CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 5 novembre 2019
267.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Modifiche al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura (C. 1027 Ciprini)

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  All'emendamento 1.1 della Relatrice, al comma 1, lettera b), sostituire le parole: Detti contratti con le seguenti: I contratti di detti impiegati temporanei.
0. 1. 1. 1. Zangrillo, Cannatelli.
(Approvato)

  All'emendamento 1.1. della Relatrice, al comma 1, lettera e), capoverso articolo 157, comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: , comprensive di tutti i benefìci aggiuntivi,.
0. 1. 1. 2. Zangrillo, Cannatelli.

  All'emendamento 1.1. della Relatrice, al comma 1, lettera e), capoverso articolo 157, comma 1, primo periodo, sostituire la parola: compiti con le seguenti: mansioni lavorative.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: a quelli svolti con le seguenti: a quelle svolte.
0. 1. 1. 3. Zangrillo, Cannatelli.
(Approvato)

  All'emendamento 1.1. della Relatrice, al comma 1, lettera e), capoverso articolo 157, comma 1, sopprimere il secondo periodo.

  Conseguentemente, al medesimo comma, terzo periodo, sopprimere le parole da:, anche sulla scorta fino alla fine del periodo.
0. 1. 1. 4. Zangrillo, Cannatelli.

  All'emendamento 1.1. della Relatrice, al comma 1, lettera e), capoverso articolo 157, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: ove possibile, aggiungere le seguenti: nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e previa selezione tramite gara a evidenza pubblica,.
0. 1. 1. 5. Zangrillo, Cannatelli.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 152, primo comma, le parole «e gli istituti italiani di cultura» sono sostituite dalle seguenti «, gli istituti italiani di cultura e le delegazioni diplomatiche speciali»;
   b) all'articolo 153, primo comma, le parole «e gli istituti italiani di cultura» sono sostituite dalle seguenti: «, gli istituti italiani di cultura e le delegazioni diplomatiche speciali» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Detti contratti sono Pag. 81suscettibili, in caso di perdurante assenza del dipendente, di un solo rinnovo per un periodo non superiore a sei mesi.»;
   c) all'articolo 154, secondo comma, le parole: «classe accertano, sentite anche» sono sostituite dalle seguenti: «categoria o le delegazioni diplomatiche speciali accertano annualmente, sentite»;
   d) all'articolo 155, terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le graduatorie risultanti dalle prove d'esame di cui al presente comma hanno validità per diciotto mesi dalla data della loro approvazione.»;
   e) l'articolo 157 è sostituito dal seguente:

«Art. 157.
(Retribuzione)

  1. La retribuzione annua base è fissata dal contratto individuale sulla base del costo della vita, delle retribuzioni, comprensive di tutti i benefìci aggiuntivi, corrisposte nella stessa sede da organizzazioni internazionali, rappresentanze diplomatiche, uffici consolari e istituzioni culturali di altri Paesi, in primo luogo dell'Unione europea, nonché delle condizioni del mercato del lavoro locale, pubblico e privato, per compiti assimilabili a quelli svolti dagli impiegati di cui al presente titolo. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale a tale fine si avvale, ove possibile, di agenzie specializzate a livello internazionale. Si tiene altresì conto delle indicazioni fornite annualmente dalle organizzazioni sindacali, anche sulla scorta delle risultanze fornite dalle agenzie specializzate. La retribuzione deve comunque essere congrua e adeguata a garantire l'assunzione degli elementi più qualificati.
  2. La retribuzione annua base è suscettibile di revisione in relazione alle variazioni dei termini di riferimento di cui al comma 1.
  3. La retribuzione annua base è determinata in modo uniforme per Paese e per mansioni omogenee. Può essere consentita in via eccezionale, nello stesso Paese, una retribuzione diversa per le sedi che presentino un divario particolarmente sensibile nel costo della vita.
  4. La retribuzione è fissata e corrisposta in valuta locale, fatta salva la possibilità di ricorrere ad altra valuta, in presenza di particolari motivi e tenuto conto di particolari situazioni di instabilità valutaria esistenti nel Paese. Agli effetti di cui al presente titolo, il corrispettivo in euro della retribuzione corrisposta all'estero è calcolato secondo un tasso di ragguaglio stabilito ai sensi dell'articolo 209.»;
   f) l'articolo 157-sexies è sostituito dal seguente:

«Art. 157-sexies.
(Assenze dal servizio)

  1. L'astensione obbligatoria e facoltativa per gravidanza e puerperio è regolata dalla legge italiana, salva l'applicazione della normativa locale se più favorevole alla lavoratrice.
  2. Per i contratti a tempo indeterminato, in caso di malattia, all'impiegato assente spetta l'intera retribuzione per i primi novanta giorni e, nei successivi trenta giorni, la retribuzione ridotta di un quinto. Superato tale periodo, possono essere concessi ulteriori centottanta giorni senza retribuzione. Trascorso tale periodo massimo di trecento giorni, durante il quale il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto, si può procedere alla risoluzione del rapporto di impiego. Ai fini del computo dei termini di cui al presente comma, si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l'episodio di malattia in corso.
  3. Superato il periodo di prova, per gravi motivi personali o di famiglia all'impiegato può essere autorizzata un'assenza dal servizio non retribuita per non più di novanta giorni in un triennio.»;Pag. 82
   g) l'articolo 159 è sostituito dal seguente:

«Art. 159.
(Viaggi di servizio)

  1. In aggiunta alle spese di trasporto, all'impiegato a contratto che effettua un viaggio di servizio, sono rimborsate le spese di vitto e di alloggio sostenute nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti per i viaggi di servizio del personale di ruolo.
  2. Previa esplicita richiesta dell'impiegato a contratto che effettua un viaggio di servizio, in luogo del rimborso delle spese di vitto e di alloggio di cui al comma 1 e in aggiunta alle spese di trasporto, è corrisposta un'indennità giornaliera pari a un trentesimo della retribuzione base lorda in godimento.».
   h) all'articolo 164, il quarto comma è sostituito dai seguenti:

  «Il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente provvede alla contestazione scritta dell'addebito, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni dal momento in cui abbia avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare.
  L'impiegato a contratto può fornire giustificazioni scritte entro venti giorni dalla contestazione. In caso di grave e oggettivo impedimento, il termine per la presentazione delle giustificazioni può, a richiesta dell'impiegato, essere prorogato per una sola volta. Il termine per la conclusione del procedimento è aumentato di un numero di giorni pari a quelli della proroga concessa.
  Il responsabile della struttura conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o con l'irrogazione della sanzione, entro centoventi giorni dalla contestazione dell'addebito.
  Il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento.».
   i) all'articolo 166, terzo comma, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: «e-bis) violazione, colposa o dolosa, dei doveri di cui all'articolo 142, di gravità tale da non consentire, anche per ragioni di sicurezza, la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto di lavoro.».
   2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. 1. La Relatrice.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera b), capoverso articolo 157, al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: , comprensive di tutti i benefici aggiuntivi,.
1. 2. Zangrillo, Cannatelli.

  Al comma 1, lettera b), capoverso articolo 157, al comma 1, primo periodo, dopo le parole: del costo della vita aggiungere le seguenti: , tenendo conto delle indicazioni fornite annualmente dalle organizzazioni sindacali.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo.
1. 3. Zangrillo, Cannatelli.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifica dell'articolo 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

  1. Al comma 3-bis dell'articolo 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Di quanto previsto dal presente comma, per detto personale si tiene conto, ai fini del computo della rappresentatività sindacale, ai sensi dell'articolo 43, sia del dato elettorale sia delle deleghe valide per il calcolo del dato associativo conferite alle Organizzazioni sindacali mediante il versamento mensile della relativa quota».
1. 01. Polverini.

Pag. 83

ALLEGATO 2

Modifiche al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura (C. 1027 Ciprini)

EMENDAMENTO E SUBEMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

  All'emendamento 1.1 della Relatrice, al comma 1, lettera b), sostituire le parole: Detti contratti con le seguenti: I contratti di detti impiegati temporanei.
0. 1. 1. 1. Zangrillo, Cannatelli.

  All'emendamento 1.1. della Relatrice, al comma 1, lettera e), capoverso articolo 157, comma 1, primo periodo, sostituire la parola: compiti con le seguenti: mansioni lavorative.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: a quelli svolti con le seguenti: a quelle svolte.
0. 1. 1. 3. Zangrillo, Cannatelli.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 152, primo comma, le parole «e gli istituti italiani di cultura» sono sostituite dalle seguenti «, gli istituti italiani di cultura e le delegazioni diplomatiche speciali»;
   b) all'articolo 153, primo comma, le parole «e gli istituti italiani di cultura» sono sostituite dalle seguenti: «, gli istituti italiani di cultura e le delegazioni diplomatiche speciali» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Detti contratti sono suscettibili, in caso di perdurante assenza del dipendente, di un solo rinnovo per un periodo non superiore a sei mesi.»;
   c) all'articolo 154, secondo comma, le parole: «classe accertano, sentite anche» sono sostituite dalle seguenti: «categoria o le delegazioni diplomatiche speciali accertano annualmente, sentite»;
   d) all'articolo 155, terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le graduatorie risultanti dalle prove d'esame di cui al presente comma hanno validità per diciotto mesi dalla data della loro approvazione.»;
   e) l'articolo 157 è sostituito dal seguente:

«Art. 157.
(Retribuzione)

  1. La retribuzione annua base è fissata dal contratto individuale sulla base del costo della vita, delle retribuzioni, comprensive di tutti i benefìci aggiuntivi, corrisposte nella stessa sede da organizzazioni internazionali, rappresentanze diplomatiche, uffici consolari e istituzioni culturali di altri Paesi, in primo luogo dell'Unione europea, nonché delle condizioni del mercato del lavoro locale, pubblico e privato, per compiti assimilabili a quelli svolti dagli impiegati di cui al presente titolo. Il Ministero degli affari esteri Pag. 84e della cooperazione internazionale a tale fine si avvale, ove possibile, di agenzie specializzate a livello internazionale. Si tiene altresì conto delle indicazioni fornite annualmente dalle organizzazioni sindacali, anche sulla scorta delle risultanze fornite dalle agenzie specializzate. La retribuzione deve comunque essere congrua e adeguata a garantire l'assunzione degli elementi più qualificati.
  2. La retribuzione annua base è suscettibile di revisione in relazione alle variazioni dei termini di riferimento di cui al comma 1.
  3. La retribuzione annua base è determinata in modo uniforme per Paese e per mansioni omogenee. Può essere consentita in via eccezionale, nello stesso Paese, una retribuzione diversa per le sedi che presentino un divario particolarmente sensibile nel costo della vita.
  4. La retribuzione è fissata e corrisposta in valuta locale, fatta salva la possibilità di ricorrere ad altra valuta, in presenza di particolari motivi e tenuto conto di particolari situazioni di instabilità valutaria esistenti nel Paese. Agli effetti di cui al presente titolo, il corrispettivo in euro della retribuzione corrisposta all'estero è calcolato secondo un tasso di ragguaglio stabilito ai sensi dell'articolo 209.»;
   f) l'articolo 157-sexies è sostituito dal seguente:

«Art. 157-sexies.
(Assenze dal servizio)

  1. L'astensione obbligatoria e facoltativa per gravidanza e puerperio è regolata dalla legge italiana, salva l'applicazione della normativa locale se più favorevole alla lavoratrice.
  2. Per i contratti a tempo indeterminato, in caso di malattia, all'impiegato assente spetta l'intera retribuzione per i primi novanta giorni e, nei successivi trenta giorni, la retribuzione ridotta di un quinto. Superato tale periodo, possono essere concessi ulteriori centottanta giorni senza retribuzione. Trascorso tale periodo massimo di trecento giorni, durante il quale il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto, si può procedere alla risoluzione del rapporto di impiego. Ai fini del computo dei termini di cui al presente comma, si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l'episodio di malattia in corso.
  3. Superato il periodo di prova, per gravi motivi personali o di famiglia all'impiegato può essere autorizzata un'assenza dal servizio non retribuita per non più di novanta giorni in un triennio.»;
   g) l'articolo 159 è sostituito dal seguente:

«Art. 159.
(Viaggi di servizio)

  1. In aggiunta alle spese di trasporto, all'impiegato a contratto che effettua un viaggio di servizio, sono rimborsate le spese di vitto e di alloggio sostenute nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti per i viaggi di servizio del personale di ruolo.
  2. Previa esplicita richiesta dell'impiegato a contratto che effettua un viaggio di servizio, in luogo del rimborso delle spese di vitto e di alloggio di cui al comma 1 e in aggiunta alle spese di trasporto, è corrisposta un'indennità giornaliera pari a un trentesimo della retribuzione base lorda in godimento.».
   h) all'articolo 164, il quarto comma è sostituito dai seguenti:

  «Il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente provvede alla contestazione scritta dell'addebito, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni dal momento in cui abbia avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare.
  L'impiegato a contratto può fornire giustificazioni scritte entro venti giorni dalla contestazione. In caso di grave e oggettivo impedimento, il termine per la Pag. 85presentazione delle giustificazioni può, a richiesta dell'impiegato, essere prorogato per una sola volta. Il termine per la conclusione del procedimento è aumentato di un numero di giorni pari a quelli della proroga concessa.
  Il responsabile della struttura conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o con l'irrogazione della sanzione, entro centoventi giorni dalla contestazione dell'addebito.
  Il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento.».
   i) all'articolo 166, terzo comma, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: «e-bis) violazione, colposa o dolosa, dei doveri di cui all'articolo 142, di gravità tale da non consentire, anche per ragioni di sicurezza, la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto di lavoro.».
  2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. 1. La Relatrice.