CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 12 novembre 2019
272.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 104/2019: Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (C. 2242 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Sopprimerlo.
*1. 1. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
*1. 2. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Trasferimento al Ministero del turismo delle funzioni esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo in materia di turismo)

  1. Con decorrenza dal 1o gennaio 2020, il Dipartimento del turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è soppresso e i posti funzione di un dirigente di livello generale e di due dirigenti di livello non generale sono trasferiti al Ministero del turismo. Presso il Ministero del turismo sono altresì istituiti i posti funzione di un dirigente di livello generale e di due dirigenti di livello non generale. Agli oneri derivanti dal presente comma, nel limite massimo di 530.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  2. La soppressione del Dipartimento del turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo determina il ripristino presso la medesima Amministrazione di due posti funzione dirigenziale di livello non generale equivalenti sul piano finanziario. Conseguentemente la dotazione organica dirigenziale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo è rideterminata nel numero massimo di undici posizioni di livello generale e di sessantuno posizioni di livello non generale.
  3. Al fine di semplificare ed accelerare l'organizzazione del Ministero del turismo e il riordino e l'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, fino al 15 dicembre 2019, i rispettivi regolamenti di organizzazione, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, sono adottati con le modalità di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97. Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo di cui al primo Pag. 46periodo, la Direzione generale per la valorizzazione dei territori e delle foreste, ai fini gestionali, si considera collocata nell'ambito del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale.
  4. Fino alla data del 31 dicembre 2019 il Ministero del turismo si avvale, per lo svolgimento delle funzioni in materia di turismo, delle competenti strutture e dotazioni organiche del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo.
  5. A decorrere dal 1o gennaio 2020, sono ritrasferite dal Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo al Ministero del turismo le risorse umane, strumentali e finanziarie individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2018. Con riferimento alle risorse umane, il trasferimento opera per il personale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo a tempo indeterminato, ivi compreso il personale in assegnazione temporanea presso altre amministrazioni, nonché il personale a tempo determinato con incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro i limiti del contratto in essere, individuato con il provvedimento adottato in attuazione del decreto-legge n. 86 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2018. La revoca dell'assegnazione temporanea presso altre amministrazioni del personale trasferito, già in posizione di comando, rientra nella competenza del Ministero del turismo. Con riferimento alle risorse finanziarie, il trasferimento opera con riferimento alle risorse finanziarie non impegnate alla data del presente decreto afferenti alle spese di funzionamento e quelle relative ai beni strumentali, ivi compresi gli oneri di conto capitale, trasferite al Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2018, come da tabella 4 allegata al medesimo decreto, le quali sono iscritte sui pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo.
  6. Sino al 31 dicembre 2019 la gestione delle risorse finanziarie relative alle politiche in materia di turismo, compresa la gestione dei residui passivi e perenti, è esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Con la legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 ovvero con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze si provvede ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra gli stati di previsione interessati.
  7. A decorrere dal 1o gennaio 2020 i rapporti giuridici attivi e passivi, facenti capo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo in materia di turismo transitano in capo al Ministero del turismo.
  8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  9. La dotazione organica del Ministero del turismo è incrementata in misura corrispondente al personale non dirigenziale trasferito dal Dipartimento del turismo del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, ai sensi del comma 6, con contestuale riduzione della dotazione organica del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.
  10. Al personale delle qualifiche non dirigenziali trasferito ai sensi del presente articolo si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto nell'amministrazione di destinazione e continua ad essere corrisposto, ove riconosciuto, l'assegno ad personam riassorbibile secondo i criteri e le modalità già previsti dalla normativa vigente.
  11. Sino al 31 dicembre 2019, il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo provvede alla corresponsione del trattamento economico, Pag. 47spettante al personale trasferito. A partire dal 1o gennaio 2020, le risorse finanziarie afferenti al trattamento economico del personale, compresa la quota del Fondo risorse decentrate, sono allocate sui pertinenti capitoli iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo. Tale importo considera i costi del trattamento economico corrisposto al personale trasferito e tiene conto delle voci retributive fisse e continuative, del costo dei buoni pasto, della remunerazione del lavoro straordinario e del trattamento economico avente carattere di premialità di cui al Fondo risorse decentrate.
  12. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente numero: «14) Ministero del turismo»;
   b) all'articolo 2, comma 1, il numero 7) è sostituito dal seguente: «7) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;» e dopo il numero 13) è inserito il seguente: «14) Ministero del turismo;»;
   c) all'articolo 33, comma 3, la lettera b-bis) è abrogata;
   d) all'articolo 34, comma 1, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «tre»;
   e) al titolo IV è aggiunto, in fine, il seguente capo:

«Capo XII-bis

MINISTERO DEL TURISMO

Art. 54-bis.
(Istituzione del Ministero e attribuzioni)

  1. È istituito il Ministero del turismo.
  2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di turismo.
  3. Al Ministero del turismo sono trasferite le funzioni esercitate in materia di turismo dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Al medesimo Ministero sono altresì trasferite le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, destinate all'esercizio delle funzioni oggetto del trasferimento, fatta eccezione per quelle relative alla Direzione generale per la valorizzazione dei territori e delle foreste non riferite ad attività di sviluppo, promozione e valorizzazione del turismo.

Art. 54-ter.
(Aree funzionali)

  1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:
   a) programmazione, coordinamento e promozione delle politiche turistiche nazionali;
   b) cura dei rapporti con le regioni e dei progetti di sviluppo del settore turistico, delle relazioni con l'Unione europea e internazionali in materia di turismo;
   c) promozione del Made in Italy.

Art. 54-quater.
(Ordinamento)

  1. Il Ministero si articola in dipartimenti disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore al numero delle aree funzionali di cui all'articolo 54-ter.».

  13. All'articolo 1, comma 376, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, la parola: «tredici» è sostituita dalla seguente: «quattordici»;
   b) al secondo periodo, la parola: «sessantacinque» è sostituita dalla seguente: «sessantotto».

Pag. 48

  14. All'articolo 16 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ministro del turismo»;
   b) le parole: «Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ministero del turismo».

  15. Nelle leggi 26 gennaio 1963, n. 91 e 2 gennaio 1989, n. 6:
   a) le parole: «Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ministro del turismo»;
   b) le parole: «Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ministero del turismo».

  16. La denominazione: «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione: «Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo».
  17. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo statuto dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo è modificato al fine di prevedere la vigilanza da parte del Ministero del turismo.
  18. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. 3. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.

  Sostituirlo con il seguente

Art. 1.
(Istituzione del Ministero delle politiche turistiche e della promozione nazionale)

  1. È istituito il Ministero delle politiche turistiche e della promozione nazionale. Il Ministero svolge le funzioni e i compiti nell'area funzionale del turismo: svolgimento di funzioni e compiti in materia di turismo, attraverso la promozione e la valorizzazione della filiera turistica nazionale, cura della programmazione, del coordinamento e della promozione delle politiche turistiche nazionali, dei rapporti con le Regioni e dei progetti di sviluppo del settore turistico, delle relazioni con l'Unione europea e internazionali in materia di turismo, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e dei rapporti con le associazioni di categoria e le imprese turistiche.
  2. Al Ministero di cui al comma 1 sono trasferite le funzioni esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo in materia di turismo. Al medesimo Ministero sono altresì trasferite, con decorrenza dal 1o gennaio 2020, le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, destinate all'esercizio delle funzioni oggetto del trasferimento, fatta eccezione per quelle relative alla Direzione generale per la valorizzazione dei territori e delle foreste non riferite ad attività di sviluppo, promozione e valorizzazione del turismo. A decorrere dalla medesima data è soppresso il Dipartimento del turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.
  3. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2, comma 1, al numero 12) sono soppresse le seguenti parole: «e per il turismo»;
   b) all'articolo 2, comma 1, dopo il numero 13) è aggiunto il seguente: «14) Ministero delle politiche turistiche e della promozione nazionale»;

Pag. 49

  4. La denominazione: «Ministero delle politiche turistiche e della promozione nazionale» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione: «Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo».
  5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche turistiche e della promozione nazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alla puntuale individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire al Ministero di cui al comma 1, e alla definizione della disciplina per il trasferimento delle medesime risorse. Le risorse umane includono il personale di ruolo nonché il personale a tempo determinato con incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro i limiti del contratto in essere, che risulta assegnato al Dipartimento del turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo alla data del 1o giugno 2019. Dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo, cessano gli effetti dei progetti in corso e delle convenzioni stipulate o rinnovate del Dipartimento del turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo con la società in house ALES.
  6. Con la legge di bilancio per l'anno 2020 e per il triennio 2020-2022, le risorse finanziarie di cui al comma 2, sono trasferite ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle politiche turistiche e della promozione nazionale.
  7. All'articolo 16 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ministro delle politiche turistiche e della promozione nazionale»;
   b) le parole: «Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle politiche turistiche e della promozione nazionale».

  8. Nelle leggi 26 gennaio 1963, n. 91, e 2 gennaio 1989, n. 6:
   a) le parole: «Ministro per il turismo e lo spettacolo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ministro delle politiche turistiche e della promozione nazionale»;
   b) le parole: «Ministero per il turismo e lo spettacolo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle politiche turistiche e della promozione nazionale».

  9. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo statuto dell'ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo è modificato al fine di prevedere la vigilanza da parte del Ministero delle politiche turistiche e della promozione nazionale.
  10. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. 4. Lollobrigida, Zucconi, Prisco, Donzelli, Meloni.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Trasferimento al Ministero dello sviluppa economico delle funzioni esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo in materia di turismo e conseguenti modifiche sugli enti vigilati)

  1. Al Ministero dello sviluppo economico sono trasferite le funzioni esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo in materia di turismo. Al medesimo Ministero sono Pag. 50altresì trasferite, con decorrenza dal 19 gennaio 2020, le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, della Direzione generale turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo nonché quelle comunque destinate all'esercizio delle funzioni oggetto del trasferimento.
  2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, la Direzione generale turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è soppressa e i relativi posti funzione di un dirigente di livello generale e di due dirigenti di livello non generale sono trasferiti alla Direzione generale turismo, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico. Al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, i maggiori oneri derivanti per il posto funzione di Direttore generale del turismo sono compensati dalla soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario. La dotazione organica dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico è conseguentemente rideterminata senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  3. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adeguate le dotazioni organiche e le strutture organizzative del Ministero dello sviluppo economico, sulla base delle disposizioni di cui al presente articolo.
  4. Fino alla data del 31 dicembre 2019, il Ministero dello sviluppo economico, si avvale delle competenti strutture e dotazioni organiche del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Con la legge di bilancio per l'anno 2020 e per il triennio 2020-2022, le risorse finanziarie di cui al comma 1, sono trasferite ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.
  5. All'articolo 16 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dello sviluppo economico»;
   b) le parole: «Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo» ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dello sviluppo economico».

  6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo statuto dell'ENIT-Agenzia Nazionale del Turismo è modificato, al fine di prevedere la vigilanza da parte del Ministero dello sviluppo economico.
  7. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. 5. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Istituzione del Ministero dell'agroalimentare e del turismo)

  1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente numero: «14) Ministero dell'agroalimentare e del turismo»;
   b) al titolo IV è aggiunto, in fine, il seguente capo:

Capo XII-bis

MINISTERO DELL'AGROALIMENTARE E DEL TURISMO

Art. 54-bis.
(Istituzione del Ministero e attribuzioni)

  1. È istituito il Ministero dell'agroalimentare e del turismo.Pag. 51
  2. Fatte in ogni caso salve, ai sensi degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni e agli enti locali, al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti già assegnati, alla data di entrata in vigore del presente capo, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e al Ministero della salute nelle materie che riguardano le seguenti aree funzionali:
   a) valorizzazione delle specificità territoriali, fondate sul binomio enogastronomia e turismo;
   b) valorizzazione delle produzioni agroalimentari di eccellenza, e tutela all'estero dei marchi e delle certificazioni di qualità e di origine delle imprese e dei prodotti agroalimentari;
   c) promozione delle produzioni agroalimentari che siano rappresentative della qualità e del patrimonio enogastronomico italiano;
   d) realizzazione di campagne di promozione strategica nei mercati più rilevanti e di contrasto al fenomeno dell’italian sounding;
   e) sostegno alla realizzazione di un sistema di informazioni corrette e complete relative alla provenienza dei prodotti agroalimentari commercializzati in etichetta.
1. 6. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. È istituito il Ministero del cibo, di seguito denominato «Ministero», che succede in tutti i rapporti attivi e passivi, compresi quelli finanziari, facenti capo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.
  2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è soppresso. 3. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2, comma 1, il numero 7) è sostituito dal seguente: «7) Ministero del cibo»;
   b) al titolo IV, il capo VII è sostituito dal seguente:

«Capo VII

MINISTERO DEL CIBO

Art. 33.
(Attribuzioni)

  1. Fatte in ogni caso salve, ai sensi degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni e agli enti locali, al Ministero sono attribuiti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 25 e 26 del presente decreto legislativo, nonché le funzioni e i compiti concernenti il settore agroalimentare, già spettanti al Ministero dello sviluppo economico.
  2. Il Ministero svolge in particolare, nei limiti stabiliti dall'articolo 2 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, le funzioni e i compiti nelle seguenti aree funzionali:
   a) agricoltura e pesca: elaborazione e coordinamento, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, delle linee di politica agricola e forestale, in coerenza con quella europea; trattazione, cura e rappresentanza degli interessi della pesca e acquacoltura nell'ambito della politica di mercato in sede europea e internazionale; Pag. 52disciplina generale e coordinamento delle politiche relative all'attività di pesca e acquacoltura, in materia di gestione delle risorse ittiche marine di interesse nazionale, di importazione e di esportazione dei prodotti ittici, nell'applicazione della regolamentazione europea e di quella derivante dagli accordi internazionali e l'esecuzione degli obblighi comunitari e internazionali riferibili a livello statale; adempimenti relativi al Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), a livello nazionale ed europeo, compresa la verifica della regolarità delle operazioni; riconoscimento e vigilanza sugli organismi pagatori statali di cui al regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;
   b) qualità dei prodotti agricoli e dei servizi: riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione per la qualità; trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari come definiti dall'articolo 38 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli e ittici; agricoltura biologica; promozione e tutela della produzione ecocompatibile e delle attività agricole nelle aree protette; certificazione delle attività agricole e forestali ecocompatibili; elaborazione del codex alimentarius; valorizzazione economica dei prodotti agricoli e ittici; riconoscimento e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli; accordi interprofessionali di dimensione nazionale; prevenzione e repressione, attraverso l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari di cui all'articolo 1, comma 1047, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e ad uso agrario; controllo sulla qualità delle merci di importazione, nonché lotta alla concorrenza sleale;
   c) industria agroalimentare: elaborazione e attuazione di politiche e interventi per lo sviluppo e la competitività dei settori agroalimentari; partecipazione all'elaborazione di norme di settore e in materia di etichettatura in sede nazionale, di Unione europea e internazionale; rapporti con le altre amministrazioni e con gli organismi dell'Unione europea e internazionali attivi nei settori di riferimento; elaborazione e attuazione di azioni e di interventi per lo sviluppo e la competitività delle industrie nei settori di riferimento; organizzazione, partecipazione e supporto a tavoli settoriali; attività di raccordo con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per le funzioni trasferite dagli enti soppressi, di cui all'allegato 2 annesso al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; attuazione dei regolamenti dell'Unione europea nei settori di riferimento e in materia di etichettatura; vigilanza sui controlli nei settori di riferimento ove previsti dalla normativa dell'Unione europea; gestione e coordinamento del punto di contatto per le imprese per le attività di promozione e sostegno del settore agroalimentare, con particolare riferimento a eventi nazionali e internazionali; tutela del consumatore e normativa tecnica nelle materie di interesse per i settori dell'industria agroalimentare; rapporti con le altre amministrazioni e con le associazioni di categoria per i settori industriali di riferimento;
   d) marchi e certificazioni di qualità e di origine: diffusione, tutela e valorizzazione dei marchi e delle certificazioni di qualità e di origine dei prodotti agroalimentari; sostegno alla penetrazione dei prodotti italiani nei mercati esteri, anche attraverso appositi accordi con le reti di distribuzione; realizzazione di un segno distintivo unico, per le iniziative di promozione all'estero, delle produzioni agricole e agroalimentari rappresentative della qualità e del patrimonio enogastronomico italiano; realizzazione di campagne di promozione strategica nei mercati più rilevanti e di contrasto del fenomeno dell’italian sounding riguardante i prodotti agroalimentari.
   Art. 34. – (Ordinamento) – 1. Il Ministero si articola in dipartimenti disciplinati Pag. 53ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore al numero delle aree funzionali di cui all'articolo 33.
  2. Al Ministero sono trasferite le risorse finanziarie, strumentali e di personale inerenti alle funzioni già attribuite al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e al Ministero dello sviluppo economico nelle aree funzionali di cui all'articolo 33, comma 2».
1. 7. Paolo Russo, Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: è soppresso fino alla fine del periodo con le seguenti: è nominato Dipartimento per la valorizzazione dei territori e delle foreste che si avvale dei posti funzione di un dirigente generale e di due dirigenti di livello non generale già in capo al Ministero delle politiche alimentari, forestali e del turismo.
1. 8. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: e i posti fino alla fine del periodo.
1. 9. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 2, primo periodo, le parole da: di due dirigenti di livello non generale sono sostituite dalle seguenti: di un dirigente di livello non generale.

  Conseguentemente, al comma 2, quarto periodo, sostituire la parola: centonovantadue con la seguente: centonovantuno.
1. 10. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.

  Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
1. 11. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Presso il Ministero per i beni e le attività culturali è altresì istituito il posto funzione di un dirigente di livello generale.
1. 12. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Presso il Ministero per i beni e le attività culturali è altresì istituito il posto funzione di un dirigente di livello non generale.
1. 13. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: di un dirigente di livello generale e.
1. 14. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: di due dirigenti con le seguenti: di un dirigente.
1. 15. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: nonché ulteriori venticinque posti funzione di dirigenti di livello non generale per soprintendenze, biblioteche e archivi.

Pag. 54

  Conseguentemente al medesimo comma, sostituire il terzo e il quarto periodo con i seguenti: Agli oneri derivanti dal presente comma, nel limite massimo di 530.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Conseguentemente la dotazione organica dirigenziale del Ministero per i beni e le attività culturali è rideterminata nel numero massimo di ventisette posizioni di livello generale e di centosessantasette posizioni di livello non generale.
1. 16. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.

  Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: da impiegare in una struttura di coordinamento in materia di turismo che raccordi il Ministero dei beni e delle attività culturali con il Ministero per le politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, con il Ministero per lo sviluppo economico, con il Ministero degli affari esteri e la cooperazione internazionale e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di potenziare un sistema turistico che integri l'indiscusso patrimonio artistico con le eccellenze enogastronomiche, le bellezze naturalistico-paesaggistiche, le tipicità dei prodotti del territorio, le tradizioni e i costumi legati alla storia.
1. 17. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 2, terzo periodo, dopo la parola: valutati inserire la seguente: prudenzialmente.
1. 18. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 2, terzo periodo, dopa la parola: valutati inserire la seguente: complessivamente.
1. 19. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Sopprimere il comma 3-bis.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 3-ter.
1. 20. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.

  Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente:
  4. Nel riordino dell'organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, i rispettivi regolamenti di organizzazione, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, sono adottati con le modalità di cui all'articolo 17, comma 4-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400.
1. 21. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2020 al Ministero per i beni e le attività culturali è affidato il compito di coordinare il prosieguo degli interventi in corso d'opera e dei progetti in essere in materia di turismo.
1. 22. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

Pag. 55

  Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: Con riferimento alle risorse umane, inserire le seguenti: fermo restando il diritto di azione del personale di ruolo da esercitarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Le facoltà assunzionali del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo sono ridotte per un importo corrispondente all'onere per le retribuzioni complessive del personale non transitato.
1. 23. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 6, quarto periodo, dopo le parole: di entrata in vigore inserire le seguenti: della legge di conversione.
*1. 24. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.
*1. 25. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 7, sopprimere le parole: e perenti.
1. 26. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 7, sostituire le parole: residui passivi e perenti con le seguenti: residui passivi perenti.
1. 27. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 17, sostituire la parola: sessanta con la seguente: novanta.
1. 28. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente numero:
    «14) Ministero per la tutela, la promozione e il commercio internazionale dei prodotti italiani»;
   b) al titolo IV è aggiunto, in fine, il seguente capo:

«Capo XII-bis

MINISTERO PER LA TUTELA, LA PROMOZIONE E IL COMMERCIO INTERNAZIONALE DEI PRODOTTI ITALIANI

  Art. 54-bis. – (Istituzione del Ministero e attribuzioni)1. È istituito il Ministero per la tutela, la promozione e il commercio internazionale dei prodotti italiani.
  2. Al Ministero sono attribuiti le funzioni e i compiti già assegnati, alla data di entrata in vigore del presente capo, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nelle materie che riguardano le seguenti aree funzionali:
   a) elaborazione e attuazione di politiche e di interventi per lo sviluppo e la competitività dei settori qualificanti della produzione nazionale;
   b) attività di supporto tecnico alla Cabina di regia per l'internazionalizzazione, di cui al comma 18-bis dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
   c) elaborazione di indirizzi e di proposte nell'ambito dell'Unione europea, nonché recepimento della normativa europea Pag. 56nell'ordinamento interno e applicazione delle norme di settore e in materia di etichettatura dei prodotti;
   d) partecipazione, nell'ambito dell'Unione europea, all'elaborazione e alla negoziazione di accordi multilaterali, bilaterali e regionali;
   e) attività di promozione e di sostegno per la diffusione e la valorizzazione dei marchi di qualità specifici per i comparti dell'industria agroalimentare e per la tutela dei prodotti alimentari tipici e a denominazione di origine, con particolare riferimento a eventi nazionali e internazionali di settore;
   f) promozione di azioni e di interventi a sostegno dello sviluppo dell'industria creativa del design, dell'intrattenimento, della cultura e della comunicazione;
   g) promozione e internazionalizzazione delle imprese.
  3. Il Ministero, entro il 30 settembre di ciascun anno, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, predispone il Piano annuale degli interventi per la promozione internazionale e la tutela dei prodotti italiani, che è sottoposto al Consiglio dei ministri per l'approvazione.
  4. Il Piano di cui al comma 3 indica gli indirizzi e gli obiettivi, individua gli interventi e definisce i criteri per l'erogazione dei contributi.

  Art. 54-ter. – (Ordinamento)1. Il Ministero si articola in dipartimenti disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore al numero delle aree funzionali di cui all'articolo 54-bis, comma 1.
  2. Al Ministero sono trasferite le risorse finanziarie, strumentali e di personale inerenti alle funzioni già attribuite al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nelle aree funzionali di cui all'articolo 54-bis, comma 1».

  2. All'articolo 1, comma 376, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo la parola: «tredici», è sostituita dalla seguente: «quattordici»;
   b) al secondo periodo, la parola: «sessantacinque», è sostituita dalla seguente: «sessantotto».
1. 01. Fiorini, Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente numero:
    «14) Ministero della Terza Età»;
   b) al titolo IV è aggiunto, in fine, il seguente capo:

«Capo XII-bis
MINISTERO DELLA TERZA ETÀ

   Art. 54-bis. – (Istituzione del Ministero e attribuzioni)1. È istituito il Ministero della Terza Età.
  2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politiche sociali con particolare riferimento a coloro che accedono al regime pensionistico.
  3. Il Ministero, entro il 30 settembre di ciascun anno, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministero della salute, predispone il Piano annuale degli interventi delle politiche sociali per coloro che accedono al regime pensionistico, che è sottoposto al Consiglio dei ministri per l'approvazione.Pag. 57
  4. Il Piano di cui al comma 3 indica gli indirizzi e gli obiettivi e individua gli interventi.

 Art. 54-ter. – (Ordinamento)1. Il Ministero si articola in dipartimenti disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore al numero delle aree funzionali di cui all'articolo 54-bis, comma 1.
  2. All'articolo 1, comma 376, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, la parola: “tredici”, è sostituita dalla seguente: “quattordici”;
   b) al secondo periodo, la parola: “sessantacinque”, è sostituita dalla seguente: “sessantotto”».
1. 02. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.
(Inammissibile)

ART. 1-ter.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: è autorizzato inserire le seguenti: per il triennio.
1-ter. 1. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: ad avvalersi della società Ales S.p.a. con le seguenti: ad avviare procedure ad evidenza pubblica per individuare il soggetto idoneo.

  Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: alla Società Ales S.p.a. con le seguenti: al soggetto identificato.
1-ter. 2. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 1, sostituire le parole: ad avvalersi della società Ales Spa con le seguenti: a bandire una gara al fine di individuare il soggetto idoneo.

  Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: alla società Ales Spa con le seguenti: alla società aggiudicatrice.
1-ter. 3. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: ad avvalersi della società Ales S.p.a., con le seguenti: a bandire una gara.

  Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: Società Ales S.p.a. con le seguenti: società aggiudicatrice.
1-ter. 4. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 1, sostituire le parole: ad avvalersi della società Ales S.p.a. con le seguenti: ad assumere personale con contratti a tempo determinato.
1-ter. 5. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 1, sostituire le parole: ad avvalersi della società Ales S.p.a. con le seguenti: assumere personale con contratti della durata triennale.
1-ter. 6. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 1, dopo le parole: ad avvalersi inserire le seguenti: di personale altamente qualificato.
1-ter. 7. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.

Pag. 58

  Al comma 1, dopo le parole: ad avvalersi inserire le seguenti: di personale qualificato.
1-ter. 8. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: della società Ales S.p.a. con le seguenti: di personale aggiuntivo.
1-ter. 9. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nei musei, nei parchi archeologici statali nonché negli altri istituti e luoghi della cultura con le seguenti: negli istituti e luoghi della cultura.
1-ter. 10. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.

  Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: a 5 milioni di euro nell'anno 2019,.

  Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le parole: a 5 milioni di euro per l'anno 2019 e le parole da: per l'anno 2019, a valere sulle risorse di cui all'articolo 2 fino a: legge 8 agosto 2019, n. 81 e,
1-ter. 11. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: nell'anno 2019, a 330.000 euro nell'anno 2020 e a 245.000 euro nell'anno 2021, con le seguenti: nell'anno 2020, a 330.000 euro nell'anno 2021 e a 245.000 euro nell'anno 2022.

  Conseguentemente, al comma 2, apportare le medesime modificazioni.
1-ter. 14. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 5 milioni di euro nell'anno 2019, a 330.000 euro nell'anno 2020 e a 245.00 euro nell'anno 2021, con le seguenti: 330.000 euro per il mese di dicembre dell'anno 2019, a 330.000 euro nell'anno 2020 e a 245.000 euro nell'anno 2021.
1-ter. 13. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 5 milioni di euro nell'anno 2019, a 330.000 euro nell'anno 2020 e a 245.00 euro nell'anno 2021 con le seguenti: 330.000 euro nell'anno 2019, a 330.000 euro nell'anno 2020 e a 245.000 euro nell'anno 2021.
1-ter. 12. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 4, dopo le parole: musei dotati di autonomia speciale inserire le seguenti: ad esclusione delle fondazioni museali.
1-ter. 15. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 4, dopo le parole: destinata al funzionamento inserire le seguenti: e alla valorizzazione.
1-ter. 16. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 4, dopo le parole: destinata al funzionamento inserire le seguenti:, alla sicurezza e alla conservazione.
1-ter. 17. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

Pag. 59

  Al comma 4, dopo le parole: destinata al funzionamento inserire le seguenti: e alla sicurezza.
*1-ter. 18. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
*1-ter. 19. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.

  Al comma 4, dopo le parole: destinata al funzionamento inserire le seguenti: e alla conservazione.
1-ter. 20. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 4, sopprimere le parole: in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
1-ter. 21. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 4, sostituire le parole da: in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 fino alla fine del comma con le seguenti: perseguendo le finalità di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa.
1-ter. 22. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 4, sostituire le parole: in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 con le seguenti: in osservanza di quanto previsto all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 in materia di valorizzazione del merito.
1-ter. 23. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 4, sostituire le parole: in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 con le seguenti: perseguendo le finalità di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 fra cui la garanzia di adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa.
1-ter. 24. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 4, sostituire le parole: in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 con le seguenti: perseguendo le finalità di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 fra cui la garanzia di adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.
1-ter. 25. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 4, sostituire le parole: in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 con le seguenti: perseguendo le finalità di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 fra cui la garanzia di adeguati livelli di efficienza, assicurando al contempo l'invarianza della spesa.
1-ter. 26. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

Pag. 60

  Al comma 4, sostituire le parole: in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 con le seguenti: perseguendo le finalità di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 fra cui la qualità dei servizi.
1-ter. 27. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 4, sostituire le parole: in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 con le seguenti: perseguendo le finalità di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 fra cui la semplificazione amministrativa.
1-ter. 28. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 4, sostituire le parole: in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 con le seguenti: nel rispetto di quanto previsto all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 in materia di adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.
1-ter. 29. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 4, sostituire le parole: in deroga all’ con le seguenti: nel rispetto dell’è.
1-ter. 30. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 4, sostituire le parole: particolari condizioni di lavoro con le seguenti: condizioni di lavoro usurante.
1-ter. 31. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 4, sostituire le parole: particolari condizioni di lavoro con le seguenti: condizioni di lavoro particolarmente gravoso.
1-ter. 32. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 4, sostituire le parole: particolari condizioni di lavoro con le seguenti: condizioni di lavoro particolarmente impegnativo.
1-ter. 33. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 4, sostituire le parole: particolari condizioni di lavoro con le seguenti: condizioni di lavoro inadeguate.
1-ter. 34. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 4, sostituire le parole: particolari condizioni di lavoro con le seguenti: condizioni di lavoro svolte in luoghi disagevoli.
1-ter. 35. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 4, dopo le parole: specifici progetti locali inserire le seguenti: di cui si informano le Commissioni parlamentari competenti.
1-ter. 36. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

Pag. 61

  Al comma 4, dopo le parole: in specifici progetti locali inserire le seguenti: trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari.
1-ter. 37. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.

  Al comma 4, dopo le parole: specifici progetti locali inserire le seguenti: pubblicati sul sito internet istituzionale del Ministero.
1-ter. 38. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 4, dopo le parole: in specifici progetti locali inserire le seguenti: resi noti sul sito internet del Ministero.
1-ter. 39. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.

  Al comma 4, dopo le parole: specifici progetti locali inserire le seguenti: che vengono segnalati sul sito internet del Ministero per la loro peculiarità.
1-ter. 40. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

ART. 1-quater.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sopprimere la lettera a);
   b) al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso 1-bis).
1-quater. 1. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.

ART. 2.

  Sopprimerlo.
*2. 1. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
*2. 2. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1, è sostituito dal seguente:
  «1. Al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono trasferite le funzioni esercitate dal Ministero dello sviluppo economico in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema Paese, ad eccezione delle attività funzionali all'accesso di beni e servizi italiani nei mercati esteri e all'attivazione degli strumenti europei di difesa dell'industria, di cui all'articolo 7 comma 1 punti c) e d) del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93. Al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono trasferite, a decorrere dal 1o gennaio 2020, le risorse umane, strumentali, compresa la sede, e finanziarie, compresa la gestione residui, della Direzione generale per il commercio internazionale del Ministero dello sviluppo economico, nei limiti e con le modalità di cui ai commi 2 e 3»;
   b) al comma 2 la parola: «sette» è sostituita dalla seguente: «sei» e la parola: «centoventitre» è sostituita dalla seguente: «centoventiquattro»;
   c) al comma 3 la parola «sette» è sostituita con la seguente: «sei»;
   d) la lettera a) del comma 4 è sostituita dalla seguente:
   «a) all'articolo 12, comma 1, dopo le parole: “trattati sull'Unione europea”, sono inserite le seguenti: “; di definizione delle Pag. 62strategie e degli interventi della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sostegno dell'internazionalizzazione del sistema Paese ad eccezione delle attività funzionali all'accesso di beni, servizi italiani nei mercati esteri e all'attivazione degli strumenti europei di difesa dell'industria, di cui all'articolo 7 comma 1 punti c) e d) del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, ferme restando le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dello sviluppo economico e delle regioni”»;
   e) la lettera c) del comma 4, è sostituita dalla seguente:
   « c) all'articolo 28:
    1) al comma 1, alla fine della lettera a) sono aggiunte le seguenti parole: “accesso di beni, servizi italiani nei mercati esteri e attivazione degli strumenti europei di difesa dell'industria”;
    2) al comma 1, la lettera b) è abrogata;
    3) al comma 2, sono soppresse le parole: “promozione di ricerche e raccolta di documentazione statistica per la definizione delle politiche di internazionalizzazione del sistema produttivo italiano; analisi di problemi concernenti gli scambi di beni e servizi e delle connesse esigenze di politica commerciale”».
2. 3. Prisco, Donzelli, Lollobrigida.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sopprimere il secondo periodo;
   b) al comma 2:
   « a) sostituire le parole: “è soppressa a decorrere dal 1o gennaio 2020 e i posti funzione di sette dirigenti di livello non generale sono trasferiti al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con conseguente istituzione di sette”, con le seguenti: “e i relativi posti funzione di un dirigente generale e nove dirigenti di livello non generale sono trasferiti a decorrere dal 1o gennaio 2020 al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con conseguente istituzione di nove”;
   b) sostituire le parole: “vice direttore generale e tre uffici di livello dirigenziale non generale da assegnare in via esclusiva al personale della carriera diplomatica in servizio”, con le seguenti: “direttore generale”;
   c) sostituire la parola: “diciannove”, con la seguente: “diciotto”;
   d) sostituire la parola: “centoventitré”, con la seguente: “centoventuno”».
2. 4. Prisco, Donzelli.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sostituire la parola: «2020», con la seguente: «2021»;
   b) al comma 2, sostituire la parola: «2020», con la seguente: «2021»;
   c) al comma 3:
   a) sostituire le parole: «trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto», con le seguenti: «il 30 novembre 2020»;
   b) sostituire le parole: «alle direzioni generali di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158,» con le seguenti: «alla Direzione generale per il commercio internazionale»;
   c) sostituire le parole: «4 settembre» con le seguenti: «31 dicembre»;
   d) sostituire le parole: «venticinque giorni dall'entrata in vigore del presente», con le seguenti: «15 gennaio 2020».
2. 5. Prisco, Donzelli.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sopprimere le parole: «della Direzione generale per il commercio Pag. 63internazionale del Ministero dello sviluppo economico,»;
   b) al comma 2:
    1) sostituire le parole: «è soppressa a decorrere dal 1o gennaio 2020 e i posti funzione di sette dirigenti di livello non generale sono trasferiti al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con conseguente istituzione di sette», con le seguenti: «e i relativi posti funzione di un dirigente generale e nove dirigenti di livello non generale sono trasferiti a decorrere dal 1o gennaio 2020 al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con conseguente istituzione di nove»;
    2) sostituire le parole: «sono altresì istituiti posti di vice direttore generale e tre uffici di livello dirigenziale non generale da assegnare in via esclusiva al personale della carriera diplomatica in servizio» con le seguenti: «altresì istituito un posto di direttore generale»;
    3) sostituire la parola: «diciannove», con la seguente: «diciotto»;
    4) sostituire la parola: «centoventitré», con la seguente: «centoventuno».
2. 6. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.

  Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:
   «Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, la Direzione generale per il commercio internazionale del Ministero dello sviluppo economico è rinominata “Direzione generale per il Made in Italy” e i relativi posti funzione di sette dirigenti di livello non generale sono trasferiti al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con conseguente istituzione di sette uffici di livello dirigenziale non generale presso la stessa amministrazione. Con successivo decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono stabilite le funzioni della “Direzione generale per il Made in Italy”, con particolare riguardo alla promozione e al sostegno dei marchi di qualità e sono altresì devolute alla Direzione le attribuzioni in materia di interventi e attuazione di politiche a tutela del Made in Italy già in capo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».
2. 7. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.

  Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: resta confermata nel numero massimo di diciannove, con le seguenti: è rideterminata in sedici.
2. 8. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: «assegnato alle direzioni generali di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, alla data del 4 settembre 2019», con le seguenti: «del Ministero dello sviluppo economico idoneo allo svolgimento delle funzioni trasferite»;
   b) dopo le parole: «una graduatoria, distinta tra personale dirigenziale e non, secondo», aggiungere le seguenti: «il criterio dell'esperienza professionale documentata e maturata nei ruoli ex Mincomes e Mincomint e nelle direzioni generali di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, nonché il criterio»;
   c) dopo le parole: «del personale con minore età anagrafica», aggiungere le seguenti: «tra quello assegnato alle direzioni generali di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, alla data del 4 settembre 2019»;Pag. 64
   d) dopo le parole «Il personale non dirigenziale trasferito», aggiungere le seguenti: «è inquadrato nei profili di “Funzionario economico, finanziario e commerciale” equiparato al profilo di “Primo Segretario di Legazione” o di “Collaboratore economico-finanziario e commerciale” a seconda dell'area di inquadramento e l'anzianità di servizio maturata al Ministero dello sviluppo economico. Inoltre,».
2. 9. Prisco, Donzelli.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: assegnato alle direzioni generali di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, alla data del 4 settembre 2019, con le seguenti: del Ministero dello sviluppo economico idoneo allo svolgimento delle funzioni trasferite.
2. 10. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.

  Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: una graduatoria, distinta tra personale dirigenziale e non, secondo, inserire le seguenti: il criterio dell'esperienza professionale documentata e maturata nei ruoli ex Mincomes e Mincomint e nelle direzioni generali di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, nonché.
2. 11. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.

  Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: del personale con minore età anagrafica, inserire le seguenti: tra quello assegnato alle direzioni generali di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, alla data del 4 settembre 2019.
2. 12. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.

  Al comma 3, quarto periodo dopo le parole: Il personale, inserire le seguenti: dirigenziale e.
*2. 13. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
*2. 15. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.

  Al comma 3, quarto periodo, dopo le parole: Il personale non dirigenziale trasferito, inserire le seguenti: è inquadrato nei profili di «Funzionario economico, finanziario e commerciale» o di «Collaboratore economico-finanziario e commerciale» a seconda dell'area di inquadramento e l'anzianità di servizio maturata al Ministero dello sviluppo economico e.
2. 14. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.

  Al comma 3, sopprimere il sesto periodo.
2. 16. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 3, sesto periodo, sostituire le parole da: alla scadenza dell'incarico biennale, fino alla fine del periodo con le seguenti: al 31 dicembre 2020.
2. 17. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 3, sesto periodo, sopprimere le parole da: che può essere rinnovato, fino alla fine periodo.
*2. 18. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
*2. 19. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.

Pag. 65

  Al comma 4, lettera c), sopprimere il punto 2).
2. 20. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.

  Sopprimere il comma 6.
2. 21. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.

  Al comma 6, lettera a), sopprimere le parole: e 23.
2. 22. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.

  Al comma 7 sostituire la parola: sessanta con la seguente: novanta.
2. 23. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.

  Al comma 7, sostituire le parole: d'intesa, per le materie di competenza, con il Ministero dello sviluppo economico con le seguenti: di concerto con il Ministero dello sviluppo economico.
2. 24. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.

  Sopprimere il comma 8.
2. 25. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.

  Al comma 9, sopprimere le lettere a), b) e c).
2. 26. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.

  Sopprimere i commi 10 e 10-bis.
2. 27. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Novelli, Ravetto.

  Sopprimere i commi 10-ter, 10-quater, 10-quinquies, 10-sexies e 10-septies.
2. 28. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.

  Sopprimere il comma 11.
2. 29. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.

  Sopprimere il comma 11-bis.
2. 30. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.

  Sopprimere il comma 12.
2. 31. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.

  Al comma 16 apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: 15 dicembre 2019 con le seguenti: 31 gennaio 2020;
   b) sostituire le parole: di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 98 con le seguenti: di cui all'articolo 17, comma 4-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. 32. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. Al fine di potenziare il sistema dei controlli in merito all'erogazione del beneficio di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito dalla legge 28 marzo Pag. 662019, n. 26, è istituito, presso il Ministero dell'Interno, una struttura tecnica, retta da un dirigente appartenente esclusivamente all'amministrazione dello Stato.
  2. La struttura di cui, al comma 1, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base delle rilevazioni fornite dall'INPS e dall'ANPAL, verifica, anche attraverso accertamenti a campione, che il beneficio di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 sia riconosciuto ed erogato secondo le modalità previste dalla legge.
  3. In deroga alla dotazione organica del Ministero dell'Interno sono assegnate dieci unità di personale, dotate delle necessarie competenze ed esperienze, di cui una con qualifica dirigenziale di livello generale, due con qualifica dirigenziale di livello non generale e sette funzioni di Area III del comparto funzioni centrali. Il personale di livello non dirigenziale è individuato tra il personale dei ruoli del Ministero dell'Interno ovvero, con trattamento economico complessivo a carico dell'amministrazione di destinazione, tra il personale dei ruoli delle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che viene collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e al quale si applicano l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e l'articolo 56, settimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Al conferimento degli incarichi dirigenziali di cui al primo periodo non si applicano i limiti percentuali previsti dall'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e i limiti riferiti alla durata previsti dall'articolo 19, comma 2, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.
2. 01. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.
(Inammissibile)

ART. 3.

  Sopprimere il comma 2.
3. 1. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 3, sostituire le parole da: euro 6.500.000 fino alla fine del comma con le seguenti: euro 8.000.000 per l'anno 2019, di euro 7.000.000 per l'anno 2020, di euro 6.000.000 per l'anno 2021 e di euro 7.000.000 per l'anno 2022.

  Conseguentemente, al comma 4, alinea, sostituire le parole da: euro 6.500.000 fino a: 2022 con le seguenti: euro 8.000.000 per l'anno 2019, di euro 7.000.000 per l'anno 2020, di euro 6.000.000 per l'anno 2021 e di euro 7.000.000 per l'anno 2022.
3. 2. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
  4-bis. Il Ministero dell'interno e il Ministero della giustizia, utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente , senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, accedono all'elenco dei soggetti richiedenti il beneficio di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al fine di controllare, attraverso accertamenti a campione, i casi in cui non può essere riconosciuto ed erogato il beneficio ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del medesimo decreto.

  4-ter. Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2, comma 1, lettera c-bis), le parole: «, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta,» sono soppresse; Pag. 67
   b) all'articolo 7, comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di condanna in via definitiva per i reati di cui al presente comma, nonché a seguito di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per gli stessi reati, il beneficio non può essere in alcun modo richiesto»; c) all'articolo 7, comma 11, le parole: «diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quarantotto mesi» e le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi».

  4-quater. Ai soggetti condannati in via definitiva per i reati di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, i quali alla data di entrata in vigore della presente disposizione percepiscano il reddito di cittadinanza, di cui al richiamato decreto-legge, si applica di diritto l'immediata decadenza dal beneficio. La decadenza è disposta dall'INPS secondo le modalità fissate dall'articolo 7, comma 10, del richiamato decreto-legge.
3. 3. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
(Inammissibile)

ART. 3-bis.

  Al comma 1, sostituire le parole: 60.500.000 con le seguenti: 112.000.000.

  Conseguentemente,

  1) al comma 2, sostituire l'elenco 1 allegato al presente decreto con il seguente:

Riduzione delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
(migliaia di euro)

Ministero

2019

2020

2021 e successivi

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 0  20.000 20.000
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 0  2.000 2.000
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 0  90.000 90.000
Totale  0  112.000 112.000

  2) al medesimo elenco 1:
   a) sopprimere le voci di missione del Ministero della giustizia, del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa;
   b) alla voce Ministero dell'economia e delle finanze – Missione 1. Politiche economico – finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29) apportare le seguenti variazioni:
   2020: 11.500;
   2021: 11.500;
   c) aggiungere la voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali-Missione 3.2 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, Pag. 68finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva – Programma Reddito di cittadinanza:
   2019: 0;
   2020: 90.000;
   2021: 90.000.
3-bis. 1. Molteni, Tonelli, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Stefani, Vinci.

  Al comma 1 sostituire le parole 60.500.000 con le seguenti: 112.000.000.

  Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni e integrazioni.
3-bis. 2. Molteni, Tonelli, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Stefani, Vinci.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 2, comma 1, lettera t) del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 la parola «analoghe» è sostituita dalla parola «identiche» e, dopo il punto 3, sono inseriti i seguenti:
    4) A far data dal 1o gennaio 2020 i funzionari del ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato risultati vincitori del concorso di cui al punto 1), in deroga a quanto ivi previsto, transitano, nell'ordine del ruolo vigente a tale data, nella carriera dei funzionari di Polizia di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 assumendo, con le decorrenze giuridiche ed economiche a margine specificate, le qualifiche di seguito indicate:
   a) vice commissario dalla data di inizio del corso di formazione;
   b) commissario dal termine del periodo applicativo di un mese;
   c) commissario capo dal termine del periodo formativo di due mesi;
    5) I funzionari di cui al punto precedente, trascorsi sei anni dalla data di decorrenza della qualifica di commissario capo, conseguono la promozione alla qualifica di vice questore aggiunto, nei limiti vigenti della dotazione organica prevista dalla Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, accedendo ai posti riservati al personale di cui alla lettera b) dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 mediante la partecipazione, con le modalità previste dalla precedente lettera a), ad uno scrutinio per merito comparativo e superamento del corso di formazione dirigenziale della durata non superiore a tre mesi, con esame finale;
    6) Ai sensi dell'articolo 6-bis del medesimo d.P.R. 334 del 2000, i funzionari di cui al punto precedente conseguono la promozione alla qualifica di vice questore a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, dopo cinque anni di effettivo servizio nella qualifica;
    7) Dall'applicazione dei precedenti punti 5) e 6) non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio dello Stato;
    8) Agli oneri derivanti dal punto 4), calcolati in euro 974.172 per l'anno 2018, euro 3.895.410 per l'anno 2019, euro 4.714.959 per l'anno 2020, euro 1.817.268 per l'anno 2021 ed euro 56.573 per l'anno 2022, si provvede a valere sull'incremento del fondo di cui all'articolo 35 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2018, n. 132, disposto dal presente articolo.
3-bis. 11. Calabria, Sisto, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione.
(Inammissibile)

Pag. 69

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 sono inseriti i seguenti:
  2. I funzionari del ruolo direttivo tecnico ad esaurimento della Polizia di Stato vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera nn) transitano nella carriera dei funzionari tecnici di Polizia di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 assumendo, con le decorrenze giuridiche ed economiche a margine specificate, le qualifiche di seguito indicate:
   a) vice commissario tecnico dalla data di inizio del corso di formazione;
   b) commissario tecnico dal termine del periodo applicativo di un mese;
   c) commissario capo tecnico dal termine del periodo formativo i funzionari che, indipendentemente dal settore per cui hanno concorso, rivestivano la qualifica di perito superiore alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 334 del 2000.

  3. I funzionari tecnici di cui al comma precedente conseguono la promozione alla qualifica di direttore tecnico capo a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, dopo sette anni dalla promozione alla qualifica di commissario tecnico capo e la promozione alla qualifica di direttore tecnico superiore a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, dopo cinque anni di effettivo servizio nella qualifica e nell'ambito dei limiti di organico previsti dalla Tabella A, allegata al d.P.R. 24 aprile 1982, n. 337.
  4. Dall'applicazione del comma 3 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio dello Stato.
  5. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede a valere sull'incremento del fondo di cui all'articolo 35 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2018, n. 132, disposto dal presente articolo.
3-bis. 12. Calabria, Sisto, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. (Trasferimento a domanda di direttivi della Polizia di Stato ad altre amministrazioni.)

  1. Entro il 1o settembre 2020 è consentito, a domanda degli interessati e previa intesa tra le amministrazioni interessate, il trasferimento degli appartenenti alla Polizia di Stato che rivestano la qualifica di vice commissario, commissario e commissario capo, nelle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 nei limiti dei posti disponibili nelle rispettive piante organiche per le corrispondenti qualifiche o gradi, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e senza nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio dello Stato.
  2. Il trasferimento viene effettuato salvo rifiuto dell'amministrazione destinataria dell'istanza, da esprimere entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza medesima.
  3. Qualora il trattamento economico dell'amministrazione di destinazione sia inferiore a quello percepito nell'amministrazione di provenienza, al dipendente trasferito è attribuito, fino al suo riassorbimento, un assegno ad personam di importo corrispondente alla differenza di trattamento.
3-bis. 13. Calabria, Sisto, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione
(Inammissibile)

Pag. 70

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 sono inseriti i seguenti:
  2. Ai funzionari vincitori del concorso di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t) e del concorso di cui all'articolo 2, comma 1, lettera nn) che, indipendentemente dal settore per cui hanno concorso, rivestivano la qualifica di perito superiore alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 334 del 2000 sono attribuiti, fino all'eventuale conseguimento della qualifica, rispettivamente, di vice questore o di direttore tecnico capo, a decorrere dal 1o gennaio 2020, gli assegni personali di riordino di cui all'articolo 45, commi 7 e 8, nonché l'assegno funzionale di cui al comma 9 del medesimo articolo 45.

  3. Agli oneri derivanti dal comma precedente si provvede a valere sull'incremento del fondo di cui all'articolo 35 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2018, n. 132, disposto dal presente articolo.
3-bis. 14. Calabria, Sisto, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il comma 5 dell'articolo 45 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 è sostituito dal seguente:
  5. Al personale delle Forze di polizia che, per effetto delle disposizioni del presente decreto, per ciascuna delle voci che compongono il trattamento fisso e continuativo percepisce un importo inferiore a quello in godimento prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto, è attribuito un assegno personale, utile ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita e della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177 e successive modificazioni, pari alla somma di ciascuna di tali differenze, da riassorbire all'atto della promozione alla qualifica o grado superiori. Analogo emolumento, pari alla somma delle differenze su ciascuna voce retributiva fissa e continuativa, è attribuito allo stesso personale che, in caso di passaggio a qualifiche o gradi degli stessi o di diversi ruoli, per ciascuna delle voci che compongono il trattamento fisso e continuativo, percepisce un importo inferiore a quello in godimento prima del passaggio. In caso di transito ai ruoli civili che comporti il pagamento di un trattamento fisso e continuativo inferiore a quello in godimento è altresì attribuito un assegno personale, utile ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita e della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177 e successive modificazioni, pari alla differenza, da riassorbire all'atto della promozione alla qualifica o grado superiori. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sull'incremento del fondo di cui all'articolo 35 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2018, n. 132, disposto dal presente articolo.
3-bis. 15. Calabria, Sisto, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. (Copertura delle spese conseguenti a infortunio sul lavoro degli appartenenti alle Forze di polizia, alle Forze armate ed al Corpo dei vigili del fuoco).

  1. Tutte le spese di assistenza e cura, non coperte da assicurazione Inail e comunque connesse agli infortuni sul lavoro subiti dal personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, alle Forze armate ed al Corpo Pag. 71nazionale dei vigili del fuoco, ivi compreso quello volontario o con rapporto d'impiego a tempo determinato, sono poste a carico del Servizio sanitario nazionale.
  2. Agli oneri derivanti dal comma precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3-bis. 16. Calabria, Sisto, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 2, comma 2, penultimo periodo,·del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, le parole: «privilegiando l'impiego dei vice commissari e dei commissari come addetti, nonché nell'ambito degli uffici o reparti che svolgono compiti di ordine e sicurezza pubblica e di controllo del territorio e di quelli dei comparti di specialità e dei reparti specialistici sono soppresse. La presente disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio dello Stato».
3-bis. 17. Calabria, Sisto, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione
(Inammissibile)

  Sopprimere il comma 2.
3-bis. 3. Molteni, Tonelli, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Stefani, Vinci.

  Sostituire il comma 2, con il seguente: Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni e integrazioni.
3-bis. 5. Molteni, Tonelli, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Stefani, Vinci.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
   Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni e integrazioni.
3-bis. 4. Molteni, Tonelli, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Stefani, Vinci.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
   Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni e integrazioni.
3-bis. 6. Molteni, Tonelli, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Stefani, Vinci.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
   Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni e integrazioni.
3-bis. 7. Molteni, Tonelli, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Stefani, Vinci.

Pag. 72

  Al comma 2, sostituire l'elenco allegato al presente decreto con il seguente:

Riduzione delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
(migliaia di euro)

Ministero

2019

2020

2021 e successivi

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 0  10.000 10.000
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 0  1.000 1.000
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 0  49.500 49.500
Totale  0  60.500 60.500

  Conseguentemente, al medesimo elenco 1 sopprimere le voci di missione del Ministero della giustizia, del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa e inserire la seguente:
   Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Missione 3.2 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva – Programma Reddito di cittadinanza:
   2019: 0;
   2020: 49.500;
   2021: 49.500.
3-bis. 10. Molteni, Tonelli, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Stefani, Vinci.

  Al comma 2, sostituire l'elenco allegato al presente decreto con il seguente:

Riduzione delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
(migliaia di euro)

Ministero

2019

2020

2021 e successivi

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 0  60.500 60.500
Totale  0  60.500 60.500
Pag. 73

  Conseguentemente, al medesimo elenco 1 sopprimere le voci di missione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero della giustizia, del Ministero dell'interno, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero della difesa e inserire la seguente:

   Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Missione 3.2 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva – Programma Reddito di cittadinanza:
   2019: 0;
   2020: 60.500;
   2021: 60.500.
3-bis. 8. Molteni, Tonelli, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Stefani, Vinci.

  Al comma 2, sostituire l'elenco allegato al presente decreto con il seguente:

Riduzione delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
(migliaia di euro)

Ministero

2019

2020

2021 e successivi

MINISTERO DEL ECONOMIA E DELLE FINANZE 0  60.500 60.500
Totale  0  60.500 60.500

  Conseguentemente, al medesimo elenco 1:
   a) sopprimere le voci di missione del Ministero della giustizia, del Ministero dell'interno, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero della difesa;
   b) alla voce Ministero dell'economia e delle finanze-Missione 1. Politiche economico – finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29) apportare le seguenti variazioni:
   2020: 40.500;
   2021: 40.500;

   c) alla Missione 1.2 Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (3) apportare le seguenti variazioni:
   2020: 20.000;
   2021: 20.000.
3-bis. 9. Molteni, Tonelli, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Stefani, Vinci.

ART. 4.

  Sopprimerlo.
4. 1. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 1 sopprimere le parole: operante alle dirette dipendenze del Ministro e.
4. 2. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.

Pag. 74

  Al comma 1, sostituire le parole: operante alle dirette dipendenze del Ministro e con le seguenti: operante in modo indipendente dal Ministro in un'ottica di trasparenza e imparzialità e controllata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4. 3. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: In deroga alla con le seguenti: Nei limiti della.
4. 4. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 3, primo periodo apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire la parola: quindici con la seguente: dieci;
   b) sostituire la parola: dodici con la seguente: sette.
4. 5. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: due con qualifica con le seguenti: uno con qualifica.
4. 6. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: di livello aggiungere le seguenti: dirigenziale e.
4. 7. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 3, sopprimere il terzo periodo.
4. 8. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole da: e i limiti riferiti fino alla fine del periodo, con le seguenti: In deroga ai limiti riferiti alla durata previsti dall'articolo 19, comma 2, secondo periodo del decreto legislativo n. 165 del 2001, gli incarichi dirigenziali hanno durata annuale.
4. 9. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli incarichi dirigenziali hanno la medesima durata della Struttura prevista dal comma 1 del presente articolo.
4. 10. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli incarichi dirigenziali terminano alla data del 31 dicembre 2020.
4. 11. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Per tutta la durata dell'attività e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, in aggiunta al contingente di cui al comma 3, la Struttura tecnica di cui al comma 1 può avvalersi fino ad un massimo di 12 esperti o consulenti, nominati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel limite massimo di spesa di 144.000 euro per il 2019 e di euro 480.000 per il 2020, con Pag. 75retribuzione annua cadauno non superiore a 40.000 euro.
4. 12. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. A decorrere dal 1o gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, in aggiunta al contingente di cui al comma 3 la Struttura tecnica di cui al comma 1, può avvalersi fino ad un massimo di 8 esperti o consulenti, nominati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i cui compensi annui non possono superare l'importo di 40.000 euro ciascuno.
4. 13. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: 144.000 euro con le seguenti: 100.000 euro;
   b) sostituire le parole: 480.000 euro con le seguenti: 200.000 euro;
   c) sostituire le parole: dodici esperti o consulenti con le seguenti: sette esperti consulenti.
4. 14. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.

  Al comma 4, sostituire le parole: nel limite di spesa di 144.000 euro per il 2019 e di euro 480.000 per il 2020 con le seguenti: nel limite massimo di spesa di 100.000 euro per il 2019 e di euro 300.000 per il 2020.
4. 15. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Sopprimere il comma 5.
4. 16. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.

  Al comma 5, premettere le seguenti parole: Considerate la manifesta necessità e l'urgenza che ne giustificano la decretazione d'urgenza,.
4. 17. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 5 sostituire le parole: fino al 31 luglio 2020 con le seguenti: fino al 31 marzo 2020.
4. 18. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.

  Al comma 5 sostituire le parole: 31 luglio 2020 con le seguenti: 30 giugno 2020.
4. 19. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 6-bis, lettera a), sostituire le parole: Fermi i con le seguenti: In aggiunta ai.
4. 20. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 6-bis, lettera a), dopo la parola: Fermi aggiungere la seguente: restando.
4. 21. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 6-bis, lettera a), dopo le parole: in materia di sicurezza inserire le seguenti: previsti dalla normativa vigente.
4. 22. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

Pag. 76

  Al comma 6-bis, lettera a), sostituire le parole: promuove e assicura la vigilanza con le seguenti: garantisce e vigila.
4. 23. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 6-bis, lettera a), sostituire le parole: e assicura con le seguenti: e garantisce.
4. 24. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 6-bis, lettera b), sostituire le parole da: Per le medesime finalità di cui primo periodo fino alla fine del periodo con le seguenti: Al fine di assicurare il corretto svolgimento delle proprie funzioni, all'Agenzia è garantito l'accesso incondizionato alle infrastrutture, ai cantieri, alle sedi legali e operative degli enti proprietari e dei gestori delle infrastrutture stradali e autostradali, nonché a tutta la documentazione pertinente.
4. 25. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 6-bis, la lettera b), sostituire le parole: Per le medesime finalità di cui al primo comma con le seguenti: Ai fini dell'esercizio delle funzioni e delle attività attribuite all'Agenzia,.
4. 26. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

ART. 5.

  Sopprimerlo.
*5. 1. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.
*5. 2. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 1, sostituire le parole: Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a due con le seguenti: I dipartimenti sono determinati nel numero di due, di cui uno dedicato alle attività di risanamento ambientale ed economia circolare e l'altro dedicato ai processi di miglioramento della qualità dell'aria e di crescita sostenibile.
5. 3. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 1, sostituire le parole: Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a due con le seguenti: I dipartimenti sono determinati nel numero di due, di cui uno dedicato alle attività di risanamento ambientale, dissesto idrogeologico ed eventi sismici e l'altro dedicato ai processi di miglioramenti della qualità dell'aria e di crescita sostenibile.
5. 4. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 1, sostituire le parole: non può essere superiore a due con le seguenti: è pari a due.
*5. 5. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
*5. 6. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.

  Sopprimere il comma 2.
5. 7. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

Pag. 77

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Al fine di attuare il riordino dell'organizzazione del Ministero, con riferimento agli adeguamenti conseguenti alle disposizioni di cui al presente articolo, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il regolamento di organizzazione, ivi incluso quello degli uffici di diretta collaborazione, viene adottato secondo quanto stabilito dall'articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988, con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia.
5. 8. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 2, sostituire le parole: di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97 con le seguenti: di cui all'articolo 17, comma 4-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400.
5. 9. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.

ART. 6.

  Apportare le seguenti modificazioni:
    1) sostituire la lettera a) con la seguente: il primo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine di consentire una maggiore efficacia dell'azione amministrativa svolta a livello periferico dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, la dotazione organica del medesimo Ministero è incrementata di quattro posti dirigenziali di livello generale, da assegnare uno per ciascun Ufficio Scolastico Regionale della Basilicata, del Friuli Venezia Giulia, del Molise e dell'Umbria.»;
    2) alla lettera b) sostituire le parole: 31 ottobre 2019 con le seguenti: 31 dicembre 2019.
6. 1. Prisco, Donzelli.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
6. 2. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.

ART. 7.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo il comma 31, è inserito il seguente:
  «31-bis. Le disposizioni di cui al comma 31, primo e terzo periodo, si applicano anche nel caso di inottemperanza agli ordini impartiti dall'Autorità nell'esercizio delle sue funzioni di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi sulle reti di comunicazione elettronica».

  1-ter. All'articolo 2 della legge 20 novembre 2017, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Qualora per impedire gravi e manifeste violazioni dei diritti d'autore o dei diritti connessi sia necessario intervenire con estrema urgenza, su istanza dei titolari dei diritti l'Autorità può ordinare in via cautelare ai prestatori di servizi della società dell'informazione, con provvedimento adottato tempestivamente e senza contraddittorio, la disabilitazione dell'accesso ai contenuti diffusi in diretta da fornitori abusivi di servizi di media attraverso il blocco, anche congiunto, degli indirizzi IP e dei relativi nomi a dominio. Il blocco è limitato al periodo in cui sono diffusi i contenuti in diretta. Con lo stesso provvedimento può essere ordinato il blocco di una pluralità di contenuti diffusi nella stessa giornata di programmazione o anche in più giornate, qualora si tratti di eventi sportivi».
   b) il comma 2 è sostituito dal seguente:Pag. 78
  «2. L'Autorità disciplina con proprio regolamento le modalità con le quali i provvedimenti cautelari di cui ai commi 1 e 1-bis sono adottati e comunicati ai soggetti interessati, nonché i soggetti legittimati a proporre reclamo avverso i provvedimenti medesimi, i termini nei quali i reclami devono essere proposti e le procedure attraverso le quali sono adottate le decisioni definitive dell'Autorità».
7. 1. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Misure urgenti per favorire la speditezza ed economicità dell'azione amministrativa)

  1. Al fine di rafforzare il sistema dei controlli in materia di appalti pubblici e favorire la speditezza ed economicità dell'azione amministrativa, la Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità di cui all'articolo 3 della legge 4 gennaio 1994, n. 20, sugli atti di aggiudicazione, comunque denominati, e di affidamento dei contratti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 relativi a lavori di importo pari o superiore alle soglie comunitarie, adottati da Amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici nazionali nonché sulle varianti in corso d'opera ai medesimi contratti di importo eccedente il venti per cento dell'importo originario del contratto. Le varianti di cui al periodo precedente sono trasmesse dal RUP alla Corte dei conti, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita relazione del responsabile unico del procedimento, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante. In tutti i casi in cui il provvedimento e gli atti del relativo procedimento sottoposti al controllo acquistano efficacia, ciò spiega effetto anche ai fini dell'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Si applicano, per ogni altro aspetto, le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 4 gennaio 1994, n. 20. Le amministrazioni regionali e i loro enti strumentali, gli enti locali territoriali e i loro enti strumentali, le università e le altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede in ambito regionale, hanno facoltà di sottoporre gli atti di cui ai primi due periodi del presente comma di importo pari al venti per cento delle soglie comunitarie al controllo preventivo di legittimità della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti territorialmente competente, nel rispetto delle disposizioni di cui ai precedenti periodi. Con regolamento del Consiglio di Presidenza, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono adottate le misure organizzative necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  2. All'articolo 106, comma 14, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel secondo periodo dopo le parole: «pari o superiore alla soglia comunitaria,» sono aggiunte le parole: «stipulati da soggetti diversi dalle Amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici nazionali, ovvero da soggetti che non si siano avvalsi della facoltà di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104».
7. 01. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
(Inammissibile)

Pag. 79

ALLEGATO 2

Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori (C. 1524 e abb.).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminata la proposta di legge C. 1524 Dori, recante modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori, adottata quale testo base, nel testo risultante al termine dell'esame degli emendamenti, alla quale è abbinata la proposta di legge C. 1834 Meloni;
   sottolineato come l'intervento legislativo in esame sia volto a favorire la prevenzione e il contrasto degli episodi riconducibili al bullismo in tutte le sue forme, rafforzando gli strumenti di tutela delle vittime, prevedendo, accanto a misure di carattere socio-educativo, anche l'impiego di strumenti di repressione penale;

rilevato, per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento sia riconducibile alla materia «ordinamento civile e penale», attribuita alla competenza legislativa esclusiva statale, in base all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, nonché alla materia «istruzione», le cui norme generali sono riservate alla competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione;
   considerato che l'articolo 3, comma 1, lettera a), del testo in esame interviene sull'articolo 1, comma 1, della legge n. 71 del 2017 per estendere il campo d'applicazione di tale legge, dalla prevenzione e contrasto del solo cyberbullismo, anche alla prevenzione e contrasto del bullismo,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.