

«Art. 7-bis.

(Definizione degli interventi di ricostruzione per gli immobili danneggiati dal sisma 2016)
   1. Gli interventi edilizi di ricostruzione dell'edificio danneggiato o distrutto, anche conseguenti alla delocalizzazione dello stesso su diversa area di sedime, rientrano, in ogni caso, anche in deroga alle prescrizioni urbanistiche generali e attuative, fatto salvo il solo rispetto della volumetria preesistente, ad eccezione delle innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa sismica e igienico sanitaria, nelle fattispecie di cui alla lettera d) del comma 1, dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».
*2. 09. Melilli.

  Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche agli articoli 8 e 12 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. All'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 1-bis è abrogato.

  Conseguentemente, all'articolo 12, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 3 è sostituito dal seguente:
  3. L'ufficio speciale per la ricostruzione, ovvero i comuni nei casi previsti dall'articolo 3, comma 4-bis, verificata la spettanza del contributo e il relativo importo, e completata la relativa istruttoria, emettono conseguente provvedimento di concessione del contributo medesimo, comprensivo delle spese tecniche.
2. 010. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche all'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  All'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, Pag. 502dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 1-bis è abrogato.
2. 011. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche all'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. All'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «dell'autorizzazione sismica» sono sostituite dalle seguenti: «e di quanto previsto dall'articolo 94-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55».
*2. 012. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche all'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. All'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «dell'autorizzazione sismica» sono sostituite dalle seguenti: «e di quanto previsto dall'articolo 94-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55».
*2. 013. Mazzetti, Baldelli, Barelli, Cortelazzo, Gelmini, Battilocchio, Polverini, Polidori, Casino, Giacometto, Labriola, Ruffino, Martino, Calabria, Nevi, Spena, Marrocco, Rotondi.

  Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche all'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. All'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «dell'autorizzazione sismica» sono sostituite dalle seguenti: «e di quanto previsto dall'articolo 94-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55».
*2. 014. Trancassini, Prisco, Foti, Butti.

  Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.

  1. Al comma 4, dell'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, sostituire le parole: «30 giugno 2019» e «31 dicembre 2019», rispettivamente con le parole: «30 giugno 2020» e «31 dicembre 2020».
2. 015. Baldelli, Gelmini, Cortelazzo, Ruffino, Mazzetti, Nevi, Spena, Polidori, Casino, Giacometto, Labriola, Martino, Calabria, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi.

  Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifica all'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

Pag. 503

  All'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 4, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Il Commissario straordinario può disporre un ulteriore differimento del termine di cui al precedente periodo al 31 marzo 2020.»
*2. 016. Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Emiliozzi, Gallinella, Ilaria Fontana, Cataldi, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Flati, Ciprini, Giuliodori, Parisse, Maurizio Cattoi, Berardini, Grippa, Colletti, Vacca, Del Grosso, Torto, Corneli, Roberto Rossini.

  Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifica all'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  All'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 4, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Il Commissario straordinario può disporre un ulteriore differimento del termine di cui al precedente periodo al 31 marzo 2020.»
*2. 017. Morgoni.

  Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

«Art. 2-bis.
(Interventi eseguiti per immediate esigenze abitative)

  1. L'articolo 8-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è sostituito dal seguente:
  Art. 8-bis(Interventi eseguiti per immediate esigenze abitative)1. Fatte salve le norme di tutela dal rischio idrogeologico, sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le opere o i manufatti o le strutture realizzati o acquistati autonomamente dai proprietari, o loro parenti entro il terzo grado, usufruttuari, o locatari, o titolari di diritti reali di godimento su immobili distrutti o gravemente danneggiati dagli eventi sismici di cui all'articolo 1 e dichiarati inagibili, in luogo di soluzioni abitative di emergenza consegnate dalla protezione civile, nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore della presente disposizione. La disposizione di cui al primo periodo si applica a condizione che le predette opere o manufatti o strutture consistano nell'installazione, in area di proprietà privata, di opere, di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, nonché roulotte, camper, case mobili, che siano utilizzati come abitazioni, che siano amovibili e diretti a soddisfare esigenze contingenti e meramente temporanee, anche se non preceduti dalla comunicazione di avvio lavori prevista dal medesimo articolo 6, comma 1, lettera e-bis), e siano realizzati in sostituzione, temporanea o parziale, di un immobile di proprietà o in usufrutto o in locazione o in possesso a titolo di altro diritto reale o di godimento, destinato ad abitazione principale e dichiarato inagibile. Per le finalità di cui sopra è consentita la verifica di assoggettabilità al decreto del Presidente della Repubblica 357/97 in forma postuma. Sono derogate le disposizioni dell'articolo 13 della legge 394/91, del decreto legislativo 42/2004 e dell'articolo 93 e dell'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001. Entro novanta giorni dall'emanazione dell'ordinanza di agibilità dell'immobile distrutto o danneggiato, i soggetti di cui al primo periodo provvedono alla demolizione o rimozione delle opere o manufatti o strutture di cui al presente articolo e al ripristino dello stato dei luoghi, ad eccezione dei casi in cui, in base ad accertamenti Pag. 504eseguiti da uffici comunali, siano state rispettate le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione e le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 o che possano essere adeguati agli stessi; sono fatti salvi il rispetto della cubatura massima edificabile nell'area di proprietà privata, come stabilita dagli strumenti urbanistici vigenti, anche attraverso la successiva demolizione parziale o totale dell'edificio esistente dichiarato inagibile, e la corresponsione dei contributi di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per le finalità di cui ai precedenti periodi sono consentite la verifica di assoggettabilità al decreto del Presidente della Repubblica 357 del 97, l'autorizzazione di cui all'articolo 13 della legge 394 del 91, l'autorizzazione di cui al decreto legislativo 42 del 2004 e agli articoli 93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 380 del 2001 in forma postuma.
   2. Fermo restando l'obbligo di demolizione o rimozione della struttura prefabbricata o amovibile e di ripristino dello stato dei luoghi di cui al comma 1, limitatamente al periodo di emergenza e comunque fino al novantesimo giorno dall'emanazione dell'ordinanza di agibilità dell'edificio distrutto o danneggiato, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 181 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
   3. Le ordinanze di demolizione e restituzione iri pristino e le misure di sequestro preventivo emanate fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i lavori e le opere che rispettino le condizioni di cui al comma 1, sono inefficaci.
   4. In caso di inadempimento delle attività di demolizione previste dal presente articolo, alle medesime provvede il comune nel cui territorio è stato realizzato l'intervento, a spese del responsabile della realizzazione delle opere o dei manufatti o delle strutture.
   5. Al fine di garantire l'attuazione degli obblighi di demolizione di cui al comma 4, nel caso dei proprietari, o loro parenti entro il terzo grado, usufruttuari, o titolari di diritti reali di godimento la domanda di contributo deve essere corredata, a pena di inammissibilità, di apposita garanzia sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero di fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all'albo previsto dall'articolo 161 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria e assicurativa. I soggetti che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, abbiano già presentato la domanda di contributo sono tenuti a consegnare l'integrazione documentale di cui al presente comma entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione. Nel caso dei locatari, alla comunicazione di esecuzione delle opere di cui al comma 1 dovrà essere prodotto il computo metrico degli interventi di demolizione e la relativa polizza a garanzia.
   6. La garanzia di cui al comma 5 deve essere di importo corrispondente al costo della demolizione dei lavori e opere e del ripristino dei luoghi ai sensi del comma 1, preventivato dal professionista incaricato del progetto di ricostruzione o riparazione dell'immobile danneggiato ed indicato in apposita perizia asseverata, rilasciata in favore del comune nel cui territorio l'intervento è stato eseguito, e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo Pag. 505comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune.».
2. 018. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Introduzione degli articoli 8-ter e 8-quater nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. Dopo l'articolo 8-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono inseriti i seguenti:
  «Art. 8-ter – (Regime semplificato per danni lievi) – 1. Al fine di favorire il rientro nelle unità immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro, anche in ottica di riduzione della spesa pubblica, nei Comuni interessati dagli eventi sismici di cui articolo 1 del presente decreto, per gli edifici con danni lievi, non classificati agibili secondo la procedura AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, oppure classificati non utilizzabili secondo procedure speditive disciplinate da ordinanza di protezione civile, situati nelle aree colpite dalla sequenza sismica iniziata il 24 agosto 2016 in cui l'accelerazione spettrale subita dalla costruzione in esame, così come risulta nelle mappe di scuotimento dell'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, abbia superato il 70 per cento dell'accelerazione spettrale elastica richiesta dalle norme vigenti per il progetto della costruzione nuova, si intende soddisfatto il raggiungimento della capacità dì resistenza alle azioni sismiche superiore al livello minimo stabilito per classi di uso dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 27 dicembre 2016.
   2. Per gli edifici di cui al comma 1 i beneficiari possono richiedere un contributo per la sola riparazione dei danni con una procedura semplificata di cui al successivo comma 3. Il contributo per le spese relative alla riparazione dei danni di lieve entità è concesso fino all'importo massimo di euro 15.000 cui può essere aggiunto l'ulteriore importo massimo di euro 5.000 per la copertura di spese relative alla riparazione di parti comuni degli edifici. Rientrano tra le spese ammissibili anche gli eventuali oneri per la progettazione e l'assistenza tecnica di professionisti abilitati.
   3. Per l'accesso al contributo è presentata apposita comunicazione di inizio attività al sindaco del comune di ubicazione dell'unità immobiliare da riparare con indicazione dell'ubicazione e delle caratteristiche dell'immobile, del numero identificativo della “scheda di rilevamento danno, pronto intervento e agibilità”, e della specifica classe di danno rilevato. Alla comunicazione è allegato il preventivo di spesa redatto e firmato dalla ditta di fiducia del richiedente, sottoscritto per accettazione. Nella comunicazione sono altresì indicati il tempo stimato di realizzazione degli interventi di riparazione ed i dati necessari per il pagamento diretto in favore della ditta appaltatrice ed eventualmente del professionista coinvolto.
   4. L'erogazione del contributo da parte del Sindaco del comune interessato avviene mediante bonifico bancario a favore dei soggetti indicati al comma 4, all'esito della comunicazione dell'avvenuta conclusione dei lavori, resa dal beneficiario del contributo stesso e corredata della dichiarazione di fine lavori e dei necessari giustificativi di spesa.
   5. Il comune è tenuto ad effettuare controlli a campione per la verifica della corretta utilizzazione del contributo.
   6. I comuni interessati rendicontano al Commissario delegato l'utilizzo dei fondi di cui alle presenti disposizioni con cadenza trimestrale. Qualora in sede di Pag. 506controllo sia accertata la mancata o parziale effettuazione dei lavori, il comune procede alla revoca del contributo o alla sua riduzione, con contestuale informativa al Commissario delegato.
   7. Il territorio di cui al comma 1 e le modalità operative per la richiesta ed erogazione del contributo verranno dettagliate con apposita ordinanza.
   8. Le domande di contributo devono essere presentate entro 30 gg dall'emanazione dell'ordinanza di cui al comma 7.
   9. Agli oneri derivanti dagli interventi del presente articolo si fa fronte con i risparmi di spesa conseguenti ai minori interventi di assistenza alla popolazione per l'anticipato rientro nelle abitazioni.
   Art. 8-quater. – (Ulteriori semplificazioni per i danni lievi)1. I beneficiari dei contributi delle unità immobiliari che non ricadono nell'area individuata al comma 1 dell'articolo 8-ter possono scegliere se seguire l’iter previsto all'articolo 8 ovvero quello dell'articolo 8-ter. In quest'ultimo caso, i beneficiari hanno l'obbligo di allegare alla richiesta di contributo la valutazione di sicurezza redatta ai sensi delle NTC2018 dell'intera unità strutturare di cui l'unità immobiliare fa parte.
   2. L'importo delle prestazioni tecniche e di quelle specialistiche per l'elaborazione della valutazione della sicurezza sono calcolate sulla base dell'Allegato 2, comma a1) dell'OPCM 3362 dell'8 luglio 2004 e si sommano al contributo previsto al comma 2 dell'articolo 8-ter.
   3. In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del codice civile, la selezione del tecnico incaricato della valutazione di sicurezza di cui al comma 1 può essere disposta dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio. In deroga all'articolo 1136, quarto comma, del codice civile, la selezione ivi prevista deve essere approvata con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio.».
*2. 019. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Introduzione degli articoli 8-ter e 8-quater nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. Dopo l'articolo 8-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono inseriti i seguenti:
  «Art. 8-ter – (Regime semplificato per danni lievi) – 1. Al fine di favorire il rientro nelle unità immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro, anche in ottica di riduzione della spesa pubblica, nei Comuni interessati dagli eventi sismici di cui articolo 1 del presente decreto, per gli edifici con danni lievi, non classificati agibili secondo la procedura AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, oppure classificati non utilizzabili secondo procedure speditive disciplinate da ordinanza di protezione civile, situati nelle aree colpite dalla sequenza sismica iniziata il 24 agosto 2016 in cui l'accelerazione spettrale subita dalla costruzione in esame, così come risulta nelle mappe di scuotimento dell'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, abbia superato il 70 per cento dell'accelerazione spettrale elastica richiesta dalle norme vigenti per il progetto della costruzione nuova, si intende soddisfatto il raggiungimento della capacità dì resistenza alle azioni sismiche superiore al livello minimo stabilito per classi di uso dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 27 dicembre 2016.
   2. Per gli edifici di cui al comma 1 i beneficiari possono richiedere un contributo per la sola riparazione dei danni con una procedura semplificata di cui al successivo comma 3. Il contributo per le spese relative alla riparazione dei danni di lieve entità è concesso fino all'importo massimo di euro 15.000 cui può essere aggiunto l'ulteriore importo massimo di euro 5.000 per la copertura di spese relative alla riparazione di parti comuni degli edifici. Pag. 507Rientrano tra le spese ammissibili anche gli eventuali oneri per la progettazione e l'assistenza tecnica di professionisti abilitati.
   3. Per l'accesso al contributo è presentata apposita comunicazione di inizio attività al sindaco del comune di ubicazione dell'unità immobiliare da riparare con indicazione dell'ubicazione e delle caratteristiche dell'immobile, del numero identificativo della “scheda di rilevamento danno, pronto intervento e agibilità”, e della specifica classe di danno rilevato. Alla comunicazione è allegato il preventivo di spesa redatto e firmato dalla ditta di fiducia del richiedente, sottoscritto per accettazione. Nella comunicazione sono altresì indicati il tempo stimato di realizzazione degli interventi di riparazione ed i dati necessari per il pagamento diretto in favore della ditta appaltatrice ed eventualmente del professionista coinvolto.
   4. L'erogazione del contributo da parte del Sindaco del comune interessato avviene mediante bonifico bancario a favore dei soggetti indicati al comma 4, all'esito della comunicazione dell'avvenuta conclusione dei lavori, resa dal beneficiario del contributo stesso e corredata della dichiarazione di fine lavori e dei necessari giustificativi di spesa.
   5. Il comune è tenuto ad effettuare controlli a campione per la verifica della corretta utilizzazione del contributo.
   6. I comuni interessati rendicontano al Commissario delegato l'utilizzo dei fondi di cui alle presenti disposizioni con cadenza trimestrale. Qualora in sede di controllo sia accertata la mancata o parziale effettuazione dei lavori, il comune procede alla revoca del contributo o alla sua riduzione, con contestuale informativa al Commissario delegato.
   7. Il territorio di cui al comma 1 e le modalità operative per la richiesta ed erogazione del contributo verranno dettagliate con apposita ordinanza.
   8. Le domande di contributo devono essere presentate entro 30 gg dall'emanazione dell'ordinanza di cui al comma 7.
   9. Agli oneri derivanti dagli interventi del presente articolo si fa fronte con i risparmi di spesa conseguenti ai minori interventi di assistenza alla popolazione per l'anticipato rientro nelle abitazioni.
   Art. 8-quater. – (Ulteriori semplificazioni per i danni lievi)1. I beneficiari dei contributi delle unità immobiliari che non ricadono nell'area individuata al comma 1 dell'articolo 8-ter possono scegliere se seguire l’iter previsto all'articolo 8 ovvero quello dell'articolo 8-ter. In quest'ultimo caso, i beneficiari hanno l'obbligo di allegare alla richiesta di contributo la valutazione di sicurezza redatta ai sensi delle NTC2018 dell'intera unità strutturare di cui l'unità immobiliare fa parte.
   2. L'importo delle prestazioni tecniche e di quelle specialistiche per l'elaborazione della valutazione della sicurezza sono calcolate sulla base dell'Allegato 2, comma a1) dell'OPCM 3362 dell'8 luglio 2004 e si sommano al contributo previsto al comma 2 dell'articolo 8-ter.
   3. In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del codice civile, la selezione del tecnico incaricato della valutazione di sicurezza di cui al comma 1 può essere disposta dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio. In deroga all'articolo 1136, quarto comma, del codice civile, la selezione ivi prevista deve essere approvata con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio.».
*2. 020. Mazzetti, Baldelli, Barelli, Gelmini, Giacometto, Cortelazzo, Spena, Battilocchio, Polverini, Polidori, Casino, Labriola, Ruffino, Martino, Calabria, Nevi, Marrocco, Rotondi.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Introduzione degli articoli 8-ter e 8-quater nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. Dopo l'articolo 8-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre Pag. 5082016, n. 229, sono inseriti i seguenti:
  «Art. 8-ter – (Regime semplificato per danni lievi) – 1. Al fine di favorire il rientro nelle unità immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro, anche in ottica di riduzione della spesa pubblica, nei Comuni interessati dagli eventi sismici di cui articolo 1 del presente decreto, per gli edifici con danni lievi, non classificati agibili secondo la procedura AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, oppure classificati non utilizzabili secondo procedure speditive disciplinate da ordinanza di protezione civile, situati nelle aree colpite dalla sequenza sismica iniziata il 24 agosto 2016 in cui l'accelerazione spettrale subita dalla costruzione in esame, così come risulta nelle mappe di scuotimento dell'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, abbia superato il 70 per cento dell'accelerazione spettrale elastica richiesta dalle norme vigenti per il progetto della costruzione nuova, si intende soddisfatto il raggiungimento della capacità dì resistenza alle azioni sismiche superiore al livello minimo stabilito per classi di uso dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 27 dicembre 2016.
   2. Per gli edifici di cui al comma 1 i beneficiari possono richiedere un contributo per la sola riparazione dei danni con una procedura semplificata di cui al successivo comma 3. Il contributo per le spese relative alla riparazione dei danni di lieve entità è concesso fino all'importo massimo di euro 15.000 cui può essere aggiunto l'ulteriore importo massimo di euro 5.000 per la copertura di spese relative alla riparazione di parti comuni degli edifici. Rientrano tra le spese ammissibili anche gli eventuali oneri per la progettazione e l'assistenza tecnica di professionisti abilitati.
   3. Per l'accesso al contributo è presentata apposita comunicazione di inizio attività al sindaco del comune di ubicazione dell'unità immobiliare da riparare con indicazione dell'ubicazione e delle caratteristiche dell'immobile, del numero identificativo della “scheda di rilevamento danno, pronto intervento e agibilità”, e della specifica classe di danno rilevato. Alla comunicazione è allegato il preventivo di spesa redatto e firmato dalla ditta di fiducia del richiedente, sottoscritto per accettazione. Nella comunicazione sono altresì indicati il tempo stimato di realizzazione degli interventi di riparazione ed i dati necessari per il pagamento diretto in favore della ditta appaltatrice ed eventualmente del professionista coinvolto.
   4. L'erogazione del contributo da parte del Sindaco del comune interessato avviene mediante bonifico bancario a favore dei soggetti indicati al comma 4, all'esito della comunicazione dell'avvenuta conclusione dei lavori, resa dal beneficiario del contributo stesso e corredata della dichiarazione di fine lavori e dei necessari giustificativi di spesa.
   5. Il comune è tenuto ad effettuare controlli a campione per la verifica della corretta utilizzazione del contributo.
   6. I comuni interessati rendicontano al Commissario delegato l'utilizzo dei fondi di cui alle presenti disposizioni con cadenza trimestrale. Qualora in sede di controllo sia accertata la mancata o parziale effettuazione dei lavori, il comune procede alla revoca del contributo o alla sua riduzione, con contestuale informativa al Commissario delegato.
   7. Il territorio di cui al comma 1 e le modalità operative per la richiesta ed erogazione del contributo verranno dettagliate con apposita ordinanza.
   8. Le domande di contributo devono essere presentate entro 30 gg dall'emanazione dell'ordinanza di cui al comma 7.
   9. Agli oneri derivanti dagli interventi del presente articolo si fa fronte con i risparmi di spesa conseguenti ai minori interventi di assistenza alla popolazione per l'anticipato rientro nelle abitazioni.
   Art. 8-quater. – (Ulteriori semplificazioni per i danni lievi)1. I beneficiari dei contributi delle unità immobiliari che non ricadono nell'area individuata al comma 1 dell'articolo 8-ter possono scegliere se seguire l’iter previsto all'articolo 8 ovvero quello dell'articolo 8-ter. In quest'ultimo Pag. 509caso, i beneficiari hanno l'obbligo di allegare alla richiesta di contributo la valutazione di sicurezza redatta ai sensi delle NTC2018 dell'intera unità strutturare di cui l'unità immobiliare fa parte.
   2. L'importo delle prestazioni tecniche e di quelle specialistiche per l'elaborazione della valutazione della sicurezza sono calcolate sulla base dell'Allegato 2, comma a1) dell'OPCM 3362 dell'8 luglio 2004 e si sommano al contributo previsto al comma 2 dell'articolo 8-ter.
   3. In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del codice civile, la selezione del tecnico incaricato della valutazione di sicurezza di cui al comma 1 può essere disposta dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio. In deroga all'articolo 1136, quarto comma, del codice civile, la selezione ivi prevista deve essere approvata con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio.».
*2. 021. Trancassini, Prisco, Foti, Butti.

  Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

«Art. 2-bis.
(Introduzione dell'articolo 8-ter nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. Dopo l'articolo 8-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:

Art. 8-ter.

(Regime semplificato per danni lievi)
   1. Al fine di favorire il rientro nelle unità immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro, nei comuni interessati dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, per gli edifici con danni lievi, non classificati agibili secondo la procedura AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, oppure classificati non utilizzabili secondo procedure speditive disciplinate da ordinanza di protezione civile, situati nelle aree in cui l'accelerazione spettrale subita dalla costruzione in esame, così come risulta nelle mappe di scuotimento dell'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, abbia superato il 70 per cento dell'accelerazione spettrale elastica richiesta dalle norme vigenti per il progetto della costruzione nuova, si intende soddisfatto il raggiungimento della capacità di resistenza alle azioni sismiche superiore al livello minimo stabilito per classi di uso dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 27 dicembre 2016.
   2. Per gli edifici di cui al comma 1 i beneficiari possono richiedere un contributo per la sola riparazione dei danni con la procedura semplificata di cui al comma 3. Il contributo per le spese relative alla riparazione dei danni di lieve entità è concesso fino all'importo massimo di euro 15.000 cui può essere aggiunto l'ulteriore importo massimo di euro 5.000 per la copertura di spese relative alla riparazione di parti comuni degli edifici. Rientrano tra le spese ammissibili anche gli eventuali oneri per la progettazione e l'assistenza tecnica di professionisti abilitati.
   3. Per l'accesso al contributo i soggetti legittimati di cui all'articolo 6, comma 2, presentano apposita comunicazione di avvio dei lavori al comune di ubicazione dell'unità immobiliare da riparare con indicazione degli estremi e della categoria catastale e degli estremi della scheda FAST o AEDES che attesti la classe di danno rilevato. Alla comunicazione è allegato il preventivo di spesa redatto e sottoscritto per accettazione dall'impresa affidataria dei lavori, scelta dal richiedente. Nella comunicazione sono altresì indicati il tempo stimato di realizzazione degli interventi di riparazione ed i dati necessari per il pagamento diretto in favore dell'impresa esecutrice dei lavori ed eventualmente del professionista coinvolto.
   4. L'erogazione del contributo è effettuata, dall'Ufficio speciale per la ricostruzione mediante bonifico bancario, a Pag. 510favore dei soggetti indicati al comma 3, entro 30 giorni dalla comunicazione di fine lavori, resa dal beneficiario del contributo stesso e corredata della dichiarazione di fine lavori e dei necessari giustificativi di spesa.
   5. L'individuazione delle aree di cui al comma 1 e le modalità operative per la richiesta ed erogazione del contributo sono definite con i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2.».
**2. 022. Mazzetti, Cortelazzo, Polidori, Baldelli, Gelmini, Spena, Battilocchio, Polverini, Barelli, Casino, Giacometto, Labriola, Ruffino, Martino, Calabria, Nevi, Marrocco, Rotondi.

  Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

«Art. 2-bis.
(Introduzione dell'articolo 8-ter nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. Dopo l'articolo 8-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:

Art. 8-ter.

(Regime semplificato per danni lievi)
   1. Al fine di favorire il rientro nelle unità immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro, nei comuni interessati dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, per gli edifici con danni lievi, non classificati agibili secondo la procedura AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, oppure classificati non utilizzabili secondo procedure speditive disciplinate da ordinanza di protezione civile, situati nelle aree in cui l'accelerazione spettrale subita dalla costruzione in esame, così come risulta nelle mappe di scuotimento dell'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, abbia superato il 70 per cento dell'accelerazione spettrale elastica richiesta dalle norme vigenti per il progetto della costruzione nuova, si intende soddisfatto il raggiungimento della capacità di resistenza alle azioni sismiche superiore al livello minimo stabilito per classi di uso dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 27 dicembre 2016.
   2. Per gli edifici di cui al comma 1 i beneficiari possono richiedere un contributo per la sola riparazione dei danni con la procedura semplificata di cui al comma 3. Il contributo per le spese relative alla riparazione dei danni di lieve entità è concesso fino all'importo massimo di euro 15.000 cui può essere aggiunto l'ulteriore importo massimo di euro 5.000 per la copertura di spese relative alla riparazione di parti comuni degli edifici. Rientrano tra le spese ammissibili anche gli eventuali oneri per la progettazione e l'assistenza tecnica di professionisti abilitati.
   3. Per l'accesso al contributo i soggetti legittimati di cui all'articolo 6, comma 2, presentano apposita comunicazione di avvio dei lavori al comune di ubicazione dell'unità immobiliare da riparare con indicazione degli estremi e della categoria catastale e degli estremi della scheda FAST o AEDES che attesti la classe di danno rilevato. Alla comunicazione è allegato il preventivo di spesa redatto e sottoscritto per accettazione dall'impresa affidataria dei lavori, scelta dal richiedente. Nella comunicazione sono altresì indicati il tempo stimato di realizzazione degli interventi di riparazione ed i dati necessari per il pagamento diretto in favore dell'impresa esecutrice dei lavori ed eventualmente del professionista coinvolto.
   4. L'erogazione del contributo è effettuata, dall'Ufficio speciale per la ricostruzione mediante bonifico bancario, a favore dei soggetti indicati al comma 3, entro 30 giorni dalla comunicazione di fine lavori, resa dal beneficiario del contributo stesso e corredata della dichiarazione di fine lavori e dei necessari giustificativi di spesa.
   5. L'individuazione delle aree di cui al comma 1 e le modalità operative per la Pag. 511richiesta ed erogazione del contributo sono definite con i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2.».
**2. 023. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

«Art. 2-bis.
(Introduzione dell'articolo 8-ter nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. Dopo l'articolo 8-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:

Art. 8-ter.

(Regime semplificato per danni lievi)
   1. Al fine di favorire il rientro nelle unità immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro, nei comuni interessati dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, per gli edifici con danni lievi, non classificati agibili secondo la procedura AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, oppure classificati non utilizzabili secondo procedure speditive disciplinate da ordinanza di protezione civile, situati nelle aree in cui l'accelerazione spettrale subita dalla costruzione in esame, così come risulta nelle mappe di scuotimento dell'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, abbia superato il 70 per cento dell'accelerazione spettrale elastica richiesta dalle norme vigenti per il progetto della costruzione nuova, si intende soddisfatto il raggiungimento della capacità di resistenza alle azioni sismiche superiore al livello minimo stabilito per classi di uso dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 27 dicembre 2016.
   2. Per gli edifici di cui al comma 1 i beneficiari possono richiedere un contributo per la sola riparazione dei danni con la procedura semplificata di cui al comma 3. Il contributo per le spese relative alla riparazione dei danni di lieve entità è concesso fino all'importo massimo di euro 15.000 cui può essere aggiunto l'ulteriore importo massimo di euro 5.000 per la copertura di spese relative alla riparazione di parti comuni degli edifici. Rientrano tra le spese ammissibili anche gli eventuali oneri per la progettazione e l'assistenza tecnica di professionisti abilitati.
   3. Per l'accesso al contributo i soggetti legittimati di cui all'articolo 6, comma 2, presentano apposita comunicazione di avvio dei lavori al comune di ubicazione dell'unità immobiliare da riparare con indicazione degli estremi e della categoria catastale e degli estremi della scheda FAST o AEDES che attesti la classe di danno rilevato. Alla comunicazione è allegato il preventivo di spesa redatto e sottoscritto per accettazione dall'impresa affidataria dei lavori, scelta dal richiedente. Nella comunicazione sono altresì indicati il tempo stimato di realizzazione degli interventi di riparazione ed i dati necessari per il pagamento diretto in favore dell'impresa esecutrice dei lavori ed eventualmente del professionista coinvolto.
   4. L'erogazione del contributo è effettuata, dall'Ufficio speciale per la ricostruzione mediante bonifico bancario, a favore dei soggetti indicati al comma 3, entro 30 giorni dalla comunicazione di fine lavori, resa dal beneficiario del contributo stesso e corredata della dichiarazione di fine lavori e dei necessari giustificativi di spesa.
   5. L'individuazione delle aree di cui al comma 1 e le modalità operative per la richiesta ed erogazione del contributo sono definite con i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2.».
**2. 024. Foti, Trancassini, Butti.

  Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis. Pag. 512
(Modifiche all'articolo 10 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  All'articolo 10 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:
  «3-ter. Con provvedimenti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, il commissario straordinario disciplina modalità e procedure per il ripristino e la conservazione degli immobili di cui al comma 3-bis».
2. 025. Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Emiliozzi, Gallinella, Ilaria Fontana, Cataldi, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Flati, Ciprini, Giuliodori, Parisse, Maurizio Cattoi, Berardini, Grippa, Colletti, Vacca, Del Grosso, Torto, Corneli, Roberto Rossini.

  Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche all'articolo 11 nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. All'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito “E” ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, rispetto agli edifici esistenti alla data dell'evento sismico, per la selezione dei tecnici incaricati della redazione dei Piani urbanistici attuativi (PUA) il commissario straordinario, in qualità di soggetto attuatore, o il soggetto attuatore da lui delegato, opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le spese tecniche per la redazione dei piani vengono calcolate sulla base della nota 2 della tavola Z-2 del decreto ministeriale tariffe del 17 giugno 2016.».
*2. 026. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche all'articolo 11 nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. All'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito “E” ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, rispetto agli edifici esistenti alla data dell'evento sismico, per la selezione dei tecnici incaricati della redazione dei Piani urbanistici attuativi (PUA) il commissario straordinario, in qualità di soggetto attuatore, o il soggetto attuatore da lui delegato, opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le spese tecniche per la redazione dei piani vengono calcolate Pag. 513sulla base della nota 2 della tavola Z-2 del decreto ministeriale tariffe del 17 giugno 2016.».
*2. 027. Mazzetti, Cortelazzo, Barelli, Gelmini, Baldelli, Spena, Battilocchio, Polverini, Polidori, Casino, Giacometto, Labriola, Ruffino, Martino, Calabria, Nevi, Marrocco, Rotondi.

  Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche all'articolo 11 nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. All'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito “E” ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, rispetto agli edifici esistenti alla data dell'evento sismico, per la selezione dei tecnici incaricati della redazione dei Piani urbanistici attuativi (PUA) il commissario straordinario, in qualità di soggetto attuatore, o il soggetto attuatore da lui delegato, opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le spese tecniche per la redazione dei piani vengono calcolate sulla base della nota 2 della tavola Z-2 del decreto ministeriale tariffe del 17 giugno 2016.».
*2. 028. Trancassini, Prisco, Foti, Butti.

  Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche all'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. All'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
  «5-bis. Nel caso che dalle previsioni dei piani di cui al comma 1 derivi l'impossibilità, ovvero l'obbligo di delocalizzazione, di edifici o unità immobiliari distrutti o demoliti a causa degli eventi sismici, i comuni possono procedere all'esproprio dei medesimi immobili. In tal caso ai proprietari è corrisposto l'indennizzo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327 ed il valore di mercato dell'immobile è assunto pari al contributo concedibile calcolato ai sensi dei provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2. A tal fine l'Ufficio speciale per la ricostruzione eroga al comune l'importo del contributo concedibile di cui al comma precedente.».
**2. 029. D'Eramo, Patassini, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche all'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. All'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
  «5-bis. Nel caso che dalle previsioni dei piani di cui al comma 1 derivi l'impossibilità, Pag. 514ovvero l'obbligo di delocalizzazione, di edifici o unità immobiliari distrutti o demoliti a causa degli eventi sismici, i comuni possono procedere all'esproprio dei medesimi immobili. In tal caso ai proprietari è corrisposto l'indennizzo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327 ed il valore di mercato dell'immobile è assunto pari al contributo concedibile calcolato ai sensi dei provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2. A tal fine l'Ufficio speciale per la ricostruzione eroga al comune l'importo del contributo concedibile di cui al comma precedente.».
**2. 030. Pella, Polidori, Gelmini, Baldelli, Cortelazzo, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Calabria, Nevi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi.

  Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche all'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. Al comma 5 dell'articolo 12 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Le verifiche in corso di esecuzione sono volte all'accertamento che le previsioni del progetto che ha ottenuto la concessione del contributo, eventualmente adeguate con varianti in corso d'opera, siano effettivamente state eseguite. Non sono da considerarsi varianti le modifiche o integrazioni disposte dal direttore dei lavori contenute entro il 30 per cento dell'importo dei lavori e che non comportano la necessità di acquisizione di autorizzazioni o permessi per essere realizzate.».
2. 031. D'Eramo, Patassini, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

ART. 3

  Al comma 1, sostituire il capoverso articolo 12-bis, con il seguente:
  Art. 12-bis. (Semplificazione e accelerazione della ricostruzione privata) – 1. Al fine di accelerare gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili privati, il progetto presentato dal professionista incaricato dal soggetto beneficiario del contributo rappresenta lo stato di diritto dell'immobile, senza necessità di alcun tipo di sanatoria e in deroga alle normative vigenti, anche in materia di edilizia, urbanistica, sismica, ambientale, paesaggistica, assetto-idrogeologico, tutela dei beni culturali, aree protette. Per tale finalità, il medesimo professionista con il progetto e la documentazione allegata alla domanda di contributo certifica in luogo delle autorità competenti:
   a) la coerenza del progetto con lo stato di fatto dell'immobile alla data degli eventi sismici;
   b) la conformità del progetto alla normativa tecnica per l'edilizia di cui alla Parte II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
   c) che le eventuali difformità strutturali presenti nell'immobile esistente non abbiano causato, in via esclusiva, il danneggiamento dello stesso.

  2. Gli Uffici speciali per la ricostruzione, in deroga ai commi 3, 4, 6-bis e 6-ter, dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241, previa verifica, con le modalità previste dalle ordinanze commissariali, della legittimazione del soggetto richiedente, alla presentazione della domanda di contributo, adottano il provvedimento di concessione del contributo sulla base della certificazione di cui al comma 1 nonché in relazione all'importo del contributo concedibile Pag. 515determinato dallo stesso professionista sulla base del costo ammissibile individuato con le modalità stabilite con le ordinanze commissariali. L'attività oggetto della medesima certificazione può essere iniziata dalla data di adozione del provvedimento di concessione del contributo.
  3. Gli Uffici speciali per la ricostruzione provvedono alla concessione del contributo relativa agli interventi di cui al comma 1, dando priorità nell'ordine che segue:
   a) richieste di contributo relative a unità strutturali in cui sono ricomprese unità immobiliari destinate ad abitazione principale, anche se adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettere a) e b), per le quali i soggetti ivi residenti al momento del sisma beneficiano della provvidenza dell'autonoma sistemazione;
   b) richieste di contributo relative a unità strutturali in cui sono ricomprese unità immobiliari destinate ad abitazione principale, anche se adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettere a) e b), diverse da quelle di cui alla lettera a);
   c) richieste di contributo relative ad attività produttive in esercizio al momento del sisma che non hanno presentato la domanda di delocalizzazione temporanea;
   d) richieste di contributo relative ad unità strutturali in cui sono ricomprese unità immobiliari destinate ad abitazione o ad attività produttive in esercizio diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c).

  4. Gli Uffici Speciali per la ricostruzione, sulla base delle ordinanze commissariali, provvedono con cadenza mensile a verifiche a campione pari ad almeno il 30 per cento sugli interventi per i quali sia stato adottato il provvedimento di concessione del contributo a norma dei commi 1 e 2. Trova applicazione il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 12.
  5. Le domande di concessione di contributi per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stato adottato il provvedimento di concessione del contributo, possono essere regolarizzate ai sensi del presente articolo nei tempi e nei modi stabiliti con ordinanze commissariali.
  6. L'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, è abrogato.
3. 1. Baldelli, Nevi, Cortelazzo, Gelmini, Polidori, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Calabria, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi.

  Al comma 1 sostituire il capoverso articolo 12-bis con il seguente:

«Art. 12-bis.

(Semplificazione e accelerazione della ricostruzione privata)
   1. Al fine di accelerare gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili privati, il progetto presentato dal professionista incaricato dal soggetto beneficiario del contributo rappresenta lo stato di diritto dell'immobile, senza necessità di alcun tipo di sanatoria e in deroga alle normative vigenti, anche in materia di edilizia, urbanistica, sismica, ambientale, paesaggistica, assetto-idrogeologico, tutela dei beni culturali, aree protette. Per tale finalità, il medesimo professionista con il progetto e la documentazione allegata alla domanda di contributo certifica in luogo delle autorità competenti:
   a) la coerenza del progetto con lo stato di fatto dell'immobile alla data degli eventi sismici;
   b) la conformità del progetto alla normativa tecnica per l'edilizia di cui alla Parte II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;Pag. 516
   c) che le eventuali difformità strutturali presenti nell'immobile esistente non abbiano causato, in via esclusiva, il danneggiamento dello stesso.
   2. Gli Uffici speciali per la ricostruzione, in deroga ai commi 3, 4, 6-bis e 6-ter, dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241, previa verifica, con le modalità previste dalle ordinanze commissariali, della legittimazione del soggetto richiedente, alla presentazione della domanda di contributo, adottano il provvedimento di concessione del contributo sulla base della certificazione di cui al comma 1 nonché in relazione all'importo del contributo concedibile determinato dallo stesso professionista sulla base del costo ammissibile individuato con le modalità stabilite con le ordinanze commissariali. L'attività oggetto della medesima certificazione può essere iniziata dalla data di adozione del provvedimento di concessione del contributo.
   3. Gli Uffici speciali per la ricostruzione provvedono alla concessione del contributo relativa agli interventi di cui al comma 1, dando priorità nell'ordine che segue:
   a) richieste di contributo relative a unità strutturali in cui sono ricomprese unità immobiliari destinate ad abitazione principale, anche se adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettere a) e b), per le quali i soggetti ivi residenti al momento del sisma beneficiano della provvidenza dell'autonoma sistemazione;
   b) richieste di contributo relative a unità strutturali in cui sono ricomprese unità immobiliari destinate ad abitazione principale, anche se adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettere a) e b), diverse da quelle di cui alla lettera a);
   c) richieste di contributo relative ad attività produttive in esercizio al momento del sisma che non hanno presentato la domanda di delocalizzazione temporanea;
   d) richieste di contributo relative ad unità strutturali in cui sono ricomprese unità immobiliari destinate ad abitazione o ad attività produttive in esercizio diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c).
   4. Gli Uffici Speciali per la ricostruzione, sulla base delle ordinanze commissariali, provvedono con cadenza mensile a verifiche a campione pari ad almeno il 30 per cento sugli interventi per i quali sia stato adottato il provvedimento di concessione del contributo a norma dei commi 1 e 2. Trova applicazione il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 12.
   5. Le domande di concessione di contributi per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stato adottato il provvedimento di concessione del contributo, possono essere regolarizzate ai sensi del presente articolo, nei tempi e nei modi stabiliti con ordinanze commissariali.».
3. 2. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Al comma 1, sostituire il capoverso articolo 12-bis con il seguente:

Art. 12-bis.
(Semplificazione e accelerazione della ricostruzione privata)

  1. I beneficiari devono chiedere all'Ufficio speciale per la ricostruzione (USR) una valutazione presentiva alla richiesta di contributo in ordine alla definizione del livello operativo, alla legittimazione degli stessi e alla congruità del contributo concedibile nei limiti di importo definiti con i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2. L'Ufficio speciale per la ricostruzione entro 15 giorni dalla ricezione della documentazione, di cui al periodo precedente, verificati i requisiti di ammissibilità del beneficiario, la correttezza della scheda Aedes e del livello operativo e la congruità del costo convenzionale stimato, invia al beneficiario la proposta di contributo in deroga alla disciplina prevista Pag. 517dall'articolo 12 e con le modalità procedimentali stabilite con i medesimi provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2.
  2. Entro 30 giorni dalla ricezione della proposta di contributo il beneficiario deposita presso il comune competente gli elaborati progettuali ai sensi degli articoli 20, 22 e 94-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in relazione al tipo di intervento che deve essere eseguito. In ogni caso vale quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.
  3. La documentazione prevista al comma 1 viene trasmessa contestualmente all'USR corredata da computo metrico estimativo redatto in ordine gerarchico sulla base del prezziario unico interregionale e sui prezzari delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.
  4. Decorsi i termini richiamati al comma 1, l'USR emette il decreto di concessione del contributo calcolato ai sensi del comma 7 dell'articolo 6 senza procedere alla verifica della congruità tecnico-economica dell'intervento.
  5. Gli USR provvedono, sulla base dei provvedimenti di cui all'articolo 2 comma 2, ad effettuare dei sopralluoghi sui cantieri durante l'esecuzione dei lavori per verificarne la conformità tecnico-economica rispetto alla documentazione di cui al comma 1-ter. La suddetta verifica viene eseguita a saldo sul 100 per cento delle domande presentate.
  6. I beneficiari ai sensi dell'articolo 34 dovranno conferire gli incarichi entro il termine del 31 marzo 2020 e trasmetterli via PEC all'USR, anche tramite tecnico delegato. Il mancato invio della PEC determina l'inammissibilità della domanda di contributo e la decadenza del contributo per l'autonoma sistemazione eventualmente percepito dal soggetto interessato. Premialità verranno definite con i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, in base alla celerità di consegna dei progetti e della fine dei lavori.
*3. 3. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Al comma 1, sostituire il capoverso articolo 12-bis con il seguente:

Art. 12-bis.
(Semplificazione e accelerazione della ricostruzione privata)

  1. I beneficiari devono chiedere all'Ufficio speciale per la ricostruzione (USR) una valutazione presentiva alla richiesta di contributo in ordine alla definizione del livello operativo, alla legittimazione degli stessi e alla congruità del contributo concedibile nei limiti di importo definiti con i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2. L'Ufficio speciale per la ricostruzione entro 15 giorni dalla ricezione della documentazione, di cui al periodo precedente, verificati i requisiti di ammissibilità del beneficiario, la correttezza della scheda Aedes e del livello operativo e la congruità del costo convenzionale stimato, invia al beneficiario la proposta di contributo in deroga alla disciplina prevista dall'articolo 12 e con le modalità procedimentali stabilite con i medesimi provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2.
  2. Entro 30 giorni dalla ricezione della proposta di contributo il beneficiario deposita presso il comune competente gli elaborati progettuali ai sensi degli articoli 20, 22 e 94-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in relazione al tipo di intervento che deve essere eseguito. In ogni caso vale quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.
  3. La documentazione prevista al comma 1 viene trasmessa contestualmente all'USR corredata da computo metrico estimativo redatto in ordine gerarchico sulla base del prezziario unico interregionale e sui prezzari delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.
  4. Decorsi i termini richiamati al comma 1, l'USR emette il decreto di concessione del contributo calcolato ai sensi del comma 7 dell'articolo 6 senza procedere alla verifica della congruità tecnico-economica dell'intervento.Pag. 518
  5. Gli USR provvedono, sulla base dei provvedimenti di cui all'articolo 2 comma 2, ad effettuare dei sopralluoghi sui cantieri durante l'esecuzione dei lavori per verificarne la conformità tecnico-economica rispetto alla documentazione di cui al comma 1-ter. La suddetta verifica viene eseguita a saldo sul 100 per cento delle domande presentate.
  6. I beneficiari ai sensi dell'articolo 34 dovranno conferire gli incarichi entro il termine del 31 marzo 2020 e trasmetterli via PEC all'USR, anche tramite tecnico delegato. Il mancato invio della PEC determina l'inammissibilità della domanda di contributo e la decadenza del contributo per l'autonoma sistemazione eventualmente percepito dal soggetto interessato. Premialità verranno definite con i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, in base alla celerità di consegna dei progetti e della fine dei lavori.
*3. 4. Trancassini, Prisco, Foti, Butti.

  Al comma 1, capoverso articolo 12-bis, comma 1, premettere i seguenti:
  01. Tenuto conto dell'estensione del cratere interessato dagli eventi sismici di cui al presente decreto e della dislocazione delle zone epicentrali, della disomogeneità dello stato generale di danno e delle oggettive difficoltà di attuazione del processo di ricostruzione soprattutto nei comuni con elevato indice di distruzione, vengono individuati i comuni con danno gravissimo quelli nei quali ricorrono contemporaneamente le seguenti condizioni: a) almeno il 25 per cento degli edifici abbia subìto crolli per effetto degli eventi sismici, ovvero sia stato oggetto di ordinanza di demolizione in ragione dei danni riportati a seguito dei medesimi eventi sismici; b) almeno il 50 per cento degli immobili ispezionati ai fini della redazione della scheda AeDES, sia stato classificato con esito «E» nella medesima scheda.

  02. Per i comuni di cui al comma precedente il presente articolo individua percorsi amministrativi semplificati e differenziati come indicati nelle modifiche introdotte con il presente decreto-legge.

  Conseguentemente, al medesimo comma, capoverso articolo 12-bis, dopo il comma 1 inserire i seguenti:
  1-bis. Nei comuni gravemente danneggiati di cui al comma precedente e analogamente nei comuni con almeno la delimitazione di una «zona rossa», nei comuni con perimetrazioni o interventi su edifici aggregati che ricomprendono almeno un edificio completamente distrutto o che sia stato abbattuto con smaltimento delle macerie, al fine di accelerare gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili privati, come anche previsto dai commi 1, 1-bis, 2 e 3 del decreto-legge n. 189 del 2016, il progetto presentato dal professionista incaricato dal soggetto beneficiario del contributo rappresenta lo stato di diritto dell'immobile, senza necessità di alcun tipo di sanatoria e in deroga alle normative vigenti, anche in materia di edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, ambientale, paesaggistica, assetto-idrogeologico, tutela dei beni culturali, aree protette. Per tale finalità, il medesimo professionista con il progetto e la documentazione allegata alla domanda di contributo certifica in luogo delle autorità competenti:
   a) la coerenza del progetto con lo stato di fatto dell'immobile alla data degli eventi sismici, fatte salve:
    i) le innovazioni strettamente necessarie per l'adeguamento alle norme in materia di costruzioni in zone sismiche;
    ii) le ulteriori innovazioni compatibili con gli strumenti urbanistici comunali e le norme regionali di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 maggio 2018 n. 55, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018 n. 89. In tal caso il contributo non spetta per gli incrementi di volume;
   b) la conformità del progetto alla normativa tecnica per l'edilizia di cui alla Parte II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;Pag. 519
   c) che le eventuali difformità strutturali presenti nell'immobile esistente non abbiano causato, in via esclusiva, il danneggiamento dello stesso.
   d) l'idoneità del sito, in ordine all'assetto idrogeologico, sulla base di una relazione asseverata redatta da un geologo iscritto all'elenco di cui all'articolo 34.

  1-ter. Ai fini della certificazione di cui al comma 1, lettera a) il professionista fa riferimento al rilievo degli edifici, ovvero, nei casi di edifici demoliti o non ispezionabili, al titolo abilitativo più recente conservato presso gli archivi comunali, ove disponibile. Nel caso di indisponibilità della documentazione conservata presso gli archivi comunali, ai fini della medesima dichiarazione, il professionista fa riferimento alla dichiarazione del soggetto richiedente, da redigersi in forma di dichiarazione sostitutiva di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.
  1-quater Nei casi in cui sia indispensabile procedere alla delocalizzazione di immobili ad uso residenziale, e comunque a condizione che la circostanza sia accertata dall'Ufficio speciale per la ricostruzione, qualora lo strumento urbanistico non individui aree edificabili, ovvero individui aree insufficienti, trova applicazione la procedura di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 n. 160 e il responsabile dello Sportello unico delle attività produttive (SUAP) è sostituito dal responsabile dello Sportello unico delle per l'edilizia (SUE).
3. 5. Pella, Polidori, Cortelazzo, Baldelli, Gelmini, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Calabria, Nevi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi.

  Al comma 1, al capoverso articolo 12-bis premettere i seguenti:
  01. Tenuto conto dell'estensione del cratere interessato dagli eventi sismici di cui al presente decreto, della dislocazione delle zone epicentrali, della disomogeneità dello stato generale di danno e delle oggettive difficoltà di attuazione del processo di ricostruzione soprattutto nei Comuni con elevato indice di distruzione, vengono individuati i Comuni con danno gravissimo quelli nei quali almeno il 50 per cento degli immobili ispezionati ai fini della redazione della scheda AeDES, sia stato classificato con esito «E» nella medesima scheda

  02. Per i comuni di cui al comma precedente il presente articolo individua percorsi amministrativi semplificati e differenziati per accelerare la ricostruzione.

  Conseguentemente, al medesimo comma, capoverso articolo 12-bis, dopo il comma 1 inserire il seguente:
  2-bis. Nei comuni gravemente danneggiati di cui al comma precedente e analogamente nei comuni con almeno la delimitazione di una «zona rossa», nei comuni con perimetrazioni o interventi su edifici aggregati che ricomprendono almeno un edificio completamente distrutto o che sia stato abbattuto con smaltimento delle macerie, al fine di accelerare gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili privati, come anche previsto dai commi 1, 1-bis, 2 e 3 dell'articolo 8, il progetto presentato dal professionista incaricato dal soggetto beneficiario del contributo. Eventuali difformità in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, ambientale e paesaggistica e assetto idrogeologico, sono sempre sanabili dalla Conferenza regionale dei Servizi, ad eccezione degli edifici totalmente difformi allo strumento urbanistico e/o con difformità di volume o di superficie superiore al 30 per cento di quanto assentito dal titolo edificatorio. Per tale finalità, il medesimo professionista con il progetto e la documentazione allegata alla domanda di contributo certifica in luogo delle autorità competenti:
   a) la coerenza del progetto con lo stato di fatto dell'immobile alla data degli eventi sismici, fatte salve:Pag. 520
    i) le innovazioni strettamente necessarie per l'adeguamento alle norme in materia di costruzioni in zone sismiche;
    ii) le ulteriori innovazioni compatibili con gli strumenti urbanistici comunali e le norme regionali di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 maggio 2018 n. 55, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018 n. 89. In tal caso il contributo non spetta per gli incrementi di volume.
   b) la conformità del progetto alla normativa tecnica per l'edilizia di cui alla Parte II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
   c) che le eventuali difformità strutturali presenti nell'immobile esistente non abbiano causato, in via esclusiva, il danneggiamento dello stesso.
   d) l'idoneità del sito, in ordine all'assetto idrogeologico, sulla base di una relazione asseverata redatta da un geologo iscritto all'elenco di cui all'articolo 34. Fatti salvi i casi di ricostruzione con delocalizzazione, ovvero con traslazione dell'area di sedime, la certificazione di idoneità del sito esonera dall'obbligo di acquisizione del Nulla Osta al Vincolo Idrogeologico.

  1-ter. Ai fini della certificazione di cui al comma 1, lettera a) il professionista fa riferimento al rilievo degli edifici, ovvero, nei casi di edifici demoliti o non ispezionabili, al titolo abilitativo più recente conservato presso gli archivi comunali, ove disponibile. Nel caso di indisponibilità della documentazione conservata presso gli archivi comunali, ai fini della medesima dichiarazione, il professionista fa riferimento alla dichiarazione del soggetto richiedente, da redigersi in forma di dichiarazione sostitutiva di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.
  1-quater. Nei casi in cui sia indispensabile procedere alla delocalizzazione di immobili ad uso residenziale, e comunque a condizione che la circostanza sia accertata dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione, qualora lo strumento urbanistico non individui aree edificabili, ovvero individui aree insufficienti, trova applicazione la procedura di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 n. 160 e il responsabile dello Sportello unico per l'edilizia (SUAP) è sostituito dal responsabile dello Sportello unico delle attività produttive (SUE).
3. 6. Trancassini, Foti, Butti.

  Al comma 1, capoverso articolo 12-bis, comma 1, premettere i seguenti:
  01. Tenuto conto dell'estensione del cratere interessato dagli eventi sismici di cui al presente decreto, e della dislocazione delle zone epicentrali, della disomogeneità dello stato generale di danno e delle oggettive difficoltà di attuazione del processo di ricostruzione soprattutto nei comuni con elevato indice di distruzione, vengono individuati i comuni con danno gravissimo quelli nei quali ricorrono contemporaneamente le seguenti condizioni: a) almeno il 25 per cento degli edifici abbia subito crolli per effetto degli eventi sismici, ovvero sia stato oggetto di ordinanza di demolizione in ragione dei danni riportati a seguito dei medesimi eventi sismici; b) almeno il 50 per cento degli immobili ispezionati ai fini della redazione della scheda AeDES, sia stato classificato con esito «E» nella medesima scheda.

  02. Per i comuni di con elevati indici di distruzione individuati dal comma 01 sono individuati, ai sensi del presente articolo, percorsi amministrativi semplificati e differenziati.

  Conseguentemente al medesimo comma, capoverso articolo 12-bis, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
  1-bis. Nei comuni gravemente danneggiati di cui al comma 01 e analogamente nei comuni con almeno la delimitazione di una «zona rossa», nei comuni con perimetrazioni o interventi su edifici aggregati che ricomprendono almeno un edificio Pag. 521completamente distrutto o che sia stato abbattuto con smaltimento di macerie, al fine di accelerare gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili privati, così come previsto dal decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il progetto presentato dal professionista incaricato dal soggetto beneficiario del contributo rappresenta lo stato di diritto dell'immobile, senza necessità di alcun tipo di sanatoria e in deroga alle normative vigenti, anche in materia di edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, ambientale, paesaggistica, assetto-idrogeologico, tutela dei beni culturali e aree protette. Per tale finalità, il medesimo professionista con il progetto e la documentazione allegata alla domanda di contributo certifica in luogo delle autorità competenti:
   a) la coerenza del progetto con lo stato di fatto dell'immobile alla data degli eventi sismici, fatte salve:
    1) le innovazioni strettamente necessarie per l'adeguamento alle norme in materia di costruzioni in zone sismiche;
    2) le ulteriori innovazioni compatibili con gli strumenti urbanistici comunali e le norme regionali di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018, n. 89. In tal caso il contributo non spetta per gli incrementi di volume;
   b) la conformità del progetto alla normativa tecnica per l'edilizia di cui alla Parte II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
   c) che le eventuali difformità strutturali presenti nell'immobile esistente non abbiano causato, in via esclusiva, il danneggiamento dello stesso;
   d) l'idoneità del sito, in ordine all'assetto idrogeologico, sulla base di una relazione asseverata redatta da un geologo iscritto all'elenco di cui all'articolo 34.

  1-ter. Ai fini della certificazione di cui al comma 1-bis lettera a) il professionista fa riferimento al rilievo degli edifici, ovvero, nei casi di edifici demoliti o non ispezionabili, al titolo abilitativo più recente conservato presso gli archivi comunali, ove disponibile altrimenti il professionista fa riferimento alla dichiarazione del soggetto richiedente, da redigersi in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. 7. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Al comma 1, capoverso articolo 12-bis, comma 1, premettere le seguenti parole: Qualora gli interventi, con le seguenti: ferma la possibilità di utilizzare comunque la procedura di cui all'articolo 12.
*3. 10. D'Eramo, Patassini, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Al comma 1, capoverso articolo 12-bis, comma 1, premettere le seguenti parole: Qualora gli interventi, con le seguenti: ferma la possibilità di utilizzare comunque la procedura di cui all'articolo 12.
*3. 12. Mazzetti, Nevi, Cortelazzo, Gelmini, Polidori, Baldelli, Casino, Giacometto, Labriola, Ruffino, Martino, Calabria, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi.

  Al comma 1, capoverso articolo 12-bis, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Qualora gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli immobili privati rientrino nei limiti di importo, con le seguenti: Per gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione Pag. 522degli immobili privati per i quali il contributo richiesto rientri nei limiti di importo;
   b) al medesimo comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: nonché sulla base dell'importo del contributo concedibile, con le seguenti: nonché l'importo del contributo concedibile;
   c) al medesimo comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: Qualora per il tecnico incaricato non sia possibile certificare la conformità edilizia e urbanistica a causa della presenza di interventi eseguiti sull'immobile in assenza o difformità di titoli edilizi, il tecnico incaricato certifica la completezza e la regolarità amministrativa e tecnica, con esclusione della conformità edilizia e urbanistica, nonché sulla base dell'importo del contributo concedibile determinato dallo stesso professionista nei limiti del costo ammissibile, individuato con le modalità stabilite con le ordinanze di cui all'articolo 2, comma 2. In tal caso; a) il progettista allega al progetto i necessari elaborati grafici per l'individuazione degli interventi eseguiti in assenza di titolo edilizio o in difformità da esso; b) il comune nei successivi 30 giorni dal ricevimento della pratica attesta se le opere abusive sono sottoposte a sanzione di cui all'articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e successive modificazioni e integrazioni, o se sanabili ai sensi dell'articolo 36 o 37 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001; c) qualora il Comune attesti che le opere abusive sono sottoposte a sanzione di cui all'articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e successive modificazioni e integrazioni o sanabili ai sensi dell'articolo n. 36 o 37 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione provvede alla concessione del Contributo ai sensi del comma 1-bis indicando che ai fini della liquidazione dello stato finale dei lavori dovranno essere stati rilasciati i titoli abilitativi in sanatoria, ove necessari, e pagate le relative sanzioni; d) qualora il Comune attesti che le opere abusive non sono sottoposte a sanzione di cui all'articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e successive modificazioni e integrazioni né sanabili ai sensi dell'articolo 36 o 37 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 si procede secondo le ordinarie procedure di cui all'articolo n. 12 del decreto-legge n. 189 del 2016 e successive modificazioni e integrazioni;
   d) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il commissario straordinario per la ricostruzione, ai fini dell'applicazione del presente articolo emana entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge il «Manuale dei controlli amministrativi», volto a semplificare lo svolgimento delle istruttorie e dell'unicità interpretativa delle norme e delle Ordinanze emanate per il superamento della crisi sismica del 2016, previa acquisizione del parere del Comitato Tecnico Scientifico, dell'USR e degli ordini professionali.
   e) dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Per i controlli, gli Uffici Speciali per la Ricostruzione fanno riferimento al manuale di cui al comma 2-bis.
   3-ter. Il Commissario Straordinario, ove se ne evidenzi la necessità, può emanare propri provvedimenti integrativi finalizzati all'attuazione delle procedure acceleratorie del presente articolo.
3. 11. Baldelli, Polidori, Gelmini, Cortelazzo, Spena, Nevi, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Calabria, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi.

  Al comma 1, capoverso articolo 12-bis, comma 1 le parole da: previa verifica fino alla fine del secondo periodo con il seguente:
  Su richiesta dei soggetti beneficiari, effettuano entro 15 giorni, una valutazione Pag. 523preventiva in merito alla legittimazione degli stessi, alla definizione del livello operativo e alla congruità del contributo concedibile. I contenuti della valutazione sono vincolanti ai fini dell'adozione del provvedimento definitivo di concessione del contributo. In deroga alla disciplina prevista dall'articolo 12 e con le modalità procedimentali stabilite con i medesimi provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, gli Uffici speciali per la ricostruzione adottano il provvedimento di concessione del contributo sulla base del progetto e della documentazione allegata alla domanda di contributo presentata dal professionista, che ne certifica la completezza e la regolarità amministrativa e tecnica, compresa la conformità edilizia e urbanistica, nonché sulla base dell'importo del contributo concedibile determinato dallo stesso professionista nei limiti del costo ammissibile o in base ai contenuti della valutazione preventiva.
*3. 8. Foti, Trancassini, Butti.

  Al comma 1, capoverso articolo 12-bis, comma 1 le parole da: previa verifica fino alla fine del secondo periodo con il seguente:
  Su richiesta dei soggetti beneficiari, effettuano entro 15 giorni, una valutazione preventiva in merito alla legittimazione degli stessi, alla definizione del livello operativo e alla congruità del contributo concedibile. I contenuti della valutazione sono vincolanti ai fini dell'adozione del provvedimento definitivo di concessione del contributo. In deroga alla disciplina prevista dall'articolo 12 e con le modalità procedimentali stabilite con i medesimi provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, gli Uffici speciali per la ricostruzione adottano il provvedimento di concessione del contributo sulla base del progetto e della documentazione allegata alla domanda di contributo presentata dal professionista, che ne certifica la completezza e la regolarità amministrativa e tecnica, compresa la conformità edilizia e urbanistica, nonché sulla base dell'importo del contributo concedibile determinato dallo stesso professionista nei limiti del costo ammissibile o in base ai contenuti della valutazione preventiva.
*3. 9. Giacometto, Mazzetti, Ruffino, Gelmini, Polidori, Baldelli, Nevi, Cortelazzo, Casino, Labriola, Martino, Calabria, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi.

  Al comma 1, capoverso articolo 12-bis, comma 1, apportare le seguenti modifiche:
   a) sostituire il secondo periodo con il seguente: La concessione avviene:
   a) sulla base del progetto e della documentazione allegata alla domanda di contributo presentata dal professionista, che attesta lo stato di fatto del manufatto nonché il nesso di causalità tra sisma e danno lamentato. L'attestazione, ove ne ricorrano le condizioni, informa dell'eventuale presenza di domande di sanatoria edilizia, formulate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, o dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora definite, ovvero di interventi edilizi realizzati prima degli eventi sismici del 24 agosto 2016, sanabili ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89. Ove non sia possibile accertare la completezza e la regolarità amministrativa e tecnica, compresa la conformità edilizia e urbanistica presso le Amministrazioni competenti, queste ultime, su richiesta del progettista, ne danno formalmente atto e la regolarità è autocertificata dal proprietario o titolare di un diritto reale sul bene;
   b) sulla base dell'importo del contributo concedibile determinato dallo stesso professionista nei limiti del costo ammissibile, individuato con le modalità stabilite con le ordinanze di cui all'articolo 2, comma 2.Pag. 524
   b) dopo l'ultimo periodo, aggiungere i seguenti: La conferenza, ai sensi della legge n. 241 del 1990, termina i suoi lavori entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla sua convocazione. In caso di mancata adozione della determinazione finale entro il suddetto termine, la conferenza si intende conclusa positivamente e si intendono resi in termini favorevoli tutti i pareri e le autorizzazioni in essa formati.
3. 13. Mazzetti, Ruffino, Gelmini, Polidori, Baldelli, Nevi, Cortelazzo, Casino, Giacometto, Labriola, Martino, Calabria, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi.

  Al comma 1, capoverso 12-bis, comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: La concessione avviene:
   a) sulla base del progetto e della documentazione allegata alla domanda di contributo presentata dal professionista, che attesta lo stato di fatto del manufatto nonché il nesso di causalità tra sisma e danno lamentato. L'attestazione, ove ne ricorrano le condizioni, informa dell'eventuale presenza di domande di sanatoria edilizia, formulate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, o dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora definite, ovvero di interventi edilizi realizzati prima degli eventi sismici del 24 agosto 2016, sanabili ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89. Ove non sia possibile accertare la completezza e la regolarità amministrativa e tecnica, compresa la conformità edilizia e urbanistica presso le Amministrazioni competenti, queste ultime, su richiesta del progettista, ne danno formalmente atto e la regolarità e autocertificata dal proprietario o titolare di un diritto reale sul bene;
   b) sulla base dell'importo del contributo concedibile determinato dallo stesso professionista nei limiti del costo ammissibile, individuato con le modalità, stabilite con le ordinanze di cui all'articolo 2, comma 2.
3. 14. D'Eramo, Patassini, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Al comma 1, capoverso «12-bis», comma 1, secondo periodo sostituire le parole: conformità edilizia e urbanistica con le parole: consistenza edilizia.
3. 15. Trancassini, Foti, Butti.

  Al comma 1, capoverso articolo 12-bis, al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
   a) al secondo periodo, sostituire le parole: e urbanistica con le seguenti: dell'intervento proposto all'edificio preesistente al sisma;
   b) al quarto periodo sostituire le parole: del permesso a costruire e comunque nei casi di cui all'articolo 1-sexies, comma 6, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89 con le seguenti: del titolo edilizio o del titolo unico ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, da parte dei comuni, previa istruttoria dello stesso ufficio speciale ovvero nelle ipotesi disciplinate dall'articolo 12-ter dei pareri da parte degli stessi enti in ordine alla sanabilità degli abusi.
*3. 16. Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Emiliozzi, Gallinella, Ilaria Fontana, Cataldi, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Flati, Ciprini, Giuliodori, Parisse, Maurizio Cattoi, Berardini, Pag. 525Grippa, Colletti, Vacca, Del Grosso, Torto, Corneli, Roberto Rossini.

  Al comma 1, capoverso articolo 12-bis, al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
   a) al secondo periodo, sostituire le parole: e urbanistica con le seguenti: dell'intervento proposto all'edificio preesistente al sisma;
   b) al quarto periodo sostituire le parole: del permesso a costruire e comunque nei casi di cui all'articolo 1-sexies, comma 6, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89 con le seguenti: del titolo edilizio o del titolo unico ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, da parte dei comuni, previa istruttoria dello stesso ufficio speciale ovvero nelle ipotesi disciplinate dall'articolo 12-ter dei pareri da parte degli stessi enti in ordine alla sanabilità degli abusi.
*3. 17. Fregolent.

  Al comma 1, capoverso articolo 12-bis, al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
   a) al secondo periodo, sostituire le parole: e urbanistica con le seguenti: dell'intervento proposto all'edificio preesistente al sisma;
   b) al quarto periodo sostituire le parole: del permesso a costruire e comunque nei casi di cui all'articolo 1-sexies, comma 6, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89 con le seguenti: del titolo edilizio o del titolo unico ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, da parte dei comuni, previa istruttoria dello stesso ufficio speciale ovvero nelle ipotesi disciplinate dall'articolo 12-ter dei pareri da parte degli stessi enti in ordine alla sanabilità degli abusi.
*3. 18. Melilli.

  Al comma 1, capoverso articolo 12-bis, comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Al fine di consentire al professionista di valutare l'importo del contributo, la quantificazione e la tipologia dei lavori da effettuare, gli Uffici speciali per la ricostruzione definiscono l'entità del danno e la superficie di intervento sull'immobile.
**3. 19. D'Eramo, Patassini, Latini, Paolini, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Lucchini, Marchetti, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Al comma 1, capoverso articolo 12-bis, comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Al fine di consentire al professionista di valutare l'importo del contributo, la quantificazione e la tipologia dei lavori da effettuare, gli Uffici speciali per la ricostruzione definiscono l'entità del danno e la superficie di intervento sull'immobile.
**3. 20. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Al comma 1, capoverso articolo 12-bis, comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Al fine di consentire al professionista di valutare l'importo del contributo, la quantificazione e la tipologia dei lavori da effettuare, gli Uffici speciali per la ricostruzione definiscono l'entità del danno e la superficie di intervento sull'immobile.
**3. 21. Prisco, Trancassini, Foti, Butti.

  Al comma 1, capoverso articolo 12-bis, comma 1, quarto periodo, dopo le parole: al Pag. 526fine di acquisire aggiungere le seguenti:, nel caso della mancata convocazione del professionista di detta Conferenza ai sensi del precedente periodo, i pareri ambientali e paesaggistici ove occorrano per gli interventi che riguardino aree o beni tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 o ricompresi nelle aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali e.
3. 22. Muroni, Stumpo.

  Al comma 1, capoverso 12-bis, comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: La Conferenza regionale termina i suoi lavori entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla sua convocazione. In caso di mancata adozione della determinazione finale entro il suddetto termine, la conferenza si intende conclusa positivamente e si intendono resi in termini favorevoli tutti i pareri e le autorizzazioni degli enti competenti.
3. 23. D'Eramo, Patassini, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Al comma 1, capoverso articolo 12-bis, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: La Conferenza, ai sensi della legge n. 241 del 1990, termina i suoi lavori entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla sua convocazione.
3. 24. Muroni, Stumpo.

  Al comma 1, capoverso articolo 12-bis, sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Gli uffici speciali per la ricostruzione provvedono a definire elenchi separati delle domande con unità strutturali in cui sono ricomprese unità immobiliari (chiamato elenco A) e domande con unità strutturali d attività produttive (chiamato elenco B). La concessione del contributo relativo agli interventi di cui al comma 1, seguirà il seguente ordine di priorità:
   i) Per quanto riguarda l'elenco A:
    a) richieste di contributo relative a unità strutturali in cui sono ricomprese unità immobiliari destinate ad abitazione principale, anche se adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettere a) e b), per le quali i soggetti ivi residenti al momento del sisma beneficiano della provvidenza dell'autonoma sistemazione;
    b) richieste di contributo relative a unità strutturali in cui sono ricomprese unità immobiliari destinate ad abitazione principale, anche se adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettere a) e b), diverse da quelle di cui alla lettera a);
    c) richieste di contributo relative ad unità strutturali in cui sono ricomprese unità immobiliari destinate ad abitazione diverse da quelle di cui alle lettere a) e b);
   ii) per quanto riguarda l'elenco B:
    a) richieste di contributo relative ad attività produttive in esercizio al momento del sisma che non hanno presentato la domanda di delocalizzazione temporanea;
    b) richieste di contributo relative ad unità strutturali in cui sono ricomprese unità immobiliari destinate ad attività produttive in esercizio diverse da quelle di cui alla lettera a).
3. 25. Buratti, Pellicani.

  Al comma 1, capoverso 12-bis, comma 2, sostituire le parole da: il seguente ordine di priorità fino alla fine del comma, con le seguenti: l'ordine di priorità stabilito con i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.

Pag. 527

3. 26. D'Eramo, Patassini, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Al comma 1, capoverso articolo 12-bis, comma 2, alinea, sostituire le parole: ordine di priorità con la seguente: elenco.
*3. 27. Golinelli, Patassini, D'Eramo, Latini, Paolini, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Lucchini, Marchetti, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Al comma 1, capoverso articolo 12-bis, comma 2, alinea, sostituire le parole: ordine di priorità con la seguente: elenco.
*3. 28. Fregolent, Gadda, Occhionero, Annibali.

  Al comma 1, capoverso articolo 12-bis, comma 2, alinea, sostituire le parole: ordine di priorità con la seguente: elenco.
*3. 29. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Orlando, Pellicani.

  Al comma 1, capoverso articolo 12-bis, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, nonché richieste di contributo relative ad attività produttive in esercizio al momento del sisma;
   b) sopprimere la lettera c);
   c) alla lettera d) sostituire le parole: di cui alle lettere a), b) e c) con le seguenti: di cui alle lettere a) e b).
3. 30. Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Emiliozzi, Gallinella, Ilaria Fontana, Cataldi, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Rospi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Flati, Ciprini, Giuliodori, Parisse, Maurizio Cattoi, Berardini, Grippa, Colletti, Vacca, Del Grosso, Torto, Corneli, Roberto Rossini.

  Al comma 1, capoverso articolo 12-bis, comma 3 apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo sostituire le parole: almeno sul 20 per cento, con le seguenti: previo sorteggio dei beneficiari in misura pari ad almeno il 20 per cento.
   b) sopprimere il secondo periodo.
*3. 31. Gallinella, Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Emiliozzi, Ilaria Fontana, Cataldi, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Flati, Ciprini, Giuliodori, Parisse, Maurizio Cattoi, Berardini, Grippa, Colletti, Vacca, Del Grosso, Torto, Corneli, Roberto Rossini.

  Al comma 1, capoverso articolo 12-bis, comma 3 apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo sostituire le parole: almeno sul 20 per cento, con le seguenti: previo sorteggio dei beneficiari in misura pari ad almeno il 20 per cento.
   b) sopprimere il secondo periodo.
*3. 32. Morgoni.

  Al comma 1, capoverso articolo 12-bis, comma 3, sostituire le parole: sul 20 per cento con le seguenti: fino al 20 per cento.
3. 33. D'Eramo, Patassini, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

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  Al comma 1, capoverso articolo 12-bis, comma 3, secondo periodo, in fine, aggiungere le seguenti parole: per un massimo di sessanta giorni.
*3. 34. D'Eramo, Patassini, Latini, Paolini, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Lucchini, Marchetti, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Al comma 1, capoverso articolo 12-bis, comma 3, secondo periodo, in fine, aggiungere le seguenti parole: per un massimo di sessanta giorni.
*3. 35. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Al comma 1, capoverso articolo 12-bis, comma 3, secondo periodo, in fine, aggiungere le seguenti parole: per un massimo di sessanta giorni.
*3. 36. Trancassini, Prisco, Foti, Butti.

  Al comma 1, capoverso articolo 12-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Gli interventi riferiti alla ricostruzione del patrimonio privato e pubblico danneggiato dagli eventi sismici di cui al presente decreto, sono da considerarsi a tutti gli effetti «interventi di ristrutturazione edilizia» di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche qualora comportino modifiche della sagoma, del sedime e delle volumetrie, legittimate anche a seguito della leggi 28 febbraio 1985 n. 47, 23 dicembre 1993 n. 724 e 24 novembre 2003 n. 326, in ambito vincolato ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, previo parere rilasciato a cura della Soprintendenza, ai sensi dell'articolo 146.
3. 37. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Al comma 1, capoverso articolo 12-bis dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Per i comuni nei quali almeno il 50 per cento degli immobili sottoposti a verifica ai fini della redazione della scheda AeDES, sia stato classificato con esito «E» il Commissario straordinario può prevedere procedure amministrative ulteriormente semplificate e differenziate.
*3. 38. Morgoni.

  Al comma 1, capoverso articolo 12-bis dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Per i comuni nei quali almeno il 50 per cento degli immobili sottoposti a verifica ai fini della redazione della scheda AeDES, sia stato classificato con esito «E» il Commissario straordinario può prevedere procedure amministrative ulteriormente semplificate e differenziate.
*3. 39. Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Emiliozzi, Gallinella, Ilaria Fontana, Cataldi, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Flati, Ciprini, Giuliodori, Parisse, Maurizio Cattoi, Berardini, Grippa, Colletti, Vacca, Del Grosso, Torto, Corneli, Roberto Rossini.

  Dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis. In attuazione dell'articolo 12, comma 6, con, provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono definite le proroghe dei termini per la presentazione delle domande di concessione dei contributi, anche ai fini del recepimento ed attuazione da parte dagli addetti ai lavori, pubblici e privati, delle disposizioni di cui al presente articolo.
3. 40. Marchetti, Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

Pag. 529

  Al comma 1, capoverso articolo 12-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  4. Nei casi in cui il soggetto legittimato, per cause motivate di forza maggiore ovvero per cause non dovute a colpa, non abbia rispettato il termine per la presentazione della domanda di contributo stabilito all'articolo 1 comma 1 dell'O.C.S.R. n. 81/2019, il commissario straordinario per la ricostruzione può concedere un'ulteriore proroga, fissando il termine definitivo per la presentazione dell'istanza e della relativa documentazione tecnico-amministrativa al 30 aprile 2020.
3. 41. Cataldi.

  Al comma 1, capoverso articolo 12-bis, dopo il comma 3, aggiungere, il seguente:
  3-bis. Nei lavori di ricostruzione privata, fatta salva la facoltà di avvalersi delle procedure concorrenziali di cui all'articolo 6 comma 13 del presente decreto, i soggetti legittimati possono procedere all'affidamento diretto dei lavori ad impresa iscritta all'Anagrafe di cui all'articolo 30 comma 6 con applicazione di ribasso predefinito pari al 3 per cento sul costo dei lavori, computati al netto dell'Iva e delle spese tecniche.
3. 42. Cataldi.

  Al comma 1, dopo il capoverso articolo 12-bis, sono aggiunti i seguenti:
  «Art. 12-ter.(Ricostruzione nello stato legittimo antecedente gli eventi sismici)1. Nei centri e nuclei storici o loro porzioni ubicati nei comuni colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 elencati negli allegati 1, 2 e 2-bis dell'articolo 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, non ricompresi nelle perimetrazioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 189 del 2016 e relative disposizioni applicative di cui all'O.C.S.R. n. 25/2017 e per i quali non risulti necessario provvedere alla redazione di specifici piani di ricostruzione ovvero piani attuativi o strumenti equipollenti, è sempre ammessa la fedele ricostruzione nello stato legittimo antecedente gli eventi sismici di fabbricati crollati o demoliti ovvero gravemente danneggiati classificati con livello operativo almeno L3, anche in deroga alle norme che regolano le altezze dei piani, le superfici dei locali e la dimensione delle aperture e delle finestrature, nonché la diversa distribuzione degli ambienti interni».
   «Art. 12-quater. – (Piani attuativi)1. I piani attuativi di cui all'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, connessi alla ricostruzione dei centri e dei nuclei storici dei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, di seguito denominati “piani attuativi”, con particolare riferimento agli interventi privati, devono privilegiare scelte e soluzioni concernenti la ricostruzione in sito dei fabbricati, compatibilmente con le risultanze degli studi di micro-zonazione sismica e tenendo conto delle possibilità offerte dalle moderne tecnologie costruttive per realizzare edifici ad elevata resistenza sismica, al fine di consentire, fatte salve circostanziate esigenze funzionali, la realizzazione di fabbricati di tipologia analoga per impianto e uso dei materiali ai fabbricati preesistenti, ma dotati della capacità di sopportare il sisma senza perdere l'agibilità.
   2. Al fine di garantire elevati livelli di sicurezza per le persone residenti e la salvaguardia delle caratteristiche di pregio paesistico-ambientale dei siti, i fabbricati da ricostruire devono essere progettati per rimanere in condizioni di esercizio anche a seguito di sismi di forte intensità, ricorrendo prioritariamente, qualora possibile, alle tecniche costruttive localmente in uso e ai materiali tipici dei luoghi, anche con le necessarie integrazioni strutturali, utilizzando, se necessario, tecniche di dissipazione e di isolamento sismico.
   3. I contributi per la ricostruzione di immobili privati di cui all'articolo 6 del presente decreto relativi agli interventi di cui al presente articolo devono tenere conto dei maggiori costi necessari per Pag. 530realizzare i fabbricati con le caratteristiche di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.»
3. 43. Cataldi.

  Al comma 1, dopo il capoverso articolo 12-bis, è aggiunto il seguente:
  «12-ter. (Traslazione della fase amministrativa di irrogazione delle sanzioni per difformità sanabili)1. L'istanza di concessione dei contributi è presentata dai soggetti legittimati di cui all'articolo 12 e la certificazione rilasciata dal professionista ai sensi del comma 1 dell'articolo 12-bis dà conto dell'eventuale presenza di domande di sanatoria edilizia, formulate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, o dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora definite, ovvero di interventi edilizi realizzati prima degli eventi sismici del 24 agosto 2016, sanabili ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89.
   2. Il procedimento amministrativo relativo alla sanatoria edilizia non sospende il provvedimento di concessione del contributo, ma lo stesso deve essere concluso entro e non oltre la fine dei lavori di riparazione o di ricostruzione e comunque prima della cosiddetta presentazione attestata ai sensi del Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 a cura del direttore dei lavori.
   3. Anche nel caso in cui il comune non si esprima entro tale termine il procedimento relativo pratica contributiva può essere comunque utilmente concluso.»
*3. 44. (ex 3. 01) Mazzetti, Nevi, Polidori, Baldelli, Cortelazzo, Casino, Giacometto, Labriola, Ruffino, Martino, Calabria, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi.

  Al comma 1, dopo il capoverso articolo 12-bis, è aggiunto il seguente:
  «12-ter.(Traslazione della fase amministrativa di irrogazione delle sanzioni per difformità sanabili)1. L'istanza di concessione dei contributi è presentata dai soggetti legittimati di cui all'articolo 12 e la certificazione rilasciata dal professionista ai sensi del comma 1 dell'articolo 12-bis dà conto dell'eventuale presenza di domande di sanatoria edilizia, formulate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, o dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora definite, ovvero di interventi edilizi realizzati prima degli eventi sismici del 24 agosto 2016, sanabili ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89.
   2. Il procedimento amministrativo relativo alla sanatoria edilizia non sospende il provvedimento di concessione del contributo, ma lo stesso deve essere concluso entro e non oltre la fine dei lavori di riparazione o di ricostruzione e comunque prima della cosiddetta presentazione attestata ai sensi del Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 a cura del direttore dei lavori.
   3. Anche nel caso in cui il comune non si esprima entro tale termine il procedimento relativo pratica contributiva può essere comunque utilmente concluso.»
*3. 45. (ex 3. 03) D'Eramo, Patassini, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Al comma 1, dopo il capoverso articolo 12-bis, è aggiunto il seguente:
  12-ter.(Traslazione della fase amministrativa di irrogazione delle sanzioni per Pag. 531difformità sanabili)1. La certificazione rilasciata dal professionista ai sensi del comma 1 dell'articolo 12-bis dà conto dell'eventuale presenza di domande di sanatoria edilizia, formulate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, o dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora definite, ovvero di interventi edilizi realizzati prima degli eventi sismici del 24 agosto 2016, sanabili ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89.
   2. Il procedimento amministrativo correlato alla sanatoria edilizia non sospende il provvedimento di concessione del contributo ed è concluso non oltre il rilascio della dichiarazione di agibilità dell'edificio riparato/ricostruito di cui costituisce condizione.
3. 46. (ex 3. 02) Melilli.

  Al comma 1, dopo il capoverso articolo 12-bis, è aggiunto il seguente:
  «Art. 12-ter. – (Traslazione della fase amministrativa di irrogazione delle sanzioni per difformità sanabili)1. La certificazione rilasciata dal professionista ai sensi del comma 1 dell'articolo 12-bis dà conto dell'eventuale presenza di domande di sanatoria edilizia, formulate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, o dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora definite, ovvero di interventi edilizi realizzati prima degli eventi sismici del 24 agosto 2016, sanabili ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89.
   2. Il procedimento amministrativo correlato alla sanatoria edilizia non sospende il provvedimento di concessione del contributo ed è concluso non oltre il rilascio della dichiarazione di agibilità dell'edificio riparato o ricostruito di cui costituisce condizione.»
3. 47. (ex 3. 04) Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Emiliozzi, Gallinella, Cataldi, Flati, Ciprini, Giuliodori, Parisse, Maurizio Cattoi, Berardini, Grippa, Colletti, Vacca, Del Grosso, Torto, Corneli, Roberto Rossini.

  Al comma 1, dopo il capoverso articolo 12-bis, è aggiunto il seguente:
  «Art. 12-ter. – (Mutamento di destinazione d'uso – delocalizzazione parziale – contributo per non ricostruzione – adeguamento ISTAT)1. Per le unità immobiliari ammesse a contributo è ammesso il mutamento di destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale come specificate dall'articolo 23-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. È altresì ammesso il mutamento d'uso urbanisticamente rilevante, come specificato dall'articolo 23-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 limitatamente al rispetto della pianificazione urbanistica vigente.
   2. Nell'ambito della ricostruzione è ammessa la delocalizzazione anche parziale di edifici nell'ambito dello stesso comune. La nuova area dovrà essere non pericolosa e non suscettibili di instabilità dinamiche, individuata tra quelle già edificabili dallo strumento urbanistico vigente, ovvero resa edificabili a seguito di apposita variante.
   3. I contributi previsti per la ricostruzione inseriti nelle ordinanze emanate ai sensi dell'articolo 2 comma 2, devono essere aggiornati ogni 2 anni, secondo gli indice dei prezzi al consumo per le rivalutazioni monetarie ISTAT».
*3. 48. (ex 3. 05) Baldelli, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Gelmini, Spena, Nevi, Cortelazzo, Casino, Giacometto, Labriola, Martino, Calabria, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi.

Pag. 532

  Al comma 1, dopo il capoverso articolo 12-bis, è aggiunto il seguente:
  «Art. 12-ter. – (Mutamento di destinazione d'uso – delocalizzazione parziale – contributo per non ricostruzione – adeguamento ISTAT)1. Per le unità immobiliari ammesse a contributo è ammesso il mutamento di destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale come specificate dall'articolo 23-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. È altresì ammesso il mutamento d'uso urbanisticamente rilevante, come specificato dall'articolo 23-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 limitatamente al rispetto della pianificazione urbanistica vigente.
   2. Nell'ambito della ricostruzione è ammessa la delocalizzazione anche parziale di edifici nell'ambito dello stesso comune. La nuova area dovrà essere non pericolosa e non suscettibili di instabilità dinamiche, individuata tra quelle già edificabili dallo strumento urbanistico vigente, ovvero resa edificabili a seguito di apposita variante.
   3. I contributi previsti per la ricostruzione inseriti nelle ordinanze emanate ai sensi dell'articolo 2 comma 2, devono essere aggiornati ogni 2 anni, secondo gli indice dei prezzi al consumo per le rivalutazioni monetarie ISTAT».
*3. 49. (ex 3. 06) Acquaroli, Trancassini, Foti, Butti.

  Al comma 1, dopo il capoverso articolo 12-bis, è aggiunto il seguente:

«Art. 12-ter.

(Semplificazioni ed accelerazione della ricostruzione privata)
   1. Gli interventi riferiti alla ricostruzione del patrimonio privato e pubblico danneggiato dagli eventi sismici di cui al presente decreto, sono da considerarsi a tutti gli effetti “interventi di ristrutturazione edilizia” di cui all'articolo 3 comma 1 lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, anche qualora comportino modifiche della sagoma del sedime e delle volumetrie, legittimate anche a seguito delle leggi 28 febbraio 1985 n. 47, 23 dicembre 1993 n. 724, 24 novembre 2003 n. 326, in ambito vincolato ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, previo parere rilasciato a cura della Soprintendenza, ai sensi dell'articolo 146».
**3. 50. (ex 3. 07) Trancassini, Foti, Butti.

  Al comma 1, dopo il capoverso articolo 12-bis, è aggiunto il seguente:

«Art. 12-ter.

(Semplificazioni ed accelerazione della ricostruzione privata)
   1. Gli interventi riferiti alla ricostruzione del patrimonio privato e pubblico danneggiato dagli eventi sismici di cui al presente decreto, sono da considerarsi a tutti gli effetti “interventi di ristrutturazione edilizia” di cui all'articolo 3 comma 1 lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, anche qualora comportino modifiche della sagoma del sedime e delle volumetrie, legittimate anche a seguito delle leggi 28 febbraio 1985 n. 47, 23 dicembre 1993 n. 724, 24 novembre 2003 n. 326, in ambito vincolato ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, previo parere rilasciato a cura della Soprintendenza, ai sensi dell'articolo 146».
**3. 51. (ex 3. 08) Polidori, Pella, Baldelli, Gelmini, Cortelazzo, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Calabria, Nevi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi.

Pag. 533

  Al comma 1, dopo il capoverso articolo 12-bis, è aggiunto il seguente:

«Art. 12-ter.

(Semplificazioni ed accelerazione della ricostruzione privata)
   1. Gli interventi riferiti alla ricostruzione del patrimonio privato e pubblico danneggiato dagli eventi sismici di cui al presente decreto, sono da considerarsi a tutti gli effetti “interventi di ristrutturazione edilizia” di cui all'articolo 3 comma 1 lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, anche qualora comportino modifiche della sagoma del sedime e delle volumetrie, legittimate anche a seguito delle leggi 28 febbraio 1985 n. 47, 23 dicembre 1993 n. 724, 24 novembre 2003 n. 326, in ambito vincolato ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, previo parere rilasciato a cura della Soprintendenza, ai sensi dell'articolo 146».
**3. 52. (ex 3. 09) D'Eramo, Patassini, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Interventi su edifici già interessati da precedenti eventi sismici)

  1. Con riguardo agli edifici pubblici danneggiati e resi inagibili dal «Sisma Abruzzo 2009», non ricadenti nell'elenco del cratere Sisma 2009 e ricadenti nell'elenco dei comuni del cratere 2016 di cui all'allegato 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che hanno subito un aggravamento del danno a seguito del sisma 2016, possono essere concessi finanziamenti con le modalità di cui all'articolo 14 del citato decreto-legge n. 189 del 2016. La richiesta di contributo può sommarsi ad eventuali finanziamenti insufficienti, finalizzati alla messa in sicurezza e ripristino per l'utilizzo del bene, che l'ente ha eventualmente ottenuto.
*3. 010. Melilli.

  Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Interventi su edifici già interessati da precedenti eventi sismici)

  1. Con riguardo agli edifici pubblici danneggiati e resi inagibili dal «Sisma Abruzzo 2009», non ricadenti nell'elenco del cratere Sisma 2009 e ricadenti nell'elenco dei comuni del cratere 2016 di cui all'allegato 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che hanno subito un aggravamento del danno a seguito del sisma 2016, possono essere concessi finanziamenti con le modalità di cui all'articolo 14 del citato decreto-legge n. 189 del 2016. La richiesta di contributo può sommarsi ad eventuali finanziamenti insufficienti, finalizzati alla messa in sicurezza e ripristino per l'utilizzo del bene, che l'ente ha eventualmente ottenuto.
*3. 011. Fregolent.

  Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche all'articolo 14-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229)

  1. All'articolo 14-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi:Pag. 534
  «1-bis. Nelle Regioni di cui al comma 1, nelle more della definizione dei procedimenti di cui al comma precedente e della realizzazione degli interventi di edilizia sanitaria necessari a garantire l'erogazione dei servizi in condizioni di sicurezza e la riorganizzazione della rete ospedaliera e della offerta sanitaria, le disposizioni del Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera di cui al decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70 nonché quelle di cui ai decreti del Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dai disservizi del settore sanitario di approvazione dei piani di riqualificazione del servizio sanitario regionale e di riordino della rete ospedaliera sono sospese.
   1-ter. Le Regioni di cui al comma 14-bis, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adottano, in attuazione di quanto disposto nel comma precedente e secondo le procedure e le forme di partecipazione previste dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, anche al fine di assicurare, ove non sia rispettato, il mantenimento dello standard dei posti letto ospedalieri di cui all'articolo 15, comma 13, lettera c) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, gli atti e i provvedimenti necessari per la riorganizzazione della rete ospedaliera assicurando la riqualificazione dei presidi minori, già oggetto di riconversione, in presidi di area disagiata o stabilimenti di presidi maggiori di riferimento».
3. 021. Buratti, Pellicani.

  Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche all'articolo 14-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229)

  1. All'articolo 14-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi:
  «1-bis. Nelle more della definizione dei procedimenti di cui al comma precedente e della realizzazione degli interventi di edilizia sanitaria necessari a garantire l'erogazione dei servizi in condizioni di sicurezza e la riorganizzazione della rete ospedaliera e della offerta sanitaria nel territorio della Regione Abruzzo, nei comuni di Popoli, Atessa, Guardiagrele, Ortona, Tagliacozzo, Atri, Sulmona e Penne, le disposizioni del Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera di cui al decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70 nonché quelle di cui ai decreti del Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dai disservizi del settore sanitario di approvazione dei piani di riqualificazione del servizio sanitario regionale e di riordino della rete ospedaliera sono sospese.
   1-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Giunta Regionale adotta, in attuazione di quanto disposto nel comma precedente e secondo le procedure e le forme di partecipazione previste dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, anche al fine di assicurare, ove non sia rispettato, il mantenimento dello standard dei posti letto ospedalieri di cui all'articolo 15, comma 13, lettera c) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, gli atti e i provvedimenti necessari per la riorganizzazione della rete ospedaliera per i presidi aventi sede nei comuni di cui al comma precedente».
3. 022. Buratti, Pellicani.

  Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

Pag. 535

Art. 3-bis.

  1. Dopo l'articolo 14-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono inseriti i seguenti:

«Art. 14-ter.

(Continuità attività culturali e sociali in edifici pubblici)
   1. Al fine di garantire la continuità delle attività culturali e sociali svolte da soggetti pubblici o enti del terzo settore alla data degli eventi sismici in edifici pubblici, per il tempo necessario alla realizzazione dei lavori di ricostruzione, riparazione e ripristino degli stessi edifici, è consentita la delocalizzazione temporanea delle relative attività.
   2. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione del relativo contributo, il quale non può essere superiore al 3 per cento dell'importo dei lavori previsto nel bando di gara.
   3. L'importo di cui al comma 2 è inserito nel quadro economico dell'intervento.

Art. 14-quater.

(Semplificazione utilizzo del partenariato pubblico-privato per gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione di edifici pubblici)
   1. Ai fini della riparazione, ripristino e ricostruzione degli edifici pubblici di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), e per assicurare la funzionalità dei servizi pubblici che sono svolti all'interno di essi, il riconoscimento del prezzo a carico della pubblica amministrazione di cui al comma 6, dell'articolo 180 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, può essere superiore al 49 per cento del costo dell'investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari, e va comunque previsto in sede di gara. L'effettivo prezzo da riconoscere è definito in sede di sottoscrizione del contratto.
   2. Gli oneri economici per la pubblica amministrazione derivanti dall'applicazione del comma 1 devono trovare copertura nelle risorse di cui all'articolo 4, comma 3».
3. 018. Fregolent, Annibali.

  Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Introduzione dell'articolo 14-ter nel decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189)

  Dopo l'articolo 14-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:

«Art. 14-ter.

(Semplificazione utilizzo del partenariato pubblico-privato per gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione di edifici pubblici)
   1. Ai fini della riparazione, ripristino e ricostruzione degli edifici pubblici di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), e per assicurare la funzionalità dei servizi pubblici che sono svolti all'interno di essi, il riconoscimento del prezzo a carico della pubblica amministrazione di cui al comma 6, dell'articolo 180 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, può essere superiore al 49 per cento del costo dell'investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari, e va comunque previsto in sede di gara. L'effettivo prezzo da riconoscere è definito in sede di sottoscrizione del contratto.
   2. Gli oneri economici per la pubblica amministrazione derivanti dall'applicazione del comma 1 devono trovare copertura nelle risorse di cui all'articolo 4, comma 3».

Pag. 536

*3. 012. Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Melilli, Orlando, Pellicani, Verini.

  Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Introduzione dell'articolo 14-ter nel decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189)

  Dopo l'articolo 14-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:

«Art. 14-ter.

(Semplificazione utilizzo del partenariato pubblico-privato per gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione di edifici pubblici)
   1. Ai fini della riparazione, ripristino e ricostruzione degli edifici pubblici di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), e per assicurare la funzionalità dei servizi pubblici che sono svolti all'interno di essi, il riconoscimento del prezzo a carico della pubblica amministrazione di cui al comma 6, dell'articolo 180 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, può essere superiore al 49 per cento del costo dell'investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari, e va comunque previsto in sede di gara. L'effettivo prezzo da riconoscere è definito in sede di sottoscrizione del contratto.
   2. Gli oneri economici per la pubblica amministrazione derivanti dall'applicazione del comma 1 devono trovare copertura nelle risorse di cui all'articolo 4, comma 3».
*3. 013. Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Emiliozzi, Gallinella, Ilaria Fontana, Cataldi, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Flati, Ciprini, Giuliodori, Parisse, Maurizio Cattoi, Berardini, Grippa, Colletti, Vacca, Del Grosso, Torto, Corneli, Roberto Rossini.

  Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Introduzione dell'articolo 14-ter nel decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189)

  Dopo l'articolo 14-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:

«Art. 14-ter.

(Semplificazione utilizzo del partenariato pubblico-privato per gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione di edifici pubblici)
   1. Ai fini della riparazione, ripristino e ricostruzione degli edifici pubblici di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), e per assicurare la funzionalità dei servizi pubblici che sono svolti all'interno di essi, il riconoscimento del prezzo a carico della pubblica amministrazione di cui al comma 6, dell'articolo 180 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, può essere superiore al 49 per cento del costo dell'investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari, e va comunque previsto in sede di gara. L'effettivo prezzo da riconoscere è definito in sede di sottoscrizione del contratto.
   2. Gli oneri economici per la pubblica amministrazione derivanti dall'applicazione del comma 1 devono trovare copertura nelle risorse di cui all'articolo 4, comma 3».
*3. 014. Stumpo, Muroni.

  Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

Art. 3-bis.

Pag. 537

  1. Dopo l'articolo 14-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:

«Art. 14-ter.

(Continuità attività culturali e sociali in edifici pubblici)
   1. Al fine di garantire la continuità delle attività pubbliche, culturali e sociali svolte alla data degli eventi sismici in edifici pubblici, da soggetti pubblici nonché da soggetti privati nei confronti dei quali non sono stati concessi i contributi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera g), e per il tempo necessario alla realizzazione dei lavori di ricostruzione, riparazione e ripristino degli stessi edifici, è consentita la delocalizzazione temporanea delle relative attività.
   2. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione del relativo contributo, il quale non può essere superiore al 3 per cento dell'importo dei lavori previsto nel bando di gara.
   3. L'importo di cui al comma 2 è inserito nel quadro economico dell'intervento».
**3. 015. Emiliozzi, Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Gallinella, Ilaria Fontana, Cataldi, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Flati, Ciprini, Giuliodori, Parisse, Maurizio Cattoi, Berardini, Grippa, Colletti, Vacca, Del Grosso, Torto, Corneli, Roberto Rossini.

  Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Dopo l'articolo 14-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:

«Art. 14-ter.

(Continuità attività culturali e sociali in edifici pubblici)
   1. Al fine di garantire la continuità delle attività pubbliche, culturali e sociali svolte alla data degli eventi sismici in edifici pubblici, da soggetti pubblici nonché da soggetti privati nei confronti dei quali non sono stati concessi i contributi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera g), e per il tempo necessario alla realizzazione dei lavori di ricostruzione, riparazione e ripristino degli stessi edifici, è consentita la delocalizzazione temporanea delle relative attività.
   2. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione del relativo contributo, il quale non può essere superiore al 3 per cento dell'importo dei lavori previsto nel bando di gara.
   3. L'importo di cui al comma 2 è inserito nel quadro economico dell'intervento».
**3. 016. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Dopo l'articolo 14-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:

«Art. 14-ter.

(Continuità attività culturali e sociali in edifici pubblici)
   1. Al fine di garantire la continuità delle attività pubbliche, culturali e sociali svolte alla data degli eventi sismici in edifici pubblici, da soggetti pubblici nonché da soggetti privati nei confronti dei quali non sono stati concessi i contributi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera g), e Pag. 538per il tempo necessario alla realizzazione dei lavori di ricostruzione, riparazione e ripristino degli stessi edifici, è consentita la delocalizzazione temporanea delle relative attività.
   2. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione del relativo contributo, il quale non può essere superiore al 3 per cento dell'importo dei lavori previsto nel bando di gara.
   3. L'importo di cui al comma 2 è inserito nel quadro economico dell'intervento».
**3. 017. Baldelli, Cortelazzo, Spena, Polidori, Gelmini, Nevi, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Calabria, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi.

  Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Dopo l'articolo 14-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:

«Art. 14-ter.

(Continuità attività culturali e sociali in edifici pubblici)
   1. Al fine di garantire la continuità delle attività pubbliche, culturali e sociali svolte alla data degli eventi sismici in edifici pubblici, da soggetti pubblici nonché da soggetti privati nei confronti dei quali non sono stati concessi i contributi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera g), e per il tempo necessario alla realizzazione dei lavori di ricostruzione, riparazione e ripristino degli stessi edifici, è consentita la delocalizzazione temporanea delle relative attività.
   2. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione del relativo contributo, il quale non può essere superiore al 3 per cento dell'importo dei lavori previsto nel bando di gara.
   3. L'importo di cui al comma 2 è inserito nel quadro economico dell'intervento».
**3. 019. Muroni, Stumpo.

  Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Dopo l'articolo 14-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:

«Art. 14-ter.

(Continuità attività culturali e sociali in edifici pubblici)
   1. Al fine di garantire la continuità delle attività pubbliche, culturali e sociali svolte alla data degli eventi sismici in edifici pubblici, da soggetti pubblici nonché da soggetti privati nei confronti dei quali non sono stati concessi i contributi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera g), e per il tempo necessario alla realizzazione dei lavori di ricostruzione, riparazione e ripristino degli stessi edifici, è consentita la delocalizzazione temporanea delle relative attività.
   2. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione del relativo contributo, il quale non può essere superiore al 3 per cento dell'importo dei lavori previsto nel bando di gara.
   3. L'importo di cui al comma 2 è inserito nel quadro economico dell'intervento».
**3. 020. Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Melilli, Orlando, Pellicani, Verini.

  Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

Pag. 539

Art. 3-bis.
(Modifiche all'articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. All'articolo 15, comma 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo la lettera e-bis) sono aggiunte le seguenti:
   e-ter) il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
   e-quater) gli enti gestori del servizio idrico integrato a partecipazione completamente pubblica e con affidamento in house.
3. 026. Rachele Silvestri.

  Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche agli articoli 15 e 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. All'articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
  «1-bis. Per lo svolgimento degli interventi di cui al comma 1, i comuni si possono avvalere, nel caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dei relativi incarichi, dei dipendenti assunti ai sensi dell'articolo 50-bis ovvero dei propri dipendenti di ruolo o dei dipendenti di altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico delegati ai sensi del comma 2, anche in deroga all'articolo 31, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in qualità di responsabile unico del procedimento».
   b) al comma 2 dopo le parole: «o agli altri enti locali» sono aggiunte le seguenti: «ovvero ad altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico».

  2. All'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il quarto periodo, è aggiunto il seguente: «Si considera valida la determinazione conclusiva della Conferenza adottata a maggioranza dei presenti nel caso di realizzazione di interventi concernenti immobili adibiti ad uso scolastico o educativo per la prima infanzia, ad eccezione di quelli paritari, anche in caso di sussistenza di prescrizioni di tutela indiretta adottate ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. In tale caso, l'atto di adozione del vincolo è modificato dall'amministrazione competente in conseguenza della determinazione conclusiva adottata.»;
   b) al comma 4, dopo le parole: «che necessitano» sono inserite le seguenti: «anche al fine della definizione di autorizzazioni edilizie in sanatoria propedeutiche alla concessione del contributo per la ricostruzione».
*3. 023. Trancassini, Foti, Butti.

  Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche agli articoli 15 e 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. All'articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
  «1-bis. Per lo svolgimento degli interventi di cui al comma 1, i comuni si Pag. 540possono avvalere, nel caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dei relativi incarichi, dei dipendenti assunti ai sensi dell'articolo 50-bis ovvero dei propri dipendenti di ruolo o dei dipendenti di altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico delegati ai sensi del comma 2, anche in deroga all'articolo 31, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in qualità di responsabile unico del procedimento».
   b) al comma 2 dopo le parole: «o agli altri enti locali» sono aggiunte le seguenti: «ovvero ad altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico».

  2. All'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il quarto periodo, è aggiunto il seguente: «Si considera valida la determinazione conclusiva della Conferenza adottata a maggioranza dei presenti nel caso di realizzazione di interventi concernenti immobili adibiti ad uso scolastico o educativo per la prima infanzia, ad eccezione di quelli paritari, anche in caso di sussistenza di prescrizioni di tutela indiretta adottate ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. In tale caso, l'atto di adozione del vincolo è modificato dall'amministrazione competente in conseguenza della determinazione conclusiva adottata.»;
   b) al comma 4, dopo le parole: «che necessitano» sono inserite le seguenti: «anche al fine della definizione di autorizzazioni edilizie in sanatoria propedeutiche alla concessione del contributo per la ricostruzione».
*3. 024. Pella, Polidori, Baldelli, Gelmini, Cortelazzo, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Calabria, Nevi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi.

  Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche agli articoli 15 e 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. All'articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
  «1-bis. Per lo svolgimento degli interventi di cui al comma 1, i comuni si possono avvalere, nel caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dei relativi incarichi, dei dipendenti assunti ai sensi dell'articolo 50-bis ovvero dei propri dipendenti di ruolo o dei dipendenti di altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico delegati ai sensi del comma 2, anche in deroga all'articolo 31, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in qualità di responsabile unico del procedimento».
   b) al comma 2 dopo le parole «o agli altri enti locali» sono aggiunte le seguenti: «ovvero ad altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico».

  2. All'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il quarto periodo, è aggiunto il seguente: «Si considera valida la determinazione conclusiva della Conferenza adottata a maggioranza dei presenti nel caso di realizzazione di interventi concernenti immobili adibiti ad uso scolastico o educativo per la prima infanzia, ad eccezione di quelli paritari, anche in caso di sussistenza di prescrizioni di tutela indiretta adottate ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. In tale caso, l'atto di adozione del vincolo Pag. 541è modificato dall'amministrazione competente in conseguenza della determinazione conclusiva adottata.»;
   b) al comma 4, dopo le parole «che necessitano» sono inserite le seguenti: «anche al fine della definizione di autorizzazioni edilizie in sanatoria propedeutiche alla concessione del contributo per la ricostruzione».
*3. 025. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.

  1. All'articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
  «1-bis. Per lo svolgimento degli interventi di cui al comma 1, i comuni si possono avvalere, nel caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dei relativi incarichi, dei dipendenti assunti ai sensi dell'articolo 50-bis ovvero dei propri dipendenti di ruolo o dei dipendenti di altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico delegati ai sensi del comma 2, anche in deroga all'articolo 31, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in qualità di responsabile unico del procedimento.»;
   b) al comma 2 dopo le parole: «o agli altri enti locali» sono aggiunte le parole: «ovvero ad altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico».
**3. 027. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.

  1. All'articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
  «1-bis. Per lo svolgimento degli interventi di cui al comma 1, i comuni si possono avvalere, nel caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dei relativi incarichi, dei dipendenti assunti ai sensi dell'articolo 50-bis ovvero dei propri dipendenti di ruolo o dei dipendenti di altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico delegati ai sensi del comma 2, anche in deroga all'articolo 31, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in qualità di responsabile unico del procedimento.»;
   b) al comma 2 dopo le parole: «o agli altri enti locali» sono aggiunte le parole: «ovvero ad altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico».
**3. 028. Baldelli, Cortelazzo, Labriola, Mazzetti, Spena, Polidori, Gelmini, Nevi, Casino, Giacometto, Ruffino, Martino, Calabria, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi.

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifica articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. All'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono soppresse le seguenti parole: «è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei componenti e».
3. 029. Melilli, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Orlando, Pellicani.

Pag. 542

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche all'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. All'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n, 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: «Si considera valida la determinazione conclusiva della Conferenza adottata a maggioranza dei presenti nel caso di realizzazione di interventi concernenti immobili adibiti ad uso scolastico o educativo per la prima infanzia, ad eccezione di quelli paritari, anche in caso di sussistenza di prescrizioni di tutela indiretta adottate ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. In tale caso, l'atto di adozione del vincolo è modificato dall'amministrazione competente in conseguenza della determinazione conclusiva adottata».
3. 030. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche all'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. All'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
  «5-bis. In deroga alle disposizioni vigenti in materia, l'acquisizione dei pareri e le approvazioni di cui al presente articolo non sono necessarie laddove la ricostruzione degli edifici distrutti o danneggiati, sia pubblici che privati, avviene sul medesimo sito e nel rispetto delle caratteristiche degli edifici preesistenti.».
*3. 033. Mazzetti, Barelli, Cortelazzo, Gelmini, Baldelli, Battilocchio, Polverini, Polidori, Casino, Giacometto, Labriola, Ruffino, Calabria, Martino, Nevi, Spena, Marrocco, Rotondi.

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche all'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. All'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
  «5-bis. In deroga alle disposizioni vigenti in materia, l'acquisizione dei pareri e le approvazioni di cui al presente articolo non sono necessarie laddove la ricostruzione degli edifici distrutti o danneggiati, sia pubblici che privati, avviene sul medesimo sito e nel rispetto delle caratteristiche degli edifici preesistenti.».
*3. 032. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche all'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. All'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
  «5-bis. In deroga alle disposizioni vigenti in materia, l'acquisizione dei pareri e le approvazioni di cui al presente articolo non sono necessarie laddove la ricostruzione degli edifici distrutti o danneggiati, sia pubblici che privati, avviene sul medesimo sito e nel rispetto delle caratteristiche degli edifici preesistenti.».
*3. 034. Trancassini, Prisco, Foti, Butti.

Pag. 543

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche all'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. All'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
  «5-bis. In deroga alle disposizioni di cui alla parte terza del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, nei comuni gravemente danneggiati, nei quali sia stata individuata con ordinanza sindacale almeno una “zona rossa”, l'acquisizione dei pareri e le approvazioni di cui al presente articolo non sono necessarie laddove la ricostruzione degli edifici danneggiati o distrutti dagli eventi simici, sia pubblici che privati, avvenga sul medesimo sito e nel rispetto delle caratteristiche degli edifici preesistenti.».
**3. 031. Pella, Polidori, Baldelli, Gelmini, Cortelazzo, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Calabria, Nevi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi.

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche all'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. All'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
  «5-bis. In deroga alle disposizioni di cui alla parte terza del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, nei comuni gravemente danneggiati, nei quali sia stata individuata con ordinanza sindacale almeno una “zona rossa”, l'acquisizione dei pareri e le approvazioni di cui al presente articolo non sono necessarie laddove la ricostruzione degli edifici danneggiati o distrutti dagli eventi simici, sia pubblici che privati, avvenga sul medesimo sito e nel rispetto delle caratteristiche degli edifici preesistenti.».
**3. 035. Trancassini, Foti, Butti.

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche all'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. All'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
  «5-bis. L'acquisizione dei pareri o degli atti di assenso comunque denominati di cui al presente articolo non è necessaria laddove la ricostruzione degli edifici distrutti o danneggiati avvenga sul medesimo sito e nel rispetto delle caratteristiche degli edifici preesistenti.».
*3. 036. Foti, Trancassini, Butti.

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche all'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. All'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
  «5-bis. L'acquisizione dei pareri o degli atti di assenso comunque denominati di cui al presente articolo non è necessaria laddove la ricostruzione degli edifici distrutti o danneggiati avvenga sul medesimo sito e nel rispetto delle caratteristiche degli edifici preesistenti.».

Pag. 544

*3. 037. Ruffino, Mazzetti, Polidori, Baldelli, Gelmini, Spena, Nevi, Cortelazzo, Casino, Giacometto, Labriola, Martino, Calabria, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi.

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche all'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. All'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
  «5-bis. L'acquisizione dei pareri o degli atti di assenso comunque denominati di cui al presente articolo non è necessaria laddove la ricostruzione degli edifici distrutti o danneggiati avvenga sul medesimo sito e nel rispetto delle caratteristiche degli edifici preesistenti.».
*3. 038. D'Eramo, Patassini, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche all'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. All'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
  «5-bis. La Conferenza regionale esprime il parere obbligatorio entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione per tutti i progetti di fattibilità relativi ai beni culturali sottoposti alla tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e, limitatamente alle opere pubbliche, esprime il parere relativo agli interventi sottoposti al vincolo ambientale o ricompresi nelle aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali. Alle stesse procedure, in deroga alle norme di cui alla legge n. 241 del 1990 viene applicato l'istituto del “silenzio assenso”.».
**3. 040. Pella, Polidori, Baldelli, Gelmini, Cortelazzo, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Calabria, Nevi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi.

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche all'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. All'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
  «5-bis. La Conferenza regionale esprime il parere obbligatorio entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione per tutti i progetti di fattibilità relativi ai beni culturali sottoposti alla tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e, limitatamente alle opere pubbliche, esprime il parere relativo agli interventi sottoposti al vincolo ambientale o ricompresi nelle aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali. Alle stesse procedure, in deroga alle norme di cui alla legge n. 241 del 1990 viene applicato l'istituto del “silenzio assenso”.».
**3. 039. Fregolent, Occhionero, Annibali.

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Pag. 545

Art. 3-bis.
(Modifiche all'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. All'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
  «5-bis. La Conferenza regionale esprime il parere obbligatorio entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione per tutti i progetti di fattibilità relativi ai beni culturali sottoposti alla tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e, limitatamente alle opere pubbliche, esprime il parere relativo agli interventi sottoposti al vincolo ambientale o ricompresi nelle aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali. Alle stesse procedure, in deroga alle norme di cui alla legge n. 241 del 1990 viene applicato l'istituto del “silenzio assenso”.».
**3. 041. Trancassini, Foti, Butti.

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche all'articolo 18 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. All'articolo 18 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 6, secondo periodo, le parole: «, determinati, sulla base di appositi criteri di remuneratività, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45,» sono soppresse;
   b) al comma 6 il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Il commissario per la ricostruzione, con proprio provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 2, determina sulla base di specifici criteri di remuneratività, gli importi spettanti per l'effettuazione delle attività di cui al presente comma e disciplina anche le modalità di trasferimento in favore dei soggetti attuatori delle risorse economiche necessarie.»;
   c) al comma 6, dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti:
   «Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si fa fronte con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto. Le centrali di committenza sono autorizzate ad assumere personale strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalità, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui all'articolo 9, commi 1-quinquies e 1-sexies del decreto- legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito in legge 7 agosto 2016, n. 160, e nei limiti delle risorse individuate ai sensi del presente comma».
3. 044. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche all'articolo 18 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. All'articolo 18 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 6, le parole: «determinati, sulla base di appositi criteri di remuneratività, con decreto adottato ai sensi Pag. 546dell'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45,» sono soppresse e il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Il Commissario straordinario con proprio provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 2, determina sulla base di specifici criteri di remuneratività, gli importi spettanti per l'effettuazione delle attività di cui al presente comma e disciplina le modalità di trasferimento in favore dei soggetti attuatori delle risorse economiche necessarie.»;
   b) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le centrali di committenza sono autorizzate ad assumere personale strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalità, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui all'articolo 9, commi 1-quinquies e 1-sexies del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito in legge 7 agosto 2016, n. 160, e nei limiti delle risorse individuate ai sensi del presente comma».
*3. 045. Fregolent, D'Alessandro, Occhionero, Annibali.

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche all'articolo 18 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. All'articolo 18 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 6, le parole: «determinati, sulla base di appositi criteri di remuneratività, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45,» sono soppresse e il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Il Commissario straordinario con proprio provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 2, determina sulla base di specifici criteri di remuneratività, gli importi spettanti per l'effettuazione delle attività di cui al presente comma e disciplina le modalità di trasferimento in favore dei soggetti attuatori delle risorse economiche necessarie.»;
   b) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le centrali di committenza sono autorizzate ad assumere personale strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalità, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui all'articolo 9, commi 1-quinquies e 1-sexies del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito in legge 7 agosto 2016, n. 160, e nei limiti delle risorse individuate ai sensi del presente comma».
*3. 042. Trancassini, Foti, Butti, Prisco.

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche all'articolo 18 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. All'articolo 18 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 6, le parole: «determinati, sulla base di appositi criteri di remuneratività, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, Pag. 547n. 45,» sono soppresse e il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Il Commissario straordinario con proprio provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 2, determina sulla base di specifici criteri di remuneratività, gli importi spettanti per l'effettuazione delle attività di cui al presente comma e disciplina le modalità di trasferimento in favore dei soggetti attuatori delle risorse economiche necessarie.»;
   b) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le centrali di committenza sono autorizzate ad assumere personale strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalità, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui all'articolo 9, commi 1-quinquies e 1-sexies del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito in legge 7 agosto 2016, n. 160, e nei limiti delle risorse individuate ai sensi del presente comma».
*3. 043. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche all'articolo 18 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. All'articolo 18, comma 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al terzo periodo, dopo la parola: «disciplina» è inserita la parola: «anche»;
   b) dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: «Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si fa fronte con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto. Le centrali di committenza sono autorizzate ad assumere personale strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalità, in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente e nei limiti delle risorse individuate ai sensi del precedente periodo».
3. 046. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche all'articolo 18 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. All'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Misure urgenti per lo svolgimento degli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021»;
   b) al comma 1, alinea, le parole: «e 2019/2020» sono sostituite dalle seguenti: «, 2019/2020 e 2020/2021» e dopo le parole: «siti nelle aree colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1» sono inserite le seguenti: «nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia»;
   c) al comma 1, lettera a), le parole: «e 2019/2020» sono sostituite dalle seguenti: «, 2019/2020 e 2020/2021»;
   d) al comma 2, le parole: «ed euro 2,25 milioni nell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «, euro 3,75 milioni nell'anno 2020 ed euro 2,25 milioni nell'anno 2021»;
   e) al comma 5, dopo la lettera b-quater) è aggiunta la seguente:
   « b-quinquies) quanto a euro 2,25 milioni nel 2020 ed euro 2,25 milioni nel 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di Pag. 548parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».
3. 047. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche all'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. Al comma 1 dell'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo le parole: «2019/2020» sono aggiunte le seguenti: «2020/2021».
3. 048. Trancassini, Foti, Butti.

  Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

Art. 3-bis.

  1. L'accesso gratuito al Fondo di garanzia per le PMI di cui all'articolo 19 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 in favore delle imprese, comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unità locali ubicate nei territori dei comuni delle regioni Lazio, Abruzzo, Marche e Umbria di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis è prorogato di tre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. 049. Cataldi, Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Emiliozzi, Gallinella, Flati, Ciprini, Giuliodori, Parisse, Maurizio Cattoi, Berardini, Grippa, Colletti, Vacca, Del Grosso, Torto, Corneli, Roberto Rossini.

  Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

Art. 3-bis.
(Sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi sismici del 2016)

  1. Al fine di consolidare e favorire ulteriori investimenti nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016, la quota di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 è incrementata di ulteriori 35 milioni di euro.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere previste percentuali di ripartizione delle risorse tra le Regioni interessate diverse da quelle stabilite con decreto ministeriale 10 maggio 2018, al fine di evitare che le somme stanziate restino inutilizzate qualora siano destinate a Regioni che non hanno esaurito le risorse loro assegnate.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
*3. 050. Fregolent, D'Alessandro, Occhionero, Annibali.

  Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

Art. 3-bis.
(Sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi sismici del 2016)

Pag. 549

  1. Al fine di consolidare e favorire ulteriori investimenti nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016, la quota di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 è incrementata di ulteriori 35 milioni di euro.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere previste percentuali di ripartizione delle risorse tra le Regioni interessate diverse da quelle stabilite con decreto ministeriale 10 maggio 2018, al fine di evitare che le somme stanziate restino inutilizzate qualora siano destinate a Regioni che non hanno esaurito le risorse loro assegnate.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
*3. 051. Trancassini, Foti, Butti, Prisco.

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche all'articolo 20-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  All'articolo 20-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
  «4-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 1 possono essere concessi contributi agli enti gestori degli aeroporti di Pescara, Perugia e Ancona nel limite complessivo di 8 milioni di euro per ciascuno per gli anni 2020 e 2021. Con ordinanza del Commissario straordinario, adottata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono stabiliti l'ammontare massimo del contributo riconoscibile, la procedura di erogazione dello stesso, nonché le modalità di controllo e di rendicontazione. I contributi di cui al primo periodo sono erogati, nei limiti di spesa ivi previsti, tenuto conto della media del numero dei passeggeri e della media dell'entità del traffico merci registrate nel triennio precedente a quello di concessione del contributo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.
   4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 4».
**3. 054. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche all'articolo 20-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  All'articolo 20-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
  «4-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 1 possono essere concessi contributi agli enti gestori degli aeroporti di Pescara, Perugia e Ancona nel limite complessivo di 8 milioni di euro per ciascuno per gli anni 2020 e 2021. Con ordinanza del Commissario straordinario, adottata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono stabiliti l'ammontare massimo del contributo riconoscibile, la procedura di erogazione dello stesso, nonché le modalità di controllo e di rendicontazione. I contributi di cui al primo periodo sono erogati, nei limiti di spesa ivi previsti, tenuto conto della media del numero dei passeggeri e della media dell'entità del traffico merci registrate nel triennio precedente a quello di concessione del contributo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano Pag. 550nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.
   4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 4».
**3. 052. Fregolent, D'Alessandro, Occhionero, Annibali.

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche all'articolo 20-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  All'articolo 20-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
  «4-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 1 possono essere concessi contributi agli enti gestori degli aeroporti di Pescara, Perugia e Ancona nel limite complessivo di 8 milioni di euro per ciascuno per gli anni 2020 e 2021. Con ordinanza del Commissario straordinario, adottata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono stabiliti l'ammontare massimo del contributo riconoscibile, la procedura di erogazione dello stesso, nonché le modalità di controllo e di rendicontazione. I contributi di cui al primo periodo sono erogati, nei limiti di spesa ivi previsti, tenuto conto della media del numero dei passeggeri e della media dell'entità del traffico merci registrate nel triennio precedente a quello di concessione del contributo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.
   4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 4».
**3. 053. Morgoni.

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche all'articolo 20-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  All'articolo 20-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
  «4-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 1 possono essere concessi contributi agli enti gestori degli aeroporti di Pescara, Perugia e Ancona nel limite complessivo di 8 milioni di euro per ciascuno per gli anni 2020 e 2021. Con ordinanza del Commissario straordinario, adottata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono stabiliti l'ammontare massimo del contributo riconoscibile, la procedura di erogazione dello stesso, nonché le modalità di controllo e di rendicontazione. I contributi di cui al primo periodo sono erogati, nei limiti di spesa ivi previsti, tenuto conto della media del numero dei passeggeri e della media dell'entità del traffico merci registrate nel triennio precedente a quello di concessione del contributo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.
   4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 4».
**3. 055. Trancassini, Foti, Butti, Prisco.

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Al fine di sostenere le aziende agricole, agroalimentari e zootecniche colpite dagli eventi sismici del 2016 nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, in favore dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre del 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 sono adottate le seguenti misure:Pag. 551
   a) al comma 1 dell'articolo 21 del citato decreto-legge n. 189 del 2016 le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020». La misura si applica nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020.
   b) al fine di favorire la stipula degli accordi e l'adozione delle decisioni di cui all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/559 della Commissione dell'11 aprile 2016 e di dare attuazione alle misure di cui all'articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2016/1613 della Commissione dell'8 settembre 2016, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020, alle aziende zootecniche ubicate nei comuni sopra individuati. L'erogazione è disciplinata con le modalità previste dall'articolo 23 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.
   c) la quota di finanziamento per gli anni 2020 e 2021, individuata ai sensi del comma 4 dell'articolo 21 del citato decreto-legge n. 189 del 2016 da destinare ai comuni sopra individuati, è integralmente destinata a promuovere la commercializzazione dei prodotti agricoli, anche trasformati e zootecnici ivi realizzati. A tal fine le regioni interessati promuovono accordi di filiera o con i produttori interessati, per la commercializzazione nelle grandi aree urbane. Il sostengo alla finalità dei precedenti periodi è concesso nel limite di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e si applica prevedendo l'applicazione di un meccanismo di compensazione degli oneri di trasporto e commercializzazione in favore delle aziende agricole che aderiscono agli accordi.

  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità applicative della lettera c) del comma 2-bis.
  3. I contributi di cui al presente articolo sono concessi, nel rispetto dei massimali stabiliti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.
  4. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2020 e 8 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2020 e 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
3. 056. Spena, Nevi, Gelmini, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino, Cortelazzo, Baldelli, Polidori.

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche all'articolo 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. All'articolo 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
  «2-bis. Nell'area formata da ogni comune di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis viene istituita una zona a fiscalità privilegiata denominata Zona Economica Speciale Sisma (ZESS) con la finalità di rafforzare e ampliare le misure già adottate nonché di creare speciali condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi, economici, Pag. 552finanziari e amministrativi a vantaggio di ogni tipologia di soggetto che abbia sede, anche solo operativa, o residenza nei predetti comuni, ovvero a favore di quei soggetti che stabiliranno la propria sede, anche solo operativa, o residenza all'interno dei medesimi comuni per effettuare investimenti nel rispetto di quanto verrà previsto.
   2-ter. Le misure straordinarie di sostegno prima indicate hanno lo scopo di garantire la tenuta sociale delle comunità, della storia e della identità dei territori colpiti dal sisma, nonché rilanciare il tessuto produttivo che costituisce un fattore fondamentale contro lo spopolamento ed evitare la dispersione del patrimonio culturale ed economico di quelle aree.
   2-quater. Con apposito provvedimento normativo, da emanarsi entro 3 mesi dalla legge di conversione del presente decreto saranno stabilite le modalità di funzionamento e governo della ZESS tra cui anche la misura di esenzione dalle imposte dirette, indirette e tributi locali nel rispetto e in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area ricadente all'interno della ZESS, le condizioni che disciplinano l'accesso per ogni soggetto ai benefici previsti per la ZESS, l'ente deputato al coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo strategici insieme alle regole per la sua composizione e funzionamento e la durata della ZESS.».
3. 057. Patassini, Latini, Paolini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Lucchini, Marchetti, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Istituzione della Zona Economica Speciale Sisma)

  1. All'articolo 25, dopo il comma 2, del decreto-legge n. 189 del 17 ottobre 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono inseriti i seguenti:
  2-bis. Nell'area formata da ogni comune di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis è istituita una zona a fiscalità privilegiata denominata Zona Economica Speciale Sisma (ZESS) con la finalità di rafforzare e ampliare le misure già adottate nonché di creare speciali condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi, economici, finanziari e amministrativi a vantaggio di dei soggetti che effettuano investimenti nel territorio della ZESS e che hanno sede, anche solo operativa, o residenza nei predetti comuni, ovvero a favore di quei soggetti che stabiliscono la propria sede, anche solo operativa, o residenza all'interno, dei medesimi comuni.
   2-ter. Gli investimenti di cui al comma 2-bis sono volti a garantire la tenuta sociale delle comunità, della storia e della identità dei territori colpiti dal sisma, nonché rilanciare il tessuto produttivo che costituisce un fattore fondamentale contro lo spopolamento ed evitare la dispersione del patrimonio culturale ed economico.

  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite le modalità di funzionamento della ZESS tra cui anche la misura di esenzione dalle imposte dirette, indirette e tributi locali nel rispetto e in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area ricadente all'interno della ZESS, le condizioni che disciplinano l'accesso per ogni soggetto ai benefici previsti per la ZESS, l'ente deputato al coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo strategici insieme alle regole per la sua composizione e funzionamento e la durata della ZESS.

Pag. 553

*3. 058. Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Melilli, Orlando, Pellicani, Verini.

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Istituzione della Zona Economica Speciale Sisma)

  1. All'articolo 25, dopo il comma 2, del decreto-legge n. 189 del 17 ottobre 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono inseriti i seguenti:
  2-bis. Nell'area formata da ogni comune di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis è istituita una zona a fiscalità privilegiata denominata Zona Economica Speciale Sisma (ZESS) con la finalità di rafforzare e ampliare le misure già adottate nonché di creare speciali condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi, economici, finanziari e amministrativi a vantaggio di dei soggetti che effettuano investimenti nel territorio della ZESS e che hanno sede, anche solo operativa, o residenza nei predetti comuni, ovvero a favore di quei soggetti che stabiliscono la propria sede, anche solo operativa, o residenza all'interno, dei medesimi comuni.
   2-ter. Gli investimenti di cui al comma 2-bis sono volti a garantire la tenuta sociale delle comunità, della storia e della identità dei territori colpiti dal sisma, nonché rilanciare il tessuto produttivo che costituisce un fattore fondamentale contro lo spopolamento ed evitare la dispersione del patrimonio culturale ed economico.

  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite le modalità di funzionamento della ZESS tra cui anche la misura di esenzione dalle imposte dirette, indirette e tributi locali nel rispetto e in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area ricadente all'interno della ZESS, le condizioni che disciplinano l'accesso per ogni soggetto ai benefici previsti per la ZESS, l'ente deputato al coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo strategici insieme alle regole per la sua composizione e funzionamento e la durata della ZESS.
*3. 059. Emiliozzi, Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Gallinella, Ilaria Fontana, Cataldi, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Flati, Ciprini, Giuliodori, Parisse, Maurizio Cattoi, Berardini, Grippa, Colletti, Vacca, Del Grosso, Torto, Corneli, Roberto Rossini.

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Istituzione della Zona Economica Speciale Sisma)

  1. All'articolo 25, dopo il comma 2, del decreto-legge n. 189 del 17 ottobre 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono inseriti i seguenti:
  2-bis. Nell'area formata da ogni comune di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis è istituita una zona a fiscalità privilegiata denominata Zona Economica Speciale Sisma (ZESS) con la finalità di rafforzare e ampliare le misure già adottate nonché di creare speciali condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi, economici, finanziari e amministrativi a vantaggio di dei soggetti che effettuano investimenti nel territorio della ZESS e che hanno sede, anche solo operativa, o residenza nei predetti comuni, ovvero a favore di quei Pag. 554soggetti che stabiliscono la propria sede, anche solo operativa, o residenza all'interno, dei medesimi comuni.
   2-ter. Gli investimenti di cui al comma 2-bis sono volti a garantire la tenuta sociale delle comunità, della storia e della identità dei territori colpiti dal sisma, nonché rilanciare il tessuto produttivo che costituisce un fattore fondamentale contro lo spopolamento ed evitare la dispersione del patrimonio culturale ed economico.

  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite le modalità di funzionamento della ZESS tra cui anche la misura di esenzione dalle imposte dirette, indirette e tributi locali nel rispetto e in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area ricadente all'interno della ZESS, le condizioni che disciplinano l'accesso per ogni soggetto ai benefici previsti per la ZESS, l'ente deputato al coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo strategici insieme alle regole per la sua composizione e funzionamento e la durata della ZESS.
*3. 060. Muroni, Stumpo.

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Istituzione della Zona Economica Speciale Sisma)

  1. All'articolo 25, dopo il comma 2, del decreto-legge n. 189 del 17 ottobre 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono inseriti i seguenti:
  2-bis. Nell'area formata da ogni comune di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis è istituita una zona a fiscalità privilegiata denominata Zona Economica Speciale Sisma (ZESS) con la finalità di rafforzare e ampliare le misure già adottate nonché di creare speciali condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi, economici, finanziari e amministrativi a vantaggio di dei soggetti che effettuano investimenti nel territorio della ZESS e che hanno sede, anche solo operativa, o residenza nei predetti comuni, ovvero a favore di quei soggetti che stabiliscono la propria sede, anche solo operativa, o residenza all'interno, dei medesimi comuni.
   2-ter. Gli investimenti di cui al comma 2-bis sono volti a garantire la tenuta sociale delle comunità, della storia e della identità dei territori colpiti dal sisma, nonché rilanciare il tessuto produttivo che costituisce un fattore fondamentale contro lo spopolamento ed evitare la dispersione del patrimonio culturale ed economico.

  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite le modalità di funzionamento della ZESS tra cui anche la misura di esenzione dalle imposte dirette, indirette e tributi locali nel rispetto e in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area ricadente all'interno della ZESS, le condizioni che disciplinano l'accesso per ogni soggetto ai benefici previsti per la ZESS, l'ente deputato al coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo strategici insieme alle regole per la sua composizione e funzionamento e la durata della ZESS.
*3. 061. Fregolent.

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.

Pag. 555

  1. Dopo l'articolo 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto il seguente:
  Art. 25-bis.1. Per favorire lo sviluppo e il rilancio dell'economia dei comuni di cui all'articolo 1 del presente decreto-legge, a decorrere dal 1o gennaio 2020 è prevista la completa defiscalizzazione e decontribuzione per i due anni successivi all'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di ogni iscritto nelle liste di cui all'articolo 25.
   2. Qualora il rapporto di lavoro dovesse interrompersi, prima dello scadere dei due anni, per causa non imputabile al lavoratore, il datore di lavoro perde il beneficio di cui al comma 1 del presente articolo e sarà obbligato al versamento dei contributi e delle imposte dovute.
   3. All'articolo 6 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole «19 per cento» e le parole: «6 per cento» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «21 per cento» e: «8 per cento»;
   b) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e al 10 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2020»;
   c) ai commi 3 e 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e al 16 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2020».
3. 062. Trancassini, Foti, Butti.

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Dopo l'articolo 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto, infine, il seguente:
  «Art. 25-bis.1. Per favorire lo sviluppo e il rilancio dell'economia dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, a decorrere dal 1o gennaio 2020, è prevista la completa defiscalizzazione e decontribuzione per i due anni successivi all'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di ogni iscritto nelle liste di cui all'articolo 25.
   2. Qualora il rapporto di lavoro dovesse interrompersi prima dello scadere dei due anni, per causa non imputabile al lavoratore, il datore di lavoro perderà il beneficio di cui al comma 1 del presente articolo e sarà obbligato al versamento dei contributi e delle imposte dovute».
3. 063. Trancassini, Foti, Butti.

  Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche all'articolo 31 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. All'articolo 31 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sostituire il comma 6 con il seguente:
  «6. Nei contratti fra privati è possibile subappaltare le lavorazioni previa autorizzazione del committente ai sensi dell'articolo 1656 del codice civile. In tale ipotesi, il contratto dovrà contenere la dichiarazione di voler procedere al subappalto con l'indicazione delle relative lavorazioni. L'indicazione dell'identità dei subappaltatori, i quali devono a loro volta essere iscritti nell'Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6, potrà essere effettuata anche contestualmente alla comunicazione di inizio lavori.».
3. 064. Mazzetti, Nevi, Polidori, Baldelli, Gelmini, Cortelazzo, Casino, Giacometto, Labriola, Ruffino, Martino, Calabria, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi.

Pag. 556

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Semplificazione e accelerazione della ricostruzione privata nell'ambito dei comuni del cratere diversi dal comune dell'Aquila e in quelli fuori cratere)

  1. Qualora gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli immobili privati rientrino nel limite di 500.000 euro di importo ammissibile, l'Ufficio speciale per la ricostruzione, previa verifica della legittimazione del soggetto richiedente al momento della presentazione della domanda di contributo, adotta il provvedimento di concessione del contributo in deroga alla disciplina prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 febbraio 2013, articolo 4 e con le modalità procedimentali stabilite con apposito provvedimento dell'ufficio. La concessione avviene sulla base del progetto e della documentazione allegata alla domanda di contributo presentata dal professionista, che ne certifica la completezza e la regolarità amministrativa e tecnica, compresa la conformità edilizia e urbanistica, nonché sulla base dell'importo del contributo concedibile determinato dallo stesso professionista nei limiti del costo ammissibile, individuato con le modalità stabilite ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 febbraio 2013, articolo 4.
  2. Per gli interventi di cui al comma 1, gli stati di avanzamento lavori, ivi compresi quelli finali non estratti, vengono autorizzati previa istruttoria documentale, tecnica ed economica da parte dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere. Per gli interventi diversi da quelli disciplinati al comma 1, gli stati di avanzamento lavori, ivi compresi quelli finali non estratti, vengono autorizzati direttamente dai comuni, previa verifica della completezza documentale corredata delle parcelle professionali vidimate ed effettuati i controlli sulla regolarità contributiva e sull'avvenuto effettivo pagamento dei subappaltatori e fornitori.
  3. L'erogazione del contributo per stato di avanzamento lavori è condizionata dalla corretta presentazione da parte del beneficiario del contributo dei contratti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125.
  4. Le procedure di nomina dei commissari disciplinate all'articolo 67-quater, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134 sono subordinate alla verifica da parte dei comuni della regolarità edilizia ed urbanistica degli edifici.
  5. La selezione dell'impresa esecutrice da parte del beneficiario dei contributi è compiuta mediante scelta tra le imprese che risultano iscritte nell'Anagrafe di cui all'articolo 2-bis, comma 33, decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge n. 172 del 4 dicembre 2017, senza alcun obbligo di confronto concorrenziale. La selezione del professionista cui affidare la progettazione da parte del beneficiario dei contributi è compiuta mediante scelta tra i professionisti che risultano iscritti nell'Elenco all'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito in legge 15 dicembre 2016, n. 229, nel quale viene istituita un'apposita Sezione dedicata alla ricostruzione post-sisma Abruzzo 2009, senza alcun obbligo di confronto concorrenziale. La domanda di contributo deve essere corredata dalla documentazione i requisiti professionali del progettista selezionato e l'avvenuta iscrizione degli stessi nell'Elenco all'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016, n. 229.
  6. Il comma 4 dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 febbraio 2013 è abrogato.
  7. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di integrazioni trasmessa dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del cratere ai beneficiari del diritto al contributo senza che questi provvedano anche per il tramite dei professionisti incaricati della progettazione, il compenso del rappresentante legale del consorzio, del procuratore speciale, del commissario nominato dal comune competente, dell'amministratore Pag. 557di condominio o del rappresentante delle parti comuni nonché dei professionisti incaricati della progettazione è decurtato di un importo pari al 2 per cento per ogni mese o frazione di mese di ritardo. L'eventuale penale è applicabile più volte nel medesimo procedimento nel caso di reiterazione della richiesta di integrazioni sino al limite massimo del 20 per cento del compenso astrattamente spettante al legale rappresentante ed ai professionisti incaricati della progettazione.
3. 065. D'Eramo, Bellachioma, Badole, Benvenuto, Gobbato, Lucchini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Misure per uniformare le procedure per la ricostruzione)

  1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Commissario straordinario, sentiti i Presidenti delle regioni, in qualità di vice commissari, adotta linee guida, suscettibili di aggiornamento, al fine di assicurare l'applicazione uniforme in ciascuna regione delle procedure per l'istruttoria delle pratiche per la ricostruzione privata da parte degli Uffici speciali per la ricostruzione istituiti ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
3. 066. Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Emiliozzi, Gallinella, Ilaria Fontana, Cataldi, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Rospi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Flati, Ciprini, Giuliodori, Parisse, Maurizio Cattoi, Berardini, Grippa, Colletti, Vacca, Del Grosso, Torto, Corneli, Roberto Rossini.

ART. 4.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  «3-bis. Entro il 31 dicembre 2019, le regioni, sentito il Commissario straordinario e fermo restando il limite delle risorse dallo stesso indicate ai sensi del comma 13, aggiornano i Piani di Gestione delle macerie di cui al comma 2. Il Piano di aggiornamento dovrà indicare anche gli inerti recuperati e riutilizzati.».
4. 2. Muroni, Stumpo.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 3-bis, sostituire le parole: 31 dicembre 2019 con le seguenti: 31 luglio 2020.
4. 3. D'Eramo, Patassini, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a), capoverso 3-bis, sopprimere le parole: sentito il commissario straordinario;
   b) alla lettera a), capoverso 3-bis, sostituire le parole: può aggiornare comunque il piano, sentito il Presidente della regione interessata, con le seguenti: deve aggiornare comunque il piano;
   c) alla lettera b), sostituire le parole: di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50, con le seguenti: di cui all'articolo 36, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 50 del 2016 anche con termini ridotti del 50 per cento rispetto alla procedura stabilita.
4. 1. Baldelli, Polidori, Gelmini, Spena, Nevi, Cortelazzo, Casino, Giacometto, Pag. 558Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Calabria, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) all'articolo 28, comma 7, le parole: 31 dicembre 2019 sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2020.
4. 4. Muroni, Stumpo.

  Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
   c-bis) al comma 11, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «La verifica che le varie frazioni di rifiuto, derivanti dalla suddetta separazione e cernita, siano private del materiale contenente amianto e di altre sostanze pericolose, viene svolta con le metodiche per la caratterizzazione previste dalla norma UNI 10802:2013, per quanto riguarda il campionamento, e dal Regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014 per quanto riguarda i limiti di concentrazione in peso delle sostanze pericolose presenti».
*4. 5. Giacometto, Labriola, Mazzetti, Baldelli, Nevi, Polidori, Gelmini, Spena, Cortelazzo, Casino, Ruffino, Martino, Calabria, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi.

  Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
   c-bis) al comma 11, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «La verifica che le varie frazioni di rifiuto, derivanti dalla suddetta separazione e cernita, siano private del materiale contenente amianto e di altre sostanze pericolose, viene svolta con le metodiche per la caratterizzazione previste dalla norma UNI 10802:2013, per quanto riguarda il campionamento, e dal Regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014 per quanto riguarda i limiti di concentrazione in peso delle sostanze pericolose presenti».
*4. 6. Stumpo, Muroni.

  Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
   c-bis) al comma 11, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «La verifica che le varie frazioni di rifiuto, derivanti dalla suddetta separazione e cernita, siano private del materiale contenente amianto e di altre sostanze pericolose, viene svolta con le metodiche per la caratterizzazione previste dalla norma UNI 10802:2013, per quanto riguarda il campionamento, e dal Regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014 per quanto riguarda i limiti di concentrazione in peso delle sostanze pericolose presenti».
*4. 7. Fregolent, Annibali.

  Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
   c-bis) al comma 11, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «La verifica che le varie frazioni di rifiuto, derivanti dalla suddetta separazione e cernita, siano private del materiale contenente amianto e di altre sostanze pericolose, viene svolta con le metodiche per la caratterizzazione previste dalla norma UNI 10802:2013, per quanto riguarda il campionamento, e dal Regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014 per quanto riguarda i limiti di concentrazione in peso delle sostanze pericolose presenti».
*4. 8. Ilaria Fontana, Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Emiliozzi, Gallinella, Cataldi, Daga, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Flati, Ciprini, Giuliodori, Parisse, Pag. 559Maurizio Cattoi, Berardini, Grippa, Colletti, Vacca, Del Grosso, Torto, Corneli, Roberto Rossini.

  Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
   c-bis) al comma 11, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «La verifica che le varie frazioni di rifiuto, derivanti dalla suddetta separazione e cernita, siano private del materiale contenente amianto e di altre sostanze pericolose, viene svolta con le metodiche per la caratterizzazione previste dalla norma UNI 10802:2013, per quanto riguarda il campionamento, e dal Regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014 per quanto riguarda i limiti di concentrazione in peso delle sostanze pericolose presenti».
*4. 9. Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Melilli, Orlando, Pellicani, Verini.

  Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
   c-bis) al comma 11, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «La verifica che le varie frazioni di rifiuto, derivanti dalla suddetta separazione e cernita, siano private del materiale contenente amianto e di altre sostanze pericolose, viene svolta con le metodiche per la caratterizzazione previste dalla norma UNI 10802:2013, per quanto riguarda il campionamento, e dal Regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014 per quanto riguarda i limiti di concentrazione in peso delle sostanze pericolose presenti».
*4. 13. (ex 4. 05) Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) il comma 11, terzo periodo, è sostituito dal seguente: «la verifica che le varie frazioni di rifiuto, derivanti dalla separazione e cernita, siano private del materiale contenente amianto e di altre sostanze pericolose, viene svolta con le metodiche per la caratterizzazione previste dalla norma UNI 10802:2013, per quanto riguarda il campionamento, e dal Regolamento (UE) N. 1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014 per quanto riguarda i limiti di concentrazione in peso delle sostanze pericolose presenti».

  Conseguentemente, dopo il comma 11, è inserito il seguente:
  11-bis. In deroga ai valori limite fissati nell'allegato 3 al decreto ministeriale 5 febbraio 1998, per il materiale aggregato riciclato, derivante dal trattamento dei rifiuti inerti provenienti dalla cernita dei rifiuti di cui al precedente comma 4 ovvero provenienti dagli interventi di ricostruzione di immobili privati o pubblici, il valore limite dell'analisi del test di cessione per il parametro solfati è innalzato da 250 a 1000 mg/l. Nel caso in cui la concentrazione di tale parametro superi il limite di 250 mg/l l'utilizzo dell'aggregato riciclato viene limitato al punto c) del punto 7.1.3 dell'Allegato 1, Suballegato 1 «norme tecniche generali per il recupero di materia dai rifiuti non pericolosi» del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 e all'utilizzo quale quota parte di inerte in conglomerati cementizi.
**4. 10. Mazzetti, Nevi, Baldelli, Polidori, Gelmini, Spena, Cortelazzo, Casino, Giacometto, Labriola, Ruffino, Martino, Calabria, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) il comma 11, terzo periodo, è sostituito dal seguente: «la verifica che le varie frazioni di rifiuto, derivanti dalla separazione e cernita, siano private del Pag. 560materiale contenente amianto e di altre sostanze pericolose, viene svolta con le metodiche per la caratterizzazione previste dalla norma UNI 10802:2013, per quanto riguarda il campionamento, e dal Regolamento (UE) N. 1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014 per quanto riguarda i limiti di concentrazione in peso delle sostanze pericolose presenti».

  Conseguentemente, dopo il comma 11, è inserito il seguente:
  11-bis. In deroga ai valori limite fissati nell'allegato 3 al decreto ministeriale 5 febbraio 1998, per il materiale aggregato riciclato, derivante dal trattamento dei rifiuti inerti provenienti dalla cernita dei rifiuti di cui al precedente comma 4 ovvero provenienti dagli interventi di ricostruzione di immobili privati o pubblici, il valore limite dell'analisi del test di cessione per il parametro solfati è innalzato da 250 a 1000 mg/l. Nel caso in cui la concentrazione di tale parametro superi il limite di 250 mg/l l'utilizzo dell'aggregato riciclato viene limitato al punto c) del punto 7.1.3 dell'Allegato 1, Suballegato 1 «norme tecniche generali per il recupero di materia dai rifiuti non pericolosi» del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 e all'utilizzo quale quota parte di inerte in conglomerati cementizi.
**4. 11. Patassini, Latini, Paolini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Lucchini, Marchetti, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
   c-bis) Il Ministero dell'ambiente sentite le regioni approva linee guida per operare una stima e una corretta gestione delle macerie private finalizzata al recupero degli inerti.
4. 12. Muroni, Stumpo.

  Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche agli articoli 30 e 31 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. All'articolo 30, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole da: «interventi di ricostruzione pubblica» a: «di iscrizione all'Anagrafe» sono sostituite con le seguenti: «interventi di ricostruzione pubblica e privata, previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione della domanda di prima iscrizione all'Anagrafe o di rinnovo».
  2. All'articolo 31, comma 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il primo periodo è sostituito con il seguente: «Nei contratti fra privati, è possibile subappaltare tutte le lavorazioni previa autorizzazione del committente, nel limite del quaranta per cento dell'importo del contratto.»;
   b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Sono ammesse modifiche e integrazioni dei subappaltatori indicati in contratto in corso di esecuzione del contratto stesso».
4. 01. Fregolent, Moretto, Occhionero, Annibali.

  Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche all'articolo 31 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. All'articolo 31 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Nei contratti fra privati è Pag. 561possibile subappaltare lavorazioni previa autorizzazione del committente e nei limiti consentiti dalla vigente normativa. In tale ipotesi, il contratto deve contenere a pena di nullità la dichiarazione di procedere al subappalto, con l'indicazione delle opere e delle quantità da subappaltare. Prima dell'inizio delle lavorazioni deve essere in ogni caso trasmesso l’addendum al contratto di appalto con l'indicazione delle imprese subappaltatrici iscritte nell'Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6. Sono nulle tutte le clausole che dispongono il subappalto al di fuori dei casi e dei limiti sopra indicati.».
*4. 02. Cortelazzo, Baldelli, Ruffino, Gelmini, Labriola, Mazzetti, Polidori, Casino, Giacometto, Martino, Calabria, Nevi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi.

  Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche all'articolo 31 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. All'articolo 31 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Nei contratti fra privati è possibile subappaltare lavorazioni previa autorizzazione del committente e nei limiti consentiti dalla vigente normativa. In tale ipotesi, il contratto deve contenere a pena di nullità la dichiarazione di procedere al subappalto, con l'indicazione delle opere e delle quantità da subappaltare. Prima dell'inizio delle lavorazioni deve essere in ogni caso trasmesso l’addendum al contratto di appalto con l'indicazione delle imprese subappaltatrici iscritte nell'Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6. Sono nulle tutte le clausole che dispongono il subappalto al di fuori dei casi e dei limiti sopra indicati.».
*4. 03. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche all'articolo 31 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. All'articolo 31 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 6 è sostituito con il seguente: «6. Nei contratti fra privati è possibile subappaltare le lavorazioni previa autorizzazione del committente ai sensi dell'articolo 1656 codice civile, esclusivamente ad imprese locali già costituite alla data del 1o ottobre 2019. In tale ipotesi, il contratto dovrà contenere la dichiarazione di voler procedere al subappalto con l'indicazione delle relative lavorazioni. L'indicazione dell'identità dei subappaltatori, i quali devono a loro volta essere iscritti nell'Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6, potrà essere effettuata anche contestualmente alla comunicazione di inizio lavori.».
4. 04. D'Eramo, Patassini, Latini, Paolini, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Lucchini, Marchetti, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

ART. 5.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, aggiungere in fine il seguente periodo: «La predetta misura è estesa, senza alcun limite di età, anche ai territori dei comuni delle Regioni: Lazio, Marche e Umbria di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati Pag. 562inagibili con esito “E”, a valere sulle risorse disponibili assegnate ai sensi dei commi 16 e 17.».
5. 13. Morgoni

  Al comma 1, dopo le parole: legge 15 dicembre 2016, n. 229, inserire le seguenti: ricadenti nei comuni montani di cui all'articolo 1 comma 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 che hanno subìto danni agli immobili nella misura del 50 per cento.
5. 1. Braga.

  Al comma 1 dopo le parole: a valere sulle risorse disponibili assegnate ai sensi dei commi 16 e 17 inserire le seguenti; includendo nella misura anche i professionisti, da considerarsi equiparati alle piccole e medie imprese.
*5. 2. Muroni, Stumpo.

  Al comma 1 dopo le parole: a valere sulle risorse disponibili assegnate ai sensi dei commi 16 e 17 inserire le seguenti; includendo nella misura anche i professionisti, da considerarsi equiparati alle piccole e medie imprese.
*5. 5. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: Nei predetti territori tale misura si applica anche ai professionisti e operatori del commercio.
5. 3. Trancassini, Foti, Butti.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i suddetti territori, le misure di cui al comma 2 sono estese anche ai professionisti da considerarsi equiparati alle piccole e medie imprese, e comunque non si applicano i limiti di età previsti dal medesimo comma 2.
5. 4. Mazzetti, Polidori, Ruffino, Baldelli, Gelmini, Cortelazzo, Casino, Giacometto, Labriola, Martino, Calabria, Nevi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi.

  Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: La predetta misura è estesa anche agli albi professionali di competenza.
*5. 8. Emiliozzi, Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Gallinella, Ilaria Fontana, Cataldi, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Flati, Ciprini, Giuliodori, Parisse, Maurizio Cattoi, Berardini, Grippa, Colletti, Vacca, Del Grosso, Torto, Corneli, Roberto Rossini.

  Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: La predetta misura è estesa anche agli albi professionali di competenza.
*5. 9. Morgoni.

  Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: La predetta misura è estesa anche agli albi professionali di competenza.
*5. 10. Stumpo, Muroni.

  Al comma 1, inserire, in fine, il seguente periodo: Le misure di cui al comma 1 sono estese anche ai professionisti, alle imprese del commercio, dell'artigianato, della zootecnia e agli imprenditori agricoli.
**5. 11. Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Melilli, Orlando, Pellicani, Verini.

Pag. 563

  Al comma 1, inserire, in fine, il seguente periodo: Le misure di cui al comma 1 sono estese anche ai professionisti, alle imprese del commercio, dell'artigianato, della zootecnia e agli imprenditori agricoli.
**5. 12. Gallinella, Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Emiliozzi, Ilaria Fontana, Cataldi, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Flati, Ciprini, Giuliodori, Parisse, Maurizio Cattoi, Berardini, Grippa, Colletti, Vacca, Del Grosso, Torto, Corneli, Roberto Rossini.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i suddetti territori, le misure di cui al comma 2 sono estese anche al settore commerciale.
5. 6. Cortelazzo, Casino, Giacometto, Gelmini, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Baldelli, Martino, Calabria, Nevi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. All'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, dopo le parole «nei settori» aggiungere le seguenti: «dell'agricoltura».
*5. 14. Fregolent, Gadda, Occhionero, Annibali.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente: 1-bis. All'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, dopo le parole: «nei settori» aggiungere le seguenti: «dell'agricoltura».
*5. 15. Golinelli, Patassini, D'Eramo, Latini, Paolini, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Lucchini, Marchetti, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, dopo le parole: «nei settori» aggiungere: «dell'agricoltura».
*5. 16. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Orlando, Pellicani.

  Dopo il comma 1, aggiungere, il seguente:
  «1-bis. È istituita un'Autorità di Controllo in base all'articolo 107 punto 2 capo b) del TFUE alle dirette dipendenze del Ministero dell'economia e delle finanze con il compito di gestire le richieste di insediamento e di avere la gestione amministrativa e operativa delle Aree di Crisi Complessa presenti nell'area del sisma. L'Autorità di controllo può insediare incubatori e/o promuovere cluster nelle aree di crisi complessa oltre a cooperare con le regioni coinvolte nelle aree per i bandi dei finanziamenti europei. L'Autorità pubblicherà ogni anno un bando fissando il numero delle aziende ed i settori economici che saranno autorizzati ad insediarsi. I soggetti interessati, anche non costituiti come aziende italiane, possono aderire al bando. L'Autorità avrà il compito di verificare la tipologia di azienda e l'attività candidata, esaminare il dettagliato Business Plan a tre anni (parte di merito, parte economica, parte finanziaria) dei soggetti ammessi, formulare una lista in base al punteggio assegnato, che resterà in vigore per 3 anni. L'Autorità assegnerà gli incentivi che saranno successivamente determinati (forma e modalità) con apposito decreto dal Ministro dello sviluppo economico. Ogni sei mesi l'Autorità controllerà lo stato di avanzamento del progetto e la corrispondenza con il business plan. L'Autorità avrà la facoltà di revocare i benefici concessi e la loro restituzione, previa quantificazione, qualora riscontri gravi irregolarità o gravi incongruenze da parte dell'Azienda in riferimento al Business Plan presentato.Pag. 564
   Gli oneri per la costituzione e gestione dell'Autorità sono stimati per l'anno 2020 in 10 milioni di euro, per l'anno 2021 in 10 milioni di euro e per l'anno 2022 in 5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

  Conseguentemente alla rubrica, dopo le parole: Resto al Sud aggiungere le seguenti: e istituzione di un'autorità di controllo per favorire investimenti che creano occupazione anche con capitali stranieri nelle aree di crisi industriale presenti nell'area sisma.
5. 7. Cataldi

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Incentivi per l'insediamento nei piccoli comuni colpiti da eventi sismici)

  1. Al fine di favorire il riequilibrio insediativo ed il recupero dei comuni colpiti da eventi sismici del 2016, le regioni possono predisporre incentivi finanziari e premi di insediamento a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nei comuni con meno di 3.000 abitanti compresi negli allegati 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, impegnandosi a non modificarla per un decennio.
  2. Gli incentivi ed i premi di insediamento possono essere attribuiti a titolo di concorso per le spese di trasferimento, nonché di acquisto, ristrutturazione o costruzione di immobili da destinarsi a prima abitazione. In oltre possono essere predisposte ulteriori forme di agevolazione. Gli stessi benefici possono essere attribuiti ai già residenti.
  3. Le regioni individuano i comuni ai quali sono riservati i suddetti benefici, in ragione del patrimonio abitativo della dotazione di servizi e dell'andamento demografico.
5. 03. Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Orlando, Pellicani

ART. 6.

  Sostituirlo con il seguente:

ART. 6.
(Estensione dei contributi a comuni colpiti dal sisma)

  1. All'articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole da: «con popolazione» a: «allegato 1» sono sostituite dalle seguenti: «inclusi negli elenchi di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis».
*6. 1. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Sostituirlo con il seguente:

ART. 6.
(Estensione dei contributi a comuni colpiti dal sisma)

  1. All'articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole da: «con popolazione» a: «allegato 1» sono sostituite dalle seguenti: «inclusi negli elenchi di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis».
*6. 2. Trancassini, Foti, Butti, Prisco.

  Sostituirlo con il seguente:

ART. 6. Pag. 565
(Estensione dei contributi a comuni colpiti dal sisma)

  1. All'articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole da: «con popolazione» a: «allegato 1» sono sostituite dalle seguenti: «inclusi negli elenchi di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis».
*6. 3. Pella, Polidori, Baldelli, Gelmini, Cortelazzo, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Calabria, Nevi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi.

  Sostituirlo con il seguente:

ART. 6.
(Estensione dei contributi a comuni colpiti dal sisma)

  1. All'articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole da: «con popolazione» a: «allegato 1» sono sostituite dalle seguenti: «inclusi negli elenchi di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis».
*6. 8. Fregolent, D'Alessandro, Occhionero, Annibali.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: colpiti dal sisma con le seguenti: con popolazione superiore a 30.000 abitanti e sostituire le parole: allegati 1 e 2 con le seguenti: allegati 1, 2 e 2-bis.
6. 4. Patassini, D'Eramo, Latini, Paolini, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Lucchini, Marchetti, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: colpiti dal sisma con le seguenti: con popolazione superiore a 30.000 abitanti.
*6. 5. Prisco, Trancassini, Foti, Butti.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: colpiti dal sisma con le seguenti: con popolazione superiore a 30.000 abitanti.
*6. 6. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

ART. 7.

  Al comma 1, dopo le parole: anticipazioni ai professionisti. aggiungere le seguenti: e per i soggetti che eseguono le indagini ed analisi distruttive ed i sondaggi e relative prove.
7. 1. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Fermo quanto sopra, in ogni caso le prestazioni e indagini dei professionisti afferenti alla fase di progettazione sono integralmente saldate all'atto dell'emissione del cosiddetto SAL zero. All'emissione del decreto di concessione del contributo le somme anticipate vengono trasferite al fondo di contabilità speciale in dotazione al Commissario Straordinario.
7. 2. Mazzetti, Cortelazzo, Ruffino, Polidori, Gelmini, Baldelli, Battilocchio, Casino, Giacometto, Labriola, Polverini, Calabria, Barelli, Martino, Nevi, Spena, Marrocco, Rotondi.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 4, è inserito il seguente:Pag. 566
  «4-bis. Al fine di assicurare ai Comuni le disponibilità di cassa necessarie alla liquidazione dei compensi per il personale acquisito ai sensi dell'articolo 50-bis e per l'erogazione dei contributi di autonoma sistemazione, i Commissari delegati erogano anticipazioni di cassa nei limiti dei rendiconti di rimborso presentati da ciascun Comune relativamente all'annualità 2018 nelle more del perfezionamento delle rendicontazioni dell'annualità 2019 e dei rendiconti presentati relativamente all'annualità 2019 nelle more del perfezionamento delle rendicontazioni, dell'annualità 2020».

  Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) dopo il comma 6-ter, aggiungere il seguente:
  «6-quater. Per i comuni di cui agli allegati n. 1, 2 e 2-bis l'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222 del TUEL viene elevata a dieci dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente fino all'esercizio relativo alla cessazione dello stato di emergenza.».
*7. 3. Pella, Polidori, Gelmini, Baldelli, Cortelazzo, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Calabria, Nevi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  «4-bis. Al fine di assicurare ai Comuni le disponibilità di cassa necessarie alla liquidazione dei compensi per il personale acquisito ai sensi dell'articolo 50-bis e per l'erogazione dei contributi di autonoma sistemazione, i Commissari delegati erogano anticipazioni di cassa nei limiti dei rendiconti di rimborso presentati da ciascun Comune relativamente all'annualità 2018 nelle more del perfezionamento delle rendicontazioni dell'annualità 2019 e dei rendiconti presentati relativamente all'annualità 2019 nelle more del perfezionamento delle rendicontazioni dell'annualità 2020».

  Conseguentemente, all'articolo 8, dopo la lettera b) inserire la seguente:
   b-bis) Per i comuni di cui agli allegati n. 1, 2 e 2-bis l'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222 del TUEL viene elevata a dieci dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente fino all'esercizio relativo alla cessazione dello stato di emergenza.
*7. 4. Trancassini, Foti, Butti.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  «4-bis. Al fine di assicurare ai Comuni le disponibilità di cassa necessarie alla liquidazione dei compensi per il personale acquisito ai sensi dell'articolo 50-bis e per l'erogazione dei contributi di autonoma sistemazione, i Commissari delegati erogano anticipazioni di cassa nei limiti dei rendiconti di rimborso presentati da ciascun Comune relativamente all'annualità 2018 nelle more del perfezionamento delle rendicontazioni dell'annualità 2019 e dei rendiconti presentati relativamente all'annualità 2019 nelle more del perfezionamento delle rendicontazioni dell'annualità 2020».

  Conseguentemente, all'articolo 8, dopo la lettera b) inserire la seguente:
   b-bis) Per i comuni di cui agli allegati n. 1, 2 e 2-bis l'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222 del TUEL viene elevata a dieci dodicesimi delle entrate Pag. 567accertate nel penultimo anno precedente fino all'esercizio relativo alla cessazione dello stato di emergenza.
*7. 5. D'Eramo, Patassini, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  «4-bis. Al fine di assicurare ai Comuni le disponibilità di cassa necessarie alla liquidazione dei compensi per il personale acquisito ai sensi dell'articolo 50-bis e per l'erogazione dei contributi di autonoma sistemazione, i Commissari delegati erogano anticipazioni di cassa nei limiti dei rendiconti di rimborso presentati da ciascun Comune relativamente all'annualità 2018 nelle more del perfezionamento delle rendicontazioni dell'annualità 2019 e dei rendiconti presentati relativamente all'annualità 2019 nelle more del perfezionamento delle rendicontazioni dell'annualità 2020».

  Conseguentemente, all'articolo 8, dopo la lettera b) inserire la seguente:
   b-bis) Per i comuni di cui agli allegati n. 1, 2 e 2-bis l'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222 del TUEL viene elevata a dieci dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente fino all'esercizio relativo alla cessazione dello stato di emergenza.
*7. 6. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Si autorizzano le casse di previdenza delle professioni tecniche a rilasciare DURC regolari a fronte di una idonea garanzia prestata dagli iscritti mediante deposito di contratti aventi ad oggetto o comunque relativi alla riparazione o ricostruzione di immobili danneggiati dal sisma. Secondo gli stati di avanzamento, qualora il professionista non abbia onorato il debito o le rateizzazioni accordate, a fronte della richiesta di attestazione della regolarità contributiva, la cassa di previdenza richiede agli USR di attivare il potere sostitutivo in suo favore. Gli USR possono trasferire alla Cassa richiedente fino al 50 per cento dell'onorario spettante a sanatoria della posizione contributiva e fino alla concorrenza delle somme dovute.»;
   b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
  5. Il contributo massimo, a carico del Commissario straordinario, per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione privata, è stabilito nella misura, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali, pari a quella determinata attraverso l'applicazione del decreto del Ministero della giustizia del 20 luglio 2012 n. 140 per gli interventi privati e il decreto ministeriale 17 giugno 2016 relativo alle opere pubbliche. Sono considerate opere pubbliche, oltre a quelle definite dalla vigente normativa, tutte quelle attuate attraverso il precedente articolo 14.
7. 7. D'Eramo, Patassini, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:Pag. 568
  1-bis. All'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. Per gli interventi di ricostruzione privata di cui all'articolo 8 è istituito presso gli Uffici speciali per la ricostruzione (USR) un apposito elenco costituito da professionisti che, iscritti all'elenco di cui al comma 1, abbiano dato la propria disponibilità a svolgere l'incarico di collaudatore tecnico amministrativo. Il collaudatore tecnico amministrativo verifica, a mezzo di asseverazione, in sede di presentazione degli stati di avanzamento dei lavori, la documentazione allegata alla richiesta di contributo, con particolare riferimento a quella di rilevanza contabile, e riscontra l'esecuzione delle opere in conformità alle indicazioni progettuali autorizzate e alle previsioni della normativa vigente, al fine della richiesta di erogazione della percentuale del contributo concesso. A consuntivo dei lavori, il collaudatore tecnico amministrativo assevera la regolarità della documentazione richiesta dai provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2 al fine della richiesta di saldo del contributo dando, altresì, riscontro dell'esecuzione di tutte le opere autorizzate e delle eventuali variazioni economiche intervenute entro i limiti previsti dalla normativa. Il collaudatore tecnico amministrativo assevera, inoltre, gli importi da liquidare ai soggetti interessati.
   1-ter. Il conferimento dell'incarico di collaudatore tecnico amministrativo è effettuato dal richiedente il contributo, a seguito di estrazione a campione da parte degli Uffici speciali per la ricostruzione dall'elenco di cui al comma 1-bis del nominativo del professionista e previa acquisizione di apposita autocertificazione con la quale lo stesso dichiara l'assenza di cause di incompatibilità di cui al comma 4 con le imprese invitate a partecipare alla selezione per l'affidamento dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, o con chi riveste cariche societarie nelle stesse imprese e con i professionisti a qualunque titolo incaricati dello svolgimento di attività inerenti alla richiesta di contributo, nonché con l'eventuale amministratore di condominio o presidente di consorzio. Qualora il soggetto estratto incorra in una delle cause di incompatibilità di cui al presente articolo, si procede ad una nuova estrazione a campione»;
   b) al comma 5, primo periodo le parole: «incrementabile fino al 12,5» sono sostituite dalle seguenti: «incrementabile fino al 14,5»;
   c) al comma 5, secondo periodo le parole: «il contributo massimo è pari al 7,5», sono sostituite dalle seguenti: «il contributo massimo è pari al 9,5 per cento»;
   d) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
  «5-bis. Ai tecnici incaricati della redazione dei progetti di riparazione del danno o ricostruzione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici, l'USR riconosce, verificata la completezza della documentazione necessaria all'istruttoria del progetto, una anticipazione del compenso pari al 50 per cento della parcella calcolata ai sensi delle Ordinanze del Commissario straordinario alla Ricostruzione n. 4 e 8 del 2017».
*7. 8. Pella, Polidori, Baldelli, Gelmini, Cortelazzo, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Calabria, Nevi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
  1-bis. All'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:Pag. 569
   a) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. Per gli interventi di ricostruzione privata di cui all'articolo 8 è istituito presso gli Uffici speciali per la ricostruzione (USR) un apposito elenco costituito da professionisti che, iscritti all'elenco di cui al comma 1, abbiano dato la propria disponibilità a svolgere l'incarico di collaudatore tecnico amministrativo. Il collaudatore tecnico amministrativo verifica, a mezzo di asseverazione, in sede di presentazione degli stati di avanzamento dei lavori, la documentazione allegata alla richiesta di contributo, con particolare riferimento a quella di rilevanza contabile, e riscontra l'esecuzione delle opere in conformità alle indicazioni progettuali autorizzate e alle previsioni della normativa vigente, al fine della richiesta di erogazione della percentuale del contributo concesso. A consuntivo dei lavori, il collaudatore tecnico amministrativo assevera la regolarità della documentazione richiesta dai provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2 al fine della richiesta di saldo del contributo dando, altresì, riscontro dell'esecuzione di tutte le opere autorizzate e delle eventuali variazioni economiche intervenute entro i limiti previsti dalla normativa. Il collaudatore tecnico amministrativo assevera, inoltre, gli importi da liquidare ai soggetti interessati.
   1-ter. Il conferimento dell'incarico di collaudatore tecnico amministrativo è effettuato dal richiedente il contributo, a seguito di estrazione a campione da parte degli Uffici speciali per la ricostruzione dall'elenco di cui al comma 1-bis del nominativo del professionista e previa acquisizione di apposita autocertificazione con la quale lo stesso dichiara l'assenza di cause di incompatibilità di cui al comma 4 con le imprese invitate a partecipare alla selezione per l'affidamento dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, o con chi riveste cariche societarie nelle stesse imprese e con i professionisti a qualunque titolo incaricati dello svolgimento di attività inerenti alla richiesta di contributo, nonché con l'eventuale amministratore di condominio o presidente di consorzio. Qualora il soggetto estratto incorra in una delle cause di incompatibilità di cui al presente articolo, si procede ad una nuova estrazione a campione»;
   b) al comma 5, primo periodo le parole: «incrementabile fino al 12,5» sono sostituite dalle seguenti: «incrementabile fino al 14,5»;
   c) al comma 5, secondo periodo le parole: «il contributo massimo è pari al 7,5», sono sostituite dalle seguenti: «il contributo massimo è pari al 9,5 per cento»;
   d) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
  «5-bis. Ai tecnici incaricati della redazione dei progetti di riparazione del danno o ricostruzione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici, l'USR riconosce, verificata la completezza della documentazione necessaria all'istruttoria del progetto, una anticipazione del compenso pari al 50 per cento della parcella calcolata ai sensi delle Ordinanze del Commissario straordinario alla Ricostruzione n. 4 e 8 del 2017».
*7. 9. Trancassini, Foti, Butti.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
  1-bis. All'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. Per gli interventi di ricostruzione privata di cui all'articolo 8 è istituito presso gli Uffici speciali per la ricostruzione (USR) un apposito elenco costituito da professionisti che, iscritti all'elenco di cui al comma 1, abbiano dato la propria disponibilità a svolgere l'incarico di collaudatore tecnico amministrativo. Il collaudatore tecnico amministrativo verifica, Pag. 570a mezzo di asseverazione, in sede di presentazione degli stati di avanzamento dei lavori, la documentazione allegata alla richiesta di contributo, con particolare riferimento a quella di rilevanza contabile, e riscontra l'esecuzione delle opere in conformità alle indicazioni progettuali autorizzate e alle previsioni della normativa vigente, al fine della richiesta di erogazione della percentuale del contributo concesso. A consuntivo dei lavori, il collaudatore tecnico amministrativo assevera la regolarità della documentazione richiesta dai provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2 al fine della richiesta di saldo del contributo dando, altresì, riscontro dell'esecuzione di tutte le opere autorizzate e delle eventuali variazioni economiche intervenute entro i limiti previsti dalla normativa. Il collaudatore tecnico amministrativo assevera, inoltre, gli importi da liquidare ai soggetti interessati.
   1-ter. Il conferimento dell'incarico di collaudatore tecnico amministrativo è effettuato dal richiedente il contributo, a seguito di estrazione a campione da parte degli Uffici speciali per la ricostruzione dall'elenco di cui al comma 1-bis del nominativo del professionista e previa acquisizione di apposita autocertificazione con la quale lo stesso dichiara l'assenza di cause di incompatibilità di cui al comma 4 con le imprese invitate a partecipare alla selezione per l'affidamento dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, o con chi riveste cariche societarie nelle stesse imprese e con i professionisti a qualunque titolo incaricati dello svolgimento di attività inerenti alla richiesta di contributo, nonché con l'eventuale amministratore di condominio o presidente di consorzio. Qualora il soggetto estratto incorra in una delle cause di incompatibilità di cui al presente articolo, si procede ad una nuova estrazione a campione»;
   b) al comma 5, primo periodo le parole: «incrementabile fino al 12,5» sono sostituite dalle seguenti: «incrementabile fino al 14,5»;
   c) al comma 5, secondo periodo le parole: «il contributo massimo è pari al 7,5», sono sostituite dalle seguenti: «il contributo massimo è pari al 9,5 per cento»;
   d) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
  «5-bis. Ai tecnici incaricati della redazione dei progetti di riparazione del danno o ricostruzione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici, l'USR riconosce, verificata la completezza della documentazione necessaria all'istruttoria del progetto, una anticipazione del compenso pari al 50 per cento della parcella calcolata ai sensi delle Ordinanze del Commissario straordinario alla Ricostruzione n. 4 e 8 del 2017».
*7. 10. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il comma 5 è sostituito dal seguente:
  «5. Il contributo massimo, a carico del Commissario straordinario, per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione privata, è calcolato, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali, sulla base del decreto ministeriale 17 giugno 2016. Al contributo massimo suddetto può essere applicata una riduzione non superiore al 20 per cento.».
**7. 11. Labriola, Barelli, Ruffino, Calabria, Gelmini, Mazzetti, Baldelli, Cortelazzo, Battilocchio, Polverini, Polidori, Casino, Giacometto, Martino, Nevi, Spena, Marrocco, Rotondi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il comma 5 è sostituito dal seguente:Pag. 571
  «5. Il contributo massimo, a carico del Commissario straordinario, per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione privata, è calcolato, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali, sulla base del decreto ministeriale 17 giugno 2016. Al contributo massimo suddetto può essere applicata una riduzione non superiore al 20 per cento.».
**7. 12. Trancassini, Prisco, Foti, Butti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il comma 5 è sostituito dal seguente:
  «5. Il contributo massimo, a carico del Commissario straordinario, per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione privata, è calcolato, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali, sulla base del decreto ministeriale 17 giugno 2016. Al contributo massimo suddetto può essere applicata una riduzione non superiore al 20 per cento.».
**7. 13. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, il comma 5 è sostituito dal seguente:
  «5. Il contributo massimo a carico del commissario straordinario, per tutte le attività tecniche poste in essere sia per la ricostruzione privata che pubblica è calcolato al netto dell'IVA e dei contributi previdenziali sulla base del decreto ministeriale 17 giugno 2016. Al contributo massimo dovrà essere applicato uno sconto pari al 40 per cento.».
7. 14. Baldelli, Polidori, Gelmini, Nevi, Spena, Cortelazzo, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Calabria, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il comma 7 è sostituito dal seguente:
  «7. Per gli interventi di ricostruzione privata diversi da quelli previsti dall'articolo 8, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono stabiliti i criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi contemporanei che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale. Non sono previsti limiti per incarichi per la redazione della Relazione Geologica, della Risposta Sismica Locale e per il collaudo.».
7. 15. Mazzetti, Nevi, Cortelazzo, Gelmini, Baldelli, Polverini, Casino, Giacometto, Labriola, Ruffino, Battilocchio, Barelli, Martino, Calabria, Spena, Marrocco, Rotondi.

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le limitazioni di cui al primo periodo non si applicano agli incarichi per la redazione della Relazione Geologica, della Risposta Sismica Locale e per il collaudo»;
   b) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
  «7.1. Al fine di coadiuvare le attività di progettazione e direzione lavori, il professionista incaricato può avvalersi, anche non in forma subordinata, della collaborazione di tecnici che operano sotto la sua stretta sorveglianza e responsabilità tecnica, restando valido quanto stabilito dal comma 4. Per i pagamenti dei suddetti collaboratori si applicano le disposizioni di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativi a Pag. 572contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, al fine di prevenire infiltrazioni criminali.»,.
7. 16. D'Eramo, Patassini, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  All'articolo 7, comma 2, dopo le parole: anticipazioni ai professionisti, aggiungere le seguenti: e per i soggetti che eseguono le indagini ed analisi distruttive ed i sondaggi e relative prove.
7. 18. (ex 1. 035) Baldelli, Cortelazzo, Polidori, Gelmini, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Calabria, Nevi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: in ogni caso le prestazioni e indagini dei professionisti afferenti alla fase di progettazione sono integralmente saldate all'atto dell'emissione del «SAL zero». All'emissione del decreto di concessione del contributo le somme anticipate vengono trasferite al fondo di contabilità speciale in dotazione al Commissario Straordinario.
7. 17. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifiche all'articolo 35 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  All'articolo 35 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. La realizzazione degli interventi relativi alla riparazione, al ripristino o alla ricostruzione di edifici privati danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, per i quali è concesso un contributo ai sensi dell'articolo 6 del presente decreto, è assoggettata alle disposizioni previste per le stazioni appaltanti pubbliche relativamente alla osservanza integrale dei contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative, il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto e in particolare per i lavori di quelli del settore edilizia, nonché con riguardo al possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC).»;
   b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Nel caso in cui il documento unico di regolarità contributiva evidenzi irregolarità contributive della impresa esecutrice dei lavori, l'Ufficio speciale chiede allo sportello unico la quantificazione della situazione debitoria dell'impresa nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e della Cassa edile relativamente ai lavori per i quali è stata richiesta l'erogazione della rata di contributo e dispone con le modalità di cui agli articoli 4 o 5 la liquidazione agli enti medesimi delle somme dovute avvalendosi del contributo concesso al richiedente».
    3) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
  «3-bis. Il Commissario straordinario promuove la stipula di intese con gli enti di cui al comma 2-bis, al fine di una definizione semplificata delle procedure per il rilascio del documento di regolarità contributiva di cui al presente articolo.Pag. 573
   3-ter. L'obbligo di iscrizione alle Casse edili/Edilcasse di cui al comma 3 riguarda, nel caso di lavoratori distaccati ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ivi compresi i distacchi nell'ambito dei contratti di imprese o dei gruppi di imprese, sia l'impresa distaccante sia quella distaccataria.».
*7. 01. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifiche all'articolo 35 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  All'articolo 35 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. La realizzazione degli interventi relativi alla riparazione, al ripristino o alla ricostruzione di edifici privati danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, per i quali è concesso un contributo ai sensi dell'articolo 6 del presente decreto, è assoggettata alle disposizioni previste per le stazioni appaltanti pubbliche relativamente alla osservanza integrale dei contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative, il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto e in particolare per i lavori di quelli del settore edilizia, nonché con riguardo al possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC).»;
   b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Nel caso in cui il documento unico di regolarità contributiva evidenzi irregolarità contributive della impresa esecutrice dei lavori, l'Ufficio speciale chiede allo sportello unico la quantificazione della situazione debitoria dell'impresa nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e della Cassa edile relativamente ai lavori per i quali è stata richiesta l'erogazione della rata di contributo e dispone con le modalità di cui agli articoli 4 o 5 la liquidazione agli enti medesimi delle somme dovute avvalendosi del contributo concesso al richiedente».
    3) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
  «3-bis. Il Commissario straordinario promuove la stipula di intese con gli enti di cui al comma 2-bis, al fine di una definizione semplificata delle procedure per il rilascio del documento di regolarità contributiva di cui al presente articolo.
   3-ter. L'obbligo di iscrizione alle Casse edili/Edilcasse di cui al comma 3 riguarda, nel caso di lavoratori distaccati ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ivi compresi i distacchi nell'ambito dei contratti di imprese o dei gruppi di imprese, sia l'impresa distaccante sia quella distaccataria.».
*7. 02. Cortelazzo, Baldelli, Ruffino, Gelmini, Labriola, Mazzetti, Polidori, Casino, Giacometto, Martino, Calabria, Nevi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi.

ART. 8.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire la lettera a), con la seguente: a) al comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2018, nell'esercizio 2019 e negli esercizi relativi alle annualità 2020, 2021 e 2022 è altresì differito, senza Pag. 574applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al terzo, al quarto, al quinto, al sesto e settimo anno immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi».
   b) alla lettera b) sostituire le parole: 31 dicembre 2020 con le seguenti: al 31 dicembre 2022.

  Conseguentemente, al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a) sostituire le parole: 1,05 milioni con le seguenti: 1,66 milioni sostituire le parole: 0,32 milioni con le seguenti: 1.34 milioni sostituire le parole: 0,54 milioni con le seguenti: 1,76 milioni sostituire le parole: 2,21 milioni con le seguenti: 3,43 milioni, sostituire le parole: 1,27 milioni con le seguenti: 2,49 milioni;
   b) alla lettera b) sostituire le parole: «al 2029» con le seguenti: «al 2031».
8. 1. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire la lettera a) con la seguente: « a) al comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente: “Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2018, nell'esercizio 2019 e negli esercizi relativi alle annualità 2020, 2021 e 2022 è altresì differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo, al secondo, al terzo, al quarto e quinto anno immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi”.».
   b) alla lettera b) sostituire le parole: «31 dicembre 2020» con le seguenti: «31 dicembre 2022.».
*8. 2. Muroni, Stumpo.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire la lettera a) con la seguente: « a) al comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente: “Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2018, nell'esercizio 2019 e negli esercizi relativi alle annualità 2020, 2021 e 2022 è altresì differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo, al secondo, al terzo, al quarto e quinto anno immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi”.».
   b) alla lettera b) sostituire le parole: «31 dicembre 2020» con le seguenti: «31 dicembre 2022.».
*8. 3. Trancassini, Foti, Butti.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire la lettera a) con la seguente: « a) al comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente: “Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2018, nell'esercizio 2019 e negli esercizi relativi alle annualità 2020, 2021 e 2022 è altresì differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo, al secondo, al terzo, al quarto e quinto anno immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della Pag. 575periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi”.».
   b) alla lettera b) sostituire le parole: «31 dicembre 2020» con le seguenti: «31 dicembre 2022.».
*8. 4. Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Emiliozzi, Gallinella, Ilaria Fontana, Cataldi, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Flati, Ciprini, Giuliodori, Parisse, Maurizio Cattoi, Berardini, Grippa, Colletti, Vacca, Del Grosso, Torto, Corneli, Roberto Rossini.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire la lettera a) con la seguente: « a) al comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente: “Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2018, nell'esercizio 2019 e negli esercizi relativi alle annualità 2020, 2021 e 2022 è altresì differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo, al secondo, al terzo, al quarto e quinto anno immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi”.».
   b) alla lettera b) sostituire le parole: «31 dicembre 2020» con le seguenti: «31 dicembre 2022.».
*8. 5. Fregolent, Occhionero, Annibali.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire la lettera a) con la seguente: « a) al comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente: “Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2018, nell'esercizio 2019 e negli esercizi relativi alle annualità 2020, 2021 e 2022 è altresì differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo, al secondo, al terzo, al quarto e quinto anno immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi”.».
   b) alla lettera b) sostituire le parole: «31 dicembre 2020» con le seguenti: «31 dicembre 2022.».
*8. 6. Melilli, Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Orlando, Pellicani, Verini.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire la lettera a) con la seguente: « a) al comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente: “Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2018, nell'esercizio 2019 e negli esercizi relativi alle annualità 2020, 2021 e 2022 è altresì differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo, al secondo, al terzo, al quarto e quinto anno immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi”.».
   b) alla lettera b) sostituire le parole: «31 dicembre 2020» con le seguenti: «31 dicembre 2022.».
*8. 7. Pella, Polidori, Baldelli, Gelmini, Cortelazzo, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Calabria, Nevi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:Pag. 576
   a-bis) al comma 2-bis le parole: «per la durata di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite dalle parole: «per tutta la durata dello stato di emergenza».

  Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  1-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 136, della legge 7 aprile 2014, n. 56, al sindaco e agli assessori dei Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, in cui sia stata individuata da un'ordinanza sindacale una «zona rossa», è data facoltà di applicare l'indennità di funzione prevista dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, per la classe di comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti, come rideterminata in base alle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con oneri a carico del bilancio comunale. Ugualmente il numero di assessori nominabili potrà essere adeguato al numero di assessori nominabili nelle amministrazioni con popolazione tra 10.000 e 30.000 abitanti. Agli oneri conseguenti si provvede con le risorse di cui al comma 3 dell'articolo 4 del citato decreto-legge 189 del 2016. A tal fine la contabilità speciale intestata al Commissario straordinario è incrementata per tutta la durata dello stato di emergenza nel limite di 2 milioni di euro annui.

  1-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8. 8. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) al comma 2-bis, le parole: «per la per la durata di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite con le seguenti: «per tutta la durata dello stato di emergenza».

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 136, della legge 7 aprile 2014, n. 56, al sindaco e agli assessori dei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, in cui sia stata individuata da un'ordinanza sindacale una «zona rossa», è data facoltà di applicare l'indennità di funzione prevista dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, per la classe di comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti, come rideterminata in base alle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 10, del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con oneri a carico del bilancio comunale. Ugualmente il numero di assessori nominabili potrà essere adeguato al numero di assessori nominabili nelle amministratori con popolazione tra 10.000 e 30.000 abitanti.
*8. 9. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Pag. 577

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) al comma 2-bis, le parole: «per la per la durata di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite con le seguenti: «per tutta la durata dello stato di emergenza».

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 136, della legge 7 aprile 2014, n. 56, al sindaco e agli assessori dei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, in cui sia stata individuata da un'ordinanza sindacale una «zona rossa», è data facoltà di applicare l'indennità di funzione prevista dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, per la classe di comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti, come rideterminata in base alle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 10, del decreto –legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con oneri a carico del bilancio comunale. Ugualmente il numero di assessori nominabili potrà essere adeguato al numero di assessori nominabili nelle amministratori con popolazione tra 10.000 e 30.000 abitanti.
*8. 10. Pella, Polidori, Baldelli, Gelmini, Cortelazzo, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Calabria, Nevi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi.

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) al comma 2-bis, le parole: «per la durata di tre dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024».

  Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 136, della legge 7 aprile 2014, n. 56, al sindaco e agli assessori dei Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, si applica l'indennità di funzione prevista dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, per la classe di comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti, come rideterminata in base alle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con oneri a carico della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
8. 13. Melilli.

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) al comma 2-bis le parole: «per la durata di tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «per la durata di 6 anni».
8. 14. Fregolent, Occhionero, Annibali.

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) al comma 2-bis le parole: «per la durata di tre anni dalla data di entrata Pag. 578in vigore della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «per tutta la durata dello stato di emergenza».
*8. 11. Melilli, Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Orlando, Pellicani, Verini.

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) al comma 2-bis le parole: «per la durata di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «per tutta la durata dello stato di emergenza».
*8. 12. Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Emiliozzi, Gallinella, Ilaria Fontana, Cataldi, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Flati, Ciprini, Giuliodori, Parisse, Maurizio Cattoi, Berardini, Grippa, Colletti, Vacca, Del Grosso, Torto, Corneli, Roberto Rossini.

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:
  «2-ter. Per i comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito “E” ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, rispetto agli edifici esistenti alla data dell'evento sismico, si dispone la riclassificazione della sede, ai fini dell'assegnazione del segretario comunale, da IV a III della tabella A di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972 n. 749».
**8. 15. Trancassini, Prisco, Foti, Butti.

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:
  «2-ter. Per i comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito “E” ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, rispetto agli edifici esistenti alla data dell'evento sismico, si dispone la riclassificazione della sede, ai fini dell'assegnazione del segretario comunale, da IV a III della tabella A di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972 n. 749».
**8. 16. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:
  «2-ter. Per i comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito “E” ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, rispetto agli edifici esistenti alla data dell'evento sismico, si dispone la riclassificazione della sede, ai fini dell'assegnazione del segretario comunale, da IV a III della tabella A di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972 n. 749».
**8. 17. Cortelazzo, Mazzetti, Baldelli, Gelmini, Barelli, Battilocchio, Polverini, Polidori, Casino, Giacometto, Labriola, Ruffino, Calabria, Martino, Nevi, Spena, Marrocco, Rotondi.

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:Pag. 579
   a bis) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:
  «2-ter. I comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del presente decreto possono avvalersi di segretari comunali di fascia B, indipendentemente dalla rispettiva classificazione della sede, per tutta la durata della ricostruzione. In carenza dei Segretari Comunali, i Vice Segretari, che li sostituiscono, possono mantenere l'incarico finché necessario. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono posti a carico della struttura commissariale, ai sensi dell'articolo 4, comma 3».
*8. 18. Trancassini, Foti, Butti.

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a bis) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:
  «2-ter. I comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del presente decreto possono avvalersi di segretari comunali di fascia B, indipendentemente dalla rispettiva classificazione della sede, per tutta la durata della ricostruzione. In carenza dei Segretari Comunali, i Vice Segretari, che li sostituiscono, possono mantenere l'incarico finché necessario. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono posti a carico della struttura commissariale, ai sensi dell'articolo 4, comma 3».
*8. 19. Pella, Polidori, Baldelli, Gelmini, Cortelazzo, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Calabria, Nevi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi.

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a bis) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:
  «2-ter. I comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del presente decreto possono avvalersi di segretari comunali di fascia B, indipendentemente dalla rispettiva classificazione della sede, per tutta la durata della ricostruzione. In carenza dei Segretari Comunali, i Vice Segretari, che li sostituiscono, possono mantenere l'incarico finché necessario. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono posti a carico della struttura commissariale, ai sensi dell'articolo 4, comma 3».
*8. 20. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   b-bis) al comma 4 sono apportate le seguenti modifiche:
    1) al primo periodo le parole: «per gli anni 2017-2021» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2017-2022»;
    2) al secondo periodo le parole: «a decorrere dal 2022» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 2023»;

  Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  «1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera b-bis), pari a 10,6 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto legge 29 novembre 2004, n. 283, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
**8. 21. Fregolent.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   b-bis) al comma 4 sono apportate le seguenti modifiche:Pag. 580
    1) al primo periodo le parole: «per gli anni 2017-2021» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2017-2022»;
    2) al secondo periodo le parole: «a decorrere dal 2022» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 2023»;

  Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  «1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera b-bis), pari a 10,6 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 283, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
**8. 22. Muroni, Stumpo.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   b-bis) al comma 4 sono apportate le seguenti modifiche:
    1) al primo periodo le parole: «per gli anni 2017-2021» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2017-2022»;
    2) al secondo periodo le parole: «a decorrere dal 2022» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 2023»;

  Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  «1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera b-bis), pari a 10,6 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 283, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
**8. 23. Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Emiliozzi, Gallinella, Ilaria Fontana, Cataldi, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Flati, Ciprini, Giuliodori, Parisse, Maurizio Cattoi, Berardini, Grippa, Colletti, Vacca, Del Grosso, Torto, Corneli, Roberto Rossini.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   b-bis) al comma 4 sono apportate le seguenti modifiche:
    1) al primo periodo le parole: «per gli anni 2017-2021» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2017-2022»;
    2) al secondo periodo le parole: «a decorrere dal 2022» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 2023»;

  Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  «1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera b-bis), pari a 10,6 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 283, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
**8. 24. Melilli, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Orlando, Pellicani.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   b-bis) al comma 4 sono apportate le seguenti modifiche:
    1) al primo periodo le parole: «per gli anni 2017-2021» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2017-2022»;
    2) al secondo periodo le parole: «a decorrere dal 2022» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 2023»;

  Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:Pag. 581
  «1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera b-bis), pari a 10,6 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 283, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
**8. 25. Patassini, Latini, Paolini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Lucchini, Marchetti, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri, Comaroli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Dopo l'articolo 45 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto il seguente:
  «45-bis. (Estensione disposizioni sul sostegno ai reddito dei lavoratori) – 1. Le regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 possono disporre delle risorse residue di cui all'articolo 45 del decreto-legge n. 189 del 2016 e successive modificazioni e integrazioni per misure a tutela dell'occupazione.
   2. A tal fine, le regioni possono destinare una parte delle risorse residue di cui alla Convenzione stipulata in data 23 gennaio 2017 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria, considerate quali limite massimo di spesa, per la proroga, anche nel 2019, delle misure di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, dello stesso decreto-legge n. 189 del 2016 ai fini dell'individuazione dell'ambito di riconoscimento delle predette misure.
   3. Le regioni possono altresì destinare una parte delle stesse risorse residue di cui al comma 2, considerate quali limite massimo di spesa, anche con misure di politiche attive del lavoro in favore di coloro che hanno perso il proprio posto di lavoro o abbiano avuto più difficoltà a ricollocarsi nel mercato del lavoro dopo gli eventi sismici del 2016 e 2017.».
8. 69. (ex 8. 01) Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 47 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2020 i soggetti di cui al comma 1 che svolgono attività economica ed effettuano interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati, sono esentati dal versare l'imposta sul valore aggiunto sulle fatture emesse dagli affidatari dei lavori iscritti all'Anagrafe di cui all'articolo 30, se detraibile.

  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
8. 70. (ex 8. 02) Morgoni.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 48, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 24 Pag. 582agosto 2016» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla data del 31 dicembre 2022»;
   b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «la sospensione di cui al presente comma, è estesa alla tassa sui rifiuti (TARI), di cui alla legge n. 147 del 2013».
8. 26. Mazzetti, Ruffino, Gelmini, Nevi, Spena, Polidori, Baldelli, Cortelazzo, Casino, Giacometto, Labriola, Martino, Calabria, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al comma 2 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, le parole: «per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 24 agosto 2016» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla data del 31 dicembre 2022».
8. 27. Polidori, Pella, Baldelli, Gelmini, Cortelazzo, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Calabria, Nevi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 48, comma 7 le parole: «al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
*8. 28. Cataldi, Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Emiliozzi, Gallinella, Flati, Ciprini, Giuliodori, Parisse, Maurizio Cattoi, Berardini, Davide Crippa, Colletti, Vacca, Del Grosso, Torto, Corneli, Roberto Rossini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 48, comma 7 le parole: «al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
*8. 29. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al comma 16 dell'articolo 48, al primo periodo, le parole: «fino all'anno di imposta 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno di imposta 2021».

  Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  «4-bis. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, stimato in 1,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».
8. 30. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 7 dell'ordinanza del commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio 2017, al comma 1, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2020».

  1-ter. All'articolo 9 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017, al comma 1, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2020».
8. 44. Marchetti, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Gobbato, Pag. 583Latini, Lucchini, Paolini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  «2. Gli adempimenti e i pagamenti di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono effettuati da coloro che non li hanno effettuati in forza della sospensione prevista dalle norme citate a decorrere dal 15 dicembre 2020 con le modalità e nei termini fissati dalle medesime disposizioni, ma nel limite del 40 per cento degli importi dovuti. Coloro che hanno già eseguito i pagamenti e gli adempimenti previsti dall'articolo 48, commi 11 e 13 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, hanno diritto: (a) per quanto riguarda il pagamento dei tributi di cui all'articolo 48, comma 11, decreto-legge 189 del 2016, a vedersi riconosciuta una somma a titolo di credito di imposta da utilizzare in via proporzionale in 36 mesi e pari al 60 per cento delle somme di cui all'articolo 48, commi 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, già corrisposte; (b) per quanto riguarda il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 48, comma 13, decreto-legge 189 del 2016, a vedersi riconosciuta una detrazione dagli importi da versare a questi stessi titoli per i prossimi 36 mesi per somma pari al 60 per cento delle somme di cui all'articolo 48, commi 13 del decreto-legge 17 ottobre 2016 già versate. Il maggior versamento effettuato è rimborsato, anche attraverso rateizzazione in due anni, nel limite di 5 milioni annui, per gli anni 2020 e 2021. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma. All'onere derivante dalla presente disposizione valutato in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.».
8. 45. Patassini, D'Eramo, Latini, Paolini, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Lucchini, Marchetti, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Al comma 2, sostituire le parole: 15 gennaio 2020 con le seguenti: 15 dicembre 2020.

  Conseguentemente, al comma 4, alinea, sostituire le parole: «13,95 milioni» con le seguenti: «16,95 milioni» e aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   « b-bis. Quanto a 3,3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte, corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019- 2021, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».
8. 46. Patassini, D'Eramo, Latini, Paolini, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Lucchini, Marchetti, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Al comma 2, sostituite le parole: 15 gennaio 2020 con le seguenti: dal giorno Pag. 584successivo alla data di cessazione dello stato di emergenza.
8. 47. Trancassini, Prisco, Foti, Butti

  Al comma 2, sostituire le parole: 15 gennaio 2020 con le seguenti: 15 aprile 2020.
8. 48. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
   Del pari, i soggetti che non hanno usufruito della sospensione prevista dall'articolo 48, commi 11 e 13 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, ovvero che dopo aver usufruito di tale sospensione hanno già eseguito gli adempimenti e i pagamenti di cui alle disposizioni citate, hanno diritto a vedersi riconosciuta una somma a titolo di credito di imposta pari al 60 per cento delle somme di cui all'articolo 48, commi 11 e 13 del decreto-legge 17 ottobre 2016, già corrisposte. Il maggior versamento effettuato è rimborsato, anche attraverso rateizzazione in due anni, nel limite di 5 milioni annui, per gli anni 2020 e 2021. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma. All'onere derivante dalla presente disposizione, valutata in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
8. 49. Patassini, D'Eramo, Latini, Paolini, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Lucchini, Marchetti, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
   Ai soggetti che, pur avendo diritto al rinvio, non ne hanno fatto richiesta, si applica la riduzione degli importi dovuti nella misura di cui al presente comma. Il maggior versamento effettuato è rimborsato. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma.
*8. 50. Trancassini, Prisco, Foti, Butti.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
   Ai soggetti che, pur avendo diritto al rinvio, non ne hanno fatto richiesta, si applica la riduzione degli importi dovuti nella misura di cui al presente comma. Il maggior versamento effettuato è rimborsato. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma.
*8. 51. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
   I titolari di reddito di impresa e gli esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica Pag. 58526 ottobre 1972, n. 633, in relazione agli importi da loro dovuti, applicano il predetto limite del 40 per cento nel rispetto dei Regolamenti UE n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.
8. 52. Gabriele Lorenzoni, Cataldi, Zennaro, Emiliozzi, Gallinella, Ilaria Fontana, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Rospi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Flati, Ciprini, Giuliodori, Parisse, Maurizio Cattoi, Berardini, Grippa, Colletti, Vacca, Del Grosso, Torto, Corneli, Roberto Rossini.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. La riduzione delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui al comma 2 è riconosciuta nel rispetto della normativa dell'Unione sugli aiuti de minimis e, per la misura eccedente, nei limiti del danno direttamente subito a causa del sisma e previa dimostrazione dello stesso, ai sensi dell'articolo 50 del Reg.(UE) 651/2014.

  2-ter. La determinazione dell'ammontare del danno complessivamente risarcibile deve essere effettuata tenendo conto di tutte le altre agevolazioni che sono state concesse al fine di compensare il medesimo danno.
  2-quater. Con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, è disciplinato il procedimento per il riconoscimento dell'agevolazione di cui al comma 2.
8. 53. Le Relatrici.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Sono esentati dagli adempimenti di cui al comma 2 i soggetti residenti nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che presentano una percentuale superiore al 50 per cento degli edifici dichiarati inagibili con esito «E» ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, rispetto agli edifici esistenti alla data dell'evento sismico.
8. 54. Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Emiliozzi, Gallinella, Ilaria Fontana, Cataldi, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Rospi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Flati, Ciprini, Giuliodori, Parisse, Maurizio Cattoi, Berardini, Grippa, Colletti, Vacca, Del Grosso, Torto, Corneli, Roberto Rossini.

  Sostituire il comma 3, con il seguente:
  3. All'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, il comma 24 è sostituito dal seguente:
  «24. Le autorità di regolazione di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con propri provvedimenti adottati entro trenta giorni della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, prevedono esenzioni del pagamento delle forniture di energia elettrica, gas, acqua e telefonia comprensive sia degli oneri generali di sistema che degli eventuali consumi, dall'ordinanza di inagibilità o dell'ordinanza sindacale di sgombero fino alla revoca delle medesime, individuando anche le modalità per la copertura delle esenzioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo».

Pag. 586

8. 55. Baldelli, Mazzetti, Polidori, Gelmini, Cortelazzo, Casino, Giacometto, Labriola, Ruffino, Martino, Calabria, Nevi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. All'articolo 2-bis, comma 24, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al primo periodo le parole: «1o gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2021»;
   b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La sospensione si applica a tutti i punti di prelievo presenti nei comuni interessati indipendentemente dalla data di attivazione, anche successivamente all'evento sismico».
*8. 65. Patassini, D'Eramo, Latini, Paolini, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Lucchini, Marchetti, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. All'articolo 2-bis, comma 24, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al primo periodo le parole: «1o gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2021»;
   b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La sospensione si applica a tutti i punti di prelievo presenti nei comuni interessati indipendentemente dalla data di attivazione, anche successivamente all'evento sismico».
*8. 66. Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Emiliozzi, Gallinella, Ilaria Fontana, Cataldi, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Rospi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Flati, Ciprini, Giuliodori, Parisse, Maurizio Cattoi, Berardini, Grippa, Colletti, Vacca, Del Grosso, Torto, Corneli, Roberto Rossini.

  Al comma 3 sostituire le parole: 1o gennaio 2021 con le seguenti: 1o gennaio 2023.
8. 56. Acquaroli, Trancassini, Prisco, Foti, Butti.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La sospensione si applica a tutti i punti di prelievo presenti nei comuni interessati indipendentemente dalla data di attivazione, anche successivamente all'evento sismico».
*8. 57. Trancassini, Prisco, Foti, Butti.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La sospensione si applica a tutti i punti di prelievo presenti nei comuni interessati indipendentemente dalla data di attivazione, anche successivamente all'evento sismico».
*8. 58. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  «4-bis. La riduzione del versamento prevista dal comma 2 si applica anche nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 145. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma».
*8. 62. Trancassini, Prisco, Foti, Butti.

Pag. 587

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  «4-bis. La riduzione del versamento prevista dal comma 2 si applica anche nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 145. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma».
*8. 63. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche all'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. All'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 7-bis è soppressa la parola: «pubblici».
   b) dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:
  8-bis. Per garantire la piena funzionalità degli Uffici Speciali per la Ricostruzione, le risorse finanziarie non spese di cui all'articolo 3, comma 1, quarto e sesto periodo, possono essere utilizzate per la finalità di cui all'articolo 3, comma 2. Le risorse non spese per le singole annualità possono essere utilizzate negli anni successivi.

  8-ter. Per le stesse finalità di cui al comma 8-bis possono essere utilizzate, fino ad un importo massimo di 40 milioni di euro, le risorse di cui all'articolo 1, comma 989, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
8. 03. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  All'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 7-bis è soppressa la parola: «pubblici».
   b) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente;
   «8-bis. Per garantire la piena funzionalità degli Uffici Speciali per la Ricostruzione, le risorse finanziarie non spese di cui al quarto e sesto periodo del comma 1 del medesimo articolo 3 possono essere utilizzate per la finalità di cui al comma 2 dell'articolo 3 del presente decreto-legge. Le risorse non spese per le singole annualità possono essere utilizzate negli anni successivi.»
8. 04. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche all'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. All'articolo 50-bis sono aggiunte le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1-bis le parole: «con efficacia limitata agli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «con efficacia limitata alla permanenza dello stato di emergenza»;
   b) al comma 3-bis il periodo: «I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo possono essere rinnovati, per una durata non superiore al 31 dicembre 2019», è sostituito dal seguente: «I contratti di Pag. 588collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo possono essere rinnovati per una durata non superiore al 31 dicembre 2020».

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  «4-bis. Alla copertura dei maggiori oneri derivante dal comma 1-bis, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2020-2022 nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero»
8. 047. (ex 8. 31) Baldelli, Polidori, Gelmini, Cortelazzo, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Calabria, Nevi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche all'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. All'articolo 50-bis, comma 1-ter, le parole: «per gli anni 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2020», le parole: «fino a 200 unità» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 300 unità» e le parole da: «4,150 milioni di euro» fino a: «l'anno 2020» sono sostituite con le seguenti: «12,450 milioni di euro per l'anno 2020».
*8. 048. (ex 8. 32) Muroni, Stumpo.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche all'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. All'articolo 50-bis, comma 1-ter, le parole: «per gli anni 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2020», le parole: «fino a 200 unità» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 300 unità» e le parole da: «4,150 milioni di euro» fino a: «l'anno 2020» sono sostituite con le seguenti: «12,450 milioni di euro per l'anno 2020».
*8. 049. (ex 8. 33) Braga, Melilli, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Orlando, Pellicani, Verini.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche all'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. All'articolo 50-bis, comma 1-ter, le parole: «per gli anni 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2020», le parole: «fino a 200 unità» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 300 unità» e le parole da: «4,150 milioni di euro» fino a: «l'anno 2020» sono sostituite con le seguenti: «12,450 milioni di euro per l'anno 2020».
*8. 050. (ex 8. 34) Fregolent, D'Alessandro, Occhionero, Annibali.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche all'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. All'articolo 50-bis, comma 1-ter, le parole: «per gli anni 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2020», le parole: «fino a 200 unità» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 300 unità» e le parole da: «4,150 milioni di euro» fino a: «l'anno 2020» sono sostituite con le seguenti: «12,450 milioni di euro per l'anno 2020».
*8. 051. (ex 8. 35) Trancassini, Foti, Butti, Prisco.

Pag. 589

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche all'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. All'articolo 50-bis, comma 1-ter, le parole: «per gli anni 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2020», le parole: «fino a 200 unità» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 300 unità» e le parole da: «4,150 milioni di euro» fino a: «l'anno 2020» sono sostituite con le seguenti:«12,450 milioni di euro per l'anno 2020».
*8. 052. (ex 8. 36) Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche all'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. All'articolo 50-bis, comma 1-ter, le parole: «per gli anni 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2020», le parole: «fino a 200 unità» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 300 unità» e le parole da: «4,150 milioni di euro» fino a: «l'anno 2020» sono sostituite con le seguenti: «12,450 milioni di euro per l'anno 2020».
*8. 053. (ex 8. 37) Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Emiliozzi, Gallinella, Ilaria Fontana, Cataldi, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Flati, Ciprini, Giuliodori, Parisse, Maurizio Cattoi, Berardini, Grippa, Colletti, Vacca, Del Grosso, Torto, Corneli, Roberto Rossini.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche all'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. All'articolo 50-bis, comma 1-ter, le parole: «per gli anni 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2020», le parole: «fino a 200 unità» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 300 unità» e le parole da: «4,150 milioni di euro» fino a: «l'anno 2020» sono sostituite con le seguenti: «12,450 milioni di euro per l'anno 2020».
*8. 054. (ex 8. 38) Fregolent.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche all'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. All'articolo 50-bis, comma 1-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, le parole: «fino a 200 unità» sono sostituite dalle seguenti: «fino a mille unità» e le parole «e 8,300 milioni per l'anno 2020» sono sostituite con le seguenti: «e 41,500 milioni per l'anno 2020».

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma: « 4-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
**8. 055. (ex 8. 39) Fregolent, D'Alessandro, Occhionero, Annibali.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche all'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. All'articolo 50-bis, comma 1-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, le parole: «fino a 200 unità» sono sostituite Pag. 590dalle seguenti: «fino a mille unità» e le parole «e 8,300 milioni per l'anno 2020» sono sostituite con le seguenti: «e 41,500 milioni per l'anno 2020».

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma: « 4-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
**8. 056. (ex 8. 42) Trancassini, Foti, Butti, Prisco.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche all'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. All'articolo 50-bis, comma 1-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, le parole: «fino a 200 unità» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 600 unità» e le parole «e 8,300 milioni per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «e 24,900 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021».

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma: « 4-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, nel limite di 16,600 milioni di euro per l'annualità 2020 e di 24,900 milioni per l'annualità 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
8. 057. (ex 8. 40) Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche all'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. All'articolo 50-bis, comma 1-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole «fino a 200 unità» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 600 unità» e le parole «e 8,300 milioni per l'anno 2020» sono sostituite con le seguenti: «e 24,900 milioni per l'anno 2020».

  Conseguentemente, aggiungere infine, il seguente comma: «4-bis. Agli oneri di cui al comma 1-bis, si provvede nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2020, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2020-2022 nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
8. 058. (ex 8. 41) Pella, Cortelazzo, Polidori, Gelmini, Baldelli, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Calabria, Nevi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche all'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. All'articolo 50-bis, comma 1-ter, le parole «fino a 200 unità» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 600 unità» e le parole: «e 8,300 milioni per l'anno 2020» Pag. 591sono sostituite dalle seguenti: «e 24,900 milioni per l'anno 2020».
8. 059. (ex 8. 43) Trancassini, Foti, Butti.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche all'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. All'articolo 50-bis, comma 1-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la parola: «200» è sostituita dalla seguente: «500»;
   b) le parole: «8,300 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «20,750 milioni»

  È aggiunto infine il seguente periodo: «Le risorse non spese nel singolo anno possono essere utilizzate negli anni successivi»
8. 060. (ex 8. 67) (ex 8. 05) Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche all'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. All'articolo 50-bis, comma 1-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le risorse non spese nel singolo anno possono essere utilizzate negli anni successivi».
8. 061. (ex 8. 68) (ex 8. 06) Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Emiliozzi, Gallinella, Ilaria Fontana, Cataldi, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Flati, Ciprini, Giuliodori, Parisse, Maurizio Cattoi, Berardini, Grippa, Colletti, Vacca, Del Grosso, Torto, Corneli, Roberto Rossini.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche all'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  All'articolo 50-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:
  «1-quater. Le deroghe di cui al comma 1 sono applicabili anche nelle ipotesi per le quali i comuni di cui agli allegati 1 e 2, in relazione ai mutati fabbisogni connessi a all'espletamento delle funzioni attribuite dalla presente norma, procedono, con risorse finanziarie proprie, ad assunzioni a tempo indeterminato, anche utilizzando graduatorie esistenti relative al personale in possesso delle professionalità declinate dal medesimo comma 1».
8. 07. Melilli.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
   1. All'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 2, le parole: «previa dichiarazione, qualora si tratti di professionisti, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di non iscrizione o avvenuta sospensione dall'elenco speciale dei professionisti, di cui all'articolo 34 del presente decreto», sono sostituite con le seguenti: «qualora si tratti di professionisti, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vale quanto disposto dall'articolo 53 del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018».
8. 08. Acquaroli, Trancassini, Foti, Butti.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis. Pag. 592
(Modifiche all'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. Al comma 2, dell'articolo 50-bis del decreto-legge 189 del 2016, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al primo periodo, dopo le parole: «dall'elenco speciale dei professionisti», sono inserite le parole: «relativamente al territorio dell'Ente di appartenenza e, per i Comuni, anche per i territori dei Comuni confinanti»;
   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono fatti salvi gli incarichi assunti all'entrata in vigore della presente disposizione.»;

  2. Dopo il comma 2 dell'articolo 50-bis del decreto-legge 189 del 2016, è inserito il seguente:
  «2-bis. I contratti a tempo determinato di cui al presente articolo, possono essere prorogati anche oltre 36 mesi in deroga alle vigenti normative in materia.».
8. 09. Baldelli, Polidori, Labriola, Gelmini, Nevi, Spena, Cortelazzo, Casino, Giacometto, Mazzetti, Ruffino, Martino, Calabria, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi.

  Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche all'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. All'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 3-septies è inserito il seguente;
   «3-octies. La ripartizione delle risorse di cui ai commi che precedono avviene mediante quote percentuali tra le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria desumibili dal numero degli edifici inagibili a seguito delle verifiche effettuate con scheda AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, nonché mediante le procedure speditive disciplinate da ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile.».
*8. 010. Fregolent, D'Alessandro, Occhionero, Annibali.

  Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche all'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. All'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 3-septies è inserito il seguente;
   «3-octies. La ripartizione delle risorse di cui ai commi che precedono avviene mediante quote percentuali tra le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria desumibili dal numero degli edifici inagibili a seguito delle verifiche effettuate con scheda AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, nonché mediante le procedure speditive disciplinate da ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile.».
*8. 011. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche all'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. All'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 3-septies è inserito il seguente;
   «3-octies. La ripartizione delle risorse di cui ai commi che precedono avviene mediante quote percentuali tra le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria desumibili dal numero degli edifici inagibili a seguito delle verifiche effettuate con scheda AeDES di cui al decreto del Presidente Pag. 593del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, nonché mediante le procedure speditive disciplinate da ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile.».
*8. 012. Trancassini, Foti, Butti, Prisco.

  Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche all'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. All'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
  «5-bis. Tenuto conto del maggior numero di procedimenti facenti carico ai Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito “E” ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, rispetto agli edifici esistenti alla data dell'evento sismico, gli stessi sono autorizzati ad assumere con contratti di lavoro a tempo indeterminato, nel corso degli anni 2020 e 2021, ulteriori unità di personale con profilo professionale di tipo tecnico, contabile o amministrativo, fino ad un massimo di otto unità ciascuno, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente ed in particolare dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dall'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
   5-ter. Le assunzioni di cui al precedente comma sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, anche di altre amministrazioni per profili professionali compatibili con le esigenze. Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale dei profilo professionale richiesto, i soggetti di cui al comma 5-bis possono procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità, anche semplificati, anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
   5-quater. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis il Commissario straordinario provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale per l'emergenza».
**8. 013. Baldelli, Mazzetti, Gelmini, Battilocchio, Barelli, Cortelazzo, Polverini, Polidori, Casino, Giacometto, Labriola, Ruffino, Calabria, Martino, Nevi, Spena, Marrocco, Rotondi.

  Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche all'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. All'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
  «5-bis. Tenuto conto del maggior numero di procedimenti facenti carico ai Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito “E” ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, rispetto agli edifici esistenti alla data dell'evento sismico, gli stessi sono autorizzati ad assumere con contratti di lavoro a tempo indeterminato, nel corso degli anni 2020 e 2021, ulteriori unità di personale con profilo professionale di tipo tecnico, contabile Pag. 594o amministrativo, fino ad un massimo di otto unità ciascuno, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente ed in particolare dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dall'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
   5-ter. Le assunzioni di cui al precedente comma sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, anche di altre amministrazioni per profili professionali compatibili con le esigenze. Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale dei profilo professionale richiesto, i soggetti di cui al comma 5-bis possono procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità, anche semplificati, anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
   5-quater. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis il Commissario straordinario provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale per l'emergenza».
**8. 014. Trancassini, Prisco, Foti, Butti.

  Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche all'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. All'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
  «5-bis. Tenuto conto del maggior numero di procedimenti facenti carico ai Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito “E” ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, rispetto agli edifici esistenti alla data dell'evento sismico, gli stessi sono autorizzati ad assumere con contratti di lavoro a tempo indeterminato, nel corso degli anni 2020 e 2021, ulteriori unità di personale con profilo professionale di tipo tecnico, contabile o amministrativo, fino ad un massimo di otto unità ciascuno, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente ed in particolare dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dall'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
   5-ter. Le assunzioni di cui al precedente comma sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, anche di altre amministrazioni per profili professionali compatibili con le esigenze. Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale dei profilo professionale richiesto, i soggetti di cui al comma 5-bis possono procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità, anche semplificati, anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
   5-quater. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis il Commissario straordinario provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale per l'emergenza».
**8. 015. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Pag. 595

Art. 8-bis.

(Introduzione dell'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)
   1. Dopo l'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente: «Articolo 50-ter (Stabilizzazione personale nei comuni completamente distrutti) – 1. Nei Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del presente decreto con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in cui sia stata individuata da un'ordinanza sindacale almeno una “zona rossa”, tenuto conto delle oggettive ed eccezionali circostanze determinate dagli eventi sismici, al fine di dare continuità alle attività in essere per le esigenze strettamente legate alla ricostruzione, i rapporti di lavoro a tempo determinato in essere di cui all'articolo 50-bis, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa sul personale nonché alle disposizioni di cui al CCNL Funzioni Locali vigente, sono stabilizzati presso le Regioni di appartenenza e dislocati nei medesimi Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis
8. 016. Calabria, Baldelli, Gelmini, Labriola, Cortelazzo, Barelli, Battilocchio, Polverini, Polidori, Casino, Giacometto, Ruffino, Mazzetti, Martino, Nevi, Spena, Marrocco, Rotondi.

  Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Introduzione dell'articolo 50-ter nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. Dopo l'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:

«Art. 50-ter.

(Proroga del personale impiegato nei comuni completamente distrutti)
   1. Nei Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del presente decreto con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in cui sia stata individuata da un'ordinanza sindacale almeno una “zona rossa”, tenuto conto delle oggettive ed eccezionali circostanze determinate dagli eventi sismici, al fine di dare continuità alle attività in essere per le esigenze strettamente legate alla ricostruzione, i rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 50-bis, in deroga alle disposizioni di cui al CCNL Funzioni Locali vigente, sono prorogati, alla scadenza, per ulteriori 36 mesi e comunque nel limite delle risorse disponibili ai sensi del successivo comma 2. Con uno o più decreti ministeriali potrà essere stabilita l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo, da conteggiarsi ai fini della formazione delle graduatorie per l'assunzione di personale presso la P.A., per i lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 50-bis che completano il rispettivo periodo di attività presso il medesimo ente. Alle risorse necessarie si provvede ai sensi dell'articolo 4 comma 3. A tal fine la contabilità speciale intestata al commissario straordinario è incrementata nel limite di 8,300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
   2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a 8,300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
8. 017. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Dopo l'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:

Pag. 596

«Art. 50-ter.

(Proroga del personale impiegato nei comuni completamente distrutti)
   1. Nei Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del presente decreto con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in cui sia stata individuata da un'ordinanza sindacale almeno una ’zona rossa’, tenuto conto delle oggettive ed eccezionali circostanze determinate dagli eventi sismici, al fine di dare continuità alle attività in essere per le esigenze strettamente legate alla ricostruzione, i rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 50-bis, in deroga alle disposizioni di cui al CCNL Funzioni Locali vigente, sono prorogati, alla scadenza, per ulteriori 24 mesi. Con uno o più decreti ministeriali potrà essere stabilita l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo, da conteggiarsi ai fini della formazione delle graduatorie per l'assunzione di personale presso la P.A., per i lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 50-bis che completano il rispettivo periodo di attività presso il medesimo ente. Alle risorse necessarie si provvede ai sensi dell'articolo 4 comma 3.»
*8. 018. Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Emiliozzi, Gallinella, Ilaria Fontana, Cataldi, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Flati, Ciprini, Giuliodori, Parisse, Vanessa Cattoi, Berardini, Grippa, Colletti, Vacca, Del Grosso, Torto, Corneli, Roberto Rossini.

  Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Dopo l'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:

«Art. 50-ter.

(Proroga del personale impiegato nei comuni completamente distrutti)
   1. Nei Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del presente decreto con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in cui sia stata individuata da un'ordinanza sindacale almeno una ’zona rossa’, tenuto conto delle oggettive ed eccezionali circostanze determinate dagli eventi sismici, al fine di dare continuità alle attività in essere per le esigenze strettamente legate alla ricostruzione, i rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 50-bis, in deroga alle disposizioni di cui al CCNL Funzioni Locali vigente, sono prorogati, alla scadenza, per ulteriori 24 mesi. Con uno o più decreti ministeriali potrà essere stabilita l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo, da conteggiarsi ai fini della formazione delle graduatorie per l'assunzione di personale presso la P.A., per i lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 50-bis che completano il rispettivo periodo di attività presso il medesimo ente. Alle risorse necessarie si provvede ai sensi dell'articolo 4 comma 3.»
*8. 019. Melilli, Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Orlando, Pellicani, Verini.

  Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Dopo l'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:

«Art. 50-ter.

(Proroga del personale impiegato nei comuni completamente distrutti)
   1. Nei Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del presente decreto con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in cui sia stata individuata da un'ordinanza sindacale almeno una ’zona rossa’, tenuto Pag. 597conto delle oggettive ed eccezionali circostanze determinate dagli eventi sismici, al fine di dare continuità alle attività in essere per le esigenze strettamente legate alla ricostruzione, i rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 50-bis, in deroga alle disposizioni di cui al CCNL Funzioni Locali vigente, sono prorogati, alla scadenza, per ulteriori 24 mesi. Con uno o più decreti ministeriali potrà essere stabilita l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo, da conteggiarsi ai fini della formazione delle graduatorie per l'assunzione di personale presso la P.A., per i lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 50-bis che completano il rispettivo periodo di attività presso il medesimo ente. Alle risorse necessarie si provvede ai sensi dell'articolo 4 comma 3.»
*8. 020. Trancassini, Foti, Butti.

  Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Dopo l'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:

«Art. 50-ter.

(Proroga del personale impiegato nei comuni completamente distrutti)
   1. Nei Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del presente decreto con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in cui sia stata individuata da un'ordinanza sindacale almeno una ’zona rossa’, tenuto conto delle oggettive ed eccezionali circostanze determinate dagli eventi sismici, al fine di dare continuità alle attività in essere per le esigenze strettamente legate alla ricostruzione, i rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 50-bis, in deroga alle disposizioni di cui al CCNL Funzioni Locali vigente, sono prorogati, alla scadenza, per ulteriori 24 mesi. Con uno o più decreti ministeriali potrà essere stabilita l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo, da conteggiarsi ai fini della formazione delle graduatorie per l'assunzione di personale presso la P.A., per i lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 50-bis che completano il rispettivo periodo di attività presso il medesimo ente. Alle risorse necessarie si provvede ai sensi dell'articolo 4 comma 3.»
*8. 021. Pella, Cortelazzo, Polidori, Gelmini, Baldelli, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Calabria, Nevi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi.

  Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Dopo l'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:

«Art. 50-ter.

(Proroga del personale impiegato nei comuni completamente distrutti)
   1. Nei Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del presente decreto con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in cui sia stata individuata da un'ordinanza sindacale almeno una ’zona rossa’, tenuto conto delle oggettive ed eccezionali circostanze determinate dagli eventi sismici, al fine di dare continuità alle attività in essere per le esigenze strettamente legate alla ricostruzione, i rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 50-bis, in deroga alle disposizioni di cui al CCNL Funzioni Locali vigente, sono prorogati, alla scadenza, per ulteriori 24 mesi. Con uno o più decreti ministeriali potrà essere stabilita l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo, da conteggiarsi ai fini della formazione delle graduatorie per l'assunzione di personale presso la P.A., per i lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 50-bis che completano il rispettivo Pag. 598periodo di attività presso il medesimo ente. Alle risorse necessarie si provvede ai sensi dell'articolo 4 comma 3.»
*8. 022. Muroni, Stumpo.

  Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Dopo l'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, inserire il seguente:

Art. 50-ter.
(Affidamento dei servizi a società in house providing)

  1. Gli Uffici speciali per la ricostruzione, al fine di acquisire supporto specialistico all'esecuzione delle attività tecniche ed amministrative da essi svolte, possono a tale scopo conferire incarichi di affidamento a società in house delle Regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 175 del 2016.
  2. I conferimenti di cui al comma 1 sono effettuati nei limiti delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1.
  3. Le attività svolte dalle società in house sono disciplinate da apposite convenzioni stipulate con gli Uffici speciali per la ricostruzione, nelle quali devono essere specificamente indicate le unità di personale delle società in house che svolgono il servizio di supporto agli Uffici speciali per la ricostruzione.
8. 023. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Dopo l'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:

Art. 50-ter.

(Riclassificazione delle sedi di segreteria dei Comuni colpiti dagli eventi sismici)
   1. I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del presente decreto, In deroga alla procedura di cui agli articoli precedenti, possono avvalersi di segretari di fascia B, indipendentemente dalla rispettiva classificazione, per tutta la durata della ricostruzione.
   2. In carenza dei Segretari Comunali, i Vice Segretari che li sostituiscono possono mantenere l'incarico finché necessario.
   3. I maggiori oneri, nei limiti di spesa di 1 milione di euro per gli anni 2020-2023, per l'applicazione del presente articolo sono posti a carico della Struttura commissariale. Per le finalità di cui al presente comma sono stanziate risorse nei limiti di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020-2023, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
8. 025. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Modifiche all'articolo 52 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)
   1. All'articolo 52, comma 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: «Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3, comma 1, 4, comma 2, 15-bis, Pag. 59917, 26, 27, 44, commi 1, 2 e 4, 45, commi 4 e 8, 48, commi 10, 10-bis, 11, 13 e 16, 50, 50-bis, 51, comma 4, dal comma 1 del presente articolo» sono inserite le seguenti: «e dagli obblighi finanziari derivanti dalle variazioni e proroghe inserite nel presente decreto per la compensazione dei minori gettiti fiscali e tributari dei Comuni elencati negli allegati 1, 2 e 2-bis».
   2. All'onere derivante dalla presente disposizione valutata in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
8. 026. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche all'articolo 52 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. All'articolo 52, comma 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 dopo le parole: «Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3, comma 1, 4, comma 2, 15-bis, 17, 26, 27, 44, commi l, 2 e 4, 45, commi 4 e 8, 48, commi 10, 10-bis 11, 13 e 16, 50, 50-bis, 51, comma 4, dal comma 1 del presente articolo» sono inserite le seguenti: «e dagli obblighi finanziari derivanti dalle variazioni e proroghe inserite nella presente legge per la compensazione dei minori gettiti fiscali e tributari dei Comuni elencati negli allegati 1, 2 e 2-bis al presente decreto».
*8. 027. Trancassini, Foti, Butti.

  Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche all'articolo 52 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. All'articolo 52, comma 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 dopo le parole: «Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3, comma 1, 4, comma 2, 15-bis, 17, 26, 27, 44, commi l, 2 e 4, 45, commi 4 e 8, 48, commi 10, 10-bis 11, 13 e 16, 50, 50-bis, 51, comma 4, dal comma 1 del presente articolo» sono inserite le seguenti: «e dagli obblighi finanziari derivanti dalle variazioni e proroghe inserite nella presente legge per la compensazione dei minori gettiti fiscali e tributari dei Comuni elencati negli allegati 1, 2 e 2-bis al presente decreto».
*8. 028. Pella, Polidori, Baldelli, Gelmini, Cortelazzo, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Calabria, Nevi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi.

  Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche all'articolo 52 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. All'articolo 52, comma 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 dopo le parole: «Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3, comma 1, 4, comma 2, 15-bis, 17, 26, 27, Pag. 60044, commi l, 2 e 4, 45, commi 4 e 8, 48, commi 10, 10-bis 11, 13 e 16, 50, 50-bis, 51, comma 4, dal comma 1 del presente articolo» sono inserite le seguenti: «e dagli obblighi finanziari derivanti dalle variazioni e proroghe inserite nella presente legge per la compensazione dei minori gettiti fiscali e tributari dei Comuni elencati negli allegati 1, 2 e 2-bis al presente decreto».
*8. 029. Fregolent, Occhionero, Annibali.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, a tutela dei territori del cratere sismico del centro italia 2016-2017)

  1. Per la durata dello stato di emergenza prevista dall'articolo 1 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, a rideterminazione delle circoscrizioni territoriali di cui al presente articolo non trova applicazione nei confronti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura aventi sede nei Comuni ricadenti negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016 al fine di garantire prossimità di presidi a sostegno delle attività produttive dei territori colpiti dal sisma.
8. 030. Buratti, Pellicani.

  Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Possibilità di subentro dei Comuni nella ricostruzione privata)

  1. Nel caso di edifici danneggiati dagli eventi sismici e per i quali i rispettivi proprietari e/o titolari di diritti reali di godimento di qualsiasi natura risultassero irreperibili, i Comuni possono acquisire la proprietà dei suddetti immobili ed avviare le istanze di contributo per la riparazione del danno o la ricostruzione.
  2. L'irreperibilità di cui al comma 1 si intende dimostrata decorsi centottanta giorni dalla pubblicazione, all'Albo Pretorio Comunale, dell'invito a reclamare e dimostrare la proprietà, e comunque dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle istanze, stabiliti nelle Ordinanze del Commissario Straordinario alla Ricostruzione.
  3. L'ipotesi di acquisizione di cui al comma 1 può trovare applicazione anche per gli edifici per i quali i rispettivi proprietari e/o titolari di diritti reali di godimento di qualsiasi natura, non provvedano al deposito delle istanze di accesso al contributo per la riparazione del danno o la ricostruzione. In tal caso l'acquisizione avviene d'ufficio decorsi centottanta giorni dalla notifica all'interessato, da parte del Comune, della diffida a presentare l'istanza di contributo. La diffida non può comunque essere inoltrata prima della scadenza dei termini per la presentazione delle istanze stabiliti nelle Ordinanze del Commissario Straordinario alla Ricostruzione.
  4. Ai proprietari e/o titolari di diritti reali di godimento di qualsiasi natura di cui al comma 3, è riconosciuto un indennizzo pari al valore dell'immobile nello stato in cui lo stesso si trova al momento dell'acquisizione da parte del Comune. Nel caso di immobili distrutti è riconosciuto, a titolo di indennizzo, il valore dell'area edificabile.
  5. Gli immobili acquisiti e riparati o ricostruiti dai Comuni ai sensi dei commi 1 e 3, sono utilizzati per finalità sociali ovvero per programmi di edilizia economica e popolare diffusa.
   Alle risorse necessarie all'acquisizione degli immobili di cui ai commi 1 e 3, i Comuni provvedono con risorse proprie, fatta salva la possibilità dì adottare, con successivi provvedimenti del Governo e/o delle Regioni, specifiche misure di finanziamento.
8. 033. Muroni, Stumpo.

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Pag. 601

Art. 8-bis.

  1. I mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti Spa ai comuni inseriti negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto legge n. 189 del 2016 trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, aventi le caratteristiche di seguito elencate possono essere oggetto di operazioni di rinegoziazione che determinino una riduzione totale del valore finanziarlo delle passività totali a carico degli enti stessi, ferma restando la data di scadenza prevista nei vigenti piani di ammortamento. Possono essere oggetto dì operazioni di rinegoziazione i mutui che alla data del 1o gennaio 2020 presentino le seguenti caratteristiche:
   a) interessi calcolati sulla base di un tasso fisso;
   b) oneri di rimborso a diretto carico dell'ente locale beneficiario dei mutui;
   c) scadenza dei prestiti successivi al 31 dicembre 2022;
   d) debito residuo da ammortizzare superiore a 10.000 euro;
   e) mancanza di rinegoziazione ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2003;
   f) senza diritto di estinzione parziale anticipata alla pari.

  2. La rinegoziazione avrà effetto dalla annualità in cui riprende il pagamento delle rate sospese dalla normativa applicabile agli enti locali i cui territori sono stati colpiti dagli eventi sismici del 2016.
*8. 034. Morgoni.

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. I mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti Spa ai comuni inseriti negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto legge n. 189 del 2016 trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, aventi le caratteristiche di seguito elencate possono essere oggetto di operazioni di rinegoziazione che determinino una riduzione totale del valore finanziarlo delle passività totali a carico degli enti stessi, ferma restando la data di scadenza prevista nei vigenti piani di ammortamento. Possono essere oggetto dì operazioni di rinegoziazione i mutui che alla data del 1o gennaio 2020 presentino le seguenti caratteristiche:
   a) interessi calcolati sulla base di un tasso fisso;
   b) oneri di rimborso a diretto carico dell'ente locale beneficiario dei mutui;
   c) scadenza dei prestiti successivi al 31 dicembre 2022;
   d) debito residuo da ammortizzare superiore a 10.000 euro;
   e) mancanza di rinegoziazione ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2003;
   f) senza diritto di estinzione parziale anticipata alla pari.

  2. La rinegoziazione avrà effetto dalla annualità in cui riprende il pagamento delle rate sospese dalla normativa applicabile agli enti locali i cui territori sono stati colpiti dagli eventi sismici del 2016.
*8. 035. Acquaroli, Trancassini, Foti, Butti.

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

Pag. 602

  1. Per coloro i quali, avendo diritto al rinvio degli adempimenti e ai pagamenti delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, non ne hanno avanzato richiesta, sulle stesse somme rinviabili si applica la riduzione al 40 per cento degli importi dovuti. Il maggior versamento effettuato verrà rimborsato attraverso l'istituto dello sgravio fiscale, risarcibile in 5 annualità nei successivi 5 anni a partire dal 2019, per coloro che saranno capienti, attraverso la riduzione delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria.
  2. Per coloro che hanno cessato l'attività o per incapienza dei rimborsi ai sensi del comma precedente il rimborso avverrà attraverso 5 rate uguali saranno rimborsati direttamente dagli Enti preposti, sempre in 5 rate costanti, per l'importo pari al 60 per cento di quanto versato nel periodo di sospensione, a partire dall'annualità 2020.
**8. 036. Pella, Polidori, Baldelli, Gelmini, Cortelazzo, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Calabria, Nevi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi.

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Per coloro i quali, avendo diritto al rinvio degli adempimenti e ai pagamenti delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, non ne hanno avanzato richiesta, sulle stesse somme rinviabili si applica la riduzione al 40 per cento degli importi dovuti. Il maggior versamento effettuato verrà rimborsato attraverso l'istituto dello sgravio fiscale, risarcibile in 5 annualità nei successivi 5 anni a partire dal 2019, per coloro che saranno capienti, attraverso la riduzione delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria.
  2. Per coloro che hanno cessato l'attività o per incapienza dei rimborsi ai sensi del comma precedente il rimborso avverrà attraverso 5 rate uguali saranno rimborsati direttamente dagli Enti preposti, sempre in 5 rate costanti, per l'importo pari al 60 per cento di quanto versato nel periodo di sospensione, a partire dall'annualità 2020.
**8. 037. Trancassini, Butti.

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di versamenti fiscali e contributivi)

  1. Sono esentati dagli adempimenti e dai pagamenti delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, i soggetti residenti nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito «E» ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, rispetto agli edifici esistenti alla data dell'evento sismico.
*8. 038. Trancassini, Prisco, Foti, Butti.

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Pag. 603

Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di versamenti fiscali e contributivi)

  1. Sono esentati dagli adempimenti e dai pagamenti delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, i soggetti residenti nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito «E» ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, rispetto agli edifici esistenti alla data dell'evento sismico.
*8. 039. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di versamenti fiscali e contributivi)

  1. Sono esentati dagli adempimenti e dai pagamenti delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, i soggetti residenti nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito «E» ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, rispetto agli edifici esistenti alla data dell'evento sismico.
*8. 040. Mazzetti, Cortelazzo, Baldelli, Barelli, Gelmini, Battilocchio, Polverini, Polidori, Casino, Giacometto, Labriola, Ruffino, Calabria, Martino, Nevi, Spena, Marrocco, Rotondi.

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di versamenti fiscali e contributivi)

  1. Sono esentati dagli adempimenti e dai pagamenti delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, i soggetti residenti nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito «E» ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, rispetto agli edifici esistenti alla data dell'evento sismico.
*8. 041. Fregolent, Occhionero, Annibali.

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di personale assunto a tempo determinato)

  1. Al personale assunto a tempo determinato anche con contratti di collaborazione, per esigenze di ricostruzione pubblica e privata connessa agli eventi sismici iniziati a far data dal 24 agosto 2016, non si applicano le disposizioni di cui al decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, relativamente alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato.

Pag. 604

8. 044. Baldelli, Polverini, Cortelazzo, Gelmini, Polidori, Spena, Nevi, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Calabria, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi.

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Personale in servizio presso la Struttura del Commissario straordinario)

  1. Al fine di garantire la prosecuzione delle attività di ricostruzione, il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in servizio presso la Struttura del Commissario straordinario, già collocato in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, ai sensi dell'articolo 50 comma 3 lettera a) del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in deroga alla normativa di settore è prorogato fino al 31 dicembre 2021.
  1-ter. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1-bis, si provvede mediante riduzione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a valere sul Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2020 e 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
8. 045. Baldelli, Polidori, Gelmini, Cortelazzo, Casino, Giacometti, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Calabria, Nevi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi.

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. All'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 2, dopo le parole «anche stipulando contratti a tempo parziale» sono eliminate le parole: «previa dichiarazione, qualora si tratti di professionisti, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di non iscrizione o avvenuta sospensione dall'elenco speciale dei professionisti, di cui all'articolo 34 del presente decreto», e sono aggiunte le seguenti: «Qualora si tratti di professionisti, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n,165, vale quanto disposto dall'articolo 53 del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018».
8. 046. Acquaroli, Trancassini, Foti, Butti.

ART. 9

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.

  1. Alle imprese agricole ricadenti nei territori ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis, di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono essere concessi mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile. Alle medesime imprese può essere concesso, in alternativa ai mutui agevolati di cui al periodo precedente, un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile nonché mutui agevolati, a un tasso pari a zero, di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile.Pag. 605
  2. Alle agevolazioni di cui al comma 1 si applicano i massimali previsti dalla normativa europea e le agevolazioni medesime sono concesse nel rispetto di quanto previsto in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
  3. Per le finalità di cui al comma 1 sono destinate risorse nei limiti di due milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
  4. I criteri e le modalità delle agevolazioni di cui al comma 1 sono stabiliti, nei limiti delle risorse di cui al comma 3, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
9. 4. Fregolent, Gadda, Occhionero, Annibali.

  Al comma 1, dopo le parole: legge 15 dicembre 2016, n. 229, aggiungere le seguenti: ricadenti nei comuni montani di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, che hanno subito danni agli immobili nella misura del 50 per cento.
9. 5. Braga.

  Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei predetti territori le misure previste dal Capo III del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, si applicano anche alle imprese boschive.
9. 1. Trancassini, Foti, Butti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Possono altresì beneficiare delle agevolazioni di cui al Capo III del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, le imprese di cui al comma 1 che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento di iniziative nel settore boschivo. Tali imprese devono essere in possesso del seguente requisito: siano amministrate e condotte da un giovane imprenditore di età compresa tra i 18 ed i 40 anni ovvero, nel caso di società, siano composte, per oltre la metà numerica dei soci e delle quote di partecipazione, da giovani imprenditori di età compresa tra i 18 ed i 40 anni.
*9. 2. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Possono altresì beneficiare delle agevolazioni di cui al Capo III del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, le imprese di cui al comma 1 che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento di iniziative nel settore boschivo. Tali imprese devono essere in possesso del seguente requisito: siano amministrate e condotte da un giovane imprenditore di età compresa tra i 18 ed i 40 anni ovvero, nel caso di società, siano composte, per oltre la metà numerica dei soci e delle quote di partecipazione, da giovani imprenditori di età compresa tra i 18 ed i 40 anni.
*9. 3. Trancassini, Foti, Butti, Prisco.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Possono altresì beneficiare delle agevolazioni di cui al Capo III del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, le imprese di cui al comma 1 che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento di iniziative nel settore boschivo. Tali imprese devono essere in possesso del seguente requisito: siano amministrate e condotte da un giovane imprenditore di età compresa trai 18 ed i 40 anni ovvero, nel caso di società, siano composte, per Pag. 606oltre la metà numerica dei soci e delle quote di partecipazione, da giovani imprenditori di età compresa tra i 18 ed i 40 anni.
*9. 7. Fregolent, D'Alessandro, Occhionero, Annibali.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Per gli esercizi 2019-2021, le imprese ubicate nel cratere sono escluse dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
9. 6. Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Orlando, Pellicani.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente articolo:

Art. 9-bis.

  1. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «non superiore a 20.000 abitanti» sono aggiunte le seguenti: «e, ai comuni con popolazione non superiore ai 3.000 abitanti compresi negli allegati 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229,».
9. 0286. Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Orlando, Pellicani.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente articolo:

Art. 9-bis.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 in materia di deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati)

  1. All'articolo 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, dopo il comma 1-ter, è aggiunto il seguente:
  «1-quater. Nei comuni indicati negli Allegati del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei casi di intervento di demolizione e ricostruzione, finanziate con fondi pubblici o privati, totale o parziale, è consentita la ricostruzione anche in deroga alle distanze stabilite dal decreto ministeriale n. 14444 del 1968, rispettando la volumetria esistente o/e utilizzando il piano casa, previa autorizzazione del Comune il quale è tenuto alla verifica della situazione che sia uguale o migliorativa e modificare il PRG in base alle scelte fatte anche, dove si ritiene opportuno l'adozione di un piano particolareggiato. Le varie casistiche sono rimandate ad ordinanza del commissario straordinario.».
9. 02. Baldelli, Polidori, Gelmini, Spena, Nevi, Cortelazzo, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Calabria, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Ristrutturazioni edilizie in aree vincolate)

  1. Al fine di accelerare le attività di ricostruzione nel rispetto dei vincoli imposti ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «fatta salva la possibilità di deroga attraverso un parere vincolante espresso dalla Soprintendenza territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni».
9. 01. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Pag. 607Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001)

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, articolo 6, comma 1, dopo la lettera e-quinquies, è aggiunta la seguente:
   e-sexies. Le opere pubbliche o realizzate da privati per finalità aggregative culturali o sociali nel corso dello stato di emergenza deliberato a seguito di eventi naturali.
9. 03. Polidori, Nevi, Giacometto, Gelmini, Cortelazzo, Baldelli, Casino, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Calabria, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Modifiche al Testo Unico sull'Edilizia (Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001))

  1. All'articolo 94-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 recante Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera a) punto 1, i termini: « peak ground acceleration-PGA» sono sostituiti da: «ag»;
   b) al comma 1, lettera a) punto 2 alla frase: «le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche» si aggiungono le seguenti parole: «nelle località sismiche ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4)»;
   c) al comma 1, lettera a) punto 3, alla frase: «gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso» si aggiungono le seguenti parole: «nelle località sismiche ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4)»;
   d) al comma 1, lettera b) punto 1, la parentesi di chiusura viene anticipata riformulando il punto 1 come segue: «gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di ag compresi fra 0,15 g e 0,20 g) e zona 3»;
   e) al comma 1, lettera b) punto 2, alle parole: «le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti» si aggiungono le seguenti ivi compresi edifici e infrastrutture di cui alla lettera a) punto 3.
*9. 04. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Modifiche al Testo Unico sull'Edilizia (Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001))

  1. All'articolo 94-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 recante Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, sono apportate le seguenti modificazioni:Pag. 608
   a) al comma 1, lettera a) punto 1, i termini: « peak ground acceleration-PGA» sono sostituiti da: «ag»;
   b) al comma 1, lettera a) punto 2 alla frase: «le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche» si aggiungono le seguenti parole: «nelle località sismiche ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4)»;
   c) al comma 1, lettera a) punto 3, alla frase: «gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso» si aggiungono le seguenti parole: «nelle località sismiche ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4)»;
   d) al comma 1, lettera b) punto 1, la parentesi di chiusura viene anticipata riformulando il punto 1 come segue: «gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di ag compresi fra 0,15 g e 0,20 g) e zona 3»;
   e) al comma 1, lettera b) punto 2, alle parole: «le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti» si aggiungono le seguenti ivi compresi edifici e infrastrutture di cui alla lettera a) punto 3.
*9. 05. Pella, Polidori, Baldelli, Gelmini, Cortelazzo, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Calabria, Nevi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Modifiche al Testo Unico sull'Edilizia (Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001))

  1. All'articolo 94-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 recante Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera a) punto 1, i termini: « peak ground acceleration-PGA» sono sostituiti da: «ag»;
   b) al comma 1, lettera a) punto 2 alla frase: «le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche» si aggiungono le seguenti parole: «nelle località sismiche ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4)»;
   c) al comma 1, lettera a) punto 3, alla frase: «gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso» si aggiungono le seguenti parole: «nelle località sismiche ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4)»;
   d) al comma 1, lettera b) punto 1, la parentesi di chiusura viene anticipata riformulando il punto 1 come segue: «gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di ag compresi fra 0,15 g e 0,20 g) e zona 3»;
   e) al comma 1, lettera b) punto 2, alle parole: «le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti» si aggiungono le seguenti ivi compresi edifici e infrastrutture di cui alla lettera a) punto 3.
*9. 0129. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Orlando, Pellicani.

Pag. 609

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche al decreto legislativo n. 42 del 2004 in materia di procedure edilizie semplificate)

  1. All'articolo 23 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. In caso di stato di emergenza, formalmente deliberato, le opere pubbliche o realizzate da privati per finalità aggregative culturali o sociali, possono essere realizzate senza alcun titolo abilitativo».
9. 06. Polidori, Mazzetti, Cortelazzo, Gelmini, Casino, Giacometto, Labriola, Ruffino, Baldelli, Martino, Calabria, Nevi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche all'articolo 149 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)

  1. All'articolo 149 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, al comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: c-bis) limitatamente ai comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 17 ottobre 2016, convertito con modificazioni con la legge n. 229 del 15 dicembre 2016, gli interventi di ristrutturazione edilizia volti alla ricostruzione di edifici, manufatti e impianti tecnologici che in conseguenza di calamità naturali o catastrofi risultino in tutto o in parte crollati o demoliti, o siano oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, purché sia possibile accertarne la consistenza e configurazione legittimamente preesistente e sia conforme all'edificio o manufatto originario quanto a volume area di sedime e sagoma, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica e di sicurezza degli impianti tecnologici.
*9. 0134. Fregolent.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche all'articolo 149 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)

  1. All'articolo 149 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, al comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: c-bis) limitatamente ai comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 17 ottobre 2016, convertito con modificazioni con la legge n. 229 del 15 dicembre 2016, gli interventi di ristrutturazione edilizia volti alla ricostruzione di edifici, manufatti e impianti tecnologici che in conseguenza di calamità naturali o catastrofi risultino in tutto o in parte crollati o demoliti, o siano oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, purché sia possibile accertarne la consistenza e configurazione legittimamente preesistente e sia conforme all'edificio o manufatto originario quanto a volume area di sedime e sagoma, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica e di sicurezza degli impianti tecnologici.
*9. 0135. Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Emiliozzi, Gallinella, Cataldi, Flati, Ciprini, Giuliodori, Parisse, Maurizio Cattoi, Berardini, Grippa, Colletti, Vacca, Del Grosso, Torto, Corneli, Roberto Rossini.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis. Pag. 610
(Modifiche all'articolo 149 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)

  1. All'articolo 149 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, al comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: c-bis) limitatamente ai comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 17 ottobre 2016, convertito con modificazioni con la legge n. 229 del 15 dicembre 2016, gli interventi di ristrutturazione edilizia volti alla ricostruzione di edifici, manufatti e impianti tecnologici che in conseguenza di calamità naturali o catastrofi risultino in tutto o in parte crollati o demoliti, o siano oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, purché sia possibile accertarne la consistenza e configurazione legittimamente preesistente e sia conforme all'edificio o manufatto originario quanto a volume area di sedime e sagoma, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica e di sicurezza degli impianti tecnologici.
*9. 0136. Melilli.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Misure per i comuni delle Regioni Molise e Puglia colpiti dal sisma del 2002)

  1. Per i comuni delle Regioni Molise e Puglia, colpiti dal sisma del 31/10/2002 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non hanno completato la ricostruzione, è concesso un contributo straordinario pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 finalizzato al completamento dei lavori di ricostruzione, ristrutturazione e messa in sicurezza degli edifici danneggiati.
  2. Al riparto delle somme di cui al comma precedente si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti gli enti locali interessati, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente norma.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per il 2020 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente iscritto, ai finì del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
9. 0131. Faro, Vianello, Federico, Giuliano, Menga, Donno, Brescia, De Giorgi, Cassese, De Lorenzis, D'Ambrosio, Ermellino, Palmisano, Masi, Troiano, Lattanzio, Nitti, Macina, Ilaria Fontana, Daga, Deiana, D'Ippolito, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Varrica, Vignaroli, Zolezzi, Testamento.

  Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Misure per i comuni della provincia di Foggia, Casalnuovo Monterotaro e Pietramontecorvino, colpiti dal sisma del 2002)

  1. Per i comuni della provincia di Foggia, Casalnuovo Monterotaro e Pietramontecorvino, colpiti dal sisma del 31 ottobre 2002 che, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, non hanno completato la ricostruzione a causa dell'esaurimento dei fondi gestiti dal Commissario delegato eventi sismici, nonché dei fondi di cui alla Delibera CIPE n. 87 del 3 agosto 2002, è stanziata la cifra di euro 19.396.593,07 euro per il 2019 al fine di portare a compimento i piani di ricostruzione dell'edilizia pubblica e privata. L'erogazione dei contributi, la sorveglianza e il controllo sull'attuazione e il completamento dei piani di ricostruzione da parte dei comuni interessati resta di competenza Pag. 611della Regione Puglia ai sensi dell'articolo 4 della Legge Regionale del 25 settembre 2012 n. 27.
  2. Alla copertura dei maggiori oneri derivante dalla disposizione di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2019-2021 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
*9. 0132. Fregolent, Occhionero, Annibali.

  Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Misure per i comuni della provincia di Foggia, Casalnuovo Monterotaro e Pietramontecorvino, colpiti dal sisma del 2002)

  1. Per i comuni della provincia di Foggia, Casalnuovo Monterotaro e Pietramontecorvino, colpiti dal sisma del 31 ottobre 2002 che, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, non hanno completato la ricostruzione a causa dell'esaurimento dei fondi gestiti dal Commissario delegato eventi sismici, nonché dei fondi di cui alla Delibera CIPE n. 87 del 3 agosto 2002, è stanziata la cifra di euro 19.396.593,07 euro per il 2019 al fine di portare a compimento i piani di ricostruzione dell'edilizia pubblica e privata. L'erogazione dei contributi, la sorveglianza e il controllo sull'attuazione e il completamento dei piani di ricostruzione da parte dei comuni interessati resta di competenza della Regione Puglia ai sensi dell'articolo 4 della Legge Regionale del 25 settembre 2012 n. 27.
  2. Alla copertura dei maggiori oneri derivante dalla disposizione di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2019-2021 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
*9. 0133. Muroni, Stumpo.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Misure per i comuni delle Regioni Molise e Puglia colpiti dal sisma del 2002)

  1. Per i comuni delle Regioni Molise e Puglia, colpiti dal sisma del 31 ottobre 2002 che, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, non hanno completato la ricostruzione, è predisposta una verifica dello stato dei lavori riguardo agli interventi di ricostruzione, di riparazione, di adeguamento sismico, nonché della ripresa delle attività economiche.
  2. I sindaci dei Comuni interessati, con il sostegno delle strutture tecniche regionali, predispongono il piano di completamento degli interventi di cui al comma precedente.
  3. Per gli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per il 2020, 2 milioni di euro per il 2021 e 2 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante riduzione del fondo di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.
9. 0130. Faro, Vianello, Federico, Giuliano, Menga, Donno, Brescia, De Giorgi, Cassese, De Lorenzis, D'Ambrosio, Ermellino, Palmisano, Masi, Troiano, Lattanzio, Nitti, Macina, Ilaria Pag. 612Fontana, Daga, Deiana, D'Ippolito, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Varrica, Vignaroli, Zolezzi, Testamento.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche agli articoli 3 e 14 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39)

  1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la lettera a) è sostituita con la seguente: « a) la concessione di contributi a fondo perduto, anche con le modalità, su base volontaria, del credito d'imposta e, sempre su base volontaria, di finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato, per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione considerata principale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nonché per gli immobili adibiti ad abitazione principale per i familiari in linea retta del proprietario, distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta. Il contributo di cui alla presente lettera è determinato in ogni caso in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente. Nel caso in cui la proprietà dell'immobile sia suddivisa tra più comproprietari, il contributo è riconosciuto per l'abitazione principale nella sua interezza e non cambia in ragione della ripartizione della proprietà. L'equivalenza è attestata secondo le disposizioni dell'autorità comunale, tenendo conto dell'adeguamento igienico-sanitario e della massima riduzione del rischio sismico. Nel caso di ricostruzione, l'intervento è da realizzare nell'ambito dello stesso comune»;
   b) dopo la lettera e-bis) è inserita la seguente:
   « e-ter) la concessione di contributi per la ricostruzione o riparazione, esclusivamente per le parti già realizzate, di immobili in corso di costruzione alla data del 6 aprile 2009, distrutti o danneggiati, qualora gli stessi fossero stati destinati a costituire la prima casa di soggetti privi di titolarità di diritti reali su altre abitazioni e titolari del titolo abilitativo edilizio in itinere».

  2. Al comma 5-bis dell'articolo 14 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo le parole «dal competente vice commissario d'intesa con il sindaco,», sono inserite le seguenti: «indipendentemente dall'ubicazione degli stessi,».
*9. 08. Trancassini, Foti, Butti, Prisco.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche agli articoli 3 e 14 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39)

  1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la lettera a) è sostituita con la seguente: « a) la concessione di contributi a fondo perduto, anche con le modalità, su base volontaria, del credito d'imposta e, sempre su base volontaria, di finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato, per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione considerata principale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nonché per gli immobili adibiti ad abitazione principale per i familiari in linea retta del proprietario, distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale Pag. 613distrutta. Il contributo di cui alla presente lettera è determinato in ogni caso in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente. Nel caso in cui la proprietà dell'immobile sia suddivisa tra più comproprietari, il contributo è riconosciuto per l'abitazione principale nella sua interezza e non cambia in ragione della ripartizione della proprietà. L'equivalenza è attestata secondo le disposizioni dell'autorità comunale, tenendo conto dell'adeguamento igienico-sanitario e della massima riduzione del rischio sismico. Nel caso di ricostruzione, l'intervento è da realizzare nell'ambito dello stesso comune»;
   b) dopo la lettera e-bis) è inserita la seguente:
   « e-ter) la concessione di contributi per la ricostruzione o riparazione, esclusivamente per le parti già realizzate, di immobili in corso di costruzione alla data del 6 aprile 2009, distrutti o danneggiati, qualora gli stessi fossero stati destinati a costituire la prima casa di soggetti privi di titolarità di diritti reali su altre abitazioni e titolari del titolo abilitativo edilizio in itinere».

  2. Al comma 5-bis dell'articolo 14 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo le parole «dal competente vice commissario d'intesa con il sindaco,», sono inserite le seguenti: «indipendentemente dall'ubicazione degli stessi,».
*9. 0138. Fregolent, D'Alessandro, Occhionero, Annibali.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39)

  1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
   « a) la concessione di contributi a fondo perduto, anche con le modalità, su base volontaria, del credito d'imposta e, sempre su base volontaria, di finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato, per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione considerata principale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nonché per gli immobili adibiti ad abitazione principale per i familiari in linea retta del proprietario, distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta. Il contributo di cui alla presente lettera è determinato in ogni caso in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente. Nel caso in cui la proprietà dell'immobile sia suddivisa tra più comproprietari, il contributo è riconosciuto per l'abitazione principale nella sua interezza e non cambia in ragione della ripartizione della proprietà. L'equivalenza è attestata secondo le disposizioni dell'autorità comunale, tenendo conto dell'adeguamento igienico-sanitario e della massima riduzione del rischio sismico. Nel caso di ricostruzione, l'intervento è da realizzare nell'ambito dello stesso comune;».
**9. 0137. Fregolent, D'Alessandro.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39)

  1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:Pag. 614
   a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
   « a) la concessione di contributi a fondo perduto, anche con le modalità, su base volontaria, del credito d'imposta e, sempre su base volontaria, di finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato, per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione considerata principale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nonché per gli immobili adibiti ad abitazione principale per i familiari in linea retta del proprietario, distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta. Il contributo di cui alla presente lettera è determinato in ogni caso in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente. Nel caso in cui la proprietà dell'immobile sia suddivisa tra più comproprietari, il contributo è riconosciuto per l'abitazione principale nella sua interezza e non cambia in ragione della ripartizione della proprietà. L'equivalenza è attestata secondo le disposizioni dell'autorità comunale, tenendo conto dell'adeguamento igienico-sanitario e della massima riduzione del rischio sismico. Nel caso di ricostruzione, l'intervento è da realizzare nell'ambito dello stesso comune;».
**9. 0139. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Orlando, Pellicani.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39)

  1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
   « a) la concessione di contributi a fondo perduto, anche con le modalità, su base volontaria, del credito d'imposta e, sempre su base volontaria, di finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato, per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione considerata principale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nonché per gli immobili adibiti ad abitazione principale per i familiari in linea retta del proprietario, distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta. Il contributo di cui alla presente lettera è determinato in ogni caso in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente. Nel caso in cui la proprietà dell'immobile sia suddivisa tra più comproprietari, il contributo è riconosciuto per l'abitazione principale nella sua interezza e non cambia in ragione della ripartizione della proprietà. L'equivalenza è attestata secondo le disposizioni dell'autorità comunale, tenendo conto dell'adeguamento igienico-sanitario e della massima riduzione del rischio sismico. Nel caso di ricostruzione, l'intervento è da realizzare nell'ambito dello stesso comune;».
**9. 0140. Zennaro, Berardini, Grippa, Colletti,Vacca, Del Grosso, Torto, Corneli, Ilaria Fontana, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Gabriele Lorenzoni, Flati.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39)

  1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:Pag. 615
   a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
   « a) la concessione di contributi a fondo perduto, anche con le modalità, su base volontaria, del credito d'imposta e, sempre su base volontaria, di finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato, per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione considerata principale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nonché per gli immobili adibiti ad abitazione principale per i familiari in linea retta del proprietario, distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta. Il contributo di cui alla presente lettera è determinato in ogni caso in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente. Nel caso in cui la proprietà dell'immobile sia suddivisa tra più comproprietari, il contributo è riconosciuto per l'abitazione principale nella sua interezza e non cambia in ragione della ripartizione della proprietà. L'equivalenza è attestata secondo le disposizioni dell'autorità comunale, tenendo conto dell'adeguamento igienico-sanitario e della massima riduzione del rischio sismico. Nel caso di ricostruzione, l'intervento è da realizzare nell'ambito dello stesso comune;».
**9. 0141. Stumpo, Muroni.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Ulteriori misure per l'accelerazione e la semplificazione della ricostruzione privata)

  1. Al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 3, comma 1, lettera a), dopo le parole: «ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,» è aggiunto il seguente: «nonché per gli immobili adibiti ad abitazione principale per i familiari in linea retta del proprietario»
   b) all'articolo 3, comma 1, lettera a), dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Nel caso in cui la proprietà dell'immobile sia suddivisa tra più comproprietari, il contributo è riconosciuto, per l'abitazione principale nella sua interezza e non cambia in ragione della ripartizione della proprietà»;
   c) all'articolo 3, comma 1, lettera e-bis) è aggiunta la seguente lettera:
   « e-ter) la concessione di contributi per la ricostruzione o riparazione, esclusivamente per le parti già realizzate, di immobili in corso di costruzione alla data del 6 aprile 2009, distrutti o danneggiati, qualora gli stessi fossero stati destinati a costituire la prima casa di soggetti privi di titolarità di diritti reali su altre abitazioni e titolari del titolo abilitativo edilizio in itinere».

  2. All'articolo 67-quater, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,è aggiunto il seguente comma:
  «7-bis. Hanno inoltre diritto alla concessione dei contributi per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente, previsti dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 anche i soci di cooperative edilizie a proprietà divisa o indivisa».

  3. All'articolo 1, comma 443, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 le parole:«decorsi quattro anni dalla concessione del contributo,» sono soppresse.
9. 07. Lucaselli, Trancassini, Foti, Butti.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito in legge 24 giugno 2009, n. 77)

Pag. 616

  1. L'articolo 3, comma 5 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito in legge 24 giugno 2009, il 77 è sostituito dal seguente:
  «5. Il contributo ed ogni altra agevolazione per la ricostruzione o la riparazione degli immobili non spettano per i beni alienati a soggetti privati diversi dal coniuge, dai parenti o affini fino al quarto grado e dalla persona legata da rapporto giuridicamente rilevante ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, dopo la data del 6 aprile 2009. La proprietà degli immobili per i quali è stato concesso il contributo o ogni altra agevolazione per la ricostruzione non può essere alienata per due anni dalla concessione del contributo. Gli atti di compravendita stipulati in violazione della presente disposizione sono nulli. Gli atti consortili e le procure speciali sottoscritti dai soggetti divenuti titolari di diritti di proprietà in epoca successiva al sisma del 6 aprile 2009 sono fatti salvi a condizione che subentrino ai soggetti non aventi diritto al contributo gli altri soggetti legittimati a richiedere ed ottenere tale diritto. La concessione del contributo o dell'agevolazione, ad eccezione del contributo per la riparazione dei danni di lieve entità di cui all'articolo 2, comma 11-bis, viene trascritta nei registri immobiliari in esenzione da qualsiasi tributo o diritto, sulla base del titolo di concessione, senza alcun'altra formalità».
9. 09. D'Eramo, Benvenuto, Bellachioma, Badole, Gobbato, Lucchini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39)

  1. Al comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il contributo ed ogni altra agevolazione per la ricostruzione o la riparazione degli immobili non spettano per i beni alienati a soggetti privati diversi dal coniuge, dai parenti o affini fino al quarto grado e dalla persona legata da rapporto giuridicamente rilevante ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, dopo la data del 6 aprile 2009».
9. 0142. Fregolent, D'Alessandro, Occhionero, Annibali.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Deroga all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78)

  1. In deroga all'articolo 6, commi 7, 8 e 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il Comune dell'Aquila, può effettuare spese per incarichi di studio e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, pubblicità e rappresentanza, nonché per missioni, nei limiti strettamente necessari a garantire le proprie esigenze organizzative, a valere sulle disponibilità del bilancio comunale, fermo restando il rispetto dei vincoli di bilancio e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa e della spesa complessiva di personale.
*9. 012. Trancassini, Foti, Butti, Prisco.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Deroga all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78)

  1. In deroga all'articolo 6, commi 7, 8 e 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il Comune dell'Aquila, può effettuare spese per incarichi di studio e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, pubblicità e rappresentanza, Pag. 617nonché per missioni, nei limiti strettamente necessari a garantire le proprie esigenze organizzative, a valere sulle disponibilità del bilancio comunale, fermo restando il rispetto dei vincoli di bilancio e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa e della spesa complessiva di personale.
*9. 0147. Fregolent, D'Alessandro, Occhionero, Annibali.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis
(Modifica all'articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78).
   1. In deroga all'articolo 9, comma 28, decreto-legge 31 maggio 2010, a. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il Comune dell'Aquila, applicando il sistema derogatorio di cui all'articolo 4, comma 14, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, può avvalersi di personale a tempo determinato nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro per ciascun anno a valere sulle disponibilità del bilancio comunale, fermo restando il rispetto dei vincoli di bilancio e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale.
**9. 011. Trancassini, Foti, Butti, Prisco.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis
(Modifica all'articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78).
   1. In deroga all'articolo 9, comma 28, decreto-legge 31 maggio 2010, a. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il Comune dell'Aquila, applicando il sistema derogatorio di cui all'articolo 4, comma 14, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, può avvalersi di personale a tempo determinato nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro per ciascun anno a valere sulle disponibilità del bilancio comunale, fermo restando il rispetto dei vincoli di bilancio e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale.
**9. 0144. Zennaro, Berardini, Grippa, Colletti, Vacca, Del Grosso, Torto, Corneli, Ilaria Fontana, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Gabriele Lorenzoni, Flati.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis
(Modifica all'articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78).
   1. In deroga all'articolo 9, comma 28, decreto-legge 31 maggio 2010, a. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il Comune dell'Aquila, applicando il sistema derogatorio di cui all'articolo 4, comma 14, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, può avvalersi di personale a tempo determinato nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro per ciascun anno a valere sulle disponibilità del bilancio comunale, fermo restando il rispetto dei vincoli di bilancio e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale.
**9. 0145. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Orlando, Pellicani.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis
(Modifica all'articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78).
   1. In deroga all'articolo 9, comma 28, decreto-legge 31 maggio 2010, a. 78, convertito, Pag. 618con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il Comune dell'Aquila, applicando il sistema derogatorio di cui all'articolo 4, comma 14, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, può avvalersi di personale a tempo determinato nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro per ciascun anno a valere sulle disponibilità del bilancio comunale, fermo restando il rispetto dei vincoli di bilancio e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale.
**9. 0146. Fregolent, D'Alessandro, Occhionero, Annibali.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis
(Modifica all'articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78).
   1. In deroga all'articolo 9, comma 28, decreto-legge 31 maggio 2010, a. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il Comune dell'Aquila, applicando il sistema derogatorio di cui all'articolo 4, comma 14, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, può avvalersi di personale a tempo determinato nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro per ciascun anno a valere sulle disponibilità del bilancio comunale, fermo restando il rispetto dei vincoli di bilancio e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale.
**9. 0148. Muroni, Stumpo.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  1. Allo scopo di rafforzare la caratterizzazione del territorio in ordine alla riduzione dei danni per l'uomo e le cose dal rischio idrogeologico-ambientale, mediante la predisposizione, l'individuazione e l'utilizzo di nuove e più avanzate tecnologie, modelli e metodologie, in relazione all'articolo 2, comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in conformità a quanto già disposto dall'art, 8, comma 5 bis della legge 24 giugno 2013, n. 71, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, per reintegrare e stabilizzare il finanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 195 del 30 dicembre 2009, convertito in legge n. 26, il 26 febbraio 2010.
  2. Al relativo onere si provvede, per gli anni 2019, 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo Speciale di parte corrente, inscritto ai fini del Bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali», della missione «fondi da ripartire», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze; a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del «Fondo» di cui alla legge n. 190 del 23 dicembre 2014, articolo 1, comma 200 e successive modificazioni e integrazioni.
*9. 010. Trancassini, Foti, Butti.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  1. Allo scopo di rafforzare la caratterizzazione del territorio in ordine alla riduzione dei danni per l'uomo e le cose dal rischio idrogeologico-ambientale, mediante la predisposizione, l'individuazione e l'utilizzo di nuove e più avanzate tecnologie, modelli e metodologie, in relazione all'articolo 2, comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in conformità a quanto già disposto dall'art, 8, comma 5 bis della legge 24 giugno 2013, n. 71, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, per reintegrare e Pag. 619stabilizzare il finanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 195 del 30 dicembre 2009, convertito in legge n. 26, il 26 febbraio 2010.
  2. Al relativo onere si provvede, per gli anni 2019, 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo Speciale di parte corrente, inscritto ai fini del Bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali», della missione «fondi da ripartire», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze; a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del «Fondo» di cui alla legge n. 190 del 23 dicembre 2014, articolo 1, comma 200 e successive modificazioni e integrazioni.
*9. 0149. Pellicani, Buratti.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  1. All'articolo 19 del decreto legge 6 giugno 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 5-ter, primo periodo, le parole «fermi restando gli obiettivi finanziari di cui ai commi 5 e 5-bis del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «fermi restando gli obiettivi finanziari di cui ai commi 5, 5-bis e 5-quater del presente articolo».
   b) al medesimo comma 5-ter, terzo periodo, le parole: «si applicano le regole di cui ai commi 5 e 5-bis» sono modificate in «si applicano le regole di cui ai commi 5, 5-bis e 5-quater»;
   c) dopo il comma 5-ter è inserito il seguente: «5-quater. Il numero minimo di alunni previsto nei commi 5 e 5-bis rispettivamente per l'assegnazione di dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato e per l'assegnazione in via esclusiva di un posto di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) per le istituzioni scolastiche delle zone colpite dagli eventi sismici del Centro Italia e dell'isola di Ischia è ridotto a 300 unità».
9. 0128. Le Relatrici.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifica all'articolo 35, comma 4-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98)

  1. All'articolo 35, comma 4-bis, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 le parole: «potenza massima trasmessa in uplink inferiore o uguale a 100 mW» sono sostituite dalle seguenti: «potenza massima trasmessa in uplink inferiore o uguale a 250 mW».
9. 0150. Grippa.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifica all'articolo 35, comma 4-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98)

  1. Al comma 4-bis dell'articolo 35 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge, 15 luglio 2011, n. 111 dopo le parole «n. 36» è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Senza le predette comunicazioni, si può procedere altresì alla installazione di totem digitali di ultima generazione che permettono l'utilizzo ai servizi disponibili di accesso funzionale a Internet e di comunicazione vocale».
9. 0151. Grippa.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Pag. 620

Art. 9-bis.
(Modifiche agli articoli 33 e 36 della legge 12 novembre 2011, n. 183)

  1. Al comma 28 dell'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale».
  2. Il comma 1 dell'articolo 36 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è sostituito dal seguente: «1. Salvo quanto previsto dall'articolo 33, commi 7, 9, 28, 29, 31, 35 e 36, la presente legge entra in vigore il 1o gennaio 2012.».
*9. 013. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche agli articoli 33 e 36 della legge 12 novembre 2011, n. 183)

  1. Al comma 28 dell'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale».
  2. Il comma 1 dell'articolo 36 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è sostituito dal seguente: «1. Salvo quanto previsto dall'articolo 33, commi 7, 9, 28, 29, 31, 35 e 36, la presente legge entra in vigore il 1o gennaio 2012.».
*9. 014. Trancassini, Foti, Butti, Prisco.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche agli articoli 33 e 36 della legge 12 novembre 2011, n. 183)

  1. Al comma 28 dell'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale».
  2. Il comma 1 dell'articolo 36 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è sostituito dal seguente: «1. Salvo quanto previsto dall'articolo 33, commi 7, 9, 28, 29, 31, 35 e 36, la presente legge entra in vigore il 1o gennaio 2012.».
*9. 0152. Fregolent, D'Alessandro, Occhionero, Annibali.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Misure in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

  1. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione.
  2. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come modificato dall'articolo 1, comma 1001, della legge 30 dicembre 2018, n. 148, le parole: «2017, 2018, 2019 e 2020» sono sostituite dalle parole: «2017, 2018, 2019, 2020 e 2021».
  3. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come ulteriormente modificato dall'articolo 1 comma 761, della legge n. 205 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle parole: «al 31 dicembre 2021»;Pag. 621
   b) le parole: «nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020» sono sostituite dalle parole: «nel limite di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021».

  4. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al primo periodo, le parole: «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021»;
  5. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della Regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-bis, comma 44, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
  6. Il comma 762, articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è abrogato.
  7. Per gli Enti Locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'articolo 2-bis comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è prorogata all'anno 2021 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2020 e 2021, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Gli oneri sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2022, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
  8. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2020. Ai relativi oneri si provvede, nel limite dì 500.000, con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122.
  9. Oltre alle autorizzazioni all'utilizzo di risorse di cui all'articolo 1 comma 359 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, all'articolo 11 comma 3-quater del decreto-legge 30 dicembre 2015 n. 210, all'articolo 1 comma 726 della legge n. 205 del 2017 Pag. 622ed all'articolo 1 comma 987 legge n. 145 del 2018, per provvedere ai relativi oneri, i Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, sono autorizzati ad impiegare ulteriori 5 milioni del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge.
  10. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012 n. 122, è incrementato di 40 milioni di euro per l'annualità 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
  11. Agli oneri derivanti dal comma 4 nel limite di 1,5 milioni di euro per l'annualità 2021, a quelli derivanti dal comma 6 pari a 12,8 milioni per l'anno 2020 e 10 milioni per l'anno 2021, agli oneri derivanti dal comma 7, nonché a quelli derivanti dal comma 8 quantificati in 2 milioni di euro per l'annualità 2019 e 1,3 milioni di euro per ciascuna delle successive annualità 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuna annualità di riferimento, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
  12. Al comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, dopo le parole «di cui al comma 1, lettera a)» sono aggiunte le seguenti parole: « c) e d)».
  13. Al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) dopo le parole: «lettere a), b)» sono aggiunte le seguenti: «, c) e d),»;
   b) dopo le parole: «prodotti agricoli e alimentari,» sono aggiunte le seguenti: «nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,»;

  14. Al comma 444, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la parola «privata» è soppressa.
  15. Ai maggiori oneri conseguenti alle previsioni di cui al presente articolo, si provvede per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, nel limite annuale di 90 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione annuale del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
9. 016. Fiorini, Anna Lisa Baroni, Gelmini, Cortelazzo, Vietina, Dall'Osso, Polidori, Baldelli, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Calabria, Nevi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Misure in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

  1. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione.
  2. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come modificato dall'articolo Pag. 6231, comma 1001, della legge 30 dicembre 2018, n. 148, le parole: «2017, 2018, 2019 e 2020» sono sostituite dalle parole: «2017, 2018, 2019, 2020 e 2021».
  3. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come ulteriormente modificato dall'articolo 1 comma 761, della legge n. 205 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2021»;
   b) le parole: «nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020» sono sostituite dalle parole: «nel limite di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021».

  4. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al primo periodo, le parole: «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021»;
  5. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della Regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-bis, comma 44, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
  6. Il comma 762, articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è abrogato.
  7. Per gli Enti Locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'articolo 2-bis comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-bis, comma 43, secondo capo verso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è prorogata all'anno 2021 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2020 e 2021, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Gli oneri sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2022, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
  8. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-Pag. 624legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2020. Ai relativi oneri si provvede, nel limite dì 500.000, con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122.
  9. Oltre alle autorizzazioni all'utilizzo di risorse di cui all'articolo 1 comma 359 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, all'articolo 11 comma 3-quater del decreto-legge 30 dicembre 2015 n. 210, all'articolo 1 comma 726 della legge n. 205 del 2017 ed all'articolo 1 comma 987 legge n. 145 del 2018, per provvedere ai relativi oneri, i Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, sono autorizzati ad impiegare ulteriori 5 milioni del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge.
  10. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012 n. 122, è incrementato di 40 milioni di euro per l'annualità 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
  11. Agli oneri derivanti dal comma 4 nel limite di 1,5 milioni di euro per l'annualità 2021, a quelli derivanti dal comma 6 pari a 12,8 milioni per l'anno 2020 e 10 milioni per l'anno 2021, agli oneri derivanti dal comma 7, nonché a quelli derivanti dal comma 8 quantificati in 2 milioni di euro per l'annualità 2019 e 1,3 milioni di euro per ciascuna delle successive annualità 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuna annualità di riferimento, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
  12. Al comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, dopo le parole «di cui al comma 1, lettera a)» sono aggiunte le seguenti parole: « c) e d)».
  13. Al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) dopo le parole «lettere a), b)» sono aggiunte le seguenti parole: «, c) e d),»;
   b) dopo le parole: «prodotti agricoli e alimentari,» sono aggiunte le seguenti: «nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,»;

  14. Al comma 444, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la parola «privata» è soppressa.
  15. Ai maggiori oneri conseguenti alle previsioni di cui al presente articolo, si provvede per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, nel limite annuale di 90 milioni di euro, mediante riduzione di 50 milioni annui dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2020-2022 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; nonché mediante riduzione di 40 milioni annui del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9. 017. Fiorini, Anna Lisa Baroni, Gelmini, Cortelazzo, Vietina, Dall'Osso, Polidori, Baldelli, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Calabria, Nevi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi.

Pag. 625

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

  1. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione.
  2. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. l60, come modificato dall'articolo 1, comma 1001, della legge 30 dicembre 2018, n. 148, le parole: «2017, 2018, 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «2017, 2018, 2019, 2020 e 2021».
  3. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come ulteriormente modificato dall'articolo 1 comma 761, della legge n. 205 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle parole: «al 31 dicembre 2021»;
   b) le parole: «nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020» sono sostituite dalle parole: «nel limite di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021».

  4. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021»;

  5. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 372, e per i comuni della Regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-bis, comma 44, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 12,8 milioni per l'anno 2020, 10 milioni per l'anno 2021 e 8 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento e di fabbisogno, il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 12,8 milioni per l'anno 2020, 10 milioni per l'anno 2021 e 8 milioni per l'anno 2022.
  6. Il comma 762, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» (legge di stabilità 2018) è abrogato.
  7. Per gli Enti Locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal Pag. 626decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'articolo 2-bis comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è prorogata all'anno 2021 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2020 e 2021, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Gli oneri di cui al periodo precedente, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2022, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
  8. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2020. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 500.000, con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122.
  9. Oltre alle autorizzazioni all'utilizzo di risorse di cui all'articolo 1 comma 359 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, all'articolo 11 comma 3-quater del decreto-legge 30 dicembre 2015 n. 210, all'articolo 1 comma 726 della legge n. 205 del 2017 ed all'articolo 1 comma 987 della legge n. 145 del 2018, per provvedere ai relativi oneri, i Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, sono autorizzati ad impiegare ulteriori 5 milioni del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge.
  10. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012 n. 122, è incrementato di 40 milioni di euro per l'annualità 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
  11. Agli oneri derivanti dal comma 4 nel limite di 1,5 milioni di euro per l'annualità 2021, a quelli derivanti dal comma 6 pari a 12,8 milioni per l'anno 2020 e 10 milioni per l'anno 2021, agli oneri derivanti dal comma 7, nonché a quelli derivanti dal comma 8 quantificati in 2 milioni di euro per l'annualità 2019 e 1,3 milioni di euro per ciascuna delle successive annualità 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuna annualità di riferimento, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
  12. Al comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 1o agosto Pag. 6272012, n. 122, dopo le parole «di cui al comma 1, lettera a),» sono aggiunte le seguenti: « c) e d)».
  13. Al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) dopo le parole: «lettere a), b)» sono aggiunte le seguenti: «, c) e d),»
   b) dopo le parole «prodotti agricoli e alimentari,» sono aggiunte le parole «nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,».

  14. Al comma 444, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)» la parola «privata» è soppressa.
9. 015. Golinelli, Dara, Badole, Benvenuto, Cavandoli, Cestari, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Morrone, Murelli, Parolo, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Tonelli, Valbusa, Vallotto, Vinci, Giacometti, Zoffili, Comaroli.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  1. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, è prorogato al 31 dicembre 2021 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si fa fronte con le risorse previste a legislazione vigente.
*9. 024. Fiorini, Anna Lisa Baroni, Gelmini, Cortelazzo, Vietina, Dall'Osso, Polidori, Baldelli, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Calabria, Nevi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  1. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, è prorogato al 31 dicembre 2021 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si fa fronte con le risorse previste a legislazione vigente.
*9. 025. Foti, Butti, Zucconi.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  1. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, è prorogato al 31 dicembre 2021 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si fa fronte con le risorse previste a legislazione vigente.
*9. 026. Golinelli, Dara, Badole, Benvenuto, Cavandoli, Cestari, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Morrone, Murelli, Parolo, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Tonelli, Valbusa, Vallotto, Vinci, Giacometti, Zoffili.

Pag. 628

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  1. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, è prorogato al 31 dicembre 2021 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si fa fronte con le risorse previste a legislazione vigente.
*9. 0154. Fregolent, Di Maio, Occhionero.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  1. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, è prorogato al 31 dicembre 2021 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si fa fronte con le risorse previste a legislazione vigente.
*9. 0155. Rossi, Benamati, Braga, Carla Cantone, Critelli, Delrio, Pini, Rizzo Nervo.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Proroga della sospensione dei Mutui concessi agli Enti Locali colpiti dal sisma del 2012)

  1. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'articolo 2-bis comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è prorogata all'anno 2021 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2020 e 2021, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  2. Gli oneri di cui al comma 1, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2022, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
  3. Agli oneri derivanti dai precedenti commi 1 e 2 quantificati in 2 milioni di euro per l'annualità 2019 e 1,3 milioni di euro per ciascuna delle successive annualità 2020 e 2021 si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Ai fini della Pag. 629compensazione degli effetti in termini di indebitamento e di fabbisogno, il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 2 milioni per l'anno 2019, e di 1,3 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
9. 019. Dara, Golinelli, Badole, Benvenuto, Cavandoli, Cestari, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Morrone, Murelli, Parolo, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Tonelli, Valbusa, Vallotto, Vinci, Giacometti, Zoffili.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  1. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'articolo 2-bis comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è prorogata all'anno 2021 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, degli oneri relativi ai pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2020 e 2021, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  2. Gli oneri di cui al comma 1, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2022, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
  3. Agli oneri derivanti dai precedenti commi 1 e 2 quantificati in 2 milioni di euro per l'annualità 2019 e 1,3 milioni di euro per ciascuna delle successive annualità 2020 e 2021 si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
*9. 0156. Fregolent, Di Maio, Occhionero.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  1. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'articolo 2-bis comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è prorogata all'anno 2021 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 Pag. 630della legge 28 dicembre 2015, n. 208, degli oneri relativi ai pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2020 e 2021, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  2. Gli oneri di cui al comma 1, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2022, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
  3. Agli oneri derivanti dai precedenti commi 1 e 2 quantificati in 2 milioni di euro per l'annualità 2019 e 1,3 milioni di euro per ciascuna delle successive annualità 2020 e 2021 si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
*9. 0157. Rossi, Benamati, Braga, Carla Cantone, Critelli, Delrio, Pini, Rizzo Nervo.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  1. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'articolo 2-bis comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è prorogata all'anno 2021 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, degli oneri relativi ai pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2020 e 2021, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  2. Gli oneri di cui al comma 1, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2022, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
  3. Agli oneri derivanti dai precedenti commi 1 e 2 quantificati in 2 milioni di euro per l'annualità 2019 e 1,3 milioni di euro per ciascuna delle successive annualità 2020 e 2021 si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
*9. 0158. Zolezzi, Zanichelli, Ilaria Fontana, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Varrica, Vianello, Vignaroli.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Pag. 631

Art. 9-bis.

  1. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'articolo 2-bis comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è prorogata all'anno 2021 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, degli oneri relativi ai pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2020 e 2021, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  2. Gli oneri di cui al comma 1, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2022, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
  3. Agli oneri derivanti dai precedenti commi 1 e 2 quantificati in 2 milioni di euro per l'annualità 2019 e 1,3 milioni di euro per ciascuna delle successive annualità 2020 e 2021 si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
*9. 0159. Muroni, Stumpo.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  1. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'articolo 2-bis comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è prorogata all'anno 2021 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, degli oneri relativi ai pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2020 e 2021, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  2. Gli oneri di cui al comma 1, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2022, in Pag. 632rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
  3. Agli oneri derivanti dai precedenti commi 1 e 2 quantificati in 2 milioni di euro per l'annualità 2019 e 1,3 milioni di euro per ciascuna delle successive annualità 2020 e 2021 si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
*9. 018. Fiorini, Anna Lisa Baroni, Gelmini, Cortelazzo, Vietina, Dall'Osso, Polidori, Baldelli, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Calabria, Nevi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  1. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'articolo 2-bis comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è prorogata all'anno 2021 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, degli oneri relativi ai pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2020 e 2021, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  2. Gli oneri di cui al comma 1, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2022, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
  3. Agli oneri derivanti dai precedenti commi 1 e 2 quantificati in 2 milioni di euro per l'annualità 2019 e 1,3 milioni di euro per ciascuna delle successive annualità 2020 e 2021 si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
*9. 020. Foti, Trancassini, Butti, Zucconi.

  Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Proroga delle esenzioni dal pagamento dell'IMU per gli immobili inagibili a causa del sisma)

  1. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43o, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito Pag. 633con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della Regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-bis, comma 44, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
  2. Agli oneri derivanti dal precedente comma 1, pari a 12,8 milioni per l'anno 2020,10 milioni per fanno 2021 e 8 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento e di fabbisogno, il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 12,8 milioni per l'anno 2020, 10 milioni per l'anno 2021 e 8 milioni per l'anno 2022.
9. 023. Golinelli, Dara, Badole, Benvenuto, Cavandoli, Cestari, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Morrone, Murelli, Parolo, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Tonelli, Valbusa, Vallotto, Vinci, Giacometti, Zoffili.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  1. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della Regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-bis, comma 44, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
  2. Agli oneri derivanti dal precedente comma 1, pari a 12,8 milioni per l'anno 2020 e 10 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione de 11'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, camma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
*9. 022. Foti, Trancassini, Butti, Zucconi.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  1. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della Regione Pag. 634Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-bis, comma 44, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
  2. Agli oneri derivanti dal precedente comma 1, pari a 12,8 milioni per l'anno 2020 e 10 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione de 11'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, camma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
*9. 021. Fiorini, Anna Lisa Baroni, Gelmini, Cortelazzo, Vietina, Dall'Osso, Polidori, Baldelli, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Calabria, Nevi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  1. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della Regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-bis, comma 44, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
  2. Agli oneri derivanti dal precedente comma 1, pari a 12,8 milioni per l'anno 2020 e 10 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione de 11'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, camma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
*9. 0160. Fregolent, Di Maio, Occhionero.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  1. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della Regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-bis, comma 44, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo Pag. 6358 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.
  2. Agli oneri derivanti dal precedente comma 1, pari a 12,8 milioni per l'anno 2020 e 10 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
**9. 0168. Rossi, Benamati, Braga, Carla Cantone, Critelli, Delrio, Pini, Rizzo Nervo.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  1. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della Regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-bis, comma 44, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.
  2. Agli oneri derivanti dal precedente comma 1, pari a 12,8 milioni per l'anno 2020 e 10 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
**9. 0169. Zolezzi, Zanichelli, Ilaria Fontana, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Varrica, Vianello, Vignaroli.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  1. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della Regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-bis, comma 44, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.Pag. 636
  2. Agli oneri derivanti dal precedente comma 1, pari a 12,8 milioni per l'anno 2020 e 10 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
**9. 0170. Muroni, Stumpo.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  1. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della Regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-bis, comma 44, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.
  2. Agli oneri derivanti dal precedente comma 1, pari a 12,8 milioni per l'anno 2020 e 10 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
**9. 0161. Fregolent, Occhionero.

  Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Risorse per spese di funzionamento)

  1. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012 n. 122, è incrementato di 40 milioni di euro per l'annualità 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento e di fabbisogno, il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 40 milioni per l'anno 2021.
9. 027. Dara, Golinelli, Badole, Benvenuto, Cavandoli, Cestari, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Morrone, Murelli, Parolo, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Tonelli, Valbusa, Vallotto, Vinci, Giacometti, Zoffili.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Risorse per il fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012)

  1. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni, Pag. 637dalla legge 1o agosto 2012 n. 122, è incrementato di 40 milioni di euro per l'annualità 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
*9. 029. Foti, Trancassini, Butti, Zucconi.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Risorse per il fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012)

  1. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012 n. 122, è incrementato di 40 milioni di euro per l'annualità 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
*9. 0162. Fregolent, Di Maio, Occhionero.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Risorse per il fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012)

  1. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012 n. 122, è incrementato di 40 milioni di euro per l'annualità 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
*9. 0163. Rossi, Benamati, Braga, Carla Cantone, Critelli, Delrio, Pini, Rizzo Nervo.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto legge n. 74 del 2012)

  1. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012 n. 122, è incrementato di 40 milioni di euro per l'annualità 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2020-2022 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
9. 028. Fiorini, Anna Lisa Baroni, Gelmini, Cortelazzo, Vietina, Dall'Osso, Polidori, Baldelli, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Calabria, Nevi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi.

  Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis. Pag. 638
(Ampliamento dell'utilizzabilità dei Fondi per la ricostruzione concessi mediante il meccanismo del credito di imposta a specifiche categorie di interventi)

  1. Al comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, dopo le parole: «di cui al comma 1, lettera a),» sono aggiunte le seguenti: «, c) e d),».
  2. Al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) dopo le parole: «lettere a), b)» sono aggiunte le seguenti: «, c) e d),»;
   b) dopo le parole: «prodotti agricoli e alimentari,» sono aggiunte le seguenti: «nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,».
*9. 030. Dara, Golinelli, Badole, Benvenuto, Cavandoli, Cestari, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Morrone, Murelli, Parolo, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Tonelli, Valbusa, Vallotto, Vinci, Giacometti, Zoffili.

  Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Ampliamento dell'utilizzabilità dei Fondi per la ricostruzione concessi mediante il meccanismo del credito di imposta a specifiche categorie di interventi)

  1. Al comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, dopo le parole: «di cui al comma 1, lettera a),» sono aggiunte le seguenti: «, c) e d),».
  2. Al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) dopo le parole: «lettere a), b)» sono aggiunte le seguenti: «, c) e d),»;
   b) dopo le parole: «prodotti agricoli e alimentari,» sono aggiunte le seguenti: «nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,».
*9. 031. Foti, Trancassini, Butti, Zucconi.

  Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Ampliamento dell'utilizzabilità dei Fondi per la ricostruzione concessi mediante il meccanismo del credito di imposta a specifiche categorie di interventi)

  1. Al comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, dopo le parole: «di cui al comma 1, lettera a),» sono aggiunte le seguenti: «, c) e d),».
  2. Al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) dopo le parole: «lettere a), b)» sono aggiunte le seguenti: «, c) e d),»;
   b) dopo le parole: «prodotti agricoli e alimentari,» sono aggiunte le seguenti: «nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,».

Pag. 639

*9. 032. Fiorini, Anna Lisa Baroni, Gelmini, Cortelazzo, Vietina, Dall'Osso, Polidori, Baldelli, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Calabria, Nevi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi.

  Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Ampliamento dell'utilizzabilità dei Fondi per la ricostruzione concessi mediante il meccanismo del credito di imposta a specifiche categorie di interventi)

  1. Al comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, dopo le parole: «di cui al comma 1, lettera a),» sono aggiunte le seguenti: «, c) e d),».
  2. Al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) dopo le parole: «lettere a), b)» sono aggiunte le seguenti: «, c) e d),»;
   b) dopo le parole: «prodotti agricoli e alimentari,» sono aggiunte le seguenti: «nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,».
*9. 0164. Muroni, Stumpo.

  Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Ampliamento dell'utilizzabilità dei Fondi per la ricostruzione concessi mediante il meccanismo del credito di imposta a specifiche categorie di interventi)

  1. Al comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, dopo le parole: «di cui al comma 1, lettera a),» sono aggiunte le seguenti: «, c) e d),».
  2. Al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) dopo le parole: «lettere a), b)» sono aggiunte le seguenti: «, c) e d),»;
   b) dopo le parole: «prodotti agricoli e alimentari,» sono aggiunte le seguenti: «nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,».
*9. 0165. Fregolent, Di Maio, Occhionero.

  Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Ampliamento dell'utilizzabilità dei Fondi per la ricostruzione concessi mediante il meccanismo del credito di imposta a specifiche categorie di interventi)

  1. Al comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, dopo le parole: «di cui al comma 1, lettera a),» sono aggiunte le seguenti: «, c) e d),».
  2. Al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) dopo le parole: «lettere a), b)» sono aggiunte le seguenti: «, c) e d),»;
   b) dopo le parole: «prodotti agricoli e alimentari,» sono aggiunte le seguenti: «nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: Pag. 640attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,».
*9. 0166. Rossi, Benamati, Braga, Carla Cantone, Critelli, Delrio, Pini, Rizzo Nervo.

  Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Ampliamento dell'utilizzabilità dei Fondi per la ricostruzione concessi mediante il meccanismo del credito di imposta a specifiche categorie di interventi)

  1. Al comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, dopo le parole: «di cui al comma 1, lettera a),» sono aggiunte le seguenti: «, c) e d),».
  2. Al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) dopo le parole: «lettere a), b)» sono aggiunte le seguenti: «, c) e d),»;
   b) dopo le parole: «prodotti agricoli e alimentari,» sono aggiunte le seguenti: «nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,».
*9. 0167. Zolezzi, Zanichelli, Ilaria Fontana, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Varrica, Vianello, Vignaroli.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Misure per garantire il proseguimento della ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012)

  1. Per le medesime finalità di cui al comma 990 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, allo scopo di garantire il proseguimento dei processo di ricostruzione ed assicurare il completamento delle attività connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, sino alla scadenza del termine dello stato di emergenza, ai contratti di lavoro flessibile e a tempo determinato di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, nonché ai contratti di lavoro stipulati da altri soggetti privati in attuazione di convenzioni sottoscritte con i Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legge 6 giugno 2012 n 74, convertito con modificazioni dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, ai cui oneri si provvede a valere sulle risorse disponibili nelle contabilità speciali di cui all'articolo 2 comma 6 del citato decreto legge n. 74 del 2012, si applica la disciplina prevista all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87.
**9. 0171. Fregolent, Occhionero.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Misure per garantire il proseguimento della ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012)

  1. Per le medesime finalità di cui al comma 990 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, allo scopo di garantire il proseguimento dei processo di ricostruzione ed assicurare il completamento delle attività connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, sino alla scadenza del termine dello stato di emergenza, ai contratti di lavoro flessibile e a tempo determinato di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 24 Pag. 641giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, nonché ai contratti di lavoro stipulati da altri soggetti privati in attuazione di convenzioni sottoscritte con i Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legge 6 giugno 2012 n 74, convertito con modificazioni dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, ai cui oneri si provvede a valere sulle risorse disponibili nelle contabilità speciali di cui all'articolo 2 comma 6 del citato decreto legge n. 74 del 2012, si applica la disciplina prevista all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87.
**9. 0172. Zolezzi, Zanichelli, Ilaria Fontana, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Varrica, Vianello, Vignaroli.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Misure per garantire il proseguimento della ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012)

  1. Per le medesime finalità di cui al comma 990 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, allo scopo di garantire il proseguimento dei processo di ricostruzione ed assicurare il completamento delle attività connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, sino alla scadenza del termine dello stato di emergenza, ai contratti di lavoro flessibile e a tempo determinato di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, nonché ai contratti di lavoro stipulati da altri soggetti privati in attuazione di convenzioni sottoscritte con i Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legge 6 giugno 2012 n 74, convertito con modificazioni dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, ai cui oneri si provvede a valere sulle risorse disponibili nelle contabilità speciali di cui all'articolo 2 comma 6 del citato decreto legge n. 74 del 2012, si applica la disciplina prevista all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87.
**9. 0173. Muroni, Stumpo.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Misure per garantire il proseguimento della ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012)

  1. Per le medesime finalità di cui al comma 990 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, allo scopo di garantire il proseguimento dei processo di ricostruzione ed assicurare il completamento delle attività connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, sino alla scadenza del termine dello stato di emergenza, ai contratti di lavoro flessibile e a tempo determinato di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, nonché ai contratti di lavoro stipulati da altri soggetti privati in attuazione di convenzioni sottoscritte con i Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legge 6 giugno 2012 n 74, convertito con modificazioni dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, ai cui oneri si provvede a valere sulle risorse disponibili nelle contabilità speciali di cui all'articolo 2 comma 6 del citato decreto legge n. 74 del 2012, si applica la disciplina prevista all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87.
**9. 0174. Rossi, Benamati, Braga, Carla Cantone, Critelli, Delrio, Pini, Rizzo Nervo.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis. Pag. 642
(Revisione del dispositivo di rimborso dei mutui a carico dei comuni già compresi nel perimetro del sisma del 20 e 29 giugno 2012)

  1. Ai fine di assicurare le condizioni per il ritorno alla normale gestione finanziaria dei comuni colpiti dai terremoti del 20 e 29 maggio 2012 e scorporati dall'elenco di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, ed integrato dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ad opera dell'articolo 2-bis, comma 43, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, si applicano le seguenti disposizioni:
   a) il pagamento del rimborso della quota capitale delle rate dei mutui oggetto di sospensione fino all'anno 2018 per effetto dei commi 729, 730 e 731 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e non pagate alla data entrata in vigore della presente legge avviene in rate costanti e senza applicazione di sanzioni e Interessi, nelle dieci annualità successive alla annualità di scadenza originaria di ciascun mutuo, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi;
   b) il pagamento degli interessi prosegue secondo le modalità e l'ammontare attualmente previsti dai contratti regolanti ciascun mutuo.
9. 0175. Rizzo Nervo, Critelli, De Maria, Benamati.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.

  1. Ai fini della corrispondenza ai trattati CE relativi agli aiuti de minimis dei contributi per la realizzazione dei ricoveri temporanei diretti a favorire la ricostruzione dei territori interessati dal sisma del maggio 2012, finanziati ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, e in particolare con la Misura 126 della regione Emilia Romagna, la percentuale di contributo da restituire allo Stato per il raggiungimento della spesa ammissibile a contributo ordinariamente consentita dal regolamento comunitario per l'acquisto di beni di analoga tipologia, pari al 40 per cento, è calcolata sul valore del bene nello stato attuale, che tiene conto delle condizioni e della vetustà del bene medesimo.
9. 0176. Cestari, Cavandoli, Morrone, Murelli, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Tonelli, Vinci, Zoffili, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Parolo, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)

  1. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022»;

  2. All'onere di cui al comma 1, nel limite di 1,5 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
*9. 0177. Fregolent, Occhionero.

  Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Pag. 643

Art. 9-bis.
(Modifiche al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)

  1. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022»;

  2. All'onere di cui al comma 1, nel limite di 1,5 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
*9. 0178. Zolezzi, Zanichelli, Ilaria Fontana, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Varrica, Vianello, Vignaroli.

  Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)

  1. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022»;

  2. All'onere di cui al comma 1, nel limite di 1,5 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
*9. 0179. Muroni, Stumpo.

  Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)

  1. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022»;

  2. All'onere di cui al comma 1, nel limite di 1,5 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
*9. 0180. Rossi, Benamati, Braga, Carla Cantone, Critelli, Delrio, Pini, Rizzo Nervo.

  Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Proroga FINTECNA)

  1. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:Pag. 644
   a) al primo periodo, le parole; «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021»;

  2. All'onere di cui al comma 1, nel limite di 1,5 milioni di euro per l'annualità 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento e di fabbisogno, il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 1,5 milioni per l'anno 2021.
9. 034. Dara, Golinelli, Badole, Benvenuto, Cavandoli, Cestari, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Morrone, Murelli, Parolo, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Tonelli, Valbusa, Vallotto, Vinci, Giacometti, Zoffili.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  1. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021»;

  2. All'onere di cui al comma 1, nel limite di 1,5 milioni di euro per l'annualità 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
*9. 035. Foti, Trancassini, Butti, Zucconi.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  1. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021»;

  2. All'onere di cui al comma 1, nel limite di 1,5 milioni di euro per l'annualità 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
*9. 040. Fiorini, Anna Lisa Baroni, Vietina, Gelmini, Cortelazzo, Dall'Osso, Polidori, Baldelli, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Calabria, Nevi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  1. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021»;

Pag. 645

  2. All'onere di cui al comma 1, nel limite di 1,5 milioni di euro per l'annualità 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
*9. 0181. Fregolent, Di Maio, Occhionero.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
   (Modifiche all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83),

  1. Al comma 2 dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, alla fine del primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «e, limitatamente a questi ultimi, per le sole verifiche di congruità tecnica ed economica finalizzate a garantire la copertura finanziaria degli interventi. L'Ufficio Speciale per i comuni del cratere assicura tali attività anche attraverso controlli puntuali in corso d'opera. Al fine di concludere rapidamente gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e quelli da realizzare al di fuori dei centri storici dei comuni del cratere diversi da L'Aquila ovvero al di fuori degli ambiti di intervento dei piani di ricostruzione dei comuni del cratere diversi da L'Aquila, i beneficiari devono presentare la domanda di contributo entro il termine inderogabile del 31 dicembre 2020. Decorso inutilmente tale termine, il beneficiario decade dal diritto al contributo e da ogni forma di beneficio assistenziale mentre il comune si avvale degli strumenti di cui all'articolo 67-quater, comma 2, lettera a)».
**9. 0185. Fregolent, D'Alessandro.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
   (Modifiche all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83),

  1. Al comma 2 dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, alla fine del primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «e, limitatamente a questi ultimi, per le sole verifiche di congruità tecnica ed economica finalizzate a garantire la copertura finanziaria degli interventi. L'Ufficio Speciale per i comuni del cratere assicura tali attività anche attraverso controlli puntuali in corso d'opera. Al fine di concludere rapidamente gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e quelli da realizzare al di fuori dei centri storici dei comuni del cratere diversi da L'Aquila ovvero al di fuori degli ambiti di intervento dei piani di ricostruzione dei comuni del cratere diversi da L'Aquila, i beneficiari devono presentare la domanda di contributo entro il termine inderogabile del 31 dicembre 2020. Decorso inutilmente tale termine, il beneficiario decade dal diritto al contributo e da ogni forma di beneficio assistenziale mentre il comune si avvale degli strumenti di cui all'articolo 67-quater, comma 2, lettera a)».
**9. 0187. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Orlando, Pellicani.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
   (Modifiche all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83),

  1. Al comma 2 dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, alla fine del primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: Pag. 646«e, limitatamente a questi ultimi, per le sole verifiche di congruità tecnica ed economica finalizzate a garantire la copertura finanziaria degli interventi. L'Ufficio Speciale per i comuni del cratere assicura tali attività anche attraverso controlli puntuali in corso d'opera. Al fine di concludere rapidamente gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e quelli da realizzare al di fuori dei centri storici dei comuni del cratere diversi da L'Aquila ovvero al di fuori degli ambiti di intervento dei piani di ricostruzione dei comuni del cratere diversi da L'Aquila, i beneficiari devono presentare la domanda di contributo entro il termine inderogabile del 31 dicembre 2020. Decorso inutilmente tale termine, il beneficiario decade dal diritto al contributo e da ogni forma di beneficio assistenziale mentre il comune si avvale degli strumenti di cui all'articolo 67-quater, comma 2, lettera a)».
**9. 0193. Zennaro, Berardini, Grippa, Colletti, Vacca, Del Grosso, Torto, Corneli, Ilaria Fontana, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Gabriele Lorenzoni, Flati.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134)

  1. Dopo il comma 2 dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 è aggiunto il seguente comma:
  «2-bis. Al fine di concludere rapidamente gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e quelli da realizzare al di fuori dei centri storici ovvero al di fuori degli ambiti di intervento dei piani di ricostruzione dei comuni del cratere, i beneficiari devono presentare la domanda di contributo entro il termine inderogabile del 31 dicembre 2020. Decorso inutilmente tate termine, il beneficiario decade dal diritto al contributo e da ogni forma di beneficio assistenziale mentre il comune si avvale degli strumenti di cui all'articolo 67-quater, comma 2, lettera a)».
9. 037. D'Eramo, Benvenuto, Bellachioma, Badole, Gobbato, Lucchini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifica all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)

  1. All'articolo 67-ter, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In considerazione delle assunzioni a tempo indeterminato effettuate, le somme stanziate per il trattamento retributivo del suddetto personale, pari ad euro 7.589.000 annue, sono assegnate al Comune dell'Aquila ed ai restanti Comuni del Cratere come trasferimento ordinario, con corrispondente incremento del limite di cui all'articolo 1, comma 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero dei limite massimo di spesa del personale come previsto dalla normativa vigente e sono destinate, altresì, ad integrare stabilmente il fondo del salario accessorio del personale, a norma dell'articolo 67, comma 5, lettera a) del CCNL del 21 maggio 2018, anche in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Eventuali economie possono essere utilizzate come capacità assunzionale aggiuntiva.».

Pag. 647

*9. 0182. Fregolent, D'Alessandro, Occhionero, Annibali.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifica all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)

  1. All'articolo 67-ter, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In considerazione delle assunzioni a tempo indeterminato effettuate, le somme stanziate per il trattamento retributivo del suddetto personale, pari ad euro 7.589.000 annue, sono assegnate al Comune dell'Aquila ed ai restanti Comuni del Cratere come trasferimento ordinario, con corrispondente incremento del limite di cui all'articolo 1, comma 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero dei limite massimo di spesa del personale come previsto dalla normativa vigente e sono destinate, altresì, ad integrare stabilmente il fondo del salario accessorio del personale, a norma dell'articolo 67, comma 5, lettera a) del CCNL del 21 maggio 2018, anche in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Eventuali economie possono essere utilizzate come capacità assunzionale aggiuntiva.».
*9. 0194. Muroni, Stumpo.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifica all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)

  1. All'articolo 67-ter, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In considerazione delle assunzioni a tempo indeterminato effettuate, le somme stanziate per il trattamento retributivo del suddetto personale, pari ad euro 7.589.000 annue, sono assegnate al Comune dell'Aquila ed ai restanti Comuni del Cratere come trasferimento ordinario, con corrispondente incremento del limite di cui all'articolo 1, comma 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero dei limite massimo di spesa del personale come previsto dalla normativa vigente e sono destinate, altresì, ad integrare stabilmente il fondo del salario accessorio del personale, a norma dell'articolo 67, comma 5, lettera a) del CCNL del 21 maggio 2018, anche in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Eventuali economie possono essere utilizzate come capacità assunzionale aggiuntiva.».
*9. 0199. Zennaro, Berardini, Grippa, Colletti, Vacca, Del Grosso, Torto, Corneli, Ilaria Fontana, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Gabriele Lorenzoni, Flati.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifica all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)

  1. All'articolo 67-ter, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In considerazione delle assunzioni a tempo indeterminato effettuate, le somme stanziate per il trattamento retributivo del suddetto personale, pari ad euro 7.589.000 annue, sono assegnate al Comune dell'Aquila ed ai restanti Comuni del Cratere come trasferimento ordinario, con corrispondente incremento del limite di cui all'articolo 1, comma 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero dei limite massimo di spesa del personale come previsto dalla normativa vigente e sono destinate, altresì, ad Pag. 648integrare stabilmente il fondo del salario accessorio del personale, a norma dell'articolo 67, comma 5, lettera a) del CCNL del 21 maggio 2018, anche in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Eventuali economie possono essere utilizzate come capacità assunzionale aggiuntiva.».
*9. 0201. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Orlando, Pellicani.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifica all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)

  1. All'articolo 67-ter, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In considerazione delle assunzioni a tempo indeterminato effettuate, le somme stanziate per il trattamento retributivo del suddetto personale, pari a euro 4.726.860,87 annue, sono assegnate al Comune dell'Aquila come trasferimento ordinario, con corrispondente incremento del limite di cui all'articolo 1, comma 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero del limite massimo di spesa del personale come previsto dalla normativa vigente e sono destinate, altresì, ad integrare stabilmente il fondo del salario accessorio del personale, ai sensi dell'articolo 67, comma 5, lettera a) del CCNL del 21 maggio 2018, anche in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Eventuali economie possono essere utilizzate come capacità assunzionale aggiuntiva.».
**9. 038. Trancassini, Foti, Butti, Prisco.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifica all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)

  1. All'articolo 67-ter, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In considerazione delle assunzioni a tempo indeterminato effettuate, le somme stanziate per il trattamento retributivo del suddetto personale, pari a euro 4.726.860,87 annue, sono assegnate al Comune dell'Aquila come trasferimento ordinario, con corrispondente incremento del limite di cui all'articolo 1, comma 557- quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero del limite massimo di spesa del personale come previsto dalla normativa vigente e sono destinate, altresì, ad integrare stabilmente il fondo del salario accessorio del personale, ai sensi dell'articolo 67, comma 5, lettera a) del CCNL del 21 maggio 2018, anche in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Eventuali economie possono essere utilizzate come capacità assunzionale aggiuntiva.».
**9. 0186. Fregolent, D'Alessandro, Occhionero, Annibali.

  Dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)

  1. Al comma 5 dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo l'ultimo periodo, aggiungere, in fine, il seguente: «Qualora le graduatorie di cui al presente comma non siano più efficaci o sia divenute inutilizzabili, i comuni interessati sono autorizzati ad assumere a tempo indeterminato nei limiti delle unità agli stessi assegnate, il personale di cui al comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, Pag. 649dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in servizio presso gli Uffici Speciali alla data del 31 dicembre 2019.».
*9. 0183. Fregolent, D'Alessandro, Occhionero, Annibali.

  Dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)

  1. Al comma 5 dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo l'ultimo periodo, aggiungere, in fine, il seguente: «Qualora le graduatorie di cui al presente comma non siano più efficaci o sia divenute inutilizzabili, i comuni interessati sono autorizzati ad assumere a tempo indeterminato nei limiti delle unità agli stessi assegnate, il personale di cui al comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in servizio presso gli Uffici Speciali alla data del 31 dicembre 2019.».
*9. 0197. Muroni, Stumpo.

  Dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)

  1. Al comma 5 dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo l'ultimo periodo, aggiungere, in fine, il seguente: «Qualora le graduatorie di cui al presente comma non siano più efficaci o sia divenute inutilizzabili, i comuni interessati sono autorizzati ad assumere a tempo indeterminato nei limiti delle unità agli stessi assegnate, il personale di cui al comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in servizio presso gli Uffici Speciali alla data del 31 dicembre 2019.».
*9. 0198. Zennaro, Berardini, Grippa, Colletti, Vacca, Del Grosso, Torto, Corneli, Ilaria Fontana, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Gabriele Lorenzoni, Flati.

  Dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)

  1. Al comma 5 dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo l'ultimo periodo, aggiungere, in fine, il seguente: «Qualora le graduatorie di cui al presente comma non siano più efficaci o sia divenute inutilizzabili, i comuni interessati sono autorizzati ad assumere a tempo indeterminato nei limiti delle unità agli stessi assegnate, il personale di cui al comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in servizio presso gli Uffici Speciali alla data del 31 dicembre 2019.».
*9. 0200. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Orlando, Pellicani.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.

  1. All'articolo 67-ter, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora le graduatorie di cui al presente comma non siano più efficaci o siano divenute inutilizzabili, i Pag. 650comuni interessati possono bandire specifiche procedure concorsuali, nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'assunzione a tempo indeterminato, nei limiti delle unità agli stessi assegnate, del personale di cui al comma 3 del presente articolo in servizio presso gli Uffici Speciali al 31 dicembre 2019.».
9. 0416. Pellicani, Buratti.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.

  1. All'articolo 67-ter, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012. n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora le graduatorie di cui al presente comma non siano più efficaci o siano divenute inutilizzabili, i comuni interessati possono procedere, nei limiti delle unità agli stessi assegnate, ad effettuare assunzioni a tempo indeterminato mediante procedure selettive riservate, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, al personale di cui al comma 3 del presente articolo in servizio presso gli Uffici Speciali al 31 dicembre 2019, prevedendo altresì, per i residui posti disponibili, un apposito punteggio finalizzato a valorizzare l'esperienza professionale maturata presso i medesimi Uffici speciali.».
9. 0415. Pellicani, Buratti.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche all'articolo 67-ter dei decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)

  1. All'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:
  «5-bis. Il personale di cui al comma 5, comandato o fuori ruolo in applicazione di previsioni di legge che derogano al preventivo rilascio dell'autorizzazione da parte delle amministrazioni di appartenenza, può essere temporaneamente sostituito nei limiti massimi pari a 5 unità per il Comune dell'Aquila e 3 unità per i restanti comuni del cratere con contratti di durata pari al periodo di comando o fuori ruolo. Per l'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e di assistenza qualificata.».
9. 0189. Fregolent, D'Alessandro, Occhionero, Annibali.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifica all'articolo 67-quater del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 85)

  1. All'articolo 67-quater del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 7 è inserito il seguente:
  «7-bis. Hanno diritto, altresì, alla concessione dei contributi per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente, previsti dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, anche i soci di cooperative edilizie a proprietà divisa o indivisa.».
*9. 039. Trancassini, Foti, Butti, Prisco

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifica all'articolo 67-quater del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 85)

Pag. 651

  1. All'articolo 67-quater del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 7 è inserito il seguente:
  «7-bis. Hanno diritto, altresì, alla concessione dei contributi per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente, previsti dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, anche i soci di cooperative edilizie a proprietà divisa o indivisa.».
*9. 0192. Zennaro, Berardini, Grippa, Colletti, Vacca, Del Grosso, Torto, Corneli, Ilaria Fontana, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Gabriele Lorenzoni, Flati.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifica all'articolo 67-quater del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 85)

  1. All'articolo 67-quater del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 7 è inserito il seguente:
  «7-bis. Hanno diritto, altresì, alla concessione dei contributi per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente, previsti dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, anche i soci di cooperative edilizie a proprietà divisa o indivisa.».
*9. 0195. Fregolent, D'Alessandro, Occhionero, Annibali.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifica all'articolo 67-quater del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 85)

  1. All'articolo 67-quater del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 7 è inserito il seguente:
  «7-bis. Hanno diritto, altresì, alla concessione dei contributi per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente, previsti dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, anche i soci di cooperative edilizie a proprietà divisa o indivisa.».
*9. 0196. Muroni, Stumpo.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifica all'articolo 67-quater del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 85)

  1. All'articolo 67-quater del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 7 è inserito il seguente:
  «7-bis. Hanno diritto, altresì, alla concessione dei contributi per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente, previsti dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, anche i soci di cooperative edilizie a proprietà divisa o indivisa.».
*9. 0202. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Orlando, Pellicani.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche all'articolo 67-ter del decreto-legge n. 83 del 2012)

Pag. 652

  1. All'articolo 67-ter del decreto-legge n. 83 del 2012 convertito dalla legge 134 del 2012, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:
  «9-bis. A decorrere dal 2 marzo 2020, il personale di cui al comma 6, del presente articolo, in servizio a quella data presso gli Uffici speciali per la ricostruzione della città dell'Aquila e dei comuni del cratere, è collocato in posizione di comando presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in ragione della specifica professionalità in materia di ricostruzione e dello sviluppo del territorio a seguito di eventi sismici e continua ad operare presso l'Ufficio Speciale di assegnazione.»
**9. 036. Martino, Cortelazzo, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Gelmini, Rotondi.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche all'articolo 67-ter del decreto-legge n. 83 del 2012)

  1. All'articolo 67-ter del decreto-legge n. 83 del 2012 convertito dalla legge 134 del 2012, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:
  «9-bis. A decorrere dal 2 marzo 2020, il personale di cui al comma 6, del presente articolo, in servizio a quella data presso gli Uffici speciali per la ricostruzione della città dell'Aquila e dei comuni del cratere, è collocato in posizione di comando presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in ragione della specifica professionalità in materia di ricostruzione e dello sviluppo del territorio a seguito di eventi sismici e continua ad operare presso l'Ufficio Speciale di assegnazione.»
**9. 0190. Fregolent, D'Alessandro, Occhionero, Annibali.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Ampliamento dell'utilizzabilità dei Fondi per la ricostruzione)

  1. All'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  1-bis. I Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, definito l'impegno di somme a copertura degli interventi di cui comma 1, con propri provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, possono definire i criteri e le modalità di concessione di contributi per ulteriori categorie di interventi finalizzati al ripristino dei danni conseguenti agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, fermo restando il limite massimo di 6.000 milioni di euro di cui al precedente comma.
9. 033. Golinelli, Dara, Badole, Benvenuto, Cavandoli, Cestari, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Morrone, Murelli, Parolo, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Tonelli, Valbusa, Vallotto, Vinci, Giacometto, Zoffili.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Sospensione di termini in materia di giustizia)

  1. All'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Considerata la perdurante situazione di difficoltà economico-sociale dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016 e l'assenza di edifici pubblici idonei ad ospitare gli uffici da accorpare ed anche al fine di incentivare la ripresa economica, è sospesa l'efficacia delle modifiche delle circoscrizioni giudiziarie dell'Aquila e Chieti previste dagli articoli 1 e 2, ad eccezione di quelle Pag. 653riguardanti le sezioni distaccate. Il Ministro della giustizia, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede al ripristino della pianta organica del personale amministrativo dei tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto, e delle relative procure della Repubblica».

  2. La modifica di cui al comma 1 non comporta maggiori oneri o diminuzioni di entrate per l'Erario.
*9. 041. Trancassini, Foti, Butti, Prisco.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Sospensione di termini in materia di giustizia)

  1. All'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Considerata la perdurante situazione di difficoltà economico-sociale dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016 e l'assenza di edifici pubblici idonei ad ospitare gli uffici da accorpare ed anche al fine di incentivare la ripresa economica, è sospesa l'efficacia delle modifiche delle circoscrizioni giudiziarie dell'Aquila e Chieti previste dagli articoli 1 e 2, ad eccezione di quelle riguardanti le sezioni distaccate. Il Ministro della giustizia, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede al ripristino della pianta organica del personale amministrativo dei tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto, e delle relative procure della Repubblica».

  2. La modifica di cui al comma 1 non comporta maggiori oneri o diminuzioni di entrate per l'Erario.
*9. 0203. Fregolent, D'Alessandro, Occhionero, Annibali.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Priorità nell'ambito della conclusione dei processi di ricostruzione privata)
   1. Con uno o più provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 4 del d.p.c.m. 4 febbraio 2013, il Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere definisce su base trimestrale l'ordine di priorità delle attività istruttorie, ivi disponendo la prioritaria definizione dei progetti tali da consentire il rientro della popolazione nelle abitazioni principali in misura non inferiore ai due terzi delle istanze presentate, con essi contemperando gli interessi connessi alla valorizzazione dei centri storici in misura pari ad un terzo delle istanze presentate».
9. 042. D'Eramo, Benvenuto, Bellachioma, Badole, Gobbato, Lucchini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia di sismabonus)

  1. All'articolo 16, comma 1-bis del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti:
   «Per le sole unità immobiliari a destinazione produttiva o commerciale, l'ammontare complessivo, in deroga all'importo suindicato, è calcolato sul valore di 200 euro a metro quadrato relativo alla superficie dell'immobile. Qualora si provveda all'applicazione sull'immobile di sistemi di monitoraggio per il controllo strumentale costante delle condizioni di sicurezza del medesimo immobile, la detrazione di cui al presente comma nonché ai commi da 1-ter a 1-quinquies, spetta in misura maggiore e pari al 90 per cento.».

Pag. 654

  2. A copertura degli oneri di cui al presente articolo, stimati in 300 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione annuale del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
9. 044. Fiorini, Cortelazzo, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Gelmini, Polidori, Baldelli, Martino, Calabria, Nevi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia di sismabonus)

  1. All'articolo 16, comma 1-bis del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti:
   «Per le sole unità immobiliari a destinazione produttiva o commerciale, l'ammontare complessivo, in deroga all'importo suindicato, è calcolato sul valore di 200 euro a metro quadrato relativo alla superficie dell'immobile. Qualora si provveda all'applicazione sull'immobile di sistemi di monitoraggio per il controllo strumentale costante delle condizioni di sicurezza del medesimo immobile, la detrazione di cui al presente comma nonché ai commi da 1-ter a 1-quinquies, spetta in misura maggiore e pari al 90 per cento.».

  2. A copertura degli oneri di cui al presente articolo, stimati in 200 milioni di euro annui, si provvede nei limiti di 140 milioni annui, mediante utilizzo del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; e nel limite di 60 milioni mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2020-2022 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
9. 045. Fiorini, Cortelazzo, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Gelmini, Polidori, Baldelli, Martino, Calabria, Nevi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia di sismabonus)

  1. Dall'anno 2019, la Cassa Depositi e Prestiti mette a disposizione uno specifico finanziamento a tasso agevolato per l'erogazione, attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento antisismico sugli immobili, di cui all'articolo 16, commi da 1 a 1-septies del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 90 del 2013. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione della presente disposizione. Dalla presente disposizione non derivano oneri a carico della finanza pubblica.
9. 043. Fiorini, Cortelazzo, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Gelmini, Polidori, Baldelli, Martino, Calabria, Nevi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Ulteriori misure di accelerazione della ricostruzione: introduzione della procedura Sisma Bonus Potenziato, Modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di riparazione, ricostruzione e riduzione del rischio sismico nelle aree colpite dal Sisma centro Italia del 2016 e 2017)

Pag. 655

  1. Per favorire procedure semplificate ed accelerative della ricostruzione i soggetti di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 189 del 2016 e successive modificazioni e integrazioni e in deroga a quanto già previsto dagli articoli 6, 7 e 8 e a tutte le norme incompatibili con tale ulteriore modalità di ristoro del danno subito da soggetti privati, sia per immobili destinati ad abitazione principale o secondaria che per quanto riguarda le attività produttive o edifici destinati ad attività produttive non utilizzati al momento del sisma viene introdotta una ulteriore modalità di riparazione e ricostruzione dei beni immobili danneggiati dal Sisma Centro Italia 2016 attraverso l'introduzione del SISMA BONUS POTENZIATO attraverso le seguenti norme:
  2. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1-opties, è inserito il seguente:
  1-nonies. Per garantire la massima celerità nella ricostruzione di edifici residenziali e produttivi nelle aree colpite dal sisma Centro Italia 2016 di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis nonché nei comuni al di fuori di tale perimetrazione ma danneggiati dagli stessi eventi sismici ed per i quali siano state redatte schede AEDES con esito «B», «C» o «E» al fine del rientro delle famiglie sfollate e delle attività produttive interrotte, non che garantire ai fabbricati (residenziali e produttivi) l'adozione di misure antisismiche di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto ai contributi previsti dagli articoli 5, 6, 7, 10, 11 e 13 del decreto-legge n. 189 del 2016 e successive modificazioni e integrazioni può optare, per l'utilizzo dello strumento del Sisma Bonus per la riparazione o ricostruzione in luogo dell'utilizzo dei contributi di cui sopra.
   Solo per gli interventi di riparazione, ricostruzione e riduzione del rischio sismico sugli edifici residenziali e produttivi danneggiati dal sisma Centro Italia 2016 definito dal decreto-legge n. 189 del 2016 e successive modificazioni e integrazioni il sisma bonus viene potenziato e delimitato agli importi di cui sotto:
   a) importo massimo ammissibile di lavori su cui calcolare il beneficio fiscale esteso ad euro 400.000;
   b) detrazioni fiscali per interventi di riparazione, ricostruzione e riduzione del rischio sismico sugli edifici residenziali e produttivi danneggiati dal sisma Centro Italia 2016 così suddiviso:
   I. Sino al 100 per cento degli importi ammissibili a contributo così come deliberati dagli USR per interventi e legittimamente sostenuti, che prevedano interventi edilizi di adeguamento sismico dei fabbricati interessati, alle norme attualmente in vigore in materia di realizzazione di costruzione, edifici in zone sismiche 1, 2 e 3;
   II. Sino al 95 per cento degli importi ammissibili a contributo così come deliberati dagli USR per interventi, legittimamente sostenuti, che prevedano la riduzione del rischio sismico dell'edificio a due classi di rischio inferiori;
   III. Sino al 90 per cento degli importi ammissibili a contributo così come deliberati dagli USR per interventi, legittimamente sostenuti, che prevedano la riduzione del rischio sismico dell'edificio a una sola classe di rischio inferiori.
   Qualora il Bonus venisse ceduto a terzi, tra le varie voci di costo ammissibili a detrazione, i beneficiari potranno conteggiare anche i costi sostenuti per l'attualizzazione del contributo (relativo al costo per gli interessi in quanto il Bonus viene rimborsato in 5 quote annuali costanti) valutato nel massimo del 10 per cento degli interventi di riparazione, ricostruzione e riduzione del rischio sismico sugli edifici residenziali e produttivi danneggiati dal sisma e comunque come rendicontato dai cessionari del Bonus.
   Analogamente a quanto previsto dall'articolo 10 della legge n. 34 del 2019 il beneficiario, contribuente IRPEF, danneggiato Pag. 656dagli eventi sismici del 2016 potrà optare, qualora il suo contributo Irpef non si dimostri capiente ad assorbire gli sgravi fiscali previsti dalla legge 90/2013, per un contributo di pari ammontare con sconto in fattura o prestito dell'istituto di Credito prescelto (come definito nell'importo dall'attribuzione da parte dell'USR o dei comuni delegati ai sensi del decreto-legge n. 32 del 2019 del relativo livello Operativo), sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, o dall'istituto di Credito prescelto dal richiedente ai sensi dell'articolo 17 dei decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
   Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, o all'istituto di credito da lui prescelto con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi.

  3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione da effettuarsi d'intesa con il fornitore o con l'istituto di credito.
  4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i soggetti beneficiari della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito in favore dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi o ai propri istituti di credito. Il fornitore dell'intervento ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi o al proprio istituto di credito con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi.
  5. Agli oneri provenienti dall'applicazione del presente articolo si provvede con le risorse di cui al comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
9. 0205. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Ulteriori misure di accelerazione della ricostruzione: introduzione della procedura Sisma Bonus Potenziato. Modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di riparazione, ricostruzione e riduzione del rischio sismico nelle aree colpite dal Sisma centro Italia del 2016)

  1. Per favorire procedure semplificate ed accelerative della ricostruzione i soggetti di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 189 del 2016 e successive modificazioni e integrazioni e in deroga a quanto già previsto dagli articoli 6, 7 e 8 e a tutte le norme incompatibili con tale ulteriore modalità di ristoro del danno subito da soggetti privati, sia per immobili destinati ad abitazione principale o secondaria che per quanto riguarda le attività produttive o edifici destinati ad attività produttive non utilizzati al momento del sisma viene introdotta una ulteriore modalità di riparazione e ricostruzione dei beni immobili danneggiati dal Sisma Centro Italia 2016 attraverso l'introduzione del SISMA BONUS POTENZIATO attraverso le seguenti norme:Pag. 657
  2. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013,
   n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1-opties, è inserito il seguente:
  1-novies. Per garantire la massima celerità nella ricostruzione di edifici residenziali e produttivi nelle aree colpite dal sisma Centro Italia 2016 di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis nonché nei comuni al di fuori di tale perimetrazione ma danneggiati dagli stessi eventi sismici ed per i quali siano state redatte schede AEDES con esito «B», «C» o «E» al fine del rientro delle famiglie sfollate e delle attività produttive interrotte, nonché garantire ai fabbricati (residenziali e produttivi) l'adozione di misure antisismiche di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto ai contributi previsti dagli artt. 5, 6, 7, 10, 11 e 13 del decreto-legge n. 189 del 2016 e successive modificazioni e integrazioni può optare, per l'utilizzo dello strumento del Sisma Bonus per la riparazione o ricostruzione in luogo dell'utilizzo dei contributi di cui sopra.
   Solo per gli interventi di riparazione, ricostruzione e riduzione del rischio sismico sugli edifici residenziali e produttivi danneggiati dal sisma Centro Italia 2016 definito dal decreto-legge n. 189 del 2016 e successive modificazioni e integrazioni il sisma bonus viene potenziato e delimitato agli importi di cui sotto:
   a) Importo massimo ammissibile di lavori su cui calcolare il beneficio fiscale esteso ad euro 400.000;
   b) Detrazioni fiscali per interventi di riparazione, ricostruzione e riduzione del rischio sismico sugli edifici residenziali e produttivi danneggiati dal sisma Centro Italia 2016 così suddiviso:
   I. Sino al 100 per cento degli importi ammissibili a contributo così come deliberati dagli USR per interventi e legittimamente sostenuti, che prevedano interventi edilizi di adeguamento sismico dei fabbricati interessati, alle norme attualmente in vigore in materia di realizzazione di costruzione edifici in zone sismiche 1, 2 e 3;
   II. Sino al 95 per cento degli importi ammissibili a contributo così come deliberati dagli USR per interventi, legittimamente sostenuti, che prevedano la riduzione del rischio sismico dell'edificio a due classi di rischio inferiori;
   III. Sino al 90 per cento degli importi ammissibili a contributo così come deliberati dagli USR per interventi, legittimamente sostenuti, che prevedano la riduzione del rischio sismico dell'edificio a una sola classe di rischio inferiori.
   Qualora il Bonus venisse ceduto a terzi, tra le varie voci di costo ammissibili a detrazione, i beneficiari potranno conteggiare anche i costi sostenuti per l'attualizzazione del contributo (relativo al costo per gli interessi in quanto il Bonus viene rimborsato in 5 quote annuali costanti) valutato nel massimo del 10 per cento degli interventi di riparazione, ricostruzione e riduzione del rischio sismico sugli edifici residenziali e produttivi danneggiati dal sisma e comunque come rendicontato dai cessionari del Bonus.
   Analogamente a quanto previsto dall'articolo 10 della legge n. 34 del 2019 il beneficiario, contribuente IRPEF, danneggiato dagli eventi sismici del 2016 potrà optare, qualora il suo contributo Irpef non si dimostri capiente ad assorbire gli sgravi fiscali previsti dalla legge 90/2013, per un contributo di pari ammontare con sconto in fattura o prestito dell'istituto di Credito prescelto (come definito nell'importo dall'attribuzione da parte dell'USR o dei comuni delegati ai sensi del decreto-legge n. 32 del 2019 del relativo livello Operativo), sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, o dall'istituto di Credito prescelto dal richiedente ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio Pag. 6581997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
   Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, o all'Istituto di Credito da lui prescelto con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi.

  3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione da effettuarsi d'intesa con il fornitore o con l'istituto di credito.
   A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i soggetti beneficiari della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito in favore dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi o ai propri Istituti di Credito. Il fornitore dell'intervento ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi o al proprio Istituto di Credito con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi.
*9. 0111. Trancassini, Foti, Butti.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Ulteriori misure di accelerazione della ricostruzione: introduzione della procedura Sisma Bonus Potenziato. Modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di riparazione, ricostruzione e riduzione del rischio sismico nelle aree colpite dal Sisma centro Italia del 2016)

  1. Per favorire procedure semplificate ed accelerative della ricostruzione i soggetti di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 189 del 2016 e successive modificazioni e integrazioni e in deroga a quanto già previsto dagli articoli 6, 7 e 8 e a tutte le norme incompatibili con tale ulteriore modalità di ristoro del danno subito da soggetti privati, sia per immobili destinati ad abitazione principale o secondaria che per quanto riguarda le attività produttive o edifici destinati ad attività produttive non utilizzati al momento del sisma viene introdotta una ulteriore modalità di riparazione e ricostruzione dei beni immobili danneggiati dal Sisma Centro Italia 2016 attraverso l'introduzione del SISMA BONUS POTENZIATO attraverso le seguenti norme:
  2. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013,
   n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1-opties, è inserito il seguente:
  1-novies. Per garantire la massima celerità nella ricostruzione di edifici residenziali e produttivi nelle aree colpite dal sisma Centro Italia 2016 di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis nonché nei comuni al di fuori di tale perimetrazione ma danneggiati dagli stessi eventi sismici ed per i quali siano state redatte schede AEDES con esito «B», «C» o «E» al fine del rientro delle famiglie sfollate e delle attività produttive interrotte, nonché garantire ai fabbricati (residenziali e produttivi) l'adozione di misure antisismiche di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto ai contributi previsti dagli artt. 5, 6, 7, 10, 11 e 13 del decreto-legge n. 189 del 2016 e successive modificazioni e integrazioni può optare, per l'utilizzo dello strumento del Sisma Bonus per la riparazione o ricostruzione in luogo dell'utilizzo dei contributi di cui sopra.Pag. 659
   Solo per gli interventi di riparazione, ricostruzione e riduzione del rischio sismico sugli edifici residenziali e produttivi danneggiati dal sisma Centro Italia 2016 definito dal decreto-legge n. 189 del 2016 e successive modificazioni e integrazioni il sisma bonus viene potenziato e delimitato agli importi di cui sotto:
   a) Importo massimo ammissibile di lavori su cui calcolare il beneficio fiscale esteso ad euro 400.000;
   b) Detrazioni fiscali per interventi di riparazione, ricostruzione e riduzione del rischio sismico sugli edifici residenziali e produttivi danneggiati dal sisma Centro Italia 2016 così suddiviso:
   I. Sino al 100 per cento degli importi ammissibili a contributo così come deliberati dagli USR per interventi e legittimamente sostenuti, che prevedano interventi edilizi di adeguamento sismico dei fabbricati interessati, alle norme attualmente in vigore in materia di realizzazione di costruzione edifici in zone sismiche 1, 2 e 3;
   II. Sino al 95 per cento degli importi ammissibili a contributo così come deliberati dagli USR per interventi, legittimamente sostenuti, che prevedano la riduzione del rischio sismico dell'edificio a due classi di rischio inferiori;
   III. Sino al 90 per cento degli importi ammissibili a contributo così come deliberati dagli USR per interventi, legittimamente sostenuti, che prevedano la riduzione del rischio sismico dell'edificio a una sola classe di rischio inferiori.
   Qualora il Bonus venisse ceduto a terzi, tra le varie voci di costo ammissibili a detrazione, i beneficiari potranno conteggiare anche i costi sostenuti per l'attualizzazione del contributo (relativo al costo per gli interessi in quanto il Bonus viene rimborsato in 5 quote annuali costanti) valutato nel massimo del 10 per cento degli interventi di riparazione, ricostruzione e riduzione del rischio sismico sugli edifici residenziali e produttivi danneggiati dal sisma e comunque come rendicontato dai cessionari del Bonus.
   Analogamente a quanto previsto dall'articolo 10 della legge n. 34 del 2019 il beneficiario, contribuente IRPEF, danneggiato dagli eventi sismici del 2016 potrà optare, qualora il suo contributo Irpef non si dimostri capiente ad assorbire gli sgravi fiscali previsti dalla legge 90/2013, per un contributo di pari ammontare con sconto in fattura o prestito dell'istituto di Credito prescelto (come definito nell'importo dall'attribuzione da parte dell'USR o dei comuni delegati ai sensi del decreto-legge n. 32 del 2019 del relativo livello Operativo), sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, o dall'istituto di Credito prescelto dal richiedente ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
   Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, o all'Istituto di Credito da lui prescelto con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi.

  3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione da effettuarsi d'intesa con il fornitore o con l'istituto di credito.
   A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per gli interventi di cui Pag. 660all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i soggetti beneficiari della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito in favore dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi o ai propri Istituti di Credito. Il fornitore dell'intervento ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi o al proprio Istituto di Credito con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi.
*9. 0204. Fregolent, Occhionero, Annibali.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Bonus sisma)

  1. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1-octies, aggiungere il seguente:
  1-novies. A decorrere dal 1o gennaio 2020, per gli interventi di adozione di misure antisismiche che determinano il passaggio a due classi di rischio inferiore, effettuati su immobili appartenenti alla categoria catastale D 2 e localizzati nei comuni delle regioni Lazio, Marche e Umbria di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la spesa massima ammissibile è elevata da 96.000 euro a 200.000 euro.

  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
9. 0206. Morgoni.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche alla legge 27 dicembre 2013 n. 147)

  1. Al comma 359 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, aggiungere infine il seguente periodo: «Tra i soggetti di cui al comma precedente rientrano coloro che non sono più titolari di mutui perché precedentemente estinti, coloro che abbiano surrogato il contratto di finanziamento e gli accollati che hanno goduto della sospensione delle rate di cui all'articolo 8, comma 1, numero 9) del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122.».
9. 0207. Golinelli, Daga, Badole, Benvenuto, Cavandoli, Cestari, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Morrone, Murelli, Parolo, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Tonelli, Valbusa, Vallotto, Vinci, Giacometti, Zoffili.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Proroga sospensione mutui dei privati su immobili inagibili)

  1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2020. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 500.000, con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, Pag. 661n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122.
  2. Oltre alle autorizzazioni all'utilizzo di risorse di cui all'articolo 1 comma 359 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, all'articolo 11 comma 3-quater del decreto-legge 30 dicembre 2015 n. 210, all'articolo 1 comma 726 della legge n. 205 del 2017 ed all'articolo 1 comma 987 della legge n. 145 del 2018, per provvedere ai relativi oneri, i Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, sono autorizzati ad impiegare ulteriori 5 milioni del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge.
*9. 046. Golinelli, Dara, Badole, Benvenuto, Cavandoli, Cestari, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Morrone, Murelli, Parolo, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Tonelli, Valbusa, Vallotto, Vinci, Giacometto, Zoffili.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Proroga sospensione mutui dei privati su immobili inagibili)

  1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2020. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 500.000, con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122.
  2. Oltre alle autorizzazioni all'utilizzo di risorse di cui all'articolo 1 comma 359 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, all'articolo 11 comma 3-quater del decreto-legge 30 dicembre 2015 n. 210, all'articolo 1 comma 726 della legge n. 205 del 2017 ed all'articolo 1 comma 987 della legge n. 145 del 2018, per provvedere ai relativi oneri, i Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, sono autorizzati ad impiegare ulteriori 5 milioni del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge.
*9. 047. Foti, Trancassini, Butti, Zucconi.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Proroga sospensione mutui dei privati su immobili inagibili)

  1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2020. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 500.000, con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122.
  2. Oltre alle autorizzazioni all'utilizzo di risorse di cui all'articolo 1 comma 359 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, all'articolo 11 comma 3-quater del decreto-legge 30 dicembre 2015 n. 210, all'articolo 1 comma 726 della legge n. 205 del 2017 ed all'articolo 1 comma 987 della legge n. 145 del 2018, per provvedere ai relativi oneri, i Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, sono autorizzati ad impiegare ulteriori 5 milioni del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge.
*9. 048. Fiorini, Anna Lisa Baroni, Vietina, Gelmini, Cortelazzo, Polidori, Baldelli, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Calabria, Nevi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi.

Pag. 662

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Proroga sospensione mutui dei privati su immobili inagibili)

  1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2020. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 500.000, con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122.
  2. Oltre alle autorizzazioni all'utilizzo di risorse di cui all'articolo 1 comma 359 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, all'articolo 11 comma 3-quater del decreto-legge 30 dicembre 2015 n. 210, all'articolo 1 comma 726 della legge n. 205 del 2017 ed all'articolo 1 comma 987 della legge n. 145 del 2018, per provvedere ai relativi oneri, i Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, sono autorizzati ad impiegare ulteriori 5 milioni del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge.
*9. 0208. Rossi, Benamati, Braga, Carla Cantone, Critelli, Delrio, Pini, Rizzo Nervo.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Proroga sospensione mutui dei privati su immobili inagibili)

  1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2020. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 500.000, con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122.
  2. Oltre alle autorizzazioni all'utilizzo di risorse di cui all'articolo 1 comma 359 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, all'articolo 11 comma 3-quater del decreto-legge 30 dicembre 2015 n. 210, all'articolo 1 comma 726 della legge n. 205 del 2017 ed all'articolo 1 comma 987 della legge n. 145 del 2018, per provvedere ai relativi oneri, i Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, sono autorizzati ad impiegare ulteriori 5 milioni del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge.
*9. 0209. Fregolent, Marco Di Maio, Occhionero.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.

  All'articolo 1, comma 436-bis della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) alla lettera d) sostituire le parole: a decorrere dall'anno 2020, in misura pari al 75 per cento con le seguenti: per l'anno 2020, in misura pari al 50 per cento;
    2) alla lettera d-bis) sostituire le parole: in misura pari al 100 per cento con le seguenti: in misura pari al 75 per cento;
    3) dopo la lettera d-bis) è inserita la seguente:
   d-ter) a decorrere dall'anno 2022, in misura pari al 100 per cento dell'importo della riduzione non applicata.
9. 0213. Fregolent, Occhionero, Annibali.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Pag. 663

Art. 9-bis.
(Modifiche all'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190)

  1. Al comma 443 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: «in esito allo stato finale,» sopprimere le seguenti: «decorsi quattro anni dalla concessione del contributo,».
*9. 049. Trancassini, Foti, Butti, Prisco.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche all'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190)

  1. Al comma 443 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: «in esito allo stato finale,» sopprimere le seguenti: «decorsi quattro anni dalla concessione del contributo,».
*9. 0210. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Orlando, Pellicani.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche all'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190)

  1. Al comma 443 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: «in esito allo stato finale,» sopprimere le seguenti: «decorsi quattro anni dalla concessione del contributo,».
*9. 0212. Muroni, Stumpo.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche all'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190)

  1. Al comma 443 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: «in esito allo stato finale,» sopprimere le seguenti: «decorsi quattro anni dalla concessione del contributo,».
*9. 0215. Fregolent, D'Alessandro, Occhionero, Annibali.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche all'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190)

  1. Al comma 443 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: «in esito allo stato finale,» sopprimere le seguenti: «decorsi quattro anni dalla concessione del contributo,».
*9. 0214. Zennaro, Berardini, Grippa, Colletti, Vacca, Del Grosso, Torto, Corneli, Ilaria Fontana, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Gabriele Lorenzoni, Flati.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche all'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78)

  1. All'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, il comma 5-bis è sostituito dal seguente:
  5-bis. Il termine per l'inizio dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici, ai fini dell'applicazione delle penali, inizia a decorrere, indipendentemente dal reale avviamento del cantiere, trascorsi trenta giorni dalla concessione del contributo. La data di fine lavori è indicata nell'atto con cui si concede il contributo definitivo. Per il Comune dell'Aquila, la parte di contributo relativa al compenso complessivo del Pag. 664progettista, degli amministratori di condominio ovvero dei rappresentanti legali dei consorzi di cui alle OPCM 3803 e 3820/2009 o dei commissari viene decurtata, qualora il ritardo sia loro imputabile, del 3 per cento per ogni mese e frazione di mese dì ritardo rispetto alla data stabilita per la consegna del progetto parte seconda, fino ad un massimo del 20 per cento del compenso stesso; analogamente, il compenso complessivo del progettista viene ulteriormente decurtato del 2 per cento per ogni mese e frazione di mese di ritardo rispetto al termine stabilito per la consegna delle integrazioni progettuali richieste, fino ad un massimo del 10 per cento del compenso stesso. Il direttore dei lavori, entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione di maturazione del SAL da parte dell'esecutore, trasmette gli atti contabili al beneficiario del contributo che provvede, entro 7 giorni, a presentarli presso l'apposito sportello degli uffici comunali/uffici territoriali per la ricostruzione. Per ogni mese e frazione di mese di ritardo è applicata al direttore dei lavori una decurtazione del 5 per cento sulle competenze spettanti relative al SAL inoltrato al beneficiario con ritardo, fino ad un massimo del 50 per cento; per ogni settimana e frazione di settimana di ritardo nella consegna da parte del beneficiario agli uffici su indicati è applicata al compenso dello stesso una decurtazione del 5 per cento sulla parte spettante relativa al SAL, fino ad un massimo del 50 per cento. La parte di contributo relativa al compenso complessivo degli amministratori di condominio ovvero dei rappresentanti legali dei consorzi di cui alle OPCM 3803 e 3820/2009, del compenso complessivo del direttore dei lavori nonché la parte di contributo relativa al corrispettivo per l'esecutore dei lavori, viene decurtata del 3 per cento per ogni mese di ritardo rispetto alla data stabilita per la fine lavori, fino ad un massimo del 30 per cento. Il termine per l'inizio dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici, ai fini dell'applicazione delle penali, inizia a decorrere, in ogni caso, 30 giorni dopo la pubblicazione del buono contributo. Le certificazioni di conclusione lavori e di ripristino della agibilità con redazione e consegna dello stato finale devono essere consegnate entro 90 giorni dalla data di fine lavori. In caso di ritardo al direttore dei lavori, agli amministratori di condominio, ai legali rappresentanti dei consorzi obbligatori si applica una decurtazione del 2 per cento sul compenso complessivo per ogni mese di ritardo, fino ad un massimo del 10 per cento. Le presenti disposizioni abrogano e sostituiscono per le parti in contrasto e/o modificano ed integrano per le restanti parti tutte le precedenti disposizioni emanate in materia ed in particolare:
   OPCM 3978 del 08/11/2011;
   OPCM 4013 del 23/03/2014;
   D.C.D. n.108 del 18/04/2012;
   L.125 del 15/08/2015.
   Le presenti disposizioni si applicano esclusivamente alle fattispecie di cui ai commi da 1 a 5 e comma 8 che si configureranno successivamente alla data di entrata in vigore delle disposizioni stesse. Le decurtazioni sono calcolate e applicate dai comuni. I comuni, previa verifica della disponibilità di cassa, devono nel termine massimo di quaranta giorni formalizzare il pagamento del SAL, ad eccezione degli ultimi SAL estratti per verifica amministrativa. A conclusione dei lavori, il direttore dei lavori certifica che gli stessi sono stati eseguiti secondo le previsioni progettuali. Nel caso di migliorie o altri interventi difformi, il direttore dei lavori e amministratore di condominio, il rappresentante del consorzio o il commissario certificano che i lavori relativi alle parti comuni sono stati contrattualizzati dal committente ed accludono le quietanze dei pagamenti effettuati dagli stessi. Analoga certificazione viene effettuata dal committente in relazione alle migliorie o interventi difformi apportati sull'immobile isolato o sulle parti esclusive dello stesso se ricompreso in aggregato. Quattro mesi prima della data presunta della fine dei lavori. L'amministratore di condominio, il presidente del consorzio o il commissario Pag. 665dei consorzi obbligatori presentano domanda di allaccio ai servizi. Eventuali ritardi sono sanzionati con una decurtazione del 2 per cento per ogni mese e frazione di mese fino ad un massimo del 10 per cento del compenso complessivo loro spettante. Le società fornitrici dei servizi hanno quattro mesi di tempo per provvedere. In caso di ritardo si applica alle stesse una sanzione pari ad euro 500 al giorno fino ad un massimo di euro 15.000, da versare al comune. Tutta la documentazione relativa ai pagamenti effettuati, a qualunque titolo, con la provvista derivante dal contributo concesso per la ristrutturazione o ricostruzione degli edifici colpiti dal sisma, deve essere conservata per cinque anni.
**9.050. Trancassini, Foti, Butti, Prisco.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche all'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78)

  1. All'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, il comma 5-bis è sostituito dal seguente:
  5-bis. Il termine per l'inizio dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici, ai fini dell'applicazione delle penali, inizia a decorrere, indipendentemente dal reale avviamento del cantiere, trascorsi trenta giorni dalla concessione del contributo. La data di fine lavori è indicata nell'atto con cui si concede il contributo definitivo. Per il Comune dell'Aquila, la parte di contributo relativa al compenso complessivo del progettista, degli amministratori di condominio ovvero dei rappresentanti legali dei consorzi di cui alle OPCM 3803 e 3820/2009 o dei commissari viene decurtata, qualora il ritardo sia loro imputabile, del 3 per cento per ogni mese e frazione di mese dì ritardo rispetto alla data stabilita per la consegna del progetto parte seconda, fino ad un massimo del 20 per cento del compenso stesso; analogamente, il compenso complessivo del progettista viene ulteriormente decurtato del 2 per cento per ogni mese e frazione di mese di ritardo rispetto al termine stabilito per la consegna delle integrazioni progettuali richieste, fino ad un massimo del 10 per cento del compenso stesso. Il direttore dei lavori, entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione di maturazione del SAL da parte dell'esecutore, trasmette gli atti contabili al beneficiario del contributo che provvede, entro 7 giorni, a presentarli presso l'apposito sportello degli uffici comunali/uffici territoriali per la ricostruzione. Per ogni mese e frazione di mese di ritardo è applicata al direttore dei lavori una decurtazione del 5 per cento sulle competenze spettanti relative al SAL inoltrato al beneficiario con ritardo, fino ad un massimo del 50 per cento; per ogni settimana e frazione di settimana di ritardo nella consegna da parte del beneficiario agli uffici su indicati è applicata al compenso dello stesso una decurtazione del 5 per cento sulla parte spettante relativa al SAL, fino ad un massimo del 50 per cento. La parte di contributo relativa al compenso complessivo degli amministratori di condominio ovvero dei rappresentanti legali dei consorzi di cui alle OPCM 3803 e 3820/2009, del compenso complessivo del direttore dei lavori nonché la parte di contributo relativa al corrispettivo per l'esecutore dei lavori, viene decurtata del 3 per cento per ogni mese di ritardo rispetto alla data stabilita per la fine lavori, fino ad un massimo del 30 per cento. Il termine per l'inizio dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici, ai fini dell'applicazione delle penali, inizia a decorrere, in ogni caso, 30 giorni dopo la pubblicazione del buono contributo. Le certificazioni di conclusione lavori e di ripristino della agibilità con redazione e consegna dello stato finale devono essere consegnate entro 90 giorni dalla data di fine lavori. In caso di ritardo al direttore dei lavori, agli amministratori di condominio, ai legali rappresentanti dei consorzi obbligatori si applica una decurtazione del 2 per cento sul compenso complessivo per ogni mese Pag. 666di ritardo, fino ad un massimo del 10 per cento. Le presenti disposizioni abrogano e sostituiscono per le parti in contrasto e/o modificano ed integrano per le restanti parti tutte le precedenti disposizioni emanate in materia ed in particolare:
   OPCM 3978 del 08/11/2011;
   OPCM 4013 del 23/03/2014;
   D.C.D. n.108 del 18/04/2012;
   L.125 del 15/08/2015.
   Le presenti disposizioni si applicano esclusivamente alle fattispecie di cui ai commi da 1 a 5 e comma 8 che si configureranno successivamente alla data di entrata in vigore delle disposizioni stesse. Le decurtazioni sono calcolate e applicate dai comuni. I comuni, previa verifica della disponibilità di cassa, devono nel termine massimo di quaranta giorni formalizzare il pagamento del SAL, ad eccezione degli ultimi SAL estratti per verifica amministrativa. A conclusione dei lavori, il direttore dei lavori certifica che gli stessi sono stati eseguiti secondo le previsioni progettuali. Nel caso di migliorie o altri interventi difformi, il direttore dei lavori e amministratore di condominio, il rappresentante del consorzio o il commissario certificano che i lavori relativi alle parti comuni sono stati contrattualizzati dal committente ed accludono le quietanze dei pagamenti effettuati dagli stessi. Analoga certificazione viene effettuata dal committente in relazione alle migliorie o interventi difformi apportati sull'immobile isolato o sulle parti esclusive dello stesso se ricompreso in aggregato. Quattro mesi prima della data presunta della fine dei lavori. L'amministratore di condominio, il presidente del consorzio o il commissario dei consorzi obbligatori presentano domanda di allaccio ai servizi. Eventuali ritardi sono sanzionati con una decurtazione del 2 per cento per ogni mese e frazione di mese fino ad un massimo del 10 per cento del compenso complessivo loro spettante. Le società fornitrici dei servizi hanno quattro mesi di tempo per provvedere. In caso di ritardo si applica alle stesse una sanzione pari ad euro 500 al giorno fino ad un massimo di euro 15.000, da versare al comune. Tutta la documentazione relativa ai pagamenti effettuati, a qualunque titolo, con la provvista derivante dal contributo concesso per la ristrutturazione o ricostruzione degli edifici colpiti dal sisma, deve essere conservata per cinque anni.
**9. 0216. Fregolent, D'Alessandro, Occhionero, Annibali.

  Dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche all'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78)

  1. Al comma 5-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sostituire il settimo periodo con il seguente:
   «A conclusione dei lavori, il direttore dei lavori certifica che gli stessi sono stati eseguiti secondo le previsioni progettuali. Nel caso di migliorie o altri interventi difformi relativi alle parti comuni, il direttore dei lavori e l'amministratore di condominio, il rappresentante del consorzio o il commissario certificano che tali lavori sono stati contrattualizzati ed accludono le quietanze dei pagamenti effettuati dagli stessi. Nel caso di migliorie o interventi difformi apportati sulle parti esclusive o sull'immobile isolato, il singolo condomino consegna la certificazione attestante il riconoscimento delle stesse».
*9. 0218. Fregolent, D'Alessandro, Occhionero, Annibali.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche all'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78)

Pag. 667

  1. Al comma 5-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sostituire il settimo periodo con il seguente:
   «A conclusione dei lavori, il direttore dei lavori certifica che gli stessi sono stati eseguiti secondo le previsioni progettuali. Nel caso di migliorie o altri interventi difformi relativi alle parti comuni, il direttore dei lavori e l'amministratore di condominio, il rappresentante del consorzio o il commissario certificano che tali lavori sono stati contrattualizzati ed accludono le quietanze dei pagamenti effettuati dagli stessi. Nel caso di migliorie o interventi difformi apportati sulle parti esclusive o sull'immobile isolato, il singolo condomino consegna la certificazione attestante il riconoscimento delle stesse».
*9. 0219. Zennaro, Berardini, Grippa, Colletti, Vacca, Del Grosso, Torto, Corneli, Ilaria Fontana, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Gabriele Lorenzoni, Flati.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche all'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78)

  1. Al comma 5-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sostituire il settimo periodo con il seguente:
   «A conclusione dei lavori, il direttore dei lavori certifica che gli stessi sono stati eseguiti secondo le previsioni progettuali. Nel caso di migliorie o altri interventi difformi relativi alle parti comuni, il direttore dei lavori e l'amministratore di condominio, il rappresentante del consorzio o il commissario certificano che tali lavori sono stati contrattualizzati ed accludono le quietanze dei pagamenti effettuati dagli stessi. Nel caso di migliorie o interventi difformi apportati sulle parti esclusive o sull'immobile isolato, il singolo condomino consegna la certificazione attestante il riconoscimento delle stesse».
*9. 0220. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Orlando, Pellicani.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.

(Modifiche all'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78)
   1. All'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 9-bis, primo periodo, sostituire le parole: «ad uso scolastico e universitario», con le seguenti: «ad uso pubblico»;
   b) al comma 9-bis, sostituire le parole: «31 dicembre 2019» con le seguenti: «31 dicembre 2022»;
   c) al comma 9-bis, dopo le parole: «applicando per l'affidamento di lavori, servizi», aggiungere le seguenti: «, compresi i servizi di ingegneria e di architettura,»;
   d) al comma 9-ter, sostituire le parole: «ad uso scolastico e universitario, di cui al comma 9-bis, i soggetti attuatoti si avvalgono» con le parole: «ad uso pubblico, di cui al comma 9-bis, i soggetti attuatori possono avvalersi».
**9. 051. Trancassini, Foti, Butti, Prisco.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche all'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78)

Pag. 668

  1. All'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 9-bis, primo periodo, sostituire le parole: «ad uso scolastico e universitario», con le seguenti: «ad uso pubblico»;
   b) al comma 9-bis, sostituire le parole: «31 dicembre 2019» con le seguenti: «31 dicembre 2022»;
   c) al comma 9-bis, dopo le parole: «applicando per l'affidamento di lavori, servizi», aggiungere le seguenti: «, compresi i servizi di ingegneria e di architettura,»;
   d) al comma 9-ter, sostituire le parole: «ad uso scolastico e universitario, di cui al comma 9-bis, i soggetti attuatoti si avvalgono» con le parole: «ad uso pubblico, di cui al comma 9-bis, i soggetti attuatori possono avvalersi».
**9. 0221. Fregolent, D'Alessandro, Occhionero, Annibali.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche all'articolo 11, comma 13, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78)

  1. Al comma 13 dell'articolo 11 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125, aggiungere in fine le seguenti parole: «e, limitatamente a questi ultimi, per le sole verifiche di congruità tecnica ed economica finalizzate a garantire la copertura finanziaria degli interventi. L'Ufficio Speciale per i comuni del cratere assicura tali attività anche attraverso controlli puntuali in corso d'opera. Al fine di concludere rapidamente gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e quelli da realizzare al di fuori dei centri storici dei comuni del cratere diversi da L'Aquila ovvero al di fuori degli ambiti di intervento dei piani di ricostruzione dei comuni del cratere diversi da L'Aquila, i beneficiari devono presentare la domanda di contributo entro il termine inderogabile del 31 dicembre 2020. Decorso inutilmente tale termine, il beneficiario decade dal diritto ai contributo e da ogni forma di beneficio assistenziale mentre il comune si avvale degli strumenti di cui all'articolo 67-quater, comma 2, lettera a)».
9. 052. Martino, Cortelazzo, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Gelmini, Rotondi.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, il comma 5-bis è sostituito dal seguente:
  5-bis. La percentuale di cui al comma 1 è ridotta al 10 per cento per i soggetti che trasferiscono la residenza in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia, e nell'area del cratere sismico costituita dai comuni di cui all'allegato 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del 15 dicembre 2016.
9. 0222. Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Gallinella, Emiliozzi, Cataldi.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Utilizzabilità dei Fondi per la ricostruzione)

  1. Al comma 444, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la parola: «privata» è soppressa.
*9. 053. Fiorini, Anna Lisa Baroni, Vietina, Gelmini, Cortelazzo, Polidori, Baldelli, Casino, Giacometto, Labriola, Pag. 669Mazzetti, Ruffino, Martino, Calabria, Nevi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Utilizzabilità dei Fondi per la ricostruzione)

  1. Al comma 444, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la parola: «privata» è soppressa.
*9. 054. Foti, Trancassini, Butti, Zucconi.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Utilizzabilità dei Fondi per la ricostruzione)

  1. Al comma 444, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la parola: «privata» è soppressa.
*9. 055. Dara, Golinelli, Badole, Benvenuto, Cavandoli, Cestari, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Morrone, Murelli, Parolo, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Tonelli, Valbusa, Vallotto, Vinci, Giacometti, Zoffili.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Utilizzabilità dei Fondi per la ricostruzione)

  1. Al comma 444, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la parola: «privata» è soppressa.
*9. 0223. Fregolent, Di Maio, Occhionero.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Utilizzabilità dei Fondi per la ricostruzione)

  1. Al comma 444, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la parola: «privata» è soppressa.
*9. 0224. Rossi, Benamati, Braga, Carla Cantone, Critelli, Delrio, Pini, Rizzo Nervo.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  1. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo l'articolo 43 è inserito il seguente: «Art. 43-bis. I comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti non sono obbligati a ricorrere alla stazione unica appaltante e alla nomina del responsabile unico del procedimento nello svolgimento delle procedure di appalto.».
9. 057. Trancassini, Foti, Butti.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per accelerare la ricostruzione pubblica)

  1. Al fine di rilanciare gli investimenti pubblici e di facilitare l'apertura dei cantieri per la realizzazione delle opere pubbliche, nel rispetto dei principi e delle norme sancite dall'Unione europea, in particolare delle direttive 2014/23/Ue, 2014/24/Ue, 2014/25/Ue, fino al 31 dicembre 2020 non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 1, quarto periodo del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  2. All'articolo 63, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 dopo il comma 6, aggiungere il seguente:Pag. 670
  «6-bis. In ogni caso, le disposizioni di cui ai commi 1 e 6 si applicano alle amministrazioni aggiudicatrici dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni indicati nell'allegato 1 di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229».

  3. Per i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni indicati nell'allegato 1 di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e fino al 31 dicembre 2020, i termini perentori di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera c) della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono dimezzati.
9. 056. Lucaselli, Trancassini, Foti, Butti.

  Dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113)

  1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo il periodo: «Per gli anni 2019 e 2020 è assegnato un contributo straordinario dell'importo di 10 milioni di euro annui», aggiungere il seguente: «Per l'anno 2021 è assegnato un contributo straordinario dell'importo di 10 milioni di euro».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
*9. 0225. Fregolent, D'Alessandro, Occhionero, Annibali.

  Dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113)

  1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo il periodo: «Per gli anni 2019 e 2020 è assegnato un contributo straordinario dell'importo di 10 milioni di euro annui», aggiungere il seguente: «Per l'anno 2021 è assegnato un contributo straordinario dell'importo di 10 milioni di euro».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
*9. 058. Trancassini, Foti, Butti, Prisco.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113)

  1. All'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo il comma 1, è inserito il seguente:Pag. 671
  «1-bis. Per l'anno 2020, al fine di garantire la copertura dei maggiori costi del servizio di trasporto pubblico locale, connessi alle conseguenze del sisma, è altresì assegnato in favore del Comune dell'Aquila un contributo straordinario dell'importo complessivo di 4 milioni di euro».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai Fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
**9. 0226. Fregolent, D'Alessandro, Occhionero, Annibali.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113)

  1. All'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
  «1-bis. Per l'anno 2020, al fine di garantire la copertura dei maggiori costi del servizio di trasporto pubblico locale, connessi alle conseguenze del sisma, è altresì assegnato in favore del Comune dell'Aquila un contributo straordinario dell'importo complessivo di 4 milioni di euro».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai Fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
**9. 0229. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Orlando, Pellicani.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113)

  1. All'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
  «1-bis. Per l'anno 2020, al fine di garantire la copertura dei maggiori costi del servizio di trasporto pubblico locale, connessi alle conseguenze del sisma, è altresì assegnato in favore del Comune dell'Aquila un contributo straordinario dell'importo complessivo di 4 milioni di euro».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai Fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
**9. 059. Trancassini, Foti, Butti, Prisco.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis. Pag. 672
(Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113)

  1. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sostituire le parole: «Per l'anno 2019» con le seguenti: «Per ciascuno degli anni 2019 e 2020».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
*9. 0230. Muroni, Stumpo.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113)

  1. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sostituire le parole: «Per l'anno 2019» con le seguenti: «Per ciascuno degli anni 2019 e 2020».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
*9. 0233. Fregolent, D'Alessandro, Occhionero, Annibali.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113)

  1. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sostituire le parole: «Per l'anno 2019» con le seguenti: «Per ciascuno degli anni 2019 e 2020».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
*9. 0235. Zennaro, Berardini, Grippa, Colletti, Vacca, Del Grosso, Torto, Corneli, Ilaria Fontana, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Gabriele Lorenzoni, Flati.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113)

  1. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sostituire le parole: «Per l'anno 2019» con le seguenti: «Per ciascuno degli anni 2019 e 2020».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito Pag. 673del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
*9. 0238. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Orlando, Pellicani.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113)

  1. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo il periodo: «Per l'anno 2019 è destinato un contributo pari a 2 milioni di euro», è inserito il seguente: «Per ciascuno degli anni 2020 e 2021, è destinato un contributo dell'importo annuale di 2 milioni di euro.»
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
**9. 060. Trancassini, Foti, Butti, Prisco.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113)

  1. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo il periodo: «Per l'anno 2019 è destinato un contributo pari a 2 milioni di euro», è inserito il seguente: «Per ciascuno degli anni 2020 e 2021, è destinato un contributo dell'importo annuale di 2 milioni di euro.»
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
**9. 0237. Fregolent, D'Alessandro, Occhionero, Annibali.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113)

  1. Al comma 2, dell'articolo 3, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo le parole: «Per l'anno 2019 è destinato un contributo pari a 2 milioni di euro», sono aggiunte le seguenti «Per l'anno 2020 è destinato un contributo di 1,8 milioni di euro.».
9. 062. Martino, Cortelazzo, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Gelmini, Rotondi.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Proroga delle facoltà assunzionali di personale aggiuntivo)

  1. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 Pag. 674agosto 2016, n. 160, come modificato dall'articolo 1, comma 1001, della legge 30 dicembre 2018, n. 148, le parole: «2017, 2018, 2019 e 2020» sono sostituite dalle parole: «2017, 2018, 202020 e 2021».
  2. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012 n. 122, è incrementato di 40 milioni di euro per l'annualità 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento e di fabbisogno, il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotta di 40 milioni per l'anno 2021.
9. 061. Golinelli, Dara, Badole, Benvenuto, Cavandoli, Cestari, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Morrone, Murelli, Parolo, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Tonelli, Valbusa, Vallotto, Vinci, Giacometti, Zoffili.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche al decreto legge 24 giugno 2016, n. 113)

  1. All'articolo 3-bis, comma 2 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come modificato dall'articolo 1, comma 1001, della legge 30 dicembre 2018, n. 148, le parole: «e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «, 2020, 2021 e 2022».
*9. 0241. Zolezzi, Zanichelli, Ilaria Fontana, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Varrica, Vianello, Vignaroli.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche al decreto legge 24 giugno 2016, n.113)

  1. All'articolo 3-bis, comma 2 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come modificato dall'articolo 1, comma 1001, della legge 30 dicembre 2018, n. 148, le parole: «e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «, 2020, 2021 e 2022».
*9. 0242. Fregolent, Occhionero.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche al decreto-legge 24 giugno 2016, n.113)

  1. All'articolo 3-bis, comma 2 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come modificato dall'articolo 1, comma 1001, della legge 30 dicembre 2018, n. 148, le parole: «e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «, 2020, 2021 e 2022».
*9. 0243. Rossi, Benamati, Braga, Carla Cantone, Critelli, Delrio, Pini, Rizzo Nervo.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche al decreto legge 24 giugno 2016, n. 113)

  1. All'articolo 3-bis, comma 2 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, Pag. 675con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come modificato dall'articolo 1, comma 1001, della legge 30 dicembre 2018, n. 148, le parole: «e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «, 2020, 2021 e 2022».
*9. 0244. Muroni, Stumpo.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.

  1-bis. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come modificato dall'articolo 1, comma 1001, della legge 30 dicembre 2018, n.148, le parole: «e 2020» sono sostituite dalle parole: «, 2020 e 2021».
  4-ter. Agli oneri di cui al precedente comma, si provvede mediante riduzione nei limiti di 20 milioni per l'anno 2021 del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9. 064. Fiorini, Anna Lisa Baroni, Vietina, Gelmini, Cortelazzo, Dall'Osso, Polidori, Baldelli, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Calabria, Nevi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.

  1. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come modificato dall'articolo 1, comma 1001, della legge 30 dicembre 2018, n. 148, le parole: «e 2020» sono sostituite dalle parole: «, 2020 e 2021».
9.063. Foti, Trancassini, Butti, Zucconi.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  1. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Al personale assunto ai sensi del presente comma dalla Soprintendenza, nonché ad altro personale di cui essa si avvalga mediante convenzione, anche con le società Ales ed Invitalia, possono essere affidate le funzioni di responsabile unico del procedimento.».
9. 0422. (ex 8. 043) Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Orlando, Pellicani.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Ulteriore misure per i comuni interessati dagli eventi sismici)

  1. Al fine di garantire la prossimità dei presidi a sostegno delle attività produttive dei territori colpiti dagli eventi sismici, per la durata dello stato di emergenza prevista dall'articolo 1 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la rideterminazione delle circoscrizioni territoriali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, non trova applicazione nei confronti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, aventi sede nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
9. 0246. Zennaro, Gabriele Lorenzoni, Emiliozzi, Gallinella, Ilaria Fontana, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Flati, Ciprini, Giuliodori, Parisse, Maurizio Cattoi, Berardini, Grippa, Colletti, Vacca, Del Grosso, Torto, Corneli, Roberto Rossini.

Pag. 676

  Dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, a tutela dei territori del cratere sismico del centro Italia 2016-2017)

  1. Per la durata dello stato di emergenza prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, la rideterminazione delle circoscrizioni territoriali di cui al presente articolo non trova applicazione nei confronti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura aventi sede nei Comuni ricadenti negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016 al fine di garantire prossimità di presidi a sostegno delle attività produttive dei territori colpiti dal sisma.
9. 0245. Fregolent, D'Alessandro, Occhionero, Annibali.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia di sismabonus)

  1. All'articolo 1 della legge 232 dei 2016, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  «9-bis. Al fine di favorire gli investimenti sul patrimonio edilizio esistente volti alla mitigazione del rischio sismico degli immobili a destinazione produttiva e commerciale, per gli investimenti per i cui si è attivato l’iter di cui al comma 1-bis e 1-ter del presente articolo, il valore dei costi portati in ammortamento sul bene immobile oggetto d'intervento è maggiorato del 150 per cento. La disposizione di cui al presente comma si applica agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2021 come indicato al comma 1-bis del presente articolo. Per la fruizione dei benefici di cui al presente comma, il beneficiario è tenuto a produrre la documentazione attestante la diminuzione dell'indice di rischio e conseguentemente la percentuale di beneficio fiscale spettante come definito ai commi 1-bis e seguenti del presente articolo; accompagnata da una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.».

  2. A copertura degli oneri di cui al presente articolo, stimati in 300 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione annuale del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
9. 066. Fiorini, Cortelazzo, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Gelmini, Polidori, Baldelli, Martino, Calabria, Nevi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia di sismabonus)

  1. All'articolo 1 della legge 232 del 2016, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  «9-bis. Al fine di favorire gli investimenti sul patrimonio edilizio esistente volti alla mitigazione del rischio sismico degli immobili a destinazione produttiva e commerciale, per gli investimenti per i cui si è attivato l'iter di cui al comma 1-bis e 1-ter del presente articolo, il valore dei costi portati in ammortamento sul bene immobile oggetto d'intervento è maggiorato del 150 per cento. La disposizione di cui al presente comma si applica agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2021 come indicato al comma 1-bis del presente articolo. Per la fruizione dei benefici di cui al presente comma, il beneficiario è tenuto a produrre la documentazione attestante la diminuzione dell'indice di rischio e conseguentemente la percentuale di beneficio fiscale spettante Pag. 677come definito ai commi 1-bis e seguenti del presente articolo accompagnata da una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.».

  2. A copertura degli oneri di cui al presente articolo, stimati in 200 milioni di euro annui, si provvede nei limiti di 140 milioni annui, mediante utilizzo del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; e nel limite di 60 milioni mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2020-2022 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
9. 065. Fiorini, Cortelazzo, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Gelmini, Polidori, Baldelli, Martino, Calabria, Nevi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  1. A decorrere dal 2020 e per ciascuno degli anni in cui siano previste, una quota pari al 4 per cento delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 362, lettera a) e lettera b) della legge n. 232 del 2016, è destinata ai Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nel quadro di un programma di sviluppo volto ad assicurare effetti positivi di lungo periodo in termini di valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, di ricadute occupazionali dirette e indirette, di incremento dell'offerta di beni e servizi connessi al benessere dei cittadini e delle imprese, a:
   a) interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione produttiva;
   b) attività e programmi di promozione turistica e culturale;
   c) attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione;
   d) azioni di sostegno alle attività imprenditoriali;
   e) azioni di sostegno per l'accesso al credito delle imprese, comprese le micro e piccole imprese;
   f) interventi e servizi per cittadini e imprese.

  2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati all'interno di un Programma di sviluppo predisposto dal Commissario straordinario d'Intesa con i Vice Commissari di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Il Programma di Sviluppo è sottoposto al Comitato interministeriale per la programmazione economica per l'approvazione e l'assegnazione delle risorse. Il Programma individua tipologie di intervento, amministrazioni attuatrici, disciplina del monitoraggio, della valutazione degli interventi in itinere ed ex post, della eventuale revoca o rimodulazione delle risorse per la più efficace allocazione delle medesime.
9. 0290. Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Orlando, Pellicani.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244)

  1. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge Pag. 67827 febbraio 2017, n. 19, come ulteriormente modificato dall'articolo 1, comma 761, della legge n. 205 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti parole: «al 31 dicembre 2022»;
   b) le parole: «nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022».
*9. 0250. Muroni, Stumpo.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche ai decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244)

  1. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come ulteriormente modificato dall'articolo 1, comma 761, della legge n. 205 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti parole: «al 31 dicembre 2022»;
   b) le parole: «nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022».
*9. 0249. Rossi, Benamati, Braga, Carla Cantone, Critelli, Delrio, Pini, Rizzo Nervo.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Proroga del riconoscimento degli straordinari al personale degli enti locali)

  1. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come ulteriormente modificato dall'articolo 1, comma 761, della legge n. 205 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2022»;
   b) le parole: «nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022».
*9. 0247. Zolezzi, Zanichelli, Ilaria Fontana, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Varrica, Vianello, Vignaroli.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Proroga del riconoscimento degli straordinari al personale degli enti locali)

  1. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come ulteriormente modificato dall'articolo 1, comma 761, della legge n. 205 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2022»;
   b) le parole: «nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022».
*9. 0248. Fregolent, Occhionero.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Pag. 679

Art. 9-bis.
(Proroga del riconoscimento degli straordinari al personale degli enti locali)

  1. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come ulteriormente modificato dall'articolo 1, comma 761, della legge n. 205 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2021»;
   b) le parole: «nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, e 2021».

  2. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012 n. 122, è incrementato di 40 milioni di euro per l'annualità 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento e di fabbisogno, il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 40 milioni per l'anno 2021.
9. 068. Golinelli, Dara, Badole, Benvenuto, Cavandoli, Cestari, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Morrone, Murelli, Parolo, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Tonelli, Valbusa, Vallotto, Vinci, Giacometti, Zoffili.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  1. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come ulteriormente modificato dall'articolo 1 comma 761, della legge n. 205 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle parole: «al 31 dicembre 2021»;
   b) le parole: «nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021».

  2. All'onere conseguente alle previsioni di cui al comma 1, si provvede nel limite di 2 milioni di euro per il 2021, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2020-2022 nell'ambito del programma: «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
9. 069. Fiorini, Anna Lisa Baroni, Cortelazzo, Vietina, Gelmini, Dall'Osso, Polidori, Baldelli, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Calabria, Nevi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  1. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come ulteriormente modificato dall'articolo 1 comma 761, della legge n. 205 del 20l7, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole; «al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2021»;Pag. 680
   b) le parole: «nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021».
*9. 0279. Fregolent, Di Maio, Occhionero.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  1. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come ulteriormente modificato dall'articolo 1 comma 761, della legge n. 205 del 20l7, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole; «al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2021»;
   b) le parole: «nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021».
*9. 067. Foti, Trancassini, Butti, Zucconi.

  Dopo l'articolo 9, inserire in seguente:

Art. 9-bis.

  1. All'articolo 3, comma 1-decies, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 sono sostituire le parole: «all'interno dello stesso comune» con le seguenti: «all'interno dei comuni del cratere».
9. 0251. Buratti, Pellicani.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.

  1. Al comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «a decorrere dal 1o gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1ogennaio 2021».
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, stimato in 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte, corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
9. 0280. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  1. La riduzione del versamento prevista dal comma 2 dell'articolo 8 si applica anche nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 145. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma. All'onere derivante dalla presente disposizione valutato in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma Pag. 681«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
9. 0252. Patassini, D'Eramo, Latini, Paolini, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Lucchini, Marchetti, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche all'articolo 17-bis dei decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8)

  1. All'articolo 17-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sostituire il comma 1 con il seguente:
  «1. Ai comuni del cratere sismico dell'Aquila di cui al decreto 16 aprile 2009, n. 3, del Commissario delegato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2009, e ai comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016 nonché ai comuni situati entro 30 chilometri di distanza da quelli di cui ai predetti allegati 1, 2 e 2-bis, non si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, a condizione che nei predetti Comuni siano presenti presidi ospedalieri.».
*9. 0253. Fregolent, D'Alessandro, Occhionero, Annibali.

  Dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche all'articolo 17-bis dei decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8)

  1. All'articolo 17-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sostituire il comma 1 con il seguente:
  «1. Ai comuni del cratere sismico dell'Aquila di cui al decreto 16 aprile 2009, n. 3, del Commissario delegato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2009, e ai comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016 nonché ai comuni situati entro 30 chilometri di distanza da quelli di cui ai predetti allegati 1, 2 e 2-bis, non si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, a condizione che nei predetti Comuni siano presenti presidi ospedalieri.».
*9. 070. Trancassini, Foti, Butti, Prisco.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  All'articolo 17-bis comma 1 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 le parole: «per i successivi quarantotto mesi a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,» sono sostituite con le seguenti: «sino al 31 dicembre 2023,».
9. 072. Colletti, Zennaro, Vacca, Del Grosso, Torto, Corneli, Parisse, Emiliozzi, Berardini, Rachele Silvestri, Gabriele Lorenzoni, Cataldi.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche all'articolo 17-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8)

Pag. 682

  1. Al comma 1 dell'articolo 17-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sostituire le parole: «, per i successivi quarantotto mesi a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» con le seguenti: «fino al 31 marzo 2022».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
*9. 071. Trancassini, Foti, Butti, Prisco.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche all'articolo 17-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8)

  1. Al comma 1 dell'articolo 17-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sostituire le parole: «, per i successivi quarantotto mesi a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» con le seguenti: «fino al 31 marzo 2022».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
*9. 0254. Fregolent, D'Alessandro, Occhionero, Annibali.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  1. All'articolo 18-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con legge 7 aprile 2017, n. 45, così come modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con legge 9 agosto 2018, n. 97 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. La Presidenza del Consiglio dei ministri esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo connesse al progetto “Casa Italia” e le attività necessarie per il ripristino e la ricostruzione di territori colpiti da eventi emergenziali a valle degli interventi di Protezione civile,»;
   b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. Sono funzioni del Dipartimento di cui al comma 1 lo sviluppo, l'ottimizzazione e l'integrazione degli strumenti finalizzati alla cura e alla valorizzazione del territorio e delle aree urbane nonché del patrimonio abitativo, ferme restando le attribuzioni disciplinate dal decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 in capo al Dipartimento della protezione civile e alle altre amministrazioni competenti in materia.
   1-ter. Gli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e la “struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma 6 aprile 2009” di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 ottobre 2019, operano nell'ambito delle attività del Dipartimento di cui Pag. 683al comma 1 che ne cura l'indirizzo e il coordinamento delle relative attività.».
9. 0281. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Orlando, Pellicani.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  1. All'articolo 18-quater, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito in legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «fino al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020».
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 18-quater, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito in legge 7 aprile 2017, n. 45, come modificato dal precedente comma, si applicano anche ai comuni dell'isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017.
  3. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2, si provvede nei limiti di 30 milioni per il 2020, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2020-2022 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
9. 073. Paolo Russo, Carfagna, Polidori, Baldelli, Gelmini, Cortelazzo, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Calabria, Nevi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi, Sarro, Pentangelo, Casciello, Fasano, Fascina, Ferraioli, Cosimo Sibilia.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici)

  1. All'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2019» sono sostituite con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2021»;
   b) al comma 4, dopo le parole: «in 23,9 milioni di euro per l'anno 2018» sono aggiunte le seguenti: «e in 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021,».
9. 0259. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Proroga del credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici)

  1. All'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020»;
   b) al comma 4, primo periodo, le parole: «2017» e: «2018» sono sostituite, rispettivamente, da: «2018» e: «2019 e in 23,9 milioni di euro per l'anno 2020.».
*9. 0255. Fregolent.

Pag. 684

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Proroga del credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici)

  1. All'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020»;
   b) al comma 4, primo periodo, le parole: «2017» e: «2018» sono sostituite, rispettivamente, da: «2018» e: «2019 e in 23,9 milioni di euro per l'anno 2020.».
*9. 0256. Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Melilli, Orlando, Pellicani, Verini.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Proroga del credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici)

  1. All'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020»;
   b) al comma 4, primo periodo, le parole: «2017» e: «2018» sono sostituite, rispettivamente, da: «2018» e: «2019 e in 23,9 milioni di euro per l'anno 2020.».
*9. 0257. Muroni, Stumpo.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Proroga del credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici)

  1. All'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020»;
   b) al comma 4, primo periodo, le parole: «2017» e: «2018» sono sostituite, rispettivamente, da: «2018» e: «2019 e in 23,9 milioni di euro per l'anno 2020.».
*9. 0258. Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Emiliozzi, Gallinella, Ilaria Fontana, Cataldi, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Ricciardi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Flati, Ciprini, Giuliodori, Parisse, Maurizio Cattoi, Berardini, Grippa, Colletti, Vacca, Del Grosso, Torto, Corneli, Roberto Rossini.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.

  1. All'articolo 18-quater, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «fino al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020».
9. 0282. Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Emiliozzi, Gallinella, Ilaria Fontana, Cataldi, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Rospi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Flati, Ciprini, Giuliodori, Parisse, Maurizio Cattoi, Pag. 685Berardini, Grippa, Colletti, Vacca, Del Grosso, Torto, Corneli, Roberto Rossini.

  Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis.

  All'articolo 43, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il comma 5-bis è sostituito dal seguente:
  «5-bis. In deroga al regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1o dicembre 2015, n. 203, la vita tecnica degli impianti di risalita in scadenza nel 2018 e nei 2019, limitatamente agli skilift siti nel territorio delle regioni Abruzzo e Marche, è prorogata al 31 dicembre 2020, previa verifica della loro idoneità ai fini della sicurezza dell'esercizio da parte dei competenti uffici ministeriali.».
9. 0283. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Prosecuzione Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia, modifiche all'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96)

  1. Vista l'entità dei danni subiti dall'area Appenninica del Centro Italia, all'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresì, alle imprese e ai professionisti che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2029, ad eccezione delle imprese che svolgono attività appartenenti alla categoria F della codifica ATECO 2007 che alla data del 24 agosto 2016 non avevano la sede legale o operativa nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229»;
   b) al comma 4, primo periodo, le parole: «e per i tre anni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «e per i 12 anni successivi»; al secondo periodo le parole: «per il 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per il periodo dal 2019 al 2024»;
   c) il comma 4-bis è sostituito con il seguente:
  «4-bis. L'Istituto Nazionale della Previdenza sociale disciplina con propri provvedimenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità di restituzione dei contributi non dovuti dai soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al presente articolo che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato»;
   d) il comma 6 è sostituito, in fine, con il seguente periodo: «Per i periodi d'imposta dal 2019 al 2029, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese e professionisti beneficiarie incrementate di 20 milioni di euro annui per gli anni dal 2020 al 2029.».

  2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 20 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Pag. 686

9. 0271. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

Art. 9-bis.
(Prosecuzione Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia, modifiche all'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96)

  1. Vista l'entità dei danni subiti dall'area Appenninica del Centro Italia, all'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresì, alle imprese e ai professionisti che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2029, ad eccezione delle imprese che svolgono attività appartenenti alla categoria F della codifica ATECO 2007 che alla data del 24 agosto 2016 non avevano la sede legale o operativa nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229»;
   b) al comma 4, primo periodo, le parole: «e per i tre anni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «e per i 12 anni successivi; al secondo periodo» le parole «per il 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per il periodo dal 2019 al 2024»;
   c) il comma 4-bis è sostituito con il seguente:
  «4-bis. L'Istituto Nazionale della Previdenza sociale disciplina con propri provvedimenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità di restituzione dei contributi non dovuti dai soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al presente articolo che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato»;
   d) il comma 6 è sostituito, in fine, con il seguente periodo: «Per i periodi d'imposta dal 2019 al 2029, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese beneficiarie e sulle risorse che verranno ogni anno dovranno essere previste dalla legge di Bilancio».
9. 076. Pella, Polidori, Baldelli, Gelmini, Cortelazzo, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Calabria, Nevi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi.

  Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Prosecuzione della Zona Franca Urbana per il Sisma Centro Italia)

  1. In considerazione dei danni subiti dall'area Appenninica del Centro Italia all'articolo 46, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresì, alle imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2026, ad eccezione delle imprese che svolgono attività appartenenti alla categoria F della codifica ATECO 2007 che alla data del 24 agosto 2016 non avevano la sede legale o operativa nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-Pag. 687legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229»;
   b) al comma 4, le parole: «e per i tre anni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «e per i 9 anni successivi»;
   c) il comma 4-bis è sostituito con il seguente:
  «4-bis. L'Istituto Nazionale della Previdenza sociale disciplina con propri provvedimenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità di restituzione dei contributi non dovuti dai soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al presente articolo che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato»;
   d) il comma 6 è sostituito, in fine, con il seguente periodo: «Per i periodi d'imposta dal 2019 al 2026, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese beneficiarie e sulle risorse che verranno ogni anno dovranno essere previste dalla legge di Bilancio».
9. 0269. Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Orlando, Pellicani.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Prosecuzione Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia, modifiche all'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96)

  1. Vista l'entità dei danni subiti dall'area Appenninica del Centro Italia, all'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresì, alle imprese e ai professionisti che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2029, ad eccezione delle imprese che svolgono attività appartenenti alla categoria F della codifica ATECO 2007 che alla data del 24 agosto 2016 non avevano la sede legale o operativa nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229»;
   b) al comma 4, primo periodo, le parole: «e per i tre anni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «e per i 9 anni successivi»; al secondo periodo le parole: «per il 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per il periodo dal 2019 al 2024»;
   c) il comma 4-bis è sostituito con il seguente:
  «4-bis. L'istituto Nazionale della Previdenza sociale disciplina con propri provvedimenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità di restituzione dei contributi non dovuti dai soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al presente articolo che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato»;
   d) il comma 6 è sostituito, in fine, con il seguente periodo: «Per i periodi d'imposta dal 2019 al 2029, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese beneficiarie e sulle risorse previste annualmente dalla legge di Bilancio».
9. 0420. (ex 8. 031) Trancassini, Foti, Butti.

  Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

Art. 9-bis.
(Prosecuzione al 2026 della Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia)

  1. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, Pag. 688dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, le parole: «entro il 31 dicembre 2019», sono sostituite dalle parole: «entro il 31 dicembre 2026»;
   b) al comma 4, le parole: «e per i tre anni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «e per i 9 anni successivi»;
   c) il comma 4-bis è sostituito con il seguente:
  «4-bis. L'Istituto Nazionale della Previdenza sociale disciplina con propri provvedimenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità di restituzione dei contributi non dovuti dai soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al presente articolo che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato»;
   d) il comma 6 è sostituito, in fine, con il seguente periodo: «Per i periodi d'imposta dal 2019 al 2026, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese beneficiarie e sulle risorse che verranno ogni anno dovranno essere previste dalla legge di Bilancio».
9. 079. Baldelli, Polidori, Gelmini, Spena, Nevi, Cortelazzo, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Calabria, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.

  1. All'articolo 46, decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;
   b) al comma 4, le parole: «i tre» sono sostituite dalle seguenti: «gli otto» e le parole: «e il 2020» sono sostituite dalle seguenti: «e fino al 2025»;
   c) al comma 6, le parole: «dal 2019 al 2020, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese e dai professionisti beneficiari» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2019 al 2025, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese e dai professionisti beneficiari incrementate di 100 milioni di euro per l'anno 2020».

  2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 100 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
9. 0284. Patassini, D'Eramo, Latini, Paolini, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Lucchini, Marchetti, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.

  4-bis. All'articolo 46, decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;
   b) al comma 4, le parole: «i tre» sono sostituite dalle seguenti: «gli otto» e le parole: «e il 2020» sono sostituite dalle seguenti: «e fino al 2025»;Pag. 689
   c) al comma 6, le parole: «dal 2019 al 2020, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese e dai professionisti beneficiari» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2019 al 2025, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese e dai professionisti beneficiari incrementate di 100 milioni di euro».
*9. 074. Trancassini, Prisco, Foti, Butti, Acquaroli.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.

  4-bis. All'articolo 46, decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;
   b) al comma 4, le parole: «i tre» sono sostituite dalle seguenti: «gli otto» e le parole: «e il 2020» sono sostituite dalle seguenti: «e fino al 2025»;
   c) al comma 6, le parole: «dal 2019 al 2020, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese e dai professionisti beneficiari» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2019 al 2025, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese e dai professionisti beneficiari incrementate di 100 milioni di euro».
*9. 075. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche all'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50)

  1. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, le parole: «entro il 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2020»;
   b) al comma 4, le parole: «e per i tre anni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «e per i quattro anni successivi»;
   c) al comma 6, le parole: «Per i periodi d'imposta dal 2019 al 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Per i periodi d'imposta dal 2019 al 2021»;
   d) dopo il comma 8 aggiungere il seguente: «8-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai fabbricati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero emanate oltre i termini».
9. 0268. Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Emiliozzi, Ilaria Fontana, Cataldi, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Rospi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Flati, Ciprini, Giuliodori, Parisse, Maurizio Cattoi, Berardini, Grippa, Colletti, Vacca, Del Grosso, Torto, Corneli, Roberto Rossini.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche all'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50)

  1. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, le parole: «entro il 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2020»;Pag. 690
   b) al comma 4, le parole: «e per i tre anni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «e per i quattro anni successivi»;
   c) al comma 6, le parole: «Per i periodi d'imposta dal 2019 al 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Per i periodi d'imposta dal 2019 al 2021»;.
9. 0267. Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Emiliozzi, Ilaria Fontana, Cataldi, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Rospi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Flati, Ciprini, Giuliodori, Parisse, Maurizio Cattoi, Berardini, Grippa, Colletti, Vacca, Del Grosso, Torto, Corneli, Roberto Rossini.

  Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

Art. 9-bis.
(Prosecuzione al 2026 della Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia)

  1. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, al comma 3, le parole: «entro il 31 dicembre 2019», sono sostituite dalle parole: «entro il 31 dicembre 2026».
9. 080. Baldelli, Polidori, Gelmini, Spena, Nevi, Cortelazzo, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Calabria, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia di versamenti fiscali e contributivi)

  1. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
  «5-bis. Alle imprese e ai professionisti che hanno la sede principale o l'unità locale, o che intraprendono una nuova iniziativa economica, all'interno dei Comuni di cui ai commi 1 e 5 che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito “E” ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, rispetto agli edifici esistenti alla data dell'evento sismico, sono concesse le esenzioni di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d) per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per i dieci anni successivi.».
*9. 0270. Fregolent, Occhionero, Annibali.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia di versamenti fiscali e contributivi)

  1. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
  «5-bis. Alle imprese e ai professionisti che hanno la sede principale o l'unità locale, o che intraprendono una nuova iniziativa economica, all'interno dei Comuni di cui ai commi 1 e 5 che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito “E” ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, rispetto agli edifici esistenti alla data dell'evento sismico, sono concesse le esenzioni di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d) per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per i dieci anni successivi.».

Pag. 691

*9. 078. Barelli, Mazzetti, Polverini, Baldelli, Cortelazzo, Gelmini, Battilocchio, Polidori, Casino, Giacometto, Labriola, Ruffino, Calabria, Martino, Nevi, Spena, Marrocco, Rotondi.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia di versamenti fiscali e contributivi)

  1. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
  «5-bis. Alle imprese e ai professionisti che hanno la sede principale o l'unità locale, o che intraprendono una nuova iniziativa economica, all'interno dei Comuni di cui ai commi 1 e 5 che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito “E” ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, rispetto agli edifici esistenti alla data dell'evento sismico, sono concesse le esenzioni di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d) per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per i dieci anni successivi.».
*9. 081. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia di versamenti fiscali e contributivi)

  1. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
  «5-bis. Alle imprese e ai professionisti che hanno la sede principale o l'unità locale, o che intraprendono una nuova iniziativa economica, all'interno dei Comuni di cui ai commi 1 e 5 che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito “E” ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, rispetto agli edifici esistenti alla data dell'evento sismico, sono concesse le esenzioni di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d) per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per i dieci anni successivi.».
*9. 077. Trancassini, Prisco, Foti, Butti.

  Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche, all'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50)

  Dopo il comma 8 aggiungere il seguente: «8-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai fabbricati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero emanate oltre i termini qualora la riduzione del 25 per cento del fatturato decorra dalla data dell'ordinanza sindacali di sgombero considerando i 120 giorni successivi raffrontati con lo stesso periodo del 2015.».
9. 0272. Cataldi, Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Emiliozzi, Gallinella, Flati, Ciprini, Giuliodori, Parisse, Maurizio Cattoi, Berardini, Grippa, Colletti, Vacca, Del Grosso, Torto, Corneli, Roberto Rossini.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche all'articolo 46-quinquies del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50)

Pag. 692

  1. All'articolo 46-quinquies del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:
  «1-bis. Al fine di ottimizzare l'efficacia degli atti di gestione e di organizzazione degli Uffici Speciali, istituiti ai sensi all'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dall'Ufficio Centrale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Qualora dalla contrattazione derivino costi non compatibili con i vincoli di bilancio individuati, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165».
*9. 0265. Zennaro, Berardini, Grippa, Colletti, Vacca, Del Grosso, Torto, Corneli, Ilaria Fontana, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Gabriele Lorenzoni, Flati.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche all'articolo 46-quinquies del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50)

  1. All'articolo 46-quinquies del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:
  «1-bis. Al fine di ottimizzare l'efficacia degli atti di gestione e di organizzazione degli Uffici Speciali, istituiti ai sensi all'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dall'Ufficio Centrale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Qualora dalla contrattazione derivino costi non compatibili con i vincoli di bilancio individuati, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165».
*9. 0266. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Orlando, Pellicani.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche all'articolo 46-quinquies del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50)

  1. All'articolo 46-quinquies del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:
  «1-bis. Al fine di ottimizzare l'efficacia degli atti di gestione e di organizzazione degli Uffici Speciali, istituiti ai sensi all'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dall'Ufficio Centrale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Qualora dalla contrattazione derivino costi non compatibili con i vincoli di bilancio individuati, si applicano le disposizioni di Pag. 693cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165».
*9. 0264. Muroni, Stumpo.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche all'articolo 46-quinquies del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50)

  1. All'articolo 46-quinquies del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:
  «1-bis. Al fine di ottimizzare l'efficacia degli atti di gestione e di organizzazione degli Uffici Speciali, istituiti ai sensi all'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dall'Ufficio Centrale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Qualora dalla contrattazione derivino costi non compatibili con i vincoli di bilancio individuati, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165».
*9. 0262. Fregolent, D'Alessandro, Occhionero, Annibali.

  Dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche all'articolo 46-quinquies del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50)

  1. All'articolo 46-quinquies del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:
  1-bis. Ai dipendenti pubblici assegnati temporaneamente agli Uffici Speciali per la ricostruzione della città dell'Aquila e dei Comuni del cratere è riconosciuto, dalla data della loro assegnazione, il trattamento economico di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Al suddetto personale si applicano inoltre le disposizioni del citato articolo 50, comma 7, lettere a), b) e c), nelle more della definizione di appositi accordi dei singoli Uffici, Per l'attuazione del presente comma il limite massimo di cui al quinto periodo del precedente comma è elevato a tre milioni di euro annui, di cui 1 milione per l'Ufficio speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila e 2 milioni per l'Ufficio speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere.
9. 0263. Fregolent, D'Alessandro, Occhionero, Annibali.

  Dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:

Art. 9-bis.
(Estensione della possibilità di istituire una ZES per l'area Appenninica gravemente colpita dal Sisma 2016)

  1. All'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Le proposte di istituzione di ZES possono essere presentate dalle regioni meno sviluppate e in transizione così come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dalle aree colpite da gravi calamità naturali. Tra le regioni che Pag. 694potranno avanzare tale richiesta vengono ricomprese in forma aggregata le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria gravemente colpite dal sisma centro Italia del 2016 e generato una gravissima crisi dell'area appenninica interessata». Nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, con i limiti di cui all'articolo 1, comma 1 del medesimo decreto, è istituita una Zona Economica Speciale. Beneficiano del particolare regime fiscale, finanziario, creditizio, amministrativo le imprese insediate nel territorio della ZES e che vi si insedieranno entro il 31 dicembre 2050 che svolgono all'interno del territorio della ZES attività di natura industriale, artigianale, commerciale, agricola, nonché di servizi in genere compresi quelli offerti da professionisti. Il presente regime non si applica alle attività finanziarie e assicurative. Sono escluse dai benefici le iniziative economiche per le quali non verrà riconosciuto un beneficio territoriale diretto in base all'applicazione di paramenti che saranno oggetto di apposito regolamento o provvedimento. Le imprese e i professionisti che svolgono la loro attività all'interno della ZES e quelle che la inizieranno tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 dicembre 2050 potranno usufruire delle seguenti agevolazioni:
   a) esenzione dalle imposte sui redditi (IRPEF-IRES) sino al periodo di imposta 2050;
   b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) sino al periodo di imposta 2050;
   c) esenzione sino al periodo di imposta 2050 dalle imposte municipali proprie per gli immobili situati all'interno della ZES utilizzati dalle imprese per svolgere la loro attività; l'esenzione è vincolata ad una relazione di un tecnico qualificato che attesti le caratteristiche di costruzione o di restauro secondo criteri antisismici degli edifici in questione;
   d) esenzione dalle imposte sui trasferimenti immobiliari di terreni e di fabbricati acquistati per lo svolgimento di attività economiche nella ZES;
   e) esenzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle imprese sino all'anno di imposta 2050.

  4-quater. I soggetti economici operanti nella ZES godono della totale ed assoluta esclusione dall'imposta sul Valore Aggiunto su tutte le operazioni poste in essere dagli stessi inerenti l'esercizio della loro attività. I soggetti economici operanti nella ZES godono della totale ed assoluta esclusione da qualsiasi tipo di dazio doganale in entrata ed in uscita dalla ZES e da e per qualsiasi Paese del Mondo Italia inclusa. Le imprese possono godere dei benefici di cui al presente articolo alle seguenti condizioni:
   a) mantenere l'attività all'interno della ZES sino al 31 dicembre 2050, pena la revoca dei benefici goduti con obbligo di restituzione dei benefici goduti, salvo i casi che verranno disciplinati con apposito regolamento;
   b) almeno il 90 per cento del personale e dei collaboratori deve essere residente nella ZES; a tal fine si considera residente chi trasferisce la residenza nella ZES entro 12 mesi dal momento dell'assunzione.
   4-quinquies. I soggetti economici che operano all'interno della ZES o che trasferiscono la loro attività nella ZES da altri territori dello Stato Italiano beneficeranno dello svincolo degli obblighi contributivi e previdenziali. Ciò comporta la facoltà per gli stessi soggetti di richiedere il rimborso del totale delle somme versate agli Enti di competenza che liquideranno le stesse applicando le regole del sistema contributivo come se fosse decorso il termine per l'entrata in pensione. Resta inteso che gli stessi soggetti economici (imprese, imprenditori, professionisti tutti) beneficeranno dell'esclusione dei versamenti obbligatori a titolo di contributi Pag. 695previdenziali e pensionistici. Chiunque, sia esso lavoratore dipendente o autonomo, abbia la residenza nella ZES beneficia della totale esclusione da ogni tipo di Imposta o tassa comprese le accise sui prodotti petroliferi. La distribuzione di carburanti e lubrificanti da parte di distributori situati all'interno della ZES è esclusa da ogni tipo di tassa o accisa. La produzione di carburanti e lubrificanti è vietata come è vietata la produzione di prodotti chimici. Sarà facoltà della Fondazione Authority vietare l'esercizio di specifiche attività ritenute dalla stessa non conformi alla natura del territorio su cui sarà istituita la ZES.
*9. 0273. Fregolent, Occhionero, Annibali.

  Dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:

Art. 9-bis.
(Estensione della possibilità di istituire una ZES per l'area Appenninica gravemente colpita dal Sisma 2016)

  1. All'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Le proposte di istituzione di ZES possono essere presentate dalle regioni meno sviluppate e in transizione così come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dalle aree colpite da gravi calamità naturali. Tra le regioni che potranno avanzare tale richiesta vengono ricomprese in forma aggregata le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria gravemente colpite dal sisma centro Italia del 2016 e generato una gravissima crisi dell'area appenninica interessata». Nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, con i limiti di cui all'articolo 1, comma 1 del medesimo decreto, è istituita una Zona Economica Speciale. Beneficiano del particolare regime fiscale, finanziario, creditizio, amministrativo le imprese insediate nel territorio della ZES e che vi si insedieranno entro il 31 dicembre 2050 che svolgono all'interno del territorio della ZES attività di natura industriale, artigianale, commerciale, agricola, nonché di servizi in genere compresi quelli offerti da professionisti. Il presente regime non si applica alle attività finanziarie e assicurative. Sono escluse dai benefici le iniziative economiche per le quali non verrà riconosciuto un beneficio territoriale diretto in base all'applicazione di paramenti che saranno oggetto di apposito regolamento o provvedimento. Le imprese e i professionisti che svolgono la loro attività all'interno della ZES e quelle che la inizieranno tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 dicembre 2050 potranno usufruire delle seguenti agevolazioni:
   a) esenzione dalle imposte sui redditi (IRPEF-IRES) sino al periodo di imposta 2050;
   b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) sino al periodo di imposta 2050;
   c) esenzione sino al periodo di imposta 2050 dalle imposte municipali proprie per gli immobili situati all'interno della ZES utilizzati dalle imprese per svolgere la loro attività; l'esenzione è vincolata ad una relazione di un tecnico qualificato che attesti le caratteristiche di costruzione o di restauro secondo criteri antisismici degli edifici in questione;
   d) esenzione dalle imposte sui trasferimenti immobiliari di terreni e di fabbricati acquistati per lo svolgimento di attività economiche nella ZES;
   e) esenzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle imprese sino all'anno di imposta 2050.Pag. 696
   4-quater. I soggetti economici operanti nella ZES godono della totale ed assoluta esclusione dall'imposta sul Valore Aggiunto su tutte le operazioni poste in essere dagli stessi inerenti l'esercizio della loro attività. I soggetti economici operanti nella ZES godono della totale ed assoluta esclusione da qualsiasi tipo di dazio doganale in entrata ed in uscita dalla ZES e da e per qualsiasi Paese del Mondo Italia inclusa. Le imprese possono godere dei benefici di cui al presente articolo alle seguenti condizioni:
   a) mantenere l'attività all'interno della ZES sino al 31 dicembre 2050, pena la revoca dei benefici goduti con obbligo di restituzione dei benefici goduti, salvo i casi che verranno disciplinati con apposito regolamento;
   b) almeno il 90 per cento del personale e dei collaboratori deve essere residente nella ZES; a tal fine si considera residente chi trasferisce la residenza nella ZES entro 12 mesi dal momento dell'assunzione.
   4-quinquies. I soggetti economici che operano all'interno della ZES o che trasferiscono la loro attività nella ZES da altri territori dello Stato Italiano beneficeranno dello svincolo degli obblighi contributivi e previdenziali. Ciò comporta la facoltà per gli stessi soggetti di richiedere il rimborso del totale delle somme versate agli Enti di competenza che liquideranno le stesse applicando le regole del sistema contributivo come se fosse decorso il termine per l'entrata in pensione. Resta inteso che gli stessi soggetti economici (imprese, imprenditori, professionisti tutti) beneficeranno dell'esclusione dei versamenti obbligatori a titolo di contributi previdenziali e pensionistici. Chiunque, sia esso lavoratore dipendente o autonomo, abbia la residenza nella ZES beneficia della totale esclusione da ogni tipo di Imposta o tassa comprese le accise sui prodotti petroliferi. La distribuzione di carburanti e lubrificanti da parte di distributori situati all'interno della ZES è esclusa da ogni tipo di tassa o accisa. La produzione di carburanti e lubrificanti è vietata come è vietata la produzione di prodotti chimici. Sarà facoltà della Fondazione Authority vietare l'esercizio di specifiche attività ritenute dalla stessa non conformi alla natura del territorio su cui sarà istituita la ZES.
*9. 0116. Pella, Polidori, Baldelli, Gelmini, Cortelazzo, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Calabria, Nevi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi.

  Dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:

«Art. 9-bis.
(ZES per l'area Appenninica gravemente colpita dal sisma 2016)

  1. All'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 dopo il comma 4-bis sono aggiunti i seguenti: “4-ter. Le proposte di istituzione di ZES possono essere presentate dalle regioni meno sviluppate e in transizione così come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dalle aree colpite da gravi calamità naturali. Tra le regioni che potranno avanzare tale richiesta vengono ricomprese in forma aggregata o singola le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria colpite dal sisma centro Italia del 2016 e generato una gravissima crisi dell'area appenninica interessata, deve ricomprendere i comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229”.
   4-quater. La ZES, istituita in base al comma 4-ter deve essere condivisa con le categorie competenti in materia e ancorata a dei principi fondamentali per la rinascita delle aree interessate già soggette al fenomeno dello spopolamento. Le misure devono individuare la compartecipazione dei residenti del cratere da almeno 3 anni Pag. 697come obbligatoria e, data la disomogeneità del territorio, individuare in maniera specifica i tipi di investimento che possono essere effettuati».
9. 0117. Baldelli, Polidori, Gelmini, Spena, Nevi, Cortelazzo, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Calabria, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi.

  Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

«Art. 9-bis.
(Estensione della possibilità di istituire una ZES per l'area Appenninica gravemente colpita dal Sisma 2016)

  1. All'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  “4-ter. Le proposte di istituzione di ZES possono essere presentate anche dalle regioni meno sviluppate e in transizione così come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dalle aree colpite da gravi calamità naturali, ivi incluse, in forma aggregata, le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria colpite dal sisma centro Italia del 2016.”».
9. 0274. Morgoni.

  Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis.

  1. All'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «31 marzo 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019»;
   b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nel caso in cui sia già presente una scheda Fast, la scheda Aedes, corredata della succitata documentazione, può essere presentata contestualmente al progetto o domanda di contributo».

  2. Il termine di cui all'articolo 9, comma 1, dell'ordinanza 24 aprile 2018, n. 55, è conseguentemente prorogato fino al 31 dicembre 2019 e fino alla predetta data non si applica quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, dell'ordinanza medesima.
9. 084. Marchetti, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Paolini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche all'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148)

  1. All'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 40, primo periodo, dopo le parole: «interventi di ricostruzione pubblica» sono aggiunte le seguenti: «o privata»;
   b) al comma 40, le parole: «ove i suddetti interventi non siano stati già eseguiti» sono soppresse;
   c) al comma 40, ultimo periodo, dopo la parola: «pubblica» sono aggiunte le seguenti: «o privata».
*9. 0277. Fregolent, D'Alessandro, Occhionero, Annibali.

  Dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:

Art. 9-bis. Pag. 698
(Modifiche all'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148)

  1. All'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 40, primo periodo, dopo le parole: «interventi di ricostruzione pubblica» sono aggiunte le seguenti: «o privata»;
   b) al comma 40, le parole: «ove i suddetti interventi non siano stati già eseguiti» sono soppresse;
   c) al comma 40, ultimo periodo, dopo la parola: «pubblica» sono aggiunte le seguenti: «o privata».
*9. 0292. Zennaro, Berardini, Grippa, Colletti, Vacca, Del Grosso, Torto, Corneli, Ilaria Fontana, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Gabriele Lorenzoni, Flati.

  Dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche all'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148)

  1. All'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 40, primo periodo, dopo le parole: «interventi di ricostruzione pubblica» sono aggiunte le seguenti: «o privata»;
   b) al comma 40, le parole: «ove i suddetti interventi non siano stati già eseguiti» sono soppresse;
   c) al comma 40, ultimo periodo, dopo la parola: «pubblica» sono aggiunte le seguenti: «o privata».
*9. 0293. Muroni, Stumpo.

  Dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche all'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148)

  1. All'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 40, primo periodo, dopo le parole: «interventi di ricostruzione pubblica» sono aggiunte le seguenti: «o privata»;
   b) al comma 40, le parole: «ove i suddetti interventi non siano stati già eseguiti» sono soppresse;
   c) al comma 40, ultimo periodo, dopo la parola: «pubblica» sono aggiunte le seguenti: «o privata».
*9. 0295. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Orlando, Pellicani.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche all'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148)

  1. Al comma 40, primo periodo, dell'articolo 2-bis, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) dopo le parole «interventi di ricostruzione pubblica» sono aggiunte le seguenti «o privata»;
   b) le parole «ove i suddetti interventi non siano stati già eseguiti» sono soppresse.
9. 085. Martino, Cortelazzo, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Gelmini, Rotondi.

  Dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:

Pag. 699

Art. 9-bis.
(Programma di interventi nei centri storici dei comuni del cratere del sisma 2009)

  1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i Comuni del cratere del sisma del 2009, diversi dall'Aquila possono integrare il programma di interventi predisposto e adottato ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 40, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172, in coerenza con le modifiche introdotte dal presente decreto.
*9. 0278. Fregolent, D'Alessandro, Occhionero, Annibali.

  Dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:

Art. 9-bis.
(Programma di interventi nei centri storici dei comuni del cratere del sisma 2009)

  1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i Comuni del cratere del sisma del 2009, diversi dall'Aquila possono integrare il programma di interventi predisposto e adottato ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 40, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172, in coerenza con le modifiche introdotte dal presente decreto.
*9. 0291. Zennaro, Berardini, Grippa, Colletti, Vacca, Del Grosso, Torto, Corneli, Ilaria Fontana, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Micillo, Ricciardi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Gabriele Lorenzoni, Flati.

  Dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:

Art. 9-bis.
(Programma di interventi nei centri storici dei comuni del cratere del sisma 2009)

  1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i Comuni del cratere del sisma del 2009, diversi dall'Aquila possono integrare il programma di interventi predisposto e adottato ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 40, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172, in coerenza con le modifiche introdotte dal presente decreto.
*9. 0297. Muroni, Stumpo.

  Dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:

Art. 9-bis.
(Programma di interventi nei centri storici dei comuni del cratere del sisma 2009)

  1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i Comuni del cratere del sisma del 2009, diversi dall'Aquila possono integrare il programma di interventi predisposto e adottato ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 40, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172, in coerenza con le modifiche introdotte dal presente decreto.
*9. 0296. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Orlando, Pellicani.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche ai commi 745 e 746 della legge 27 dicembre 2017, n. 205)

  1. Alla legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 745 sostituire le parole «all'allegato 2» con le parole «agli allegati 1 e 2»;
   b) al comma 746 dopo le parole «31 dicembre 2016,» aggiungere le seguenti «nonché nel periodo dal 1o novembre Pag. 7002016 al 28 febbraio 2017,», conseguentemente sostituire la parola «2015» con la parola «precedente».
9. 0299. Gallinella.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche alla legge 27 dicembre 2017, n. 205)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 750 è aggiunto il seguente:
  «750-bis. Fatto salvo il manifesto interesse da parte dell'amministrazione comunale al trasferimento, anche in parte, della proprietà delle Sae-Soluzioni abitative in emergenza e delle strutture temporanee a usi pubblici, in applicazione del comma 750, da destinare ad utilizzazioni di pubblico interesse, nelle aree e beni tutelati ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ovvero del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il Commissario straordinario, al cessare dello stato di emergenza e il completamento delle attività di ricostruzione posterremoto dei comuni interessati dagli eventi sismici che hanno colpito ì territori del centro Italia a partire dal 24 agosto 2016, provvede, con oneri a carico del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, alla rimozione di tutte le Sae-Soluzioni abitative in emergenza e delle strutture temporanee a usi pubblici, comprese le relative opere di urbanizzazione, realizzate su terreni occupati a titolo temporaneo, allo scopo della riduzione in pristino dello stato delle aree e dei beni tutelati e la restituzione ai proprietari delle aree nello stato in cui versavano al momento dell'occupazione, nel rispetto delle apposite ordinanze a suo tempo emanate dai comuni».
9. 0300. Patassini, D'Eramo, Latini, Paolini, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Lucchini, Marchetti, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Abrogazione del comma 762 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205)

  1. Il comma 762, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» (legge di stabilità 2018) è abrogato.
  2. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento e di fabbisogno, il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 44 milioni per l'anno 2019,.
9. 087. Golinelli, Dara, Badole, Benvenuto, Cavandoli, Cestari, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Morrone, Murelli, Parolo, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Tonelli, Valbusa, Vallotto, Vinci, Giacometti, Zoffili.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.

  1. Il comma 762, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» (legge di stabilità 2018) è soppresso.
  2. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del Pag. 701decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
*9. 0301. Muroni, Stumpo.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.

  1. Il comma 762, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» (legge di stabilità 2018) è soppresso.
  2. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
*9. 0302. Rossi, Benamati, Braga, Carla Cantone, Critelli, Delrio, Pini, Rizzo Nervo.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.

  1. Il comma 762, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» (legge di stabilità 2018) è soppresso.
  2. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
*9. 0303. Fregolent, Di Maio, Occhionero.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.

  1. Il comma 762, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» (legge di stabilità 2018) è soppresso.
  2. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
*9. 0304. Fregolent, Di Maio, Occhionero.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.

  1. Il comma 762, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» (legge di stabilità 2018) è soppresso.
  2. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
*9. 088. Foti, Trancassini, Butti, Zucconi.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.

  1. Il comma 762, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» (legge di stabilità 2018) è soppresso.
  2. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede mediante corrispondente Pag. 702riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
*9. 086. Fiorini, Cortelazzo, Giacometto, Gelmini, Labriola, Mazzetti, Ruffino.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.

  1. Il comma 762, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» (legge di stabilità 2018) è soppresso.
  2. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
*9. 0305. Zolezzi, Zanichelli, Ilaria Fontana, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Varrica, Vianello, Vignaroli.

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 9-bis.

  1. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ovvero nella loro imminenza, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, su sua delega, di un Ministro con portafoglio o del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri segretario del Consiglio, formulata anche su richiesta del Presidente della regione interessata e comunque acquisitane l'intesa, delibera lo stato d'emergenza di rilievo nazionale, fissandone la durata e determinandone l'estensione territoriale con specifico riferimento alla natura e alla qualità degli eventi e disponendo in ordine all'esercizio del potere di ordinanza. La delibera individua le risorse finanziarie destinate ai primi interventi di emergenza nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi e indispensabili fabbisogni da parte del Capo della protezione civile e autorizza la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. La revoca dello stato d'emergenza per venir meno dei relativi presupposti è deliberata nel rispetto della procedura dettata per la delibera dello stato d'emergenza.
  2. La durata della dichiarazione dello stato di emergenza non può superare il termine di 180 giorni prorogabile per non più di ulteriori 180 giorni.
  3. Per l'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza si provvede anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Le ordinanze sono emanate, acquisita l'intesa delle regioni territorialmente interessate, dal Capo del Dipartimento della protezione civile. L'attuazione delle ordinanze è curata in ogni caso dal Capo del Dipartimento della protezione civile. Fermo restando quanto previsto al comma 1, con le ordinanze si dispone, nel limite delle risorse disponibili, in ordine:
   a) all'organizzazione e all'effettuazione dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione interessata dall'evento;
   b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili;
   c) all'attivazione di prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall'evento, per fronteggiare le più urgenti necessità;
   d) alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del Pag. 703rischio residuo strettamente connesso all'evento, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e comunque finalizzate prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità;
   e) alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza;
   f) all'avvio dell'attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera e), entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e secondo le direttive dettate con delibera del Consiglio dei ministri, sentita la regione interessata.

  4. Le ordinanze di cui al comma 3 sono trasmesse al Presidente del Consiglio dei ministri. Le ordinanze emanate entro il trentesimo giorno dalla dichiarazione dello stato di emergenza sono immediatamente efficaci e sono altresì trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze perché comunichi gli esiti della loro verifica al Presidente del Consiglio dei ministri. Successivamente al trentesimo giorno dalla dichiarazione dello stato di emergenza le ordinanze sono emanate previo concerto del Ministero dell'economia e delle finanze, limitatamente ai profili finanziari.
  5. Il Presidente del Consiglio dei ministri, può emanare altresì ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose.
  6. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, per l'attuazione degli interventi previsti nelle ordinanze di cui al comma 3, si avvale delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, coordinandone l'attività e impartendo specifiche disposizioni operative. Le ordinanze emanate ai sensi del comma 3 individuano i soggetti responsabili per l'attuazione degli interventi previsti ai quali affidare ambiti definiti di attività, identificati nel soggetto pubblico ordinariamente competente allo svolgimento delle predette attività in via prevalente, salvo motivate eccezioni. Qualora il Capo del Dipartimento si avvalga di commissari delegati, il relativo provvedimento di delega deve specificare il contenuto dell'incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio. I commissari delegati sono scelti, tranne motivate eccezioni, tra i soggetti per cui la legge non prevede alcun compenso per lo svolgimento dell'incarico. Le funzioni del commissario delegato cessano con la scadenza dello stato di emergenza. I provvedimenti adottati in attuazione delle ordinanze sono soggetti ai controlli previsti dalla normativa vigente.
  7. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate.
  8. Almeno dieci giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 2, il Capo del Dipartimento della protezione civile emana, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, apposita ordinanza volta a favorire e regolare il subentro dell'ente locale territorialmente competente in via ordinaria a coordinare gli interventi di ripristino e/o di ricostruzione conseguenti all'evento, che si rendono necessari successivamente alla scadenza del termine di durata dello stato di emergenza. Ferma in ogni caso l'inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, con tale ordinanza possono essere altresì emanate, per la durata massima di sei mesi non prorogabile e per i soli interventi connessi all'evento, disposizioni derogatorie a quelle in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi.
  9. Con l'ordinanza di cui al comma 8 è disposta la chiusura della contabilità speciale intestata al Capo della protezione civile e delle contabilità speciali intestate ai Commissari delegati, laddove istituiti, a meno che non si tratti di sindaci dei comuni colpiti dall'emergenza. Le risorse residue giacenti sulle suddette contabilità speciali sono riassegnate al bilancio dello Stato e successivamente trasferite a contabilità speciali intestate ai sindaci dei Pag. 704comuni colpiti dall'emergenza per tutti gli interventi ancora da realizzare nei propri territori.
  10. Ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i sindaci e i Commissari delegati titolari di contabilità speciali, ai sensi degli articoli 60 e 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dell'articolo 333 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, rendicontano, entro il quarantacinquesimo giorno dalla chiusura di ciascun esercizio e dal termine della gestione o del loro incarico, tutte le entrate e tutte le spese riguardanti l'intervento delegato, indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia di spesa, secondo uno schema definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma. Il rendiconto contiene anche una sezione dimostrativa della situazione analitica dei crediti, distinguendo quelli certi ed esigibili da quelli di difficile riscossione, e dei debiti derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate assunte a qualsiasi titolo dai commissari delegati, con l'indicazione della relativa scadenza. Nei rendiconti vengono consolidati, con le stesse modalità di cui al presente comma, anche i dati relativi agli interventi delegati dal commissario ad uno o più soggetti attuatori. I rendiconti corredati della documentazione giustificativa, nonché degli eventuali rilievi sollevati dalla Corte dei conti, sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato-Ragionerie territoriali competenti, all'Ufficio del bilancio per il riscontro di regolarità amministrativa e contabile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché, per conoscenza, al Dipartimento della protezione civile, alle competenti Commissioni parlamentari e al Ministero dell'interno. I rendiconti sono altresì pubblicati nel sito internet del Dipartimento della protezione civile. Le ragionerie territoriali inoltrano i rendiconti, anche con modalità telematiche e senza la documentazione a corredo, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, all'ISTAT e alla competente sezione regionale della Corte dei conti. Per l'omissione o il ritardo nella rendicontazione si applica l'articolo 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Al fine di garantire la trasparenza dei flussi finanziari e della rendicontazione di cui al presente comma sono vietati girofondi tra le contabilità speciali.
  11. Per l'attuazione delle ordinanze di protezione civile, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 44-ter, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, può essere autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali.
  12. Le risorse stanziate a valere sul Fondo emergenze nazionali sono trasferite integralmente sulla contabilità speciale aperta ai sensi del comma 11, intestata al Capo della Protezione civile e a quelle eventualmente intestate ai Commissari delegati. Le ulteriori somme previste dalla delibera di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono corrisposte nella misura del 50 per cento a seguito dell'emanazione della delibera medesima, mentre il restante 50 per cento all'attestazione dello stato di attuazione degli interventi finanziati.
  13. Sulle contabilità speciali di cui al comma 11 può essere autorizzato il versamento di eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento dello specifico contesto emergenziale, diverse da quelle stanziate a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e rese disponibili dalle regioni e dagli enti locali interessati, da individuarsi con apposite ordinanze di protezione civile adottate di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Sulle medesime contabilità possono, altresì, confluire le risorse finanziarie eventualmente provenienti dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea.
  14. Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 60 e 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dell'articolo 333 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, ai fini Pag. 705del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i Commissari delegati titolari di contabilità speciali, rendicontano, entro il quarantacinquesimo giorno dalla chiusura di ciascun esercizio e dal termine della gestione o del loro incarico, tutte le entrate e tutte le spese riguardanti gli interventi di cui coordinano l'attuazione, indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia di spesa, secondo uno schema da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Dipartimento della protezione civile, che contenga, altresì, l'indicazione dei crediti e dei debiti e delle relative scadenze, gli interventi eventualmente affidati a soggetti attuatori all'uopo individuati, gli obblighi in materia di trasmissione e comunicazione dei rendiconti, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni. Per l'omissione o il ritardo nella rendicontazione si applica l'articolo 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Al fine di garantire la trasparenza dei flussi finanziari e della rendicontazione di cui al presente comma sono vietati girofondi tra le contabilità speciali.
  15. Per la prosecuzione e il completamento degli interventi e delle attività previste dalle ordinanze adottate ai sensi del comma 3, ove non ultimati o conclusi alla scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale la durata della contabilità speciale può essere prorogata per un periodo di tempo determinato e comunque non superiore a 36 mesi dalla scadenza del primo termine individuato ai sensi del comma 2. Per gli ulteriori interventi ed attività da porre in essere secondo le ordinarie procedure di spesa con le disponibilità che residuano alla chiusura della contabilità speciale, le risorse ivi giacenti possono essere trasferite alla regione ovvero, ove esistenti, alle agenzie regionali preposte allo svolgimento della funzione di protezione civile o ai soggetti attuatori competenti. Per gli interventi e le attività di cui al presente comma di competenza di amministrazioni dello Stato, le risorse finanziarie relative che residuano sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione.
  16. Le risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali di cui al presente articolo sono vincolate alla realizzazione degli interventi previsti nei piani di attuazione delle ordinanze adottate ai sensi del comma 3. Al fine di favorire l'utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali di cui al presente comma secondo le procedure ordinarie di spesa, si applica quanto previsto dall'articolo 1, commi 787, 788, 789 e 790 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
  17. Fermo quanto previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, fino alla cessazione degli effetti delle ordinanze di protezione civile, resta sospesa ogni azione esecutiva, ivi comprese quelle di cui agli articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile e quelle di cui agli articoli 91 e seguenti del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e sono privi di effetto i pignoramenti comunque notificati.
  18. Il comma 17, si applica alle risorse comunque dirette a finanziare le contabilità speciali istituite con ordinanze di protezione civile; tali risorse sono insuscettibili di pignoramento o sequestro fino alla definitiva chiusura delle pertinenti contabilità speciali.
  19. Alla scadenza del termine dello stato di emergenza, con l'ordinanza di cui al comma 8, è disposto il trasferimento ai sindaci dei comuni colpiti dall'evento emergenziale di tutte le funzioni relative alle attività di ripristino e/o ricostruzione pubblica e privata.
  20. A tal fine i sindaci hanno facoltà di operare secondo le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, per l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità.
9. 091. Trancassini, Foti, Butti.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

Pag. 706

(Attuazione articolo 12, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 1 del 2018 – Continuità amministrativa)

  1. Al fine di assicurare l'espletamento delle attività di cui all'articolo 12, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) attiva in regime di convenzione con il Dipartimento della protezione civile il servizio a supporto degli enti locali, denominato Servizio di continuità amministrativa.
  2. Il Servizio di cui al comma 1 è svolto sulla base di un piano triennale di attività, aggiornabile annualmente, che stabilisce gli indirizzi generali, gli obiettivi prioritari e le risorse necessarie per:
   a) curare la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi del personale comunale qualificato da mobilitare in occasione di eventi;
   b) coordinare l'impiego del personale dei comuni capoluogo di città metropolitana e dell'area metropolitana, mobilitato in caso di emergenza, ai sensi del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 2642 del 26 giugno 2018, di attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 aprile 2018, cui potrà essere affiancato il personale di cui alla lettera precedente;
   c) promuovere l'utilizzo di banche dati e sistemi informativi utili per assicurare l'effettiva continuità amministrativa nei territori assistiti:
   d) promuovere attività di formazione del personale selezionato dai comuni per operare in contesti emergenziali;
   e) fornire atti di indirizzo ai comuni e alle città metropolitane, nella predisposizione della pianificazione comunale;
   f) favorire la diffusione della cultura di protezione civile e della resilienza delle comunità locali.

  3. Il numero delle unità di personale dei comuni da mobilitare per ciascun evento calamitoso è stabilito con le ordinanze del Capo dipartimento della protezione civile protezione civile, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Gli enti di provenienza sono autorizzati a sostituire le unità temporaneamente assegnate agli enti colpiti dagli eventi calamitosi nei limiti delle risorse stabilite con le medesime ordinanze.
  4. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione sono a carico del fondo per la gestione dell'emergenza di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
*9. 092. Trancassini, Foti, Butti.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Attuazione articolo 12, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 1 del 2018 – Continuità amministrativa)

  1. Al fine di assicurare l'espletamento delle attività di cui all'articolo 12, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) attiva in regime di convenzione con il Dipartimento della protezione civile il servizio a supporto degli enti locali, denominato Servizio di continuità amministrativa.
  2. Il Servizio di cui al comma 1 è svolto sulla base di un piano triennale di attività, aggiornabile annualmente, che stabilisce gli indirizzi generali, gli obiettivi prioritari e le risorse necessarie per:
   a) curare la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi del personale comunale qualificato da mobilitare in occasione di eventi;
   b) coordinare l'impiego del personale dei comuni capoluogo di città metropolitana e dell'area metropolitana, mobilitato in caso di emergenza, ai sensi del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 2642 del 26 giugno 2018, di attuazione del decreto del Presidente del Pag. 707Consiglio dei ministri 12 aprile 2018, cui potrà essere affiancato il personale di cui alla lettera precedente;
   c) promuovere l'utilizzo di banche dati e sistemi informativi utili per assicurare l'effettiva continuità amministrativa nei territori assistiti:
   d) promuovere attività di formazione del personale selezionato dai comuni per operare in contesti emergenziali;
   e) fornire atti di indirizzo ai comuni e alle città metropolitane, nella predisposizione della pianificazione comunale;
   f) favorire la diffusione della cultura di protezione civile e della resilienza delle comunità locali.

  3. Il numero delle unità di personale dei comuni da mobilitare per ciascun evento calamitoso è stabilito con le ordinanze del Capo dipartimento della protezione civile protezione civile, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Gli enti di provenienza sono autorizzati a sostituire le unità temporaneamente assegnate agli enti colpiti dagli eventi calamitosi nei limiti delle risorse stabilite con le medesime ordinanze.
  4. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione sono a carico del fondo per la gestione dell'emergenza di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
*9. 089. Pella, Polidori, Baldelli, Gelmini, Cortelazzo, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Calabria, Nevi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Attuazione articolo 12, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 1 del 2018 – Continuità amministrativa)

  1. Al fine di assicurare l'espletamento delle attività di cui all'articolo 12, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) attiva in regime di convenzione con il Dipartimento della protezione civile il servizio a supporto degli enti locali, denominato Servizio di continuità amministrativa.
  2. Il Servizio di cui al comma 1 è svolto sulla base di un piano triennale di attività, aggiornabile annualmente, che stabilisce gli indirizzi generali, gli obiettivi prioritari e le risorse necessarie per:
   a) curare la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi del personale comunale qualificato da mobilitare in occasione di eventi;
   b) coordinare l'impiego del personale dei comuni capoluogo di città metropolitana e dell'area metropolitana, mobilitato in caso di emergenza, ai sensi del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 2642 del 26 giugno 2018, di attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 aprile 2018, cui potrà essere affiancato il personale di cui alla lettera precedente;
   c) promuovere l'utilizzo di banche dati e sistemi informativi utili per assicurare l'effettiva continuità amministrativa nei territori assistiti:
   d) promuovere attività di formazione del personale selezionato dai comuni per operare in contesti emergenziali;
   e) fornire atti di indirizzo ai comuni e alle città metropolitane, nella predisposizione della pianificazione comunale;
   f) favorire la diffusione della cultura di protezione civile e della resilienza delle comunità locali.

  3. Il numero delle unità di personale dei comuni da mobilitare per ciascun evento calamitoso è stabilito con le ordinanze del Capo dipartimento della protezione civile protezione civile, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Gli enti di provenienza sono Pag. 708autorizzati a sostituire le unità temporaneamente assegnate agli enti colpiti dagli eventi calamitosi nei limiti delle risorse stabilite con le medesime ordinanze.
  4. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione sono a carico del fondo per la gestione dell'emergenza di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
*9. 090. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

Art. 9-bis.
(Supporto tecnico degli Ordini e dei Collegi professionali alle attività di protezione civile)

  1. Ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per favorire il concorso dei Consigli nazionali degli ingegneri, degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori, dei geometri e geometri laureati e dei geologi nonché di eventuali altri Consigli nazionali di Ordini e Collegi tecnici alla gestione degli eventi emergenziali e con particolare riferimento a quelli indicati all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo n. 1 del 2018, i Consigli nazionali degli ordini anzidetti sono legittimati a istituire, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il «Supporto tecnico degli Ordini e dei Collegi professionali alle attività di protezione civile» di seguito Supporto.
  2. Il Supporto partecipa, con un proprio rappresentante, al Comitato operativo nazionale della protezione civile di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
  3. I Consigli nazionali che partecipano al Supporto in accordo con il Dipartimento della protezione civile, stabiliscono le modalità di erogazione delle indennità e dei rimborsi forfetari corrisposti per le prestazioni d'opera intellettuale rese dagli iscritti agli ordini e ai collegi professionali nell'ambito delle attività di cui al comma 1.
  4. Le indennità e i rimborsi forfetari, comunque denominati, percepiti in relazione allo svolgimento delle attività di cui al comma 2-bis dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 1 del 2018, dagli iscritti agli Ordini e Collegi professionali di cui si avvalgono i Consigli nazionali associati sono assoggettati, previa opzione da esercitare nella dichiarazione dei redditi all'imposta del 15 per cento sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive; in tal caso, tali indennità e rimborsi forfetari non concorrono, ai fini delle imposte sui redditi, alla formazione del limite dei ricavi e compensi previsto per l'accesso al regime di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  5. Le indennità e i rimborsi forfetari di cui al comma 4, sono, comunque, esclusi dall'obbligo di contribuzione ai fini pensionistici previsti dalle casse professionali di appartenenza dagli iscritti agli Ordini e Collegi professionali o dall'obbligo di cui all’ articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
  6. Con le convenzioni di cui all'articolo 13, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 1 del 2018 sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.
  7. Le previsioni di cui al presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
9. 0309. Fregolent, Occhionero, Annibali.

  Dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:

Art. 9-bis.
(Supporto tecnico degli Ordini e dei Collegi professionali alle attività di protezione civile)

  1. Ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per favorire il concorso dei Consigli nazionali degli ingegneri, Pag. 709degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori, dei geometri e geometri laureati e dei geologi nonché di eventuali altri Consigli nazionali di Ordini e Collegi tecnici alla gestione degli eventi emergenziali e con particolare riferimento a quelli indicati all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo n. 1 del 2018, i Consigli nazionali degli ordini anzidetti sono legittimati a istituire, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il «Supporto tecnico degli Ordini e dei Collegi professionali alle attività di protezione civile» di seguito Supporto.
  2. Il Supporto partecipa, con un proprio rappresentante, al Comitato operativo nazionale della protezione civile di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
  3. I Consigli nazionali che partecipano al Supporto in accordo con il Dipartimento della protezione civile, stabiliscono le modalità di erogazione delle indennità e dei rimborsi forfetari corrisposti per le prestazioni d'opera intellettuale rese dagli iscritti agli ordini e ai collegi professionali nell'ambito delle attività di cui al comma 1.
  4. Le indennità e i rimborsi forfetari, comunque denominati, percepiti in relazione allo svolgimento delle attività di cui al comma 2-bis dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 1 del 2018, dagli iscritti agli Ordini e Collegi professionali di cui si avvalgono i Consigli nazionali associati sono assoggettati, previa opzione da esercitare nella dichiarazione dei redditi all'imposta del 15 per cento sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  5. Con le convenzioni di cui all'articolo 13, comma 2-bis del decreto legislativo n. 1 del 2018 sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
*9. 0306. Fregolent, Occhionero.

  Dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:

Art. 9-bis.
(Supporto tecnico degli Ordini e dei Collegi professionali alle attività di protezione civile)

  1. Ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per favorire il concorso dei Consigli nazionali degli ingegneri, degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori, dei geometri e geometri laureati e dei geologi nonché di eventuali altri Consigli nazionali di Ordini e Collegi tecnici alla gestione degli eventi emergenziali e con particolare riferimento a quelli indicati all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo n. 1 del 2018, i Consigli nazionali degli ordini anzidetti sono legittimati a istituire, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il «Supporto tecnico degli Ordini e dei Collegi professionali alle attività di protezione civile» di seguito Supporto.
  2. Il Supporto partecipa, con un proprio rappresentante, al Comitato operativo nazionale della protezione civile di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
  3. I Consigli nazionali che partecipano al Supporto in accordo con il Dipartimento della protezione civile, stabiliscono le modalità di erogazione delle indennità e dei rimborsi forfetari corrisposti per le prestazioni d'opera intellettuale rese dagli iscritti agli ordini e ai collegi professionali nell'ambito delle attività di cui al comma 1.
  4. Le indennità e i rimborsi forfetari, comunque denominati, percepiti in relazione allo svolgimento delle attività di cui al comma 2-bis dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 1 del 2018, dagli iscritti agli Ordini e Collegi professionali di cui si avvalgono i Consigli nazionali associati sono assoggettati, previa opzione da esercitare Pag. 710nella dichiarazione dei redditi all'imposta del 15 per cento sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  5. Con le convenzioni di cui all'articolo 13, comma 2-bis del decreto legislativo n. 1 del 2018 sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
*9. 0307. Ilaria Fontana, Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Emiliozzi, Gallinella, Cataldi, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Flati, Ciprini, Giuliodori, Parisse, Maurizio Cattoi, Berardini, Grippa, Colletti, Vacca, Del Grosso, Torto, Corneli, Roberto Rossini.

  Dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:

Art. 9-bis.
(Supporto tecnico degli Ordini e dei Collegi professionali alle attività di protezione civile)

  1. Ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per favorire il concorso dei Consigli nazionali degli ingegneri, degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori, dei geometri e geometri laureati e dei geologi nonché di eventuali altri Consigli nazionali di Ordini e Collegi tecnici alla gestione degli eventi emergenziali e con particolare riferimento a quelli indicati all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo n. 1 del 2018, i Consigli nazionali degli ordini anzidetti sono legittimati a istituire, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il «Supporto tecnico degli Ordini e dei Collegi professionali alle attività di protezione civile» di seguito Supporto.
  2. Il Supporto partecipa, con un proprio rappresentante, al Comitato operativo nazionale della protezione civile di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
  3. I Consigli nazionali che partecipano al Supporto in accordo con il Dipartimento della protezione civile, stabiliscono le modalità di erogazione delle indennità e dei rimborsi forfetari corrisposti per le prestazioni d'opera intellettuale rese dagli iscritti agli ordini e ai collegi professionali nell'ambito delle attività di cui al comma 1.
  4. Le indennità e i rimborsi forfetari, comunque denominati, percepiti in relazione allo svolgimento delle attività di cui al comma 2-bis dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 1 del 2018, dagli iscritti agli Ordini e Collegi professionali di cui si avvalgono i Consigli nazionali associati sono assoggettati, previa opzione da esercitare nella dichiarazione dei redditi all'imposta del 15 per cento sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  5. Con le convenzioni di cui all'articolo 13, comma 2-bis del decreto legislativo n. 1 del 2018 sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
*9. 0308. Muroni, Stumpo.

  Dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:

Art. 9-bis.
(Supporto tecnico degli Ordini e dei Collegi professionali alle attività di protezione civile)

  1. Ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo Pag. 7112 gennaio 2018, n. 1, per favorire il concorso dei Consigli nazionali degli ingegneri, degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori, dei geometri e geometri laureati e dei geologi nonché di eventuali altri Consigli nazionali di Ordini e Collegi tecnici alla gestione degli eventi emergenziali e con particolare riferimento a quelli indicati all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo n. 1 del 2018, i Consigli nazionali degli ordini anzidetti sono legittimati a istituire, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il «Supporto tecnico degli Ordini e dei Collegi professionali alle attività di protezione civile» di seguito Supporto.
  2. Il Supporto partecipa, con un proprio rappresentante, al Comitato operativo nazionale della protezione civile di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
  3. I Consigli nazionali che partecipano al Supporto in accordo con il Dipartimento della protezione civile, stabiliscono le modalità di erogazione delle indennità e dei rimborsi forfetari corrisposti per le prestazioni d'opera intellettuale rese dagli iscritti agli ordini e ai collegi professionali nell'ambito delle attività di cui al comma 1.
  4. Le indennità e i rimborsi forfetari, comunque denominati, percepiti in relazione allo svolgimento delle attività di cui al comma 2-bis dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 1 del 2018, dagli iscritti agli Ordini e Collegi professionali di cui si avvalgono i Consigli nazionali associati sono assoggettati, previa opzione da esercitare nella dichiarazione dei redditi all'imposta del 15 per cento sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  5. Con le convenzioni di cui all'articolo 13, comma 2-bis del decreto legislativo n. 1 del 2018 sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
*9. 093. Trancassini, Foti, Butti.

  Dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:

Art. 9-bis.
(Supporto tecnico degli Ordini e dei Collegi professionali alle attività di protezione civile)

  1. Ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per favorire il concorso dei Consigli nazionali degli ingegneri, degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori, dei geometri e geometri laureati e dei geologi nonché di eventuali altri Consigli nazionali di Ordini e Collegi tecnici alla gestione degli eventi emergenziali e con particolare riferimento a quelli indicati all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo n. 1 del 2018, i Consigli nazionali degli ordini anzidetti sono legittimati a istituire, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il «Supporto tecnico degli Ordini e dei Collegi professionali alle attività di protezione civile» di seguito Supporto.
  2. Il Supporto partecipa, con un proprio rappresentante, al Comitato operativo nazionale della protezione civile di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
  3. I Consigli nazionali che partecipano al Supporto in accordo con il Dipartimento della protezione civile, stabiliscono le modalità di erogazione delle indennità e dei rimborsi forfetari corrisposti per le prestazioni d'opera intellettuale rese dagli iscritti agli ordini e ai collegi professionali nell'ambito delle attività di cui al comma 1.
  4. Le indennità e i rimborsi forfetari, comunque denominati, percepiti in relazione allo svolgimento delle attività di cui al comma 2-bis dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 1 del 2018, dagli iscritti agli Pag. 712Ordini e Collegi professionali di cui si avvalgono i Consigli nazionali associati sono assoggettati, previa opzione da esercitare nella dichiarazione dei redditi all'imposta del 15 per cento sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  5. Con le convenzioni di cui all'articolo 13, comma 2-bis del decreto legislativo n. 1 del 2018 sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
*9. 094. Cortelazzo, Nevi, Polidori, Gelmini, Baldelli, Mazzetti, Casino, Giacometto, Labriola, Ruffino, Martino, Calabria, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi.

  Dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:

Art. 9-bis.
(Supporto tecnico degli Ordini e dei Collegi professionali alle attività di protezione civile)

  1. Ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per favorire il concorso dei Consigli nazionali degli ingegneri, degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori, dei geometri e geometri laureati e dei geologi nonché di eventuali altri Consigli nazionali di Ordini e Collegi tecnici alla gestione degli eventi emergenziali e con particolare riferimento a quelli indicati all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo n. 1 del 2018, i Consigli nazionali degli ordini anzidetti sono legittimati a istituire, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il «Supporto tecnico degli Ordini e dei Collegi professionali alle attività di protezione civile» di seguito Supporto.
  2. Il Supporto partecipa, con un proprio rappresentante, al Comitato operativo nazionale della protezione civile di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
  3. I Consigli nazionali che partecipano al Supporto in accordo con il Dipartimento della protezione civile, stabiliscono le modalità di erogazione delle indennità e dei rimborsi forfetari corrisposti per le prestazioni d'opera intellettuale rese dagli iscritti agli ordini e ai collegi professionali nell'ambito delle attività di cui al comma 1.
  4. Le indennità e i rimborsi forfetari, comunque denominati, percepiti in relazione allo svolgimento delle attività di cui al comma 2-bis dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 1 del 2018, dagli iscritti agli Ordini e Collegi professionali di cui si avvalgono i Consigli nazionali associati sono assoggettati, previa opzione da esercitare nella dichiarazione dei redditi all'imposta del 15 per cento sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  5. Con le convenzioni di cui all'articolo 13, comma 2-bis del decreto legislativo n. 1 del 2018 sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
*9. 095. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  1. All'articolo 1-bis del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:Pag. 713
   a) al comma 1, lettera a) le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «rilascio della dichiarazione di agibilità dell'immobile, ovvero fino alla data di ripresa dell'attività produttiva»;
   b) al comma 1, lettera b) e al comma 2, lettere a) e b), le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «rilascio della dichiarazione di agibilità dell'immobile, ovvero fino alla data di ripresa dell'attività produttiva»;
   c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «Alla ripresa dei pagamenti per tutti gli immobili, di proprietà di privati o sede di attività imprenditoriale, anche in locazione, il cui danno era stato classificato E, L3 e L4, si applica una decurtazione del 30 per cento della quota capitale del mutuo.

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse residue dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».
9. 0421. (ex 8. 032) Trancassini, Prisco, Acquaroli, Foti, Butti.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.

  1. L'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, è abrogato.
9. 096. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia di disciplina delle lievi difformità edilizie)

  1. All'articolo 1-sexies, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «agli allegati 1, 2 e 2-bis al» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del»;
   b) le parole: «può presentare» sono sostituite dalla seguente: «presenta».
9. 0314. Fregolent, Annibali.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche all'articolo 1-sexies del decreto-legge 25 maggio 2018, n. 55)

  1. All'articolo 1-sexies, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole: «nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis ai» sono sostituite con le seguenti: «nei comuni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del».
9. 0311. Fregolent, D'Alessandro, Occhionero, Annibali.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifica all'articolo 1-sexies del decreto-legge 25 maggio 2018, n. 55)

  1. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
  «1-bis. Il comma 1 del presente articolo trova applicazione anche nei casi previsti dalle norme regionali attuative dell'intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, sull'atto concernente misure per il rilancio dell'economia attraverso l'attività edilizia, di cui Pag. 714al provvedimento della Conferenza unificata 1o aprile 2009, n. 21/CU, attualmente vigenti o comunque vigenti alla data del 24 agosto 2016, ovvero dalle norme regionali vigenti in materia di urbanistica e di edilizia. In tale caso il contributo non spetta per la parte relativa all'incremento di volume. Il presente articolo non trova applicazione nel caso in cui le costruzioni siano state interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione.».
9. 0310. Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Gallinella, Emiliozzi.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.

  1. All'articolo 1-septies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole: «entro quattrocentottanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento di recupero ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2020».
9. 0312. Buratti, Pellicani.

  Dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifica all'articolo 1-sexies del decreto-legge 25 maggio 2018, n. 55)

  1. All'articolo 1-sexies, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole: «nei comuni di cui agli allegati 1,2 e 2-bis al» sono sostituite dalle seguenti: «nei comuni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del».
*9. 097. Trancassini, Foti, Butti, Prisco.

  Dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifica all'articolo 1-sexies del decreto-legge 25 maggio 2018, n. 55)

  1. All'articolo 1-sexies, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole: «nei comuni di cui agli allegati 1,2 e 2-bis al» sono sostituite dalle seguenti: «nei comuni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del».
*9. 099. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Equiparazione della legislazione in materia di sanatorie, tra gli edifici ricadenti in comuni danneggiati dal sisma interni ed esterni al cratere)

  1. Al comma 1 dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole: «agli allegati 1, 2 e 2-bis al» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 1, commi 1 e 2, del».
9. 098. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.

  1. Al comma 1 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».

Pag. 715

9. 0315. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche al decreto-legge n. 109 del 2018 concernente disposizioni urgenti per la città di Genova e altre disposizioni in materia portuale)

  1. Al fine di consentire il completamento degli interventi in favore della città di Genova, al decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3-bis dell'articolo 2 dopo le parole: «e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «2019, 2020 e 2021»;
   b) al comma 3-bis dell'articolo 2 sono aggiunte, in fine, le parole: «, nonché di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021»;
   c) al comma 1 dell'articolo 9-bis è aggiunto il seguente periodo: «Gli investimenti inseriti nel programma straordinario possono riguardare anche opere finalizzate a riqualificare il territorio urbano interessato dagli effetti dell'entrata in funzione di nuove opere o impianti portuali.»;
   d) al comma 1 dell'articolo 9-ter, le parole: «presso il porto di Genova» sono sostituite dalle seguenti: «presso gli scali del Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale»;
   e) al comma 1 dell'articolo 9-ter, le parole: «l'autorizzazione attualmente in corso rilasciata ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,» sono sostituite dalle seguenti: «le autorizzazioni attualmente in corso, rilasciate ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono prorogate fino al 31 ottobre 2024.»;
   f) al comma 2 dell'articolo 9-ter, le parole: «del porto di Genova» sono sostituite dalle seguenti: «degli scali del sistema»;
   g) al comma 2 dell'articolo 9-ter, le parole: «dalla Compagnia unica lavoratori merci varie del porto di Genova» sono sostituite dalle seguenti: «dai soggetti autorizzati ex articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84».

  2. Al fine di favorire flessibilità dei piani regolatori alle esigenze di sviluppo portuale al comma 6 dell'articolo 22 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n.169, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
  3. Al fine di consentire uno sviluppo delle attività portuali in linea con le disposizioni unionali in materia di libertà di stabilimento, al comma 7 dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le parole: «non può essere al tempo stesso concessionaria di altra area demaniale nello stesso porto, a meno che l'attività per la quale richiede una nuova concessione sia differente da quella di cui alle concessioni già esistenti nella stessa area demaniale» sono soppresse.
9. 0100. Cassinelli, Bagnasco.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche al decreto-legge n. 109 del 2018 concernente disposizioni urgenti per la città di Genova)

  1. Al fine di consentire il completamento degli interventi in favore della città di Genova, al decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 sono apportate le seguenti modificazioni:Pag. 716
   a) al comma 3-bis dell'articolo 2 dopo le parole: «e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «2019, 2020 e 2021»;
   b) al comma 3-bis dell'articolo 2 sono aggiunte, in fine, le parole: «nonché di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021»;
   c) al comma 1 dell'articolo 9-bis è aggiunto il seguente periodo: «Gli investimenti inseriti nel programma straordinario possono riguardare anche opere finalizzate a riqualificare il territorio urbano interessato dagli effetti dell'entrata in funzione di nuove opere o impianti portuali.»;
   d) al comma 1 dell'articolo 9-ter, le parole: «presso il porto di Genova» sono sostituite dalle seguenti: «presso gli scali del Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale»;
   e) al comma 1 dell'articolo 9-ter, le parole: «l'autorizzazione attualmente in corso rilasciata ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n, 84,» sono sostituite dalle seguenti: «le autorizzazioni attualmente in corso, rilasciate ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono prorogate fino al 31 ottobre 2024.»;
   f) al comma 2 dell'articolo 9-ter, le parole: «del porto di Genova» sono sostituite dalle seguenti: «degli scali del sistema»;
   g) al comma 2 dell'articolo 9-ter, le parole: «dalla Compagnia unica lavoratori merci varie del porto di Genova» sono sostituite dalle seguenti: «dai soggetti autorizzati ex articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84».
9. 0101. Cassinelli, Bagnasco.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche all'articolo 17 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109)

  1. All'articolo 17 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  «3-bis. Per le finalità di cui al precedente comma il Commissario straordinario provvede a definire i criteri in base ai quali la regione Campania, su proposta dei comuni, perimetro, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni commissariali, i centri e nuclei di particolare interesse, o parti di essi, che risultano maggiormente colpiti e nei quali gli interventi sono attuati attraverso strumenti urbanistici attuativi. Entro centocinquanta giorni dalla perimetrazione i comuni, anche con il supporto del commissario straordinario, assicurando un ampio coinvolgimento delle popolazioni interessate, curano la pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione. Negli strumenti urbanistici attuativi sono indicati: 1) la definizione dell'assetto plani-volumetrico degli insediamenti interessati; 2) i danni subiti dagli immobili e dalle opere; 3) la sintesi degli interventi proposti; 4) una prima valutazione dei costi sulla base dei parametri di cui all'articolo 6; 5) le volumetrie, superfici e destinazioni d'uso degli immobili; 6) l'individuazione delle unità minime d'intervento (UMI) e i soggetti esecutori degli interventi; 7) i tempi, le procedure e i criteri per l'attuazione del piano stesso.».
9. 0316. Micillo, Caso, Ilaria Fontana, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Ricciardi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche all'articolo 18 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109)

  1. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, Pag. 717con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, la lettera i) è sostituita dalla seguente:
   « i) provvede all'utilizzo dei fondi di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, confluiti nella contabilità speciale del Commissario Straordinario, così come dei fondi provenienti da qualsiasi fonte, per le finalità e gli obiettivi generali di cui al presente provvedimento».
*9. 0317. Micillo, Caso, Ilaria Fontana, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Ricciardi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche all'articolo 18 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109)

  1. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, la lettera i) è sostituita dalla seguente:
   « i) provvede all'utilizzo dei fondi di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, confluiti nella contabilità speciale del Commissario Straordinario, così come dei fondi provenienti da qualsiasi fonte, per le finalità e gli obiettivi generali di cui al presente provvedimento».
*9. 0320. Muroni, Stumpo.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche all'articolo 18 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109)

  1. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dopo la lettera i-bis), è inserita la seguente:
   « i-ter) provvede, entro il 30 aprile 2020, al passaggio, per le persone aventi diritto, dall'assistenza alberghiera al contributo di autonoma sistemazione, disponendo altresì la riduzione al 50 per cento dei contributi di autonoma sistemazione precedentemente accordati ai nuclei familiari residenti in abitazioni non di proprietà, questi ultimi potranno in ogni caso essere concessi fino al 31 dicembre 2020».
**9. 0318. Micillo, Caso, Ilaria Fontana, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Ricciardi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche all'articolo 18 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109)

  1. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dopo la lettera i-bis), è inserita la seguente:
   « i-ter) provvede, entro il 30 aprile 2020, al passaggio, per le persone aventi diritto, dall'assistenza alberghiera al contributo di autonoma sistemazione, disponendo altresì la riduzione al 50 per cento dei contributi di autonoma sistemazione precedentemente accordati ai nuclei familiari residenti in abitazioni non di proprietà, questi ultimi potranno in ogni caso essere concessi fino al 31 dicembre 2020».
**9. 0319. Muroni, Stumpo.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis. Pag. 718
(Modifiche all'articolo 21 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109)

  1. All'articolo 21 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, il comma 13 è sostituito dal seguente:
  «13. La selezione dell'impresa esecutrice da parte del beneficiario dei contributi è compiuta esclusivamente tra le imprese che risultano iscritte nell'Anagrafe di cui all'articolo 29.».
*9. 0321. Micillo, Caso, Ilaria Fontana, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Ricciardi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche all'articolo 21 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109)

  1. All'articolo 21 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, il comma 13 è sostituito dal seguente:
  «13. La selezione dell'impresa esecutrice da parte del beneficiario dei contributi è compiuta esclusivamente tra le imprese che risultano iscritte nell'Anagrafe di cui all'articolo 29.».
*9. 0322. Stumpo, Muroni.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modificazioni al decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130)

  1. Dopo l'articolo 24 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è inserito il seguente:

«Art. 24-bis.

(Piano di ricostruzione)
   1. La riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017, nonché la riqualificazione ambientale ed urbanistica dei territori interessati, sono regolati da un Piano di ricostruzione redatto dalla regione Campania mediante apposita struttura tecnica costituita con le procedure di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
   2. Per le procedure di approvazione del piano di ricostruzione si applica la disciplina di cui all'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. A tale fine:
   a) per ufficio speciale s'intende la struttura tecnica di cui al comma 1 del presente articolo;
   b) il parere di cui al comma 4 del citato articolo 11 è reso dal Commissario straordinario di cui all'articolo 17;
   c) il parere della conferenza permanente di cui al comma 4 del citato articolo 11 è reso dalla Conferenza di servizi indetta e presieduta dal rappresentante della regione Campania, con la partecipazione del Commissario straordinario, del rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, dei Sindaci dei comuni di Casamicciola, Forio e Lacco Ameno;
   3. Il piano di ricostruzione assolve alle finalità dei piani attuativi di cui all'articolo 11 della legge 229/2016 e dei piani di delocalizzazione e trasformazione urbana di cui all'articolo 17, comma della legge 130/2018. Il Piano di ricostruzione approvato previa intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il Pag. 719turismo ha anche valenza di piano paesaggistico per i territori interessati, quale stralcio del redigendo Piano paesaggistico regionale.
   4. Al fine di perseguire il contenimento del consumo di suolo, con Ordinanza del Commissario straordinario sono stabilite misure premiali d'incremento del contributo per incentivare le soluzioni di sistemazione abitativa degli aventi titolo mediante acquisto di unità immobiliare esistente, legittimamente assentita. Il Piano di ricostruzione disciplina le modalità attuative della presente disposizione, per gli aspetti urbanistico-edilizi.
   5. Le aeree di sedime degli immobili non ricostruibili in sito, a seguito dalla concessione del contributo di ricostruzione, sono acquisite di diritto al patrimonio comunale con vincolo destinazione ad uso pubblico per dotazione di standard urbanistici ed interventi di riqualificazione urbana in conformità alle previsioni del piano di ricostruzione.».
9. 0323. De Luca, Topo, Siani.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modificazioni all'articolo 25 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130)

  1. All'articolo 25, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini dell'ammissione a contributo è fatto riferimento solo a titoli di legittimazione rilasciati con esclusiva applicazione delle norme già vigenti alla data del sisma del 21 agosto 2017».
9. 0324. Topo, De Luca, Siani.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modificazioni all'articolo 25 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130)

  1. All'articolo 25 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione la regione Campania può approvare disposizioni volte a rendere prioritaria, semplificare ed accelerare la definizione delle istanze di condono riguardanti immobili danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017. A tale fine possono essere adottate intese con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per l'acquisizione dei pareri di competenza».
9. 0325. Siani, Topo, De Luca.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.

  1. L'articolo 26, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, il comma 11 è soppresso.
9. 0328. Micillo, Caso, Ilaria Fontana, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Ricciardi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche all'articolo 26 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109)

  1. All'articolo 26, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, Pag. 720con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130:
   a) le seguenti parole: «da aggiudicarsi da parte del Commissario straordinario» sono soppresse.
   b) le parole: «I lavori vengono affidati sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una commissione giudicatrice costituita ai sensi dell'articolo 77 del decreto legislativo n. 50 del 2016» sono soppresse.
9. 0326. Micillo, Caso, Ilaria Fontana, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Ricciardi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche all'articolo 26 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109)

  1. All'articolo 26, comma 6, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 le parole: «il piano delle opere pubbliche e il piano dei beni culturali di cui al comma 2, lettere a) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «i piani di cui al comma 2».
9. 0327. Micillo, Caso, Ilaria Fontana, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Ricciardi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche all'articolo 30 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109)

  1. All'articolo 30, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, il comma 6 è sostituito dal seguente:
  «6. L'affidamento degli incarichi di progettazione, per importi inferiori a quelli di cui all'articolo 35 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, avviene mediante procedure negoziate con almeno cinque soggetti di cui all'articolo 46 del medesimo Decreto Legislativo n. 50 del 2016 utilizzando il criterio di aggiudicazione dei minor prezzo con le modalità previste dall'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Gli incarichi di importo inferiore a 40.000 euro possono essere affidati in via diretta, secondo quanto previsto dall'articolo 31, comma 8, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni. Agli oneri derivanti dall'affidamento degli incarichi di progettazione e di quelli previsti dall'articolo 23, comma 11, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, si provvede con le risorse di cui all'articolo 19 del presente decreto».
9. 0329. Micillo, Caso, Ilaria Fontana, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Ricciardi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche all'articolo 31 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109)

  1 All'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, al secondo capoverso, dopo le parole: «1 unità di personale dirigenziale» le parole: «di livello non generale» sono soppresse.
*9.0330. Fregolent.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Pag. 721

Art. 9-bis.
(Modifiche all'articolo 31 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109)

  1 All'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, al secondo capoverso, dopo le parole: «1 unità di personale dirigenziale» le parole: «di livello non generale» sono soppresse.
*9.0331. Muroni, Stumpo.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche all'articolo 31 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109)

  1 All'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, al secondo capoverso, dopo le parole: «1 unità di personale dirigenziale» le parole: «di livello non generale» sono soppresse.
*9.0332. Micillo, Caso, Ilaria Fontana, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Ricciardi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Modificazioni all'articolo 36 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130)

  1. All'articolo 36, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I contributi di cui al presente comma sono erogati anche alle imprese che abbiano totalmente sospeso l'attività in conseguenza del sisma. Il Commissario straordinario adotta entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i provvedimenti occorrenti per l'attuazione delle presenti disposizioni. Le risorse occorrenti sono poste a carico della contabilità speciale di cui all'articolo 19».
9. 0333. Topo, Siani, De Luca.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.

  1. All'articolo 3, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dal legge 17 dicembre 2018, n. 136, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Al fine di consenti agli istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, situati nei territori delle regioni d centro Italia colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e del 26 e 30 ottobre 2016, di usufruire dei benefici derivanti dalla definizione agevolata, il pagamento delle somme di cui al comma 1 effettuato nel numero massimo di 18 rate consecutive, la prima delle quali di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, da versarsi entro il 30 novembre 2019; le restanti di pari ammontare, scadenti rispettivamente il 31 maggio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020».
*9. 0334. Fregolent.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.

  1. All'articolo 3, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dal legge 17 dicembre 2018, n. 136, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Al fine di consenti agli istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, situati nei territori delle regioni d centro Italia colpite dagli Pag. 722eventi sismici del 24 agosto 2016 e del 26 e 30 ottobre 2016, di usufruire dei benefici derivanti dalla definizione agevolata, il pagamento delle somme di cui al comma 1 effettuato nel numero massimo di 18 rate consecutive, la prima delle quali di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, da versarsi entro il 30 novembre 2019; le restanti di pari ammontare, scadenti rispettivamente il 31 maggio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020».
*9. 0335. Melilli, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Orlando, Pellicani.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.

  1. All'articolo 3, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dal legge 17 dicembre 2018, n. 136, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Al fine di consenti agli istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, situati nei territori delle regioni d centro Italia colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e del 26 e 30 ottobre 2016, di usufruire dei benefici derivanti dalla definizione agevolata, il pagamento delle somme di cui al comma 1 effettuato nel numero massimo di 18 rate consecutive, la prima delle quali di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, da versarsi entro il 30 novembre 2019; le restanti di pari ammontare, scadenti rispettivamente il 31 maggio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020».
*9. 0336. Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Emiliozzi, Gallinella, Ilaria Fontana, Cataldi, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Flati, Ciprini, Giuliodori, Parisse, Maurizio Cattoi, Berardini, Grippa, Colletti, Vacca, Del Grosso, Torto, Corneli, Roberto Rossini.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.

  1. All'articolo 3, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dal legge 17 dicembre 2018, n. 136, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Al fine di consenti agli istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, situati nei territori delle regioni d centro Italia colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e del 26 e 30 ottobre 2016, di usufruire dei benefici derivanti dalla definizione agevolata, il pagamento delle somme di cui al comma 1 effettuato nel numero massimo di 18 rate consecutive, la prima delle quali di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, da versarsi entro il 30 novembre 2019; le restanti di pari ammontare, scadenti rispettivamente il 31 maggio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020».
*9. 0337. Stumpo, Muroni.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Ulteriori misure volte ad incentivare l'occupazione nelle aree del cratere)

  1. All'articolo 1, comma 247, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «e Sardegna» sono sostituite dalle seguenti: Sardegna, nonché nei territori dei comuni delle regioni Lazio, Marche e Umbria di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
  2. Per le finalità di cui al comma 1 sono destinate risorse pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, Pag. 723mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
  3. La concessione delle misure di cui al comma 1 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
**9. 0338. Fregolent.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Ulteriori misure volte ad incentivare l'occupazione nelle aree del cratere)

  1. All'articolo 1, comma 247, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «e Sardegna» sono sostituite dalle seguenti: Sardegna, nonché nei territori dei comuni delle regioni Lazio, Marche e Umbria di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
  2. Per le finalità di cui al comma 1 sono destinate risorse pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
  3. La concessione delle misure di cui al comma 1 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
**9. 0339. Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Emiliozzi, Gallinella, Ilaria Fontana, Cataldi, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Flati, Ciprini, Giuliodori, Parisse, Maurizio Cattoi, Berardini, Grippa, Colletti, Vacca, Del Grosso, Torto, Corneli, Roberto Rossini.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Ulteriori misure volte ad incentivare l'occupazione nelle aree del cratere)

  1. All'articolo 1, comma 247, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «e Sardegna» sono sostituite dalle seguenti: Sardegna, nonché nei territori dei comuni delle regioni Lazio, Marche e Umbria di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
  2. Per le finalità di cui al comma 1 sono destinate risorse pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
  3. La concessione delle misure di cui al comma 1 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
**9. 0341. Muroni, Stumpo.

  Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis.

  1. All'articolo 1, comma 606, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «Per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «Per ciascuno degli anni 2019 e 2020».
  2. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.

Pag. 724

9. 0425. (ex 8. 61) Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Orlando, Pellicani.

  Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis.

  1. All'articolo 1, comma 614, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto il seguente periodo: «Una quota, pari a 700.000 euro, delle risorse di cui al primo periodo è trasferita, nell'anno 2019, al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri».
9. 0342. Le Relatrici.

  Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis.

  1. Al comma 986 dell'articolo 1, dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «Per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2019 e 2020» e dopo le parole: «2 milioni di euro» sono inserite le seguenti: «per ciascun anno».
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutato in 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte, corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
9. 0343. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Misure volte a contrastare lo spopolamento delle aree del cratere)

  1. All'articolo 4, comma 9, del decreto-legge n. 4 del 28 gennaio 2019, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo la lettera « d-bis)», è inserita la seguente:
   « d-ter): per contrastare lo spopolamento delle aree interne dell'appennino colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, esclusivamente per i residenti nei comuni dei cratere sismico di cui all'allegato 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 non operano le previsioni di cui alla lettera a), b), c) e d) e si considera congrua un'offerta entro cinquanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario senza distinzione tra la quantità di offerte rifiutate e la decorrenza temporale dalla fruizione del reddito, per tutta la durata dello stato di emergenza.».
9. 0344. Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Emiliozzi, Gallinella, Ilaria Fontana, Cataldi, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Rospi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Flati, Ciprini, Giuliodori, Parisse, Maurizio Cattoi, Berardini, Grippa, Colletti, Vacca, Del Grosso, Torto, Corneli, Roberto Rossini.

  Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Deroga Centrali Uniche di Committenza estesa ai Comuni del cratere)

  1. L'articolo 1 comma 1 lettera a) del decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, si applica anche ai Pag. 725Comuni non Capoluogo di cui al presente decreto, in deroga all'articolo 18 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito dalla legge n. 229 del 2016.
*9. 0102. Pella, Polidori, Baldelli, Gelmini, Cortelazzo, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Calabria, Nevi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi.

  Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Deroga Centrali Uniche di Committenza estesa ai Comuni del cratere)

  1. L'articolo 1 comma 1 lettera a) del decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, si applica anche ai Comuni non Capoluogo di cui al presente decreto, in deroga all'articolo 18 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito dalla legge n. 229 del 2016.
*9. 0345. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis.

  1. L'articolo 1 comma 1 lettera a) del decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, si applica anche ai Comuni non Capoluogo di cui al presente decreto, in deroga all'articolo 18 della legge n. 229 del 2016, di conversione del decreto-legge n. 189 del 2019 e successive modificazioni e integrazioni.
9. 0103. Trancassini, Foti, Butti.

  Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis.

  1. Al decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 9, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Ai fini del riconoscimento dei contributi nell'ambito dei territori dei comuni di cui all'allegato 1, i Commissari provvedono a individuare i contenuti del processo di ricostruzione e ripristino del patrimonio danneggiato stabilendo le priorità secondo il seguente ordine:
   aa) richieste dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, che alla data degli eventi, con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1, risultavano adibite ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, terzo, quarto e quinto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
   bb) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, che, alla data degli eventi, con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1, risultavano concesse in locazione sulla base di un contratto regolarmente registrato ai sensi del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ovvero concesse Pag. 726in comodato o assegnate a soci di cooperative a proprietà indivisa, e adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario;
   cc) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari, e per essi al soggetto mandatario dagli stessi incaricato, delle strutture e delle parti comuni degli edifici danneggiati o distrutti dal sisma e classificati con esito B, C o E, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, nei quali, alla data degli eventi, con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1 era presente un'unità immobiliare di cui alle lettere aa) e bb);
   dd) dei titolari di attività produttive o commerciali ovvero di chi per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido alla data della domanda sia tenuto a sostenere le spese per la riparazione o ricostruzione delle unità immobiliari, degli impianti e beni mobili strumentali all'attività danneggiati dal sisma, e che alla data dei relativi eventi sismici, con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1, risultavano adibite all'esercizio dell'attività produttiva o ad essa strumentali;
   ee) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento o dei familiari che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, diverse da quelle di cui alle lettere aa) e bb).»;
   b) all'articolo 10, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. Rientrano tra le spese ammissibili al finanziamento le spese relative alla ricostruzione o alla realizzazione di muri paraterra e di contenimento per immobili privati e strutture agricole e o produttive.»;
   c) all'articolo 12, al comma 2, dopo le parole: «corrispondente titolo edilizio.» sono aggiunte le seguenti: «La concessione avviene sulla base del progetto e della documentazione allegata alla domanda di contributo presentata dal professionista, che ne certifica la completezza e la regolarità amministrativa e tecnica, compresa la conformità edilizia e urbanistica»;
   d) all'articolo 14-bis, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Tenuto conto degli eventi sismici di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2018 e del conseguente numero di procedimenti facenti carico ai comuni della città metropolitana di Catania indicati nell'allegato 1, gli stessi possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di spesa di euro 1.660.000 per l'anno 2020 e di euro 1.660.000 per l'anno 2021, ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo contabile, in particolare fino a 40 unità complessive per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Ai relativi oneri si fa fronte, nel limite di euro 1.660.000 per l'anno 2020 e di euro 1.660.000 per l'anno 2021, con le risorse disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della città metropolitana di Catania, di cui all'articolo 8.»;
   e) all'articolo 18 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al secondo comma sostituire le parole: «10 unità» con le seguenti: «15 unità»;
   b) Al sesto comma sostituire le parole: «euro 642.000 per l'anno 2019, euro 700.000 per l'anno 2020 ed euro 700.000 per l'anno 2021» con le seguenti: «euro Pag. 727342.000 per l'anno 2019, euro 850.000 per l'anno 2020 ed euro 850.000 per l'anno 2021» e sostituire le parole: «per il Commissario straordinario per la ricostruzione della città metropolitana di Catania, euro 428.000 per l'anno 2019, euro 466.500 per l'anno 2020 ed euro 466.500 per l'anno 2021» con le seguenti: «per il Commissario straordinario per la ricostruzione della città metropolitana di Catania, euro 128.000 per l'anno 2019, euro 616.500 per l'anno 2020 ed euro 616.500 per l'anno 2021».
*9. 0346. Fregolent.

  Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis.

  1. Al decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 9, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Ai fini del riconoscimento dei contributi nell'ambito dei territori dei comuni di cui all'allegato 1, i Commissari provvedono a individuare i contenuti del processo di ricostruzione e ripristino del patrimonio danneggiato stabilendo le priorità secondo il seguente ordine:
   aa) richieste dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, che alla data degli eventi, con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1, risultavano adibite ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, terzo, quarto e quinto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
   bb) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, che, alla data degli eventi, con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1, risultavano concesse in locazione sulla base di un contratto regolarmente registrato ai sensi del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ovvero concesse in comodato o assegnate a soci di cooperative a proprietà indivisa, e adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario;
   cc) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari, e per essi al soggetto mandatario dagli stessi incaricato, delle strutture e delle parti comuni degli edifici danneggiati o distrutti dal sisma e classificati con esito B, C o E, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, nei quali, alla data degli eventi, con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1 era presente un'unità immobiliare di cui alle lettere aa) e bb);
   dd) dei titolari di attività produttive o commerciali ovvero di chi per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido alla data della domanda sia tenuto a sostenere le spese per la riparazione o ricostruzione delle unità immobiliari, degli impianti e beni mobili strumentali all'attività danneggiati dal sisma, e che alla data dei relativi eventi sismici, con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1, risultavano adibite all'esercizio dell'attività produttiva o ad essa strumentali;
   ee) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento o dei familiari che si sostituiscano Pag. 728ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, diverse da quelle di cui alle lettere aa) e bb).»;
   b) all'articolo 10, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. Rientrano tra le spese ammissibili al finanziamento le spese relative alla ricostruzione o alla realizzazione di muri paraterra e di contenimento per immobili privati e strutture agricole e o produttive.»;
   c) all'articolo 12, al comma 2, dopo le parole: «corrispondente titolo edilizio.» sono aggiunte le seguenti: «La concessione avviene sulla base del progetto e della documentazione allegata alla domanda di contributo presentata dal professionista, che ne certifica la completezza e la regolarità amministrativa e tecnica, compresa la conformità edilizia e urbanistica»;
   d) all'articolo 14-bis, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Tenuto conto degli eventi sismici di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2018 e del conseguente numero di procedimenti facenti carico ai comuni della città metropolitana di Catania indicati nell'allegato 1, gli stessi possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di spesa di euro 1.660.000 per l'anno 2020 e di euro 1.660.000 per l'anno 2021, ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo contabile, in particolare fino a 40 unità complessive per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Ai relativi oneri si fa fronte, nel limite di euro 1.660.000 per l'anno 2020 e di euro 1.660.000 per l'anno 2021, con le risorse disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della città metropolitana di Catania, di cui all'articolo 8.»;
   e) all'articolo 18 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al secondo comma sostituire le parole: «10 unità» con le seguenti: «15 unità»;
   b) Al sesto comma sostituire le parole: «euro 642.000 per l'anno 2019, euro 700.000 per l'anno 2020 ed euro 700.000 per l'anno 2021» con le seguenti: «euro 342.000 per l'anno 2019, euro 850.000 per l'anno 2020 ed euro 850.000 per l'anno 2021» e sostituire le parole: «per il Commissario straordinario per la ricostruzione della città metropolitana di Catania, euro 428.000 per l'anno 2019, euro 466.500 per l'anno 2020 ed euro 466.500 per l'anno 2021» con le seguenti: «per il Commissario straordinario per la ricostruzione della città metropolitana di Catania, euro 128.000 per l'anno 2019, euro 616.500 per l'anno 2020 ed euro 616.500 per l'anno 2021».
*9. 0347. Paxia, Licatini, Varrica, Ilaria Fontana, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Vianello, Vignaroli, Zolezzi.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche all'articolo 21 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32)

  1. Alla lettera b), comma 1, dell'articolo 21 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito in legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole: «Per l'anno 2019 è destinato altresì un contributo di 500.000 euro», sono sostituite dalle parole: «Per ciascuno Pag. 729degli anni 2019 e 2020 è destinato altresì un contributo di 500.000 euro».
  2. Ai maggiori oneri conseguenti alle previsioni di cui al comma 1, si provvede mediante riduzione di 500.000 euro per il 2020 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2020-2022 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
9. 0104. Martino, Cortelazzo, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Gelmini, Rotondi.

  Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis.

  All'articolo 22 comma 2 lettera a) del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole: «previa dichiarazione, qualora si tratti di professionisti, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di non iscrizione o avvenuta sospensione dall'elenco speciale dei professionisti, di cui all'articolo 34 del presente decreto» sono soppresse.
9. 0348. Acquaroli, Trancassini, Foti, Butti.

  Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis.

  1. Per i comuni della provincia di Campobasso, di cui all'allegato 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, è prorogato al 31 dicembre 2020 lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 13 settembre 2018.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede nel limite di 2.000.000,00 di euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
*9. 0349. Fregolent.

  Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis.

  1. Per i comuni della provincia di Campobasso, di cui all'allegato 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, è prorogato al 31 dicembre 2020 lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 13 settembre 2018.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede nel limite di 2.000.000,00 di euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
*9. 0351. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Orlando, Pellicani.

  Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis.

  1. Per i comuni della provincia di Campobasso, di cui all'allegato 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, è prorogato al 31 dicembre 2020 lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 13 settembre 2018.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede nel limite di 2.000.000,00 di euro a valere sul Fondo per le emergenze Pag. 730nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
*9. 0353. Federico, Testamento, Ilaria Fontana, Daga, Deiana, D'Ippolito, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

9-bis.

  1. Per i comuni della provincia di Campobasso, di cui all'allegato 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, è prorogato al 31 dicembre 2020 lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 13 settembre 2018.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede nel limite di 2.000.000 di euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, dei decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
*9. 0423. (ex 8. 59) Muroni, Stumpo.

  Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis.

  1. Per i comuni della provincia di Campobasso, di cui all'allegato 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, è prorogato al 31 dicembre 2020 lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 13 settembre 2018.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede a valere sulla contabilità speciale del Commissario straordinario per la ricostruzione, di cui all'articolo 8 del decreto-legge 32 del 18 aprile 2019 convertito con modificazioni dalla Legge 55 dei 14 giugno 2019.
**9. 0350. Occhionero.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis

  1. Per i comuni della provincia di Campobasso, di cui all'allegato 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, è prorogato al 31 dicembre 2020 lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 13 settembre 2018.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede a valere sulla contabilità speciale del Commissario straordinario per la ricostruzione, di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 32 del 18 aprile 2019 convertito con modificazioni dalla legge n. 55 del 14 giugno 2019.
**9. 0424. (ex 8. 60) Muroni, Stumpo.

  Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni concernenti il personale dei comuni della provincia di Campobasso)

  1. Tenuto conto degli eventi sismici di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018 e del conseguente numero di procedimenti facenti carico ai comuni della provincia di Campobasso, di cui all'allegato 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, di seguito denominati «comuni della provincia di Campobasso», gli stessi possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al Pag. 731decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo- contabile. Ai relativi oneri si fa fronte, nel limite di euro 500.000 per l'anno 2020 e di euro 500.000 per l'anno 2021, con le risorse disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della provincia di Campobasso, di cui all'articolo 8 del decreto-legge 32 del 18 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla Legge 55 del 14 giugno 2019.
  2. Nei limiti delle risorse finanziarie previste dal comma 1 e delle unità di personale assegnate con i provvedimenti di cui al comma 3, i comuni della provincia di Campobasso, con efficacia limitata agli anni 2020 e 2021, possono incrementare la durata della prestazione lavorativa dei rapporti di lavoro a tempo parziale già in essere con professionalità di tipo tecnico o amministrativo, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  3. Con provvedimento del Commissario straordinario sono determinati i profili professionali e il numero massimo delle unità di personale che ciascun comune è autorizzato ad assumere per le esigenze di cui al comma 1, anche stipulando contratti a tempo parziale. Il provvedimento è adottato sulla base delle richieste che i comuni avanzano al Commissario medesimo. Ciascun comune può stipulare contratti a tempo parziale per un numero di unità di personale anche superiore a quello di cui viene autorizzata l'assunzione, nei limiti delle risorse finanziarie corrispondenti alle assunzioni autorizzate con il provvedimento di cui al presente comma.
  4. Le assunzioni sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. È data facoltà di attingere alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni, disponibili nel sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, il comune può procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità.
  5. Nelle more dell'espletamento delle procedure previste dal comma 4 e limitatamente allo svolgimento di compiti di natura tecnico-amministrativa strettamente connessi ai servizi sociali, all'attività di progettazione, all'attività di affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture, all'attività di direzione dei lavori e di controllo sull'esecuzione degli appalti, nell'ambito delle risorse a tal fine previste, i comuni della provincia di Campobasso, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono sottoscrivere contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con durata non superiore al 31 dicembre 2019. I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo possono essere rinnovati, anche in deroga alla normativa vigente, per una sola volta e per una durata non superiore al 31 dicembre 2020, limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclutare secondo le procedure di cui al comma 4. La durata dei contratti di lavoro autonomo e di Pag. 732collaborazione coordinata e continuativa non può andare oltre, anche in caso di rinnovo, l'immissione in servizio del personale reclutato secondo le procedure previste dal comma 4.
  6. I contratti previsti dal comma 5 possono essere stipulati, previa valutazione dei titoli ed apprezzamento della sussistenza di un'adeguata esperienza professionale, esclusivamente con esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria di tipo amministrativo-contabile e con esperti iscritti agli ordini e collegi professionali ovvero abilitati all'esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico nell'ambito dell'edilizia o delle opere pubbliche. Ai fini della determinazione del compenso dovuto agli esperti, che, in ogni caso, non può essere superiore alle voci di natura fissa e continuativa del trattamento economico previsto per il personale dipendente appartenente alla categoria D dalla contrattazione collettiva nazionale del comparto Funzioni locali, si applicano le previsioni dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, relativamente alla non obbligatorietà delle vigenti tariffe professionali fisse o minime.
  7. Le assegnazioni delle risorse finanziarie, necessarie per la sottoscrizione dei contratti previsti dal comma 6, sono effettuate con provvedimento del Commissario straordinario, assicurando la possibilità per ciascun comune interessato di stipulare contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa.
  8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per i comuni in stato di predissesto o dissesto ai sensi degli articoli 243-bis e 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
9. 0352. Occhionero.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche all'articolo IO del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, in materia di incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico)

  1. All'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi 1, 2, 3 e 3-ter sono abrogati;
   b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «3-quater. Per gli interventi di efficienza energetica e di adozione di misure antisismiche di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nonché per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i soggetti beneficiari della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito d'imposta ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito, o a banche o a intermediari finanziari.».

  2. Il comma 2-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 è abrogato.
  3. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
  3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo pari a 150 milioni per il 2020, e 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2029 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Pag. 733

9. 0105. Fiorini, Cortelazzo, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Prosieguo dell'attività scolastica negli edifici oggetto di verifiche di vulnerabilità sismica con indice di rischio sismico al di sotto di quello previsto dalle norme vigenti ed oggetto di riparazione a ricostruzione)

  1. Le amministrazioni pubbliche proprietarie di edifici scolastici oggetto d'interventi di riparazione o ricostruzione, sono autorizzate a dislocare le attività scolastiche, in altre strutture finché non verranno terminati gli stessi. Le eventuali dislocazioni sono concordate con la struttura commissariale e gli eventuali oneri derivanti sono sostenuti e rimborsati dalla stessa.
  2. Le amministrazioni pubbliche proprietarie di edifici scolastici che, all'esito delle verifiche di vulnerabilità, diano un indice di rischio sismico al di sotto di quello previsto dalle norme vigenti e specifiche, o che in attesa di tale verifiche presentino già criticità che con molta probabilità daranno esiti non conformi alle norme suddette, sono autorizzate a dislocare le attività scolastiche, finché non verranno ripristinate le condizioni di sicurezza, in altre strutture esistenti che rispondono agli indici di norma. Le eventuali dislocazioni sono concordate con la struttura commissariale e gli eventuali oneri derivanti sono sostenuti e rimborsati dalla stessa.
9. 0355. Rachele Silvestri.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Misure e interventi finanziari per la messa in sicurezza degli edifici scolastici)

  1. Per il superamento del contesto di criticità e al fine di consentire la più ampia fruizione dei fondi per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, già stanziati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 21 maggio 2019, n. 427, vengono destinati, ad integrazione, 80 milioni al fine di finanziare ulteriori interventi individuati negli allegati A e B, come da Decreto Direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 505 del 18 ottobre 2019, e ad oggi non coperti dalle risorse assegnate.
  2. I fondi di cui al comma 1 sono stanziati nella contabilità speciale della suddetta ordinanza.
9. 0357. Roberto Rossini, Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Emiliozzi, Gallinella, Cataldi, Flati, Ciprini, Giuliodori, Parisse, Maurizio Cattoi, Berardini, Grippa, Colletti, Vacca, Del Grosso, Torto, Corneli, Ilaria Fontana, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Misure e interventi finanziari per la messa in sicurezza degli edifici scolastici)

  1. Per il superamento del contesto di criticità e al fine di consentire la più ampia fruizione dei fondi per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, già stanziati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 21 maggio 2019, n. 427, vengono destinati, ad integrazione, ulteriori 80 milioni all'adeguamento e/o alla nuova costruzioni di edifici pubblici per uso scolastico ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2 delle quattro Regioni del Centro Italia interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria).Pag. 734
  2. I fondi di cui al comma 1 sono stanziati nella contabilità speciale della suddetta ordinanza.
9. 0358. Roberto Rossini, Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Emiliozzi, Gallinella, Cataldi, Flati, Ciprini, Giuliodori, Parisse, Maurizio Cattoi, Berardini, Grippa, Colletti, Vacca, Del Grosso, Torto, Corneli, Ilaria Fontana, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Esigenze emergenziali)

  1. Per il superamento del contesto di criticità e al fine di consentire la più ampia fruizione dei fondi per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, stanziati con decreto dei Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 21 maggio 2019, n. 427, vengono destinati, ad integrazione, ulteriori 80 milioni all'adeguamento e/o alla nuova costruzioni di edifici pubblici per uso scolastico ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2 delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. Per l'assegnazione dei nuovi stanziamenti si provvede mediante procedura selettiva che consenta la partecipazione ai soli Enti con progetti già inseriti nella graduatoria del Piano regionale triennale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto.
9. 0356. Parisse, Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Emiliozzi, Gallinella, Ilaria Fontana, Cataldi, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Rospi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Flati, Ciprini, Giuliodori, Maurizio Cattoi, Berardini, Grippa, Colletti, Vacca, Del Grosso, Torto, Corneli, Roberto Rossini.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  1. Ai comuni di cui agli allegati 1,2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 con popolazione inferiore a 5000 abitanti non si applicano le norme sul dimensionamento scolastico di cui all'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
9. 0354. Melilli.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Misure a sostegno delle attività culturali e sportive nei territori dei comuni colpiti dagli eventi sismici)

  1. Ai teatri e agli enti lirici ubicati nei territori dei comuni colpiti dagli eventi sismici di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è riconosciuto un contributo di euro 500.000.
  2. Ai comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è riconosciuto un contributo di euro 1.500.000 per la progettazione, realizzazione e messa in sicurezza degli impianti sportivi.
9. 0359. Zennaro, Gabriele Lorenzoni, Emiliozzi, Gallinella, Ilaria Fontana, Cataldi, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Rospi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Flati, Ciprini, Pag. 735Giuliodori, Parisse, Maurizio Cattoi, Berardini, Grippa, Colletti, Vacca, Del Grosso, Corneli, Roberto Rossini, Lattanzio.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Riclassificazione delle sedi di segreteria dei comuni colpiti dagli eventi sismici)

  1. In deroga alle previsioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, ovvero i comuni in cui sia stata individuata da un'ordinanza sindacale una «zona rossa», in caso vada deserta la procedura di nomina del segretario comunale, possono richiedere al Ministero dell'Interno – Albo dei Segretari comunali e provinciali, la riclassificazione della sede di segreteria a classe demografica superiore.
  2. La richiesta, promossa dalla Giunta comunale, è inoltrata al Ministero dell'interno che procede entro dieci giorni dalla richiesta con proprio decreto, alla riclassificazione. Il Comune, ricevuto il decreto di riclassificazione, procede nei 10 giorni successivi ad una nuova richiesta di pubblicazione di sede vacante secondo la nuova classe demografica assegnata.
  3. Ai maggiori oneri si provvede mediante le risorse di cui all'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
9. 0360. Fregolent.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Nomina di segretari comunali di fascia superiore nei comuni colpiti dagli eventi sismici)

  1. I Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nel caso in cui la procedura di pubblicizzazione finalizzata alla nomina del segretario titolare ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, sia andata deserta possono nominare il segretario dell'ente anche tra gli iscritti alla fascia professionale immediatamente superiore a quella corrispondente all'entità demografica dello stesso, in deroga alla contrattazione collettiva.
  2. Il segretario nominato ai sensi del comma 1, se iscritto nella fascia professionale immediatamente superiore a quella corrispondente all'entità demografica dell'ente locale, mantiene il trattamento economico dell'ultima sede di servizio.
  3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano fino al 31 dicembre 2024.
*9. 0361. Melilli, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Orlando, Pellicani.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Nomina di segretari comunali di fascia superiore nei comuni colpiti dagli eventi sismici)

  1. I Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nel caso in cui la procedura di pubblicizzazione finalizzata alla nomina del segretario titolare ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, sia andata deserta possono nominare il segretario dell'ente anche tra gli iscritti alla fascia professionale immediatamente superiore a quella corrispondente all'entità demografica dello Pag. 736stesso, in deroga alla contrattazione collettiva.
  2. Il segretario nominato ai sensi del comma 1, se iscritto nella fascia professionale immediatamente superiore a quella corrispondente all'entità demografica dell'ente locale, mantiene il trattamento economico dell'ultima sede di servizio.
  3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano fino al 31 dicembre 2024.
*9. 0362. Muroni, Stumpo.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Nomina di segretari comunali di fascia superiore nei comuni colpiti dagli eventi sismici)

  1. I comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nel caso in cui la procedura di pubblicizzazione finalizzata alla nomina del segretario titolare ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, sia andata deserta possono nominare il segretario dell'ente anche tra gli iscritti alla fascia professionale immediatamente superiore a quella corrispondente all'entità demografica dello stesso, in deroga alla contrattazione collettiva.
  2. Il segretario nominato ai sensi del comma 1, se iscritto nella fascia professionale immediatamente superiore a quella corrispondente all'entità demografica dell'ente locale, mantiene il trattamento economico dell'ultima sede di servizio.
  3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano fino al 31 dicembre 2024.
9. 0417. (ex 8. 042) Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Emiliozzi, Gallinella, Ilaria Fontana, Cataldi, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Flati, Ciprini, Giuliodori, Parisse, Maurizio Cattoi, Berardini, Grippa, Colletti, Vacca, Del Grosso, Torto, Corneli, Roberto Rossini.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Assunzione di personale presso gli Uffici Territoriali del Governo)

  1. Il Ministero dell'interno è autorizzato ad assumere, con contratti di lavoro a tempo determinato, di durata annuale, per gli anni 2020 e 2021, n. 50 unità di personale contrattualizzato non dirigenziale, con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile, appartenente all'area 111, fascia F/1 e all'area seconda, fascia F/2, da destinare alle prefetture-uffici territoriali del Governo coinvolte negli interventi per la riparazione, la ricostruzione l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nei Comuni di cui agli allegati n. 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e successive modificazioni e integrazioni.
  2. Il Ministero dell'interno determina con proprio provvedimento i profili professionali e il numero delle unità di personale, nel limite massimo di 50 unità, da assegnare a ciascuna prefettura-ufficio territoriale del Governo per le esigenze di cui al precedente comma.
  3. Le assunzioni sono effettuate con ricorso alte graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato, indetti dalle Amministrazioni pubbliche.
  4. Agli oneri conseguenti alle iniziative assunzionali di cui ai precedenti commi, pari a 2.000.704,5 euro annui per ciascuno Pag. 737degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando, quando a 704,5 euro per l'anno 2020, l'accantonamento relativo al Ministero medesimo e, quando a 2.000.000 euro per l'anno 2020 e 2.000. 704,5 euro per l'anno 2021, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
  5. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
9. 0363. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  1. A decorrere dall'anno 2020 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, i comuni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 sono autorizzati a procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato, in deroga ai vincoli di cui alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, nei medesimi limiti di spesa previsti per le annualità 2018-2019, e in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante utilizzo delle risorse già disponibili sulle contabilità dei Comuni di cui al comma precedente, senza pregiudicare interventi e risorse finanziarie già programmati e da programmare.
9. 0123. Trancassini, Foti, Butti.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero per la pubblica amministrazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti criteri di precedenza nelle procedure di assunzione nelle pubbliche amministrazioni per il coniuge superstite e per i figli delle vittime decedute a causa degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.
9. 0124. Trancassini, Foti, Butti.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni concernenti il personale in servizio presso il Comune dell'Aquila e presso l'Ufficio Speciale per la Città dell'Aquila)

  1. Al fine di consentire al Comune dell'Aquila ed al Comune di Fossa di attuare le procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le risorse trasferite annualmente ai sensi dell'articolo 2-bis, commi 37 e 38, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, per il personale in servizio presso il comune dell'Aquila, per il personale in servizio presso l'Ufficio Speciale per la Città dell'Aquila, nonché per il personale assunto dal Comune di Fossa in servizio presso l'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere, a valere sulle somme stanziate dalla tabella E della Pag. 738legge 23 dicembre 2014, n. 190, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata sono assegnate al Comune dell'Aquila e al Comune di Fossa come trasferimenti ordinari. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Comune dell'Aquila e il Comune di Fossa calcolano la propria spesa di personale al netto del presente finanziamento.
*9. 083. Trancassini, Foti, Butti, Prisco.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni concernenti il personale in servizio presso il Comune dell'Aquila e presso l'Ufficio Speciale per la Città dell'Aquila)

  1. Al fine di consentire al Comune dell'Aquila ed al Comune di Fossa di attuare le procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le risorse trasferite annualmente ai sensi dell'articolo 2-bis, commi 37 e 38, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, per il personale in servizio presso il comune dell'Aquila, per il personale in servizio presso l'Ufficio Speciale per la Città dell'Aquila, nonché per il personale assunto dal Comune di Fossa in servizio presso l'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere, a valere sulle somme stanziate dalla tabella E della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata sono assegnate al Comune dell'Aquila e al Comune di Fossa come trasferimenti ordinari. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Comune dell'Aquila e il Comune di Fossa calcolano la propria spesa di personale al netto del presente finanziamento.
*9. 0364. Trancassini, Foti, Butti, Prisco.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni concernenti il personale in servizio presso il Comune dell'Aquila e presso l'Ufficio Speciale per la Città dell'Aquila)

  1. Al fine di consentire al Comune dell'Aquila di attuare le procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le risorse trasferite annualmente ai sensi dell'articolo 2-bis, commi 37 e 38, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, per il personale in servizio presso il Comune dell'Aquila, nonché per il personale in servizio presso l'Ufficio Speciale per la Città dell'Aquila, a valere sulle somme stanziate dalla tabella E della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata, sono assegnate al Comune dell'Aquila come trasferimenti ordinari. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Comune dell'Aquila calcola la propria spesa di personale al netto del presente finanziamento.
**9. 0365. Zennaro, Berardini, Grippa, Colletti, Vacca, Del Grosso, Torto, Corneli, Ilaria Fontana, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Gabriele Lorenzoni, Flati.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis. Pag. 739
(Disposizioni concernenti il personale in servizio presso il Comune dell'Aquila e presso l'Ufficio Speciale per la Città dell'Aquila)

  1. Al fine di consentire al Comune dell'Aquila di attuare le procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le risorse trasferite annualmente ai sensi dell'articolo 2-bis, commi 37 e 38, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, per il personale in servizio presso il Comune dell'Aquila, nonché per il personale in servizio presso l'Ufficio Speciale per la Città dell'Aquila, a valere sulle somme stanziate dalla tabella E della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata, sono assegnate al Comune dell'Aquila come trasferimenti ordinari. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Comune dell'Aquila calcola la propria spesa di personale al netto del presente finanziamento.
**9. 0366. Muroni, Stumpo.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni concernenti il personale in servizio presso il Comune dell'Aquila e presso l'Ufficio Speciale per la Città dell'Aquila)

  1. Al fine di consentire al Comune dell'Aquila di attuare le procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le risorse trasferite annualmente ai sensi dell'articolo 2-bis, commi 37 e 38, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, per il personale in servizio presso il Comune dell'Aquila, nonché per il personale in servizio presso l'Ufficio Speciale per la Città dell'Aquila, a valere sulle somme stanziate dalla tabella E della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata, sono assegnate al Comune dell'Aquila come trasferimenti ordinari. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Comune dell'Aquila calcola la propria spesa di personale al netto del presente finanziamento.
**9. 0367. Fregolent, D'Alessandro, Occhionero, Annibali.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni concernenti il personale in servizio presso il Comune dell'Aquila e presso l'Ufficio Speciale per la Città dell'Aquila)

  1. Al fine di consentire al Comune dell'Aquila di attuare le procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le risorse trasferite annualmente ai sensi dell'articolo 2-bis, commi 37 e 38, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, per il personale in servizio presso il Comune dell'Aquila, nonché per il personale in servizio presso l'ufficio Speciale per la Città dell'Aquila, a valere sulle somme stanziate dalla tabella E della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata, sono assegnate al Comune dell'Aquila come trasferimenti ordinari. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Comune dell'Aquila calcola la propria spesa di personale al netto del presente finanziamento.
*9. 082. Trancassini, Foti, Butti, Prisco.

Pag. 740

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni concernenti il personale in servizio presso il Comune dell'Aquila e presso l'Ufficio Speciale per la Città dell'Aquila)

  1. Al fine di consentire al Comune dell'Aquila di attuare le procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le risorse trasferite annualmente ai sensi dell'articolo 2-bis, commi 37 e 38, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, per il personale in servizio presso il Comune dell'Aquila, nonché per il personale in servizio presso l'ufficio Speciale per la Città dell'Aquila, a valere sulle somme stanziate dalla tabella E della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata, sono assegnate al Comune dell'Aquila come trasferimenti ordinari. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Comune dell'Aquila calcola la propria spesa di personale al netto del presente finanziamento.
*9. 0368. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Orlando, Pellicani.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni concernenti il personale in servizio presso il Comune dell'Aquila e presso l'Ufficio Speciale per la Città dell'Aquila)

  1. Al fine di consentire al Comune dell'Aquila di attuare le procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le risorse trasferite annualmente ai sensi dell'articolo 2-bis, commi 37 e 38, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, per il personale in servizio presso il Comune dell'Aquila, nonché per il personale in servizio presso l'ufficio Speciale per la Città dell'Aquila, a valere sulle somme stanziate dalla tabella E della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata, sono assegnate al Comune dell'Aquila come trasferimenti ordinari. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Comune dell'Aquila calcola la propria spesa di personale al netto del presente finanziamento.
*9. 0369. Fregolent, D'Alessandro.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Istituzione di una zona economica speciale nelle aree della regione Emilia Romagna colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e dall'alluvione del 17 gennaio 2014)

  1. Al fine di favorire lo sviluppo economico ed industriale delle aree della regione Emilia Romagna colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e dall'alluvione del 17 gennaio 2014, e la creazione di condizioni favorevoli all'attrazione di nuovi investimenti, nonché l'insediamento di nuove imprese in tali territori, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-5320 C(2014)6424 final del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2015)5938 final del 23 settembre 2016, è istituita una zona economica speciale nelle aree della regione Emilia Romagna colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e dall'alluvione del 17 gennaio 2014, cui si applica la disciplina contenuta nel Decreto-legge Pag. 74120 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.
  2. Ai fini dell'istituzione e dell'attuazione degli interventi previsti dal Piano di sviluppo strategico nelle aree della zona economica speciale di cui al comma 1 si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2018, n. 12.
9. 0370. Golinelli, Morrone, Murelli, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Tonelli, Vinci.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia di istituzione di una zona economica speciale nei comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016 – Zes Sisma Centro Italia)

  1. Nei comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, è istituita una zona economica speciale (Zes) – di seguito Zes Sisma Centro Italia – al fine di contrastare i fenomeni di spopolamento e di svantaggio sociale e di favorire nuovi insediamenti produttivi nei territori interessati dai citati eventi sismici.
  2. La Zes Sisma Centro Italia è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta delle regioni interessate corredata da un piano di sviluppo strategico,
  3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono definite le modalità per l'istituzione della Zes Sisma , la sua durata, anche in via sperimentale, i criteri generali per l'identificazione e la delimitazione dell'area, i criteri che ne disciplinano l'accesso, il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo, nonché la proroga delle agevolazioni di cui al comma 4.
  4. Le imprese, sia quelle nuove che quelle già esistenti alla data di entrata in vigore del presente articolo, che avviano sul territorio della Zes Sisma Centro Italia un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale di durata di almeno dieci anni, possono usufruire delle seguenti agevolazioni e semplificazioni:
   a) l'esenzione totale dall'imposta sul reddito delle società (IRES) per i primi cinque anni di attività, e la riduzione del 50 per cento dell'aliquota ordinaria per gli anni successivi;
   b) l'esenzione totale dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque anni di attività;
   c) l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU);
   d) il riconoscimento di un credito d'imposta pari al 50 per cento delle somme versate nei primi cinque anni di attività a titolo di IRES e di IMU, da portare in detrazione nei cinque anni successivi;
   e) ai fini del consumo di energia elettrica, l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta di cui alla tabella A, parte III, del decreta del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
   f) l'esenzione totale per i primi cinque anni di attività, e la riduzione del 50 per cento dell'importo dovuto per i cinque anni successivi, dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per le nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato; la riduzione al 50 per cento per le assunzioni a tempo determinato con durata non inferiore a dodici mesi o stagionale; la riduzione al 50 Pag. 742per cento per dieci anni dall'inizio dell'attività, o, per le attività già esistenti, dall'istituzione della ZES, del versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per i lavoratori in organico al momento dell'istituzione della ZES medesima;
   g) l'accesso a procedure semplificate, individuate anche a mezzo di protocolli e di convenzioni tra le amministrazioni locali e statali interessate, nonché l'introduzione di regimi speciali finalizzati all'accelerazione dei termini procedimentali e all'individuazione di adempimenti semplificati rispetto alle procedure e ai regimi previsti dalla normativa regolamentare ordinariamente applicabile, sulla base di criteri derogatori e modalità individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

  5. Al fine di prevenire condotte elusive o indebiti vantaggi, in caso di cessazione delle attività di cui al comma 1 per ragioni non indipendenti dalla volontà dell'imprenditore si produce la decadenza integrale dalle agevolazioni di cui al medesimo comma 1 a decorrere dalla data del primo accesso, con obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite o non corrisposte aumentate dell'interesse legale.
  6. Le agevolazioni di cui alla presente legge sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.
  7. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente articolo le imprese, comprese quelle agricole, di cui al comma 4 devono avere la sede operativa e produttiva principale all'interno della ZES, almeno l'85 per cento del personale dipendente residente nella zona di riferimento e rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti dell'Unione europea di cui al comma 1 del presente articolo.
  8. Presso la regione capofila è istituita la cabina di monitoraggio per la Zes Sisma Centro Italia al fine di migliorarne l'efficacia.
  9. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo di solidarietà comunale, con una dotazione pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, finalizzato a favorire gli investimenti dei comuni ricadenti nella ZES Sisma Centro Italia di cui al comma 1, volti a prevenire il dissesto idrogeologico, alla manutenzione delle reti viarie in prossimità di esercizi commerciali, artigianali e delle aziende agricole, all'efficientamento energetico dei sistemi di illuminazione pubblica, alla valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, individua le modalità di accesso al fondo, nonché i relativi criteri di ripartizione e di erogazione.
  10. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, entro il limite massimo di spesa pari aio milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro la data del 30 giugno 2020, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 202 ! e 2022. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2020, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni dell'entità delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate Pag. 743pari agli importi di cui al periodo precedente, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
*9. 0371. Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Melilli, Orlando, Pellicani, Verini.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia di istituzione di una zona economica speciale nei comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016 – Zes Sisma Centro Italia)

  1. Nei comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, è istituita una zona economica speciale (Zes) – di seguito Zes Sisma Centro Italia – al fine di contrastare i fenomeni di spopolamento e di svantaggio sociale e di favorire nuovi insediamenti produttivi nei territori interessati dai citati eventi sismici.
  2. La Zes Sisma Centro Italia è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta delle regioni interessate corredata da un piano di sviluppo strategico,
  3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono definite le modalità per l'istituzione della Zes Sisma , la sua durata, anche in via sperimentale, i criteri generali per l'identificazione e la delimitazione dell'area, i criteri che ne disciplinano l'accesso, il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo, nonché la proroga delle agevolazioni di cui al comma 4.
  4. Le imprese, sia quelle nuove che quelle già esistenti alla data di entrata in vigore del presente articolo, che avviano sul territorio della Zes Sisma Centro Italia un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale di durata di almeno dieci anni, possono usufruire delle seguenti agevolazioni e semplificazioni:
   a) l'esenzione totale dall'imposta sul reddito delle società (IRES) per i primi cinque anni di attività, e la riduzione del 50 per cento dell'aliquota ordinaria per gli anni successivi;
   b) l'esenzione totale dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque anni di attività;
   c) l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU);
   d) il riconoscimento di un credito d'imposta pari al 50 per cento delle somme versate nei primi cinque anni di attività a titolo di IRES e di IMU, da portare in detrazione nei cinque anni successivi;
   e) ai fini del consumo di energia elettrica, l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta di cui alla tabella A, parte III, del decreta del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
   f) l'esenzione totale per i primi cinque anni di attività, e la riduzione del 50 per cento dell'importo dovuto per i cinque anni successivi, dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per le nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato; la riduzione al 50 per cento per le assunzioni a tempo determinato con durata non inferiore a dodici mesi o stagionale; la riduzione al 50 per cento per dieci anni dall'inizio dell'attività, o, per le attività già esistenti, dall'istituzione della ZES, del versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente Pag. 744per i lavoratori in organico al momento dell'istituzione della ZES medesima;
   g) l'accesso a procedure semplificate, individuate anche a mezzo di protocolli e di convenzioni tra le amministrazioni locali e statali interessate, nonché l'introduzione di regimi speciali finalizzati all'accelerazione dei termini procedimentali e all'individuazione di adempimenti semplificati rispetto alle procedure e ai regimi previsti dalla normativa regolamentare ordinariamente applicabile, sulla base di criteri derogatori e modalità individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

  5. Al fine di prevenire condotte elusive o indebiti vantaggi, in caso di cessazione delle attività di cui al comma 1 per ragioni non indipendenti dalla volontà dell'imprenditore si produce la decadenza integrale dalle agevolazioni di cui al medesimo comma 1 a decorrere dalla data del primo accesso, con obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite o non corrisposte aumentate dell'interesse legale.
  6. Le agevolazioni di cui alla presente legge sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.
  7. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente articolo le imprese, comprese quelle agricole, di cui al comma 4 devono avere la sede operativa e produttiva principale all'interno della ZES, almeno l'85 per cento del personale dipendente residente nella zona di riferimento e rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti dell'Unione europea di cui al comma 1 del presente articolo.
  8. Presso la regione capofila è istituita la cabina di monitoraggio per la Zes Sisma Centro Italia al fine di migliorarne l'efficacia.
  9. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo di solidarietà comunale, con una dotazione pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, finalizzato a favorire gli investimenti dei comuni ricadenti nella ZES Sisma Centro Italia di cui al comma 1, volti a prevenire il dissesto idrogeologico, alla manutenzione delle reti viarie in prossimità di esercizi commerciali, artigianali e delle aziende agricole, all'efficientamento energetico dei sistemi di illuminazione pubblica, alla valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, individua le modalità di accesso al fondo, nonché i relativi criteri di ripartizione e di erogazione.
  10. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, entro il limite massimo di spesa pari aio milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro la data del 30 giugno 2020, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 202 ! e 2022. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2020, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni dell'entità delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al periodo precedente, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.

Pag. 745

*9. 0372. Fregolent.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia di istituzione di una zona economica speciale nei comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016 – Zes Sisma Centro Italia)

  1. Nei comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, è istituita una zona economica speciale (Zes) – di seguito Zes Sisma Centro Italia – al fine di contrastare i fenomeni di spopolamento e di svantaggio sociale e di favorire nuovi insediamenti produttivi nei territori interessati dai citati eventi sismici.
  2. La Zes Sisma Centro Italia è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta delle regioni interessate corredata da un piano di sviluppo strategico,
  3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono definite le modalità per l'istituzione della Zes Sisma , la sua durata, anche in via sperimentale, i criteri generali per l'identificazione e la delimitazione dell'area, i criteri che ne disciplinano l'accesso, il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo, nonché la proroga delle agevolazioni di cui al comma 4.
  4. Le imprese, sia quelle nuove che quelle già esistenti alla data di entrata in vigore del presente articolo, che avviano sul territorio della Zes Sisma Centro Italia un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale di durata di almeno dieci anni, possono usufruire delle seguenti agevolazioni e semplificazioni:
   a) l'esenzione totale dall'imposta sul reddito delle società (IRES) per i primi cinque anni di attività, e la riduzione del 50 per cento dell'aliquota ordinaria per gli anni successivi;
   b) l'esenzione totale dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque anni di attività;
   c) l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU);
   d) il riconoscimento di un credito d'imposta pari al 50 per cento delle somme versate nei primi cinque anni di attività a titolo di IRES e di IMU, da portare in detrazione nei cinque anni successivi;
   e) ai fini del consumo di energia elettrica, l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta di cui alla tabella A, parte III, del decreta del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
   f) l'esenzione totale per i primi cinque anni di attività, e la riduzione del 50 per cento dell'importo dovuto per i cinque anni successivi, dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per le nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato; la riduzione al 50 per cento per le assunzioni a tempo determinato con durata non inferiore a dodici mesi o stagionale; la riduzione al 50 per cento per dieci anni dall'inizio dell'attività, o, per le attività già esistenti, dall'istituzione della ZES, del versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per i lavoratori in organico al momento dell'istituzione della ZES medesima;
   g) l'accesso a procedure semplificate, individuate anche a mezzo di protocolli e di convenzioni tra le amministrazioni locali e statali interessate, nonché l'introduzione Pag. 746di regimi speciali finalizzati all'accelerazione dei termini procedimentali e all'individuazione di adempimenti semplificati rispetto alle procedure e ai regimi previsti dalla normativa regolamentare ordinariamente applicabile, sulla base di criteri derogatori e modalità individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

  5. Al fine di prevenire condotte elusive o indebiti vantaggi, in caso di cessazione delle attività di cui al comma 1 per ragioni non indipendenti dalla volontà dell'imprenditore si produce la decadenza integrale dalle agevolazioni di cui al medesimo comma 1 a decorrere dalla data del primo accesso, con obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite o non corrisposte aumentate dell'interesse legale.
  6. Le agevolazioni di cui alla presente legge sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.
  7. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente articolo le imprese, comprese quelle agricole, di cui al comma 4 devono avere la sede operativa e produttiva principale all'interno della ZES, almeno l'85 per cento del personale dipendente residente nella zona di riferimento e rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti dell'Unione europea di cui al comma 1 del presente articolo.
  8. Presso la regione capofila è istituita la cabina di monitoraggio per la Zes Sisma Centro Italia al fine di migliorarne l'efficacia.
  9. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo di solidarietà comunale, con una dotazione pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, finalizzato a favorire gli investimenti dei comuni ricadenti nella ZES Sisma Centro Italia di cui al comma 1, volti a prevenire il dissesto idrogeologico, alla manutenzione delle reti viarie in prossimità di esercizi commerciali, artigianali e delle aziende agricole, all'efficientamento energetico dei sistemi di illuminazione pubblica, alla valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, individua le modalità di accesso al fondo, nonché i relativi criteri di ripartizione e di erogazione.
  10. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, entro il limite massimo di spesa pari aio milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro la data del 30 giugno 2020, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 202 ! e 2022. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2020, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni dell'entità delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al periodo precedente, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
*9. 0373. Muroni, Stumpo.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis. Pag. 747
(Disposizioni in materia di istituzione di una zona economica speciale nei comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016 – Zes Sisma Centro Italia)

  1. Nei comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, è istituita una zona economica speciale (Zes) – di seguito Zes Sisma Centro Italia – al fine di contrastare i fenomeni di spopolamento e di svantaggio sociale e di favorire nuovi insediamenti produttivi nei territori interessati dai citati eventi sismici.
  2. La Zes Sisma Centro Italia è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta delle regioni interessate corredata da un piano di sviluppo strategico,
  3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono definite le modalità per l'istituzione della Zes Sisma , la sua durata, anche in via sperimentale, i criteri generali per l'identificazione e la delimitazione dell'area, i criteri che ne disciplinano l'accesso, il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo, nonché la proroga delle agevolazioni di cui al comma 4.
  4. Le imprese, sia quelle nuove che quelle già esistenti alla data di entrata in vigore del presente articolo, che avviano sul territorio della Zes Sisma Centro Italia un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale di durata di almeno dieci anni, possono usufruire delle seguenti agevolazioni e semplificazioni:
   a) l'esenzione totale dall'imposta sul reddito delle società (IRES) per i primi cinque anni di attività, e la riduzione del 50 per cento dell'aliquota ordinaria per gli anni successivi;
   b) l'esenzione totale dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque anni di attività;
   c) l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU);
   d) il riconoscimento di un credito d'imposta pari al 50 per cento delle somme versate nei primi cinque anni di attività a titolo di IRES e di IMU, da portare in detrazione nei cinque anni successivi;
   e) ai fini del consumo di energia elettrica, l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta di cui alla tabella A, parte III, del decreta del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
   f) l'esenzione totale per i primi cinque anni di attività, e la riduzione del 50 per cento dell'importo dovuto per i cinque anni successivi, dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per le nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato; la riduzione al 50 per cento per le assunzioni a tempo determinato con durata non inferiore a dodici mesi o stagionale; la riduzione al 50 per cento per dieci anni dall'inizio dell'attività, o, per le attività già esistenti, dall'istituzione della ZES, del versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per i lavoratori in organico al momento dell'istituzione della ZES medesima;
   g) l'accesso a procedure semplificate, individuate anche a mezzo di protocolli e di convenzioni tra le amministrazioni locali e statali interessate, nonché l'introduzione di regimi speciali finalizzati all'accelerazione dei termini procedimentali e all'individuazione di adempimenti semplificati rispetto alle procedure e ai regimi previsti dalla normativa regolamentare ordinariamente applicabile, sulla base di criteri derogatori e modalità individuati Pag. 748con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

  5. Al fine di prevenire condotte elusive o indebiti vantaggi, in caso di cessazione delle attività di cui al comma 1 per ragioni non indipendenti dalla volontà dell'imprenditore si produce la decadenza integrale dalle agevolazioni di cui al medesimo comma 1 a decorrere dalla data del primo accesso, con obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite o non corrisposte aumentate dell'interesse legale.
  6. Le agevolazioni di cui alla presente legge sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.
  7. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente articolo le imprese, comprese quelle agricole, di cui al comma 4 devono avere la sede operativa e produttiva principale all'interno della ZES, almeno l'85 per cento del personale dipendente residente nella zona di riferimento e rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti dell'Unione europea di cui al comma 1 del presente articolo.
  8. Presso la regione capofila è istituita la cabina di monitoraggio per la Zes Sisma Centro Italia al fine di migliorarne l'efficacia.
  9. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo di solidarietà comunale, con una dotazione pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, finalizzato a favorire gli investimenti dei comuni ricadenti nella ZES Sisma Centro Italia di cui al comma 1, volti a prevenire il dissesto idrogeologico, alla manutenzione delle reti viarie in prossimità di esercizi commerciali, artigianali e delle aziende agricole, all'efficientamento energetico dei sistemi di illuminazione pubblica, alla valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, individua le modalità di accesso al fondo, nonché i relativi criteri di ripartizione e di erogazione.
  10. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, entro il limite massimo di spesa pari aio milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro la data del 30 giugno 2020, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 202 ! e 2022. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2020, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni dell'entità delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al periodo precedente, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
*9. 0374. Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Emiliozzi, Gallinella, Ilaria Fontana, Cataldi, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Flati, Ciprini, Giuliodori, Parisse, Vanessa Cattoi, Berardini, Grippa, Colletti, Vacca, Del Grosso, Torto, Corneli, Roberto Rossini.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis. Pag. 749
(Istituzione di zona economica speciale del sisma)

  1. Nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, di cui agli allegati 1,2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, è istituita la zona economica speciale denominata ZES Sisma.
  2. La ZES Sisma assicura condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi, economici, finanziari ed amministrativi ai soggetti che abbiano stabilito o intendano stabilire la sede, anche solo operativa, dell'impresa o la residenza nelle aree di cui al comma 1, al fine di effettuare investimenti nelle medesime aree.
  3. Con decreto del Presidente dei Consigli dei ministri, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità per l'istituzione di ZES Sisma.
**9. 0113. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Istituzione di zona economica speciale del sisma)

  1. Nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, di cui agli allegati 1,2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, è istituita la zona economica speciale denominata ZES Sisma.
  2. La ZES Sisma assicura condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi, economici, finanziari ed amministrativi ai soggetti che abbiano stabilito o intendano stabilire la sede, anche solo operativa, dell'impresa o la residenza nelle aree di cui al comma 1, al fine di effettuare investimenti nelle medesime aree.
  3. Con decreto del Presidente dei Consigli dei ministri, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità per l'istituzione di ZES Sisma.
**9. 0115. Trancassini, Prisco, Foti, Butti, Acquaroli.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Istituzione di Zona Economica Speciale del Sisma)

  1. Al fine di favorire lo sviluppo economico ed industriale delle aree del centro Italia, colpite dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016, e la creazione di condizioni favorevoli all'attrazione di nuovi investimenti, nonché l'insediamento di nuove imprese nelle aree ricomprese nel cratere sismico del Centro Italia (Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo), ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014)6424 final del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016)5938 final del 23 settembre 2016, è istituita una zona economica speciale nelle aree ricomprese nel cratere sismico del Centro Italia (Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo), cui si applica la disciplina contenuta nel decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.
  2. Ai fini dell'istituzione e dell'attuazione degli interventi previsti dal Piano di sviluppo strategico nelle aree della zona economica speciale di cui al comma 1 si applicano te norme contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12.

Pag. 750

9. 0112. Patassini, Latini, Paolini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Lucchini, Marchetti, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Accordo di Programma Abruzzo 2015 tra Regione Abruzzo e Ministero dello sviluppo economico)

  1. Al Fine di favorire investimenti produttivi nei territori della Regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici verificatisi negli anni 2016 e 2017, le risorse del «Programma Abruzzo 2015» assegnate dal Ministero dello sviluppo economico per l'avvio e lo sviluppo di politiche di internazionalizzazione, ed accertate come non spese a seguito di approvazione dei conti consuntivi, sono riassegnate alla Regione Abruzzo per cofinanziare programmi di investimento sul territorio, con priorità a quelli attinenti ai Contratti di Sviluppo di cui al decreto ministeriale 9 dicembre 2014.
  2. I criteri, le condizioni e le modalità di concessione delle agevolazioni di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
*9. 0375. Fregolent, D'Alessandro, Occhionero, Annibali.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Accordo di Programma Abruzzo 2015 tra Regione Abruzzo e Ministero dello sviluppo economico)

  1. Al Fine di favorire investimenti produttivi nei territori della Regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici verificatisi negli anni 2016 e 2017, le risorse del «Programma Abruzzo 2015» assegnate dal Ministero dello sviluppo economico per l'avvio e lo sviluppo di politiche di internazionalizzazione, ed accertate come non spese a seguito di approvazione dei conti consuntivi, sono riassegnate alla Regione Abruzzo per cofinanziare programmi di investimento sul territorio, con priorità a quelli attinenti ai Contratti di Sviluppo di cui al decreto ministeriale 9 dicembre 2014.
  2. I criteri, le condizioni e le modalità di concessione delle agevolazioni di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
*9. 0118. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Accordo di Programma Abruzzo 2015 tra Regione Abruzzo e Ministero dello sviluppo economico)

  1. Al Fine di favorire investimenti produttivi nei territori della Regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici verificatisi negli anni 2016 e 2017, le risorse del «Programma Abruzzo 2015» assegnate dal Ministero dello sviluppo economico per l'avvio e lo sviluppo di politiche di internazionalizzazione, ed accertate come non spese a seguito di approvazione dei conti consuntivi, sono riassegnate alla Regione Abruzzo per cofinanziare programmi di investimento sul territorio, con priorità a quelli attinenti ai Contratti di Sviluppo di cui al decreto ministeriale 9 dicembre 2014.
  2. I criteri, le condizioni e le modalità di concessione delle agevolazioni di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Pag. 751

*9. 0119. Trancassini, Foti, Butti, Prisco.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
   «Il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge conversione del presente decreto, pubblica un decreto-legge un provvedimento necessario ad espletare tutti gli adempimenti di legge necessari, sentite le regioni, gli ordini professionali, le associazioni di categoria e le istituzioni del territorio, per la istituzione di una Zona Economica Speciale alle aree di cui i comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, anche in deroga alla normativa attualmente in vigore sulla materia, articoli 4 e 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017».
9. 0114. Acquaroli, Trancassini, Foti, Butti.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Cabina di regia per il rilancio turistico, culturale ed economico dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016)

  1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità politica per la coesione, è istituita una cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con il compito di definire specifici piani operativi strategici con l'indicazione degli interventi e delle misure da adottare al fine di favorire il rilancio turistico, culturale, sociale ed economico dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Umbria e Marche interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Alla cabina di regia presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, partecipano i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Umbria e Marche ovvero, in casi eccezionali, uno dei componenti della Giunta regionale munito di apposita delega motivata, nonché quattro membri designati dalle associazioni di categoria e dagli Istituti universitari presenti nell'area del cratere sismico e quattro delegati dell'Anci. AI funzionamento della cabina di regia si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
  2. I piani di intervento di cui al comma 1 individuano tipologie di intervento, amministrazioni attuatrici, disciplina del monitoraggio, della valutazione degli interventi in itinere ed ex post, della eventuale revoca o rimodulazione delle risorse per la più efficace allocazione delle medesime.
  3. Una quota fissa, fino a un valore massimo del 4 per cento degli stanziamenti annuali di bilancio, è destinata, per gli importi così determinati in ciascun anno, nel quadro dei piani di intervento di cui al comma 1 sottoposto al CIPE per l'approvazione e l'assegnazione delle risorse, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, previa rimodulazione delle assegnazioni già disposte con apposita delibera del CIPE, nonché eventuale riprogrammazione delle annualità del Fondo per lo sviluppo e la coesione ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al presente comma sono imputate alla quota delle risorse destinata a sostenere interventi nelle regioni di cui al comma 1.
*9. 0376. Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Melilli, Orlando, Pellicani, Verini.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis. Pag. 752
(Cabina di regia per il rilancio turistico, culturale ed economico dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016)

  1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità politica per la coesione, è istituita una cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con il compito di definire specifici piani operativi strategici con l'indicazione degli interventi e delle misure da adottare al fine di favorire il rilancio turistico, culturale, sociale ed economico dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Umbria e Marche interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Alla cabina di regia presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, partecipano i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Umbria e Marche ovvero, in casi eccezionali, uno dei componenti della Giunta regionale munito di apposita delega motivata, nonché quattro membri designati dalle associazioni di categoria e dagli Istituti universitari presenti nell'area del cratere sismico e quattro delegati dell'Anci. AI funzionamento della cabina di regia si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
  2. I piani di intervento di cui al comma 1 individuano tipologie di intervento, amministrazioni attuatrici, disciplina del monitoraggio, della valutazione degli interventi in itinere ed ex post, della eventuale revoca o rimodulazione delle risorse per la più efficace allocazione delle medesime.
  3. Una quota fissa, fino a un valore massimo del 4 per cento degli stanziamenti annuali di bilancio, è destinata, per gli importi così determinati in ciascun anno, nel quadro dei piani di intervento di cui al comma 1 sottoposto al CIPE per l'approvazione e l'assegnazione delle risorse, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, previa rimodulazione delle assegnazioni già disposte con apposita delibera del CIPE, nonché eventuale riprogrammazione delle annualità del Fondo per lo sviluppo e la coesione ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al presente comma sono imputate alla quota delle risorse destinata a sostenere interventi nelle regioni di cui al comma 1.
*9. 0377. Fregolent.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Cabina di regia per il rilancio turistico, culturale ed economico dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016)

  1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità politica per la coesione, è istituita una cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con il compito di definire specifici piani operativi strategici con l'indicazione degli interventi e delle misure da adottare al fine di favorire il rilancio turistico, culturale, sociale ed economico dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Umbria e Marche interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Alla cabina di regia presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, partecipano i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Umbria e Marche ovvero, in casi eccezionali, uno dei componenti della Giunta regionale munito di apposita delega motivata, nonché quattro membri designati dalle associazioni di categoria e dagli Istituti universitari presenti nell'area del cratere sismico e quattro delegati dell'Anci. AI funzionamento della cabina di regia si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
  2. I piani di intervento di cui al comma 1 individuano tipologie di intervento, amministrazioni attuatrici, disciplina del monitoraggio, Pag. 753della valutazione degli interventi in itinere ed ex post, della eventuale revoca o rimodulazione delle risorse per la più efficace allocazione delle medesime.
  3. Una quota fissa, fino a un valore massimo del 4 per cento degli stanziamenti annuali di bilancio, è destinata, per gli importi così determinati in ciascun anno, nel quadro dei piani di intervento di cui al comma 1 sottoposto al CIPE per l'approvazione e l'assegnazione delle risorse, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, previa rimodulazione delle assegnazioni già disposte con apposita delibera del CIPE, nonché eventuale riprogrammazione delle annualità del Fondo per lo sviluppo e la coesione ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al presente comma sono imputate alla quota delle risorse destinata a sostenere interventi nelle regioni di cui al comma 1.
*9. 0378. Muroni, Stumpo.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Cabina di regia per il rilancio turistico, culturale ed economico dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016)

  1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità politica per la coesione, è istituita una cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con il compito di definire specifici piani operativi strategici con l'indicazione degli interventi e delle misure da adottare al fine di favorire il rilancio turistico, culturale, sociale ed economico dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Umbria e Marche interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Alla cabina di regia presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, partecipano i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Umbria e Marche ovvero, in casi eccezionali, uno dei componenti della Giunta regionale munito di apposita delega motivata, nonché quattro membri designati dalle associazioni di categoria e dagli Istituti universitari presenti nell'area del cratere sismico e quattro delegati dell'Anci. AI funzionamento della cabina di regia si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
  2. I piani di intervento di cui al comma 1 individuano tipologie di intervento, amministrazioni attuatrici, disciplina del monitoraggio, della valutazione degli interventi in itinere ed ex post, della eventuale revoca o rimodulazione delle risorse per la più efficace allocazione delle medesime.
  3. Una quota fissa, fino a un valore massimo del 4 per cento degli stanziamenti annuali di bilancio, è destinata, per gli importi così determinati in ciascun anno, nel quadro dei piani di intervento di cui al comma 1 sottoposto al CIPE per l'approvazione e l'assegnazione delle risorse, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, previa rimodulazione delle assegnazioni già disposte con apposita delibera del CIPE, nonché eventuale riprogrammazione delle annualità del Fondo per lo sviluppo e la coesione ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al presente comma sono imputate alla quota delle risorse destinata a sostenere interventi nelle regioni di cui al comma 1.
*9. 0379. Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Emiliozzi, Gallinella, Ilaria Fontana, Cataldi, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Micillo, Ricciardi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Flati, Ciprini, Giuliodori, Parisse, Pag. 754Maurizio Cattoi, Berardini, Grippa, Colletti, Vacca, Del Grosso, Torto, Corneli, Roberto Rossini.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.
(Possibilità di subentro dei Comuni nella ricostruzione privata)

  1. Nel caso di edifici danneggiati dagli eventi sismici e per i quali i rispettivi proprietari e/o titolari di diritti reali di godimento di qualsiasi natura risultassero irreperibili, i Comuni possono acquisire la proprietà dei suddetti immobili ed avviare le istanze di contributo per la riparazione del danno o la ricostruzione.
  2. L'irreperibilità di cui al comma 1 si intende dimostrata decorsi 180 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, dell'invito a reclamare e dimostrare la proprietà, e comunque dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle istanze, stabiliti nelle Ordinanze del Commissario Straordinario alla Ricostruzione.
  3. L'ipotesi di acquisizione di cui al comma 1 può trovare applicazione anche per gli edifici per i quali i rispettivi proprietari e/o titolari di diritti reali di godimento di qualsiasi natura, non provvedano al deposito delle istanze di accesso al contributo per la riparazione del danno o la ricostruzione. In tal caso l'acquisizione avviene d'ufficio decorsi 180 giorni dalla notifica all'interessato, da parte del Comune, della diffida a presentare l'istanza di contributo. La diffida non può comunque essere inoltrata prima della scadenza dei termini per la presentazione delle istanze stabiliti nelle Ordinanze del Commissario Straordinario alla Ricostruzione.
  4. Ai proprietari e/o titolari di diritti reali di godimento di qualsiasi natura di cui al comma 3, è riconosciuto un indennizzo pari al valore dell'immobile nello stato in cui lo stesso si trova al momento dell'acquisizione da parte del Comune. Nel caso di immobili distrutti è riconosciuto, a titolo di indennizzo, il valore dell'area edificabile.
  5. Gli immobili acquisiti e riparati o ricostruiti dai Comuni ai sensi dei commi 1 e 3, sono utilizzati per finalità sociali ovvero per programmi di edilizia economica e popolare diffusa.
   Alle risorse necessarie all'acquisizione degli immobili di cui ai commi 1 e 3, i Comuni provvedono con risorse proprie, fatta salva la possibilità di adottare, con successivi provvedimenti del Governo e/o delle Regioni, specifiche misure di finanziamento.
9. 0380. Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Emiliozzi, Gallinella, Ilaria Fontana, Cataldi, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Flati, Ciprini, Giuliodori, Parisse, Maurizio Cattoi, Berardini, Grippa, Colletti, Vacca, Del Grosso, Torto, Corneli, Roberto Rossini.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni transitorie)

  1. Le domande di concessione di contributi per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stato adottato il provvedimento di concessione del contributo, possono essere regolarizzate ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei tempi e nei modi stabiliti con ordinanze commissariali.
*9. 0381. Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Emiliozzi, Gallinella, Ilaria Fontana, Cataldi, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Flati, Ciprini, Giuliodori, Parisse, Maurizio Cattoi, Berardini, Pag. 755Grippa, Colletti, Vacca, Del Grosso, Torto, Corneli, Roberto Rossini.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni transitorie)

  1. Le domande di concessione di contributi per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stato adottato il provvedimento di concessione del contributo, possono essere regolarizzate ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei tempi e nei modi stabiliti con ordinanze commissariali.
*9. 0418. (ex 2. 37) Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni transitorie)

  1. Le domande di concessione di contributi per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stato adottato il provvedimento di concessione del contributo, possono essere regolarizzate ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei tempi e nei modi stabiliti con ordinanze commissariali.
*9. 0419. (ex 2. 38) Pella, Polidori, Gelmini, Baldelli, Cortelazzo, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Calabria, Nevi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni transitorie)

  1. Le domande di concessione di contributi per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stato adottato il provvedimento di concessione del contributo, possono essere regolarizzate ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei tempi e nei modi stabiliti con ordinanze commissariali.
*9. 0382. Morgoni.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni transitorie)

  1. Le domande di concessione di contributi per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stato adottato il provvedimento di concessione del contributo, possono essere regolarizzate ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei tempi e nei modi stabiliti con ordinanze commissariali.
*9. 0383. Fregolent, Annibali.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Edilizia residenziale pubblica)

  1. Le regioni, Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, predispongono un programma di interventi di edilizia residenziale pubblica nei territori dei comuni interessati dalla crisi sismica a far data dal 24 agosto 2016,
  2. Il programma di cui al comma 1 ricomprende piani di recupero urbano di cui all'articolo 11 del decreto- legge 5 ottobre 1993, n. 398 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, Pag. 756n. 493, interventi di riparazione, con miglioramento sismico, dell'edilizia residenziale pubblica danneggiata, nonché un piano straordinario per ulteriori unità abitative preferibilmente attraverso l'acquisizione e il recupero, con miglioramento sismico, di edifici ricadenti nei centri storici o rurali danneggiati, con priorità per gli edifici dichiarati inagibili e quelli oggetto di messe insicurezza per incolumità i cui proprietari o sono inadempienti o irreperibili, da destinare alla locazione, anche ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493. Il programma potrà prevedere, con priorità e urgenza, la costruzione di alloggi da utilizzare temporaneamente per i nuclei familiari ospitati nei moduli abitativi SAE e anche per i nuclei familiari residenti in abitazioni principali, nel caso in cui la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo richieda di liberare temporaneamente l'immobile.
  3. Per gli interventi di recupero nei centri storici si applicano, anche all'edilizia residenziale pubblica, le prescrizioni progettuali e i parametri di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
  4. All'onere derivante dal presente articolo si provvede, con i fondi previsti per l'edilizia residenziale pubblica.
9. 0385. Latini, D'Eramo, Patassini, Paolini, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Lucchini, Marchetti, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Procedure per il completamento dell'esame delle domande di sanatoria edilizia)

  1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, le amministrazioni comunali dei territori colpiti dagli eventi sismici indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto legge 189 del 17 ottobre 2016, convertito con modificazioni con la legge 15 dicembre 2016, n 189, nonché le amministrazioni comunali interessate dal presente decreto trasmettono all'Osservatorio nazionale sull'abusivismo edilizio, di cui all'articolo 32, commi 13 e seguenti, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come rispettivamente sostituito e introdotti dall'articolo 4 della presente legge, le seguenti informazioni:
   a) il numero totale delle domande di sanatoria edilizia presentate, il numero delle domande evase, il numero delle domande in via di esame e il numero di quelle ancora in attesa di essere esaminate;
   b) un piano comunale che prevede criteri e modalità per l'evasione, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle domande di sanatoria edilizia in attesa di essere esaminate alla data di entrata in vigore della presente legge.

  2. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, e comunque non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo, le amministrazioni comunali trasmettono all'Osservatorio nazionale sull'abusivismo edilizio una relazione sull'attuazione del piano comunale di cui al comma 1, lettera b),
  3. Il dirigente o il responsabile dell'ufficio tecnico preposto alla realizzazione e all'attuazione del piano comunale, di cui al comma 1, lettera b), che per inerzia o per dolo non lo predisponga e non lo realizzi, entro il termine di cui alla medesima lettera b), è sottoposto a procedimento disciplinare ai sensi dell'articolo 55-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed è passibile di sospensione dall'incarico.
  4. In caso di mancata attuazione del piano di cui al comma 1, lettera b), il consiglio del comune inadempiente è sciolto mediante la procedura di cui all'articolo Pag. 757141, comma 1, lettera c-bis), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 l'Osservatorio nazionale procede all'attuazione di quando previsto dal piano comunale di cui al comma 1, entro dodici mesi, avvalendosi delle strutture comunali.
  6. All'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi 40 e 41 sono sostituiti dai seguenti:
  «40. All'istruttoria della domanda di sanatoria si applicano i medesimi diritti e oneri previsti per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi, come disciplinati dalle amministrazioni comunali per le medesime fattispecie di opere edilizie. Ai fini dell'istruttoria delle domande di sanatoria edilizia può essere determinato dall'amministrazione comunale un incremento dei predetti diritti e oneri fino a un massimo del 40 per cento da utilizzare con le modalità di cui all'articolo 2, comma 46, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni. Per l'attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria i comuni possono utilizzare i diritti e gli oneri di cui al periodo precedente per progetti finalizzati da svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario e straordinario.
   41. Al fine di incentivare la definizione delle domande di sanatoria nei comuni di cui al presente articolo, presentate ai sensi del presente articolo, nonché ai sensi del capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, V85 per cento delle somme riscosse a titolo di conguaglio dell'oblazione, ai sensi dell'articolo 35, quattordicesimo comma, della citata legge n, 47 del 1985, e successive modificazioni, è devoluto al comune interessato. Con decreto interdipartimentale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma»;
   b) il comma 43-bis è sostituito dal seguente:
  «43-bis. Le modifiche apportate con il presente articolo concernenti l'applicazione delle leggi 28 febbraio 1985, n. 47, e 23 dicembre 1994, n. 724, si applicano anche alle domande già presentate ai sensi della legislazione vigente».
9. 0386. Muroni, Stumpo.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Istituzione fascicolo del fabbricato)

  1. Le regioni Emilia Romagna, Lazio, Umbria e Marche in collaborazione con gli enti locali dei territori colpiti dagli eventi sismici indicati negli allegati 1.2 e 2-bis del decreto legge 189 del 17 ottobre 2016, convertito con modificazioni con la legge 15 dicembre 2016, n 189, entro il 31 dicembre 2020, adottano misure finalizzate a rendere obbligatoria, anche in via sperimentale e limitatamente ai citati comuni, l'istituzione del fascicolo del fabbricato relativamente ad ogni immobile, qualsiasi sia la sua destinazione funzionale, di proprietà privata che abbia avuto accesso ai contributi, di cui al presente decreto-legge, per la ristrutturazione o ricostruzione post terremoto.
  2. Le regioni di cui al comma 1 del presente articolo adottano anche le disposizioni in materia di tempistica per l'aggiornamento del fascicolo del fabbricato con una cadenza non superiore a tre anni.
  3. Il fascicolo del fabbricato contiene le informazioni attinenti la costruzione dell'edificio e alle sue pertinenze, l'attestato di Prestazione Energetica (APE), registra gli interventi di adeguamento antisismico, le eventuali modifiche apportate al progetto originario e riporta ogni forma di Pag. 758lavoro eseguito sul fabbricato e sulle relative pertinenze, ivi compresi i lavori svolti da enti erogatori di pubblici servizi, indicando tassativamente i seguenti dati:
   a) la localizzazione del bene immobile;
   b) la tipologia delle fondazioni, delle elevazioni e della struttura portante;
   c) le planimetrie e i grafici o, in loro assenza, un rilievo geometrico, che descrivono le caratteristiche, incluse quelle volumetriche o dimensionali, dell'immobile al momento della predisposizione del fascicolo, evidenziando le eventuali modifiche strutturali intervenute;
   d) l'epoca di costruzione, il sistema e i materiali utilizzati;
   e) la situazione catastale storica e corrente;
   f) le pertinenze edilizie prive di autonoma destinazione;
   g) gli interventi di adeguamento antisismico;
   h) l'attestato di Prestazione Energetica (APE);
   i) le segnalazioni al proprietario e alle amministrazioni di eventuali elementi di criticità statica, sismica e idrogeologica, nonché delle carenze documentali essenziali alla valutazione della sicurezza;
   l) la rilevazione della eventuale presenza di fessurazioni o lesioni;
   m) le caratteristiche geologiche del suolo e del sottosuolo.

  4. La predisposizione del fascicolo del fabbricato e il suo aggiornamento sono svolti per unità immobiliare in base ad un'istanza scritta presentata dal soggetto responsabile al competente ufficio comunale.
  5. Alla predisposizione del fascicolo del fabbricato provvede un professionista incaricato dal proprietario dell'immobile.
  6. Il professionista di cui al comma 5 trasmette il fascicolo del fabbricato al competente ufficio comunale, unitamente ad una relazione tecnica sulle risultanze dell'istruttoria che asseveri la conformità e la sicurezza dell'immobile, dai rischi sismici e idrogeologici, ovvero che evidenzi rilievi critici e della relazione tecnica di certificazione energetica che ne attesti la prestazione energetica (APE).
  7. Il comune, sulla base dei fascicolo del fabbricato e della relazione tecnica di cui al comma 6, entro sei mesi dalla trasmissione degli stessi, può:
   a) provvedere al rilascio del fascicolo del fabbricato, il quale costituisce titolo di agibilità sismica;
   b) invitare il soggetto responsabile ad assumere determinati provvedimenti, con particolare attenzione ai rischi sismici e geologici, senza i quali non può essere rilasciato il fascicolo del fabbricato, fissando a tal fine un termine per l'eventuale integrazione degli elementi conoscitivi ovvero per l'ultimazione dei lavori; Il ’termine non può essere comunque, superiore a un anno;
   c) adottare un provvedimento di diniego al rilascio del fascicolo del fabbricato, dichiarare la totale inagibilità dell'immobile ed ordinare lo sgombero dello stesso.

  8. Il rilascio del fascicolo del fabbricato determina l'automatico aggiornamento catastale, nonché il riconoscimento a favore del soggetto responsabile di un indennizzo in relazione ai pregiudizi verificatisi in danno all'immobile che derivano da una calamità naturale di qualsiasi tipologia.
  9. Il fascicolo del fabbricato è tenuto a cura del soggetto responsabile, il quale fornisce copia del fascicolo o della scheda di cui al comma 12 all'amministrazione pubblica o al conduttore dell'immobile che ne facciano richiesta. I medesimi documenti sono altresì fomiti ai tecnici delle ditte incaricate di compiere lavori innovativi o manutentivi sull'immobile.
  10. La produzione del fascicolo del fabbricato, debitamente aggiornato, è condizione per il rilascio di ogni tipo di Pag. 759autorizzazione o certificazione di competenza comunale che ineriscono allenterò fabbricato o a singole parti dello stesso. A decorrere dal lo gennaio 2019, al momento della stipula o del rinnovo di un contratto di locazione e parimenti in caso di alienazione del fabbricato o di singole parti dello stesso, il proprietario ovvero l'amministratore del condominio rendono apposita dichiarazione circa l'avvenuto adempimento degli obblighi previsti dalla presente disposizione.
  11. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il fascicolo del fabbricato è obbligatorio per tutti gli immobili in costruzione ed è condizione per l'ottenimento della abitabilità e agibilità degli stessi.
  12. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è approvato lo schema tipo del fascicolo del fabbricato e sono indicate, altresì, le modalità di rilascio, redazione e aggiornamento dello stesso nel rispetto dei princìpi e dei criteri fissati dal presente articolo. In ogni caso il fascicolo del fabbricato è predisposto anche su supporto informatico e sulla base delle informazioni ivi contenute è redatta una scheda che riassuma le principali caratteristiche dell'immobile.
  13. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2022, relative all'elaborazione del fascicolo del fabbricato, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 50 per cento degli importi a carico dei contribuenti.
  14. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo nel limite massimo di 4 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020,2021, e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2021 e 2022 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
9. 0387. Muroni, Stumpo.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Carta di identità del territorio)

  1. Ai fini della messa in sicurezza sismico e idrogeologico del territorio e del patrimonio edilizio nazionale relativo ai territori colpiti da eventi sismici di cui al presente decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le Regioni Emilia Romagna, Lazio, Marche e Umbria, relativamente ai territori colpiti dagli eventi sismici indicati negli allegati 1, 2 e 2 bis del decreto legge 189 del 17 ottobre 2016, avviano, sulla base dei sistemi informativi territoriali fomiti dalle istituzioni centrali competenti e coordinati dal Sistema Nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA), la predisposizione della cosiddetta cartografia informatizzata su supporto satellitare dei territorio di cui al presente articolo. Tale carta, denominata Carta di identità del territorio, è pubblicata sui siti informatici istituzionali delle Regioni interessate. Le amministrazioni procedenti concludono tassativamente il procedimento entro il 31 dicembre 2020.
  2. Al fine di assicurare una conoscenza approfondita, efficiente e unitaria del territorio, la Carta di identità di cui al comma 1 individua le seguenti informazioni:
   a) le caratteristiche pedologiche, chimico-fisiche e idrogeologiche del suolo;Pag. 760
   b) la conoscenza della resistenza e della stabilità del suolo in relazione ai possibili effetti locali indotti da un evento sismico o idrogeologico;
   c) i vincoli, di qualsiasi natura, gravanti sul territorio;
   d) la pianificazione del territorio, con particolare riferimento a quella urbanistica;
   e) la mappatura del suolo occupato da superfici artificiali;
   f) le rilevazioni e le analisi effettuate;
   g) la mappatura dell'abusivismo edilizio tramite anche l'utilizzo dei dati fomiti dall'Agenzia delle entrate che devono contenere tutte le informazioni relative ai fabbricati non accatastati acquisite sulla base delle immagini aeree e delle verifiche di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, ai Ministeri dell'ambiente e delle infrastrutture, ai Comuni e ai Prefetti, in modo che siano avviate le attività di verifica della regolarità edilizia e fiscale.

  3. Le Regioni di cui al comma 1 del presente articolo provvedono ad aggiornare costantemente la predetta carta e trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione dettagliata sulle attività svolte, segnalando le eventuali criticità. La relazione annuale può individuare, sulla base di idonee valutazioni da parte degli enti competenti, le aree da assoggettare prioritariamente ad un programma di messa in sicurezza del territorio.
  4. Agli oneri di cui dal presente articolo nel limite massimo di 1 milione di euro per il biennio 2020-2021, si provvede mediante, corrispondente riduzione dello stanziamento del speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2620 e 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
9. 0388. Muroni, Stumpo.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Fondo tutela ambientale e paesaggistica)

  1. Al fine di favorire la tutela ambientale e paesaggistica e per contrastare il dissesto idrogeologico nei territori ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, un Fondo volto a incentivare interventi di messa in sicurezza e manutenzione del suolo attuati dalle imprese agricole e forestali.
  2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sentita la Conferenza unificata, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni, i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo.
  3. Agli oneri previsti per l'attuazione del presente articolo, pari a 2 milione di euro per l'anno 2020 e a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019- 2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.
  4. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo sono erogati alle condizioni previste dal regolamento (UE) n.l408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, Pag. 761relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.
  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
9. 0389. Fregolent, Gadda, Occhionero, Annibali.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Crediti prededucibili nelle procedure emergenziali)

  1. Sono da considerare crediti prededucibili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111, comma 2, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni (Legge Fallimentare), i crediti dei fornitori e dei subappaltatori di appaltatori, assoggettati a procedure concorsuali, già esecutori di lavori di ricostruzione, ristrutturazione e ripristino degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo ed infrastrutturale, nonché del patrimonio storico e artistico nei territori interessati dagli eventi sismici:
   a) della regione Abruzzo dell'aprile 2009, individuati nell'articolo unico del decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3;
   b) delle provincie di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, del 20 e 29 maggio 2012, di cui al l'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122;
   c) delle regioni dell'Italia centrale, di cui all'allegato 1 al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

  2. I crediti spettanti ai fornitori e subappaltatori di cui al comma 1, vanno soddisfatti con le risorse assegnate a carico della finanza pubblica a soggetti pubblici e privati dalla vigente normativa per la ricostruzione in caso di eventi sismici, come quelli di cui alle lettere a), b), c) del comma 1, da incassare e/o già effettivamente incassate dagli organi della procedura concorsuale alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano dall'entrata in vigore del presente decreto, con effetto anche per i crediti di cui al comma 1, già insinuati nel passivo fallimentare prima della sua entrata in vigore, per i quali sia pendente procedimento di opposizione, impugnazione o revoca ex articoli 98 e 99 della legge fallimentare o ricorso per cassazione ex articolo 99, comma 12 della legge fallimentare.
9. 0110. Golinelli, Dara, Badole, Benvenuto, Cavandoli, Cestari, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Morrone, Murelli, Parolo, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Tonelli, Valbusa, Vallotto, Vinci, Giacometti, Zoffili.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Programma di sviluppo delle aree colpite dal sisma e previsione di forme di detassazione)

  1. Per le annualità 2020 e 2021, nel limite di 50 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è autorizzata la realizzazione di un programma di sviluppo volto ad assicurare effetti positivi di lungo periodo in termini di valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, di ricadute occupazionali dirette e indirette, di incremento dell'offerta di beni e servizi connessi al benessere dei cittadini e delle imprese, a:Pag. 762
   a) interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione produttiva;
   b) attività e programmi di promozione turistica e culturale;
   c) attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione;
   d) azioni di sostegno alle attività imprenditoriali;
   e) azioni di sostegno per l'accesso al credito delle imprese, comprese le micro e piccole imprese.

  2. Per le annualità successive, il programma di sviluppo di cui al comma 1 è finanziato mediante la destinazione di una quota pari al 4 per cento delle autorizzazioni di spesa disposte dal Commissario straordinario a carico dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.
  3. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati all'interno di un programma di sviluppo predisposto dalla Struttura commissariale mediante adozione di apposita ordinanza ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. Il programma di sviluppo individua tipologie di intervento, amministrazioni attuatrici, disciplina del monitoraggio, della valutazione degli interventi in itinere ed ex post, della eventuale revoca o rimodulazione delle risorse per la più efficace allocazione delle medesime.
  4. Le imprese e i titolari di reddito di lavoro autonomo, di qualsiasi dimensione che, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n,189 hanno avviato una nuova iniziativa economica in data successiva al 31 dicembre 2017, ovvero che si impegnano ad avviarla entro il 31 dicembre 2020, nel rispetto della circolare 4 agosto 2017, n. 99473 che indica le modalità e i termini di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni in favore delle imprese localizzate nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016 possono beneficiare di tutte le agevolazioni previste per la ZFU, articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2ÓÌ7, n. 50. ’
  5. È facoltà dei Comuni rientranti nell'area cratere 2016, poter esercitare forme speciali e temporanee di detassazione IUC (IMU-TARI-TASI) per tutti i nuovi insediamenti che avviano iniziative economiche in data successiva al 31.12.2019, per l'annualità di imposta 2020.
*9. 0108. Trancassini, Foti, Butti.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Programma di sviluppo delle aree colpite dal sisma e previsione di forme di detassazione)

  1. Per le annualità 2020 e 2021, nel limite di 50 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è autorizzata la realizzazione di un programma di sviluppo volto ad assicurare effetti positivi di lungo periodo in termini di valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, di ricadute occupazionali dirette e indirette, di incremento dell'offerta di beni e servizi connessi al benessere dei cittadini e delle imprese, a:
   a) interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione produttiva;
   b) attività e programmi di promozione turistica e culturale;
   c) attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione;
   d) azioni di sostegno alle attività imprenditoriali;
   e) azioni di sostegno per l'accesso al credito delle imprese, comprese le micro e piccole imprese.

Pag. 763

  2. Per le annualità successive, il programma di sviluppo di cui al comma 1 è finanziato mediante la destinazione di una quota pari al 4 per cento delle autorizzazioni di spesa disposte dal Commissario straordinario a carico dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.
  3. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati all'interno di un programma di sviluppo predisposto dalla Struttura commissariale mediante adozione di apposita ordinanza ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. Il programma di sviluppo individua tipologie di intervento, amministrazioni attuatrici, disciplina del monitoraggio, della valutazione degli interventi in itinere ed ex post, della eventuale revoca o rimodulazione delle risorse per la più efficace allocazione delle medesime.
  4. Le imprese e i titolari di reddito di lavoro autonomo, di qualsiasi dimensione che, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n,189 hanno avviato una nuova iniziativa economica in data successiva al 31 dicembre 2017, ovvero che si impegnano ad avviarla entro il 31 dicembre 2020, nel rispetto delia circolare 4 agosto 2017, n. 99473 che indica le modalità e i termini di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni in favore delle imprese localizzate nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016 possono beneficiare di tutte le agevolazioni previste per la ZFU, articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2ÓÌ7, n. 50. ’
  5. È facoltà dei Comuni rientranti nell'area cratere 2016, poter esercitare forme speciali e temporanee di detassazione IUC (IMU-TARI-TASI) per tutti i nuovi insediamenti che avviano iniziative economiche in data successiva al 31.12.2019, per l'annualità di imposta 2020.
*9. 0109. Pella, Polidori, Baldelli, Gelmini, Cortelazzo, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Calabria, Nevi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Programma di sviluppo delle aree colpite dal sisma e previsione di forme di detassazione)

  1. Per le annualità 2020 e 2021, nel limite di 50 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è autorizzata la realizzazione di un programma di sviluppo volto ad assicurare effetti positivi di lungo periodo in termini di valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, di ricadute occupazionali dirette e indirette, di incremento dell'offerta di beni e servizi connessi al benessere dei cittadini e delle imprese, a:
   a) interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione produttiva;
   b) attività e programmi di promozione turistica e culturale;
   c) attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione;
   d) azioni di sostegno alle attività imprenditoriali;
   e) azioni di sostegno per l'accesso al credito delle imprese, comprese le micro e piccole imprese.

  2. Per le annualità successive, il programma di sviluppo di cui al comma 1 è finanziato mediante la destinazione di una quota pari al 4 per cento delle autorizzazioni di spesa disposte dal Commissario straordinario a carico dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.
  3. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati all'interno di un programma di sviluppo predisposto dalla Struttura commissariale mediante adozione di apposita ordinanza ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. Il programma di sviluppo individua Pag. 764tipologie di intervento, amministrazioni attuatrici, disciplina del monitoraggio, della valutazione degli interventi in itinere ed ex post, della eventuale revoca o rimodulazione delle risorse per la più efficace allocazione delle medesime.
**9. 0107. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Programma di sviluppo delle aree colpite dal sisma e previsione di forme di detassazione)

  1. Per le annualità 2020 e 2021, nel limite di 50 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è autorizzata la realizzazione di un programma di sviluppo volto ad assicurare effetti positivi di lungo periodo in termini di valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, di ricadute occupazionali dirette e indirette, di incremento dell'offerta di beni e servizi connessi al benessere dei cittadini e delle imprese, a:
   a) interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione produttiva;
   b) attività e programmi di promozione turistica e culturale;
   c) attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione;
   d) azioni di sostegno alle attività imprenditoriali;
   e) azioni di sostegno per l'accesso al credito delle imprese, comprese le micro e piccole imprese.

  2. Per le annualità successive, il programma di sviluppo di cui al comma 1 è finanziato mediante la destinazione di una quota pari al 4 per cento delle autorizzazioni di spesa disposte dal Commissario straordinario a carico dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.
  3. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati all'interno di un programma di sviluppo predisposto dalla Struttura commissariale mediante adozione di apposita ordinanza ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. Il programma di sviluppo individua tipologie di intervento, amministrazioni attuatrici, disciplina del monitoraggio, della valutazione degli interventi in itinere ed ex post, della eventuale revoca o rimodulazione delle risorse per la più efficace allocazione delle medesime.
**9. 0390. Fregolent, D'Alessandro, Occhionero, Annibali.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Programma di sviluppo delle aree colpite dal sisma e previsione di forme di detassazione)

  1. Per le annualità 2020 e 2021, nel limite di 50 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è autorizzata la realizzazione di un programma di sviluppo volto ad assicurare effetti positivi di lungo periodo in termini di valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, di ricadute occupazionali dirette e indirette, di incremento dell'offerta di beni e servizi connessi al benessere dei cittadini e delle imprese, a:
   a) interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione produttiva;
   b) attività e programmi di promozione turistica e culturale;
   c) attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione;Pag. 765
   d) azioni di sostegno alle attività imprenditoriali;
   e) azioni di sostegno per l'accesso al credito delle imprese, comprese le micro e piccole imprese.

  2. Per le annualità successive, il programma di sviluppo di cui al comma 1 è finanziato mediante la destinazione di una quota pari al 4 per cento delle autorizzazioni di spesa disposte dal Commissario straordinario a carico dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.
  3. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati all'interno di un programma di sviluppo predisposto dalla Struttura commissariale mediante adozione di apposita ordinanza ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. Il programma di sviluppo individua tipologie di intervento, amministrazioni attuatrici, disciplina del monitoraggio, della valutazione degli interventi in itinere ed ex post, della eventuale revoca o rimodulazione delle risorse per la più efficace allocazione delle medesime.
**9. 0106. Trancassini, Foti, Butti, Prisco.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Incentivi per la promozione e sviluppo delle attività economiche giovanili contro lo spopolamento delle aree colpite da sismi)

  1. Allo scopo di incentivare lo sviluppo di attività economiche improntate alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio naturale, alla promozione delle risorse locali e all'incremento dell'occupazione giovanile e contribuire a fermare il grave fenomeno dello spopolamento dei territori colpiti dagli eventi sismici indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 189 del 17 ottobre 2016, convertito con modificazioni con la legge 15 dicembre 2016, n. 189 i giovani imprenditori che non abbiano ancora compiuto il quarantesimo anno d'età, anche associati in forma cooperativa, aventi residenza da almeno tre anni nei comuni il cui territorio è ricompreso nei comuni colpiti da eventi sismici, di cui a presente decreto-legge, che avviano un'attività d'impresa a decorrere dal 1o gennaio 2020, possono avvalersi, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i cinque periodi successivi, di un regime fiscale agevolato con il pagamento di un'imposta sostitutiva pari al 5 per cento del reddito prodotto. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto a condizione che i soggetti interessati abbiano regolarmente adempiuto agli obblighi previdenziali, assicurativi e contributivi previsti dalla legislazione vigente in materia.
  2. Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari, nonché del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime agevolato previsto dal comma 1 è valutata tenendo conto dell'ammontare che, ai sensi del medesimo comma, costituisce base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.
    3) L'agevolazione di cui al comma 1 è riconosciuta esclusivamente per le attività d'impresa inerenti i seguenti settori d'intervento:
   a) educazione e formazione ambientale;
   b) sviluppo e promozione delle produzioni agroalimentari e artigianali tipiche locali;
   c) escursionismo ambientale, turismo ecosostenibile;
   d) manutenzione e ripristino degli ecosistemi, gestione forestale;Pag. 766
   e) conservazione della natura, di tutela del capitale naturale idonei a raggiungere gli obiettivi della Strategia nazionale per la biodiversità e della Rete Natura 2000;
   f) mobilità sostenibile e percorsi pedonali e ciclabili sicuri;
   g) restauro ed efficientamento energetico del patrimonio edilizio esistente.

  4. L'agevolazione fiscale di cui al comma 1 è concessa nel limite massimo di spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede mediante quota parte fino a concorrenza del relativo importo derivante dalla soppressione al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 del numero 110 (prodotti fitosanitari) di cui alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento» e al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento», la soppressione del numero 19, fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748.
9. 0391. Muroni, Stumpo.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Misure per la valorizzazione delle terre abbandonate o incolte e di beni immobili non utilizzati)

  1. Per rafforzare le opportunità occupazionali e di reddito dei giovani, nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 è individuata in via sperimentale la seguente procedura di valorizzazione di terreni abbandonati o incolti e di beni immobili in stato di abbandono ai sensi del comma 2.
  2. Ai fini dell'individuazione delle aree di cui al comma 1, si considerano abbandonati o incolti:
   a) i terreni agricoli sui quali non sia stata esercitata l'attivita agricola minima da almeno dieci anni, in base ai principi e alle definizioni di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e alle disposizioni nazionali di attuazione;
   b) i terreni oggetto di rimboschimento artificiale o in cui sono insediate formazioni arbustive ed arboree, ad esclusione di quelli considerati bosco ai sensi delle norme vigenti in materia, nei quali non siano stati attuati interventi di sfollo o diradamento negli ultimi quindici anni;
   c) le aree edificate ad uso industriale, artigianale, commerciale, turistico-ricettivo e le relative unità immobiliari che risultino in stato di abbandono da almeno quindici anni o nelle quali non risultino più operative aziende o società da almeno quindici anni.

  3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i comuni delle regioni di cui al comma 1 provvedono, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ad una ricognizione complessiva dei beni immobili, di cui sono titolari, che rientrano nella definizione di cui al comma 2, con particolare riguardo ai terreni agricoli. L'elenco dei beni di cui al precedente periodo è aggiornato con cadenza annuale.
  4. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la ricognizione di cui al comma 3, i comuni pubblicano nel proprio sito internet istituzionale l'elenco dei beni oggetto di ricognizione.
  5. I beni di cui al comma 3 possono essere dati in concessione, per un periodo non superiore a nove anni rinnovabile una sola volta, ai soggetti che, al momento della presentazione della domanda, risultino avere un'età compresa tra i 18 e i 40 anni, previa presentazione di un progetto volto alla valorizzazione e all'utilizzo del bene. A tal fine il comune, pubblica periodicamente sul proprio sito istituzionale Pag. 767uno o più’ bandi per l'assegnazione dei beni di cui al comma 3. Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore, per ciascun bando, a centoventi giorni dalla pubblicazione dello stesso. I comuni assicurano una imparziale valutazione dei progetti, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di evidenza pubblica, redigendo una graduatoria. Per i terreni di cui al comma 2, lettere a) e b), sono ammessi a valutazione anche i progetti che prevedano i cambi di destinazione d'uso o consumo di suolo non edificato purché siano conformi alle procedure di legge sugli strumenti urbanistici. I comuni introducono criteri di valutazione dei progetti che assicurino priorità ai progetti di riuso di immobili dismessi con esclusione di consumo di ulteriore suolo non edificato, nonché elevati standard di qualità architettonica e paesaggistica.
  6. La formale assegnazione è effettuata entro e non oltre sessanta giorni dall'approvazione della graduatoria di cui al comma 5. Con il provvedimento di cui al periodo precedente:
   a) l'immobile viene consegnato al beneficiario, con l'immissione in uso;
   b) il beneficiario assume l'obbligo di eseguirvi le attività quali risultanti dal progetto presentato. Tra le suddette attività rientrano quelle agricole, artigianali, commerciali e turistico-ricettive;
   c) il beneficiario assume la detenzione del bene e ha facoltà di godere e di trasformare materialmente il bene medesimo in conformità al progetto.

  7. Nel caso di beni immobili privati che rientrano nella definizione di cui al comma 2, i soggetti che, al momento della presentazione della domanda, risultino avere un'età compresa tra i 18 e i 40 anni manifestano al comune l'interesse ad utilizzare i beni suddetti. A tal fine, i soggetti di cui al periodo precedente presentano al comune un progetto di valorizzazione del bene o dei beni che intendono utilizzare indicando, mediante apposito certificato redatto da un notaio:
   a) i dati di identificazione catastale;
   b) il proprietario del fondo, sulla base delle risultanze dei registri immobiliari;
   c) coloro i quali abbiano eventualmente acquisito diritti sul bene in virtù di atti soggetti a trascrizione;
   d) l'inesistenza nei registri immobiliari di trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli, nell'ultimo ventennio, nonché la conformità alle norme in materia urbanistica per le aree edificate di cui al comma 2, lettera c).

  8. Il comune, valutato positivamente il progetto di valorizzazione del bene di cui al comma 7, pubblica, in una apposita sezione del proprio sito istituzionale, il progetto ricevuto e invia mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, o attraverso posta certificata, una comunicazione all'avente diritto sulla base delle risultanze del certificato notarile di cui al comma 7, ovvero sulla base di ulteriore, idonea, documentazione, informandolo del progetto presentato e delle condizioni economiche determinate in sede di perizia di cui al comma 14. Alla comunicazione è allegata la proposta irrevocabile del contratto di affitto sottoscritta dal soggetto di cui al comma 7.
  9. Entro centottanta giorni dall'avvenuta comunicazione di cui al comma 8, il comune, su istanza del presentatore del progetto, qualora l'avente diritto sul bene abbia manifestato il proprio consenso al contratto di affitto nelle forme dell'atto pubblico, della scrittura privata autenticata, ovvero dell'atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, adotta gli atti di competenza idonei a consentire l'esecuzione del progetto per un periodo di durata pari a quello del contratto di affitto. La mancata manifestazione del consenso dell'avente diritto nei modi e nelle forme previsti dal presente comma determina la nullità del progetto e del contratto di affitto.Pag. 768
  10. È fatto assoluto divieto al beneficiario di cedere a terzi in tutto o in parte il terreno e i diritti conseguiti con l'assegnazione e di costituirvi diritti a favore di terzi, nonché di alienare, affittare, concedere in comodato o di effettuare qualunque altra forma di trasferimento a terzi dell'azienda organizzata per l'esecuzione delle attività in oggetto. Gli atti posti in essere in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli.
  11. È ammessa, successivamente alla realizzazione delle condizioni di cui ai commi 6 e 9, la costituzione da parte dell'interessato di società agricole, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, di società artigiane, di cui alla legge 8 agosto 1985 n. 443 e successive modificazioni, nelle quali l'assegnatario abbia la maggioranza del capitale e il potere di amministrare la società con la connessa rappresentanza legale; sono altresì ammesse le imprese familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile.
  12. Il contratto di affitto è trascritto nei registri immobiliari ai sensi dell'articolo 2645-quater del codice civile. La trascrizione del contratto costituisce causa di interruzione dell'usucapione.
  13. Nel caso in cui l'assegnazione o il progetto di cui al comma 7 abbiano ad oggetto l'esecuzione sui beni, di cui ai commi precedenti, di attività terziarie di carattere non profit o artigianali o turistico-ricettive, il comune adotta le connesse modificazioni in variante degli strumenti urbanistici vigenti entro centottanta giorni dall'assegnazione del bene; nelle more dell'approvazione definitiva delle suddette modificazioni, gli atti di assegnazione possono essere egualmente stipulati, la consegna effettuata e le attività di trasformazione iniziate.
  14. Il beneficiario è tenuto a corrispondere al comune un canone d'uso indicizzato, determinato dal comune stesso sulla base di una apposita perizia tecnica di stima del bene, il cui costo è a carico del beneficiario, a decorrere dal momento dell'assegnazione. Nel caso in cui il comune non sia titolare del bene oggetto di affitto, il canone è versato all'avente diritto e il costo della perizia tecnica è a carico del proponente.
  15. L'avente diritto al quale il bene sia stato restituito alla scadenza del periodo contrattuale, il quale, nei cinque anni successivi alla restituzione, voglia trasferire il bene a titolo oneroso, deve notificare la proposta di trasferimento, indicandone il prezzo all'assegnatario, il quale ha diritto di prelazione. Tale diritto deve essere esercitato, con atto notificato nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, offrendo condizioni uguali a quelle comunicate. In mancanza della notificazione di cui al primo periodo del presente comma, ovvero qualora il corrispettivo indicato sia superiore a quello risultante dall'atto di trasferimento a titolo oneroso dell'immobile, colui che ha diritto alla prelazione può, entro sei mesi dalla trascrizione del contratto, riscattare l'immobile dall'acquirente e da ogni altro successivo avente causa. Ai rapporti instaurati tra i privati si applicano le disposizioni del codice civile in materia di affitto. La difformità dell'attività svolta rispetto al progetto di valorizzazione costituisce causa di risoluzione del contratto di affitto relativo ai beni privati, fermo restando il potere di revoca da parte del comune degli eventuali atti adottati.
  16. I comuni trasmettono alle regioni, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3, l'elenco dei beni censiti ed assegnati, anche ai fini dell'inserimento nella Banca delle terre agricole di cui all'articolo 16 della legge 28 luglio 2016, n. 154.
  17. I proponenti dei progetti di cui ai commi precedenti per lo svolgimento di attività artigianali, commerciali e turistico-ricettive possono usufruire della misura incentivante denominata «Resto al Sud» di cui all'articolo 1 e per le attività agricole delle misure incentivanti di cui all'articolo 2.
9. 0392. Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Emiliozzi, Gallinella, Ilaria Fontana, Cataldi, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Pag. 769Zolezzi, Flati, Ciprini, Giuliodori, Parisse, Maurizio Cattoi, Berardini, Grippa, Colletti, Vacca, Del Grosso, Torto, Corneli, Roberto Rossini.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Restauro del patrimonio artistico presso i depositi di sicurezza nelle regioni colpite dal sisma del 2016)

  1. Per il biennio 2020-2021 è autorizzata la spesa di 3 milioni euro al fine di realizzare un programma speciale di recupero e restauro delle opere mobili ricoverate nei depositi di sicurezza nelle regioni del centro Italia interessate dagli eventi sismici del 2016. Il programma è curato dall'Opificio delle pietre dure e dall'istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.
  2. Nell'ambito del programma di cui al comma 1, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo:
   a) è autorizzato ad impiegare, mediante contratti di lavoro a tempo determinato, anche in deroga alle disposizioni del comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, restauratori abilitati all'esercizio della professione ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La selezione dei candidati avviene secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I restauratori sono impiegati per una durata massima complessiva di 24 mesi, anche non consecutivi, fermo restando che in nessun caso i rapporti di cui al presente comma possono costituire titolo idoneo a instaurare rapporti di lavoro a tempo indeterminato con l'amministrazione e che ogni diversa previsione o pattuizione è nulla di pieno diritto e improduttiva di effetti giuridici;
   b) riconosce, secondo le modalità stabilite dagli istituti di cui al comma 1, borse di studio a restauratori per partecipare alle attività di cui al presente articolo.

  3. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
9. 0393. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Orlando, Pellicani.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Istituzione del Reddito di Residenza Attiva)

  1. È istituita una misura incentivante per il rilancio economico delle aree colpite dal sisma del 2016, denominata «Reddito di Residenza Attiva», finalizzata all'avvio di una attività imprenditoriale nei comuni indicati negli allegati 1,2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, purché con popolazione inferiore ai 5000 abitanti.
  2. Può accedere a tale contributo la persona fisica che si impegni ad aprire una attività imprenditoriale e contestualmente, se non già residente, a trasferire la propria residenza nei comuni di cui al precedente comma entro novanta giorni dalla data di accoglimento della propria domanda.
  3. Per accedere alla misura incentivante i soggetti di cui al comma 1 devono avere raggiunto la maggiore età ed avviare un'attività imprenditoriale la cui durata non deve essere inferiore ad anni 5, risiedendo stabilmente sul posto.Pag. 770
  4. È possibile anche il trasferimento di attività imprenditoriale di tipo familiare da altro comune del territorio nazionale purché il comune di provenienza abbia dei requisiti stabiliti con bando di cui al comma 6.
  5. La misura non esclude il beneficio derivante dalle altre agevolazioni di natura fiscale e contributiva istituite dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, articolo 46.
  6. Con bando del Ministero per lo sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, si stabiliscono le modalità di attuazione del presente articolo.
9. 0394. Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Emiliozzi, Gallinella, Ilaria Fontana, Cataldi, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Flati, Ciprini, Giuliodori, Parisse, Maurizio Cattoi, Berardini, Grippa, Colletti, Vacca, Del Grosso, Torto, Corneli, Roberto Rossini.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Imprenditoria giovanile)

  1. Nei territori ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis dei decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al fine di promuovere forme di imprenditoria giovanile, ai commercianti e agli artigiani con età inferiore a quaranta anni, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. L'esonero di cui al primo periodo, decorsi i primi trentasei mesi, è riconosciuto per un periodo massimo di dodici mesi nel limite del 66 per cento e per un periodo massimo di ulteriori dodici mesi nel limite del 50 per cento. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'economia e delle finanze.
9. 0121. Trancassini, Foti, Butti.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Start-up giovani agricoltori)

  1. Nei territori ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1,2 e 2-bis del decreto- legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al fine di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, anche se soci di società agricole di cui all'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, e successive modificazioni ed integrazioni, con età inferiore a quaranta anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate a partire dal 1o gennaio 2020, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. L'esonero di cui al primo periodo, decorsi i primi trentasei mesi, è riconosciuto per un periodo massimo di dodici mesi nel limite del 66 per cento e per un periodo massimo Pag. 771di ulteriori dodici mesi nel limite del 50 per cento. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
  2. Per i tre anni successivi all'iscrizione nella previdenza agricola, i redditi dominicali e agrari dei terreni posseduti o condotti dai soggetti di cui al comma 1 non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Tale disposizione si applica a partire dal 1o gennaio 2020.
*9. 0395. Fregolent, Gadda, Occhionero, Annibali.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Start-up giovani agricoltori)

  1. Nei territori ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1,2 e 2-bis del decreto- legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al fine di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, anche se soci di società agricole di cui all'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, e successive modificazioni ed integrazioni, con età inferiore a quaranta anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate a partire dal 1o gennaio 2020, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. L'esonero di cui al primo periodo, decorsi i primi trentasei mesi, è riconosciuto per un periodo massimo di dodici mesi nel limite del 66 per cento e per un periodo massimo di ulteriori dodici mesi nel limite del 50 per cento. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
  2. Per i tre anni successivi all'iscrizione nella previdenza agricola, i redditi dominicali e agrari dei terreni posseduti o condotti dai soggetti di cui al comma 1 non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Tale disposizione si applica a partire dal 1o gennaio 2020.
*9. 0120. Trancassini, Foti, Butti.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
  1. Le agevolazioni previste per le start up nelle zone colpite dal sisma, di cui ai Decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014, e successive modificazioni e integrazioni, sono estese al territorio dei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis.
9. 0396. Giuliodori, Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Gallinella, Emiliozzi, Cataldi, Flati, Ciprini, Parisse, Maurizio Cattoi, Berardini, Grippa, Colletti, Vacca, Del Grosso, Torto, Corneli, Roberto Rossini.

Pag. 772

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  1. Al fine di garantire la piena accessibilità agli interventi per l'incentivazione delle attività imprenditoriali, il Ministro dello sviluppo economico con proprio decreto, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sulla base dei criteri di cui al comma 2, individua le misure di intervento in favore delle start-up innovative di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 264 del 13 novembre 2014, Ai medesimi fini il Ministero dello sviluppo economico fornisce, ove necessario, specifiche direttive ai soggetti gestori dei singoli interventi.
  2. La revisione di cui al comma 1 è improntata a consentire l'ampia partecipazione dei soggetti interessati, mediante l'estensione delle agevolazioni riservate al cratere sismico aquilano del 2009 anche ai territori ricompresi nel cratere a seguito degli eventi sismici del 2016-2017, come definito dagli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
9. 0397. Giuliodori, Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Emiliozzi, Gallinella, Ilaria Fontana, Cataldi, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Rospi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Flati, Ciprini, Parisse, Maurizio Cattoi, Berardini, Davide Crippa, Colletti, Vacca, Del Grosso, Torto, Corneli, Roberto Rossini.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Mutui Cassa depositi e prestiti)

  1. I mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa a Comuni inseriti negli allegati 1, 2, 2-bis del decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi le 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, aventi le caratteristiche di seguito elencate, possono essere oggetto di operazioni di rinegoziazione che determinino una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi, ferma restando la data di scadenza prevista nei vigenti piani di ammortamento. La rinegoziazione avrà effetto dall'annualità in cui riprende il pagamento delle rate sospese dalla normativa applicabile agli enti locali i cui territori sono stati colpiti dagli eventi sismici verificatesi a decorrere dal 2016. Possono essere oggetto di rinegoziazione i mutui che, alla data del 1o gennaio 2020, presentino le seguenti caratteristiche:
   a) interessi calcolati sulla base di un tasso fisso;
   b) oneri di rimborso a diretto carico dell'ente locale beneficiario dei mutui;
   c) scadenza dei prestiti successiva al 31 dicembre 2022;
   d) debito residuo da ammortizzare superiore a 10.000 euro;
   e) mancanza di rinegoziazione ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2003;
   f) senza diritto di estinzione parziale anticipata alla pari.
9. 0398. Patassini, D'Eramo, Latini, Paolini, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Lucchini, Marchetti, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Pag. 773

Art. 9-bis.
(Fondo per lo sviluppo demografico dei comuni del cratere)

  1. Al fine di salvaguardare il tessuto sociale, evitare lo spopolamento e favorire lo sviluppo demografico dei comuni indicati agli allegati 1 e 2 al Decreto-Legge n. 189 del 2016 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 è istituto presso il Ministero dell'economia e delle finanze un «Fondo per lo sviluppo demografico dei comuni del cratere» con la dotazione di 50 milioni di euro per gli anni 2020, 2021 e 2022. Possono accedere alle risorse del fondo di cui al comma 1, secondo le modalità individuate dal regolamento di cui al comma 3, i cittadini residenti ed i cittadini che intendono spostare la propria residenza nei comuni indicati negli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
  2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto, con Ministero dell'interno e dello sviluppo economico da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di accesso al fondo di cui al comma 1.
9. 0399. Trancassini, Prisco, Acquaroli, Butti.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Istituzione del Fondo solidale per i familiari delle vittime di catastrofi naturali)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un fondo denominato «Fondo solidale per i familiari delle vittime di catastrofi naturali» con una dotazione di 45 milioni di euro annui a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  2. Hanno diritto di accesso al Fondo, nei limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso i familiari, fino al primo grado di parentela, delle persone decedute a causa degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.
  3. Per ciascuna vittima è attribuita ai familiari una somma complessiva pari a euro 200.000,00, che è determinata tenuto conto anche dello stato di effettiva necessità. All'attribuzione delle speciali elargizioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1.
  4. Il commissario straordinario adotta i provvedimenti di elargizione.
  5. Le elargizioni di cui al comma 1 sono esenti da ogni imposta o tassa e sono assegnate in aggiunta ad ogni altra somma cui i soggetti beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente.
  6. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari a 45 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
9. 0127. Trancassini, Foti, Butti.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni per la famiglia)

  1. Ai nuclei familiari residenti nei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è riconosciuto un assegno unico per ciascun figlio minorenne a carico, per un importo di 250 euro per dodici mensilità.

Pag. 774

9. 0400. Zennaro, Gabriele Lorenzoni, Emiliozzi, Gallinella, Ilaria Fontana, Cataldi, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Rospi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Flati, Ciprini, Giuliodori, Parisse, Maurizio Cattoi, Berardini, Grippa, Colletti, Vacca, Del Grosso, Torto, Corneli, Roberto Rossini.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  1. Al fine di non gravare ulteriormente i cittadini dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 con onerosi tagli ai servizi pubblici essenziali è prevista la sospensione decennale dei vincoli di spesa imposti dai provvedimenti di finanza pubblica e dei processi di accorpamento tra enti locali e tra autonomie funzionali se non su base volontaria.
9. 0126. Trancassini, Foti, Butti.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  1. Al fine di non gravare ulteriormente i cittadini dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 con onerosi tagli ai servizi pubblici essenziali è prevista la sospensione quinquennale dei vincoli di spesa imposti dai provvedimenti di finanza pubblica e dei processi di accorpamento tra enti locali e tra autonomie funzionali se non su base volontaria.
9. 0125. Trancassini, Foti, Butti.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Sospensione dell'incremento delle tariffe di pedaggio delle Autostrade A24 e A25)

  1. Per il periodo dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2021, al fine di mitigare gli effetti sugli utenti, è sospeso l'incremento delle tariffe di pedaggio delle Autostrade A24 e A25. Per la durata del periodo di sospensione si applicano le tariffe di pedaggio in vigenti alla data del 31 dicembre 2017. É contestualmente annullato l'obbligo del Concessionario di versare le rate del corrispettivo della concessione di cui all'articolo 3, comma 3.0, lettera c), della Convenzione Unica stipulata il 18 novembre 2009, relative alle annualità 2017, 2018 e 2019, e il corrispondente importo è utilizzato a compensazione dell'indennizzo dovuto al Concessionario a ristoro dei mancati introiti derivanti dalle sospensioni degli incrementi tariffari maturati.
  2. Le modalità applicative del comma 1 sono stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il quale provvede a determinare a consuntivo, in contraddittorio con il Concessionario, l'importo degli incrementi maturati e non applicati per effetto delle sospensioni fino a tutto il 31 dicembre 2021.
  3. Agli eventuali conguagli derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede entro il 31 dicembre 2022. Restano, altresì, ferme tutte le restanti rate del corrispettivo spettante all'ANAS S.p.a.
*9. 0122. Trancassini, Foti, Butti, Prisco.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Sospensione dell'incremento delle tariffe di pedaggio delle Autostrade A24 e A25)

  1. Per il periodo dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2021, al fine di mitigare gli effetti sugli utenti, è sospeso l'incremento delle tariffe di pedaggio delle Autostrade A24 e A25. Per la durata del periodo di sospensione si applicano le tariffe di pedaggio in vigenti alla data del 31 dicembre 2017. É contestualmente annullato l'obbligo Pag. 775del Concessionario di versare le rate del corrispettivo della concessione di cui all'articolo 3, comma 3.0, lettera c), della Convenzione Unica stipulata il 18 novembre 2009, relative alle annualità 2017, 2018 e 2019, e il corrispondente importo è utilizzato a compensazione dell'indennizzo dovuto al Concessionario a ristoro dei mancati introiti derivanti dalle sospensioni degli incrementi tariffari maturati.
  2. Le modalità applicative del comma 1 sono stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il quale provvede a determinare a consuntivo, in contraddittorio con il Concessionario, l'importo degli incrementi maturati e non applicati per effetto delle sospensioni fino a tutto il 31 dicembre 2021.
  3. Agli eventuali conguagli derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede entro il 31 dicembre 2022. Restano, altresì, ferme tutte le restanti rate del corrispettivo spettante all'ANAS S.p.a.
*9. 0401. Buratti, Pellicani.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Sospensione dell'incremento delle tariffe di pedaggio delle Autostrade A24 e A25)

  1. Per il periodo dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2021, al fine di mitigare gli effetti sugli utenti, è sospeso l'incremento delle tariffe di pedaggio delle Autostrade A24 e A25. Per la durata del periodo di sospensione si applicano le tariffe di pedaggio in vigenti alla data del 31 dicembre 2017. É contestualmente annullato l'obbligo del Concessionario di versare le rate del corrispettivo della concessione di cui all'articolo 3, comma 3.0, lettera c), della Convenzione Unica stipulata il 18 novembre 2009, relative alle annualità 2017, 2018 e 2019, e il corrispondente importo è utilizzato a compensazione dell'indennizzo dovuto al Concessionario a ristoro dei mancati introiti derivanti dalle sospensioni degli incrementi tariffari maturati.
  2. Le modalità applicative del comma 1 sono stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il quale provvede a determinare a consuntivo, in contraddittorio con il Concessionario, l'importo degli incrementi maturati e non applicati per effetto delle sospensioni fino a tutto il 31 dicembre 2021.
  3. Agli eventuali conguagli derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede entro il 31 dicembre 2022. Restano, altresì, ferme tutte le restanti rate del corrispettivo spettante all'ANAS S.p.a.
*9. 0402. Fregolent, D'Alessandro, Occhionero, Annibali.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Stato di emergenza dei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 21 agosto 2017)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificate dall'articolo 1 del presente decreto, sono estese ai Comuni interessati dallo stato di emergenza conseguente all'evento sismico del 21 agosto 2017, dichiarato, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, con delibera del Consiglio dei ministri del 29 agosto 2017 e successive delibere di proroga.
  2. Nel periodo di durata dello stato di emergenza di cui al comma 1, per i Comuni interessati si applicano le sospensioni di termini e misure in materia fiscale previste dagli articoli 46, 47, 48, 49 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito in legge, con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229.
9. 0403. Siani, De Luca, Topo.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

Pag. 776

(Disposizioni di semplificazione per la installazione di impianti mobili temporanei (c.d. carrati) in situazioni di emergenza, sicurezza e per esigenze stagionali)

  1. Gli impianti temporanei di telefonia mobile, necessari per il potenziamento delle comunicazioni mobili in situazioni di emergenza, sicurezza, esigenze stagionali, manifestazioni, spettacoli o altri eventi, destinati ad essere rimossi al cessare delle anzidetto necessità e comunque entro e non oltre centoventi giorni dalla loro collocazione, possono essere installati previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale. L'impianto è attivabile qualora, entro trenta giorni dalla presentazione della relativa richiesta di attivazione all'organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001 n. 36, non sia stato comunicato dal medesimo un provvedimento di diniego. Si applicano a tali impianti le disposizioni di cui al punto A. 16 dell'Allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31.
  2. L'installazione di impianti di telefonia mobile, la cui permanenza in esercizio non superi i 7 giorni, è soggetta ad autocertificazione di attivazione – da inviare contestualmente alla realizzazione dell'intervento, all'ente locale, agli organismi competenti ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, nonché ad ulteriori enti di competenza, fermo restando il rispetto dei vigenti limiti di campo elettromagnetico. La disposizione di cui al presente comma opera in deroga ai vincoli previsti dalla normativa vigente.
9. 0404. Grippa.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  1-bis. Il Commissario per la ricostruzione di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 avvia un programma per la realizzazione di reti di distribuzione urbana e territoriale del metano nei comuni sprovvisti di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo decreto a valere sulle risorse della contabilità speciale.
9. 0405. Melilli.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  1. L'ARERA è prorogare di 24 mesi tutte le scadenze e riduzioni di sua competenza inserite nella Del. ARERA N. 587/2018/R/COM.
9. 0406. Cataldi.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  1. Al fine di accelerare il ripristino del servizio pubblico di energia elettrica, in presenza di una dichiarazione dello stato di emergenza, la società di distribuzione di energia elettrica procede alla ricostruzione e/ o alla riparazione delle linee e/o degli impianti danneggiati previa denuncia all'ufficio tecnico regionale competente in materia di Energia.
  2-ter. La dichiarazione di cui al comma 1 è corredata da una relazione tecnica contenente le ragioni dell'urgenza e le caratteristiche dell'intervento di ricostruzione e/o riparazione nonché da
   una corografia che indichi le opere danneggiate da riparare o ricostruire.

  3-quater. Qualora l'intervento interessi aree sottoposte a vincoli ambientali o di altro tipo, una copia della dichiarazione deve essere trasmessa anche agli enti gestori competenti. Salvo motivato dissenso da parte degli enti competenti entro sette giorni dal ricevimento, la società di distribuzione di energia elettrica procede a dare Pag. 777corso ai lavori di ricostruzione e/o riparazione.
  4-quinquies. È a carico della società di distribuzione l'acquisizione del consenso dei privati qualora diversi da quelli in precedenza interessati dal transito delle reti o degli impianti da riparare o da ricostruire. In caso di opposizione dei proprietari, la società di distribuzione di energia elettrica potrà ottenere dall'ufficio tecnico regionale competente in materia di Energia provvedimenti di occupazione d'urgenza e di asservimento coattivo o di espropriazione. Per l'indennità di occupazione e di asservimento trova applicazione quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001.
  5-sexies. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle ricostruzioni che richiedono uno spostamento entro una fascia di 200 metri per lato rispetto alla linea o all'impianto esistente oppure che interessino sedi stradali.
*9. 0408. Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Melilli, Orlando, Pellicani, Verini.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  1. Al fine di accelerare il ripristino del servizio pubblico di energia elettrica, in presenza di una dichiarazione dello stato di emergenza, la società di distribuzione di energia elettrica procede alla ricostruzione e/ o alla riparazione delle linee e/o degli impianti danneggiati previa denuncia all'ufficio tecnico regionale competente in materia di Energia.
  2-ter. La dichiarazione di cui al comma 1 è corredata da una relazione tecnica contenente le ragioni dell'urgenza e le caratteristiche dell'intervento di ricostruzione e/o riparazione nonché da
   una corografia che indichi le opere danneggiate da riparare o ricostruire.

  3-quater. Qualora l'intervento interessi aree sottoposte a vincoli ambientali o di altro tipo, una copia della dichiarazione deve essere trasmessa anche agli enti gestori competenti. Salvo motivato dissenso da parte degli enti competenti entro sette giorni dal ricevimento, la società di distribuzione di energia elettrica procede a dare corso ai lavori di ricostruzione e/o riparazione.
  4-quinquies. È a carico della società di distribuzione l'acquisizione del consenso dei privati qualora diversi da quelli in precedenza interessati dal transito delle reti o degli impianti da riparare o da ricostruire. In caso di opposizione dei proprietari, la società di distribuzione di energia elettrica potrà ottenere dall'ufficio tecnico regionale competente in materia di Energia provvedimenti di occupazione d'urgenza e di asservimento coattivo o di espropriazione. Per l'indennità di occupazione e di asservimento trova applicazione quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001.
  5-sexies. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle ricostruzioni che richiedono uno spostamento entro una fascia di 200 metri per lato rispetto alla linea o all'impianto esistente oppure che interessino sedi stradali.
*9. 0410. Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Emiliozzi, Gallinella, Ilaria Fontana, Cataldi, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Rospi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Flati, Ciprini, Giuliodori, Parisse, Maurizio Cattoi, Berardini, Grippa, Colletti, Vacca, Del Grosso, Torto, Corneli, Roberto Rossini.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  1. Al fine di accelerare il ripristino del servizio pubblico di energia elettrica, in presenza di una dichiarazione dello stato di emergenza, la società di distribuzione di energia elettrica procede alla ricostruzione e/ o alla riparazione delle linee e/o degli Pag. 778impianti danneggiati previa denuncia all'ufficio tecnico regionale competente in materia di Energia.
  2-ter. La dichiarazione di cui al comma 1 è corredata da una relazione tecnica contenente le ragioni dell'urgenza e le caratteristiche dell'intervento di ricostruzione e/o riparazione nonché da
   una corografia che indichi le opere danneggiate da riparare o ricostruire.

  3-quater. Qualora l'intervento interessi aree sottoposte a vincoli ambientali o di altro tipo, una copia della dichiarazione deve essere trasmessa anche agli enti gestori competenti. Salvo motivato dissenso da parte degli enti competenti entro sette giorni dal ricevimento, la società di distribuzione di energia elettrica procede a dare corso ai lavori di ricostruzione e/o riparazione.
  4-quinquies. È a carico della società di distribuzione l'acquisizione del consenso dei privati qualora diversi da quelli in precedenza interessati dal transito delle reti o degli impianti da riparare o da ricostruire. In caso di opposizione dei proprietari, la società di distribuzione di energia elettrica potrà ottenere dall'ufficio tecnico regionale competente in materia di Energia provvedimenti di occupazione d'urgenza e di asservimento coattivo o di espropriazione. Per l'indennità di occupazione e di asservimento trova applicazione quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001.
  5-sexies. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle ricostruzioni che richiedono uno spostamento entro una fascia di 200 metri per lato rispetto alla linea o all'impianto esistente oppure che interessino sedi stradali.
*9. 0407. Fregolent, Moretto, Occhionero, Annibali.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Misure di informazione)

  1. I Commissari straordinari in carica, nominati per lo stato di emergenza o per la ricostruzione dei territori colpiti da eventi sismici sul territorio nazionale, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, riferiscono, ogni sei mesi, alle Commissioni parlamentari competenti in merito allo stato di attuazione degli interventi di propria competenza, alle risorse utilizzate, alle risorse disponibili nelle contabilità speciali a loro intestate, agli interventi ancora da realizzare e alla relativa stima ipotizzabile delle risorse ancora indispensabili ai finì del ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione colpita dalle calamità naturali.
9. 0411. Valbusa, Lucchini, Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Vallotto, Zicchieri.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  1. Al fine di consentire gli interventi urgenti di manutenzione straordinaria, finalizzati alla messa in sicurezza della SS4 Salaria sono stanziati 60 milioni di euro per l'anno 2020.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
9. 0412. Trancassini, Foti, Butti, Prisco.

Pag. 779

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  1. Al fine di consentire gli interventi di manutenzione straordinaria e ampliamento della SS4 Salaria sono stanziati 10 milioni di euro per l'anno 2020.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
9. 0413. Trancassini, Foti, Butti, Prisco.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Aggiudicazione dei servizi di ingegneria e architettura in base al criterio del minor prezzo)

  1. Per la predisposizione dei servizi di architettura ed ingegneria ed altri servizi tecnici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera vvv) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica in conformità agli indirizzi definiti dal Commissario straordinario, i soggetti attuatori, ovvero i Comuni interessati, possono procedere all'affidamento dei relativi incarichi agli operatori economici, per importi inferiori alla soglia di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, mediante procedura negoziata con invito rivolto ad almeno dieci operatori economici nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità.
  2. Per l'affidamento dei servizi tecnici di cui al comma 1 è ammesso l'utilizzo del criterio di aggiudicazione del minor prezzo.
  3. Per affidamento dei lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è ammesso il ricorso alla procedura negoziata con invito rivolto ad almeno quindici operatori economici, da aggiudicarsi mediante il criterio del minor prezzo.
*9. 0414. Melilli.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Aggiudicazione dei servizi di ingegneria e architettura in base al criterio del minor prezzo)

  1. Per la predisposizione dei servizi di architettura ed ingegneria ed altri servizi tecnici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera vvv) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica in conformità agli indirizzi definiti dal Commissario straordinario, i soggetti attuatori, ovvero i Comuni interessati, possono procedere all'affidamento dei relativi incarichi agli operatori economici, per importi inferiori alla soglia di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, mediante procedura negoziata con invito rivolto ad almeno dieci operatori economici nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità.
  2. Per l'affidamento dei servizi tecnici di cui al comma 1 è ammesso l'utilizzo del criterio di aggiudicazione del minor prezzo.
  3. Per affidamento dei lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è ammesso il ricorso alla procedura negoziata con invito rivolto ad almeno quindici operatori economici, da aggiudicarsi mediante il criterio del minor prezzo.
*9. 0384. Fregolent.