CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 6 novembre 2019
268.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO

Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori (C. 1524 Dori e C. 1834 Meloni).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

  Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:
   a) al primo comma, dopo le parole: «abitudini di vita», sono aggiunte le seguenti: «ovvero da porlo in una condizione di emarginazione».
1. 30. Dori, Bazoli, Annibali, Conte, Emanuela Rossini, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere le parole: tre o.
*1. 31. Dori, Bazoli, Annibali, Conte, Emanuela Rossini, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere le parole: tre o.
*1. 8. (Nuova formulazione) Varchi.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere le parole: tre o.
*1. 19. (Nuova formulazione) Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Spena, Marrocco, Versace, Fiorini, Zanella.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).
**1. 25. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Spena, Marrocco, Versace, Fiorini, Zanella.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).
**1. 5. Bazoli, Piccoli Nardelli, Carnevali, Bordo, Verini, Vazio, Miceli, Zan, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schirò, Di Giorgi, Ciampi, Prestipino, Rossi, Orfini.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).
**1. 14. Conte, Dori, Bazoli, Annibali, Emanuela Rossini.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
1. 50. La Relatrice.

  Al comma 1, aggiungere, infine, la seguente lettera:
   d) dopo il terzo comma è inserito il seguente:
  «Con la sentenza definitiva di condanna è sempre disposta la confisca degli Pag. 65strumenti informatici e telematici utilizzati per commettere il reato».
1. 20. (Nuova formulazione) Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Spena, Marrocco, Versace, Fiorini, Zanella.

ART. 2.

  Al comma 1, capoverso «Art. 731», sostituire le parole: da euro 500 a euro 5.000 con le seguenti: da 100 a 1.000 euro.
*2. 1. (Nuova formulazione) Bazoli, Piccoli Nardelli, Carnevali, Bordo, Verini, Vazio, Miceli, Zan, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schirò, Di Giorgi, Ciampi, Prestipino, Rossi, Orfini.

  Al comma 1, capoverso «Art. 731», sostituire le parole: da euro 500 a euro 5.000 con le seguenti: da 100 a 1.000 euro.
*2. 5. (Nuova formulazione) Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Spena, Marrocco, Versace, Fiorini, Zanella.

  Al comma 1, capoverso «Art. 731», dopo le parole: responsabilità genitoriale, aggiungere le seguenti: o chiunque ne eserciti le funzioni.
2. 6. Dori, Bazoli, Annibali, Conte, Emanuela Rossini, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

ART. 3.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
   0a) all'articolo 1, il comma 1 è sostituito con il seguente: «La presente legge è volta a prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni in particolare con azioni di carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, privilegiando azioni di carattere formativo ed educativo ed assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche».

  Conseguentemente, al medesimo articolo, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) le parole: «fenomeni di cyberbullismo» sono sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti: «fenomeni di bullismo e di cyberbullismo».
3. 2. (Nuova formulazione) Carnevali, Rizzo Nervo, Siani.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
   0a) all'articolo 4:
    1) al comma 1, le parole: «per la prevenzione e il contrasto» sono sostituite dalle seguenti: «recanti anche le procedure per la prevenzione e il contrasto del bullismo e»;
    2) al comma 3, dopo la parola: «autonomia», aggiungere le seguenti: «recepisce nel proprio Regolamento di Istituto le linee di orientamento di cui al primo comma anche con riferimento alle procedure da adottare per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo».

  Conseguentemente:
   a) alla lettera a), n. 1), capoverso 1, primo periodo, sostituire le parole da: «in applicazione della normativa vigente», fino alla fine, con le seguenti: «anche in applicazione della normativa vigente e delle disposizioni del comma 2 del presente articolo, applica le procedure previste dalle linee di orientamento di cui Pag. 66all'articolo 4 della presente legge. Nel contempo informa tempestivamente i genitori dei minori coinvolti o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale e promuove adeguate iniziative di carattere educativo nei riguardi dei minori medesimi, anche con l'eventuale coinvolgimento del gruppo classe. Nei casi più gravi ovvero se si tratti di condotte non occasionali o comunque quando non si riscontrino esiti positivi in relazione alle iniziative di carattere educativo adottate dall'istituzione scolastica, il Dirigente scolastico valuta se coinvolgere i rappresentanti dei servizi sociali e sanitari al fine di predisporre percorsi personalizzati per l'assistenza delle vittime e per l'accompagnamento rieducativo degli autori degli atti medesimi ovvero valuta se sussistano i presupposti per attivare le misure rieducative di cui all'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835»;
   b) alla lettera a), sostituire il numero 2), con il seguente: al comma 2, le parole: «con specifici riferimenti a condotte di» sono sostituite con le seguenti: «dalle procedure indicate dalle linee di orientamento di cui all'articolo 4 della presente legge, con specifici riferimenti a condotte di bullismo e di».
3. 17. (Nuova formulazione) Dori, Bazoli, Annibali, Conte, Emanuela Rossini, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*3. 4. Carnevali, Rizzo Nervo, Siani.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*3. 5. Bazoli, Piccoli Nardelli, Carnevali, Bordo, Verini, Vazio, Miceli, Zan, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schirò, Di Giorgi, Ciampi, Prestipino, Rossi, Orfini.

ART. 4.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 25», apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, sopprimere le seguenti parole: che non può essere superiore a dodici mesi, prorogabili di ulteriori dodici mesi per una sola volta;
   b) al comma 4, alinea, primo periodo, dopo le parole: intervento educativo, aggiungere le seguenti: e comunque con cadenza annuale;
   c) al comma 4, numero 2), sostituire la parola: proroga, con la seguente: continuazione.
4. 17. Massimo Enrico Baroni, Dori.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 25», comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: territoriale.

  Conseguentemente, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 25», comma 4, primo periodo, sopprimere la parola: territoriale.
4. 19. Dori, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 25», comma 3, primo periodo, dopo le parole: Il competente servizio sociale inserire le seguenti: coinvolgendo ove possibile il genitore o l'esercente la responsabilità genitoriale.
4. 4. (Nuova formulazione) Potenti, Turri, Bisa, Tateo, Morrone, Paolini, Cantalamessa, Marchetti, Di Muro.

Pag. 67

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 25», comma 4, secondo periodo, dopo la parola: può inserire le seguenti: in via alternativa.
4. 20. Dori, Bazoli, Annibali, Conte, Emanuela Rossini, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 25», comma 4, numero 4) aggiungere in fine le seguenti parole: qualora gli interventi previsti dai numeri precedenti appaiano inadeguati.
4. 9. (Nuova formulazione) Annibali, Ferri, Vitiello.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 25», sostituire il comma 5, con il seguente:
  5. I provvedimenti previsti dai commi precedenti sono deliberati in camera di consiglio, previo ascolto del minorenne che abbia compiuto gli anni dodici, o anche di età inferiore ove capace di discernimento, e sentiti i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale e il pubblico ministero. Nel procedimento è consentita l'assistenza del difensore. Le spese di affidamento o di collocamento in comunità, da anticiparsi dall'erario, sono a carico dei genitori. In mancanza dei genitori sono tenuti a rimborsare le spese gli esercenti la tutela, quando il patrimonio del minore lo consente.
4. 21. (Nuova formulazione) Dori, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 25», sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Il Procuratore della Repubblica, quando abbia acquisito la notizia che un minore degli anni 18 dà manifeste prove di irregolarità della condotta o del carattere ovvero assume condotte aggressive, anche in gruppo, nei confronti di persone, animali o cose ovvero lesive della dignità altrui, assunte le necessarie informazioni, può riferire i fatti al tribunale per i minorenni, il quale può disporre, con decreto motivato, l'attivazione di un percorso di mediazione oppure lo svolgimento di un progetto di intervento con finalità rieducativa e riparativa sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali.
4. 16. (Ulteriore nuova formulazione) La Relatrice.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 25», comma 1, dopo le parole: decreto motivato aggiungere le seguenti: previo ascolto, del minore, dei genitori o dell'esercente la responsabilità genitoriale.
4. 5. Annibali, Ferri, Vitiello.

  Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
   e) all'articolo 29 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al terzo comma, le parole: «ad una delle misure di cui al n. 2 dell'articolo 25» sono sostituite dalle seguenti: «alla misura prevista dall'articolo 25, comma 4, numero 4)»;
    2) al quarto comma l'ultimo periodo è soppresso;
    3) dopo l'articolo 29, è aggiunto il seguente:
  «Art. 29-bis. (Prosieguo amministrativo). Quando un minore, al compimento della maggiore età, necessita di un prolungato supporto educativo e/o terapeutico volto alla realizzazione di un progetto di autonomia, o comunque al completamento di un percorso educativo già intrapreso, il tribunale per i minorenni può assumere, previo consenso dell'interessato, con decreto motivato, uno dei provvedimenti contemplati negli articoli 25 e 25-bis, ovvero Pag. 68disporne la prosecuzione, ove già adottati, comunque non oltre il compimento del venticinquesimo anno d'età».
4. 12. (Nuova formulazione) Emanuela Rossini, Dori, Conte.

ART. 5.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

  1. Al fine di valutare e monitorare la percezione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo ed esaminare il clima della classe, il MIUR, attraverso proprie piattaforme nazionali di formazione e monitoraggio, mette a disposizione delle scuole strumenti di valutazione e questionari da somministrare a docenti e studenti, al fine di valutare l'estensione dei fenomeni tra gli studenti, la percezione dei fenomeni da parte dei docenti e dei Dirigenti scolastici, nonché la qualità del clima della classe nei rispettivi istituti.
  2. Ogni istituzione scolastica dovrà quindi elaborare, utilizzando i dati raccolti, un report personalizzato per ciascun Istituto, che potrà essere messo a disposizione dei Consigli di Classe, per tutte le valutazioni di merito e per predisporre conseguenti azioni di miglioramento del clima della classe.
  3. A partire dall'anno scolastico 2020/2021, ed entro il 30 ottobre di ogni anno scolastico, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è tenuto ad informare le istituzioni scolastiche degli strumenti di monitoraggio e dei questionari presenti sulla piattaforma dedicata.
5. 03. Casa, Dori, Lattanzio.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Educazione in materia di intelligenza emotiva)

  1. Al fine di prevenire e contrastare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo è implementata la Piattaforma Elisa, piattaforma e-learning predisposta per la formazione dedicata ai docenti referenti del bullismo e cyberbullismo, e sono predisposti moduli di formazione specifici relativi all'educazione emotiva che mirino a sviluppare relazioni positive tra pari, gestire positivamente le relazioni in essere in modo da prevenire e gestire i conflitti e affiancare competenze a favore della comunicazione non violenta.
  2. Per le esigenze connesse allo svolgimento delle attività di formazione in ambito scolastico finalizzate alla promozione dell'educazione emotiva, della comunicazione non violenta dei conflitti tra pari e all'acquisizione di competenze sociali adeguate, attraverso un'implementazione della Piattaforma Elisa o progetti pilota, sono stanziate risorse pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a valere sul fondo di cui al comma 202, articolo 1, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
5. 02. Gallo, Dori, Lattanzio, Casa.

ART. 6.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.

  1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia – è assicurato un servizio per l'assistenza delle vittime di atti di bullismo e cyberbullismo mediante il numero pubblico emergenza infanzia 114, accessibile gratuitamente e attivo nell'intero arco delle ventiquattro ore con i seguenti compiti:
   a) fornire alle vittime un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica da parte di personale dotato di adeguate competenze;Pag. 69
   b) nei casi di urgenza, informare prontamente l'organo di polizia competente degli atti di bullismo e cyberbullismo segnalati.

  2. Per l'accesso al servizio di cui al comma 1, viene promossa dal Ministro dell'innovazione tecnologica e la digitalizzazione la predisposizione di un'applicazione informatica che possa essere installata gratuitamente nei dispositivi mobili, dotata di una funzione di geolocalizzazione, attivabile previo consenso dell'utilizzatore, nonché di un servizio di messaggistica istantanea.
6. 6. (Nuova formulazione) Annibali, Ferri, Vitiello.

  Al comma 1, lettera a) dopo le parole: fornire alle vittime, aggiungere le seguenti:, ovvero alle persone congiunte o legate da relazione affettiva.
6. 5. Tateo, Bisa, Turri, Potenti, Morrone, Paolini, Cantalamessa, Marchetti, Di Muro.